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	<title>25/06/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/06/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:22:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/lannullamento-di-ufficio-di-un-concorso-pubblico-non-deve-essere-preceduto-dalla-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/">l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</a></p>
<p>Concorso pubblico &#8211; Annullamento di Ufficio &#8211; Disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti e della graduatoria &#8211; Non va preceduto dalla comunicazione di avvio L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/lannullamento-di-ufficio-di-un-concorso-pubblico-non-deve-essere-preceduto-dalla-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/">l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</a></p>
<p>Concorso pubblico &#8211; Annullamento di Ufficio &#8211; Disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti e della graduatoria &#8211; Non va preceduto dalla comunicazione di avvio</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da parte del competente organo dell&#8217;Amministrazione, non può considerarsi come il risultato di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale ma, piuttosto, come la conclusione dell&#8217;unico procedimento predisposto per l&#8217;assunzione, iniziato con l&#8217;indizione della selezione e proseguito con l&#8217;esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ne consegue che, non avendo natura di atto finale di un procedimento di secondo grado ma di atto posto in essere nell&#8217;ambito del più generale procedimento concorsuale non definito, l&#8217;atto di annullamento della delibera di indizione della selezione, non deve essere preceduto dall&#8217;avviso d‘inizio del procedimento (T.A.R. Toscana, sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218, che richiama T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 846, T.A.R. Lazio, sez. III-quater, 22 novembre 2013 n. 9992; T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1064).</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 25/06/2024</p>
<p class="registri">N. 00773/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 00012/2024 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Michele Bengasi Fiorini, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Eleonora Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune di Aulla, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">Andrea Donati, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Mendogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini, n. 3;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo">della determinazione del Comune di Aulla n.1428 del 23.10.2023, avente ad oggetto il “procedimento di annullamento d&#8221;ufficio, ai sensi dell&#8221;art. 21-nonies della legge 241/1990, del bando e di tutti gli atti del &#8220;concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico indetto con determina dirigenziale n. 1576 del 28.10.2022”. assunzione provvedimento finale”, mai notificata al ricorrente e di cui lo stesso ha avuto conoscenza in data 31.10.2023;</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 febbraio 2024:</p>
<p class="popolo">&#8211; della determinazione del Comune di Aulla n. 1749 del 21 dicembre 2023 del Comune di Aulla, avente ad oggetto “Indizione concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico” a firma del Segretario Generale;</p>
<p class="popolo">&#8211; del bando di concorso del Comune di Aulla pubblicato in data 11 gennaio 2024, avente ad oggetto “concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico”;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aulla e di Andrea Donati;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">Con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Aulla n.1428 del 23.10.2023, avente ad oggetto il “<i>procedimento di annullamento d&#8221;ufficio, ai sensi dell&#8221;art. 21-nonies della legge 241/1990, del bando e di tutti gli atti del &#8220;concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico indetto con determina dirigenziale n. 1576 del 28.10.202</i>2”. <i>Assunzione provvedimento finale</i>”, che il ricorrente afferma di aver conosciuto in data 31.10.2023.</p>
<p class="popolo">Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I) Violazione degli artt.1 e 3 della l. n.241 della legge 7 agosto 1990, violazione degli artt. 88 e 89 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, violazione degli artt. 7 e 18-<i>bis</i> del d.P.R. 9 maggio 1994 n.487, violazione e/o falsa applicazione degli artt.35, “Reclutamento del personale”, comma 3, lett. e), e comma 7, e 28, “Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”, comma 1-<i>bis</i>, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165; violazione e/o falsa applicazione del d.m. del 28.09.2022, paragrafi 3.3 e 3.4; violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 6 e 7della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; violazione dell’art.30 del Regolamento dei Concorsi approvato con delibera della giunta comunale di Aulla n.101 del 29.12.2008; eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento; II) Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990 n.241, ulteriore violazione dell’art.21-<i>nonies</i> della l. 7 agosto 1990 n.241, ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione.</p>
<p class="popolo">Si sono costituiti in giudizio il Comune di Aulla e Andrea Donati.</p>
<p class="popolo">All’udienza camerale del 16 gennaio 2024 il ricorrente ha rinunciato, allo stato, all’istanza cautelare, con riserva di proporre motivi aggiunti. Il Presidente, pertanto, ha preso atto della rinuncia, allo stato, alla domanda cautelare formulata dal difensore di parte ricorrente e ha fissato l’udienza pubblica del 23 maggio 2024 per la prosecuzione della causa nel merito.</p>
<p class="popolo">In data 7 febbraio 2024 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione del Comune di Aulla n. 1749 del 21 dicembre 2023, avente ad oggetto “<i>Indizione concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico</i>” a firma del Segretario Generale e avverso il bando di concorso del Comune di Aulla pubblicato in data 11 gennaio 2024, avente ad oggetto “<i>concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico</i>”, deducendone l’illegittimità derivata per illegittimità della determina di annullamento in autotutela della precedente procedura del Comune di Aulla n. 1428 del 23 ottobre 2023, già impugnata con il ricorso principale.</p>
<p class="popolo">Con ordinanza n. 139 del 7 marzo 2024, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso per motivi aggiunti, ai soli fini della fissazione dell’udienza per la trattazione di merito, confermando l’udienza pubblica del 23 maggio 2024.</p>
<p class="popolo">All’udienza pubblica del 23 maggio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. – Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente sostiene che il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe illogico e pretestuoso, poiché i contenuti del bando erano conformi all’art. 30 del regolamento dei concorsi del Comune di Aulla, il quale prevedrebbe i contenuti delle prove di selezione del concorso, richiedendo per il profilo professionale che qui interessa una prima prova “scritta teorica”, quella che il Comune non ha ritenuto sufficientemente “<i>problem solving</i>”, e una seconda, la quale “&#8230;<i>oltre a impegnare il candidato alle prestazioni di cui alla prova scritta teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollevate</i>&#8230;”; nonché una prova orale e cioè “&#8230;<i>quella nella quale si procede, attraverso interrogazioni sulle materie indicate nel bando, a conoscere l’ampiezza di preparazione ed esperienza del candidato, il suo modo di esporre ed altri aspetti relazionali..</i>.”.</p>
<p class="popolo">Più nello specifico, secondo il ricorrente tutti quei contenuti necessari delle prove asseritamente mancanti e che avevano giustificato il provvedimento di annullamento in autotutela facevano parte dell’oggetto della seconda prova scritta e di quella orale.</p>
<p class="popolo">Infine, il ricorrente sostiene che l’art.6 del bando di concorso autoannullato non si porrebbe nemmeno in contrasto con il comma 1-<i>bis </i>dell’art.28 del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto con l’art.3 del d.l. n. 80 del 2021, conv. con l. n. 113 del 2021 anche dove lo si ritenesse direttamente applicabile “omisso medio” agli enti locali territoriali, prescindendo cioè dai relativi regolamenti di autonomia.</p>
<p class="popolo">In ogni caso, secondo il ricorrente, il comma 1-<i>bis</i> dell’art.28 citato non sarebbe applicabile <i>ratione temporis</i> al bando in oggetto del 6 dicembre 2022, proprio perché soltanto con l’art.1 del d.P.R. 16 giugno 2023 n.82, integrativo del d.P.R. n. 487 del 1994 si è previsto che “<i>I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all’art.3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113</i>”. Quindi, anche a ritenere direttamente applicabile al Comune di Aulla e ai suoi concorsi tale previsione del regolamento governativo citato, essa avrebbe potuto costituire parametro di legittimità di un bando di concorso soltanto dopo il 14 luglio 2023 (tenuto conto della pubblicazione del d.P.R. n. 82 del 2023 in G.U. n.150 del 29 giugno 2023). Ciò, a parere del ricorrente, renderebbe prima di tutto irrilevante a questi fini, ma soprattutto pretestuosa, la dedotta violazione da parte del bando del paragrafo 3.3 del d.m. 28 settembre 2022 nel quale sono state approvate tali “linee guida”.</p>
<p class="popolo">Il Collegio ritiene opportuno partire dall’analisi della disciplina relativa all’accesso al pubblico impiego e, nello specifico, alla dirigenza pubblica.</p>
<p class="popolo">L’art. 1, comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 <i>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</i>” (il cui art. 18-<i>bis</i> prevede che “<i>Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell&#8217;articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</i>) prevede che “<i>L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>”.</p>
<p class="popolo">Il richiamato art. 35, al comma 3, stabilisce che: “<i>3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:…b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</i>”. Inoltre, l’art. 35, comma 5.2., dispone che “<i>Il Dipartimento della funzione pubblica…elabora…linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali…</i>”. Si precisa che l’art. 70, comma 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 è chiaro nel disporre che “<i>In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti”</i>.</p>
<p class="popolo">Inoltre, l’art. 88 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è chiaro nello stabilire che “<i>All&#8217;ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni</i> [oggi d.lgs. n. 165 del 2001]<i>, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”</i>; il successivo art. 89, inoltre, precisa che “<i>3.</i> <i>I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall&#8217;articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni </i>[oggi d.lgs. n. 165 del 2001]<i>. 4. In mancanza di disciplina regolamentare sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487</i>”.</p>
<p class="popolo">Le Linee guida richiamate dall’art. 35, comma 5.2. sono state elaborate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la direttiva del 24 aprile 2018, n. 3 “<i>Linee guida sulle procedure concorsuali</i>”.</p>
<p class="popolo">Quest’ultima, nella parte II, punto 6, rubricato “<i>Le prove</i>”, prevede che “<i>Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari</i>”, specificando che “<i>Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato</i>”, che “<i>ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari</i>”, che “<i>La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull’applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato. Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso.</i>” e che “<i>Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni</i>”.</p>
<p class="popolo">Già dall’analisi della suddetta direttiva emerge chiaramente la volontà del legislatore di fissare delle regole affinché tutte le prove di un concorso pubblico, siano esse teoriche o pratiche, non si limitino ad accertare conoscenze nozionistiche, ma anche la capacità di risolvere problemi concreti, di analisi e di rielaborazione.</p>
<p class="popolo">Il comma 1-<i>bis</i> dell’art. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall’art. 3, comma 3, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, invece, prevede quanto segue: “<i>Nelle procedure concorsuali per l&#8217;accesso alla dirigenza in aggiunta all&#8217;accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti</i>”.</p>
<p class="popolo">L’art. 3, comma 6 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, inoltre, stabilisce che “<i>Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai fini dell&#8217;attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell&#8217;amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida</i>”.</p>
<p class="popolo">Le linee guida sono state adottate con d.m. 28 settembre 2022 le quali, al punto 3.3., rubricato “<i>Rimodulazione delle prove concorsuali</i>”, prevedono espressamente che “<i>mancando al momento disposizioni normative riguardanti le modalità di svolgimento di specifiche prove destinate alla valutazione delle competenze dei candidati, occorrerà che i bandi di concorso vengano formulati in osservanza delle norme vigenti riguardanti lo svolgimento e la valutazione delle prove d&#8217;esame dirette ad accertare le conoscenze dei candidati e, nel contempo, diano applicazione alle disposizioni introdotte dal D.L. 80/2021, modificative dell&#8217;art. 28 del D.lgs. 165/2001. Nei paragrafi che seguono vengono pertanto fornite alcune raccomandazioni in osservanza delle attuali disposizioni riguardanti: la tipologia delle prove da sostenere (preselettive, scritte, orali, esame dei titoli ove previsto), il loro numero e successione, i punteggi che ne consentono il superamento e la composizione della commissione esaminatrice, considerando al contempo l&#8217;opportuna e oculata modulazione delle innovazioni recate dal D.L. 80/2021.</i>” e, per quanto riguarda le prove scritte, precisa chiaramente che: “<i>Relativamente alle prove scritte, tenendo fermo il numero stabilito dalle disposizioni vigenti per lo specifico concorso, potrà essere richiesto ai candidati di sviluppare uno o più elaborati da cui risulti possibile rilevare sia la corretta trattazione di problematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle materie stabilite dal bando sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche. La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l&#8217;orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l&#8217; In-basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida.”</i>; mentre, per quanto riguarda la prova orale, che “<i>Relativamente alla prova orale non si rilevano particolari complessità, potendo la commissione d&#8217;esame richiedere al candidato, oltre che di rispondere a quesiti sulle materie stabilite dal bando, di cimentarsi in una o più delle prove situazionali descritte nel Capitolo 2.3 (presentazione, interview simulation, intervista comportamentale) in esito alle quali saranno valutati gli elementi riguardanti lo stile di leadership del candidato, le sue doti comunicative, la capacità di gestire lo stress, le capacità relazionali. In questa sede risulta opportuno approfondire attraverso il colloquio motivazionale anche gli aspetti inerenti alla motivazione individuale che devono sorreggere l&#8217;assunzione di ruoli dirigenziali, come previsto dall&#8217;art. 28, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2021. È fortemente raccomandata, ai fini di una più approfondita valutazione da parte della commissione, la somministrazione di un test autodescrittivo (ad esempio, sugli stili lavorativi, i comportamenti organizzativi abituali etc.) mirato all&#8217;emersione del profilo attitudinale del candidato nella stessa giornata in cui si svolge la prova, in tempi immediatamente precedenti il colloquio. Il test sarà allegato al verbale di seduta”.</i></p>
<p class="popolo">Le stesse Linee Guida chiariscono che esse sono volte “…<i>a declinare in indicazioni operative i principi fondamentali dettati in materia dalla nuova normativa sul reclutamento, al fine di assicurare l&#8217;omogeneità di operato delle amministrazioni in questo ambito</i>”, precisando che tali Linee Guida, proprio perché volte ad assicurare l’omogeneità di operato di tutte le amministrazioni in questo ambito, in forza dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 80 del 20211, come modificato dal d.l. n. 36 del 2022, siano adottate dal Ministro della pubblica amministrazione con proprio decreto, ma previa intesa in sede di Conferenza unificata (e sulla base di proposte della Scuola Nazionale dell&#8217;Amministrazione).</p>
<p class="popolo">Il d.m. chiarisce ulteriormente che “<i>Le disposizioni in materia di reclutamento di dirigenti pubblici introdotte dal D.L. 80/2021, modificative dell&#8217;art. 28 del D.lgs. 165/2001, comportano l&#8217;adozione, da parte delle amministrazioni, di misure idonee a prevedere che le selezioni vengano aggiornate al fine di consentire la valutazione, insieme alle conoscenze, delle competenze (capacità, attitudini) e delle motivazioni dei candidati in rapporto alle posizioni da ricoprire</i>”, evidenziando che “<i>Si tratta di un&#8217;innovazione sostanziale delle procedure concorsuali, in quanto tocca aspetti che sino ad ora erano stati solo parzialmente considerati ai fini della definizione del profilo professionale occorrente per la copertura di posizioni dirigenziali (essendo quest&#8217;ultima basata esclusivamente sulla conoscenza delle specifiche materie oggetto del bando di concorso). Le nuove modalità di reclutamento comportano un allargamento del campo di valutazione delle potenzialità dei candidati, che dovrà riguardare profili attinenti a qualità personali che possano essere indicative dell&#8217;effettiva idoneità a ricoprire ruoli dirigenziali. Ancor di più viene, quindi, ad essere valorizzato il ruolo della procedura concorsuale diretta al posizionamento ottimale delle risorse in rapporto alle aspettative di miglioramento dei servizi pubblici”</i>.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda l’applicabilità alla fattispecie in esame del d.m. 28 settembre 2022, ci si limita ad osservare che al punto 1.3. del suddetto decreto, rubricato “<i>Accesso alla dirigenza nelle altre amministrazioni</i>” si chiarisce quanto segue: “<i>Le tipologie di procedure sopra descritte riguardano direttamente le amministrazioni centrali. Per le altre amministrazioni, e in particolare per gli Enti territoriali, sussistono i margini di autonomia previsti dai rispettivi ordinamenti e, per il reclutamento da parte delle Regioni, dal Titolo V della Costituzione. Tuttavia, come già detto, i principi che informano la disciplina introdotta dai commi 3 e 4 dell&#8217;art. 3 del D.L. 80/2021 possono e devono ispirare le procedure di reclutamento di tutte le pubbliche amministrazioni, anche per il tramite delle presenti Linee guida, definite d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del D.lgs. 281/1997. In questa prospettiva, si ritengono dunque applicabili anche alle amministrazioni diverse da quelle centrali i principi relativi all&#8217;esigenza di definire nel bando gli ambiti di competenza da valutare e la previsione della valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti</i>”.</p>
<p class="popolo">È chiaro pertanto l’intento generale del legislatore di introdurre, per le specifiche procedure di accesso per la dirigenza, criteri di selezione omogenei e idonei a valutare non soltanto le mere conoscenze teoriche, ma anche la capacità di fornire soluzioni appropriate a problemi concreti e, in generale, l’idoneità a rivestire il ruolo di dirigente che richiede capacità manageriali diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste al un funzionario pubblico.</p>
<p class="popolo">Ebbene, nel provvedimento di annullamento in autotutela oggetto di impugnazione, per quanto interessa in questa sede, si legge quanto segue: “<i>visto il Regolamento dei concorsi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 29/12/2008;…c) La modalità di predisposizione delle prove di concorso che, sulla base del bando, potevano essere formulate come domande a risposta sintetica oppure mediante un elaborato scritto su una o più delle materie indicate nel bando medesimo, e quindi con modalità non pienamente conformi alle Linee Guida del Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Direttiva n.3/2018 e Direttiva del 28 settembre 2022);</i>…<i>evidenziato…che, per quanto relativo al profilo c) sopra descritto, sussistano, invece, elementi tali da giustificare una analisi organica delle più recenti novità normative, sempre ed esclusivamente per la tutela dell’interesse pubblico dell’Ente finalizzato ad avere il dipendente più idoneo a ricoprire un incarico delicato e determinante quale quello del dirigente tecnico; viste le Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del 24 aprile 2018, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di prove di concorso e di commissioni di concorso (rispettivamente, paragrafi 6 e 7) e del D.M. del 28 settembre 2022…”; </i>con la seguente precisa motivazione “<i>considerato che, nel caso di specie, per quanto riguarda le modalità di predisposizione delle prove scritte e orali indicate nel bando di concorso (domande a risposta sintetica ovvero un elaborato scritto su una o più delle materie indicate nel bando medesimo), non risultano rispettate le direttive sopra menzionate in quanto la prima prova scritta, articolata in dieci domande, mal si concilia con le finalità e i principi che governano i concorsi per la selezione della dirigenza, che deve essere improntata alla verifica non soltanto e non principalmente delle nozioni teoriche e della disciplina applicabile, bensì delle capacità e dell’attitudine al problem solving, al management, alla gestione e alla soluzione di questioni e procedimenti complessi; considerato dunque che, nello specifico, le osservazioni e le tesi presentate ed esposte sul punto dagli interessati che hanno presentato memorie risultano infondate, trascurando il contenuto e, soprattutto, la finalità della disciplina applicabile in materia. La selezione del dirigente, infatti, deve contemplare anche un’attenta valutazione delle capacità gestionali e manageriali del soggetto, garantendo, dunque, una verifica anche di carattere psicoattitudinale, quale elemento indefettibile connesso alle funzioni e all’attività tipiche della dirigenza pubblica; ritenuto altresì che, a conferma e riprova di ciò, la disciplina applicabile contempla la presenza di specifici profili di verifica e prove, nonché professionalità idonee a valutare tali attitudini; visto l’art. 28, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, art. 3. in vigore dal 01.05.2022, che recita: “1-bis. Nelle procedure concorsuali per l&#8217;accesso alla dirigenza in aggiunta all&#8217;accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.” visto il D.M. 28 settembre 2022, che nel capitolo 3.3, nella parte ad oggetto “Prova orale” testualmente recita: “Relativamente alla prova orale non si rilevano particolari complessità, potendo la Commissione richiedere al candidato, oltre che di rispondere ai quesiti sulle materie stabilite dal bando, di cimentarsi in una o più delle prove situazionali descritte nel capitolo 2.3 in esito alle quali saranno valutati gli elementi riguardanti lo stile di leadership del candidato, le sue doti comunicative, la capacità di gestire lo stress, le capacità relazionali. In questa sede risulta opportuno approfondire attraverso il colloquio motivazionale anche gli aspetti inerenti alla motivazione individuale che devono sorreggere l’assunzione di ruoli dirigenziali, come previsto dall’art. 28, comma 1 – bis, del D.Lgs. n.165/2001… evidenziata, dunque, l’assenza nel bando di concorso di qualsivoglia riferimento a prove a carattere attitudinale, comportamentale o motivazionale, e la conseguente assenza in Commissione di componenti esperti, professionalmente ed adeguatamente titolati, che abbiano il compito di integrare le prove inerenti materie a carattere meramente tecnico con elementi utili alla valutazione della motivazione e della attitudine a ricoprire il ruolo dirigenziale; considerata l’impossibilità di modificare, allo stato dell’arte, le modalità di espletamento della prova orale del concorso indetto con determinazione dirigenziale n. 1576 del 28.10.2022, essendosi già tenuta la prova scritta; ritenuto quindi che la procedura avviata non sia tale da garantire la selezione del dirigente più qualificato non soltanto sotto il profilo tecnico – culturale, ma soprattutto con riferimento agli aspetti attitudinali e comportamentali; considerata la necessità di garantire al Comune di Aulla la selezione del miglior candidato possibile per la copertura del posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato e che l’impossibilità di raggiungere questo obiettivo per le motivazioni sopra descritte configura la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento della procedura di che trattasi;… visto il parere reso dal professor Sergio Menchini, che testualmente recita: “La mancata applicazione di tali principi non integrerà una violazione intesa come vizio di violazione di legge in senso stretto, ma potrà integrare una carenza da ricondurre al differente vizio di eccesso di potere, che si manifesta negli elementi sintomatici dello sviamento, dell’illogicità e della irragionevolezza, dal momento in cui risulti integrata e accertata una sostanziale incoerenza tra i quesiti posti e il profilo professionale da selezionare. Le Linee Guida ministeriali indicano il principio generale dal quale si evince che, anche per gli Enti Locali, le modalità di svolgimento del concorso e i contenuti delle prove devono risultare, in concreto, in linea con le finalità di un concorso</i>”.</p>
<p class="popolo">Il provvedimento impugnato richiama dunque sia il Regolamento dei concorsi interno del Comune di Aulla, sia la direttiva del 2018, sia il d.m. del 2022.</p>
<p class="popolo">È ovvio che il Regolamento dei concorsi interno del Comune di Aulla deve essere interpretato in modo conforme al quadro normativo sopra ricostruito.</p>
<p class="popolo">In ogni caso, si osserva che il Regolamento di che trattasi non riguarda in modo specifico i concorsi per dirigenti, ma più in generale, quelli per “…<i>l’accesso ai posti vacanti di ruolo o per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale</i>” (art. 1, rubricato “<i>Campo di applicazione</i>”). Inoltre, l’art. 30, in realtà, si limita ad elencare tutte le possibili tipologie di prove che potrebbero essere previste nei diversi concorsi che, ovviamente, dovranno essere diverse a seconda della figura lavorativa oggetto della procedura. È chiaro infatti, che le prove previste per assumere un lavoratore stagionale non potranno essere le stesse per l’assunzione di un dirigente.</p>
<p class="popolo">Non è un caso, infatti, che la stessa Commissione di concorso, come risulta dal verbale n. 1, nella riunione del 26 maggio 2023, aveva chiarito che la prima prova scritta avrebbe dovuto essere volta anche a “<i>verificare la capacità di inquadrare i problemi sotto il profilo logico-sistematico e di elaborarli in modo da contemperare diversi livelli di approfondimento e capacità di sintesi” e come “criteri di valutazione per entrambe</i>” le prove, aveva indicato anche quello della “<i>Capacità di analisi dei problemi e di individuazione delle soluzioni agli stessi</i>”, declinando, dunque, in concreto, il contenuto delle prove, in relazione alla specifica figura oggetto di concorso, cioè, alla figura di dirigente.</p>
<p class="popolo">Non disciplinando nel dettaglio il contenuto delle prove per le procedure selettive per dirigenti, non è dunque ravvisabile l’addotta violazione dell’art. 30 del Regolamento e della sfera di autonomia dell’ente <i>ex </i>artt. 7 e 89 del d.lgs. n. 267 del 2000.</p>
<p class="popolo">Ciò posto, anche a prescindere dalla diretta applicabilità del d.m. del 2022, il provvedimento di autotutela risulta comunque già adeguatamente motivato con riferimento alla direttiva del 2018 (espressamente richiamata nell’atto impugnato), che già metteva bene in evidenza, come sopra meglio illustrato, l’importanza di valutare, in sede concorsuale, la capacità di risolvere problemi concreti, di analisi e di rielaborazione, sia nelle prove scritte, sia nelle prove orali.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda la cogenza di tale direttiva, si osserva che, come meglio sopra evidenziato, la stessa è stata adottata in attuazione dell’art. 35, comma 5.2. del d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<p class="popolo">Sul punto, si osserva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052), “<i>In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse</i>”.</p>
<p class="popolo">Più nello specifico, si riportano alcuni specifici passaggi della direttiva: “<i>Le prove possono essere teoriche o pratiche</i>” e “<i>Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico</i>” mentre “<i>Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato</i>”.</p>
<p class="popolo">Sempre nella direttiva, si precisa che anche la “<i>prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi</i>” e che “<i>Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni</i>”.</p>
<p class="popolo">Non è pertanto sostenibile che l’impostazione generale della procedura fosse completamente conforme al contenuto della direttiva del 2018. Invero, nel bando, era previsto che la prima prova scritta potesse consistere in domande a risposta sintetica o in un elaborato scritto (e, nel caso concreto, era consistita in dieci domande a risposta sintetica), vertente su una o più delle materie d’esame ivi indicate. Pertanto, contrariamente a quanto previsto nella direttiva del 2018, il bando non faceva alcun riferimento alla capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle o di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi.</p>
<p class="popolo">Neppure si può sostenere che tali capacità fossero sufficientemente valutabili attraverso la seconda prova pratica. Invero, la traccia estratta era la seguente: “<i>La conferenza dei servizi quale misura di semplificazione dell’azione amministrativa. Il candidato illustri le diverse tipologie di conferenza disservizi disciplinati [di servizi disciplinate] dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Infine rediga una bozza di convocazione di una riunione della conferenza di servizi in modalità simultanea (sincrona) ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii.</i>”.</p>
<p class="popolo">Con tale prova pratica, infatti, era richiesta la mera descrizione dell’istituto della conferenza di servizi nelle sue diverse declinazioni e la mera redazione di una bozza di convocazione della stessa. Pertanto, da tale tipo di prova non era possibile valutare la capacità del candidato di risolvere problemi pratici.</p>
<p class="popolo">Anche per quanto riguarda la prova orale, non è possibile ritenere, come invece sostenuto nel ricorso, che la stessa avrebbe potuto “<i>assumere quei contenuti “relazionali</i>” che il Comune aveva considerato mancanti nel bando. Infatti, il bando si limitava a prevedere che la prova orale “<i>verterà sulle stesse materie previste per le prove scritte</i>” e che nel corso della stessa “<i>verrà accertata la conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle principali applicazioni informatiche</i>”. Nel bando, pertanto, mancava qualunque riferimento alle capacità manageriali, gestorie e relazionali.</p>
<p class="popolo">Infine, per quanto riguarda la composizione della Commissione, il Collegio si limita ad osservare che la motivazione del provvedimento di autotutela non attiene a tale specifico aspetto; nel provvedimento impugnato, invero, ci si limita ad evidenziare “…<i>la conseguente assenza in Commissione di componenti esperti, professionalmente ed adeguatamente titolati, che abbiano il compito di integrare le prove inerenti materie a carattere meramente tecnico con elementi utili alla valutazione della motivazione e della attitudine a ricoprire il ruolo dirigenziale</i>”. Il Comune, in altri termini, si è limitato ad evidenziare che, le carenze di che trattasi non avrebbero potuto essere integrate neppure in sede di prova orale a causa dell’assenza in Commissione di componenti esperti, professionalmente ed adeguatamente titolati a procedere in tal senso.</p>
<p class="popolo">La prima censura, pertanto, complessivamente considerata, non coglie nel segno.</p>
<p class="popolo">2. –Con la seconda censura, il ricorrente si duole della genericità delle ragioni di pubblico interesse addotte nella determina impugnata e della mancata reale ponderazione di interessi volta a contemperare anche gli interessi degli undici candidati che erano stati ammessi alla prova orale, nonché della violazione dell’art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo">In merito, il Collegio osserva <i>in primis</i> che le ragioni di pubblico interesse emergono chiaramente dal provvedimento impugnato. In esso, invero, si legge: “<i>Considerata la necessità di garantire al Comune di Aulla la selezione del miglior candidato possibile per la copertura del posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato e che l’impossibilità di raggiungere questo obiettivo per le motivazioni sopra descritte configura la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento della procedura di che trattasi</i>”.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda, infine, la mancata valutazione degli interessi degli altri candidati alla procedura, il Collegio si limita a osservare che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti alla procedura vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento e che pertanto, non era richiesta una motivazione particolarmente puntuale e penetrante sul punto, essendo sufficienti sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l’interesse pubblico antagonista.</p>
<p class="popolo">Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “<i>Per principio pacifico, infatti, la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell&#8217;iter concorsuale rendendone evidente l&#8217;inopportunità” </i>(Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6508; più di recente, T.A.R. Campania, Napoli, 1° giugno 2022, n. 3741); il T.A.R. Lazio ha precisato ulteriormente che “<i>La giurisprudenza del giudice amministrativo ha più volte ricordato che la Pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i partecipanti vantano una semplice aspettativa &#8211; tutelata &#8211; alla conclusione del procedimento (Cons. St., sez. I, 24 giugno 2013, n. 2932). Dunque il concorrente ad una selezione pubblica, che non sia quanto meno utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori, vanta un interesse personale sempre recessivo rispetto a quello dell&#8217;Amministrazione. E’ stato ad esempio chiarito, con riferimento all’onere di motivare la decisione di agire in autotutela…che la revoca o annullamento d&#8217;ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l&#8217;intervento della presa d&#8217;atto della graduatoria, seguito dall&#8217;invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall&#8217;affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sez. II, 5 dicembre 2003, n. 6037). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l&#8217;interesse pubblico antagonista, a fronte dell&#8217;insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela</i> (T.A.R. Lazio, sez. III-<i>quater</i>, 22 novembre 2013, n. 9992, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4756) e il T.A.R. Campania che “…<i>i partecipanti ad una procedura concorsuale non lamentano la revoca ovvero l’annullamento di un provvedimento definitivo che ha consentito loro di ottenere il bene della vita (il posto di lavoro a tempo indeterminato), ma lamentano proprio un comportamento omissivo da parte della Pubblica amministrazione: non avere concluso le procedure di assunzione con la stipula dei contratti di lavoro. Basti notare che la fase della procedura concorsuale ad evidenza pubblica si è bloccata e manca l&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo ad &#8220;efficacia durevole</i>&#8221; (T.A.R. Campania, sez. V, 20 luglio 2022, n. 4853, che richiama C.g.a., sez. giur., 1° aprile 2020, n. 230).</p>
<p class="popolo">Anche questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “<i>l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da parte del competente organo dell&#8217;Amministrazione, non può considerarsi come il risultato di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale ma, piuttosto, come la conclusione dell&#8217;unico procedimento predisposto per l&#8217;assunzione, iniziato con l&#8217;indizione della selezione e proseguito con l&#8217;esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ne consegue che, non avendo natura di atto finale di un procedimento di secondo grado ma di atto posto in essere nell&#8217;ambito del più generale procedimento concorsuale non definito, l&#8217;atto di annullamento della delibera di indizione della selezione, non deve essere preceduto dall&#8217;avviso d‘inizio del procedimento” </i>(T.A.R. Toscana, sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218, che richiama T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 846, T.A.R. Lazio, sez. III-<i>quater</i>, 22 novembre 2013 n. 9992; T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1064).</p>
<p class="popolo">Non è pertanto ravvisabile l’addotto eccesso di potere per sviamento. Neppure la seconda censura pertanto coglie nel segno.</p>
<p class="popolo">3. – L’esito del ricorso introduttivo determina il rigetto anche dei motivi aggiunti con i quali il ricorrente, come emerge nella parte in fatto, si è limitato a dedurre l’illegittimità derivata degli atti della nuova procedura concorsuale per illegittimità della determina di annullamento in autotutela della precedente procedura del Comune di Aulla n. 1428 del 23 ottobre 2023, già impugnata con il ricorso principale.</p>
<p class="popolo">Il Collegio pertanto può esimersi dal valutare le diverse eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevate sia dal Comune di Aulla, sia dal controinteressato.</p>
<p class="popolo">4. – Considerata la vicenda nel suo complesso, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Roberto Pupilella, Presidente</p>
<p class="tabula">Luigi Viola, Consigliere</p>
<p class="tabula">Flavia Risso, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Flavia Risso</td>
<td></td>
<td>Roberto Pupilella</td>
</tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/lannullamento-di-ufficio-di-un-concorso-pubblico-non-deve-essere-preceduto-dalla-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/">l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Sulla differenza tra avvalimento di c.d. garanzia e avvalimento c.d. tecnico e operativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-avvalimento-di-c-d-garanzia-e-avvalimento-c-d-tecnico-e-operativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 11:57:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88720</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-avvalimento-di-c-d-garanzia-e-avvalimento-c-d-tecnico-e-operativo/">Sulla differenza tra avvalimento di c.d. garanzia e avvalimento c.d. tecnico e operativo.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto &#8211; Avvalimento di garanzia &#8211; Avvalimento tecnico e operativo &#8211; Differenze. Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto &#8211; Avvalimento tecnico e operativo &#8211; Elementi essenziali &#8211; Interpretazione &#8211; Criteri. A seconda che si tratti di avvalimento di c.d. garanzia ovvero di avvalimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-avvalimento-di-c-d-garanzia-e-avvalimento-c-d-tecnico-e-operativo/">Sulla differenza tra avvalimento di c.d. garanzia e avvalimento c.d. tecnico e operativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto &#8211; Avvalimento di garanzia &#8211; Avvalimento tecnico e operativo &#8211; Differenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto &#8211; Avvalimento tecnico e operativo &#8211; Elementi essenziali &#8211; Interpretazione &#8211; Criteri.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">A seconda che si tratti di avvalimento di c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico e operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’Impresa Ausiliaria; in particolare, solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificatamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’Ausiliaria ponga a disposizione del concorrente, atteso che solo così sarà rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e, in particolare, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). L’interpretazione del contratto di avvalimento non soggiace a rigidi formalismi, sicché non è possibile fare ricorso ad aprioristici schematismi concettuali che possano irrigidire la disciplina sostanziale della gara, dovendo, viceversa, ritenersi valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. d&#8217;Arpe &#8211; Est. Martone</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce – Sezione Terza</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 292 del 2024, proposto da<br />
Consorzio Stabile C.M.F., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in proprio e quale capogruppo mandatario del R.T.I. con COMAT S.p.A., in relazione alla procedura CIG 965786959F, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess ed Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Edison Next Government S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia 31;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento,</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 203 del 5 febbraio 2024, notificata in data 6 febbraio 2024, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta di gara, indetta ai sensi degli artt. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. da espletarsi attraverso la piattaforma di <em>e-procurement</em> emPulia, per l’affidamento dell’appalto del servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare della medesima A.S.L. attinente a tutte le attività afferenti all’esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, impianti e macchine, il servizio energia ex D.P.R. n. 412/1993 e D. Lgs. n. 115/2008, prestazioni integrative e lavori a misura, per un periodo di cinque anni (CIG 965786959F);</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto n. 238 del 7 febbraio 2024, recante integrazione dei documenti pubblicati con la deliberazione n. 203/2024;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i verbali del Seggio di gara, della Commissione giudicatrice e del R.U.P., e segnatamente dei verbali del Seggio di gara n. 1 del 9 maggio 2023, n. 2 del 12 maggio 2023, n. 3 del 6 ottobre 2023, n. 4 del 28 novembre 2023, dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 19 luglio 2023, n. 2 del 31 agosto 2023, n. 3 del 15 settembre 2023, n. 4 del 21 settembre 2023, n. 5 del 26 settembre 2023, n. 6 del 3 ottobre 2023, del verbale del R.U.P. del 24 ottobre 2023 e del 22 novembre 2023, dell’atto di incogniti estremi di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria dell’aggiudicataria, della proposta di deliberazione n. 65/2024, tutti in parte qua lesivi;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Bando, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e di tutti gli altri atti che compongono la <em>lex specialis</em>, ivi compresa la deliberazione del Direttore Generale n. 345 del 13 febbraio 2023 di indizione della stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nonché per la dichiarazione</em></p>
<p style="text-align: justify;">di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria, con dichiarazione di disponibilità del R.T.I. ricorrente al subentro e con la condanna dell’Amministrazione intimata alla reintegrazione in forma specifica;</p>
<p style="text-align: center;"><em>in via subordinata,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ex art. 30, comma 5 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e della Edison Next Government S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Marco Martone e uditi l’Avv. Gesess, anche in sostituzione degli Avv.ti Baccolini, Rizzo e Cheyne, per la parte ricorrente, l’Avv. R. Blando, in sostituzione dell’Avv. G. Bruno, per la Società controinteressata, e l’Avv. G. Calabro, in sostituzione dell’Avv. M. Carulli, per la A.S.L. di Taranto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 6 marzo 2024, tempestivamente depositato, il Consorzio Stabile C.M.F., in proprio e quale capogruppo mandatario del R.T.I. con COMAT S.p.A. – secondo classificato con il punteggio complessivo di 97,75 – ha impugnato la delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto n. 203 del 5 febbraio 2024, con la quale è stata disposta, in favore della controinteressata Edison Next Government S.r.l. – prima classificata con il punteggio complessivo di 97,84 – , l’aggiudicazione della procedura aperta di gara telematica sulla piattaforma di <em>e-procurement</em>emPulia basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto del servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’A.S.L. di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all’esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, impianti e macchine, il servizio energia ex D.P.R. n. 412/1993 e D. Lgs. n. 115/2008, prestazioni integrative e lavori a misura, per un periodo di cinque anni (CIG 965786959F), nonché la delibera del Direttore generale dell’A.S.L. di Taranto n. 238 del 7 febbraio 2024, recante integrazione dei documenti pubblicati con la predetta deliberazione n. 203/2024, tutti i verbali del Seggio di gara, il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e tutti gli altri atti che compongono la <em>lex specialis</em>, ivi compresa la deliberazione del Direttore Generale n. 345 del 13 febbraio 2023 di indizione della stessa egli altri atti indicati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il R.T.I. ricorrente ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato – unitamente ad altre concorrenti – alla procedura di gara aperta <em>de qua, </em>indetta con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto n. 345 del 13 febbraio 2023 (valore dell’appalto Euro 41.297.263,40 e durata stabilita di 60 mesi).</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito dell’attribuzione dei punteggi, la Società controinteressata è risultata prima classificata in graduatoria con complessivi 97,84 punti (68,33 per offerta tecnica + 29,51 per offerta economica), a fronte dei complessivi punti 97,75 attribuiti al R.T.I. odierno ricorrente (70 per offerta tecnica + 27,75 per offerta economica).</p>
<p style="text-align: justify;">Attivava dal R.U.P. la procedura di valutazione dell’offerta della Società controinteressata – poiché considerata anomala – e ritenuti congrui (nelle sedute del 24 ottobre 2023 e 22 novembre 2023) i giustificativi forniti, il Seggio di gara, in data 28 novembre 2023, confermava l’aggiudicazione di che trattasi in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, all’esito della verifica del possesso dei requisiti tecnici e di capacità economico – finanziaria della controinteressata, il Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto adottava la impugnata deliberazione n. 203 del 5 febbraio 2024 – come integrata con la successiva deliberazione n. 238 del 7 febbraio 2024, recante «<em>integrazione dei documenti pubblicati con deliberazione n. 203 del 05/02/2024</em>» anch’essa gravata – con cui disponeva la (definitiva) approvazione dei verbali del Seggio di gara, della Commissione Giudicatrice e del R.U.P..</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, il R.T.I. ricorrente, lamentando l’illegittimità dei provvedimenti indicati in epigrafe in questa sede gravati, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 89 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5.2.3 del Disciplinare – eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta, in quanto la aggiudicataria sarebbe priva del requisito di capacità tecnico – professionale previsto dall’art. 5.2.3 del Disciplinare, dal momento che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara non sarebbe stato sufficiente a soddisfare, sotto il profilo tecnico – professionale ed economico, quanto richiesto nella <em>lex specialis</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con il secondo motivo, il R.T.I. ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti, atteso che la aggiudicataria avrebbe omesso, con riferimento a quattro consiglieri di amministrazione, la doverosa dichiarazione sugli illeciti professionali da questi ultimi eventualmente commessi ed inoltre non sarebbe stata resa analoga dichiarazione in relazione alla posizione del Socio unico (Edison Next S.p.A.).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con il terzo motivo, il R.T.I. ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del Disciplinare – violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza, dal momento che vi sarebbe stata una asserita illegittima attribuzione da parte di tutti i commissari di un punteggio identico con riferimento a ciascuno dei criteri e sottocriteri di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con il quarto motivo, il R.T.I. ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 71 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e/o falsa applicazione del D.M. 7 marzo 2012 (c.d. Decreto C.A.M.) – eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, in quanto la <em>lex specialis </em>non avrebbe contenuto i C.A.M., pur essendo richieste prestazioni inerenti «<em>interventi di razionalizzazione, riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio – impianto</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Per tali motivi, il R.T.I. ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, oltre al risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nel contratto ove stipulato ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 19 marzo 2024, si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Taranto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In data 20 marzo 2023, si è costituita in giudizio la controinteressata Edison Next Government S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con memoria depositata il 29 marzo 2024, l’A.S.L. di Taranto ha eccepito l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso ed ha chiesto respingersi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con memoria depositata il 30 marzo 2024, la controinteressata ha, parimenti, insistito per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2024 (fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta), il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla predetta istanza cautelare, nell’intesa di una rapida definizione nel merito del ricorso; il Presidente della Sezione, preso atto, ha cancellato la causa dal ruolo camerale e fissato per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del 19 giugno 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2024, dopo ampia discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, alla stregua delle seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Con il primo motivo di gravame, la parte ricorrente lamenta che la S.A. intimata non avrebbe escluso la Società controinteressata per la asserita carenza, in capo a quest’ultima, del requisito di capacità tecnico – professionale previsto, a pena di esclusione, dall’art. 5.2.3 del Disciplinare, consistente nel possesso dell’attestazione S.O.A. per un valore di Euro 5.750.000,00 per la categoria OG1, Classe VI, avendo la predetta controinteressata il possesso di una attestazione S.O.A. per un (minor) valore di Euro 3.500.000,00 ed avendo essa fatto ricorso all’avvalimento di un’attestazione S.O.A., in possesso della Edison Next S.p.A., per un valore di Euro 5.165.000,00 .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Consorzio ricorrente, la somma delle due attestazioni S.O.A. non avrebbe consentito alla aggiudicataria di colmare la differenza di valore di Euro 2.250.000,00, poiché il contratto di avvalimento <em>de quo </em>non avrebbe comportato una reale ed effettiva messa a disposizione dei fattori produttivi e delle risorse economiche necessarie al conseguimento dell’attestazione S.O.A. OG1 classe VI. In particolare, la messa a disposizione di (soltanto) tre operai, di un <em>contract manager</em> e di alcuni mezzi e attrezzature, sarebbe stata meramente “cartolare”, configurando (a suo dire) una generica e comunque insufficiente elencazione di fattori produttivi, che non avrebbe consentito, in alcun modo, alla aggiudicataria, di conseguire la qualificazione di che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che tali censure, seppur suggestive, siano prive di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In via generale, il Tribunale ritiene di dare continuità al (condivisibile) costante orientamento in forza del quale – a seconda che si tratti di avvalimento di c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico e operativo – diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’Impresa Ausiliaria; in particolare, solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificatamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’Ausiliaria ponga a disposizione del concorrente (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 21 luglio 2021, n. 5485), atteso che solo così sarà rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e, in particolare, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). L’interpretazione del contratto di avvalimento non soggiace a rigidi formalismi, sicché non è possibile fare ricorso ad “<em>aprioristici schematismi concettuali che possano irrigidire la disciplina sostanziale della gara</em>” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 22 ottobre 2015, n. 4860), dovendo, viceversa, ritenersi valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato “<em>sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento</em>” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 4 novembre 2016, n. 23).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto chiarito, osserva il Collegio che il contratto di avvalimento <em>de quo </em>possiede – a ben vedere – tutte le caratteristiche necessarie al raggiungimento dell’attestazione S.O.A. per la Categoria OG1 Classe VI dell’importo di Euro 5.750.000,00, alla luce della valutazione complessiva del regolamento negoziale di che trattasi, dal momento che: a) è indicato che le risorse prestate “<em>saranno presenti presso la Società Ausiliata, sia nella fase di partenza dell’appalto che durante tutta la durata del contratto stesso</em>”; b) viene espressamente prevista la “<em>concessione in godimento di tutte le attrezzature e risorse necessarie a garantire l’esecuzione delle prestazioni di cui al requisito prestato e quindi strutture, personale qualificato, know how, tecniche operative, con sistematica formazione delle risorse e verifica del livello di apprendimento</em>”; c) viene precisato che il contratto “<em>avrà efficacia per tutta la durata dell’appalto di cui alla precedente premessa 1 comprensiva di eventuali proroghe e/o rinnovi, sino all’estinzione di tutte le obbligazioni pendenti tra ENG e Edison Next e/o nei confronti della Stazione Appaltante in base al contratto di appalto</em>”; d) si precisa che “<em>le imprese, Ausiliata e Ausiliaria, saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, è inequivocabile che tali clausole contrattuali (intese complessivamente), in ragione del contenuto effettivo di quanto ivi stabilito, implichino la (necessaria) messa a disposizione, in favore dell’Ausiliata, di tutti i requisiti tecnico – professionali ed economici, idonei al conseguimento dell’attestazione S.O.A. prevista dall’art. art. 5.2.3 del Disciplinare di Gara, come peraltro comprovato dalla stessa dichiarazione resa dalla Edison Next S.p.A. in favore dell’Organismo di Attestazione tramite il Modello 10 – Elenco Attrezzature, dalla quale è emerso che le dotazioni indicate ai fini del rinnovo dell’attestazione S.O.A. sono proprio i mezzi e le attrezzature di cui alla voce “Impianti specifici” del libro cespiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, poi, al rilievo secondo cui il numero di operai messi a disposizione (n. 3) sarebbe insufficiente per il conseguimento dell’attestazione <em>de qua</em>, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 79, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, tra i requisiti necessari all’ottenimento dell’attestazione è richiesto solamente che la Società sia dotata di un adeguato organico medio annuo che può essere comprovato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso di specie, è emerso non solo che il personale complessivo della Società controinteressata è, dunque, già di per sé sufficiente ad eseguire il contratto, ma anche che le unità aggiuntive messe a disposizione dalla Ausiliaria Edison Next S.p.A. – con il contratto di avvalimento <em>de qua – </em>sono soltanto alcune unità dotate di particolare esperienza nel settore oggetto dell’appalto che andranno a integrare quelle (già sufficienti) possedute direttamente dall’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, questo Collegio evidenzia che, ad ogni buon conto, il ricorso all’avvalimento sarebbe stato, nello specifico caso concreto – addirittura – ultroneo, dal momento che il Disciplinare di Gara, ai punti 6.1 e 6.2., ha previsto, nelle ipotesi di ricorso ai requisiti tecnico – economici di altre imprese facenti parte del medesimo gruppo, che la concorrente poteva rendere, in alternativa all’avvalimento, una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D. P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, dunque, il Collegio che, nel caso in esame, il ruolo di soggetto Ausiliario è svolto da una impresa (la Edison Next S.p.A.), che non solo appartiene al medesimo gruppo societario dell’aggiudicataria ma è anche socio unico della Società Ausiliata, con conseguente ed inevitabile strettissima integrazione dei complessi aziendali delle due imprese. Ne consegue, pertanto, che la aggiudicataria avrebbe potuto anche non ricorrere al contratto di avvalimento <em>de quo</em>, essendo nei fatti (già) in possesso dei requisiti tecnico – professionali richiesti dalla <em>lex specialis</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Con il secondo motivo di gravame, il Consorzio ricorrente si duole che la aggiudicataria avrebbe omesso di rendere la dichiarazione circa la sussistenza dei gravi illeciti, di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai Consiglieri di amministrazione (Alonso Inigo Bertrand; Piergiuseppe Biandrino; Maurizio Malusardi; Ronan Lory), nonostante gli stessi sarebbero stati -secondo la tesi della parte ricorrente – muniti di poteri gestori.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, tale omissione avrebbe riguardato la posizione del Socio Unico (Edison Next S.p.A.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che, parimenti, tale censura sia infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, appare evidente che la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. non possa che riguardare – come testualmente previsto dalla legge – (soltanto) i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza della Società di capitali mentre, nel caso di specie, i predetti soggetti non avevano alcun potere in tal senso, essendo (soltanto) previsto – tra i poteri del Consiglio di Amministrazione – che costoro potevano (eventualmente) essere chiamati a rappresentare la Società di fronte ai terzi per l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, poi, alla ulteriore dedotta omessa dichiarazione circa gli eventuali illeciti commessi dal socio unico, lo stesso art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. precisa che tale obbligo riguarda il caso in cui il predetto socio unico sia costituito da una persona fisica mentre, nel caso di specie, è emerso che la Edison Next S.p.A. è, per l’appunto, una persona giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, la giurisprudenza prevalente e condivisibile ritiene che “<em>tale obbligo, in una visione </em><em>tassativa delle clausole di esclusione, non sussiste dunque nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica, stante la mancanza di una disposizione espressa in tal senso, facendo il comma 5 dell’art. 80 del Codice riferimento al solo socio unico persona fisica</em>” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 15 giugno 2023 n. 5900).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, pertanto, che anche sotto questo profilo, non è possibile rinvenire alcuna omissione dichiarativa che avrebbe imposto l’esclusione dell’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Con il terzo motivo, il R.T.I. ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del Disciplinare, violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza, dal momento che vi sarebbe stata, nel caso di specie, una asserita illegittima attribuzione da parte di tutti i Commissari di un punteggio identico con riferimento a ciascuno dei criteri e sottocriteri di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In via generale, questo Tribunale ribadisce il costante orientamento di questa Sezione secondo cui “<em>le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte</em>” (vedi: T.A.R. Lecce, III^ Sez., sentenza del 29 ottobre 2021 n. 1558).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, quanto al rilievo secondo cui, l’attribuzione da parte del medesimo punteggio da parte dei Commissari integrerebbe una valutazione illegittima, questa Sezione ha, sul punto, precisato che “<em>il solo fatto che i voti così (comunque) espressi coincidano per i diversi Commissari non costituisce di per sé causa d’illegittimità, potendo essersi ben verificata una convergenza nelle valutazioni – anche a seguito di un confronto dialettico – inidonea di per sé sola a rendere irrilevanti i voti individuali dei singoli componenti della Commissione</em>” (vedi: T.A.R. Lecce, III^ Sez., sentenza dell’11 agosto 2023 n. 1034).</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza, pertanto, di ulteriori elementi di valutazione, il Tribunale non può che considerare l’attribuzione dei punteggi <em>de quibus </em>come assolutamente immune dai vizi lamentati.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, il R.T.I. ricorrente si duole che la <em>lex specialis </em>sarebbe illegittima, poiché priva dei C.A.M., previsti inderogabilmente dagli artt. 34 e 71 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dal D.M. 7 marzo 2012 (c.d. Decreto C.A.M.), dal momento che l’oggetto dell’affidamento avrebbe riguardato (anche) interventi di razionalizzazione, riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio – impianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il R.T.I. ricorrente, infatti, il Disciplinare di Gara avrebbe precisato che l’appalto <em>de quo</em> atterrebbe riguardato, tra l’altro, il servizio energia ex D.P.R. n. 412/1993 e D. Lgs. n. 115/2008, consistente nel «<em>servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento aria, di produzione di vapore ed acqua calda, ecc</em>. …».</p>
<p style="text-align: justify;">L’assenza dei C.A.M. avrebbe, pertanto, inciso inevitabilmente sul contenuto della <em>lex specialis</em>, con la conseguenza che tale omissione avrebbe determinato la caducazione dell’intera gara di che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tali deduzioni, l’A.S.L. di Taranto ha evidenziato che il riferimento alle attività di efficientamento energetico del sistema edificio – impianto sarebbe, in realtà, un refuso, poiché l’affidamento finale ed effettivo <em>de quo </em>non avrebbe in alcun modo riguardato attività implicanti il ricorso ai C.A.M..</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che le censure sollevate dalla parte ricorrente siano, anche sotto questo profilo, infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, come emerso nel corso del presente giudizio, l’oggetto dell’appalto di che trattasi riguarda esclusivamente il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare e degli impianti presenti all’interno delle strutture sanitarie della A.S.L. di Taranto, dovendo considerarsi il predetto richiamo operato nella <em>lex specialis </em>come un mero refuso. Peraltro, come puntualizzato in sede di discussione orale dai difensori presenti alla pubblica udienza del 19 giugno 2024, il richiamo contenuto, nell’art. 4, lett. <em>b</em>) del Capitolato Tecnico non appare in alcun modo significativo, poiché le attività di manutenzione degli impianti elettrici ivi indicate hanno, per espressa indicazione della <em>lex specialis</em>, natura meramente accessoria rispetto all’oggetto dell’appalto di che trattasi ed attengono, peraltro, alla eventuale riparazione e messa in sicurezza dei generatori elettrici di soccorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la lex specialis – nel testo finale pubblicato (correttamente inteso) – non include l’erogazione di beni e servizi energetici, non contemplando (a ben vedere) né la fornitura di energia e/o combustibile, né l’elaborazione di veri e propri progetti di efficientamento energetico (con i relativi elaborati progettuali), non prevedendo nemmeno la propedeutica certificazione energetica degli edifici, né i necessari riferimenti specifici al servizio energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussisteva per la S.A. alcun obbligo di inserire nella <em>lex specialis</em> i C.A.M., per cui anche l’ultima doglianza sollevata dalla parte ricorrente deve essere disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. In conclusione, alla stregua delle suindicate ragioni, il ricorso deve pertanto essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, della particolare complessità (in punto di fatto e di diritto) e della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico d’Arpe, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Martone, Referendario, Estensore</p>
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