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	<title>25/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a></p>
<p>Pres. G. Ruoppolo &#8211; Est. R. GiovagnoliA.C. Arezzo s.p.a. (Avv.ti Prof. G. Corso e G. Pesce) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti). sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria conseguente a sanzioni disciplinari sportive e sulla natura di lodo arbitrale della decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ruoppolo &#8211; Est. R. Giovagnoli<br />A.C. Arezzo s.p.a. (Avv.ti Prof. G. Corso e G. Pesce) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria conseguente a sanzioni disciplinari sportive e sulla natura di lodo arbitrale della decisione della Camera di Conciliazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Sport &#8211; Sanzione disciplinare &#8211; Risarcimento danno – Giurisdizione esclusiva g.a. – Sussiste – Limiti.</p>
<p>2. Giustizia sportiva – CONI &#8211; Camera Conciliazione – Decisione – Natura – Lodo arbitrale – Ragioni.</p>
<p>3. Arbitrato &#8211; Qualificazione – Natura rituale o irrituale – Determinazione – Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un’ottica costituzionalmente orientata le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003, convertito in l. n. 280/2003, devono essere interpretate nel senso che laddove il provvedimento disciplinare adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.</p>
<p>2. Premesso che la decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, tale qualificazione del lodo in termini di atto amministrativo non può essere applicata alla presente fattispecie, in quanto la sanzione inflitta non era arbitrabile ai sensi dello Statuto federale all’epoca vigente.</p>
<p>3. Ogni dubbio sulla qualificazione come rituale o irrituale dell’arbitrato prescelto dalle parti, alla luce dell’art. 808 ter c.p.c., deve sciogliersi a favore della natura rituale e della conseguente integrale applicabilità della disciplina legale, anche per quel che riguarda il regime di impugnazione di cui all’art. 827 c.p.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria conseguente a sanzioni disciplinari sportive e sulla natura di lodo arbitrale della decisione della Camera di Conciliazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5782/08 Reg.Dec.<br />
N. 5578 Reg.Ric. ANNO   2007<br />
Disp.vo 605/2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5578/2007, proposto</p>
<p> dall’<b>A.C. Arezzo S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Guido Corso e Giovanni Pesce, elettivamente domiciliata presso  lo studio del secondo in Roma, via XX Settembre n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso il primo elettivamente domiciliata, in Roma, via Panama n. 58;<br />
<b>C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli, n. 2;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Lega Nazionale Professionisti serie A e B</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini, elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone, n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli;<br />
della <b>Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, del Collegio arbitrale, in persona del Presidente pro tempore, della A.C. Cesena S.p.a., della U.S. Triestina Calcio S.r.l., della Spezia Calcio S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio, sezione III ter, n. 5645/2007, depositata il 21 giugno 2007;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della Lega Nazionale professionisti;<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalla F.I.G.C.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008 relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli; <br />
Uditi gli avv.ti Pesce, Medugno e Angeletti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. del Lazio, la società sportiva A.C. Arezzo s.p.a. ha impugnato, chiedendo anche il risarcimento del danno subito, le decisioni succedutesi dinanzi alle corti di giustizia sportiva culminate con il lodo della Camera arbitrale, che ha sancito per l’Arezzo la penalizzazione di 6 punti in classifica nel campionato di calcio di serie B, stagione 2006/2007, penalizzazione rivelatasi poi decisiva per la retrocessione dell’Arezzo dalla serie B alla serie C1.<br />
La penalizzazione è stata inflitta all’Arezzo a titolo di illecito sportivo, per fatti connessi alla vicenda della c.d. “calciopoli”, insorta nella  stagione calcistica 2005/2006.</p>
<p>2. La vicenda è nata dall’intercettazione di una telefonata intercorsa il 16/5/05 tra il sig. Titomanlio, designato come guardalinee per la delicata partita Arezzo &#8211; Salernitana, disputata il precedente 14/5, e terminata con il risultato di 1 &#8211; 0, ed il sig. Meani, dirigente del Milan ed amico del primo, ove si riferisce di un incontro e di una conversazione intervenuta a Coverciano tra il medesimo Titomanlio ed il sig. Mazzei, vicecommissario della CAN ed incaricato della formazione fisica e tecnica degli assistenti di gioco, nel corso della  quale il Mazzei avrebbe riservatamente rappresentato al proprio interlocutore di seguire con attenzione la competizione sportiva; nel corso della telefonata, inoltre, il Titomanlio riferisce di un paio di episodi di giuoco da lui segnalati  all’arbitro (che non li aveva ritenuti fallosi) inseriti in azioni di gioco che avrebbero potuto portare al pareggio della Salernitana.</p>
<p>3. Giova ancora evidenziare che l’Arezzo è stato sanzionato in ragione dell’applicazione della figura della c.d. responsabilità presunta prevista dal codice della giustizia sportiva, all’art. 9, comma terzo (pure oggetto di impugnativa innanzi al T.a.r. Lazio).<br />
4. Il T.a.r. Lazio, con la sentenza n. 5645 del 2007, ha respinto il ricorso, dopo aver disatteso alcune eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. In particolare, ha respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sul difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e sulla natura giuridica delle decisione emessa dal Collegio arbitrale.</p>
<p>5. Avverso tale sentenza ha proposto l’A.C. Arezzo s.p.a. ha proposto appello, chiedendo, in via cautelare, la sospensione. <br />
Si  costituita in giudizio la F.I.G.C. che ha spiegato anche appello incidentale, riproponendo le eccezioni di inammissibilità (fondate sul difetto di giurisdizione e sulla natura non provvedi mentale del lodo emesso dalla Camera di Conciliazione e arbitrato del C.O.N.I.). <br />
Si sono costituiti in giudizio, sostenendo posizioni analoghe a quella della F.I.G.C., anche il C.O.N.I. e la Lega Nazionale Professionisti serie A e B.</p>
<p>6. Con ordinanza n. 4098/2007, emessa all’esito della camera di consiglio del 31 luglio 2007, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza proposta dall’appellante principale.<br />
7. All’udienza del 21 ottobre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Appare opportuno premettere che il presente giudizio ha ormai ad oggetto soltanto il risarcimento del danno subito dall’A.C. Arezzo in conseguenza della penalizzazione inflitta che ha determinato, al termine della stagione 2006/2007, la retrocessione della società in serie C1. <br />
L’A.C. Arezzo, infatti, ha già disputato il campionato 2007/2008 in serie C1 (anziché in serie B, come sarebbe avvenuto senza la penalizzazione). Gli atti impugnati hanno, quindi, prodotto conseguenze irreversibili, nel senso che  &#8211; come del resto evidenziato, in sede di istanza cautelare, dallo stesso appellante principale &#8211;  neanche una eventuale decisione favorevole di questo Giudice potrebbe restituire all’Arezzo il “bene della vita” (qui coincidente con la permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti. <br />
La legittimità degli atti impugnati viene, quindi, in rilievo, in via indiretta, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria proposta dall’A.C. Arezzo s.p.a.<br />
Ciò premesso, si può ora procedere all’esame dei motivi di appello.<br />
2. Risulta logicamente pregiudiziale l’esame delle eccezioni di inammissibilità respinte dal T.a.r. e riproposte, mediante appello incidentale, dalla F.I.G.C.</p>
<p>3. Va, in primo luogo,  esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, eccezione riproposta dalla F.I.G.C. nell’assunto che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare sportiva (consistente nella penalizzazione in classifica), destinata ad esaurire i propri effetti nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l’ordinamento statale, alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2, della legge n. 280/2003.</p>
<p>3.1.  Occorre, a tal fine, ricostruire brevemente il quadro normativo e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in ordine ai rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa. <br />
Il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, (c.d. “salva calcio” o “blocca T.a.r.) stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, &#8220;salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&#8221; (art. 1, primo comma).<br />
Dando applicazione al principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il successivo art. 2 riserva all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.<br />
L’art. 3 d.l. cit., infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, e&#8217; devoluta alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e&#8217; fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all&#8217;articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.</p>
<p>3.2. Le norme appena riportate, nate con il preciso intento  di arginare l’intervento della giustizia statale sull’autonomia dell’ordinamento sportivo, hanno inteso tracciare una linea di confine netta tra i territori rispettivamente riservati all’ordinamento sportivo, e ai suoi organi di giustizia, e quelli nei quali è possibile l’intervento della giurisdizione statale, e del giudice amministrativo in particolare <br />
Il legislatore non è, tuttavia, pienamente riuscito nel suo scopo chiarificatore. <br />
Anche dopo del d.l. n. 220/2003, la linea di confine tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa è rimasta spesso incerta, come dimostrano le numerose divergenze interpretative che si riscontrano anche all’interno della giurisprudenza amministrativa. <br />
Si tratta di difficoltà ermeneutiche che riflettono, del resto, la stessa complessità che si incontra nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (che trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2 e 18 della Costituzione) e il principio del diritto di azione e di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 Cost.<br />
3.2. In questa indagine sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si deve partire da una considerazione di fondo: quella secondo cui la &#8220;giustizia sportiva&#8221; costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell&#8217;applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l&#8217;ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.</p>
<p>3.3. Proprio alla luce di tale principio, oggi c’è sostanziale concordia sul fatto che siano  riservate giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche,  (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi.</p>
<p> 3.4. Ugualmente, è ormai pacifico che siano riservate alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti l’ammissione e l&#8217;affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 20004, n. 3917).<br />
Nel testo dell’originario D.L. n. 220/2003 esse rientravano tra le questioni riservate all’ordinamento sportivo (art. 2, comma 1, lett. c). La soppressione in sede di conversione di tale categoria, costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l’ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti, l’affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni.</p>
<p>3.5. La questione si fa, invece, molto più delicata per le controversie c.d. disciplinari, le quali attengono alla irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, associazioni e società sportive. In questo caso, è, infatti, frequente che il provvedimento punitivo adottato nell’ambito dell’ordinamento sportivo incida, almeno indirettamente, per i gravi effetti anche economici che comporta, su situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, ma rilevanti per l’ordinamento generale. <br />
Il problema allora è se debba prevalere il valore dell’autonomia dell’ordinamento sportivo o quello del diritto di azione o di difesa in giudizio. <br />
A favore della prima soluzione sembrerebbe deporre la formulazione letterale dell’art. 2 d.l. n. 220/2003 che riserva alla giustizia sportiva, senza alcuna ulteriore distinzione, “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. <br />
A favore della seconda lettura si può, tuttavia, invocare la parte finale dell’art. 1 d.l. n. 220/2003 che, nell’affermare solennemente il principio dell’autonomia sportiva, fa espressamente &#8220;salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&#8221;.</p>
<p>3.6. In giurisprudenza sono state sostenute entrambe le posizioni.<br />
3.6.1. Alcune sentenze, soprattutto di primo grado,proprio dando rilevanza alla rilevanza esterna (in termini di incidenza si situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento generale) delle conseguenze derivanti dal provvedimento afflittivo irrogato dalla Federazione sportiva, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa anche sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate avverso società o singoli tesserati. <br />
Così, proprio con specifico riferimento alle penalizzazioni di alcuni punti in classifica, si segnala T.a.r. Lazio, sez. III, 22 agosto 2006, n. 7331 secondo cui tale sanzione, determinando l’esclusione dalla graduatoria delle società ripescabili nel campionato nazionale, e la conseguente retrocessione della società di calcio, assumerebbe anche rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici, ma anche di onorabilità.<br />
A tale orientamento interpretativo (che afferma o nega la giurisdizione in base alla gravità delle conseguenze che derivano dal provvedimento punitivo) fa, del resto, esplicito riferimento la sentenza di primo grado oggetto del presente appello.</p>
<p>3.6.2. In senso opposto, si è pronunciato invece il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la nota sentenza 8 novembre 2007 n. 1048, secondo cui in materia disciplinare la giurisdizione statale è sempre esclusa, a prescindere dalle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell’ordinamento sportivo e a quest’ultimo puramente riservati.<br />
A sostegno di tale tesi si osserva che il legislatore del 2003 “ha operato una scelta netta, nell’ovvia consapevolezza che l’applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l’interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria &#8220;discrezionalità interpretativa&#8221; a quella legislativa esercitata dal Parlamento” (C.G.A., sentenza 8 novembre 2007 n. 1048).</p>
<p>3.7. Tra le due diverse opzioni ermeneutiche, la seconda appare quella più aderente alla formulazione letterale degli artt. 2 e 3 d.l. n. 220/2003.  <br />
Tali norme,  infatti, demandano in via esclusiva alla giustizia tutti i “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Il legislatore non fa alcuna distinzione in ordine alla conseguenze patrimoniali che quelle sanzioni possono produrre. <br />
Del resto, come è stato rilevato ((C.G.A., sentenza 8 novembre 2007 n. 1048), il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, non poteva certo ignorare che l’applicazione del regolamento sportivo – sia da parte dell’arbitro nella singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità.<br />
Tuttavia a tali conseguenze non ha attribuito alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statuale; che, infatti, il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge citato.</p>
<p>3.8. Così inteso, tuttavia, il d.l. n. 220/2003 (conv. In l. n. 280/2003), dà luogo ad alcune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della riserva a favore della “giustizia sportiva”: in particolare, non risultano manifestamente infondati quei dubbi di costituzionalità, prospettati anche dall’appellante principale, che evocano un possibile contrasto col principio della generale tutela statuale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.), e con la previsione costituzionale che consente sempre l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa (art. 103 e 113 Cost.).<br />
Né sembra possibile procedere ad una interpretazione correttiva e costituzionalmente orientata della norme in esame: la strada dell’interpretazione “correttiva”, che poi è quella praticata dal T.a.r. Lazio con la sentenza appellata, finisce, infatti, per tradursi, di fronte ad una norma dalla chiara ed univoca portata precettiva, in una operazione di disapplicazione della legge incostituzionale, senz’altro preclusa a questo Giudice.</p>
<p>3.9. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ritiene di poter decidere la presente controversia senza sollevare la questione di costituzionalità delle norme contenute negli artt. 2  e 3 d.l. n. 220/2003 (conv. in l. n. 280/2003). <br />
Ciò in quanto, come sopra si è precisato, oggetto del presente giudizio non è più l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla Federazione all’Arezzo Calcio e delle decisioni che organi di giustizia sportiva che hanno respinto i ricorsi della società.  Tali atti, infatti, hanno ormai prodotto effetti irreversibili (avendo l’Arezzo già disputato, in conseguenza della sanzione subita e della conseguente retrocessione, il campionato di serie C1, anziché quello di serie B). <br />
Una eventuale decisione di annullamento pronunciata da questo Giudice non potrebbe comunque restituire all’A.C. Arezzo il “bene della vita” (coincidente con la permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti. <br />
La legittimità degli atti impugnati viene, pertanto, in rilievo solo in via indiretta ed incidentale, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, che a questo punto rappresenta l’oggetto esclusivo del presente giudizio.<br />
3.10. Rispetto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito da una società in conseguenza delle decisioni adottate da una Federazione sportiva o dagli organi della giustizia sportiva non può essere sostenuto il difetto assoluto di giurisdizione, invocando gli artt. 2 e 3 del più volte citato d.l. n. 220 del 2003. <br />
A tale conclusione conducono le seguenti considerazioni. <br />
In primo luogo, la domanda risarcitoria non è proponibile innanzi agli organi della giustizia sportiva (ai quali si può chiedere solo l’annullamento della sanzione). <br />
Escludere la giurisdizione statale avrebbe, allora, la conseguenza di creare un vero proprio vuoto di tutela: i danni provocati dalle decisioni delle Federazioni sportive (o dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del CONI) diventerebbero irrisarcibili, anche quando incidono (come spesso accade) su situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico generale. <br />
Non si avrebbe più soltanto una questione processuale, involgente i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, ma si avrebbe una vera e propria deroga sostanziale all’applicazione dell’art. 2043 c.c., deroga priva di ogni plausibile giustificazione e sprovvista di fondamento normativo espresso.</p>
<p>3.11. In questo caso, tuttavia, l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme è possibile. <br />
Da un lato, infatti, l’art. 2 d.l. cit., nel delimitare la riserva a favore dell’ordinamento sportivo, non fa alcun riferimento alle controversie risarcitorie. <br />
Dall’altro, l’art. 3 prevede espressamente che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, e&#8217; devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.<br />
Infine, l’art. 1 d.l. n. 220 del 2003, nel sancire il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, fa proprio “salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo”.<br />
Ebbene, il Collegio ritiene che tali norme debbano essere interpretate, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.<br />
3.12. Anche per le controversie risarcitorie opera, tuttavia, il c.d. vincolo della giustizia sportiva, e quindi potranno essere instaurate solo dopo che siano “esauriti i gradi della giustizia sportiva”, così come prevede l’art. 3.<br />
In  definitiva, anche se, secondo la vigente normativa, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dall’art. 3 d.l. n. 220/2003 non include le domande volte all’annullamento delle sanzioni disciplinari, deve, tuttavia, ritenersi, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto normativo, che siano proponibili innanzi al Giudice amministrativo le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno che tali sanzioni disciplinari hanno provocato incidendo anche su situazioni rilevanti per l’ordinamento generale della Repubblica. <br />
Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. <br />
Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, affermarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria proposta dall’A.C. Arezzo, volta ad ottenere i danni subiti a causa della retrocessione in serie C1determinata dalla penalizzazione subita.<br />
Il primo motivo dell’appello incidentale va, pertanto, respinto.<br />
3.13. La domanda risarcitoria, tuttavia, come prevede l’art. 3 cit., è proponibile solo dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. <br />
La necessità che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva impone di distinguere due ipotesi.</p>
<p>3.13.1. La prima si verifica se gli organi della giustizia sportiva annullano la sanzione inflitta dalla Federazione: in tal caso, al Giudice amministrativo potranno essere chiesti i danni che si sono medio tempore prodotti nonostante l’annullamento della sanzione. <br />
Considerato che il provvedimento fonte del danno è già stato annullato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il giudice non dovrà compiere alcuna valutazione incidentale sulla legittimità dello stesso, limitandosi a verificare l’an e il quantum del danno provocato.</p>
<p>3.13.2. La seconda ipotesi ricorre se la sanzione inflitta viene confermata dagli organi della giustizia sportiva. <br />
Anche in tal caso, la domanda risarcitoria potrà essere comunque proposta innanzi al Giudice amministrativo, che, però, ricorrendo tale evenienza, dovrà procedere ad una valutazione incidentale della legittimità del provvedimento, allo scopo di decidere sulla domanda risarcitoria.<br />
3.14. Si pone qui l’ulteriore problema di individuare l’atto fonte del danno che, come tale, deve essere oggetto del sindacato incidentale da parte del Giudice amministrativo.<br />
L’esistenza del c.d. vincolo della giustizia sportiva, in forza del quale il ricorso giurisdizionale è proponibile solo dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, fa sì che l’atto fonte del danno debba essere individuato nella decisione che esaurisce i gradi della giustizia sportiva, ovvero, come accade nel caso di specie, nella decisione del Collegio arbitrale istituito presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.  <br />
E’ allora necessario, per delineare i limiti del sindacato giurisdizionale esercitabile dal Giudice amministrativo, capire quale sia la natura giuridica di tale decisione.</p>
<p>4. Si tratta proprio della questione oggetto del secondo motivo di appello incidentale, con il quale la F.I.G.C. deduce l’inammissibilità del ricorso sostenendo, appunto, che la decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha natura di pronuncia arbitrale vera e propria e non di atto amministrativo.<br />
4.1. Il motivo è fondato.</p>
<p>4.2. Il Collegio non ignora, ma anzi condivide, l’orientamento giurisprudenziale proprio di questa Sezione, secondo cui la decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. <br />
Si tratta, come specificato da Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 3917, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all’ordinamento sportivo.</p>
<p>4.3. Tale qualificazione del lodo in termini di atto amministrativo non può essere, tuttavia, applicata alla presente fattispecie. <br />
Nel caso in esame, infatti, la sanzione inflitta all’A.C. Arezzo, consistendo in una penalizzazione di classifica (da scontare nel campionato di serie B 2006/2007) non era arbitrabile ai sensi dell’art. 27.3 dello Statuto federale all’epoca vigente. <br />
Come correttamente deduce l’appellante incidentale, la controversia, quindi, è stata portata all’esame della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport solo a seguito di un apposito accordo compromissorio, di cui, del resto si dà atto sia nelle premesse del lodo (“all’udienza arbitrale del 24 novembre 2006, le parti accettando il regolamento della Camera senza alcuna riserva in ordine ai poteri del Collegio arbitrale, accettando altresì la designazione del Collegio arbitrale […]”), sia nel verbale del della prima riunione del Collegio arbitrale (“preliminarmente le parti dichiarano di accettare, per quanto possa occorrere, la designazione dell’odierno collegio arbitrale, ogni eccezione rimossa”).</p>
<p>4.4. Dalla qualificazione della decisione della Camera di Conciliazione in termini di vero e proprio lodo arbitrale (e non di atto amministrativo, come è, invece, per il lodo pronunciato su controversie arbitrabili ai sensi dello Statuto federale), discende che tale atto può formare oggetto di impugnazione nei soli limiti consentiti dal codice di procedura civile. <br />
In particolare, il lodo rituale è soggetto al regime di impugnazione per le cause di nullità, tassativamente indicare nell’art. 829 c.p.c.; il lodo irrituale, invece, se avente origine da convenzioni arbitrali stipulate, come nella fattispecie, successivamente al 3.3.2006, è sottoposto ai motivi di impugnazione previsti dall’art. 808 ter c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006), ai quali, secondo la tesi prevalente, si aggiungono, comunque, le ordinarie impugnative negoziali (incapacità, errore, violenza, dolo, eccesso di mandato, violazione di norme imperative).<br />
Il dubbio circa la natura rituale o irrituale dell’arbitrato oggi deve essere risolto, in base a quanto previsto dall’art. 808 ter c.p.c., a favore della natura rituale del lodo. Con tale norma, infatti, il legislatore ha chiarito che la scelta in favore di un arbitrato che abbia esito in un lodo irrituale (come tale non destinato agli effetti di cui all’art. 824 bis c.p.c.), oltre a richiedere una forma scritta, deve essere espressa: in caso contrario, ogni dubbio sulla qualificazione come rituale o irrituale dell’arbitrato prescelto dalle parti deve sciogliersi a favore della natura riturale e della conseguente integrale applicabilità della disciplina legale, anche per quel che riguarda il regime di impugnazione di cui all’art. 827 c.p.c. <br />
E’ stato così superato per tabulas il precedente maggioritario orientamento giurisprudenziale che, invece, in caso incertezza sulla individuazione della species di arbitrato, optava per la natura irrituale in considerazione del favor della competenza giurisdizionale, a cui le parti eccezionalmente derogherebbero con il deferimento ad arbitri rituali del potere di decidere la controversia.<br />
4.5. Da quanto detto deriva che il lodo oggetto del presente giudizio debba essere qualificato come lodo rituale e, quindi, soggetto ai motivi di impugnazione tassativamente indicati nell’art. 829 c.p.c.<br />
Emerge allora l’inammissibilità sotto questo profilo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e della relativa domanda risarcitoria), non essendo state con esso spiegate censure riconducibili ad alcuna delle tipologie dei vizi a critica vincolata ammesse avverso la pronuncia arbitrale. <br />
L’unico motivo che potrebbe essere ricondotto alla cause di nullità previste dall’art. 829 c.p.c. è, soltanto, quello con cui si fa valere la inesistenza del lodo per difetto di rituale sottoscrizione. L’appellante principale sostiene che il lodo è stato deliberato in Roma in data 24/11/2006, ma poi è stato sottoscritto dai vari arbitri in diversi luoghi e differenti date.  <br />
Anche tale motivo non è, tuttavia, suscettibile di accoglimento: esso, infatti, è stato proposto muovendo dal dichiarato presupposto che nel caso di specie venga in considerazione o un provvedimento amministrativo collegiale (per il quale sarebbe necessaria la contestualità tra deliberazione e sottoscrizione) o un lodo irrituale (perché, deduce l’appellante, anche i negozi giuridici dovrebbero essere sottoscritti appena deliberati nel contenuto).<br />
La censura è invece inammissibile con riferimento al lodo rituale, dato che non rientra in nessuno dei motivi di nullità tassativamente indicati nell’art. 829 c.p.c. E non potrebbe essere diversamente, dato che per il lodo rituale, la possibilità di una sottoscrizione non contestuale da parte degli arbitri è espressamente prevista dall’art. 816, u.c. c.p.c.  Tale possibilità è ulteriormente confermata dall’art. 823 n. 8) c.p.c.: tale norma, richiedendo, come requisito del lodo, l’indicazione della data delle sottoscrizioni, ammette implicitamente l’eventualità di una sottoscrizione con date diverse. <br />
E’ appena il caso di aggiungere, peraltro, che anche qualificando la decisione impugnata come atto amministrativo collegiale o come lodo irrituale, il motivo andrebbe respinto in quanto nessuna norma impone la contestualità della sottoscrizione da parte di coloro che hanno preso parte all’atto.</p>
<p>4.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto l’appello incidentale proposto dalla F.I.G.C. e, per l’effetto, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.<br />
5. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti ricorrendo giusti motivi, in considerazione della complessità e della novità delle questioni esaminate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Giovanni Ruoppolo 	                                 Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino 	                                 Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini 	                                  Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli 	                                  Consigliere Est. e Rel. <br />	<br />
Manfedo Atzeni 	                                  Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2008-n-5782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.5782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel.Goldoni – P.M. Ciccolo Merler (avv.ti Romanelli, Scenico) c. Piva ed altri (avv. De Bertolini) la pronuncia del Tribunale in composizione monocratica nei casi in cui opera la regola generale della collegialità, integra nullità della sentenza ma non degli atti che l&#8217;hanno preceduta 1. – Giustizia civile</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28040/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel.Goldoni – P.M. Ciccolo<br /> Merler (avv.ti Romanelli, Scenico) c. Piva ed altri (avv. De Bertolini)</span></p>
<hr />
<p>la pronuncia del Tribunale in composizione monocratica nei casi in cui opera la regola generale della collegialità, integra nullità della sentenza ma non degli atti che l&#8217;hanno preceduta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Causa decisa da giudice monocratico anziché dal Collegio – Nullità sentenza – Validità atti precedenti.</p>
<p>2. – Giustizia civile – Violazione art. 50 bis c.p.c. – Rimessione della causa al giudice di primo grado – Esclusione – Decisione da parte del giudice di appello.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La pronuncia del Tribunale in composizione monocratica nei casi in cui opera la regola generale della collegialità, integra nullità della sentenza ma non degli atti che l’hanno preceduta.</p>
<p>2. – La nullità della sentenza per violazione art. 50 bis cpc non rientra tra i casi di rinvio al primo giudice di cui all’art. 354 cpc e quindi il giudice superiore, se è anche giudice del merito, deve pronunciarsi al riguardo, previo accoglimento del motivo di impugnazione relativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi Divella spa (avv.ti Macario, Costantino) c. Ministero per le Attività Produttive (Avvocatura Generale dello Stato) le agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla L. 64/1986 trovano la loro fonte in un provvedimento concessorio, a fronte del quale l&#8217;interessato ha</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28041/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi<br /> Divella spa (avv.ti Macario, Costantino) c. Ministero per le Attività Produttive (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla L. 64/1986 trovano la loro fonte in un provvedimento concessorio, a fronte del quale l&#8217;interessato ha soltanto un interesse legittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contributi e provvidenze – Contributi ai sensi L. 64/1986 – Discrezionalità P.A. – Interesse legittimo dell’istante.</p>
<p>2. – Contributi e provvidenze &#8211; Contributi ai sensi L. 64/1986 – Collaudo opere – Obbligo P.A. erogazione maggior contributo a saldo – Esclusione.</p>
<p>3. – Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e provvidenze – Risarcimento danni per mancati contributi ai sensi L. 64/1986 – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla L. 64/1986 trovano la loro fonte in un provvedimento concessorio, espressione del potere discrezionale della P.A. a fronte del quale l’interessato ha soltanto un interesse legittimo.</p>
<p>2. – Il collaudo delle opere non implica l’obbligo per la P.A. di erogare un maggior contributo per la variazione di investimenti e spese introdotte nel corso della realizzazione del programma di investimento ex L. 64/1986, restando impregiudicato il potere della P.A. di riconoscere o meno il saldo.<br />
3. – Il soggetto che si ritenga leso per la mancata concessione del saldo delle agevolazioni contributive per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, vantando una posizione di interesse legittimo, deve rivolgersi al Giudice Amministrativo per ottenere il risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13526_13526.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi Silverio Soave (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Sarno (avv. Mancuso) il compenso revisionale non può essere richiesto a titolo di arricchimento senza causa 1. – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Inclusione debito in un piano di risanamento – Riconoscimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Nardi<br /> Silverio Soave (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Sarno (avv. Mancuso)</span></p>
<hr />
<p>il compenso revisionale non può essere richiesto a titolo di arricchimento senza causa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Inclusione debito in un piano di risanamento – Riconoscimento acconto revisionale – Esclusione.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Mancato riconoscimento p.a. – Giurisdizione G.A.</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Appalto – Revisione prezzi – Arricchimento senza causa – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’inclusione di un debito in un piano di risanamento finanziario predisposto dalla Commissione Straordinaria di liquidazione istituita dopo la declaratoria dello stato di dissesto di un Comune, non può essere ritenuto quale riconoscimento di un acconto revisionale.</p>
<p>2. – In mancanza di un riconoscimento della revisione prezzi da parte della P.A., la pretesa dell’appaltatore ha natura di interesse legittimo e comporta la devoluzione della controversia al G.A.</p>
<p>3. – L’appaltatore che ritenga di avere diritto alla revisione prezzi per l’appalto, può fare valere la propria pretesa innanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda che la pretesa sia configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo, ma non può richiedere il compenso revisionale a titolo di arricchimento senza causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Nardi Domus Atella Cooperativa a rl (avv. Cicatiello) c. Comune di Frattaminore (avv.ti Grez, Laudadio) nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. è ammissibile il ricorso all&#8217;arbitrato rituale di diritto 1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia e urbanistica &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28043</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Nardi<br /> Domus Atella Cooperativa a rl (avv. Cicatiello) c. Comune di Frattaminore (avv.ti Grez, Laudadio)</span></p>
<hr />
<p>nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. è ammissibile il ricorso all&#8217;arbitrato rituale di diritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia e urbanistica &#8211; Convenzioni urbanistiche – Giurisdizione G.A.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva G.A. – Arbitrato rituale di diritto – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le convenzioni urbanistiche costituiscono strumenti alternativi all’attività di carattere provvedimentale che compete ai Comuni in materia urbanistica e quindi la loro cognizione spetta al Giudice Amministrativo.</p>
<p>2. – Nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. sono ammissibili soltanto arbitrati rituali di diritto e non anche arbitrati secondo equità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro – P.M. Iannelli Miceli (avv.ti Vianello, Mirabile) c. Procura presso la Corte dei Conti l&#8217;interferenza che può determinarsi ai fini del risarcimento dei danni tra la giurisdizione civile e quella contabile non si traduce in una questione di giurisdizione 1. – Giurisdizione e competenza –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro – P.M. Iannelli<br /> Miceli (avv.ti Vianello, Mirabile) c. Procura presso la Corte dei Conti</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;interferenza che può determinarsi ai fini del risarcimento dei danni tra la giurisdizione civile e quella contabile non si traduce in una questione di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa – Danno causato da dipendente o soggetto legato da rapporto di servizio con P.A. – Illecito commesso in occasione del rapporto d’impiego o di servizio – Giurisdizione Corte dei Conti</p>
<p>2. – Giustizia civile – Interferenza tra richiesta risarcimento danni in sede civile e in sede contabile – Questione di giurisdizione – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La Corte dei Conti ha giurisdizione in tema di responsabilità amministrativa nei casi in cui il soggetto, legato alla P.A. da un rapporto di servizio o di impiego, debba rispondere del danno causato nell’esercizio di un’attività illecita connessa con detto rapporto, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l’occasione necessaria del suo manifestarsi.</p>
<p>2. – L’interferenza che può determinarsi ai fini del risarcimento dei danni tra la giurisdizione civile e quella contabile pone soltanto un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità ma non si traduce in una questione di giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28048/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Mazziotti Di Celso – P.M. Iannelli Lupica (avv.ti Paoletti, Rubino) c. Consiglio dell’Ordine Avvocati di Gela, Consiglio Nazionale Forense l&#8217;avvocato di un ente pubblico per iscriversi nell&#8217;albo speciale deve essere inquadrato come avvocato dell&#8217;ente e l&#8217;ufficio legale deve essere autonomo 1. – Professioni – Avvocati –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Mazziotti Di Celso – P.M. Iannelli<br /> Lupica (avv.ti Paoletti, Rubino) c. Consiglio dell’Ordine Avvocati di Gela, Consiglio Nazionale Forense</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;avvocato di un ente pubblico per iscriversi nell&#8217;albo speciale deve essere inquadrato come avvocato dell&#8217;ente e l&#8217;ufficio legale deve essere autonomo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Professioni – Avvocati – Procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense – Nuovi motivi non dedotti in ricorso – Inammissibilità</p>
<p>2. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Decisioni Consiglio Nazionale Forense – Vizio di motivazione – Ammissibilità – condizioni</p>
<p>3. – Professioni – Avvocati – Iscrizione all’Albo Speciale – Condizioni – Presenza ufficio legale all’interno ente – Inquadramento in organico come avvocato</p>
<p>4. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Vizio relativo all’omessa valutazione prove – Onere di indicazione ragioni</p>
<p>5. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Vizio di travisamento dei fatti – Esclusione – Costituisce motivo di revocazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Davanti al Consiglio Nazionale Forense non possono proporsi motivi di impugnazione con atti successivi al ricorso, pena la loro inammissibilità.</p>
<p>2. – In Cassazione posono denunciarsi vizi di motivazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, a condizione peraltro che non si miri ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio.</p>
<p>3. – L’iscrizione degli avvocati nell’albo speciale richiede che l’ente pubblico di appartenenza abbia un ufficio legale costituente un’unità organica autonoma e che colui che chiede l’iscrizione faccia parte dell’ufficio legale mediante inquadramento e non a titolo precario.</p>
<p>4. – Nel giudizio di legittimità il ricorrente che lamenta l’omessa o erronea valutazione delle prove ha l’onere di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni dell’asserito vizio.</p>
<p>5. – La denuncia di un travisamento di fatto da parte del giudice di merito costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13532_CASS_13532.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28049/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28050</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28050/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28050/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28050</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Iannelli Corsini (avv.ti Ruffolo, Berti) c. Consiglio Ordine Avvocati di Firenze, Consiglio Nazionale Forense, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione. il Consiglio Nazionale Forense, nella sua autonomia di valutazione, può anche porre a base del convincimento fonti di prova</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28050/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28050/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28050</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Iannelli<br /> Corsini (avv.ti Ruffolo, Berti) c. Consiglio Ordine Avvocati di Firenze, Consiglio Nazionale Forense, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione.</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio Nazionale Forense, nella sua autonomia di valutazione, può anche porre a base del convincimento fonti di prova sopravvenute dopo la decisione dell&#8217;Ordine degli Avvocati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Professioni – Avvocati – Iscrizione all’Albo – Condotta specchiatissima ed illibata – In assenza richiesta patrocinio – Necessaria</p>
<p>2. – Giustizia civile – ricorso in Cassazione – Quesiti di diritto – Formulazione – Atti a comportare ribaltamento decisione</p>
<p>3. – Professioni – Avvocati – Condotta specchiata – Condizioni</p>
<p>4. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione &#8211; Quesiti di diritto – In caso di prospettazione questione legittimità costituzionale – Necessari</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata per iscriversi all’albo degli Avvocati è necessario anche se non si chiede l’autorizzazione al patrocinio.</p>
<p>2. – La formulazione del quesito di diritto nel ricorso per Cassazione postula che il ricorrente enunci un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e tale da implicare un ribaltamento della decisione.</p>
<p>3. – La condotta specchiatissima ed illibata è da escludersi in presenza di condotte idonee ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense.</p>
<p>4. – Il Consiglio Nazionale Forense può svolgere un’autonoma indagine sui fatti oggetto dell’esame del Consiglio dell’Ordine e può anche porre a base del convincimento fonti di prova sopravvenute.</p>
<p>5. – La formulazione dei quesiti di diritto è necessaria anche per proporre le questioni di legittimità costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13533_CASS_13533.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28050/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.4600</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2008-n-4600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2008-n-4600/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2008-n-4600/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.4600</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. &#8211; G. Brini Est. D. De Podestà (Avv.ti P. ed F. Alleva) contro la Regione Emilia Romagna (Avv. A. Pennesi) e la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna (Avvocatura dello Stato) il personale assunto presso gli uffici di diretta collaborazione di organi politici non è suscettibile di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2008-n-4600/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.4600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. &#8211; G. Brini Est.<br /> D. De Podestà (Avv.ti P. ed F. Alleva) contro la Regione Emilia Romagna (Avv. A. Pennesi) e la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il personale assunto presso gli uffici di diretta collaborazione di organi politici non è suscettibile di ammissione alla procedura di stabilizzazione disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna n.9/2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Personale assunto presso gli uffici di diretta collaborazione di organi politici (cosiddette strutture speciali) &#8211; Non è suscettibile di ammissione alla procedura di stabilizzazione disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna n.9/2007</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima la non ammissione alla procedura di stabilizzazione, disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna n.9/2007, per il personale assunto presso gli uffici di diretta collaborazione di organi politici (cosiddette strutture speciali). Difatti i contratti a tempo determinato in questione non sono stati stipulati ai sensi del D.Lgs. 368/01 o dell’art.48 L.R. 17/05, e pertanto non sono suscettibili di stabilizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 186 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>De Podesta&#8217; Diego</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Piergiovanni Alleva, Francesco Alleva, con domicilio eletto presso Francesco Alleva in Bologna, via Leopardi 6; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Regione Emilia Romagna<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Pennesi, con domicilio eletto presso Andrea Pennesi in Bologna, Strada Maggiore 47;<br />
<b>Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna</b>;<b>Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dalla Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo presso la Regione Emilia Romagna, con la determinazione n. 15248 del 16.11.2007, pubblicato sul BUR del 28.11.2007 .</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/11/2008 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1 – Il ricorrente è stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale precario della Regione Emilia-Romagna indetta ai sensi dell’articolo 5, comma 4°, della L.R. n. 9 del 2007.<br />
Ha, pertanto, impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto di essere estromessa non essendo stato impugnato nessun atto della stessa.<br />
2 – La questione sottesa al ricorso all’esame riguarda la possibilità di ammettere alla procedura di stabilizzazione, disciplinata dalla legge regionale n.9/2007, il personale assunto presso gli uffici di diretta collaborazione di organi politici (cosiddette strutture speciali).<br />
Il ricorrente infatti è stato assunto con contratto a tempo determinato stipulato il 13.6.2003, con scadenza fissata al termine del mandato dell’Assessore Guido Pasi, ed è stato escluso dalla procedura perchè tale contratto, non stipulato ai sensi del D.Lgs. 368/01 o dell’art.48 L.R. 17/05, non è stato ritenuto suscettibile di stabilizzazione.<br />
Osserva nella sostanza parte ricorrente: &#8211; che l’esclusione non è prevista espressamente né dal bando né dalla norma primaria indicata dalla Regione; &#8211; che il principio di non discriminazione dei lavoratori di cui al D.lgs. 368/01 tutela anche i lavoratori assunti attraverso diverso, meno stabili e più flessibili forme di assunzione, legati allo svolgimento di compiti di natura temporanea di durata definita o non definita, come nel caso del ricorrente; &#8211; che la direttiva del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle P.A., richiamata dal Dirigente responsabile nella nota di conferma dell’esclusione ha solo una valenza interna all’ente emanante e dunque non può giustificare l’esclusione.<br />
3. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.<br />
Il rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la Regione per la copertura di un posto di diretta collaborazione di un organo politico è disciplinato dall’art.63 dello Statuto e dall’art.9 della legge regionale n.43/2001, non oggetto di richiamo da parte della legge regionale n.9/2007. Quest’ultima, in quanto introduttiva di una disciplina speciale (che deroga al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all&#8217;impiego nelle pubbliche amministrazioni), è di stretta interpretazione, e la mancata previsione di tale tipo di rapporto fra quelli ammessi a stabilizzazione giustifica già di per sè l’esclusione.<br />
Neppure sul piano sostanziale, peraltro, il rapporto, seppur temporaneo (in quanto destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico) è assimilabile a quelli presi in considerazione dalla legge regionale, in quanto caratterizzato dalla fiduciarietà (le richieste sono nominative, formulate dagli organi interessati, ex art.9 , terzo comma, l.r. n.43/2001), e dall’essere “il personale assegnato alle strutture speciali della giunta e del consiglio aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche” (art.9, 1° comma della stessa legge).<br />
Sotto il primo profilo non può essersi ingenerata alcuna aspettativa di assunzione per utilizzo improprio di contratti temporanei, come nel caso del personale a termine assunto per le necessità strutturali dell’ente, e dunque neppure nessuna situazione da sanare; sotto il secondo profilo il posto ricoperto, essendo aggiuntivo rispetto alla dotazione organica, non può essere calcolato nella programmazione del fabbisogno che prelude alle procedure di stabilizzazione.<br />
Per gli stessi motivi (diversa natura giuridica dei rapporti) la norma regionale non può essere sospettata di disparità di trattamento.<br />
L’impugnata esclusione risulta pertanto legittima, a prescindere dal carattere vincolante o meno per la Regione della direttiva ministeriale n.7/2007, che si è espressa nello stesso senso.<br />
4. In conclusione il ricorso va respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 06/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Calogero Piscitello, Presidente<br />
Grazia Brini, Consigliere, Estensore<br />
Sergio Fina, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2008 n.28053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-11-2008-n-28053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Mazziotti Di Celso – P.M. Iannelli Consorzio Artigiani Rapallesi Carentisti e Ormeggiatori (avv.ti Petretti, Zerega) c. Comune di Rapallo (avv.ti Revelli, Bertini) e Porto Turistico Internazionale spa spetta al G.O. conoscere delle controversie tra concessionario e terzo per rapporti ai quali l&#8217;Amministrazione concedente sia rimasta estranea</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Mazziotti Di Celso – P.M. Iannelli<br /> Consorzio Artigiani Rapallesi Carentisti e Ormeggiatori (avv.ti Petretti, Zerega) c. Comune di Rapallo (avv.ti Revelli, Bertini) e Porto Turistico Internazionale spa</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.O. conoscere delle controversie tra concessionario e terzo per rapporti ai quali l&#8217;Amministrazione concedente sia rimasta estranea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Concessione – Stipulazione tra concessionario e terzo &#8211; Natura privatistica – Giurisdizione G.O</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Concessione – Stipulazione tra concessionario e terzo – Riferimento alla concessione originaria – Giurisdizione G.A</p>
<p>3. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Interpretazione clausola arbitrale – Spetta al giudice di merito – Contestazione – Solo per violazione norme ermeneutiche</p>
<p>4. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizi – Contestazione interpretazione volontà contrattuale – Condizioni</p>
<p>5. – Giustizia civile – Corte di Cassazione  &#8211; Contestazione violazione norme ermeneutiche – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nei casi in cui la pretesa tra il concessionario ed il terzo deriva dal rapporto privatistico costituito tra costoro, e l’ente concedente ne resta estraneo, la giurisdizione spetta al G.O.</p>
<p>2. – Nei casi in cui la pretesa tra il concessionario ed il terzo si basa sul contenuto dell’atto di concessione ed è quindi riferibile direttamente all’Amministrazione pubblica concedente, la giurisdizione spetta al G.A.</p>
<p>3. – L’accertamento della volontà degli stipulanti una clausola arbitrale in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle norme ermeneutiche o per motivazione tale da non potere ricostruire l’iter logico.</p>
<p>4. – L’identificazione della volontà contrattuale è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte ma quando siano insufficienti o contraddittorie.</p>
<p>5. &#8211; In Cassazione si possono muovere contestazioni al mezzo ermeneutico scelto dal giudice qualora non abbia rispettato il principio del gradualismo, ma non si può contestare il risultato interprativo raggiunto per il solo fatto che sia difforme da quello sostenuto dal ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13543_CASS_13543.pdf">clicca qui</a></p>
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