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	<title>25/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1882</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1882/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1882</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione del provvedimento della Prefettura di Roma che respinge l’istanza di rilascio autorizzazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al d.m. 06.10.2009, se il provvedimento impugnato non appare adottato sulla base di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1882</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione del provvedimento della Prefettura di Roma che respinge l’istanza di rilascio autorizzazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al d.m. 06.10.2009, se il provvedimento impugnato non appare adottato sulla base di una compiuta ed esaustiva istruttoria, così come si trae anche dalla disamina dei documenti prodotti agli atti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01882/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03127/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Eliseo Luciani</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Scano, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via delle Baleniere, 98;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Prefettura di Roma &#8211; prot. nr. 10018/Area ter 1 o.s.p. &#8211; del 19.01.2012, recante respingimento istanza di rilascio autorizzazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al d.m. 06.10.2009 e di tutti gli atti ad esso presupposti e connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, il provvedimento impugnato non appare adottato sulla base di una compiuta ed esaustiva istruttoria, così come si trae anche dalla disamina dei documenti prodotti agli atti;<br />	<br />
Considerato, ancora, il grave pregiudizio rappresentato;<br />	<br />
Ritenuto che sussistano le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva, ai fini del riesame;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che le spese della presente fase cautelare debbano essere liquidate in € 500,00 a favore del ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame.	</p>
<p>Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di un concorrente non aggiudicatario, il provvedimento del Presidente di un Consorzio di miglioramento fondiario avente ad oggetto l&#8217;esito della gara ufficiosa, previo invito a presentare un’offerta, con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. n. 26 del 1993;dei lavori di rifacimento, risanamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di un concorrente non aggiudicatario, il provvedimento del Presidente di un Consorzio di miglioramento fondiario avente ad oggetto l&#8217;esito della gara ufficiosa, previo invito a presentare un’offerta, con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. n. 26 del 1993;dei lavori di rifacimento, risanamento e costruzione di murature in zona agricola, Rilevato &#8211; che nella lettera d’invito era stato specificato che i lavori di gara erano classificati nella categoria prevalente OG3 (strade), per la classifica I, e che l’offerta vincitrice sarebbe stata quella che presentava il ribasso percentuale più elevato rispetto all’importo delle lavorazioni soggette a ribasso pari a 279.02,82 €; &#8211; che l’impresa aggiudicataria ha partecipato alla gara avvalendosi del requisito SOA di un’altra società, con un contratto di avvalimento che sarebbe indeterminato; &#8211; che la qualificazione SOA certifica la capacità tecnico-finanziaria di un’impresa per categoria di lavori da eseguire sulla base non solo di quelli già eseguiti ma anche della dimostrazione del possesso di requisiti di ordine sia generale che speciale, di capacità economica e finanziaria, tra cui sono comprese le referenze bancarie, la capacità organizzativa, la dotazione di attrezzature tecniche, l’organico medio annuo, la presenza di idonea direzione tecnica e altro (cfr. artt. 76 e ss. del D.P.R. n. 207 del 2010); &#8211; che, di conseguenza, l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata la propria attestazione SOA deve riguardare il complesso della qualificata organizzazione aziendale della prima di esse, comprensiva delle competenze e delle conoscenze delle risorse umane; &#8211; che, quanto alla vicenda di causa, si osserva che con il contratto versato in gara l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’aggiudicataria soli “macchinari e attrezzature” e “opere di scavi e movimento terra”; &#8211; che, di conseguenza, parrebbe fondata la dedotta insufficienza del contratto d’avvalimento prodotto dall’aggiudicataria; &#8211; che, per quanto riguarda il periculum in mora, appare sussistere il danno grave e irreparabile denunziato dalla ricorrente posto che essa che si è graduata in seconda posizione e che, in tal senso, l’interesse della stessa coincide con quello della Stazione appaltante a non esporsi a conseguenze risarcitorie qualora la presente impugnazione dovesse concludersi con l’esito auspicato da parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00074/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00127/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Costruzioni Comai S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini ed elettivamente domiciliata presso il loto studio in Trento, via Lunelli, n. 48	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio di Miglioramento Fondiario di Trebi Pozze – Cavedine</b>, non costituito in giudizio	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
&#8211; <b>Renzo Travaglia</b>, <b>Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Trebi Pozze</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
&#8211; <b>Costruzioni Dallapè S.r.l.</b>, non costituita in giudizio	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di Trebi Pozze di data 2.4.2012, ricevuto in data 6.4.2012, avente ad oggetto l&#8217;esito della gara per l&#8217;appalto mediante cottimo fiduciario dei lavori di rifacimento, risanamento e<br />
&#8211; del verbale n. 1 di gara informale, relativo alla seduta di gara del 30.3.2012, nel corso della quale è stata proclamata vincitrice l&#8217;impresa Costruzioni Dallapè;<br />	<br />
&#8211; della lettera d&#8217;invito di data 1.3.2012 nella parte in cui è stata inviata all&#8217;impresa Costruzioni Dallapè sebbene la stessa sia sprovvista della qualificazione SOA per la categoria di lavori OG3;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, nonché di eventuali atti ulteriori non noti, quali l&#8217;eventuale determinazzione di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto e del provvedimento, espresso o tacito, di 	</p>
<p>e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria Costruzioni Dallapè S.r.l., con espressa domanda di subentrare nello stesso ex art. 122 del c.p.a.;	</p>
<p>nonché per la condanna del Consorzio di miglioramento fondiario Trebi Pozze al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore dell&#8217;impresa Costruzioni Dallapè e conseguente aggiudicazione dei lavori all&#8217;impresa ricorrente, seconda classificata, ovvero, laddove impossibile in tutto o in parte, per equivalente monetario.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che per affidare i lavori di risanamento e di costruzione di murature in zone agricole il Consorzio di miglioramento fondiario di Trebi Pozze ha indetto una gara ufficiosa, previo invito a presentare un’offerta, con il sistema del cottimo ai sensi dell’<br />
&#8211; che nella lettera d’invito era stato specificato che i lavori di gara erano classificati nella categoria prevalente OG3 (strade), per la classifica I, e che l’offerta vincitrice sarebbe stata quella che presentava il ribasso percentuale più elevato risp<br />
&#8211; che la lettera d’invito è stata recapitata a 6 imprese di cui 1 non in possesso dell’attestazione SOA per la categoria richiesta;<br />	<br />
&#8211; che detta impresa ha partecipato alla gara avvalendosi del requisito SOA di un’altra società;<br />	<br />
&#8211; che la medesima ditta ha successivamente conseguito l’aggiudicazione mentre la ricorrente si è graduata in seconda posizione;<br />	<br />
&#8211; che quest’ultima ha quindi impugnato l’esito della gara deducendo:<br />	<br />
&#8212; per un profilo, che la controinteressata non avrebbe avuto titolo di essere invitata alla gara in questione non essendo essa “impresa idonea” in quanto sprovvista della qualificazione SOA per la categoria dei lavori da eseguire;<br />	<br />
&#8212; per altro profilo, l’indeterminatezza del contenuto del contratto di avvalimento presentato in gara;	</p>
<p>Considerato, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio:<br />	<br />
&#8211; che il primo mezzo introdotto (circa il quale occorre definire la compatibilità del concetto di “impresa idonea” con l’istituto di fonte comunitaria e di portata generale dell’avvalimento) abbisogna di un’approfondita meditazione non consona alla presen<br />
&#8211; che, quanto all’ulteriore motivo introdotto, il Collegio rammenta che la qualificazione SOA certifica la capacità tecnico-finanziaria di un’impresa per categoria di lavori da eseguire sulla base non solo di quelli già eseguiti ma anche della dimostrazio<br />
&#8211; che, di conseguenza, l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata la propria attestazione SOA deve riguardare il complesso della qualificata organizzazione aziendale della prima di esse, comprensiva delle competenze e delle<br />
&#8211; che, quanto alla vicenda di causa, si osserva che con il contratto versato in gara l’impresa ausiliaria mette a disposizione della ditta Costruzioni Dallapè i soli “macchinari e attrezzature” e “opere di scavi e movimento terra”;<br />	<br />
&#8211; che, di conseguenza, parrebbe fondata la dedotta insufficienza del contratto d’avvalimento prodotto dall’aggiudicataria;	</p>
<p>Considerato, in definitiva:<br />	<br />
&#8211; che il ricorso appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris;<br />	<br />
&#8211; che, per quanto riguarda il periculum in mora, appare sussistere il danno grave e irreparabile denunziato dalla ricorrente posto che essa che si è graduata in seconda posizione e che, in tal senso, l’interesse della stessa coincide con quello della Staz	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un’impresa sottoposta a fallimento, la nota di rettifica del Presidente Regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali conseguente a detta procedura fallimentare, fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento dell’impresa pronunciata dal Tribunale civile di Foggia nei mesi precedenti, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un’impresa sottoposta a fallimento, la nota di rettifica del Presidente Regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali conseguente a detta procedura fallimentare, fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento dell’impresa pronunciata dal Tribunale civile di Foggia nei mesi precedenti, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi su eventuali circostanze relative alla iscrizione o cancellazione nell’Albo dei Gestori Ambientali diverse dalle circostanze oggetto della presente controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01868/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10593/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10593 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Amica s.p.a.</b> e <b>Fallimento di Amica s.p.a.</b>, in persona dei loro rappresentanti legali, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Lucia Murgolo, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Roma, via dei Gracchi, 81;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Albo Nazionale dei Gestori Ambientali &#8211; Sezione Regionale Puglia</b>, <b>Regione Puglia</b>; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sia Consorzio Bacino Fg4 s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota di rettifica prot. n. 22263 D.P. BA00775, datata 13.10.2011, a firma del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (del Ministero dell’Ambiente), nonché del provvedimento prot. n. 20398 datato 6.9.2011 a firma congiunta del Segretario e del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di tutela cautelare fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento di Amica s.r.l., pronunciata dal Tribunale civile di Foggia il 18.1.2012, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi su eventuali circostanze relative alla iscrizione o cancellazione nell’Albo dei Gestori Ambientali diverse dalle circostanze oggetto della presente controversia;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di tutela cautelare nei limiti e nei termini di cui alle premesse.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a></p>
<p>Va concessa tutela cautelare, ai fini del riesame, avverso i provvedimenti recanti l’annullamento di silenzio assenso formatosi su istanze di sanatoria edilizia presentate ad un Comune, considerato: a) che sussiste il fumus boni juris in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali; b) che sussiste il periculum in mora; c)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va concessa tutela cautelare, ai fini del riesame, avverso i provvedimenti recanti l’annullamento di silenzio assenso formatosi su istanze di sanatoria edilizia presentate ad un Comune, considerato: a) che sussiste il fumus boni juris in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali; b) che sussiste il periculum in mora; c) che occorre accogliere la domanda cautelare ai fini del complessivo riesame della questione, in contraddittorio con il ricorrente, anche in vista della definizione della procedura di SCIA. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01864/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02000/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pino Scorza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Roberto Mazza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Parioli, 124;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ardea</b>, n.c.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dei tre provvedimenti n. 5710, n. 5716 e n. 5728 del 3.2.2012 recanti l’annullamento del silenzio assenso formatosi su istanze di sanatoria edilizia presentate al Comune di Ardea;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Comune di Ardea prot. 9241 del 27.2.2012,<br />	<br />
&#8211; degli atti presupposti,	</p>
<p>nonché<br />	<br />
&#8211; per la conferma dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle predette istanza di sanatoria edilizia;<br />	<br />
&#8211; per la conferma di validità della SCIA n. 403/2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
a) che sussiste il fumus boni juris in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali;<br />	<br />
b) che sussiste il periculum in mora;<br />	<br />
c) che occorre accogliere la domanda cautelare ai fini del complessivo riesame della questione, in contraddittorio con il ricorrente, anche in vista della definizione della procedura di SCIA	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in materia di autorizzazione ambientale, se il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza una domanda interlocutoria rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in materia di autorizzazione ambientale, se il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza una domanda interlocutoria rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; in tale situazione e’ ritenuto necessario concludere il predetto procedimento accogliendo la domanda di tutela cautelare a tal fine e con riesame da parte della Soprintendenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01860/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00373/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Formello</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. 5772 del 16.12.2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che la domanda interlocutoria trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota 28.11.2011 n. 16383 del Comune di Formello è rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />	<br />
Ritenuto necessario concludere il predetto procedimento e ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di tutela cautelare a tal fine e con riesame da parte della Soprintendenza;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie nei termini di cui a parte motiva la domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a></p>
<p>Vanno sospesi i verbali di gara per l&#8217;esecuzione di alloggi di edilizia pubblica, applicando la norma regionale (art. 19, comma 6° della l.r. Sicilia 12/2011) che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i verbali di gara per l&#8217;esecuzione di alloggi di edilizia pubblica, applicando la norma regionale (art. 19, comma 6° della l.r. Sicilia 12/2011) che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006; inoltre, le percentuali di ribasso “pari” sono individuabili con l’applicazione di un criterio di determinazione della soglia di anomalia che sia omogeneo rispetto ai criteri di formulazione del ribasso percentuale, altrimenti non sarebbe mai configurabile il valore di parità aritmetica previsto dall’art. 19 sopra citato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00526/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Costruzioni Giardina Fortunato e Figli S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso Andrea Caponetto in Catania, viale XX Settembre, 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.A.C.P. di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Leonardi, con domicilio eletto presso Alessandra Leonardi in Catania, via Enrico Pantano 93;<br />	<br />
<b>Urega Sezione Provinciale di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore<br /> <br />
<b>Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore ,rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Impresa Euroinfrastrutture Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Pietro De Luca in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara del 8.3.2012, 14.3.2012, 15.3.2012 ed in particolare del verbale di gara del 23.3.2012<br />	<br />
&#8211; della nota dell&#8217;urega del 26.3.2012<br />	<br />
&#8211; della nota n 2012 &#8211; 001693 u<br />	<br />
&#8211; della nota dell’IACP di Ragusa 2010 &#8211; 0001882 u<br />	<br />
&#8211; della determinazione del dirigente del settore tecnico iacp n 100 del 23.4.2012<br />	<br />
&#8211; della lex specialis per quanto di interesse<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale;	</p>
<p>&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento e la declatoria dell&#8217;inefficacia del contratto<br />	<br />
#NOME?	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.A.C.P. di Ragusa e di Urega Sezione Provinciale di Ragusa e di Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e di Impresa Euroinfrastrutture Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso introduttivo presenta elementi di fondatezza poiché:<br />	<br />
a) il bando ha espressamente previsto l’applicazione dell’art. 19, comma 6° della l.r. 12/2011 che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006;<br />	<br />
b) le percentuali di ribasso “pari” sono individuabili con l’applicazione di un criterio di determinazione della soglia di anomalia che sia omogeneo rispetto ai criteri di formulazione del ribasso percentuale, altrimenti non sarebbe mai configurabile il valore di parità aritmetica previsto dall’art. 19 sopra citato;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 08/11/2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Consigliere<br />	<br />
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a></p>
<p>Non vanno sospesi, per tardività del ricorso, i provvedimenti relativi all&#8217;aggiudicazione di una gara per l&#8217;appalto del servizio di pulizia di caserme perchè il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara decorre dal momento in cui tale aggiudicazione è stata comunicata, a mente dell’art.79 c.5 del Cod. App., a tutti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi, per tardività del ricorso, i provvedimenti relativi all&#8217;aggiudicazione di una gara per l&#8217;appalto del servizio di pulizia di caserme perchè il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara decorre dal momento in cui tale aggiudicazione è stata comunicata, a mente dell’art.79 c.5 del Cod. App., a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara. Qualora il ricorrente si sia classificato terzo, ed il primo graduato abbia rinunciato, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dello scorrimento della graduatoria. Non incide sul decorso del citato termine il momento in cui l’aggiudicazione definitiva sia divenuta produttiva di effetti ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 8, codice dei contratti pubblici, cioè dopo ««l&#8217;accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autodichiarata». (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01900/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03415/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Ias International Ambiental Services</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Diego Campugiani, Anton Giulio Pietrosanti, Francesco Pignatiello, con domicilio eletto presso Diego Campugiani in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato di Roma ; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Team Service Soc Cons a r.l</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Sanino, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti relativi all&#8217;aggiudicazione della gara ristretta accelerata per l&#8217;appalto del servizio di pulizia dei locali adibiti ad organismi della Polizia di Stato e a Caserme dell&#8217;Arma dei Carabinieri dislocati sull&#8217;intero territorio nazionale e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Consorzio Stabile Team Service Soc Cons Arl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, pacificamente, il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara decorre dal momento in cui tale aggiudicazione è stata comunicata alla ditta seconda classificata ed, a mente dell’art.79 c.5 del Cod. App., a tutti i candidati che (come nel caso dell’odierna ricorrente) hanno presentato un’offerta ammessa in gara (e tanto fermo restando che non incide sul decorso del citato termine il momento in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta produttiva di effetti ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 8, codice dei contratti pubblici, cioè dopo ««l&#8217;accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autodichiarata»; cfr. in tal senso, Tar Lazio, nr.5510/2011; Par PE, n.678/2011; Ta AO, n.13 del 2011; Tar NA, nr.1905/2010; );<br />	<br />
Considerato che la procedura di gara di cui trattasi ed in relazione alla quale il ricorso in epigrafe è mirato ad ottenerne l’annullamento ai fini della relativa rinnovazione, si è ultimata con l’aggiudicazione della stesa alla SIECAM s.r.l. (poi non presentatasi alla stipula del relativo contratto) con decreto del 28.9.2011: aggiudicazione che è stata partecipata alla seconda classificata (che nel presente contenzioso riveste la posizione di contro interessata e che, esplicitamente afferma, nella propria memoria difensiva, di aver ricevuto detta comunicazione) e parimenti è stata partecipata, ai sensi dell’art.79 citato, anche all’allora ditta terza posizionata odierna ricorrente, in data 30.9.2011 come documentato dalla resistente amministrazione<br />	<br />
Considerato che, in ogni caso, è documentato, da parte controinteressata, che l’odierna ricorrente ebbe a chiedere, in data 7.10.2001, di avere accesso agli atti di gara: il che attesta ulteriormente che la ricorrente già a tale data era da ritenersi a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione alla SIECAM e della portata lesiva, nei suoi confronti, di detto evento;<br />	<br />
Considerato che, pertanto, il ricorso in epigrafe (mirato, come sopra ricordato, esclusivamente all’annullamento degli atti di gara ai fini della rinnovazione della stessa) appare tardivamente prodotto (è stato notificato il 23.4.2012) e che appare meritevole di accoglimento l’eccezione in tal senso sollevata dalla contro interessata: conclusione questa che consente di evitare ogni approfondimento istruttorio legato alla data di comunicazione (da parte della p.a.) e di conoscenza (da parte della ricorrente) del d.m. 09.12.2011 (parimenti impugnato) col quale, di seguito alla mancata presentazione alla stipula del contratto da parte della SIECAM, l’appalto è stato aggiudicato all’odierna contro interessata: d.m. che, ex art.79 citato, andava comunicato alla ditta oggi ricorrente nei cinque giorni successivi alla sua adozione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.<br />	<br />
Spese della presente fase del giudizio compensate fra le parti in causa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. De Piero O.D. (Avv. T. Billiani) c/ Comune di Zoppola (Avv. M. Matarazzo) e altri. 1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Promozione – Regioni a statuto speciale – Competenza – Sussiste – Direttiva 2001/77/CE – Recepimento – Norme regionali &#8211; Carenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. De Piero<br /> O.D. (Avv. T. Billiani) c/ Comune di Zoppola (Avv. M. Matarazzo) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Promozione – Regioni a statuto speciale – Competenza – Sussiste – Direttiva 2001/77/CE – Recepimento – Norme regionali &#8211; Carenza – Disposizioni nazionali – Applicazione &#8211; Necessità – Ragione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Realizzazione e messa in esercizio impianto &#8211; Autorizzazione Unica – Competenza – Comune &#8211; Dirigente – Sussiste.	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Acquisizione pareri – Enti invitati – Mancata partecipazione – Irrilevanza &#8211; Conseguenza – Assenso.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Realizzazione e messa in esercizio impianto – Titolo edilizio – Rilascio &#8211; Diritti su area – Necessità &#8211; Contratto affitto “finalizzato” – Idoneità – Produzione – Prima dell’adozione atto finale – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sono salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, con la conseguenza che laddove detti Enti non abbiano emesso o non intendano emettere proprie norme applicative della Direttiva comunitaria 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in ragione della estrema rilevanza della materia dovranno applicare le disposizioni nazionali.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 21 l. r. Friuli Venezia Giulia, le funzioni relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili sono conferite genericamente al Comune, sicché in mancanza di una norma che attribuisca la competenza specificatamente al Sindaco, essa ricade in capo al dirigente in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 267/00.	</p>
<p>3. In materia di conferenza di servizi, la mancata acquisizione di alcuni pareri e/o la mancata partecipazione di alcuni Enti, pur invitati, è irrilevante ai fini della legittimità dell’atto finale, equivalendo per legge ad assenso.	</p>
<p>4. Il contratto di affitto “finalizzato”, che prevede la realizzazione dell’impianto di produzione di energia da biomasse e opere connesse su un determinato terreno, è idoneo a configurare la titolarità di diritti sull’area necessari per conseguire il titolo edilizio ed è sufficiente che tale documento sia stato prodotto prima dell’emanazione dell’atto finale, essendo per contro irrilevante la sua mancanza al momento della presentazione della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: sulla competenza delle Regioni a statuto speciale ad adottare misure di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e sulla competenza del dirigente comunale ad adottare l’Autorizzazione Unica per la costruzione e la messa in esecuzione dell’impianto energetico.</span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00189/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00538/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 538 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Ornella Dante</b> in proprio e quale Titolare dell’omonima Impresa Individuale Agricola, Claudio Ornella, Ornella Angelo in proprio e quale rappresentante di Ornella Automazione Costruzione Macchine Speciali S.r.l., Bianca Rita Migotto, rappresentati e difesi tutti dall&#8217;avv. Teresa Billiani, con domicilio eletto presso la stessa, in Trieste, via Martiri della Liberta&#8217; 13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Zoppola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mattia Matarazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Societa&#8217; Agricola Zoppola Biogas S.r.l.,<i></b></i> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento &#8220;D.Lgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in via Taviela., proponente: SOCIETA’ AGRICOLA ZOPPOLA BIOGAS SR.L&#8221;, P<br />
&#8211; delle varianti al P.R.G.C. numero 27 adottata e approvata dal Consilio Comunale rispettivamente in data 19.02.2007 e in data 04.10.2007; numero 29 adottata e approvata dal Consiglio Comunale <br />	<br />
rispettivamente in data 29.09.2008 e in data 18.12.2008; numero 33 adottata e approvata dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 19.11.2009 e in data 29.03.2010; numero 37 adottata e approvata dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 19.07.2070 e in data ` 28.042011, per quanto necessario e in relazione alla individuazione, in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativi parametri e specifiche, se ritenute atti presupposti e connessi alla autorizzazione unica;<br />	<br />
&#8211; tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.<br />	<br />
Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24.3.2012:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;atto di “ratifica”, dd. 09.01.2012, Prot. n. 247 del Comune di Zoppola, della “autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in via Taviela prot. 808/15025 del<br />
&#8211; di tutti gli atti comunque preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zoppola e di Societa&#8217; Agricola Zoppola Biogas S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Col ricorso introduttivo gli istanti impugnano l’atto del Comune di Zoppola n. 808/15025 del 17.8.11, recante “Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili”, e atti connessi, in particolare &#8211; ove di ragione &#8211; le Varianti al P.R.G. n. 27/07, n. 29/08, n. 33/10 e n. 37/11.<br />	<br />
1.1. &#8211; Espongono, in fatto, di gestire un’Azienda Agricola e di essere titolari di un’azienda di costruzione di macchine agricole ubicate in censuario di Zoppola, in zona E6, ove insiste anche la loro abitazione.<br />	<br />
Nel settembre 2011 si sono avveduti che nei pressi della loro proprietà si stavano svolgendo lavori edili. Effettuate le necessarie indagini, apprendevano che era stata autorizzata dal Comune la realizzazione del qui contestato “impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili”, di rilevanti dimensioni, con cui si produrrà <i>biogas</i> attraverso la trasformazione di liquami zootecnici; autorizzazione al rilascio della quale cui si era potuti pervenire, secondo l’offerta prospettazione, tramite numerose varianti alle N.T.A. del P.R.G., onde poter allocare la struttura in zona agricola.<br />	<br />
1.2. &#8211; Contro l’autorizzazione e le presupposte varianti vengono sollevate le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 19 del D.Lg. 387/03, in quanto, a dire dei ricorrenti, tale norma sarebbe inapplicabile nelle Regioni a Statuto speciale.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 40 della L.r. 5/07. Carenza di presupposti.<br />	<br />
La L.r. impone che la localizzazione e tutti gli interventi relativi agli impianti di cui si controverte siano previamente individuati dal POC, di cui il Comune di Zoppola non è ancora dotato.<br />	<br />
3) Violazione della Direttiva 42/2001 CE che, in questi casi, impone la VAS, qui non effettuata.<br />	<br />
4) Violazione della L. 241/90 e del D.Lg. 267/00. Violazione dei principi generali in tema di procedimento.<br />	<br />
L’autorizzazione è stata emessa dal Sindaco anziché dal Dirigente.<br />	<br />
5) Difetto di istruttoria e di motivazione; in quanto l’autorizzazione è stata rilasciata nonostante le riserve espresse dall’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale, con specifico riferimento all’inquinamento acustico, e la mancanza dei pareri di alcuni Enti presenti alla Conferenza di Servizi e/o l’assenza degli stessi.<br />	<br />
Osservano, ancora, che l’autorizzazione è stata rilasciata per un impianto da 1 MW di potenza, nonostante lo stesso sia dimensionato per 2 MW.<br />	<br />
6) Violazione del D.M. Ministro Sviluppo Economico 10.9.10 punto 13, e dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
Mancherebbe la prova della (necessaria) disponibilità dell’area su cui realizzare lì’impianto.<br />	<br />
1.2.1. &#8211; Con riferimento &#8211; <i>in parte qua</i> &#8211; alle varianti al P.R.G. si propongono i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 40 della L.r. 5/07 e della Direttiva 42/2001 CE, non potendo, esse Varianti, sopperire alla mancanza del POC.<br />	<br />
1.2.2. &#8211; In via subordinata, vengono infine eccepiti: ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione, per essere gli impianti stati autorizzati a distanza inferiore a quella di 500 metri, prevista dalle disposizioni di P.R.G., ed esattamente a 300 metri.<br />	<br />
2. &#8211; Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
<i>In limine</i>, fa presente la sopravvenuta carenza di interesse al motivo n. 4 (incompetenza del Sindaco) per essere stato il provvedimento &#8211; <i>medio tempore</i> &#8211; convalidato, <i>ex</i> art. 6 L. 249/68, dal Dirigente.<br />	<br />
3. &#8211; E presente in giudizio anche la controinteressata Società Agricola Zoppola Biogas s.r.l., che ugualmente chiede che il ricorso sia respinto .<br />	<br />
In via pregiudiziale, eccepisce l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso; quanto alla prima eccezione fa presente che l’autorizzazione è stata emessa il 17.7.11 e regolarmente pubblicata. L’ultimo giorno di pubblicazione era il 12.9.11, quindi il termine di impugnazione veniva a scadere il 14.11.11, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo il 28.11.11. Né il termine di impugnazione può essere fatto decorrere dalla conoscenza degli atti ottenuti tramite accesso, posto che della loro esistenza i ricorrenti erano ben consapevoli già quando tale accesso è stato richiesto. Eccepisce altresì la tardività della impugnazione delle Varianti al P.R.G.<br />	<br />
L’inammissibilità, invece, viene affermata per non essere stata opposto il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi che, avendo natura decisoria, vincola in ogni suo aspetto il provvedimento comunale, cosicchè, anche laddove si annullasse l’atto impugnato, nessuna utilità gli istanti ne trarrebbero, risultando oramai intangibile l’atto conclusivo della Conferenza di Servizi.<br />	<br />
4. &#8211; Con motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano anche il provvedimento del Dirigente di convalida dell’autorizzazione.<br />	<br />
Ribadite le già esposte ragioni di illegittimità della stessa, viene ulteriormente eccepita la violazione degli artt. 7 e 21-<i>nonies</i> della L. 241/90.<br />	<br />
Ad avviso degli istanti, nel procedimento di convalida è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, ed il provvedimento finale non dà contezza, come la giurisprudenza richiede, delle sottese ragioni di pubblico interesse che hanno determinato il Dirigente a condividere il contenuto dispositivo dell’autorizzazione.<br />	<br />
4.1. &#8211; Il Comune risponde ai motivi aggiunti con un’articolata memoria, con la quale contesta puntualmente la sopra esposta censura.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso ed il motivo aggiunto non sono fondati, il che consente di prescindere da tutte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.<br />	<br />
5.1. &#8211; Il primo motivo contesta l’applicabilità del D.Lg. 387/03 nell’ambito regionale, essendo questa una Regione ad autonomia differenziata. <br />	<br />
Il motivo è infondato; infatti le disposizioni di cui trattasi costituiscono il recepimento in sede statale della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE relativa “alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità”, quindi in un ambito di interesse nazionale.<br />	<br />
Giova rammentare che l’art. 117 della Costituzione riserva alla potestà concorrente la materia della “produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”; al che consegue che la Regione ha bensì il potere, in tale settore, di dare autonoma applicazione alle Direttive comunitarie; ma, se non lo fa, in applicazione dell’art. 11, comma 8, della L. 11/05, una volta scaduto il termine per provvedere, dovrà applicare le disposizioni nazionali nel frattempo (eventualmente) intervenute. Giova rammentare, infatti, che l’art. 19 del D.Lg. 387/03 fa salve “le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione”, precisando altresì, all’art. 10, comma 3, che tutte “le Regioni possono adottare misure per promuovere l&#8217;aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.”. Ne consegue che, laddove la Regione Autonoma non abbia emesso o non intenda emettere proprie norme applicative della Direttiva, proprio in ragione della estrema rilevanza della materia, dovrà applicare quelle nazionali (sul punto, con riferimento al D.Lg. 387/03, si veda: TAR Sicilia &#8211; Palermo n. 274/10 e, sul principio, ancorchè in fattispecie diversa: Cass. n. 12131/11 e TAR F.-V.G. n. 93/12).<br />	<br />
5.2. &#8211; Il secondo motivo lamenta la carenza del POC, in assenza del quale non sarebbe autorizzabile alcun impianto di questo tipo in zona E.<br />	<br />
Così non è. L’art. 40 della L.r. 5/07 infatti, come rilevato dal Comune, esprime solo la regola secondo cui, in sede di attuazione del complesso sistema pianificatorio regionale individuato da tale legge, il POC dovrà contenere anche il regime di questi impianti.<br />	<br />
In assenza (e della legge regionale attuativa della Direttiva, e del POC), si applicano, rispettivamente, le disposizioni statali di cui al D.Lg. 387/03 (che all’art. 12, comma 7, espressamente prevede che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”) e il vigente P.R.G., che dispone allo stesso modo.<br />	<br />
5.3. &#8211; Anche il terzo motivo, con cui ci si duole della mancanza di VAS è infondato. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è infatti la valutazione delle conseguenze ambientali di <i>piani e programmi</i>, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L’applicazione della VAS è finalizzata ad integrare in modo sistematico, nel processo di programmazione, le considerazioni di carattere sociale ed economico con un’adeguata valutazione del possibile degrado ambientale, e nasce a completamento e integrazione della VIA. Infatti, mentre la VIA si mette in atto per singoli progetti, la VAS ha come oggetto interi programmi e consente di esaminare tutte le possibili alternative di realizzazione delle singole opere. La VAS è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, che prevede, appunto, la sua applicazione ai “<i>piani e programmi</i>”, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, e non già alle singole opere.<br />	<br />
La doglianza, quindi, potrebbe rilevare nei confronti del POC, ma non certo dell’Autorizzazione Unica.<br />	<br />
5.4. &#8211; Il quarto motivo lamentava l’incompetenza del Sindaco ad emettere l’Autorizzazione Unica.<br />	<br />
L’art. 12 del D.Lg. 387/03 stabilisce che “la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”. Con L.r. 30/02, e, in specie, con l’art. 21 della L.r. 24/06, le funzioni relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica sono state conferite, genericamente, ai Comuni. Ne consegue che, in mancanza di una norma che attribuisca la competenza specificatamente al Sindaco, l’atto di cui si controverte deve necessariamente essere emesso dal Dirigente, a tenore del D.Lg. 267/00. <br />	<br />
5.4.1. &#8211; In corso di causa, peraltro, il Comune, avvedutosi della correttezza della doglianza, ha provveduto a far convalidare l’atto, ex art. 6 della L. 249/68, dal Dirigente.<br />	<br />
Contro la convalida, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, lamentandone l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omessa valutazione del sotteso pubblico interesse.<br />	<br />
La norma utilizzata dal Comune per “sanare” il difetto di competenza stabilisce che “alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”.<br />	<br />
Il Collegio non condivide la giurisprudenza citata da parte ricorrente quanto alla pretesa necessità di applicare alla fattispecie le norme della L. 241/90, poichè la disposizione (volta a sanare unicamente il vizio di competenza, in pendenza di ricorso) è all’evidenza norma eccezionale, che quindi non può ritenersi superata da leggi generali successive, alla stregua del principio <i>lex posterior generalis non derogat priori speciali</i>. Anche perchè, come correttamente precisa il Comune, da un lato non si vede quale utilità il ricorrente potrebbe ritrarre dalla partecipazione ad un procedimento in cui, semplicemente, il Dirigente fa proprio un provvedimento già emanato &#8211; che resta confermato nel suo contenuto &#8211; nei confronti del quale l’istante ha già svolto in via giudiziaria le proprie doglianze. Né pare necessario esplicitare alcuna ragione di pubblico interesse &#8211; che è evidentemente <i>in re ipsa</i> &#8211; allorchè la P.A. eserciti il potere correttivo (con riferimento ad un solo e specifico vizio) che la legge stessa le attribuisce senza limite alcuno (sul principio C.S. 3371/09).<br />	<br />
I motivi aggiunti vanno quindi respinti.<br />	<br />
5.5. &#8211; Il quinto motivo lamenta carenza di istruttoria e motivazione.<br />	<br />
Anche questa censura va disattesa. <br />	<br />
I ricorrenti affermano che l’autorizzazione è illegittima perché rilasciata nonostante le riserve poste dall’A.S.S. n.6. Il motivo è infondato in fatto, dato che l’atto impone espressamente “il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni” dettate per il superamento delle osservazioni dell’A.S.S. quanto all’abbattimento degli odori, all’impatto acustico ed all’aumento del traffico.<br />	<br />
Per ciò che concerne la mancata acquisizione di alcuni pareri e/o la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi di alcuni Enti, pur invitati, poco vi è da aggiungere, posto che tali circostanze risultano irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto finale della Conferenza, equivalendo &#8211; per legge &#8211; ad assenso.<br />	<br />
Parimenti privo di pregio è il rilievo che il progetto sarebbe sovradimensionato (dato che le previste 55 t/giorno di materiale consentono di utilizzare un impianto sino a 2 MW), posto che, correttamente, l’autorizzazione è data per un impianto da 1 MW. Sarà onere del Comune controllare affinchè si operi nel rispetto del titolo.<br />	<br />
5.6. &#8211; Il sesto motivo lamenta la mancanza di un idoneo titolo in merito alla disponibilità dell’area dove sorgerà l’impianto, come richiesto dalle Linee Guida allegate al D.M. 10.9.10. <br />	<br />
Osservano infatti i ricorrenti che la Società aveva, a suo tempo, dichiarato di essere promissaria acquirente delle aree necessarie, laddove, in prosieguo, la stessa ha dimesso solo una scrittura privata &#8211; sottoscritta il 30.5.11, quindi ben dopo la domanda di autorizzazione (che risale al 10.1.11) &#8211; denominata contratto di “affitto agrario”, stipulato con la proprietaria dei fondi, ove, non solo non si fa più menzione della vendita, ma nella quale la Società si riserva anche la facoltà di rinunciare all’affitto, praticamente <i>ad nutum</i>.<br />	<br />
La censura è infondata: infatti, come rileva il Comune, allo scopo per cui la norma lo prevede (cioè il possesso “di un titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse”), è sufficiente la titolarità di diritti sull’area tali da consentire di conseguire il titolo edilizio; e il contratto di affitto “finalizzato” di cui trattasi (al punto 2 è precisato che l’affittuaria può realizzare “l’impianto di produzione da energia da biomasse e opere connesse”) è sicuramente tale. E’ inoltre sufficiente che tale documento sia stato dimesso prima della emanazione dell’atto finale, essendo per contro irrilevante la sua mancanza al momento della presentazione della domanda.<br />	<br />
6. &#8211; Per quanto concerne l’impugnazione delle Varianti al P.R.G. (asseritamente insufficienti a legittimare l’autorizzazione, in mancanza del POC), non si può non rilevare l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse, posto che l’autorizzazione stessa (a tenore dell’art. 12, comma 3, del D.Lg. 387/03) “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, con la conseguenza che il loro eventuale annullamento non gioverebbe in alcun modo alle ragioni dei ricorrenti.<br />	<br />
7. &#8211; L’ultimo motivo lamenta, alquanto genericamente, la violazione delle distanze poste dal P.R.G.. A dire dei ricorrenti, l’impianto sarebbe stato autorizzato in violazione della distanza minima di 500 metri prevista dalle N.T.A. essendone stata ammessa l’allocazione a meno di 300 metri “dall’abitazione e dal capannone produttivo dei ricorrenti”.<br />	<br />
Anche questo motivo va respinto.<br />	<br />
Infatti, l’art. 66-<i>bis</i> prevede bensì per “gli impianti di produzione di energia derivante dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezioni animali” la distanza ordinaria di 500 m. “dai fabbricato residenziali di terzi”, tuttavia con la precisazione che quando detti impianti vengano insediati presso aziende agricole già attive, la distanza andrà valutata caso per caso, e, per quanto concerne gli impianti di teleriscaldamento (come quello di cui si controverte), la distanza (riferita alle pareti edilizie degli impianti) può essere ridotta a 300 metri. Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni indicate dalle norme per la riduzione della distanza, appunto, a 300 metri.<br />	<br />
In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.<br />	<br />
8. &#8211; Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso con motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge, nei termini di cui in motivazione. <br />	<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a></p>
<p>Luigi Costantini, Pres.; Enrico d’Arpe, Est. Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto (avv. Raffaele Missere) c. Comune di Oria (n.c.) Rifiuti &#8211; Qualificazione di un residuo come sottoprodotto &#8211; Condizioni &#8211; Art. 183, c. 1, lett. p) del D.Lgs n. 152 del 2006 In conformità all’art. 183 primo comma lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Costantini, Pres.; Enrico d’Arpe, Est.<br /> Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto (avv. Raffaele Missere) c. Comune di Oria (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti &#8211; Qualificazione di un residuo come sottoprodotto &#8211; Condizioni &#8211; Art. 183, c. 1, lett. p) del D.Lgs n. 152 del 2006</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In conformità all’art. 183 primo comma lett. p) del Decreto Legislativo n° 152/2006, per la qualificazione di un residuo come “sottoprodotto” si devono rispettare le seguenti condizioni: le sostanze ed i materiali (aventi un loro valore di mercato) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro riutilizzo deve essere preventivamente programmato, certo, integrale ed avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione; il materiale &#8211; senza necessità di trattamenti o di trasformazioni preliminari &#8211; deve soddisfare determinati requisiti merceologici e di qualità ambientale; sicchè in mancanza di una sola di queste condizioni il residuo deve considerarsi un rifiuto (“ex multis”: Corte di Cassazione penale, III Sezione, 4 Novembre 2008 n° 47085).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 306 del 2011, proposto da: <br />	<br />
Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Missere, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Oria, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Oria n° 80 del 2 Dicembre 2010, emessa ai sensi dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, con cui è stato ordinato alla Ditta ricorrente, in solido con la Ditta Di Bella, di procedere entro trenta giorni alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi indicati (due aree di mq. 434 e mq. 360 localizzate all’interno della sede legale della Ditta Levante Vivai… adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto venivano rinvenuti rispettivamente mc. 650 e mc. 500 di pietrisco da massicciata ferroviaria codice CER 17.05.08) tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione d’ufficio in loro danno ed al recupero delle somme anticipate.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 Aprile 2012 il Cons. Dott. Enrico d&#8217;Arpe;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La Ditta ricorrente – titolare di un Vivaio ubicato su un terreno di sua proprietà – impugna l’ordinanza dirigenziale del Comune di Oria n° 80 del 2 Dicembre 2010, emessa ai sensi dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, con cui gli è stato ordinato, in solido con la Ditta Di Bella, di procedere entro trenta giorni alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi indicati (due aree di mq. 434 e mq. 360 localizzate all’interno della sede legale della Ditta Levante Vivai… adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto venivano rinvenuti rispettivamente mc. 650 e mc. 500 di pietrisco da massicciata ferroviaria codice CER 17.05.08) tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione d’ufficio in loro danno ed al recupero delle somme anticipate.<br />	<br />
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 7 della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione in riferimento all’art. 3 della Legge n° 241/1990, per non avere l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento.<br />	<br />
2) Violazione del Decreto Legislativo n° 152/2006 ed eccesso di potere del Dirigente tecnico del Comune di Oria.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo n° 152/2006 per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda di annullamento azionata, la Ditta ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.<br />	<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Oria.<br />	<br />
La Ditta ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 245 del 16-18 Marzo 2011.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 Aprile 2012 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che tutte le censure formulate dalla parte ricorrente siano prive di giuridico fondamento (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) in quanto, siccome quest’ultima ammette espressamente (in punto di fatto) a pagina sette del ricorso la propria corresponsabilità (dolosa) nel deposito abusivo del materiale in questione (pietrisco da massicciata ferroviaria) sulle predette aree di sua proprietà (dichiarando di averlo acquistato dalla Ditta Di Bella, ad un prezzo di favore, al fine di utilizzarlo quale riempimento per la realizzazione di un piazzale e di alcune serre all’interno del Vivaio), l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo in questione e l’incompetenza del dirigente comunale all’emanazione dell’ordinanza impugnata (allegate dalla Ditta ricorrente) sono, comunque, rese irrilevanti dall’applicazione dell’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..<br />	<br />
Infatti – sottolineato che gli apporti partecipativi che i soggetti privati interessati possono fornire (a seguito della comunicazione di avvio) nella fase istruttoria del procedimento di che trattasi riguardano essenzialmente l’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti (nella fattispecie de qua, sostanzialmente, ammesse dalla Ditta ricorrente) – si osserva, da un lato, che l’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, sancendo che “…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”, rende evidente il carattere vincolato del potere “sanzionatorio” conferito dalla norma all’Autorità amministrativa e, dall’altro, che l’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. dispone, notoriamente, che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. <br />	<br />
Inoltre, il predetto materiale abusivamente depositato sulle aree di sua proprietà dalla Ditta odierna ricorrente (pietrisco da massicciata ferroviaria acquistato dalla Ditta Di Bella, “ad un prezzo di favore da concordare alla fine dei lavori”, al dichiarato fine di utilizzarlo quale riempimento per la realizzazione di un piazzale e di alcune serre all’interno del Vivaio, come da progetto elaborato dal Geometra Giuseppe Chiedi presentato in data 24 Aprile 2008) è stato correttamente qualificato nel provvedimento impugnato alla stregua di rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 17.05.08), difettando, nella specie (con ogni evidenza), le condizioni previste dall’art. 183 primo comma lett. p) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm. per considerarlo come “sottoprodotto” (non risultando dimostrato, tra l’altro, trattarsi di materiale tale da soddisfare determinati requisiti di qualità ambientale idonei a non dar luogo a rilevante impatto ambientale e il cui riutilizzo, certo ed integrale, sia stato preventivamente programmato dal produttore, nell’ambito di un processo produttivo non direttamente destinato alla sua creazione).<br />	<br />
In proposito, si rileva che l’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha evidenziato che, secondo l’attuale definizione contenuta nell’art. 183 primo comma lett. p) del menzionato Decreto Legislativo n° 152/2006, per la qualificazione di un residuo come “sottoprodotto” si devono rispettare le seguenti condizioni: le sostanze ed i materiali (aventi un loro valore di mercato) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro riutilizzo deve essere preventivamente programmato, certo, integrale ed avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione; il materiale &#8211; senza necessità di trattamenti o di trasformazioni preliminari &#8211; deve soddisfare determinati requisiti merceologici e di qualità ambientale; sicchè in mancanza di una sola di queste condizioni il residuo deve considerarsi un rifiuto (“ex multis”: Corte di Cassazione penale, III Sezione, 4 Novembre 2008 n° 47085). <br />	<br />
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Nulla spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 Aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-5-2012-n-932/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di sanità pubblica Sanità pubblica &#8211; Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 1, 2, 4, c. 1, 5, 10, c. 2, e 13 L. Regione Calabria n. 24/2011 (Istituzione del Centro Regionale Sangue) – Istituzione del Centro regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2012-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di sanità pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità pubblica &#8211; Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 1, 2, 4, c. 1, 5, 10, c. 2, e 13 L. Regione Calabria n. 24/2011 (Istituzione del Centro Regionale Sangue) – Istituzione del Centro regionale sangue con contestuale attribuzione alla Giunta regionale del compito di determinare sede, funzioni del direttore generale e del Comitato di gestione, e adottare provvedimenti conseguenti al piano di programmazione predisposto dal Centro – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue).<br />
Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011, depositato in cancelleria il 26 settembre 2011, ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), per violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
2.— L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 «istituisce il Centro Regionale Sangue, di seguito denominato CRS, quale struttura finalizzata a garantire l’autosufficienza regionale ed a concorrere all’autosufficienza nazionale», la cui sede, ai sensi del successivo comma 2, «è determinata con deliberazione della Giunta regionale». L’art. 2 della stessa legge disciplina le funzioni del Centro regionale sangue. L’art. 4 ne regola la composizione, stabilendo al comma 1 che le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione sono determinate «con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge». L’art. 5 prevede l’istituzione presso il Centro regionale sangue di una Commissione regionale per le attività trasfusionali, con durata triennale, e ne individua la composizione e le funzioni. L’art. 10, in tema di «piani di programmazione» delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma, stabilisce al comma 2 che tali piani sono presentati dal Centro regionale sangue «alla Giunta regionale che adotta ogni determinazione conseguente previo parere della Commissione consiliare competente per materia». Ai sensi dell’art. 13, infine, «la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna».<br />	<br />
3.— Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate violerebbero innanzi tutto l’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto prevedono «interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro» dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il carattere vincolante del piano di rientro si evincerebbe dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo cui «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro», e sarebbe riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 141 e n. 100 del 2010), che qualificherebbe quegli interventi come «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica».<br />	<br />
Inoltre, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 violerebbero l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto «demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta» dal Consiglio dei ministri con mandato commissariale del 30 luglio 2010. Con sentenza n. 78 del 2011, questa Corte avrebbe, infatti, precisato che, «anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.».<br />	<br />
Infine, ad avviso della difesa dello Stato, l’art. 13 della legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 81 Cost., sia perché il comma 1, quantificando in 500.000 euro gli oneri finanziari derivanti dalla legge in esame per l’anno 2011, indicherebbe «una somma incongrua, considerato che il Centro dovrà sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche quelle del personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento», sia perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l’ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.<br />	<br />
4.— La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
5.— Successivamente al ricorso, l’art. 1 della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito l’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che nel testo originario prevedeva l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il 16 luglio), nel testo vigente stabilisce che «[l]’efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell’attuazione del piano di rientro».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue).<br />	<br />
Le disposizioni impugnate – nell’individuare le finalità, le funzioni, l’organizzazione interna, le modalità di azione e la copertura finanziaria dell’istituendo Centro regionale sangue – sono censurate sotto tre profili. Innanzitutto, esse violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sarebbero contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, e si porrebbero perciò in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. In secondo luogo, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 si porrebbero in contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto demandano alla Giunta regionale compiti che interferirebbero con le funzioni attribuite al commissario ad acta. In terzo luogo, l’art. 13 della legge regionale impugnata lederebbe l’art. 81 Cost., perché la quantificazione degli oneri finanziari per il 2011, indicata nel comma 1, sarebbe incongrua e perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l’ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.<br />	<br />
2.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l’art. 1 della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito l’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che nel testo originario prevedeva l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce che «[l]’efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell’attuazione del piano di rientro». A partire dall’11 febbraio 2012, dunque, è stata sospesa l’efficacia della legge censurata che, entrata in vigore il 16 luglio 2011, non risulta aver avuto medio tempore applicazione.<br />	<br />
Lo ius superveniens, nonostante abbia sospeso l’efficacia dell’intera legge regionale n. 24 del 2011, assume rilievo solo con riguardo alla censura riferita all’art. 117, terzo comma, Cost., in base alla quale le misure previste dalla normativa impugnata non sarebbero contemplate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. La modifica introdotta, infatti, sospende l’efficacia della legge censurata «in attesa dell’attuazione del piano di rientro». In tal modo, però, la legge rimette interamente all’amministrazione regionale il potere di decidere se il piano di rientro sia stato attuato – il che, peraltro, non implica necessariamente l’effettivo rientro dal disavanzo sanitario della Regione – e di restituire, conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio tempore, è rimasta valida, sia pure senza produrre effetti. Ne discende che lo ius superveniens non consente di dichiarare cessata la materia del contendere, perché la modifica introdotta dall’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 – che non ha abrogato, ma solo sospeso l’efficacia della legge censurata – non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente (sentenza n. 333 del 2010).<br />	<br />
3.— Tutte le disposizioni impugnate – gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 – sono censurate dal ricorrente con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedrebbero interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
L’istituzione del Centro regionale sangue di cui alla legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non è prevista nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze.<br />	<br />
Il carattere vincolante del piano di rientro è stabilito sia dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), secondo il quale «[g]li interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo (…)»; sia dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base al quale «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».<br />	<br />
Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 è «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (da ultimo, sentenza n. 163 del 2011). Ne consegue che gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011, prevedendo un intervento non contemplato nel piano di rientro, violano l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
4.— Meritevole di accoglimento è altresì la censura riferita agli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2011 per violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Le disposizioni impugnate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti, che consistono nello stabilire con apposita deliberazione la sede del Centro regionale sangue (art. 1, comma 2), nel definire con decreto del Presidente della Giunta regionale le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione (art. 4, comma 1), e nell’adottare, in tema di «piani di programmazione» delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma, «ogni determinazione conseguente previo parere della commissione consiliare competente per materia» (art. 10, comma 2).<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’esercizio del potere sostitutivo statale, demandato al commissario ad acta in vista dell’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, è imposto dalle esigenze della finanza pubblica e, più in generale, «dalla necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute», con la conseguenza che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sentenza n. 78 del 2011).<br />	<br />
I compiti che gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2011 assegnano alla Giunta regionale interferiscono con l’esercizio delle funzioni del commissario ad acta, in quanto sono diretti a realizzare un intervento – l’istituzione del Centro regionale sangue – che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione Calabria, avrebbe l’effetto di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale. Ne deriva, perciò, la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />	<br />
5.— Infine, va accolta anche la censura riferita all’art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 per violazione dell’art. 81 Cost.<br />	<br />
La disposizione impugnata stabilisce che gli oneri di spesa derivanti dalla istituzione del Centro regionale sangue sono quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, e che la loro copertura finanziaria «è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011» (comma 1). Per gli anni successivi, «alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna» (comma 2).<br />	<br />
Come questa Corte ha più volte affermato, «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) e la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (da ultimo, sentenza n. 272 del 2011). L’art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non presenta questi requisiti, così violando l’art. 81 Cost.: da un lato, al comma 1, indica una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale (a cui peraltro la legge non fa alcun riferimento); dall’altro, al comma 2, non quantifica l’ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura.<br />	<br />
6.— In considerazione della inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della legge regionale n. 24 del 2011, l’illegittimità costituzionale delle prime deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue);<br />	<br />
2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012.</p>
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