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	<title>25/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-161/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.161</a></p>
<p>Pres.,Aldo Ravalli – Est., Claudio Contessa.I.R.T.A. s.r.l. (avv. A. Lupo) c. Comune di San Giorgio Ionico. sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie relative a domande di indennizzo in caso di reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi 1. Edilizia e urbanistica – Vincoli sostanzialmente espropriativi – Reiterazione – Domande</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-161/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-161/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>.,Aldo Ravalli – <i>Est.,</i> Claudio Contessa.<br />I.R.T.A. s.r.l. (avv. A. Lupo) c. Comune di San Giorgio Ionico.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie relative a domande di indennizzo in caso di reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Vincoli sostanzialmente espropriativi – Reiterazione – Domande di indennizzo – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Difensore incaricato con atto del dirigente comunale – Mancanza di delega sindacale – Attività processuale posta in essere dal difensore – E’ irrituale.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Vincoli finalizzati alla realizzazione di insediamenti anche ad iniziativa privata – Qualificazione espropriativa – Deve negarsi.</p>
<p>4. Processo – Processo amministrativo – Scelte pianificatorie – Sindacato giurisdizionale – Analisi nel merito – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, le controversie relative alle domande di indennizzo di cui alla sentenza della Consulta n. 179 del 1999 sono da devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario anche prima dell’entrata in vigore del t.u. 8 giugno 2001 n.327.<br />
2. Nel caso in cui l’attività compiuta dal difensore incaricato con atto del dirigente comunale non si fonda su una delega sindacale, è irrituale (e, pertanto, inutiliter data) l’intera attività processuale posta in essere dal difensore designato.</p>
<p> 3. Deve negarsi la qualificazione (sostanzialmente) espropriativa a fronte di vincoli di piano i quali abbiano per oggetto o per effetto quello di prevedere la realizzazione di insediamenti anche ad iniziativa privata.</p>
<p>4. In applicazione di generali principi, il sindacato giurisdizionale può spingersi nel merito delle scelte pianificatorie (con i consueti limiti del sindacato c.d. ‘esterno’) soltanto laddove esse palesino evidenti profili di irragionevolezza, ovvero abbiano trascurato di valutare in modo adeguato le caratteristiche obiettive delle zone oggetto di pianificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>PRIMA SEZIONE  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Registro Decis.: 161/2007</b><br />
<b>		Registro Generale: </b>1570/01</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
<b>ALDO RAVALLI Presidente  <br />
ETTORE MANCA Componente</b><br />
<b>CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore </p>
<p></b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso 1570/2001 proposto da: <br />
<i></p>
<p align=center>I.R.T.A. S.r.l.<br />
(in persona del legale rapp.te p.t.)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>AVV. ANTONIO LUPO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE<br />
<i></p>
<p align=center>PIAZZA MAZZINI, 72<br />
presso<br />
AVV. R.G. MARRA<br />
</i><b><br />
contro<br />
</b><i>COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO<br />
(in persona del Sindaco, p.t.)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>A) per l’annullamento:<br />
&#8211;	della deliberazione del Consiglio comunale di San Giorgio Ionico, n. 2/2001 del 13 febbraio 2001, avente ad oggetto ‘<i>Legge regionale n. 56/80 – Art. 16 – Adozione Piano Regolatore Generale</i>’;<br />	<br />
&#8211;	del visto di controllo apposto sulla medesima deliberazione di C.C. dalla Sezione Prov.le decentrata di controllo sugli atti degli EE.LL. al n. 56 nella seduta del 26 febbraio 2001;<br />	<br />
&#8211;	di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati, nonché<br />	<br />
B) per il pagamento o comunque per il riconoscimento del diritto all’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, come dal combinato disposto di cui agli artt. 7, 4 e 40 della l. 1140 del 1942 e 2, comma 1 della l. 1187 del 1968, secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2007 la relazione del Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Lupo (per la ditta ricorrente) e G. Pellegrino; <br />
Considerando che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:<br />
1)	<i>Violazione dei principi generali in materia di proprietà privata e di jus aedificandi, come evincibili dall’ordinamento (artt. 42, Cost.; 832 c.c.; l. n. 1150/42; l. n. 10/77) e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 92/82 e n. 575/89 – Eccesso di potere per carenza di motivazione (e violazione dell’art. 3, l. n. 241/90) – per falsi ed erronei presupposti di fatto – per illogicità – violazione del D.M. 1444/68;</i><br />	<br />
2)	<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 4 e 40 della l. n. 1150/42 e 2, comma 1 della legge n. 1187/68, secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999;</i><br />	<br />
3)	<i>Violazione dei principi generali in materia di proprietà privata e di jus aedificandi, come evincibili dall’ordinamento (artt. 42, Cost.; 832 c.c.; l. n. 1150/42; l. n. 10/77) e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 92/82 e n. 575/89 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 4 e 40 della l. n. 1150/42 e 2, comma 1 della legge n. 1187/68, secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 – Eccesso di potere per carenza di motivazione (e violazione dell’art. 3, l. n. 241/90) – per falsi ed erronei presupposti in fatto – per illogicità – per perplessità;</i><br />	<br />
4)	<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L.R. n. 56/80 – Eccesso di potere per illogicità e falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento di potere – Violazione del principio di tipicità dei procedimenti amministrativi; </i><br />	<br />
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La ditta ricorrente riferisce di essere proprietaria di una vasta area di circa 25.000 mq. ubicata nell’ambito del territorio comunale di San Giorgio Ionico.<br />
Riferisce, altresì, che sull’area in questione venne realizzato, in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1972, uno stabilimento industriale per la produzione di conglomerati bituminosi e che nelle vicinanze del sito in parola insistono altri insediamenti produttivi.<br />
Risulta agli atti che il Comune intimato ebbe ad adottare nel 1974 una variante al P. di F. con la quale venne impressa all’intera area di proprietà dell’odierna ricorrente il vincolo di destinazione a ‘Parco pubblico’ (la variante in questione venne approvata con D.P.G.R. n. 1959 del 20 maggio 1975).<br />
Negli anni successivi, il Comune non procedette all’approvazione dei relativi Piani particolareggiati ed il previsto parco pubblico non venne realizzato.<br />
Con gli atti in epigrafe il Comune provvedeva ad approvare il nuovo P.R.G. comunale con il quale l’area in questione veniva inserita nell’ambito delle zone di ‘<i>Uso pubblico</i>’ e, in particolare, tra le ‘<i>Attrezzature di interesse generale</i>’ (zone ‘F’) – ‘<i>Parco territoriale</i>’, senza riconoscere alla ricorrente a fronte di ciò alcuna forma di indennizzo e/o di ristoro.<br />
Gli atti in questione venivano, pertanto, impugnati dalla ditta I.R.T.A. che ne contestava la legittimità sotto quattro articolati profili.<br />
Con atto in data 30 maggio 2001, l’avv. Giovanni Pellegrino chiedeva voler dichiarare il ricorso inammissibile e, gradatamente, di rigettarlo.<br />
L’atto in questione recava, a margine, una procura rilasciata in pari data dal Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune intimato.</p>
<p>All’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2007 l’avvocato della ricorrente  e l’avv. Gianluigi Pellegrino rassegnavano le proprie conclusioni.<br />
In tale sede, la difesa di parte attrice contestava la validità stessa della costituzione in giudizio da parte del Comune intimato, a causa dell’irritualità della procura, conferita da soggetto a ciò non legittimato.<br />
All’esito dell’udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>In via pregiudiziale il Collegio osserva che debba dichiarata la carenza di giurisdizione in capo all’adito Giudice amministrativo in ordine all’istanza volta al riconoscimento dell’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici o che comportino l’inedificabilità dell’ara di cui è causa.<br />
Ed infatti, anche a voler considerare non applicabile <i>ratione temporis</i> alla vicenda di causa il disposto di cui all’art. 39 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (secondo il quale, come è noto, spetta al G.O. la giurisdizione in ordine alle controversie scaturenti dalla pretesa spettanza dell’indennizzo conseguente alla reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi), nondimeno ad avviso del Collegio la sussistenza della giurisdizione del G.O. a fronte della domanda in questione deve essere affermata alla luce del quadro normativo pacificamente applicabile alla vicenda di causa.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene di prestare espressa adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie relative alle domande di indennizzo di cui alla sentenza della Consulta n. 179 del 1999 fossero da devolvere alla giurisdizione del Giudice ordinario anche prima dell’entrata in vigore del testo unico approvato con d.P.R. 327 del 2001.<br />
La conclusione in questione viene espressamente suffragata dal disposto di cui all’art. 34, comma 3, lettera <i>b)</i> del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 il quale, nel devolvere alla giurisdizione del G.A. l’amplissimo novero di controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti [e i comportamenti] delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, precisa che siffatta devoluzione resti esclusa (<i>inter alia</i>) “<i>per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa</i>” (in tal senso: Cass., Sez. Un., sent. 11 febbraio 2003, n. 2058).<br />
Ora, atteso che le controversie relative alla reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi (ovvero: in tal modo prospettati dalle parti in lite) hanno ad oggetto, appunto, attività dal carattere <i>lato sensu</i> ablatorio, ne deriva l’applicabilità alle vicende in questione delle previsioni di cui al richiamato art. 34, comma 3, lettera <i>b)</i>, con conseguente devoluzione delle medesime controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario.</p>
<p>Del pari, in via preliminare deve essere esaminata la questione concernente la ritualità della costituzione in giudizio del Comune intimato.<br />
Il Collegio ritiene che nella specie non possa che trovare conferma il radicato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sulla base dell’ordinamento in materia di Enti locali (attualmente: artt. 6, 50 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. -) la rappresentanza in giudizio del Comune competa esclusivamente al Sindaco (nella sua qualità di rappresentante <i>ex lege</i> dell’Ente <i>anche</i> in sede processuale) e non già al Dirigente, al quale è riservato unicamente il potere di promuovere le liti che interessano l’Ente, con compiti di rappresentanza sostanziale (sul punto, cfr. – <i>ex plurimis</i> -: Cons Stato, Sez. V, sent. 25 gennaio 2005, n. 155).<br />
E’ noto al riguardo che la giurisprudenza, pur giungendo a conclusioni diffromi circa la possibilità di delegare l’esercizio della legittimazione processuale dell’Ente ai dirigenti (cfr. sul punto: Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 12 agosto 2004, n. 15634), abbia nondimeno concluso univocamente nel senso che una siffatta possibilità di deroga sia ammissibile a condizione che l’atto di delega richiami espressamente l’ambito dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciò al fine di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza in ordine alla delega sindacale, sia che venga realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell&#8217;ente (sul punto: Cass. Civ., Sez. Un., sent. 17 marzo 2004, n. 5463).<br />
Riconducendo i principi in questione al caso di specie, il Collegio osserva che non si possa in alcun modo ipotizzare che nel caso in esame la validità dell’attività compiuta dal Difensore incaricato con atto Dirigente comunale possa fondarsi su una delega sindacale: ciò in quanto in primo luogo una siffatta delega non viene in alcun modo menzionata nell’ambito della procura conferita ed in secondo luogo perché non risultano in alcun modo richiamati o delimitati gli eventuali poteri di rappresentanza processuale spettanti al Dirigente.<br />
Pertanto, deve essere nella specie ritenuta irrituale (e, pertanto, <i>inutiliter data</i>) l’intera attività processuale posta in essere dal Difensore designato con il richiamato atto in data 30 maggio 2001.</p>
<p>
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta che la scelta urbanistica nella specie adottata dal Comune intimato (concretatesi nella ri-tipizzazione delle aree di cui è causa quali ‘zone di uso pubblico’, nonostante fossero passati oltre vent’anni dalla variante al P. di F. che destinava l’area a ‘parco pubblico’) risulti illogica &#8211; e comunque, non motivata –.<br />
Ed infatti, ad avviso della ricorrente, “<i>qualora il Comune di San Giorgio Jonico avesse voluto (…) reincludere (come poi ha fatto) l’area in questione fra le ‘zone di uso pubblico’  (…) avrebbe dovuto motivare adeguatamente la conferma del vincolo pubblicistico</i>” (pag. 4 del ricorso).<br />
Ancora, la scelta pianificatoria nella specie adottata risulterebbe certamente irrazionale dal momento che, nell’adottarla, il Comune intimato avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione la circostanza che, a poca distanza dall’area in parola, esistono numerosi altri insediamenti produttivi, la cui presenza avrebbe suggerito di imprimere all’area una diversa destinazione (per altro, in continuità con la vocazione attuale dell’area). <br />
Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente osserva che l’esame concreto del tipo di vincolo impresso all’area di sua proprietà porta a concludere che esso abbia, appunto una valenza di carattere sostanzialmente espropriativa (con ogni conseguenza  in tema di indennizzabilità, ai sensi della sentenza della Corte Cost., n. 179 del 1999).<br />
In particolare, pur ammettendo l’odierna ricorrente che le N.T.A. al Piano regolatore comunale consentono la realizzazione del ‘<i>Parco territoriale</i>’ (<i>rectius</i>: delle ‘<i>attrezzature destinate al tempo libero</i>’ da installarsi nell’ambito del parco) anche ad iniziativa dei privati, nondimeno, le concrete modalità con cui tale parco potrebbe essere realizzato (ed i rilevanti limiti a tal fine imposti dal P.R.G.) indurrebbero ad escludere il carattere meramente conformativo della previsione ed a confermarne la natura sostanzialmente espropriativa.<br />
Una serie di indici deporrebbe univocamente in tal senso: in primo luogo, il fatto che la realizzazione del ‘Parco pubblico’ viene assoggettata alla previa stipula di una convenzione dal contenuto estremamente generico ed indeterminato ed in secondo luogo la mancata definizione di criteri atti ad orientare l’attività del Comune nella stipula della convenzione medesima.<br />
Oltretutto, il carattere del tutto indeterminato dell’attività amministrativa che dovrebbe condurre alla stipula della convenzione, comporterebbe a propria volta l’illegittimità delle N.T.A. al Piano, per la parte in cui esse annettono alla convenzione stessa un carattere determinante ai fini della realizzazione del parco.<br />
I tre motivi in questione, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.<br />
Ad avviso del Collegio, al fine della corretta impostazione della vicenda di causa, occorre preliminarmente determinare con esattezza il carattere della previsione di Piano relativa alla realizzazione <i>in loco</i> delle ‘<i>attrezzature destinate al tempo libero</i>’.<br />
E’ noto al riguardo che negli anni più recenti una cospicua corrente giurisprudenziale abbia distinto, nell’ambito delle previsioni vincolistiche rinvenienti negli strumenti di piano, fra:<br />
&#8211;	da un lato, le previsioni riconducibili all’esercizio di potestà ablatoria (ovvero, di carattere sostanzialmente espropriativo, dal momento che sortiscono lo svuotamento del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio) e<br />	<br />
&#8211;	dall’altro, le previsioni che, pur limitando in qualche modo l’incondizionata esplicazione delle prerogative proprietarie, nondimeno consentano un qualche proficuo utilizzo dell’area, anche attraverso l’iniziativa privata, in regime di economia di mercato (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2005, n. 693)<br />	<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene nella specie di confermare il consolidato orientamento secondo cui deve negarsi la qualificazione (sostanzialmente) espropriativa a fronte di vincoli di piano i quali abbiano per oggetto o per effetto quello di prevedere la realizzazione di insediamenti realizzabili anche ad iniziativa privata.<br />
L’orientamento in questione, come è noto, rinviene dalle previsioni della stessa sentenza della Consulta, n. 179 del 1999 la quale (al punto 5 della parte in diritto) ha, appunto precisato che “<i>sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l&#8217;alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l&#8217;iniziativa economica privata &#8211; pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento</i>”.<br />
L’orientamento in questione è stato a più riprese confermato dalla Giurisprudenza successiva.<br />
A proposito previsioni di piano quali quella odiernamente all’esame del Collegio, è stato affermato in giurisprudenza che “<i>qualora le misure previste in variante al p.r.g. introducano una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato e non necessariamente vi sia l&#8217;ablazione dei beni interessati, trattasi di vincoli di carattere cd. conformativo fuori dallo schema ablatorio &#8211; espropriativo e la reiterazione rappresenta il risultato di una scelta di politica programmatoria volta a dotare il territorio di attrezzature e servizi</i>” (TAR Toscana, Sez. I, sent. 20 aprile 2004, n. 1212. In termini simili, v. anche T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. 6 luglio 2006, n. 3843).<br />
Ora, il Collegio osserva che l’esame delle N.T.A. al Piano regolatore induce, appunto, a ritenere senza alcun dubbio che la realizzazione delle ‘<i>attrezzature destinate al tempo libero</i>’ nell’ambito del ‘<i>Parco territoriale</i>’ sia nella specie possibile anche ad iniziativa privata, con la conseguenza di escludere che la previsione in questione comporti l’espropriazione dell’area, ovvero la perdita di una qualunque sua utilizzazione economica di qualche utilità.<br />
Ed infatti, se il secondo comma dell’art. 67 delle N.T.A. stabilisce che “<i>le aree di uso pubblico possono essere di proprietà sia pubblica che privata</i>” (in tal modo escludendo in radice la necessità che la realizzazione del parco importi <i>comunque</i> l’espropriazione dell’area di cui è causa), il successivo art. 70 (rubricato ‘<i>Aree per Attrezzature di Pubblico Interesse Generale</i>’) stabilisce – alla lettera <i>d)</i> del comma 1- che le attrezzature destinate al tempo libero realizzabili anche ad iniziativa privata comprendono una vasta gamma di interventi di indubbia rilevanza economica, fra cui: ‘<i>chioschi, bar, ristoranti, teatri all’aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo e simili</i>’.<br />
In base a quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene di ascrivere la previsione impugnata nell’ambito dei vincoli di carattere conformativo (in quanto tali, non soggetti a decadenza alcuna), con conseguente rigetto <i>in parte qua </i>delle istanze di parte attrice.<br />
Ad avviso del Collegio, poi, non può trovare accoglimento neppure il motivo di ricorso con cui la società I.R.T.A. sottolinea che gli interventi in questione potrebbero essere realizzati solo a seguito della stipula di una convenzione dal contenuto quanto mai incerto, con conseguente irragionevolezza della previsione nel suo complesso.<br />
Al riguardo, si osserva in primo luogo come le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione non lascino del tutto indeterminato il contenuto della Convenzione in parola, caratterizzandola, al contrario, con il contenuto tipico di un atto cui spetta di determinare in via concordata il contenuto concreto e le modalità dell’intervento ad iniziativa privata.<br />
Ed infatti, il terzo comma dell’art. 67 delle N.T.A. chiarisce al riguardo che la convenzione in parola dovrà disciplinare le condizioni e modalità di costruzione dell’opera (specificazione – questa &#8211; tanto più opportuna, a cagione del gran numero di interventi ascrivibile nel novero delle ‘<i>Attrezzature destinate al tempo libero</i>’), così come le modalità concrete attraverso cui deve esserne assicurato l’uso pubblico.<br />
Il medesimo comma, inoltre, specifica ulteriormente il contenuto della convenzione in parola, prescrivendo che essa, in caso di vendita fra privati dell’attrezzatura, debba contemplare la possibilità di esercizio da parte del Comune del <i>jus praelationis</i>, da esercitarsi entro un termine stabilito dalle stesse N.T.A.<br />
Ancora, deve osservarsi che, a prescindere dalla previsione fattane nell’ambito delle N.T.A., la stipula di una convenzione fra amministrazione e privato in ordine alle modalità di costruzione ed esercizio di attrezzature destinate ad attività di interesse pubblico non rappresenti un possibile veicolo di condotte arbitrarie da parte dell’amministrazione pubblica, ma costituisca – al contrario – uno strumento imprescindibile onde conferire contenuto concreto alla realizzazione ed esercizio di interventi da porre al servizio della collettività (arg ex Cons. Stato, Sez. IV, sent. 22 giugno 2000, n. 3586).<br />
Una volta che si sia ricondotta la previsione in parola nell’ambito delle prescrizioni generali di Piano, ne consegue che il vaglio del Giudice amministrativo non possa che essere condotto con i consueti canoni e limiti tipici dell’esame incidente su atti a valenza generale caratterizzati dall’esercizio di una discrezionalità particolarmente ampia.<br />
In tali ipotesi, in applicazione di generali principi, il sindacato giurisdizionale può spingersi nel merito delle scelte pianificatorie (con i consueti limiti del sindacato c.d. ‘esterno’) soltanto laddove esse palesino evidenti profili di irragionevolezza, ovvero abbiano trascurato di valutare in modo adeguato le caratteristiche obiettive delle zone oggetto di pianificazione (sul punto, <i>ex</i> <i>multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 aprile 2006, n. 2291; <i>id</i>., Sez. IV, sent. 24 febbraio 2004, n. 737).<br />
Ebbene, in applicazione di tali principi, il Collegio osserva che le scelte nella specie adottate dal Comune intimato appaiano esenti dai lamentati profili di irragionevolezza tanto in relazione al dimensionamento delle aree destinate a verde pubblico, tanto in relazione alla localizzazione nell’ambito del territorio comunale.<br />
Per quanto concerne, infatti, la scelta comunale di dotarsi di superfici di aree a verde pubblico di estensione particolarmente ampia, il Collegio osserva che si tratta di una valutazione che caratterizza le linee di fondo del Piano, ed il cui carattere non appare né abnorme, né irragionevole ai fini del vaglio in concreto operabile dall’adito Giudice amministrativo.<br />
Con riferimento, poi, alla questione della localizzazione, non appare viziata dal lamentato profilo di irragionevolezza una scelta di Piano la quale, come si è detto in precedenza, si sia limitata a confermare la precedente tipizzazione a ‘parco pubblico’ già impressa sull’area ad opera della variante al P. di F. intervenuta nel maggio del 1974.</p>
<p>Va da ultimo esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui la società I.R.T.A. lamenta l’irritualità (e, quindi, il carattere illegittimo) dell’<i>iter</i> nella specie adottato ai fini dell’approvazione del Piano regolatore generale.<br />
In particolare, l’<i>iter</i> in questione risulterebbe inficiato dalla circostanza (attestata in atti) per cui il Comune avrebbe proceduto, prima ancora della formale adozione del Piano, ad una fase preliminare di consultazione e di presentazione di osservazioni da parte dei cittadini (fase, questa, non prevista da alcuna delle disposizioni procedurali di cui alla L.R. 56 del 1980).<br />
Il richiamato errore <i>in procedendo</i> determinerebbe, quindi, l’illegittimità dell’<i>iter</i> di adozione dell’intero P.R.G.<br />
Il motivo non può essere condiviso.<br />
Ed infatti, fermo restando che la ricorrente non formula alcuna censura in ordine all’<i>iter</i> di adozione del Piano in se inteso (lamentando, piuttosto, che il Comune abbia ammesso forme di partecipazione ulteriori e prodromiche rispetto a quanto stabilito dalla richiamata disciplina regionale), il Collegio osserva che la censura non risulti accoglibile in quanto nessuna previsione positiva impedisce agli Enti esponenziali degli interessi stanziati sul territorio di garantire ai cittadini una più ampia e preventiva partecipazione alle decisioni finalizzate a stabilire le regole generali di uso del territorio (sempre che, come è evidente, vengano per il resto puntualmente e pienamente rispettate le restanti previsioni procedurali in ordine all’approvazione del Piano).<br />
Ciò a prescindere dalla più che dubbia sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse concreto alla formulazione della censura in questione, atteso che essa non fornisce alcuna indicazione volta ad inferire che la contestata tipizzazione dell’area di sua proprietà sia scaturita, appunto, all’esito della fase del procedimento di cui si contesta la legittimità.</p>
<p>In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’indennizzo di cui in parte motiva..<br />
Il Collegio ritiene che nulla sia dovuto per le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1570/01<br />
DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE del Giudice amministrativo in ordine alla domanda volta al pagamento o comunque al riconoscimento del diritto all’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, e<br />
LO RESPINGE sotto ogni altro profilo.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.<br />
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 10 gennaio 2007. <br />
Aldo Ravalli – Presidente <br />
Claudio Contessa – Estensore</p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 25 gennaio 2007</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-161/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Barra Caracciolo Bank of America N.A. (Avv.ti F. Scanzano, E. Cicconi) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato), Amministrazione straordinaria di Parmalat spa (Avv.ti Prof. V.Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti, A. Lirosi), Eurofood IFSC Limited, Pearse Farrel, E. Bondi (n.c.) sulla possibilità di qualificare il decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,   Est. Barra Caracciolo<br /> Bank of America N.A. (Avv.ti F. Scanzano, E. Cicconi) c/ Ministero delle Attività Produttive  (Avv. dello Stato), Amministrazione straordinaria di Parmalat spa (Avv.ti Prof. V.Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti, A. Lirosi), Eurofood IFSC Limited, Pearse Farrel, E. Bondi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di qualificare il decreto ministeriale di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di cui all&#8217;art. 3, co. 3, D.L. 347/2003, come &ldquo;decisione di aprire una procedura d&#8217;insolvenza&rdquo; ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. E) Reg. CE 1346/2000 e sui criteri di valutazione della competenza sulla predetta decisione, ove l&#8217;impresa debitrice sia una società controllata avente sede statutaria in altro Stato Membro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Procedure concorsuali &#8211; Decreto ministeriale di apertura della procedura di amministrazione straordinaria – Ex  art- 3, co. 3, D.L. 347/2003 – Costituisce “decisione di aprire la procedura d’insolvenza”, ex art. 2, lett. e) Reg. 1346/2000 – Conseguenze.																																																																																												</p>
<p>2.	 Procedure concorsuali &#8211; Procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 – Nei riguardi di una società controllata da altra impresa ammessa alla procedura, avente sede statutaria in altro Stato Membro – Criteri di valutazione della competenza a decidere sull’apertura di tale procedura &#8211; Determinazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decreto con il quale il Ministero delle Attività produttive si pronuncia, ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. 347/2003, sull’apertura di una procedura di amministrazione straordinaria, costituisce “una decisione di apertura della procedura d’insolvenza”, ai sensi dell’art. 2, primo cpv, lett. e), del medesimo Reg. CE 1346/2000. Difatti, a differenza della disciplina previgente, di cui al D. Lgs. 274/99, che prevedeva l’apertura della procedura solo in esito ad una pronuncia giurisdizionale, in base alla disciplina attuale, l’ammissione a tale procedura si realizza uno actu, con l’emanazione del predetto decreto, soggetto peraltro alla duplice condizione , ex art. 4 del predetto D.L., dell’accertamento, in sede giurisdizionale, dello stato d’insolvenza e della successiva ed ulteriore autorizzazione alla esecuzione del piano di ristrutturazione. Ne deriva che, ove la decisione di ammissione alla predetta procedura concorsuale riguardi -come nella specie- un’impresa del gruppo già ammesso alla procedura in via principale, e questa sia una società costituita ed avente sede statutaria in altro Stato membro, spetta al Ministro, in sede del citato decreto ex art. 3, co. 3, verificare la propria competenza, e non al Tribunale, all’atto della dichiarazione dello stato d’insolvenza, con conseguente illegittimità, nella specie, del D.M.., per avere implicitamente ritenuto che tale competenza sussistesse, senza compiere alcuna delle valutazioni richieste dalla normativa comunitaria.</p>
<p>2. L’Autorità amministrativa, nel verificare la propria competenza sulla decisione di aprire una procedura di amministrazione straordinaria nei riguardi di una società controllata da altra impresa già ammessa alla procedura ed avente sede statutaria in altro Stato membro, deve valutare, alla stregua dei criteri contenuti nel Reg. 1346/2000 CE, secondo l’interpretazione che ne dà la Corte di Giustizia delle CE (1), se sia stata o meno fornita prova contraria alla presunzione di cui all’art. 3, co. 1, del predetto regolamento, secondo la quale il centro degli interessi principali della controllata -previsto quale criterio d’individuazione della competenza- è collocato nel luogo di ubicazione della sede statutaria. In particolare, tale presunzione potrà ritenersi superata ove la società controllata non abbia svolto alcuna attività sul territorio dello Stato Membro in cui era collocata la sede sociale. Ove la prova contraria sia stata raggiunta, ma si rilevi che in altro stato membro è già sia stata aperta una procedura d’insolvenza, dovrà darsi prevalenza  ad essa, per il principio di reciproca fiducia di cui all’art. 17 del citato regolamento, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 26 del Reg. 1346/2000 CE, potendo la competente autorità nazionale rifiutarsi di riconoscere tale procedura ove la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto di essere sentito di cui gode il soggetto interessato dalla procedura de qua.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Corte di Giustizia delle CE, 2 maggio 2006, causa C-314/04</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi in appello proposti da</p>
<p>1) (R.G. 83922005) <b>Bank of America N.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scanzano e Ennio Cicconi ed elettivamente domiciliata in Roma via Ventiquattro Maggio, 43 (studio Chiomenti);</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; <b>Ministero delle attività produttive</b> (ora dello sviluppo economico) in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;<br />
&#8211; <b>Amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a.</b> in persona del Commissario straordinario Enrico Bondi rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Alberto Maffei Alberti e Antonio Lirosi, ed elettivamente domiciliato presso<br />
<b>&#8211; Eurofood IFSC Limited, Pearse Farrel e Bondi Enrico</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>2) (R.G. 85462005) <b>Eurofood IFSC Limited</b> in liquidazione in persona del sig. Farrel Pearse in proprio e quale liquidatore rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini e Francesca Angeloni elettivamente domiciliato in Roma, via dei Due Macelli 66, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; <b>Ministero delle attività produttive</b> (ora dello sviluppo economico) in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;<br />
&#8211; <b>Amministrazione straordinaria di Eurofood IFSC Limited, Amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a.</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Alberto Maffei Alberti e Antonio Lirosi, ed elettivamente domiciliate pre<br />
&#8211; <b>Bank of America N.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione III ter n.6998  del  16 luglio 2004</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione straordinaria appellata con entrambi i ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi gli avv.ti Scanzano, Cerulli Irelli, Lirosi, Zanchini e l’avv. dello Stato Fiorentino;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto sia il ricorso proposto da EUROFOOD IFSC Ltd. in liquidazione avverso il DM 9 febbraio 2004 (in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004: ammissione della EUROFOOD IFSC Ltd. alla procedura d’a.s. ex DL 347/2003) ed il presupposto DM 24 dicembre 2003 (apertura della procedura d’a.s. nei confronti della controllante PARMALAT s.p.a.) sia il parallelo ricorso proposto dalla BANK OF AMERICA N.A. avverso i predetti decreti ministeriali, nonché avverso l’istanza commissariale del 5 febbraio 2004 (richiesta d’ammissione all’a.s.) e la relazione commissariale prodotta il successivo giorno 12 innanzi al Tribunale di Parma.<br />
L’adito Tribunale premetteva che la controversia era stata promossa dalla gestione liquidatoria irlandese della EUROFOOD IFSC Ltd. (con sede nella Repubblica d’Irlanda ed appartenente al Gruppo PARMALAT: ricorso n. 3754/2004) e dalla BANK OF AMERICA N.D. (con sede negli Stati Uniti d’America: ricorso n. 4149/ 2004), che tale procedura di liquidazione ha proposto innanzi alla <i>High Court of Justice </i>irlandese, a causa dell’insolvenza nei suoi riguardi dell’altra Società. Al riguardo, la questione muoveva dalla circostanza che la competenza ad aprire una procedura concorsuale, di quelle di tipo principale indicate nell’all. A al reg. n. 1346/2000/CE -tra cui, in Italia, l’amministrazione straordinaria-, spettava al Giudice (o, comunque, all’autorità a ciò preposta) dello Stato membro dell’UE ove il debitore aveva il centro dei propri interessi. Qualora sorgano conflitti positivi di competenza a dichiarare la procedura tra autorità di Stati membri diversi, il reg. n. 1346 ne affida la risoluzione al criterio della priorità temporale, nel senso che, di regola, prevale ed è definita principale la procedura iniziata per prima, secondarie e meramente liquidatorie invece essendo <i>ex lege </i>quelle iniziate dopo e/o altrove. Ebbene, le ricorrenti, invocando la priorità temporale dell’azione d’insolvenza proposta in Eire, quale Stato membro dell’UE ove la EUROFOOD IFSC Ltd. ha il centro degli interessi principali -e, quindi, la poziorità giuridica della procedura concorsuale irlandese-, deducevano in sostanza l’illegittimità del DM d’ammissione di tal Società, disposta nell&#8217;ambito del Gruppo PARMALAT e, ricorrendo il caso, ex art. 81 del Dlg 8 luglio 1999 n. 279, all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 3, c. 3 del DL 24 dicembre 2003 n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004 n. 39). Poiché entrambi i ricorsi in epigrafe a ciò facevano espresso riferimento e considerata altresì l’evidente connessione soggettiva, essi erano riuniti e contestualmente decisi.<br />
2. – In via preliminare, era respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso n. 3754/2004 per difetto di legittimazione attiva del sig. Pearse FARRELL. Questi, dapprima nominato <i>provisional liquidator </i>della EUROFOOD IFSC Ltd. e poi investito della curatela liquidatoria dell’impresa in forza della decisione dell’<i>High Court </i>dublinese n. 33/COS 2004 del 25 marzo 2004, aveva adito il Tar avverso gli atti d’ammissione dell’impresa stessa all’a.s. ex DL 347/2003. Sussisteva la legittimazione del sig. FARRELL, quale titolare del <i>munus </i>testé descritto, all’impugnazione <i>de qua </i>perché egli era stato legittimamente investito delle funzioni liquidatorie della Società in forza d’un atto giurisdizionale che, anche qualora fosse rigettato il ricorso in epigrafe, non sarebbe stato eliso o dichiarato inefficace dal presente <i>decisum</i>. <br />
Il sig. FARRELL aveva anche, nell’esercizio della curatela, un interesse specifico a contestare, oltre all’a.s. in sé della EUROFOOD IFSC Ltd. -non essendo questa subito o esclusivamente satisfattiva delle ragioni dei creditori -, pure la nomina del dott. Enrico BONDI a Commissario straordinario, stante l&#8217;evidente interferenza dell’attività di questi con la curatela stessa, in contrasto con l’art. 18, par. 1 del reg. n. 1346/2000/CE e perlomeno fintanto che non si chiarisca l&#8217;ordine gerarchico tra le due procedure e scattino gli obblighi di cooperazione reciproca di cui al successivo art. 31. Anzi, in base all’art. 16, par. 3 ed all’art. 27 del reg. n. 1346, la procedura aperta nell’Eire, nell’ipotesi più avversa alla tesi attorea, sarebbe pur sempre efficace e varrebbe come procedura secondaria, relativamente ai beni ed alle attività della EUROFOOD IFSC Ltd. presenti in quello Stato membro. Viceversa, l&#8217;accoglimento del ricorso in epigrafe, fermo restando lo stato d&#8217;insolvenza di tale Società dichiarato dal Tribunale di Parma, eliminerebbe l’a.s. e farebbe di quella italiana la procedura secondaria nella specie. <br />
 Inoltre l’impresa ed il suo curatore irlandese non erano indifferenti all’ordine delle due procedure, giacché quella irlandese, essendo una tradizionale procedura fallimentare, era deputata solo alla soddisfazione dei creditori, senz’alcuna considerazione in ordine alla possibilità di salvataggio, da sola o all’interno del Gruppo d&#8217;appartenenza, dell’impresa stessa e, dunque, non procrastinava né il pagamento (se possibile), né l’estinzione di questa. <br />
3.1. – Nel merito, tuttavia, il ricorso non aveva pregio. <br />
3.2. – Con il primo mezzo di gravame, la gestione liquidatoria irlandese di EUROFOOD IFSC Ltd. si doleva che il DM d’ammissione di questa all’a.s. ex DL 347/ 2003 non avesse tenuto in alcuna considerazione, in violazione del reg. n. 1346/2000 /CE, l’esistenza della procedura di liquidazione già aperta fin dal 27 gennaio 2004 dal Giudice irlandese, adito dalla ricorrente BANK OF AMERICA N.A.<br />
Il motivo era infondato. In base alla citata norma comunitaria: A) – la procedura d’insolvenza è aperta dal Giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da presumere fino a prova contraria corrispondente, per le società e le persone giuridiche, al luogo in cui si trova la sede statutaria (<i>recte</i>, la sede legale); B) – a detta procedura ed ai suoi effetti s’applica la legge dello Stato membro nel cui territorio essa è aperta. <br />
Reputava, nondimeno, il Collegio che la doglianza attorea muovesse da un’erronea percezione dei fatti e delle regole che presiedevano all’a.s. ex DL 347/2003, come applicate nella specie e ciò per un duplice ordine di ragioni. <br />
La prima era stata ampiamente investigata e già chiarita dal Tribunale di Parma, all’atto della dichiarazione d’insolvenza della EUROFOOD IFSC Ltd., con una pronuncia da cui il Collegio non aveva ragione di discostarsi. Al riguardo, era ben vero che l’ art. 2, lett. f) del reg. n. 1346/2000/CE fa coincidere il momento d’apertura della procedura con quello «…in cui la decisione…, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti…». Detta norma, però, non vuol dir altro che solo un provvedimento, anche provvisoriamente esecutivo, purché idoneo a definire l’assetto degli interessi controversi (se non impugnato o revocato), può legittimamente aprire una procedura d’insolvenza, con gli effetti sostanziali e processuali che la fonte comunitaria vi riconnette. Tanto ben evincesi dalla definizione di «decisione» di cui all’art. 2, lett. e), per cui essa non è che il provvedimento che statuisce l’apertura e la nomina del curatore in via definitiva. Ebbene, l’ordinanza dell’<i>High Court </i>dublinese in data 27 gennaio 2004 non costituisce apertura di procedura, con gli effetti di cui al successivo art. 16, § 1, in quanto non ha aperto <i>sic et simpliciter </i>una procedura di <i>winding up by the Court </i>di cui al combinato disposto dei parr. 206, lett. a), 213, lett. e) e 214 del <i>Companies Act 1963-2003 </i>irlandese -questa sì procedura rilevante a’sensi dell’all. A al reg. n. 1346-, essendosi limitata a disporre in base alla <i>petition </i>di cui alla prima dichiarazione giurata (<i>First affidavit</i>) della BANK OF AMERICA N.A., allo stato degli atti ed in via meramente cautelare, la nomina d’un <i>provisional liquidator</i>, senz’entrare nel merito, neppure sommario, della vicenda. <br />
Anche a sorvolare sull’inesatta, ad avviso del Collegio, individuazione del centro degli interessi principali di EUROFOOD IFSC Ltd. -sul punto questo Giudice condividendo gli argomenti all’uopo indicati dalla citata sentenza del Tribunale di Parma -, in ogni caso non valeva obiettare, come invece affermava la sentenza del Giudice irlandese, che la decisione definitiva del <i>winding up by the Court </i>retroagisca al momento della nomina del <i>provisional liquidator</i>. Si trattava d’un effetto costitutivo ben noto all’esperienza giuridica italiana -per non andar troppo lontano: l’annullamento dell’atto impugnato innanzi a questo Giudice-, che, tuttavia, s’era prodotto solo in forza della sentenza irlandese n. 33/COS 2004 del 25 marzo 2004. A tal momento, tuttavia, s’era già perfezionata la procedura d’a.s. ex DL 347/2003 -governata, con fattispecie a formazione progressiva, dal Ministro delle attività produttive e dall’AGO -, essendo appunto stati emanati il DM impugnato (9 febbraio 2004) e la sentenza del Tribunale di Parma (20 febbraio 2004). A quella stessa data, quindi, era (ed è tuttora) pendente una procedura principale d’insolvenza in Italia nei confronti di EUROFOOD IFSC Ltd., con l’efficacia <i>erga omnes</i> a’sensi dell’art. 16, § 1 del reg. n. 1346/2000/CE. La ragione era evidente: in mancanza di seria prova contraria, l&#8217;effetto retroattivo indicato dalla norma e dalla sentenza irlandesi non poteva superare né i fatti materiali irreversibili, né tampoco le statuizioni già efficaci rese o riconosciute in forza d’un atto–fonte inderogabile qual è, nei riguardi degli ordinamenti degli Stati membri ex art. 249 Tratt. UE, il predetto regolamento. <br />
In secondo luogo, erroneamente la ricorrente considerava il DM impugnato quale unico atto d’apertura della procedura d’a.s. ex DL 347/2003, mentre, in realtà, al Ministro spettava la potestà d’avvio della procedura stessa, ancor prima della dichiarazione dello stato d&#8217;insolvenza, ma solo per assicurare che l’immediato affidamento al Commissario della gestione dell’impresa servisse a far fronte e, se del caso, a risolverne l’emergenza finanziaria, con quell&#8217;urgenza in difetto della quale anche la mera successiva adozione di atti conservativi ex Dlg 270/1999 avrebbe potuto esser tardiva, se non inutile. <br />
3.3.  – A tal proposito e così respingendo pure il secondo motivo, osservava il Collegio che l’esercizio di tale potestà ministeriale, la quale non riveste profili di discrezionalità propriamente detta, dava comunque luogo ad un provvedimento cautelare a delibazione sommaria, ossia allo stato degli atti e del contesto in cui dev’esser curato l’interesse pubblico sotteso all’a.s. <br />
In altri termini, il DM ex art. 2 del DL 347/2003, pur se basato su apprezzamenti tecnici assai ampi in ordine all’urgenza ed alla necessità del provvedere -secondo lo schema degli atti cautelari e/o a <i>sommaria cognitio </i>proprio delle fattispecie ex art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241-, era più propriamente da definire necessitato e vincolato <i>ex lege</i> nella verifica del materiale istruttorio, del contenuto e degli effetti. Detto DM si sostanziava in una misura interinale ed anticipatoria, più che dell’efficacia della dichiarazione dello stato d’insolvenza, in ultima analisi rimessa in via esclusiva al Tribunale, della stessa ammissione immediata all’a.s. Una volta accertati in capo all&#8217;impresa istante i presupposti materiali ex art. 1 del DL 347/2003 e la non manifesta infondatezza o l&#8217;assenza di serietà della richiesta -evincibili pure dal contesto procedimentale e dall&#8217;urgenza del provvedere-, la relativa procedura era aperta <i>rebus sic stantibus </i>e senz’ uopo del giudizio ex artt. 27 e 30 del Dlg 270/1999, il cui contenuto era solo differito, non mai eliso. <br />
Da ciò discendeva che il DM stesso non era la <i>sedes materiae </i>dell&#8217;istruttoria sulla realizzabilità o meno del programma di ristrutturazione, né tampoco sulla sussistenza dello stato d’insolvenza. Al contrario, tutti gli effetti propriamente concorsuali dell’a.s. e, soprattutto, l’insussistenza dei presupposti per procedere subito al fallimento erano prodotti solo in forza della sentenza del Tribunale <i>ad hoc</i>, nei cui confronti era esperibile l’opposizione ex art. 9 del Dlg 270/1999. <br />
Spettava, quindi, al Tribunale l’accertamento, in contraddittorio con le parti (specie i creditori), circa la sussistenza delle condizioni dell’ammissione dell’impresa all’a.s., compresa l’esistenza, o meno di una procedura principale d’insolvenza ex reg. n. 1346/2000/CE, eventualmente intervenuta in un altro Stato membro UE.<br />
3.4. – Non a diversa conclusione doveva il Collegio pervenire con riguardo al terzo motivo di gravame, con cui la ricorrente lamentava che il DM d’ammissione di EUROFOOD IFSC Ltd. all’a.s. ex DL 347/2003 e l’istanza del Commissario straordinario non dimostrano la sussistenza in concreto delle condizioni di cui agli artt. 27, c. 1 e 81 del Dlg 270/1999, non avendo dato contezza né delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico di detta Società, né dell’opportunità di gestirne in via unitaria la situazione d’insolvenza nell’ambito del Gruppo d’appartenenza. Anche in questo caso, l’assunto della ricorrente muoveva dall’erronea considerazione che le valutazioni sull’effettiva capacità di recupero dell’impresa insolvente, nonché sull’opportunità dell’estensione della procedura d’a.s. dall’impresa “madre” alle imprese “figlie” nell’ambito del Gruppo, fossero effettuate soltanto dal Ministro in sede d’emanazione del DM di cui all’art. 3, c. 3 del DL 347/2003, ossia al momento dell’ammissione dell’impresa del Gruppo a siffatta procedura. A ben vedere, l’art. 8 del DL 347/2003 richiamava sì la disciplina del Dlg 270/1999, ma solo per quanto non disposto diversamente e se compatibile con le norme speciali, così da ultimo introdotte per fronteggiare gli stati di crisi finanziaria dei grandi Gruppi di imprese a vocazione ed ubicazione globalizzata. <br />
Il legislatore del 2003, avuto riguardo a tali specifiche esigenze, aveva formulato la procedura d&#8217;ammissione all’a.s. con una scansione diversa da quella normalmente fissata dal Dlg 270/ 1999, perché più idonea e rispondente al raggiungimento d’un risultato di ristrutturazione unitaria delle imprese del Gruppo stesso, di norma tutte coinvolte, come nella specie, nello stato di dissesto dell’impresa “madre”. Pertanto, con il DM ex art. 3, c. 3, adottato su istanza del Commissario straordinario della procedura inerente all’impresa “madre”, il Ministro delle attività produttive ammette all’a.s. le imprese del Gruppo in base al mero accertamento, anch’esso privo di profili di discrezionalità, del rapporto di controllo con detta impresa “madre”. Il successivo c. 3-bis, introdotto dall’art. 1, lett. e) del DL 3 maggio 2004 n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla l. 5 luglio 2004 n. 166), stabiliva a sua volta che le procedure relative alle imprese appartenenti ad un Gruppo potevano essere attuate unitariamente a quella relativa all’impresa “madre” ai sensi dell&#8217;art. 4, c. 2, oppure in via autonoma, mercé un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini ex art. 4, commi 2 e 3 e da autorizzare da parte del Ministro. Dalla semplice lettura delle norme citate, coordinate con quelle del successivo art. 4, ben s’evinceva che solo in sede d’esame del programma predisposto dal Commissario straordinario, a pena di conversione dell’a.s. in fallimento, si aveva il riscontro oggettivo e definitivo e, se del caso, l’approvazione, da parte del Ministro, della concreta fattibilità della ristrutturazione, mentre a lui, in sede di <i>sommaria cognitio</i> è rimessa soltanto la delibazione <i>rebus sic stantibus </i>(e, nel caso del Gruppo PARMALAT, anche <i>prima facie</i>) dell’immediata apertura della procedura per la gestione unitaria del Gruppo, salvo il diverso avviso dell’AGO sullo stato d’insolvenza. <br />
3.5. – Parimenti da respingere era il quarto motivo d’impugnazione, laddove si censurava l’illegittimità della nomina del dott. BONDI che, a detta della ricorrente, versava in una situazione d’incompatibilità ai sensi dell’art. 28 della l. fall., né era nelle condizioni d’esercitare con la dovuta imparzialità le azioni di responsabilità di cui al successivo art. 206 o quelle revocatorie di cui agli artt. 64/71 e, in generale, la procedura d’a.s. Giovava al riguardo rammentare che, da ultimo, l’art. 38, c. 1-bis del Dlg 270/ 1999, nel testo novellato dall’art. 5 del DL 119/2004, prevedeva che non potesse esser nominato «… commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l&#8217;interdetto, l&#8217;inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l&#8217;interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell&#8217;imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l&#8217;impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell&#8217;impresa. Il commissario straordinario, nell&#8217;accettare l&#8217;incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma…». <br />
In base a tale norma, indipendentemente dalla valutazione discrezionale del Ministro delle attività produttive circa la fissazione, mediante il DM previsto dall’art. 2, c. 2 del DL 347/2003, dei requisiti per la nomina a Commissario, era escluso che quest’ultima non potesse esser conferita a soggetti i quali non avevano avuto rapporti che meramente occasionali con l’impresa soggetta ad a.s., oppure che non avevano contribuito al dissesto di questa. Tale precisazione era opportuna, in quanto le situazioni testé descritte erano appunto quelle opposte alla nomina del dott. BONDI, a causa, nei dodici giorni che precedettero il conferimento della funzione di Commissario straordinario, dell’incarico professionale di consulenza, dapprima, e della di lui nomina a Presidente ed amministratore delegato della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. In particolare, con comunicato stampa del 10 dicembre 2003, detta Società, che deteneva l’intero capitale sociale di PARMALAT s.p.a., rese noto l’accettazione, da parte del dott. BONDI, dell’incarico professionale di assistenza conferitogli dal CDA l&#8217;elaborazione d’un eventuale piano di ristrutturazione finanziaria e industriale del Gruppo PARMALAT, mentre il successivo giorno 15 detto CDA, preso atto delle dimissioni rassegnate, con effetto immediato, dal Presidente e amministratore delegato (Cav. Calisto TANZI) e da un altro consigliere (Giovanni TANZI), deliberò la cooptazione, tra gli altri ed a’sensi dell’art. 2386, I c., c.c., dello stesso dott. BONDI, nominandolo contestualmente Presidente ed amministratore delegato. Avendo il giorno dopo assunto la medesima carica anche in seno della PARMALAT s.p.a., il dott. BONDI prese atto del gravissimo stato di crisi finanziaria delle imprese del Gruppo, che non si sarebbe potuta risolvere che con mezzi straordinari. Dal che il predetto intervento di Governo e Parlamento, a cagione, tra l’altro, del fortissimo impatto, pure emotivo, di siffatta crisi sull’economia nazionale, oltre che sui risparmiatori, tale da indurre alla predisposizione d’una procedura d’a.s. ad effetto immediato, distinta, per molti versi, dal modello delineato dal Dlg 270/1999. <br />
Così chiarito per sommi capi il quadro fattuale di riferimento, <i>la specialità della disciplina recata dall’art. 2, c. 2 del DL 347/2003, che rimette ad un apposito DM la definizione dei requisiti per la nomina a Commissario straordinario, implica l&#8217;inapplicabilità dell’art. 104 del Dlg 270/1999 nella specie. <br />
</i>Al riguardo, è ben vero che all’art. 28 della l. fall. rinvia l’art. 104 del Dlg 270/1999, in attesa dell’adozione del regolamento di cui al precedente art. 39, di concerto tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della giustizia, per la nomina a Commissario straordinario nelle procedura d’a.s. colà previste. Nondimeno, l’art. 8 del DL 347/2003 rinvia al Dlg 270/1999 solo per quanto non disposto diversamente, ossia nei soli casi in cui la disciplina speciale, rispondente alla <i>ratio </i>dell’intervento urgente e specifico del legislatore attuale, non regoli gia di per sé e compiutamente ciascuna fattispecie. Poiché sul punto la disciplina della nomina era gia definita, non v’era alcuno spazio per il richiamo attoreo all’art. 28 della l. fall. Invero, l’art. 2, c. 2 del DL 347/2003 stabiliva, per i casi dell’a.s. da esso disciplinata, che con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede alla nomina del Commissario straordinario, sì con le modalità di cui all’art. 38 del Dlg 270/1999, ma in <i>conformità ai criteri fissati da lui stesso </i>con apposito decreto. Ebbene, a ciò ha provveduto il DM 24 dicembre 2003, il quale mette l’accento, tra i requisiti di nomina, su quelli di particolare ed ampia capacità e competenza del Commissario nominando, soprattutto con riguardo alle di lui pregresse esperienze di gestione direttive in imprese pubbliche o private di dimensioni comparabili con quella ammessa all’a.s., nel senso che siffatta ammissione e la scelta del Commissario sono reputate coessenziali dal DL 347/2003. <br />
Il DM non indica alcuna causa d’incompatibilità, con ciò volendo significare non già l’irrilevanza di tali vicende, bensì la superfluità d’una regolazione <i>ad hoc</i>. Trattandosi del conferimento d’un <i>munus </i>pubblico per l’interesse non esclusivo dell&#8217;impresa istante, all’uopo bastano i principi generali in tema d’astensione, obbligatoria o facoltativa, dei pubblici funzionari in caso di conflitto, presunto <i>juris et de jure </i>o solo potenziale, tra i loro interessi personali e l’effettiva realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, come desunti dal combinato disposto dell’art. 51 c.p.c., dell&#8217; art. 290 del t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 e degli artt. 16 e 279 del t.u. 3 marzo 1934 n. 383, nonché dal precetto costituzionale dell’imparzialità della P.A. (arg. ex Cons. St., VI, 11 gennaio 1999 n. 8). Tanto non volendo considerare che, non essendo l’art. 28, II c. della l. fall. richiamato espressamente dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa -specie dall’art. 199, che fa riferimento, tra gli altri, al precedente art. 28, I c.-, la specialità della disciplina di nomina del Commissario nei casi d’a.s. ex DL 347/2003 non consente all’interprete richiami alle regole, altrettanto chiaramente derogate, del Dlg 270/1999, al più ogn’eventuale lacuna al riguardo potendo esser colmata grazie a detti principi e, se del caso, alle norme più generali della l.c.a.<br />
Ma anche se si volesse accedere alla tesi attorea, il risultato non cambierebbe, in quanto il significato dell’art. 28, II c. della l. fall. non era quello cui la ricorrente faceva riferimento. L’art. 28, II c. prevedeva che non potessero essere nominati curatori, tra gli altri, «&#8230; chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito dell’impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento…». Ora, il Collegio può anche convenire sul fatto che, in assenza d’ogni riferimento nel DM 24 dicembre 2003 ai casi d&#8217;incompatibilità, al riguardo si possa trarre spunto dall’art. 28, II c. della l. fall. per integrare o meglio specificare, nella peculiare materia dell’a.s., i principi generali testé evidenziati, soprattutto per escludere dalla nomina, ove mai ve ne fosse bisogno e pur se a ciò ormai provvede l’art. 38, c. 1-bis del Dlg 270/1999, i soggetti manifestamente indegni d’assumere le funzioni di Commissario. L’art. 28, II c. andava inteso, secondo una serena lettura del suo dato testuale e secondo comune buon senso, nel significato suo proprio, ossia quello d&#8217;escludere dalla nomina il soggetto che, nel termine colà indicato, abbia effettivamente, con la propria opera di collaborazione o di diretta gestione, creato o contribuito a creare in modo determinante ed irreversibile la decozione dell’impresa da ammettere ad a.s. Non la mera presa di contatto con l’impresa, quindi, bensì la materiale ingerenza nella gestione insolvente, tale da produrre il risultato della decozione (ossia l’evento in danno ai creditori), dev’esser intesa incompatibile con gli interessi sottesi alla procedura concorsuali, siano questi, o no, solo quelli dei creditori. Pertanto, anche aldilà delle insopprimibili differenze funzionali tra fallimento ed a.s. -l&#8217;uno rivolto essenzialmente alla liquidazione dell’attivo ed al soddisfacimento dei creditori, l’altra alla cura dell&#8217;interesse pubblico di salvaguardia delle capacità produttive dell’impresa e di conservazione dei livelli occupazionali-, il dott. BONDI non versava in alcuna delle ipotesi d’incompatibilità testé descritti. <br />
Invero, le vicende della sua “collaborazione” con il pregresso <i>management </i>del Gruppo PARMALAT e della sua nomina ai vertici di questo s’era appunto esaurita nell’arco dei tredici giorni anteriori all&#8217;ammissione all’a.s., quando, cioè, lo stato di decozione delle imprese stesse era irrimediabilmente avvenuto, per fatto non imputabile, né indotto dal dott. BONDI stesso. Anzi, non irragionevole, né abnorme poteva ritenersi la scelta del Ministro sulla persona del dott. BONDI, perché così aveva voluto avvalersi di un professionista di chiara fama e competenza e, soprattutto, sì estraneo e non colluso con chi ha realmente determinato il dissesto del Gruppo medesimo, ma al contempo non inconsapevole delle vicende e della realtà aziendale di questo e tale, perciò, d’esser subito inserito nella relativa gestione, fornendo un fattivo ed immediato apporto alla procedura d’a.s. <br />
3.6. – Manifestamente infondate erano tutte le questioni di legittimità costituzionale del DL 347/2003, sollevate con il quinto motivo di ricorso. <br />
Quanto alla pretesa violazione degli artt. 24 e 97 Cost., rilevava come, in disparte l’immediata impugnabilità innanzi a questo Giudice degli atti ministeriali di governo dell’a.s. ed avanti all’AGO di quelli propriamente concorsuali, la tutela collettiva di creditori per vero prevaleva sul momento della tutela individuale al momento dell’ammissione dell’impresa all’a.s. Ma era altrettanto indubbio che il progetto di risanamento non era del tutto sottratto al controllo dei creditori stessi, che potevano agire, come detto, davanti ai due Ordini giudiziari. Tanto non volendo considerare che non era esclusa in radice la conversione dell’a.s. in fallimento, né tampoco la possibilità di soddisfazione dei creditori, anche per gruppi omogenei, nella sede del concordato ex art. 4-bis del DL 347/2003. <br />
In ordine, poi, al preteso contrasto con gli artt. 3, 41 e 111 Cost., al Collegio bastava rammentare i cardini della giurisprudenza formatasi sul DL 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 aprile 1979 n. 95), al cui modello per molti versi il DL 347/2003 si riferiva. La giurisprudenza (cfr. Cass., I, 20 aprile 1985 n. 2619) ebbe modo di rigettare quesiti di legittimità costituzionale sulla disciplina generale dell’a.s., in particolare affermando che l’enucleazione delle imprese suscettibili, a determinate condizioni, d’essere sottoposte ad a.s., non creava irragionevoli disparità di trattamento con le imprese che tali condizioni non realizzassero, trattandosi di situazioni non omogenee e, come tali, legittimamente apprezzabili in modo diverso. Dal canto suo, neppure la giurisprudenza costituzionale ha avuto granché da dire sull’a.s. in sé, tant’è che precisò che la l.c.a. e l’a.s. perseguono la finalità comune d’attuare la responsabilità patrimoniale delle imprese ad esse assoggettate, anche se l&#8217;a.s. mira a tal scopo senza estinguere le imprese debitrici (cfr. C. cost., 22 maggio 1987 n. 185). A tali principi rispondeva anche il Dlg 270/1999, per cui l’insorgere dell’insolvenza implicava, ove ve ne fosse la concreta possibilità, che ogni tentativo di risanamento dell’impresa fosse sottoposto ad un controllo esterno rispetto all’imprenditore insolvente, nonché l’impossibilità che i creditori agissero individualmente per il soddisfacimento del loro credito, dovendo allora prevalere il momento concorsuale. Sicché gli scostamenti del DL 347/2003 dal Dlg 270/1999 costituivano, più che una deroga, l’adattamento delle relative regole generali al peculiare contesto dell’effetto dell’insolvenza di grandi o grandissime imprese sull&#8217;economia nazionale ed alla correlata esigenza di preservare, sia pur per il tempo strettamente necessario a verificarne la possibilità di risanamento, l’organizzazione produttiva rispetto alla liquidazione mera, mediante la continuazione dell’impresa e, quindi, il bilanciamento degli interessi economici generali con quelli dei creditori. <br />
Né s’appalesava alcun contrasto tra il il DL 347/2003 e la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, anzitutto perché (arg., da ultimo ex Cass., I, 19 marzo 2004 n. 5561) in tanto la normativa sull’a.s. era disapplicabile in relazione alla violazione di tale divieto, in quanto fosse accertata in concreto l&#8217;esistenza dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali ordinarie, sì da consentirle benefici non compatibili con l&#8217;ordinamento comunitario (cfr., per tutti, C. giust. CE, V, 1° dicembre 1998, C-200/97, <i>Ecotrade</i>). In secondo luogo, constava in atti la formale dichiarazione, in data 28 gennaio 2004, del Commissario europeo alla concorrenza prof. Mario MONTI, il quale affermava che le modifiche procedurali apportate dal DL 347/ 2003 non erano di per sé in contrasto con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato, ferma la necessità di notificare alla Commissione UE ogni eventuale caso di concessione di garanzie alle imprese sottoposte ad a.s., giusta quanto già dispone l’art. 55, c. 2 del Dlg 270/1999.<br />
4. – Anche il ricorso n. 4149/2004 in epigrafe non era accolto. <br />
Anzitutto, era inammissibile il terzo mezzo di gravame, avente ad oggetto i criteri di localizzazione del centro principale degli interessi del debitore, di cui all’art. 3, § 1 del reg. n. 1346/2000/CE, in quanto tale questione, che non aveva formato oggetto del DM impugnato, era stata respinta dal Tribunale di Parma con la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza, onde solo in sede di reclamo avverso quest’ultima può esser legittimamente proposta. <br />
In base alle considerazioni svolte nei riguardi del predetto ricorso n. 3754/2004, restavano assorbiti, per evidente identità o similitudine coi motivi di quest’ultimo, i motivi <i>sub </i>n. 1) (sul preteso difetto d’istruttoria e di motivazione del DM d’ammissione di EUROFOOD IFSC Ltd. all’a.s.), n. 2) (sulla pretesa violazione del reg. n. 1346) e n. 4) (sulla pretesa omissione della valutazione delle concrete possibilità di recupero dell’impresa in a.s.). <br />
Andava rigettato il quinto motivo di gravame, con cui la ricorrente lamentava l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento d’ammissione all’a.s. della EUROFOOD IFSC Ltd., nell’ambito delle imprese del Gruppo PARMALAT. Osservava il Collegio che, per un verso, il DM d’ammissione, come atto di somma urgenza ed a <i>sommaria cognitio</i>, non tollerava la soggezione alle formalità ex art. 7, c. 1 della l. 241/ 1990, ferma restando la somma difficoltà, considerate le dimensioni delle imprese cui il DL 347/2003 si riferiva, d’individuare tutti i possibili destinatari degli effetti del DM stesso. Per altro verso, quest’ultimo, quale atto della fattispecie a formazione progressiva dell’ammissione all’a.s., iniziava una procedura concorsuale che, per definizione, non soggiaceva al diverso avviso dei creditori, i quali potevano far valere le loro ragioni nelle opportune sedi, <i>maxime </i>innanzi all’AGO. Tanto senza considerare l’inapplicabilità dell’art. 7 della l. 241/1990 in tutti i casi in cui, stante la vincolatezza dei poteri della P.A. e l’incontrovertibilità del materiale fattuale e giuridico introdotto nel procedimento amministrativo, l’apporto partecipativo del privato non potesse comunque sortire alcun effetto utile ai fini della statuizione conclusiva. <br />
Manifestamente infondato era il sesto motivo di ricorso, con cui la ricorrente poneva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 3 del DL 347/2003, nella parte in cui non prevedeva che un’impresa “figlia” fosse ammessa all’a.s. senza esser sentita. In disparte la non irrilevante circostanza che, nella specie, la EUROFOOD IFSC Ltd. è partecipata interamente dalla (quindi, è di proprietà della) PARMALAT s.p.a., la facoltà <i>ex lege </i>del Commissario straordinario dell’impresa “madre” di chiedere l’a.s. pure per le imprese “figlie” riposava sull’esigenza di consentire, nella logica dei rapporti all’interno del Gruppo, la gestione unitaria delle imprese a questo appartenenti. Tanto nella considerazione che, stante l’interesse pubblico alla conservazione delle imprese in a.s. ai fini del loro risanamento, v’era l’evidente e non smentita necessità di non disperdere il valore economico sotteso al Gruppo, non realizzabile efficacemente senza un’unica procedura concorsuale ed una gestione unitaria di tutte e di ciascun’impresa di questo, indipendentemente dal fatto delle dimensioni delle imprese “figlie”. Né siffatto sistema determinava una reale diminuzione della tutela dell’impresa “figlia” avverso l’ammissione all’a.s., giacché essa ben poteva far valere le proprie ragioni innanzi all’AGO, in esito al cui giudizio si definiva, o no, la procedura concorsuale, solo iniziata, ma non stabilita dal DM, il quale, ripetesi, era solo un atto interinale e cautelare. Si osservava poi l’irrilevanza d’ogni richiamo attoreo a norme o a pronunce formatesi sulla l. fall., qualora queste fossero ontologicamente o funzionalmente incompatibili con la <i>ratio </i>dell’a.s.</p>
<p>La sentenza è stata appellata dalla Bank of America che ha dedotto i seguenti motivi:<br />
<u>I. Riproduzione delle censure sollevate in primo grado avverso i procedimenti impugnati<br />
</u>Vengono riproposte integralmente le censure stesse:<br />
1.	Violazione del regolamento CE n.13462000 del 29 maggio 2000. eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità delle rappresentazioni di fatto.<br />	<br />
2.	Violazione sotto altri profili di eccesso di potere del regolamento CE n.13462000. Ulteriori profili di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità delle rappresentazioni di fatto.<br />	<br />
3.	Ulteriore violazione del regolamento Ce n.13462000. Ulteriori profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità delle rappresentazioni di fatto. Carenza di potere. Difetto dei presupposti.<br />	<br />
4.	Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del DL n.3472003. Violazione degli artt 27 ss. Del D.lgs.2701999. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposti.<br />	<br />
5.	Violazione degli artt.7 ss. Della legge 2411990. Violazione dell’art.3, comma 3, del DL 23 dicembre 2003, n.347 conv. in l.18 febbraio 2004, n.39. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
6.	Incostituzionalità della norma di cui all’art.3, comma3, del DL n.3472003<br />	<br />
<u>II. La sentenza appellata.<br />
</u>Con la statuizione con cui ha respinto il primo, secondo e quarto motivo di ricorso di primo grado il Tar si è affidato alle stesse motivazioni con cui sono stati respinti il primo e il secondo motivo dell’impugnativa di Eurofood. Il Tar è però incorso in evidente difetto di motivazione, dovuto all’inesatta percezione delle censure sollevate dalla Bank of America. La sentenza aveva ridotto l’ambito dell’impugnativa di questa ad una contestazione in ordine alla priorità temporale nell’apertura delle due procedure, non essendosi a ciò limitate le prime due censure della Bank of America. A monte dell’aspetto della decisione di nomina del liquidatore provvisorio disposta dalla Corte irlandese il 27 gennaio 2004, costituente a tutti gli effetti apertura di una procedura di insolvenza principale che le autorità italiane erano tenute a riconoscere, l’appellante ha lamentato che, operando in favore della competenza delle autorità irlandesi la presunzione legale di coincidenza tra il centro di interessi prevalenti e la sede legale, (art.3, par.1, del Regolamento), il Ministro, prima di provvedere nei confronti di Eurofood, avrebbe dovuto valutare i presupposti della propria competenza e superare detta presunzione rappresentandosi, attraverso un’adeguata istruttoria, il problema dell’individuazione del centro di interessi prevalenti della società e fornendo al riguardo un’idonea motivazione, mentre, invece, istruttoria e motivazione di tali punti erano del tutto mancanti. Dunque era un ordine di censure che prescindeva dal tema della priorità temporale nell’apertura delle procedure.<br />
Le argomentazioni del Tar per respingere i motivi in questione, riportate in appello, sono state integralmente incentrate sul tema dell’ordine temporale di effettiva apertura. Totalmente eluso resta il tema essenziale e preliminare sollevato dall’appellante nel ricorso di primo grado nei primi due motivi di ricorso.<br />
La sentenza impugnata nega altresì che il provvedimento di nomina del liquidatore provvisorio irlandese costituisca apertura di una procedura di insolvenza ai sensi del Regolamento. Anche sotto tale profilo la sentenza si rivela erronea. Le conclusioni del Tar sono erronee sia alla luce delle disposizioni del Regolamento che delle conclusioni formulate dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia nel giudizio sollevato dalla Corte suprema irlandese.<br />
Erroneo è poi da parte, del Tar, spostare sulla fase giurisdizionale da espletare dinnanzi al Tribunale l’effettiva e definitiva verifica delle condizioni per l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tar omette di considerare che la fattispecie in esame aveva la peculiarità che Eurofood è un soggetto appartenente ad un ordinamento estero il che imponeva, in sede di apertura della procedura, che fossero effettuate valutazioni attinenti all’esistenza dei presupposti richiesti dal Regolamento per l’esercizio, da parte del Ministero, di quella potestà che il DL n.3472003 in astratto gli attribuiva. Tale accertamento non poteva essere svolto da altri se non dal Ministro all’atto stesso dell’adozione del DM impugnato. Ciò proprio perché in base al Regolamento, il criterio della individuazione del centro degli interessi principali, così come la presunzione di coincidenza tra quest’ultimo e il luogo della sede sociale, nonché l’obbligo di vincere detta presunzione attraverso il raggiungimento della prova contraria, sono elementi che attengono alla individuazione dell’autorità competente ad aprire la procedura ai sensi del Regolamento, il cui accertamento non può che essere svolto dalla stessa autorità agente e nel momento in cui agisce. Incongruente è l’interpretazione del Tar per cui tale istruttoria e tale motivazione non vi sono state, ma, paradossalmente, non dovevano esservi, essendo la materia destinata all’accertamento del Tribunale. Questo stesso, nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, afferma espressamente che, alla luce del sistema designato dal DL n.3472003, “parrebbe doversi desumere” che quest’ultimo “riserva l’indagine del Tribunale al solo accertamento dell’insolvenza”, mentre le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura di Eurofood quale impresa del gruppo spetterebbe esclusivamente al Ministro, tesi confermata dall’analisi del provvedimento ministeriale ex DL n.3472003 alla luce del Regolamento, per cui il DM costituisce una decisione di apertura di una procedura di insolvenza, essendo qualsiasi diversa interpretazione incompatibile col Regolamento stesso<br />
In tal senso è “sorprendente” la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso sollevato da Bank of America relativo ai criteri di localizzazione del centro di interessi principali di Eurofood. Proprio la mancata considerazione del tema da parte del DM costituisce l’oggetto delle censure sollevate coi primi due motivi di ricorso, e la loro fondatezza emerge dalle considerazioni dell’Avvocato Generale citate in ordine al quarto quesito posto col rinvio pregiudiziale emesso dalla Corte Suprema d’Irlanda.<br />
Anche le motivazioni con cui è stato respinto il quarto motivo si fondano sulla già contestata  interpretazione del sistema delineato dal DL n.3472003, essendo inaccettabile che il complesso delle valutazioni riguardanti l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri ministeriali sia differita a fasi successive della procedura, con la conseguenza che l’accertamento delle condizioni per il coinvolgimento della società nella procedura stessa verrebbe effettuato quando detto coinvolgimento ha già prodotto i suoi effetti. La sentenza risulta contraddetta dall’operato dello stesso Ministro in occasione dell’apertura della procedura nei confronti della capogruppo Parmalat, avendo egli effettuato una propria valutazione al riguardo.<br />
Il quinto motivo del ricorso è stato respinto sul rilievo che il DM non tollera la soggezione alle formalità ex art.7.l.n.2411990 perché atto di somma urgenza. La sentenza omette completamente di considerare quanto dedotto dalla ricorrente (circa specifici precedenti giurisprudenziali, circa l’obbligo della p.a. i motivare comunque le ragioni di urgenza ravvisate nell’adozione di un provvedimento, circa la qualità non di mero creditore ma di soggetto che dall’atto avrebbe potuto derivare un pregiudizio rivestita dalla ricorrente, circa l’effettiva acquisizione di elementi essenziali per decidere che avrebbe consentito la partecipazione di Bank of America al procedimento di emanazione del DM).</p>
<p>Con distinto atto di appello, rubricato come in epigrafe, la stessa sentenza è stata pure impugnata da Eurofood, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
<u>SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA INTERNAZIONALE<br />
I. Violazione di legge per mancata eo falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 4, 17 e 26, degli Allegati A e C, nonché dei considerando 2,3, 5, 8, 12, 13, 15, 22, 23, del Regolamento CE n.13462000. Incompetenza. Violazione di legge per mancata applicazione dell’art.249 del Trattato CE<br />
</u>I.1. Il Tar ha errato nell’individuazione del centro degli interessi principali Eurofood in Irlanda, appiattendosi sulla posizione del Tribunale di Parma.<br />
I.2. Il Tar ha errato nel qualificare la decisione di apertura della <i>High Court</i> 27.1.2004 con la nomina del <i>provvisional liquidator</i>.<br />
I.3. Il Tar ha errato nell’individuare l’efficacia della nomina del “<i>provisional liquidator”</i> in data 27.1.2004.<br />
I.4. La sentenza incorre altresì nella violazione dell’obbligo di riconoscimento, sancito dal Regolamento n.1362000, in quanto il DM Eurofood e la sentenza del Tribunale di Parma sono stati emessi in assoluta carenza di potere e violano l’obbligo di astensione incombente sugli Organi menzionati per effetto della precedente apertura della procedura in Irlanda.<br />
II. <u>Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione,</u> in relazione all’erronea qualificazione del DM, in contrasto con lo stesso DL 347 3 che non descrive il DM stesso come provvedimento cautelare o a cognizione sommaria, dovendo invece il DM essere basato su un completo accertamento dei presupposti di legge.<br />
<u>III. Violazione di legge per mancata eo falsa applicazione dell’art.3, comma 3, del DL 347 3, degli artt.27, comma 2, lett.b), 30, 54, 81 e 96 del D.lgs.27099, nonché degli artt 1 ss. Del DL 347 3. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza di istruttoria e di motivazione.</u> Il Tar ha ignorato che l’estensione alla ricorrente dell’amministrazione straordinaria Parmalat è stata operata in difetto dei presupposti previsti dal diritto interno, costruendo una paradossale teoria per cui il DM sarebbe atto non discrezionale e correttamente adottato col solo accertamento del rapporto di controllo con la capogruppo. La valutazione, tra l’altro, della presenza di “concrete prospettive di recupero all’equilibrio economico” avrebbe dovuto essere operata anche con specifico riguardo ad Eurofood.<br />
<u>SULL’INCOMPATIBILITA’ DEL COMMISSARIO<br />
IV. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.104, D.lgs.27099 e 28, RD 26742, dell’art.6, DL 347 3 e degli artt. 64-71 RD 26742. Violazione dell’art. 97 Cost. per inosservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, Eccesso di potere per sviamento. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione</u>.<br />
SUI VIZI PROPRI DEL DM PARMALAT<br />
<u>V. Illegittimità costituzionale del DL 347 3 per contrasto con gli artt, 3, 24, 41, 97 e 111 Cost. Violazione degli artt.7,8, e 10 l.n.24190. Violazione di legge per mancata eo falsa applicazione dell’art.3, comma 3, del DL 347 3, degli artt.27, comma 2, lett.b), 30, 54, 81 e 86 del D.lgs. 2709, nonché degli artt.1 ss. Del DL 347 3. Eccesso di potere per carenza dei presupposti a travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione a falsa applicazione del combinato disposto degli artt.104 D.lgs.27099 e 28 RD 26742. Violazione e falsa applicazione dell’art.206 del RD 26742, dell’art.6 DL347 3 e degli artt. 64-71 RD 26742. Violazione dell’art.97 Cost. per inosservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Invalidità derivata.<br />
</u>In primo grado erano stati denunciati vizi propri del DM Parmalat che si riverberano per invalidità derivata sul DM Eurofood.<br />
In entrambi i giudizi di appello instaurati coi riferiti ricorsi si è costituita l’Amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a. deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza degli appelli medesimi. Sia l’Amministrazione straordinaria che il Ministero interessato hanno poi prodotto ampie memorie, incentrate sulla reiterazione di argomentazioni già svolte in primo grado, recepite dalla sentenza impugnata, e sulla cui perdurante fondatezza non influirebbe la decisione, successivamente intervenuta, della Corte di giustizia delle comunità europee, resa a seguito di rinvio operato dalla Supreme Court irlandese, nella controversia parallelamente instaurata per procedura di insolvenza aperta in Irlanda nei confronti della stessa Eurofood.<br />
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DIRITTO</p>
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</b><br />
1. Gli appelli di cui in narrativa vanno riuniti ai fini della decisione, concernendo la medesima sentenza di primo grado.</p>
<p>2. La presente controversia deve essere risolta alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 2 maggio 2006, resa nel procedimento C-314 4, a seguito di remissione disposta dalla <i>Supreme Court</i> irlandese, in causa avente oggetto strettamente connesso a quello qui in rilievo e per questioni di interpretazione della normativa comunitaria coincidenti, in gran parte, con quelle sottoposte anche nel presente giudizio. Tale sentenza ha precisato, in particolare, i criteri di radicamento della competenza a decidere l’apertura di una procedura di insolvenza, di identificazione della “decisione di apertura di una procedura di insolvenza”, nonché di risoluzione del conflitto tra procedure aperte in diversi paesi membri, in base alle disposizioni del regolamento CE del Consiglio del 29 maggio 2000, n.1346.</p>
<p>3. In particolare, la citata decisione della CGE ha chiarito, per quanto rileva nell’ordine logico delle questioni da affrontare nella presente controversia, i seguenti punti:<br />
&#8211; 3.a)<i> quarta questione</i> sottoposta alla Corte europea, da questa considerata prioritaria e risolta per prima, in termini, anche di ordine logico, interamente trasponibili alle questioni sollevate nel presente giudizio: <br />
“<i>quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell’art.3, n.1, seconda frase, del regolamento CE n.1346/2000, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria. Ciò potrebbe in particolare valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio della Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita da detto regolamento”;<br />
</i>&#8211; 3.b) <i>prima questione</i>, risolta per terza nell’ordine logico delle questioni affrontate dalla CGE, e qui rilevante nei termini che di seguito si evidenzieranno: “<i>l’art.16, n.1, primo comma, del regolamento deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi di tale norma la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’Allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall’Allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio”.<br />
</i>&#8211; 3.c) <i>quinta questione, </i>come tale risolta nell’ordine logico seguito dalla CGE: <i>“L’art.26 del regolamento deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di  essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura”<br />
</i><br />
4. Con riferimento alla presente controversia, nella quale si discute della legittimità dell’atto amministrativo costituito dal Decreto del Ministro delle attività produttive 9 febbraio 2004 di “apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Eurofood IFSC Limited, ai sensi dell’art.3, comma 3, decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347”, i principi interpretativi enunciati dalla CGE determinano le seguenti conseguenze:<br />
4.1.- l’Autorità amministrativa chiamata a pronunciarsi sulla apertura della suddetta procedura, in quanto prevista nell’Allegato A al regolamento n.1346/2000 CE, appunto quale procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 2, lett a) del regolamento stesso, in presenza di una società controllata costituita e avente sede presso un diverso Stato membro, <i>doveva porsi il problema preliminare di verificare la propria competenza ai sensi del regolamento CE n.1346/2000</i>;<br />
4.2.- ed infatti, non v’è dubbio che l’emanazione del DM, ai sensi dell’art.3, comma 3, del citato DL n.347/2003, costituisce <i>decisione </i>di apertura della procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 2, primo capoverso, lett. e), del regolamento, posto che tale è ogni determinazione “in relazione <i>all’apertura di una procedura</i> d’insolvenza o <i>alla nomina</i> di un curatore”, integrando il DM in questione entrambe le suddette determinazioni qualificanti, rispettivamente all’art.1 e all’art.2 del suo contenuto;<br />
4.3.- non solo l’oggettivo contenuto del DM lo sottoponeva alla disciplina del regolamento CE in questione, ma anche il soggetto da cui promanava, Ministro delle attività produttive, rientrava tra le pubbliche autorità di ciascun Stato membro destinatarie delle previsione del regolamento stesso, come disposto dall’art.2, citato, primo cpv., lett.d), per cui è “giudice”, e quindi destinatario delle norme del regolamento, non solo un “organo giudiziario” ma <i>qualsiasi “altra (autorità) competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa”.<br />
</i><br />
5. Sul punto la resistente Amministrazione straordinaria solleva l’obiezione che la verifica della “propria” competenza non spettasse al Ministro in sede di decreto ex art.3, comma 3, citato, sul rilievo che spettasse al Tribunale, all’atto della dichiarazione dello stato di insolvenza, verificare la competenza del giudice nazionale in ordine alla procedura di insolvenza, mediante l’individuazione del centro degli interessi principali della società controllata. Anzi, dall’esistenza di tale valutazione in sede giudiziale, deriverebbe l’inammissibilità delle censure in esame, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In sostanza, per quanto è dato di comprendere, la resistente sostiene una natura esclusivamente giurisdizionale dell’accertamento relativo alla competenza ai sensi del regolamento comunitario in questione, e, come accennato in sede di discussione, l’assorbimento della questione qui dibattuta nella pronuncia del Tribunale, sicchè, sotto questo profilo non sarebbe il D.M. l’atto censurabile, estraneo alla determinazione sul punto e come tale neppure utilmente impugnabile sotto questo profilo.</p>
<p>6. Tale tesi è da disattendere in quanto contraria alle norme qui in applicazione. Ed infatti, al Tribunale competente ai sensi dell’art.4 del D.L. 23 dicembre 2003, n.347, è espressamente demandata, peraltro in linea con le previsioni del connesso D.lgs. 8 luglio 1999, n.274, artt.3-8, la dichiarazione dello stato di insolvenza, con un ambito di accertamento e di disposizioni, conseguenti a tale dichiarazione, ancor più ristretto di quello in origine previsto dallo stesso D.lgs.274/99 (come attesta l’art.5, comma 1, del D.L. n.347/2003, che rinvia alla pronuncia, da parte del Tribunale, dei provvedimenti di cui alle sole lett. a), d) ed e) dell’art.8, comma 1 del D.lgs. n.274/99).</p>
<p>7. Il potere ammissivo alla procedura di insolvenza specifica qui in rilievo- l’amministrazione straordinaria nella forma speciale ed ulteriore di cui al citato D.L. del 2003- rimane peraltro circoscritto all’ambito, amministrativo, e non giurisdizionale, dei poteri del Ministro, che prima dispone l’ammissione immediata alla procedura e, poi, autorizza l’esecuzione del programma di cui all’art.54 del D.lgs. n.270/99, come dispone espressamente l’art.4 del D.L., differenziandosi dalla disciplina del D.lgs. medesimo che prevedeva l’apertura della procedura in esito ad una pronuncia del Tribunale ai sensi dell’art.30, “se sussistono le condizioni indicate dall’art.27”, valutazione demandata ora al Ministro.</p>
<p>8. In particolare, ora l’ammissione è disposta in via “immediata”, come recita espressamente l’art.2 del D.L. del 2003, cioè direttamente sulla base dell’istanza “motivata” e “corredata da adeguata documentazione” che l’impresa rivolga al Ministro; a sua volta, la motivazione dell’istanza, risulta connessa, in base allo stesso art.2, alla “ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art.1” dello stesso D.L.. Poiché quest’ultimo articolo, a sua volta, identifica le imprese destinatarie della sua disciplina come quelle che, (avendo i requisiti “dimensionali” di cui alle lett. a) e b) dello stesso art.1, comma primo), “intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art.27, comma 2, lettera b)” del D.lgs. n.270/99, se ne deduce che l’istanza, fin dalla sua presentazione, deve essere rivolta a suffragare <i>l’intento</i> di avvalersi della stessa procedura e deve quindi allegare, in prima battuta, la ricorrenza di “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”, enunciate dallo stesso art.27 come finalità a cui è strumentale la stessa procedura di ristrutturazione, articolo espressamente richiamato dall’art.1 del D.L., cui, appunto, rinvia l’art.2, comma primo, ultima parte, dello stesso D.L.. </p>
<p>9. E ciò, evidentemente, a prescindere dalla specificazione in un programma di ristrutturazione, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.L., delle concrete iniziative di risanamento biennale che il commissario straordinario deve presentare, ai fini della successiva e ulteriore autorizzazione, sempre al Ministro delle attività produttive (fase che non richiede più il presupposto di una dichiarazione giudiziale di apertura della procedura ai sensi dell’art.30 del D.lgs., sicchè si deve ritenere che il D.L n.347/2003 abbia, sul punto “disposto diversamente”, rispetto al D.lgs. n.274/99, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di quest’ultimo, come precisa l’art.8 dello stesso D.L.).</p>
<p>10. Per quanto qui rileva, dunque, il sistema sposta sul momento amministrativo il “clou” della decisione sull’apertura della procedura, che, sia pure condizionata dalla vicenda giurisdizionale dell’accertamento dello stato di insolvenza, si differenzia dal previgente sistema del citato D.lgs, n.274/99 proprio per attribuire al Ministro sia il potere ammissivo alla procedura, sia la piena valutazione delle condizioni indicate dall’art.27 del D.lgs., (sebbene in due successivi momenti procedurali), valutazioni che erano, come accennato, in precedenza demandate ad una pronuncia (decreto motivato) del Tribunale (art.30 D.lgs.).</p>
<p>11. E’ allora evidente che “immediata”, come qualificazione dell’ammissione adottata ai sensi dell’art.2 del D.L., (come pure, per quanto qui in rilievo, dell’art.3, comma 3, stesso D.L.), è usata nel senso di “anticipata” rispetto alla sequenza procedimentale previgente ex D.lgs citato. Ammissione immediata, dunque, non significa atto vincolato, dotato del carattere “cautelare” e di sommarietà indicato dalla sentenza impugnata, ma indica, più semplicemente, una connotazione strutturale, nell’ambito della complessiva procedura, della fase ammissiva, che è cioè disposta sulla diretta istanza dell’impresa, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e alla presentazione di una relazione ai sensi degli artt.27, comma 2, lett. b), e 28 del Dlgs., (a prescindere da ogni intervento giudiziale diverso da quello relativo allo stesso stato di insolvenza), ma, pur sempre in base ad una valutazione della “serietà”, fin dalla fase ammissiva ex art.2, dell’istanza che deve essere, infatti, “motivata” e adeguatamente documentata in relazione alle finalità dell’art.27 citato. </p>
<p>12. Quanto finora detto esclude con chiarezza che, nel sistema normativo qui in applicazione, il D.M. qui impugnato, possa rivestire una funzione meramente sussidiaria di valutazioni demandate all’autorità giudiziaria e che non comporti un pregnante ambito valutativo, ricorrendo, invece, viceversa, tutte le condizioni, confermate dalla natura e dal contenuto delle determinazioni in cui si concretizza, per qualificarlo come decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi del regolamento comunitario n.1346/2000 CE.</p>
<p>13. Tale qualificazione, che è ciò che rileva ai fini della presente controversia, non è dunque elisa o inficiata dalla complessità della fattispecie, d’altra parte propria normalmente di ogni procedura di tale tipo, nonché, appunto, dal frazionamento in varie fasi procedimentali dell’effetto costitutivo del sostanziale espletamento della procedura, in particolare con riferimento all’attuazione del programma, la quale, sebbene conseguente ad una fase, sempre amministrativa, successiva all’ammissione in senso proprio, non consente, evidentemente, di definire quest’ultima come “fattispecie a formazione progressiva”. Essa si realizza invece “uno actu” e il suo essere condizionata al positivo vaglio del Tribunale, quanto all’insolvenza, ed all’autorizzazione alla “esecuzione del piano”, successivamente presentato, inerisce all’effetto satisfattivo delle finalità sostanziali della procedura, senza influire sulla natura dell’ammissione come “decisione di apertura”, il che tra l’altro risponde all’apprezzabile intento semplificatorio del D.L n.347/2003 rispetto alla più complessa disciplina procedimentale del D.lgs.n.270/99.     </p>
<p>14. Ne discende che è il DM impugnato è illegittimo per non aver verificato la propria competenza ad adottare la decisione di apertura delle procedura in questione, o, più esattamente, per aver implicitamente ritenuto che tale competenza sussistesse, in violazione delle norme del regolamento comunitario qui in rilievo, così come chiarite dalla riportata decisione della CGE, senza compiere, cioè, le valutazioni che il regolamento, secondo le sue previsioni e l’interpretazione di esse fornite dalla CGE, demanda all’autorità nazionale .</p>
<p>15. Nel caso che ci occupa, invero, non sono stati accertati obiettivi e significativi elementi, <i>verificabili da terzi</i>, che facciano presumere una situazione reale diversa da quella che fa corrispondere la collocazione del centro degli interessi della società Eurofood nel territorio dello Stato membro, Irlanda, in cui si trova la sua sede statutaria, criterio di individuazione della competenza ad aprire la procedura di insolvenza previsto dall’art.3, primo comma, del regolamento, che, <i>quale fonte ad applicazione diretta</i>, era per l’autorità italiana, nel caso il Ministro competente, <i>immediatamente e simultaneamente applicabile</i> insieme alla normativa di diritto interno che prevedeva la decisione sull’apertura della procedura (cioè il DL n.347/2003). </p>
<p>16. La <i>prova contraria</i>, ammessa dall’inciso all’ultima frase della citata disposizione comunitaria, avrebbe potuto in particolare valere per una società che non avesse svolto alcuna attività sul territorio della Stato membro in cui era (ed è) collocata la sua sede sociale. Per contro, quando, come ha chiarito la CGE, una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro (nel caso l’Italia) non risulta sufficiente per superare la presunzione stabilita da detto regolamento. </p>
<p>17. Inoltre, allo stato del complessivo contenzioso in corso, non può non tenersi conto che in altro Stato membro, l’Irlanda, era stata già adottata, una “decisione di apertura di una procedura di insolvenza”, in relazione alla nomina di un <i>provisional liquidator</i> avvenuta in data 27 gennaio 2004, (quindi anteriormente all’apertura in Italia della procedura qui contestata), come conferma la sentenza della CGE nella parte più sopra riportata al punto 3, sub. 3.b), della presente decisione, con la conseguenza, anzitutto, della residua competenza delle autorità italiane ad aprire soltanto una procedura c.d.”secondaria”, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art.3, del regolamento, limitata “ai beni del debitore che si trovano in tale territorio”, (condizione di fatto, di “ubicazione patrimoniale”, che, nella specie, non risulta verificata o, comunque, accertata).</p>
<p>18. Da quanto precede, peraltro, discende che allorché, come nel caso, la determinazione ammissiva alla procedura demandata al Ministro riguardi una “impresa del gruppo” già ammesso alla procedura in via principale, e questa sia una società costituita e avente la sede “statutaria” in altro Stato membro, non solo, come già detto, debba procedersi alla verifica della competenza ai sensi del regolamento comunitario qui in rilievo, ma che, inoltre, in piena applicazione dei criteri offerti dall’interpretazione fornita dalla riportata decisione della CGE, tale verifica sia eseguita tenendo conto dei seguenti aspetti:<br />
18.a) che la parte istante fornisca (o meno) la prova contraria di cui s’è detto, in particolare che adduca elementi di fatto tali da far ritenere che sia superabile la presunzione posta dall’art 3 del regolamento in relazione al luogo di ubicazione della sede statutaria, arrivando a comprovare che, secondo l’affermazione della CGE, “la società controllata non svolga alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale”. In tale sede rilevano, dunque, gli elementi addotti nella memoria conclusionale della resistente amministrazione straordinaria (pagg.18 e 19), non valutabili nel presente giudizio in cui l’oggetto del sindacato giurisdizionale è la legittimità o meno del D.M. impugnato sotto i denunciati profili, senza che si possano operare gli apprezzamenti di fatto la cui mancanza, appunto, integra l’illegittimità qui rilevata;<br />
18.b) che, ancora, laddove la prova contraria sia raggiunta, con riguardo all’ambito chiarito dalla sentenza della CGE, potrà porsi il problema della rilevanza della decisione di apertura adottata dal giudice irlandese, che, in base al principio di reciproca fiducia di cui all’art.17 del regolamento comunitario, dovrà essere riconosciuta e non potrà essere contestata; ma ciò fatto salvo il caso che si accerti che ricorrano i presupposti previsti dall’art.26 dello stesso regolamento, nei termini precisati dalla stessa Corte europea, affinché la competente autorità nazionale possa rifiutarsi di riconoscere la procedura di insolvenza aperta in detto diverso Stato membro, qualora, cioè, “la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura”</p>
<p>19. Ma in relazione a ciò, si deve altrettanto affermare l’esigenza che, anche nelle procedure previste dall’art.3, comma 3, del DL n.347/2003, si applichi l’art.7 della legge n.241 del 1990, e ciò per la vigenza, prima ancora che dei suenunciati principi di diritto comunitario, di tale medesima disposizione della legge nazionale, che, attesa la precisata accezione in cui deve intendersi la dizione “immediata”, in riferimento all’ammissione alla procedura di diritto interno in questione, non trova ostacoli alla sua applicabilità in linea di principio.</p>
<p>20. E’ cioè legittimo e connaturale che si provochi, attraverso la comunicazione di avvio del relativo procedimento, l’eventuale risposta partecipativa della società “controllata” (nonchè di eventuali terzi che dall’adozione dell’atto potrebbero ricevere nocumento, in quanto, peraltro, “facilmente individuabili”), risposta in occasione della quale sarebbe potuta emergere la circostanza della nomina del “<i>provisional liquidator</i>” e quindi l’esigenza di far applicazione (o meno) della previsione di “riconoscimento” della relativa procedura in base al citato art.16 del regolamento. </p>
<p>21. Ciò, ovviamente, fatto salvo il caso che- in relazione a particolari e, evidentemente, gravi situazioni che impongano la tutela immediata degli interessi creditori o della sopravvivenza finanziaria o operativa della società, <i>da motivare però in modo espresso ed esauriente</i>&#8211; non sussistano le “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità” che consentono di non procedere alla comunicazione. Nel caso in esame, tale motivazione non è minimamente contenuta nel DM in questione, mentre, in vista del rinnovo della determinazione nei termini qui precisati, dovrà tenersi conto della incidenza che il contenzioso svoltosi, sia nel nostro ordinamento che in quello irlandese, riveste al fine di poter ragionevolmente ravvisare, nella situazione attuale, un’obiettiva esigenza di celerità.</p>
<p>22. Le considerazioni che precedono rivestono carattere assorbente di ogni altra questione o contestazione contenuta negli atti di appello, essendo connesse a profili contenuti nei primi due motivi dedotti, rispettivamente, da entrambi gli appelli in esame, e conducendo all’integrale rinnovazione dell’atto impugnato con esiti non pronosticabili in termini tali da far ritenere che permarrà un interesse all’impugnazione da parte degli originari ricorrenti.</p>
<p>23. Le ragioni della decisione, connessa a valutazioni di fatto e a all’interpretazione di norme, anche comunitarie, caratterizzate da evidente complessità, rende tuttavia opportuno compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.<br />
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<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie  gli appelli in epigrafe nei termini di cui in motivazione, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato in primo grado.<br />
Compensa le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19.12.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Sabino Luce		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;	Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco Balucani		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;25/01/2007&#8230;&#8230;.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1611/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1611/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1611</a></p>
<p>Pres. Ianniruberto – Rel. Merone– P.M. Palmieri Comune di Piacenza (avv. Vezzulli, Enrico) c. Condominio San Francesco di Piacenza (avv. Spezia) decisum (Atto comunale di fissazione aliquote Ici: le S.U. fanno il punto sul riparto fra Giudice Tributario e Amministrativo dopo la l. 442/2001 Imposte e tasse – Art. 2</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1611/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Ianniruberto – <i>Rel. </i>Merone– <i>P.M.</i> Palmieri<br /> Comune di Piacenza (avv. Vezzulli, Enrico) c. Condominio San Francesco di Piacenza (avv. Spezia)</span></p>
<hr />
<p>decisum (Atto comunale di fissazione aliquote Ici: le S.U. fanno il punto sul riparto fra Giudice Tributario e Amministrativo dopo la l. 442/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Art. 2 d.lgs. 546/1992 s.m.i. – Cosap – Giurisdizione -Modifica ex art. 3 bis 1° co. d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005 – Giudice Tributario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dopo la modifica dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 s.m.i. da parte dell’art. 3 bis 1° co. d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005 la giurisdizione sulle controversie in merito alla Cosap sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice Tributario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1611/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1614/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1614</a></p>
<p>Pres. Ianniruberto – Rel. Merone– P.M. Palmieri Comune in Genova P.zza Dante n° 8 (avv. Bruni) c. Comune di Genova (avv. Odone, Pafundi) giudizio avanti la Corte di Cassazione: modalità dell&#8217;istanza per l&#8217;invio dell&#8217;avviso di fissazione di udienza al difensore privo di elezione di domicilio in Roma 1. Processo Civile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Ianniruberto – <i>Rel.</i> Merone–<i> P.M.</i> Palmieri<br /> Comune in Genova P.zza Dante n° 8 (avv. Bruni) c. Comune di Genova (avv. Odone, Pafundi)</span></p>
<hr />
<p>giudizio avanti la Corte di Cassazione: modalità dell&#8217;istanza per l&#8217;invio dell&#8217;avviso di fissazione di udienza al difensore privo di elezione di domicilio in Roma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Civile – Giudizio di cassazione – Elezione di domicilio in Roma – Assenza – Comunicazione della data dell’udienza – Modalità – Invio al difensore dell’avviso ex art. 135 disp. att. cod. proc. civ. – Richiesta – Istanza documentalmente separata rispetto agli atti di giudizio  &#8211; Necessità.<br />
2. – Imposte e tasse – Art. 2 d.lgs. 546/1992 s.m.i. – Cosap – Giurisdizione -Modifica ex art. 3 bis 1° co. d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005 – Giudice Tributario.</p>
<p>3. – Giurisdizione e competenza – Successione di leggi nel tempo  in pendenza di lite  – Principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ. – Principio –Sopravvenuta carenza di giurisdizione – Operatività – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; Nel contesto del giudizio di cassazione, l’invio al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma dell’avviso di fissazione di udienza presuppone che il medesimo abbia effettuato una istanza ex art. 135 cod. proc. civ. che deve essere contenuta in un atto documentalmente separato rispetto al ricorso o al controricorso.</p>
<p>2. Dopo la modifica dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 s.m.i. da parte dell’art. 3 bis 1° co. d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005 la giurisdizione sulle controversie in merito alla Cosap sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice Tributario.</p>
<p>3. – In presenza di modifica legislativa in pendenza di lite, il principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ. opera solo in caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il principio non valesse a legittimare l’originaria proposizione della controversia in ordine alla Cosap avanti il Giudice Tributario, originariamente carente di giurisdizione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9324_9324.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Ceniccola Salvatore Gaias ed altri (avv. Massidda) c. Fall.to Coop. C.E.B. (avv. Piredda) E.r.p.: le SS.UU. puntualizzano la distinzione fra fase pubblicistica e privatistica del procedimento di erezione mediante cooperativa edile Giurisdizione e competenza – Cooperativa edilizia – Fallimento – Contratti preliminari di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Ceniccola<br /> Salvatore Gaias ed altri (avv. Massidda) c. Fall.to Coop. C.E.B. (avv. Piredda)</span></p>
<hr />
<p>E.r.p.: le SS.UU. puntualizzano la distinzione fra fase pubblicistica e privatistica del procedimento di erezione mediante cooperativa edile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cooperativa edilizia – Fallimento – Contratti preliminari di compravendita degli alloggi realizzati – Scioglimento – Controversia – Procedimento di realizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica – Fase privatistica – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di edilizia residenziale pubblica, le controversie relative allo scioglimento dei contratti preliminari di compravendita degli alloggi realizzati da cooperativa edile sottoposta a fallimento attengono alla fase privatistica del procedimento, con il che spetta al Giudice Ordinario conoscere delle medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9325_9325.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1616/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1616</a></p>
<p>Pres. Ianniruberto – Rel. Merone – P.M. Palmieri Comune di Montalto di Castro (avv. Campagnola, Marongiu) c. Enel spa (avv. Conte, Salvini) la controversia che ha per oggetto un atto amministrativo generale deve essere conosciuta dal Giudice Amministrativo 1. – Giurisdizione e competenza – Atto amministrativo generale avente valenza tributaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ianniruberto – Rel. Merone – P.M. Palmieri<br /> Comune di Montalto di Castro (avv. Campagnola, Marongiu) c. Enel spa (avv. Conte, Salvini)</span></p>
<hr />
<p>la controversia che ha per oggetto un atto amministrativo generale deve essere conosciuta dal Giudice Amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Atto amministrativo generale avente valenza tributaria – Giurisdizione – Giudice Amministrativo – Fattispecie.</p>
<p>2. &#8211; Giurisdizione e competenza – Materia tributaria – Art. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 s.m.i. &#8211; Riparto fra Giudice Tributario e Giudice Amministrativo – Art. 3 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La controversia che ha per oggetto un atto amministrativo generale, presupposto dell’accertamento e della determinazione in concreto del tributo che ha funzione di integrazione del precetto legislativo deve essere conosciuta dal Giudice Amministrativo (nel caso di specie, trattavasi di atto amministrativo con cui il Comune aveva fissato le aliquote Ici rispetto al quale il Giudice ha espressamente respinto la tesi per cui dopo la riforma dell’art. 12, 2° co. l. 442/2001 la giurisdizione del Giudice Tributario sarebbe stata estesa a tutte le controversie di carattere tributario anche quelle aventi ad oggetto appunto atti di carattere generale)</p>
<p>2. – La questione della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 s.m.i. sotto il profilo dell’istituito riparto fra Giudice Tributario e Giudice Amministrativo delle controversie in materia tributario rispetto all’art. 3 Cost. è manifestamente infondato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9328_9328.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-1-2007-n-1616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-1-2007-n-505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-1-2007-n-505/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-1-2007-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.505</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Rel. Santoleri Consorzio S.I.A. – Sistemi Integrati per l’Ambiente (Avv.ti D. Arlini e M. Guzzo) c. Italferr Spa (Avv. F.S. Mussari), V.D.P. Srl (n.c.), Studio Tecnico Ingg. Mule’ e Bastianello – M.&#038;B. Progettazione Ambiente e Trasporti (n.c.) sulla insussistenza del difetto di motivazione dell&#8217;esclusione dalla gara quando a</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-1-2007-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Rel. Santoleri  Consorzio S.I.A. – Sistemi Integrati per l’Ambiente (Avv.ti D. Arlini e M. Guzzo)	c. Italferr Spa (Avv. F.S. Mussari), V.D.P. Srl (n.c.), Studio Tecnico Ingg. Mule’ e Bastianello – M.&#038;B. Progettazione Ambiente e Trasporti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza del difetto di motivazione dell&#8217;esclusione dalla gara quando a seguito della costituzione in giudizio della stazione appaltante siano stati depositati atti dai quali dedurre precisamente le ragioni della stessa esclusione; sulla legittimità del giudizio di congruità affidato ad un soggetto diverso da quello indicato dal bando, appartenente al Servizio Interno di Valutazione degli Investimenti della stazione appaltante e sulla legittimità della richiesta di informazioni specifiche relative alle ore di lavoro di ciascun impiegato necessarie per un servizio di ingegneria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della p.a. – Gara – Difetto di motivazione dell’esclusione  &#8211; Deposito atti di gara in sede di costituzione in giudizio dai quali sia possibile evincere le ragioni dell’esclusione – Non sussiste																																																																																												</p>
<p>2) Contratti della p.a. – Offerta di gara – Verifica dell’anomalia – Ammissione della terza classificata previa verifica della congruità della seconda offerta – Legittimità</p>
<p>3) Contratti della p.a. – Gara – Giudizio di congruità operato da soggetto appartenente al Servizio Interno di Valutazione degli Investimenti della stazione appaltante – Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>4) Contratti della p.a. – Offerte di gara – Richiesta di informazioni specifiche relative alle ore di lavoro di ciascun impiegato necessarie al corretto svolgimento del servizio di ingegneria – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Non è fondata la censura del difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dalla gara, proposta prima cha la ricorrente venisse a conoscenza degli atti di gara, quando, con il deposito della documentazione all’atto della costituzione in giudizio della stazione appaltante, sia stata depositata anche la comunicazione interna del Servizio Interno preposto alla Valutazione degli Investimenti, dalla quale sia possibile evincere con assoluta chiarezza le ragioni per cui la stazione appaltante abbia reso giudizio di non congruità nei confronti della concorrente esclusa.</p>
<p>2) E’ legittima la verifica delle offerte di gara operata solo sui ribassi delle prime due classificate e conclusasi con l’esclusione della prima e l’ammissione della seconda e della terza, in quanto, se ritenuta congrua la seconda offerta classificata, anche la terza, che presenta un ribasso inferiore, deve presumersi congrua, a prescindere dalla verifica.</p>
<p>3) E’ legittimo il giudizio di congruità operato, in conformità con le previsioni della lex specialis, da un soggetto diverso da quello indicato nella lettera di invito, appartenente al Servizio Interno di Valutazione Investimenti della stazione appaltante, in quanto il responsabile del procedimento può avvalersi di organismi tecnici della stazione appaltante per esaminare le giustificazione offerte dai concorrenti e per valutare la congruità delle loro offerte.</p>
<p>4) E’ legittima e rientra nella discrezionalità amministrativa, la richiesta della stazione appaltante di produrre, in relazione all’appalto di un servizio di ingegneria, i cedolini paga, da cui dedurre il costo orario effettivamente sostenuto dai concorrenti ed il preciso riferimento alle ore/uomo necessarie per lo svolgimento di ogni tipologia di elaborato, quando il mero riferimento ai contratti collettivi di lavoro non può ritenersi sufficiente a verificare se l’importo indicato nelle offerte sia compatibile con le risorse ed i tempi esecutivi delle prestazioni indicate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211;	Sezione  Terza Ter-<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro        Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                           <br />
Dott. Stefano Fantini             Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 11160/05</b>, proposto dal <br />
<B>CONSORZIO SIA – SISTEMI INTEGRATI PER L’AMBIENTE </B>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Arlini e Michele Guzzo ed elettivamente domiciliato presso  il loro studio sito in Roma, Via G. Nicotera n. 29.</p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ITALFERR S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Saverio Mussari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24.</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>V.D.P. S.r.l</b>. in persona del legale rappresentante p.t., controinteressata, n.c.<br />
<b>STUDIO TECNICO INGG. MULE’ E BASTIANELLO – M &#038; B Progettazione Ambiente e Trasporti, </b>in persona degli Ingg. Mulè e Bastianello, controinteressato, n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento della ITALFERR S.p.A. di approvazione degli atti della gara avente ad oggetto “Servizi di supporto di ingegneria riguardanti lo Studio Preliminare e la Progettazione Definitiva per appalto integrato degli interventi di risanamento acustico delle fasce territoriali di pertinenza della linea Bologna-Lecce situati nella regione Marche e nella regione Abruzzo (1^ fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/00)”, da affidare mediante stipula di due Accordi Quadro;<br />	<br />
&#8211;	dei correlati Accordi Quadro, ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto stipulati da Italferr con i due soggetti controinteressati;<br />	<br />
&#8211;	dei verbali della Commissione di gara ivi compresi quelli afferenti il subprocedimento di verifica della incongruità dell’offerta del Consorzio ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di cui alla nota Italferr prot. AP AC 405/05/LJ del 23/11/05, mediante cui è stata comunicata al Consorzio ricorrente l’incongruità della sua offerta e, contestualmente, l’aggiudicazione della gara ai controinteressati;<br />	<br />
&#8211;	della relazione da SVI a RUP del 14/11/05, dell’Ordine di servizio AP AC n. 238 del 23/11/05 di aggiudicazione della gara, nonché dei criteri individuati nella lettera di invito volti a specificare la documentazione da produrre nella busta C;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Michele Guzzo per la parte ricorrente e l’Avv. Francesco Saverio Mussari per Italferr S.p.A.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con lettera prot. 300001866 del 10/8/05, la società Italferr S.p.A. ha invitato il consorzio SIA, qualificato ex art. 15 del D.Lgs. 158/95 per la categoria “Studi di impatto ambientale e supporto alla progettazione ambientale”, a presentare offerta per la gara avente ad oggetto “Servizi di supporto di ingegneria riguardanti lo Studio Preliminare e la Progettazione Definitiva per appalto integrato degli interventi di risanamento acustico delle fasce territoriali di pertinenza della linea Bologna-Lecce situati nella regione Marche e nella regione Abruzzo (1^ fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. ambiente 29/11/00)”.<br />
Tale gara, da aggiudicarsi in base al criterio del massimo ribasso, avrebbe dato luogo alla stipula di due Accordi Quadro, ciascuno dei quali di durata di 720 giorni annuali e consecutivi per un importo massimo di € 380.000 ciascuno.<br />
Nella lettera di invito si precisava che le ditte partecipanti alla gara avrebbero dovuto produrre tre buste, la A contenente la documentazione amministrativa, la B recante l’offerta economica e la C contenente la documentazione giustificativa dell’offerta economica da utilizzarsi in caso di verifica della congruità dell’offerta.<br />
Il Consorzio ricorrente ha offerto un ribasso del 51,000% sull’elenco prezzi a base di gara.<br />
Italferr, avendo ritenuto anomala l’offerta del consorzio ricorrente l’ha sottoposta a verifica, chiedendo anche documentazione integrativa con specifico riferimento al costo orario del personale impiegato e consistente in “cedolini paga, prospetti consuntivi del costo del personale, ogni altro documento atto a dimostrare la fondatezza dei costi assunti nell’elaborazione dell’offerta”.<br />
Successivamente Italferr ha chiesto ulteriore documentazione giustificativa.<br />
Con provvedimento del 23/11/05 Italferr ha comunicato al ricorrente la sua esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta e l’intervenuta aggiudicazione ai controinteressati Società V.D.P. S.r.l. e Studio Tecnico Ingg. Mulè e Bastianello che avevano offerto, rispettivamente, ribassi del 42,138% e del 39,976% sui prezzi unitari posti a base di gara.<br />
Avverso detto provvedimento, ed avverso i provvedimenti di aggiudicazione, il consorzio ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
Deduce il ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione non essendo indicate le ragioni per le quali è stato reso il giudizio di incongruità dell’offerta.<br />
2)	Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui fissa i criteri per la valutazione dell’anomalia delle offerte; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti e manifesta illogicità.<br />	<br />
Lamenta il ricorrente la violazione della lex specialis di gara, in quanto Italferr nel giudizio di anomalia avrebbe travalicato dai limiti che essa stessa si era prefissata.<br />
Nella lex specialis di gara, infatti, era stato chiesto di introdurre direttamente nella busta C i giustificativi da utilizzarsi in caso di verifica dell’anomalia dell’offerta, mentre nel subprocedimento Italferr avrebbe richiesto al ricorrente non soltanto chiarimenti in ordine al ribasso del costo orario del personale impiegato (fax del 6/10/05), ma anche documentazione atta a giustificare le produzioni indicate in termini di ore/uomo per ogni singola tipologia di elaborato (fax del 17/10/05), richiesta quest’ultima, che trascenderebbe dai limiti indicati nella lettera di invito.<br />
Detto elemento sarebbe quindi ultroneo, oltre che irrazionale non potendosi ridurre in termini di equazione matematica la forza lavoro, tenuto conto dell’importanza che riveste nell’ambito di questa prestazione l’esperienza professionale.<br />
3)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95 e della lettera di invito; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione.<br />	<br />
Ritiene il ricorrente che il giudizio di congruità avrebbe dovuto svolgersi non soltanto nei propri confronti, ma anche nei confronti delle offerte delle controinteressate che presentavano anch’esse ribassi molto consistenti.<br />
4)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 D.Lgs. 158/95; eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione.<br />	<br />
La stazione appaltante non avrebbe tenuto conto che il prezzo posto a base di gara sarebbe stato sovradimensionato rispetto all’onere effettivamente occorrente per la fornitura della prestazione: ciò si desumerebbe sia dall’entità dei ribassi offerti dalle partecipanti alla gara, sia dal confronto con le tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti.<br />
L’offerta presentata dal consorzio ricorrente sarebbe quindi in linea con i costi comuni.<br />
5)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95 e della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità.<br />	<br />
Il giudizio di anomalia sarebbe stato svolto da un soggetto, l’Ing. Arturo Turi, diverso da quello previsto nella lettera di invito (l’Ing. Raffaele Zurlo).<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso e per la condanna della società Italferr S.p.A. al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione dell’appalto.<br />
Italferr si è costituita in giudizio in data 15/12/05 e ha depositato i verbali di gara.<br />
Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti notificati il 29/12/05, ricevuti il 3-5/1/06,  e depositati il 30/12/05 con i quali ha dedotto gli ulteriori motivi di gravame:<br />
6)	Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità e carenza di istruttoria.<br />	<br />
Censura il ricorrente sia il giudizio di anomalia che i criteri individuati nella lettera di invito per giustificare l’offerta.<br />
Ritiene il ricorrente che l’elencazione dei documenti giustificativi richiesti e da produrre nella busta C non sarebbe tassativa, ma soltanto indicativa.<br />
Pertanto l’esclusione motivata con riferimento alla mancata produzione dei cedolini paga e dei prospetti consuntivi sarebbe illegittima, tanto più che la lettera di invito prevedeva la facoltà per gli interessati di produrre “ogni altro documento atto a dimostrare la fondatezza dei costi assunti nell’elaborazione dell’offerta”.<br />
Ritiene il ricorrente di aver ampiamente giustificato i costi del personale parametrandolo, per quanto riguarda il personale direttivo, al prezzo medio di mercato per le diverse figure professionali impiegate, per quello impiegatizio, facendo riferimento ai minimi retributivi recati dal CCNL vigente per le aziende del terziario, per i diversi livelli di inquadramento incrementati del 25%.<br />
Deduce di aver tenuto anche conto delle maggiorazioni retributive per indennità, trasferte, ecc.<br />
Nessun rilievo avrebbe quindi la mancata produzione dei cedolini paga essendo state ampiamente giustificate le spese per il personale.<br />
7)	Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 D.Lgs. 158/95; eccesso di potere per manifesta illogicità e carenza di istruttoria.<br />	<br />
Il giudizio di incongruità dell’offerta del ricorrente sarebbe illogico se confrontato con quello svolto nei confronti della controinteressata V.D.P. che avrebbe indicato costi più bassi per il personale e ciò nonostante avrebbe superato il giudizio di anomalia.<br />
8)	 Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 D.Lgs. 158/95; eccesso di potere per manifesta illogicità e carenza di istruttoria.<br />	<br />
Irrilevante sarebbe il riferimento all’errore materiale di calcolo nella composizione del ribasso, trattandosi di mero errore di calcolo non incidente sulla congruità dell’offerta.<br />
Insiste quindi il consorzio ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Italferr ha controdedotto sulle singole censure ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Con ordinanza n. 7295/05 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato con ordinanza n. 517/06 ha respinto l’appello confermando il provvedimento di primo grado.<br />
All’udienza pubblica del 23 novembre 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come meglio dedotto in narrativa, il consorzio ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta ed il provvedimento di aggiudicazione della gara stessa ai due controinteressati indicati in epigrafe.<br />
Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.<br />
La censura è stata proposta prima che il consorzio venisse a conoscenza degli atti di gara. Italferr, nel costituirsi in giudizio, ha depositato la documentazione di gara, nella quale è ricompresa la comunicazione interna della Direzione Estero e Controllo Investimenti – Valutazione investimenti &#8211;  in data 14/11/05, nella quale viene esaminata la documentazione giustificativa prodotta dal consorzio ricorrente.<br />
Da detta relazione si evincono con assoluta chiarezza le ragioni per le quali ITALFERR  ha reso il giudizio di non congruità.<br />
Ne deriva l’infondatezza della censura di difetto di motivazione.<br />
Altrettanto infondato, in quanto basato su erronei presupposti di fatto, è il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata sottoposizione a verifica delle offerte delle controinteressate: dalla relazione del 14/11/05 emerge che il giudizio di verifica è stato svolto non soltanto nei confronti del consorzio ricorrente, ma anche della seconda classificata società V.D.P. S.r.l., che aveva proposto anch’essa un forte ribasso.<br />
Essendo stata ritenuta congrua l’offerta della società V.D.P. S.r.l., logicamente Italferr ha evitato di sottoporre a verifica anche l’offerta presentata dallo Studio Tecnico Mulè e Bastianelli, atteso che detta offerta, presentando  un ribasso inferiore, doveva quindi presumersi come congrua.<br />
Altrettanto infondata è la quarta censura in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, sono state presentate anche offerte con minimi ribassi.<br />
Quanto al quinto motivo, è sufficiente rilevare che ai sensi dell’art. 89 comma 2 del D.P.R. 554/99, il responsabile del procedimento può avvalersi di organismi tecnici della stazione appaltante per esaminare la giustificazioni offerte dei concorrenti e per valutare la congruità delle loro offerte.<br />
Ne consegue che legittimamente Italferr si è avvalsa del proprio servizio interno Valutazione Investimenti. L’Ing. Zurlo ha poi adottato le decisioni in ordine al giudizio di congruità nel pieno rispetto delle previsioni della lex specialis di gara.<br />
Il secondo motivo di impugnazione deve essere invece esaminato congiuntamente alle censure proposte con i motivi aggiunti, attenendo  specificatamente al giudizio di non congruità dell’offerta.<br />
Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare la motivazione con la quale la stazione appaltante ha reso detto giudizio di incongruità.<br />
Innanzitutto, il Consorzio Sia non ha provveduto ad inserire nella busta C, a corredo dell’offerta, i documenti giustificativi del costo del personale richiesti espressamente dalla lex specialis di gara.<br />
La suddetta documentazione, poi, non è stata prodotta neppure a seguito di esplicita richiesta formulata dalla stazione appaltante con nota del 6 ottobre 2005.<br />
Italferr ha inoltre constatato la anormalmente bassa incidenza prevista per le ore/uomo per tipologia di elaborato.<br />
Ha infine rilevato un errore di calcolo nella formulazione del ribasso, errore però che non ha assunto rilievo ai fini del giudizio di non congruità (come è agevole desumere dalla lettura della stessa relazione).<br />
In sintesi, quindi, la stazione appaltante – al di là degli errori materiali e delle omissioni documentali – ha ritenuto non congrua l’offerta del consorzio ricorrente poiché “le produzioni previste per la realizzazione degli elaborati non risultano compatibili con i tempi effettivamente necessari all’esecuzione a regola l’arte delle attività oggetto dell’affidamento”.<br />
Ne consegue che il motivo principale che ha portato all’esclusione dalla gara non risiede tanto nell’omesso deposito dei cedolini paga e dei prospetti consuntivi del costo per il personale, quanto piuttosto nella inattendibilità delle previsioni formulate dal ricorrente in ordine alle ore di ingegneria necessarie al corretto svolgimento  del servizio.<br />
In un servizio di ingegneria quale quello in questione, è del tutto evidente che la spesa per il personale – elemento di costo essenziale &#8211; deriva dal costo orario del personale impiegato e dal numero di ore necessarie per lo svolgimento di ciascun elaborato. Correttamente, quindi, Italferr per poter valutare l’attendibilità delle offerte ha chiesto giustificazioni sia con riferimento al costo orario effettivamente sostenuto dai concorrenti (di qui la richiesta di deposito dei cedolini paga), sia con riferimento alle ore/uomo necessarie per lo svolgimento di ciascuna tipologia di elaborato.<br />
Nessuna violazione della lex specialis è quindi rinvenibile per la richiesta di queste giustificazioni, rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante chiedere tutti i chiarimenti necessari al fine di valutare la congruità delle offerte presentate dai concorrenti.<br />
Peraltro, non sono rinvenibili in questo caso neppure profili di illogicità o irrazionalità, atteso che gli elementi di fatto richiesti da Italferr costituiscono i corretti parametri sulla base dei quali verificare la congruità dei costi computati dall’offerente, e di accertare, quindi, la compatibilità del ribasso offerto con la corretta esecuzione della prestazione.<br />
Pertanto il secondo motivo di gravame può essere respinto.<br />
Altrettanto infondato è il primo dei motivi aggiunti (sesto motivo) in quanto – come già rilevato – la mancata produzione dei cedolini paga non ha costituito il motivo essenziale per il quale il giudizio di verifica sull’anomalia dell’offerta si è concluso negativamente per il consorzio ricorrente; in ogni caso l’offerente avrebbe dovuto dare compiuta esecuzione a quanto dedotto nella lex specialis di gara provvedendo al deposito di quanto richiesto dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità, essendo suo preciso onere produrre la documentazione, specie se richiesta a seguito di esplicita domanda formulata dalla stazione appaltante, non potendo decidere in via autonoma quale dovesse essere la documentazione necessaria per lo svolgimento del giudizio di congruità.<br />
Peraltro, il riferimento ai contratti collettivi di lavoro non poteva ritenersi sufficiente ad integrare le giustificazioni richieste, poiché la stazione appaltante doveva verificare se l’importo indicato fosse compatibile con le risorse ed i tempi esecutivi delle prestazioni indicati nella sua offerta.<br />
Quanto al giudizio di congruità dell’offerta della società V.D.P. S.r.l., è sufficiente rilevare che è stato reso dopo che la stessa società aveva provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta, consentendo alla stazione appaltante di verificare &#8211; in concreto – l’attendibilità delle previsioni sui costi e sull’utile indicato.<br />
Altrettanto infondato – se non addirittura inammissibile – è l’ultimo motivo con il quale si lamenta l’illegittimo riferimento all’errore di calcolo: come già rilevato, la stazione appaltante non ha dato alcun rilievo a questo aspetto, essendo state ben altre le ragioni per le quali l’offerta del consorzio SIA è stata ritenuta anomala non giustificata.<br />
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>respinge<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte resistente che liquida in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2006.<br />	<br />
Francesco Corsaro                         PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-1-2007-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Rel. Martino F. de Jorio (Avv.ti L. Longo e F. de Jorio) c. Presidente del Tribunale di Roma p.t.; Ministero della Giustizia; Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. dello Stato) sulla carenza di legittimazione ad agire delle parti offese in un procedimento penale contro il provvedimento di sospensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio, Rel. Martino<br /> F. de Jorio (Avv.ti L. Longo e F. de Jorio)	c. Presidente del Tribunale di Roma p.t.; Ministero della Giustizia; Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di legittimazione ad agire delle parti offese in un procedimento penale contro il provvedimento di sospensione del procedimento disposto a causa della riforma del giudice unico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Parti offese in un procedimento penale sospeso in vista dell’attuazione delle riforma del giudice unico &#8211;  Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste un interesse legittimo in capo ai ricorrenti che siano parti offese in un procedimento penale coinvolto nella temporanea sospensione delle udienze dibattimentali disposta con decreto del Pretore Dirigente presso la Pretura, in vista dell’attuazione della riforma del giudice unico, in quanto essi non sono portatori di un interesse legittimo normativamente qualificato e differenziato da quello della collettività generale alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari e dei procedimenti penali, bensì del diritto soggettivo fondamentale alla tutela giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio				Presidente<br />	<br />
Silvia Martino					           Componente rel.<br />	<br />
Roberto Caponigro				           Componente </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 12224 del 1999 proposto da <br />
<b>Fabrizio e Fabio de Jorio,</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Filippo Longo e Fabio de Jorio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Calderini n. 68;  </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Presidente del Tribunale di Roma p.t.,</b> Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;<br />
<b><br />
per l’annullamento<br />
</b>1) delibera del Pretore Dirigente Supplente presso la Pretura Penale di Roma del 28 dicembre 1998, comunicato ai ricorrenti il 3 settembre 1999;<br />
2) della delibera del C.S.M. del 11 marzo 1999, comunicata ai ricorrenti il 14 agosto 1999;<br />
3) di tutti gli altri atti presupposti, prodromici, connessi e conseguenziali a quelli sopra indicati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 6.12.2006 la relazione del dr. Silvia Martino (nessuno è presente per le parti);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	I ricorrenti, persone offese dal reato nel procedimento iscritto al n.  35834/98 del Tribunale di Roma, impugnano il decreto in data 28.12.1998 con cui il Pretore Dirigente supplente disponeva, in vista dell’attuazione della riforma del giudice unico, la sospensione, allo stato, della fissazione di ulteriori udienze dibattimentali, eccezion fatta per quelle riguardanti procedimenti per direttissima e per delitti di omicidio colposo, nonché la successiva delibera del C.S.M. in data 11.3.1999, confermativa di tale determinazione.<br />	<br />
I ricorrenti esponevano di avere vanamente richiesto al giudice del dibattimento la fissazione dell’udienza, e deducevano, con unico articolato mezzo di gravame, la violazione dell’art. 24 Cost., delle norme che regolano i poteri dei dirigenti degli Uffici giudiziari in materia di organizzazione degli uffici medesimi, delle norme del c.p.p. che regolano il corretto svolgimento del processo penale, dello stesso art. 227 del d.lgs. n. 51/98 (il cui fine è quello di accelerare la definizione dei procedimenti), nonché, infine, la disparità di trattamento tra coloro che erano parte di procedimenti penali ricadenti nella competenza territoriale della Pretura di Roma e tutti gli altri cittadini.<br />
Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate, depositando documenti e memorie.<br />
Con ordinanza n. 3059/99, resa nella c.c. del 27.10.1999, è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6.12.2006.<br />
2.	Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
I ricorrenti &#8211; ancorché parti offese in un procedimento penale coinvolto dalla temporanea sospensione delle udienze dibattimentali, disposta dal decreto  impugnato &#8211;  non sono portatori di un interesse legittimo, normativamente qualificato e differenziato da quello della collettività generale, alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari e dei processi penali. <br />
L’interesse pubblico al corretto andamento dei processi, e alla tutela penale, non è, infatti, soggettivizzato, tanto che, così come correttamente rilevato dall’amministrazione, la stessa celebrazione del dibattimento nei confronti di un imputato, non mira, di per sé, a soddisfare un interesse del privato, sia pure persona offesa dal reato, bensì un interesse pubblico.<br />
I ricorrrenti stessi lamentano, a ben vedere, la lesione non già di un interesse legittimo, bensì del diritto soggettivo fondamentale alla tutela giurisdizionale da parte di un provvedimento che assumono adottato in assoluta carenza di potere. <br />
Orbene, poiché la tutela del diritto di difesa in giudizio &#8211; ancorché vulnerato da atti strumentali, propedeutici all’esercizio della funzione giurisdizionale &#8211;  non può che avvenire nell’ambito del medesimo processo, attraverso gli strumenti propri di quest’ultimo, il ricorso, come già evidenziato in sede cautelare, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Motivi di equità inducono peraltro a compensare tra le parti le spese di giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12.2006.<br />
Antonino Savo Amodio   Presidente<br />
Silvia Martino                 Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.107</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est.G. Lanzetta (Avv. O. Landi ) contro il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, il Conservatorio Statale di musica &#8220;L. Cherubini&#8221; di Firenze e la Comm.ne Elett. Direttore Conservatorio Cherubini &#8211; Firenze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di P. Biordi (non costituito) ed M. Ceccanti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br />G. Lanzetta (Avv. O. Landi ) contro il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, il Conservatorio Statale di musica &#8220;L. Cherubini&#8221; di Firenze e la Comm.ne Elett. Direttore Conservatorio Cherubini &#8211; Firenze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di P. Biordi (non costituito) ed M. Ceccanti (Avv.ti S. Grassi ed F. Meschini Grassi)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accertamento del possesso dei requisiti per la titolarità dell&#8217;elettorato passivo per la nomina a Direttore di un Conservatorio non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Vertenza concernente l’accertamento del possesso dei requisiti per la titolarità dell’elettorato passivo per la nomina a Direttore di un Conservatorio &#8211; Non attiene alla materia concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La vertenza concernente l’accertamento del possesso dei requisiti per la titolarità dell’elettorato passivo per la nomina a Direttore di un Conservatorio non attiene alla materia concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. A non diverso esito si perviene riguardando la materia del contendere sotto l’aspetto dello status giuridico dei docenti dei conservatori musicali che non appare assimilabile a quello dei docenti universitari per i quali viene conservata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo viceversa detta posizione accomunata a quella del pubblico impiego privatizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;accertamento del possesso dei requisiti per la titolarità dell&#8217;elettorato passivo per la nomina a Direttore di un Conservatorio non rientra nella giurisdizione del giudice amminist</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio  del  24 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 2011/2006  proposto da:</p>
<p><b>LANZETTA GIUSEPPE</b>  rappresentato e difeso da: LANDI OLIVIERO  con  domicilio eletto in FIRENZE VIA CAVOUR 83 pressoLANDI OLIVIERO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
<b>CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “L. CHERUBINI” DI FIRENZE  </b><br />
<b>COMM.NE ELETT. DIRETTORE CONSERVATORIO CHERUBINI &#8211; FIRENZE </b> <br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4  presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>BIORDI PAOLO</b>   non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CECCANTI MAURO</b> rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANOMESCHINI GRASSI FIORELLA con domicilio eletto in FIRENZECORSO ITALIA N. 2 pressoGRASSI STEFANO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
degli atti, delle operazioni e dei provvedimenti degli Organi intimati nelle parti in cui ammettono, eleggono e nominano il controinteressato e non nominano il ricorrente nella funzione di Direttore del Conservatorio intimato, ed in particolare del verbale della Commissione per l’elezione del Direttore in data 4 settembre 2006, nella parte in cui ammette il controinteressato; del verbale conclusivo della Commissione elettorale per l’elezione del Direttore, in data 30 settembre 2006, nella parte in cui pone al primo posto il controinteressato, con attribuzione dei relativi voti, nonchè del Decreto di nomina, sempre del controinteressato, emanato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, n. 39 in data 11.10.2006, e comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CECCANTI MAURO <br />
COMM.NE ELETT. DIRETTORE CONSERVATORIO CHERUBINI &#8211; FIRENZE <br />
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “L. CHERUBINI” DI FIRENZE <br />
MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA <br />
Udito il relatore Cons. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Oliviero Landi, F.Meschini Grassi  e M Raugei (Avv. dello Stato);</p>
<p>	Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00;<br />	<br />
	Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata; <br />	<br />
Rilevato che:<br />
&#8211; il ricorrente impugna gli atti del procedimento per l’elezione del Direttore del Conservatorio musicale “L. Cherubini” di Firenze, ivi compreso il decreto ministeriale di nomina del controinteressato, come in epigrafe precisato;<br />
&#8211; viene dedotta la violazione dell’art. 8 dello Statuto del Conservatorio sotto il profilo dell’indebito riconoscimento, in capo al controinteressato, del possesso del requisito dell’“esperienza professionale e di direzione”;<br />
Ritenuto che:<br />
&#8211; anche in difetto di prospettazione di parte il Giudice deve porsi, d’ufficio, le questioni che attengono alla sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in esame;<br />
Considerato che:<br />
&#8211; la questione sottoposta al Collegio non attiene alla materia concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 riserva alla cognizione del giudice amministrativo, ma trattasi di vertenza concernente l’accertamento del p<br />
&#8211; a non diverso esito si perviene riguardando la materia del contendere sotto l’aspetto dello status giuridico dei docenti dei conservatori musicali che non appare assimilabile a quello dei docenti universitari per i quali viene conservata la giurisdizion<br />
Ritenuto pertanto che:<br />
&#8211; la cognizione della controversia appartenga al giudice ordinario e, pertanto, debba dichiararsi l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
&#8211; le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in presenza di giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 24 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Saverio  ROMANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bernardo MASSARI 	&#8211; Consigliere, rel. est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 GENNAIO 2007<br />
Firenze, lì 25 GENNAIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1648</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-1-2007-n-1648/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-1-2007-n-1648/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1648</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Rel. Salvago – P.M. Apice Tifoni (avv.ti Brandi, Sciacca) c. A.T.E.R. (avv.ti Albanese, Tramonti) revoca alloggi popolari 1. Edilizia residenziale pubblica – Revoca e decadenza assegnazione alloggi – Potere – P.A. e non Giudice Ordinario. 2. Edilizia residenziale pubblica – Revoca e decadenza assegnazione alloggi – Forma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-1-2007-n-1648/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1648</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-1-2007-n-1648/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1648</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Salvago – P.M. Apice<br /> Tifoni (avv.ti Brandi, Sciacca) c. A.T.E.R. (avv.ti Albanese, Tramonti)</span></p>
<hr />
<p>revoca alloggi popolari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia residenziale pubblica – Revoca e decadenza assegnazione alloggi – Potere – P.A. e non Giudice Ordinario.</p>
<p>2. Edilizia residenziale pubblica – Revoca e decadenza assegnazione alloggi – Forma scritta.</p>
<p>3. Edilizia residenziale pubblica – Revoca assegnazione alloggi – Domanda di cessione in proprietà – Irrilevante.</p>
<p>4. Edilizia residenziale pubblica – Revoca e decadenza assegnazione alloggi – Abbandono non autorizzato alloggio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Giudice Ordinario non ha il potere di pronunciare la revoca o la decadenza dell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, spettando tale potere solatanto alla P.A: nell’esercizio dei poteri autoritativi.</p>
<p>2. La revoca da parte della P.A: dell’assegnazione degli alloggi deve essere adottata per scritto, ma non necessita di formule particolari, potendosi desumere dal contenuto sostanziale dell’atto e dal complessivo comportamento della P.A.</p>
<p>3. La revoca è consentita anche dopo che l’assegnatario ha formulato la domanda di cessione in proprietà o riscatto, finchè non è stipulato l’atto scritto di proprietà.</p>
<p>4. Per evitare la decadenza dell’assegnazione per mancata occupazione dell’immobile, non è sufficiente la semplice tenuta a disposizione dell’alloggio, ma è necessaria la dimora effettiva e abituale, essendo irrilevanti i motivi per cui l’assegnatario ha abbandonato l’alloggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">revoca alloggi popolari</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9384_CASS_9384.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-25-1-2007-n-1648/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.1648</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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