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	<title>25/8/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/8/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5193</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI:(Omissis-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio, n. 15 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI:(Omissis-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio, n. 15 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Perugia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accertamento del requisito reddituale per rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; permesso di soggiorno &#8211; rilascio/rinnovo &#8211; motivi di lavoro &#8211; requisito reddituale &#8211; accertamento.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di rilascio/rinnovo per del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, vige </em><em>il principio generale secondo il quale la valutazione demandata all&#8217;Amministrazione, con particolare riguardo al requisito reddituale, deve avere carattere &quot;attualizzante&quot;, ovvero tendere alla verifica della sussistenza, al momento della definizione del procedimento, dei presupposti per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno: ciò al fine di assicurare il maggior grado possibile di aderenza della determinazione provvedimentale alla situazione in cui il cittadino extracomunitario, dal punto di vista reddituale, versa realmente. Tale principio, che impone l&#8217;assenza di preclusioni temporali all&#8217;ingresso di elementi sopravvenuti all&#8217;interno dell&#8217;istruttoria procedimentale (se non quella derivante dalla impossibilità  per l&#8217;Amministrazione di valutare fatti e circostanze di cui non sia stata edotta, per causa imputabile al richiedente, prima della definizione del procedimento), trova un chiaro addentellato normativo nel disposto dell&#8217;art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, che impone all&#8217;Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti, o anche preesistenti, ma solo se rappresentati all&#8217;Amministrazione dopo la presentazione dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso e prima della conclusione del procedimento.</em><br /> <em>L&#8217;accertamento del requisito reddituale, nell&#8217;ipotesi di permesso di soggiorno da rilasciare/rinnovare per motivi di attesa occupazione, deve, inoltre, essere condotto secondo criteri coerenti con la particolare natura e finalità  del titolo e con le condizioni dello straniero che abbia perso la precedente occupazione: è infatti evidente che, se il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presuppone che sia verificata la sussistenza attuale di un rapporto di lavoro e di una corrispondente disponibilità  reddituale, la medesima verifica, nel caso del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha a diverso oggetto le chances per il richiedente di rientrare nel circuito lavorativo, di cui deve essere accertata la serietà  e la concretezza, anche alla luce della diligenza manifestata dal medesimo nel ricercare nuove occasioni di lavoro.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/08/2020<br /> <strong>N. 05193/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03013/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3013 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio, n. 15;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Perugia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA, SEZIONE I, -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente rifiuto del rinnovo di permesso di soggiorno.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Perugia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. 18/2020, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.- Con ricorso al TAR per l&#8217;Umbria, n.r.g. -OMISSIS-, il ricorrente impugnava il provvedimento cat. -OMISSIS- dal Questore di Perugia, con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza tendente ad ottenere il rinnovo per motivi di attesa occupazione del permesso di soggiorno -OMISSIS-.<br /> A fondamento del diniego la Questura ha addotto la mancata occupazione dal 3 maggio 2013, ben oltre quindi il termine di 12 mesi di cui agli artt. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 37, comma 5, del D.P.R. n. 394 del 1999.<br /> Il ricorrente deduceva la mancata traduzione nella lingua d&#8217;origine dell&#8217;atto di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, in violazione del disposto di cui al comma 7 dell&#8217;art. 13 del D.lgs. 286/98, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa e nullità  del consequenziale provvedimento di diniego impugnato; inoltre, lamentava la mancata valutazione da parte dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;inserimento nel contesto sociale e lavorativo unitamente all&#8217;assenza di precedenti penali.<br /> 2.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.<br /> Affermava il TAR che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi degli artt. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 37, comma 5, del D.P.R. n. 394 del 1999, è precluso allorchè lo straniero disoccupato abbia giÃ  usufruito del termine massimo di un anno previsto dalla normativa di settore per la permanenza sul territorio italiano.<br /> Il ricorrente risulta non esercitare pìù alcuna attività  lavorativa dal 3 maggio 2013, ovvero ben oltre il termine di tolleranza stabilito dalla suesposta normativa.<br /> Non rileva la sopravvenienza di un rapporto lavorativo, per altro non documentata nei termini di rito, dovendosi la legittimità  del diniego impugnato esaminarsi unicamente sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell&#8217;emanazione del provvedimento.<br /> Inoltre, la mancata traduzione del provvedimento di diniego di un permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario non inficia la validità  dell&#8217;atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese.<br /> 3.- Con l&#8217;appello in esame, il ricorrente denuncia l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.<br /> 4.- L&#8217;Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5.- Alla pubblica udienza del 30 luglio 2020, la causa è stata decisa.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è infondato.<br /> 2. &#8211; Il ricorrente deduce di essere presente in Italia dal 2007, di aver sempre lavorato e di non aver mai commesso reati.<br /> La situazione di crisi economica degli ultimi anni gli ha reso difficile reperire un&#8217;occupazione stabile e, tuttavia, la giurisprudenza in considerazione di ciò, ha assunto indirizzi interpretativi non rigorosi circa il presupposto della continuità  dell&#8217;attività  lavorativa e della condizione reddituale.<br /> Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Questura delle sopravvenienze favorevoli, dimostrate con successiva integrazione documentale, da cui risulta il rapporto di lavoro con la ditta -OMISSIS-).<br /> Il TAR avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza sopravvenuta.<br /> Denuncia, quindi, l&#8217;eccesso di potere per carenza di presupposti legittimanti il diniego, la violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4, dell&#8217;art. 5, comma 5, dell&#8217;art. 6, dell&#8217;art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16 DPR 394/1999.<br /> 3.- Il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice circa la legittimità  del diniego impugnato, pur con diversa motivazione.<br /> 3.1. &#8211; La sentenza ha rilevato come il ricorrente abbia usufruito del tempo di durata massima del permesso di soggiorno per attesa occupazione di 12 mesi, ex art. 22, comma 9, del T.U.I.<br /> Difatti, dalla documentazione allegata all&#8217;istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato in suo possesso, scaduto il 26.9.2014, in particolare dal certificato storico del Centro per l&#8217;impiego di Perugia, risulta che il ricorrente era disoccupato a far data dal 3 maggio 2013 e non dimostra di aver svolto alcuna attività  lavorativa nell&#8217;ultimo anno di validità  del titolo di soggiorno.<br /> 3.2. &#8211; Il Collegio, valorizzando la ratio della disciplina in materia, improntata all&#8217;esigenza di garantire all&#8217;ex-lavoratore un adeguato spatium temporis al fine di reperire una nuova occupazione, compatibilmente con le condizioni cui, in linea generale, la permanenza dello straniero nel territorio nazionale deve conformarsi (essenzialmente relative alla garanzia che egli goda &#8211; o, almeno, abbia concrete possibilità  di godere &#8211; di un reddito adeguato al suo sostentamento), condivide le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di questa Sezione, che ha ritenuto come la legge non ponga un limite temporale insuperabile al soggiorno per attesa occupazione, nè alla possibilità  di rinnovare il relativo titolo, purchè, superato il periodo (minimo) annuale, l&#8217;interessato sia in grado di dimostrare &#8211; anche in chiave prospettica e prognostica, secondo i criteri generali applicabili in relazione al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato &#8211; il possesso dei requisiti reddituali di cui all&#8217;art. 29, comma 3, lett. b) D.lgs. n. 286/1998 (C.d.S. sez. III, 19/06/2018, n.3749).<br /> Non meno rilevante è il principio generale secondo il quale la valutazione demandata all&#8217;Amministrazione, con particolare riguardo al requisito reddituale, deve avere carattere &quot;attualizzante&quot;, ovvero tendere alla verifica della sussistenza, al momento della definizione del procedimento, dei presupposti per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno: ciò al fine di assicurare il maggior grado possibile di aderenza della determinazione provvedimentale alla situazione in cui il cittadino extracomunitario, dal punto di vista reddituale, versa realmente.<br /> Tale principio, che impone l&#8217;assenza di preclusioni temporali all&#8217;ingresso di elementi sopravvenuti all&#8217;interno dell&#8217;istruttoria procedimentale (se non quella derivante dalla impossibilità  per l&#8217;Amministrazione di valutare fatti e circostanze di cui non sia stata edotta, per causa imputabile al richiedente, prima della definizione del procedimento), trova un chiaro addentellato normativo nel disposto dell&#8217;art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, che impone all&#8217;Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti, o anche preesistenti, ma solo se rappresentati all&#8217;Amministrazione dopo la presentazione dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso e prima della conclusione del procedimento.<br /> 3.3. &#8211; Infine, l&#8217;accertamento del requisito reddituale, nell&#8217;ipotesi di permesso di soggiorno da rilasciare/rinnovare per motivi di attesa occupazione, deve essere condotto secondo criteri coerenti con la particolare natura e finalità  del titolo e con le condizioni dello straniero che abbia perso la precedente occupazione: è infatti evidente che, se il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presuppone che sia verificata la sussistenza attuale di un rapporto di lavoro e di una corrispondente disponibilità  reddituale, la medesima verifica, nel caso del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha a diverso oggetto le chances per il richiedente di rientrare nel circuito lavorativo, di cui deve essere accertata la serietà  e la concretezza, anche alla luce della diligenza manifestata dal medesimo nel ricercare nuove occasioni di lavoro.<br /> E&#8217; vero, infatti, come afferma il ricorrente, che secondo l&#8217;indirizzo consolidato di questa Sezione (cfr., recentemente, Consiglio di Stato, sez. III, n. 1456 del 6 marzo 2018), &quot;dalle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998, complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purchè tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità  di produrre reddito&quot;.<br /> 3.4. &#8211; Tanto premesso, deve rilevarsi che l&#8217;elemento fattuale sul quale si incentrano le doglianze dell&#8217;appellante è rappresentato dalla mancata valutazione delle prospettive reddituali desumibili dal rapporto di lavoro da ultimo instaurato.<br /> Osserva il Collegio che la circostanza sopravvenuta del nuovo rapporto di lavoro, di cui, ad avviso dell&#8217;appellante, illegittimamente non avrebbero tenuto conto nè la Questura nè il TAR, invero, essendo successiva al provvedimento impugnato, non avrebbe potuto essere presa in considerazione.<br /> Il ricorrente ha prodotto (doc. 5) la comunicazione obbligatoria -OMISSIS-da cui risulta l&#8217;avvio del rapporto di lavoro subordinato nel settore agricolo alle dipendenze della -OMISSIS-<br /> Ne consegue che, alla data di presentazione dell&#8217;istanza di rinnovo del titolo, ed a fortiori a quella di adozione del medesimo provvedimento, il ricorrente aveva giÃ  beneficiato del periodo annuale di moratoria previsto dall&#8217;art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, al fine di consentire al cittadino extracomunitario di trovare una nuova occupazione, senza allegare alcun significativo elemento sul quale fondare la formulazione di un giudizio prognostico favorevole di reinserimento lavorativo. L&#8217;Amministrazione, dunque, non era in grado, per motivi a lei non imputabili, di valutare favorevolmente le capacità  reddituali attuali e future del ricorrente, tanto pìù ove si consideri che, per quanto detto, la sua capacità  reddituale (effettiva o potenziale) doveva essere ormai accertata, secondo il disposto della norma citata, sulla scorta dei &#8220;requisiti reddituali di cui all&#8217;articolo 29, comma 3, lettera b)&#8221;.<br /> 3.5. &#8211; Nè può giovare all&#8217;appellante la deduzione, da lui formulata con l&#8217;atto di appello, intesa a sottolineare le difficoltà  in cui si è trovato, a causa della crisi economica, di reperire una nuova occupazione.<br /> La tesi proposta, si ribadisce, contrasta con il principio in base al quale l&#8217;istanza deve essere esaminata sulla scorta degli elementi addotti a suo fondamento, mentre la regola di cui all&#8217;art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/1998, che riconosce la rilevanza dei fatti sopravvenuti nel corso del procedimento è funzionale a consentire al richiedente, in via derogatoria (quindi eccezionale), di integrare l&#8217;istanza originariamente carente fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo.<br /> 4. &#8211; L&#8217;appello va, conclusivamente, respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti per giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, dichiara legittimo il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-8-2020-n-5191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-8-2020-n-5191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5191</a></p>
<p>Vito Poli, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Campania Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Teano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-8-2020-n-5191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-8-2020-n-5191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Poli, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Campania Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Teano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sul valore ed effetti delle determinazioni assunte dal giudice amministrativo in sede cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; provvedimenti cautelari &#8211; ratio ed effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le determinazioni assunte dal giudice amministrativo in sede cautelare non vincolano lo stesso nella fase di decisione di merito del ricorso. Nel processo amministrativo, infatti, non si forma giudicato interno con riguardo a quanto statuito in sede di esame cautelare, tenuto conto che si tratta di una sommaria e provvisoria cognizione sulla domanda giudiziale e non, come nel merito, di una esaustiva e definitiva disamina del ricorso. In linea generale, non può dunque configurarsi alcun autonomo &#8220;giudicato cautelare&#8221; in senso proprio rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.</em><br /> <em>Le ordinanze cautelari, in quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, sono per loro stessa natura insuscettibili di passare in giudicato, analogamente ai provvedimento istruttori, interlocutori o di rinvio al ruolo ordinario.</em><br /> <em>Un provvedimento di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto amministrativo non fa quindi venir meno l&#8217;atto sospeso e nemmeno la sua validità , nè esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia &quot;ex nunc&quot;, la possibilità  di portare l&#8217;atto ad ulteriore esecuzione e, per questo è inevitabilmente connesso alla conclusione del giudizio.</em><br /> <em>Il provvedimento cautelare è emanato &#8220;con riserva&#8221; di accertamento della fondatezza nel merito, onde evitare che la pendenza del giudizio vada a danno dell&#8217;attore risultato vittorioso all&#8217;esito del giudizio, ed è dunque interinalmente subordinato alla verifica definitiva della fondatezza delle tesi del ricorrente. Cosicchè, gli effetti di carattere sostanziale conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, che è la sola idonea a rimuovere dalla realtà  giuridica l&#8217;atto con effetti permanenti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/08/2020<br /> <strong>N. 05191/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10453/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 10453 del 2019, proposto dalla Campania Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Teano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Provincia di Caserta, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione quinta, n. 5440 del 20 novembre 2019, resa tra le parti, concernente il diniego di un&#8217;autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Teano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020, svoltasi in video conferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, il consigliere Nicola D&#8217;Angelo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  Campania Energia ha impugnato al T.a.r. per la Campania, il provvedimento della Provincia di Caserta prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018, recante il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione unica ambientale (di seguito A.U.A.) presentata anche ai fini del rinnovo dell&#8217;iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività  di recupero rifiuti, ai sensi dell&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 (testo unico dell&#8217;ambiente), nonchè gli atti allo stesso presupposti.<br /> 1.1. In particolare, la società  ricorrente esercita dal 2009 la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi con attività  di prima lavorazione di scarti industriali nell&#8217;impianto ubicato nel Comune di Teano in zona urbanistica &#8220;<em>Agricola E2 &#8211; zona agricola comune</em>&#8220;.<br /> 1.2. Le strutture edilizie all&#8217;interno delle quali viene esercitata l&#8217;attività  sono state realizzate previo rilascio di concessioni edilizie, tra gli anni 1977 e 1998, per la costruzione di un complesso per la lavorazione mediante surgelazione di prodotti ortofrutticoli. A seguito della chiusura di quest&#8217;ultima attività , la Campania Energia ha chiesto nel 2008 al Comune di Teano l&#8217;autorizzazione al riutilizzo della struttura esistente come centro di raccolta e recupero di scarti industriali di legno, ferro, vetro e plastica.<br /> 1.3. Il Comune di Teano, il 10 novembre 2008, ha rilasciato un parere preliminare di ammissibilità  dell&#8217;intervento di riutilizzo delle strutture edilizie con la seguente motivazione: &#8220;<em>Sul fondo riportato in Catasto al Foglio 18 particelle 5003, 5004, 5005 venne edificato un impianto per attività  produttiva con concessioni edilizie rilasciate in deroga al Programma di Fabbricazione, tuttora vigente; la struttura da qualche anno non è pìù attiva in attesa di riconversione produttiva; è avvenuta un&#8217;irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica prevista dal Programma di Fabbricazione&#8230;..; il P.U.C. in itinere prevede, per le suddette particelle, la destinazione industriale; l&#8217;area non è sottoposta a vincolo paesaggistico; la distanza da Centri abitati &#8230; è maggiore di 1000 metri</em>&#8220;.<br /> 1.4. Sulla base del suddetto parere, la società , in data 13 gennaio 2009, ha dato comunicazione alla Provincia di Caserta dell&#8217;inizio di attività  di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi di cui all&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. La Provincia di Caserta, con determinazione n. 64/W del 23 luglio 2009, l&#8217;ha quindi iscritta nel registro delle imprese abilitate al recupero dei rifiuti ai sensi della stessa disposizione.<br /> 1.5. Successivamente, il Comune ha riclassificato, con nota del 31 gennaio 2012, l&#8217;attività  come industria insalubre e la Regione, con decreto n. 142 del 4 ottobre 2013, ha autorizzato le emissioni in atmosfera. Con determinazione n. 21/W del 24 febbraio 2014, la Provincia di Caserta, ha rilasciato il rinnovo dell&#8217;autorizzazione fino al 12 gennaio 2019.<br /> 1.6. A seguito dell&#8217;entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 (regolamento recante, tra l&#8217;altro, norme di semplificazione delle procedure di rilascio dell&#8217;autorizzazione ambientale), la ricorrente ha presentato istanza l&#8217;11 settembre 2017 per ottenere l&#8217;A.U.A. anche ai fini del rinnovo dell&#8217;iscrizione nel registro di cui al menzionato art. 21. Ha poi attivato, il 21 febbraio 2018 il procedimento di variante di destinazione urbanistica, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n.160 del 2010, al fine di adeguare la destinazione urbanistica dell&#8217;area all&#8217;uso produttivo relativo al recupero dei rifiuti.<br /> 1.7. Sull&#8217;istanza di A.U.A. la Provincia di Caserta ha indetto un&#8217;apposita conferenza dei servizi richiedendo al Comune di Teano il parere di propria competenza. In vista della riunione della conferenza dei servizi del 2 ottobre 2018, il Comune, con nota prot. n. 1525 del 1° ottobre 2018, ha tuttavia espresso parere urbanistico negativo al rinnovo. L&#8217;Amministrazione comunale ha, in particolare, premesso che: &#8220;<em>l&#8217;impianto ricade in zona agricola del vigente Piano di Fabbricazione; non sussistono titoli edilizi per l&#8217;attività  produttiva in questione; il Comune di Teano ricade in zona classificata dal &#8220;Piano Territorio Regionale&#8221; come</em> &#8220;<em>territorio a dominanza naturalistica</em>&#8220;. Di conseguenza, alla luce dell&#8217;art. 12 della legge regionale della Campania n. 14 del 2016, che prevede il divieto di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti laddove è ancora in vigore il programma di fabbricazione, ha ritenuto applicabili i limiti di edificabilità  disposti dal comma 4 <em>bis </em>dell&#8217;art. 44 della stessa legge regionale (consistendo il progetto della Campania Energia nell&#8217;ampliamento della contigua struttura produttiva realizzata con concessioni edilizie rilasciate per un opificio di lavorazione di prodotti agricoli).<br /> 1.8. In vista di una nuova riunione della conferenza di servizi, il Comune di Teano ha poi inviato la nota prot. n. 17589 del 27 novembre 2018 con cui ha ribadito il parere urbanistico negativo, evidenziando che l&#8217;impianto doveva comunque ritenersi nuovo &#8220;<em>perchè dal punto di vista edilizio e urbanistico sull&#8217;area interessata insiste un impianto produttivo di trasformazione dei prodotti agricoli</em>&#8220;, mentre l&#8217;attività  di recupero rifiuti è stata realizzata con concessioni edilizie rilasciate con riferimento a quel tipo di struttura produttiva e non è stata presentata richiesta di modifica della destinazione d&#8217;uso.<br /> 1.9. La conferenza dei servizi si è quindi chiusa con la determinazione di diniego dell&#8217;istanza di autorizzazione unica presentata dalla società  Campania Energia ai fini del rinnovo dell&#8217;iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività  di recupero rifiuti ai sensi dell&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale determinazione è poi confluita nel provvedimento conclusivo, prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018, con cui la Provincia di Caserta ha disposto l&#8217;archiviazione con diniego dell&#8217;istanza di AUA.<br /> 2. Il T.a.r. per la Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso della società  contro il suddetto diniego, riscontrando la non regolarità  edilizia, urbanistica e ambientale della attuale destinazione d&#8217;uso dell&#8217;opificio.<br /> 2.1. Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto infondati i motivi di gravame proposti ed in particolare quelli relativi al difetto di istruttoria e di motivazione del diniego (fondato solo sul parere urbanistico negativo espresso in relazione ad un intervento che non costituiva un nuovo impianto), alla sussistenza di precedenti titoli abilitativi all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di recupero dei rifiuti, alla circostanza che la richiesta era da considerarsi un mero rinnovo di precedenti autorizzazioni ambientali inerenti lo stesso impianto (con conseguente inapplicabilità  dell&#8217;art. 12 della legge regionale n. 14 del 2016), all&#8217;insussistenza di un ampliamento delle opere preesistenti, al fatto che comunque l&#8217;eventuale difformità  edilizia della destinazione d&#8217;uso non avrebbe potuto legittimare il diniego dell&#8217;autorizzazione dell&#8217;attività  di recupero rifiuti.<br /> 3. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello la società  Campania Energia sulla base dei seguenti cinque autonomi motivi di gravame (da pagina 13 a pagina 43 del ricorso).<br /> 3.1. <em>Error in iudicando</em>. Palese contrasto tra la motivazione dell&#8217;ordinanza cautelare n. 35 del 2019 e la motivazione della sentenza. Palese violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione. Violazione e distorta applicazione degli artt. 21 <em>octies</em> e <em>nonies</em> della legge n. 241 del 1990. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Carente motivazione.<br /> 3.1.1. Il Tar sarebbe incorso, secondo la società  appellante, in una evidente contraddittorietà  tra la motivazione data dallo stesso Tribunale nell&#8217;ordinanza cautelare n. 35 del 2019 e la sentenza impugnata. Correttamente nella citata ordinanza il Tar avrebbe evidenziato che nel caso di specie: &#8220;<em>a) non sembra corretta la qualificazione di nuovo impianto, con l&#8217;individuazione della disciplina applicabile che ne consegue (art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell&#8217;art. 12 della L.R. n. 14/2016), motivata sulla base dell&#8217;assenza di una previa richiesta di mutazione della destinazione d&#8217;uso del complesso produttivo per il quale giÃ  sussistono i titoli edilizi di edificazione; b) sulla base del riferimento normativo fornito dall&#8217;art. 196 del d.lgs. n. 152/20106, che sembrerebbe esprimere un mero criterio di preferenzialità  localizzativa per le aree a connotazione industriale, la destinazione agricola di una determinata area non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti, apparendo invece decisiva la concreta verifica di compatibilità  dell&#8217;area ai fini del rispetto dell&#8217;ambiente; c) la richiesta di rilascio dell&#8217;Autorizzazione Unica non avrebbe ad oggetto alcun ampliamento dell&#8217;impianto, ma la prosecuzione dell&#8217;attività  di quello preesistente; d) l&#8217;assenza di un titolo edilizio di mutamento della destinazione d&#8217;uso delle originarie concessioni non sembra potere giustificare, in base alla normativa di settore (all&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152/2006), il diniego dell&#8217;autorizzazione</em>&#8220;.<br /> Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha invece rigettato il ricorso perchè: &#8220;<em>In definitiva, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, gli unici manufatti ed attività  autorizzati ed esistenti sono esclusivamente quelli agricoli della Coop. &#8220;La Giovane Coltivatrice&#8221;, posto che, secondo quanto emerge dalla richiamata produzione documentale di parte avversa, il Comune di Teano non ha mai autorizzato o rilasciato alla ricorrente autorizzazioni propedeutiche al conseguimento della procedura di cui all&#8217;art. 216 T.U.A., nè tanto meno all&#8217;esercizio di impresa per la messa in riserva di rifiuti, non avendo neppure dichiarato la concreta fungibilità  delle strutture esistenti per l&#8217;uso a cui la Campania Energia le ha destinate. Sulle particelle in questione, ad oggi, sorge legittimamente soltanto un opificio agricolo e qualunque attività  diversa da quella originaria, per assenza, sin dall&#8217;origine, dei titoli abilitativi, deve essere ritenuta nuova e, comunque, per ciò che concerne i titoli abilitativi edilizi, abusiva</em>&#8220;.<br /> 3.1.2. Per l&#8217;appellante, il cambio di orientamento, finalizzato a ritenere l&#8217;impianto come nuovo e non come esistente da dieci anni, oltre che contraddittorio, si sarebbe basato unicamente su un&#8217;adesione apodittica ad una mera elencazione di motivi addotti dal Comune di Teano che avrebbero illegittimamente integrato, nel corso del giudizio di primo grado, l&#8217;istruttoria relativa all&#8217;istanza a suo tempo presentata.<br /> 3.2. <em>Error in iudicando</em>. Motivazione apparente e contraddittoria. Erronea presupposizione di fatto e diritto. Carenza di istruttoria. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art. 110, comma 3, lettera a), e dell&#8217;articolo 183, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo.<br /> 3.2.1. Per la società  ricorrente il T.a.r., in contraddizione con quanto dallo stesso affermato nella sua ordinanza cautelare n. 35 del 2019, ha respinto nel merito il ricorso ritenendo che l&#8217;intervento fosse &#8220;<em>de facto</em>&#8221; incompatibile con la destinazione urbanistica data dal piano di fabbricazione alla particella su cui sorge l&#8217;impianto e che il Comune di Teano non avrebbe mai autorizzato o rilasciato alla ricorrente autorizzazioni propedeutiche al conseguimento della procedura di cui al pìù volte menzionato art. 216, nè tanto meno all&#8217;esercizio di impresa per la messa in riserva di rifiuti.<br /> 3.2.2. La documentazione versata dalla società  nel corso del giudizio di primo grado, non considerata o comunque erroneamente interpretata avrebbe invece dimostrato, soprattutto con riferimento al provvedimento prot n. 2062 del 31 gennaio 2012 di classificazione dell&#8217;attività  come insalubre, che il Comune aveva compiuto atti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni necessarie nella procedura di cui all&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, con il provvedimento n. 25394 del 10 novembre 2008 il Comune avrebbe inequivocabilmente chiarito che era intervenuta un&#8217;irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica prevista dal programma di fabbricazione sulle particelle su cui insiste l&#8217;impianto e che il PUCÂ <em>in itinere</em> aveva previsto, per le suddette particelle, la destinazione industriale, non essendo l&#8217;area sottoposta a vincolo paesaggistico e distante dai centri abitati pìù di 1000 metri.<br /> Relativamente poi alla struttura esistente, giÃ  oggetto di concessione in deroga e giÃ  impiegata per attività  produttive, con lo stesso provvedimento il Comune avrebbe considerato la sua utilizzazione a centro di raccolta e prima lavorazione di scarti di legno, ferro vetro e plastica, con la specifica: &#8220;<em>fatti salvi ogni preventivo parere e nulla osta da parte degli enti preposti alla salvaguardia ed alla tutela dell&#8217;ambiente e della pubblica e privata incolumità  e l&#8217;acquisizione di un parere di conformità  urbanistica</em>&#8220;.<br /> Infine, con il precedente nulla osta rilasciato il 14 maggio 2007 avrebbe dato atto della effettiva destinazione urbanistica con l&#8217;indicazione dell&#8217;inesistenza dei vincoli idrogeologici e con relativa attestazione che l&#8217;impianto di recupero non contrastava con le norme e gli strumenti urbanistici.<br /> 3.3. <em>Error in iudicando</em>. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art.216 del d.lgs. 152/2006. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art. 8 del DPR n. 160/2010. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art.208 del d.lgs. n.152/2006.<br /> 3.3.1. La richiesta di variante di destinazione urbanistica <em>ex </em>art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 dei manufatti esistenti presentata dalla società  ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., si sarebbe riferita ad una particella diversa dalla 5005 su cui dal 2008 è stata svolta l&#8217;attività  di cui è causa. La richiesta sarebbe stata invece relativa alla particella 5004, la quale non è oggetto di richiesta di rinnovo nè di autorizzazione unica ambientale per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Le difformità  rilevate dal Comune alle opere preesistenti sarebbero dunque riferite a quest&#8217;ultima particella, risultando così¬ inconferente il richiamo all&#8217;art. 208 del d.lgs. n.152/2006 non essendovi un nuovo impianto e non essendo stato neppure chiesto in ambito AUA un ampliamento del preesistente.<br /> 3.4. <em>Error in iudicando</em>. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art. 8 del DPR n. 160/2010. Violazione e distorta applicazione dell&#8217;art. 208 del d.lgs. n.152 del 2006.<br /> 3.4.1. Secondo l&#8217;appellante, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella sua motivazione perchè da una parte, per giustificare il rigetto e dare ragione alle difese del Comune di Teano, afferma che l&#8217;impianto è &#8220;nuovo&#8221;, dall&#8217;altra sottolinea che il diniego espresso a chiusura della conferenza dei servizi scaturisce pìù che dalla costatazione che si sarebbe trattato di una nuova attività , dalla presa d&#8217;atto che l&#8217;opificio non avrebbe mai conseguito il cambio della destinazione d&#8217;uso, le dovute autorizzazioni edilizie e il certificato di conformità  urbanistica.<br /> 3.5. <em>Error in iudicando</em>. Palese applicazione distorta del principio del legittimo affidamento.<br /> 3.5.1. La sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto non sussistente in capo all&#8217;appellante un legittimo affidamento. Il comportamento dell&#8217;Amministrazione comunale è stato invece tale da indurre la ricorrente a ritenere legittima l&#8217;attività  svolta. Il Comune infatti ha rilasciato il 14 maggio 2007 il citato nulla osta di destinazione urbanistica con l&#8217;indicazione dell&#8217;inesistenza dei vincoli idrogeologici e con relativa attestazione che l&#8217;impianto di recupero non contrastava con le norme e gli strumenti urbanistici, nonchè il provvedimento del 10 novembre 2008 che ha stabilito l&#8217;avvenuta trasformazione della destinazione urbanistica prevista dal Programma di Fabbricazione sulle particelle su cui insiste l&#8217;impianto e la destinazione della zona nel PUC in via di approvazione ad attività  industriali.<br /> 4. Il Comune di Teano si è costituito in giudizio il 20 febbraio 2020, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello, ed ha depositato ulteriori memorie anche di replica e documenti. Per ultimo, ha depositato note d&#8217;udienza il 25 maggio 2020.<br /> 5. La società  appellante ha anch&#8217;essa depositato ulteriori memorie e repliche, nonchè documenti. Ha infine depositato note d&#8217;udienza il 19 maggio 2020.<br /> 6. Con un primo decreto del Presidente di questa Sezione n. 6310 del 19 dicembre 2019 è stata respinta l&#8217;istanza della società  ricorrente volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare.<br /> 7. Nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020 l&#8217;istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata definitivamente rinviata al merito.<br /> 8. Con un secondo decreto del Presidente di questa Sezione n. 340 del 13 febbraio 2020 è stata poi accolta l&#8217;istanza per il superamento dei limiti dimensionali del gravame, in conformità  a quanto stabilito dall&#8217;art. 5 del d.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016.<br /> 9. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nell&#8217;udienza pubblica tenutasi in video conferenza il 28 maggio 2020.<br /> 10. Preliminarmente, il Collegio rileva l&#8217;inammissibilità  della produzione documentale della società  appellante del 22 aprile 2020, del 12 e del 22 maggio 2020. Tale documentazione è stata depositata sia in violazione del termine sancito dall&#8217;art. 73 del c.p.a., sia del divieto di <em>nova</em> previsto dall&#8217;art. 104 c.p.a.<br /> 10.1. In particolare, la predetta documentazione riguarda atti giÃ  esistenti e nella disponibilità  della appellante al 17 aprile 2020, data di scadenza del termine per il deposito dei documenti ex art. 73 c.p.a., o comunque (per quanto riguarda la perizia allegata alla produzione del 12 e del 22 maggio 2020) di documenti che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre nel corso del giudizio di primo grado.<br /> 11. Ciò premesso, l&#8217;appello non è fondato.<br /> 12. Con il primo motivo di appello la società  ricorrente lamenta la contraddizione tra la motivazione data dal T.a.r. nell&#8217;ordinanza cautelare n. 35 del 2019 e la sentenza impugnata. Nell&#8217;ordinanza lo stesso Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie non sembrava corretta la qualificazione dell&#8217;opificio come nuovo impianto e che la destinazione dell&#8217;area a zona agricola non fosse inconciliabile con l&#8217;utilizzo dell&#8217;impianto per l&#8217;attività  di recupero dei rifiuti, utilizzazione peraltro non impedita dalla mancanza di un titolo idoneo per il cambio di destinazione d&#8217;uso. Nella sentenza invece il giudice di primo grado avrebbe immotivatamente respinto il ricorso perchè: &#8220;<em>In definitiva, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, gli unici manufatti ed attività  autorizzati ed esistenti sono esclusivamente quelli agricoli della Coop. &#8220;La Giovane Coltivatrice&#8221;, posto che, secondo quanto emerge dalla richiamata produzione documentale di parte avversa, il Comune di Teano non ha mai autorizzato o rilasciato alla ricorrente autorizzazioni propedeutiche al conseguimento della procedura di cui all&#8217;art. 216 T.U.A., nè tanto meno all&#8217;esercizio di impresa per la messa in riserva di rifiuti, non avendo neppure dichiarato la concreta fungibilità  delle strutture esistenti per l&#8217;uso a cui la Campania Energia le ha destinate. Sulle particelle in questione, ad oggi, sorge legittimamente soltanto un opificio agricolo e qualunque attività  diversa da quella originaria, per assenza, sin dall&#8217;origine, dei titoli abilitativi, deve essere ritenuta nuova e, comunque, per ciò che concerne i titoli abilitativi edilizi, abusiva</em>&#8220;.<br /> 12.1. La tesi dell&#8217;appellante non può essere condivisa. In primo luogo, va osservato che le determinazioni assunte dal giudice in sede cautelare non vincolano lo stesso nella fase di decisione di merito del ricorso. Nel processo amministrativo, infatti, non si forma giudicato interno con riguardo a quanto statuito in sede di esame cautelare, tenuto conto che si tratta di una sommaria e provvisoria cognizione sulla domanda giudiziale e non, come nel merito, di una esaustiva e definitiva disamina del ricorso. In linea generale, non può dunque configurarsi alcun autonomo &#8220;giudicato cautelare&#8221; in senso proprio rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.<br /> Le ordinanze cautelari, in quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, sono per loro stessa natura insuscettibili di passare in giudicato, analogamente ai provvedimento istruttori, interlocutori o di rinvio al ruolo ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2015 n. 2847).<br /> Un provvedimento di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto amministrativo non fa quindi venir meno l&#8217;atto sospeso e nemmeno la sua validità , nè esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia &quot;<em>ex nunc</em>&quot;, la possibilità  di portare l&#8217;atto ad ulteriore esecuzione e, per questo è inevitabilmente connesso alla conclusione del giudizio.<br /> Il provvedimento cautelare è emanato &#8220;con riserva&#8221; di accertamento della fondatezza nel merito, onde evitare che la pendenza del giudizio vada a danno dell&#8217;attore risultato vittorioso all&#8217;esito del giudizio, ed è dunque interinalmente subordinato alla verifica definitiva della fondatezza delle tesi del ricorrente. Cosicchè, gli effetti di carattere sostanziale conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, che è la sola idonea a rimuovere dalla realtà  giuridica l&#8217;atto con effetti permanenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2016 n. 2448).<br /> 12.2. Alla luce delle suddette considerazioni non può dunque ritenersi rilevante la lamentata difformità  tra l&#8217;ordinanza cautelare n. 35 del 2019 e la sentenza impugnata. Quest&#8217;ultima, peraltro, non evidenzia un difetto di motivazione o un&#8217;ipotesi di integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati laddove, al di lÃ  della riscontrata destinazione agricola della zona, ha rilevato un dato incontestato e cioè che le autorizzazioni edilizie relative ai manufatti poi utilizzati per l&#8217;attività  di recupero dei rifiuti fossero state rilasciate dal 1977 al 1998 ad altro soggetto (il signor Antonio Napolano, in qualità  di presidente della cooperativa agricola &#8220;La Giovane Coltivatrice&#8221;) per l&#8217;edificazione di uno stabilimento industriale di surgelazione di prodotti agricoli (attività  poi cessata il 31 dicembre 2006).<br /> 12.3. D&#8217;altra parte, anche le note del Comune richiamate dall&#8217;appellante non inducono a conclusioni di segno diverso. In particolare, con la lettera prot. 0025394 del 10 novembre 2008 il Responsabile dell&#8217;UTC ha espresso un primo parere di fattibilità  sul cambio di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;opificio e non un&#8217;autorizzazione, rinviando e subordinando la medesima autorizzazione all&#8217;esame dei progetti delle opere e degli impianti da realizzarsi (progetti che non erano stati presentati, trattandosi di un interpello in termini di mera astratta possibilità ) e al rilascio del parere di conformità  urbanistica sugli interventi programmati.<br /> Ed in effetti, dopo la predetta nota, il Comune non ha comunque rilasciato alcuna autorizzazione al riutilizzo delle strutture esistenti o per altre opere. Tant&#8217;è che in data 12 ottobre 2010 il signor Antonio Napolano, questa volta in qualità  di legale rappresentante della società  Campania Energia, ha presentato una D.I.A. per la realizzazione di una pavimentazione in cemento armato e la soprelevazione del muro di recinzione, dichiarazione poi oggetto di richiesta di integrazioni documentali e progettuali da parte del Comune con nota dell&#8217;11 maggio 2011 prot. 8566, restata priva di riscontro.<br /> Inoltre, la società  appellante, in data 8 marzo 2012, ha inviato al Comune una comunicazione ai fini della sicurezza antincendio per un centro di raccolta, selezione e recupero di rifiuti non pericolosi non inoltrata, tuttavia, alle autorità  preposte perchè priva di titolo abilitativo ed in data 12 marzo 2012 ha chiesto una sanatoria per opere relative alla sistemazione di parte del piazzale e dei canali di scolo (rifiutata per silenzio ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 36 del d.P.R. 380 del 2001).<br /> A tali atti, sono poi seguiti:<br /> &#8211; il rigetto di un ulteriore permesso di costruzione il 25 febbraio 2014;<br /> &#8211; il preavviso di diniego del 19 gennaio 2015 di un&#8217;ulteriore istanza di sanatoria per l&#8217;ampliamento dell&#8217;unità  immobiliare;<br /> &#8211; l&#8217;accertamento di difformità  edilizie rispetto ai titoli posseduti dall&#8217;opificio esistente.<br /> 12.4. Alla luce delle suddette circostanze, sotto il profilo urbanistico ed edilizio risultano quindi assentite solo le opere realizzate dalla cooperativa &#8220;La Giovane Coltivatrice&#8221;. In sostanza, il Comune di Teano non ha mai autorizzato o rilasciato, come rilevato dal T.a.r., alla società  appellante autorizzazioni propedeutiche al buon esito della procedura di cui all&#8217;art. 216 del testo unico ambientale.<br /> 13. Per le medesime ragioni, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello in cui la società  ricorrente ha sostenuto che il Comune avesse autorizzato l&#8217;attività  di esercizio di impresa per la messa in riserva di rifiuti.<br /> 13.1. Neppure il ricordato provvedimento comunale del 31 gennaio 2012 di classificazione dell&#8217;attività  come insalubre può infatti ritenersi sufficiente come atto propedeutico al rilascio delle autorizzazioni necessarie nella procedura di cui all&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale disposizione richiede che le operazioni di recupero dei rifiuti siano svolte nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all&#8217;art. 214, commi 1, 2 e 3 del testo unico e dunque, alla luce del richiamo posto dal successivo comma 7, nel rispetto delle disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. In assenza di una condizione di regolarità  urbanistica ed edilizia dell&#8217;opificio industriale l&#8217;AUA non può essere rilasciata.<br /> 14. Nel terzo e quarto motivo di appello, la società  ricorrente evidenzia che l&#8217;attivazione della procedura di variante urbanistica di cui all&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 si sarebbe riferita ad altra particella (la n. 5004 invece che la n. 5005 su cui insistono le opere) e che l&#8217;impianto non sarebbe stato &#8220;nuovo&#8221; e dunque non sarebbe stato ricompreso nella previsione di cui agli artt. 12 e 44 della legge regionale della Campania n. 14 del 2016, sui divieti di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e comunque sui limiti di edificabilità .<br /> 14.1. Il motivo non è fondato. La questione relativa alla richiesta di cambio di destinazione urbanistica dell&#8217;area non assume infatti rilevanza, posto che in ogni caso le opere edili presenti sulla particella 5005, per le ragioni sopra illustrate, non possono considerarsi legittimamente riconducibili sul piano edilizio ed urbanistico ad un impianto di recupero dei rifiuti.<br /> 14.2. Quanto alla sussistenza o meno di un nuovo impianto, come rilevato dal T.a.r., il diniego espresso a chiusura della conferenza dei servizi si è fondato sulla circostanza che lo stesso &#8220;<em>non avrebbe mai conseguito il cambio della destinazione d&#8217;uso, le dovute autorizzazioni edilizie e il certificato di conformità  urbanistica, ovvero per &#8220;ragioni edilizie, di mancata compatibilità  urbanistica&#8221; non avendo il Comune autorizzato il reimpiego degli impianti esistenti (motivazioni finali del provvedimento provinciale del 3.12.2018)</em>&#8220;. In sostanza, al di lÃ  delle caratteristiche di novità  della struttura, non vi era un titolo abilitativo edilizio idoneo per l&#8217;esercizio della nuova attività .<br /> 15. Con il quinto motivo di appello, la società  ricorrente si duole della lesione dell&#8217;affidamento ingenerato dal Comune con il nulla osta del 14 maggio 2007, sulla conformità  urbanistica, con la nota del 10 novembre 2008, sull&#8217;avvenuta trasformazione edilizia, e con la nota del 31 gennaio 2012, sulla classificazione dell&#8217;attività  come insalubre.<br /> 15.1. La pretesa è infondata. Come correttamente rilevato dal T.a.r., dopo il primo parere conseguito dal Comune non è stata data ottemperanza alle prescrizioni indicate per poter conseguire il titolo abilitativo. Inoltre, la società  ricorrente, in sede di procedura semplificata, ha presentato, come evidenziato nella sentenza impugnata, &#8220;<em>una autorizzazione che tale non era, sostanziandosi in un mero parere preliminare (prot. 25394/08 del 10.11.2008) al fine di conseguire indebitamente l&#8217;iscrizione nel registro provinciale</em>&#8220;.<br /> 15.2. In particolare, nella procedura per il rilascio dell&#8217;AUA l&#8217;appellante ha inoltrato alla Provincia di Caserta la domanda di iscrizione nel registro delle imprese e la denuncia di inizio attività  di messa in riserva dei rifiuti producendo, per quanto riguarda le autorizzazioni di natura urbanistico &#8211; edilizia per cui sono competenti i Comuni, un nulla osta di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Teano in data 15 febbraio 2007 e un parere di ammissibilità  per il riutilizzo di strutture esistenti a centro di raccolta rilasciato in data 10 novembre 2008. Tale documentazione tuttavia non era sufficiente, non costituendo un titolo edilizio ed urbanistico sufficiente anche al fine del reimpiego delle strutture esistenti, peraltro interessate da alcune opere abusive. Il parere comunale del 10 novembre 2008 si è infatti connotato per la sua natura preventiva laddove ha precisato che per la società  era comunque necessario munirsi di tutti i titoli autorizzativi edilizi o ambientali (cfr. parere prot. 25394/08 del 10 novembre 2008: &#8220;<em>Premesso altresì¬ che ogni parere definitivo possa esprimersi dopo la presentazione e l&#8217;esame di un apposito progetto delle opere e degli impianti da realizzare con evidenziati e quantificati le fonti di approvvigionamento, i diversi cicli produttivi con la codifica e la quantificazione dei materiali lavorati ed utilizzati, l&#8217;indicazione dei processi produttivi e di smaltimento delle scorie e delle acque reflue derivanti dal ciclo produttivo intrapreso;</em><br /> <em>Tutto ciò preposto, nelle more dell&#8217;acquisizione del progetto delle opere a farsi, si ritiene che, relativamente al riutilizzo della struttura esistente, giÃ  oggetto di concessione in deroga e giÃ  impegnata per attività  produttiva, a centro di raccolta e prima lavorazione di scarti industriali di legno, ferro, vetro e la plastica purchè non pericolosi e fatti salvi ogni preventivo parere e nulla osta da parte di tutti gli enti preposti alla salvaguardia e alla tutela dell&#8217;ambiente, alla salvaguardia e alla tutela della pubblica e privata incolumità  e fatto salvo, altresì¬, l&#8217;acquisizione del parere di conformità  urbanistica sulle opere e gli interventi a farsi, anche attraverso lo strumento della conferenza dei servizi a sensi della legge 241/1990 e s.m.i., possa esprimersi per quanto di competenza, un preventivo parere di ammissibilità  all&#8217;intervento proposto</em>&#8220;.<br /> 16. Per le ragioni sopra esposte, l&#8217;appello va quindi respinto e, per l&#8217;effetto, va confermata la sentenza impugnata.<br /> 17. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la società  appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Teano nella misura di euro 5.000,00(cinquemila/00), oltre agli altri oneri di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vito Poli, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore<br /> Roberto Caponigro, Consigliere<br /> Michele Conforti, Consigliere<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-25-8-2020-n-5194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente Francesco Frigida, Consigliere, Estensore PARTI:(Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 18; contro la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lodovico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-25-8-2020-n-5194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente Francesco Frigida, Consigliere, Estensore  PARTI:(Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 18; contro la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lodovico Visone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Gesì¹, n. 62; la Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Casella e Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Comune di -Omissis-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Guido Lenza in Roma, via Venti Settembre, n. 98/E; la società  -Omissis-s.n.c., giÃ  -Omissis-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo De Caterini, Ferdinando Belmonte e Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, n. 35/B; il Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale dell&#8217;Appennino meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, e l&#8217;Azienda sanitaria locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio e con l&#8217;intervento di -Omissis-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Paolo De Caterini e Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, n. 35/B)</span></p>
<hr />
<p>Variante incidente in concreto su un determinato immobile e presunzione di conoscenza dalla pubblicazione del PRG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Processo amministrativo &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; impugnazione &#8211; piena conoscenza &#8211; P.R.G. &#8211; variante incidente su un immobile determinato.<br /> <br /> 2.- Provvedimento amministrativo &#8211; inesistenza &#8211; rilevabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La presunzione di conoscenza conseguente alla mera pubblicazione del decreto di approvazione del piano regolatore generale non vale per l&#8217;ipotesi in cui la variante incida in concreto su un determinato immobile senza quella adeguata considerazione globale del territorio che è connaturale alla logica dello strumento urbanistico; in tal caso, invero, la variante ha di fatto natura di atto impositivo di vincolo specifico preordinato all&#8217;espropriazione, ovverosia di atto con destinatari determinati e solo occasionalmente rivolto all&#8217;intera comunità  locale indistintamente considerata e, pertanto, l&#8217;onere di impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del decreto di approvazione al diretto interessato.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;inesistenza giuridica di un atto amministrativo può essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice amministrativo, soprattutto nelle ipotesi di sopravvenienza di tale radicale vizio o nei casi (come la vicenda de qua) in cui la giuridica inesistenza dell&#8217;atto non era inizialmente percepibile con certezza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 25/08/2020<br /> <strong>N. 05194/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05648/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 5648 del 2011, proposto dal Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lodovico Visone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Gesì¹, n. 62; la Provincia di Salerno, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Casella e Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Guido Lenza in Roma, via Venti Settembre, n. 98/E; la società  -OMISSIS-s.n.c., giÃ  -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo De Caterini, Ferdinando Belmonte e Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;<br /> il Comune di Salerno, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale dell&#8217;Appennino meridionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, la Regione Campania, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, e l&#8217;Azienda sanitaria locale di Salerno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio.<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difeso dagli avvocati Paolo De Caterini e Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;<br /> <br /> <strong><em>della sentenza del Tribunale amministrativa regionale per la Campania, sede staccata di Salerno, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-, della Provincia di Salerno, del Comune di -OMISSIS- e della -OMISSIS-s.n.c.;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Antonio Brancaccio, Ludovico Visone, Marcello Fortunato e Paolo De Caterini;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, la signora -OMISSIS-, proprietaria <em>iure hereditatis</em> di un esteso fondo sito nel Comune di -OMISSIS-, con annessa azienda agricola, ha lamentato che, mentre era in corso l&#8217;attività  di recupero di un&#8217;antica masseria collocata su tale terreno, le era stato comunicato l&#8217;avvio di un procedimento espropriativo volto all&#8217;insediamento, sul parco circostante la casa colonica, di un impianto industriale.<br /> In particolare, la signora -OMISSIS- ha impugnato l&#8217;avviso di avvio del procedimento di esproprio del Consorzio dell&#8217;Area di sviluppo industriale di -OMISSIS-, relativo al suo fondo di 5.260 metri quadrati, identificato nel catasto terreni del Comune di -OMISSIS- al foglio-OMISSIS-, nonchè il decreto del Presidente della Provincia di -OMISSIS-di approvazione di una variante di riequilibrio del Piano regolatore territoriale consortile dell&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno, che aveva modificato in industriale l&#8217;originaria destinazione agricola del fondo <em>de quo</em>, rientrante nella cosiddetta fascia di rispetto esterna al perimetro della zona di sviluppo industriale.<br /> 1.1. Il Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno si è costituito in questo giudizio di primo grado, producendo documentazione ed eccependo: a) l&#8217;irricevibilità  del ricorso per tardiva impugnazione della variante generale di riequilibrio del Piano regolatore consortile dell&#8217;agglomerato del Comune di -OMISSIS-, risalente al 2005; b) l&#8217;inammissibilità  del ricorso, essendo stato impugnato unicamente il decreto ricognitivo dell&#8217;avvenuta approvazione, in sede di conferenza di servizi, della suddetta variante, mentre non erano stati gravati gli altri pertinenti provvedimenti del Consorzio; c) l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> Il Comune di -OMISSIS-, la Provincia di Salerno, la Regione Campania e l&#8217;allora -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-s.n.c.), non si sono costituiti in tale giudizio di primo grado.<br /> 1.2. Tramite atto di motivi aggiunti depositato il 9 dicembre 2009, la signora -OMISSIS- ha impugnato ulteriori provvedimenti, conosciuti a seguito del deposito documentale del Consorzio e ha altresì¬ formulato una specifica istanza istruttoria, con cui ha chiesto al T.a.r. di ordinare al Consorzio il deposito in giudizio di copia del verbale della conferenza di servizi -OMISSIS-, richiamato nel decreto del Presidente della Provincia di Salerno prot. n. -OMISSIS-, asseritamente recante l&#8217;accordo unanime sull&#8217;approvazione della variante di riequilibrio del Piano regolatore consortile.<br /> 1.3. Successivamente il Consorzio ha eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti, stante la proposizione, da parte della signora -OMISSIS-, di altro ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, rubricata al n. 2074 del registro generale 2007, avverso una nota prot. n. -OMISSIS-del Consorzio, con cui era stata archiviata un&#8217;istanza della medesima parte interessata, diretta ad ottenere il titolo unico per la realizzazione di un&#8217;impresa produttiva su un terreno di sua proprietà , comprendente anche la particella catastale -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, ovverosia il fondo, in relazione al cui inserimento in zona industriale era stato azionato il giudizio n. -OMISSIS-, sicchè vi sarebbe stata un&#8217;acquiescenza alla nuova destinazione industriale della predetta particella. Il Consorzio ha eccepito inoltre l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse, in quanto l&#8217;allora -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-s.n.c.) aveva rinunciato al procedimento espropriativo.<br /> Il Consorzio ha eccepito peraltro l&#8217;inammissibilità  del ricorso, (nella parte in cui aveva censurato l&#8217;avviso d&#8217;avvio del procedimento espropriativo, trattandosi di un atto privo di valore provvedimentale) e la carenza d&#8217;interesse, atteso che la variante urbanistica contestata avrebbe conferito al terreno <em>de quo</em> un valore elevatissimo, a fronte di un precedente scarso valore.<br /> Il Consorzio ha specificato che tutte le suesposte eccezioni pregiudiziali andassero estese anche ai motivi aggiunti, i quali, in ogni caso, erano infondati.<br /> 1.4. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha ordinato al Consorzio di depositare il verbale della conferenza dei servizi -OMISSIS-, in copia con attestazione di conformità  all&#8217;originale, nel termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrente dalla notificazione dell&#8217;ordinanza a cura di parte ricorrente ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa.<br /> 1.5. In data 26 aprile 2010, il Consorzio ha comunicato al T.a.r. che non era stato possibile reperire, nè tra i propri atti nè presso le altre amministrazioni interessate, il verbale afferente alla conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia di. Salerno l&#8217;8 ottobre 2004 e che l&#8217;amministrazione provinciale di Salerno, nel dichiarare di non aver rinvenuto nei propri archivi il predetto verbale, aveva inviato una copia, estratta da unÂ <em>file</em> rinvenuto nel proprio archivio informatico, del verbale presumibilmente redatto in tempo reale allo svolgimento della conferenza.<br /> 1.6. La signora -OMISSIS-, con propria successiva memoria, ha evidenziato l&#8217;inesistenza del verbale della conferenza di servizi, con conseguente impossibilità  di dimostrare l&#8217;accordo unanime tra le singole amministrazioni, che a detta conferenza avrebbero partecipato.<br /> 1.7. Il Consorzio ha depositato documenti e di memoria difensiva, con cui ha esposto gli elementi di prova, storica e logica, tesi a dimostrare l&#8217;effettivo svolgimento della conferenza di servizi e il raggiungimento dell&#8217;accordo unanime circa la variante di riequilibrio.<br /> 2. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, la signora -OMISSIS- ha impugnato la giÃ  citata nota prot. n. -OMISSIS-del Consorzio per l&#8217;Area dello sviluppo industriale ed ha altresì¬ chiesto il risarcimento dei danni subiti.<br /> 2.1. Il Consorzio per l&#8217;Area dello sviluppo industriale si è costituito in tale giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre il Comune di -OMISSIS- non si è costituito.<br /> 2.2. In data 18 febbraio 2011, il Consorzio ha depositato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui detto Ente, in esecuzione del riesame imposto dall&#8217;ordinanza n. 68/2010, ha respinto nuovamente l&#8217;istanza della signora -OMISSIS-.<br /> 3. Con l&#8217;impugnata sentenza n. -OMISSIS-, sezione seconda, previa riunione dei due suindicati ricorsi di primo grado:<br /> a) ha accolto il ricorso n. -OMISSIS-, annullando l&#8217;accordo raggiunto in sede di conferenza di servizi l&#8217;8 ottobre 2004, il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. -OMISSIS- e tutti gli atti successivi consequenziali;<br /> b) ha dichiarato improcedibile il ricorso n. -OMISSIS- per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse;<br /> c) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni veicolata in quest&#8217;ultimo ricorso; d) ha compensato tra le parti le spese di lite.<br /> 4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; rispettivamente in data 4 luglio 2011 e in data 5 luglio 2011 &#8211; il Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi d&#8217;impugnazione.<br /> 5. La signora -OMISSIS- si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e proponendo motivi aggiunti, ai sensi dell&#8217;art. 104, comma 3, del codice del processo amministrativo, avverso il verbale della conferenza di servizi -OMISSIS-, atteso che in primo grado, confidando nella sua tempestiva produzione, il predetto verbale era stato impugnato dall&#8217;allora ricorrente con riserva di motivi aggiunti.<br /> 5.1. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.<br /> 5.2. La società  -OMISSIS-&amp; C. s.n.c. si è costituita in giudizio, aderendo alle ragioni del Consorzio appellante.<br /> 5.3. La società  -OMISSIS-., pur non evocata, si è costituita in giudizio con atto d&#8217;intervento volontario <em>ad adiuvandum</em> dell&#8217;appello proposto dal Consorzio.<br /> 5.4. La Provincia di Salerno si è costituita in giudizio, sostenendo la posizione del Consorzio appellante.<br /> 5.5. Il Comune di Salerno, l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale dell&#8217;Appennino meridionale (succeduta <em>ope legis </em>all&#8217;Autorità  di bacino destra Sele), la Regione Campania e l&#8217;Azienda sanitaria locale di Salerno, non si sono costituite in giudizio.<br /> 6. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2020.<br /> 7. In via pregiudiziale, va rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello, sollevata dalla signora -OMISSIS-, per carenza di legittimazione attiva e di interesse dell&#8217;appellante, asseritamente conseguente alla circostanza che il Comune di -OMISSIS-, esercitando la facoltà  prevista dall&#8217;art. 2609 del codice civile e recepita nell&#8217;articolo 31 dello Statuto consortile, ha statuito, con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 18 marzo 2011, di recedere dal Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno.<br /> Al riguardo si osserva che il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. -OMISSIS-, ha giÃ  chiarito che la fuoriuscita del comune di -OMISSIS- dal Consorzio per l&#8217;Area di sviluppo industriale di Salerno non ha fatto venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;ente locale e dei privati al rispetto della normativa precedentemente adottata dal Consorzio, nonchè la competenza esclusiva di tale ente a decidere le istanze intese ad ottenere il nulla osta all&#8217;insediamento.<br /> 7.1. Vanno parimenti rigettate le contestazioni circa l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;appello per non aver il Piano territoriale di coordinamento provinciale &#8211; approvato, nelle more del giudizio di appello, con delibera del Consiglio provinciale n. -OMISSIS-, e non impugnato dal Consorzio &#8211; recepito le previsioni espropriative del Piano consortile e per cessazione del procedimento espropriativo finalizzato all&#8217;assegnazione della particella della -OMISSIS- all&#8217;impresa -OMISSIS-s.n.c. per lo spirare del termine di validità  della dichiarazione di pubblica utilità  e per rinuncia del beneficiario dell&#8217;esproprio.<br /> Siffatte eccezioni, infatti, sono incentrate soltanto sull&#8217;aspetto espropriativo della pianificazione territoriale, mentre l&#8217;oggetto del presente giudizio si incentra anche sull&#8217;inserimento in una zona industriale del terreno della signora -OMISSIS-, che precedentemente aveva destinazione agricola. Orbene, anche in difetto di una pendente procedura espropriativa, così¬ come sussiste l&#8217;interesse della signora -OMISSIS- e non veder legittimato l&#8217;inserimento del proprio fondo in una zona industriale, sussiste anche l&#8217;interesse del Consorzio a difendere la legittimità  del proprio operato, essendo, come giÃ  specificato, ancora titolare, per il territorio del Comune di -OMISSIS-, di competenza circa le normative da esso precedentemente adottate.<br /> 7.2. Va respinta altresì¬ l&#8217;eccezione, formulata dall&#8217;appellante in corso di causa, secondo cui la mancata impugnazione da parte della signora -OMISSIS- della nuova disciplina urbanistica recata dal giÃ  menzionato Piano territoriale di coordinamento provinciale &#8211; che ha nuovamente inserito in area industriale il terreno dell&#8217;interessata e da questa non impugnato &#8211; avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado n. 1105/2006 e dei relativi motivi aggiunti. In proposito il Collegio rileva che permane un interesse a veder definitivamente chiarita la possibile illegittimità  di provvedimenti che hanno avuto incidenza per un lungo arco di tempo, con conseguenti riflessi fattuali che potrebbero influenzare possibili future azioni.<br /> 7.3. Infine, il Collegio non ritiene che ricorrano ragioni di &#8220;connessione&#8221; (seppur impropria) con altri giudizi pendenti tali da impedire che la causa (ben risalente peraltro) venga decisa alla odierna pubblica udienza da questa Sezione.<br /> 8. Tutto ciò premesso, in via preliminare, venendo adesso al merito, il Collegio ritiene che l&#8217;appello è infondato e debba essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.<br /> 9. Con il primo motivo d&#8217;impugnazione, l&#8217;appellante ha contestato la sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha ritenuto giuridicamente inesistente la decisione adottata all&#8217;esito della conferenza di servizi.<br /> Siffatta doglianza è infondata.<br /> <em>In primis</em>, si evidenzia che non sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per asserita mancata specifica deduzione, da parte della signora -OMISSIS-, dell&#8217;«<em>inesistenza del verbale quale specifico motivo di ricorso</em>». Dagli atti, invero, emerge che, attraverso l&#8217;ottavo moti-vo del ricorso di primo grado n. 1105/2006, la signora -OMISSIS- aveva complessivamente contestato che dal ri-chiamo alla conferenza di servizi, contenuto nel preambolo del de-creto del Presidente della Provincia, prot. n. -OMISSIS-, si desumeva una violazione del disposto di cui all&#8217;articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge regionale della Campania 16 del 1998, per cui «<em>2. L&#8217;adozione definitiva è preceduta dalla convocazione di conferenze dei servizi da parte della provincia territorialmente competente, cui sono inviati a partecipare gli Enti locali e gli atti organi o soggetti istituzionalmente competenti. 3. Le conferenze sono presiedute da un rappresentante della Provincia. 4. L&#8217;accordo unanime, raggiunto in sede di conferenza, contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l&#8217;adozione definitiva e l&#8217;approvazione da parte della Provincia e comporta, ove necessario, l&#8217;automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei Comuni interessati</em>».<br /> In ogni caso, l&#8217;inesistenza giuridica di atto amministrativo può essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice amministrativo, soprattutto nelle ipotesi di sopravvenienza di tale radicale vizio o nei casi, come la vicenda <em>de qua</em>, in cui la giuridica inesistenza dell&#8217;atto non era inizialmente percepibile con certezza.<br /> Ciò posto, si osserva che il verbale della seduta della conferenza di servizi -OMISSIS- non è stato depositato in primo grado, nonostante specifica richiesta istruttoria del T.a.r. sul punto, ma è stato depositato dal Consorzio per la prima volta in sede di proposizione dell&#8217;appello.<br /> Orbene, a prescindere dalle questioni inerenti alla violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello <em>ex</em> art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo, si osserva, in via dirimente ed assorbente, che il verbale della seduta -OMISSIS- prodotto in giudizio è privo delle firme dei rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, cosicchè la manifestazione di volontà  della conferenza non si è formata ed è quindi giuridicamente inesistente.<br /> Al riguardo del tutto correttamente il T.a.r., pur non avendo a disposizione lo specifico verbale, ha affermato che in generale il verbale della conferenza di servizi «<em>rappresenta </em>(&#038;)<em>, per sua natura, un atto formale, che va quindi necessariamente redatto in forma scritta e che deve recare le sottoscrizioni dei rappresentanti dei vari soggetti, che alla stessa hanno partecipato, laddove al decreto di approvazione del Presidente della Provincia (prot. n. -OMISSIS-) va conseguentemente assegnato &#8211; come, del resto, sostenuto dallo stesso Consorzio, nelle memorie in atti &#8211; un valore puramente ricognitivo delle determinazioni, in altra sede istituzionale assunte</em>».<br /> Il Collegio condivide tale approdo in diritto e dunque &#8211; in disparte la circostanza che esso <em>in parte qua </em>non è stato censurato dall&#8217;appellante Consorzio, per cui fondatamente si potrebbe ritenere formato il giudicato interno &#8211; reputa che non sia neppure il caso di immorare su tale questione e ci si possa limitare a considerare l&#8217;ininfluenza della nuova produzione in appello, posto che &#8211; si ribadisce &#8211; la detta produzione non soddisfa le condizioni per ritenere l&#8217;atto ivi depositato in grado di colmare la carenza stigmatizzata dal Collegio di primo grado.<br /> La sentenza, sotto tale profilo, va pertanto integralmente confermata.<br /> 10. Tramite il secondo motivo d&#8217;appello, il Consorzio ha censurato la sentenza di primo grado laddove il T.a.r. ha respinto l&#8217;eccezione di irricevibilità  dell&#8217;originario ricorso n. 1005/2006 e dei correlati motivi aggiunti per omessa tempestiva impugnazione del decreto di approvazione della variante di riequilibrio del Piano regolatore territoriale consortile dell&#8217;agglomerato industriale del Comune di -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 2005, e di tutti gli atti ad esso relativi.<br /> Tale motivo è infondato, atteso che, come correttamente rilevato dal T.a.r., il ricorso di primo grado n. 1005/2006 e i connessi motivi aggiunti non sono stati proposti tardivamente. Ed invero, la variante è stata definita puntuale dallo stesso Consorzio in sede amministrativa ed è in concreto relativa ad una parte esigua rispetto all&#8217;intera superficie disciplinata dal piano consortile e di conseguenza la signora -OMISSIS- non aveva un onere di impugnarla entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ma dalla sua successiva notificazione.<br /> Sul tema la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la presunzione di conoscenza conseguente alla mera pubblicazione del decreto di approvazione del piano regolatore generale non vale per l&#8217;ipotesi in cui la variante incida in concreto su un determinato immobile senza quella adeguata considerazione globale del territorio che è connaturale alla logica dello strumento urbanistico; in tal caso, invero, la variante ha di fatto natura di atto impositivo di vincolo specifico preordinato all&#8217;espropriazione, ovverosia di atto con destinatari determinati e solo occasionalmente rivolto all&#8217;intera comunità  locale indistintamente considerata e, pertanto, l&#8217;onere di impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del decreto di approvazione al diretto interessato (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 23 dicembre 1998, n. 1904).<br /> Ad ogni modo, anche qualora si volesse considerare la variante come generale, in aperta difformità  da come è stata definita in sede amministrativa dal Consorzio, all&#8217;interessata dovrebbe essere riconosciuta la scusabilità  dell&#8217;errore, essendosi costei legittimamente affidata a quanto affermato dall&#8217;ente che ha emesso il provvedimento.<br /> 11. Attraverso il terzo motivo d&#8217;impugnazione, l&#8217;appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha disatteso l&#8217;eccezione di inammissibilità  e/o improcedibilità  dell&#8217;originario ricorso n. 1005/2006 per intervenuta acquiescenza.<br /> Questa doglianza è certamente infondata. Non vi è stata, infatti, alcuna acquiescenza da parte della signora -OMISSIS-, la quale ha dapprima impugnato, con il ricorso di primo grado n. 1005/2006, la statuizione della variante concernente la destinazione industriale della propria particella e successivamente, tramite il ricorso di primo grado n. 2074/2007, ha gravato il diniego di autorizzazione alla realizzazione sul proprio fondo di un opificio sfruttando la destinazione industriale. In proposito si evidenzia che la seconda iniziativa poteva avere valore cautelativo ove non fosse stato accolto il ricorso n. 1005/2006, sicchè non è dimostrata in modo inequivocabile l&#8217;acquiescenza alla nuova destinazione industriale.<br /> Sul punto giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che l&#8217;acquiescenza è ipotizzabile soltanto in presenza di dichiarazioni o comportamenti univoci, volontariamente posti in essere e che dimostrino una chiara ed incondizionata volontà  del destinatario dell&#8217;atto di accettarne l&#8217;operatività  e gli effetti (cfr., <em>ex aliis</em>, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 12 giugno 2015, n. 2888, e 2 dicembre 2015, n. 5441; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 19 marzo 2015, n. 1417, e 4 luglio 2014 , n. 3407; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 25 settembre 2014, n. 4825, 10 marzo 2014, n. 1081, e 4 dicembre 2013, n. 5775).<br /> 12. In conclusione l&#8217;appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br /> 13. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna dell&#8217;appellante al pagamento in favore della signora -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS- delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall&#8217;articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano rispettivamente in euro 3.000 (tremila) e in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti; vanno compensate le spese di lite tra l&#8217;appellante e gli altri soggetti costituiti, atteso che questi ultimi hanno aderito all&#8217;appello; la peculiarità  delle posizioni di tali soggetti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio anche tra questi ultimi e la signora -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-.<br /> <br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 5648 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l&#8217;appellante al pagamento, in favore della signora -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate rispettivamente in euro 3.000 (tremila) e in euro 1.000 (mille), per ambedue oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti; compensa tra le restanti parti le spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di tutte le parti private.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Francesco Frigida, Consigliere, Estensore<br /> Antonella Manzione, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Francesco Guarracino, Consigliere</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B)</span></p>
<hr />
<p>Sul&#8217;essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; risorse comunitarie &#8211; aiuti &#8211; erogazione &#8211; controlli &#8211; ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie conformemente agli scopi programmati, non risiede nella verifica di corrispondenza tra la documentazione caricata informaticamente e quella cartacea, quanto piuttosto nel riscontro della sussistenza effettiva dei dati e delle informazioni comunicate con la domanda di aiuto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/08/2020<br /> <strong>N. 05207/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09803/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9803 del 2019, proposto da Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione dei procedimenti di erogazione di aiuti comunitari e il successivo accertamento di debito, con intimazione a restituzione di somme indebitamente percepite.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Sig. -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- Con ricorso n.r.g. -OMISSIS- al TAR per la Puglia, l&#8217;odierno appellato impugnava il provvedimento prot. -OMISSIS- emesso da Ag.E.A. di sospensione dei procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- che reca la comunicazione di avvio del procedimento per il definitivo accertamento dei fatti contestati, tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonchè le circolari Ag.E.A. n. 8 del 15 maggio 2007, n. 13 del 12 marzo 2009, n. 37 del 18 ottobre 2010.<br /> Con motivi aggiunti, depositati in data 26 aprile 2019, l&#8217;appellato impugnava anche il provvedimento emesso da Ag.E.A., Organismo pagatore, Ufficio del contenzioso comunitario, prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con P.E.C. in data 6 marzo 2019, recante l&#8217;accertamento del debito per indebita percezione pari ad € 180.640,90, con intimazione a restituire la somma, entro termine perentorio, a pena di esecuzione coattiva.<br /> A fondamento dei provvedimenti impugnati veniva posta la circostanza che le domande cartacee di contributo, all&#8217;esito degli accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza presso la sede locale del -OMISSIS-, sarebbero risultate prive della firma del beneficiario e quindi da ritenersi nulle.<br /> A seguito della notizia di reato della Guardia di finanza di Manfredonia -OMISSIS-nella quale veniva segnalata l&#8217;irregolare percezione di contributi comunitari in relazione alle domande uniche di pagamento degli anni 2005, 2008, e 2010, il GIP presso il Tribunale di Foggia, in data 29 dicembre 2014, adottava il decreto di archiviazione.<br /> 2. &#8211; Con la sentenza in epigrafe, il TAR accoglieva il ricorso e condannava l&#8217;Amministrazione alle spese di giudizio.<br /> Il TAR affermava, in conformità  alla propria giurisprudenza, che &#8220;la mancanza di sottoscrizione del documento cartaceo di richiesta del pagamento unificato degli aiuti comunitari in materia di agricoltura costituisce una mera irregolarità  formale, non suscettibile di viziare o arrestare il procedimento di erogazione di simili contributi.&#8221;.<br /> Il TAR così¬ ricostruiva i fatti e la loro rilevanza ai fini della correttezza del procedimento seguito:<br /> -a seguito del conferimento del mandato al C.A.A., la domanda del contributo unico viene compilata dall&#8217;operatore con l&#8217;interessato e verificata dal Centro di assistenza, che la presenta in via telematica mediante l&#8217;accesso al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale &#8211; S.I.A.N., che rappresenta lo strumento utilizzato dall&#8217;organismo pagatore Ag.E.A. per l&#8217;attuazione del processo di telematizzazione nella gestione dei suoi servizi;<br /> -in particolare, l&#8217;istante viene identificato mediante documento d&#8217;identità  e, all&#8217;interno della domanda telematica di contribuzione agricola, con dei codici identificativi;<br /> -anche l&#8217;operatore del C.A.A., che utilizza riservate chiavi di accesso per accedere al sistema, è identificato mediante apposita codifica, indicata nell&#8217;epigrafe della domanda;<br /> -il C.A.A. verifica che la copia cartacea della domanda, stampata dopo la sua elaborazione sul terminale, sia sottoscritta dall&#8217;interessato e dall&#8217;operatore che la compila, quale adempimento interno, e quindi trasmette la domanda telematica (priva di firma autografa, ma digitalmente comunque accreditata e riferibile all&#8217;istante), quale adempimento esterno, ai fini della presentazione della domanda informatico-telematica all&#8217;Ag.E.A.<br /> Il C.A.A. è onerato da obblighi di informazione e di trasparenza, che deve adempiere con diligenza, in virtà¹ dell&#8217;incarico ricevuto (art. 14 D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008; art. 1710 del codice civile), salvaguardando la posizione e gli interessi della mandante azienda agricola.<br /> L&#8217;assenza della sottoscrizione sulla domanda cartacea di pagamento della contribuzione richiesta, sul quale sono fondati erroneamente i provvedimenti gravati, è, quindi, inconferente rispetto alla legittimità  della domanda digitale inserita nel sistema e non vizia di nullità  nè il procedimento, nè alcun atto.<br /> 3.- Con l&#8217;appello in esame, Ag.E.A. deduce l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.<br /> 4.- Si è costituito in giudizio l&#8217;appellato che insiste per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5.- Con nota del 7 luglio 2020, Ag.E.A. ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti.<br /> 6.- Alla pubblica udienza del 9 luglio 2020, la causa è stata decisa.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è infondato.<br /> 2. &#8211; La sentenza di primo grado è stata appellata da Ag.E.A. per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 Reg CE 796/2004 e dell&#8217;art. 47 DPR 445/2000.<br /> La sottoscrizione della domanda di aiuto rappresenta un requisito imprescindibile ed un elemento essenziale ai fini dell&#8217;erogazione dell&#8217;aiuto: pertanto, l&#8217;assenza della firma del produttore o del rappresentante legale dell&#8217;azienda sulla richiesta di aiuto cartacea determina l&#8217;inesistenza della richiesta del premio comunitario, l&#8217;inesistenza dell&#8217;assunzione degli impegni propedeutici alla erogazione del premio e la violazione della normativa comunitaria e nazionale che impone la sottoscrizione della domanda come requisito di regolarità  della stessa.<br /> A fondamento dell&#8217;assunto, vengono citati l&#8217;art. 12 del Reg. CE n. 7961/2004, il quale dispone che la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l&#8217;ammissibilità  all&#8217;aiuto, l&#8217;art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all&#8217;istanza, devono essere sottoscritte dall&#8217;interessato, e l&#8217;art. 47 del D.P.R. 445/2000, il quale prevede che le dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà  devono essere sottoscritte con l&#8217;osservanza delle modalità  di cui all&#8217;art. 38 del predetto D.P.R..<br /> Pur convenendo Ag.E.A. sulla totale informatizzazione della procedura di erogazione dei contributi, sostiene che solo le domande cartacee debitamente firmate e complete nei requisiti essenziali devono essere caricate a sistema; l&#8217;informatizzazione dell&#8217;istruttoria richiede, infatti, che vi sia corrispondenza tra la documentazione cartacea e le registrazioni nel sistema informativo dell&#8217;Ag.E.A., altrimenti non si avrebbe alcun controllo su quanto registrato nel SIAN (Sistema informativo Agricolo Nazionale), sulla cui base avvengono le erogazioni.<br /> Diversamente ragionando, chiunque potrebbe inserire nel Sistema domande di aiuto a fronte delle quali mancherebbe qualsiasi supporto documentale.<br /> 2. &#8211; L&#8217;appellato eccepisce di avere pieno titolo a percepire i contributi giÃ  corrisposti per complessivi 180.640,90 euro e oggetto degli illegittimi provvedimenti di sospensione e revoca.<br /> La mancata sottoscrizione della versione cartacea della domanda di contributi, come ritenuto dal TAR, rappresenta una mera irregolarità  formale, per l&#8217;autosufficienza della domanda telematica, per assumere la cui paternità  l&#8217;interessato riceve l&#8217;attribuzione di appositi codici identificativi.<br /> Anche l&#8217;operatore del CAA che compila la domanda informatica alla presenza dell&#8217;interessato riceve apposite chiavi identificative segrete.<br /> Nessun rilievo esterno, nella teleamministrazione, assume la documentazione cartacea, che rappresenta un mero &#8220;documento di lavoro&#8221; interno, attraverso cui l&#8217;operatore acquisisce i dati da riportare nel portale SIAN.<br /> Nessuna norma comunitaria o nazionale sanziona con l&#8217;inesistenza della domanda telematica e la revoca del contributo il mancato reperimento della sottoscrizione della domanda cartacea.<br /> La revoca del beneficio è legata solo alle violazioni sostanziali del diritto europeo, mentre qualsiasi irregolarità  può essere sanata in ogni momento dopo la presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 19 del Reg CE 796/2004 e 21 del Reg 1122/2009, oltre che in applicazione del soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 6 L. 241/1990.<br /> L&#8217;appellato invoca un precedente favorevole di questa Sezione (n. 5018 del 22.8.2018).<br /> 3. &#8211; Il Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 74 c.p.a., richiama il proprio precedente (sentenza n. 5018/2018), in termini, conforme a copiosa giurisprudenza dei TAR.<br /> In particolare, il Collegio sottolinea che non è idoneo a fondare le deduzioni della parte appellante il disposto dell&#8217;art. 12 del Reg. CE n. 796/2004, ai sensi del quale &quot;la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;aiuto&#8230;&quot;.<br /> La norma fa, appunto, riferimento alle &quot;informazioni&quot;, tassativamente elencate, ovvero alla componente contenutistica della domanda, senza riservare alcuna considerazione ai suoi requisiti formali, in specie del documento cartaceo.<br /> In secondo luogo, con riguardo alle disposizioni che disciplinano le modalità  di formazione delle dichiarazioni sostitutive, il motivo di appello non tiene conto del fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche telematicamente (come è avvenuto nella specie, ad opera del soggetto delegato) ed in forza del potere di rappresentanza conferito dal richiedente l&#8217;aiuto mediante apposito mandato.<br /> 3.1. &#8211; La parte appellante sostiene che, pur nel quadro della informatizzazione del procedimento di erogazione dell&#8217;aiuto, solo le domande debitamente firmate in cartaceo e complete nei requisiti essenziali devono essere caricate a sistema, essendo insita nella medesima informatizzazione la necessità  di corrispondenza tra la documentazione cartacea e le registrazioni nel sistema informativo dell&#8217;Ag.E.A., ai fini del controllo di quanto registrato nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), sulla cui base avvengono le erogazioni.<br /> L&#8217;argomentazione non è convincente.<br /> Deve, invero, osservarsi che l&#8217;essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie conformemente agli scopi programmati, non risiede nella verifica di corrispondenza tra la documentazione caricata informaticamente e quella cartacea, quanto piuttosto nel riscontro della sussistenza effettiva dei dati e delle informazioni comunicate con la domanda di aiuto: ne consegue che la suindicata allegazione di parte appellante non è persuasiva, se intesa a dimostrare il carattere &quot;essenziale ed imprescindibile&quot; del requisito della sottoscrizione autografa della domanda cartacea, dalla cui mancanza è discesa l&#8217;adozione del provvedimento impugnato in primo grado.<br /> Va ribadito, pertanto, che ai fini degli accertamenti e delle valutazioni di spettanza della P.A., è rilevante principalmente (se non esclusivamente) la domanda trasmessa telematicamente dal soggetto delegato dal richiedente l&#8217;aiuto, sulla scorta &#8211; come si è detto &#8211; del potere di rappresentanza da questo conferito.<br /> 4. &#8211; In conclusione, l&#8217;appello va rigettato.<br /> 5. &#8211; Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della natura delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.9262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-25-8-2020-n-9262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Concetta Anastasi, Presidente, Estensore Processo amministrativo : i presupposti della conversione delle azioni ex art 32 c.p.a Processo amministrativo &#8211; conversione delle azioni ex art 32 c.p.a &#8211; presupposti. In base all&#8217;art. 32, comma 2, primo periodo, cpa, &#8220;il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali&#8221;e la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-25-8-2020-n-9262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.9262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : i presupposti della conversione delle azioni ex art 32 c.p.a</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; conversione delle azioni ex art 32 c.p.a &#8211; presupposti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>In base all&#8217;art. 32, comma 2, primo periodo, cpa, &#8220;il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali&#8221;e la conversione dell&#8217;azione è ben possibile &#8211; ai sensi del secondo periodo del medesimo comma &#8211; &#8220;sussistendone i presupposti&#8221;. La conversione del rito ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, primo periodo, cpa può aver luogo innanzi tutto se l&#8217;azione sia stata proposta non giÃ  entro il termine proprio della &#8220;actio iudicati&#8221; (dieci anni, ex art. 114, comma 1, cpa, cui rinvia l&#8217;art. 31, comma 4, cpa), bensì¬ entro il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 41 cpa per la corretta instaurazione del contraddittorio, che è dimidiato, per quanto concerne i giudizi nelle materie previste dall&#8217;art. 120 cpa, ai sensi del comma 5° del medesimo art. 120 cpa.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/08/2020<br /> <strong>N. 09262/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07687/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso R.G. n. 7687 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da MARCONI GROUP SRL (P.IVA 00815110945), con sede in Isernia, via XXIV Maggio n. 135, in persona dell&#8217;Amministratore Unico legale rappresentante sig. Sante Gentile, nonchè da GESTIONE ORIZZONTI SRL, (P.IVA 00908900947), con sede in Monteroduni (IS), alla SS 85 Venafrana km 33, in persona dell&#8217;Amministratore Unico legale rappresentante sig. Sante Gentile, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gabriele Cristinzio (cod. fisc.: CRSGRL70P10F601X) , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Isernia via Occidentale, n. 148 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e Ministero della Difesa &#8211; Esercito &#8211; Comando Militare della Capitale, in persona del Comandante pro-tempore, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> FOOD SERVICE S.r.l. (P.I. 08400681006), con sede in Roma, via Franco Angeli, n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Andrea Di Filippo, rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, dall&#8217;avv. Valeria Pecorone (cod. fisc.: PCRVLR69P70H501G) e dall&#8217;avv. John Riccardo Paladini (cod. fisc.: PLDJNR65S18Z343G), con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, piazza della Balduina, n. 44 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em><br /> i) della Determinazione n. 2 del 10/05/2019 (mai comunicata) con cui il Comando Miliare della Capitale del Ministero della Difesa ha aggiudicato il lotto 6 della procedura di gara alla Food Service srl (all. 3) e degli atti e verbali in essa richiamati e di cui appresso;<br /> ii) del Verbale di gara del 16.04.2019 della commissione di valutazione tecnica delle offerte;<br /> iii) del verbale della commissione di valutazione tecnica delle offerte del 10.10.2018 (richiamato nel verbale di cui al punto che precede e di conferma delle risultanze a quella data indicate);<br /> iv) del verbale di gara del 09.05.2019 della commissione di valutazione della congruità  delle offerte che <em>&#8220;lascia valide le valutazioni di congruità  verbalizzate in data 22 ottobre 2018</em>&#8220;;<br /> v) di tutti gli atti di tutti gli atti presupposti, successivi e/o conseguenti anche se ancora non conosciuti.<br /> i) in via di ottemperanza: dichiarare la nullità  dei provvedimenti impugnati o comunque la loro inefficacia e per l&#8217;effetto determinare le modalità  esecutive della sentenza n. 03102/2019 emessa dal Tar Lazio in data 8.3.2019 nel giudizio iscritto al n. 13864/2018 e provvedere di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano, ai sensi dell&#8217;art. 114 comma 4 lett. C), eventualmente nominando un Commissario ad acta per disporre l&#8217;aggiudicazione in capo alla ricorrente o in via subordinata, dando chiarimenti in ordine alle modalità  di ottemperanza della stessa sentenza.<br /> ii) in via subordinata e previa conversione dell&#8217;azione: annullare gli atti impugnati con ogni statuizione circa gli obblighi conformativi in capo alla stazione appaltante disponendo l&#8217;aggiudicazione in favore della Marconi Group srl e/o per essa alla Gestione Orizzonti srl;<br /> iii) dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, con condanna della stazione appaltante ai sensi dell&#8217;art. 30 cpa, alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente.<br /> <em>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARCONI GROUP SRL il 1872019</em> :<br /> OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA IN MATERIA DI APPALTI N. 03102/2019 PUBBLICATA IL 8.3.2019 DAL TAR LAZIO SEZIONE I BIS (RICORSO N. 13864/2018), IMPUGNATA E NON SOSPESA DAL CONSIGLIO DI STATO e/o in subordine, previa conversione dell&#8217;azione ex art. 32 comma 2 cpa, per annullamento dei seguenti atti:<br /> i) Determinazione n. 2 del 10/05/2019 (mai comunicata) con cui il Comando Miliare della Capitale del Ministero della Difesa ha aggiudicato il lotto 6 della procedura di gara alla Food Service srl e degli atti e verbali in essa richiamati e di cui appresso;<br /> ii) del verbale di gara del 16.04.2019 della commissione di valutazione tecnica delle offerte;<br /> iii) del verbale della commissione di valutazione tecnica delle offerte del 10.10.2018 (richiamato nel verbale di cui al punto che precede e di conferma delle risultanze a quella data indicate);<br /> iv) del verbale di gara del 09.05.2019 della commissione di valutazione della congruità  delle offerte che &#8220;<em>lascia valide le valutazioni di congruità  verbalizzate in data 22 ottobre 2018</em>&#8220;;<br /> v) di tutti gli atti di tutti gli atti presupposti, successivi e/o conseguenti anche se ancora non conosciuti.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Food Service S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, alla camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, il cons. Concetta Anastasi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO<br /> 1.Con il ricorso introduttivo, notificato il 10.6.2019 e depositato il 17.6.2019, proposto ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a., la MARCONI GROUP S.r.l., unitamente alla GESTIONE ORIZZONTI S.r.l., ha chiesto l&#8217;esecuzione della sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 03102 del 08/03/2019, resa sul ricorso R.G. n. 13864/2019 &#8211; con cui era stata annullata l&#8217;aggiudicazione, a suo tempo disposta dal Ministero della Difesa, in favore della FOOD SERVICE S.r.l., della gara per la concessione multiservizi del lotto 6 delle basi logistiche delle forze armate- deducendo, in particolare, <em>violazione di legge &#8211; art. 21 septies legge 241/1990 &#8211; violazione e/o elusione di giudicato </em>(primo mezzo) nonchè, <em>in via subordinata e previa conversione dell&#8217;azione di ottemperanza in quella di annullamento &#038;</em> <em>violazione di legge &#8211; art. 97 d.lgvo 50/2016 </em>avverso la sopravvenuta Determina n. 2 del 10/05/2019, con la quale l&#8217;amministrazione committente, dopo aver riavviato il procedimento, ha aggiudicato il lotto 6 della procedura di gara nuovamente alla controinteressata Food Service S.r.l..<br /> Con atto depositato in data 8.7.2019, si è costituita formalmente la controinteressata Food Service S.r.l.<br /> 2.Con atto per motivi aggiunti notificato e depositato in data 18.7.2020, parte ricorrente ha impugnato la Determinazione n. 2 del 10/05/2019, con cui il Comando Miliare della Capitale del Ministero della Difesa ha provveduto ad una nuova aggiudicazione del lotto 6 alla società  Food Service, nonchè i presupposti verbali di gara ed altri atti infraprocedimentali, richiamando le censure giÃ  svolte con il ricorso introduttivo e deducendo altresì¬, in via subordinata e previa conversione dell&#8217;azione, &#8220;<em>violazione di legge &#8211; art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 &#8211; art. 95, comma 10 del d.lgs. 10 50/2016, &#8211; art. 97, comma 5, lett. d) d.lgvo 50/2016 &#8211; Eccesso di potere</em>&#8220;.<br /> Con memoria depositata in data 18.9.2019, la controinteressata ha eccepito, fra l&#8217;altro, l&#8217;inammissibilità  della domanda di conversione in rito ex art. 32 cpa, poichè l&#8217;impugnata Determina n. 2 del 10/05/2019 sarebbe del tutto avulsa dal comando giurisdizionale di cui si chiede l&#8217;esecuzione, in quanto sarebbe stata resa all&#8217;esito di nuove valutazioni, a conclusione di un nuovo procedimento riavviato.<br /> Con memoria depositata in data 22.5.2020, la controinteressata ha evidenziato che, nelle more del presente giudizio, la precitata sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 3102 del 08/03/2019 è stata annullata con sentenza Cons. Stato, Sez. V°, n. 8909 del 30/12/2019 &#8211; di cui ha contestualmente depositato copia- deducendo la sopravvenuta improcedibilità  del giudizio per ottemperanza.<br /> Con memoria depositata in data 25.5.2020, la Marconi Group srl ha insistito per l&#8217;accoglimento delle censure svolte in via subordinata avverso la Determina n. 2 del 10/05/2019, previa conversione dell&#8217;azione ex art. 32 cpa.<br /> Con memoria di replica depositata in data 26.5.2020, la controinteressata ha insistito per l&#8217;inammissibilità  della conversione dell&#8217;azione.<br /> Non si è costituito l&#8217;intimata Amministrazione, per resistere al presente giudizio.<br /> Alla camera di consiglio del 3.6.2020, il ricorso è passato in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.La sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 3102 del 8.3.2019 &#8211; di cui viene chiesta l&#8217;esecuzione con il presente giudizio- ha annullato l&#8217;originaria aggiudicazione della gara, disposta dalla P.A. con Determina n. 13 del 24.10.2018 in favore della odierna controinteressata, &#8220;<em>con riferimento al primo ed assorbente motivo di gravame del ricorso per motivi aggiunti</em>&#8220;, in sostanza, poichè &#8220;<em>Alla aggiudicataria, infatti, sono stati assegnati 8 punti per aver dichiarato nella offerta la utilizzazione di una squadra di supervisori, composta da otto elementi, i cui costi, non sono stati indicati nell&#8217;offerta perchè il loro stabile inserimento nella organizzazione della società  consentiva di escludere tale voce economica dall&#8217;offerta&#8221;.</em><br /> La P.A., espressamente in attuazione della suddetta sentenza del Tar Lazio n. 3102 del 2019, con la Determina n. 1 del 05/04/2019 -mai impugnata- ha annullato l&#8217;aggiudicazione che era stata disposta nei riguardi della Food Service S.r.l., ed ha riavviato il procedimento di gara.<br /> Il nuovo procedimento, all&#8217;esito di una nuova istruttoria e della rivalutazione dei punteggi delle offerte, si è concluso con l&#8217;impugnata Determina n. 2 del 10.5.2019 &#8211; oggi avversata con il ricorso introduttivo per l&#8217;ottemperanza nonchè con l&#8217;atto per motivi aggiunti- la quale dispone l&#8217;aggiudicazione della gara del lotto 6 ancora una volta in favore della medesima Food Service S.r.l..<br /> Nel contempo, la precitata sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 3102 del 08/03/2019 è stata impugnata dalla Food Service S.r.l. con il ricorso R.G. n. 3105 del 2019, proposto davanti al Consiglio di Stato, il quale, dapprima, con Ordinanza n. 2153 del 02/05/2019, ha rigettato l&#8217;istanza cautelare, per carenza di &#8220;<em>pregiudizio grave ed irreparabile</em>&#8221; &#8211; proprio perchè, al momento, era in corso la fase di rinnovo della procedura di gara- e, successivamente, con sentenza n. 8909 del 30/12/2019, ha accolto l&#8217;appello proposto dalla suddetta Food Service S.r.l., annullando la suddetta sentenza di primo grado del Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 3102 del 08/03/2019.<br /> 2. Poichè nel corso del presente giudizio, per effetto dell&#8217;annullamento disposto in appello, è venuta meno <em>ab imis</em> la precitata sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 3102 del 08/03/2019 -di cui l&#8217;odierna ricorrente Marconi Group S.r.l. ha chiesto l&#8217;esecuzione- il primo mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, richiamato anche con l&#8217;atto per motivi aggiunti, inteso a far valere la declaratoria di nullità , ex artt. 21-septies della l. n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., del provvedimento ritenuto esecutivo, va dichiarato <em>improcedibile</em> perÂ <em>sopravvenuta carenza di interesse</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett.c, cpa.<br /> 3. Il Collegio passa ad esaminare l&#8217;istanza di conversione del rito speciale per l&#8217;ottemperanza in rito ordinario di legittimità , ai sensi dell&#8217;art. 32, 2° comma, primo periodo, cpa, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio e dell&#8217;atto per motivi aggiunti, svolta in via subordinata, per l&#8217;annullamento della Determinazione n. 2 del 10/05/2019, con cui il Comando Miliare della Capitale del Ministero della Difesa ha disposto una nuova aggiudicazione della gara per il lotto 6 sempre in favore della medesima società  Food Service, all&#8217;esito di una rinnovata istruttoria.<br /> 3.1.Nel caso di specie, il ricorso e l&#8217;atto per motivi aggiunti sono articolati, <em>ab origine</em>, in una pluralità  di domande (art. 32, comma 1, cpa) e di ciò si deve tener conto ai fini dell&#8217;applicazione dei principi elaborati dall&#8217;Adunanza Plenaria 15 gennaio 2013 n. 2, alla luce dei quali va verificata la possibilità  di conversione nel rito ordinario sulla base della disciplina stabilita dall&#8217;art. 32, comma 2, secondo periodo, cpa.<br /> Con l&#8217;ultima memoria in particolare, depositata in data 26.5.2020, la Food Service S.r.l. deduce l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza di conversione ex art. 32 cpa, assumendo, in sostanza, che, nella specie, la P.A. avrebbe dato attuazione alla sentenza del Tar Lazio n. 3102/2019 con la Determina n. 1 del 05/04/2019 &#8211; non impugnata- con cui è stata annullata l&#8217;aggiudicazione che era stata disposta nei riguardi della Food Service S.r.l., disponendo nel contempo, il rinnovo della procedura di aggiudicazione in via di autotutela.<br /> Ad avviso della controinteressata, soltanto la precitata Determina n. 1 del 05/04/2019 -non impugnata- sarebbe connessa con la sentenza del Tar Lazio n. 3102/2019, costituendone la diretta attuazione, mentre la Determina n. 2 del 10.5.2019, che ha concluso il nuovo procedimento riavviato in via di autotutela, all&#8217;esito della rivalutazione dei punteggi delle offerte, avrebbe un contenuto del tutto autonomo ed avulso rispetto alla precitata sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 3102 del 2019, per cui sarebbe dovuta essere impugnata con autonomo ricorso ordinario e non nell&#8217;ambito del ricorso per ottemperanza.<br /> 3.2. In base all&#8217;art. 32, comma 2, primo periodo, cpa, &#8220;<em>il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali&#8221;</em> e la conversione dell&#8217;azione è ben possibile &#8211; ai sensi del secondo periodo del medesimo comma &#8211; &#8220;<em>sussistendone i presupposti</em>&#8220;.<br /> A tale stregua, la conversione del rito ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, primo periodo, cpa può aver luogo innanzi tutto se l&#8217;azione sia stata proposta non giÃ  entro il termine proprio della &#8220;<em>actio iudicati</em>&#8221; (dieci anni, ex art. 114, comma 1, cpa, cui rinvia l&#8217;art. 31, comma 4, cpa), bensì¬ entro il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 41 cpa per la corretta instaurazione del contraddittorio, che è dimidiato, per quanto concerne i giudizi nelle materie previste dall&#8217;art. 120 cpa, ai sensi del comma 5° del medesimo art. 120 cpa.<br /> Nella specie, sussistono e non sono in contestazione i suddetti presupposti di ricevibilità .<br /> 3.3. Sotto altro profilo, occorre svolgere alcune considerazioni, alla luce dei principi elaborati dell&#8217;Adunanza Plenaria del Cons. di Stato, con la decisione n. 2 del 15 gennaio 2013.<br /> Invero, quando l&#8217;Amministrazione rinnova l&#8217;esercizio delle sue funzioni dopo l&#8217;annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l&#8217;interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall&#8217;amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell&#8217;ottemperanza, lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità  nella rinnovata determinazione.<br /> Conseguentemente, il giudice dell&#8217;ottemperanza è chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all&#8217;ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell&#8217;azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori e, nel caso in cui ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall&#8217;amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità , con la conseguente improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità  dell&#8217;atto gravato).<br /> Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità , il giudice dispone la conversione dell&#8217;azione in giudizio di cognizione (o per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione) , ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, primo periodo, cpa.<br /> 3.4. Orbene, nella specie, risulta che, nel corpo motivazionale della sentenza Cons. Stato n. 8909 del 30.12.2019, è stato precisato: <em>&#8220;All&#8217;esito di tale nuova attività  valutativa della congruità  dell&#8217;offerta della Food Service la stazione appaltante, Ministero della Difesa, nella persona del Direttore della Direzione di Intendenza del Comando militare della Capitale, in qualità  di responsabile del procedimento nella fase di affidamento, ha adottato la determinazione n. 2 del 10 maggio 2019, con la quale si è provveduto ad una nuova aggiudicazione del lotto 6 alla società  Food Service.</em><br /> <em>7.2. Tale provvedimento, in quanto adottato a seguito di attività  valutativa non imposta dalla sentenza di primo grado (che non si era occupata delle doglianze della Marconi Group diverse da quella riguardante la squadra dei supervisori), non è qualificabile come atto esecutivo.</em><br /> <em>Esso è, piuttosto, espressione dell&#8217;autonomo rinnovo, in via di autotutela, del giudizio di congruità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, (anche) per la parte non (ancora) assoggettata al sindacato giurisdizionale.</em><br /> <em>7.3. Dato ciò, la riforma della sentenza di primo grado, che consegue all&#8217;accoglimento dell&#8217;unico motivo di gravame, di cui sopra, non è in grado di travolgere, con effetto caducante, l&#8217;attività  della pubblica amministrazione che non sia meramente esecutiva della sentenza riformata.</em><br /> <em>Pertanto, non è in grado di determinare la caducazione del provvedimento di aggiudicazione del 10 maggio 2019.</em><br /> <em>7.4. Sebbene con tale determina l&#8217;amministrazione si sia altresì¬ determinata a non procedere &#8220;alla stipula del relativo contratto nelle more della sentenza d&#8217;appello presso il Consiglio di Stato per ricorso presentato dalla società  Food Service s.r.l.avverso la sentenza [&#038;]&#8221;, essa avrebbe dovuto essere impugnata dalla Marconi Group, per evitare il consolidamento della posizione dell&#8217;aggiudicataria, all&#8217;esito del presente giudizio di appello.</em><br /> <em>7.4.1. &#038;..7.4.2. La determina di aggiudicazione n. 2 del 10 maggio 2019 non è provvedimento meramente confermativo, ma provvedimento di conferma delle precedenti determinazioni, in quanto adottato a seguito di nuova attività  istruttoria, che ha tenuto conto dei rilievi mossi dalla Marconi Group alla precedente attività  valutativa dell&#8217;offerta.</em><br /> <em>7.5. La sua mancata impugnazione comporta l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti riproposti dall&#8217;appellata ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, Cod. proc. amm</em>.&#8221;.<br /> Dalla suddetta parte motivazionale della sentenza di appello, si desume implicitamente che soltanto la precitata Determinazione n. 1 del 05/04/2019 è collegata con la sentenza del Tar Lazio n. 3102/2019, risultando cristallizzato l&#8217;assunto che la Determinazione n. 2 del 10.5.2019 è il provvedimento conclusivo di un procedimento autonomo, avviato all&#8217;esito di un annullamento in autotutela e, quindi, che esso è avulso dall&#8217;esecuzione del comando giurisdizionale, contenuto nella sentenza del Tar Lazio n. 3102/2019.<br /> Pertanto, nella specie, anche a voler prescindere dalla disamina della questione in ordine all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 32, comma 2°, primo periodo, cpa all&#8217;ipotesi in cui il giudizio di ottemperanza sia stato introdotto per l&#8217;esecuzione di una sentenza di primo grado venuta meno nel corso del giudizio per effetto dell&#8217;annullamento in appello &#8211; cioè in assenza di un accertamento in ordine alla nullità  o meno del provvedimento impugnato- tale dato risulta incontrovertibile.<br /> Sotto altro aspetto, giova precisare che, anche a voler considerare la Determinazione n. 2 del 10.5.2019 come una sorta di &#8220;sviluppo finale&#8221; (&#8220;il prosieguo&#8221;), connotato da discrezionalità , dell&#8217;attività  amministrativa svolta in esecuzione del comando giurisdizionale della sentenza del Tar Lazio n. 3102/2019 mediante la Determina n. 1 del 05/04/2019 -come sembra fare parte ricorrente- rileva, comunque, con portata <em>tranchant</em> la omessa impugnativa della suddetta Determina n. 1 del 05/04/2019, che ne costituisce il momento logico e procedimentale direttamente anteriore e, quindi, una sorta di &#8220;anello di congiunzione&#8221; con il comando giurisdizionale, posto che la suddetta Determina n. 1 del 05/04/2019, con effetti oramai consolidati, dispone <em>&#8220;di annullare l&#8217;aggiudicazione del Lotto n. 6 a favore della società  Food Service srl di cui alla determina n. 13 del 24.10.2018; &#8211; di procedere alla determinazione di una nuova aggiudicazione del Lotto n. 6 riavviando le procedure di valutazione alla luce della sentenza in argomento&#8221;.</em><br /> A tale stregua, parte ricorrente avrebbe dovuto gravarsi in questa sede di ottemperanza, in primo luogo, avverso la Determinazione n. 1 del 5.4.2019, che si pone come espletamento di attività  connessa con la sentenza Tar Lazio &#8211; Sezione Prima bis n. 03102 del 08/03/2019, censurando, in particolare, la parte in cui dispone di riavviare un nuovo procedimento di aggiudicazione anzichè rinnovare il procedimento oggetto del giudizio, concluso a suo tempo con la Determina n. 13 del 24.10.2018, a partire dalla fase in cui era stata disposta l&#8217;attribuzione di <em>punti 8</em> per la <em>squadra di supervisori</em>, procedendo ad eliminare l&#8217;attribuzione dei suddetti 8 punti e, quindi, ad emendare, in sostanza, il medesimo procedimento dall&#8217;unico vizio acclarato dalla sentenza del Tar Lazio n. 3102/2019, per poi rifare pedissequamente i calcoli della valutazione delle offerte.<br /> 3.5.Per tutte le suesposte ragioni, si appalesa inammissibile la domanda di conversione del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell&#8217;art, 32, 2° comma, primo periodo, cpa. in giudizio cognitorio avverso la Determina di aggiudicazione n. 2 del 10 maggio 2019.<br /> 4. In definitiva, il ricorso per ottemperanza e l&#8217;atto per motivi aggiunti si appalesano in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett.c, cpa. ed in parte inammissibili.<br /> 5.Nondimeno, le spese di giudizio, tenuto conto della complessità  e della peculiarità  della fattispecie, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ statuisce:<br /> -quanto al ricorso introduttivo: lo dichiara in parte <em>improcedibile</em> perÂ <em>sopravvenuta carenza di interesse</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett.c, cpa, ed in parte <em>inammissibile</em>;<br /> -quanto all&#8217;atto per motivi aggiunti : lo dichiara in parte <em>improcedibile</em> perÂ <em>sopravvenuta carenza di interesse</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett.c, cpa, ed in parte <em>inammissibile</em>.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente, Estensore<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-25-8-2020-n-9262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.9262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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