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	<title>25/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1376</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione della gara regionale con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto di organi ed equipes con aeromobili ad ala fissa, se il contratto con l’aggiudicatario è stato stipulato e il servizio risulta in corso; in primo grado</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione della gara regionale con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto di organi ed equipes con aeromobili ad ala fissa, se il contratto con l’aggiudicatario è stato stipulato e il servizio risulta in corso; in primo grado si erano ravvisati possibili profili di fondatezza del ricorso incidentale, mentre il ricorso principale non appariva assistito da adeguato fumus sulla prescrizione relativa alla residenza degli aeromobili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01376/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01831/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1831/2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Aeromed Service Italia Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Studio Cancrini-Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Areu &#8211; Azienda Regionale Emergenza Urgenza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Avionord Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Griselli, Marco Salina, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I n. 221/2011.	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati De Portu, Lentini su delega di Avolio e Manzi Andrea;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, non sussistono i presupposti per l’adozione delle richieste misure cautelari, anche tenendo conto dei principi di cui all’articolo 122 del codice del processo amministrativo, poiché il contratto con l’aggiudicatario è stato stipulato e il servizio risulta in corso;	</p>
<p>Considerato che l’udienza per l’esame del merito del ricorso di primo grado, deve essere fissata “con assoluta priorità”, ai sensi dell’articolo 120, comma 6. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1831/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-207/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.207</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza comunale che interdice alla ricorrente di esercitare l’attività imprenditoriale di deposito e movimenti inerti nelle aree indicate dalla stessa ordinanza, disponendo verificazione tecnica ex art. 66 cod. proc. Amm., tesa ad acclarare sia la conformità urbanistica dell’attività esercitata sia la conformità urbanistico – edilizia dei manufatti esistenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-207/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-207/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza comunale che interdice alla ricorrente di esercitare l’attività imprenditoriale di deposito e movimenti inerti nelle aree indicate dalla stessa ordinanza, disponendo verificazione tecnica ex art. 66 cod. proc. Amm., tesa ad acclarare sia la conformità urbanistica dell’attività esercitata sia la conformità urbanistico – edilizia dei manufatti esistenti sulle aree oggetto di controversia, in relazione all’epoca della loro realizzazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00207/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00089/2008 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 89 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Cave Tiro A Segno Srl, Tre Esse Costruzioni Srl</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesca Dealessi, Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Santilli in Torino, via Paolo Sacchi, 44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Moncalieri</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Martino, Salvatore Mirabile, con domicilio eletto presso l’avv. Gianni Martino in Torino, via Stefano Clemente, 22; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza prot. n. 2326 del 18.1.2011 &#8211; n. 4/2011 del 17.1.2011 emessa dal dirigente del Settore Sportello Unico &#8211; RRPP &#8211; Edilizia privata del Comune Moncalieri, nonché per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati il 15.4.2008	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Moncalieri;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>visto l’art. 66 cod. proc. Amm;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che possa essere accolta in parte, stante dedotto irreparabile pregiudizio all’attività di impresa, la domanda cautelare limitatamente alla parte del dispositivo dell’impugnata ordinanza che interdice alla ricorrente di esercitare l’attività imprenditoriale ivi descritta;	</p>
<p>ritenuto che ai fini del decidere occorre far luogo a verificazione tecnica ex art. 66 cod. proc. Amm., tesa ad acclarare sia la conformità urbanistica dell’attività esercitata sia la conformità urbanistico – edilizia dei manufatti esistenti sulle aree oggetto di controversia, in relazione all’epoca della loro realizzazione;	</p>
<p>ritenuto di poter affidare l’incombente in questione al Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Piemonte o di suo delegato;	</p>
<p>Considerato che tale verificazione tecnica potrà esplicarsi mediante sopralluogo ed esame di tutta la documentazione e del materiale istruttorio in atti e che, a tal fine,il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Piemonte o suo delegato, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza convocherà le parti o loro rappresentanti, che potranno farsi assistere da legali e tecnici di fiducia, verbalizzerà le osservazioni proposte e si esprimerà motivatamente sulle stesse, con una relazione scritta da depositarsi, presso la Segreteria di questa Sezione, unitamente alle osservazioni proposte ed ai giudizi espressi dalle parti, entro i sessanta giorni precedenti la prossima camera di consiglio; il verificatore, in contraddittorio con le parti, illustrerà la sua relazione di fronte al Collegio, alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2011.	</p>
<p>posto che le spese relative alla verificazione saranno poste a carico della parte soccombente e verranno anticipate dalle ricorrenti a richiesta diretta del verificatore, con facoltà dello stesso verificatore di richiedere alla parte ricorrente direttamente, prima dello svolgimento dell’incarico, le occorrenti anticipazioni, appositamente quietanzate;	</p>
<p>posto che la Segreteria metterà a disposizione del Geometra verificatore, a sua richiesta ed ai fini della consultazione, il fascicolo di causa, con facoltà di estrarre copia degli atti.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie in parte la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato nella parte in cui interdice alla ricorrente l’esercizio della sua attività di impresa come descritta nell’ordinanza stessa;<br />	<br />
b) dispone farsi luogo alla verificazione tecnica nei termini e modi di cui in motivazione, e contestualmente delega il magistrato relatore a provvedere con proprio provvedimento monocratico in relazione ad eventuali richieste di proroga termini e chiarimenti provenienti dal verificatore e/o dalle parti;<br />	<br />
c) fissa per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare la Camera di Consiglio del 22.9.2011, alla quale dovranno comparire il Verificatore designato e le parti, assistite dai Difensori e Tecnici di fiducia.	</p>
<p>La presente Ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-207/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione con riserva alla fase negoziale del procedimento, il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che respinge l&#8217;istanza della ricorrente di accesso alla fase negoziale per un progetto di innovazione tecnologica ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.M. sviluppo economico 14.12.2009, considerato che, ad un primo esame, appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione con riserva alla fase negoziale del procedimento, il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che respinge l&#8217;istanza della ricorrente di accesso alla fase negoziale per un progetto di innovazione tecnologica ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.M. sviluppo economico 14.12.2009, considerato che, ad un primo esame, appare fondata la censura, dedotta con il primo motivo di ricorso, inerente l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, atteso che l’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere in questione implica l’utilità della partecipazione procedimentale del privato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00211/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00205/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 205 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Italian Bio Products S.p.a., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Malinconico, Enrico Merli, Federico Pernazza, con domicilio eletto presso Giampaolo Mussano in Torino, via Aurelio Saffi, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello sviluppo economico</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento comunicato con nota prot. n. 0042078 del 16.12.2010 ricevuta il 22.12.2010, con il quale la Divisione VIII (interventi per l&#8217;innovazione tecnologica, per l&#8217;innovazione delle nuove imprese e per le reti di impresa, programmi integrati di ricerca e sviluppo) della Direzione Generale per l&#8217;incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ha respinto l&#8217;istanza di accesso alla fase negoziale (prot. n. 10874 del 4.5.2010, prof. CI/138/X19) presentata dalla ricorrente relativamente ad un progetto di innovazione tecnologica ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1 del D.M. sviluppo economico &#8211; 14.12.2009;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, ed in particolare del verbale di esame e reiezione del progetto medesimo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori intervenuti, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, appare fondata la censura, dedotta con il primo motivo di ricorso, inerente l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, atteso che l’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere in questione implica l’utilità della partecipazione procedimentale del privato.	</p>
<p>Considerato che l’esecuzione del provvedimento impugnato lede gravemente la posizione della ricorrente e il relativo pregiudizio potrebbe consolidarsi in modo irreparabile nel tempo necessario per giungere alla decisione di merito.	</p>
<p>Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato e ammette con riserva la ricorrente alla fase negoziale del procedimento.	</p>
<p>Fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 giugno 2011.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-212/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-212/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.212</a></p>
<p>Vanno sospese le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune per omessa comunicazione di trasferimenti immobiliari di aree in piano convenzionato (art. 45, comma 1, n. 4 dalla L. Reg. Piemonte 5.12.1977, n. 56), poiche&#8217; la norma contempla sanzioni a carico dei privati stipulanti solo “per l’inosservanza delle destinazioni d’uso fissate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-212/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-212/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune per omessa comunicazione di trasferimenti immobiliari di aree in piano convenzionato (art. 45, comma 1, n. 4 dalla L. Reg. Piemonte 5.12.1977, n. 56), poiche&#8217; la norma contempla sanzioni a carico dei privati stipulanti solo “per l’inosservanza delle destinazioni d’uso fissate nel Piano di intervento”, considerato altresi&#8217; che il Comune ha indirettamente acquisito conoscenza degli intervenuti trasferimenti, avendo rilasciato permessi a costruire sui lotti ceduti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00212/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00276/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 276 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Borsarelli Angela Sevega Olimpia E</b>, rappresentate e difese dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Briaglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pier Carlo Barale, con domicilio eletto presso Fulvia Conti in Torino, via Lamarmora, 68; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti di entrambe le ricorrenti con provvedimenti a firma del Tecnico Comunale e del Responsabile Finanziario del Comune di Briaglia in data 14.12.2010, prot.nn.2319 e 2320, notificate in data 4.1.2011 e 22.12.2011;<br />	<br />
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi comprese le comunicazioni a firma del Responsabile Finanziario e del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Briaglia in data 25.1.2011, prot. n. 153 e 154, che hanno confermato le determinazioni sanzionatorie di cui sopra	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Briaglia;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Valutato il gravame assistito da idoneo fumus di fondatezza apparendo dubbia la legittimità dell’art. 15 della convenzione di P.E.C. intercorsa, fonte dell’esercitato potere sanzionatorio, e la correlativa ammissibilità del potere pubblicistico di introdurre sanzioni pecuniarie per il caso di omessa comunicazione del trasferimento immobiliare atteso che l’art. 45, coma 1, n. 4 dalla L. Reg. Piemonte 5.12.1977, n. 56 contempla la facoltà di prevedere in convenzione delle sanzioni a carico dei privati stipulanti, solo “per l’inosservanza delle destinazioni d’uso fissate nel Piano di intervento”;	</p>
<p>considerato altresì che il Comune ha indirettamente acquisito conoscenza degli intervenuti trasferimenti, avendo rilasciato i permessi a costruire sui loti ceduti;	</p>
<p>ritenuto che il riparto delle spese della presente fase cautelare possa essere rinviato al definitivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;Udienza pubblica del 6.10.2011. .<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente Ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-212/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a></p>
<p>non va sospeso il diniego comunale all&#8217;apertura di due vetrine su immobile di “interesse tipologico” soggetto a prescrizioni particolari, con interventi volti al ripristino e alla valorizzazione dei prospetti nella loro caratterizzazione storica, con particolare riguardo ai fronti strada e comunque per i fronti presentanti una caratterizzazione architettonica storicamente consolidata,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospeso il diniego comunale all&#8217;apertura di due vetrine su immobile di “interesse tipologico” soggetto a prescrizioni particolari, con interventi volti al ripristino e alla valorizzazione dei prospetti nella loro caratterizzazione storica, con particolare riguardo ai fronti strada e comunque per i fronti presentanti una caratterizzazione architettonica storicamente consolidata, con divieto di variazioni dei prospetti che compromettano elementi di pregio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00214/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00235/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 235 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>La Sfera del Mago S.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Videtta in Torino, via Cernaia, 30;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Vercelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Pretti, con domicilio eletto presso Silvia Bertone in Torino, via Claudio Beaumont, 2; Regione Piemonte; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>del provvedimento dirigenziale 31.12.2010 di diniego all&#8217;apertura di due vetrine su immobile di proprietà della ricorrente sito in Vercelli, Piazza Pajetta n. 9;	</p>
<p>del preavviso di diniego in data 25.11.2010;	</p>
<p>dell&#8217;art. 40.2, 2° comma delle N.T.A. del PRGC e della corrispondente Tavola esplicativa;	</p>
<p>del combinato disposto degli art. 40.2, 15 e 9.3.7 delle N.T.A.;	</p>
<p>di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vercelli;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Posto che il parere della Commissione edilizia non è necessario laddove l’autorità procedente ravvisi la sussistenza di ulteriori ragioni ostative (T.A.R. Campania – Napoli, VII, 14.11.2011, n. 164) o laddove si faccia ricorso esclusivamente a valutazioni giuridiche e non tecniche (T.A.R: Lazio – Latina, 6.5.2010, n. 711);	</p>
<p>osservato che, a prescindere dall’applicazione o meno alla fattispecie dell’art. 15 della N.T.A. comunali che assoggetta a prescrizioni particolari gli edifici soggetti a detta norma, è lo stesso art. 40.2. della N.T.A. come riconosciuto anche da parte ricorrente,a prevedere al comma 2 l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione (quale quello per cui è causa) solo con prescrizioni particolari, le quali sono individuate dall’art. 9.3.7 NTA che indirizza tali interventi al ripristino e alla valorizzazione dei prospetti nella loro caratterizzazione storica con particolare riguardo ai fronti strada e comunque per i fronti presentanti una caratterizzazione architettonica storicamente consolidata, vietando variazioni dei prospetti che compromettano elementi di pregio;	</p>
<p>Ritenuto che la categoria dei beni di interesse tipologico è legittimata dall’art. 24, punto 2 della L.Reg. Piemonte n. 56/1977 che annovera !i nuclei minori …. Singoli edifici civili o rurali ed i manufatti…. Aventi valore storico – artistico e/o ambientale o documentario”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente Ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1084</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1084/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1084</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;esclusione di una società dalla gara di appalto per la fornitura di gruppi di continuità in container silenziato per alimentazione degli impianti di aiuti visivo luminoso dell’aeroporto di Fiumicino: il bando di gara prevedeva a pena di esclusione la firma autenticata del soggetto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1084</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;esclusione di una società dalla gara di appalto per la fornitura di gruppi di continuità in container silenziato per alimentazione degli impianti di aiuti visivo luminoso dell’aeroporto di Fiumicino: il bando di gara prevedeva a pena di esclusione la firma autenticata del soggetto che rilascia la cauzione, sia provvisoria che definitiva. L&#8217;omissione, sanzionata con l’esclusione dalla gara, non è attribuibile ad inconveniente di natura tecnica relativo al funzionamento del portale dedicato alla presentazione dell’offerta in via telematica, ma ad errore in cui è incorsa la ricorrente, che non ha saputo individuare la cartella deputata all’allegazione dei file contenenti le firme autenticate digitalmente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01084/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02065/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc. Iml Impianti S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Francesco Scanzano, Alfredo Vitale e Elio Leonetti, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti in Roma, via Xxiv Maggio, 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Soc. Aeroporti di Roma S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p. t. rappresentata e difesa dagli avv. ti Paola Conio e Luca Leone, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Appennini, 46;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Atme S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p. t. rappresentata e difesa dagli avv. ti Claudio Colombo e Elena Marchetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulia Greco in Roma, via Federico Cesi, 21;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>del provvedimento del 18 febbraio 2011 prot. A 001216 relativo all&#8217;esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto per la “Fornitura di due gruppi di continuità assoluta rotanti a riserva illimitata da 500 kva &#8211; 400 &#8211; 50 hz 1500 giri, installati in container silenziato per alimentazione degli impianti di aiuti visivo luminoso (AVL) dell’aeroporto “Leonardo da Vinci di Fiumicino”;	</p>
<p>degli atti richiamati nell’epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Soc. Aeroporti di Roma S.p.a. e Atme S.r.l.;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>VISTO l’art. 120, cod. proc. amm;	</p>
<p>RILEVATO che, ai sensi di chiara ed in equivoca clausola del bando di gara (punto III.1.1), la produzione della cauzione andava fatta con le modalità fissate a pena di esclusione con la lettera di invito, ivi compresa l’allegazione della firma autenticata digitalmente e che anche la lettera di invito ha espressamente indicato che “La firma del soggetto che rilascia la cauzione dovrà essere autenticata, pena l’esclusione, con firma digitale del Notaio o da latro Pubblico Ufficiale che attesti l’identità personale e i poteri del firmatario.” e che “Anche la firma di chi rilascia questa dichiarazione (relativa all’impegno contenente l’impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto) dovrà essere autenticata, pena l’esclusione, con le stesse modalità della cauzione provvisoria”;	</p>
<p>CONSIDERATO che dall’esame della documentazione versata in atti emerge che l’omissione sanzionata con l’esclusione dalla gara, in conformità alle inequivocabili clausole della lex specialis, non è attribuibile ad inconveniente di natura tecnica relativo al funzionamento del portale dedicato alla presentazione dell’offerta in via telematica, ma ad errore in cui è incorsa la ricorrente che non ha saputo individuare la cartella deputata all’allegazione dei file contenenti le firme autenticate digitalmente; 	</p>
<p>CONSIDERATO che le superiori considerazioni inducono a ritenere che il ricorso non potrà avere positiva considerazione in sede di delibazione della controversia nel merito, e che, pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare incidentalmente proposta;	</p>
<p>RITENUTO di liquidare, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 104/2010, le spese della presente fase cautelare in € 2.000,00 (duemila,00) e di porre le stesse a carico della ricorrente ed a favore delle parti resistenti, in parti uguali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter &#8211; RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 (duemila,00) da ripartirsi, in pari misura, in favore della resistente Amministrazione e della parte controinteressata.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.249</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-249/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.249</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Prefetto recante divieto di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente, se e&#8217; mancata la precedente comunicazione di avvio del procedimento, impedendo al ricorrente di esporre le proprie argomentazioni difensive e di illustrare le risultanze del procedimento penale a cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-249/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-249/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.249</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Prefetto recante divieto di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente, se e&#8217; mancata la precedente comunicazione di avvio del procedimento, impedendo al ricorrente di esporre le proprie argomentazioni difensive e di illustrare le risultanze del procedimento penale a cui è stato sottoposto e delle altre vicende connesse; &#8211; tenuto anche conto del lasso di tempo trascorso dalla data di adozione della sentenza penale (e ancora di più di quello trascorso dall’epoca dei fatti), la domanda cautelare va accolta ai fini del riesame. Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non dover fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva”, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio, attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 85 cod. proc. amm. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00249/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00296/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 296 del 2011, proposto da:<br />
<b>Antonio Sgariglia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Dino Latini e Manuela Soligo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Ancona, Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>del decreto del Prefetto della provincia di Ancona n. 69387/2010, recante divieto di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Ancona e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che:</p>
<p>&#8211; l’adozione del provvedimento impugnato non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;</p>
<p>&#8211; ciò (ferma restando la necessità di approfondire nel merito l’incidenza di tale omissione sulla legittimità del provvedimento) ha comunque impedito al ricorrente di esporre le proprie argomentazioni difensive e di illustrare le risultanze del procedimento penale a cui è stato sottoposto e delle altre vicende connesse;</p>
<p>&#8211; tenuto anche conto del lasso di tempo trascorso dalla data di adozione della sentenza penale (e ancora di più di quello trascorso dall’epoca dei fatti), la domanda cautelare va accolta ai fini del riesame.</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non dover fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva”, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio, attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 85 cod. proc. amm.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):<br />
&#8211; accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame;<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/03/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-249/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-239/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.239</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza di una Provincia, il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni, con il quale si diffida a disattivare la rete di comunicazioni elettronica ad uso pubblico denominata COMUNINET entro 10 giorni: salvi gli approfondimenti tecnici riguardo all’effettivo ruolo della Provincia nella vicenda in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-239/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-239/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza di una Provincia, il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni, con il quale si diffida a disattivare la rete di comunicazioni elettronica ad uso pubblico denominata COMUNINET entro 10 giorni: salvi gli approfondimenti tecnici riguardo all’effettivo ruolo della Provincia nella vicenda in esame, pare infatti che l&#8217;autorizzazione generale prevista dall&#8217;art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni) debba essere posseduta da chi fornisce direttamente reti o servizi di comunicazione elettronica e non dal soggetto pubblico meramente proprietario degli impianti, quale ente locale soggetto al divieto di cui all’art. 6 comma 1 del citato Decreto Legislativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00239/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00231/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 231 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Provincia di Pesaro e Urbino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, via Giannelli, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29; <b>Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Dipartimento Comp.Le Marche e Umbria</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Bluenergy Wifly S.r.l., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Guccione, Susanna Santini, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;atto del Ministero delo Sviluppo Ecnomico Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato territoriale Marche-Umbria con sede in Ancona 26/11/2010 prot. 8676 pervenuto alla Provincia di Pesaro-Urbino in data 1.12.2010 e dell&#8217;unito verbale di accertamento e contestazione 17.11.2010 con il quale si diffida altresì la disattivazione della rete di comunicazioni elettronica ad uso pubblico denominata COMUNINET entro il termine di 10 giorni;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc. Bluenergy Wifly S.r.l.;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame: 	</p>
<p>&#8211; che, salvi gli approfondimenti tecnici riguardo all’effettivo ruolo della Provincia nella vicenda in esame, da rinviare alla opportuna sede di merito, pare condivisibile la deduzione difensiva secondo cui l&#8217;autorizzazione generale prevista dall&#8217;art. 25 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa, per la trattazione del merito, l&#8217;udienza del 22.11.2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-239/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-12/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.12</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza con la quale il Sindaco ha ingiunto ad un proprietario di avanzare il proprio fabbricato sino al confine, ed ai ricorrenti, nella loro qualità di costruttori e liquidatori di altra società, di provvedere alla riduzione della costruzione sul confine di proprietà in aderenza al fabbricato di proprietà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-12/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-12/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza con la quale il Sindaco ha ingiunto ad un proprietario di avanzare il proprio fabbricato sino al confine, ed ai ricorrenti, nella loro qualità di costruttori e liquidatori di altra società, di provvedere alla riduzione della costruzione sul confine di proprietà in aderenza al fabbricato di proprietà altrui, come previsto dalle concessioni edilizie rilasciate e dal Piano per insediamenti produttivi: cio&#8217; perche&#8217; appare abnorme e sproporzionata, oltreché contrastante con l’interesse pubblico e con quello dei privati interessati, l’ingiunzione a demolire edifici già realizzati da tempo in conformità al piano degli insediamenti produttivi, ancorché non perfettamente allineati sui rispettivi confini di proprietà com’è stato accertato nel separato giudizio civile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00012/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00052/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 52 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Sergio Debertolis, Ervino Debertolis e Fabrizio Debertolis</b>, in qualità di liquidatori della <b>s.n.c. De bertoldi Ermanno &#038; C., </b>rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Iob e Paolo Pettinelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, via Paradisi 15/2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Tonadico</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Paradisi 15/5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giancarlo Ploner</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 543/10 del 2/12/2010 prot. n. 75 -T cat. VI, con la quale il Sindaco del Comune di Tonadico ha ingiunto al sig. Giancarlo Ploner, proprietario della p.ed. 815 sita in Via Castelpietra C.C. di Tonadico, di avanzare il proprio fabbricato	</p>
<p>&#8211; della nota prot. n. 4971-T del 16 luglio 2009 di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;	</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente;	</p>
<p>e per il risarcimento del danno ingiusto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Tonadico;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, in questa fase di sommaria delibazione ed impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris nella sua parte impugnatoria, restando riservata al giudizio di merito la questione risarcitoria.	</p>
<p>Invero, appare abnorme e sproporzionata, oltreché contrastante con l’interesse pubblico e con quello dei privati interessati, l’ingiunzione a demolire edifici già realizzati da tempo in conformità al piano degli insediamenti produttivi, ancorché non perfettamente allineati sui rispettivi confini di proprietà com’è stato accertato nel separato giudizio civile;	</p>
<p>Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vanno compensate tra le parti, attesa la particolarità della vicenda in esame, nella quale gli esiti del giudizio civile sono stati percepiti come vincolanti dall’Amministrazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dell’ordinanza sindacale impugnata;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 13.10.2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.1787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2011-n-1787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2011-n-1787/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.1787</a></p>
<p>Pres. S. veneziano, est. M. Liguori Somma Fioravante, Somma Pasquale, Martone Annunziata (Avv. Fulvio De Angelis) c. Comune di Santa Maria La Carita&#8217; (N.C.) c. Sud Petroli srl (Avv.ti Giuseppe Russo e Luigi Maria D&#8217;Angiolella) sulla inammissibilità dei ricorsi avverso atti consequenziali nelle ipotesi in cui non siano stati impugnati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2011-n-1787/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.1787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2011-n-1787/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.1787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. veneziano, est. M. Liguori<br /> Somma Fioravante, Somma Pasquale, Martone Annunziata (Avv. Fulvio De Angelis) c. Comune di Santa Maria La Carita&#8217; (N.C.) c. Sud Petroli srl (Avv.ti Giuseppe Russo e Luigi Maria D&#8217;Angiolella)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità dei ricorsi avverso atti consequenziali nelle ipotesi in cui non siano stati impugnati gli atti presupposti immediatamente lesivi per il ricorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211;  Atto presupposto e immediatamente lesivo – Innoppugnato – Atti successivi &#8211; Consequenziali ed esecutivi dell’atto presupposto – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso &#8211; Comporta	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Istanza in autotutela – Volta ad ottenere l’annullamento di un provvedimento precedentemente emanato dalla P.A. – Ricorso – È inammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È inammissibile il ricorso giurisdizionale nei confronti di un atto meramente applicativo di un atto presupposto immediatamente lesivo e rimasto inoppugnato da parte del ricorrente. Ed invero, tra  l’atto presupposto e quelli successivi, sussiste un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che gli atti successivi si pongono come inevitabili conseguenze di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti (1)	</p>
<p>2. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione respinga un istanza in autotutela volta all’annullamento di un provvedimento precedentemente emanato dalla stessa (nella specie trattasi di permesso di costruire rilasciato a favore della società controinteressata) e non impugnato nei termini dal ricorrente	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. T.A.R. Lazio-Latina n. 1901 del 19.11.2010; T.A.R. Puglia-Lecce n. 4286 del 18.12.2007; T.A.R. Lombardia-Milano n. 621 del 21.3.2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1351 dell’anno 2011, proposto da: 	</p>
<p>Somma Fioravante, Somma Pasquale, Martone Annunziata, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fulvio De Angelis, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati, in Napoli, alla via V. Colonna n. 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Santa Maria La Carita&#8217;, in persona del Sindaco p.t.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sud Petroli srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Russo e Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota prot. n. 21674/2010 del 17.12.2010 del Comune di Santa Maria La Carità, con la quale è stata respinta l’istanza dei ricorrenti volta alla revoca e/o all’annullamento in via di autotutela (ai sensi degli artt. 21 quinques e 21 nonies L. 241/1990) del permesso a costruire n. 4/2010 rilasciato alla Sud Petroli srl;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Sud Petroli srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro &#8211; la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131);<br />	<br />
Dato atto che le parti presenti, all’esito della discussione in Camera di Consiglio sono state rese edotte della possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra, e nulla hanno osservato;</p>
<p>Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta il 21/24.4.2011 e depositato il 10.3.2011;<br />	<br />
Rilevato che, con il presente ricorso, Somma Fioravante, Somma Pasquale e Martone Annunziata hanno impugnato la nota prot. n. 21674/2010 del 17.12.2010 del Comune di Santa Maria La Carità, con la quale è stata respinta l’istanza da essi proposta al fine di conseguire la revoca e/o l’annullamento in via di autotutela del permesso a costruire n. 4/2010 rilasciato alla Sud Petroli srl per la realizzazione di un impianto di distribuzione di G.P.L. per autotrazione;<br />	<br />
Considerato che oggetto di impugnazione in questa sede non è il titolo edilizio rilasciato in favore della Sud Petroli srl dal Comune di S. Maria La Carità, bensì soltanto il diniego che tale Comune ha opposto all’istanza dei ricorrenti di esercitare, in riferimento appunto a detto atto, i poteri di ritiro previsti dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990 (ancorché, in questa sede tutte le censure attengano a pretesi vizi del permesso di costruire, a dimostrazione che l’effettiva lesività per i ricorrenti scaturisce da tale atto, rimasto allo stato inoppugnato);<br />	<br />
Considerato che conseguentemente il proposto ricorso risulta inammissibile, atteso che chi non abbia tempestivamente impugnato un atto lesivo non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante appunto il sollecito del potere di autotutela della P.A. e la successiva impugnazione dell’eventuale diniego, rimanendo altrimenti pregiudicato il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (cfr. T.A.R. Lazio-Latina n. 1901 del 19.11.2010; T.A.R. Puglia-Lecce n. 4286 del 18.12.2007; T.A.R. Lombardia-Milano n. 621 del 21.3.2005);<br />	<br />
Considerato che le spese di giudizio seguono la soccombenza, nel rapporto con la controinteressata e sono liquidate come da dispositivo;<br />	<br />
Considerato che invece nulla va disposto quanto alle spese di lite nei confronti del non costituito Comune di S. Maria La Carità;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Somma Fioravante, Somma Pasquale e Martone Annunziata, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Sud Petroli srl delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €1.500,00 (di cui €400,00 per diritti ed €1.000,00 per onorario), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Nulla per le spese nei confronti del Comune di S. Maria La Carità.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-3-2011-n-1787/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.1787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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