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	<title>25/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un’impresa sottoposta a fallimento, la nota di rettifica del Presidente Regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali conseguente a detta procedura fallimentare, fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento dell’impresa pronunciata dal Tribunale civile di Foggia nei mesi precedenti, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un’impresa sottoposta a fallimento, la nota di rettifica del Presidente Regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali conseguente a detta procedura fallimentare, fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento dell’impresa pronunciata dal Tribunale civile di Foggia nei mesi precedenti, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi su eventuali circostanze relative alla iscrizione o cancellazione nell’Albo dei Gestori Ambientali diverse dalle circostanze oggetto della presente controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01868/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10593/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10593 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Amica s.p.a.</b> e <b>Fallimento di Amica s.p.a.</b>, in persona dei loro rappresentanti legali, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Lucia Murgolo, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Roma, via dei Gracchi, 81;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Albo Nazionale dei Gestori Ambientali &#8211; Sezione Regionale Puglia</b>, <b>Regione Puglia</b>; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sia Consorzio Bacino Fg4 s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota di rettifica prot. n. 22263 D.P. BA00775, datata 13.10.2011, a firma del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (del Ministero dell’Ambiente), nonché del provvedimento prot. n. 20398 datato 6.9.2011 a firma congiunta del Segretario e del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di tutela cautelare fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento di Amica s.r.l., pronunciata dal Tribunale civile di Foggia il 18.1.2012, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi su eventuali circostanze relative alla iscrizione o cancellazione nell’Albo dei Gestori Ambientali diverse dalle circostanze oggetto della presente controversia;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di tutela cautelare nei limiti e nei termini di cui alle premesse.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a></p>
<p>Va concessa tutela cautelare, ai fini del riesame, avverso i provvedimenti recanti l’annullamento di silenzio assenso formatosi su istanze di sanatoria edilizia presentate ad un Comune, considerato: a) che sussiste il fumus boni juris in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali; b) che sussiste il periculum in mora; c)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va concessa tutela cautelare, ai fini del riesame, avverso i provvedimenti recanti l’annullamento di silenzio assenso formatosi su istanze di sanatoria edilizia presentate ad un Comune, considerato: a) che sussiste il fumus boni juris in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali; b) che sussiste il periculum in mora; c) che occorre accogliere la domanda cautelare ai fini del complessivo riesame della questione, in contraddittorio con il ricorrente, anche in vista della definizione della procedura di SCIA. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01864/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02000/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pino Scorza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Roberto Mazza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Parioli, 124;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ardea</b>, n.c.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dei tre provvedimenti n. 5710, n. 5716 e n. 5728 del 3.2.2012 recanti l’annullamento del silenzio assenso formatosi su istanze di sanatoria edilizia presentate al Comune di Ardea;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Comune di Ardea prot. 9241 del 27.2.2012,<br />	<br />
&#8211; degli atti presupposti,	</p>
<p>nonché<br />	<br />
&#8211; per la conferma dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle predette istanza di sanatoria edilizia;<br />	<br />
&#8211; per la conferma di validità della SCIA n. 403/2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
a) che sussiste il fumus boni juris in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali;<br />	<br />
b) che sussiste il periculum in mora;<br />	<br />
c) che occorre accogliere la domanda cautelare ai fini del complessivo riesame della questione, in contraddittorio con il ricorrente, anche in vista della definizione della procedura di SCIA	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in materia di autorizzazione ambientale, se il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza una domanda interlocutoria rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in materia di autorizzazione ambientale, se il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza una domanda interlocutoria rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; in tale situazione e’ ritenuto necessario concludere il predetto procedimento accogliendo la domanda di tutela cautelare a tal fine e con riesame da parte della Soprintendenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01860/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00373/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Formello</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. 5772 del 16.12.2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che la domanda interlocutoria trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota 28.11.2011 n. 16383 del Comune di Formello è rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />	<br />
Ritenuto necessario concludere il predetto procedimento e ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di tutela cautelare a tal fine e con riesame da parte della Soprintendenza;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie nei termini di cui a parte motiva la domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a></p>
<p>Vanno sospesi i verbali di gara per l&#8217;esecuzione di alloggi di edilizia pubblica, applicando la norma regionale (art. 19, comma 6° della l.r. Sicilia 12/2011) che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i verbali di gara per l&#8217;esecuzione di alloggi di edilizia pubblica, applicando la norma regionale (art. 19, comma 6° della l.r. Sicilia 12/2011) che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006; inoltre, le percentuali di ribasso “pari” sono individuabili con l’applicazione di un criterio di determinazione della soglia di anomalia che sia omogeneo rispetto ai criteri di formulazione del ribasso percentuale, altrimenti non sarebbe mai configurabile il valore di parità aritmetica previsto dall’art. 19 sopra citato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00526/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Costruzioni Giardina Fortunato e Figli S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso Andrea Caponetto in Catania, viale XX Settembre, 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.A.C.P. di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Leonardi, con domicilio eletto presso Alessandra Leonardi in Catania, via Enrico Pantano 93;<br />	<br />
<b>Urega Sezione Provinciale di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore<br /> <br />
<b>Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore ,rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Impresa Euroinfrastrutture Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Pietro De Luca in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara del 8.3.2012, 14.3.2012, 15.3.2012 ed in particolare del verbale di gara del 23.3.2012<br />	<br />
&#8211; della nota dell&#8217;urega del 26.3.2012<br />	<br />
&#8211; della nota n 2012 &#8211; 001693 u<br />	<br />
&#8211; della nota dell’IACP di Ragusa 2010 &#8211; 0001882 u<br />	<br />
&#8211; della determinazione del dirigente del settore tecnico iacp n 100 del 23.4.2012<br />	<br />
&#8211; della lex specialis per quanto di interesse<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale;	</p>
<p>&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento e la declatoria dell&#8217;inefficacia del contratto<br />	<br />
#NOME?	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.A.C.P. di Ragusa e di Urega Sezione Provinciale di Ragusa e di Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e di Impresa Euroinfrastrutture Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso introduttivo presenta elementi di fondatezza poiché:<br />	<br />
a) il bando ha espressamente previsto l’applicazione dell’art. 19, comma 6° della l.r. 12/2011 che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006;<br />	<br />
b) le percentuali di ribasso “pari” sono individuabili con l’applicazione di un criterio di determinazione della soglia di anomalia che sia omogeneo rispetto ai criteri di formulazione del ribasso percentuale, altrimenti non sarebbe mai configurabile il valore di parità aritmetica previsto dall’art. 19 sopra citato;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 08/11/2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Consigliere<br />	<br />
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a></p>
<p>Non vanno sospesi, per tardività del ricorso, i provvedimenti relativi all&#8217;aggiudicazione di una gara per l&#8217;appalto del servizio di pulizia di caserme perchè il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara decorre dal momento in cui tale aggiudicazione è stata comunicata, a mente dell’art.79 c.5 del Cod. App., a tutti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi, per tardività del ricorso, i provvedimenti relativi all&#8217;aggiudicazione di una gara per l&#8217;appalto del servizio di pulizia di caserme perchè il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara decorre dal momento in cui tale aggiudicazione è stata comunicata, a mente dell’art.79 c.5 del Cod. App., a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara. Qualora il ricorrente si sia classificato terzo, ed il primo graduato abbia rinunciato, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dello scorrimento della graduatoria. Non incide sul decorso del citato termine il momento in cui l’aggiudicazione definitiva sia divenuta produttiva di effetti ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 8, codice dei contratti pubblici, cioè dopo ««l&#8217;accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autodichiarata». (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01900/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03415/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Ias International Ambiental Services</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Diego Campugiani, Anton Giulio Pietrosanti, Francesco Pignatiello, con domicilio eletto presso Diego Campugiani in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato di Roma ; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Team Service Soc Cons a r.l</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Sanino, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti relativi all&#8217;aggiudicazione della gara ristretta accelerata per l&#8217;appalto del servizio di pulizia dei locali adibiti ad organismi della Polizia di Stato e a Caserme dell&#8217;Arma dei Carabinieri dislocati sull&#8217;intero territorio nazionale e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Consorzio Stabile Team Service Soc Cons Arl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, pacificamente, il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara decorre dal momento in cui tale aggiudicazione è stata comunicata alla ditta seconda classificata ed, a mente dell’art.79 c.5 del Cod. App., a tutti i candidati che (come nel caso dell’odierna ricorrente) hanno presentato un’offerta ammessa in gara (e tanto fermo restando che non incide sul decorso del citato termine il momento in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta produttiva di effetti ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 8, codice dei contratti pubblici, cioè dopo ««l&#8217;accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autodichiarata»; cfr. in tal senso, Tar Lazio, nr.5510/2011; Par PE, n.678/2011; Ta AO, n.13 del 2011; Tar NA, nr.1905/2010; );<br />	<br />
Considerato che la procedura di gara di cui trattasi ed in relazione alla quale il ricorso in epigrafe è mirato ad ottenerne l’annullamento ai fini della relativa rinnovazione, si è ultimata con l’aggiudicazione della stesa alla SIECAM s.r.l. (poi non presentatasi alla stipula del relativo contratto) con decreto del 28.9.2011: aggiudicazione che è stata partecipata alla seconda classificata (che nel presente contenzioso riveste la posizione di contro interessata e che, esplicitamente afferma, nella propria memoria difensiva, di aver ricevuto detta comunicazione) e parimenti è stata partecipata, ai sensi dell’art.79 citato, anche all’allora ditta terza posizionata odierna ricorrente, in data 30.9.2011 come documentato dalla resistente amministrazione<br />	<br />
Considerato che, in ogni caso, è documentato, da parte controinteressata, che l’odierna ricorrente ebbe a chiedere, in data 7.10.2001, di avere accesso agli atti di gara: il che attesta ulteriormente che la ricorrente già a tale data era da ritenersi a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione alla SIECAM e della portata lesiva, nei suoi confronti, di detto evento;<br />	<br />
Considerato che, pertanto, il ricorso in epigrafe (mirato, come sopra ricordato, esclusivamente all’annullamento degli atti di gara ai fini della rinnovazione della stessa) appare tardivamente prodotto (è stato notificato il 23.4.2012) e che appare meritevole di accoglimento l’eccezione in tal senso sollevata dalla contro interessata: conclusione questa che consente di evitare ogni approfondimento istruttorio legato alla data di comunicazione (da parte della p.a.) e di conoscenza (da parte della ricorrente) del d.m. 09.12.2011 (parimenti impugnato) col quale, di seguito alla mancata presentazione alla stipula del contratto da parte della SIECAM, l’appalto è stato aggiudicato all’odierna contro interessata: d.m. che, ex art.79 citato, andava comunicato alla ditta oggi ricorrente nei cinque giorni successivi alla sua adozione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.<br />	<br />
Spese della presente fase del giudizio compensate fra le parti in causa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. De Piero O.D. (Avv. T. Billiani) c/ Comune di Zoppola (Avv. M. Matarazzo) e altri. 1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Promozione – Regioni a statuto speciale – Competenza – Sussiste – Direttiva 2001/77/CE – Recepimento – Norme regionali &#8211; Carenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. De Piero<br /> O.D. (Avv. T. Billiani) c/ Comune di Zoppola (Avv. M. Matarazzo) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Promozione – Regioni a statuto speciale – Competenza – Sussiste – Direttiva 2001/77/CE – Recepimento – Norme regionali &#8211; Carenza – Disposizioni nazionali – Applicazione &#8211; Necessità – Ragione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Realizzazione e messa in esercizio impianto &#8211; Autorizzazione Unica – Competenza – Comune &#8211; Dirigente – Sussiste.	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Acquisizione pareri – Enti invitati – Mancata partecipazione – Irrilevanza &#8211; Conseguenza – Assenso.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Realizzazione e messa in esercizio impianto – Titolo edilizio – Rilascio &#8211; Diritti su area – Necessità &#8211; Contratto affitto “finalizzato” – Idoneità – Produzione – Prima dell’adozione atto finale – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sono salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, con la conseguenza che laddove detti Enti non abbiano emesso o non intendano emettere proprie norme applicative della Direttiva comunitaria 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in ragione della estrema rilevanza della materia dovranno applicare le disposizioni nazionali.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 21 l. r. Friuli Venezia Giulia, le funzioni relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili sono conferite genericamente al Comune, sicché in mancanza di una norma che attribuisca la competenza specificatamente al Sindaco, essa ricade in capo al dirigente in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 267/00.	</p>
<p>3. In materia di conferenza di servizi, la mancata acquisizione di alcuni pareri e/o la mancata partecipazione di alcuni Enti, pur invitati, è irrilevante ai fini della legittimità dell’atto finale, equivalendo per legge ad assenso.	</p>
<p>4. Il contratto di affitto “finalizzato”, che prevede la realizzazione dell’impianto di produzione di energia da biomasse e opere connesse su un determinato terreno, è idoneo a configurare la titolarità di diritti sull’area necessari per conseguire il titolo edilizio ed è sufficiente che tale documento sia stato prodotto prima dell’emanazione dell’atto finale, essendo per contro irrilevante la sua mancanza al momento della presentazione della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: sulla competenza delle Regioni a statuto speciale ad adottare misure di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e sulla competenza del dirigente comunale ad adottare l’Autorizzazione Unica per la costruzione e la messa in esecuzione dell’impianto energetico.</span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00189/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00538/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 538 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Ornella Dante</b> in proprio e quale Titolare dell’omonima Impresa Individuale Agricola, Claudio Ornella, Ornella Angelo in proprio e quale rappresentante di Ornella Automazione Costruzione Macchine Speciali S.r.l., Bianca Rita Migotto, rappresentati e difesi tutti dall&#8217;avv. Teresa Billiani, con domicilio eletto presso la stessa, in Trieste, via Martiri della Liberta&#8217; 13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Zoppola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mattia Matarazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Societa&#8217; Agricola Zoppola Biogas S.r.l.,<i></b></i> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento &#8220;D.Lgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in via Taviela., proponente: SOCIETA’ AGRICOLA ZOPPOLA BIOGAS SR.L&#8221;, P<br />
&#8211; delle varianti al P.R.G.C. numero 27 adottata e approvata dal Consilio Comunale rispettivamente in data 19.02.2007 e in data 04.10.2007; numero 29 adottata e approvata dal Consiglio Comunale <br />	<br />
rispettivamente in data 29.09.2008 e in data 18.12.2008; numero 33 adottata e approvata dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 19.11.2009 e in data 29.03.2010; numero 37 adottata e approvata dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 19.07.2070 e in data ` 28.042011, per quanto necessario e in relazione alla individuazione, in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativi parametri e specifiche, se ritenute atti presupposti e connessi alla autorizzazione unica;<br />	<br />
&#8211; tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.<br />	<br />
Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24.3.2012:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;atto di “ratifica”, dd. 09.01.2012, Prot. n. 247 del Comune di Zoppola, della “autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in via Taviela prot. 808/15025 del<br />
&#8211; di tutti gli atti comunque preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zoppola e di Societa&#8217; Agricola Zoppola Biogas S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Col ricorso introduttivo gli istanti impugnano l’atto del Comune di Zoppola n. 808/15025 del 17.8.11, recante “Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili”, e atti connessi, in particolare &#8211; ove di ragione &#8211; le Varianti al P.R.G. n. 27/07, n. 29/08, n. 33/10 e n. 37/11.<br />	<br />
1.1. &#8211; Espongono, in fatto, di gestire un’Azienda Agricola e di essere titolari di un’azienda di costruzione di macchine agricole ubicate in censuario di Zoppola, in zona E6, ove insiste anche la loro abitazione.<br />	<br />
Nel settembre 2011 si sono avveduti che nei pressi della loro proprietà si stavano svolgendo lavori edili. Effettuate le necessarie indagini, apprendevano che era stata autorizzata dal Comune la realizzazione del qui contestato “impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili”, di rilevanti dimensioni, con cui si produrrà <i>biogas</i> attraverso la trasformazione di liquami zootecnici; autorizzazione al rilascio della quale cui si era potuti pervenire, secondo l’offerta prospettazione, tramite numerose varianti alle N.T.A. del P.R.G., onde poter allocare la struttura in zona agricola.<br />	<br />
1.2. &#8211; Contro l’autorizzazione e le presupposte varianti vengono sollevate le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 19 del D.Lg. 387/03, in quanto, a dire dei ricorrenti, tale norma sarebbe inapplicabile nelle Regioni a Statuto speciale.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 40 della L.r. 5/07. Carenza di presupposti.<br />	<br />
La L.r. impone che la localizzazione e tutti gli interventi relativi agli impianti di cui si controverte siano previamente individuati dal POC, di cui il Comune di Zoppola non è ancora dotato.<br />	<br />
3) Violazione della Direttiva 42/2001 CE che, in questi casi, impone la VAS, qui non effettuata.<br />	<br />
4) Violazione della L. 241/90 e del D.Lg. 267/00. Violazione dei principi generali in tema di procedimento.<br />	<br />
L’autorizzazione è stata emessa dal Sindaco anziché dal Dirigente.<br />	<br />
5) Difetto di istruttoria e di motivazione; in quanto l’autorizzazione è stata rilasciata nonostante le riserve espresse dall’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale, con specifico riferimento all’inquinamento acustico, e la mancanza dei pareri di alcuni Enti presenti alla Conferenza di Servizi e/o l’assenza degli stessi.<br />	<br />
Osservano, ancora, che l’autorizzazione è stata rilasciata per un impianto da 1 MW di potenza, nonostante lo stesso sia dimensionato per 2 MW.<br />	<br />
6) Violazione del D.M. Ministro Sviluppo Economico 10.9.10 punto 13, e dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
Mancherebbe la prova della (necessaria) disponibilità dell’area su cui realizzare lì’impianto.<br />	<br />
1.2.1. &#8211; Con riferimento &#8211; <i>in parte qua</i> &#8211; alle varianti al P.R.G. si propongono i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 40 della L.r. 5/07 e della Direttiva 42/2001 CE, non potendo, esse Varianti, sopperire alla mancanza del POC.<br />	<br />
1.2.2. &#8211; In via subordinata, vengono infine eccepiti: ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione, per essere gli impianti stati autorizzati a distanza inferiore a quella di 500 metri, prevista dalle disposizioni di P.R.G., ed esattamente a 300 metri.<br />	<br />
2. &#8211; Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
<i>In limine</i>, fa presente la sopravvenuta carenza di interesse al motivo n. 4 (incompetenza del Sindaco) per essere stato il provvedimento &#8211; <i>medio tempore</i> &#8211; convalidato, <i>ex</i> art. 6 L. 249/68, dal Dirigente.<br />	<br />
3. &#8211; E presente in giudizio anche la controinteressata Società Agricola Zoppola Biogas s.r.l., che ugualmente chiede che il ricorso sia respinto .<br />	<br />
In via pregiudiziale, eccepisce l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso; quanto alla prima eccezione fa presente che l’autorizzazione è stata emessa il 17.7.11 e regolarmente pubblicata. L’ultimo giorno di pubblicazione era il 12.9.11, quindi il termine di impugnazione veniva a scadere il 14.11.11, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo il 28.11.11. Né il termine di impugnazione può essere fatto decorrere dalla conoscenza degli atti ottenuti tramite accesso, posto che della loro esistenza i ricorrenti erano ben consapevoli già quando tale accesso è stato richiesto. Eccepisce altresì la tardività della impugnazione delle Varianti al P.R.G.<br />	<br />
L’inammissibilità, invece, viene affermata per non essere stata opposto il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi che, avendo natura decisoria, vincola in ogni suo aspetto il provvedimento comunale, cosicchè, anche laddove si annullasse l’atto impugnato, nessuna utilità gli istanti ne trarrebbero, risultando oramai intangibile l’atto conclusivo della Conferenza di Servizi.<br />	<br />
4. &#8211; Con motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano anche il provvedimento del Dirigente di convalida dell’autorizzazione.<br />	<br />
Ribadite le già esposte ragioni di illegittimità della stessa, viene ulteriormente eccepita la violazione degli artt. 7 e 21-<i>nonies</i> della L. 241/90.<br />	<br />
Ad avviso degli istanti, nel procedimento di convalida è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, ed il provvedimento finale non dà contezza, come la giurisprudenza richiede, delle sottese ragioni di pubblico interesse che hanno determinato il Dirigente a condividere il contenuto dispositivo dell’autorizzazione.<br />	<br />
4.1. &#8211; Il Comune risponde ai motivi aggiunti con un’articolata memoria, con la quale contesta puntualmente la sopra esposta censura.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso ed il motivo aggiunto non sono fondati, il che consente di prescindere da tutte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.<br />	<br />
5.1. &#8211; Il primo motivo contesta l’applicabilità del D.Lg. 387/03 nell’ambito regionale, essendo questa una Regione ad autonomia differenziata. <br />	<br />
Il motivo è infondato; infatti le disposizioni di cui trattasi costituiscono il recepimento in sede statale della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE relativa “alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità”, quindi in un ambito di interesse nazionale.<br />	<br />
Giova rammentare che l’art. 117 della Costituzione riserva alla potestà concorrente la materia della “produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”; al che consegue che la Regione ha bensì il potere, in tale settore, di dare autonoma applicazione alle Direttive comunitarie; ma, se non lo fa, in applicazione dell’art. 11, comma 8, della L. 11/05, una volta scaduto il termine per provvedere, dovrà applicare le disposizioni nazionali nel frattempo (eventualmente) intervenute. Giova rammentare, infatti, che l’art. 19 del D.Lg. 387/03 fa salve “le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione”, precisando altresì, all’art. 10, comma 3, che tutte “le Regioni possono adottare misure per promuovere l&#8217;aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.”. Ne consegue che, laddove la Regione Autonoma non abbia emesso o non intenda emettere proprie norme applicative della Direttiva, proprio in ragione della estrema rilevanza della materia, dovrà applicare quelle nazionali (sul punto, con riferimento al D.Lg. 387/03, si veda: TAR Sicilia &#8211; Palermo n. 274/10 e, sul principio, ancorchè in fattispecie diversa: Cass. n. 12131/11 e TAR F.-V.G. n. 93/12).<br />	<br />
5.2. &#8211; Il secondo motivo lamenta la carenza del POC, in assenza del quale non sarebbe autorizzabile alcun impianto di questo tipo in zona E.<br />	<br />
Così non è. L’art. 40 della L.r. 5/07 infatti, come rilevato dal Comune, esprime solo la regola secondo cui, in sede di attuazione del complesso sistema pianificatorio regionale individuato da tale legge, il POC dovrà contenere anche il regime di questi impianti.<br />	<br />
In assenza (e della legge regionale attuativa della Direttiva, e del POC), si applicano, rispettivamente, le disposizioni statali di cui al D.Lg. 387/03 (che all’art. 12, comma 7, espressamente prevede che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”) e il vigente P.R.G., che dispone allo stesso modo.<br />	<br />
5.3. &#8211; Anche il terzo motivo, con cui ci si duole della mancanza di VAS è infondato. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è infatti la valutazione delle conseguenze ambientali di <i>piani e programmi</i>, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L’applicazione della VAS è finalizzata ad integrare in modo sistematico, nel processo di programmazione, le considerazioni di carattere sociale ed economico con un’adeguata valutazione del possibile degrado ambientale, e nasce a completamento e integrazione della VIA. Infatti, mentre la VIA si mette in atto per singoli progetti, la VAS ha come oggetto interi programmi e consente di esaminare tutte le possibili alternative di realizzazione delle singole opere. La VAS è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, che prevede, appunto, la sua applicazione ai “<i>piani e programmi</i>”, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, e non già alle singole opere.<br />	<br />
La doglianza, quindi, potrebbe rilevare nei confronti del POC, ma non certo dell’Autorizzazione Unica.<br />	<br />
5.4. &#8211; Il quarto motivo lamentava l’incompetenza del Sindaco ad emettere l’Autorizzazione Unica.<br />	<br />
L’art. 12 del D.Lg. 387/03 stabilisce che “la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”. Con L.r. 30/02, e, in specie, con l’art. 21 della L.r. 24/06, le funzioni relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica sono state conferite, genericamente, ai Comuni. Ne consegue che, in mancanza di una norma che attribuisca la competenza specificatamente al Sindaco, l’atto di cui si controverte deve necessariamente essere emesso dal Dirigente, a tenore del D.Lg. 267/00. <br />	<br />
5.4.1. &#8211; In corso di causa, peraltro, il Comune, avvedutosi della correttezza della doglianza, ha provveduto a far convalidare l’atto, ex art. 6 della L. 249/68, dal Dirigente.<br />	<br />
Contro la convalida, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, lamentandone l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omessa valutazione del sotteso pubblico interesse.<br />	<br />
La norma utilizzata dal Comune per “sanare” il difetto di competenza stabilisce che “alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”.<br />	<br />
Il Collegio non condivide la giurisprudenza citata da parte ricorrente quanto alla pretesa necessità di applicare alla fattispecie le norme della L. 241/90, poichè la disposizione (volta a sanare unicamente il vizio di competenza, in pendenza di ricorso) è all’evidenza norma eccezionale, che quindi non può ritenersi superata da leggi generali successive, alla stregua del principio <i>lex posterior generalis non derogat priori speciali</i>. Anche perchè, come correttamente precisa il Comune, da un lato non si vede quale utilità il ricorrente potrebbe ritrarre dalla partecipazione ad un procedimento in cui, semplicemente, il Dirigente fa proprio un provvedimento già emanato &#8211; che resta confermato nel suo contenuto &#8211; nei confronti del quale l’istante ha già svolto in via giudiziaria le proprie doglianze. Né pare necessario esplicitare alcuna ragione di pubblico interesse &#8211; che è evidentemente <i>in re ipsa</i> &#8211; allorchè la P.A. eserciti il potere correttivo (con riferimento ad un solo e specifico vizio) che la legge stessa le attribuisce senza limite alcuno (sul principio C.S. 3371/09).<br />	<br />
I motivi aggiunti vanno quindi respinti.<br />	<br />
5.5. &#8211; Il quinto motivo lamenta carenza di istruttoria e motivazione.<br />	<br />
Anche questa censura va disattesa. <br />	<br />
I ricorrenti affermano che l’autorizzazione è illegittima perché rilasciata nonostante le riserve poste dall’A.S.S. n.6. Il motivo è infondato in fatto, dato che l’atto impone espressamente “il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni” dettate per il superamento delle osservazioni dell’A.S.S. quanto all’abbattimento degli odori, all’impatto acustico ed all’aumento del traffico.<br />	<br />
Per ciò che concerne la mancata acquisizione di alcuni pareri e/o la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi di alcuni Enti, pur invitati, poco vi è da aggiungere, posto che tali circostanze risultano irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto finale della Conferenza, equivalendo &#8211; per legge &#8211; ad assenso.<br />	<br />
Parimenti privo di pregio è il rilievo che il progetto sarebbe sovradimensionato (dato che le previste 55 t/giorno di materiale consentono di utilizzare un impianto sino a 2 MW), posto che, correttamente, l’autorizzazione è data per un impianto da 1 MW. Sarà onere del Comune controllare affinchè si operi nel rispetto del titolo.<br />	<br />
5.6. &#8211; Il sesto motivo lamenta la mancanza di un idoneo titolo in merito alla disponibilità dell’area dove sorgerà l’impianto, come richiesto dalle Linee Guida allegate al D.M. 10.9.10. <br />	<br />
Osservano infatti i ricorrenti che la Società aveva, a suo tempo, dichiarato di essere promissaria acquirente delle aree necessarie, laddove, in prosieguo, la stessa ha dimesso solo una scrittura privata &#8211; sottoscritta il 30.5.11, quindi ben dopo la domanda di autorizzazione (che risale al 10.1.11) &#8211; denominata contratto di “affitto agrario”, stipulato con la proprietaria dei fondi, ove, non solo non si fa più menzione della vendita, ma nella quale la Società si riserva anche la facoltà di rinunciare all’affitto, praticamente <i>ad nutum</i>.<br />	<br />
La censura è infondata: infatti, come rileva il Comune, allo scopo per cui la norma lo prevede (cioè il possesso “di un titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse”), è sufficiente la titolarità di diritti sull’area tali da consentire di conseguire il titolo edilizio; e il contratto di affitto “finalizzato” di cui trattasi (al punto 2 è precisato che l’affittuaria può realizzare “l’impianto di produzione da energia da biomasse e opere connesse”) è sicuramente tale. E’ inoltre sufficiente che tale documento sia stato dimesso prima della emanazione dell’atto finale, essendo per contro irrilevante la sua mancanza al momento della presentazione della domanda.<br />	<br />
6. &#8211; Per quanto concerne l’impugnazione delle Varianti al P.R.G. (asseritamente insufficienti a legittimare l’autorizzazione, in mancanza del POC), non si può non rilevare l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse, posto che l’autorizzazione stessa (a tenore dell’art. 12, comma 3, del D.Lg. 387/03) “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, con la conseguenza che il loro eventuale annullamento non gioverebbe in alcun modo alle ragioni dei ricorrenti.<br />	<br />
7. &#8211; L’ultimo motivo lamenta, alquanto genericamente, la violazione delle distanze poste dal P.R.G.. A dire dei ricorrenti, l’impianto sarebbe stato autorizzato in violazione della distanza minima di 500 metri prevista dalle N.T.A. essendone stata ammessa l’allocazione a meno di 300 metri “dall’abitazione e dal capannone produttivo dei ricorrenti”.<br />	<br />
Anche questo motivo va respinto.<br />	<br />
Infatti, l’art. 66-<i>bis</i> prevede bensì per “gli impianti di produzione di energia derivante dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezioni animali” la distanza ordinaria di 500 m. “dai fabbricato residenziali di terzi”, tuttavia con la precisazione che quando detti impianti vengano insediati presso aziende agricole già attive, la distanza andrà valutata caso per caso, e, per quanto concerne gli impianti di teleriscaldamento (come quello di cui si controverte), la distanza (riferita alle pareti edilizie degli impianti) può essere ridotta a 300 metri. Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni indicate dalle norme per la riduzione della distanza, appunto, a 300 metri.<br />	<br />
In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.<br />	<br />
8. &#8211; Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso con motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge, nei termini di cui in motivazione. <br />	<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a></p>
<p>Luigi Costantini, Pres.; Enrico d’Arpe, Est. Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto (avv. Raffaele Missere) c. Comune di Oria (n.c.) Rifiuti &#8211; Qualificazione di un residuo come sottoprodotto &#8211; Condizioni &#8211; Art. 183, c. 1, lett. p) del D.Lgs n. 152 del 2006 In conformità all’art. 183 primo comma lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Costantini, Pres.; Enrico d’Arpe, Est.<br /> Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto (avv. Raffaele Missere) c. Comune di Oria (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti &#8211; Qualificazione di un residuo come sottoprodotto &#8211; Condizioni &#8211; Art. 183, c. 1, lett. p) del D.Lgs n. 152 del 2006</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In conformità all’art. 183 primo comma lett. p) del Decreto Legislativo n° 152/2006, per la qualificazione di un residuo come “sottoprodotto” si devono rispettare le seguenti condizioni: le sostanze ed i materiali (aventi un loro valore di mercato) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro riutilizzo deve essere preventivamente programmato, certo, integrale ed avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione; il materiale &#8211; senza necessità di trattamenti o di trasformazioni preliminari &#8211; deve soddisfare determinati requisiti merceologici e di qualità ambientale; sicchè in mancanza di una sola di queste condizioni il residuo deve considerarsi un rifiuto (“ex multis”: Corte di Cassazione penale, III Sezione, 4 Novembre 2008 n° 47085).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 306 del 2011, proposto da: <br />	<br />
Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Missere, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Oria, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Oria n° 80 del 2 Dicembre 2010, emessa ai sensi dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, con cui è stato ordinato alla Ditta ricorrente, in solido con la Ditta Di Bella, di procedere entro trenta giorni alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi indicati (due aree di mq. 434 e mq. 360 localizzate all’interno della sede legale della Ditta Levante Vivai… adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto venivano rinvenuti rispettivamente mc. 650 e mc. 500 di pietrisco da massicciata ferroviaria codice CER 17.05.08) tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione d’ufficio in loro danno ed al recupero delle somme anticipate.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 Aprile 2012 il Cons. Dott. Enrico d&#8217;Arpe;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La Ditta ricorrente – titolare di un Vivaio ubicato su un terreno di sua proprietà – impugna l’ordinanza dirigenziale del Comune di Oria n° 80 del 2 Dicembre 2010, emessa ai sensi dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, con cui gli è stato ordinato, in solido con la Ditta Di Bella, di procedere entro trenta giorni alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi indicati (due aree di mq. 434 e mq. 360 localizzate all’interno della sede legale della Ditta Levante Vivai… adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto venivano rinvenuti rispettivamente mc. 650 e mc. 500 di pietrisco da massicciata ferroviaria codice CER 17.05.08) tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione d’ufficio in loro danno ed al recupero delle somme anticipate.<br />	<br />
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 7 della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione in riferimento all’art. 3 della Legge n° 241/1990, per non avere l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento.<br />	<br />
2) Violazione del Decreto Legislativo n° 152/2006 ed eccesso di potere del Dirigente tecnico del Comune di Oria.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo n° 152/2006 per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda di annullamento azionata, la Ditta ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.<br />	<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Oria.<br />	<br />
La Ditta ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 245 del 16-18 Marzo 2011.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 Aprile 2012 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che tutte le censure formulate dalla parte ricorrente siano prive di giuridico fondamento (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) in quanto, siccome quest’ultima ammette espressamente (in punto di fatto) a pagina sette del ricorso la propria corresponsabilità (dolosa) nel deposito abusivo del materiale in questione (pietrisco da massicciata ferroviaria) sulle predette aree di sua proprietà (dichiarando di averlo acquistato dalla Ditta Di Bella, ad un prezzo di favore, al fine di utilizzarlo quale riempimento per la realizzazione di un piazzale e di alcune serre all’interno del Vivaio), l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo in questione e l’incompetenza del dirigente comunale all’emanazione dell’ordinanza impugnata (allegate dalla Ditta ricorrente) sono, comunque, rese irrilevanti dall’applicazione dell’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..<br />	<br />
Infatti – sottolineato che gli apporti partecipativi che i soggetti privati interessati possono fornire (a seguito della comunicazione di avvio) nella fase istruttoria del procedimento di che trattasi riguardano essenzialmente l’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti (nella fattispecie de qua, sostanzialmente, ammesse dalla Ditta ricorrente) – si osserva, da un lato, che l’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, sancendo che “…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”, rende evidente il carattere vincolato del potere “sanzionatorio” conferito dalla norma all’Autorità amministrativa e, dall’altro, che l’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. dispone, notoriamente, che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. <br />	<br />
Inoltre, il predetto materiale abusivamente depositato sulle aree di sua proprietà dalla Ditta odierna ricorrente (pietrisco da massicciata ferroviaria acquistato dalla Ditta Di Bella, “ad un prezzo di favore da concordare alla fine dei lavori”, al dichiarato fine di utilizzarlo quale riempimento per la realizzazione di un piazzale e di alcune serre all’interno del Vivaio, come da progetto elaborato dal Geometra Giuseppe Chiedi presentato in data 24 Aprile 2008) è stato correttamente qualificato nel provvedimento impugnato alla stregua di rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 17.05.08), difettando, nella specie (con ogni evidenza), le condizioni previste dall’art. 183 primo comma lett. p) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm. per considerarlo come “sottoprodotto” (non risultando dimostrato, tra l’altro, trattarsi di materiale tale da soddisfare determinati requisiti di qualità ambientale idonei a non dar luogo a rilevante impatto ambientale e il cui riutilizzo, certo ed integrale, sia stato preventivamente programmato dal produttore, nell’ambito di un processo produttivo non direttamente destinato alla sua creazione).<br />	<br />
In proposito, si rileva che l’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha evidenziato che, secondo l’attuale definizione contenuta nell’art. 183 primo comma lett. p) del menzionato Decreto Legislativo n° 152/2006, per la qualificazione di un residuo come “sottoprodotto” si devono rispettare le seguenti condizioni: le sostanze ed i materiali (aventi un loro valore di mercato) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro riutilizzo deve essere preventivamente programmato, certo, integrale ed avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione; il materiale &#8211; senza necessità di trattamenti o di trasformazioni preliminari &#8211; deve soddisfare determinati requisiti merceologici e di qualità ambientale; sicchè in mancanza di una sola di queste condizioni il residuo deve considerarsi un rifiuto (“ex multis”: Corte di Cassazione penale, III Sezione, 4 Novembre 2008 n° 47085). <br />	<br />
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Nulla spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 Aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di sanità pubblica Sanità pubblica &#8211; Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 1, 2, 4, c. 1, 5, 10, c. 2, e 13 L. Regione Calabria n. 24/2011 (Istituzione del Centro Regionale Sangue) – Istituzione del Centro regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di sanità pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità pubblica &#8211; Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 1, 2, 4, c. 1, 5, 10, c. 2, e 13 L. Regione Calabria n. 24/2011 (Istituzione del Centro Regionale Sangue) – Istituzione del Centro regionale sangue con contestuale attribuzione alla Giunta regionale del compito di determinare sede, funzioni del direttore generale e del Comitato di gestione, e adottare provvedimenti conseguenti al piano di programmazione predisposto dal Centro – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue).<br />
Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011, depositato in cancelleria il 26 settembre 2011, ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), per violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
2.— L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 «istituisce il Centro Regionale Sangue, di seguito denominato CRS, quale struttura finalizzata a garantire l’autosufficienza regionale ed a concorrere all’autosufficienza nazionale», la cui sede, ai sensi del successivo comma 2, «è determinata con deliberazione della Giunta regionale». L’art. 2 della stessa legge disciplina le funzioni del Centro regionale sangue. L’art. 4 ne regola la composizione, stabilendo al comma 1 che le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione sono determinate «con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge». L’art. 5 prevede l’istituzione presso il Centro regionale sangue di una Commissione regionale per le attività trasfusionali, con durata triennale, e ne individua la composizione e le funzioni. L’art. 10, in tema di «piani di programmazione» delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma, stabilisce al comma 2 che tali piani sono presentati dal Centro regionale sangue «alla Giunta regionale che adotta ogni determinazione conseguente previo parere della Commissione consiliare competente per materia». Ai sensi dell’art. 13, infine, «la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna».<br />	<br />
3.— Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate violerebbero innanzi tutto l’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto prevedono «interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro» dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il carattere vincolante del piano di rientro si evincerebbe dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo cui «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro», e sarebbe riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 141 e n. 100 del 2010), che qualificherebbe quegli interventi come «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica».<br />	<br />
Inoltre, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 violerebbero l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto «demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta» dal Consiglio dei ministri con mandato commissariale del 30 luglio 2010. Con sentenza n. 78 del 2011, questa Corte avrebbe, infatti, precisato che, «anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.».<br />	<br />
Infine, ad avviso della difesa dello Stato, l’art. 13 della legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 81 Cost., sia perché il comma 1, quantificando in 500.000 euro gli oneri finanziari derivanti dalla legge in esame per l’anno 2011, indicherebbe «una somma incongrua, considerato che il Centro dovrà sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche quelle del personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento», sia perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l’ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.<br />	<br />
4.— La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
5.— Successivamente al ricorso, l’art. 1 della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito l’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che nel testo originario prevedeva l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il 16 luglio), nel testo vigente stabilisce che «[l]’efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell’attuazione del piano di rientro».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue).<br />	<br />
Le disposizioni impugnate – nell’individuare le finalità, le funzioni, l’organizzazione interna, le modalità di azione e la copertura finanziaria dell’istituendo Centro regionale sangue – sono censurate sotto tre profili. Innanzitutto, esse violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sarebbero contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, e si porrebbero perciò in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. In secondo luogo, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 si porrebbero in contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto demandano alla Giunta regionale compiti che interferirebbero con le funzioni attribuite al commissario ad acta. In terzo luogo, l’art. 13 della legge regionale impugnata lederebbe l’art. 81 Cost., perché la quantificazione degli oneri finanziari per il 2011, indicata nel comma 1, sarebbe incongrua e perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l’ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.<br />	<br />
2.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l’art. 1 della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito l’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che nel testo originario prevedeva l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce che «[l]’efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell’attuazione del piano di rientro». A partire dall’11 febbraio 2012, dunque, è stata sospesa l’efficacia della legge censurata che, entrata in vigore il 16 luglio 2011, non risulta aver avuto medio tempore applicazione.<br />	<br />
Lo ius superveniens, nonostante abbia sospeso l’efficacia dell’intera legge regionale n. 24 del 2011, assume rilievo solo con riguardo alla censura riferita all’art. 117, terzo comma, Cost., in base alla quale le misure previste dalla normativa impugnata non sarebbero contemplate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. La modifica introdotta, infatti, sospende l’efficacia della legge censurata «in attesa dell’attuazione del piano di rientro». In tal modo, però, la legge rimette interamente all’amministrazione regionale il potere di decidere se il piano di rientro sia stato attuato – il che, peraltro, non implica necessariamente l’effettivo rientro dal disavanzo sanitario della Regione – e di restituire, conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio tempore, è rimasta valida, sia pure senza produrre effetti. Ne discende che lo ius superveniens non consente di dichiarare cessata la materia del contendere, perché la modifica introdotta dall’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 – che non ha abrogato, ma solo sospeso l’efficacia della legge censurata – non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente (sentenza n. 333 del 2010).<br />	<br />
3.— Tutte le disposizioni impugnate – gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 – sono censurate dal ricorrente con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedrebbero interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
L’istituzione del Centro regionale sangue di cui alla legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non è prevista nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze.<br />	<br />
Il carattere vincolante del piano di rientro è stabilito sia dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), secondo il quale «[g]li interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo (…)»; sia dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base al quale «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».<br />	<br />
Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 è «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (da ultimo, sentenza n. 163 del 2011). Ne consegue che gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011, prevedendo un intervento non contemplato nel piano di rientro, violano l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
4.— Meritevole di accoglimento è altresì la censura riferita agli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2011 per violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Le disposizioni impugnate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti, che consistono nello stabilire con apposita deliberazione la sede del Centro regionale sangue (art. 1, comma 2), nel definire con decreto del Presidente della Giunta regionale le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione (art. 4, comma 1), e nell’adottare, in tema di «piani di programmazione» delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma, «ogni determinazione conseguente previo parere della commissione consiliare competente per materia» (art. 10, comma 2).<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’esercizio del potere sostitutivo statale, demandato al commissario ad acta in vista dell’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, è imposto dalle esigenze della finanza pubblica e, più in generale, «dalla necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute», con la conseguenza che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sentenza n. 78 del 2011).<br />	<br />
I compiti che gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2011 assegnano alla Giunta regionale interferiscono con l’esercizio delle funzioni del commissario ad acta, in quanto sono diretti a realizzare un intervento – l’istituzione del Centro regionale sangue – che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione Calabria, avrebbe l’effetto di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale. Ne deriva, perciò, la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />	<br />
5.— Infine, va accolta anche la censura riferita all’art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 per violazione dell’art. 81 Cost.<br />	<br />
La disposizione impugnata stabilisce che gli oneri di spesa derivanti dalla istituzione del Centro regionale sangue sono quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, e che la loro copertura finanziaria «è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011» (comma 1). Per gli anni successivi, «alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna» (comma 2).<br />	<br />
Come questa Corte ha più volte affermato, «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) e la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (da ultimo, sentenza n. 272 del 2011). L’art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non presenta questi requisiti, così violando l’art. 81 Cost.: da un lato, al comma 1, indica una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale (a cui peraltro la legge non fa alcun riferimento); dall’altro, al comma 2, non quantifica l’ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura.<br />	<br />
6.— In considerazione della inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della legge regionale n. 24 del 2011, l’illegittimità costituzionale delle prime deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue);<br />	<br />
2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Branca – Est. Franconiero Soget S.p.A. &#8211; Societa&#8217; Gestione Entrate e Tributi (Avv.ti A. Clarizia, L. Cecinato, S. Della Rocca) c/ Comune di Taranto (Avv.ti A. Zito, M. Casiello) e Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a. (Avv.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-5-2012-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca – Est. Franconiero<br /> Soget S.p.A. &#8211; Societa&#8217; Gestione Entrate e Tributi (Avv.ti A. Clarizia, L. Cecinato, S. Della Rocca) c/ Comune di Taranto (Avv.ti A. Zito, M. Casiello) e Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani, G. Misserini)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per escludere un concorrente per grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto ex art. 38, co.1 lett. f) Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Concorrente – Grave negligenza o malafede – Esclusione – Presupposti – Motivata valutazione – Sufficienza – Conseguenza – Responsabilità contraente – Accertamento – Necessità – Non sussiste	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Concorrente – Grave negligenza o malafede – Esclusione – Sindacato G.A. – Ammissibilità – Limiti &#8211; Manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure ad evidenza pubblica, ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti, non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l&#8217;inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l&#8217;esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell&#8217;amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell&#8217;esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell&#8217;impresa, anche attraverso il richiamo per relationem all&#8217;atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, l’amministrazione aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali. (Nella specie il Consiglio ha ritenuto irrilevante l’intervenuta revoca della risoluzione unilaterale &#8211; nella quale erano individuati gli inadempimenti contrattuali dell’impresa appellante &#8211; in seguito alla stipula di un negozio transattivo tra le parti, atteso che con tale accordo l’impresa aveva riconosciuto la fondatezza delle contestazioni addebitate all’atto della revoca). 	</p>
<p>2. In tema di procedure ad evidenza pubblica, il potere di esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti, ha natura discrezionale ed è soggetto pertanto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9561 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Soget S.p.A. &#8211; Societa&#8217; Gestione Entrate e Tributi, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luigi Cecinato, Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Zito, Maria Casiello, con domicilio eletto presso Alberto Zito in Roma, via del Vignola, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02057/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI PECUNIARIE &#8211; RIS. DANNO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Emmegi s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Della Rocca, Casiello, Zito, Sticchi Damiani, Misserini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Soget s.p.a. – Società gestione entrate e tributi partecipava alla procedura di affidamento dei servizi di riscossione volontaria, accertamento e liquidazione della TARSU e riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e del codice della strada, indetta dal Comune di Taranto con bando pubblicato in data 20 agosto 2008, successivamente rettificato il 7 ottobre 2010, e termine per la presentazione delle offerte al 15 novembre 2010, risultandone aggiudicataria provvisoria.<br />	<br />
Tuttavia, con determina n. 178 del 14 settembre 2011 del Servizio Appalti e Contratti l’amministrazione disponeva la revoca di detto provvedimento, facendo riferimento delle vicende inerenti al precedente rapporto fra la società aggiudicataria e il Comune di Oria inerente analogo servizio, ritenute tali da incidere sui suoi requisiti di partecipazione. Quindi, con determinazione immediatamente successiva (n. 179 del 15 settembre 2011), procedeva all’aggiudicazione della gara in favore della seconda graduata Emmegi s.r.l.<br />	<br />
Avverso tali atti, nonché quelli presupposti e consequenziali, insorgeva davanti al TAR Puglia – sez. staccata di Lecce, la Soget, chiedendone l’annullamento ed instando per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il subentro nello stesso e per il risarcimento dei danni.<br />	<br />
Nel contraddittorio con l’amministrazione aggiudicatrice e la controinteressata, la quale proponeva anche ricorso incidentale con cui contestava l’ammissione alla gara della ricorrente principale, il TAR adito esaminava l’impugnativa di quest’ultima rigettandola, conseguentemente dichiarando improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Secondo il Giudice di primo grado, il Comune di Taranto aveva legittimamente revocato l’aggiudicazione provvisoria alla Soget, essendosi accertata, in relazione alle vicende del servizio svolto per conto del Comune di Oria, la sussistenza di errori gravi commessi dalla ricorrente prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Appella la sentenza la Soget la quale ripropone tutte le censure e le domande svolte in primo grado.<br />	<br />
Si sono costituite in resistenza il Comune di Taranto e la Emmegi, quest’ultima con appello incidentale contenente i motivi di cui al ricorso incidentale di primo grado. <br />	<br />
Respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, all’udienza dell’8 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In ragione della riemersione in questo giudizio d’appello dell’intero <i>thema decidendum</i> ed in applicazione dei principi stabiliti sulla tassonomia delle questioni dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 7 aprile 2011, n. 4, il Collegio reputa di poter esaminare i motivi dell’appello principale con cui si censura la determinazione di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, dovendosi confermare il giudizio di evidente infondatezza degli stessi già espresso dal Giudice di primo grado.<br />	<br />
Il TAR ha condiviso l’operato della stazione appaltante e ritenuto che l’atto di ritiro gravato sia correttamente motivato sul presupposto che nell’esercizio dell’attività professionale prestata presso il Comune di Oria in un servizio analogo la Soget fosse incorsa in errori gravi risultanti dalla delibera giunta di detta amministrazione n. 165 del 1° ottobre 2010 e, soprattutto, dall’atto di transazione intercorso in pari data fra le parti. Ciò in particolare – secondo il Giudice di primo grado – sarebbe comprovato da quest’ultimo atto, atteso che in esso, a fronte delle specifiche contestazioni di inadempienza contrattuale formulate dall’amministrazione appaltante, la Soget, rinunciando all’opzione di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria, si risolveva nel senso di corrispondere alla prima la somma di euro 112.496,17 per il mancato gettito derivato al Comune dalle proprie inadempienze. Secondo il TAR, inoltre, gli errori gravi risultanti dagli atti acquisiti dal Comune di Taranto hanno rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), cod. contr. pubbl., a prescindere dall’intervenuta revoca della risoluzione unilaterale in seguito alla stipula del negozio transattivo, rendendo legittima la determinazione n. 178 del 14 settembre 2011.<br />	<br />
Viene dunque in rilievo nella fattispecie oggetto di causa l’interpretazione del disposto contenuto nell’art. 38, comma 1, lett. f), cit., di cui ha fatto applicazione il Comune odierno appellato nella revoca dell’aggiudicazione provvisoria impugnata dalla Soget.<br />	<br />
Giova allora osservare in diritto che questa Sezione ha ancora di recente affermato che ai fini dell’applicazione della ridetta disposizione del codice dei contratti pubblici non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l&#8217;inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l&#8217;esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell&#8217;amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell&#8217;esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell&#8217;impresa (sent. 22 febbraio 2011, n. 1107). Nella citata pronuncia si è anche chiarito che il potere di esclusione ai sensi della disposizione in esame ha natura discrezionale ed è soggetto pertanto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.<br />	<br />
Inoltre Sezione ha espresso il principio secondo cui l’esclusione per grave negligenza non presuppone il definitivo accertamento di tale comportamento, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa Amministrazione con il richiamo <i>per relationem</i> all&#8217;atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali (sent. 21 gennaio 2011, n. 409; nello stesso senso: sent. 27 gennaio 2010, n. 296).<br />	<br />
Tanto premesso in diritto si osserva, in fatto, che la revoca impugnata è pienamente rispettosa dei principi espressi dalle pronunce sopra richiamate.<br />	<br />
In essa si richiamano innanzitutto gli atti con cui il Comune di Oria ha risolto il contratto d’appalto per il servizio di accertamento e riscossione ICI e TARSU con la Soget e cioè: la delibera giuntale n. 10 del 22 gennaio 2010, la delibera consiliare n. 1 del 2 febbraio 2010 e la determinazione del servizio ragioneria n. 609/76 dell’8 giugno 2010, sulla base dei quali atti <i>“sono emerse delle irregolarità e degli inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni contrattuali espletate dalla SOGET spa, tali da determinare la risoluzione dello stesso contratto con la predetta SOGET spa, seppur definita, successivamente, con atto di transazione…”</i>.<br />	<br />
Con riguardo a quest’ultimo, nella determinazione in esame si sostiene che esso sia stato stipulato dall’odierna appellante al solo scopo “<i>di evitare le lungaggini e le spese connesse alla definizione del giudizio, restando ferme tutte le irregolarità e le inadempienze riscontrate nell’espletamento del servizio affidato e riconosciute dallo stesso Ente così come riportato nello stesso atto di transazione”</i>. Ciò in ragione del riconoscimento da parte della Soget al Comune di Oria <i>“di un congruo indennizzo”</i>.<br />	<br />
La motivazione del provvedimento di revoca si fonda su una corretta lettura degli atti richiamati e relativi al servizio svolto per conto del Comune di Oria.<br />	<br />
Nella delibera giuntale n. 10 del 22 gennaio 2010, con cui si è incaricato il responsabile del settore affari legali di promuovere azione giudiziale nei confronti della Soget al fine della risoluzione del contratto d’appalto si dà atto di varie inadempienze di quest’ultima nell’esecuzione di detto contratto ed in particolare della mancata elaborazione degli atti di accertamento TARSU relativi all’anno di imposta 2003; della notifica degli atti di accertamento di detta imposta e dell’ICI per gli anni successivi senza consentire la previa verifica da parte del responsabile del procedimento; della presenza di errori ed omissioni negli atti impositivi notificati relativi; del mancato o errato computo nella quantificazione di interessi e sanzioni.<br />	<br />
Analoghe inadempienze sono contestate nella determinazione n. 609/76 con il quale il responsabile del servizio ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto d’appalto. <br />	<br />
In quest’ultimo atto si precisa che a causa della mancata notifica degli atti di accertamento per l’anno di imposta 2003 il Comune è incorso nella relativa decadenza, con conseguente danno erariale. Si riferisce inoltre delle proteste dei contribuenti a causa dell’emissione di accertamenti nei confronti di persone decedute o <i>“che non hanno tenuto conto degli atti traslativi della proprietà; nei confronti di persone in regola con i versamenti o con gli obblighi dichiarativi”</i> e del mancato controllo ad opera del responsabile del procedimento degli atti impositivi, nonché del mancato inserimento delle sanzioni e dell’errato calcolo degli interessi sugli avvisi TARSU 2004.<br />	<br />
In tale determinazione vi è anche un’analitica confutazione delle controdeduzioni presentate dall’appaltatrice del servizio.<br />	<br />
Si stigmatizzano in particolare i ritardi nella migrazione informatica delle banche dati dell’ente appaltante e l’assenza di istruzioni operative per l’utilizzo dei programmi applicativi dell’appaltatrice; si bollano inoltre come <i>“pretestuose ed offensive” </i>le argomentazioni difensive volte a giustificare il mancato invio degli accertamenti per l’anno 2003 in forza di indicazioni in tal senso degli uffici comunali:<i> “al contrario di quanto affermato, il funzionario invitata la SOGET s.p.a. solo ed esclusivamente a voler notificare i provvedimenti di liquidazione relativi all’ICI 2004 entro il 31/3/2009 e all’ICI 2005 entro il 30/4/2009, tenuto conto della ricezione da parte dei contribuenti dei provvedimenti ICI 2003; nulla si riferiva, peraltro, in ordine alla TARSU 2003 il cui accertamento risulta ad oggi omesso e decaduto”</i>. Ancora, con riguardo al mancato inserimento delle sanzioni TARSU per l’anno 2004: <i>“a dir poco malevola risulta l’estrapolazione fatta di una parte del testo della nota succitata del 24/2/2009 n. 3468 al fine di giustificare il mancato inserimento delle sanzioni per omessa dichiarazione, su tutti gli avvisi di accertamento TARSU 2004, come imposto dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/97, atteso che quel passaggio si riferisce esclusivamente agli accertamenti TARSU 2007 a seguito dell’adozione, a partire da quell’anno, da parte dell’Ente della riscossione diretta”</i>.<br />	<br />
A fronte di tali analitiche contestazioni non giova alla Soget appellarsi all’atto di transazione ed alla conseguente revoca della determinazione di risoluzione del contratto d’appello.<br />	<br />
Nell’atto transattivo sono infatti ribadite le contestazioni di inadempienza di cui ai precedenti atti, sopra esaminati così come il giudizio del Comune di infondatezza delle controdeduzioni dell’appaltatrice ed a fronte di ciò si dà atto che quest’ultima <i>“è disposta a rifondere l’Ente per il mancato gettito derivante dalla omissione dell’applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento TARSU 2004 nonché dalla mancata predisposizione dell’accertamento per omessa denuncia TARSU 2003”</i>. Quindi è espressamente stabilito l’obbligo della Soget di versare la somma di € 112.496,17 per i titoli di cui sopra.<br />	<br />
Non vi è pertanto dubbio che la società, pur rimanendo formalmente nella proprie posizioni di contrasto (peraltro in modo generico) delle altrui contestazioni, abbia finito per riconoscere la fondatezza di queste ultime, attraverso la stipula di un atto transattivo contenente una rinuncia incondizionata e pressoché totale delle proprie pretese.<br />	<br />
Sulla base di ciò non si vede come possano muoversi censure all’operato del Comune di Taranto nell’addivenire alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria di analogo servizio, visto che il presupposto di cui al citato art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 è risultato ampiamente comprovato dall’istruttoria esperita attraverso l’acquisizione documentale degli atti relativi a quest’ultimo ed esternato in modo adeguato nella motivazione della ridetta revoca.<br />	<br />
Per giunta, nel presente appello è la stessa Soget ad ammettere in primo luogo di avere errato il conteggio degli interessi sugli avvisi TARSU, salvo asserire che gli stessi gioverebbero all’ente impositore (pag. 14 dell’atto di appello), del tutto infondatamente visto che tale errore costituisce fonte di possibile contenzioso con il contribuente.<br />	<br />
Sempre nel presente gravame non vi è contestazione in ordine all’omissione della notifica entro il termine decadenziale di legge degli avvisi TARSU per l’anno di imposta 2003 (pag. 13).<br />	<br />
Per il resto, si imputano i ritardi e le omissioni contestate dal Comune di Oria a pretesi errori e mancanze di quest’ultimo nella fornitura dei dati e degli strumenti informatici necessari, ma tuttavia tale deduzione, mai formulata nella fase stragiudiziale culminata con la stipula della transazione, non risulta suffragata da prove.<br />	<br />
In forza di tutto quanto sopra l’appello principale deve essere respinto senza l’esame degli ulteriori motivi e conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, in quanto la Soget risulta essere stata legittimamente esclusa dalla procedura di affidamento oggetto di controversia, per cui la sentenza di primo grado va integralmente confermata.<br />	<br />
Il regolamento delle spese è determinato dalla soccombenza. La relativa liquidazione è operata in dispositivo, tenuto conto del diverso impegno defensionale profuso dalle parti appellate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale, confermando per l’effetto la sentenza appellata.<br />	<br />
Condanna la società appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 a favore del Comune di Taranto ed € 6.000,00 a favore delle società controinteressate, oltre agli accessori di legge per entrambe.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-716/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.716</a></p>
<p>Va sospeso il decreto del Prefetto di Pavia che rigetta la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere la licenza per svolgere attività di investigazioni private, ai sensi dell&#8217;art. 134 TULPS, limitatamente allo svolgimento del servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 06.10.2009. Considerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-716/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-716/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Prefetto di Pavia che rigetta la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere la licenza per svolgere attività di investigazioni private, ai sensi dell&#8217;art. 134 TULPS, limitatamente allo svolgimento del servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 06.10.2009. Considerato che il diniego opposto al ricorrente si fonda sulla sussistenza di una sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Milano, per lesioni personali in concorso (per cui è intervenuta la riabilitazione), per due procedimenti penali pendenti, nonché per l’assenza del requisito della laurea triennale, requisito richiesto dal D.M. 269 del 1.12.2010; Rilevato che l’Amministrazione non ha effettuato alcuna autonoma valutazione rispetto ai fatti per i quali è intervenuta la condanna e sono state presentate le denuncie; Rilevato che il requisito della laurea introdotto dal D.M. 269/2010, può essere richiesto, come precisato dalla circolare del 24 marzo 2011, solo per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del DM, per le quali non sia ancora decorso il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento e quindi non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la domanda è stata presentata il 5.2.2010; Ritenuto, in ordine al periculum, che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare impedirebbe al ricorrente di svolgere attività lavorativa sino alla definizione del giudizio nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00716/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01066/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandro Boldura Valastro</b>, in proprio e quale rappresentante legale della <b>società New Action Security Corporation S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ambrogio Robecchi Majnardi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Milano;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Prefetto di Pavia &#8211; Ufficio Territoriale del Governo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del Prefetto di Pavia 20.02.2012 prot. 35894/2011 proc.4729a1, notificato in copia conforme a mani il 27.02.2012, che rigettava la domanda presentata in data 05.02.2010 dal ricorrente, intesa ad ottenere la licenza per svolgere attività di investigazioni private, ai sensi dell&#8217;art. 134 TULPS, limitatamente allo svolgimento del servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 06.10.2009, nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il diniego opposto al ricorrente si fonda sulla sussistenza di una sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Milano, per lesioni personali in concorso (per cui è intervenuta la riabilitazione), per due procedimenti penali pendenti, nonché per l’assenza del requisito della laurea triennale, requisito richiesto dal D.M. 269 del 1.12.2010;<br />	<br />
Rilevato che l’Amministrazione non ha effettuato alcuna autonoma valutazione rispetto ai fatti per i quali è intervenuta la condanna e sono state presentate le denuncie;<br />	<br />
Rilevato che il requisito della laurea introdotto dal D.M. 269/2010, può essere richiesto, come precisato dalla circolare del 24 marzo 2011, solo per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del DM, per le quali non sia ancora decorso il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento ( cfr sentenza di questa Sezione n. 1372/2012) e quindi non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la domanda è stata presentata il 5.2.2010;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus;<br />	<br />
Ritenuto, in ordine al periculum, che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare impedirebbe al ricorrente di svolgere attività lavorativa sino alla definizione del giudizio nel merito;<br />	<br />
ritenuto di ordinare alla Questura gli atti<br /> <br />
Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio relative alla fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-716/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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