<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-5-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-5-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-5-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI (giudizio promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il Comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI<br /> (giudizio promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il Comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003).</span></p>
<hr />
<p>una restituzione atti in tema di determinazione agevolata dell&#8217;ICI per gli immobili di interesse storico o artistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ICI &#8211; Determinazione agevolata per gli immobili di interesse storico o artistico &#8211; Applicabilità limitata agli immobili appartenenti a privati &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Si ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Una restituzione atti in tema di determinazione agevolata dell’ICI per gli immobili di interesse storico o artistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo         ZAGREBELSKY Presidente; Valerio         ONIDA          Giudice; Fernanda        CONTRI; Guido           NEPPI MODONA; Piero Alberto   CAPOTOSTI; Annibale        MARINI; Franco          BILE; Giovanni Maria  FLICK; Francesco       AMIRANTE; Ugo           DE SIERVO; Romano        VACCARELLA; Paolo           MADDALENA; Alfonso       QUARANTA ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il Comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>    Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.</p>
<p>    Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 24 settembre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l&#8217;agevolazione fiscale ai fini ICI ai soli «immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell&#8217;art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni», con esclusione dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, di cui all&#8217;art. 4 della stessa legge;</p>
<p>    che, secondo la Corte rimettente, la discriminazione tra persone fisiche e società commerciali, da un lato, ed enti senza scopo di lucro, dall&#8217;altro, con attribuzione a questi ultimi di un deteriore trattamento fiscale, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, essendo nei due casi identico tanto il presupposto oggettivo dell&#8217;imposta quanto il complesso degli oneri e vincoli gravanti sui possessori di beni immobili di interesse storico o artistico;</p>
<p>    che l&#8217;irragionevolezza della discriminazione si risolverebbe altresì in una lesione del principio di capacità contributiva, in quanto la norma impugnata verrebbe a negare «un&#8217;agevolazione fiscale a soggetti privi di finalità di lucro, sottoponendoli ad un trattamento fiscale deteriore in relazione a beni solitamente da essi posseduti per fini istituzionali, rispetto ai privati che possono ricavare da beni di analoghe caratteristiche redditi superiori».</p>
<p>    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 345 del 2003, successiva all&#8217;ordinanza di rimessione, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, proprio «nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all&#8217;art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d&#8217;interesse artistico e storico), ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)», a sua volta sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2004, dall&#8217;art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);</p>
<p>    che vanno pertanto restituiti gli atti al giudice a quo affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.</p>
<p>    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-5-2004-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a></p>
<p>J. Pirrung, presidente Distilleria F. Palma SpA (avv. F. Caruso) contro Commissione delle Comunità europee (avv. A. Dal Ferro) l&#8217;inadempimento delle disposizioni concernenti una gara &#8211; costituendo inadempimento contrattuale &#8211; esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria Competenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">J. Pirrung, presidente<br /> Distilleria F. Palma SpA (avv. F. Caruso) contro Commissione delle Comunità europee (avv. A. Dal Ferro)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;inadempimento delle disposizioni concernenti una gara &#8211; costituendo inadempimento contrattuale &#8211; esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza del Tribunale di I grado &#8211; Regolamento (CEE) n. 822/87 &#8211; Orga-nizzazione comune del mercato vitivinicolo &#8211; Regolamento (CEE) n. 1780/89 &#8211; Regolamento (CEE) n. 2710/93 &#8211; Regolamento (CE) n. 416/96 &#8211; Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione &#8211; Regolamento (CEE) n. 3390/90 &#8211; Gara per l&#8217;utilizzazione nel settore dei carburanti &#8211; Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara &#8211; Forza maggiore &#8211; Responsabilità extracontrattuale della Comuni-tà – Ricevibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con commento della Dott. Veronica Pamio <a href="/ga/id/2004/6/1558/d">&#8220;L’inadempimento delle disposizioni concernenti una gara – costi-tuendo inadempimento contrattuale – esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esulano dalla competenza del Tribunale di primo grado le questioni di inadempimento contrattuale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella causa T154/01,<br />
<b>Distilleria F. Palma SpA</b>, in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall&#8217;avv. F. Caruso,</p>
<p align=right>ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, assistiti dall&#8217;avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p align=right>convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della Commissione quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest&#8217;ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996,</p>
<p align=center><b>SENTENZA DEL TRIBUNALESeconda Sezione</b></p>
<p align=center>25 maggio 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO<br />DELLE COMUNITÀ EUROPEE Seconda Sezione</b></p>
<p>composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, <br />
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principalevista la fase scritta e a seguito della trattazione orale del 17 dicembre 2003,ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p align=center><b>Ambito normativo e fattuale</b></p>
<p>1 <br />
Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d&#8217;intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la Commissione bandiva la gara n. 8/90 CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole, suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: la «gara»). <br />
2 <br />
L&#8217;art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati ad essere utilizzati nella Comunità, nel settore dei carburanti. <br />
3 <br />
L&#8217;art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d&#8217;applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d&#8217;intervento (GU L 178, pag. 1). <br />
4 <br />
L&#8217;art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di gara»). <br />
5 <br />
L&#8217;art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), prevede che l&#8217;aggiudicatario è tenuto a fornire la prova di aver costituito presso l&#8217;organismo d&#8217;intervento dello Stato membro in cui l&#8217;aggiudicatario ha la propria sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l&#8217;utilizzazione di tutto l&#8217;alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. <br />
6 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89, nella versione in vigore al momento dell&#8217;apertura della gara, e del punto X del bando di gara, l&#8217;alcole aggiudicato dev&#8217;essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell&#8217;ultimo quantitativo di ogni partita di alcole. <br />
7 <br />
L&#8217;art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara, prevede che, per poter essere accolta, l&#8217;offerta dev&#8217;essere presentata per iscritto e recare l&#8217;impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di cui trattasi. <br />
8 <br />
A seguito dell&#8217;offerta della Distilleria F. Palma SpA [in prosieguo la «Palma», ora Fallimento Distilleria F. Palma SpA (Distilleria F. Palma, in liquidazione), in prosieguo: la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol., nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di alcole messo in vendita nell&#8217;ambito della gara particolare n. 8/90 CE. <br />
9 <br />
Nell&#8217;ambito di tale aggiudicazione la Palma costituiva una fideiussione presso l&#8217;Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore dell&#8217;organismo d&#8217;intervento competente, ovvero l&#8217;Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l&#8217;«AIMA»). <br />
10 <br />
La Palma incontrava una serie di difficoltà nel ritirare e smaltire l&#8217;alcole aggiudicato e ne informava la Commissione. Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d&#8217;intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131). <br />
11 <br />
Con l&#8217;art. 6 del regolamento n. 2710/93 la Commissione annullava parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite di alcole non ancora ritirate dalla Palma, pari a tre delle cinque partite aggiudicate. La cauzione di buona esecuzione relativa a queste tre partite veniva svincolata. <br />
12 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 2 del regolamento n. 2710/93, l&#8217;utilizzazione delle prime due partite di alcole della gara particolare n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore. <br />
13 <br />
L&#8217;art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale gara sia svincolata dall&#8217;organismo d&#8217;intervento quando la totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata nella Comunità, nel settore dei carburanti. <br />
14 <br />
Nonostante l&#8217;adozione del regolamento n. 2710/93, la Palma doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente, costituivano ostacoli gravi all&#8217;adempimento degli impegni da essa assunti. <br />
15 <br />
Con nota del 18 settembre 1995, la Palma richiedeva alla Commissione di concederle un&#8217;ulteriore proroga del termine stabilito dall&#8217;art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;alcole. Nella detta nota la Palma faceva valere circostanze asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni da essa assunti entro il termine stabilito. <br />
16 <br />
Con lettera 27 novembre 1995 la Palma ripresentava la sua richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre 1995. <br />
17 <br />
La Commissione, con nota del 19 dicembre 1995, comunicava alla Palma che, a breve, avrebbe preso posizione su un&#8217;eventuale proroga del termine di utilizzazione dell&#8217;alcole. <br />
18 <br />
La Palma inviava poi alla Commissione altre due note, rispettivamente in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva alla Commissione di essere autorizzata a distruggere l&#8217;alcole non ancora utilizzato. La detta domanda riguardava all&#8217;epoca la distruzione di 34 000 hl di alcole. <br />
19 <br />
Con il regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l&#8217;utilizzazione delle partite già ritirate veniva adeguato ulteriormente. L&#8217;art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, dispone quanto segue: <br />
«In deroga all&#8217;articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il termine [del 1° ottobre 1995] di cui all&#8217;articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura: <br />
a) <br />
del 15% in ogni caso, <br />
b) <br />
del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l&#8217;utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996.La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996». <br />
20 <br />
Con nota del 23 aprile 1996 l&#8217;AIMA invitava la Palma a versarle una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70), che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995, l&#8217;intero quantitativo di alcole delle prime due partite non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della Comunità. Con nota 3 giugno 1996 la Palma contestava la legittimità della richiesta avanzata dall&#8217;AIMA. <br />
21 <br />
Con tale nota la Palma reiterava altresì alla Commissione la richiesta di poter procedere alla distruzione dell&#8217;alcole non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell&#8217;alcole senza provocare alcuna perturbazione di mercato.<br />22 <br />
L&#8217;11 novembre 1996 la Commissione inviava all&#8217;AIMA una lettera formulata come segue:<br />«La domanda della distilleria PALMA avente ad oggetto l&#8217;autorizzazione di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità dell&#8217;alcole in questione, non può essere accettata. <br />
E&#8217; necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/96 della Commissione [relative all&#8217;incameramento della cauzione].(&#8230;) la distilleria PALMA è soggett[a] all&#8217;obbligo di corretta esecuzione, il che significa che l&#8217;alcole deve essere utilizzato nel settore dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara, e che tale obbligo non viene meno con l&#8217;incameramento della cauzione. Le autorità nazionali sono tenute, se del caso con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo l&#8217;incameramento delle cauzioni. Occorre assolutamente evitare uno sviamento dell&#8217;alcole aggiudicato verso settori non autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio il settore delle bevande spiritose (&#8230;)». <br />
23 <br />
L&#8217;AIMA trasmetteva tale lettera alla Palma il 3 febbraio 1997. <br />
24 <br />
Con nota del 20 novembre 1996 la Palma reiterava ancora una volta le contestazioni sollevate nei confronti della richiesta dell&#8217;AIMA e proponeva di mettere l&#8217;alcole non ancora utilizzato a disposizione dell&#8217;AIMA, in modo gratuito. <br />
25 <br />
L&#8217;AIMA ingiungeva alla Palma di versarle interamente la cauzione. La Palma si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al giudice nazionale.<br />26 <br />
Il 9 luglio 1999 la Palma veniva dichiarata fallita.</p>
<p align=center><b>Procedimento </b></p>
<p>27 <br />
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. <br />
28 <br />
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell&#8217;ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all&#8217;art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere ad essi all&#8217;udienza. <br />
29 <br />
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all&#8217;udienza del 17 dicembre 2003.</p>
<p align=center><b>Conclusioni delle parti </b></p>
<p>30 <br />
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: <br />
condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti;<br />condannare la Commissione alle spese.<br />31 <br />
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: <br />
respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato; <br />condannare la ricorrente alle spese.</p>
<p align=center><b>In diritto</b></p>
<p>32<br />Senza sollevare un&#8217;eccezione d&#8217;irricevibilità con atto separato, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. A tale proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità. Il primo, fatto valere in via principale, riguarda l&#8217;incompetenza del Tribunale. Il secondo si riferisce alla presentazione tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell&#8217;art. 44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura. Questi due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in subordine. <br />
33 <br />
La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile.Sul motivo di irricevibilità relativo all&#8217;incompetenza del TribunaleArgomenti delle parti <br />
34 <br />
La Commissione sostiene che l&#8217;intera controversia ruota intorno all&#8217;obiettiva circostanza dell&#8217;inadempimento della Palma alla specifica obbligazione di utilizzare l&#8217;alcole acquistato nell&#8217;ambito della gara particolare n. 8/90 CE ed alle conseguenze di tale inadempimento. Orbene, a suo parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente causa è di tipo contrattuale. Soltanto in forza di tale rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l&#8217;eventuale responsabilità della Commissione. Ne conseguirebbe che il ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base dell&#8217;art. 288, secondo comma, CE e, dall&#8217;altro, sfugge alla competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario in base all&#8217;art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T44/96, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II1331, punto 38).<br />35 <br />
La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sul ricorso in quanto quest&#8217;ultimo è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione. A tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la questione controversa non rientra in alcun modo nell&#8217;ambito di un rapporto contrattuale tra la Palma e la detta istituzione. Nel caso di specie, il danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell&#8217;11 novembre 1996 che, quale atto autoritativo della Commissione, esulerebbe dalla sfera contrattuale. <br />
36 <br />
D&#8217;altra parte, poiché la lettera dell&#8217;11 novembre 1996 avrebbe, da un lato, respinto le richieste della Palma relative alla distruzione dell&#8217;alcole residuo e, dall&#8217;altro, disposto l&#8217;escussione della fideiussione costituita nell&#8217;ambito della gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della Palma, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II367, punto 42).</p>
<p align=center><b>Giudizio del Tribunale</b></p>
<p>37 <br />
Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della Comunità nella fattispecie, a causa dei comportamenti contestati della Commissione, sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T180/95 Nutria/Commissione, Racc. pag. II1317, punto 28).<br />38 <br />
A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente e la Commissione sono vincolate da un contratto. Dall&#8217;art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89 risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con il regolamento n. 3390/90, la Palma si è espressamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara. Tenuto conto di tali condizioni la Palma ha presentato un&#8217;offerta di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000 hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell&#8217;ambito della gara. Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita, la Commissione ha accettato il prezzo proposto dalla Palma e gli altri impegni di tale impresa. Quindi, per effetto dell&#8217;offerta della Palma e della sua accettazione da parte della Commissione, le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo offerto dalla Palma sono divenuti clausole di un contratto che vincola le due parti della presente controversia (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II1633, punto  39, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc. pag. II3909, punto 53). <br />
39 <br />
Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato dopo la sua stipulazione. In particolare, a seguito delle richieste della Palma, la Commissione ha, infatti, adottato i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell&#8217;alcole effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole. Queste modifiche fanno parte integrante del contratto. <br />
40 <br />
Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della Commissione che sono alla base del presente ricorso per risarcimento danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla Commissione in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 40). <br />
41 <br />
La ricorrente lamenta tre illeciti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell&#8217;esistenza di un caso di forza maggiore che esonererebbe la Palma dal suo inadempimento dell&#8217;obbligo di utilizzare l&#8217;alcole effettivamente aggiudicato entro un determinato termine. Di conseguenza non sarebbe stato tenuto conto dell&#8217;effetto esimente di un caso di forza maggiore. In secondo luogo, la Commissione avrebbe negato un&#8217;ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell&#8217;alcole effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione del principio di proporzionalità. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe una violazione dell&#8217;obbligo di motivazione che incombe a tale istituzione in forza dell&#8217;art. 253 CE. <br />
42 <br />
Per quanto riguarda, in primo luogo, l&#8217;obbligo della Commissione di tener conto dell&#8217;esistenza di un caso di forza maggiore, bisogna considerare che tale obbligo grava sulla Commissione in forza del contratto. Tale obbligo risulta, infatti, dalle disposizioni contrattuali previste all&#8217;art. 2 del regolamento n. 2710/93 nonché all&#8217;art. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 416/96. Di conseguenza, la pretesa violazione dell&#8217;obbligo di tener conto di un caso di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità. <br />
43 <br />
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l&#8217;asserito obbligo della Commissione di acconsentire a modificare le condizioni dell&#8217;effettiva utilizzazione dell&#8217;alcole venduto, perché il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche, occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo che sussista, può gravare sulla Commissione solo in forza del contratto. <br />
44 <br />
E&#8217; vero che l&#8217;art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione della Comunità, siano esse contrattuali o extracontrattuali. <br />
45 <br />
Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C162/96, Racke, Racc. pag. I3655, punto 49), il contratto stipulato tra la Commissione e la Palma è, in linea di massima, intangibile. Pertanto, l&#8217;eventuale obbligo della Commissione di accettare una delle modifiche al contratto proposte dalla Palma può discendere solo dal contratto stesso o dai principi generali che regolano i rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di proporzionalità. La pretesa violazione del detto obbligo di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità. <br />
46 <br />
Per quanto riguarda, infine, l&#8217;obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare che tale obbligo grava sulla Commissione a norma dell&#8217;art. 253 CE. Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi la Commissione in forza del contratto che vincola tale istituzione e la Palma. Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della Comunità. <br />
47 <br />
Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione dell&#8217;obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di risarcimento l&#8217;inadempimento da parte della Commissione di obblighi di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/Commissione, cit., punto 36). <br />
48 <br />
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie.<br />49 <br />
Non si può riconoscere, nella presente controversia, che l&#8217;adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa essere considerata come l&#8217;espressione della comune volontà delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, poiché la Commissione contesta la competenza del Tribunale. <br />
50 <br />
In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell&#8217;art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell&#8217;art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso laddove verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall&#8217;art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la Comunità (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10, e ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 47). <br />
51 <br />
Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità relativo all&#8217;incompetenza del Tribunale dev&#8217;essere accolto nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni, da un lato, dell&#8217;obbligo di tener conto dell&#8217;eventuale esistenza di un caso di forza maggiore e, dall&#8217;altro, dal preteso obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte dalla Palma in forza del principio di proporzionalità. <br />
52 <br />
Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso, occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui la ricorrente denuncia una violazione dell&#8217;obbligo di motivazione. <br />
Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di proceduraArgomenti delle parti <br />
53 <br />
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all&#8217;esistenza ed all&#8217;entità del danno asseritamente subito. In tale contesto, alla Commissione sfuggirebbe quale sia il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento. <br />
54 <br />
Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione del danno. Così, nel ricorso, i costi di movimentazione e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell&#8217;11 novembre 1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno da essa fatto valere. La replica, invece, si riferirebbe ai costi di movimentazione e stoccaggio che la Palma asserisce di aver sopportato a causa della lettera dell&#8217;11 novembre 1996. <br />
55 <br />
La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali provvedere alla quantificazione. Secondo la giurisprudenza, tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II1825, punto 67). Infine, la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla Commissione rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminate nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II563, punto 59; 10 luglio 1997, causa T38/96, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II667, punto 23).</p>
<p align=center><b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>56 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente all&#8217;art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l&#8217;atto introduttivo del giudizio deve indicare, in particolare, l&#8217;oggetto della controversia e deve contenere un&#8217;esposizione sommaria dei motivi dedotti.<br />57 <br />
Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni può essere sollevata d&#8217;ufficio dal Tribunale (v, in particolare, sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II2085, punto 154). <br />
58 <br />
Occorre rammentare che l&#8217;indicazione degli elementi di cui al precedente punto 56 dev&#8217;essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall&#8217;atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II679, punto 20). <br />
59 <br />
Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un&#8217;istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all&#8217;istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l&#8217;entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II961, punto 107). <br />
60 <br />
Nel caso di specie, dall&#8217;esame del primo motivo risulta che il Tribunale è competente a conoscere solo dell&#8217;asserito difetto di motivazione della lettera dell&#8217;11 novembre 1996 con cui la Commissione rifiuta di accettare la modifica del contratto proposta dalla Palma. Nell&#8217;ambito dell&#8217;esame del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione che la ricorrente rivolge alla Commissione si riduce a una pretesa violazione dell&#8217;obbligo di motivazione della lettera dell&#8217;11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere la responsabilità della Comunità (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre 2003, causa C76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 98). <br />
61 <br />
Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11 382 051,78 ). Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra l&#8217;asserito difetto di motivazione della lettera dell&#8217;11 novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito. Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente conseguenza della lettera dell&#8217;11 novembre 1996. <br />
62 <br />
Ne consegue che le prescrizioni dell&#8217;art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell&#8217;art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono rispettate. <br />
63 <br />
Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti avanzati dalla Commissione a sostegno dell&#8217;irricevibilità del ricorso.</p>
<p align=center><b>Sulle spese</b></p>
<p>64 <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi,</b></p>
<p>IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)<br />
dichiara e statuisce: <br />
1) Il ricorso è irricevibile. <br />
2) La ricorrente è condannata alle spese. </p>
<p>Così deciso a Lussemburgo, il 25 maggio 2004.1  Lingua processuale: l&#8217;italiano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-25-5-2004-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a></p>
<p>Elezioni – ricusazione lista per violazione del termine di presentazione – fattispecie di elezioni europee &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 18 maggio 2004 n. 2719 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2340/2004 Registro Generale:4684/2004 Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – ricusazione lista per violazione del termine di presentazione – fattispecie di elezioni europee  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4098/g">Ordinanza sospensiva del 18 maggio 2004 n. 2719</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2340/2004<br />
Registro Generale:4684/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LISTA CONSUMATORI</b> rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9 presso CARLO RIENZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 2719/2004 , resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE DELLA LISTA CONSUMATORI PER LA CIRCOSCRIZIONE SUD;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Carlo Rienzi e Cesaroni;</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare non presenta deduzioni che inducono la Sezione a riformare l’ordinanza del T.A.R.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4684/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2340/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. Cacace GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio (Avv. Ottolenghi). il Consiglio di Stato si pronuncia contro l&#8217;impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore &#8211;  Est. Cacace<br /> GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio (Avv. Ottolenghi).</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato si pronuncia contro l&#8217;impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l. n. 1034/71 – Inammissibilità – Violazione del doppio grado di giurisdizione – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione con motivi aggiunti di atti connessi di cui al nuovo art. 21 legge TAR è inammissibile in grado di appello, perché viola il principio del doppio grado di giurisdizione</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Francesco Sementilli <a href="/ga/id/2004/6/1547/d">&#8220;Una recente ordinanza del Consiglio di Stato sui motivi aggiunti in appello&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Consiglio di Stato si pronuncia contro l’impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>GEPA S.R.L., </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Valeri e Sebastiana Dore con domicilio  eletto in Roma Via Pasubio, 2 presso Giovanni Valeri</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Ottolenghi con domicilio eletto in Roma Via Angelo Secchi, 4 presso Enzo Ottolenghi<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR Lazio – Roma Sezione I ter 8588/2003, resa tra le parti, concernente procedimento vendita di immobile regionale con riserva del diritto di prelazione.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G. Valeri, S. Dore ed E. Ottolenghi;</p>
<p>Visto che:<br />
&#8211;	in sede di richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, l’appellante faceva in particolare riferimento alla delibera n. 41/03, con cui la Regione aveva autorizzato i competenti organi ad esperire una trattativa privata per la locazione degli immobili oggetto del contendere;<br />	<br />
&#8211;	tale delibera risulta revocata con delibera della Giunta Regionale n. 97/04, impugnata nel presente giudizio con motivi aggiunti e contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione;<br />	<br />
&#8211;	ritenuto che lo strumento processuale dell’impugnazione, nello stesso giudizio, di atti connessi, di cui al nuovo art. 21 l. TAR, sia inammissibile in grado di appello, non potendosi consentire l’utilizzo di tale strumento in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione nelle controversie circa la legittimità di atti amministrativi, della cui legittimità può conoscere in via diretta solo il TAR, con successiva facoltà di appello a questo Consiglio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1757/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004<br />
Il Presidente Paolo Salvatore</p>
<p>L&#8217;estensore Salvatore Cacace</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a></p>
<p>Sanita&#8217; – direttori generali – lista candidati idonei – criteri utilizzati dall’amministrazione – impugnazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – Ordinanza sospensiva del 3 dicembre 2003 n. 868</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – direttori generali – lista candidati idonei – criteri utilizzati dall’amministrazione – impugnazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – <a href="/ga/id/2004/5/4100/g">Ordinanza sospensiva del 3 dicembre 2003 n. 868</a<



<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2337/2004<br />
Registro Generale:3560/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CARRESCIA MARIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO LOFOCO con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 6 presso FABRIZIO LOFOCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ALDO LOIODICE con domicilio eletto in Roma VIA OMBRONE 12 PAL. B presso ALDO LOIODICE e nei confronti di <b>A.S.L. BA/4</b> non costituitosi; <b>A.S.L. LE/1 </b>non costituitosi; <b>OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA</b> non costituitosi; <b>A.S.L. FG/1</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BA/2</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BA/3</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BA/1 </b>non costituitosi; <b>A.S.L. BA/5</b> non costituitosi; <b>A.S.L. LE/2</b> non costituitosi; <b>A.S.L. TA/1</b> non costituitosi; <b>A.S.L. BR/1</b> non costituitosi; <b>A.S.L. FG/2</b> rappresentato e difeso da:Avv. ALDO LOIODICE con domicilio eletto in Roma VIA OMBRONE 12 PAL. B presso ALDO LOIODICE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA – BARI: Sezione I n. 868/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLE NOMINE DI DIRETTORE GENERALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) A.S.L. FG/2 REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi, altresì, per le parti, l’avv. Fabrizio Lofoco e Raffaele Izzo per delega dell’avv. A. Loiodice;<br />
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3560/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a></p>
<p>Sanità &#8211; farmaci – imposizione regionale di ticket per l’utente per contenimento spesa sanitaria – imposizione su tutti i farmaci senza esclusione per quelli essenziali (classe A) – sentenza di annullamento dell’imposizione &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale – prevalenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità &#8211; farmaci – imposizione regionale di ticket per l’utente  per contenimento spesa sanitaria – imposizione su tutti i farmaci senza esclusione per quelli essenziali (classe A) – sentenza di annullamento dell’imposizione  &#8211;  sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2336/2004<br />Registro Generale:3520/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>REGIONE MOLISE </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI PROV. DI ISERNIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>DI TORE UMBERTO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>MARIANI CRISTINZIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>DI PASQUALE DOMENICO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO <b>DI NUCCI AMELIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAZZOCCO Avv. GIUSEPPE D&#8217;AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIA UGO BASSI, 3 presso ENNIO MAZZOCCO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR MOLISE &#8211; CAMPOBASSO 142/2004, resa tra le parti, concernente IMPOSIZIONE DI UN TICKET GENERALIZZATO PER CONTENIMENTO SPESA SANITARIA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI PROV. DI ISERNIA CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA DI NUCCI AMELIO DI PASQUALE DOMENICO DI TORE UMBERTO MARIANI CRISTINZIO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A. Ciufolo per l’Avv.ra Gen.le dello Stato e Adriano Giuffrè, per delega E. Mazzocco;</p>
<p>Considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente e meritevole di tutela interinale quello pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3520/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; attività di trasporto merci e parcheggio automezzi – ordine di chiusura immediata &#8211; contrasto con strumento urbanistico – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2004 n. 188 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; attività di trasporto merci e parcheggio automezzi – ordine di chiusura immediata  &#8211; contrasto con strumento urbanistico – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/5/4103/g">Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2004 n. 188</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2334/2004<br />Registro Generale:3450/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GIARLETTA GERARDO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO SPIEZIA Avv. GIOVANNI CALIULO Avv. MARIA CITRO con domicilio eletto in Roma VIA G. ARISTIDE SARTORIO N. 61 presso PAOLA VICIDOMINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO BRANCACCIO Avv. LAURA CLARIZIA con domicilio eletto in Roma VIA TARANTO N. 18 presso ANTONIO BRANCACCIO RESP. <b>1A AREA E SPORT. UN. ATTIV. PRODUTT. COMUNE M.S. SEVERINO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 188/2004 , resa tra le parti, concernente CHIUSURA IMMEDIATA ATTIVITA&#8217; TRASPORTO MERCI E PARCHEGGIO AUTOMEZZI ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e udito, altresì, per le parti gli avv.ti G. Caliulo e A. Brancaccio;<br />
Considerato che non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3450/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2334/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a></p>
<p>Opere pubbliche &#8211; progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade, fogne e marciapiedi – impugnazione di residenti &#8211; interesse pubblico alla manutenzione straordinaria della strada – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche &#8211;  progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade, fogne e marciapiedi – impugnazione di residenti &#8211;  interesse pubblico  alla manutenzione straordinaria della strada – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4105/g">Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6552</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2231/2004<br />
Registro Generale:3511/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano Est.<br />Cons. Gabriele Carlotti<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PANTONI FABIO PANTONI DANIELE STRIVIERI FRANCESCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCO PASCUCCI con domicilio eletto in Roma VIA PARAGUAY N. 5 presso RICCARDO VICERE&#8217;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GUGLIELMO FRIGENTI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 6552/2003 , resa tra le parti, concernente PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FOGNE E MARCIAPIEDI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Nicolina Pullano e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati F. Pascucci e Brigato in dichiarata sostituzione Avv.to G. Frigenti;</p>
<p>Ritenuto che non ci sono motivi per andare in contrario avviso rispetto all’ordinanza del T.A.R.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3511/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.8714</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-8714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-8714/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-8714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.8714</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo Costruzioni Pezzella Raffaele (avv. Andrea Abbamonte) contro Comune di Napoli (Avv. G. Tarallo e G. Pizza) sulle polizze assicurative a carico dell&#8217;esecutore di lavori pubblici 1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori pubblici &#8211; Contratto di manutenzione stradale – Garanzie assicurative ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-8714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.8714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-8714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.8714</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> Costruzioni Pezzella Raffaele (avv. Andrea Abbamonte) contro Comune di Napoli (Avv. G. Tarallo e G. Pizza)</span></p>
<hr />
<p>sulle polizze assicurative a carico dell&#8217;esecutore di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori pubblici &#8211; Contratto di manutenzione stradale – Garanzie assicurative ex art. 30 l. 109/94 &#8211; Obbligo dell’aggiudicatario di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti dalla mancata vigilanza della strada pubblica – Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Contratti della P.A.  – Appalto di lavori pubblici &#8211; Contratto di manutenzione stradale – Revoca dell’aggiudicazione definitiva per mancata stipula di polizza assicurativa prevista nel contratto a causa del rifiuto opposto da alcune compagnie – Legittimità.<br />
3.  Giustizia amministrativa – Domanda riconvenzionale nell’ambito della giurisdizione esclusiva – Ammissibilità – Forma del ricorso incidentale.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Domanda riconvenzionale nell’ambito della giurisdizione esclusiva – Proposta con memoria di discussione non notificata – Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In presenza di un contratto per l’esecuzione di lavori pubblici che si caratterizza per una natura causale mista &#8211; comprendente aspetti funzionali sia dell’appalto di lavori di manutenzione stradale che del servizio di vigilanza sulle strade rientranti nell’ambito territoriale oggetto del contatto &#8211; deve riconoscersi che l’amministrazione possa estendere  le garanzie assicurative di cui all’art. 30 della legge 109/94  anche a prestazioni diverse da quelle strettamente connesse alla esecuzione dei lavori e oggetto dei servizi aggiuntivi. Pertanto è legittima la clausola contrattuale con la quale l’Amministrazione chiede all’esecutore dei lavori di manutenzione stradale la copertura assicurativa, oltre che per i danni collegati all’attività di esecuzione, anche per eventi lesivi verificatisi per effetto della mancata vigilanza e relativo pronto intervento.</p>
<p>2. E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori di manutenzione di strade comunali disposta in ragione della mancata presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di una polizza assicurativa per eventi lesivi verificatisi per effetto della mancata vigilanza  e relativo pronto intervento. In tali casi nessuna rilevanza può assumere l’impossibilità di esibizione della polizza addotta dalla ricorrente  in conseguenza del rifiuto opposto da alcune compagnie  di assicurazione a procedere alla relativa stipulazione a copertura anche  per rischi connessi all’attività di vigilanza, essendo stato documentato unicamente un diniego opposto soltanto da poche compagnie,  di talché la situazione non sembra assumere gli evidenziati caratteri di assolutezza, dovendo, più propriamente, essere qualificata in termini di mera  difficoltà, risultando, in ogni caso, che polizze di tal genere siano state rilasciate in favore di altre imprese.<br />
3. Nell’ambito della giurisdizione esclusiva, le domande riconvenzionali vanno proposte nella forma del ricorso incidentale. Infatti se è ben possibile che l’Amministrazione resistente oppure il controinteressato nel giudizio amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, possano proporre una domanda riconvenzionale, ciò dovrà comunque avvenire attraverso lo strumento tipico con cui a tali parti processuali è consentito di ampliare il thema decidendum del processo amministrativo, ossia avvalendosi dell’istituto del ricorso incidentale (1).</p>
<p>4. E’ inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’Amministrazione nell’ambito della giurisdizione esclusiva, a mezzo di memoria di discussione non notificata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Dello stesso avviso T.A.R. Campania I Sezione 11 aprile 2001 n. 1611; T.A.R. Emilia Romagna Bologna 26 marzo 2003 n. 307; T.A.R. Puglia Bari  11 settembre 2002 n 3926; T.A.R. Puglia Bari  26 aprile 2001 n. 1374).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulle polizze assicurative a carico dell’esecutore di lavori pubblici.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N.  8714/04<br />	<br />
R.G.	N. 9690/03																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> 1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9690/03 R.G. proposto da<br />
<b>Impresa di Costruzioni Pezzella Raffaele</b>, con sede in Caserta, via Patturelli n. 41,  rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliata  in Napoli, alla via Melisurgo n.4, presso l’Avvocato Andrea Abbamonte;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Napoli</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Tarallo e Giacomo Pizza ed elettivamente domiciliato  in Napoli,  presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, Palazzo San Giacomo;<br />
per l’annullamento, previa sospensione<br />a)	della determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. 29 del 29.7.2003 – comunicata giusta nota prot. 1061 del 19.8.2003 – con la quale:<br />	<br />
1)	è disposta la revoca  dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione biennale delle strade ricadenti  nell’ambito delle circoscrizioni Ponticelli/Poggioreale intervenuta giusta determinazione n. 10 del 27.2.2003 alla ditta Pezzella;<br />	<br />
2)	dichiarata decaduta la consegna sotto riserva di legge;<br /> <br />
3)	dato incarico al responsabile del procedimento  di comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici la revoca dell’aggiudicazione per gravi inadempienze della ditta Pezzella;<br />
b) della nota prot. 3396 del 24.06.03 inviata a mezzo fax il 4.7.2003;<br />c) se, ed in quanto possa occorrere, del Capitolato Speciale d’Appalto &#8211; art. 44 – nella parte in cui dispone  che l’aggiudicataria della gara debba prestare una polizza assicurativa comprensiva, oltre che della responsabilità civile connessa ai lavori di manutenzione,  anche della copertura assicurativa in ordine al mancato  servizio di vigilanza e della connessa responsabilità ex art. 2051 c.c. relativamente alla porzione di demanio stradale  comunale oggetto di affidamento;<br />
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della  ricorrente società.</p>
<p>nonché<br />
per la condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni per effetto del mancato utile conseguente alla disposta revoca dell’aggiudicazione  e per quelli subiti e subendi a causa della  segnalazione all’Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater L. n. 109/94 e ss.mm.ii. e dei connessi provvedimenti  sanzionatori, oltre a quelli conseguenti alla omessa contabilizzazione e pagamento dei lavori già realizzati in favore dell’Amministrazione comunale per un ammontare di € 220.000, oltre I.V.A.<br />
nonché<br /> a seguito di proposizione di domanda  riconvenzionale,  per la condanna dell’impresa ricorrente al risarcimento dei danni in favore del Comune di Napoli conseguenti alla mancata  stipulazione del contratto,  all’infedele dichiarazione presentata in sede di gara, alla differenza tra il prezzo  di aggiudicazione presentato dalla ricorrente e quello  che sarebbe stato offerto da altra ditta a cui sarebbe stata aggiudicata la gara a seguito della rinnovazione del procedimento, nonché per i danni a terzi a cui l’Amministrazione sarebbe stata chiamata a rispondere in ipotesi di mancata sorveglianza e vigilanza in ordine ai lavori parzialmente  ed anticipatamente eseguiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e la domanda riconvezionale;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  14.1.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con  deliberazioni di Giunta n. 3403/02  del 27.9.2002 e  n. 4349/02  del 26.11.2002 e determinazione dirigenziale n. 1989 del 6.12.2002, il Comune di Napoli bandiva una gara per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade e piazze della città, gara divisa in undici ambiti territoriali,  da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi. Oltre alla  consueta documentazione tecnica  ed amministrativa, era stata prevista dal bando la produzione da parte dell’aggiudicatario di  una polizza   ai sensi dell’art. 30, terzo comma della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. ed art. 103 D.P.R. 554/99.<br />
All’esito delle operazioni di gara che avevano luogo  il giorno 21.2.2003, per quanto concerneva il 7°  Ambito di Ponticelli/Poggioreale, l’aggiudicazione provvisoria veniva disposta in favore della impresa di costruzioni Pezzella Raffaele che aveva presentato il maggior  ribasso compatibile con la  definita soglia di anomalia, pari al 40,289%.<br />
Di conseguenza, l’impresa in questione, dietro espressa  richiesta dell’Amministrazione n. 1221 del 21.2.2003,  trasmetteva, in data 10.3.2003, tutta la documentazione prevista dall’art. 10,  comma 1 quater  della legge n. 109/94 per la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara.<br />
Successivamente, con determinazione n. 10 del 27.2.2003,  si provvedeva alla aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’impresa  Pezzella ed il giorno successivo alla consegna dei lavori sotto riserva di legge.<br />
Il Comune di Napoli, a questo punto, con nota n. 394  del 19.3.2003 &#8211; istanza altresì ribadita con ulteriore nota del giorno successivo &#8211; richiedeva l’esibizione con urgenza della polizza assicurativa prevista  dall’art. 44 del C.S.A.; detta disposizione stabiliva che l’appaltatore fosse tenuto a garantirsi  attraverso la stipulazione di una polizza  avverso il rischio della responsabilità civile per qualsiasi danno cagionato a persone o cose, sia a causa di mancati interventi, che per fatti  accidentali verificatisi nel corso ed a causa dei lavori  di  manutenzione, oltre a quelli conseguenti ad un mancato servizio di vigilanza e relativo pronto intervento; la disposizione in questione prevedeva altresì che la garanzia sarebbe stata estesa al Comune di Napoli in qualità di committente, tenendolo indenne dalle somme che fosse stato tenuto a pagare per conto dell’appaltatore  a titolo  di risarcimento quale  soggetto civilmente  responsabile.<br />
Alla richiesta dell’Amministrazione l’impresa Pezzella Raffaele rispondeva di avere incontrato difficoltà in ordine alla  stipulazione della polizza, avendo due compagnie di assicurazione, ivi compresa quella di  propria fiducia, rifiutato di rilasciarne una che comprendesse anche la copertura per i  rischi afferenti la “vigilanza” delle aree di cantiere: veniva, in ogni caso,  prodotta in data 1.4.2003 una polizza  della Lloyd Adriatico avente ad oggetto la responsabilità civile contro i rischi per eventi contro terzi per l’attività  di manutenzione di strade aperte al traffico.<br />
Trascorsi quattro mesi durante i quali i lavori consegnati proseguivano regolarmente senza che il Comune di Napoli avesse eccepito alcunché riguardo all’inidoneità della polizza, né che fosse stipulato il contratto, l’impresa Pezzella, in data 11.6.2003, notificava atto stragiudiziale di diffida del 5.6.2003, in cui, ribadendo la mancata disponibilità delle Compagnie di Assicurazione a procedere alla stipulazione della  polizza assicurativa nei termini di cui all’art. 44 del C.S.A., invitava l’Amministrazione a modificare tale ultima disposizione  o a chiarirne la portata, rappresentando che, in caso di mancato riscontro,  si sarebbe proceduto alla  sospensione dei lavori  ed allo scioglimento dal vincolo contrattuale. <br />
Non avendo ricevuto risposta da parte dell’Amministrazione, la società, con ulteriore nota del 25.6.2003,  ribadiva che il giorno 27.6.2003  avrebbe proceduto alla  sospensione dei lavori, esonerandosi da ogni  responsabilità per eventuali danni a persone o cose a cagione dei mancati interventi di manutenzione, evidenziando che eventuali segnalazioni di intervento sarebbero rimaste prive di riscontro.<br />
Analogo atto di significazione e messa in mora veniva notificato al Comune di Napoli in data 8.7.2003, in cui si chiedeva da parte dell’impresa Pezzella la contabilità dei lavori eseguiti  al 27.6.2003.<br />
Nelle more l’Amministrazione, con nota prot. 3396 del 24.6.2003, comunicata il 4.7.2003,   a firma del Dirigente p.t. del Servizio Gare e Contratti, sospendeva la procedura di stipulazione del contratto, ciò motivando con la mancata  produzione della  necessaria documentazione propedeutica.<br />Inoltre, in data 11.7.2003, con nota n. 911, il Servizio Tecnico Circoscrizionale contestava all’impresa l’omessa esecuzione di interventi richiesti  con precedenti ordinativi – e segnatamente con fono n.814 del 24.6.2003, fono n. 486 del 30.6.2003, fono n. 487 del 30.6.2003 e fono n. 850 del 2.7.2003 &#8211;  tra l’altro tutti realizzati fino alla  data del 27.6.2003, nonché ribadiva la mancata presentazione della documentazione prevista per la stipulazione del contratto; con  la medesima nota veniva altresì concesso un termine di cinque giorni  sia per procedere alla realizzazione dei lavori  non eseguiti, che per il  deposito della  documentazione richiesta.<br />
In  data 14.7.2003 l’impresa, dopo avere ribadito  di essersi ormai  sciolta da ogni impegno contrattuale con il Comune alla data  del 27.6.2003 e di avere garantito l’effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione richiesti fino ad allora, chiedeva nuovamente che fosse redatta ufficialmente la contabilità dei lavori dal 27.2.2003 (epoca di consegna dei lavori) al 27.6.2003.<br />
Successivamente, sul presupposto che la  società  aggiudicataria non aveva provveduto ad eseguire gli interventi prescritti entro i 5 giorni assegnati, il Comune di Napoli, con determinazione dirigenziale n. 29  del 29.7.2003, comunicata con nota n. 1061 del 19.8.2003, procedeva alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, nonché  alla comunicazione all’Osservatorio sui lavori pubblici, ritenendo sussistente il presupposto  del grave inadempimento.<br />
Avverso detto ultimo provvedimento, contro la nota n. 3396 del 24.6.2003 di sospensione del procedimento di stipulazione del contratto, nonché nei confronti dell’art. 44 del C.S.A. nella parte in cui imponeva all’aggiudicatario la stipulazione  di una polizza  assicurativa a copertura  del mancato servizio di vigilanza, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’impresa Pezzella Raffaele, chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi.</p>
<p>1) Violazione di legge &#8211; Violazione dei principi in tema di autotutela- Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 combinato disposto commi 1 e 3 del D.P.R. n. 554/99 in connessione con gli artt. 2 e 3 L . 241/90 in tema di termini di compimento dell’attività amministrativa – Eccesso di potere &#8211; Difetto del presupposto &#8211; Difetto di istruttoria &#8211;  Motivazione illogica e perplessa –Illogicità manifesta.<br />
Richiamava preliminarmente la ricorrente  la norma di cui all’art. 109 del D.P.R. n. 554/99 secondo cui  la stipulazione del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dalla aggiudicazione in caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorso, in difetto della quale, ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, l’impresa può, mediante atto notificato  alla stazione appaltante, dichiararsi sciolta da ogni impegno contrattuale   o recedere dal contratto.<br />
Atteso che rispetto alla data dell’aggiudicazione erano trascorsi oltre 90 giorni senza che si fosse  addivenuti alla stipulazione del contratto  e che l’Amministrazione comunale  non aveva comunque dato riscontro agli di diffida  presentati al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 44 del C.S.A. relativamente alla copertura assicurativa avverso i rischi dell’attività di vigilanza o addirittura la modificazione della predetta disposizione, la ricorrente   si riteneva libera da ogni impegno contrattuale, essendo  a questo punto ormai tardivi  sia l’atto di sospensione del procedimento  di stipulazione che la richiesta di ulteriori interventi successivamente  al 27.6.2003, di talchè nessun grave inadempimento le poteva essere imputato.<br />
Inoltre evidenziava la ricorrente  che l’ordinativo di cui al fono n. 814 del 24.6.2003 era stato regolarmente  eseguito e che quelli nn. 486 e 487 del 30.6.2003   non erano mai pervenuti, mentre quello n. 850 del 2.7.2003, insieme ai due precedenti erano comunque successivi alla data di legittima sospensione  dei lavori.</p>
<p>2) Violazione di legge &#8211; Violazione dei principi in tema di autotutela- Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 combinato disposto commi 1 e 3 del D.P.R. n. 554/99 in connessione con gli artt. 2 e 3 L . 241/90 in tema di termini di compimento dell’attività amministrativa – Eccesso di potere &#8211; Sviamento<br />
Sotto tale profilo la ricorrente censurava il comportamento del Comune di Napoli sotto il profilo dello sviamento di potere, avendo l’Amministrazione in un certo senso  “costruito” il   contestato grave inadempimento,  colorandolo con una supposta mancata evasione  di specifici  ordinativi di intervento manutentivo, e ciò al solo  fine di dissimulare  l’impossibilità di applicazione della disposizione di cui all’art. 44 del C.S.A. in ordine alla stipulazione della polizza assicurativa afferente l’attività di vigilanza.</p>
<p>3) Violazione di legge &#8211; Violazione dei principi in tema di autotutela- Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 combinato disposto commi 1 e 3 del D.P.R. n. 554/99 – Eccesso di potere – Difetto del presupposto – Difetto di istruttoria – Motivazione illogica e perplessa – Illogicità Manifesta – Travisamento dei fatti – Sviamento.<br />
Ancora oggetto di doglianza era la nota n.  3396 del  24.6.2003 con cui l’Amministrazione aveva disposto la sospensione del procedimento di aggiudicazione per il mancato deposito della documentazione  propedeutica  da parte dell’aggiudicataria; poiché  nella predetta documentazione  rientrava  anche la polizza assicurativa di cui all’art. 44 del C.S.A., non avrebbe potuto il Comune disporre la sospensione del procedimento di stipulazione,  atteso che l’unica ragione della mancata produzione del documento in questione era da ravvisarsi nel rifiuto opposto dalle compagnie di assicurazione,  e quindi per una causa non ascrivibile all’impresa, ma a fatto del terzo.<br />
4) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. – Violazione e falsa applicazione della disciplina  tema di lavori pubblici – Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma terzo L. 109/94  e ss.mm.ii.  e art. 103 D.P.R. n. 554/99 – Eccesso di potere – Difetto del  presupposto- Sviamento.  <br /> Con il quarto motivo di censura la società ricorrente   deduceva l’illegittimità dell’art. 44 del C.S.A. nella parte in cui, prevedendo a carico dell’appaltatore l’obbligo di stipulare una polizza per la copertura dei rischi connessi alla mancata  sorveglianza delle strade interessate dai lavori, aveva finito per determinare un’inammissibile inversione del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.  con consequenziale suo trasferimento dall’ente committente e proprietario delle strade all’impresa appaltatrice dei lavori; infatti, partendo dalla considerazione per cui nel caso di specie  si trattava  di un contratto di lavori pubblici avente  come oggetto  funzionalmente prevalente l’attività di manutenzione delle strade, pur essendovi compresa un’attività di sorveglianza, e dovendosi, pertanto, applicare la normativa di settore, avrebbe dovuto essere configurata nei confronti di terzi danneggiati una responsabilità concorrente tra appaltatore ed ente committente, nei confronti del primo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 109/94, riguardo al secondo in virtù del principio generale ed inderogabile di cui all’art. 2051 c.c. in materia di responsabilità del custode.</p>
<p>5) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge-quadro sui lavori pubblici in connessione all’art. 6 del D.P.R. n. 554/99 – Violazione  e falsa applicazione dei principi civilistici  in tema di responsabilità – Eccesso di potere – Difetto del presupposto.<br />
Con riferimento alla segnalazione all’Osservatorio sui  lavori pubblici ed all’incameramento della cauzione provvisoria,  deduceva la ricorrente che la mancata stipulazione del contratto fosse ascrivibile non a fatto proprio ma ad una causa imputabile all’Amministrazione, da individuarsi nella portata ed interpretazione offerta dell’art. 44 del C.S.A. con cui si era inteso  modificare il criterio di imputazione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. facendolo gravare sull’appaltatore, oltre che al fatto del terzo,  ascrivibile al rifiuto opposto dalle compagnie di assicurazione   a procedere alla stipulazione di polizze a copertura di rischi come quelli inerenti la mancata sorveglianza  delle strade interessate dagli interventi manutentivi.<br />
La ricorrente proponeva altresì domanda di risarcimento dei danni subiti  consistenti nel mancato utile conseguente alla revoca dell’aggiudicazione   ed in quelli derivanti dalla  segnalazione all’Osservatorio dei lavori pubblici, nonché dall’ incameramento della cauzione provvisoria.  <br />
Si costituiva  in giudizio il Comune di Napoli che chiedeva il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
In particolare, la difesa dell’Amministrazione, oltre a  proporre delle argomentazioni di merito,  sollevava un’ eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività   ed una per intervenuta acquiescenza.<br />
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento della società ricorrente in ordine alla mancata stipulazione del contratto.  <br />
Alla camera di consiglio del 22.10.2003, il Collegio, con ordinanza n. 4831/03, accoglieva la domanda  cautelare, limitatamente ai provvedimenti sanzionatori  e alle conseguenze pregiudizievoli immediate, quali  richiamate nel provvedimento impugnato.<br />
Alla udienza del 14.1.2004, all’esito della discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione. </p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>La ricorrente Impresa  di Costruzioni  Pezzella Raffaele ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 29 del 29.7.2003 con la quale il Comune di Napoli ha disposto nei suoi  confronti la  revoca dell’aggiudicazione  della gara relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione biennale delle strade ricadenti nel  7° Ambito Ponticelli &#8211; Poggioreale, demandando al Servizio Gare e Contratti l’incameramento della cauzione provvisoria  ed al responsabile del procedimento  di procedere alla comunicazione all’Osservatorio  sui lavori pubblici  circa l’adozione del predetto provvedimento  per gravi inadempienze dell’aggiudicatario. <br />
Le eccezioni di inammissibilità e di intervenuta acquiescenza sollevate dall’Amministrazione resistente sono infondate nei termini generali in cui sono state proposte.<br />
Quanto alla supposta tardività dell’impugnazione, fondata sull’assunto per cui ci si troverebbe al cospetto  di una  contestazione in  parte qua della lex specialis di  gara che assumerebbe immediata portata lesiva, va osservato che, in realtà, l’oggetto centrale della  controversia, ossia la legittimità della polizza  assicurativa di  cui all’art. 44 del C.S.A.,  non costituiva stricto sensu un requisito di partecipazione al procedimento di gara che ne imponeva l’immediata impugnazione,  ed inoltre,  non è oggettivamente verificabile  che al momento della  pubblicazione del bando, le supposte difficoltà  nel mercato assicurativo  che avrebbero poi determinato la mancata stipulazione della polizza fossero già sussistenti o comunque conoscibili.<br />
Quanto, invece, alla  eccepita acquiescenza, osserva il Collegio che in questa  ipotesi si debba  considerare,  quale oggetto  della controversia, l’intera vicenda portata alla cognizione di  questo Tribunale, storicamente inquadrandola dal momento della pubblicazione del bando e del Capitolato fino all’impugnata revoca dell’aggiudicazione:  rispetto a tale sequenza procedimentale complessivamente considerata, non sembra che la ricorrente  abbia accettato  né in modo implicito, né esplicito  gli atti dell’Amministrazione resistente, la cui condotta, anzi , era stata in più occasioni contestata attraverso puntuali atti di diffida.<br />
Prima di procedere  all’esame del merito delle singole censure proposte, è necessario   individuare la fattispecie che occupa, che trae origine da vicende successive all’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società ricorrente.<br />
 Si è assistito ad un’attività di impulso da parte della società aggiudicataria – consegnataria del lavori sotto riserva – volta ad ottenere le opportune determinazioni da parte dell’Amministrazione  in ordine all’applicazione dell’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto relativamente alla prevista polizza fideiussoria in favore di terzi per l’attività di vigilanza, la cui supposta impossibilità di ottenimento ne avrebbe dovuto comportare l’espunzione quale indefettibile adempimento  in vista della stipulazione del contratto di appalto; all’eventuale inerzia della stazione appaltante sarebbe conseguito – come è  poi avvenuto – lo svincolo automatico da ogni impegno contrattuale successivamente alla data del 27.6.2003, con esonero da  ogni responsabilità da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. <br />
Tale comportamento della ricorrente  era stato riscontrato dal Comune di Napoli che aveva dato vita a due  distinte  reazioni, l’una   incidente sul procedimento di stipulazione del contratto, che veniva sospeso, per omessa produzione  della necessaria documentazione propedeutica (tra cui figurava  proprio la polizza di cui al richiamato art. 44 del C.S.A.), l‘altra, conseguente all’omessa esecuzione di ordinativi   di lavori   a seguito della ritenuta operatività del meccanismo di cui all’art. 109, terzo comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, che davano  adito al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione  ed alla segnalazione all’Osservatorio sui lavori  pubblici per grave inadempimento dell’appaltatore.<br />
Va sin d’ora evidenziato che    i due atti impugnati – l’uno di sospensione, l’altro di revoca sebbene distinti quanto ad effetti ed a presupposti giuridici – traggono, nel caso di specie, origine da una vicenda comune che li pone in stretto nesso di interdipendenza logica e funzionale: tale elemento  comune è costituito, infatti,  dall’applicabilità e legittimità o meno dell’art. 44 relativamente alla polizza fideiussoria in questione, atteso che la sua mancata produzione ha determinato da un lato la sospensione del procedimento di stipulazione e dall’altro ha  costituito la giustificazione adotta dalla ricorrente per legittimare il proprio rifiuto di eseguire le prestazioni  oggetto di richiesta da parte della stazione appaltante in epoca successiva al 27.6.2003.<br />
Da tale premessa discende  un duplice ordine di considerazioni.<br />
In primo luogo, l’impugnato  atto di sospensione, benché fosse autonomamente lesivo al momento della sua adozione, in quanto comportante un vero e proprio arresto  procedimentale  non essendo stata stabilita la durata (limitata) dell’effetto  sospensivo, appare superato definitivamente dal provvedimento di revoca dell’aggiudicazione che, incidendo non già  sull’interesse della ricorrente alla stipulazione in qualità di aggiudicataria definitiva, ma addirittura intervenendo a  monte  mediante la cassazione proprio  di tale posizione legittimamente, risulta l’unico vero atto lesivo in  ordine al   quale si può ritenere sussistente un attuale interesse a ricorrere.<br />
Ne consegue che il ricorso, quanto all’impugnazione dell’atto di sospensione del procedimento di stipulazione, deve essere dichiarato inammissibile per  carenza d’interesse, sussistente già al momento della proposizione dell’intero gravame.<br />
In secondo luogo,  va osservato che sebbene la determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. 29 del 29.7.2003, faccia riferimento, ad una prima lettura,   ad atteggiamenti  di inerzia o  di vero e proprio inadempimento   da parte della ricorrente che ne avrebbero giustificato l’adozione, in realtà  lo stesso non si può qualificare  come un atto risolutorio di un rapporto in corso di esecuzione, quanto di un vero e proprio  provvedimento di autotutela incidente sul precedente provvedimento di aggiudicazione.<br />
In favore  di tale conclusione milita in primo luogo il dato letterale che  espressamente fa riferimento ad un  effetto di revoca, essendo a tal fine rilevante non tanto se si tratti o meno di un atto discrezionale, quanto individuare quale sia il provvedimento su cui la funzione di secondo grado va ad incidere,  atto che nel caso di specie è proprio l’aggiudicazione  disposta in favore della  ricorrente. <br />
Altro elemento che depone nel senso della natura di provvedimento di autotutela  della determinazione impugnata è la circostanza dell’avvenuto incameramento della cauzione provvisoria che induce a ritenere che si verte nell’ambito del procedimento  di   scelta del contraente e non già  nella fase di esecuzione  del contratto.<br />
Ma ciò che  sostiene un’interpretazione in termini di provvedimento di secondo grado è proprio la motivazione dell’atto in questione,  elemento che non può essere esaminato in maniera avulsa rispetto al contesto in cui è stato adottato.<br />
Infatti, la mancata volontaria esecuzione degli ordinativi  di lavori di manutenzione  nella motivazione del provvedimento di revoca è stata   ancorata, con tutta evidenza,  alla pregressa querelle sorta tra l’Amministrazione comunale e la società ricorrente in ordine alla legittimità ed applicabilità dell’art. 44 del C.S.A., come si evince proprio dall’espresso richiamo agli atti di diffida inoltrati  ed al  successivo atto di sospensione del procedimento di stipulazione del contratto da parte del Comune.<br />
Così individuato il contenuto del provvedimento e, quindi,  l’oggetto del giudizio ne consegue anche la possibilità di escludere ogni dubbio sulla giurisdizione di questo Tribunale amministrativo.<br />
Ciò premesso con il primo motivo di gravame parte ricorrente  ha contestato la sussistenza  del presupposto sulla base del quale  il Comune di Napoli aveva  adottato l’impugnato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, ovverosia un grave inadempimento  ascrivibile  alla mancata esecuzione di interventi ritualmente richiesti  ed oggetto di successiva diffida  ad adempiere entro i successivi cinque giorni, in data 10.7.2003. <br />
Ma si è già visto che pur essendo stato questo il contenuto di uno dei due sviluppi procedimentali, esso – malgrado le equivoche espressioni utilizzate – non può ritenersi trasfuso nel provvedimento poi emesso che attiene alla fase anteriore all’esecuzione del contratto. Comunque, non è inutile rilevare    che anche tale pretesa è strettamente legata alla verifica della legittimità dell’art. 44 che, come si vedrà, costituisce il punto centrale della controversia. <br />
 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente evidenziava la condotta assunta dall’ente committente in termini di sviamento, atteso che, con l’atto di sospensione del procedimento di stipulazione del contratto per  mancata produzione di parte della documentazione, tra cui la polizza  assicurativa de qua,  nonché con la revoca dell’aggiudicazione, sia era inteso dissimulare l’effettiva inapplicabilità o comunque l’illegittimità dell’art. 44 del C.S.A.  facendo ricadere sull’appaltatore ogni responsabilità in ordine alla mancata stipula.<br />
Con il terzo motivo di gravame  ha  contestato la ricorrente che non avrebbe potuto parlarsi di inadempimento ad essa imputabile, atteso che la mancata stipulazione del contratto di assicurazione di cui all’art. 44  del C.S.A. e la consequenziale omessa produzione, era da ascriversi a fatto del terzo, e segnatamente al rifiuto opposto dalle compagnie di assicurazione  a procedere  in tal senso.<br />
E’ peraltro evidente a questo punto che la questione centrale della controversia è sollevata nel quarto motivo di ricorso con il quale l’impresa Pezzella ha espressamente impugnato l’art. 44 del C.S.A.  deducendone l’illegittimità  sotto vari profili.<br />
Dopo avere premesso che il contratto in questione  doveva essere qualificato in termini di appalto di lavori pubblici, essendo la prestazione di esecuzione dei lavori di manutenzione funzionalmente prevalente rispetto a quelle di sorveglianza e vigilanza, la ricorrente deduceva che le polizze assicurative che avrebbero potuto essere richieste   all’aggiudicatario in base alla disciplina generale erano esclusivamente quelle di cui all’art. 30, terzo comma della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. ed art. 109 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, ossia solo quelle previste per la copertura di danni cagionati nell’esecuzione dei lavori di manutenzione: l’art. 44 del C.S,.A. aveva, invece, imposto la copertura assicurativa,  oltre che per i danni collegati all’attività di esecuzione, anche per eventi lesivi verificatisi per effetto della mancata vigilanza  e relativo pronto intervento.<br />
Tale assetto  contrattuale aveva finito per stravolgere l’ordinario  regime di ripartizione della responsabilità tra ente committente  ed impresa esecutrice dei lavori,  addossando a quest’ultima anche quella per danni a cose o terzi che, ai sensi del principio generale di cui all’art. 2051 c.c., incombe invece sul primo  in qualità  di proprietario e quindi  di custode delle strade cittadine sulle quali si svolge l’attività di manutenzione. <br />
La doglianza è infondata.<br />
Ad avviso del Tribunale, infatti, nel caso di specie si è in presenza di un contratto   che si caratterizza per una natura causale mista, comprendente aspetti funzionali sia dell’appalto  di lavori che  del servizio di vigilanza. E, in presenza di siffatte tipologie contrattuali,  deve riconoscersi che l’amministrazione possa estendere  le garanzie assicurative di cui all’art. 30 della legge 109/94  anche  a prestazioni  diverse da quelle strettamente connesse alla esecuzione dei lavori e oggetto dei servizi aggiuntivi. <br />
Né a tale considerazione funge da ostacolo l’art. 2  della legge n. 109/94  che, in tema di  contratti misti, consente l’applicazione  delle norme della legge-quadro allorquando i lavori assumano  un rilievo economico superiore al 50% e ciò proprio perché l’impianto della stessa legge non esclude affatto che  per tale tipologia di  contratti l’Amministrazione possa richiedere ulteriori prestazioni accessorie,  come ad esempio quelle di natura assicurativa, afferenti le obbligazioni appartenenti alla funzione contrattuale “minore”, ammesso che tale possa  qualificarsi nel caso di specie.  Del resto, va da  sé considerato che lo spirito  della legge è quello, in via generale, di disciplinare essenzialmente il settore “puro” degli appalti di opere e di lavori pubblici (art. 1), per cui  è in questa ottica che deve essere letto l’art. 30 laddove fa riferimento unicamente  a tali categorie di prestazioni come oggetto di copertura assicurativa; anzi, proprio l’avere il legislatore avvertito l’esigenza di garantire  &#8211; attraverso un’espressa previsione normativa &#8211;    l’Amministrazione da rischi connessi all’esecuzione dei lavori attraverso la stipulazione di rimedi assicurativi  a cura dell’appaltatore &#8211; ove intesa quest’ultima come espressione di un principio generale &#8211; dovrebbe  condurre a ritenere la piena legittimità di una previsione di capitolato che imponga un’analoga  tutela anche per i contratti misti in ordine alle altre prestazioni non riconducibili ai lavori pubblici. <br />
Ebbene nel caso di specie, l’art. 10, primo comma del C.S.A. impone all’appaltatore l’adozione di tutte le specifiche misure precauzionali volte a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza del transito, procedendo successivamente all’indicazione di una serie di cautele che, sebbene di natura meramente esemplificativa, presenta il carattere comune di inerenza all’area oggetto degli interventi manutentivi; inoltre, il successivo quarto comma prevede l’espletamento  di un servizio di vigilanza per l’osservanza  di obblighi di cui all’art. 10, potendosi a questi aggiungersi – secondo il già richiamato principio dell’inerenza – quelli di cui  al successivo art. 11, aventi ad oggetto l’apposizione  di sbarramenti  e segnali come misura di tutela della sicurezza pubblica.<br />
Orbene non vi è dubbio che queste clausole – non oggetto di specifica impugnazione – impongano un obbligo di vigilanza cui non può non riconnettersi una corrispondente responsabilità, giustificando una eventuale azione del terzo leso  nei confronti dell’impresa.<br />
La richiesta della polizza assicurativa è, dunque un obbligo aggiuntivo a tutela insieme dei cittadini e della stessa amministrazione  che potrebbe essere chiamata a sua  volta a rispondere dei danni.<br />
In conclusione, deve, pertanto, respingersi l’ordito argomentativo di parte ricorrente secondo cui all’Amministrazione sarebbe stato precluso di  richiedere all’appaltatore specifiche garanzie assicurative in ordine a prestazioni diverse da quelle afferenti la sola esecuzione dei lavori, in ragione della natura   funzionalmente prevalente di contratto di appalto di lavori pubblici: di conseguenza, era pienamente legittimo che il Comune di Napoli  richiedesse ulteriori prestazioni accessorie, anche di natura assicurativa, eccedenti quelle minime previste dalla legislazione di settore e ciò soprattutto trattandosi di attività connesse  all’esecuzione  delle prestazioni dedotte in contratto, come appunto la vigilanza sulle strade  rientranti all’ambito  territoriale affidato alla ricorrente.<br />
Nemmeno risulta fondato l’ulteriore profilo di censura afferente l’art. 44  del C.S.A. relativo  al supposto  “trasferimento” della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. dal Comune, ente committente e proprietario delle strade in capo all’appaltatore. <br />
Premesso al riguardo che  verificare se ricorre un “ trasferimento”  di responsabilità ovvero una “duplicazione” è questione che non interessa in questa sede, si deve rilevare che nell’illustrazione del motivo in esame la ricorrente ha dedotto che lo spostamento della responsabilità di cui all’art.  2051 c.c. sarebbe effetto della stipulazione della polizza di cui all’art. 44 del C.S.A., mentre si è già visto che tale polizza serve piuttosto a coprire una responsabilità che si è già  costituita in forza  della disciplina contrattuale. <br />
Ebbene si è già detto che tale disciplina non è stata impugnata  ed in ogni caso non si scorgono elementi impeditivi di un affidamento esterno del servizio di vigilanza.<br />
Alla stregua di tali considerazioni deve concludersi per la  legittimità dell’art. 44 del C.S.A. nella parte in cui aveva previsto la produzione di una polizza assicurativa anche per l’attività di vigilanza. <br />Quanto alle contestazioni afferenti i singoli ordinativi di lavori di cui alla nota n. 911 dell’11.7.2003, richiamata dal provvedimento di revoca impugnato quale sua parte integrante,  si osserva, in primo luogo, che le ragioni poste a fondamento dell’adozione dell’atto di autotutela in questione non  si esaurivano nella mera omissione di  singoli interventi, ma nel complessivo atteggiamento assunto dall’impresa ricorrente, comprensivo, cioè,  della sua posizione negativa rispetto alla doverosità   di tutti indistintamente  gli adempimenti  che fossero provenuti dall’Amministrazione appaltante;  inoltre, per quanto riguarda specificamente i due foni del 30.6.2003  e quello del 2.7.2003, le  argomentazioni proposte dalla ricorrente non  appaiono   convincenti, sia perché non basta limitarsi ad asserire la mancata ricezione del fono per  dimostrare di non essere a conoscenza della richiesta di intervento, sia perché, come già visto, in ogni caso anche successivamente alla data del 27.6.2003, l’impresa ricorrente non era affatto svincolata dagli obblighi conseguenti all’aggiudicazione  ed alla consegna dei lavori sotto riserva.<br />
In base alle considerazioni che  precedono deve, inoltre,  ritenersi superata la questione di cui al secondo motivo di ricorso relativa alla presunta “costruzione” dell’inadempimento, asseritamene finalizzata   a dissimulare l’inapplicabilità dell’art. 44 del C.S.A.: infatti, questo  profilo della vicenda, seppur manifesta incertezza  e contraddittorietà dell’azione amministrativa – peraltro non dedotti – non può considerarsi determinante a fronte di un provvedimento che, come si è chiarito, non attiene all’esecuzione del rapporto ma alla stessa aggiudicazione.  <br />Parimenti da respingersi è il terzo motivo di doglianza, atteso che nessuna rilevanza può assumere l’impossibilità  di esibizione della polizza addotta dalla ricorrente   in conseguenza  del rifiuto opposto da alcune compagnie  di assicurazione a procedere alla relativa stipulazione a copertura anche  per rischi connessi all’attività di vigilanza: infatti,  tale impossibilità non è stata adeguatamente dimostrata,  essendo stato documentato unicamente un diniego opposto soltanto da poche compagnie,  di talchè la situazione non sembra assumere  gli evidenziati caratteri di assolutezza,  dovendo, più propriamente, essere qualificata in termini di mera  difficoltà, risultando, in ogni caso, che polizze di tal genere siano state rilasciate in favore di altre imprese. <br />
Con il quinto motivo di censura  la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’impugnata determinazione di revoca dell’aggiudicazione nella parte in cui aveva disposto  l’incameramento della cauzione provvisoria  e la segnalazione all’Osservatorio dei lavori pubblici,  deducendo che, nel caso di specie,  la mancata stipulazione non sarebbe stata dovuta ad un “fatto dell’aggiudicatario”, secondo quanto  previsto dall’art. 30 della legge 11.2.1994 n. 109, ma era da ritenersi addebitabile in parte all’Amministrazione &#8211; attraverso la predisposizione di una  disposizione capitolare illegittima, quale quella di cui all’art. 44 del C.S.A. in tema di esibizione di una polizza assicurativa a copertura anche del rischio per l’attività di vigilanza – ed in parte  a fatto del terzo, ossia al rifiuto opposto dalle Compagnie di Assicurazione di  addivenire alla stipula  di una polizza   che coprisse anche   i rischi per l’attività di vigilanza.<br />
 La doglianza è  infondata, essendo una riproposizione in termini solo formalmente diversi delle censure fin qui esaminate.<br />
All’infondatezza del ricorso consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente, anche con riferimento al credito pari a €220.000,00 relativo alle prestazioni già eseguite, atteso che, rispetto allo stesso, non è stato  fornito alcun principio di prova, né potendo a tal fine tale essere considerata la consulenza tecnica di parte che si fonda sul presupposto,  non sussistente, della fondatezza del ricorso.<br />
Né, allo stato, appare  possibile procedere all’accertamento  del diritto al pagamento delle spettanze afferenti le prestazioni già eseguite  sotto  il profilo del riconoscimento di un’indennità  per effetto  di un ingiustificato arricchimento da parte dell’amministrazione: invero, quella proposta dalla ricorrente è senza dubbio qualificabile esclusivamente in termini di azione risarcitoria – circostanza emergente, come visto, anche dalle allegazioni probatorie addotte &#8211;  per cui  l’azione  generale di cui all’art. 2041 c.c., seppur senz’altro esperibile, presentando una causa pretendi ed un  petitum differenti, deve essere proposta – alternativamente od anche cumulativamente – comunque in maniera espressa,  determinandosi, in caso  contrario, un’inammissibile ipotesi di mutatio libelli           (Cassazione Sezione I 10.4.1985 n. 2374).<br />
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta  dall’Amministrazione resistente, la  stessa deve essere dichiarata inammissibile per omessa notificazione alla società ricorrente.<br />
Ritiene il Collegio di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale  (T.A.R. Campania I Sezione 11 aprile 2001 n. 1611; T.A.R. Emilia Romagna Bologna 26 marzo 2003 n. 307; T.A.R. Puglia Bari  11 settembre 2002 n 3926; T.A.R. Puglia Bari  26 aprile 2001 n. 1374) secondo cui, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, le domande riconvenzionali  vanno proposte nella forma del ricorso incidentale.<br />
Una tale impostazione, infatti, accanto ad esigenze di natura sostanziale, quali quelle connesse al soddisfacimento di  pretese in materia di diritti soggettivi di cui siano titolari soggetti   che siano stati evocati in giudizio,  ciò realizzando tramite la configurabilità nel processo amministrativo della  domanda riconvenzionale, tiene conto anche  di aspetti formali e processuali derivanti dalla diversità del modello  processuale di riferimento, del quale non devono essere alterati – a parità di tutela &#8211;  gli originari meccanismi ed istituti fondamentali.<br />
In tal senso, se è ben possibile che l’Amministrazione resistente  oppure il controinteressato nel giudizio amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, possano proporre una domanda riconvenzionale, ciò dovrà comunque avvenire attraverso lo strumento tipico con cui a tali parti processuali è consentito di ampliare il thema decidendum  del processo amministrativo, ossia avvalendosi dell’istituto del ricorso incidentale.<br />
Pertanto, alcun pregio riveste la tesi dell’Amministrazione comunale  che ha invocato  l’applicazione della norma di cui all’art. 167 c.p.c., secondo cui la domanda riconvenzionale &#8211; come avviene nel processo civile &#8211; si propone nella comparsa di risposta senza necessità di notifica, atteso che dell’istituto in questione  il giudizio amministrativo deve assumere esclusivamente i profili di tutela sostanziale, mentre la “veste” giuridica deve pur sempre appartenere al modello processuale amministrativo nei termini dell’istituto  “reattivo”  nella disponibilità  delle parti evocate in giudizio, ossia quello del ricorso incidentale.<br />
Né, del resto, appare   prospettabile  la possibilità di una remissione in termini, come pure richiesto dall’Amministrazione, atteso che, nel caso di specie, non ci si trova   di fronte al superamento del termine per la presentazione del gravame  de quo e quindi di una fattispecie di intempestività, quanto dell’assoluta mancanza  di instaurazione di un rituale contraddittorio,  come tale insuscettbile di qualsiasi forma di sanatoria.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211; respinge il ricorsoe la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;<br />
&#8211; dichiara l’inammissibilità della domanda  riconvenzionale  proposta dal Comune  di Napoli;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del   31.3.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri 	Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo	Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-8714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.8714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.884</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-884/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-884/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.884</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti M.S.T. (avv.Ramella) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. St. Carotenuto) no all&#8217;indennità sostitutiva del preavviso se la dispensa dal servizio è richiesta dal lavoratore Pubblico Impiego – Indennità sostitutiva del preavviso – Dispensa dal servizio su istanza del lavoratore – Evento previsto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-884/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-884/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.884</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti<br /> M.S.T. (avv.Ramella) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. St. Carotenuto)</span></p>
<hr />
<p>no all&#8217;indennità sostitutiva del preavviso se la dispensa dal servizio è richiesta dal lavoratore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Indennità sostitutiva del preavviso – Dispensa dal servizio su istanza del lavoratore – Evento previsto – Assenza dei presupposti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sorge il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso quando la dispensa dal servizio sia stata disposta su istanza del lavoratore perché in tal caso l’evento della fine del rapporto di lavoro è dallo stesso previsto e quindi non ricorrono le finalità di soccorso al lavoratore cui l’indennità è informata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">No all’indennità sostitutiva del preavviso se la dispensa dal servizio è richiesta dal lavoratore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.884/04<br />
R.G.  n. 204/1999</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
prima sezione</b></p>
<p>nelle persone dei signori: Alfredo  GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente; Roberta  VIGOTTI			&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore ; Paolo      PERUGGIA		&#8211;	Primo Referendario ha pronunciato la seguente																																																																																				</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 204/1999, proposto da<br />
<b>Ticozzelli Maria Santina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Cinzia Ramella, elettivamente domiciliata in Torino, presso la segreteria del TAR</p>
<p align=right>&#8211; ricorrente</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della pubblica istruzione in persona del ministro in carica</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45</p>
<p align=right>&#8211; resistente</p>
<p>per l’annullamento <br />
del diritto dell’indennità di preavviso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Udito all’udienza del 20 maggio 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Massimo Andreis per delega dell’avv. Ramella per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Guido Carotenuto per l’amministrazione resistente<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Ticozzelli Maria Santina espone di essere stata dispensata dal servizio a seguito della visita medica collegiale del 3.3.199, e di aver richiesto il pagamento dei giorni di ferie non godute, della gratifica natalizia e dell&#8217;indennità sostitutiva del preavviso. Con comunicazione del 2.6.1998 il provveditorato agli studi ha negato il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, poiché la dispensa è stata disposta su istanza della ricorrente.<br />
Per il riconoscimento di tale diritto la Ticozzelli ha inoltrato il ricorso in esame, che si appalesa infondato, dal momento che la pretesa indennità ha la funzione di risarcire il lavoratore dalla mancata possibilità di usufruire di un periodo congruo per reperire un’altra occupazione, in caso di fine imprevista del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per iniziativa del datore di lavoro: nella specie, non è contestato che la dispensa dal servizio sia stata deliberata su iniziativa della dipendente, la quale, dunque, non è stata posta di fronte ad un evento imprevisto, ma ha avuto la possibilità di organizzare la propria esistenza in funzione di un evento del tutto atteso.<br />
Il ricorso è conclusivamente infondato e va respinto; le spese di lite possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, respinge in ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 maggio 2004</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 25 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-884/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
