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	<title>25/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-14/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.14</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cottimo fiduciario per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione e assistenza agli impianti ascensore presenti negli edifici gestiti da un&#8217;azienda di edilizia pubblica per un biennio, ritenuto che si ravvisa la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza per disporre in via</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-14/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-14/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cottimo fiduciario per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione e assistenza agli impianti ascensore presenti negli edifici gestiti da un&#8217;azienda di edilizia pubblica per un biennio, ritenuto che si ravvisa la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza per disporre in via interinale apposite misure cautelari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00014/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00011/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Koppel A.W. S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Michiara e Barbara Mazzullo, con domicilio eletto presso l’avv. Barbara Mazzullo in Parma, borgo Antini n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acer Parma &#8211; Azienda Casa Emilia Romagna</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elena Pontiroli e presso la stessa elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Elman S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Orlandi, Michela Grandi e Laura Toschi, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Toschi in Parma, piazzale Arrigo Boito n. 5; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cottimo fiduciario per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione e assistenza agli impianti ascensore presenti negli edifici in Parma e Provincia gestiti da Acer Parma per il biennio 01/01/2012 &#8211; 31/12/2013 relativamente ai tre lotti di aggiudicazione;<br />	<br />
della delibera n. 217 del 19.12.2011 del Consiglio di Amministrazione di Acer Parma &#8211; Azienda Casa Emilia Romagna;<br />	<br />
della aggiudicazione provvisoria e del verbale di gara rep. n. 14364 del 19.12.2011;<br />	<br />
della relazione del R.U.P. Ing. Michela Pancaldi &#8211; Ufficio Manutenzione Acer Parma del 15.12.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acer Parma &#8211; Azienda Casa Emilia Romagna e di Elman S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che le questioni dedotte presentano profili meritevoli di approfondimento, sì da doversi provvedere all’immediata fissazione dell’udienza di merito;<br />	<br />
che si ravvisa la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza per disporre in via interinale apposite misure cautelari	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti di gara relativi ai lotti n. 1 e n. 2.	</p>
<p>Spese compensate.<br />	<br />
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 4 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-119/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.119</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore sulla giurisdizione del g.a. in ordine alla azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di Terna, quale concessionario di un servizio pubblico, per i danni derivanti da periodi di interruzione di energia elettrica Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Energia elettrica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-119/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-119/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del g.a. in ordine alla azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di Terna, quale concessionario di un servizio pubblico, per i danni derivanti da periodi di interruzione di energia elettrica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Energia elettrica – Periodi di interruzione – Terna – Responsabilità extracontrattuale – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla azione diretta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale nei confronti di Terna, quale concessionario di un servizio pubblico, per i danni derivanti da periodi di interruzione di energia elettrica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Meridional Carni Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Zappone, con domicilio eletto presso Bruno Zappone in Lecce, via Cicolella,Sc; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Allianz Ass.Ni Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio De Mauro, con domicilio eletto presso Antonio De Mauro in Lecce, via Monte San Michele N. 10;<br />
Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Tanzariello, Roberto Vaccarella, Gaetano Grandolfo e Raffaele Nicolì, con domicilio eletto presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi, 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del diritto al risarcimento dei danni<br />	<br />
subiti in occasione del black-out elettrico del 24.07.2007 e del 25.07.2007.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e di Allianz Ass.Ni Spa e di Enel Distribuzione Spa;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Terna Rete Elettrica Nazionale Spa; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Zappone Bruno, per la ricorrente, l’avv. Iacono, in sostituzione dell’avv. Di Stefano Filippo e l’avv. Mescia Antonio, in sostituzione dell’avv. Mescia Giuseppe, per Terna, l’avv. Petraroli Filippo, in sostituzione dell’avv. De Mauro Antonio, per Allianz, e l’avv. Nicolì Raffaele, per Enel;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, titolare di un’attività all’ingrosso di stoccaggio di carne fresca conservata in apposite celle frigorifere, ha proposto il presente ricorso per ottenere la condanna di Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale, al risarcimento dei danni subiti in occasione del black-out elettrico del 24 luglio 2007 e del 25 luglio 2007.<br />	<br />
Terna si è costituita con memoria e ricorso incidentale del 20 dicembre 2010 e ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva perché nessun rapporto è mai intercorso tra la ricorrente e Terna. Nel merito ha dedotto che non è stata fornita alcuna prova in ordine all’affermata responsabilità, che comunque i dedotti danni non si sarebbero verificati se la ricorrente si fosse fornita di adeguati sistemi di protezione degli impianti di refrigerazione, quali i comuni gruppi di continuità elettrica, che gli eventi sono stati caratterizzati da circostanze accidentali e imprevedibili, e che Terna ha posto in essere con assoluta perizia e tempestività tutte le manovre necessarie a limitare gli effetti dell’interruzione di energia elettrica.<br />	<br />
Terna ha poi proposto ricorso incidentale nei confronti dell’Enel ritenendo questo come l’unico soggetto tenuto, sulla base del contratto di somministrazione, a rispondere delle conseguenze dell’interruzione nella fornitura.<br />	<br />
Infine, Terna ha chiamato in garanzia Allianz – Divisione Ras, in base al contratto di assicurazione posto in essere tra le parti.<br />	<br />
Allianz si è costituita con memoria del 21 gennaio 2011 e ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto già con un ricorso precedente era stata azionata la stessa richiesta di risarcimento dei danni e con sentenza n. 1415/2009, confermata dall’ordinanza n. 3289/09 del Consiglio di Stato, era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, quindi, secondo la difesa di Allianz, tra le parti si sarebbe già formato il giudicato. Allianz ha poi ribadito quanto già dedotto da Terna.<br />	<br />
L’Enel, nel costituirsi con memoria del 4 marzo 2011, ha eccepito preliminarmenmte il difetto di giurisdizione e nel merito ha rilevato come il guasto, dal quale è originato il fenomeno di black-out, è originato nelle stazioni primarie di Terna.<br />	<br />
Terna, con memoria del 9 maggio 2011, ha dedotto in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Enel.<br />	<br />
Con ordinanza del 16 giugno 2011 questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. <br />	<br />
Tutte le parti hanno depositato controdeduzioni in ordine alla perizia del CTU.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. È da rilevare anzitutto il difetto di giurisdizione di questo giudice con riguardo alle domande proposte contro l’Enel.<br />	<br />
Infatti, già con sentenza n. 1415/2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3289/2010, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando come Enel non ha “<i>la qualità di concessionario di pubblico servizio &#8211; laddove configurabile nel quadro legislativo nazionale in coerenza con la normativa comunitaria, cioè per l’attività di trasmissione e di dispacciamento -, e ciò in ragione della subentrata disciplina legislativa che ha attribuito tale veste appunto a Terna (nella specie quanto previsto dall’art.3 del D.lgs. 16 marzo 1999, n.79, in recepimento della direttiva 9692CE, previsione attuata , a partire dal 1° aprile 2000, in virtù di d.m. Industria del 21 gennaio 2000)”</i> (così Cons. St. cit.).</p>
<p>2. Al contrario deve essere dichiarata la giurisdizione di questo giudice nei confronti di Terna.<br />	<br />
Infatti, le sentenze citate hanno ravvisato il difetto di giurisdizione proprio perché le domande erano state poste nei soli confronti di Enel (“<i>così riassunta nei suoi termini essenziali e qui rilevanti la domanda proposta in primo grado, ne risulta con tutta evidenza la correttezza della statuizione del Tar laddove ha ritenuto che la domanda fosse stata proposta, peraltro essenzialmente in termini di responsabilità contrattuale, nei soli confronti dell’Enel</i>”) e quindi è stato ritenuto che “<i>La stessa Terna, pacificamente estranea al rapporto contrattuale, e non evocata quale gestore di pubblico servizio, qualità ripetutamente attribuita in primo grado alla sola Enel, ha visto dunque l’instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti rimanere a livello di mera notizia della pendenza del processo, senza che, come detto, gli sia stata attribuita, come pure sarebbe stato indicativo di una chiamata in giudizio quale corresponsabile in termini azionabili dinnanzi al giudice amministrativo, la possibile qualità di debitore solidale ex artt.2043 e 2055 c.c</i>.” per concludere che “<i>Alla luce delle considerazioni che precedono, non configurandosi, rispetto all’atto introduttivo in primo grado, il vizio di omessa pronunzia del Tribunale in ordine ad una, non riscontrabile, autonoma domanda di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti di Terna s.p.a, ed essendosi nella sostanza fatta valere nei confronti di Enel un’azione essenzialmente contrattuale, con “eventuale” (e perplessa) corresponsabilità di Terna, deve confermarsi, con le precisazioni qui operate, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizion</i>e” (sentenza Cons. St. cit.)<br />	<br />
In sostanza, non sussiste alcun giudicato nei confronti di Terna.<br />	<br />
Nel caso in esame, l’azione è diretta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale ed è stata proposta nei confronti di Terna quale concessionario di un servizio pubblico.</p>
<p>3. Posti questi principi, si deve quindi esaminare la richiesta di risarcimento dei danni nei soli confronti di Terna e quindi non vengono presi in considerazione i periodi di interruzione di energia elettrica che si sono verificati nelle centraline dell’Enel.<br />	<br />
3.1. La perizia disposta da questo Tribunale ha accertato che, il giorno 24 luglio 2007, “<i>l’interruzione di energia elettrica nella stazione primaria di Galatina iniziava alle ore 21,37, quando si registrava lo scatto delle protezioni sui montanti a 150 KV verso gli ATR 1 e 2</i>”, ed è ripresa “<i>a partire dalle ore 22,52 dello stesso giorno</i>”. Mentre il giorno 25 luglio 2007 “<i>l’interruzione di energia elettrica nella stazione di Galatina iniziava alle ore 5,56, quando si registrava lo scatto delle protezioni sui montanti a 150 KV verso gli ATR 1 e 2</i>”, ed è ripresa “<i>a partire dalle ore 6,52 dello stesso giorno</i>”. <br />	<br />
Partendo da questi dati, è necessario verificare se sussiste la responsabilità di Terna, e in particolare se la mancanza di energia sia dovuta a eventi fortuiti di causa maggiore e come tali non imputabili a questa o se, al contrario, siano dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento del proprio servizio.<br />	<br />
La perizia disposta da questo Tribunale ha concluso ravvisando una parte di responsabilità di Terna in quanto “<i>le attività di controllo effettuate da Terna S.p.A. sui TA appaiono, a giudizio dello scrivente, non sufficientemente cautelative in termini sia di tipologia che di frequenza di controlli in rapporto allo stato dell’arte in materia di controllo e manutenzione degli oli minerali isolanti in apparecchiature elettriche disponibili all’epoca dei fatti</i>”.<br />	<br />
Terna, nella memoria del 12 novembre 2011, contesta questa conclusione ritenendo che “<i>la mera possibilità di prelievi di campione da sottoporre a prove indicata …. a mero titolo di raccomandazione</i>” non è idonea a integrare una responsabilità perché il controllo in questione non può essere considerato un obbligo giuridico.<br />	<br />
Le considerazioni di Terna non possono essere condivise in quanto, pur ritenendo non sussistere un obbligo di effettuare i campioni di prova, è da rilevare che comunque le norme Cei prese in considerazione raccomandano comunque una “frequenza di prova” e il mancato espletamento di questi controlli, proprio in virtù del fatto che la responsabilità in questione è di tipo extracontrattuale, integra un comportamento connotato da negligenza, imprudenza o imperizia, quale quello accertato dal consulente nominato dal Tribunale, e quindi la colpa di Terna.<br />	<br />
In sostanza, il mancato espletamento di un’attività di controllo e manutenzione degli oli minerali, accertato dal Consulente, integra una condotta negligente, e tale da far ritenere la responsabilità di Terna nell’interruzione di energia elettrica.<br />	<br />
3.2. Una volta stabilita la responsabilità di Terna per la mancata erogazione dell’energia elettrica dalle ore 21,37 alle ore 22,52 del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,56, alle ore 6,52 del 25 luglio 2007, è necessario esaminare se alla causazione del danno abbia contribuito anche il concorso colposo della ricorrente ex art. 1227 c.c.<br />	<br />
Infatti, l’esistenza del nesso causale deve essere valutata nel senso di causalità giuridica, per cui non basta che il danno abbia avuto origine dal comportamento del danneggiante, ma è altresì necessario che a esso, in base la criterio della buona fede oggettiva, non abbia concorso la condotta (anche omissiva) del danneggiato (Tar Napoli, sez. IV, 15 settembre 2011, n. 4421).<br />	<br />
In particolare, l’art. 1227 c.c. prevede testualmente due ipotesi in tema di danno risarcibile. Nel primo comma il danno è causato con il concorso del fatto colposo del creditore, mentre nel secondo comma il danno avrebbe potuto essere evitato dal creditore con l’uso dell’ordinaria diligenza. Il primo principio, quindi, limita od esclude il risarcimento del danno che è causato in tutto o in parte dallo stesso danneggiato secondo la comune imputazione causale: il secondo principio, invece, impone al danneggiato uno specifico dovere di diligenza e correttezza inteso ad evitare il danno causato dal comportamento illecito del danneggiante.<br />	<br />
In sostanza, l’art. 1227 c.c. esclude che il risarcimento sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, atteso che il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l&#8217;ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un&#8217;agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve. <br />	<br />
Nel caso in esame, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dal consulente, il quale ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto “<i>dotarsi di un gruppo di generazione che, con tempi di risposta adeguati … garantisca l’alimentazione delle celle frigorifere</i>”.<br />	<br />
D’altronde, proprio il fatto che la ricorrente “<i>è un’azienda che opera da più di un ventennio nel settore del commercio della carne</i>”, avrebbe dovuto far sì che questa si dotasse di un generatore proprio per far fronte a questo genere di pericoli, e questo non perché sussista un obbligo giuridico in tal senso ma perché, secondo i principi di correttezza e buona fede, è un comportamento ritenuto doveroso in base al canone dell’autoresponsabilità.</p>
<p>4. Posti questi principi, si rileva come la ricorrente abbia provato il danno conseguenza, derivante dall’interruzione di energia elettrica, attraverso il deposito dell’elenco della carne distrutta e dei verbali di distruzione, nonché delle fatture relative alla carne distrutta.<br />	<br />
Tuttavia, l’importo così come richiesto dalla ricorrente deve essere ridotto sia avendo a riguardo al limitato periodo di interruzione di energia di competenza di Terna sia al concorso colposo della ricorrente stessa.<br />	<br />
In particolare, a fronte della richiesta di risarcimento per la sospensione dell’energia elettrica dalle ore 20,15 alle ore 23,49 (orario di ripresa dell’erogazione dell’energia elettrica nella cabina primaria di Casarano, così come accertato dal consulente) del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,00 alle ore 9,05 (orario di ripresa dell’erogazione dell’energia elettrica nella cabina primaria di Casarano, così come accertato dal consulente) e dalle ore 12,42 alle ore 13,44 del giorno 25 luglio 2007, si deve prendere in considerazione l’interruzione dell’energia dalle ore 21,37 alle ore 22,52 del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,56 alle ore 6,52 del 25 luglio 2007, addebitabile al comportamento di Terna.<br />	<br />
Ed invero, dato che non è possibile in questa sede esaminare la condotta dell’Enel e quindi determinare se possa sussistere una condotta inadempiente di quest’ultima, ma ritenendosi comunque sussistere un concorso di cause tra la condotta di Terna e quella di Enel, l’unico accertamento possibile riguarda il periodo di interruzione di energia dipeso dalla condotta di Terna.<br />	<br />
In sostanza, si tratta di un periodo di sospensione di due ore complessive a fronte di un’interruzione di energia per un totale di otto ore.<br />	<br />
Quindi, poiché si ritiene equo ridurre di un quarto l’importo richiesto e provato di euro 208.830,98, la somma addebitabile a Terna, a titolo di risarcimento di danno, deve essere determinata in euro 52.207,00.<br />	<br />
Tale somma va ulteriormente ridotta equitativamente di un ulteriore 20% avendo ritenuto sussistere un concorso colposo del ricorrente nella causazione del danno per arrivare a un totale di euro 40.000,00, somma che dovrà inoltre essere opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT.<br />	<br />
Infatti, nelle obbligazioni di valore, quale quella risarcitoria, il denaro non costituisce oggetto dell&#8217;obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre corrispondere al creditore affinché questi sia reintegrato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, sicché, in tali obbligazioni, la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell&#8217;eventuale maggiore danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell&#8217;art. 1224, co. 2, c.c., ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali (Tar Lazio, sez. I, 8 giugno 2011, n. 5081).<br />	<br />
Sugli importi anno per anno rivalutati, a partire dalla medesima data, decorrono gli interessi al tasso legale, quale elemento integrativo del debito di valore,cioè reintegratore del danno,fino alla data di deposito della presente sentenza;successivamente decorreranno ex lege gli interessi corrispettivi nella misura legale. </p>
<p>5. Deve poi essere riconosciuta al ricorrente l’ulteriore somma di euro 9.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute dal ricorrente per la distruzione e lo smaltimento della merce, oltre interessi sino alla data di soddisfo.</p>
<p>6. Deve essere respinta la richiesta di risarcimento dei danni esistenziali.<br />	<br />
La prova del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha superato la teoria del danno evento, esige che il danneggiato fornisca la prova, oltre che dell’evento, dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza.<br />	<br />
Nel caso in esame, nessuna prova in tale senso è stata fornita dal ricorrente.</p>
<p> 7. Infine deve essere esaminata la domanda, proposta da Terna, di “<i>condannare Allianz … a garantire e tenere indenne Terna S.p.A. alla stregua del contratto di assicurazione in essere, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli, anche a titolo di spese legali, derivanti da un’eventuale condanna di Terna al risarcimento dei danni per cui è causa</i>”.<br />	<br />
È necessario valutare se sussiste la giurisdizione di questo giudice per determinarsi in ordine a questa domanda.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la domanda in questione, proprio perché inerente al giudizio principale appartenente alla propria giurisdizione, deve essere oggetto di esame.<br />	<br />
Infatti, è oramai un principio consolidato quello per cui “<i>non si possa giungere alla scissione delle giurisdizioni, poiché tale soluzione urta contro il trend normativo favorevole all&#8217;omogeneizzazione della giurisdizione, allorché si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto… Quanto detto costituisce applicazione della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che impone all&#8217;interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale. L&#8217;art. 111 Cost., in combinazione con l&#8217;art. 24, esprime dunque, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele, con la conseguenza che la giurisdizione sulla domanda principale comporta anche quella su tutte le pretese accessorie, originate dalla medesima situazione dedotta in giudizio</i>” (Cass., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12252).<br />	<br />
“<i>Ove il lavoratore proponga, sulla base dei medesimi fatti attinenti a una stessa prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (ai sensi dell&#8217;art. 1 l. 1369/1960, con ente pubblico ante 30 giugno 1998), e una subordinata (ai sensi dell&#8217;art. 3 della stessa legge) in cui l&#8217;ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il principio di concentrazione delle tutele insito nell&#8217; art. 111 cost. impone di ritenere che il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba conoscere di tutte la pretese originate dalla situazione lavorativa</i>” (Cass., sez. un.. 28 febbraio n. 4636).<br />	<br />
In applicazione dei suddetti principi, poiché nella fattispecie il giudizio instaurato dal ricorrente ha a oggetto il risarcimento del danno proposto nei confronti di un concessionario di pubblico servizio, cioè una vicenda che deve essere conosciuta da questo giudice, mentre l’assicurazione è stata chiamata in garanzia, in via subordinata, solo al fine di tenere indenne proprio il concessionario di servizi, è da ritenere che anche la cognizione di questa domanda appartiene alla giurisdizione di questo giudice.<br />	<br />
La domanda deve essere poi accolta, dato che il contratto di assicurazione stipulato tra Terna e Allianz comprende anche le ipotesi di “<i>danni materiali e diretti cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione … di energia elettrica</i>” (art. 1.8, lett. q, contratto di assicurazione).</p>
<p>8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e deve essere disposta la condanna in via solidale di Terna e di Allianz, la quale è stata chiamata in garanzia dalla stessa Terna in virtù del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di Enel Distribuzione Spa, in favore del giudice ordinario;<br />	<br />
&#8211; accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, condanna Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e Allianz Assicurazioni Spa, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.000,00, (quarantamila) oltre rivalutazione e interessi, come da motivazione;<	
- condanna Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e Allianz Assicurazioni Spa al pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila) oltre interessi.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-119/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-158/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.158</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; R. Giani Est. C. Capitani (Avv.ti M. Spatocco e M. Mattioli) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato), Formez P.A. &#8211; Centro Ricerca e Accesso per la P.A. (Avv. M. Cardi) e nei confronti di A. Banchetti ed altro (non costituiti in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-158/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-158/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> C. Capitani (Avv.ti M. Spatocco e M. Mattioli) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato), Formez P.A. &#8211; Centro Ricerca e Accesso per la P.A. (Avv. M. Cardi) e nei confronti di A. Banchetti ed altro (non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sui sistemi di correzione a lettura ottica e sulla irragionevolezza dell&#8217;esclusione in termini radicali di ogni possibilità di correzione e cancellatura che precluda il ripensamento o semplici errori accidentali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Correzione – Lettura ottica &#8211; Esclusione di ogni possibilità di correzione e cancellatura &#8211; Preclude ai candidati il ripensamento ed errori accidentali &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’utilizzo di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari di un concorso pubblico non può giustificare l’equiparazione di situazioni tra loro non assimilabili, cioè non può far ritenere errata una risposta corretta in quanto accompagnata da un minimo segno ulteriore anche nella casella adiacente (a quella esatta), evidentemente dovuto ad errore materiale o repentino ripensamento. Né a diverso risultato si può giungere in considerazione delle istruzioni impartite ai candidati, laddove queste si connotino per irragionevolezza, nella parte in cui escludono in termini radicali ogni correzione e cancellatura, precludendo ai candidati quindi non solo il ripensamento ma anche semplici errori accidentali, anche quando siano del tutto inidonei a rendere equivoca la volontà del candidato medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Carmen Capitani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Spatocco e Martina Mattioli, con domicilio eletto presso l’avv. Matteo Spatocco in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, n. 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
Formez P.A. &#8211; Centro Ricerca e Accesso per la P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso l’avv. Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Alba Banchetti, Vieri Baldocci; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto n. 135 prot. 1413 Ufficio VI del 09-11-2011 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del M.I.U.R. ha approvato l’elenco ammessi alle prove scritte in esito alla prova preselettiva a quiz del Concorso per esami e titoli per il reclutamento dell’amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali indetto con decreto del 13.07.2011 dal M.I.U.R. &#8211; Dipartimento per l’istruzione &#8211; Direzione Generale per il personale scolastico, con un numero di posti messi a concorso per la Regione Toscana pari a 120; <br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto conseguente o successivo, comunque presupposto se lesivo, in particolare della valutazione negativa dell’elaborato concorsuale dell’attuale ricorrente effettuata da Formez P.A con correzione tramite lettura ottica, dell’elenco<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e di Formez P.A. &#8211; Centro Ricerca e Accesso per la P.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>La sig.ra Carmen Capitani nell’atto introduttivo del giudizio espone di aver partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal MIUR per il reclutamento di dirigenti scolastici e di essere stata esclusa, all’esito della prova preselettiva, per aver conseguito un punteggio inferiore, di un solo punto, a quello richiesto per l’ammissione all’ulteriore corso della procedura selettiva (79/100 anziché 80/100). In particolare la ricorrente evidenzia come, a seguito dell’esame degli atti della procedura, è emerso che è risultata decisiva la considerazione come errata della risposta da lei fornita al quesito n. 73, risposta ritenuta errata in quanto, pur avendo la ricorrente medesima annerito interamente la casella relativa alla risposta C (quella corretta), essa aveva altresì annerito, ancorché in minima parte, anche la adiacente casella B. <br />	<br />
Tanto esposto in punto di fatto, la ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati, muovendo censure di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e il Formez PA, soggetto correttore delle prove preselettive, i quali evidenziano come l’esclusione della ricorrente sia corretta alla luce delle istruzioni impartite per lo svolgimento delle prove, giacché la correzione dei questionari con lettori ottici rende necessario escludere qualunque segno ulteriore sulle caselle di risposta rispetto a quello della risposta ritenuta corretta.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 1192 del 7 dicembre 2011 è stata accolta la domanda cautelare provvisoria richiesta dalla ricorrente.<br />	<br />
Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012, e sentiti i difensori comparsi, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dando di ciò avviso alle parti.<br />	<br />
Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Rileva il Collegio che l’esame della documentazione versata in atti dimostra che la risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 73 è inequivocabilmente quella contraddistinta dalla lettera C, l’assai parziale annerimento anche della lettera B risultando palesemente frutto di errore materiale o iniziale incertezza, ma comunque non essendo tale da mettere in dubbio quale sia la risposta che la ricorrente ha inteso fornire al quesito medesimo. Risulta quindi fondata l’eccezione di travisamento dei fatti e difetto di adeguata istruttoria, anche in considerazione del rilievo che l’utilizzo di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari non può giustificare l’equiparazione di situazioni tra loro non assimilabili (cioè non può far ritenere errata la risposta corretta in quanto accompagnata da un segno ulteriore dovuto ad errore materiale o repentino ripensamento). Né a diverso risultato si può giungere in considerazione delle istruzioni impartite ai candidati, laddove queste si connotino per irragionevolezza, nella parte in cui escludono in termini radicali ogni correzione e cancellatura, precludendo ai candidati quindi non solo il ripensamento ma anche semplici errori accidentali, anche quando siano del tutto inidonei a rendere equivoca la volontà del candidato medesimo (in termini TAR Toscana, sez. II, 22 agosto 2008, n. 1885).<br />	<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati e ammissione in via definitiva della ricorrente all’ulteriore corso della procedura selettiva. Le spese di giudizio devono invece essere compensate, stante la particolarità in fatto della fattispecie esaminata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2012-n-158/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.314</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara per il servizio riscossione spontanea e coattiva imposta ici e tarsu, se risulta fondato il motivo di ricorso con cui si deduce l’intervenuta violazione, all’esito della rettifica operata con atto integrativo del Bando di gara, dei termini per la ricezione delle offerte indicati dall’art.70</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara per il servizio riscossione spontanea e coattiva imposta ici e tarsu, se risulta fondato il motivo di ricorso con cui si deduce l’intervenuta violazione, all’esito della rettifica operata con atto integrativo del Bando di gara, dei termini per la ricezione delle offerte indicati dall’art.70 del d. lgs.163 del 2006; Considerato che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato, mentre l&#8217;udienza pubblica e&#8217; fissata dopo un bimestre. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00314/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10007/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10007 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Termoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Liberatore, con domicilio eletto presso Alessandro Fatica, in Roma, alla via Palestro, n. 56;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Areariscossioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Camillo Fasoli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, alla p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00205/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA IMPOSTA ICI E TARSU	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Areariscossioni Spa;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Antonio Liberatore e Camillo Fasoli;	</p>
<p>Ritenuto che l’imminente definizione del giudizio di merito in primo grado consente di escludere la sussistenza del pregiudizio paventato dall’appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l’appello.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-321/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-321/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.321</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare sull&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per servizi di conduzione e manutenzione dei complessi immobiliari della Grandi stazioni ferroviarie italiane &#8211; lotto n. 2; Considerato che l’appello non appare assistito da fumus boni iuris nella parte in cui, nell’ambito della lettura interpretativa dell’art. 95 del D.P.R. n. 554 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-321/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-321/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare sull&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per servizi di conduzione e manutenzione dei complessi immobiliari della Grandi stazioni ferroviarie italiane &#8211; lotto n. 2; Considerato che l’appello non appare assistito da fumus boni iuris nella parte in cui, nell’ambito della lettura interpretativa dell’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999, assume l’esistenza di un regime differenziato di partecipazione tra impresa singola e impresa in associazione temporanea orizzontale con altre imprese in ordine ai requisiti di qualificazione sulle opere scorporabili; considerato che appaiono condivisibili, sul punto, le osservazioni del giudice di primo grado in sede di reiezione della domanda cautelare (la mancanza di SOA riguardava categorie di lavoro scorporabili e subappaltabili e la dichiarazione di subappalto appariva sostanzialmente valida; considerato altresì che le classifiche possedute dalle aggiudicatarie nella categoria prevalente coprono anche le categorie scorporabili). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00321/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 09602/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9602 del 2011, proposto dalla <b>Olicar s.p.a.</b> in proprio e in qualità di mandataria in ATI con &#8211; <b>Manitalidea spa</b>, <b>Comat spa</b> e- <b>Consorzio Veneto Cooperativo Scpa</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Grandi Stazioni spa</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Roma, via Emilia n. 88; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Guerrato spa</b>, in proprio e quale mandataria in ATI con <b>Fatigappalti</b> e <b>Natuna spa</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, Caterina Solimini, Mauro Ciani, con domicilio eletto presso Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Antonio Bosio, 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 4263/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO PER SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DELLA GRANDI STAZIONI FERROVIARIE ITALIANE &#8211; LOTTO N. 2	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Spa e di Guerrato Spa in proprio e nella qualità;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Ferrari, Barbieri per delega di Vinti, Grisostomi Travaglini, e Solimini.;	</p>
<p>Considerato che l’appello non appare assistito da fumus boni iuris nella parte in cui, nell’ambito della lettura interpretativa dell’art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999, assume l’esistenza di un regime differenziato di partecipazione tra impresa singola e impresa in associazione temporanea orizzontale con altre imprese in ordine ai requisiti di qualificazione sulle opere scorporabili;<br />	<br />
considerato che appaiono condivisibili, sul punto, le osservazioni del giudice di primo grado in sede di reiezione della domanda cautelare;<br />	<br />
considerato che le spese della presente fase cautelare seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9602/2011).	</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese e degli onorari della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 ( mille/00) oltre IVA e CAP come per legge in favore della società Grandi Stazioni spa ed in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CAP come per legge in favore della società Guerrato spa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-321/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.346</a></p>
<p>Va sospesa la delibera del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ERSU che aggiudica una gara per opere di recupero e risanamento conservativo di un immobile in Ancona, vista la intervenuta fissazione a breve (tre mesi) della relativa trattazione nel merito. In primo grado cautelare il ricorso e&#8217; apparso fondato in relazione alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ERSU che aggiudica una gara per opere di recupero e risanamento conservativo di un immobile in Ancona, vista la intervenuta fissazione a breve (tre mesi) della relativa trattazione nel merito. In primo grado cautelare il ricorso e&#8217; apparso fondato in relazione alla censura di avvenuta apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in violazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria 13/2011 (apertura delle buste con offerta tecnica in seduta pubblica). Dopo aver ritenuto infondato Il ricorso incidentale (sanabilita&#8217; della mancanza di una dichiarazione di cui all’art. 38 lett. c del D.Lgs. n. 163/2006 sui poteri conferiti al procuratore speciale), il giudice cautelare ha sottolineato che per meglio assicurare l’ottenimento del bene della vita cui aspira la ricorrente, risultava necessario disporre adempimenti istruttori mediante verificazione, al fine di accertare se le varianti migliorative, proposte dalle prime due imprese in graduatoria, necessitassero di un nuovo permesso di costruire o parere della Soprintendenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00346/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00111/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 111 del 2012, proposto dall&#8217;<b>Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Ancona &#8211; Ersu</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>S.r.l Gpl Costruzioni Generali</b>, la <b>S.p.a. Torelli Dottori</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Terzi Bertinelli, con domicilio eletto presso Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
la <b>S.r.l Cores Costruzioni e Restauri</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati, <b>Ati-Taletti Costruzioni Srl in Proprio</b>, <b>Intercantieri Vittadello Spa</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00802/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO OPERE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE BUON PASTORE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.r.l. Costruzioni Generali e della S.p.a. Torelli Dottori;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Lucchetti e l’avvocato Terzi Bertinelli;	</p>
<p>Considerato, nell’esame proprio della fase cautelare, che la complessità dei profili di diritto della controversia ne richiede l’approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
Vista la intervenuta fissazione a breve della relativa trattazione in primo grado (5 aprile 2012);<br />	<br />
Ritenuto perciò di non modificare la situazione in atto nelle more della relativa pronuncia; <br />	<br />
Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 111/2012) come da motivazione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-343/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.343</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla l’ordinanza del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, con cui veniva nominato un Commissario di un Comitato Provinciale CRI in sostituzione del ricorrente, ritenuto non più in grado di svolgere i propri compiti istituzionali, avendo assunto ulteriori impegni alle elezioni regionali del marzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla l’ordinanza del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, con cui veniva nominato un Commissario di un Comitato Provinciale CRI in sostituzione del ricorrente, ritenuto non più in grado di svolgere i propri compiti istituzionali, avendo assunto ulteriori impegni alle elezioni regionali del marzo 2010. La sentenza di annullamento, pur riconoscendo in astratto il potere di nominare o di sostituire Commissari Provinciali, riteneva illegittime le modalità attraverso cui tale potere era stato concretamente esercitato (carenza di garanzie partecipative e di adeguata motivazione). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00343/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09754/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9754 del 2011, proposto dalla <b>Croce Rossa Italiana</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il sign. <b>Sandro Donati</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Jacopo Severo Bartolomei, con domicilio eletto presso Mauro Mellini in Roma, p.zza Bainsizza 1; 	</p>
<p>per la riforma	</p>
<p>della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00664/2011, resa tra le parti, concernente NOMINA COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE CRI DI ASCOLI PICENO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sign. Sandro Donati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Bartolomei;	</p>
<p>Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare presentare profili di fumus boni iuris di evidenza tale da far ritenere prima facie erronea la motivazione della sentenza impugnata;<br />	<br />
Ritenuto sussistere motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9754/2011).	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-67/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-67/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.67</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che esclude l’a.t.i. ricorrente dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti, negli abitati di un ambito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-67/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-67/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che esclude l’a.t.i. ricorrente dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti, negli abitati di un ambito territoriale, ritenuto che &#8211; il disciplinare di gara richiedeva, a pena d’esclusione, che anche l’impresa ausiliaria dichiarasse il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; &#8211; la ricorrente ha attestato di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, tacendo dell’esistenza di un debito nei confronti della Cassa Edile (in misura superiore alla soglia di gravità fissata dal D.M. 24 ottobre 2007); &#8211; l’asserita imputabilità del mancato pagamento ad un istituto di credito non rileva nei confronti della stazione appaltante; Ritenuto, inoltre, che appare suscettibile di accoglimento il primo motivo del ricorso incidentale, attinente alla mancata dichiarazione di un precedente penale da parte del legale rappresentante di un&#8217;impresa ausiliaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00067/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02024/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2011, proposto da <b>Tundo s.r.l.</b>, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con <b>Tundo Michele</b>, <b>La Meridionale Costruzioni s.r.l., Monteco s.r.l. e Monticava Strade s.r.l., e da Ditta Pietro Mancarella</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Misserini e Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Fidanzia in Bari, via Dante 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acquedotto Pugliese s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Idrodinamica Spurgo Velox</b>, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. <b>Giovanni Putignano e figli s.r.l.</b>, <b>Cogeir s.r.l.</b> e <b>Splendor Sud s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 25 ottobre 2011, prot. n. 119647, con il quale è stata disposta l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti, negli abitati dell’ambito territoriale n. 8, indetta con lettera prot. n. 38865 del 1 aprile 2011;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata;<br />	<br />
e per il risarcimento dei danni conseguenti all’atto impugnato;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Idrodinamica Spurgo Velox;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Misserini, Giuseppe Mormandi, Ada Matteo (per delega di Ernesto Sticchi Damiani), Carlo Tangari (per delega di Luigi Quinto e Pietro Quinto);	</p>
<p>Ritenuto nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il ricorso principale non appare sorretto da fumus, in quanto:<br />	<br />
&#8211; il disciplinare di gara richiedeva, a pena d’esclusione, che anche l’impresa ausiliaria dichiarasse il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006;<br />	<br />
&#8211; la Ditta Pietro Mancarella ha attestato di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, tacendo dell’esistenza di un debito nei confronti della Cassa Edile (in misura superiore alla soglia di gravità fissata dal D.M.<br />
&#8211; l’asserita imputabilità del mancato pagamento ad un istituto di credito non rileva nei confronti della stazione appaltante;<br />	<br />
Ritenuto, inoltre, che appare suscettibile di accoglimento il primo motivo del ricorso incidentale, attinente alla mancata dichiarazione di un precedente penale da parte del legale rappresentante dell’ausiliaria Stucchi Servizi Ecologici s.r.l. (cfr., su fattispecie analoga, TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2011 n. 725);<br />	<br />
Ritenuto, infine, di dover condannare le ricorrenti alla refusione delle spese della fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.	</p>
<p>Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Idrodinamica Spurgo Velox, a ciascuna nella misura di euro 1.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-67/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-65/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-65/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.65</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare fissando ad una data di tre mesi successiva il termine perentorio di efficacia dell’ordinanza sindacale che ha disposto la temporanea sospensiva dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di gestione dei rifiuti presso una discarica in esercizio all&#8217;interno di una cava, per il tempo strettamente necessario entro cui gli organi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-65/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-65/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.65</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare fissando ad una data di tre mesi successiva il termine perentorio di efficacia dell’ordinanza sindacale che ha disposto la temporanea sospensiva dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di gestione dei rifiuti presso una discarica in esercizio all&#8217;interno di una cava, per il tempo strettamente necessario entro cui gli organi tecnici incaricati dai competenti uffici della Regione effettuino ogni verifica ed accertamento per individuare le misure idonee a rimuovere lo stato di pericolo. Rilevato che in disparte l’eccezione di inammissibilità, da ritenersi peraltro prima facie infondata, l’area ove è ubicata l’attività di gestione di rifiuti speciali da parte della ricorrente risulta allo stato interessata da criticità sotto il profilo idraulico, come da valutazioni espresse dall’Autorità di Bacino pur non risultando area a rischio nel vigente PAI; Ritenuto ad un sommario esame: &#8211; che gli accertamenti tecnici ad oggi effettuati non forniscano idonee certezze sulla situazione di concreto pericolo ambientale conseguente all’eventuale allagamento della cava; &#8211; che le misure adottate con l’impugnata ordinanza extra ordinem, non avendo un termine certo, si traducono di fatto in una sospensione sine die dell’attività della ricorrente, ben oltre il limite della “contingibilità” proprio dei provvedimenti ex art 54 t. u. e. l.; &#8211; che le esigenze cautelari della ricorrente debbono bilanciarsi con gli interessi pubblici coinvolti e possono apprezzarsi limitando gli effetti dell’ordinanza impugnata entro e non oltre il termine del 1 Maggio 2012, data entro cui le Amministrazioni interessate dovranno stabilire &#8211; in contraddittorio con la ricorrente &#8211; il concreto rischio idraulico e le misure idonee a mitigarne i rischi per la pubblica incolumità, nello stretto limite della proporzionalità; Ritenuta pertanto la sussistenza ex art 55 cod. proc. amm. dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare nei limiti di cui in motivazione, apprezzato altresì il periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00065/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02212/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ferramenta Pugliese dei F. lli Bernardi s.n.c.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Cardassi n.58;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bisceglie</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37; <b>Autorita&#8217; di Bacino per la Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; <b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Puglia, Regione Puglia</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale del 24 novembre 2011, n. 00320, notificata in pari data, con cui il Sindaco del Comune di Bisceglie ha disposto &#8220;l&#8217;immediata e temporanea sospensiva dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di gestione dei rifiuti presso la discarica in ese<br />
&#8211; della nota dell&#8217; Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 8041 del 16.6.2009 nonché, delle risultanze degli incontri tecnici tenutisi il 2.9.2010 ed il 24.5.2011 tra l&#8217;A.d.B. ed il Comune di Bisceglie, nei limiti d&#8217;interesse della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e dell’Autorita&#8217; di Bacino per la Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Lancieri; Nicola Calvani; Ines Sisto;	</p>
<p>Rilevato che in disparte l’eccezione di inammissibilità, da ritenersi peraltro prima facie infondata, l’area ove è ubicata l’attività di gestione di rifiuti speciali da parte della ricorrente risulta allo stato interessata da criticità sotto il profilo idraulico, come da valutazioni espresse dall’Autorità di Bacino (vedi verbale Conferenza di servizi del 25 novembre 2011) pur non risultando area a rischio nel vigente PAI;	</p>
<p>Ritenuto ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che gli accertamenti tecnici ad oggi effettuati non forniscano idonee certezze sulla situazione di concreto pericolo ambientale conseguente all’eventuale allagamento della cava;<br />	<br />
&#8211; che le misure adottate con l’impugnata ordinanza extra ordinem, non avendo un termine certo, si traducono di fatto in una sospensione sine die dell’attività della ricorrente, ben oltre il limite della “contingibilità” proprio dei provvedimenti ex art 54<br />
&#8211; che le esigenze cautelari della ricorrente debbono bilanciarsi con gli interessi pubblici coinvolti e possono apprezzarsi limitando gli effetti dell’ordinanza impugnata entro e non oltre il termine del 1 Maggio 2012, data entro cui le Amministrazioni in<br />
Ritenuta pertanto la sussistenza ex art 55 cod. proc. amm. dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare nei limiti di cui in motivazione, apprezzato altresì il periculum in mora;<br /> <br />
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, fissa la data del 1 Maggio 2012 quale termine perentorio di efficacia dell’ordinanza sindacale impugnata;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-65/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.342</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai soli fini della fissazione del merito, nel procedimento che impugna la convenzione gestione verbali violazione al codice della strada e l&#8217;affidamento servizi riscossione tributi da parte di un Comune capoluogo: fermo restando l’espletamento del servizio di gestione dei verbali di violazione del Codice della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-1-2012-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2012 n.342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai soli fini della fissazione del merito, nel procedimento che impugna la convenzione gestione verbali violazione al codice della strada e l&#8217;affidamento servizi riscossione tributi da parte di un Comune capoluogo: fermo restando l’espletamento del servizio di gestione dei verbali di violazione del Codice della Strada da parte di Poste Italiane S.p.a. (la cui sospensione determinerebbe un danno grave per l’amministrazione comunale), le questioni relative alla dedotta violazione nel caso di specie dei principi in materia di evidenzia pubblica non appaiono del tutto sfornite di fumus e meritano la sollecita trattazione di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00342/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10138/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10138 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>SOGET S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, n. 103;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TERAMO</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Maria Melchiorre, con domicilio eletto presso Alessandro Marini in Roma, via Lucrezio Caro, n. 63; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Filippetto e Stefano Ledda, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Ente Poste in Roma, viale Europa, n. 180; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00338/2011, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA &#8211; AFFIDAMENTO SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Teramo e di Poste Italiane Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Sergio Della Rocca, Michele Damiani, su delega dell&#8217;avv. Anna Maria Melchiorre, nonché Marco Filippetto;	</p>
<p>Ritenuto che, fermo restando l’espletamento del servizio di gestione dei verbali di violazione del Codice della Strada da parte di Poste Italiane S.p.a. (la cui sospensione determinerebbe un danno grave per l’amministrazione comunale), le questioni relative alla dedotta violazione nel caso di specie dei principi in materia di evidenzia pubblica non appaiono del tutto sfornite di fumus e meritano la sollecita trattazione di merito;<br />	<br />
Considerato pertanto che l’istanza cautelare può essere accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10138/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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