<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.4356</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2019-n-4356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2019-n-4356/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2019-n-4356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.4356</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; Parti: (F. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Philip Laroma Jezzi e Ugo Franceschetti c. Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato e Soprintendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2019-n-4356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.4356</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2019-n-4356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.4356</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; Parti:  (F. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Philip Laroma Jezzi e Ugo Franceschetti c. Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato e Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Beni di interesse artistico : verifica ex art. 10, c. 3 e 13 del DLgs. n. 42/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Beni di interesse artistico &#8211; verifica ex art. 10, c. 3 e 13 del DLgs. n. 42/2004 &#8211; utilizzabilità  di una relazione redatta ad altro fine dalla Amministrazione competente &#8211; illegittimità  &#8211; non sussiste.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nessuna norma o principio vieta che, al fine di verificare se una cosa mobile o immobile presenti &#8220;interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante&#8221; ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, si utilizzi una relazione sui detti valori redatta al diverso scopo del rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione di cui all&#8217;art. 68 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 25/06/2019<br /> N. 04356/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 05224/2015 REG.RIC.<br /> Il Consiglio di Stato </p>
<div style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</div>
<p> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 5224 del 2015, proposto da </p>
<div style="text-align: justify;">F. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Philip Laroma Jezzi e Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio Clifford Chance, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;  </div>
<p> contro  </p>
<div style="text-align: justify;">Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato e Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ex lege;  </div>
<p> per la riforma<br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01905/2014, resa tra le parti, concernente la dichiarazione di interesse storico ed artistico di un&#8217;antica scatola in legno.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato e della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l&#8217;avvocato Aristide Police e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Giordano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il Dott. F. G. è proprietario di una scatola circolare in legno laccato blu decorata con una scena di caccia animata, risalente al XV secolo, delle dimensioni di 26 cm di diametro e 15 cm di altezza, per averla acquistata all&#8217;asta &#8220;Eredi De Carlo&#8221;, tenutasi a Firenze nell&#8217;ottobre del 2000, alla quale era presente anche la Soprintendenza di Firenze (in persona del dr. Scalini) la quale, perà², non ha avviato il procedimento di notifica della dichiarazione di interesse culturale di cui all&#8217; art. 14 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 a carico dell&#8217;opera in questione, come invece ha fatto per numerose altre opere vendute nella stessa occasione.<br /> Avendo intenzione di esporre la scatola alla NAFSA 2007 Annual Conference &amp; Expo in programma a Minneapolis (USA) dal 27 maggio al 1 giugno 2007, il Dott. G., con domanda presentata in data 29/3/2007, ha rivolto regolare denuncia (n. 313 del 29/3/2007) all&#8217;Ufficio Esportazioni di Genova, richiedendo il rilascio dell&#8217;attestato di libera di circolazione ex art. 68 del citato D. Lgs. n. 42/2004.<br /> Senonchè, il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali (MIBAC), in persona del Direttore dell&#8217;Ufficio Esportazione, con nota prot. n. 220/E del 4/4/2015, ha comunicato al Dott. G. l&#8217;intenzione di &#8220;avviare il diniego di attestato di libera circolazione&#8221; ritenendo l&#8217;opera di &#8220;particolare interesse per il patrimonio storico artistico nazionale&#8221;.<br /> Acquisite le osservazioni del dott. G. il MIBAC ha adottato il provvedimento in data 9/5/2007 con cui ha respinto la richiesta avviando contestualmente il procedimento per la dichiarazione ex art. 14 del D.Lgs n. 42/2004.<br /> Tale dichiarazione è stata poi emessa con decreto ministeriale 10/8/2007, n. 11131.<br /> Ritenendo il detto decreto ministeriale illegittimo il dott. G. lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Toscana, il quale, con sentenza 27/11/2014, n. 1905, lo ha respinto.<br /> Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. G. .<br /> Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria.<br /> Con successiva memoria l&#8217;appellante ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.<br /> Alla pubblica udienza del 30/5/2019 la causa è passata in decisione.<br /> Col primo motivo si deduce che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli argomenti, approfonditi in memoria, con cui l&#8217;atto impugnato era stato censurato per:<br /> a) contraddittorietà , emergente dal fatto che la Soprintendenza, pur presente all&#8217;asta dell&#8217;ottobre 2000, non avesse valutato la scatola come oggetto di pregio e che non sarebbero state giudicate tali tutte le scatole del 400 transitate nell&#8217;Ufficio esportazioni nel 2004 e nel 2007;<br /> b) violazione degli artt. 14 e 68 del D. Lgs. 42/2004 derivante dall&#8217;intervento nel procedimento di un organo (la Soprintendenza di Firenze) che non avrebbe dovuto parteciparvi;<br /> c) eccesso di potere e violazione degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 42/2004 per non avere la scatola i requisiti necessari per la sua qualificazione come bene culturale atteso che in relazione ai beni privati la suddetta qualificazione presupporrebbe che la res sia ritenuta di &#8220;interesse &#038; particolarmente importante&#8221; (art. 10, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004), il che implicherebbe la necessità  di accertamenti particolarmente rigorosi nella specie non posti in essere;<br /> d) difetto di motivazione e errore nei presupposti considerato che non sussisterebbero i requisiti della &#8220;rarità &#8220;, del &#8220;pregio&#8221; e della &#8220;nobiltà  artistica&#8221; e che risulterebbe inesatta sia l&#8217;attribuzione del bene all&#8217;ambiente fiorentino o toscano, sia l&#8217;individuazione dell&#8217;autore.<br /> La doglianza è infondata.<br /> Correttamente il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sui vari profili di censura più¹ sopra indicati, sul presupposto che gli stessi fossero del tutto estranei al thema decidendum introdotto col ricorso.<br /> Ed invero, come emerge dal chiaro contenuto di quest&#8217;ultimo, quelli di cui l&#8217;appellante lamenta la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure, costituiscono veri e propri motivi nuovi prospettati con memoria non notificata alle controparti e non meri sviluppi argomentativi di censure giù  dedotte.<br /> Col secondo e terzo motivo si denuncia l&#8217;errore commesso dal Tribunale nel respingere la censura con cui era stato dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br /> Nello specifico il giudice avrebbe acriticamente recepito le tesi dell&#8217;amministrazione senza dar conto delle argomentazioni con cui il dott. G. aveva lamentato che:<br /> a) l&#8217;avversata dichiarazione di interesse storico artistico della scatola si sarebbe basata solo sull&#8217;attività  istruttoria compiuta per negare l&#8217;attestato di libera circolazione e non su un&#8217;apposita verifica eseguita ad hoc;<br /> b) non sarebbero state prese in considerazione le proprie perizie che escludevano la possibilità  di qualificare la scatola come bene culturale;<br /> c) non sarebbero state ritenute di interesse particolarmente importante scatole analoghe a quella dell&#8217;odierno appellante.<br /> d) quest&#8217;ultima sarebbe stata attribuita allo Scheggia nonostante la circostanza risulti smentita dal massimo esperto mondiale del detto autore (il prof. Bellosi);<br /> e) sarebbe stata ritenuta sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato la relazione storico- artistica a esso presupposta senza tener presente che uno degli autori della stessa (il dott. Scalini) non aveva ritenuto la scatola di particolare interesse all&#8217;epoca dell&#8217;acquisto da parte dell&#8217;odierno appellante.<br /> Le doglianze, che si prestano ad una trattazione congiunta, non meritano accoglimento.<br /> La sentenza è così motivata:<br /> &#8220;Secondo parte ricorrente, il decreto ministeriale impugnato sarebbe da un lato insufficientemente motivato, dall&#8217;altro le motivazioni in esso addotte sarebbero erronee, inattendibili, non veritiere.<br /> Sotto il primo profilo, il decreto appare immune dal vizio denunciato.<br /> Il provvedimento richiama il presupposto diniego di attestato di libera circolazione emesso dall&#8217;Ufficio Esportazione di Genova, riportando anche la descrizione ivi fatta dell&#8217;opera e rinviando, per l&#8217;esposizione delle ragioni per le quali trattasi di oggetto di interesse storico &#8211; artistico particolarmente importante ai sensi del Codice dei beni culturali, alla relazione storico -artistica allegata, facente parte integrante del decreto medesimo.<br /> L&#8217;allegata relazione diffusamente illustra le caratteristiche dell&#8217;oggetto, «di alta qualità  e rarissimo», anche attraverso una analisi comparativa con altri oggetti analoghi.<br /> Nella parte conclusiva, la relazione chiarisce che il notevole interesse per il patrimonio storico &#8211; artistico italiano è indipendente dall&#8217;attribuzione della scatola allo Scheggia, fratello del pittore noto come Masaccio.<br /> Pertanto, sia per il suo contenuto intrinseco, sia per le ampie considerazioni svolte nell&#8217;allegata e richiamata relazione storico &#8211; artistica, redatta da una commissione che si è avvalsa altresì, come espressamente nella parte iniziale di essa si specifica, del parere di due importanti esperti della materia (il dottor Mario Scalini della Soprintendenza per il Polo museale fiorentino e la dottoressa Rosanna Caterina Proto Pisani), il decreto impugnato risulta adeguatamente motivato.<br /> Quanto alle doglianze di erroneità , inattendibilità , inveridicità  degli enunciati motivazionali del provvedimento controverso, è agevole rilevare che nella sostanza parte ricorrente tende a sostituire le valutazioni dell&#8217;amministrazione con le proprie, trascurando il fatto che quelle effettuate dall&#8217;amministrazione sono espressione di discrezionalità  tecnica e, in quanto tali, esse sono sindacabili limitatamente ai vizi di eccesso di potere per errore nei presupposti o per manifesta illogicità ; il giudice amministrativo deve quindi limitarsi a verificare la sussistenza di eventuali profili di incongruità  e illogicità  dai quali possa desumersi l&#8217;inattendibilità  della valutazione tecnica &#8211; discrezionale compiuta (cfr. T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, II, n. 387/2011; T.A.R. Veneto, II, 18.1.2013, n. 34; nello stesso senso T.A.R. Campania &#8211; Salerno, II, 9.1.2014, n. 5; T.A.R. Liguria, I, n. 787/2014). Anche la pronuncia citata in ricorso (Consiglio di Stato, VI, numero 1213 del 10 marzo 2004) fa riferimento alla contraddittorietà  del provvedimento, intesa come non corrispondenza tra un corretto criterio tecnico prestabilito dall&#8217;amministrazione e i provvedimenti adottati in contrasto con tale criterio. Il principio enunciato, pienamente condivisibile, non si attaglia tuttavia alla fattispecie in esame, nella quale non si ravvisano elementi di incoerenza nell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione; non merita infatti adesione la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui l&#8217;imposizione del vincolo sarebbe illogica a fronte della mancata proposta al Ministero, da parte della commissione, di acquisto coattivo del bene, in ragione di una valutazione ritenuta eccessiva. Non vi è in realtà  alcuna necessaria corrispondenza tra l&#8217;acquisto coattivo del bene da parte del Ministero e l&#8217;imposizione del vincolo, che rispondono a valutazioni di tipo diverso&#8221;.<br /> La trascritta motivazione risulta del tutto congrua e sufficiente in relazione al contenuto delle censure prospettate, salvo aggiungere che, contrariamente a quanto l&#8217;appellante deduce, nessuna norma o principio vieta che, al fine di verificare se una cosa mobile o immobile presenti &#8220;interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante&#8221; ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, si utilizzi una relazione sui detti valori redatta al diverso scopo del rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione di cui all&#8217;art. 68 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.<br /> Ciù² che rileva è soltanto che la relazione su cui si fonda la dichiarazione di interesse particolarmente importante sia, come nella fattispecie, adeguatamente motivata, immune da vizi logici e non basata su erronei presupposti. </p>
<div style="text-align: justify;">In definitiva, nel criticare le conclusioni raggiunte dall&#8217;amministrazione appellata in ordine all&#8217;interesse particolarmente importante attribuito alla scatola per cui è causa, l&#8217;appellante ha tentato, come ben rilevato dal Tribunale, di &#8220;sostituire le valutazioni dell&#8217;amministrazione con le proprie trascurando il fatto che quelle effettuate dall&#8217;amministrazione sono espressione di discrezionalità  tecnica e, in quanto tali, esse sono sindacabili limitatamente ai vizi di eccesso di potere &#038;&#8221;, vizi che nella fattispecie non si rinvengono.</div>
<p> L&#8217;appello va pertanto respinto.<br /> Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> Sussistono eccezionali ragioni per disporre l&#8217;integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.<br /> P.Q.M. </p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</div>
<p> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2019-n-4356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.4356</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</a></p>
<p>Giuseppe Sapone Pres., Emiliano Raganella, Primo Referendario, Est. PARTI: (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università &#8216; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone Pres., Emiliano Raganella, Primo Referendario, Est. PARTI:  (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università &#8216; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità  generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità  se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Istruzione pubblica e privata &#8211; atti di programmazione &#8211; discrezionalità  ampia &#8211; va riconosciuta.</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Istruzione pubblica e privata &#8211; atti di programmazione &#8211; Flessibilità  pianificatoria del monte ore annuale &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità  generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità  se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali, di talchè anche in base al disposto di cui all&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990, l&#8217;obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l&#8217;indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla sua redazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Alle istituzioni scolastiche, in particolare, è riconosciuta la facoltà  di adottare tutte le forme di flessibilità  ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività , ferma restando l&#8217;articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività  obbligatorie.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08279/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02631/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2019, proposto da <i>omissis</i> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 76;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; -OMISSIS- non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>omissis</i>&#8211; non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>omissis</i>-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 76;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento Deliberazione n. 22 dell&#8217;A.S. 2018/2019, assunta dal Consiglio di &#8211;</b></i><b>omissis</b><i><b>-nella riunione del 17.12.2018, contenuta nel verbale n. 3, conosciuta il 19.1.2019 all&#8217;esito della procedura di accesso agli atti ex L. 241/90 da parte della ricorrente &#8211;</b></i><b>omissis</b><i><b>-, con la quale è stata approvata, con decorrenza per il prossimo anno scolastico 2019/2020, la variazione del calendario scolastico settimanale dai precedenti sei giorni, comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero dal lunedi al venerdi, per tutte le classi dell&#8217;istituto, quindi anche per i cicli quinquennali in corso;</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi, ivi compresa, per quanto occorre possa, la decisione assunta in materia dal Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n. 24bis contenuta nel verbale n. 4bis, conosciuta solo a seguito del suddetto accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti impugnano la Deliberazione n. 22 dell&#8217;anno scolastico 2018/2019 assunta dal &#8211;<i>omissis</i>-, nella riunione del giorno 17.12.2018, e contenuta nel verbale n. 3, con la quale è stata approvata, con decorrenza immediata per il prossimo anno scolastico 2019/2020, la variazione del calendario scolastico settimanale, dai precedenti sei giorni, comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero dal lunedi al venerdi, per tutte le classi dell&#8217;Istituto; nonchè per l&#8217;annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi, ivi compresa, la decisione assunta in materia dal Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n.24bis, conosciuta sempre a seguito dell&#8217;accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i ricorrenti lamentano la lesione del proprio legittimo affidamento nei confronti del &#8211;<i>omissis</i>&#8211; che, nonostante le recenti riforme prevedano la possibilità  della c.d. settimana corta, aveva mantenuto, fino all&#8217;anno scolastico 2019-2020, la frequentazione scolastica per sei giorni a settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti affidano il ricorso alle seguenti censure: I) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 della legge 2 agosto 1990, n.241; violazione dell&#8217;art. 7 e 9 L. 241/90 sull&#8217;avvio e partecipazione al procedimento amministrativo; II) Violazione degli artt. 2, 3, 9, 29, 34 e 97 della Costituzione, in quanto il provvedimento finale di modifica dell&#8217;orario verrebbe in rilievo quale ostacolo idoneo a limitare la libertà  dello studente impedendone la partecipazione all&#8217;organizzazione sociale del Paese, con conseguente lesione dei rapporti familiari e delle possibilità  di raggiungere i gradi più¹ alti dello studio; III) Violazione degli artt. 1, 3, 4 e 5 del DPR n. 275/99 poichè l&#8217;Istituto scolastico avrebbe dovuto considerare, nell&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia didattica che gli compete, le modalità  più¹ adeguate al tipo di studi richiesti e ai ritmi di apprendimento degli alunni nonchè le indicazioni fornite con il Piano dell&#8217;offerta formativa (PTOF); IV) Violazione delle Circolari Ministeriali 18902/2018 aventi ad oggetto le iscrizioni alle scuole d&#8217;infanzia e di ogni ordine e grado; V) Violazione dell&#8217;art. 1 della L. 241/1990 sul presupposto che la Scuola avrebbe esercitato l&#8217;attività  amministrativa in spregio dei criteri di economicità , di efficacia, di imparzialità , di pubblicità  e trasparenza previsti dalla legge; V) Violazione dell&#8217;art. 5-bis del DPR n. 249/1998, così come modificato dal DPR n. 235/2007, concernente l&#8217;introduzione del Patto Educativo di Corresponsabilità  Scuola-Genitori-Alunni, nonchè violazione del Piano di Offerta Formativa del -OMISSIS-e del suo Regolamento scolastico.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, rientra evidentemente nell&#8217;autonomia didattica ed organizzativa dell&#8217;amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.p.r. n. 275/1999, ogni decisione inerente l&#8217;organizzazione e la programmazione delle attività  didattiche, ivi inclusa la relativa calendarizzazione delle ore di lezione nell&#8217;arco dei giorni della settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella materia de qua l&#8217;autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche resta improntata al criterio della &#8220;flessibilità &#8221; come riconosciuto dal comma 3 dell&#8217;art. 5 cit. a tenore del quale: &#8220;<i>L&#8217;orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività  sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l&#8217;articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività  obbligatorie</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta inoltre garantita la partecipazione di tutti i soggetti interessati e/o coinvolti nel procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, infatti, il comportamento dell&#8217;amministrazione scolastica ed in particolare la Delibera n. 22 del Consiglio d&#8217;-<i>omissis</i>&#8211; stata assunta nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla L. n. 241/1990 e dalla normativa vigente in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 22 Novembre 2017, il Collegio dei Docenti, con una netta maggioranza (42 favorevoli, 16 contrari e 6 astenuti) approvava una nuova delibera a favore del cambiamento per il passaggio all&#8217;articolazione della settimana scolastica su cinque giorni. La garanzia partecipativa di genitori e studenti alle decisioni d&#8217;Istituto, momento qualificato ai fini del miglior svolgimento ed implementazione dell&#8217;istruzione scolastica, è stata inoltre attuata mediante la predisposizione di un questionario, da compilare con modalità  telematica, volto a verificare il consenso tra genitori e studenti per la modifica del piano scolastico 2019-2020 e la specifica articolazione dell&#8217;offerta didattica in cinque giorni in luogo di sei. In particolare veniva consegnata agli studenti una password per la compilazione del predetto questionario e sul sito della scuola veniva pubblicata la circolare n. 107 del 25.10.2018 indirizzata a docenti coordinatori di classe, studenti e genitori, con la quale era dato avviso dell&#8217;avviata consultazione. Il sondaggio vedeva coinvolti il 97% dei ragazzi delle classi I II II e IV evidenziando che il 61% si dimostrava favorevole alla settimana in cinque giorni mentre il sondaggio tra i genitori, che coinvolgeva il 42% dei genitori, riportava un 58% di contrari al cambiamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Acquisite le posizioni di tutte le componenti scolastiche, il Consiglio di Istituto deliberava, in data 17/12/2018, con 13 voti favorevoli e 3 voti contrari, il passaggio per tutte le classi alla settimana scolastica articolata su cinque giorni a partire dal Settembre 2019 nella convinzione che questo passaggio potesse favorire il miglioramento dell&#8217;offerta formativa dell&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Escluso il rilievo dei dedotti vizi procedimentali, nel merito della scelta adottata, va evidenziato che in materia scolastica, gli atti di programmazione, per costante giurisprudenza amministrativa, costituiscono atti con finalità  generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità  se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007 n. 661; T.A.R. Milano, Sez. IV 30 settembre 2008, n. 4587), di talchè anche in base al disposto di cui all&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990, l&#8217;obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l&#8217;indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla sua redazione. (TAR Catanzaro, sez. II, 29 luglio 2011 n.1135; T.A.R Campania, Napoli sez. VIII, 10 aprile 2014, n. 2046; T.A.R Lazio, sez. I ter, 24 luglio 2013, n. 7548; T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 8 maggio 2013, n. 543; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, 20 novembre 2009, n. 2248).</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è anticipato, alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà  di adottare tutte le forme di flessibilità  ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività , ferma restando l&#8217;articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività  obbligatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, la scelta dell&#8217;orario settimanale, rimessa all&#8217;autonomia ed alla discrezionalità  organizzativa della scuola, è stata esercitata in armonia e coerenza con l&#8217;intera offerta normativa programmata, non risultando intaccato il monte ore ivi assegnato per ciascuna disciplina, ed indirizzo di studi. Essa, inoltre, non può dirsi illogica nè arbitraria, in quanto è stata adottata con il supporto di un&#8217;adeguata istruttoria ed esplicitando le ragioni della scelta funzionalizzata all&#8217;allineamento del modulo settimanale agli standard nazionali, regionali ed europei, nonchè a consentire agli studenti di usufruire del tempo occorrente per l&#8217;approfondimento di interessi personali, culturali, sportivi e di volontariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il passaggio dai sei ai cinque giorni della settimana scolastica consente infatti, nella valutazione del Collegio dei Docenti, di migliorare la distribuzione dell&#8217;impegno e del recupero psicofisico degli Studenti, di ottimizzare la presenza dei Docenti e del Personale amministrativo concentrandoli in un numero inferiore di giornate, di articolare in modo più¹ funzionale la didattica con il raddoppio più¹ frequente delle ore delle diverse discipline diminuendone la dispersione, di incrementare la possibilità  di rientro pomeridiano per le possibili attività  extracurricolari per la maggiore presenza dei Collaboratori scolastici al pomeriggio, oltre al risparmio energetico derivante da un giorno di chiusura (il sabato).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso non può configurarsi in capo ai ricorrenti alcuna aspettativa qualificata al mantenimento dello status quo ante, dal momento che in nessun documento della scuola è stata fissata la durata quinquennale dell&#8217;articolazione didattica settimanale, ma è riportata la pianificazione del monte ore assegnato per ogni disciplina, che a seguito della determinazione impugnata è restato comunque invariato. Di qui deve escludersi che dai piani di offerta formativa adottati potesse derivare un affidamento qualificato da parte degli studenti iscritti al Liceo in questione rispetto al mantenimento dello status quo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio del legittimo affidamento rileva quando l&#8217;azione della Pubblica Amministrazione pregiudichi sostanzialmente la posizione giuridica soggettiva di interesse del cittadino che abbia giù  acquisito una ragionevole stabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Invero il principio del buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost. impone all&#8217;Amministrazione l&#8217;onere di valutare continuamente la scelta dei mezzi e le modalità  per la miglior realizzazione e cura dell&#8217;interesse pubblico. Nel caso in esame l&#8217;Amministrazione scolastica ha valutato, nell&#8217;esercizio della discrezionalità  che le è attribuita per legge in materia, che l&#8217;articolazione dell&#8217;offerta didattica in cinque giorni a settimana in luogo di sei fosse più¹ idonea all&#8217;effettiva ed efficace implementazione dell&#8217;insegnamento. La valutazione effettuata dall&#8217;Amministrazione scolastica del &#8211;<i>omissis</i>-è del tutto ragionevole ove si consideri che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la rimodulazione dell&#8217;offerta didattica in cinque giorni in luogo di sei consentirebbe:</p>
<p style="text-align: justify;">1) una distribuzione migliore dell&#8217;impegno nello studio degli Studenti;</p>
<p style="text-align: justify;">2) una più¹ razionale ed efficiente gestione del personale scolastico;</p>
<p style="text-align: justify;">3) una più¹ efficace articolazione della didattica;</p>
<p style="text-align: justify;">4) il superamento del problema delle numerose assenze, mediamente più¹ di cento, e delle uscite anticipate, mediamente più¹ di venti, che gli Studenti concentrano nella giornata del sabato con nocumento della didattica;</p>
<p style="text-align: justify;">5) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con disturbi specifici dell&#8217;apprendimento, DSA, o con altre difficoltà  nei confronti dello studio e della concentrazione: la possibilità  di una pausa settimanale di due giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare infatti una corretta risposta al loro bisogno di tempi maggiori di recupero. Inoltre la riduzione del numero delle discipline giornaliere, tramite il loro raddoppio orario più¹ frequente, può rispondere meglio alle loro esigenze di usufruire di tempi più¹ distesi nell&#8217;impegno e nella pianificazione dello studio, dovendo affrontare giorno per giorno un numero inferiore di discipline nonostante l&#8217;aumento delle ore;</p>
<p style="text-align: justify;">6) l&#8217;aumento dell&#8217;efficacia dell&#8217;azione educativa, permettendo di legare tra di loro le ore di alcune discipline, offrendo più¹ opportunità  di promuovere didattiche laboratoriali e metodologie innovative, favorendo le compresenze dei Docenti e l&#8217;interdisciplinarietà ;</p>
<p style="text-align: justify;">7) il prolungamento dell&#8217;orario di apertura pomeridiana della scuola, organizzando il lavoro del personale ATA, favorendo l&#8217;attivazione di progetti di recupero delle carenze con corsi, sportelli e peer to peer;</p>
<p style="text-align: justify;">9) la possibilità  eventuale di riservare la mattina del sabato o i pomeriggi per organizzare e realizzare progetti e attività  facoltative, che ad oggi, si svolgono in orario curricolare;</p>
<p style="text-align: justify;">10) una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: le Studentesse e gli Studenti avrebbero due giorni consecutivi per gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, lo sport e le attività  extrascolastiche;</p>
<p style="text-align: justify;">11) la possibilità , per gli studenti iscritti al primo anno, di proseguire con l&#8217;articolazione su 5 giorni settimanali di didattica, come giù  fatto nelle Scuole Secondarie di primo grado sin qui frequentate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto e, vista la natura e peculiarità  delle questioni tratte, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a></p>
<p>Lattanzi Pres.; De Pretis Red. E&#8217; legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale innanzi al G.A. contro le sanzioni sportive Corte Costituzionale &#8211; Giustizia sportiva &#8211; Art. 2, co. 1, lett. b), e 2, d.l. n. 220/2003 &#8211; Questione di legittimità  costituzionale &#8211; Infondatezza &#8211; Ragioni.   Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lattanzi Pres.; De Pretis Red.</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale innanzi al G.A. contro le sanzioni sportive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Corte Costituzionale &#8211; Giustizia sportiva &#8211; Art. 2, co. 1, lett. b), e 2, d.l. n. 220/2003 &#8211; Questione di legittimità  costituzionale &#8211; Infondatezza &#8211; Ragioni. </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non sono fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del decreto-legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella l. n. 280/2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113, Cost. Infatti, è legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale contro le sanzioni sportive. Tale scelta è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e la garanzia di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.). Del resto, i principi fondamentali espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, il che non implica che l&#8217;art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l&#8217;atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra Luigi Dimitri e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e altri, con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di Luigi Dimitri, della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), del CONI nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Amina L&#8217;Abbate per Luigi Dimitri, Luigi Medugno per la FIGC, Giulio Napolitano e Alberto Angeletti per il CONI e l&#8217;avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 reg. ord. 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo») stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all&#8217;ordinamento sportivo e che in tale materia «le società , le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sono sorte nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l&#8217;annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale organo di giustizia sportiva di ultima istanza, ha confermato l&#8217;irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell&#8217;inibizione per tre anni, disposta dalla Corte federale di appello della FIGC con decisione del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale federale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente nel processo principale lamenta l&#8217;illegittimità  della decisione del Collegio di garanzia dello sport, per non avere essa dichiarato estinto il giudizio disciplinare, in violazione dell&#8217;art. 34-bis, comma 2, del codice di giustizia sportiva della FIGC (adottato con decreto del commissario ad acta della FIGC del 30 luglio 2014 e approvato con deliberazione del presidente del CONI del 31 luglio 2014). La decisione della Corte federale di appello sarebbe stata pronunciata, infatti, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, previsto dalla citata disposizione a pena di estinzione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso giudizio si sono costituiti la FIGC e il CONI, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda di annullamento della decisione emessa da un organo di giustizia sportiva in materia disciplinare. In capo a tale giudice residuerebbe infatti la sola cognizione della domanda di risarcimento del danno. L&#8217;eccezione si fonda sul disposto dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2 del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo riferisce di avere contestualmente accolto, con separata ordinanza, la domanda cautelare e di aver rinviato il suo esame al merito. L&#8217;efficacia del provvedimento impugnato è stata così sospesa «fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale» delle questioni sollevate in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Ad avviso del rimettente, i commi 1, lettera b), e 2 dell&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 presenterebbero profili di illegittimità  costituzionale anche nell&#8217;interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. Secondo tale pronuncia, resa su questioni simili a quelle riportate ora all&#8217;esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale è possibile proporre al giudice amministrativo, in regime di giurisdizione esclusiva, domanda di risarcimento del danno, mentre non è possibile richiedere tutela annullatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 Cost. sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perchè «ritenuti &#8220;assorbiti&#8221; nella censura concernente la violazione dell&#8217;art. 24 Cost.». Permarrebbe inoltre il contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», giù  esaminato da questa Corte, in ragione dell&#8217;esclusione della tutela giurisdizionale di tipo caducatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla rilevanza, il rimettente osserva che l&#8217;applicazione delle disposizioni censurate, come interpretate dalla sentenza n. 49 del 2011, preclude al ricorrente nel processo principale di ottenere l&#8217;annullamento di una sanzione disciplinare irrogata e non ancora scontata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Nel merito, con la prima questione, il giudice a quo prende le mosse dalla qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI. In quanto tali, le decisioni disciplinari sarebbero idonee, come riconosciuto anche dalla sentenza n. 49 del 2011, a incidere su situazioni soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo, sicchè ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, pena la violazione degli evocati artt. 103 e 113 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Con la seconda questione, il rimettente deduce che l&#8217;equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria, non derivando da un principio generale dell&#8217;ordinamento, non può essere affermata «[a]l di fuori di un&#8217;espressa scelta legislativa» e che le previsioni di questo tipo rinvenibili nel sistema hanno natura eccezionale. In particolare esse non farebbero venire meno la distinzione generale «tra regole di invalidità  e regole risarcitorie», in forza della quale l&#8217;invalidità  degli atti amministrativi può essere contestata, innanzitutto, con il rimedio caducatorio, ciù² che consente la restaurazione della situazione giuridica violata attraverso la rimozione dell&#8217;atto. Neppure la facoltà  di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, a seguito del superamento della cosiddetta &#8220;pregiudiziale amministrativa&#8221;, consentirebbe di ritenere equipollenti le due forme di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Di quanto sopra si avrebbe conferma considerando che: con la tutela reale chi è colpito da una sanzione disciplinare illegittima in corso di applicazione può ottenere il ripristino della situazione soggettiva compromessa; la tutela risarcitoria importa per il danneggiato un «penetrante onere probatorio», avente per oggetto gli elementi costitutivi dell&#8217;illecito civile; il risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente, a differenza del rimedio «ripristinatorio», farebbe conseguire al creditore una «prestazione diversa da quella originaria» anzichè il bene della vita oggetto della lesione.</p>
<p style="text-align: justify;">La limitazione della tutela al solo rimedio risarcitorio &#8211; anche se fosse ancora esperibile il rimedio demolitorio, come nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo &#8211; comprometterebbe dunque il diritto di difesa e il principio di effettività  della tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il ricorrente nel processo principale si è costituito in giudizio con atto depositato il 5 febbraio 2018, concludendo per l&#8217;accoglimento delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo avviso, la sentenza n. 49 del 2011 dovrebbe essere rivista. La norma censurata esprimerebbe infatti la scelta del legislatore di riservare all&#8217;ordinamento sportivo le controversie relative a tutte le sanzioni disciplinari e di escludere pertanto la rilevanza delle sanzioni disciplinari sportive per l&#8217;ordinamento della Repubblica, e con essa ogni tutela da parte del giudice statale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione operata con la sentenza n. 49 del 2011, che postula il riconoscimento della (sola) tutela risarcitoria, si risolverebbe in una sovrapposizione di questa Corte alle scelte riservate al legislatore, mentre sarebbe corretto lasciare a quest&#8217;ultimo, a seguito della dichiarazione di illegittimità  della norma, la decisione circa l&#8217;an e il quomodo di un intervento sulle forme di tutela concedibili dal giudice statale, nel rispetto dei principi costituzionali. In mancanza, si riespanderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, con pienezza di tutela caducatoria e risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la previsione di totale irrilevanza per l&#8217;ordinamento statale dei provvedimenti disciplinari sportivi dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima, ferma restando la possibilità  per il legislatore, una volta corretto l&#8217;errore di fondo, di disciplinare, eventualmente anche limitandole, le tutele ammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Meriterebbe adesione, infine, la tesi del giudice a quo secondo cui il rimedio risarcitorio non sarebbe un equipollente della tutela «correttiva», soprattutto in presenza di sanzioni disciplinari idonee a precludere ogni possibilità  lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Anche la FIGC, parte resistente nel processo principale, si è costituita in giudizio, con atto depositato il 31 gennaio 2018, concludendo a sua volta per l&#8217;inammissibilità  e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto, essa riferisce che dopo la pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione il provvedimento cautelare reso dal giudice a quo è stato revocato dal Consiglio di Stato, sul rilievo che «alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa e della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo sull&#8217;azione di annullamento esperita avverso la sanzione disciplinare dell&#8217;inibizione per tre anni irrogata ad un tesserato con provvedimento del Collegio di garanzia (a sezioni unite) dello Sportà».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, la FIGC osserva che la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe pretermesso i profili di censura attinenti alla violazione degli artt. 103 e 113 Cost., e li avrebbe invece espressamente considerati nel valutare non irragionevole il bilanciamento degli interessi coinvolti operato dalla norma censurata, giungendo a escludere, sulla base dell&#8217;analisi sistematica degli artt. 24, 103 e 113 Cost., che il particolare sistema di protezione previsto per le controversie di specie comporti la lesione del principio di effettività  della tutela giurisdizionale. Ciù² risulterebbe in particolare dai passaggi della motivazione in cui è precisato che, «anche se nell&#8217;ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la normativa censurata precluda &#8220;al giudice statale&#8221; [&#8230;] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi», e che gli artt. 103 e 113 Cost. sarebbero stati evocati in quanto «rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il &#8220;giudice naturale&#8221; delle suddette controversie».</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi sarebbero dunque aspetti nuovi o non adeguatamente apprezzati che giustifichino il riesame della questione da parte di questa Corte. Neppure rileverebbero in questo senso la «predicata natura provvedimentale degli atti irrogativi di sanzioni disciplinari» e le connesse implicazioni sulla natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dei destinatari delle sanzioni. Della consapevolezza di tale natura vi sarebbe ampia traccia nella sentenza n. 49 del 2011, che enuncia compiutamente le ragioni per cui l&#8217;esclusione della tutela di annullamento, volta ad evitare un&#8217;ingerenza diretta del giudice statale nei contenziosi disciplinari sportivi rimessi alla sola giustizia associativa, lasciando impregiudicata la possibilità  di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, realizzerebbe un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti valori e dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale e dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, presidiata dagli artt. 2 e 18 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Ipotesi di esclusiva tutela risarcitoria per equivalente, del resto, non sarebbero ignote all&#8217;ordinamento, come si desume dall&#8217;art. 30, comma 2, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che, nel disciplinare l&#8217;azione di condanna, richiama l&#8217;art. 2058 del codice civile, secondo cui il risarcimento in forma specifica è configurato come una eventualità . Un ulteriore indice del superamento del rapporto di necessaria complementarietà  dell&#8217;azione risarcitoria rispetto all&#8217;azione di annullamento sarebbe offerto dall&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui «[q]uando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori», diventando improcedibile l&#8217;azione di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente non prenderebbe in considerazione le ragioni esposte nella sentenza n. 49 del 2011, dirette a perimetrare l&#8217;area degli strumenti di tutela sulla base della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, qualora le decisioni disciplinari sportive incidano su posizioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale. Anche per la ripetitività  degli argomenti che la sorreggono, la questione sarebbe dunque inammissibile, prim&#8217;ancora che manifestamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure coglierebbe nel segno la considerazione che «[a]l di fuori di una espressa scelta legislativa [&#8230;] non [potrebbe] ricavarsi sulla base dei principi generali dell&#8217;ordinamento alcuna equipollenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria»: innanzitutto, perchè la soluzione adottata sarebbe frutto invece di una scelta legislativa consapevolmente compiuta in questo senso, «desumibile dall&#8217;impianto sistemico della novella del 2003 e dalle sue finalità  ispiratrici»; in secondo luogo, perchè la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe affermato l&#8217;equipollenza tra le due tutele, ma, sul presupposto della diversità  dei rimedi, avrebbe giudicato il rimedio risarcitorio idoneo a offrire un&#8217;adeguata riparazione, tenuto conto della ricordata esigenza di commisurare i poteri di intervento del giudice statale alle esigenze di salvaguardia dell&#8217;autonomia riconosciuta, in materia disciplinare, agli organi della giustizia sportiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, secondo la FIGC il rimettente darebbe erroneamente per scontata la natura di provvedimenti amministrativi, in quanto «atti posti in essere dalle Federazioni in qualità  di organi del CONi», delle sanzioni disciplinari sportive. Nell&#8217;esercizio delle funzioni disciplinari previste dai rispettivi codici di giustizia, tuttavia, le federazioni nazionali sportive non agirebbero quali organi del CONI, sicchè &#8211; nonostante le loro decisioni siano rimesse al sindacato giustiziale di ultima istanza del Collegio di garanzia dello sport, incardinato presso il CONI &#8211; mancherebbe un rapporto di loro immedesimazione organica con l&#8217;ente di vertice dell&#8217;ordinamento sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La fonte attributiva della potestà  sanzionatoria in sede &#8220;endofederale&#8221; dovrebbe invece essere individuata nell&#8217;accettazione, da parte dei tesserati e delle società  affiliate, dei vincoli nascenti dal legame associativo, costituente una situazione diversa dai casi in cui le federazioni operano facendo uso di poteri previsti da una norma di rango primario e conferiti per delega dal CONI.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque i dubbi di costituzionalità  sollevati dal rimettente si fondassero solo sull&#8217;affermata natura provvedimentale delle sanzioni disciplinari sportive, risulterebbero messi in forse dall&#8217;opinabilità  della premessa. L&#8217;attribuzione della domanda risarcitoria alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invero, non deriverebbe dalla qualificazione delle sanzioni come provvedimenti amministrativi, bensì dalla «configurazione normativa del percorso cui è subordinato l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale». Tale «percorso» imporrebbe l&#8217;esaurimento dei rimedi giustiziali dell&#8217;ordinamento sportivo, destinati a concludersi con la decisione di legittimità  di un organo di ultima istanza (il menzionato Collegio di garanzia dello sport) facente capo al CONI, che ne ha sancito la costituzione e definito attribuzioni, composizione e modalità  di funzionamento, e davanti al quale le federazioni rivestono il ruolo di parti, in una posizione ontologicamente incompatibile con quella di organi del CONI.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Con atto depositato il 6 febbraio 2018, si è costituito in giudizio anche il CONI, parte resistente nel processo principale, concludendo per l&#8217;inammissibilità  e comunque per l&#8217;infondatezza delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, perchè il potere cautelare che il TAR rimettente ha provvisoriamente esercitato, sospendendo l&#8217;efficacia dell&#8217;atto impugnato fino alla decisione di questa Corte, si sarebbe ormai esaurito e sarebbe venuto definitivamente meno per effetto della giù  ricordata pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha riformato l&#8217;ordinanza di sospensione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sarebbero in ogni caso manifestamente infondate, perchè l&#8217;ordinanza di rimessione non offrirebbe elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli giù  esaminati nella sentenza n. 49 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dovrebbe considerare, inoltre, che l&#8217;interpretazione offerta nella citata pronuncia è stata costantemente seguita dai giudici amministrativi, dimostrandosi capace di conciliare il valore dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo con le esigenze di tutela degli interessati, e che è stata medio tempore approvata dal CONI una riforma organica della giustizia sportiva, che ha rafforzato le garanzie processuali di tesserati e affiliati nonchè le caratteristiche di indipendenza e di terzietà  degli organi giudicanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto sostiene il giudice a quo, la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe omesso di esaminare i profili di contrasto con gli artt. 103 e 113 Cost., e avrebbe invece ricondotto a tali parametri il fondamento costituzionale dell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nella specifica materia delle sanzioni disciplinari sportive. Gli stessi parametri verrebbero inoltre in evidenza nella citata pronuncia anche là  dove è esaminata l&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, sul presupposto della natura arbitrale delle decisioni disciplinari impugnate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente avrebbe poi completamente trascurato di considerare la contrapposizione tracciata dalla sentenza n. 49 del 2011 fra annullamento in via principale e cognizione incidentale della legittimità  delle decisioni disciplinari, in funzione della tutela risarcitoria, omettendo così di assolvere all&#8217;obbligo di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato. In definitiva si chiederebbe ora a questa Corte di rivedere integralmente la sua precedente pronuncia e di superare il diritto vivente che si è conformato a essa, anche in sede nomofilattica, sulla base di argomenti giù  approfonditamente esaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne conseguirebbe un&#8217;ulteriore ragione di manifesta infondatezza e, prim&#8217;ancora, di inammissibilità  delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo avrebbe poi errato nel ritenere costituzionalmente incompatibile una scelta interpretativa implicante l&#8217;equipollenza tra la tutela di annullamento e la tutela risarcitoria al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, infatti, l&#8217;equipollenza sarebbe affermata dalla norma censurata, là  dove essa, pur riservando all&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto gli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari, tuttavia «consente la proposizione di domande volte a ottenere il risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni amministrative». L&#8217;ordinamento conoscerebbe del resto diverse ipotesi, menzionate nella sentenza n. 49 del 2011, di tutela meramente risarcitoria, in particolare nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attuale sistema di tutela giurisdizionale nelle controversie relative alle sanzioni disciplinari sportive realizzerebbe un contemperamento &#8211; costituzionalmente corretto &#8211; tra le garanzie di accesso al giudice e di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, consentendo di ricorrere in più¹ gradi davanti a organi della giustizia sportiva dotati di ampia autonomia e indipendenza, e di chiedere al giudice statale &#8211; esauriti i gradi del giudizio sportivo &#8211; il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, nonchè di vedere incidentalmente accertata l&#8217;illegittimità  della decisione emessa in ambito sportivo, a «riparazione piena e satisfattiva della dignità  personale e [dell&#8217;]onore professionale».</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2018, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, la motivazione sulla rilevanza sarebbe insufficiente, in quanto il giudice a quo non afferma di ritenere fondata l&#8217;eccezione «procedurale» proposta dal ricorrente nel processo principale. Nonostante la natura preliminare della questione di giurisdizione, il giudice a quo, al fine di «rendere esaustiva la motivazione dell&#8217;ordinanza» e farle così superare la soglia della rilevanza, avrebbe dovuto eseguire una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, che si identificherebbe &#8211; se non direttamente con la giurisdizione del giudice adito &#8211; con l&#8217;annullamento della decisione disciplinare impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sarebbero inammissibili, e comunque infondate, anche perchè il rimettente criticherebbe la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuove argomentazioni o nuovi elementi rispetto a quelli giù  esaminati, limitandosi ad affermare che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, sindacabili come tali davanti al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo presupposto non sarebbe comunque condivisibile, poichè i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nazionali presentano tale natura quando recidono il rapporto di tesseramento o di affiliazione, che è condizione essenziale per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  sportiva non amatoriale. Al contrario, le sanzioni disciplinari esauriscono la loro efficacia all&#8217;interno del rapporto di tesseramento o di affiliazione e rimangono così confinate nella sfera sportiva e «privatistica, come tale irrilevante per l&#8217;ordinamento giuridico statale», salvo il diritto al risarcimento del danno che derivi dalla sanzione, previo incidentale accertamento della sua illegittimità  da parte del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Le parti costituite e l&#8217;interveniente hanno depositato memorie in prossimità  dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- Il ricorrente nel processo principale, replicando alle eccezioni di inammissibilità , osserva che il potere del giudice a quo non si è esaurito con la concessione interinale della cautela, poichè all&#8217;esito della decisione di questa Corte l&#8217;incidente cautelare dovrà  essere comunque definito, in attesa della pronuncia sul merito. Ai fini della rilevanza, inoltre, lo stesso giudice a quo non avrebbe dovuto valutare anche la fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, ma solo la questione preliminare relativa all&#8217;ammissibilità  della domanda di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, le questioni non riprodurrebbero quelle giù  esaminate dalla sentenza n. 49 del 2011, che si sarebbe limitata ad affermare che la norma censurata non preclude qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, essendo ammessa dal diritto vivente la tutela risarcitoria. La questione sarebbe stata respinta, dunque, con esplicito riferimento alla sola violazione dell&#8217;art. 24 Cost., mentre in questa sede il giudice a quo solleverebbe questioni non ancora esaminate.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.- La FIGC insiste per l&#8217;inammissibilità  e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando e illustrando ulteriormente le deduzioni giù  svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a suo avviso, il sopravvenuto accoglimento dell&#8217;appello contro l&#8217;ordinanza cautelare di sospensione inciderebbe sulla rilevanza delle questioni, se riferita al petitum cautelare. Ove la rilevanza dovesse invece apprezzarsi con riguardo al petitum di merito, la motivazione fornita dal giudice a quo non sarebbe sufficiente, in quanto «il deficit di tutela paventato potrebbe [&#8230;] ipoteticamente profilarsi soltanto qualora il giudice amministrativo, dopo avere accertato la illegittimità  degli atti impugnati alla stregua del sindacato incidentale che gli è pacificamente consentito ai fini risarcitori, dovesse essere costretto ad abdicare all&#8217;esercizio del potere di annullamento per la limitazione reputata incompatibile con il dettato costituzionale».</p>
<p style="text-align: justify;">Le sanzioni disciplinari sportive non avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, in quanto la potestà  punitiva delle federazioni troverebbe fonte esclusiva nell&#8217;accettazione, da parte dei tesserati e delle società  affiliate, degli obblighi nascenti dalla costituzione del legame associativo, sicchè le sanzioni sportive si collocherebbero nell&#8217;area del cosiddetto &#8220;indifferente giuridico&#8221;, potendo «approdare alla cognizione del giudice amministrativo quale incidentale elemento di valutazione della ricorrenza, nell&#8217;operato federale, degli indici rivelatori di un illecito civile, perseguibile ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ.». Inoltre, si dovrebbe respingere la tesi del giudice a quo secondo cui le federazioni sarebbero sempre organi del CONI, posto che esse agiscono, di regola, nella veste di associazioni private, svolgendo funzioni di rilevanza pubblicistica solo quando operano nell&#8217;esercizio dei poteri loro conferiti direttamente dalla legge ovvero su delega del CONI, nel quadro di una relazione intersoggettiva non più¹ configurabile in termini di immedesimazione organica, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano &#8211; C.O.N.I., a norma dell&#8217;articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), che ha conferito alle federazioni un&#8217;autonoma personalità  giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè si potrebbe affermare che, negando la natura autoritativa del potere disciplinare, non si spiega l&#8217;attribuzione dei contenziosi risarcitori alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il rapporto di «preordinazione teleologica» tra lo sport e «la cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità , di educazione alla cooperazione ed alla sana competizione, elementi tutti che afferiscono alla dignità  della persona umana (e che, dunque oggi rilevano ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost.)», si riflette necessariamente sul perimetro della tutela risarcitoria, giustificando la previsione di «una particolare tutela giurisdizionale pubblica, che ha per basi espresse quelle dell&#8217;organizzazione pubblicistica dell&#8217;attività  sportiva e della garanzia del suo legittimo funzionamento».</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.- Il CONI illustra i profili di inammissibilità  delle questioni per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, non essendo esaminato il fondamento nel merito della domanda di annullamento, sia sulla non manifesta infondatezza, non essendo considerata la motivazione della sentenza n. 49 del 2011, là  dove essa giudica positivamente il bilanciamento operato dal legislatore tra i valori costituzionali «cristallizzati dagli artt. 2 e 18 Cost.» e il diritto alla pienezza della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ribadisce che, a differenza di quanto afferma il giudice a quo, la citata sentenza n. 49 del 2011 avrebbe giù  considerato la censura, mettendone in evidenza il carattere sostanzialmente unitario e scrutinandola alla luce del principio di effettività  della tutela giurisdizionale, che investe congiuntamente gli stessi parametri evocati in questa sede, quando si faccia questione di interessi legittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Affermare che la tutela di annullamento, pur avendo natura costituzionalmente necessaria, può essere sostituita con la tutela risarcitoria solo mediante una scelta espressa del legislatore sarebbe contraddittorio, in quanto il legislatore potrebbe invece operare tale scelta anche per implicito e l&#8217;interprete potrebbe raggiungere lo stesso risultato attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente. L&#8217;ordinamento conosce invero significative ipotesi di limitazione della tutela giurisdizionale in forma specifica, prima fra tutte quella disciplinata dall&#8217;art. 2058 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo avrebbe ulteriormente errato nel qualificare le sanzioni sportive come provvedimenti amministrativi, in quanto le federazioni sportive avrebbero natura di associazioni con personalità  giuridica di diritto privato, svolgenti funzioni pubblicistiche solo nei casi previsti dall&#8217;art. 23 dello statuto del CONI, nei quali non ricadono le decisioni di natura disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso legislatore, pur consapevole della pronuncia di questa Corte e della conforme giurisprudenza amministrativa, non avrebbe mutato la sua scelta nemmeno in occasione della recente modifica introdotta all&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003 dall&#8217;art. 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Con essa, intervenendo sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, il legislatore si è limitato a riservare alla giustizia statale la cognizione delle controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».</p>
<p style="text-align: justify;">6.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le eccezioni di inammissibilità  delle questioni per mancanza di elementi e argomenti nuovi rispetto a quelli giù  esaminati da questa Corte e osserva che l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo deriva dal riconoscimento &#8211; da parte dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, che in tal modo autolimita la propria sovranità  &#8211; della sfera di autonomia dei fenomeni associazionistici e di carattere collettivo, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 18 Cost.</p>
<p> Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; adito da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l&#8217;annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che ha confermato l&#8217;irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell&#8217;inibizione per tre anni disposta dalla Corte federale di appello della FIGC &#8211; dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte sottoposta all&#8217;esame di questa Corte, l&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo») stabilisce che è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b), e che in tale materia «le società , le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, le citate disposizioni presenterebbero profili di illegittimità  costituzionale anche nell&#8217;interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. In base a tale pronuncia, resa su questioni analoghe a quelle riportate ora all&#8217;esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo in regime di giurisdizione esclusiva, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 della Costituzione sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perchè «ritenuti &#8220;assorbiti&#8221; nella censura concernente la violazione dell&#8217;art. 24 Cost.». Essa continuerebbe inoltre a presentare i profili di contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», giù  esaminati da questa Corte in ordine all&#8217;esclusione della tutela caducatoria davanti al giudice statale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Vanno considerate in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti costituite in giudizio, nonchè il rilievo della normativa intervenuta in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Il CONI ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni per difetto di rilevanza, in quanto il potere esercitato dal giudice a quo contestualmente all&#8217;atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di questa Corte, si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, che, accogliendo l&#8217;appello proposto dalla FIGC, ha respinto la domanda cautelare. Analoga eccezione è stata sollevata dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato non altera invero la pregiudizialità  delle questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi. La definizione dell&#8217;incidente cautelare non fa venire meno la necessità  per il giudice rimettente di applicare l&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011, per decidere sull&#8217;eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull&#8217;azione di annullamento, sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga, in ogni caso, che le vicende del provvedimento cautelare successive all&#8217;ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Per costante orientamento di questa Corte, il giudizio incidentale di costituzionalità  è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all&#8217;atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall&#8217;art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell&#8217;ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 e n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 e n. 42 del 2011), e in quel momento essa certamente sussisteva.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni sotto due ulteriori profili.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. &#8211; In primo luogo, è eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto eseguire anche una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, da identificare non nel riconoscimento della giurisdizione del giudice adito ma nell&#8217;annullamento della decisione disciplinare impugnata, in quanto lesiva, secondo il ricorrente nel processo principale, di una regola «procedurale» sull&#8217;estinzione del giudizio disciplinare. Un analogo profilo di inammissibilità  è sollevato dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «[l]a motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l&#8217;applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità  della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (ex plurimis, sentenza n. 105 del 2018), essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità  delle ragioni addotte (ex plurimis, sentenze n. 93, n. 39 e n. 32 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente osserva che «[l]a norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi [&#8230;], precluderebbe all&#8217;odierno ricorrente di ottenere l&#8217;annullamento della sanzione disciplinare a lui irrogata [&#8230;], che solo consentirebbe l&#8217;immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa». La motivazione, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità , per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento, la cui cognizione da parte del giudice a quo è preclusa dalla stessa normativa censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2.- In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili poichè il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli giù  a suo tempo da essa esaminati, affermando semplicemente che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, come tali sindacabili davanti al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno questa eccezione è fondata. La riproposizione di questioni identiche a quelle giù  dichiarate non fondate &#8211; se di questo si dovesse trattare nel caso di specie &#8211; non comporterebbe comunque, nemmeno in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l&#8217;inammissibilità  delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Ancora in via preliminare conviene ricordare che, dopo la pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione, il d.l. n. 220 del 2003 è stato oggetto di modificazioni, ancorchè non riguardanti la normativa censurata, ad opera della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 1, comma 647, della citata legge n. 145 del 2018 ha aggiunto alla fine del comma 1 dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 220 del 2003 alcune previsioni riguardanti le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Non investendo tuttavia nemmeno indirettamente la normativa censurata, che concerne le sanzioni disciplinari sportive, si deve concludere che lo ius superveniens lascia inalterato, per quello che qui rileva, il quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel merito le questioni sollevate non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Il rimettente lamenta innanzitutto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost. La qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI, imporrebbe di classificare come interessi legittimi le situazioni soggettive da essi incise, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento davanti al giudice amministrativo, pena la violazione delle citate previsioni costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Il giudice a quo afferma innanzitutto che, sotto questo aspetto, la nuova questione proposta presenterebbe profili diversi da quelli valutati nella sentenza n. 49 del 2011. In tale pronuncia sarebbe stata trattata solo la questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 24 Cost., con &#8220;assorbimento&#8221; della prospettata violazione degli artt. 103 e 113 Cost., che il rimettente chiede venga ora esaminata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale preliminare rilievo sulla portata della sentenza n. 49 del 2011 va respinto. Nella citata pronuncia questa Corte, scrutinando la legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003 in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., dà  espressamente conto del «carattere unitario» della censura sulla quale è chiamata ad esprimersi, che «non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo», «compendiabile nel dubbio che la normativa [&#8230;] precluda &#8220;al giudice statale&#8221; [&#8230;] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi». Invocando gli artt. 103 e 113 Cost. &#8211; prosegue la sentenza &#8211; il giudice a quo non ha prospettato «illegittimità  costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all&#8217;art. 24 Cost.», ma ha indicato «il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente [stesso], ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il &#8220;giudice naturale&#8221; delle suddette controversie» (punto 4.4. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo impianto complessivo, d&#8217;altro canto, la sentenza non omette di considerare i profili di illegittimità  allora segnatamente prospettati &#8211; e ora riproposti dall&#8217;odierno rimettente &#8211; in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. In essa si afferma che la previsione di una «diversificata modalità  di tutela giurisdizionale» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente &#8211; secondo l&#8217;interpretazione offerta dal diritto vivente &#8211; idonea a scongiurare l&#8217;illegittimità  della norma censurata. Tale conclusione &#8211; raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco &#8211; implica un giudizio di compatibilità  costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [&#8230;] irrogate le sanzioni disciplinari» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. Cosicchè è evidente che, là  dove afferma che «la mancanza di un giudizio di annullamento» non viola «quanto previsto dall&#8217;art. 24 Cost.», la sentenza n. 49 del 2011 non lascia spazio nemmeno ai diversi dubbi di legittimità  per violazione degli artt. 103 e 113 Cost., i quali, secondo le parole della stessa pronuncia, costituiscono il «fondamento costituzionale» della tutela demolitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità , diversi da quelli giù  esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall&#8217;art. 133, comma 1, lettera z), dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1.- La pronuncia richiamata considera dunque in modo unitario e sistematico la compatibilità  della normativa censurata con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. e in questa prospettiva estende la sua analisi al profilo della pienezza e dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo, che pretende di isolare tale specifico profilo e di escluderlo dal decisum senza considerare, come sarebbe stato necessario, che «l&#8217;art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano [entrambi] il principio dell&#8217;effettività  del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione» (ex plurimis, sentenza n. 71 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito la sentenza n. 49 del 2011 esclude che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell&#8217;interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità , per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo &#8211; che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. &#8211; «bilanciamento che lo ha indotto [&#8230;] ad escludere la possibilità  dell&#8217;intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2.- Chiarito così che i profili di censura della normativa contestata in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. risultano essere stati diffusamente esaminati nella più¹ volte citata sentenza n. 49 del 2011, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni di sorta per discostarsi dalle conclusioni di infondatezza della questione espresse nella stessa pronuncia, che meritano di essere integralmente confermate, sia per quanto riguarda il rilievo dei valori costituzionali in gioco, sia per quanto attiene alla valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore con la articolata definizione &#8211; nella disciplina definita nel d.l. n. 220 del 2003 così come interpretata dal diritto vivente &#8211; del sistema della tutela giurisdizionale in ambito sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando per il resto quanto giù  ampiamente esposto nella citata sentenza, è sufficiente sottolineare di seguito alcuni profili la cui trattazione è sollecitata dalle argomentazioni svolte nell&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo riferimento è alla natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell&#8217;ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività , organizzazione e normazione propria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all&#8217;apertura dell&#8217;ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell&#8217;organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell&#8217;individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità  (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l&#8217;ordinamento statale, allorchè i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell&#8217;autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell&#8217;autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono &#8211; per quanto qui interessa trattando della giustizia nell&#8217;ordinamento sportivo &#8211; il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini concreti tutto ciù² fa sì che la tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa &#8220;non armoniche&#8221;, come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 49 del 2011, come visto, questa Corte ha adottato una pronuncia adeguatrice che individua nell&#8217;interpretazione offerta dal diritto vivente la «chiave di lettura» della normativa sottoposta al suo esame, idonea a fugare il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma censurata, che essa precluda ogni forma di protezione giurisdizionale. In base a tale ricostruzione il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poichè l&#8217;esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà  di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «la possibilità  dell&#8217;intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l&#8217;intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l&#8217;autonomia e la stabilità  dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell&#8217;ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità  che va per quanto possibile preservato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.3.- Deve essere poi respinta la tesi del carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale il rimettente desume l&#8217;incompatibilità  con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come questa Corte ha giù  avuto modo di affermare, se è fuor di dubbio che i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, ciù² non significa che il citato art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l&#8217;atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia (sentenze n. 100 del 1987, n. 161 del 1971 e n. 87 del 1962). Ancora più¹ precisamente, questa Corte ha affermato che «[i]l [&#8230;] secondo comma dell&#8217;art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Il che sta a significare che codesta potestà  di annullamento non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, nè è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti» (sentenza n. 87 del 1962). Ciù², fermo restando naturalmente che, affinchè il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. possa dirsi rispettato, è comunque «indispensabile [&#8230;] che la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via generale per l&#8217;impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza» (sentenza n. 100 del 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.4. Le limitazioni alla tutela giurisdizionale &#8211; delle quali il rimettente si duole sottolineando la mancanza di un rimedio di integrale ripristino della posizione soggettiva compromessa &#8211; non solo restano, come appena visto, nell&#8217;ambito di ciù² che è costituzionalmente tollerabile in esito al descritto bilanciamento, ma non sono comunque ignote al sistema normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricordato anche nella sentenza n. 49 del 2011 (punto 4.5. del Considerato in dirtto, dove si menziona il disposto dell&#8217;art. 2058 del codice civile, richiamato dall&#8217;art. 30 cod. proc. amm.), l&#8217;esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un&#8217;opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una «tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti», tra i quali l&#8217;ambito lavoristico, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità  occupandosi proprio delle disposizioni qui censurate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358). E anche questa Corte, pronunciandosi sullo stesso tema delle tutele obbligatorie in ambito lavoristico, «ha espressamente negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità  del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto)», riconoscendo che «[i]l legislatore ben può, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità , prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purchè un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza» (sentenza n. 194 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, se, come appena visto, il risarcimento rappresenta in linea generale una forma in sì© non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive, non va trascurato il rilievo che assume, nell&#8217;ambito di una vicenda connotata pubblicisticamente quale quella in esame, l&#8217;accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità  dell&#8217;atto, di cui anche gli organi dell&#8217;ordinamento sportivo non possono non tenere conto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell&#8217;impossibilità  di ottenere la sospensione interinale dell&#8217;efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L&#8217;esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell&#8217;ambito di operatività  delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità  e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice &#8211; che in base all&#8217;art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari [&#038;] che appaiono, secondo le circostanze, più¹ idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» &#8211; e nella possibilità  che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- In secondo luogo, il TAR rimettente chiede espressamente un riesame della questione giù  decisa da questa Corte nella citata sentenza n. 49 del 2011, sull&#8217;assunto che permarrebbero profili di contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., perchè la sentenza n. 49 del 2011 avrebbe riconosciuto la «equipollenza» tra le due forme di tutela, caducatoria e risarcitoria, in mancanza di un principio generale dell&#8217;ordinamento che lo consenta e di una «espressa scelta» del legislatore, che dovrebbe avere comunque natura eccezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva i motivi di censura si risolvono in una critica alla pronuncia di questa Corte nella parte in cui ha giudicato conforme a Costituzione un assetto normativo che, in base al diritto vivente, riconosce al destinatario della sanzione la sola tutela risarcitoria. La critica tende, in definitiva, a dimostrare che le disposizioni censurate, anche se interpretate nel senso accolto dalla sentenza n. 49 del 2011, violerebbero l&#8217;art. 24 Cost., riconoscendo una tutela che non equivale a quella caducatoria, sia per la diversità  del bene della vita conseguibile ope iudicis, giacchè con l&#8217;annullamento di una sanzione disciplinare non ancora eseguita si può ottenere il completo ripristino della situazione soggettiva compromessa, anzichè una «prestazione diversa da quella originaria», sia per l&#8217;aggravio dell&#8217;onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell&#8217;illecito civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo muove da una lettura non corretta della sentenza n. 49 del 2011, la quale non afferma la «equipollenza» tra le due tutele, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sì© in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all&#8217;interessato, secondo il diritto vivente, «una diversificata modalità  di tutela giurisdizionale». La sentenza prende le mosse dall&#8217;espresso presupposto che la forma di tutela per equivalente sia sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, ma giudica il rimedio risarcitorio di regola idoneo a garantire un&#8217;attitudine riparatoria adeguata (punto 4.5. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione non si fonda dunque su una presunta equiparazione dei due rimedi, che all&#8217;evidenza non sussiste, ma, come ripetuto più¹ volte, sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività  della tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutte le ragioni giù  esposte sopra, non è quindi pertinente il richiamo, operato dal giudice a quo, alla natura generale della tutela caducatoria di fronte all&#8217;invalidità  degli atti amministrativi, e alla prospettata eccezionalità  delle disposizioni che ne prevedono la sostituzione con quella risarcitoria. E del resto è lo stesso giudice a quo che, nell&#8217;ipotizzare che alla tutela generale di annullamento possa sostituirsi il risarcimento del danno, sia pure per scelta legislativa eccezionale, finisce per presupporre che la prima non ha natura costituzionalmente inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- In conclusione, le questioni non sono fondate sotto nessuno dei profili prospettati dal rimettente.</p>
<p> Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.3506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-25-6-2019-n-3506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-25-6-2019-n-3506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-25-6-2019-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.3506</a></p>
<p>G. Pennetti Pres., G. Nunziata Est.,PARTI: (Aurora s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Saggiomo c. Comune di Giugliano in Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Russo nonchè Gp Servizi S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-25-6-2019-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.3506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-25-6-2019-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.3506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Pennetti Pres., G. Nunziata Est.,PARTI: (Aurora s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Saggiomo c. Comune di Giugliano in Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Russo nonchè Gp Servizi S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Tozzi)</span></p>
<hr />
<p>Nelle gare ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorchè questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, nè autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà  da esso recata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; documentazione &#8211; singola sottoscrizione &#8211; necessità  &#8211; limiti.</p>
</p>
<p>2.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; indicazione dei costi &#8211; costo del lavoro inferiore ai minimi tabellari &#8211; conseguenze.</p>
</p>
<p>3.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; soccorso istruttorio &#8211; invocabilità  &#8211; limiti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY" style="">1.<i style="">Nelle gare ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorchè questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, nè autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà  da esso recata.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Ai sensi della disciplina vigente in tema di Appalti pubblici, una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciù² solo, indice di inattendibilità  economica dell&#8217;offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3. Deve escludersi che il potere di soccorso istruttorio possa estendersi ad elementi afferenti le offerte, essendo pacifico che tale strumento ha la finalità  di far integrare la documentazione giù  prodotta in gara se ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, ma non anche di consentire all&#8217;offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte: le offerte vere e proprie non sono dichiarazioni di scienza, ma manifestazioni di volontà  negoziale le quali non tollerano interventi che non siano meramente specificativi, a pena della violazione della &quot;par condicio&quot; tra i competitori.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03506/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01191/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2019 proposto dalla Aurora S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Saggiomo e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Piazzetta Laura Terracina n. 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Giugliano in Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Russo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli e domiciliato ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Gp Servizi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Tozzi e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">a) del Decreto Provveditoriale n. 052 del 14.2.2019 &#8211; provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara CIG 7399776853, indetta &#8220;per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, forniture dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, reception e facchinaggio, da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania (NA)&#8221;, comunicato alla ricorrente con nota prot. 4298 del 18.2.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi;</p>
<p style="text-align: justify;">b.1) tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando/lettera di invito, Disciplinare, Capitolato Tecnico), ove da interpretare in senso sfavorevole alla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">b.2) i verbali di gara tutti, compresi quelli relativi al giudizio di anomalia delle offerte e, in ogni caso, l&#8217;erroneo accertamento sull&#8217;assenza di anomalia ex art. 97 D. Lgs. n.50/16 in capo alla ditta controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">b.3) la graduatoria finale di gara, in parte qua Aurora srl non risulta collocata in prima posizione</p>
<p style="text-align: justify;">NONCHE&#8217; PER LA DECLARATORIA</p>
<p style="text-align: justify;">della inefficacia del contratto di appalto, ai sensi dell&#8217;art. 121 e ss. D.lgs 104/10, ove medio tempore stipulato tra l&#8217;Amministrazione Appaltante e l&#8217;aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta di conseguire l&#8217;aggiudica della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all&#8217;immediata stipula del contratto &#8211; subentrando, quindi, in luogo della aggiudicataria &#8211; e all&#8217;immediato avvio delle prestazioni messe a gara.</p>
<p style="text-align: justify;">E PER IL RISARCIMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">dei danni tutti &#8211; patrimoniali e non &#8211; che dovessero derivare alla ricorrente dall&#8217;impossibilità  di eseguire, anche in parte, l&#8217;appalto de quo a seguito dell&#8217;illegittima aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le costituzioni in giudizio e le memorie di Comune di Giugliano in Campania, di Gp Servizi S.r.l. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di replica di parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza di questo Tribunale n.545 del 2019 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell&#8217;udienza pubblica per il 7 maggio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la documentazione depositata da Gp Servizi S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso incidentale di Gp Servizi S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di replica di Gp Servizi S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di replica di parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria del Comune di Giugliano in Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di Gp Servizi S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le ulteriori memorie di replica di parte ricorrente e di Gp Servizi S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Designato relatore all&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2019 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Espone in fatto parte ricorrente che con bando pubblicato in G.U. n.38 del 30/3/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata &#8211; indiceva gara pubblica per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, forniture dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, reception e facchinaggio, da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania (NA)&#8221;; all&#8217;art.18 il bando prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa ex art.95 del D. Lgs. n.50/2016, contemplandosi i criteri per la valutazione dell&#8217;offerta tecnica, il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia e la clausola sociale. Con il provvedimento impugnato è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata G.P. Servizi Srl con p.81,29/100 mentre la ricorrente si è classificata seconda con p.75,81/100; a seguito di accesso è stato possibile accertare la superficialità  della valutazione delle giustificazioni fornite dall&#8217;aggiudicataria in sede di verifica ex art.97 del D. Lgs. n.50/2016 in particolare quanto al costo della manodopera inferiore ai minimi salariali, nonchè l&#8217;errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Stazione appaltante in sede di determinazione del monte ore annue da parte della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Giugliano si è costituito per dedurre l&#8217;insussistenza del danno in ragione della richiesta misura cautelare e comunque la discrezionalità  della valutazione di non anomalia, insistendo con varietà  di motivi per il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale. GP Servizi Srl si è costituita per dedurre &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; la insindacabilità  della discrezionalità  della Stazione Appaltante e la correttezza del giudizio di congruità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria. L&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per ricostruire in fatto le operazioni di gara, evidenziando che le unità  di personale impiegate attualmente sono 14 operai di III livello, 2 operai di II livello ed 1 operaio di V livello, per complessive n.105.420,00 ore complessive quale monte ore teorico, e replicare ai singoli motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo ricorso incidentale Gp Servizi S.r.l. ha dedotto la mancata esclusione dell&#8217;ATI Aurora-Helios per difformità  dell&#8217;offerta economica rispetto ai livelli minimi prestazionali, per omessa sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica, per mancato rispetto del costo del lavoro minimo, per violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e della clausola sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione della lex specialis, del D. Lgs. n.50/2016, del CCNL, l&#8217;eccesso di potere ed il travisamento quanto all&#8217;errore di calcolo da cui sarebbe stata inficiata l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale come proposto da Gp Servizi S.r.l. quale si appalesa infondato per le ragioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Circa la presunta difformità  dell&#8217;offerta economica rispetto ai livelli minimi prestazionali, va evidenziato che l&#8217;attività  di &#8220;facchinaggio&#8221; non rientra tra le specifiche tecniche bensì in quelle accessorie, giusto art.17 del Disciplinare di gara che ha riguardo ai servizi logistici e di facchinaggio ed alla necessità  che la ditta aggiudicataria provveda attraverso la propria organizzazione e con personale alle sue dipendenze all&#8217;effettuazione di traslochi interni, laddove quando si intende aver riguardo alle attività  oggetto di valutazione si fa cenno esclusivamente al piano operativo ed organizzativo del servizio di pulizia ed alla necessaria indicazione del monte ore su base mensile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;offerta tecnica di parte ricorrente quale in atti è possibile desumere che essa provvedeva ad includere nel monte ore delle attività  periodiche n.300 ore di facchinaggio annue, ciù² per tacere che sempre nel piano operativo ed organizzativo del servizio di pulizia veniva incluso anche il servizio del facchinaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 In ordine all&#8217;asserita omessa sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica, il Collegio prende atto che parte ricorrente aveva provveduto a sottoscrivere il frontespizio dell&#8217;offerta, così evitando dubbi circa la riconducibilità  della stessa al concorrente; peraltro, in linea con la giurisprudenza citata da parte ricorrente, se il difetto di firma non genera incertezza circa la provenienza dell&#8217;offerta, non si può dar luogo all&#8217;esclusione. E&#8217; appena il caso di segnalare che pacificamente la giurisprudenza (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, I, 7.9.2018, n.1212; Cons. St. Sez. V. n. 5552/2017) ritiene che, in sede di procedimenti ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorchè questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, nè autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà  da esso recata; del resto l&#8217;art. 74 del D. Lgs. n. 163/2006, in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività , deve essere intesa nel senso che è sufficiente che venga sottoscritta la sola offerta tecnica e che il requisito formale della sottoscrizione dell&#8217;offerta cui ha riguardo deve intendersi rispettato giù  con il fatto stesso dell&#8217;apposizione della formalità  di cui si tratta in calce al relativo documento (cfr. Cons. Stato, V, 20.4.2012, n. 2317; VI, 18.9.2013, n. 4663).</p>
<p style="text-align: justify;">In casi limite si è poi affermato (T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.7.2018, n.8011) che nell&#8217;offerta tecnica la presenza di una sottoscrizione non autografa &#8211; ma scansionata &#8211; non consente di ritenere la fattispecie assimilabile all&#8217;ipotesi di carenza assoluta di firma specie se si considera che l&#8217;apposizione del timbro della società  in ogni pagina consente di ritenere l&#8217;offerta stessa riconducibile alla parte, mentre in altre occasioni (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 8.8.2017, n.252; T.A.R. Marche, 24 luglio 2015, n. 602) si è sostenuto che, in presenza di una lex specialis non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell&#8217;offerta tecnica da parte dei progettisti non può determinare l&#8217;esclusione, specie se si tratta di un appalto integrato e di un documento regolarmente sottoscritto dai rappresentanti del RTI, ma non dai progettisti da esso indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Quanto al mancato rispetto del costo del lavoro minimo, la Sezione di recente (19.3.2019, n.1642) ha preso atto dell&#8217;orientamento (Cons. Stato, V, 7.5.2018, n.2691; 30.3.2017, n. 1465; III, 13.3.2018, n.1609) secondo il quale non può assegnarsi rilievo dirimente al fatto che il costo del lavoro indicato in offerta sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, occorrendo, perchè possa dubitarsi della congruità  dell&#8217;offerta, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Infatti l&#8217;art. 97 del Codice dei contratti stabilisce che &quot;La stazione appaltante &#8230; esclude l&#8217;offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità  di cui al primo periodo, che l&#8217;offerta è anormalmente bassa in quanto: &#8230; &#8230; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all&#8217;articolo 23, comma 16 (comma 5). Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall&#8217;articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità  di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (comma 6)&quot;. Per effetto di tale disposizione il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell&#8217;offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di continuità  con la previsione contenuta nell&#8217;art. 86, comma 3 bis, dell&#8217;abrogato Codice dei contratti pubblici, l&#8217;art. 23, comma 16, del D. Lgs. n.50/2016 in materia dispone che &quot;per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più¹ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali&quot;. Pertanto, ai sensi della disciplina vigente, una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciù² solo, indice di inattendibilità  economica dell&#8217;offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie per cui è controversia la ricorrente incidentale ha perà² provveduto ad argomentare la propria tesi dopo aver illogicamente provveduto a sommare le ore effettuate dagli operatori multiservizi (II e III liv.) con quelle svolte dall&#8217;operatore inquadrato con tabella SAFI, dunque con costi notevolmente inferiori, laddove il calcolo del costo del lavoro avrebbe dovuto riguardare 17 operatori con rispetto dei criteri fissati dalla Stazione Appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 In sede di ricorso incidentale viene poi prospettata la violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro; tuttavia anche qui la suggestiva tesi come argomentata muove da 37 operatori laddove parte ricorrente aveva conteggiato i 17 dipendenti da assumere per effetto della clausola sociale, mentre le eventuali ed ulteriori 20 unità  potrebbero essere destinate ad eventi imprevedibili come sostituzioni od interventi di somma urgenza. In definitiva gli operatori che si presumeva di impiegare in caso di aggiudicazione sono pari a 17 per 40 ore settimanali e l&#8217;importo di € 15.100,00 per costi aziendali per la sicurezza nel triennio è congruo per almeno 33 dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5 Quanto all&#8217;ultimo motivo di ricorso incidentale come afferente la clausola sociale, il Collegio ritiene che anch&#8217;esso non sia meritevole di positiva valutazione in quanto, come giù  detto, le ipotetiche ulteriori unità  lavorative inciderebbero non sul contratto del personale uscente in applicazione della clausola sociale, ma soltanto sulle ore aggiuntive offerte da parte ricorrente, ove necessarie per far fronte ad eventuali sostituzioni. Peraltro la clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà  di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonchè atta a ledere la libertà  d&#8217;impresa, riconosciuta e garantita dall&#8217;art. 41 Cost., che sta a fondamento dell&#8217;autogoverno dei fattori di produzione e dell&#8217;autonomia di gestione propria dell&#8217;archetipo del contratto di appalto; conseguentemente l&#8217;obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell&#8217;appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l&#8217;organizzazione di impresa prescelta dall&#8217;imprenditore aggiudicatario (cfr., Cons. Stato, III, 7.1.2019, n.142; n.272/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Venendo al ricorso principale il Collegio, attesa la fondatezza &#8211; come anticipato in fase cautelare &#8211; del motivo di ricorso di seguito affrontato, ritiene di prescindere dalla questione secondo la quale la verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta è finalizzata alla verifica dell&#8217;attendibilità  e della serietà  della stessa ed all&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva possibilità  dell&#8217;impresa di eseguire correttamente l&#8217;appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità  o irragionevolezza dell&#8217;operato, renda palese l&#8217;inattendibilità  complessiva dell&#8217;offerta; di norma, infatti, il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un&#8217;inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità , della ragionevolezza e dell&#8217;adeguatezza. Solo in tali limiti, il giudice di legittimità , ferma restando l&#8217;impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, può esercitare il proprio sindacato (cfr. Cons. Stato, III, 13.3.2018, n.1609).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Va in ogni caso chiarito che il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell&#8217;offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori; in linea di continuità  con la previsione contenuta nell&#8217;art. 86, comma 3 bis, dell&#8217;abrogato Codice dei contratti pubblici, l&#8217;art. 23, comma 16, del D. Lgs. n.50/2016 in materia dispone che &quot;per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più¹ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, ai sensi della disciplina vigente, una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciù² solo, indice di inattendibilità  economica dell&#8217;offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare. Va, per esempio (T.A.R. Umbria, 09/03/2018, n.166), esclusa dalla procedura di gara perchè incongrua quell&#8217;offerta che non sia stata sufficientemente suffragata in sede di giustificativi prodotti nell&#8217;ambito del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, non consentendosi di &quot;ricavare i livelli retributivi ed i corrispondenti minimi salariali da raffrontare alle vigenti tabelle ministeriali di cui all&#8217;art. 97 comma 5, lett. d) del D. Lgs. n.50/2016&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. A parere del Collegio il gravame merita accoglimento sotto il profilo dell&#8217;errore di calcolo inerente il numero di ore lavorate per ciascun dipendente della ditta aggiudicataria, con inevitabili conseguenze in termini di prezzi offerti che sono risultati indebitamente abbattuti per € 152.245,327. Nello specifico, per gli operai di 2Â° livello il costo medio annuo di € 15,472 riferito alle 1581 ore annue mediamente lavorate risulta superiore a quello dichiarato di € 14,514 , dunque con una differenza pari a € 0,958 per ora lavorata; nel caso di operai di 3Â° livello il costo medio annuo di € 16,852 riferito alle 1581 ore annue mediamente lavorate risulta superiore a quello dichiarato di € 15,310 con una differenza pari a € 1,542 per ora lavorata; per un operaio di 5Â° livello il costo medio annuo di € 12,443 riferito alle 1581 ore annue mediamente lavorate risulta superiore a quello dichiarato di € 10,14 con una differenza pari a € 2,303 per ora lavorata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Se possibile la cennata discrasia trova conferma nella circostanza che solo in sede di memoria la GP Servizi Srl abbia asserito che il numero di ore lavorate da ciascun dipendente sarebbe superiore a quello dichiarato di 1581 annue, ad esempio ammonterebbe a 1.883,41 annue nel caso dei lavoratori di terzo livello, senza che tutto ciù² fosse stato esplicitato nè in sede di offerta, nè in occasione degli elementi forniti alla Stazione Appaltante che aveva richiesto delucidazioni per giustificare il costo della manodopera indicato in sede di offerta. Risulta evidente la violazione del sopraindicato obbligo di rispetto dei livelli salariali minimi dei lavoratori di cui all&#8217;art.23 della Legge n.50/2016, nonchè del principio di immodificabilità  dell&#8217;offerta successivamente al termine fissato nel bando, atteso che ciù² contrasta con il principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura per come ritenuto essenziale (ex multis, questo Tribunale, I, 10/01/2019, n.152) per la determinazione dell&#8217;offerta economica nel suo complesso, unitamente al principio di autoresponsabilità  che incombe su tutte le parti di una procedura di gara: è infatti pacifico che non può consentirsi, attraverso l&#8217;esercizio del potere di soccorso istruttorio, l&#8217;integrazione dell&#8217;offerta, in quanto tale potere, previsto dall&#8217;art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, è escluso espressamente per l&#8217;offerta economica (oltre che per quella tecnica).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Peraltro deve escludersi che il potere di soccorso istruttorio possa estendersi ad elementi afferenti le offerte, essendo pacifico in giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, II, 14/06/2018, n.6655) che tale strumento ha la finalità  di far integrare la documentazione giù  prodotta in gara se ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, ma non anche di consentire all&#8217;offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso di specie, come evidenziato quanto al numero di ore lavorate da ciascun dipendente, una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell&#8217;offerta mancante ab initio concretizza una disparità  di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per l&#8217;indicazione di tale elemento.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente che, quando la mancanza di taluni requisiti pregiudica la serietà  e l&#8217;affidabilità  dell&#8217;offerta sotto il profilo economico, rileva il principio di tassatività  delle cause di esclusione e giammai si può acconsentire ad una integrazione postuma dell&#8217;offerta e, dunque, aprire la strada al &quot;soccorso istruttorio&quot; rispetto all&#8217;offerta economica giù  formalizzata; in maniera inequivoca i primi due periodi del comma 9 dell&#8217;art. 83 cit. impediscono l&#8217;applicazione del soccorso istruttorio al caso di specie, laddove prevedono testualmente che &quot;9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. (&#8230;.)&quot;. Nell&#8217;attuale formulazione introdotta dall&#8217;art. 52, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (secondo correttivo al Codice Appalti), il comma 9 dell&#8217;articolo 83 del Codice è dunque sufficientemente chiaro nello stabilire che, pur ammettendosi il soccorso integrativo per consentire al concorrente di sanare, entro il breve termine assegnabile dalla S.A., carenze formali dei documenti e delle dichiarazioni da allegare alla domanda, lo stesso viene escluso perentoriamente in relazione a carenze/irregolarità  &quot;afferenti all&#8217;offerta tecnica ed economica&quot;. Inoltre l&#8217;ultimo periodo del comma 9 sottolinea altresì che &quot;costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l&#8217;individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 Invero è parso fin da subito chiaro che il soccorso integrativo &#8211; anche nella sua precedente versione &quot;a pagamento&quot; (anteriore all&#8217;ultimo intervento correttivo) &#8211; non potesse e non dovesse esplicare i propri effetti in relazione alle offerte vere e proprie che non sono dichiarazioni di scienza ma manifestazioni di volontà  negoziale le quali non tollerano interventi che non siano meramente specificativi, a pena della violazione della &quot;par condicio&quot; tra i competitori. Al riguardo, infatti, giù  nella vigenza del &quot;vecchio&quot; Codice dei contrati pubblici si è affermato in giurisprudenza che &quot;il soccorso istruttorio è infatti volto solo a chiarire ed a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti (Cons. Stato, III, 24 giugno 2014, n. 3198), non essendo invece invocabile qualora [&#8230;] in sede di gara sia emersa l&#8217;assoluta incertezza sul contenuto dell&#8217;offerta economica (Cons. Stato, V, 20 novembre 2013, n. 5470). Consentire in tali casi il ricorso al soccorso istruttorio equivarrebbe ad alterare la par condicio e a violare il principio della segretezza delle offerte&quot; (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2015, n. 181).</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio cardine consiste nel fatto che è possibile attivare il rimedio del c.d. soccorso istruttorio &quot;per completare o integrare dichiarazioni o documenti giù  presentati solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell&#8217;impresa, mentre quel rimedio non può invece essere utilizzato per supplire a carenze dell&#8217;offerta, sicchè non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità  di completare l&#8217;offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, pena la violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla gara&quot; (Cons. Stato, III, 17 giugno 2016, n. 2684). In tal senso, esemplificativamente, un&#8217;offerta che indichi contemporaneamente l&#8217;esenzione dell&#8217;IVA e l&#8217;applicazione della stessa al 4% non può essere ritenuta suscettibile di chiarimenti o integrazioni in ambito di soccorso istruttorio, perchè l&#8217;integrazione andrebbe in tal caso a modificare sostanzialmente l&#8217;offerta iniziale (T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 8 giugno 2017 n. 6791; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2016, n. 627; T.A.R. Lazio, Latina, I, 23 febbraio 2018, n. 86).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Viceversa non merita positiva valutazione la domanda di risarcimento dei danni come formulata in sede introduttiva del giudizio: non soltanto tale istanza è stata genericamente indicata, ma parte ricorrente non ha neanche assolto all&#8217;onere probatorio su di essa gravante, ai sensi degli artt.2697 c.c. e 64 c.p.a., oltre che in relazione all&#8217;an del danno, anche con riguardo al quantum.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per tali motivi il ricorso incidentale va rigettato mentre va accolto il ricorso proposto in via principale nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono, tuttavia, motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione della peculiarità  della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-25-6-2019-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.3506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; PARTI: (Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018). Le indennità  di fine rapporto sono corrisposte all&#8217;atto della cessazione dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; PARTI:  (Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018).</span></p>
<hr />
<p>Le indennità   di fine rapporto sono corrisposte all&#8217;atto della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di agevolare il superamento delle difficoltà  economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione: in ciù² si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l&#8217;autentica ragion d&#8217;essere dell&#8217;erogazione delle indennità  dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Lavoro pubblico &#8211; lavoro privato &#8211; assimilabilità  completa &#8211; non sussiste.</p>
</p>
<p>2.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; natura &#8211; retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale.</p>
</p>
<p>3.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; art. 36 Cost. &#8211; richiamo.</p>
</p>
<p>4.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; pagamento rateale e differito delle indennità  di fine rapporto con riguardo ai lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza &#8211; principio di ragionevolezza e di proporzionalità  &#8211; lesione &#8211; non sussiste.</p>
</p>
<p>5.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; pagamento rateale e differito delle indennità  di fine rapporto con riguardo ai lavoratori che hanno raggiunto i limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza &#8211; estraneità  della questione &#8211; monito al Legislatore &#8211; va pronunciato.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il lavoro pubblico e il lavoro privato «non possono essere in tutto e per tutto assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in sì©guito all&#8217;estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni. Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L&#8217;esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all&#8217;intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico è estranea all&#8217;Ã mbito del lavoro privato. Le indennità  di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come una categoria unitaria connotata da identità  di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. L&#8217;evoluzione normativa ha ricondotto le indennità  di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell&#8217;Ã mbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall&#8217;art. 2120 del codice civile. Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell&#8217;autonomia collettiva, rispecchia la finalità  unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell&#8217;uscita dalla vita lavorativa attiva. Nel settore pubblico, le indennità  in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell&#8217;attività  lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti nel caso di decesso del lavoratore in servizio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Le indennità  sono corrisposte all&#8217;atto della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di agevolare il superamento delle difficoltà  economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione: in ciù² si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l&#8217;autentica ragion d&#8217;essere dell&#8217;erogazione delle indennità  dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. Il carattere di retribuzione differita, comune alle indennità  di fine rapporto, le attira nella sfera dell&#8217;art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità  alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato e l&#8217;idoneità  a garantire, in ogni caso, un&#8217;esistenza libera e dignitosa. La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perchè trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell&#8217;esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità  dell&#8217;ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività  dell&#8217;erogazione. E&#8217; tale tempestività  che assicura al lavoratore ed alla sua famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita. Anche per le indennità  di fine rapporto, legate a una particolare e più¹ vulnerabile stagione dell&#8217;esistenza umana, la garanzia costituzionale opera in tutta la pregnanza delle sue implicazioni. La funzione previdenziale di tali trattamenti, che sopperiscono alle molteplici necessità  del lavoratore e della comunità  di vita cui appartiene, rischia di essere vanificata da una liquidazione in tempi irragionevolmente protratti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Vanno dichiarate non fondate, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l&#8217;ente erogatore provveda «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito di cessazione dall&#8217;impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. Pur non essendo sottoposte al vaglio di costituzionalità  le questioni di legittimità  costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità  di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età  e di servizio o di collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio va segnalato al Parlamento l&#8217;urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell&#8217;Ã mbito di una organica revisione dell&#8217;intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare: la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha, infatti, smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l&#8217;aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età  e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità  di fine rapporto, conquistate attraverso la prestazione dell&#8217;attività  lavorativa e come frutto di essa rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità  della persona umana.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da A. C. contro l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di A. C. e dell&#8217;INPS, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Federazione Confsal-Unsa;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Antonio Mirra per A. C., Flavia Incletolli per l&#8217;INPS e l&#8217;avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispongono il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il rimettente espone di dovere decidere sul ricorso proposto da A. C., dipendente del Ministero della giustizia, «in pensione per anzianità  dal 1-9-2016», che ha chiesto il pagamento dell&#8217;indennità  di buonuscita senza dilazioni e rateizzazioni e comunque con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al saldo. In virtà¹ delle disposizioni censurate, la parte ricorrente nel giudizio principale percepirebbe l&#8217;indennità  di buonuscita «in maniera rateale e dilazionata, con pagamento dell&#8217;ultima rata al settembre del 2020».</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente osserva che solo la declaratoria di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e dell&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, renderebbe «illegittima la dilazione e rateizzazione della indennità  di buonuscita» e condurrebbe all&#8217;accoglimento delle pretese della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Nell&#8217;avvalorare la non manifesta infondatezza delle questioni proposte, il giudice a quo muove dal rilievo che «il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro» si configura come retribuzione, seppure differita, e che consente al lavoratore di fare fronte alle «principali necessità  di vita» e agli impegni finanziari giù  assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina in esame, nel prevedere «una corresponsione dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto» per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, contravverrebbe al principio di parità  di trattamento (art. 3 Cost.). Il trattamento deteriore riservato ai dipendenti pubblici, difatti, non potrebbe rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nella specialità  del rapporto di lavoro pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina in esame contrasterebbe con l&#8217;art. 36 Cost., che tutela il diritto del lavoratore di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto, idonea «a garantire al lavoratore una utilità  congrua rispetto al valore professionale dell&#8217;attività  prestata». Un pagamento dilazionato comprometterebbe l&#8217;adeguatezza stessa della retribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), avrebbe bilanciato in modo arbitrario il «diritto tutelato dall&#8217;art. 36 Cost. con l&#8217;interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica».</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente, che pure reputa legittime restrizioni generali, destinate a operare, in una dimensione solidaristica e in un ciclo pluriennale, per l&#8217;intero comparto pubblico, osserva che l&#8217;intervento del legislatore deve fondarsi sulla «particolare gravità  della situazione economica e finanziaria del momento» e collocarsi «in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il giudice a quo denuncia una «protrazione, in via permanente, della dilazione e scaglionamento» dei trattamenti di fine servizio, che rischierebbe di «oscurare il criterio di proporzionalità  della retribuzione, riferito alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto» (si menziona la sentenza n. 178 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con atto depositato il 30 ottobre 2018, si è costituita in giudizio A. C., parte ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte costituita argomenta che per i «soli dipendenti in rapporto di pubblico impiego», senza alcuna giustificazione apprezzabile, si dilatano i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio, con evidente disparità  di trattamento rispetto ai lavoratori privati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento in ritardo dei trattamenti di fine servizio, che costituiscono retribuzione differita, si porrebbe in contrasto anche con il principio di proporzionalità  della retribuzione, sancito dall&#8217;art. 36 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esigenza di contenimento della spesa pubblica potrebbe giustificare un intervento temporaneo e legato a una situazione di «emergenza contabile», e non giù  una misura definitiva, che, in mancanza di ogni meccanismo compensativo, «determina una perdita patrimoniale certa».</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il differimento disposto dalle previsioni censurate si tradurrebbe in un mero rinvio della spesa, che svilirebbe «la capacità  autorganizzativa» dell&#8217;amministrazione datrice di lavoro e lederebbe l&#8217;affidamento «del pubblico dipendente nell&#8217;ordinario sviluppo economico della carriera, comprensivo del trattamento collegato alla cessazione del rapporto di impiego».</p>
<p style="text-align: justify;">3.- L&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si è costituito in giudizio con atto depositato il 26 ottobre 2018 e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni censurate supererebbero «lo scrutinio &#8220;stretto&#8221; di costituzionalità », in quanto rispetterebbero tutte le condizioni che questa Corte ha enucleato nella sentenza n. 173 del 2016 con riguardo al contributo di solidarietà  sui trattamenti pensionistici più¹ elevati.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso di specie, il sacrificio imposto ai dipendenti pubblici sarebbe improntato alla solidarietà  previdenziale, in quanto concorrerebbe a «finanziare gli oneri del sistema previdenziale, peraltro in un contesto di grave crisi del sistema stesso», e sarebbe rispettoso del principio di proporzionalità , alla luce della sua incidenza «sui trattamenti più¹ elevati».</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussisterebbe la denunciata violazione degli artt. 3 e 36 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento di fine servizio, gestito e liquidato dall&#8217;INPS e finanziato con un contributo previdenziale obbligatorio, non potrebbe essere equiparato al trattamento di fine rapporto disciplinato dall&#8217;art. 2120 del codice civile e sarebbe comunque &#8211; rispetto a quest&#8217;ultimo &#8211; più¹ vantaggioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla conformità  all&#8217;art. 36 Cost., non dovrebbe essere valutata con riguardo a singoli istituti, ma alla stregua di tutte le voci del trattamento complessivo del lavoratore, «peraltro in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza».</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Con atto depositato il 30 ottobre 2018, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il differimento dell&#8217;erogazione delle indennità  di buonuscita e di altre indennità  analoghe non pregiudicherebbe la garanzia sancita dall&#8217;art. 36 Cost., in quanto le indennità  spettanti ai dipendenti pubblici non sarebbero negate o decurtate, ma soltanto, e soltanto in parte, differite mediante un meccanismo che «privilegia i soggetti con importi di prestazione più¹ bassi». Tale meccanismo, destinato a operare per tutti i dipendenti pubblici e ispirato a «esigenze di solidarietà  sociale», sarebbe volto «a fronteggiare la grave situazione di crisi della finanza pubblica insorta nella recente fase del processo di integrazione europea».</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ravviserebbe, inoltre, alcuna ingiustificata disparità  di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati. La disciplina applicabile ai due settori sarebbe, difatti, eterogenea e, con riguardo al lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si apprezzerebbero inderogabili esigenze di equilibrio finanziario, estranee all&#8217;Ã mbito del lavoro privato. Peraltro, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, quanto a criteri di computo e a modalità  di finanziamento, presenterebbero peculiarità  tali da renderli incomparabili «rispetto agli omologhi istituti prettamente privatistici».</p>
<p style="text-align: justify;">5.- E&#8217; intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 30 ottobre 2018, la Federazione Confsal-Unsa, per chiedere l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La federazione ha sostenuto di essere titolare di un interesse diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio principale, e di essere, in tale veste, legittimata all&#8217;intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- In prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;INPS ha depositato una memoria illustrativa, per svolgere nuove argomentazioni a sostegno delle conclusioni giù  formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;INPS ha ribadito le differenze che permangono tra l&#8217;indennità  di buonuscita e il trattamento di fine rapporto regolato dall&#8217;art. 2120 cod. civ., differenze che si riscontrerebbero anche per il trattamento di fine rapporto disciplinato in Ã mbito pubblicistico dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti). Inoltre, il carattere più¹ vantaggioso dell&#8217;indennità  di buonuscita escluderebbe l&#8217;irragionevolezza della scelta di differirne la liquidazione, quando la cessazione del rapporto di lavoro non avvenga per inabilità  o decesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;INPS ha soggiunto che le previsioni censurate si collocano in un articolato insieme di misure, volte a ridurre la spesa corrente dell&#8217;intero settore pubblico, e sono ispirate alla solidarietà  previdenziale. I lavoratori in servizio, in virtà¹ di un sistema a ripartizione, finanzierebbero «il pagamento del trattamento di fine servizio per coloro che vengono collocati a riposo», in una prospettiva di «mutualità  intergenerazionale».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale implicherebbe per le casse dell&#8217;istituto, giù  chiamato a fronteggiare la complessa successione all&#8217;Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica (INPDAP), un onere oltremodo gravoso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;INPS, difatti, dovrebbe farsi carico del pagamento immediato di tutte le cessazioni per pensionamento anticipato intervenute nel 2017 e nel 2018, dell&#8217;integrazione degli importi relativi alle cessazioni del 2017 e del 2018 e del pagamento di tutte le rate non ancora corrisposte, destinate a scadere nel 2019 e nel 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali rilievi, l&#8217;INPS conclude che le disposizioni censurate attuano «un corretto bilanciamento tra le esigenze finanziarie dello Stato e, in particolare, dell&#8217;Ente previdenziale e il diritto ad una tutela previdenziale adeguata del dipendente pubblico, al fine di realizzare quel risparmio di spesa richiesto al nostro Paese dagli impegni assunti in sede Comunitaria».</p>
<p style="text-align: justify;">7.- All&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2019, le parti costituite e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ribadito le conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 12 aprile 2018 (reg. ord. n. 136 del 2018), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),</p>
<p style="text-align: justify;">convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente assume che le disposizioni censurate, nel prevedere un pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici, si pongano in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). I lavoratori del settore pubblico sarebbero assoggettati a un regime deteriore rispetto ai lavoratori del settore privato, i quali ottengono senza ritardo l&#8217;erogazione del trattamento di fine rapporto. La denunciata sperequazione non troverebbe una giustificazione ragionevole nella specialità  del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La «corresponsione dilazionata e rateale» dei trattamenti di fine servizio, disposta «in via generale, permanente e definitiva», sarebbe, per altro verso, lesiva del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto (art. 36 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">La «particolare gravità  della situazione economica e finanziaria del momento» potrebbe giustificare esclusivamente «un intervento temporaneo e mirato sui trattamenti di fine rapporto», applicabile «all&#8217;intero comparto pubblico», secondo le coordinate di «un disegno organico improntato a una dimensione programmatica», che si proietta nell&#8217;arco pluriennale delle politiche di bilancio. Nondimeno, tale intervento non potrebbe risolversi in una «irragionevole protrazione, in via permanente, della dilazione e scaglionamento» dell&#8217;erogazione dei trattamenti di fine servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Un assetto così congegnato, che procrastina il pagamento dei trattamenti di fine servizio, contrasterebbe con il principio di proporzionalità  della retribuzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato e ne comprometterebbe l&#8217;adeguatezza, in violazione dell&#8217;art. 36 Cost. Tali trattamenti, qualificabili come retribuzione differita, sarebbero corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro allo scopo di soddisfare le «principali necessità  di vita (per esempio, acquisto di una casa, spese per il matrimonio di un figlio, necessità  di cure mediche [&#038;])», legate anche all&#8217;esigenza di onorare altri impegni finanziari assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 30 ottobre 2018, la Federazione Confsal-Unsa.</p>
<p style="text-align: justify;">La federazione, che non riveste la qualità  di parte del giudizio principale, ha fondato la legittimazione all&#8217;intervento sulla titolarità  di un interesse diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio a quo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervento è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche con riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (fra le molte, ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 248 del 2018), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità  costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale disciplina è possibile derogare senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità  soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (fra le molte, sentenza n. 153 del 2018, punto 3. del Considerato in diritto). In tale prospettiva, un interesse qualificato sussiste allorchè si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall&#8217;esito del giudizio incidentale» (ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">La Federazione Confsal-Unsa non vanta un interesse qualificato, ma soltanto «un mero indiretto, e più¹ generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti» (sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto, con riguardo all&#8217;intervento della Confederazione generale italiana del lavoro), che non vale a rendere ammissibile l&#8217;intervento spiegato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Allo scopo di definire il tema del decidere rimesso all&#8217;esame di questa Corte, occorre delineare i tratti salienti della disciplina riguardante la liquidazione dei trattamenti di fine servizio e le particolarità  della fattispecie concreta che ha dato origine al dubbio di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- L&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 fissa i termini per la liquidazione dei «trattamenti di fine servizio, comunque denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, oggi definite dall&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e al personale in regime di diritto pubblico di cui all&#8217;art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla liquidazione l&#8217;ente erogatore provvede «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro». All&#8217;effettiva corresponsione si deve dar corso «entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».</p>
<p style="text-align: justify;">Al differimento della liquidazione dei trattamenti di fine servizio si affiancano le disposizioni in tema di pagamento rateale, introdotte dall&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 con l&#8217;obiettivo di concorrere «al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall&#8217;Aggiornamento del programma di stabilità  e crescita».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;originaria scansione dei pagamenti, modulata in una rata annuale per le indennità  di fine servizio fino a 90.000,00 euro, in due rate annuali per le indennità  oltre i 90.000,00 e fino ai 150.000,00 e in tre rate annuali per le indennità  pari o superiori a 150.000,00 euro, sempre al lordo delle trattenute fiscali, è stata modificata dall&#8217;art. 1, comma 484, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2014)».</p>
<p style="text-align: justify;">Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, «come individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», l&#8217;indennità  di buonuscita, l&#8217;indennità  premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e «ogni altra indennità  equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall&#8217;impiego» sono oggi riconosciuti «in un unico importo annuale se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro» (lettera a), «in due importi annuali se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro» (lettera b) e «in tre importi annuali se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro» (lettera c).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1.- Sulle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Roma non incidono le novità  introdotte dall&#8217;art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedono la facoltà  di richiedere il finanziamento di una somma, pari all&#8217;importo massimo di 45.000,00 euro, dell&#8217;indennità  di fine servizio maturata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale facoltà , accordata, tra l&#8217;altro, al ricorrere dei presupposti definiti dalla legge, ai «lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», non altera i termini delle questioni proposte, che si incentrano sui tempi di corresponsione delle indennità  di fine servizio, tempi che lo ius superveniens non interviene a modificare.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Il rimettente espone di dovere decidere sul ricorso proposto da una dipendente del Ministero della giustizia «in pensione per anzianità  dal 1-9-2016», che percepisce il trattamento di fine servizio «in maniera rateale e dilazionata, con pagamento dell&#8217;ultima rata al settembre 2020».</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;atto di costituzione, la parte ricorrente nel giudizio principale ha specificato che operano le modalità  di corresponsione regolate dall&#8217;art. 12, comma 7, lettera c), del d.l. n. 78 del 2010, «mediante tre importi annuali successivi».</p>
<p style="text-align: justify;">Sui dati di fatto menzionati dal rimettente con riguardo al collocamento in pensione per anzianità  il 1° settembre 2016 e al termine quadriennale per conseguire il saldo del trattamento di fine servizio, l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Presidente del Consiglio dei ministri non hanno articolato rilievi critici di sorta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Dalle indicazioni, peraltro non contestate, che offre il giudice a quo si può desumere in maniera inequivocabile che la parte ricorrente percepisce il trattamento di fine servizio «in tre importi annuali». Alla liquidazione del primo importo annuale l&#8217;ente erogatore non può che provvedere solo dopo che siano «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro» (art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997). La ricorrente, difatti, è «in pensione per anzianità » e non beneficia dell&#8217;applicazione del più¹ favorevole termine annuale, che il legislatore sancisce per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nelle diverse ipotesi di «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione».</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità  &#8211; riferita dal rimettente &#8211; di attendere quattro anni per il «pagamento» del trattamento di fine servizio discende dunque dall&#8217;applicazione congiunta delle disposizioni dell&#8217;art. 12, comma 7, lettera c), del d.l. n. 78 del 2010 e dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, che stabiliscono, rispettivamente, il pagamento rateale in tre importi annuali e la liquidazione del primo importo annuale non prima del decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Alla luce di tali precisazioni, devono essere conseguentemente dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità  costituzionale che vertono sull&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, nella parte in cui individua un termine di dodici mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio o per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio. Tale previsione non è applicabile al giudizio principale, rientrante invece nella autonoma disciplina che, per la liquidazione, contempla il termine di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, pur provvisto di portata generale e caratterizzato da previsioni tra loro concatenate di soglie crescenti, non può che essere scrutinato dalla peculiare angolazione che rileva nel giudizio principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Devono essere dunque dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, anche le questioni di legittimità  costituzionale della normativa sul pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito della cessazione dall&#8217;impiego, nella parte in cui si applica alle ipotesi &#8211; estranee alla cognizione del rimettente &#8211; di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio o per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scrutinio di costituzionalità  è dunque circoscritto alle disposizioni dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, riguardanti il termine di liquidazione di ventiquattro mesi, e alla speculare disciplina del pagamento rateale dei trattamenti di fine servizio (art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010), che si applica in tale specifica ipotesi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Le questioni, così delimitate, non sono fondate, in relazione a tutti i profili che il rimettente ha prospettato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Il giudice a quo denuncia, in primo luogo, un&#8217;arbitraria disparità  di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato, quanto ai tempi di liquidazione delle indennità  di fine rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte &#8211; ricordata dallo stesso giudice rimettente &#8211; il lavoro pubblico e il lavoro privato «non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in sì©guito all&#8217;estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.2. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L&#8217;esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all&#8217;intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all&#8217;Ã mbito del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla liquidazione delle somme dovute, lo stesso giudice a quo, nell&#8217;accogliere nei limiti indicati le eccezioni di illegittimità  costituzionale formulate dalla parte ricorrente, non propone un&#8217;integrale equiparazione delle indennità  di fine rapporto vigenti nei settori pubblico e privato, ma prefigura il ripristino del termine di novanta giorni, stabilito per l&#8217;effettiva erogazione dell&#8217;indennità  di buonuscita dall&#8217;art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), così come modificato dall&#8217;art. 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall&#8217;articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità  e di riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell&#8217;articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il rimettente, dunque, nell&#8217;evocare la pregressa disciplina sui termini di erogazione delle indennità  di buonuscita, mostra di riconoscere la peculiarità  del regime applicabile in tale materia al settore pubblico, in considerazione della preminente esigenza di ordinata e trasparente programmazione nell&#8217;impiego delle limitate risorse disponibili. Tanto basta per rendere ragione delle differenze censurate e per escludere la denunciata violazione dell&#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della dedotta disparità  di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Il secondo nucleo di censure, formulate con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., riguarda l&#8217;intrinseca irragionevolezza dei termini relativi alla liquidazione, che pregiudicherebbero il diritto del dipendente pubblico di percepire una retribuzione differita proporzionata alla quantità  e qualità  del lavoro prestato.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione della finalità  unitaria che ispira le disposizioni denunciate e del legame inscindibile che intercorre tra le censure di irragionevolezza e quelle di lesione della proporzionalità  e dell&#8217;adeguatezza della retribuzione differita, esse devono essere esaminate congiuntamente. Tali censure non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.- Le indennità  di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come «una categoria unitaria connotata da identità  di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo» (sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità  di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell&#8217;Ã mbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall&#8217;art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti»).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell&#8217;autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità  unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell&#8217;uscita dalla vita lavorativa attiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel settore pubblico, le indennità  in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell&#8217;attività  lavorativa prestata (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto) e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti «nel caso di decesso del lavoratore in servizio» (sentenza n. 243 del 1997, punto 2.3. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Le indennità  sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di «agevolare il superamento delle difficoltà  economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l&#8217;autentica ragion d&#8217;essere dell&#8217;erogazione delle indennità  dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.- Il carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità , le attira nella sfera dell&#8217;art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità  alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato e l&#8217;idoneità  a garantire, in ogni caso, un&#8217;esistenza libera e dignitosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perchè trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell&#8217;esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità  dell&#8217;ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività  dell&#8217;erogazione. E&#8217; tale tempestività  che assicura «al lavoratore ed alla sua famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita» (sentenza n. 82 del 2003, punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 459 del 2000, punto 7. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per le indennità  di fine rapporto, legate a una particolare e più¹ vulnerabile stagione dell&#8217;esistenza umana, la garanzia costituzionale opera in tutta la pregnanza delle sue implicazioni. La funzione previdenziale di tali trattamenti, che sopperiscono alle molteplici necessità  del lavoratore e della comunità  di vita cui appartiene, rischia di essere vanificata da una liquidazione in tempi irragionevolmente protratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua dei principi richiamati, occorre dunque verificare se la disciplina dei tempi di pagamento apprestata dal legislatore sia conforme ai canoni di proporzionalità  e di adeguatezza di cui all&#8217;art. 36 Cost. e attui un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato devoluto a questa Corte postula la valutazione della globalità  del trattamento retributivo (sentenza n. 213 del 2018, punto 8.1. del Considerato in diritto) e della complessiva disciplina in cui esso si colloca (sentenza n. 366 del 2006, punto 3. del Considerato in diritto) e non può non considerare la pluralità  di variabili che vengono in rilievo nell&#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, vincolato a «tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica» (sentenza n. 91 del 2004, punto 4. del Considerato in diritto) e di quelle di razionale programmazione nell&#8217;impiego di risorse limitate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- La disciplina del pagamento rateale e differito delle indennità  di fine rapporto, nei limiti oggi devoluti all&#8217;esame di questa Corte, riguarda i lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 104 del 2018, punto 6.1. del Considerato in diritto), ben può il legislatore «disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte, sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto) e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell&#8217;attività  lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità  acquisita, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in riferimento alla valutazione dei particolari servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato (sentenza n. 39 del 2018, punto 4.4. del Considerato in diritto) e in tema di coefficiente di trasformazione della contribuzione versata, più¹ elevato per chi presti servizio più¹ a lungo (sentenza n. 23 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto)».</p>
<p style="text-align: justify;">Le scelte discrezionali adottate in tale Ã mbito dal legislatore, anche in un&#8217;ottica di salvaguardia della sostenibilità  del sistema previdenziale, non possono tuttavia sacrificare in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.- Nel caso di specie, i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzione non sono stati valicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di ventiquattro mesi per l&#8217;erogazione dei trattamenti di fine servizio, nelle ipotesi diverse dal raggiungimento dei limiti di età  o di servizio, è stato introdotto giù  dall&#8217;art. 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervento del legislatore travalica l&#8217;obiettivo contingente di conseguire immediati e cospicui risparmi, puntualmente stimati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011, e si raccorda, in una prospettiva di più¹ ampio respiro, a una consolidata linea direttrice della legislazione, che si ripromette di scoraggiare le cessazioni del rapporto di lavoro in un momento antecedente al raggiungimento dei limiti di età  o di servizio. La misura restrittiva in esame si colloca dunque in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria, che registra un numero cospicuo di pensionamenti in un momento anteriore al raggiungimento dei limiti massimi di età  o di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso oggi all&#8217;attenzione della Corte il differimento dell&#8217;erogazione dei trattamenti di fine servizio fa riscontro a una cessazione del rapporto di lavoro che può intervenire anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Il trattamento più¹ rigoroso si correla alla particolarità  di un rapporto di lavoro che, per le ragioni più¹ disparate, peraltro in prevalenza riconducibili a una scelta volontaria dell&#8217;interessato, cessa anche con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età  o di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina è graduata in funzione di tale elemento distintivo sul presupposto che, proprio con il raggiungimento dei limiti indicati, si manifestino in maniera più¹ pressante i bisogni che le indennità  di fine servizio mirano a soddisfare e che impongono tempi di erogazione più¹ spediti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assetto delineato dal legislatore non solo è fondato su un presupposto non arbitrario, ma è anche temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, come la «cessazione dal servizio per inabilità  derivante o meno da causa di servizio, nonchè per decesso del dipendente», che impone all&#8217;amministrazione competente, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, di trasmettere la documentazione competente all&#8217;ente previdenziale, obbligato a corrispondere il trattamento «nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione» (art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997).</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità  e nell&#8217;insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risulta dunque complessivamente sperequato.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.- Le medesime considerazioni possono essere svolte per il pagamento rateale delle indennità  di fine servizio, disciplinato dall&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 e poi irrigidito dall&#8217;art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso l&#8217;ulteriore sacrificio imposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni discende pur sempre da una cessazione anticipata dal servizio e nelle particolarità  di tale fattispecie, appena passate in rassegna, rinviene la sua ragione giustificatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo introdotto dal legislatore prevede, inoltre, una graduale progressione delle dilazioni, via via più¹ ampie con l&#8217;incremento delle indennità , ed è pertanto calibrato in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più¹ modesti e da individuare, anche per questa via, un punto di equilibrio non irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.- La disciplina censurata, esaminata nel suo complesso e riferita alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, contempera, allo stato, in modo non irragionevole i diversi interessi di rilievo costituzionale, con particolare attenzione a situazioni meritevoli di essere più¹ intensamente protette.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Restano impregiudicate, in questa sede, le questioni di legittimità  costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità  di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età  e di servizio o di collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l&#8217;estraneità  di questo tema rispetto all&#8217;odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l&#8217;urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell&#8217;Ã mbito di una organica revisione dell&#8217;intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l&#8217;aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età  e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità  di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell&#8217;attività  lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità  della persona umana.</p>
<p style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile l&#8217;intervento spiegato dalla Federazione Confsal-Unsa;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l&#8217;ente erogatore provveda «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito di cessazione dall&#8217;impiego «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">4) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l&#8217;ente erogatore provveda «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito di cessazione dall&#8217;impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
