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	<title>25/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.4170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-4170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-4170/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.4170</a></p>
<p>Pres. ed Est. Baccarini Icop S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, A. Carullo e B. Belli) c/ Autorità Vigilanza dei Lavori Pubblici (Avv. Stato ), Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano, M. T. Maffey e R. Izzo) 1 Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Bando di gara – Art. 10,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-4170/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.4170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-4170/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.4170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Baccarini<br /> Icop S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, A. Carullo e B. Belli) c/  Autorità Vigilanza dei Lavori Pubblici (Avv. Stato ),  Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano, M. T. Maffey e R. Izzo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Bando di gara – Art. 10, co. 1 bis, L. 109/94 – Esclusione imprese in situazione di controllo – Applicazione analogica o estensiva – E’ illegittima – Motivi</p>
<p>2 Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Bando di gara e patto di integrità – Divieto di partecipazione alla gara di imprese collegate – E’ illegittimo &#8211; Motvi</p>
<p>3 Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Società controllate &#8211; Art. 2359 c.c. – Definizione – E’ tassativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica la norma che fa divieto di partecipare alla medesima gara a imprese in situazione di controllo (art. 10, co. 1 bis, L. 109/94) in quanto introduce un’eccezione ai princìpi costituzionali della libertà di iniziativa economica e di uguaglianza.</p>
<p>2 Sono illegittime le clausole del bando di concorso e del patto di integrità che, a pena di esclusione, prevedono il divieto di partecipare alla gara a carico di imprese che si trovino tra di loro in collegamento al di fuori dalla situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.</p>
<p>3 E’ tassativa, e non fondata su di una tecnica normativa di presunzione legale, la definizione di cui all’art.2359 che fornisce una nozione qualificatoria di società controllate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Vincenzo Montanari, <a href="/ga/id/2005/6/2080/d">&#8220;ART.10, comma 1 bis, L. 109/94 – Fattispecie tassativa o esemplificativa?&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III	</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Stefano Baccarini	PRESIDENTE, relatore<br />	<br />
Vito Carella	COMPONENTE<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni	COMPONENTE 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4984/04 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b> società ICOP s.p.a., &#8211; Società Generale di Ingegneria e Costruzioni Opere Pubbliche</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Antonio Carullo, Beatrice Belli e prof. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in Roma,  Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
il Comune di Milano in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Raffaele Izzo e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone, n. 28;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di iscrizione della ricorrente nel casellario informatico con l’annotazione che la stessa era stata esclusa da gara d’appalto del Comune di Milano per collegamento sostanziale;<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Milano del 4.3.2004, prot. n. 248853/2004;<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione della ricorrente, per collegamento sostanziale con altra impresa concorrente, dalla gara indetta dal Comune di Milano per l’affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo canile municipale sito in località Cascina Mu<br />
&#8211; del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara, limitatamente alla esclusione della ricorrente per collegamento sostanziale con altra impresa concorrente;<br />
&#8211; del bando di gara quanto alle clausole: punto 1 lett. j) del paragrafo “documentazione” e punto n) del paragrafo “altre informazioni” e del patto di integrità allegato, nelle parti in cui si prevede l’esclusione delle imprese concorrenti dalla gara per Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e del Comune di Milano;</p>
<p>Vista l’ordinanza cautelare 6 aprile 2005, n. 1817 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di annotazione nel casellario informatico;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 maggio 2005, relatore il presidente Baccarini, l’avv. Zoppolato in sostituzione dell’avv. prof. Clarizia per la ricorrente, l’avv. dello Stato Tortora per l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e l’avv. Izzo per il Comune di Milano; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato in data  3-4 maggio 2004 la società ICOP s.p.a. impugna gli atti di gara del Comune di Milano (bando di concorso e patto di integrità allegato, nonché esclusione dalla gara e approvazione delle risultanze di gara limitatamente all’esclusione per collegamento sostanziale) per l’affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo canile municipale sito in località Cascina Mulino Codovero in seguito ai quali è stata esclusa per collegamento sostanziale ad altra impresa partecipante e il provvedimento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con cui è stata disposta l’iscrizione nel casellario informatico di annotazione relativa alla predetta esclusione.<br />Deduce quattro motivi di ricorso.<br />Resistono al ricorso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e il Comune di Milano.<br />Con l’ordinanza cautelare 6 aprile 2005, n. 1817 è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di annotazione nel casellario informatico.	<br />	All’odierna udienza, uditi i difensori della ricorrente, dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e del Comune di Milano, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta di essere stata esclusa per collegamento sostanziale dalla commissione di gara nella seduta del 1° marzo 2004 quantunque fosse stata già esclusa nella seduta precedente del 12 febbraio, con provvedimento non impugnato, per non aver presentato per la categoria scorporabile OS18, per la quale non era qualificata, la dichiarazione di subappalto prescritta dal bando di gara.<br />Il motivo è infondato.<br />Nei procedimenti amministrativi le autorità decidenti hanno il potere-dovere di individuare e di esternare tutti i motivi di esclusione o di difetto di legittimazione al procedimento dei privati partecipanti.<br />Nè era di ostacolo alla esclusione per collegamento sostanziale il fatto che fosse stata già disposta l’esclusione per altro motivo.<br /> Alla data del secondo provvedimento, infatti, erano ancora pendenti i termini di impugnazione del primo provvedimento: nell’eventualità che questo fosse impugnato ed annullato in sede giurisdizionale, persisteva il potere-dovere della stazione appaltante di pronunciare tutti i motivi di esclusione.<br />2.0. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce che il bando di gara e gli atti consequenzialmente adottati erano illegittimi nella parte in cui davano rilevanza a situazioni di collegamento sostanziale diverse dalla situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e comunque stabilivano l’esclusione automatica per tali situazioni.<br />Il motivo è fondato.<br />Va premesso che l’impugnato bando di gara del Comune di Milano prescriveva a pena di esclusione che nella domanda di partecipazione le imprese concorrenti dichiarassero, tra l’altro, “l’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non (sic) comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/ titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza” (paragrafo “dichiarazione”, p. 1 lett. j) e stabiliva l’esclusione delle imprese che si trovassero nelle predette situazioni (paragrafo “altre informazioni”, lett. n); che l’allegato patto di integrità, che le imprese concorrenti dovevano sottoscrivere, conteneva la dichiarazione “di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara”.<br />In applicazione di tali clausole, la commissione di gara ha disposto l’esclusione della società ricorrente per collegamento sostanziale con la società ELCA, partecipante alla stessa gara, desumibile, ad avviso della commissione, da identità o somiglianze delle modalità di preparazione delle buste contenenti i plichi, dell’apposizione delle marche da bollo, delle dichiarazioni di partecipare alla gara come imprese singole, dell’autenticazione delle certificazioni SOA e ISO, delle modalità di rilascio delle polizze fideiussorie e della misura del relativo importo arrotondato, del fabbricato ove insistono le sedi legali delle società, del numero di telefono risultante dalla carta intestata, nonché da intrecci tra soci, amministratori e direttori tecnici.<br />2.1. Ciò posto, le società in questione, come non è controverso, non si trovano tra di loro nella situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., cui rinvia con norma interdittiva il comma 1 bis dell’art. 10 della legge n. 109/94, introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 415/98: “Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile”.<br />Situazioni che, previste in una norma di ordine pubblico diretta a prevenire, mediante divieto di incroci azionari, l’annacquamento del capitale sociale delle società, consistono: nella disponibilità da parte di una società di capitali: 1) della maggioranza dei voti esercitabili (controllo di diritto) o 2) di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’altra (controllo di fatto) ovvero 3) nel fatto che una società sia sotto l’influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno).<br />2.2. La genuinità del confronto concorrenziale può essere verificata con diverse tecniche di tutela.<br />La tutela ordinaria richiede un accertamento empirico – concomitante o successivo alla gara – circa l’esistenza di un eventuale concreto accordo clandestino sul contenuto delle offerte, in violazione del principio della segretezza delle medesime, diretto a influire sul normale svolgimento della gara.<br />La tutela preventiva anticipa il fronte della protezione dall’ambito oggettivo delle offerte, da cui in tal modo si prescinde, a quello soggettivo della legittimazione negoziale alla gara, mediante norme che quella legittimazione escludono per imprese concorrenti appartenenti a gruppi di imprese collegate in senso giuridico e perciò considerate, secondo massime di esperienza, inidonee ad assicurare la genuinità del confronto concorrenziale.<br />Tali le norme che vietano la partecipazione alla stessa gara: di imprese partecipanti a più di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio di concorrenti ovvero partecipanti in forma individuale oltre che come componente di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio (art. 13, comma 4, l. n. 109/94); di un consorzio stabile e dei consorziati (art. 12, comma 5, l. n. 109/94).<br />Nella disposizione che ne occupa, il riferimento, tra le situazioni di cui all’art. 2359 c.c., alla sola situazione di controllo (e non anche a quella di collegamento) va inteso in senso tecnico, come volontà di includere l’una e di escludere l’altra: il legislatore della c.d. legge Merloni in altre disposizioni &#8211; in relazione ai concessionari di lavori pubblici (art. 2, comma 3) e agli affidatari di incarichi di progettazione (art. 17, comma 9) – enuncia distintamente, infatti, controllo e collegamento.<br />2.3. Al quesito se il comma 1-bis dell’art. 10 della legge Merloni possa applicarsi analogicamente a situazioni diverse da quelle di controllo va data risposta negativa.<br />In primo luogo, l’argomento &#8211; fondato, come si è visto, sul confronto con la diversa formulazione di altre disposizioni della stessa legge – della consapevole esclusione dall’ambito oggettivo della norma delle situazioni di collegamento tra imprese esclude che sussista il presupposto – una lacuna dell’ordinamento – per procedere all’analogia.<br />In secondo luogo, una norma che fa divieto di partecipare alla medesima gara a imprese in situazione di controllo è una norma che introduce un’eccezione ai princìpi costituzionali della libertà di iniziativa economica e di uguaglianza: essa, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (per l’assimilazione tra le due specie di interpretazione nel caso di norme eccezionali, cfr. Cass., 9 novembre 2004, n. 21317; 27 agosto 2004, n. 17162; 23 luglio 2004, n. 13810).<br />In una vicenda in qualche modo analoga, la giurisprudenza ha segnalato: “In riferimento all’attività di agenzia, essendo previste sanzioni penali e amministrative per chi eserciti attività di agente senza essere iscritto all’albo, le limitazioni che tali sanzioni comportano alla libertà di contrarre debbono comunque essere interpretate restrittivamente ai sensi dell’art. 14 preleggi; ne consegue che la normativa che sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985 n. 204 non può ritenersi estesa ai subagenti, e comunque la stessa va disapplicata dal giudice nazionale in considerazione del contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/Cee”  (Cass., 19 maggio 2003, n. 7844; 20 settembre 1996, n. 8368).<br />2.4. Il collegio non ignora che la giurisprudenza del Consiglio di Stato segue da alcuni anni un diverso percorso argomentativo, ma ritiene che tale orientamento meriti un ripensamento.<br />L’introduzione ad opera della legge Merloni ter del comma 1-bis dell’art. 10 della l. n. 109/94 è intervenuta dopo una prima pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 18 aprile 1994, n. 344), a giudizio della quale sarebbe stata legittima l’esclusione di imprese concorrenti alla medesima gara e in situazione di intreccio tra organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici.<br />Orbene, il fatto che a tale indirizzo giurisprudenziale la norma abbia dato una risposta restrittiva, recependo l’efficacia interdittiva ma limitandola alle sole imprese in situazione giuridica di controllo, è un primo elemento esegetico non marginale.<br />  La questione dell’interpretazione del comma 1-bis dell’art. 10 della l. n. 109/94 veniva affrontata ex professo da sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6424, secondo cui: “Poiché il divieto normativo contenuto nell’art. 10, 1º comma bis, l. 11 febbraio 1994 n. 109 si basa, attraverso il richiamo dell’art. 2359 c.c., su di una presunzione, non può escludersi che possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare una gara di appalto, il che rende legittimo che l’amministrazione appaltante possa introdurre clausole di esclusione dalla gara in presenza di tali ulteriori ipotesi di fatto, con il limite della loro ragionevolezza e logicità rispetto alla tutela che intende perseguire e cioè la corretta individuazione del «giusto» contraente”.<br />Conforme la giurisprudenza successiva (sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 923; sez. V, 1 luglio 2002, n. 3601; sez. V, 22 aprile 2004, n. 2317; sez. V, 4 maggio 2004, n. 2721; sez. V, 4 maggio 2004, n. 2729; sez. V, 11 maggio  2004, n. 4789; sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789; sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5196; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5464; sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6367).<br />2.5. Il punto centrale del percorso argomentativo in esame è il seguente: la previsione dell’art. 2359 c.c. si basa su una presunzione assoluta e quindi non esclude che possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto: è quindi legittimo che la stazione appaltante introduca clausole di esclusione dalla gara in presenza di tali ulteriori ipotesi di fatto.<br />Tale percorso argomentativo suscita perplessità perché è fondato su un presupposto interpretativo opinabile: quello secondo cui la norma in esame sarebbe fondata su una presunzione legale assoluta.<br />Per presunzione legale assoluta si intende l’equivalenza, ai fini della produzione degli effetti, al fatto che li dovrebbe produrre, di un fatto diverso (così, l’equivalenza della nascita, nel periodo previsto dalla legge, al concepimento in matrimonio: art. 232 c.c.).<br />L’art. 2359 comma 1 c.c. non ha la struttura delle fattispecie fondate su una presunzione legale assoluta.<br />La disposizione, che ha contenuto qualificatorio, non definisce la nozione di società controllata &#8211; il fatto produttivo degli effetti &#8211; per poi presumerla integrata nelle ipotesi tipiche descritte – i fatti diversi equivalenti &#8211; ciò che legittimerebbe, secondo il percorso argomentativo in esame, la rilevanza di altre ipotesi di fatto riconducibili alla fattispecie tipica.<br />Essa invece si limita, senza usare il vocabolo presumere o sue flessioni, a disporre che sono considerate società controllate quelle oggetto: di un controllo di diritto (n. 1), di un controllo di fatto (n. 2), di un controllo esterno (n. 3).<br />In tal modo essa fornisce non altro che la definizione normativa della nozione qualificatoria di società controllate, vale a dire degli elementi alternativamente necessari e sufficienti perché una società possa essere considerata controllata.<br />Definizione, dunque, tassativa perché non fondata su una tecnica normativa di presunzione legale.<br />Definizione, inoltre, di stretta interpretazione in quanto preordinata a disporre a carico delle società di capitali limitazioni nella facoltà di acquistare azioni e dunque alla libertà di contrarre.<br />Al di fuori delle tre fattispecie descritte dalla norma non ne esistono altre che possano integrare gli estremi della società controllata; nonostante la natura di ordine pubblico &#8211; in diritto privato non meno che in diritto amministrativo &#8211; della norma, invano si cercherebbero sentenze civili che riconoscano l’esistenza di società controllate in fattispecie diverse da quelle legali. <br />2.6. Il rilievo che precede trova conferma nella differente strutturazione del terzo comma, concernente le società collegate.<br />Qui la disposizione, a differenza di quella di cui al 1° comma &#8211; essa sola richiamata dalla norma amministrativa sulle gare di appalto – designa una nozione definitoria, stabilendo, specularmente all’enunciato di cui al comma 1, che sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Su questa fattispecie qualificatoria si innesta l’ulteriore enunciato – questo sì introduttivo di una presunzione legale &#8211; secondo cui l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.<br />Qui sì che la struttura è quella della presunzione legale assoluta: l’equivalenza al fatto (“influenza notevole”), che dovrebbe produrre gli effetti di qualificazione giuridica, di un fatto diverso (disponibilità di una determinata percentuale di voti in assemblea). <br />2.7. Se poi con il riferimento alla presunzione legale assoluta si intende alludere al “ragionamento presuntivo” del legislatore, alla massima di esperienza &#8211; l’id quod plerumque accidit &#8211; sottesa alla fattispecie legale, si tratta allora della ratio, del fondamento esterno della norma, non del contenuto e degli effetti giuridici che ne derivano.<br />In tal caso, l’argomento diretto a desumere dal “ragionamento presuntivo” del legislatore il carattere esemplificativo della fattispecie “prova troppo”, perché, se ciò fosse vero, essendo ogni norma, a ben vedere, fondata su una massima di esperienza, non esisterebbero fattispecie tassative.<br />La questione allora, spostandosi dalle implicazioni della pretesa presunzione legale alla ratio legis, si trasferisce dalla struttura della fattispecie alla interpretazione della norma.<br />E allora, per le considerazioni prima esposte (esclusione dal rinvio normativo delle società collegate e definizione qualificatoria che deroga alla libertà di contrarre), la norma in esame deve comunque essere qualificata come tassativa ed insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.<br />2.8. A ciò va aggiunto che il criterio soggettivo individuato dall’indirizzo giurisprudenziale in esame come alternativo a quello del controllo (c.d. collegamento sostanziale), che, va ricordato, determina una penetrante limitazione della legittimazione negoziale delle imprese, non sembra inserirsi coerentemente nel sistema.<br />a) In mancanza di una base di legge tale collegamento, nell’ipotesi di unione personale determinata dalla quasi totale identità dei titolari dei pacchetti azionari e dalla comunanza degli organi direttivi, è un collegamento in senso economico e direttivo ma non in senso giuridico (Cass., 13 febbraio 1992, n. 1759).<br />Una limitazione “da collegamento” alla legittimazione negoziale di società commerciali costituisce una deroga ai princìpi privatistici della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale delle società medesime: per la sua configurazione è necessario dunque un criterio giuridico di diritto privato, come quello fondato sulla influenza della società controllante sull’assemblea della società controllata, non essendo sufficiente un criterio di “diritto giudiziario” fondato su elementi estrinseci.<br />b) La configurazione di un’attività di “holding individuale”, cioè di un gruppo di società caratterizzato dalla presenza di un socio dominante di tutte le società del gruppo, non annulla l’autonomia patrimoniale di cui ciascuna società è munita (cfr., in materia di stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, Cass., 7 luglio 1992, n. 8271). <br />c) Anche l’estensione dell’imputazione formale del rapporto di lavoro a società dello stesso gruppo diversa da quella che appare come datrice di lavoro, ai quali fini la giurisprudenza tradizionale esclude che il collegamento economico-funzionale tra società comporti l’insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione diverso dalle singole società collegate (Cass., 16 maggio 2000, n. 6361), richiede pur sempre, secondo le ultime acquisizioni della giurisprudenza, l’accertamento della simulazione o della preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività tra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale (Cass., 1 aprile 1999, n. 3136).<br />d) L’accertamento del c.d. collegamento sostanziale, attinente alla soggettività delle società dalle quali insorgerebbe un unico centro di interesse, viene affidato a una serie indeterminata di indizi eterogenei, per natura e per efficacia probatoria, nessuno dei quali è considerato indefettibile.<br />Di questi indizi alcuni (unioni personali di titolari di pacchetti azionari, di amministratori, di dirigenti, comunanza o contiguità della sede o delle utenze telefoniche, analogie soggettive e/o cronologiche degli attestati di qualificazione) attengono all’organizzazione societaria e operativa, altri (analogie nella formazione o nella spedizioni dei plichi, nelle modalità di rilascio delle fideiussioni) attengono alla singola offerta.<br />La conseguenza è che, pur essendo l’indagine indiziaria strumentale ad un evento non di danno ma di pericolo alla genuinità del confronto concorrenziale (il contenuto delle offerte non ne costituisce oggetto), vengono attratti nella fattispecie di pericolo, strutturata su forme di collegamento soggettivo economico-funzionale, elementi attinenti alla singola offerta piuttosto che all’organizzazione ed all’attività delle imprese. <br />e) L’indeterminatezza del concetto di collegamento sostanziale e degli elementi sintomatici mediante i quali è accertabile delle stazioni appaltanti ha un ulteriore punto di criticità, in quanto l’inesistenza di un collegamento sostanziale deve essere dichiarata dalle imprese concorrenti, come tutti gli altri requisiti di affidabilità.<br />E’ problematico configurare un onere dichiarativo avente ad oggetto l’inesistenza di una situazione riconducibile ad un concetto – quello del collegamento sostanziale – indeterminato, la cui ricorrenza, dipendendo la sua definizione dalla ricorrenza di elementi imprecisati nel numero e nella qualità e da apprezzamenti discrezionali sintomatici della stazione appaltante, può ingenerare non implausibili incertezze qualificatorie nelle imprese concorrenti. . <br />A maggior ragione ove si abbia riguardo al fatto che la ritenuta falsità di tale dichiarazione, una volta annotata nel casellario informatico, comporta la grave sanzione dell’esclusione dell’impresa dalle gare d’appalto per la durata di un anno (art. 75, comma 1, lett. h) dpr. n. 554/99).<br />Qui appare problematica la compatibilità con il principio di stretta legalità, di cui quello della tassatività della fattispecie è un corollario, vigente per le violazioni amministrative: punibili con sanzioni pecuniarie (artt. 1 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689), valutarie (art. 23-bis dpr 31 marzo 1988 n. 148) e tributarie (art. 3 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e che sta acquisendo la capacità espansiva di un principio generale.<br />2.9. Se, per quanto fin qui detto, il c.d. collegamento sostanziale non ha base di legge, nemmeno le stazioni appaltanti possono introdurre discrezionalmente nei bandi di gara clausole di esclusione dalle gare delle imprese in situazione di collegamento sostanziale.<br />In materia di requisiti di partecipazione alle gare, un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto in ordine:<br />ai requisiti di capacità economico-finanziaria, quanto alla scelta tra le referenze comunitarie e l’indicazione di altre referenze diverse dalle precedenti (art. 26 par. 2 dir. 93/37/CE sui lavori; art. 22 par. 2 dir. 93/36/CE sulle forniture; art. 31 par. 2 dir. 92/50/CE sui servizi);<br />ai requisiti di capacità tecnica, quanto alla sola scelta tra le referenze comunitarie (art. 27 par. 2 dir. 93/37/CE sui lavori; art. 23 par. 2 dir. 93/36/CE sulle forniture; art. 32 par. 3 dir. 92/50/CE sui servizi).<br />Nel diritto comunitario nessun potere discrezionale è attribuito alle amministrazioni aggiudicatrici in ordine alla determinazione dei requisiti generali di affidabilità (o di onorabilità) (art. 24 dir. 93/37/CE sui lavori; art. 20 dir. 93/36/CE sulle forniture; art. 29 dir. 92/50/CE sui servizi).<br />L’esigenza di disciplina uniforme su quest’ultimo punto appare coerente alla natura di tali requisiti primari, da cui dipende l’idoneità delle imprese allo stesso contatto sociale con l’amministrazione e che pertanto sono insensibili alla specificità delle prestazioni che formano oggetto dei bandi di gara.<br />Anche nel diritto interno non è previsto un potere discrezionale delle stazioni appaltanti in ordine alla determinazione dei requisiti generali (all. L, M e N al d.p.r. n. 554/99 sul contenuto dei bandi di gara negli appalti di lavori; art. 11 d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358 in materia di forniture; art. 12 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 in materia di servizi).<br />Il requisito dell’inesistenza di situazioni di controllo con altre imprese partecipanti alla medesima gara è assimilabile ai requisiti generali: anch’esso, infatti, incide sulla affidabilità delle imprese ai fini della genuinità del confronto concorrenziale.  <br />3. Per quanto esposto, il bando di concorso e il patto di integrità impugnati sono illegittimi nelle clausole in cui prevedono il divieto di partecipare alla gara a carico di imprese che si trovino tra di loro in collegamento diverso dalla situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e ne stabiliscono l’esclusione.<br />Sono conseguentemente illegittimi i provvedimenti di esclusione e, limitatamente all’esclusione per collegamento sostanziale, di aggiudicazione adottati dal Comune di Milano e quello dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di iscrizione della relativa annotazione nel casellario dei lavori pubblici.<br />Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo, relativi all’applicazione dei criteri del bando ed alla iscrizione nel casellario dei lavori pubblici.<br />Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.																																																																																										</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2005.</p>
<p>Stefano Baccarini	PRESIDENTE    ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-4170/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.4170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-25-5-2005-n-2154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-25-5-2005-n-2154/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2154</a></p>
<p>va accolto il ricorso avverso la D.I.A. che permetta al soggetto sprovvisto di idoneo titolo di legittimazione un intervento edilizio su parti comuni dell&#8217;edificio 1. Edilizia e urbanistica – Lavori su parti comuni dell’edificio – Illegittimità del titolo edilizio che ne permetta lo svolgimento quando essi eccedano i limiti dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-25-5-2005-n-2154/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-25-5-2005-n-2154/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>va accolto il ricorso avverso la D.I.A. che permetta al soggetto sprovvisto di idoneo titolo di legittimazione un intervento edilizio su parti comuni dell&#8217;edificio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Lavori su parti comuni dell’edificio – Illegittimità del titolo edilizio che ne permetta lo svolgimento quando essi eccedano i limiti dell’art. 1102 c.c.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Lavori su parti comuni dell’edificio – Obbligo della p.a. di accertare la legittimazione del soggetto richiedente il titolo edilizio necessario allo svolgimento dei lavori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va accolto il ricorso avverso il titolo edilizio che abilita il controinteressato a eseguire lavori anche su parti comuni dell’edificio, quando si ecceda il principio di cui all’art. 1102 cod. civ. per cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione” apportando “a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”: infatti, non risponde per certo a tale canone l’incontestata apertura  di una porta su di un muro comune del vano scale.</p>
<p>2. L&#8217;attività edilizia, ove determini un&#8217;incidenza significativa sul diritto di ciascuno dei comproprietari, comporta l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione Comunale di accertare la sussistenza, in capo al richiedente la concessione, di un titolo idoneo di godimento dell&#8217;immobile e quindi, in caso di comunione pro indiviso, che questi sia legittimato dal consenso di tutti gli altri comproprietari; ciò, ragionevolmente, vale non soltanto per il permesso di costruire (cfr. art. 11, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”), ma anche per gli accertamenti a cui l’Amministrazione Comunale è tenuta nell’ipotesi di denuncia di inizio di attività (cfr. art. 23, comma 1, T.U. cit. e succ. modd. e intt.: “Il proprietario dell&#8217;immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività … presenta allo sportello unico la denuncia”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolto il ricorso avverso la D.I.A. che permetta al soggetto sprovvisto di idoneo titolo di legittimazione un intervento edilizio su parti comuni dell&#8217;edificio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n. 939/05	<br />	<br />
Sent. n. 2154/2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto <br />
 seconda Sezione</b></p>
<p> costituito da: Luigi Trivellato		Presidente; Elvio Antonelli			Consigliere; Fulvio Rocco			Consigliere, relatore																																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 939/05 proposto da<br />
<b>NICOLETTI MARIA TERESA</b>, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandra Cecchini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre Via Torino 186;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Venezia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino e Maurizio Ballarin, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Friselle Paolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Picicco e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Dorsoduro 3080;</p>
<p>per l’annullamento <br />
della D.I.A. relativa all’immobile sito in D.D. 3647 a Venezia, II piano, di proprietà del sig. Paolo Friselle, e di cui si chiede la produzione in giudizio, unitamente all’intero fascicolo giacente presso il Comune di Venezia, a cura del responsabile del procedimento e contestuale annullamento dell’autorizzazione al frazionamento dell’immobile medesimo. <br />
Visto il ricorso, notificato il 21.4.2005 e depositato presso la Segreteria il 3.5.2005, con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 5.5.2005 e del controinteressato Friselle Paolo, depositato il 9.5.2005; <br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Uditi alla camera di consiglio del 18 maggio 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco – gli avv.ti Alessandra Cecchini, per la parte ricorrente,  Maurizio Ballarin, per il Comune resistente e  Francesco Acerboni,  per il controinteressato; <br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata; <br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center><b>considerato</b></p>
<p>quanto segue:<br />
 1) il ricorso in epigrafe – diversamente da quanto eccepito dalla difesa del controinteressato – è ricevibile, posto che la ricorrente ha ragionevolmente avuto la materiale percezione della lesività dell’atto soltanto per effetto del materiale avvio dei lavori, avvenuto soltanto dopo la nota dd. 1 febbraio 2005 che il progettista del controinteressato le avrebbe trasmesso (cfr., sull’esigenza di far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione del titolo edilizio soltanto dal momento in cui, in dipendenza degli iniziati lavori, è possibile avere contezza della consistenza delle opere, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1998 n. 381). <br />
      Né la predetta nota (cfr. doc. 2 di parte controinteressata) si diffonde nella descrizione delle opere da effettuare, citando soltanto interventi non invasivi, quali il rifacimento della piastra campanelli, ovvero un futuro esame della struttura e del manto coperto.</p>
<p>    2) Ciò posto, il ricorso in epigrafe va accolto avuto riguardo alla circostanza che il titolo edilizio impugnato dalla ricorrente abilita il controinteressato Friselle ad eseguire lavori anche su parti comuni dell’edificio che in parte eccedono il principio di cui all’art. 1102 cod. civ. per cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione” apportando “a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”: infatti, non risponde per certo a tale canone l’incontestata apertura  di una porta su di un muro comune del vano scale. <br />
L&#8217;attività edilizia, ove determini un&#8217;incidenza significativa sul diritto di ciascuno dei comproprietari, comporta l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione Comunale di accertare la sussistenza, in capo al richiedente la concessione di un titolo idoneo di godimento dell&#8217;immobile e quindi, in caso di comunione pro indiviso, che questi sia legittimato dal consenso di tutti gli altri comproprietari (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2001 n.1507; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Parma, 21 marzo 2002 n. 183; T.A.R. Lazio, Sez. Latina, 4 giugno 1996 n.515): e ciò, ragionevolmente, vale non soltanto per il permesso di costruire (cfr. art. 11, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”), ma anche per gli accertamenti a cui l’Amministrazione Comunale è tenuta nell’ipotesi – qui, per l’appunto, ricorrente – di denuncia di inizio di attività (cfr. art. 23, comma 1, T.U. cit. e succ. modd. e intt.: “Il proprietario dell&#8217;immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività … presenta allo sportello unico la denuncia”). <br />
Né può condividersi l’assunto della difesa del controinteressato secondo cui il consenso della ricorrente all’esecuzione dei lavori in questione potrebbe essere comprovato, in via comunque presuntiva, da atti unilateralmente formati soltanto dal professionista  di fiducia del medesimo Friselle e risalenti – per di più – ad epoca successiva (1 febbraio 2005 e 14 marzo 2005: cfr. doc.ti 3 e 4 della parte controinteressata) all’avvenuta presentazione della D.I.A. al Comune da parte del solo Friselle  e sprovvista, comunque, di una qualsivoglia esplicita dichiarazione di assenso da parte della Nicoletti.</p>
<p>3) La domanda di risarcimento del danno, proposta dalla ricorrente va respinta, derivando i pregiudizi patrimoniali  da lei asseritamente lamentati da attività materialmente posta in essere da un soggetto privato. <br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. <br />
        Respinge la domanda di risarcimento del danno. <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-25-5-2005-n-2154/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. A.M. Iodini Lorenzetti (Avv. R. Guidi) contro il Comune di Capannori (Avv. L. Masi) alla luce della sentenza C. Cost. 281/04 spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa al risarcimento danni per &#8220;occupazione acquisitiva&#8221; avvenuta sine titulo 1. Giurisdizione e competenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> A.M. Iodini Lorenzetti (Avv. R. Guidi) contro il Comune di Capannori (Avv. L. Masi)</span></p>
<hr />
<p>alla luce della sentenza C. Cost. 281/04 spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa al risarcimento danni per &#8220;occupazione acquisitiva&#8221; avvenuta sine titulo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza – Sentenza C. Cost. 281/04 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Domanda volta ad ottenere la corresponsione dell&#8217;indennità di occupazione d&#8217;urgenza &#8211; Art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 &#8211; Art. 53 comma 3, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 28 luglio 2004, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa</p>
<p>2. Stante il disposto dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, secondo cui “Nulla è innovato in ordine: a )….; b ) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell&#8217;indennità di occupazione d&#8217;urgenza, anche legittimamente posta in essere, deve essere conosciuta dal giudice ordinario, in conformità con quanto disposto dall&#8217;art. 53 comma 3, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 211/03 proposto da</p>
<p><b>IODINI LORENZETTI Anna Maria</b> rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Guidi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marzia Bonagiusa, in Firenze, p.za Beccarla n. 1,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Capannori</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Masi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Duca d’Aosta n. 10,</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto al risarcimento del danno conseguito all’occupazione “acquisitiva” per pubblica utilità e conseguente perdita della proprietà dell’immobile da parte della ricorrente, avvenuta sine titulo, oltre a quanto dovuto per l’indennità di occupazione temporanea legittima, con riconoscimento della rivalutazione monetaria e interessi legali,</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle suddette somme. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Capannori, fraz. Badia di Cantignano, località Sette Venti, distinti nel NCT di quel Comune al foglio 93, map. 88, 89 e 94, sul quale insistono alcuni fabbricati, anch’essi proprietà della deducente, e il cui accesso avviene per mezzo di una strada privata delimitata da una sbarra.<br />
Su tale fondo, riferisce la ricorrente, l’amministrazione intimata, rimossa la suddetta sbarra chiusa da un lucchetto, ha realizzato un notevole sbancamento di terra con taglio di parte della pineta per la realizzazione dei lavori di potenziamento dell’acquedotto civico, senza che tali operazioni fossero preceduti dall’adozione di alcun formale provvedimento amministrativo.<br />
A conclusione dei lavori veniva realizzata anche una strada per l’accesso alla costruzione del suddetto manufatto, determinando la definitiva ed irreversibile trasformazione del bene di proprietà della ricorrente.<br />
La ricorrente domanda, perciò, la condanna del Comune di Capannori al risarcimento del danno conseguito all’occupazione “acquisitiva” per pubblica utilità e conseguente perdita della proprietà dell’immobile, avvenuta sine titulo, oltre a quanto dovuto per l’indennità di occupazione temporanea legittima, con riconoscimento della rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a tale titolo.<br />
Costituendosi in giudizio l’Amministrazione resistente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
La Corte costituzionale, con sentenza n. 281 del 28 luglio 2004, ha infatti stabilito che è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 34 commi 1 e 2 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. <br />
Conseguentemente deve ritenersi che spetti al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2004, n. 21637; T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 settembre 2004, n. 1444).<br />
Quanto alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima è sufficiente osservare che  l’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 3 dispone che “Nulla è innovato in ordine: a )….; b ) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.<br />
Ne discende che la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell&#8217;indennità di occupazione d&#8217;urgenza, anche legittimamente posta in essere, deve essere conosciuta dal giudice ordinario, in conformità con quanto disposto dall&#8217;art. 53 comma 3, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 gennaio 2004, n. 84; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 18 giugno 2004, n. 1723).<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Soc. Edilbrun s.a.s. (Avv.ti P. Gustinucci, R. Righi ed E. Mazzoli) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita) la destinazione del Regolamento Urbanistico &#8220;Aree a verde attrezzato&#8221; non ha natura di vincolo espropriativo Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> Soc. Edilbrun s.a.s. (Avv.ti P. Gustinucci, R. Righi ed E. Mazzoli) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>la destinazione del Regolamento Urbanistico &#8220;Aree a verde attrezzato&#8221; non ha natura di vincolo espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Regolamento urbanistico – Destinazione “Aree a verde attrezzato” &#8211; Non ha natura di vincolo espropriativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La destinazione impressa dall’impugnato R.U., di “Aree a verde attrezzato” non ha natura di vincolo espropriativo. Trattasi infatti di un vincolo che non è a verde pubblico, bensì a verde privato, con possibilità di interventi edilizi limitati, ad iniziativa privata. Esso rientra pertanto nelle ipotesi di conformazione zonale del territorio, per le quali è pacifico che non è neppure ipotizzabile la natura espropriativa e la necessità di indennizzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi nn. 2762/2001 e 695/02  proposti da:</p>
<p><b>SOC. EDILBRUN S.A.S. DI FERRARI EDILIO &#038; C.</b>rappresentata e difesa nel ric.n.2762/01da:<br />
GUSTINUCCI PIETRO<br />
MAZZOLI ELISABETTA<br />
con domicilio eletto in FIRENZEPIAZZA DELLA VITTORIA, 8presso<br />
MAZZOLI ELISABETTA rappresentata e difesa nel ric.n.695/02 da:<br />
GUSTINUCCI PIETRO<br />
ROBERTO RIGHI<br />
con domicilio eletto in FIRENZEVIA LAMARMORA, 14presso<br />
ROBERTO RIGHI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PISA</b>rappresentato e difeso da:<br />
LAZZERI GLORIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>non costituitasi</p>
<p>per l’annullamento, col ric.n.2762/01,<br />
della Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 43, del 28.07.2001, contenente l’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico del precitato Comune, nella parte in cui assegna al terreno di proprietà del ricorrente, una destinazione d’uso a verde attrezzato.</p>
<p>nonchè, per l’accertamento, col ric.n.695/02<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni  conseguenti alla reiterazione, sui terreni di proprietà di esso ricorrente, dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione e/o comportanti l’inedificabilità,</p>
<p>e per la condanna <br />
del Comune di Pisa al pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 21.11.2001, la Edilbrun S.A.S. impugnava la delibera del Consiglio comunale n. 43 del 28.07.2001 di approvazione del regolamento urbanistico, nella parte in cui assegna al terreno di sua proprietà la destinazione d’uso a verde attrezzato.<br />
La ricorrente contestava sostanzialmente detta destinazione ritenendo che l’amministrazione si fosse limitata a reiterare la precedente destinazione urbanistica, cioè quella di verde pubblico attrezzato, senza valutare l’osservazione proposta al piano strutturale tesa ad ottenere che il terreno fosse inserito nel subambito Q3d..<br />
L’Ente avrebbe, altresì respinto l’osservazione senza un’adeguata motivazione  e ciò in contrasto con il principio di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990.<br />
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato, previa ammissione di una C.T.U.  tesa “a verificare l’inopportunità, illogicità,  inadeguatezza e disparità di trattamento delle scelte urbanistiche operate” dal Comune di Pisa.<br />
Con ricorso notificato il 25.02.2002, la ricorrente adiva questo Giudice “per l’accertamento del diritto … ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima reiterazione … dei vincoli preordinati all’espropriazione  e/o comportanti l’inedificabilità e per la condanna del Comune di Pisa ala Pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. <br />
La ricorrente sostiene sostanzialmente che il Comune avrebbe reiterato un “vincolo espropriativi” sul terreno di sua proprietà poiché destinava nuovamente lo stesso a verde “pubblico attrezzato” senza prevedere alcuna indennità. L’Ente avrebbe rigettato altresì l’osservazione con la quale veniva richiesta la modifica di previsione ad ambito residenziale Q3d e, in subordine, che l’area fosse inserita in una scheda norma con obbligo di cessione del 50%, senza un’adeguata motivazione.<br />
L’amministrazione resiste in giudizio ed eccepisce, con scritti difensivi e argomentazioni rese nel pubblico dibattimento, l’inammissibilità dei ricorsi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il collegio, in via preliminare, riunisce i due ricorsi in epigrafe, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva.<br />
Si prescinde dall’esame delle eccezioni, appalesandosi la infondatezza delle dedotte censure di illegittimità.<br />
Iniziando l’esame del ricorso 2762/01, vengono per primo in rilievo i seguenti due motivi:<br />
&#8211;	eccesso di potere per erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – sviamento dalla causa tipica illogicità manifesta.<br />	<br />
&#8211;	violazione di legge n. 241/1990 – legge n. 1187/1968 – ingiustizia manifesta – carenza di motivazione.<br />	<br />
Sostiene la parte ricorrente che l’impugnata destinazione di “Aree a verde attrezzato”, impressa dal nuovo Regolamento Urbanistico – ostativa alla realizzazione di un impianto di autonoleggio – non sarebbe adeguatamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni presentate dalla stessa.<br />
E’, al contrario, pacifico in giurisprudenza (cfr, C.di.S., IV, 7.2.05, n. 2443) che le destinazioni di zona – nei ristretti limiti necessari per gli atti pianificatori generali, dei quali si controverte – sono sufficientemente giustificate anche “ob relationem” al parere della Commissione Tecnica – nel caso de quo allegato  al R.U.  &#8211;  in ordine alle osservazioni.<br />
A tale stregua, quindi, i due motivi sono infondati.<br />
Nella parte poi che contestano scelte demandate alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, i motivi stessi sono inammissibili, poiché sottratti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. <br />
Con ulteriore censura, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, l. 1187/68 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità, in quanto il Comune resistente avrebbe reiterato un vincolo espropriativo scaduto senza attribuire un indennizzo.<br />
Osserva, in primo luogo, il Collegio che la destinazione censurata, impressa dall’impugnato R.U., di  “Aree a verde attrezzato” non ha natura di vincolo espropriativo.<br />
Si tratta infatti di un nuovo vincolo che, a differenza di quello preesistente, non è a verde pubblico, bensì a verde privato, con possibilità di interventi edilizi limitati, ad iniziativa privata.<br />
Rientra pertanto nelle ipotesi di conformazione zonale del territorio, per le quali è pacifico che n on è neppure ipotizzabile la natura espropriativi e la necessità di indennizzo.<br />
Inoltre, neppure vi è una reiterazione del vincolo, sia per le ragioni predette sia perché può prospettarsi solo nel corso di varianti di P.R.G. e non nel caso, in esame, di adozione di una nuova pianificazione generale (cfr. C.di S., IV, 7.3.1997, n. 208).<br />
Anche tale motivo è quindi infondato.<br />
Infondato, infine, è il profilo di disparità di trattamento, per la destinazione impressa all’area di proprietà della parte ricorrente  rispetto a quelle limitrofe.<br />
Basti dire che nella circostante area l’Amministrazione ha ritenuto che i palazzi per civile abitazione avessero saturato il contesto urbano e che un nuovo autolavaggio avrebbe ostacolato eccessivamente il traffico automobilistico.<br />
Il ricorso n. 2762/01 deve, in conclusione, essere respinto.<br />
3.  Di conseguenza, deve essere respinto anche il successivo ricorso n. 695/02, proposto per ottenere il risarcimento dei danni, nel presupposto dell’invalidità della normativa urbanistica  impugnata col precedente ricorso respinto dal Collegio.<br />
4.    Il definitiva, il TAR, riuniti i due ricorsi in epigrafe, li respinge.<br />
       Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe, previa la loro riunione.<br />
      Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9.11.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giuseppe Di Nunzio	&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Dott. Eleonora Di Santo	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.6827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-6827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-6827/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-6827/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.6827</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Storto Fiore (Avv. Salvatore Meo) c. CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI – Ufficio UPICA (n.c.). l&#8217;impugnazione di cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative esula dalla giurisdizione del G.A. Giurisdizione e competenza – Impugnazione di cartelle esattoriali – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni. Deve essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-6827/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.6827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-6827/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.6827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Storto<br /> Fiore (Avv. Salvatore Meo) c. CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI – Ufficio UPICA (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impugnazione di cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative esula dalla giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Impugnazione di cartelle esattoriali – Giurisdizione dell’A.G.O. –  Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative, che la l. 24 novembre 1981 n. 689 espressamente prevede rispetto al giudizio d&#8217;opposizione avverso l&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, alla luce della equiparabilità delle rispettive situazioni, anche nel caso di opposizione che sia proposta contro l&#8217;iscrizione a ruolo e la notifica di cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa,</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’impugnazione di cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative esula dalla giurisdizione del G.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />
Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori: 1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente; 2) Dott. Oberdan Forlenza		Giudice; 3) Dott. Alfredo Storto	 	Giudice rel.																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10147/2003 proposto da<br />
<b>Umberto FIORE</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Salvatore Meo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via S. Aspreno, 13</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI – Ufficio UPICA</b>, in persona del legale rapp.te p.t., non costituita</p>
<p>per l’annullamento<br />
della cartella esattoriale, per sanzione amministrativa, notificata in data 16.7.2003 per l’importo totale di euro 9.302,06 dovute in favore della Camera di Commercio di Napoli</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla udienza camerale del 7.4.2005 il Giudice, dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;<br />
Visto l’art. 26 comma 4 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 che consente la decisione in forma semplificata in camera di consiglio;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente, rileva il collegio che nel caso di specie è possibile l&#8217;applicazione dello strumento acceleratorio della decisione immediata nel merito del giudizio, con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli art. 21, comma 10, e 26, comma 4, l. n. 1034 del 1971 e successive modifiche ed integrazioni, poiché il contraddittorio tra le parti risulta correttamente instaurato e la domanda appare manifestamente inammissibile (v. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 511).<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato alla controparte il 15.9.2003, Umberto Fiore ha impugnato una cartella esattoriale notificatagli il 16.7.2003 per il pagamento di sanzioni amministrative, maggiorazioni e spese dovute, ex legge n. 689/81, alla Camera di Commercio di Napoli, Ufficio UPICA (cfr. sul punto la copia della cartella versata in atti). Dallo stesso ricorso si apprende che le somme sono state richieste in relazione «ad un verbale di trasgressione del 29.11.1995 con il quale è stata sigillata una cassetta porta attrezzi rilevandosi come infrazione una pretesa gestione di autocarrozzeria senza autorizzazione».<br />
Rileva in proposito il Collegio che «la giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative, che la l. 24 novembre 1981 n. 689 espressamente prevede rispetto al giudizio d&#8217;opposizione avverso l&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, deve essere affermata, alla luce della equiparabilità delle rispettive situazioni, anche nel caso di opposizione che sia proposta contro l&#8217;iscrizione a ruolo e la notifica di cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa» (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 9 marzo 2001, n. 3449).<br />
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, appartenendosi la giurisdizione al giudice ordinario.<br />
Non essendosi costituita la resistente, non vanno assunte determinazioni sulle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara inammissibile il ricorso sussistendo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-25-5-2005-n-6827/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.6827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est. Veritti Costruzioni di Veritti &#038; C. s.a.s. (Avv. G. Toscano) contro il Comune di Cascina (Avv. E. Menzione) il gravame proposto contro l&#8217;atto risultante dalla conferenza di servizi indetta per l&#8217;approvazione del nuovo Piano Strutturale deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> Veritti Costruzioni di Veritti &#038; C. s.a.s. (Avv. G. Toscano) contro il Comune di Cascina (Avv. E. Menzione)</span></p>
<hr />
<p>il gravame proposto contro l&#8217;atto risultante dalla conferenza di servizi indetta per l&#8217;approvazione del nuovo Piano Strutturale deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Atto risultante dalla conferenza di servizi, indetta ex art. 36 L.R.T. 5/95 per l’approvazione del nuovo Piano Strutturale – Impugnazione – Notifica alle singole amministrazioni partecipanti &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il gravame proposto contro l’atto risultante dalla conferenza di servizi, indetta ex art. 36 L.R.T. 5/95 per l’approvazione del nuovo Piano Strutturale, deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti, secondo le ordinarie regole che presiedono all&#8217;imputazione formale del provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 886/98 proposto da</p>
<p><b>VERITTI COSTRUZIONI di Veritti &#038; C. s.a.s.</b>, con sede in Cascina, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, sig. Piero Rocchi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Toscano ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cascina</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Menzione con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale di Cascina n. 156 del 17 dicembre 1997 avente ad oggetto “L.R. 16/1/95 n. 5 e successive modifiche – Piano strutturale: ratifica accordo di pianificazione” nella parte in cui non accoglie le osservazioni proposte dalla ricorrente e, per quanto possa occorrere della deliberazione di G.M.  n. 339 del 26 novembre 1997 di approvazione dei criteri per l’esame delle osservazioni al Piano strutturale predisposti dall’Ufficio di pianificazione del Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente è proprietaria di alcuni terreni in Comune di Cascina individuati catastalmente al foglio 36, part. n. 152, 72 e 73 sui quali è ubicato un complesso immobiliare utilizzato per lo svolgimento della sua attività d’impresa ed oggetto del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal Comune, rispettivamente in data 23 aprile 1996 e 27 gennaio 1997.<br />
In relazione all’asserita modificazione della classificazione della zona da agricola a artigianale-industriale intervenuta a seguito del rilascio delle suddette concessioni, la società deducente presentava un’osservazione al Piano strutturale in adozione con il quale si domandava il riconoscimento di tale mutamento.<br />
Con il provvedimento indicato in epigrafe l’Amministrazione intimata decideva peraltro di ratificare l’accordo di pianificazione per l’approvazione dello strumento urbanistico siglato in data 14 aprile 1997, con le modifiche risultanti dalla conferenza conclusiva di cui all’atto del 28 novembre 1997, non accogliendo l’osservazione della ricorrente.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
&#8211; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. n. 2<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento con cui il Consiglio comunale di Cascina ha ratificato l’accordo di pianificazione realizzato ai sensi dell’art. 35 della l. reg. 16 gennaio 1995, n. 5, nella parte in cui non sono state accolte le osservazioni proposte dalla ricorrente in merito alla destinazione delle aree di cui è proprietaria.<br />
Anche in assenza di specifiche eccezioni di controparte il Collegio deve porsi, anche d’ufficio, le questioni relative alla completezza del contraddittorio in quanto attengono precipuamente al modo di esercizio della giurisdizione (Consiglio Stato a. plen., 17 ottobre 1994, n. 13; T.A.R. Lazio, sez. III, 13 settembre 2004, n. 9017). <br />
In proposito è necessario osservare che, in alternativa al modulo procedimentale ordinario con cui, nella Regione Toscana, è regolata l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, l’art. 36 della citata l. reg. n. del 1995 prevede che “Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse”.<br />
In tal caso “Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l&#8217;accordo di pianificazione”.<br />
Dispone poi la stessa norma che “decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno siglato l&#8217;intesa sono nuovamente convocate dal soggetto proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti, l&#8217;accordo di pianificazione. ..Successivamente l&#8217;atto adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio dell&#8217;ente proponente…L&#8217;accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli degli altri enti che l&#8217;hanno stipulato entro 40 giorni dalla firma, a pena della decadenza”<br />
Appare evidente, quindi, che il gravame proposto contro l’atto risultante dalla suddetta conferenza di servizi deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti, secondo le ordinarie regole che presiedono all&#8217;imputazione formale del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; T.A.R. Toscana, sez. III, 16 aprile 2004, n. 1162; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 7 gennaio 2004, n. 3).<br />
Nel caso di specie, pur essendosi l’approvazione del Piano strutturale realizzata attraverso il procedimento regolato dal citato art. 36, non risulta che la società ricorrente abbia provveduto a notificare il ricorso alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento stesso.<br />
Conseguentemente, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2573</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est. P. Parra (Avv. G.V. Tortorici) contro il Comune di Cascina (Avv. L. Bimbi) l&#8217;interesse non qualificato del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica cede il passo alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> P. Parra (Avv. G.V. Tortorici) contro il Comune di Cascina (Avv. L. Bimbi)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;interesse non qualificato del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica cede il passo alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Interesse del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell&#8217;area in modo più proficuo &#8211; Non può ritenersi qualificato &#8211; È suscettibile di sacrificio dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può ritenersi qualificato l&#8217;interesse del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell&#8217;area in modo più proficuo, poiché in questo caso viene in considerazione una aspettativa generica del privato alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona, che però è suscettibile di sacrificio dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica, salva la ricorrenza in capo all&#8217;interessato di quelle particolari situazioni (tipico è il caso della lottizzazione già approvata e convenzionata) che danno pacificamente luogo ad un peculiare affidamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1525/00 proposto da ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Cascina n. 49 del 23 giugno 1999 con cui è stato adottato il Regolamento urbanistico;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Cascina n. 29 del 22 marzo 2000 con cui è stato il Regolamento urbanistico è stato definitivamente approvato con l’esame delle osservazioni presentate dai privati, tra cui quelle avanzate dal ricorrente in d<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione consiliare del 23 giugno 1999 il Comune di Cascina ha adottato il Regolamento urbanistico e successivamente ha definito i criteri di valutazione delle osservazioni pervenute. Tra queste anche l’osservazione formulata dal ricorrente e riguardante un’area di sua proprietà, destinata a verde pubblico dal Regolamento adottato, per la quale veniva proposta la modifica in residenziale, a conferma della destinazione ad essa impressa dal piano regolatore precedente. <br />
Tale osservazione veniva respinta con la motivazione che “la zona risulta di difficile accesso alla viabilità principale e soprattutto compromette gli obiettivi del regolamento urbanistico nella realizzazione degli standard previsti nell’ambito dell’UTOE 17 dal Piano strutturale in una zona già densamente edificata”.<br />
Con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 22 marzo 2000 il regolamento urbanistico veniva poi definitivamente approvato.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Parra chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.<br />
2. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti Eccesso di potere per incompletezza e difetto di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento.<br />
3. Eccesso di potere per insufficiente, illogica, dubbiosa motivazione; violazione del giusto procedimento.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 12 luglio 2000 il ricorrente ha chiesto la riunione al merito della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Cascina con cui è stato definitivamente approvato il Regolamento urbanistico, nella parte in cui non è stata accolta l’osservazione presentata dal ricorrente tesa ad ottenere la modifica della destinazione dell’area di proprietà del medesimo da verde pubblico a residenziale.<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Si duole, in particolare, il ricorrente con il primo motivo che il nuovo regolamento urbanistico, modificando la destinazione impressa dal precedente Piano regolatore ai terreni di sua proprietà, ne abbia vincolato l’utilizzabilità a verde pubblico.<br />
Ciò in contrasto con le norme della legge urbanistica del 1942 in materia di rapporti fra gli spazi destinati a insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi.<br />
L’area in questione è, infatti, localizzata all’interno di un vasto territorio dove gli insediamenti abitativi non sono concentrati in un unico agglomerato urbano, ma proporzionalmente dislocati tutto il territorio e realizzati in forma di appartamenti singoli o villette a schiera.<br />
Ne consegue che la necessità dell’inserimento nella zona di verde pubblico apparirebbe non solo superflua ma comporterebbe l’ingiustificata compressione dell’interesse privato senza la sussistenza di sufficienti ragioni di pubblico interesse, violando altresì il principio di uguaglianza, visto che la destinazione prevista per l’aria di proprietà del sig. Parra è difforme da tutte le destinazioni edificatorie presenti già in atto.<br />
Preliminarmente è necessario rammentare che le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da un&#8217;ampissima discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Esse, inoltre, nel determinare la destinazione delle singole aree, non abbisognano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali &#8211; di ordine tecnico discrezionale &#8211; seguiti nell&#8217;impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l&#8217;espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; id. sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; id. sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 737).<br />
Ne discende che appare sufficiente e non incongrua la motivazione addotta dall’Amministrazione resistente nel respingere l’osservazione del ricorrente richiamando da un lato agli standard previsti dal Piano strutturale nell’ambito dell’UTOE di riferimento, dall’altro il difficile accesso dell’area alla viabilità principale.<br />
Proprio la circostanza addotta dal ricorrente, ossia la diffusa edificazione della zona, può ragionevolmente utilizzarsi, con una scelta di merito dell’Amministrazione non sindacabile da parte del giudice amministrativo, per escludere una ulteriore saturazione della medesima, in conformità di opzioni generali compiute nell’adozione del Piano strutturale e non impugnate dall’interessato.<br />
Neppure il ricorrente potrebbe trovare supporto alle proprie doglianze con riferimento alle vicende che hanno interessato il suo terreno nella vigenza del precedente Piano regolatore che lo qualificava come area edificabile o nel diniego della concessione edilizia che non ha costituito oggetto di impugnazione.<br />
Infatti, non può ritenersi qualificato l&#8217;interesse del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell&#8217;area in modo più proficuo, poiché in questo caso viene in considerazione una aspettativa generica del privato alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona, che però è suscettibile di sacrificio dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica, salva la ricorrenza in capo all&#8217;interessato di quelle particolari situazioni (tipico è il caso della lottizzazione già approvata e convenzionata) che danno pacificamente luogo ad un peculiare affidamento, ma che nella fattispecie non ricorrono (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 dicembre 2003, n. 2090).<br />
Quanto alla denunciata disparità di trattamento, è sufficiente osservare che le scelte di pianificazione urbanistica relative ad un determinato terreno od immobile appartengono alla sfera degli apprezzamenti di merito dell&#8217;amministrazione, per cui in ordine ad esse non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento basate sulla comparazione con la destinazione impressa ad immobili adiacenti, salva la ricorrenza di profili di patente illogicità e manifesto travisamento della situazione di fatto (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 ottobre 2003, n. 5333).<br />
Risulta, d’altro canto, dalla documentazione depositata dalla difesa del Comune, che anche altre osservazioni presentate da proprietari di aree insistenti nella medesima zona siano state respinte con analoghe motivazioni.<br />
Con il secondo motivo ricorrente lamenta che, nell’operare le sue scelte, l’Amministrazione abbia ritenuto la sussistenza di una situazione di fatto in realtà inesistente, ossia la presenza di costruzioni nell’area di proprietà del medesimo sulla base di una cartografia non più aggiornata.<br />
L’affermazione non può essere condivisa.<br />
Come si è affermato in precedenza il rigetto dell’osservazione presentata dal ricorrente non è tanto motivata dalla circostanza appena riferita, quanto dalla compromissione degli obiettivi del Regolamento urbanistico nella realizzazione degli standard previsti nell’ambito dell’UTOE 17 dal Piano strutturale in una zona già densamente edificata, indipendentemente, quindi, dal fatto che sull’area in questione fossero o meno presenti altri fabbricati di sua proprietà, oltre che dall’insussistenza di un collegamento di quell’area alla viabilità principale.<br />
Da ultimo, con il terzo motivo, si censura l’illogicità dell’ulteriore affermazione compiuta dall’Amministrazione per respingere l’osservazione con riferimento al difficile accesso della proprietà del ricorrente alla viabilità principale.<br />
L’assunto va disatteso.<br />
Come risulta dagli atti depositati, lo stesso ricorrente era consapevole dell’esistenza di una condizione ostativa costituita dalla difficoltà di accesso della sua proprietà alla viabilità pubblica e ne chiedeva perciò il superamento, con ciò confermando quanto sostenuto nella motivazione dell’atto impugnato.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2576/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2576</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est. Associazione Italia Nostra &#8211; Onlus (Avv.ti M. Zanobini e A. Frogheri) contro il Comune di Massa (Avv. D. Iaria) e nei confronti della Soc. Giardini di Marina di Massa a r.l. (Avv.ti V.i Cecchinelli, S. Grassi, G. Calugi ed A. Grazzini) e con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2576/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2576/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> Associazione Italia Nostra &#8211; Onlus (Avv.ti M. Zanobini e A. Frogheri) contro il Comune di Massa (Avv. D. Iaria) e nei confronti della Soc. Giardini di Marina di Massa a r.l. (Avv.ti V.i Cecchinelli, S. Grassi, G. Calugi ed A. Grazzini) e con l&#8217;intervento ad opponendum di E. Pedrelli ed A. Zaccagni (Avv. L. Gracili)</span></p>
<hr />
<p>le associazioni ambientalistiche non sono legittimate ad impugnare una qualsiasi deliberazione comunale a mero contenuto urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Associazioni ambientalistiche portatrici di interessi diffusi &#8211; Non sono legittimate ad impugnare una qualsiasi deliberazione comunale a mero contenuto urbanistico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è possibile considerare processualmente legittimate ad agire le associazioni ambientalistiche che impugnino una qualsiasi deliberazione comunale a mero contenuto urbanistico, come tale non idonea a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente come individuato in termini normativi, dato che il concetto di bene ambientale ha una sua connotazione giuridica e non può estendersi al di là delle valutazioni puntualmente precisate dalla legge. Difatti, a differenza dell&#8217;ambiente, nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione. Inoltre nella fattispecie l’Associazione Italia Nostra Onlus ha prospettato profili di doglianza del tutto estrinseci alla tutela dei valori ambientali di cui si afferma la lesione, trattandosi, piuttosto, di violazioni di norme procedurali che non incidono, per sé stesse, sulle peculiarità ambientali, paesaggistiche ed estetiche della zona interessata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 539/01 proposto da</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA &#8211; ONLUS</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marialuisa Zanobini e Alessandra Frogheri ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.  in Firenze, via Ricasoli 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI MASSA</b>, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; <b>Soc. GIARDINI DI MARINA DI MASSA a r.l.</b>, anche ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vanni Cecchinelli, Stefano Grassi, Giovanni Calugi e Andrea Grazzini ed elettivamente domiciliata presso gli ultimi tre in Firenze, via G.<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di</p>
<p><b>PEDRELLI Elena e ZACCAGNI Armanda</b>, rappresentate  e difese dall&#8217;avv. Luisa Gracili ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze, via dei Servi 38;</p>
<p>per l’annullamento, <br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della delibera C.C. n. 71 del 17.11.2000 del Comune di Massa avente ad oggetto &#8220;Piano particolareggiato di Marina Centro e contestuale variante di P.R.G.C. ai sensi L.R. 5/95, art. 40, commi 8-20. Definitiva approvazione&#8221;, con relativi allegati ed elaborati&#8221;, nonché di ogni altro atto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato e segnatamente, della delibera G.C. n. 304 del 10.06.98, della delibera C.C. 102 del 29.12.99, della delibera C.C. n. 43 del 7.2.2000 e relativi allegati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Soc. GIARDINI DI MARINA DI MASSA a r.l., notificato il 4 maggio 2001;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum dispiegato da Pedrelli Elena e Taccagni Armanda;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n.  6620/04;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la deliberazione n. 71 del 17 novembre 2000 il Consiglio comunale di Massa ha approvato in via definitiva la variante al PRG comunale (approvato nel 1980) e il &#8220;Piano particolareggiato di Marina Centro” che investe, tra l’altro, aree di proprietà dei controinteressati all’odierno ricorso.<br />
Contro tale atto ricorre l’Associazione in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi del giusto procedimento e dei principi in materia di programmazione urbanistica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 della l. reg. n. 5/1995 e dell’art. 97 Cost.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della l. reg. n. 5/1995 sotto ulteriore profilo. Travisamento del fatto e dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento.<br />
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 9, della l. reg. n. 5/1995. Travisamento del fatto e ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo.<br />
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, l. reg. n. 52/1979. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento comunale dei consigli circoscrizionali. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e carenza dei presupposti.<br />
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 10, l. reg. n. 5/1995.<br />
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 4, e 40, comma 10, l. reg. n. 5/1995.<br />
7. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444/1968. Travisamento del fatto e dei presupposti.<br />
8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 1150/1942. carenza di istruttoria.<br />
9. Difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo. Illogicità e perplessità.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ricorso incidentale, depositato l’8 maggio 2001, la società GIARDINI  MARINA DI MASSA s.r.l. ha impugnato la deliberazione 1 marzo 1979, n. 134 con la quale il Consiglio comunale di Massa ha approvato il “Regolamento dei consigli circoscrizionali del Comune di Massa”, nella parte in cui impone che debbano essere integralmente allegati a tutte le deliberazioni del Consiglio comunale i pareri prodromici all’approvazione delle stesse.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. violazione dei principi generali di economicità, efficienza, efficacia e semplicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irrazionalità.<br />
Si sono, altresì, costituite in giudizio, dispiegando un intervento ad opponendum, le sig.re Pedrelli Elena e Zaccagni Armanda.<br />
Nella camera di consiglio del 12 aprile 2001, con ordinanza n. 465/01, si è dato atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare.<br />
Con ordinanza n. 6620, depositata il 22 dicembre 2004. veniva ordinata la predisposizione da parte dell’Amministrazione di una relazione tecnica intesa a chiarire la natura e la misura degli interventi edilizi consentiti in loco dal PRG vigente in rapporto a quelli previsti sulla base degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del  3 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Massa n. 71 del 17.11.2000 con la quale è stato approvato il &#8220;Piano particolareggiato di Marina Centro e contestuale variante di P.R.G.C.” nonché gli atti del relativo procedimento, antecedenti, conseguenti o comunque connessi come specificati in epigrafe.<br />
In primo luogo occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità del gravame, per difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente, formulata dalla difesa di tutte le controparti.<br />
L’eccezione merita di essere condivisa.<br />
Con deliberazione consiliare del 29 dicembre 1999 n. 102 veniva adottato un piano particolareggiato esecutivo per la zona centro di Marina di Massa.<br />
Nel procedimento di approvazione interveniva, tra gli altri l’Associazione Italia Nostra presentando osservazioni, non accolte, miranti a tutelare i valori ambientali e paesaggistici della zona, asseritamente lesi dal progetto comunale. <br />
Successivamente, con la deliberazione impugnata, il Piano veniva definitivamente approvato.<br />
Osserva il Collegio che costituisce un principio cardine dell’ordinamento, codificato dall’art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, quello per cui per agire in giudizio, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o interesse legittimo che si assuma lesa dall&#8217;atto avverso cui è indirizzata la domanda di annullamento, occorre anche la sussistenza di un interesse all&#8217;eliminazione del provvedimento di cui si contesta la legittimità, che deve essere personale e diretto, cioè differenziato rispetto ai consociati, nonché attuale e concreto.<br />
Tale interesse non va solo affermato, ma deve anche essere concretamente dimostrato in giudizio (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 16 aprile 2004, n. 1850; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 31 marzo 2004, n. 448).<br />
Per quanto attiene agli atti di pianificazione del territorio, secondo l’indirizzo prevalente, ai fini della legittimazione al ricorso occorre un criterio di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall&#8217;attività di programmazione e tale collegamento può derivare dalla residenza nella zona interessata, dalla proprietà e dal possesso o dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest&#8217;ultima, non essendo sufficiente la mera residenza o sede nell’ambito territoriale coinvolto. <br />
Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale l’&#8217;Associazione Italia Nostra è legittimata ad impugnare provvedimenti amministrativi lesivi sia della tutela degli &#8220;interessi&#8221; ambientali in senso stretto, individuati negli aspetti fisico-naturalistici di un certo territorio, sia dei &#8220;valori&#8221; ambientali, lato sensu considerati, quali la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell&#8217;ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale (Consiglio Stato, sez. VI, 9 ottobre 2002, n. 5365; Consiglio Stato, sez. V, 5 novembre 1999, n. 1841).<br />
Nondimeno, proprio in ragione del carattere eccezionale (e derogatorio della disciplina generale in tema di legittimazione processuale) delle norme introdotte dalla legge 18 luglio 1986 n. 349, è necessario che sia verificata in maniera rigorosa la sussistenza, in concreto, dell’interesse in materia ambientale di cui le associazioni dalla stessa legge contemplate sono portatrici e per la cui lesione agiscono in giudizio.<br />
Per tale ragione, secondo un orientamento già espresso da questa Sezione e da cui, nella fattispecie, non si rinvengono motivi per discostarsi, non è possibile considerare processualmente legittimate ad agire le associazioni ambientalistiche che impugnino una qualsiasi deliberazione comunale a mero contenuto urbanistico, come tale non idonea a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente come individuato in termini normativi, dato che il concetto di bene ambientale ha una sua connotazione giuridica e non può estendersi al di là delle valutazioni puntualmente precisate dalla legge (TAR Toscana, sez. I, 9 giugno 2003, n. 2307; Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878; id. sez. V, 10 marzo 1998, n. 278).<br />
Si è infatti precisato che, a differenza dell&#8217;ambiente, valore che grazie all&#8217;art. 32 della Costituzione riveste una posizione preminente, e la cui violazione può essere dedotta anche da soggetti ulteriori rispetto a quelli radicati nell&#8217;area considerata, nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione (T.A.R. Lombardia Brescia, 25 agosto 2003, n. 1181; T.A.R. Marche, 29 luglio 1999, n. 917).<br />
D’altro canto occorre rilevare che, all&#8217;interno del nostro ordinamento, non è possibile rinvenire una vera e propria definizione giuridica di “ambiente”,  comprensivo di tutti gli aspetti, naturali, sociali e culturali che circondano l&#8217;individuo. <br />
Tuttavia, pur volendo aderire ad una lettura del concetto in esame che non rimandi semplicemente alla tutela di interessi tipicamente naturalistici, connessi cioè, alla salvaguardia della salute dell’uomo e delle condizioni di salubrità del contesto materiale in cui esso vive,  è pur sempre necessario tenere distinta la pianificazione paesistica da quella urbanistica, l&#8217;una diretta alla tutela dei valori estetico culturali, ambientali e l&#8217;altra alla gestione del territorio, con la conseguenza che i beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, a seconda del profilo considerato e, quindi, la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con la tutela urbanistica ed ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici (cfr. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734).<br />
Facendo applicazione alla fattispecie in esame delle argomentazioni appena espresse, non può non rilevarsi che l’Associazione ricorrente, dopo avere, nelle premesse del ricorso, genericamente enunciato l’interesse sostanziale che sorreggerebbe l’azione impugnatoria proposta, non fornisce alcun ulteriore elemento di conoscenza e di prova che sia idoneo a suffragare le proprie affermazioni e, quindi, la sua legittimazione al ricorso.<br />
E, infatti, dopo avere affermato che l’area interessata dall’intervento pianificatorio è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, senza specificare in quali forme esso si sostanzi e a quali obblighi e condizioni debbano sottostare eventuali atti edificatori, non vengono prospettate doglianze di ordine sostanziale in relazione all’obiettivo enunciato dal Comune all’avvio del procedimento e cioè la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente “nella salvaguardia delle preesistenze ambientali di pregio attraverso anche l’individuazione di schemi tipologici che permettano comunque il collegamento visivo tra piazza Betti e piazza Pellerano”, in linea con gli obiettivi assunti nel PRG approvato nel 1980.<br />
Piuttosto, pare di cogliere nell’azione dispiegata dall’Associazione un’opposizione di merito alla scelta dell’Amministrazione di intervento in una zona della città che, comunque, sarebbe “idoneo ad incidere sulla morfologia paesaggistico-ambientale della zona, nonché sull’assetto urbanistico e architettonico del centro come negli anni consolidatosi”, sostituendo così i propri apprezzamenti estetici e funzionali a quelli che, secondo la legge, sono, invece, riservati all’Amministrazione comunale.<br />
Quanto ai motivi in relazione ai quali, in particolare, viene domandato l’annullamento dell’atto impugnato deve rilevarsi che, in tutti i casi, vengono prospettati profili del tutto estrinseci alla tutela dei valori ambientali di cui si afferma la lesione, trattandosi, piuttosto, di violazioni di norme procedurali che non incidono, per sé stesse, sulle peculiarità ambientali, paesaggistiche ed estetiche della zona interessata.<br />
Ciò vale per le censure che attengono all’utilizzazione di un procedimento diverso da quello che si sarebbe dovuto utilizzare secondo le norme della legge urbanistica della Regione Toscana (motivi nn. 1, 2 e 3); per l’omissione di pareri ritenuti obbligatori per gli interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico (motivo n. 4); per la violazione di aspetti procedurali della l. reg. n. 5 del 1995 relativi all’iter formativo degli strumenti urbanistici (motivi nn. 5 e 6); per presunte carenze istruttorie (motivi nn. 8 e 9) le quali, peraltro, più che incidere sul bene ambientale di cui si domanda la tutela, si risolvono nella prospettazione di opzioni pianificatorie alternative a quelle fatte proprie dall’Amministrazione comunale; per la ritenuta violazione degli standard urbanistici disciplinati dal D.M. n. 1444/1968 (motivo n. 7) in relazione al quale è agevole rilevare, da un lato, l’estraneità della questione dei rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi riservati all&#8217;utilizzazione per scopi pubblici e sociali alla materia ambientale, dall’altro, la natura meramente presuntiva della doglianza, giacché rapportata ad un elemento (la popolazione presente nel periodo estivo) del tutto incerto e variabile.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva <br />
Per conseguenza il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale della società Giardini di Marina di Massa s.r.l..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2576/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a></p>
<p>Pres. Venturini; Est. Scola sulla giurisdizione del giudice contabile in caso di ricorso per ottemperanza ad una sentenza emessa dalla Corte dei Conti Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza della Corte dei Conti – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza. Ai sensi dell’art. 10</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini; Est. Scola</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice contabile in caso di ricorso per ottemperanza ad una sentenza emessa dalla Corte dei Conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza della Corte dei Conti – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 10 legge 21 luglio 2000,il giudizio di ottemperanza concernente una sentenza di una Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è di cognizione del medesimo giudice contabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in ottemperanza n. 10730/2004, proposto da:<br />
&#8211; <b>PAGLIARULO Michele</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Muzio Clementi n. 68, Roma;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della decisione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Puglia, 26 giugno 1997 n. 109, resa inter partes e concernente il trattamento pensionistico con adeguamenti annuali ex legge 19 febbraio 1981 n. 27 e benefici combattentistici ex legge 24 maggio 1970 n. 336 computati sulla retribuzione di Presidente di Sezione di Cassazione.</p>
<p>	Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 aprile 2005, il Consigliere Aldo SCOLA;<br />
Uditi, altresì, per la parti, l&#8217;avv. Tommaso Palermo e l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti;  <br />    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con la decisione di cui in epigrafe l’attuale ricorrente si  vedeva riconoscere  il diritto agli incrementi pensionistici ivi indicati, ma detta pronuncia non veniva eseguita dal Ministero della Giustizia, neppure dopo apposito atto di diffida e di messa in mora: donde il presente ricorso in ottemperanza, proposto dal Pagliarulo per ottenere l’integrale esecuzione della citata sentenza contabile (passata in giudicato grazie alla pronuncia 11 maggio 1999 n. 90 della Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale d’appello, <i>recante declaratoria</i> <i>d’inammissibilità di quest’ultimo</i>.<br />	<br />
	L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso ed, all’esito della pubblica udienza di discussione, la vertenza passava in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>
</b>Il ricorso è <i>inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo</i>, trattandosi di un giudizio di ottemperanza concernente una sentenza di una Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, che l’art. 10, legge 21 luglio 2000, attribuisce alla cognizione del medesimo giudice contabile, in tal modo innovando rispetto al pregresso sistema di riparto in materia di esecuzione del giudicato. <br />
Conclusivamente, il ricorso in ottemperanza dev’essere dichiarato <i>inammissibile</i>, come sopra precisato, mentre le spese del relativo giudizio (per un totale di <i>2500/00 euro</i>, in favore del Ministero della Giustizia, più spese generali ed accessorie) si liquidano a carico del ricorrente, Michele Pagliarulo, come precisato in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV):<br />
&#8211;	<b>dichiara il ricorso in ottemperanza inammissibile </b>per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211;	<b>condanna </b>Michele Pagliarulo a rifondere al Ministero della Giustizia tutti gli oneri del presente giudizio, liquidati in complessivi<i> euro duemilacinquecento/00</i>, più spese accessorie e generali;<br />	<br />
&#8211;	<b>ordina </b>che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Presidente					Lucio  VENTURINI<br />	<br />
Consigliere	rel. est.			Aldo    SCOLA	<br />	<br />
Consigliere					Anna   LEONI<br />	<br />
Consigliere					Carlo   SALTELLI<br />	<br />
Consigliere					Carlo  DEODATO 																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25-mag-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 25/5/2005 n.2673</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-25-5-2005-n-2673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-25-5-2005-n-2673/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-25-5-2005-n-2673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 25/5/2005 n.2673</a></p>
<p>Pres. Venturini Est. Leoni A.N.A.S. s.p.a. (Avv. gen. dello Stato) è un errore materiale, correggibile con l&#8217;apposito iter, la condanna alle spese a favore del soggetto attivo non costituito Giustizia amministrativa – Liquidazione delle spese di giudizio a favore dei soggetti attivi non costituiti – Errore materiale – Sussistenza. Poiché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-25-5-2005-n-2673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 25/5/2005 n.2673</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-25-5-2005-n-2673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 25/5/2005 n.2673</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini Est. Leoni<br /> A.N.A.S. s.p.a. (Avv. gen. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>è un errore materiale, correggibile con l&#8217;apposito iter, la condanna alle spese a favore del soggetto attivo non costituito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Liquidazione delle spese di giudizio a favore dei soggetti attivi non costituiti – Errore materiale – Sussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché costituisce principio pacifico che la liquidazione delle spese di giudizio a favore dei soggetti attivi presuppone necessariamente la loro costituzione in giudizio, può ritenersi un errore materiale, correggibile attraverso l’apposito iter, la condanna alle spese della parte soccombente, pur nella precisa consapevolezza della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da:<br />
<b>A.N.A.S. s.p.a.</b>, già A.N.A.S.- Ente nazionale per le strade, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata;</p>
<p>in relazione al ricorso in appello n. 10099/2003;</p>
<p>vista l’istanza di correzione di errore materiale;<br />
vista la decisione n. 2546/2004 della IV Sezione del Consiglio di Stato, di cui si chiede la correzione;<br />
nominato relatore alla udienza in camera di consiglio del  5 aprile 2005 il Cons. Anna Leoni;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>   1. Con sentenza n.  2546/2004 la IV Sezione del Consiglio di Stato disponeva il rigetto del ricorso in appello n. 10099/03, proposto da A.N.A.S.- Azienda nazionale autonoma strade- s.p.a. contro Capitol Palace Hotel s.r.l., non costituita in giudizio, condannando l’A.N.A.S. s.p.a. a rifondere alla Capitol Palace Hotel s.r.l. le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1500,00.<br />
   2. La parte soccombente ha proposto domanda di correzione di errore materiale, osservando che essendo rimasta contumace la parte appellata nel respingere l’appello non poteva farsi luogo alla condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite e che si trattava di evidente errore materiale di cui poteva essere disposta la correzione, dichiarandosi che nulla era dovuto a titolo di spese di lite per il giudizio d’impugnazione.<br />
Ha chiesto, pertanto, che la Sezione adotti il richiesto provvedimento di correzione.<br />
   3. L’istanza è fondata in quanto la pronuncia della Sezione è stata resa su ricorso in appello iscritto al n. 10099/03 proposto da A.N.A.S. s.p.a. avverso la decisione n. 3923/03 resa in tema di accesso dal T.A.R. del Veneto, che aveva accolto la richiesta della Capitol Palace Hotel s.r.l. di accesso a documentazione riguardante la determinazione concreta di canoni arretrati.<br />
Nel giudizio di appello, come risulta sia dall’epigrafe della decisione n. 2456/04, sia da quanto esposto in Fatto (pag.2, ultimo capoverso) la soc. Capitol Palace Hotel non si è costituita in giudizio.<br />
Costituisce principio pacifico in materia che soggetti attivi e passivi sono la parte vittoriosa e la parte soccombente e che, per quanto riguarda i soggetti attivi, la liquidazione delle spese a loro favore presuppone necessariamente la loro costituzione in giudizio(C.S., V Sez., n. 578/77).<br />
Non essendo tale presupposto ricorrente nella fattispecie, sembra al Collegio evidente che la condanna alle spese della parte soccombente, pur nella precisa consapevolezza della mancata costituzione in giudizio della parte appellata, sia dovuta a mera svista del giudice, emendabile in questa sede.<br />
Occorre pertanto disporre la correzione dell’ errore materiale riscontrato con le seguenti modalità: <br />
nella pag.3 della decisione n. 2546/04 della IV Sezione del Consiglio di Stato, all’ultimo paragrafo del Diritto, anziché “mentre le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ” leggasi “mentre nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio”;<br />
nel dispositivo della indicata decisione, alla pag.4, anziché” condanna l’A.N.A.S. S.p.a. a rifondere alla Capitol Palace Hotel S.r.l. le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi millecinquecento euro” leggasi” nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio”.<br />
La Segreteria provvederà ad annotare le correzioni in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del presente decreto.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione IV, definitivamente pronunciando sull’istanza in epigrafe, la accoglie e, per l’effetto, ordina la correzione della decisione n. 2546/2004 nei termini seguenti:<br />
nella pag.3 della decisione n. 2546/04 della IV Sezione del Consiglio di Stato, all’ultimo paragrafo del Diritto, anziché “mentre le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ” leggasi “mentre nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio”;<br />
nel dispositivo della indicata decisione, alla pag.4, anziché” condanna l’A.N.A.S. S.p.a. a rifondere alla Capitol Palace Hotel S.r.l. le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi millecinquecento euro” leggasi” nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio”.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 93, co. 3, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2005, con la partecipazione di:</p>
<p>Lucio           VENTURINI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Aldo             SCOLA              	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna            LEONI	&#8211; Cons. rel. ed est.<br />	<br />
Carlo            SALTELLI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo            DEODATO	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25-mag-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-25-5-2005-n-2673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 25/5/2005 n.2673</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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