<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-11-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-11-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-11-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5809</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5809/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5809/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5809</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. Greco S.I.L.C.O. (Avv. G. Notarnicola) c/ De Nora M.T. ed altri (Avv. G. Valla) sulla configurabilità della nullità del provvedimento amministrativo nelle ipotesi di falsificazione documentale 1. Provvedimento amministrativo – Falsificazione documentale –- Nullità – Configurabilità – Condizioni – Complicità del funzionario. 2. Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5809/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5809/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5809</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore  &#8211; Est. Greco<br /> S.I.L.C.O. (Avv. G. Notarnicola) c/ De Nora M.T. ed altri (Avv. G. Valla)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità della nullità del provvedimento amministrativo nelle ipotesi di falsificazione documentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento amministrativo – Falsificazione documentale –- Nullità – Configurabilità – Condizioni – Complicità del funzionario.<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Falsità – Configurabilità &#8211; Giudice penale – Dichiarazione formale &#8211; Necessità.<br />
3. Edilizia ed urbanistica – Permessi di costruire – Impugnazione – Giudizio favorevole in sede penale &#8211;  Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della configurabilità della nullità del provvedimento amministrativo ex. art. 21 septies l.241/90, la fattispecie della carenza assoluta della volontà provvedimentale, derivante da falsificazioni documentali accertate in sede penale, può verificarsi quando venga accertata la complicità del funzionario amministrativo nel reato. Al contrario nella ipotesi in cui la volontà della P.A. sia viziata per effetto dell’induzione in errore derivante da reato, è configurabile una fattispecie di illegittimità dell’atto, riconducibile quindi al regime della annullabilità degli atti amministrativi.<br />
2. E’ inconfigurabile la falsità di una concessione edilizia per effetto di reati accertati in sede penale, qualora la falsità della concessione non risulti dichiarata formalmente dal giudice penale nel dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 537 c.p.p.</p>
<p>3. In materia edilizia è irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità di permessi di costruire, il fatto che tali permessi siano stati sottoposti al pubblico ministero ed al G.i.p. nell’ambito di un procedimento penale scaturito da pregressi abusi, ottenendone una sorta di vaglio positivo – nella specie concretatosi nel parere favorevole del p.m. al dissequestro del manufatto realizzato. Infatti, sussiste autonomia del giudizio amministrativo rispetto al processo penale, ben potendo il primo concludersi con l’accertamento di illegittimità anche al di là della sussistenza di vizi che possano apparire rilevanti ai fini della configurazione di fattispecie di reato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 4216 del 2008, proposto dalla </p>
<p><b>S.I.L.C.O. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Roma alla via Cosseria, 2, presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>De Nora Maria Teresa, De Nora Elisabetta e De Nora Elena</b>, rappresentate e difese dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Roma alla via Cosseria, 2, presso il dott. Alfredo Placidi,<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del <b>Comune di Altamura</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via F. Confalonieri, 5,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento e/o la riforma <br />
previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza nr. 218/2008 della Sezione III del T.A.R. Puglia – Bari, pubblicata in data 13 febbraio 2008, di accoglimento del ricorso nr. 45/2007 proposto dalle signore Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora avverso il permesso di costruire nr. 15/2006 del 30 marzo 2006 rilasciato all’odierna appellante per la “redistribuzione dei volumi e della superficie preesistente, fabbricato sito in Altamura a via Positano angolo prolungamento di via Monti”, nonché avverso il permesso di costruire nr. 38/2006 rilasciato in favore della stessa in data 14 luglio 2006, ad oggetto la “realizzazione fabbricato in variante al P. di C. nr. 15/06 per l’adeguamento della struttura esistente al R.A. della Regione Puglia L. nr. 11 del 1 agosto 2003. Immobile sito in Altamura alla via Positano trav. Via Matera” ed ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e delle appellate De Nora Maria Teresa, De Nora Elisabetta e De Nora Elena;<br />
Viste le memorie prodotte dall’appellante (in data 17 ottobre 2008), dall’Amministrazione (in date 17 ottobre 2008) e dalle appellate (in data 15 ottobre 2008) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti altresì gli appelli incidentali proposti dall’Amministrazione e dalle appellate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2008, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Notarnicola per l’appellante, l’avv. Manzi per l’Amministrazione e l’avv. Valla per le appellate;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La S.I.L.C.O. S.r.l. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dalle sigg.re Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora, ha annullato i permessi di costruire rilasciati dal Comune di Altamura, in variante rispetto a precedenti titoli abilitativi, per la ristrutturazione di un complesso immobiliare in sua proprietà.<br />
A sostegno dell’appello, ha dedotto:<br />
1) erroneità della sentenza impugnata per omessa rilevazione dell’inammissibilità del gravame di primo grado (non essendo stati mai impugnate la concessione in sanatoria nr. 1490/02 e la successiva in variante nr. 507/03, rispetto alle quali i permessi oggetto dell’odierna impugnazione costituivano a loro volta varianti di adeguamento);<br />
2) erroneità della sentenza impugnata per ultrapetizione (per avere il giudice di primo grado, senza che in tal senso vi fosse alcuna domanda di parte ricorrente, dichiarato d’ufficio la nullità dei predetti permessi di costruire del 2002, che costituivano l’antecedente logico – come detto – di quelli impugnati);<br />
3) erroneità della ritenuta nullità dei permessi di costruire nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003 (non risultando la falsità di detti provvedimenti dichiarata nel dispositivo della sentenza di applicazione della pena <i>ex </i>art. 444 c.p.p. che aveva definito il procedimento penale seguito al sequestro delle opere eseguite in esecuzione dei suddetti titoli, né risultando in ogni caso la sussistenza di alcuno dei presupposti cui la legge ricollega la nullità del provvedimento amministrativo);<br />
4) erroneità della sentenza impugnata anche laddove ha ritenuto l’illegittimità in via autonoma dei permessi di costruire impugnati (trattandosi di conclusione basata su una consulenza tecnica d’ufficio dai risultati quanto meno discutibili, eseguita senza alcun sopralluogo sul posto e pervenendo a conclusioni, circa l’originaria superficie del manufatto, del tutto avulse da qualsivoglia elemento probatorio).<br />
Pertanto, l’appellante ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecuzione; in via istruttoria ha chiesto altresì procedersi a nuova C.T.U., al fine di sopperire alle gravi carenze degli accertamenti esperiti in primo grado.<br />
Nel costituirsi, le appellate Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora si sono opposte, con diffuse argomentazioni, all’accoglimento dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; inoltre, le stesse hanno proposto appello incidentale avverso la medesima pronuncia, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di interesse in ordine ai motivi aggiunti da esse proposti avverso un ulteriore atto (nota del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura del 22 marzo 2007, con la quale, in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela dei permessi di costruire poi impugnati, si dichiarava preferibile attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R.), ritenuto meramente soprassessorio e non provvedimentale.<br />
Anche il Comune di Altamura, pur nelle forme dell’appello incidentale, ha impugnato la sentenza <i>de qua, </i>formulando avverso di essa censure analoghe a quelle sollevate dall’appellante principale.<br />
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2008, sull’accordo delle parti, l’esame della domanda cautelare è stato differito, per essere abbinato alla trattazione del merito.<br />
All’udienza del 28 ottobre 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1. </b>Gli appelli proposti dalla S.I.L.C.O. S.r.l. e dal Comune di Altamura sono infondati, per le ragioni che saranno appresso esposte.<br />
<b><br />
2. </b>Con un primo ordine di censure, entrambi gli appellanti ripropongono la questione, sollevata in primo grado sotto forma di eccezione, della asserita inammissibilità del ricorso proposto dalle sigg.re Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora per mancata impugnazione nei termini delle originarie concessioni edilizie nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003.<br />
Tale motivo di appello è strettamente connesso all’ulteriore doglianza – anch’essa articolata da entrambi gli appellanti – in ordine alla paventata violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure dichiarato la nullità dei due titoli abilitativi suindicati andando al di là di qualsivoglia richiesta di parte ricorrente.<br />
Al fine di meglio comprendere il perché il Collegio reputi infondata la prima doglianza e irrilevante la seconda, è necessario ricostruire nei suoi esatti termini il rapporto tra le due concessioni in questione e i permessi di costruire nn. 15 e 38 del 2006, nei cui confronti l’impugnazione è stata certamente tempestiva e che sono stati annullati con la sentenza gravata.<br />
<b>2.1. </b>L’odierna appellante S.I.L.C.O. S.r.l. è proprietaria di suoli siti nel Comune di Altamura, classificati nel P.R.G. vigente con destinazione a “parco urbano” con ridotto indice di fabbricabilità, sul quale in origine sorgevano immobili estremamente antichi e pressoché fatiscenti, un tempo destinati a deposito di attrezzi agricoli e derrate.<br />
Con la concessione edilizia nr. 1490 del 2002, a seguito di richiesta presentata dalla precedente proprietaria dell’immobile, il Comune autorizzava in sanatoria un intervento di “cambio di destinazione d’uso da magazzini agricoli a predisposizione di locali da destinare ad attività commerciali”.<br />
Su tale titolo s’innestava poi la successiva concessione nr. 507 del 2003, con la quale, in accoglimento di nuova istanza della S.I.L.C.O. S.r.l., venivano assentiti “lavori di sistemazione della struttura commerciale e manutenzione straordinaria dell’edificio di via Positano”.<br />
Nella fase esecutiva dei lavori, in data 26 giugno 2003, il manufatto veniva sottoposto a sequestro, essendosi riscontrato che in difformità dai titoli abilitativi si era proceduto alla integrale demolizione degli immobili preesistenti e alla costruzione di un nuovo edificio di superficie ed entità molto maggiori, il tutto sulla scorta di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi preesistenti posta in essere in sede di predisposizione del progetto, al fine di indurre l’Amministrazione comunale a rilasciare il titolo concessorio.<br />
Il conseguente giudizio penale è stato definito con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti degli esecutori dell’opera e dei progettisti, non solo per i reati di edificazione abusiva, ma anche per la fattispecie di falsità ideologica in atto pubblico mediante induzione in errore (artt. 48, 479, 476 c.p. e 48, 480 c.p.).<br />
Nella fase terminale di tale giudizio, il cantiere è stato dissequestrato proprio a seguito del rilascio del nuovo permesso di costruire nr. 15 del 2006, con il quale il Comune di Altamura ha autorizzato “lavori di riduzione in variante alla C.E. nr. 507/02, con redistribuzione dei volumi e della superficie preesistente”; a questo ha poi fatto seguito il nr. 38 del 2006, finalizzato alla realizzazione di parcheggi a servizio dell’edificanda struttura commerciale.<br />
<b>2.2. </b>Tanto premesso, il Collegio non ritiene di condividere le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto di superare l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, in ordine alla mancata impugnazione delle concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003, rispetto alle quali i permessi odiernamente gravati erano destinati a operare in variante.<br />
Ed invero, il T.A.R. assume la nullità rilevabile ex officio delle due predette concessioni, le quali sarebbero affette da falsità come accertato con la sentenza di applicazione di pena emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari il 31 ottobre 2006.<br />
L’argomento non persuade, per una serie di ragioni:<br />
<i>a) </i>la falsità delle concessioni <i>de quibus </i>non risulta dichiarata formalmente dal giudice penale nel dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 537 c.p.p., né, in difetto di tale dichiarazione formale, è dato evincere detta falsità indirettamente dalla motivazione della pronuncia;<br />
<i>b) </i>l’omissione nella specie ha una sua <i>ratio, </i>tenuto conto che nel caso che occupa la contrarietà al vero accertata concerneva non tanto le concessioni in sé, quanto atti prodromici alle stesse, segnatamente i grafici progettuali rappresentanti lo stato dei luoghi, risultando il vizio del provvedimento soltanto indirettamente da tale artificio;<br />
<i>c) </i>al di là di quanto sopra, non ricorreva nella specie alcuna delle ipotesi cui l’art. 21 <i>septies </i>ricollega la nullità del provvedimento amministrativo, con conseguente applicabilità del suo peculiare “regime”: in particolare, non può parlarsi di carenza assoluta della volontà provvedimentale per effetto della falsificazione sopra indicata, essendo evidente che – almeno a stare alle contestazioni di reato siccome confermate dal giudice penale – si trattò piuttosto di formazione viziata della volontà del Comune, per effetto dell’induzione in errore operata dagli istanti, vicenda che classicamente configura una tipica ipotesi di (mera) illegittimità dell’atto (ciò appare confermato proprio dal precedente citato dalle appellate a sostegno della decisione del primo giudice, laddove – a differenza del caso che occupa – era provata la complicità del funzionario comunale nel reato, sicché effettivamente poteva parlarsi di assoluta inesistenza dell’elemento essenziale – volontà).<br />
<b>2.3. </b>Se, pertanto, un attento esame della vicenda che ha interessato le concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003 rivela che non può parlarsi di nullità delle stesse, ma di semplice illegittimità che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad annullarle in autotutela (e il fatto che il Comune non solo non lo abbia fatto, ma abbia anche ritenuto di impiegarle come “base” per il rilascio di successivi permessi in variante, potrà al più essere apprezzato in sede di eventuale valutazione delle responsabilità del soggetto pubblico, che sono estranee al presente giudizio), tuttavia non può dirsi che la mancata tempestiva impugnazione dei suddetti provvedimenti concessori abbia reso inammissibile il ricorso proposto dalle sigg.re De Nora, nella propria qualità di proprietarie di terreni limitrofi in origine facenti parte del medesimo complesso immobiliare, avverso i nuovi permessi di costruire rilasciati dal Comune nel 2006.<i><br />
</i>Ciò si ricava dalla ricostruzione del rapporto cronologico e consequenziale tra i vari provvedimenti abilitativi, quale si è più sopra operata.<br />
Al riguardo, va innanzi tutto condivisa l’opinione delle appellate secondo cui, a seguito degli abusi commessi dalla S.I.L.C.O. S.r.l. nell’esecuzione di quanto assentito con le concessioni del 2002 e 2003, si era del tutto spezzato ogni nesso causale tra le opere assentite e quelle effettivamente realizzate.<br />
In particolare, a fronte di titoli che consentivano dapprima un semplice mutamento della destinazione d’uso e quindi opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, risultava totalmente demolito il manufatto preesistente e realizzato un edificio di superficie e volume molto superiori, ciò attraverso l’artificio di far apparire preesistenti, in sede di predisposizione del progetto, volumi edilizi (segnatamente, un capannone) in realtà inesistenti: su questi aspetti, fanno fede gli atti del procedimento penale, ormai coperti da giudicato.<i><br />
</i>Se tutto questo è vero, ne discende che in alcun modo un nuovo provvedimento autorizzatorio avrebbe potuto “agganciarsi”, in variante, alle concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003, trattandosi semmai di ottenere un permesso in sanatoria per gli abusi effettivamente realizzati (beninteso, ove ciò non fosse stato reso impossibile dalla destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento).<i><br />
</i>Insomma, la mera circostanza che il permesso di costruire nel 16 del 2006 si autoqualificasse “in variante” rispetto alle concessioni precedenti non vale <i>ex se </i>a dimostrare che le opere con esso assentite costituissero effettivamente variante in senso tecnico rispetto a quelle precedentemente realizzate, proprio in quanto si trattava di opere non consentite sulla scorta dei titoli a suo tempo ottenuti dall’odierna appellante.<br />
<b>2.4. </b>Le conclusioni raggiunte risultano confermate anche laddove si voglia, seguendo un diverso percorso argomentativo, prescindere del tutto dalle opere effettivamente realizzate, limitando la considerazione al solo rapporto tra quanto astrattamente autorizzato con le concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003 e quanto assentito con il permesso nr. 16 del 2006.<i><br />
</i>Un tale raffronto non può che condurre alla conclusione che le opere da ultimo autorizzate – ancorché “in riduzione” rispetto a quelle <i>de facto </i>illecitamente realizzate – costituiscono variazione di notevole entità sia rispetto al mero mutamento di destinazione d’uso assentito con l’atto concessorio del 2002 sia rispetto alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione di cui alla concessione nr. 507 del 2003: trattasi, infatti, della realizzazione di un edificio di superficie, sagoma e volume diversi rispetto al preesistente, a due piani ed al quale, per effetto del successivo permesso nr. 38 del 2006, si sono aggiunti anche i parcheggi.<i><br />
</i>Insomma – e anche su questo non può non concordarsi con i rilievi delle odierne appellate – si è in presenza di modifiche così incisive ed estese da integrare quella nozione di “variazione essenziale” che, secondo il principio contenuto nell’art. 32 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, è in toto<i> </i>equiparabile a un intervento di nuova costruzione.<br />
<b><br />
3. </b>Alla luce dei rilievi fin qui svolti, non può non concludersi che i permessi di costruire impugnati nel presente giudizio, pur formalmente autodefinendosi variante a concessioni preesistenti, erano atti del tutto autonomi, con conseguente ammissibilità di una loro impugnazione autonoma e distinta da quella dei titoli precedenti.<br />
Ciò, oltre a rendere del tutto inconferente &#8211; siccome inidoneo a produrre alcuna utilità agli appellanti &#8211; la doglianza relativa all’asserita ultrapetizione della sentenza gravata quanto alla ritenuta nullità, appare confermato dal fatto che il primo giudice ha ravvisato l’illegittimità di detti permessi di costruire più per vizi autonomi che non per una mera invalidità derivata da quella delle concessioni del 2002 e del 2003.<i><br />
</i>Con riguardo a tale parte della pronuncia gravata, i motivi d’impugnazione formulati dagli appellanti sono infondati, dovendo trovare integrale conferma le conclusioni raggiunte dal T.A.R.<br />
<b><br />
4. </b>In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto non autorizzabili gli interventi assentiti col permesso di costruire nr. 16 del 2006, in considerazione della specifica destinazione urbanistica dell’area <i>de qua, </i>in quanto risolventesi nella realizzazione di un edificio di superficie ben superiore a quella preesistente.<br />
Tanto sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio, sulla quale si concentrano le critiche degli odierni appellanti, che assumono non avere la stessa fornito alcun elemento di prova in ordine alla superficie preesistente, spingendosi a chiedere disporsi nella presente sede un nuovo accertamento tecnico.<br />
Le censure di parte appellante non sono condivisibili, e le richieste istruttorie appaiono ultronee.<br />
<b>4.1. </b>In primo luogo, occorre sgombrare il campo dalla circostanza, su cui gli appellanti insistono particolarmente, che il C.T.U. nominato dal T.A.R. non ha compiuto nessun sopralluogo sui luoghi interessati dall’intervento.<br />
Tale circostanza invero, lungo dal costituire un’anomalia o un’abnormità, è pienamente coerente con quello che era l’oggetto dei quesiti specifici formulati dal T.A.R. pugliese; segnatamente, l’incarico di consulenza aveva a oggetto l’accertamento da un lato della superficie dell’immobile originariamente esistente in loco (prima delle concessioni edilizie del 2002 e del 2003 e degli abusi conseguenti), e dall’altro della superficie globale dell’edificazione assentita con i permessi di costruire nn. 16 e 38 del 2006, ciò all’evidente fine di operare un raffronto tra preesistente ed assentito.<br />
Orbene, mentre è evidente che il secondo dato non poteva che evincersi dal mero esame della documentazione progettuale allegata ai permessi di costruire impugnati (trattandosi di opere autorizzate ma non ancora realizzate), altrettanto deve dirsi quanto al primo dato, non potendo la superficie originaria ricavarsi che da un’analisi storico-documentale attese le rilevanti alterazioni dello stato dei luoghi <i>medio tempore </i>intervenute.<br />
Insomma, un sopralluogo sul posto sarebbe stato idoneo a ingenerare confusione piuttosto che a fornire certezze, in quanto si sarebbe “scontrato” con le edificazioni di nuova realizzazione, che come risulta <i>per tabulas </i>sono così estese e incisive da rendere vano e opinabile qualsiasi tentativo di risalire – magari sulla base dell’esame di ruderi e tracce risalenti chissà a quale epoca, come vorrebbero gli odierni appellanti – all’originaria superficie dell’immobile <i>illo tempore </i>insistente sul suolo.<br />
Né può dirsi, come assume l’appellante S.I.L.C.O. S.r.l., che così inteso l’incarico peritale si sarebbe ridimensionato a una mera collazione di documenti che il giudice di primo grado avrebbe potuto anche compiere autonomamente: infatti, è evidente che, soprattutto quanto all’individuazione della superficie originariamente edificata, il C.T.U. era chiamato a non “accontentarsi” affatto della documentazione già versata in atti, dovendo condurre i propri accertamenti anche su risultanze estranee al giudizio (p. es. documentazione catastale, eventuali rilievi aerofotogrammetrici da ricercare presso enti pubblici etc.).<br />
Pertanto, si comprende il perché il Collegio reputi superfluo e verosimilmente improduttivo l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria richiesta dagli appellanti (supplemento di C.T.U. con sopralluogo sui luoghi).<br />
<b>4.2. </b>Ciò premesso in linea generale, appaiono condivisibili anche nel merito le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.<br />
In particolare, sulla scorta dei risultati della suindicata consulenza, si è ritenuto che l’originaria superficie edificata fosse pari a mq. 752,67, di gran lunga inferiore alla superficie assentita, che è pari a mq. 1244,14 (per una cubatura complessiva di mc. 5474,26).<br />
Tele dato, invero, è stato ricavato dalla relazione tecnica allegata all’originaria istanza di concessione edilizia del 1997, ritenuta dal consulente più affidabile rispetto ai dati ricavabili dagli atti notarili, dai quali era evincibile soltanto un dato “aggregato” comprensivo anche di cortili e pertinenze non edificate, mentre per ignoti motivi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Altamura non è stata rinvenuta la relazione tecnica inerente alle più recenti richieste di permessi di costruire.<br />
Malgrado le parti appellanti ritengano tale dato opinabile e incerto, esso coincide pienamente con quanto ricavabile dal rapporto di polizia giudiziaria redatto dalla Polizia Municipale in servizio presso la Procura della Repubblica di Bari nel 2003, nell’immediatezza degli abusi edilizi poi oggetto di sequestro e giudizio penale.<br />
In tale sede, fu espresso “…Il convincimento che la superficie preesistente risultasse di circa mq. 752,67”, sulla scorta di una serie di elementi: tale dato numerico corrispondeva approssimativamente a quello risultante dal rilievo allegato all’atto di divisione ereditaria in riferimento ai fabbricati assegnati alle germane Cucchiarelli (poi danti causa dell’odierna appellante S.I.L.C.O. S.r.l.); esso coincideva con quanto ricavabile anche da un rilievo aerofotogrammetrico risalente al 1985, rinvenuto presso l’Ufficio Tecnico comunale; analogo dato poteva ricavarsi dallo stralcio di mappa catastale relativo all’anno 1990, epoca del frazionamento del complesso immobiliare.<br />
A fronte di tali emergenze, che conducono univocamente e ragionevolmente a ritenere che effettivamente la superficie originaria edificata fosse pari a circa mq. 750, del tutto contraddittori appaiono gli argomenti degli odierni appellanti, i quali sostengono che la superficie già edificata non sarebbe inferiore ai mq. 1244,15 da ultimo assentiti, dopo che:<br />
&#8211; in occasione dell’istanza di concessione edilizia formulata nel 1997 dalla dante causa della S.I.L.C.O. S.r.l. fu dichiarata una superficie preesistente di mq. 600;<br />
&#8211; nel 2002, all’epoca della richiesta poi sfociata nelle concessioni oggetto di procedimento penale, dalla stessa S.I.L.C.O. S.r.l. fu dichiarata – come già rilevato – una superficie pari a mq. 752,67 (pari a quella accertata dal C.T.U.);<br />
&#8211; da ultimo, in occasione del rilascio degli impugnati permessi di costruire, la stessa S.I.L.C.O. ha dichiarato una superficie soli mq. 912,53 (salvo poi a precisare, nell’ambito del presente giudizio, che tale cifra si riferirebbe alla superficie “netta<br />
In conclusione, gli elementi valorizzati dal C.T.U. risultano univoci e coerenti, al contrario di quelli prodotti dagli appellanti, che oltre a essere tra loro contrastanti e di per sé ambigui, scontano il vizio di pregresse falsità documentali accertate, come si è visto, con sentenza penale definitiva.<br />
<b>4.3. </b>Ai rilievi fin qui svolti può aggiungersi che del tutto irrilevante, ai fini delle valutazioni da compiersi nella presente sede, è il fatto che i nuovi permessi di costruire del 2006 siano stati “sottoposti” al P.M. ed al G.i.p. nell’ambito del procedimento penale scaturito dai pregressi abusi, ottenendone una sorta di vaglio positivo, concretatosi nel parere favorevole del P.M. al dissequestro del manufatto e nell’affermazione, resa nella sentenza pronunciata <i>ex </i>art. 444 c.p.p., secondo cui nel permesso nr. 16 del 2006 “non si rinvengono peraltro profili di illegittimità che ne impongano la disapplicazione”.<br />
Ed invero, in disparte il rilievo che tale ultima affermazione può intendersi unicamente come riferito all’insussistenza di profili di illegittimità rilevabili <i>ictu oculi </i>(non avendo, evidentemente, il G.i.p. né il potere né gli strumenti per condurre un approfondito accertamento tra quanto assentito e la superficie originariamente edificata), va ribadita l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto al processo penale, ben potendo il primo concludersi con l’accertamento di illegittimità anche al di là della sussistenza di vizi che possano apparire rilevanti ai fini della configurazione di fattispecie di reato.<br />
<b><br />
5. </b>L’acclarata infondatezza degli appelli principali, comportando l’integrale conferma della sentenza impugnata (sia pure con motivazione parzialmente diversa, per quanto sopra diffusamente osservato), determina l’improcedibilità, per evidente difetto d’interesse, dell’appello incidentale proposto dalle sigg.re Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora.<br />
<b><br />
6. </b>In applicazione del principio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico dell’appellante S.I.L.C.O. S.r.l. e del Comune di Altamura, e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:<br />
&#8211;	respinge gli appelli proposti dalla S.I.L.C.O. S.r.l. e dal Comune di Altamura;<br />	<br />
&#8211;	dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da De Nora Maria Teresa, De Nora Elisabetta e De Nora Elena.<br />	<br />
Condanna la S.I.L.C.O. S.r.l. e il Comune di Altamura, <i>pro quota, </i>al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2008 con l’intervento dei signori:</p>
<p>Costantino Salvatore     &#8211;       Presidente f.f.<br />
	Pier Luigi Lodi       &#8211;               Consigliere<br />	<br />
	Salvatore Cacace    &#8211;              Consigliere<br />	<br />
	Eugenio Mele          &#8211;             Consigliere<br />	<br />
         Raffaele Greco          &#8211;           Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5809/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5807</a></p>
<p>Pres. L. Cossu – Est. R. Greco Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e ARAN (Avv. Stato) c/ Confintesa e Intesa (Avv. F. M. Polito) sul diritto di accesso ai documenti relativi all&#8217;esclusione dal novero delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative Procedimento amministrativo – Pubblico impiego &#8211; Rappresentatività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Cossu – Est. R. Greco<br /> Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e ARAN (Avv. Stato) c/ Confintesa e Intesa (Avv. F. M. Polito)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto di accesso ai documenti relativi all&#8217;esclusione dal novero delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Pubblico impiego &#8211; Rappresentatività sindacale – Accertamento – Organizzazioni sindacali – Esclusione – Diritto accesso – Sussiste – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esclusione dal novero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative legittima a conoscere i dati sulla base dei quali il calcolo è stato condotto, ivi compresi i dati quantitativi su cui sono state computate le percentuali di cui all’art. 43 del d.lgs. 165/2001, in quanto i dati in discussione, aventi ad ogetto l’iscrizione dei dipendenti di alcune amministrazioni pubbliche alle organizzazioni sindacali, non possono considerarsi “dati sensibili”, tali essendo, a norma dell’art. 60 del d.lgs. 196/2003, unicamente quelli relativi allo stato di salute e alla vita sessuale della persona.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 5902 del 2008, proposto dalla </p>
<p><b>Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e dall’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore,</i> rappresentati e difesi <i>ope legis </i>dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi, 12,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Confintesa e Intesa</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore, </i>rappresentate e difese dall’avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via Pasubio, 2,<br />
<b></p>
<p align=center>
avverso</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la sentenza nr. 3675/2008 del T.A.R. Lazio, sez. I, depositata il 2 maggio 2008, notificata il 6 giugno 2008.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle appellate;<br />
Vista la memoria prodotta dalle appellate in data <i>16 ottobre 2008</i> a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del <i>21 ottobre 2008</i>, il Consigliere <i>Raffaele Greco;<br />
</i>Uditi l’avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni appellanti e l’avv. Polito per le appellate;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
La Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso dell’organizzazione sindacale Intesa e della confederazione cui essa fa capo, Confintesa, ha annullato il diniego opposto dall’ARAN, e la decisione di questo confermativa emessa dalla Commissione, alle istanze di accesso aventi a oggetto atti relativi alla procedura di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2006-2007 (conclusasi con la mancata inclusione delle istanti tra le organizzazioni maggiormente rappresentative).<br />
A sostegno del ricorso, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto:<br />
1) mancanza di attualità dell’interesse a ricorrere, atteso che da un lato ogni controversia avrebbe dovuto essere risolta all’interno del Comitato paritetico di cui all’art. 43, comma VIII, del d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, e comunque l’originaria istanza di accesso avrebbe dovuto essere rivolta a tale Comitato, organo responsabile della procedura, e non all’ARAN;<br />
2) erroneità delle statuizioni del T.A.R., non essendosi tenuto conto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe potuto portare facilmente all’identificazione dei dipendenti iscritti a ciascun sindacato, essendovi quindi una prevalente esigenza di riservatezza da tutelare.<br />
Le appellate Intesa e Confintesa, nel costituirsi, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, argomentando diffusamente nel senso dell’infondatezza del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>1. <i></b></i>L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.<br />
<b><br />
2. </b>Per meglio comprendere l’oggetto del contendere, è opportuno riassumere sommariamente la vicenda che opera, anche con richiamo alla normativa ad essa applicabile.<br />
L’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 disciplina il procedimento per il periodico accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, al fine di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative da ammettere alla contrattazione collettiva nazionale, individuate <i>ex lege </i>in quelle che abbiano nel comparto o nell’area di riferimento una rappresentatività non inferiore al 5 %, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.<br />
In estrema sintesi, a raccogliere i dati sui voti e sulle deleghe procede l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (art. 43, comma VII), mentre alla certificazione dei dati e alla risoluzione di eventuali controversie provvede un apposito Comitato paritetico, istituito presso l’ARAN e che vede la partecipazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale (art. 43, comma VIII).<br />
Orbene, l’odierna appellata Intesa e la sua confederazione di riferimento, Confintesa – già incluse tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il biennio 2004-2005 – ne sono state invece escluse, con la sola eccezione del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quadriennio contrattuale normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006-2007.<br />
Avendo formulato rituale istanza ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, al fine di conoscere gli atti istruttori relativi all’accertamento della propria rappresentatività, dopo un articolato carteggio le appellanti conseguivano un parziale diniego (poi confermato, a seguito di opposizione, anche dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi).<br />
In particolare, veniva loro negato l’accesso a dati relativi all’accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali del comparto Ministeri e delle Agenzie Fiscali, e segnatamente alle schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31 dicembre 2004 e i verbali elettorali delle elezioni per le R.S.U. del novembre 2004: ciò in quanto, essendo la rappresentatività dipendente da un dato percentuale da computare sulla base delle deleghe e dei voti di tutte le organizzazioni sindacali del comparto o dell’area, si rendeva necessario conoscere i dati sulla base dei quali tale percentuale era stata calcolata.<br />
A fronte dell’accoglimento del successivo ricorso giurisdizionale avverso detto diniego parziale di accesso, le Amministrazioni appellate formulano due ordini di motivi di appello, che però si appalesano entrambi infondati.<br />
<b><br />
3.1. </b>Sotto un primo profilo, non può in alcun modo condividersi la doglianza relativa all’asserita mancanza di attualità della richiesta di accesso, con la quale evidentemente parte appellante intende sostenere l’inammissibilità per carenza di interesse dell’originario ricorso <i>ex </i>art. 25 l. nr. 241/90.<br />
L’assunto è basato sul dato testuale di cui all’art. 43, comma VIII, d.lgs. nr. 165 del 2001, in base al quale il Comitato paritetico istituito presso l’ARAN è competente, oltre che per la certificazione dei dati raccolti in ordine alle deleghe e ai voti, anche per la “<i>risoluzione delle eventuali controversie</i>”: dal che dovrebbe desumersi, secondo le appellanti, che ogni contestazione avrebbe dovuto esser sollevata all’interno del Comitato medesimo.<br />
In contrario, al di là del rilievo che – come correttamente evidenziato dalle appellate – l’attuale controversia non ha a oggetto il merito delle scelte relative all’accertamento di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ma soltanto il diritto di Intesa e Confintesa a conoscere gli atti relativi a tale procedura di accertamento, non può non rilevarsi che anche concettualmente l’argomentazione di parte appellante è priva di fondamento.<br />
Essa, in buona sostanza, si risolve nell’affermazione del principio secondo cui chiunque abbia partecipato a un procedimento amministrativo, avendo avuto in quella sede la possibilità di far valere le proprie ragioni, dovrebbe vedersi per ciò solo preclusa la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo in ipotesi a lui sfavorevole: conclusione con tutta evidenza inconciliabile con i principi che governano la disciplina positiva del procedimento amministrativo.<br />
<b>3.2. </b>Nemmeno può parlarsi, come fa l’appellante, di un difetto di legittimazione dell’ARAN a ricevere l’istanza di accesso, che avrebbe dovuto invece essere indirizzata al Comitato paritetico, quale organo preposto <i>ex lege </i>a svolgere la procedura di accertamento.<br />
A ciò può agevolmente replicarsi col richiamo all’art. 25, comma II, l. nr. 241/90, in base al quale la richiesta di accesso è legittimamente rivolta “<i>all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente</i>”.<br />
Nel caso che occupa, è l’ARAN che provvede non solo a raccogliere i dati che vengono poi trasmessi al Comitato paritetico, ma anche a custodirli dopo la conclusione del procedimento di cui all’art. 43 d.lgs. nr. 165/2001: pertanto, non può seriamente dubitarsi della correttezza dell’operato di Intesa e Confintesa nell’indirizzare – appunto &#8211;  all’ARAN la propria istanza di accesso ai documenti.<br />
<b><br />
4. </b>Col secondo motivo d’impugnazione, le Amministrazioni appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato il potenziale <i>vulnus </i>alla riservatezza dei soggetti iscritti alle organizzazioni sindacali che sarebbe derivato dall’accoglimento dell’istanza nei sensi auspicati da Intesa e Confintesa.<br />
Anche sotto tale profilo, le argomentazioni del giudice di primo grado appaiono corrette e condivisibili.<br />
Ed invero, la sentenza impugnata ha giustamente escluso la stessa sussistenza dei presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 24, ultimo comma, della legge nr. 241 del 1990, il giudice è tenuto a operare un bilanciamento tra il diritto di difesa giurisdizionale cui – come, evidentemente, nel caso che occupa – è preordinato l’accesso e l’esigenzan di tutela della <i>privacy </i>altrui.<br />
Infatti, in primo luogo è evidente che i dati in discussione, aventi a oggetto l’iscrizione dei dipendenti di alcune amministrazioni pubbliche alle organizzazioni sindacali, non possono considerarsi “<i>dati sensibili</i>”, tali essendo, a norma dell’art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, unicamente quelli relativi allo stato di salute e alla vita sessuale della persona.<br />
Inoltre, dal tenore dell’istanza formulata da Intesa e Confintesa è evidente che essa è intesa a conoscere una pluralità di dati esclusivamente numerici, inerenti alle deleghe conferite alle varie organizzazioni sindacali ed ai risultati elettorali, senza alcuna ulteriore indicazione nominativa: il fatto che sulla scorta di quei dati sia possibile a taluno, attraverso successive attività d’indagine, risalire all’identità delle persone cui quei dati numerici si riferiscono, e che ciò possa in ipotesi risultare più agevole in alcune situazioni specifiche (fra cui parte appellante cita quella di un ufficio o un comparto in cui tutti siano iscritti a una stessa organizzazione sindacale) è insito nelle modalità stesse di raccolta dei dati <i>de quibus </i>come prescritte dalla legge, e non può divenire pretesto per negare la conoscenza dei dati medesimi a chi la chieda per ragioni meritevoli di tutela.<br />
Tale è la situazione delle odierne appellate, le quali, essendo state escluse dal novero delle organizzazioni maggiormente rappresentative, hanno legittimamente interesse – anche al fine di contestare nel merito la decisione – a conoscere i dati sulla base dei quali il calcolo è stato condotto, ivi compresi i dati quantitativi su cui sono state computate le percentuali di cui all’art. 43 d.lgs. nr. 165/2001.<br />
<b><br />
5. </b>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Condanna le Amministrazioni appellanti al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del <i>21 ottobre 2008</i> con l’intervento dei signori:</p>
<p>Luigi Cossu                          &#8211;		Presidente <br />	<br />
	Luigi Maruotti              &#8211;        		Consigliere<br />	<br />
	Goffredo Zaccardi          &#8211;       		Consigliere<br />	<br />
	Bruno Mollica                 &#8211;     		Consigliere<br />	<br />
         Raffaele Greco                  &#8211;    		Consigliere, est.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 25/11/2008</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5808/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5808</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Greco Ministero della Difesa (Avv. Gen. Stato) c. SO.GE.SE. – Società Gestione Servizi S.r.l., (Avv. F. Lattanzi), Gestioni Romito S.r.l., (Avv.ti F. Iazzetta, F. Mirigliani) sulla ammissibilità, negli appalti di servizi, di considerare il pregresso svolgimento di servizi analoghi sia come requisito di ammissione sia come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Greco Ministero della Difesa (Avv. Gen. Stato) c. SO.GE.SE. – Società Gestione<br /> Servizi S.r.l., (Avv. F. Lattanzi), Gestioni Romito S.r.l., (Avv.ti F. <br />Iazzetta, F. Mirigliani)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità, negli appalti di servizi, di considerare il pregresso svolgimento di servizi analoghi sia come requisito di ammissione sia come elemento di valutazione delle offerte tecniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Capacità economico-finanziaria – Fatturato per servizi analoghi “negli ultimi tre anni” – Interpretazione – Ultimi tre esercizi finanziari – Produzione dei bilanci &#8211; Necessità</p>
<p>2- Contratti della P.A. – Servizi – Gara &#8211; Pregresso svolgimento di servizi analoghi – Requisito di ammissione ed elemento di valutazione dell’offerta – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- La previsione della lex specialis che indica quale elemento di valutazione del merito tecnico dell’offerta il “fatturato raggiunto negli ultimi tre anni” per servizi analoghi, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al fatturato risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari e non già a quello relativo agli ultimi tre anni solari. L’utilizzo del termine “fatturato”, invero, richiamando un dato contabile e finanziario piuttosto che meramente storico, individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco temporale, bensì quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario che, pertanto, può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio, unici documenti contabili che consentano di ricostruire il fatturato in maniera non arbitraria od opinabile.</p>
<p>2- Il principio di derivazione comunitaria che vieta la commistione tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi di valutazione delle offerte tecniche, va applicato cum grano salis nelle procedure relative ad appalti di servizi, in cui l’offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un <i>facere</i> che può essere valutata unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell’operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d’impresa. Sotto tale profilo, appare legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 5444 del 2008, proposto dal <br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore, </i>e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante <i>pro tempore,</i> entrambi rappresentati e difesi <i>ope legis </i>dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi, 12,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <B>SO.GE.SE. </B>– <b>Società Gestione Servizi S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante<i> pro tempore, </i>rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via G. Pierluigi da Palestrina, 47,</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della <b>Gestioni Romito S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Iazzetta e Francesco Mirigliani, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via della Frezza, 59,<br />
<b>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I <i>bis, </i>nr. 5640/08, del 28 maggio – 9 giugno 2008, resa <i>inter partes </i>nel ricorso nr. 4546/2008, mai notificata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata SO.GE.SE. S.r.l. e della controinteressata Gestioni Romito S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalla SO.GE.SE. S.r.l. in data 17 luglio 2008 e 22 ottobre 2008 a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 3908 del 22 luglio 2008, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza impugnata;<br />
Visto il dispositivo di decisione nr. 630 del 31 ottobre 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2008, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Lattanzi, l’avv. Iazzetta e l’avvocato dello Stato Melillo;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in riferimento alla gara informale bandita dal Comando Generale dell’Arma per l’affidamento del servizio di ristorazione, bar, campi da tennis e piscina presso i complessi immobiliari della Caserma “Hazon” e del “Centro Tevere” di Roma, ha accolto il ricorso proposto dalla SO.GE.SE. S.r.l. e, per l’effetto, ha annullato gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della Gestioni Romito S.r.l.<br />
A sostegno dell’impugnazione, hanno rilevato l’erroneità dell’avviso espresso dal primo giudice, laddove ha censurato l’interpretazione dell’Amministrazione circa la clausola della lettera d’invito che, indicando tra gli elementi dell’offerta da valutare il “<i>fatturato raggiunto negli ultimi tre anni</i>”, era stata intesa come riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, piuttosto che agli ultimi tre anni solari.<br />
L’appellata SO.GE.SE. S.r.l. – risultata aggiudicataria del servizio per effetto della sentenza impugnata &#8211; nel costituirsi, si è opposta all’accoglimento dell’appello, argomentando nel senso della condivisibilità della sentenza di primo grado; al contrario, la Gestioni Romito S.r.l. (che era risultata aggiudicataria sulla base dell’interpretazione della stazione appaltante, poi smentita dal T.A.R.) si è costituita associandosi alle doglianze formulate dalle Amministrazioni appellanti.<br />
Alla camera di consiglio del 22 luglio 2008, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 28 ottobre 2008.<br />
A tale ultima udienza, la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>L’appello è fondato, dovendo ribadirsi e confermarsi, come meglio appresso esplicitato, l’avviso espresso dalla Sezione già in sede cautelare.<br />
<b>2. </b>La presente controversia concerne la gara informale, indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con lettera d’invito del 30 ottobre 2007, per l’affidamento del servizio di ristorazione, bar, campi da tennis e piscina presso i complessi immobiliari della Caserma “Hazon” e del “Centro Tevere” di Roma.<br />
All’esito delle operazioni di gara, è risultata in un primo momento vincitrice l’odierna appellata SO.GE.SE. S.r.l., ma l’aggiudicazione in suo favore è stata sospesa, e quindi annullata, sulla base di una particolare interpretazione della <i>lex specialis </i>fatta propria dalla stazione appaltante.<br />
In particolare, tra gli elementi di valutazione dell’offerta indicati dal capitolato tecnico allegato alla lettera d’invito vi era quello denominato “<i>Attività e struttura organizzativa dell’impresa</i>”, per il quale era prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti, di cui al massimo 8 per “<i>il fatturato raggiunto negli ultimi tre anni nella conduzione dell’attività di ristorazione di tipo analoga a quelle in oggetto</i>”.<br />
Nel riesaminare gli atti di gara, l’Amministrazione ha ritenuto che il predetto riferimento agli “<i>ultimi tre anni</i>” dovesse essere inteso come fatto agli ultimi tre esercizi finanziari, e non agli ultimi tre anni solari: pertanto, è stato chiesto alla SO.GE.SE. S.r.l. – che aveva prodotto documentazione relativa ai servizi svolti nei tre anni anteriori (2005, 2006 e 2007) – di documentare il proprio fatturato sulla scorta dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2004, 2005 e 2006); sulla base di tale produzione, è risultato ridotto il punteggio riportato dalla SO.GE.SE. per la voce <i>de qua, </i>con l’effetto di rendere prima in graduatoria, e conseguentemente aggiudicataria del servizio, la Gestioni Romito S.r.l.<br />
Investito del ricorso proposto dalla SO.GE.SE. S.r.l., il T.A.R. del Lazio ha annullato le determinazioni della stazione appaltante, essenzialmente sulla scorta di due rilievi: <i>a) </i>la chiarezza dell’enunciato della <i>lex specialis </i>di gara laddove impiegava la locuzione “<i>tre anni</i>”, tale da non presentare alcuna ambiguità o incertezza atta a legittimare un’operazione interpretativa del tipo di quella posta in essere dalla stazione appaltante; <i>b) </i>l’impossibilità di adottare un’interpretazione della clausola in oggetto, inerente agli elementi dell’offerta, che trasformasse uno di essi in una mera “duplicazione” del requisito del fatturato pregresso per servizi analoghi (richiesto, ai fini dell’ammissione alla gara, in altra parte della <i>lex specialis</i>), per non incorrere in violazione del noto divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara ed elementi dell’offerta.<br />
<b>3. </b>Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che non può condividersi l’assunto del primo giudice, nonché della ricorrente in primo grado ed odierna appellata SO.GE.SE. S.r.l., in ordine all’assoluta chiarezza e univocità della clausola della <i>lex specialis </i>di gara oggetto di contestazione.<br />
E, difatti, appare evidente che il riferimento agli “<i>ultimi tre anni</i>” non può essere letto in modo avulso dal contesto della clausola in questione, e specificamente dall’impiego, nel testo della stessa, del termine “<i>fatturato</i>”, tale da richiamare un dato contabile e finanziario, piuttosto che meramente storico: il “<i>fatturato</i>”, ad avviso del Collegio, individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario, e pertanto può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio (che, come noto, costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile e finanziaria).<br />
Insomma, si deve ritenere, sulla scorta di una lettura del bando di gara improntata a criteri di oggettività e ragionevolezza, che l’unico modo con cui la stazione appaltante avrebbe potuto agganciare a un riferimento certo l’individuazione di un dato, quale quello richiesto ai concorrenti, fosse quello di richiamarsi ai bilanci di esercizio, unici documenti contabili che consentano di ricostruire il “<i>fatturato</i>” in maniera non arbitraria od opinabile.<br />
Al contrario, l’opposta opinione avrebbe determinato non solo – come giustamente rilevato dalle Amministrazioni appellanti – incertezze e rischi di contestazioni con riguardo all’individuazione del <i>dies ad quem </i>del riferimento temporale contenuto nel capitolato (ben potendo, nel silenzio della <i>lex specialis </i>sul punto, farsi riferimento indifferentemente ai tre anni anteriori alla pubblicazione del bando, ovvero ai tre anni anteriori alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte), ma anche e soprattutto la possibilità di documentare servizi svolti ma non ancora “fatturati” (essendo dato di comune esperienza che sovente determinate prestazioni, svolte in un determinato anno, vengono fatturate in un momento successivo e quindi inserite nel bilancio dell’anno successivo), ancora una volta con rischi di equivoci e contestazioni.<br />
Alla luce di ciò, si appalesano del tutto corrette sia la decisione dell’Amministrazione di porsi il problema del significato da dare alla clausola <i>de qua </i>(non sussistendo, come appena evidenziato, quell’assoluta univocità della stessa che, sola, avrebbe precluso ogni operazione ermeneutica) sia l’interpretazione in concreto adottata (la più idonea, come pure si è visto, a scongiurare il rischio di dubbi e incertezze in sede applicativa).<br />
<b>4. </b>A fronte di tali considerazioni, scarsamente perspicui appaiono i rilievi svolti dall’odierna appellata – e in parte condivisi dal primo giudice – in ordine al rischio di una violazione del divieto di commistione tra i requisiti di capacità richiesti ai concorrenti per la partecipazione alla gara e gli elementi dell’offerta.<br />
Innanzi tutto, l’argomento prova troppo, nel senso che tale rischio non verrebbe meno neanche ove si accogliesse l’interpretazione che intende l’inciso “<i>tre anni</i>” come riferito agli ultimi anni solari, essendo evidente che anche in tal caso a essere valutato sarebbe il “<i>fatturato</i>” pregresso dell’impresa, ossia lo stesso elemento già preso in considerazione quale requisito di ammissione alla gara, con la sola differenza, del tutto marginale ai fini che qui interessano, dell’arco temporale di riferimento.<br />
In secondo luogo, senza voler contestare il noto orientamento giurisprudenziale di derivazione comunitaria secondo cui, essendo la procedura di gara tesa a selezionare la migliore offerta e non il miglior offerente, il bando di gara non può duplicare, nella previsione degli elementi dell’offerta oggetto di valutazione, la prescrizione dei requisiti di capacità tecnica ed economica già preliminarmente richiesti ai concorrenti ai fini dell’ammissione alla gara, non può però sottacersi che tale principio va applicato <i>cum grano salis </i>nelle procedure – come quella che occupa – relative ad appalti di servizi, in cui l’offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un <i>facere </i>che può essere valutata unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell’operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d’impresa.<br />
Sotto tale profilo, appare legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, come richiesto nel caso che occupa dal capitolato sotto la voce “<i>Attività e struttura organizzativa dell’impresa</i>”.<br />
Una previsione siffatta non può dirsi seriamente in contrasto col principio sopra richiamato, laddove peraltro essa attribuisca un peso ponderale non decisivo all’elemento così considerato: ciò che avviene nel caso di specie, laddove per il fatturato pregresso era prevista l’attribuzione di un massimo di soli 8 punti sui 50 attribuibili all’offerta tecnica.<br />
<b>5. </b>In conclusione, s’impone la riforma della sentenza impugnata, con la integrale reiezione del ricorso di primo grado.<br />
<b>6. </b>Sussistono altresì giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del <i>28 ottobre 2008 </i>con l’intervento dei signori:<br />
	Costantino Salvatore             		Presidente f.f.<br />	<br />
	Pier Luigi Lodi                       		Consigliere<br />	<br />
	Salvatore Cacace                   		Consigliere<br />	<br />
	Eugenio Mele                        		Consigliere<br />	<br />
         Raffaele Greco                       		Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-11-2008-n-5808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a></p>
<p>Pres. G. Ruoppolo &#8211; Est. R. GiovagnoliA.C. Arezzo s.p.a. (Avv.ti Prof. G. Corso e G. Pesce) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti). sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria conseguente a sanzioni disciplinari sportive e sulla natura di lodo arbitrale della decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ruoppolo &#8211; Est. R. Giovagnoli<br />A.C. Arezzo s.p.a. (Avv.ti Prof. G. Corso e G. Pesce) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria conseguente a sanzioni disciplinari sportive e sulla natura di lodo arbitrale della decisione della Camera di Conciliazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Sport &#8211; Sanzione disciplinare &#8211; Risarcimento danno – Giurisdizione esclusiva g.a. – Sussiste – Limiti.</p>
<p>2. Giustizia sportiva – CONI &#8211; Camera Conciliazione – Decisione – Natura – Lodo arbitrale – Ragioni.</p>
<p>3. Arbitrato &#8211; Qualificazione – Natura rituale o irrituale – Determinazione – Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un’ottica costituzionalmente orientata le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003, convertito in l. n. 280/2003, devono essere interpretate nel senso che laddove il provvedimento disciplinare adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.</p>
<p>2. Premesso che la decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, tale qualificazione del lodo in termini di atto amministrativo non può essere applicata alla presente fattispecie, in quanto la sanzione inflitta non era arbitrabile ai sensi dello Statuto federale all’epoca vigente.</p>
<p>3. Ogni dubbio sulla qualificazione come rituale o irrituale dell’arbitrato prescelto dalle parti, alla luce dell’art. 808 ter c.p.c., deve sciogliersi a favore della natura rituale e della conseguente integrale applicabilità della disciplina legale, anche per quel che riguarda il regime di impugnazione di cui all’art. 827 c.p.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria conseguente a sanzioni disciplinari sportive e sulla natura di lodo arbitrale della decisione della Camera di Conciliazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5782/08 Reg.Dec.<br />
N. 5578 Reg.Ric. ANNO   2007<br />
Disp.vo 605/2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5578/2007, proposto</p>
<p> dall’<b>A.C. Arezzo S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Guido Corso e Giovanni Pesce, elettivamente domiciliata presso  lo studio del secondo in Roma, via XX Settembre n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso il primo elettivamente domiciliata, in Roma, via Panama n. 58;<br />
<b>C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli, n. 2;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Lega Nazionale Professionisti serie A e B</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini, elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone, n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli;<br />
della <b>Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, del Collegio arbitrale, in persona del Presidente pro tempore, della A.C. Cesena S.p.a., della U.S. Triestina Calcio S.r.l., della Spezia Calcio S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio, sezione III ter, n. 5645/2007, depositata il 21 giugno 2007;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della Lega Nazionale professionisti;<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalla F.I.G.C.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008 relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli; <br />
Uditi gli avv.ti Pesce, Medugno e Angeletti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. del Lazio, la società sportiva A.C. Arezzo s.p.a. ha impugnato, chiedendo anche il risarcimento del danno subito, le decisioni succedutesi dinanzi alle corti di giustizia sportiva culminate con il lodo della Camera arbitrale, che ha sancito per l’Arezzo la penalizzazione di 6 punti in classifica nel campionato di calcio di serie B, stagione 2006/2007, penalizzazione rivelatasi poi decisiva per la retrocessione dell’Arezzo dalla serie B alla serie C1.<br />
La penalizzazione è stata inflitta all’Arezzo a titolo di illecito sportivo, per fatti connessi alla vicenda della c.d. “calciopoli”, insorta nella  stagione calcistica 2005/2006.</p>
<p>2. La vicenda è nata dall’intercettazione di una telefonata intercorsa il 16/5/05 tra il sig. Titomanlio, designato come guardalinee per la delicata partita Arezzo &#8211; Salernitana, disputata il precedente 14/5, e terminata con il risultato di 1 &#8211; 0, ed il sig. Meani, dirigente del Milan ed amico del primo, ove si riferisce di un incontro e di una conversazione intervenuta a Coverciano tra il medesimo Titomanlio ed il sig. Mazzei, vicecommissario della CAN ed incaricato della formazione fisica e tecnica degli assistenti di gioco, nel corso della  quale il Mazzei avrebbe riservatamente rappresentato al proprio interlocutore di seguire con attenzione la competizione sportiva; nel corso della telefonata, inoltre, il Titomanlio riferisce di un paio di episodi di giuoco da lui segnalati  all’arbitro (che non li aveva ritenuti fallosi) inseriti in azioni di gioco che avrebbero potuto portare al pareggio della Salernitana.</p>
<p>3. Giova ancora evidenziare che l’Arezzo è stato sanzionato in ragione dell’applicazione della figura della c.d. responsabilità presunta prevista dal codice della giustizia sportiva, all’art. 9, comma terzo (pure oggetto di impugnativa innanzi al T.a.r. Lazio).<br />
4. Il T.a.r. Lazio, con la sentenza n. 5645 del 2007, ha respinto il ricorso, dopo aver disatteso alcune eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. In particolare, ha respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sul difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e sulla natura giuridica delle decisione emessa dal Collegio arbitrale.</p>
<p>5. Avverso tale sentenza ha proposto l’A.C. Arezzo s.p.a. ha proposto appello, chiedendo, in via cautelare, la sospensione. <br />
Si  costituita in giudizio la F.I.G.C. che ha spiegato anche appello incidentale, riproponendo le eccezioni di inammissibilità (fondate sul difetto di giurisdizione e sulla natura non provvedi mentale del lodo emesso dalla Camera di Conciliazione e arbitrato del C.O.N.I.). <br />
Si sono costituiti in giudizio, sostenendo posizioni analoghe a quella della F.I.G.C., anche il C.O.N.I. e la Lega Nazionale Professionisti serie A e B.</p>
<p>6. Con ordinanza n. 4098/2007, emessa all’esito della camera di consiglio del 31 luglio 2007, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza proposta dall’appellante principale.<br />
7. All’udienza del 21 ottobre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Appare opportuno premettere che il presente giudizio ha ormai ad oggetto soltanto il risarcimento del danno subito dall’A.C. Arezzo in conseguenza della penalizzazione inflitta che ha determinato, al termine della stagione 2006/2007, la retrocessione della società in serie C1. <br />
L’A.C. Arezzo, infatti, ha già disputato il campionato 2007/2008 in serie C1 (anziché in serie B, come sarebbe avvenuto senza la penalizzazione). Gli atti impugnati hanno, quindi, prodotto conseguenze irreversibili, nel senso che  &#8211; come del resto evidenziato, in sede di istanza cautelare, dallo stesso appellante principale &#8211;  neanche una eventuale decisione favorevole di questo Giudice potrebbe restituire all’Arezzo il “bene della vita” (qui coincidente con la permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti. <br />
La legittimità degli atti impugnati viene, quindi, in rilievo, in via indiretta, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria proposta dall’A.C. Arezzo s.p.a.<br />
Ciò premesso, si può ora procedere all’esame dei motivi di appello.<br />
2. Risulta logicamente pregiudiziale l’esame delle eccezioni di inammissibilità respinte dal T.a.r. e riproposte, mediante appello incidentale, dalla F.I.G.C.</p>
<p>3. Va, in primo luogo,  esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, eccezione riproposta dalla F.I.G.C. nell’assunto che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare sportiva (consistente nella penalizzazione in classifica), destinata ad esaurire i propri effetti nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l’ordinamento statale, alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2, della legge n. 280/2003.</p>
<p>3.1.  Occorre, a tal fine, ricostruire brevemente il quadro normativo e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in ordine ai rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa. <br />
Il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, (c.d. “salva calcio” o “blocca T.a.r.) stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, &#8220;salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&#8221; (art. 1, primo comma).<br />
Dando applicazione al principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il successivo art. 2 riserva all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.<br />
L’art. 3 d.l. cit., infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, e&#8217; devoluta alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e&#8217; fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all&#8217;articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.</p>
<p>3.2. Le norme appena riportate, nate con il preciso intento  di arginare l’intervento della giustizia statale sull’autonomia dell’ordinamento sportivo, hanno inteso tracciare una linea di confine netta tra i territori rispettivamente riservati all’ordinamento sportivo, e ai suoi organi di giustizia, e quelli nei quali è possibile l’intervento della giurisdizione statale, e del giudice amministrativo in particolare <br />
Il legislatore non è, tuttavia, pienamente riuscito nel suo scopo chiarificatore. <br />
Anche dopo del d.l. n. 220/2003, la linea di confine tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa è rimasta spesso incerta, come dimostrano le numerose divergenze interpretative che si riscontrano anche all’interno della giurisprudenza amministrativa. <br />
Si tratta di difficoltà ermeneutiche che riflettono, del resto, la stessa complessità che si incontra nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (che trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2 e 18 della Costituzione) e il principio del diritto di azione e di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 Cost.<br />
3.2. In questa indagine sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si deve partire da una considerazione di fondo: quella secondo cui la &#8220;giustizia sportiva&#8221; costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell&#8217;applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l&#8217;ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.</p>
<p>3.3. Proprio alla luce di tale principio, oggi c’è sostanziale concordia sul fatto che siano  riservate giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche,  (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi.</p>
<p> 3.4. Ugualmente, è ormai pacifico che siano riservate alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti l’ammissione e l&#8217;affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 20004, n. 3917).<br />
Nel testo dell’originario D.L. n. 220/2003 esse rientravano tra le questioni riservate all’ordinamento sportivo (art. 2, comma 1, lett. c). La soppressione in sede di conversione di tale categoria, costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l’ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti, l’affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni.</p>
<p>3.5. La questione si fa, invece, molto più delicata per le controversie c.d. disciplinari, le quali attengono alla irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, associazioni e società sportive. In questo caso, è, infatti, frequente che il provvedimento punitivo adottato nell’ambito dell’ordinamento sportivo incida, almeno indirettamente, per i gravi effetti anche economici che comporta, su situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, ma rilevanti per l’ordinamento generale. <br />
Il problema allora è se debba prevalere il valore dell’autonomia dell’ordinamento sportivo o quello del diritto di azione o di difesa in giudizio. <br />
A favore della prima soluzione sembrerebbe deporre la formulazione letterale dell’art. 2 d.l. n. 220/2003 che riserva alla giustizia sportiva, senza alcuna ulteriore distinzione, “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. <br />
A favore della seconda lettura si può, tuttavia, invocare la parte finale dell’art. 1 d.l. n. 220/2003 che, nell’affermare solennemente il principio dell’autonomia sportiva, fa espressamente &#8220;salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&#8221;.</p>
<p>3.6. In giurisprudenza sono state sostenute entrambe le posizioni.<br />
3.6.1. Alcune sentenze, soprattutto di primo grado,proprio dando rilevanza alla rilevanza esterna (in termini di incidenza si situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento generale) delle conseguenze derivanti dal provvedimento afflittivo irrogato dalla Federazione sportiva, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa anche sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate avverso società o singoli tesserati. <br />
Così, proprio con specifico riferimento alle penalizzazioni di alcuni punti in classifica, si segnala T.a.r. Lazio, sez. III, 22 agosto 2006, n. 7331 secondo cui tale sanzione, determinando l’esclusione dalla graduatoria delle società ripescabili nel campionato nazionale, e la conseguente retrocessione della società di calcio, assumerebbe anche rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici, ma anche di onorabilità.<br />
A tale orientamento interpretativo (che afferma o nega la giurisdizione in base alla gravità delle conseguenze che derivano dal provvedimento punitivo) fa, del resto, esplicito riferimento la sentenza di primo grado oggetto del presente appello.</p>
<p>3.6.2. In senso opposto, si è pronunciato invece il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la nota sentenza 8 novembre 2007 n. 1048, secondo cui in materia disciplinare la giurisdizione statale è sempre esclusa, a prescindere dalle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell’ordinamento sportivo e a quest’ultimo puramente riservati.<br />
A sostegno di tale tesi si osserva che il legislatore del 2003 “ha operato una scelta netta, nell’ovvia consapevolezza che l’applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l’interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria &#8220;discrezionalità interpretativa&#8221; a quella legislativa esercitata dal Parlamento” (C.G.A., sentenza 8 novembre 2007 n. 1048).</p>
<p>3.7. Tra le due diverse opzioni ermeneutiche, la seconda appare quella più aderente alla formulazione letterale degli artt. 2 e 3 d.l. n. 220/2003.  <br />
Tali norme,  infatti, demandano in via esclusiva alla giustizia tutti i “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Il legislatore non fa alcuna distinzione in ordine alla conseguenze patrimoniali che quelle sanzioni possono produrre. <br />
Del resto, come è stato rilevato ((C.G.A., sentenza 8 novembre 2007 n. 1048), il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, non poteva certo ignorare che l’applicazione del regolamento sportivo – sia da parte dell’arbitro nella singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità.<br />
Tuttavia a tali conseguenze non ha attribuito alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statuale; che, infatti, il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge citato.</p>
<p>3.8. Così inteso, tuttavia, il d.l. n. 220/2003 (conv. In l. n. 280/2003), dà luogo ad alcune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della riserva a favore della “giustizia sportiva”: in particolare, non risultano manifestamente infondati quei dubbi di costituzionalità, prospettati anche dall’appellante principale, che evocano un possibile contrasto col principio della generale tutela statuale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.), e con la previsione costituzionale che consente sempre l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa (art. 103 e 113 Cost.).<br />
Né sembra possibile procedere ad una interpretazione correttiva e costituzionalmente orientata della norme in esame: la strada dell’interpretazione “correttiva”, che poi è quella praticata dal T.a.r. Lazio con la sentenza appellata, finisce, infatti, per tradursi, di fronte ad una norma dalla chiara ed univoca portata precettiva, in una operazione di disapplicazione della legge incostituzionale, senz’altro preclusa a questo Giudice.</p>
<p>3.9. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ritiene di poter decidere la presente controversia senza sollevare la questione di costituzionalità delle norme contenute negli artt. 2  e 3 d.l. n. 220/2003 (conv. in l. n. 280/2003). <br />
Ciò in quanto, come sopra si è precisato, oggetto del presente giudizio non è più l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla Federazione all’Arezzo Calcio e delle decisioni che organi di giustizia sportiva che hanno respinto i ricorsi della società.  Tali atti, infatti, hanno ormai prodotto effetti irreversibili (avendo l’Arezzo già disputato, in conseguenza della sanzione subita e della conseguente retrocessione, il campionato di serie C1, anziché quello di serie B). <br />
Una eventuale decisione di annullamento pronunciata da questo Giudice non potrebbe comunque restituire all’A.C. Arezzo il “bene della vita” (coincidente con la permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti. <br />
La legittimità degli atti impugnati viene, pertanto, in rilievo solo in via indiretta ed incidentale, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, che a questo punto rappresenta l’oggetto esclusivo del presente giudizio.<br />
3.10. Rispetto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito da una società in conseguenza delle decisioni adottate da una Federazione sportiva o dagli organi della giustizia sportiva non può essere sostenuto il difetto assoluto di giurisdizione, invocando gli artt. 2 e 3 del più volte citato d.l. n. 220 del 2003. <br />
A tale conclusione conducono le seguenti considerazioni. <br />
In primo luogo, la domanda risarcitoria non è proponibile innanzi agli organi della giustizia sportiva (ai quali si può chiedere solo l’annullamento della sanzione). <br />
Escludere la giurisdizione statale avrebbe, allora, la conseguenza di creare un vero proprio vuoto di tutela: i danni provocati dalle decisioni delle Federazioni sportive (o dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del CONI) diventerebbero irrisarcibili, anche quando incidono (come spesso accade) su situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico generale. <br />
Non si avrebbe più soltanto una questione processuale, involgente i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, ma si avrebbe una vera e propria deroga sostanziale all’applicazione dell’art. 2043 c.c., deroga priva di ogni plausibile giustificazione e sprovvista di fondamento normativo espresso.</p>
<p>3.11. In questo caso, tuttavia, l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme è possibile. <br />
Da un lato, infatti, l’art. 2 d.l. cit., nel delimitare la riserva a favore dell’ordinamento sportivo, non fa alcun riferimento alle controversie risarcitorie. <br />
Dall’altro, l’art. 3 prevede espressamente che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, e&#8217; devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.<br />
Infine, l’art. 1 d.l. n. 220 del 2003, nel sancire il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, fa proprio “salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo”.<br />
Ebbene, il Collegio ritiene che tali norme debbano essere interpretate, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.<br />
3.12. Anche per le controversie risarcitorie opera, tuttavia, il c.d. vincolo della giustizia sportiva, e quindi potranno essere instaurate solo dopo che siano “esauriti i gradi della giustizia sportiva”, così come prevede l’art. 3.<br />
In  definitiva, anche se, secondo la vigente normativa, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dall’art. 3 d.l. n. 220/2003 non include le domande volte all’annullamento delle sanzioni disciplinari, deve, tuttavia, ritenersi, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto normativo, che siano proponibili innanzi al Giudice amministrativo le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno che tali sanzioni disciplinari hanno provocato incidendo anche su situazioni rilevanti per l’ordinamento generale della Repubblica. <br />
Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. <br />
Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, affermarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria proposta dall’A.C. Arezzo, volta ad ottenere i danni subiti a causa della retrocessione in serie C1determinata dalla penalizzazione subita.<br />
Il primo motivo dell’appello incidentale va, pertanto, respinto.<br />
3.13. La domanda risarcitoria, tuttavia, come prevede l’art. 3 cit., è proponibile solo dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. <br />
La necessità che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva impone di distinguere due ipotesi.</p>
<p>3.13.1. La prima si verifica se gli organi della giustizia sportiva annullano la sanzione inflitta dalla Federazione: in tal caso, al Giudice amministrativo potranno essere chiesti i danni che si sono medio tempore prodotti nonostante l’annullamento della sanzione. <br />
Considerato che il provvedimento fonte del danno è già stato annullato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il giudice non dovrà compiere alcuna valutazione incidentale sulla legittimità dello stesso, limitandosi a verificare l’an e il quantum del danno provocato.</p>
<p>3.13.2. La seconda ipotesi ricorre se la sanzione inflitta viene confermata dagli organi della giustizia sportiva. <br />
Anche in tal caso, la domanda risarcitoria potrà essere comunque proposta innanzi al Giudice amministrativo, che, però, ricorrendo tale evenienza, dovrà procedere ad una valutazione incidentale della legittimità del provvedimento, allo scopo di decidere sulla domanda risarcitoria.<br />
3.14. Si pone qui l’ulteriore problema di individuare l’atto fonte del danno che, come tale, deve essere oggetto del sindacato incidentale da parte del Giudice amministrativo.<br />
L’esistenza del c.d. vincolo della giustizia sportiva, in forza del quale il ricorso giurisdizionale è proponibile solo dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, fa sì che l’atto fonte del danno debba essere individuato nella decisione che esaurisce i gradi della giustizia sportiva, ovvero, come accade nel caso di specie, nella decisione del Collegio arbitrale istituito presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.  <br />
E’ allora necessario, per delineare i limiti del sindacato giurisdizionale esercitabile dal Giudice amministrativo, capire quale sia la natura giuridica di tale decisione.</p>
<p>4. Si tratta proprio della questione oggetto del secondo motivo di appello incidentale, con il quale la F.I.G.C. deduce l’inammissibilità del ricorso sostenendo, appunto, che la decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha natura di pronuncia arbitrale vera e propria e non di atto amministrativo.<br />
4.1. Il motivo è fondato.</p>
<p>4.2. Il Collegio non ignora, ma anzi condivide, l’orientamento giurisprudenziale proprio di questa Sezione, secondo cui la decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. <br />
Si tratta, come specificato da Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 3917, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all’ordinamento sportivo.</p>
<p>4.3. Tale qualificazione del lodo in termini di atto amministrativo non può essere, tuttavia, applicata alla presente fattispecie. <br />
Nel caso in esame, infatti, la sanzione inflitta all’A.C. Arezzo, consistendo in una penalizzazione di classifica (da scontare nel campionato di serie B 2006/2007) non era arbitrabile ai sensi dell’art. 27.3 dello Statuto federale all’epoca vigente. <br />
Come correttamente deduce l’appellante incidentale, la controversia, quindi, è stata portata all’esame della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport solo a seguito di un apposito accordo compromissorio, di cui, del resto si dà atto sia nelle premesse del lodo (“all’udienza arbitrale del 24 novembre 2006, le parti accettando il regolamento della Camera senza alcuna riserva in ordine ai poteri del Collegio arbitrale, accettando altresì la designazione del Collegio arbitrale […]”), sia nel verbale del della prima riunione del Collegio arbitrale (“preliminarmente le parti dichiarano di accettare, per quanto possa occorrere, la designazione dell’odierno collegio arbitrale, ogni eccezione rimossa”).</p>
<p>4.4. Dalla qualificazione della decisione della Camera di Conciliazione in termini di vero e proprio lodo arbitrale (e non di atto amministrativo, come è, invece, per il lodo pronunciato su controversie arbitrabili ai sensi dello Statuto federale), discende che tale atto può formare oggetto di impugnazione nei soli limiti consentiti dal codice di procedura civile. <br />
In particolare, il lodo rituale è soggetto al regime di impugnazione per le cause di nullità, tassativamente indicare nell’art. 829 c.p.c.; il lodo irrituale, invece, se avente origine da convenzioni arbitrali stipulate, come nella fattispecie, successivamente al 3.3.2006, è sottoposto ai motivi di impugnazione previsti dall’art. 808 ter c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006), ai quali, secondo la tesi prevalente, si aggiungono, comunque, le ordinarie impugnative negoziali (incapacità, errore, violenza, dolo, eccesso di mandato, violazione di norme imperative).<br />
Il dubbio circa la natura rituale o irrituale dell’arbitrato oggi deve essere risolto, in base a quanto previsto dall’art. 808 ter c.p.c., a favore della natura rituale del lodo. Con tale norma, infatti, il legislatore ha chiarito che la scelta in favore di un arbitrato che abbia esito in un lodo irrituale (come tale non destinato agli effetti di cui all’art. 824 bis c.p.c.), oltre a richiedere una forma scritta, deve essere espressa: in caso contrario, ogni dubbio sulla qualificazione come rituale o irrituale dell’arbitrato prescelto dalle parti deve sciogliersi a favore della natura riturale e della conseguente integrale applicabilità della disciplina legale, anche per quel che riguarda il regime di impugnazione di cui all’art. 827 c.p.c. <br />
E’ stato così superato per tabulas il precedente maggioritario orientamento giurisprudenziale che, invece, in caso incertezza sulla individuazione della species di arbitrato, optava per la natura irrituale in considerazione del favor della competenza giurisdizionale, a cui le parti eccezionalmente derogherebbero con il deferimento ad arbitri rituali del potere di decidere la controversia.<br />
4.5. Da quanto detto deriva che il lodo oggetto del presente giudizio debba essere qualificato come lodo rituale e, quindi, soggetto ai motivi di impugnazione tassativamente indicati nell’art. 829 c.p.c.<br />
Emerge allora l’inammissibilità sotto questo profilo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e della relativa domanda risarcitoria), non essendo state con esso spiegate censure riconducibili ad alcuna delle tipologie dei vizi a critica vincolata ammesse avverso la pronuncia arbitrale. <br />
L’unico motivo che potrebbe essere ricondotto alla cause di nullità previste dall’art. 829 c.p.c. è, soltanto, quello con cui si fa valere la inesistenza del lodo per difetto di rituale sottoscrizione. L’appellante principale sostiene che il lodo è stato deliberato in Roma in data 24/11/2006, ma poi è stato sottoscritto dai vari arbitri in diversi luoghi e differenti date.  <br />
Anche tale motivo non è, tuttavia, suscettibile di accoglimento: esso, infatti, è stato proposto muovendo dal dichiarato presupposto che nel caso di specie venga in considerazione o un provvedimento amministrativo collegiale (per il quale sarebbe necessaria la contestualità tra deliberazione e sottoscrizione) o un lodo irrituale (perché, deduce l’appellante, anche i negozi giuridici dovrebbero essere sottoscritti appena deliberati nel contenuto).<br />
La censura è invece inammissibile con riferimento al lodo rituale, dato che non rientra in nessuno dei motivi di nullità tassativamente indicati nell’art. 829 c.p.c. E non potrebbe essere diversamente, dato che per il lodo rituale, la possibilità di una sottoscrizione non contestuale da parte degli arbitri è espressamente prevista dall’art. 816, u.c. c.p.c.  Tale possibilità è ulteriormente confermata dall’art. 823 n. 8) c.p.c.: tale norma, richiedendo, come requisito del lodo, l’indicazione della data delle sottoscrizioni, ammette implicitamente l’eventualità di una sottoscrizione con date diverse. <br />
E’ appena il caso di aggiungere, peraltro, che anche qualificando la decisione impugnata come atto amministrativo collegiale o come lodo irrituale, il motivo andrebbe respinto in quanto nessuna norma impone la contestualità della sottoscrizione da parte di coloro che hanno preso parte all’atto.</p>
<p>4.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto l’appello incidentale proposto dalla F.I.G.C. e, per l’effetto, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.<br />
5. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti ricorrendo giusti motivi, in considerazione della complessità e della novità delle questioni esaminate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Giovanni Ruoppolo 	                                 Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino 	                                 Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini 	                                  Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli 	                                  Consigliere Est. e Rel. <br />	<br />
Manfedo Atzeni 	                                  Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel.Goldoni – P.M. Ciccolo Merler (avv.ti Romanelli, Scenico) c. Piva ed altri (avv. De Bertolini) la pronuncia del Tribunale in composizione monocratica nei casi in cui opera la regola generale della collegialità, integra nullità della sentenza ma non degli atti che l&#8217;hanno preceduta 1. – Giustizia civile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel.Goldoni – P.M. Ciccolo<br /> Merler (avv.ti Romanelli, Scenico) c. Piva ed altri (avv. De Bertolini)</span></p>
<hr />
<p>la pronuncia del Tribunale in composizione monocratica nei casi in cui opera la regola generale della collegialità, integra nullità della sentenza ma non degli atti che l&#8217;hanno preceduta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Causa decisa da giudice monocratico anziché dal Collegio – Nullità sentenza – Validità atti precedenti.</p>
<p>2. – Giustizia civile – Violazione art. 50 bis c.p.c. – Rimessione della causa al giudice di primo grado – Esclusione – Decisione da parte del giudice di appello.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La pronuncia del Tribunale in composizione monocratica nei casi in cui opera la regola generale della collegialità, integra nullità della sentenza ma non degli atti che l’hanno preceduta.</p>
<p>2. – La nullità della sentenza per violazione art. 50 bis cpc non rientra tra i casi di rinvio al primo giudice di cui all’art. 354 cpc e quindi il giudice superiore, se è anche giudice del merito, deve pronunciarsi al riguardo, previo accoglimento del motivo di impugnazione relativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13525_13525.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi Divella spa (avv.ti Macario, Costantino) c. Ministero per le Attività Produttive (Avvocatura Generale dello Stato) le agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla L. 64/1986 trovano la loro fonte in un provvedimento concessorio, a fronte del quale l&#8217;interessato ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi<br /> Divella spa (avv.ti Macario, Costantino) c. Ministero per le Attività Produttive (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla L. 64/1986 trovano la loro fonte in un provvedimento concessorio, a fronte del quale l&#8217;interessato ha soltanto un interesse legittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contributi e provvidenze – Contributi ai sensi L. 64/1986 – Discrezionalità P.A. – Interesse legittimo dell’istante.</p>
<p>2. – Contributi e provvidenze &#8211; Contributi ai sensi L. 64/1986 – Collaudo opere – Obbligo P.A. erogazione maggior contributo a saldo – Esclusione.</p>
<p>3. – Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e provvidenze – Risarcimento danni per mancati contributi ai sensi L. 64/1986 – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla L. 64/1986 trovano la loro fonte in un provvedimento concessorio, espressione del potere discrezionale della P.A. a fronte del quale l’interessato ha soltanto un interesse legittimo.</p>
<p>2. – Il collaudo delle opere non implica l’obbligo per la P.A. di erogare un maggior contributo per la variazione di investimenti e spese introdotte nel corso della realizzazione del programma di investimento ex L. 64/1986, restando impregiudicato il potere della P.A. di riconoscere o meno il saldo.<br />
3. – Il soggetto che si ritenga leso per la mancata concessione del saldo delle agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, vantando una posizione di interesse legittimo, deve rivolgersi al Giudice Amministrativo per ottenere il risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13526_13526.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi Silverio Soave (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Sarno (avv. Mancuso) il compenso revisionale non può essere richiesto a titolo di arricchimento senza causa 1. – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Inclusione debito in un piano di risanamento – Riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi<br /> Silverio Soave (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Sarno (avv. Mancuso)</span></p>
<hr />
<p>il compenso revisionale non può essere richiesto a titolo di arricchimento senza causa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Inclusione debito in un piano di risanamento – Riconoscimento acconto revisionale – Esclusione.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Mancato riconoscimento p.a. – Giurisdizione G.A.</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Arricchimento senza causa – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’inclusione di un debito in un piano di risanamento finanziario predisposto dalla Commissione Straordinaria di liquidazione istituita dopo la declaratoria dello stato di dissesto di un Comune, non può essere ritenuto quale riconoscimento di un acconto revisionale.</p>
<p>2. – In mancanza di un riconoscimento della revisione prezzi da parte della P.A., la pretesa dell’appaltatore ha natura di interesse legittimo e comporta la devoluzione della controversia al G.A.</p>
<p>3. – L’appaltatore che ritenga di avere diritto alla revisione prezzi per l’appalto, può fare valere la propria pretesa innanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda che la pretesa sia configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo, ma non può richiedere il compenso revisionale a titolo di arricchimento senza causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13527_13527.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Nardi Domus Atella Cooperativa a rl (avv. Cicatiello) c. Comune di Frattaminore (avv.ti Grez, Laudadio) nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. è ammissibile il ricorso all&#8217;arbitrato rituale di diritto 1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia e urbanistica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Nardi<br /> Domus Atella Cooperativa a rl (avv. Cicatiello) c. Comune di Frattaminore (avv.ti Grez, Laudadio)</span></p>
<hr />
<p>nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. è ammissibile il ricorso all&#8217;arbitrato rituale di diritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia e urbanistica &#8211; Convenzioni urbanistiche – Giurisdizione G.A.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva G.A. – Arbitrato rituale di diritto – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le convenzioni urbanistiche costituiscono strumenti alternativi all’attività di carattere provvedimentale che compete ai Comuni in materia urbanistica e quindi la loro cognizione spetta al Giudice Amministrativo.</p>
<p>2. – Nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. sono ammissibili soltanto arbitrati rituali di diritto e non anche arbitrati secondo equità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13529_13529.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro – P.M. Iannelli Miceli (avv.ti Vianello, Mirabile) c. Procura presso la Corte dei Conti l&#8217;interferenza che può determinarsi ai fini del risarcimento dei danni tra la giurisdizione civile e quella contabile non si traduce in una questione di giurisdizione 1. – Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro – P.M. Iannelli<br /> Miceli (avv.ti Vianello, Mirabile) c. Procura presso la Corte dei Conti</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;interferenza che può determinarsi ai fini del risarcimento dei danni tra la giurisdizione civile e quella contabile non si traduce in una questione di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa – Danno causato da dipendente o soggetto legato da rapporto di servizio con P.A. – Illecito commesso in occasione del rapporto d’impiego o di servizio – Giurisdizione Corte dei Conti</p>
<p>2. – Giustizia civile – Interferenza tra richiesta risarcimento danni in sede civile e in sede contabile – Questione di giurisdizione – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La Corte dei Conti ha giurisdizione in tema di responsabilità amministrativa nei casi in cui il soggetto, legato alla P.A. da un rapporto di servizio o di impiego, debba rispondere del danno causato nell’esercizio di un’attività illecita connessa con detto rapporto, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l’occasione necessaria del suo manifestarsi.</p>
<p>2. – L’interferenza che può determinarsi ai fini del risarcimento dei danni tra la giurisdizione civile e quella contabile pone soltanto un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità ma non si traduce in una questione di giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13531_CASS_13531.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Mazziotti Di Celso – P.M. Iannelli Lupica (avv.ti Paoletti, Rubino) c. Consiglio dell’Ordine Avvocati di Gela, Consiglio Nazionale Forense l&#8217;avvocato di un ente pubblico per iscriversi nell&#8217;albo speciale deve essere inquadrato come avvocato dell&#8217;ente e l&#8217;ufficio legale deve essere autonomo 1. – Professioni – Avvocati –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Mazziotti Di Celso – P.M. Iannelli<br /> Lupica (avv.ti Paoletti, Rubino) c. Consiglio dell’Ordine Avvocati di Gela, Consiglio Nazionale Forense</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;avvocato di un ente pubblico per iscriversi nell&#8217;albo speciale deve essere inquadrato come avvocato dell&#8217;ente e l&#8217;ufficio legale deve essere autonomo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Professioni – Avvocati – Procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense – Nuovi motivi non dedotti in ricorso – Inammissibilità</p>
<p>2. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Decisioni Consiglio Nazionale Forense – Vizio di motivazione – Ammissibilità – condizioni</p>
<p>3. – Professioni – Avvocati – Iscrizione all’Albo Speciale – Condizioni – Presenza ufficio legale all’interno ente – Inquadramento in organico come avvocato</p>
<p>4. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Vizio relativo all’omessa valutazione prove – Onere di indicazione ragioni</p>
<p>5. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Vizio di travisamento dei fatti – Esclusione – Costituisce motivo di revocazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Davanti al Consiglio Nazionale Forense non possono proporsi motivi di impugnazione con atti successivi al ricorso, pena la loro inammissibilità.</p>
<p>2. – In Cassazione posono denunciarsi vizi di motivazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, a condizione peraltro che non si miri ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio.</p>
<p>3. – L’iscrizione degli avvocati nell’albo speciale richiede che l’ente pubblico di appartenenza abbia un ufficio legale costituente un’unità organica autonoma e che colui che chiede l’iscrizione faccia parte dell’ufficio legale mediante inquadramento e non a titolo precario.</p>
<p>4. – Nel giudizio di legittimità il ricorrente che lamenta l’omessa o erronea valutazione delle prove ha l’onere di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni dell’asserito vizio.</p>
<p>5. – La denuncia di un travisamento di fatto da parte del giudice di merito costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13532_CASS_13532.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
