<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-6-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.2034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-6-2007-n-2034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-6-2007-n-2034/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-6-2007-n-2034/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.2034</a></p>
<p>sulla possibilità di indire una procedura a evidenza pubblica aperta alla partecipazione sia di soggetti imprenditoriali che di soggetti espletanti attività non imprenditoriale; nonché sulla responsabilità precontrattuale della&#160; P.A. in ipotesi di annullamento di procedura a evidenza pubblica Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Svolgimento della gara – Responsabilità precontrattuale nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-6-2007-n-2034/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.2034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-6-2007-n-2034/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.2034</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di indire una procedura a evidenza pubblica aperta alla partecipazione sia di soggetti imprenditoriali che di soggetti espletanti attività non imprenditoriale; nonché sulla responsabilità precontrattuale della&nbsp; P.A. in ipotesi di annullamento di procedura a evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Svolgimento della gara – Responsabilità precontrattuale nei confronti del soggetto che sarebbe risultato aggiudicatario &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impossibilità di far competere in un medesimo procedimento di scelta del contraente con la pubblica amministrazione sia soggetti che statutariamente svolgono attività di carattere imprenditoriale deve riguardare in genere tutti i procedimenti di scelta che indifferentemente contemplano la partecipazione di soggetti  a connotazione imprenditoriale e soggetti che, viceversa, assumono la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui alla L. 4 dicembre 1997 n. 460: impossibilità che può venir meno soltanto qualora i medesimi soggetti aventi natura di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, ai sensi del D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155.<br />
Nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata dall&#8217;amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi all&#8217;integrale adempimento della prestazione contrattuale. (Pronuncia relativa a una fattispecie in cui la P.A., dopo l’emanazione di misura cautelare, aveva indetto una seconda procedura di gara la cui partecipazione era tuttavia riservata a società ONLUS, per cui il ricorrente non aveva potuto partecipare alla gara stessa.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di indire una procedura a evidenza pubblica aperta alla partecipazione sia di soggetti imprenditoriali che di soggetti espletanti attività non imprenditoriale; nonché sulla responsabilità precontrattuale della  P.A. in ipotesi di annullamento di procedura a evidenza pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso		Presidente; Elvio Antonelli                   Consigliere; Fulvio Rocco			Consigliere, Estensore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. 2281/2006, proposto dalla<br />
<b>Linfa Società Cooperativa</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Giordano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, a’ sensi dell’art. 35 del R.D..26 giugno 1924 n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Spinea (Venezia)</b>, in persona del  Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Trenti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, a’ sensi dell’art. 35 del R.D..26 giugno 1924 n. 1054,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Limosa Soc. Coop.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>Ekoclub International</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
 della determinazione del dirigente preposto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Spinea n. 748 dd. 4 agosto 2006, recante l’approvazione dei verbali di trattativa privata mediante gara ufficiosa per l’affidamento in convenzione del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, laddove si dispone la mancata aggiudicazione della gara medesima; della nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice della gara medesima, recante la richiesta ai concorrenti di fornire un prospetto delle attività che essi si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e dell’Oasi; della determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006, a firma del Responsabile U.O.S. Ambiente e Patrimonio del Comune di Spinea, recante l’approvazione della nuova convenzione tra l’Associazione Ekoclub International e il  medesimo Comune di Spinea per la gestione congiunta del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007; nonché<br />
per il risarcimento<br />
del danno discendente dai provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15 novembre 2006 e depositato il 22 novembre 2006;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinea;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 7 giugno 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco)  l’Avv. S. Giordano per la Linfa Società Cooperativa e l’Avv. L. Trenti per il Comune di Spinea;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1.1. La ricorrente, Linfa Società Cooperativa, espone che il Comune di Spinea (Venezia) ha in passato concesso in gestione al WWF l’Oasi ed il Centro di educazione ambientale (C.E.A.) ubicati nel Parco Nuove Gemme, ricadente nel territorio comunale.<br />
Dopo aver risolto tale rapporto con il WWF, l’Amministrazione Comunale ha emesso in data 1 giugno 2006 un bando di “trattativa privata  preceduta da gara ufficiosa” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).<br />
La ricorrente espone di aver partecipato al procedimento dimettendo – tra l’altro – copia del proprio statuto, debitamente approvato con rogito notarile (cfr. ibidem, doc. 6) e dal cui art. 4 risulta che il proprio oggetto sociale “è in armonia con la missione del WWF Internazionale e con le finalità del WWF Italia”, in quanto si identifica nel fine della conservazione della natura, dei processi ecologici e della tutela ambientale.<br />
Alla medesima gara hanno pure partecipato la Limosa Soc. coop. a r.l. avente sede a Venezia-Marghera e che ha parimenti dimesso il proprio statuto pure redatto in forma di atto pubblico, nonché l’Associazione Ekoclub International – ONLUS, la quale avrebbe viceversa dimesso il proprio statuto privo di data certa e con deliberazione di autorizzazione dell’organo competente priva dell’indicazione del verbale della relativa seduta.<br />
In data 3 luglio 2006 la Commissione giudicatrice della gara, “esaminata la documentazione prodotta dai partecipanti alla trattativa privata”, ha ritenuto “necessario che le proposte vengano ulteriormente precisate, con particolare riferimento alle attività che i soggetti interessati si impegnano a svolgere inderogabilmente a fronte del contributo finanziario comunale, in quanto le proposte progettuali prevedono un’ampia gamma di attività senza che sia specificato chiaramente se esse saranno realizzate senza un ulteriore, diverso e specifico finanziamento pubblico” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).<br />
Con nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006 il Presidente della Commissione giudicatrice della gara ha quindi chiesto a ciascuna delle concorrenti di far pervenire entro il giorno 24 dello stesso mese un prospetto delle attività che esse si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e dell’Oasi.<br />
Linfa ha depositato in data 24 luglio 2006 un dettagliato prospetto delle attività da essa previste, peraltro accompagnato da una lettera   indirizzata in pari data al Presidente della Commissione giudicatrice della gara ed avente il seguente tenore: “In  risposta alla Vs. richiesta, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, dottor Roberto Natale, di trasmettere un prospetto riepilogativo delle attività che le Associazioni/ditte partecipanti alla gara, indetta con bando prot.16875/01.06.2006, si impegnano “inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione, a fronte dell’affidamento della gestione del C.E.A. e dell&#8217;OASI, nonché del contributo comunale di € 12.500,00.- annui. Ciò al fine di permettere alla commissione giudicatrice di esprimere le sue valutazioni, non già su quello che. in astratto potrebbe essere realizzato, ma specificamente sulle attività che effettivamente saranno svolte”. La Cooperativa Linfa, con riferimento alla richiesta in oggetto,premesso che non è ben chiara la natura dell’ulteriore richiesta, nel grado di definizione e precisazione richiesto, supponendo che oggetto di ulteriore valutazione da parte della Commissione non può essere che un maggior dettaglio di quanto già precisamente indicato nella proposta di attività presentata, e quindi la scheda riepilogativa, con maggior grado di definizione delle precise attività già indicate dai concorrenti in sede di offerta, non possa intendersi come integrazione della precedente offerta con ulteriori attività e/o indicazioni non previste in sede di offerta, in quanto verrebbe snaturata la natura stessa della gara. Sulla base della specifica richiesta formulata dalla Commissione, presenta la seguente scheda riepilogativa allegata delle attività che la Linfa si impegna inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione, quale sintesi di quanto indicato nella proposta presentata nei termini previsti dal bando” (cfr. ibidem, doc. 7).<br />
La ricorrente afferma che pure Limosa ha inoltrato omologhi chiarimenti (cfr. ibidem, doc. 8), nel mentre Ekoclub avrebbe presentato deduzioni asintetiche e prive, comunque di analiticità (cfr. ibidem, doc. 9).<br />
La Commissione giudicatrice si è quindi nuovamente riunita in data 31 luglio 2006, e nel relativo processo verbale si legge quanto segue: “… La Commissione rileva che nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta di un piano gestionale delle attività da realizzarsi nell’arco di tempo previste dal bando, limitandosi ad illustrare le forme delle possibili attività senza che  queste potessero leggersi in maniera sinergica all’interno di un quadro unitario e finalisticamente orientato”; conseguentemente la Commissione “non ritiene opportuno aggiudicare l’affidamento della gestione in convenzione del C.E.A.  e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, soprattutto tenendo presente la durata triennale prevista”  e “ritiene comunque necessario, al fine di non interrompere le attività di gestione sia del C.E.A. che dell’Oasi, e nelle more di espletamento di una nuova gara, consultare per l’affidamento temporaneo di un anno, l’unica associazione ONLUS di volontariato partecipante alla gara, ovvero la Ekoclub International- ONLUS” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).<br />
A sua volta, con determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006 la Responsabile dell’U.O.S. Ambiente e Patrimonio, nel presupposto “che nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta progettuale di un piano gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a fronte delle condizioni previste dal bando e che quindi la Commissione giudicatrice non ha ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione stessa”, ha disposto l’affidamento temporaneo per il periodo di un anno del C.E.A. e dell’Oasi a favore di Ekoclub, in quanto “unica associazione ONLUS di volontariato partecipante alla gara”.</p>
<p>1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Linfa chiede l’annullamento della determinazione del dirigente preposto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Spinea n. 748 dd. 4 agosto 2006, recante l’approvazione dei verbali di trattativa privata mediante gara ufficiosa per l’affidamento in convenzione del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, laddove si dispone la mancata aggiudicazione della gara medesima; nonché l’annullamento della nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice della gara medesima e recante la richiesta ai concorrenti di fornire un prospetto delle attività che essi si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e dell’Oasi; e, ancora, l’annullamento della determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006, a firma del Responsabile U.O.S. Ambiente e Patrimonio del Comune di Spinea, recante l’approvazione della nuova convenzione tra l’Associazione Ekoclub International e il  medesimo Comune di Spinea per la gestione congiunta del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007.<br />
La ricorrente deduce al riguardo &#8211; nel presupposto che la “trattativa privata previa gara ufficiosa” posta in essere dall’Amministrazione Comunale si configurerebbe, in realtà, quale vera e propria gara stante l’avvenuto inoltro di un invito plurimo alle imprese a presentare offerte, in ordine al quale le imprese medesime sono state reciprocamente poste a conoscenza – l’avvenuta violazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.Vo 17 marzo 1995 n. 157, nonché violazione del medesimo bando di gara, difetto di motivazione del provvedimento di non aggiudicazione, motivazione abnorme o apparente, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Per quanto segnatamente attiene all’affidamento temporaneo disposto a favore di Ekoclub, la ricorrente parimenti ne contesta la legittimità, deducendo l’avvenuta violazione del bando di gara laddove è stata privilegiata al riguardo la natura di ONLUS della controinteressata e deducendo, comunque, l’assenza dei requisiti di partecipazione alla gara da parte di quest’ultima.<br />
La ricorrente chiede pure il risarcimento dei danni da essa subiti in dipendenza dei provvedimenti impugnati e che essa quantifica in un importo perlomeno pari al corrispettivo del bando di gara, ossia ad € 12.500,00.</p>
<p>2. Si è costituito in giudizio il Comune di Spinea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p>3. Non si sono costituiti in giudizio Limosa ed Ekoclub.</p>
<p>4. Con ordinanza n. 15 dd. 17 gennaio 2007 la Sezione ha reputato che la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata dalla ricorrente, poteva “essere utilmente accolta limitatamente agli atti in forza dei quali è stato disposto, senza idonea motivazione, l’affidamento interinale del servizio in favore di Ekoclub International – ONLUS sino alla data del 20 ottobre 2007. In relazione a ciò, pertanto, l’Amministrazione Comunale” era tenuta ad “indire e concludere entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla comunicazione” dell’ordinanza medesima, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, “una nuova procedura di scelta dell’affidatario del servizio”.</p>
<p>5. Con susseguente memoria dd. 24 maggio 2007 la ricorrente ha evidenziato che per effetto del sopradescritto provvedimento cautelare emanato dalla Sezione il Comune di Spinea ha emesso un nuovo bando di gara, peraltro riservando la partecipazione alle sole ONLUS.<br />
La ricorrente afferma che, non avendo tale requisito, non ha potuto partecipato al nuovo procedimento di scelta del contraente, ma evidenzia la quanto mai singolare coincidenza che Ekoclub è risultata vincitrice della nuova gara, e che pertanto la stessa associazione gestisce attualmente il servizio.<br />
La ricorrente insiste, quindi, per l’accoglimento del ricorso e della conseguente domanda risarcitoria, da essa ridotta nel suo ammontare ad € 1.500,00.- (millecinquecento/00) nel corso della discussione orale del ricorso.</p>
<p>6. A sua volta, la difesa del Comune ha insistito per la reiezione del ricorso e della domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>7. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.</p>
<p>8.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.</p>
<p>8.2. Va premesso che la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare l’impossibilità logica di far competere in un medesimo procedimento di scelta del contraente con la pubblica amministrazione sia soggetti che statutariamente svolgono attività di carattere imprenditoriale, come accade per le cooperative sociali, e soggetti rientranti nel novero delle associazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e, conseguentemente, privi di finalità di lucro (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869, nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 agosto 2002 n. 1708).<br />
Il Collegio reputa che tale impossibilità deve riguardare in genere tutti i procedimenti di scelta che indifferentemente contemplano, come è per l’appunto avvenuto nel caso di specie, la partecipazione di soggetti  a connotazione imprenditoriale e soggetti che, viceversa, assumono la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui alla L. 4 dicembre 1997 n. 460: impossibilità che può venir meno soltanto qualora i medesimi soggetti aventi natura di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, a’ sensi del D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155: circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.<br />
Nel caso in esame, peraltro, anche al di là della stessa questione insorta sull’esatta connotazione del procedimento di scelta posto in essere dal Comune di Spinea (comunque, intrinsecamente illegittimo per quanto detto innanzi &#8211; che secondo la ricorrente rivestirebbe, nella sostanza, natura di gara vera e propria, nel mentre ad avviso della difesa dell’Amministrazione Comunale si configurerebbe quale “trattativa privata previa gara ufficiosa”- risulta del tutto assorbente, al fine dell’accoglimento dell’impugnativa proposta dalla Società ricorrente, l’assoluta inadeguatezza sia della motivazione addotta dalla Commissione giudicatrice al fine di non procedere all’individuazione del soggetto a cui andava assegnata la gestione dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale, sia della documentazione presentata nell’ambito del procedimento da parte di Ekoclub.<br />
Per quanto attiene, infatti, al primo di tali motivi di illegittimità, risulta infatti con tutta evidenza che l’assunto della Commissione secondo il quale “nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta progettuale di un piano gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a fronte delle condizioni previste dal bando e che quindi la Commissione giudicatrice non ha ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione stessa”  è del tutto generico ed apodittico, in quanto non supportato da un’analitica disamina del contenuto di ciascuno dei progetti presentati dalle concorrenti.<br />
Né va sottaciuto, sempre a tale riguardo, che il bando di gara di per sé contemplava l’inoltro all’Amministrazione Comunale di una “proposta per la gestione del CEA e dell’Oasi”, senza particolari dettagli tali da poter sostanziare la sussistenza delle “condizioni” alle quali, per contro, la Commissione giudicatrice si riferiva (ma che a sua volta non ha indicato).<br />
Né va sottaciuta l’intrinseca cripticità della predetta nota Prot. n. 20921dd. 5 luglio 2006 indirizzata dal Presidente della Commissione giudicatrice alle concorrenti e con la quale, come si è visto, è stato chiesto “un prospetto riepilogativo delle attività” che le concorrenti medesime si “impegna(vano) inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione a fronte dell’affidamento della gestione del C.E.A. e dell’OASI, nonché del contributo comunale di € 12.500,00.- annui. Ciò al fine di permettere alla commissione giudicatrice di esprimere le sue valutazioni, non già su quello che. in astratto potrebbe essere realizzato, ma specificamente sulle attività che effettivamente saranno svolte”: ancora una volta, dunque, la Commissione non ha fornito indicazioni di sorta sulle “condizioni” poi da essa apoditticamente ritenute sussistenti per non procedere all’aggiudicazione.<br />
Per quanto attiene al secondo profilo, risulta – di per sé – oltremodo significativo il silenzio della stessa difesa del Comune sulla ben evidente carenza documentale dell’offerta di Ekoclub, contraddistinta infatti dalla presentazione di uno statuto che, di per sé, non risulta formato innanzi al notaio quale atto pubblico a’ sensi dell’art. 2699 c.c. ma la cui copia prodotta all’Amministrazione Comunale a supporto del procedimento di scelta del gestore dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale è stata comunque dichiarata conforme al non meglio noto suo originale dal Presidente di tale (supposta) associazione ONLUS senza l’osservanza di quanto inderogabilmente stabilito dal combinato disposto degli artt. 19 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: carenza, questa, che concerne pure l’asserito mandato conferito dalla sedicente assemblea dei soci di Ekoclub al proprio Presidente di predisporre gli atti per la partecipazione alla “gara” (sic; non trattativa privata, quindi) in questione (cfr. doc.ti 11 e 12 di parte ricorrente).<br />
Nondimeno, Ekoclub è stata inopinatamente resa dall’Amministrazione Comunale gestore provvisorio dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale  nelle more della rinnovazione degli atti di gara.<br />
Sorprendentemente, la difesa del Comune afferma nella propria ultima memoria defensionale che la Sezione, pur avendo ridotto per effetto della propria ordinanza cautelare n. 15 del 2007 i termini per la rinnovazione del procedimento ma avendo confermato la gestione interinale del servizio da parte di Ekoclub, avrebbe “confermato la bontà della procedura seguita”.<br />
Tale assunto è del tutto infondato: nella precedente sede cautelare la Sezione, avendo apprezzato l’illegittimità dell’affidamento interinale disposto in favore di Ekoclub nella sopradescritta, macroscopica carenza documentale e reputando comunque intrinsecamente invalido il procedimento di scelta del contraente in relazione alla sopradescritta “commistione” tra soggetti a connotazione imprenditoriale e soggetti statutariamente privi di lucro, si era determinata nel senso di indurre l’Amministrazione intimata a rinnovare con la maggiore sollecitudine possibile gli atti del procedimento medesimo, al fine di eliminare con la dovuta tempestività le illegittimità prodottesi.<br />
In tale contesto, la scelta più conferente per lo svolgimento del servizio nel periodo interinale sarebbe invero risultata la conferma momentanea della gestione precedente: soluzione, questa, resa peraltro obiettivamente ardua dalla circostanza che la gestione medesima risultava a quel momento cessata proprio per effetto della convenzione già stipulata dall’Amministrazione Comunale con Ekoclub, e l’indiscutibile brevità dei termini assegnati in via giudiziale per l’avvio e la conclusione del nuovo procedimento (90 giorni) rendeva comunque inopportuna, sotto il profilo del pubblico interesse della continuità dello svolgimento di un servizio pur apertis verbis definito come interinale, l’adozione di una statuizione che vincolasse l’Amministrazione Comunale a ripristinare per un lasso di tempo alquanto ridotto la posizione di un soggetto (il WWF) comunque già materialmente estromesso dal servizio e che, del resto, nemmeno aveva partecipato alla gara.</p>
<p>8.3. Tutto quanto avvenuto, tuttavia, nella presente sede di definizione del merito di causa ben può essere valutato al fine della disamina della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente Società.<br />
La circostanza che quest’ultima non abbia potuto partecipare alla gara susseguentemente indetta dall’Amministrazione Comunale nei soli confronti dei soggetti privi di connotazione imprenditoriale non oblitera, infatti, l’interesse della Società medesima a chiedere l’annullamento degli atti qui impugnati (indubitabilmente illegittimi, per tutto quanto detto innanzi) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti.<br />
A tale riguardo, il Collegio richiama ancora una volta i principi affermati nella predetta sentenza n. 1969 del 2000 resa dalla Sezione III del T.A.R. per la Lombardia, laddove segnatamente si afferma che nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata dall&#8217;amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi all&#8217;integrale adempimento della prestazione contrattuale.<br />
Nel caso in esame, ed estendendo ai fini che qui interessano i principi testè esposti, va ancora una volta evidenziato che Ekoclub avrebbe dovuto essere ragionevolmente esclusa dal procedimento in relazione alla documentazione assolutamente carente da essa presentata, e che a fronte di ciò Linfa ha subito una lesione della propria sfera giuridica, rilevante a, sensi e per gli effetti dell’art. 1337 c.c., in dipendenza di una gara non aggiudicata dall’Amministrazione Comunale all’evidente fine di favorire Ekoclub: e ciò, sia affidando ad essa in via interinale il servizio, sia bandendo &#8211; poi &#8211; un nuovo procedimento di scelta riservato ai soli soggetti statutariamente privi di finalità di lucro.<br />
In tale contesto, quindi, e avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 1226 c.c., ben può essere accolta l’istanza risarcitoria di € 1.500,00.- da ultimo precisata in tale ammontare dalla difesa di Linfa.<br />
Tale somma è deputata infatti a soddisfare sia le spese vanamente affrontate dalla medesima ricorrente in dipendenza della partecipazione al procedimento annullato, sia la mancata gestione interinale del servizio medesimo da parte del WWF, avendo riguardo a tale ultimo proposito alla circostanza che la medesima Linfa risulta essere stata costituita su iniziativa di quest’ultimo.</p>
<p>9. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite e sono liquidati nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Spinea al risarcimento del danno subito dalla Società Linfa, liquidandone l’ammontare a complessivi € 1.500,00.- (millecinquecento/00);<br />
Condanna – altresì – il Comune di Spinea al pagamento a favore della ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 1.500,00.- (millecinquecento /00) oltre ad I.V.A.. e C.P.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-6-2007-n-2034/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.2034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-25-6-2007-n-854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-25-6-2007-n-854/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-25-6-2007-n-854/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.854</a></p>
<p>Guido Romano &#8211; Presidente, Giuseppe Chiné &#8211; Estensore.D&#8217;Agostino (avv. B. Ganino) c.Comune di Catanzaro (avv.ti G. Celestino, I. Paladino e A.M. Paladino),Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l. (avv.ti A. Gualtieri e D. Verbaro). sugli effetti prodotti, in una gara d&#8217;appalto, dal ritardo con il quale l&#8217;INPS ha rilasciato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-25-6-2007-n-854/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-25-6-2007-n-854/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.854</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano &#8211; Presidente, Giuseppe Chiné &#8211; Estensore.<br />D&#8217;Agostino (avv. B. Ganino) c.Comune di Catanzaro (avv.ti G. Celestino, I. Paladino e A.M. Paladino),Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l. (avv.ti A. Gualtieri e D. Verbaro).</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti prodotti, in una gara d&#8217;appalto, dal ritardo con il quale l&#8217;INPS ha rilasciato il certificato di correttezza contributiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Certificato di correttezza contributiva – Rilascio – Ritardo dell’INPS – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di appalti pubblici, l’impresa non può mai dolersi in sede di gara del ritardo con il quale un ente pubblico rilascia una certificazione, né può contestare sulla base di tale circostanza i termini stabiliti dal bando per la produzione della documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva; pertanto, il ritardo con il quale l’INPS ha rilasciato il certificato di correttezza contributiva, non assume alcun rilievo nell’ottica di rendere inapplicabile la clausola escludente della lettera invito ovvero al fine di autorizzare una produzione postuma del citato certificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti prodotti, in una gara d&#8217;appalto, dal ritardo con il quale l&#8217;INPS ha rilasciato il certificato di correttezza contributiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	 854 REG. DEC.<br />	<br />
N. 236/2005  REG. RIC.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />SEDE DI CATANZARO  SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori: GUIDO ROMANO	Presidente; GIUSEPPE CHINE’	Giudice est.; ROBERTA CICCHESE	Giudice 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 236/2005 proposto da<br />
<b>D’Agostino Domenico</b>, nella qualità di titolare dell’Istituto di Vigilanza Hipponion, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Ganino, elettivamente domiciliata in Catanzaro, v. Turco n. 3, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Staiano,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Catanzaro</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriella Celestino, Ida Paladino e Anna Maria Paladino, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Palazzo Jannoni, presso la sede municipale;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Nuova Bellavista n. 9, presso lo studio dei predetti difensori;</p>
<p>per l’annullamento<br />della determinazione dirigenziale n. 5504 del 24.12.2004, con la quale il Dirigente del servizio n. 11  &#8211; Gestione del Territorio – del Comune di Catanzaro, nel prendere atto del verbale della commissione aggiudicatrice del 20.12.2004, aggiudicava definitivamente la gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza del palazzo di giustizia di Piazza Matteotti per il periodo 1°.01.2005 – 31.12.2006;<br />nonché per la condanna<br />del Comune di Catanzaro al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente in virtù dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione oggetto di gravame.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata, con i rispettivi allegati;<br />VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />VISTI gli atti tutti della causa;<br />RELATORE all’udienza pubblica dell’8 giugno 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;<br />UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con il presente gravame, l’impresa ricorrente espone i seguenti fatti:<br />il Comune di Catanzaro, con determinazione dirigenziale n. 4653 del 23.11.2004, decideva di indire una trattativa privata plurima, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d. lgv. n. 157/1995, per l’affidamento del servizio di vigilanza  del Palazzo di Giustizia sito in P.zza Matteotti;<br />con nota prot. 62476 del 22.11.2004 sono state invitate a partecipare alla procedura di evidenza cinque imprese, tra cui quella ricorrente, ma soltanto tre facevano pervenire la propria offerta;<br />nella seduta di gara del 20.12.2004, la commissione aggiudicatrice decideva l’esclusione dalla procedura dell’offerta della ricorrente, ed aggiudicava provvisoriamente la gara in favore della società controinteressata, per un importo orario di euro 21,19, iva inclusa;<br />con la determinazione n. 5504 del 24.12.2004, il dirigente del servizio n. 11 – Gestione del Territorio – aggiudicava in via definitiva la gara in favore della controinteressata, autorizzando contestualmente l’impegno di spesa di euro 244.000,00 per i periodi di competenza.<br />Parte ricorrente, lamentando, da un lato, l’illegittima esclusione dalla trattativa privata plurima, dall’altro l’erronea mancata esclusione della controinteressata, impugna  l’aggiudicazione definitiva per i seguenti motivi: Violazione del bando di gara; Eccesso di potere per erronea valutazione del bando di gara, per travisamento dei fatti, per sviamento della causa tipica, violazione della par condicio, manifesta ingiustizia.<br />Con il medesimo atto di gravame, la ricorrente propone domanda di risarcimento del danno correlato alla perdita della chance di aggiudicazione della trattativa privata plurima nonché alle spese affrontate per la partecipazione medesima procedura.<br />Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione intimata, sia la società controinteressata, instando, entrambe, per l’inammissibilità e l’infondatezza del proposto gravame.<br />All’udienza pubblica dell’8 giugno 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle dedotte eccezioni di inammissibilità, tenuto conto della infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
2. Con il primo ordine di doglianze, l’istituto ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione dalla trattativa privata assunto ai suoi danni dalla commissione aggiudicatrice, nella seduta del 20.12.2004, in applicazione della clausola contenuta al punto 4) della lettera invito, deducendo, da un lato, che non ricorrevano le condizioni per un provvedimento espulsivo, dall’altro che la parziale inosservanza della clausola della lex specialis non era imputabile ad essa ricorrente.</p>
<p>3. Dal verbale della seduta di gara del 20.112.2004, si evince che l’istituto ricorrente è stato escluso dalla trattativa privata “per non aver presentato il certificato di correttezza contributiva INPS espressamente richiesto nella lettera invito ed a pena di esclusione” e che il rappresentante dell’istituto, presente alla seduta, ha contestato detta esclusione, dichiarando, da un lato, che era stata presentata regolare richiesta di certificazione al competente ufficio INPS, dall’altro che la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto accettare l’autocertificazione tempestivamente prodotta agli atti di gara.<br />Dal medesimo verbale, si desume che la ricorrente aveva regolarmente prodotto il certificato di correttezza contributiva rilasciato dall’INAIL.</p>
<p>4. Tanto evidenziato, rileva il Collegio che la condotta tenuta dalla commissione aggiudicatrice sfugge alle censure mosse dall’istituto ricorrente, non rinvenendosi nella specie margini per un provvedimento diverso da quello espulsivo.<br />Risulta, invero, per tabulas che il ricorrente, a fronte di una clausola della lex specialis che imponeva, a pena di esclusione, la produzione del “certificato di correttezza contributiva ed assicurativa INPS e INAIL”, precisando che “non è ammessa autocertificazione”, non ha prodotto il certificato rilasciato dall’INPS, ma si è limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 15.12.2004. E’ del pari documentalmente provato che, con lettera raccomandata del 15.12.2004, il ricorrente ha chiesto all’INPS – Ufficio Contributi di Vibo Valentia il rilascio del certificato di correttezza contributiva, ma detto certificato gli venne rilasciato soltanto il 21.12.2004, dopo l’adozione del provvedimento espulsivo oggetto di contestazione.<br />A fronte della riferita ricostruzione in fatto, il ricorrente sostiene in diritto che la commissione di gara avrebbe dovuto permettergli una regolarizzazione postuma della documentazione, tenuto conto della esclusiva imputabilità all’INPS della mancata tempestiva produzione della certificazione richiesta dal punto 4) della lettera invito.<br />La questione così dedotta in giudizio è stata in passato esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale – in fattispecie analoga a quella oggetto del presente gravame &#8211; ha precisato che l’eventuale lentezza di un ente pubblico nel rilascio di certificati o copie autenticate non può impedire l’applicazione delle sanzioni previste da un bando di gara a carico dei concorrenti, giacché le imprese partecipanti ad una procedura selettiva hanno l’onere di premunirsi della documentazione necessaria all’attestazione dei requisiti richiesti dalla lex specialis. Di qui la conclusione che l’impresa non può mai dolersi in sede di gara del ritardo con il quale un ente pubblico rilascia una certificazione, né può contestare sulla base di tale circostanza i termini stabiliti dal bando per la produzione della documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva (cfr. C.d.S., sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6768).<br />Traslando i superiori principi al presente gravame, ne discende con evidenza che il ritardo con il quale l’INPS ha nella specie rilasciato il certificato di correttezza contributiva, non assume alcun rilievo nell’ottica di rendere inapplicabile la clausola escludente della lettera invito ovvero, come dedotto dall’istituto ricorrente, al fine di autorizzare una produzione postuma del citato certificato.<br />Né meritevole di maggiore apprezzamento si palesa l’ulteriore argomento del ricorrente, secondo il quale la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, tempestivamente prodotta agli atti di gara, avrebbe dovuto indurre la commissione aggiudicatrice a non adottare il provvedimento di esclusione. Occorre, invero, rimarcare che la clausola della lex specialis, come già sopra ricordato, espressamente precisava che il certificato di correttezza contributiva non poteva essere sostituito da autocertificazioni. A fronte di una clausola di simile tenore letterale, sarebbe stato certamente censurabile il comportamento della commissione di gara che, accertata la mancata produzione del certificato richiesto a pena di esclusione, avesse omesso di adottare il provvedimento espulsivo in virtù della prodotta dichiarazione sostitutiva.    <br />In sintesi, il primo ordine di doglianze si palesa infondato.</p>
<p>5. Con il secondo ordine di doglianze, l’istituto ricorrente ha denunciato la mancata esclusione dalla trattativa privata della società aggiudicataria, nonostante quest’ultima avesse prodotto in sede di gara una certificazione irregolare di correttezza contributiva rilasciata dall’INPS.<br />Tale ordine si palesa inammissibile per difetto di interesse.<br />Dal verbale di gara del 20.12.2004 si evince che la controinteressata si è aggiudicata la trattativa privata in seguito a sorteggio, giacché le due imprese rimaste in gara dopo l’esclusione dell’istituto ricorrente avevano presentato identica offerta economica.  Ne discende che, in caso di esclusione dalla procedura selettiva della controinteressata, la trattativa privata verrebbe aggiudicata in favore dell’impresa la cui offerta è stata sorteggiata con quella della controinteressata.<br />Di qui l’insussistenza finanche di un interesse strumentale dell’istituto ricorrente alla integrale ripetizione delle operazioni di gara.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto, nei termini meglio sopra precisati.</p>
<p>7. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento danni genericamente spiegata dall’istituto ricorrente.</p>
<p>8. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per la compensazione integrale di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.<br />Respinge la domanda di risarcimento danni.<br />Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-25-6-2007-n-854/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3561/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3561</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Scola Ministero dell’Istruzione, università e ricerca (Avv. Stato) c/ V. Piras ed altri (Avv.ti G. Patrizi ed A. Biolé) sulla possibilità del G.A. di disapplicare le norme regolamentari contrastanti con quelle di rango primario . Giustizia amministrativa – Poteri del G.A. – Disposizioni regolamentari – Palese contrapposizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Scola<br /> Ministero dell’Istruzione, università e ricerca (Avv. Stato) c/ V. Piras ed altri (Avv.ti G. Patrizi ed A. Biolé)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità del G.A. di disapplicare le norme regolamentari contrastanti con quelle di rango primario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">. Giustizia amministrativa – Poteri del G.A. – Disposizioni regolamentari – Palese contrapposizione con norme primarie &#8211;  Disapplicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al G.A. è consentito disapplicare, ai fini della  decisione  sulla legittimità del  provvedimento  amministrativo, la norma  secondaria  di  regolamento qualora essa contrasti<i> in termini di palese contrapposizione </i>con il disposto legislativo primario cui dovrebbe dare esecuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3561/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 6974 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in <i>appello</i> n. 6974/2002, proposto dal:<br />
&#8211;  <b>Ministero dell’istruzione, università e ricerca,</b> in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Piras Veneranda, Piredda Francesca, Repetto Sonia</b>, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Patrizi ed Adolfo Biolé ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in via Bruxelles n. 20, Roma; </p>
<p><i><b>per annullamento e/o riforma,</b></i><br />
della sentenza<i> </i>del T.a.r. Liguria, Genova, sezione II, n. 235/2001, resa <i>inter partes </i>e concernente <i>l’esclusione da concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali di III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A., in rapporto al profilo di collaboratore scolastico, nella Provincia di Genova</i>.</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio delle tre appellate:<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, il Consigliere <i>Aldo SCOLA</i>.<br />
Udito, per la p.a. appellante, l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida.                                       <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame introduttivo del giudizio le ricorrenti esponevano di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A., relativamente al profilo di collaboratore scolastico, nella Provincia di Genova, indetto dalla direzione regionale per la Liguria del Ministero della pubblica istruzione con decreto 18 agosto 2000, in attuazione dell’o.m. 30 maggio 2000 n. 153. <br />
Peraltro, con gli atti gravati mediante il ricorso introduttivo (adottati per mancanza del requisito di cui all’art. 2, punto <i>g</i>), del decreto 18 agosto 2000 di indizione del concorso, relativo al servizio effettivo di ruolo prestato presso scuole statali) la p.a. intimata aveva proceduto all’esclusione dal concorso delle tre interessate, che, dunque, li impugnavano appunto per <i>eccesso di potere e violazione dell’art. 554, d.lgs. n. 297/1994, nonché degli artt. 3 e 97, Cost.</i>. <br />
Il Ministero intimato si costituiva in giudizio con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, che chiedeva una declaratoria di <i>inammissibilità</i> e di <i>rigetto</i> del gravame.<br />
Con l’unico articolato motivo di ricorso, la difesa di parte ricorrente contestava l’erronea interpretazione data al suddetto disposto, ovvero l’illegittimità dello stesso per violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 297/1994.<br />
Dall’analisi della documentazione prodotta emergeva come effettivamente le odierne ricorrenti avessero prestato servizio per il biennio richiesto, ai fini della partecipazione al concorso, presso scuole anche non statali: circostanza innegabilmente in contrasto con il disposto letterale dell’art. 2, <i>g</i>), del decreto di indizione del concorso, il quale sul punto ripeteva la formula di cui alla precedente o.m. 30 maggio 2000 n. 153. <br />
I primi giudici, quindi, accoglievano il ricorso, <i>disapplicando </i>la normativa regolamentare secondaria ritenuta in contrasto con la disciplina primaria, non recante le citate specificazioni circa il servizio effettivamente valutabile a detti fini.<br />
La relativa sentenza veniva prontamente impugnata dalla p.a. soccombente, che deduceva <i>l’ininfluenza, ai fini in esame, del servizio prestato presso scuole non statali (ribadita pure nell’o.m. 27 luglio 2001) e le dannose implicazioni erariali insite nell’opposto convincimento espresso dai primi giudici</i>.<br />
	Le tre appellate si costituivano in giudizio e resistevano al gravame.<br />	<br />
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	L’appello è <i>fondato e </i>va<i> accolto</i>.<br />	<br />
Infatti, le richiamate disposizioni prevedono che, ai fini della dimostrazione del possesso della necessaria anzianità di almeno due anni di servizio, “si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo o non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato eo il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.”.<br />
In effetti, l’espressa dizione letterale desumibile dalla disposizione sopra riportata pare unicamente interpretabile nel senso che, ai fini in esame, assumerebbe rilievo il solo servizio prestato presso scuole statali, anche se il rapporto di impiego non fosse intercorso con lo Stato; in tale prospettiva deve essere, altresì, evidenziato che il rapporto di impiego con gli enti locali andava, comunque, ricollegato al servizio prestato presso scuole statali, come emergerebbe dall’ultimo inciso sopra richiamato.<br />
Orbene, nel caso di specie non era contestato che, in assenza del computo del servizio prestato presso scuole non statali, le tre ricorrenti non sarebbero risultate titolari del biennio necessario ai fini dell’ammissione al concorso. <br />
Occorre, tuttavia, verificare la legittimità della previsione di cui al decreto 18 agosto 2000 ed all’o.m. n. 153/2000, in specie alla luce della normativa nazionale richiamata, onde apprezzare la legittimità di un’eventuale disapplicazione (ovvero invalidazione) nel caso di specie, come ritenuto dal Tribunale adìto in prime cure.<br />
Orbene, l’art. 554, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, specificamente richiamato nel preambolo del decreto e dell’o.m. sopra citati quali fonti dei provvedimenti impugnati, prevede che ai concorsi in esame per l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale  “è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti”; del pari prive di qualsiasi concreta distinzione a seconda che il servizio sia stato prestato presso scuole statali o non statali appaiono le disposizioni di cui alla citata legge 3 maggio 1999 n. 124, con particolare riferimento al trasferimento di personale A.T.A. degli enti locali alle dipendenze dello Stato.<br />
La previsione legislativa riferita alla necessità del biennio di servizio prestato senza demerito appare diretta ad assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale di personale avente una certa esperienza <i>omogenea</i>, maturata senza demerito nell’ambito del servizio scolastico; alla luce di tali emergenze il Collegio non ha motivo di ritenere illegittima l’esclusione di ogni valutabilità di un servizio analogo effettivamente prestato in ambito scolastico senza demerito, così come disposta dall’art. 2, punto <i>g</i>), decreto 18 agosto 2000, e dall’o.m. 153/2000, per i periodi d’insegnamento peraltro svolti nell’ambito di scuole incardinate presso enti pubblici territoriali distinti dallo Stato.  <br />
Queste ultime disposizioni di natura regolamentare non dovevano pertanto essere  <i>disapplicate </i>nella presente fattispecie (né, tanto meno, <i>invalidate</i>), in quanto non risultavano contenere disposizioni in contrasto con la normativa nazionale né con il principio fondamentale di <i>uguale trattamento di situazioni sostanzialmente identiche</i> (versandosi, invece, in un caso di situazioni obiettivamente differenziate, in quanto relative a distinte categorie di docenti), con la conseguente legittimità dei provvedimenti di esclusione adottati in esecuzione delle stesse. <br />
A tale proposito, deve richiamarsi il generale principio per cui al giudice  amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della  decisione  sulla legittimità del  provvedimento  amministrativo, la norma  secondaria  di  regolamento, qualora essa contrasti <i>in termini di palese contrapposizione </i>con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2183), mentre nella specie si tratta di disposizioni regolamentari che vanno soltanto <i>praeter legem</i>, limitandosi a precisare l’ambito di operatività della normativa primaria, sempre nell’ottica e nella prospettiva di una valorizzazione dei principii informatori della medesima. <br />
	L’appello va, dunque, <i>accolto</i>,<i> </i>con <i>riforma</i> dell’impugnata sentenza e contestuale <i>rigetto de</i>l ricorso di prima istanza, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente <i>compensarsi</i> per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,<br />
&#8211;	<i><b>accoglie</i>  l’appello;<br />	<br />
&#8211;	<i>annulla </i>l’impugnata sentenza;<br />	<br />
&#8211;	<i>respinge </i>il ricorso di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	<i>compensa </i>spese ed onorari del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<i></b></i>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità<b> </b>amministrativa.<b><br />
</b>	Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Gaetano  TROTTA				Presidente<br />	<br />
Paolo  BUONVINO				Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI				Consigliere<br />	<br />
Aldo   SCOLA				Consigliere rel. est.<br />	<br />
Roberto CHIEPPA				Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.25/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3586</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Romeo Acqualatina S.p.a. (Avv. F. Pietrosanti) c/ Adiconsum – Cisl (Avv.ti C. Bossoli e L. Falcone) 1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse a ricorrere – Interesse collettivo dei consumatori e degli utenti &#8211; Coincidenza con l’interesse individuale dei soggetti – Inammissibilità &#8211; Motivi 2. Processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Romeo<br /> Acqualatina S.p.a. (Avv. F. Pietrosanti) c/ Adiconsum – Cisl (Avv.ti C. Bossoli e L. Falcone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse a ricorrere – Interesse collettivo dei consumatori e degli utenti  &#8211; Coincidenza con l’interesse individuale dei soggetti – Inammissibilità &#8211; Motivi</p>
<p>2. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse a ricorrere – Interesse collettivo – Deve soddisfare l’intera categoria di utenti e consumatori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’interesse collettivo dei consumatori e degli utenti non può coincidere con l’interesse individuale dei soggetti di cui è composta la categoria essendo lo stesso perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo.</p>
<p>2. L’interesse collettivo deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria degli utenti e dei consumatori a motivo della sua <i>omogeneità</i> ed <i>indivisibilità</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3586/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 7707 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dalla<br />
società <b>Acqualatina s.pa.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Pietrosanti, ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via Alessandro Fleming, n. 55,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>ADICONSUM – CISL</B> <i>(Associazione Difesa dei Consumatori e Ambiente)</i> della Provincia di Latina, in persona del Segretario Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Bassoli e dall’avv. Luciano Falcone, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita, n. 290, presso lo studio Avv. Adriano Casellato, </p>
<p>e nei confronti <br />
della <b>Provincia di Latina</b>, in persona del legale rappresentante in carica, anche quale ente locale responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale – Latina, stipulata a norma dell’art. 4 della legge regionale Lazio 22 gennaio 1996, n. 6, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado de Simone, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, via Principessa Clotilde n. 2,<br />
della <b>Federutility – Federazione Italiana delle Imprese energetiche ed idriche</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Armando Argano, e con domicilio eletto presso lo stesso in Roma via Alessandro Fleming, n. 55, </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. n. 406 del 24 giugno 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, resa <i>inter partes..</i> </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate, e visti gli appelli incidentali delle stesse parti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi gli avv. ti Pietrosanti, Bossoli e Falcone, De Simone e l’avv. Pietrosanti per delega dell’avv. Argano;    <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	1.- Con la sentenza, di cui si chiede la riforma da tutte le parti in causa, il TAR Latina ha disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalla Provincia di Latina sotto il profilo del difetto di giurisdizione (non si verte in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva ovvero di merito, e invece è stato chiesto un intervento mirato ad impingere nel merito delle determinazioni contestate), della carenza di legittimazione della ADICONSUM (ai sensi dell’art. 10 della L. R. Lazio n. 26/1998 non risulta che la Consulta degli utenti e dei consumatori, di cui la ricorrente fa parte, abbia alcun potere in materia di articolazione tariffaria, e la legittimazione non può essere riconosciuta in virtù delle disposizioni di cui al c.d. Codice di Consumo, D. Lgs. n. 206 del 2005), di difetto di contraddittorio (non sarebbero state evocati in giudizio i Presidenti e i Sindaci dei Comuni appartenenti all’ATO n. 4 – Lazio Meridionale – Latina, e la Conferenza dei Sindaci), nonché sotto l’ulteriore profilo (sollevato dalla società Acqualatina, pag. 13 della memoria del 13.1.2006) del “conflitto di interessi all’interno della categoria stessa dei consumatori rappresentati”.<br />	<br />
	Con la stessa sentenza è stato accolto “nei limiti di cui in motivazione” il ricorso della ADICONSUM avverso la delibera Atto n. 5 del 29 settembre 2005, e relativi allegati, con cui la conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha articolato la tariffa per il 2005 del servizio idrico integrato, gestito dalla società Acqualatina s.p.a., per l’ambito Territoriale Ottimale 4 – Lazio Meridionale. <br />	<br />
La prima doglianza sottoposta all’attenzione del primo giudice, secondo quanto dallo stesso riassunto a pag. 11 della sentenza impugnata, è così articolata: a) la delibera del 3.12.2003 elimina senza il rispetto della fissata gradualità il <i>minimo impegnato </i>e introduce la <i>quota fissa</i>; b) sussiste l’esistenza di uno sbilancio pari ad oltre 8 milioni di Euro, compensato in sede pattizia tra ATO e gestore con il mancato pagamento dei canoni di concessione da parte di quest’ultimo per il triennio 2003/2005; c) inattendibilità dei dati rilevati e presupposti dalla delibera di tariffazione per il 2004, con la quale è stato appunto eliminato il <i>minimo impegnato </i>e introdotta la <i>quota fissa.</i> Così riassunta la doglianza, il TAR procede alla individuazione delle “seguenti tematiche”: &#8211; se la quota fissa può fare parte della tariffa del servizio idrico integrato; &#8211; in caso di risposta positiva, occorre stabilire la sua corretta ripartizione per criteri e valori economici quale elemento del <i>corrispettivo </i>del servizio; &#8211; se i proventi dalla stessa derivanti, possano essere impiegati per ripianare lo <i>sbilancio </i>tra costi e ricavi che ammonterebbe per l’anno 2004 a circa euro 9.088.569.<br />
A questo punto, premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento (necessaria per la complessità delle tematiche), il TAR “affronta” il tema della <i>quota fissa</i>, che secondo la ricorrente non potrebbe essere compresa nella articolazione tariffaria (cessato il periodo transitorio, le tariffe dovrebbero essere stabilite in applicazione del metodo normalizzato), e, disattesa altra eccezione della Provincia di Latina (vi sarebbe un intimo collegamento tra l’articolazione tariffaria 2005 e quella precedente relativa al 2004, anch’essa contestata dall’ADICONSUM con ricorso, dichiarato inammissibile dal TAR Latina) a motivo della cadenza annuale con cui si esprime il potere tariffario, dichiara inammissibile la censura nella parte in cui si lamenta l’illegittimità “quanto ai tempi e alle modalità di introduzione della <i>quota fissa</i> rispetto alla graduale eliminazione del <i>minimo impegnato</i>”, perché essa coinvolge profili propri della precedente deliberazione 3.12.2003, con la quale si è ormai indicata una opzione definitiva (priva della cadenza annuale) relativamente alla introduzione della <i>quota fissa </i>senza gradualità. <br />
La questione della possibile configurazione binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) viene risolta dal primo giudice in senso negativo alla ricorrente, in quanto tale configurazione binomia della tariffa deve  ritenersi ammessa nel metodo normalizzato, alla stregua del d.m. 1° agosto 1996 e dei provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1994 (richiamati dall’art. 7 del d. m. 1996), e, quindi, nel nuovo sistema di gestione è possibile una articolazione tariffaria che includa la <i>quota fissa</i>, che ha sostituito il <i>nolo contatore </i>(non può valere ad escludere la c.d. quota fissa l’argomentazione orale della ricorrente sul richiamo dell’art. 7 del d. m. 1996 al solo comma 7 dell’art. 13, della legge Galli, giacché questo afferma la rilevanza della agevolazione dei consumi domestici e lo scaglionamento per reddito).    <br />
Il TAR non condivide però la tesi del gestore secondo la quale la <i>quota fissa </i>sarebbe qualcosa di diverso da quella di cui alla delibera CIPE n. 52/2001, perché il potere tariffario deve essere “astretto all’osservanza di parametri normativi” e questi ultimi “vanno coerentemente ricostruiti con il sistema delle fonti”. La modulazione della tariffa, una volta ammesso che questa possa includere la <i>quota fissa</i>, non può che essere riferita alle delibere del 1974, e “non si percepisce la ragione per la quale, nell’ammontare della prima (parte fissa) non rilevino anche le modulazioni, per fasce di consumo ed importo massimo praticabile, rinvenibili nelle delibere CIP 45 e 46 del 1974”. Il TAR conclude sul punto, statuendo l’illegittimità della delibera impugnata perché il possibile utilizzo della quota fissa, al fine della copertura dei mancati ricavi, non può eccedere i parametri fissati (<i>aumento fino al triplo dell’ex nolo contatore</i>) e perché, in ogni caso, è privo di giustificazione (per l’impiego della quota fissa) il superamento della misura massima fissata (<i>triplo dell’ex “nolo contatore” </i>) e perché ancora non si è utilizzato l’ulteriore mezzo dell’<i>aumento proporzionale delle tariffe.</i> Illegittima per il TAR è la deliberazione contestata anche per l’impropria utilizzazione della quota fissa per la copertura dello sbilancio.<br />
Da ultimo, il TAR respinge le ulteriori censure della ricorrente, con le quali si era dedotto che la “misura di cui alla lettera j) dell’allegato E) della impugnata delibera” sia “fantasiosa”, che vi fosse carenza di istruttoria, e che non tutti i comuni dell’ambito hanno sottoscritto la <i>convenzione di gestione.</i><br />
2.- Tutte la parti in causa chiedono la riforma della sentenza impugnata. L’appellante principale Acqualatina s.p.a. si duole che il TAR, sebbene abbia riconosciuto il diritto del gestore all’isoricavo, ammettendo l’esercizio del potere discrezionale per coprire i mancati ricavi (sono state respinte le censure avverso l’introduzione di una quota fissa nella tariffa del sistema idrico integrato, la soppressione del <i>minimo impegnato </i>senza gradualità, l’istituzione del fondo sociale, l’utenza considerata e la mancata approvazione della convenzione di gestione da parte di alcuni comuni appartenenti all’ATO), abbia accolto il ricorso nella parte in cui è stato censurato l’ammontare della quota fissa, che deve essere riferita alle delibere del CIP del 1974, rilevanti anche in tema di copertura dei mancati ricavi (il limite deve essere rinvenuto nelle delibere CIP n. 45 e n. 46 del 1974, e deve essere pari al triplo del canone dell’ex <i>nolo contatore</i>, oltre il quale si deve procedere con l’<i>aumento proporzionale delle tariffe</i>), e perché la deliberazione impugnata non ha fornito (questa censura di difetto di motivazione non è stata dedotta in primo grado) “pertinente giustificazione per l’impiego della quota fissa, del dedotto superamento della misura massima fissata (<i>triplo dell’ex nolo contatore</i>) e del mancato impiego dell’ulteriore mezzo (<i>aumento proporzionale delle tariffe</i>).        <br />
Le doglianze muovono dal presupposto che le gestioni d’ambito territoriale ottimale del sistema idrico integrato devono necessariamente tendere all’equilibrio economico – finanziario (principio dell’isoricavo) e che la tariffa – corrispettivo del s.i.i. ed i suoi adeguamenti sono quantificati sulla base della “tariffa di riferimento”, determinata alla stregua di un “metodo normalizzato” elaborato dal Ministro dei Lavori Pubblici con decreto 1° agosto 1996. Il meccanismo di tariffazione binomia non sarebbe vincolato dalle deliberazioni CIPE 52/2001 e 131/2003, perché queste non si applicano al s.i.i.; la deliberazione impugnata avrebbe conservato la medesima tariffazione già prevista per il 2004, della quale costituisce un aggiornamento con un incremento del 4,95%; la quota fissa è destinata a coprire, in luogo del ricavo un tempo derivante dalla soppressione del <i>minimo impegnato</i>, i costi operativi indipendenti dal consumo di acqua ed altri elementi; non sussisterebbe il limite di quantificazione della quota fissa, pari al triplo dell’ammontare dell’ex nolo, e sul punto il TAR è contraddittorio, perché, per un verso, ammette l’esistenza di un potere discrezionale sulle misure impiegabili per coprire i mancati ricavi, e, per l’altro, rinviene un limite al suo ammontare nei provvedimenti CIP del 1974; non vi sarebbe alcun rapporto tra quota fissa e sbilancio di gestione, e i ricavi derivanti dalla quota fissa non sarebbero destinati in alcun modo alla copertura delle perdite di esercizio 2003 ovvero 2004.<br />
Analoghe censure sono state proposte con gli appelli incidentali della Provincia e della Federutility. Ovviamente l’Adiconsum censura la sentenza impugnata, laddove questa ha riconosciuto l’inclusione della quota fissa nella tariffa (da determinarsi “per un tanto a metro cubo consumato”), la quale inclusione, vigendo il sistema normalizzato del s.i.i., non può trovare alcuna giustificazione nelle delibere CIP del 1974 (si sostiene che anche la società Acqualatina interpreta le norme di riferimento in questo senso, salvo poi rinvenire l’esistenza di un potere discrezionale nel rinvio alle delibere CIP n. 45 e n. 46/74 operato dall’art. 7, comma 1, del D. M. del 1996). Viene anche contestata la sentenza nella parte in cui sono state respinte le altre censure, di cui si è fatto cenno, che la ricorrente Adiconsum aveva proposto.<br />
Se questo è il contenuto della vicenda dal punto di vista sostanziale, occorre evidenziare che le parti del presente giudizio (Acqualatina s.p.a., Provincia di Latina e Federetulity) hanno preliminarmente proposto in questa sede le diverse eccezioni di inammissibilità dell’originario ricorso, che il primo giudice ha disatteso. Anche la Adiconsum ripropone l’eccezione di nullità (sulla quale il TAR non si è pronunciato) della costituzione in giudizio della Provincia di Latina “anche nella dichiarata qualità per assoluto difetto di mandato e di rappresentanza, che ne inficia la legitimatio ad processum e la stessa presenza in giudizio”. Con memoria del 29 marzo 2007, la Provincia di Latina eccepisce che il ricorso in appello incidentale notificato da Adiconsum alla Provincia di Latina, nelle qualità indicate in epigrafe, è privo delle pagine 3 e 4 (con ogni probabilità si tratta delle pagine con le quali si eccepisce la nullità della costituzione della Provincia di Latina), per cui esso deve considerarsi nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. per difetto dei requisiti formali e sostanziali indispensabili per il raggiungimento dello scopo che si vuole perseguire.<br />
Prima dell’udienza del 13 aprile 2007, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, sono state depositate dalle parti memorie riassuntive della vicenda sottoposta all’esame del Consiglio di Stato.  <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	1.- Il TAR Latina, con la sentenza di cui tutte parti (ovviamente secondo il proprio interesse) chiedono la riforma, ha accolto il ricorso dell’Adiconsum “nei limiti di cui in motivazione” avverso la deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito territoriale Ottimale n. 4 – Lazio meridionale – Latina n. 5 del 28 settembre 2005, avente ad oggetto determinazioni in materia di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato relativamente all’anno 2005.<br />	<br />
	L’Adiconsum aveva sostenuto che la tariffa doveva essere determinata “per un tanto a metro cubo consumato”, una volta entrato in vigore il metodo normalizzato del sistema idrico integrato, che non consente di avvalersi delle delibere CIP del 1974 (n. 45 e n. 46).<br />	<br />
	Il TAR non ha aderito a questa impostazione, con la quale si lamentava che la tariffa includesse la quota fissa assieme a quella variabile, ma ne ha statuito l’illegittimità sotto il profilo che la quota fissa non può superare il preciso limite rappresentato dal triplo dell’ex <i>nolo contatore </i>di cui alle delibere CIP nn. 45 e 46 del 1974. Sebbene la quota fissa possa essere utilizzata per la copertura dei mancati ricavi, il predetto limite non può essere superato, potendo, oltre tale limite, procedersi per altra via, e cioè mercè il proporzionale aumento delle tariffe. Anche a volere ammettere – prosegue il TAR – l’esistenza di un potere discrezionale per l’adozione di misure da impiegare per la copertura dei mancati ricavi, “non si rinviene pertinente giustificazione nell’atto impugnato, per l’impiego della quota fissa, del dedotto superamento della quota massima fissata (triplo dell’ex contatore) e del mancato impiego dell’ulteriore mezzo (aumento proporzionale delle tariffe)”. La sentenza impugnata conclude statuendo l’illegittimità dell’impiego della quota fissa “in difformità ai principi desumibili dal decreto ministeriale del 1° agosto 1996 e delle delibere in esso indicate” e per “l’impropria utilizzazione della stessa per la copertura dello sbilancio, quanto meno nella misura in cui quest’ultimo non è imputabile alla citata misura compensativa”.<br />	<br />
	2.- L’appellante principale Acqualatina s.p.a., seguita in questo dalla Provincia di Latina e dalla Federutility, richiama preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, formulata in primo grado (pag. 13 e segg. della memoria del 13 gennaio 2006), sotto il profilo che se “una associazione di categoria può esprimere in giudizio la sua posizione di rappresentatività desumibile dalle sue finalità statutarie purché l’interesse azionato sia proprio della categoria unitariamente considerata”, occorreva verificare se Adiconsum non fosse priva della necessaria legittimazione ad impugnare la delibera oggetto di giudizio, “atteso che gli esiti della sua azione determineranno per effetto del suo accoglimento un grave ed insanabile conflitto di interessi all’interno della categoria degli utenti, come si evince in modo adamantino dalle allegate tabelle” (l’eliminazione della quota fissa ovvero una sua limitazione comporterebbe un sicuro vantaggio per alcune fasce di utenti, gli occupanti delle seconde case, e un altrettanto sicuro svantaggio per altre utenze, quali quelle residenziali primarie e tra queste, quelle a minor reddito).<br />	<br />
	Il TAR avrebbe dato in proposito una risposta insoddisfacente (un vincolo all’ammontare della quota fissa comporta comunque un aumento delle bollette per alcuni, e una diminuzione per altri), in quanto ha ritenuto di poter “assorbire” l’eccezione: “gli esiti relativi derivanti dallo scrutinio del primo motivo ed in particolare la possibile articolazione della tariffa comprensiva anche della quota fissa, escludono la necessità di statuire sull’eccezione posta da Acqulatina”.<br />	<br />
	Sul punto, l’Adiconsum risponde con l’affermazione che la stessa tutela e rappresenta “l’integralità degli utenti”, e che dall’eliminazione della quota fissa, tutta la collettività dei consumatori si avvantaggia, “non potendo escludersi, dal beneficio che inevitabilmente ne scaturirebbe, alcun utente non foss’altro che per la dichiarazione di illegittimità di ogni pagamento relativo a tale voce, e, in secondo luogo, perché ogni dubbio sulla tesi, a mente della quale la facoltà di promuovere azioni giudiziarie sarebbe circoscritta alle controversie su “singoli rapporti di utenza”, può dirsi ormai dissolto con le più recenti pronunce del supremo consesso giurisdizionale amministrativo” (si veda ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 4207 dell’8 agosto 2005, la quale riconosce alle associazioni degli utenti e dei consumatori lo scopo di tutelare gli interessi individuali e collettivi).<br />	<br />
	A questa argomentazione, deve aggiungersi l’ulteriore precisazione della Adiconsum, fatta oralmente in udienza, che “vantaggi e svantaggi devono essere legittimi” e che “se un atto è illegittimo, i vantaggi conseguiti non possono incidere sulla legittimazione della Adiconsum”, la quale agisce “nell’interesse della legalità” e perché ci sia “equità nei pagamenti”, la quale equità richiede la modulazione della tariffa secondo le fasce di utenza.<br />	<br />
	2.- Non occorre esaminare le opposte eccezioni di Adiconsum sulla nullità di costituzione in giudizio della Provincia di Latina, e di quest’ultima di nullità dell’appello incidentale alla stessa notificato da Adiconsum per mancanza delle pagine 3 e 4 dell’atto di appello, dal momento che l’eccezione di “conflitto di interesse” è stata proposta non solo dalla Provincia di Latina, ma – come detto – dalla appellante principale e dalla Federutility.<br />	<br />
	L’eccezione, sollevata da Acqualatina s.p.a. in primo grado (e “assorbita” dal TAR) sotto il profilo che, nella specie, l’Adiconsum non era legittimata alla proposizione del ricorso avverso la articolazione tariffaria di cui alla deliberazione impugnata, “attesa l’insorgenza di un conflitto di interessi all’interno della categoria stessa dei consumatori rappresentati”, è da accogliere.<br />	<br />
	Al riguardo, è opportuna una precisazione: il TAR non ha – come sostiene la Acqualatina – dapprima definito il merito del ricorso, e all’esito di questo, escluso “la necessità di statuire sull’eccezione posta da Acqualatina”, postergando la questione di legittimazione ad agire che deve precedere l’esame delle censure, “indipendentemente dagli esiti dell’esame”.<br />	<br />
	Il TAR ha definito il motivo di ricorso sottoposto al suo esame, e lo ha definito nel senso che la articolazione della tariffa può includere anche la quota fissa, il che rendeva inutile l’esame della eccezione, giacché la quota fissa (contestata da Adiconsum) doveva considerarsi legittima, e quindi nessun conflitto di interessi poteva sorgere all’interno della categoria, a motivo della strutturazione della tariffa, fatta propria dalla delibera impugnata.<br />	<br />
	L’argomentazione non tiene però conto del fatto che lo stesso TAR ha sì ritenuta legittima la quota fissa, ma ne fissato inderogabilmente un limite massimo, oltre il quale dovrà procedersi con l’aumento proporzionale delle tariffe.<br />	<br />
	In questo senso, può convenirsi con l’appellante che l’eccezione andava riguardata con riferimento al ricorso di Adiconsum nella sua interezza, e non in un aspetto particolare (legittimità della quota fissa) che non elimina la possibilità dell’insorgenza di un conflitto di interessi all’interno della categoria dei consumatori.<br />	<br />
	Che tale conflitto abbia possibilità di insorgere non viene escluso neppure da Adiconsum, la quale ha precisato in udienza che intende perseguire “equità nei pagamenti” (“chi consuma di più, deve pagare di più”, e l’inverso), “interesse alla legalità”, la quale reclama che “vantaggi e svantaggi” devono essere legittimi, cioè <i>secundum legem.<br />	<br />
</i>	Un tale interesse, come da sempre statuito dalla giurisprudenza, non vale a legittimare una associazione dei consumatori alla proposizione di un ricorso giurisdizionale, dal momento che esso, già nella sua formulazione, appare vago, generico e comunque proprio della generalità dei consociati.<br />	<br />
	La dottrina e la giurisprudenza hanno avuto non poche difficoltà ad individuare l’interesse collettivo, alla cui tutela sono legittimate le associazioni di categoria. Sotto questo profilo, il problema non può dirsi risolto neppure con l’entrata in vigore del Codice del consumo (D. Lgs. 29 luglio 2005 n. 206) che ha abrogato la legge 30 luglio 1998 n. 281 sulla cui base Adiconsum è stata iscritta nell’elenco di cui all’art. 5 (cfr. D. M. 29.11.1999), il quale codice prevede, all’art. 139, che “le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”, e, al successivo art. 140, che “i soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”.<br />	<br />
	Con questa previsione viene data soluzione ad una delle problematiche suscitate dall’emersione dell’interesse diffuso e/o collettivo, che – come noto &#8211; sfugge ad una precisa definizione idonea a circoscriverne il reale contenuto e soprattutto lo specifico referente, attesa la connotazione personalistica del nostro ordinamento processuale. Alla nuova situazione priva di referente personale viene, infatti, conferita dignità di situazione legittimante, che abilita le associazioni inserite negli appositi elenchi alla tutela di interessi collettivi.<br />	<br />
	Resta da definire il reale contenuto dell’“interesse collettivo”, la cui tutela non ha nulla a che fare con le “<i>class actions </i>o <i>le public interest actions</i>” proprie dei paesi di <i>Common Law</i>, giacché queste (non ancora ammesse dal nostro ordinamento processuale) sono volte ad attuare una più incisiva tutela di interessi già individualmente azionabili.<br />	<br />
	“L’interesse collettivo dei consumatori e degli utenti”, la cui tutela è normativamente affidata alle associazioni dei consumatori e degli utenti, non può, quindi, coincidere con l’interesse individuale dei soggetti di cui è composta la categoria degli utenti e dei consumatori, perché questo è perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo. Esso, sebbene riferibile ad una categoria di soggetti (nella specie “utenti e consumatori”), deve trascendere i singoli interessi, non potendo – come detto – rappresentare la sommatoria di interessi individuali, che sono individualmente tutelabili. La sua presenza, che giustifica la legittimazione sostanziale e processuale della associazione dei consumatori e degli utenti, non può essere riconosciuta sulla base del richiamo alle disposizioni, da cui “si desume l’attribuzione di un ampio diritto di azione posto a difesa di un interesse collettivo” (pag. 9 della sentenza impugnata), perché, così facendo, si dà per dimostrato quello che invece occorre dimostrare, cioè che i provvedimenti impugnati abbiano leso un “interesse collettivo dei consumatori e degli utenti”, la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. Uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la presenza di un “interesse collettivo” è sicuramente dato dal fatto che un tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria a motivo della sua <i>omogeneità </i>ed <i>indivisibilità</i>.<br />	<br />
	Nella specie, sorgono perplessità su ambedue le caratteristiche, giacché il risultato che persegue l’Adiconsum con il suo ricorso avverso il provvedimento tariffario, che si assume illegittimo, non soddisfa tutti i consumatori e gli utenti che la stessa Adiconsum vuole tutelare.<br />	<br />
	L’eliminazione della quota fissa dalla tariffa, ovvero anche la sua riduzione al limite massimo indicato dal TAR, ha conseguenze diverse sulle altrettanto diverse fasce di utenti, alcuni dei quali (proprietari di seconde case) saranno avvantaggiati, e altri (utenze residenziali primarie) saranno svantaggiati.<br />	<br />
	Se, infatti, secondo la prospettazione della originaria ricorrente, la tariffa deve essere “determinata un tanto al metro cubo”, e questa deve, vigendo il metodo normalizzato, consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario, non è dubbio che la eliminazione della quota fissa (o anche la sua riduzione) comporterà un “aumento proporzionale delle tariffe”, con il risultato che tale aumento verrà ad incidere in maniera diversa in relazione alla differente situazione degli utenti e consumatori, raggruppati in una unica categoria (quella appunto degli utenti e dei consumatori) in virtù della loro generica condizione di soggetti che consumano acqua, fornita dal sistema idrico integrato.<br />	<br />
	Ma, della possibile insorgenza di un conflitto di interessi all’interno della categoria dei consumatori rappresentati, ove venisse eliminata la quota fissa ovvero questa dovesse rispettare il limite massimo indicato dal TAR, pare convinta la stessa Adiconsum, la quale specifica “il vantaggio obiettivo per tutta la collettività dei consumatori dell’ambito territoriale interessato”, identificandolo nel “beneficio” che ogni utente sicuramente riceverebbe “dalla dichiarazione di illegittimità di ogni pagamento relativo a tale voce”, e, al tempo stesso, richiama una decisione del Consiglio di Stato (sez. V., n. 4207/2005), la quale avrebbe chiarito come “scopo delle associazioni di utenti e consumatori sia proprio quello di tutelare interessi individuali e collettivi”.<br />	<br />
	Ambedue le argomentazioni sono inconferenti: la prima, perché il potenziale conflitto di interessi all’interno della categoria deve essere riguardato in relazione alla modulazione della tariffa, conseguente ad una decisione che riconosce l’illegittimità dell’inclusione in questa della quota fissa, e non con riferimento all’annullamento della delibera impugnata, che, nella sua immediatezza, potrebbe anche avere un benefico effetto contingente, destinato però ad essere superato da una nuova articolazione tariffaria con un indiscriminato “aumento proporzionale”; la seconda, perché la questione in esame involge la tutela di “interessi collettivi”, e non individuali, rispetto ai quali ultimi non pare comunque si possa condividere l’affermazione (peraltro non dimostrata) che questi possano essere tutelati dalla associazione di utenti e consumatori, non fosse altro che perché la normativa di riferimento riconosce alle predette associazioni “la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”.<br />	<br />
	L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso di primo grado.<br />	<br />
	Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.   <i> </i>          <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso di primo grado. Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo  			Consigliere est.<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			Consigliere<br />	<br />
Bruno Polito				Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.25/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3601/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3601</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Giovagnoli Ufficio Scolastico per il Lazio (Avv. Stato) c/ M.G. Romeo (Avv. D. Concetti) sulla natura del controinteressato nel diritto di accesso e sul diritto alla riservatezza 1. Accesso agli atti – Art.22, lett. c) L.241/1990 – Controinteressati – Nozione 2. Accesso agli atti – Art. 22,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3601</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Giovagnoli<br /> Ufficio Scolastico per il Lazio (Avv. Stato) c/ M.G. Romeo (Avv. D. Concetti)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del controinteressato nel diritto di accesso e sul diritto alla riservatezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti – Art.22, lett. c) L.241/1990 – Controinteressati – Nozione</p>
<p>2. Accesso agli atti – Art. 22, lett. c)  L. 241/1990 – Procedimento ispettivo – Denuncia o rapporto informativo – Istanza di accesso volta a conoscere il nome del denunciante – Diritto alla riservatezza del denunciante – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 22 lett.c) della L. 241/1990, in materia di accesso agli atti amministrative, sono controinteressati solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza e non tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o coinvolti nel documento oggetto dall’istanza estensiva.</p>
<p>2. Il diritto alla riservatezza, di cui all’art. 22 lett. c) della L. 241/1990, concerne solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico, pertanto non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3601/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 2954  Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i><br />
</i></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2954/2007, proposto <br />
dall’<b>Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</b>, <b>Istituto Comprensivo di Via Orrea, n. 23 – Roma</b>, in persona del Dirigente scolastico <i>pro tempore</i>, e per il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, entrambi rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Romeo Maria Grazia</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Concetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 2;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Roma, Sezione III bis, n. 1189/2007 depositata in data 13 febbraio 2007, resa<i> inter partes</i>; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;   <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2007, il Consigliere Roberto Giovagnoli, uditi altresì l’avvocato dello Stato de Figuereido e l’avvocato Concetti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Nel mese di gennaio 2006 la prof.ssa Romeo richiedeva al Dirigente Scolastico il fascicolo dei rapporti informativi resi da studenti minorenni, genitori e docenti relativi a fatti accaduti nell’a.s. 2003/2004 a seguito dei quali vi era stata un’ispezione del Ministero dell’Istruzione nei suoi confronti.<br />
Il Dirigente, presa visione del pertinente fascicolo, constatava che, pur non essendovi informazioni relative a religione, salute e inclinazioni sessuali sui soggetti coinvolti, vi erano i nomi degli alunni minorenni, dei genitori e dei colleghi che avevano esposto i fatti descritti nel ricorso in esame.<br />
Con lettera dell’8.2.2006 (pervenuta all’Istituto scolastico il 13.2.2006), la Romeo insisteva nella richiesta di ottenere copia integrale degli atti relativi al periodo 3.3.2004 – 31.5.2004. Il Dirigente scolastico dapprima (nota n. 1276 del 16.3.2006) rispondeva interlocutoriamente – in attesa di un parere legale – ritenendo trattarsi di documenti inaccessibili, per motivi di riservatezza di terzi, e poi denegava l’astensione integrale (con nota n. 1451 del 27.3.2006) una volta ottenuto il parere.<br />
Contro tale provvedimento di diniego la Prof.ssa Romeo ha proposto ricorso <i>ex</i> art. 25 legge n. 241/1990, al T.a.r. del Lazio, il quale, con la sentenza n. 1189/2007 ha ordinato all’Amministrazione l’ostensione della documentazione integrale da lei richiesta, ivi compresi, quindi, i nomi degli autori delle dichiarazioni. <br />
<b>2.</b> Avverso tale decisione hanno proposto appello, chiedendone in via cautelare la sospensione, il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto Comprensivo di via Orrea, n. 23.<br />
A sostegno dell’appello, l’Amministrazione deduce: <br />
1) in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso di primo grado perché non notificato ad almeno uno dei controinteressati;<br />
2) nel merito, l’infondatezza del ricorso, non avendo la ricorrente titolo, sotto diversi profili, a conoscere i nomi degli autori delle dichiarazioni rese a suo carico, anche in considerazione del fatto i contestati “<i>omissis</i>” non impedirebbero comunque alla Prof.ssa Romeo di agire in giudizio a tutela dei propri interessi.<br />
Si è costituita in giudizio la Prof.ssa Romeo chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo, altresì, appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio n. 1189/2007, nella parte in cui tale decisione, dopo aver affermato in motivazione che le spese avrebbero seguito la soccombenza, ha omesso in dispositivo la statuizione sulla condanna alle spese di giudizio. <br />
Alla camera di consiglio fissata per la sospensiva, le parti hanno rinunciato alla domanda cautelare, chiedendo l’immediata decisione nel merito.<br />
<b>3.</b> L’appello principale è infondato.<br />
<b>4.</b> Il Collegio ritiene, anzitutto, che gli autori degli esposti informativi (i cui nomi sono oggetto dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente) non possano essere qualificati controinteressati in senso tecnico. <br />
Ai sensi dell’art. 22 lett. <i>c</i>) legge n. 241/1990, in materia di accesso, per “controinteressati” si intendono “<i>tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza</i>”. <br />
In base alla definizione legislativa appena riportata, quindi, sono controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall’istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. <br />
Ebbene, pur non potendosi sottovalutare l’ampliamento e la progressiva importanza assunta dal diritto alla riservatezza, il Collegio ritiene, tuttavia, che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico. <br />
<b>4.1.</b> Il diritto alla riservatezza non può allora certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo (in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). <br />
La denuncia o l’esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all’Amministrazione competente al suo esame ed all’apertura dell’eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi. Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno sviluppi così penetranti come quelli che hanno coinvolto, nel caso di specie, la sfera personale e professionale della Prof.ssa Romeo, che, per i fatti oggetto di quegli esposti, è stata sottoposta a procedimento ispettivo-disciplinare e a procedimento penale (all’esito dei quali, peraltro, è risultata estranea agli addebiti mossi).<br />
Nell&#8217;ordinamento delineato dalla L. n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l&#8217;avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all&#8217;interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell&#8217;autorità giudiziaria. <br />
<b>4.2.</b> La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il diritto  di conoscere il nome dell’autore di tali dichiarazioni.<br />
Tale sfavore verso le denunce e le dichiarazioni anonime emerge poi, a più riprese, dal codice di procedura penale: si pensi, ad esempio, all’art. 240 c.p.p. in forza del quale i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano il corpo del reato o provengano comunque dall’imputato; all’art. 195, comma 7, c.p.p. che sancisce l’inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame; all’art. 203 c.p.p. che pure prevede l’inutilizzabilità delle informazioni rese dagli informatori alla polizia giudiziaria quando il nome di tali informatori non venga svelato. <br />
<b>4.3.</b> Da questa cornice emerge chiaramente che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il “diritto all’anonimato” di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell’ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. <br />
L’anonimato sulle denunce o sulle dichiarazioni accusatorie è, al contrario, come si è visto, guardato con particolare sospetto dall’ordinamento: da qui l’evanescenza e l’infondatezza di ogni tentativo volto a qualificare tale inesistente diritto all’anonimato come una prerogativa del diritto alla riservatezza.<br />
<b>4.4.</b> Applicando tali coordinate ricostruttive alla fattispecie in esame, ne deriva che il motivo di appello con cui si fa valere l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati è certamente infondato. <br />
Ed invero, a prescindere dalle conseguenze processuali derivanti, in materia di accesso, dalla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato (questione per la risoluzione della quale sarebbe rilevante, anche dopo le decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 6 e 7 del 2006,  stabilire se il diritto di accesso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo del diritto di accesso), nel caso di specie si deve ritenere che, a fronte della richiesta di accesso della Prof.ssa Romeo, non vi fosse alcun controinteressato in senso tecnico. <br />
Altrimenti opinando, del resto, l’onere di coinvolgere tali presunti controinteressati sarebbe gravato, prima di tutti, proprio sull’Amministrazione scolastica. Va ricordato, invero, che ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”), “<i>la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione</i>”.<br />
Non risulta, tuttavia, che tale comunicazione sia mai stata inviata  agli autori delle dichiarazioni il che dimostra che anche l’Amministrazione ha ritenuto (almeno fino alla costituzione in giudizio davanti al T.a.r.) che la richiesta dalla Romeo con fosse tale da investire il diritto alla riservatezza di nessun soggetto terzo. <br />
<b>4.5.</b> Dalle considerazioni svolte emerge anche l’infondatezza del motivo con cui l’Avvocatura dello Stato sostiene che il nome dei dichiaranti non doveva comunque essere fornito. <br />
Come si è visto, infatti, il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete, ma, al contrario, il diritto dell’accusato di conoscere il nome dell’accusatore ha ormai anche un solido addentellato costituzionale (art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999).<br />
Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell&#8217;esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d&#8217;iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti.<br />
Certo, non si può escludere che l’immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe riflettersi negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria. Ma ciò può, a tutto concedere, giustificare un breve differimento del diritto di accesso. Non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti quando ormai (come accade nella fattispecie) il procedimento ispettivo-disciplinare si è definitivamente concluso.<br />
L’appello principale deve, pertanto, essere rigettato. <br />
<b>5.</b> Occorre, a questo punto, esaminare l’appello incidentale con il quale la Prof.ssa Romeo contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver “preannunciato” in motivazione che le spese avrebbero seguito la soccombenza, ha omesso, nel dispostivo qualsiasi statuizione in ordine alle spese medesime.<br />
L’appello incidentale è fondato. <br />
Alla soccombenza in giudizio segue, infatti, la condanna alle spese, salvo che vi siano giustificati motivi per disporre la compensazione delle stesse. Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha richiamato la regola della soccombenza, ma ha omesso di liquidare le spese di giudizio. <br />
A tale liquidazione deve, pertanto, provvedere il Giudice di appello, specificamente investito della questione dall’appello incidentale. Le spese del giudizio di primo grado, pertanto, già poste a carico delle Amministrazioni odierne appellanti dal giudice di primo grado, sono liquidate in complessi € 2.000 oltre IVA e CPA.<br />
<b>6.</b> Le spese del giudizio di appello seguono, a loro volta la soccombenza, e sono liquidate in complessivi € 3.000 oltre IVA e CPA.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: <br />
respinge l’appello principale; <br />
accoglie l’appello incidentale.<br />
Condanna, in solido, le Amministrazioni appellanti principali a rimborsare alla parte appellata le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.000 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA				Presidente<br />	<br />
Paolo BUONVINO				Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI				Consigliere<br />	<br />
Aldo SCOLA					Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere Est. </p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.25/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3602</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3602/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3602/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3602</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Giovagnoli Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato) c/ Wind Telecomunicazioni (Avv. F. G. Scoca, A. Santa maria, A. Clarich e G. Pizzonia) sulla legittimazione del commissario ad acta a resistere come controinteressato nel giudizio proposto avverso il provvedimento di nomina 1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3602/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3602/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3602</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Giovagnoli<br /> Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato) c/ Wind Telecomunicazioni (Avv. F. G. Scoca, A. Santa maria, A. Clarich e G. Pizzonia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione del commissario ad acta a resistere come controinteressato nel giudizio proposto avverso il provvedimento di nomina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta &#8211; Impugnazione del decreto – Legittimazione a resistere come controinteressato del commissario – Non sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decisione non meramente attuativa del giudicato – Risoluzione di questioni di natura cognitoria – Appello &#8211; Legittimazione – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la legittimazione del commissario ad acta a resistere come controinteressato nell’appello proposto contro il provvedimento giudiziale di nomina a prescindere dalla natura dello stesso di organo straordinario della P.A. ovvero di ausiliario del giudice.<br />
2. E’ legittimo l’appello avverso la decisione adottata in sede di ottemperanza che non si limiti ad emanare mere misure attuative del giudicato ma risolva anche questioni di natura cognitoria, in rito ed in merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3602/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 2955 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2955/2007, proposto dal <br />
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro in carica, e dal Ministero delle Comunicazioni,in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la società <b>Wind Telecomunicazioni s.p.a</b>., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Franco Gaetanto Scoca, Prof. Alberto Santa Maria, Prof. Alberto Clarich e Giuseppe Pizzonia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Paisiello, n. 55;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>dell’ordinanza del T.a.r. Lazio, sez. III ter, 22 febbraio 2007, n. 240; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2007, il Consigliere Roberto Giovagnoli, uditi altresì l’avvocato dello Stato Guida e  gli avvocati Clarich, Santa Maria e Pizzonia;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Oggetto della presente controversia è l’ordinanza con la quale il T.a.r. Lazio ha nominato il commissario <i>ad acta</i> per provvedere sull’istanza di rimborso dei contribuiti che Infostrada s.p.a., incorporata per fusione da Wind Telecomunicazioni S.p.a., ha corrisposto ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 2000.<br />
Tale decreto è stato annullato, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con D.P.R. 26 ottobre 2004, emesso in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 18 settembre 2003, che ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento comunitario l’art. 20, comma 2, della legge n. 448/98.<br />
<b>2.</b> Dopo l’annullamento del decreto, Wind, agendo quale successore della società Infostrada incorporata, ha notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Comunicazioni, in data 19 aprile 2005, un’istanza di rimborso per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.<br />
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, Wind ha proposto ricorso <i>ex</i> art. 21 <i>bis</i> della legge n. 1034/1971.<br />
Il T.a.r. Lazio, sez. III <i>ter</i>, ha accolto il ricorso con sentenza 10 luglio 2006, n. 5746 sulla base della seguente motivazione: <br />
<i>“[…] Considerato che il D.P.R. 26/10/2004, di accoglimento del ricorso straordinario, in conformità del parere del Consiglio di Stato, fa espressamente “salve le iniziative delle Amministrazioni competenti al fine di fare fronte alla carenza di disciplina che viene a determinarsi in ordine alle modalità di fissazione del contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali” operanti nel settore  dei servizi di telecomunicazioni, sì che residua in capo all’Amministrazione un qualche margine di  discrezionalità;<br />
Ritenuto che con il presente ricorso si chiede, in definitiva, una pronuncia che imponga all’Amministrazione di concludere il procedimento attivato con l’istanza di rimborso del 19/4/05, rimedio che appare tanto più necessario in ragione della dubbia praticabilità dello strumento dell’azione di ottemperanza al decreto presidenziale reso in sede di ricorso straordinario (cfr. in termini Cass., Sez. Un., 18/12/2001, n. 15978; Cons. Stato, Sez. VI, 26/9/2003, n. 5501);  <br />
Considerato che appare dunque configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo pretensivo alla conclusione del procedimento, momento prodromico rispetto all’accertamento della pretesa patrimoniale;</i><br />
<i>Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di provvedere sull’istanza di rimborso della società ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza. […]”.</i><br />
La sentenza, notificata alle parti in causa in data 2 agosto 2006, è passata in giudicato in data 15 ottobre 2006,<br />
<b>3.</b> Wind ha, pertanto, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Comunicazioni una “<i>istanza di diffida ella esecuzione della sentenza del T.a.r. del Lazio, sezione III ter, 10 luglioo 2006, n. 5476/2006</i>”.<br />
Il Ministero ha risposto con una nota del 18.12.2006 con la quale  comunicava di aver “<i>provveduto a richiedere all’Avvocatura Generale dello Stato i necessari elementi per la pronta e sollecita conclusione del procedimento e sull’istanza di rimborso dei contributi (ex art. 20, comma 2, legge n. 448/98), come ordinato dal giudice amministrativo con la richiamata decisione</i>”. In detta nota, l’Amministrazione sottolineava, in particolare, la necessità di “<i>stabilire una linea di condotta uniforme in merito delle pretese restitutorie, in relazione ai paralleli giudizi pendenti attualmente davanti al Consiglio di Stato, dovendosi stabilire quali siano i contenuti dispositivi del procedimento da concludersi, come stabilito dal T.a.r.</i>”.<br />
La società Wind, ritenendo che quella nota non fosse idonea a definire il procedimento amministrativo attivato, ha richiesto al T.a.r. la nomina di un Commissario <i>ad acta</i> con istanza notificata in data 16 gennaio 2007.<br />
Nelle more di questa ulteriore fase processuale, l’Amministrazione ha emanato la nota del 7 febbraio 2007, prot. n. 13869 del seguente tenore: “<i>in esito alla domanda formulata con nota del novembre 2006 in ottemperanza alla sentenza del T.a.r. Lazio n. 5746 del 10 luglio 2006, questo Ministero ritiene di non poter spontaneamente aderire alla richiesta di rimborso dei contributi in questione per le stesse ragioni di ordine sostanziale sostenute nel giudizio di cui è parte codesta Società relative alla sentenza del T.a.r. Lazio n. 46 del 4 gennaio 2005. Questa Amministrazione ritiene infatti che i contributi richiesti non sono ripetibili in quanto traslati sull’utente finale del servizio</i>”.<br />
<b>4.</b> Il T.a.r. del Lazio, sez. III ter, con ordinanza collegiale del 22 febbraio 2007, n. 240, ha nominato il Commissario ad acta, <<<i>considerato che la nota dell’Amministrazione in data 7/2/2007 prot. n. 13869 non può configurarsi atto conclusivo del procedimento, instaurato con l’istanza di rimborso, configurandosi piuttosto come atto soprassessorio, limitandosi l’amministrazione a rappresentare di “non poter spontaneamente aderire alla richiesta di rimborso dei contributi in questione per le stesse ragioni di ordine sostanziale sostenute nel giudizio di cui è parte codesta Società relativa alla sentenza del Tar Lazio n. 46 del 4 gennaio 2005</i>”>>.<br />
<b>5.</b> Contro tale ordinanza hanno proposto appello, chiedendone in via cautelare la sospensione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Comunicazioni, deducendo quanto segue:<br />
&#8211; la sentenza n. 5476/2006 emessa dal T.a.r. Lazio sul ricorso avverso il silenzio-rifiuto ha esplicitamente limitato l’ambito della controversia alla sola adozione di un provvedimento idoneo a definire il procedimento attivato con l’istanza di rimborso,- la nota del 7 febbraio 2007 non ha natura soprassessoria in quanto con tale atto l’Amministrazione, affermando che “<i>i contributi richiesti non sono ripetibili in quanto traslati sull’utente finale del servizio</i>”, ha definitivamente rigettato l’ist<br />
&#8211; l’istanza per la nomina del commissario <i>ad acta</i> avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarata improcedibile.<br />
Si è costituita in giudizio la società Wind la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità (sotto diversi profili) dell’appello avverso l’ordinanza di nomina del commissario <i>ad acta</i> e, nel merito, ha comunque chiesto il rigetto dell’appello ritenendolo infondato.<br />
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2007, fissata per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione, le parti, interpellate sul punto dal Collegio, hanno dato il loro consenso affinché l’appello venisse deciso subito nel merito.<br />
<b>6. </b>L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.<br />
<b>7.</b> In via pregiudiziale occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello.<br />
Secondo la società Wind l’appello sarebbe inammissibile in quanto: <br />
&#8211; è stata omessa la notifica al commissario <i>ad acta</i>;<br />
&#8211; è rivolto avverso una ordinanza che non avrebbe natura decisoria, ma esecutiva;<br />
&#8211; sono stati svolti motivi sostanzialmente motivi di appello avverso la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III ter 10 luglio 2006, n. 5746, ormai passata in giudicato.<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
<b>8.</b> In ordine al primo profilo di inammissibilità, il Collegio ritiene che il commissario <i>ad acta</i> non sia legittimato a resistere come controinteressato all’appello proposto contro il provvedimento giudiziale che lo nomina. <br />
Tale conclusione si impone tenendo conto della natura giuridica del commissario <i>ad acta</i> nominato dal giudice per l’esecuzione del giudicato o, come nel caso di specie, per sostituirsi all’Amministrazione rimasta inerte nonostante la condanna a provvedere<i> ex</i> art. 21 <i>bis</i> legge n. 1034 del 1971.<br />
Dottrina e giurisprudenza sono state a lungo impegnate nella qualificazione giuridica del commissario <i>ad acta</i>, incontrando in tale opera ricostruttiva notevoli difficoltà, in parte dovute alla stessa duplicità di natura del giudizio di ottemperanza, ora ricondotto all’attività giurisdizionale ora all’attività amministrativa.<br />
<b>8.1.</b> Come è noto, con riferimento alla natura giuridica del commissario <i>ad acta</i> sono state prospettate tre tesi: organo straordinario ausiliario del giudice; organo straordinario dell’amministrazione; organo misto, per alcuni aspetti ausiliario dell’amministrazione e per altri del giudice.<br />
Se per il commissario <i>ad acta</i> nominato in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, prevale la tesi secondo cui si tratta di un organo ausiliario del giudice (tesi che ha ricevuto anche l’importante avallo dell’Adunanza plenaria n. 23 del 1978), il dibattito è, invece, tutt’ora aperto per quella speciale figura di commissario <i>ad acta</i> nominato, ai sensi dell’art. 21 <i>bis</i>, legge n. 1034 del 1971, per porre rimedio alla persistente inerzia dell’Amministrazione. <br />
In questo caso, infatti, secondo la tesi preferibile, non si ha un vero e proprio giudizio di ottemperanza, tant’è che l’art. 21 <i>bis</i> non rinvia alle norme sul giudizio di ottemperanza, ma si limita a prevedere la nomina di un commissario <i>ad acta</i>. Si ha, più propriamente, una ottemperanza “anomala” o “speciale”, dove la specialità risiede nella circostanza che si prescinde dal passaggio in giudicato della sentenza, e, soprattutto si ammette l’intervento del commissario nell’ambito del medesimo processo, senza più bisogno di un ricorso <i>ad hoc</i>, essendo sufficiente una semplice istanza al giudice che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio. <br />
Anzi, proprio prendendo atto della unitarietà che ormai lega la fase di cognizione sull’inadempimento dell’amministrazione e la successiva fase esecutiva, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità, se l’interessato ne fa richiesta, di disporre in via contestuale l’ordine di provvedere e la nomina del commissario <i>ad acta</i>, il quale, in questi entrerà in funzione non subito, ma solo quando si protragga l’inerzia dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, n. 30/2002).<br />
<b>8.2.</b> Ma la specialità di questa forma di ottemperanza deriva anche dal fatto che il commissario <i>ad acta</i> nominato ai sensi dell’art. 21 <i>bis</i>, comma 2, legge n. 1034 del 1971, può assumere un ruolo del tutto inedito, in quanto la sua attività può non essere volta al completamento ed all’attuazione del <i>dictum</i> giudiziale recante direttive conformative dell’attività amministrativa, ma può atteggiarsi come attività di pura sostituzione, in un ambito di piena discrezionalità, non collegata alla decisione se non per quanto attiene al presupposto dell’accertamento della prolungata inerzia dell’amministrazione. <br />
Ed infatti, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 80/2005 all’art. 2 della legge n. 241/1990, il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sul ricorso contro il silenzio-rifiuto della p.a., può limitarsi a dichiarare l’esistenza dell’obbligo di provvedere, senza svolgere però alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale dell’istante. Questo può accadere o perché il ricorrente non chiede il giudizio sulla fondatezza della pretesa, o perché il giudice ritiene, a torto o a ragione, che non vi siano i presupposti per esercitare tale sindacato, perché il provvedimento richiesto dal privato involge valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.<br />
Non a caso, l’art. 2 legge n. 241/1990 prevede che il giudice “<i>può</i> conoscere della fondatezza dell’istanza”, configurando, quindi, il sindacato sul rapporto come una eventualità, e non come una componente necessaria della sentenza sul silenzio.<br />
Ed allora, in tutti i casi in cui il giudice amministrativo si sia limitato soltanto a dichiarare l’obbligo di provvedere, senza vincolare in alcun modo la successiva attività amministrativa, il commissario <i>ad acta</i>, nominato in caso di persistente inerzia della p.a., viene a disporre di uno spazio di libertà sicuramente sconosciuto all’analoga figura nominata in sede di esecuzione al giudicato. Non vi è, infatti, una vera e propria sentenza di ottemperanza, ma un semplice atto di nomina, con cui il giudice non dice all’amministrazione come deve provvedere, ma demanda tutto all’organo amministrativo straordinario che è il commissario.<br />
Si ha qui, allora, un commissario che assomiglia più ad un organo dell’Amministrazione che ad un ausiliario del giudice.<br />
<b>8.3.</b> Quella appena prospettata è una plausibile ricostruzione del dato positivo. E’ tuttavia senz’altro possibile, come la migliore dottrina non ha mancato di evidenziare, una diversa ricostruzione, secondo cui l’art. 21 <i>bis</i> contemplerebbe un vero e proprio giudizio di ottemperanza: il previsto atto di nomina sarebbe una vera e propria sentenza di ottemperanza in cui il giudice detta anche le direttive per l’operato dell’Amministrazione. Ricostruita la norma, in questi termini, si avrebbe almeno nella fase esecutiva del giudizio, un vero e proprio giudizio di merito e il commissario dovrebbe essere qualificato come ausiliario del giudice, o, al più, come un organo misto.<br />
<b>8.4.</b> Quale che sia la tesi che si ritenga di accogliere, con le conseguenze evidenziate in ordine alla natura giuridica del commissario <i>ad acta</i>, non vi può, comunque, essere dubbio sul fatto che quest’ultimo non rivesta la qualifica di controinteressato nel giudizio di appello avverso il provvedimento giudiziale che lo nomina. <br />
Accogliendo la prima delle sopra riportate opzioni interpretative, infatti, il commissario andrebbe qualificato come organo straordinario dell’Amministrazione e, quindi, l’appello non dovrebbe essergli notificato per essere la sua attività riferibile alla stessa pubblica amministrazione esecutata.<br />
Accogliendo la seconda opzione, egli sarebbe, quale ausiliario del giudice, un organo paragiurisdizionale, ed ugualmente l’atto di appello non gli andrebbe notificato, per le stesse ragioni per le quali non si è mai dubitato che l’appello non debba essere notificato al giudice che ha emesso la sentenza impugnata o agli ausiliari dallo stesso nominati. <br />
Questo Consiglio di Stato, del resto, ha già avuto modi di esprimersi nel senso di escludere la necessità della notifica. Si fa riferimento, in particolare, a Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 1995, n. 1433 secondo cui “<i>L&#8217;appello proposto avverso la sentenza d&#8217;ottemperanza non deve essere notificato anche al commissario &#8220;ad acta&#8221;, sia perché la sua attività è riferibile alla stessa p.a. esecutata, sia perché egli è organo paragiurisdizionale</i><b>”.<br />
</b>Né in senso contrario, può essere deporre il precedente (C.G.A. 4 luglio 2000, n. 329) citato dalla difesa della parte appellata. In tale decisione, infatti, si discuteva della legittimazione passiva non del commissario <i>ad acta</i> nominato dal giudice per l’esecuzione al giudicato, ma del commissario nominato da un’Amministrazione (la Regione) per porre rimedio all’inerzia di un’altra Amministrazione (il Comune). Si trattava, pertanto, di una fattispecie certamente non riconducibile a quella oggetto del presente gravame.<br />
<b>9.</b> Anche la seconda eccezione di inammissibilità risulta infondata. A prescindere dalla forma prescelta dal giudice di primo grado (ordinanza), il provvedimento giudiziale impugnato ha un sicuro contenuto decisorio, soprattutto laddove esclude che la nota del Ministero del 7 febbraio 2007 possa considerarsi atto conclusivo del procedimento instaurato con l’istanza di rimborso.<br />
E’ del resto orientamento consolidato, dal quale non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui le decisioni adottate in sede di ottemperanza sono inappellabili solo se contengano disposizioni meramente attuative del giudicato (trattandosi dell’esplicazione di poteri di amministrazione attribuiti al giudice in via sostitutiva). Sono invece appellabili i provvedimenti con i quali il giudice, anziché limitarsi ad emanare mere misure attuative del giudicato, abbia risolto anche questioni di natura cognitoria, in rito o in merito (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5319).<br />
Nel caso di specie, il provvedimento del T.a.r. Lazio ha risolto una questione di rito: quella attinente alla procedibilità o meno del giudizio per l’ottemperanza <i>ex</i> art. 21 <i>bis</i>, comma 2, legge n. 1034/1971 pur a fronte di un provvedimento espresso emanato dall’Amministrazione nelle more del giudizio. Il T.a.r., quindi, non ha adottato solo misure attuative, ma si è pronunciato sull’esistenza di una condizione (oggettiva) dell’azione esecutiva (quella appunto involgente la perdurante inerzia dell’Amministrazione).<br />
<b>10.</b> Anche la terza eccezione di inammissibilità è infondata. I motivi proposti nell’atto di appello sono diretti a contestare la natura di atto soprassessorio che il T.a.r. ha riconosciuto alla nota del Ministero del 7.2.2007. Si tratta di censure che non investono la precedente sentenza del T.a.r. n. 5746 del 2006, ormai passata in giudicato, ma attengono al contenuto decisorio dell’ordinanza impugnata.<br />
<b>11. </b>Nel merito l’appello è fondato.<br />
A differenza di quanto affermato dal T.a.r. Lazio, la nota del Ministero del 7 febbraio 2007 non è un atto meramente soprassessorio, ma è un atto definitivo, che si pronuncia, rigettandola, sull’istanza di rimborso presentata dalla società Wind.<br />
Come correttamente rilevata parte appellata alla pag. 17 della memoria difensiva, l’atto soprassessorio può essere definito come quello che si limita “<i>rinviare ad altra occasione rinunciando temporaneamente a prendere una decisione o a dar luogo ad una esecuzione</i>”.<br />
Il provvedimento adottato dal Ministero non corrisponde, tuttavia, a tale definizione: l’Amministrazione afferma chiaramente che l’istanza non può essere accolta in quanto “<i>i contributi richiesti non sono ripetibili in quanto traslati sull’utente finale del servizio</i>”.<br />
Tale affermazione esprime compiutamente il rigetto dell’istanza di rimborso, esprime, in altri termini, la determinazione finale dell’Amministrazione. <br />
Con tale nota, quindi, l’Amministrazione ha adempiuto all’ordine di provvedere contenuto nella precedente sentenza del T.a.r. Lazio n. 5476/2006. <br />
Giova precisare che in tale sentenza il T.a.r. si è limitato ad ordinare all’Amministrazione di provvedere senza predeterminare (come, invece, avrebbe potuto, atteso il carattere vincolato dell’attività dell’Amministrazione a seguito del D.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario proposto da Wind) il contenuto del futuro provvedimento.<br />
Il T.a.r., in altri termini, non ha compiuto alcun sindacato sulla fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere da Wind: l’esecuzione di quella sentenza richiedeva, allora, null’altro che l’emanazione di un provvedimento espresso sull’istanza di rimborso, e tale provvedimento è stato adottato con la nota del 7 febbraio 2007.<br />
Il T.a.r. avrebbe dovuto prenderne atto e dichiarare improcedibile l’istanza diretta ad ottenere la nomina del commissario <i>ad acta</i>. L’art. 21 <i>bis</i> legge n. 1034/1971 dispone, infatti, che all’atto del suo insediamento il commissario verifica se l’amministrazione abbia nel frattempo provveduto, dopo la promozione del giudizio di ottemperanza. Il che conferma che l’emanazione del provvedimento da parte dell’Amministrazione preclude l’intervento del commissario e,<i> a fortiori</i>, laddove quest’ultimo non sia stato ancora nominato, rende improcedibile l’istanza diretta ad ottenerne la nomina.<br />
A diverse conclusioni si sarebbe certamente dovuti giungere laddove il T.a.r. nella sentenza sul silenzio-rifiuto non si fosse limitato alla mera declaratoria dell’obbligo di provvedere, ma avesse anche predeterminato il contenuto del provvedimento, ordinando all’Amministrazione di accogliere l’istanza di Wind. <br />
<b>12.</b> Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della ordinanza impugnata, l’istanza presentata da Wind deve essere dichiarata improcedibile. <br />
Contro la nota del 7 febbraio 2007 ovviamente la società Wind potrà far valere i suoi motivi di censura (ivi compreso quello risultante dal contrasto con la decisione intervenuta sul ricorso straordinario e con l’obbligo restitutorio dalla stessa nascente) instaurando, come peraltro ha già fatto, un autonomo giudizio di impugnazione. <br />
<b>13.</b> Le spese del presente giudizio possono essere compensate ricorrendo giustificati motivi.<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della ordinanza impugnata, dichiara improcedibile l’istanza presentata da Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la nomina del commissario <i>ad acta</i>.<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA				Presidente<br />	<br />
Paolo BUONVINO				Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI				Consigliere<br />	<br />
Aldo SCOLA					Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere Est. 																																																																																										</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.25/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-6-2007-n-3602/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2007 n.3602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1911/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1911</a></p>
<p>Non va sospeso il permesso di costruire che risulti oggetto di riesame da parte della P.A. su precedente ordinanza propulsiva del giudice amministrativo. Il provvedimento comunale non appare infatti elusivo dell’ordinanza emessa ai fini del riesame. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLIOTTAVA SEZIONE Registro Ordinanze: 1911/07 Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il permesso di costruire che risulti oggetto di riesame da parte della P.A. su precedente ordinanza propulsiva del giudice amministrativo. Il provvedimento comunale non appare infatti elusivo dell’ordinanza emessa ai fini del riesame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI<br />OTTAVA  SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1911/07<br />
Registro Generale: 2904/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
EVASIO SPERANZA Presidente<br />LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.<br />DIEGO SABATINO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Giugno 2007<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 2904/2007  proposto da: <b>VIGLIOTTI FRANCESCA</b>  e <b>VIGLIOTTI GIOVANNA</b> rappresentati e difesi da:GRECO TERESA con domicilio eletto in NAPOLI VIA SEGGIO DEL POPOLO,22 -VECCHIONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI S.MARIA A VICO</b>, in persona del Sinaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Laudadio<br />
e nei confronti di<br /><b>DE LUCIA CARMINE </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br /> della determina n. 6567 del 10/05/2007 di riesame del permesso di costruire n. 47/2006</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br /> Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO<br />  Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Considerato che il provvedimento di riesame, emesso su impulso di questo TAR, valuta congiuntamente il permesso di costruire n. 47/2006 e la DIA in variante n. 39/Sue del 8 marzo 2007; e che pertanto, inteso il detto atto quale riconsiderazione del primo provvedimento come modificato dalla successiva comunicazione del richiedente, non pare elusivo dell’ordinanza n. 994/2007;<br />Considerato che pare condivisibile la valutazione tecnica operata in sede di riesame;<br />Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 25 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />IL  I° REFERENDARIO<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1907</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1907/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1907</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento sfavorevole della Soprintendenza che annulla l’autorizzazione ad un intervento edilizio per eliminare barriere architettoniche. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLIOTTAVA SEZIONE Registro Ordinanze: 1907/07 Registro Generale:3307/2007 nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA PresidenteLUIGI DOMENICO NAPPI Cons., relatore DIEGO SABATINO Ref. ha pronunciato la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1907</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento sfavorevole della Soprintendenza che annulla l’autorizzazione ad un intervento edilizio per eliminare barriere architettoniche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI<br />OTTAVA  SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1907/07<br />
Registro Generale:3307/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
EVASIO SPERANZA Presidente<br />LUIGI DOMENICO NAPPI Cons., relatore<br />
DIEGO SABATINO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Giugno 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 3307/2007  proposto da:BALDINO MARIA GIOVANNA rappresentato e difeso da:COCILOVO MARCO e D&#8217;ALOIA ANTONIO con domicilio eletto in NAPOLI PONTE TAPPIA,82 C/O AVV.DI GIANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO BENI ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b> rappresentato e difeso da:CANTORE ANNA con domicilio eletto in NAPOLI AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO<br />
<b>SOPRINT. BB AA-PAESAGGIO PATRIM. STORICO ART.DEMOETNOANTROP. </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della autorizzazione paesaggistica decreto FB/ 26176/05 del 13.03.2007.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI<br />
 Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza<br />
RITENUTO  che il provvedimento impugnato poggia su considerazioni autonome che non interferiscono con la trama della sentenza n. 1095/2006 con la quale è stata da questa Sezione, annullato un precedente provvedimento analogo, nel contenuto, a quello ora impugnato;<br />
Ritenuto che  non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE     la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 25 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL  CONSIGLIERE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1910</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1910/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1910/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1910</a></p>
<p>Va sospeso il decreto rettoriale che esclude laureati in medicina dall’accesso alle scuole di specializzazione, qualora i laureati non abbiano superato l’esame di stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla scuola. E’ infatti possibile che detta iscrizione all’albo professionale venga conseguita successivamente alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1910/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1910/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1910</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto rettoriale che  esclude laureati in medicina dall’accesso alle scuole di specializzazione, qualora i laureati non abbiano superato l’esame di stato  prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla scuola. E’ infatti possibile che detta iscrizione all’albo professionale venga conseguita successivamente alla partecipazione e prima dell’inizio dell’attività formativa, sicche’ va disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di selezione per l’ammissione alla scuola di specializzazione (G.S.).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11100/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2007 n. 5966</p>
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11111/g">Decreto presidenziale del 22 maggio 2007 n. 1510</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI<br />OTTAVA  SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze  1910/07<br />Registro Generale: 2884/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
EVASIO SPERANZA Presidente<br />LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.<br />DIEGO SABATINO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Giugno 2007<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 2884/2007  proposto da: <b>COPPOLA GIOSUE&#8217;, ALFIERI SALVATORE, ANDRIA GILDA, BENEDUCE LUCIA, CRISPO SALVATORE,FALCONE FRANCESCO, FRANZESE MARIA DOMENICA, IOVINO MICHELE GIUSEPPE, MAROTTA VINCENZO, LAMIA GIOVANNI, PALLADINO OLGA, NORINO GIOVANNA, NAVARRO PASQUALINA, NAPOLITANO PAOLA, MONACO FRANCESCO, MICILLO FILOMENA, MERONE GIOVANNI, MATTERA CONCETTA, VALVONA EVELINA, VACCARO VALERIA, SPAGNUOLO DANILO, SORRENTINO SERENA,SOMMA ANNA, SOLIMENO GIOVANNI, SILVESTRO TIZIANA, SILVESTRI NUNZIA, VILLANO PAOLO, VICEDOMINI LUCIA, VARRICCHIONE GILDA, SGAMBATI PAOLO, SENESE ROSSANA, RUSSO ROCCO,  RUSSO CONCETTA,  RUSSO CHRISTIAN, RISUCCI EMANUELA, PENNONE RAFFAELLA, PALMIERI FEDERIGO, MARSEGLIA MARIANO,INDOLFI VIVIANA, FIMIANI VANESSA, ESPOSITO GIULIA, CAGGIANO FRANCESCO, CHIOSI ANTONIO, COCOZZA ERNESTO</b> rappresentato e difeso da:MARONE GHERARDO e MARONE FRANCESCO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CESARIO CONSOLE N. 3</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI NAPOLI &#8211; FEDERICO II </b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA </b>  rappresentato e difeso da: DEL VECCHIO PAOLO con domicilio eletto in NAPOLI AVVOCATURA STATO VIA DIAZ 11<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br /> del decreto n. 1545 del 04/05/2007 di diniego ammissione alla scuola di specializzazione in medicina.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA<br />Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO<br /> Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;</p>
<p>Considerato che le attività richieste al partecipante ai corsi delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono tali da rientrare pienamente in quelle per le quali necessita l’iscrizione all’albo professionale, giusta la regolamentazione di cui al decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;<br />
Considerato che pertanto le doglianze in merito alla non necessità dell’iscrizione all’ordine per lo svolgimento dei corsi non possono essere accolte;<br />
Considerato che peraltro i ricorrenti, in forma estremamente involuta, paiono anche sottolineare la possibilità che tale iscrizione venga conseguita successivamente alla partecipazione e prima dell’inizio dell’attività formativa;<br />
Considerato che in tali limiti la richiesta domanda cautelare appare accoglibile;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di selezione per l’ammissione alla citata scuola di specializzazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 25 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL  I° REFERENDARIO<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-25-6-2007-n-1910/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2007 n.1910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
