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	<title>25/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3012</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione &#8211; sospensione da rinnovo di concessione demaniale marittima e decadenza dalla stessa concessione per violazione del titolo (affidamento di gestione a terzi) – da parte di Consorzio di cooperativa di concessionari, con scissione fra titolarità formale dell’atto concessorio ed attività gestoria della concessione sulle aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3012</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione &#8211; sospensione da rinnovo di concessione demaniale marittima e decadenza dalla stessa concessione per violazione del titolo (affidamento di gestione a terzi) – da parte di Consorzio di cooperativa di concessionari, con scissione fra titolarità formale dell’atto concessorio ed attività gestoria della concessione sulle aree demaniali &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R.– VENEZIA – <a href="/ga/id/2004/7/4487/g">Ordinanza sospensiva del 10 marzo 2004 n. 281</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3012/2004<br />Registro Generale:5018/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COGEST. SOC. COOP. A R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti MARIA TERESA BORGATO PAGOTTO E NICOLA DI PIERRO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA TAGLIAMENTO 55 presso NICOLA DI PIERRO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ERACLEA</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti LUIGI MANZI E MASSIMO CARLIN<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione I n. 281/2004, resa tra le parti, concernente RINNOVO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ERACLEA<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti l’avv.to Di Pierro e l’avv.to A. Manzi per delega dell’avv.to L. Manzi;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della formulata domanda cautelare, tenuto conto della peculiarità del modello organizzatorio prescelto dall’Amministrazione per il rilascio nell’ambito del Comune di Eraclea di concessione demaniale di arenili in favore di Consorzio in forma di cooperativa dei soggetti interessati, che determina una scissione fra titolarità formale dell’atto concessorio ed attività gestoria della concessione sulle aree demaniali interessate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5018/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3011/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3011</a></p>
<p>Industria e commercio &#8211; fissazione contributo di riciclaggio per smaltimento rifiuti oli vegetali e animali – prevalenza delle complessive esigenze di equilibrio di gestione del Consorzio, da garantire attraverso i contributi di riciclaggio – rapporti tra oli e rifiuti &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3011</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; fissazione contributo di riciclaggio per smaltimento rifiuti oli vegetali e animali – prevalenza delle complessive esigenze di equilibrio di gestione del Consorzio, da garantire attraverso i contributi di riciclaggio – rapporti tra oli   e rifiuti &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/7/4490/g">Ordinanza sospensiva del 6 maggio 2004 n. 2560</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3011/2004<br />
Registro Generale:5427/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CONOE &#8211; CONSORZIO NAZ. RACCOLTA E TRATT. OLI E GRASSI VEG. E ANIM</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti ANDREA CALISSE E FRANCO GAETANO SCOCA<br />
con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNAPROL &#8211; UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIVE<br />
UNASCO &#8211; UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI PRODUTTORI OLIVICOLI<br />
CNO &#8211; CONSORZIO NAZIONALE OLIVICOLTORI<br />
SOCIETA&#8217; OLIVETI D&#8217;ITALIA S.C.P.A.</b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv. ti FERDINANDO ALBISINNI E SANDRO AMOROSINO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA CIRO MENOTTI, 4 presso FERDINANDO ALBISINNI<br />
e nei confronti di<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO<br />
MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS n. 2560/2004, resa tra le parti, concernente FISSAZIONE CONTRIBUTO DI RICICL. PER SMALTIMENTO RIFIUTI OLIVEGETALI E ANIM;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CNO-CONSORZIO NAZIONALE OLIVICOLTORI<br />MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO<br />MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE<br />SOCIETA&#8217; OLIVETI D&#8217;ITALIA S.C.P.A.<br />UNAPROL-UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIVE<br />UNASCO-UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI PRODUTTORI OLIVICOLI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Scoca, Calisse, Albisinni, Amorosino e l’avv.to dello Sato De Stefano.</p>
<p>Ritenuto, sulla base di una prima delibazione, che l’art. 47, co. 3, d. lgs. n.22/1997, impone una valutazione delle complessive esigenze di equilibrio di gestione del Consorzio da garantire attraverso i contributi di riciclaggio e, sulla base di questa la ripartizione del complessivo onere economico cosi ricostruito tra tutte le diverse categorie soggettive normativamente tenute al pagamento;</p>
<p>Rilevato, peraltro, che tale ripartizione va effettuata tenendo conto (anche sulla scorta di valutazioni presuntive) dell’effettiva idoneità delle singole tipologie di oli e grassi a trasformarsi in rifiuti, all’esito delle diverse forme di utilizzazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5427/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3008/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3008</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; ingiunzioni di pagamento – per fornitura di acqua potabile (€ 1.220.000) – istanza fondata solo su fattura priva del valore di prova scritta – diniego di ingiunzione &#8211; impugnabilita’ – esclusione. Vedi anche: T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI – Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 120 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; ingiunzioni di pagamento – per fornitura di acqua potabile (€ 1.220.000) – istanza fondata solo su fattura  priva del valore di prova scritta – diniego di ingiunzione &#8211; impugnabilita’ – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI – <a href="/ga/id/2004/7/4492/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 120</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3008/2004<br />
Registro Generale:5128/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA &#8211; C.I.N.E.S.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAURIZIO BENINCASA e PATRIZIA TOLLIS con domicilio eletto in Roma VIA LIMA, 20 presso IVO SANGIORGIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ESAF &#8211; ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNI CONTU con domicilio eletto in Roma VIA MASSIMI 154 e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI OLBIA</b>non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; 1^ SEZIONE n. 120/2004, resa tra le parti, concernente SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUAPOTABILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ESAF &#8211; ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’avv. Andrea Manzi per delega dell’avv. Benincasa e l’avv. Sanino per delega dell’avv. Contu.</p>
<p>Ritenuto che, come già sostenuto dalla Sezione, va esclusa la appellabilità dell’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>dichiara inammissibile l’appello.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1458</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1458/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1458/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1458</a></p>
<p>Pres. Aldo FINATI, Est. Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG COMUNE DI LAMEZIA TERME (avv. V. Battaglia) c. TORCHIA e altri Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Convenzione di lottizzazione – Opere di urbanizzazione – Realizzazione – Cessione delle aree – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1458/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1458/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1458</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Aldo FINATI, Est. Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG<br /> COMUNE DI LAMEZIA TERME (avv. V. Battaglia) c. TORCHIA e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Convenzione di lottizzazione – Opere di urbanizzazione – Realizzazione – Cessione delle aree – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 11, l. 7 agosto 1990 n.241, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diritto di un Comune a vedersi trasferire, a titolo gratuito, le aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le previsioni di una convenzione di lottizzazione, anche se anteriore all’entrata in vigore della predetta legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giurisdizione esclusiva del g.a. sulla controversia avente ad oggetto il diritto di un Comune al trasferimento delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo le previsioni di una convenzione di lottizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1458 Reg. Dec.<br />
N. 1269/02 Reg. Ric. ANNO 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA<br />– PRIMA SEZIONE &#8211; </b></p>
<p>composto dai Signori: Aldo Finati Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg Componente est; Umberto Maiello Componente</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1269/2002 r.g., proposto da<br />
<b>Comune di Lamezia Terme</b> rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Vincenzo Battaglia  ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme nella piazza della Repubblica, 86; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Torchia Giovanni</b>, <b>Torchia Ferdinando</b>, <b>Folino Francesco</b> e <b>Dattilo Antonio</b>;</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della convenzione stipulata in data 18.5.1979 per l’attuazione del progetto di lottizzazione interessante la zona CM2 in loc. Scinà  del Comune di Lamezia Terme;</p>
<p>Visto il ricorso ed i documenti allegati;<br />
Visti gli atti tutti ed i documenti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 23 aprile 2004 il dr. Giulio Castriota Scanderbeg, e uditi i difensori di parte ricorrente, come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il <b>Comune ricorrente</b>, in data 18 maggio 1978 ha stipulato una convenzione di lottizzazione con i sigg.ri Torchia Giovanni, Torchia Ferdinando, Folino Francesco e Dattilo Antonio per l’attuazione del piano di lottizzazione interessante l’area di proprietà di essi lottizzanti  tipizzata come C2 in località “Scina” del Comune di Lamezia Terme. <br />
Assume la ridetta Amministrazione comunale che  i suindicati proprietari dell’area, nonostante l’impegno assunto con la prefata convenzione a trasferire in favore del predetto ente le aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ( più analiticamente descritte nei punti 3) e 4) della Convenzione), non vi avrebbero ottemperato.  Di qui l’iniziativa giudiziale per sentir dichiarare la sussistenza, in capo ai soggetti intimati, dell’obbligo di trasferimento  delle aree predette in favore del Comune.<br />
All’udienza del 23 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Giova premettere, per quanto &#8211; in difetto di costituzione dei soggetti intimati &#8211; la questione non sia stata sollevata dalle parti del giudizio, che nessun dubbio appare sussistere circa la giurisdizione di questo giudice amministrativo a decidere la presente controversia.<br />Nell’ambito della stessa si controverte del diritto del Comune ricorrente a vedersi trasferite, a titolo gratuito, le aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le previsioni della convenzione urbanistica inter partes del 1978. <br />
A parer della Sezione la controversia non potrebbe che rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  in base all&#8217;art. 11.5. della L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, che ad essa riserva le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi previsti dal medesimo articolo.</p>
<p>1.1. La prima obiezione che a questa tesi potrebbe essere opposta è che la norma richiamata non può trovare  nella specie applicazione, posto che la convenzione urbanistica di che trattasi risale al 1978, e quindi a data anteriore alla  entrata in vigore della legge sul procedimento.<br />
In contrario, tuttavia, va osservato che la stessa Corte regolatrice ha già affermato, in più occasioni (Sez.un., 9.7.1992 n. 8392; 3.3.1994 n. 2084; 17.11.1994 n. 9747), che l&#8217;art. 11.5. della legge n. 241 del 1990 è norma sulla giurisdizione, immediatamente applicabile anche in relazione ad accordi conclusi prima della sua entrata in vigore.  E’ noto infatti il principio processualistico, naturalmente di portata generale e quindi estensibile al giudizio amministrativo, secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda ( art. 5 cpc); donde non potrebbe dubitarsi dell’applicabilità della richiamata legge sul procedimento alla fattispecie processuale che ne occupa, tenuto conto che il ricorso all’esame risulta proposto in data 18 settembre 2002. <br />Va anche soggiunto, per completezza, che l&#8217;applicazione, in relazione al caso in esame, della norma sulla giurisdizione contenuta nell&#8217;art. 11, comma 5, della L. 7 agosto 1990, n. 241 non potrebbe però trarre con se anche l’estensione in via retroattiva delle norme di natura sostanziale contenute nel medesimo articolo a proposito degli accordi in esso previsti e della relativa disciplina.<br />
1.2. Peraltro, sempre in punto di giurisdizione, va osservato che la testè richiamata opzione normativa in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi  non appare particolarmente innovativa nella specifica materia della edilizia ed anzi si pone nel solco di una scelta già in passato in tal senso operata dal legislatore e, più di recente, come si dirà più oltre  di una ben più ampia devoluzione ad opera dell’art. 34 D.Lgs 80/98 come modificato dalla legge 205/2000.<br />
Come si ricorderà, infatti, ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge n. 10 del 1977 (articolo oggi abrogato dall&#8217;art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003), i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione era data o negata nonchè contro le determinazioni sul contributo di urbanizzazione o in materia di sanzioni erano devolute alla cognizione dei tribunali amministrativi regionali: tuttavia a differenza del criterio di collegamento individuato dal legislatore della 241/90 per il radicamento della giurisdizione, in riferimento alla norma dettata dall&#8217;art. 16 della legge n. 10 del 1977   il criterio selettivo della giurisdizione era piuttosto rappresentato dal tipo di provvedimento emesso, donde acquisiva rilievo in quella prospettiva lo stabilire se la soluzione della controversia potesse incidere sulla disciplina del rapporto attuata con il provvedimento; di qui le interpretazioni estensive in favore della giurisdizione amministrativa le quante volte vi fosse incidenza della vicenda processuale con il rapporto instaurato a seguito dell’adozione del provvedimento.</p>
<p>1.3. Al contrario, come si è anticipato,  l&#8217;art. 11.5. della legge n. 241 del 1990,   postula che attraverso l&#8217;accordo sostitutivo ( o anche integrativo) di provvedimento l&#8217;amministrazione abbia esercitato una pubblica funzione amministrativa, ed individua il criterio di collegamento della giurisdizione e di attrazione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel fatto che essa abbia ad oggetto la formazione, conclusione od esecuzione dell&#8217;accordo: sicché, quando si tratti di quest&#8217;ultima ipotesi, ciò che viene in discussione sono le situazioni soggettive che nell&#8217;accordo hanno o si postula abbiano trovato regolamentazione.<br />
Secondo la ratio dell&#8217;art. 11.5. della legge n. 241 del 1990,   ciò che rileva ed è sufficiente è in definitiva solo che la situazione soggettiva di cui si controverte, sia stata disciplinata, secondo la domanda, attraverso l&#8217;accordo.<br />
1.4 L&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 11.5. della legge n. 241 del 1990 deve essere verificata anzitutto sotto l&#8217;aspetto positivo, si tratta cioè di stabilire se la convenzione di cui ci si occupa sia riconducibile allo schema degli accordi preveduti da tale articolo.<br />
Gli accordi di cui all&#8217;art. 11, che il comma 5 prende in considerazione agli effetti della giurisdizione, sono quelli che, secondo il comma 1, l&#8217;amministrazione procedente può concludere con gli interessati &#8220;In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell&#8217;art. 10&#8221;.<br />
Non è però da ritenere che un tratto essenziale della fattispecie descritta dall&#8217;art. 11.1. sia quello che l&#8217;accordo debba presentarsi come esito eventuale di un procedimento già avviato, di ufficio od a seguito di atti di iniziativa, nel quale dai destinatari dell&#8217;atto o da altri soggetti intervenuti nel procedimento siano presentate osservazioni e proposte.<br />
L&#8217;art. 11.1. si limita qui a descrivere una modalità procedimentale in funzione di un possibile esercizio del potere dell&#8217;amministrazione sulla base di un contenuto del provvedimento individuato mediante accordo.<br />
A questa modalità procedimentale non è ragionevolmente attribuibile alcun connotato qualificante e nessuna rilevanza differenziatrice rispetto ad ipotesi in cui l&#8217;atto di iniziativa prefiguri già esso il contenuto del provvedimento che l&#8217;istante e destinatario dell&#8217;atto è disposto ad accettare, ove il provvedimento sia adottato.<br />
Essenziale è bensì che l&#8217;accordo assolva la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento che l&#8217;amministrazione deve emettere a conclusione di un procedimento preordinato all&#8217;esercizio di una pubblica funzione amministrativa.<br />
Nel caso che ci occupa è pacifico che la convenzione intervenuta  per l&#8217;attuazione del piano di lottizzazione convenzionato, da un punto di vista strutturale e funzionale, integra lo schema dell&#8217;accordo contemplato dall&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990.<br />
Invero, attraverso tale convenzione, per una parte, l&#8217;ente locale vi esercita il potere di piano, in forma alternativa rispetto a quella del piano particolareggiato, e, per un&#8217;altra parte, vi esercita il potere di regolazione dell&#8217;attività di trasformazione edilizia del territorio.<br />
1.5 Esperita la verifica in positivo, si tratta ora di stabilire se un ostacolo all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 11 della legge, e così della norma sulla giurisdizione, non debba invece rinvenirsi nell&#8217;art. 13.1. della stessa legge, per il quale &#8220;Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;.<br />
La onnicomprensiva formulazione del richiamo che l&#8217;art. 13.1. fa, per escluderne l&#8217;applicazione, alle disposizioni dettate nel terzo capo della legge n. 241, non autorizza un&#8217;interpretazione restrittiva della norma, che delimiti la funzione di sbarramento ad essa assegnata alla sola disciplina del procedimento di formazione di tali atti.<br />
Tuttavia, pur posta da canto un&#8217;interpretazione in termini generali restrittiva, la questione se l&#8217;art. 13.1. non incontri a sua volta limiti alla propria applicazione si ripropone in sede di interpretazione sistematica: in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento all&#8217;attività diretta all&#8217;emanazione di piani urbanistici.<br />
Questo, perché, in tale ambito, in primo luogo il potere di piano si esercita attraverso strumenti aventi una diversa efficacia (piani di direttive, piani operativi, piani attuativi); in secondo luogo perché la figura dell&#8217;accordo, dopo essere stata per lunga tradizione applicata senza essere stata regolata, ha trovato da tempo disciplina nel campo dei piani attuativi, come si è già veduto; infine, perché l&#8217;accordo, che si inserisce nel procedimento di formazione del piano attuativo costituito dalla lottizzazione convenzionata di cui poi serve a disciplinarne l&#8217;esecuzione, ha costituito uno dei settori di elezione per l&#8217;emersione delle problematiche relative alla qualificazione degli accordi interni o sostitutivi di procedimenti, alle conseguenze di comportamenti di mera inesecuzione dell&#8217;accordo da parte dell&#8217;ente locale  o della parte privata.,  ed alle connesse questioni di riparto della giurisdizione, che costituiscono nel loro complesso il tipo di problemi alla cui disciplina è  volto l&#8217;art. 11 della legge n. 241.<br />
Sicché, a proposito dei piani urbanistici attuativi, potrebbe rivelarsi problematico individuare il fondamento di razionalità della scelta, che sarebbe stata compiuta dall&#8217;ordinamento, di prevedere l&#8217;ammissibilità degli accordi ed al tempo stesso sottrarli alla disciplina generale dettata dai commi 2 a 5 dell&#8217;art. 11.<br />
La Sezione ritiene peraltro di non dovere  ulteriormente indulgere sull&#8217;argomento, perché ciò non è richiesto dalla necessità di statuire sulla questione di giurisdizione.<br />
La controversia che nel caso si presenta al suo esame, infatti, in nulla interferisce sulle scelte propriamente urbanistiche attuate in sede di approvazione del piano esecutivo convenzionato.<br />
Invero, la controversia non tende a rimettere in discussione ubicazione, tipo e caratteristiche delle opere di urbanizzazione e così la sistemazione urbanistica dell&#8217;area interessata dal piano esecutivo convenzionato, ma piuttosto a statuire circa la sussistenza dell’obbligo in capo ai proprietari lottizzanti a trasferire le aree sulle quali, secondo le previsioni del piano di lottizzazione, sono state allocate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />
Escluso, dunque, che abbia in concreto ragione di porsi la questione su cui ci si è appena soffermati, a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è sufficiente che la pretesa assuma a proprio fondamento un accordo concluso tra la parte privata e l&#8217;ente locale nell&#8217;ambito di un procedimento preordinato anche all&#8217;esercizio dei poteri del comune in materia edilizia.<br />
1.5 Peraltro, per completezza, non potrebbe omettersi un cenno alle ultime novità normative in punto di giurisdizione del GA nella materia urbanistica, che certamente corroborano l’opzione già contenuta nel sistema ed alla cui stregua si è fin qui pervenuti alla conclusione della sicura sussistenza della giurisdizione di questo giudice amministrativo nel caso all’esame.<br />
Ci si riferisce in particolare all’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, già entrato in vigore alla data di notifica del ricorso, che ha sostituito e integrato, riscrivendole,  le originarie previsioni di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.lgs. 31 marzo 1998 n.80; detta disposizione prevede al comma 3 lett. b) che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparate in materia urbanistica ed edilizia”; si aggiunge che “la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.<br />
La disposizione si riconnette al già richiamato art. 16 l. 28 gennaio 1977 n.10 sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia, ampliandone sia sul piano semantico che contenutistico la portata, in origine circoscritto ai ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto la concessione edilizia, gli oneri urbanistici e il relativo regime sanzionatorio.<br />
La norma in esame come sottolineato recentemente dalla Suprema corte (Corte cass. sez. un. civ., 29 gennaio 2001 n. 29 e 14 luglio 2000 n. 494), estende la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica, tanto da abbracciare, oltre le attribuzioni normative, l’attività di gestione, nell’accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio.<br />
Il modello di gestione è sostanzialmente neutro ai fini della giurisdizione: sia esso strettamente pubblicistico che realizzato con il concorso dell’iniziativa privata. E non par dubbio che fra questi ultimi vi rientra a pieno titolo il piano di lottizzazione convenzionata.<br />
Si tratta infatti di uno strumento urbanistico esecutivo ove la convenzione, che accede al piano, disciplina sul piano negoziale le modalità di assolvimento degli obblighi di urbanizzazione, le cessioni di aree, le opere di urbanizzazione. Al di là della controversa qualificazione giuridica, ciò che rileva è che la convenzione è strumento negoziale che integra la gestione pubblicistica del territorio urbano, già individuata nel piano di lottizzazione.<br />
L’inadempimento degli obblighi previsti nella convenzione rientra pertanto nell’ambito della giurisdizione esclusiva.</p>
<p>1.7 Né in contrario può rilevare, per passare ad altro profilo di possibile controversia, il fatto che il giudizio sia promosso dall’amministrazione, anziché dal privato.<br />
 Se è pur vero che l’art. 34 D.lgs. 80/98 come sost. dall’art. 7 L. n. 205/2000, a differenza della previsione di cui all’art.33 sulla giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, fa ancora riferimento ai ricorsi avverso atti o comportamenti adottati dalla p.a., sottintendendo che questa è parte necessariamente resistente, rileva sul piano sistematico quanto già detto a proposito dell’art. 11, comma 5, l. 8 agosto 1990 n. 241, che nella specie intesta a questo giudice la cognizione della presente controversia senza dubbi di sorta.<br />
Come si è ricordato, quest’ultima previsione devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che trovano titolo negli accordi che sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi, senza distinguere le ipotesi nelle quali l’amministrazione è parte attrice da quelle in cui risulta quale parte intimata. Non par dubbio pertanto che la posizione in parte actoris della pubblica amministrazione non potrebbe interferire negativamente con la affermazione della giurisdizione del g.a.. <br />
Appare evidente, per altro verso, che lo stesso modello   di giudizio amministrativo, necessariamente attizio, in cui la p.a. è per forza di cose dal lato della parte resistente sotteso alle previsioni costituzionali in tema di giustizia amministrativa (cfr. gli artt. 103 e 113 Cost.) sia ormai decisamente superato dall’affermarsi di un nuovo modello di giudizio amministrativo che, quando involge diritti soggettivi, non si distingue, almeno sul piano dei poteri cognitori e decisori, dal giudizio sul rapporto proprio della giurisdizione civile. Nè tale nuovo approccio sotteso alle più recenti riforme potrebbe dirsi in qualche modo incompatibile con le dianzi tracciate coordinate costituzionali le quali, lungi dal prefigurare un modello unico ed immutabile di giurisdizione amministrativa, ne hanno semplicemente fotografato l’essenza sulla base della configurazione storica di quel giudizio.</p>
<p>1.8 Affermata dunque  la giurisdizione amministrativa si deve porre in astratto la ulteriore questione dell’ammissibilità nel giudizio de quo della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c, per la esecuzione in forma specifica  dell’obbligazione di cessione rimasta inadempiuta dalla parte privata.<br />
Costituisce ius receptum che l’eseguibilità dell’obbligo a contrarre può trovare titolo non solo nel contratto preliminare a cui non si è dato attuazione, ma anche  nella legge (cfr. artt. 2597 e 1679 c.c.).<br />
Anzi il riferimento agli obblighi a contrarre del monopolista o del concessionario dei servizi pubblici di linea, dà ancor più fondamento alla richiesta di sentenza costitutiva per ottenere l’acquisizione di aree da destinarsi a standards urbanistici posto che anche qui è la legge ( DM 1168/1968) a prevederne l’obbligo.<br />
La previsione negoziale di cessione delle aree è in definitiva diretta a garantire la razionale disciplina del territorio fruibile da tutti i residenti, tanto da tradursi sul piano della qualificazione negoziale in una disposizione a favore di terzi, aventi un interesse qualificato all’esecuzione dell’obbligo. L’ente territoriale, istituzionalmente esponenziale degli interessi della collettività insediata sul territorio, ben potrebbe dunque agire ex art. 2932 c.c. nella duplice veste di contraente e di portatore degli interessi dei cittadini.<br />
Peraltro chiarito quanto precede sia in ordine alla sussistenza della giurisdizione sia all’ammissibilità di una domanda di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cc,   il Collegio si vede astretto nella specie, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a accertare soltanto l’obbligo delle parti intimate all’adempimento delle suddette obbligazioni di facere imposte dalla convenzione di lottizzazione; ed invero, non par dubbio che in carenza di una domanda di parte, pur in astratto per quanto detto ammissibile,  mirante ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti propri del trasferimento di proprietà,  una pronuncia che in tali sensi statuisse sarebbe palesemente affetta dal vizio di ultrapetizione e quindi per tal guisa censurabile in sede di gravame. <br />Da ciò discende che la Sezione deve limitare la pronuncia all’accertamento dell’obbligo ed alla eventuale condanna all’adempimento.</p>
<p>2. Ciò premesso in punto di giurisdizione e di astratta ammissibilità della pronuncia ex art. 2932 cc nel presente giudizio, va osservato nel merito che il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.</p>
<p>2.1 Non par dubbio che dalla convenzione urbanistica stipulata inter partes in data 18 maggio 1978 e registrata il 21 maggio 1979 sia sorto, tra gli altri, l’obbligo per i proprietari lottizzanti di trasferire a titolo gratuito in favore del Comune di Lamezia le aree necessarie per le opere di urbanizzazione: tanto si ricava dalla lettura dei punti 3) e 4) della citata convenzione ove sono compiutamente descritti gli obblighi di trasferimento gravanti sui proprietari lottizzanti, odierni intimati.<br />
Ora, poichè il suddetto obbligo di trasferire entro la data del 30.11.1988 risulta pacificamente inadempiuto, per come assume il Comune istante e per come non smentito dagli intimati ( che non hanno inteso costituirsi in giudizio) è giocoforza concludere &#8211; in accoglimento del gravame &#8211; per la persistenza dell’obbligo di trasferimento e per la condanna dei proprietari lottizzanti a trasferire a titolo gratuito in favore del Comune di Lamezia Terme le aree suddette.<br />
2.2 Né da ultimo si potrebbe legittimamente porre, peraltro in assenza di eccezione sul punto, un problema di prescrizione della pretesa fatta valere dal Comune istante. Ed invero il diritto qui controverso è stato azionato dinanzi al GO (il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione senza con ciò far venir meno gli effetti sostanziali della domanda) con atto di citazione notificato entro il 10 luglio 1998, e quindi nel rispetto del termine decennale di prescrizione: considerato, infatti, che in forza della richiamata convenzione l’obbligo di cessione doveva essere attuato entro la data del 30.11.98 e che la scadenza del termine ordinario di prescrizione del diritto  va fissata al decennio successivo a tale data, al momento della proposizione della domanda giudiziale (10 luglio 1998) la prescrizione di tale diritto non poteva dirsi in ogni caso maturata.</p>
<p>2.4 Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra precisati.</p>
<p>3. In difetto di costituzione delle parti intimate, vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della novità delle questioni trattate, le spese di lite sopportate dal Comune ricorrente. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima- definitivamente pronunciando sul ricorso meglio in epigrafe indicato lo accoglie nei sensi di cui appresso:<br />
&#8211; dichiara sussistente l’obbligo dei proprietari intimati di trasferire a titolo gratuito in favore del Comune di Lamezia Terme le aree meglio indicate  ai punti 3) e 4) della convenzione urbanistica inter partes del 18.5.1978 e per l’effetto condanna det<br />
&#8211; dichiara irripetibili le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 23.4.2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 25 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1458/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1508/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1508</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori Carrozzeria Aeroporto s.n.c. (Avv.ti Alessandro Marelli e Giovanni Delucca)c. Prefettura di Bologna (Avvocatura distrettuale dello Stato), Ferrovie dello Stato s.p.a. (Avv. Antonio Carullo) e Aeroporto G. Marconi Bologna (Avv. Antonio Carullo) 1. Trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale &#8211; Mancata notifica presso il domicilio legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1508/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1508/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<br /> Carrozzeria Aeroporto s.n.c. (Avv.ti Alessandro Marelli e Giovanni Delucca)c. Prefettura di Bologna (Avvocatura distrettuale dello Stato), Ferrovie dello Stato s.p.a. (Avv. Antonio Carullo) e Aeroporto G. Marconi Bologna (Avv. Antonio Carullo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale &#8211; Mancata notifica presso il domicilio legale – Nullità – Costituzione in giudizio del resistente &#8211; effetto sanante dell’originario difetto di notifica &#8211; Sussistenza.</p>
<p>2. Notifica di motivi aggiunti – tardiva perché riferita ad un fatto già noto al ricorrente al momento della proposizione del ricorso &#8211; mancata introduzione di nuove censure &#8211; Ammissibilità.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Mancato avviso di deposito della documentazione ex art.10 L. n. 865/1971 – Illegittimità del provvedimento conclusivo &#8211; Successivo avviso di avvio del procedimento – Esclusione – Partecipazione procedimentale puramente formale – Illegittimità – Sussistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Costituisce orientamento giurisprudenziale ormai tralaticio, quello secondo cui non è improcedibile-inammissibile quel ricorso, qualora la notifica del medesimo, in caso di riassunzione, non venga effettuata presso il domicilio legale del resistente, se questi si costituisce, sanando, per tale via, l’originario difetto di notifica.<br />
2. I motivi aggiunti non possono essere dichiarati inammissibili per tardività, perché riferiti ad un profilo già noto al ricorrente nel momento della proposizione del ricorso, qualora gli stessi non possano essere intesi come introduttivi di nuove censure, ma come volti a sviluppare in modo più articolato, sulla base delle risultanze istruttorie nel frattempo intervenute, un motivo originariamente già formulato.</p>
<p>3. Il giusto procedimento espropriativo si attua mediante la notifica agli espropriandi dell’avviso di deposito nella segreteria del Comune della documentazione di cui all’art.10 legge n. 865 del 1971.  All’inosservanza del disposto del suddetto articolo può sopperire un tempestivo avviso di avvio di procedimento (ex art. 7 legge n. 241 del 1990) finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità, purché consenta una effettiva ed adeguata partecipazione procedimentale. Ne segue che sono illegittimi la delibera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di lavori ed il conseguente decreto d’occupazione, qualora l’invio dell’avvio di procedimento non abbia consentito all’interessato di comprendere la reale portata e l’incidenza del provvedimento finale sulla sua posizione personale e quindi di instaurare con l’amministrazione procedente un contraddittorio utile, non potendosi ritenere corrispondente alle finalità delle disposizioni garantistiche testé citate una partecipazione puramente formale o di facciata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul giusto procedimento espropriativo ai sensi degli artt. 10 legge n. 865 del 1971 e 7 legge n. 241 del 1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:Dott. Bartolomeo Perricone,			Presidente;<br />
Dott.ssa  Rosaria Trizzino,				Consigliere;<br />
Dott. Carlo Testori,					Consigliere rel.est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1965 del 2000 proposto da</p>
<p><b>Carrozzeria Aeroporto s.n.c.</b>, in persona dei legali rappresentanti Carozza Domenico e Azzalin Silvano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Marelli e Giovanni Delucca, presso i quali è elettivamente domiciliata in Bologna, via D’Azeglio n.39,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Prefettura di Bologna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliata in via G.Reni n.4;</p>
<p>&#8211; <b>Ferrovie dello Stato s.p.a.</b>, costituitasi in giudizio in persona del legale rappreentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Carullo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n.47;<br />
&#8211; <b>Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a.</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Carullo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n.47,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del decreto prefettizio prot. n. 822/2000 Div. I^ in data 9/5/2000 di autorizzazione all&#8217;occupazione temporanea d&#8217;urgenza degli immobili necessari all&#8217;esecuzione dei lavori di interramento di una tratta della linea ferroviaria di cintura Milano-Bologna;<br />
&#8211; della delibera della società Ferrovie dello Stato s.p.a. n. 2691 in data 13/4/2000 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei suddetti lavori;<br />
nonché se ed in quanto occorrente<br />
&#8211; della convenzione stipulata tra l’Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. e le Ferrovie dello Stato s.p.a. in data 11/1/2000 di definizione degli aspetti necessari all&#8217;attuazione delle relative procedure espropriative.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bologna, di Ferrovie dello Stato s.p.a. e di Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a.;<br />
Vista la sentenza parziale 26 febbraio 2003 n. 136;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente il 16 maggio 2003 e depositati il successivo 28 maggio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004 l’Avv. A. Marelli per la ricorrente, l’Avv. dello Stato S. Cappelli per la Prefettura di Bologna e l’Avv. B. Belli (in sostituzione dell’Avv. A Carullo) per le società resistenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La s.n.c. Carrozzeria Aeroporto è proprietaria in Calderara di Reno di un capannone con annessa area cortiliva (in cui esercita attività di carrozzeria) a confine con la linea di cintura ferroviaria Milano-Bologna. Detta area è interessata dai lavori di interramento di una parte della linea in questione, per consentire l&#8217;allungamento della pista di volo dell&#8217;aeroporto G. Marconi di Bologna; a tal fine una parte della proprietà della società ricorrente è stata inclusa nel piano particellare allegato al decreto in data 9 maggio 2000 con cui il Prefetto della provincia di Bologna ha autorizzato la S.A.B. &#8211; Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a. ad occupare in via temporanea e d’urgenza gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui si tratta.<br />
La società Carrozzeria Aeroporto, prospettando gravissime ricadute commerciali sulla propria attività conseguenti all&#8217;esecuzione dei lavori progettati, ha quindi impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il citato decreto prefettizio, nonché la deliberazione n. 2691 in data 13/4/2000 (in quello richiamata) con cui la società Ferrovie dello Stato s.p.a. ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei suddetti lavori, nonché (se ed in quanto occorrente) la convenzione stipulata tra Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a. in data 11/1/2000 di definizione degli aspetti necessari all&#8217;attuazione delle relative procedure espropriative. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti in questione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />
La società Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. ha notificato opposizione ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 e la ricorrente ha conseguentemente provveduto a trasferire il gravame in sede giurisdizionale costituendosi in giudizio innanzi a questo Tribunale.<br />
Si sono costituiti altresì la Prefettura di Bologna e le società intimate, eccependo l’inammissibilità del gravame ed insistendo comunque per la sua reiezione perché infondato.<br />
La causa è stata trattata all&#8217;udienza del 13 febbraio 2003; con sentenza parziale n. 136 del 26 febbraio 2003 questo Tribunale:<br />
&#8211; ha respinto le eccezioni di inammissibilità formulate, sotto diversi profili, dalle società resistenti;<br />
&#8211; ha disposto, a carico delle medesime società, adempimenti istruttori, fissando per il prosieguo del giudizio l&#8217;udienza del 10 luglio 2003.<br />
Con atto notificato il 16 maggio 2003 e depositato il successivo 28 maggio la società ricorrente, vista la documentazione depositata dalle resistenti in esecuzione dell&#8217;ordine impartito da questo TAR, ha proposto motivi aggiunti di impugnazione.<br />
La causa è stata chiamata alle udienze del 10 luglio 2003 e del 12 febbraio 2004; le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi e documentazione; all&#8217;udienza dell’8 giugno 2004 il ricorso è infine passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1) Prima di trattare, eventualmente, del merito della controversia il Collegio deve pronunciarsi in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso (ulteriori rispetto a quelle già esaminate e respinte nella citata sentenza n. 136/2003) e dei motivi aggiunti formulate da Ferrovie dello Stato s.p.a. e da S.A.B. &#8211; Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a.</p>
<p>1.2) Sotto un primo profilo le società resistenti contestano l&#8217;inammissibilità/improcedibilità del gravame in relazione alla circostanza che l&#8217;atto di riassunzione depositato presso questo Tribunale, a seguito dell&#8217;istanza di trasposizione notificata da S.A.B., è stato notificato dalla società ricorrente alla Prefettura di Bologna presso la sede di quest&#8217;ultima e non nel domicilio legale presso l&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato.<br /> L&#8217;eccezione è infondata perché l&#8217;Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio (senza peraltro neppure sollevare questione in ordine al profilo in esame) e ciò comporta un effetto sanante dell&#8217;originario difetto di notifica; in tal senso è la giurisprudenza pacifica: si vedano, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 1999 n. 264; TAR Bologna 10 novembre 2000 n. 902.</p>
<p>1.3) L&#8217;inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti viene poi dedotta dalle società resistenti in relazione alla circostanza che tali atti non sono stati notificati a tutte le autorità amministrative coinvolte nella procedura sfociata nell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati (i Comuni di Calderara di Reno e di Bologna, la Regione Emilia Romagna, il Ministero dell&#8217;Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici &#8211; Provveditorato Regionale alle OO.PP.), che sarebbero parti necessarie del presente giudizio.<br />
L&#8217;eccezione riprende e sviluppa quella già precedentemente proposta dalla difesa di F.S. e S.A.B. e disattesa dal Tribunale nella sentenza n. 136/2003 con argomentazioni a cui il Collegio ritiene di potersi (almeno in parte) richiamare anche in questa sede. Va infatti considerato:<br />
&#8211; l’art. 21 della legge n. 1034/1971 stabilisce che il ricorso &#8220;deve essere notificato… all&#8217;organo che ha emesso l&#8217;atto impugnato…&#8221;; e gli atti impugnati nel presente giudizio sono esclusivamente il decreto prefettizio di occupazione d&#8217;urgenza e i presupp<br />
&#8211; l&#8217;apporto fornito dalle autorità amministrative che le società resistenti indicano come parti necessarie del giudizio &#8211; quale emerge dagli atti acquisiti al processo in via istruttoria &#8211; ha in realtà, tutt&#8217;al più, rilievo endoprocedimentale e non appare<br />
In conclusione, anche l&#8217;eccezione in esame va respinta.</p>
<p>1.4) Altrettanto vale per quanto concerne l&#8217;ulteriore profilo di inammissibilità eccepito contro i motivi aggiunti. Secondo le società resistenti la censura relativa alla mancata adozione di misure intese a garantire la continuità delle infrastrutture viarie preesistenti sarebbe, in sostanza, tardiva perché riferita ad un profilo noto alla ricorrente sin dal momento della proposizione del ricorso e allora non contestato. Il Collegio rileva, al contrario:<br />
&#8211; che i motivi aggiunti trovano ragione e fondamento nel richiamo ai contenuti degli atti (studio di impatto ambientale, parere del Comitato consultivo regionale) depositati in giudizio da F.S e S.A.B. in esecuzione delle disposizioni istruttorie impartit<br />
&#8211; che in ogni caso già nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, a pag. 9, era specificamente censurato che le società resistenti avevano &#8220;sottovalutato i problemi di viabilità che si sarebbero venuti a creare con la occlusione di due vie ad alto scorrimento…&#8221;</p>
<p>2.1) Nell&#8217;atto introduttivo del giudizio le prime due censure riguardano la pretesa violazione delle disposizioni normative (artt. 10 e 11 della legge n. 865/1971 e artt. 7 ss. della legge n. 241/1990) volte a tutelare la partecipazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti finali, con specifico riferimento ai procedimenti espropriativi. In proposito è preliminarmente opportuno richiamare le fondamentali considerazioni espresse in tema di dichiarazione di pubblica utilità dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 15 settembre 1999 n. 14, in cui è affermato:<br />
&#8211; che la disposizione sull&#8217;avviso di procedimento ex lege n. 241/1990 &#8220;ha l&#8217;effetto non di imporre la sua disciplina generica, ma di orientare all&#8217;applicazione analogica di una disciplina specifica&#8221; e comporta che, per risultare effettivamente utile, la p<br />
&#8211; che nella materia de qua il &#8220;giusto procedimento&#8221; si attua attraverso la sequenza: deposito atti-osservazioni-decisioni sulle stesse delineato dall’art. 10 della legge n. 865/1971, prima dell&#8217;adozione del provvedimento conclusivo.</p>
<p>2.2) Nel caso in esame dagli atti acquisiti al giudizio risulta innanzitutto che, come censurato nel ricorso (a pag. 5), è mancata la notifica individuale alla società ricorrente dell&#8217;avviso di deposito presso la segreteria del Comune di Calderara di Reno della documentazione indicata dal citato art. 10, che così dispone ai primi due commi:<br />Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell&#8217;opera o dell&#8217;intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall&#8217;elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonchè dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.<br />
Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell&#8217;avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell&#8217;albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia&#8221;.<br />
Gli atti depositati in giudizio da S.A.B. in esecuzione dell&#8217;ordine istruttorio impartito da questo Tribunale con la sentenza n. 136/2003 evidenziano infatti che la predetta società ha inviato ai Comuni di Bologna e di Calderara di Reno, con raccomandata del 16 marzo 2000, comunicazione relativa al deposito della relazione esplicativa dell&#8217;opera da realizzare (interramento della linea di cintura) e dell&#8217;elenco dei proprietari degli immobili interessati (tra i quali figura la società ricorrente), con la richiesta &#8220;che vengano resi noti al pubblico l’eseguito deposito documentale e l&#8217;informazione di cui sopra mediante avviso da affiggere all’Albo Pretorio di codesto Comune…&#8221;. Le Amministrazioni comunali hanno provveduto nel senso richiesto, che peraltro non contemplava la notifica diretta agli espropriandi dell&#8217;informazione in questione, come invece prescritto dall’art. 10 della legge n. 865/1971 (si noti che, sulla base dell&#8217;elenco depositato dalla Prefettura di Bologna in data 28 novembre 2001, le ditte da espropriare erano una quarantina e i proprietari catastali circa 70); a ciò si aggiunga che anche la documentazione depositata presso le segreterie comunali non appare esattamente corrispondente (perché parziale) a quella dettagliatamente indicata nel primo comma della disposizione citata.</p>
<p>2.3) Alle carenze riscontrate avrebbe potuto sopperire un tempestivo avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità, che avesse consentito una effettiva e adeguata partecipazione procedimentale; entrambe le circostanze, però, sono contestate dalla ricorrente. In proposito si osserva che gli atti acquisiti al giudizio (anche attraverso una non agevole attività istruttoria) inducono a ritenere che la società Carrozzeria Aeroporto sia stata effettivamente destinataria di una comunicazione iniziale circa l&#8217;avvio del procedimento per dichiarare la pubblica utilità dell&#8217;opera di cui si controverte; tale comunicazione datata 5 novembre 1999, prot. n. 2240 è stata prodotta nel processo in copia informale e reca indicazioni relative al destinatario e alle modalità di consegna che la ricorrente ha contestato e che in effetti appaiono di non risolutiva valenza probatoria. Ciò tuttavia non risulta sufficiente per ritenere mancante anche la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo stesso atto introduttivo del giudizio smentisce una simile conclusione e anzi contiene elementi incompatibili con la mancanza della suindicata comunicazione; ci si riferisce, in particolare:<br />
&#8211; alle argomentazioni sviluppate alle pagine 7 e successive in cui non si contesta mai l&#8217;esistenza, né il ricevimento dell&#8217;avviso in questione, ma si censura piuttosto la sua inidoneità a garantire un&#8217;efficace partecipazione procedimentale;<br />
&#8211; all&#8217;allegazione al ricorso straordinario originariamente proposto della &#8220;Comunicazione di avvio del procedimento d.d. 5.11.1999&#8221; quale documento n. 4).<br />
2.4) Il nodo centrale della questione da risolvere risulta allora il seguente: se, pur non essendo stato puntualmente osservato il disposto dell’art. 10 della legge n. 865/1971, il tempestivo invio dell&#8217;avviso di procedimento abbia o meno offerto alla società ricorrente la possibilità di utilizzare strumenti partecipativi adeguati per far valere efficacemente le proprie ragioni prima dell&#8217;adozione del provvedimento finale. In effetti il Collegio ritiene che si possa ragionevolmente affermare che una fase partecipativa si è effettivamente svolta tra le parti prima che F.S. dichiarasse, con deliberazione n. 2691 in data 13/4/2000, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di cui si tratta. A tale conclusione si perviene non tanto sulla base della dichiarazione (il cui rilievo è comunque contestato dalla ricorrente) depositata il 7 febbraio 2003 in allegato alla memoria prodotta dalla difesa di S.A.B., con cui il Responsabile Area Ingegneria della predetta società (responsabile anche dell&#8217;attività informativa relativa al procedimento in questione) riferisce di avere ripetutamente trattato delle opere da realizzare con i titolari della Carrozzeria Aeroporto, i quali avrebbero in più occasioni visionato ed esaminato il progetto; quanto piuttosto in virtù di quanto si legge nello stesso ricorso, laddove (alle pagg. 7 e 9) si fa riferimento a contatti intervenuti con i tecnici incaricati e alle informazioni, asseritamente equivoche o addirittura sbagliate, ricevute circa l&#8217;incidenza dei lavori da eseguire sulla proprietà della ricorrente.</p>
<p>2.5) Ammesso dunque che nel caso in esame una fase partecipativa si è svolta, si tratta di indagare se in tale fase la ricorrente sia stata messa in condizioni di intervenire efficacemente nel procedimento; non può ritenersi infatti corrispondente alle finalità delle disposizioni garantistiche di riferimento una partecipazione puramente formale, di facciata, che non consenta all&#8217;interessato di comprendere la portata e l&#8217;incidenza del provvedimento finale sulla sua posizione personale e quindi di instaurare con l&#8217;Amministrazione procedente un contraddittorio utile.<br />
Quali siano stati i contenuti dei contatti intercorsi tra le parti, se cioè (come afferma la ricorrente) le indicazioni provenienti da S.A.B. sono state fuorvianti, o invece (come afferma la società predetta) tali indicazioni sono state corrette ed esaurienti, è circostanza indimostrata ed indimostrabile. Resta però il fatto che, sin dall&#8217;atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha insistito su alcuni specifici profili, evidenziando in particolare:<br />
&#8211; che neppure la documentazione allegata al decreto prefettizio di occupazione d&#8217;urgenza consentiva di comprendere, seppure tardivamente, se l&#8217;intervento progettato comportava o meno l&#8217;interruzione del corso di via della Salute e l&#8217;eliminazione del colleg<br />
&#8211; che anche l&#8217;incidenza dell&#8217;esproprio nei confronti della Carrozzeria Aeroporto non emergeva dagli atti progettuali ed espropriativi, con particolare riguardo al restringimento della via di accesso all&#8217;area cortiliva utilizzata dalla predetta società.<br
A tali contestazioni la difesa delle società resistenti non ha opposto puntuali controdeduzioni, né tantomeno ha prodotto stralci della documentazione progettuale relativa alle aree di interesse per la ricorrente idonea a dimostrare come una attenta lettura degli atti del progetto e della procedura espropriativa avrebbero consentito alla predetta di acquisire piena consapevolezza dell'entità e degli effetti delle opere da realizzare e, su tali basi, di partecipare efficacemente al procedimento prima della sua conclusione.<br />
Tanto sarebbe valso a superare le censure formulate dalla ricorrente e ad imputare alla medesima le negative conseguenze derivanti da una partecipazione procedimentale quantomeno disattenta. Così però non è stato e dunque vanno ritenute fondate le doglianze espresse dalla Carrozzeria Aeroporto circa la violazione dell’art. 10 della legge n. 865/1971 e degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990.</p>
<p>3) Il vizio relativo all&#8217;inosservanza delle garanzie partecipative ha carattere assorbente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso; in tal senso si è espressa la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 14 gennaio 2003 n. 98; 17 settembre 2001 n. 4877), sia dei giudici amministrativi di primo grado (TAR Milano, Sez. I, 15 luglio 2003 n. 3582; TAR Catanzaro, Sez. I, 24 giugno 2003 n. 2127), tra i quali questo TAR (7 maggio 2001 n. 364). Esso è dunque sufficiente per accogliere il ricorso e per annullare la delibera della società Ferrovie dello Stato s.p.a. n. 2691 in data 13/4/2000 e il conseguente decreto della Prefettura di Bologna prot. n. 822/2000 Div. I^ in data 9/5/2000.</p>
<p>4) All&#8217;accoglimento dell&#8217;azione impugnatoria proposta dalla società ricorrente non può accompagnarsi analogo esito per quanto riguarda la domanda risarcitoria a cui si fa riferimento, da ultimo, nella memoria conclusiva depositata dalla difesa della Carrozzeria Aeroporto in data 3 giugno 2004. La domanda di risarcimento del danno va infatti dichiarata inammissibile perché non ritualmente proposta attraverso un atto notificato alle controparti. In proposito risulta:<br />
&#8211; nell&#8217;atto introduttivo del giudizio non c’è traccia di una istanza risarcitoria, trattandosi di trasposizione di un ricorso straordinario;<br />&#8211; ad un eventuale risarcimento fa riferimento per prima la memoria (non notificata) depositata il 7 febbraio 2003, che contiene un’espressa riserva di formulare domanda in tal senso in relazione ai danni subiti &#8220;per effetto della perdita di clientela e di<br />
&#8211; nei motivi aggiunti notificati il 16 maggio 2003 si fa menzione di una responsabilità risarcitoria delle controparti, ma ci si limita a concludere &#8220;richiamandosi&#8230; integralmente a tutte le conclusioni anche risarcitorie già rassegnate&#8221;, come se una dom<br />
&#8211; le successive memorie depositate il 4 luglio 2003, il 6 febbraio e il 3 giugno 2004 contengono puntuali riferimenti ad una pretesa risarcitoria e alle modalità di quantificazione del danno: nessuno di tali atti, tuttavia, è notificato alle controparti.<
La domanda di risarcimento del danno risulta dunque inammissibile perché non presentata in forme idonee ad instaurare il contraddittorio sul punto; e forse non è casuale che le controparti non abbiano mai controdedotto in proposito, non accettando dunque neppure implicitamente il contraddittorio medesimo.

5) Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e vanno conseguentemente annullati la delibera F.S. n. 2691 in data 13/4/2000 ed il decreto della Prefettura di Bologna prot. n. 822/2000 Div. I^ in data 9/5/2000; va invece dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno irritualmente proposta.<br />
Tenuto conto dell&#8217;esito del giudizio, il Collegio ritiene equo condannare in solido Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento delle spese sostenute dalla società ricorrente nei limiti dei 2/3 e nella misura complessiva di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00), oltre a IVA e CPA; con compensazione nei confronti della Prefettura di Bologna, atteso che l&#8217;annullamento del decreto prefettizio impugnato ha natura meramente conseguenziale rispetto all&#8217;annullamento della presupposta delibera F.S. dichiarativa della pubblica utilità dell&#8217;opera di cui si controverte.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla la delibera F.S. n. 2691 in data 13/4/2000 ed il decreto della Prefettura di Bologna prot. n. 822/2000 Div. I^ in data 9/5/2000; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno irritualmente proposta.<br />
Condanna in solido Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio nei limiti dei 2/3 e nella misura complessiva di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00), oltre a IVA e CPA; con compensazione nei confronti della Prefettura di Bologna.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna l’8 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-6-2004-n-1508/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.1508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.11864</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-6-2004-n-11864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-6-2004-n-11864/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.11864</a></p>
<p>Antonio Saggio, Pres. &#8211; Francesco A. Genovese, Est. attività giornalistica e libertà di trattamento dei dati personali 1. Procedimento civile &#8211; Legittimazione &#8211; Passiva &#8211; Garante per la protezione dei dati personali &#8211; Provvedimento da esso emesso per la protezione dei diritti della persona su ricorso dell&#8217;interessato &#8211; Impugnazione dinanzi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-6-2004-n-11864/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.11864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Saggio, Pres. &#8211; Francesco A. Genovese, Est.</span></p>
<hr />
<p>attività giornalistica e libertà di trattamento dei dati personali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento civile &#8211; Legittimazione &#8211; Passiva &#8211;<br />
       Garante per la protezione  dei dati personali &#8211; Provvedimento da esso<br />
       emesso per la protezione  dei  diritti  della persona su ricorso<br />
       dell&#8217;interessato &#8211; Impugnazione  dinanzi al tribunale &#8211;<br />
       Legittimazione passiva dell&#8217;Autorita&#8217; Garante &#8211; Sussistenza &#8211;<br />
       Fondamento.</p>
<p>2. Personalita&#8217; (diritti della) &#8211; Riservatezza &#8211; In genere &#8211;<br />
       Trattamento dei dati personali &#8211; Ai sensi della l. n. 675 del 1996 e<br />
       D. Lgs. n. 196 del 2003 &#8211; Oggetto &#8211; Dati e notizie pubbliche o gia&#8217;<br />
       pubblicate &#8211; Possibilita&#8217; &#8211; Affermazione &#8211; Fondamento.</p>
<p>3. Stampa &#8211; Diritto di cronaca &#8211;<br />
       Trattamento dei dati personali &#8211; Attivita&#8217; giornalistica &#8211; Principio<br />
       di liberta&#8217; del trattamento &#8211; Affermazione &#8211; Suo contemperamento con<br />
       il rispetto del codice deontologico dei giornalisti &#8211; Affermazione.</p>
<p>4. Prova civile &#8211; In genere &#8211;<br />
       Poteri ufficiosi del giudice &#8211; Limiti &#8211; Fattispecie relativa ad<br />
       accesso per l&#8217;individuazione di una banca dati.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi<br />
dell&#8217;art.  29,  sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675<br />
(applicabile ratione temporis), in opposizione al provvedimento del<br />
Garante per la protezione dei dati personali, reso  sull&#8217;istanza<br />
dell&#8217;interessato rivolta alla tutela, in relazione al trattamento dei<br />
dati personali, di uno dei diritti indicati nell&#8217;art. 13 della citata<br />
legge, e&#8217; legittimato a partecipare lo stesso Garante, e cio&#8217; per far<br />
valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha<br />
affidato a detta  Autorita&#8217; predisponendo, dinanzi ad essa, un<br />
procedimento che, per quanto  strutturalmente caratterizzato dal<br />
contraddittorio dei soggetti coinvolti  &#8211; il &#8220;titolare&#8221;, il<br />
responsabile e l'&#8221;interessato&#8221; &#8211; e funzionalmente  proteso  alla<br />
tutela  dei  diritti  della persona, si connota come amministrativo<br />
e  non pone il Garante in una posizione di terzieta&#8217; assimilabile a<br />
quella del giudice nel processo.</p>
<p>2. In tema di trattamento dei dati personali, sia la legge n. 675 del<br />
1996 che il D. lgs. n. 196 del 2003 (cd. &#8220;codice della privacy&#8221;)<br />
hanno ad oggetto della tutela anche i dati gia&#8217; pubblici o<br />
pubblicati, poiche&#8217; colui che compie operazioni di trattamento di<br />
tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame,<br />
analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, puo&#8217; ricavare ulteriori<br />
informazioni e, quindi, un &#8220;valore aggiunto informativo&#8221;, non<br />
estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo<br />
della dignita&#8217; dell&#8217;interessato (ai sensi degli artt. 3, primo comma,<br />
prima parte, e 2 della Costituzione), valore sommo a cui e&#8217; ispirata<br />
la legislazione sul trattamento dei dati personali.</p>
<p>3. In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996<br />
(applicabile ratione temporis), con riferimento all&#8217;attivita&#8217;<br />
giornalistica, stabilisce il principio della liberta&#8217; del<br />
trattamento, nell&#8217;osservanza del codice deontologico adottato con<br />
provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella GU<br />
del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al &#8220;diritto all&#8217;informazione<br />
su fatti di interesse pubblico&#8221;, ma anche al suo contemperamento con<br />
il canone &#8220;dell&#8217;essenzialita&#8217; dell&#8217;informazione&#8221;. Il rispetto delle<br />
previsioni deontologiche e&#8217; condizione essenziale per la liceita&#8217; e<br />
la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 20 D. Lgs. n.<br />
467 del 2001 e 12 D. Lgs. n. 196 del 2003).</p>
<p>4. Il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi rientra nella<br />
discrezionalita&#8217; del giudice e non puo&#8217; risolversi in una esenzione<br />
per la parte dall&#8217;onere probatorio a suo carico, atteso che tale<br />
facolta&#8217; giudiziale ha ad oggetto poteri<br />
inquisitori non sostitutivi delle deficienze nelle allegazioni ne&#8217;<br />
miranti a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,<br />
fatti o circostanze non provati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Attività giornalistica e libertà di trattamento dei dati personali</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4730_4730.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-6-2004-n-11864/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2004 n.11864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3017</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; gara appalto relativa ai servizi di comunicazione per il gioco del lotto – offerta aggiudicataria eccedente lo stanziamento – ricorso del secondo classificato &#8211; tutela cautelare – accoglimento – appello dell’amministrazione – nuova valutazione degli interessi confliggenti &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; gara appalto relativa ai servizi di comunicazione per il gioco del lotto – offerta aggiudicataria eccedente lo stanziamento – ricorso del secondo classificato  &#8211; tutela cautelare – accoglimento – appello dell’amministrazione – nuova valutazione degli interessi confliggenti &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4453/g">Ordinanza sospensiva del 9 giugno 2004 n. 3216</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3017/2004<br />
Registro Generale:5794/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LOTTOMATICA S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: Avv. ANGELO CLARIZIAcon domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SAATCHI &#038; SAATCHI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO CERULLI IRELLIcon domicilio eletto in Roma VIA DORA,1e nei confronti di<br />
<b>TESTA ARMANDO S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. DONATELLA FINIGUERRA e Avv. RICCARDO ROSSOTTOcon domicilio eletto in Roma VIA LUDOVISI N. 16presso ENRICO FABRIZI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 3216/2004 , resa tra le parti, concernente GARA APPALTO RELATIVA AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER IL GIOCO DEL LOTTO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SAATCHI &#038; SAATCHI S.P.A. TESTA ARMANDO S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’avv. Clarizia, l’avv. Cerulli Irelli e l’avv. Finiguerra;</p>
<p>Ritenuto che la valutazione comparativa degli interessi confliggenti induce ad accogliere l’appello;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l’appello (Ricorso numero: 5794/2004) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3016/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3016</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; graduatorie e punteggi dei docenti &#8211; graduatoria concorso accesso ai ruoli personale docente conservatori – ammissione con riserva e successiva sentenza di accoglimento del ricorso – esecuzione del giudicato con ripristino ex tunc nella graduatoria, anche ai fini dell’assegnazione della sede &#8211; sospensiva di sentenza di esecuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3016/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3016/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3016</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; graduatorie e punteggi dei docenti &#8211; graduatoria concorso accesso ai ruoli personale docente conservatori – ammissione con riserva e successiva sentenza di accoglimento del ricorso – esecuzione del giudicato con ripristino ex tunc nella graduatoria, anche ai fini dell’assegnazione della sede &#8211; sospensiva di sentenza di esecuzione del giudicato &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3016/2004<br />
Registro Generale:5824/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi Est.<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LUCIANI ITALO</b>rappresentato e difeso da: Avv. ALESSANDRO FUSILLOcon domicilio eletto in Roma VIA CICERONE, 66erappresentato e difeso da: Avv. ANDREA MANZI e Avv. LUIGI MANZIcon domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS 2707/2004, resa tra le parti, concernente GRAD. CONCORSO ACCESSO AI RUOLI PERS. DOCENTE CONSERVATORI-OTTEMPERANZA TAR.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>LUCIANI ITALO<br />
Udito il relatore Cons. Guido Salemi e uditi, altresì, per le parti l’avv. dello Stato Tortora e l’avv. Andrea Manzi;</p>
<p>Ritenuto, nei limiti consentiti dalla fase cautelare, che l’appello è assistito dal fumus bonis iuris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5824/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3016/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3015</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – cava – coltivazione con impianto di frantumazione &#8211; cessazione dell’attivita’ e ripristino dei luoghi – obbligo di rimozione impianti &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitatamente alla rimozione. Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 486 REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – cava – coltivazione con impianto di frantumazione  &#8211; cessazione  dell’attivita’ e ripristino dei luoghi – obbligo di  rimozione impianti &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitatamente alla rimozione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/6/4456/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 486</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3015/2004<br />
Registro Generale:5270/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SA.PI.FO. S.R.L.</b>Avv. ARNALDO FOSCHI e Avv. GIAN CARLO FANZINIcon domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46presso GIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FORLIMPOPOLI</b>rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI LAURICELLAcon domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N. 14presso MARIA TERESA BARBANTINI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II n. 486/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO MANTENIMENTO DI IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE DI UNA CAVA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI FORLIMPOPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti l’avv. Foschi e l’avv. Barbantini per delega dell’avv. Lauricella;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento delle formulata domanda cautelare, quanto all’obbligo d’immediata rimozione degli impianti di frantumazione, tenuto conto che l’art. 23 della convenzione accessiva all’atto di autorizzazione all’attività estrattiva (relativo alla sistemzazione finale della cava), non stabilisce, in via di principio, uno stretto automatismo fra cessazione della durata dell’atto autorizzatorio e rimozione degli impianti in questione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5270/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3014</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; graduatorie e punteggi dei docenti &#8211; graduatorie insegnamento strumenti musicali – sentenza di rigetto di ricorso avverso diniego di inserimento in elenchi aggiuntivi &#8211; sospensiva di sentenza – pregiudizio per l’insegnamento in atto e per aspettative di ulteriore impiego &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; graduatorie e punteggi dei docenti &#8211; graduatorie insegnamento strumenti musicali – sentenza di rigetto di ricorso  avverso diniego di inserimento  in elenchi aggiuntivi  &#8211; sospensiva di sentenza – pregiudizio per l’insegnamento in atto e per aspettative di ulteriore impiego  &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3014/2004<br />
Registro Generale:5118/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Guido Salemi<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2004.<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAFFIOTI LUIGI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. ACHILLE MARIA VELLUCCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA ALESSANDRO SERPIERI N. 7 presso STUDIO DEL VESCOVO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>non costituitosi;<b>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CASERTA</b>non costituitosi;<b>SCUOLA MEDIA STATALE A. MORO DI MARCIANISE</b>non costituitosi;<b>SCUOLA MEDIA STATALE G. MAZZINI DI S. NICOLA LA STRADA</b>non costituitosi;<b>SCUOLA MEDIA STATALE DE FILIPPO DI S. NICOLA LA STRADA</b>non costituitosi;<b>SCUOLA MEDIA STATALE R. VIVIANI DI S. MARCO EVANGELISTA</b>non costituitosi;<b>SCUOLA MEDIA STATALE G. PASCOLI DI CASAPESENNA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione II 2918/2004, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZ. ISTITUTI A PUBBLIC. GRADUAT. INSEGNAMENTO STRUM. MUSICALI-RIS.DANNO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e udito, altresì, per la parte appellante l’avv.to Vellucci;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della formulata domanda cautelare, in relazione agli estremi di pregiudizio all’attività di insegnamento in atto ed alle aspettative di ulteriore impiego per l’insegnamento di educazione musicale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5118/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-6-2004-n-3014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/6/2004 n.3014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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