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	<title>25/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.466</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-466/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.466</a></p>
<p>sulla legittimità della condotta della PA la quale non sia in grado di rintracciare un documento che risulta in suo possesso Pubblica amministrazione &#8211; Documentazione amministrativa – Documento in possesso della PA Quando l’Amministrazione dichiara di non essere in grado di rintracciare un documento che essa risulta detenere, e da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-466/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-466/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della condotta della PA la quale non sia in grado di rintracciare un documento che risulta in suo possesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Documentazione amministrativa – Documento in possesso della PA</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando l’Amministrazione dichiara di non essere in grado di rintracciare un documento che essa risulta detenere, e da essa stessa richiesto all’interessato per attribuirgli un’utilità, nonostante questi abbia fornito specifici elementi per individuarlo, la stessa potrà legittimamente eccepire che la domanda è carente del documento soltanto se riesca a dimostrare che l’irreperibilità del documento non è imputabile a sua negligenza (e tale va considerata anche una disfunzione organizzativa), e che gli eventuali elementi presuntivi e circostanziali forniti in dall’interessato non sono concretamente in grado di supplire al documento mancante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
terza Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>con l’intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti	&#8211;	Presidente	<br />	<br />
Angelo Gabbricci	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Marina Perrelli	&#8211;	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 2012/2008, proposto da</p>
<p><b>Sonnenblume S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. P. Ciatara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, San Marco 1130;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Gidoni e Ballarin, della civica Avvocatura, con elezione di domicilio nella sede municipale;	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Carla Gandolfo, Nicola Poli, Riccardo Crespan, Raffaella Crosara, Angelo Fontana, Davide Garlato, Gianluca Manente, Stefano Martin, Alessandro Massalongo, Rita Mazzuco, Bettina Miele, Claudio Nordio</b>,	</p>
<p>per l’annullamento:<br />	<br />
1) del provvedimento 17 settembre 2008, prot. 2007.385869 del Comune di Venezia, notificato il 22 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di anzianità di presenza relativa al mercato turistico giornaliero di Rialto ed è stata rigettata l’istanza di revisione della graduatoria presentata dalla ricorrente;<br />	<br />
2) della graduatoria <i>sub</i> 1, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al 20° posto anziché in quello spettante in corretta applicazione dei criteri per la formazione della stessa.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
uditi all’udienza camerale del 10 dicembre 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Ciatara per la parte ricorrente e l’avv. Ballarin per il Comune di Venezia;</p>
<p>considerato<br />	<br />
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;<br />	<br />
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:<br />	<br />
1.1. Il Comune di Venezia, con la deliberazione consiliare 4 giugno 2007, n. 67, ha disposto, tra l’altro, il riordino del mercato di Rialto, prevedendo lo spostamento dei posteggi assegnati ad alcuni dei commercianti ambulanti, e la conseguente riassegnazione nelle nuove aree prestabilite.<br />	<br />
È stata così formata una graduatoria degli stessi ambulanti, secondo l’anzianità di presenza, calcolata assommando i successivi subingressi nell’autorizzazione commerciale sino a risalire al titolare originario.<br />	<br />
1.2. Il Comune ha dapprima predisposto una graduatoria provvisoria, avverso la quale sono state presentate delle istanze di revisione, tra cui quella di Sonnenblume S.n.c., respinta “per carenza documentale” con la determinazione 17 settembre 2008, n. 2008.385969.<br />	<br />
Lo stesso provvedimento ha altresì approvato la graduatoria definitiva di anzianità, in cui Sonnenblume è stata collocata al ventesimo posto, con decorrenza della licenza dal 17 luglio 1971.<br />	<br />
1.3. Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame (inizialmente introdotto con motivi aggiunti nel ricorso 2258/2007, e poi da quello separato con ordinanza collegiale 173/2008); il Comune di Venezia si è costituito in causa, concludendo per la reiezione; non così invece i controinteressati, cui il ricorso è stato peraltro ritualmente notificato.<br />	<br />
2.1. Nella sua istanza di revisione, la Sonnenblume aveva rilevato come, nel calcolo della sua anzianità, il Comune non fosse risalito sino all’originario titolare del posteggio, tale Giuseppe Parutto.<br />	<br />
Questi, si legge nel ricorso, aveva costì iniziato a svolgere la sua attività almeno dal 1952, e nel 1971 gli era poi succeduto il figlio Carlo, al quale era infine subentrata la Sonnenblume. <br />	<br />
2.2. La prima autorizzazione – o atto equipollente &#8211; relativa all’originario titolare, non era nella disponibilità dell’attuale, il quale aveva perciò chiesto di accedere al relativo fascicolo, archiviato presso lo stesso Comune di Venezia.<br />	<br />
L’ufficio competente, tuttavia, (le difese in causa lo hanno confermato), si dichiarò impossibilitato a reperirlo in base ai dati cronologici e personali forniti da Sonnenblume: sarebbe stato invece necessario conoscere il numero attribuito alla licenza di Giuseppe Parutto, ignoto sia alla Sonnenblume sia al suo immediato dante causa, al quale la licenza originaria non era stata semplicemente volturata, ma sostituita con un nuovo documento.<br />	<br />
2.3. Sonnenblume, pertanto, aveva potuto comprovare la sua richiesta di revisione solo mediante due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, la prima del citato Carlo Parutto, e l’altra di un altro negoziante della zona, il quale aveva affermato di ricordare la presenza del banco condotto da Giuseppe Parutto, sin  dall’inizio  degli anni 50: elementi ritenuti  però insufficienti dal Comune di Venezia.<br />	<br />
2.4. Le censure sono così rubricate:<br />	<br />
1) carenza d’istruttoria e violazione dei principi e dei canoni di correttezza e razionalità dell’azione amministrativa; travisamento di fatto;<br />	<br />
2) violazione delle norme generali regolanti la formazione della graduatoria d’anzianità <i>de qua</i>;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 47 e 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, difetto di motivazione.<br />	<br />
3.1. Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Invero, ad avviso del Collegio la richiesta, presentata da Sonnenblume al Comune per rintracciare la licenza originaria di Giuseppe Parutto, era accompagnata da elementi sufficienti, giacché, secondo ragionevolezza ed esperienza, qualsiasi efficiente struttura archivistica deve disporre di rubriche cronologiche ed alfabetiche, le quali consentano di rintracciare i documenti da essa detenuti: né si può dubitare che un archivio generale (e così quello del Comune di Venezia) conservi traccia delle autorizzazioni già rilasciate pur se scadute, salvo che non ne risulti l&#8217;avvenuto scarto.<br />	<br />
3.2. Se poi, invece, in concreto, le predette rubriche manchino, l’archivio sia frammentato in più sedi, i documenti siano conservati senza un ordine appropriato, difettino  i dipendenti forniti di specifiche competenze, di ciò non si può evidentemente far carico all’utenza.<br />	<br />
Invero, l’art. 18, II comma, della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente… l’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.<br />	<br />
Invero, come già accennato, la data – seppure approssimativa – e il nominativo sono  di solito elementi <i>oggettivamente</i> necessari e sufficienti per la ricerca di documenti, ferma la possibilità per l’Amministrazione di dimostrare il contrario, ma non certamente invocando le proprie <i>soggettive</i> carenze organizzative.<br />	<br />
3.4. Insomma, quando l’Amministrazione dichiara di non essere in grado di rintracciare un documento che essa risulta detenere, e da essa stessa richiesto all’interessato per attribuirgli un’utilità, nonostante questi abbia fornito specifici elementi per individuarlo, la stessa potrà legittimamente negargli tale utilità, appunto perché la domanda è carente del documento, ma soltanto se riesca a dimostrare che l’irreperibilità del documento non è imputabile a sua negligenza (e tale va considerata anche una disfunzione organizzativa), e che gli eventuali elementi presuntivi e circostanziali, forniti in alternativa dall’interessato (e, così, anche gli eventuali atti sostitutivi di notorietà) non sono concretamente in grado di supplire al documento mancante.<br />	<br />
4.1. Nella fattispecie, nulla di ciò è avvenuto.<br />	<br />
Il Comune di Venezia non ha dimostrato l’irreprensibilità del proprio comportamento, né ha chiarito perché ha considerato insufficiente gli atti sostitutivi prodotti da Sonnenblume.<br />	<br />
La graduatoria va dunque <i>in parte qua</i> annullata, e l’Amministrazione dovrà riprovvedere sulla posizione della ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.<br />	<br />
La novità della questione giustifica la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, liquidate per il resto come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria in epigrafe impugnata nei limiti dell’interesse della ricorrente.<br />	<br />
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna il Comune di Venezia alla rifusione del residuo in favore della ricorrente, liquidandole in € 1.500,00 di cui € 150,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 dicembre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-466/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-472/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.472</a></p>
<p>sulla&#160; richiesta di esaminare la fondatezza della domanda in tema di inerzia della PA in relazione a procedimenti di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio della pubblica amministrazione – Esame della fondatezza della domanda – Rilascio del permesso di soggiorno In tema di rilascio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-472/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-472/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla&nbsp; richiesta di esaminare la fondatezza della domanda in tema di inerzia della PA in relazione a procedimenti di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio della pubblica amministrazione – Esame della fondatezza della domanda – Rilascio del permesso di soggiorno</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l&#8217;Amministrazione deve acquisire e valutare, in caso di inerzia di essa, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
terza Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>con l’intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo  De Zotti	&#8211;	 Presidente<br />	<br />
Stefano Mielli        	 &#8211;           Referendario<br />
Marina Perrelli 	&#8211;	 Referendario, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</B></p>
<p>	<br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>	sul ricorso n. 1326/2008, proposto, <i>ex</i> art. 21 <i>bis</i> l. 1034/71, da</p>
<p><b>Bello Sames</b>, <b> </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	l&#8217;<b>Amministrazione dell&#8217;Interno</b>, in persona del ministro  <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; <br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER L’ACCERTAMENTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Treviso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della fondatezza della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, con conseguente condanna al risarcimento del danno per la reiterata inadempienza dell’Amministrazione procedente.</p>
<p>    Visto il ricorso, notificato il 18 giugno 2008  e depositato presso la Segreteria il 9 luglio 2008, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Uditi nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008  &#8211; relatore il Referendario M. Perrelli  &#8211; l’avv. Parpinel in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente;  <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il 21 giugno 2006 la ricorrente, cittadina nigeriana regolarmente presente in Italia dal 1999 in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con validità fino al 27 aprile 2006, presentava alla Questura di Treviso domanda di rinnovo del detto titolo di soggiorno.<br />	<br />
A seguito della predetta richiesta la Questura competente rilasciava alla ricorrente un cedolino, disponendone la comparizione per il 20 febbraio 2007 per procedere al fotosegnalamento. Tale appuntamento veniva più volte rinviato (la prima volta il 30 marzo 2007 e poi rimandato dopo due mesi e dopo tre mesi, come risulta dal retro del tagliando rilasciato dalla Questura di Treviso).<br />	<br />
Il 3 aprile 2008 la ricorrente inviava alla Questura un fax per conoscere le ragioni del ritardo nell’esame della propria pratica, giacché la pendenza della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno non le consentiva di ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare con il proprio coniuge. Nonostante tale ultimo sollecito, la ricorrente non riceveva alcuna notizia circa lo stato del procedimento concernente il rinnovo del permesso di soggiorno.      <br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l’accertamento dell&#8217;illegittimità dell’inerzia dell&#8217;Amministrazione, nonché della fondatezza della pretesa azionata, con conseguente condanna della P.A. al risarcimento dei danni derivati dalla reiterata inadempienza.<br />	<br />
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.<br />	<br />
1.1. In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998 il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all&#8217;accertamento dei requisiti ivi previsti. In particolare l&#8217;art. 5, comma 9, del D. Lgs. citato stabilisce che &#8220;Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.&#8221;.<br />	<br />
Passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi:<br />
&#8211; che la ricorrente ha presentato regolare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in data 21 giugno 2006;<br />
&#8211; che detta domanda è stata ricevuta dall&#8217;Amministrazione (come si è premurata di dimostrare in giudizio la stessa ricorrente);<br />
&#8211; che ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento decisorio sull&#8217;istanza entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e, comunque,<br />
&#8211; che sono trascorsi oltre due anni dalla data di presentazione della domanda da parte della ricorrente senza che l&#8217;Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio.<br />
Ritiene, quindi, il Collegio che il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione sia illegittimo.<br />	<br />
Pertanto, il Tribunale ordina all&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno di provvedere sulla domanda della ricorrente. A tal proposito, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso, fissa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.<b> <br />	<br />
</b>1.2. La richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa deve, invece, essere respinta.<br />	<br />
Ai fini della definizione dell&#8217;istanza presentata dalla ricorrente, l&#8217;amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dai richiamati artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998. Si è, quindi, in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. IV n. 4731 del 14.9.2005; n. 8063 del 14.12.2004; n. 5086 del 14.07.2004).<br />
Tale precisazione è necessaria al fine di ben delineare l&#8217;ambito di cognizione del giudice amministrativo in tema di silenzio sull&#8217;istanza di rilascio del permesso di soggiorno, tenuto conto che, dopo le modifiche apportate alla L. 241/90 dall&#8217;art. 3, comma 6 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, in sede di ricorso <i>ex</i> art. 21 <i>bis</i> della legge n. 1034/1971, &#8220;Il giudice può conoscere della fondatezza della domanda.&#8221;.<br />
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, l&#8217;ambito di accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, rimane inevitabilmente segnato dalla connotazione del tipo di attività, discrezionale o vincolata (Cons. Stato, sez. VI, 28.4.2008 n. 1873; T.A.R Lazio, sez. Roma, sez. II, 4.6.2008, 5490; T.A.R. Lazio, Sez. Latina 27.10.2006 n. 1379; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I,  13.6.2005 n. 3044); tant&#8217;è che ove siano implicate opzioni riconducibili alla prima, il richiesto accertamento non può estendersi ad una verifica della fondatezza tale da condurre &#8220;ad una valutazione giudiziale piena che investa anche i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino ed amministrazione”<br />	<br />
Pertanto, in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l&#8217;Amministrazione deve acquisire e valutare, l&#8217;esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.<br />
1.3. Deve, infine, essere rigettata anche la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente non avendo la stessa assolto all’onere probatorio su di lei gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c..<br />	<br />
La sig.ra Bello Sames, peraltro, non solo non ha specificato il danno asseritamente patito, danno che non può ritenersi integrato dal mero ritardo nella decisione dell’istanza dalla medesima presentata, atteso che con il rilascio del cedolino la stessa ha continuato a lavorare e ad ottenere il rinnovo del contratto di lavoro con la Luxottica s.r.l., ma non si neanche è premurata di fornire alcun elemento probatorio atto a consentirne un’eventuale quantificazione. <br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione e ordina alla Questura di Treviso di provvedere sull&#8217;istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni. Rigetta le altre domande.<br />	<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione resistente a corrispondere al procuratore antistatario la somma complessiva di € 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00), a titolo spese, e il resto per diritti ed onorari di difesa, oltre IVA e CPA. <br />	<br />
Condanna, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis del D.P.R. n. 115/2002,  l&#8217;Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente il contributo unificato pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 ottobre  2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-25-2-2009-n-472/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1115/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1115</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Lipari A.M.G.A.S. s.p.a. (Avv. P. Balducci) c/ Comune di Valenzano (Avv. A. Maieli) ed altri sulla decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione nel caso di adozione di un atto di conferma di un provvedimento amministrativo Provvedimento amministrativo – Atto rinnovatorio di conferma – Atto meramente confermativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini &#8211;  Est. Lipari<br /> A.M.G.A.S. s.p.a. (Avv. P. Balducci) c/ Comune di Valenzano (Avv. A. Maieli) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione nel caso di adozione di un atto di conferma di un provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo – Atto rinnovatorio di conferma – Atto meramente confermativo – Differenze – Conseguenze &#8211; Impugnazione – Termini – Decorrenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di provvedimento amministrativo, qualora l’amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente, o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto di conferma, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica. Di conseguenza, in tali casi, si riaprono i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che intendano contestare la legittimità dell’atto. Al contrario, nell’ipotesi in cui la nuova determinazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria, si è in presenza  di una “mera” conferma e, pertanto, è inammissibile il ricorso proposto avverso tale atto non impugnato nei termini decadenziali prescritti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6414/2008 proposto dalla</p>
<p><b>società A.M.G.A.S. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Pierluigi Balducci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi, in Roma, Via Cosseria, n. 2.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il <b>comune di Valenzano</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Raffaele de Romita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro Maieli, in Roma, Via A. Baiamonti, n. 2.<br />	<br />
<b>ITALCOGIM RETI S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Prof. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta, n. 142.	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, 4 giugno 2008, n. 1388.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
<i>Esaminate</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
<i>Visti</i> tutti gli atti di causa;<br />	<br />
<i>Relatore </i>alla camera di consiglio del 7 ottobre 2008, il Consigliere Marco Lipari;<br />	<br />
<i>Uditi</i> gli avv.ti Calducci e Ferrari come da verbale di udienza;<br />	<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1.	</b>La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del diniego di accesso ai documenti amministrativi, espresso dal comune di Valenzano mediante raccomandata con avviso di ricevimento prot. 338/u.t./2903 del 12 marzo 2008, pervenuta il 18 marzo 2008, a firma del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in relazione alla richiesta proposta dall’interessata, avente ad oggetto i documenti riguardanti la esecuzione del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Valenzano e Italcogim Reti S.p.A.<br />
La pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso, perché proposto, a suo dire, contro un atto meramente confermativo di un precedente diniego tacito, non impugnato tempestivamente. Secondo il tribunale, poi, la pretesa sostanziale dedotta dalla società ricorrente è comunque infondata nel merito, perché la richiesta di accesso non risulta supportata da un idoneo interesse concreto attuale e differenziato, come prescritto dall’articolo 22 della legge n. 241/1990<br />	<br />
2.	L’attuale appellante contesta la pronuncia del tribunale, censurando entrambe le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e ripropone, sviluppandoli, gli argomenti esposti in primo grado.<br />
Le parti intimate resistono al gravame.<br />	<br />
3.	In primo luogo, l’appellante, contesta la pronuncia del tribunale, nella parte in cui essa ha considerato inammissibile il ricorso di primo grado.<br />
Al riguardo, la sentenza afferma che “<i>al 09/02/2008 era già maturato il silenzio-rigetto previsto dall’art. 25 comma 1 L. 241/90, non impugnato nel termine previsto dal successivo comma 5. Il provvedimento impugnato, del 12/03/2008 &#8211; nel quale si richiamano le motivazioni già indicate nel preavviso del 14/12/2007 &#8211; deve quindi ritenersi un provvedimento meramente confermativo, la cui impugnativa deve ritenersi inammissibile, non essendo stato gravato il silenzio-rigetto.”</i><br />	<br />
Secondo la pronuncia, quindi, l’interessata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio-rigetto, mentre l’adozione di un esplicito atto di diniego, tardivamente intervenuto dopo la scadenza dei termini perentori per la conclusione del procedimento di accesso, non sarebbe idonea a riaprire il termine decadenziale, per la proposizione del ricorso, previsto dall’articolo 25 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
La tesi del tribunale non può essere condivisa. Va premesso che, ai fini della decisione della presente controversia, è del tutto irrilevante stabilire se l’atto del 14 dicembre 2007 debba considerarsi come un preavviso di rigetto e se il procedimento in materia di accesso rientri nel campo di applicazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, come ha ritenuto il tribunale, con una diffusa motivazione, analiticamente contestata dall’appellante. Questi sostiene, al contrario, che tale atto dovrebbe qualificarsi come semplice comunicazione di avvio del procedimento e, che, in ogni caso, l’istituto del “preavviso di rigetto” non sarebbe estensibile al procedimento di accesso, caratterizzato da una speciale celerità.<br />	<br />
Anche seguendo la prospettiva dell’appellante, infatti, resterebbe confermata, in punto di fatto, la formazione del silenzio-rigetto, in un’epoca precedente l’adozione del provvedimento di diniego esplicito.<br />	<br />
4.	Ciò chiarito, la Sezione ritiene che il ricorso di primo grado, proposto contro il provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza di accesso formulata dalla società interessata, sia ammissibile, nonostante la mancata tempestiva impugnazione del silenzio-rigetto.<br />
È pacifico, infatti, che il provvedimento esplicito di diniego, fondato su una espressa motivazione, che richiama i risultati dell’istruttoria compiuta e della valutazione effettuata, non possa mai assumere le caratteristiche dell’atto “meramente confermativo” di un precedente silenzio con valore legalmente tipico di diniego.<br />	<br />
La conferma “mera”, infatti, si verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione dell’amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza proposta dal richiedente.<br />	<br />
Qualora l’amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente, o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità.<br />	<br />
Nel caso di specie, il diniego impugnato non richiama affatto il precedente silenzio e la sua ipotizzabile inoppugnabilità, ma entra nel merito della richiesta di accesso e la respinge, spiegandone puntualmente le ragioni, basate sull’asserito difetto di interesse del richiedente, tenendo conto, fra l’altro, dell’apporto fornito dalla memoria prodotta dall’impresa controinteressata.<br />	<br />
Dunque, sussistono entrambi i requisiti (rinnovata istruttoria; arricchimento della motivazione) caratterizzanti l’atto di conferma propria e la sua netta distinzione dall’atto “meramente” confermativo.<br />	<br />
5.	Questa conclusione è del tutto coerente con le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 6/2006 e n. 7/2006 del Consiglio di Stato, citate dal comune appellato. Nella presente vicenda, infatti, non è in contestazione la struttura impugnatoria del giudizio in materia di accesso, né la necessità di rispettare sempre il termine decadenziale previsto dall’articolo 25 della legge n. 241/1990, mediante la contestazione di una determinazione autoritativa dell’amministrazione. Si tratta di principi ben scolpiti dalle citate decisioni dell’Adunanza Plenaria, le quali sviluppano la tesi secondo cui, anche nella materia dell’accesso trovano piena applicazione i principi generali relativi alla inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto meramente confermativo di precedente provvedimento non impugnato nei termini decadenziale prescritti.<br />
Ma è bene sottolineare che, in concreto, le due decisioni hanno entrambe affermato l’inammissibilità del ricorso proposto contro il diniego espresso che segue un precedente provvedimento esplicito negativo (e non un diniego tacito), non contestato nei prescritti termini decadenziali. <br />	<br />
Si tratta, quindi, di situazioni concrete profondamente diverse da quella oggetto della presente controversia, nella quale il diniego esplicito segue un silenzio-rigetto.<br />	<br />
6.	Con un altro gruppo di censure, l’appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha respinto, nel merito, il ricorso di primo grado. Secondo il tribunale, il diniego di accesso sarebbe corretto, perché l’impresa richiedente non avrebbe dimostrato il proprio interesse differenziato, idoneo a radicare la legittimazione all’accesso.<br />
7.	La tesi del tribunale non è condivisibile. L’appellante, infatti, ha giustificato la propria richiesta di accesso, indicando, puntualmente, l’interesse attuale, diretto e concreto fatto valere. Esso consiste nella verifica della corretta esecuzione da parte dell’impresa aggiudicataria del contratto di servizio per la distribuzione del gas metano nel comune di Valenzano, affidato alla società controinteressata, all’esito di procedura selettiva alla quale aveva partecipato la stessa appellante, collocandosi al secondo posto della graduatoria.<br />
8.	L’appellante sostiene che l’accertamento di eventuali inadempimenti non sarebbe diretto a provocare, o sollecitare, la risoluzione del contratto, per ottenere il subentro nel contratto. La conoscenza dei documenti sarebbe finalizzata adimostrare, attraverso la prova dell’inadempimento delle prestazioni contrattuali, l’originaria inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara. L’accertamento di questa circostanza sarebbe particolarmente utile nel giudizio amministrativo, attualmente pendente in appello, proposto dall’interessata contro gli atti di aggiudicazione del servizio.<br />
9.	In questa prospettiva, la posizione dell’appellante è nettamente differenziata da quella del comune cittadino che aspira ad un “controllo generalizzato” dell’azione amministrativa ed è certamente collegata al presupposto normativo fissato dall’articolo 22 della legge n. 241/1990, secondo cui, per ottenere l’accesso è necessario dimostrare <i>un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</i>”.<br />
E la richiesta dell’interessato risulta sufficientemente puntuale e specifica, nella parte in cui indica la documentazione correlata alla esecuzione delle prestazioni contrattuali. <br />	<br />
Il diniego opposto dal comune di Valenzano, quindi, non trova una adeguata giustificazione nell’asserito difetto di interesse della società richiedente.<br />	<br />
10.	In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto. Pertanto, deve essere ordinato all’amministrazione di esibire i documenti richiesti dall’appellante, secondo le modalità indicate dal regolamento n. 184/2006.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>, <i>Sezione Quinta</i>, <i>accoglie</i> l&#8217;appello;<br />	<br />
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego impugnato;<br />	<br />
ordina al comune di Valenzano di consentire all’appellante l’accesso ai documenti oggetto della richiesta, secondo le modalità definite dal regolamento n. 184/2006;<br />	<br />
condanna gli appellati, in solido tra loro, a rimborsare all’appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 5000;<br />	<br />
<i>ordina</i> che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2008, con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
STEFANO BACCARINI		&#8211; Presidente <BR><br />
FILORETO D’AGOSTINO		&#8211; Consigliere<BR><br />
CLAUDIO MARCHITIELLO		&#8211; Consigliere<BR><br />
MARCO LIPARI			&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
VITO POLI				&#8211; Consigliere 								</p>
<p align=center>	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..25/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1116</a></p>
<p>Pres. Iannotta &#8211; Est. Dell’Utri Costagliola ASL Bari (Avv. L. Digirolamo) c/ C. Sturdà (Avv. E. Sticchi Damiani) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto nelle controversie relative al &#160;pubblico impiego privatizzato Processo amministrativo – Pubblico impiego privatizzato &#8211; Silenzio rifiuto &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità – Ragioni Il rimedio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta  &#8211; Est. Dell’Utri Costagliola<br /> ASL Bari (Avv. L. Digirolamo) c/ C. Sturdà (Avv. E. Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto nelle controversie relative al &nbsp;pubblico impiego privatizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo –  Pubblico impiego privatizzato &#8211; Silenzio rifiuto &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rimedio del silenzio-rifiuto (ex art. 21 bis della legge TAR), non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale poichè esso non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva bensì un particolare strumento processuale diretto a superare l’inerzia dell’amministrazione pubblica nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al privato. Di conseguenza, per le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzato non sussite una giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio-rifiuto dell’amministrazione, posto che il giudice ordinario può decidere direttamente la questione, avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono ed a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione, quindi anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 6415/08 Reg. Gen., proposto </p>
<p>dall’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI</b>, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Digirolamo ed elettivamente domiciliata presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>CONTRO</B></p>
<p>	<br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>la dott.ssa <b>Concettina STURDA’</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Bocca di Leone n. 78;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza 28 maggio 2008 n. 1316 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sezione seconda, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, udito l’Avv. Malinconico in sostituzione dell’Avv. Sticchi Damiani;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Con atto notificato il 12 luglio 2008 e depositato il 31 seguente l’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha appellato la sentenza 28 maggio 2008 n. 1316 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sezione seconda, con la quale è stato accolto il ricorso ai sensi dell’art. 21 <i>bis</i> della legge n. 1034 del 1971 della dott.ssa Concettina Sturdà, dirigente medico proveniente dall’ex AUSL BA/3 (incorporata nell’ASL BA), inteso a censurare l’assunto silenzio dell’Azienda stessa sulla proposta di nomina quale responsabile di una unità organizzativa semplice formulata in favore della medesima dal direttore del competente dipartimento.<br />
	A sostegno dell’appello ha sostenuto il difetto di giurisdizione amministrativa, giacché sono di competenza del giudice ordinario le controversie in materia di incarichi dirigenziali e, di qui, quelle sul silenzio in materia.<br />
	L’appellata si è costituita in giudizio e con successiva memoria ha confutato l’appello sostenendo, in estrema sintesi, che la vicenda in esame non coinvolge atti paritetici ma la condotta inerziale dell’Azienda a fronte dell’obbligo di concludere un procedimento amministrativo che, in quanto volto a definire l’intera organizzazione e gli assetti del Dipartimento interessato, rientra nell’esercizio di un potere pubblicistico. <br />
	All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Com’è accennato nella narrativa che precede, forma oggetto dell’appello in esame la sentenza 28 maggio 2008 n. 1316 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sezione seconda, con la quale è stato accolto il ricorso ai sensi dell’art. 21 <i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 della dott.ssa Concettina Sturdà, dirigente medico dell’appellante Azienda sanitaria locale di Bari, proveniente dall’ex AUSL BA/3, proposta per l’incarico di responsabile dell’unità organizzativa semplice “problematiche alcol-droga correlate” dal direttore del dipartimento delle dipendenze patologiche della stessa AUSL, avverso il silenzio serbato dall’Azienda su tale proposta.<br />
	L’unico motivo di appello, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deve ritenersi fondato.<br />
	E’ ormai noto che lo speciale ricorso previsto dal cit. art. 21 <i>bis</i> della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’amministrazione. Pertanto, tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già rientrano nel perimetro della giurisdizione amministrativa. In altri termini, il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato dal ridetto art. 21 <i>bis</i> della legge TAR, non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale. L’istituto del silenzio va infatti configurato come strumento diretto a superare l’inerzia dell’amministrazione pubblica nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al privato. Né potrebbe ammettersi un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale mediante la censura del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, anche per i casi in cui difetta di giurisdizione, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale. Conseguentemente, per le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzato non ha più senso una giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio-rifiuto dell’amministrazione, posto che il giudice ordinario può decidere direttamente la questione, avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono ed a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione, quindi anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento. Inoltre, siffatta conclusione non muta a seguito delle modifiche legislative del rito avverso il silenzio, introdotte dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80, atteso che il potere di conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal ricorrente, sebbene ampli i poteri decisori del giudice amministrativo, tuttavia non gli consente di esorbitare dai limiti della propria giurisdizione (cfr., per tutte, Cons. St., questa Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003).<br />
	Nella specie, diversamente da quanto argomentato dalla difesa dell’appellata, si controverte proprio in tema di rapporto di lavoro. Non viene difatti in evidenza alcun procedimento di macro-organizzazione a carattere autoritativo, dal momento che l’articolazione in cinque unità operative del dipartimento in parola è definita dalla legge (art. 6 della L.R. n. 27 del 1999 e ss.mm.ii.) e le stesse unità operative risultano in concreto individuate (vedasi la determinazione 31 maggio 2007 n. 29 del direttore del dipartimento, contenente anche la proposta di cui si discute), tanto che, come esposto dall’attuale appellata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sono stati nominati i responsabili di due unità ed una terza è stata avocata al direttore. Dunque, il contestato silenzio coinvolge non l’assetto strutturale ed organizzativo del dipartimento, ma unicamente la posizione della dott.ssa Sturdà quale parte del rapporto di lavoro, ossia al silenzio dell’Azienda sanitaria si contrappone la pretesa dell’interessata al conferimento dell’incarico dirigenziale, la cui cognizione, in quanto qualificabile come posizione connessa al rapporto suindicato, è devoluta al giudice civile in funzione di giudice del lavoro dal sistema di riparto della giurisdizione ora delineato dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.<br />
	Come preannunciato, l’appello va quindi accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata. Tuttavia, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata.<i><br />	<br />
</i>Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2008 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Raffaele Iannotta &#8211;	Presidente<br />
Cesare Lamberti &#8211;	Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211;	Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211;	Consigliere<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR><br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..25/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1128/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1128</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. d’Agostino Comune di Spinea (Avv.ti V. Domenichelli, L. Manzi) c/ Linfa società cooperativa (Avv. S. Di Mattia) sulla legittima aggiudicazione ad una onlus di un servizio di utilità sociale ex art.2 d.lgs. 155/06 1. Contratti della p.a. &#8211; Servizi di utilità sociale &#8211; Gara &#8211; O.n.l.u.s. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Iannotta, Est. d’Agostino<br /> Comune di Spinea (Avv.ti V. Domenichelli, L. Manzi) c/ Linfa società cooperativa (Avv. S. Di Mattia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima aggiudicazione ad una onlus di un servizio di utilità sociale ex art.2 d.lgs. 155/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Servizi di utilità sociale &#8211; Gara &#8211; O.n.l.u.s. &#8211; É impresa sociale – Aggiudicazione &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Gara &#8211; Mancanza di offerte congrue &#8211; Dichiarazione di gara deserta &#8211; Trattativa privata &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Premesso che un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale è senza dubbio qualificabile come impresa sociale in base al combinato disposto degli artt. 1 e 17, d.lgs. 155/2006, è pienamente legittima l’aggiudicazione in suo favore di un servizio compreso tra quelli di utilità sociale di cui all’art. 2 del citato d.lgs..	</p>
<p>2. Una volta che la gara per l’affidamento di un servizio sia andata deserta per mancanza di offerte congrue, la p.a. è pienamente legittimata a procedere a trattativa privata per l’affidamento del servizio all’impresa che, sia in termini di offerta che per la veste giuridica, offra le maggiori garanzie per l’espletamento del servizio in un arco temporale delimitato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso R.G. n. 8029/2007 proposto dal</p>
<p><b>Comune di Spinea</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Linfa società cooperativa</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Di Mattia presso il quale ultimo elegge domicilio in Roma, alla via Gonfalonieri, n. 5<br />	<br />
e nei confronti  di<br />	<br />
<b>Limosa società cooperativa<br />	<br />
Ekoclub international<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza 25 giugno 2007, n. 2034 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto Sezione I;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio di Linfa società cooperativa;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Designato relatore all’udienza del 17 ottobre 2008 il consigliere Filoreto D’Agostino e uditi altresì per le parti gli avvocati Luigi Manzi e Salvatore Di Mattia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene in decisione l’appello avverso al sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo veneto:<br />	<br />
ha accolto il ricorso di Linfa società cooperativa  avverso le determinazioni del Comune di Spinea che, in esito alla trattativa privata mediante gara ufficiosa, ha disposto la mancata aggiudicazione dell’affidamento in convenzione del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme e ha approvato nuova convenzione di durata annuale con una delle partecipanti alla procedura (Ekoclub international) per la gestione congiunta dei succitati centro ed oasi;<br />	<br />
ha condannato il suindicato Comune al risarcimento del danno subito in esito alla procedura dalla Società Linfa, liquidandolo in complessivi 1500, 00 euro.<br />	<br />
2. Con il presente gravame si denuncia l’illogicità, il difetto di motivazione e l’errore nei presupposti della pronuncia impugnata in relazione ai due capi della medesima.<br />	<br />
3. Si è costituito l’appellata cooperativa, favorevole, per contro, alla piena conferma.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4. Meritano di essere condivise le doglianze dell’appellante relative al primo motivo di gravame, il cui favorevole scrutinio determina l’assorbimento del secondo mezzo: riconosciuta la piena conformità dell’azione amministrativa contestata, ne discende la carenza di ogni titolo per la ricorrente di prime cure di vedersi rifondere somme a titolo di risarcimento danni.<br />	<br />
5. La prima questione sottoposta all’esame del Collegio concerne, da un lato, la legittimità o meno della decisione del Comune di Spinea (e prima ancora della Commissione giudicatrice) di non procedere ad alcuna aggiudicazione perché nessuno dei partecipanti alla gara ufficiosa aveva corredato la proposta progettuale di un piano gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a fronte delle condizioni previste dal bando e, dall’altro, l’asserita illegittimità dell’affidamento temporaneo del servizio alla controinteressata onlus Ekoclub International, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura.<br />	<br />
6. Alla conclusione inerente i risultati della procedura l’Amministrazione è pervenuta, rammenta la Sezione, dopo aver invitato le ditte partecipanti a “trasmettere un prospetto riepilogativo delle attività” che le stesse si impegnavano “inderogabilmente a svolgere nel periodo della convenzione…. Ciò al fine di permettere alla Commissione giudicatrice di esprimere le sue valutazioni, non già su quello che in astratto potrebbe essere realizzato, ma specificamente sulle attività che effettivamente saranno svolte…”.<br />	<br />
7 La lettura della richiesta istruttoria appena trascritta è illuminante dell’iter logico giuridico seguito dalla Commissione giudicatrice: a fronte di una serie di prospettazioni quasi di pura speculazione teorica degli intenti perseguiti dai soggetti partecipanti alla gara ufficiosa, si è richiesta una concreta rappresentazione della realtà, con tutti i limiti insiti nella non certo ricca dotazione contributiva a carico del Comune (pari a 12.500,00 euro all’anno).<br />	<br />
8. Non si tratta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, di un assunto del tutto generico ed apodittico, posto che lo scopo della richiesta appare sufficientemente chiaro nei contenuti e calibrato nella finalità: assicurare alla gestione dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale una serie di obiettivi compatibili con le risorse conferite e coerenti con la programmazione delle attività stesse.<br />	<br />
9. Si versa, pertanto, nell’ambito della classica valutazione di merito inscindibilmente collegata con una serie di parametri di convenienza e opportunità delle scelte che il Giudice amministrativo può sindacare sotto un profilo di abnormità e di esorbitante discrepanza dalla correttezza dell’azione amministrativa attraverso una conclamata persistenza dei sintomi dell’eccesso di potere.<br />	<br />
10. Alla stregua di questo dato, non è certo possibile sindacare nel merito, sub specie di carenza di motivazione, un giudizio suffragato, come nel caso di specie, dalla assenza di una congrua ed esauriente dimostrazione a cura delle imprese partecipanti alla gara.<br />	<br />
11. La motivazione, d’altro canto, va coniugata e (per molti aspetti pure sottolineati dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241) parametrata logicamente con le vicende procedimentali che ne costituiscono l’antefatto: una domanda sufficientemente chiara da essere compresa al di fuori della ristretta cerchia degli interessati quale contenuta nel foglio 20921 del 5 luglio 2006 a cura del Presidente della Commissione giudicatrice è sostanzialmente esplicita sia nei contenuti sia nella dichiarata finalità così che riesce assai difficile condividere la qualificata cripticità che le assegna, per contro, il Tar veneziano.<br />	<br />
12. Non era conseguentemente necessaria alcuna ulteriore motivazione rispetto al dato, accertato in sede di gara, della mancanza di specificità e concretezza delle risposte acquisite dai partecipanti.<br />	<br />
13. A fronte di una gara legittimamente dichiarata deserta, vengono altresì meno tutte le ragioni esposte nella pronuncia impugnata circa l’incongruenza della partecipazione alla gara  di soggetti con diversa e non omogenea qualità, risultando tra i concorrenti imprese cooperative e soggetti allo stato privi della qualità di impresa sociale ai sensi e per gli effetti <br />	<br />
14. Non può neppure condividersi la tesi fatta propria nella sentenza impugnata secondo la quale l’onlus in questione (Ekoclub International) non avrebbe i necessari requisiti per partecipare alla gara in quanto priva della qualità di impresa sociale.<br />	<br />
15. Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante “disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, ha dato pratica attuazione alla nozione di impresa sociale, riconoscendo alla stessa la legittimazione a esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e con particolari requisiti (indicati negli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo).<br />	<br />
16. La capacità all’esercizio di attività economica organizzata nei settori dell’utilità sociale consente così di fornire contenuti concreti a un concetto giuridico indeterminato (quello dell’utilità sociale per l’appunto) in ragione della peculiare evoluzione delle istituzioni sociali nell’attuale periodo storico. <br />	<br />
17. Uno dei settori di utilità sociale, rispetto ai quali l’esercizio professionale dell’attività da parte dell’impresa sociale è pienamente ammesso, è costituito, giusta quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 lettere e), f) e g) del decreto legislativo n. 155 del 2006, dalla gestione in funzione di tutela dell’ambiente, dell’educazione e del turismo sociale, cioè l’ambito nel quale si colloca l’oggetto della procedura per la quale è controversia.<br />	<br />
18. Ora non v’è dubbio che una organizzazione non lucrativa di utilità sociale vada iscritta tra le imprese sociali, come peraltro si deduce dal combinato disposto degli articoli 1 e 17 del decreto legislativo n. 155 del 2006.<br />	<br />
19. Dal collegamento dei dati normativi qui esposti con l’oggetto della vertenza, emerge con chiarezza come, in virtù di disciplina pienamente vigente all’epoca della gara, una onlus, qualificabile senz’altro come impresa sociale, avesse pieno titolo a partecipare a una gara concernente l’aggiudicazione di un servizio che rientra tra quelli di utilità sociale come previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2006.<br />	<br />
20. Il presupposto argomentativo del mezzo in questione deve pertanto ritenersi superato dalla normativa citata. <br />	<br />
21. E’ peraltro del tutto contraria alle prescrizioni di gara la ritenuta necessità della produzione di un documento notarile che attestasse la qualità statutaria dell’atto prodotto dalla onlus, posto che il bando si limitava a richiedere la produzione di una copia dello statuto: il che ha fatto positivamente l’onlus Ekoclub International.<br />	<br />
22 Quanto all’affidamento a quest’ultima della temporanea gestione del servizio, la Sezione rammenta che l’articolo 125, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sicuramente applicabile al caso di specie ratione temporis, legittima il responsabile del procedimento all’affidamento diretto di servizi “inferiori a ventimila euro”. <br />	<br />
23. Una volta che la gara per l’affidamento di un servizio sia andata deserta per mancanza di offerte congrue,  l’amministrazione è pienamente legittimata a procedere a trattativa privata per l’affidamento del servizio all’impresa che, sia in termini di offerta sia per la veste giuridica, offra le maggiori garanzie per l’espletamento del servizio  in un arco temporale assai delimitato, (per una ipotesi analoga: C.d.S., V, 29 maggio 2006, n. 3245).<br />	<br />
24. Venuto meno il titolo all’annullamento degli atti contestati discende quasi per tabulas la carenza di ogni pretesa alla refusione di danni collegati all’azione amministrativa: ne consegue che la dichiarata conformità degli atti impugnati in prime cure comporta altresì la mancanza di qualsivoglia danno da rifondere alla odierna appellata.<br />	<br />
25. Le spese seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale–Sezione Quinta, accoglie l’appello n. 8029-2007 e, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, respinge il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellata. <br />	<br />
Condanna parte soccombente ( Linfa società cooperativa) alle spese del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 5.000.,00 (diconsi euro cinquemila//00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2008 dal Consiglio di Stato Sezione Quinta con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Raffaele	Iannotta	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Vito		Poli		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Nicola	Russo		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Roberto	Capuzzi	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Filoreto	D’Agostino	&#8211;		Consigliere estensore								</p>
<p align=center>	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..25/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1132/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1132</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. D’Agostino Parquet Italia s.p.a. (Avv.ti D. Spinelli, N. Marcone) c/ Azienda Ospedaliera di Perugia (Avv. L. Calzoni), Ati Biesse Medica s.r.l. (Avv. M. Marchetti) sulla illegittimità della clausola di gara che consenta, ai concorrenti privi dei requisiti di fatturato, di provare con altri documenti la propria capacità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini,  Est. D’Agostino<br /> Parquet Italia s.p.a. (Avv.ti D. Spinelli, N. Marcone) c/ Azienda Ospedaliera di Perugia (Avv. L. Calzoni), Ati Biesse Medica s.r.l. (Avv. M. Marchetti)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della clausola di gara che consenta, ai concorrenti privi dei requisiti di fatturato, di provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Lex specialis &#8211; Capacità economico-finanziaria &#8211; Dimostrazione &#8211; Fatturato &#8211; Commutabilità con altre referenze &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 41, D.lgs. 163/06, è illegittima la clausola del bando di gara che, dopo l’indicazione dei requisiti di fatturato, disponga che il concorrente privo di tali requisiti possa provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria. Difatti, ad eccezione del caso di inizio di attività inferiore al triennio, non possono ritenersi equivalenti le diverse modalità con le quali è possibile dimostrare la capacità economico-finanziaria, in base al citato art. 41, ogniqualvolta, per una precisa scelta della stazione appaltante, una forma di referenza appaia la più coerente con le finalità del contratto. In tal senso il co. 3 del predetto art. 41 non può essere interprato quale clausola generale di commutazione dei requisiti, laddove un soggetto non li possegga, bensì si limita a consentire che, chi possieda i requisiti ai sensi della lex specialis (ad es. un determinato fatturato nel triennio), ma non sia in grado di dimostrarli con i documenti dalla stessa indicati, possa essere ammesso a produrre, a fronte di giustificati motivi, una documentazione alternativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>Sul ricorso in appello R.G. 8441/2007 proposto da</p>
<p><b>Parquet Italia s.p.a.</b> in  p. e quale capogruppo Ati, Ati Bavero Health Projects s.p.a. anche in proprio in persona dei legali rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Spinelli e Nicola Marcone con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Percalli, 11 (presso l’avv. Marcone)<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>l’<b>azienda ospedaliera di Perugia</b> in persona del direttore generale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Lietta Calzoni con domicilio eletto in Roma, via Panama, 58 (presso Luigi Medugno) e nei confronti di <b>Ati Biesse Medica s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t. <b>Tecnosanimed s.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo Ati, in persona del legale delegato in persona dell’<b>Ati Foretec s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. tutti rappresentati e difesi dall’avv. Marco Marchetti con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, 71 (presso Maurizio Bellocci)<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del TAR Umbria – Perugia n. 750/2007, resa tra le parti, concernente procedura ristretta per fornitura arredi, attrezzature e apparecchiature;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Perugina Tecnosanimed s.r.l. in propio e quale. capogruppo Ati , Ati Foretec s.r.l., Ati Biesse Medica s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2008 il consigliere Filoreto D’Agostino e uditi altresì per le parti gli avvocati Spinelli e Calzoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Viene in decisione l’appello proposto da Maquet Italia s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso dell’odierna appellante diretto all’annullamento degli atti della gara a procedura ristretta per la fornitura “chiavi in mano” di arredi, attrezzature ed apparecchiature da destinare al blocco operatorio della seconda stessa del P.O. Silvestrini, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Perugia con deliberazione n. 512 del 29 novembre 2006.<br />	<br />
2. Le doglianze di parte ricorrente si dirigevano sia verso gli atti di gara sia verso l’ammissione alla stessa della costituenda a.t.i. Tecnosanimed-Foretec-Biesse Medica sia nei confronti di specifiche clausole del bando, con peculiare riferimento a quella che consentiva ai concorrenti che non possiedono i requisiti prescritti (con specifico riguardo al fatturato negli anni 2003-2005) di provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria.<br />	<br />
3. Nel caso di specie è occorso che l’aggiudicataria a.t.i. non possedendo il requisito del fatturato prescritto (per oltre due milioni di euro) relativamente a tutti gli anni presi in considerazione si è avvalsa della specifica clausola del bando e ha dimostrato con certificazioni bancarie la propria capacità economico-finanziaria.<br />	<br />
4. Sono stati proposti tre motivi di gravame.<br />	<br />
5. Con il primo si denuncia l’illegittimità della su indicata clausola, che ha alterato i contenuti del confronto e si è posta in intima contraddizione con il precetto recato nell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; con il secondo motivo si contesta l’incongruità di valutazione della commissione giudicatrice in ordine al tipo di referenze presentate dalle controparti; con il terzo si lamenta l’illegittimità delle modalità di attribuzione del punteggio relativamente al parametro valutativo delle certificazioni e le relative incongruenze, anche logiche, delle quali sarebbe inficiata la pronuncia qui impugnata.<br />	<br />
6. Si sono costituite le parti interessate che concludono per la declaratoria di inammissibilità e comunque per la reiezione dell’appello. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>7. L’appello proposto da Maquet Italia s.p.a. è ammissibile in rito e fondato nel merito.<br />	<br />
8. In rito sono state avanzate diverse eccezioni di inammissibilità: di queste sono prese in esame solo quelle che precedono logicamente o comunque impongono il primo motivo di gravame e non le altre, posto che è sufficiente ed assorbente, ai fini della pronuncia, l’accoglimento di quello, che determina l’annullamento dell’intera gara per la quale è controversia.<br />	<br />
9. La prima eccezione, anche se dedotta solo con memoria del 17 ottobre 2008 dell’Azienda ospedaliera appellata, è sicuramente prioritaria nella disamina perché rivolta alla declaratoria di nullità dell’atto introduttivo dell’appello. <br />	<br />
10. Si prospetta, infatti, la nullità/invalidità delle procure <i>ad litem</i> conferite da entrambe le appellanti perché “apposte su altrettanti fogli separati ed aggiunti al ricorso mediante spallette metalliche dopo la pag. 21 con la quale si conclude il ricorso in appello e prima della pag. 22 ove sono trascritte le relazioni di notifica” (come trascritto da pagina 1 della memoria 16/17 ottobre 2008 della ASL Perugia).<br />	<br />
11. Proprio dalla descrizione contenuta negli atti dell’appellata Azienda si evince con chiarezza la piena validità della procura apposta su foglio separato.<br />	<br />
12. Nei riguardi di quest’ultima è irrilevante la mancanza di un&#8217;espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all&#8217;atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se conferita su foglio separato, è idonea a dare la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a consolidare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l&#8217;atto stesso fa riferimento (sul punto la giurisprudenza è univoca: Cass. 26 febbraio 2008, n. 5033; Cass. 21 maggio 2007, n. 11741; Cass. 25 gennaio 2005, n. 1428; Cass. 16 luglio 2004, n. 13178; Cons. St., 18 ottobre 2002, n. 5730; Cons. St. 13 marzo 2002, n. 1489).<br />	<br />
13. Il rispetto del requisito di specialità della procura, infatti, è con certezza deducibile, in base all&#8217;interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell&#8217;art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione recata nella legge 27 maggio 1997, n. 141) per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l&#8217;atto accede.<br />	<br />
14  Qualora poi si mettesse in dubbio il momento temporale di rilascio della procura, si potrebbe agevolmente osservare che, nel caso di specie, la stessa risulta apposta prima della relata di notificazione. <br />	<br />
15. Ciò attesta che la procura era materialmente congiunta al ricorso al momento della consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario e, quindi, al momento della notificazione così che non residuano dubbi circa l&#8217;anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell&#8217;atto (per una fattispecie ancor più estensiva: Cons. St. 4 settembre 2007, n. 4634).<br />	<br />
16. Un secondo ordine di eccezioni riguarda l’asserita carenza di interesse alla proposizione del ricorso di prime cure in quanto l’odierna appellante sarebbe stata priva del requisito del fatturato coerente alle richieste del bando così che non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara.<br />	<br />
17.  L’argomentazione è infondata in fatto prima ancora che in diritto.<br />	<br />
18 Emerge <i>per tabulas</i> che il fatturato necessario per partecipare alla gara avrebbe dovuto collocarsi, nei tre esercizi ivi indicati, tra 2.200.000,00 e 2.400.000,00 Euro, per essere stati i predetti valori così ridotti in sede di lettera d’invito e di capitolato speciale (mentre la fornitura nel bando era stata stimata 250.000,00 euro in più).<br />	<br />
19.  Ne discende che le attestazioni presentate dall’appellante erano perfettamente in linea con le richieste della <i>lex specialis</i> e tanto vale a respingere la proposta eccezione.<br />	<br />
20.  Con  ulteriore eccezione si prospetta l’introduzione, attraverso il ricorso d’appello, di un indebito <i>jus novorum</i>, modificandosi così l’originaria impostazione e le connesse argomentazioni: in particolare il ricorso di prime cure avrebbe sostenuto che i requisiti di capacità tecnico finanziaria dovevano essere posseduti e dimostrati da ciascun partecipante al raggruppamento, mentre nel corrispondente gravame in secondo grado si afferma che tali requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.<br />	<br />
21.  Tale modificazione argomentativa sposterebbe sensibilmente il <i>thema decidendum </i>con l’effetto di rendere inammissibile l’appello.<br />	<br />
22.   Anche in questo caso l’eccezione non è fondata in fatto, come dimostrato da parte appellante, che ha, in primo grado, prospettato come né il raggruppamento avversario nel suo complesso né le singole imprese che lo costituivano fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta <i>lex specialis</i>. <br />	<br />
23.  I riferimenti alla dotazione esclusivamente in capo al raggruppamento prendono, infatti, le mosse, con finalità di critica, dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata nel punto 2.2. <br />	<br />
24.  La questione dedotta con il primo motivo può essere così sintetizzata: se sia legittima la clausola del bando di gara che, dopo l’indicazione dei requisiti di fatturato (globale e per forniture analoghe), disponga che il concorrente privo dei predetti requisiti possa provare con altri documenti la propria capacità economico finanziaria.<br />	<br />
25.  Nel caso di specie è occorso che il raggruppamento aggiudicatario, pur privo del requisito del fatturato per almeno un anno, è stato tuttavia ammesso alla gara, ritenendosi, in base alla clausola sopra richiamata, l’equipollenza tra le varie specie di referenze elencate nell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br />	<br />
26. Dispone la norma che si assume violata nel testo vigente all’epoca dei fatti (prima cioè che intervenisse la modifica introdotta con l’articolo 2. comma 1, lettera l), n. 1 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152): “<i>1.</i> <i>Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:<br />	<br />
a) idonee dichiarazioni bancarie;<br />	<br />
b) bilanci o estratti dei bilanci dell&#8217;impresa;<br />	<br />
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d&#8217;impresa e l&#8217;importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.<br />	<br />
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.<br />	<br />
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l&#8217;inizio dell&#8217;attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”<br />	<br />
</i>27. I precetti appena trascritti (ed in particolare il terzo comma) sono stati interpretati dal Tribunale amministrativo perugino, che ne ha correttamente indicato la derivazione dall’articolo 47 , comma 5 della direttiva 2004/18/CE, come pienamente giustificativi della metodica seguita dall’Amministrazione, ritenendosi addirittura che, se il bando avesse posto puramente e semplicemente il requisito dei livelli di fatturato, senza prevedere modalità alternative, il concorrente incapace di soddisfare quei requisiti avrebbe potuto chiedere comunque l’applicazione diretta dell’articolo 41, c. 3 del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
28.  Se quanto ritenuto nella pronuncia impugnata fosse la coerente esegesi delle su indicate norme, una prima conseguenza sarebbe la sostanziale superfluità delle stesse e la loro agevole permutazione in un ampio e generico onere di dimostrazione della capacità economico-finanziaria raggiungibile con qualsivoglia mezzo e anche in spregio delle richieste puntuali della <i>lex specialis</i> della gara.<br />	<br />
29. Siffatta interpretazione non solo proverebbe troppo, ma finirebbe anche per mettere in ombra una peculiare distinzione che è ben presente nel testo in esame: la distinzione, cioè, tra requisiti e referenze in generale.<br />	<br />
30.  Per requisito deve intendersi la qualità, lo stato, la relazione, il modo di essere si un soggetto o di una cosa (i peculiari accidenti connessi ad una sostanza riecheggiando nozioni aristoteliche) come prescritti da una disposizione che, dalla presenza di tali elementi nella loro coerente integralità, ne faccia discendere conseguenze di solito legittimanti, per il soggetto che li possegga, ad un <i>agere licere. </i><br />	<br />
31. I requisiti, di solito, si iscrivono in fattispecie caratterizzate da una assoluta unidirezionalità ed esclusività, deducibile dall’alternativa secca tra il possesso e la carenza del requisito stesso: o si ha l’età per partecipare a un pubblico concorso o non la si ha e, conseguentemente, non si possiede lo specifico requisito.<br />	<br />
32. Può, tuttavia, accadere che la fattispecie preveda il possesso di requisiti alternativi: il servizio per un certo numero di anni in un determinato livello può essere considerato equivalente alla qualifica propria di un livello più elevato per il conseguimento della quale si richiede, ad esempio, il diploma di laurea.<br />	<br />
33. In questi casi, in realtà, si pongono non già fattispecie alternative, ma semplicemente si prevedono più requisiti, tutti egualmente riconosciuti dalla norma primaria siccome idonei per gli effetti di volta in volta perseguiti dalla stessa (si tratta, cioè, di un cumulo o fascio di fattispecie ordinate in un contesto unitario).<br />	<br />
34.  Perché ciò avvenga occorre che la formazione delle strutture normative tenga conto della razionalità intrinseca nel sistema e non ponga il criterio di equivalenza ad un livello nel quale tutto si confonda nella notte hegeliana, che riveste di scuro i colori di tutte le cose.<br />	<br />
35.  La Sezione, proprio in base all’articolazione contenuta nella disposizione su riportata, ritiene che non possa predicarsi l’equivalenza delle diverse modalità con le quali è possibile dimostrare le referenze economico-finanziarie, a’ sensi del citato articolo 41 d. lgs n. 163 del 2006, tutte le volte che, per una precisa scelta della stazione appaltante, una forma di referenza appaia la più coerente ai fini peculiarmente presi in considerazione dal contratto e divenga, a questa stregua, requisito specifico in relazione alla peculiarità del contratto con l’Amministrazione pubblica.<br />	<br />
36.  Le ragioni di ciò sono di palmare evidenza: un’impresa può vantare una eccellente situazione economico-finanziaria, ma non aver mai fatturato alcunché nello specifico settore di costruzioni, forniture o servizi per i quali è bandita la gara, così che la referenza, svuotata del suo collegamento intrinseco con le finalità perseguite con il contratto, finisce per perdere la propria intrinseca rilevanza.<br />	<br />
37.  Si vuol cioè significare che la previsione di un importante fatturato in materia di forniture sanitarie (quale previsto nella vicenda in esame) costituisce obiettivamente un requisito di elevata specialità rispetto al quale non è possibile individuare succedanei, senza tradire la finalità coerente all’organica previsione della lex specialis.<br />	<br />
38. Ciò è, d’altro canto, espressamente ricavabile dall’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, che, al primo comma, prevede la possibilità di individuazione di “uno o più” documenti e, nel successivo capoverso, chiarisce come l’Amministrazione debba precisare (verbo non dissimile da specificare) quali requisiti debbano esse posseduti dai concorrenti.<br />	<br />
39.  Se l’individuazione del fatturato è conseguenza di una specificazione ad opera dell’Amministrazione, non si vede come il requisito così previsto possa essere commutato con una referenza obiettivamente diversa (e preordinata, è bene soggiungere, a dimostrare un requisito non coincidente o quanto meno parzialmente neutrale rispetto alla finalità esplicitamente perseguita con la procedura ad evidenza pubblica).<br />	<br />
40.  E’ agevole, pertanto, rilevare come la previsione del terzo comma dell’articolo 41 non possa essere interpretata quale clausola generale di commutazione dei requisiti, tutte le volte che un soggetto non li possegga: ciò equivarrebbe a una legittimazione <i>obliquo modo</i> consentita dalla disposizione così da completare la prova delle referenze attingendo ad altre specie di documenti.<br />	<br />
41.  La formula normativa intende semplicemente consentire che chi vanti il possesso dei requisiti ai sensi della specifica previsione di gara (ad esempio: un determinato fatturato nel triennio), ma non sia in grado di dimostrarli con i documenti indicati nella <i>lex specialis</i> della gara possa essere facultato, ove sussistano giustificati motivi, a produrre una documentazione alternativa.<br />	<br />
42.  L’unica eccezione che soffre la regola del possesso dei requisiti riguarda il caso, pure espressamente disciplinato, dell’inizio di attività inferiore al triennio.<br />	<br />
43.  Se così non fosse, si creerebbe nei fatti una incongrua e illecita barriera all’ingresso di nuove imprese nel mercato. <br />	<br />
44.  Al di fuori di questa eccezione, coerente peraltro ai parametri del sistema e soprattutto al favore per l’esercizio delle libertà economiche presidiato non solo dalla Costituzione italiana, ma anche dal Trattato della Comunità europea, la regola generale è di adeguare i profili e i requisiti in aderenza agli scopi e alle esigenze intrinseci alle diverse specie di contratti.<br />	<br />
45.  Alla stregua delle considerazioni appena svolte è evidente la violazione dei precetti dell’articolo 41 d. lgs n. 163/2006 da parte della clausola del bando impugnata in prime cure dall’odierno appellante.<br />	<br />
46.  Dal favorevole scrutinio del mezzo e dall’annullamento della citata clausola discende l’invalidità dell’intera procedura per essere stati commutati in requisiti di pari equivalenza attestazioni e qualità non omogenei alle finalità previste dal bando.<br />	<br />
47.  All’annullamento dell’intera gara non può tuttavia conseguire alcuna condanna al risarcimento del danno, posto che parte appellante si è limitata a una richiesta del tutto generica, quasi una condanna ex articolo 278 c.p.c., che è positivamente impedita dalle previsioni dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 21 luglio 2000, n. 205 e che va pertanto dichiarato inammissibile.<br />	<br />
48.  Quanto alle spese, tenuto conto della novità della questione e della complessità della medesima, sembra equo disporne la compensazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della sentenza in epigrafe suindicata, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado. Spese compensate,<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2008, con l’intervento dei Sigg.ri:<br />	<br />
Stefano Baccarini &#8211;	Presidente<br />
Aldo Fera &#8211;	Consigliere <br />
Filoreto D’Agostino &#8211;	Consigliere est.<br />
Vito Poli &#8211;	Consigliere<br />
Nicola Russo &#8211;	Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..25/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-2-2009-n-334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-2-2009-n-334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-2-2009-n-334/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.334</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Luigi Viola – Estensore. Ente Fiera Salento s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce (avv. A. Orlandini). sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia che, con riferimento ad un protocollo d&#8217;intesa concluso da un ente fieristico e da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-2-2009-n-334/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-2-2009-n-334/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Aldo Ravalli</i> – Presidente, <i>Luigi Viola </i>– Estensore.<br /> Ente Fiera Salento s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani) c.<br /> Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce (avv. A. Orlandini).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia che, con riferimento ad un protocollo d&#8217;intesa concluso da un ente fieristico e da enti pubblici, concerni la domanda di emanare una sentenza ex art. 2932 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Protocollo d’intesa concluso da un ente fieristico e da enti pubblici territoriali e non – Ente fieristico – Obbligo di un ente a versare il contributo prestabilito – Emanazione di una sentenza ex art.2932 c.c. – Domanda – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che, con riferimento ad un protocollo d’intesa concluso da un ente fieristico e da enti pubblici territoriali e non, concerni la domanda da parte dell’ente fieristico di emanare una sentenza ex  art. 2932 c.c. che, previo accertamento della spettanza del credito, sancisca l’obbligo di uno dei predetti enti di erogare a suo favore il contributo prestabilito, in esecuzione del protocollo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. sentenze : 334/2009<br />	<br />
Reg. generale : 451/2008<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia<br />	<br />
I Sezione di Lecce</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composto dai signori magistrati:<br />	<br />
Aldo	Ravalli                                                                             Presidente<br />
Luigi	Viola	                                                          Consigliere relatore<br />	<br />
Carlo Dibello                                                                             Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 451/2008 proposto </p>
<p>dall’<b>Ente Fiera Salento s.p.a</b>. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione <i>pro tempore</i> Dott. Cosimo Casilli, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria n. 9 elettivamente domiciliata	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la <b>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce</b>, in persona del Segretario Generale <i>pro tempore</i> Dott. Roberto Pierantoni, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e presupposta determina dirigenziale, dall’Avv. Alessandro Orlandini, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16 elettivamente domiciliato </p>
<p><b>per<br />	<br />
</b>l’emanazione di una sentenza <i>ex </i>art. 2932 c.c. che, previo accertamento della spettanza del credito, sancisca l’obbligo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce di erogare a favore di Fiera Salento s.p.a. la somma complessiva di € 75.000,00, in esecuzione del protocollo d’intesa del 24 giugno 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Caggiula in sostituzione del Prof. Avv. Sticchi Damiani per la ricorrente e l’Avv. Orlandini per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Fiera del Salento s.p.a. (inizialmente Fiera di Galatina e del Salento s.p.a.) costituisce una delle più importanti infrastrutture fieristiche della Provincia di Lecce.<br />	<br />
In data 24 giugno 2003, era stipulato, nel dichiarato intento di dare nuovo impulso e vigore alle attività dell’ente fieristico, un protocollo d’intesa tra la Provincia di Lecce, il Comune di Galatina e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce; in particolare, la Provincia di Lecce e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce si obbligavano ad «erogare, per gli anni 2003 e 2004, la somma di € 75.000,00 cadauna…..al netto di eventuale IVA ed imposte, per l’organizzazione di 5 manifestazioni da parte di Fiera Salento>>; il Comune di Galatina si impegnava, al contrario, a sottoscrivere un mutuo di € 800.000 per l’ammodernamento e adeguamento del quartiere fieristico, da porsi a carico per il 50% dell’Amministrazione comunale e, per il resto, dell’ente fieristico; era poi prevista la successiva sottoscrizione di «un accordo con il quale si darà attuazione a quanto convenuto nel presente atto considerato che dovrà comunque prevedersi che: <br />	<br />
-Fiera Salento dovrà relazionare periodicamente (a cadenza semestrale) circa l’utilizzo delle somme concesse e dell’attività svolta;<br />	<br />
-gli Enti tramite i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di FIERA SALENTO potranno esercitare disgiuntamente il diritto di gradimento su ogni manifestazione per cui vengano utilizzate le risorse finanziarie derivanti dal presente accordo<br />
Il protocollo d’intesa era successivamente modificato da un successivo accordo intervenuto con la Provincia di Lecce e il Comune di Galatina che si impegnavano successivamente ad erogare somme minori di quelle originariamente previste; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, pur avendo a messo a bilancio le relative somme negli anni 2003 e 2004, non sottoscriveva alcun accordo attuativo e non corrispondeva quanto previsto nel protocollo d’intesa del 24 giugno 2003.<br />	<br />
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, quindi, l’emanazione di una sentenza <i>ex  </i>art. 2932 c.c. che, previo accertamento della spettanza del credito, sancisca l’obbligo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce di erogare a favore di Fiera Salento s.p.a. la somma complessiva di € 75.000,00, in esecuzione del protocollo d’intesa del 24 giugno 2003.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 28 gennaio 2009 il ricorso passava quindi in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, la Sezione deve rilevare come la fattispecie dedotta in giudizio rientri nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.<br />	<br />
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha, infatti riportato alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative alla conclusione o all’esecuzione degli «accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>> previsti dall’art. 15, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8953); la soluzione, derivante dal combinato disposto degli artt. 15, 2° comma e 11, 5° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241 è poi stata considerata estensibile alle ipotesi, come quella in decisione, di atti (come i cd. “protocolli d’intesa”) che non assumono valore sostitutivo del provvedimento amministrativo (Cass., civ., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15893), ma che costituiscono, pur sempre, «l’incontro di volontà dei relativi rappresentanti legali nonché il frutto di mediazione e compensazione tra i vari interessi pubblici coinvolti<b>>> (</b>T.A.R. Sardegna, sez. II, 14 aprile 2006, n. 662).<br />	<br />
Deve poi escludersi che la possibilità, per il Giudice amministrativo, di conoscere della fattispecie sia preclusa dalla previsione dell’art. 26 dello Statuto dell’ente ricorrente che prevede una clausola compromissoria relativa a «tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci o fra i Soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale>>; l’arbitrato previsto dalla previsione statutaria ha, infatti, esclusivo riferimento alle controversie attinenti al rapporto sociale e non può essere estesa a ricomprendere fattispecie, come quella in decisione, che attengono ad iniziative concordate <i>all’esterno </i>della società tra i soci dell’ente; si tratta, quindi, di iniziative che non modificano o incidono sul rapporto sociale, e che, proprio per questo, non possono essere riportate alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto sociale.<br />	<br />
Per quello che riguarda la legittimazione, non sussistono poi particolari problemi ad inquadrare il protocollo d’intesa azionato dalla ricorrente all’interno dell’istituto del contratto a favore di terzo previsto dall’art. 1411 cod. civ, e, quindi, ad ammetterne l’azionabilità da parte dell’Ente Fiera Salento s.p.a. che, pur non avendo partecipato all’accordo, ha indubbio interesse all’esecuzione del protocollo ed ha dimostrato ampiamente la propria volontà di “volerne profittare”.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
In primo luogo ed in via preliminare, la Sezione non può mancare di rilevare come l’esperibilità dell’azione <i>ex </i>art. 2932 cod. civ. (ammessa, in linea di principio, dalla giurisprudenza in materia di accordi sostitutivi: T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 23 gennaio 2007, n. 79), sia comunque preclusa dalla mancata impugnazione, nel termine di decadenza, della deliberazione 11 aprile 2005 n. 79 della Giunta camerale della Camera di commercio di Lecce, avente ad oggetto la  definitiva volontà «di non procedere ad alcun accordo che richiami il “protocollo d’intesa per la Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.” del 24.06.2003…(e) di confermare, comunque la disponibilità della “Camera” a partecipare, per la propria quota, alla ricapitalizzazione della società Fiera di Galatina e del Salento s.p.a.>>; con tutta evidenza, si tratta di una deliberazione che esplicita la definitiva volontà dell’Ente convenuto di “svincolarsi” dall’accordo e che, quindi, attiene a quella fase di formazione interna della volontà dell’ente pubblico di vincolarsi in sede negoziale che, dalla giurisprudenza, è riportata ad una posizione soggettiva di interesse legittimo, e quindi, anche all’interno della giurisdizione esclusiva, all’obbligo di impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni.<br />	<br />
In secondo luogo, deve rilevarsi come il Protocollo d’intesa del 24 giugno 2003, già <i>ab origine </i>non fosse caratterizzato dai requisiti indispensabili per poter procedere all’emanazione di una sentenza costitutiva <i>ex</i> art. 2932 cod. civ.; in particolare, il rinvio finale ad «un accordo con il quale si darà attuazione a quanto contenuto nel presente atto>> evidenzia chiaramente la volontà delle parti di rinviare ad una successiva attività negoziale la specificazione dei contenuti sostanziali del rapporto da costituire; siamo pertanto in presenza di una di quelle ipotesi di sostanziale mancata specificazione «di molteplici ed essenziali elementi>> del rapporto da costituire che, per giurisprudenza incontroversa (Cass., civ., sez. lav., 9 giugno 1990, n. 5602; 24 ottobre 1991, n. 11284; 3 marzo 1992, n. 2568; 16 maggio 1998, n. 4953), preclude il ricorso all’azione <i>ex</i> art. 2932 cod. civ. (che, infatti, presuppone la presenza di tutti gli elementi essenziali per la definizione del futuro rapporto contrattuale), residuando solo la possibile proposizione dell’azione risarcitoria.<br />	<br />
In terzo luogo, il possibile accoglimento del ricorso è definitivamente precluso dalla stipulazione del successivo accordo «a sostegno della attività di “Fiera di Galatina e del Salento s.p.a.”>> intervenuto tra la ricorrente, la Provincia di Lecce ed il Comune di Galatina (si tratta dell’accordo senza data, depositato in giudizio da parte ricorrente in data 17 dicembre 2008); pur in mancanza dell’adesione della Camera di commercio di Lecce, è, infatti, evidente come l’accordo in questione dia atto di un definitivo mutamento del quadro di riferimento (il successivo intervento della possibilità di accedere a fondi comunitari per la ristrutturazione della sede fieristica; la riduzione da cinque a quattro delle manifestazioni da realizzarsi dalla ricorrente) e delle obbligazioni delle parti (la riduzione del contributo da € 75.000,00 ad € 60.000,00; nel caso del Comune di Galatina, in sostituzione dell’obbligo di accendere e sostenere il mutuo per la ristrutturazione, reso inutile dall’accesso ai fondi comunitari) che rende del tutto impossibile persistere nell’esecuzione di un precedente Protocollo d’intesa, ormai superato dall’evoluzione degli eventi; è quindi evidente la sostanziale contraddizione insita nell’atteggiamento della ricorrente che, da un lato, ha portato avanti una modificazione del Protocollo d’intesa, per cercare di porlo in linea con la modificazione del quadro di riferimento e, dall’altro, oggi insiste per l’esecuzione del precedente accordo, ormai superato dagli eventi.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese di giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.500,00  (duemilacinquecento/00).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla corresponsione, in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di spese del giudizio.<br />	<br />
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 28 gennaio 2009.<br />	<br />
Aldo Ravalli – Presidente <br />	<br />
Luigi Viola – Consigliere Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />	<br />
in Segreteria il 25 febbraio 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-2-2009-n-334/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a></p>
<p>Pres., est. Onorato Re.Pa. s.a.s. (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (n.c.), Iacono (n.c.) e Polito (n.c.) il diritto di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005 1. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso agli atti in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005 – Caratteri – Individuazione. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Onorato<br /> Re.Pa. s.a.s. (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (n.c.), Iacono (n.c.) e Polito (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il diritto di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso agli atti in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005 – Caratteri – Individuazione. 	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Delibazione della domanda – Non può essere condizionato dalla valutazione delle pretese cui l’acquisizione agli atti è strumentale.	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Atti di natura privatistica – Sussiste.	</p>
<p>4. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Diniego di esibizione di documentazione relativa all’attività edilizia dei controinteressati – Motivato con riferimento all’esigenza di tutela del diritto alla riservatezza – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l&#8217;estensione del novero dei soggetti legittimati all&#8217;accesso, poiché le informazioni ambientali spettano a &#8220;chiunque&#8221; le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse, ed il contenuto delle cognizioni accessibili poiché estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali».	</p>
<p>2. L&#8217;accoglimento della domanda di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l&#8217;acquisizione della documentazione è strumentale posto che il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa.	</p>
<p>3. L’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.	</p>
<p>4. E’ illegittimo il provvedimento con cui la P.A. nega il diritto di accesso alle autorizzazioni o concessioni ovvero ai provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei controinteressati motivato con riferimento all’esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 24 comma 7° L. n. 241/90, &#8220;deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221; e  la documentazione richiesta non concerne i dati &#8220;giudiziari&#8221; e c.d. &#8220;supersensibili&#8221; (ovvero, ai sensi dell&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l&#8217;art. 24 L. n. 241/90 e l&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 470 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Re.Pa. S.a.s.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso Lorenzo Bruno Molinaro in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Serrara Fontana<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><b>Michael Francis Iacono, Arianna Polito</b>; 	</p>
<p><i><b>Per l’annullamento della nota 10 dicembre 2008, contenente il rigetto della domanda di accesso ai documenti prodotta dalla parte ricorrente, e per l’accertamento del diritto di quest’ultima di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati nella domanda concernenti gli interventi edilizi realizzati sul suolo di proprietà dei sigg.ri Iacono Michael Francis e Polito Arianna,<br />	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1-La parte ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune intimato di accedere alla cartella relativa alle autorizzazioni o concessioni (anche in sanatoria) ovvero ai provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei controinteressati, relativamente agli immobili di proprietà di quest’ultimi, posti nella medesima zona ove sorge l’Hotel Sant’Angelo di cui l’istante è proprietaria.<br />	<br />
A tale domanda il Comune ha risposto negativamente escludendo che la parte ricorrente sia in &#8220;possesso di un interesse concreto a fondamento della necessità di tutelare la propria posizione soggettiva&#8221;.<br />	<br />
Di qui il ricorso in esame che risulta fondato.</p>
<p>2-La richiesta risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile. <br />	<br />
Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la parte ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che l’istante è proprietaria di un albergo ricadente nella medesima zona.. <br />	<br />
E’, pertanto, del tutto evidente che la parte ricorrente, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell’ &#8220;interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l&#8217;accesso&#8221;, che l&#8217;art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall&#8217;art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un &#8220;interesse personale e concreto&#8221;), prevede quale presupposto per la legittimazione all&#8217;azione e l&#8217;accoglimento della relativa domanda.<br />	<br />
Ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è che la parte ricorrente possiede immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo titolare dell’interesse a che nell’ambito della stessa l’edificazione sia conforme alla normativa vigente.<br />	<br />
A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, il particolare riferimento alla materia della tutela ambientale anch’essa specificatamente invocata dalla parte ricorrente nella sua domanda.<br />	<br />
L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 (emanato per dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), infatti, ha introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l&#8217;estensione del novero dei soggetti legittimati all&#8217;accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, la norma in commento chiarisce che le informazioni ambientali spettano a &#8220;chiunque&#8221; le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull&#8217;accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.<br />	<br />
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un&#8217;attività elaborativa da parte dell&#8217;Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall&#8217;art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
Detta disciplina speciale della libertà d&#8217;accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.<br />	<br />
Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell&#8217;art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell&#8217;ambiente (Cfr. TAR Lazio III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272).<br />	<br />
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l&#8217;accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità.</p>
<p>3-Nè l&#8217;accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l&#8217;acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).<br />	<br />
Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.<br />	<br />
Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per &#8220;documento amministrativo&#8221; soggetto alla disciplina della predetta legge si intende &#8220;ogni rappresentazione&#8230;del contenuto di atti&#8230;detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale&#8221;.<br />	<br />
Del resto, l&#8217;insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall&#8217;art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).	</p>
<p>4-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 24 comma 7° L. n. 241/90, &#8220;deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;.<br />	<br />
Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati &#8220;giudiziari&#8221; e c.d. &#8220;supersensibili&#8221; (ovvero, ai sensi dell&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l&#8217;art. 24 L. n. 241/90 e l&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).	</p>
<p>5-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il provvedimento di reiezione. <br />	<br />
Per l&#8217;effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso a suo tempo depositata .<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sede di Napoli, Sezione Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a)-annulla la nota indicata in epigrafe;<br />	<br />
b)- ordina al Comune di Serrara Fontana di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso<br />	<br />
Condanna il Comune di Serrara Fontana al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1.000 (mille).<br />	<br />
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico dell’Amministrazione che ha dato origine alla controversia.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2009 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-25-2-2009-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-25-2-2009-n-84/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2009 n.84</a></p>
<p>Va sospesa la sospensione della licenza del porto di pistola per difesa personale atteso che l’amministrazione non ha, rispetto a quanto statuito col decreto prefettizio di sospensione della licenza, tenuto conto dell’intervenuto avviso di chiusura delle indagini preliminari di una Procura recante una più precisa indicazione dell’ipotesi di reato contestata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sospensione della licenza del porto di pistola per difesa personale atteso che  l’amministrazione non ha, rispetto a quanto statuito col decreto prefettizio di sospensione della licenza, tenuto conto dell’intervenuto avviso di chiusura delle indagini preliminari di una Procura recante una più precisa indicazione dell’ipotesi di reato contestata all’istante. Pertanto tale carente profilo istruttorio vizia la valutazione effettuata dall’amministrazione in relazione al requisito della buona condotta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2009/5/14041/g">Ordinanza sospensiva del 5 maggio 2009 n. 2264</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00084/2009 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 00535/2008 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 535 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>Giuseppe Irianni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Marrapese, con domicilio eletto presso Enzo Russo Avv. in Potenza, via E.Toti, n.7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Potenza</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia:<br />	<br />
DEL DECRETO PREFETTIZIO PROT. N. 21757/AREA 1BIS DEL 28/8/2008: SOSPENSIONE LICENZA DI PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE;<br />	<br />
DEL DECRETO PREFETTIZIO DEL 3/12/08 DI REIEZIONE DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PORTO DI PISTOLA PROPOSTA DAL RICORRENTE.<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Potenza;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio;	</p>
<p>Considerato che l’amministrazione, in sede di definizione dell’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente, non ha, rispetto a quanto statuito col decreto prefettizio di sospensione della licenza, tenuto conto dell’intervenuto avviso di chiusura delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Roma del 12/11/08 recante una più precisa indicazione dell’ipotesi di reato contestata all’istante;	</p>
<p>Ritenuto pertanto che tale carente profilo istruttorio vizia la valutazione effettuata dall’amministrazione in relazione al requisito della buona condotta;	</p>
<p>Ritenuto quindi sussistente il requisito del “fumus”.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Accoglie la suindicata istanza incidentale.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-25-2-2009-n-84/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2009 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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