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	<title>25/11/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/11/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.779</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso È legittima la gara per l’affidamento del servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, del personale di condotta, scorta, manovra e manutenzione di officina della struttura organizzativa della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia s.p.a. N. 00779/2015 REG.PROV.CAU. N. 01759/2015 REG.RIC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso</span></p>
<hr />
<p>È legittima la gara per l’affidamento del servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, del personale di condotta, scorta, manovra e manutenzione di officina della struttura organizzativa della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00779/2015 REG.PROV.CAU.<br />
N. 01759/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<img decoding="async" alt="logo" height="108" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2015, proposto da:<br />
&nbsp;<br />
P.B.A. di Salcioli David e C. S.n.c., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ivan Marrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via dei Rondinelli 2;<br />
&nbsp;<br />
contro<br />
Trenitalia Sp.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Paola Chirulli e Samuel Bardelloni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Grassi in Firenze, piazza Nazario Sauro 2;<br />
nei confronti di<br />
Autonoleggio Berrugi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Orsola Cortesini e Matteo Anastasio, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Lamarmora 14;<br />
Ini Umbria Bus S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Calvieri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della delibera del Direttore della Divisione Passeggeri Regionale Toscana di Trenitalia SpA n. 28 del 23.09.2015 di affidamento in favore della Autonoleggio Berrugi Srl della gara per il &#8220;servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, del personale di condotta, scorta, manovra e manutenzione di officina della struttura organizzativa Direzione Regionale Toscana, da effettuarsi fra i siti ferroviari prevalentemente ubicati nell&#8217;ambito del Comune di Pisa, ma occasionalmente in altre localita&#8217;&#8221;;<br />
nonche&#8217; di tutti gli atti presupposti e conseguenziali e, in particolare, dei verbali di gara e della nota del 2.10.2015 con la quale e&#8217; stata respinta l&#8217;istanza di autotutela della societa&#8217; ricorrente proposta ai sensi dell&#8217;art. 243 bis del Codice dei Contratti Pubblici e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nonche&#8217; per la declaratoria del diritto della ricorrente all&#8217;aggiudicazione e/o al subentro nel predetto eventuale contratto.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.a., di Autonoleggio Berrugi S.r.l. e di Ini Umbria Bus S.r.l.;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
Considerato:<br />
&#8211; che, sia pure con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, sembra presentare profili di apprezzabile fondatezza la prospettazione delle parti resistenti, secondo cui il servizio oggetto della gara in esame non è sussumibile nella discip<br />
&#8211; che, per altro verso, nessun obbligo di procedere alla verifica di anomalia delle offerte appare configurabile a carico della stazione appaltante a norma dell’art. 86 D.Lgs. n, 163/2006 invocato dalla ricorrente;<br />
&#8211; che, conseguentemente, il gravame non appare suscettibile di favorevole delibazione;<br />
&#8211; che per tali assorbenti ragioni la domanda cautelare deve essere respinta, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese della presente fase;<br />
&#8211; che, nondimeno, ai sensi dell’art. 120 co. 6 c.p.a. deve essere fissata l’udienza per la trattazione della controversia nel merito;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di fase, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.<br />
Fissa per la discussione di merito del ricorso la pubblica udienza del 23 marzo 2016, ore di rito.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.5248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-5248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-5248/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.5248</a></p>
<p>Pres. Numerico, Est. Potenza Esame di abilitazione forense: la trascrizione di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati non prova la copiatura della prova scritta. Abilitazioni e concorsi – Abilitazione professione forense – Prove scritte &#8211; Trascrizione di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati– Non prova la copiatura – Ragioni &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-5248/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.5248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-5248/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.5248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, Est. Potenza</span></p>
<hr />
<p>Esame di abilitazione forense: la trascrizione di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati non prova la copiatura della prova scritta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Abilitazioni e concorsi – Abilitazione professione forense – Prove scritte &#8211; Trascrizione di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati– Non prova la copiatura – Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, va accolta l&#8217;istanza cautelare avverso la sentenza che respinge il ricorso contro la mancata ammissione alle prove orali qualora la prova scritta presenti la trascrizione di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati, di per sé non idonea a giustificare la non ammissione, occorrendo verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05248/2015 REG.PROV.CAU.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 09027/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 9027 del 2015, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Francesco Criaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stracuzza e Vincenzo Lagana&#8217;, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Ministero della Giustizia, Commissione per l&#8217;esame di Avvocato c/o la Corte di Appello di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA &#8211; SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 00879/2015, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali per l&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato &#8211; sessione 2014.<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione per l&#8217;esame di Avvocato c/o Corte di Appello di Reggio Calabria;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellante l’avvocato Stracuzza;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			considerato che nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole dell’appello, atteso che le trascrizioni di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati ammessi non appaiono idonee a dimostrare la copiatura del tema e quindi a giustificare la non ammissione alle prove orali, occorrendo verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema;				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie la domanda di sospensione della sentenza impugnata per l’effetto dispone la rinnovazione del giudizio in ordine alla prova costituita dal parere di diritto penale.<br />	<br />
			Spese della presente fase del giudizio compensate.<br />	<br />
			La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
			Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
			Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
			Francesco Mele, Consigliere				</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 25/11/2015<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2015-n-5248/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2015 n.5248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 25/11/2015 n.5246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-25-11-2015-n-5246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-25-11-2015-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 25/11/2015 n.5246</a></p>
<p>Pres. Numerico, Est. Aureli La controversia avente ad oggetto l’attribuzione del punteggio per la parte relativa alle specifiche professionalità che si intendono impiegare va trattata nella sede di merito e non in fase cautelare. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Offerte &#8211; Attribuzione del punteggio &#8211; Specifiche professionalità che si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-25-11-2015-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 25/11/2015 n.5246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-25-11-2015-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 25/11/2015 n.5246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, Est. Aureli</span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’attribuzione del punteggio per la parte relativa alle specifiche professionalità che si intendono impiegare va trattata nella sede di merito e non in fase cautelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Offerte &#8211; Attribuzione del punteggio &#8211; Specifiche professionalità che si intendono impiegare e &nbsp;lavori svolti in un determinato lasso di tempo &#8211; Tutela Cautelare &#8211; Inadeguatezza &#8211; Rinvio al merito</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora oggetto della controversia sia l’attribuzione del punteggio per l’elemento del disciplinare di gara&nbsp; relativo alle specifiche professionalità che si intendono impiegare e ai lavori svolti in un determinato lasso di tempo, l’istanza cautelare va respinta in quanto la fase cautelare non è adeguata a trattare tale aspetto, che appare invece meritevole di approfondimento nella sede di merito.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">N. 05246/2015 REG.PROV.CAU.</p>
<p style="text-align: right;">N. 09018/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2015, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Building Design S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Tecnores Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Liccardo, Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Massimo Frontoni in Roma, Via Guido D&#8217;Arezzo n° 2;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p>Provveditorato Interregionale per le Oo.Pp. Campania-Molise, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
Comune di Aversa, in persona del sindaco in carica,non costituito;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 04127/2015, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione ed esecuzione restauro della&nbsp;<font>chiesa</font>&nbsp;dello Spirito Santo di proprietà comunale da adibire a sede della costituenda&nbsp;<font>fondazione</font>&nbsp;Cimarosa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tecnores Srl e di Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Campania-Molise;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Sasso e Migliarotti;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ritenuto che l’aspetto dell’applicazione della clausola A2 del Disciplinare di gara sulla quale essenzialmente si controverte, appare meritevole di approfondimento nella sede di merito, non essendo a tal fine adeguata la presente fase cautelare.</p>
<p>Considerato che quanto precede pone di conseguenza la necessità che la detta udienza di discussione venga fissata in tempi brevi</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9018/2015) e manda al Presidente della Sezione il presente ricorso affinchè, tenuto conto delle possibilità consentite dai ruoli d’udienza, provveda alla fissazione dell’udienza di discussione del gravame alla luce della esposta motivazione.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Paolo Numerico, Presidente</p>
<p>Sandro Aureli, Consigliere, Estensore</p>
<p>Raffaele Potenza, Consigliere</p>
<p>Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p>Francesco Mele, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 25/11/2015</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-25-11-2015-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 25/11/2015 n.5246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione Sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori</span></p>
<hr />
<p>sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività di c.d. “decapaggio” (consistente in una ripulitura dei materiali mediante immersione, allo scopo di &#8220;<em>eliminare tutte quelle malformazioni superficiali che si sono generate sullo stesso durante le operazioni di saldatura</em>&#8220;) non è riconducibile alla tipologia di cui al punto 2.6 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque non è soggetta ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice dell&#8217;ambiente. A maggior ragione se tale attività non è svolta da impianti di nuova installazione, bensì da impianti già esistenti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01587/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00461/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2015, proposto dalla società L.A.I.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Maggio 7;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Provincia di Prato in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno A. Vespucci 58;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento inibitorio, determina della Provincia di Prato avente ad oggetto “<em>Parte seconda D. gs. 152/2006. LAIP s.r.l. diffida</em>”, del 02.03.2015, successivamente conosciuta, con la quale è stato determinato “<em>di diffidare, ai sensi de<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la nota, richiamata nel provvedimento impugnato, prot. prov. n. 438 del 09.01.2015 inviata dal Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ad ARPAT.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Prato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1) La società L.A.I.P. s.r.l. con sede in Prato svolge attività di officina meccanica per la fabbricazione, riparazione e manutenzione di macchinari tessili. Tra le diverse fasi di lavorazione figura il &#8220;<em>decapaggio</em>&#8221; che consiste (secondo quanto precisato dalla stessa società nella relazione descrittiva del ciclo produttivo allegata alla domanda per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica ambientale e depositata in giudizio: doc. 10) &#8220;<em>nell&#8217;immergere i pezzi metallici inox in una vasca contenente la soluzione decapante</em>&#8220;, tenendo in immersione il materiale allo scopo di &#8220;<em>eliminare tutte quelle malformazioni superficiali che si sono generate sullo stesso durante le operazioni di saldatura</em>&#8220;. La realizzazione della vasca in questione, avente volume totale di 97,6 m³, è stata autorizzata dal Comune di Prato con provvedimento del 4/9/1998; l&#8217;autorizzazione per l&#8217;immissione dello scarico nella pubblica fognatura è stata da ultimo rinnovata dall&#8217;Autorità idrica toscana con provvedimento n. 140 del 21/8/2013, avente scadenza il 21/8/2017.<br />
In data 3/7/2014 la Provincia di Prato ha ricevuto un’istanza presentata da LAIP s.r.l. volta ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera derivanti dall&#8217;attivazione di un nuovo sistema di aspirazione e filtrazione; la domanda faceva altresì riferimento all&#8217;autorizzazione agli scarichi idrici industriali di cui alla citata autorizzazione n. 140/2013.<br />
Sulla domanda in questione si sono espressi favorevolmente l&#8217;Azienda USL 4 di Prato, l’ARPAT e GIDA s.p.a.; la Provincia di Prato ha quindi convocato una Conferenza di servizi che nella riunione del 4/12/2014, pur esprimendo parere positivo al rinnovo dell&#8217;autorizzazione allo scarico idrico, ha peraltro deciso di sospendere il procedimento in attesa di ricevere integrazioni circa le caratteristiche costruttive e le modalità di utilizzazione della vasca di decapaggio.<br />
Successivamente, però, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori il Direttore dell&#8217;Area tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, pianificazione territoriale, trasporto e infrastrutture della Provincia di Prato, con nota del 9/1/2015, ha segnalato all’ARPAT che l&#8217;attività di decapaggio svolta da LAIP potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al punto 2.6 dell&#8217;allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed essere quindi soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); e ha chiesto un parere in proposito.<br />
Con determina n. 580 del 2/3/2015 il medesimo Direttore, ritenendo l&#8217;attività in questione effettivamente riconducibile alla nozione di &#8220;<em>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3</em>&#8221; (di cui al citato punto 2.6 dell&#8217;allegato VIII alla Parte seconda del Codice dell&#8217;ambiente) ha disposto &#8220;<em>di diffidare, ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. n. 152/06, la LAIP S.r.l. … affinché provveda a richiedere l’A.I.A.</em> &#8221; per l&#8217;attività in questione.<br />
2.1) Con il ricorso in epigrafe LAIP s.r.l. ha impugnato la determina dirigenziale n. 580 del 2/3/2015 formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Provincia di Prato, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.<br />
2.2) Nella camera di consiglio del 16 aprile 2015 questo Tribunale, con l&#8217;ordinanza n. 260, ritenuto che ”<em> le esigenze della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito</em>&#8220;, ha fissato per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 22 ottobre 2015.<br />
2.3) Nelle more, la società ricorrente ha presentato alla Provincia di Prato, in data 14/5/2015, un’istanza di sospensione della determinazione impugnata, che è stata esaminata dalla Conferenza di servizi nella riunione del 24/6/2015; in quella sede i presenti hanno espresso parere favorevole all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, subordinatamente alla presentazione della domanda di AIA da parte della società; e con la precisazione che la sospensione &#8220;<em>è da intendersi riferita alla parte inibitoria di cui alla determinazione sopra richiamata e sarà temporalmente limitata fino alla conclusione del procedimento di A.I.A.</em> &#8220;. In data 22/7/2015 LAIP ha presentato la richiesta di autorizzazione integrata ambientale al SUAP del Comune di Prato, che ha provveduto a trasmetterla agli enti interessati, tra cui la Provincia di Prato.<br />
2.4) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 22 ottobre 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
3) Preliminarmente occorre soffermarsi sulle questioni di rito.<br />
Va in primo luogo rilevata la tardività della memoria depositata dalla Provincia di Prato il 22/9/2015, in quanto non rispettosa del termine di 30 giorni liberi prima dell&#8217;udienza stabilito dall’art. 73 comma 1 c.p.a. Di tale atto non si deve dunque tenere conto, ma in concreto la circostanza è irrilevante ai fini del giudizio, considerato che l&#8217;eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (formulata nella memoria in questione) è stata poi ribadita dalla Provincia nella replica tempestivamente depositata in data 1/10/2015 e confermata in sede di discussione orale.<br />
Detta eccezione è peraltro infondata. Essa è stata proposta dall&#8217;Amministrazione resistente in relazione alla circostanza che LAIP ha infine presentato al SUAP del Comune di Prato, in data 22/7/2015, la richiesta di autorizzazione integrata ambientale; e ciò costituirebbe puntuale adempimento della diffida impugnata, circostanza che farebbe venir meno l&#8217;interesse alla decisione della causa nel merito.<br />
Il Collegio è di diverso avviso. Dagli atti acquisiti al giudizio e, in particolare, dalla domanda presentata il 22/7/2015 emerge chiaramente che LAIP ha presentato la richiesta di AIA al solo fine di ottenere, nelle more della definizione del presente giudizio, la sospensione della determina dirigenziale n. 580 del 2/3/2015 qui impugnata e dichiaratamente &#8220;<em>senza con ciò prestare acquiescenza</em>&#8220;. Permane dunque l&#8217;interesse alla decisione della causa nel merito (che comporterebbe il riconoscimento della fondatezza delle ragioni addotte dalla ricorrente contro la diffida della Provincia di Prato), anche per i possibili profili risarcitori.<br />
4.1) Nel merito, con il primo motivo di ricorso si sostiene che l&#8217;attività svolta dalla società ricorrente non è assoggettabile ad AIA, bensì unicamente ad AUA; ciò in quanto gli impianti gestiti da piccole e medie imprese, qual è LAIP, sono sottratti alla disciplina dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale.<br />
4.2) Il secondo motivo di ricorso si articola in due parti.<br />
Con una prima censura si sostiene l&#8217;inapplicabilità dell’AIA all&#8217;attività e all&#8217;impianto della società ricorrente in quanto quest&#8217;ultimo non è qualificabile come &#8220;<em>installazione</em>&#8221; (come definita dall’art. 5 comma 1 lett. i-quater del Codice dell&#8217;ambiente) soggetta all&#8217;autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 6 comma 13 del medesimo Codice, trattandosi invece di &#8220;<em>installazione esistente</em>&#8220;, come definita dall’art. 5 comma 1 lett. i-quinqies.<br />
Con una seconda censura la società ricorrente deduce che l&#8217;attività svolta mediante utilizzazione della vasca di decapaggio non rientra tra quelle elencate nell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque soggette ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice.<br />
4.3) Con il terzo motivo di ricorso si censura la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto all&#8217;autorizzazione allo scarico rilasciata alla ricorrente nel 2013 dall&#8217;Autorità idrica toscana e valida fino al 2017; e la lesione del legittimo affidamento maturato da LAIP circa l&#8217;utilizzabilità della vasca di decapaggio.<br />
4.4) Il quarto motivo di ricorso riguarda: l&#8217;asserita violazione delle disposizioni procedimentali riguardanti la conferenza di servizi; la mancata conclusione del procedimento relativo alla domanda di rilascio dell’AUA; il mancato preavviso di rigetto, ove il provvedimento impugnato equivalga a diniego.<br />
5) Risulta fondata la censura formulata nel secondo motivo di ricorso secondo cui l&#8217;attività svolta dalla ricorrente mediante utilizzazione della vasca di decapaggio non rientra tra quelle elencate nell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque soggette ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice.<br />
Nel provvedimento impugnato l&#8217;attività in questione viene ricondotta al punto 2.6 dell&#8217;allegato, che riguarda: &#8220;<em>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3</em>&#8220;.<br />
Nel ricorso si sostiene:<br />
&#8211; che l&#8217;attività di cui al punto 2.6 comporta &#8220;<em>alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico</em>&#8220;, secondo la definizione contenuta nella circolare interpretativa del Ministero dell&#8217;ambiente del 13/7/2014;<br />
&#8211; che peraltro lo stesso Ministero, nel D.M. 1 ottobre 2008 (recante &#8220;<em>Linee guida per l&#8217;individuazione e l&#8217;utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell&#8217;allegato I d<br />
&#8211; che nella fase di decapaggio svolta presso l&#8217;impianto di LAIP non si verifica alcuna alterazione delle caratteristiche dei materiali immersi nella vasca, che vengono semplicemente ripuliti dei residui delle lavorazioni precedenti; ciò esclude che tale a<br />
La replica della difesa della Provincia di Prato è affidata alle seguenti argomentazioni:<br />
&#8211; la fase di decapaggio altera la superficie dei materiali come risultato di un processo chimico;<br />
&#8211; la circolare ministeriale del 13/7/2014 esclude dall&#8217;ambito di applicazione del punto 2.6 le &#8220;<em>vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting</em>&#8220;, ma non fa riferimento all&#8217;attività di decapaggio; tant&#8217;è che lo stesso Ministero dell<br />
&#8211; non è pertinente il richiamo al D.M. 1 ottobre 2008, perché le Linee guida ivi contenute sono finalizzate ad individuare le migliori tecniche disponibili, a cui devono conformarsi gli impianti che svolgono attività rientranti nel punto 2.6, ma non valgo<br />
6) L’insieme degli elementi precedentemente richiamati induce a ritenere fondate le tesi espresse nel ricorso. A fronte di atti ministeriali almeno in parte contraddittori tra di loro, risulta favorevole alle posizioni della società ricorrente il testo più dettagliato nella descrizione delle attività di cui si controverte, costituito dalle Linee guida del 2008; testo che risulta anche il più autorevole per quanto riguarda la fonte normativa, in quanto approvato con decreto ministeriale. E la circostanza che dette linee guida riguardino l&#8217;individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili non diminuisce il rilievo che assume, ai fini che qui interessano, la puntuale illustrazione &#8211; nelle sue varie fasi e sottofasi (o macro fasi e fasi) &#8211; del processo produttivo nei trattamenti elettrolitici.<br />
D&#8217;altra parte, quanto rappresentato dalla società ricorrente circa le caratteristiche concrete e le finalità proprie dell&#8217;attività di decapaggio svolta presso il suo impianto, che consisterebbe sostanzialmente in una ripulitura dei materiali immersi, allo scopo di &#8220;<em>eliminare tutte quelle malformazioni superficiali che si sono generate sullo stesso durante le operazioni di saldatura</em>&#8220;, non è puntualmente contestato dalla controparte, che si limita ad affermare che l&#8217;attività in questione altera la superficie dei materiali stessi come risultato di un processo chimico.<br />
In tale quadro è ragionevole concludere che l&#8217;attività in questione non è riconducibile alla tipologia di cui al punto 2.6 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque non è soggetta ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice dell&#8217;ambiente.<br />
7) Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.<br />
La novità della questione giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1594/</guid>

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<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Sulla necessaria indicazione dei costi di sicurezza aziendali nelle procedure di affidamento di lavori, anche ove non previsto dal disciplinare di gara e sulla non sanabilità di tale requisito mancante attraverso il soccorso istruttorio Contratti della p. a. &#8211; Appalti di lavori &#8211; Offerte</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessaria indicazione dei costi di sicurezza aziendali nelle procedure di affidamento di lavori, anche ove non previsto dal disciplinare di gara e sulla non sanabilità di tale requisito mancante attraverso il soccorso istruttorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p. a. &#8211; Appalti di lavori &#8211; Offerte &#8211; Indicazione dei costi della sicurezza aziendali &#8211; Necessità &#8211; Anche ove il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso – Soccorso Istruttorio – Inapplicabilità – Fattispecie<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nelle procedure per l’affidamento di lavori le imprese partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi aziendali relativi alla sicurezza dei lavoratori, anche ove non previsto dal bando di gara (A.P. 3/2015). Trattandosi di elemento essenziale, non è possibile integrarlo successivamente attraverso il soccorso istruttorio. Lo stesso principio si applica anche se il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello del prezzo più basso (AP 9/2015) e tale criterio non è incompatibile con la verifica dell’anomalia dell’offerta (nella specie il TAR ha rilevato che non consente di aggirare l’obbligo la circostanza che, al di sotto di una certa soglia, il prezzo sarebbe stato ritenuto anormalmente basso, con conseguente esclusione automatica e solo se il numero delle offerte fosse stato superiore a 10, laddove il numero effettivo delle offerte sarebbe stato noto solo successivamente alla presentazione delle stesse, che pertanto dovevano essere comprensive di tutti i requisiti, e cioè anche dell’indicazione dei costi di sicurezza)</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>N. 01594/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01644/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2015, proposto da SAFITAL s.r.l. e M.G.A. Manutenzioni Generali Autostrade s.r.l., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
ANAS s.p.a. &#8211; Compartimento della Viabilità per la Toscana e ANAS s.p.a. Società con Socio Unico, rappresentate e difese dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&#8211; Delta Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daniele Villa, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Mariani in Firenze, Via Lamarmora 53;<br />
&#8211; Gielle Costruzioni e Restauro Società cooperativa, n.c.;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento ANAS &#8211; Viabilità per la Toscana del 02.09.2015 (prot. CFI-0021739-P), nonchè, per quanto occorrer possa, della relativa nota di comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 03.09.2015 (prot. CFI-0021740-P), con il quale è stata disposta l&#8217;ag<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria e i verbali di gara, ivi inclusi quelli delle sedute del 29.07.2015 e del 26.08.2015;<br />
&#8211; del diniego tacito di autotutela, ai sensi dell&#8217;art. 243-bis, comma 6, D.Lgs. 163/20006, formatosi in data 03.10.2015, in ragione della previa istanza della odierna ricorrente Safital, trasmessa a mezzo PEC il 18.09.2015, rimasta priva di riscontro;<br 
e, ove occorrente, per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove lo stesso venga stipulato, e con espressa istanza delle imprese ricorrenti Safital ed MGA a voler subentrare nello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 CPA,<br />
e, in via di risarcimento e/o di consequenzialità, per il riconoscimento della spettanza, in favore del RTI costituendo Safital-MGA, della aggiudicazione in proprio favore e della acquisizione della commessa, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento del risarcimento per equivalente monetario, da quantificarsi nel caso in corso di causa.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a. e di Delta Costruzioni s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1) Nel ricorso in epigrafe si espone quanto segue:<br />
&#8211; le società Safital s.r.l. e M.G.A. Manutenzioni Generali Autostrade s.r.l. hanno partecipato in costituendo R.T.I. alla procedura aperta (FILAV029-15) indetta dal Compartimento della viabilità per la Toscana di ANAS s.p.a. per l&#8217;aggiudicazione di &#8220;<em>L<br />
&#8211; a conclusione della procedura è risultato primo classificato in graduatoria il costituendo R.T.I. tra Delta Costruzioni s.r.l. e Gielle Costruzioni e Restauro Società cooperativa, che ha preceduto il costituendo raggruppamento tra le imprese ricorrenti;<br />
&#8211; con informativa ai sensi dell’art. 243-bis del Codice dei contratti pubblici Safital s.r.l. e M.G.A. Manutenzioni Generali Autostrade s.r.l. hanno chiesto all’ANAS di annullare in autotutela l&#8217;aggiudicazione disposta, in quanto l&#8217;offerta delle imprese a<br />
Perciò Safital e M.G.A. hanno proposto il ricorso in epigrafe, per resistere al quale si sono costituite in giudizio ANAS s.p.a. e Delta Costruzioni s.r.l.<br />
Nella camera di consiglio del 5 novembre 2015 il Collegio, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto in decisione la causa per definirla con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.<br />
2) Con l&#8217;unico motivo di ricorso le imprese ricorrenti deducono l&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Delta Costruzioni s.r.l. e Gielle Costruzioni e Restauro Società cooperativa sostenendo che l&#8217;offerta presentata da tale raggruppamento doveva essere esclusa perché mancante dell&#8217;indicazione relativa ai costi per la sicurezza aziendali, richiesti dal disciplinare di gara, in conformità con quanto sancito dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 marzo 2015 n. 3.<br />
3) Il ricorso è fondato.<br />
Il disciplinare di gara prescriveva nella parte relativa all&#8217;offerta economica: &#8220;<em>L’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto</em>&#8220;.<br />
Le imprese controinteressate hanno dichiarato di offrire un ribasso del 36%, precisando inoltre: &#8220;<em>Che i costi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell&#8217;appalto sono di € </em>&#8220;. In sostanza, come affermato nel ricorso, le predette imprese non hanno fornito nessuna indicazione circa i costi relativi alla sicurezza aziendali.<br />
Trattandosi di un appalto di lavori, trova applicazione il seguente principio di diritto sancito dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3 del 2015: &#8220;<em>Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara</em>&#8220;. A tale conclusione l&#8217;Adunanza plenaria è giunta affermando che &#8220;<em>ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di &lt;<mancato adempimento="" alle="" codice="" dal="" prescrizioni="" presente="" previste="">&gt; idoneo a determinare &lt;<incertezza assoluta="" contenuto="" dell="" sul="">&gt;” per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale</incertezza></mancato></em>&#8220;.<br />
Nel caso in esame l&#8217;omissione rilevata nell’offerta del raggruppamento aggiudicatario contrasta non solo con il principio di cui sopra, ma anche con l&#8217;espressa previsione del disciplinare di gara; l&#8217;offerta in questione doveva dunque essere esclusa dalla procedura concorsuale, come sostenuto dalle società ricorrenti.<br />
Nelle sue difese Delta Costruzioni s.r.l. contesta la tesi secondo cui i principi enunciati nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3/2015 sarebbero applicabili alla gara di cui si controverte e afferma:<br />
&#8211; che l&#8217;obbligo di indicare i costi di sicurezza aziendali è funzionale alla successiva ed eventuale fase di verifica dell&#8217;anomalia, fase non prevista nella procedura concorsuale in esame; tale circostanza, unita alla mancanza nella <em>lex specialis</em><br />
&#8211; che i costi fissi aziendali sulla sicurezza erano comunque determinabili in base alle certificazioni di qualità secondo le norme 9001/08 prodotte dal raggruppamento aggiudicatario.<br />
Le difese della controinteressata non bastano per modificare le conclusioni già raggiunte. Va innanzitutto premesso che è priva di qualsiasi fondamento la pretesa di ricavare il dato mancante dalle certificazioni relative alla qualità aziendale. Quanto alle altre considerazioni si osserva, in primo luogo, che non fa venir meno la necessità di indicare i costi di sicurezza interni (o aziendali) in un appalto di lavori la circostanza che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso; in proposito è pertinente il richiamo alla recentissima sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 novembre 2015 n. 9, che ha ribadito i principi enunciati nella sentenza n. 3/2015 pronunciandosi (in un giudizio di cui era parte l&#8217;odierna ricorrente Safital s.r.l.) relativamente ad una procedura ristretta per lavori indetta con il criterio del prezzo più basso. Ma, anche a voler accedere alle tesi dell&#8217;impresa aggiudicataria, si deve rilevare che comunque il criterio in questione non è incompatibile con la verifica dell&#8217;anomalia; è vero che nel caso in esame il disciplinare prevedeva, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la determinazione della soglia di anomalia e l&#8217;esclusione automatica delle offerte pari o superiori a detta soglia, ma lo stesso disciplinare prevedeva altresì: &#8220;<em>In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse</em>&#8220;. Nel caso specifico le offerte ammesse in gara sono risultate più di 10, ma tale circostanza era verificabile solo successivamente alla presentazione delle offerte, che dunque dovevano necessariamente essere formulate in modo completo, dunque comprensivo anche dell&#8217;indicazione relativa ai costi di sicurezza aziendali.<br />
4) In conclusione, il ricorso merita accoglimento per quanto riguarda l&#8217;azione impugnatoria e conseguentemente va annullata l&#8217;aggiudicazione della gara disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Delta Costruzioni s.r.l. e Gielle Costruzioni e Restauro Società cooperativa. Tanto basta per soddisfare le pretese delle società ricorrenti, tenuto conto che il contratto non è stato stipulato e che l&#8217;ulteriore corso della procedura, anche ai fini di una nuova aggiudicazione, deve essere rimesso alle determinazioni che la stazione appaltante assumerà quando rientrerà in possesso della documentazione relativa alla gara: documentazione che, come comunicato da ANAS s.p.a. con nota del 29/10/2015 depositata in giudizio dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, è stata acquisita in originale dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 30/9/2015.<br />
Le spese di causa vanno poste a carico delle parti soccombenti (ANAS s.p.a. e Delta Costruzioni s.r.l.) e sono liquidate nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato.<br />
Condanna ANAS s.p.a. e Delta Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore delle società ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1594/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Cons. Poppi N. 00784/2015 REG.PROV.COLL. N. 00376/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 376 del 2015, proposto da:&#160; Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Cons. Poppi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00784/2015 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00376/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Sezione Prima)</strong></p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 376 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Allodi, Giangiacomo Allodi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Comune di L&#8217;Aquila, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Domenico De Nardis, Andrea Liberatore, domiciliata in L&#8217;Aquila, viale XXV Aprile; Comune di L&#8217;Aquila Ufficio Centrale Unica di Committenza;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Diass S.r.l. Insurance Brokers;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento della nota prot. n. 0053067 del 17.6.2015, con la quale il comune dell&#8217;Aquila ha irrogato nei confronti della ricorrente la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 e disposto l&#8217;escussione della cauzione provvisoria prodotta dall&#8217;impresa ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un parco urbano in piazza d&#8217;armi</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di L&#8217;Aquila;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Con ricorso ritualmente notificato, Cogepa Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota n. 53067 del 2015, con cui il comune dell’Aquila le irrogava la sanzione di cui all’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 e disponeva l’escussione della cauzione provvisoria, nonché la nota n. 561010 del 2015, con cui si rigettava la sua informativa ex art. 243 bis del d.lgs. n. 163 del 2006 e il punto 15, lett. b), del bando di gara.</p>
<p>Parte ricorrente premetteva che: con bando pubblicato il 6.10.2014, il comune dell’Aquila aveva indetto una procedura di gara aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del parco urbano in piazza d’armi; la ricorrente presentava domanda di partecipazione; a seguito della seduta del 24.3.2015, la commissione di gara le comunicava la sua esclusione a causa dell’incompletezza delle dichiarazioni rese dal progettista incaricato in relazione ai requisiti di capacità tecnica; in particolare, la Pica Ciamarra Associati aveva riferito la propria dichiarazione a categorie di lavori in parte diverse da quelle richieste dal bando; con successiva nota n. 53067 del 17.6.2015, la stazione appaltante le comunicava l’irrogazione della sanzione e le concedeva il termine di 10 giorni per integrare il requisito mancante; la società ricorrente comunicava la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.</p>
<p>A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 38, 46 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento, in quanto i progettisti incaricati erano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e l’esclusione era stata disposta solamente a causa dell’erronea indicazione di categorie di lavori diverse da quelle richieste dal bando di gara. La stazione appaltante, per contro, avrebbe erroneamente rilevato il difetto di un requisito di partecipazione essenziale e avrebbe escluso la ricorrente, incamerando la cauzione provvisoria in applicazione della sanzione ex art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ancorché ella non si fosse avvalsa del soccorso istruttorio.</p>
<p>Poiché la Cogepa, a seguito di invito alla regolarizzazione, non ha manifestato la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione appaltante non avrebbe potuto irrogare la sanzione pecuniaria, come statuito dall’Anac con la determinazione n. 1 del 2015.</p>
<p>Peraltro le disposizioni citate sarebbero state violate anche perché, nel caso di specie, si trattava di dichiarazioni incomplete e non mancanti e, quindi,non di irregolarità essenziali.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il comune dell’Aquila, deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>Con ordinanza n. 183 del 2015, il Collegio rilevava che “le questioni sollevate con il ricorso introduttivo meritano una più approfondita valutazione incompatibile con la presente sede cautelare, per quanto concerne l’interpretazione del comma 2 bis dell’art. 38 della legge n. 163 del 2006”, e che, “nella comparazione degli interessi in conflitto, prevale allo stato l’interesse della ricorrente alla sospensione dell’atto gravato, trattandosi di mera sanzione pecuniaria e non ravvisandosi alcun pregiudizio alla rapida conclusione della procedura di gara”.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 4/11/2015, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.</p>
<p>Oggetto di gravame è la nota n. 53067 del 2015, con cui il comune dell’Aquila – rilevato che, come accertato dalla commissione di gara nella seduta del 24.3.2015, la società ricorrente non aveva dimostrato il possesso del requisito tecnico riferito alla progettazione esecutiva per diverse categorie di lavori, tanto che, con provvedimento n. 25593 del 2015, era stata esclusa dalla gara – decideva di rivedere il proprio provvedimento di esclusione, concedendo alla Cogepa Spa il termine di 10 giorni per l’integrazione del requisito mancante. In caso di esito positivo del soccorso istruttorio, la nota gravata preannunciava la revisione del provvedimento di esclusione e, intanto, irrogava la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p>Con una prima censura, la società ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 38, 46 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento.</p>
<p>Parte ricorrente, nell’impugnare il provvedimento in esame, non ha lamentato l’esclusione dalla procedura di gara, ma solamente l’irrogazione della sanzione pecuniaria. In particolare, ella ha dedotto che, non avendo aderito al soccorso istruttorio, anzi avendo espressamente manifestato la volontà di non aderirvi, la stazione appaltante non avrebbe potuto applicarle la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p>Il primo quesito interpretativo che pone il presente ricorso impone, pertanto, di chiarire se la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 possa essere applicata solamente qualora il concorrente che sia incorso in un’irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ovvero anche se questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara.</p>
<p>2.1. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato inserito dall&#8217;art. 39, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, “La mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all&#8217;uno per mille e non superiore all&#8217;uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara (…)”.</p>
<p>L&#8217;art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, insomma, per le sole procedure bandite dopo la sua entrata in vigore, ha inserito il comma 2 bis all&#8217;art. 38 e il comma 1 ter all’art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introducendo – come si è visto – una sanzione pecuniaria per la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbligando la stazione appaltante ad assegnare al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione o l&#8217;integrazione delle dichiarazioni carenti e imponendo l&#8217;esclusione nel solo caso di inosservanza di tale ultimo adempimento. In tal modo si è profondamente inciso il regime normativo delle dichiarazioni richieste ai fini dell&#8217;ammissione in gara. Il nuovo quadro normativo, infatti, è chiaramente orientato alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili o sanzionabili in via pecuniaria, soluzione questa che punta ad appurare il più possibile l&#8217;effettiva titolarità dei requisiti richiesti, senza vanificare o stravolgere l&#8217;esito della gara in ragione di mere carenze formali (Tar Valle d’Aosta, n. 25 del 2015).</p>
<p>Le modifiche introdotte risultano, peraltro, finalizzate a superare le incertezze interpretative e applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive) e la configurazione dell&#8217;esclusione dalla procedura come sanzione unicamente legittimata dall&#8217;omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie) (C.d.S. n. 5890 del 2014).</p>
<p>Come chiarito in giurisprudenza, la nuova disposizione “offre, quale indice ermeneutico, l&#8217;argomento della chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell&#8217;ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un&#8217;istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell&#8217;ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell&#8217;impresa concorrente, all&#8217;obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)” (C.d.S. n. 5890 del 2014).</p>
<p>Come chiarito anche dall’Anac, nella determinazione n. 1 del 2015, “La nuova previsione, dunque, esclusivamente per i casi della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, prevede l’obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze. L’esclusione del concorrente dalla gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari). La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali &#8211; ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni &#8211; imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.). Sulla base di tale disposizione, pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo l’effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti. Si conferma in tal modo l’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara potrà essere disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito. Sotto tale profilo, la novella in esame sembra finalizzata, altresì, alla deflazione del contenzioso derivante da provvedimenti di esclusione dalle gare d’appalto, per vizi formali – cui non corrisponda l’interesse sostanziale alla reale affidabilità del concorrente – sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, con conseguente possibile riduzione dei casi di annullamento e di sospensione dei provvedimenti di aggiudicazione, ciò che, peraltro, si desume dalla collocazione dello stesso art. 39, nel Titolo IV del d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014, dedicato alle «misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico», come sopra già accennato”.</p>
<p>Ciò premesso in termini generali in ordine alla ratio della nuova disposizione, ritiene il Collegio di dover aderire all’orientamento interpretativo secondo cui la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 possa essere applicata non solo quando il concorrente che sia incorso in un’irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ma anche nell’ipotesi in cui questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara.</p>
<p>Questo Collegio è consapevole che l’Anac ha adottato una diversa lettura ermeneutica, rilevando che “La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva. (…) In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio” (in senso adesivo, si veda l’ordinanza cautelare del Tar Emilia-Romagna, Parma, n. 142 del 2015)</p>
<p>Tuttavia, il Tribunale ritiene di non poter condividere questa soluzione interpretativa per le seguenti ragioni.</p>
<p>In primo luogo, soccorre l’argomento testuale. Il comma 2 bis dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, infatti, chiarisce che è la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti di partecipazione alle procedure di gara, in sé per sé considerate, ad obbligare il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.</p>
<p>Qualora l’irregolarità in cui è incorso il concorrente sia essenziale, infatti, la disposizione prevede, da un lato, il pagamento della sanzione pecuniaria nell’importo stabilito dal bando di gara e garantito dalla cauzione provvisoria, dall’altro, che la stazione appaltante assegni al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Se poi il termine decorre inutilmente, senza che il concorrente provveda alla regolarizzazione o integrazione richiesta, questi verrà altresì escluso dalla procedura di gara.</p>
<p>In conclusione, appare evidente dalla lettera della disposizione che l’essenzialità dell’irregolarità determina in sé per sé l’obbligo del concorrente di pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando, a prescindere dalla circostanza che questi aderisca o meno all’invito, che la stazione appaltante deve necessariamente fargli, di sanare detta irregolarità.</p>
<p>Solamente quando l’irregolarità non è essenziale, il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria e la stazione appaltante al soccorso istruttorio.</p>
<p>L’esclusione, invece, è una conseguenza sanzionatoria diversa e in parte autonoma da quella pecuniaria, nel senso che il concorrente vi incorrerà solamente in caso di mancata ottemperanza all’invito alla regolarizzazione da parte della stazione appaltante.</p>
<p>In secondo luogo, ritiene il Collegio che questa lettura ermeneutica sia avvalorata dalla ratio della disposizione esaminata, la quale, come si è detto, è da ravvisare, indubbiamente, nell’esigenza di superare le incertezze interpretative e applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio, che è diventato doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, anche “essenziale”.</p>
<p>Il legislatore, insomma, ha voluto evitare, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell&#8217;ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali, imponendo un&#8217;istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, e autorizzando la sanzione espulsiva solo quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell&#8217;impresa concorrente, all&#8217;obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante.</p>
<p>In tal modo, si è proceduto alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili.</p>
<p>Proprio per questo – e in particolare per garantire la serietà delle offerte presentate, per favorire la responsabilizzazione dei concorrenti, per evitare spreco di risorse – il nuovo comma 2 bis dell’art. 38 citato ha introdotto una sanzione pecuniaria, che non è alternativa e sostitutiva rispetto all’esclusione, ma colpisce l’irregolarità essenziale, in sé per sé considerata, indipendentemente dal fatto che essa venga successivamente sanata o meno dall’impresa interessata (in tal senso si veda anche la relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti alla’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, secondo cui appunto “la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare”).</p>
<p>L’introduzione della sanzione pecuniaria, in caso di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive, quindi, contribuisce a garantire la celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, in un’ottica di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, a cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede.</p>
<p>L’esclusione, invece, consegue all’effettiva mancanza dei requisiti di partecipazione o, comunque, alla mancata regolarizzazione e integrazione delle dichiarazioni carenti.</p>
<p>Il Tribunale osserva, infine, che da ultimo l’Anac, con il comunicato del 23.3.2015, ha nuovamente “affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione”. Nel richiamato comunicato, il Presidente dell’Anac ha chiarito che la lettura interpretativa fornita dalla determinazione n 1 del 2015 “si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione”.</p>
<p>In proposito, rileva il Collegio che nessun contrasto è ravvisabile tra la lettura interpretativa dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui la sanzione ivi prevista è dovuta in caso di irregolarità essenziali ancorchè l’impresa concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio della stazione appaltante, e la direttiva 2014/24/UE, la quale è stata adotta il 26.2.2014 e secondo quanto disposto dall’art. 92 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 17.4.2014. Ancorché il termine di recepimento previsto dall’art. 90 della medesima direttiva (il 18.4.2016) non sia ancora scaduto ed essa non sia self executing, infatti, la direttiva in esame, pur non potendo trovare applicazione diretta nell’ordinamento giuridico, ha comunque una rilevanza giuridica, imponendo quantomeno un vincolo di interpretazione conforme del diritto nazionale.</p>
<p>Nel caso di specie, il considerando n. 84 prevede che “l’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura”.</p>
<p>L’art. 56 della direttiva, rubricato “Principi generali”, poi, al comma 3, stabilisce che “Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.</p>
<p>Infine, l’art. 59, rubricato “Documento di gara unico europeo”, prevede, al comma 4, che “l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”.</p>
<p>In conclusione, la direttiva 2014/24/UE prevede, da un lato, la facoltà della stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi ritenuti necessari e, dall’altro, la facoltà di effettuare il soccorso istruttorio, invitando gli operatori economici partecipanti alla procedura a presentare, integrare o completare le dichiarazioni e le produzioni effettuate entro un congruo termine. Tuttavia, la direttiva in esame, ancorchè non subordini l’esercizio di detta facoltà al pagamento di una sanzione pecuniaria, ma solamente all’osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza, non esclude né bandisce come illegittima detta possibilità.</p>
<p>La lettura interpretativa dell’art. 38, comma 2 bis, citato nel senso prospettato dalla società ricorrente – che peraltro come si è visto sarebbe contraria alla lettera della disposizione normativa stessa – quindi, non può giustificarsi neanche alla luce del vincolo interpretativo derivante appunto dal diritto dell’Unione europea.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni svolte, la censura sollevata dalla società ricorrente è infondata, in quanto ben ha fatto la stazione appaltante ad esigere il pagamento della sanzione di cui al comma 2 bis dell’art. 38 citato, indipendentemente della volontà, manifestata dalla società concorrente, di non aderire al soccorso istruttorio.</p>
<p>È vero che, nel caso di specie, quando ha incamerato la cauzione provvisoria a titolo di pagamento della sanzione in questione, il comune dell’Aquila aveva già escluso la società ricorrente. Tuttavia, resasi conto dell’applicabilità della disposizione citata, con l’atto gravato, la stazione appaltante ha deciso di rivedere il proprio provvedimento di esclusione, concedendo alla società concorrente il termine di 10 giorni per l’integrazione del presunto requisito di capacità tecnica mancante. Peraltro, la nota gravata, nell’irrogare la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha chiarito che, in caso di esito positivo del soccorso istruttorio, avrebbe rivisto il provvedimento di esclusione e riammesso in gara la società concorrente.</p>
<p>2.2. Con un ulteriore motivo di ricorso, la Cogepa Spa ha lamentato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante, i progettisti incaricati erano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e l’esclusione era stata disposta solamente a causa dell’erronea indicazione di categorie di lavori diverse da quelle richieste dal bando di gara. Di conseguenza, la stazione appaltante non avrebbe potuto applicare la sanzione ex art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto l’irregolarità non era essenziale.</p>
<p>La sollevata censura pone un secondo problema interpretativo dell’art. 38, comma 2 bis, citato, volto a chiarire cosa debba intendersi per “irregolarità essenziale”.</p>
<p>In proposito, osserva il Collegio che l’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2015 non specifica alcunché in ordine al concetto di essenzialità delle irregolarità, lasciando alle singole stazioni appaltanti il compito di individuare i casi nei quali è consentita la produzione, l’integrazione e la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni di cui all’art. 38, commi 1 e 2, ovvero degli altri requisiti di partecipazione ai sensi dell’estensione operata dal comma 1 ter dell’art. 46, secondo cui “le disposizioni di cui all&#8217;articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.</p>
<p>Come chiarito dall’Anac nella determinazione n. 1 del 2015, “è ragionevole ritenere che, con la nozione di irregolarità essenziale, il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all’omissione e all’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice. Tale interpretazione si desume, oltre che dalla ratio sottesa alla norma – che, peraltro, nel prevedere una specifica sanzione pecuniaria, intende realizzare l’obiettivo di evitare che a fronte della generale sanabilità delle carenze e delle omissioni, gli operatori siano indotti a produrre dichiarazioni da cui non si evinca il reale possesso dei singoli requisiti generali e l’esatta individuazione dei soggetti che devono possederli – anche da un dato testuale della medesima, che assume maggior pregnanza da una lettura sistematica dei primi due periodi del citato comma 2-bis. Infatti, nel secondo periodo della norma appena richiamata è espressamente stabilito che nei casi di irregolarità essenziale «la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere». L’espresso riferimento al contenuto delle dichiarazioni ed ai soggetti che le devono prestare, rende palese l’intento del legislatore di estendere l’applicazione della norma a tutte le carenze – in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità – riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all’art. 38 nonché agli aspetti relativi all’identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse”.</p>
<p>Per quanto attiene al contenuto – chiarisce l’Anac – “eventuali irregolarità nella relativa dichiarazione devono ritenersi essenziali in quanto incidenti sull’individuazione del requisito in capo all’impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo interno). (…) In sintesi le carenze essenziali riguardano l’impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell’art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati dallo stesso articolo)”.</p>
<p>Ciò che si verifica nei casi in cui, tra l’altro, la dichiarazione sussista, ma dalla medesima non si evinca se il requisito di partecipazione (sia esso di natura generale o di natura speciale) sia posseduto o meno.</p>
<p>Il Collegio ritiene di poter condividere questa interpretazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica da parte dei progettisti incaricati era stata resa, ma da essa non emergeva la sussistenza di detto requisito in capo ad uno di essi, in quanto la qualificazione era stata riferita a categorie di lavori diverse da quelle indicate nel bando, l’irregolarità in cui era incorsa la società concorrente è stata correttamente qualificata essenziale. Dalla dichiarazione resa, infatti, non si evinceva la sussistenza del requisito richiesto, ossia la qualificazione per tutte le categorie di lavorazione previste dal bando.</p>
<p>La circostanza che detto requisito fosse in realtà posseduto, dedotta dalla società ricorrente, è dunque priva di rilievo, sia perché la sanzione pecuniaria mira proprio a colpire la dichiarazione incompleta e irregolare, sia perché altrimenti il soccorso istruttorio non sarebbe stato neanche possibile e la società non avrebbe potuto essere riammessa in gara.</p>
<p>3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.</p>
<p>Attesa la novità delle questioni, possono compensarsi le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bruno Mollica, Presidente</p>
<p>Maria Abbruzzese, Consigliere</p>
<p>Lucia Gizzi, Referendario, Estensore</p>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 25/11/2015</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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