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	<title>25/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-150/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.150</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. CAPOTOSTI – (giudizio promosso con ordinanza del 18 giugno 2003 dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Banca Popolare dell&#8217;Irpinia s.r.l. e Antonio Giovanniello, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. CAPOTOSTI – <br />(giudizio promosso con ordinanza del 18 giugno 2003 dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Banca Popolare dell&#8217;Irpinia s.r.l. e Antonio Giovanniello, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003).</span></p>
<hr />
<p>è manifestamente infondata la questione proposta in tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – Regione Campania &#8211; Determinazione del canone per gli assegnatari – Documentazione da produrre per l’accertamento periodico del reddito &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ariano Irpino.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">È manifestamente infondata la questione proposta in tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio         ONIDA       Presidente; Carlo           MEZZANOTTE     Giudice; Fernanda        CONTRI; Piero Alberto   CAPOTOSTI; Annibale        MARINI; Franco          BILE; Giovanni Maria  FLICK; Francesco       AMIRANTE; Ugo             DE SIERVO; Romano          VACCARELLA; Paolo           MADDALENA; Alfonso       QUARANTA  ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza del 18 giugno 2003 dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Banca Popolare dell&#8217;Irpinia s.r.l. e Antonio Giovanniello, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>    Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.</p>
<p>    Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 2003, il Tribunale di Ariano Irpino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui stabilisce che l&#8217;assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, “la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all&#8217;entrata in vigore della presente legge” e che, qualora la documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone “a decorrere dal giorno successivo e sino al mese seguente all&#8217;eventuale tardiva produzione della documentazione”;</p>
<p>    che il giudice rimettente censura la predetta norma in quanto essa introdurrebbe una “irragionevole disparità di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi dell&#8217;edilizia economica e popolare che, a parità di reddito, sono obbligati a pagare sino al mese seguente all&#8217;eventuale tardiva produzione della documentazione un canone mensile pari alla misura massima del canone previsto dall&#8217;art. 2 della legge citata per non aver provveduto ad inviare allo IACP la documentazione richiesta”, riflettendo la previsione del trattamento sanzionatorio, nel caso di inadempimento del predetto obbligo di comunicazione, il “perseguimento di un interesse dell&#8217;amministrazione – che in luogo di accertare autonomamente il reddito onera l&#8217;assegnatario a comunicarlo – sganciato da posizioni di effettiva diversità sostanziale”;<br />
    che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata – “notevolmente penalizzante” per l&#8217;assegnatario rispetto alla normativa statale (legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 22 e segg.), in quanto consentirebbe l&#8217;aumento del canone anche in assenza di una preventiva diffida – violerebbe, altresì, il diritto di difesa dell&#8217;assegnatario, dal momento che a nulla varrebbe “la dimostrazione in giudizio, previa esibizione delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, che il reddito percepito mai avrebbe giustificato alcun aumento del canone”.<br />
    Considerato che il Tribunale di Ariano Irpino dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, stabilendo che l&#8217;assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio e che, qualora tale documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone, porrebbe in essere una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare in funzione dell&#8217;avere o meno gli stessi, a parità di reddito, provveduto ad inviare all&#8217;ente gestore la documentazione richiesta;</p>
<p>    che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata – che, tra l&#8217;altro, risulterebbe “notevolmente penalizzante” per l&#8217;assegnatario rispetto alla normativa statale – lederebbe altresì il diritto di difesa dell&#8217;assegnatario, non avendo alcun rilievo la dimostrazione in giudizio che il reddito percepito non avrebbe giustificato alcun aumento del canone;</p>
<p>    che la disposizione censurata, nella parte in cui obbliga l&#8217;assegnatario a produrre la documentazione necessaria, entro il 30 giugno di ogni biennio, va considerata nell&#8217;ambito della disciplina sull&#8217;assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica volta a perseguire la finalità di favorire l&#8217;accesso all&#8217;abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti;</p>
<p>    che, pertanto, nel quadro di questa finalità, l&#8217;onere della comunicazione posto a carico dell&#8217;assegnatario va valutato in corrispondenza del beneficio dell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio, cosicché non irragionevolmente la norma censurata stabilisce che, nei confronti degli assegnatari che non abbiano prodotto la documentazione richiesta entro il termine previsto, si applica – a parità di reddito – la misura massima del canone, tanto più che il predetto onere di comunicazione è disciplinato dalla legge regionale in modo tale da non renderne ingiustificatamente gravoso l&#8217;adempimento, risultando anche agevolato il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;accertamento del reddito degli assegnatari;</p>
<p>    che è altresì da escludere il vulnus dell&#8217;art. 24 della Costituzione, non determinando in alcun modo la disposizione censurata effetti di natura processuale;</p>
<p>    che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.</p>
<p>    Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ariano Irpino con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.</p>
<p>    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2330</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2330/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2330</a></p>
<p>Sanita&#8217; &#8211; provvisorio accreditamento &#8211; risoluzione rapporto con centro di cardiologia – tempo decorso dal momento dell’interruzione del rapporto di provvisorio accreditamento – rilevanza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6198 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2330/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2330/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2330</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; &#8211; provvisorio accreditamento &#8211; risoluzione rapporto con  centro di cardiologia – tempo decorso dal momento dell’interruzione del rapporto  di provvisorio accreditamento – rilevanza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4147/g">Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6198</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2330/2004<br />Registro Generale:3453/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Nicolina Pullano Est.<br /> Cons. Gabriele Carlotti<br />  ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>OLIVIERO CIRO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO VELOTTI   Avv.  ARTURO UMBERTO MEO con domicilio  eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N. 33   presso TOWER CENTRO SERVIZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL NA 5 </b>rappresentato e difeso da: Avv.  GUIDO MONTANARELLA con domicilio  eletto in Roma VIA SACCO E VANZETTI, 213 presso MARCELLO COLAZZA e nei confronti di <b>REGIONE CAMPANIA</b> rappresentato e difeso da: Avv.  SALVATORE COLOSIMO con domicilio  eletto in Roma VIA POLI, 29 presso SALVATORE COLOSIMO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I  n. 6198/2003 , resa tra le parti, concernente “PROVVISORIO ACCREDITAMENTO &#8211; RISOLUZIONE  RAPPORTO” DI CENTRO DI CARDIOLOGIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
(1) ASL NA 5   REGIONE CAMPANIA<br />
Udito il relatore Cons. Nicolina Pullano e uditi, altresì, per le   parti, gli avv.ti Antonio U. Meo, S. Colosimo e l’avv. Montanarella;<br />
Ritenuto che non ci sono motivi per andare in contrario avviso rispetto all’ordinanza del TAR;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3453/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2330/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI (giudizio promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il Comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI<br /> (giudizio promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il Comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003).</span></p>
<hr />
<p>una restituzione atti in tema di determinazione agevolata dell&#8217;ICI per gli immobili di interesse storico o artistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ICI &#8211; Determinazione agevolata per gli immobili di interesse storico o artistico &#8211; Applicabilità limitata agli immobili appartenenti a privati &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Si ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Una restituzione atti in tema di determinazione agevolata dell’ICI per gli immobili di interesse storico o artistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo         ZAGREBELSKY Presidente; Valerio         ONIDA          Giudice; Fernanda        CONTRI; Guido           NEPPI MODONA; Piero Alberto   CAPOTOSTI; Annibale        MARINI; Franco          BILE; Giovanni Maria  FLICK; Francesco       AMIRANTE; Ugo           DE SIERVO; Romano        VACCARELLA; Paolo           MADDALENA; Alfonso       QUARANTA ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il Comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>    Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.</p>
<p>    Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 24 settembre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l&#8217;agevolazione fiscale ai fini ICI ai soli «immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell&#8217;art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni», con esclusione dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, di cui all&#8217;art. 4 della stessa legge;</p>
<p>    che, secondo la Corte rimettente, la discriminazione tra persone fisiche e società commerciali, da un lato, ed enti senza scopo di lucro, dall&#8217;altro, con attribuzione a questi ultimi di un deteriore trattamento fiscale, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, essendo nei due casi identico tanto il presupposto oggettivo dell&#8217;imposta quanto il complesso degli oneri e vincoli gravanti sui possessori di beni immobili di interesse storico o artistico;</p>
<p>    che l&#8217;irragionevolezza della discriminazione si risolverebbe altresì in una lesione del principio di capacità contributiva, in quanto la norma impugnata verrebbe a negare «un&#8217;agevolazione fiscale a soggetti privi di finalità di lucro, sottoponendoli ad un trattamento fiscale deteriore in relazione a beni solitamente da essi posseduti per fini istituzionali, rispetto ai privati che possono ricavare da beni di analoghe caratteristiche redditi superiori».</p>
<p>    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 345 del 2003, successiva all&#8217;ordinanza di rimessione, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, proprio «nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all&#8217;art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d&#8217;interesse artistico e storico), ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)», a sua volta sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2004, dall&#8217;art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);</p>
<p>    che vanno pertanto restituiti gli atti al giudice a quo affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.</p>
<p>    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a></p>
<p>J. Pirrung, presidente Distilleria F. Palma SpA (avv. F. Caruso) contro Commissione delle Comunità europee (avv. A. Dal Ferro) l&#8217;inadempimento delle disposizioni concernenti una gara &#8211; costituendo inadempimento contrattuale &#8211; esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria Competenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">J. Pirrung, presidente<br /> Distilleria F. Palma SpA (avv. F. Caruso) contro Commissione delle Comunità europee (avv. A. Dal Ferro)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;inadempimento delle disposizioni concernenti una gara &#8211; costituendo inadempimento contrattuale &#8211; esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza del Tribunale di I grado &#8211; Regolamento (CEE) n. 822/87 &#8211; Orga-nizzazione comune del mercato vitivinicolo &#8211; Regolamento (CEE) n. 1780/89 &#8211; Regolamento (CEE) n. 2710/93 &#8211; Regolamento (CE) n. 416/96 &#8211; Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione &#8211; Regolamento (CEE) n. 3390/90 &#8211; Gara per l&#8217;utilizzazione nel settore dei carburanti &#8211; Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara &#8211; Forza maggiore &#8211; Responsabilità extracontrattuale della Comuni-tà – Ricevibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con commento della Dott. Veronica Pamio <a href="/ga/id/2004/6/1558/d">&#8220;L’inadempimento delle disposizioni concernenti una gara – costi-tuendo inadempimento contrattuale – esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esulano dalla competenza del Tribunale di primo grado le questioni di inadempimento contrattuale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella causa T154/01,<br />
<b>Distilleria F. Palma SpA</b>, in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall&#8217;avv. F. Caruso,</p>
<p align=right>ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, assistiti dall&#8217;avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p align=right>convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della Commissione quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest&#8217;ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996,</p>
<p align=center><b>SENTENZA DEL TRIBUNALESeconda Sezione</b></p>
<p align=center>25 maggio 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO<br />DELLE COMUNITÀ EUROPEE Seconda Sezione</b></p>
<p>composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, <br />
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principalevista la fase scritta e a seguito della trattazione orale del 17 dicembre 2003,ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p align=center><b>Ambito normativo e fattuale</b></p>
<p>1 <br />
Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d&#8217;intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la Commissione bandiva la gara n. 8/90 CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole, suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: la «gara»). <br />
2 <br />
L&#8217;art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati ad essere utilizzati nella Comunità, nel settore dei carburanti. <br />
3 <br />
L&#8217;art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d&#8217;applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d&#8217;intervento (GU L 178, pag. 1). <br />
4 <br />
L&#8217;art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di gara»). <br />
5 <br />
L&#8217;art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), prevede che l&#8217;aggiudicatario è tenuto a fornire la prova di aver costituito presso l&#8217;organismo d&#8217;intervento dello Stato membro in cui l&#8217;aggiudicatario ha la propria sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l&#8217;utilizzazione di tutto l&#8217;alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. <br />
6 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89, nella versione in vigore al momento dell&#8217;apertura della gara, e del punto X del bando di gara, l&#8217;alcole aggiudicato dev&#8217;essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell&#8217;ultimo quantitativo di ogni partita di alcole. <br />
7 <br />
L&#8217;art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara, prevede che, per poter essere accolta, l&#8217;offerta dev&#8217;essere presentata per iscritto e recare l&#8217;impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di cui trattasi. <br />
8 <br />
A seguito dell&#8217;offerta della Distilleria F. Palma SpA [in prosieguo la «Palma», ora Fallimento Distilleria F. Palma SpA (Distilleria F. Palma, in liquidazione), in prosieguo: la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol., nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di alcole messo in vendita nell&#8217;ambito della gara particolare n. 8/90 CE. <br />
9 <br />
Nell&#8217;ambito di tale aggiudicazione la Palma costituiva una fideiussione presso l&#8217;Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore dell&#8217;organismo d&#8217;intervento competente, ovvero l&#8217;Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l&#8217;«AIMA»). <br />
10 <br />
La Palma incontrava una serie di difficoltà nel ritirare e smaltire l&#8217;alcole aggiudicato e ne informava la Commissione. Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d&#8217;intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131). <br />
11 <br />
Con l&#8217;art. 6 del regolamento n. 2710/93 la Commissione annullava parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite di alcole non ancora ritirate dalla Palma, pari a tre delle cinque partite aggiudicate. La cauzione di buona esecuzione relativa a queste tre partite veniva svincolata. <br />
12 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 2 del regolamento n. 2710/93, l&#8217;utilizzazione delle prime due partite di alcole della gara particolare n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore. <br />
13 <br />
L&#8217;art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale gara sia svincolata dall&#8217;organismo d&#8217;intervento quando la totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata nella Comunità, nel settore dei carburanti. <br />
14 <br />
Nonostante l&#8217;adozione del regolamento n. 2710/93, la Palma doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente, costituivano ostacoli gravi all&#8217;adempimento degli impegni da essa assunti. <br />
15 <br />
Con nota del 18 settembre 1995, la Palma richiedeva alla Commissione di concederle un&#8217;ulteriore proroga del termine stabilito dall&#8217;art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;alcole. Nella detta nota la Palma faceva valere circostanze asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni da essa assunti entro il termine stabilito. <br />
16 <br />
Con lettera 27 novembre 1995 la Palma ripresentava la sua richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre 1995. <br />
17 <br />
La Commissione, con nota del 19 dicembre 1995, comunicava alla Palma che, a breve, avrebbe preso posizione su un&#8217;eventuale proroga del termine di utilizzazione dell&#8217;alcole. <br />
18 <br />
La Palma inviava poi alla Commissione altre due note, rispettivamente in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva alla Commissione di essere autorizzata a distruggere l&#8217;alcole non ancora utilizzato. La detta domanda riguardava all&#8217;epoca la distruzione di 34 000 hl di alcole. <br />
19 <br />
Con il regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l&#8217;utilizzazione delle partite già ritirate veniva adeguato ulteriormente. L&#8217;art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, dispone quanto segue: <br />
«In deroga all&#8217;articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il termine [del 1° ottobre 1995] di cui all&#8217;articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura: <br />
a) <br />
del 15% in ogni caso, <br />
b) <br />
del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l&#8217;utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996.La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996». <br />
20 <br />
Con nota del 23 aprile 1996 l&#8217;AIMA invitava la Palma a versarle una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70), che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995, l&#8217;intero quantitativo di alcole delle prime due partite non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della Comunità. Con nota 3 giugno 1996 la Palma contestava la legittimità della richiesta avanzata dall&#8217;AIMA. <br />
21 <br />
Con tale nota la Palma reiterava altresì alla Commissione la richiesta di poter procedere alla distruzione dell&#8217;alcole non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell&#8217;alcole senza provocare alcuna perturbazione di mercato.<br />22 <br />
L&#8217;11 novembre 1996 la Commissione inviava all&#8217;AIMA una lettera formulata come segue:<br />«La domanda della distilleria PALMA avente ad oggetto l&#8217;autorizzazione di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità dell&#8217;alcole in questione, non può essere accettata. <br />
E&#8217; necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/96 della Commissione [relative all&#8217;incameramento della cauzione].(&#8230;) la distilleria PALMA è soggett[a] all&#8217;obbligo di corretta esecuzione, il che significa che l&#8217;alcole deve essere utilizzato nel settore dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara, e che tale obbligo non viene meno con l&#8217;incameramento della cauzione. Le autorità nazionali sono tenute, se del caso con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo l&#8217;incameramento delle cauzioni. Occorre assolutamente evitare uno sviamento dell&#8217;alcole aggiudicato verso settori non autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio il settore delle bevande spiritose (&#8230;)». <br />
23 <br />
L&#8217;AIMA trasmetteva tale lettera alla Palma il 3 febbraio 1997. <br />
24 <br />
Con nota del 20 novembre 1996 la Palma reiterava ancora una volta le contestazioni sollevate nei confronti della richiesta dell&#8217;AIMA e proponeva di mettere l&#8217;alcole non ancora utilizzato a disposizione dell&#8217;AIMA, in modo gratuito. <br />
25 <br />
L&#8217;AIMA ingiungeva alla Palma di versarle interamente la cauzione. La Palma si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al giudice nazionale.<br />26 <br />
Il 9 luglio 1999 la Palma veniva dichiarata fallita.</p>
<p align=center><b>Procedimento </b></p>
<p>27 <br />
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. <br />
28 <br />
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell&#8217;ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all&#8217;art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere ad essi all&#8217;udienza. <br />
29 <br />
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all&#8217;udienza del 17 dicembre 2003.</p>
<p align=center><b>Conclusioni delle parti </b></p>
<p>30 <br />
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: <br />
condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti;<br />condannare la Commissione alle spese.<br />31 <br />
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: <br />
respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato; <br />condannare la ricorrente alle spese.</p>
<p align=center><b>In diritto</b></p>
<p>32<br />Senza sollevare un&#8217;eccezione d&#8217;irricevibilità con atto separato, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. A tale proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità. Il primo, fatto valere in via principale, riguarda l&#8217;incompetenza del Tribunale. Il secondo si riferisce alla presentazione tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell&#8217;art. 44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura. Questi due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in subordine. <br />
33 <br />
La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile.Sul motivo di irricevibilità relativo all&#8217;incompetenza del TribunaleArgomenti delle parti <br />
34 <br />
La Commissione sostiene che l&#8217;intera controversia ruota intorno all&#8217;obiettiva circostanza dell&#8217;inadempimento della Palma alla specifica obbligazione di utilizzare l&#8217;alcole acquistato nell&#8217;ambito della gara particolare n. 8/90 CE ed alle conseguenze di tale inadempimento. Orbene, a suo parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente causa è di tipo contrattuale. Soltanto in forza di tale rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l&#8217;eventuale responsabilità della Commissione. Ne conseguirebbe che il ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base dell&#8217;art. 288, secondo comma, CE e, dall&#8217;altro, sfugge alla competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario in base all&#8217;art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T44/96, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II1331, punto 38).<br />35 <br />
La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sul ricorso in quanto quest&#8217;ultimo è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione. A tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la questione controversa non rientra in alcun modo nell&#8217;ambito di un rapporto contrattuale tra la Palma e la detta istituzione. Nel caso di specie, il danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell&#8217;11 novembre 1996 che, quale atto autoritativo della Commissione, esulerebbe dalla sfera contrattuale. <br />
36 <br />
D&#8217;altra parte, poiché la lettera dell&#8217;11 novembre 1996 avrebbe, da un lato, respinto le richieste della Palma relative alla distruzione dell&#8217;alcole residuo e, dall&#8217;altro, disposto l&#8217;escussione della fideiussione costituita nell&#8217;ambito della gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della Palma, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II367, punto 42).</p>
<p align=center><b>Giudizio del Tribunale</b></p>
<p>37 <br />
Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della Comunità nella fattispecie, a causa dei comportamenti contestati della Commissione, sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T180/95 Nutria/Commissione, Racc. pag. II1317, punto 28).<br />38 <br />
A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente e la Commissione sono vincolate da un contratto. Dall&#8217;art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89 risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con il regolamento n. 3390/90, la Palma si è espressamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara. Tenuto conto di tali condizioni la Palma ha presentato un&#8217;offerta di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000 hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell&#8217;ambito della gara. Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita, la Commissione ha accettato il prezzo proposto dalla Palma e gli altri impegni di tale impresa. Quindi, per effetto dell&#8217;offerta della Palma e della sua accettazione da parte della Commissione, le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo offerto dalla Palma sono divenuti clausole di un contratto che vincola le due parti della presente controversia (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II1633, punto  39, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc. pag. II3909, punto 53). <br />
39 <br />
Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato dopo la sua stipulazione. In particolare, a seguito delle richieste della Palma, la Commissione ha, infatti, adottato i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell&#8217;alcole effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole. Queste modifiche fanno parte integrante del contratto. <br />
40 <br />
Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della Commissione che sono alla base del presente ricorso per risarcimento danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla Commissione in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 40). <br />
41 <br />
La ricorrente lamenta tre illeciti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell&#8217;esistenza di un caso di forza maggiore che esonererebbe la Palma dal suo inadempimento dell&#8217;obbligo di utilizzare l&#8217;alcole effettivamente aggiudicato entro un determinato termine. Di conseguenza non sarebbe stato tenuto conto dell&#8217;effetto esimente di un caso di forza maggiore. In secondo luogo, la Commissione avrebbe negato un&#8217;ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell&#8217;alcole effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione del principio di proporzionalità. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe una violazione dell&#8217;obbligo di motivazione che incombe a tale istituzione in forza dell&#8217;art. 253 CE. <br />
42 <br />
Per quanto riguarda, in primo luogo, l&#8217;obbligo della Commissione di tener conto dell&#8217;esistenza di un caso di forza maggiore, bisogna considerare che tale obbligo grava sulla Commissione in forza del contratto. Tale obbligo risulta, infatti, dalle disposizioni contrattuali previste all&#8217;art. 2 del regolamento n. 2710/93 nonché all&#8217;art. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 416/96. Di conseguenza, la pretesa violazione dell&#8217;obbligo di tener conto di un caso di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità. <br />
43 <br />
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l&#8217;asserito obbligo della Commissione di acconsentire a modificare le condizioni dell&#8217;effettiva utilizzazione dell&#8217;alcole venduto, perché il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche, occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo che sussista, può gravare sulla Commissione solo in forza del contratto. <br />
44 <br />
E&#8217; vero che l&#8217;art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione della Comunità, siano esse contrattuali o extracontrattuali. <br />
45 <br />
Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C162/96, Racke, Racc. pag. I3655, punto 49), il contratto stipulato tra la Commissione e la Palma è, in linea di massima, intangibile. Pertanto, l&#8217;eventuale obbligo della Commissione di accettare una delle modifiche al contratto proposte dalla Palma può discendere solo dal contratto stesso o dai principi generali che regolano i rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di proporzionalità. La pretesa violazione del detto obbligo di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità. <br />
46 <br />
Per quanto riguarda, infine, l&#8217;obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare che tale obbligo grava sulla Commissione a norma dell&#8217;art. 253 CE. Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi la Commissione in forza del contratto che vincola tale istituzione e la Palma. Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della Comunità. <br />
47 <br />
Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione dell&#8217;obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di risarcimento l&#8217;inadempimento da parte della Commissione di obblighi di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/Commissione, cit., punto 36). <br />
48 <br />
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie.<br />49 <br />
Non si può riconoscere, nella presente controversia, che l&#8217;adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa essere considerata come l&#8217;espressione della comune volontà delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, poiché la Commissione contesta la competenza del Tribunale. <br />
50 <br />
In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell&#8217;art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell&#8217;art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso laddove verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall&#8217;art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la Comunità (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10, e ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 47). <br />
51 <br />
Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità relativo all&#8217;incompetenza del Tribunale dev&#8217;essere accolto nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni, da un lato, dell&#8217;obbligo di tener conto dell&#8217;eventuale esistenza di un caso di forza maggiore e, dall&#8217;altro, dal preteso obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte dalla Palma in forza del principio di proporzionalità. <br />
52 <br />
Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso, occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui la ricorrente denuncia una violazione dell&#8217;obbligo di motivazione. <br />
Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di proceduraArgomenti delle parti <br />
53 <br />
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all&#8217;esistenza ed all&#8217;entità del danno asseritamente subito. In tale contesto, alla Commissione sfuggirebbe quale sia il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento. <br />
54 <br />
Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione del danno. Così, nel ricorso, i costi di movimentazione e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell&#8217;11 novembre 1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno da essa fatto valere. La replica, invece, si riferirebbe ai costi di movimentazione e stoccaggio che la Palma asserisce di aver sopportato a causa della lettera dell&#8217;11 novembre 1996. <br />
55 <br />
La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali provvedere alla quantificazione. Secondo la giurisprudenza, tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II1825, punto 67). Infine, la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla Commissione rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminate nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II563, punto 59; 10 luglio 1997, causa T38/96, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II667, punto 23).</p>
<p align=center><b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>56 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente all&#8217;art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l&#8217;atto introduttivo del giudizio deve indicare, in particolare, l&#8217;oggetto della controversia e deve contenere un&#8217;esposizione sommaria dei motivi dedotti.<br />57 <br />
Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni può essere sollevata d&#8217;ufficio dal Tribunale (v, in particolare, sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II2085, punto 154). <br />
58 <br />
Occorre rammentare che l&#8217;indicazione degli elementi di cui al precedente punto 56 dev&#8217;essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall&#8217;atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II679, punto 20). <br />
59 <br />
Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un&#8217;istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all&#8217;istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l&#8217;entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II961, punto 107). <br />
60 <br />
Nel caso di specie, dall&#8217;esame del primo motivo risulta che il Tribunale è competente a conoscere solo dell&#8217;asserito difetto di motivazione della lettera dell&#8217;11 novembre 1996 con cui la Commissione rifiuta di accettare la modifica del contratto proposta dalla Palma. Nell&#8217;ambito dell&#8217;esame del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione che la ricorrente rivolge alla Commissione si riduce a una pretesa violazione dell&#8217;obbligo di motivazione della lettera dell&#8217;11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere la responsabilità della Comunità (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre 2003, causa C76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 98). <br />
61 <br />
Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11 382 051,78 ). Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra l&#8217;asserito difetto di motivazione della lettera dell&#8217;11 novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito. Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente conseguenza della lettera dell&#8217;11 novembre 1996. <br />
62 <br />
Ne consegue che le prescrizioni dell&#8217;art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono rispettate. <br />
63 <br />
Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti avanzati dalla Commissione a sostegno dell&#8217;irricevibilità del ricorso.</p>
<p align=center><b>Sulle spese</b></p>
<p>64 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi,</b></p>
<p>IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)<br />
dichiara e statuisce: <br />
1) Il ricorso è irricevibile. <br />
2) La ricorrente è condannata alle spese. </p>
<p>Così deciso a Lussemburgo, il 25 maggio 2004.1  Lingua processuale: l&#8217;italiano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a></p>
<p>Elezioni – ricusazione lista per violazione del termine di presentazione – fattispecie di elezioni europee &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 18 maggio 2004 n. 2719 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2340/2004 Registro Generale:4684/2004 Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – ricusazione lista per violazione del termine di presentazione – fattispecie di elezioni europee  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4098/g">Ordinanza sospensiva del 18 maggio 2004 n. 2719</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2340/2004<br />
Registro Generale:4684/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LISTA CONSUMATORI</b> rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9 presso CARLO RIENZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 2719/2004 , resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE DELLA LISTA CONSUMATORI PER LA CIRCOSCRIZIONE SUD;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Carlo Rienzi e Cesaroni;</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare non presenta deduzioni che inducono la Sezione a riformare l’ordinanza del T.A.R.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4684/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. Cacace GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio (Avv. Ottolenghi). il Consiglio di Stato si pronuncia contro l&#8217;impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore &#8211;  Est. Cacace<br /> GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio (Avv. Ottolenghi).</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato si pronuncia contro l&#8217;impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l. n. 1034/71 – Inammissibilità – Violazione del doppio grado di giurisdizione – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione con motivi aggiunti di atti connessi di cui al nuovo art. 21 legge TAR è inammissibile in grado di appello, perché viola il principio del doppio grado di giurisdizione</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Francesco Sementilli <a href="/ga/id/2004/6/1547/d">&#8220;Una recente ordinanza del Consiglio di Stato sui motivi aggiunti in appello&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Consiglio di Stato si pronuncia contro l’impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>GEPA S.R.L., </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Valeri e Sebastiana Dore con domicilio  eletto in Roma Via Pasubio, 2 presso Giovanni Valeri</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Ottolenghi con domicilio eletto in Roma Via Angelo Secchi, 4 presso Enzo Ottolenghi<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR Lazio – Roma Sezione I ter 8588/2003, resa tra le parti, concernente procedimento vendita di immobile regionale con riserva del diritto di prelazione.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G. Valeri, S. Dore ed E. Ottolenghi;</p>
<p>Visto che:<br />
&#8211;	in sede di richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, l’appellante faceva in particolare riferimento alla delibera n. 41/03, con cui la Regione aveva autorizzato i competenti organi ad esperire una trattativa privata per la locazione degli immobili oggetto del contendere;<br />	<br />
&#8211;	tale delibera risulta revocata con delibera della Giunta Regionale n. 97/04, impugnata nel presente giudizio con motivi aggiunti e contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione;<br />	<br />
&#8211;	ritenuto che lo strumento processuale dell’impugnazione, nello stesso giudizio, di atti connessi, di cui al nuovo art. 21 l. TAR, sia inammissibile in grado di appello, non potendosi consentire l’utilizzo di tale strumento in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione nelle controversie circa la legittimità di atti amministrativi, della cui legittimità può conoscere in via diretta solo il TAR, con successiva facoltà di appello a questo Consiglio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1757/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004<br />
Il Presidente Paolo Salvatore</p>
<p>L&#8217;estensore Salvatore Cacace</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a></p>
<p>Sanita&#8217; – direttori generali – lista candidati idonei – criteri utilizzati dall’amministrazione – impugnazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – Ordinanza sospensiva del 3 dicembre 2003 n. 868</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – direttori generali – lista candidati idonei – criteri utilizzati dall’amministrazione – impugnazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – <a href="/ga/id/2004/5/4100/g">Ordinanza sospensiva del 3 dicembre 2003 n. 868</a<



<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2337/2004<br />
Registro Generale:3560/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CARRESCIA MARIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO LOFOCO con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 6 presso FABRIZIO LOFOCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ALDO LOIODICE con domicilio eletto in Roma VIA OMBRONE 12 PAL. B presso ALDO LOIODICE e nei confronti di <b>A.S.L. BA/4</b> non costituitosi; <b>A.S.L. LE/1 </b>non costituitosi; <b>OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA</b> non costituitosi; <b>A.S.L. FG/1</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BA/2</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BA/3</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BA/1 </b>non costituitosi; <b>A.S.L. BA/5</b> non costituitosi; <b>A.S.L. LE/2</b> non costituitosi; <b>A.S.L. TA/1</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BR/1</b> non costituitosi; <b>A.S.L. FG/2</b> rappresentato e difeso da:Avv. ALDO LOIODICE con domicilio eletto in Roma VIA OMBRONE 12 PAL. B presso ALDO LOIODICE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA – BARI: Sezione I n. 868/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLE NOMINE DI DIRETTORE GENERALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) A.S.L. FG/2 REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi, altresì, per le parti, l’avv. Fabrizio Lofoco e Raffaele Izzo per delega dell’avv. A. Loiodice;<br />
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3560/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a></p>
<p>Sanità &#8211; farmaci – imposizione regionale di ticket per l’utente per contenimento spesa sanitaria – imposizione su tutti i farmaci senza esclusione per quelli essenziali (classe A) – sentenza di annullamento dell’imposizione &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale – prevalenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità &#8211; farmaci – imposizione regionale di ticket per l’utente  per contenimento spesa sanitaria – imposizione su tutti i farmaci senza esclusione per quelli essenziali (classe A) – sentenza di annullamento dell’imposizione  &#8211;  sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2336/2004<br />Registro Generale:3520/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>REGIONE MOLISE </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI PROV. DI ISERNIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>DI TORE UMBERTO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>MARIANI CRISTINZIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>DI PASQUALE DOMENICO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>DI NUCCI AMELIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR MOLISE &#8211; CAMPOBASSO 142/2004, resa tra le parti, concernente IMPOSIZIONE DI UN TICKET GENERALIZZATO PER CONTENIMENTO SPESA SANITARIA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI PROV. DI ISERNIA CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA DI NUCCI AMELIO DI PASQUALE DOMENICO DI TORE UMBERTO MARIANI CRISTINZIO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A. Ciufolo per l’Avv.ra Gen.le dello Stato e Adriano Giuffrè, per delega E. Mazzocco;</p>
<p>Considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente e meritevole di tutela interinale quello pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3520/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; attività di trasporto merci e parcheggio automezzi – ordine di chiusura immediata &#8211; contrasto con strumento urbanistico – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2004 n. 188 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; attività di trasporto merci e parcheggio automezzi – ordine di chiusura immediata  &#8211; contrasto con strumento urbanistico – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/5/4103/g">Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2004 n. 188</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2334/2004<br />Registro Generale:3450/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GIARLETTA GERARDO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO SPIEZIA Avv. GIOVANNI CALIULO Avv. MARIA CITRO con domicilio eletto in Roma VIA G. ARISTIDE SARTORIO N. 61 presso PAOLA VICIDOMINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO BRANCACCIO Avv. LAURA CLARIZIA con domicilio eletto in Roma VIA TARANTO N. 18 presso ANTONIO BRANCACCIO RESP. <b>1A AREA E SPORT. UN. ATTIV. PRODUTT. COMUNE M.S. SEVERINO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 188/2004 , resa tra le parti, concernente CHIUSURA IMMEDIATA ATTIVITA&#8217; TRASPORTO MERCI E PARCHEGGIO AUTOMEZZI ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e udito, altresì, per le parti gli avv.ti G. Caliulo e A. Brancaccio;<br />
Considerato che non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3450/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a></p>
<p>Opere pubbliche &#8211; progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade, fogne e marciapiedi – impugnazione di residenti &#8211; interesse pubblico alla manutenzione straordinaria della strada – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche &#8211;  progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade, fogne e marciapiedi – impugnazione di residenti &#8211;  interesse pubblico  alla manutenzione straordinaria della strada – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4105/g">Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6552</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2231/2004<br />
Registro Generale:3511/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano Est.<br />Cons. Gabriele Carlotti<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PANTONI FABIO PANTONI DANIELE STRIVIERI FRANCESCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCO PASCUCCI con domicilio eletto in Roma VIA PARAGUAY N. 5 presso RICCARDO VICERE&#8217;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GUGLIELMO FRIGENTI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 6552/2003 , resa tra le parti, concernente PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FOGNE E MARCIAPIEDI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Nicolina Pullano e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati F. Pascucci e Brigato in dichiarata sostituzione Avv.to G. Frigenti;</p>
<p>Ritenuto che non ci sono motivi per andare in contrario avviso rispetto all’ordinanza del T.A.R.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3511/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
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