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	<title>25/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.419</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.419</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli Zef Makaj (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci) c/ Comune di Terni (avv.ti A. Alessandro e I. Sorbini) 1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Potere repressivo – Criterio dell’indifferenza dell’elemento soggettivo – Conseguenza – Destinatari – Proprietario attuale estraneo all’abuso &#8211; Vi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.419</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> Zef Makaj (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci) c/ Comune di Terni (avv.ti A. Alessandro e I. Sorbini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Potere repressivo – Criterio dell’indifferenza dell’elemento soggettivo – Conseguenza – Destinatari – Proprietario attuale estraneo all’abuso &#8211; Vi rientra</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Accertamento di conformità e condono edilizio – Legittimazione – Spetta a chiunque vi abbia interesse – Contraria volontà del proprietario del bene – Irrilevanza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia vige il criterio dell’indifferenza dell’elemento soggettivo della colpa, potendo l’Amministrazione procedere all’adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell’abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti civilistici l’esperimento di azione risarcitoria nei confronti del dante causa</p>
<p>2. Sono legittimati all’istanza di accertamento di conformità (così come di condono edilizio ex L. n. 724/94) non solo coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, ma anche il promissario acquirente o il conduttore e, più in generale, tutti coloro che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la volontà del proprietario del bene (in ossequio al principio di cui in massima il Collegio ha ritenuto che il ricorrente, quale comproprietario dell’area condominiale, a prescindere dal consenso degli altri condomini, vanta indubbio interesse ad ottenere l’accertamento di conformità, al fine di paralizzare l’esercizio del potere repressivo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 530 del 2012, proposto da:<br />
Zef Makaj, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci, in Perugia, via XIV Settembre, 69; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Terni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Alessandro, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini, in Perugia, via Palermo S.n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensiva</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino del 13.6.2012, prot. n. 92167, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rimuovere le opere ritenute abusive, consistenti in un ampliamento di un garage, ivi quantificato di circa mq 7,20, su area di pertinenza condominiale;<br />
&#8211; oltre ad ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Espone l’odierno ricorrente di aver acquistato nel 2009, mediante compravendita, appartamento ad uso abitativo in Terni, con annesso locale ad uso autorimessa.<br />
Con nota del 5 novembre 2011 il Comune di Terni ha avviato nei suoi confronti procedimento sanzionatorio per abusiva realizzazione, su area condominiale, di lavori di ampliamento del suddetto manufatto ad uso garage.<br />
Pur a fronte delle osservazioni procedimentali prodotte dal Makaj in merito alla completa estraneità alla realizzazione dell’abuso ed alle assicurazioni ricevute dal proprio dante causa in merito alla conformità urbanistico-edilizia, con ordinanza prot. n. 92167 del 13 giugno 2012, il Dirigente comunale ha ingiunto all’odierno istante la demolizione della predetta opera consistente in ampliamento di circa mq 7,20 con una cubatura aggiuntiva di 21, 50 mc.<br />
L’odierno istante impugna la suddetta ordinanza, deducendo doglianze così riassumibili:<br />
I. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria: in considerazione della realizzazione delle opere contestate nell’anno 1956, come risulterebbe dalla dichiarazione sostitutiva del proprio dante causa e dalla tipologia costruttiva, l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare l’intervento repressivo, contemperando l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso con l’affidamento ingenerato nei confronti del ricorrente dal protrarsi dell’inerzia nell’esercizio del potere sanzionatorio;<br />
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 c. 3 d. P.R. n. 380/2001 e 5 c. 1 della L.R. n. 21/2001: la normativa statale e regionale in materia edilizia presuppone ai fini dell’applicazione dei provvedimenti sanzionatori la responsabilità personale dell’abuso, nel caso specifico insussistente avendo il ricorrente acquistato il bene ad opera già interamente e da lungo tempo realizzata ed in perfetta buona fede, confidando nella garanzia data dal proprio dante causa della piena conformità urbanistica;<br />
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 c. 2 del d. P.R. n. 380/2001: trattandosi di mero ampliamento di modeste dimensioni, sarebbe applicabile unicamente la sanzione pecuniaria in luogo dell’impugnata sanzione demolitoria.<br />
Si è costituito il Comune di Terni, eccependo l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, evidenziando in sintesi:<br />
&#8211; l’irrilevanza della estraneità del proprietario attuale alla realizzazione dell’abuso, avendo i provvedimenti repressivi in materia edilizia carattere ripristinatorio dell’interesse pubblico violato e non già sanzionatorio;<br />
&#8211; il carattere pacificamente vincolato dei provvedimenti sanzionatori edilizi;<br />
&#8211; la non applicabilità dell’invocata sanzione pecuniaria, trattandosi di opera per la quale occorre il titolo del permesso di costruire.<br />
Alla camera di consiglio del 31 ottobre 2012, con ordinanza n. 185/2012 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. <br />
Con memorie depositate in vista della discussione nel merito, la difesa del ricorrente ha rappresentato l’impossibilità di presentare domanda di accertamento di conformità stante il mancato raggiungimento di accordo con i condomini comproprietari dell’area di sedime ove è stato realizzato l’abusivo ampliamento, nonostante l’oramai intervenuto perfezionamento dell’usucapione in considerazione del possesso ininterrotto non violento e prolungato da parte del Makay e del proprio dante causa; insiste per l’accoglimento del gravame ribadendo la necessità <i>in subiecta materia</i> dell’accertamento di un coinvolgimento personale nella realizzazione dell’abuso da parte del destinatario dell’ordinanza di demolizione nonchè la violazione nella fattispecie dell’affidamento incolpevole.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 25 giugno 2014, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
2. E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento emesso il 13 giugno 2012 con il quale il Comune di Terni ha ordinato al ricorrente la rimozione di opere abusive consistenti in ampliamento di un garage per circa mq 7,20, su area di pertinenza condominiale, pacificamente realizzate dal precedente proprietario e dante causa del Makaj.<br />
3. Deve premettersi che le opere oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione, per caratteristiche e dimensioni, debbano ritenersi oggi sottoposte al permesso a costruire ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. e) e 10 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e a concessione edilizia quanto al regime prendente) in quanto suscettibili di arrecare una sensibile trasformazione del territorio, trattandosi di ampliamento di circa mq. 7,20 per una maggiore volumetria di 21,50 mc.<br />
4. Dalla documentazione depositata in giudizio e dalla prospettazione delle parti emerge la sostanziale estraneità del ricorrente alla realizzazione del descritto ampliamento abusivo, posto in essere comunque sicuramente prima dell’acquisto dell’appartamento e dell’annessa autorimessa, avvenuto nel 2009, anche se risulta del tutto incerto il periodo di realizzazione.<br />
La giurisprudenza anche di questo Tribunale è consolidata (T.A.R. Umbria 18 agosto 2009, n. 492; id. 18 marzo 2008, n.102; id. 13 maggio 2013, n. 293; id. 1 luglio 2013 n.346; 30 agosto 2013, n.461) nel porre <i>in subiecta materia</i> a carico del ricorrente l’onere della prova circa il periodo di realizzazione del manufatto, in modo ragionevolmente certo, non potendo l’autorità comunale verificare la data di realizzazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati.<br />
Nel caso di specie, risulta carente di riscontri l’asserita realizzazione dell’opera nel 1956 o comunque nel periodo antecedente l’entrata in vigore della legge n. 765/1967, non allegando il ricorrente al riguardo alcun riferimento documentale diretto od indiretto, e/o considerazioni oggettive in merito alle tipologie e modalità realizzative, ai materiali impiegati, allo stato di conservazione ecc.<br />
Tale onere deve essere assolto mediante riscontri documentali, eventualmente anche indiziari (quali fatture, utenze, ecc.) purché idonei a comprovare la ragionevole certezza circa l’epoca di realizzazione dell’opera, non essendo sufficiente la semplice produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se proveniente da un terzo, la quale non può in alcun modo assurgere al rango di prova neppur presuntiva, sull&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;abuso (<i>ex multis</i> T.A.R. Liguria sez. I, 4 dicembre 2012, n. 1565; T.A.R. Toscana sez. III, 16 maggio 2012, n. 940; T.A.R. Umbria 13 marzo 2014, n.153). Nel caso di specie il ricorrente, indicando quale principale <i>rectius</i> unico elemento di prova la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25 dicembre 2011 effettuata dal sig. Ricci Adolfo, suo dante causa &#8211; per altro avente sicuro interesse alla decisione del giudizio &#8211; non fornisce elementi utili al riguardo; del tutto generica se non assertiva è poi la indicazione della tipologia e delle modalità realizzative, dei materiali impiegati e dello stato di conservazione, tutti elementi &#8211; per altro non supportati da documentazione fotografica &#8211; parimenti privi di valore probatorio.<br />
In definitiva, il periodo di realizzazione delle opere asseritamente abusive è dunque elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la non necessità della preventiva autorizzazione edilizia, non essendo l’Amministrazione comunale in grado di verificare la data di realizzazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati.<br />
4.1. Non può pertanto dirsi provata la circostanza, meramente assertiva, in merito alla presunta realizzazione del manufatto da parte del precedente proprietario dell’appartamento nell’anno 1956 o in periodo antecedente l’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, con conseguente infondatezza di tutte le doglianze mosse al I motivo di gravame, poiché presupposto per il consolidamento di una posizione di affidamento qualificato e tutelabile è proprio la prova del periodo di realizzazione dell’abuso stesso (<i>ex multis</i> T.A.R. Umbria 13 maggio 2013, n.293).<br />
4.2. Non merita condivisione neppure la doglianza di cui al II motivo, secondo cui ai sensi dell’art. 5 c. 1 della L.R. 21/2001 e 31 c. 3 del d.P.R. 380/2001, sarebbe illegittima l’emanazione dell’ordinanza di demolizione nei confronti del ricorrente, non responsabile dell’abuso, per l’invocata necessità, in buona sostanza, di un principio di personalità della sanzione edilizia.<br />
4.3. In relazione alla individuazione dei soggetti responsabili delle sanzioni in materia edilizia con particolare riferimento alla persona del proprietario attuale non coincidente con l’autore dell’abuso, deve rilevarsi l’esistenza di obiettivo contrasto giurisprudenziale, dal momento che secondo la tesi prevalente (richiamata dalla difesa comunale) l’elemento della colpa sarebbe irrilevante stante il carattere ripristinatorio e non già sanzionatorio (<i>ex multis</i> T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 24 maggio 2010, n. 8343; Consiglio di Stato sez. V, 10 luglio 2003, n.4107; T.A.R. Puglia &#8211; Bari sez. II, 28 febbraio 2012, n. 450; T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. I-quater, 26 marzo 2012, n.2830); secondo altra tesi vi sarebbe invece una presunzione di responsabilità (T.A.R. Veneto sez. II, 13 marzo 2008, n.605; T.A.R. Sicilia-Palermo sez. III, 21 febbraio 2006, n.426) mentre secondo ulteriore opzione ermeneutica, la responsabilità del proprietario non potrebbe mai prescindere dall’accertamento in concreto del relativo contributo colposo alla realizzazione dell’abuso (T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna 12 luglio 2007, n. 685; T.A.R Liguria sez. I, 5 luglio 2011, n.1051).<br />
La difesa della ricorrente, a supporto della succitata ultima tesi, invoca tra l’altro recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847) la quale pur ribadendo l’insussistenza di affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero trascorrere del tempo non può legittimare, ritiene &#8211; in sintesi &#8211; che in ipotesi di attivazione del potere repressivo a distanza di molto tempo nei confronti degli acquirenti ignari del carattere abusivo, debba imporsi a carico dell’Amministrazione uno specifico onere motivazionale quale contrappeso alla imprescrittibilità dell’esercizio del potere repressivo.<br />
4.4. Non ritiene il Collegio di poter condividere le pur argomentate e pregevoli considerazioni della difesa del ricorrente, sotto più profili.<br />
4.5. Va evidenziato anzitutto come l’art. 31 c. 2 del vigente testo unico edilizia includa anche il proprietario tra i destinatari dell’ordine di ripristino, oltre naturalmente al responsabile dell’abuso, fornendo un robusto appiglio letterale a supporto della tesi, peraltro decisamente tutt’ora prevalente, dell’irrilevanza dell’elemento soggettivo (T.A.R. Puglia &#8211; Lecce sez. III, 3 settembre 2008, n. 2247). <br />
4.6. In secondo luogo, difetta nel caso di specie proprio l’elemento temporale del lungo lasso di tempo trascorso, essendo come detto incerto il periodo di realizzazione dell’opera abusiva.<br />
4.7. Da ultimo, deve confermarsi come a differenza della sanzione amministrativa che per finalità di prevenzione generale e speciale è indirizzata a punire il responsabile della violazione di un precetto, a prescindere dalla sussistenza di un danno, la misura ripristinatoria edilizia ha invece ad oggetto la “<i>res</i>” allo scopo di ripristinare l’equilibrio di carattere urbanistico alterato dalla violazione. Ciò comporta, tra l’altro, anche l’inapplicabilità dei principi di cui alla legge generale sul potere sanzionatorio amministrativo (L.n. 689/81) ivi compreso il principio di personalità. Giova evidenziare al riguardo come la stessa Consulta (sent. 15 luglio 1991, n.345) nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 c. 3 della legge 47/1985, abbia riconosciuto come insita nel sistema la funzione ripristinatoria dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, pur escludendo nei confronti del terzo incolpevole la sola ulteriore conseguenza, di per sé invece sanzionatoria, dell’acquisizione gratuita dell’area di sedime. Non a caso, il comma terzo dell’art. 31 del T.U. edilizia, diversamente dal comma secondo, considera esclusivamente il responsabile dell’abuso ai soli fini dell’eventuale acquisizione dell’area di sedime in ipotesi di inosservanza dell’ordine di demolizione, senza introdurre come vorrebbe il ricorrente alcun principio di responsabilità personale.<br />
4.8. Va pertanto ribadito il criterio dell’indifferenza ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia dell’elemento soggettivo della colpa, potendo l’Amministrazione procedere all’adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell’abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti civilistici l’esperimento di azione risarcitoria nei confronti del dante causa (T.A.R. Campania &#8211; Salerno sez. II, 8 novembre 2004, n.1985).<br />
4.9. Infine, non merita condivisione neppure la censura di cui al III motivo.<br />
4. 10. Anche a voler prescindere dall’inapplicabilità dell’art. 34 c. 2 del T.U. edilizia agli interventi eseguiti senza permesso di costruire (T.A.R. Campania Salerno sez. II, 13 aprile 2011, n. 702) il profilo della possibilità di limitare l’intervento repressivo alla sola parte non conforme salvaguardando la porzione conforme rileva in fase esecutiva, dovendo l’Amministrazione attivarsi soltanto in tal secondo momento successivo ed autonomo, ossia quando l’intimato non ha ottemperato all’ordine di demolizione (T.A.R. Campania Salerno sez. II, 13 aprile 2011).<br />
5. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto, fermo restando la facoltà del ricorrente anche ai fini di conformare la successiva attività comunale, di presentare la preannunciata istanza di accertamento di conformità, pur insistendo le opere abusive su sedime di proprietà condominiale.<br />
6. Infatti, osserva incidentalmente il Collegio che il novero dei soggetti legittimati al rilascio del titolo in sanatoria risulta più ampio rispetto a quanto concerne il rilascio dell’ordinario titolo abilitativo edilizio, laddove secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, occorre la titolarità del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale o anche obbligatorio a condizione del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene nonché della relativa potestà edificatoria (Consiglio di Stato sez.V, 28 maggio 2001 n.2881; T.A.R Emilia Romagna &#8211; Bologna 21 febbraio 2007, n.53, T.A.R. Lombardia Milano sez II, 31 marzo 2010, .n.842).<br />
Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. L’affermazione è consapevolmente recepita da parte della giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli sez VIII, 14 gennaio 2011, n.196) in riferimento alla sanatoria c.d. impropria di cui all’art art. 13 della legge n. 47/1985 secondo cui la dichiarazione di conformità disciplinata dalla norma prevede che la sanatoria ivi disciplinata sia accordata al &#8220;responsabile dell&#8217;abuso&#8221;; la norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall&#8217;art. 4 della legge n. 10 del 1977 non trova applicazione solo in presenza di una domanda avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale in quanto l&#8217;abuso sia al medesimo ascrivibile, ma anche in presenza della domanda avanzata da colui che, dell&#8217;abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato l&#8217;abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o amministrativo.<br />
Va pertanto affermato che legittimati all’istanza di accertamento di conformità (così come di condono edilizio ex L. n. 724/94) sono oltre coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, anche il promissario acquirente o il conduttore (Corte di Appello Firenze sez II, 4 maggio 2010 n.594; T.A.R. Puglia &#8211; Bari 9 luglio 2011, n. 1057) e più in generale tutti coloro che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la volontà del proprietario del bene. Nel caso di specie il ricorrente, quale comproprietario dell’area condominiale, a prescindere dal consenso degli altri condomini, vanta indubbio interesse ad ottenere l’accertamento di conformità, al fine di paralizzare l’esercizio del potere repressivo, trattandosi di opera, secondo quanto emerso in giudizio, del tutto sanabile.<br />
7. Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-421/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.421</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli Amplifon s.p.a. (avv.ti A. Mariani Marini e G. Franco Ferrari) c/ Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti); Regione Umbria Direzione Regionale Salute 1. Professioni – Professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario – Audioprotesista &#8211; Art. 102, R.D. 27 luglio 1934 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-421/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> Amplifon s.p.a. (avv.ti A. Mariani Marini e G. Franco Ferrari) c/ Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti); Regione Umbria Direzione Regionale Salute</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni – Professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario – Audioprotesista &#8211; Art. 102, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 – Interpretazione &#8211; Divieto di svolgimento dell’attività presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie – Non sussiste</p>
<p>2. Professioni – Professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario – Commercializzazione di apparecchi acustici – Limiti – Bilanciamento tra esigenze di liberalizzazione e tutela di valori sensibili – Necessità &#8211; Misure restrittive adottate dalla Giunta Regionale umbra &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dall’art. 102, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, secondo cui il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie, non è desumibile alcun divieto per lo svolgimento dell’attività di tecnico audioprotesista da parte di tecnico abilitato presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie quali farmacie, parafarmacie, studi medici e ambulatori</p>
<p>2. L’attività di commercializzazione di apparecchi acustici è attività economica nei cui confronti eventuali interventi limitativi possono essere adottati soltanto a tutela di specifici interessi pubblici e nel limite della stretta proporzionalità. Pertanto, l&#8217;Amministrazione, anche regionale, nel disciplinare detta attività è tenuta a compiere un bilanciamento tra esigenze di liberalizzazione e di tutela della concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali la salute, l&#8217;ambiente e i beni culturali, potendo in ipotesi concludere per l&#8217;introduzione di vincoli e divieti laddove nessun&#8217;altra misura meno restrittiva o invasiva della libertà di iniziativa economica privata consenta di tutelare efficacemente gli anzidetti valori. In tale contesto, devono ritenersi illegittime le misure adottate dalla Giunta regionale umbra, nella parte in cui escludono che l’attività di prova, adattamento e consegna degli apparecchi acustici possa essere svolta presso strutture come le farmacie in cui vengono svolte attività di tipo diverso, anche di rilievo commerciale, e prescrivono requisiti strutturali per l’idoneità delle sedi in cui poter svolgere l’attività di prova e vendita degli apparecchi in questione sproporzionati rispetto alle finalità di pubblico interesse perseguite</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 351 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Amplifon s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Alarico Mariani Marini e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Alarico Mariani Marini, in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali, in Perugia, corso Vannucci, 30; Regione Umbria Direzione Regionale Salute; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>previa adozione di idonea misura cautelare<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale dell&#8217;Umbria n. 630 del 19.6.2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 24.7.2013, recante i &#8220;requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale necessari per l&#8217;iscrizione n<br />
&#8211; quali atti presupposti, richiamati dalla deliberazione di cui al punto a; 1) del connesso documento istruttorio e della conseguente proposta assessorile; 2) del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dal responsabile del procedim<br />
&#8211; occorrendo, delle note prot. 9.7.2013 prot. 0095073 e prot. del 25.7.2013 nr. 0102331, inviate dal Dirigente del Servizio II &#8211; programmazione Socio Sanitaria dell&#8217;Assistenza di Base ed Ospedaliera della regione Umbria &#8211; Direzione Regionale Salute, Coesi<br />
&#8211; nonché, di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso.<br />
quanto ai motivi aggiunti<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 1285 del 19.11.2013 non notificata o altrimenti comunicata ad Amplifon s.p.a. prodotta in giudizio dalla Regione Umbria in data 11.1.2014, recante chiarimenti in merito alla DGR n. 630/2013;<br />
-quali atti presupposti, richiamati dalla deliberazione di cui al punto a; 1) del connesso documento istruttorio e della conseguente proposta assessorile; 2) del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dal responsabile del procedime<br />
<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Espone la società ricorrente, quale operatore economico operante nel settore della distribuzione di apparecchi acustici, che la Giunta regionale dell’Umbria, con deliberazione n. 630 del 19 giugno 2013, ha approvato i requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale necessari per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi e ausili di cui al D.M. n. 332 del 27 agosto 1999.<br />
L’iscrizione nel suddetto elenco, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2013, risulta obbligatoria ai fini dell’eventuale convenzionamento con le Aziende Sanitarie locali, come esplicitato con la nota del 9 luglio 2013 (prot. 0095073) del Dirigente del Servizio II &#8211; programmazione Socio Sanitaria dell&#8217;Assistenza di Base ed Ospedaliera della Regione Umbria.<br />
La Amplifon s.p.a. impugna la suddetta deliberazione n. 630/2013 unitamente agli ulteriori atti in epigrafe indicati, deducendo le seguenti doglianze, così riassumibili:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 241/90, del D.M. Sanità 332/1999, del R.D. 1265/1934, con specifico riferimento all’art. 102, del D.M. Salute 668/1994; violazione e falsa applicazione delle recenti norme statali sulla materia della liberalizzazione del mercato dei servizi e della semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese (in specie violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge 27/2012, 12 della L. 35/2012, 31 e 34 della L. 214/2011, 3 della L. 148/2011 nonché delle leggi 134 e 221/2012); eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, sviamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento: dalla normativa di riferimento ed in particolare dall’art. 102 del R.D. n. 1265/1934 non discenderebbe alcun divieto di esercizio della professione di tecnico audioprotesista all’interno dei locali di una farmacia se effettuata da tecnico audioprotesista non esercente la professione di farmacista, essendo il recapito presso le farmacie invece funzionale alle esigenze dell’utenza all’ampliamento della rete distributiva; i requisiti minimi strutturali fissati dalla Regione per l’attività svolta dalle aziende audioprotesiche sarebbero del tutto irragionevoli e sproporzionati, e senza alcuna differenziazione rispetto agli ausili forniti dalle aziende ortopediche in termini di dimensioni, prove e adattamento; l’intervento regionale si porrebbe così in contrasto con i principi di liberalizzazione del mercato dei servizi e delle attività economiche introdotti dal legislatore statale; la tempistica imposta agli operatori economici per l’inserimento nell’elenco regionale costituirebbe una turbativa di mercato, essendo il termine del 31 ottobre 2013 perentorio, non prevedendosi alcun meccanismo per l’eventuale revisione dell’elenco al fine dell’inserimento delle aziende che abbiano acquisito il possesso dei requisiti di che trattasi soltanto successivamente.<br />
Si è costituita la Regione Umbria, eccependo l’infondatezza di tutte le memorie <i>ex adverso</i> dedotte, ed evidenziando in sintesi:<br />
&#8211; la non perentorietà del termine per l’iscrizione nell’elenco;<br />
&#8211; la piena legittimità dei requisiti strutturali richiesti per i locali idonei ove potersi effettuare l’attività di prova e consegna dei dispositivi acustici in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute nonché la privacy e la dignità degli utenti<br />
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2013, con ordinanza n. 138/2013 è stata accolta l’istanza incidentale cautelare di cui al ricorso, nei limiti dell’interesse azionato, “atteso che la deliberazione impugnata, nel fissare il termine perentorio del 31 ottobre 2013 per l’iscrizione nell’elenco regionale in esame da parte delle aziende in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi “minimi”, non pare prevedere meccanismi specifici per l’eventuale revisione ai fini dell’inserimento delle aziende che li abbiano maturati successivamente; ritenuto, infatti, che: &#8211; dal combinato disposto di cui al punto 6 della del. G.R. n. 630/2013 e del relativo allegato 1 (ultimo capoverso), il controllo da parte della Commissione Regionale per l’Assistenza Protesica pare <i>prima facie </i>attenere alla sola verifica della “permanenza” del possesso dei requisiti; &#8211; il sistema così delineato, in quanto non aperto alle iscrizioni da parte degli operatori che non possiedono i requisiti minimi strutturali entro il suddetto termine (pari a soli tre mesi), si pone in contrasto con i principi di tutela della concorrenza, precludendo alla ricorrente l’iscrizione nell’elenco in uno con l’ottenimento degli ausili di cui al d.m. Sanità 333/1999”;<br />
A seguito della suesposta pronuncia cautelare, la Giunta Regionale dell’Umbria ha adottato in data 19 novembre 2013 la deliberazione n. 1285 di chiarimenti alla d.G.R. 630/2013, indicando la non perentorietà del termine del 31 ottobre 2013 per l’iscrizione nell’elenco, mentre la ricorrente ha comunque presentato la relativa domanda di iscrizione, pur ribadendo la piena legittimità dei requisiti strutturali ed organizzativi oggetto di gravame.<br />
La difesa regionale alla luce delle suddette sopravvenienze, ha dunque eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ribadendo la strumentalità dei confermati requisiti organizzativi alla tutela della salute, della dignità e del rispetto dei cittadini malati e disabili.<br />
Con motivi aggiunti l’odierna ricorrente ha esteso l’impugnativa alla suesposta d.G.R. n. 1285/2013, reiterando le doglianze già veicolate con il ricorso introduttivo e controdeducendo all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse in riferimento all’imposizione dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti, gravemente lesiva degli interessi di Amplifon e delle sue filiali umbre.<br />
Con successiva deliberazione n. 151 del 24 febbraio 2014 la Giunta Regionale ha nuovamente ribadito l’imposizione dei requisiti <i>de quibus</i> , fornendo alcune precisazioni e chiarimenti sulla “sala prove” e sul “magazzino”.<br />
La difesa della Regione Umbria ha quindi nuovamente eccepito il sopravvenuto difetto di interesse sia in riferimento al ricorso introduttivo che all’atto di motivi aggiunti, quest’ultimo peraltro ritenuto avente ad oggetto atto meramente confermativo e perciò non impugnabile; in particolare eccepisce che il divieto di espletare attività di prova adattamento e consegna degli apparecchi acustici presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie (farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori) sarebbe comunque sussistente indipendentemente da qualsiasi previsione in tal senso formulata dalla Regione.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 28 maggio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
2. E’ materia del contendere la legittimità delle deliberazioni della Giunta regionale dell’Umbria nn. 630 del 19 giugno 2013 e 1285 del 19 novembre 2013, con le quali sono stati imposti requisiti minimi strutturali ed organizzativi nei confronti delle aziende (quali la ricorrente) audioprotesiche in riferimento all’attività di prova, adattamento e consegna degli apparecchi acustici; in particolare contesta l’odierna ricorrente Amplifon s.p.a. soprattutto il divieto di commercializzare gli apparecchi acustici presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie, divieto pienamente confermato dalle successive deliberazioni adottate dalla Regione. In secondo luogo contesta anche il requisito strutturale della necessità della presenza nelle sedi di vendita di sala d’attesa, locale vendita/ricevimento, locale prove e magazzino delle materie prime, dei prodotti finiti e per la gestione della distribuzione dei prodotti lavorati per altre sedi, pur alla luce dei chiarimenti forniti sul punto dall’Amministrazione con le sopravvenute deliberazioni nn. 2185/2013 e 151/2014.<br />
3. Preliminarmente, come parzialmente convenuto tra le stesse parti, è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso quanto alle censure inerenti il termine per l’iscrizione all’elenco, alla luce dei successivi atti di interpretazione autentica forniti dall’Amministrazione regionale, con conseguente improcedibilità <i>in parte qua</i> sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c) cod. proc. amm.<br />
3.1. Deve invece essere respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in riferimento alla residua parte del gravame ed in particolare in ordine alle censure di illogicità e difetto di proporzionalità dei requisiti strutturali imposti dalla Regione al punto 7 della deliberazione n. 630/2013, non soppresso nè modificato dalle successive deliberazioni nn. 1285/2013 e 151/2014. <br />
La ricorrente, in qualità di operatore economico che commercializza dispositivi protesici di cui all’elenco n. 1 dell’allegato 1 al D.M. Sanità 332/1999 erogati agli aventi diritto a carico del S.S.N. e remunerati sulla scorta di tariffe amministrate, ha evidentemente interesse a censurare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui stabiliscono requisiti organizzativi e strutturali asseritamente illogici, sproporzionati e limitativi del proprio diritto di libera iniziativa economica e di scelta della sedi di esercizio dell’attività. Irrilevante sotto questo profilo di rito appare la circostanza circa il possesso da parte di Amplifon di sedi idonee, dal momento che le prescrizioni impugnate, limitando di fatto la potenziale rete distributiva e gli stessi potenziali ricavi economici, risultano comunque pregiudizievoli per la ricorrente. <br />
Sussiste dunque un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente alla decisione del gravame, come integrato da motivi aggiunti, in relazione a tal preciso profilo.<br />
3.2. Deve infine respingersi anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, risultando la d.G.R. 1285/2013 adottata sulla base di una rinnovata istruttoria, come tale non annoverabile tra gli atti “meramente confermativi” secondo il quieto orientamento giurisprudenziale (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. VI, 14 aprile 2014, n. 1805).<br />
4. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono <i>in parte qua</i> fondati e vanno accolti.<br />
4.1. Giova evidenziare che ai sensi del D.M. Salute 14 settembre 1994 n. 668 la figura professionale del tecnico audioprotesista rientra tra le professioni sanitarie.<br />
Secondo il D.M. n. 332/1999 per l’applicazione degli apparecchi acustici sono necessarie varie attività, tra cui l’effettuazione di “prove preliminari atte ad individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello di apparecchio acustico più adatto” nonché il “rilevamento dell’impronta del condotto uditivo esterno nei casi di applicazione per V.A.”<br />
A norma dell’art. 102 del R.D. n. 1265 del 1934 “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Condividendo sul punto le argomentazioni della ricorrente, la suesposta norma non può che intendersi riferita alla persona fisica, vietando al farmacista l’esercizio dell’arte sanitaria di tecnico audioprotesista, senza precludere invece l’esercizio di tal professione sanitaria all’interno dei locali di una farmacia da parte di tecnico audioprotesista non farmacista. Considerazioni del tutto analoghe, naturalmente, valgono in merito allo svolgimento dell’attività in questione nelle parafarmacie e sanitarie.<br />
4.2. Tanto premesso consegue che nella descritta normativa statale di riferimento (così come in quella regionale per quanto di competenza) non è ravvisabile alcun divieto per lo svolgimento dell’attività di tecnico audioprotesista da parte di tecnico abilitato presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie quali farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori.<br />
In tale quadro normativo si collocano dunque le deliberazioni regionali impugnate, dirette secondo la difesa regionale alla tutela della salute, della dignità e del rispetto dei cittadini malati e disabili, ovvero di un “motivo imperativo di interesse generale” idoneo a conformare il diritto di iniziativa economica secondo la stessa disciplina comunitaria (direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno).<br />
Gli apparecchi acustici, come detto inclusi nell’elenco 1 dell’allegato 1 al D.M. Sanità 332/1999, vengono commercializzati in forma diretta, avendo il paziente facoltà di rivolgersi al fornitore di fiducia erogante una prestazione personalizzata. Si è dunque al cospetto di una attività di indubbio rilievo economico nei cui confronti eventuali interventi limitativi debbono essere adottati soltanto a tutela di specifici interessi pubblici e nel limite di derivazione comunitaria di stretta proporzionalità. <br />
4.3. Come noto e come ampiamente indicato dalla difesa di Amplifon, le disposizioni che impongono divieti, restrizioni oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono da interpretarsi in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l&#8217;iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all&#8217;ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l&#8217;utilità sociale, con l&#8217;ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica (vedi in particolare gli artt. 1, legge 24 marzo 2012 n. 27 e 34, legge 22 dicembre 2011 n. 214 c.d. “Salva Italia”).<br />
Trattasi peraltro di disposizioni legislative che replicano in gran parte i contenuti enunciati nella direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (recepita con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 157) laddove viene affermato il concetto di “motivo imperativo di interesse generale” quale unico idoneo a conformare l’esercizio del diritto di libera iniziativa economica.<br />
In tal puntuale contesto normativo comunitario e nazionale l&#8217;Amministrazione, anche regionale, è tenuta a compiere un bilanciamento tra esigenze di liberalizzazione e di tutela della concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali la salute, l&#8217;ambiente e i beni culturali, potendo in ipotesi concludere per l&#8217;introduzione di vincoli e divieti laddove nessun&#8217;altra misura meno restrittiva o invasiva della libertà di iniziativa economica privata consenta di tutelare efficacemente gli anzidetti valori (<i>ex multis </i>T.A.R. Lazio Roma sez. II, 9 luglio 2013, n. 6721; T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 9 aprile 2014, n. 480).<br />
4.4. Tanto premesso, non ritiene il Collegio che le misure restrittive poste dalla Giunta regionale siano il risultato di tale ineludibile bilanciamento nè strettamente necessarie per la tutela della salute, della dignità e del rispetto dei cittadini malati e disabili, interessi pubblici seppur in astratto pienamente idonei a conformare l’attività economica. Infatti, l’attività di prova, adattamento e consegna degli apparecchi acustici, diversamente da altre protesi quali quelle ortopediche, non risulta di per sé non effettuabile presso strutture come le farmacie in cui vengono svolte attività di tipo diverso, anche di rilievo commerciale, risultando invero la possibile lesione della privacy degli utenti del tutto recessiva rispetto all’interesse di quest’ultimi all’ampliamento della rete distributiva, interesse tanto più rilevante in considerazione dell’anzianità dei soggetti ipoacustici, i quali possono avere anche limitate possibilità di spostamento per l’accesso ai servizi. Risulta così violato anche l’art. 1 c. 1 lett. b) della legge n. 27/2012 risultando le misure introdotte ingiustificatamente limitative dell’offerta di prodotti e servizi al consumatore.<br />
4.5. Non conforme ai denunziati parametri di logicità, proporzionalità e necessità risulta anche l’affermata necessità (punto 7 della d.G.R. 630/2013 confermata dalla d.G.R. 1285/2013) della “separazione tra sala d’attesa, parte vendita e locale prove”. Dirimente al riguardo appare la circostanza ampiamente evidenziata dalla ricorrente in merito alla piena identità tra il soggetto che prova l’apparecchio acustico e chi lo acquista, dovendosi invece differenziare l’attività delle aziende audioprotesiche da quelle fornitrici di altri prodotti sanitari, quali le protesi ortopediche, mentre la disciplina dei requisiti strutturali risulta ingiustificatamente uniforme per tutte le aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili di cui al D.M. n. 332/1999.<br />
4.6. I requisiti strutturali imposti dalla Regione per l’idoneità delle sedi in cui poter svolgere l’attività di prova e vendita degli apparecchi in questione risulta per tanto se non illogica quantomeno sproporzionata rispetto alle finalità di pubblico interesse che si intendono perseguire, per giunta in assenza di valutazioni in merito al possibile pregiudizio per l’utenza dato dalla inevitabile restrizione della rete distributiva, fermo restando l’opportunità di misure meno restrittive quali la disponibilità di ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dell’utenza, per altro già in passato previsti in sede regionale.<br />
4.7. Alla stregua delle suesposte considerazioni le censure di eccesso di potere sotto i profili di difetto di proporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione nonché di violazione delle leggi nn. 27/2012 e 214/2011 meritano condivisione.<br />
5. Per i suesposti motivi il ricorso ed i motivi aggiunti, quanto alla parte delle deliberazioni impugnate inerenti la fissazione di requisiti strutturali al fine dell’iscrizione nell’elenco regionale, sono fondati e vanno accolti, mentre sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le rimanenti doglianze, alla luce dei provvedimenti sopravvenuti adottati dall’Amministrazione. <br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa sia la particolarità della materia trattata che il parziale sopravvenuto difetto di interesse. </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così decide:<br />
&#8211; lo accoglie parzialmente, come da motivazione, e per l’effetto annulla <i>in parte qua</i> le deliberazioni della Giunta regionale dell’Umbria impugnate;<br />
&#8211; lo dichiara per la residua parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-7-2014-n-421/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.4265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-25-7-2014-n-4265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ferdinando Minichini, est. Michelangelo Maria Liguori Caiazza Benedetta, Franchini Maria, Del Mastro Massimo, Dell&#8217;Aquila Giuseppe, Iannelli Caterina, Vinciguerra Annamaria, Mingione Sas (avv.ti Paolo Centore e Manuela Cesaroni) c. Comune di Caserta (n.c.), Matteotti S.r.l. (avv. Raffaele Mastrantuono) Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia &#8211; Volumetria preesistente &#8211; Standard massimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-25-7-2014-n-4265/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2014 n.4265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferdinando Minichini, est. Michelangelo Maria Liguori<br /> Caiazza Benedetta, Franchini Maria, Del Mastro Massimo, Dell&#8217;Aquila Giuseppe, Iannelli Caterina, Vinciguerra Annamaria, Mingione Sas (avv.ti Paolo Centore e Manuela Cesaroni) c. Comune di Caserta (n.c.), Matteotti S.r.l. (avv. Raffaele Mastrantuono)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia &#8211;  Volumetria preesistente &#8211; Standard massimo di edificabilità &#8211; Aumento della complessiva cubatura – Divieto – Diminuzione – Possibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di ristrutturazione edilizia, appare corretta e conforme a legge l’affermazione che la volumetria preesistente costituisce lo standard massimo di edificabilità, nel senso che sussiste la possibilità di utilizzare solo parte della preesistente volumetria in sede di ricostruzione, essendo precluso soltanto un aumento della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non una diminuzione della stessa.(Nel caso di specie, alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania ha ritenuto legittimo il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Caserta per un intervento di ristrutturazione edilizia con modifica in diminuzione del volume preesistente, ed ha pertanto respinto il ricorso)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) TAR Puglia-Bari nella sentenza n. 3210 del 22.7.2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2721 dell’anno 2013, proposto da:<br />
Caiazza Benedetta, Franchini Maria, Del Mastro Massimo, Dell&#8217;Aquila Giuseppe, Iannelli Caterina, Vinciguerra Annamaria, nonché dalla Mingione Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Centore e Manuela Cesaroni, con i quali sono legalmente domiciliati presso la segreteria del TAR Campania-Napoli; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., non costituito; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Matteotti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Mastrantuono, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Carducci n. 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />
</b>previa adozione di idonee misure cautelari,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del permesso di costruire n. 132/2011 rilasciato dal Comune di Caserta alla società controinteressata in data 23.12.2011, con cui è stato assentito un intervento di ristrutturazione edilizia riguardante le unità immobiliari identificate in catasto al foglio 500, p.lle 5124 sub 1, sub 18, sub 19, e sub 20;<br />
&#8211; della s.c.i.a. depositata al Comune di Caserta in data 5.1.2012 (prot. n. 1123) dalla controinteressata;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Matteotti S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 aprile 2014 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta tra il 28 e il 30 maggio 2013, Caiazza Benedetta, Franchini Maria, Del Mastro Massimo, Dell&#8217;Aquila Giuseppe, Iannelli Caterina, Vinciguerra Annamaria e la Mingione Sas hanno esposto<br />
&#8211; che erano tutti condomini di un fabbricato sito in Caserta, alla p.zza Matteotti n. 57, ricadente in zona omogenea A3 (preesistenze storico ambientali – centro urbano) dello strumento urbanistico generale;<br />
&#8211; che, con delibera di Giunta Comunale n. 151/2010 era stato adottato (ma non ancora approvato) il Piano di recupero della città di Caserta;<br />
&#8211; che tale Piano di recupero era caratterizzato da una precipua zonizzazione, disciplinata dalle N.T.A. di riferimento, e composta da Unità di Progetto (U.P.), a loro volta suddivise in Unità Minime di Intervento (U.M.I.);<br />
&#8211; che il fabbricato in questione era ricompreso nell’U.M.I. n. 22.13, afferente alla U.P. n. 22 (U.P. Ricciardi) dell’elaborato n. 10 di P.di R.;<br />
&#8211; che la controinteressata Matteotti S.r.l. aveva ottenuto il rilascio di titoli abilitativi per un articolato intervento edilizio, avente ad oggetto sia il fabbricato di p.zza Matteotti n. 63, che il confinante stabile posto al n. 57 della medesima piazz<br />
&#8211; che, in particolare, i citati titoli edilizi erano il permesso di costruire n. 132/2011 (di assenso ad una ristrutturazione edilizia dell’unità residenziale e alla trasformazione in autorimessa del locale deposito sottostante, previo mutamento della rel<br />
Tanto esposto, e sulla scorta di una puntuale descrizione dello stato dei luoghi, i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe (ovvero gli atti con cui il Comune di Caserta aveva dato assenso agli interventi edilizi richiesti dalla Matteotti srl), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) relativamente al mutamento della destinazione d’uso del locale deposito posto al piano terra * violazione e falsa applicazione dell’art. 8 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale di Caserta &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 co. 4 e dell’art. 31 L. 457/1978 – eccesso di potere per manifesta contraddittorietà: il mutamento della destinazione d’uso del locale posto al piano terra della corte condominiale del fabbricato di p.zza Matteotti n. 57 porterebbe il suo inquadramento dall’attuale categoria catastale C2 (deposito) alla categoria catastale C6 (autorimessa); la richiesta presentata in proposito sarebbe contraddittoria, in quanto, mentre per un verso in essa sarebbe posta in luce la mera adozione (senza approvazione) del Piano di Recupero, per altro verso sarebbe invece fatto riferimento appunto al medesimo Piano di Recupero per sostenere che il progettato intervento sarebbe coerente con le indicazioni dell’Unità di Progetto n. 22; stante la mancata approvazione del Piano di recupero della Città di Caserta, soltanto adottato con delibera di G.C. n. 151/2010 ma mai approvato, l’avvenuta individuazione delle zone interessate dal recupero sarebbe decaduta, per cui (ai sensi dell’art. 28 co. 3 L. 457/1978) sarebbero assentibili esclusivamente gli interventi edilizi previsti dal quarto e dal quinto comma dell’art. 27 L. 457/1978 (ovvero quelli non in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali; o, qualora questi ultimi subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a-b-c-d dell’art. 31 della medesima legge); l’intervento di ristrutturazione edilizia nella zona omogenea di riferimento (A3 del PRG di Caserta) sarebbe quindi disciplinato dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale, ed in particolare dall’art. 8 (preesistenze storico ambientali – centro urbano), alla stregua del quale gli interventi sulle strutture esistenti necessiterebbero di puntuale definizione attraverso l’elaborazione di piani particolareggiati, e sarebbero ammessi solo quelli di restauro conservativo, di ristrutturazione funzionale e di sostituzione dell’edilizia esistente a parità di volume; peraltro, nelle more dell’approvazione dei piani particolareggiati sarebbero consentiti soltanto interventi non comportanti mutamento della destinazione d’uso; comunque gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla lettera d) dell’art. 31 L. 457/1978 non contemplerebbero il mutamento della destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata (come pretenderebbe la società controinteressata);<br />
2) relativamente alla modifica del volume complessivo dell’organismo edilizio preesistente alla piazza Matteotti n. 57 * violazione e falsa applicazione dell’art. 8 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale di Caserta – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 1 lett. d) DPR 380/2001: essendo prevista una modifica del volume originario, ancorché in decremento, risulterebbe violato l’art. 8 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale di Caserta, laddove consente interventi di restauro conservativo, di ristrutturazione funzionale, o di sostituzione dell’edilizia esistente, ma a parità di volume;<br />
3) segnatamente alla s.c.i.a. depositata il 5.1.2012 al prot. n. 1123 per la realizzazione di aperture e balconi sui prospetti nord e ovest del fabbricato * violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 DPR 380/2001 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia: la s.c.i.a. non sarebbe lo strumento legale corretto per la realizzazione di due coppie di balconi ubicati sul prospetto ovest e di una serie di aperture e balconi lungo il prospetto nord, poiché sarebbe invece occorso il rilascio di un permesso di costruire;<br />
4) segnatamente alla s.c.i.a. depositata il 5.1.2012 al prot. n. 1123 per il collegamento strutturale dei due fabbricati * violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 DPR 380/2001 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia: la s.c.i.a. neppure sarebbe idonea ad assentire gli altri interventi previsti, consistenti nelle opere murarie per l’accorpamento dei due fabbricati mediante l’apertura di un varco al piano terra e l’accorpamento del piccolo vano nell’area cortilizia del civico n. 63, per la realizzazione dei quali sarebbe pure occorso un permesso di costruire.<br />
In data 18 giugno 2013 si è costituita in giudizio la Matteotti srl, contestando l’ammissibilità, la procedibilità e, comunque, la fondatezza del ricorso; producendo poi una memoria in data 4 luglio 2013.<br />
Non si è, invece, costituito il Comune di Caserta.<br />
Il 10 luglio 2013 il difensore dei ricorrenti ha depositato un atto contenente espressa rinunzia ai motivi nn. 3 e 4 del ricorso introduttivo.<br />
In data 23 settembre 2013 i ricorrenti hanno poi depositato una memoria, e il 29 ottobre successivo hanno prodotto documentazione.<br />
Anche la controinteressata ha depositato una memoria in data 10 dicembre 2013.<br />
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Oggetto del gravame introdotto con il presente ricorso sono i titoli a mezzo dei quali la Matteotti srl ha ricevuto l’assenso dal Comune di Caserta per la realizzazione di una serie di opere edili a carattere ristrutturativo, interessanti porzioni immobiliari urbane di propria pertinenza ubicate negli stabili di piazza Matteotti n. 57 e n. 63.<br />
In particolare, con il permesso di costruire n. 132 del 23.12.2011 risulta assentito (cfr. la relazione tecnica allegata) il parziale abbattimento e ricostruzione “<i>a parità di sagoma e nei limiti del volume esistente del fabbricato</i>” (in effetti, però, con volume <i>post operam</i> in diminuzione rispetto all’esistente) di una unità immobiliare residenziale; nonché, “<i>per la parte di fabbricato, attualmente destinato a deposito, prospiciente il cortile,…il suo recupero strutturale, attraverso la sua completa ristrutturazione, con destinazione d’uso di autorimessa privata, affiancato al piccolo box auto esistente, ripristinato nella sua funzionalità</i>”.<br />
Con la successiva s.c.i.a. edilizia prot. n. 1123 del 5.1.2012 è stato invece proposto (cfr. relazione tecnica illustrativa pure ad essa allegata) un “<i>progetto di variante architettonica …reso necessario al fine di ridefinire complessivamente l’articolazione del prospetto nord, nonché, parzialmente, di quello ubicato lungo il confine ovest, prospiciente l’area cortilizia del civico 63</i>”, specificamente articolato nella “<i>realizzazione di due coppie di balconi, aggettanti il prospetto ovest, le cui proiezioni sono ricadenti completamente nell’area di sedime di proprietà esclusiva del segnalatore</i>”; nella realizzazione, lungo il prospetto nord, di “<i>una serie di aperture e di balconi che prospettano, anche in tal caso sull’area della porzione di fabbricato del civico 57, di esclusiva proprietà</i>”; nella previsione “<i>di accorpare i due fabbricati, attraverso l’apertura di un varco al piano terra</i>”, nonché di “<i>accorpare il piccolo vano, di recente acquisizione, ubicato nell’area cortilizia del civico 63, al piano terra</i>”.<br />
In questa sede, i ricorrenti, sull’assunto di essere tutti condomini del fabbricato di piazza Matteotti n. 57, contestano la legittimità dei detti titoli edilizi di cui si è munita la società controinteressata, e, invocando la vigente normativa urbanistica del Comune di Caserta, sostengono,<br />
&#8211; con il primo motivo di ricorso, che non sarebbe consentito il mutamento della destinazione d’uso (da deposito ad autorimessa) del locale posto al piano terra dell’edificio di via Matteotti n. 57;<br />
&#8211; con il secondo motivo di ricorso, che neppure sarebbe possibile la modifica del volume complessivo dell’organismo edilizio preesistente, ancorché in diminuzione;<br />
&#8211; con il terzo ed il quarto dei motivi articolati, che gli interventi oggetto della s.c.i.a. prot. n. 1123 del 5.1.2012 in realtà avrebbero dovuto essere assentiti a mezzo di permesso di costruire.<br />
Dal suo canto, la Matteotti srl., oltre a contestare la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti alla proposta impugnazione, nonché ad eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione diretta della s.c.i.a. (non scaturendo da questa alcun provvedimento amministrativo tacito), ha dedotto che con successiva s.c.i.a. prot. n. 11416 del 6.2.2013, essa aveva provveduto ad ottenere l’assenso ad un’ulteriore variante al progetto in questione, alla cui stregua non era più prevista la realizzazione, né dell’autorimessa, né dei balconi censurati da controparte (sul punto cfr. relazione tecnica illustrativa allegata a tale nuovo atto).<br />
Va, altresì, segnalato che, con atto depositato il 10 luglio 2013, la difesa dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare “<i>esclusivamente ai motivi rubricati al n° 3) e al n° 4) del ricorso introduttivo, e cioè quelli relativi all’impugnazione diretta della s.c.i.a. prot. 1123, depositata dal controinteressato in data 5.1.2012</i>”.<br />
Così sommariamente delineati i termini del presente giudizio, osserva il Tribunale che può prescindersi dall’esaminare, sia l’eccezione della controinteressata di carenza di legittimazione o di interesse dei ricorrenti in dipendenza della loro posizione di proprietari limitrofi agli immobili oggetto di intervento, sia l’analoga eccezione incentrata sulla questione della non diretta impugnabilità della s.c.i.a., non potendo comunque il ricorso trovare accoglimento, secondo quanto appresso specificato.<br />
In primo luogo, infatti, essendovi stata espressa rinunzia da parte della difesa dei ricorrenti ai motivi proposti sub 3 e sub 4 dell’atto introduttivo, il ricorso va dichiarato improcedibile, quanto a tali punti, per sopravvenuta carenza di interesse: invero, se pure in assenza delle formalità prescritte dai commi 1 e 3 dell’art. 84 cpa (in particolare stante la mancata necessaria notifica dell’atto alla controparte almeno dieci gg. prima dell’udienza), non può dirsi sostanziata una rituale rinunzia al ricorso (nel caso di specie parziale e limitata ai due citati motivi, nell’ambito di un ricorso cumulativo), comunque il comportamento tenuto dai ricorrenti appare univoco, nel senso dell’essere per essi sopravvenuta una carenza dell’interesse alla decisione della causa, suscettibile di fondare, ai sensi dell’art. 84 co. 4 cpa, la declaratoria di improcedibilità dei motivi di ricorso in commento.<br />
Analoga declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, va, altresì, pronunziata in relazione al primo motivo di ricorso, stante la sopravvenienza dell’oggettiva circostanza costituita da una significativa modifica progettuale, apportata dalla Matteotti srl mediante l’ulteriore s.c.i.a. prot. n. 11416 del 6.2.2013, con la quale è stata esclusa la realizzazione di modifiche della destinazione d’uso del locale deposito esistente, in modo da non operarne più la trasformazione in autorimessa privata: poiché l’assenso a tale nuova progettazione risulta incontestato (e, comunque, documentato dalla controinteressata), ne deriva che ai ricorrenti non può essere riconosciuto più alcun interesse alla definizione del motivo di ricorso in commento, essendo questo interamente incentrato su una pretesa illegittimità del mutamento di destinazione d’uso previsto nell’originario titolo edilizio oggetto di impugnazione, né potendo ad essi derivare alcuna utilità da un eventuale annullamento sul punto del permesso di costruire impugnato (ormai superato).<br />
Rimane, quindi, da esaminare nel merito soltanto il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti, nell’impugnare il permesso di costruire n° 132/2011 rilasciato dal Comune di Caserta, sostengono che la progettata ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, sarebbe illegittima perché comportante una modifica del complessivo volume preesistente (ancorché in diminuzione).<br />
Orbene, ritiene il Collegio che la tesi dei ricorrenti debba essere disattesa, essendo da condividere quanto precisato dal TAR Puglia-Bari nella sentenza n. 3210 del 22.7.2004 in tema di limiti entro i quali è possibile inquadrare la demolizione e ricostruzione di un immobile nella ristrutturazione edilizia. Appare, infatti, corretta e conforme a legge l’affermazione che la volumetria preesistente costituisce lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione, nel senso che sussiste la possibilità di utilizzare la preesistente volumetria soltanto in parte in sede di ricostruzione, essendone precluso soltanto un aumento; cosa desumibile dalle modifiche della normativa di riferimento (l’art. 3 DPR 380/2001) intervenute nel tempo, posto che si è passati dalla necessità di una “<i>fedele ricostruzione</i>” ad una ricostruzione “<i>con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente</i>”, ed oggi alla “<i>demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria…preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica</i>”: è quindi evidente l’intento del legislatore di impedire soltanto aumenti della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non diminuzioni della stessa.<br />
Pertanto, la prevista diminuzione di volumetria non appare ostativa alla riconducibilità dell’intervento alla fattispecie della ristrutturazione edilizia (come invece sostenuto dei ricorrenti), per cui, risultando rispettato il disposto delle N.T.A. del PRG, il motivo in commento va respinto, siccome infondato.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della sola Matteotti srl.; mentre nulla va disposto nei riguardi del Comune di Caserta, stante la sua mancata costituzione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Caiazza Benedetta, Franchini Maria, Del Mastro Massimo, Dell&#8217;Aquila Giuseppe, Iannelli Caterina, Vinciguerra Annamaria, nonché dalla Mingione Sas, così provvede:<br />
1) dichiara improcedibili per sopravenuta carenza di interesse il primo, il terzo e il quarto dei motivi articolati;<br />
2) respinge il secondo motivo di ricorso;<br />
3) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Matteotti srl delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge;<br />
4) nulla dispone per le spese nei riguardi del non costituito Comune di Caserta.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ferdinando Minichini, Presidente<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/07/2014</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 25/7/2014 n.70</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-25-7-2014-n-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-25-7-2014-n-70/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 25/7/2014 n.70</a></p>
<p>Pres. Pozzi &#8211; Est. Chiettini Fiori (Avv. ti R. De Petris, S. Dusini) c/ Ministero della Giustizia Professioni – Avvocato –Esame – Abilitazione &#8211; Prove scritte – Valutazione negativa – Impugnazione –Disparità di trattamento – Rilevanza – Conseguenze – Sospensione del provvedimento – Nuova correzione Va sospeso il verbale di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi &#8211; Est. Chiettini<br /> Fiori (Avv. ti R. De Petris, S. Dusini) c/ Ministero della Giustizia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Avvocato –Esame – Abilitazione &#8211;  Prove scritte – Valutazione negativa – Impugnazione –Disparità di trattamento – Rilevanza – Conseguenze – Sospensione del provvedimento – Nuova correzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va  sospeso il verbale di valutazione negativa degli scritti dei candidati all’esercizio della professione di avvocato, laddove il suddetto evidenzi disparità di trattamento emergente dalla diversa motivazione formulata per i diversi candidati (fattispecie nella quale il Tar ha disposto la ricorrenza con un iter che prevede la formazione di dieci candidati “virtuali”, mediante l’estrazione a sorte di dieci elaborati di diritto penale e d di dieci elaborati di atto giudiziario civile, aventi rispettivamente ad oggetto lo stesso argomento svolto dal ricorrente. Tali elaborati vanno estratti per metà tra quelli di candidati ammessi alla prova orale e per metà tra quelli non ammessi con la formazione di undici bustoni contenenti ciascuno due elaborati, all’interno di ciascun bustone sarà inserita una busta piccola di “identificazione” del candidato. Infine la nuova correzione andrà espressa con un voto numerico, integrato da una motivazione letterale in modo tale da rendere ancora più trasparenti le ragioni del punteggio attribuiti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 232 del 2014, proposto da:</p>
<p>Massimiliano Fiori, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta de Pretis e Stefania Dusini e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via S. Trinità, n. 14</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Commissione centrale esami avvocato per la sessione 2013, Sottocommissione esami avvocato presso la Corte di Appello di Trento per la sessione 2013, Sottocommissione esami avvocato presso Corte di Appello di Campobasso per la sessione 2013, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, sono per legge domiciliati<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del verbale della Sottocommissione esaminatrice del concorso per l’esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato, sessione 2013, costituita presso la Corte di Appello di Campobasso, del 28 gennaio 2014, n. 2, che ha assegnato alle prove scritte svolte dal ricorrente i seguenti punteggi: parere civile 34; parere penale 28; atto giudiziario 28;<br />
&#8211; del verbale della medesima Sottocommissione del 21 gennaio 2014 che ha individuato i criteri per la correzione degli elaborati scritti e stabilito le modalità di attribuzione dei punteggi;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi compreso l&#8217;elenco dei candidati ammessi alla prova orale per la sessione 2013, pubblicato per affissione il 30 maggio 2014, limitatamente alla parte in cui non reca il nome del ricorrente.<br

<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 la cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211; che il ricorrente allega di aver partecipato all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2013 presso la sede della Corte di appello di Trento, e che le prove scritte sono state corrette dalla I Sottocommi<br />
&#8211; che all’esito della correzione degli elaborati scritti egli non è stato ammesso alla prova orale in quanto, pur avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 90 punti (34 per il parere di diritto civile, 28 per il parere di diritto penale, e 28 per l’<br />
&#8211; che egli ha impugnato il verbale con l’assegnazione del punteggio alle sue prove, oltre al verbale contenente i criteri per la correzione, deducendo:<br />
&#8212; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, perché due dei tre elaborati scritti sono stati valutati attribuendo loro solo un voto numerico con valore insufficiente, e ciò anche a fronte del fatto che per altri candidati non ammessi all’orale, e che han<br />
&#8212; erroneità della valutazione del parere di diritto penale e dell’atto giudiziario civile, tenuto conto che due giuristi esperti terzi hanno espresso una valutazione positiva delle due prove di cui trattasi;<br />
Considerato, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio, che appare sorretta da sufficiente <i>fumus boni iuris</i> la seconda parte del primo motivo di ricorso, laddove è stata denunciata disparità di trattamento e ingiustizia manifesta per il fatto che la I Sottocommissione ha comunque avvertito, in punto di fatto, la necessità di un <i>quid pluris</i> in termini motivazionali e pertanto ritenuto di soggiungere una sintetica motivazione all’attribuzione dei giudizi negativi, ma che, tuttavia, non ha seguito tale <i>modus procedendi</i> nel caso in questione, maggiormente sensibile posto che l’interessato ha ottenuto sì un punteggio complessivo sufficiente ma non integrato dalla sufficienza conseguita in almeno due delle tre prove scritte;<br />
Considerato inoltre, e valutato lo stato attuale del procedimento degli esami di abilitazione, che:<br />
&#8211; al danno lamentato può ovviarsi disponendo che sia effettuata una nuova correzione delle due prove scritte (il cui esito è qui contestato) svolte dal ricorrente, da parte di una Sottocommissione – integralmente diversa nella composizione da quella che h<br />
&#8211; detta diversa Sottocommissione dovrà operare nell’osservanza del principio dell’anonimato;<br />
&#8211; in particolare, dovranno essere osservate le seguenti precauzioni:<br />
a) eliminazione di ogni numero e segno apposti in occasione delle precedenti operazioni di correzione sugli elaborati del ricorrente e sugli altri elaborati da ricorreggere al solo predetto fine strumentale dell’anonimato;<br />
b) formazione, a tale scopo, di dieci candidati “virtuali”, mediante l’estrazione a sorte di dieci elaborati di diritto penale e di dieci elaborati di atto giudiziario civile, aventi rispettivamente ad oggetto lo stesso argomento svolto dal ricorrente;<br />
c) i predetti altri elaborati saranno estratti per metà fra quelli di candidati ammessi alla prova orale e per metà fra quelli di candidati non ammessi;<br />
d) si formeranno, in tal modo, undici bustoni contenenti ciascuno due elaborati;<br />
e) all’interno di ciascun bustone sarà inserita una busta piccola di “identificazione” del candidato: ai dieci candidati “virtuali” sarà attribuito un qualsiasi segno identificativo (nome di fantasia, numero romano o simili), mentre per il ricorrente, evidentemente, sarà mantenuto, nella busta piccola, il relativo nome e cognome, ai fini dell’abbinamento finale;<br />
f) nella rinnovata correzione, la valutazione sarà espressa con voto numerico, integrato &#8211; solo per coloro che non raggiungeranno le votazioni utili (parziali e totale) per l’ammissione alla prova orale &#8211; da una motivazione letterale, in modo da rendere ancora più trasparenti le ragioni del punteggio attribuito;<br />
g) le operazioni di abbinamento finale saranno effettuate con le stesse modalità poste in essere nel procedimento originario;<br />
h) i verbali di tutte le operazioni sopra indicate saranno tempestivamente trasmessi alla Segreteria di questo Tribunale;<br />
Ritenuto, inoltre, che:<br />
&#8211; per tutti i predetti incombenti debba essere assegnato il termine perentorio finale del 9 settembre 2014;<br />
&#8211; solo a seguito dell’eventuale esito positivo della disposta nuova correzione dei propri elaborati, il ricorrente potrà partecipare, con riserva, alla prova orale, la cui data è già calendarizzata per il giorno 15 settembre 2014;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
&#8211; accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ordina l’espletamento delle operazioni come descritte in motivazione;<br />
&#8211; dispone la trasmissione della presente ordinanza ai rispettivi Presidenti della Sottocommissione esami avvocato presso la Corte di Appello di Trento e della Sottocommissione esami avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso;<br />
&#8211; fissa, per il prosieguo, l&#8217;udienza di discussione del merito alla data del 4 dicembre 2014;<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase di giudizio.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/07/2014</p>
<p align=justify>
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