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	<title>25/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-37/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.37</a></p>
<p>Presidente Cartabia, Redattore Grossi In tema di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione della Legge di stabilità 2014 Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 4, legge della Regione Puglia 14/11/2014, n. 47 &#8211; Previsione secondo la quale le disposizioni regionali riguardanti le procedure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-37/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-37/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cartabia, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>In tema di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione della Legge di stabilità 2014</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1575" style="text-align: justify;"><strong abp="1576">Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 4, legge della Regione Puglia 14/11/2014, n. 47 &#8211; Previsione secondo la quale le disposizioni regionali riguardanti le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia, che abbia maturato i requisiti di cui all&#8217;art. 1, comma 529, della &#8220;legge di stabilità 2014&#8221;, devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all&#8217;Autorità di bacino e alle società <em abp="1577">in house</em> della medesima Regione- Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211;&nbsp; Asserita violazione dell’art. 117, c. 3 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1579" style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1581" style="text-align: center;"><span abp="1582"><span abp="1583">SENTENZA N. 37</span></span><br abp="1584" /><br />
<span abp="1585"><span abp="1586">ANNO 2016</span></span><br abp="1587" /><br />
<br abp="1588" /><br />
<br abp="1589" /><br />
<br abp="1590" /><br />
<span abp="1591"><span abp="1592">REPUBBLICA ITALIANA</span></span><br abp="1593" /><br />
<span abp="1594"><span abp="1595">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></span><br abp="1596" /><br />
<span abp="1597"><span abp="1598">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1600" style="text-align: center;"><span abp="1601"><span abp="1602">composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</span></span><br abp="1603" /><br />
<span abp="1604"><span abp="1605">ha pronunciato la seguente </span></span><br abp="1606" /><br />
<span abp="1607"><span abp="1608">SENTENZA</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1610" style="text-align: justify;"><span abp="1611"><span abp="1612">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-28 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2015. </span></span><br abp="1613" /><br />
<span abp="1614"><span abp="1615">Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia; </span></span><br abp="1616" /><br />
<span abp="1617"><span abp="1618">udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi; </span></span><br abp="1619" /><br />
<span abp="1620"><span abp="1621">uditi l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ida Maria Dentamaro per la Regione Puglia. </span></span><br abp="1622" /><br />
<br abp="1623" /><br />
<br abp="1624" /><br />
<span abp="1625"><a abp="1643" name="fatto"></a></span><br abp="1627" /><br />
<em abp="1628"><span abp="1629"><span abp="1630">Ritenuto in fatto </span></span></em><br abp="1631" /><br />
<span abp="1632"><span abp="1633">1.– Con atto depositato il 27 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro la legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), lamentando che gli artt. 2 e 4 della legge medesima violino gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. </span></span><br abp="1634" /><br />
<span abp="1635"><span abp="1636">Ad avviso del ricorrente, l’art. 2 della legge regionale impugnata – nel prevedere l’avvio di procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge – si porrebbe in contrasto con la disposizione statale di cui è attuazione, ampliandone la sfera dei destinatari. </span></span><br abp="1637" /><br />
<span abp="1638"><span abp="1639">La predetta disposizione statale costituirebbe, del resto, esplicazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., che la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non sarebbe legittimata a derogare, se non anche violando gli artt. 3 e 97 Cost. </span></span><br abp="1640" /><br />
<span abp="1641"><span abp="1642">Per le medesime ragioni viene impugnato l’art. 4 della stessa legge regionale, secondo cui le discipline previste per la stabilizzazione del personale regionale debbono intendersi «quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA». </span></span><br abp="1643" /><br />
<span abp="1644"><span abp="1645">Anche tale disposizione, estendendo agli organismi appena indicati i princìpi dettati dalla norma statale esclusivamente per il personale regionale, si porrebbe in contrasto con il richiamato comma 529 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e, perciò, in base a quanto già detto, con l’art. 117, terzo comma, Cost., oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost. </span></span><br abp="1646" /><br />
<span abp="1647"><span abp="1648">2.– Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e comunque infondata. </span></span><br abp="1649" /><br />
<span abp="1650"><span abp="1651">A proposito del motivo di ricorso concernente l’art. 2, la Regione ne evidenzia l’assoluta genericità, non essendo stata in alcun modo individuata la sfera dei destinatari che la norma regionale avrebbe ampliato: ciò che condurrebbe alla inammissibilità della questione. </span></span><br abp="1652" /><br />
<span abp="1653"><span abp="1654">La censura sarebbe, comunque, infondata, dal momento che, non avendo la disposizione statale previsto alcun limite di ordine quantitativo, del tutto legittimamente la disposizione impugnata indicherebbe – senza ampliarla, come erroneamente dedotto – la platea dei destinatari della stabilizzazione. </span></span><br abp="1655" /><br />
<span abp="1656"><span abp="1657">La scelta, poi, di colmare i vuoti di organico mediante nuove procedure selettive ovvero mediante la stabilizzazione costituirebbe un’opzione del tutto indifferente sotto il profilo della spesa pubblica, dal momento che la Regione è tenuta a procedere «con risorse proprie». </span></span><br abp="1658" /><br />
<span abp="1659"><span abp="1660">Quanto, poi, alle censure relative agli artt. 3 e 97 Cost., non sarebbe dato comprendere rispetto a quali soggetti e per quali profili risulterebbero violati gli indicati parametri, visto che le stabilizzazioni riguarderebbero personale comunque in possesso dei requisiti prescritti dalla norma statale di riferimento. </span></span><br abp="1661" /><br />
<span abp="1662"><span abp="1663">Anche le censure riferite all’art. 4 si rivelerebbero infondate. Per un verso, infatti, l’estensione della procedura di stabilizzazione agli enti ivi previsti riguarderebbe organismi che presentano una «sostanziale immedesimazione» con l’ente regionale, svolgendo essi funzioni essenziali per la Regione ed essendo a questa legati attraverso poteri di indirizzo e di controllo tali da renderli assimilabili ad una «persona giuridica-organo»; per altro verso, l’espletamento delle procedure di stabilizzazione sarebbe comunque subordinato al rispetto dei limiti di spesa e dei vincoli assunzionali previsti dalle discipline statale e regionale relative alla materia. </span></span><br abp="1664" /><br />
<span abp="1665"><span abp="1666">Inammissibili o comunque infondati sarebbero, infine, i rilievi che coinvolgono gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto anche per gli enti e le agenzie in discorso le procedure di stabilizzazione riguarderebbero soltanto il personale assunto con procedure ad evidenza pubblica. </span></span><br abp="1667" /><br />
<span abp="1668"><span abp="1669">3.– In data 18 dicembre 2015 è stata depositata in cancelleria la deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha determinato di costituirsi nel presente giudizio, conferendo il mandato al difensore. </span></span><br abp="1670" /><br />
<span abp="1671"><span abp="1672">L’atto di costituzione in giudizio, debitamente corredato dalla procura speciale, sottoscritta dal Vice Presidente della Giunta, era stato, invece, depositato, entro il previsto termine, il 3 marzo 2015. </span></span><br abp="1673" /><br />
<br abp="1674" /><br />
<br abp="1675" /><br />
<span abp="1676"><a abp="1711" name="diritto"></a></span><br abp="1678" /><br />
<em abp="1679"><span abp="1680"><span abp="1681">Considerato in diritto </span></span></em><br abp="1682" /><br />
<span abp="1683"><span abp="1684">1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso contro gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. </span></span><br abp="1685" /><br />
<span abp="1686"><span abp="1687">Ad avviso del ricorrente, l’art. 2 della legge regionale – volta ad introdurre disposizioni in materia di stabilizzazione di personale regionale precario – risulterebbe in contrasto con la disposizione statale di cui è attuazione, vale a dire il comma 529 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in quanto, rispetto a quest’ultima disposizione, amplierebbe la «sfera dei destinatari». </span></span><br abp="1688" /><br />
<span abp="1689"><span abp="1690">Per i medesimi motivi (ampliamento della «sfera dei destinatari» della relativa disciplina) e con riferimento ai medesimi parametri, viene anche impugnato l’art. 4 della predetta legge regionale, secondo cui le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 della medesima legge debbono intendersi «quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA». </span></span><br abp="1691" /><br />
<span abp="1692"><span abp="1693">Ciò in quanto il comma 529 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 farebbe riferimento esclusivamente al personale regionale assunto con contratti a tempo determinato e con procedure ad evidenza pubblica. </span></span><br abp="1694" /><br />
<span abp="1695"><span abp="1696">2.– Va preliminarmente rilevato che, in data 18 dicembre 2015, è stata depositata nella cancelleria di questa Corte, a cura del difensore della resistente Regione Puglia, la deliberazione (n. 429 del 13 marzo 2015) con la quale la Giunta regionale ha determinato di costituirsi nel presente giudizio e di conferire il mandato al predetto difensore. </span></span><br abp="1697" /><br />
<span abp="1698"><span abp="1699">L’atto di costituzione in giudizio, debitamente corredato dalla procura speciale (sottoscritta dal Vice Presidente della Giunta), era stato, invece, depositato il 3 marzo 2015, entro il previsto termine. </span></span><br abp="1700" /><br />
<span abp="1701"><span abp="1702">Ne risulta che la delibera di costituzione in giudizio sia stata adottata successivamente al deposito dell’atto di costituzione nonché alla scadenza del termine utile per costituirsi. </span></span><br abp="1703" /><br />
<span abp="1704"><span abp="1705">Al riguardo, va rammentato che nella giurisprudenza di questa Corte si è, in passato, avuto modo di affermare che la costituzione in giudizio delle Regioni nei giudizi promossi dal Governo, presuppone – a pena di inammissibilità della costituzione stessa – la preventiva deliberazione della Giunta regionale, «secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87», al quale diversi statuti regionali si sono adeguati: nella competenza «ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità» – si è affermato – «deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono» (ex multis, ordinanza letta all’udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 225 del 2010). </span></span><br abp="1706" /><br />
<span abp="1707"><span abp="1708">Tale orientamento merita di essere riesaminato. L’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) evoca, infatti, espressamente il requisito della «previa deliberazione» della Giunta regionale solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale – al pari, del resto, di quanto dispone l’art. 31, comma 3, della stessa legge, a proposito della «previa deliberazione» del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo (e come, del resto, conferma l’art. 2, comma 3, lettera d della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», diversamente da quanto, invece, prevede la successiva lettera g, a proposito delle «proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome», con indicazione da considerare, secondo il comma 4 dello stesso art. 2, «tassativa») – senza nulla precisare, così come neppure le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in ordine a “condizioni di ammissibilità” della costituzione in giudizio della stessa Regione quale parte resistente. </span></span><br abp="1709" /><br />
<span abp="1710"><span abp="1711">Del resto, l’art. 19 delle richiamate norme integrative richiede, al comma 1, per la costituzione in giudizio delle Regioni ricorrenti, il deposito della procura speciale con l’elezione del domicilio; e, al comma 3, per la costituzione in giudizio, senza specificazioni, della «parte convenuta», il deposito di una «memoria contenente le conclusioni e l’illustrazione delle stesse». </span></span><br abp="1712" /><br />
<span abp="1713"><span abp="1714">Considerato che, per principio generale, le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità (anche, com’è ovvio, ai fini della più ampia tutela del contraddittorio, paradigmaticamente evocata, quale requisito necessario per «ogni processo», dall’art. 111, secondo comma, Cost.), non si può non rilevare che gli unici profili di legittimazione processuale che le richiamate norme espressamente richiedono per la «parte convenuta» riguardano i poteri di conferimento della procura speciale, senza necessità di evocare requisiti formali di diversa natura. </span></span><br abp="1715" /><br />
<span abp="1716"><span abp="1717">3.– La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 della legge regionale impugnata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione. </span></span><br abp="1718" /><br />
<span abp="1719"><span abp="1720">Dal tenore del ricorso, prospettato in termini sostanzialmente “auto-dimostrativi”, non emerge, infatti, alcuna specifica e congrua indicazione circa le ragioni per le quali la disposizione impugnata eccederebbe, in contrasto con i parametri costituzionali evocati, dai limiti tracciati dal comma 529 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. </span></span><br abp="1721" /><br />
<span abp="1722"><span abp="1723">Quest’ultimo, infatti, prevede soltanto che le Regioni che, «alla data dell’ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012», non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica – e che, come previsto, stiano assolvendo alle carenze di organico attraverso personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratti di lavoro a tempo determinato via via rinnovati o prorogati – possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione, a domanda, del «personale interessato» in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione medesima. </span></span><br abp="1724" /><br />
<span abp="1725"><span abp="1726">In conformità a tale previsione – che il ricorrente assume rivestire i caratteri di disposizione di principio, dettata nell’esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica –, la Regione Puglia, nell’esercitare, attraverso la norma impugnata, le proprie attribuzioni concorrenti, non ha fatto altro che “scandire”, sul piano squisitamente procedurale, modalità e termini di stabilizzazione del personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, facendo espressamente salvi «i requisiti di cui al comma 529 dell’articolo 1 della L. 147/2013». </span></span><br abp="1727" /><br />
<span abp="1728"><span abp="1729">Il che rende del tutto oscura la ragione della censura e, dunque, inammissibile la questione proposta. </span></span><br abp="1730" /><br />
<span abp="1731"><span abp="1732">4.– È, invece, fondata la questione relativa all’art. 4, sollevata, tra l’altro, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. </span></span><br abp="1733" /><br />
<span abp="1734"><span abp="1735">La possibilità di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell’Autorità di bacino e delle società in house della Regione Puglia, per come individuati nella disposizione medesima, indiscutibilmente amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito all’apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale. </span></span><br abp="1736" /><br />
<span abp="1737"><span abp="1738">Né possono valere a giustificare la scelta normativa regionale i rilievi svolti dalla resistente nella memoria difensiva, secondo cui la lamentata “estensione” non sarebbe illegittima in quanto, per un verso, diretta al personale di organismi strumentali dell’«ente Regione» (con il quale questi avrebbero una «sostanziale immedesimazione») e, sotto altro profilo, in quanto adottata in una situazione rispetto alla quale non sussisterebbe contrasto con le funzioni di coordinamento della finanza pubblica, trovando, in ogni caso, applicazione i previsti «vincoli assunzionali» ed il rispetto dei «tetti di spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione statale e regionale». </span></span><br abp="1739" /><br />
<span abp="1740"><span abp="1741">È, infatti, dirimente osservare, quanto al primo rilievo, che la semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce il personale da stabilizzare è, di per sé, sufficiente a configurare la discrepanza della disposizione impugnata con la previsione statale di principio, evidentemente circoscritta al solo personale dell’ente territoriale; senza che le vicende del rapporto (“organico” o “funzionale” o quale che sia) tra le diverse figure soggettive coinvolte possano significativamente (o automaticamente) influenzare quelle dei rapporti di servizio che ciascun organismo stabilisce con il rispettivo personale. </span></span><br abp="1742" /><br />
<span abp="1743"><span abp="1744">Quanto al secondo rilievo, basterà osservare che l’illegittimità della scelta normativa regionale deriva direttamente e immediatamente dallo “sconfinamento” delle potestà legislative regionali rispetto a quanto previsto dalla norma statale di principio, senza che, nella valutazione, vengano implicati profili di intrinseca compatibilità, o incompatibilità, di quella scelta con la correlativa disciplina di programmazione finanziaria. </span></span><br abp="1745" /><br />
<span abp="1746"><span abp="1747">L’art. 4 impugnato deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, restando assorbiti i motivi di ricorso riferiti ad ulteriori parametri. </span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1749" style="text-align: center;"><a abp="1807" name="dispositivo"></a><span abp="1751"><span abp="1752">per questi motivi </span></span><br abp="1753" /><br />
<span abp="1754"><span abp="1755">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span><br abp="1756" /><br />
<span abp="1757"><span abp="1758">1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147); </span></span><br abp="1759" /><br />
<span abp="1760"><span abp="1761">2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. </span></span><br abp="1762" /><br />
<span abp="1763"><span abp="1764">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2016. </span></span><br abp="1765" /><br />
&nbsp;<br abp="1766" /><br />
<span abp="1767"><span abp="1768">F.to:</span></span><br abp="1769" /><br />
<span abp="1770"><span abp="1771">Marta CARTABIA, Presidente</span></span><br abp="1772" /><br />
<span abp="1773"><span abp="1774">Paolo GROSSI, Redattore</span></span><br abp="1775" /><br />
<span abp="1776"><span abp="1777">Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere</span></span><br abp="1778" /><br />
<span abp="1779"><span abp="1780">Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.</span></span><br abp="1781" /><br />
<span abp="1782"><span abp="1783">Il Direttore della Cancelleria</span></span><br abp="1784" /><br />
<span abp="1785"><span abp="1786">F.to: Gabriella Paola MELATTI</span></span><br abp="1787" /><br />
&nbsp;<br abp="1788" /><br />
&nbsp;<br abp="1789" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1792" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="1793" /><br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.38</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-38/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-38/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.38</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis In tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 1, lett. c), legge della Regione Puglia 05/12/2014, n. 48- Previsione secondo la quale gli enti gestori che non versano in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-38/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2016-n-38/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.38</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>In tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1575" style="text-align: justify;"><span abp="1576" ar-sa="" style="line-height: 107%; font-family:;"><strong abp="1577"><font abp="1578" color="#000000">Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 1, lett. c), legge della Regione Puglia 05/12/2014, n. 48- Previsione secondo la quale gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge n. 560 del 1993, destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio- Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 3 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</font></strong></span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1580" style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1582" style="text-align: center;">SENTENZA N. 38<br abp="1583" /><br />
ANNO 2016<br abp="1584" /><br />
&nbsp;<br abp="1585" /><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1586" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1587" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1588" /><br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br abp="1589" /><br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1590" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1592" style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1593" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-10 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2015 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2015.<br abp="1594" /><br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;<br abp="1595" /><br />
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br abp="1596" /><br />
uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.<br abp="1597" /><br />
&nbsp;<br abp="1598" /><br />
<em abp="1599">Ritenuto in fatto</em><br abp="1600" /><br />
&nbsp;<br abp="1601" /><br />
1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 6 febbraio 2015, ricevuto il 10 febbraio 2015 e depositato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.<br abp="1602" /><br />
La norma impugnata aggiunge all’art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) il comma 1-bis, del seguente tenore: «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio».<br abp="1603" /><br />
Il ricorrente premette che l’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, ha sostituito il comma 1 dell’art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo, tra l’altro, che «[l]e risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente».<br abp="1604" /><br />
Ad avviso del ricorrente, l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, inciderebbe sulla determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e costituirebbe, pertanto, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br abp="1605" /><br />
La norma regionale impugnata, che consente agli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasterebbe con la norma statale assunta a parametro di riferimento, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e violando, altresì, l’art. 47 Cost. Inoltre, intervenendo nelle materie «governo del territorio» e «coordinamento della finanza pubblica», essa violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., espressamente richiamato dal legislatore quale presupposto della citata disciplina dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014.<br abp="1606" /><br />
2.– Con memoria depositata il 23 marzo 2015 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente e chiedendo nel merito che la Corte ne dichiari comunque l’infondatezza.<br abp="1607" /><br />
Secondo la Regione sarebbe manifestamente inammissibile, in primo luogo, la censura riferita alla violazione dell’art. 47 Cost., sia perché il ricorrente non ha indicato con quale comma o con quale parte della disposizione costituzionale contrasterebbe la norma regionale, sia perché, anche a volere individuare il parametro violato nel secondo comma dell’art. 47 Cost., là dove prevede che la Repubblica «[f]avorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione», nessuna ragione è enunciata a sostegno dell’impugnazione in parte qua, sia ancora perché l’eventuale lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., congiuntamente evocato, non comporterebbe automaticamente quella dell’art. 47 Cost.<br abp="1608" /><br />
Sarebbe inammissibile anche la questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., giacché il ricorrente, ad avviso della Regione, si limita ad affermare in modo apodittico e meramente assertivo che l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, assunto a parametro interposto, incide sulla determinazione dell’offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e, di conseguenza, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<br abp="1609" /><br />
Anche la questione riferita all’art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe manifestamente inammissibile, sotto un duplice profilo. In un primo senso, il ricorrente si limiterebbe ad aggiungere ai rilievi fondati sul secondo comma, lettera m), dell’art. 117 Cost., la considerazione che il riferimento al terzo comma dello stesso art. 117, è espressamente operato dal legislatore quale presupposto della disciplina di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, con la quale, a suo avviso, contrasta la norma impugnata. Tuttavia, poiché i due parametri costituzionali invocati ineriscono, secondo la Regione, ad ambiti materiali nettamente distinti, la norma statale assunta a riferimento andrebbe ricondotta o al primo o al secondo, ma non ad entrambi, e sarebbe quindi inammissibile in assenza di coordinamento o di spiegazione sul rapporto intercorrente tra le censure. Inoltre, la questione sarebbe del tutto carente nella motivazione, in quanto non sarebbero esposte le ragioni per le quali la citata norma statale andrebbe ascritta alle materie «governo del territorio» e «coordinamento della finanza pubblica» e avrebbe, altresì, in esse natura di principio fondamentale (natura neppure affermata dal ricorrente), a nulla valendo il richiamo all’incipit della disposizione, insufficiente a ricondurre una determinata disciplina, per «autoqualificazione legislativa», nella sfera di competenza del legislatore statale.<br abp="1610" /><br />
2.1.– Nel merito, la Regione Puglia sostiene, in primo luogo, che la norma impugnata non è necessariamente in contrasto con quella statale, assunta dal ricorrente a parametro di riferimento. Essa si limiterebbe infatti a contemperare la regola della destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi con l’osservanza del principio costituzionale del pareggio di bilancio, imposto non solo allo Stato ai sensi dell’art. 81 Cost., ma anche a tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti gli enti pubblici, compresi quelli territoriali, dagli artt. 97 e 119, primo e sesto comma, Cost. Dal principio potrebbe discendere, per gli enti di gestione, la necessità di utilizzare una parte dei proventi per il pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà al fine di conservare tale patrimonio, soggetto altrimenti al rischio di procedure esecutive per la soddisfazione dei debiti tributari, e, pertanto, al fine di creare le condizioni perché sia messo in atto proprio quel «programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente» che la norma statale contempla.<br abp="1611" /><br />
In secondo luogo, la norma impugnata detterebbe una disciplina di copertura finanziaria delle imposte relative agli immobili di edilizia residenziale pubblica, riguardante la «gestione» di tale patrimonio immobiliare, profilo della materia che – alla luce della suddivisione in tre «livelli» legislativi della disciplina relativa all’edilizia residenziale pubblica, operata dalla giurisprudenza costituzionale – è riservato alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Non sussisterebbe dunque alcuna invasione della competenza legislativa dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Né la norma impugnata, che consente la parziale destinazione dei proventi della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica al ripianamento dei debiti tributari gravanti sugli immobili degli enti di gestione, parrebbe idonea a interferire con la determinazione dell’offerta minima di alloggi da destinare ai ceti meno abbienti, come sostiene il ricorrente.<br abp="1612" /><br />
Quanto alla lamentata interferenza con la materia «coordinamento della finanza pubblica», la Regione osserva che la norma impugnata, nel consentire che una quota dei proventi sia destinata dagli enti di gestione al pagamento dei debiti con l’erario, sembra rispettosa, al contrario, di una delle esigenze a cui quella materia si deve conformare, consistente nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.<br abp="1613" /><br />
Quanto al «governo del territorio» – materia alla quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, è riconducibile la «programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica», attinente al secondo «livello» legislativo in cui si articola la disciplina relativa all’edilizia residenziale pubblica –, la Regione osserva che la norma impugnata non incide sulla programmazione di interventi nel settore in esame, ponendosi semmai su un piano che funge da presupposto logico e cronologico di tale attività, giacché l’individuazione delle risorse necessarie per ripianare i debiti tributari concorre a realizzare le condizioni economico-finanziarie della programmazione. Neppure sarebbe ravvisabile, nella disciplina dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, un principio fondamentale della materia. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il principio dovrebbe essere circoscritto all’obbligo di reinvestimento dei proventi nello stesso settore – al quale la norma impugnata si conforma –, senza vulnerare le competenze delle regioni nella «gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica».<br abp="1614" /><br />
Da ultimo, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l’intervento della disciplina statale in materia di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica si traduce in un’invasione della competenza regionale nella gestione degli stessi immobili, e osserva che, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte aveva riconosciuto la più ampia competenza legislativa regionale nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, sino ad affermare, in un caso analogo a quello di specie, che correttamente una legge regionale aveva dettato norme sulla destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili di alcuni Istituti autonomi per le case popolari. Con la conseguenza che la medesima materia, nella parte in cui ha ad oggetto la destinazione dei proventi ricavati dall’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, non potrebbe rientrare nella competenza legislativa statale dopo la riforma del Titolo V, che ha ampliato le competenze regionali rispetto al passato.<br abp="1615" /><br />
&nbsp;<br abp="1616" /><br />
<em abp="1617">Considerato in diritto</em><br abp="1618" /><br />
&nbsp;<br abp="1619" /><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.<br abp="1620" /><br />
La norma impugnata aggiunge all’art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) il comma 1-bis, del seguente tenore: «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio».<br abp="1621" /><br />
Il ricorrente assume quale norma di riferimento l’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.».<br abp="1622" /><br />
Ad avviso del ricorrente, il citato art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, inciderebbe sulla determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e costituirebbe pertanto espressione dell’esclusiva potestà legislativa dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br abp="1623" /><br />
La norma regionale impugnata, consentendo agli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasterebbe con la norma statale assunta a parametro di riferimento e invaderebbe in tal modo la competenza esclusiva dello Stato, violando altresì l’art. 47 Cost.<br abp="1624" /><br />
Richiamando la stessa norma statale interposta, il ricorrente lamenta inoltre la violazione, da parte della norma regionale impugnata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., e segnatamente della competenza legislativa statale nelle materie del «governo del territorio» e del «coordinamento della finanza pubblica», entrambe espressamente menzionate dal legislatore statale quali presupposti della disciplina dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014.<br abp="1625" /><br />
2.– La Regione Puglia si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare, sotto diversi profili, l’inammissibilità delle questioni.<br abp="1626" /><br />
L’eccezione è solo parzialmente fondata.<br abp="1627" /><br />
2.1. – Con la prima censura, il ricorrente espone che l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che «[l]e risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente», inciderebbe sulla determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e rientrerebbe quindi nell’esclusiva potestà legislativa dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Sicché la norma regionale impugnata, consentendo invece agli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinare una quota di quei proventi al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, violerebbe gli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., espressamente enunciati dal legislatore statale quale presupposto della disciplina contenuta nella norma assunta a parametro di riferimento.<br abp="1628" /><br />
Questa Corte ha più volte affermato che «il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999), ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano, oltre alle pronunce già citate, anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990), tenendo conto che l’esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005)» (sentenza n. 259 del 2014; nello stesso senso, anche sentenze n. 233, n. 218, n. 153, n. 142 e 82 del 2015, n. 36 del 2014 e n. 41 del 2013). La genericità e l’assertività delle censure implicano, di conseguenza, l’inammissibilità della questione (ex plurimis, sentenze n. 184 del 2012, n. 185, n. 129, n. 114 e n. 68 del 2011, n. 278 e n. 45 del 2010).<br abp="1629" /><br />
L’affermata lesione dell’art. 47 Cost. non è in alcun modo spiegata nel ricorso, nel quale non solo il parametro costituzionale è evocato in maniera generica ma non sono offerti argomenti di sorta idonei a far comprendere le ragioni per le quali la previsione costituzionale sarebbe violata. Anche volendo ritenere la censura riferita al secondo comma dell’art. 47 Cost., nella parte in cui prevede che la Repubblica «[f]avorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione», la mancanza assoluta di motivazione sul punto impedisce comunque di comprendere il percorso logico attraverso il quale si potrebbe sostenere che la norma impugnata – che consente agli enti gestori di utilizzare una parte dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per pagare i tributi gravanti sugli immobili di loro proprietà – lede il fondamentale diritto sociale all’abitazione che la disposizione costituzionale mira a realizzare.<br abp="1630" /><br />
2.2.– Il ricorso non è sorretto da una motivazione idonea a fare comprendere il significato della censura proposta neppure nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Anche in questo caso il ricorrente si limita ad affermare che la norma statale interposta, incidendo sull’offerta minima degli alloggi destinati ai ceti meno abbienti, interviene sui livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, ma non offre alcun argomento, né generale né specifico, a supporto della sua affermazione e, di conseguenza, delle ragioni per le quali la norma regionale, nel prevedere la possibilità di una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi, interferirebbe con una competenza statale esclusiva.<br abp="1631" /><br />
Non contribuisce a offrire una motivazione minimamente adeguata a sorreggere la censura nemmeno il richiamo all’incipit del citato art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, ove è precisato che la norma costituisce «attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione». La qualificazione legislativa della materia di afferenza di una determinata previsione, così come non assume rilievo, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per individuare l’effettivo ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni oggetto di censura – la cui natura va desunta dalla loro oggettiva sostanza e non dalla qualificazione che ne dà il testo nel quale sono inserite (ex plurimis, sentenze n. 203 del 2012, n. 207 del 2010, n. 1 del 2008, n. 169 del 2007, n. 447 del 2006, n. 406 e n. 29 del 1995) –, alla stessa maniera non può offrire, in quanto priva di carattere precettivo e vincolante, e in assenza di altri profili di contesto concorrenti, elementi argomentativi rilevanti, idonei a compensare l’assenza di una pur minima motivazione del vizio contestato.<br abp="1632" /><br />
2.3.– Quanto appena esposto rende evidente la mancanza di una motivazione sufficiente anche a sostegno della censura con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l’invasione della competenza concorrente dello Stato nella materia «governo del territorio», con violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.: in assenza di argomenti utili a individuare nel «governo del territorio» la materia pertinente, l’impugnazione risulta fondata, ancora una volta, esclusivamente sulla qualificazione conferita dal legislatore alla norma interposta. L’assenza nel ricorso di indicazioni di sorta sulle ragioni per le quali di questa materia effettivamente si tratterebbe e sul perché la legge impugnata eccederebbe i limiti della potestà concorrente regionale, unitamente all’impossibilità di desumere tali ragioni altrimenti, nel contesto dell’impugnazione, porta anche in questo caso a concludere per l’inammissibilità della censura.<br abp="1633" /><br />
2.4.– L’ulteriore censura, con la quale il ricorrente lamenta che la norma impugnata interferisce con la potestà legislativa concorrente dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica» supera invece il vaglio di ammissibilità.<br abp="1634" /><br />
Si deve escludere innanzitutto che la circostanza di avere, il ricorrente, lamentato contestualmente la violazione delle competenze statali in materia di «governo del territorio» e di «coordinamento della finanza pubblica» determini un’inscindibilità delle censure idonea a produrne a sua volta l’inammissibilità. Come la stessa Regione riconosce, le norme costituzionali invocate dallo Stato fanno riferimento ad ambiti materiali nettamente distinti. A questi ambiti possono e devono quindi essere distintamente ricondotte le violazioni lamentate, senza che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, sia necessario dare conto del rapporto tra le due violazioni, le quali, proprio in quanto distinte, vanno considerate come tali, sia ai fini dell’ammissibilità, che ai fini della fondatezza.<br abp="1635" /><br />
Per quanto riguarda dunque questa residua censura, di violazione delle competenze statali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», si deve osservare che il ricorso, oltre a indicare, come visto, la norma interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità della disposizione impugnata (sulla necessità di questa specificazione ai fini dell’ammissibilità della questione, ex plurimis, sentenze n. 312, n. 266 e n. 250 del 2013, n. 365 del 2006), mette in evidenza la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi impresso dal legislatore statale e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Questi riferimenti, benché succinti, all’oggetto e alla ratio della norma interposta, considerata nella sua oggettiva sostanza, al di là della autoqualificazione legislativa, risultano di per se stessi evocativi della natura di scelta finanziaria di fondo della previsione statale, senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni, e sono in grado, in questi stessi termini, di esprimere con sufficiente chiarezza il significato della censura formulata dal ricorrente, che si fonda sulla qualificazione della norma come afferente alla materia «coordinamento della finanza pubblica» e sulla sua violazione da parte della previsione regionale. Sotto questo profilo dunque si possono identificare nel ricorso, per quanto molto conciso, gli elementi sufficienti per ritenere ammissibile la censura, ossia: i termini della questione proposta, la disposizione impugnata, i parametri evocati e le ragioni del dubbio di legittimità (sentenze n. 31 del 2016 e n. 176 del 2015), che sta appunto nel preteso contrasto fra il vincolo di esclusività di destinazione dei proventi fissato nella legge statale e la possibilità di un’eccezione a tale vincolo introdotta dalla legge regionale. Limitatamente al profilo indicato, di conseguenza, l’impugnazione è ammissibile.<br abp="1636" /><br />
3.– Per la parte in cui è ammissibile, la questione è fondata nel merito.<br abp="1637" /><br />
L’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l’emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni. Si tratta di una scelta che, nell’ambito di un più ampio disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore, mira a finanziare il programma straordinario di edilizia residenziale attraverso piani di alienazioni che privilegiano, come dispone lo stesso art. 3, comma 1, lettera a), la «possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale», quindi al fine di conseguire un altro obiettivo generale di finanza pubblica. Il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dalla norma va considerato pertanto come l’espressione di un principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», con il quale il legislatore statale ha inteso stabilire una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari.<br abp="1638" /><br />
La circostanza che la norma si traduca, per gli enti pubblici ai quali il vincolo è imposto, in una prescrizione puntuale sull’uso delle risorse in oggetto non esclude, di per sé, il carattere di principio della norma stessa. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, nella sentenza n. 153 del 2015), possono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso, sentenza n. 417 del 2005), giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013). Coerentemente con questa ricostruzione finalistica del coordinamento, che può essere perseguito anche tramite norme finanziarie che non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento, questa Corte ha affermato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010).<br abp="1639" /><br />
Anche nella norma statale in esame è individuabile un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione tra prescrizione puntuale e principio, giacché, una volta assunto dal legislatore l’obiettivo generale di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso la vendita di determinati beni, l’imposizione del vincolo di destinazione specifica dei proventi della vendita all’acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione di quelli esistenti appare mezzo necessario al suo raggiungimento (ex plurimis, sentenze n. 205 e n. 63 del 2013, in fattispecie nelle quali è stato riconosciuto carattere di principio a norme che imprimono vincoli di destinazione alla riduzione del debito pubblico di risorse derivanti da dismissioni patrimoniali).<br abp="1640" /><br />
Riguardata dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica, del resto, la previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari. Infatti, l’impiego dei proventi di alienazioni per spese correnti provoca un pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente che lo pratica, pari al valore della dismissione stessa.<br abp="1641" /><br />
Per tutte le ragioni esposte, dunque, la norma regionale impugnata, che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al diverso fine del pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica», violando l’art. 117, terzo comma, Cost.<br abp="1642" /><br />
4.– Va conseguentemente dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1643" style="text-align: center;">per questi motivi<br abp="1644" /><br />
&nbsp;<br abp="1645" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1646" /><br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».<br abp="1647" /><br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.<br abp="1648" /><br />
F.to:<br abp="1649" /><br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1650" /><br />
Daria de PRETIS, Redattore<br abp="1651" /><br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1652" /><br />
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.<br abp="1653" /><br />
Il Direttore della Cancelleria<br abp="1654" /><br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1655" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1657" /><br />
&nbsp;<br abp="1658" /><br />
&nbsp;<br abp="1659" /><br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Durante Sull’insufficienza della richiesta online per la dimostrazione dei requisiti di iscrizione alla Camera di commercio 1. Contratti della P.A. – Gare – Requisiti partecipazione – Camera di commercio – Iscrizione – Richiesta online – Sufficienza – Esclusione – Ragioni. 1. Il termine di presentazione delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello &#8211; Est. Durante</span></p>
<hr />
<p>Sull’insufficienza della richiesta online per la dimostrazione dei requisiti di iscrizione alla Camera di commercio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Contratti della P.A. – Gare – Requisiti partecipazione – Camera di commercio – Iscrizione – Richiesta <em>online </em>– Sufficienza – Esclusione – Ragioni.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle pubbliche gare costituisce il <em>discrimen</em> temporale entro il quale il concorrente deve a pena di esclusione possedere i requisiti di partecipazione. Pertanto qualora venga richiesto come requisito di gara l’iscrizione alla Camera di Commercio,&nbsp; la richiesta di iscrizione presentata <em>online</em> non attribuisce la valenza propria del provvedimento di iscrizione, poiché questa viene accolta solo previa verifica positiva dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="text-align: right; line-height: 1.6;">&nbsp;</span></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00754/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 03805/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 3805 del 2015, proposto da De Sanni Anna nella qualità di titolare della omonima ditta De Sanni Anna, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fausto Corti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, n. 1;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			il Comune di Rocca di Mezzo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n. 1;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Robur Marsorum s.r.l.;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila Sezione I n. 158 del 12 marzo 2015, resa tra le parti, concernente affidamento della gestione dell&#8217;ostello del camoscio<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Mezzo;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Consigliere Doris Durante;<br />	<br />
			Uditi per le parti l’avvocato Danilo d&#8217;Arpa su delega dell&#8217;avvocato Fausto Corti e l’avvocato Anna Rossi su delega dell&#8217;avvocato Franceco Camerini;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>			1.- De Sanni Anna nella qualità di titolare della omonima ditta partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Rocca di Mezzo per l’affidamento in gestione dell’edificio comunale adibito a struttura ricettiva denominato “Ostello del Camoscio” situato nella frazione di Rovere.<br />	<br />
			La gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva come requisito di partecipazione la iscrizione alla Camera di Commercio.<br />	<br />
			La ditta De Sanni veniva esclusa in quanto dalla visura camerale risultava che era stata iscritta alla camera di commercio alla data del 3 dicembre 2014 e, quindi, successivamente al 27 novembre 2014, data di scadenza di presentazione della istanza di partecipazione.<br />	<br />
			2.- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 33 del 2015 De Sanni Anna chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:<br />	<br />
			2.1- violazione dell’articolo 48 del d.p.r. n. 163 del 2006;<br />	<br />
			2.2- violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento;<br />	<br />
			2.3- violazione della <em>lex specialis </em>di gara e dell’articolo 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581; errore di fatto e difetto di motivazione.<br />	<br />
			3.- Il TAR dell’Abruzzo con la sentenza n. 158 del 2015 resa in forma semplificata rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sulle considerazioni che:<br />	<br />
			a) la ricorrente non aveva documentato il possesso del requisito di iscrizione alla camera di commercio mediante certificazione o autocertificazione, ma mediante il deposito della “ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica all’ufficio del registro delle imprese di L’Aquila della richiesta di iscrizione nella sezione speciale con qualifica di piccolo imprenditore presentata in data 24 novembre 2014”;<br />	<br />
			b) il bando prevedeva espressamente la produzione del certificato di iscrizione alla camera di commercio anche a mezzo autocerticazione che è documento formalmente diverso dalla ricevuta di richiesta di iscrizione;<br />	<br />
			c) la iscrizione alla camera di commercio non risale alla data di presentazione della domanda ma decorre dalla data di inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico;<br />	<br />
			d) l’acquisizione del certificato da parte della stazione appaltante non fa venir meno la mancata produzione da parte della ditta della certificazione richiesta.<br />	<br />
			4.- Con atto di appello De Sanni Anna nella qualità in atti ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede la riforma per <em>error in iudicando </em>alla stregua dei seguenti motivi:<br />	<br />
			4.1- errore di fatto, perché avrebbe reso la autodichiarazione richiesta dal bando di gara comprensiva anche della iscrizione alla camera di commercio;<br />	<br />
			4.2- errore di diritto perché la comunicazione unica prevista dall’articolo 9 della legge n. 7/2007 farebbe luogo della iscrizione alla camera di commercio;<br />	<br />
			4.3- errore di fatto perché il TAR non avrebbe valutato che l’esclusione era stata disposta anche a causa della presunta inattività, circostanza irrilevante non essendo prevista dalla <em>lex di gara.</em><br />	<br />
			5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Rocca di Mezzo che ha eccepito la improcedibilità dell’appello per mancata impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara intervenuta in data 19 giugno 2015 e tempestivamente comunicata alla ditta ricorrente ed ha controdedotto alle censure concludendo per il rigetto dell’appello.<br />	<br />
			6.- Con memoria difensiva l’appellante ha dichiarato di avere interesse alla decisione di merito ai fini dell’azione risarcitoria che avrebbe azionato con separato ricorso nei confronti del Comune di Rocca di Mezzo ed ha sostenuto che, comunque, l’azione di condanna comporta l’implicita impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, seppure non ai fini del suo annullamento ma dell’accertamento dell’antigiuridicità che costituisce uno dei presupposti dell’azione risarcitoria.<br />	<br />
			Le parti hanno depositato memorie di replica e, alla pubblica udienza del 5 novembre 2015, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
			7.- L’appello è improcedibile oltre che infondato nel merito.<br />	<br />
			8.- E’ principio acquisito quello secondo cui nel processo amministrativo il ricorso avverso la esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso.<br />	<br />
			Infatti l’eventuale annullamento della esclusione che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 1°aprile 2015, n. 1714; sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3630; sez. III, 25 gennaio 2013, n. 48; sez. VI 20 ottobre 2010, n. 7586).<br />	<br />
			Quanto alla circostanza che la ricorrente abbia chiesto anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni da attività illegittima, essa non consente al giudice di prescindere dalle norme processuali che fissano termini perentori per l’impugnazione degli atti, consentendo una pronuncia di accertamento della legittimità o meno dell’atto che non sia stato impugnato nei termini.<br />	<br />
			L’appello va di conseguenza dichiarato improcedibile.<br />	<br />
			9.- Ad ogni buon conto e per mera completezza, va rilevata anche l’infondatezza nel merito dell’appello e la correttezza della sentenza impugnata.<br />	<br />
			E’ incontestato, infatti, che la ricorrente in sede di partecipazione alla gara non produceva né la certificazione né autodichiarazione comprovante il possesso della sua iscrizione alla camera di commercio ma solamente la prova della richiesta di iscrizione presentata <em>on line</em>.<br />	<br />
			Da ciò l’evidente violazione della disposizione del capitolato d’oneri approvato unitamente al bando di gara, che in ordine ai requisiti di partecipazione (“<em>requisiti richiesti e modalità di presentazione dell’offerta</em>”) disponeva che “<em>tutti i partecipanti dovranno, pena l’esclusione, essere iscritti, per le attività economiche inerenti all’oggetto della concessione, nel registro della Camera di Commercio…da documentare con specifica certificazione</em>”.<br />	<br />
			Invero, la ricorrente alla data di presentazione dell’offerta non era iscritta alla camera di commercio così come veniva accertato dalla stazione appaltante che nell’esercizio del soccorso istruttorio seppure officioso acquisiva la visura camerale, dalla quale risultava che l’iscrizione era intervenuta in data 3 dicembre 2014, quindi oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione.<br />	<br />
			Poiché il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle pubbliche gare costituisce il <em>discrimen</em> temporale entro il quale il concorrente deve a pena di esclusione possedere i requisiti di partecipazione, la commissione legittimamente disponeva l’esclusione della ditta ricorrente per mancanza del requisito di partecipazione richiesto dalla <em>lex </em>di gara.<br />	<br />
			10.- Né può condividersi la prospettazione sulla retrodatazione della iscrizione alla camera di commercio alla data di presentazione della domanda, desunta dalla ricorrente dall’esito positivo della sua domanda con conseguente iscrizione e dalla disposizione introdotta dall’articolo 9 della legge n. 7/2007 a tenore della quale la presentazione della comunicazione unica “<em>vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al registro delle imprese</em>” e costituisce “<em>titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale</em>”.<br />	<br />
			La disposizione citata che è espressione del tendenziale principio di semplificazione del procedimento amministrativo non attribuisce alla domanda di iscrizione la valenza propria del provvedimento di iscrizione, atteso che esso segue alla verifica positiva dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.<br />	<br />
			Ne consegue che nella materia delle gare pubbliche il requisito della iscrizione camerale non è surrogabile dalla prova di aver presentato la domanda di iscrizione, in quanto il certificato non è richiesto solamente ai fini dell’esercizio dell’attività da parte dell’aggiudicataria, ma quale prova del possesso delle condizioni soggettive e oggettive cui è subordinata la iscrizione, il cui accertamento demandato all’ente camerale è implicito nella iscrizione.<br />	<br />
			In tale ottica la iscrizione assume valenza costitutiva e non può che decorrere dal momento in cui è disposta la iscrizione.<br />	<br />
			Per le ragioni esposte non può che essere rilevata la legittimità dell’operato della stazione appaltante, così come evidenziato dal TAR Abruzzo con percorso motivazionale corretto.<br />	<br />
			11.- In conclusione, fermo quanto sin qui esposto, l’appello va dichiarato improcedibile.<br />	<br />
			Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br />	<br />
			Condanna De Sanni Anna quale titolare della omonima ditta a pagare al Comune di Rocca di Mezzo la somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge per le spese di questo grado di giudizio.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
			Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
			Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
			Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere				</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 25/02/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>	<br />
			&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2016 n.610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2016-n-610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2016-n-610/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2016-n-610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2016 n.610</a></p>
<p>Pres. Maruotti Est. Puliatti Sulla responsabilità solidale tra stazione appaltante e aggiudicatario illegittimo nell’ipotesi di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e risarcimento del danno Contratti della P.A. – Aggiudicazione illegittima – Annullamento del G.A. &#8211; Risarcimento –Amministrazione e aggiudicatario – Responsabilità solidale &#8211; Conseguenze.&#160; &#160; Nel caso di aggiudicazione illegittima annullata dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2016-n-610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2016 n.610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2016-n-610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2016 n.610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti  Est. Puliatti</span></p>
<hr />
<p>Sulla responsabilità solidale tra stazione appaltante e aggiudicatario illegittimo nell’ipotesi di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Aggiudicazione illegittima – Annullamento del G.A. &#8211; Risarcimento –Amministrazione e aggiudicatario – Responsabilità solidale &#8211; Conseguenze.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nel caso di aggiudicazione illegittima annullata dal giudice amministrativo senza dichiarazione di inefficacia del contratto, la responsabilità per risarcimento del danno nei confronti della impresa che sarebbe dovuta risultare aggiudicataria va ripartita tra stazione appaltante e aggiudicatario illegittimo in applicazione dell’art. 2055 c.c. (responsabilità solidale). Pertanto, va accolta in parte l’istanza cautelare dell’aggiudicatario illegittimo soggetto a rivalsa da parte della stazione appaltante per il recupero dell’intero ammontare delle somme versate a titolo di risarcimento e, conseguentemente, va dimezzato l’importo oggetto di tale rivalsa.&nbsp; &nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">N. 00610/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00287/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2016, proposto da:</div>
<div style="text-align: justify;">Consis&nbsp;Soc.Cons. s.r.l., in proprio e n. q. di mandataria R.T.I. con Exprivia Healtcare It s.r.l., S.D.S.. S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, appresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Brugnoletti e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 26/B;</p>
<p>contro<br />
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio, n. 19;&nbsp;<br />
e con l&#8217;intervento di<br />
ad adiuvandum:<br />
Exprivia Healthcare It S.r.l., in proprio e n.q. di Mandataria del R.T.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marina D&#8217;Orsogna, con domicilio eletto presso lo studo dell’avv. Renzo Cuonzo in Roma, Via Monte di Fiore, n. 22.;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.a.r. Puglia &#8211; Sezione staccata di Lecce, sezione II n. 668/2015.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Francesco Caricato e Marina D&#8217;Orsogna;</p>
<p>Ritenuto, ad un primo esame, che appare assistito da fumus boni juris, quantomeno, il terzo motivo di appello, tenuto conto che ai sensi dell’art. 2055 c.c. la responsabilità dovrebbe essere ripartita tra il R.T.I. e la stazione appaltante e, conseguentemente va dimezzato l’importo oggetto di rivalsa (un quinto dei ratei contrattualmente dovuti fino alla concorrenza dell’importo di euro 883.237,23);<br />
ritenuto che sussiste il danno grave e irreparabile in relazione alla consistenza del complessivo importo;<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 287/2016) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il&nbsp;25/02/2016</div>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2016-n-610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2016 n.610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-749/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.749</a></p>
<p>Pres. Lignani &#8211; Est. Puliatti. Sulla riparametrazione dell’offerta Contratti della P.A. – Stazione appaltante –&#160; Gare – Valutazione offerta&#160; – Riparametrazione – Unico concorrente in gara – Applicabilità – Ragioni. La c.d. riparametrazione ha la funzione di preservare l&#8217;equilibro fra i diversi elementi &#8211; qualitativi e quantitativi &#8211; per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani &#8211; Est. Puliatti.</span></p>
<hr />
<p>Sulla riparametrazione dell’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Stazione appaltante –&nbsp; Gare – Valutazione offerta&nbsp; – Riparametrazione – Unico concorrente in gara – Applicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La c.d. riparametrazione ha la funzione di preservare l&#8217;equilibro fra i diversi elementi &#8211; qualitativi e quantitativi &#8211; per la valutazione dell&#8217;offerta e di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione appaltante. Nella <em>lex specilas,</em> l’Amministrazione deve prendere posizione in proposito, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati. Ne consegue che, nei casi in cui viene effettuata la scelta di riposizionare la valutazione complessiva e assoluta dell’offerta sulla base del coefficiente massimo conseguito, e non vengano contemplate espressamente<em> ex ante </em>eccezioni di sorta, si ritiene che detto meccanismo di “riparametrazione interna” debba valere anche se una sola è la concorrente rimasta in gara.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00749/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 07786/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7786 del 2015, proposto da Prometeia Advisor Società di Intermediazione Mobiliare Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, n. 34;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Fondazione Enpam &#8211; Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Orsini, n. 19;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Mercer Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, n. 8155 del 10.6.2015.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Fondazione Enpam &#8211; Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Terracciano e Di Nitto, su delega di Gentile;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1. &#8211; Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, la società Prometeia Advisor Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (d’ora in poi Prometeia) impugnava gli esiti della procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dalla Fondazione Enpam per l’affidamento dei servizi di supporto nella definizione delle modalità di investimento del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione, nonché gli atti successivi con i quali è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.163/2006, a seguito dell’esito negativo della precedente procedura ristretta.<br />
Difatti, venuta meno l’offerta di altra società (Towers Watson Limited), la ricorrente è stata esclusa per aver ottenuto un punteggio che non le consentiva di superare la c.d. soglia di sbarramento.<br />
1.1.- La società Prometeia sosteneva l’illegittimità della sua esclusione per l’errata applicazione della lex di gara, e, indipendentemente da tale censura, l’erronea valutazione dell’offerta per evidenti vizi di illogicità nel percorso motivazionale.<br />
Con riguardo al primo profilo, deduceva che:<br />
a)- la Towers avrebbe dovuto essere esclusa immediatamente dalla gara per avere proposto un’offerta condizionata;<br />
b)- il meccanismo della c.d. riparametrazione delle offerte tecniche sarebbe stato praticabile anche in presenza di una sola offerta;<br />
c)- a seguito della prevista prima riparametrazione della propria offerta avrebbe superato la soglia di sbarramento (37/75) e l’aggiudicazione avrebbe dovuto essere pronunciata a suo favore, unica rimasta in gara (primo motivo).<br />
Riguardo al secondo profilo, denunciava che:<br />
a) – il coefficiente attribuito al fattore sub ponderale A9a dell’offerta tecnica, relativo a “indipendenza ed obiettività nell’esecuzione dell’incarico, qualità” ( 0,10 “assolutamente inadeguato”) si paleserebbe non corretto per un’errata percezione del contenuto dell’offerta tecnica nella quale non è indicato che la società “incassa ricavi, sulla relazione con il cliente, anche da chi vende il prodotto”;<br />
b) &#8211; l’attribuzione anche solo del coefficiente 0,20 avrebbe comportato in sede di c.d. prima riparametrazione l’attribuzione di punti 1,5000 su 6 disponibili e l’offerta tecnica della ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio pari a 37,192 superiore alla soglia di sbarramento;<br />
c) &#8211; in ogni caso, erroneamente è stato sottovalutato il fatto che la SIM non può che operare conformemente al Regolamento Consob, di cui alla delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;<br />
d) &#8211; il parametro, per come contemplato nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito, è illegittimo per genericità e indeterminatezza (secondo motivo);<br />
e) &#8211; le valutazioni della Commissione di 14 dei 22 sottocriteri previsti dalla lex specialis sono affette da indizi di irragionevolezza, abnormità, incongruità (terzo motivo);<br />
d) &#8211; l’indizione della procedura negoziata, ex art. 57, comma 2, del d.lgs. 163/2006 è affetta da illegittimità derivata e da autonomi vizi di legittimità (quarto motivo).<br />
1.2. &#8211; La Fondazione intimata eccepiva l’inammissibilità e infondatezza del ricorso in quanto:<br />
&#8211; la ricorrente contesta solo il mancato superamento della soglia di sbarramento, mentre l’offerta è stata esclusa anche per autonomo motivo, ex punto 2.2.V “informazioni generali” (disciplinare di gara, pagina 11 -lettera di invito, pag. 13) che riserva<br />
&#8211; il provvedimento impugnato è stato emanato proprio sulla base di questa clausola che a sua volta rispetta il disposto dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006;<br />
&#8211; nel merito, l’offerta della ricorrente non avrebbe potuto beneficiare del massimo del punteggio derivante dal meccanismo della riparametrazione essendo l’unica offerta in gara;<br />
&#8211; l’offerta è stata motivatamente giudicata inidonea dalla Commissione.<br />
2. &#8211; Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato respinto.<br />
2.1. &#8211; Premessa la ricostruzione del meccanismo della c.d. “riparametrazione”, la cui applicazione avrebbe determinato, secondo la tesi della ricorrente, il conseguimento di un punteggio idoneo al superamento della “soglia di sbarramento”, la sentenza ha richiamato la modalità operativa del metodo «aggregativo-compensatore» &#8211; al cui interno trova applicazione il meccanismo della “riparametrazione” &#8211; ed ha ritenuto, per quanto rileva nella fattispecie, che:<br />
a) la riparametrazione come criterio per stabilire il corretto peso tra gli elementi quantitativi e quelli qualitativi delle offerte postula, come sua condizione, la presenza almeno di due offerte, in quanto ha la finalità di evitare che l’elemento del prezzo finisca con l’avere un rilievo preponderante rispetto all’elemento qualitativo nella competizione concorrenziale, la qual cosa risulterebbe contrastante con la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“il disciplinare della gara prevedeva in tema di c.d. riparametrazione che la stessa sarebbe avvenuta “riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie”).<br />
b) la circostanza che, nella fase di valutazione delle offerte tecniche, fosse ancora in vita l’offerta di Towers, solo successivamente esclusa, non ha determinato l’errata attribuzione del punteggio alla ricorrente, che, comunque, non si sarebbe potuta giovare del meccanismo della “riparametrazione” se fosse rimasta la sola offerta in gara.<br />
2.2. &#8211; La sentenza ha escluso poi l’illogicità e il difetto di istruttoria della valutazione operata dalla Commissione, con riguardo al sottocriterio di cui al Punto A9a della lettera di invito, poiché “la scelta di considerare con attenzione e cautela l’aspetto dei potenziali conflitti di interesse dei concorrenti da parte della stazione appaltante attiene alla discrezionalità delle scelte della stessa”.<br />
Né la circostanza che la normativa di settore garantisca un elevato grado di indipendenza degli operatori implicherebbe per la stazione appaltante il divieto di prevedere l’attribuzione di un punteggio più elevato in caso di offerte da parte di soggetti che non svolgano attività di intermediazione e non percepiscano ricavi anche da soggetti terzi.<br />
2.3. &#8211; La sentenza ha, infine, dichiarato inammissibili le censure nei confronti delle valutazioni espresse dalla Commissione in merito all’attribuzione dei punteggi assegnati a 14 dei 22 indicatori previsti dalla lex specialis, poiché il giudice amministrativo non può entrare nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione; in ogni caso, le ha ritenuto infondate.<br />
2.4. &#8211; Da ultimo, il primo giudice ha respinto per infondatezza le censure sia di invalidità derivata che autonome avverso la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma secondo, lettera a) del d.lgs. 163/2006, a prescindere dalla questione di ammissibilità, in quanto non sarebbe riscontrabile una limitazione della concorrenza e della “par condicio” a seguito dell’integrazione delle condizioni contrattuali originarie.<br />
3. &#8211; Con l’appello in esame, vengono proposti i seguenti motivi:<br />
I &#8211; Error sul fatto, error in iudicando, irragionevolezza e carenza di motivazione (violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 – violazione e falsa applicazione del paragrafo II, lett. a) 2° punto, n. 4 dell’allegato “P” al DPR 207/2010; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (paragrafo IV.1 &#8211; criteri di aggiudicazione &#8211; capo A) rubricato “valutazione offerta tecnica max 75 punti ); violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa, violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, e in particolare per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost..<br />
Per quanto riguarda la “riparametrazione”, il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato il precedente del C.d.S, V sezione, n. 1371/2015, che concerne fattispecie diversa (possibilità di effettuare la seconda riparametrazione in assenza di disposizione contraria nella lex specialis); è avvenuto che è stata valutata per prima l’offerta della Towers, e, per effetto della prima riparametrazione, le sono stati attribuiti 75 punti, mentre alla ricorrente, a seguito della prima riparametrazione sono stati assegnati punti 36,442, al di sotto della soglia di sbarramento; inoltre, alla Towers sono stati chiesti chiarimenti e solo successivamente è stata esclusa.<br />
Viceversa, se la Towers fosse stata esclusa immediatamente, l’appellante sarebbe stata l’unica ditta rimasta in gara e per effetto della prima riparametrazione avrebbe ottenuto un coefficiente tecnico di moltiplicazione di parametri e sottoparametri pari a 1; così, già prima della seconda riparametrazione, avrebbe conseguito un punteggio di 75/100.<br />
II &#8211; error sul fatto, error in iudicando – irragionevolezza e carenza di motivazione; illogicità – omessa pronuncia (violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 – violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 52 del relativo regolamento di attuazione in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera 16190 del 29.10.2007 e ss.mm.ii. &#8211; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa, violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, e in particolare per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti,difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost..<br />
Il giudice ha erroneamente percepito il contenuto dell’offerta tecnica dell’appellante, così da non poter valutare l’illogicità del giudizio della Commissione con riguardo al fattore ponderale A9.a, che avrebbe dovuto essere valutato almeno “sufficiente”, con attribuzione di coefficiente pari a 0,60, in quanto:<br />
&#8211; Prometeia ha attestato sotto la rubrica “consulenza e incentivi”, a soli fini di trasparenza, che non percepisce compensi da terzi;<br />
&#8211; il divieto di percepire compensi da terzi è posto direttamente dalla normativa di settore;<br />
&#8211; non è stato valutato l’allegato 9, da cui risulterebbe l’elevato livello di indipendenza assicurato da Prometeia e la accurata gestione dei conflitti di interesse;<br />
Inoltre, è stata omessa la pronuncia sulla censura di genericità del sotto-criterio ponderale in questione.<br />
III &#8211; Error sul fatto &#8211; error in iudicando &#8211; irragionevolezza e carenza di motivazione – illogicità omessa pronuncia (violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 &#8211; violazione dei principi del giusto procedimento &#8211; violazione dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa &#8211; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza &#8211; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, e in particolare per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.).<br />
Le censure svolte avverso la valutazione dell’offerta tecnica per numerosi sottocriteri sarebbero state genericamente e contraddittoriamente rigettate e/o dichiarate inammissibili, senza specificare le motivazioni per cui per alcuni sottocriteri la valutazione sarebbe stata logica e per altri no; si chiede, dunque, al giudice d’appello la pronuncia sulle doglianze disattese.<br />
IV &#8211; Error sul fatto &#8211; error in iudicando &#8211; irragionevolezza e carenza di motivazione – illogicità (illegittimità derivata della lettera d’invito alla procedura negoziata, ex art. 57, comma 2, lett.a d.lgs. 156/2006 per l’affidamento in appalto dei servizi di “Investment Advisory” e di supporto agli organi della Fondazione Enpam (omissis) per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs 163/2006; – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 24.2.1998, n.58 &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 52 del relativo regolamento di attuazione in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera 16190 del 29.10.2007 e ss.mm.ii. -; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa, violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, e in particolare per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.).<br />
Sarebbe erronea l’affermazione a pag. 9 della sentenza, secondo cui “la ricorrente assume che con tale (nuova) procedura la stazione appaltante avrebbe aggravato il regime della responsabilità richiesto alle imprese interessate”, mentre la ricorrente avrebbe affermato il contrario e cioè che la stazione appaltante ha alleviato irragionevolmente e sensibilmente il regime di responsabilità dell’affidatario del servizio.<br />
La nuova procedura sarebbe, comunque, illegittima per violazione dell’art. 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 156/2006 perché modificate le condizioni del contratto allegato alla lettera di invito, che contiene tre paragrafi non presenti nella formulazione iniziale, e la modifica sembrerebbe orientata palesemente ad eludere i motivi che comportarono l’esclusione dalla gara della Towers Watson Limited (che sarebbe, poi, divenuta aggiudicataria).<br />
4.- Si è costituita in giudizio la Fondazione eccependo:<br />
I &#8211; l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione di un motivo di esclusione in sé idoneo a sorreggerla e, comunque, per omessa censura della lex specialis, nella parte in cui prevedeva la facoltà della Fondazione di non aggiudicare la gara in caso di offerte inadeguate, ex art. 81, comma 3, d.lgs 163/2006;<br />
II – l’inammissibilità della censura proposta con il primo motivo di appello, perché meramente riproduttiva della doglianza posta in primo grado, in violazione dell’art. 101 c.p.a., e la sua infondatezza nel merito, atteso che, come rilevato dal primo giudice, per la stessa “ratio” della riparametrazione è necessaria la presenza di almeno due imprese in gara;<br />
III &#8211; l’inammissibilità della nuova censura introdotta surrettiziamente in appello, secondo cui l’Enpam avrebbe dovuto procedere alla “riparametrazione assoluta” (cd. seconda riparametrazione) e l’infondatezza della censura per le medesime ragioni di cui al punto II; in ogni caso, sarebbe insostenibile anche sul piano logico la tesi dell’appellante di applicazione della riparametrazione anche in presenza di una sola offerta, perché porterebbe alla fittizia valorizzazione sul piano qualitativo dell’offerta in assenza di ogni termine di confronto;<br />
IV &#8211; l’inammissibilità del secondo motivo di appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. e per insindacabilità delle valutazioni di merito espresse dalla Commissione (non affette da manifesta irragionevolezza o abnormità) e, comunque, infondatezza delle censure proposte in primo grado sotto ogni profilo, per la ragionevolezza della valutazione e anche per ciò che concerne la genericità del sottocriterio di valutazione; infine, inammissibilità per mancata allegazione di prova di resistenza;<br />
V &#8211; l’infondatezza del terzo motivo di appello;<br />
VI &#8211; l’inammissibilità del quarto motivo di appello per difetto di interesse e violazione dell’art. 40 c.p.a., nonché per violazione dell’art. 101 non essendo censurato il capo di sentenza che esclude la violazione della par condicio a seguito delle integrazioni delle condizioni originarie; l’infondatezza nel merito;<br />
VII &#8211; l’inammissibilità per difetto di utilità della pronuncia, posto che non potrebbe essere dichiarato inefficace il contratto stipulato con l’aggiudicataria della nuova gara, non essendo stata impugnata in questo giudizio l’aggiudicazione.<br />
5. &#8211; Con successive memorie e repliche le parti hanno ribadito e precisato le loro difese e, all’udienza del 17 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. &#8211; L’appello va accolto per la fondatezza del primo motivo.<br />
2. &#8211; Pregiudizialmente, va rilevato che non presenta carattere di pregiudizialità il ricorso r.g.n. 8538 del 2015 proposto dall’odierna appellante dinanzi al T.a.r. per il Lazio avverso l’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta indetta con delibera del Presidente della fondazione n. 1 del5 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del d.lgs n.163/2006, sul presupposto che sia andata deserta la gara oggetto del presente giudizio.<br />
L’accoglimento dell’appello, infatti, determina in via derivata l’invalidità dell’atto di indizione della successiva gara negoziata impugnato, fermo restando che dinanzi al T.a.r. potranno farsi valere gli effetti della presente pronuncia.<br />
Né ha fondamento l’eccezione concernente il difetto di interesse alla pronuncia, sollevata da ultimo dalla difesa dell’Enpam, atteso che la mancata impugnazione in questo giudizio dell’aggiudicazione definitiva a Towers della gara è dipesa unicamente dalla circostanza che la stessa è stata comunicata a Prometeia solo in data 29 maggio 2015, con nota prot. 0047335, e la sentenza di primo grado gravata è stata incamerata per la decisione all’udienza del 7 maggio 2015.<br />
Dunque, non poteva proporsi l’impugnazione con motivi aggiunti in primo grado.<br />
2. &#8211; In via preliminare, va esaminata l’eccezione sollevata dalla Fondazione secondo cui il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile in quanto l’esclusione della ricorrente dalla gara sarebbe fondata su due autonomi motivi, uno solo dei quali oggetto di contestazione, ovvero il mancato superamento della soglia di sbarramento in esito alla valutazione dell’offerta tecnica e alla c.d. prima riparametrazione e l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante.<br />
L’ulteriore motivo di esclusione, consistente nell’inidoneità nel suo complesso dell’offerta tecnica, che troverebbe il suo fondamento nella previsione del punto V.2.2. “Ulteriori informazioni” del disciplinare, il quale prevede la riserva a favore della Fondazione di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico, non sarebbe stato, invece, oggetto di contestazione; così pure non impugnata sarebbe la clausola del bando che prevede tale potere della stazione appaltante.<br />
2.1 &#8211; L’eccezione non è fondata.<br />
Il Collegio ritiene che non sia stato esercitata la facoltà che il punto V 2.2. del disciplinare riserva alla Fondazione, facoltà che trova il suo fondamento normativo nell’art. 81, comma 3, del codice dei contratti.<br />
La dichiarazione di “inidoneità” dell’offerta di Prometeia è, infatti, contenuta in un atto della Commissione (verbale del 2 febbraio 2015) e non della Fondazione, che, richiamato il precedente verbale del 17 dicembre 2014, n. 4, ed il quadro conclusivo dei punteggi ottenuti dalle due offerte in gara, a seguito della prima riparametrazione, (Towers punti 75/100 e Prometeia punti 36,442) ha dichiarato di escludere l’offerta tecnica di Prometeia per non aver superato la soglia di sbarramento e per la sua inidoneità assoluta e, insieme, ha dato atto che la gara è andata deserta perché non presentata alcuna offerta appropriata (essendo stata già esclusa Towers con verbale n. 5 del 23 gennaio 2015).<br />
La motivazione non può che intendersi unica, ovvero l’inidoneità dell’offerta tecnica cui sono stati attribuiti punteggi insufficienti per numerosi elementi di valutazione che non hanno consentito il superamento del limite di sbarramento (punti 37/75) fissato dal bando.<br />
L’atto non è, dunque, espressione del potere della stazione appaltante che trova la sua fonte nel citato art. 81, comma 3, del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le stesse “possono decidere di non procedere all&#8217;aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all&#8217;oggetto del contratto&#8221;, in forza di un potere di carattere amplissimo, diverso da quello tecnico che compete alla commissione giudicatrice, che non risulta condizionato dalle decisioni della commissione stessa, ben potendo essa sempre disporre in merito al contratto con i suoi “poteri trasversali di controllo”, in relazione al quale la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare la natura, quale esternazione concreta della possibilità per la stazione appaltante di non procedere all&#8217;aggiudicazione del contratto per specifiche ed obiettive ragioni di pubblico interesse (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838; Consiglio di Stato, sez. IV, 26/03/2012, n. 1766)<br />
In ogni caso, va aggiunto che il giudizio di inidoneità della Commissione è stato ampiamente censurato dall’appellante attraverso il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, nonché il secondo ( pag. 7-11) e terzo motivo ( pagg.11-13) dell’appello.<br />
Peraltro, avendo censurato la valutazione dell’offerta, la concorrente non era tenuta all’impugnazione della clausola del bando che riserva alla Fondazione la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.<br />
2.2. &#8211; Neppure è fondata l’eccezione d’inammissibilità dei motivi di appello formulata dalla Fondazione, con riguardo a quasi tutte le censure svolte, per la mera riproposizione “per relationem” dei motivi dedotti in primo grado.<br />
Vero è che ai sensi dell&#8217;art. 101 comma 1, c.p.a. s&#8217;impone alla parte appellante di formulare specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, con conseguente inammissibilità di una mera riproduzione dei motivi di primo grado, atteso che l&#8217;appello non è un iudicium novum. Tuttavia, il rispetto della suddetta prescrizione va commisurato alla specificità delle singole vicende processuali ed alla natura dei rilievi mossi dalla parte appellante alla pronuncia contro la quale insorge; in particolare, ove tali rilievi, come nela fattispecie, si traducano in un radicale dissenso rispetto al percorso motivazionale seguito dal primo giudice, al quale se ne contrappone uno totalmente alternativo, o, peggio, nell&#8217;affermazione del non avere il primo giudice dato realmente riscontro alle censure articolate in ricorso, è naturale che l&#8217;atto di impugnazione, pur avendo a proprio oggetto la decisione di primo grado, finisca per sollecitare al giudice di appello un vero e proprio riesame dei motivi originariamente formulati (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/11/2015, n. 5136).<br />
3. &#8211; Merita accoglimento il primo motivo di appello nella parte in cui si lamenta che erroneamente il primo giudice non ha accolto la censura rivolta avverso il “modus procedendi” della Commissione che, pur avendo valutato le offerte delle due concorrenti secondo l’ordine di arrivo, non ha però proceduto immediatamente all’esclusione della Towers, nonostante che la stessa avesse presentato un’offerta condizionata (come è risultato palese in esito ai richiesti chiarimenti) ed abbia così falsato i risultati delle successive operazioni della c.d. prima riparametrazione, in danno della ricorrente.<br />
Se, infatti, la Commissione avesse concluso le operazioni concernenti l’ammissione della Towers (anche eventualmente sospendendo le operazioni in attesa dell’acquisizione dei chiarimenti e decidendo, poi, di conseguenza all’esclusione), prima di procedere alla c.d. prima riparametrazione (ovvero “trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari alle prestazioni A dei singoli concorrenti, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate” – pag. 27 del verbale del 17.12.2014) la ricorrente, unica rimasta in gara, avrebbe conseguito un diverso punteggio, maggiore di quello fissato come soglia di sbarramento, come effetto dell’attribuzione del valore 1 alla media dei coefficienti più alta tra quelle da essa riportate, in relazione alla valutazione dei singoli elementi e fattori ponderali.<br />
Né vale a modificare le considerazioni sopra svolte l’eccezione della Fondazione secondo cui il mantenimento in gara di Towers avrebbe già comportato per l’appellante nella fase di prima riparametrazione una rivalutazione verso l’alto del punteggio complessivo della propria offerta (che avrebbe altrimenti conseguito il punteggio di 25,1, anziché 36,4).<br />
Si tratta di un rilievo non condivisibile in quanto il punteggio così riportato viene ottenuto comunque applicando in modo non corretto il meccanismo della prima riparametrazione che, in effetti, in assenza dell’altra concorrente, avrebbe dato luogo ad una maggiore valorizzazione dell’offerta di Prometeia, per effetto della riconduzione all’unità del coefficiente maggiore.<br />
3.1. &#8211; Va condivisa, in secondo luogo, la tesi dell’appellante secondo cui la prima riparametrazione, così come prevista dalla lex di gara, andava effettuata anche in presenza di una sola concorrente in gara, innanzitutto perché non esclusa espressamente tale ipotesi dal disciplinare stesso.<br />
3.2. &#8211; Il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa ratio della prima riparametrazione (come prevista dal disciplinare) non è incompatibile con l’ipotesi che sia rimasta in gara una sola offerta.<br />
Si tratta, infatti, di un meccanismo di riequilibrio interno all’offerta, tendente a innalzarne la valorizzazione complessiva, riportando all’unità il coefficiente maggiore tra quelli conseguiti (eventualmente – ma non necessariamente &#8211; tra più concorrenti, ove presenti) e riparametrando proporzionalmente tutti gli altri coefficienti.<br />
Il risultato finale modifica sostanzialmente la valutazione, in quanto un punteggio utile all’ammissione, sul versante qualitativo, può essere ottenuto anche dall&#8217;offerta di qualità oggettivamente media, sol perché occasionalmente migliore, anche sotto un solo profilo; l’offerta che si vede assegnato -grazie appunto alla riparametrazione interna- il punteggio massimo astrattamente previsto, viene apprezzata come lo sarebbe un&#8217;offerta qualitativamente eccellente, ed essa compete nella singola procedura come se fosse un&#8217;offerta eccellente, pur non essendo intrinsecamente tale.<br />
Nella specie, il risultato di tale operazione, che tende a fissare il valore assoluto dell’offerta, è apprezzabile anche se in gara è rimasta una sola concorrente; a differenza di quanto accade, invece, per la c.d. seconda riparametrazione che ha ragione di operare solo se vi è un termine di paragone.<br />
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205; sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359), la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione.<br />
Questa, infatti, avendo la funzione di preservare l&#8217;equilibro fra i diversi elementi &#8211; qualitativi e quantitativi &#8211; stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell&#8217;offerta e, perciò, di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione appaltante, non può che dipendere dalla stessa volontà, e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.<br />
Nella lex specialis l’Amministrazione deve, pertanto, prendere posizione in proposito, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell&#8217;equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati.<br />
In definitiva, il Collegio ritiene che, ove sia stata effettuata tale scelta, come nella fattispecie, di riposizionare la valutazione complessiva e assoluta dell’offerta sulla base del coefficiente massimo conseguito, e non vengano contemplate espressamente ex ante eccezioni di sorta, non vi è motivo logico per non ritenere che detto meccanismo di “riparametrazione interna” debba valere anche se una sola è la concorrente rimasta in gara, ai fini della sua ammissibilità.<br />
Il motivo deve ritenersi, pertanto, fondato, con assorbimento delle ulteriori censure svolte dall’appellante.<br />
4. &#8211; Va annullata per illegittimità derivata anche la delibera presidenziale d’urgenza n. 1 del 5 febbraio 2015 che indice la nuova procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett.a) d.lgs. 163/2006, sul presupposto, testé dichiarato illegittimo, che la precedente gara sia andata deserta.<br />
5. &#8211; Le spese di giudizio attesa la novità delle questioni trattate possono compensarsi tra le parti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
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<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.2637</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-2637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-2637/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-2637/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.2637</a></p>
<p>Pres. Est. Sapone Sull’esclusione dalla gara delle imprese riconducibili ad un unico centro decisionale 1. Contratti della P.A.&#160; – Gara – Unico centro decisionale – &#160;Esclusione – Lotti diversi – Aggiudicazione – Irrilevanza. 2. Contratti della P.A. – Avvalimento di garanzia – Dichiarazione – Specifici beni negoziali – Indicazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-2-2016-n-2637/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.2637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est.  Sapone</span></p>
<hr />
<p>Sull’esclusione dalla gara delle imprese riconducibili ad un unico centro decisionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.&nbsp; – Gara – Unico centro decisionale – &nbsp;Esclusione – Lotti diversi – Aggiudicazione – Irrilevanza.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Avvalimento di garanzia – Dichiarazione – Specifici beni negoziali – Indicazione – Necessità – Non sussiste.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui le offerte presentate dalle imprese siano riconducibili ad un unico centro decisionale e risultino riferibili ad aggiudicazioni di lotti diversi, non trova applicazione la clausola del bando che stabilisce il divieto per i singoli concorrenti di aggiudicarsi più di un lotto. Ne deriva che la disposizione di cui all&#8217;art.38, comma 1, lett. m-<em>quater</em>, del D.lgs. 163/2006 non può trovare applicazione&nbsp;<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<p>2. Nell’avvalimento di garanzia l’impresa ausiliaria presta all’impresa ausiliata il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore. Pertanto non è necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni individuati con precisione. In effetti è sufficiente che da tale dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità&nbsp;<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> T.A.R.&nbsp;Lazio, II, n.6408/2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cons. St., III, n. 5038/2015.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02637/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 14253/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Quater)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
<em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;</div>
<p>sul ricorso integrato da motivi aggiunti n.14253 del 2015 proposto dalla srl Ferrari &amp; C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con la Parenti Impianti srl, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Angelo Clarizia e dall&#8217;avv. Giovanni La Fauci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n.2;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>l&#8217;Azienda Territoriale per l&#8217;Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfonsina Di Domenico e dall&#8217;avv. Stefania Troiani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura aziendale in Roma, Via Fulcieri Paulucci de&#8217; Calboli n.20/E;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>&#8211; Del Bo Roma srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Ferola, Renato Ferola e Bianca Luisa Napolitano presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.18, è elettiva<br />
&#8211; Del Vecchio srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parisi e Marcello Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico De Stefano Donzelli in Roma, Via Golametto n.4;<br />
&#8211; Marrocco Elevators srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano presso il cui studio in Roma, Viale di Val Fiorita n.90, è elettivamente domiciliata;<br />
&#8211; Del Bo Servizi spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; Del Bo Impianti srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; Del Bo spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; Consorzio Del Bo s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per ottenere:</em></div>
<p>&#8211; con il ricorso principale:<br />
a) l&#8217;annullamento della determinazione direttoriale ATER n.324 del 26 novembre 2015 recante l&#8217;aggiudicazione dei tre lotti della procedura aperta per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e servizio di conduzione degli impianti meccanici negli edifici ATER;<br />
b) di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali, così come indicati nell&#8217;epigrafe del gravame;<br />
&#8211; con i motivi aggiunti:<br />
a) l&#8217;annullamento:<br />
a1) della citata determinazione dirigenziale già impugnata in sede principale;<br />
a2) di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali, così come indicati nell&#8217;epigrafe dell&#8217;atto di proposizione dei motivi aggiunti;;<br />
b) la declaratoria di nullità dei contratti relativi ai lotti de quibus ove stipulati.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Territoriale per l&#8217;Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, della srl del Bo Roma e della srl Del Vecchio e della Marrocco Elevators srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>La società ricorrente ha partecipato, come mandataria di un costituendo rti con la Parenti Impianti srl, alla gara, strutturata in tre autonomi lotti, indetta dall&#8217;intimata amministrazione per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e servizio di conduzione degli impianti meccanici negli edifici Ater, classificandosi al secondo posto delle relative graduatorie dietro rispettivamente le società aggiudicatarie Del Vecchio srl (lotto 1), Marrocco Elevators srl (lotto 2) e Del Bo Roma srl (lotto 3).<br />
Con il proposto gravame la Ferrari pur impugnando formalmente la delibera di aggiudicazione, in epigrafe indicata, ha contestato unicamente la mancata esclusione dell&#8217;offerta della Del Bo Roma srl, prospettando a tal fine la violazione e falsa applicazione degli artt.36 e 49 del D.lgvo n.163/2006, la violazione dell&#8217;art.88 del DPR n.207/210 e l&#8217;eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
Successivamente ha proposto un atto di motivi aggiunti di doglianza con i quali ha contestato prioritariamente l&#8217;aggiudicazione del lotto n.1 e in via subordinata quella del lotto n.2 e del lotto n.3.<br />
Si è costituita l&#8217;intimata amministrazione contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Si sono costituite anche le tre società aggiudicatarie dei lotti de quibus, le quali hanno confutato analiticamente la fondatezza delle dedotte doglianze chiedendone il rigetto.<br />
Inoltre la Del Vecchio srl e la Del Bo Roma hanno proposto ricorso incidentale contestando la mancata esclusione per i lotti in cui erano risultate aggiudicatarie dell&#8217;offerta presentata dal raggruppamento ricorrente.<br />
Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio del 23.2.2016 per la delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente &#8211; viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il quale stabilisce che &#8221; In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall&#8217;ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione&#8221;<br />
Ricorrono, così come comunicato alle parti e scritto a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., i presupposti contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un&#8217;immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere &#8220;in forma semplificata&#8221;.<br />
Al riguardo relativamente al ricorso principale il Collegio, pur in presenza di un ricorso incidentale avente natura escludente, ritiene di anticipare l&#8217;esame delle doglianze formulate in via principale per ragioni di economia processuale, risultando le stesse palesemente infondate.(Ad. plen. nn. 9/2014 e 4/2011; C.d.S., V, 10.2.2015, n. 692).<br />
Ciò premesso, con la terza delle doglianze de quibus la ricorrente ha fatto presente che l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria del lotto n.3 doveva essere esclusa in quanto quest&#8217;ultima risultava in palese collegamento con altre imprese partecipanti alla gara in questione.<br />
A sostegno di tale affermazione è stato evidenziato che:<br />
a) alla suddetta gara avevano partecipato la Del Bo Servizi spa (lotto 1), la Del Bo Spa (lotto 2) e la Del Bo Roma (lotto 3);<br />
b) socio unico delle tre società era la Del Bo Impianti srl;<br />
c) tutte e quattro le società in questione erano consorziate per una quota del 25% cadauna nel Consorzio Del Bo s.c.a r.l. , il quale figurava altresì come impresa ausiliaria nell&#8217;offerta presentata dalla Del Bo Roma.<br />
Sulla base di tale situazione fattuale la ricorrente ha sostenuto che era individuabile la riconducibilità delle rispettive offerte ad un centro decisionale, con la conseguenza che l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria doveva essere esclusa.<br />
La censura de qua è infondata in quanto l&#8217;unicità del centro decisionale che legittima l&#8217;esclusione delle imprese appartenenti a tale centro postula la partecipazione delle suddette imprese ad una specifica e determinata gara, perchè solo in presenza di tale circostanza può essere ravvisato la lesione del principio della concorrenza e un potenziale condizionamento dell&#8217;esito della procedura.<br />
Poichè nella fattispecie in esame è dato riscontrare che:<br />
I) la gara era strutturata in autonomi lotti, e che ciascun lotto, come correttamente dimostrato dalla stazione appaltante e dall&#8217;aggiudicataria Del Bo Roma, doveva essere considerato un&#8217;autonoma procedura;<br />
II) le imprese appartenenti al gruppo Del Bo avevano partecipato a lotti diversi;<br />
ne discende, pertanto, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis Tar Lazio, sez.II, n.6408/2015) che la disposizione di cui all&#8217;art.38, comma 1, lett. m-quater del D.lgvo 163/2006 non poteva trovare applicazione, in quanto le offerte presentate dalle imprese asseritamente riconducibili ad un unico centro decisionale erano riferibili ad aggiudicazioni di lotti diversi, con la conseguenza ulteriore che non trovava applicazione, come è dato individuare nella controversia in esame, la clausola del bando che stabiliva il divieto dei singoli concorrenti di aggiudicarsi più di un lotto.<br />
Pure da rigettare è la prima delle doglianze dedotte in via principale con cui la società ricorrente, avuto presente che l&#8217;aggiudicataria del lotto n.3 aveva fatto ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, ex art.49 del codice degli appalti, indicando quale impresa ausiliaria il Consorzio del Bo s.c.a.r.l. , al cui capitale partecipavano anche le altre società del gruppo Del Bo che avevano presentato offerta per i lotti 1 e 2 nonchè la controllante delle stesse, ha sostenuto che era riscontrabile una palese violazione dell&#8217;art.4 del Disciplinare di gara, il quale stabiliva a pena di esclusione la preclusione per l&#8217;ausiliaria di partecipare alla gara in proprio, associata o consorziata o in situazione di controllo, collegamento con altro concorrente.<br />
Al riguardo il Collegio sottolinea che il divieto de quo non vale nel caso in esame in quanto il termine &#8220;gara&#8221; deve essere circoscritto alla procedura avente ad oggetto l&#8217;aggiudicazione di un singolo e determinato lotto, con la conseguenza che l&#8217;impresa ausiliaria può partecipare secondo le modalità previste dal menzionato art.4 del Disciplinare a gare aventi ad oggetto un lotto diverso da quello in cui è stata indicata come ausiliaria da una concorrente.<br />
Da rigettare sono anche le altre doglianze sempre prospettate in via principale con cui l’odierna istante, avuto presente che la Del Bo Roma aveva fatto ricorso all’avvalimento facendosi prestare un requisito di fatturato, ha concluso che l’offerta dell’aggiudicataria del lotto n.3 doveva essere esclusa per la mancata produzione del contratto di avvalimento nonché per la genericità della dichiarazione a tal fine presentata.<br />
In merito il Collegio sottolinea che:<br />
a) nella fattispecie in esame si è in presenza di un avvalimento infragruppo in quanto la Del Bo Roma srl è consorziata del Consorzio Del Bo e pertanto trova applicazione l’art.49 lett.g) del D.lgvo n.163/2006 il quale stabilisce che nel caso di avvalimento di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;<br />
b) trattandosi di un avvalimento avente ad oggetto i requisiti finanziari di un’altra impresa ( c.d. avvalimento di garanzia) trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis CS, sez.III, n.5038/2015) secondo il quale poiché nell’avvalimento di garanzia l’impresa ausiliaria presta all’impresa ausiliata il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo, ne discende che non necessita che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale, e dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere e da individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.<br />
Ciò considerato, pertanto, le doglianze dedotte in via principale devono essere rigettate.<br />
Inammissibili devono invece essere dichiarati i successivi motivi aggiunti con cui la ricorrente ha impugnato tutte e tre le aggiudicazioni dei lotti in questione.<br />
Al riguardo il Collegio intende uniformarsi a quanto statuito in materia dalla recente sentenza di questa sezione n.4164/2015, che ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui erano state impugnate aggiudicazioni di lotti autonomi ed indipendenti, alle cui argomentazioni si rinvia ai sensi dell&#8217;art.74 del c.p.a.<br />
Ciò premesso, il gravame in trattazione in parte deve essere rigettato e in parte deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n.14253 del 2015, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, con conseguente improcedibilità dei ricorsi incidentali proposti.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento, in parti uguali, a favore dell’Azienda Territoriale per l&#8217;Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma e delle tre società resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente FF, Estensore<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
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<tr>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
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</tr>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</a></p>
<p>Pres. Pajno – Est.re Tarantino Sulla sussistenza dell&#8217;onere di bonifica e ripristino ambientale in capo agli eredi del responsabile dei fenomeni di inquinamento, nonché in capo a qualsiasi altro soggetto in grado di esercitare una funzione di custodia e protezione del fondo da fenomeni di inquinamento. 1.Ambiente – Rifiuti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno – Est.re Tarantino</span></p>
<hr />
<p>Sulla sussistenza dell&#8217;onere di bonifica e ripristino ambientale in capo agli eredi del responsabile dei fenomeni di inquinamento,  nonché in capo a qualsiasi altro soggetto in grado di esercitare una funzione di custodia e protezione del fondo da fenomeni di inquinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ambiente – Rifiuti e bonifiche – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – Suolo –Bonifica e ripristino ambientale – Responsabilità per omessa custodia – Responsabilità del proprietario dell&#8217;area – Responsabilità del soggetto in rapporto di mero fatto con il fondo – Sussiste.</p>
<p>2. Ambiente – Rifiuti e bonifiche – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – Suolo – Bonifica e ripristino ambientale – Responsabilità – Requisito della colpa – Omissione di cautele per la custodia dell&#8217;area – Sussiste<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Posto che è accertata anche all’indomani dell’acquisizione in proprietà del bene da parte degli odierni appellati l’attività di sversamento di rifiuti nel fondo in questione, da un lato, è irrilevante la circostanza che sia intervenuto un contratto di locazione (&#8230;), atteso che la giurisprudenza è ferma nel riconoscere sia la responsabilità del proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, art. 14, comma 3, nel caso in cui il terreno sia oggetto di un rapporto di locazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6525), sia la responsabilità di qualunque soggetto che si trovi con l&#8217;area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli &#8211; e per ciò stesso imporgli &#8211; di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l&#8217;area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell&#8217;ambiente.</p>
<p>2. – Il requisito della colpa postulato dall’art. 14, d.lgs. 22/1997, ben può consistere proprio nell&#8217;omissione degli accorgimenti e delle cautele che l&#8217;ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un&#8217;efficace custodia e protezione dell&#8217;area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00765/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 08308/2005 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="ogo" height="116" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="101" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 8308 del 2005, proposto da:<br />
Comune di Cerro al Lambro, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Solimini, Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi, n. 35 B.;<br />
<strong>contro</strong><br />
Danelli Ambrogio, Danelli Daniele, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Negri, Giuseppe Bozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; Papetti Antonia, Vitali Giuseppina;<br />
<strong>e con l&#8217;intervento di</strong><br />
ad adiuvandum:<br />
Viscolube S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Pagni, Massimiliano Sambri, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;<br />
<strong>per la riforma</strong><br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 5443/2004, resa tra le parti, concernente bonifica località e ripristino ambientale.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande, Mariaida Leonardo su delega dell&#8217;avvocato Vincenzo Negri, Angelo Clarizia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
<strong>FATTO e DIRITTO</strong><br />
1. I Sig.ri Danelli Ambrogio, Danelli Daniele, Papetti Antonia e Vitale Giuseppina adivano il TAR per la Lombardia per ottenere l’annullamento dell&#8217;ordinanza del sindaco del Comune di Cerro al Lambro n. 9 del 6 ottobre 2003, notificata ai ricorrenti in data 9 ottobre 2003, nella parte in cui si ordinava ai ricorrenti la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale, unitamente agli adempimenti connessi, della località in Cerro al Lambro, denominata &#8220;cascina Gazzera&#8221;, a termini degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 22/97; di tutti gli atti connessi e presupposti ed in particolare del verbale della conferenza di servizi del 30 giugno 2000 &#8211; non nota-, della nota 1.6.2002 prot. N. 5033.<br />
2. Il primo giudice accoglieva il ricorso rilevando che in relazione ad alcuni terreni per i fenomeni di inquinamento sino al 1979 gli stessi non potessero essere imputabili ai ricorrenti, atteso che gli immobili in questione non risultavano essere di loro proprietà, ma del defunto padre. Mentre per gli eventi successivi il comune di Cerro al Lambro non aveva fornito la prova della causazione dei fenomeni in questione da parte di quest’ultimi. Mentre quanto ai restanti terreni i fenomeni di inquinamento riguardavano un periodo temporale antecedente al 2000, anno in cui il Sig. Danelli Ambrogio, li acquistava in proprietà, né risultava provato li avesse condotti in locazione o ne avesse avuto altrimenti la disponibilità.<br />
3. Con l’odierno appello il Comune di Cerro al Lambro rivendica a legittimità del provvedimento impugnato in prime cure, invocando la riforma della sentenza del TAR.<br />
3.1. In prima battuta l’appellante sostiene che erroneamente il primo giudice non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata notifica dello stesso al Sindaco del Comune di Cerro al Lambro, nella parte in cui detta ordinanza sarebbe stata adottata, oltre che ai sensi dell&#8217;art. 17 del D. Lgs. 22/97, anche ai sensi dell&#8217;art. 14 del medesimo corpo normativo.<br />
3.2. L’amministrazione comunale, inoltre, lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe imposto ai sensi del citato art. 14, la rimozione dei rifiuti, prima ancora della bonifica, attività la prima di cui sarebbe onerato il titolare del diritto reale sull’area unitamente al responsabile della violazione.<br />
3.3. Quanto, invece, all’obbligo di bonifica, sarebbe erronea l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale l’obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi. Del resto il Sig. Danelli Francesco sarebbe stato responsabile della contaminazione del sito per averlo concesso in locazione alla società ICEP per lo scarico dei propri residui di lavorazione. In ogni caso gli eredi sarebbero responsabili anche iure proprio per non essersi attivati nel porre rimedio alla contaminazione. Né appare corretto ritenere che anche per il periodo di tempo successivo al momento in cui ne divenivano proprietari quest’ultimi non dovessero attivarsi almeno per recintare l’area. Ancora sarebbe lacunosa la motivazione del TAR che avrebbe preso in considerazione solo la posizione del Sig, Danelli Ambrogio.<br />
4. Costituitisi in giudizio gli originari ricorrenti invocano la conferma della sentenza di primo grado, eccependo, inoltre, che sulla stessa questione tra le stesse parti si sarebbe già pronunciato lo stesso TAR per la Lombardia con sentenza n. 760/2000.<br />
5. Interviene <em>ad adiuvandum</em> Viscolube S.p.a. che pone in luce come con sentenza 27 marzo 2009, n. 1826, il Consiglio di Stato avrebbe confermato la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 8/1997 con la quale su terreni limitrofi era stata ordinata la bonifica nei confronti degli originari ricorrenti. Altra controversia avente ad oggetto la stessa ordinanza sindacale sarebbe stata portata all’attenzione del Consiglio su appello proposto da ICEP s.r.l.<br />
6. Nelle successive difese l’amministrazione appellante ribadisce le proprie conclusioni, evidenziando che in ragione della sentenza del Consiglio di Stato 27 marzo 2009, n. 1826, avrebbe ottenuto la condanna al risarcimento del danno in sede civile da parte degli originari ricorrenti con sentenza del Tribunale di Lodi del 25 novembre 2014.<br />
7. All’udienza del 17 febbraio 2015 la trattazione dell’odierno contenzioso si differisce in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul tema dei limiti della responsabilità del proprietario per i fenomeni di inquinamento presenti sugli immobili di cui risulti titolare.<br />
8. Infine, con memoria depositata in data 12 novembre 2015 l’amministrazione comunale argomenta in ordine al principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia, 4 marzo 2015, C-534/13, affermandone l’irrilevanza nell’odierna controversia, dal momento che resa su quesito avente ad oggetto la direttiva 2004/35/CEE, che si applica ai danni causati da emissione, evento o incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, mentre l’ordinanza sindacale impugnata in prime cure farebbe applicazione della previgente disciplina nazionale d.lgs. 22/1997 adottata in recepimento delle direttive del 1991 e del 1994. In ogni caso la pronuncia non potrebbe andare a vantaggio degli appellati sia perché gli stessi non avrebbero richiamato la disciplina che ne è oggetto, sia perché gli stessi non sarebbero proprietari incolpevoli del sito inquinato, avendo dato causa all’inquinamento in questione.<br />
8. L’appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei sensi di seguito indicati.<br />
8.1. Innanzitutto, va confermato il capo della sentenza di prime cure, che respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notifica dello stesso al sindaco in proprio, quale ufficiale di governo. Infatti, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 22/1997, come già chiarito da Cons. Stato Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765, ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall&#8217;art. 54 T.U. enti locali. Pertanto, impregiudicata la questione non sottoposta nemmeno allo scrutinio del primo giudice circa la corretta individuazione dell’organo comunale competente, il Sindaco non agisce in qualità di ufficiale di Governo, ma di organo del comune.<br />
9. Sono fondate, invece, le doglianze con la quale l’amministrazione sostiene la legittimità dell’ordinanza impugnata contenente l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica in capo agli odierni appellati.<br />
Va precisato che la pronuncia della Corte di Giustizia, 4 marzo 2015, C-534/13 non contiene principi di diritto utili ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, non solo si pronuncia su una disciplina europea, <em>ratione temporis</em>, non applicabile alla controversia in esame, ma in ogni caso giunge a conclusioni non esportabili alla vicenda <em>de qua</em>, dal momento che esclude l’addebitabilità in capo al proprietario degli obblighi di bonifica e di ripristino discendenti dalla mera qualifica di titolare di un diritto reale sul bene. Esclude, quindi, la compatibilità comunitaria di una disciplina nazionale che preveda una responsabilità oggettiva discendente dalla mera qualifica di titolare di un diritto reale sul bene.<br />
9.1. Appare opportuno, inoltre, precisare che questa Sezione in altro contenzioso proposto da I.C.E.P. S.r.l. per ottenere la caducazione dell’ordinanza impugnata anche dagli odierni appellati ha escluso con la pronuncia n. 5305/2014, la ricorrenza delle censure di legittimità ivi denunciate. Sempre questa Sezione con sentenza n. 1026/2009, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso l’ordinanza n. 8/1997 del Sindaco del comune di Cerro al Lambro con la quale venivano disposti obblighi per la bonifica ambientale delle aree di proprietà di quest’ultimi sui mappali n. 57 e 59 del foglio 10 del comune di Cerro al Lambro, prossime a quelle oggetto dell’ordinanza impugnata con il ricorso di prime cure, così riformando la sentenza del TAR Lombardia n. 760/2000.<br />
9.2. Tanto premesso va chiarito che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono ravvisabili elementi di imputazione in capo agli originari ricorrenti degli obblighi di bonifica e di ripristino discendenti dal loro comportamento colposo.<br />
Innanzitutto, è utile precisare che la giurisprudenza di questo Consiglio ha precisato che l’obbligo ripristinatorio è trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di natura patrimoniale (cfr. Cons. St., Sez. II, 6 marzo 2013, n. 2417). Quanto, invece, agli obblighi di bonifica posto che è accertata anche all’indomani dell’acquisizione in proprietà del bene da parte degli odierni appellati l’attività di sversamento di rifiuti nel fondo in questione, da un lato, è irrilevante la circostanza che sia intervenuto un contratto di locazione tra la società ICEP e Francesco Danelli, atteso che la giurisprudenza è ferma nel riconoscere sia la responsabilità del proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, art. 14, comma 3, nel caso in cui il terreno sia oggetto di un rapporto di locazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6525), sia la responsabilità di qualunque soggetto che si trovi con l&#8217;area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli &#8211; e per ciò stesso imporgli &#8211; di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l&#8217;area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell&#8217;ambiente. Pertanto, sia il proprietario locante, che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli. Dall’altro, deve rinvenirsi una responsabilità in proprio in capo agli aventi causa di Franceso Danelli, poiché il requisito della colpa postulato dall’art. 14, d.lgs. 22/1997, ben può consistere proprio nell&#8217;omissione degli accorgimenti e delle cautele che l&#8217;ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un&#8217;efficace custodia e protezione dell&#8217;area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi (cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4472; Cons. Stato Sez. V, 16 luglio 2010, n. 4614). Nella fattispecie, infatti, gli atti amministrativi acquisiti al fascicolo di causa danno atto del verificarsi dei fenomeni di inquinamento nell’arco di oltre trent’anni e della loro riconducibilità agli odierni appellati ed al loro dante causa, che in alcun modo hanno impedito lo sversamento dei rifiuti sui loro suoli, né hanno provveduto alla rimozione degli stessi, non attivandosi per impedire che l’attività di devastazione delle aree oggetto dell’ordinanza impugnata proseguisse nel corso degli anni.<br />
10. L’odierno appello deve, quindi, essere accolto con ciò che ne consegue in termini di riforma della sentenza impugnata e di reiezione del ricorso di primo grado.<br />
11. Nella particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate si ravvisano validi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma sentenza respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2016 n.2592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2016-n-2592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2016-n-2592/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2016-n-2592/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2016 n.2592</a></p>
<p>Pres. Daniele, Est. Vivarelli Sulla rilevanza e fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alle tariffe incentivanti per la produzione di energia di un impianto fotovoltaico. Ambiente &#8211; Energia &#8211; Fonti rinnovabili- Impianto fotovoltaico &#160; Sulla rilevanza e fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alle tariffe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2016-n-2592/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2016 n.2592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2016-n-2592/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2016 n.2592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele, Est. Vivarelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla rilevanza e fondatezza delle  questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento  alle tariffe incentivanti per la produzione di energia di un impianto fotovoltaico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Energia &#8211; Fonti rinnovabili- Impianto fotovoltaico<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulla rilevanza e fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alle tariffe incentivanti per la produzione di energia: se la rimodulazione si applica soltanto agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW (ai soggetti fruitori di tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da tali impianti) si restinge il campo applicativo con conseguente creazione di sottoinsiemi di imprese distinte, in base alla&nbsp; potenza nominale dell’impianto, destinatarie di trattamento differenziato.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 02592/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 14802/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Terza Ter)</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 14802 del 2014, proposto da:<br />
&nbsp;<br />
Gesuina Energy Srl, Arborea I Sas Galilea Srl, Marchetti Stasi Srl, Ag Acerbi Tonino Sas, Società Agricola Benedetti Ss di Benedetti Battista Daniele e Marconi Maria Luigia, rappresentati e difesi dagli avv. Romina Zanvettor, Maria Bruschi, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B;<br />
&nbsp;<br />
<em>contro</em><br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa;<br />
<em>nei confronti di</em><br />
SocVrg Wind 840 Srl;<br />
<em>Per l’annullamento previa sospensiva</em><br />
&#8211; dei decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, rispettivamente riferiti art. 26, comma 2 ed all&#8217;art. 26 comma 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazione, nella legge 11 agosto 2014. n, 1.16, con relativi allegati e t<br />
&#8211; del Parere di data 16.10.2014 dell&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il GAS n. 504/2014/1/EFR, al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di Decreto recante criteri per la rimodulazione degli incentivi spettanti per gli impianti fotovoltaici di<br />
&#8211; delle Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai previgenti incentivi (I old) sulla base di quanto previsto dall&#8217;Allegato I dei DM 17/1012014 nel caso di scelta dell&#8217;opzione b) individuata dall&#8217;art. 26 comma<br />
&#8211; delle Istruzioni Operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell&#8217;art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. Legge cotnpetitività), pubblicate sul sito web del GSE in data 03.11.2014 ;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale ai precedenti impugnati anche non conosciuto, ivi compreso il decreto-legge 24 giugno 2014. n. 91 e la legge dì conversione 1egge 11 agosto 2014 n. 116;<br />
<em>previa disapplicazione</em><br />
dell&#8217;art. 26 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l&#8217;efficientamento energetico dell&#8217;edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00128) (GU Serie Generale n.192 del 20.8.2014 &#8211; Suppl. Ordinario n. 724), per violazione dei principi della Direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell&#8217;affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento,<br />
in subordine, previa remissione<br />
alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea dell&#8217;interpretazione pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE) della conformità dell&#8217;art. 26 della suddetta Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione. con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e dei Decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014 ai principi di diritto comunitario e alle norme della Direttiva 2009/28/CE;<br />
ovvero, in alternativa, previa remissione<br />
alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 26 della suddetta Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione, con modificazioni. del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 42, 77 e 97 della Costituzione e/o per violazione degli artt. 11, 113 e 117 comma 1 della Costituzione..<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Autorità Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
I) Rilevato in FATTO<br />
Con ricorso notificato il 20.11.2014 e depositato il 27.11.2014, le società ricorrenti dichiarando di essere ciascuna titolare di un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 200 kW ammesso a godere delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 19 febbraio 2007 in base a specifiche convenzioni stipulate con il GSE per un periodo di venti anni decorrenti dalla rispettiva data di entrata in esercizio, illustrati gli effetti pregiudizievoli dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 (qualificabile come legge-provvedimento in presenza dei presupposti del “numero determinato di destinatari” e del “contenuto particolare e concreto”) e degli inerenti provvedimenti attuativi, hanno contestato tale intervento normativo prospettando i seguenti motivi:<br />
I. Violazione e falsa applicazione degli artt.: 7 D.Lgs. 387/2003; 6 co. 1 D.M. 19.02.2007; 1 d.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014; 25 co. 11 d.lgs. 28/2011e 20 DM 05.07.2012;; 1321 e 1372 cod. civ.; violazione dei diritti quesiti; violazione della garanzia dell’equa remunerazione dei costi di investimento prevista dall’art. 24, comma 2 e 25 co. 1 d.lgs. 28/2011; violazione del divieto di retroattività di cui all’art. 11 preleggi; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà; ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e discriminazione; eccesso di potere. Violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 76 Cost.; violazione del diritto di partecipazione al procedimento e del giusto procedimento; violazione degli artt. 2, 3 7, 8 e 10 l. 241/90; difetto di istruttoria; carenza di motivazione e di istruttoria; sviamento di potere per contraddittorietà in atti:<br />
A) Violazione dei diritti quesiti e divieto di irretroattività:<br />
l’art. 26 avrebbe inciso su rapporti di durata cristallizzati in contratti di diritto privato (convenzioni) col GSE, venendo pertanto a ledere in modo consistente l’affidamento degli operatori; il vulnus arrecato alla posizione dei produttori sarebbe aggravato dalla diversa scansione temporale delle modalità erogative (26, co. 2), non risultando le nuove misure nemmeno compensate dalla possibilità, prevista dall’art. 26, co. 5, ma ancora incerta (per l’assenza, allo stato, dei necessari provvedimenti attuativi) di accedere ai finanziamenti bancari;<br />
B) Violazione dei principi partecipativi e del giusto procedimento:<br />
sarebbero stati violati tutti i principi partecipativi, di trasparenza, del buon andamento della p.a. e del giusto procedimento costituzionalmente garantiti dall’art. 97 Cost., atteso che anche le leggi-provvedimento dovrebbero conformarsi alle regole di fondo dell’azione amministrativa (partecipazione degli interessati e obbligo di motivazione);<br />
C) Violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità:<br />
l’art. 26 sarebbe intervenuto in modo discriminatorio nei confronti dei soli impianti fotovoltaici, mentre l’art. 1 d.l. n. 145/2013, riferibile a tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, avrebbe concesso agli interessati una facoltà di scelta del regime cui sottoporsi, in modo da consentire la salvaguardia degli investimenti in corso;<br />
II. Violazione dei principi comunitari della tutela dell’affidamento e certezza del diritto e della dir. 2009/28/CE:<br />
la normativa e gli indirizzi europei in materia di fonti rinnovabili precluderebbero al legislatore nazionale di introdurre disposizioni peggiorative in materia di energia elettrica rinnovabile e di regimi di sostegno, le quali lederebbero i principi di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto; l’art. 26 d.l. n. 91/2014 sarebbe in contrasto con tali canoni, avendo introdotto misure retroattive tali da sovvertire le condizioni iniziali di investimenti già realizzati, e dovrebbe pertanto essere disapplicato (o, in subordine, rimesso alle valutazioni della Corte di giustizia UE) per contrasto con la dir. 2009/28/CE; sotto altro profilo, esso violerebbe l’art. 16 della Carta di Nizza, sulla libertà di impresa, e l’art. 10 della Carta dell’energia;<br />
III. Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 42, 77, 97 della Costituzione, nonché degli artt. 113 e 117 Cost. in relazione ai principi comunitari della tutela dell’affidamento e certezza del diritto e della dir. 2009/28/CE; irragionevolezza e arbitrarietà per violazione del principio di affidamento, dell’irretroattività delle norme e della tutela della libera iniziativa economica, nonché per violazione della parità di trattamento, uguaglianza e imparzialità:<br />
l’art. 26, quale “legge-provvedimento”, sarebbe affetto dai vizi già dedotti con i precedenti motivi, ridondanti in profili di illegittimità costituzionale; in particolare, detto articolo contrasterebbe: con l’art. 3 Cost., applicandosi in modo discriminatorio e irragionevole ai soli impianti fotovoltaici, a fronte della facoltatività delle decurtazioni per gli altri impianti ai sensi dell’art. 1 d.l. 145/13 e del favor riservato a quelli riconducibili a scuole e a enti locali; con il principio di tutela del legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 2 Cost., consistendo in un regolamento irrazionale e lesivo delle situazioni sostanziali degli interessati; con l’art. 41 Cost., alla luce della peculiare natura delle leggi di incentivazione e dell’insufficienza degli obiettivi evidenziati dall’art. 26, co. 1, d.l. n. 91/2014; sotto altro profilo, sarebbero violati anche gli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in relazione alla dir. 2009/28/CE e ai principi di diritto comunitario nonché, da ultimo, l’art. 77 Cost., per insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.<br />
Le ricorrenti hanno pertanto chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del “diritto […] al percepimento degli inventivi nella misura indicata nelle rispettive convenzioni” (previa disapplicazione dell’art. 26 o, in subordine, previa rimessione di detto articolo alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale).<br />
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate.<br />
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria (16.5.2015), il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br />
II) Considerato in DIRITTO<br />
Definite con separata sentenza parziale le questioni in rito relative alla giurisdizione del giudice amministrativo e all’ammissibilità della domanda di accertamento avanzata dalla parte ricorrente, osserva il Collegio che la soluzione della controversia richiede la preliminare sottoposizione dell’art. 26 d.l. 24 giugno 2014, n. 91, al giudizio della Corte costituzionale.<br />
A tale riguardo, possono essere richiamate (ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a., espressivo del generale principio di economia dei mezzi giuridici), tra le altre, le ordinanze 24 giugno 2015, nn. 8671 e 8674, 25 giugno 2015, n. 8689, e 3 luglio 2015, n. 8898, con cui questa Sezione, in analoghe controversie, ha sollevato, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alcune questioni relative all’art. 26 cit., previa illustrazione del contesto normativo e degli effetti di detta disposizione.<br />
Nel rinviare pertanto all’esposizione, svolta in tali pronunce, dei dati normativi e giurisprudenziali in materia di produzione di energia elettrica da fonte solare, con specifico riferimento all’evoluzione dei cc.dd. conti energia, nella presente sede vanno ribadite le conclusioni sulla rilevanza e sui profili di non manifesta infondatezza delle questioni relative alle norme in argomento.<br />
II.1) L’art. 26 d.l. n. 91/2014.<br />
L’art. 26 concerne “interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici”:<br />
“1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.<br />
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.<br />
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:<br />
a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall&#8217;entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all&#8217;allegato 2 al presente decreto;<br />
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all&#8217;attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all&#8217;opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all&#8217;anno per il periodo 2015-2019, rispetto all&#8217;erogazione prevista con le tariffe vigenti;<br />
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell&#8217;incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:<br />
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;<br />
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;<br />
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.<br />
In assenza di comunicazione da parte dell&#8217;operatore il GSE applica l’opzione di cui alla lettera c).”<br />
I successivi commi riguardano misure di “accompagnamento” – quali i finanziamenti bancari (co. 5), l’adeguamento della durata dei titoli (co. 6, per il solo caso di scelta dell’opzione sub lett. a), l’“acquirente selezionato” (commi da 7 a 10, 12 e 13) – e disposizioni varie sull’operazione in questione.<br />
Si può così notare:<br />
&#8211; che il comma 2 ha introdotto, a far tempo dall’1.7.2014, un sistema di erogazione delle tariffe incentivanti imperniato sul meccanismo acconti-conguaglio (acconto pari al 90% della “producibilità media annua stimata di ciascun impianto” nell’anno di pro<br />
&#8211; che il comma 3 attiene alla disciplina sostanziale della rimodulazione (operativa dall’1.1.2015), con ambito applicativo limitato ai soli “impianti di potenza nominale superiore a 200 kW” (’art. 22-bis, co. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., con<br />
Secondo questa disposizione, gli operatori avrebbero dovuto optare entro il 30.11.2014 fra tre modalità alternative di rimodulazione: lett. a): estendere la durata dell’incentivazione sino a 24 anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (con applicazione delle riduzioni indicate nella tabella allegata al d.l. n. 91/2014; all. 2); lett. b): ferma la durata dell’incentivazione (20 anni), suddividerla in due “periodi”: “un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale” e “un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura” (a tale previsione è stata data attuazione con il d.m. 17.10.2014 (pubbl. nella G.U. n. 248 del 24.10.2014); lett. c): ferma la durata dell’incentivazione (20 anni), applicare una riduzione “dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione”, secondo percentuali determinate in relazione alla potenza (6% per gli impianti con potenza nominale maggiore di 200 e inferiore a 500 kW; 7% per quelli con potenza superiore a 500 e inferiore a 900 kW; 8% per gli impianti con potenza superiore a 900 kW).<br />
La legge ha poi stabilito che in caso di mancato esercizio della scelta venisse applicata la riduzione “secca” (terza opzione).<br />
Le previsioni dell’art. 26, co. 3, incidono sugli incentivi percepiti dai titolari degli impianti fotovoltaici aventi potenza superiore a 200 kW in base alle convenzioni stipulate con il GSE in attuazione dei vari conti energia: a parte la riduzione secca delle tariffe di cui alla lett. c), avente chiaro impatto negativo, la lett. a) opera un’estensione della durata dell’incentivazione, portata a 24 anni, con proporzionale riduzione delle quote annuali (l’allungamento del periodo, oltre a comportare una differita percezione degli incentivi, di per sé pregiudizievole, non può non incidere sui parametri iniziali dell’investimento, impattando anche sui costi dei fattori produttivi (durata degli eventuali finanziamenti bancari, dei contratti stipulati per la disponibilità delle aree, assicurazioni, ecc.), mentre la lett. b) determina una riduzione degli importi per il quadriennio 2015-2019 (tale da generare un risparmio di “almeno 600 milioni” di euro per l’ipotesi di adesione di tutti gli interessati all’opzione) e un incremento nel periodo successivo (secondo l’algoritmo definito col d.m. 17.10.2014), senza che però sia considerato il fisiologico invecchiamento degli impianti, assoggettati nel corso del tempo a una diminuzione di produttività.<br />
II.2) Rilevanza e non manifesta infondatezza.<br />
Si riportano di seguito i passi di interesse dell’ord. n. 8898/2015 cit. (parr. 4 ss.).<br />
&lt;&lt;4. Rilevanza.<br />
In ordine alla rilevanza, l’art. 26 d.l. n. 91/2014, della cui legittimità si dubita, è parametro normativo necessario, stante il tenore dei motivi di ricorso, ai fini della valutazione della fondatezza delle domande di annullamento e di accertamento proposte dalla parte ricorrente, alla luce della (incontestata) titolarità di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 200 kW che usufruiscono degli incentivi previsti dagli artt. 7 d.lgs. n. 387/2003 e 25 d.lgs. n. 28/2011, oggetto di convenzioni stipulate con il GSE.<br />
Precisato che i motivi di illegittimità avanzati in via autonoma sono logicamente subordinati rispetto a quelli poggianti sugli aspetti di dedotta incostituzionalità dell’art. 26, i quali devono essere perciò affrontati in via prioritaria, ritiene il Collegio che la relativa questione sia rilevante in relazione a entrambe le domande, atteso che gli atti impugnati sono stati emanati dall’autorità amministrativa in dichiarata attuazione dell’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014 (tali commi sono le norme di provvista dei dd.mm. 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014) e che con la domanda di accertamento [la cui ammissibilità è stata riconosciuta nella menzionata sentenza parziale] la parte ricorrente chiede, in sostanza, di affermare il proprio diritto di mantenere invariate le condizioni contrattualmente pattuite col Gestore. […]&gt;&gt;.<br />
Sempre in relazione alla rilevanza, il Tribunale osserva che le norme in esame, per il loro contenuto univoco, non si prestano in alcun modo a una interpretazione costituzionalmente orientata, imponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale in relazione agli aspetti di seguito evidenziati.<br />
&lt;&lt;5. Profili di non manifesta infondatezza.<br />
5.1. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost.: irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio del legittimo affidamento.<br />
Il comma 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 presenta profili di irragionevolezza e risulta di possibile incompatibilità con gli artt. 3 e 41 Cost., poiché incide ingiustificatamente sulle posizioni di vantaggio consolidate, riconosciute da negozi “di diritto privato”, e sul legittimo affidamento dei fruitori degli incentivi.<br />
5.1.1. La questione rientra nel tema dei limiti costituzionali alle leggi di modificazione dei rapporti di durata (e della c.d. retroattività impropria, quale attributo delle disposizioni che introducono “per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata”, con riflessi negativi “sulla posizione giuridica già acquisita dall’interessato”; C. cost. sent. n. 236/2009).<br />
La Corte costituzionale ha più volte ricordato come nella propria giurisprudenza sia ormai “consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori” (sent. n. 236/2009 cit. e giurispr. ivi richiamata).<br />
Più precisamente, il Giudice delle leggi ha precisato che “nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto” (sent. n. 64/2014, che cita testualmente la sent. n. 264 del 2005, e richiama , in senso conforme, le sentt. n. 236 e n. 206 del 2009).<br />
E ha in proposito richiamato “la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sottolineato che una mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima quando incide sugli stessi in modo «improvviso e imprevedibile» senza che lo scopo perseguito dal legislatore imponga l’intervento (sentenza del 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02)” (così sent. n. 64/2014 cit.). […].<br />
Più in generale, sul tema dell’efficacia retroattiva delle leggi, la Corte ha più volte affermato che il divieto di retroattività delle leggi non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost., ben potendo il legislatore emanare norme retroattive “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)” e con una serie di limiti generali, “attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (sentt. 160/2013 e 209/2010).<br />
Tali conclusioni non si discostano (e anzi sembrano permeate) dagli esiti raggiunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull’operatività del principio di legittimo affidamento (cui è sotteso quello della certezza del diritto) nel campo dei rapporti economici, in relazione al quale è stato elaborato il criterio dell’operatore economico “prudente e accorto” (o dell’“applicazione prevedibile”): la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento è bensì “prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative”, ma non “qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi” (nel caso in cui il provvedimento venga adottato); in tale prospettiva, “gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali” (cfr. punto 53 della menzionata sent. C. giust. 10 settembre 2009, in causa C-201/08, Plantanol).<br />
Per completezza, si può sottolineare come nel campo dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione lo stesso legislatore nazionale abbia conferito valenza pregnante all’affidamento.<br />
Si considerino le rilevanti innovazioni apportate alla legge n. 241/90 dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (conv. in l. con modif., dalla l. 11 novembre 2014, n. 164), recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.<br />
Con l’art. 25, co. 1, lett. b-ter), di detto d.l. (lettera aggiunta dalla legge di conversione) è stato infatti modificato l’art. 21-quinquies, co. 1, l. n. 241/90 cit., sulla “revoca del provvedimento”, nel duplice senso: a) di circoscrivere il presupposto del “mutamento della situazione di fatto”, che per la nuova disposizione deve essere “non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”; b) di precludere, nell’ipotesi di “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”, la revoca dei provvedimenti “autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” (a efficacia durevole).<br />
Ciò che costituisce un ulteriore e significativo passo nell’articolato processo di emersione della centralità del principio di sicurezza giuridica.<br />
5.1.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che in capo ai soggetti titolari di impianti fotovoltaici, fruitori delle relative incentivazioni pubbliche in forza di “contratto di diritto privato” (ex art. 24 d.lgs. n. 28/2011) o convenzione (avente la medesima natura […]) stipulati col GSE, sussista una posizione di legittimo affidamento nei sensi innanzi precisati, non essendo mai emersi nel corso del tempo elementi alla stregua dei quali un operatore “prudente e accorto” avrebbe potuto prevedere (al momento di chiedere gli incentivi, di decidere se far entrare in esercizio il proprio impianto e di stipulare con il Gestore il negozio che disciplina l’erogazione degli incentivi) l’adozione da parte delle autorità pubbliche di misure lesive del diritto agli incentivi stessi.<br />
La ratio dell’intervento pubblico nel settore è chiaramente desumibile dalla rassegna normativa innanzi riportata [scil. nelle ordinanze richiamate in apertura del punto II]: attraverso il meccanismo dei conti energia il legislatore nazionale, in adesione alle indicazioni di matrice europea, ha consentito la nascita e favorito lo sviluppo di un settore di attività economica ritenuto particolarmente importante e, quel che più rileva, lo ha presentato sin dalla sua genesi con caratteristiche di “stabilità” con specifico riferimento (non già all’accesso agli incentivi, ma) alla circostanza che gli stessi, una volta riconosciuti, sarebbero rimasti invariati per l’intera durata del rapporto.<br />
Ciò si desume anzitutto dal contesto internazionale di favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tale da avere determinato a livello europeo l’introduzione di obiettivi prima soltanto indicativi (dir. 2011/77) e poi divenuti obbligatori (dir. 2009/28) e l’individuazione di specifici regimi di sostegno per ovviare all’assenza di iniziativa da parte del mercato.<br />
In secondo luogo, il legislatore nazionale ha mostrato una piena e convinta adesione agli indirizzi sovranazionali di politica energetica e in particolare all’obiettivo di promozione della produzione energetica da fonti rinnovabili.<br />
Sin dal d.lgs. n. 387/03, e nonostante la non obbligatorietà dell’obiettivo nazionale, è stato introdotto un regime di sostegno con incentivi che avrebbero dovuto, tra l’altro, “garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio” (art. 7, co. 2, lett. d), tanto che i primi tre conti energia hanno chiaramente enucleato l’immutabilità per vent’anni dell’incentivazione riconosciuta al singolo operatore.<br />
All’indomani della determinante connotazione degli obiettivi nazionali in termini di vincolatività, il d.lgs. n. 28/2011 ha amplificato la percezione di “stabilità”, individuando:<br />
a) all’art. 23, tra i “principi generali” dei “regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili”: la predisposizione di criteri e strumenti che promuovessero, tra l’altro, “la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione” (co. 1); “la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati […]” (co. 2);<br />
b) all’art. 24, tra gli specifici “criteri generali” dei meccanismi di incentivazione, quelli indicati al co. 2, lettere b), c) e d), secondo cui, rispettivamente, “il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto” (il principio si collega a quello dell’“equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”, confermato dalla precedente lettera a), “l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto” e “gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto”;<br />
c) all’art. 25, comma 11, la clausola di salvezza dei “diritti acquisiti”.<br />
Ed è significativo che il legislatore delegato utilizzi ripetutamente i termini “diritto” (all’incentivo) o “diritti”.<br />
In terzo luogo, il d.l. n. 145/2013 ha rafforzato questo convincimento, essendo stato adottato successivamente alla conclusione del sistema dei conti energia e dunque in un contesto nel quale il novero dei destinatari delle incentivazioni era ormai definito (o in via di definizione).<br />
Tale provvedimento, pur muovendo dalla ritenuta “straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure” (tra le altre) “per il contenimento delle tariffe elettriche […], quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese” (v. preambolo), e al dichiarato duplice fine di “contenere l’onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti”, ha, tuttavia, introdotto meccanismi di tipo facoltativo e dunque non pregiudizievoli per i fruitori degli incentivi.<br />
In questa prospettiva, sia gli interventi divisati ex ante, in corso di vigenza dei conti energia, dal d.lgs. n. 28/2011, quali l’anticipata cessazione del III° conto e la connotazione di immanente temporaneità dei due conti successivi (la cui operatività è stata collegata […] al raggiungimento di specifici obiettivi indicati negli inerenti provvedimenti), sia quelli previsti dal d.l. n. 145/2013 ex post, ossia dopo la chiusura del regime di sostegno, dimostrano come lo stesso legislatore abbia comunque preservato il “sinallagma” tra incentivi e iniziative imprenditoriali in corso.<br />
E infatti, l’incontestato “boom del fotovoltaico” sotteso alle inerenti determinazioni delle autorità pubbliche, puntualmente elevato dall’art. 23, co. 2, d.lgs. n. 28/2011 a parametro di esercizio della discrezionalità nella parte in cui individua la finalità di “tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili”, è stato affrontato con misure operanti pro futuro, perché applicabili a impianti non ancora entrati in esercizio (come attestato dalle riferite [nelle ridette ordinanze cui si fa rinvio] vicende giudiziali relative al passaggio dal III° al IV° conto), mentre sono state accuratamente evitate scelte aventi efficacia pro praeterito tempore.<br />
In altri termini, anche l’anticipata cessazione del III° conto, ancorché abbia prodotto effetti negativi nei confronti degli investitori che avessero intrapreso attività preliminari allo svolgimento della propria iniziativa, non ha tuttavia messo in discussione il “patto” stipulato con gli interessati, consentendo a ciascun operatore non ancora “contrattualizzato” di ponderare consapevolmente e adeguatamente il merito economico della propria iniziativa e di assumere le conseguenti determinazioni.<br />
È pertanto possibile ravvisare il vulnus arrecato dall’art. 26, co. 3, in esame al “diritto all’incentivo” e al principio del legittimo affidamento, stante l’imprevedibilità, da parte di un soggetto “prudente e accorto”, titolare di un incentivo ventennale a seguito dell’adesione a uno dei conti energia, delle modificazioni in pejus del rapporto.<br />
5.1.3. Le precedenti considerazioni non paiono superate dagli elementi addotti dalla parte pubblica al fine di escludere che l’art. 26 abbia dato vita a un “regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori” (quale aspetto sintomatico dell’incostituzionalità della disposizione), potendo dubitarsi della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento.<br />
L’art. 23 d.l. n. 91/2014, rubricato “Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione”, prevede quanto segue:<br />
“1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l’utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall’illuminazione pubblica.<br />
2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.<br />
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”.<br />
Ora, non sono certo contestabili gli scopi complessivi avuti di mira dal legislatore, che intende “pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici”, distribuendo tra costoro “i minori oneri per l’utenza” derivanti, tra le altre, dalle misure dell’art. 26 e, in ultima analisi, alleggerendo i costi dell’energia elettrica per i “clienti […] in media tensione e […] in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall’illuminazione pubblica”.<br />
Sennonché, tale obiettivo – oltre a non sembrare del tutto consonante con la finalità specificamente declinata dal comma 1 dell’art. 26, nel senso di “favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”, non risultando in particolare chiaro il nesso tra la “migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili” e la “più equa distribuzione degli oneri tariffari” tra gli utenti – è perseguito attraverso una “leva” che appare irragionevole e sproporzionata.<br />
Il reperimento delle necessarie risorse finanziarie è infatti attuato attraverso una modificazione unilaterale e autoritativa dei rapporti in essere, di cui è dubbia di per sé la proporzionalità rispetto all’obiettivo avuto di mira, tenuto conto del rango e della natura degli scopi del regime di sostegno (basti por mente all’evocazione, da parte della dir. 2001/77, delle norme del Trattato UE sulla tutela dell’ambiente), e che comunque non appare bilanciata da adeguate misure compensative (art. 26, commi 5 e ss.), con ulteriore profilo di irragionevolezza.<br />
Quanto ai “finanziamenti bancari” (co. 5), è sufficiente rilevare – in disparte gli aspetti collegati all’onerosità per i beneficiari dei meccanismi ipotizzati e ai costi di transazione comunque derivanti dall’impalcatura giuridico-finanziaria dei nuovi contratti – che la garanzia dello Stato non copre l’intero importo dell’eventuale operazione finanziaria (sino all’80% dell’ammontare dell’“esposizione creditizia […] di CDP nei confronti della banca” o della “somma liquidata da CDP alla banca garantita”) e che comunque si tratta di “finanziamenti” non automatici (residuando uno spazio di apprezzamento circa i requisiti dei beneficiari finali, che devono a es. essere soggetti “economicamente e finanziariamente sani”, e circa il “merito di credito”; cfr. artt. 1 e 2 d.m. 29.12.2014).<br />
Né presenta natura compensativa l’adeguamento della durata dei titoli autorizzatori (co. 6), che costituisce piuttosto una conseguenza necessitata – peraltro, non priva, in sé, di costi aggiuntivi – della protrazione del periodo di incentivazione oltre i venti anni nel caso di scelta dell’opzione di cui al co. 3, lett. a).<br />
Quanto all’“acquirente selezionato” (commi da 7 a 12), va osservato come lo stesso legislatore sia consapevole della natura solo eventuale della misura, tenuto conto dell’art. 26, co. 13, che ne subordina l’efficacia “alla verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea”.<br />
Verifica tanto più stringente alla luce del relativo ambito di applicazione, non riservato ai soli produttori da fonte solare, ma esteso a tutti i percettori di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
In ogni caso, ferma l’impossibilità di apprezzarne compiutamente il contenuto in assenza delle necessarie disposizioni attuative (si pensi, a es., al co. 9, lett. d, […]), anche qui è posto un limite quantitativo agli incentivi cedibili (80%), mentre non paiono disciplinate le conseguenze sui rapporti di finanziamento eventualmente accesi dai produttori di energia (i quali, attraverso la cessione, intendano monetizzare immediatamente l’incentivo).<br />
La possibilità di un recesso anticipato del produttore dal contratto di finanziamento sembra in effetti presa in considerazione dal co. 11, che reca però un impegno per il Governo assolutamente generico (“assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati”).<br />
5.1.4. In considerazione di quanto detto, e all’esito del bilanciamento tra l’interesse perseguito dal legislatore e la lesione dei diritti dei fruitori delle agevolazioni, emerge la possibile irragionevolezza e la possibile assenza di proporzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost., delle norme dell’art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014 (come convertito dalla l. n. 116/2014), apparendo altresì violato anche l’art. 41 Cost., alla luce dell’irragionevole effetto della frustrazione delle scelte imprenditoriali attraverso la modificazione degli elementi costitutivi dei rapporti in essere come contrattualizzati o, comunque, già negoziati.<br />
Ciò in quanto, e riassuntivamente: il sistema degli incentivi perde la sua stabilità nel tempo nonostante lo stesso sia stato già individuato e predeterminato in una convenzione o contratto di diritto privato; gli investimenti effettuati non sono salvaguardati; viene meno l’equa remunerazione degli investimenti effettuati; il periodo di tempo per la percezione dell’incentivo, invariato nella misura complessiva, viene prolungato indipendentemente dalla vita media convenzionale degli impianti (lett. a); l’incentivo non è più costante per tutto il periodo di diritto, ma si riduce in assoluto per tutto il periodo residuo (lett. c) o varia in diminuzione nell’ambito del ventennio originario di durata della convenzione (lett. a) o per cinque anni (lett. b).<br />
5.2. Violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in relazione all’art. 1, Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’art. 6, par. 3, Trattato UE.<br />
Il comma 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si pone in rapporto di possibile incompatibilità anche con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione, quali norme interposte, all’art. 1, Protocollo addizionale n. 1, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di cui è stata autorizzata la ratifica e disposta l’esecuzione con l. 4 agosto 1955, n. 848) e all’art. 6, par. 3, Trattato UE, che introduce nel diritto dell’Unione “in quanto principi generali”, i “diritti fondamentali” garantiti dall’anzidetta Convenzione.<br />
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo detto art. 1 – che afferma il principio di “protezione della proprietà”, ammettendo al contempo l’adozione delle misure legislative “ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale” – conferisce protezione anche ai diritti di credito (e alle aspettative legittime; si veda, tra le altre, Maurice c. Francia [GC], del 6 ottobre 2005, n. 11810/03, parr. 63 e ss.), reputando ammissibili le “interferenze” (ingerenze) da parte della pubblica autorità in presenza di un interesse generale (cfr. Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012 e 14 maggio 2012, final, parr. 77-79).<br />
In questa prospettiva, l’ingerenza costituita dalla sottrazione di parte dei crediti spettanti ai produttori di energia in forza delle convenzioni stipulate con il GSE non appare giustificata ed è in contrasto con il principio di proporzionalità, non risultando l’intervento ablatorio adeguatamente bilanciato dalla finalità di diminuire le tariffe elettriche in favore di alcune categorie di consumatori.<br />
5.3. Ulteriore violazione degli artt. 3 e 41 Cost.: disparità di trattamento ed ulteriori profili di irragionevolezza e sproporzione.<br />
È dubbia la costituzionalità dell’art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014, rispetto all’art. 3 Cost., eventualmente anche in relazione all’art. 41 Cost., nella parte in cui prevede che la rimodulazione si applichi soltanto agli “impianti di potenza nominale superiore a 200 kW” (recte: ai soggetti fruitori di tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da tali impianti).<br />
5.3.1. Tale restrizione del campo applicativo comporta la creazione, nell’insieme dei titolari degli impianti fotovoltaici incentivati, di due sottoinsiemi di imprese distinte in base alla “potenza nominale” (dell’impianto), destinatarie di un trattamento differenziato.<br />
A dire della parte pubblica le ragioni di tale scelta sarebbero da ricondurre essenzialmente alla circostanza che i soggetti incisi dalla rimodulazione, pur costituendo un’esigua percentuale (4%) del totale di quelli agevolati, fruirebbero di benefici pari alla maggior parte della spesa totale per l’incentivazione.<br />
In disparte l’esattezza del dato numerico, questa considerazione non integra, tuttavia, un profilo idoneo a sorreggere la contestata differenziazione di trattamento e, in particolare, la deteriore disciplina riservata a quelli di maggiori dimensioni, occorrendo tener conto delle modalità di funzionamento delle tariffe incentivanti.<br />
La relativa entità dipende infatti dalla quantità di energia prodotta, sicché è evenienza del tutto normale, e insita nel sistema, che i soggetti dotati di più elevata capacità produttiva, fruendo di incentivi proporzionati, possano assorbire un ammontare di benefici più che proporzionale rispetto al relativo numero.<br />
In altri termini, nel regime di sostegno delineato dai conti energia rileva la quantità dell’energia prodotta, non già il numero dei produttori, con la conseguenza che misure dirette a colpire soltanto alcuni di costoro sortiscono l’effetto di differenziare posizioni giuridiche omogenee.<br />
Le precedenti considerazioni dimostrano al contempo l’ulteriore irragionevolezza delle misure in argomento, foriere di un trattamento peggiorativo per alcuni produttori in assenza di adeguata causa giustificativa, non risultando percepibili le ragioni di interesse pubblico poste a base della distinzione.<br />
La sussistenza dei vizi innanzi indicati pare avvalorata dall’ulteriore esonero disposto dall’art. 22-bis, co. 1, d.l. n. 133/14 cit. in favore degli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 91/2014, “enti locali o scuole”: la norma opera infatti un distinguo fondato sulla peculiare qualità dei percettori dei benefici, indipendentemente dalla quantità di energia prodotta.<br />
5.3.2. Altro profilo di discriminazione si desume dal trattamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal solare.<br />
Nell’ambito dell’art. 26 il legislatore prende in considerazione anche tali soggetti nella parte relativa all’“acquirente selezionato” (commi 7 e ss.).<br />
Sennonché, non si comprendono le ragioni del deteriore trattamento dei produttori da fonte solare rispetto agli altri percettori di incentivi, parimenti finanziati dagli utenti attraverso i cc.dd. oneri generali di sistema (e dunque con il versamento delle componenti della bolletta elettrica A3 o assimilate).<br />
5.3.3. La creazione di categorie differenziate determina anche un vulnus alla concorrenza e una lesione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. dei produttori di energia elettrica destinatari dell’art. 26, comma 3, i quali, ancorché in un contesto economico connotato dal sostegno pubblico, vedono pregiudicata la possibilità di operare sul mercato a parità di condizioni con gli altri produttori da fonte solare e, più, in generale, di energia rinnovabile.<br />
Sotto questo profilo risultano pertanto lesi gli artt. 3 e 41 Cost..<br />
5.4. Violazione dell’art. 77 Cost.<br />
Secondo la Corte costituzionale “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell’adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione” (sent. n. 93 del 2011).<br />
Essa precisa anche che il relativo sindacato “va […] limitato ai casi di «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost. o di «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione»” (v., tra le altre, sent. n. 10/2015).<br />
Ai fini della relativa indagine la Corte ha rimarcato la centralità dell’elemento dell’“evidente estraneità” della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita, dovendo risultare una “intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare” (sent. n. 22/2012 nonché sentt. nn. 128/2008 e 171/2007).<br />
Ciò in quanto “l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge»” di cui all’art. 77 Cost., con l’ulteriore precisazione che “il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno” e ponendosi “la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione […] in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale”.<br />
In tale ottica, la Corte ha conferito rilievo anche all’art. 15, co. 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, che “pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (sent. n. 22/2012 cit., in cui è preso in esame anche il preambolo dell’atto sottoposto a scrutinio).<br />
Ora, premesso che ai sensi dell’art. 15, co. 1, l. n. 400/88 cit. i decreti-legge sono presentati per l’emanazione “con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione”, mentre il co. 3 sancisce che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”, il dubbio di costituzionalità dell’art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014 insorge con riferimento alla circostanza che, pur rinvenendosi nel titolo del d.l. n. 91/2014 il riferimento al “rilancio e [al]lo sviluppo delle imprese” e al “contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche”, nel preambolo del provvedimento non si rinviene tuttavia esplicitazione di tali punti.<br />
Risulta infatti presa in considerazione unicamente (con riguardo alla materia in esame) “la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticità ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale” (gli altri enunciati del preambolo riguardano la straordinaria necessità e urgenza di adottare “disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi”, di “prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini”, di adottare “disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell’economia nazionale, e la competitività del medesimo settore […]”; di adottare “disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché di adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall’appartenenza dell’Italia all&#8217;Unione europea”);<br />
Il testo è poi articolato in un titolo unico (tit. I “misure per la crescita economica”) e in 3 capi (“disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo”; “disposizioni urgenti per l’efficacia dell&#8217;azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all&#8217;unione europea”; “disposizioni urgenti per le imprese”).<br />
L’art. 26 è contenuto nel capo III, “disposizioni urgenti per le imprese”, insieme a una serie di articoli omogenei (da 23 a 30), effettivamente attinenti al tema della “più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici” (così l’art. 23 cit., che individua gli artt. da 24 a 30 quali generatori di “minori oneri per l’utenza”), ma in un contesto di norme del tutto eterogenee (cfr. artt. 18 ss).<br />
Appare dunque carente l’elemento finalistico, non sembrando ravvisabile “l’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”.<br />
Sotto altro profilo, esso contiene anche misure che non sono “di immediata applicazione”, come sancito dall’art. 15, co. 3, l. n. 400/88, essendo sufficiente considerare le menzionate norme sull’“acquirente selezionato” e sul recesso dai contratti di finanziamento (commi da 7 a 12).<br />
6. Profili di non manifesta infondatezza dell’art. 26, comma 2: violazione degli artt. 3, 41 e 77 Cost.<br />
L’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014, interviene sulle modalità di corresponsione delle tariffe incentivanti, prevedendo, “dal secondo semestre 2014”, che il GSE le eroghi “con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione”, con effettuazione del “conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”.<br />
Il d.m. 16 ottobre 2014, nel dare attuazione al comma 2, sancisce, all’all. 1 (punto 1.1), che ai fini dell’individuazione del “valore della rata di acconto”, la “producibilità media annua” sia determinata sulla base:<br />
&#8211; della c.d. “produzione storica”, qualora disponibile, consistente nelle “ore di produzione del singolo impianto relative all’anno precedente”: nelle “Istruzioni operative” del 3.11.2014 il Gestore precisa che tale criterio si applica “qualora siano disp<br />
&#8211; della c.d. “stima regionale”, consistente in una “stima delle ore di produzione regionali”: sempre nelle Istruzioni si chiarisce che qualora le anzidette “misure valide riferite a tutti i mesi dell’anno precedente” non siano disponibili, si applica il c<br />
In relazione a questa disposizione possono essere richiamate le considerazioni sviluppate ai precedenti punti 5.1 e 5.4, potendosi dubitare della sua compatibilità con gli artt. 3, 41 e 77 Cost.<br />
Essa, oltre a risentire della medesima eterogeneità ipotizzata con riferimento al comma 3, incide parimenti su rapporti in corso di esecuzione, definendo autoritativamente le modalità di attuazione dell’obbligazione di pagamento degli incentivi incombente sul Gestore.<br />
Il comma 2 modifica infatti le condizioni contrattuali in essere, sostituendo il criterio della “produzione effettiva” – fondato dunque su un dato di realtà (le modalità di erogazione delle tariffe per i vari conti energia si basano sulla misure dell’energia prodotta; cfr. a es. art. 6, co. 4, d.m. 5.7.2012; si ricorre a criteri suppletivi, quale la “producibilità attesa”, nel caso di mancata comunicazione delle misure; cfr. art. 5.3, all. A, delib. Aeeg n. 181/10 del 20.10.2010, in riferimento al III° conto) – con quello della “producibilità media annua” (a sua volta supplito, in assenza di “misure valide”, dalle “ore equivalenti medie per Regione”), senza considerare che il singolo beneficiario ha acceduto al regime di sostegno confidando nella possibilità di disporre di un flusso di cassa commisurato all’effettiva produzione, sulla base del quale provvedere alle proprie esigenze di tipo finanziario, continuative (es. rimborso dei finanziamenti) o contingenti che siano.<br />
In altri termini, anche questa misura comporta un’alterazione dei rapporti giuridici in corso, e, con riferimento al primo anno di operatività del meccanismo, un pregiudizio economico certo (consistente nella ritardata percezione del 10% dell’incentivo spettante, qualificato dalla legge in termini di “conguaglio”).<br />
Sicché il raggiungimento di quella che pare essere la sua dichiarata finalità – “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi” (art. 26, co. 1) – avviene a scapito del fruitore degli incentivi, che non è messo in condizione di acconsentire al mutamento delle condizioni alle quali avviene la regolazione delle partite economiche del rapporto.&gt;&gt;.<br />
III) Tanto premesso, il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le esposte questioni di costituzionalità e, per l’effetto, sospende il giudizio, mandando alla Segreteria di trasmettere alla Corte la presente ordinanza, di notificarla alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter:<br />
a) visti gli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:<br />
&#8211; dell’art. 26, comma 3, del decreto legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e 117, 1° comma, della Costituzione, nonché 1, Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione pe<br />
&#8211; dell’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014, in relazione agli articoli 3, 41 e 77 Cost.;<br />
b) dispone la sospensione del presente giudizio;<br />
c) ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni e notificazioni;<br />
d) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 giugno 2015, 29 ottobre 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giuseppe Daniele, Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Michelangelo Francavilla, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<p>&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il 25/02/2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2016-n-2592/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2016 n.2592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso Sulla necessità di applicare il favor partecipationis nelle gare di appalto, accogliendo offerte non rispettose delle specifiche tecniche richieste dal bando laddove sostanzialmente equivalenti; e sulla natura di facoltà non già di obbligo dell’impugnativa del diniego di autotutela ex art. 243 bis 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di applicare il favor partecipationis nelle gare di appalto, accogliendo offerte non rispettose delle specifiche tecniche richieste dal bando laddove sostanzialmente equivalenti; e sulla natura di facoltà non già di obbligo dell’impugnativa del diniego di autotutela ex art. 243 bis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della Pubblica Amministrazione- Offerte di gara- Prodotti non rispettosi delle specifiche tecniche richieste dal bando &#8211; Sostanziale equivalenza- Applicazione del Favor partecipationis – Necessità &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della Pubblica Amministrazione- Aggiudicazione della gara- Preavviso di ricorso ex 243 bis d. lgs. 163/2006- Impugnativa del diniego di autotutela- Facoltà non onere.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa- Proposizione di motivi aggiunti che non estendono il thema decidendum- Onere di versamento del contributo unificato- Competenza degli Uffici amministrativi</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Quando si avvalgono della possibilità di prescrivere determinate specifiche tecniche, le stazioni appaltanti non possono respingere un&#8217;offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l&#8217;offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Nella specie, l’unica esigenza tecnica richiesta dalla legge di gara era che l’altezza dei letti, oggetto dell’appalto di fornitura in favore delle USL, fosse regolabile attraverso un sistema motorizzato, a nulla rilevando che ciò si ottenesse con un sistema di sollevamento a pantografo piuttosto che a colonne. Un ingiustificato rifiuto dell’amministrazione di questa tecnica alternativa ma equivalente proposta dall’aggiudicataria sarebbe risultato contrario al principio del favor partecipationis.<br />
&nbsp;<br />
2. Avverso il diniego totale o parziale, espresso o tacito di autotutela ex art. 243 bis d. lgs. 163/2006 sussiste una mera facoltà e non già un onere di impugnativa, come peraltro ha affermato di recente il Consiglio di Stato conformandosi ad una giurisprudenza già consolidata sul punto. Pertanto i motivi aggiunti che estendono l’impugnativa alla nota con cui l’amministrazione procedente, riscontrando il preavviso di ricorso, ha confermato l’esito della procedura sono sostanzialmente riproduttivi delle censure già svolte con il ricorso introduttivo e hanno il dichiarato fine di superare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle difese resistenti.<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi della sentenza Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2015, l’istanza di esenzione dal versamento del contributo unificato relativo a motivi aggiunti non ampliativi del thema decidendum, laddove non ritualmente notificata né alle parti in causa né all’amministrazione finanziaria non rappresenta una domanda giurisdizionale rituale, per cui la decisione sulla stessa è rimessa agli uffici amministrativi dell’organo giurisdizionale</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00367/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01617/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2015/201501617/Provvedimenti/stemma.jpg" height="108" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Gardhen Bilance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena Carotenuto, Felice Leone e Pasquale Fornaro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ivan Marrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Rondinelli 2;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Malvestio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziano Ferrante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leonardo Bonechi in Firenze, viale Mazzini 35;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva, Determinazione del direttore di area della ESTAR, N. 1089 del 03.08.2015 relativa alla gara CIG 62501001AF, per la fornitura di letti bilancia (LOTTO 1) e poltrone bilancia ( LOTTO 2) da destinare alle azi<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’E.S.T.A.R. e della controinteressata Malvestio S.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. La ricorrente Gardhen Bilance S.r.l. impugna, con l’atto introduttivo del giudizio, l’aggiudicazione della procedura telematica indetta dall’E.S.T.A.R. – ente istituito dall’art. 100 della l.r. toscana n. 40/2005, come sostituito dalla l.r. n. 26/2014, per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale – per la fornitura di letti bilancia e poltrone bilancia da destinare alle Aziende U.S.L. di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. L’aggiudicazione è stata disposta secondo il criterio del prezzo più basso, con provvedimento del 3 agosto 2015, in favore dell’impresa Malvestio S.p.a..<br />
1.2. Costituendosi in giudizio, sia la stazione appaltante, sia la controinteressata, hanno eccepito l’improcedibilità del gravame, per non avere la società ricorrente impugnato la nota del 22 settembre 2015, mediante la quale E.S.T.A.R. aveva confermato l’esito della procedura, respingendo l’istanza presentata da Gardhen Bilance ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006.<br />
1.3. Nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Quindi, proposti dalla medesima ricorrente motivi aggiunti nei confronti della sopra citata nota E.S.T.A.R. del 22 settembre 2015, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2016.<br />
2. Con un unico, articolato motivo di impugnazione, la società Gardhen Bilance lamenta che la stazione appaltante, nell’aggiudicare la gara, avrebbe trascurato di approfondire le caratteristiche dei prodotti offerti dall’impresa aggiudicataria, che risulterebbero il frutto di assemblaggio (si tratterebbe cioè non di letti e poltrone bilancia, ma di letti e poltrone con annesso sistema di pesatura) e non sarebbero muniti di certificazione del prodotto finale assemblato, oltre che della necessaria approvazione CE del tipo di dispositivo medico con funzione di pesatura.<br />
Più in particolare, con riferimento ai letti bilancia (lotto n. 1 di gara), la ricorrente sostiene che il dispositivo offerto dalla Malvestio – letto regolabile in altezza tramite meccanismo a pantografo – non risponderebbe alle specifiche tecniche allegate alla <em>lex specialis</em>, le quali richiedevano un letto bilancia con altezza variabile tramite colonne motorizzate. Né potrebbe invocarsi nella specie l’equivalenza dei prodotti, giacché nessuna attestazione al riguardo sarebbe stata prodotta dalla controinteressata e, in ogni caso, perché il sistema di regolazione dell’altezza mediante colonne motorizzate costituirebbe un’evoluzione tecnologica del meccanismo a pantografo, di modo che l’uno e l’altro non potrebbero mai considerarsi equipollenti.<br />
Ancora, il certificato di approvazione CE prodotto in gara dalla controinteressata non sarebbe afferente a letti o poltrone bilancia, ma a strumenti per pesare a funzionamento non automatico, tanto che la dichiarazione di compatibilità del prodotto esibita dalla Malvestio non sarebbe nota al Ministero dello Sviluppo Economico. Il visualizzatore digitale modello T8, oggetto dell’offerta, non sarebbe a sua volta incluso in alcun certificato di approvazione CE e l’irregolarità metrologica dei prodotti offerti dall’aggiudicataria sarebbe confermata dalle dichiarazioni equivoche rese dalla Malvestio, la quale avrebbe indotto in errore la stazione appaltante anche attraverso l’indicazione di codici identici per prodotti differenti, ovvero di codici non aventi nessuna corrispondenza nell’elenco dei dispositivi medici tenuto presso il Ministero della Salute, e la produzione di immagini incomplete dei prodotti. La dichiarazione di conformità prodotto dalla Malvestio si riferirebbe, del resto, ai soli letti elettrici dalla stessa offerti, e non al prodotto assemblato, di modo che non sarebbe possibile attestare la conformità CE dei letti bilancia.<br />
Analogamente, la poltrona bilancia (lotto n. 2) offerta dalla controinteressata non risulterebbe dall’elenco dei dispositivi medici del Ministero della Salute e pertanto non potrebbe venire commercializzata. Si tratterebbe, peraltro, di una poltrona per prelievi e non di una poltrona bilancia, indicata nell’offerta con un codice non corrispondente ad alcun dispositivo medico e sprovvista di certificazione di conformità CE (la dichiarazione di un terzo soggetto, esibita in gara dalla Malvestio, sarebbe del tutto inattendibile); ed anche in questo caso sarebbe stato adoperato il modello di visore T8, mancante dell’approvazione CE.<br />
I motivi aggiunti estendono l’impugnativa alla nota con cui l’amministrazione procedente, riscontrando il preavviso di ricorso presentato dalla Gardhen Bilance, ha confermato l’esito della procedura. Essi riproducono le censure già svolte con il ricorso introduttivo e hanno il dichiarato fine di superare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle difese resistenti, sul punto essendo peraltro appena il caso di osservare come vi sia una facoltà, ma non un onere, di impugnare il diniego totale o parziale, espresso o tacito, di autotutela <em>ex</em> art. 243-<em>bis</em> D.Lgs. n. 163/2006 (la giurisprudenza è da tempo consolidata in tal senso: fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2015, n. 1543; id., 9 marzo 2015, n. 1176).<br />
2.1. Le censure saranno esaminate congiuntamente.<br />
2.1.1. Ai sensi dell’art. 68 co. 4 del D.Lgs. n. 163/2006, quando si avvalgono della possibilità di prescrivere determinate specifiche tecniche, le stazioni appaltanti non possono respingere un&#8217;offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l&#8217;offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.<br />
Alla disposizione risulta essersi correttamente conformata la stazione appaltante, la quale, a fronte della specifica tecnica che, per i letti bilancia, richiedeva la possibilità di variarne l’altezza tramite colonne motorizzate, non ha potuto far altro che giudicare tecnicamente equivalente il sistema di verticalizzazione offerto dall’aggiudicataria e caratterizzato dall’impiego di attuatori elettrici in luogo delle colonne motorizzate: avuto riguardo all’unica esigenza tecnica evincibile dalla legge di gara, che l’altezza dei letti potesse venire modificata per mezzo di un meccanismo motorizzato, un’eventuale esclusione dell’offerta Malvestio sarebbe risultata ingiustificatamente discriminatoria alla luce dell’ampia prescrizione della stessa legge di gara, la quale, non evidenziando ragioni univoche di oggettiva superiorità del sistema di sollevamento a colonne piuttosto che per quello a pantografo in relazione alle esigenze da soddisfare con l’appalto, deve essere interpretata secondo il consueto criterio del <em>favor partecipationis</em> (in altri termini, la legge di gara non consente di affermare che la necessità della stazione appaltante di disporre di letti regolabili in altezza potesse essere soddisfatta unicamente dall’acquisto di letti che la ricorrente definisce “di ultima generazione”, e non anche di letti “di vecchia generazione”, ma pur sempre muniti di un sistema motorizzato di regolazione dell’altezza).<br />
D’altro canto, in ordine alla specifica tecnica in questione la prova dell’equivalenza è apprezzabile <em>ictu oculi</em> dalla stazione appaltante pur in mancanza di espresse allegazioni o giustificazioni ad opera del concorrente, trattandosi unicamente di stabilire se i letti offerti siano dotati di meccanismi automatici (motorizzati) di sollevamento/abbassamento. E quelli offerti dalla controinteressata Malvestio lo sono certamente.<br />
2.1.2. Tanto premesso, dalla scheda dettaglio dell’offerta, in atti, la controinteressata risulta aver offerto il letto elettrico identificato dal codice 346760H e munito di bilancia elettronica (visualizzatore mod. T8) codice 346065. Come chiarito dalla stessa controinteressata, il prodotto è la risultante dell’assemblaggio di componenti provenienti da aziende diverse, le quali operano in collaborazione fra loro per dare vita a un <em>unicum</em> finale a partire dal letto elettrico prodotto, appunto, da Malvestio e corredato della dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e della relativa certificazione rilasciata dall’ente accreditato IMQ, nonché dell’iscrizione nell’elenco dei dispositivi medici tenuto presso il Ministero della Salute.<br />
Al letto elettrico viene applicato il sistema di pesatura prodotto invece da 5.9 Care Weighting System S.r.l., o meglio per conto di questa prodotto dalla società I Bilanciai, e commercializzato con un proprio codice identificativo da Malvestio. Si veda, a riscontro, la scheda tecnica dei prodotti presentata in gara, nella quale sono separatamente descritti il letto elettrico (codice 346760H), le quattro ruote sbloccabili (cod. 300224), le sponde laterali a compasso (cod. 346080) e la bilancia elettronica (cod. 346065), vale a dire i quattro prodotti cui si riferisce l’offerta economica della controinteressata, ciascuno con l’indicazione del relativo prezzo, a conferma della natura composita del letto bilancia offerto e della coincidenza tra offerta economica e oggetto della fornitura.<br />
Si aggiunga che, richiesta di chiarimenti dalla stazione appaltante, con nota del 13 luglio 2015 la Malvestio ha precisato che il nome commerciale del letto bilancia da essa offerto, come risultante dall’assemblaggio, è “Master” e che tale identificativo viene apposto al prodotto, già recante l’etichetta di riconoscimento della Malvestio con codice 346760H, dalla 5.9 Care Weighting System dopo l’inserimento della bilancia elettronica. La spiegazione è coerente con la titolarità, da parte della predetta 5.9 S.r.l., della certificazione CE del sistema di garanzia della qualità riferita, appunto, a letti e poltrone bilancia a uso medicale, modelli “Kelly”, “Master” e “Start” commercializzati con marchio “5.9” (doc. B 1 delle produzioni Malvestio), ed attestante nella sua forma più ampia la conformità dei prodotti alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 46/1997, attuativo della Direttiva 93/42/CE, in tutte le fasi, dalla progettazione al controllo finale (art. 11 co. 5 e allegato VII del D.Lgs. n. 46/1997).<br />
La conformità dei dispositivi ai requisiti metrologici è assicurata, ai sensi delle norme sopra richiamate, dal certificato di approvazione del tipo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società I Bilanciai, che, come detto, fornisce a 5.9 Care Weighting System gli strumenti di pesatura da applicare ai letti elettrici per dare vita ai letti bilancia assemblati: si tratta, come chiarito dall’aggiudicataria alla stazione appaltante, dei visori DFWCB di cui alla certificazione ministeriale del 26 ottobre 2011, ai quali la Malvestio attribuisce il proprio codice commerciale 346065 modello T8.<br />
Infine, la società 5.9 è anche titolare dell’iscrizione dei prodotti offerti in gara da Malvestio – letti bilancia e poltrone bilancia assemblati – nell’elenco dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute (doc. prodotto dal Malvestio il 17 dicembre 2015), il che dimostra l’assolvimento degli obblighi comunicativi gravanti sui produttori di dispositivi medici. Dall’iscrizione risultano, accanto al codice attribuito al prodotto dal fabbricante/assemblatore, il numero identificativo della registrazione, il nome commerciale, la classificazione CND e la classe CE (i letti “Master” e “Start” sono classificati come letti a bilancia e inseriti nella classe CE “IM – Classe I con funzioni di misura”), risultandone con ciò confermata l’idoneità all’acquisto da parte del servizio sanitario nazionale (si vedano, di nuovo, il D.Lgs. n. 46/1997, l’art. 1 co. 409 della legge n. 266/2005 e il D.M. 21 dicembre 2009, che ha sostituito il D.M. 20 febbraio 2007).<br />
2.1.3. In definitiva, la documentazione agli atti conferma l’adeguatezza dei controlli eseguiti dalla stazione appaltante e smentisce, di contro, la tesi della ricorrente, la quale si risolve, a ben vedere, nell’enfatizzare alcune apparenti incongruenze dell’offerta vincitrice. Incongruenze che debbono però ritenersi superate alla luce delle plausibili giustificazioni rese in gara dalla controinteressata e recepite dall’E.S.T.A.R. con il diniego di autotutela.<br />
In questa sede non può, del resto, disporsi alcun controllo sui presupposti per l’iscrizione dei dispositivi nell’elenco CND, trattandosi di attività rimessa all’autorità di sorveglianza e vigilanza in sede amministrativa e, in ogni caso, non sussistendo significativi elementi di dubbio al riguardo; fermo restando che la corrispondenza tra prodotti offerti e prodotti effettivamente forniti, nonché la presenza su questi ultimi della marcatura CE, potranno e dovranno essere verificate da E.S.T.A.R. e dalle aziende sanitarie interessate nel corso dell’esecuzione del contratto.<br />
2.1.4. Considerazioni simili valgono per le poltrone bilancia oggetto del lotto 2.<br />
La poltrona offerta dalla controinteressata con il codice PG84012 e con il nome commerciale “Kelly” è descritta già nel modulo contenente l’offerta economica come “poltrona prelievi… e sistema di pesatura integrato alla struttura”. Nella scheda tecnica trasmessa alla stazione appaltante si parla inequivocabilmente di “poltrona bilancia” identificata dal codice CND Z12099003, che corrisponde, nell’elenco ministeriale dei dispositivi medici, all’identificativo della poltrona bilancia “Kelly” prodotta dalla 5.9 S.r.l. e munita della medesima certificazione CE del sistema di garanzia della qualità già vista per i letti bilancia “Master” e “Start”, oltre che del medesimo certificato di conformità al tipo relativo allo strumento di pesatura DFWCB.<br />
3. In forza delle considerazioni esposte il gravame va respinto, con condanna della ricorrente Gardhen Bilance S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.<br />
3.1. La ricorrente, per inciso, ha depositato il 15 dicembre 2015 un’istanza di esenzione dal pagamento del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti proposti in corso di causa, invocando a sostegno la nota decisione della Corte di Giustizia UE, sez. V, 6 ottobre 2015, in causa C-61/14.<br />
Non vi è, tuttavia, luogo a provvedere da parte del collegio, trattandosi di atto non notificato ad alcuna delle parti in causa, né all’amministrazione finanziaria, ovvero all’ufficio giudiziario incaricato della riscossione del contributo, dovendosi perciò escludere che ci si trovi in presenza di una domanda giurisdizionale ritualmente introdotta. Per come formulata e proposta, l’istanza di esenzione dal contributo unificato presentata dalla ricorrente Gardhen Bilance dovrà dunque essere trattata in via amministrativa e rimessa alla Segreteria generale del T.A.R..<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge le impugnative proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti dalla Garhen Bilance S.r.l..<br />
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.<br />
Rimette al Segretario generale del T.A.R. ogni determinazione in ordine all’istanza di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti, depositata dalla ricorrente il 15 dicembre 2015.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</a></p>
<p>Pres. Pajno, est. Tarantino Sulla legittimità dell’ordinanza sindacale di messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale di un fondo ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 22/1997 emessa a carico degli eredi, e sulla sufficienza della sola notifica al Comune e non anche al Sindaco quale Ufficiale di Governo 1. Ambiente e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno, est. Tarantino</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell’ordinanza sindacale di messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale di un fondo ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 22/1997 emessa a carico degli eredi, e sulla sufficienza della sola notifica al Comune e non anche al Sindaco quale Ufficiale di Governo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ambiente e territorio – Ordinanza sindacale emessa ex art. 14 D.lgs. 22/1997 – Ordine di bonifica di un terreno – Ricorso – Omessa notifica al Sindaco in proprio, quale ufficiale di Governo – Ammissibilità.</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Ordine di bonifica di un terreno &#8211; Ordinanza sindacale emessa ex art. 14 D.lgs. 22/1997 a carico degli acquirenti del terreno in via ereditaria – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Il ricorso avverso l’Ordinanza Sindacale emessa ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 22/1997 recante ordine di messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale di un fondo, deve ritenersi ammissibile qualora sia stato notificato al Comune in persona del Sindaco p.t., ma non al Sindaco in proprio quale Ufficiale di Governo, poiché tale tipo di ordinanza contingibile ed urgente ha un diverso fondamento rispetto all’Ordinanza ex art. 54 TUEL. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi legittimo l’ordine di bonifica di un terreno emesso a carico degli eredi del proprietario un fondo laddove anche all’indomani dell’acquisizione in proprietà del bene sia stata accertata l’attività di sversamento di rifiuti, essendo irrilevante la circostanza che quei terreni siano stati oggetto di una locazione, atteso che la giurisprudenza è ferma nel riconoscere la responsabilità sia del proprietario di un terreno sul quale vengono depositati i rifiuti, sia di qualunque altro soggetto che si trovi in condizione di esercitare una funzione di protezione e custodia del fondo. (2)</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato Sez. V, 12/6/2009 n. 3765.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6/3/2013 n. 2417.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<strong>N. 00765/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 08308/2005 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 8308 del 2005, proposto da:&nbsp;<br />
Comune di Cerro al Lambro, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Solimini, Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi, n. 35 B.;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Danelli Ambrogio, Danelli Daniele, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Negri, Giuseppe Bozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; Papetti Antonia, Vitali Giuseppina;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad adiuvandum:<br />
Viscolube S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Pagni, Massimiliano Sambri, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 5443/2004, resa tra le parti, concernente bonifica località e ripristino ambientale.</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande, Mariaida Leonardo su delega dell&#8217;avvocato Vincenzo Negri, Angelo Clarizia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. I Sig.ri Danelli Ambrogio, Danelli Daniele, Papetti Antonia e Vitale Giuseppina adivano il TAR per la Lombardia per ottenere l’annullamento dell&#8217;ordinanza del sindaco del Comune di Cerro al Lambro n. 9 del 6 ottobre 2003, notificata ai ricorrenti in data 9 ottobre 2003, nella parte in cui si ordinava ai ricorrenti la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale, unitamente agli adempimenti connessi, della località in Cerro al Lambro, denominata &#8220;cascina Gazzera&#8221;, a termini degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 22/97; di tutti gli atti connessi e presupposti ed in particolare del verbale della conferenza di servizi del 30 giugno 2000 &#8211; non nota-, della nota 1.6.2002 prot. N. 5033.<br />
2. Il primo giudice accoglieva il ricorso rilevando che in relazione ad alcuni terreni per i fenomeni di inquinamento sino al 1979 gli stessi non potessero essere imputabili ai ricorrenti, atteso che gli immobili in questione non risultavano essere di loro proprietà, ma del defunto padre. Mentre per gli eventi successivi il comune di Cerro al Lambro non aveva fornito la prova della causazione dei fenomeni in questione da parte di quest’ultimi. Mentre quanto ai restanti terreni i fenomeni di inquinamento riguardavano un periodo temporale antecedente al 2000, anno in cui il Sig. Danelli Ambrogio, li acquistava in proprietà, né risultava provato li avesse condotti in locazione o ne avesse avuto altrimenti la disponibilità.<br />
3. Con l’odierno appello il Comune di Cerro al Lambro rivendica a legittimità del provvedimento impugnato in prime cure, invocando la riforma della sentenza del TAR.<br />
3.1. In prima battuta l’appellante sostiene che erroneamente il primo giudice non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata notifica dello stesso al Sindaco del Comune di Cerro al Lambro, nella parte in cui detta ordinanza sarebbe stata adottata, oltre che ai sensi dell&#8217;art. 17 del D. Lgs. 22/97, anche ai sensi dell&#8217;art. 14 del medesimo corpo normativo.<br />
3.2. L’amministrazione comunale, inoltre, lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe imposto ai sensi del citato art. 14, la rimozione dei rifiuti, prima ancora della bonifica, attività la prima di cui sarebbe onerato il titolare del diritto reale sull’area unitamente al responsabile della violazione.<br />
3.3. Quanto, invece, all’obbligo di bonifica, sarebbe erronea l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale l’obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi. Del resto il Sig. Danelli Francesco sarebbe stato responsabile della contaminazione del sito per averlo concesso in locazione alla società ICEP per lo scarico dei propri residui di lavorazione. In ogni caso gli eredi sarebbero responsabili anche iure proprio per non essersi attivati nel porre rimedio alla contaminazione. Né appare corretto ritenere che anche per il periodo di tempo successivo al momento in cui ne divenivano proprietari quest’ultimi non dovessero attivarsi almeno per recintare l’area. Ancora sarebbe lacunosa la motivazione del TAR che avrebbe preso in considerazione solo la posizione del Sig, Danelli Ambrogio.<br />
4. Costituitisi in giudizio gli originari ricorrenti invocano la conferma della sentenza di primo grado, eccependo, inoltre, che sulla stessa questione tra le stesse parti si sarebbe già pronunciato lo stesso TAR per la Lombardia con sentenza n. 760/2000.<br />
5. Interviene&nbsp;<em>ad adiuvandum</em>&nbsp;Viscolube S.p.a. che pone in luce come con sentenza 27 marzo 2009, n. 1826, il Consiglio di Stato avrebbe confermato la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 8/1997 con la quale su terreni limitrofi era stata ordinata la bonifica nei confronti degli originari ricorrenti. Altra controversia avente ad oggetto la stessa ordinanza sindacale sarebbe stata portata all’attenzione del Consiglio su appello proposto da ICEP s.r.l.<br />
6. Nelle successive difese l’amministrazione appellante ribadisce le proprie conclusioni, evidenziando che in ragione della sentenza del Consiglio di Stato 27 marzo 2009, n. 1826, avrebbe ottenuto la condanna al risarcimento del danno in sede civile da parte degli originari ricorrenti con sentenza del Tribunale di Lodi del 25 novembre 2014.<br />
7. All’udienza del 17 febbraio 2015 la trattazione dell’odierno contenzioso si differisce in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul tema dei limiti della responsabilità del proprietario per i fenomeni di inquinamento presenti sugli immobili di cui risulti titolare.<br />
8. Infine, con memoria depositata in data 12 novembre 2015 l’amministrazione comunale argomenta in ordine al principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia, 4 marzo 2015, C-534/13, affermandone l’irrilevanza nell’odierna controversia, dal momento che resa su quesito avente ad oggetto la direttiva 2004/35/CEE, che si applica ai danni causati da emissione, evento o incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, mentre l’ordinanza sindacale impugnata in prime cure farebbe applicazione della previgente disciplina nazionale d.lgs. 22/1997 adottata in recepimento delle direttive del 1991 e del 1994. In ogni caso la pronuncia non potrebbe andare a vantaggio degli appellati sia perché gli stessi non avrebbero richiamato la disciplina che ne è oggetto, sia perché gli stessi non sarebbero proprietari incolpevoli del sito inquinato, avendo dato causa all’inquinamento in questione.<br />
8. L’appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei sensi di seguito indicati.<br />
8.1. Innanzitutto, va confermato il capo della sentenza di prime cure, che respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notifica dello stesso al sindaco in proprio, quale ufficiale di governo. Infatti, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 22/1997, come già chiarito da Cons. Stato Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765, ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall&#8217;art. 54 T.U. enti locali. Pertanto, impregiudicata la questione non sottoposta nemmeno allo scrutinio del primo giudice circa la corretta individuazione dell’organo comunale competente, il Sindaco non agisce in qualità di ufficiale di Governo, ma di organo del comune.<br />
9. Sono fondate, invece, le doglianze con la quale l’amministrazione sostiene la legittimità dell’ordinanza impugnata contenente l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica in capo agli odierni appellati.<br />
Va precisato che la pronuncia della Corte di Giustizia, 4 marzo 2015, C-534/13 non contiene principi di diritto utili ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, non solo si pronuncia su una disciplina europea,&nbsp;<em>ratione temporis</em>, non applicabile alla controversia in esame, ma in ogni caso giunge a conclusioni non esportabili alla vicenda&nbsp;<em>de qua</em>, dal momento che esclude l’addebitabilità in capo al proprietario degli obblighi di bonifica e di ripristino discendenti dalla mera qualifica di titolare di un diritto reale sul bene. Esclude, quindi, la compatibilità comunitaria di una disciplina nazionale che preveda una responsabilità oggettiva discendente dalla mera qualifica di titolare di un diritto reale sul bene.<br />
9.1. Appare opportuno, inoltre, precisare che questa Sezione in altro contenzioso proposto da I.C.E.P. S.r.l. per ottenere la caducazione dell’ordinanza impugnata anche dagli odierni appellati ha escluso con la pronuncia n. 5305/2014, la ricorrenza delle censure di legittimità ivi denunciate. Sempre questa Sezione con sentenza n. 1026/2009, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso l’ordinanza n. 8/1997 del Sindaco del comune di Cerro al Lambro con la quale venivano disposti obblighi per la bonifica ambientale delle aree di proprietà di quest’ultimi sui mappali n. 57 e 59 del foglio 10 del comune di Cerro al Lambro, prossime a quelle oggetto dell’ordinanza impugnata con il ricorso di prime cure, così riformando la sentenza del TAR Lombardia n. 760/2000.<br />
9.2. Tanto premesso va chiarito che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono ravvisabili elementi di imputazione in capo agli originari ricorrenti degli obblighi di bonifica e di ripristino discendenti dal loro comportamento colposo.<br />
Innanzitutto, è utile precisare che la giurisprudenza di questo Consiglio ha precisato che l’obbligo ripristinatorio è trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di natura patrimoniale (cfr. Cons. St., Sez. II, 6 marzo 2013, n. 2417). Quanto, invece, agli obblighi di bonifica posto che è accertata anche all’indomani dell’acquisizione in proprietà del bene da parte degli odierni appellati l’attività di sversamento di rifiuti nel fondo in questione, da un lato, è irrilevante la circostanza che sia intervenuto un contratto di locazione tra la società ICEP e Francesco Danelli, atteso che la giurisprudenza è ferma nel riconoscere sia la responsabilità del proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, art. 14, comma 3, nel caso in cui il terreno sia oggetto di un rapporto di locazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6525), sia la responsabilità di qualunque soggetto che si trovi con l&#8217;area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli &#8211; e per ciò stesso imporgli &#8211; di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l&#8217;area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell&#8217;ambiente. Pertanto, sia il proprietario locante, che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli. Dall’altro, deve rinvenirsi una responsabilità in proprio in capo agli aventi causa di Franceso Danelli, poiché il requisito della colpa postulato dall’art. 14, d.lgs. 22/1997, ben può consistere proprio nell&#8217;omissione degli accorgimenti e delle cautele che l&#8217;ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un&#8217;efficace custodia e protezione dell&#8217;area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi (cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4472; Cons. Stato Sez. V, 16 luglio 2010, n. 4614). Nella fattispecie, infatti, gli atti amministrativi acquisiti al fascicolo di causa danno atto del verificarsi dei fenomeni di inquinamento nell’arco di oltre trent’anni e della loro riconducibilità agli odierni appellati ed al loro dante causa, che in alcun modo hanno impedito lo sversamento dei rifiuti sui loro suoli, né hanno provveduto alla rimozione degli stessi, non attivandosi per impedire che l’attività di devastazione delle aree oggetto dell’ordinanza impugnata proseguisse nel corso degli anni.<br />
10. L’odierno appello deve, quindi, essere accolto con ciò che ne consegue in termini di riforma della sentenza impugnata e di reiezione del ricorso di primo grado.<br />
11. Nella particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate si ravvisano validi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma sentenza respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-765-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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