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	<title>25/3/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/3/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-3-2013-n-668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-3-2013-n-668/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.668</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, P. Marotta – Estensore. sulla esclusione ex art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006, anche nell&#8217;ipotesi di scioglimento di un precedente rapporto a seguito di transazione 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-3-2013-n-668/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-3-2013-n-668/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, P. Marotta – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione ex art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006, anche nell&#8217;ipotesi di scioglimento di un precedente rapporto a seguito di transazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006 – Precedente rapporto contrattuale – Responsabilità per inadempimento del contraente – Accertamento – Non è richiesto.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Precedente appalto di analogo oggetto e importo – Conclusione – Impresa concorrente – Corresponsione di penali in sede di transazione – Rapporto fiduciario con la stazione appaltante – Definitiva compromissione – E’ ravvisabile – Effetti – Esclusione dalla gara ex art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006 – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. f), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, non è necessario un accertamento della responsabilità per inadempimento del contraente in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa.	</p>
<p>2.  In presenza di gravi addebiti contestati nell’ambito di un appalto di analogo oggetto e importo con altra p.a., in relazione ai quali l’impresa concorrente ha corrisposto un importo per penali, in sede di transazione, è ravvisabile una definitiva compromissione del rapporto fiduciario tra essa e la stazione appaltante, legittimante quest’ultima a escludere tale impresa dalla procedura di gara sulla base dell’art. 38 comma 1 lett. f),  d.lg. 12 aprile 2006 n.163.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00668/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00321/2013 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 321 del 2013, proposto da: </p>
<p><b>Biblion s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Alberto Maria Durante e dall’avv.to Emiliano Speziale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Alberto Maria Durante in Lecce, via Nazario Sauro n. 51; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Domenico Semeraro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via Rubichi n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Pan<b>.eco. s.r.l. e A.P.E. <i>(Azienda Pugliese Ecologica)</i> s.r.l.</b>, rappresentate e difese dall’avv.to Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Carlo Casciaro in Lecce, via Campania n. 42; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determina dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto TA/1 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di disinfestazione ordinaria e straordinaria presso i presidi ospedalieri e territoriali;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;<br />	<br />
&#8211; dell’eventuale aggiudicazione definitiva ove, nelle more, intervenuta;<br />	<br />
&#8211; dell’escussione della cauzione provvisoria qualora disposta;<br />	<br />
&#8211; della nota della A.S.L. di Taranto (prot. 714/AP) del 15 febbraio 2013 di conferma dell’esclusione dalla gara;<br />	<br />
&#8211; dell’eventuale segnalazione della disposta esclusione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai fini dell’iscrizione della ricorrente nel casellario informatico delle imprese per aver reso falsa dichiarazione<br />
&#8211; dell’eventuale segnalazione alla magistratura penale;<br />	<br />
&#8211; del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui rimettono alla stazione appaltante la verifica dei requisiti di ordine generale;<br />	<br />
nonché per la riammissione alla gara della ricorrente con ogni conseguenza di legge;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società Pan.eco. s.r.l. e A.P.E. s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi l’avv. E. Speziale, per la ricorrente, l’avv. D. Semeraro, per l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, e l’avv.to L. G. Decollanz, per le controinteressate;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente ha partecipato a una procedura di gara aperta indetta dalla A.S.L. di Taranto, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di disinfezione ordinaria e straordinaria dei presidi ospedalieri e territoriali (prezzo a base d’asta € 450.000,00), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
In esito alla seduta di gara del 20 novembre 2012 la società ricorrente è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria, avendo la relativa offerta conseguito un punteggio di 97,89 per un impegno finanziario di € 217.250,10.<br />	<br />
Con nota del 21 gennaio 2013, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto comunicava alla società ricorrente la sua esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006, disponendo contestualmente l’aggiudicazione provvisoria nei confronti del R.T.I. 2° classificato (R.T.I. Pan.eco. – A.p.e. di Modugno).<br />	<br />
A seguito dei rilievi critici formulati dalla ditta esclusa con nota del 23 gennaio 2013, la stazione appaltante, con nota del 15 febbraio 2013, confermava la determinazione di escludere la società ricorrente dalla procedura di gara.<br />	<br />
Avverso gli atti di esclusione dalla gara è insorta l’odierna ricorrente, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Violazione anche per falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 163/2006 nonché, pure in relazione a questo, dell’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 207/2010. Violazione degli artt. 3 e 21-octies l. n. 241/1990, anche in combinato disposto tra loro. Eccesso di potere in ogni forma sintomatica e, in particolare, per errore di fatto risultante dai documenti acquisiti al procedimento, nonché per omessa valutazione di elementi fattuali e giuridici decisivi e per illogicità e contraddittorietà della motivazione;<br />	<br />
2. Violazione degli artt. 3 e 7 ss. l. n. 241/1990 nonché degli artt. 46 e 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 anche in combinato disposto tra loro. Eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica e, particolarmente, per omessa istruttoria, motivazione perplessa, insufficiente e contraddittoria.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le società Pan.eco. s.r.l. e A.P.E. s.r.l. (controinteressate), contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.<br />	<br />
Il ricorso chiamato all’udienza in Camera di Consiglio del 13 marzo 2013 per la delibazione dell’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (nel corso della quale, peraltro, si è costituita in giudizio anche la A.S.L. di Taranto con atto di costituzione formale), è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
In relazione alla manifesta infondatezza del proposto gravame, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini dell’immediata definizione del ricorso in esame, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità.<br />	<br />
1. Con il primo motivo del proposto gravame, la società ricorrente si duole dell’insussistenza nel caso di specie dei presupposti legittimanti la stazione appaltante a disporre l’esclusione della società ricorrente dalla gara in questione, evidenziando di non essere mai incorsa, nell’ambito dei rapporti negoziali con le pp.aa., in risoluzione contrattuale per dolo o per colpa grave. A riprova di ciò fa rilevare che la risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di Cesena (in relazione alla quale la A.S.L. di Taranto ha ritenuto di doverla escludere dalla gara) non risulta dal Casellario delle Imprese, di cui all’art. 8 comma 4 del d.P.R. n. 207/2010. <br />	<br />
La predetta risoluzione contrattuale sarebbe, infatti, avvenuta con un atto transattivo di natura novativa, senza un reale accertamento delle effettive responsabilità della società e, quindi, senza che possa pervenirsi alla configurazione di un giudizio di responsabilità contrattuale, dolosa o colposa, nell’esecuzione dell’appalto affidatole dal Comune di Cesena.<br />	<br />
2. Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto diversi profili (omessa istruttoria; motivazione perplessa, insufficiente e contraddittoria).<br />	<br />
La società ricorrente lamenta la carenza della motivazione del provvedimento di esclusione dalla gara, sostenendo che la A.S.L. di Taranto si sarebbe acriticamente riportata alle valutazioni formulate dal Comune di Cesena, senza tenere in debita considerazione le argomentazioni svolte dalla società ricorrente in relazione ai fatti contestati. In particolare, viene sminuito dalla società ricorrente il ruolo di uno dei principali addebiti contestati dal Comune di Cesena (subappalto non autorizzato), in quanto asseritamente connesso a un intervento straordinario e urgente per l’esecuzione di servizi non compresi nell’oggetto dell’appalto.<br />	<br />
In ogni caso gli addebiti contestati dal Comune di Cesena non potrebbero, a giudizio della ricorrente, costituire “errore professionale” tale da legittimare la sua esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
La ricorrente lamenta, inoltre, il mancato rispetto del principio del contraddittorio nell’ambito del procedimento relativo alla sua esclusione dalla gara.<br />	<br />
3. Le censure sono infondate. Esse vengono trattate congiuntamente attenendo a profili connessi.<br />	<br />
3.1 Anzitutto, il Collegio rileva che la A.S.L. di Taranto ha posto alla base della determinazione di escludere dalla gara la società ricorrente la precedente risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale (di analogo oggetto e importo) intercorso tra la società ricorrente e il Comune di Cesena e il conseguente accordo transattivo del 12 marzo 2008, con il quale la medesima società si è impegnata a corrispondere al Comune di Cesena, in relazione ad alcune inadempienze contrattuali contestate dalla stazione appaltante (violazioni ripetute degli obblighi di disinfestazione stabiliti nel contratto; subappalto non autorizzato; violazione del piano di inserimento dei lavoratori svantaggiati, etc.), penali per un valore complessivo di € 46.000,00 (ridotte, in sede di transazione, rispetto a quelle inizialmente stabilite dal Comune in € 66.400,00).<br />	<br />
Oltre a ciò, la A.S.L. di Taranto pone alla base del provvedimento di esclusione la dichiarazione resa in sede di gara dalla società ricorrente di non essere “incorsa, per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nell’ultimo triennio2008-2009-2010”. <br />	<br />
3.2 Premesso ciò, è bensì vero che la transazione (che è un atto di natura negoziale, stipulato al fine di prevenire liti future o di comporre stragiudizialmente liti già insorte) non può essere assimilata a una risoluzione per inadempimento contrattuale, tuttavia, l’accertamento della responsabilità per dolo o per colpa dell’appaltatore in ordine all’esecuzione di un appalto non è elemento richiesto dall’art. 38 comma 1 lett. f) del codice dei contratti pubblici ai fini dell’esclusione dalle gare pubbliche.<br />	<br />
3.3 L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici nell’individuare i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture dispone, al comma 1, lett. f), che sono esclusi dalle predette procedure i soggetti “che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.<br />	<br />
Risulta evidente che la disposizione sopra richiamata configura due differenti ipotesi di esclusione dalle gare con le pp.aa.: la prima si riferisce all’ipotesi in cui la società concorrente, in sede di esecuzione di un appalto, sia incorsa in “grave negligenza o malafede” rispetto alla stessa stazione appaltante che indice la gara; la seconda ipotesi concerne l’ipotesi di “errore grave” nell’esercizio dell’attività professionale, anche nei confronti di soggetti diversi dall’amministrazione che indice la gara, (errore) accertabile “con qualsiasi mezzo di prova”. <br />	<br />
3.4 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del Codice dei contratti pubblici non è necessario un accertamento della responsabilità per inadempimento del contraente in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012 n. 3078; 22 febbraio 2011 n. 1107; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 25 novembre 2011 n. 2057).<br />	<br />
3.5 Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas dall’accordo transattivo del 12 marzo 2008 e dagli atti del Comune di Cesena che lo hanno preceduto che la società ricorrente si è impegnata a corrispondere alla stazione appaltante penali per un valore complessivo di € 46.000,00, in relazione agli addebiti contestati nell’esecuzione dell’appalto, evidentemente riconoscendone almeno in parte la fondatezza.<br />	<br />
Del resto, a giudizio del Collegio, il subappalto non autorizzato (cui la ricorrente stessa ammette di aver fatto ricorso, pur adducendo, senza documentarla, la necessità di eseguire degli interventi urgenti, non previsti nell’oggetto dell’appalto) costituisce di per sé solo “errore grave” nell’esercizio dell’attività professionale ed imprenditoriale, tanto da assumere rilevanza penale (art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646). Conseguentemente, deve ritenersi che legittimamente la stazione appaltante possa escludere da una gara pubblica, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006, l’appaltatore che vi abbia fatto ricorso, sia pure nell’ambito del rapporto contrattuale con altra pubblica amministrazione, in quanto la violazione di un divieto così grave (e così gravemente sanzionato dall’ordinamento giuridico) è idoneo di per sé solo a incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’appaltatore che la disposizione in questione si propone di salvaguardare.<br />	<br />
4.1 Neppure può essere condivisa la censura relativa alla dedotta carenza di motivazione o di istruttoria.<br />	<br />
Premesso che, per costante giurisprudenza, la determinazione della stazione appaltante di escludere l’impresa ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 ha natura discrezionale ed è soggetta pertanto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012 n. 3078), il Collegio rileva che la A.S.L. di Taranto è pervenuta alla determinazione di escludere la società ricorrente dalla gara, dopo aver acquisito direttamente dal Comune di Cesena la transazione e gli atti deliberativi presupposti (rimasti inoppugnati) e dopo aver esaminato le controdeduzioni formulate dalla società ricorrente, con nota del 23 gennaio 2013, richiamando per relationem le conclusioni cui era pervenuto il Comune di Cesena.<br />	<br />
In particolare, la stazione appaltante, nella nota del 15 febbraio 2013 (prot. 714/AP), ha evidenziato che i gravi addebiti contestati nell’ambito dell’appalto di analogo oggetto e importo dal Comune di Cesena, in relazione ai quali la società ricorrente si è impegnata in sede di transazione a corrispondere penali per € 46.000,00, avevano determinato una definitiva compromissione del rapporto fiduciario tra la società ricorrente e la stazione appaltante, legittimando quest’ultima a escludere la società ricorrente dalla procedura di gara sulla base dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
4.2 Destituita di fondamento si rivela poi la censura relativa alla dedotta violazione dei principi di partecipazione procedimentale, atteso che, con nota del 21 gennaio 2013 (prot. 225 AP), la A.S.L. di Taranto ha rappresentato dettagliatamente alla società ricorrente le ragioni dell’esclusione dalla gara, in relazione alle quali la società esclusa ha avuto la possibilità (come poi ha fatto) di formulare le proprie controdeduzioni, esaminate dalla stazione appaltante nella nota del 15 febbraio 2013 sopra richiamata.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
In considerazione della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, ricorrono, a giudizio del Collegio, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-3-2013-n-668/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1617</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1617</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Michelangelo Maria Liguori Malafronte Luigi (Avv. Laura Mari) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale) sull&#8217;indennità da causa di servizio 1. Giurisdizione e competenza-Giudizio volto al riconoscimento della causa di servizio-Liquidazione di un equo indennizzo- Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste 2. Militare e militarizzato-Pubblico impiego- Procedimento preordinato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1617</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Michelangelo Maria Liguori <br /> Malafronte Luigi (Avv. Laura Mari) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;indennità da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza-Giudizio volto al riconoscimento della causa di servizio-Liquidazione di un equo indennizzo- Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Militare e militarizzato-Pubblico impiego- Procedimento preordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell&#8217;equo- Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie-Parere vincolante e definitivo-Esprime	</p>
<p>3. Militare e militarizzato-Pubblico impiego-Indennizzo per infermità da causa di servizio-Nozione di concausa efficiente e determinante-Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ devoluto alla giurisdizione del G.A. il giudizio, configurabile come impugnatorio, instaurato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo (1). 	</p>
<p>2. In applicazione dell&#8217;art. 5 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel procedimento preordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.) è chiamato ad esprimere parere vincolante e definitivo sull&#8217;esistenza di un nesso di dipendenza causale o anche solo concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, non solo fra l&#8217;infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e l&#8217;invalidità che si assume essere da essa derivata, ma anche e innanzi tutto fra l&#8217;infermità e i fatti ricollegabili alla prestazione lavorativa svolta dal pubblico dipendente e/o all&#8217;ambiente lavorativo nel quale quest&#8217;ultimo era tenuto a prestare la propria opera (2) .	</p>
<p>3. In tema di indennizzo per infermità da causa di servizio,nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno però necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (3).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1.) cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003<br />	<br />
(2.) cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 3967 del 12.7.2007; nonché Cons. di Stato sez. IV, n° 6501 del 3.11.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 2710 del 15.5.2006; Cons. di Stato sez. IV, n° 6944 del 22.10.2004; Cons. di Stato sez. IV, n° 1121 del 10.3.2004 <br />	<br />
(3). Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 178 dell’anno 2005, proposto da:<br />
Malafronte Luigi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Mari, unitamente alla quale è legalmente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania/Napoli, p.zza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è per legge domiciliato, in Napoli, via Diaz n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) del decreto n. 2061 – posizione n. 603283/A del 2.9.2004, con il quale il Ministero della Difesa – Direz. Gen. per il Personale Militare – IV Reparto – 13^ Divisione Equo Indennizzo ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 26.3.1999 dal ricorrente;<br />	<br />
B) del parere n. 18846/2000 del 17.12.2000, con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha giudicato le infermità sub 1 e 2, lamentate dal ricorrente, non dipendenti da causa di servizio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato il 13 dicembre 2004 e depositato l’11 gennaio 2005, Malafronte Luigi ha esposto:<br />	<br />
&#8211; che aveva prestato servizio militare di leva nelle Forze Armate, con il grado, da ultimo, di maresciallo maggiore, dal 10.5.1973 al 16.3.1999;<br />	<br />
&#8211; che nel periodo dal 2.4.1985 al 2.7.1986 era stato in condizioni di salute precarie, le quali avevano comportato continui ricoveri presso i presidi ospedalieri militari;<br />	<br />
&#8211; che, in data 26.2.1986, aveva presentato istanza al Distretto Militare di Salerno per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle infermità “<i>Ipertransaminasemia post epatica e microcitemia</i>”;<br />	<br />
&#8211; che, in data 28.3.1986, la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Medico Militare di Napoli lo aveva dichiarato affetto da: l) “<i>epatopatia post epatica</i>” e da 2) “<i>microcitemia</i>”, e aveva giudicato l’infermità di cui al punto 1) dipendente<br />
&#8211; che, pertanto, egli era stato giudicato temporaneamente non idoneo al S.M.I.;<br />	<br />
&#8211; che, in data 25.2.1997, aveva presentato al Distretto Militare di Salerno &#8211; Ufficio Comando istanza per il riconoscimento dell&#8217;avvenuto aggravamento dell&#8217;infermità “<i>Epatopatia post epatica</i>” come sopra richiamata ed evolutasi in “<i>Cirrosi Epatic<br />
&#8211; che, in data 9.6.1997, l&#8217;infermità lamentata era stata giudicata dagli organi aditi (Ufficio Comando, Servizio Sanitario del Distretto Militare di Salerno) “<i>SI aggravata in Servizio e SI Dipendente da Causa di servizio</i>”, essendo stati ritenuti mo<br />
&#8211; che, in data 20.3.1997, egli era stato ricoverato presso l’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino – Unità Terapica dell’Insufficienza Epatica, per valutazioni pre-Olt;<br />	<br />
&#8211; che, in data 20.5.1997, aveva subito trapianto ortopico di fegato presso il Centro Trapianti di fegato dell’Ospedale “Molinette” di Torino;<br />	<br />
&#8211; che, in data 16.3.1999, con verbale ML 7862 la CMO di Napoli aveva ascritto le suddette infermità, ritenute dipendenti da causa di servizio, alla categoria di pensione 3 della tabella A, in misura massima;<br />	<br />
&#8211; che, in data 5.5.2000, il Ministero aveva decretato la collocazione di esso ricorrente in aspettativa per infermità “<i>sì</i>” proveniente da causa di servizio, a far data dal 16.3.1997 al 15.3.1999, e la cessazione dello stesso servizio per infermità,<br />
&#8211; che, con decreto n. 2061 &#8211; posizione n. 603283/A del 2.9.2004, il Ministero della Difesa – Direz. Gen. per il Personale Militare – IV Reparto – 13^ Divisione Equo Indennizzo, aveva respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 26.3.1999.<br />	<br />
Tanto esposto, il Malafronte ha impugnato il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo da lui richiesto, unitamente al presupposto parere negativo reso in proposito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (atto n. 18846/2000 del 17.12.2000), chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi e lesivi propri dei diritti e interessi.<br />	<br />
Specificamente, il ricorrente, premesso che, secondo costante giurisprudenza, sarebbero condizioni essenziali per il riconoscimento delle infermità per causa di servizio quelle che possono essere considerate fattori principali o perlomeno concause preponderanti o necessarie nel verificarsi dell’infermità, ha sostenuto che nella specie tali condizioni si sarebbero verificate, come dimostrato dai numerosi ricoveri da lui subiti durante il reso servizio militare.<br />	<br />
In data 10 marzo 2005 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per il Ministero della Difesa, onde resistere al proposto ricorso, e, contestualmente, ha depositato documentazione.<br />	<br />
Con atto depositato in data 10 marzo 2010, si è costituito in giudizio l’avv. Laura Mari quale nuovo difensore del ricorrente, in sostituzione del precedente (avv. Lucia Salvati), ed il 19 novembre 2012 ha presentato una memoria.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente giudizio, Malafronte Luigi formula una domanda impugnatoria volta all’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione della difesa gli ha negato l’equo indennizzo per le patologie 1) “<i>esiti di trapianto epatico per epatopatia cronica cirrotica con segni di danno renale e pregressa anemia</i>”, 2) “<i>epatopatia postepatica</i>”, oggetto di istanza in data 26.3.1999; nonché il presupposto parere negativo reso in proposito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio utilizzando la seguente motivazione: “<i>…in quanto, nella fattispecie, la pregressa epatite virale, cui è riconducibile l’affezione cirrotica, deve ritenersi contratta per cause estranee al servizio che, come risulta dagli atti, non ha comportato il contatto del soggetto con sangue o liquidi biologici infetti, né risulta esservi stata la possibilità di penetrazione parenterale del virus specifico</i>”.<br />	<br />
Detta domanda risulta ammissibile, in quanto il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003).<br />	<br />
Occorre, però, precisare che, se pure il decreto oggetto di gravame è successivo all’entrata in vigore del D.P.R. 29.10.2001 n. 461 (poiché emesso il 2.9.2004), tuttavia l’istanza del dipendente volta alla concessione del beneficio in questione è di molto antecedente (risalente, si è in precedenza detto, al 26.3.1999): di conseguenza, la fattispecie in commento risulta regolata dalle disposizioni in vigore prima del ricordato D.P.R. 461/2001, ancorché con i limiti prescritti dall’art. 18 co.1 di quest’ultimo articolato normativo (“<i>I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell&#8217;equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all&#8217;Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 6, comma 1, e dall&#8217;articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni Mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni Mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento</i>”).<br />	<br />
Ecco allora che, se la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 3967 del 12.7.2007; nonché Cons. di Stato sez. IV, n° 6501 del 3.11.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 2710 del 15.5.2006; Cons. di Stato sez. IV, n° 6944 del 22.10.2004; Cons. di Stato sez. IV, n° 1121 del 10.3.2004), con riferimento appunto al previgente quadro normativo, aveva statuito che “<i>a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 5 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel procedimento preordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.) è chiamato ad esprimere parere sull&#8217;esistenza di un nesso di dipendenza causale o anche solo concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, non solo fra l&#8217;infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e l&#8217;invalidità che si assume essere da essa derivata, ma anche e innanzi tutto fra l&#8217;infermità e i fatti ricollegabili alla prestazione lavorativa svolta dal pubblico dipendente e/o all&#8217;ambiente lavorativo nel quale quest&#8217;ultimo era tenuto a prestare la propria opera</i>”, ed altresì che “<i>il parere espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere (C.M.O.) in ordine alla dipendenza di una infermità da causa di servizio assume carattere definitivo limitatamente al rimborso delle spese di cura, alla misura degli assegni durante l&#8217;aspettativa, ecc. ma con esclusione per quanto concerne l&#8217;equo indennizzo per il quale il parere definitivo è solo quello del C.P.P.O., al quale l&#8217;organo di amministrazione attiva è tenuto a conformarsi senza neppure necessità di procedere all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;eventuale precedente provvedimento che sulla base dell&#8217;avviso espresso dalla C.M.O. la dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio aveva riconosciuto</i>”, a maggior ragione tali affermazioni risultano valide all’attualità, atteso che (come precisato da Cons. di Stato sez. III n° 2164 del 18.12.2009 e Cons. di Stato sez. III n° 1599 del 23.9.2009) “<i>il Comitato di verifica per le cause di servizio (corrispondente all’ex C.P.P.O.) è l&#8217;unico organo competente, ai sensi dell&#8217;art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio</i>”; per cui “<i>in sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo l&#8217;Autorità decidente, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell&#8217;opzione per quello reso dal Comitato di verifica, atteso che il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all&#8217;organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell&#8217;adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto</i>” (così Cons. di Stato sez. IV, n° 3911 del 10.7.2007).<br />	<br />
Così stando le cose, ne deriva che le censure proposte con la domanda in esame risultano infondate e vanno disattese.<br />	<br />
Invero, il decreto di diniego, in relazione alle dedotte affezioni, risulta fornito di adeguata motivazione, ancorché formulata mediante rinvio al parere negativo reso dal C.P.P.O. in data 7.12.2002.<br />	<br />
Coerentemente con il descritto quadro normativo, infatti, l’Amministrazione della Difesa si è conformata al negativo parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, ovvero dell’organo tecnico specificamente deputato ad effettuare la valutazione, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’equo indennizzo, della dipendenza da causa di servizio delle infermità accusate; mentre una specifica motivazione sarebbe occorsa solo nel caso in cui avesse inteso discostarsi da detto parere, per aderire alle diverse valutazioni fatte da altri organi non aventi specifica competenza in proposito.<br />	<br />
Quanto, poi, al parere reso dall’organo consultivo, va chiarito preliminarmente che “<i>I giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta, quindi, di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l&#8217;accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all&#8217;organo medico</i>” (così C.d.S., Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619; nonché T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 febbraio 2013, n. 825).<br />	<br />
Ciò posto, va allora evidenziato che, nell’ipotesi di specie, nessuna illogicità o travisamento dei fatti può evincersi nel parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio in relazione tanto alla patologia n. 1 “<i>Esiti di trapianto epatico per epatopatia cronica cirrotica con segni di danno renale e pregressa anemia</i>”, quanto alla patologia n. 2 “<i>Epatopatia post epatica</i>”, poiché, trattandosi di affezioni costituenti diretta conseguenza di una pregressa epatite virale, sono state ritenute non riconducibili a fatti di servizio sulla base di puntuali considerazioni, ovvero per non avere questo “<i>comportato il contatto del soggetto con sangue o liquidi biologici infetti</i>”, e per non risultare “<i>esservi stata la possibilità di penetrazione parenterale del virus specifico</i>”.<br />	<br />
Né potrebbe, come prospettato dal ricorrente, comunque ritenersi che dette patologie siano riconducibili alle condizioni di servizio, quale concausa efficiente e determinante.<br />	<br />
Si è infatti evidenziato in giurisprudenza che nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno però necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).<br />	<br />
Pertanto, l’assunto di parte ricorrente circa la riconducibilità delle patologie sofferte alle condizioni di lavoro non può trovare accoglimento, stante la vaghezza delle deduzioni articolate sul punto, e non avendo il medesimo ricorrente, al di là di un generico riferimento alla gravosità del servizio prestato, idoneamente allegato e documentato i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, suscettibili, a causa della loro gravosità per intensità e durata, di andare al di là degli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.<br />	<br />
Quanto, peraltro, alla richiesta di C.T.U. avanzata dalla parte ricorrente la domanda non può essere accolta, sia perché tale strumento non costituisce mezzo di prova autonomo (e quindi non può surrogare elementi di prova non forniti); sia perché, alla luce di quanto fin qui esposto, non si riscontrano nel giudizio medico e tecnico espresso dal Comitato quelle macroscopiche illogicità che giustificherebbero, a parere di questo Giudice, un nuovo giudizio medico, affidato ad un organo terzo.<br />	<br />
Infine, va evidenziato che le argomentazioni svolte nella memoria depositata in data 19.11.2012 sono state, in questa sede, valutate solo nella parte in cui costituiscono illustrazione delle censure già contenute nell’atto introduttivo del giudizio, e non laddove delineano illegittimità non precedentemente rilevate, sì da porsi quali nuovi motivi di ricorso: ciò perché, a prescindere da ogni questione in ordine alla tempestività della proposizione di nuovi motivi, in ogni caso l’atto che contiene tali deduzioni non risulta notificato alla controparte pubblica, per cui il contraddittorio in proposito non risulta ritualmente instaurato.<br />	<br />
Trattandosi di controversia assimilabile a quelle previdenziali, appare opportuno compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Malafronte Luigi, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2013 n.427</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-25-3-2013-n-427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-25-3-2013-n-427/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2013 n.427</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore sulla rimessione alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della questione pregiudiziale riguardante l&#8217;interpretazione degli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE in relazione alla decorrenza del termine di proposizione del ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla rimessione alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della questione pregiudiziale riguardante l&#8217;interpretazione degli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE in relazione alla decorrenza del termine di proposizione del ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in tema di aggiudicazione di appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Aggiudicazione dell’appalto – Ricorso – Proposizione immediata – Onere degli interessati – Principio di effettività della tutela – Conflitto.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Aggiudicazione dell’appalto – Ricorso – Decorrenza – Dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere l’esistenza della violazione – Artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE – Interpretazione – Questione pregiudiziale – Rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Aggiudicazione dell’appalto – Ricorso – Decorrenza – Artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE – Interpretazione – Violazione – Conoscenza – Dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva – Per condotta tenuta dalla p.a. &#8211;  Irricevibilità – Disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative – Contrasto – Questione pregiudiziale – Rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Appare confliggente con il principio di effettività della tutela la regola processuale che onera gli interessati di proporre immediatamente ricorso avverso l’aggiudicazione dell’appalto, riservando ad eventuali motivi aggiunti la deduzione di nuove censure fondate su atti e fatti sopravvenuti ovvero successivamente conosciuti, poiché la proposizione del ricorso giurisdizionale è normalmente onerosa, dovendo il ricorrente anticipare il pagamento degli onorari del difensore e dei consulenti di parte, nonché il pagamento del contributo unificato di misura variabile, ai sensi dell’art. 1 commi 25-ss., l. 24 dicembre 2012 n.228, sia in occasione della proposizione del ricorso introduttivo che in occasione della proposizione di motivi aggiunti avverso provvedimenti sopravvenuti o comunque non impugnati con il ricorso introduttivo.	</p>
<p>2. Va rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/ 13/CEE vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo l’ordinaria diligenza, l’esistenza della violazione stessa.	</p>
<p>3. Va rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/ 13/CEE ostano a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative, quali quelle enunciate nella causa principale, che consentono al giudice di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall’Amministrazione aggiudicatrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 751 del 2012, proposto da Idrodinamica Spurgo Velox, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Giovanni Putignano e figli s.r.l., Cogeir s.r.l., Splendor Sud s.r.l. e Sceap s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tundo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Fidanzia in Bari, via Dante, 33;<br />
coop. Giovanni XXIII, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Mazzeo s.r.l., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Carlo Rella e Raffaele Rella, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via De Rossi, 203; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 67379 del 7 giugno 2011, con il quale Acquedotto Pugliese s.p.a. ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. cooperativa Giovanni XXIII l’appalto per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti e tronchi idrici, negli abitati dell’ambito territoriale n. 4; <br />	<br />
del provvedimento prot. n. 39624 del 28 marzo 2012, con il quale Acquedotto Pugliese s.p.a. ha autorizzato la modifica soggettiva dell’a.t.i. aggiudicataria;<br />	<br />
del contratto d’appalto stipulato il 17 aprile 2012;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni e per la declaratoria della inefficacia del contratto e del diritto della ricorrente al subentro nell’esecuzione dell’appalto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a., Tundo s.r.l., coop. Giovanni XXIII, D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Mazzeo s.r.l.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Quinto, Antonio Caiffa (per delega di Ernesto Sticchi Damiani), Dario Fidanza (per delega di Giuseppe Mormandi), Raffaele Rella;</p>
<p>I FATTI DI CAUSA.<br />	<br />
1. Acquedotto Pugliese s.p.a. è una società pubblica interamente controllata dalla Regione Puglia, unico azionista, e provvede alla gestione della rete idrica e fognaria e del servizio idrico integrato per la Puglia e per alcuni Comuni di Regioni confinanti. Ai sensi dell’Allegato VI-C al d.lgs. n. 163 del 2006, Acquedotto Pugliese s.p.a. è ente aggiudicatore nel settore della produzione, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile, tenuto all’osservanza della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2004/17/CE, in materia di appalti di lavori, servizi e forniture. <br />	<br />
2. Con bando spedito alla G.U.U.E. il 15 marzo 2011, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di sanificazione delle reti fognarie, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti e tronchi idrici, negli abitati dell’ambito territoriale n. 4, di importo complessivo a base di gara pari ad euro 17.615.739,07, da aggiudicarsi al prezzo più basso.<br />	<br />
3. All’esito delle sedute pubbliche del 17 e 30 maggio 2011, migliore offerente e prima classificata è risultata l’a.t.i. coop. Giovanni XXIII; seconda classificata l’a.t.i. Tundo s.r.l.; terza classificata l’a.t.i. Idrodinamica Spurgo Velox (odierna ricorrente). Pertanto, con provvedimento prot. n. 67379 del 7 giugno 2011, la stazione appaltante ha deliberato l’aggiudicazione definitiva all’a.t.i. composta dalla capogruppo coop. Giovanni XXIII e dalle mandanti D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l., Costruzioni Mazzeo s.r.l. e De Toma &#038; Figlio Engineering s.r.l., dando atto espressamente che:<br />	<br />
&#8211; nelle more della stipulazione del contratto, è autorizzata l’immissione anticipata nel servizio e la consegna anticipata dei lavori (l’esecuzione dell’appalto ha avuto inizio in data 1 dicembre 2011);<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 11, commi settimo ed ottavo, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo a ciascuna delle imprese associate<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 11, comma nono, del d.lgs. n. 163 del 2006, il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro il termine di sessanta giorni dalla data di certificazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 79, comma quinto, del d.lgs. n. 163 del 2006, si provvederà a dar notizia a tutti i concorrenti dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto (comunicazione che all’odierna ricorrente è pervenuta il 6 luglio 2011).<br />	<br />
4. Nelle more della stipulazione del contratto, il raggruppamento aggiudicatario (frattanto costituitosi con atto notarile del 4 ottobre 2011) ha comunicato alla stazione appaltante, con lettera del 28 febbraio 2012, l’avvenuto recesso della società mandante De Toma &#038; Figlio Engineering s.r.l., specificando di avere intenzione di assumere ugualmente l’appalto e di poter soddisfare le qualificazioni tecnico-economiche richieste dal bando anche in composizione ridotta (capogruppo coop. Giovanni XXIII, mandanti D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Mazzeo s.r.l.). Il recesso è stato autorizzato, con provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. n. 39624 del 28 marzo 2012, ed il contratto d’appalto è stato stipulato, in data 17 aprile 2012, con l’a.t.i. coop. Giovanni XXIII nella nuova e più ristretta formazione.<br />	<br />
5. Con il ricorso in esame, notificato il 17 maggio 2012, la terza classificata Idrodinamica Spurgo Velox impugna gli atti della procedura, l’aggiudicazione ed il contratto d’appalto con l’a.t.i. coop. Giovanni XXIII, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
a) violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere: la stazione appaltante avrebbe illegittimamente autorizzato la modificazione in diminuzione dell’a.t.i. aggiudicataria, rispetto alla composizione soggettiva risultante dall’impegno assunto nel corso della gara, per rimediare al difetto di alcuni requisiti di qualificazione in capo alla mandante receduta; quest’ultima, infatti, avrebbe prodotto un contratto di avvalimento con la Icos s.p.a. affetto da nullità per falsità della sottoscrizione, non avrebbe dimostrato il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG6 – classifica VI in proporzione alla quota di lavori assunti all’interno del raggruppamento ed avrebbe omesso di produrre le dichiarazioni autocertificate in ordine all’assenza di precedenti penali a carico degli amministratori dell’impresa cedente Di Nisi Nicola;<br />	<br />
b) violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006: la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere anche l’a.t.i. Tundo s.r.l., seconda classificata, poiché il legale rappresentante dell’ausiliaria Stucchi Servizi Ecologici s.r.l. avrebbe falsamente dichiarato di non aver riportato alcuna condanna penale.<br />	<br />
6. Si sono costituite Acquedotto Pugliese s.p.a. e le imprese controinteressate, eccependo in primo luogo l’irricevibilità del ricorso, notificato quando erano trascorsi più di dieci mesi dalla comunicazione formale dell’aggiudicazione definitiva trasmessa alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 79, comma quinto, del d.lgs. n. 163 del 2006. <br />	<br />
7. In relazione all’eccepita tardività dell’impugnativa, il Tribunale ritiene di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.<br />	<br />
LA DISCIPLINA COMUNITARIA SULLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.<br />	<br />
8. La direttiva 1992/13/CEE, così come modificata dall’art. 2 della direttiva 2007/66/CE, stabilisce, in relazione agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE (tra i quali rientra quello oggetto della presente controversia):<br />	<br />
&#8211; all’art. 1, che “ 1. (…) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso eff<br />
&#8211; all’art. 2-bis, che “1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adot<br />
&#8211; all’art. 2-quater, che “Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE de<br />
&#8211; all’art. 2-septies, che “1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire: a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno s<br />
9. In relazione agli appalti rientranti nei settori ordinari, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di affermare, in via di principio, che la direttiva 1989/665/CEE impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle Amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile (cfr. Corte Giust. CE, sent. 12 dicembre 2002, C- 470/99, Universale-Bau). <br />	<br />
10. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’essere a conoscenza del rigetto dell’offerta non consente ai concorrenti di proporre ricorso in modo efficace, dal momento che informazioni del genere sono insufficienti per permettere di scoprire l’eventuale esistenza di illegittimità: ne consegue che l’obiettivo stabilito dalla direttiva 1989/665/CEE di garantire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni in materia di pubblici appalti può essere conseguito soltanto se i termini per impugnare comincino a decorrere dalla data in cui l’impresa ricorrente è venuta a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, della pretesa violazione di dette disposizioni (cfr. Corte Giust. CE, sent. 28 gennaio 2010, C-406/08, Uniplex UK Ltd). Tale conclusione, secondo la pronuncia da ultimo citata, è suffragata dalle modifiche apportate dalla direttiva 2007/66/CE, specialmente nella parte in cui prevede che la comunicazione della decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice ad ogni concorrente è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti e che i termini per proporre ricorso decadono soltanto dopo che sia trascorso un certo numero di giorni da tale comunicazione.<br />	<br />
LA DISCIPLINA NAZIONALE SUL TERMINE PER RICORRERE AVVERSO L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.<br />	<br />
11. Per quanto qui rileva, l’art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile anche alle gare per l’affidamento di appalti rientranti nei settori speciali e soggetti alla direttiva 2004/17/CE, stabilisce che al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente (comma quarto), che una volta effettuata la verifica dell’aggiudicazione provvisoria si provvede all’aggiudicazione definitiva (comma quinto), che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti generali e speciali (comma ottavo) e che, divenuta così efficace l’aggiudicazione definitiva e salvo l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto d’appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando ovvero concordato con l’aggiudicatario (comma nono).<br />	<br />
12. L’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, anch’esso applicabile agli appalti dei settori speciali, stabilisce che l’Amministrazione aggiudicatrice comunica d’ufficio a tutti i concorrenti ammessi, entro un termine non superiore a cinque giorni, l’aggiudicazione definitiva e l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario (comma quinto); che alla comunicazione deve essere allegato il provvedimento di aggiudicazione e la relativa motivazione, recante almeno le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata ed il nome dell’impresa aggiudicataria, con la possibilità di assolvere a tale onere anche mediante l’invio dei verbali di gara (comma 5-bis); che ai concorrenti è consentito, senza necessità di istanza scritta, l’immediato accesso agli atti della gara mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di dieci giorni dall’invio della anzidetta comunicazione sul risultato della gara, e salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di secretazione o di differimento dell’accesso nei casi consentiti dalla legge (comma 5-quater).<br />	<br />
13. L’art. 120 del vigente Codice del processo amministrativo stabilisce che le impugnative avverso gli atti delle procedure di affidamento di pubblici appalti devono essere proposte nel termine abbreviato di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
14. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali, identificabili nell’Amministrazione emanante, nell’oggetto, nel contenuto dispositivo dell’atto e nel suo effetto lesivo, dovendo perciò ritenersi che tali elementi siano sufficienti a rendere consapevole l’interessato dell’incidenza nella sua sfera giuridica, senza che sia invece necessaria (anche) la compiuta conoscenza della motivazione e degli ulteriori atti del procedimento, che può al più giustificare la proposizione di motivi aggiunti in corso di causa, e senza che possa rilevare la consapevolezza dell’illegittimità che inficerebbe l’atto e quindi il momento dell’effettiva scoperta di un suo possibile vizio (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2012 n. 2609; Id., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6543; Id., sez. VI, 19 marzo 2009 n. 1690; Id., sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3750). <br />	<br />
15. Il riferito orientamento è ormai del tutto univoco in materia di controversie sull’affidamento dei pubblici appalti. La previsione legale di termini dilatori per la stipulazione del contratto e di modalità semplificate ed accelerate per l’accesso agli atti di gara, insieme all’esigenza di una celere definizione della lite, inducono la giurisprudenza a ritenere che la comunicazione dell’aggiudicazione prevista dall’art. 79, comma quinto, del d.lgs. n. 163 del 2006 rappresenta la condizione sufficiente per realizzare la piena conoscenza del provvedimento lesivo ed è idonea a far decorrere il termine decadenziale, a nulla rilevando che l’impresa concorrente ignori in tutto o in parte i documenti interni del procedimento, configurandosi a suo carico un onere di immediata impugnazione dell’esito della gara entro trenta giorni, salva la proposizione di motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità divenuti conoscibili in una momento posteriore (cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2012 n. 2407; Id., sez. V, 1 settembre 2011 n. 4895). Ad identica conclusione è pervenuta la giurisprudenza per l’ipotesi in cui l’Amministrazione disponga un’aggiudicazione definitiva sospensivamente condizionata, quanto alla sua efficacia, alla verifica positiva del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’impresa aggiudicataria, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 11, comma ottavo, del d.lgs. n. 163 del 2006: anche in tale eventualità, sul presupposto che la ratio delle comunicazioni disciplinate dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 sia quella di realizzare in capo ai destinatari “un effetto di conoscenza legale” delle determinazioni rilevanti adottate dal seggio di gara, si è statuito che il termine per l’impugnazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al citato art. 79 e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica nei confronti dell’impresa aggiudicataria, ferma restando anche in questo caso la proponibilità di motivi aggiunti al ricorso (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 31 luglio 2012 n. 31). <br />	<br />
16. Trasponendo il principio da ultimo richiamato alla fattispecie in esame, il ricorso della Idrodinamica Spurgo Velox dovrebbe essere dichiarato irricevibile, siccome notificato ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. coop. Giovanni XXIII.<br />	<br />
SULL’INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/13/CEE, COSI’ COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE.<br />	<br />
17. Il punto di vista del Tribunale nella soluzione della questione pregiudiziale sottoposta, che viene espresso ai sensi del paragrafo 23 della nota informativa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (pubblicata sulla G.U.U.E. del 28 maggio 2011), è che dovrebbe essere privilegiata un’interpretazione della direttiva 1992/13/CEE che permetta, nel diritto processuale nazionale, di impugnare l’aggiudicazione di un appalto a ragion veduta, quando gli atti ed i documenti di gara dai quali discendono eventuali vizi di legittimità siano conosciuti, o quantomeno conoscibili secondo l’ordinaria diligenza,. In questo senso, il Tribunale rileva sinteticamente:<br />	<br />
&#8211; che l’obiettivo di celerità del contenzioso, perseguito dalla direttiva sui ricorsi in materia di pubblici appalti, non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di effettività della tutela processuale, in base al quale le modalità di appl<br />
&#8211; che anche il compiuto adempimento agli oneri di comunicazione imposti dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, potrebbe non essere sufficiente a mettere l’impresa concorrente a conoscenza dei documenti e delle circost<br />
&#8211; che appare confliggente con il principio di effettività della tutela la regola processuale che onera gli interessati di proporre immediatamente ricorso avverso l’aggiudicazione dell’appalto, riservando ad eventuali motivi aggiunti la deduzione di nuove<br />
QUESTIONE PREGIUDIZIALE.<br />	<br />
18. Tutto ciò premesso, il Tribunale formula i seguenti quesiti:<br />	<br />
A) “Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo l’ordinaria diligenza, l’esistenza della violazione stessa”;<br />	<br />
B) “Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ostano a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative, quali quelle enunciate nella causa principale, che consentono al giudice di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall’Amministrazione aggiudicatrice.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:<br />	<br />
&#8211; la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;<br />	<br />
&#8211; a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia del fascicolo di ca<br />
&#8211; la sospensione del presente giudizio;<br />	<br />
&#8211; la riserva alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2013</p>
<p align=justify>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1622/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1622</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini Comune di Casalnuovo di Napoli (Avv. Felice Laudadio) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella), Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura distrettuale), Arpac (non costituito), A.S.L. Napoli 2 Nord (non costituito),Amministrazione Provinciale di Napoli (non costituito),Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (non costituito), Autorità di Bacino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini<br /> Comune di Casalnuovo di Napoli (Avv. Felice Laudadio) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella), Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura distrettuale), Arpac (non costituito), A.S.L. Napoli 2 Nord (non costituito),Amministrazione Provinciale di Napoli (non costituito),Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (non costituito), Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania (non costituita), Arin S.p.A.(non costituita),Ente D&#8217;Ambito Sarnese Vesuviano Ato 3 (non costituito),Agc Sviluppo Economico della Regione Campania (non costituito), Co.Ma.Sa. S.a.s.(Avv. Riccardo Marone)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità all&#8217;autorizzazione alla realizzazione e all&#8217;esercizio di un impianto termoelettrico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Attività amministrativa- Art. 21 l.241/1990 -Ai fini dell’adozione dell’atto di autotutela &#8211;  Valutazione della P.A. “aggravata” della possibile contrarietà alla legge del provvedimento che tenga conto delle posizioni dei privati &#8211; Concreto interesse pubblico -Necessità- Sussiste  	</p>
<p>2. Salute-Industrie insalubri- Art. 216 T.U.L.S. n. 1265/1934-Installazione nei centri abitati-Non è vietata in assoluto- Cautele n grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato- Necessità -Sussiste	</p>
<p>3. Industrie e commercio-Energie rinnovabili- Linee guida ministeriali  (DM 10 settembre 2010)-Concessione per la derivazione di acque pubbliche &#8211; Autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003- Rilascio contestuale &#8211; Necessità -Non sussiste- Acquisizione della concessione successivamente all’autorizzazione-Legittimità dell’impianto-Non incide</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ai fini dell’annullamento in autotutela di un  provvedimento, la P.A. è tenuta ad una valutazione “aggravata” che tenga conto non tanto, e non solo, della possibile contrarietà a legge dell’intervento ma che evidenzi la sussistenza di un interesse pubblico effettivo alla rimozione dell’atto, tenuto peraltro conto delle posizioni dei privati, che sul punto si sono medio tempore consolidate. Ne deriva che, ai fini dell’adozione dell’atto di autotutela, deve  emergere non il mero interesse al ripristino della legalità, se del caso violata, ma piuttosto l’ individuazione di un concreto interesse pubblico all’annullamento.	</p>
<p>2. L’installazione all’interno di un centro  abitato di un’industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l&#8217;art. 216, t.u.l.s. 27 luglio 1934 n. 1265, lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (1). (Nel caso di specie il Comune ricorrente non ha provato in giudizio  alcunché circa l’ assenza di tali cautele, con la conseguenza che il Giudice ha ritenuto conforme alla cit. normativa l’istallazione dell’impianto termoelettrico e legittime le relative autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio)	</p>
<p>3. In applicazione delle Linee Guida ministeriali in materia di energie rinnovabili (DM 10 settembre 2010), la concessione per la derivazione di acque pubbliche non necessariamente deve essere rilasciata in esito alla conferenza di servizi preordinata alla adozione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Ne deriva che l’impresa può acquisire tale concessione anche a seguito della predetta autorizzazione unica, ossia in occasione dell’avvio dell’attività produttiva, senza che tale circostanza  incida sulla legittimità della costruzione e dell&#8217;esercizio dell’ impianto.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p> (1). Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2011, proposto da:<br />
Comune di Casalnuovo di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Laudadio, presso il cui studio in Napoli, via Caracciolo n.15, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
Arpac, A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Arin S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., – tutte non costituite;<br />
Ente D&#8217;Ambito Sarnese Vesuviano Ato 3, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Agc Sviluppo Economico della Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t., – non costituiti;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Co.Ma.Sa. S.a.s., in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Marone, presso il cui studio in Napoli, via Cesario Console n.3, è elettivamente domiciliata;<br />
Giuseppe Salzano e Gse S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., – non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Comune di Afragola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Balsamo e Alessandra Iroso, con domicilio eletto presso la Casa Comunale di Afragola, piazza Municipio n. 1;<br />
Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco e Luciano Scetta, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto dirigenziale della Regione Campania n.372/2011, avente ad oggetto il provvedimento conclusivo di una conferenza di servizi indetta per l&#8217;esercizio del potere di autotutela in merito ad autorizzazioni alla realizzazione e all&#8217;esercizio di un impianto termoelettrico rilasciate nel 2006 e nel 2008.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della contro interessata Co.Ma.Sa. S.a.s. e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Visti gli interventi ad adiuvandum del Comune di Afragola e della Provincia di Napoli;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale della COMASA;<br />	<br />
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con decreto dirigenziale n. 4 del 25 gennaio 2006 la Regione Campania autorizzava la CAMASA sas alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse, per un potenza complessiva pari a 1.400 kw.<br />	<br />
Con nota in data 18 luglio 2006 veniva autorizzato l’aumento delle potenza sino a 2,6 MW.<br />	<br />
Con decreto dirigenziale n. 314 del 23 ottobre 2008 veniva inoltre autorizzata la realizzazione di un connesso deposito di stoccaggio di biomasse e relativo serbatoio antincendio di accumulo acque a servizio dell’impianto stesso.<br />	<br />
A seguito di opposizione alla realizzazione del suddetto impianto da parte del Comune di Casalinuovo veniva indetta specifica conferenza di servizi, con nota in data 8 settembre 2010, per la verifica dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in merito alle autorizzazioni sopra richiamate.<br />	<br />
All’esito della predetta conferenza l’amministrazione regionale, con ulteriore decreto dirigenziale n. 372 del 9 agosto 2011, pur rilevando la sussistenza di alcune posizioni negative, osservava in ogni caso come non fosse emerso, nell’ambito dei relativi lavori, uno specifico e concreto interesse pubblico alla rimozione dei predetti atti. Pertanto si confermava l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, pur nel rispetto di talune prescrizioni di funzionamento.<br />	<br />
Siffatto decreto veniva impugnato dal Comune di Casalinuovo per i motivi di seguito sintetizzati:<br />	<br />
a) violazione dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui l’amministrazione procedente, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’autotutela, non avrebbe considerato che le posizioni prevalenti sarebbero risultate contrarie alla realizzazione dell’impianto;<br />	<br />
b) violazione dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui la determinazione finale, in presenza di pareri negativi espressi da alcune amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambiente e salute), non sarebbe stata rimessa alle superiori valutazioni del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
c) difetto di istruttoria nella parte in cui l’amministrazione regionale non avrebbe considerato che, in occasione delle conferenze di servizi preordinate alla adozione dei provvedimenti autorizzatori del 2006 e del 2008, la posizione di alcune amministrazioni (ASL di Napoli, Provincia di Napoli e poi anche ARPAC) sarebbe stata in realtà negativamente e non positivamente espressa come erroneamente ritenuto dalla amministrazione regionale titolare del procedimento;<br />	<br />
d) violazione dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui l’amministrazione regionale ha ritenuto che il parere negativo espresso in materia di tutela della salute dalla ASL di Napoli non rientrerebbe tra quelli “a tutela rafforzata” di cui al comma 3 della citata disposizione, ossia tra quelli che sono in grado di innescare valutazioni di secondo livello davanti al Consiglio dei ministri;<br />	<br />
e) difetto di motivazione nella parte in cui l’amministrazione regionale, nel ritenere non sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, si sarebbe attenuta alla espressione di mere petizioni di principio;<br />	<br />
f) violazione dell’art. 216 del R.D. n. 1265 del 1934 laddove sarebbe stata assentita la realizzazione di una industria insalubre all’interno del centro abitato;<br />	<br />
g) violazione del PRG e del DPR n. 327 del 2001 nella parte in cui sarebbe stata assentita la realizzazione di un’opera incompatibile con le disposizioni di piano. E ciò in considerazione del fatto che la possibilità di costituire variante automatica alle disposizioni di piano, ad opera della autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, è stata una prerogativa introdotta soltanto con la legge n. 244 del 2007, dunque a seguito della prima autorizzazione rilasciata nel 2006;<br />	<br />
h) mancato rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, ai fini dell’emungimento di tale risorsa preordinata al raffreddamento dell’impianto;<br />	<br />
i) difetto di istruttoria nella parte in cui la PA non si sarebbe avveduta che l’impianto, in realtà, sarebbe stato realizzato per una potenza pari a quasi 10 MW e non a 6 MW, come previsto nel titolo autorizzatorio del 2006. Allo stesso modo non sarebbe stato installato il previsto “bruciatore pilota”: dunque vi sarebbe difformità tra quanto autorizzato e quanto in effetti realizzato;<br />	<br />
l) violazione dell’art. 267 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte in cui non sarebbero stati rispettati i valori limite e le prescrizioni previste per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio il Comune di Afragola e la Provincia di Napoli per chiedere, a sostegno delle ragioni di parte ricorrente, l’accoglimento del presente gravame.<br />	<br />
Si costituivano altresì la Regione Campania e la società controinteressata COMASA per chiedere il rigetto del gravame. Quest’ultima proponeva in particolare una serie di eccezioni di inammissibilità basate: a) sulla non definitività del provvedimento impugnato, dato che lo stesso sarebbe condizionato al parere favorevole di ARPAC; b) sulla ritenuta illegittimità di aspetti (pareri negativi di ASL e Provincia) che sarebbero emersi in particolare in occasione della adozione delle due autorizzazioni del 2006 e del 2008, sulle quali si sarebbe dunque radicata acquiescenza; c) sulla incompetenza dell’amministrazione comunale a farsi portatore di taluni interessi ambientali e sanitari che, a ben vedere, esulerebbero dalla propria sfera di attribuzioni istituzionali.<br />	<br />
La stessa società controinteressata spiegava ricorso incidentale per i motivi di seguito sintetizzati: a) incompetenza della Regione Campania nella parte in cui avrebbe previsto, in fase di esercizio a regime dell’impianto, una serie di controlli che in realtà sarebbero di esclusivo appannaggio di ASL e ARPAC; b) omessa comunicazione di avvio del suddetto procedimento di controllo.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso incidentale va innanzitutto dichiarato inammissibile in quanto diretto non a paralizzare l’azione giurisdizionale di parte ricorrente quanto, piuttosto, ad evidenziare ulteriori profili di illegittimità del provvedimento n. 372 del 2011 che avrebbero dovuto formare oggetto di separata ed autonoma azione di annullamento mediante giudizio ordinario di cognizione: ed infatti ritenere illegittima la previsione di un sistema di controlli sanitari ed ambientali nella fase di esercizio a regime dell’impianto, come sostenuto dal ricorrente in via incidentale, non impedirebbe in alcun modo al Comune ricorrente di continuare a coltivare le censure a suo tempo formulate in sede di ricorso principale.<br />	<br />
Quanto invece al medesimo ricorso principale si prescinde innanzitutto dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società contro interessata, stante in ogni caso l’infondatezza di tutte le censure in esso formulate.<br />	<br />
Nel merito si affrontano innanzitutto le censure indicate sub lettere a), b), c), d), e), g) della parte in fatto.<br />	<br />
Osserva al riguardo il collegio che l’autotutela, come peraltro evidenziato dalla difesa dell’amministrazione regionale, senz’altro costituisce il frutto di un potere ampiamente discrezionale.<br />	<br />
In ogni caso, nel momento in cui l’amministrazione si autodetermini all’applicazione di tale istituto del procedimento amministrativo, la stessa deve poi attenersi al rispetto delle regole che ad esso presiedono, prime tra tutte quelle contemplate nell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Qualora poi, come nel caso di specie, il provvedimento suscettivo di autotutela sia stato adottato a seguito di un procedimento svoltosi in conferenza di servizi, lo stesso deve essere nuovamente sottoposto al vaglio del medesimo modulo procedimentale, in base al principio del <i>contrarius actus</i>.<br />	<br />
In questa direzione le regole che presiedono all’autotutela amministrativa e alla conferenza di servizi si compenetrano a vicenda. Compito del Collegio sarà dunque quello di valutare l’eventuale rispetto dei principi posti alla base dei due predetti istituti del procedimento amministrativo.<br />	<br />
Tanto premesso, l’eventuale sfavore nei confronti dell’intervento, da manifestare all’interno della conferenza di servizi preordinata all’esercizio del potere di autotutela (<i>rectius</i>, preordinata alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’autotutela), non potrà ovviamente essere manifestata <i>sic et simpliciter</i>, ma dovrà essere suscettiva di una valutazione aggravata che tenga conto non tanto e non solo della possibile contrarietà a legge dell’intervento ma che evidenzi altresì la sussistenza di un interesse pubblico effettivo alla rimozione dell’atto, tenuto peraltro conto delle posizioni dei privati che sul punto si sono <i>medio tempore</i> consolidate.<br />	<br />
Deve dunque emergere non il mero interesse al ripristino della legalità se del caso violata (interesse questo che nel caso di specie viene di volta in volta ricondotto, nel contesto del ricorso, sia alla violazione di norme procedimentali in tema di conferenza di servizi, sia alla violazione di norme urbanistiche, sia alla errata considerazione di alcuni pareri come positivamente espressi) ma piuttosto la individuazione di un concreto interesse pubblico all’annullamento: interesse pubblico da riallacciare in particolare ad una situazione di oggettiva ed incontrovertibile nocività, anche solo potenziale, dell’impianto da realizzare.<br />	<br />
Ebbene una simile valutazione non emerge con nettezza sia nella sede procedimentale, sia in quella processuale.<br />	<br />
Dal verbale delle conferenza, il quale è atto pubblico che fa fede sino a querela di falso, nonché da alcuni pareri allegati e prodotti in atti, si evince infatti una contrarietà del tutto generica rispetto all’intervento, nonché la violazione di normative urbanistiche che da sola, per le ragioni sopra dette, non può costituire ragione sufficiente a determinare l’annullamento delle precedenti volizioni della PA. In questa direzione, dunque, correttamente l’amministrazione regionale ha ritenuto inammissibili taluni pareri negativi in quanto contrastanti con il combinato disposto di cui agli artt. 14-quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (secondo cui il dissenso deve essere sempre circostanziato) e 21-nonies della stessa legge generale sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla evidenziazione di un concreto interesse pubblico alla rimozione.<br />	<br />
Parimenti generiche, in termini di effettivo interesse pubblico alla rimozione nel senso già indicato, sono le deduzioni formulate con il ricorso introduttivo (cfr. pag 36), laddove si afferma che: a) l’impianto realizzato è difforme da quello progettato (aspetto questo da denunziare mediante diversi mezzi, ossia da riservare all’attività amministrativa di vigilanza e controllo successivo); b) i funzionari regionali sarebbero stati tratti in inganno circa la proprietà di alcune particelle di terreno; c) il finanziamento sarebbe stato illegittimo; d) l’iniziativa imprenditoriale non sarebbe stata ancora avviata. Oppure ancora laddove, in modo altrettanto generico (pag. 59) si parla di “effetti nocivi per la salute umana delle sostanze prodotte”.<br />	<br />
Agli atti del giudizio emerge anzi come l’impianto rispetti i parametri ed i valori previsti dalla normativa vigente per queste tipologie di impianti (cfr. nota ARPAC in data 13 marzo 2012).<br />	<br />
Dunque, al di là di alcune erronee interpretazioni della normativa vigente da parte dell’amministrazione regionale (in particolare laddove si considera che quello alla salute non sia annoverabile tra gli interessi sensibili ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990), risulta evidente come la stessa non sia incorsa in alcuno dei vizi denunziati e, in particolare, in quello di carente motivazione, atteso che la genericità dei pareri contrari (o comunque favorevoli all’autotutela) non poteva che essere ritenuta fonte di inammissibilità dei medesimi ai fini di cui sopra. Tanto meno, dunque, poteva ravvisarsi una prevalenza di posizioni favorevoli all’annullamento oppure la presenza di dissensi espressi in materia di interessi sensibili, idonei a determinare valutazioni di secondo livello ad opera del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
Per tutte le ragioni sopra evidenziate il complesso dei motivi qui esaminati deve essere integralmente rigettato.<br />	<br />
Parimenti da rigettare sono gli ulteriori motivi di gravame. In particolare:<br />	<br />
1) in merito al motivo sub f) si rammenta che l’installazione nell’abitato di un’industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l&#8217;art. 216, t.u.l.s. 27 luglio 1934 n. 1265, lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952). Ebbene il Comune ricorrente non ha dedotto alcunché circa la assenza di tali cautele, al contrario della società contro interessata (la quale ha altresì fornito le indagini di ARPAC sopra rassegnate), con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., ai fini del raggiungimento della prova;<br />	<br />
2) quanto al motivo sub i), come si evince chiaramente dal punto 18.3. delle linee guida ministeriali in materia di energie rinnovabili (DM 10 settembre 2010) la concessione per la derivazione di acque pubbliche non necessariamente deve essere rilasciata in esito alla conferenza di servizi preordinata alla adozione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Si tratta infatti di una facoltà che le Regioni possono decidere di esercitare e che, al momento della emanazione del decreto n. 416 del 2006, non poteva dunque ritenersi cogente. Di qui la possibilità di acquisire tale concessione anche a seguito della predetta autorizzazione unica, ossia in occasione dell’avvio dell’attività produttiva;<br />	<br />
3) in ordine alla difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato (motivo sub i) si tratta di aspetti legati alla attività di vigilanza e controllo cui la PA è tenuta in fase di realizzazione dell’impianto, dunque estranei all’oggetto di tale sindacato, oggetto che è esclusivamente costituito dalla legittimità o meno del momento autorizzatorio;<br />	<br />
4) generico si rivela infine il motivo sub l), atteso che non vengono offerti dati precisi e circostanziati circa il sostenuto superamento dei valori limiti di emissione. E ciò a fronte di una dimostrazione contraria ad opera della società contro interessata (cfr. citata nota ARPA del 13 marzo 2012).<br />	<br />
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />	<br />
Stante la complessità delle questioni esaminate sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2013-n-1622/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2013 n.1622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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