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	<title>25/5/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/5/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2019 n.394</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-25-5-2019-n-394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-25-5-2019-n-394/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2019 n.394</a></p>
<p>A. Vinciguerra, Pres.; A. Marra, Est.; PARTI: (XX, rappr. dall&#8217;avv. Giuseppe Gallinaro c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina e Questura di Latina, U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina rappr. dall&#8217;Avvocatura dello Stato) Il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta, invece, un&#8217;eccezione al normale divieto di portare le armi;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-25-5-2019-n-394/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2019 n.394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-25-5-2019-n-394/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2019 n.394</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Vinciguerra, Pres.; A. Marra, Est.; PARTI: (XX, rappr. dall&#8217;avv. Giuseppe Gallinaro c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina e Questura di Latina, U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina rappr. dall&#8217;Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta, invece, un&#8217;eccezione al normale divieto di portare le armi; detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esistono i presupposti per ritenere che facciano un &quot;buon uso&quot; delle armi stesse e ciù² al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità  sotto il profilo dell&#8217;ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Autorizzazione e Concessione &#8211; Autorizzazione al porto d&#8217;armi &#8211; natura giuridica &#8211; eccezione al normale divieto di portare le armi &#8211; requisito del &#8220;buon uso&#8221; delle armi &#8211; sussistenza.</p>
</p>
<p>2.- Revoca dell&#8217;autorizzazione al porto d&#8217;armi &#8211; natura ampiamente discrezionale -motivazione &#8211; giudizio prognostico &#8211; ragionevole pericolo di abuso &#8211; collegamento a comportamento e a episodi concreti e non risalenti nel tempo &#8211; necessità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta, invece, un&#8217;eccezione al normale divieto di portare le armi; detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esistono i presupposti per ritenere che facciano un &quot;buon uso&quot; delle armi stesse e ciù² al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità  sotto il profilo dell&#8217;ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività .</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per revocare l&#8217;autorizzazione al porto d&#8217;armi richiede il ragionevole pericolo che l&#8217;interessato sia potenzialmente capace di abusarne: la presunzione di pericolo che il soggetto possa abusare delle armi può essere desunta e prudentemente valutata dalla p.A. in relazione al comportamento concreto del soggetto stesso.Â La motivazione del provvedimento di revoca implica una valutazione, ampiamente discrezionale, ancorata a episodi, oltre che attinenti, certamente non risalenti nel tempo: ne consegue che la revoca della licenza di porto di fucile così come il diniego della stessa non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto -rilevanti ed attuali nella concreta fattispecie- da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa.Â In sintesi, si tratta di un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche solo di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato dalla possibilità  di utilizzo delle armi.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/05/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00394/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00270/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 270 del 2018, proposto da XX, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta, via Atratina,44;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Questura di Latina, U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto del Prefetto di Latina &#8211; prot. n..0004399 del 14 febbraio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiesta di risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Latina e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Latina;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe indicato a mezzo del quale non gli è stata accolta l&#8217;istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo dallo stesso presentata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il divieto è motivato con riferimento alla circostanza che nei confronti del deducente risulta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal G.I.P. di Latina nell&#8217;anno 2000, di associazione per delinquere per reati commessi nel 1992, oltre al reato di truffa e falsità  ideologica per reati commessi dal 1992 al 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione della camera di consiglio del 24.5.2018 il Collegio, con ordinanza n. 88 accoglieva la proposta domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza dell&#8217;8.5.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta, invece, un&#8217;eccezione al normale divieto di portare le armi (sancito ex multis dall&#8217;articolo 699 del codice penale e dall&#8217;articolo 4 primo comma, della legge n. 110 del 1975), e che detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esistono i presupposti per ritenere che facciano un &quot;buon uso&quot; delle armi stesse e ciù² al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità  sotto il profilo dell&#8217;ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività .</p>
<p style="text-align: justify;">Ne&#8217; vi è dubbio che gli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) attribuiscono al Prefetto il rilevato penetrante potere di negare e di revocare l&#8217;autorizzazione al porto d&#8217;armi ogni qual volta si possa ragionevolmente temere che l&#8217;interessato sia potenzialmente capace di abusarne, non essendo a tale fine necessario il preventivo e concreto abuso. La presunzione di pericolo che il soggetto possa abusare delle armi può essere desunta e prudentemente valutata dall&#8217;Amministrazione in relazione ad ogni manifestazione comportamentale del soggetto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è meritevole di accoglimento, giacchè le conclusioni a cui è pervenuta l&#8217;amministrazione attengono a vicende risalenti nel tempo: sentenza di &#8220;patteggiamento&#8221; emessa dal GIP di Latina nell&#8217;anno 2000; associazione per delinquere, per reati commessi nel 1992; truffa e falsità  ideologica per reati commessi dal 1992 al 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione del decreto gravato appare, invero, insufficiente, dovendosi ritenere che la valutazione &#8211; ampliamente discrezionale &#8211; <i>che il soggetto non dia affidamento di non abusarne </i>demandata all&#8217;Autorità  postuli una valutazione ancorata a episodi, oltre che attinenti, certamente non risalenti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la revoca della licenza di porto di fucile così come il diniego della stessa non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti &#8211; ed attuali &#8211; nella concreta fattispecie da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa. Si tratta di un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche solo di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato dalla possibilità  di utilizzo delle armi</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione intimata si è infatti limitata a richiamare le condanne penali riportate dal ricorrente (peraltro, risalenti a molti anni addietro), senza esplicitare le ragioni in forza delle quali dalle stesse sarebbe desumibile il venir meno del requisito della &quot;buona condotta&quot; in capo al ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;estraneità  delle menzionate condanne al novero di quelle ex se suscettibili, ex art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di precludere l&#8217;ottenimento della licenza imponeva all&#8217;amministrazione di esprimere un più¹ concreto sforzo motivazionale (non assolto mediante il mero richiamo di quelle condanne) allorchè avesse inteso ricavare, dai suddetti pregiudizi penali, il venir meno in capo al ricorrente dell&#8217;affidamento in ordine al corretto uso delle facoltà  connesse al possesso della licenza medesima: sforzo tanto più¹ esigibile, come si è detto, in quanto, i menzionati precedenti risalivano ad epoca remota.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame, in conclusione, deve essere accolta, potendo dichiararsi l&#8217;assorbimento delle doglianze non esaminate.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente ben può l&#8217;Amministrazione rivalutare autonomamente i fatti e desumere la permanenza di un pericolo di abuso delle armi, tuttavia deve esporne chiaramente ed adeguatamente le ragioni, valutando i fatti sopravvenuti all&#8217;impugnato divieto di detenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, sotto il profilo dei vizi dedotti il ricorso va accolto e, per l&#8217;effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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