<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/6/2008 n.230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-25-6-2008-n-230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-25-6-2008-n-230/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-25-6-2008-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/6/2008 n.230</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta è ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano in relazione alla revoca dell&#8217;ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti della CIA e di altri Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni &#8211; Ammissibilità di conflitto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-25-6-2008-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/6/2008 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-25-6-2008-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/6/2008 n.230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>è ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano in relazione alla revoca dell&#8217;ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti della CIA e di altri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni &#8211; Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato &#8211; Segreto di Stato &#8211; Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, sez. IV penale &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano &#8211; Sezione IV penale &#8211; giudice monocratico, con l&#8217;atto indicato in epigrafe; <br />
    dispone: <br />
    a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, della presente ordinanza; <br />
    b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale ordinario di Milano &#8211; Sezione IV penale &#8211; giudice monocratico, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell&#8217;avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall&#8217;art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano, sez. IV penale in relazione alla revoca dell&#8217;ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti della CIA e di altri (emessa il 18 giugno 2007 e confermata il 31 ottobre 2007) e che ne dispone la riapertura, nonché dell&#8217;ordinanza 14 maggio 2008 della stessa autorità giudiziaria, che dispone l&#8217;ammissione dei capitoli di prova indicati dal pubblico ministero</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211;     Franco            BILE        Presidente; &#8211;     Giovanni Maria    FLICK         Giudice;-     Francesco         AMIRANTE        Giudice; &#8211;     Ugo               DE SIERVO       Giudice; &#8211;     Paolo             MADDALENA     Giudice; &#8211;     Alfio             FINOCCHIARO     Giudice; &#8211;     Alfonso           QUARANTA       Giudice; &#8211;     Franco<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;ordinanza 19 marzo 2008 del Tribunale ordinario di Milano &#8211; Sezione IV penale &#8211; giudice monocratico, che revoca l&#8217;ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti della CIA e di altri (emessa il 18 giugno 2007 e confermata il 31 ottobre 2007) e che ne dispone la riapertura, nonché dell&#8217;ordinanza 14 maggio 2008 della stessa autorità giudiziaria, che dispone l&#8217;ammissione dei capitoli di prova indicati dal pubblico ministero, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 30 maggio 2008 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.<br />
    Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.<br />
    Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato in cancelleria il 30 maggio 2008, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «nei confronti del Tribunale di Milano &#8211; sez. IV penale &#8211; giudice monocratico», finalizzato all&#8217;annullamento delle ordinanze istruttorie dallo stesso emesse il 19 marzo ed il 14 maggio 2008, nell&#8217;ambito del processo avente ad oggetto l&#8217;accertamento della responsabilità penale di numerosi «funzionari del SISMi (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri», relativamente al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar; <br />
    che, in limine, il ricorrente rammenta come in relazione alla descritta vicenda giudiziaria la Corte costituzionale risulti già investita di altri tre ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (rispettivamente iscritti ai numeri 2, 3, 6 del relativo registro generale per l&#8217;anno 2007);<br />
    che, pertanto, reputa necessario riassumere tale vicenda nei suoi passaggi essenziali;<br />
    che, quindi, evidenzia come la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, procedendo nelle indagini relative all&#8217;ipotesi di reato ex art. 605 del codice penale perpetrato in danno del citato Abu Omar, fosse divenuta ben presto consapevole che la propria attività investigativa «sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato»;<br />
    che, difatti, con nota emessa l&#8217;11 maggio 2005 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (nota nella quale, peraltro, si sottolineava «energicamente l&#8217;assoluta estraneità del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar») sarebbero state confermate, si legge nel presente ricorso, le disposizioni tradizionalmente impartite in materia di segreto di Stato, «in particolare per quanto attiene alle &#8220;relazioni dei Servizi (.) con organi informativi di altri Stati&#8221;»;<br />
    che l&#8217;apposizione del segreto di Stato, già implicita &#8211; si sottolinea ancora nell&#8217;odierno ricorso &#8211; nel richiamo alla direttiva del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707, contenuto in quella prima nota, sarebbe stata, inoltre, «ancora reiterata dal Presidente del Consiglio dei ministri»; <br />
    che, con nuova nota del 26 luglio 2006, in risposta alla richiesta del Procuratore della Repubblica di Milano di trasmettere «ogni comunicazione o documento» concernenti il sequestro di persona oggetto di indagine, si ribadiva «che su detta comunicazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato»;<br />
    che nondimeno, evidenzia sempre l&#8217;odierno ricorrente, avendo la Procura milanese provveduto sia al sequestro integrale di documentazione del SISMi (solo in seguito sostituita con altra, recante taluni omissis, giacché «parzialmente oscurata per la tutela del segreto»), che allo svolgimento di «intercettazioni telefoniche effettuate &#8220;a tappeto&#8221; su utenze &#8220;di servizio&#8221; del SISMi» stesso, nonché, infine, all&#8217;acquisizione, «dagli indagati e dai testimoni», di «notizie coperte dal segreto di Stato», si sarebbe reso necessario, da parte del medesimo Presidente del Consiglio dei ministri, promuovere due distinti ricorsi per conflitto di attribuzione;<br />
    che gli stessi risultano finalizzati all&#8217;annullamento, rispettivamente, della richiesta e del corrispondente decreto di rinvio a giudizio, emessi dalla Procura milanese e dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare sulla scorta di quegli elementi acquisiti, asseritamente, in violazione della disciplina sul segreto di Stato;<br />
    che a tale iniziativa &#8211; ricorda sempre l&#8217;odierno ricorrente &#8211; corrispondeva, simmetricamente, quella assunta dalla Procura milanese, la quale, oltre a censurare il fatto che l&#8217;apposizione del segreto investirebbe «fatti eversivi dell&#8217;ordine costituzionale», ha anche denunciato l&#8217;esistenza «dei vizi di eccesso di potere, violazione di legge e violazione altresì del principio di obbligatorietà dell&#8217;azione penale», che inficerebbero le già menzionate note emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    che, tuttavia, nelle more dei giudizi per conflitto di attribuzione, il giudice monocratico del Tribunale milanese, innanzi al quale risulta pendente il dibattimento relativo alla vicenda sopra riassunta, dopo aver inizialmente disposto &#8211; con ordinanza del 18 giugno 2007 &#8211; la sospensione del processo ai sensi dell&#8217;art. 479 del codice di procedura penale (avendo ravvisato un nesso di pregiudizialità tra la decisione dei ricorsi per conflitto di attribuzione e la definizione del giudizio sottoposto al suo esame), adottava i due provvedimenti oggetto del presente conflitto;<br />
    che il predetto giudice monocratico, infatti, preso atto dell&#8217;esistenza di trattative finalizzate ad una soluzione concordata dei conflitti, disponeva, in accoglimento di altrettante richieste del pubblico ministero, dapprima la revoca dell&#8217;ordinanza di sospensione del giudizio e la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, «dei documenti omissati con quelli non omissati» (ordinanza del 19 marzo 2008) e, successivamente, l&#8217;ammissione della prova testimoniale così come richiesta dal rappresentante dell&#8217;accusa, autorizzando l&#8217;escussione di tutti i testi da esso citati anche sulle circostanze indicate ai numeri da 45 a 65 della lista depositata a norma dell&#8217;art. 468 cod. proc. pen. (ordinanza del 14 maggio 2008);<br />
    che, ritenute entrambe tali ordinanze lesive di proprie prerogative costituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;<br />
    che il ricorrente, previamente richiamati a sostegno dell&#8217;ammissibilità del conflitto i «precedenti specifici» costituiti dalle ordinanze numeri 124 e 125 del 2007 della Corte costituzionale, deduce, quale primo motivo di doglianza, che, anche nel caso in esame, la lesione delle proprie attribuzioni costituirebbe una «automatica conseguenza della pregressa violazione operata a monte» dai provvedimenti adottati dal pubblico ministero e dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare a norma, rispettivamente, degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen.;<br />
    che ripropone, pertanto, sul punto, le considerazioni svolte nei già promossi conflitti di attribuzione;<br />
    che, così, il Presidente del Consiglio dei ministri torna, in primo luogo, a sottolineare come l&#8217;istituto del segreto di Stato, malgrado si ponga come eccezione al principio tipico delle «democrazie avanzate» secondo cui «il governo della cosa pubblica ha per regola la trasparenza», risulta, nondimeno, giustificato &#8211; secondo la giurisprudenza costituzionale &#8211; dalla necessità di garantire «la salus rei publicae» (è richiamata la sentenza n. 86 del 1977); <br />
    che, inoltre, in quanto espressione «di una discrezionalità puramente politica», l&#8217;atto di apposizione del segreto non può che spettare al Presidente del Consiglio dei ministri «quale responsabile della &#8220;suprema&#8221; attività politica (art. 95 Cost.)»; ovviamente, l&#8217;esercizio di tale potere &#8211; si sottolinea nel ricorso &#8211; non è sottratto a qualsiasi limite, giacché, da un lato, esso soggiace «all&#8217;istituzionale controllo del Parlamento (art. 94 Cost.), dinnanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) è responsabile politicamente», e, dall&#8217;altro, non può avvenire «in contraddizione con il valore da proteggere», vale a dire «l&#8217;integrità dello Stato democratico», ciò che comporta la «non segretabilità dei fatti eversivi dell&#8217;ordine costituzionale»; <br />
    che a questi principi si è attenuta la stessa disciplina legislativa come risultante, dapprima, dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), nonché, di seguito, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), disciplina che confermerebbe come «il livello &#8220;supremo&#8221; dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato» implichi «la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati dalla Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale»; <br />
    che, invero, si sottolinea sempre nel presente ricorso, entrambi i menzionati testi legislativi stabiliscono, non casualmente, che, nell&#8217;ipotesi di rituale apposizione del segreto di Stato, sebbene le notizie coperte da segreto «siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo non può che concludersi che con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere»; <br />
    che l&#8217;apposizione del segreto fungerebbe, dunque, da «sbarramento al potere giurisdizionale stesso» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 110 del 1998 e n. 86 del 1977);<br />
    che tanto premesso in termini generali, si evidenzia che, nel caso in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe «a due riprese affermato e confermato l&#8217;esistenza di un segreto di Stato», precisando, la prima volta, «che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i Servizi stranieri», nonché, la seconda, che esso investiva «tutti gli atti, documenti e informative relativi alle pratiche delle c.d. renditions»;<br />
    che promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri i due ricorsi già illustrati (ric. n. 2 e 3 del 2007), la scelta del giudice monocratico del Tribunale ordinario di Milano di «procedere oltre nel dibattimento senza attendere l&#8217;esito del giudizio sul conflitto di attribuzione» già incardinato lederebbe, «di per sé», le attribuzioni costituzionali del ricorrente «in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento il dovere di attendere l&#8217;esito del conflitto prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perché coperte da segreto di Stato»;<br />
    che, d&#8217;altra parte, in senso contrario, non potrebbe addursi &#8211; come, invece, avrebbe fatto il giudice monocratico, nella prima delle sue ordinanze &#8211; quella che il ricorrente definisce come una «motivazione di matrice esclusivamente processualpenalistica» (giacché basata unicamente sugli artt. 47 e 479 cod. proc. pen.) enunciata a sostegno della revoca del provvedimento di sospensione in precedenza adottato;<br />
    che il contegno del giudicante milanese nemmeno potrebbe essere giustificato attraverso il «richiamo al valore costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo», posto che la tutela del segreto di Stato &#8211; come emergerebbe dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate, nuovamente, le sentenze n. 110 del 1998 e n. 86 del 1977) &#8211; costituisce un «interesse essenziale», dotato di «assoluta preminenza su ogni altro», in quanto concernente «l&#8217;esistenza stessa dello Stato»; <br />
    che irrilevante, infine, sarebbe anche «la ventilata possibilità di una soluzione concordata», essendo difficile ritenere &#8211; secondo il ricorrente &#8211; che essa valga «da sola a depotenziare il processo costituzionale pregiudicante»;<br />
    che per quanto concerne poi, in particolare, l&#8217;ordinanza del 14 maggio 2008, la scelta del giudicante di ammettere l&#8217;assunzione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, secondo le modalità dal medesimo indicate, si presenterebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali del ricorrente, in quanto nella specie non sussisterebbe, a dire del Presidente del Consiglio dei ministri, idonea garanzia per la salvaguardia del segreto di Stato, segreto da ritenersi sicuramente apposto sulle circostanze oggetto della deposizione;<br />
    che la scelta compiuta dal giudicante di ammettere l&#8217;escussione dei testi su tutte le circostanze indicate dal rappresentante dell&#8217;accusa, salvo riservarsi &#8211; ma solo nel corso dell&#8217;esame &#8211; l&#8217;esclusione di quelle domande che dovessero risultare «tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi» (consentendo, invece, quelle relative «a specifici rapporti tra soggetti appartenenti a detti organismi se ed in quanto volte ad individuare &#8220;ambiti di responsabilità personali collegati alla dinamica dei fatti di causa&#8221;, in quanto per i gravi reati per i quali si procede &#8220;non era e non è prevista alcuna immunità&#8221;»), equivarrebbe a sancire &#8211; si legge ancora nel ricorso &#8211; un principio non in linea con gli enunciati della giurisprudenza costituzionale in tema di segreto di Stato;<br />
    che, difatti, l&#8217;ordinanza del 14 maggio 2008 finirebbe per affermare &#8211; secondo il Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; che «il segreto di Stato non può mai coprire una fonte di prova nell&#8217;accertamento di un reato», principio che «è esattamente l&#8217;opposto» di quello enunciato dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze nn. 410 e 110 del 1998 e la sentenza n. 86 del 1977);<br />
    che in forza di tali rilievi il ricorrente ha concluso affinché la Corte costituzionale &#8211; previo accoglimento dei ricorsi precedentemente proposti, e rigetto di quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano &#8211; dichiari che non spetta al Tribunale di Milano &#8211; Sezione IV penale &#8211; giudice monocratico, «né ammettere, né acquisire, né utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità»;<br />
    che il ricorrente, inoltre, ha chiesto che la Corte, «in ogni caso», dichiari che non spetta al predetto Tribunale «procedere oltre nel dibattimento», nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali «si discuta della utilizzabilità di atti istruttori e/o documenti perché compiuti od acquisiti in violazione del segreto di Stato»;<br />
    che, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga «comunque» dichiarato che «non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell&#8217;istruttoria dibattimentale enunciando come regola di cautela per rispetto del segreto di Stato sui rapporti tra SISMi e CIA il principio che tale segreto avrebbe ad oggetto &#8220;la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi&#8221; ma mai &#8220;specifici rapporti&#8221; idonei ad individuare &#8220;ambiti di responsabilità personale&#8221; con ciò capovolgendo la regola del rapporto esistente tra segreto di Stato e funzione giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all&#8217;accertamento del reato rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova».<br />
    Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell&#8217;art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;<br />
    che il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a promuovere il presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base a quanto previsto, dapprima dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 e poi dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni (in tal senso, da ultimo, le ordinanze n. 125 e n. 124 del 2007);<br />
    che la legittimazione a resistere nel conflitto del giudice monocratico presso il Tribunale ordinario di Milano, titolare del dibattimento relativo alla vicenda giudiziaria sopra meglio riassunta, deve essere affermata, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell&#8217;esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono;<br />
    che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo (così, da ultimo, e con riferimento alla stessa vicenda anche oggi in esame, le citate ordinanze n. 125 e n. 124 del 2007);<br />
    che, pertanto, il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riservato ogni definitivo giudizio,<br />
    dichiara ammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano &#8211; Sezione IV penale &#8211; giudice monocratico, con l&#8217;atto indicato in epigrafe; <br />
    dispone: <br />
    a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, della presente ordinanza; <br />
    b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale ordinario di Milano &#8211; Sezione IV penale &#8211; giudice monocratico, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell&#8217;avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall&#8217;art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-25-6-2008-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/6/2008 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-6-2008-n-599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-6-2008-n-599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-6-2008-n-599/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.599</a></p>
<p>U. Zuballi – Presidente ed estensore Di M. A. (avv.ti P. Giannangeli ed A. Tenaglia) c/ il Comune di Montesilvano (avv. M. De Martiis) sulla nozione di zona di rilevanza storico-ambientale ai fini della deroga alla fascia libera dei marciapiedi per la circolazione dei pedoni Autorizzazione e concessione – Occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-6-2008-n-599/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-6-2008-n-599/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi – Presidente ed estensore<br /> Di M. A. (avv.ti P. Giannangeli ed A. Tenaglia) c/ il Comune di Montesilvano (avv. M. De Martiis)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di zona di rilevanza storico-ambientale ai fini della deroga alla fascia libera dei marciapiedi per la circolazione dei pedoni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Occupazione sede stradale &#8211; Fascia libera dei marciapiedi di mt. 2 per la circolazione dei pedoni – Deroga &#8211; Zone di rilevanza storico-ambientale &#8211; Nozione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 20 comma 3, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, laddove ammette, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, l&#8217;occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, intende riferirsi alternativamente alle zone di pregio storico ovvero ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nozione di zona di rilevanza storico-ambientale ai fini della deroga alla fascia libera dei marciapiedi per la circolazione dei pedoni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 477 del 2006, proposto da:<br />
<b>DI M. A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Giannangeli, Angelo Tenaglia, con domicilio eletto presso Angelo Tenaglia in Pescara, c.so V.Emanuele,124;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MONTESILVANO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marina De Martiis, con domicilio eletto presso Marina De Martiis in Pescara, via Catania,14;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
delle ordinanze comunali n 222 del 23 maggio 2006 e n 379 del 29 settembre 2006, recanti rispettivamente ordine di sospensione lavori e annullamento della autorizzazione a costruire precedentemente rilasciata alla ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesilvano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/06/2008 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente Adele Di Michele il 6 febbraio 2005 avanzava richiesta al Comune di Montesilvano di permesso a costruire per l&#8217;ampliamento di un chiosco esistente di sua proprietà per la rivendita di giornali e riviste. Nella relazione tecnica si evidenzia che il chiosco esistente era costituito da un box prefabbricato delle dimensioni di mt. 4,78 per mt. 2.10 per una altezza interna di mt. 2.50 posizionato ad 1,00 mt. dal marciapiede della via Aldo Moro, come da planimetria allegata alla domanda di permesso di costruire nella quale si descrive lo stato di fatto esistente.<br />
L&#8217;istante chiedeva di realizzare un box con altezza interna di m. 2,80 posizionandolo a m. 1,25 dal marciapiede della medesima via Aldo Moro.<br />
Il Comune di Montesilvano il 22/04/05 rilasciava ad Adele Di Michele il permesso di costruire n. 78 secondo il progetto avanzato dall&#8217;interessata e dopo aver ottenuto il nulla osta dell&#8217;ispettorato dipartimentale delle foreste demaniali per vincolo idrogeologico prot. 1845 del 22/05/04, oltre che il nulla osta C.C.B.A. prot. n. 1424060 del 22/03/05.<br />
La sig.ra Di Michele inviava all&#8217;amministrazione comunale dichiarazione di inizio di lavori per la data del 06/12/05 unitamente al D.U.R.C. rilasciato dal presidente della cassa edile di Pescara in relazione alla situazione della impresa incaricata dei lavori, rilasciato il 25/10/2005 con numero identificativo di pratica 22038.<br />
Su richiesta dell&#8217;amministrazione comunale, l&#8217;istante il 6/02/2006 produceva documentazione integrativa al permesso a costruire. I lavori pertanto venivano intrapresi e quasi ultimati, allorquando con ordinanza n. 222 del 23/05/2006 il dirigente comunale preposto disponeva la loro sospensione in quanto sarebbero risultate effettuate opere in difformità all&#8217;atto concessorio rilasciato e la documentazione prodotta sarebbe stata carente della comunicazione di inizio lavori, della comunicazione dell&#8217;impresa esecutrice e del documento unico di regolarità contributiva della stessa; inoltre il costruendo manufatto contrasterebbe con l&#8217;art. 20 comma 3 del nuovo codice della strada.<br />
Con successiva ordinanza n. 379 del 22/09/2006 il dirigente settore edilizia annullava il permesso di costruire in quanto &#8220;il costruendo manufatto, pur rispettando le misure planimetriche presenti nell&#8217;elaborato grafico allegato al permesso a costruire n. 78 rilasciato in data 22/04/05 contrasta con l&#8217;art 20 comma 3 del nuovo codice della strada il quale stabilisce che “nei centri abitati, omissis &#8230; l&#8217;occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00 omissis&#8230; Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l&#8217;occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni o le persone con una impedita o limitata capacità motoria&#8221;.<br />
Il provvedimento concessorio veniva pertanto annullato in quanto. secondo l&#8217;amministrazione, &#8220;nel caso in questione, ci troviamo davanti ad un chiosco per rivendita di giornali che non rispetta la misura minima consentita dal nuovo codice della strada pari a mt. 2,00 quale zona libera antistante il manufatto, necessaria per la circolazione di pedoni; non è stato installato in adiacenza a fabbricati esistenti; l&#8217;area, nella quale è stata ubicata la costruzione non è di rilevanza storico-ambientale, ma, solamente ambientale, e non sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada&#8221;.<br />
Nel provvedimento impugnato si precisa inoltre che, l&#8217;amministrazione, aveva accertato che il manufatto era stato realizzato a circa mt. 1,30 dal ciglio della strada.<br />
Nei provvedimenti impugnati si contesta la mancata comunicazione del nominativo della impresa esecutrice dei lavori, l&#8217;omessa presentazione del documento unico di regolarità contributiva della impresa esecutrice dei lavori (D.U.R.C.), nonché la mancata comunicazione di inizio dei lavori.<br />
Secondo la ricorrente dette contestazioni sono prive di fondamento in quanto la comunicazione di inizio lavori è stata effettuata il 6.12.2005, ed il DURC è stato contestualmente consegnato, come da documentazione depositata. <br />
Secondo la ricorrente, in virtù della documentazione prodotta, si evidenzia con chiarezza l&#8217;errore nel quale è incorsa l&#8217;amministrazione nel sollevare le contestazioni sopra precisate e, pertanto, tutti i provvedimenti che si basano sulle medesime sono radicalmente ed irrimediabilmente viziati ed illegittimi.<br />
Rammenta l’istante che il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e quelli precedenti di sospensione dei lavori e di avvio del procedimento di autotutela si motivano tutti sui seguenti presupposti:<br />
a) mancato rispetto della misura minima consentita dal nuovo codice della strada, pari a mt.2, quale zona libera antistante al manufatto, necessaria alla circolazione dei pedoni ;<br />
b) l&#8217;edicola non è stata installata in adiacenza a fabbricati esistenti;<br />
c) l&#8217;area nella quale è stata ubicata la costruzione, non è di rilevanza storico-ambientale, ma solamente ambientale e non sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada.<br />
La normativa richiamata ed applicata dall&#8217;amministrazione è quella di cui all&#8217;alt 20 del nuovo codice della strada che testualmente afferma: &#8220;Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l&#8217;occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. L&#8217;ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento”. <br />
Secondo la ricorrente, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l&#8217;occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all&#8217;interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all&#8217;art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l&#8217;occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria&#8230;&#8230;. &#8230;.. &#8220;<br />
La normativa richiamata attiene alla sicurezza stradale e prevede una deroga al principio stabilito di mantenimento di una fascia libera dei marciapiedi di mt. 2 per la circolazione dei pedoni, &#8221; nelle zone di rilevanza storico – ambientale. ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada&#8221;, ipotesi nelle quali &#8220;è ammessa l&#8217;occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria&#8221;. <br />
Secondo l&#8217;amministrazione convenuta la deroga alla previsione di una distanza minima tra l&#8217;edicola ed il ciglio del marciapiede, sarebbe prevista solo nelle zone di rilevanza storico- ambientale e non nel caso di specie in quanto la zona sarebbe di rilevanza solo ambientale e non storica.<br />
Secondo la ricorrente detta interpretazione e valutazione della norma sarebbe priva di ogni fondamento. <br />
Secondo la ricorrente, la legislazione, la giurisprudenza e la letteratura giuridica, per identificare le zone di tutela utilizza i termini storico e ambientale unitamente e disgiuntamente per identificare l&#8217;oggetto della tutela.<br />
Secondo la ricorrente, allorquando la P.A. sottopone a tutela un territorio per un suo pregio storico o ambientale, il vincolo non può essere messo in discussione in riferimento alla lettera della normativa che prevede la tutela storico — ambientale e non storico e/o ambientale.<br />
La tutela &#8220;ambientale&#8221; ha in sé un ineliminabile elemento &#8220;storico&#8221; e viceversa. Nel caso di specie la tutela ambientale è prevista perché il territorio è quello costiero ed è costituito in parte rilevante dalla &#8220;storica&#8221; pineta che occupa un notevole tratto di costa a cavallo dei comuni di Montesilvano e Pescara.<br />
Rilevato che il nuovo codice della strada si occupa solo di questioni attinenti alla sicurezza stradale ed alla circolazione di veicoli e pedoni, è evidente che il riferimento alla possibilità di deroga degli standard ottimali previsti, è riferita a quei territori soggetti ad un regime di tutela sia essa definibile congiuntamente storico &#8211; ambientale, sia ambientale e/o storico, perché detti luoghi presentano caratteristiche particolari in ragione delle quali gli insediamenti produttivi subiscono limitazioni adeguate al regime di tutela dell&#8217;ambiente stabilito dalla legge.<br />
Secondo la ricorrente, se è vero che l&#8217;opera realizzata è stata assentita perché compatibile con il regime di tutela alla quale è sottoposto il territorio nel quale insiste, il nuovo codice della strada deve essere interpretato ed applicato in funzione della ratio complessiva della norma in termini tali da non porla in contrasto con i diritti relativi al libero esercizio e sviluppo dell&#8217; attività di impresa.<br />
La ricorrente ritiene che sia possibile la deroga alla generale previsione normativa del codice della strada, nelle ipotesi in cui il territorio sia sottoposto ad un regime di tutela che, se rigidamente coniugato con la generale normativa del codice della strada, determinerebbe un grave impedimento alle attività civili e d&#8217;impresa pure tutelate dal nostro sistema giuridico, in primis dall&#8217;art. 41 Cost., senza alcuna legittima ratio o fondamento.<br />
Nel provvedimento impugnato si contesta inoltre che il manufatto non sarebbe stato realizzato &#8220;in adiacenza ai fabbricati&#8221; senza considerazione alcuna della ratio, della funzione e dello scopo cui deve assolvere la deroga normativa. Secondo la ricorrente, la deroga normativa alla generale previsione è relativa anche alla prescrizione di realizzazione dell&#8217;opera in adiacenza ai fabbricati; inoltre si ritiene che la norma debba essere considerata e valutata in relazione allo specifico stato dei luoghi. L&#8217;edicola sorge sul litorale di Montesilvano a ridosso del muro posto a recinzione della storica pineta; con la ristrutturazione è stata collocata in adiacenza del muro mentre prima da esso era discosta per circa 45 cm.; con la ristrutturazione la parte di marciapiede lasciata libera per la circolazione dei pedoni è divenuta di mt. 1,30 rispetto ai precedenti mt. 1,00 determinando pertanto un miglioramento complessivo della situazione di agibilità del luogo per i pedoni rispetto alla situazione precedente che pure era stata assentita dalla P.A.<br />
Secondo la ricorrente, l&#8217;interpretazione ed applicazione della normativa è stata pertanto fatta in spregio delle precedenti determinazioni dell&#8217;amministrazione, del diritto della ricorrente a svolgere la propria attività lavorativa e della ratio complessiva delle nonne applicabili alla fattispecie.<br />
Resiste in giudizio il Comune, che con memoria di costituzione depositata il 21 maggio 2008 confuta le tesi avversarie.<br />
Nella pubblica udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il primo provvedimento impugnato risulta motivato sia con la mancata presentazione di documentazione sia per contrasto con l’articolo 3 del dPR 285 del 1992 (Codice della Strada).<br />
Quanto al primo aspetto, risulta che l’intera documentazione è stata regolarmente fornita all’amministrazione.<br />
Più pregnante la seconda questione, che concerne l’interpretazione del comma terzo dell’articolo 20 del Codice della Strada che per comodità si riproduce <br />
“3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l&#8217;occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all&#8217;interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all&#8217;art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l&#8217;occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.” <br />
Orbene, il contrasto tra l’interpretazione di parte ricorrente e quella del Comune concerne la deroga alla distanza di metri due dal ciglio stradale prevista in linea generale: la norma citata consente tale deroga nelle zone di “rilevanza storico ambientale”, sia pure a condizione che rimanga una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e alle persona di ridotta capacità motoria.<br />
Secondo il Comune la zona, sia pure di pregio ambientale, non lo sarebbe dal punto di vista storico.<br />
Invero questo Collegio, valutata la ratio della norma, che ammette una deroga alla normativa generale nelle zone storiche o ambientali, per la frequente impossibilità di rispettare la distanza dei due metri e ferma restando la garanzia di passaggio pedonale e di persone con handicap motorio, intende riferirsi alternativamente alle zone di pregio storico ovvero ambientale, anche per la difficoltà di distinguere talvolta le due tipologie, tant’è che in numerosi strumenti urbanistici la dizione storico &#8211; ambientale non viene affatto scissa nelle due tipologie.<br />
In sostanza, nella zona de qua – pacificamente di pregio ambientale in quanto adiacente alla pineta costiera – la deroga era consentita, salva la verifica ovviamente dalla possibilità di un agevole passaggio pedonale e di persone con difficoltà motorie.<br />
Quanto infine alla aderenza alle costruzioni, risulta che l’edicola si collocherebbe in adiacenza al muro che delimita la pineta e che per dimensioni si può equiparare ad una costruzione, valutata la finalità della norma.<br />
La fondatezza della principale censura comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento di entrambi i provvedimenti gravati, strettamente collegati tra di loro.<br />
Di conseguenza l’ampliamento del chiosco va consentito sempre che non vi ostino altre ragioni.<br />
Tuttavia sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti e precisamente le ordinanze comunali n 222 del 23 maggio 2006 e n 379 del 29 settembre 2006, recanti rispettivamente ordine di sospensione lavori e annullamento della autorizzazione a costruire precedentemente rilasciata alla ricorrente.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-6-2008-n-599/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.3226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2008-n-3226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2008-n-3226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2008-n-3226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.3226</a></p>
<p>Pres. C. VARRONE &#8211; Est. D. CAFINI Salerno Sistemi s.p.a. (Avv. S. Pisapia) c./ Codacons Campania Onlus (Avv.ti R. D’Angelo, F. Cantalupo e C. Rienzi). sull&#8217;insussistenza della giurisdizione del g.a. in ordine all&#8217;applicazione di un canone a determinate tipologie di utenze Giurisdizione e competenza – Gestione servizi &#8211; Applicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2008-n-3226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.3226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2008-n-3226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.3226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. VARRONE &#8211; Est. D. CAFINI<br /> Salerno Sistemi s.p.a. (Avv. S. Pisapia) c./ Codacons Campania Onlus (Avv.ti R. D’Angelo, F. Cantalupo e C. Rienzi).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza della giurisdizione del g.a. in ordine all&#8217;applicazione di un canone a determinate tipologie di utenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Gestione servizi &#8211; Applicazione di canoni – Natura privatistica del rapporto – Giurisdizione del g.a. – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla controversia sull’applicazione di un canone a determinate tipologie di utenze, la cui predeterminazione si basa su di un provvedimento amministrativo, nonché sulle modalità contrattuali, con conseguente incidenza modificativa sul corrispettivo da versare al gestore del servizio, connesse all’applicazione di un diverso regime tariffario, in quanto anche la prospettazione di censure che investono la legittimità delle determinazioni, sotto il profilo della illegittimità dei criteri indicati dal provvedimento sopra menzionato, non sposta comunque i termini della questione che in concreto è di diritto comune ed è riconducibile, essenzialmente, nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio, inerendo esclusivamente al diritto di pretendere ed all&#8217;obbligo di corrispondere i canoni di utenza dovuti per il consumo di acqua potabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 875 del 2006 proposto dal </p>
<p><b>Salerno Sistemi s.p.a.</b>, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabato Pisapia, con il quale elettivamente domicilia, presso lo studio dell’avv. Emanuele Testaferrata, in Roma, via della Giuliana, n.80;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Codacons Campania Onlus</b> <b>(Coordinamento associazioni difesa ambiente e diritti utenti e consumatori)</b> in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Raffaella D’Angelo, Francesco Cantalupo e prof. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati, presso la sede del Codacons nazionale, in Roma, viale Mazzini n.73; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>in parte qua, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione di Salerno, Sez. II, n. 808/2005 in data 11 maggio 2005, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio e visto il ricorso incidentale del Codacons Campania Onlus;<br />
viste le memorie delle pari a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza dell’8 aprile 2008, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avv. Crescenzi per delega dell’avv. Pisapia e l’avv. Rienzi;<br />
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Con ricorso n.2424/2004 il Codacons Campania Onlus adiva il TAR della Campania, Sezione di Salerno, per chiedere la declaratoria della illegittimità della interpretazione data dalla “Salerno Sistemi s.p.a.” in tema di tariffazione del servizio di utenza idrica riferita ai box-garage a pertinenza di abitazioni, nonché l’adozione dei necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti dannosi derivanti dalle violazioni accertate, ordinando, conseguentemente, alla medesima società la revisione delle modalità contrattuali.<br />
Premetteva l’istante Coordinamento di associazioni che &#8211; avendo rilevato un comportamento lesivo dei diritti degli utenti e consumatori del servizio idrico, gestito in Salerno dalla società anzidetta con riguardo alla tariffazione adottata per i box-garage a pertinenza di abitazioni in quanto considerati nell’ambito di una tipologia di “utenza non domestica”, con conseguente applicazione di un canone superiore a quello stabilito per le utenze domestiche, ed avendo ritenuto che gli stessi box-garage, in quanto ubicati all’ interno di spazi condominiali, fossero da considerarsi invece come pertinenze dell’immobile cui erano collegati col vincolo di destinazione funzionale, impeditivo come tale dell’utilizzazione in maniera autonoma &#8211; aveva diffidato la Salerno Sistemi s.p.a., invitandola a rimuovere il comportamento anzidetto, ritenuto illegittimo, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida  e, trascorso inutilmente tale termine, aveva proposto poi ricorso, ai sensi della legge 30.7.1998 n. 281, per ottenere “adozione delle misure idonee a correggere o eliminare violazioni accertate in danno a diritti fondamentali dei consumatori”.<br />
A sostegno del gravame, la parte ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli art. 817 e 818 cod. civ., in tema di pertinenze, dell’art. 41/sexies della legge 17.8.1942 n.1150 e della Circolare del Ministero delle attività produttive, 1.8.2001 n.3521/C, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della erronea interpretazione della locuzione “usi domestici” adottata dalla tariffazione suddetta.<br />
Nel giudizio si costituiva la Salerno Sistemi s.p.a., la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la inammissibilità del ricorso sotto vari profili, mentre; nel merito, contestava i motivi di gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato.<br />
1.1. L’adito TAR, con la sentenza in epigrafe specificata, disattendeva l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, dopo avere individuato il petitum sostanziale della controversia nell’interpretazione che la s.p.a Salerno Sistemi aveva compiuto, dell’art. 25 del “Regolamento di utenza per la fornitura di acqua potabile”, mentre accoglieva quella relativa all’inammissibilità per mancata integrità del contraddittorio, ritenendo che, in violazione dell’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 1 della legge n. 205/2000, il ricorso predetto non era stato notificato all’unico controinteressato Comune di Salerno.<br />
1.2. Avverso tale sentenza è stato proposto dalla Salerno Sistemi s.p.a. l’odierno appello, con il quale viene sostenuto, in sintesi, che avrebbe errato il giudice di primo grado nell’individuare il petitum sostanziale della controversia, ritenendo che la stessa avesse ad oggetto l’interpretazione dell’art. 25 del menzionato Regolamento concernente le varie tipologie di utenza, anzichè indennità, canoni o altri corrispettivi e modifiche contrattuali, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, e nel non rilevare, quindi, che nel caso di specie la pretesa dedotta dal Codacons Campania (pagamento inferiore di un credito tariffario) rivestiva, in effetti, carattere prettamente civilistico.<br />
Ha osservato, in particolare, l’appellante – premesso che la domanda del ricorrente originario concerneva l’applicazione di un canone a determinate tipologie di utenze, la cui predeterminazione si basava sul Regolamento suddetto, nonché le modalità contrattuali, con conseguente incidenza modificativa sul corrispettivo da versare al gestore del servizio, connesse all’applicazione di un diverso regime tariffario – che le tariffe in questione erano state deliberate dal Comune di Salerno, il quale aveva distinto nel Regolamento medesimo, in applicazione della normativa specifica di settore, le utenze “domestiche” e “non domestiche”, precisando che nella prima categoria rientravano le forniture di acqua potabile alle abitazioni private e alle case coloniche ad uso abitativo, e nella seconda, invece, erano ricomprese “tutte” le altre utenze; il che significava che le uniche utenze che la società Salerno Sistemi (per espressa volontà dell’ente concedente e della normativa di settore) poteva assoggettare alla tariffa c.d. ad uso domestico erano solo quelle destinate alle esigenze abitative, di talché la tariffazione “ad uso domestico” agli usi tipici dell’abitazione non costituiva il frutto di una interpretazione restrittiva della società predetta, ma promanava direttamente dalla legge. <br />
 Nelle conclusioni, la società appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della gravata pronuncia, nella parte in cui è stata respinta l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguenziale declaratoria di inammissibilità della domanda proposta innanzi al TAR.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di giudizio, il Codacons Campania Onlus ha replicato, con un’articolata memoria, ai motivi dell’appello, sostenendo che la controversia de qua si riferiva ad una materia di competenza esclusiva del giudice amministrativo e ha proposto, a sua volta, avverso l’anzidetta sentenza ricorso incidentale, con il quale ha sostenuto, in particolare, l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha individuato il Comune di Salerno quale soggetto controinteressato nella vicenda di cui è causa, riportandosi poi, nel merito,  ai motivi di ricorso dedotti nel gravame originario.<br />
Con memoria in data 19.3. 2008 la società appellante ha ulteriormente ribadito le proprie tesi e conclusioni, insistendo, in via principale, per l’accoglimento del ricorso con conseguente la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda  promossa dal Codacons, per essere la stessa devoluta a quella del giudice ordinario, e, quindi, per l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo e, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del ricorso principale, per il rigetto dell’appello incidentale.<br />
1.3. La causa è stata, infine, assunta in decisione alla pubblica udienza dell’8 aprile 2008.<br />
2. Come emerge dalla narrativa che precede, la controversia de qua è stata instaurata dal Codacons Campania Onlus nei confronti del gestore di un pubblico servizio, ossia la Salerno Sistemi s.p.a., concessionaria per la fornitura di acqua potabile nel Comune di Salerno; controversia che, ad avviso del ricorrente Codacons, non concerneva singole “indennità, canoni ed altri corrispettivi” o c.d. modifiche contrattuali, ma piuttosto la interpretazione che l’ente intimato intendeva seguire nell’applicazione dell’art. 25 (“Tipologie di utenze e fasce di consumo”) del Regolamento di utenza, alla stregua degli art. 817 e 818 c.c. in tema di pertinenze, dell’art. 41/sexies della L. 17.8.1942 n. 1150 e di talune Circolari del Ministero delle attività produttive.<br />
Tale interpretazione è stata condivisa dai primi giudici, che, quindi, hanno ritenuto il rapporto processuale ritualmente incardinato davanti al giudice amministrativo, reputando che sussistesse la propria giurisdizione in ragione del fatto che il caso sottoposto al loro esame riguardava una controversia concernente l’interpretazione che l’ente intimato intendeva seguire nell’applicare l’art. 25 del citato Regolamento di utenza in rapporto agli artt. 817 e 818 c.c. in materia di pertinenze e alla normativa avanti richiamata,  e ritenendo che nella specie la giurisdizione amministrativa sarebbe riposata nella pretesa, per la collettività degli utenti, di vedere correttamente applicate le invocate disposizioni normative.<br />
2.1. Siffatta statuizione viene ora contestata nell’appello principale della Società Salerno Sistemi, la quale chiede, anzitutto, la riforma della sentenza impugnata &#8211; nella parte in cui ha ritenuto sussistente, con riguardo alla controversia de qua, la giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; e,  quindi, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del medesimo giudice in relazione al ricorso n.2424/2004 proposto dal Codacons Campania Onlus davanti alla Sezione di Salerno del TAR per la Campania, per essere devoluta la  relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
2.2. La domanda dell’appellante è fondata.<br />
2.3.. Ed invero, l’istanza con cui  gli utenti, anche in forma associata, del servizio pubblico di erogazione dell&#8217;acqua contestano l&#8217;importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio, in base ad una determinata tariffa,  chiedendone sostanzialmente la riduzione, sulla base di una tariffa diversa da quella applicata, introduce in effetti una controversia relativa a più rapporti individuali di utenza e, come tale, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, secondo quanto al riguardo ritenuto dalla Corte di Cassazione (cfr., in particolare, SS.UU. 2.3.2006, n. 4584 e n.4585).<br />
E ciò in quanto, nel regime scaturito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, pur essendo venuta meno la espressa esclusione di tali controversie dall&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, già prevista del citato art. 33, comma 2, lettera e), con conseguente attribuzione delle stesse al Giudice ordinario, siffatta esclusione va confermata e ribadita, avendo la Corte Costituzionale statuito, nel ridefinire, con la nuova formulazione del citato art. 33, l&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, che questa postula l&#8217;inerenza della controversia ad una situazione di potere della pubblica amministrazione, laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la pubblica amministrazione.<br />
Né la giurisdizione del Giudice amministrativo  può ritenersi nella specie configurabile per il fatto che la controversia investe un atto amministrativo generale (il Regolamento di utenza sopra menzionato), con il quale le tariffe per i vari tipi di utenze sono determinate, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del Giudice ordinario, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 5, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condiziona l&#8217;esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l&#8217;oggetto del processo.<br />
In altri termini, il tentativo della parte appellata di condurre l&#8217;azione proposta col ricorso originario nell&#8217;alveo della cognizione del giudice amministrativo, prospettando censure che investono la legittimità delle determinazioni, sotto il profilo della illegittimità dei criteri indicati nell’art. 25 del Regolamento sopra menzionato, non sposta i termini della questione che in concreto è di diritto comune ed  è riconducibile, essenzialmente, nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio, inerendo esclusivamente al diritto della società Salerno Sistemi di pretendere ed all&#8217;obbligo degli attuali appellati di corrispondere i canoni di utenza dovuti per il consumo di acquapotabile.<br />
La questione in esame esula, dunque. dall&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come correttamente rilevato dall’appellante principale, alla stregua della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che espressamente esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le cause in tema di &#8220;indennità, canoni ed altri corrispettivi&#8221;, allorché non ricorra, come nella specie, alcun aspetto che coinvolga la verifica dell&#8217;azione amministrativa a tutela di interessi pubblici generali o specifici.<br />
2.4. In relazione al motivo ora esaminato –  posto che il Coordinamento ricorrente in primo grado ha agito nella sostanza a tutela degli interessi  e dei diritti dei consumatori utenti con riguardo all’applicazione della tariffa prevista per erogazione dell’acqua potabile dalla Salerno Sistemi s.p.a nei confronti dei medesimi utenti –  deve essere, dunque, accolta la tesi dell’appellante principale, e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che la domanda con la quale l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua, contestando l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa  ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia che sostanzialmente si riferisce a rapporti individuali di utenza.<br />
L&#8217;accoglimento del motivo anzidetto determina, peraltro, l&#8217;assorbimento dei restanti rilievi del ricorso principale e l’improcedibilità del ricorso incidentale come sopra proposto.<br />
Sussistono, quanto alle spese del giudizio, giustificate ragioni per disporne la compensazione  integrale tra le parti in causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, annulla senza rinvio la sentenza di primo grado, per le ragioni di cui in motivazione, e dichiara improcedibile l’appello incidentale. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, l’8 aprile 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone           	               &#8211;              	Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo                     &#8211;                 	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini                                   &#8211;                  	Consigliere est.<br />	<br />
Bruno Rosario Polito                             &#8211;                 	Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo                                &#8211;                  	Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>Presidente<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>Consigliere							Segretario<br />	<br />
LUCIANO BARRA CARACCIOLO		MARIA RITA OLIVA<br />	<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2008-n-3226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2008 n.3226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
