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	<title>25/05/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/05/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla nullità strutturale del contratto di avvalimento.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-strutturale-del-contratto-di-avvalimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 08:10:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-strutturale-del-contratto-di-avvalimento/">Sulla nullità strutturale del contratto di avvalimento.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Nullità strutturale &#8211; Presupposti &#8211; Condizioni per evitarla. Affinché il contratto di avvalimento non sia affetto da nullità strutturale, occorre che definisca in maniera chiara l’obbligo dell’impresa ausiliaria, stabilendo con precisione le risorse umane e strumentali che questa s’impegna a mettere a disposizione (presentando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-strutturale-del-contratto-di-avvalimento/">Sulla nullità strutturale del contratto di avvalimento.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-strutturale-del-contratto-di-avvalimento/">Sulla nullità strutturale del contratto di avvalimento.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Nullità strutturale &#8211; Presupposti &#8211; Condizioni per evitarla.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Affinché il contratto di avvalimento non sia affetto da nullità strutturale, occorre che definisca in maniera chiara l’obbligo dell’impresa ausiliaria, stabilendo con precisione le risorse umane e strumentali che questa s’impegna a mettere a disposizione (presentando così un oggetto “determinato”) oppure indicando criteri e modalità con cui definirle in un secondo momento ma comunque in maniera univoca (presentando così un oggetto “determinabile”). Sarebbe invece nullo per mancanza nell’oggetto di uno dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346 – con particolare riferimento alla necessità che questo sia «determinato o determinabile» – un contratto di avvalimento che rimettesse la definizione di tali risorse a una futura ed eventuale nuova manifestazione di volontà delle parti, esponendo così a incertezza non solo i privati contraenti, ma anche la stessa stazione appaltante, la quale non avrebbe la garanzia del concreto possesso dei mezzi per l’esecuzione dell’appalto da parte dell’aggiudicatario.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caruso &#8211; Est. Basilico</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2022, proposto da<br />
Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni sas di Ruggiero Patrizio I.P. e Palumbo Costruzioni srl, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante e, rispettivamente, in qualità di mandataria e di mandante dell’ATI da loro costituita, nonché tutte rappresentate e difese dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Vado Ligure, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Genova, via Roma, n. 4/3;<br />
Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, non costituita in giudizio;<br />
Comune di Quiliano, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Gruppo ITQ srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Consorzio Stabile Opera scarl, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:</em></p>
<p style="text-align: justify;">a. della determina n. 29 del 04.04.2022 con la quale la CUC tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano ha proceduto all’approvazione dei verbali di gara ed ha disposto l’aggiudicazione della procedura negoziata indetta per l’affidamento degli “Interventi di Riqualificazione della Fascia Litoranea Fronte Mare di Porto Vado – 2° Lotto D’intervento” in favore della Gruppo ITQ srl;</p>
<p style="text-align: justify;">b. della nota di trasmissione della determina sub. a);</p>
<p style="text-align: justify;">c. ove e per quanto occorra, del verbale n. 2 del 30.03.2022 di proposta di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">d. della determina n. 35 del 04.05.2022 con la quale la CUC tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano ha disposto l’aggiudicazione definitiva efficace in favore della Gruppo ITQ srl;</p>
<p style="text-align: justify;">e. della nota PEC di trasmissione della determina sub. d);</p>
<p style="text-align: justify;">f. ove e per quanto occorra, di tutti i verbali relativi alla fase di indagine e, in particolare, del verbale interno n. 1 del 27.01.2022 e del verbale interno n. 2 del 31.01.2022 nella parte in cui hanno ammesso al sorteggio telematico la Gruppo ITQ srl;</p>
<p style="text-align: justify;">g. ove e per quanto occorra, di tutti i verbali di gara ed in particolare, del verbale di gara n. 1 del 01.03.2022 e del verbale di gara n. 2 del 30.03.2022 nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi all’offerta presentata dal Gruppo ITQ Srl, collocandola al primo posto in graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">h. ove e per quanto occorra della lettera di invito e del disciplinare di gara qualora intesi a consentire la qualificazione mediante avvalimento in assenza di specifica e determinata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;</p>
<p style="text-align: justify;">i – ove e per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali anche non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 cpa, del diritto dell’ATI ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto controverso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vado Ligure e di Gruppo Itq srl;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Le ricorrenti, premettendo di aver partecipato, in associazione temporanea d’imprese-ATI, alla procedura negoziata indetta dalla centrale unica di committenza tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano per l’affidamento del lotto n. 2 degli «interventi di riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado» e di essersi classificata al secondo posto della graduatoria finale, stilata con applicazione del criterio del minor prezzo, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione alla controinteressata, domandando altresì l’accertamento del diritto all’aggiudicazione previa declaratoria d’inefficacia del contratto, oltre alla concessione di misure cautelari.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si sono costituiti in giudizio il Comune e l’aggiudicatario, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. All’esito della camera di consiglio del 20.05.2022, la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Contro l’aggiudicazione, la parte attrice articola due motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il primo, si deduce: violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e degli artt. 1325 e 1418 c.c.; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza assoluta del presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le ricorrenti, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché priva della qualificazione per la categoria OG3-Class. III-bis, richiesta dalla normativa di gara quale requisito di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. A tal proposito, occorre osservare che la controinteressata, essendo pacificamente priva della qualificazione in parola, si è avvalsa del requisito posseduto dal Consorzio Stabile Opera scarl, con cui ha stipulato un contratto di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le ricorrenti, tuttavia, da un lato questo contratto sarebbe nullo perché non specificherebbe le risorse messe a disposizione della ditta ausiliata, dall’altro l’impresa ausiliaria sarebbe in realtà priva della qualificazione nella categoria OG3-Class. III-bis, essendo in possesso della qualificazione nella diversa categoria OG3-Class. VII.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con il secondo motivo, si deduce: violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza assoluta del presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le ricorrenti, le risorse materiali messe a disposizione dell’ausiliata sarebbero insufficienti, in quanto non coprirebbero le attrezzature richieste dalla stazione appaltante quale dotazione minima ai fini della partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, nei termini seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">9. L’art. 89 del codice dei contratti pubblici stabilisce che «il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria».</p>
<p style="text-align: justify;">Come precisato in giurisprudenza, «è ammissibile l’avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (così in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486; 12 marzo 2018, n. 1543). In definitiva, nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all’esecuzione del contratto» (così, da ultimo, Cons. St., sez. V, sent. n. 169 del 2022)</p>
<p style="text-align: justify;">10. Il contratto di avvalimento stipulato tra l’aggiudicataria e il Consorzio Stabile Opera scarl prevede l’obbligo di quest’ultima di mettere a disposizione della prima «il numero necessario di squadre tipo, i cui nominativi verranno comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato. Il numero e tipo di operai sarà stabilito in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell’inizio lavori e nel rispetto dell’art. 89, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato, n. 1 operaio comune».</p>
<p style="text-align: justify;">11. Le ricorrenti obiettano che il contratto si limita a indicare la composizione della squadra tipo senza specificare il numero delle squadre che interverranno sul cantiere.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Nella consapevolezza che clausole analoghe o perfino identiche sono state valutate in maniera opposta dalla giurisprudenza (per la nullità della pattuizione, si v. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1022 del 2020; per la sua validità, si v. TAR Campania, Salerno, sent. n. 892 del 2020, confermata da Cons. St., sez. V, sent. n. 6212 del 2021, entrambe citate dalla difesa del Comune), il Collegio ritiene condivisibili i rilievi della parte attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché il contratto di avvalimento non sia affetto da nullità strutturale, occorre che definisca in maniera chiara l’obbligo dell’impresa ausiliaria, stabilendo con precisione le risorse umane e strumentali che questa s’impegna a mettere a disposizione (presentando così un oggetto “determinato”) oppure indicando criteri e modalità con cui definirle in un secondo momento ma comunque in maniera univoca (presentando così un oggetto “determinabile”).</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe invece nullo per mancanza nell’oggetto di uno dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346 – con particolare riferimento alla necessità che questo sia «determinato o determinabile» – un contratto di avvalimento che rimettesse la definizione di tali risorse a una futura ed eventuale nuova manifestazione di volontà delle parti, esponendo così a incertezza non solo i privati contraenti, ma anche la stessa stazione appaltante, la quale non avrebbe la garanzia del concreto possesso dei mezzi per l’esecuzione dell’appalto da parte dell’aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Nella specie, effettivamente il contratto concluso dall’aggiudicataria con il Consorzio Stabile Opera scarl si limita a indicare la composizione della squadra tipo, ma non indica (nemmeno nel minimo o nel massimo, cosa che sarebbe stata sufficiente a fornire alla clausola la dovuta specificità) il numero “necessario” delle squadre, il quale viene espressamente rinviato a una successiva valutazione della «effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell’inizio dei lavori» – o, in altre parole, a una futura ed eventuale nuova manifestazione di volontà delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, eventuali contrasti tra ausiliaria e ausiliata in sede di esecuzione sul numero effettivo di operai da impiegare, favoriti dall’indeterminatezza della clausola, si tradurrebbero in un’incertezza sull’effettiva possibilità di realizzazione dell’intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">14. L’accoglimento del primo motivo, in questi termini, comporta di per sé l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non hanno escluso l’aggiudicataria, con assorbimento di ogni altra censura, dal cui esame non trarrebbero utilità né il ricorrente (sotto il profilo della tutela dell’interesse legittimo pretensivo di cui ha denunciato la lesione), né l’Amministrazione (sotto il profilo dell’effetto conformativo, dovendo comunque già essere estromessa la controinteressata).</p>
<p style="text-align: justify;">15. Ferme restando le conseguenza che discendono dall’accoglimento della domanda di annullamento, in termini di vincolo conformativo su futuro esercizio del potere, a questo Collegio rimane preclusa la declaratoria del “diritto all’aggiudicazione”, in quanto le posizioni dei partecipanti a una procedura pubblica di selezione sono di interesse legittimo (pretensivo) e non di diritto soggettivo, per il quale soltanto può essere configurabile un’azione di accertamento (in tal senso si v. TAR Lazio, Roma, sent. n. 10796 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che inoltre il contratto non risulta essere stato già stipulato, non vi è ragione di pronunciarsi sulla richiesta declaratoria d’inefficacia dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">16. La sussistenza di diversi orientamenti sul punto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati; compensa tra tutte le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Caruso, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Vitali, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti all&#8217;operatività del principio di rotazione nelle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alloperativita-del-principio-di-rotazione-nelle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:04:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85797</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alloperativita-del-principio-di-rotazione-nelle-gare-di-appalto/">Sui limiti all&#8217;operatività del principio di rotazione nelle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia &#8211; Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti &#8211; Art. 36 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Operatività &#8211; Limiti legittimi. L’articolo 36 d.lgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia, il rispetto del principio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alloperativita-del-principio-di-rotazione-nelle-gare-di-appalto/">Sui limiti all&#8217;operatività del principio di rotazione nelle gare di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia &#8211; Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti &#8211; Art. 36 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Operatività &#8211; Limiti legittimi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’articolo 36 d.lgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia, il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata e mira a evitare il crearsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive. La giurisprudenza costante individua, tuttavia, un limite di carattere generale alla operatività della rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Cattaneo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 235 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Zini Elio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sicurezza e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra e Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione n. 1447 del 27/12/2021 con cui la Provincia di Como ha aggiudicato la procedura negoziata sottosoglia senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento in concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle precedenti condizioni ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – CIG 87281980D9” alla società Sicurezza &amp; Ambiente; dell’Avviso del 16/11/2021 con il quale è stata disposta l’ammissione alla gara della società Sicurezza &amp; Ambiente; della Determina n. 389/2021 con cui la Provincia di Como ha indetto la procedura; ove necessario e per quanto di ragione, della lettera d’invito e del capitolato d’oneri nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connesso nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato, per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua, con il conseguente subentro nel contratto in corso d’esecuzione nonché, in via gradata, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subiendi per effetto dell’esecuzione degli atti illegittimi impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione n. 1447 del 27/12/2021, dell’Avviso del 16/11/2021del 16/11/2021 con il quale è stata disposta l’ammissione alla gara della società Sicurezza &amp; Ambiente; della Determina n. 389/2021 con cui la Provincia di Como ha indetto la procedura; ove necessario e per quanto di ragione, della lettera d’invito e del capitolato d’oneri nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connesso nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato, per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua, con il conseguente subentro nel contratto in corso d’esecuzione nonché, in via gradata, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subiendi per effetto dell’esecuzione degli atti illegittimi impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como e della Sicurezza e Ambiente S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con determina n. 389/2021 la Provincia di Como ha indetto una procedura negoziata sotto soglia, senza pubblicazione del bando, per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle precedenti condizioni ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, sulle strade di proprietà della Provincia, con importo a base d’asta pari ad € 183.000, per la durata di tre anni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con determinazione n. 1447 del 27/12/2021 la Provincia di Como ha aggiudicato la procedura alla Sicurezza &amp; Ambiente s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Zini Elio s.r.l. – seconda classificata – ha impugnato il provvedimento unitamente all’avviso del 16/11/2021 con il quale è stata disposta l’ammissione alla gara della Sicurezza &amp; Ambiente s.r.l. e alla determina n. 389/2021 di indizione della procedura, per il seguente motivo: violazione di legge per violazione e falsa applicazione art. 36 d.lgs 50/2016 – violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con ricorso per motivi aggiunti, la Zini Elio s.r.l. ha articolato queste ulteriori doglianze avverso il provvedimento di aggiudicazione:</p>
<p style="text-align: justify;">I. violazione di legge per violazione dell’art. 105 d.lgs. 50/2016. eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, falsità dei presupposti;</p>
<p style="text-align: justify;">II. violazione di legge per violazione dell’art. 4.2.1 della lettera di invito del capitolato nonché’ del d.lgs. 152/2006 per il trasporto dei rifiuti pericolosi. Riparametrazione del punteggio ai sensi dell’art. 15 criterio valutativo A4 della lettera di invito. eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, falsità dei presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La ricorrente ha inoltre domandato la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e il subentro; in subordine ha domandato la condanna dell’amministrazione al risarcimento per equivalente dei danni subiti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Como e la controinteressata Sicurezza e Ambiente s.r.l., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza del 18 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Con il ricorso introduttivo la Zini Elio s.r.l. ha contestato che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi poiché la stazione appaltante, aggiudicando la gara alla Sicurezza &amp; Ambiente s.r.l., gestore uscente, non avrebbe rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previsto all’art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, applicabile anche alle concessioni.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1 L’articolo 36 d.lgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia, il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160) e mira a evitare il crearsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755).</p>
<p style="text-align: justify;">9.2 La giurisprudenza costante individua, tuttavia, un limite di carattere generale alla operatività della rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252; 5 novembre 2019, n. 7539; Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 881/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">9.3 Ciò accade nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura, indetta dalla Provincia di Como ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, è stata preceduta dalla pubblicazione, in data 18.5.2021, di un avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori ad essere invitati.</p>
<p style="text-align: justify;">Al punto 10 dell’avviso, recante “<em>criteri per l’individuazione soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata</em>”, viene previsto che “<em>la Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 120/2020 (conversione del DL 76/20 “semplificazioni”) tutti gli operatori economici che avranno trasmesso idonea richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con lettera di invito del 12.102021, sono stati quindi invitati a presentare offerta gli “<em>operatori economici che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti speciali richiesti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Provincia ha dunque consentito la partecipazione alla procedura a tutti e cinque gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse e non si è riservata, pertanto, alcun margine di discrezionalità quanto al numero dei soggetti da invitare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il carattere sostanzialmente aperto della procedura esclude che la Provincia fosse tenuta a dare applicazione al principio di rotazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può pertanto trovare applicazione la conclusione accolta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2292/2021, invocata dalla ricorrente e resa in un giudizio di cui era parte: nella fattispecie all’esame del giudice d’appello il principio di rotazione è stato ritenuto applicabile proprio perché la procedura non poteva dirsi aperta per la circostanza che l’amministrazione – a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie – non avesse pubblicato l’avviso pubblico a manifestare interesse ma condotto un’indagine di mercato ristretta a specifici operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con il primo motivo aggiunto la ricorrente ha dedotto che la Sicurezza &amp; Ambiente s.r.l. andava esclusa dalla procedura poiché avrebbe dichiarato nel proprio DGUE di avvalersi del subappalto, senza tuttavia indicare le qualificazioni oggetto del subappalto, necessarie per realizzare i lavori di ripristino delle pertinenze stradali danneggiate, previsti dal capitolato, dalla stessa non possedute.</p>
<p style="text-align: justify;">11. La censura è infondata: la legge di gara non prevede, quale requisito di partecipazione, il possesso dell’attestazione SOA (art. 4 della lettera d’invito), né la ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione della obbligatorietà della stessa per essere l’importo dei lavori superiore a 150.000 euro (art. 60, d.P.R. n. 207/2010), a fronte del valore complessivo delle prestazioni oggetto della concessione del servizio, quantificato in soli 183.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può quindi ritenere che la controinteressata sia priva di un requisito di partecipazione e che avrebbe dovuto essere esclusa per carenze della dichiarazione resa nel DGUE con riferimento alla volontà di avvalersi di un subappalto, che non si configura come necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Il secondo motivo aggiunto ha ad oggetto il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria per il criterio A4 “<em>Centri operativi proposti, da convenzionare prima della stipula del contratto, dislocati capillarmente sul territorio</em>”, per il quale la legge di gara prevede l’attribuzione di cinque punti per ogni unità operativa proposta oltre la prima, fino a un massimo di 25 punti (art. 15.1 della lettera d’invito e art. 15 del capitolato). Ad avviso della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe potuto considerare solo tre dei sette centri, situati nella Provincia di Como, indicati dalla controinteressata: i centri nn. 2, 4 e 7 non sarebbero iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali mentre il centro n. 1 non sarebbe nelle condizioni di poter operare in conseguenza della condanna del titolare dell’impresa alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">13.La censura, nella parte in cui contesta il punteggio attribuito per i centri nn. 2, 4 e 7, è infondata in diritto: la lettera d’invito prevede l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali quale requisito dell’impresa affidataria (art. 4.2.1 della lettera d’invito e art. 8 del capitolato) e non anche per i centri operativi (art. 15.1 della lettera d’invito e art. 15 del capitolato).</p>
<p style="text-align: justify;">È infondata anche in fatto, avendo la controinteressata depositato in giudizio documentazione da cui si evince l’iscrizione all’ANGA dell’Azienda Nicola Manzoni, che gestisce i centri n. 2 e n. 4 e dell’Autofficina Center, che gestisce il centro n. 7, documentazione che non è stata ulteriormente contestata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2 Non residua in capo alla ricorrente alcun interesse all’esame della doglianza nella parte afferente il centro operativo n. 1, non incidendo sul punteggio massimo di 25 punti conseguito per il criterio in questione, a fronte della indicazione di 7 centri.</p>
<p style="text-align: justify;">14. La censura con cui viene dedotta la violazione dell’art. 95, d.lgs. n. 50/2016 per difetto di motivazione dei punteggi, introdotta con la memoria depositata in giudizio il 29.4.2022, è inammissibile in quanto motivo nuovo proposto tardivamente, con atto non notificato.</p>
<p style="text-align: justify;">15. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto delle domande di dichiarazione di inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto anche mediante motivi aggiunti, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 a favore della Provincia di Como e 2.000,00 a favore della Sicurezza e Ambiente s.r.l. – oltre oneri di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere</p>
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