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	<title>25/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2011-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2011-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</a></p>
<p>Presidente De Siervo, Redattore Grossi 1. Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4, comma 2; art. 8, comma 2; art. 14, commi 1 e 2; art. 17,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2011-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-25-2-2011-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente De Siervo, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4, comma 2; art. 8, comma 2; art. 14, commi 1 e 2; art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; art. 18, commi 1 e 3; art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) – Prevista rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico – Garanzia di pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione – Inammissibilità;</p>
<p>2.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4, comma 2; art. 8, comma 2; art. 14, commi 1 e 2; art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; art. 18, commi 1 e 3; art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) &#8211; Prevista rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico – Garanzia di pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – Non fondatezza;</p>
<p>3.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) &#8211; Centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione &#8211; Attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – Non fondatezza;</p>
<p>4.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 17, comma 5, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) – Attribuzione agli stranieri del diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – Non fondatezza;</p>
<p>5.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) &#8211; Promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – Non fondatezza;</p>
<p>6.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) – Accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle persone straniere &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – Non fondatezza;</p>
<p>7.	Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Art. 16 della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania) – Prevista equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche erogate dalla regione &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione del all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e per violazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001) – Non fondatezza;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>2.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>3.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>4.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 5, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>5.	non  è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>6.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>7.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori: <br />	<br />
<b>Presidente</b>: Ugo DE SIERVO; <b>Giudici</b> : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, lettera a) e 3, lettera b), 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 8, comma 2, 14, commi 1 e 2, 16, 17, commi 2, 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 3, e 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 27 aprile 2010 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2010. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi; <br />	<br />
uditi l’avvocato Rosanna Panariello per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. &#8211; Con ricorso notificato il 20 aprile 2010 e depositato il successivo 27 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha congiuntamente proposto – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione (ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 34, 35, 39-bis e 40, commi 1, 1-bis e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2 [indicato solo in epigrafe]; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19 febbraio 2010, n. 16. Con lo stesso atto, il ricorrente ha altresì impugnato – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1999 [recte: 1998] ed all’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001) – l’art. 16 della stessa legge regionale n. 6 del 2010. <br />	<br />
1.1. &#8211; Il ricorrente premette che la legge regionale (all’art. 1, comma 2) prevede, tra i propri princípi e le proprie finalità, quella di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano «la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti. A tal fine le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate: a) alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico […]». Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, «la Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a: […] b) assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale […]». <br />	<br />
Peraltro, il ricorrente osserva che, ai sensi del comma 1 dell’art. 2, i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale […] di seguito denominati persone straniere»; e che, nell’indicazione dei compiti della Regione e delle Province, le relative disposizioni (di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2) concernono in generale, le persone straniere senza ulteriori specificazioni. E rileva che sia l’art. 14 (nell’istituire presso l’assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere) implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti; e sia le restanti norme censurate (art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; art. 18, commi 1 e 3; art. 20, comma 1) individuano nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l’assistenza socio-sanitaria, l’integrazione sociale e la formazione professionale, che vedono quali destinatari le «persone straniere presenti sul territorio regionale». <br />	<br />
Orbene, secondo il ricorrente, l’uso di tale formula ampia e generica, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (quali, ad esempio, l’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera f); l’art. 4, comma 1; l’art. 5; l’art. 13, comma 4; l’art. 16; l’art. 21; l’art. 25) viceversa si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Tuttavia, l’ingresso, la permanenza e l’espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e, quindi, le norme regionali impugnate (non rientrando nel regime derogatorio di cui agli artt. 19 e 35) violerebbero i princípi fondamentali stabiliti, in particolare, negli artt. 3, comma 5, e 40, comma 1-bis, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti l’illegittimità del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell’espulsione e della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché nell’art. 10-bis (introdotto dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), il quale configura come reato la condotta dello straniero che faccia ingresso o si trattenga nel territorio dello Stato, in violazione delle norme di detto decreto legislativo. <br />	<br />
Sicché, le disposizioni regionali impugnate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risulterebbero eccedere dalle competenze della Regione, incidendo sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell’art. 117, secondo comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste alle successive lettere h) ed l). <br />	<br />
1.2. &#8211; Il ricorrente – sempre con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), Cost. – deduce, inoltre, distintamente, l’illegittimità costituzionale (a) dell’art. 17, comma 2, della legge regionale in esame, che (prevedendo che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa») contrasterebbe con l’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza», e secondo cui «L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»; nonché (b) dell’art. 17, comma 5, che (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi) contrasterebbe con l’art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,» a siffatte provvidenze. <br />	<br />
1.3. &#8211; Per violazione degli stessi parametri, il Governo impugna anche l’art. 18, commi 1 e 3, della medesima legge regionale, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale. Secondo la difesa erariale tali norme si pongono in contrasto con i princípi di cui all’art. 35 del citato decreto legislativo, che, nel dettare disposizioni sulla «Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale», stabilisce, al comma 3, che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». <br />	<br />
1.4. &#8211; A sua volta l’art. 20, comma 1 (che consente l’accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni), è impugnato – sempre con riferimento ai medesimi parametri – per violazione dell’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l’accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Secondo il ricorrente, la disposizione regionale oltre ad agevolare il soggiorno e l’inserimento sociale anche in vista di una possibile formazione professionale dello stranieri irregolare (suscettibile di espulsione) estende ad esso diritti ed agevolazioni previste dalla normativa statale esclusivamente a favore dello straniero che soggiorna regolarmente sul territorio. <br />	<br />
1.5. &#8211; Infine, l’art. 16 (secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione»), viene impugnato per violazione dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell’art. 117, terzo comma, Cost. Osserva infatti il ricorrente che – se l’art. 3, comma 5, e l’art. 40, comma 1-bis, del testo unico sull’immigrazione (che, a loro volta, costituiscono princípi fondamentali) demandano alla Regione e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale degli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio – tuttavia la disposizione si pone in contrasto con l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che circoscrive l’ámbito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». La disposizione regionale, pertanto, limitandosi a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza specificare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali, si pone in contrasto con i princípi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di condizioni di accesso dello straniero alle prestazioni economiche previdenziali. <br />	<br />
2. &#8211; La Regione Campania si è costituita nel presente giudizio in via principale in virtù di deliberazione effettuata con decreto dirigenziale adottato dal Coordinatore dell’Area generale di coordinamento, «su proposta del Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario». </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. &#8211; In via preliminare, va rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel presente giudizio sulla base di autorizzazione a resistere conferita (con decreto dirigenziale n. 366 del 17 maggio 2010) dal coordinatore dell’Area generale di coordinamento &#8211; Avvocatura, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario della Regione medesima, e non già dalla Giunta regionale, come viceversa richiesto dall’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è conformato l’art. 51, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania). Orbene, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale – che ha affermato (anche in fattispecie identica) che, nella competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (ex multis, ordinanza letta all’udienza del 5 ottobre 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 325 del 2010) – la costituzione risulta pertanto inammissibile. <br />	<br />
2. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, in primo luogo, impugna congiuntamente numerose disposizioni della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (recante «Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania»). In particolare, il ricorrente censura: l’art. 1, comma 2, lettera a), in quanto prevede, tra i propri princípi e finalità, quello di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano «la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti», ed a tal fine dispone che «le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate […] alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico»; l’art. 1, comma 3, lettera b), secondo cui «la Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a […] assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale»; l’art. 2, comma 1, per il quale i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale […] di seguito denominati persone straniere»; l’art. 3, comma 1, e l’art. 4, comma 2, che, nell’indicazione dei compiti della Regione e delle Province, si riferiscono in generale alle persone straniere senza ulteriori specificazioni; l’art. 8, comma 2 [indicato solo in epigrafe]; l’art. 14, commi 1 e 2, in quanto, nell’istituire presso l’assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti; l’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; l’art. 18, commi 1 e 3; l’art. 20, comma 1, poiché, individuando nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l’assistenza socio-sanitaria, 1’integrazione sociale e la formazione professionale, vedono quali destinatari le «persone straniere presenti sul territorio regionale». <br />	<br />
Secondo il ricorrente, l’uso della ampia e generica formula «persone straniere presenti sul territorio regionale», unitamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (quali, ad esempio, l’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera f); l’art. 4, comma 1; l’art. 5; l’art. 13, comma 4; l’art. 16; l’art. 21; l’art. 25) viceversa si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Poiché, però, la permanenza e l’espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le norme regionali impugnate (non rientrando nel regime derogatorio di cui agli artt. 19 e 35 del medesimo testo unico) si porrebbero in contrasto con i princípi fondamentali da questo stabiliti, in particolare, negli artt. 3, comma 5, e 40, comma 1-bis, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti l’illegittimità del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell’espulsione e della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché nell’art. 10-bis (introdotto dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»). Pertanto, esse verrebbero ad incidere sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell’art. 117, secondo comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste dalle successive lettere h) ed l). <br />	<br />
2.1. &#8211; Le questioni aventi ad oggetto tale primo gruppo di norme, congiuntamente impugnate, sono in parte inammissibili ed in parte non fondate. <br />	<br />
Come già chiarito nella sentenza n. 299 del 2010, con la quale questa Corte s’è pronunciata nel merito di un’impugnazione formulata in maniera sostanzialmente identica, nei confronti di analoga normativa di altra Regione nella stessa materia, il primo gruppo di censure rende palese che il ricorrente, dopo avere trascritto, in parte, le disposizioni regionali con esse impugnate, ne abbia dedotto l’illegittimità costituzionale esclusivamente in quanto, a suo avviso, esse sarebbero applicabili «anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno», i quali «non solo non avrebbero titolo a soggiornare, ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, dette norme violerebbero i parametri evocati, poiché «incidono sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati» e prevedono «interventi volti al riconoscimento o all’estensione di diritti in favore dell’immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione» (sentenza n. 299 del 2010). <br />	<br />
Pertanto, benché tali norme regolino molteplici e non omogenei interventi riconducibili a differenti ámbiti materiali (non individuati dal ricorrente), le uniche specifiche censure proposte riguardano dette disposizioni esclusivamente nella parte in cui esse sarebbero riferibili agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno; e, conseguentemente, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono qui costituire oggetto di scrutinio. <br />	<br />
Peraltro, va precisato che le censure riguardanti l’asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost., con riguardo alla dedotta lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale», sono inammissibili in quanto l’impugnazione, così come formulata, risulta essere meramente assertiva, giacché non suffragata da alcuna argomentazione (sentenze n. 312 e n. 200 del 2010). E lo stesso vizio di inammissibilità inficia anche, in parte qua, le altre questioni, in cui il preteso vulnus è altrettanto immotivato, in quanto prospettato, in modo identico, mediante il mero richiamo di detti parametri. <br />	<br />
Le residue censure riferite alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), risultano non fondate. <br />	<br />
Va, infatti, nuovamente sottolineato, in generale, che deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell’immigrazione, per come previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, fermo restando che tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ámbiti, come il diritto allo studio o all’assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni (sentenze n. 299 e n. 134 del 2010). E ciò, in quanto l’intervento pubblico concernente gli stranieri non può limitarsi al mero controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale, ma deve necessariamente considerare altri ámbiti – dall’assistenza sociale all’istruzione, dalla salute all’abitazione – che coinvolgono molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni (sentenze n. 156 del 2006, n. 300 del 2005). Tanto più che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (sentenza n. 148 del 2008). <br />	<br />
Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate – peraltro in attuazione del comma 5 dell’art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, in virtù del quale «Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana» – alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad assicurare l’opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio ed alla formazione professionale, all’assistenza sociale, al lavoro, all’abitazione, alla salute. Se tali norme (fatto salvo quanto si dirà oltre, riguardo agli artt. 17, comma 5, e 20, comma 1, singolarmente censurati) si ritengono applicabili anche in favore degli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è altrettanto vero che esse hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza minimamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione ovvero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale o regionale o sullo status dei beneficiari. Di conseguenza, la lettera e la portata teleologica delle norme regionali impugnate non consentono di interpretare le stesse nel senso che gli interventi ivi previsti, ove riferibili appunto anche agli immigrati irregolari, permettano neppure indirettamente di legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, interferendo sulla potestà, di esclusiva spettanza dello Stato, relativa alla programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale ovvero ai presupposti ed alle modalità di regolarizzazione dello straniero. <br />	<br />
3. &#8211; Il ricorrente – sempre con riferimento alle lettere a) e b) dell’art. 117, secondo comma, Cost., evocate sulla base delle medesime motivazioni – impugna distintamente il comma 2 dell’art. 17 della medesima legge regionale, che (nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa) contrasterebbe con l’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza» e secondo cui «L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia». <br />	<br />
3.1. &#8211; La questione non è fondata. <br />	<br />
Il comma 2 dell’art. 17 prevede che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa, con particolare attenzione alle seguenti categorie: a) richiedenti asilo e loro famiglie fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; l’accoglienza può avvenire anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per asilo, per asilo umanitario; b) lavoratori stagionali; c) stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell’ambito dei programmi di protezione sociale, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998; l’accesso ai centri può avvenire anche nelle more dell’accertamento dei presupposti per l’ammissione al programma di assistenza e integrazione sociale o nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o per motivi umanitari; d) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazionale, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 286/1998; e) minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 286/1998; f) marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio». <br />	<br />
Conformemente a quanto già affermato da questa Corte (nella citata sentenza n. 299 del 2010) va, innanzitutto, sottolineato che la norma, lungi dall’incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione (sentenza n. 156 del 2006) e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso (sentenza n. 269 del 2010), pone una previsione che si colloca nell’ámbito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione (sentenza n. 10 del 2010) e la cui regolamentazione, in quanto espressione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta, non è valutabile, come tale, sulla base di una prospettazione basata (oltre che sul non fondato assunto della asserita lesione di competenze esclusive dello Stato) sulla dedotta violazione di princípi fondamentali che, viceversa, sono diretti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. sentenza n. 247 del 2010). <br />	<br />
D’altronde, l’autonomia del legislatore regionale nella materia de qua appare guidata dalla volontà di estendere l’accessibilità al diritto sociale ad una (sebbene precaria e temporanea) sistemazione alloggiativa, che peraltro la Corte ha ritenuto riconducibile «fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione» (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010). E ciò, in coerenza con la naturale propensione “espansiva” della esigenza di garantire il “rispetto” (che altro non può significare se non concreta attuazione) dei diritti fondamentali spettanti alla persona, alla stregua di quanto sancito dallo stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, che: a) all’art. 2, comma 1, proclama che «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princípi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»; b) all’art. 3, comma 5, dispone che «Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana». <br />	<br />
4. &#8211; Il ricorrente – in riferimento ai medesimi parametri – impugna altresì il comma 5 dello stesso art. 17, che (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi) contrasterebbe con l’art. 40, comma 6, del medesimo decreto legislativo, per il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione». <br />	<br />
4.1. &#8211; Anche questa censura non è fondata, per erroneità della premessa interpretativa. <br />	<br />
La norma prevede che, «In attuazione dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a: a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della Regione Campania; b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l’acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione; d) partecipare ai bandi di concorso relativi all’erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi». <br />	<br />
La premessa da cui muove il ricorrente si basa sulla ritenuta estensione anche allo straniero irregolare della possibilità di concorrere all’assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla norma. <br />	<br />
Tale assunto risulta, però, smentito, oltre che dall’espresso fine di attuazione dell’art. 40, comma 6, del Testo unico sull’immigrazione, dal raffronto tra il riferimento generico alle «persone straniere» contenuto nella disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti sul territorio», di cui al precedentemente esaminato comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può portare ad interpretare il comma 5 come applicabile anche all’immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dalla lettera dell’art. 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che – a modifica della lettera a) dell’art. 2 della legge della Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 (recante «Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica») – prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di tali alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell’Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest’ultimo caso, l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». <br />	<br />
Risulta, quindi, di tutta evidenza la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma censurata che trascuri la esplicita delimitazione dei beneficiari del medesimo diritto, in senso del tutto conforme alla evocata norma statale, operata nello stesso contesto legislativo. <br />	<br />
5. &#8211; Sempre per violazione degli stessi parametri, il Governo impugna anche l’art. 18, commi 1 e 3, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale. Secondo la difesa erariale tali norme si pongono in contrasto con i princípi di cui all’art. 35 del citato decreto legislativo, che, al comma 3, stabilisce che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». <br />	<br />
5.1. &#8211; Anche questa censura non è fondata. <br />	<br />
Il comma 1 dell’art. 18 prevede che: «Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998»; a sua volta il comma 3 dello stesso articolo dispone che «L’amministrazione regionale promuove le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale». <br />	<br />
Chiamata a scrutinare in via principale analoga norma di altra legge regionale (sentenza n. 269 del 2010), questa Corte ha ribadito che «lo straniero è […] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del 2008) ed in particolare, con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, ha precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». Quest’ultimo deve perciò essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso» (sentenza n. 252 del 2001). <br />	<br />
Orbene, le disposizioni oggetto di censura (al pari di quelle già sottoposte al vaglio di questa Corte nelle richiamate sentenze n. 299 e n. 269 del 2010) si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana. Pertanto la norma regionale – in esplicita attuazione dei richiamati princípi fondamentali posti dagli artt. 34 e 35 del testo unico immigrazione – provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria, nell’esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso. <br />	<br />
6. &#8211; L’art. 20, comma 1, nella parte in cui consente l’accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni, è censurato per violazione sempre dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., nonché dell’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l’accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. <br />	<br />
6.1. &#8211; La questione non è fondata, per erroneità della premessa interpretativa. <br />	<br />
La norma censurata prevede che «Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell’ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». <br />	<br />
L’affermazione (peraltro non specificamente motivata) dell’applicabilità della disposizione de qua anche agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la stessa norma censurata prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi de quibus avvenga «nell’ámbito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa che – all’art. 1, comma 1, lettera o), della legge della Regione Campania 18 novembre 2009, n. 14, recante il «Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro» –, al fine di «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell’accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati», stabilisce, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell’inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali». <br />	<br />
7. – Il ricorrente, infine, ha impugnato l’art. 16 – secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione» – per «violazione dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.», giacché la disposizione si pone in contrasto con l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), che circoscrive l’ámbito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Secondo il ricorrente, la disposizione regionale sarebbe incostituzionale nella parte in cui si limita a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza indicare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali. <br />	<br />
7.1. &#8211; Nei termini in cui è stata prospettata, anche quest’ultima questione non è fondata. <br />	<br />
Attraverso il richiamo all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo il quale «Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione», il ricorrente deduce la violazione dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. <br />	<br />
Orbene, pur prescindendo dal fatto che viene denunciata la violazione di un principio fondamentale senza una previa specifica identificazione della materia nel cui ámbito ascrivere la norma censurata, risulta dirimente rilevare che il ricorrente omette di considerare che tale norma è già stata oggetto di tre pronunce di illegittimità costituzionale (due delle quali precedenti alla proposizione del presente giudizio) con le quali questa Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, di particolari requisiti qualificanti per ottenere la carta o il permesso di soggiorno. Così l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui tali disposizioni escludono che l’indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008) e la pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009) possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. <br />	<br />
Parimenti, il solo art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, è stato altresì ulteriormente dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187 del 2010). <br />	<br />
In particolare, questa Corte ha fondato tali pronunce sulla considerazione che – se al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, e se è possibile subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni, non diretti a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata – «una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008). <br />	<br />
Orbene, rispetto a tali pronunce incidenti sulla individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze. Sicché, la previsione contenuta nella norma censurata, è lungi dall’essere lesiva del principio fondamentale, come evocato dal ricorrente. 	</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe; <br />	<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 5, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011. </p>
<p>F.to: <br />	<br />
Ugo DE SIERVO, Presidente <br />	<br />
Paolo GROSSI, Redattore <br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.917</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>L&#8217;Adunanza plenaria sospende un diniego emersione lavoro irregolare, diniego emesso ai sensi dell’art. 1-ter, comma 2, del d.l. 1 luglio 1979 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 (condanna riportata ai sensi dell’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per essersi il ricorrente trattenuto illegalmente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L&#8217;Adunanza plenaria sospende un diniego emersione lavoro irregolare, diniego emesso ai sensi dell’art. 1-ter, comma 2, del d.l. 1 luglio 1979 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 (condanna riportata ai sensi dell’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per essersi il ricorrente trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto, reato punito con la reclusione da uno a quattro anni). Per tale reato, a norma dell’art. 14, comma 5-quinquies dello stesso d.lgs. n. 286, è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Esistendo un orientamento non omogeneo circa gli artt. 380 e 381 cpp e&#8217; necessario attendere che l’esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito, dinanzi al giudice di primo grado. Per quanto al danno lamentato dal privato extracomunitario appellato, e&#8217; stato confermato il favorevole apprezzamento dei motivi addotti già effettuato dalla Sezione Consiglio di Stato nel rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00917/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00009/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9 di A.P. del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Singh Balkar</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Achille M.G. Bruno, con domicilio eletto presso Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre 3; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00597/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Singh Balkar;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Urbani Neri.;	</p>
<p>Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Salerno, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino ha dichiarato inammissibile l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Singh Balkar ai sensi dell’art. 1-ter, comma 2, del d.l. 1 luglio 1979 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102.	</p>
<p>Il Ministero dell’interno ha proposto appello per la riforma dell’ordinanza.	</p>
<p>Il sig. Singh Balkar si è costituito in giudizio per resistere al gravame.	</p>
<p>La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, investita dell’appello cautelare, ravvisata la possibilità di contrasti di giurisprudenza circa la fondatezza dei motivi dedotti nell’appello, con ordinanza 20 gennaio 2011 n. 187, ha rimesso la questione all’esame dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., rigettando nelle more l’appello cautelare.	</p>
<p>L’esame della questione dinanzi all’Adunanza Plenaria è stato fissato per la camera di consiglio del 21 febbraio 2011 e in tale data la causa è stata trattenuta in decisione.	</p>
<p>La domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dall’appellato è stata dichiarata inammissibile in ragione della condanna riportata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per essersi lo stesso trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto, reato punito con la reclusione da uno a quattro anni.	</p>
<p>Per tale reato, a norma dell’art. 14, comma 5-quinquies dello stesso d.lgs. n. 286, è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.	</p>
<p>La normativa in materia di emersione dal lavoro irregolare, di cui al d.l. 1 luglio 1979 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, a sua volta, all’art. 1-ter , comma 13, lett. c), inibisce la regolarizzazione dei lavoratori che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;art. 444 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice.	</p>
<p>In relazione a tale quadro normativo, la Sezione remittente fa osservare:	</p>
<p>&#8211; l’art. 380 cod. proc. pen. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per i casi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, oltre che per reati nominativamente specificat	</p>
<p>&#8211; il successivo art. 381 cod. proc. pen. disciplina i casi di arresto facoltativo in flagranza, prevedendolo, tra l’altro, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.	</p>
<p>Potrebbe allora ritenersi, come sostiene l’appellato, che il reato previsto dall’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 non rientri né tra quelli di cui all’art. 380 cod. proc. pen., in ragione del minimo edittale, che è inferiore a quello ivi indicato, né tra quelli di cui al successivo art. 381, in ragione del fatto che per esso è previsto l’arresto obbligatorio, e non facoltativo.	</p>
<p>Né potrebbe trascurarsi la circostanza, richiamata dall’Amministrazione appellante, che, tuttavia, il reato previsto dall’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 è punito con una pena superiore a quella per la quale l’art. 381 cod. proc. pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza di reato.	</p>
<p>Di qui il manifestarsi nella giurisprudenza amministrativa di un orientamento non omogeneo, potendosi registrare decisioni favorevoli alle tesi dell’appellato (per tutte, Cons. St., sez. VI, 2 settembre 2010 n. 4066, ord.; Tar Lombardia – Milano, 20 luglio 2010 n. 771, ord.), ed altre di segno contrario (TAR Umbria, sent. 4 maggio 2010 n. 277; Cons. St., sez. VI: 18 agosto 2010 n. 5890; 29 settembre 2010 n. 7209; 15 settembre 2010 n. 4262, ord.; 27 ottobre 2010 n. 4928, ord.).	</p>
<p>In tale situazione, l’Adunanza Plenaria non può che prendere atto della complessità della questione sottopostale e della connesse difficoltà interpretative, ulteriormente accentuate dal rilievo che va assumendo nella giurisprudenza penale il decorso, il 24 dicembre 2010, del termine per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (tra le altre, Tribunale di Torino – Sezione IV penale – 5 gennaio 2011 n. 52), cui si è accompagnata l’adozione della Circolare 17 dicembre 2010 da parte del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.	</p>
<p>Ritiene pertanto il Collegio che, quanto al fumus, tenuto anche conto della natura cautelare del provvedimento appellato, sia necessario attendere che l’esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado, cui la questione viene rimessa per la sollecita fissazione della relativa udienza, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 55, comma 11, del c.p.a..	</p>
<p>Quanto al danno lamentato dall’appellato, può essere confermato il favorevole apprezzamento dei motivi addotti come già ritenuto dalla Sezione remittente.	</p>
<p>Sussistono valide ragioni per compensare le spese della fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) rigetta l’appello cautelare;	</p>
<p>dispone che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, provveda alla fissazione dell’udienza di merito con priorità;	</p>
<p>spese compensate;	</p>
<p>ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-917/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.934</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-934/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-934/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.934</a></p>
<p>va sospeso il provvedimento di aggiudicazione di gara d&#8217;appalto a procedura aperta (art. 55 del d.lgs. 163/2006) per servizio di pulizia e sanificazione di ente ospedaliero, aggiudicazione impugnata per dubbi sulla durata di una garanzia. In particolare, la parte non aggiudicataria che aveva impugnato l&#8217;aggiudicazione ha ottenuto la sospensione dell’efficacia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-934/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.934</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-934/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.934</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il provvedimento di aggiudicazione di gara d&#8217;appalto a procedura aperta (art. 55 del d.lgs. 163/2006) per servizio di pulizia e sanificazione di ente ospedaliero, aggiudicazione impugnata per dubbi sulla durata di una garanzia. In particolare, la parte non aggiudicataria che aveva impugnato l&#8217;aggiudicazione ha ottenuto la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, mentre l’amministrazione ha visto riconosciuta la facoltà di adottare le misure organizzative più idonee per garantire la continuità del servizio, compresa l’ulteriore proroga del rapporto contrattuale in corso di svolgimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00934/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01133/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1133/2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Manutencoop Facility Management S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi, Stefano Baccolini, e Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ente Opsedaliero Ospedali Galliera &#8211; Genova</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Mozzati, Mario Sanino, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Coopservice Soc. Coop. P. A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione II, n. 65/2011.	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Sanino e Colarizi.;	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>&#8211; le questioni dedotte con l’appello devono essere approfondite in sede di merito;	</p>
<p>&#8211; l’interesse cautelare della parte appellante va realizzato mediante la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;	</p>
<p>&#8211; sino alla definizione del merito in primo grado, l’amministrazione ha la facoltà di adottare le misure organizzative più idonee per garantire la continuità del servizio, compresa l’ulteriore proroga del rapporto contrattuale in corso di svolgimento;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1133/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei sensi indicati in motivazione.	</p>
<p>Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi degli articoli 55, comma 10, 119 e 120 del codice del processo amministrativo.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.930</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-930/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.930</a></p>
<p>Va sospeso il giudizio di non idoneità al servizio di polizia reso, nei riguardi di una candidata, dalla Commissione per l&#8217;accertamento dei requisiti psico-fisici degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 360 agenti della Polizia di Stato (per tatuaggi visibili anche con la divisa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.930</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il giudizio di non idoneità al servizio di polizia reso, nei riguardi di una candidata, dalla Commissione per l&#8217;accertamento dei requisiti psico-fisici degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 360 agenti della Polizia di Stato (per tatuaggi visibili anche con la divisa di ordinanza): la candidata e&#8217; ammessa riserva allo svolgimento delle ulteriori prove del concorso per cui è causa, senza pregiudizio per l’amministrazione e per gli altri concorrenti controinteressati, mentre in caso di utile collocazione nella graduatoria finale della procedura selettiva, l’eventuale assunzione in servizio dell’interessata potrà essere disposta solo all’esito del giudizio di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00930/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00974/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 974/2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Adelaide Rigamonti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Alabiso, con domicilio eletto presso Francesco Madeo in Roma, via Paolo Emilio, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Fernando Rinaldi, Pasquale Brillantino; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I Ter, n. 5396/2010;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per l’appellante l’Avvocato Alabiso;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:	</p>
<p>&#8211; le questioni dedotte con l’atto di appello richiedono attento approfondimento in sede di merito;	</p>
<p>&#8211; sussiste il danno grave e irreparabile lamentato dall’appellante;	</p>
<p>&#8211; l’interesse cautelare dell’appellante può essere adeguatamente soddisfatto mediante la sola ammissione con riserva allo svolgimento delle ulteriori prove del concorso per cui è causa, senza pregiudizio per l’amministrazione e per gli altri concorrenti c	</p>
<p>&#8211; in caso di utile collocazione nella graduatoria finale della procedura selettiva, l’eventuale assunzione in servizio dell’interessata potrà essere disposta solo all’esito del giudizio di merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 974/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado, nei sensi indicati in motivazione.	</p>
<p>Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a></p>
<p>Vanno sospesi, ai fini del riesame, la determina dirigenziale dello Sportello Unico di un Comune che rigetta l&#8217;istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile e cellulare nonche&#8217; il verbale di Conferenza di Servizi con valutazione negativa, provvedimenti espressi all&#8217;indomani di una sospensiva concessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, ai fini del riesame, la determina dirigenziale dello Sportello Unico di un Comune che rigetta l&#8217;istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile e cellulare nonche&#8217; il verbale di Conferenza di Servizi con valutazione negativa, provvedimenti espressi all&#8217;indomani di una sospensiva concessa dal Consiglio di Stato su un precedente diniego di localizzazione. I provvedimenti affermavano l’esigenza di una diversa localizzazione dell’impianto, atteso il mancato coerente inserimento dell’infrastruttura nell’edificato esistente, evidenziando altresì un inutile incremento dell’inquinamento luminoso della zona; in primo grado si era ritenuta prevalente la salvaguardia del decoro urbano, anche in relazione alla vicinanza con una Chiesa nel centro abitato, potendosi procedere, nelle more del giudizio, al posizionamento dell’impianto in aree alternative poco distanti da quella per cui è causa. In appello cautelare le esigenze di coerente inserimento dell’impianto nell’edificato possono essere soddisfatte mediante il suggerimento di accorgimenti tecnici e prescrizioni volte ad attenuare l’impatto ambientale, fermo restando la sua attuale localizzazione: di qui l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare ai fini del riesame della progettata realizzazione della infrastruttura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00921/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00990/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 990 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani N.1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cagliari</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Frau, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21; <b>Sportello Unico Per Le Attività Produttive del Comune di Cagliari</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE II n. 00553/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E CELLULARE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Sartorio, Lesti per delega di Frau;	</p>
<p>Considerato che le esigenze (sottolineate nella ordinanza appellata) di un coerente inserimento dell’impianto di telefonia cellulare nell’edificato esistente possono essere soddisfatte mediante il suggerimento di accorgimenti tecnici e/ prescrizioni volte ad attenuare l’impatto ambientale, fermo restando la sua attuale localizzazione; che a tal fine si reputa necessario il riesame della progettata realizzazione della infrastruttura; che entro tali limiti l’istanza cautelare riproposta con l’odierno atto di appello può essere accolta.	</p>
<p>Ritenuto che si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese di lite della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 990/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-206/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.206</a></p>
<p>Va sospesa un&#8217;ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere eseguite in difformità dalla licenza edilizia, perche&#8217; un pregiudizio grave ed irreparabile e&#8217; insito nel provvedimento demolitorio, atteso che il ricorrente risiede nell’immobile in questione e che tecnicamente non sembra possibile la demolizione della parte difforme senza l’abbattimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-206/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-206/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa un&#8217;ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere eseguite in difformità dalla licenza edilizia, perche&#8217; un pregiudizio grave ed irreparabile e&#8217; insito nel provvedimento demolitorio, atteso che il ricorrente risiede nell’immobile in questione e che tecnicamente non sembra possibile la demolizione della parte difforme senza l’abbattimento di tutto l’edificio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00206/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00677/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 677 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Gualtiero Righetti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Ruffo, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Pietro in Cariano</b> in Persona del Sindaco P.T.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza 3 febbraio 2010 n. 13 e dell’ordinanza 2 dicembre 2010 n. 150 di demolizione e rimessa in pristino di opere eseguite in difformità dalla licenza edilizia.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori Ruffo per il ricorrente.;	</p>
<p>Considerato:	</p>
<p>che allo stato non può essere escluso il fumus del ricorso e che sussiste il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile insito nel provvedimento demolitorio, atteso che il ricorrente risiede nell’immobile in questione e che tecnicamente non sembra possibile la demolizione della parte difforme senza l’abbattimento di tutto l’edificio;	</p>
<p>che pertanto, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a.;	</p>
<p>che va fissata l’udienza pubblica del 27 ottobre 2011 per la trattazione del merito; 	</p>
<p>che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la domanda di misure cautelari e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 ottobre 2011;<br />	<br />
c) .compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-206/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-209/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.209</a></p>
<p>Non va accolta l&#8217;istanza cautelare di un vicino avverso un permesso costruire relativo all&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico, in quanto l’unico pregiudizio lamentato dal ricorrente proprietario dell’area confinante con quella in cui è stato autorizzata la realizzazione del manufatto in epigrafe, è di carattere paesaggistico, di dubbia gravità – considerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-209/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-209/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta l&#8217;istanza cautelare di un vicino avverso un permesso costruire relativo all&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico, in quanto l’unico pregiudizio lamentato dal ricorrente proprietario dell’area confinante con quella in cui è stato autorizzata la realizzazione del manufatto in epigrafe, è di carattere paesaggistico, di dubbia gravità – considerato che l’Ente preposto ha giudicato l’impianto compatibile con il vincolo esistente – e comunque riparabile, considerato che l’intervento è palesemente reversibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00209/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00166/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio introdotto con il ricorso 166/11, proposto da<b> Giuseppe De Pian</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Visconti e Luciano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Dorsoduro1057;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Feltre</b>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />	<br />
la <b>Regione Veneto</b>, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Ligabue e Zanon, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alessandro Costantino</b>, non costituito in giudizio	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del permesso di costruire 9/11/2010 prot. n. 16466 &#8211; Pratica n. 2010/0837 a firma del dirigente dell&#8217;Unità organizzativa edilizia privata del Comune di Feltre, conosciuto in data 14/12/2010, rilasciato al sig. Costantino Alessandro, avente ad oggetto la &#8220;installazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Feltre, in Via Vila e Vignui &#8211; Fg. 23 Mapp. 323&#8221;.	</p>
<p>nonché annullamento ovvero per la disapplicazione delle dd.g.r. nn. 2204/2008, 2373/2009 e 453/2010,	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il cons. avv. Gabbricci e uditi l’avv. Luciano per il ricorrente e l’avv. Ligabue per la Regione Veneto;	</p>
<p>considerato	</p>
<p>che l’unico pregiudizio sin qui espressamente lamentato dal ricorrente, proprietario dell’area confinante con quella in cui è stato autorizzata la realizzazione del manufatto in epigrafe, è di carattere paesaggistico, di dubbia gravità – anche considerato che l’Ente preposto ha giudicato l’impianto compatibile con il vincolo esistente – e comunque riparabile, considerato che l’intervento è palesemente reversibile;	</p>
<p>che non sussistono pertanto i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato, riservando alla fase di merito se il ricorso – attese le peculiarità del manufatto autorizzato, e pur in presenza d’indirizzi giurisprudenziali contrastanti &#8211; possa ritenersi ammissibile con il semplice riferimento al criterio della vicinitas ovvero se a questo, seppur idoneo a supportare la legittimazione al ricorso, debba aggiungersi l’ulteriore profilo dell&#8217;interesse concreto all&#8217;impugnazione, in rapporto ad una lesione “effettiva e documentata” delle facoltà dominicali del ricorrente (cfr. C.d.S., IV, 12 settembre 2007, n. 4821);	</p>
<p>che le spese della presente fase, attesa l’incertezza dell’esito finale della controversia, possono essere integralmente compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) rigetta la suindicata domanda di sospensione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-209/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2011 n.757</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2011-n-757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2011-n-757/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2011-n-757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2011 n.757</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. PernaNcr Italia Srl (Avv.ti F.S. Cantella, F. Cardarelli) c/ Poste Italiane Spa (F. Satta), Wincor Nixdorf Srl (Avv.ti C. D’Antone, A. Lazzaretti, C. Mendolia, A. Panico) sulla giurisdizione del G.O. in ordine agli appalti di enti aggiudicatori afferenti attività esentate dall&#8217;applicazione del Codice dei contratti perchè</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2011-n-757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2011 n.757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2011-n-757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2011 n.757</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele – Est. Perna<br />Ncr Italia Srl (Avv.ti F.S. Cantella, F. Cardarelli) c/ Poste Italiane Spa (F. Satta), Wincor Nixdorf Srl (Avv.ti C. D’Antone, A. Lazzaretti, C. Mendolia, A. Panico)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in ordine agli appalti di enti aggiudicatori afferenti attività esentate dall&#8217;applicazione del Codice dei contratti perchè in regime di libera concorrenza ex art. 30 Direttiva 2004/17/CE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A.  – Poste Italiane &#8211; Affidamento – Attività esentata- Art. 219 D.lgs. 163/2006- Giurisdizione del G.O. &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine ad un appalto avente ad oggetto la fornitura di distributori automatici di banconote e software di base indetto da Poste Italiane, poichè tale appalto riguarda un’attività da esplicarsi nel regime di libera impresa, per il quale Poste Italiane non può essere qualificata ex lege come Ente Aggiudicatore sottoposto alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici secondo l’art. 219 D.lgs. 163/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00757/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 07742/2010 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7742 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Società Ncr Italia Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t. + Rti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via Archimede, 53; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Società Poste Italiane Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Filippo Satta, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Società Wincor Nixdorf Srl<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D&#8217;Antone, Andrea Lazzaretti, Carmelo Mendolia e Angela Panico, con domicilio eletto presso Andrea Lazzaretti in Roma, largo di Torre Argentina, 11; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del provvedimento di aggiudicazione alla società Wincor Nixdorf s.r.l. dell&#8217;appalto per la fornitura di n. 1100 distributori automatici di banconote (atm) e software di base, installazione, site preparation, avvio in esercizio e servizio di manutenzione;<br />	<br />
dei verbali della commissione aggiudicatrice e degli altri provvedimenti adottati da Poste Italiane nella parte in cui : (i) l’offerta tecnica di Wincor Nixdorf è stata considerata conforme ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale d’oneri – parte B; (ii) l’offerta della contro interessata è stata considerata completa e affidabile, nonostante la mancata presentazione di una valida dichiarazione di subappalto riferita ai lavori necessari per l’installazione e la messa in esercizio degli ATM e l’impossibilità per Wincor di eseguire direttamente le relative prestazioni; (iii) i giustificativi trasmessi da Wincor nell’ambito del procedimento di valutazione dell’anomalia sono stati ritenuti sufficienti dalla stazione appaltante ;<br />	<br />
per quanto occorrer possa, del capitolato speciale d’oneri, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di non ritenere necessarie per l’esecuzione dei lavori di impiantistica il possesso delle abilitazioni previste dal d.m. 37/08; nonché<br />	<br />
per l’accertamento della inefficacia dell’eventuale contratto nelle more stipulato tra Poste Italiane e Wincor Nixdorf e del diritto del RTI tra NCR Italia e More One di subentrare all’attuale aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura e delle relative opere; e ancora, in via subordinata<br />	<br />
per la condanna di Poste Italiane al risarcimento per equivalente del pregiudizio sofferto dal RTI NCR Italia – More One;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa e di Wincor Nixdorf Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>RITENUTO che la presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto l’appalto in questione è afferente ad attività da esplicarsi nel regime di libera impresa e Poste Italiane non può essere qualificata <i>ex lege</i> come Ente aggiudicatore sottoposto alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici;<br />	<br />
&#8211; che pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, e 55 del c.p.a., non può disporsi la misura cautelare richiesta dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti del 15 febbraio 2011;<br />	<br />
&#8211; di poter compensare le spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
Respinge la domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-25-2-2011-n-757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2011 n.757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-25-2-2011-n-358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-25-2-2011-n-358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-25-2-2011-n-358/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.358</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore. sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1, L. n. 327 del 2000, sul costo del lavoro nelle offerte in gare d&#8217;appalto, e sull&#8217;art. 89 comma 1 lett. f), d.lg. n.81 del 2008, sull&#8217;incompatibilità del coordinatore in materia di sicurezza e salute 1. Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-25-2-2011-n-358/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-25-2-2011-n-358/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1, L. n. 327 del 2000, sul costo del lavoro nelle offerte in gare d&#8217;appalto, e sull&#8217;art. 89 comma 1 lett. f), d.lg. n.81 del 2008, sull&#8217;incompatibilità del coordinatore in materia di sicurezza e salute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Serietà – Verifica – Riguarda l’offerta nel suo complesso.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Costo del lavoro – Art.1, L. n.327 del 2000 – Interpretazione.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Coordinatore in materia di sicurezza e salute – Incompatibilità – Art. 89 comma 1 lett. f), d.lg. n.81 del 2008 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di anomalia delle offerte, la verifica deve riguardare la serietà dell’offerta nel suo complesso.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, l’art. 1, L. n. 327 del 2000 (la cui previsione è successivamente confluita negli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 2, lett. g), d.lg. n.163 del 2006), nello stabilire che per la valutazione dell’anomalia delle offerte le stazioni appaltanti sono tenute ad accertare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato in apposite tabelle ministeriali, ha escluso ogni automatismo nella valutazione dell’anomalia delle offerte e disposto che siano considerate anormalmente basse solo quelle offerte che si discostano in modo sensibile dai parametri indicati nelle predette tabelle.	</p>
<p>3. In riferimento ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, l’art. 89 comma 1 lett. f), d.lg. n.81 del 2008, secondo cui il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera “non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente”, si riferisce al dipendente del datore di lavoro: ciò appare chiaro sul piano del tenore letterale della previsione normativa laddove l’aggettivo possessivo “suo” non può che riferirsi a “datore di lavoro”, ossia al committente e non alle “imprese affidatarie ed esecutrici”, ossia alle imprese titolari del contratto di appalto con il committente o comunque alle imprese che eseguono l’opera anche in subappalto, poiché altrimenti l’aggettivo utilizzato dal legislatore sarebbe stato espresso al plurale (“loro”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00358/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00725/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 725 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Siram s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Isabella Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Università degli Studi di Bari</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Carbonara e Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso gli Uffici della propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Cofely Italia s.p.a. <i></b></i>(già <i>Cofathec Servizi s.p.a.</i>), rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;</p>
<p><i><b>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del verbale del Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” del 23.2.2010, nella parte in cui ha approvato il verbale n. 12 dell’8.2.2010 della Commissione ex art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di aggiudicazione alla Cofathec Servizi s.p.a. ora Società Cofely Italia s.p.a. della gara bandita per l’affidamento dell’appalto di durata quinquennale relativo al “Servizio energia 2009/2014” comprendente attività di fornitura calore, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di condizionamento e di ventilazione di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari &#8211; sedi di Bari e Taranto, comunicato con nota prot. n. 217241X-4, pervenuta in data 22 marzo 2010;<br />	<br />
&#8211; della nota del 26 marzo 2010 prot. n. 25001/X-4, pervenuta in data 2 aprile 2010;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali della commissione di gara ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 8 del 14.12.2009 di proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo alla Cofathec Servizi s.p.a.;<br />	<br />
&#8211; dei verbali n. 4 del 19.10.2009, n. 5 del 2.11.2009, n. 6 del 25.11.2009, n. 7 del 26.11.2009 (di valutazione delle giustificazioni presentate dalla Cofathec Servizi s.p.a.);<br />	<br />
&#8211; dei verbali n. 9 del 20.1.2010, n. 10 del 22.1.2010, n 11 del 4.2.2010 con i quali la Commissione ha risposto alla richiesta di un supplemento d’istruttoria disposto dal Consiglio d’Amministrazione della Università;<br />	<br />
&#8211; ed, ove occorra, della nota prot. 36934-IX/2 del 10.5.2010 di risposta alla richiesta di attivazione del procedimento in autotutela;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale eventualmente emanato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa la nota del 18 marzo 2010 con la quale l’Università ha richiesto all’aggiudicataria la documentazione comprova<br />
nonché per la caducazione del contratto, eventualmente medio tempore stipulato, come effetto consequenziale dell’annullamento degli atti impugnati;<br />	<br />
nonché per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto di cui è causa in favore della ricorrente ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, pari al mancato utile, pari alla percentuale dichiarata in sede di gara ed alla perdita curriculare (5% dell’importo a base di gara), oltre interessi e rivalutazione, con riserva di quantificazione in corso di causa anche a mezzo di apposita C.T.U.;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Bari e di Cofely Italia s.p.a. (già Cofathec Servizi s.p.a.);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Dionigi, su delega degli avv.ti Ignazio Lagrotta e Isabella Loiodice, Domenico Carbonara, Ada Matteo, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>A) Il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
La vicenda giurisdizionale all’attenzione di questo Collegio concerne l’appalto indetto dall’Università degli Studi di Bari per l’affidamento dei “Servizio energia 2009/2014” comprendente attività di fornitura calore, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di condizionamento e di ventilazione.<br />	<br />
La graduatoria finale ha comportato l’aggiudicazione definitiva a favore della Cofathec Italia s.p.a. (ora Cofely Italia s.p.a.) con un ribasso del 30,70% rispetto all’importo a base d’asta. Seguiva l’offerta dell’odierna ricorrente Siram s.p.a. (con un ribasso del 20%).<br />	<br />
1) Con il primo motivo del ricorso introduttivo Siram s.p.a. contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 dlgs n. 163/2006 sostenendo che la Commissione di gara non avrebbe rilevato la mancata giustificazione dell’anomalia dell’offerta della Cofathec Servizi s.p.a. con riferimento al costo orario del personale; che allo stesso modo la Cofathec Servizi s.p.a. nella relazione descrittiva delle voci di costo fondamentali, con riferimento ai vettori energetici, ha giustificato i soli costi di metano e gasolio e non il GPL per il quale era previsto a base d’asta un costo annuo di €. 32.654,00.<br />	<br />
La Cofathec Servizi s.p.a. ha giustificato l’anomalia dell’offerta mediante la allegazione contenuta nella busta “D” in sede di nota giustificativa al punto 2) &#8211; Manutenzione/Conduzione impianti e gestione del servizio (in tale sede la controinteressata ha indicato il costo orario per un operaio di 4° livello pari ad €. 18,66 e per un operaio di 5° livello pari ad €. 19,93).<br />	<br />
Evidenzia parte ricorrente nell’atto introduttivo che, sulla base della tabella del costo medio orario per il personale dipendente da Imprese dell’Industria Metalmeccanica Privata e della istallazione di impianti (CCNL 20 gennaio 2010), redatta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicata nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2009, allegata e sottoscritta dalla stessa Cofathec Servizi s.p.a., il costo orario rispettivamente per un operaio di 4° e 5° livello, comprensivo degli ineludibili oneri riflessi ed altri obblighi di legge, a partire dal settembre 2009, risulta pari rispettivamente ad €. 19,55 e ad €. 20,89. Da ciò la conseguenza che l’offerta dell’aggiudicataria Cofathec Servizi s.p.a. sarebbe anormalmente bassa e non giustificata con riferimento al costo della manodopera.<br />	<br />
La Cofathec Servizi s.p.a., inoltre, nella relazione descrittiva delle voci di costo non avrebbe neppure giustificato al punto 1) &#8211; Vettori Energetici &#8211; i costi del GPL, avendo motivato unicamente i costi del Metano e del Gasolio.<br />	<br />
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione di gara avrebbe commesso un grave ed ingiustificabile errore consistente nel non aver rilevato la mancata giustificazione, con riferimento al costo della manodopera, dell’offerta anormalmente bassa presentata dalla ditta Cofathec Sevizi s.p.a.<br />	<br />
Il riferimento alla verifica obbligatoria del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro è stato introdotto dall’art. 1 legge n. 327/2000, recepito dall’art. 87, comma 2, lett. g) dlgs n. 163/2006, a tutela dell’interesse pubblico sottostante non solo l’applicazione del CCNL ma anche la serietà e la congruità delle offerte economiche presentate dai concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica.<br />	<br />
Aggiunge altresì parte ricorrente, con riferimento all’asserito scostamento dalle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, che se è incontestato che queste, per alcune voci, espongono dati non inderogabili (tra i quali non rientrano gli oneri riflessi), è altrettanto pacifico che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (cfr. art. 86, comma 3 bis, dlgs n. 163/2006); che lo scostamento dalle voci di costo “derogabili” intanto può essere accettato, in quanto risulti puntualmente giustificato; che l’Amministrazione, sollecitata ad agire in autotutela in data 10 maggio 2010, ha risposto, senza invitare la Cofathec a giustificare detto scostamento dai costi orari delle tabelle depositate, affermando che “le imposte afferenti l’IRAP e l’IRES non costituiscono un costo della manodopera inteso in senso stretto bensì comunque influiscano sulle spese generali e sull’utile d’impresa al fine di concorrere al prezzo offerto”; che il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (con la conseguenza che non sono accettabili quelle giustificazioni che risultino tardivamente dirette ad un’allocazione dei costi diversa rispetto a quella originariamente enunciata); che nel caso di specie la Cofathec nelle giustificazioni non ha tenuto conto dei costi della sicurezza.<br />	<br />
La disamina delle singole censure formulate da parte ricorrente con riferimento alla asserita anomalia della offerta della controinteressata deve essere preceduta da alcune considerazioni di ordine generale circa il potere di verifica dell’offerta anomala da parte della commissione di gara ed in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146) la valutazione della stazione appaltante sulle giustificazioni fornite dal concorrente è circoscritta alla verifica della plausibilità di tali giustificazioni con riferimento agli elementi costitutivi dell’offerta, oltreché dell’oggetto dell’appalto, appunto per valutare che, globalmente considerata, l’offerta stessa sia seria ed attendibile e che i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale.<br />	<br />
In detto giudizio di attendibilità, alla stazione appaltante è lasciato un certo margine di discrezionalità, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, circa gli elementi dell’offerta da sottoporre a verifica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 gennaio 2005, n. 532) e ancor più circa l’approfondimento della verifica.<br />	<br />
Se una verifica propriamente detta dovesse comportare l’analisi di tutte le componenti dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente, è intuibile che un adempimento del genere appesantirebbe oltre misura l’azione amministrativa, venendo a confliggere con la necessaria speditezza della stessa, riconducibile al canone costituzionale del “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost.<br />	<br />
La verifica deve pertanto riguardare la serietà dell’offerta nel suo complesso.<br />	<br />
Una volta riscontrata la fondatezza delle giustificazioni, non è necessaria (contrariamente all’ipotesi di giudizio negativo) una motivazione particolarmente analitica e puntuale, potendo l’esito positivo trovare conferma “per relationem” nelle giustificazioni stesse (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 3035).<br />	<br />
Quanto alla fase giurisdizionale, la giurisprudenza tende a ritenere che il sindacato sull’esercizio di apprezzamenti discrezionali da parte della commissione di gara in merito alla considerazione delle offerte anomale sia limitato alla correttezza, ovvero, con riguardo alla motivazione delle determinazioni adottate dall’Amministrazione, ai criteri logici applicati nelle valutazioni occorrenti ed alla correttezza nella rappresentazione dei fatti.<br />	<br />
In altri termini il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall’amministrazione circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti: si ammette quindi un “sindacato debole” sulla discrezionalità tecnica, limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4783, T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 gennaio 2005, n. 389 e T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 3035).<br />	<br />
Pertanto la verifica della congruità di un’offerta anomala è espressione di un potere tecnico-discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le giustificazioni formulate dal concorrente siano manifestamente illogiche o immotivate, ben potendo peraltro la stazione appaltante verificare l’attendibilità delle operazioni sotto il profilo della correttezza quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo, ma senza che al giudice sia consentito di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione.<br />	<br />
Rispetto poi alla verifica delle voci di costi derivanti da dati o tabelle ufficiali o inderogabili, si deve ricordare che, secondo l’orientamento comunitario (cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 27.11.2001 nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99) possono essere ammesse giustificazioni relative ai valori minimi inderogabili, nell’ottica di una estensione del contraddittorio a tutte le voci dell’offerta.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che nel caso de quo, applicando i principi sopra richiamati e conducendo una valutazione complessiva di serietà, logicità e attendibilità dell’offerta della Cofathec, il primo motivo del ricorso introduttivo sia infondato.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, non è censurabile la determinazione della stazione appaltante, essendo le giustificazioni fornite dalla Cofathec, alla stregua di un giudizio complessivo e globale, serie, plausibili e attendibili.<br />	<br />
Invero l’art. 1 legge n. 327/2000 (la cui previsione è successivamente confluita negli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 2, lett. g) dlgs n. 163/2006), nel prevedere che per la valutazione dell’anomalia delle offerte nelle gare pubbliche di servizi e di forniture le stazioni appaltanti siano tenute ad accertare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato in apposite tabelle ministeriali, ha escluso ogni automatismo nella valutazione dell’anomalia delle offerte e disposto che siano considerate anormalmente basse solo quelle offerte che si discostano in modo sensibile dai parametri indicati nelle predette tabelle.<br />	<br />
Nel caso di specie lo scostamento del costo del lavoro indicato dalla controinteressata Cofathec s.p.a. (rispettivamente €. 18,66 per un operaio di 4° livello ed €. 19,93 per un operaio di 5° livello) rispetto ai valori (rispettivamente €. 19,55 per un operaio di 4° livello ed €. 20,89 per un operaio di 5° livello) risultanti dalle tabelle ministeriali di cui alla legge n. 327/2000 (ora artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 2, lett. g) dlgs n. 163/2006) risulta essere nel caso di specie non evidente, né palesemente ingiustificato.<br />	<br />
Secondo Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4831 “La L. 7 novembre 2000 n. 327 non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi, tenendo altresì presente che, ai sensi dell’art. 1 della detta legge, nelle gare d’appalto di servizi, sono da considerarsi anomale solo le offerte che si discostano in modo evidente dai parametri ivi indicati, tra i quali rientra il costo del lavoro, dovendo tale scostamento essere accertato tramite le relative tabelle ministeriali.”.<br />	<br />
In termini analoghi si erano espressi in precedenza Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2835 e Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2002, n. 6415.<br />	<br />
Peraltro nel caso di specie l’irrilevante scostamento tra il dato numerico indicato dalla ricorrente e quello evidenziato nelle giustificazioni preliminari dalla aggiudicataria è giustificato dalla mancata inclusione nel costo medio orario dell’incidenza IRAP ed IRES (che costituiscono oneri riflessi) sul costo del lavoro.<br />	<br />
Invero, come correttamente rilevato dalla Amministrazione universitaria nella nota del 10.5.2010 prot. n. 36934, l’IRAP e l’IRES, essendo imposte a carico dell’impresa e gravando pertanto sulla fiscalità generale di quest’ultima e non sui costi della singola commessa, non costituiscono un costo della manodopera intesa in senso stretto, bensì incidono sulle spese generali e sull’utile di impresa onde concorrere al prezzo offerto.<br />	<br />
In tal senso si è orientato T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sez. II, 24 maggio 2006, n. 3045 in una fattispecie analoga alla presente: “Le voci IRES e IRAP sono state calcolate nelle spese generali, in quanto imposte annuali e quindi non incidono sul costo di ogni singolo dipendente.”.<br />	<br />
Del tutto inconferente appare il riferimento, operato da parte ricorrente, alla circostanza che, in occasione di una gara analoga espletatasi ben quattro anni prima, la stessa Siram s.p.a. ne rimaneva esclusa per non aver giustificato l’offerta anomala da essa prodotta risultata tale anche con riferimento al costo della manodopera.<br />	<br />
Invero ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una propria autonoma rilevanza sicché non è detto che le valutazioni di una commissione di gara non possono differire da quelle formulate da altra e diversa commissione specie quando, come nel caso che ci occupa, si versi in un differente regime normativo. La precedente gara infatti è stata espletata sotto la vigenza della legge Merloni (legge n. 109/1994) e quindi nelle more dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006) che ha completamente riformato la materia.<br />	<br />
In ogni caso si deve evidenziare che nella gara precedente l’offerta a suo tempo formulata dalla Siram (odierna ricorrente) si discostava notevolmente dei minimi tabellari.<br />	<br />
Al contrario nella gara d’appalto oggetto del presente giudizio l’impresa aggiudicataria Cofathec nella relazione descrittiva riportante l’esposizione dei costi allegata alle giustificazioni ha esattamente riportato i costi medi orari degli operai di 4° livello (€. 18,66) e di 5° livello (€. 19,93) corrispondenti alla tabella del Ministro del Lavoro e correttamente ritenendo inclusa l’incidenza di IRAP e IRES nelle spese generali.<br />	<br />
Sostiene inoltre la ricorrente con il primo motivo di ricorso (pag. 11 dell’atto introduttivo) che la Cofathec non avrebbe giustificato i costi per la sicurezza.<br />	<br />
Al riguardo va evidenziato che l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto prevede che “i costi della sicurezza che dovessero rendersi necessari per l’esecuzione dei lavori in economia saranno computati dall’appaltatore”.<br />	<br />
Inoltre l’art. 4.3 dello stesso capitolato statuisce che “gli oneri indiretti per la sicurezza sono compresi nelle singole voci dei prezzi unitari di cui ai Prezziari di riferimento”.<br />	<br />
Tali prezzi unitari sono quelli da applicare per lavori a misura che si renderanno necessari e quindi al momento non quantificabili e che saranno successivamente contabilizzati.<br />	<br />
Conseguentemente si comprendere la ragione per cui non era possibile per l’impresa concorrente fornire giustificazione con riguardo a costi al momento non conoscibili.<br />	<br />
2) Con il secondo motivo del ricorso introduttivo Siram s.p.a. contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 dlgs n. 163/2006 sostenendo l’irragionevolezza del procedimento di verifica da parte della Commissione in ordine alla anomalia dell’offerta che avrebbe portato ad ammettere un’offerta palesemente incongrua e poco seria in quanto anormalmente bassa.<br />	<br />
La Commissione con nota prot. n. 77719/X-4 del 19.10.2009, ritenendo i giustificativi di cui alla busta “D” di gara non esaustivi, richiedeva ulteriori giustificazioni con riferimento ai vettori energetici, alla manutenzione e conduzione degli impianti ed alla gestione del servizio nonché relativamente ai materiali di ricambio e di consumo.<br />	<br />
2.1) Con riguardo alla voce vettori energetici, afferenti i combustibili, sostiene parte ricorrente che quelli previsti in appalto siano non solo il gas metano ed il gasolio da riscaldamento ma anche il gpl.<br />	<br />
Dalla lettura del documento dei giustificativi prodotto dalla Cofathec in fase di gara e dalle note a corredo successivamente inoltrate dalla medesima ditta per fornire ulteriori chiarimenti, a seguito delle osservazioni della Commissione di gara, emerge &#8211; a dire della società ricorrente &#8211; come non sia stato indicato il costo relativo al gpl, né la quantità: a fronte di un costo da sostenere inderogabilmente mancherebbe del tutto la quantificazione, anche sotto il profilo economico, del combustibile gpl utilizzato presso il Polifunzionale del Policlinico di Bari.<br />	<br />
Tuttavia appare del tutto logica e non censurabile in sede giurisdizionale, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, la scelta della Commissione di gara di incentrare gli accertamenti istruttori nel subprocedimento di anomalia sul costo del metano, poiché quest’ultimo rappresenta il costo e l’oggetto preponderante dell’appalto secondo la disciplina di gara (cfr. in particolare art. 3.1.1. del CSA: “Tale servizio comprende la fornitura di combustibile (gasolio-metano), …”) a fronte di un unico impianto gpl presente nell’Università su ben 48 (e segnatamente presso il Polifunzionale del Policlinico) e che conseguentemente riveste una importanza assolutamente marginale nell’ambito del capitolato speciale d’appalto.<br />	<br />
Va altresì evidenziato, come correttamente rilevato dalla controinteressata Cofathec, che nel modello (elaborato G6) di redazione dell’offerta economica, alla voce “Esercizio dei singoli impianti di riscaldamento”, sono indicate le strutture che costituiscono il sito degli impianti, nonché la potenzialità degli stessi.<br />	<br />
Il prezzo indicato con riferimento a ciascun impianto corrisponde al costo del settore energetico necessario al funzionamento dello stesso impianto.<br />	<br />
Nell’offerta economica prodotta da Cofathec in sede di gara, secondo l’elaborato G6, è annoverato il costo del combustibile con riferimento al menzionato impianto “Polifunzionale Policlinico”, impianto alimentabile a gpl e non oggetto di trasformazione, per un importo pari ad €. 22.629,22/anno.<br />	<br />
I costi indicati nell’offerta economica di Cofathec coincidono con i costi complessivi indicati nelle giustificazioni preliminari allegate all’offerta (“Relazione descrittiva delle voci di costo fondamentali nella determinazione dei prezzi formulati nell’offerta economica”), in cui si è proceduto ad una articolazione analitica dei prezzi formulati nell’offerta economica.<br />	<br />
Ne deriva che il costo complessivo del gpl, indicato nell’offerta economica, allegato G6, presentata da Cofathec, per un importo pari ad €. 22.629,22/anno al lordo del 7% di utili e spese generali &#8211; essendo il gpl sostanzialmente vettore energetico equivalente al gasolio &#8211; nelle giustificazioni preliminari allegate all’offerta è stato incluso nel costo complessivo del gasolio.<br />	<br />
In conclusione il costo del gpl, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, è stato incluso nella articolazione dei costi di cui alla predetta relazione descrittiva che reca dati assolutamente coincidenti con quelli dell’offerta economica, anche se non evidenziato in tale relazione come voce autonoma.<br />	<br />
Trattasi nella sostanza di una mancata esplicitazione descrittiva del costo del gpl nella relazione recante le giustificazioni preliminari allegate all’offerta economica di Cofathec, ma il costo è presente ed ha concorso all’indicazione del prezzo complessivo del canone dei servizi “a corpo”, costituente la base su cui si è formata la percentuale di ribasso, secondo la formula indicata nello stesso allegato G6.<br />	<br />
2.2) In ordine alla censura relativa alla “Manutenzione e conduzione impianti e gestione del servizio” parte ricorrente sostiene che la ditta Cofathec sarebbe incorsa in un grave errore nel considerare il costo orario del lavoro di cui alla Tabella edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegata dalla stessa ditta alle giustificazioni di offerta.<br />	<br />
Invero, secondo la prospettazione di parte ricorrente, è stato considerato il costo medio orario annuo per un operaio di 4° livello pari ad €./ora 18,66 al netto degli ineludibili oneri riflessi che invece riportano e attestano tale costo ad un valore di €./ora 19,55. Per un operaio di 5° livello analogamente è stato considerato un costo medio orario annuo di €./ora 19,93 invece che di €./ora 20,89.<br />	<br />
Tuttavia questa apparente anomalia trova giustificazione nella mancata inclusione nel costo medio orario dell’incidenza IRAP ed IRES (che costituiscono oneri riflessi) sul costo del lavoro. Pertanto a tal riguardo si rinvia a quanto evidenziato al punto 1) e si conclude nel senso della reiezione del suddetto motivo di ricorso.<br />	<br />
Per quanto riguarda le ore di lavoro degli operai dichiarati dalla ditta Cofathec, sostiene la ricorrente che la Commissione di gara non ha rilevato che le giustificazioni riportate nella nota del 29.10.2009 al punto 2) non soddisfano la piena esecuzione del servizio e la copertura degli orari per lo svolgimento del medesimo, come richiesto dal capitolato.<br />	<br />
Secondo la prospettazione di parte ricorrente per le zone di Bari e Taranto/Valenzano in relazione agli operai itineranti vi sarebbe una palese scopertura di turno dalle ore 13,00 alle ore 15,00 per 200 giorni all’anno.<br />	<br />
Tuttavia sul punto va rilevato che ai sensi dell’art. 3.1.1. del capitolato speciale d’appalto “L’esercizio degli impianti &#8230; dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.”. Pertanto non vi è alcuna scopertura di turno, essendo quell’intervallo di due ore previsto espressamente dallo stesso capitolato.<br />	<br />
2.3) In ordine alla censura relativa al “Costo per materiali di ricambio e di consumo” parte ricorrente evidenzia che l’offerta della controinteressata Cofathec prevede di sostituire ogni anno non già tutti i componenti (i.e. valvole di intercettazione del combustibile e valvole di scarico automatico) come prescritto dagli organi di controllo, ma solo una minima parte, con ciò rendendo sotto tale profilo l’offerta anormalmente bassa.<br />	<br />
Sul punto deve ribadirsi quanto riportato dai tecnici dell’aggiudicataria Cofathec in sede di chiarimenti sulle giustificazioni, chiarimenti accettati dalla Commissione.<br />	<br />
In particolare nel verbale n. 8 del 14.12.2009 viene evidenziato che nel corso della visita quinquennale il tecnico dell’ARPA è tenuto a verificare l’efficienza delle valvole di sicurezza; che solo qualora qualcuna di queste non fosse più efficiente ne richiede la sostituzione; che tutte le spese per la sostituzione di pezzi e componenti e per il materiale di consumo resteranno comunque a totale carico dell’impresa aggiudicataria giusta capitolato speciale di appalto sottoscritto dalla stessa in segno di accettazione in sede di gara.<br />	<br />
Pertanto la Commissione di gara ha preso in esame, in sede di verifica delle giustificazioni presentate dalla Cofathec, gran parte degli argomenti sollevati dalla Siram s.p.a. con il presente motivo di ricorso e ha ritenuto l’offerta della controinteressata non anomala sulla base di motivazioni che certamente non possono dirsi affette da quella manifesta illogicità e/o irragionevolezza necessaria al fine di ammettere il sindacato giurisdizionale in ordine alla anomalia dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4847/2008).<br />	<br />
Inoltre la Commissione ha correttamente valutato l’attendibilità ed affidabilità della offerta della controinteressata nel suo complesso &#8211; come richiesto dalla costante giurisprudenza amministrativa al riguardo &#8211; a seguito di ben quattro sedute specificamente convocate per l’esame dei giustificativi, chiamando l’impresa Cofathec a chiarire gli stessi ed anzi instaurando con i rappresentanti della stessa un contraddittorio orale (cfr. verbali nn. 5, 6, 7 e 8). Non solo, ma, a seguito delle doglianze espresse dalla impresa Siram s.p.a. (odierna ricorrente) con due note, la Commissione di gara si è riunita per ben tre volte per la disamina delle stesse.<br />	<br />
Né è ammissibile &#8211; come visto in precedenza &#8211; una sostituzione del giudice amministrativo alla complessiva valutazione tecnica in ordine alla congruità dell’offerta espressa dalla Commissione di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2008, n. 2408).<br />	<br />
3) Con il terzo motivo del ricorso introduttivo Siram s.p.a. contesta la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Cofathec in sede di gara ai fini dell’ammissione in asserita violazione dell’art. 38 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
Sostiene parte ricorrente a pag. 27 del ricorso introduttivo:<br />	<br />
«… In particolare per quanto concerne la dichiarazione di cui all’Allegato 1:<br />	<br />
&#8211; il modello è firmato dal Procuratore Giuseppe Ladisa, che ha reso anche la dichiarazione integrativa dell’art. 38 del dlgs n. 163, completa di <i>m-ter</i>; non ha reso la dichiarazione per il cessato. …».<br />	<br />
Questa affermazione tuttavia non risponde al vero poiché nella dichiarazione sottoscritta dal procuratore Ladisa, conformemente al modello di cui all’allegato 1 al disciplinare di gara al punto 4.2, si indicano i soggetti cessati dalla carica ai sensi del citato art. 38, lett. c): l’unico soggetto cessato è il sig. Russo Domenico, direttore tecnico (data di cessazione: 31.7.2009).<br />	<br />
Peraltro identica dichiarazione è stata effettuata anche dall’Amministratore delegato di Cofathec sig. Moneger.<br />	<br />
Afferma parte ricorrente a pag. 28 del ricorso introduttivo:<br />	<br />
«… Sono state inserite dichiarazioni singole attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di:<br />	<br />
&#8211; il L.R. Moneger ha reso le dichiarazioni ex art. 38 per intero, anche per il soggetto cessato, con integrazione della dichiarazione richiesta alla lettera b) del modello (art. 1423 c.c. riferita al quinquennio);<br />	<br />
&#8211; i D.T. hanno reso le dichiarazioni ex art. 38 lett. b), c) ed <i>m-ter</i>), nonché l’integrazione della dichiarazione richiesta alla lettera b, c e <i>m-ter</i> e non l’integrazione (nello specifico i procuratori Cofathec risultano dalla Camera di comm<br />
Con riferimento a dette asserzioni di parte ricorrente non si comprende quale sia il vizio censurato.<br />	<br />
Prosegue la società ricorrente (cfr. pag. 29 dell’atto introduttivo) sostenendo che:<br />	<br />
«… Alla lettera n) della dichiarazione è richiesto di indicare a chi verranno affidate le funzioni di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” il quale dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lvo n. 494/06 (decreto abrogato dal D.Lgs. n. 81/08).<br />	<br />
Cofathec riporta i dati di Bocci Silvano il quale è dipendente e riveste la carica di Direttore Tecnico.<br />	<br />
Per quanto concerne tale figura, l’art. 89 del D.Lgs. n. 81/08 al comma 1 lettera f) modificato dall’art. 58, del D.Lgs. 106 del 3.8.09, stabilisce che tale figura non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici o un suo dipendente o RSPP da lui designato.<br />	<br />
Il capitolato all’art. 3.5 stabilisce che il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rientra nel Servizio di consulenza tecnico-professionale. All’art. 8 si riporta l’elenco dei requisiti professionali minimi del Responsabile Tecnico, figura alla quale verrà affidata l’attività di consulenza tecnico-professionale oltre che la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e precisamente:<br />	<br />
&#8211; Laurea in Ingegneria meccanica (Bocci Silvano è un perito industriale);<br />	<br />
&#8211; Abilitazione all’esercizio della professione;<br />	<br />
&#8211; Abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (Bocci ha frequentato un corso di formazione nel 2005);<br />	<br />
&#8211; Iscrizione all’albo dei professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84;<br />	<br />
&#8211; Esperienza certificata nel settore impiantistico da non meno di 5 anni.<br />	<br />
Bocci Silvano non corrisponde, pertanto, ai requisiti richiesti ed, inoltre, versa in condizioni di incompatibilità. …».<br />	<br />
Sul punto si evidenzia che l’allegato 1 al disciplinare di gara al punto n) richiede l’indicazione del soggetto cui sono affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza.<br />	<br />
Il disciplinare di gara prevede espressamente la sanzione dell’esclusione solo con riferimento alla mancanza di documenti e/o dichiarazioni e/o certificati richiesti, o nel caso in cui il concorrente non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ovvero non abbia osservato le modalità e i termini previsti a pena di esclusione negli atti di gara.<br />	<br />
Nell’ipotesi di specie la dichiarazione richiesta dalla disciplina di gara è stata allegata.<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiarito come il principio del favor partecipationis imponga di non ammettere la ricorrenza di una causa di esclusione non espressamente prevista dalla legge o della disciplina di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5742).<br />	<br />
L’allegato 1 al punto n) richiede l’indicazione del soggetto cui affidare le funzioni di coordinatore per la sicurezza “in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 dlgs n. 494/1996 come modificato ed integrato dal dlgs n. 528/1999”.<br />	<br />
Nel caso di specie il soggetto indicato da Cofathec, Bocci Silvano, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge di riferimento.<br />	<br />
L’art. 10 dlgs n. 494/1996 abrogato dal dlgs n. 81/2008 le cui norme sono state trasfuse nell’art. 98 dlgs da ultimo citato prevede che il coordinatore della sicurezza debba essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: “… c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario, nonché attestazione da parte dei datori di lavoro committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni … possesso di attestato di frequenza … a specifico corso in materia di sicurezza organizzato … dagli ordini o collegi professionali.”.<br />	<br />
Nel caso di specie, come comprovato dalla documentazione allegata da Cofathec agli atti di gara, il sig. Silvano Bocci:<br />	<br />
&#8211; è perito industriale (cfr. diploma dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Sesto S. Giovanni);<br />	<br />
&#8211; è in possesso di attestazione di aver espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni rilasciata da “Aem Calore &#038; Servizi”;<br />	<br />
&#8211; è in possesso di attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione per coordinatori della sicurezza rilasciato dal Collegio dei periti industriali delle province di Milano e Lodi.<br />	<br />
I requisiti richiesti dal disciplinare di gara erano esclusivamente quelli indicati dalla precitata norma di legge.<br />	<br />
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la figura del coordinatore della sicurezza di cui alla lettera n) dell’allegato 1 non coincide con la figura del responsabile tecnico di cui all’art. 8 del capitolato.<br />	<br />
Il responsabile tecnico, per il quale si richiedono i requisiti di cui alla menzionata clausola del capitolato, è figura rilevante ai fini dell’esecuzione del servizio, tanto che l’art. 8 del CSA prescrive che l’appaltatore “è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l’elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro”. Fa parte del suddetto personale tecnico anche il responsabile tecnico che ha appunto le funzioni di responsabilità di tutta l’attività di consulenza tecnico/professionale descritta all’art. 3, comma 5 del capitolato, tra cui rientra anche il coordinamento della sicurezza, ma non deve necessariamente coincidere con il soggetto cui sono affidate tali funzioni.<br />	<br />
Quanto alla presunta incompatibilità del sig. Bocci per essere quest’ultimo dipendente di Cofathec, non può trovare accoglimento l’interpretazione, fornita da parte ricorrente, della norma invocata, ossia l’art. 89, comma 1, lett. f) dlgs n. 81/2008.<br />	<br />
La disposizione prevede che il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera “non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente”.<br />	<br />
Non v’è dubbio che la norma si riferisca al dipendente del datore di lavoro: ciò appare chiaro sul piano del tenore letterale della previsione normativa laddove l’aggettivo possessivo “suo” non può che riferirsi a “datore di lavoro”, ossia al committente e non alle “imprese affidatarie ed esecutrici”, ossia alle imprese titolari del contratto di appalto con il committente o comunque alle imprese che eseguono l’opera anche in subappalto, poiché altrimenti l’aggettivo utilizzato dal legislatore sarebbe stato espresso al plurale (“loro”).<br />	<br />
Ciò è confermato anche dall’ulteriore precisazione contenuta nella norma in commento secondo cui “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice”: in tal caso, essendo il datore di lavoro ad eseguire direttamente l’opera, il coordinatore della sicurezza può anche essere un suo dipendente.<br />	<br />
In ogni caso, tale presunta “incompatibilità” non è prevista quale causa di esclusione dalla <i>lex specialis</i> di gara nella presente fattispecie.<br />	<br />
Infine parte ricorrente afferma:<br />	<br />
«… Alla lettera o) della dichiarazione è richiesto di indicare il professionista al quale sarà affidata la redazione dei progetti (preliminare, definitiva ed esecutiva):<br />	<br />
Cofathec indica i nominativi di n. 3 professionisti esterni.<br />	<br />
Il capitolato all’art. 3.5 stabilisce che l’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti di cui all’art. 3.6 nonché dei lavori di manutenzione straordinaria rientra nel Servizio di consulenza tecnico-professionale: anche in questo caso si rinvia a quanto riportato nell’art. 8.<br />	<br />
I professionisti indicati dalla Cofathec, come risulta dall’Allegato 1, sono: Ingegneri elettronici, civile ed idraulico ma non meccanici.<br />	<br />
Inoltre con riferimento al servizio di ingegneria i progettisti allegano solo fotocopia degli attestati, quindi, non vi è nessuna dichiarazione che attesti i requisiti. …».<br />	<br />
Come correttamente rilevato dalla controinteressata Cofathec, la prospettazione di parte ricorrente sul punto non appare condivisibile.<br />	<br />
Invero il disciplinare di gara richiedeva unicamente l’indicazione dei professionisti cui affidare la redazione dei progetti; non era previsto in alcun modo dalla <i>lex specialis</i>, come causa di esclusione dalla gara, che tali professionisti fossero in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica.<br />	<br />
Si rammenta inoltre che non vi è necessaria coincidenza tra la figura dei progettisti con quella del responsabile tecnico, figura quest’ultima richiesta solo ai fini dell’esecuzione dei servizi dall’art. 8 del CSA, clausola che peraltro prevede che nel corso del contratto possano essere apportate variazioni all’organigramma tecnico purché tempestivamente comunicate per iscritto al committente (cfr. art. 8, comma 3 del CSA).<br />	<br />
4) Con il quarto motivo del ricorso introduttivo Siram s.p.a. contesta la violazione dell’art. 8 del disciplinare di gara sostenendo che la polizza assicurativa presentata dalla Cofathec Servizi s.p.a. non contenga l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. così come previsto dalla citata clausola del disciplinare.<br />	<br />
Neanche detta censura può trovare accoglimento. Invero l’affermazione di parte ricorrente non risponde al vero poiché l’appendice alla polizza fideiussoria prestata dalla controinteressata reca espressamente la clausola secondo cui “la società rinuncia a sollevare l’eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1957 c.c.”.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.<br />	<br />
B) Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 luglio 2010 la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 dlgs n. 163/2006 con riferimento all’offerta tecnica formulata dalla Cofathec ed acquisita dalla stessa Siram in data 9 giugno 2010.<br />	<br />
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività formulata dalla controinteressata Cofathec.<br />	<br />
Rileva la Cofathec che in base all’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d) dlgs n. 163/2010 (come novellato sul punto dal dlgs n. 53/2010 vigente al momento della proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 2 luglio 2010) il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati (come accaduto nel caso di specie) è di quindici giorni. Detto termine non è stato osservato dalla Siram poiché, pur avendo avuto conoscenza della offerta tecnica in data 9 giugno 2010 a seguito di accesso alla documentazione, la società ricorrente ha portato alla notifica i primi motivi aggiunti &#8211; come detto &#8211; solo in data 2 luglio 2010.<br />	<br />
Tuttavia va evidenziato che in forza della innovativa previsione di cui all’art. 120, comma 5 cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti anche avverso atti diversi da quelli già impugnati è di trenta giorni, così uniformandosi il regime dei termini sia per l’impugnativa con motivi aggiunti avverso atti già gravati con il ricorso introduttivo che per il gravame con motivi aggiunti di atti diversi.<br />	<br />
Inoltre l’art. 119, comma 2 cod. proc. amm. esclude espressamente dalla regola della dimidiazione dei termini processuali il termine per la notificazione dei motivi aggiunti.<br />	<br />
In tal modo il legislatore delegato del 2010 ha recepito un recente orientamento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 15 aprile 2010, n. 2155: “Alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l’atto introduttivo del giudizio, non si applica la dimidiazione dei termini prevista dall’art. 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ravvisandosi anche in queste ipotesi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell’abbreviazione anche del termine &#8220;de quo&#8221;, e a nulla rilevando che il ricorrente ha già conferito il mandato a un difensore.”<br />	<br />
A fronte di un quadro legislativo ed interpretativo obiettivamente incerto per le ragioni suesposte questo Collegio ritiene di disporre d’ufficio ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini per errore scusabile della ricorrente Siram s.p.a. per la proposizione dei motivi aggiunti in esame che devono pertanto essere considerati tempestivi.<br />	<br />
Conseguentemente deve essere disattesa l’eccezione di tardività formulata dalla controinteressata.<br />	<br />
Nel merito sostiene parte ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti che, avendo la Cofathec già realizzato &#8211; per espressa dichiarazione contenuta nell’offerta tecnica &#8211; una consistente riduzione della spesa energetica pari a 14% negli anni di pregressa gestione degli impianti presso l’Università, non potrebbe ottenere ulteriori risparmi, sicché risulterebbe ingiustificato il ribasso formulato in sede offerta economica.<br />	<br />
Tuttavia detta censura non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Invero la controinteressata ha ampiamente giustificato in sede di verifica della congruità della propria offerta i risparmi energetici ottenuti a seguito dell’apporto di nuove tecnologie e delle migliorie strutturali oggetto di offerta, sicché non appare corretto effettuare una sorta di somma algebrica dei risparmi tra archi temporali diversi nei quali le condizioni contrattuali oggetto di appalto si presentano del tutto differenti.<br />	<br />
Peraltro le prospettazioni di parte ricorrente non possono assumere alcuna valenza ai fini del giudizio di congruità dell’offerta, poiché “in sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla stazione appaltante sotto la propria consapevole responsabilità, anche penale e contabile, per sconfessare tale giudizio non è sufficiente sostituire un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, o avanzare dubbi o elementi di incertezza, dovendosi invece dimostrare, con dati numerici certi, quali sono gli errori oggettivamente commessi dalla stazione appaltante, e quale è l’esatto importo delle voci di prezzo anomale, e la loro percentuale di incidenza sull’importo complessivo dell’appalto. La dedotta inattendibilità complessiva dell’offerta, deve essere dimostrata in termini chiari, comprensibili, e immediatamente percepibili, e non in via di mere presunzioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2384).<br />	<br />
Tutte le censure prospettate dalla ricorrente avverso il giudizio di congruità dell’offerta economica presentata da Cofathec, di contro, si fondano su dubbi e su mere presunzioni afferenti singole voci dell’offerta, senza che si giunga a dimostrare l’inattendibilità complessiva della stessa attraverso dati certi.<br />	<br />
La Siram solleva inoltre dubbi sulla attendibilità della dichiarazione formulata dalla ditta Ulteria, fornitrice di Cofathec per il sistema di regolazione e monitoraggio, in ordine alle percentuali di riduzione di combustibile che il sistema di telecontrollo è in grado di assicurare, onde giustificarne i risparmi.<br />	<br />
I dubbi sembrerebbero derivare dalla circostanza che la dichiarazione proviene da una ditta fornitrice dell’offerente.<br />	<br />
Anche in tal caso l’assunto è indimostrato.<br />	<br />
Si rileva, in ogni caso, come, allo stato, non esista un sistema ufficiale di certificazione dei risparmi energetici conseguiti o conseguibili da un apparato di telecontrollo, ossia non è dato individuare una procedura univoca di certificazione.<br />	<br />
L’assenza di organismi ufficiali di certificazione non può indurre ad escludere che Ulteria possa essere considerata soggetto competente ad attestare i possibili risparmi energetici ottenibili dalla installazione di un sistema di monitoraggio a distanza.<br />	<br />
Insiste ulteriormente la ricorrente sui requisiti dei tecnici indicati dalla controinteressata Cofathec ex lett. n) ed o) dell’Allegato 1) al disciplinare di gara con riferimento in particolare alla posizione del sig. Bocci Silvano.<br />	<br />
Tuttavia si ribadisce che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara con riferimento al Coordinatore per la sicurezza e ai progettisti non coincidono con quelli richiesti, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, al “Responsabile tecnico” che l’aggiudicataria &#8211; non il concorrente &#8211; ai sensi dell’art. 8 del CSA deve comunicare “prima della consegna del servizio”.<br />	<br />
Il Sig. Bocci Silvano è stato indicato in sede di gara non quale Responsabile tecnico, bensì come Coordinatore per la sicurezza e, come tale, non deve possedere la laurea in ingegneria meccanica (prescritta invece quale requisito indispensabile per il Responsabile tecnico di cui all’art. 8 del CSA).<br />	<br />
Il Responsabile tecnico di cui all’art. 8 del CSA non deve necessariamente coincidere con il Coordinatore per la sicurezza, né con i progettisti, tanto che, come documentato dall’Università in sede di giudizio (cfr. allegato sub 2 alla memoria dell’Università depositata in data 6.7.2010), la Cofathec ha comunicato di avere affidato il ruolo di Responsabile tecnico all’Ing. Manfrini, laureato in ingegneria meccanica (sul punto non vi è contestazione delle altre parti costituite).<br />	<br />
Sostiene altresì parte ricorrente che dall’accesso documentale del 9.6.2010 non sarebbe emersa la sussistenza di “ulteriori certificati e/o attestazioni con riferimento ai progettisti”.<br />	<br />
Come già evidenziato in precedenza, il disciplinare di gara al punto 4 (pag. 7), ai fini della dichiarazione sostitutiva da allegare, rinvia al modello di cui all’Allegato 1) il quale richiede, alla lett. o), esclusivamente l’indicazione dei “professionisti cui intende affidare la redazione dei progetti (preliminare, definitiva ed esecutiva) nonché la redazione degli atti riguardanti la L. 818/84”, con l’espressa richiesta dei seguenti dati: “nome e cognome, titolo di studio, indirizzo, numero di iscrizione all’albo”, nonché l’indicazione attraverso l’apposizione di una barra nell’apposita casella, se “dipendente, associato, indicato” (cfr. allegati 8 e 9 alla memoria della Cofathec depositata in data 7.6.2010).<br />	<br />
Tali indicazioni sono state ritualmente fornite da Cofathec (cfr. allegato 35 alla memoria della Cofathec depositata in data 7.6.2010). Nessun’altra attestazione era richiesta dalla <i>lex specialis</i> di gara in relazione ai progettisti.<br />	<br />
Afferma inoltre la ricorrente che Cofathec non avrebbe fornito alcuna analitica giustificazione con riferimento ai risparmi energetici dichiarati, sia pure a fronte di tutta una serie di migliorie prospettate nell’offerta tecnica.<br />	<br />
L’assunto tuttavia è infondato in fatto.<br />	<br />
E’ sufficiente esaminare le giustificazioni rese da Cofathec in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta per verificare come la stessa abbia dimostrato analiticamente le ragioni che supportano le dichiarazioni in ordine ai risparmi energetici (cfr. allegati 18-bis, 21 e 25 alla memoria della Cofathec depositata in data 7.6.2010), anche attraverso una pluralità di esperienze certificate da altre amministrazioni committenti.<br />	<br />
Infine, contrariamente a quanto affermato dalla Siram nel primo ricorso per motivi aggiunti (cfr. in particolare pag. 9), non può essere considerato fattore negativo, ai fini della congruenza del costo complessivo dei materiali indicato da Cofathec, la circostanza che quest’ultima sia in possesso di un “sistema di gestione informatizzato”, essendo all’opposto tale sistema un valido strumento che ha consentito alla controinteressata di monitorare con certezza gli acquisti di materiale, di conoscere lo stato della scadenza dei libretti omologativi degli impianti e quindi di valutare effettivamente il costo dei materiali necessari per la gestione degli impianti dell’Amministrazione universitaria.<br />	<br />
Quanto alle ulteriori prospettazioni contenute nelle pagine successive alla 9 del primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2.7.2010, trattandosi della reiterazione di censure già contenute nel ricorso introduttivo, si rimanda a quanto esposto in precedenza.<br />	<br />
Ci si limita a rilevare da ultimo che non risponde a verità la circostanza che la Cofathec abbia tentato un’integrazione postuma delle motivazioni poste a fondamento del giudizio di congruità della sua offerta, atteso che la controinteressata in sede procedimentale ha reso &#8211; come visto &#8211; ampie giustificazioni corredate da documentazione probatoria ritenuta dalla Commissione di gara, dopo una puntuale istruttoria, del tutto idonea a chiarire le ragioni dei costi e dei prezzi rappresentati nell’offerta economica.<br />	<br />
Alla stessa stregua, come già rammentato, il costo del lavoro indicato da Cofathec risulta assolutamente in linea con le tabelle ministeriali.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del primo ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
C) Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 agosto 2010 la ricorrente contesta l’omessa produzione in sede di gara da parte della controinteressata Cofathec della dichiarazione ex art. 38, lett. <i>m-ter</i>) dlgs n. 163/2006 relativa ai direttori tecnici ed ai procuratori cessati.<br />	<br />
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di irricevibilità per tardività dei secondi motivi aggiunti, eccezione formulata dalla controinteressata Cofathec.<br />	<br />
Invero il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato notificato da Siram in data 18.8.2010.<br />	<br />
Con tale atto la ricorrente prospetta le ulteriori censure muovendo dal richiamo ad un documento che la stessa Siram assume di aver acquisito in data 5.8.2010, relativo ad altra gara e ad altro giudizio e recante la dichiarazione formulata da Cofely per i procuratori <i>ad negotia</i> cessati dall’incarico nel triennio precedente.<br />	<br />
Su queste basi sostiene Siram che l’odierna controinteressata non avrebbe prodotto la dichiarazione ex art. 38, lett. <i>m-ter</i>) dlgs n. 163/2006 relativa ai direttori tecnici e ai procuratori cessati.<br />	<br />
La “piena conoscenza” da parte della Siram dei nuovi vizi dedotti con i secondi motivi aggiunti si è avuta pertanto solo in data 5.8.2010 e da tale data decorreva il termine per proporre i nuovi motivi aggiunti che pertanto debbono considerarsi tempestivi.<br />	<br />
Nel merito anche il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
In particolare parte ricorrente afferma che Cofathec avrebbe omesso di presentare in sede di gara la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. <i>m-ter</i>) dlgs n. 163/2006, relativamente ai procuratori <i>ad negotia</i> cessati dalla carica nel triennio antecedente al bando &#8211; i cui nominativi ritiene di acquisire da un documento relativo ad altra gara e ad altro giudizio – e che per tale ragione avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.<br />	<br />
La norma surriferita dispone che sono esclusi dalle gare pubbliche i soggetti “di cui alla precedente lett. b) che, in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una misura ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24.11.1981 n. 689 &#8230;”.<br />	<br />
Tale causa di esclusione è stata introdotta dall’art. 2, comma 19, lett. a) legge n. 94/2009 pubblicata sulla G.U. in data 24.7.2009, entrata in vigore l’8.8.2009.<br />	<br />
Pertanto la disposizione di cui alla lett. <i>m-ter</i>) non può trovare applicazione nell’ipotesi in esame <i>ratione temporis</i>.<br />	<br />
Invero, nel caso di specie, il bando di gara è stato approvato con decreto rettorale n. 8931 del 21.7.2009 (anteriormente alla pubblicazione della legge n. 94/2009) e pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23.7.2009 e sulla G.U.R.I. in data 29.7.2009 (cfr. verbale di gara n. 1 e contratto del 4.11.2010, depositati in atti), pertanto anteriormente all’entrata in vigore della precitata normativa legislativa che ha aggiunto la lettera <i>m-ter</i>) al comma 1 dell’art. 38 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
E’ noto il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di procedura ad evidenza pubblica vale il principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della procedura, essendo inapplicabile lo <i>ius superveniens</i>” (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5316).<br />	<br />
Non a caso il disciplinare di gara, al par. I, rubricato “Soggetti ammessi alla gara”, ha stabilito che non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono “le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f g, h, i, l, m, m-bis, del D.lgs. 163/2006”, non annoverando, anche in quanto non applicabile <i>ratione temporis</i>, la lett. <i>m-ter</i>.<br />	<br />
Neppure il modello allegato al disciplinare di gara, cui quest’ultimo rinvia (“preferibilmente”) ai fini della dichiarazione sostitutiva resa ex d.p.r. n. 445/2000 (punto 4 del par. Il), reca l’indicazione della dichiarazione corrispondente alla lett. <i>m-ter</i>) dell’art. 38.<br />	<br />
Stante l’inoperatività <i>ratione temporis</i> della suddetta disciplina legislativa, nel caso di specie non è possibile ritenere la <i>lex specialis</i> di gara eterointegrabile sulla base della normativa pubblicistica sopravvenuta.<br />	<br />
Anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi, nel caso di specie, operante la causa di esclusione di cui alla precitata lett. <i>m-ter</i>) dell’art. 38 &#8211; e pertanto l’obbligo di rendere la relativa dichiarazione in sede di gara &#8211; comunque tale causa non opererebbe con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.<br />	<br />
Invero, la disposizione <i>de qua</i> si riferisce espressamente ai soggetti di cui alla “precedente lett. b” dell’art. 38, norma che, con riferimento alle società di capitali, indica questi ultimi negli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o nei direttori tecnici in carica, laddove è solo nella successiva lett. c dello stesso art. 38 che si prevede l’operatività della causa di esclusione (condanne penali) anche con riferimento ai “soggetti cessati”.<br />	<br />
Pertanto la condizione di cui alla lett. <i>m-ter</i>) dell’art. 38 non è riferibile, come viceversa sostenuto da parte ricorrente, ai soggetti cessati (nel caso di specie, procuratori <i>ad negotia</i> cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del bando).<br />	<br />
Si rileva inoltre come in ogni caso né la legge (i.e. art. 38 dlgs n. 163/2006), né la <i>lex specialis</i> di gara, nella presente fattispecie, richiede che i procuratori <i>ad negotia</i> &#8211; a cui è stata revocata la procura &#8211; rendano alcuna delle dichiarazioni di cui al precitato art. 38.<br />	<br />
Non v’è dubbio che allorché la lett. c) dell’art. 38 fa riferimento ai soggetti “cessati dalla carica nel triennio”, non può che riferirsi agli amministratori muniti del potere di rappresentanza e ai direttori tecnici, ossia a quei soggetti che instaurano un rapporto organizzativo, stabile ed istituzionale (“carica”), con la società partecipante alla gara e non di contro ai procuratori <i>ad negotia</i> non più tali al momento della partecipazione alla gara che, anche qualora dotati di poteri rappresentativi, lo erano a seguito di un atto negoziale, volontario e revocabile.<br />	<br />
Ne consegue che i procuratori la cui procura è stata revocata, nel triennio antecedente al bando di gara, dagli amministratori/legali rappresentanti di una società partecipante ad una gara non sono tenuti (come nel caso di specie) a rendere la dichiarazione di cui alla lett. c) dell’art. 38 e tanto meno la dichiarazione di cui alla lett. <i>m-ter</i>) della stessa norma (la cui presunta omissione è oggetto delle censure mosse da parte ricorrente) che neppure a costoro (“soggetti cessati”) si riferisce.<br />	<br />
Ne consegue che anche il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.<br />	<br />
In conclusione, dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Siram s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Università degli Studi di Bari, liquidate in complessivi €. 10.000,00 (diecimila), oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Siram s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Cofely Italia s.p.a. (già Cofathec Servizi s.p.a.), liquidate in complessivi €. 10.000,00 (diecimila), oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-25-2-2011-n-358/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-2-2011-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-2-2011-n-61/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-2-2011-n-61/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari A.S.D. Polisportiva C. del T. (avv. F. Giovagnoni) c/ Comune di Perugia (avv.ti R. Martinelli e S. Mosconi) e nei confronti di A.S.D. G. V. (avv. D. Mandò) sulla portata del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell&#8217;offerta nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-2-2011-n-61/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-25-2-2011-n-61/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> A.S.D. Polisportiva C. del T. (avv. F. Giovagnoni) c/ Comune di Perugia (avv.ti R. Martinelli e S. Mosconi) e nei confronti di A.S.D. G. V. (avv. D. Mandò)</span></p>
<hr />
<p>sulla portata del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell&#8217;offerta nelle gare per l&#8217;affidamento di pubblici servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Servizi – Bando &#8211; Divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta – Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure di gara per l’affidamento di prestazioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizio pubblico, il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte non comporta che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio alle rispettive offerte, alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 359 del 2010, proposto da:<br />
<br />	<br />
A.S.D. Polisportiva C. del T., con sede in Perugia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Giovagnoni, anche domiciliatario in Perugia, corso Vannucci, 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Perugia, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio eletto presso Sara Mosconi in Perugia, corso Vannucci, 39; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
A.S.D. G. V., con sede in Perugia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Dario Mandò, anche domiciliatario in Perugia, via Martiri dei Lager, 58; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1) del bando di gara del Comune di Perugia, approvato con D.D n. 140 del 31 maggio 2010, per l’affidamento in concessione della palestra polifunzionale di San Marco e della suddetta Determinazione Dirigenziale; <br />	<br />
2) dei verbali di gara n. 1 e n. 2 del 14 luglio 2010 e n. 3 del 16 luglio 2010 nella selezione in oggetto;<br />	<br />
3) della Determinazione Dirigenziale del Funzionario Responsabile della U.O. Servizi Sportivi e Aree Verdi n. 190 del 19 luglio 2010, che ha approvato le operazioni di gara e i relativi verbali e disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della A.S.D. Grifo Volley;<br />	<br />
4) dell’eventuale convenzione, se stipulata, con la quale il Comune di Perugia ha concesso in gestione alla A.S.D. Grifo Volley la palestra polifunzionale di San Marco;<br />	<br />
5) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anteriore o successivo;<br />	<br />
e per la condanna del Comune di Perugia al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dei predetti provvedimenti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della A.S.D. Grifo Volley;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con avviso pubblicato in data 9 giugno 2010, il Comune di Perugia ha indetto una selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione della palestra polifunzionale di San Marco.<br />	<br />
Con determinazione n. 190 in data 19 luglio 2010, la gara è stata aggiudicata alla A.S.D. Grifo Volley, prima classificata con punti 88 (63 per l’offerta tecnico-gestionale dell’offerta + 25 per quella economica), davanti alla A.S.D. Polisportiva Colli del Tezio (unica altra partecipante alla selezione, la quale fino ad allora aveva gestito l’impianto), con punti 85,06 (60,06 + 25).<br />	<br />
2. La Polisportiva Colli del Tezio impugna l’aggiudicazione (unitamente al bando della selezione pubblica ed ai verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2 e 3), chiedendone l’annullamento, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; in via subordinata, chiede la condanna al risarcimento del danno.<br />	<br />
3. Resistono il Comune di Perugia e l’associazione sportiva aggiudicataria, controdeducendo puntualmente.<br />	<br />
4. La Polisportiva ricorrente prospetta le censure appresso esaminate.<br />	<br />
4.1. L’avviso di selezione, a dire della ricorrente, violerebbe il “divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta”, divieto di derivazione comunitaria e comunque desumibile dagli articoli 42 ed 83 del Codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Il Collegio osserva che la censura, più esattamente, invoca il rispetto del divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell&#8217;offerta ed i requisiti soggettivi dell&#8217;impresa concorrente.<br />	<br />
Vero è – come sottolinea la difesa delle parti resistenti – che la concessione di servizi in esame è disciplinata dall’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ed è quindi essenzialmente governata dai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, desumibili dal Trattato e dal Codice stesso, a tutela del mercato e della concorrenza. Ma in quest’ambito può farsi rientrare anche il divieto di commistione invocato dalla ricorrente. <br />	<br />
Il Collegio rileva quindi l’esistenza di un orientamento recente del Consiglio di Stato, tendente a mitigare la più rigorosa interpretazione prevalsa in passato, secondo il quale il divieto in questione conosce un&#8217;applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove l&#8217;offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un <i>facere</i> che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell&#8217;operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d&#8217;impresa. Dalla considerazione dell&#8217;esperienza maturata da una concorrente possono quindi trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e dell&#8217;affidabilità dell&#8217;impresa, qualora tali aspetti non risultino preponderante nella valutazione complessiva dell&#8217;offerta (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2009, n. 6002; vedi anche, 12 giugno 2009, n. 3716; IV, 25 novembre 2008, n. 5808).<br />	<br />
Chiarito, dunque, che il divieto di commistione non comporta anche che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio alle rispettive offerte, il Collegio non ritiene fondata la censura in esame.<br />	<br />
Infatti, i “criteri di valutazione” ai quali si riferisce la ricorrente (o meglio, le componenti tecniche valutabili delle offerte), previsti nella selezione in esame, sono i “parametri” &#8211; 1) “esperienza gestionale”; 2) “progetto di gestione”; 3) “progetto preliminare”, relativo ad un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili – e relativi sottoparametri, predefiniti nell’avviso. E quelli attinenti al profilo soggettivo dei concorrenti (parametro 1: “esperienza gestionale”, sottoparametri 1a) ed 1b) non figurano quali requisiti di partecipazione, ed ai fini della valutazione dell’offerta assumono una rilevanza non decisiva, assommando un massimo di 5 punti complessivi (sui 75/100 attribuibili per la componente tecnica).<br />	<br />
4.2. A ben vedere (anche se tale aspetto non viene evidenziato nel ricorso, ma soltanto nella memoria conclusiva), nell’avviso si legge che la busta “B” (destinata a contenere la componente tecnica dell’offerta) “dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione …”, tra cui è ricompresa “l’esperienza gestionale in genere, nella conduzione di impianti sportivi similari”. Tuttavia, tale elemento, così come tutti gli altri elencati come contenuto necessario della busta “B”, costituisce in realtà il contenuto dei parametri e sottoparametri che danno luogo all’attribuzione di punteggio.<br />	<br />
Appare dunque evidente che, al di là dell’espressione impropriamente utilizzata nell’avviso, non si è in presenza di requisiti di ammissibilità dell’offerta.<br />	<br />
I requisiti di partecipazione veri e propri sono quelli, che i concorrenti erano tenuti a documentare nella domanda di partecipazione da inserire nella busta “A”, indicati alla voce “Soggetti ammessi alla gara”, e tra essi rientra la natura di associazione sportiva dilettantesca affiliata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., per esercitare le attività sportive indicate nell’avviso come praticabili nell’impianto. Requisiti pacificamente posseduti da entrambe le concorrenti.<br />	<br />
Così che la mancata esperienza pregressa non poteva che dar luogo alla non attribuzione alla Grifo Volley del punteggio per tale sottoparametro (come concretamente è avvenuto).<br />	<br />
Quanto esposto vale ad escludere la fondatezza della censura con le quale la ricorrente lamenta che la Grifo Volley avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione, in quanto non ha dimostrato di possedere il requisito dell’esperienza gestionale nella conduzione di impianti sportivi similari: si ripete, tale requisito non era espressamente richiesto dall’avviso, né può farsi discendere dall’applicazione di una disposizione normativa.<br />	<br />
Anzi, la l.r. 5/2007, di cui l’avviso ha fatto applicazione, considera (articolo 4, comma 2) la pregressa esperienza gestionale come uno dei criteri di valutazione delle offerte, e non come requisito di partecipazione.<br />	<br />
4.3. La ricorrente lamenta poi che, illogicamente, non le sia stato attribuito alcun punteggio per il parametro 1b) – “livello agonistico dei campionati di militanza delle squadre partecipanti per le discipline praticabili nell’impianto, riferito alle stagioni sportive 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010” &#8211; comportante un punteggio di 1 punto per la partecipazione ai campionati regionali o provinciali, e 2 punti per la partecipazione a quelli nazionali) in quanto avrebbe omesso di documentare detta partecipazione; tuttavia, tale informazione era desumibile dall’elenco dei tesserati allegato alla domanda, nel quale, accanto ad ogni nominativo, figura anche l’indicazione del campionato di riferimento (AP = atleta provinciale; AR = atleta regionale).<br />	<br />
Aggiunge la ricorrente che l’omessa attribuzione del punteggio si pone in contraddizione con quanto preliminarmente affermato dalla Commissione stessa in ordine alla ammissibilità della domanda.<br />	<br />
Il Collegio osserva che una cosa è l’iscrizione degli atleti alle rispettive Federazioni sportive, altra cosa è la concreta partecipazione ai campionati dei diversi livelli organizzati dalle Federazioni; se risponde alla normalità che il tesseramento sia correlato alla partecipazione ad un campionato, dal punto di vista strettamente giuridico non sembra esserci una corrispondenza biunivoca; in altri termini, se è vero che alle gare di campionato possono partecipare solo atleti tesserati, non risponde al vero che “non possono esserci tesserati sportivi non praticanti attività”, quanto meno nel senso che le relative squadre partecipino necessariamente a tutti i campionati che si svolgono nel periodo di validità del tesseramento. <br />	<br />
Quanto alla contraddizione nell’operato della Commissione, il Collegio rileva che, effettivamente, la Commissione di gara, rispondendo al rilievo formulato dalla Grifo Volley riguardo alla “mancanza di documentazione attestante il livello di campionati” nella domanda della Polisportiva ricorrente, ha affermato (cfr. verbale n. 2 in data 14 luglio 2010) che “la stessa risulta indicata nel progetto con rimando all’allegato 1); pertanto è presente, salva ogni considerazione della commissione in sede di valutazione della stessa”<br />	<br />
Pertanto, non sembra riscontrabile una vera e propria contraddizione nel comportamento della Commissione.<br />	<br />
Non è superfluo sottolineare (nella prospettiva di una eventuale “prova di resistenza”) che, anche volendo addebitare alla Commissione un errore nella valutazione della documentazione prodotta e/o una contraddittorietà viziante, da ciò non potrebbe che derivare, nella migliore delle ipotesi per la ricorrente, l’attribuzione di 1 solo punto in più (considerata la sua partecipazione a campionati al massimo regionali).<br />	<br />
4.4. Ad entrambe le associazioni concorrenti è stato attribuito lo stesso punteggio (12/20) per il paragrafo 2a) – “programmazione sportiva e piano delle attività sportive che si intendono praticare nell’impianto”; tuttavia, a detta della ricorrente, ciò sarebbe manifestamente illogico, poiché l’offerta tecnico-gestionale della ricorrente prevede significative innovazioni &#8211; quali la realizzazione di un’area verde attrezzata, di un campo per il beach volley e di un campo di bocce, di un punto ristoro- mentre l’offerta dell’aggiudicataria si limita a dettagliare la programmazione settimanale delle attività, nel solco di quelle tradizionalmente svolte nell’impianto.<br />	<br />
Il Collegio rileva che, dalla lettura degli atti, può evincersi che gli aspetti di innovazione e qualità evidenziati dalla ricorrente sono stati in realtà offerti (proposti) alla stregua di interventi “da concordare” con il Comune, quindi in forma generica (e sostanzialmente non vincolante, ma questo aspetto non è stato sottolineato dalla Commissione); mentre la analitica e razionale programmazione delle attività sportive presentata (quale componente dell’offerta vincolante) dall’aggiudicataria risponde pienamente al contenuto del sottoparametro 2a), laddove la ricorrente non ha dettagliato detta programmazione.<br />	<br />
Deve pertanto ritenersi che l’attribuzione del medesimo punteggio per il paragrafo 2a) alle due offerte non evidenzi alcuna illogicità o incongruità manifesta.<br />	<br />
4.5. Un ultimo ordine di censure concerne l’impianto fotovoltaico, in relazione al quale l’avviso prevedeva l’attribuzione di un massimo di 20 punti per il “progetto relativo ad impianti per energie rinnovabili” (paragrafo 3a) e di un massimo di 15 punti per il “valore dell’intervento” (paragrafo 3b).<br />	<br />
Per il primo sottoparametro, la Commissione ha attribuito 20 punti ad entrambi i concorrenti, avendo entrambi presentato un progetto adeguato.<br />	<br />
Per il secondo, ha attribuito 15 punti all’aggiudicataria e (proporzionalmente) 12,76 punti alla ricorrente.<br />	<br />
La ricorrente lamenta che il Comune di Perugia abbia sostanzialmente fatto proprio (cfr. delibera della G.C. n. 112/2010) il progetto da essa a suo tempo presentato, senza riconoscerle per questo alcun punteggio differenziato.<br />	<br />
In ogni caso, l’avviso sarebbe illogico, in quanto (al sottoparametro 3b) prevede fino ad un massimo di 15 punti per il valore economico del progetto; così come illogico sarebbe l’operato della Commissione, la quale, per calcolare detto valore, ha assunto come riferimento il potenziale nominale espresso in Kwp (chilowatt picco) dei progetti; a dire della ricorrente, avrebbero dovuto trovare spazio criteri di valutazione più significativi, quali le caratteristiche tecniche ed il rendimento effettivo dell’impianto.<br />	<br />
Il Collegio osserva che quello presentato al Comune dalla ricorrente era uno studio di fattibilità (come riconosce la stessa ricorrente, nella memoria conclusiva), mentre il progetto vero e proprio dell’impianto deve presumersi sia stato elaborato dal Comune o acquisito da terzi. In ogni caso, eventuali “debiti” del Comune per l’utilizzazione dello studio di fattibilità non potevano trovare riconoscimento nell’ambito della gara.<br />	<br />
Per il resto, non sembra al Collegio che il riferimento al valore dell’impianto sia manifestamente illogico, anche tenuto conto che le opere realizzate, alla scadenza della concessione, resteranno di proprietà del Comune.<br />	<br />
In ogni caso, il Comune ha precisato che il progetto presentato dalla Grifo Volley, secondo i dati esposti dal Comune e non confutati dalla Polisportiva ricorrente, risulta migliore di quello della ricorrente, non soltanto per ciò che concerne il costo di realizzazione (590.782,50 a fronte di 433.120,00 euro) e la potenza nominale (97,65 a fronte di 75,6 kWp) dell’impianto, elementi la cui significatività viene messa in discussione dalla ricorrente, ma anche per quanto riguarda la energia producibile annualmente (114.123,56 a fronte di 96.768 kWh) prevista. Perciò, se anche l’attribuzione proporzionale dei punteggi avesse considerato solo tale ultimo dato (in quanto relativo ad un elemento previsionale assimilabile al rendimento effettivo, criterio auspicato dalla ricorrente), il risultato non sarebbe cambiato sostanzialmente (anzi, la ricorrente avrebbe ottenuto punti 12,71, anziché 12,76).<br />	<br />
5. In conclusione, stante l’infondatezza di tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Perugia e della controinteressata, della somma di 2.000,00 (duemila/00) euro ciascuno per spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
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