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	<title>25/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.835</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-5-2006-n-835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-5-2006-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.835</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore Passaniti (avv. C.C. Romano) c. Ministero dell’Interno (Av v. Stato), Comune di San Lorenzo (avv. A. Floccari) sul difetto di giurisdizione del ricorso avverso il provvedimento con il quale il Commissario Straordinario di Liquidazione di un Comune in stato di dissesto ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-5-2006-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-5-2006-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.835</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore<br /> Passaniti (avv. C.C. Romano) c. Ministero dell’Interno (Av v. Stato), Comune di San Lorenzo (avv. A. Floccari)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del ricorso avverso il provvedimento con il quale il Commissario Straordinario di Liquidazione di un Comune in stato di dissesto ha comunicato al ricorrente l&#8217;iscrizione nella massa passiva del credito di quest&#8217;ultimo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Comune – Dissesto finanziario di un Comune – Commissario Straordinario di Liquidazione – Iscrizione nella massa passiva del credito del ricorrente – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di dissesto finanziario di un Comune, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Commissario Straordinario di Liquidazione ha comunicato al ricorrente l’iscrizione nella massa passiva del proprio credito, perché egli valere in giudizio non già un interesse legittimo connesso alla procedura, ma la lesione del proprio diritto di credito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; LUIGI             PASSANISI   &#8211;               Presidente   <br />
&#8211; DANIELE       BURZICHELLI &#8211;           Consigliere  <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA        &#8211;          Primo Referendario Estensore<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n.1954/2004 R.G. proposto dal</p>
<p><b>Sig. Passaniti Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Carlo Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Centrali n.125; <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via Plebiscito n.15;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>E</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Comune di San Lorenzo</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal’Avv. Annunziata Floccari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesca Minniti in Reggio Calabria, Via Muratori n.54; <br />
<b></p>
<p align=center>
PER  L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento n.90 dell’1/7/2003 con cui il Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di San Lorenzo ha comunicato al ricorrente l’iscrizione nella massa passiva del proprio credito lordo pari a € 27.770,07 , nonché ogni altro atto presupposto o connesso incluso il piano di rilevazione della situazione debitoria depositato presso il Ministero dell’Interno nella parte in cui include il credito vantato dal ricorrente nella minore misura di € 27.770,07 , al fine di ottenere l’iscrizione nella massa passiva del credito per € 45.874,16 calcolato al 31/8/2001 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.199 del 2006 con la quale è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San Lorenzo, atteso che nel ricorso si lamenta il mancato inserimento di un credito nel Piano di Rilevazione della massa passiva ad opera del Commissario Liquidatore del Comune di San Lorenzo;<br />
Visto l’atto di ricorso per integrazione del contraddittorio;<br />
Vista la memoria difensiva del Comune di San Lorenzo;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 3 maggio 2006, ed ivi uditi l’Avv. Genoveffa Scordo per delega dell’Avv. Floccari e l’Avv. dello Stato Maurizio Borgo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
 FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone in fatto l&#8217;odierno ricorrente che con sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n.132 del 2001, non impugnata, il Comune di San Lorenzo è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 7.035,69 oltre interessi e rivalutazione dal 19/2/1982 al soddisfo; con Deliberazione Consiliare n.35 del 13/7/1994 il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario, mentre a seguito dell’approvazione del Piano di rilevazione il Commissario Straordinario di liquidazione ha comunicato al ricorrente l’iscrizione del proprio credito nella massa passiva per € 27.770,07 , provvedimento questo avverso il quale è stato proposto ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno ex art.254 Decr. Legisl. n.267/2000 dichiarato però estinto ex Legge n.140/2004.<br />
L’Avvocatura erariale si è costituita lamentando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, mentre il Comune di San Lorenzo ha evidenziato la contraddittorietà delle richieste di parte ricorrente.<br />
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1. </b>Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione dell’art.254, comma 5, del Decr. Legisl. n.267/2000 e dell’art.2909 c.c., oltre che l’eccesso di potere e la disparità di trattamento.<br />
<b>	<br />	<br />
	2. </b>Ad avviso del Collegio nella fattispecie, come peraltro in analoga vicenda (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22.11.2003, n.2026), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi (T.A.R. Veneto, I, 10.9.1998, n. 1054; in termini anche Corte Cost., 21.4.1994, n. 149). Il ricorrente infatti contesta la misura del credito quale iscritto nella massa passiva dal Commissario Straordinario Liquidatore, ritenendo che il medesimo non abbia applicato le voci accessorie del credito secondo i canoni fissati dalla legge, e conseguentemente fa valere – solo per tale profilo- l’illegittimità del provvedimento n.90 dell’1/7/2003.<br />	<br />
	<b>2.1</b> Egli fa, dunque, valere in giudizio non già un interesse legittimo connesso alla procedura, ma la lesione del proprio diritto di credito, operata in fase di iscrizione nella massa passiva da parte del Commissario Straordinario Liquidatore con presunta mancata applicazione delle voci accessorie del credito secondo i canoni fissati dalla legge: ne consegue che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario.<br />	<br />
<b><br />
	3. </b>D’altronde, più in generale, qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, nell&#8217;insinuare i debiti nella massa passiva, l&#8217;Organo Straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti, o tutt&#8217;al più valutazioni di ordine tecnico nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto. Il fatto poi che col ricorso si chieda l’annullamento di atti di una P.A. non è sicuramente un elemento decisivo al fine di attribuire una controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo; a questo proposito non appare inutile sottolineare che l&#8217;art. 2 della Legge n. 2248 del 1865 &#8211; Allegato E &#8211; devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le cause “<i>nelle quali si faccia questione di un diritto&#8230;, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell&#8217;autorità amministrativa</i>” e che, ai sensi dell&#8217;art. 5 dello stesso Allegato E, l&#8217;Autorità Giudiziaria ordinaria applica gli atti amministrativi “<i>in quanto siano conformi alle leggi</i>”. Nulla impedisce pertanto al ricorrente di proporre, nei confronti del Comune di San Lorenzo e dell&#8217;Organo Straordinario di liquidazione per quanto di rispettiva competenza, un&#8217;azione di accertamento dinanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria (che potrà, se del caso, disapplicare in via incidentale gli atti oggetto della odierna impugnazione).<br />	<br />
<b>	3.1 </b>Nè preclusione ad una eventuale azione davanti al giudice ordinario può poi derivare dal fatto che l&#8217;art. 254 del T.U. n.267 del 2000 prevede, contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano di rilevazione, la possibilità (di cui il ricorrente si è inutilmente avvalso) di ricorrere in via gerarchica al Ministero dell&#8217;Interno. La previsione di una fase amministrativa di tutela dei diritti non condiziona l&#8217;individuazione dell&#8217;organo giurisdizionale che dovrà successivamente decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa. Detta individuazione (salvo i casi in cui la scelta del giudice competente venga fatta dallo stesso legislatore) non può che avvenire nel rispetto dei consueti criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.</p>
<p>	<b>4.</b> Così ricostruita la vicenda, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
<b>	</b>Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. </p>
<p>        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2006.</p>
<p><u>depositata il 25 maggio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-5-2006-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a></p>
<p>Pres. BACCARINI; Rel. PANZIRONI SOC RT SRL (Avv. E. Barila&#8217; e F. Tedeschini) c. AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. dello Stato) sull&#8217;illegittima ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell&#8217;esclusione di una società mediante&#160; aggiunta, accanto all&#8217;originaria annotazione, di una nota che da atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI; Rel. PANZIRONI<br /> SOC RT SRL (Avv. E. Barila&#8217; e F.  Tedeschini) c. AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI  (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell&#8217;esclusione di una società mediante&nbsp; aggiunta, accanto all&#8217;originaria annotazione, di una nota che da atto del provvedimento giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell’esclusione di una società – Annotazione ulteriore nella quale si da atto del provvedimento di sospensione – Illegittimità – Ragioni – Insufficienza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza che dispone la pubblicazione nel Casellario Informatico dei LL.PP. dell’esclusione di una società implica la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e non l’aggiunta, accanto all’originaria annotazione, di una nota che da atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di esclusione dalla gara, in quanto, tale ultima modalità di ottemperanza è inidonea ad eliminare il danno addotto dalla ricorrente (e valutato positivamente in sede di concessione della misura cautelare) e non assicura gli effetti che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso in sede di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell&#8217;esclusione di una società mediante  aggiunta, accanto all&#8217;originaria annotazione, di una nota che da atto del provvedimento giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO <br />
ROMA &#8211; SEZIONE TERZA</p>
<p></b></p>
<p>nelle persone dei Signori: STEFANO BACCARINI Presidente; GERMANA PANZIRONI Cons., relatore; GIULIA FERRARI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2006 <br />
Visto il ricorso 1503/2006  proposto da:</p>
<p><b>SOC RT SRL</b> rappresentato e difeso da: BARILA&#8217; AVV. ENZO TEDESCHINI AVV. FEDERICO con domicilio eletto in ROMA L.GO MESSICO, 7 presso<br />
TEDESCHINI AVV. FEDERICO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</b>   rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO</b>  rappresentato e difeso da:SURANO AVV. MARIA RITA MAFFEY AVV. MARIA TERESA IZZO AVV. RAFFAELE con domicilio eletto in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO, 3 pressoIZZO AVV. RAFFAELE</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI</b></p>
<p>per l’esecuzione<br />
 dell’ordinanza n. 1351 dell’8 marzo 2006 di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
	Vista l’istanza depositata il  27.3.06 di esecuzione ex art. 3 l. n. 205/2000;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI <br />
COMUNE DI MILANO <br />
	Nominato relatore il Consigliere Germana PANZIRONI e uditi alla Camera di Consiglio del 24 maggio  2006 gli avvocati come da verbale;<br />	<br />
	Vista l’istanza di esecuzione dell’ordinanza in epigrafe con cui è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza che dispone la pubblicazione nel Casellario Informatico dei LL.PP. dell’esclusione della ricorrente dalla gara di appalto n. 90/05 del Comune di Milano;<br />	<br />
	Ritenuto che l’esecuzione dell’Autorità di Vigilanza non è conforme a quanto disposto dalla predetta ordinanza, poiché ha aggiunto, accanto all’originaria annotazione, una nota che dà atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di  esclusione dalla gara.<br />	<br />
	Ritenuto tale modalità di ottemperanza inidonea ad eliminare il danno addotto dalla ricorrente e valutato positivamente in sede di concessione della misura cautelare.<br />	<br />
	Considerato che l’accoglimento pieno e incondizionato dell’istanza cautelare è volto ad assicurare, sia pure interinalmente, gli effetti che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso in sede di merito.<br />	<br />
	Ritenuto, pertanto, necessaria, al fine di garantire una piena e completa tutela dell’interesse di parte ricorrente, volto alla eliminazione della pubblicità per essa pregiudizievole, la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e della successiva nota del 24-3-06 dal Casellario Informatico tenuto dall’Autorità.<br />	<br />
	Tutto ciò premesso il Collegio accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 1351/06 e ordina all’Autorità di Vigilanza di cancellare le annotazioni relative all’esclusione dell’impresa dalla gara n. 90/05 del Comune di Milano.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza in epigrafe.<br />
	La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Roma,  24 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-25-5-2006-n-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-25-5-2006-n-2015/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2015</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore Columella (avv. A. De Lucia) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Questura di Bari (n.c.) il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non deve essere preceduto dall&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;incolpato in sede penale Misure di prevenzione e di sicurezza – Manifestazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-25-5-2006-n-2015/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore<br /> Columella (avv. A. De Lucia) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Questura di Bari (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non deve essere preceduto dall&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;incolpato in sede penale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Misure di prevenzione e di sicurezza – Manifestazioni sportive – Art.6 comma 1, l. n.401 del 1989 – Divieto – Applicazione – Previo accertamento della responsabilità dell&#8217;incolpato in sede penale – Non occorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per il suo carattere cautelare e urgente, volto a prevenire ulteriori pericoli per l&#8217;ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, il divieto ex art. 6 comma 1, l. 13 dicembre 1989 n.401, non deve essere preceduto dall&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;incolpato, riservato alla sede penale (cautelare o di merito), ma è giustificato dal mero <i>fumus</i> della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Visto il ricorso <b>1567/2005</b>, proposto da</p>
<p><B>COLUMELLA SAVERIO</B>, rappresentato e difeso da Delucia Avv. Antonio, con domicilio eletto in Bari, c/o Studio Russi, c.so V. Emanuele, 60;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211; il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
&#8211; la <b>Questura di Bari</b>, n.c.;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p align=justify>
</b><br />
previa sospensione:<br />
&#8211; dell&#8217;atto ordinanza, notificato in data 19.08.2005, contenente divieto di accedere allo stadio comunale di Altamura (Ba) per anni uno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, divieto esteso ai luoghi ove si terranno la manifestazioni sporti<br />
&#8211; nonché, della nota nr. 77/11 6 e 7 di p.llo del 31.05.2005 del Comando Stazione Carabinieri di Altamura, e delle note nr. 77/11 6 e 7 di p.llo del 23.07.2005 e del 03.08.2005, per quanto non conosciute, del Comando Stazione Carabinieri di Altamura;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11 maggio 2006, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Comparsi gli Avv.ti Caleprico Annarita per l’Avv. Antonio De Lucia e l’Avv. F. Manzari per l’Avvocatura dello Stato;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>1. </b>&#8211; Con ricorso, notificato il 18.10.2005, il sig. Saverio Columella ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il decreto meglio descritto in epigrafe, con il quale il Questore di Bari gli ha vietato, per la durata di un anno, di accedere alle partite dell’Altamura calcio e della Nazionale Italiana di calcio, ancorché amichevoli, giocate in casa oppure in trasferta, in territorio nazionale o internazionale.<br />
In via pregiudiziale, il sig. Columella ha chiesto la sospensione del presente giudizio fino all’esito del procedimento penale conseguente alla denuncia a suo carico presentata dai Carabinieri per i medesimi fatti alla base del provvedimento impugnato.<br />
A sostegno del gravame, l’interessato ha poi formulato le seguenti censure:<br />
a) i fatti, alla base del divieto, sono diversi dai fatti contestati con la nota di comunicazione di avvio del procedimento;<br />
b) il rinvio, operato dal Questore alla nota dei Carabinieri e ai fatti in essa indicati, é insufficiente, occorrendo, perché sia adempiuto l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione, che l’Amministrazione espliciti le ragioni giuridiche e gli elementi di fatto, presi in considerazione nel giudicare pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica la presenza del ricorrente dove si svolgono manifestazioni sportive.<br />
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione, documenti e una memoria.<br />
Nella Camera di Consiglio del 17.11.2005 (ord. n. 817) é stata respinta l’istanza incidentale di sospensione.<br />
<b><br />
2.</b> &#8211; Il ricorso é infondato.<br />
<b>2.1.</b> – Per il suo carattere cautelare e urgente, volto a prevenire ulteriori pericoli per l&#8217;ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, il divieto ex art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 non deve essere preceduto dall&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;incolpato, riservato alla sede penale (cautelare o di merito), ma é giustificato dal mero fumus della stessa.<br />
Di conseguenza, poichè l&#8217;inibizione all&#8217;ingresso in impianti sportivi é legittimamente applicata, ex art. 6 della legge 1989 n. 401, nei confronti di un soggetto che, pur non avendo riportato condanne penali, risulti denunciato all&#8217;autorità giudiziaria (Cons. Stato sez. I, 12 luglio 1995, n. 432), non intercorre il rapporto di pregiudizialità che imponga o, quanto meno, consigli, di arrestare il presente giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico dell’istante per “arbitraria invasione del terreno di gioco”, circostanza alla base anche del provvedimento qui impugnato, e va, perciò, disattesa la richiesta di sospensione, avanzata dal ricorrente.<br />
<b>2.2</b> &#8211; L&#8217;art. 6 della legge 13.12.1989, nr. 401, così come modificato dalla legge 19 Ottobre 2001, nr. 377 e ss., stabilisce che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per determinati reati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.<br />
<b>2.3</b> &#8211; Il decreto impugnato reca nelle premesse:<br />
<i>“Vista la nota nr.77/1 1 1 di p.llo dei 31.5.2005 dei Comando Stazione Carabinieri di Altamura (Ba), dalla quale si evince che Columella Saverio, nato ad Altamura (Ba) il 9.6.1979 ed ivi residente alla Via Giusti, nr. 16, in data 1.5.2005, presso il campo sportivo denominato “T. D’Angelo” sito in Altamura (Ba), in occasione dell&#8217;incontro di calcio “Real Altamura   A.S. Bisceglie”, valevole per il campionato di Eccellenza 2004 2005, si sarebbe reso responsabile dell&#8217;indebita invasione del terreno di gioco, raggiunto gli spogliatoi e posto in essere un&#8217;aggressione fisica in danno di un calciatore. Per quanto emerso, il Columella veniva denunciato per l&#8217;arbitraria invasione del terreno di gioco, ex art.6 bis legge 401/89, mentre parimenti non si procedeva per l&#8217;azione violenta, per mancanza della relativa condizione di procedibilità (querela) &#8230;;<br />
Viste le note nn.77/11  6 e 7 di p.llo del 23.07.2005 e del 3.8.2005 dei Comando Stazione Carabinieri di Altamura (Ba), 	dalle quali si evince che il Columella risulta essere stato identificato &#8221; &#8230; con assoluta certezza …&#8221; subito dopo l&#8217;avvenuta aggressione, in relazione a fatti che hanno trovato circostanziato riscontro nelle dichiarazioni verbali rese agli operanti dalla persona aggredita e da altro calciatore della squadra ospite;<br />	<br />
Valutato che con siffatto comportamento Columella Saverio ha dimostrato che la sua presenza nel luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive possa provocare turbativa per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica;<br />
Considerata la necessità di tutelare la correttezza dello svolgimento delle manifestazioni sportive, che si svolgono in luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché di contrastare il verificarsi di fenomeni di violenza, ovvero disordine, in occasione od a causa delle stesse;<br />
</i>Tali gli elementi di fatto trovati dalle note richiamate nel decreto impugnato, legittimamente (oltre che doverosamente) è stato vietato al sig. Columella di essere presente a manifestazioni sportive.<br />
Va, pertanto, respinta, perché infondata, la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, di cui al secondo motivo, giacchè l’autorità deliberante ha sia esposto i fatti (l’invasione del terreno di gioco e l’aggressione fisica di un giocatore), attributivi in concreto del potere di interdizione in forza delle norme in vigore (art. 6 della legge n. 401/1989, come modificato dalla legge n. 377/2001), argomentando da essi la ragione del divieto (la possibile turbativa per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica per la presenza del sig. Columella nel luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive).<br />
<b><br />
3.</b> &#8211; Senza pregio è, inoltre, il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.<br />
In vero, non esiste il contrasto dedotto dall’interessato, (i fatti, addebitatigli nella comunicazione di avvio del procedimento, sarebbero diversi dalle condotte a lui ascritte per giustificare il divieto di accesso alle manifestazioni sportive).<br />
Nella comunicazione del 15.6.2005 inviata dalla stazione Carabinieri di Altamura, è riportato che si sta per procedere nei confronti del sig. Columella, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, <i>in quanto,lo stesso in data 01.05.2005, presso il campo sportivo denominato “T. D’Angelo”, sito in Altamura (Ba), in occasione dell’incontro di calcio Real Altamura &#8211; A. S. Bisceglie &#8230; tra il primo e il secondo tempo della partita, avrebbe indebitamente invaso il terreno di gioco, raggiunto gli spogliatoi e posto in essere un. aggressione fisica in danno di un calciatore. <br />
</i>Le medesime circostanze di fatto sono state poste a presupposto del provvedimento impugnato, emesso dal Questore di Bari.<br />
<b><br />
4.</b> &#8211; In definitiva, alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso in esame va respinto.<br />
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli oneri di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda, </B>Respinge in ricorso in epigrafe. <br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 11 maggio 2006 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI &#8211;	PRESIDENTE, Rel. <br />	<br />
GIUSEPPINA ADAMO &#8211;	COMPONENTE <br />	<br />
FRANCESCO BELLOMO &#8211;	COMPONENTE 																																																																																												</p>
<p align=center>
<i><b><br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>25 maggio 2006</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></b></i></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. G. Busia e altri (Avv. G. Giovannelli) contro il Comune di Barberino del Mugello (Avv. G. Padoa) sulla prescrizione annuale dell&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Via Vicinale &#8211; Autotutela possessoria &#8211; Artt. 823,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> G. Busia e altri (Avv. G. Giovannelli) contro il Comune di Barberino del Mugello (Avv. G. Padoa)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla prescrizione annuale dell&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Via Vicinale &#8211; Autotutela possessoria &#8211; Artt. 823, comma secondo, e 824 c.c. e dell&#8217;art 378 L. n. 2248/1865 All. F. &#8211; Non può essere esercitata dall&#8217;Autorità amministrativa quando sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa del possesso</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali (nella fattispecie una via vicinale), ai sensi degli artt. 823, comma secondo, e 824 c.c. e dell&#8217;art 378 L. n. 2248/1865 All. F. non può essere esercitata dall&#8217;Autorità amministrativa quando sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa del possesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
<i>&#8211; III^SEZIONE-</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>sul ricorso n. 376/2005 proposto da</p>
<p><B>BUSIA GONARIO, FRATONI SERGIO E CAPECCHI ANTONELLA</B>, rappresentati e difesi dall&#8217; avv. Guido Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Lungarno Corsini, n. 2;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro
</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <B>COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO</B>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Giulio Padoa ed elettivamente domiciliato presso lo studio Lessona in Firenze, via de&#8217; Rondinelli, n. 2;  <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L’ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 230 del 24 dicembre 2994 a firma del Responsabile  del Settore Gestione del Territorio del Comune di Barberino del Mugello, contenente ordine di ripristinare l&#8217;uso pubblico sulla strada denominata &#8220;Consorziale del Poggio&#8221; con avviso che, in difetto, l&#8217;Amministrazione Comunale avrebbe provveduto d&#8217;ufficio al ripristino dell&#8217;uso pubblico della viabilità, ponendo a carico dei ricorrenti le relative a spese e provvedendo ad irrogare le prescritte sanzioni;<br />
&#8211; nonché del rapporto di servizio del 18 dicembre 2003 redatto dalla Polizia Municipale di Barberino del Mugello<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Barberino del Mugello al risarcimento degli ingenti  danni che sarebbero causati ai ricorrenti per effetto dell&#8217;eventuale esecuzione, nelle more de giudizio, del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune di Barberino del Mugello;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 6 aprile 2006- relatore il Consigliere Filippo Musilli -, l&#8217; avv. G. Giovannelli e G. Padoa; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo che si palesa assorbente nella sua funzione satisfattiva della posizione di pretesa dedotta in giudizio.<br />
E&#8217; in vero costante ed uniforme l&#8217;indirizzo della giurisprudenza amministrativa nel ritenere che (T.A.R. Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2002, n. 91) l&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali, ai sensi degli artt. 823, comma secondo, e 824 c.c. e dell&#8217;art 378 L. n. 2248/1865 All. F. non può essere esercita dall&#8217;Autorità amministrativa quando sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa del possesso.<br />
In punto di fatto, dalla documentazione versata nel fascicolo di causa dei ricorrenti,  emerge che l&#8217;Amministrazione era informata del di poi contrastato intervento per effetto di due. D.I.A. presentate in data 31 marzo 2000 e 24 ottobre 2000; con la conseguenza che il gravato provvedimento, in data 24 dicembre 2004, risulta tardivamente adottato.<br />
Né potrebbe comunque accedersi all&#8217;assunto della difesa del Comune secondo cui il dies a quo per tempestivamente attivarsi nell&#8217;esercizio del potere di autotutela possessoria non dovrebbe farsi risalire al momento della installazione del cancello, non risultando dimostrato (dagli interessati) che la sua chiusura (altrimenti preclusiva dell&#8217;accesso) sia stata contestuale.<br />
A parte che nel caso in esame il Comune ha accertato un &#8220;intervento preclusivo&#8221; più articolato, in quanto consistente anche nella apposizione di una sbarra e due catene, alla pur sottile argomentazione della difesa si oppone, ad avviso del Collegio, il decisivo rilievo per cui il solo fatto della installazione del cancello è, per sua stessa natura e funzione, inequivocamente sintomatico della finalità intesa ad impedire l&#8217;uso generalizzato della via vicinale de qua.<br />
Va (in fine) dichiarata la inammissibilità della domanda risarcitoria sia in quanto genericamente formulata, sia in ragione del provvedimento cautelare (ord. coll. n. 235/05) accoglitivo della istanza di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento del danno;<br />
Condanna il Comune al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 6 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                               &#8211; Consigliere<br />
Dott.  Filippo MUSILLI                                        &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2006 n.1225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-5-2006-n-1225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento repressivo espresso dallo sportello unico attivita’ produttive in sede di vigilanza sulle costruzioni, se vi sia incertezza circa il tipo di presupposto (difformita’ o carenza di titolo edilizio). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LOMBARDIAMILANO SEZIONE II Registro Ordinanze:1225/06 Registro Generale: 1156/2006 nelle persone dei</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento repressivo espresso dallo sportello unico attivita’ produttive in sede di vigilanza sulle costruzioni, se vi sia incertezza circa il tipo di presupposto (difformita’ o carenza di titolo edilizio). (G.S.)</span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />MILANO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE II </b></p>
<p>Registro Ordinanze:1225/06<br />
Registro Generale: 1156/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANGELA RADESI   Presidente<br />  DANIELE DONGIOVANNI  Referendario<br />
PIETRO DE BERARDINIS Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2006<br />
Visto il ricorso n. 1156/2006 proposto da:<br /><b>ISA S.p.A.</b> in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, e <b>BIANCHI GIAMBATTISTA</b> ambedue rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Mantegazza, Gianni Mantegazza e Gian Paolo Cimolino ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, v.le Monte Nero 78</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO AREA ALTO MILANESE–C.A.A.M.</b><br />
in persona del Direttore generale e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Grella e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Battisti 21</p>
<p>e nei confronti del<br /><b>COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO </b><br />
non costituito in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento del C.A.A.M. prot. n. 01731/0542 emesso il 9 febbraio 2006 e notificato il 15 febbraio 2006;<br />
&#8211; dell’ordinanza del C.A.A.M. n. 5/06 prot. n. 02984/0924, emessa il 9 marzo 2006 e notificata il 15 marzo 2006;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento antecedente, conseguente e connesso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Area Alto Milanese–C.A.A.M.;<br />Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale, ed udito altresì il relatore Ref. Pietro De Berardinis;<br />
Visti gli artt. 19 e 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso appare fornito di fumus boni juris, in quanto i provvedimenti gravati appaiono affetti in primo luogo dal vizio di incompetenza assoluta (T.A.R. Milano, Sez. II, ord. n. 710/06 del 23 marzo 2006), ed in secondo luogo dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, giacchè, mentre il provvedimento del C.A.A.M. prot. n. 01731/0542 del 9 febbraio 2006 prefigura l’applicabilità al caso in esame dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, la successiva ordinanza n. 5/06 risulta emanata, invece, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 cit.;<br />
Ritenuto che conseguentemente sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Milano, li 25 Maggio 2006<br />
ANGELA RADESI Presidente<br />  PIETRO DE BERARDINIS Ref. est.</p>
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