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	<title>25/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7409</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-25-11-2020-n-7409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7409</a></p>
<p>Carlo Deodato, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, dal Comando Generale e dal Comando Regionale della Calabria della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Comandanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-25-11-2020-n-7409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-25-11-2020-n-7409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Deodato, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, dal Comando Generale e dal Comando Regionale della Calabria della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Comandanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, contro il signor -Omissis-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Intilisano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Buttà  in Roma, via Ajaccio, n. 14)</span></p>
<hr />
<p>Sulla spettanza, per il personale militare, della &#8220;indennità  di imbarco&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Militari &#8211; personale dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aereonautica &#8211; &#8220;indennità  di imbarco&#8221; &#8211; erogabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Se la ratio della norma che disciplina la erogazione della &#8220;indennità  di imbarco&#8221; -ovvero una voce salariale accessoria, remunerativa del comprensibile disagio correlato alla tipologia di servizio cui accede, istituita con l&#8217;art. 4 della l. 23 marzo 1983, n. 78 per il personale militare dell&#8217;esercito, della marina e dell&#8217;aereonautica- è quella di remunerare la peculiarità  del disagio correlato allo stile di vita imposto, si deve necessariamente concludere che la stessa spetti in ragione della effettiva presenza a bordo del militare, giusta la peculiarità  della situazione derivante da una prestazione di servizio a bordo dell&#8217;unità  navale. In altri termini, si deve ritenere che l&#8217;indennità  di &quot;imbarco&quot; vada riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati, come, peraltro, espressamente previsto dal citato art. 4 L. 23 marzo 1983, n. 78, il quale, appunto, attribuisce l&#8217;indennità  agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell&#8217;Esercito e dell&#8217;Aeronautica &quot;imbarcati&quot; su navi di superficie in armamento o in riserva.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 07409/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08122/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2011, proposto dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del Ministro <em>pro tempore, </em>dal Comando Generale e dal Comando Regionale della Calabria della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Comandanti <em>pro tempore,</em> tutti rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Intilisano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Buttà  in Roma, via Ajaccio, n. 14,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria- n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente il recupero di somme corrisposte a titolo di indennità  di imbarco.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con l&#8217;odierno appello il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, il Comando Generale e il Comando Regionale della Calabria della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza n. -OMISSIS-con la quale il T.A.R. per la Calabria ha accolto in parte il ricorso presentato dal signor -OMISSIS-, all&#8217;epoca dei fatti di cui in controversia -OMISSIS-, per l&#8217;annullamento della nota n. -OMISSIS-del Reparto logistico dell&#8217;Amministrazione di appartenenza finalizzata al recupero delle somme corrispostegli per l&#8217;anno 1997 a titolo di indennità  di imbarco. In particolare il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato inammissibile il gravame avverso la circolare del 16 maggio 1995, in quanto interpretata in senso favorevole al ricorrente, annullava il provvedimento impugnato, affermando l&#8217;irripetibilità  delle somme giÃ  ricevute e condannando l&#8217;Amministrazione al pagamento di quelle non ancora corrisposte (relative al periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999). Quanto detto ad esclusione degli interessi anatocistici, pure richiesti, in quanto inapplicabili ai crediti retributivi, pena un&#8217;indebita <em>locupletatio</em> riveniente dalla sommatoria con l&#8217;automatica rivalutazione.<br /> 2. L&#8217;Amministrazione appellante, premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo sotteso alla istituzione della voce retributiva in controversia, ne ha difesa l&#8217;avvenuta esclusione della spettanza al-OMISSIS-, benchè la -OMISSIS-, nel periodo di riferimento, alle sue dirette dipendenze. Nel caso di specie, cioè, a prescindere dal diverso contenuto delle circolari interpretative intervenute sul punto, in quanto ovviamente inidonee ad introdurre precetti innovativi, e quindi modificativi, delle fonti di rango superiore, il tipo di gerarchia sussistente non avrebbe consentito di incidere sulle scelte logistico-operative della struttura sottordinata, sì¬ da non essere valutabile allo scopo di cui è causa; laddove manchino, infatti, le necessarie specialità  abilitative, quali, a seconda dei casi, il brevetto volo, l&#8217;abilitazione alla conduzione dei mezzi navali, ecc., il potere gerarchico esercitato non potrebbe che essere meramente funzionale. Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso di dover riconoscere l&#8217;emolumento a tutta la linea di comando in ordine ascendente fino al Comandante Generale. D&#8217;altro canto, la nota n. -OMISSIS-, concernente le &#8220;<em>sostituzioni in caso di assenza dei comandanti titolari</em>&#8221; nei Comandi dei Reparti navali, individuando come sostituto del Comandante di una -OMISSIS-il &#8220;<em>sottufficiale nocch.A.C.&#8221;</em> pìù anziano in servizio presso la stessa, dimostrerebbe <em>per tabulas</em> l&#8217;inesistenza nel caso di specie del tipo di gerarchia ritenuto necessario a far scattare i presupposti di fruizione dell&#8217;indennità  di imbarco.<br /> 3. Si è costituito in giudizio il militare ricorrente in primo grado, con memoria in controdeduzione, per insistere nella reiezione dell&#8217;appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le circolari interpretative emanate dal Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza hanno individuato le categorie di personale da imbarcare in soprannumero ai sensi del d.P.R. 11 ottobre 1988 per esigenze tecnico-operative, logistiche ed addestrative. Tra esse rientrerebbe anche il Comandante di Gruppo, laddove, come nel caso di specie, in forza di scelte riorganizzative attuate con decorrenza dal 3 febbraio 1997, posto in posizione sovraordinata rispetto ad una Squadriglia Navale. In Calabria, il -OMISSIS-Marina in precedenza preposto a ridetta -OMISSIS-(ma analoga opzione riorganizzativa ha riguardato Cosenza e Crotone). L&#8217;assetto attuato veniva peraltro successivamente confermato ed integrato con l&#8217;apposizione alle sue dipendenze anche della neoistituita -OMISSIS-). La nota che ha disposto il nuovo assetto organizzativo, d&#8217;altro canto, si riferisce al Comandante di Gruppo, genericamente inteso, qualificandolo &#8220;<em>organo propulsore dell&#8217;attività  operativa ed informativa nell&#8217;organizzazione dei servizi preventivi e repressivi del contrasto ai traffici illeciti in generale</em>&#8220;, che &#8220;<em>prende saltuario imbarco, compatibilmente alle esigenze di servizio, a bordo dei dipendenti mezzi aereonavali, per verificare, di persona, l&#8217;affidabilità  del dispositivo di contrasto nonchè l&#8217;esatta conoscenza, da parte degli equipaggi, delle procedure operative</em>&#8220;.<br /> 4. In vista dell&#8217;odierna udienza, entrambe le parti hanno presentato brevi note riepilogative delle rispettive, contrapposte prospettazioni.<br /> 5. Alla pubblica udienza dell&#8217;11 novembre 2020, svoltasi con modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 6. Il Collegio ritiene l&#8217;appello infondato e come tale da respingere.<br /> 7. Punto essenziale della controversia è la disciplina della erogazione della &#8220;indennità  di imbarco&#8221;, ovvero una voce salariale accessoria, remunerativa del comprensibile disagio correlato alla tipologia di servizio cui accede. Istituita con l&#8217;art. 4 della l. 23 marzo 1983, n. 78 per il personale militare dell&#8217;esercito, della marina e dell&#8217;aereonautica, essa è stata successivamente estesa, con l&#8217;art. 3, comma 18 <em>bis</em>, della l. 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, al personale della Guardia di Finanza, con misure e modalità  la cui fissazione era rimessa ad apposito decreto attuativo. La materia è stata pertanto disciplinata in dettaglio dal d.P.R. 11 ottobre 1988, avente appunto ad oggetto criteri e misure per l&#8217;attribuzione al personale della Guardia di Finanza di ridetta indennità  di imbarco. Sulla vicenda sono poi intervenute molteplici circolari interpretative, tra le quali la n. 170521/521 del 16 maggio 1995, contenente in allegato apposita tabella riepilogativa degli ufficiali e sottufficiali aventi astrattamente diritto alla relativa erogazione, fatta oggetto di impugnativa da parte del ricorrente in primo grado in quanto posta a base delle scelte di sfavore adottate dall&#8217;Amministrazione di appartenenza.<br /> 8. Rileva il Collegio come in linea generale è evidente che l&#8217;indennità  debba essere riferita al personale impiegato in navigazione, la cui attività  è ontologicamente atipica in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell&#8217;unità  di imbarco, con una presenza necessariamente continua del militare nell&#8217;arco delle ventiquattro ore, seppure comprensiva di intervalli di non effettiva applicazione lavorativa.<br /> Al riguardo, la giurisprudenza ha giÃ  avuto modo di chiarire, con affermazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi, peraltro riferite proprio al personale della Guardia di Finanza, che se la <em>ratio</em> della norma attributiva dell&#8217;indennità  è, appunto, quella di remunerare la peculiarità  del disagio correlato allo stile di vita imposto «Â <em>si deve necessariamente concludere che la stessa spetti in ragione della effettiva presenza a bordo del militare, giusta la peculiarità  della situazione derivante da una prestazione di servizio a bordo dell&#8217;unità  navale. In altre parole, si deve ritenere che l&#8217;indennità  di &quot;imbarco&quot; vada riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati, come, peraltro, espressamente previsto dal citato art. 4 L. 23 marzo 1983, n. 78, il quale, appunto, attribuisce l&#8217;indennità  agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell&#8217;Esercito e dell&#8217;Aeronautica &quot;imbarcati&quot; su navi di superficie in armamento o in riserva</em>» (cfr. sul punto C.G.A.R.S., 28 ottobre 2019, n. 936). Da ciò discende l&#8217;affermazione, consolidata in giurisprudenza, che vuole riconosciuta tale indennità  ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi (cessante e subentrante), contrariamente a quanto avveniva in precedenza, con liquidazione dell&#8217;indennità  per l&#8217;intero mese indipendentemente dai giorni d&#8217; imbarco effettivo (<em>ex plurimis</em>: Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5759). Tematica questa rilevante ai fini del computo anche per unità  soprannumerarie, e tuttavia estranea all&#8217;ambito dell&#8217;odierna trattazione.<br /> 9. Se questa è la regola generale, tuttavia, una deroga in senso ampliativo alla stessa è stata realizzata con l&#8217;art. 1, comma 2, del richiamato d.P.R. dell&#8217;11 ottobre 1988, che ne ha consentito l&#8217;erogazione, appunto, &#8220;<em>anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative, logistiche ed addestrative</em>&#8220;.<br /> Punto essenziale dell&#8217;odierna controversia, pertanto, non è la mancanza del requisito della presenza continuativa a bordo dell&#8217;imbarcazione, come lascerebbe intendere il quadro normativo nazionale; bensì¬ la concretezza dell&#8217;azione di comando, quale potenziale propulsore dell&#8217;imbarco e della conseguente maturazione del diritto alla fruizione dell&#8217;emolumento.<br /> 10. Nel caso di specie, il militare non rivendica la voce retributiva collegandola astrattamente alla propria qualifica nel lasso di tempo di riferimento di Comandante interinale di Gruppo; egli la ascrive al peculiare assetto delle articolazioni sul territorio della Guardia di Finanza conseguite alla circolare n. 473792/310 del 31 dicembre 1996, che eliminando uno &#8220;scalino&#8221; intermedio ha posto direttamente la -OMISSIS-alle sue dipendenze, così¬ come successivamente avvenuto con l&#8217;analoga circolare del 1988 con riferimento alla neo istituita -OMISSIS-.<br /> Come chiarito dalla difesa erariale nel giudizio di primo grado, a ciò avrebbe corrisposto, almeno nelle intenzioni dell&#8217;Amministrazione, la creazione di due tipologie di Comando di Gruppo, uno &#8220;ordinario&#8221;, corrispondente al nuovo modello nel quale veniva posta alle sue dipendenze la Squadriglia Navale; l&#8217;altro, denominato &#8220;pilota&#8221;, connotato da maggiore strategicità  ed operatività  territoriale pìù ampia, nel quale la cellula organizzativa immediatamente inferiore in ambito navale era costituita dalla pìù complessa Stazione Navale. La richiamata maggiore strategicità  dell&#8217;attività  operativa navale facente capo al Comandante &#8220;pilota&#8221; si sarebbe risolta sul piano delle incombenze tecniche nella attribuzione di quelle «<em>indubbiamente pìù pressanti, avendo la responsabilità  di gestire il dispositivo navale d&#8217;altura e veloce</em>», laddove il Comandante &#8220;ordinario&#8221;, che pur svolge incontestabilmente un&#8217;«<em>attività  operativa navale</em>», ha compiti di minore importanza, essendo quest&#8217;ultima «<em>del tutto marginale, perchè riferita esclusivamente alle unità  di minori dimensioni e prestazioni, in un&#8217;ottica di vigilanza costiera a breve raggio</em>» (così¬ testualmente la relazione del Servizio Amministrativo del Comando Generale della Guardia di Finanza versata in atti al fascicolo di prima grado, pag. 3, Â§ 4.Controdeduzioni).<br /> Non è chi non veda come venga all&#8217;evidenza un criterio di tipo qualitativo e, per certi versi, quantitativo, implicante un giudizio di merito sull&#8217;attività  svolta, estraneo alla cornice ordinamentale di riferimento.<br /> 11. A ben guardare, dunque, la circolare del 16 maggio 1995 non innova, modificandolo, il quadro normativo sopra descritto. Essa si limita a declinare l&#8217;assetto delle gerarchie con riferimento alle unità  navali, con l&#8217;evidente intento di circoscrivere la categoria dei beneficiari ai Comandanti di Gruppo solo ove abbiano alle dipendenze una Stazione Navale. La mancanza di chiarezza della stessa, tuttavia, in una con la mancanza di un supporto di diritto positivo, ha fatto sì¬ che il relativo contenuto sia stato letto in senso diametralmente opposto in primo luogo dalla medesima Amministrazione procedente, che ha erogato l&#8217;indennità  al ricorrente per tutto l&#8217;anno 1997; indi dal giudice di prime cure, che nel ritenere corretta ridetta erogazione non vi ha ravvisato ostacoli nella formulazione testuale della nota. Da qui il disconoscimento della sua portata quale fonte del diritto da parte della difesa erariale. Pretermettendo, tuttavia, che abbandonando l&#8217;avversa lettura della circolare del 1995 non solo si è finito per prestare acquiescenza a quella cristallizzata nella sentenza impugnata, ma si è contraddetta l&#8217;intera ricostruzione gestionale seguita, stante che in tutte le interlocuzioni intercorse tra gli uffici al fine di avere indicazioni chiare da tenere in riferimento alla erogazione dell&#8217;indennità  di imbarco, <em>pro futuro</em> e per le somme giÃ  versate, si fa riferimento al quadro ufficiali descritto nell&#8217;allegato a tale circolare.<br /> 12. Appare allora chiaro che il problema della individuazione degli ufficiali e sottufficiali cui riconoscere in qualità  di soprannumerari la voce retributiva in controversia non si è posto in maniera generale e astratta, ma avuto riguardo all&#8217;assetto organizzativo in concreto attuato nella Regione Calabria. La ritenuta differenziazione tra le due figure di Comandante di Gruppo che si sono intese creare, infatti, emerge dalla difesa pubblica nel giudizio di primo grado, ma non si ripercuote, almeno per quanto dimostrato in atti, nella individuazione di una tipologia di gerarchia normativamente diversificata che consenta anche di interpretare diversamente la cornice ordinamentale di riferimento, essa stessa oggetto di interpretazione applicativa.<br /> Con l&#8217;organizzazione attuata in Calabria a far data dal febbraio 1997, dunque, si sarebbero create due distinte scale gerarchiche, di maggiore o minore articolazione in ragione della maggiore o minore intensità  dei compiti, anche in termini di estensione operativa, attribuiti ai vertici di ciascuna di esse. Il -OMISSIS-si è visto &#8220;annettere&#8221; in via diretta la -OMISSIS-del medesimo territorio, &#8220;stralciata&#8221; dalla dipendenza originaria dal -OMISSIS-, soppresso con pari decorrenza); operazione successivamente ripetuta anche, con decorrenza 20 aprile 1998, con riferimento alla neo istituita -OMISSIS-. Ma a ciò non corrisponderebbe, in ragione della minore strategicità  dell&#8217;assetto complessivo, un effettivo potere gestionale, evidentemente ritenendosi tale solo quello correlato ad interventi di maggiore impatto operativo. Il Comando Generale, dunque, riconosce il diritto all&#8217;indennità  al Comando di Gruppo cui faccia capo una Stazione Navale, mentre lo nega, per evidenti ragioni dimensionali e di responsabilità  piuttosto che di gerarchia, all&#8217;analoga figura all&#8217;interno della cui struttura sia collocata direttamente una Squadriglia Navale. Se la scelta, tuttavia, è insindacabile e presumibilmente ineccepibile sul piano organizzativo, in assenza di qualsivoglia aggancio di diritto non se ne comprende l&#8217;utilizzo allo scopo di attuare l&#8217;operato distinguo retributivo. Ciò a maggior ragione tenuto conto che la circolare del 16 maggio 1995, che ne affermava la sussistenza, egualmente senza motivare, è stata definitivamente letta in senso diametralmente opposto dal giudice di prime cure nell&#8217;ambito dell&#8217;odierno contenzioso. Ciò è talmente vero che la medesima relazione sopra giÃ  richiamata (v. Â§ 10) finisce per affermare che «<em>il presupposto per l&#8217;imbarco in soprannumero non è l&#8217;azione di comando, che per invero la citata circolare nr.473792/310 disponeva in uguali termini per entrambe le tipologie di gruppo, bensì¬ l&#8217;esigenza tecnica operativa di agevolare e rendere pìù efficace ed efficiente il complesso dispositivo operativo, incombenza questa demandata ai soli comandanti di gruppo pilota</em>». Di fatto ammettendo una specifica funzione gerarchica, seppure di minore strategicità  nel riassetto complessivo realizzato che vuole come centrale il ruolo del Comando di Gruppo &#8220;pilota&#8221;. Afferma il Ministero appellante che il-OMISSIS- ha alle dipendenze operative solo militari che svolgono attività  a terra, mentre la -OMISSIS-ha una linea di comando tecnico-operativa costituita esclusivamente da ufficiali in possesso dei titoli di specializzazione connessi alla conduzione di imbarcazioni, che, in quanto appartenenti al contingente di mare, oggi sono confluiti nel ruolo aeronavale (d.lgs. n. 69/2001). Senza tuttavia chiarire per quale ragione e soprattutto in base a quale norma ordinamentale interna nel caso di Comando di Gruppo &#8220;ordinario&#8221; si creerebbe tale iato in termini di professionalità  tra ufficiale di vertice e personale della cellula sottordinata, dotato di specifici requisiti; laddove analoga frattura non sussisterebbe per il Comando di Gruppo &#8220;pilota&#8221;, che ingloba la assai pìù complessa Stazione Navale, nel cui organico figurano militari in possesso di analoghe specificità  curriculari e di competenze. Nè infine appare pertinente il richiamo effettuato dalla difesa erariale alla circolare del 13 maggio 1983 sulle sostituzioni in caso di assenza dei comandanti titolari: essa, infatti, mira semplicemente a prevenire, in una logica di fisiologica regolamentazione degli imprevisti, ovvero semplicemente di pianificazione della gestione delle assenze, le scelte organizzative omogeneizzando i criteri di gestione delle sostituzione tra i vari reparti navali, ivi comprese, non a caso, le Stazioni Navali.<br /> 13. In sintesi e per concludere: l&#8217;indennità  di imbarco riconosciuta anche al personale imbarcato in soprannumero dall&#8217;art. 1, comma 2, del d.P.R. 11 ottobre 1988, non può che essere correlata alle medesime esigenze di compenso del disagio riveniente dalla tipologia di servizio effettuato. Nel momento in cui se ne correla l&#8217;erogazione alla disponibilità  all&#8217;imbarco, intesa come potenziale accesso all&#8217;imbarcazione per ragioni connesse alle funzioni di comando attribuite, ammesso e non concesso che tale ne fosse la finalità  normativa, non è possibile avanzare distinguo in ragione della tipologia di attività  effettuata in termini di strategicità  o incidenza sul territorio, assumendo rilevanza soltanto ridetto rapporto gerarchico non mediato dall&#8217;inserimento di articolazioni intermedie. Il che è quanto accaduto con riferimento al -OMISSIS-alle cui dirette dipendenze sono state poste, in momenti distinti, sia la -OMISSIS-di Reggio Calabria, previa soppressione della Stazione Navale di -OMISSIS-, concepita <em>ab origine</em> come cellula a se stante. Del resto, di ciò è perfettamente consapevole anche l&#8217;Amministrazione appellante, stante che dopo aver erogato l&#8217;emolumento per il primo anno di esercizio delle funzioni di comando venutesi a creare con la riorganizzazione, <em>melius re perpensa</em> ed interpellato da parte del Comando Legione il Comando Generale sul punto, ha operato un radicale <em>revirement</em> interpretativo, risoltosi addirittura nella ripetizione di indebito contestata con l&#8217;odierno contenzioso. Il tutto peraltro sempre sulla base della lettura della norma &#8211;<em>rectius</em>, dell&#8217;assetto organizzativo- contenuta nella circolare del 16 maggio 1995.<br /> 14. Per quanto sopra detto, il Collegio ritiene di respingere l&#8217;appello, conseguentemente confermando la sentenza del T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 120 del 2011.<br /> 15. La peculiarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Carlo Deodato, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.2298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-2298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Rho, Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rho, Solbiate Olona, Cesate, Solaro e Inveruno, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-2298/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.2298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Rho, Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rho, Solbiate Olona, Cesate, Solaro e Inveruno, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti -OMISSIS-; non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>In tema di resposabilità  assunte dalle consorziate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Contratti della PA &#8211; appalto di lavori &#8211; consorziate &#8211; assunzione della responsabilità  in solido con il consorzio &#8211; è prevista &#8211; possesso dei requisiti obblighi dichiarativi- sono soggette.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Le consorziate indicate per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, per le quali è prevista l&#8217;assunzione della responsabilità  in solido con il consorzio nei confronti della stazione appaltante, sono soggette agli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, che devono essere posseduti in sede di partecipazione, al fine di impedire che queste si giovino della copertura dell&#8217;ente collettivo, eludendo i controlli preventivi demandati alle amministrazioni aggiudicatrici .</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 02298/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02078/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Rho, Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rho, Solbiate Olona, Cesate, Solaro e Inveruno, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-; non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determinazione class. 6.5.0 Fasc. 191/2017, comunicata a mezzo pec il 30.7.2019, con la quale la CUC Rho ha disposto l&#8217;esclusione del -OMISSIS- dalla procedura di affidamento del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli di proprietà  comunale (CIG 7210701AB2);<br /> &#8211; di tutte le comunicazioni pervenute, con le quali la CUC ha negato la possibilità  di procedere con la sostituzione dell&#8217;officina -OMISSIS- ex art. 48, con 7 bis D.Lgs. 50/16;<br /> &#8211; nonchè, per l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione del servizio eventualmente nelle more intervenuta a favore di altro operatore (non conosciuta), nonchè, per la declaratoria di inefficacia ex tunc, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.pa. del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando l&#8217;Amministrazione resistente e altro operatore, e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante, in via principale, all&#8217;aggiudicazione del servizio al Consorzio ricorrente, ovvero, in subordine, per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rho e della Centrale Unica di Committenza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2020 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con la procedura in epigrafe indicata, la centrale Unica di Committenza, a cui ha aderito il Comune di Rho, ha affidato il servizio di manutenzione e riparazione di veicoli di proprietà  comunale.<br /> In sede di partecipazione, il Consorzio ricorrente, costituito tra imprese artigiane, ex art. 45 c. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato, ai sensi dell&#8217;art. 48 c. 7, D.lgs. n. 50 cit., quale esecutrice, la -OMISSIS-, dichiarando tuttavia successivamente, con nota prot. n. 0058442 del 8.10.2018, che quest&#8217;ultima non sarebbe pìù stata in grado di eseguire il servizio.<br /> Con la medesima nota, il Consorzio ha provveduto ad indicare la società  -OMISSIS-, quale nuova consorziata esecutrice del servizio.<br /> In esito ai controlli, la stazione appaltante ha tuttavia verificato la sussistenza di violazioni definitivamente accertate a carico della predetta società  (cartella di pagamento n. 11720180000746337, relativa all&#8217;anno di imposta 2014, per un debito di € 15.982,60, e un DURC negativo, a causa del mancato versamento dei contributi e accessori INPS per € 1.977,33), ciò che ha dato luogo all&#8217;impugnata esclusione del Consorzio.<br /> Il Comune resistente e la CUC si sono costituiti in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.<br /> Alla camera di consiglio del 23.10.2019 il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 4.11.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> I.1) Con il primo motivo, il ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha comminato l&#8217;esclusione dalla procedura a causa delle irregolarità  riscontrate in capo alla predetta -OMISSIS- laddove invece, con nota n. 34734 del 10.6.2019, il Consorzio ha indicato, in sua sostituzione, quale nuova esecutrice del servizio, la -OMISSIS-<br /> Secondo l&#8217;istante, il solo concorrente sarebbe il Consorzio stesso, e non invece le singole consorziate, che in ogni caso, come disposto nel c. 7 bis dell&#8217;art. 48 cit., potrebbero essere sostituite anche pìù volte.<br /> I.2) Il motivo è infondato.<br /> Mentre i requisiti di idoneità  tecnica e finanziaria riguardano il consorzio, se quelli di ordine generale fossero accertati solamente in capo a quest&#8217;ultimo, e non anche ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura, consentendo la partecipazione di soggetti privi dei necessari requisiti, derivandone che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti individualmente dalle singole imprese consorziate (C.S., Sez. V, 5.6.2018, n. 3384).<br /> Conseguentemente, in base a quanto disposto nel c. 7 bis dell&#8217;art. 48 cit., la designazione di un&#8217;impresa diversa da quella indicata in sede di gara è consentita a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all&#8217;impresa consorziata.<br /> Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l&#8217;assenza di requisiti in capo all&#8217;impresa consorziata, incide sulla partecipazione dell&#8217;intero consorzio, senza che sia pertanto possibile neutralizzare tale effetto ostativo attraverso il ricorso a modelli riparatori di tipo sostitutivo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6.3.2019, n. 1304).<br /> In contrario non rileva la sentenza invocata dalla ricorrente a pag. 6 della memoria depositata in vista dell&#8217;udienza di merito (C.S., Sez. V, 31.11.2018, 632), in quanto riferita ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa.<br /> II) Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Consorzio designato avrebbe dovuto essere in possesso dei requisiti solo al momento dell&#8217;esecuzione del servizio, ciò che avrebbe avuto luogo nel caso di specie in cui, prima dell&#8217;avvio del contratto, -OMISSIS- ha ottenuto la rateizzazione dei proprie debiti fiscali e previdenziali.<br /> Anche tale motivo è infondato.<br /> Le consorziate indicate per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, per le quali è prevista l&#8217;assunzione della responsabilità  in solido con il consorzio nei confronti della stazione appaltante, sono infatti soggette agli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, che devono essere posseduti in sede di partecipazione, al fine di impedire che queste si giovino della copertura dell&#8217;ente collettivo, eludendo i controlli preventivi demandati alle amministrazioni aggiudicatrici (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1304/19 cit., T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 24.11.2014, n. 1127).<br /> Come noto, in materia di requisiti di partecipazione, vale il c.d. principio di continuità , in base al quale, gli stessi devono essere posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura (C.S., Sez. III, 21.1.2019, n. 498), ciò che, non avendo avuto luogo nel caso di specie, ha giustamente dato luogo all&#8217;esclusione del Consorzio.<br /> In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.<br /> Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli oneri di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  delle società  menzionate nella presente sentenza.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Domenico Giordano, Presidente<br /> Mauro Gatti, Consigliere, Estensore<br /> Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-2298/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.2298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore Sulla competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata. La competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla  competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 01128/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00981/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 981 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Raffaella Zagaria, con domicilio digitale presso l&#8217;avvocato Alessandro Botto come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma, Santa Croce 466/G;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Regolazione dei Trasporti e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Veneto, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura regionale in Venezia, Cannareggio 23;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Rita Silvestri e Davide Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, per quanto occorrer possa, della deliberazione di A.R.T. del 18 febbraio 2019, n. 16, nonchè dell&#8217;Allegato A e della relazione illustrativa.<br /> Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 19 giugno 2019, n. 67, di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16 del 2019 &#8211; Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione ANAS s.p.a. &#8211; Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., dell&#8217;Allegato A alla Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa: la delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento&#8221;, l&#8217;allegato A alla Delibera 16 e la relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza TAR Veneto n. 1333 del 10 dicembre 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV s.p.a..<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa:<br /> &#8211; &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;<em>Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento</em>&#8220;, dell&#8217;Allegato A alla Delibera 16 e della relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 1333 del 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV;<br /> &#8211; &#8211; della relazione depositata da ART in data 1 luglio 2020, a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 507 del 2020, con la quale è stata richiesta una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV, nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione.</p>
<p> Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti, i secondi motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Veneto;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento dell&#8217;Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT)<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a. (di seguito CAV) è una società  pubblica, con capitale suddiviso in misura paritetica tra ANAS s.p.a. e la Regione Veneto, la cui funzione è quella di gestione del passante autostradale di Mestre (e, dal 2009, anche delle tratte autostradali giÃ  in concessione alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova) nonchè la realizzazione e gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).<br /> 1.1. In data 30 gennaio 2009, ANAS s.p.a. (in qualità  di concedente) e CAV (in qualità  di concessionaria) sottoscrivevano la convenzione di concessione, approvata con decreto interministeriale n. 81 del 4 febbraio 2009, avente ad oggetto: &#8211; la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del passante autostradale di Mestre di complessivi Km 32,3; &#8211; la gestione delle tratte autostradali precedentemente affidate alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a., a decorrere dalla data di scadenza della relativa concessione (30 novembre 2009).<br /> 1.2. In data 23 marzo 2010 le medesime parti sottoscrivevano la convenzione ricognitiva (in seguito Convezione) con cui modificavano il piano economico finanziario (PEF) e stabilivano il meccanismo di revisione annuale e quinquennale della tariffa.<br /> Il rapporto di concessione veniva in particolare diviso in periodi di regolazione di cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo regolatorio le parti dovevano procedere all&#8217;aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) e del Piano Finanziario-Regolatorio (PFR) e alla rideterminazione dei parametri tariffari.<br /> 1.3. In attuazione di tali disposizioni in data 26 giugno 2015, CAV sottoponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; subentrato ad ANAS s.p.a. nella posizione di concedente &#8211; lo schema dell&#8217;aggiornamento del PEF e in data 8 agosto 2018 le parti sottoscrivevano un atto aggiuntivo, poi approvato in data 11 aprile 2019 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (MEF) e registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2019.<br /> Con tale atto aggiuntivo le parti &#8211; CAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; modificavano il contenuto dell&#8217;art. 11 &#8220;<em>Piano Economico-Finanziario e Piano Finanziario-Regolatorio</em>&#8221; e dell&#8217;art. 15 &#8220;<em>Formula revisionale della tariffa media ponderata</em>&#8220;, articolando così¬ il meccanismo tariffario applicabile ai futuri aggiornamenti del PEF.<br /> 1.4. In attuazione della modificazione del testo degli artt. 37 e 43 del d.l. n. 201 del 2011, di cui all&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 (di seguito novella del 2018), con Delibera n. 16 del 2019, ART:<br /> &#8211; avviava &#8220;<em>un procedimento, che si concluderà  con pìù deliberazioni finali, volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale, descritto nell&#8217;allegato A alla presente delibera, per ciascuna</em><br /> <em>delle concessioni ivi richiamate in Appendice</em>&#8220;;<br /> <em>&#8211; indiceva una consultazione pubblica in ordine al sistema tariffario di pedaggio;</em><br /> Nell&#8217;allegato A della delibera venivano indicati i rapporti concessori interessati, tra cui quello concluso da CAV e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> 1.5. Nel corso del procedimento CAV presentava le proprie osservazioni con cui contestava sia la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l&#8217;esercizio dei poteri regolatori, sia l&#8217;irragionevolezza delle scelte compiute. In particolare evidenziava:<br /> &#8211; l&#8217;ambiguità  delle previsioni della novella legislativa del 2018 che non consentirebbe così¬ chiaramente ad ART di intervenire sulle concessioni in essere i cui aggiornamenti o revisioni non comportano variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;<br /> &#8211; l&#8217;irragionevolezza della scelta di individuare per tutti i concessionari autostradali un unico regime tariffario basato su criteri uniformi, che non terrebbe conto in alcun modo delle peculiarità  di CAV;<br /> &#8211; l&#8217;illogicità  e non proporzionalità  della misura adottata da ART che si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento riposto da CAV nella stabilità  del regime contrattuale posto a base delle valutazioni di convenienza e di fattibilità  dell&#8217;iniziativa economica intrapresa e degli investimenti concordati;<br /> &#8211; violazione del Codice dei contratti pubblici in materia di allocazione dei rischi, posto che la determinazione di contenere gli eventuali extra profitti a favore di CAV contrasta con l&#8217;art. 178, il quale assumerebbe che il rischio operativo assunto dal concessionario possa (almeno in potenza) essere compensato dalla possibilità  di conseguire eventuali extra-profitti.<br /> 1.6. A conclusione del procedimento ART adottava la Delibera n. 67 del 19 giugno 2019, in questa sede impugnata, con la quale veniva rimodulato il meccanismo di determinazione delle tariffe in base al citato metodo del <em>price cap</em> e veniva determinato l&#8217;indicatore di produttività  X &#8211; di riduzione dei costi della ricorrente &#8211; nella percentuale del 5,13% per ciascun anno del periodo regolatorio, richiedendo quindi a CAV di ridurre i propri costi a regime (Cfr. Allegato A alla Delibera, pag. 21) del 23,13% nell&#8217;arco dei successivi 5 anni.<br /> 2. Con ricorso notificato in data 16/17/18 settembre 2020 e depositato in data 23 settembre 2020, CAV ha impugnato la delibera n. 67 del 2019 e gli atti del relativo procedimento di adozione, proponendo i seguenti motivi.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, nonchè dell&#8217;art. 178 del Codice Appalti. Violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 della</em><br /> <em>Costituzione. In via subordinata, illegittimità  derivata della Delibera per illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione</em>.<br /> Con la delibera n. 67 del 2019 ART avrebbe posto in essere una revisione unilaterale e retroattiva dell&#8217;assetto del rapporto contrattuale cristallizzato nella Convenzione (artt. 11 e 14-7), incidendo sugli specifici impegni giÃ  assunti da CAV sia nei confronti del Concedente che verso terzi.<br /> Tale modifica del rapporto contrattuale impedirebbe a CAV di acquisire il corrispettivo convenuto e di assolvere quindi i propri scopi statutari.<br /> L&#8217;interpretazione secondo cui la novella legislativa del 2019 consentirebbe ad ART di incidere in modo unilaterale e retroattivo sui rapporti in essere sarebbe costituzionalmente illegittima, ponendosi in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> La misura assunta, con il dichiarato obiettivo di rendere omogenea per tutti i concessionari autostradali la formula tariffaria basata sul metodo del <em>price cap</em>, sarebbe &#8220;<em>irragionevole e sproporzionata, posto che non tiene debitamente conto (come, invece, avrebbe dovuto fare) delle peculiarità  di CAV (la sua natura, le sue finalità , la sua organizzazione)</em>&#8221; e non realizzerebbe un ragionevole bilanciamento tra gli interessi coinvolti.<br /> Tale modifica peraltro non sarebbe stata prevedibile.<br /> In subordine, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto che venga sollevata incidentalmente questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost..<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e di tutti i provvedimenti impugnati per violazione dei principi europei di certezza del diritto, legittimo affidamento e di tutela del mercato interno. Violazione degli artt. 63 e 49 del TFUE. In via subordinata, illegittimità  della Delibera per illegittimità  derivata dalla incompatibilità  dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 63 e 49 del TFUE e dei principi di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno.</em><br /> L&#8217;interpretazione della novella normativa da parte di ART &#8211; sostiene la società  ricorrente &#8211; si porrebbe in contrasto con i principi e le norme sopra citate dell&#8217;ordinamento europeo. L&#8217;imposizione, in via unilaterale, di una modifica all&#8217;assetto dei rapporti convenzionalmente regolati tra CAV ed il Concedente si tradurrebbe in una violazione dei principi dell&#8217;ordinamento economico dell&#8217;Unione, di tutela del legittimo affidamento e del principio <em>pacta sunt servanda</em>.<br /> Ciò troverebbe conferma nel procedimento di infrazione IP/08/1521 avviato dalla Commissione dell&#8217;Unione Europea.<br /> In via subordinata, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione delle norme stesse in ragione della prevalenza dell&#8217;ordinamento europeo sulle norme di diritto interno con esso contrastanti ovvero il rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della questione di compatibilità  europea di tali norme con i principi europei di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno in riferimento agli artt. 49 e 63TFU.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. n. 201/2011, così¬ come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà </em>.<br /> La ricorrente evidenzia che, al momento dell&#8217;entrata in vigore del d.l. 109 del 2018 (29 settembre 2018), CAV e il Concedente avevano giÃ  sottoscritto l&#8217;atto aggiuntivo che recepiva gli accordi raggiunti tra le parti sulla modifica di talune previsioni contrattuali di cui alla Convenzione e sul conseguente aggiornamento del PEF per il periodo regolatorio 2015-2019; la procedura di approvazione del PEF non sarebbe stata formalmente conclusa solo in ragione dei ritardi dell&#8217;Amministrazione, non addebitabili a CAV che avrebbe invece adempiuto tempestivamente. Il rapporto concessorio di CAV sarebbe, quindi, sottratto dall&#8217;ambito di applicazione della novella normativa.<br /> IV &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, lett. g) e 43 del D.L. n. 101/2011 come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per falso presupposto e incompetenza.</em><br /> In base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, per quanto riguarda le concessioni in essere, ART dovrebbe intervenire su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprimendo un parere &#8211; caso per caso in relazione alla singola concessione &#8211; all&#8217;interno di un procedimento di aggiornamento o di revisione giÃ  avviato; nella fattispecie in esame ART avrebbe invece adottato in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> V &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Novella Legislativa. Sulla carenza di potere dell&#8217;ART a modificare il sistema tariffario della ricorrente, giÃ  basato sul price cap.</em><br /> La Convenzione in questione &#8211; si sostiene &#8211; giÃ  prevedeva un modello tariffario basato sulÂ <em>price cap</em> e tale modello era giÃ  stato oggetto di aggiornamento. Con la delibera impugnata ART avrebbe erroneamente ritenuto di dover applicare un sistema tariffario omogeneo per tutte le concessioni autostradali e in tal modo non avrebbe tenuto conto delle peculiarità  che contraddistinguevano le singole concessioni autostradali e che richiedevano una valutazione specifica per evitare risultati &#8211; come nel caso di specie &#8211; illogici.<br /> VI &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per carenza di istruttoria e di motivazione con riguardo all&#8217;indicatore di efficienza X. Sulla carenza delle informazioni rese disponibili ai destinatari dei provvedimenti impugnati</em>.<br /> ART avrebbe stabilito per CAV un coefficiente di produttività  pari al 5,13% annuo, con conseguente obbligo di ridurre i propri costi di produzione del 23,13% nell&#8217;arco dei 5 anni del prossimo periodo, senza dare evidenza delle metodologie seguite per arrivare a tale irragionevole e sproporzionato risultato, improbabile se non impossibile da raggiungere, a meno di non procedere con drastici tagli alle spese di manutenzione e ai costi del personale.<br /> 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ART si costituivano in giudizio, contestando nel merito le censure proposte da parte ricorrente ed eccependo in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito.<br /> Si costituivano altresì¬ in giudizio l&#8217;interveniente <em>ad adiuvandum</em> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e la Regione Veneto le quali, invece, insistevano per l&#8217;accoglimento del ricorso, rimarcando la fondatezza dell&#8217;impugnazione.<br /> 4. Questa Sezione, con ordinanza n. 421 del 4 ottobre 2019, confermata la competenza del Tribunale adito, respingeva la domanda cautelare di sospensione proposta dal ricorrente per difetto del requisito del <em>periculum in mora, </em>e con ordinanza n. 333 del 10 dicembre 2019 accoglieva in parte l&#8217;istanza di accesso agli atti avanzata da CAV, ordinando l&#8217;esibizione, in forma anonimizzata, ovvero in forma aggregata, dei documenti relativi ai dati, ai criteri e alle modalità  di calcolo in base ai quali ART è giunta ai risultati contestati.<br /> 5. A seguito dell&#8217;accesso ai citati documenti, parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti deducendo un&#8217;ulteriore censura.<br /> <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: illogicità , irragionevolezza, difetto dei presupposti, non proporzionalità , violazione di legge, sviamento.</em><br /> L&#8217;impostazione metodologica seguita da ART avrebbe portato ad un coefficiente di produttività  del tutto sproporzionato e disancorato dalla situazione reale di CAV. ART non avrebbe considerato le peculiarità  di CAV e avrebbe imposto una riduzione dei costi così¬ significativa da risultare di impossibile implementazione alla luce del modello organizzativo della ricorrente. ART avrebbe imposto a CAV di comprimere alcune voci di costo che &#8211; stante l&#8217;esistenza di vincoli fattuali, normativi e regolatori &#8211; non potrebbero essere in realtà  ridotte.<br /> In ordine al metodo applicato in particolare la ricorrente lamenta che ART: &#8211; avrebbe utilizzato parametri e variabili non attinenti ai fattori che realmente incidono sui costi di gestione di CAV; &#8211; avrebbe applicato 16 modelli statici differenti facendo successivamente una media, mentre in un procedimento analogo ARERA aveva privilegiato una scelta pìù prudenziale, attestandosi sul valore pìù basso; &#8211; avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della determinazione dei coefficienti X il modello utilizzato dalla Delibera n. 70/2016 per l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio, mentre sarebbe stato necessario integrare tale modello con studi ingegneristici di carattere <em>bottom-up</em>.<br /> 6. Depositate memorie e repliche, all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2020, con ordinanza istruttoria n. 507 del 12 giugno 2020, &#8220;<em>Rilevato che con il sesto motivo del ricorso principale e con l&#8217;unica censura del ricorso per motivi aggiunti, la società  ricorrente contesta la quantificazione del coefficiente di produttività  X, lamentando che l&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti avrebbe determinato tale coefficiente in modo &#8216;disancorato dalla situazione reale di CAV&#8217;, senza tenere conto &#8216;della reale dimensione dei fattori che condizionano in concreto i costi di gestione di CAV&#8217; e della possibilità  della società  ricorrente &#8216;di implementare, alla luce del proprio modello organizzativo&#8217;, tale riduzione dei costi</em>&#8220;, questa Sezione ha richiesto ad ART &#8220;<em>una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione</em>&#8220;.<br /> 7. In ottemperanza a tale ordinanza in data 1 luglio 2020 ART produceva la relazione richiesta con cui, senza tornare sui profili giÃ  esposti in precedenza, evidenziava in particolare quanto segue:<br /> a) che la gestione di CAV è gravemente inefficiente;<br /> b) che è stata utilizzata la metodologia SFA (<em>stochastic frontier analysis</em>), mediante un raffronto dei costi e delle caratteristiche di CAV con quelli delle altre società  concessionarie autostradali, tenendo anche conto di fattori distintivi di carattere tecnico-economico, quali: &#8211; la percentuale di rete a tre o pìù corsie (che fornisce maggiori informazioni sulla reale estensione della rete gestita); &#8211; la percentuale di rete con opere maggiori [(km di gallerie + km di ponti e viadotti)/lunghezza di rete], che fornisce ulteriori informazioni sulla eventuale complessità  aggiuntiva della rete gestita; &#8211; l&#8217;indice di stato della pavimentazione (IPAV); la percentuale di anni residui della concessione, per tenere conto degli ammortamenti; &#8211; il rapporto debito/<em>equity</em>, per tenere conto dell&#8217;esposizione debitoria;<br /> c) in ordine ai margini di incidenza dei costi di gestione: &#8211; che il coefficiente di efficientamento determinato andrebbe ad incidere sui soli costi operativi, non sui costi di capitale; &#8211; che è stato previsto un meccanismo di salvaguardia per le opere realizzate o in corso di realizzazione (Misura n. 17); &#8211; che l&#8217;Allegato A alla delibera n. 67 del 2019, fermo restando il valore della percentuale complessiva di recupero di efficienza produttiva, consente di determinare con il Concedente un arco temporale di riferimento, per il calcolo dell&#8217;indicatore di produttività  annuale, pìù lungo del quinquennio regolatorio, anche sino al termine finale della concessione.<br /> 8. A seguito di tale deposito, la ricorrente proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti con cui impugnava la citata relazione di ART deducendo le seguenti censure.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART non risponde alla richiesta di chiarimenti di cui all&#8217;Ordinanza n. 507/2020.</em><br /> ART non avrebbe adempiuto all&#8217;ordinanza istruttoria: la relazione sarebbe infatti incentrata sulla pretesa inefficienza di CAV e non sul metodo di determinazione del coefficiente di produttività  X.<br /> La Gestione di CAV, peraltro, non sarebbe inefficiente essendo caratterizzata: &#8211; da un rapporto debito/<em>equity</em> maggiore rispetto a quello di altri concessionari autostradali; &#8211; da una elevata percentuale di rete con 3 o pìù corsie ed essendo la tratta vicina a centri urbani.<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: falsità  del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART conferma che l&#8217;istruttoria è stata effettuata sulla base di dati ed elementi di fatto errati</em>.<br /> L&#8217;istruttoria effettuata da ART sarebbe basata su dati e informazioni errati che non rispondono alla realtà  dei fatti e che, quindi, falsano il confronto con gli altri concessionari. In particolare: &#8211; con riferimento al costo del personale non si specifica come tali costi sono stati calcolati; &#8211; con riferimento agli altri costi operativi per chilometro di rete, ART non indicherebbe quali costi sono stati compresi in questa voce; &#8211; con riferimento all&#8217;incremento di utili, diversamente da quanto ritenuto da ART il sistema tariffario vigente non consentirebbe di trasferire totalmente sull&#8217;utenza finale l&#8217;aumento dei costi di gestione, tramite l&#8217;aumento delle tariffe; con riferimento al confronto agli ammortamenti unitari e agli oneri finanziari, quest&#8217;ultimo non sarebbe rilevante ai fini delle analisi relative all&#8217;efficienza; con riferimento ad ulteriori voci di costo, il costo dei buoni taxi riguarderebbe anche &#8220;<em>l&#8217;acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture</em>&#8221; e il costo del personale non supererebbe i limiti previsti dalle direttive regionali in materia di personale, che non sarebbero applicabili in quanto la società  non sarebbe controllata dalla Regione.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà  intrinseca del provvedimento e con altri provvedimenti; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART dimostra che l&#8217;efficientamento richiesto dall&#8217;Autorità  è impossibile.</em><br /> CAV si troverebbe nell&#8217;impossibilità  oggettiva di comprimere i costi nella misura imposta da ART.<br /> Alcun rilievo avrebbe in tal senso la facoltà  di concordare con il Concedente il prolungamento del periodo di riferimento in cui operare la riduzione dei costi (facoltà  prevista dall&#8217;Allegato A della delibera impugnata), trattandosi di misura che incide esclusivamente in termini di gradualità .<br /> 9. Depositate le memorie e le repliche, all&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la ricorrente e la Regione Veneto insistevano perchè venisse disposta verificazione per accertare la correttezza del metodo applicato da ART ai fini della determinazione del coefficiente di produttività  X applicabile a CAV e la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Le impugnazioni proposte da parte ricorrente si fondano su due ordini di censure: il primo è diretto a contestare la possibilità  stessa &#8211; l&#8217;<em>an</em> del potere &#8211; di ART di incidere unilateralmente sulla concessione in essere di CAV; con il secondo ordine di censure, invece, viene contestato ilÂ <em>quomodo </em>dell&#8217;intervento di ART che avrebbe portato all&#8217;imposizione di una riduzione dei costi non proporzionata, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato.<br /> 1.1. Il primo ordine di censure (motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso principale) è infondato.<br /> L&#8217;art. 37, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel testo originario, nel determinare i poteri di regolazione di ART, alla lett. g) stabiliva che, con particolare riferimento al settore autostradale, l&#8217;Autorità  provvede &#8220;<em>a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 43, commi 1 e 2, del medesimo decreto legge &#8211; sia nel testo originario che nel testo attualmente vigente &#8211; invece disciplina il procedimento di aggiornamento-revisione delle concessioni autostradali vigenti.<br /> Con l&#8217;art. 16, comma 1 lett. a), del d.l. 109 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 si è stabilito che: &#8220;<em>all&#8217;articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole &#8216;nuove Concessioni&#8217;, sono inserite le seguenti: &#8216;nonchè per quelle di cui all&#8217;articolo 43, (comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2)</em>&#8216;.<br /> Con la novella del 2018 il potere di regolazione di ART in ordine ai sistemi tariffari, originariamente previsto per le sole nuove concessioni, è stato esteso alle concessioni in essere (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 febbraio 2019, n. 117).<br /> Da tale complessivo quadro normativo, per quanto non perfettamente coordinato, deve quindi concludersi che ART sia il soggetto a cui è specificamente attribuita la funzione di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del <em>price cap</em>, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X, sia in relazione alle nuove concessioni che in relazione alle concessioni in essere, nell&#8217;ambito del procedimento di aggiornamento-revisione delle stesse.<br /> Tale conclusione, peraltro coerente con le prerogative e con le finalità  che hanno portato alla istituzione di ART, ha ricevuto l&#8217;espresso avvallo anche della Corte dei Conti: &#8220;<em>Infatti, l&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, conv. dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, ha esteso le competenze dell&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti nella determinazione degli schemi tariffari dalle sole nuove concessioni anche a quelle vigenti; pertanto, l&#8217;Autorità  ha provveduto, nel giugno del 2019, a predisporre il nuovo sistema tariffario unico di pedaggio al fine di ridurre la remunerazione del capitale investito, introdurre parametri di efficienza pìù stringenti, restituire parte dei ricavi generati dal traffico oltre le previsioni e indurre al pagamento di penali per i ritardi negli investimenti</em>&#8221; (cfr. Corte conti, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G).<br /> 1.2. Infondato è altresì¬ l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui il potere di ART di intervenire sulle tariffe sarebbe circoscritto ai procedimenti di aggiornamento-revisione di cui al comma 1 del richiamato art. 43 e non a quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo.<br /> Infatti, come anticipato, l&#8217;art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, nella versione attualmente vigente, richiama sia il comma 1 sia il comma 2 dell&#8217;art. 43 del medesimo decreto legge, che disciplinano gli aggiornamenti e le revisioni delle convenzioni autostradali laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti (art. 43, comma 1) ovvero anche qualora non comportino dette variazioni e siano approvate in forza della fisiologica procedura di revisione del periodo regolatorio (art. 43, comma 2) (T.A.R. Valle D&#8217;Aosta, 26 giugno 2020, n. 21).<br /> In definitiva, a seguito della citata novella legislativa del 2018 la competenza tariffaria di ART deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.<br /> 1.3. Infondata è la censura (dedotta con il terzo motivo di ricorso) secondo cui la deliberazione impugnata non sarebbe applicabile alla concessione di CAV in quanto alla data di entrata in vigore della stessa la ricorrente aveva giÃ  avviato il provvedimento di revisione-aggiornamento, sottoscrivendo anche l&#8217;atto aggiuntivo.<br /> Il procedimento in questione, infatti, riguardava il periodo concessorio 2015-2019 mentre la delibera impugnata produce effetti a decorrere dall&#8217;anno 2020.<br /> Va rilevato inoltre come il mancato perfezionamento del citato procedimento di revisione-aggiornamento della concessione, avviato da CAV, non sia dovuto all&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, bensì¬ alla necessità  stessa di attendere la conclusione del procedimento di revisione del modello tariffario avviato con la deliberazione di ART n. 16 del 18 febbraio 2019.<br /> Invero sarebbe stato del tutto irragionevole procedere all&#8217;aggiornamento della convezione senza adeguarla al nuovo modello tariffario, posticipando di molti anni l&#8217;attuazione della riforma introdotta con la novella del 2018.<br /> 1.4. Infondata è la censura (dedotta con il quarto motivo di ricorso) con cui la ricorrente lamenta che, in base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, ART avrebbe dovuto esclusivamente esprimere un parere su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alle singole concessioni e non adottare in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> Come si è giÃ  evidenziato, infatti, in base all&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), come novellato nel 2018, è ART il soggetto a cui spetta delineare il sistema tariffario e la deliberazione impugnata deve ritenersi l&#8217;atto conclusivo del procedimento di regolazione prodromico alla successiva attivazione del procedimento attuativo di revisione-aggiornamento delle singole concessioni.<br /> Che ART sia tenuta a stabilire i sistemi tariffari delle convenzioni autostradali in essere oggetto di aggiornamento o revisione e non sia titolare di una mera funzione consultiva è stato infine definitivamente confermato dall&#8217;art. 13, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. decreto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale: &#8220;<em>Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l&#8217;adeguamento delle tariffe autostradali relative all&#8217;anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità  alle delibere adottate ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo articolo 37 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L&#8217;aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020</em>&#8220;.<br /> 1.5. Deve altresì¬ escludersi la non manifesta infondatezza delle questioni, proposte in via subordinata dalla ricorrente, di illegittimità  costituzionale e di non conformità  comunitaria del richiamato art. 37, come novellato nel 2018, in relazione ai principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> Pur nella diversità  del linguaggio e dei percorsi, sia la Corte costituzionale (<em>ex multis</em>: Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56; 22 ottobre 2010, n. 302) che la Corte di Giustizia, hanno escluso una assoluta immodificabilità  della disciplina <em>pro futuro</em> dei rapporti di durata, sottoponendo tuttavia tali interventi ad un sindacato di ragionevolezza &#8211; secondo il lessico della Corte costituzionale &#8211; e di proporzionalità  &#8211; secondo il lessico della Corte di giustizia &#8211; che implicano una valutazione in concreto della prevedibilità  e delle finalità  delle modifiche apportate.<br /> E la novella del 2018, anche sotto il profilo della prevedibilità  e della finalizzazione della disciplina, non può in alcun modo ritenersi irragionevole o non proporzionata.<br /> Il potere regolatorio attribuito dall&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del d.l. n. 101 del 2011 come novellato nel 2018 non è diretto a produrre effetti retroattivi, bensì¬Â <em>pro futuro &#8211; </em>in quanto riguarda esclusivamente gli sviluppi successivi della concessione<em> &#8211; </em>ed incide su di un rapporto consensuale di indubbia natura pubblicistica &#8211; in quanto si tratta di una concessione di servizio pubblico con cui viene affidata la gestione di un bene comune di rilievo strategico &#8211; di durata particolarmente lunga e connotata da rilevantissimi profili di interesse generale.<br /> Per quanto le direttive comunitarie e il d.lgs. n. 50 del 2016 parifichino, sotto vari aspetti, le concessioni di servizi agli appalti ai fini della disciplina sull&#8217;evidenza pubblica, non par dubbio che gli atti di affidamento di tali concessioni non possano essere qualificati come meri atti negoziali di diritto privato, ma conservino un carattere intrinsecamente pubblicistico, con ogni conseguenza in ordine al relativo regime giuridico.<br /> Peraltro, per i rapporti di lunga durata l&#8217;ordinamento da tempo (art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993) impone l&#8217;introduzione di meccanismi di adeguamento delle condizioni negoziali per garantire la conservazione del livello qualitativo delle prestazioni e la stessa concessione di CAV prevede un procedimento di revisione-aggiornamento del rapporto.<br /> Per queste tipologie di rapporti il principio di immodificabilità  unilaterale del contratto incontra delle deroghe e, trattandosi di rapporti intrinsecamente pubblicistici, non possono in ogni caso in radice escludersi facoltà  di intervento successivo da parte dell&#8217;Amministrazione, da esercitarsi tuttavia nel rispetto del necessario bilanciamento con le esigenze di tutela del legittimo affidamento dei privati coinvolti.<br /> Quanto alle finalità  della novella legislativa, come evidenziato dalle resistenti, deve rimarcarsi che le disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e, in particolare, dei relativi modelli tariffari (andamento positivo degli utili combinato ad aumenti tariffari, a mancati investimenti programmati, e in definitiva ad extraprofitti non tradottisi in benefici per l&#8217;utenza), sono state ampiamente riconosciute e stigmatizzate anche dalla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, cit.).<br /> Pertanto, non può ritenersi irragionevole nè imprevedibile che il legislatore abbia inteso porre riparo a tali disfunzioni, imponendo l&#8217;applicazione del modello del <em>price cap</em>, giudicato idoneo a contemperare efficienza allocativa ed incentivi all&#8217;efficienza produttiva, in modo da garantire l&#8217;efficientamento in un settore sostanzialmente monopolistico, nel presupposto che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe pìù basse per i consumatori.<br /> Ciò peraltro in attuazione delle chiare indicazioni in tal senso delle istituzioni euro unitarie.<br /> Determinante ai fini del vaglio della ragionevolezza-proporzionalità  della novella legislativa del 2018 risulta peraltro la considerazione che il potere di incisione sulle concessioni in essere sia stato attribuito ad un soggetto terzo &#8211; indipendente &#8211; dotato di elevatissime competenze specialistiche sulla base di valutazioni oggettive di carattere tecnico.<br /> In definitiva le questioni di legittimità  costituzionale e di conformità  euro unitaria sollevate dalla ricorrente risultano manifestamente infondate.<br /> Tuttavia la necessità  di garantire l&#8217;effettività  del controllo di ragionevolezza-proporzionalità  in concreto imposto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia in relazione alla norma attributiva del potere, richiede un sindacato stretto anche in ordine alla legittimità  del provvedimento attuativo.<br /> Alla luce dei principi costituzionali ed euro unitari di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica, la ragionevolezza e la proporzionalità  del provvedimento attuativo deve essere valutata, tenendo conto del fatto che la delibera di ART interviene su di un rapporto convenzionale in essere da cui derivano ulteriori vincoli di fatto, giuridici ed economici con i terzi.<br /> 2. Con il secondo ordine di censure, come si è detto, parte ricorrente lamenta che la riduzione dei costi sarebbe stata determinata da ART in modo irragionevole &#8211; non proporzionato &#8211; sulla base di un metodo non corretto, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato (quinto motivo di ricorso, motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti e terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Tale secondo ordine di censure va condiviso esclusivamente nei limiti di seguito indicati.<br /> 2.1. Deve in primo luogo respingersi l&#8217;eccezione preliminare, dedotta dalle resistenti, di tardività  delle censure in esame per il fatto che il metodo di calcolo dell&#8217;indice di produttività  X sarebbe stato giÃ  determinato nelle deliberazioni n. 70 del 2016 e n. 16 del 2019 non impugnate tempestivamente.<br /> L&#8217;eccezione non coglie nel segno in quanto la deliberazione n. 70 del 2016 aveva ad oggetto l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio &#8211; non la determinazione del coefficiente di produttività  X &#8211; mentre la deliberazione n. 16 del 2019, in quanto atto di avvio del procedimento, privo di effetti provvedimentali, non era autonomamente lesiva.<br /> 2.2. Infondata è la censura diretta a contestare il metodo tecnico-matematico utilizzato dall&#8217;Amministrazione per determinare i costi efficienti di riferimento sulla base dei quali individuare il fattore di produttività  X.<br /> La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che gli atti dell&#8217;Autorità  &#8220;<em>sono normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sindacato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclusivamente nel caso in cui l&#8217;Autorità  abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica</em>&#8220;. Si è aggiunto che &#8220;<em>non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto non è consentito al giudice amministrativo &#8211; in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri &#8211; sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall&#8217;Autorità </em>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521. Conformi <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041).<br /> Il Giudice amministrativo ha un potere di cognizione piena dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, &#8220;<em>ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità  &#8211; come ad esempio nel caso della definizione di mercato rilevante nell&#8217;accertamento di intese restrittive della concorrenza o di abusi di posizione dominante &#8211; detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità  e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità  sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Autorità  Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini</em> (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2016, n. 2947).<br /> Ciò a <em>fortiori</em> nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  regolatoria, specificamente attribuita ad un soggetto &#8211; come nel caso di ART &#8211; dotato di indubbie caratteristiche di indipendenza e di competenza tecnica e ove vi sono maggiori margini di opinabilità .<br /> Nel caso di specie il metodo utilizzato da ART è il frutto di una scelta tecnica, sempre opinabile, ma comunque ragionevole ed attendibile da un punto di vista tecnico.<br /> La metodologia in questione è conosciuta ed utilizzata da lungo tempo nello svolgimento della funzione di regolazione e la stessa Autorità  di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), nel caso richiamato dalla ricorrente (documento di consultazione 402/2019/R/IDR), ha fatto ricorso ad un procedimento del tutto analogo a quello contestato.<br /> Non risulta in particolare in alcun modo irragionevole che ART abbia ritenuto di individuare i costi efficienti di riferimento attraverso la metodologia SFA che dovrebbe consentire di definire la frontiera di costo attraverso il confronto tra i diversi operatori economici del settore, sulla base dei costi e delle caratteristiche degli stessi, e successivamente di analizzare la distanza tra tale valore e i costi effettivamente sostenuti dal singolo concessionario nell&#8217;anno di riferimento.<br /> 2.3. Infondate sono altresì¬ le contestazioni (secondo motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti) in base alle quali parte ricorrente censura l&#8217;erroneità  dei dati utilizzati da ART.<br /> Tali contestazioni risultano infatti del tutto generiche, non supportate da idonei argomenti di prova, e trascurano che i dati in questione sono stati forniti direttamente da CAV e dagli altri concessionari in base a modalità  predeterminate.<br /> 2.4. Nè può ritenersi fondata la censura con cui si lamenta che, nel determinare i costi efficienti di riferimento correlati alla individuazione del coefficiente di produttività  X, ART avrebbe omesso di considerare le specificità  di CAV mancando altresì¬ di adempiere all&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione del 12 giugno 2020 (primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Dalla relazione illustrativa prodotta in data 7 luglio 2020 nonchè delle ulteriori e voluminose produzioni documentali delle resistenti, emerge che ART ha effettivamente operato il confronto tra i diversi concessionari sulla base di numerosi parametri che consentono di tenere conto delle caratteristiche maggiormente significative dei diversi rapporti concessori (doc. 12 depositato da ART in relazione ai secondi motivi aggiunti, pag. 2).<br /> In particolare risulta che tra detti parametri ART abbia effettivamente preso in considerazione la &#8220;<em>% di rete a tre corsie</em>&#8221; e il rapporto &#8220;<em>debito su equity</em>&#8221; ossia gli stessi elementi che la ricorrente ha individuato come quelli maggiormente caratterizzanti la concessione di CAV.<br /> Deve quindi concludersi che ART, pur agendo attraverso un procedimento unico valido per tutti i concessionari coinvolti, ha tenuto in considerazione le specificità  di CAV.<br /> D&#8217;altra parte l&#8217;individuazione dei parametri di riferimento compiuta da ART risulta una scelta tecnico- discrezionale opinabile, non viziata da evidenti vizi logici.<br /> In definitiva la metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento non può ritenersi illegittima sotto i profili denunciati.<br /> E in questo senso non può essere accolta l&#8217;istanza di verificazione proposta dalla ricorrente che in tale contesto avrebbe una portata sostanzialmente sostitutiva della valutazione opinabile compiuta dall&#8217;Autorità , travalicando i limiti del sindacato del Giudice adito.<br /> 2.5. Fermo quanto sopra appare, invece, fondato il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità , da parte di CAV, dell&#8217;obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici giÃ  assunti.<br /> Il nuovo sistema tariffario, come giÃ  evidenziato, incide su concessioni vigenti: sicchè, in attuazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, ART &#8211; dopo avere determinato sulla base della metodologia giÃ  applicata i costi efficienti (ilÂ <em>benchmark</em> di riferimento) e sulla base di essi il coefficiente di produttività  X della ricorrente &#8211; avrebbe dovuto prendere in considerazione i vincoli giuridici ed economici in essere, operando una personalizzazione ulteriore successiva, in modo da verificare in concreto, sulla base di un&#8217;analisi singolare &#8211; caso per caso &#8211; l&#8217;effettiva sostenibilità  dell&#8217;importante obiettivo imposto.<br /> Non par dubbio, infatti, che ART &#8211; pur a fronte di una valutazione dei costi di CAV come ingiustificatamente elevati e quindi da ridurre &#8211; soprattutto in relazione ai costi del personale &#8211; avrebbe dovuto apprezzare l&#8217;incidenza dei vincoli giuridici ed economici giÃ  assunti da CAV sulla base del regolamento negoziale previgente, sul corretto svolgimento dell&#8217;operazione di efficientamento imposta con la delibera impugnata.<br /> Occorre altresì¬ valutare in concreto se effettivamente la riduzione dei costi in questione sia realizzabile senza compromettere le esigenze di manutenzione dell&#8217;infrastruttura autostradale e quindi la sicurezza della circolazione.<br /> Ciò a <em>fortiori</em> in ragione del significativo divario tra gli attuali dati di CAV e i costi efficienti individuati da ART all&#8217;esito del procedimento.<br /> Deve ritenersi, invece, estranea alla determinazione del coefficiente di produttività  X la valutazione circa l&#8217;adeguatezza dell&#8217;utile ritraibile dalla ricorrente ad adempiere ai diversi compiti infrastrutturali assegnati a CAV dalla Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> Invero il sistema tariffario non deve essere strutturato per perseguire finalità  ulteriori &#8211; anche se meritevoli &#8211; rispetto a quelle normativamente previste.<br /> Il fatto che l&#8217;imposto efficientamento debba applicarsi solo ai costi operativi e non anche ai costi di ammortamento e di remunerazione, circoscrive i profili di censura sopra evidenziati, ma non consente di superarli soprattutto con riferimento ai costi del personale (42% dei costi complessivi) e ai costi di manutenzione ordinaria dell&#8217;infrastruttura (30% dei costi complessivi), ossia ai costi pìù significativi, ma anche maggiormente sensibili.<br /> 2.6. L&#8217;Allegato A della Deliberazione impugnata prevede una clausola che consente al concedente di definire in via consensuale con il concessionario un arco temporale maggiore rispetto al quinquennio previsto per realizzare l&#8217;obiettivo di efficientamento imposto, anche partendo da un valore annuale pìù basso.<br /> Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da ART, tale clausola non risulta idonea a garantire la personalizzazione necessaria ad assicurare l&#8217;effettiva perseguibilità  dell&#8217;obiettivo imposto.<br /> Da un lato, infatti, tale clausola risulta del tutto indeterminata, rimettendo integralmente alla negoziazione tra concedente e concessionario ogni concreta valutazione sul punto.<br /> Dall&#8217;altro lato, tale clausola riguarda esclusivamente il mero profilo temporale, senza consentire alcuna personalizzazione ulteriore, sulla base degli elementi sopra richiamati, della significativa riduzione (23,13 %) dei costi di gestione richiesta.<br /> Anche per la misura della riduzione dei costi doveva essere previsto uno strumento di personalizzazione ulteriore analogamente a quello previsto dall&#8217;Allegato A in ordine ai tempi di attuazione.<br /> In relazione ai sopra evidenziati circoscritti profili, il quinto motivo del ricorso principale, il motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi in parte fondati.<br /> Pertanto, il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti indicati.<br /> 3. In ragione dell&#8217;accoglimento solo parziale delle impugnazioni proposte e della novità  delle questioni affrontate, le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso e il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla nei limiti di cui in motivazione gli atti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere<br /> Filippo Dallari, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-11-2020-n-479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Umberto Realfonzo, Presidente. Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore PARTI: Associazione &#8220;Teramo Città  Solidale &#38; Cittadinanza Attiva&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Licursi, contro Comune di Teramo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandra Gussago, L&#8217;accesso generalizzato costituisce esercizio di un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-11-2020-n-479/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente. Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore PARTI:  Associazione &#8220;Teramo Città  Solidale &amp; Cittadinanza Attiva&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Licursi,  contro Comune di Teramo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandra Gussago,</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;accesso generalizzato costituisce esercizio di un diritto fondamentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso &#8211; accesso generalizzato &#8211; diritto fondamentale &#8211; titoli normativi legittimanti &#8211; individuazione &#8211; comprimibilità  e conformabilità  dagli atti amministrativi &#8211; non è ammissibile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;accesso generalizzatocostituisce esercizio di un diritto fondamentale che ha titolo negli articoli 1, 2, 97 e 117 Cost., nell&#8217;art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea per gli atti delle istituzioni europee e nell&#8217;art. 10 CEDU non comprimibile, nè conformabile dagli atti amministrativi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 00479/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00388/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 388 del 2017, proposto da<br /> Associazione &#8220;Teramo Città  Solidale &amp; Cittadinanza Attiva&#8221;, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Licursi, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, viale Giuseppe Mazzini, n. 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Teramo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandra Gussago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Ugo Frasca in L&#8217;Aquila, via G. D&#8217;Annunzio, n. 28;<br /> <strong><em>per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità ,</em></strong><br /> &#8211; del silenzio rigetto sopravvenuto all&#8217;istanza di accesso presentata al Comune di Teramo in data 27.7.2017 per ottenere la documentazione ivi dettagliatamente indicata, relativa ai procedimenti riguardanti l Contratto di Quartiere II &#8220;CONA&#8221; limitatamente a tre interventi di parte pubblica, il progetto di realizzazione del &#8220;Percorso interno scuole&#8221; per € 507.980,00, il progetto di completamento del &#8220;Parco fluviale Tordino&#8221; per € 271.012,00, il progetto di restauro della &#8220;Fornace Cona&#8221; per € 1.221.008,00, i programmi triennali delle opere pubbliche relativi al periodo 2006 &#8211; 2016;<br /> per l&#8217;accertamento:<br /> &#8211; dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2020 la dott.ssa Maria Colagrande;<br /> Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> L&#8217;Associazione ricorrente riferisce di aver inoltrato al Comune di Teramo istanza del 27.7.2017 di accesso <em>ex</em> art. 5 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 ai documenti indicati in epigrafe, senza ricevere alcun riscontro nel termine di legge.<br /> Il Comune di Teramo, costituitosi in resistenza, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  o improcedibilità  del ricorso, perchè:<br /> &#8211; con nota del 19.9.2017 l&#8217;Amministrazione comunale avrebbe dato riscontro all&#8217;istanza facendo presente che parte dei documenti richiesti, segnatamente i programmi triennali delle opere pubbliche 2006-2019, sono pubblicati sul sito web dell&#8217;Ente, gli altri invece sarebbero indisponibili perchè custoditi nei locali-archivio del Comune inagibili a seguito degli eventi sismici del 2106 e 2017;<br /> &#8211; con successiva nota del 13.11.2017 l&#8217;Amministrazione comunale avrebbe consentito la consultazione degli atti pubblicati, previo appuntamento telefonico con il funzionario addetto, mentre per quelli non pubblicati ha differito l&#8217;accesso di quarantacinque giorni, dovendo recuperarli nei locali-archivio inagibili;<br /> &#8211; l&#8217;istanza di accesso sarebbe stata, comunque, formulata in termini generici e riferita ad atti inesistenti per due degli interventi pubblici, denominati &#8220;Percorso Interno Scuole&#8221; e &#8220;Restauro Fornace Cona&#8221;, da tempo stralciati dal &#8220;Contratto di Quartiere Cona II&#8221; con deliberazione di G.C. n. 313 del 21.7.2015, che risulterebbe pubblicata sul sito web;<br /> &#8211; con nota prot. n. 33026 dell&#8217;8.6.2018 sarebbe poi stata trasmessa la documentazione relativa al progetto di completamento del &#8220;Parco fluviale del Tordino&#8221; recuperato dall&#8217;archivio e indicato l&#8217;Ufficio presso il quale consultare i singoli elaborati progettuali;<br /> &#8211; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2018 (pubblicata all&#8217;Albo Pretorio dell&#8217;Ente dal 16.1.2019 per 15 giorni consecutivi) si sarebbe dato atto dello stralcio dell&#8217;intervento &#8211; facente parte del &#8220;Contratto di Quartiere Cona II&#8221; &#8211; denominato &#8220;Restauro Fornace Cona&#8221;, con conseguente cessazione della relativa convenzione.<br /> La ricorrente oppone l&#8217;irreperibilità  sul sito istituzionale degli atti che il Comune di Teramo sostiene di aver pubblicato e l&#8217;ostensione solo parziale, mediante nota prot. n. 33026 dell&#8217;8.6.2018, dei documenti richiesti (rubricati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 dell&#8217;istanza di accesso).<br /> Il Comune sarebbe quindi ancora inadempiente con riferimento ai seguenti atti e informazioni richiesti con l&#8217;istanza di accesso:<br /> 1) in relazione al progetto di realizzazione del &#8220;Percorso interno scuole&#8221;: <em>determinazioni riguardanti il procedimento espropriativo dalla fase di inizio alla fase di ultimazione ovvero di sospensione; laddove non sia stata possibile la conclusione del procedimento espropriativo, specificare le motivazioni della sospensione e relazionare sulle eventuali modifiche che la stazione appaltante intende adottare</em>;<br /> 2) in relazione al progetto di &#8220;Restauro Fornace Cona&#8221;: la <em>Delibera di approvazione progetto preliminare e visione degli elaborati progettuali; relazione responsabile del procedimento di supporto all&#8217;approvazione del progetto preliminare</em>;<br /> 3)Â <em>programma triennale Opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017 (allegato alla relativa delibera di Giunta Comunale, se non ancora approvata la deliberazione del Consiglio comunale</em>).<br /> Alla camera di consiglio del 5 novembre 2020 la causa è passata in decisione.<br /> Non è fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso avanzata dal Comune sul presupposto che, con nota del 19.9.2019, avrebbe riscontrato l&#8217;istanza di accesso indicando la possibilità  di consultarne alcuni sul sito web e l&#8217;indisponibilità  di altri perchè giacenti in locali non agibili.<br /> Occorre premettere, in proposito, che il comma 6, secondo periodo, dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che: <em>In caso di accoglimento</em> [dell&#8217;istanza di accesso civico a dati e documenti], <em>l&#8217;amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l&#8217;istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l&#8217;avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</em>.<br /> Il Comune di Teramo, nell&#8217;eccepire che molti dei documenti richiesti sarebbero stati pubblicati sul sito web, non ha adempiuto all&#8217;obbligo collaborativo, imposto dalla disposizione citata, di indicare all&#8217;istante il collegamento ipertestuale attraverso il quale disporne.<br /> La disposizione esige, in sostanza, che l&#8217;utente possa accedere direttamente al documento &#8220;aprendo&#8221; il collegamento ipertestuale comunicatogli dall&#8217;Amministrazione da un computer collegato alla rete internet.<br /> Il Comune invece, con la nota del 19.9.2017, si è limitato a indicare alla ricorrente l&#8217;indirizzo web istituzionale che rinvia alla pagina iniziale del sito contenente molteplici categorie di dati e documenti fra i quali non sono reperibili direttamente gli atti, dati e informazioni richiesti, che, se pubblicati, dovrebbero essere facilmente e direttamente accessibili mediante l&#8217;uso di un motore di ricerca, ai sensi dell&#8217;art. 9 del dl.gs. n. 33/2103<br /> Ne consegue che detta nota non è satisfattiva dell&#8217;interesse all&#8217;accesso con riferimento ai documenti asseritamente pubblicati sul sito web,<br /> Quanto agli altri documenti la risposta del Comune si limita a riferire che essi sono indisponibili perchè si trovano in locali inagibili, di fatto escludendone l&#8217;ostensibilità  in via assoluta.<br /> La ricorrente, peraltro, non aveva l&#8217;onere d&#8217;impugnare detta nota del 19.9.2017.<br /> L&#8217;accesso generalizzato costituisce infatti esercizio di un diritto fondamentale che ha titolo negli articoli 1, 2, 97 e 117 Cost., nell&#8217;art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea per gli atti delle istituzioni europee e nell&#8217;art. 10 CEDU (argomenta <em>ex</em> Consiglio di Stato A.P. n. 10/2020 e Consiglio di Stato sez. III, n.1546/2019), non comprimibile, nè conformabile dagli atti amministrativi.<br /> La conseguente natura dichiarativa del giudizio sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione civica demandato al tribunale non richiede, quindi, la rimozione degli atti amministrativi negatori del diritto in questione, in quanto inidonei ad incidere sul diritto di accesso generalizzato che, come in specie, non interferisca con opposti interessi <em>ex</em> art. 5 <em>bis</em> d.lgs. n. 33/2013.<br /> Parimenti è infondata l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  che il Comune avanza sul presupposto che l&#8217;istanza di accesso sarebbe, per un verso, generica e, per altro, riferita ad atti inesistenti in relazione a due degli interventi pubblici &#8211; &#8220;Percorso Interno Scuole&#8221; e &#8220;Restauro Fornace Cona&#8221;- in quanto stralciati dal Contratto di Quartiere Cona II con deliberazione di G.C. n. 313 del 21.7.2015, con conseguente azzeramento delle relative risorse.<br /> L&#8217;eccezione di genericità  dell&#8217;istanza è poi del tutto incompiuta perchè, a fronte del fitto e circostanziato elenco di documenti richiesti e, in parte ostesi, il Comune non indica quali sarebbero le richieste non riscontrabili perchè generiche, mentre la notizia dello stralcio di due dei tre progetti oggetto di istanza di accesso, riferita dal Comune solo in corso di causa, evidenzia semmai che si sarebbe potuto dare un eloquente e conclusivo riscontro alla richiesta della ricorrente indicandole proprio detta deliberazione.<br /> Al contrario di quanto sostenuto dal Comune, un positivo riscontro all&#8217;istanza di accesso, ancorchè parziale, è stato dato solo con la successiva nota del 13.11.2017, pendente il ricorso.<br /> L&#8217;eccezione di inammissibilità  pertanto è respinta.<br /> Deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento, sia ai programmi delle opere pubbliche dal 2006 al 2018, che con la citata nota del 13.11.2017 il Comune ha reso disponibili, previo appuntamento telefonico, sia agli atti consegnati con nota prot. n. 33026 dell&#8217;8.6.2018, fra i quali figurano anche i due progetti stralciati, relativamente ai quali la produzione in corso di causa della deliberazione di G.C. n. 313 del 21.7.2015 completa l&#8217;ostensione degli atti rilevanti, e lo stato del procedimento espropriativo relativo al progetto &#8220;Percorso interno scuole&#8221;.<br /> Non risulta invece consegnato, nè altrimenti reso disponibile alla ricorrente, <em>il programma triennale Opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017 (allegato alla relativa delibera di Giunta Comunale, se non ancora approvata la deliberazione del Consiglio comunale)</em>, richiesto con l&#8217;istanza del 27.7.2017 per l&#8217;accesso al quale il Comune, ha sostenuto, ma non provato, che esso è pubblicato sul sito web www.comune.teramo.it., come agevolmente avrebbe potuto fare per superare l&#8217;avversa contestazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013.<br /> Deve pertanto ordinarsi al Comune di Teramo di consentire alla ricorrente, ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l&#8217;accesso a detto documento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza.<br /> In considerazione della violazione degli obblighi di trasparenza imposti dal d.lgs. n. 33/2013 sussistono le condizioni per trasmettere la presente sentenza all&#8217;ANAC e all&#8217;Organismo interno di valutazione del Comune di Teramo a sensi e per gli effetti degli articoli 44 e 45 del d.lgs. n. 33/2013.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato in considerazione dell&#8217;ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> &#8211; dichiara in parte cessata la materia del contendere;<br /> &#8211; accoglie, in parte, il ricorso e, per l&#8217;effetto, ordina al Comune di Teramo di consentire l&#8217;accesso al &#8220;programma triennale Opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017&#8221;;<br /> &#8211; condanna il Comune di Teramo al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € 1.000,00;<br /> &#8211; dispone la trasmissione della sentenza all&#8217;ANAC e all&#8217;Organismo interno di valutazione del Comune di Teramo a sensi e per gli effetti degli articoli 44 e 45 del d.lgs. n. 33/2013.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Realfonzo, Presidente<br /> Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore<br /> Giovanni Giardino, Referendario</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-11-2020-n-479/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-11-2020-n-7410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-11-2020-n-7410/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7410</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Umberto Maiello, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Usl di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-11-2020-n-7410/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-11-2020-n-7410/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Umberto Maiello, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Usl di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Benito Magagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Paola Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari 13 e nei confronti dell&#8217; Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Associazione Unitaria Psicologi Italiani non costituiti in giudizio)</span></p>
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<p>Sull&#8217;avviso pubblico per la selezione del dirigente di un&#8217;unità  complessa</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Servizio sanitario nazionale &#8211; personale medico &#8211; accesso alla direzione sanitaria aziendale &#8211; requisiti ex D.P.R. n. 484/1997.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il d. P.R. n. 484/1997 reca la disciplina dei requisiti per l&#8217;accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l&#8217;accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.</em><br /> <em>In particolare, l&#8217;articolo 4 del citato testo regolamentare si limita ad elencare le discipline (solo) all&#8217;interno delle quali devono essere scelte le professionalità  a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa pìù discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale.</em><br /> <em>Ne consegue che l&#8217; unico limite all&#8217;estensione a pìù categorie professionali di un avviso pubblico per la selezione del dirigente di un&#8217;unità  complessa che comprende l&#8217;erogazione di prestazioni ascrivibili a diverse discipline è esclusivamente la riconducibilità  delle relative categorie professionali a quelle previste dal D.P.R. citato, (per quanto oggetto di causa, previsto per gli psicologi, individuati quale categoria professionale autonoma alla lett. h) del comma 2 del richiamato art. 4).</em><br /> <em>Il principio di fondo (rispetto alla vicenda de qua) è, pertanto, nel senso che, in caso di strutture multidisciplinari, debba essere privilegiato l&#8217;accesso pluricategoriale e ciò vieppìù nei casi in cui le funzioni direttive non comportino l&#8217;erogazione diretta di prestazioni mediche (nello specifdiico, psichiatriche), ma solo l&#8217;organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura, dovendo, comunque, essere fatte salve, ove adeguatamente esplicitate, ragioni di maggior funzionalità  all&#8217;interesse pubblico che indirizzino verso opzioni diverse.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 07410/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09293/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 9293 del 2019, proposto dall&#8217;Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Usl di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Benito Magagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Paola Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari 13;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Associazione Unitaria Psicologi Italiani non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, n. 760/2019 dell&#8217;8 ottobre 2019.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Usl di Ferrara;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, svolta in modalità  da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna ha chiesto la riforma della sentenza n. 760/2019 del T.A.R. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, recante il rigetto del ricorso proposto avverso l&#8217;avviso pubblicato sul BURERT in data 8 maggio 2019 a mezzo del quale l&#8217;Azienda USL di Ferrara ha avviato una procedura selettiva per il conferimento dell&#8217;incarico di direttore dell&#8217;U.O. Complessa Centro Salute Mentale Centro/Nord riservandola ai soli Dirigenti Medici e precludendo ai Dirigenti Psicologi di potervi partecipare.<br /> 1.1. Il giudice di prime cure, con la sentenza qui appellata, dopo aver premesso che, sul piano normativo, non vi sono regole e principi cogenti che valgono ad orientare in modo rigido la soluzione in un senso o nell&#8217;altro, ha respinto il ricorso rilevando, nel caso di specie, la preponderanza dei profili che afferiscono alla competenza ed al sapere dei medici (psichiatrici) rispetto a quelli propri degli psicologi.<br /> 2. L&#8217;appellante, con il mezzo qui in rilievo, deduce:<br /> a) l&#8217;intrinseca contraddittorietà  della sentenza di primo grado che, pur muovendo da premesse condivise, non ne avrebbe fatto coerente applicazione avendo immotivatamente confermato la scelta di &#8220;privilegiare&#8221; la figura dello psichiatra ai fini del conferimento di un incarico meramente organizzativo e gestionale. Se una prevalenza di profili di rilevanza medica è ravvisabile nell&#8217;avviso fatto oggetto di gravame, ciò sarebbe da ricondursi unicamente ad una illegittima impostazione impressa dell&#8217;Azienda USL di Ferrara che mortificherebbe la valenza multidisciplinare della funzione;<br /> b) tale opzione sarebbe, oltretutto, immotivata, a nulla rilevando il &#8220;<em>Manuale Organizzativo</em>&#8220;, che confermerebbe la natura multidisciplinare e per nulla psichiatrica del CSM (Centro di Salute Mentale), oltretutto confermando l&#8217;importanza del ruolo dello psicologo e di approcci diagnostici e terapeutici diversi da quello esclusivamente farmacologico con un richiamo esplicito e assai netto al concetto di fondo secondo cui vi è &#8220;<em>consapevolezza che la farmacoterapia da sola è insufficiente</em>&#8220;<br /> c) a nulla rileverebbe la delibera regionale n. 327/2004 (nella parte in cui riserva la direzione del CSM ad un medico psichiatra) che dovrebbe essere letta alla luce dei pìù recenti chiarimenti forniti dalla stessa Regione Emilia Romagna in risposta ad interrogazioni consiliari e con una mirata circolare, nelle quali si evidenzia che non si ravvisano motivi ostativi all&#8217;accesso da parte di dirigenti psicologi alla direzione (anche se vengono espressamente fatte salve le motivazioni condotte in sede aziendale sulle competenze e sulle conoscenze necessarie in relazione alle caratteristiche specifiche delle unità  da assegnare <em>ndr</em>). Il medesimo assetto varrebbe anche per altre Regioni;<br /> d) la sentenza di primo grado avrebbe trascurato la natura eminentemente manageriale/organizzativa dell&#8217;incarico <em>de quo</em>, che renderebbe peraltro del tutto marginali le &#8220;conoscenze scientifiche e competenze professionali&#8221;, non essendo previsto un intervento professionale &#8220;diretto&#8221; del direttore dell&#8217;UOC del CSM nei rapporti con l&#8217;utenza.<br /> 2.1. Resiste in giudizio l&#8217;Ausl Ferrara che, con articolata memoria, evidenzia, invece, che la motivazione della prevalente componente medica si evince dagli atti presupposti (atto aziendale, piano triennale fabbisogno, manuale organizzativo) richiamati nell&#8217;avviso e, segnatamente, dalla particolare connotazione organizzativa che il CSM assume all&#8217;interno dell&#8217;Azienda.<br /> 2.3.All&#8217;udienza camerale del 12.12.2019 l&#8217;istanza cautelare volta a conseguire la sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza di primo grado veniva, su richiesta dell&#8217;appellante, abbinata al merito.<br /> 2.4. All&#8217;udienza del 14.5.2020 il ricorso veniva differito e, dunque, all&#8217;odierna udienza è stato trattenuto in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato e, pertanto, va respinto.<br /> 4. Preliminarmente, va evidenziato che non possono trovare qui ingresso questioni afferenti al preteso difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice amministrativo &#8211; tema introdotto nelle memorie difensive dell&#8217;ASL di Ferrara &#8211; siccome espressamente delibate dal TAR che ha fatto applicazione di precedenti decisioni di questo Consiglio <em>in subiecta materia </em>(CdS, Sezione III, sentenza 2210 del 3.4.2019) di guisa che il relativo capo della decisione avrebbe dovuto essere fatto oggetto di espressa impugnativa, sicchè, in difetto di una formale devoluzione quale tema controverso, la statuizione sulla giurisdizione deve intendersi passata in giudicato e, quindi, non pìù esaminabile nel presente grado di giudizio. E ciò anche in ragione del fatto che esula dal perimetro cognitivo del presente giudizio l&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico al vincitore della selezione in argomento.<br /> 5. Venendo ai profili di merito della <em>res iudicanda</em>, privo di pregio si rivela il primo motivo di gravame con cui l&#8217;appellante lamenta l&#8217;intrinseca contraddittorietà  della sentenza di primo grado che, pur muovendo da premesse condivise, non ne avrebbe fatto coerente applicazione.<br /> Segnatamente, l&#8217;appellante valorizza il passaggio argomentativo della sentenza appellata in cui il giudice di prime cure evidenzia che &#8220;<em>nell&#8217;affrontare l&#8217;analisi indispensabile, sul punto va premesso che l&#8217;U.O. Centro Salute Mentale Centro Nord è inserita all&#8217;interno del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche che è sicuramente una struttura complessa con compiti quasi esclusivamente organizzativi e per la quale non puo&#8217; esservi dubbio che anche uno psicologo possa ricoprire l&#8217;incarico</em>&#8221; inferendo da esso la piena condivisione del proprio assunto di fondo secondo cui l&#8217;incarico in questione avrebbe natura organizzativo/gestionale e, come tale, non potrebbe ritenersi precluso agli psicologi.<br /> 5.1. Pur tuttavia, una serena lettura della sentenza appellata consente di escludere in radice l&#8217;opzione esegetica qui coltivata: ed, invero, è agevole constatare come nel passaggio suindicato il TAR si riferisca esclusivamente al Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche, circoscrivendo ad esso la qualificazione sopra riportata.<br /> 5.2. Di contro, il TAR, nel rapportarsi all&#8217;U.O.C. CSM, unità  organizzativa qui in rilievo, espressamente afferma che &#8220;<em>Se è vero che anche il Centro di salute mentale è una struttura complessa, i compiti del dirigente non sono meramente organizzativi e gestionali ma sono connessi all&#8217;assistenza dei pazienti nelle strutture interne e sul territorio e richiedono per lo pìù valutazioni di carattere medico come emerge dagli atti indicati in precedenza</em>&#8220;.<br /> 5.3. Appare, dunque, di tutta evidenza sulla scorta di una piana lettura del <em>decisum</em> di prime cure come non possa che essere qui confermata la linearità  e la coerenza della trama argomentativa che regge la detta statuizione nella parte in cui, da un lato, impinge nell&#8217;assenza sul piano dell&#8217;ordinamento generale di preclusioni di ordine giuridico con conseguente necessità  di raccordare l&#8217;attività  delibativa allo specifico assetto organizzativo di riferimento e, dall&#8217;altro, conclude nel senso che, all&#8217;esito della concreta indagine condotta in relazione all&#8217;AUSL qui in rilievo, il dirigente preposto al CSM non svolga solo attività  di carattere organizzativo gestionale ma anche attività  direttamente rivolte all&#8217;utenza che implicano conoscenze scientifiche e competenze professionali tra le quali i saperi degli psichiatri sono assolutamente prevalenti rispetto alle competenze degli psicologi.<br /> Superate, dunque, le censure incentrate sulle presunte deficienze strutturali della sentenza di primo grado occorre concentrare l&#8217;attenzione sulla correttezza giuridica e sulla logicità  dei relativi postulati, parimenti attratti nel fuoco della contestazione attorea.<br /> 6. Sul punto, mette conto, anzitutto, evidenziare che la cornice normativa di riferimento, rappresentata dal d. P.R. n. 484/1997, recante la disciplina dei requisiti per l&#8217;accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l&#8217;accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non offre risolutive risposte ai quesiti sottesi al mezzo qui in rilievo. Ed, invero, l&#8217;articolo 4 del citato testo regolamentare &#8220;&#038;<em>si limita ad elencare le discipline (solo) all&#8217;interno delle quali devono essere scelte le professionalità  a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa pìù discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale</em>&#8221; (cfr. Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 448)<br /> 6.1. Si è, pertanto, affermato in giurisprudenza che l&#8217; unico limite all&#8217;estensione a pìù categorie professionali di un avviso pubblico per la selezione del dirigente di un&#8217;unità  complessa che comprende l&#8217;erogazione di prestazioni ascrivibili a diverse discipline è esclusivamente la riconducibilità  delle relative categorie professionali a quelle previste dal d.p.r., come per quanto qui di interesse previsto per gli psicologi, individuati quale categoria professionale autonoma alla lett. h) del comma 2 del richiamato art. 4.<br /> Il principio di fondo, tuttora condiviso dal Collegio, è, pertanto, nel senso che, in caso di strutture multidisciplinari, debba essere privilegiato l&#8217;accesso pluricategoriale e ciò vieppìù nei casi in cui le funzioni direttive non comportino l&#8217;erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l&#8217;organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura, dovendo, comunque, essere fatte salve, ove adeguatamente esplicitate, ragioni di maggior funzionalità  all&#8217;interesse pubblico che indirizzino verso opzioni diverse (cfr. CdS, III Sezione, n. 2735 del 29.4.2019 e 2799 del 30.4.2019).<br /> 6.2. Diventa, pertanto, dirimente, nella detta prospettiva, l&#8217;analisi in concreto dell&#8217;assetto organizzativo e funzionale del CSM della cui direzione si controverte, onde ricostruire le competenze assegnate a tale unità  organizzativa e verificare la coerenza rispetto ad esse del profilo professionale del direttore quale tracciato nell&#8217;avviso impugnato in prime cure: è, infatti, evidente che la struttura organizzativa e il sistema di attribuzione degli incarichi di direzione non può che declinarsi in funzione degli ambiti di competenza funzionale dei diversi servizi attribuiti alla struttura.<br /> 7. Nella detta ottica, mette conto evidenziare che, in via generale, all&#8217;interno dell&#8217;atto aziendale, le strutture complesse rappresentano le aggregazioni pìù ampie di competenze professionali e risorse umane, tecnologiche e strutturali espressamente finalizzate all&#8217;assolvimento di funzioni di programmazione, di produzione di prestazioni e di servizi sanitari e di amministrazione, la cui complessità  organizzativa o la valenza strategica sono tali da rendere opportuna l&#8217;individuazione di una posizione con responsabilità  di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate, mentre le strutture semplici sono quelle che assicurano attività  riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile nell&#8217;ambito di quella assicurata dalla/e struttura/e organizzativa/e complessa/e di riferimento.<br /> 7.1. GiÃ  sulla scorta di tale primo rilievo deve escludersi, in radice, come possibile chiave di lettura quella incentrata su una rigida distinzione tra strutture complesse e strutture semplici nel senso che debbano intendersi riservati compiti assistenziali operativi alle sole strutture semplici.<br /> 7.2. Tale approdo valutativo trova, peraltro, ulteriore e coerente conferma nella lettura del manuale organizzativo in cui viene assegnato al CSM, che mette capo all&#8217;area psichiatria adulti all&#8217;interno del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche, un ruolo primario nella gestione e nel monitoraggio del trattamento del singolo paziente, con conseguente riconoscimento anche di compiti operativi.<br /> Il suddetto manuale assegna, invero, al CSM la funzione essenziale di promozione dei processi di ripresa di salute mentale e lo descrive come ilÂ <em>setting dove vengono formulati, attuati, governati e monitorati piani di trattamento multidimensionali (farmaci, trattamenti psicoterapici, trattamenti riabilitativi e interventi per la crisi acuta) e centrati sulla persona, evitando che l&#8217;invio in altre UUOO del DAISMDP porti alla frantumazione o alla duplicazione degli interventi</em>. In tale ottica di continuità  assistenziale, il governo clinico e gestionale dei Centri Diurni e delle Residenze h 24 va, comunque, ricondotto in via generale in capo al CSM collocato nel territorio dove tali strutture espletano le loro attività ; e ciò anche nel caso in cui il setting di cura non abbia una dimensione ambulatoriale ma il paziente abbia bisogno di maggior intensità  assistenziale in cui è necessario il ricovero ovvero, all&#8217;opposto, nel caso in cui abbia bisogno di supporti meno intensivi, evenienze queste in cui resterà , comunque, in capo al CSM la responsabilità  complessiva del piano di cura.<br /> 7.3. Nel manuale organizzativo, l&#8217;U.O.C. Centro Salute Mentale è, a sua volta, articolata in U.O. semplici, individuate anche come moduli organizzativi, che erogano sul territorio, anche organizzati in residenze, servizi &#8220;<em>psichiatrici</em>&#8220;, vale a dire: U.O.S. Servizio Psichiatrico Territoriale Ferrara &#8211; Residenza Psichiatrica per trattamenti intensivi &quot;La Luna&quot; &#8211; Centro Diurno &quot;Maccacaro&quot; U.O.S. Servizio Psichiatrico Territoriale Copparo U.O.S. Residenza Psichiatrica per trattamenti protratti &#8211; Centro Diurno &quot;Il Convento&quot; e &quot;Quality Life&quot;.<br /> Sul piano funzionale, e ad integrazione di quanto giÃ  sopra riportato, il manuale organizzativo assegna al CSM la natura di struttura complessa polifunzionale, deputata all&#8217;organizzazione e al coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite l&#8217;integrazione funzionale con le attività  dei Distretti sanitari, precisando, al contempo, che il CSM garantisce interventi ambulatoriali, domiciliari, di risposta alla crisi e di accoglienza della domanda di urgenza ed emergenza.<br /> 7.4. E&#8217;, poi, indubbio, sotto distinto profilo, che il CSM operi avvalendosi di equipe multidisciplinare ed in sinergia con altri servizi socio-sanitari o soggetti coinvolti nel percorso medesimo sì¬ da fornire una risposta ad ampio raggio che tenga conto di pìù saperi scientifici.<br /> Di ciò vi è un riscontro diretto anche nella tab. 5 funzioni e attività  del C.S.M. dove sono elencati i diversi tipi di trattamento, non solo farmacologici ma anche psicosociali, erogati dall&#8217;unità  organizzativa qui in rilievo; d&#8217;altro canto, la stessa elencazione dei corrispondenti profili professionali include Psichiatri, Psicologi, Assistenti Sociali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri.<br /> 8. Pur tuttavia, la declinazione di tali trattamenti nel ventaglio delle specifiche ed articolate modalità  di intervento ivi descritte sembrerebbe confermare una prevalenza delle competenze mediche affiancandosi, anzitutto, alle funzioni di prevenzione e cura del paziente altre funzioni che evocano con immediatezza l&#8217;ascrivibilità  delle relative attività  alla disciplina della psichiatria, come ad esempio in relazione all&#8217;attività  di &#8220;<em>Raccordo con i medici di medicina generale e con i professionisti operanti nelle Case della Salute, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività  formativa</em>&#8221; ovvero rispetto alle &#8220;<em>Attività  di autorizzazione, di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, al fine di assicurare l&#8217;appropriatezza del ricovero e la continuità  terapeutica</em>&#8220;.<br /> 8.1. Inoltre, anche rispetto alle ordinarie funzioni diagnostiche e terapeutiche, pur nell&#8217;assetto multidimensionale che dovrà  informare il singolo programma terapeutico, l&#8217;approccio privilegiato nel manuale organizzativo e volto a valorizzare trattamenti ulteriori, psicoterapeutici e psicosociali, sembrerebbe assegnare ad essi una valenza complementare rispetto a quello farmacologico, riservato esclusivamente all&#8217;ambito medico, sì¬ da far mutare i rapporti di equilibrio tra i due profili, dunque, complessivamente orientati in senso di una prevalenza a favore della componente psichiatrica rispetto a quella psicologica.<br /> 8.2. Vale, poi, soggiungere che tale caratterizzazione del CSM, valorizzata nell&#8217;avviso impugnato in prime cure, non può dirsi in distonia con le corrispondenti prescrizioni di rilievo regionale.<br /> Ed, invero, la divisata impostazione di fondo risulta conforme a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale E.R. n. 327/2004, tuttora in vigore, che, peraltro, in via espressa nell&#8217;Allegato 1, pag. 122, punto 2, richiede che, con specifico riferimento alla direzione del Centro di Salute Mentale, «<em>deve essere individuato un medico responsabile della struttura specializzato in psichiatria</em>».<br /> 8.3. D&#8217;altro canto, i successivi interventi fatti registrare sul punto dalle altre strutture regionali (id est Assessore alla Sanità  e Direttore Generale del medesimo Assessorato) non contraddicono la valenza del suddetto principio di fondo ma si limitano ad ampliare l&#8217;orizzonte delle possibili opzioni organizzative e lasciano, a tal riguardo, alle Aziende sanitarie, in mancanza di indicazioni di segno contrario, un ampio margine di discrezionalità  con conseguente possibilità  di introdurre una disciplina di maggiore dettaglio nell&#8217;ambito della singola struttura aziendale (in tal senso le note di risposta ad interrogazione consiliare dell&#8217;assessore della Regione Emilia Romagna del 31.7.2013, che peraltro richiama come fonte di riferimento proprio la delibera di G.R. n. 327/2004, del 9.12.2013 e del 13.3.2014, nonchè la circolare del direttore generale della sanità  e delle politiche sociali della Regione del 13.04.2014 indirizzata ai direttori generali di tutte le Aziende della Regione).<br /> E&#8217;, perà², evidente che, in presenza di un dato esplicito contenuto in una delibera di giunta regionale (327/2004), riferito specificamente alla direzione del CSM, le ulteriori sopra richiamate note, sia per il contenuto interpretativo sia per la loro provenienza, non possono che essere considerate, ove contrastanti, recessive.<br /> 9. Orbene, all&#8217;interno della descritta cornice di riferimento, l&#8217;avviso gravato in prime cure si dispiega in coerenza con le divisate risultanze nella parte in cui richiede una serie di conoscenze scientifiche e competenze professionali tra le quali i saperi degli psichiatri &#8211; come correttamente rilevato dal giudice di prime cure &#8211; sono prevalenti rispetto alle competenze degli psicologi.<br /> E ciò dal momento che si inserisce nel solco delle coordinate tracciate dagli atti di valenza generale sopra richiamati sia rispetto all&#8217;attitudine anche operativa del CSM, che ben può involgere anche la figura del relativo direttore con conseguente necessità  di specifiche competenze professionali che si aggiungono a quelle manageriali, sia quanto alla preponderante afferenza di tali competenze alla disciplina di psichiatria.<br /> Conclusivamente l&#8217;appello va respinto con conseguente conferma della decisione di prime cure.<br /> Le spese, avuto riguardo alla complessità  ed alla obiettiva controvertibilità  delle questioni scrutinate, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svolta in modalità  da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-11-2020-n-7410/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2020-n-246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2020-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.246</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente, Augusto Antonio Barbera, redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come aggiunto dall&#8217;art. 10,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2020-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2020-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente, Augusto Antonio Barbera, redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come aggiunto dall&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 dicembre 2018, n. 43 (Collegato alla legge di stabilità  regionale 2019), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel procedimento vertente tra la T. Italia spa e la Regione Veneto e altri, con ordinanza del 17 giugno 2019, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla contrarietà  all&#8217;art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche di una normativa della Regione Veneto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Comunicazioni elettroniche &#8211; art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche &#8211; ratio e portata.<br /> <br /> 2.- Ordinamento della &#8220;comunicazione&#8221;- Regione Veneto &#8211; art. 83 c. 4-sexies L. n. 11/2001 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, in quanto persegue la finalità  di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.</em><br /> <br /> <em>2. Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). La norma censurata della Regione veneto si pone, infatti, in netto contrasto con il principio espresso dall&#8217;art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, poichè impone agli operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria che rientra nell&#8217;ambito di quelle colpite dal divieto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come aggiunto dall&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 dicembre 2018, n. 43 (Collegato alla legge di stabilità  regionale 2019), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel procedimento vertente tra la T. Italia spa e la Regione Veneto e altri, con ordinanza del 17 giugno 2019, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della T. Italia spa e della Regione Veneto, nonchè l&#8217;atto di intervento della O. F.spa;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 novembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br /> uditi l&#8217;avvocato Nico Moravia per la O. F.spa, gli avvocati Francesco Caliandro per la T. Italia spa e Andrea Manzi per la Regione Veneto, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1), del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 3 novembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 17 giugno 2019 (r.o. n. 172 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), aggiunto al testo originario dall&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 dicembre 2018, n. 43 (Collegato alla legge di stabilità  regionale 2019), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.<br /> La norma censurata dispone che in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l&#8217;installazione e la fornitura di reti e per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così¬ come per l&#8217;installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente sia tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.<br /> 2.- Il giudizio principale è stato promosso da T. Italia spa, operatore di comunicazione elettronica autorizzato ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).<br /> Detta società  ha impugnato la nota n. prot. 100127 del 12 marzo 2019, con la quale la Regione Veneto &#8211; Genio Civile di Verona &#8211; le aveva comunicato che la sua istanza di rinnovo di una concessione idraulica, avente ad oggetto il fiancheggiamento telefonico del fiume Adige nel territorio del Comune di Bussolengo, sarebbe stata evasa solo all&#8217;esito del pagamento dell&#8217;importo ivi meglio specificato, a titolo di canone per l&#8217;occupazione di un tratto di bene demaniale, sulla base della menzionata disposizione regionale.<br /> Nel ricorso, T. Italia spa ha dedotto, fra l&#8217;altro, l&#8217;illegittimità  costituzionale della norma regionale presupposta.<br /> 3.- In ordine alla rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che l&#8217;unica questione dibattuta nel giudizio è l&#8217;applicabilità  della norma censurata, che condiziona il rinnovo della concessione all&#8217;assolvimento di un onere economico; donde la possibilità  di dar corso all&#8217;incidente di costituzionalità  anche nella fase cautelare del giudizio principale, come in effetti accaduto.<br /> 4.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva anzitutto che la materia delle telecomunicazioni riceve specifica disciplina dal menzionato codice delle comunicazioni elettroniche, destinato a prevalere, in quanto testo normativo successivo e speciale, sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha delegato alle Regioni l&#8217;esercizio delle funzioni di polizia idraulica, abilitandole ad imporre ai privati il pagamento di un canone per l&#8217;occupazione di aree demaniali.<br /> 4.1.- In particolare, l&#8217;art. 93, comma 1, del citato cod. comunicazioni elettroniche stabilisce una riserva di legge in materia, non consentendo alle pubbliche amministrazioni di imporre agli operatori della comunicazione elettronica oneri finanziari, reali o contributi al di fuori di quelli espressamente contemplati dal comma 2 (come interpretato autenticamente, e con efficacia retroattiva, dall&#8217;art. 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante &#8220;Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell&#8217;installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità &#8220;); si tratta, nello specifico, delle spese necessarie alla sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, dei costi di ripristino delle aree medesime, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o del canone previsto al medesimo fine (COSAP).<br /> 4.2.- Il rimettente osserva che detta previsione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 47 del 2015, n. 272 del 2010, n. 450 del 2006 e n. 336 del 2005), esprime un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», poichè assicura a tutti gli operatori del settore un trattamento uniforme e non discriminatorio; su tali basi, la stessa giurisprudenza attribuisce all&#8217;art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche anche una finalità  di tutela della concorrenza, con l&#8217;obiettivo di garantire parità  di trattamento e di non ostacolare l&#8217;ingresso di nuovi soggetti nel settore economico di riferimento.<br /> 4.3.- Ciò posto, il rimettente assume che la norma censurata si pone, anzitutto, in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., in quanto l&#8217;imposizione, da parte della Regione Veneto, di un onere finanziario diverso da quelli tassativamente previsti dalla citata legge statale per l&#8217;occupazione del demanio idrico comporta una disparità  di trattamento rispetto ad altre Regioni, nelle quali tale onere non è richiesto.<br /> Il rimettente denunzia, inoltre, una violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poichè l&#8217;intervento del legislatore regionale invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza»; assume, infine, anche la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poichè la norma censurata contrasta con un principio fondamentale stabilito con legge dello Stato nella materia «ordinamento della comunicazione», di competenza legislativa concorrente.<br /> 5.- Con atto depositato il 23 ottobre 2019 si è costituita in giudizio T. Italia spa, ricorrente nel giudizio principale.<br /> 5.1.- La società  ha dapprima ricostruito i termini fattuali della vicenda, caratterizzata da un pregresso contenzioso originato dalla pretesa della Regione Veneto di ottenere, in relazione a diversi impianti di telecomunicazione realizzati previa concessione di aree del demanio idrico, il pagamento di canoni, il cui fondamento era rinvenibile nelle previsioni del d.lgs. n. 112 del 1998.<br /> Detto contenzioso era stato definito con il rigetto delle pretese della Regione Veneto, in conformità  all&#8217;orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui l&#8217;art. 93, comma 2, del cod. comunicazioni elettroniche si pone in rapporto di specialità  rispetto alla disciplina dei canoni demaniali ricavabile dalle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998.<br /> 5.2.- La Regione Veneto aveva allora adottato la disposizione censurata, con la quale era previsto il versamento di un canone, nella misura determinata dalla Giunta Regionale, a carico del richiedente la concessione per l&#8217;occupazione del demanio idrico ai fini dell&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione; ed in tale contesto aveva preso avvio il giudizio principale, originato dalla pretesa della Regione di subordinare al pagamento di detto canone il rinnovo della concessione di un bene del demanio idrico regionale.<br /> 5.3.- Poste tali premesse, T. Italia spa ha concluso per l&#8217;accoglimento delle questioni sollevate, riportandosi alla giurisprudenza richiamata nella stessa ordinanza di rimessione.<br /> 6.- Con memoria depositata il 6 novembre 2019 si è costituita in giudizio la Regione Veneto.<br /> 6.1.- Pur dichiaratamente consapevole dell&#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale, la Regione ha sostenuto che la riserva di legge contenuta nell&#8217;art. 93, comma 2, del citato cod. comunicazioni elettroniche non varrebbe ad escludere la possibilità  di interventi normativi delle Regioni, in quanto la disciplina del demanio idrico interseca diverse materie, alcune delle quali (come le materie «governo del territorio» e «ordinamento della comunicazione») sono affidate alla competenza legislativa concorrente; in tal senso, ha pertanto sostenuto che una limitazione della potestà  legislativa regionale che giungesse ad escludere la possibilità  di imporre canoni demaniali sarebbe «inammissibile, anche e soprattutto alla luce delle indicazioni della Carta».<br /> 6.2.- Inoltre, avuto riguardo alla natura dello stesso art. 93, ha rilevato che la riconduzione ad unum della disciplina delle comunicazioni, in attuazione della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, non ha comportato una nuova articolazione del riparto delle competenze legislative stabilito dalla Costituzione, poichè le Regioni dispongono della competenza ad attuare ed eseguire gli atti normativi dell&#8217;Unione Europea nelle materie ad esse attribuite, come previsto dall&#8217;art. 117, quinto comma, Cost.<br /> Secondo la Regione, pertanto, la norma censurata atterrebbe alle materie «governo del territorio» ed «ordinamento della comunicazione», rispetto alle quali non può prospettarsi l&#8217;adottabilità , da parte del legislatore statale, di principi fondamentali talmente pervasivi da «comprimere in modo pressochè assoluto ogni competenza delle Regioni, pena la violazione dei principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza».<br /> 6.3.- Su tali basi, la Regione ha sostenuto che l&#8217;art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche farebbe comunque salva l&#8217;applicazione di leggi regionali che stabiliscono canoni e oneri per l&#8217;impianto di reti o l&#8217;esercizio di servizi di comunicazione; ed ha chiesto alla Corte di sollevare dinanzi a se stessa questione di legittimità  di tale norma (nonchè dell&#8217;art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva), laddove interpretata come affermativa di una riserva di legge statale in relazione ad attività  che «implichino l&#8217;occupazione di beni demaniali affidati alla gestione delle Regioni».<br /> 6.4.- Nel merito, ha poi concluso per il rigetto delle questioni, assumendo che le disposizioni censurate sarebbero conformi «sia al diritto dell&#8217;Unione Europea, sia all&#8217;art. 23 della Costituzione [&#038;], sia al riparto di competenze fissato nell&#8217;art. 117 della Costituzione, sia, infine e in particolare, all&#8217;esigenza di tutelare la concorrenza»; ed a tale ultimo riguardo ha sostenuto che le eventuali differenziazioni relative all&#8217;obbligo del pagamento di canoni sarebbero «giustificate dall&#8217;attenzione che ogni ente rivolge alle peculiarità  del proprio territorio», e che &#8211; in ogni caso &#8211; il canone demaniale sarebbe conforme ai requisiti di trasparenza, obiettiva giustificabilità , proporzionalità  e non discriminazione fissati dal citato cod. comunicazioni elettroniche.<br /> 7.- Ãˆ infine intervenuta, con memoria depositata il 12 novembre 2019, O. F.spa, anch&#8217;essa operatrice autorizzata per le telecomunicazioni, deducendo la propria legittimazione ad intervenire in base a due distinte circostanze.<br /> Da un lato, infatti, detta società  ha allegato di aver promosso un giudizio dal contenuto identico a quello del giudizio principale, poi sospeso dal TAR in attesa della definizione della presente questione di legittimità , ed ha sostenuto che da tale circostanza doveva desumersi l&#8217;esistenza di un suo interesse diretto ed immediato rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio; dall&#8217;altro lato, ha documentato di essere comunque intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale, seppur con atto successivo al deposito dell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> Nel merito, ha concluso per l&#8217;accoglimento della questione.<br /> 8.- T. Italia spa e la Regione Veneto hanno depositato memorie in prossimità  dell&#8217;udienza, insistendo nelle conclusioni giÃ  formulate.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), aggiunto al testo originario dall&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 dicembre 2018, n. 43 (Collegato alla legge di stabilità  regionale 2019), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.<br /> Tale norma prevede che, in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l&#8217;installazione e la fornitura di reti e per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così¬ come per l&#8217;installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente sia tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.<br /> 1.1.- Secondo il rimettente, la norma censurata derogherebbe all&#8217;art. 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), a mente del quale «Le Pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge»; e siffatta deroga, riguardando costi ed oneri non contemplati in altre Regioni, determinerebbe una disparità  di trattamento tra operatori economici la cui attività  è distribuita sul territorio nazionale, con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> 1.2.- La stessa imposizione, inoltre, darebbe luogo ad un&#8217;alterazione del sistema concorrenziale del mercato nazionale, con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza»; e poichè, in base al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l&#8217;art. 93 del giÃ  citato cod. comunicazioni elettroniche esprime un principio fondamentale nella materia «ordinamento della comunicazione», di competenza legislativa concorrente, la norma censurata, nel porsi in contrasto con tale principio, violerebbe altresì¬ l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost..<br /> 2.- Esercitando il proprio potere di decidere l&#8217;ordine delle questioni da affrontare (sentenze n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018), questa Corte ritiene di esaminare prioritariamente quest&#8217;ultima censura.<br /> 2.1.- Occorre anzitutto rilevare che, con la disposizione censurata, la Regione Veneto non ha esercitato la propria competenza legislativa nella materia «governo del territorio».<br /> La norma, infatti, non concerne la progettazione tecnica, la realizzazione o l&#8217;allocazione degli impianti di produzione o trasmissione delle comunicazioni, aspetti certamente destinati ad interessare l&#8217;assetto urbanistico e le peculiarità  territoriali dell&#8217;area su cui tali attività  ricadono e, come tali, rientranti nella competenza legislativa delle Regioni, sia pure tenute «ad uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale» (sentenza n. 7 del 2004; in senso conforme, sentenza n. 336 del 2005).<br /> Essa è, piuttosto, destinata a regolare l&#8217;esercizio, da parte della Regione, delle funzioni amministrative conferitele per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed in particolare di quelle in materia di risorse idriche, mediante la disciplina del relativo rapporto concessorio.<br /> 2.2.- In tale specifico ambito, la disposizione censurata prevede il pagamento di canoni a carico degli operatori della comunicazione, in relazione a tutte le ipotesi nelle quali l&#8217;esercizio della relativa attività  renda necessaria l&#8217;occupazione di beni del demanio idrico; il canone è, infatti, previsto «per l&#8217;installazione e fornitura di reti e per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così¬ come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo».<br /> Detta disposizione va, pertanto, ricondotta alla materia «ordinamento della comunicazione», laddove disciplina l&#8217;imposizione di oneri pecuniari.<br /> 2.3.- Nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima materia, la disciplina del settore della comunicazione elettronica persegue il duplice e concorrente obiettivo della libertà  nella fornitura del relativo servizio, in quanto di preminente interesse generale, e della tutela del diritto di iniziativa economica degli operatori, da svolgersi in regime di concorrenza proprio al fine di garantire il pìù ampio accesso all&#8217;uso dei mezzi di comunicazione elettronica.<br /> Siffatti obiettivi hanno caratterizzato l&#8217;intervento del legislatore statale nel settore delle telecomunicazioni, avvenuto con il citato cod. comunicazioni elettroniche; tale intervento, fra l&#8217;altro, ha attuato una liberalizzazione del mercato con le finalità  (espressamente rappresentate nelle Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002) di garantire agli imprenditori l&#8217;accesso al settore con criteri di obiettività , trasparenza, non discriminazione e proporzionalità , nonchè di consentire agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.<br /> 2.4.- Su tali basi, questa Corte ha da tempo affermato che l&#8217;art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, «in quanto persegue la finalità  di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni» (sentenza n. 336 del 2005; in senso conforme, sentenze n. 47 del 2015, n. 272 del 2010, n. 450 del 2006).<br /> La norma censurata si pone, infatti, in netto contrasto con tale principio, poichè impone agli operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria che rientra nell&#8217;ambito di quelle colpite dal divieto.<br /> 2.5.- In ordine alla finalità  perseguita dall&#8217;art. 93 del citato cod. comunicazioni elettroniche, questa Corte ha inoltre precisato che, in mancanza di tale divieto, ogni singola Regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi &#8220;pecuniari&#8221; a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti» (sentenza n. 272 del 2010).<br /> Si deve, perciò, escludere che, come invece ritenuto dalla Regione resistente, la riserva di legge contenuta nell&#8217;art. 93 consenta anche un intervento del legislatore regionale.<br /> Se così¬ non fosse, del resto, sarebbe contraddetta la stessa ratio legis, come individuata, con la decisione poc&#8217;anzi citata, nella finalità  di «evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi &#8220;pecuniari&#8221; a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio».<br /> 3.- La questione sollevata in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., è dunque fondata. Vengono assorbiti i restanti profili.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Augusto Antonio BARBERA, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Filomena PERRONE<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7416</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>(Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2020-n-7416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dandolo n. 19/A; Comune di Passignano Sul Trasimeno, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla  riassunzione  della causa in ipotesi di rimessione al primo giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; remissione della causa al primo giudice &#8211; obbligo di riassunzione &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;obbligo della parte di riassumere il processo a seguito della remissione al primo giudice della causa non si applica nel caso in cui la causa sia stata fissata d&#8217;ufficio dopo la restituzione degli atti da parte del Consiglio di Stato e prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n.160 del 2012.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 07416/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06027/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6027 del 2013, proposto da Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dandolo n. 19/A;<br /> Comune di Passignano Sul Trasimeno, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) n. 00221/2013, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di <em>Omissis</em>;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti l&#8217;avvocato Federico Dinelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il Tar per l&#8217;Umbria ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dagli odierni appellati per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 16357 del 27 dicembre 2005 con cui il comune di Passignano sul Trasimeno ha notificato l&#8217;esercizio della prelazione artistica, ed il conseguente trasferimento in proprietà  del Comune ai sensi dell&#8217;articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sull&#8217;immobile sito in via <em>Omissis</em> e degli atti connessi.<br /> I ricorrenti in primo grado avevano venduto in data 2 luglio 1999 l&#8217;immobile (consistente in due locali situati al piano terra) oggetto del provvedimento impugnato, che è quindi intervenuto dopo oltre cinque anni dall&#8217;atto di alienazione.<br /> Sul ricorso originario il Tar con sentenza n. 290 del 5 maggio 2006 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione; sentenza poi annullata da questa sezione con la sentenza n. 372 del 27 gennaio 2012 e conseguente rinvio al primo giudice.<br /> 2. Il Ministero con l&#8217;appello in esame contesta in primo luogo il rigetto da parte del Tar dell&#8217;eccezione di estinzione del giudizio proposta in primo grado a seguito della mancata riassunzione dello stesso nei termini previsti dall&#8217;articolo 307 del codice di procedura civile. Nel merito, deduce la erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l&#8217;immobile non sarebbe stato soggetto al vincolo in quanto esso avrebbe riguardato solo la ex Chiesa soprastante e non anche i locali al piano terra.<br /> 3. Gli appellati si sono costituiti in giudizio con la memoria del 4 settembre 2013.<br /> Non si è costituito in giudizio il comune di Passignano sul Trasimeno.<br /> 4. Nell&#8217;udienza del 22 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello non è fondato.<br /> 5.1. Per quanto riguarda l&#8217;eccezione di estinzione del giudizio, il Ministero sostiene la tesi secondo cui, in virtà¹ del rinvio esterno previsto dall&#8217;articolo 39 cpa &#8211; anche prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2012 (che ha modificato l&#8217;articolo 105 cpa) &#8211; in applicazione dell&#8217;articolo 307 del codice di procedura civile, la prosecuzione del giudizio a seguito della declaratoria sulla giurisdizione da parte del giudice di appello avrebbe richiesto uno specifico atto di riassunzione della parte interessata. Nel caso di specie, l&#8217;atto di riassunzione sarebbe intervenuto tardivamente solo a seguito dell&#8217;ordinanza del Tar n. 461 del 31 ottobre 2012.<br /> L&#8217;eccezione non può essere accolta.<br /> Al riguardo, occorre considerare che con il decreto dell&#8217;8 maggio 2012 il Tar aveva provveduto d&#8217;ufficio alla fissazione dell&#8217;udienza di trattazione nel merito del ricorso al 6 giugno 2012, con ciò ingenerando &#8211; come affermato dalla stessa sentenza impugnata &#8211; un affidamento nelle parti circa la prosecuzione del giudizio. Tale decreto non è stato oggetto di contestazione da parte del Ministero che, solo successivamente, ha eccepito l&#8217;estinzione del giudizio per mancata riassunzione ad opera del ricorrente.<br /> Si deve ritenere in ogni caso che l&#8217;obbligo della parte di riassumere il processo a seguito della remissione al primo giudice della causa non si applichi nel caso in cui la causa sia stata fissata d&#8217;ufficio dopo la restituzione degli atti da parte del Consiglio di Stato e prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n.160 del 2012.<br /> 5.2. Nel merito, l&#8217;appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il decreto ministeriale di vincolo risalente al 29 agosto 1988 non riguarderebbe l&#8217;immobile alienato, ma solo la ex Chiesa soprastante. Ciò in quanto al momento della apposizione del vincolo non si era ancora proceduto al frazionamento catastale che solo successivamente avrebbe distinto la Chiesa dalla parte restante dell&#8217;immobile.<br /> La censura non è meritevole di accoglimento dato che appare decisiva l&#8217;argomentazione recepita dal primo giudice in ordine alla mancata indicazione nel decreto di vincolo delle motivazioni storico-artistiche che avrebbero giustificato l&#8217;apposizione dello stesso anche sui locali situati al piano terra. La documentazione anche fotografica prodotta nel corso del giudizio di primo grado dai ricorrenti vale a dimostrare, inoltre, senza che ciò sia adeguatamente contrastato dall&#8217;appellante, che il vincolo era riferito esclusivamente alla ex Chiesa risalente al 1500 e alla sagrestia edificata nel 1800.<br /> 6. Sulla base delle considerazioni esposte, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei termini indicati in dispositivo.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dei soli appellati costituitisi che liquida in euro 3000.00 (3000/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere<br /> Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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