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	<title>25/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.212</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Chieppa Ambiter s.r.l. (Avv.ti M. De Cilla, S. Napolitano) c/ Consorzio di Bonifica di Paestum-Sinistra del Sele (Avv. C. Martino), Impresa Geom. Galoppo Raffaele ( Avv.ti C. Russo, F. laudadio, F. Scotto) sulla legittimità del disciplinare di gara che preveda, tra i documenti da presentare a pena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta,  Est. Chieppa <br /> Ambiter s.r.l. (Avv.ti M. De Cilla, S. Napolitano) c/ Consorzio di Bonifica di<br /> Paestum-Sinistra del Sele (Avv. C. Martino), Impresa Geom. Galoppo Raffaele <br />( Avv.ti C. Russo, F. laudadio, F. Scotto)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del disciplinare di gara che preveda, tra i documenti da presentare a pena d&#8217;esclusione, l&#8217;impegno al rilascio della polizza c.d. all risk</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a – Appalti pubblici di servizi &#8211; Gara –<i> Lex specialis</i> – Polizza c.d. <i>all risk</i> – Impegno al rilascio &#8211; Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>É legittima la clausola del disciplinare di gara che preveda, tra i documenti da presentare a pena di esclusione, l’impegno di un istituto bancario, o di una compagnia d’assicurazione o di un intermediario finanziario, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, in aggiunta ad una fideiussione bancaria ovvero ad una polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, anche una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 d.p.r. 554/99 – polizza c.d. <i>all risk</i>. La richiesta di tale ulteriore dichiarazione, difatti, rientra nell’ambito delle scelte discrezionali della stazione appaltante, alla quale è consentito richiedere in sede di gara oneri aggiuntivi ai concorrenti, purchè non irragionevoli o eccessivamente onerosi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.212/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 3642 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
Disp.vo 562/2007</p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<i><br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<B>AMBITER S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano con domicilio eletto in Roma via Zara, 16 presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM &#8211; SINISTRA DEL SELE</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Martino con domicilio eletto in Roma via L. Pisano, 16 presso il suo studio;</p>
<p>e nei confronti<br />
<B>IMPRESA GEOM. GALOPPO RAFFAELE,</B> in proprio e n.q. di mandataria dell’A.T.I. con le imprese Galloppo Pasquale e Licenza Luciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Russo, Felice Laudadio e Ferdinando Scotto con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46-pal.IV, presso il dott. Gian Marco Grez;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I &#8211; Salerno, n. 224/2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM &#8211; SINISTRA DEL SELE e dell’IMPRESA GEOM. GALOPPO RAFFAELE;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 4-12-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi gli avvocati De Cilla, Guzzo per delega di Martino e Orefice per delega di Laudadio, di Scotto e di Russo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E  DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Campania ha respinto il ricorso proposto dalla Ambiter s.r.l. avverso il provvedimento di esclusione dal pubblico incanto bandito dal Consorzio di Bonifica Paestum &#8211; Sinistra del Sele, avente ad oggetto i lavori di sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale delle aste terminali del fiume Testene, nonché avverso la nota del Consorzio del 13/11/04, il bando e il disciplinare di gara.<br />
La Ambiter s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione; il Consorzio di Bonifica Paestum &#8211; Sinistra del Sele e l’impresa Galoppo, in proprio e n.q. di mandataria di ATI, si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione del provvedimento di esclusione dell’Ambiter s.r.l. dalla menzionata procedura di gara.<br />
L’appellante è stata esclusa per non aver presentato la dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al collaudo, nonché una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR. n. 554/1999. <br />
La ricorrente sostiene che in sede di gara l’offerta deve essere accompagnata dalla sola cauzione provvisoria, pari al 2 % dell’importo dei lavori e diretta a garantirne la serietà e dall’impegno a prestare la cauzione definitiva; la polizza c.d. “<i>all risk</i>”, prevista dall’art. 103 del d.P.R. n. 554/99 si riferirebbe, invece, ad un adempimento che è riservato alla fase di esecuzione dell’appalto e non può essere anticipato alla fase concorsuale. Sarebbe, quindi, illegittima la clausola della <i>lex specialis</i>, che impone tale onere aggiuntivo. <br />
Il motivo è privo di fondamento.<br />
Va innanzitutto rilevato che il provvedimento di esclusione costituisce atto vincolato rispetto alla clausola del disciplinare di gara, che prevede tra i documenti da presentare a pena di esclusione il suddetto impegno di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva e una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR. n. 554/1999.<br />
Si ricorda che il citato art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi) dispone che “L&#8217;esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori (1° comma)… La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all&#8217;utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (3° comma)… Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori “(4° comma).<br />
Va anche chiarito che il disciplinare di gara non prevedeva l’obbligo di stipulare e presentare in sede di gara tale polizza, ma richiedeva solo una dichiarazione di impegno da parte di un soggetto legittimato a rilasciare tale polizza.<br />
E’, quindi, errato sostenere che la stipula della polizza sarebbe stata anticipata alla fase concorsuale rispetto al momento dell’esecuzione dell’appalto.<br />
La richiesta di tale dichiarazione deve ritenersi rientrare nell’ambito delle scelte discrezionali delle stazioni appaltanti, che possono anche richiedere in sede di gara oneri aggiuntivi ai concorrenti, purché tali oneri non siano irragionevoli o eccessivamente onerosi.<br />
Non è questo il caso di specie, trattandosi di una mera dichiarazione di impegno, richiesta a supporto della serietà dell’offerta e relativa ad un adempimento comunque necessario in caso di eventuale aggiudicazione.<br />
Del resto, tale dichiarazione è stata prodotta da venti concorrenti a dimostrazione dell’assenza del requisito dell’eccessiva onerosità e la stessa Ambiter s.r.l. ha lamentato, nel ricorso di primo grado, di non aver fatto in tempo a procurarsi tale dichiarazione.<br />
Deve, dunque, ritenersi che la clausola del disciplinare non contrastasse con il bando e con alcuna disposizione di legge e che il provvedimento di esclusione è stato legittimamente adottato dalla stazione appaltante.<br />
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto e, di conseguenza, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso in appello incidentale (proprio), proposto dall’impresa Galoppo.<br />
Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 5.000,00, oltre IVA e CP in favore di ciascuna delle due parti appellate.</p>
<p align=center>
<b>P. Q. M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello principale indicato in epigrafe e dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale, proposto dall’impresa Galoppo.<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella misura di Euro 5.000,00 oltre IVA e CP in favore di ciascuna parte.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 4-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta					Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.214</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Chieppa Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e altri (Avv.ti G. e G. Pellegrino) c/ Tecnis S.p.A. (Avv. ti D. Anselmi, G. Di Gioia, H. Bonura, L. Acquarone) e altri. sulle conseguenze dello smarrimento degli originali del ricorso incidentale e sulla impossibilità per una impresa non ammessa in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta     Est. Chieppa<br /> Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e altri (Avv.ti G. e G. Pellegrino) c/ Tecnis<br /> S.p.A. (Avv. ti D. Anselmi, G. Di Gioia, H. Bonura, L. Acquarone) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze dello smarrimento degli originali del ricorso incidentale e sulla impossibilità per una impresa non ammessa in sede di prequalifica di contestare gli esiti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Smarrimento originali – Contraddittorio – Violazione – Non sussiste – Condizioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Esiti – Contestazione – Impresa non ammessa in prequalifica – Legittimazione – Esclusione.<br />
3. Giustizia amministrativa – Revocazione – Atto introduttivo – Deposito –   Termine – 30 giorni.<br />
4. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – A.T.I. &#8211;  Impresa singola  – Legittimazione &#8211;  Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Non sussiste alcuna violazione del contraddittorio nel caso di successivo smarrimento degli originali di un ricorso incidentale, di cui è accertata la regolare notificazione e il tempestivo deposito, in assenza di contestazione circa la corrispondenza all’originale delle censure esaminate in giudizio.</p>
<p>2. Non sussiste la legittimazione dell’impresa non ammessa in sede di prequalifica a contestare gli esiti della gara neanche al fine strumentale della rinnovazione integrale della procedura. 3.  Nel giudizio revocatorio, il termine di deposito dell&#8217;atto introduttivo è lo stesso di quello previsto per l&#8217;impugnazione davanti al Tar, ovvero 30 giorni<sup>1</sup>.<br />
4. Il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico può essere proposto anche a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea di imprese.</p>
<p></b>____________________________<br />
<sup>1</sup>Cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza  n. 6525/03.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.214/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 7968 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
Disp.vo 558/2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
 ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<B>GLF GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, IMPRESA PIETRO CIDONIO SPA, COOPSETTE SOC. COOP.A R.L., SOCIETA&#8217; ITALIANA DRAGAGGI SPA, CONSORZIO STABILE PAMOTER SCARL,</B> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I., di cui GLF è mandataria, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino con domicilio eletto in Roma Corso del Rinascimento n. 11 presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>TECNIS S.P.A.,</B> in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con BOSKALIS ITALIA s.r.l. e SIGENCO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, Harald Bonura e Lorenzo Acquarone con domicilio eletto in Roma piazza Mazzini n. 27, presso lo studio del secondo;<br />
SOCIETA&#8217; ITALIANE CONDOTTE D&#8217;ACQUA SPA, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Sanino con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180;<br />
<B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</B>, in persona del Ministro p.t., non costituitosi;<br />
<B>IMPREGILO SPA, SIEMENS SPA</B> e <B>SIRTI SPA</B>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitesi;<br />
<B>AUTORITA&#8217; PORTUALE DI GENOVA</B>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi;</p>
<p>per la revocazione<br />
della sentenza del Consiglio di Stato,  Sezione VI, n. 2310/2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di TECNIS S.P.A. in proprio e n.q. di capogruppo ATI BOSKALIS ITALIA s.r.l. e SIGENCO s.p.a., SOCIETA&#8217; ITALIANE CONDOTTE D&#8217;ACQUA SPA in proprio e n.q. capogruppo ATI;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 4-12-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi gli Avv.ti Gianluigi Pellegrino, Acquarone, Di Gioia, Sanino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con bando pubblicato nella G.U.C.E. n. 178/2005, veniva avviata la procedura relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la costruzione del Terminal Contenitori del Porto di Genova, comprensiva di tre lotti, per un importo a base d’asta di 137.847.795,17 Euro. <br />
Con la sentenza n. 2059/2006, preceduta da una ordinanza cautelare di ammissione con riserva alla procedura, il TAR Lombardia, sez. III ter, accoglieva il ricorso proposto dall’ATI con capogruppo la società Tecnis avverso l’esclusione disposta nel corso della procedura ai suoi danni in ragione della supposta mancata produzione di taluni documenti nella forma richiesta dalla <i>lex specialis.<br />
</i>Con la successiva sentenza n. 12512/2006 il TAR Lazio, sez. III ter, dichiarava l’inammissibilità del ricorso principale proposto da GLF, Grandi Lavori Fincosit s.p.a., in proprio e quale capogruppo della relativa A.T.I., avverso l’aggiudicazione provvisoria intervenuta in favore dell’ATI Tecnis, riammessa alla procedura grazie alla misura cautelare concessa nel corso del primo giudizio; la declaratoria di inammissibilità era conseguente all’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI aggiudicataria.<br />
L’ATI GLF Grandi Lavori Fincosit s.p.a. proponeva avverso tali decisioni due distinti ricorsi in appello, che venivano riuniti e decisi con la sentenza di questa Sezione n. 2310/07 dell’11 maggio 2007.<br />
Con tale decisione la Sezione ha respinto il ricorso n. 9837/06 proposto avverso la sentenza del Tar del Lazio ed ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 9061/06 proposto avverso la sentenza del Tar Lombardia.<br />
GLF Grandi Lavori Fincosit Spa, l’Impresa Pietro Cidonio Spa, la Coopsette Soc. Coop. A r.l., la Societa&#8217; Italiana Dragaggi Spa, il Consorzio Stabile Pamoter Scarl, tutti in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I., di cui GLF è mandataria (di seguito ATI GLF) hanno ora proposto ricorso per la revocazione della menzionata decisione di questa Sezione n. 2310/2007 per i seguenti motivi:<br />
1) omessa delibazione sul motivo di appello inerente l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’ATI Tecnis a causa dell’assenza dal fascicolo d’ufficio di tale ricorso incidentale;<br />
2) errore sul contenuto delle censure proposte dall’ATI GLF, che attenevano anche alla esclusione dell’ATI Tecnis nella stessa fase di prequalifica, a cui era riferito il motivo del ricorso incidentale accolto dal Tar. Avendo il Consiglio di Stato esaminato le diverse censure secondo il criterio del segmento procedimentale interessato dalle censure, il Collegio avrebbe dovuto esaminare anche le censure GLF relative alla prequalifica dell’ATI Tecnis.<br />
La Tecnis s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con Boskalis Italia s.r.l. e Sigenco s.p.a., si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso per revocazione venga dichiarato inammissibile o che comunque venga respinto.<br />
Analoga richiesta è stata formulata dalla Societa&#8217; Italiane Condotte d&#8217;acqua s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa, classificatasi al terzo posto della graduatorie e che, dopo la pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione, ha instaurato un ulteriore giudizio, avente ad oggetto la stessa gara.<br />
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Portuale di Genova non si sono costituiti in giudizio.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. In primo luogo, deve essere rilevata l’infondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dall’ATI Tecnis circa l’asserito tardivo deposito del ricorso per revocazione.<br />
Tale ricorso è stato notificato il 2 e 3 ottobre 2007 e il suo deposito è avvenuto il 15 ottobre, oltre il termine di dieci giorni, che &#8211; secondo l’ATI Tecnis &#8211; sarebbe applicabile ai ricorsi per revocazione aventi ad oggetto giudizi disciplinati dall’art. 23-<i>bis</i> della L. Tar.<br />
La tesi presuppone, quindi, che il termine per il deposito dle ricorso per revocazione sia quello di 20 giorni ai sensi dell’art. 399 c.p.c. e che nei giudizi ex art. 23-<i>bis</i> della l. Tar il termine sia dimezzato a 10 giorni.<br />
Pur essendo stato affermato che il termine di deposito dell&#8217;atto introduttivo del giudizio revocatorio è di venti giorni ex art. 399 c.p.c. (Cons. Stato, IV, n. 6427/01; n. 7185/03), il Collegio ritiene preferibile aderire all’orientamento, secondo cui il suddetto termine di deposito sia lo stesso di quello previsto per l&#8217;impugnazione davanti al Tar, ovvero 30 giorni (Cons. Stato, V, n. 6525/03).<br />
Peraltro, anche seguendo l’altra tesi, il contrasto di giurisprudnza avrebbe comunque comportato la concessione dell’errore scusabile alla riocorrente.<br />
Va, inoltre, rilevata la correttezza della notificazione avvenuta in duplice copia, da intendersi riferita una per la Tecnis s.p.a. in proprio e una per la Tecnis n.q. di capogruppo.<br />
L’integrità del contraddittorio è stata, quindi assicurata, come dimostra la costituzione in giudizio dei due raggruppamenti avversari all’ATI GLF.<br />
3. E’ infondata anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione per la mancata proposizione da parte di tutte le società facenti parte dell’ATI GLF.<br />
Il ricorso per revocazione è stato, infatti, proposto da tutte le imprese partecipanti all’ATI e, comunque, la Corte di Giustizia ha di recente ritenuto compatibile con il diritto comunitario (ed anzi idoneo a contribuire alla sua realizzazione) il principio, ritenuto vigente nel nostro ordinamento, secondo cui il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico può essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea di imprese (Corte Giust. CE, ord. 4 ottobre 2007, C-492/06).<br />
4. Con il primo motivo del ricorso per revocazione, l’ATI GLF sostiene che il giudice di appello non si sarebbe accorto di un motivo di carattere pregiudiziale, costituito dall’inammissibilità del ricorso incidentale proposto davanti al Tar del Lazio dall’ATI Tecnis, il cui originale non era presente nel fascicolo d’ufficio.<br />
Essendo stato l’accoglimento di tale ricorso incidentale confermato dal Consiglio di Stato, l’omessa pronuncia su tale questione pregiudiziale è risultata determinante sull’esito del giudizio.<br />
Al riguardo, si osserva che in effetti il motivo non risulta essere stato esaminato dal giudice di appello, ma che la censura attinente l’inammissibilità del ricorso incidentale è infondata.<br />
Va innanzitutto rilevato che non viene posta in discussione l’esistenza del ricorso incidentale, che l’ATI GLF riconosce di aver ricevuto con tempestiva notificazione.<br />
La questione riguarda l’esistenza negli atti del fascicolo d’ufficio dell’originale di tale ricorso.<br />
Si deve tenere presente che, a fronte dell’eccezione sollevata nel giudizio n. 9837/06, la Tecnis aveva prodotto una dichiarazione del dirigente della segreteria della terza Sezione del Tar del Lazio, attestante il regolare deposito in data 5 giugno 2006 (quindi, entro i 5 giorni decorrenti dalla notificazione avvenuta l’1 giugno) di più originali del ricorso incidentale proposto dalla Tecnis s.p.a..<br />
Tale dichiarazione, prodotta nuovamente in questa sede, è sufficiente per ritenere insussistente il presupposto dell’eccezione sollevata dall’ATI GLF.<br />
Va, infine aggiunto che, prescindendo da ogni valutazione sugli eventuali effetti della censura – qui respinta – proposta dall’ATI GLF, anche in questo caso alcuna violazione del contraddittorio può derivare dal successivo smarrimento degli originali di un ricorso incidentale, di cui è accertata la regolare notificazione e il tempestivo deposito in assenza di contestazione circa la corrispondenza all’originale delle censure esaminate in giudizio (anche ove tale giudizio fosse avvenuto sulla base delle copie presenti agli atti).<br />
5. Con il secondo, e ultimo, motivo del ricorso per revocazione, l’ATI GLF sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nell’individuare le censure proposte dall’ATI GLF, che attenevano anche alla esclusione dell’ATI Tecnis nella stessa fase di prequalifica, a cui era riferito il motivo del ricorso incidentale accolto dal Tar. <br />
Con la sentenza n. 2310/07 l’ordine di esame delle questioni è stato determinato sulla base del criterio del segmento procedimentale interessato dalle censure; di conseguenza, sono state esaminate in via prioritaria le censure del ricorso incidentale dell’ATI Tecnis, accolto dal Tar del Lazio, aventi ad oggetto la fase della prequalifica e sono state dichiarate inammissibili i motivi proposti con riguardo all’omessa esclusione dell’ATI Tecnis.<br />
Tale ultima statuizione sarebbe viziata dalla mancata ed erronea percezione da parte del giudice di appello della presenza di censure, porposte dall’ATI GLF e relative all’esclusione nella stessa fase della prequalifica dell’ATI Tecnis.<br />
Per valutare il motivo di revocazione è necessario individuare con precisione il contenuto della sentenza n. 2310/2007.<br />
Con tale decisione questa Sezione ha riunito due appelli proposti avverso sentenze di Tar diversi, ma attinenti alla medesima procedura di appalto e ha stabilito l’ordine da seguire nell’esame degli appelli riuniti.<br />
E’ stato rilevato che “<i>l’appello n. 9837/2006 tocca un segmento procedimentale, la prequalifica, antecedente a quello interessato al ricorso n. 9061”, aggiungendo che “il difetto di legittimazione alla partecipazione alla procedura in sede di prequalifica mette in luce un radicale difetto di legittimazione e di interesse a contestare la legittimità di uno stadio successivo della procedura</i>”.<br />
Ciò in quanto “<i>un soggetto non suscettibile di qualificazione va infatti equiparato ad un mero quisque de populo, come tale non portatore di una posizione differenziata che lo legittimi, anche in una prospettiva meramente strumentale finalizzata alla riedizione integrale della procedura, alla contestazione degli esiti della gara alla quale non avrebbe dovuto  essere ammesso</i>”.<br />
In applicazione di tale principio, “<i>la conferma dell’accoglimento delle censure proposte in sede di ricorso incidentale proposto dall’ATI Tecnis in primo grado</i> [ha] <i>priva</i>[to] <i>allora l’ATI Fincosit</i> [GLF], <i>dell’interesse a vedere esaminate le ulteriori censure proposte con l’appello 9837/2006; n</i>e [è] <i>deriva</i>[ta] <i>anche l’improcedibilità del ricorso  n. 9061/2006</i>”.<br />
Il giudice di appello ha applicato per stabilire l’ordine di esame di appelli e censure il criterio della priorità della fase della procedura di gara cui attengono i motivi, affermando che l’accertata necessità di esclusione dell’ATI GLF dalla fase della prequalifica priva quest’ultima dell’interesse a contestare eventuali illegittimità avvenute in successive fasi della procedura.<br />
E’ importante sottolineare come con la sentenza n. 2310/07 sia stato ritenuto che l’impresa, che non doveva essere ammessa nella fase della prequalifica, non sia legittimata a contestare l’esito della gara neanche “<i>in una prospettiva meramente strumentale finalizzata alla riedizione integrale della procedura</i>”.<br />
Si tratta di statuizioni passate in giudicato, che non sono intaccate dai motivi della revocazione, che anzi su tali principi si fonda; non è, quindi, questa la sede per mettere in discussione alcuni principi sull’utilizzo del ricorso incidentale e sul suo possibile abuso nel contenzioso in tema di appalti, evidenziato da parte della dottrina con osservazioni, che attengono a profili di merito, estranei all’ambito della revocazione.<br />
Nel caso di specie, è evidente l’appartenenza a segmenti procedimentali della gara diversi del ricorso in appello n. 9061/06 (esclusione dell’ATI Tecnis per carenze documentali nel corso della gara), rispetto al ricorso incidentale Tecnis (fase della prequalifica), il cui accoglimento è stato contestato con il ricorso n. 9837/06.<br />
In tale ultimo ricorso erano però presenti censure proposte dall’ATI GLF avverso l’omessa esclusione di Tecnis già nella fase della prequalifica, che secondo l’odierna ricorrente si ponevano sullo stesso piano (<i>rectius</i>, fase) della censura che ha condotto alla sua esclusione.<br />
Tuttavia, deve essere rilevata la carenza di interesse al motivo di revocazione dell’ATI GLF proprio sulla base dei principi affermati da questa Sezione con la sentenza n. 2310/07, insuscettibili di una revisione, che determinerebbe un terzo grado di giudizio su questioni estranee ai motivi revocatori.<br />
Come già detto, tali principi consistono nel criterio della stessa fase della gara per stabilire l’ordine di esame delle censure e nel fatto che l’impresa non suscettibile di qualificazione non può contestare gli esiti della gara alla quale non avrebbe dovuto essere ammessa neanche al fine strumentale della rinnovazione integrale della gara.<br />
L’applicazione di tali principi comporta che alla ricorrente in revocazione non è sufficiente invocare l’esistenza di motivi proposti avverso l’ATI Tecnis, relativi alla fase della prequalifica, essendo necessario che le contestazioni inerenti questa fase coinvolgano anche la terza classificata (ATI Condotte).<br />
Infatti, sotto un primo profilo, è priva di fondamento giuridico la tesi, secondo cui la fondatezza delle censure relative alla esclusione sia dell’ATI GLF che dell’ATI Tecnis condurrebbe ad “annullare” le rispettive censure e a passare all’esame dei motivi attinenti alla successiva fase della gara.<br />
L’eventuale esclusione dell’ATI Tecnis condurrebbe ad un risultato (aggiudicazione all’ATI Condotte), la cui contestazione – secondo i principi qui non contestabili della sentenza n. 2310/07 – può avvenire solo se avverso tale ATI sussistono motivi di esclusione inerenti sempre la prequalifica.<br />
Così non è, in quanto l’ATI GLF ha riproposto in sede rescissoria anche i motivi proposti avverso la terza classificata ATI Condotte, ma tali censure attengono a fasi della gara successive alla prequalifica (dedotta impossibilità di presentare l’offerta da parte di imprese riunite ma qualificate separatamente e censure relative alla disponibilità del materiale di cava e di alcuni mezzi ed ai bacini di carenaggio; tutte censure che riguardano non la prequalifica, ma il successivo svolgimento della gara).<br />
Anche ipotizzando la fondatezza dei motivi inerenti l’esclusione dell’ATI Tecnis, le censure avverso Condotte non potrebbero comunque essere esaminate proprio in applicazione del criterio della fase della gara, la cui correttezza non è più contestabile al pari del principio – sempre proprio della sentenza n. 2310/07 – dell’assenza di legittimazione del soggetto non suscettibile di qualificazione a far valere l’interesse alla rinnovazione della procedura.<br />
Nella sostanza, i principi affermati nella sentenza n. 2310/07 determinano che l’ATI GLF, la cui esclusione dalla gara è ormai consolidata ed è estranea all’oggetto della revocazione, può fare valere come motivo revocatorio la mancata percezione di censure attinenti alla stessa fase del ricorso incidentale (prequalifica), solo se tali censure coinvolgono, sempre nella stessa fase, gli altri due soggetti partecipanti alla gara.<br />
Non essendo state proposte censure relative alla prequalificazione dell’ATI Condotte viene meno l’interesse a far valere il motivo revocatorio, che deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.<br />
6. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.<br />
Tenuto conto della complessità della controversia e del fatto che alcune censure sono state esaminate solo in questa sede, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 4-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta					Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-25-1-2008-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-25-1-2008-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.9</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore De Siervo 1. Edilizia e urbanistica -Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 &#8211; Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società dalla stessa controllate &#8211; Presunzione della conformità dei predetti immobili alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-25-1-2008-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-25-1-2008-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica -Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 &#8211; Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società dalla stessa controllate &#8211; Presunzione della conformità dei predetti immobili alla legge vigente al momento della loro edificazione &#8211; Condono edilizio – Ricorso proposto dalle regioni Campania, Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia &#8211; Asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. – Illegittimità;																																																																																												</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica -Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 &#8211; Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società dalla stessa controllate &#8211; Condono edilizio – Principi di ragionevolezza e leale cooperazione – Ricorso proposto dalla regione Campania &#8211; Asserita violazione dell’art. 114 Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica -Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 &#8211; Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società dalla stessa controllate – Ricorso proposto dalle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia &#8211; Asserita violazione dell’art. 119 Cost. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;<br />
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all’art. 114 cost., al principio di ragionevolezza e al principio di leale cooperazione, dalla regione campania con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>2. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 119 cost., dalla regione emilia-romagna e dalla regione friuli-venezia giulia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE				Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK			  Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE		Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA	Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO	Giudice;<br />
#NOME?		QUARANTA	Giudice; &#8211; Franco		GALLO		Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA		 Giudice;  &#8211; Gaetano		SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino 		CASSESE	Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO		Giudice; &#8211; Paolo Maria	NAPOLITANO	Giudice;																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. – La Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, suppl. ord. n. 211. In questa sede viene in rilievo la questione relativa al comma 88 dell’art. 1, che aggiunge il comma 6-ter all’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), e che, secondo la ricorrente, confliggerebbe con gli articoli “114, 117, 118 Cost.”, ledendo “la sfera di competenza delle Regioni” e violando i princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza. <br />
La disposizione impugnata stabilisce che “I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato S.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata”.<br />
Secondo la ricorrente, la disposizione censurata avrebbe introdotto “una nuova forma di condono edilizio”, anzitutto tramite “la presunzione de iure di regolarità urbanistico-edilizia” degli immobili dalla stessa previsti. In particolare, tale disposizione assegna alla dichiarazione sostitutiva gli stessi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che, entro sessanta giorni dal suo deposito, il Comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato: si sarebbe così introdotto un’ipotesi di silenzio-assenso per situazioni che espressamente potrebbero derogare agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali. <br />
L’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005 inoltre, individua nel dettaglio, senza alcun rinvio alla disciplina regionale, la documentazione necessaria per l’ottenimento della sanatoria, con ampio ricorso all’autocertificazione, ed esclude, nelle ipotesi di collaudo, la necessità di una certificazione redatta da tecnico abilitato. <br />
La stessa disposizione, poi, limita l’oblazione ad una somma pari al 10 per cento dell’importo dovuto in virtù dell’ultimo condono edilizio. Somma, questa, triplicata in caso di sanatoria a favore degli acquirenti dei predetti immobili.<br />
La censurata disposizione, “in quanto surrettizia ipotesi di condono edilizio”, violerebbe, pertanto, la competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio”, “anche alla luce della sentenza n. 196 del 2004” della Corte costituzionale. <br />
In particolare con tale sentenza, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il condono edilizio solo sulla base della sua straordinarietà: condizione, questa, non sussistente nel caso di specie. Infine, i contenuti della disposizione impugnata non sarebbero in linea con quanto affermato nella richiamata pronuncia, secondo la quale spetta al legislatore regionale determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissione a sanatoria degli abusi edilizi.</p>
<p>1.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza della promossa questione di legittimità costituzionale (avente per oggetto l’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005).<br />
Per la difesa erariale, la censurata disposizione intende semplificare la documentazione occorrente per le operazioni di dismissione di edifici costruiti per solito da più decenni, “e non certo – come insinuato nel motivo di ricorso – consentire nuove edificazioni”. A sostegno di tale asserzione l’Avvocatura generale ricorda come più volte squadre di tecnici abbiano provveduto a redigere rilievi degli immobili in oggetto, sovente oggetto di occupazioni abusive, per i quali non era stato possibile reperire adeguata documentazione. Ed in effetti, il comma 88 censurato farebbe riferimento alla documentazione “mancante”. <br />
Né potrebbe “ravvisarsi ulteriore condono edilizio”, poiché la potestà dell’autorità urbanistica e l’osservanza delle norme e degli strumenti urbanistici sarebbero garantite dall’inciso “a meno che [&#8230;] il Comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia” e dal successivo periodo. Semmai, una condizione di favore sarebbe costituita dalla previsione di un termine perentorio di 60 giorni, “mirante a superare inerzie ed a prevenire manovre”.</p>
<p>2. – Anche la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 39 del 2006), ha promosso questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 Cost. e dei princìpi costituzionali di leale collaborazione, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità. In questa sede viene in rilievo la censura relativa al comma 88 dell’art. 1 di questa legge. <br />
La censurata disposizione, introducendo una “presunzione legale di regolarità urbanistico-edilizia” degli immobili in questione “che prescinde dalla situazione reale” ad avviso della ricorrente, configurerebbe “una singolare forma di sanatoria urbanistica”. La stessa disposizione definisce una procedura per consentire, entro tre anni, la formazione di una documentazione attestante la stessa regolarità, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.<br />
La ricorrente sottolinea, poi, l’assimilazione, sul piano dell’efficacia, della prevista dichiarazione sostitutiva e della concessione in sanatoria, anche a favore di eventuali acquirenti, salvo che il Comune non riscontri una situazione di abuso non sanabile.<br />
L’autonomia legislativa regionale sarebbe violata sotto diversi profili. 	<br />	<br />
La disposizione sospettata d’incostituzionalità introdurrebbe un altro caso di condono edilizio, “che risulta, però, ancora più difforme dalla Costituzione rispetto alla disciplina generale introdotta nel 1985, nel 1994 e nel 2003”. Infatti: a) il condono sarebbe circoscritto ad una specifica società, alle società ad essa collegate ed ai loro aventi causa; b) non essendo previsti limiti temporali, il condono potrebbe essere esteso anche agli immobili edificati nel triennio successivo all’entrata in vigore della legge; c) l’oblazione risulterebbe ridotta al 10 per cento rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, ed inoltre si applicherebbe l’importo previsto per le “ristrutturazioni edilizie, anche se l’abuso è più grave”; d) il silenzio-assenso è soggetto ad un termine molto più ristretto rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003; e) non sarebbero fissati limiti quanto alle volumetrie sanabili; f) non sarebbero previsti àmbiti di intervento del legislatore regionale, diversamente da quelli, seppur in misura ridotta, contemplati dal decreto-legge n. 269 del 2003.<br />
Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 49 del 2006, n. 71 del 2005 e n. 196 del 2004), l’autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in materia apparirebbe violata nella misura in cui il comma 88 denunciato “disciplina dettagliatamente i (quasi inesistenti) limiti e la procedura di condono, senza consentire alle Regioni di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili”.<br />
Né la stessa sanatoria straordinaria troverebbe comunque giustificazione: mentre i condoni “generali” miravano principalmente alla estinzione dei reati, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi e acquisizione di nuove risorse finanziarie, la previsione qui in discussione avrebbe “solamente lo scopo di facilitare la privatizzazione degli immobili pubblici”.<br />
Oltre alla lamentata lesione delle attribuzioni, legislative e amministrative, delle Regioni, la stessa disposizione violerebbe irragionevolmente il principio di eguaglianza, in quanto configurerebbe un “privilegio” per un gruppo specifico di società e per i loro aventi causa. <br />
Infine, la denunciata riduzione della misura della prevista oblazione (misura corrispondente, peraltro, a quella delle ristrutturazioni edilizie, anche se l’abuso è più grave), violerebbe l’autonomia finanziaria dei Comuni e si tradurrebbe “in una lesione dell’autonomia finanziaria regionale”, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.</p>
<p>2.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito anche nel presente giudizio sostenendo l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005.<br />
La difesa erariale sviluppa, in tale atto di costituzione, le medesime argomentazioni, di cui al punto 1.1.</p>
<p>3. – Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 41 del 2006), impugna, unitamente ad una pluralità di disposizioni, l’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005. <br />
In relazione a questa disposizione, la ricorrente assume la lesione della potestà legislativa primaria e dell’autonomia amministrativa in materia di urbanistica, previste dall’art. 4, numero 12, e dall’art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La stessa parte ritiene “che tale potestà è, dopo il 2001, soggetta solo ai limiti di cui all’art. 117, comma 1, per effetto dell’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001”. <br />
Per il resto, la Regione deduce le medesime censure e sviluppa il medesimo iter argomentativo del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna.<br />
3.1 – Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, sostenendo l’infondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle svolte negli altri due giudizi aventi il medesimo oggetto.</p>
<p>4. – In prossimità dell’udienza del 17 aprile 2007 la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie censure.<br />
In particolare, la ricorrente sostiene che la “conformità alla legge vigente”, nella quale si sostanzia la prevista presunzione legale prevista dalla disposizione impugnata, consentirebbe “la implicita sanabilità anche “in deroga agli strumenti urbanistici”“ ed a prescindere dalla gravità dell’abuso. Particolarmente criticabile sarebbe la mancata previsione di un limite alla volumetria sanabile e la mancata predeterminazione dell’àmbito temporale di operatività del condono. Di conseguenza tale àmbito potrebbe riguardare anche le future costruzioni, realizzando una sorta di “sanatoria anticipata”.<br />
Anche alla luce delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2004, la censurata disposizione sarebbe incostituzionale, in quanto non riconoscerebbe alcun ruolo alla Regione, titolare di potestà legislativa in materia, ridurrebbe radicalmente i poteri del Comune, non prevedrebbe alcun tipo di coordinamento idoneo ad evidenziare le esigenze territoriali.</p>
<p>5. – Anche l’Avvocatura generale delle Stato ha depositato, relativamente al giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 41 del 2006), una memoria nella quale ricostruisce l’evoluzione della speciale disciplina relativa alla costruzione delle opere delle Ferrovie dello Stato, disciplina prevista dagli artt. 29 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dall’art. 9 della legge 14 agosto 1974, n. 377 (Programma di interventi straordinari per l&#8217;ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile), dall’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dall’art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell’ente “Ferrovie dello Stato” ).<br />
Tali disposizioni evidenzierebbero il peculiare regime giuridico cui era assoggettata la realizzazione di questi immobili e spiegherebbe che il comma 88 sarebbe finalizzato a rendere possibile la circolazione giuridica di immobili privi della relativa documentazione urbanistico-edilizia. A tale scopo, infatti, sarebbe risultata insufficiente la previsione contenuta nel comma 6-bis dell’art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 che esonera le Ferrovie dello Stato dall’obbligo di presentare la documentazione attestante la proprietà e la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni che essa intende alienare, poiché i terzi acquirenti, in assenza di tale documentazione, non potrebbero a loro volta ritrasferire gli immobili acquistati.<br />
Pertanto, la disposizione impugnata non avrebbe inteso sanare abusi edilizi, ma soltanto costituire la documentazione necessaria a consentire o facilitare la circolazione giuridica di immobili “normalmente già regolari”. Ulteriore finalità sarebbe la prevenzione di futuri abusi, consentendosi ai Comuni di identificare gli immobili in questione e di verificare se dopo la vendita essi subiscano ampliamenti o trasformazioni.<br />
Infondata sarebbe, dunque, la prospettazione secondo la quale il censurato comma 88 introdurrebbe una nuova ipotesi di condono edilizio, e del pari, la opinione secondo la quale non esisterebbero limiti temporali al condono: infatti tale comma 88 si riferirebbe unicamente agli immobili già esistenti e non potrebbe essere interpretato nel senso di consentire interventi edilizi in deroga alle leggi statali e regionali vigenti.<br />
Pertanto, erroneamente la Regione Friuli &#8211; Venezia Giulia lamenterebbe la lesione della propria competenza primaria in materia urbanistica. Peraltro, osserva l’Avvocatura generale, l’art. 26 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici) qualificherebbe la costruzione e manutenzione degli immobili ferroviari come di interesse statale e tale materia sarebbe dunque sottratta alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione.<br />
La difesa erariale contesta, poi, l’affermazione, contenuta nel ricorso secondo la quale la potestà primaria regionale, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, sarebbe soggetta solo ai limiti di cui all’art. 117, primo comma, Cost., poiché ove si invochino le norme costituzionali introdotte nel 2001, verrebbe in gioco tutto il sistema di riparto delle competenze di cui al nuovo titolo V della Costituzione e, dunque, i limiti alla potestà legislativa regionale andrebbero rinvenuti anche nell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost.<br />
La competenza dello Stato ad emanare la disposizione impugnata andrebbe ravvisata nel “congiunto disposto” dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. “ordinamento civile”, dal momento che il comma 88 denunciato riguarderebbe l’acquisizione della documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di compravendita degli immobili; dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., poiché la documentazione concernerebbe interventi edilizi realizzati anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società commerciale e, per tale ragione, non corredati dalla documentazione urbanistico-edilizia; e dell’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. in quanto il comma 88 censurato disciplinerebbe “la raccolta e la documentazione di dati fattuali”.</p>
<p>6. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria anche relativamente al giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006). Oltre a richiamare le argomentazioni svolte nel giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la difesa dello Stato sostiene che questo ricorso sarebbe inammissibile in quanto ometterebbe di indicare in modo chiaro “le specifiche disposizioni oggetto del ricorso ed il parametro costituzionale invocato”. <br />
Nel merito, l’Avvocatura esclude che la disposizione censurata consenta la realizzazione di nuovi interventi edilizi in deroga, dal momento che l’espressione “anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti” si riferirebbe soltanto “all’ottenimento della documentazione”.</p>
<p>7. – La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Emilia-Romagna hanno depositato memorie, di identico contenuto, nelle quali, replicando alle difese svolte dall’Avvocatura generale, sostengono che la disciplina introdotta dal comma 88 censurato non potrebbe essere ricondotta all’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale presuppone la conformità degli immobili alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dei medesimi, sia al momento della presentazione della domanda. Diversamente, il significato della disposizione impugnata sarebbe proprio quello di consentire comunque di ottenere la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, anche nel caso di interventi realizzati in deroga agli strumenti urbanistici. <br />
La riconducibilità della disciplina censurata ad un’ipotesi di condono edilizio straordinario sarebbe confermata dalla previsione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dalla espressa previsione che “la dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria”.<br />
La Regione Friuli-Venezia Giulia, in una memoria successiva, osserva come la tesi dell’Avvocatura erariale, relativa alla riconducibilità della disciplina in esame alla competenza esclusiva statale in materia di lavori pubblici concernenti la costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 1116 del 1965, sarebbe “fuorviante ed arbitraria”: il comma 88 denunciato non riguarderebbe, infatti, opere ferroviarie e non regolerebbe i lavori pubblici, ma disciplinerebbe la regolarizzazione urbanistica di taluni immobili.<br />
Arbitraria sarebbe l’individuazione del fondamento della disciplina censurata nella materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; infatti, la disposizione denunciata disciplinerebbe un procedimento di regolarizzazione urbanistico-edilizia e quindi non potrebbe che essere ricondotto alla materia urbanistica. Quanto al riferimento alla materia dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., la Regione rileva come la disposizione impugnata non inciderebbe sull’ordinamento e sull’organizzazione dell’ente, “ma sullo status urbanistico dei suoi immobili”. Del tutto inconferente sarebbe, poi, il richiamo all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.</p>
<p>8. – In prossimità dell’udienza pubblica del 20 novembre 2007, l’Avvocatura dello Stato ha depositato un’ulteriore memoria, con la quale ha ribadito l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005. L’impugnata disposizione, lungi dal “condonare, ossia sanare” eventuali infrazioni edilizie, mirerebbe semplicemente a consentire la ricostruzione documentale della situazione urbanistica ed edilizia degli immobili in questione attraverso la previsione di una presunzione di costruzione in conformità alle leggi vigenti e la disciplina di una procedura amministrativa per il conseguimento della documentazione mancante. Il riferimento alla eventuale deroga agli strumenti urbanistici si spiegherebbe alla luce della possibilità, “da sempre prevista”, di edificazioni in deroga consentite dalla legge.<br />
Il resistente sottolinea, in particolare, che, analogamente a quanto previsto da risalenti discipline (cfr. r.d.l. n. 2071 del 1925, Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.; d.lgs.lgt. n. 272 del 1946, Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità; art. 2720 codice civile), la prevista operazione di ricostruzione documentale non sarebbe unilaterale, in quanto coinvolge l’amministrazione comunale. Il contributo parametrato a quelli dovuti per il condono – che per l’Avvocatura dello Stato “può aver ingenerato l’equivoco in cui è caduta la ricorrente” – sarebbe un contributo non dissimile da quelli versati al Comune per la richiesta di un servizio.<br />
La difesa erariale riafferma, dunque, l’ascrivibilità della disposizione oggetto di censura alle materie dell’”ordinamento civile”, dell’”ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e del “coordinamento informativo”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e), g) e r), della Costituzione.</p>
<p>9. – La Regione Campania, in prossimità dell’udienza pubblica del 20 novembre 2007, ha depositato una ulteriore memoria, con la quale insiste nel chiedere che sia dichiarata l’incostituzionalità della disposizione impugnata.<br />
La stessa normativa anteriore alla riforma costituzionale del 2001 riconosceva un ruolo decisivo agli enti locali in relazione a molteplici profili della materia: accertamento della conformità urbanistica delle opere statali (art. 29 della legge n. 1150 del 1942); parere obbligatorio sui progetti esecutivi di costruzioni edilizie da realizzare nell’ambito dei comprensori ferroviari (art. 9 della legge n. 377 del 1974); intesa con le Regioni interessate per la realizzazione delle opere in oggetto (art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977). L’accertamento della conformità di tali opere alle prescrizioni urbanistiche ed il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali sono state confermate dalla successiva legislazione (art. 10 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, recante “Finanziamento per l’esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato”; art. 25 della legge n. 210 del 1985). Sicché, la censurata disposizione determinerebbe un “arretramento rispetto al ruolo riconosciuto alla Regione in materia”. <br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la disposizione impugnata non si limiterebbe a colmare una carenza documentale, dal momento che la dichiarazione unilaterale avrebbe in realtà una efficacia sanante nei confronti degli immobili in questione. Pertanto – conclude la difesa regionale – la prevista presunzione assoluta di conformità, la possibilità di derogare ai vigenti strumenti urbanistici e l’assenza di limiti temporali, volumetrici e tipologici delle opere “presuntivamente conformi” darebbero vita ad un nuovo condono edilizio.</p>
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<p align=center>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
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<p>1. – La Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). Oggetto del presente giudizio sono le sole questioni di costituzionalità che riguardano il comma 88 dell’art. 1 impugnato dalle suddette ricorrenti per contrasto con gli artt. 114 (evocato dalla sola Regione Campania), 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. <br />
Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato – tra le altre – l’art. 1, comma 88 della legge n. 266 del 2005, denunciando la violazione dell’art. 4, numero 12, e dell’art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).<br />
Tutte le ricorrenti lamentano la violazione delle rispettive competenze in materia di governo del territorio o di urbanistica ad opera della disposizione impugnata, che prevedrebbe un eccezionale procedimento di sanatoria edilizia per i beni immobili “appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate” o a coloro che li abbiano acquistati da tali società. Ciò, tramite la presunzione che detti immobili siano stati “costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione” ed uno speciale procedimento, da avviare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge, per ottenere la “documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti”. In particolare, vengono indicati dalle ricorrenti, come sintomi evidenti della natura di sanatoria edilizia straordinaria, la previsione, contenuta nella disposizione impugnata, secondo cui la “dichiarazione sostitutiva della concessione” produce “i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il Comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia”, e la previsione per la quale deve essere versata al Comune una somma pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe stata dovuta per il condono edilizio previsto dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.<br />
La Regione Campania denuncia, altresì, la violazione del principio di leale cooperazione e del principio di ragionevolezza.<br />
Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia lamentano, inoltre, il contrasto della disposizione impugnata con l’art. 3 Cost. per violazione al principio di uguaglianza, sostenendo che tale disposizione introdurrebbe un privilegio per un gruppo di società, consistente, appunto, nella previsione di un condono il quale si ripercuoterebbe sulle prerogative delle Regioni, in violazione dell’art. 119 Cost. <br />
Le medesime ricorrenti sostengono, infine, che l’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, nel prevedere il pagamento di un’oblazione in misura ridotta rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, lederebbe l’autonomia finanziaria dei Comuni e, conseguentemente, quella delle Regioni.</p>
<p>2. – In considerazione dell’identità della disposizione impugnata, nonché degli analoghi profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i ricorsi per la parte relativa al comma 88 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.</p>
<p>3. – In via preliminare, va considerata l’eccezione della Avvocatura generale dello Stato secondo la quale il ricorso della Regione Campania sarebbe inammissibile, in quanto ometterebbe di indicare in modo chiaro “le specifiche disposizioni oggetto del ricorso ed il parametro costituzionale invocato”.<br />
In questi termini generali la eccezione deve essere respinta, dal momento che – al contrario di quanto sostenuto dall’Avvocatura erariale – il ricorso regionale, da una parte, si riferisce con chiarezza alle varie fasi della procedura prevista nel comma 88, considerata dalla ricorrente “surrettizia ipotesi di condono edilizio”, e, dall’altra, elenca come parametri asseritamente violati gli articoli “114, 117, 118 Cost.”, nonché i princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza. <br />
Piuttosto, deve essere dichiarata inammissibile la censura fondata sull’art. 114 Cost., perché la relativa censura non è suffragata da alcun contributo argomentativo (analogamente si veda già la sentenza n. 196 del 2004). <br />
Quanto alla censura con cui viene dedotta la violazione del principio di ragionevolezza, benché la costante giurisprudenza di questa Corte ritenga ammissibile tale doglianza allorché con essa le Regioni deducano la (almeno) potenziale lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, nel caso di specie, essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non sorretta da alcuna motivazione.<br />
Per le medesime ragioni, anche la questione concernente la denunciata lesione del principio di leale collaborazione deve essere dichiarata inammissibile: ciò tanto più in quanto proprio nella sentenza n. 196 del 2004 si è affermato che “non è individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario riferimento all’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001)” (analogamente, da ultimo, si veda la sentenza n. 401 del 2007).</p>
<p>4. – Inammissibile è, inoltre, la censura con cui le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia deducono la violazione dell’art. 119 Cost., sostenendo che la lesione dell’autonomia finanziaria dei Comuni si tradurrebbe in una lesione dell’autonomia finanziaria regionale: pur non negandosi che ciò possa avvenire, come questa Corte ha riconosciuto (sentenze n. 417 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002), nel caso di specie le ricorrenti argomentano la dedotta compressione della finanza locale in ragione della riduzione della misura della somma che deve essere corrisposta per il conseguimento della “dichiarazione sostitutiva della concessione”, rispetto all’importo previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003. Tuttavia, le ricorrenti lamentano la lesione della propria autonomia finanziaria con riguardo ad un’entrata che esse stesse qualificano come “oblazione” e che dunque, per sua natura, è di spettanza dello Stato.<br />
5. – Venendo al merito della questione, in via preliminare occorre considerare il fondamento dell’intervento legislativo statale in oggetto.<br />
L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto più volte che il censurato comma 88 avrebbe inteso solo “semplificare la documentazione occorrente per le operazioni di dismissione” degli immobili “appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate”, dal momento che, per molteplici motivi, non si riusciva a ricostruire la documentazione relativa alla situazione di tipo urbanistico-edilizio di molti di questi beni. Non ci si troverebbe, quindi, dinanzi ad una ipotesi di condono edilizio ma, semmai, solo ad una speciale procedura per ottenere, entro brevi termini perentori, dai Comuni interessati la documentazione urbanistico-edilizia necessaria per la commercializzazione di questi beni anche da parte dei loro acquirenti.<br />
La disciplina in esame sarebbe dunque riconducibile a materie di esclusiva competenza statale, e precisamente: alla materia dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal momento che il comma 88 riguarderebbe l’acquisizione della documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di compravendita degli immobili; alla materia dell’ordinamento degli enti pubblici nazionali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., poiché la disciplina, concernendo interventi edilizi realizzati anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società commerciale, riguarderebbe un ente pubblico; al coordinamento dei dati relativi all’amministrazione statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., in quanto il comma 88 concernerebbe “la raccolta e la documentazione di dati fattuali”.<br />
La ricostruzione proposta dall’Avvocatura non può essere condivisa.<br />
La necessità di speciali disposizioni per facilitare la vendita dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato, pur in mancanza della documentazione attestante la relativa conformità urbanistico-edilizia, è già stata soddisfatta con il comma 6-bis dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il quale prevede che detti immobili possano essere alienati “con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale”. <br />
Più in generale, per la alienazione degli immobili degli enti pubblici trasformati in società per azioni l’art. 43, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), prevede che gli atti aventi ad oggetto i suddetti beni possano essere validamente compiuti “senza l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio”. <br />
Attraverso le disposizioni ora richiamate il legislatore ha affrontato e disciplinato il problema concernente la commercializzazione di immobili privi della necessaria documentazione urbanistico-edilizia, stabilendo eccezionalmente la non necessità di tale documentazione ovvero la possibilità della sua sostituzione.<br />
Diverso è invece il contenuto della disposizione impugnata. Essa, anzitutto, pone una presunzione assoluta di “conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione” per tutti “i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato s.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate”. La norma non si riferisce, quindi, alle sole fasi della costruzione del bene o della sua successiva trasformazione sulla base delle speciali normative che disciplinavano questi beni immobili, ma genericamente anche a tutte le successive innovazioni e trasformazioni che fossero comunque intervenute. <br />
In secondo luogo, si prevede che Ferrovie dello Stato spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate integralmente, nonché gli acquirenti dei relativi beni immobili, possono, entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della disposizione impugnata, ottenere una documentazione “che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti”. D’altra parte, questa derogabilità alla disciplina  urbanistica ed edilizia vigente è confermata dalla previsione contenuta nella stessa disposizione impugnata, secondo la quale “la dichiarazione sostitutiva produce” effetti sostanziali, e cioè “i medesimi effetti di una concessione in sanatoria”.<br />
In terzo luogo, la disposizione impugnata stabilisce che “in nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia”. Il riferimento agli “abusi non sanabili” richiama evidentemente la categoria delle opere abusive “non suscettibili di sanatoria” di cui all’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e (da ultimo) al comma 27 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, e cioè il limite assoluto posto alle ipotesi di condono edilizio straordinario. Tale riferimento attesta che il legislatore, da un lato, ha richiamato i medesimi limiti previsti per la sanatoria edilizia straordinaria, con ciò ritenendo analoga la natura dell’intervento in esame; dall’altro lato, ha ritenuto ammissibile la sanatoria sostanziale di tutti gli altri interventi abusivi. <br />
In quarto luogo, la previsione della necessità del versamento di una somma pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale individua la tipologia delle opere abusive suscettibili della sanatoria edilizia straordinaria del 2003, nonché l’entità dell’oblazione da corrispondere a tal fine, conferma che l’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005 si riferisce ad un fenomeno del tutto analogo.<br />
Si aggiunga, infine, che il meccanismo previsto dalla disposizione impugnata, è destinato ad operare, per espressa previsione, “indipendentemente dalle alienazioni di tali beni”.<br />
In conclusione, la disposizione impugnata si caratterizza per la netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di sanatoria edilizia di tipo straordinario, mentre i profili documentativi, finalizzati alla commercializzazione dei beni in parola da parte degli acquirenti, si configurano come meramente conseguenti ed accessori.<br />
D’altra parte, durante i lavori parlamentari relativi alla disposizione impugnata, appariva pacificamente condivisa l’opinione che si trattasse di una nuova ipotesi di condono straordinario.</p>
<p>6. – La giurisprudenza di questa Corte successiva alla modificazione del Titolo V della seconda parte della Costituzione e formatasi in relazione al recente condono edilizio previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003 (si vedano le sentenze n. 49 del 2006; n. 304, n. 71 e n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), è caratterizzata in primo luogo dalla affermazione secondo cui il legislatore statale può prevedere una sanatoria edilizia straordinaria solo in presenza di gravi situazioni di interesse generale; in secondo luogo, dalla riconduzione della competenza legislativa in tema di condono, salvi i soli profili di ordine penale che sono di esclusiva competenza statale, essenzialmente alla materia “governo del territorio”, di cui all’art. 117, comma terzo, Cost. ovvero alla materia “urbanistica” per le Regioni a statuto speciale che hanno tale competenza. <br />
La disposizione censurata nel presente giudizio non supera evidentemente quello “stretto esame di costituzionalità” che questa Corte ha ritenuto indispensabile per legittimare un condono edilizio straordinario: anzitutto, perché non sono ravvisabili esigenze che costituiscano un “ragionevole fondamento” alla reiterazione di un istituto “a carattere contingente e del tutto eccezionale” (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che determina la compressione di valori come “quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà” (sentenza n. 427 del 1995), tanto più che la disposizione impugnata segue – quasi senza soluzione di continuità – una sanatoria straordinaria di portata generale appena conclusa. In secondo luogo, la sua disciplina del tutto analitica contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di “governo del territorio” ed, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia Giulia, dotata in materia di potestà legislativa di tipo primario, e con il conseguente “doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo – all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono” (sentenza n. 196 del 2004 &#8211; punto 23 del diritto). <br />
Infine, viene del tutto negata l’autonomia amministrativa in una materia del genere dei Comuni e delle Regioni. <br />
La censura di costituzionalità è pertanto fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. <br />
Resta assorbito l’esame degli altri profili di censura prospettati.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALEriservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
riuniti i giudizi,<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;<br />
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all’art. 114 Cost., al principio di ragionevolezza e al principio di leale cooperazione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-25-1-2008-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.39</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-1-2008-n-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-1-2008-n-39/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-1-2008-n-39/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.39</a></p>
<p>M. Eliantonio Presidente f.f. &#8211; D. Nazzaro &#8211; EstensoreR. S. (avv. S. Civitarese Matteucci) c/ l&#8217;AZIENDA USL PESCARA sui presupposti per la cd. &#8220;scelta in deroga&#8221; del medico di fiducia Sanità – Assistenza sanitaria primaria – Medico di fiducia – Scelta in deroga – Art. 26 comma 3, D.P.R. 22</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-1-2008-n-39/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.39</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-1-2008-n-39/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.39</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio Presidente f.f. &#8211; D. Nazzaro &#8211; Estensore<br />R. S. (avv. S. Civitarese Matteucci) c/ l&#8217;AZIENDA USL PESCARA</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la cd. &ldquo;scelta in deroga&rdquo; del medico di fiducia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Assistenza sanitaria primaria – Medico di fiducia – Scelta in deroga – Art. 26 comma 3, D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 &#8211; Presupposti e condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2, D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, la scelta del medico curante presuppone un rapporto di fiducia e deve ricadere tra i medici iscritti nell’elenco relativo all’ambito territoriale di residenza dell’assistito. Viceversa, la cd. “scelta in deroga”, prevista dall’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 484/96, deve essere autorizzata dall’ASL, in favore di un medico iscritto in altro elenco territoriale, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo dell’Azienda ed accettazione del medico di scelta; una tale opzione si rende possibile solo laddove la deroga sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza. (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. <br />
CORTE DI CASSAZIONE – 11 novembre 1988, n. 6105 ha ritenuto che nell’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario, il principio di libera scelta del medico generico e del pediatra, che costituisce espressione del fondamentale diritto dell’individuo alla tutela della salute (art. 32, 1º comma, cost. ed art. 1, l. n. 833 del 1978), comporta l’inammissibilità di scelte obbligate in relazione a situazioni di presenza di un solo medico generico o di un solo pediatra nell’ambito di una circoscrizione territoriale, con l’ulteriore conseguenza che il verificarsi di una di dette situazioni costituisce di per sé ragione sufficiente perché l’assistito si rivolga a medici residenti in altro comune &#8211; i quali hanno perciò il diritto-dovere di effettuare le prestazioni domiciliari nel luogo di residenza dell’assistito &#8211; e perché l’autorizzazione della p. a. alla scelta in deroga si configuri come atto dovuto.<br />
Più di recente, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO &#8211; Sentenza 13 luglio 2000, n. 579 ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione sanitaria respinge la richiesta di scelta fatta per un medico residente in comune non limitrofo a quello di appartenenza, atteso che tale facoltà, seppure consentita dall’art. 13, 2º comma, d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882 (n.d.r.: normativa previgente), ponendosi quale deroga alla detta regola generale, per potersi esercitare deve essere accompagnata da ragioni di concreta impossibilità di assicurare l’assistenza sanitaria attingendosi all’ambito distrettuale di appartenenza., adottato dal commissario straordinario di una USL in deroga alla norma che impone la scelta dello stesso nell’ambito del comune di appartenenza, in quanto avente carattere organizzatorio incidente solo indirettamente sul diritto soggettivo, vantato dal cittadino, alla scelta del medico di base. <br />
Sui profili processuali, in particolare, sulla giurisdizione, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO &#8211; Sentenza 6 giugno 2000, n. 412, ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda di annullamento del provvedimento di autorizzazione alla scelta in deroga del medico di famiglia; nel rito, T.A.R. TOSCANA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 12 novembre 1990, n. 969, ha riconosciuto che il medico generico convenzionato col servizio sanitario nazionale, iscritto negli elenchi relativi all’ambito territoriale nel quale risiede il richiedente la scelta in deroga, assume nei confronti del provvedimento di accoglimento dell’istanza di scelta in deroga la posizione di controinteressato titolare dell’interesse alla retta organizzazione del servizio sanitario. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la cd. “scelta in deroga” del medico di fiducia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 817 del 1999, proposto da:<br />
<b>R. S.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Civitarese Matteucci, con domicilio eletto in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA USL PESCARA</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento del PROVV.TO DI DINIEGO CIRCA LA SCELTA IN DEROGA DEL MEDICO DI BASE.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20/12/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Parte ricorrente ha dichiarato, a mezzo del legale, che sussiste l’interresse al ricorso in relazione all’accoglimento dell’istanza cautelare ed essendo al presente ancora un’assistita dell’originario medico di fiducia.<br />
La fattispecie riguarda il trasferimento della residenza dell’interessata da Pescara a Spoltore, pur continuando a lavorare sempre in Pescara; la medesima è stata cancellata dalla lista degli assistiti del proprio medico di Pescara e gli è stata negata una deroga trattandosi di ipotesi non contemplata dall’art. 26, comma 3°, del DPR. n. 484/1996.<br />
Le censure proposte attengono all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento depennatorio, alla carenza d’istruttoria, alla irragionevolezza della denegata autorizzazione in deroga.<br />
L’Amministrazione ha inviato propria relazione (nota prot. N. 814/24.11.1999), a conferma della vincolatività dell’adempimento.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Nell’ambito della medicina generale di base, vige il principio della territorialità comunale, con distinti elenchi dei medici convenzionati (dpr. n. 484/1996, art. 19), ragion per la quale la residenza dell’assistito determina la scelta del medico di fiducia (art. 28) ed in ipotesi di trasferimento in altro comune, vi è la revoca d’ufficio (cd. depennamento); trattandosi di regolamentazione generale, era diligenza dell’interessata fare una nuova scelta, mentre, la medesima, cancellata dalla lista del dr. Cipolletti nel luglio 1998 (il trasferimento di residenza è del 26.5.1998, come da tabulato del Comune di Pescara, che era, peraltro carente del nuovo indirizzo), solo in data 24.06.1999 fa istanza per la conferma in deroga dello medesimo sanitario.<br />
La ASL di Pescara, invero, avrebbe potuto fare la comunicazione di cancellazione al vecchio indirizzo di Pescara, ignorando quello nuovo di Spoltore; di fatto la Ricci è venuta a conoscenza del depennamento dal medico curante, che non l’aveva più in carico, e l’Amministrazione non ha eccepito alcuna scadenza in merito alla richiesta di scelta “in deroga”; sul piano regolamentare, inoltre, in caso di trasferimento, l’ASL è tenuta a fare comunicazione della “nuova scelta” da parte dell’assistito all’azienda di provenienza se diversa (art. 28 n. 3), mentre, in sede di aggiornamento dell’archivio, sulla base dei tabulati anagrafici, vi è la revoca d’ufficio, con comunicazione al medico ed all’assistito entro tre mesi. In carenza di tale comunicazione il cittadino non può subire nessun effetto negativo, ma la revoca resta valida ed efficace, trattandosi di una procedura speciale che ha una sua distinta tipizzazione, rispetto alle norma del procedimento in generale.<br />
Nel caso di specie, la comunicazione fatta al medico ha supplito a quella omessa per l’assistita, che, sia pure tardivamente, non avendo effettuata la dovuta nuova scelta, ha egualmente potuto presentare domanda “in deroga”.<br />
La cancellazione d’ufficio, in quanto atto dovuto, trova giustificazione nell’obbligatorietà dell’aggiornamento dell’archivio in base alle sole informazioni anagrafiche.<br />
Per quanto attiene il diniego della “scelta in deroga”, la motivazione è breve ma chiara, non rientrando la fattispecie concreta della Ricci tra le ipotesi di cui all’art. 26, comma 3^, del citato dpr. 484/96. <br />
Tale norma riconosce che la scelta del medico di base presuppone un “rapporto di fiducia” e come la stessa debba avvenire tra i medici iscritti nell’elenco di ciascun ambito territoriale di residenza; la “scelta in deroga”, presuppone il parere obbligatorio del Comitato consultivo d’Azienda, la previa accettazione del medico e rappresenta una facoltà dell’ASL che “può consentire” una scelta in favore di medico iscritto in altro elenco territoriale, se la stessa scelta sia o diventi obbligata, oppure vi siano ragioni di vicinanza o migliore viabilità tra residenza ed ambito limitrofo. La deroga viene concessa, infine, tutte le volte che “gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza”.<br />
La ricorrente Ricci Sabrina ha addotto come motivi per la deroga, che è per sua essenza eccezionale, il fatto di domiciliare in Pescara, in quanto lavora in via G. D’Annunzio n. 24, nonché di soffrire di ipertensione arteriosa, bisognevole di continui controlli.<br />
Nessuna delle tre previsioni normative sussiste per l’assistita; non può, infatti, parlarsi di scelta obbligata, non essendo dimostrata la carenza di sanitari in Spoltore, né di residenza vicina al medico con studio in Pescara , via Ravenna ed ancor meno di situazione con gravi ed obiettive circostanze che verrebbero ad ostacolare la normale erogazione dell’assistenza, che, anche a volerle ricercare nel tipo di patologia di cui soffre, non possono essere rinvenute (ed è questo un giudizio tecnico-medico del Comitato) nell’ipertensione arteriosa, curabile da parte di ogni medico di base con e/o senza specializzazione in cardiologia.<br />
Conclusivamente il ricorso va respinto senza provvedere sulle spese, in assenza di costituzione avversaria.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO – SEZ. DI PESCARA,<br />
-respinge il ricorso in epigrafe;<br />
-spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-25-1-2008-n-39/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.39</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-1-2008-n-376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-1-2008-n-376/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-1-2008-n-376/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.376</a></p>
<p>Pres. L. Pasanisi, est. R.I.Ianigro M. Monfrecola (Avv. G. Pasquariello) c. Ente Poste Italiane (non costituito) e c. ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (non costituito). sul difetto di giurisdizione in presenza di controversia afferente rapporto di lavoro alle dipendenze dell&#8217;amministrazione trasformata in Ente Pubblico Economico 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-1-2008-n-376/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-1-2008-n-376/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Pasanisi, est. R.I.Ianigro<br /> M. Monfrecola (Avv. G. Pasquariello) c. Ente Poste Italiane (non costituito) e<br /> c. ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (non costituito).</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione in presenza di controversia afferente rapporto di lavoro alle dipendenze dell&#8217;amministrazione trasformata in Ente Pubblico Economico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego – Azione diretta a percepire il compenso di intensificazione – Istituito con leggi n.n. 624/1967 e 29/1970 – In relazione ad un rapporto di lavoro costituito da Amministrazione trasformata Ente Pubblico Economico &#8211; Difetto di giurisdizione – Giurisdizione dell’AGO – Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego – Controversia relativa ad un rapporto di lavoro costituito da Amministrazione trasformata Ente Pubblico Economico – Giurisdizione amministrativa ex art. 1 del d.l. n. 269/1994 – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In considerazione della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione (nel caso che occupa delle Poste e delle Telecomunicazioni), intervenuta in seguito alla trasformazione dell&#8217;Amministrazione in Ente Pubblico Economico ex art. 1, d.l. n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, nella l. n. 71 del 1994, e conseguentemente della natura privatistica di detto rapporto di lavoro ex art. 6, comma 2, del citato d.l, le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti proposte dopo la disposta trasformazione, o aventi ad oggetto un provvedimento adottato a trasformazione avvenuta, sono devolute alla cognizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (1).<br />
2. Non può trovare applicazione, alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti di enti già trasformati, l’art. 1 del d.l. n. 269/1994 a tenore del quale per gli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione e esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni avvenute in data successiva alla sua entrata in vigore (2).<br />
</b>_________________________________<br />
(1) <i>T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 19 gennaio 2006, n. 34; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2005 , n. 13607; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 settembre 2005, n. 6664; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 14 giugno 2005 , n. 989<br />
(2) Consiglio Stato, sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3136; Consiglio di Stato, sez.VI n. 3331/2005, Cass. Civ., sez. un., 27 aprile 2005, n. 8691; Cass. 3.03.2003 n. 3152.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211;  QUARTA  SEZIONE</p>
<p></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>LEONARDO PASANISI            Presidente <br />
RENATA EMMA IANIGRO    Componente,rel.<br />
INES PISANO 	                         Componente  <br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul  ricorso n.10864/99 R.G.  proposto da: <br />
<B>MONFRECOLA MARIO</B> rappresentato  e difeso, giusta mandato a margine del  ricorso, dall’avv. Giuseppe Pasquariello  ed  elettivamente domiciliato  in Napoli, c/o la segreteria del T.a.r. adito;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>ENTE POSTE ITALIANE</B>, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
<B>MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI</B>, in persona del Presidente p.t.;<i><br />
</i>                                                 <br />
<B>PER L’ACCERTAMENTO <br />
</B>del diritto del  ricorrente a percepire il compenso di intensificazione (attuale premio di produttività) istituito con leggi n.n. 624/1967 e 29/1970, per il maggior lavoro prestato durante l’orario normale di servizio a seguito della mancanza di una o più unità in assegno all’ufficio;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati ;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E   DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 24.11.1999, Monfrecola Mario, premesso di aver espletato servizio quale  dipendente del  Ministero delle PP.TT. presso l’Ufficio P.T di Falciano ove operavano solo 5 unità lavorative, in luogo delle 8 unità lavorative determinate secondo le fasce di punteggio attribuite ai sensi del decreto interministeriale del 19.10.1974, instava innanzi a questo T.a.r. per il riconoscimento della corresponsione del compenso orario di intensificazione, già inutilmente richiesto con atti di diffida del 18.11.1997 e del 5.07.1999. <br />
La causa, previa istanza di fissazione, passava in decisione alla pubblica udienza del 19.12.2007.<br />
Il Collegio rileva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in presenza di controversia deferita alla giurisdizione del giudice ordinario, come di seguito si va ad esporre. La controversia in esame ha ad oggetto pretese afferenti un  rapporto di lavoro che, all’epoca della notifica del presente ricorso, era stato già privatizzato, con la corrispondente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.  <br />
In particolare la privatizzazione del  rapporto di lavoro alle dipendenze dell&#8217;amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è intervenuta in seguito alla trasformazione dell&#8217;Amministrazione Postale in Ente Pubblico Economico ex art. 1, d.l. n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, nella l. n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell&#8217;ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993. In considerazione della natura privatistica di detto rapporto di lavoro ex art. 6, comma 2, del citato d.l, le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti proposte, come nel caso in esame, dopo la disposta trasformazione, o aventi ad oggetto un provvedimento adottato a trasformazione avvenuta, sono devolute alla cognizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria. (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 19 gennaio 2006 , n. 34; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2005 , n. 13607; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 settembre 2005, n. 6664; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 14 giugno 2005 , n. 989). Nella specie poi non trova applicazione l’art. 1 del d.l. n. 269/1994 a tenore del quale per gli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione e esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni avvenute in data successiva alla sua entrata in vigore e , pertanto, non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti di enti già trasformati. (Consiglio Stato , sez. VI, 26 maggio 2006 , n. 3136; Consiglio di Stato, sez.VI n. 3331/2005,Cass. Civ., sez. un., 27 aprile 2005, n. 8691; Cass. 3.03.2003 n. 3152.)  <br />
Per tali motivi, deve dichiararsi il  difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione della parte convenuta. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – Sezione Quarta – definitivamente pronunciando sul ricorso n.10864/1999 proposto da Monfrecola Mario, così provvede:<br />
&#8211; dichiara il proprio difetto di giurisdizione;<br />
&#8211; nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.12.2007.</p>
<p><b> IL PRESIDENTE <br />
</b><i>(Leonardo Pasanisi)    <br />
</i></p>
<p><b> L’ESTENSORE     <br />
</b><i>(Renata Emma Ianigro)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-1-2008-n-376/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-1-2008-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-1-2008-n-40/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-1-2008-n-40/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.40</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; F. Mattei – Estensore MARCO DI BENEDETTO (avv. F. Di Benedetto) c/ il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; LA COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, SESSIONE 2006, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA (Avv. dist. St.) completezza dell&#8217;elaborato ed ammissione alle prove orali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-1-2008-n-40/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-1-2008-n-40/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; F. Mattei – Estensore<br /> MARCO DI BENEDETTO (avv. F. Di Benedetto) c/ il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;<br /> LA COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI <br />AVVOCATO, SESSIONE 2006, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI REGGIO<br /> CALABRIA (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>completezza dell&#8217;elaborato ed ammissione alle prove orali all&#8217;esame di abilitazione alla professione di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Avvocati – Esami d’abilitazione – Prove scritte – Minuta – E’ valutabile &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso pubblico per l’abilitazione alla professione di avvocato, laddove si riconosca fondato sull’erroneo presupposto di considerare gran parte dell’elaborato dell’esaminando una semplice minuta e, come tale, incompleto, nonostante i fogli consegnati fossero agevolmente leggibili e contraddistinti da un’unitaria progressiva numerazione. (1)</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) <i>Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. </i>(A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Marco Di Benedetto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fernando Di Benedetto, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in L&#8217;Aquila, via Salaria Antica Est; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, <br />
la <b>Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato</b>, sessione 2006, istituita presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria in persona del Presidente pro tempore,<br />
entrambi rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in L’Aquila, Portici San Bernardino; <br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>&#8211; del giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso pubblico per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2006, nonché della decisione adottata dalla Commissione di attribuire al suo elaborato (parere di civile) la votazione di 22/50, erroneamente ritenendo gran parte dello stesso semplice minuta e non parte integrante dell’elaborato da sottoporre a giudizio e dei giudizi e delle valutazioni espresse dalla Commissione in relazione alla predetta prova in calce all’elaborato “esposizione incompleta”;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione.<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore, alla Camera di consiglio del 12.12.2007, il dott. Fabio Mattei.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />
Considerato che:<br />
&#8211; che con il ricorso, in epigrafe indicato, il sig. Marco Di Benedetto ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati;<br />
&#8211; che espone di aver partecipato alle prove del concorso di abilitazione all’esercizio della professione legale, indetto con d.m. 26.6.2006, e di aver svolto le relative prove scritte;<br />
&#8211; che, in particolare, l’elaborato relativo al parere di diritto civile non è stato trascritto in gran parte in bella copia, essendo il ricorrente stesso riuscito solamente a copiare una parte introduttiva del citato parere ed a lasciare nella cosiddetta- che, a tale riguardo, espone di aver provveduto, pertanto, a numerare tutti i fogli del suo elaborato, al fine di far comprendere alla Commissione che sia i fogli di bella copia che quelli contenenti la “brutta copia” costituivano consequenziale ed inte<br />
&#8211; che riferisce di aver conseguito in entrambi le restanti due prove (parere di diritto penale ed atto processuale) votazioni sufficienti (30/50); <br />
&#8211; che avverso i provvedimenti, nell’epigrafe indicati, il ricorrente deduce le seguenti censure:<br />
a) Violazione degli artt. 22, 23, 24 e 27 del R.D. n. 37 del 1924; eccesso di potere per incongruità e carenza di istruttoria in ragione della assoluta mancata valutazione dell’elaborato del parere di diritto civile; travisamento dei presupposti di fatto, disparità di trattamento.<br />
&#8211; che il motivo di doglianza è suscettibile di positiva definizione e, pertanto il ricorso deve essere accolto;<br />
&#8211; che, al fine del decidere, assume, ad avviso del Collegio, decisiva valenza la circostanza fattuale, riscontrabile per tabulas, secondo cui il ricorrente, riguardo alla prova consistente nella redazione del parere di diritto civile, dopo aver svolto l’e<br />
&#8211; che da tale operazione emerge, inequivocabilmente, la volontà del ricorrente di considerare i restanti fogli costituenti la brutta copia, quali parte integrante di quelli trascritti in bella copia ed entrambi, poiché logicamente ed evidentemente costitu<br />
&#8211; che l’intero elaborato, in tal modo strutturato, non poteva altro che essere valutato nella sua interezza dalla Commissione esaminatrice, costituendo svolgimento unitario della prova, anche se costituito sia da fogli trascritti in bella copia, sia da fo<br />
&#8211; che, pertanto, il giudizio di “esposizione incompleta” e l’attribuzione del voto n. 22 attribuito al ricorrente, sull’erroneo presupposto che non sono stati considerati parte integrante dello svolgimento del parere di diritto civile anche i fogli scritt<br />
&#8211; che, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo della Commissione giudicatrice di procedere alla valutazione dell’intero elaborato del parere scritto di diritto civile svolto dal ricorrente, costituito s<br />
&#8211; che le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. <b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l’Abruzzo sede di L’Aquila, <b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe indicato, con conseguente obbligo della Commissione giudicatrice di procedere alla valutazione degli elaborati delle prove scritte sostenute dal ricorrente, ai fini dell’eventuale svolgimento della prova orale.<br />
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella Camera di consiglio del giorno 12/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-1-2008-n-40/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-1-2008-n-399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-1-2008-n-399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-1-2008-n-399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.399</a></p>
<p>Pres. A.Pannone, est. M.Francavilla Antonio Luiso (Avv. R.Labriola) c. Azienda Ospedaliera di Caserta (avv. C. Lerio Miani) sulla natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001 1. Competenza e Giurisdizione – Pubblico Impiego – Art. 69 D.Lgs. n.165/2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-1-2008-n-399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-1-2008-n-399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A.Pannone, est. M.Francavilla<br /> Antonio Luiso (Avv. R.Labriola) c. Azienda Ospedaliera di Caserta (avv. C. Lerio Miani)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e Giurisdizione – Pubblico Impiego – Art. 69 D.Lgs. n.165/2001 &#8211; Controversie relative al periodo ante 30 giugno 2008 – Ricorso proposto entro il 15 settembre 2000 – Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Termine del 15 settembre 2000 ex art.69 del D.Lgs. n. 165/2001, – Natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>3. Pubblico Impiego – Termine del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001 &#8211; Natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale – Conforme ai principi sanciti dalla Costituzione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 69 D. Lgs. n. 165/01, recante disposizioni transitorie conseguenti all’entrata in vigore del testo normativo in esame concernente, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario dei giudizi in materia di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 “restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.</p>
<p>2. Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una P.A. anteriori al 30 giugno del 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. semprechè siano state proposte entro il termine fissato dalla norma, non ha natura solo di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda: infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo, né dinanzi al giudice civile<sup>1</sup>.<br />
3. la natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001 è stata ritenuta conforme alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a &#8220;prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso&#8221;, sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, non tale da rendere &#8220;oltremodo difficoltosa&#8221; la tutela giurisdizionale <sup>2</sup>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><sup>1</sup> Cass. SS. UU. n. 616/07; così anche SS.UU. n. 7039/06; n. 6573/06; n. 23236/05<br />
<sup>2</sup>.Corte Cost. n. 213 del 2005, n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania<br />
Sede di Napoli &#8211; Sezione Interna Quinta</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Andrea Pannone &#8211; Presidente; &#8211; Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6497/02 R.G. proposto da<br />
<b>LUISO ANTONIO</b> elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis n. 78 presso lo studio dell’avv. Francesco Landolfi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Renato Labriola con studio in Caserta, via Battistessa n. 17</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 116 presso lo studio dell’avv. Camillo Lerio Miani che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p>per la declaratoria del diritto di Luiso Antonio al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate negli anni 1996-97;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 20 dicembre 2007;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 23/05/02 e depositato il 20/06/02 Luiso Antonio, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, ha adito questo Tribunale per la declaratoria del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori e allo straordinario espletati presso l’ente pubblico negli anni 1996-97.<br />
L’Azienda Ospedaliera, costituitasi con memoria depositata il 03/11/04, ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile.<br />
Con il presente giudizio Luiso Antonio, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, agisce per la declaratoria del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori e allo straordinario espletati presso l’ente pubblico negli anni 1996-97 (il periodo è così individuato nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo).<br />
Secondo l’art. 69 d. lgs. n. 165/01, recante disposizioni transitorie conseguenti all’entrata in vigore del testo normativo in esame concernente, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario dei giudizi in materia di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 “restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.<br />
La norma in esame è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il termine del 15 settembre 2000, ivi indicato, non è previsto per la sola sussistenza della giurisdizione amministrativa (per cui la relativa scadenza comporterebbe anche per le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/06/98 il passaggio alla giurisdizione ordinaria) ma costituisce un “termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto” (Cass. SS. UU. n. 616/07; così anche SS.UU. n. 7039/06; n. 6573/06; n. 23236/05).<br />
L’interpretazione in esame è stata ritenuta conforme alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a &#8220;prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso&#8221;, sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, non tale da rendere &#8220;oltremodo difficoltosa&#8221; la tutela giurisdizionale (in questo senso Corte Cost. n. 213 del 2005, n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006).<br />
Ne consegue che la controversia in esame, avendo ad oggetto un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice amministrativo in data anteriore al termine del 15/09/00 il che nella fattispecie non è avvenuto essendo l’atto introduttivo del giudizio stato notificato il 23/05/02.<br />
Il mancato rispetto del termine del 15/09/00, previsto dall’art. 69 d. lgs. n. 165/01 a pena di decadenza per l’instaurazione della controversia davanti a questo Tribunale, comporta l’inammissibilità del ricorso.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:<br />
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;<br />
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore dell’ente resistente, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA  come per legge;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-1-2008-n-399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2008-n-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2008-n-209/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.209</a></p>
<p>Antonio Capitanio – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore. Caputo e altro (avv. G.V. Petruzzi) c. Comune di Sannicola di Lecce (avv. A. Veneziani), Regione Puglia (n.c.), A.U.S.L.LE/2 (n.c.), Fontò (avv. G. Farachi). in tema di revisione in diminuzione di sedi farmaceutiche 1. Igiene e sanità – Farmacie – Soprannumerarietà –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2008-n-209/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2008-n-209/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Capitanio – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.<br /> Caputo e altro (avv. G.V. Petruzzi) c. Comune di Sannicola di Lecce (avv. A. Veneziani), Regione Puglia (n.c.), A.U.S.L.LE/2 (n.c.), Fontò (avv. G. Farachi).</span></p>
<hr />
<p>in tema di revisione in diminuzione di sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Farmacie – Soprannumerarietà – Sedi farmaceutiche eccedenti – Automatica soppressione – Esclusione.</p>
<p>2. Igiene e sanità – Farmacie – Sedi farmaceutiche – Pianta organica – Procedura di revisione – Revisione in diminuzione – Provvedimento obbligatorio o automatico – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di servizio farmaceutico, l’art. 380, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, non riconnette alla soprannumerarietà l’automatica soppressione delle sede farmaceutiche eccedenti il rapporto ottimale numero delle sedi/popolazione, previsto dall’art. 1, l. 2 aprile 1968 n.475, in particolare per quanto concerne le sedi rurali.</p>
<p>2. In tema di servizio farmaceutico, la revisione in diminuzione delle sedi farmaceutiche, nell’ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è un provvedimento né obbligatorio né automatico, ma contenente una valutazione discrezionale di merito circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico, pur in presenza dei presupposti necessari per far luogo alla soppressione di una determinata sede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di revisione in diminuzione di sedi farmaceutiche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Decis.	209/08<br />
<br />Reg. Gen.	581/2006																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia<br />
 II Sezione di Lecce</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:Dott.	Antonio CAVALLARI	Presidente;<br />
Dott.	Tommaso CAPITANIO	Primo Referendario, relatore;<br />
Dott.	Silvana BINI	Referendario																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>A) sul ricorso n. 581/2006, proposto da<br />
<b>Antonio Caputo</b>, in qualità di titolare dell’omonima farmacia sita nel Comune di Sannicola di Lecce, e “Farmacia del Popolo” S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Elda Lazzari, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio V. Petruzzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Taranto, 243,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#61485;	<b>Comune di Sannicola di Lecce</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Veneziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Farachi, in Lecce, Via G. Matteotti, 23;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Azienda USL LE/2</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita;																																																																																												</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Giuseppe Fontò</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via G. Matteotti, 23,<br />
per l’annullamento, previa sospensione, <br />
&#61485;	della delibera del Consiglio Comunale di Sannicola n. 10 del 16.2.2006, avente ad oggetto “Esame revisione pianta organica farmacie. Biennio 2005/2006”, nella parte in cui ha confermato le due farmacie rurali previste per le rispettive frazioni di Chiesanuova e di San Simone, senza tuttavia assumere alcuna specifica determinazione finalizzata invece alla soppressione di entrambe o, quanto meno, di una di queste;<br />	<br />
&#61485;	nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare:<br />	<br />
&#61607;	della nota sindacale prot. n. 1049 del 2.2.2006 avente ad oggetto “Farmacia rurale di Chiesanuova”, con la quale il Sindaco del Comune di Sannicola comunicava ai ricorrenti di aver affidato in gestione provvisoria la farmacia rurale della frazione di Chiesanuova al Dott. Giuseppe Salvatore Fontò;<br />	<br />
&#61607;	della nota del Comune di Sannicola n. 6352 del 19.7.2005 e della delibera di G.C. di Sannicola n. 119 del 2.8.2005, con cui si attivava il procedimento finalizzato alla gestione provvisoria della farmacia rurale vacante della frazione di Chiesanuova (delibera quest’ultima conosciuta solo a seguito della prefata nota n. 1049 del 2.2.2006);<br />	<br />
&#61607;	della nota prot. n. 734 del 24.1.2006, con la quale il Sindaco autorizzava il Dott. Giuseppe Salvatore Fontò alla gestione provvisoria della farmacia rurale della frazione di Chiesanuova a far data dal 30.1.2006 (provvedimento questo conosciuto solo a seguito della prefata nota n. 1049 del 2.2.2006);<br />	<br />
&#61607;	ed, ove occorra, della nota della Regione Puglia n. 24/19888/06 del 27.7.2005, con cui si autorizzava il Comune di Sannicola ad attivare la gestione provvisoria della farmacia di Chiesanuova, giammai conosciuta dai ricorrenti e meramente richiamata nella succitata delibera n. 119/05;																																																																																												</p>
<p>B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti da</p>
<p> <b>Antonio Caputo</b> e <b>“Farmacia del Popolo” S.n.c.</b>, rappresentati e difesi come sopra,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#61485;	<b>Comune di Sannicola di Lecce</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Veneziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Farachi, in Lecce, Via Matteotti, 23;   																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Azienda USL LE/2</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita;  																																																																																												</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#61485;	<b>Gaetano Saviano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Matteotti, 23;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Giuseppe Fontò</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Matteotti, 23;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Sebastiano De Vittorio</b>, non costituito;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Antonio Cacciapaglia</b>, non costituito;																																																																																												</p>
<p>&#61485; <b>Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#61485;	della nota del Comune di Sannicola prot. n. 6352 in data 19.7.2005;<br />	<br />
&#61485;	della nota della Regione Puglia prot. n. 24/19888/6 del 21.7.2005;<br />	<br />
&#61485;	della deliberazione del C.C. di Sannicola n. 24 del 2.2.2006 e della nota n. 1321 del 18.2.2005;<br />	<br />
&#61485;	della nota sindacale prot. n. 1423 del 14.2.2006;<br />	<br />
&#61485;	delle note del Comune di Sannicola n. 607 del 25.1.2005, n. 2740 del 29.3.2005 e n. 3324 del 3.4.2006;<br />	<br />
&#61485;	ove occorra, della nota dell’AUSL LE/2 n. 15102 dell’11.3.2005;<br />	<br />
&#61485;	nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato;																																																																																												</p>
<p>C) sui motivi aggiunti, notificati in data 18-21.5.2007 e depositati in data 31.5.2007 da<br />
<b>Antonio Caputo</b> e <b>“Farmacia del Popolo” S.n.c.</b>, rappresentati e difesi come sopra,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#61485;	<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>ASL Lecce</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Comune di Sannicola di Lecce</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come sopra,																																																																																												</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#61485;	<b>Giuseppe Salvatore Fontò</b>, rappresentato e difeso come sopra;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Agata Fontò</b>, non costituita;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>Sebastiano De Vittorio</b>, Antonio Cacciapaglia e <b>Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti,																																																																																												</p>
<p>e con intervento ad opponendum di</p>
<p><b>Giovanni Serino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
&#61485;	della deliberazione della G.R. pugliese n. 288 del 13.3.2007, pubblicata sul BURP n. 44 del 27.3.2007;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare della deliberazione del D.G. dell’ASL Lecce n. 675 del 28.9.2006, del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Lecce, di estremi sconosciuti, citato nella deliberazione n. 288/2007, delle deliberazioni di G.R. n. 271/2006 e n. 1589/2006, e della determinazione dirigenziale n. 41 del 13.3.2007 a firma del dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola di Lecce, del dott. Fontò e del dott. Saviano;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum;<br />
Vista l’ordinanza 17.6.2006, n. 663, recante l’accoglimento della domanda cautelare proposta unitamente ai primi motivi aggiunti;<br />
Vista l’ordinanza 19.6.2007, n. 556, con cui è stata disposta istruttoria ed è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio;<br />
Visto l’atto di rinuncia ai secondi motivi aggiunti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 dicembre 2007, il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Petruzzi, Farachi (anche in sostituzione di Veneziani) e Valeria Pellegrino.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. I ricorrenti sono titolari di due farmacie urbane site nel territorio del Comune di Sannicola di Lecce, i quali, dapprima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti, impugnano i provvedimenti con cui, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, la Regione Puglia, l’AUSL LE/2 (dal 1° gennaio 2007 confluita nell’ASL Lecce) e lo stesso Comune di Sannicola, in sede di revisione biennale della pianta organica, hanno confermato le due farmacie rurali site nelle frazioni Chiesanuova e San Simone del Comune di Sannicola, ponendo in essere nel contempo (queste censure riguardano in particolare l’operato del Comune) gli atti propedeutici all’individuazione dei gestori provvisori delle citate farmacie rurali (allo stato attuale individuato ed autorizzato solo per la farmacia di Chiesanuova).<br />
Più in particolare, all’Amministrazione Comunale i ricorrenti imputano di aver elaborato la proposta di conservazione delle farmacie de quibus, mentre all’AUSL e alla Regione di aver recepito acriticamente la proposta comunale e di non aver, al contrario, statuito la soppressione delle farmacie in questione.<br />
A base dell’azione promossa dagli odierni ricorrenti sta il dichiarato interesse al venir meno della concorrenza delle farmacie rurali.<br />
A sostegno dell’impugnativa, i ricorrenti deducono che:<br />
&#8211; le farmacie rurali per cui è causa furono istituite negli anni ’60 del XX secolo, in deroga al criterio demografico di cui all’art. 104 del T.U. n. 1265/1934 ed in base al criterio della distanza minima dalla più vicina farmacia (all’epoca 500 metri), i<br />
&#8211; la vigente normativa in materia di servizio farmaceutico (art. 380, comma 2, T.U. n. 1265/1934) prevede che le sedi farmaceutiche istituite in deroga al criterio demografico e non più indispensabili rispetto alle esigenze attuali della popolazione venga<br />
&#8211; pertanto, non sussistono ragioni che giustifichino la mancata soppressione delle due farmacie rurali (o, in subordine, di almeno una di esse), le quali oltretutto sono state per lunghi periodi inattive per mancanza del gestore (il che testimonia a forti<br />
&#8211; dal punto di vista procedimentale, l’Amministrazione Comunale ha anche violato le norme della L. n. 241/1990, non avendo mai informato i ricorrenti dell’andamento del procedimento, nonostante gli stessi avessero, come detto, sollecitato la soppressioneCon i primi motivi aggiunti sono stati censurati i medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo, alla luce della documentazione depositata in atti dal Comune. In particolare, i ricorrenti evidenziano come l’Amministrazione sia incorsa in un evidente eccesso di potere nel momento in cui ha dapprima chiesto alla Regione quali fossero le modalità per l’istituzione di dispensari farmaceutici (i quali rappresentano strumenti alternativi alle farmacie, da utilizzare per particolari esigenze, quali ad esempio la necessità di intensificare il servizio nelle località di villeggiatura durante i periodi di afflusso dei turisti oppure in caso di mancata copertura di sedi farmaceutiche – vedasi art. 14 della L.R. pugliese n. 36/1984), salvo poi comunicare alla stessa Regione l’impossibilità di gestire i dispensari per non meglio precisati problemi di natura organizzativa. Tale modus operandi ha leso l’interesse dei ricorrenti a gestire, in qualità di farmacisti aventi la sede più vicina a quella delle sedi vacanti, i dispensari (art. 1, comma 4, della L. 8.3.1968, n. 221, come modificato dall’art. 6 della L. n. 362/1991). In sede cautelare la Sezione aveva condiviso le tesi dei ricorrenti, sospendendo in parte qua gli atti impugnati, ma la relativa ordinanza è stata riformata dalla Sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza 3.10.2006, n. 5069. <br />
Con i secondi motivi aggiunti sono stati censurati gli atti con cui l’AUSL LE/2 e la Regione, ciascuna per la parte di competenza, hanno:<br />
&#8211; recepito la proposta del Comune di Sannicola tendente alla conservazione delle sedi di Chiesanuova e San Simone;<br />
&#8211; inserito tali sedi fra quelle disponibili per l’assegnazione ai gestori provvisori beneficiari della “sanatoria” di cui all’art. 5 L.R. n. 26/2006 (il quale prevede che “1. I gestori provvisori, le cui sedi farmaceutiche siano state assegnate in esecuzi<br />
Infine, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Viene alla decisione del Tribunale il ricorso con cui i dottori Caputo e Lazzari, farmacisti titolari di sedi farmaceutiche situate nel centro abitato di Sannicola di Lecce, contestano i provvedimenti con i quali, ciascuno per la parte di competenza, lo stesso Comune di Sannicola, l’AUSL LE/2 e la Regione Puglia hanno, in sede di revisione biennale della pianta organica delle farmacie, confermato le sedi farmaceutiche delle due frazioni di Chiesanuova e San Simone, per le quali i ricorrenti sostengono invece la necessità della soppressione.<br />
La tesi dei ricorrenti poggia su due capisaldi:<br />
&#8211; da un lato, le disposizioni che disciplinano la fattispecie;<br />
&#8211; dall’altro, la circostanza di fatto che le sedi de quibus sono vacanti da molto tempo e, comunque, le stesse sono state coperte solo per brevi periodi, ai quali hanno fatto seguito lunghi intervalli temporali in cui le farmacie sono state chiuse per man<br />
Nel corso del giudizio, la vicenda originaria si è arricchita di ulteriori contributi defensionali, atteso che il contraddittorio è stato esteso anche ai farmacisti beneficiari della sanatoria di cui al citato art. 5 della L.R. n. 26/2006, salvo poi, per effetto della rinuncia parziale ai secondi motivi aggiunti, tornare all’alveo originario. <br />
Pertanto, il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alla disamina dell’operato delle Amministrazioni intimate, ed in particolare del Comune di Sannicola, nel momento in cui esse hanno stabilito di confermare le sedi rurali di Chiesanuova e San Simone, e ciò alla luce delle disposizioni di cui al T.U. n. 1265/1934 e s.m.i. e della legislazione di settore più recente (L. n. 475/1968 e L. n. 362/1991).<br />
I ricorrenti, come detto, ritengono che le Amministrazioni resistenti, dovendo prendere atto in maniera inequivocabile dell’impossibilità di assegnare le sedi controverse (o almeno una di esse, priva di gestore da più di due anni) per assenza di interesse da parte dei farmacisti inseriti nella graduatorie regionali, avrebbero dovuto, conseguentemente, statuire la soppressione delle sedi in questione, secondo quanto disposto dagli artt. 104 e 380 del T.U.L.S.</p>
<p>2. In primo luogo, va quindi esaminata la normativa applicabile alla controversia.<br />
L’art. 104 del T.U. n. 1265/1934, come modificato dalla L. n. 362/1991, stabilisce che “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l&#8217;unità sanitaria locale e l&#8217;ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune. <br />
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell&#8217;articolo 380, secondo comma”. <br />
L’art. 380, comma 2, del medesimo T.U. prevede invece che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l&#8217;accrescimento della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”. <br />
L’art. 1 della L. n. 221/1968, invece, introduce la distinzione fra farmacie urbane e farmacie rurali, prevedendo che sono rurali le farmacie “…in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti…”, mentre sono urbane le farmacie “…situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti…”.<br />
Dal combinato disposto di tali norme si evince innanzitutto che l’ordinamento di settore riconosce formalmente la nozione di farmacia rurale e che la soppressione di sedi farmaceutiche soprannumerarie non è un provvedimento vincolato e obbligatorio. In effetti, l’art. 380 del T.U.L.S. non riconnette alla soprannumerarietà l’automatica soppressione delle sede farmaceutiche eccedenti il rapporto ottimale numero delle sedi/popolazione, previsto dall’art. 1 della legge n. 475/1968 (richiamato dall’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 così come modificato dall’art. 22 della legge n. 475/1968), e ciò va escluso in particolare per quanto concerne le sedi rurali. Infatti, da un lato queste ultime non si possono considerare istituite in base al solo criterio della distanza, visto che l’art. 1 della L. n. 221/1968 prevede al riguardo un criterio “demo-topografico”, dall’altro l’art. 104, comma 2, del T.U.L.S. rimanda al successivo art. 380, il quale, come detto, non prevede l’automatica soppressione quale “sanzione” per la soprannumerarietà.<br />
3. In punto di fatto, poi, nella presente vicenda si è verificato che:<br />
&#8211; la sede di Chiesanuova è stata assegnata, agli inizi del 2006, al dott. Fontò, all’esito di un procedimento che non è stato contestato nel merito dai ricorrenti, i quali, oltre all’illegittimità derivata, hanno dedotto unicamente lo sviamento di potere- per l’altra sede, il Comune ha avviato la procedura finalizzata all’individuazione del gestore.<br />
Seppure è vero che inizialmente l’Amministrazione Comunale intimata aveva chiesto alla Regione l’autorizzazione ad istituire dispensari farmaceutici, è altrettanto vero che dalla lettera a firma del Sindaco in data 29.3.2005 risulta che l’apertura dei dispensari era comunque da intendere ad tempus, ossia fino all’individuazione degli assegnatari delle due farmacie rurali oggetto di contestazione. Al riguardo, costituisce fatto notorio nella Regione Puglia che la graduatoria relativa all’ultimo concorso per la copertura delle sedi farmaceutiche (indetto nel 1999 e conclusosi agli inizi del 2004) è stata oggetto di numerosi ricorsi proposti davanti al giudice amministrativo (sia del TAR Bari che del TAR Lecce), per  cui all’epoca dei fatti la Regione non era ancora in grado di comunicare al Comune di Sannicola l’elenco dei farmacisti da interpellare per la copertura delle due sedi rurali di Chiesanuova e San Simone. La sede di Chiesanuova, ad ogni buon conto, si è resa vacante all’inizio del 2005, a seguito di rinuncia del precedente gestore, dott. Congedi (vedasi documentazione depositata dal Comune in data 27.4.2006 – doc. n. 11).<br />
Pertanto, anche se il Comune non ha spiegato quali fossero i problemi organizzativi che impedivano la gestione diretta dei dispensari e che hanno portato l’Amministrazione ad optare per la copertura delle sedi rurali previo interpello dei farmacisti inseriti nella graduatoria regionale, tale omissione vitiatur sed non vitiat, in quanto la scelta di fondo del Comune era comunque quella di mantenere in vita le sedi farmaceutiche per cui è causa.<br />
Allo stesso modo, seppure i ricorrenti hanno acquistato rispetto al quisque de populo una posizione differenziata nell’ambito del procedimento culminato con l’adozione degli atti impugnati in questa sede (dal che discendeva l’onere per l’Amministrazione di tenerli edotti sull’andamento della procedura), il fatto che il procedimento sia terminato senza che i ricorrenti fossero ulteriormente coinvolti non provoca di per sé l’illegittimità degli atti in questione.<br />
In effetti, i ricorrenti non hanno evidenziato neanche in sede processuale aspetti giuridici e fattuali tali da influenzare potenzialmente la scelta del Comune, essendosi limitati a segnalare il loro interesse meramente commerciale alla soppressione delle sedi rurali ed a richiamare la normativa di settore (per quanto concerne invece gli aspetti topografici, vedasi le considerazione che saranno espresse infra).<br />
4. Sulla base degli elementi suesposti, il Collegio ritiene di dover evidenziare che:<br />
&#8211; in primo luogo, non è possibile confondere fra indispensabilità di un servizio pubblico e difficoltà per l’ente responsabile di individuare il gestore di quel servizio. Si vuol dire cioè che, nello scrutinio sulla legittimità della scelta di un ente pub<br />
&#8211; i ricorrenti, al contrario, desumono l’obbligo per le Amministrazioni intimate di sopprimere le sedi farmaceutiche delle frazioni di Chiesanuova e San Simone anche (e soprattutto) dal fatto che il Comune di Sannicola ha incontrato e continua ad incontra<br />
&#8211; dal punto di vista normativo, invece, nessuna delle disposizioni riportate supra prevede, in modo espresso e tassativo, l’obbligo per le amministrazioni competenti di procedere alla soppressione delle sedi vacanti solo in ragione della vacanza. In effet<br />
&#8211; il punto centrale della controversia è quindi costituito dall’esame della legittimità della motivazione che il Comune di Sannicola ha posto a base della decisione di confermare, in sede di revisione biennale della pianta organica, le sedi rurali di SanTale motivazione è contenuta nel resoconto stenografico della seduta del Consiglio Comunale di Sannicola del 16.2.2006, da cui è scaturita la deliberazione n. 10/2006. In quella sede, il Sindaco del Comune intimato ha spiegato che, a base della decisione di confermare le sedi in questione, stanno considerazioni di natura politico-sociale, e cioè l’intenzione di non allontanare troppo dal contesto locale delle due frazioni un servizio pubblico che, in assenza di altri presidi sanitari, rappresenta per i cittadini residenti il primo e più immediato contatto con il SSR. <br />
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dal Comune in corso di giudizio (ci si riferisce, in particolare, alla relazione del dirigente l’U.T.C. di Sannicola in data 26.4.2006 &#8211; doc. n. 24 del deposito documentale del 27.4.2006), emerge che le due frazioni, seppure situate rispetto all’abitato di Sannicola ad una distanza inferiore a quella prevista attualmente dall’art. 104 T.U.L.S. (3000 metri), non sono parte integrante del centro storico e, per di più, non sono collegate in maniera stabile ad esso, né mediante un servizio di autobus di linea, né (e ciò vale in particolare per la sede di Chiesanuova) mediante strade percorribili in maniera sicura dai pedoni. Ed infatti, seppure rispondono al vero le considerazioni espresse dai ricorrenti circa il fatto che, al giorno d’oggi, le persone dispongono di mezzi di trasporto del tutto diversi da quelli utilizzati dalla maggior parte dei cittadini fino alla metà del secolo scorso, è anche vero che la percentuale maggiore dell’utenza di una farmacia è costituita da anziani (e comunque da malati), ossia da soggetti che in genere non guidano automobili e che sono perlopiù affetti da malattie o patologie che rendono difficoltosa la deambulazione (e fra l’altro la distanza totale da coprire è pari a circa 2 km. per gli abitati di Chiesanuova e a circa 4 km. per quelli di San Simone, dovendosi considerare il percorso andata e ritorno dal centro storico di Sannicola, dove sono ubicate le farmacie dei ricorrenti). Ed allora, a fronte di tali inconfutabili argomenti, le considerazioni dei ricorrenti perdono notevolmente di rilevanza;<br />
&#8211; inoltre, in vicende del genere, il giudice, una volta accertato che la decisione della P.A. oggetto di impugnativa non è contra legem o macroscopicamente affetta da eccesso di potere, non può sostituite proprie valutazioni a quelle dell’organo competent<br />
Una volta ritenuta la legittimità della scelta del Comune di conservare le sedi rurali per  cui è causa, anche gli atti successivi e conseguenti, finalizzati alla individuazione dei gestori e non censurati nel merito dai ricorrenti, sono da ritenere legittimi.</p>
<p>5. In ragione di quanto precede, il ricorso va respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p> Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2007.</p>
<p>Pubblicata il 25 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2008-n-209/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.213</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, est. Chieppa ENTE AMBITO N. 6 – CHIETINO (Avv. P. M. Tenaglia) c. SOC. C. LOTTI &#038; ASSOCIATI SOCIETA&#8217; DI INGEGNERIA P.A. (Avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo), IDROSFERA S.R.L. IN PR. E N.Q. MANDATARIA CAPOGRUPPO A.T.I. con IMPRESE IDROSTRADE INGEGNERIA SRL e SIF S.R.L. (Avv. A. Boschetti)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, est. Chieppa<br /> ENTE AMBITO N. 6 – CHIETINO (Avv. P. M. Tenaglia) c. SOC. C. LOTTI &#038; ASSOCIATI SOCIETA&#8217; DI INGEGNERIA P.A. (Avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo), IDROSFERA S.R.L. IN PR. E N.Q. MANDATARIA CAPOGRUPPO A.T.I. con IMPRESE IDROSTRADE INGEGNERIA SRL e SIF S.R.L. (Avv. A. Boschetti)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri che il giudice deve seguire per disporre l&#8217;assorbimento dei motivi, sulla necessità di escludere il concorrente in situazione di collegamento con il soggetto autore del file del bando di gara pubblicato online e sui criteri per il risarcimento del danno in caso di intervenuta stipula del contratto e di parziale esecuzione dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Ordine di esame delle questioni<br />
2. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso – Fondatezza di alcuni motivi – Assorbimento degli ulteriori motivi – Condizioni<br />
3. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso – Assorbimento di alcuni motivi – Condizioni – Rilevanza del profilo risarcitorio – Conseguenze<br />
4. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso – Mancato esame  di alcune censure – Ragioni &#8211;  Difficoltà istruttorie o esigenze di economia processuale – Inammissibilità<br />
5. Giustizia amministrativa – Impugnazione &#8211; Aggiudicazione definitiva di gara – Termini di decorrenza – Dies a quo &#8211; Data di pubblicazione dell’aggiudicazione – Esclusione – Ragioni – Rilevanza della comunicazione al concorrente.</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Collegamenti tra imprese – Elementi sintomatici di collegamento &#8211; Bando di gara telematico – Riferimento, nella schermata relativa alle “proprietà” del file, quale “autore” del testo a società in collegamento con società partecipante alla gara – Rilevanza in termini di vantaggio e di conoscibilità degli elementi necessari per la formulazione dell’offerta  -Conseguenza – Esclusione della partecipante &#8211; Necessità.</p>
<p>7. Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Capacità economica e finanziaria &#8211; Art. 6, co. 8, L. 415/1998 – Riferimento ai requisiti dei soci e dei direttori tecnici – Applicabilità alle gare inerenti servizi servizi di mappatura e di rilevazione – Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>8. Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Capacità economica e finanziaria &#8211; Art. 6, co. 8, L. 415/1998 – Riferimento ai requisiti dei soci e dei direttori tecnici – Limiti temporali</p>
<p>9. Responsabilità e risarcimento – Colpa della P.A. – Illegittimità del provvedimento – Presunzione di colpa – Errore scusabile – Configurabilità – Condizioni<br />
10. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno – Reintegrazione in forma specifica – Intervenuta stipula del contratto – Preclusione – Esclusione – Conseguenze<br />
11. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno – Reintegrazione in forma specifica o per equivalente – Possibilità di optare per il risarcimento per equivalente e di rifiutare l&#8217;esecuzione parziale del giudicato – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ordine del giudice di esaminare le censure non può prescindere dal principio dispositivo, che regola anche il processo amministrativo e comporta la necessità di esaminare prima quelle censure, da cui deriva un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente. In tale contesto, in presenza di un motivo diretto ad escludere il primo classificato di una gara di appalto e di altro motivo tendente ad una rinnovazione (parziale o totale) delle operazioni di gara, il giudice è tenuto ad esaminare per prima la censura che può soddisfare l’interesse della seconda classificata ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
2. Il giudice è tenuto a proseguire l’esame dei motivi di ricorso finché è certo che dall’accoglimento di un ulteriore motivo non deriva più alcuna utilità al ricorrente. Di conseguenza il giudice non può disporre l’assorbimento dei motivi in presenza di censure maggiormente satisfattive dell’interesse di parte ricorrente rispetto a quella accolta.</p>
<p>3. La prassi del giudice amministrativo di assorbire alcuni motivi del ricorso, che già in precedenza poteva condurre a risultati errati, deve essere del tutto riconsiderata ora che è ammesso il risarcimento del danno derivante dall’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, in quanto, per assorbire un motivo, deve essere evidente che dall’eventuale accoglimento della censura assorbita non possa derivare alcun vantaggio al ricorrente, neanche sotto il profilo risarcitorio.</p>
<p>4. Il mancato esame di alcune censure non può essere escluso in ragione della necessità di compiere ulteriori attività istruttorie, in quanto in alcun modo difficoltà istruttorie o esigenze di economia processuale possono condurre ad una limitazione della tutela.</p>
<p>5. La conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (1). Essendo quindi richiesta la comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, il termine per l’impugnazione non può farsi decorrere dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione dell’atto impugnato all’albo dell’ente appaltante.</p>
<p>6. La circostanza che, dalla consultazione del bando di gara pubblicato on line, emerga che nella schermata relativa alle “proprietà” dei file in questione appaia, quale “autore” del testo una società in situazione di collegamento con una società partecipante alla gara &#8211; poi risultata aggiudicataria – comporta la necessità di escludere la predetta partecipante, tenuto conto della possibilità per questa di conoscere anzitempo, e con vantaggio rispetto agli altri concorrenti, gli elementi necessari per la formulazione dell’offerta.</p>
<p>7. L’art. 6, co. 8, L. 415/1998, che prevede, per gli affidamenti di cui all&#8217;art. 17 L. 109/1994, che le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società e dei direttori tecnici, si applica solo agli appalti inerenti attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie e non può applicarsi alla diversa fattispecie inerente attività di rilevazione (servizio di mappatura e ricerca perdite).</p>
<p>8. L’art. 6, co. 8, L. 415/1998 non determina l’acquisizione in via permanente dei requisiti dei direttori tecnici, ma consente ciò solo nel limitato periodo di un triennio dalla data di costituzione delle nuove società.</p>
<p>9. Al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa della P.A., potendo invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.</p>
<p>10. La stipula del contratto non è di ostacolo al subentro del ricorrente in caso di annullamento dell’aggiudicazione (2). In tale contesto spetta alla parte vittoriosa scegliere se procedere al subentro nel contratto, qualora questo non sia stato ancora interamente eseguito, o se optare per il risarcimento del danno anche in relazione alla parte del contratto non eseguita.</p>
<p>11. Nei ricorsi avverso le altrui aggiudicazioni di appalti pubblici, in caso di esito vittorioso, mentre l&#8217;interesse originario della impresa è indirizzato all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto per il suo complessivo valore, quale identificato dal bando di gara, la prestazione del servizio per un periodo di limitata durata introduce, invece, condizioni nuove negli aspetti economici ed organizzativi, che l&#8217;impresa può valutare con la più ampia sfera di autonomia con riguardo sia al diverso impegno di mezzi ed attrezzature, sia al mutato livello di remunerazione che ne può conseguire in relazione all’offerta presentata in sede di gara. Del resto, la possibilità di optare per il risarcimento per equivalente e di rifiutare l&#8217;esecuzione, ormai solo parziale, del giudicato deriva anche dall&#8217;applicazione del principio di carattere generale, desumibile dall&#8217;art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può sempre rifiutare l&#8217;offerta di un adempimento parziale rispetto all&#8217;originaria configurazione del rapporto obbligatorio (ad un adempimento parziale è equiparabile la possibilità di consentire l’esecuzione solo parziale del contratto).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., <a href="/ga/id/2006/5/8212/g">Cons. Stato, VI, n. 2445/2006</a>; principio poi codificato dall’art. 11, comma 10, del <a href="http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2007-10-08*007G0175*575&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1&#038;par=-11">D.Lgs. n. 163/2006)<br />
(2) V., da ultimo, <a href="/ga/id/2007/4/9537/g">Cons. Stato, VI, n. 1523/2007 e Cass. Civ., I, n. 7481/2007)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri che il giudice deve seguire per disporre l’assorbimento dei motivi, sulla necessità di escludere il concorrente in situazione di collegamento con il soggetto autore del file del bando di gara pubblicato online e sui criteri per il risarcimento del danno in caso di intervenuta stipula del contratto e di parziale esecuzione dell’appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.213/08 Reg.Dec.<br />
N. 5066 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
 Disp.vo 532/2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</p>
<p></b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dall’<b>ENTE AMBITO N. 6 – CHIETINO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierluigi Maria Tenaglia con domicilio eletto in Roma viale delle Milizie n. 106 presso l’Avv. Domenico Bellantoni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC. C. LOTTI &#038; ASSOCIATI SOCIETA&#8217; DI INGEGNERIA P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Vagnozzi e Giulio Cerceo con domicilio eletto in Roma via L. Bissolati, 76, presso l’Avv. Daniele Vagnozzi – Studio legale Villata e Associati;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>IDROSFERA S.R.L.</b> IN PR. E N.Q. <b>MANDATARIA CAPOGRUPPO A.T.I. con IMPRESE IDROSTRADE INGEGNERIA SRL e SIF S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Boschetti con domicilio eletto in Roma via Albalonga n. 7, presso l’Avv. Clementino Palmiero;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 373/07 pubblicata il 3-4-2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e i ricorsi in appello incidentale;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di SOC. C. LOTTI &#038; ASSOCIATI SOCIETA&#8217; DI INGEGNERIA P.A., IDROSFERA S.R.L. IN PR. E N.Q. MANDATARIA CAPOGRUPPO A.T.I. con IMPRESE IDROSTRADE INGEGNERIA SRL e SIF S.R.L.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20-11-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l’Avv. Tenaglia, l’Avv. Vagnozzi e l’Avv. Masini per delega dell’Avv. Boschetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O    E    D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 6 aprile 2005, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con i criteri specificati al punto 5 del Disciplinare di Gara.<br />
Con determinazione del 19 aprile 2006, n. 21, il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato la gara in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (punti 84,09), mentre la Società C. Lotti &#038; Ass.ti Società di Ingegneria p.a. si è classificata al secondo posto della graduatoria (punti 80,50).<br />
Con sentenza n. 373/2007 il Tar per l’Abruzzo, dopo aver respinto alcune eccezioni pregiudiziali, ha accolto il ricorso della società Lotti, ritenendo assorbente e fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi, ed ha accolto la domanda di risarcimento del danno, quantificato, a titolo di responsabilità precontrattuale, in Euro 35.000.<br />
L’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha impugnato tale decisione e si sono costituite in giudizio, proponendo entrambe ricorso in appello incidentale, la società Idrosfera s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. e la Società C. Lotti &#038; Ass.ti Società di Ingegneria p.a..<br />
Con ordinanza n. 4085/2007 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza ed ha disposto in via istruttoria l’acquisizione del fascicolo di primo grado e di una relazione dall’Ente appellante, comprensiva dei seguenti elementi: a) il nominativo della persona fisica che ha predisposto gli elaborati di gara e i relativi files (con dichiarazione attestante tale circostanza resa da tale soggetto); b) le modalità di pubblicazione degli atti di gara on line; c) una spiegazione in ordine alle contestazioni mosse con riguardo alla “proprietà” dei file in questione; d) una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l’assenza di rapporti tra l’Ente e la società Idroservizi.<br />
Espletata l’istruttoria, alla odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal contestato esito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi inerenti la mappatura delle reti idriche e la ricerca ed il recupero delle perdite di tali reti.<br />
La sentenza con cui il Tar ha accolto il ricorso della seconda classificata, condannando l’Ente al risarcimento del danno è stata contestata da tutte le tre parti del giudizio di primo grado.<br />
Si tratta di tre appelli autonomi, i quali hanno assunto la sola forma dell’appello incidentale perché proposti dopo la notificazione dell’appello principale dell’Ente Ambito n. 6 – Chetino.<br />
Deve, quindi, essere seguito un ordine logico per stabilire il criterio di priorità nell’esame delle censure.</p>
<p>3. Seguendo l’ordine logico, è prioritario l’esame del primo motivo proposto in appello dalla società Lotti, avente ad oggetto l’ordine seguito dal Tar nell’esaminare i motivi del ricorso di primo grado e l’erroneo assorbimento dei motivi ulteriori rispetto a quello accolto.<br />
Da tale ordine di esame delle censure dipende, infatti, anche la rilevanza delle diverse censure di tardività del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, sollevate dalle altre due parti appellanti.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Il giudice di primo grado ha esaminato una sola censura proposta dalla società Lotti, relativa al difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi, ritenendola fondata ed assorbendo gli altri motivi.<br />
La società Lotti aveva proposto diverse altre censure, riguardanti la mancata esclusione della prima classificata ed aveva indicato tali censure in ricorso prima di quella accolta (IV motivo).<br />
L’ordine del giudice di esaminare le censure non può prescindere dal principio dispositivo, che regola anche il processo amministrativo e comporta la necessità di esaminare prima quelle censure, da cui deriva un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente.<br />
E’ evidente che in presenza di un motivo diretto ad escludere il primo classificato di una gara di appalto e di altro motivo tendente ad una rinnovazione (parziale o totale) delle operazioni di gara, solo l’accoglimento della prima censura soddisfa l’interesse della seconda classificata ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Tali censure dovevano quindi essere esaminate per prime.<br />
Peraltro, anche seguendo un diverso ordine, risulta errato il disposto assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; infatti, quale sia l’ordine di esame dei motivi, il giudice è tenuto a proseguire tale esame finché è certo che dall’accoglimento di un ulteriore motivo non deriva più alcuna utilità al ricorrente.<br />
Non era proprio questo il caso, come dimostra il fatto che la domanda risarcitoria sia stata poi solo in parte accolta in quanto “avendo il vizio in parola travolto l’intera gara, non [può] ritenersi che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara”.<br />
Ma il mancato accertamento dell’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente è dipeso proprio dall’omesso esame delle censure, con cui questa, seconda classificata, intendeva contestare la non avvenuta esclusione della prima in graduatoria.<br />
La prassi del giudice amministrativo di assorbire alcuni motivi del ricorso, che già in precedenza poteva condurre a risultati errati, deve essere del tutto riconsiderata ora che è ammesso il risarcimento del danno derivante dall’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, in quanto, per assorbire un motivo, deve essere evidente che dall’eventuale accoglimento della censura assorbita non possa derivare alcun vantaggio al ricorrente, neanche sotto il profilo risarcitorio.<br />
Va, infine, rilevato che il mancato esame delle prime censure non può essere escluso in quanto – come affermato dal Tar – “occorrerebbe svolgere un’ulteriore attività istruttoria”, in quanto in alcun modo difficoltà istruttorie o esigenze di economia processuale possono condurre ad una limitazione della tutela.<br />
Avrebbe, quindi, dovuto il giudice di primo grado svolgere quell’attività istruttoria, che è stata poi disposta in questa sede di appello con la già richiamata ordinanza.<br />
La fondatezza di tale motivo conduce ad esaminare in via prioritaria le censure attinenti alla mancata esclusione dell’aggiudicataria, con la conseguenza che il motivo del ricorso di primo grado relativo ai punteggi sarà esaminato, unitamente alle contestazioni delle appellanti sul punto, solo in caso di rilevanza all’esito delle statuizioni sulle precedenti censure.</p>
<p>4. In relazione a tali motivi è prioritario l’esame dei motivi di appello con cui l’Ente Ambito n. 6 e l’aggiudicataria hanno eccepito la tardività dell’impugnativa di primo grado.<br />
L’eccezione di tardività è infondata in relazione alle censure relative all’omessa esclusione dell’aggiudicataria.<br />
Tali censure sono state in parte proposte con il ricorso introduttivo di primo grado (questione della asserita predisposizione degli elaborati di gara da parte della società Idroservizi) ed in parte con i motivi aggiunti (assenza del requisito del fatturato e violazione dell’art. 6, comma 8 della legge n. 415/98 e mancata produzione di documenti entro il termine di 15 giorni).<br />
Con riferimento al ricorso introduttivo, premesso che correttamente la contestazione è stata mossa avverso l’aggiudicazione e non avverso l’atto, ancora non lesivo, dell’ammissione dell’aggiudicataria alla procedura, è infondata l’eccezione secondo cui il ricorso sarebbe tardivo perché la notificazione si è perfezionata dopo il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto impugnato all’albo dell’ente.<br />
Infatti, anche senza dover entrare nel merito della questione dell’effettiva data di perfezionamento della notificazione, è sufficiente rilevare che costituisce principio pacifico quello secondo cui la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (cfr., fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 2445/2006; principio poi codificato dall’art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006).<br />
Essendo richiesta la comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, il termine per l’impugnazione non può farsi decorrere dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.<br />
Nessun rilievo assumono, quindi, le argomentazioni dell’aggiudicataria relative alla dedotta mancata annotazione delle ragioni per cui non era andato a buon fine il primo tentativo di notificazione nei suoi confronti.<br />
Alcuna prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento impugnato in data antecedente di sessanta giorni a quella della notificazione è stata data dalle parti, che hanno eccepito la tardività del ricorso e ciò è sufficiente per respingere l’eccezione e il relativo motivo di appello proposto dalla controinteressata.</p>
<p>5. Entrambe le parti hanno invocato la tardività dei motivi aggiunti proposti dalla società Lotti in primo grado.<br />
Anche questa eccezione è infondata, quanto meno con riferimento all’aspetto – che qui ora interessa – delle contestazioni mosse alla mancata esclusione dell’aggiudicataria.<br />
Infatti, la presenza del rappresentante dell’impresa Lotti alla seduta della Commissione dell’11-11-2005 (verbale n. 8) e l’avvenuta lettura in tale sede del verbale n. 7 non hanno determinato alcuna conoscenza dei profili di censura, sopra sintetizzati e relativi all’omessa esclusione dell’ATI Idrosfera.<br />
Da tali verbali si ricavano elementi relativi all’attribuzione dei punteggi, ma non anche i suddetti ulteriori profili.<br />
Né le controparti hanno dimostrato che la conoscenza di tali profili sia avvenuta prima dell’accesso agli atti di gara esercitato dalla società Lotti nel giugno del 2006.</p>
<p>6. Si può ora passare ad esaminare i motivi proposti dalla società Lotti e relativi all’omessa esclusione dell’ATI aggiudicataria.<br />
Con una prima censura è stato dedotto che dalla consultazione del bando di gara pubblicato on line, è emerso che nella schermata relativa alle “proprietà” dei file in questione appariva “autore” del testo la società Idroservizi, che verserebbe in una situazione di “intreccio tecnico ed amministrativo” con la società aggiudicataria Idrosfera, con alterazione, quindi, della par condicio e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.<br />
La Commissione di gara avrebbe superato tali rilievi senza svolgere un’adeguata istruttoria, ma limitandosi ad affermare che non era stato conferito un incarico esterno per la redazione del bando e che non risulterebbe alcun collegamento tra la società Idroservizi con le società partecipanti all’ATI vincitrice della gara.<br />
Tale questione è stata oggetto di specifica richiesta istruttoria con la richiamata ordinanza della Sezione.<br />
Gli elementi richiesti erano: a) il nominativo della persona fisica che ha predisposto gli elaborati di gara e i relativi files (con dichiarazione attestante tale circostanza resa da tale soggetto); b) le modalità di pubblicazione degli atti di gara on line; c) una spiegazione in ordine alle contestazioni mosse con riguardo alla “proprietà” dei file in questione; d) una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l’assenza di rapporti tra l’Ente e la società Idroservizi.<br />
La circostanza dedotta dalla società Lotti è, infatti, del tutto anomala in una procedura di gara, dovendo essere attentamente verificato per quale motivo nella schermata autore dei file degli atti di gara appaia il nominativo di una società, di cui si deduce il collegamento con la vincitrice e che comunque nulla dovrebbe a che fare con la stazione appaltante.<br />
Non è dubitabile che nel file degli atti di gara, pubblicato on line, dalla schermata proprietà emerge come autore del file “Idroservizi”.<br />
Tale elemento non era stato posto in dubbio in sede di gara e la commissione – come detto – si era limitata a contestare il collegamento tra l’aggiudicataria e la società risultante come autore del file.<br />
Solo nell’ultima memoria, la controinteressata avanza l’ipotesi che il file non avesse tale nome nella schermata proprietà, che è modificabile da chiunque; sennonché, tale giustificazione appare debole di fronte al fatto che già in sede di gara ben due concorrenti avevano rilevato tale elemento (v. verbale n. 8).<br />
Le spiegazioni, peraltro solo parziali, fornite dell’Ente in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione non sono idonee a fornire una giustificazione del suddetto elemento.<br />
Secondo tali spiegazioni, gli atti di gara sarebbero stati redatti personalmente dal responsabile del procedimento e successivamente la pubblicazione sarebbe stata affidata alla ditta Info s.r.l., cui gli atti sarebbero stati consegnati nella sola versione cartacea. La pubblicazione on line sarebbe quindi avvenuta per iniziativa della Info s.r.l., che avrebbe anche provveduto a formare il file.<br />
Si rileva innanzitutto come la risposta all’istruttoria sia stata solo parziale, non essendo stato allegato quanto richiesto al punto d) e non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione del responsabile unico del procedimento ing. Palmerio, che nel frattempo ha interrotto i rapporti con l’Ente.<br />
Tale parziale risposta può essere valutata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. come elemento a carico dell’ente appellante.<br />
Inoltre, è irrilevante il soggetto che ha provveduto alla pubblicazione su internet, in quanto l’inserimento on line degli atti di gara è comunque avvenuto per conto dell’ente, come dimostra la fattura del 31-5-2006, che include tra i servizi resi dalla Info s.r.l. all’ente l’inserimento dell’avviso sul sito internet “infopubblica”.<br />
Le prestazioni indicate in tale fattura non sono idonee a dimostrare che la formazione del file sia avvenuta da parte della Info s.r.l., essendo più ragionevole ritenere che l’ente, come avviene nei normali rapporti di collaborazione, abbia messo a disposizione della Info s.r.l. anche i file degli atti di gara.<br />
In base a tali elementi continua a mancare una spiegazione del nome “Idroservizi” nella schermata autore del file.<br />
Peraltro, la Commissione non sembra aver approfondito tale elemento, ma si è limitata a negare l’esistenza di un rapporto di collegamento tra aggiudicataria ed Idroservizi.<br />
La società Lotti aveva, invece, introdotto specifici elementi idonei a dimostrare l’esistenza di rapporti tra Idroservizi e Idrosfera: entrambe le società, con sede in Campobasso, hanno come socio la Tecnosud s.r.l.; l’altro socio (nonché amministratore delegato e direttore tecnico) della Idrosfera (Tucci) ha svolto rilevanti compiti tecnici nella Idroservizi; altro soggetto (Luciani) è stato, seppur in periodi diversi, ai vertici societari  delle due s.r.l. (v. nota della società Lotti del 22-11-2005 e il prospetto riepilogativo all. 11, prodotto in primo grado con i relativi allegati, non smentiti dalle produzioni delle controparti).<br />
Non si trattava in questo caso di verificare ai fini della partecipazione alla gara un collegamento tra le due società, ma di accertare rapporti tra le stesse, tenuto conto del fatto che una compariva come autore del file degli atti di gara con la conseguenza che la società Idrosfera avrebbe potuto conoscere anzitempo, e con vantaggio rispetto agli altri concorrenti, gli elementi necessari per la formulazione dell’offerta.<br />
L’Ente appellante avrebbe dovuto o procedere ad escludere l’ATI, risultata poi aggiudicataria, o quanto meno accertare in via istruttoria in modo maggiormente approfondito le circostanze sopra indicate.<br />
Ciò che non era consentito fare era ritenere legittima la partecipazione dell’ATI Idrosfera, in presenza dei gravi elementi dedotti dalla società Lotti.<br />
Il motivo del ricorso in appello è, quindi, fondato.</p>
<p>7. Parimenti fondata è la censura, con cui la società Lotti ha dedotto la violazione dell’art. 3, lettere h) ed i) del disciplinare di gara, non possedendo l’ATI aggiudicataria i requisiti di fatturato, dichiarati attraverso l’illegittimo utilizzo dei requisiti di professionisti soci e direttori tecnici delle società. Ed ha anche dedotto la violazione dell’art. 6, comma 8, della L. 18 novembre 1998, n. 415 in considerazione della inapplicabilità della norma alla gara in questione.<br />
Il bando di gara richiedeva una determinata soglia di fatturato globale negli ultimi cinque esercizi e di fatturato per prestazioni simili negli ultimi dieci esercizi.<br />
Per raggiungere il fatturato minimo le società dell’ATI aggiudicataria si sono avvalse della disposizione dell’art. 6, comma 8, della L. 18 novembre 1998, n. 415, che prevede che “ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all&#8217;art. 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data”.<br />
Gli affidamenti di cui all&#8217;art. 17 della legge n. 109, cui si applica la disposizione, sono quelli inerenti le attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (Cons. Stato, V, n. 1996/03), mentre nel caso in esame si è al di fuori di tale ambito, trattandosi di attività di rilevazione (servizio di mappatura e ricerca perdite); né l’applicabilità della norma deriva dalla lex specialis della procedura, che in alcun modo richiama tale disposizione.<br />
A tale elemento, che già determina l’insussistenza del requisito in capo all’ATI aggiudicataria e la sua conseguente necessaria esclusione dalla gara, si aggiunge che comunque la norma non determina l’acquisizione in via permanente dei requisiti dei direttori tecnici, ma consente ciò solo nel limitato periodo di un triennio dalla data di costituzione delle nuove società, già decorso nel caso di specie per la società Idrostrade, costituita il 31-1-2001 in relazione al bando pubblicato il 6-4-2005 (in senso conforme, v. Cons. Stato, V, n. 3840/2007).<br />
Tenuto conto che non è contestato che l’ATI aggiudicataria non possedeva i requisiti di fatturato senza considerare quello del direttore dei lavori, la stessa andava esclusa dalla gara per l’assenza del predetto requisito, oltre che per la questione dei rapporti con la Idroservizi, in relazione alla quale – come già detto – l’Ente avrebbe quanto meno dovuto procedere ad accertamenti istruttori.</p>
<p>8. L’accoglimento di tali motivi del ricorso della società Lotti conduce ad accertare la fondatezza della pretesa di tale impresa, seconda classificata, a risultare aggiudicataria in conseguenza dell’esclusione della prima in graduatoria.<br />
Il pieno effetto satisfattivo dell’accoglimento dei due motivi rende superfluo esaminare le altre censure, che devono, quindi, essere assorbite, non potendo derivare dall’esame di queste alcuna ulteriore utilità alla ricorrente.<br />
Resta, quindi, assorbita anche la questione della motivazione dei punteggi attribuiti in sede di gara, che non avrebbe dovuto essere esaminata dal Tar, se avesse proceduto all’esame delle censure nell’ordine corretto; si ricorda che la statuizione del Tar in ordine alla censura della motivazione del punteggio è da ritenersi caducata a seguito dell’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale della società Lotti.<br />
Ciò determina anche l’improcedibilità degli ulteriori motivi proposti con il ricorso in appello dall’Ente ambito n. 6 (ad eccezione di quello relativo al risarcimento del danno trattato di seguito) e con il ricorso in appello incidentale dell’ATI Idrosfera.</p>
<p>9. Passando appunto alla domanda risarcitoria, si rileva come a seguito dell’accertamento della fondatezza della pretesa della società Lotti ad essere l’aggiudicataria della gara sia venuto meno il presupposto su cui il Tar aveva fondato il parziale accoglimento della domanda a titolo di responsabilità precontrattuale (impossibilità di accertare che la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria della gara).<br />
Ora tale prova è stata acquisita e si deve, quindi, esaminare la domanda risarcitoria per il danno derivante dalla mancata aggiudicazione della gara.<br />
Tale danno si pone in rapporto di diretta causalità con illegittima mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria e, anche sotto il profilo soggettivo, non può che rilevarsi la sussistenza della colpa dell’amministrazione appellante, con conseguente reiezione del relativo motivo di appello proposto dall’Ente Ambito n. 6.<br />
Al riguardo, si ricorda che, secondo l’orientamento prevalente, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa della p.a.: può invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2006 n. 3981; 9 marzo 2007 n. 1114).<br />
Nessuna di tali circostanze idonee ad integrare l’errore scusabile è presente nel caso di specie, dove anzi l’ente appellante si è reso responsabile quanto meno di una grave negligenza in sede di formazione degli atti di gara, oltre ad aver valutato in modo superficiale la sussistenza del requisito del fatturato in capo alla ATI aggiudicataria.<br />
Con riferimento al rapporto tra l’azione risarcitoria e gli effetti conformativi dell’annullamento dell’aggiudicazione si rileva il contratto stipulato con l’aggiudicataria è stato (certamente almeno in parte) eseguito e che per la parte già eseguita non può che residuare la tutela risarcitoria, secondo i criteri che saranno di seguito indicati ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 80/1998.<br />
La possibilità di indicare i criteri del risarcimento consente di prescindere dall’accertamento dell’esatto stato di esecuzione del contratto.<br />
Tenuto conto che secondo la prevalente giurisprudenza la stipula del contratto non è di ostacolo al subentro del ricorrente in caso di annullamento dell’aggiudicazione (v., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 1523/2007 e Cass. Civ., I, n. 7481/2007) e non essendo rilevante in questa sede approfondire la questione del tipo di vizio da cui è affetto il contratto, né quella di giurisdizione connessa, spetterà alla ricorrente Lotti scegliere se procedere al subentro nel contratto, qualora questo non sia stato ancora interamente eseguito, o se optare per il risarcimento del danno anche in relazione alla parte del contratto non eseguita.<br />
Infatti, questa Sezione ha già affermato che spetta al ricorrente la scelta tra il conseguimento degli effetti della tutela demolitorio-conformativa e la tutela risarcitoria, nel caso, che qui ricorre, in cui comunque il bene della vita controverso è ormai conseguibile solo in parte (Cons. Stato, VI,  10 novembre 2004, n. 7256).<br />
Infatti, mentre l&#8217;interesse originario della impresa è indirizzato all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto per il suo complessivo valore, quale identificato dal bando di gara, la prestazione del servizio per un periodo di limitata durata introduce, invece, condizioni nuove negli aspetti economici ed organizzativi, che l&#8217;impresa può valutare con la più ampia sfera di autonomia con riguardo sia al diverso impegno di mezzi ed attrezzature, sia al mutato livello di remunerazione che ne può conseguire in relazione all’offerta presentata in sede di gara.<br />
Del resto, la possibilità di optare per il risarcimento per equivalente e di rifiutare l&#8217;esecuzione, ormai solo parziale, del giudicato deriva anche dall&#8217;applicazione del principio di carattere generale, desumibile dall&#8217;art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può sempre rifiutare l&#8217;offerta di un adempimento parziale rispetto all&#8217;originaria configurazione del rapporto obbligatorio (ad un adempimento parziale è equiparabile la possibilità di consentire l’esecuzione solo parziale del contratto).<br />
Deve, quindi, riconoscersi la possibilità per la ricorrente Lotti di optare per il solo risarcimento del danno, rinunciando ad avvalersi degli effetti conformativi del giudicato, non essendo l&#8217;esecuzione del giudicato più possibile in modo pieno.<br />
Sulla base di tali ponderazioni questi sono i criteri, in base ai quali, l’ente appellante dovrà effettuare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, la proposta di pagamento alla società Lotti a titolo risarcitorio:<br />
a) nel caso in cui la società Lotti opti per il subentro nel contratto, dovrà essere corrisposta una somma pari al 10 % del valore della parte di contratto già eseguita, calcolata in base all’offerta presentata in sede di gara dalla ricorrente;<br />
b) nel caso, invece, che la ricorrente scelga il solo risarcimento del danno, la suddetta percentuale del 10 % dovrà essere rapportata all’intero valore del contratto, come determinato alla luce dell’offerta presentata in sede di gara dalla stessa ricorrente.<br />
La percentuale del 10 % si giustifica quale utile presuntivo dell’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, IV, 6 luglio 2004 n. 5012), non ricorrendo, in considerazione della peculiarità della fattispecie, i presupposti che hanno condotto questa Sezione in altre occasioni a ridurre tale percentuale (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2006 n. 6607).<br />
Tenuto conto del riconoscimento della percentuale “piena” del 10 %, l’importo dovrà ritenersi comprensivo di ogni voce di danno (compresa la lamentata mancata acquisizione dei requisiti di qualificazione e di valutazione invocabili in successive gare) e già attualizzato alla data di pubblicazione della sentenza e su tale importo dovranno essere riconosciuti gli interessi legali da tale data di pubblicazione fino all’effettivo soddisfo.<br />
In conclusione, l’appello incidentale proposto dalla società Lotti deve essere accolto nei sensi indicati in precedenza e deve essere confermato l’annullamento degli atti impugnati, seppur per diversi motivi rispetto a quelli accolti dal Tar.<br />
Sempre in riforma dell’impugnata sentenza, l’ente appellante deve essere condannato al risarcimento del danno in favore della società Lotti secondo i sopra menzionati criteri ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 80/1998.<br />
Devono, invece, essere in parte respinti e in parte dichiarati improcedibile i ricorsi in appello proposti dall’Ente Ambito n. 6 Chietino e dalla Idrosfera s.r.l., in proprio e n.q. di mandataria dell’ATI aggiudicataria.<br />
Alla soccombenza dell’Ente appellante e della controinteressata seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo (euro 7.000, oltre IVA e C.P., che ciascuna parte dovrà corrispondere alla società Lotti, in aggiunta a quanto statuito dal giudice di primo grado sulle spese giudiziali).</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso in appello principale proposto dall’Ente Ambito n. 6 Chietino e il ricorso in appello incidentale proposto dalla Idrosfera s.r.l., in proprio e n.q. di mandataria dell’ATI;<br />
Accoglie il ricorso in appello incidentale proposto dalla società LOTTI e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma con diversa motivazione l’annullamento degli atti impugnati e condanna l’Ente ambito n. 6 Chietino al risarcimento del danno in favore della società Lotti nei termini di cui in parte motiva.<br />
Condanna l’appellante principale e l’appellante incidentale Idrosfera al pagamento, in favore della società Lotti, delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 oltre IVA e CP, a carico di ciascuna parte.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 20-11-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo					Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/01/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-215/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.215</a></p>
<p>Pres. Trotta , Est. Giovagnoli R. Sergiacomi (Avv. F. Lombardi Comite) c/ Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro- INAIL sulla rilevabilità d&#8217;ufficio in appello dell&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto; sull&#8217;inammissibilità del ricorso ex art. 21bis L. 1034/1971, avverso l&#8217;inerzia della p.a. a fronte di pretese creditorie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta ,  Est. Giovagnoli<br /> R. Sergiacomi (Avv. F. Lombardi Comite) c/ Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro- INAIL</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevabilità d&#8217;ufficio in appello dell&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto; sull&#8217;inammissibilità del ricorso ex art. 21bis L. 1034/1971, avverso l&#8217;inerzia della p.a. a fronte di pretese creditorie del pubblico dipendente e sulla inconvertibilità del giudizio sul silenzio-rifiuto in giudizio ordinario di cognizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Silenzio-rifiuto – Rifiuto &#8211; Ammissibilità –  Rilevabilità d’ufficio – In appello &#8211; Sussiste – Limite.																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa &#8211; Silenzio-rifiuto – Diritti patrimoniali del pubblico dipendente – Ricorso &#8211; Inammissibilità – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa – Pubblico dipendente – Diritti patrimoniali – Domanda – Silenzio-rifiuto – Ricorso &#8211; Inammissibilità – Convertibilità in giudizio ordinario di cognizione –  Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, la questione relativa all’ammissibilità  del ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 è rilevabile d’ufficio, non costituendo ostacolo in tal senso  la decisione di merito oggetto di gravame, ove la stessa non si sia espressamente pronunciata su detta questione, sì da escludere la formazione di qualsiasi giudicato interno.</p>
<p>2.Il rito speciale dell’impugnazione del silenzio-rifiuto non è attivabile rispetto ad istanze aventi ad oggetto diritti patrimoniali del pubblico dipendente, con la conseguenza che, ove proposto, il relativo ricorso va dichiarato inammissibile. Ed infatti, il giudizio sul silenzio è attivabile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio di un potere amministrativo, mentre, ove il privato vanti un diritto di credito, l’inerzia serbata dalla p.a. rileva come semplice fatto inerente all’inadempimento di un’obbligazione preesistente, ed il titolare del diritto soggettivo dovrà instaurare un ordinario giudizio di cognizione. Tale principio va tenuto fermo sia per le controversie, su diritti soggettivi, attribuite alla giurisdizione del g.o. sia per le materie rientranti -come nella specie- nella giurisdizione esclusiva del g.a..</p>
<p>3.Il ricorso ex art. 21bis L. 1034/1971 avverso il silenzio serbato dalla p.a. sulla domanda del pubblico dipendente relativa a situazioni soggettive di diritti di credito  non può essere convertito in domanda tendente all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente e alla conseguente condanna della p.a., in considerazione della diversità di regole processuali previste per il giudizio sul silenzio rispetto a quello ordinario di cognizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.215/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 8176 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8176/2007, proposto da <br />
<b>Raffaele Sergiacomi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Lombardi Comite, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Cassia n. 569; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Istituto Nazionale </b>per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Vuoso e Arnaldo Calaiocco, con domicilio eletto con i predetti avvocati in Roma, presso la sede legale dell’Inail, Via IV Novembre n. 144;</p>
<p><b>per l’annullamento e/o la riforma<br />
</b>della sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione III quater, n. 9250/2007, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 21 bis legge n. 1034/1971;<br />
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli ed uditi, altresì, l’avv. Lombardi e l’avv. Vuoso;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Il ricorrente, dipendente dell’INAIL, ha impugnato, ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 1034/1971, il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla sua istanza diffida tendente ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle retribuzioni arretrate corrisposte tardivamente a seguito di un provvedimento di inquadramento, adottato in base a giudicato.<br />
<b>2.</b> Il Giudice di primo grado ha esaminato nel merito il ricorso e lo ha respinto ritenendo che la domanda giudiziale relativa a interessi e rivalutazione monetarie dove essere proposta, ai sensi dell’art. 69, co. 7, d.lgs. n. 165/2001, entro il 15 settembre 2000.<br />
<b>3.</b> Avverso tale sentenza il Sergiacomi ha proposto appello chiedendone la riforma.<br />
<b>4.</b> Si è costituita l’INAIL chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
<b>5.</b> Alla camera di consiglio del 13 novembre 2007, la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Preliminarmente, occorre esaminare d’ufficio la questione dell’ammissibilità del ricorso <i>ex </i>art. 21-<i>bis</i> L. n. 1034/1971 avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte di una istanza con cui in lavoratore dipendente chieda interessi e rivalutazione monetaria sulle retribuzioni arretrate.<br />
Nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, la questione relativa all’ammissibilità  del ricorso <i>ex</i> art. 21 <i>bis </i>L. n. 1034/1971, anche ove non sia stata prospettata dalle parti, è rilevabile d’ufficio, non costituendo ostacolo in tal senso la decisione di merito oggetto di gravame, nel caso in cui tale decisione non abbia espressamente pronunciato sulla questione pregiudiziale. In tal specifico caso, infatti, manca la formazione di qualsiasi giudicato interno, il solo idoneo ad impedire validamente la rilevabilità di ufficio della questione da parte del giudice di secondo grado, ove la questione relativa a tale difetto non sia stata riproposta con il mezzo di gravame. <br />
Nel caso di specie, il T.a.r. non si è pronunciato espressamente sull’ammissibilità; ne consegue che, fino a quando il rapporto processuale resti pendente, la questione può essere rilevata in appello anche d’ufficio, a prescindere quindi dalla circostanza che la difesa dell’Amministrazione non abbia sollevato alcuna eccezione in merito.<br />
<b>2.</b> Tanto premesso in ordine alla possibilità di rilevare d’ufficio la questione, il Collegio ritiene che la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione sia inammissibile<br />
Come questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare, il rito speciale dell’impugnazione del silenzio ex articolo 21 <i>bis</i> L. T.A.R. non può essere attivato relativamente ad istanze aventi ad oggetto diritti patrimoniali del pubblico dipendente; con la conseguenza che, ove proposto, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile (da ultimo cfr. Cons. Stato, IV, n. 5834/2007).<br />
Il giudizio sul silenzio può, infatti, essere attivato solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio di un potere amministrativo («è determinante che il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come un interesse legittimo», Cons. Stato, Ad.Plen., 9 gennaio 2002 n.1).<br />
<b>2.1</b>. Nelle controversie, quale quella in esame, che solo apparentemente hanno ad oggetto una situazione di inerzia, perché il privato vanta un diritto di credito, va, al contrario esclusa, la possibilità di ricorrere al rito del silenzio e l’eventuale azione deve essere dichiarata inammissibile (Cons. Stato, sez. V, 04 aprile 2002, n. 1879). <br />
In tali casi, infatti, il titolare del diritto soggettivo deve instaurare un ordinario giudizio di cognizione e la relativa azione è soggetta unicamente al termine di prescrizione (Consiglio di Stato, sez.VI, 23 settembre 2002, n.4824; sez.IV, 11 giugno 2002, n.3256; sez.V, 4 aprile 2002, n.1879). <br />
<b>2.2.</b> Tale principio va tenuto fermo sia per le controversie (relative a diritti soggettivi) attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario sia per le materie rientranti, come nel caso di specie, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. Stato, 2 novembre 2004, n. 7088). <br />
Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, è necessario distinguere i ricorsi relativi ad atti autoritativi da quelli attinenti ad atti paritetici. I primi seguono tutte le regole processuali dettate per la giurisdizione di legittimità, invece gli altri — proprio perché relativi a diritti soggettivi — non necessitano né dell’impugnazione di una specifica determinazione amministrativa né del preventivo accertamento del comportamento omissivo. <br />
L’inerzia serbata dall’amministrazione, infatti, non rileva come atto bensì come semplice fatto inerente all’(in)adempimento di un’obbligazione preesistente.<br />
<b>2.3.</b> In definitiva, deve essere ribadito che il rito ex art. 21 bis l. TAR si riferisce, anche in ragione della storia dell’istituto e della sua collocazione sistematica, al silenzio-rifiuto (o silenzio-inadempimento) di carattere pubblicistico e non anche all’ipotesi di comportamento omissivo dell’Amministrazione qualificabile come inadempimento di una obbligazione con conseguente responsabilità di tipo contrattuale. In tale ultimo caso, il silenzio deve essere trattato alla stregua di una qualunque pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. <br />
<b>2.4.</b> Va oltre tutto ricordato che l’ordinamento appresta diversi strumenti processuali per la tutela delle situazioni patrimoniali tenendo conto anche della necessità di arrivare ad una celere pronuncia. L&#8217;articolo 21 legge Tar stabilisce espressamente che se il ricorrente, allega un pregiudizio grave e separabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, può chiedere l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso. <br />
L’art. 8 l. 21 luglio 2000 n. 205, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevede la possibilità, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione o delle ordinanze provvisoriamente esecutive. <br />
Sotto il profilo sistematico, dunque, vi è un’ulteriore conferma della possibilità di ricorrere al rito previsto dall’art. 21 <i>bis</i> l. TAR solo nel caso di silenzio-rifiuto di tipo pubblicistico anche perché tale procedimento mal si concilia con una valutazione completa di fondatezza della domanda volta all&#8217;accertamento di situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti. <br />
<b>3.</b> Va considerata ora la possibilità di &#8220;convertire&#8221; il giudizio sul silenzio-rifiuto in giudizio di cognizione per l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente e la conseguente condanna. <br />
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi successivamente all’introduzione dell’art. 21 <i>bis</i> l. TAR esclude che possa essere effettuata una siffatta riqualificazione della domanda (Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2003 n. 4877, Cons. Stato, sez. V, 03/01/2002, n.12) in considerazione della semplicità dell&#8217;accertamento di fatto e di diritto connessa a tale rito nonché della diversità di regole processuali previste per il giudizio sul silenzio rispetto a quello ordinario di cognizione (Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2003, n. 4877). <br />
Alla luce delle dichiarazione che precedono, il ricorso avverso il silenzio doveva essere dichiarato inammissibile. Il giudice di primo grado si è erroneamente pronunciato nel merito e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. <br />
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi, anche alla luce del fatto che l’inammissibilità del ricorso non è stata eccepita, né in primo grado né in appello, dall’Amministrazione resistente. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, annulla senza rinvio la sentenza appellata per le ragioni di cui in motivazione. <br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez, VI), nella camera di consiglio del 13 novembre 2007, con l’intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta  	                     Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo   	                     Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo                Consigliere<br />
Domenico Cafini                              Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli                          Consigliere Est.   </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 25/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2008-n-215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2008 n.215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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