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	<title>25/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.123</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. GALLO Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani &#8211; Facoltà dei comuni di prevedere peculiari agevolazioni o esenzioni &#8211; determinazione dei criteri. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. GALLO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani &#8211; Facoltà dei comuni di prevedere peculiari agevolazioni o esenzioni &#8211; determinazione dei criteri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell&#8217;art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell&#8217;art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promosso con ordinanza del 3 maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso proposto dalla Fondazione Filippo Turati contro il Comune di Vieste, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.<br />
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio promosso dalla Fondazione Filippo Turati nei confronti del Comune di Vieste e della s.p.a. G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell&#8217;art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani;<br />
    che, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il decreto legislativo n. 507 del 1993 non stabilisce alcuna esenzione a favore degli enti morali, come le fondazioni, che non perseguono fini di lucro, e lascia alla discrezionalità dei Comuni la facoltà di prevedere nei propri regolamenti esenzioni o agevolazioni;<br />
    che, a parere del giudice a quo, nella specie il Comune di Vieste ha escluso con il proprio regolamento, con motivazione «priva di qualsiasi fondamento logico», la Fondazione Filippo Turati, pur dotata di finalità altamente socio-umanitarie, dal novero degli enti ammessi a godere di esenzioni o agevolazioni;<br />
    che, sempre secondo il giudice a quo, il decreto legislativo n. 507 del 1993, ed in particolare l&#8217;art. 67, non prevedendo criteri oggettivi in base ai quali i Comuni possono adottare le agevolazioni e esenzioni stabilite dalla norma stessa, contrasta con gli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, perché lascia al mero arbitrio dei Comuni la determinazione dei criteri agevolativi;<br />
    che nell&#8217;ordinanza di rimessione si legge che la questione è da ritenere rilevante perché «dall&#8217;esito di essa dipende la possibilità per questa Commissione di disapplicare il regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti con la disciplina del citato art. 67 nel testo risultante dalla pronunzia di totale o parziale illegittimità costituzionale»;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l&#8217;irrilevanza o, in ogni caso, l&#8217;inammissibilità della questione;<br />
    che l&#8217;Avvocatura intervenuta osserva che il giudice rimettente non ha fornito alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, limitandosi ad affermare in via generica ed eventuale che dall&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata conseguirebbe la disapplicazione del regolamento comunale;<br />
    che, sempre in punto di ammissibilità, la difesa erariale rileva che l&#8217;ordinanza di rimessione appare orientata ad ottenere una pronuncia additiva, consistente nell&#8217;esercizio di una vera e propria potestà normativa, in presenza di più soluzioni costituzionalmente orientate, ipoteticamente possibili;<br />
    che nel merito l&#8217;Avvocatura contesta le censure prospettate dal giudice a quo, sostenendo, in primo luogo, che non sussiste lesione del principio di eguaglianza sostanziale per il solo fatto che alcuni enti siano esclusi dal novero dei beneficiari di trattamenti agevolativi e che in ogni caso deve essere ritenuta ragionevole l&#8217;attribuzione ai Comuni della potestà di stabilire con propri regolamenti le agevolazioni tributarie, anche in considerazione dell&#8217;autonomia di tali enti, sancita dalla Costituzione;<br />
    che comunque, nel caso di specie, secondo l&#8217;Avvocatura, non vi è violazione dell&#8217;art. 45 della Costituzione, perché la fattispecie oggetto del giudizio a quo riguarda una fondazione e non una cooperativa; né violazione dell&#8217;art. 53 Cost., perché le norme tributarie di agevolazione non si fondano sul principio della capacità contributiva, ma si pongono in rapporto di specialità con il principio stesso e sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza;<br />
    che, in ogni caso, sempre secondo l&#8217;Avvocatura, l&#8217;art. 67 del decreto legislativo prevede criteri sufficientemente determinati per l&#8217;esercizio della potestà regolamentare comunale, in particolare in ordine alla previsione di «speciali agevolazioni» e alla possibilità di adottare esenzioni «solo in via eccezionale»;<br />
    che, con successiva memoria depositata nell&#8217;imminenza della data fissata per la camera di consiglio, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha ribadito la propria posizione.<br />
    Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell&#8217;art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani;<br />
    che il rimettente omette di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e si limita ad enunciare un preteso contrasto fra la norma impugnata e i parametri costituzionali evocati, senza fornire un&#8217;adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione;<br />
    che tali lacune argomentative, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l&#8217;applicabilità della normativa impugnata nel giudizio a quo e quindi circa l&#8217;incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta valere, si risolvono in un&#8217;insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione (v., ex plurimis, ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309 del 2004);<br />
    che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, restando assorbita ogni altra ragione di inammissibilità e conseguentemente precluso l&#8217;esame del merito.<br />
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center>per questi motivi<br />
<b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell&#8217;art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-124/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.124</a></p>
<p>Pres. NEPPI MODONA, Red. BILE in tema di responsabilità civile dei magistrati Responsabilità civile dei magistrati – Fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati &#8211; Giudizi relativi &#8211; Devoluzione al tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello competente a giudicare sull’azione di risarcimento del danno &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-124/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-124/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. NEPPI MODONA, Red. BILE</span></p>
<hr />
<p>in tema di responsabilità civile dei magistrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità civile dei magistrati – Fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati &#8211; Giudizi relativi &#8211; Devoluzione al tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello competente a giudicare sull’azione di risarcimento del danno &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Presidente: Guido NEPPI MODONA;<br />
Giudici: Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza del 19 giugno 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Michele Troisi e il Ministero della Giustizia ed altro, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Franco Bile.<br />
    Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 19 giugno 2003, ha sollevato &#8211; in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione &#8211; questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), secondo cui l&#8217;azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della corte d&#8217;appello «da determinarsi a norma dell&#8217;art. 11 del codice di procedura penale e dell&#8217;art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;<br />
    che l&#8217;ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio civile nel quale l&#8217;attore aveva proposto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, una domanda di risarcimento dei danni a lui cagionati da due magistrati del Tribunale di Avellino nell&#8217;esercizio delle rispettive funzioni giudiziarie, e, nei confronti del Ministero della giustizia, un&#8217;altra domanda di risarcimento dei danni a lui cagionati, nelle medesime circostanze, dalla condotta tenuta dall&#8217;apparato amministrativo di cancelleria del predetto ufficio giudiziario; <br />
    che in tale giudizio le Amministrazioni resistenti avevano eccepito l&#8217;inammissibilità della prima domanda per incompetenza territoriale del giudice adito e richiesto la separazione delle cause; <br />
    che la norma citata è censurata «nella parte in cui non prevede che il tribunale ivi indicato, competente a giudicare sull&#8217;azione contro lo Stato di risarcimento del danno cagionato nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie per effetto di un comportamento, un atto o un provvedimento di un magistrato, sia competente anche per le cause successivamente o cumulativamente proposte che alle prime siano connesse per oggetto o per il titolo, nonché per le cause anche autonomamente proposte che comunque siano relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati, o a fatti commessi da altri soggetti e da magistrati che &#8211; con condotte collegate (per essere stata l&#8217;una posta in essere per eseguire, per occultare l&#8217;altra, o in occasione dell&#8217;altra, ovvero per conseguirne o assicurarne il profitto, il prezzo, il prodotto o l&#8217;impunità) o anche con condotte indipendenti &#8211; abbiano determinato il danno»;<br />
    che il rimettente &#8211; esclusa la possibilità di un&#8217;interpretazione adeguatrice della norma impugnata, in ragione della specificità del rinvio “selettivo” all&#8217;art. 11 del codice di procedura penale da essa operato, e affermata la connessione per oggetto e per titolo delle due cause proposte contro le due Amministrazioni, ciascuna legittimata a resistere, l&#8217;una per la responsabilità dei magistrati e l&#8217;altra per l&#8217;organizzazione dei servizi della giustizia &#8211; rileva che la deroga alla competenza ordinaria disciplinata dall&#8217;art. 33 del codice di procedura civile non opera se una delle cause debba proporsi innanzi a un giudice individuato secondo un criterio di competenza territoriale inderogabile o funzionale;<br />
    che, pertanto, siccome la domanda contro il Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta ad un giudice competente in base ad un criterio di natura funzionale, il Tribunale rimettente (individuato ex art. 25 cod. proc. civ. quale foro della pubblica amministrazione in relazione alla proposizione della domanda nei confronti del Ministero della giustizia) dovrebbe &#8211; con provvedimento che involge separazione di cause &#8211; dichiarare l&#8217;inammissibilità per incompetenza della pretesa relativa alla responsabilità dei magistrati (da proporre davanti al Tribunale di Roma), e procedere nell&#8217;esame di ammissibilità e, eventualmente, di merito della pretesa relativa alla responsabilità dell&#8217;organizzazione dei servizi della giustizia, non sussistendo neppure i presupposti per sospendere il relativo procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.;<br />
    che, tuttavia, considerata la stretta interdipendenza esistente tra le condotte dei soggetti coinvolti, non scindibili le une dalle altre, il rimettente ritiene la norma impugnata contraria: a) all&#8217;art. 25 Cost., poiché il Tribunale, chiamato ad accertare la responsabilità del Ministero della giustizia per l&#8217;organizzazione dei servizi, comunque valuterebbe (poco importa se incidenter tantum) anche le condotte di colleghi magistrati della stessa Corte d&#8217;appello, con la possibilità per lo Stato convenuto in altra sede, ex lege n. 117 del 1988, di eventualmente opporre, ai sensi dell&#8217;art. 1306 del codice civile, il giudicato altrove formatosi con minori garanzie di imparzialità-terzietà; b) all&#8217;art. 111 Cost. (correlato all&#8217;art. 101 Cost.), poiché il giudice individuato in base alla disciplina ordinaria non si presenterebbe agli occhi del cittadino munito dei necessari requisiti di terzietà-imparzialità, dovendo giudicare nei confronti del Ministero della giustizia su fattispecie interdipendente rispetto a quella sottratta alla sua cognizione in quanto proposta ai sensi della legge n. 117 del 1988; c) all&#8217;art. 3 Cost., non essendo logico né coerente con il principio di eguaglianza, in assenza di congrue differenziazioni, che lo stesso «cittadino debba rivolgersi a due istanze giurisdizionali separate, per la disamina dei medesimi fatti cui concorrano magistrati, trovandosi peraltro esposto a diversi gradi di tutela della terzietà-imparzialità del giudice, pur in presenza di una influenza del giudicato reso in un altro processo»; d) agli artt. 24 e 111 Cost., poiché la posizione dell&#8217;attore verrebbe pregiudicata dall&#8217;impossibilità di avvalersi del simultaneus processus e dalla necessità di sostenere i costi di separati giudizi, con lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo;<br />
    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.<br />
    Considerato che &#8211; al di là della cadenza con cui i diversi profili di incostituzionalità sono evocati e sviluppati nel contesto dell&#8217;ordinanza di rimessione &#8211; il nucleo argomentativo di fondo svolto dal Tribunale di Napoli ruota essenzialmente intorno alla contestata impossibilità di celebrare un simultaneus processus (per cause asseritamente connesse per oggetto e titolo) presso un&#8217;autorità giudiziaria scelta secondo gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità e terzietà nell&#8217;esame di condotte direttamente o indirettamente riferibili a magistrati;<br />
    che, tuttavia, il Tribunale non tiene in debito conto che la giurisprudenza di questa Corte &#8211; ferma, sotto altro aspetto, nel sottolineare come il principio costituzionale di eguaglianza non comporti il divieto di regolamentare modelli processuali diversi, onde le soluzioni volte a garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per ogni tipo di  processo (sentenze n. 147 del 2004, n. 444 e n. 78 del 2002, n. 51 del 1998) &#8211; è altrettanto consolidata nell&#8217;affermare che l&#8217;esigenza del simultaneus processus non è elevata a regola costituzionale, ma si configura quale mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all&#8217;economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori (di recente, ordinanze n. 90 del 2002 e n. 398 del 2000); sicché la sua inattuabilità non riguarda né il diritto di azione né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa (sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995);<br />
    che tali considerazioni consentono, in primo luogo, di superare le censure riferite alla dedotta violazione dell&#8217;art. 24 Cost., anche con riferimento all&#8217;ulteriore profilo relativo alla conseguente necessità per la parte di sostenere i costi di separati giudizi, rispetto al quale è sufficiente ribadire che la duplicazione dell&#8217;onere delle spese processuali, a carico di chi non possa avvalersi del simultaneus processus, non costituisce violazione del diritto di azione, che non garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma al contrario &#8211; imponendo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione &#8211; muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata un&#8217;attività di giustizia (ordinanza n. 18 del 1999);<br />
    che, in secondo luogo, l&#8217;impossibilità di celebrare un unico giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo», e quindi la violazione anche dell&#8217;art. 111 Cost., giacché le diverse cause ben possono essere proposte e trattate contemporaneamente; mentre all&#8217;eventuale possibilità di giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone le condizioni), mediante la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai normali strumenti impugnatori;<br />
    che la palese erroneità della prospettiva da cui muove il rimettente – basata sull&#8217;attribuzione di un&#8217;eccessiva valenza al simultaneus processus, evocato senza neppure porre il problema della compatibilità del rito ordinario del processo contro il Ministero della giustizia con quello speciale disciplinato dall&#8217;art. 5 della legge n. 117 del 1988 (cfr. sentenza n. 67 del 2005) &#8211; si manifesta anche con riferimento all&#8217;assunta interdipendenza delle condotte su cui i due diversi giudici sarebbero, nella specie, chiamati a pronunciarsi, che determinerebbe la dedotta violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;<br />
    che infatti &#8211; anche a prescindere dalla considerazione che in nessuno dei due giudizi compaiono magistrati come parti formali o sostanziali (ordinanza n. 301 del 1999) &#8211; dalla stessa descrizione dei fatti riportata nell&#8217;ordinanza di rimessione emerge come le due domande risarcitorie proposte dall&#8217;attore abbiano per oggetto la condanna del Ministero della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamati a rispondere «ciascuno per il proprio titolo e per le proprie sfere di competenza nelle descritte vicende», rispettivamente per responsabilità dell&#8217;organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per responsabilità dei magistrati, dall&#8217;altro;<br />
    che, dunque, le due cause (diverse per soggetti, petitum e causa petendi) possono, al massimo, implicare un&#8217;eventuale mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita) di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente inidonea a costituire condizione per l&#8217;invocato spostamento di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle parti convenute;<br />
    che infine, con riferimento all&#8217;art. 25 Cost., il principio del giudice naturale è comunque rispettato da una regola di competenza prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che in quella regola si esprime (ordinanza n. 193 del 2003);<br />
    che, pertanto, la sollevata questione, relativamente a tutti gli evocati profili, deve essere dichiarata manifestamente infondata.<br />
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center>per questi motivi<br />
    <b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    	dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.																																																																																												</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-124/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.127</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. MADDALENA norme sulla protezione ambientale dall&#8217;esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione Regione Lombardia &#8211; Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Viene ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>norme sulla protezione ambientale dall&#8217;esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regione Lombardia &#8211; Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Viene ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall&#8217;esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), come sostituito dall&#8217;articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l&#8217;attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l&#8217;integrazione di disposizioni legislative), promosso con ordinanza del 5 febbraio 2003 dal TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. contro il Comune di Berlingo, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.<br />
    Visti l&#8217;atto di costituzione della Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., nonché gli atti di intervento della TIM s.p.a. – Telecom Italia Mobile e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.<br />
    Ritenuto che, con ordinanza del 5 febbraio 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall&#8217;esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), come sostituito dall&#8217;articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l&#8217;attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l&#8217;integrazione di disposizioni legislative), nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”;<br />
    che, in punto di fatto, il remittente riferisce che la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., titolare di una licenza per la prestazione del servizio radiomobile pubblico, aveva comunicato al Comune di Berlingo la necessità di realizzare, nel relativo territorio comunale, una stazione radio base allo scopo di garantire la copertura del servizio di telefonia mobile;<br />
    che, a seguito di accertamenti istruttori, il Comune ha invitato la ricorrente a rilocalizzare il sito per l&#8217;installazione della stazione radio base, poiché quello originariamente proposto ricadeva entro la fascia di 75 metri di distanza da locali pubblici e, quindi, in un&#8217;area in cui, a norma dell&#8217;art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, è, in ogni caso, vietata l&#8217;installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione;<br />
    che detto provvedimento è stato impugnato dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., in quanto la normativa regionale sopra richiamata, che ne costituisce il presupposto normativo, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 3, 15, 21 e 41 della Costituzione, nonché degli artt. 117 e 120 della Costituzione, in relazione alle leggi 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);<br />
    che, in ordine alla rilevanza, il remittente ritiene che l&#8217;applicazione nel caso di specie della normativa censurata condurrebbe al rigetto del ricorso, tenuto conto che l&#8217;impugnato provvedimento di rilocalizzazione fa applicazione del divieto di installare stazioni radio base entro il limite di 75 metri di distanza dal perimetro di determinati edifici pubblici; talché l&#8217;eventuale caducazione del predetto divieto previsto dall&#8217;art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, e delle conseguenti statuizioni dell&#8217;impugnato diniego consentirebbe l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza avanzata dalla ricorrente, trattandosi dell&#8217;unico motivo opposto dal Comune di Berlingo, controinteressato nel giudizio a quo;<br />
    che il TAR per la Lombardia aggiunge che, pur essendo medio tempore entrata in vigore la legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell&#8217;applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all&#8217;art. 3, comma 12, lettera a, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4), che ha sospeso la disposizione denunciata fino al 1° gennaio 2003, il predetto divieto è rimasto fermo;<br />
    che, infine, il remittente osserva che al momento dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non era stato ancora emanato il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), che tuttavia non potrebbe comunque trovare applicazione nei procedimenti amministrativi già conclusi con l&#8217;adozione di provvedimenti formali alla data della sua entrata in vigore;<br />
    che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR per la Lombardia rileva che l&#8217;introduzione del predetto divieto si porrebbe in contrasto: a) con la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, b) con i principi della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, c) nonché con i “principi fondamentali” posti dalla legge n. 36 del 2001;<br />
    che quest&#8217;ultima normativa, la quale attribuisce alle Regioni le funzioni relative all&#8217;individuazione dei siti di trasmissione, non riconoscerebbe a queste ultime il potere di introdurre divieti inderogabili e limiti di distanza da osservare indiscriminatamente in tutto il territorio regionale, né autorizzerebbe le stesse Regioni a circoscrivere detto divieto in relazione a determinate zone;<br />
    che, in sostanza, il divieto introdotto dalla Regione Lombardia determinerebbe la mancata copertura di sistemi di telecomunicazione di aree significative di territorio, senza che ciò trovi fondamento nella disciplina statale, sia con riferimento alle modalità di tutela degli aspetti ambientali e dell&#8217;ecosistema, in cui lo Stato gode di legislazione esclusiva, sia con riferimento alla tutela della salute, in cui allo Stato spetta comunque la determinazione dei principi fondamentali;<br />
    che, inoltre, il divieto posto dalla disposizione denunciata escluderebbe la possibilità di installare stazioni radio base su ampie aree del territorio comunale, con la conseguenza di rendere impossibile l&#8217;utilizzo del telefono cellulare, ormai divenuto strumento di comunicazione di massa per tutte le esigenze della vita, determinando, in tal modo, una violazione di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, “quali la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.), la libertà di svolgimento dell&#8217;iniziativa economica (art. 41 Cost.) per quelle imprese che utilizzano essenzialmente la rete telefonica cellulare per lo svolgimento della loro attività, nonché l&#8217;esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale e la libertà di circolazione di informazioni fra regioni (art. 120 Cost.)”;<br />
    che la disposizione denunciata sarebbe inoltre lesiva dell&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, “stante la sua perentoria inderogabilità che non tiene adeguatamente e doverosamente conto delle singole realtà urbanizzate e dell&#8217;effettivo rischio per la salute provocato da impianti collocati a margine di determinate zone e non di altre” (ad esempio dei centri residenziali che non figurano nell&#8217;elenco riportato nella disposizione denunciata), non garantirebbe un&#8217;adeguata ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti; <br />
    che, infine, la disciplina censurata violerebbe gli articoli 3 e 41 della Costituzione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica dell&#8217;impresa ricorrente e alla disparità di trattamento riservato agli impianti delle imprese concorrenti realizzati prima dell&#8217;entrata in vigore del divieto stabilito con l&#8217;impugnato art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001;<br />
    che si è costituita la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., chiedendo che la questione sollevata dal TAR per la Lombardia venga dichiarata fondata, con riserva di ogni ulteriore deduzione;<br />
    che è anche intervenuta la TIM. s.p.a. – Telecom Italia Mobile, chiedendo che la questione sollevata dal TAR per la Lombardia venga dichiarata fondata, con riserva di meglio dedurre nel corso del giudizio.<br />
    Considerato che la questione di legittimità costit<br />uzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, ha ad oggetto l&#8217;art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall&#8217;esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), come sostituito dall&#8217;articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l&#8217;attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l&#8217;integrazione di disposizioni legislative), nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”;<br />
    che, successivamente all&#8217;ordinanza di remissione, questa Corte, con la sentenza n. 331 del 2003, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che ha sostituito l&#8217;art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11;<br />
    che, alla luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, affinché valuti la persistente rilevanza della questione.</p>
<p align=center><b>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-25-3-2005-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-120/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-120/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.120</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. MARINI in tema di asili nido e istruzione Regioni &#8211; Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro – Asili nido &#8211; Competenza esclusiva dello Stato riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-120/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-120/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<p>in tema di asili nido e istruzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro – Asili nido &#8211; Competenza esclusiva dello Stato riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed alla materia delle norme generali sull&#8217;istruzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell&#8217;art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		CONTRI	Presidente<br />
#NOME?		NEPPI MODONA Giudice<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?	FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel  giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2002.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 febbraio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avv. Mario Loria per la Regione Toscana.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.– Con ricorso notificato il 4 ottobre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale, in riferimento all&#8217;art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).<br />
    Il ricorrente, premessa la natura innovativa, e non meramente compilativa, del testo unico n. 32 del 2002 e dopo avere osservato che esso è intervenuto prima della elaborazione della nuova normativa nazionale in materia di politica dell&#8217;istruzione, rileva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è competenza statale, idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve porre le norme per assicurare a tutti, su tutto il territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, senza limiti e condizionamenti da parte del legislatore regionale.<br />
    Rientrando fra tali diritti quello all&#8217;istruzione, determinarne i livelli essenziali, attraverso la fissazione di standard strutturali e qualitativi, spetterebbe quindi, in via esclusiva, alla legislazione nazionale.<br />
    Viceversa, la legge impugnata della Regione Toscana, che pur riconosce formalmente detta competenza statale, all&#8217;art. 4, comma 2, la viola, demandando ad un regolamento la fissazione degli standard ai quali si dovranno attenere i servizi educativi per la prima infanzia.<br />
    Non varrebbe obiettare – secondo l&#8217;Avvocatura – che il legislatore statale rimarrebbe pur sempre libero di fissare livelli essenziali più bassi di quelli individuati dalla singola legge regionale, essendo pacifica la possibilità per le Regioni di stabilire soglie di maggior tutela.<br />
    Essendo ancora all&#8217;esame del legislatore statale (alla data del ricorso) la delega al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, ne discenderebbe nelle more – ad avviso sempre dell&#8217;Avvocatura – una inammissibile coesistenza di discipline diverse, senza alcuna possibilità di coordinamento tra Regione e Regione.   <br />
    La illegittimità della disposizione emergerebbe anche dal fatto che il legislatore regionale ha rimesso il potere di fissare gli standard in questione ad un regolamento, senza fissare i criteri ai quali questo dovrà attenersi e prevedendone l&#8217;emanazione nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore del testo unico, in tal modo dimostrando la volontà di non tenere conto della emananda normativa statale, che non potrebbe certamente entrare in vigore entro il detto termine.<br />
    Riguardo, poi, all&#8217;art. 28, comma 2, della medesima legge regionale, la parte ricorrente rileva che detta disposizione, pur enunciando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel disciplinare la funzione di impulso e di regolazione del sistema allargato dell&#8217;offerta integrata fra istruzione, educazione e formazione, attribuisce alla Regione, tra l&#8217;altro, la definizione degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati della funzione, da ritenersi riservata invece al legislatore statale.<br />
    Entrambe le norme sarebbero altresì in contrasto con il secondo comma, lettera n), dell&#8217;art. 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazione statale le norme generali sull&#8217;istruzione, stante la necessità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in materia, anche per quanto non attiene alla determinazione di livelli minimi.<br />
    La possibile coesistenza di discipline regionali non coordinate ed ispirate a principi tra loro non compatibili, determinerebbe infatti il rischio del fallimento dell&#8217;effetto pianificatorio connesso alla emanazione del nuovo piano sulla pubblica istruzione.<br />
    Le norme impugnate sarebbero infine illegittime – ad avviso del Governo – anche in riferimento al terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    Poiché la materia dell&#8217;istruzione rientra nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, queste debbono rispettare i principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, che non potrebbero che rinvenirsi nelle norme generali sull&#8217;istruzione.<br />
    Ed in un momento in cui tali norme generali sono in via di elaborazione, dovrebbe escludersi, già in linea di principio, la possibilità per le Regioni di intervenire con la loro legislazione concorrente.<br />
    2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, limitandosi a concludere per l&#8217;inammissibilità o, comunque, l&#8217;infondatezza della questione sollevata.<br />
    3.– In una memoria depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, la parte ricorrente rileva che, nelle more, è intervenuta la legge n. 53 del 2003, che delega al Governo la definizione delle norme generali in materia di istruzione e di definizione dei livelli essenziali delle connesse prestazioni, e che, in attuazione di essa, è stato emanato il decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo alla scuola per l&#8217;infanzia ed al primo ciclo di istruzione, nel quale sono fissati i livelli essenziali, gli standard qualitativi ed i criteri di valutazione.<br />
    Ribadisce il Governo che, ove anche si ritenesse che le disposizioni impugnate riguardino materie di legislazione concorrente, la Regione non poteva intervenire prima che, con legge dello Stato, ne fossero definiti i principi generali, in quanto, diversamente, non si avrebbe un sistema educativo nazionale, sia pur articolato nelle varie Regioni, ma tanti distinti sistemi fra loro non coordinati.<br />
    4.– Anche la Regione Toscana ha depositato una memoria illustrativa, nella quale in primo luogo rileva che entrambe le norme impugnate sono sostanzialmente analoghe a norme regionali previgenti e ricorda come, secondo la giurisprudenza costituzionale, non sia sostenibile che una competenza già attribuita alle Regioni anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione sia stata loro sottratta per effetto della riforma stessa.<br />
    Quanto al merito del ricorso, la Regione Toscana assume che le norme impugnate, pur riguardando diritti fondamentali della persona, non sarebbero tuttavia riconducibili alle competenze statali di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione, in quanto esse, da un lato, non determinerebbero affatto i livelli minimi delle prestazioni, limitandosi a disciplinare aspetti tecnico-strutturali ovvero funzionali dei servizi ed a dettare le metodologie per la valutazione della loro qualità, e, dall&#8217;altro, non avrebbero sicuramente la funzione – propria delle norme generali – di individuare linee essenziali e caratterizzanti il sistema di istruzione e formazione.<br />
    L&#8217;infondatezza delle censure sarebbe, d&#8217;altro canto, ulteriormente confermata – ad avviso della Regione – dal fatto che le disposizioni impugnate non sarebbero in contrasto con alcuno dei principi dettati dal legislatore delegante nella legge n. 53 del 2003, né con il contenuto dei due decreti legislativi emanati in attuazione di questa.<br />
    Inammissibile, per la sua genericità, e comunque anch&#8217;essa infondata, sarebbe, infine, la censura riferita al terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).<br />
    Le norme impugnate – ad avviso del Governo – sarebbero invasive della competenza esclusiva dello Stato riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed alla materia delle norme generali sull&#8217;istruzione e comunque – anche a ritenerle espressione della competenza regionale concorrente in materia di istruzione – sarebbero illegittime in quanto emanate in difetto di previa fissazione, da parte dello Stato, dei principi generali.<br />
    2.– L&#8217;art. 4 del t.u. regionale è impugnato in base all&#8217;assunto che la disciplina degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido, rimessa da tale norma ad un regolamento regionale, spetterebbe, invece, alla competenza esclusiva dello Stato, attenendo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, comunque, alle norme generali sull&#8217;istruzione (art. 117, secondo comma, lettere m e n, della Costituzione).<br />
    La censura, priva peraltro di una analitica motivazione, è destituita di fondamento.<br />
    Va, infatti, ribadito che, ricadendo la disciplina degli asili nido «nell&#8217;ambito della materia dell&#8217;istruzione (…), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro» e, quindi, in materie comunque attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, risulta impossibile «negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l&#8217;organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale» (sentenza n. 370 del 2003).<br />
    La tesi che gli standard strutturali e qualitativi di cui alla norma impugnata si identificherebbero con i livelli essenziali delle prestazioni e, quindi, rientrerebbero nella competenza trasversale ed esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, non può essere condivisa in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull&#8217;assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni.<br />
    Sotto un diverso profilo, la individuazione degli standard strutturali e qualitativi non può neppure, evidentemente, ricomprendersi nelle norme generali sull&#8217;istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l&#8217;ordinamento dell&#8217;istruzione e che, dunque, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale.<br />
    3.– Anche la censura relativa all&#8217;art. 28 del t.u. regionale, incentrata esclusivamente sul richiamo all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere m) e n), è infondata.<br />
    Al riguardo, è possibile osservare che la norma impugnata deve essere interpretata alla luce di quanto in essa affermato circa il rispetto della competenza statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.<br />
    Sicché, anche sotto tale aspetto, oltre che per la natura essenzialmente organizzativa della disciplina – resa palese, ad esempio, dal riferimento agli «ambiti territoriali», ai «requisiti di accesso» (limitati, s&#8217;intende, al piano organizzativo), al calendario scolastico etc. – va affermata la competenza in materia della legislazione regionale.<br />
    4.– Priva di fondamento, a prescindere dalla dubbia ammissibilità della censura sotto il profilo della sua conformità alla delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, è, infine, la denuncia di incostituzionalità delle norme impugnate prospettata ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione e fondata sull&#8217;assunto che in materia di istruzione le Regioni non potrebbero intervenire con la loro legislazione concorrente prima che siano definiti e concretamente operanti i principi fondamentali destinati ad orientare l&#8217;opera del legislatore regionale.<br />
    In contrario, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, specie nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale in vigore, senza che l&#8217;assenza di nuovi principi possa o debba comportare la paralisi dell&#8217;attività del legislatore regionale (sentenze n. 353 del 2003 e n. 282 del 2002).<br />
    Conclusivamente, va affermata la non fondatezza dei singoli motivi di impugnazione dedotti col ricorso. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell&#8217;art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-120/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. CONTRI, Red. NEPPI MODONA in tema di omologazione degli impianti di ascensori e di verifiche successive alla messa in esercizio Regioni &#8211; Direttiva 95/16/CE, che concerne i criteri minimi che debbono essere seguiti dagli organismi autorizzati alla certificazione CE «nell&#8217;esercizio della loro attività di certificazione e di verifica periodica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. NEPPI MODONA</span></p>
<hr />
<p>in tema di omologazione degli impianti di ascensori e di verifiche successive alla messa in esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Direttiva 95/16/CE, che concerne i criteri minimi che debbono essere seguiti dagli organismi autorizzati alla certificazione CE «nell&#8217;esercizio della loro attività di certificazione e di verifica periodica e straordinaria» &#8211; Omologazione degli impianti di ascensori e di verifiche successive alla messa in esercizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		CONTRI	Presidente<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive emanato il 31 luglio 2002, avente ad oggetto la «Revoca dell&#8217;autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all&#8217;organismo I &#038; S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 21 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2002 ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 2002.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;<br />
    uditi gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano e l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. &#8211; Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2002 e depositato il successivo 31 ottobre, la Provincia autonoma di Bolzano ricorre per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2002, serie generale n. 196, avente ad oggetto la «Revoca dell&#8217;autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all&#8217;organismo I &#038; S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano».<br />
    La Provincia premette che il Ministero afferma la propria competenza a revocare l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE sulla base del rilievo che l&#8217;attività di verifica esercitata dall&#8217;organismo notificato sarebbe formalmente e sostanzialmente consistita in una verifica straordinaria ai sensi dell&#8217;art. 14 del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l&#8217;attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), a cui l&#8217;organismo sarebbe abilitato per effetto dell&#8217;autorizzazione alla certificazione CE rilasciata dallo stesso Ministero, ex art. 9 del d.P.R. citato. Secondo il Ministero, il richiamo fatto dall&#8217;organismo notificato all&#8217;art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale della Provincia di Bolzano n. 7 del 1999 a sostegno della legittimità dell&#8217;attività di verifica esercitata non sarebbe perciò pertinente, in quanto la normativa provinciale «regolamenta esclusivamente l&#8217;attività di manutenzione dell&#8217;impianto di ascensore e le relative verifiche di sicurezza». <br />
    Ad avviso della ricorrente la competenza a rilasciare e a revocare l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE spetterebbe invece alla Provincia a norma degli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconoscono la competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanità, e degli artt. 1 e 3, primo comma, numero 10, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme d&#8217;attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, nonché dell&#8217;art. 117 della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, a norma dell&#8217;art. 3, primo comma, numero 10, delle norme di attuazione citate, gli organi statali sarebbero competenti soltanto per l&#8217;attività di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione e fra dette attività non rientrano la verifica e il controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione.<br />
    Ne consegue che la disciplina dell&#8217;installazione, della messa in esercizio, della manutenzione e della verifica di impianti di ascensore spetterebbe alla Provincia autonoma di Bolzano, che ha dato compiuta attuazione alla direttiva CE n. 16 del 29 giugno 1995 (a norma dell&#8217;art. 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall&#8217;art. 13 della legge 24 aprile 1998, n. 128), dapprima con la legge provinciale 15 maggio 1996, n. 9 (Semplificazione di procedure amministrative per l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio di ascensori) e relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 novembre 1996, n. 46, quindi con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7 (Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche).<br />
    La competenza della Provincia ricorrente risulterebbe «rafforzata ed integrata» dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, giacché la materia igiene e sanità sembrerebbe da ascrivere alla competenza generale e residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117, «salvo eventualmente i profili riconducibili alla materia &#8216;concorrente&#8217; della &#8216;protezione civile&#8217;». Inoltre, in forza del quinto comma dell&#8217;art. 117 Cost. alla Provincia autonoma di Bolzano spetta di provvedere all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell&#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che deve disciplinare altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.<br />
    Anche a prescindere dal considerare che la disciplina dell&#8217;allegato VII alla direttiva 95/16/CE, «asseritamente violata dalla provincia ricorrente», non si riferisce affatto alle verifiche periodiche o straordinarie degli ascensori, ma esclusivamente all&#8217;espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all&#8217;art. 8 della direttiva stessa, al direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive non spettava perciò in alcun modo disporre la revoca dell&#8217;autorizzazione alla certificazione CE disciplinata dalla direttiva in questione.<br />
    In conclusione, la Provincia autonoma di Bolzano chiede che la Corte costituzionale dichiari «che non spetta allo Stato revocare l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano alla Società Ingegneria e Sicurezza, e annulli di conseguenza il decreto impugnato».<br />
    2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />
    In primo luogo l&#8217;Avvocatura rileva che il Ministero aveva comunicato alla società l&#8217;inizio del procedimento finalizzato alla revoca dell&#8217;autorizzazione al rilascio di certificazioni CE e che la Società aveva replicato sostenendo la legittimità del suo operato sulla base di un parere dell&#8217;Avvocatura della Provincia. Il decreto costituirebbe perciò solo il provvedimento conclusivo di un procedimento il cui inizio già rappresentava «atto di esercizio del potere, contro il quale la Provincia avrebbe dovuto proporre il conflitto, poiché ne era a conoscenza». Sotto tale profilo il ricorso sarebbe quindi inammissibile.<br />
    Nel merito, l&#8217;Avvocatura dello Stato rileva che l&#8217;art. 9, comma 3, della direttiva 95/16/CE, che regola la materia, «demanda allo Stato membro che abbia notificato un determinato organismo la revoca della notifica qualora constati che l&#8217;organismo non soddisfa più i criteri di cui all&#8217;allegato VII» e che la norma si coordina con il comma 1 del medesimo articolo, che pone «a carico dello Stato membro il dovere di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all&#8217;art. 8».<br />
    In particolare, l&#8217;Avvocatura dello Stato afferma che il decreto impugnato è intervenuto nella materia &#8216;sicurezza&#8217;, attribuita dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. alla competenza dello Stato. La direttiva 95/16/CE, infatti, «in più d&#8217;uno dei suoi Considerando richiama le ragioni di sicurezza che ne sono alla base»: nonostante la Corte costituzionale nella sentenza n. 407 del 2002 abbia ricondotto alla materia della sicurezza «solo le misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico», l&#8217;Avvocatura ritiene che ove, come nel caso in esame, siano «coinvolti atti di attuazione di normative comunitarie, è a quest&#8217;ultime che ci si deve riferire per individuare di quale materia si tratti», poiché un cambiamento della &#8216;natura&#8217; della disciplina «verrebbe ad integrare una infrazione comunitaria».<br />
    Infine, quanto alla normativa provinciale richiamata dalla ricorrente, l&#8217;Avvocatura dello Stato sottolinea che l&#8217;intervento ministeriale è stato determinato da una attività di verifica &#8216;straordinaria&#8217;, disciplinata dall&#8217;art. 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, alla quale l&#8217;organismo era abilitato in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2, dello stesso d.P.R. La normativa provinciale riguarderebbe invece «non l&#8217;attività di verifica straordinaria, ma le verifiche periodiche, disciplinate dall&#8217;art. 13» del medesimo d.P.R.<br />
    3.  &#8211; Con memoria depositata il 12 gennaio 2005 il Governo insiste nelle considerazioni svolte nell&#8217;atto di costituzione, con riferimento sia ai profili di inammissibilità, sia a quelli di merito. L&#8217;Avvocatura rileva in particolare che comunque, venute meno le condizioni per l&#8217;autorizzazione &#8211; rilasciata con decreto 24 marzo 2000 e mai impugnata dalla Provincia -, «la revoca non poteva essere disposta se non da chi l&#8217;aveva rilasciata», «non foss&#8217;altro perché mancava l&#8217;organo provinciale […] che potesse provvedervi», e contesta che la regolamentazione in esame concerna la materia &#8216;igiene e sanità&#8217;.<br />
    L&#8217;Avvocatura sottolinea inoltre che, al momento in cui venne emesso il provvedimento di revoca, non esisteva alcuna disciplina provinciale che potesse sovrapporsi a quella statale, dal momento che l&#8217;art. 1 della legge provinciale n. 9 del 1996 (relativa all&#8217;impianto e all&#8217;esercizio degli ascensori), in vigore quando era stata concessa l&#8217;autorizzazione, era già stato abrogato dall&#8217;art. 52 della legge provinciale n. 4 del 2001 e che, comunque, non era mai esistita alcuna norma provinciale che recasse una specifica previsione circa le verifiche straordinarie.<br />
    4. &#8211; La Provincia, con memoria del 12 gennaio 2005, insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso, sottolineando in particolare che il decreto impugnato lede la sua competenza in quanto si fonda sull&#8217;erroneo presupposto che spetta esclusivamente allo Stato adottare la normativa in materia di verifica di impianti degli ascensori in base agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999 e sull&#8217;assunto che l&#8217;organismo notificato, avendo esercitato attività di verifica straordinaria, ha violato l&#8217;allegato VII del d.P.R. n. 162 del 1999, che aveva recepito l&#8217;analogo allegato della direttiva 95/16/CE. <br />
    Al riguardo la Provincia osserva che il d.P.R. n. 162 del 1999, dando attuazione a livello statale alla direttiva 95/16/CE, ha dettato anche una disciplina relativa alle verifiche periodiche (art. 13) e alle verifiche straordinarie (art. 14) sugli impianti di ascensore, che non trova però riscontro nella direttiva e non può quindi ritenersi &#8216;comunitariamente obbligata&#8217;. <br />
    Le norme statali contenute negli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999 sarebbero state infatti adottate esclusivamente in forza dell&#8217;art. 2, comma 4, della direttiva 95/16/CE, secondo cui è «impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell&#8217;osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla […] direttiva».<br />
    Il decreto impugnato, «nell&#8217;affermare che l&#8217;attività di verifica straordinaria di cui all&#8217;art. 14 del d.P.R. n. 162 del 1999 &#8216;non è in alcun modo riconducibile&#8217; a quanto dispone l&#8217;art. 2, comma 5, del d.P.G.p. n. 7 del 1999», avrebbe dunque omesso di considerare che il legislatore provinciale, nell&#8217;esercizio delle sue competenze, ha autonomamente disciplinato l&#8217;istituto delle verifiche di sicurezza «sulla base di un impianto che ricalca» quello del d.P.R. n. 162 del 1999, nel rispetto dei principî fondamentali della legislazione statale e, in particolare, del principio secondo cui, al fine di assicurare una tutela più elevata rispetto a quella imposta dalla direttiva 95/16/CE, debbono essere previste verifiche &#8216;di sicurezza&#8217; che si fondino su presupposti diversi da quelli della manutenzione ordinaria. <br />
    In realtà, secondo la Provincia, le contestazioni mosse nel decreto impugnato all&#8217;organismo notificato si riferiscono proprio alla effettuazione di verifiche di sicurezza nel territorio della Provincia di Bolzano, che erroneamente sono state ritenute violare i punti 1 e 2 dell&#8217;allegato VII alla direttiva 95/16/CE, dal momento che la direttiva non si occupa in alcun modo di manutenzione e verifiche, ma limita la sua area di intervento alla commercializzazione e all&#8217;immissione sul mercato degli impianti di ascensore. Con la conseguenza che la normativa provinciale, che non prevede alcuna incompatibilità tra soggetti manutentori e incaricati delle verifiche straordinarie, non viola alcun principio comunitario né alcun principio statale e che il decreto impugnato, «nella parte in cui pretende di rendere inapplicabili le norme provinciali contenute nel d.P.G.p. n. 7 del 1999», invade le competenze legittimamente esercitate nella materia dalla Provincia autonoma di Bolzano.<br />
    Quanto all&#8217;eccezione di inammissibilità del conflitto per tardività della proposizione del ricorso, la Provincia rileva come, ai sensi dell&#8217;art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la piena conoscenza dell&#8217;atto invasivo vada accertata con riferimento al «momento in cui l&#8217;atto stesso è pervenuto all&#8217;assessorato competente, o comunque è conosciuto dal predetto» (ordinanza n. 177 del 1985, e in senso analogo sentenza n. 415 del 1988). Secondo la ricorrente, inoltre, «la conoscenza dell&#8217;atto da impugnare deve essere completa, quanto ai suoi contenuti (sentenza n. 343 del 1996) e, soprattutto, l&#8217;atto preparatorio che si presume tardivamente impugnato» deve «esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza (sentenza n. 771 del 1988)».<br />
    I termini per la proposizione del ricorso non potevano pertanto decorrere dal momento in cui l&#8217;Avvocatura provinciale era venuta a conoscenza della nota ministeriale, che si limitava a comunicare l&#8217;inizio del procedimento e che non consentiva di ipotizzare quale ne sarebbe stato l&#8217;esito e, quindi, se esso avrebbe comportato «in modo chiaro ed inequivoco una lesione delle competenze provinciali». «Il carattere assolutamente indisponibile delle competenze provinciali lese» renderebbe comunque impossibile configurare una forma di acquiescenza nella mancata impugnazione di un atto preparatorio (sentenze n. 163 e n. 389 del 1995, n. 191 del 1994) o infraprocedimentale (sentenza n. 525 del 1990).<br />
    Infine, nel merito, la Provincia esclude che la competenza legislativa in materia di verifiche e manutenzione degli ascensori possa rientrare nella materia &#8216;sicurezza&#8217; di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., riferibile esclusivamente «a quei profili che sono legati all&#8217;adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico (sentenze numeri 407 del 2002, 6 e 162 del 2004)». Tale conclusione non sarebbe scalfita, secondo la ricorrente, neppure dalla recente sentenza n. 428 del 2004, in cui la Corte ha fatto rientrare la circolazione stradale all&#8217;interno della nozione di &#8216;sicurezza&#8217;, posto che tale affermazione si configura come una particolare ed argomentata eccezione e non quale premessa per una estensione della nozione di &#8216;sicurezza&#8217;; eccezione giustificata dalla particolare e diretta attitudine del mezzo automobilistico a rendersi strumento per il compimento di una serie di reati quali l&#8217;omicidio colposo e le lesioni colpose.<br />
    E&#8217; inoltre da escludere, secondo la difesa della Provincia, che il richiamo alla &#8216;sicurezza&#8217; contenuto nella direttiva comunitaria consenta di ricondurre automaticamente la disciplina in esame alla materia indicata dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché «la nozione di &#8216;sicurezza&#8217; a cui fa riferimento la direttiva comunitaria è del tutto diversa, nonché più ampia e meno precisa di quella contenuta nell&#8217;art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione».</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato ha ad oggetto il decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2002, serie generale n. 196, con il quale è stata revocata l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all&#8217;organismo I &#038; S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano.<br />
    Con il decreto impugnato il Ministero rileva che l&#8217;organismo I &#038; S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l. in Bolzano, avrebbe svolto attività di verifica straordinaria su impianti di ascensori ex art. 14 del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l&#8217;attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) per incarico di una ditta di manutenzione, in violazione di quanto disposto dall&#8217;allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 95/16/CE, che concerne i criteri minimi che debbono essere seguiti dagli organismi autorizzati alla certificazione CE «nell&#8217;esercizio della loro attività di certificazione e di verifica periodica e straordinaria». <br />
    1.1. &#8211; Nel ricorso la Provincia autonoma di Bolzano afferma che non spettava allo Stato revocare l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE e rivendica la propria competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanità riconosciuta dagli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dagli artt. 1 e 3, primo comma, numero 10, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme d&#8217;attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, nonché dall&#8217;art. 117 della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, a norma dell&#8217;art. 3, primo comma, numero 10, delle norme di attuazione citate, gli organi statali sarebbero competenti soltanto per l&#8217;attività di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione, attività tra le quali non rientrano la verifica e il controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione.<br />
    La competenza della Provincia risulterebbe «rafforzata ed integrata» dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, giacché la materia igiene e sanità sarebbe da ascrivere alla competenza generale e residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117, «salvo eventualmente i profili riconducibili alla materia &#8216;concorrente&#8217; della &#8216;protezione civile&#8217;».<br />
    1.2. &#8211; Nell&#8217;atto di costituzione e nella successiva memoria l&#8217;Avvocatura dello Stato eccepisce in primo luogo l&#8217;inammissibilità del ricorso, in quanto il decreto costituirebbe solo il provvedimento conclusivo di un procedimento il cui inizio già rappresentava «atto di esercizio del potere, contro il quale la Provincia avrebbe dovuto proporre il conflitto, poiché ne era a conoscenza».<br />
    Nel merito, l&#8217;Avvocatura rileva che l&#8217;art. 9, comma 3, della direttiva 95/16/CE «demanda allo Stato membro che abbia notificato un determinato organismo la revoca della notifica qualora constati che l&#8217;organismo non soddisfa più i criteri di cui all&#8217;allegato VII» e che tale competenza rientrerebbe nella materia &#8216;sicurezza&#8217;, attribuita dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. alla competenza dello Stato.<br />
    L&#8217;Avvocatura osserva poi che la normativa provinciale richiamata dalla ricorrente si riferisce alle verifiche periodiche, mentre l&#8217;intervento ministeriale è stato determinato dalla constatazione di irregolarità concernenti un&#8217;attività di verifica straordinaria, disciplinata dall&#8217;art. 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, alla quale l&#8217;organismo notificato era abilitato in base all&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2, dello stesso d.P.R. Pertanto, venute meno le condizioni per l&#8217;autorizzazione &#8211; rilasciata con decreto 24 marzo 2000 e mai impugnata dalla Provincia -, «la revoca non poteva essere disposta se non da chi l&#8217;aveva rilasciata».<br />
    1.3 &#8211; Dal canto suo la Provincia precisa che la direttiva comunitaria non contiene alcun criterio in tema di manutenzione e di verifiche di sicurezza, posto che l&#8217;art. 2, comma 4, «lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell&#8217;osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva». In tale ottica anche l&#8217;allegato VII, le cui prescrizioni si assumono violate con il decreto impugnato, concernerebbe esclusivamente le attività precedenti alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti di ascensore, con la conseguenza che la normativa provinciale, in base alla quale l&#8217;organismo notificato aveva condotto l&#8217;attività di verifica in contestazione, non viola alcun principio comunitario o statale.<br />
    2. &#8211; Deve preliminarmente essere esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso proposta dall&#8217;Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo che la Provincia di Bolzano avrebbe avuto piena conoscenza dell&#8217;atto invasivo delle proprie competenze in data antecedente al decreto impugnato. <br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall&#8217;avvenuta conoscenza dell&#8217;atto impugnato. In proposito questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il criterio dell&#8217;avvenuta conoscenza dell&#8217;atto «viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione» (sentenza n. 132 del 1976); con l&#8217;ovvia conseguenza che, ove sia prescritta la pubblicazione dell&#8217;atto, il termine per la proposizione del ricorso «deve in ogni caso essere individuato avendo riferimento alla data della medesima» (v. ordinanza n. 195 del 2004).<br />
    Nel caso di specie l&#8217;art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 162 del 1999 prescrive che il provvedimento con cui il Ministero rilascia l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; analoga prescrizione non è espressamente ripetuta nel comma 7, relativo alla revoca dell&#8217;autorizzazione, ma le evidenti esigenze di pubblicità che sottostanno ad entrambi i provvedimenti non lasciano dubbi che anche il decreto di revoca debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come normalmente avviene ed è in effetti avvenuto nel caso in esame. <br />
    L&#8217;eccezione di inammissibilità deve pertanto essere respinta, in quanto la Provincia ha tempestivamente proposto il ricorso entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell&#8217;atto impugnato nella Gazzetta Ufficiale. <br />
    3. – L&#8217;esame del ricorso richiede una sia pure sommaria ricostruzione della normativa in tema di omologazione degli impianti di ascensori e di verifiche successive alla messa in esercizio. <br />
    Per lunga e risalente tradizione la materia è stata disciplinata nell&#8217;ambito di testi normativi concernenti la sanità e le competenze sono state attribuite ad organi diversi a seconda che si trattasse di omologazione ovvero di manutenzione e di verifiche degli impianti. Per quanto riguarda la legislazione statale, è sufficiente menzionare l&#8217;art. 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che riservava allo Stato le competenze in tema di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione (le relative funzioni erano svolte dagli ispettorati provinciali del lavoro &#8211; ISPESL), mentre alle Unità sanitarie locali erano attribuite le attività di collaudo e le verifiche di sicurezza dopo la messa in esercizio degli impianti. <br />
    La disciplina in vigore nella Regione Trentino-Alto Adige, e in particolare, per quanto qui interessa, nella Provincia autonoma di Bolzano, si muove lungo le linee di questa consolidata ripartizione di competenze, che ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (v. tra le tante, con specifico riferimento agli impianti di ascensori, sentenza n. 115 del 1995, nonché sentenze n. 307 del 1994 e n. 74 del 1987). Gli artt. 9, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuiscono rispettivamente la competenza legislativa e amministrativa in tema di igiene e sanità alle Province e le relative norme di attuazione dello statuto (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni) prevedono in linea generale (art. 1, primo comma) che le attribuzioni in materia dell&#8217;amministrazione dello Stato sono esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano; in particolare l&#8217;art. 3, primo comma, numero 10, delle medesime norme di attuazione stabilisce, poi, che restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione e che «non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione». <br />
    Anche la direttiva comunitaria 95/16/CE relativa agli ascensori opera una netta distinzione tra la disciplina in tema di omologazione degli ascensori (certificazione di conformità CE), che deve essere effettuata prima della loro commercializzazione da organismi autorizzati dagli Stati membri, qualificati come organismi notificati (v. art. 8, commi 1 e 2, e art. 9, che nel comma 3 prevede la revoca dell&#8217;autorizzazione qualora l&#8217;organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all&#8217;allegato VII), e la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone dopo che gli ascensori sono messi in servizio e utilizzati (art. 2, comma 4). Nel preambolo della direttiva comunitaria risulta poi evidente il collegamento tra la materia trattata e la sicurezza e la salute delle persone.<br />
    In attuazione della direttiva comunitaria ora menzionata, il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 2 marzo 1999, n. 7, precisa nell&#8217;art. 2, comma 1, che l&#8217;installazione e la messa in esercizio degli impianti di ascensori deve avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE, e disciplina quindi nel comma 2 le attività di manutenzione e le verifiche periodiche &#8216;di sicurezza&#8217;.<br />
    Di poco successivo è il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l&#8217;attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori). In conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, il decreto disciplina nel capo I le procedure relative alla valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori e alla marcatura CE,  necessarie alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti, prevedendo in particolare che tali procedure devono essere espletate da organismi all&#8217;uopo autorizzati, la cui designazione va notificata alla Commissione dell&#8217;Unione europea, e che l&#8217;autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui l&#8217;organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all&#8217;allegato VII (artt. 6-9). Il capo II contiene invece (alla stregua di quanto previsto dall&#8217;art. 2, comma 4, della direttiva) la disciplina delle verifiche periodiche (art. 13), delle verifiche straordinarie (art. 14) e della manutenzione (art. 15), cioè di attività che presuppongono la già avvenuta messa in esercizio degli ascensori (art. 12) e sono pertanto estranee ai contenuti della direttiva 95/16/CE.<br />
    4. &#8211; Alla luce della disciplina sopra esposta il ricorso della Provincia di Bolzano deve essere dichiarato inammissibile.<br />
    Innanzitutto nel decreto impugnato non si esclude che alla Provincia spetti una competenza in materia di manutenzione e di verifiche di sicurezza a norma dell&#8217;art. 5, comma 2, del d.P.G.p. n. 7 del 1999, ma si contesta all&#8217;organismo notificato di avere esercitato attività di verifica in violazione dei punti 1 e 2 dell&#8217;allegato VII della direttiva comunitaria, recepito dal d.P.R. n. 162 del 1999, e per tale ragione viene revocata l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE in precedenza rilasciata dal Ministero al medesimo organismo. Dal canto suo, la Provincia  sostanzialmente lamenta che il Ministero abbia revocato l&#8217;autorizzazione alla certificazione CE in base all&#8217;erroneo presupposto che le incompatibilità di cui all&#8217;allegato VII si riferirebbero anche alle attività di verifica periodiche e straordinarie e che in riferimento all&#8217;attività di verifica straordinaria compiuta dall&#8217;organismo notificato non troverebbe applicazione la normativa provinciale concernente la manutenzione e le verifiche di sicurezza degli impianti di ascensore.<br />
    Le posizioni rispettivamente sostenute dalla Provincia e dal Governo non consentono di ravvisare nella controversia sottoposta all&#8217;esame di questa Corte la materia di un conflitto di attribuzione ex art. 39 della legge n. 87 del 1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia sotto l&#8217;aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia a seguito dell&#8217;esercizio illegittimo del potere dello Stato. <br />
    La Provincia infatti non nega che spetti allo Stato la competenza in materia di omologazione degli impianti e neppure contesta che la marcatura CE degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza &#8211; al fine di attestarne la conformità ai &#8216;requisiti essenziali di sicurezza e di salute&#8217; prima della loro commercializzazione e messa a disposizione dell&#8217;utente (allegato I della direttiva 95/16/CE, nonché artt. 1, comma 4, terzo alinea, 8 e 10 della direttiva) &#8211; acceda alla attività omologativa (secondo la definizione datane da questa Corte proprio in materia di ascensori nelle sentenze n. 74 del 1987 e n. 115 del 1995). <br />
    Le ragioni del contendere si incentrano piuttosto sul fatto che la Provincia di Bolzano ritiene che le incompatibilità &#8211; che a norma dell&#8217;art. 9 e dell&#8217;allegato VII del d.P.R. n. 162 del 1999 possono comportare la revoca dell&#8217;autorizzazione alla certificazione di conformità CE &#8211; siano solo quelle in cui l&#8217;organismo notificato incorra nell&#8217;ambito della stessa attività di certificazione, prima della messa in esercizio degli ascensori. Secondo la ricorrente le attività di verifica successive sono infatti interamente disciplinate dalla normativa provinciale. Il Ministero delle attività produttive, e per esso l&#8217;Avvocatura dello Stato, ritengono invece che la disciplina delle incompatibilità si estenda alle attività svolte successivamente alla messa in esercizio degli ascensori, cioè anche alle verifiche periodiche e straordinarie. <br />
    Risulta pertanto evidente che la controversia, risolvendosi in un contrasto interpretativo sulla sfera di applicazione dell&#8217;allegato VII della direttiva 95/16/CE e del d.P.R. n. 162 del 1999, è priva del necessario carattere costituzionale, in quanto non tocca la ripartizione delle competenze tra Stato e Provincia autonoma.<br />
    L&#8217;eventuale illegittimità del decreto impugnato, non essendo riconducibile ad un contrasto con norme costituzionali relative alla spettanza del potere, avrebbe dunque potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa, ma non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta alla Provincia.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-25-3-2005-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-25-3-2005-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-25-3-2005-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.223</a></p>
<p>Pres. BIANCHI, Est. SORICELLI G. PIRANI e altri (Avv.ti F. Fabbri, P. Teodoli, A. Mastroianni) c/ Comune di Aprilia (Avv. M.L. Pietrosanti) e Ministero dell’Interno (n.c.) e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Latina (n.c.) e c/ S. Corbolina e altri (Avv. D. Gentile) Processo amministrativo – Tutela cautelare &#8211; Elezioni degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-25-3-2005-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-25-3-2005-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2005 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BIANCHI, Est. SORICELLI<br /> G. PIRANI e altri (Avv.ti F. Fabbri, P. Teodoli, A. Mastroianni) c/ Comune di Aprilia (Avv. M.L. Pietrosanti) e Ministero dell’Interno (n.c.) e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Latina (n.c.) e c/ S. Corbolina e altri (Avv. D. Gentile)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Tutela cautelare &#8211; Elezioni degli organi delle amministrazioni comunali – Provvedimento della Sottocommissione elettorale &#8211;  Violazione degli art. 28 e 32 DPR 570/60 – Istanza cautelare &#8211; Ammissibilità – Non sussiste – Motivi &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere concessa la tutela cautelare, non sussistendo il presupposto del  immediato pregiudizio grave ed irreparabile e potendo ciò discendere solo dall’esito della competizione elettorale, nel  ricorso con cui si contesti la violazione degli art. 28 e 32 del DPR 570/60 (nella fattispecie trattasi di elezioni di organi di amministrazioni comunali con firme apposte dai sottoscrittori su atti separati, non recanti l’elencazione prevista dalle norme, ma costituenti un corpo unico con il modello base.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione Staccata di Latina</b></p>
<p>composta dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Franco            BIANCHI               PRESIDENTE REL.<br />
#NOME?	Santino           SCUDELLER        CONSIGLIERE<br />
#NOME?	Davide           SORICELLI           PRIMO REFERENDARIO<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2005;</p>
<p>	Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;<br />
	Visto il ricorso n. 228 del 2005, proposto																																																																																												</p>
<p>dai <b>signori Gabriele PIRANI, Fabio IPPOLITI, Natalino ANDREOZZI, Giorgio LORU, Dino LUPINETTI, Adriano CEVOLI, Antonio TATTI, Sara SAURINI</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Fabbri, Paolo Teodoli e Andrea Mastroianni, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Latina, via Gioberti, n. 2,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Aprilia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Lauro Pietrosanti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Latina, piazza Mercato, n. 11,</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., n.c.;</p>
<p>&#8211; la <b>prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Latina</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;</p>
<p>e nei confronti dei signori</p>
<p><b>Sergio CORBOLINO, Mario BERNA, Vincenzo CHIOCCA, Antonino ROCCA, Vincenzo LA PEGNA, Francesco ARGONDIZZO, Franco ARUANNO, Pasquale BELGIANNI, Sauro CATOZZI, Paolina CIMADON, Pasquale CRISTINI, Salvatore DATTILO, Arianna DE CASTRO, Manuele DE MONACO, Gianluca DONADEL,Salvatore FATTORUSO, Gianluca GALLERANI, Giuseppe FIORE, Francesco LOCICERO, Italo LOMONACO, Teresio MURRI, Consuelo NOVIELLO, Lara PIERETTI, Daniele PINTI, Giovanni RAFFA, Marisa RAGONESE, Patricia RENZI, Luciano SCHIRALDI, Dino TAIBBI e Angelo ZANLUCCHI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Gentile ed elettivamente domiciliati presso di lei in Latina, P.zza Mercato, n. 11;</p>
<p>per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,<br />
-della deliberazione della prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Latina, con la quale è stata approvata la lista recante il contrassegno con la scritta M.S.I.-Alleanza Nazionale partecipante all’elezione del Consiglio Comunale di Aprilia inde</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia e dei controinteressati;<br />	<br />
	Udita la relazione del Presidente Dott. Franco BIANCHI e uditi, altresì, l’avv. P. Teodoli e l’avv. L.M. Pietrosanti, quest’ultimo con delega degli avv.ti M.L. Pietrosanti e D. Gentile.																																																																																												</p>
<p>	Premesso che l’art. 21, ottavo comma, della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni juris, nella logica, del resto, già emergente dalla pregressa disposizione normativa; correlativamente, verificandosi l’accertata insussistenza di uno dei predetti requisiti, il provvedimento negativo non necessita di ulteriore motivazione;<br />	<br />
	Considerato che in relazione alla controversa fattispecie contenziosa ed avuto riguardo agli elementi di causa, non è consentito individuare, allo stato, l’emersione di un attuale, immediato pregiudizio grave ed irreparabile, potendo ciò discendere, eventualmente, solo dall’esito della competizione elettorale;<br />	<br />
	 Conseguentemente, non sussistono i presupposti di cui all’art. 21 della precitata Legge n. 1034/1971 nel testo successivamente modificato ed integrato.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione Staccata di Latina<br />
Rigetta la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata     presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</a></p>
<p>Pres. Venturini &#8211; Est. Patroni Griffi Rocco Toma (Avv. P. Quinto) c. Maria Pompea Lamendola (Avv. Sticchi Damiani e F. Cavallaio) + altri sulla legittimità della valutazione al 50% dei servizi prestati part-time in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche Farmacie &#8211; Concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche &#8211; Criteri</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini &#8211; Est. Patroni Griffi<br /> Rocco Toma (Avv. P. Quinto) c. Maria Pompea Lamendola (Avv. Sticchi Damiani e F. Cavallaio) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della valutazione al 50% dei servizi prestati part-time in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie &#8211; Concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche &#8211; Criteri di assegnazione dei punteggi – Valutazione al 50% dei servizi prestati part-time &#8211; Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, è legittima la valutazione al 50% dei periodi di servizio prestati part-time, in quanto, per un verso, lo svolgimento solo parziale di un’attività di servizio valutabile può essere presa in considerazione in misura ridotta; per altro verso, lo svolgimento dell’attività a tempo parziale consente all’aspirante, nello stesso periodo di tempo, di svolgere altre attività, in ipotesi anche valutabili, ponendolo così in posizione di vantaggio rispetto a colui che abbia svolto il servizio a tempo pieno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della valutazione al 50% dei servizi prestati part-time in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6522 del 2004 proposto dal<br />
signor <b>Rocco Toma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Quinto, domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso Placidi<br />
appellante</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>La signora <b>Maria Pompea Lamendola</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Francesco Cavallaro, domiciliata in Roma, presso cav. Gardin, via L. Mantegazza 14appellata-appellante in via incidentale</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> e della <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, 27 maggio 2004 n. 3217</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati nonché l’appello incidentale anche in via autonoma della signora Lambendola; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il Consigliere Filippo Patroni Griffi; udito l&#8217;avv. Pietro Quinto, l&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani e l&#8217;Avvocato dello Stato Cesaroni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  e  D I R I T T O</b></p>
<p>1. Oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia è la graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Brindisi di cui al bando 27 settembre 1999 n. 257, approvata con determinazione del dirigente del settore sanità 25 febbraio 2003 n. 58.<br />
La graduatoria è stata impugnata dalla dott.ssa Lamendola, la quale, a seguito della costituzione in giudizio del controinteressato dott. Toma, che ha interposto ricorso incidentale, ha proposto impugnazione incidentale condizionata avverso il ricorso incidentale del controinteressato, gravame quest’ultimo a sua volta interessato da una impugnazione incidentale condizionata del dott. Toma volta a contestare il ricorso incidentale dell’originaria ricorrente Lamendola.<br />
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto sia il ricorso incidentale del dott. Toma, sia, in parte, quello principale della dott.ssa Lamendola, rigettando l’impugnazione incidentale condizionata di quest’ultima.<br />
La sentenza è stata appellata sia dal Toma, sia, con ricorso incidentale “da valere anche come appello autonomo”, dalla Lamendola.<br />
All’udienza del 25 gennaio 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. La prima questione in diritto da esaminare riguarda il criterio generale posto dalla Commissione di considerare al 50%, anzi che per intero, i servizi valutabili prestati part-time.<br />
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima tale previsione, sul rilievo che anche il servizio part-time consente una integrale valutazione della professionalità del candidato.<br />
La tesi, contestata dalla Lamendola nell’appello incidentale autonomo, non può essere condivisa.<br />
Invero – come già ritenuto &#8211; dalla Sezione nella decisione 10 agosto 2004 n. 5497, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi- la valutazione al 50% dei periodi di servizio prestati part-time costituisce, in sede di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, una delle possibili previsioni, in quanto lo svolgimento solo parziale di un’attività di servizio valutabile può essere presa in considerazione in misura ridotta, non potendosi negare che non è ragionevole considerare in maniera uguale la medesima attività svolta peraltro per periodi diversi. E ciò anche perché lo svolgimento dell’attività a tempo parziale consente all’aspirante, nello stesso periodo di tempo, di svolgere altre attività, in ipotesi anche valutabili, ponendolo così in posizione pozione rispetto a colui che abbia svolto il servizio a tempo pieno.<br />
L’appello della signora Lamendola avverso tale capo di sentenza deve essere quindi accolto; ne consegue che, sul punto, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado dal Toma.</p>
<p>3. La sentenza del Tribunale amministrativo merita invece di essere condivisa nel capo concernente la non valutabilità del servizio prestato dal Toma quale collaboratore di farmacia perché non assistito da copertura previdenziale presso l’INPS, come richiesto dal bando.<br />
La Sezione ritiene opportuno esaminare la questione nel merito, non esistendo agli atti elementi sufficienti a far ritenere l’appello in parte qua improcedibile per difetto di interesse conseguente all’accoglimento dell’appello incidentale autonomo della Lamendola, come assume in memoria quest’ultima.<br />
Il dott. Toma, al riguardo, sostiene che, essendo egli docente nelle scuola e pertanto coperto da altra posizione previdenziale, non poteva essere assistito da posizione contributiva INPS, sicché la previsione del bando non era a lui riferibile. Deduce comunque la tardività in primo grado della censura in parola nonché la sua inammissibilità perché anche la Lamendola è sprovvista di copertura INPS.<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
Quanto alla dedotta tardività, deve ritenersi che la censura costituisce –come rilevato dal primo giudice- specificazione con motivi aggiunti dell’originaria doglianza contenuta nel ricorso.<br />
Quanto alla dedotta inammissibilità, anche a non voler ritenere la tardività dell’eccezione &#8211; esattamente rilevata dal primo giudice &#8211; va considerato che la mancata iscrizione all’INPS della Lamendola discende dalla circostanza che ella ha svolto l’attività in questione come contitolare, a vario titolo, di farmacia.<br />
Nel merito della questione, va condivisa l’affermazione del primo giudice secondo cui –come precisamente prescritto dal bando- l’attività di farmacista collaboratore dipendente deve essere assistita e va comprovata mediante la copertura previdenziale all’INPS perché possa essere valutata, sicché, nel caso in esame, al Toma nessun punteggio poteva essere riconosciuto in relazione a tale attività.<br />
Anche a non voler considerare il profilo di compatibilità tra l’attività di docente e quella di collaboratore di farmacia, questa è valutabile, a termini di bando, in quanto svolta nella posizione di lavoro dipendente; e, in quanto tale, deve essere assistita da posizione contributiva presso l’INPS.<br />
Tanto basta, ad avviso della Sezione, a respingere l’appello del Toma.</p>
<p>4. In conclusione, deve essere accolto l’appello della Lamendola, mentre va respinto l’appello del Toma. La sentenza del Tribunale amministrativo va conseguentemente in parte riformata.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello della signora Lamendola  e rigetta l’appello del signor Toma.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Lucio Venturini			Presidente<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi		Consigliere estensore<br />	<br />
Pierluigi Lodi			Consigliere<br />	<br />
Dedi Rulli				Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi		Consigliere																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25 marzo 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1275</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. De Felice Contiguglia Sebastiano (Avv.ti A. Jannarelli e N. Cintoli) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato). sul procedimento disciplinare attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata: motivazione e termine di conclusione del procedimento 1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare attivato a seguito di sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore &#8211; Est. De Felice<br /> Contiguglia Sebastiano (Avv.ti A. Jannarelli e N. Cintoli) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento disciplinare attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata: motivazione e termine di conclusione del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata – Termine di conclusione del procedimento ex art 9 L. 19/1990 – Inapplicabilità – Ragioni.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata – Motivazione per relationem agli atti del procedimento penale – Legittimità – Condizioni.</p>
<p>3. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Infrazioni &#8211; Principio della immediatezza soggettiva e relativa – Sussistenza.</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Entità della sanzione – Sindacabilità &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.   nel caso in cui il procedimento disciplinare sia stato attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata non trova applicazione il termine per la conclusione del procedimento disciplinare stabilito a pena di decadenza dall’art. 9 L. 19/1990 ma la disciplina generale di cui al t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 poiché la suddetta sentenza non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova, che è invece tipica del rito ordinario, sicchè non può escludersi la necessità di nuovi accertamenti da parte dell’amministrazione.</p>
<p>2. La sentenza di condanna patteggiata esige una autonoma valutazione in sede disciplinare dei fatti ascritti al dipendente, tuttavia è consentito il richiamo agli atti del procedimento penale, per ritenere accertati fatti che siano stati espressamente ammessi, o che risultino, comunque addebitabili all’incolpato, sicchè il riferimento esclusivo alle risultanze processuali penali, se non addotto quale esclusivo fondamento della valutazione disciplinare, è autorizzato ed idoneo a concorrere validamente alla formulazione del giudizio conclusivo di responsabilità di dipendenti.</p>
<p>3. In materia di infrazioni, che possono sfociare in provvedimenti sanzionatori, vale il generale principio della immediatezza soggettiva e relativa. L’immediatezza significa che la amministrazione deve contestare i fatti subito dopo esserne venuta a conoscenza e solo nel caso che la conoscenza tardiva sia imputabile al medesimo datore di lavoro pubblico, al quale è attribuito, per esempio, un potere di controllo sul dipendente, potrebbe ritenersi illegittima la contestazione avvenuta molto tempo dopo la commissione del fatto.</p>
<p>4. La determinazione relativa alla entità della sanzione è  espressione di tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, tranne in casi in cui appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito, e il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della amministrazione, ma può solo verificare che l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti particolarmente gravi tali da indurla a considerali incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul procedimento disciplinare attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata: motivazione e termine di conclusione del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1275/2005 Reg. Dec. <br />
N.    5060  Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>Sul ricorso r.g.n.5060/2003 proposto in appello da<br />
<b>Contiguglia Sebastiano</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Jannarelli e Nicola Cintoli, con i quali domicilia presso lo studio legale in Roma, presso l’avv. Gigliola Mazza Ricci, in via di Pietralata 320/d/4,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n.8551/2002 resa dal T.A.R. per il Lazio, Roma, sezione prima ter, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall’odierno appellante nel giudizio proposto per l’annullamento del decreto del 26.11.1999 notificato in data 3.1.2000 del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale veniva disposta la destituzione dal servizio e della deliberazione del Consiglio Provinciale di disciplina presso la Questura di Foggia del 11.10.1999, di proposta della destituzione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, Mazza Ricci su delega degli Avv.ti A. Jannarelli e N. Cintioli e l’Avv. dello Stato Cesaroni;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la impugnata sentenza il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dall’odierno appellante, Contiguglia Sebastiano, già ispettore della Polizia di Stato, avverso il provvedimento con il quale era stato destituito dal servizio, a seguito di patteggiamento penale per fatti gravi – avere intrattenuto rapporti con pregiudicati, avere agevolato la vendita di autoveicoli di provenienza furtiva, avere ottenuto rimborsi non dovuti da assicurazioni, avere gestito sul conto corrente bancario somme non proprie, avere agevolato “extracomunitari” &#8211; deducendo le censure di illegittimità ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Deduceva la tardività dell’inizio del procedimento disciplinare, la carenza nell’accertamento dei fatti, la illogicità e ingiustizia della sanzione, la inversione procedimentale, perché l’amministrazione avrebbe dovuto collocare a riposo il dipendente, già colpito da infermità.<br />
Il giudice di primo grado rigettava tutte le censure con la impugnata sentenza, fatta oggetto di gravame sotto i seguenti profili.<br />
Si reitera nuovamente la censura di tardività dell’inizio del procedimento disciplinare, rispetto alla conoscenza (pubblicazione in luogo del giudicato) della sentenza patteggiata; si deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la ingiustizia rispetto ad altre vicende, derivanti da patteggiamenti penali, in danno di colleghi dell’appellante, che si erano chiuse con provvedimenti meno punitivi della destituzione; si deduce altresì che l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere a collocare a riposo il dipendente per proclamata inabilità, stante la sua situazione di salute.<br />
Si è costituito il Ministero appellato, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato.<br />
Alla udienza pubblica del 22 febbraio 2005 la causa è stata intrattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.L’appellante deduce, in sostanza, i medesimi motivi di censura ritenuti infondati dal primo giudice, relativamente alla tardività dell’inizio del procedimento disciplinare, al difetto di istruttoria e autonoma valutazione, alla ingiustizia della pena, perché troppo severa e al dovere della amministrazione di collocarlo preventivamente, rispetto al provvedimento disciplinare, a riposo, a causa delle sue condizioni di salute.<br />
Con il primo motivo di appello l’appellante insiste sulla censura, già rigettata in prime cure, relativa all’asserito mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 9 L.19/1990.<br />
La doglianza è infondata.<br />
La sentenza della Corte Costituzionale n.197/1999 ha stabilito al proposito che nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di patteggiamento (sentenza che applica la pena su richiesta delle parti), come nel caso all’esame del Collegio, per la conclusione del procedimento non si applica il termine di decadenza (che pertanto non assume carattere di perentorietà) di cui all’art. 9 L.19/1990 di novanta giorni, poiché la suddetta sentenza non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova, che è invece tipica del rito ordinario, sicchè non può escludersi la necessità di nuovi accertamenti da parte dell’amministrazione.<br />
Anche questa sezione ha ribadito, in più occasioni (da ultimo 7 giugno 2004, n.3619) che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare stabilito a pena di decadenza dall’art. 9 L.19/1990 non trova applicazione nel caso in cui lo stesso sia stato attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata (anche, in tal senso, C. Stato, VI, 2565, del 3.5.2000).<br />
In caso di sentenza penale di condanna di un pubblico dipendente, conseguente a richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), non si verifica quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova, tipica del rito ordinario, onde non può escludersi che la pubblica amministrazione, datrice di lavoro, allo scopo di valutare i fatti commessi dall’impiegato a fini disciplinari, effettui autonomi accertamenti. <br />
In tale ipotesi, pertanto, non è applicabile in ogni caso il termine di novanta giorni posto dall’art. 9 L.19/1990 per la conclusione del procedimento disciplinare, ma la disciplina generale, e più ampia, di cui al t.u. 10 gennaio 1957 n.3 (in tal senso, C. Stato, V, 4440/2001, 175/2003, VI, 2639/2002).<br />
In ogni caso, la dedotta violazione dei termini non sussiste, anche ad applicare il termine perentorio, facendo decorrere il dies a quo dal giorno di irrevocabilità della sentenza e non dal giorno di pubblicazione.<br />
Né sono meritevoli di apprezzamento le censure relative al mancato rispetto, nel non meglio precisato senso, dei termini interni del procedimento disciplinare.<br />
In materia di infrazioni, che possono sfociare in provvedimenti sanzionatori, vale il generale principio della immediatezza soggettiva e relativa.<br />
L’immediatezza significa che la amministrazione deve contestare i fatti subito dopo esserne venuta a conoscenza e solo nel caso che la conoscenza tardiva sia imputabile al medesimo datore di lavoro pubblico, al quale è attribuito, per esempio, un potere di controllo sul dipendente, potrebbe ritenersi illegittima la contestazione avvenuta molto tempo dopo la commissione del fatto.<br />
D’altronde, proprio il tenore della seconda censura proposta dall’appellante (di difetto di istruttoria, perché basata quasi esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento) rafforza la infondatezza della prima censura, appuntata sulla pretesa perentorietà dei termini per iniziare il procedimento disciplinare.<br />
La sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., proprio perchè esige una autonoma valutazione in sede disciplinare dei fatti ascritti al dipendente, comporta che il dipendente medesimo non può pertanto lamentarsi della tardività, necessaria e sufficiente, dovuta al tempo occorrente per tale valutazione.</p>
<p>2.Con riguardo appunto a tale seconda censura, con la quale si lamenta che la sanzione disciplinare sia stata assunta sulla base pressoché esclusiva della sentenza penale di condanna, anche essa è da rigettarsi perché infondata.<br />
Se è vera la esigenza di una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare, pure a seguito di sentenza penale di patteggiamento, che non può essere assunta a presupposto unico della applicazione del provvedimento sanzionatorio, tuttavia è consentito il richiamo agli atti del procedimento penale definito con il patteggiamento, per ritenere accertati fatti che siano stati espressamente ammessi, o che risultino, comunque addebitabili all’incolpato, sicchè il riferimento esclusivo alle risultanze processuali penali, se non addotto quale esclusivo fondamento della valutazione disciplinare, è autorizzato ed idoneo a concorrere validamente alla formulazione del giudizio conclusivo di responsabilità di dipendenti.<br />
Ma vi è da aggiungere che, nella specie, come puntualmente osservato dal primo giudice, l’appellante non nega, né confuta, in alcun modo la effettività storica dei fatti, così come posti a fondamento della sentenza di patteggiamento, ma deduce soltanto a proposito della “minore gravità” che soggettivamente, a suo avviso, sarebbe da attribuire agli stessi, a causa del ruolo (ridimensionato, come emerge dalla istruttoria disciplinare, da “capo della organizzazione a pollo”) che egli avrebbe assunto nella commissione e perpetrazione dei vari reati ascrittigli, congiuntamente ad altre persone.</p>
<p>3.Con riguardo alla censura di sproporzione ed estrema gravità della pena inflittagli, alla presunta disparità di trattamento, occorre osservare che essa attiene ad aspetti di valutazione riservata alla amministrazione.<br />
In ogni caso, anche a voler sindacare la sanzione di destituzione sotto il profilo dell’eccesso di potere perché sproporzionata, il Collegio osserva che il principio di proporzionalità, a parte la sua derivazione comunitaria, è principio generale dell’ordinamento: esso implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il sacrificio minore possibile per gli interessi compresenti di vario tipo.<br />
In materia sanzionatoria tale principio è specificato, quale principio di giustizia sostanziale, dall’art. 2106 c.c., in ambito della disciplina del rapporto di lavoro, che fa riferimento alla gravità della infrazione.<br />
La determinazione relativa alla entità della sanzione è pertanto espressione di tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, tranne in casi in cui appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito, e il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della amministrazione, ma può solo verificare che l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti particolarmente gravi tali da indurla a considerali incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.<br />
Al Collegio non pare illogico e sproporzionato l’apprezzamento dell’amministrazione che, sulla base di fatti risultanti dal processo penale, come sopra descritti (capo ispettore di polizia che si rende colpevole di intrattenere rapporti con pregiudicati, si attiva per agevolare vendite di autoveicoli di provenienza da furti, ottiene rimborsi indebiti da compagnie assicurative, si attiva per favorire illegittimamente “extracomunitari” e per tali fatti condannato a un anno e otto mesi), conclusosi con sentenza di condanna a seguito di patteggiamento, sottoponendo comunque i fatti ad autonoma valutazione, adotti il grave provvedimento della destituzione, ritenendo incompatibile tali comportamenti con la prosecuzione del servizio.</p>
<p>4.Del tutto infondata è la censura di disparità di trattamento, in relazione a fatti e soggetti del tutto differenti, così come ogni vicenda relativa a comportamenti suscettibili di essere valutati dal punto di vista disciplinare non può non assumere una valenza del tutto propria, difficilmente rapportabile ad altre situazioni personali.</p>
<p>5.Allo stesso modo, del tutto infondata è la pretesa relativa ad una asserita pregiudizialità o preferenza che l’amministrazione avrebbe dovuto riservare alla possibilità di collocare il dipendente a riposo, anziché provvedere alla destituzione.<br />
In primo luogo, in senso contrario depone la completa diversità e indipendenza tra i due procedimenti. In secondo luogo, la pretesa di parte appellante è del tutto infondata, non trovando appiglio normativo alcuno, dipendendo la anteriorità della fine di un procedimento rispetto all’altro soltanto dagli apprezzamenti fattuali e dai comportamenti assunti nella realtà dall’amministrazione, senza, a tal fine, vincoli funzionali di sorta.</p>
<p>6.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />
La condanna alle spese del giudizio segue il principio di soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Coniglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in euro duemilacinquecento.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  22 febbraio 2005, con l’intervento dei magistrati:<br />
Paolo Salvatore 		Presidente<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi	Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi	Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni			Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice		Consigliere, estensore 																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25 marzo 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1276</a></p>
<p>Pres. Venturini &#8211; Est. Rulli Ministero della Giustizia (Avv. Generale dello Stato) c. Sergio Savini (Avv. A. Lirosi) + altri sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 25, comma sesto, della L. n. 395 del 15 dicembre 1990 Pubblico Impiego &#8211; Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia &#8211; diritto al conferimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini &#8211; Est. Rulli<br /> Ministero della Giustizia (Avv. Generale dello Stato) c. Sergio Savini (Avv. A. Lirosi) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 25, comma sesto, della L. n. 395 del 15 dicembre 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego &#8211; Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia &#8211; diritto al conferimento delle mansioni di funzionari direttivi o di dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria – Sussistenza – Diritto soggettivo ad accedere agli incarichi direttivi di istituti e servizi – Insussistenza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 25, comma sesto, della L. n. 395 del 15 dicembre 1990 se attribuisce agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia un vero e proprio diritto soggettivo al conferimento delle mansioni di funzionari direttivi o di dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, lascia invece all’Amministrazione un ampio margine discrezionalità nella individuazione dei funzionari da preporre alla direzione degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria, in ordine ai propri profili organizzativi e strutturali, alla determinazione dei requisiti ed alla valutazione soggettiva della capacità degli aspiranti (sempre che siano in possesso dei requisiti previsti…).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 25, comma sesto, della L. n. 395 del 15 dicembre 1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL  POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1276/2005 Reg. Dec.<br />
NN. 107/2003, 4347/2004 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorsi in appello n. 107 del 2003 e n. 4347 del 2004 proposti dal<br />
<b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>i sig.ri <b>Sergio Savini, Claudio Ricci, Alfonso Mattiello, Cesare De Lucia</b> ed <b>Edoardo Russo</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo &#038; Partners, in Roma, Via Quattro Fontane, n. 20;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle sentenze n. 861 del 14 ottobre 2002  e n. 1300 dell’11 gennaio 2004 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui ricorsi n. 7862 del 1997 e n. 7363 del 2003 del registro generale di quel Tribunale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 novembre 2004 il Consigliere Dedi Rulli; uditi l&#8217;avvocato dello Stato Bachetti per l&#8217;Amministrazione della Giustizia e l’avv. A. Lirosi per gli appellati;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 26 maggio 1971 e depositato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, gli odierni appellati, ufficiali dell’ex corpo degli agenti di custodia del ruolo ad esaurimento, impugnavano il silenzio rifiuto formatosi sulla loro istanza finalizzata ad ottenere l’affidamento degli incarichi del personale direttivo dell’Amministrazione penitenziaria ex art. 25 della L. 15 dicembre 1990, n. 395.<br />
In relazione a detta impugnativa il Tribunale adito accoglieva il gravame, dichiarando la illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, nonché la sussistenza del diritto degli interessati all’affidamento degli incarichi vantati atteso che la richiamata disposizione non pone preclusioni all’accoglimento delle richieste degli originari ricorrenti subordinandole alla sola verifica del possesso dei prescritti requisiti.<br />
Perdurando il comportamento omissivo censurato dal giudice, non potendo ritenersi satisfattiva la nota con la quale l’Amministrazione  dichiarava che avrebbe tenuto presenti le istanze avanzate, gli interessati hanno proposto un successivo ricorso per l’esecuzione del giudicato anch’esso accolto dal giudice di primo grado con la seconda delle sentenze in epigrafe e con la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.<br />
Con separati appelli, notificati rispettivamente in data 17 dicembre 2002 e 29 aprile 2004, l’Amministrazione ha impugnato le predette decisioni affermando come il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della normativa sopravvenuta (art. 27 del D.Lgs. n. 146 del 21 maggio 2000) che avrebbe modificato la disposizione del 1990 nel senso di salvaguardare e preservare il potere discrezionale della P.A. in ordine ai propri profili organizzativi e strutturali. L’amministrazione conclude per l’accoglimento degli appelli e la riforma delle decisioni impugnate.<br />
Per resistere ai due giudizi si sono costituiti gli originari ricorrenti i quali controdeducono le doglianze prospettate e ne affermano la infondatezza. Chiedono, a conclusione, la reiezione degli appelli proposti.<br />
Con memoria conclusionale depositata in data 19 novembre 2004, l’Amministrazione fa presente di aver dato completa esecuzione alla pronuncia del giudice di primo grado con provvedimenti anch’essi depositati e chiede che, in ordine agli appelli in epigrafe, sia dichiarata la cessazione della materia del contenere.<br />
Alla pubblica udienza del 30 novembre 2004, uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza, la controversia è passata in decisione.</p>
<p>1. I ricorsi in epigrafe possono essere decisi con un’unica pronuncia attesa la connessione, oggettiva e soggettiva, tra gli stessi esistente.<br />
Se ne dispone pertanto la riunione.</p>
<p>2. La questione sostanziale da risolvere attiene alla esatta interpretazione dell’art. 25 della L. n. 395 del 15 dicembre 1990 che, secondo l’assunto degli originari ricorrenti, recepito integralmente dal Tribunale Amministrativo Regionale dal Lazio, attribuirebbe loro un vero e proprio diritto soggettivo al conferimento degli incarichi direttivi previsti dal comma sei della norma. <br />
Il giudice di primo grado, nell’accogliere il primo dei ricorsi proposti, ha, infatti, osservato che la disposizione invocata non lascia all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità né in ordine alla scelta se conferire o meno gli incarichi in questione, né in ordine alla determinazione dei requisiti ovvero alla valutazione delle effettive capacità degli aspiranti.<br />
L’Amministrazione della Giustizia, nell’appellare la predetta decisione, osserva &#8211; al contrario ed a parte la nuova normativa introdotta con l’art. 27 del D.Lgs. 21 maggio 2000. n.  146 – che, in ogni caso, permane il potere di individuare i funzionari da preporre a vari settori avvalendosi della discrezionalità a lei attribuita e finalizzata all’organizzazione della propria attività per il soddisfacimento del primario interesse pubblico secondo i principi generali di buon andamento, trasparenza ed efficienza.<br />
Aggiunge, ancora, che il ricorso di primo grado si sarebbe dovuto dichiarare improcedibile avendo l’Amministrazione comunque provveduto a fornire riscontro alle singole istanze degli originari ricorrenti e di ciò nulla dice la decisione impugnata.<br />
In relazione a quest’ultimo profilo, osserva il Collegio che le note raccomandate indirizzate ai singoli interessati, con la precisazione che le loro domande sarebbero state esaminate, hanno contenuto meramente interlocutorio inidonee a determinare quell’effetto estintivo del giudizio voluto dall’Amministrazione.</p>
<p>3. Per la soluzione dell’odierna controversia giova prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento  .<br />
Appare, infatti, utile ricordare che per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia la ricordata L. n. 395 del 1990 ha dettato speciali disposizioni.<br />
In particolare, ha disposto:<br />
 &#8211; il loro inquadramento in un ruolo ad esaurimento, con decorrenza dalla data di pubblicazione della legge stessa e l’applicazione, nei loro confronti, delle norme in precedenza vigenti (comma 1);<br />
&#8211; norme di favore per l’avanzamento (commi 2, 3, e 4) e per la cessazione dal servizio a domanda entro cinque anni  dalla data della sua entrata in vigore della legge (comma 7);<br />
&#8211; ha previsto l’applicazione, nei riguardi del detto personale, anche delle norme sullo stato giuridico relativo agli ufficiali in congedo della L. n. 113 del 10 aprile 1954 e l’estensione ad essi dei benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti grad<br />
Infine, per lo specifico profilo che qui interessa il sesto comma del medesimo articolo espressamente dispone: “Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Possono altresì essere preposti a domanda alla direzione degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale”.<br />
Orbene, è vero, come affermato dal giudice di primo grado, che, a fronte di specifiche istanze degli interessati, la norma configura un obbligo dell’Amministrazione a provvedere sulle stesse, come si desume dall’espressione “assumono”; si configura, cioè, una legittima aspettativa degli stessi ad ottenere un provvedimento esplicito sulle loro richieste; non è dato rilevare, infatti, alcun margine di discrezionalità sul se conferire o meno le funzioni dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria.<br />
Per questa parte, quindi, la decisione impugnata merita conferma.</p>
<p>4. Il Collegio ritiene, al contrario, di poter condividere quella parte del motivo in esame nel quale si afferma che non sussiste un diritto degli interessati ad ottenere gli specifici incarichi vantati.<br />
La disposizione invocata &#8211; con l’utilizzare l’espressione “possono” &#8211; lascia, infatti, all’Amministrazione un ampio margine discrezionalità nella individuazione dei funzionari da preporre a particolari settori, in ordine ai propri profili organizzativi e strutturali, alla determinazione  dei requisiti ed alla valutazione soggettiva della capacità degli aspiranti (sempre che siano in possesso dei requisiti previsti…). Il che esclude, come correttamente affermato dalla difesa erariale, la possibilità di configurare la posizione di questi ultimi come un vero e proprio diritto soggettivo ad accedere agli incarichi richiesti.</p>
<p>5. E’ invece  infondato  il primo motivo di appello con il quale il Ministero assume che, essendo, nelle more, entrato in vigore il D.Lgs. 21 maggio 2000, n.146, che ha modificato, in parte, la disposizione di cui all’art. 25, comma 6, della L. 15 dicembre 1990, n. 395, la decisione in esame non potrebbe, comunque, trovare esecuzione nei termini decisi dal giudice di primo grado.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, ciascun fatto che sia giuridicamente rilevante è sottoposto, salva diversa determinazione normativa, alla legge del tempo in cui viene in essere. E, nella specie, le domande degli  originari ricorrenti risultano di gran lunga anteriori all’entrata in vigore della modifica normativa del 2000.</p>
<p>6. Per le considerazioni fin qui svolte l’appello dell’Amministrazione va accolto in parte secondo le precisazioni appena indicate e la sentenza in esame va confermata per la sola parte relativa alla declaratoria dell’obbligo di provvedere.<br />
7. L’accoglimento del primo appello (n. 107 del 2003) conduce all’accoglimento anche del successivo gravame proposto avvero la sentenza che aveva pronunciato sulla richiesta esecuzione del giudicato, atteso che dall’annullamento della prima statuizione così come disposto in questa sede consegue l’improcedibiltà del ricorso ad essa sotteso.<br />
La pronuncia di accoglimento così disposta consente al Collegio di ritenere irrilevanti i successivi provvedimenti posti in essere dall’Amministrazione e con i quali si è provveduto all’affidamento di vari incarichi agli originari ricorrenti, che dovrebbero condurre, secondo la richiesta della difesa erariale, ad una decisione di cessazione della materia del contendere.</p>
<p>8. In conclusione, in ordine agli appelli in epigrafe, previa riunione, va accolto, in parte, il primo, secondo quanto precisato in motivazione con l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata; va accolto il secondo e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado, va dichiarato improcedibile.<br />
Sussistono motivi per compensare, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, così dispone:<br />
&#8211; riunisce i ricorsi in appello precisati;<br />
&#8211; accoglie in parte, secondo le precisazioni contenute in motivazione, il ricorso n. 107 del 2003, e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con provvedimenti espressi, sulle dom<br />
&#8211; accoglie il ricorso n. 4347 del 2004 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma il 30 novembre 2004, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Lucio Venturini                                      	Presidente  <br />	<br />
Dedi Rulli                                               	Consigliere, est.  <br />	<br />
Antonino Anastasi       				Consigliere, <br />	<br />
Vito Poli                      				Consigliere   <br />	<br />
Salvatore Cacace                                    	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25 marzo 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-25-3-2005-n-116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-25-3-2005-n-116/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.116</a></p>
<p>sulla natura e sui presupposti per la comunicazione di avvio del procedimento 1. Appalti pubblici – requisiti di capacità tecnica – esperienza &#8211; possesso da parte solo da parte di consigliere di amministrazione o dipendente – esclusione – legittima 2. Appalti pubblici – procedimento di esclusione – termine per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-25-3-2005-n-116/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-25-3-2005-n-116/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.116</a></p>
<hr />
<p>sulla natura e sui presupposti per la comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalti pubblici – requisiti di capacità tecnica – esperienza &#8211; possesso da parte solo da parte di consigliere di amministrazione o dipendente – esclusione – legittima</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Appalti pubblici – procedimento di esclusione – termine per la presentazione delle deduzioni – congruità – valutazione caso per caso – necessità.<br />
3. Appalti pubblici – esclusione – comunicazione di avvio del procedimento &#8211; presupposti meramente formali – obbligo – non sussiste.</p>
<hr />
<p>1. Il riferimento a un fatturato significa che la “gestione” deve riferirsi alla struttura e organizzazione della ditta offerente come azienda in possesso del necessario know how per la gestione di un servizio (nel caso di specie di un centro benessere/sauna).<br />
La chiara prescrizione non lascia spazio alla tesi che tale esperienza possa essere fatta da un dipendente o membro del Consiglio di Amministrazione della ditta offerente (che in seguito poteva anche non più essere dipendente o consigliere).</p>
<p>2. Il termine per la presentazione di deduzioni o memorie a seguito di comunicazione di avvio di procedimento, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sent. n. 185 del 13 maggio 2003) dev’essere adeguato, nel senso di consentire all’interessato, nello spazio di tempo a disposizione, di fornire osservazioni o documentazioni utili al procedimento.<br />
Questa valutazione, evidentemente, va fatta caso per caso (Nel caso di specie, si trattava di provare il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, quindi degli adempimenti noti ai partecipanti della gara fin dalla sua indizione &#8211; e in sede di gara poi dovevano dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti dal bando! &#8211; il termine, seppur breve, potrebbe anche essere considerato congruo).</p>
<p>3. Secondo un indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. IV Sez. 15.11.2004 n. 7405) seguito in parte anche da questo Tribunale ( p.es. sent. 400/2002, 46/2004) l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento va valutato non da un punto di vista esclusivamente formale, ma piuttosto sostanziale nel senso che la valutazione va operata in ordine all’incidenza della violazione del precetto formale sul contenuto del atto finale di guisa che debba essere considerata vizio di forma irrilevante se non ha inciso sul suo contenuto. Così il vizio formale non inficia il risultato del procedimento se appare evidente che l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto portare ad un risultato ( id est provvedimento) diverso.<br />
Una siffatta interpretazione “evolutiva” trova conforto nel disegno di legge, in corso di approvazione definitiva alla Camera, relativo a “modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990 n. 241” [leggi, L. 11 febbraio 205, n. 15], laddove viene stabilito il principio dell’impossibilità di far annullare gli atti amministrativi per vizi meramente formali o procedurali tutte le volte che il contenuto degli stessi resterebbe comunque invariato per assenza di ogni discrezionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e sui presupposti per la comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati: Luigi MOSNA &#8211; Presidente; Hugo DEMATTIO &#8211; Consigliere relatore; Hans ZELGER &#8211; Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align="center"><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi iscritti al n. 36, 70, 176 e 364 del registro ricorsi 2003</p>
<p>presentati da</p>
<p>R.G. N. 36 e 176/2003:</p>
<p><b>C.S.U. Consorzio Servizi Urbani soc. coop. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Tomedi Ivan, rappresentata e difesa dagli avv. Manfred Schullian e Christoph Senoner (R.G. N. 36/03) ed Ulrike Lobis (R.G. N. 176/03), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manfred Schullian in Bolzano, Viale Stazione 5, giusta delega a margine dei ricorsi, &#8211; ricorrente –</p>
<p>R.G. N. 70/2003:</p>
<p><b>ATI Adria Nuoto Società Sportiva a r.l.</b> (capogruppo), costituite dalla CS2A (Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop. a r.l.), Sanycoop soc. coop. a r.l. e Acquasport soc. coop. s r.l., in persona del legale rappresentante Gianfranco Tolomei, rappresentata e difesa dagli avv. Peter Platter e Cristoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine del ricorso, &#8211; ricorrente –</p>
<p>R.G. N. 364/2003:</p>
<p><b>SO.GE.SE. società per la gestione dei servizi coop. a r.l.</b>, capogruppo costituita dalle ditte C.S.U. Cooperativa Servizi Urbani soc. coop. a r.l., Nikos soc. coop. a r.l. e Piccola soc. coop. Tai Yang a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Tomedi Ivan, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Ulrike Lobis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manfred Schullian in Bolzano, Viale Stazione 5, giusta delega a margine del ricorso, &#8211; ricorrenti –</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI BOLZANO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 63 dd. 04.02.2003, n. 158 dd. 18.03.2003, n. 506 dd. 17.06.2003 e n. 1186 dd. 22.12.2003, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cappello, Bianca Giudiceandrea e Manfred Natzler, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega in calce ai ricorsi notificati, &#8211; resistente –</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>R.G. N. 36/2003:</p>
<p><b>ATI Adria Nuoto Società Sportiva a r.l.</b> (capogruppo), costituite dalla CS2A (Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop. a r.l.), Sanycoop soc. coop. a r.l. e Acquasport soc. coop. s r.l., in persona del legale rappresentante Gianfranco Tolomei, rappresentata e difesa dagli avv. Peter Platter e Cristoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine della costituzione, &#8211; controinteressata –</p>
<p>R.G. N. 70/2003:</p>
<p><b>C.S.U. Consorzio Servizi Urbani soc. coop. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Tomedi Ivan, rappresentata e difesa dagli avv. Manfred Schullian ed Ulrike Lobis, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bolzano, P.zza Erbe 42, giusta delega a margine del ricorso, &#8211; controinteressata –</p>
<p>R.G. N. 176/2003:</p>
<p><b>CS2A Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop a r.l. e ATI Adria Nuoto Società Sportiva a r.l.</b> (capogruppo), costituite dalla CS2A (Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop. a r.l.), Sanycoop soc. coop. a r.l. e Acquasport soc. coop. s r.l., in persona del legale rappresentante Gianfranco Tolomei, rappresentate e difese dagli avv. Peter Platter e Cristoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine della costituzione, &#8211; controinteressate –</p>
<p>R.G. N. 364/2003:</p>
<p><b>CS2A Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop a r.l</b>, in persona del legale rappresentante Pizzo Stefano, rappresentata e difesa dagli avv. Peter Platter e Cristoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine della costituzione, &#8211; controinteressata –</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
R.G. N. 36/2003:<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale di Bolzano dd. 19.11.2002 n. 1106, concernente l’approvazione dei verbali dd. 31.10.2002 e dd. 11.11.2002 della Commissione Giudicatrice della procedura aperta europea per l’appalto dei servizi al lido ed alla piscina coperta in V.le Trieste e l’affidamento dei lavori alla Adria Nuoto a.r.l. quale capogruppo mandataria per il periodo 01.01.2003 – 31.12.2004 per l’importo di Euro 815.600,00 oltre IVA;<br />
2) dei verbali della Commissione Giudicatrice dd. 31.10.2002 e del 11.11.2002;<br />
3) della nota dell’Ufficio Contratti del Comune di Bolzano dd. 20.01.2003, concernente l’invito all’integrazione della dichiarazione relativa alla gestione della sauna;<br />
4) del contratto, eventualmente concluso con l’ATI aggiudicataria, concernente l’affidamento dei servizi al lido ed alla piscina coperta in V.le Trieste;<br />
5) reintegrazione in forma specifica ex art. 7, comma 1 della L. 205/00 e art. 2058 C.C. con assegnazione dell’appalto alla ricorrente o, in via subordinata, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento danni meglio specificato in atti.<br />
R.G. N. 70/2003:<br />
della determinazione dirigenziale n. 219 del 20.02.03 del Direttore della Ripartizione Finanze e Bilancio del Comune di Bolzano concernente: “Annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto dei servizi presso la piscina ed il lido alla soc. Adria Nuoto, capogruppo mandataria delle società C22A soc. coop.a.r.l., della Sanycoop. Soc. a.r.l. e della Acquasport soc. coop.a.r.l.”.<br />
R.G. N. 176/2003:<br />
1) della determinazione n. 310 dd. 31.03.03 del Direttore della Ripartizione 11 – Ufficio Sport concernente l’affidamento servizi alla piscina coperta ed al Lido di Bolzano al Consorzio CS2A dal 01.04.2003 per un periodo massimo di mesi nove e per un’importo di Euro 33.958,33 mensili di cui alla nota dell’Ufficio Sport dd. 08.04.03;<br />
2) della determinazione n. 338 dd. 15.04.03 concernente l’esclusione della ricorrente dalla gara europea per l’aggiudicazione dei servizi presso la piscina ed il Lido, comunicata con nota del Direttore di ripartizione prot. 1148/11.2 dd. 15.04.2002;<br />
3) della decisione della Giunta municipale di Bolzano dd. 15.04.2003;<br />
4) del pro memoria a firma del Direttore della Ripartizione Sport e del Vice Sindaco di Bolzano dd. 08.04.2003;<br />
5) della lettera dell’ufficio contratti dd. 26.03.2003, prot. n. 255/03;<br />
6) del contratto, di data sconosciuta, eventualmente concluso con la CS2A, concernente l’affidamento dei servizi alla piscina coperta ed al Lido in Viale Trieste a Bolzano, nonché per la reintegrazione in forma specifica ex art. 7, comma 1 della L. 205/00 e art. 2058 C.C. con assegnazione dell’appalto alla ricorrente o, in via subordinata, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento danni meglio specificato in atti.<br />
R.G. N. 364/2003:<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale di Bolzano dd. 21.10.2003 n. 863, concernente l’approvazione dei verbali dd. 26.09.2003 e dd. 01.10.2003 della Commissione Giudicatrice della procedura aperta europea per l’appalto dei servizi al lido ed alla piscina coperta in V.le Trieste e l’affidamento dei lavori all’ATI costituita dalla CS2A quale capogruppo mandatario per il periodo 01.01.2004 – 31.12.2005 per l’importo di Euro 815.600,00 oltre IVA;<br />
2) della decisione del Presidente della Gara, di escludere l’ATI ricorrente;<br />
3) dei verbali della Commissione di gara dd. 26.09.2003 e del 01.10.2003;<br />
4) della determinazione dirigenziale n. 683 dd. 25.09.2003, concernente la nomina della Commissione giudicatrice della gara;<br />
5) del contratto, eventualmente concluso con l’ATI aggiudicataria, concernente l’affidamento dei servizi al lido ed alla piscina coperta in V.le Trieste, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni e in via incidentale della deliberazione della Giunta municipale dd. 07.10.2003.</p>
<p>Visto il ricorso n. 36/03 notificato il 24.01.2003 e depositato in segreteria il 31.01.2003 con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso n. 70/03 notificato il 05.03.2003 e depositato in segreteria il 07.03.2003 con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso n. 176/03 notificato il 06.06.2003 e depositato in segreteria il 13.06.2003 con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso n. 364/03 notificato il 24.11.2003 e depositato in segreteria il 01.12.2003 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 10.02.2003 e della Adria Nuoto a.r.l. dd. 06.02.2003 (R.G. N. 36/03);<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 24.03.2003 e della C.S.U. a.r.l. dd. 20.03.2003 (R.G. N. 70/03);<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 20.06.2003 e della CS2A s.c.a.r.l. ed Adria Nuoto a.r.l. dd. 19.06.2003 (R.G. N. 176/03);<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 14.01.2004 e della CS2A s.c.a.r.l. dd. 18.12.2003 (R.G. N. 364/03);<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 46 dd. 25.03.2003 (R.G. N. 70/03) di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 106 dd. 24.06.2003 (R.G. N. 176/03) di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 17.11.2004 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. M. Schullian per la ricorrente, l’avv. M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. C. Baur per la Adria Nuoto a.r.l. (R.G. N. 36/03);<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 17.11.2004 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. C. Baur per la ricorrente, l’avv. M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. U. Lobis per la C.S.U. a.r.l. (R.G. N. 70/03);<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 17.11.2004 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. U. Lobis per la ricorrente, l’avv. M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. C. Baur per la CS2A s.c.a.r.l. e Adria Nuoto a.r.l. (R.G. N. 176/03);<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 17.11.2004 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. U. Lobis per le ricorrenti, l’avv. M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. C. Baur per la CS2A s.c.a.r.l. (R.G. N. 364/03);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso n. 36/2003 è impugnata, da parte della ditta C.S.U. Consorzio Servizi Urbani soc. coop. a r.l., la deliberazione della Giunta comunale di Bolzano del 19.11.2002 di approvazione dei verbali di data 31.10.2002 e 11.11.2002 della Commissione giudicatrice della procedura aperta in oggetto (per l’appalto dei servizi al lido ed alla piscina coperta in viale Trieste a Bolzano) e di assegnazione dell’appalto per la gestione dei servizi alla controinteressata ATI Adria Nuoto Società Sportiva a r.l. (capogruppo), CS2A (Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop. a r.l.), Sanycoop soc. coop. a r.l. e Acquasport soc. coop. s r.l. per l’importo di Euro 815.610.000 oltre IVA per il periodo dal 1.01. 2003 al 31.12. 2004.<br />
Sono impugnati altresì i verbali citati e i provvedimenti connessi con l’aggiudicazione, compresa l’eventuale conclusione del contratto con l’aggiudicataria.<br />
Sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>1) Illegittimità dell’aggiudicazione per eccesso di potere per grave e manifesta illogicità dell’attribuzione del punteggio. Eccesso di potere per difetto di motivazione, rispettivamente motivazione contraddittoria nella valutazione tecnica dei progetti e delle proposte presentate. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione dei parametri, risp. dei criteri di valutazione contenuti nell’art. 4 del capitolato d’oneri. Eccesso di potere per travisamento di fatti e violazione del principio della par condicio.</p>
<p>2) Illegittimità dell’aggiudicazione per mancanza del possesso dei requisiti tecnici in capo all’aggiudicataria; violazione dell’art. 7, punto 1-4, lettera n) del capitolato oneri. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione (principio della buona amministrazione).</p>
<p>3) Illegittimità dell’attribuzione del punteggio per violazione delle prescrizioni della legge speciale della gara ed in particolare dell’art. 4, punto 3) del capitolato d’oneri, concernente i criteri per la valutazione della qualità del progetto gestionale legato alla promozione dell’impianto, con connessa illegittimità dell’esito della valutazione tecnica delle offerte. Eccesso di potere per contraddizione con le prescrizioni di cui all’art. 4, punto 3) del capitolato d’oneri.<br />
Si è costituito il Comune di Bolzano dichiarando di non intendere di resistere in giudizio essendo in corso il procedimento amministrativo, volto ad annullare, in sede di autotutela, l’aggiudicazione impugnata.<br />
Si è costituita l’ATI Adria Nuoto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 219 del 20.02.2003 del Direttore della Ripartizione XI del Comune di Bolzano è stata poi effettivamente annullata l’aggiudicazione alla ATI Adria Nuoto.<br />
Con il ricorso n. 70/2003 è quindi impugnata, da parte di detta ATI Adria Nuoto, la suddetta determinazione dirigenziale di annullamento.<br />
Il ricorso si basa sulle seguenti censure:<br />
Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione e falsa interpretazione del capitolato d’oneri, insufficiente e perplessa motivazione.<br />
Si sono costituiti il Comune di Bolzano e il consorzio C.S.U. ed hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Con determinazione n. 338 del 15.04.2003 del Direttore della Ripartizione XI anche il consorzio C.S.U. è stato escluso dalla gara, dopo che, con determinazione n. 310 del 31.03.2003 i servizi di cui alla gara di appalto in oggetto erano stato affidati, in trattativa privata, dal 1.04.2003 al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara, e per il periodo massimo di nove mesi, alla ditta CS2A Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop a r.l.<br />
Detti provvedimenti e gli altri con essi connessi, compresa l’eventuale conclusione del contratto con la detta ditta CS2A sono oggetto del ricorso n. 176/2003, presentato dalla C.S.U. Cooperativa Servizi Urbani soc. coop. a r.l.<br />
Essa deduce i seguenti motivi:<br />
1) Illegittimità dell’affidamento dei servizi in capo al Consorzio CS2A per mancanza dei presupposti di legge (gara deserta, urgenza del servizio ecc.). Illegittimità del provvedimento dirigenziale per carenza di motivazione e comunque motivazione errata. Vizio derivato del provvedimento per incompetenza dell’ufficio contratti del Comune a dichiarare la mancata sussistenza di requisiti tecnici in capo alle ditte ricorrenti. Violazione delle disposizioni della legge regionale n. 13/1993 per mancata e comunque insufficiente attività istruttoria. Violazione del principio della buona amministrazione e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).<br />
2) Violazione delle disposizioni dell’art. 41, commi 1 e 5 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e art. 7, comma 2, lettere a) e d) del decreto legislativo 17.03.1995 n. 157. Illegittimità, rispettivamente nullità dell’affidamento per violazione della disposizione dell’art. 24 della legge n. 289 del 27.12.2002.<br />
3) Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 338/2003 per violazione dell’art. 5, nonché degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 13/1993. Eccesso di potere per mancanza di motivazione e comunque motivazione errata. Eccesso di potere per travisamento di fatti, manifesta illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.<br />
Chiede inoltre l’esecuzione in forma specifica con l’assegnazione dell’appalto, e, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.<br />
Si sono costituiti il Comune di Bolzano e il Consorzio CS2A ( e anche l’ATI Adria Nuoto, alla quale era stato notificato il ricorso) ed hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
In seguito ad una nuova gara europea (come preannunciato nella determinazione n. 310 del 31.03.2003), indetta con delibera del 30.07.2003, i servizi di cui trattasi, per il periodo 1.01.2004 al 31.12.2005, con deliberazione della Giunta comunale del 21.10.2003 (approvazione dei verbali del 26.09. e 1.10.2003 della Commissione giudicatrice) sono stati assegnati all’ATI costituita dal Consorzio Servizi Alto Adige CS2A, quale capogruppo e dalle ditte Sanycoop soc. coop. a r.l., Acquasport soc. coop. a r.l., Coop 80 soc. coop a r.l. e dal Centro Relax Rosengarten.<br />
Detto provvedimento di assegnazione e tutti i provvedimenti con essa connessi, in particolare il provvedimento con la quale essa è stata esclusa dalla dalla gara e l’eventuale conclusione del contratto con l’aggiudicataria, sono stati impugnati dall’ATI costituita dalla ditta SO.GE.SE. società per la gestione dei servizi coop. a r.l., capogruppo e dalle ditte C.S.U. Cooperativa Servizi Urbani soc. coop. a r.l., Nikos soc. coop. a r.l. e Piccola soc. coop. Tai Yang a r.l.<br />
Detti provvedimenti costituiscono oggetto del ricorso n. 364/2003.<br />
Sono dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Illegittimità della deliberazione della Giunta municipale n. 863/2003 concernente l’esclusione dell’ATI ricorrente per palese contrasto con la decisione della Giunta municipale adottata in data 7.10.2003 con riferimento all’ammissione della soc. coop. C.S.U. alle gare indette dall’amministrazione comunale di Bolzano. Illegittimità per carenza di motivazione e comunque motivazione errata. Vizio derivato della deliberazione della Giunta 863/2003 a causa dell’invalidità dei verbali di gara per mancata e comunque tardiva costituzione della commissione giudicatrice della gara, rispettivamente inesistenza della commissione di gara.<br />
2) Violazione delle disposizioni della legge regionale n. 13/1993 per mancata e comunque insufficiente attività istruttoria. Violazione del principio della buona amministrazione e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).<br />
3) Illegittimità dell’esclusione dell’ATI ricorrente per violazione delle disposizioni dell’art. 12 del D. Lgs. N. 157/1995. Eccesso di potere per mancanza di motivazione e comunque motivazione errata. Eccesso di potere per travisamento di fatti, manifesta illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.<br />
Chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.<br />
Si è costituito il Comune di Bolzano ed ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Si è pure costituita la controinteressata ATI CS2A Consorzio Servizi Alto Adige soc. coop. a r.l. ed ha pure chiesto il rigetto del ricorso.<br />
In subordine, ha chiesto, in via incidentale, l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del 7.10.3003.<br />
All’udienza del 17 novembre 2004 i ricorsi in epigrafe sono stati trattenuti per la decisione.<br />
In data 23 novembre 2004 il dispositivo della sentenza è stato pubblicato mediante deposito in segreteria</p>
<p align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p>In limine i quattro ricorsi in esame vanno riuniti per evidente connessione riguardando essi l’affidamento degli stessi servizi al lido e alla piscina coperta in viale Trieste a Bolzano.<br />
Per il ricorso n. 36/2003 è cessata la materia del contendere. I ricorsi n. 70/2003, n.176/2003 e n. 364/2003 sono infondati.<br />
Come già esposto in epigrafe, con la determinazione dirigenziale n. 219 del 20.02.2003 l’Amministrazione comunale resistente ha annullato, in via di autotutela, l’impugnata – con il ricorso n. 36/2003 &#8211; aggiudicazione dell’appalto alla ATI Adria Nuoto (deliberazione n. 1106 del 19.11.2002) con caducazione degli atti e provvedimenti con essa connessi.<br />
Bisogna quindi dare atto della cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il ricorso n. 36/2003.<br />
Va quindi esaminato il ricorso n. 70/2003, con il quale la suddetta ATI Adria Nuoto impugna la nominata determinazione dirigenziale n. 219.<br />
Con tale provvedimento il Comune ha annullato l’aggiudicazione per mancata dimostrazione del possesso, in capo alla ricorrente, della capacità tecnica richiesta a norma dell’art. 7, punto 1-4 o) del Capitolato Condizioni, che alla lettera c) richiedeva, quale requisito essenziale, idonea documentazione attestante la gestione di almeno un centro benessere/sauna esercitato nell’ultimo triennio 1999/2001 per un fatturato complessivo (assieme alla gestione degli altri impianti) non inferiore a Euro 1.500.000.<br />
La ricorrente aveva prodotto una dichiarazione di data 15.01.2003 di tale società Colli Euganei di Tencarola (PD) attestante che il sig. Baldetti Antonio, componente del Consiglio di Amministrazione della soc. Adria Nuoto, aveva collaborato “a titolo esemplificativo e non esaustivo” alla gestione del centro wellness Club Colli Euganei, ed in particolare della sauna e dell’impiantistica relativa, per il periodo 1999-2002, in previsione dell’apertura del Centro Benessere gestito dalla soc. Adria nel comune di Adria.<br />
Con nota 20.01.2003 l’Ufficio contratti del Comune rilevava l’insufficienza della dichiarazione e chiedeva un’integrazione nel senso di una specifica dettagliata delle mansioni svolte dal predetto sig. Baldetti.<br />
Si chiedeva inoltre la produzione di documentazione comprovante gli emolumenti corrisposti allo stesso.<br />
La ricorrente produceva quindi una nuova dichiarazione della predetta società Colli Euganei, nella quale si precisava che le mansioni svolte dal sig. Baldetti dal 1999 al 2002 consistevano nella gestione e conduzione di impianti sauna e che tale attività si inquadrava nei normali “rapporti di collaborazione non remunerata e di scambio e di ospitalità e di altri servizi informativi e formativi con altri centri e impianti sportivi ..”.<br />
Si precisava inoltre che il Baldetti veniva remunerato dall’Adria Nuoto essendo l’attività svolta dallo stesso da considerare “momento formativo” per i progetti di potenziamento delle strutture gestite dall’Adria Nuoto.<br />
In seguito all’avvio del procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione (con nota 4.02.2003) la ricorrente presentava, in data 10.02.2003, ulteriori deduzioni, nelle quali ribadiva quanto già dichiarato dalla soc. Colli Euganei rilevando che l’attività del Baldetti si era svolta nell’ambito di un progetto di potenziamento delle strutture gestite dall’Adria Nuoto nel quadro di un rapporto di reciproca collaborazione.<br />
Il Comune ha quindi annullato, con la determinazione impugnata, l’aggiudicazione per carenza di un requisito essenziale richiesto dalla lex specialis non essendo la gestione di un centro benessere/sauna riferibile alla società Adria Nuoto quale persona giuridica, e quindi, eventualmente alla sua capacità tecnica, ma ad un altro soggetto, persona fisica, ancorché membro del Consiglio di Amministrazione della società.<br />
Orbene, con l’unico complesso motivo, la ricorrente deduce eccesso di potere per contraddittorietà, violazione e falsa interpretazione del capitolato d’oneri e insufficiente e perplessa motivazione.<br />
Le censure non hanno fondamento.<br />
In primo luogo la ricorrente rileva una contraddittorietà tra il contenuto della lettera 20.01.2003, nella quale chiedeva informazioni specifiche sulle mansioni svolte dal sig. Baldetti presso la società Colli Euganei e il provvedimento impugnato motivato – come esposto supra &#8211; sul rilievo che l’attività del predetto Baldetti non era ascrivibile alla società Adria Nuoto.<br />
Il rilievo non ha pregio.<br />
Se è ben vero che, sotto un profilo strettamente logico e da una visione ex post, risulta che le informazioni richieste non erano decisive per il provvedimento definitivo, motivato non in base all’inidoneità delle mansioni del Baldetti, ma in base alla loro non riferibilità alla società ricorrente, va rilevato che la richiesta di informazioni riguardava una fase istruttoria del procedimento, condotta dall’Ufficio Contratti e non dal dirigente (istruttoria peraltro non necessaria, in quanto incombeva in ogni caso all’aggiudicataria, odierna ricorrente, l’onere della prova della capacità tecnica!), i cui risultati potevano poi essere liberamente vagliati, e quindi anche scartati, in sede di decisione.<br />
In secondo luogo la ricorrente lamenta un’erronea interpretazione del capitolato d’oneri con conseguente difetto di motivazione, per avere erroneamente considerato, in virtù del banale principio dell’immedesimazione organica del consigliere Baldetti con la società Adria Nuoto, che l’attività svolta dello stesso non fosse ascrivibile alla società.<br />
Anche questa censura non ha fondamento.<br />
Va ricordato che in base alla lex specialis – da ritenere cogente per tutti i partecipanti alla gara in base al fondamentale principio della par condicio – l’offerente, per dimostrare la propria capacità tecnica, doveva dimostrare di avere gestito, nel triennio 1999/2001, almeno un centro benessere/sauna per un fatturato complessivo (assieme alla gestione di un impianto natatorio coperto e scoperto) non inferiore a Euro 1.500.000.-<br />
Già il riferimento a un fatturato significa che la gestione doveva riferirsi alla struttura e organizzazione della ditta offerente come azienda in possesso del necessario know how per la gestione di un centro benessere/sauna, acquisito attraverso un’esperienza almeno triennale foriera di un certo risultato economico (fatturato).<br />
La chiara prescrizione non lascia spazio alla tesi della ricorrente che tale esperienza poteva essere fatta (anzi, necessariamente doveva essere fatta!) da un dipendente o membro del Consiglio di Amministrazione della ditta offerente (che in seguito poteva anche non più essere dipendente o consigliere).<br />
Per quanto precede il ricorso n. 70/2003 dev’essere respinto.<br />
Va quindi esaminato il ricorso n. 176/2003, con il quale il consorzio C.S.U. impugna la determinazione n. 338 del 15.04.2003 del Direttore della Ripartizione XI, con la quale anche esso consorzio è stato escluso dalla gara, e la determinazione n. 310 del 31.03.2003, con la quale i servizi di cui trattasi sono stati provvisoriamente affidati, in trattativa privata, fino all’espletamento di una nuova procedura di gara, alla ditta CS2A.<br />
Prioritariamente va esaminata l’impugnazione avverso l’esclusione dalla gara della ricorrente, in quanto la conferma della legittimità del provvedimento di esclusione renderebbe inutile l’esame dell’impugnazione dell’affidamento provvisorio alla ditta CS2A, dal cui annullamento a questo punto la ricorrente non potrebbe trarre nessunissimo vantaggio.<br />
Va premesso che la ricorrente è stata esclusa dalla gara sui rilievi<br />
&#8211; che essa non ha dimostrato la gestione nel triennio 1999/2001 di almeno un impianto natatorio scoperto avendo essa iniziato la gestione soltanto in data 29.05.1999;<br />
&#8211; che essa non ha “gestito” un impianto natatorio (nella specie il Lido di Bolzano) come richiesto dal bando di gara, ma che ad essa non stati solo “affidati” alcuni servizi attinenti al Lido, mentre il Comune di Bolzano ha gestito in proprio gli impianti;<br />
&#8211; che la sua iscrizione al C.C.I.A.A. non corrispondeva ai requisiti richiesti dalla lex specialis;<br />
&#8211; che esistevano delle perplessità in ordine alla dichiarazione del numero medio dei dipendenti nel triennio 1999/2001.<br />
Orbene, la ricorrente lamenta che pur avendo essa, in seguito alla comunicazione dell’avvio del procedimento di data 28.03.2003, finalizzato alla sua esclusione dalla gara, tempestivamente (entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione) presentato le proprie deduzioni (con lettera dd. 3.04.2003) delle stesse non si sarebbe tenuto conto nel provvedimento di esclusione, anzi si avrebbe esplicitamente affermato che non erano pervenute (“Entro tale termine non sono pervenute ulteriori osservazioni o documentazioni utili al procedimento.”), per cui il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo per eccesso di potere per motivazione contraddittoria ed errata. Sarebbe illegittimo inoltre anche sotto il profilo dell’art. 5 della L.R. n. 13/1993 per mancata considerazione delle deduzioni e per difetto di istruttoria.<br />
La brevità del termine assegnato dall’Amministrazione (5 giorni) violerebbe poi il principio della buona amministrazione.<br />
Le singole contestazioni mosse alla ricorrente nel provvedimento impugnato sarebbero poi infondate e confutate completamente dalle deduzioni 3.04.2003 alle quali la ricorrente letteralmente si richiama.<br />
Le censure non hanno pregio.<br />
In linea di fatto va innanzitutto rilevato che – come giustamente precisato dalla difesa del Comune – la comunicazione di avvio del procedimento è pervenuta alla ricorrente in data 31.03.2003, mentre le sue deduzioni con lettera 3.04.2003 sono pervenute al Comune soltanto in data 9.04.2003, quindi oltre il termine di 5 giorni assegnato dal Comune, per cui, sotto un profilo formale, esse non potevano considerarsi tempestivamente pervenute.<br />
Si potrebbe discutere sulla congruità del termine, che, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sent. n. 185 del 13 maggio 2003) dev’essere adeguato, nel senso di consentire all’interessato, nello spazio di tempo a disposizione, di fornire osservazioni o documentazioni utili al procedimento.<br />
Questa valutazione, evidentemente, va fatta caso per caso.<br />
Nel caso di specie, in cui si trattava di provare il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, quindi degli adempimenti noti ai partecipanti della gara fin dalla sua indizione ( e in sede di gara poi dovevano dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti dal bando!) il termine, seppur breve, potrebbe anche essere considerato congruo.<br />
Ma c’e di più.<br />
Secondo un indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. IV Sez. 15.11.2004 n. 7405) seguito in parte anche da questo Tribunale ( p.es. sent. 400/2002, 46/2004)<br />
l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento va valutato non da un punto di vista esclusivamente formale, ma piuttosto sostanziale nel senso che la valutazione va operata in ordine all’incidenza della violazione del precetto formale sul contenuto del atto finale di guisa che debba essere considerata vizio di forma irrilevante se non ha inciso sul suo contenuto.<br />
Così il vizio formale non inficia il risultato del procedimento se appare evidente che l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto portare ad un risultato ( id est provvedimento) diverso.<br />
Una siffatta interpretazione “evolutiva” trova conforto nel disegno di legge, in corso di approvazione definitiva alla Camera, relativo a “modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990 n. 241”, laddove viene stabilito il principio dell’impossibilità di far annullare gli atti amministrativi per vizi meramente formali o procedurali tutte le volte che il contenuto degli stessi resterebbe comunque invariato per assenza di ogni discrezionalità.<br />
Orbene, nella specie, almeno per quanto riguarda il motivo principale, sufficiente a sostenere il provvedimento di esclusione ( che la ricorrente, contrariamente alle sue affermazioni, non aveva gestito direttamente gli impianti come richiesto nel bando di gara, ma che ad essa erano stati solo affidati alcuni servizi, mentre gli impianti erano gestiti in proprio dallo stesso Comune), in ogni caso varrebbe questo principio, risultando la circostanza per tabulas, a nulla rilevando le confutazioni al riguardo contenute nelle deduzioni della ricorrente 3.04.2003 che in sostanza si basano sulla non riconosciuta differenza tra gestione e affidamento.<br />
Il Comune, quindi, di fronte a circostanze di fatto pacifiche, anche alla luce delle osservazioni della ricorrente, non avrebbe avuto spazio di discrezionalità alcuno per decidere diversamente.<br />
Invero, per “gestione di un impianto” si deve intendere un rapporto per il quale il gestore si assume, verso un corrispettivo, l’intera organizzazione, il costo e la responsabilità dell’esercizio dell’impianto e dei servizi connessi, assumendosi anche il relativo rischio economico.<br />
In tal modo, infatti, era configurata la “gestione” nel bando di gara, per cui era richiesta un’esperienza gestionale diretta.<br />
“L’affidamento” alla ricorrente nel triennio 1999/2001 prevedeva invece soltanto che questa si assumesse alcuni servizi connessi all’esercizio del Lido, mentre i costi di gestione (come i relativi incassi) erano interamente a carico del Comune, il quale era responsabile dell’organizzazione e sopportava i rischi della gestione ( incassava le entrate, sopportava i costi per energia ed acqua, affidava vari servizi (pulizia dei prati, infermeria, lavori di manutenzione, bar ed altro) a terzi), mentre la ricorrente veniva pagata per i servizi da essa espletati su incarico del Comune mediante emissione di fatture e sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte (documenti nn. 2 a 29 nel fascicolo della controinteressata).<br />
La contestazione del Comune è quindi ictu oculi fondata ed essendo essa sufficiente a sostenere validamente il provvedimento può essere trascurato l’esame delle altre contestazioni<br />
Per quanto precede anche il ricorso n. 176/2003 dev’essere rigettato in quanto in parte inammissibile e in parte infondato<br />
Resta da esaminare il ricorso n. 364/2003.<br />
Esso riguarda, come già esposto supra, l’impugnazione della deliberazione della Giunta comunale n. 863 del 21.10.2003, con la quale l’ATI SO.GE.SE. è stata esclusa dalla nuova gara, indetta con delibera del 30.07.2003 ( sempre per l’affidamento dei medesimi servizi), per falsa dichiarazione rilasciata dalla mandataria capogruppo C.S.U. e l’appalto è stato aggiudicato all’ATI CS2A.<br />
Come già illustrato la predetta C.S.U. nella precedente gara (oggetto dei ricorsi n. 36, 70 e 176/2003) aveva dichiarato di essere in possesso di tutti e requisiti prescritti dal bando di gara (in particolare, di avere gestito, nel triennio 1999/2001, almeno un impianto natatorio coperto, almeno uno scoperto e almeno un centro benessere/sauna), dichiarazione rivelatasi non veritiera, per cui era stata esclusa dalla gara.<br />
Orbene, nella nuova gara aveva dichiarato, falsamente, di non essere stata esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni, circostanza questa sanzionata dall’esclusione dalla gara dal Capitolato d’oneri (capo I, art. 7, 1-4 lett. m).<br />
Con il primo motivo la ricorrente in primo luogo lamenta che la decisione di cui alla deliberazione impugnata 21.10.2003 sarebbe in contrasto con la decisione della stessa Giunta municipale di data 7.10.2003, nella quale è stato espresso l’avviso “che la C.S.U. possa essere ammessa a future gare indette dall’amministrazione fino a quando l’autorità giudiziaria non avrà accertato o meno la sussistenza del reato di falsa dichiarazione presentata in precedente gara..”<br />
Il rilievo non è fondato.<br />
Come risulta dalla lettera dell’atto 7.10.2003 ( che, peraltro – qualificato nell’intestazione come “promemoria”- non sembra avere carattere provvedimentale) la possibilità di ammissione della ricorrente riguarda “future gare indette” e quindi non poteva riguardare la gara de qua, indetta già nel luglio 2003 e laddove l’autorità di gara, in data 24.09.2003 aveva già non ammessa alla gara la ricorrente.<br />
Non appare possibile una diversa interpretazione (avvallata del resto anche dal Sindaco con nota 5.04.2004) la quale si porrebbe in insanabile contrasto con la lex specialis che prevede l’esclusione per dichiarazioni false a prescindere da una rilevanza penale delle stesse, oltre che con il principio della par condicio.<br />
Va da sé che il punto non necessitava di una particolare motivazione.<br />
In secondo luogo la ricorrente rileva che i verbali dd. 26.09.2003 e 1.10.2003 della commissione giudicatrice illegittimamente attesterebbero fatti accaduti il giorno 24.09.2003, mentre la stessa commissione giudicatrice è stata nominata soltanto il giorno dopo (25.09.2003).<br />
Il rilievo non coglie nel segno.<br />
Sfugge infatti alla ricorrente che il provvedimento del 24.09.2003, con la quale l’ATI ricorrente non è stata ammessa alla gara, è un atto dell’autorità di gara (che decide sull’ammissione dei partecipanti) e non della commissione giudicatrice, nominata dopo, che invece valuta le offerte sotto il profilo qualitativo.<br />
Nulla vieta che quest’ultima faccia riferimento a provvedimenti della prima.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della legge regionale n. 13/1993 per insufficiente istruttoria e violazione del principio della buona amministrazione per non avere l’Amministrazione comunale, nel provvedimento di esclusione, considerato la precedente decisione della Giunta del 7.10.2003 e approfondito la questione con apposita istruttoria.<br />
Il motivo non ha pregio.<br />
Una corretta interpretazione del contenuto della “decisione” del 7.10.2003 – come è stato poc’anzi illustrato – rendeva superflua una considerazione della stessa e tanto più inutile un’istruttoria.<br />
Difetta infine di pregio anche il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione delle disposizioni dell’art. 12 del D.lgs. n. 157/1995 che non prevede, tra i casi di possibile esclusione dei partecipanti alla gara, il caso di una mendace dichiarazione.<br />
Non vi è chi non veda che prevale la lex specialis, non impugnata sul punto.<br />
Invero, come già spiegato, il capitolato d’oneri, sottoscritto dalla ricorrente, prevede a chiare lettere che la falsa dichiarazione avrebbe comportato sanzioni penali e avrebbe altresì costituito “causa di esclusione dalla gara in oggetto e dalle successive gare per ogni tipo di appalto”, mentre in sede di offerta la C.S.U. ha esplicitamente attestato, con dichiarazione sostitutiva del suo legale rappresentante di data 22.09.2003 – in modo non veritiero – “di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni.”<br />
Da quanto precede anche il ricorso n. 364/2003 va respinto.<br />
Il rigetto del ricorso principale esime il Collegio dall’esame del ricorso incidentale proposto dall’ATI CS2A.<br />
In seguito alla loro soccombenza le ricorrenti C.S.U., ATI Adria Nuoto e ATI SO.GE.SE. vanno condannate al rimborso delle spese in favore del Comune di Bolzano, come liquidate in dispositivo.<br />
Le spese tra le altre parti in giudizio possono essere compensate.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, giudicando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, così dispone:<br />
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso n. 36/2003;<br />
rigetta i ricorsi n. 70/2003, 176/2003 e 364/2003.<br />
Condanna la C.S.U. Soc. Coop. a r.l., la A.T.I. Adria Nuoto soc. a r.l. e l’A.T.I. SO.GE.SE. a r.l., in via tra loro solidale, al rimborso delle spese in favore del Comune di Bolzano, liquidate in Euro 5.000.-(cinquemila) più IVA e CAP come per legge.<br />
Dichiara compensate le spese tra le singole ricorrenti e le rispettive controinteressate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-25-3-2005-n-116/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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