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	<title>25/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/10/2020 n.205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-10-2020-n-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-10-2020-n-205/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/10/2020 n.205</a></p>
<p>&#34;Vincolo culturale: l&#8217;opinabilità  della valutazione rientra nella discrezionalità  tecnica&#34;-(nota a Cons. Stato, Sez. VI, sent. 04 settembre 2020, n. 5357) di Massimo Asaro Vincolo culturale: l&#8217;opinabilità  della valutazione rientra nella discrezionalità  tecnica[1]   (nota a Cons. Stato, Sez. VI, sent. 04 settembre 2020, n. 5357) di Massimo Asaro Â  Abstract: le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-10-2020-n-205/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/10/2020 n.205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-10-2020-n-205/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/10/2020 n.205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&quot;Vincolo culturale: l&#8217;opinabilità  della valutazione rientra nella discrezionalità  tecnica&quot;-(nota a Cons. Stato, Sez. VI, sent. 04 settembre 2020, n. 5357) di Massimo Asaro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>Vincolo culturale: l&#8217;opinabilità  della valutazione rientra nella discrezionalità  tecnica<a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a></strong></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: right;"><strong>(<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/38828">nota a Cons. Stato, Sez. VI, sent. 04 settembre 2020, n. 5357)</a> </strong>di Massimo Asaro</div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>Abstract: le valutazioni funzionali all&#8217;adozione delle dichiarazioni di interesse culturale (cd. &#8220;vincolo&#8221;) sugli immobili sono espressione di discrezionalità  tecnica, in applicazione di cognizioni tecniche specialistiche, consistente in un giudizio opinabile. Nel caso di annullamento giurisdizionale per carenza di motivazione della dichiarazione, il danno non è in re ipsa.</em></p>
<p> Il fatto.</p>
<p> La sentenza in commento affronta tre tematiche di grande interesse con rigore metodologico concludendo con chiarezza e sintesi esemplari. L&#8217;alveo è la dichiarazione di interesse culturale su un immobile di proprietà  privata, in passato utilizzato come teatro cittadino, pronunciata ai sensi dell&#8217;art. 13<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Nel 2006 la struttura territoriale del Ministero (MiBACT), aveva adottato una prima dichiarazione di interesse culturale, ricondotta all&#8217;art. 10, comma 3, lett. a)<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> del Codice, sulla quale si era sviluppato un separato contenzioso giudiziale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> terminato con l&#8217;annullamento, in appello, della dichiarazione per vizio di motivazione, essenzialmente dipendente da carenza istruttoria e travisamento dei fatti. Nel 2015, a seguito di una ulteriore valutazione tecnico-scientifica, il MiBACT aveva adottato una nuova dichiarazione di interesse riconoscendo, per altra via, il <em>&#8220;particolare interesse culturale&#8221;</em>, ex art. 10 comma 3, lett. d)<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> del Codice, riconducendolo al valore testimoniale per la comunità  cittadina. Tale provvedimento è stato pure impugnato ma è sopravvissuto al giudizio di primo grado<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> e poi a quello d&#8217;appello, con la sentenza di cui si espongono gli elementi significativi: la nozione di bene culturale, la discrezionalità  tecnica nel vincolo, il danno ingiusto.</p>
<p> La nozione di bene culturale.</p>
<p> La locuzione &#8220;bene culturale&#8221; ha origini relativamente recenti. Si afferma nel lessico internazionale con la Convenzione dell&#8217;Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e fa la sua comparsa in Italia in un documento ufficiale, con i lavori della Commissione Franceschini, istituita con la legge n. 310/1964<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. La legislazione a quel tempo vigente, risalente al 1939<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, si riferiva alle sole cose di particolare pregio estetico e artistico. Con la scrittura della Carta fondamentale, la materia viene collocata nei principi fondamentali (art. 9)<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. La dicitura &#8220;beni culturali&#8221; affiora nel diritto italiano nel 1975<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, con la legge istitutiva del Ministero e poi con la disciplina del decentramento regionale del 1977. Attualmente, in ambito giuridico<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, tale nozione non può che essere una nozione aperta<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, non rinvenibile direttamente ed esclusivamente nella normativa, e ottenibile mediante un rinvio a discipline non giuridiche, di tal chè il contenitore creato dal diritto viene riempito dai contenuti offerti da altre discipline &#8211; storiche, estetiche, etc. -, che si evolvono nel progressivo evolversi della storia, degli interessi che, nella categoria dei beni c.d. &#8220;culturali&#8221;, l&#8217;ordinamento intende garantire<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Essa è deducibile dagli artt. 2, 10 e 11 del Codice e, nell&#8217;ambito delle categorie dei beni individuati dall&#8217;articolo 10, occorre distinguere i beni culturali (commi 1 e 2), appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, per cui è prevista la &#8220;verifica&#8221; dell&#8217;interesse culturale di cui all&#8217;articolo 12, e i beni culturali appartenenti a chiunque (commi 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della &#8220;dichiarazione&#8221; di interesse culturale, di cui all&#8217;articolo 13 (di cui si tratterà  successivamente). Vi sono infine i beni culturali <em>ex lege</em>, individuati dal comma 2, che non necessitano di alcun tipo di accertamento.<br /> La tutela dei beni culturali<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> immobili riguarda in genere manufatti (cioè realizzazioni dell&#8217;uomo), che a seconda dei casi sono o inserti totalmente innovativi (es. edifici), ovvero dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani, anch&#8217;essi caratterizzazioni particolari dello spirito e dell&#8217;ingegno (es. parchi e giardini), per i quali il fatto che la componente naturalistica rimanga quantitativamente dominante non rileva a escludere i relativi vincoli, perchè ciò che conta per questa qualificazione è l&#8217;intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida.<br /> La sentenza chiarisce che nella nozione sono compresi anche i beni che &#8211; pur non portatori di uno specifico valore artistico &#8211; «costituiscono una testimonianza della vita e della storia (anche di una parte soltanto) della comunità  nazionale in relazione al messaggio che esso, come un vero e proprio documento, è in grado di perpetuare per le generazioni future. In tal caso, la tutela storico-artistica non protegge l&#8217;ingegno dell&#8217;autore, ma un&#8217;oggettiva testimonianza materiale di civiltà , la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può essere intesa a valorizzare l&#8217;intenso legame tra il bene e la storia del territorio». La necessità  di riscontrare ed evidenziare il pregio intrinseco del bene sussiste, invece, solo per le dichiarazioni di cui alla lettera a) del citato comma 3 dell&#8217;art. 10 del Codice ove si richiede che l&#8217;interesse sia <em>&#8220;particolarmente importante&#8221;</em><a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. La lettera d), tutela la &#8220;cosa&#8221; non per le sue caratteristiche intrinseche (storico-identitaria), ma perchè essa è stata sede o reca la testimonianza di fatti o situazioni storici (storico-relazionale) e dove comunque la combinazione con il dato di natura, ove presente, contribuisce a esprimere il valore culturale come valore storico<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.</p>
<p> La discrezionalità  tecnica.</p>
<p> Come accennato, l&#8217;intervento accertativo dell&#8217;Autorità  pubblica avviene con due strumenti: la &#8220;verifica&#8221;, di cui all&#8217;art. 12 del Codice, e la &#8220;dichiarazione&#8221;, di cui all&#8217;art. 13 del Codice<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. La verifica dell&#8217;interesse storico-artistico riguarda un bene che appartiene a un ente pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro, e che dunque è presunto (<em>juris tantum</em>) &#8220;bene culturale&#8221; in ragione di tale appartenenza; conseguentemente la motivazione del provvedimento di tutela non deve dar conto della presenza di un interesse particolarmente importante, che deve invece caratterizzare la cosa nel caso di dichiarazione di bene culturale quando il bene appartenga a privati<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. La verifica positiva (o, meglio, non negativa) ha funzione confermativa della qualità  di bene culturale di una cosa e, a tal fine, è sufficiente riscontrare la presenza di tale qualità  (&#8220;senza aggettivazioni&#8221;, come dice la relazione di accompagnamento al Codice)<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>; diversamente, per la dichiarazione positiva di interesse culturale, per la quale deve dimostrarsi un <em>quid pluris</em>, un interesse qualificato, ricavabile dalla locuzione <em>&#8220;interesse particolarmente importante&#8221;</em> (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o <em>&#8220;eccezionale interesse&#8221;</em> (articolo 10, comma 3, lett. c, d bis ed e)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. Per le dichiarazioni riconducibili all&#8217;art. 10, comma 3, lett. d) deve dimostrarsi, in particolare, che il bene offra testimonianza avente valore di civiltà , basandosi sulle caratteristiche del bene e sulla sua storia<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Le differenze spariscono per quanto riguarda gli effetti dei due atti, dato che l&#8217;art. 12, comma 7<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, ne effettua una piena parificazione funzionale.<br /> La valutazione che compie l&#8217;Autorità  amministrativa in ordine al valore culturale del bene da sottoporre a tutela è una valutazione tecnico-discrezionale, extragiuridica realizzata facendo uso di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico (scienze tecniche, quali per esempio la medicina, la biologia, la fisica, l&#8217;ingegneria, etc.). Sulla discrezionalità  tecnica molto è stato scritto e si scrive ancora, in molti settori del diritto amministrativo (procedure di individuazione del contraente, prove di concorso, atti di secondo grado, licenze porto d&#8217;arma, ordinanze contingibili e urgenti, etc.)<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Dall&#8217;applicazione della norma scientifica al caso di specie dipende l&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo che può essere vincolato o discrezionale. Quando le regole tecniche di valutazione sono frutto di scienze inesatte emergono valutazioni opinabili (es. valutazione di un bene come bellezza paesistica, di una prova di concorso pubblico). Diversamente, quando le regole tecniche sono riconducibili a scienze esatte (dimensioni di un edificio), saremo in presenza di un accertamento tecnico, privo del giudizio specialistico<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, cui segue un atto vincolato. Alla discrezionalità  tecnica restano estranei il momento decisionale e le scelte di convenienza, utilità , opportunità  in relazione all&#8217;interesse pubblico, propri della discrezionalità  amministrativa<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. La discrezionalità  tecnica si riferisce infatti al momento conoscitivo e implica un giudizio e non una scelta, non volontà , che può tuttavia giungere in un momento successivo. L&#8217;opinabilità  del risultato è cosa diversa sia dalla discrezionalità  amministrativa sia dalla scelta che afferisce al merito amministrativo, scelta quest&#8217;ultima che non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non nelle ipotesi tassative di giurisdizione di merito previste dall&#8217;articolo 134 C.p.a. In dottrina<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> c&#8217;è anche chi distingue tra discrezionalità  tecnica e discrezionalità  amministrativa a contenuto tecnico, la prima appare una evoluzione dell&#8217;accertamento in cui questo sarebbe non immediato o non univoco, la seconda si ha quando la tecnica entra nel contenuto provvedimentale.<br /> La sentenza passa subito ad affermare, confermando l&#8217;orientamento attuale, la sindacabilità  dei giudizi espressi dalla P.A. nell&#8217;esercizio della discrezionalità  tecnica attribuitale. In origine la discrezionalità  tecnica era equiparata al merito e perciò la si riteneva insindacabile, vanificando ogni forma di controllo giurisdizionale non potendo il giudice amministrativo di sostituire il proprio giudizio alla valutazione discrezionale. Il giudice amministrativo era considerato &#8220;giudice dell&#8217;atto&#8221; e doveva limitarsi a controllarne la legittimità , senza poter esprimere il giudizio tecnico che la legge assegnava all&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Successivamente il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità  tecnica venne ammesso entro i limiti del sindacato della discrezionalità  amministrativa<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. Ancora dopo<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, il sindacato giurisdizionale è stato ammesso in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità  amministrativa, bensì¬ attraverso la verifica diretta dell&#8217;attendibilità  delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo (intrinseco, per verificare la ragionevolezza tecnica). Dopo la legge n. 205/2000 e poi dopo il Codice del processo amministrativo del 2010<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> il sindacato giurisdizionale è stato esteso<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> potendosi utilizzare il mezzo istruttorio della consulenza tecnica. Due sono i livelli di penetrazione del sindacato intrinseco:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">il sindacato &#8220;forte&#8221; che comporta la prevalenza della valutazione tecnica sviluppata nel processo su quella effettuata dall&#8217;autorità  amministrativa ed è pertanto un sindacato che può arrivare a sostituire la valutazione fatta dall&#8217;amministrazione con quella del giudice;
<li style="text-align: justify;">il sindacato &#8220;debole&#8221;, diretto a censurare solo le valutazioni tecniche che appaiono inattendibili in ragione della violazione delle corrispondenti &#8220;regole tecniche&#8221;; qui il giudice deve limitarsi alla verifica della corrispondenza della valutazione alle regole tecniche, della completezza dell&#8217;istruttoria e della congruenza della motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione tecnica a quella effettuata dalla P.A.. </ol>
<div style="text-align: justify;">Maggioritaria la propensione per questo secondo tipo di controllo rispetto al primo, assicurando perà² pienezza di tutela ma senza intromissione nella ponderazione di interessi<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> In materia di beni culturali e di paesaggio si ritiene ammessa una sindacabilità  solo in relazione ai profili di manifesta irragionevolezza, irrazionalità , contraddittorietà , errore di fatto<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, fermo restando che in caso di provvedimento sfavorevole (es. diniego di autorizzazione paesaggistica) esso non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell&#8217;istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell&#8217;area interessata dall&#8217;apposizione del vincolo<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. La motivazione è tuttavia «sufficiente quando evidenzi l&#8217;impatto dell&#8217;opera sulla bellezza naturale e l&#8217;esigenza di tutelarla»<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. La sentenza in commento, in coerenza coi precedenti citati, afferma che, in sede di giurisdizione di legittimità , può essere censurata la sola valutazione (tecnica) che si ponga al di fuori dell&#8217;ambito di opinabilità , senza ammettere il potere sostitutivo giudiziale. Non è infatti consentito al giudice amministrativo, in virtà¹ del principio di separazione dei poteri<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>, sostituire alle valutazioni amministrative (cd. riserva di amministrazione), ancorchè opinabili, le proprie valutazioni. Perchè siano configurabili profili di eccesso di potere, la determinazione amministrativa deve risultare contraria al principio di ragionevolezza tecnica<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Il danno. Il Consiglio di Stato affronta la tematica del danno<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> lamentato dal privato a seguito della adozione della dichiarazione di interesse culturale, avente l&#8217;effetto conservativo dello stato dell&#8217;immobile (storico) e quello preclusivo della mutazione della destinazione d&#8217;uso e ristrutturazione edilizia, quando essa sia annullata in sede giurisdizionale<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. La posizione, nella sua sintetica espressione, nega che l&#8217;annullamento generi l&#8217;ottenimento del bene della vita<a href="#_ftn40" title="">[40]</a> (dichiarazione negativa) e afferma che esso determina solo la riedizione del potere<a href="#_ftn41" title="">[41]</a> valutativo della P.A. con l&#8217;unico limite per questa di non riproporre un atto di medesimo contenuto e con la stessa motivazione, giÃ  riconosciuta come carente e insufficiente. Tanto considerato sul piano amministrativo, le conseguenze su quello patrimoniale perdono consistenza quando, a seguito della riedizione dell&#8217;iter amministrativo, la P.A. adotti un atto dello stesso tenore del precedente (dichiarazione di interesse culturale) immune da vizi perchè, così¬ facendo, la privazione del bene della vita non è conseguenza del (primo) atto afflittivo poi annullato ma del (secondo) atto lecito, come, per di pìù, acclarato da una pronuncia giudiziale. In generale, l&#8217;illecito provvedimentale, rientra nello schema generale della responsabilità  extracontrattuale della P.A. (ex art. 2043 cod. civ. e art. 30 del C.p.a.) <a href="#_ftn42" title="">[42]</a>, dunque il risarcimento del danno non può darsi come una conseguenza diretta e costante del (solo) annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, ma richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall&#8217;ordinamento, anche del nesso causale tra l&#8217;illecito e il danno subito, nonchè della sussistenza della colpa o del dolo dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>. Soltanto se l&#8217;illegittimità  accertata ha determinato la privazione (o il diniego) di un&#8217;utilità  che il diritto assicurava, o ne ha pregiudicato l&#8217;acquisizione, può dirsi che il provvedimento sia (ingiustamente) lesivo dell&#8217;interesse materiale. Infatti, per accedere alla tutela è indispensabile, ancorchè non sufficiente, che l&#8217;interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell&#8217;interesse legittimo. E&#8217; ineludibile che la domanda risarcitoria da illecito provvedimentale sia preceduta dall&#8217;accertamento pregiudiziale della illegittimità  dell&#8217;atto lesivo<a href="#_ftn44" title="">[44]</a> che perà², nel caso concreto, è stato escluso proprio dalla sentenza in commento per le circostanze sopra spiegate. La legittimità  elide l&#8217;ingiustizia che è elemento costitutivo del danno<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, manca la antigiuridicità  del fatto.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Il presente contributo è stato sottoposto a referaggio secondo le regole della Rivista.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> <em>1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell&#8217;interesse richiesto dall&#8217;articolo 10, comma 3.</em><br /> <em>2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all&#8217;articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> <em>a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 19/01/2009 n. 28 e Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15/06/2015 n. 2903.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> <em>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell&#8217;arte, della scienza, della tecnica, dell&#8217;industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell&#8217;identità  e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì¬ un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all&#8217;articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o pìù comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 05/12/2016, n. 982.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Da Costanzo M.L., Fisco e cultura: la tassazione degli immobili di interesse storico artistico e l&#8217;intervento dei privati a sostegno del patrimonio culturale, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 4/2015. Cfr. anche Amorosino S., Massimo Severo Giannini e la fondazione, in Italia, del diritto urbanistico, del paesaggio e dei beni culturali, in Riv. giur. dell&#8217;edilizia, n. 4/2000; Tamiozzo R., La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, Giuffrà©, 2009; Sandulli M.A., Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrà©, 2012; Mabellini, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Giappichelli, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> L. 01/06/1939, n. 1089 recante Tutela delle cose d&#8217;interesse artistico e storico. V. anche il D.P.R. n. 1409/1963 recante Norme relative all&#8217;ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Merusi F., Art. 9, in Branca G. (a cura di) Commentario alla Costituzione, Zanichelli, 1975 e ss.; Cecchetti M., Art. 9, in Celotto A., Bifulco R., Olivetti M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, 2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L. 29/01/1975, n. 5 recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cons. Stato, Sez. I, par. 08/07/2020, n. 1338. In dottrina: Cirillo G.P., La «cultura» nell&#8217;ordinamento giuridico, su www.giustizia-amministrativa.it, 2003; Tarasco A.L., Beni, patrimonio e attività  culturali: attori privati e autonomie territoriali, su www.giustizia-amministrativa.it, 2004;Torsello M.L., Il codice dei beni culturali e del paesaggio, in www.giustizia-amministrativa.it, 2004 e Profili generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in www.giustizia-amministrativa.it, 2005; Sandulli M.A., (a cura di) Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lg. 22 gennaio 2004, n. 42 modificato con i DD.Lg. 24 marzo 2006, nn. 156 e 157), Giuffrà©, 2006; Paolantonio N., Beni culturali, beni paesaggistici e tutela dell&#8217;ambiente, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli, 2008; Pileri F. M. Beni culturali ed ambientali, in Rivista giur. ambiente, n. 5/2013; Del Sordo C., Levy Orelli L. e Pazzi S., La nozione di bene culturale: l&#8217;evoluzione della previsione normativa, in Azienditalia, 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Carpentieri P., Tutela e valorizzazione dei beni culturali, in Urbanistica e app., n. 9/2003; Casini L., &quot;Le parole e le cose&quot;: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale &#8211; il commento, in Giornale dir. amm. n. 3/2014; Cammelli M., L&#8217;ordinamento dei beni culturali tra continuità  e innovazione, in Aedon n. 3/2017; Salvia F., Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici, Riv. giur. dell&#8217;edilizia, n. 2/2018; Bartolini A., Il Bene culturale e le sue plurime concezioni, in Diritto amm., n. 2/2019; Tarasco A.L., Il patrimonio culturale. Concetto, problemi, confini, Editoriale scientifica, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> TAR Lazio, Roma, Sez. IIbis, sent. 04/02/2014, n. 1374. In dottrina: Poggi A.M., Verso una definizione aperta di «bene culturale»?, in www.giustizia-amministrativa.it, 2003; Carpentieri P., La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell&#8217;articolo 9 della Costituzione, su www.giustizia-amministrativa.it, 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sabato G., La tutela del patrimonio culturale nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in Giornale dir. amm., n. 1/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10/12/2018, n. 6962; TAR Lazio, Roma, Sez. IIquater, sent. 27/08/2019 n. 10629.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cons. Stato, Sez. VI, sent. 03/07/2012, n. 3893.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Luchetti C., La verifica dell&#8217;interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa previgente, in Giustamm, n. 5/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cass. civ., Sez. II, ord. 15/10/2018, n. 25690.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> TAR Lazio, Roma, Sez. IIquater, sent. 30/10/2018, n. 10465.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> La distinzione era presente anche nella normativa previgente e naturalmente riverberava i propri effetti sul piano civilistico del trasferimento dei diritti sui beni. A tale proposito cfr. Celeste G., Beni culturali: prelazione e circolazione, Riv. notariato, n. 5/2000. V. anche Cuonzo R., Circolazione dei beni culturali nel T.U. dei beni culturali e ambientali, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2000. Dopo l&#8217;adozione del vigente Codice v., Pischetola A., Circolazione dei beni culturali e riflessi sull&#8217;attività  notarile, in Notariato, n. 5/2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> V. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 25/06/2018, n. 3901.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> <em>L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità  agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell&#8217;articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall&#8217;articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Saporito G., Discrezionalità  tecnica e buona amministrazione, in Giustamm.it, 2001; Rubbia, F. Discrezionalità  delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore, in Lexitalia.it, 2002; Vitiello V., A proposito della discrezionalità  dell&#8217;amministrazione, in Giustamm.it, 2002; Giusti A., Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato. La discrezionalità  tecnica della pubblica amministrazione, Editoriale scientifica, 2007; Golino G., La discrezionalità  nelle valutazioni storico-artistiche secondo l&#8217;orientamento del TAR Lazio, Giustamm.it, 2012; Mazzamuto M., La discrezionalità  come criterio di riparto della giurisdizione e gli interessi legittimi fondamentali, su <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a>, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> La discrezionalità  tecnica resta distinta dall&#8217;accertamento tecnico, che si riferisce a dati che possono essere acquisiti in modo certo e indubbio (come le misure di un fondo, la gradazione alcoolica di un liquore); in questi casi, si comprende, mancano una valutazione e un giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Jori P., Natura e fondamento della discrezionalità  delle Pubbliche Amministrazioni, in Lexitalia.it, 2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Clemente di San Luca G., Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale, in Giustamm.it, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> De Carolis D., L&#8217;accesso al &#8220;fatto&#8221; da parte del giudice amministrativo mediante sindacato sulla discrezionalità  tecnica, in Giustamm.it, 2002;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Paolantonio N., Ancora sul sindacato di legittimità  della c.d. discrezionalità  tecnica, su Giustamm.it, 2004; Lumetti M.V., La discrezionalità  tecnica e il controllo del giudice amministrativo, su Giustamm.it, 2004; Follieri E., Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità  pura o amministrativa, le figure sintomatiche sono norme non sintomi, su Giustamm.it, 2007; Volpe F., Il sindacato sulla discrezionalità  tecnica tra vecchio e nuovo rito (considerazioni a margine della sentenza Cass. SS. UU., 17 febbraio 2012, n. 3712), su Giustamm.it, 2012; Carpentieri P., Azione di adempimento e discrezionalità  tecnica, su Giustamm.it, 2012; Sigismondi G., Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, Riv. trim. di dir. pubbl., 2/2015; Torricelli S., Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni tecniche: il curioso caso degli atti delle Autorità  indipendenti, in Dir. amm., n. 1/2020;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> A partire da Cons. Stato, Sez. IV, sent. 09/04/1999, n. 601.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Patroni Griffi F., Profili di <em>full jurisdiction</em>: il diritto di azione nel processo amministrativo, su www.giustizia-amministrativa.it, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cassatella A., L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale e la sua rilevanza nel sistema di giustizia amministrativa, in Riv. trim. di Dir. pubblico, n. 2/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cons Stato, Sez. VI, sent. 13/09/2012 n. 4872, Sez. V, sent. 17/04/2020, n. 2442; Sez. VI, sent. 06/10/2020, n. 5883. Relativamente ai giudizi delle commissioni di concorso, la discrezionalità  tecnica resta insindacabile salvo che per profili di manifesta e intrinseca illogicità  e irrazionalità  (ex multis, cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 15/02/2010, n. 835). Il sindacato di legittimità  del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità , con riferimento a ipotesi di erroneità  o irragionevolezza riscontrabili <em>ab externo e ictu oculi</em> dalla sola lettura degli atti (Cons. Stato, Sez. V, sent. 30/09/2020 n. 5743).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cons. Stato, Sez. II, sent. 15/07/2020, n. 4576. Tarasco A.L., Beni culturali e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità  tecnica, Foro amm. &#8211; T.A.R., n. 9/2004. Parisio V., Beni culturali, paesaggio e giudice amministrativo, Foro amm. TAR, n. 10/2004; Ventimiglia C., i confini del sindacato del g.a. sulla discrezionalità  tecnica nella materia dei beni culturali, Urbanistica e app., n. 12/2011. Per TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 21/04/2016, n. 672 costituisce errore di fatto l&#8217;aver trascurato di considerare che l&#8217;immobile fosse stato pressochè totalmente demolito e ricostruito (nella specie, la ricostruzione era avvenuta negli anni &#8217;70) e l&#8217;aver individuato quale unico elemento costruttivo rilevante per l&#8217;interesse storico-artistico nei materiali (tufo e carparo) che di per sè non sono indicativi di particolare pregio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 29/07/2020, n. 4830.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cons. Stato, Sez. II, sent. 15/09/2020, n. 5451, in materia di compatibilità  paesaggistica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Cavallo Perin R., I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della Pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm., 2016; Paolantonio N., La dicotomia tra giurisdizione soggettiva e oggettiva nella sistematica del codice del processo amministrativo, in Dir. proc. amm., n. 2/2020;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21/09/2020, n. 5525.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Zito A., Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa. Riflessioni sulla tutela dell&#8217;interesse legittimo, Editoriale scientifica, 2003; De Siano A., Brevi osservazioni sulla perdurante utilità  delle situazioni giuridiche soggettive nella definizione di limiti e contenuti della giurisdizione amministrativa, in Foro amm., n. 9/2014; Maruotti L., Il giudice amministrativo come giudice del risarcimento del danno, in Giustamm.it, 2009; Mazzola M., Appunti in tema di responsabilità  civile della pubblica amministrazione, in Nuova Giur. Civ., n. 5/2016; Saitta F., Tutela risarcitoria degli interessi legittimi e termine di decadenza, in Dir. Proc. amm., n. 4/2017; Carlucci S., La responsabilità  della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi pretensivi caratterizzati da un giustificato affidamento, in Resp. civ. e previd., n. 1/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Giovagnoli R., La giurisdizione sulla responsabilità  della P.A.: danno da provvedimento e danno da comportamento, in Urbanistica e app., n. 12/2004; Mandarano A., La colpa della P.A. nel danno da provvedimento, in Urbanistica e appalti, n. 7/2005; Cortese F., Il danno da provvedimento illegittimo e il &quot;dover essere&quot; del procedimento, in Giornale dir. amm., n. 10/2009; Cortese F., L&#8217;Adunanza plenaria e il risarcimento degli interessi legittimi, in Giornale dir. amm., n. 9/2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Neri V., Il &#8220;bene della vita&#8221; è tutto nel diritto amministrativo?, su www.giustizia-amministrativa.it, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cons. Stato, Sez. VI, sent. 02/01/2018, n. 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Paolantonio N., La tutela risarcitoria nei confronti dell&#8217;amministrazione pubblica: problemi di giurisdizione. In Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Editoriale scientifica, 2007; Osella S., Il peculiare &#8220;neminem laedere&#8221; della P.A. &#8211; Il commento, in Danno e Resp., n. 7/2011; Di Donna M., Fatti vecchi e nuovi in tema di responsabilità  precontrattuale della P.A., in Corriere merito, n. 11/2011; Macchia M. e Moliterni A., La responsabilità  civile della Pubblica amministrazione, in Giornale dir. amm., n. 2/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> In senso difforme, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23/06/2006, n. 3981, secondo cui non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell&#8217;elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un&#8217;espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell&#8217;amministrazione per i danni conseguenti a un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all&#8217;art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Cfr. fra tanti, Torchia L., la risarcibilità  degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al bosco di Birnam, in Giornale dir. amm., n. 9/1999; Tuozzo M., La rilevanza dell&#8217;elemento soggettivo nella responsabilità  civile della P.A., in Resp. Civ. n. 2/2005; Pasquino T., Il risarcimento del danno a fronte della lesione di un interesse legittimo: la minore importanza della colpa dell&#8217;amministrazione in confronto a quella della lesione patita dal privato, in Resp. civ., n. 10/2005; Proietti R., La prova per presunzioni della responsabilità  della P.A. e della quantificazione del danno, in Urbanistica e app., n. 11/2007; Giazzi F., Tra le pieghe della P.A.: risvolti dell&#8217;agire colposo e ingiustizia del danno &#8211; il commento, in Danno e resp., n. 2/2007; Tarantino L. e Ferrari G., Colpa e quantum nel risarcimento degli interessi legittimi, in Urbanistica e app., n. 5/2007; Mangialardi G., L&#8217;accertamento della colpa della P.A. quale presupposto per il risarcimento del danno, in Urbanistica e app., n. 2/2011; Follieri E.; L&#8217;elemento soggettivo nella responsabilità  della P.A. per lesione di interessi legittimi, in Urbanistica e app., n. 6/2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Cons. Stato, Sez. IV, sent. 17/08/2017, n. 4207.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Grasso A. G., Annullamento dell&#8217;atto amministrativo e lesione dell&#8217;affidamento incolpevole, in Riv. dir. civ., n. 1/2019.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-10-2020-n-205/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/10/2020 n.205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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