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	<title>24/9/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/9/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 24 settembre 2018, n. 40986</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 17:08:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-settembre-2018-n-40986/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 24 settembre 2018, n. 40986</a></p>
<p>In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. Brevi considerazioni: Lavorando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-settembre-2018-n-40986/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 24 settembre 2018, n. 40986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-settembre-2018-n-40986/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 24 settembre 2018, n. 40986</a></p>
<p>In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.</p>
<hr />
<p class="massima text-justify"><span style="color: #000000;"><strong>Brevi considerazioni: </strong></span><span style="color: #000000;">Lavorando sul concetto garantistico di prevedibilità della sanzione penale, le Sezioni Unite hanno optato, nei casi in cui vi sia uno iato temporale tra la condotta e l&#8217; evento naturalistico, quest&#8217; ultimo determinatosi nella vigenza di una legge penale sopravvenuta più sfavorevole per l&#8217; imputato, per il criterio della condotta rifiutando quello dell&#8217; evento<em>: &#8221; solo il criterio della condotta, infatti, consente di garantire la prevedibilità delle conseguenze penali e con essa l&#8217;autodeterminazione della persona. La realizzazione della condotta è il punto di riferimento temporale a cui deve essere ricondotta l&#8217; operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost. Il criterio dell&#8217; evento di contro sposterebbe in avanti detta operatività così determinando l&#8217; applicazione della legge penale sopravvenuta più sfavorevole, con un effetto di sostanziale retroattività della stessa&#8221;. </em></span><br />
<span style="color: #000000;">Il caso di specie attiene ad un incidente stradale in cui la vittima era poi deceduta a distanza di tempo sotto il vigore appunto di una legge maggiormente penalizzante.</span><br />
<span style="color: #000000;">La Corte di Cassazione ha lavorato sia sull&#8217; articolo 7 della Convenzione Edu come si è andato progressivamente arricchendo di contenuti sia ancorando il principio di legalità della pena alla funzione rieducativa di cui all&#8217; articolo 27 comma 3 Cost.</span></p>
<hr class="riga_corta" />
<div><em>Ritenuto in fatto</em> &#8211; 1. Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all&#8217;esito dell&#8217;udienza in camera di consiglio fissata a norma dell&#8217;art. 447 c.p.p., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a P.F. la pena concordata con il pubblico ministero di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all&#8217;art. 589-bis c.p., perchè &#8220;cagionava per colpa la morte di B.P.. In particolare, in data (<em>omissis</em>), alla guida dell&#8217;autovettura (<em>omissis</em>), non arrestava o comunque rallentava la marcia del veicolo dallo stesso condotto, in prossimità di un attraversamento pedonale, già impegnato dal B., così investendo quest&#8217;ultimo; successivamente, in data 28/08/2016, interveniva, a seguito degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro stradale cennato, la morte di B.. In (<em>omissis</em>)&#8221;. La pena finale è stata così determinata: pena base, nel minimo edittale, anni due di reclusione; diminuita per l&#8217;applicazione delle circostanze attenuanti generiche fino ad anni uno e mesi quattro di reclusione; ridotta alla pena indicata per il rito.<br />
2. Avverso l&#8217;indicata sentenza il difensore di P.F., avv. Cristina Menichetti, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando &#8211; nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all&#8217;art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, &#8211; inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La più sfavorevole disciplina dettata dall&#8217;art. 589-bis c.p. è stata introdotta in epoca successiva alla condotta ascritta all&#8217;imputato, mentre all&#8217;epoca di tale condotta era in vigore una disciplina più favorevole, in quanto l&#8217;art. 589 c.p., comma 2, prevedeva una circostanza aggravante laddove la nuova disposizione prevede un&#8217;autonoma fattispecie incriminatrice (oltre all&#8217;applicazione obbligatoria e automatica della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per un periodo minimo di cinque anni). L&#8217;applicazione al caso di specie della successiva, più sfavorevole disciplina, contrasta con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.), oltre che con il divieto di retroattività stabilito dall&#8217;art. 7 C.E.D.U., sicchè deve essere seguito il c.d. &#8220;criterio della condotta&#8221;, secondo il quale, in caso di successione di leggi penali, è applicabile, se più favorevole, la legge vigente al momento della condotta.<br />
3. Investita della cognizione del ricorso, la Quarta Sezione penale, con ordinanza del 05/04/2018, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione relativa al trattamento sanzionatorio da applicare nel caso di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole. In premessa, l&#8217;ordinanza di rimessione rileva che, nella formulazione anteriore alla L. 23 marzo 2016, n. 41, il secondo comma dell&#8217;art. 589 c.p. prevedeva una circostanza aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento, mentre il nuovo art. 589-bis c.p. integra un&#8217;autonoma fattispecie incriminatrice. A favore della tesi che ritiene applicabile la legge vigente al momento della consumazione del reato e, dunque, al momento dell&#8217;evento lesivo, l&#8217;ordinanza di rimessione richiama, in particolare, Sez. 4, n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci, secondo cui, ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina di cui all&#8217;art. 2 c.p., il tempus commissi delicti va collocato al momento della consumazione del reato e, trattandosi nella specie di reato a forma libera, tale momento coincide con il verificarsi dell&#8217;evento tipico. A favore dell&#8217;opposto &#8220;criterio della condotta&#8221;, l&#8217;ordinanza di rimessione richiama Sez. 4, n. 8448, del 05/10/1972, Bartesaghi, Rv. 122686, secondo cui, nel caso di successione di leggi penali regolanti la stessa materia, la legge da applicare è quella vigente al momento dell&#8217;esecuzione dell&#8217;attività del reo e non già quella del momento in cui si è verificato l&#8217;evento che determina la consumazione del reato. L&#8217;ordinanza di rimessione propende per questo secondo indirizzo, poichè &#8220;il principio di irretroattività della legge penale meno favorevole si pone a garanzia del soggetto attivo, nella considerazione che egli non dev&#8217;essere chiamato a soggiacere non solo a previsioni incriminatrici non vigenti al momento del fatto, ma neppure a previsioni sanzionatorie che dopo il fatto sono divenute più gravi&#8221;. Al contrario, il c.d. criterio dell&#8217;evento si pone in contrasto con il principio di uguaglianza (per l&#8217;ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso momento, sol perchè l&#8217;evento del reato si verifica in tempi diversi per ragioni a loro non riferibili), con il principio di legalità di cui all&#8217;art. 25 Cost., comma 2, (pacificamente riferito non solo alla necessaria conoscibilità del precetto, ma anche alla conoscibilità e prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione), nonchè con l&#8217;art. 117 Cost., comma 1, in relazione all&#8217;art. 7 Cedu (che assicura raccessibilità&#8221; della norma penale per il destinatario, anche sotto il profilo sanzionatorio, e la &#8220;prevedibilità&#8221; della conseguenze della sua condotta).<br />
4. Con decreto del 16 maggio 2018, il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall&#8217;ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione ai sensi dell&#8217;art. 611 c.p.p. l&#8217;odierna udienza.<br />
5. Con requisitoria scritta in data 8 giugno 2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, aderendo all&#8217;impostazione dell&#8217;ordinanza di rimessione, ha tuttavia osservato che la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento) non è consentita in via interpretativa, concludendo, quindi, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, in relazione all&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 2 c.p., comma 4, nella parte in cui fa riferimento alla commissione del reato e non del fatto anche con riguardo ai reati di evento qualora quest&#8217;ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole. In subordine, il Sostituto Procuratore generale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso già avanzata con la precedente requisitoria.<br />
<strong>Considerato in diritto</strong> &#8211; 1. La questione di diritto in relazione alla quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell&#8217;evento.<br />
2. In premessa, tuttavia, è necessario valutare l&#8217;ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua tempestività.<br />
2.1. Detta valutazione impone di affrontare la questione relativa, da un lato, alla possibilità per il giudice del patteggiamento di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza e, dall&#8217;altro, alla decorrenza comunque del termine per l&#8217;impugnazione in presenza di siffatta indicazione.<br />
La giurisprudenza di legittimità, che, come si vedrà, ha affrontato tale questione con due diversi orientamenti, assume posizioni non univoche &#8211; e &#8220;trasversali&#8221; ai due stessi indirizzi &#8211; anche in merito ad altra questione relativa alla individuabilità di un termine legale per il deposito della sentenza ex art. 444 c.p.p..<br />
2.2. Muovendo da quest&#8217;ultima questione, ritengono le Sezioni Unite di dover confermare l&#8217;impostazione che esclude la previsione legale di un termine per il deposito della sentenza di applicazione della pena su richiesta.<br />
Nel sistema del codice di rito, la previsione di un termine ex lege per il deposito della motivazione è collocata in seno alla disciplina delle diverse tipologie di decisione e, dunque, nell&#8217;art. 544 c.p.p., comma 2, per la sentenza dibattimentale, nella medesima disposizione per la sentenza emessa all&#8217;esito del giudizio abbreviato (posto che il rinvio operato dall&#8217;art. 442 c.p.p., comma 1, &#8220;agli artt. 529 e seguenti&#8221; ricomprende anche l&#8217;art. 544 c.p.p.: Sez. U, n. 16 del 15/12/1992 &#8211; dep. 1993, Cicero, Rv. 192806), nell&#8217;art. 424 c.p.p., comma 4, per la sentenza di non luogo a procedere.<br />
Nessuna previsione del genere si rinviene nella disciplina codicistica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, che, anzi, all&#8217;art. 448 c.p.p., comma 1, stabilisce che la sentenza è pronunciata &#8220;immediatamente&#8221;: formulazione, questa, espressiva di una regola che non prevede un termine legale per il deposito della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma la motivazione contestuale alla decisione (Sez. 1, n. 1609 del 02/12/2014 &#8211; dep. 2015, Sedicina, Rv. 262554; conf., Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, Rv. 246125 e Sez. 6, n. 46291 del 09/10/2014, Altobelli, entrambe non massimate sul punto).<br />
Le sentenze che si discostano dall&#8217;impostazione qui condivisa fanno un generico riferimento a un termine legale di 15 giorni (Sez. 1, n. 26042 del 28/05/2003, Cataldi, Rv. 225273; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, non massimata sul punto), senza, tuttavia, individuare il fondamento normativo di tale termine e senza prendere in considerazione il tenore testuale dell&#8217;art. 448 c.p.p., comma 1.<br />
2.3. Come si è anticipato, anche sulla prima questione si registra una divaricazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In premessa, peraltro, deve ribadirsi &#8211; sulla scorta dell&#8217;insegnamento di Sez. U, n. 295 del 12/10/1993 &#8211; dep. 1994, Scopel, Rv. 195617 &#8211; che, con l&#8217;eccezione della sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione (art. 448, comma 1, ultima parte), la sentenza di applicazione della pena su richiesta deliberata nel corso delle indagini preliminari, dell&#8217;udienza preliminare e nel giudizio ma &#8220;prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado&#8221; (art. 448, comma 1, prima parte) deve considerarsi pronunciata in camera di consiglio, con conseguente individuazione del termine per proporre impugnazione in quello di quindici giorni ai sensi dell&#8217;art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), (ex plurimis, Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, cit.).<br />
Ciò premesso, secondo un primo indirizzo, il termine di impugnazione della sentenza di patteggiamento è di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall&#8217;ultima delle notificazioni eseguite all&#8217;imputato o al difensore: infatti, &#8220;il riferimento al &#8220;caso previsto&#8221; o ai &#8220;casi previsti&#8221; dall&#8217;art. 544 c.p.p. contenuto nelle lettere b) e c), va inteso, secondo il senso reso palese dal dato testuale e dal collegamento sistematico con la lett. a), quale riferimento ai soli casi in cui la riserva di motivazione è conforme a &#8220;previsione&#8221; normativa, in base alla disposizione richiamata (art. 544 c.p.p., che riguarda le sentenze dibattimentali, e cioè le sentenze diverse da quelle camerali) o ad altre che ad essa rimandino&#8221; (Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, Rv. 251113; Sez. 4, n. 31395 del 18/04/2013, Magazzù, Rv. 255988).<br />
Un secondo orientamento, invece, ritiene che il dies a quo per l&#8217;impugnazione della sentenza di applicazione della pena decorra, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, dal giorno di scadenza dello stesso, come fissato dal giudice, e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo: in questa prospettiva, si sottolinea come &#8220;a norma dell&#8217;art. 548, comma 2, la notifica dell&#8217;avviso di deposito sia dovuta soltanto nel caso in cui il giudice depositi la sentenza oltre il termine indicato nel dispositivo&#8221; (Sez. 6, n. 46291 del 09/10/2014, Altobelli, Rv. 261523; conf. Sez. 5, n. 1246 del 15/10/2014 &#8211; dep. 2015, Cabras, Rv. 261725; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263595).<br />
Tale conclusione, tuttavia, è smentita dall&#8217;argomento valorizzato da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670: con riferimento alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, la sentenza Loy, infatti, ha rilevato che &#8220;la disposizione di cui all&#8217;art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), nella parte in cui stabilisce che il termine d&#8217;impugnazione decorre dalla scadenza di quello &#8220;determinato dal giudice per il deposito della sentenza&#8221;, è chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali, per le quali soltanto (&#8230;) opera la previsione di cui all&#8217;art. 544 c.p.p., comma 3&#8243;; di conseguenza, &#8220;la riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare la natura del provvedimento deliberato dal G.u.p., nè il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza&#8221;. In linea con il primo orientamento, pertanto, deve ribadirsi che la irrituale perchè non prevista dall&#8217;art. 448 c.p.p. &#8211; indicazione nel dispositivo di un termine per il deposito della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta non può, per l&#8217;imprescindibile istanza di certezza nella individuazione dei termini di impugnazione e della relativa decorrenza, condurre a delineare un assetto di tale disciplina del tutto praeter legem; ne discende che, qualora il giudice del patteggiamento non abbia depositato la motivazione contestualmente alla decisione, ma abbia irritualmente indicato un termine per il deposito, il termine dell&#8217;impugnazione &#8211; indipendentemente dal fatto che il &#8220;termine giudiziale&#8221; irrituale sia stato o meno osservato &#8211; decorre dalla notificazione o comunicazione dell&#8217;avviso di deposito del provvedimento a norma dell&#8217;art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a), (e non dell&#8217;art. 544 c.p.p., comma 3, richiamato dall&#8217;indirizzo disatteso). In altri termini, &#8220;una riserva irrituale di motivazione, così come di decisione, pur non potendo produrre alcuna nullità (&#8230;), costituisce una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione che non può mutare, alla pari di qualsivoglia altra improprietà che attiene alla formazione del documento-sentenza ascrivibile al giudicante, la natura del provvedimento preso e il regime della sua impugnazione. Producendo un anomalo &#8220;distacco temporale tra deliberazione o decisione e deposito&#8221; (&#8230;), la riserva di motivazione nei casi non &#8220;previsti&#8221;, può incidere solamente sulla comunicazione della decisione e dunque sulla decorrenza, ai sensi dell&#8217;art. 585 c.p.p., comma 2, del termine per impugnare&#8221; (Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.). Linea interpretativa, questa, del resto seguita dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo ad altre tipologie di provvedimenti e, ad esempio, in materia di estradizione per l&#8217;estero: si è infatti affermato che il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d&#8217;appello decide in camera di consiglio, a norma dell&#8217;art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni, sicchè, in base all&#8217;art. 585 c.p.p., commi 1, lett. a), e 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall&#8217;ultima delle notificazioni eseguite all&#8217;imputato o al difensore (Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014, Makeiev, Rv. 260720; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 26273 del 14/06/2006, Henn, Rv. 235032).<br />
2.4. Le conclusioni raggiunte sul punto possono dunque essere enunciate nei seguenti termini: &#8220;La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla pronuncia; qualora la motivazione non sia depositata contestualmente, anche per l&#8217;irrituale indicazione in dispositivo di un termine per il deposito, il termine di quindici giorni per l&#8217;impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio decorre esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dal fatto che il termine irritualmente indicato dal giudice sia stato o meno osservato dall&#8217;ultima notificazione o comunicazione dell&#8217;avviso di deposito del provvedimento&#8221;.<br />
2.5. Ciò premesso, la sentenza impugnata è stata deliberata all&#8217;udienza camerale del 28/06/2017, con l&#8217;indicazione in dispositivo del termine di 15 giorni per il deposito della motivazione, deposito intervenuto il 13/07/2017, ossia nel termine fissato dal giudice. Il ricorso sottoscritto dal difensore avv. Cristina Manichetti risulta proposto il 07/08/2017. Pertanto, escluso che la decorrenza del termine di quindici giorni per l&#8217;impugnazione debba coincidere con la scadenza del termine irritualmente fissato per il deposito della motivazione, deve rilevarsi che dall&#8217;esame degli atti trasmessi a questa Corte, non risulta che la sentenza sia stata notificata all&#8217;imputato o al suo difensore, sicchè il termine per l&#8217;impugnazione del difensore &#8211; al quale, il 22/07/2017, ossia dopo il deposito della motivazione, l&#8217;imputato aveva conferito procura speciale ad hoc per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata &#8211; non era ancora decorso al momento della proposizione del ricorso per cassazione, che è dunque tempestivo.<br />
3. Versandosi in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, occorre inoltre interrogarsi sui limiti in cui errori in diritto nella determinazione della pena &#8220;patteggiata&#8221; possano dar luogo all&#8217;annullamento della sentenza ex art. 444 c.p.p.: interrogativo, questo, che, come rilevato dall&#8217;ordinanza di rimessione, ruota intorno alla nozione di &#8220;pena illegale&#8221;.<br />
3.1. Detta nozione è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità nella prospettiva di riconoscere alla Corte di cassazione un potere decisorio, in bonam partem, oltre il devolutum. Già sotto il previgente codice di rito, attraverso l&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 152 c.p.p. 1930 (espressione di un fondamentale principio di giustizia: Sez. 5, n. 10054 del 22/05/1980, Taormina, Rv. 146121), veniva attribuito al giudice dell&#8217;impugnazione, anche in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, il potere di annullare o modificare la sentenza che avesse inflitto una pena illegale in ordine alla sua quantità o specie (Sez. 5, n. 79 del 06/10/1982 &#8211; dep. 1983, Feniello, Rv. 156786; Sez. 1, n. 3048 del 15/10/1973 &#8211; dep. 1974, Zulini, Rv. 126760, in una fattispecie di erronea applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria), ossia una pena eccedente il massimo edittale ovvero diversa nella specie da quella stabilita dalla legge per il reato (Sez. 3, n. 1293 del 19/04/1961, Iacono, Rv. 98632, che ha escluso la &#8220;correzione&#8221; d&#8217;ufficio in presenza di una pena erroneamente determinata, ma non eccedente il massimo edittale).<br />
La medesima prospettiva, incentrata principalmente sull&#8217;applicazione analogica in bonam partem dell&#8217;art. 129 c.p.p., è stata confermata con l&#8217;avvento del nuovo codice di rito: si è così ribadito che, nell&#8217;ipotesi in cui il giudice abbia irrogato una sanzione, che sia superiore ai limiti edittali ovvero in genere o specie più grave di quella prevista in astratto, la Corte di cassazione ha &#8211; anche d&#8217;ufficio &#8211; l&#8217;obbligo di annullare la pronuncia, qualora non possa direttamente provvedere a rideterminare la medesima (Sez. 3, n. 3877 del 14/11/1995, Prati, Rv. 203205; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 39631 del 24/09/2002, Gambini, Rv. 225693, con riferimento alla mancata applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per i reati di competenza del giudice di pace). Il carattere derogatorio rispetto al principio devolutivo segna anche il limite del potere &#8220;correttivo&#8221; officioso della pena illegale (nozione, questa, richiamata anche con riguardo alla disciplina della successione di leggi penali): infatti, si è rilevato che, fuori dei casi di &#8220;pena illegale, vale a dire di pena diversa per specie da quella che la legge (applicabile nel tempo secondo i dettami dell&#8217;art. 2 c.p.) stabilisce per quel determinato reato o di pena inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali&#8221;, l&#8217;intervento officioso di questa Corte non potrebbe giustificarsi &#8220;sol perchè la pena, legittimamente quantificata nel dispositivo letto in udienza, risulta erroneamente calcolata in motivazione (&#8230;): diversamente, qualunque errore di diritto nel computo della pena dovrebbe essere corretto d&#8217;ufficio, il che finirebbe con lo snaturare il meccanismo stesso dell&#8217;impugnazione, retto dal principio devolutivo&#8221; (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; conf., Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326).<br />
Più di recente, la nozione di &#8220;pena illegale&#8221; è stata al centro di varie pronunce delle Sezioni Unite, sovente collegate a declaratorie di illegittimità costituzionale di norme sostanziali e orientate a valorizzare il ruolo del giudice dell&#8217;esecuzione nel &#8220;ripristino&#8221; della pena costituzionalmente corretta (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 &#8211; dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859).<br />
Sulla scorta di Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106, che ha chiarito come, nel giudizio di cassazione, l&#8217;illegalità della pena non sia rilevabile d&#8217;ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perchè presentato fuori termine, e della coeva Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111, che ha enunciato il principio di diritto in forza del quale, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d&#8217;ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l&#8217;imputato, pur in presenza di un ricorso inammissibile, la più recente giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che l&#8217;illegalità della pena può essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice di legittimità investito di un ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, risulti inammissibile (Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 &#8211; dep. 2017, Jomle, Rv. 268593; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639): potere officioso, questo, attivabile solo in bonam partem, posto che la pena favorevole all&#8217;imputato può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di impugnazione del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d&#8217;ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l&#8217;errore sia avvenuto in danno dell&#8217;imputato (Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza Lima, Rv. 265529; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, Rv, 257672).<br />
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno avuto modo di intervenire in ordine alla definizione del perimetro della nozione di &#8220;pena illegale&#8221;. Pronunciandosi, come si vedrà, con riferimento a una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette &#8220;droghe leggere&#8221; dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 nella formulazione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli ha ricondotto, in generale, nel novero della pena illegale la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a &#8220;quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale&#8221;: la sentenza Jazouli ha quindi rimarcato che l&#8217;ambito dell&#8217;illegalità della pena si riferisce anche &#8220;ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali&#8221;. Muovendo dall&#8217;insegnamento della sentenza Jazouli, si è così ribadito che non configura un&#8217;ipotesi di pena illegale ab origine la pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d&#8217;ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080): nella prospettiva tracciata dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato la rilevabilità di ufficio da parte della Corte di Cassazione dell&#8217;illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sè complessivamente legittimo e il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell&#8217;entità della condanna (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010).<br />
3.2. Alla nozione di &#8220;pena illegale&#8221; la giurisprudenza di legittimità fa riferimento anche ai fini della definizione dell&#8217;ambito della sindacabilità &#8211; in punto determinazione della pena &#8211; della sentenza ex art. 444 c.p.p..<br />
Le cadenze argomentative che si rinvengono al riguardo nella giurisprudenza di legittimità si rivelano senz&#8217;altro affini a quelle che valorizzano la nozione di &#8220;pena illegale&#8221; in funzione di deroga al principio devolutivo, anche se divergenti sono le due prospettive: quella ora in esame è infatti indirizzata non già a riconoscere alla Corte di cassazione un potere officioso oltre il devolutum, ma a circoscrivere &#8211; a fronte di impugnazione dell&#8217;imputato o del pubblico ministero il sindacato del giudice di legittimità in relazione alla determinazione della pena applicata ex art. 444 c.p.p. Centrale, in quest&#8217;ultima prospettiva, è, infatti, il rilievo che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l&#8217;accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005 &#8211; dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998 &#8211; dep. 1999, Carli, Rv. 212379). Dalla natura negoziale dell&#8217;accordo sulla pena e dall&#8217;individuazione del relativo oggetto (il &#8220;risultato finale&#8221;) discende una duplice ricaduta sul piano della sindacabilità, quanto alla determinazione della pena stessa, della sentenza di patteggiamento: per un verso, la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari &#8220;passaggi&#8221; attraverso i quali si giunge al &#8220;risultato finale&#8221; e, per altro verso, la rilevanza di tali errori quando conducano ad una pena illegale. Dunque, non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005 -dep. 2006, Federico, cit.; Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, cit.), tra i quali gli errori compiuti nell&#8217;iter di determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5047 del 21/10/1999, Paulon, Rv. 214602). Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento possono essere richiamati quelli della pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 c.p. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003 &#8211; dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995), dell&#8217;applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv. 228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997, Salvatori, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362), dell&#8217;erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999 &#8211; dep. 2000, Rezel, Rv. 215673), della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943).<br />
Peraltro, anche con specifico riferimento all&#8217;illegalità della pena nel &#8220;patteggiamento&#8221; va richiamato l&#8217;insegnamento di Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, cit., che ha sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il &#8220;ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena&#8221;, ma, allo stesso tempo, abbia anche affermato che &#8220;l&#8217;illegalità della pena applicata all&#8217;esito del &#8220;patteggiamento&#8221; rende invalido l&#8217;accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l&#8217;ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l&#8217;accordo stesso su basi corrette&#8221;: si tratta di casi in cui &#8220;la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall&#8217;art. 23 c.p.&#8221; ovvero &#8220;indicato come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione&#8221;. E&#8217; in questo contesto che la sentenza Jazouli qualifica come illegale la pena &#8220;determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione&#8221; che, per le droghe cosiddette &#8220;leggere&#8221;, si sia basato sulla cornice edittale delineata dall&#8217;art. 73 cit. e dichiarata costituzionalmente illegittima.<br />
Del tutto analogo è il caso in esame (per il quale non può trovare applicazione, ratione temporis, l&#8217;art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017): infatti, secondo la prospettazione &#8211; come si vedrà, fondata &#8211; del ricorrente, viene in rilievo una pena illegale perchè in contrasto, prima di tutto, con il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall&#8217;art. 25 Cost., comma 2: il procedimento di commisurazione del giudice del patteggiamento si è dunque sviluppato all&#8217;interno di una comminatoria edittale in radice &#8211; e in toto &#8211; illegale perchè lesiva di un principio che dà corpo alla tutela di un &#8220;valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali&#8221; (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011). Si verte dunque, all&#8217;evidenza, in ipotesi di pena illegale denunciabile anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta.<br />
4. La conclusione raggiunta consente di affrontare la questione rimessa alla cognizione delle Sezioni unite, al cui esame, tuttavia, è opportuno far precedere una sia pur sintetica ricognizione della successione di leggi che viene in rilievo nel caso di specie.<br />
Nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 (entrata in vigore il 25/03/2016), l&#8217;art. 589 c.p., comma 2, comminava, per il fatto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena della reclusione da 2 a 7 anni: la fattispecie di cui al secondo comma integrava una circostanza aggravante (ex plurimis, Sez. 4, n. 18204 del 15/03/2016, Bianchini, Rv. 266641; Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643), non soggetta, diversamente da quella di cui all&#8217;art. 589, terzo comma, c.p. (Sez. 4, n. 33792 del 23/04/2015, Rv. 264331), al regime derogatorio della disciplina relativa al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee stabilito dall&#8217;art. 590-bis c.p. (sempre nella formulazione anteriore alla novella del 2016). Di conseguenza, l&#8217;applicazione, come nel caso di specie, delle circostanze attenuanti generiche, poteva condurre all&#8217;irrogazione di una pena, nel minimo, di 6 mesi di reclusione, nel caso di giudizio di equivalenza, ovvero di 4 mesi di reclusione, nel caso di giudizio di prevalenza dell&#8217;attenuante.<br />
Il quadro sanzionatorio muta radicalmente con l&#8217;avvento della L. n. 41 del 2016, che ha introdotto la fattispecie di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p.: si tratta di autonoma fattispecie incriminatrice (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), sicchè l&#8217;applicazione delle circostanze attenuanti generiche può condurre all&#8217;irrogazione, nel minimo, della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione: pena, questa, individuata dalla sentenza impugnata prima della riduzione per il rito.<br />
5. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità compendiato nella questione di diritto sopra richiamata è ben espresso, in particolare, da due pronunce della Quarta Sezione di questa Corte, entrambe relative a fattispecie concrete di omicidio colposo (per inosservanza della normativa antinfortunistica, l&#8217;una, e delle norme sulla circolazione stradale, l&#8217;altra) ed entrambe caratterizzate da un significativo intervallo di tempo intercorso tra condotta ed evento e dalla sopravvenienza, tra l&#8217;uno e l&#8217;altra, di una disciplina legislativa più sfavorevole per l&#8217;imputato: è quanto accaduto nel caso di specie, posto che la condotta ascritta all&#8217;imputato risale al 20/01/2016, l&#8217;evento mortale si è verificato il 28/08/2016 e, medio tempore, è intervenuta la più sfavorevole disciplina dettata dalla L. n. 41 del 2016, che ha delineato il quadro sanzionatorio all&#8217;interno del quale è stata definita la pena applicata ex art. 444 c.p.p..<br />
5.1. Nella prospettiva del primo orientamento, Sez. 4, n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci è intervenuta in una fattispecie concreta in cui l&#8217;evento mortale si era verificato molti anni dopo la condotta e, nell&#8217;intervallo di tempo tra l&#8217;una e l&#8217;altro, erano sopravvenute due modifiche legislative che avevano comportato l&#8217;innalzamento dei limiti edittali dell&#8217;art. 589 c.p. (la L. 21 febbraio 2006, n. 102 e il D.L. 23 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125). Disattendendo i rilievi della difesa volti a censurare l&#8217;applicazione della più sfavorevole disciplina vigente al momento dell&#8217;evento, la sentenza Sandrucci ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo cui per il trattamento sanzionatorio deve aversi riguardo &#8220;a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioè al momento dell&#8217;evento lesivo&#8221;, sicchè non vi è ragione di evocare l&#8217;art. 2 c.p., comma 4, &#8220;per il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato&#8221;. E&#8217; dunque &#8220;rispetto al momento della consumazione del reato che potrebbe porsi una questione di applicazione di una normativa in ipotesi più favorevole che sia sopravvenuta&#8221;; in altri termini, è al momento della consumazione che bisogna avere riguardo per individuare la normativa applicabile e (solo) &#8220;rispetto a tale momento può in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa sopravvenuta&#8221;: il che doveva escludersi nel caso in esame.<br />
Sempre al primo orientamento l&#8217;ordinanza di rimessione riconduce anche Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita, Rv. 260003, che ha ritenuto corretta l&#8217;applicazione della circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi, art. 416-bis c.p., comma 1) in relazione ai reati di importazione e conseguente detenzione di armi da guerra, nei confronti di un imputato il quale aveva intrapreso trattative con il venditore prima dell&#8217;introduzione della circostanza aggravante, laddove la condotta illecita si era perfezionata, per effetto dell&#8217;apporto di altri concorrenti, dopo l&#8217;entrata in vigore della nuova norma: osserva la sentenza Calamita, per un verso, che &#8220;il tempus commissi delicti è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l&#8217;evento&#8221; (argomento, questo, sostanzialmente in linea con il primo orientamento) e, per altro verso, che l&#8217;indirizzo giurisprudenziale in tema di reati permanenti (in particolare, associativi) deve trovare applicazione &#8220;anche per i reati non permanenti, quando l&#8217;azione abbia avuto durata apprezzabile e si sia, comunque, conclusa (e dunque il reato abbia avuto consumazione) sotto la vigenza della nuova legge&#8221;. Come osservato dall&#8217;ordinanza di rimessione, la sentenza Calamita presenta una duplice peculiarità, in quanto a venire in rilievo è una condotta ad &#8220;esecuzione frazionata&#8221; e le diverse &#8220;frazioni&#8221; sono state realizzate da diversi concorrenti: sotto questo secondo profilo, il problema dell&#8217;individuazione del tempus commissi delicti si intreccia, nel caso affrontato dalla sentenza in esame (dalla quale, peraltro, non risulta univocamente quale segmento del fatto si sia perfezionato dopo l&#8217;introduzione della circostanza aggravante e, in particolare, se si tratti solo dell&#8217;evento ovvero anche di una parte della condotta posta in essere dai concorrenti), con le diverse questioni attinenti all&#8217;individuazione dei requisiti necessari affinchè la singola &#8220;frazione&#8221; di condotta assuma rilevanza ai fini del concorso di persone nel reato: questioni, afferenti sia al piano dell&#8217;elemento materiale, sia a quello dell&#8217;elemento soggettivo della fattispecie concorsuale, estranee al tema rimesso all&#8217;esame di queste Sezioni unite.<br />
5.2. Al secondo orientamento va, invece, ascritta Sez. 4, n. 8448, del 05/10/1972, Bartesaghi, Rv. 122686 intervenuta, come si è anticipato, in una fattispecie concreta di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale: tra la condotta e l&#8217;evento era stata introdotta la L. 11 maggio 1966, n. 296, che prevedeva un più severo trattamento sanzionatorio, applicato dal giudice di appello che, in parte qua, aveva riformato la sentenza di primo grado. Aderendo all&#8217;impostazione del giudice di primo grado, la sentenza Bartesaghi ha osservato che &#8220;al fine di stabilire la legge applicabile, non si tratta di individuare il momento della consumazione, ma quello nel quale il reato è stato commesso, come espressamente stabilisce la legge. E se vi sono reati nei quali commissione e consumazione coincidono, ve ne sono altri nel quali il momento della consumazione, col realizzarsi dell&#8217;evento, si verifica successivamente o può verificarsi successivamente&#8221;. Seguendo la tesi del giudice di appello, osserva ancora la sentenza Bartesaghi, si giungerebbe all'&#8221;applicazione retroattiva della legge nel caso di nuove o più gravi statuizioni penali, quando la condotta si sia esaurita sotto l&#8217;imperio di una legge che non prevedeva il fatto come reato, o che lo prevedeva meno grave di quanto non sia considerato dalla nuova. Ed in tal modo il reo verrebbe ad essere punito più gravemente per il fatto puramente casuale che nel periodo di tempo intercorrente tra la sua condotta e l&#8217;evento sia sopraggiunta la nuova legge, in tal modo determinandosi quell&#8217;incertezza sul grado di illiceità del comportamento umano che è escluso in modo assoluto dal principio dell&#8217;irretroattività&#8221;. Poichè il legislatore, uniformandosi ai principi di irretroattività e di non ultrattività, ha voluto distinguere tra commissione e consumazione del reato, rileva conclusivamente la sentenza Bartesaghi, non è lecito all&#8217;interprete identificare i due momenti: &#8220;e ciò tanto più appare esatto in quanto il precetto penale, alla cui violazione consegue quella determinata sanzione è rivolto al soggetto condizionandone l&#8217;attività psichica, che si estrinseca nella condotta nella misura nella quale tale condotta, in quanto causa di evento penalmente sanzionato, sia considerata illecita&#8221;.<br />
6. Le Sezioni Unite ritengono di dover condividere il secondo orientamento, con le precisazioni di seguito indicate. Plurime ragioni convergono verso la conclusione secondo cui, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.<br />
In limine, tuttavia, deve essere esaminato il problema segnalato, nella sua requisitoria scritta, dal Procuratore generale presso questa Corte, il quale, come si è visto, ha chiesto, in via principale, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 c.p., comma 4, nella parte in cui fa riferimento alla commissione del reato e non del fatto anche con riguardo ai reati di evento qualora quest&#8217;ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole. La tesi del Procuratore generale, incentrata sul duplice rilievo che l&#8217;art. 2 c.p., comma 4, fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato (e non il fatto) e che la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento) non è consentita in via interpretativa, non può essere condivisa.<br />
6A. Come puntualizzato da queste Sezioni Unite, &#8220;l&#8217;interpretazione letterale della legge (&#8230;) è il canone ermeneutico prioritario per l&#8217;interprete&#8221;, sicchè &#8220;l&#8217;ulteriore canone dato dall&#8217;interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi&#8221;, ma tale criterio &#8220;non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa&#8221; (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru). Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata &#8220;non può essere valicato neppure per mezzo dell&#8217;interpretazione costituzionalmente conforme&#8221; e, dunque, impedisce di conseguire in via interpretativa &#8220;l&#8217;effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre&#8221; (così, ex plurimis, Corte cost., sent. n. 110 del 2012). Se, dunque, prioritario, nel senso indicato, è &#8220;l&#8217;esame delle connotazioni testuali della norma&#8221; (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 &#8211; dep. 2018, Matrone), tale esame non esonera certo il giudice dalla ricerca di tutti i possibili significati rinvenibili nel testo: all&#8217;interno di quello che, in ambito civile, è stato indicato come il limite di &#8220;tolleranza ed elasticità del significante testuale&#8221; (Sez. U civ., n. 15144 del 11/07/2011; Sez. U civ., n. 27341 del 23/12/2014), l&#8217;interprete deve esplorare a fondo le potenzialità linguistiche della disposizione legislativa, individuandone &#8211; anche alla luce del sistema normativo in cui è inserita &#8211; tutti i possibili e coerenti significati autorizzati dal testo. Il dato letterale, dunque, è l&#8217;oggetto prioritario dell&#8217;attività interpretativa e ne segna il limite &#8220;esterno&#8221;; limite che deve essere individuato con particolare rigore nella materia penale, in considerazione del peculiare valore rivestito, rispetto ad essa, dalla riserva di legge, che, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, nell&#8217;accezione recepita dall&#8217;art. 25 Cost., comma 2, &#8220;demanda il potere di normazione in materia penale &#8211; in quanto incidente sui diritti fondamentali dell&#8217;individuo, e segnatamente sulla libertà personale all&#8217;istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale dall&#8217;intera collettività nazionale (&#8230;), il quale esprime, altresì, le sue determinazioni all&#8217;esito di un procedimento &#8211; quello legislativo &#8211; che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione&#8221; (sent. n. 230 del 2012). Ma il perimetro segnato, per l&#8217;interprete, dal limite esterno rappresentato dal dato testuale ben può includere &#8211; e spesso include &#8211; una pluralità di significati attribuibili al testo della disposizione, pluralità desumibile, ad esempio, dall&#8217;intrinseca polisemia dello stesso dato testuale, così come dalla sua lettura nel contesto delineato dal sistema normativo in cui si colloca e, prima di tutto, dalla disciplina legale dell&#8217;istituto di cui la norma è parte: ossia, per quanto è qui di interesse, dall&#8217;art. 2 c.p..<br />
6.2. Nella disposizione codicistica, il riferimento al &#8220;reato&#8221;, e non al &#8220;fatto&#8221;, non assume la valenza ad esso attribuita dal Procuratore generale, ossia la considerazione del &#8220;reato&#8221; nella &#8220;triade dei suoi elementi costitutivi, condotta nesso causale &#8211; evento naturalistico&#8221;: invero, con il termine &#8220;fatto&#8221; l&#8217;art. 2 c.p., commi 1 e 2 evocano la fattispecie non (o non più) penalmente sanzionata, mentre il termine &#8220;reato&#8221; di cui al quarto comma indica quella penalmente sanzionata (e assoggettata al regime della successione di leggi penali).<br />
D&#8217;altra parte, su un piano generale &#8211; ed anche al fine di meglio definire la portata della questione posta all&#8217;esame delle Sezioni unite e del principio di diritto che sarà enunciato &#8211; mette conto sottolineare come l&#8217;individuazione del tempus commissi delicti non possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi &#8211; prima di tutto costituzionali &#8211; che li governano: conclusione, questa, condivisa dalla dottrina secondo cui l&#8217;indagine volta all&#8217;individuazione del tempus non può che essere riferita ai singoli istituti per i quali assume rilevanza il dato cronologico della commissione del reato.<br />
Non si rinviene, infatti, nel codice penale una definizione, per così dire, &#8220;onnicomprensiva&#8221; del tempus commissi delicti. Tale, in particolare, non può essere considerata quella offerta dall&#8217;art. 6 c.p. (alla quale sembra far riferimento la sentenza Calamita sopra richiamata), che, al fine di individuare i reati commessi nel territorio dello Stato, fa coincidere la commissione del reato con il verificarsi nel territorio stesso della condotta (anche in parte) ovvero dell&#8217;evento; tuttavia, l&#8217;alternatività &#8211; o, meglio, l&#8217;equivalenza &#8211; ai fini dell&#8217;art. 6 c.p. del criterio della condotta e del criterio dell&#8217;evento rende ragione dell&#8217;inidoneità di detta disciplina a fissare il tempus commissi delicti ai fini della successione di leggi, posto che, come i casi in esame testimoniano, la distanza temporale che può riscontrarsi tra condotta ed evento impone di individuare in termini unitari (e non già alternativi) il tempus. Del resto, mentre una disciplina ad hoc è dettata in tema di decorrenza del termine di prescrizione (art. 158), formulazioni sostanzialmente espressive del sintagma &#8220;reato commesso&#8221; si rinvengono in numerose disposizioni codicistiche relative ad istituti diversi (ad esempio, alla recidiva: art. 99; alla sospensione condizionale della pena: art. 163, secondo e terzo comma; al perdono giudiziale: art. 169; all&#8217;amnistia: art. 151), ciascuno connotato da una ratio ed inserito in contesti normativi specifici.<br />
Il riferimento dell&#8217;art. 2 c.p., comma 4, alla &#8220;commissione del reato&#8221;, dunque, non si presta, di per sè solo, ad accreditare, in termini appunto generalizzanti, il criterio della condotta: sotto questo profilo, la sentenza Bartesaghi, pur rimarcando correttamente la non sovrapponibilità della nozione di consumazione rispetto a quella di commissione del reato, sembra, in alcuni passaggi, enfatizzare la portata del dato testuale. Se, tuttavia, le ragioni di ordine prima di tutto sistematico che militano a favore del secondo orientamento non possono dar corpo a un criterio generale di individuazione del tempus commissi delicti a qualsiasi fine e rispetto a qualsiasi istituto, il riferimento letterale alla &#8220;commissione del reato&#8221; non è di ostacolo all&#8217;individuazione della condotta dell&#8217;agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza, nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al &#8220;fatto&#8221; e al &#8220;reato&#8221; nell&#8217;art. 2 c.p.convergono nell&#8217;individuazione di un&#8217;area semantica dell&#8217;espressione &#8220;reato commesso&#8221; nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall&#8217;ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dai quarto comma dello stesso art. 2.<br />
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, &#8220;l&#8217;interpretazione adeguatrice dei giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere &#8220;polisenso&#8221; e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione&#8221; attraverso l&#8217;impiego degli ordinari canoni ermeneutici (Sez. U, n. 23016 del 31/03/2004, Pezzella): canoni, quelli di seguito valorizzati nel perimetro delineato dal testo della disposizione, che escludono la necessità di promuovere un incidente di legittimità costituzionale.<br />
7. Nell&#8217;individuazione delle ragioni dell&#8217;adesione al secondo orientamento vengono dunque in rilievo, in primo luogo, gli strumenti dell&#8217;interpretazione sistematica e la valorizzazione delle indicazioni offerte dai principi &#8211; innanzitutto costituzionali &#8211; che governano la successione di leggi penali.<br />
7.1. A fondamento del principio di irretroattività della norma più sfavorevole (che attiene non solo alle norme incriminatrici, ma anche a quelle che &#8220;incidono sulla qualità e quantità della pena&#8221;: Corte cost., sent. n. 306 del 1993) si pone, essenzialmente, un&#8217;istanza di garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore, garanzia che l&#8217;art. 25 Cost., comma 2, tutela, come si è anticipato, quale &#8220;valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali&#8221; (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011): sotto questo profilo, il principio di irretroattività della norma più sfavorevole si differenzia dal principio di retroattività della norma penale più favorevole, che rinviene il proprio fondamento non già nell&#8217;art. 25 Cost., ma, in primo luogo, nel principio di uguaglianza, essendo quindi &#8220;suscettibile di limitazioni e deroghe&#8221;, che, tuttavia, &#8220;devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo&#8221; (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 215 del 2008, sent. n. 394 del 2006), nonchè nell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all&#8217;art. 7 Cedu, parametro che, comunque, non attribuisce al principio di retroattività in mitius carattere assoluto e inderogabile, potendo esso, anche sotto questo profilo, subire &#8220;deroghe o limitazioni&#8221; (sent. n. 236 del 2011, cit.).<br />
Per il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, viene invece in rilievo un&#8217;istanza di preventiva valutabilità da parte dell&#8217;individuo delle conseguenze penali della propria condotta, istanza, a sua volta, funzionale a preservare la libera autodeterminazione della persona (funzione, questa, che il divieto di retroattività condivide con il principio di determinatezza). Univoche, in tal senso, sono le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale: il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, &#8220;si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell&#8217;esigenza della &#8220;calcolabilità&#8221; delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale&#8221; (Corte cost., sent, n. 394 del 2006; conf., ex plurimis, sent. n. 236 del 2011): esigenza, questa, &#8220;con la quale contrasta un successivo mutamento peggiorativo &#8220;a sorpresa&#8221; del trattamento penale della fattispecie&#8221; (sent. n. 230 del 2012).<br />
E&#8217; dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la &#8220;calcolabilità&#8221; delle conseguenzepenali e, con essa, l&#8217;autodeterminazione della persona: ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l&#8217;operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost., posto che &#8220;spostare in avanti&#8221; detta operatività, correlandola all&#8217;evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest&#8217;ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona &#8220;calcolare&#8221; le conseguenze penalidel proprio agire; con l&#8217;inevitabile svuotamento dell&#8217;effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività.</div>
<p>La ratio di garanzia del principio di irretroattività della norma più sfavorevole e il suo necessario riferimento alla valutabilità delle conseguenze penali della condotta dell&#8217;uomo sono, dunque, decisivi nell&#8217;indirizzare la soluzione della questione rimessa alle Sezioni unite verso l&#8217;adesione al &#8220;criterio della condotta&#8221;. Una ratio di garanzia della persona del tutto coerente con il principio personalista che il Costituente ha posto quale uno dei pilastri fondamentali dell&#8217;edificio costituzionale, secondo l&#8217;impostazione accolta con l&#8217;approvazione del c.d. ordine del giorno Dossetti.<br />
Le indicazioni offerte dai lavori preparatori dell&#8217;Assemblea Costituente confermano le ragioni dell&#8217;adesione al secondo orientamento: la disposizione poi recepita nel secondo comma dell&#8217;art. 25 Cost. è, in buona sostanza, frutto di un emendamento proposto, tra gli altri, dall&#8217;onorevole L.G., che intervenne nel dibattito chiarendo il significato del principio di irretroattività, nella formulazione poi approvata, ossia stabilire &#8220;in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all&#8217;evento, ma anche all&#8217;azione&#8221;, poichè è in quest&#8217;ultima che &#8220;si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge&#8221;: una chiara traccia della necessità di correlare, dal punto di vista cronologico, il principio di irretroattività alla condotta dell&#8217;agente e non al successivo momento dell&#8217;evento.<br />
Di segno analogo è l&#8217;indicazione offerta dalla decisione delle Sezioni unite di questa Corte intervenuta sulle questioni scaturite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 442 c.p.p., comma 2, nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l&#8217;imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l&#8217;ergastolo (Corte cost., sent. n. 176 del 1991): muovendo dal rilievo della natura di trattamento penale di favore rivestita dalla riduzione di pena per il giudizio abbreviato, le Sezioni unite hanno affermato che la garanzia dell&#8217;art. 25 Cost., comma 2, deve essere intesa nel senso che se un trattamento penale più favorevole è ricollegato dalla legge ad una condotta &#8220;non può un&#8217;eventuale pronuncia di incostituzionalità di quella legge comportare un trattamento svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta&#8221;; di qui la conclusione che la sentenza della Corte costituzionale non poteva determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l&#8217;ergastolo che avevano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell&#8217;illegittimità (Sez. U, n. 2977 del 06/03/1992, Piccillo, Rv. 189399). Pur non affrontando la questione oggi in esame, all&#8217;evidenza estranea al peculiare problema allora in discussione, è significativo, nella sentenza Piccillo, il legame instaurato, nella definizione della portata della garanzia accordata dall&#8217;art. 25 Cost., comma 2, tra il trattamento più svantaggioso sopravvenuto e la condotta (in quel caso, processuale) alla quale era associato il trattamento più favorevole previsto dalla norma dichiarata incostituzionale: un legame che, con riferimento alla condotta tenuta durante la (invalida) vigenza di una norma penale più favorevole poi dichiarata incostituzionale, attribuisce al principio di irretroattività una sorta di &#8220;rigidità rinforzata&#8221; anche rispetto alla stessa declaratoria di illegittimità costituzionale, secondo una prospettiva che si rinviene altresì nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 148 del 1983; sent. n. 394 del 2006; nonchè, con riguardo all&#8217;affine problema del decreto-legge non convertito, sent. n. 51 del 1985, intervenuta limitatamente all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2 c.p., u.c., ai &#8220;fatti pregressi&#8221; all&#8217;adozione del decreto-legge).<br />
La medesima prospettiva &#8211; con la sottolineatura del diverso regime cui sono sottoposti, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma più favorevole, i &#8220;fatti pregressi&#8221; e i &#8220;fatti concomitanti&#8221; &#8211; è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità quando ha affermato che, in tema di successione di leggi nel tempo, la norma incriminatrice più severa, ripristinata per effetto della pronuncia di incostituzionalità di una successiva norma penale di favore, non può essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza di quest&#8217;ultima, rispetto ai quali &#8220;non può avere svolto alcuna funzione di orientamento e di limite delle scelte di comportamento dell&#8217;agente&#8221;, ma opera per tutti quei fatti pregressi commessi nella vigenza della norma non ancora modificata in senso più favorevole dalla disciplina dichiarata incostituzionale, fatti, quelli pregressi, che &#8220;dovevano essere &#8220;confrontati&#8221;, dal proprio autore, con le norme vigenti in quel momento&#8221; (Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016, Menti, Rv. 267410; conf., Sez. 3, n. 4185 del 19/10/2016 &#8211; dep. 2017, Facciuto, Rv. 269068; Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, Madani, Rv. 260735).<br />
In coerenza con la ratio di garanzia del principio di irretroattività, del resto, può richiamarsi l&#8217;art. 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle normepenali più severe, in modo da assicurare, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel momento in cui un imputato ha commesso l&#8217;atto che ha dato luogo all&#8217;azione penale, esistesse una disposizione legale che rendesse l&#8217;atto punibile e che la pena imposta non abbia superato i limiti fissati da tale disposizione (Corte Edu, sentenza 22 giugno 2000, Coeme c. Belgio, p. 145).<br />
7.2. L&#8217;identificazione, ai fini della successione di leggi penali, del tempus commissi delicti con quello della condotta tipica trova poi decisive conferme di ordine sistematico sul terreno delle funzioni costituzionali della pena.<br />
Quanto alla funzione di prevenzione generale, evocata nell&#8217;intervento dell&#8217;onorevole L. sopra richiamato, è nel momento in cui agisce ovvero omette di compiere l&#8217;azione doverosa che l&#8217;agente si pone in contrasto con la funzione di orientamento della norma penale: ciò conferma che, ai fini della successione di leggi penali, il tempo del commesso reato va individuato nella condotta, ossia nel momento rispetto al quale la funzione di prevenzione generale della norma penale può in concreto esplicarsi.<br />
La medesima conclusione vale per la funzione rieducativa, la cui centralità nella definizione del volto costituzionale del sistema penale è stata di recente rimarcata dal giudice delle leggi richiamando il &#8220;principio della non sacrificabilità&#8221; di tale funzione &#8220;sull&#8217;altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena&#8221; (Corte cost., sent. n. 149 del 2018). Muovendo dalla lettura congiunta del primo e del terzo comma dell&#8217;art. 27 Cost., nel quadro delle fondamentali direttive del sistema costituzionale desunte, tra l&#8217;altro, dall&#8217;art. 25 Cost., la Corte costituzionale ha messo in luce come alla &#8220;possibilità di conoscere la norma penale&#8221; vada &#8220;attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi d&#8217;imputazione costituzionalmente richiesti&#8221;, in quanto tale possibilità è &#8220;presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest&#8217;ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato&#8221;; in questa prospettiva, con specifico riferimento al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, si è sottolineato che, &#8220;avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall&#8217;art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo &#8211; sulla base dell&#8217;affidamento nell&#8217;ordinamento legale in vigore al momento del fatto quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (&#8230;): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all&#8217;epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente&#8221; (Corte cost., sent. n. 364 del 1988). La sottolineatura del momento della &#8220;commissione&#8221; e la sua correlazione all&#8217;affidamento sulle conseguenze penali previste dall&#8217;ordinamento legale richiamano ancora una volta la rilevanza essenziale della condotta tipica e la necessità di individuare in essa il criterio per determinare il tempus commissi delicti ai fini della successione di leggi penali.<br />
8. Come si è visto, la problematica affrontata si riconnette alla peculiarità della fattispecie concreta, caratterizzata (così come quelle prese in considerazione dalle sentenze Sandrucci e Bartesaghi), per un verso, da uno sviluppo dell&#8217;iter criminis nel quale interviene un significativo iato temporale tra condotta ed evento e, per altro verso, dalla sopravvenienza, in tale intervallo temporale, di una legge penale più sfavorevole: sì tratta, dunque, di quelle che in dottrina sono state definite ipotesi di reato &#8220;a distanza&#8221; o ad evento differito, ipotesi ricondotte alla più generale figura del reato &#8220;a tempi plurimi&#8221;. Esigenze di completezza, peraltro, impongono di esaminare, alla luce delle ragioni poste a fondamento dell&#8217;adesione al criterio della condotta, la questione dell&#8217;individuazione del tempus ai fini della successione di leggi penali con riguardo ad alcune figure di reato caratterizzate (non già dalla &#8220;distanza&#8221; tra condotta ed evento, bensì) dal protrarsi nel tempo della stessa condotta tipica.<br />
Una protrazione della condotta suscettibile di conoscere, nel suo svolgimento, il sopravvenire di una legge penale più sfavorevole si registra nel reato permanente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità individua il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge, è quest&#8217;ultima che deve trovare applicazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261; Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254458; Sez. 3, n. 13225 del 05/02/2008, Spera, Rv. 239847; Sez. 1, n. 20334 del 11/05/2006, Caffo, Rv. 234284; Sez. 1, n. 3376 del 21/02/1995, Gullo, Rv. 200697): il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che, come si è visto, dà corpo alla ratio garantistica del principio di irretroattività. E&#8217; dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato (e, quindi, per il sequestro di persona, ad esempio, un&#8217;apprezzabile durata della limitazione della libertà personale della vittima). Naturalmente, l&#8217;applicazione della legge più sfavorevole introdotta quando la permanenza del fatto delittuoso era già in atto presuppone, come ha rimarcato la dottrina, la colpevole violazione della nuova legge e, dunque, la possibilità &#8211; di regola assicurata dalla vacatio legis &#8211; di conoscerla e, &#8220;calcolandone&#8221; le conseguenze penali, di adeguare la condotta dell&#8217;agente.<br />
I medesimi rilievi valgono anche per il reato abituale, in relazione al quale il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell&#8217;ultima condotta tipica integrante il fatto di reato. Il tema è stato affrontato dalla più recente giurisprudenza di legittimità soprattutto a proposito dell&#8217;introduzione del reato di atti persecutori e, dunque, in presenza non già di uno ius superveniens portatore di un trattamento sanzionatorio più severo, bensì &#8211; di una nuova incriminazione, la cui applicabilità presuppone la realizzazione, dopo l&#8217;introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all&#8217;art. 612-bis c.p.(e non solo, ad esempio, di un&#8217;ultima condotta persecutoria preceduta da altre intervenute prima della novella legislativa che ha previsto il reato): &#8220;per l&#8217;applicabilità della nuova norma non è quindi sufficiente che sia stato compiuto l&#8217;ultimo atto dopo la sua entrata in vigore, ma occorre che tale atto sia stato preceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice&#8221; (Sez. 5, n. 54308 del 25/09/2017), mentre atti posti in essere prima dell&#8217;introduzione del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, con la L. 23 aprile 2009, n. 38, &#8220;non possono rientrare nella condotta prevista e punita dall&#8217;art. 612-bis c.p.&#8221;, ma neppure &#8220;possono proiettare la loro irrilevanza penale su atti successivi &#8211; degradandoli a post factum non punibile&#8221; (Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012 &#8211; dep. 2013, Rv. 255330; conf. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260410; Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, Rv. 268162).<br />
9. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: &#8220;In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta&#8221;.<br />
10. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata, che ha applicato la pena concordata sulla base della legge più sfavorevole sopravvenuta alla condotta e vigente al momento dell&#8217;evento, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per l&#8217;ulteriore corso.<br />
<strong>PQM</strong><br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per l&#8217;ulteriore corso.<br />
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.<br />
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.22438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-22438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giovanni Mammone, Primo Presidente Enzo Vincenti, Relatore Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l improcedibilità ai sensi dell art. 369 c.p.c.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-22438/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.22438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-22438/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.22438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Mammone, Primo Presidente Enzo Vincenti, Relatore</span></p>
<hr />
<p>Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l  improcedibilità ai sensi dell  art. 369 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Processo digitale    Processo civile telematico    Ricorso per cassazione    Copia analogica in originale telematico    Attestazione di conformità    Assenza    Deposito    Improcedibilità    Insussistenza    Ragioni </strong><br />  <br /> <strong>2. Processo digitale    Processo civile telematico    Ricorso per cassazione    Copia analogica in originale telematico    Deposito    Attestazione di conformità    Assenza    Conseguenze </strong><br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall&#8217;ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l&#8217;improcedibilità sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, non ne abbia disconosciuto la conformità all&#8217;originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.<br />  <br /> 2. Nelle ipotesi in cui, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato ovvero depositi il controricorso e disconosca la conformità all  originale della copia analogica informe del ricorso depositata, nonché nel caso di più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c., qualora non tutti depositino controricorso, il ricorrente avrà l  onere di depositare l  asseverazione di conformità all  originale della copia analogica depositata sino all  udienza di discussione o all  adunanza in camera di consiglio. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.<br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-22438/?download=875">Sentenza n. 22438 del 2018</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-22438/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.22438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.40981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-40981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-40981/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.40981</a></p>
<p>M. Di Tomassi Pres., U. De Crescienzo Est., PARTI: (XY ric. rapp. avv.to P. Tartuferi La pubblica amministrazione è unanimemente intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono. 1. &#8211; Resistenza a pubblico ufficiale bene giuridico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-40981/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.40981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-9-2018-n-40981/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2018 n.40981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Di Tomassi Pres., U. De Crescienzo Est., PARTI: (XY ric. rapp. avv.to P. Tartuferi</span></p>
<hr />
<p>La pubblica amministrazione è unanimemente intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. &#8211; Resistenza a pubblico ufficiale    bene giuridico tutelato ex art. 337 C.P.      regolare funzionamento della pubblica amministrazione      è tale.</p>
<p> </p>
<p>2.- Pubblica amministrazione &#8211; organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento della finalità pubbliche sia delle persone che per essa agiscono    identificazione nel diritto amministrativo    è tale.</p>
<p> </p>
<p>3.- Resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 C.P.    condotta violenta o minacciosa nei confronti di più pubblici ufficiali    concorso formale di reati    sussiste.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Sulla base della collocazione sistematica e dell&#8217;intitolazione della disposizione, il &quot;regolare funzionamento della pubblica amministrazione&quot; si individua quale bene giuridico tutelato ex art. 337 C.P. escludendosi che la norma tuteli plurimi interessi giuridici di pari rango contemporaneamente protetti (regolare andamento della pubblica amministrazione e integrità fisica del pubblico ufficiale).</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Secondo dottrina e giurisprudenza di diritto amministrativo, la pubblica amministrazione è unanimemente intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono. La relazione giuridica intercorrente tra la persona fisica che ricopre l&#8217;ufficio o la funzione pubblica e la pubblica amministrazione è definito &quot;rapporto organico&quot; che determina l&#8217;identificazione della persona fisica incardinata nell&#8217;ufficio o nel servizio pubblico con la stessa pubblica amministrazione, sicchè il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio è esso stesso pubblica amministrazione costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo. Nel campo del diritto penale il testo dell&#8217;art. 357 c.p. ricalca la ricostruzione giuridica esposta ricollegando la figura del pubblico ufficiale e dell&#8217;incaricato di un pubblico servizio al concreto esercizio della funzione o del servizio secondo un modello definitorio che esclude l&#8217;esistenza di un&#8217;alterità tra persona incardinata nella p.a. e quest&#8217;ultima. Ne deriva che il &quot;regolare andamento della pubblica amministrazione&quot; implica, non solo la mancanza di manomissione dei beni pubblici o la loro distrazione per il perseguimento di scopi diversi da quelli istituzionali, ma anche la mancanza di interferenze nel procedimento volitivo od esecutivo di colui che, incardinato nella amministrazione, la personifica essendo espressione di volontà di quest&#8217;ultima.L&#8217;interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione va, pertanto, inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336,337 e 338 C.P..</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>3.In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 C.P., integra il concorso formale di reati, a norma dell&#8217;art. 81 comma 1, C.P., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Ritenuto in fatto </strong>&#8211; 1. omissis è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all&#8217;art. 81 c.p., comma 2, e art. 337 c.p., per avere rivolto minacce di morte e usato violenza contro i funzionari di PS ass. F. e isp. L. dicendo loro &quot;ti ammazzo, io sono di Ancona, quanto siete voi io vi ammazzo tutti&quot;, &quot;lasciatemi andare che vi ammazzo&quot;, strattonandoli e tentando di prenderli a pugni per opporsi mentre i predetti pubblici ufficiali intervenivano per impedirgli di aggredire P.D.; in (omissis).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Ancona, procedendo con il rito abbreviato, escluse le attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione ex art. 81 c.p., comma 2, nonchè la diminuente per il rito, condannava l&#8217;imputato alla pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione con sentenza in data 6 settembre 2010, che la difesa appellava chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e l&#8217;esclusione dell&#8217;aumento della pena per la ritenuta &quot;continuazione&quot; applicata in funzione della pluralità dei fatti commessi secondo una ricostruzione della vicenda (in tesi della difesa) incompatibile con le risultanze processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 aprile 2014 confermava la decisione di primo grado e, richiamando l&#8217;insegnamento di Sez. 6, n. 26173 del 2012, specificava che la &quot;continuazione&quot; era da ricollegarsi non tanto alla pluralità delle condotte delittuose, quanto al fatto che l&#8217;illecito era stato consumato in danno di una pluralità di pubblici ufficiali.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputato, tramite il difensore denunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, vuoi per essere stata ritenuta la sussistenza di una pluralità di fatti in continuazione fra loro, pur a fronte di un&#8217;unica azione, vuoi per la mancanza di un&#8217;adeguata giustificazione dell&#8217;aumento della pena irrogata;</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. con un secondo motivo, la carenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dolendosi per il trattamento sanzionatorio, definito eccessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Sesta Sezione penale, assegnataria del procedimento, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ravvisando, con riferimento alla soluzione del primo motivo di ricorso, l&#8217;esistenza di un consapevole contrasto di giurisprudenza sull&#8217;applicabilità della disciplina prevista dall&#8217;art. 81 c.p., comma 1, nel caso in cui l&#8217;azione di resistenza sia stata contestualmente rivolta nei confronti di una pluralità di pubblici ufficiali impegnati nel compimento del medesimo atto dell&#8217;ufficio, avuto riguardo, in particolare, all&#8217;interesse giuridicamente protetto nel delitto previsto dall&#8217;art. 337 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio rimettente segnala sul punto l&#8217;esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali che divergono nell&#8217;analisi della struttura della fattispecie e nell&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto del reato, quale bene primario sul quale ricade l&#8217;azione del reo.</p>
<p> Secondo una prima tesi (da ultimo seguita da Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545) il reato di cui all&#8217;art. 337 c.p. si perfeziona con l&#8217;offesa ad ogni singolo pubblico ufficiale nei cui confronti viene esercitata la violenza o la minaccia nel momento del compimento di un atto dell&#8217;ufficio con il fine di ostacolarlo. Da questa ricostruzione della fattispecie astratta discenderebbe che, nel caso di un unico atto, contestualmente offensivo di una pluralità di pubblici ufficiali, è realizzata una pluralità di violazioni dell&#8217;art. 337 c.p., la cui sanzione andrebbe determinata in base all&#8217;art. 81 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tesi opposta (da ultimo seguita da Sez. 6, n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939), la resistenza troverebbe il suo momento consumativo nella &quot;opposizione all&#8217;atto&quot; (pubblico), sicchè la violenza e la minaccia al pubblico ufficiale avrebbero carattere meramente strumentale nella realizzazione dell&#8217;illecito; in tal modo la condotta del reo, incidendo in primis sull&#8217;&quot;atto&quot;, non potrebbe che essere unica, essendo unico l&#8217;atto amministrativo ostacolato, indipendentemente dal numero dei pubblici ufficiali coinvolti nella sua esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Considerato in diritto</strong> &#8211; 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è pervenuto alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: &quot;Se, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quesito impone la trattazione di due distinti e connessi temi di indagine: a) individuazione dell&#8217;ambito del concorso formale omogeneo di reati ex art. 81 c.p., comma 1; b) analisi della fattispecie di cui all&#8217;art. 337 c.p. con particolare riguardo al profilo strutturale (condotta e oggetto materiale della stessa, così come individuati nella norma incriminatrice) nonchè alla ricognizione del bene giuridicamente protetto, al fine di stabilire se l&#8217;offesa punita è quella diretta all&#8217;atto amministrativo in sè considerato, o, viceversa, consiste nell&#8217;opposizione &#8211; violenta o minacciosa &#8211; al pubblico ufficiale che esegue detto atto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Circa il tema sub a), va osservato che l&#8217;art. 81 c.p., comma 1, individua la fattispecie del &quot;concorso formale di reati&quot; tanto nel caso in cui con una sola azione siano violate diverse norme di legge (c.d. concorso formale eterogeneo di reati), quanto nel caso in cui, con una sola azione, venga violata contestualmente più volte la medesima disposizione di legge (c.d. concorso formale omogeneo di reati). Nel concetto di azione unica vanno ricompresi tanto i casi in cui l&#8217;azione si risolva in un &quot;atto unico&quot; (conforme alla condotta normativamente prevista), quanto i casi in cui l&#8217;azione si realizzi attraverso il compimento di una &quot;pluralità di atti&quot; che siano contestuali nello spazio e nel tempo ed abbiano fine unico. Con la precisazione che, a scanso di ambiguità, l&#8217;apprezzamento di tali caratteri (contestualità degli atti e unicità del fine) deve essere effettuato attraverso un raffronto rigoroso e costante della fattispecie astratta descritta dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. In linea generale si deve ancora affermare che la consumazione del reato si realizza ogniqualvolta, attraverso la condotta astrattamente descritta nel precetto, sia realizzata l&#8217;offesa tipizzata e sia leso l&#8217;interesse protetto dalla norma (c.d. evento giuridico). Di qui discende che la fattispecie del concorso formale omogeneo ex art. 81 c.p., comma 1, si realizza quando il bene tutelato sia leso più volte da una azione che, sul piano fenomenico, diviene causa di una pluralità di lesioni o eventi omogenei. Appare opportuno specificare che l&#8217;indagine deve limitarsi alla valutazione del solo fatto storico, riscontrando, sulla scorta del modello normativo, l&#8217;esistenza di plurime violazioni della medesima disposizione di legge, non essendo necessaria alcuna ulteriore specifica indagine circa la rilevanza dell&#8217;interesse tutelato dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sembra avere sicuro fondamento, invece, l&#8217;opinione con la quale, distinguendo tra norme incriminatrici che tutelano beni altamente personali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore) e norme che proteggono beni di natura diversa, si afferma che nel primo caso sarebbe sempre configurabile una pluralità di reati in ragione della rilevanza dei plurimi interessi lesi, mentre nel secondo ciò non sarebbe sempre possibile. La tesi pone infatti un alone di incertezza nel giudizio di concretizzazione della fattispecie tipica, mentre sul piano normativo non paiono rinvenirsi argomenti per una distinzione di tale fatta, nè criteri discretivi oggettivi che consentano di distinguere con sufficiente precisione tra i beni altamente personali e quelli che tali non sarebbero.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Passando al piano applicativo di quanto fin qui ricordato, ai fini della verifica in concreto della ricorrenza di un&#8217;ipotesi di concorso formale omogeneo di reati, bisogna pertanto procedere all&#8217;ideale scissione della complessiva vicenda fattuale in tante parti quanti sarebbero gli eventi giuridici, verificando quindi se ognuno degli autonomi frammenti di essa integri, in tutte le sue componenti (soggettiva ed oggettiva) la fattispecie prevista dal legislatore: tenendosi presente che sul piano soggettivo occorre attentamente verificare che il dolo investa ciascuno dei singoli frammenti del fatto. Infatti, perchè si abbia concorso formale di reati è necessario che l&#8217;azione unica sia accompagnata e sorretta dall&#8217;elemento soggettivo proprio di ciascuna fattispecie criminosa. In altri termini: non potendo farsi derivare la unicità o la pluralità dell&#8217;azione puramente e semplicemente dalla pluralità delle persone offese, è necessario, quando si verifica una tale ipotesi, un quid pluris consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l&#8217;evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, delle suddette persone, elemento quest&#8217;ultimo rinvenibile solo, come detto, attraverso la analisi concreta del fatto. Nel caso di verifica positiva, si potrà quindi affermare che ricorre la fattispecie del concorso formale omogeneo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Passando al tema relativo al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, occorre in primo luogo esaminare la struttura della fattispecie e, attraverso essa, rinvenire, secondo la ratio della disposizione ma avuto riguardo comunque alla descrizione normativa della condotta incriminata, l&#8217;interesse protetto dall&#8217;art. 337 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Si è già fatto cenno in premessa che, all&#8217;interno della medesima Sesta Sezione, sul punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il primo (cfr., Sez. 6, n. 38182 del 26/09/2011, De Marchi), si afferma che la violenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto nei confronti di più pubblici ufficiali, per contrastare il compimento di un atto del loro ufficio, configura tanti reati di resistenza quanti sono i soggetti passivi coinvolti. La tesi si fonda sulla considerazione che l&#8217;azione delittuosa, pur ledendo unitariamente l&#8217;interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell&#8217;attività di ciascuno dei pubblici ufficiali incaricati del compimento dell&#8217;atto (che rappresenta l&#8217;oggetto materiale della condotta). In senso conforme si esprimono Sez. 6, n. 35376 del 22/06/2006, Mastroiacovo, Rv. 234831 e, da ultimo, Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545, in cui, in particolare, viene messo in rilievo che l&#8217;opposto indirizzo svaluta la tutela della libertà di azione del pubblico ufficiale o dell&#8217;incaricato di un pubblico servizio e trascura che la pubblica amministrazione è un&#8217;entità astratta che agisce per mezzo di persone fisiche, ciascuna delle quali, pur operando come organo della stessa, conserva una distinta identità suscettibile di offesa così come previsto dal dato testuale della disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. La tesi opposta (v. Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Pastore), partendo dalla valorizzazione dell&#8217;interesse giuridico del regolare andamento della pubblica amministrazione, concentra l&#8217;attenzione sull&#8217;&quot;atto&quot; che deve essere eseguito, affermando che solo l&#8217;ostacolo all&#8217;esecuzione di quest&#8217;ultimo concreterebbe la lesione dell&#8217;interesse protetto; secondo questa tesi, l&#8217;aspetto dell&#8217;integrità psico-fisica del pubblico ufficiale incaricato dell&#8217;esecuzione dell&#8217;&quot;atto&quot; assumerebbe, pertanto, un rilievo secondario o collaterale, con la conseguenza che la eventuale pluralità dei pubblici ufficiali fatti oggetto di minaccia o violenza non avrebbe incidenza alcuna sul piano dell&#8217;evento giuridico che rimarrebbe comunque unico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;alveo di questo orientamento si pone Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, Mozzi, Rv. 269005, che, in particolare, osserva come l&#8217;opposta tesi perda di vista il bene indiscutibilmente rappresentato dal regolare svolgimento dell&#8217;attività della p.a., mentre la persona fisica del pubblico ufficiale è tutelata dalle norme generali poste a presidio dell&#8217;integrità fisica dell&#8217;individuo quando la violenza supera lo stadio minimale delle percosse o della minaccia semplice, che vale ad integrare l&#8217;elemento costitutivo della &quot;violenza o minaccia&quot; di cui al citato art. 337 c.p.. e Sez. 6 n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939, aggiunge che l&#8217;uso della violenza o della minaccia, per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, non si identificherebbe necessariamente nella minaccia o violenza contro la persona del pubblico ufficiale, potendosi manifestare in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o 612 c.p., esplicandosi anche mediante violenza o minaccia impropria che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, riverbera negativamente sull&#8217;esplicazione della funzione, impedendola od ostacolandola.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ritiene il Collegio che la soluzione del contrasto imponga, come anticipato, un&#8217;analisi che tenga conto anzitutto della struttura obiettiva dell&#8217;illecito come emergente dal testo dell&#8217;art. 337 c.p., quindi dell&#8217;interesse protetto desumibile da tale articolazione strutturale, oltre che dalla collocazione sistematica e dall&#8217;intitolazione dell&#8217;articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;idea che l&#8217;individuazione della condotta incriminata, ai fini della verifica di ipotesi di concorso di reati, debba partire dall&#8217;individuazione del bene giuridico protetto ed essere incentrata su di esso, già ripudiato dalla giurisprudenza di legittimità allorchè a venire in rilievo è il principio di specialità (cfr. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017), non solo non è formalmente conforme alle regole sull&#8217;interpretazione delle leggi, ma incorre &#8211; come rimarca autorevole Dottrina &#8211; nel vizio logico di confondere oggetto materiale e oggetto giuridico della tutela, che segna i limiti entro i quali il primo è tutelato. E si pone in contrasto, perciò, con i principi di tassatività e materialità, senza offrire garanzia aggiuntiva al principio di offensività, che sui limiti della tutela, appunto, riverbera.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Occorre dunque partire dalla considerazione che la condotta tipica del delitto in esame si concreta nell&#8217;uso della violenza o della minaccia da chiunque esercitata per &quot;opporsi a un pubblico ufficiale&quot; (o a un incaricato di un pubblico servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza) mentre compie un atto dell&#8217;ufficio o del servizio. L&#8217;elemento oggettivo del reato risulta tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l&#8217;uso di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell&#8217;incaricato di pubblico servizio agente. I suddetti elementi fattuali rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicchè il reato è integrato da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purchè percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell&#8217;atto dell&#8217;ufficio o del servizio, restando così esclusa ogni resistenza meramente passiva, come la mera disobbedienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La struttura della fattispecie sotto il profilo fattuale, prevede, dunque, una condotta commissiva-oppositiva connotata: a) dalla violenza o dalla minaccia (esclusa, come detto, la mera resistenza passiva) rivolta (in modo diretto o indiretto, esplicito o implicito) esclusivamente contro il pubblico ufficiale o il soggetto normativamente ad esso equiparato, siccome tesa a coartarne o a impedirne l&#8217;agire funzionale; b) dalla volontà (dolo specifico) di ostacolare il soggetto passivo nel momento dell&#8217;esercizio della funzione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;espressione adoperata dal legislatore &#8211; &quot;mentre compie un atto di ufficio o di servizio&quot; &#8211; ha la finalità di individuare contesto e finalità della condotta oppositiva e di circoscriverne la rilevanza nell&#8217;ambito di un obiettivo nesso funzionale ed di un determinato arco temporale, ricompreso tra l&#8217;inizio e la fine dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto dell&#8217;ufficio o del servizio; sicchè, al di fuori del suddetto ambito, la violenza o la minaccia rivolte al pubblico ufficiale o all&#8217;incaricato di un pubblico servizio configurano fattispecie diverse, quali ad esempio la violazione dell&#8217;art. 336 c.p.nel caso in cui la violenza e la minaccia siano antecedenti all&#8217;atto dell&#8217;ufficio. Significativamente, richiamandosi alla medesima ratio, già la Corte costituzionale, con ordinanza n. 425 del 1996, ha messo in evidenza come l&#8217;art. 337 c.p.non sia rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l&#8217;attuazione della sua volontà: all&#8217;evidenza sottintendendo l&#8217;esistenza di una compenetrazione tra la persona fisica del pubblico ufficiale e la pubblica amministrazione per la quale quello agisce.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Così individuati la condotta sanzionata e l&#8217;oggetto materiale su cui la stessa ricade, consistenti nell&#8217;opposizione-offesa a &quot;un&quot; (id est ciascun) pubblico ufficiale agente, non può condurre a diverse conclusioni l&#8217;individuazione dell&#8217;interesse protetto dall&#8217;art. 337 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Che il &quot;regolare funzionamento della pubblica amministrazione&quot; rappresenti il bene giuridico tutelato, è univocamente e concordemente affermato, sulla base della collocazione sistematica e dell&#8217;intitolazione della disposizione, in tutta la giurisprudenza di legittimità, che implicitamente esclude la possibilità di rinvenire nella norma plurimi interessi giuridici di pari rango contemporaneamente protetti (regolare andamento della pubblica amministrazione e integrità fisica del pubblico ufficiale).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; giocoforza, pertanto, circoscrivere il significato dell&#8217;espressione &quot;regolare funzionamento della pubblica amministrazione&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo dottrina e giurisprudenza di diritto amministrativo, la pubblica amministrazione è unanimamente intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono. La relazione giuridica intercorrente tra la persona fisica che ricopre l&#8217;ufficio o la funzione pubblica e la pubblica amministrazione è definito &quot;rapporto organico&quot; che determina l&#8217;identificazione della persona fisica incardinata nell&#8217;ufficio o nel servizio pubblico con la stessa pubblica amministrazione, sicchè il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio è esso stesso pubblica amministrazione costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo. Nel campo del diritto penale il testo dell&#8217;art. 357 c.p. ricalca la ricostruzione giuridica dianzi esposta ricollegando la figura del pubblico ufficiale e dell&#8217;incaricato di un pubblico servizio al concreto esercizio della funzione o del servizio secondo un modello definitorio che esclude l&#8217;esistenza di un&#8217;alterità tra persona incardinata nella p.a. e quest&#8217;ultima. Ne deriva che il &quot;regolare andamento della pubblica amministrazione&quot; implica, non solo la mancanza di manomissione dei beni pubblici o la loro distrazione per il perseguimento di scopi diversi da quelli istituzionali, ma anche la mancanza di interferenze nel procedimento volitivo od esecutivo di colui che, incardinato nella amministrazione, la personifica essendo espressione di volontà di quest&#8217;ultima. Pertanto l&#8217;interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336,337 e 338 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le argomentazioni spese a sostegno della tesi per la quale l&#8217;opposizione sarebbe nei confronti dell&#8217;atto e non del pubblico ufficiale non possono essere, perciò, ritenute valide, perchè da un lato, non tengono conto della descrizione dell&#8217;illecito come configurato dal testo della norma e dall&#8217;altro, sul piano logico-giuridico, anche quando fanno riferimento all&#8217;interesse protetto, non evocano argomenti idonei a superare la lettera della legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Può solo aggiungersi che non appare dirimente la considerazione che il delitto di resistenza assorbirebbe soltanto il minimo di violenza in cui si estrinseca l&#8217;opposizione per essere la tutela fisica o morale dello stesso assicurata da altre disposizioni in cui l&#8217;offesa superi il tasso minimo tollerabile. Tale interpretazione finisce con lo svilire il raggio di copertura normativa sino a ritenere subvalente e collaterale l&#8217;offesa al pubblico ufficiale, ponendosi in contrasto con la lettera della legge. Infatti, proprio la circostanza che l&#8217;elemento oggettivo del reato di resistenza sia integrato dalla violenza o dalla minaccia al pubblico ufficiale o all&#8217;incaricato di un pubblico servizio in determinato momento, conferisce centralità alla persona del singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti non ha significatività il raffronto tra l&#8217;art. 337 e l&#8217;art. 338 c.p. che collega alla violenza o minaccia a un &quot;corpo&quot; politico, amministrativo o giudiziario un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello riservato ai responsabili della violazione degli artt. 336 e 337 c.p., con l&#8217;affermazione che per conseguenza sarebbe del tutto irragionevole applicare ex art. 81 c.p. una pena maggiore al soggetto che rivolgesse minacce nei confronti di più pubblici ufficiali per opporsi al compimento dell&#8217;atto dell&#8217;ufficio ex art. 337 c.p. rispetto a colui che agisce nei confronti di un organo collegiale della pubblica amministrazione. Si tratta di fattispecie fra loro diversamente strutturate e la diversa sanzione (più grave nel caso di violazione dell&#8217;art. 338 c.p. rispetto a quella dell&#8217;art. 337 c.p.) risponde a criteri di ragionevolezza, posto che nell&#8217;art. 338 c.p. è prevista la violenza o la minaccia verso l&#8217;unità indistinta dall&#8217;organo pubblico collettivo, oggetto di aggressione, piuttosto che la tutela dei singoli componenti. Nè possono incidere ai fini della comparazione delle norme incriminatrici aspetti fattuali particolari delle fattispecie concrete, rilevanti ai fini della ricorrenza del concorso di reati o di circostanze aggravanti e in quanto tali idonei a determinare l&#8217;inasprimento del trattamento sanzionatorio per un titolo piuttosto che per l&#8217;altro, perchè, al fine di una ricostruzione della portata del precetto e della volontà del legislatore, è alle fattispecie astratte che occorre avere riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La conclusione dell&#8217;analisi consente pertanto di rispondere al quesito posto all&#8217;esame delle Sezioni Unite nei seguenti termini:</p>
<p style="text-align: justify;">&quot;In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., integra il concorso formale di reati, a norma dell&#8217;art. 81 c.p., comma 1, la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato alla luce delle conclusioni cui si è pervenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">La duplice violazione contestata all&#8217;imputato è resa evidente dalla motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della ricostruzione della vicenda (non sindacabile, nè censurata, nella presente sede) richiama il contenuto del capo di imputazione siccome ritenuto conforme al fatto concreto. Da esso si desume che la violenza è stata esercitata dall&#8217;imputato nel medesimo contesto spazio-temporale nei confronti di ciascuno dei pubblici ufficiali intervenuti per contenerne la furia aggressiva. La violenza si è risolta nella distinta aggressione rivolta verso entrambi i pubblici ufficiali, consistita nel proferire nei loro confronti minacce, nello strattonarli e nel tentativo di prenderli a pugni nel momento in cui essi intervenivano per impedirgli di aggredire una terza persona. Si deve pertanto affermare che la regola di diritto applicata dalla Corte territoriale è corretta ed è legittimo l&#8217;aumento di pena applicato nella ritenuta sussistenza di un concorso formale omogeneo.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente si duole dell&#8217;insufficiente motivazione in ordine all&#8217;aumento di pena per la ritenuta ricorrenza della ipotesi di cui all&#8217;art. 81 c.p. e deduce l&#8217;inosservanza dell&#8217;art. 62-bis c.p. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo i precedenti penali non specifici e non essendo stato adeguatamente considerato il comportamento ammissivo e resipiscente tenuto dall&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione al primo aspetto, va osservato che non sussiste un obbligo di specifica motivazione per l&#8217;entità di ogni aumento della pena determinato ex art. 81 c.p., essendo sufficiente l&#8217;indicazione delle ragioni poste, in generale, a sostegno della quantificazione del trattamento sanzionatorio, quando, come nella specie, non solo si è in presenza di più fatti sostanzialmente omogenei, ma la stessa pena inflitta, nelle sue componenti di pena-base e di aumenti a titolo di continuazione, è complessivamente modesta e sostanzialmente attestata sui minimi edittali, emergendo così dal contesto della giustificazione che ne è stata apprezzata la congruità con un giudizio esaustivo, squisitamente di merito e perciò non sindacabile in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, in punto di attenuanti generiche la motivazione resa dalla Corte territoriale è scevra da vizi e adeguata, essendo stati presi in considerazione e valutati tutti i punti sottoposti alla sua attenzione. In particolare la negazione delle richieste attenuanti si fonda sulla valutazione dei precedenti giudiziari dell&#8217;imputato, nonchè sulla gravità del fatto. Si tratta di due elementi specifici richiamati dall&#8217;articolo 133 c.p., valutabili anche ex art. 62-bis c.p., apprezzati in termini negativi secondo criteri di giudizio non manifestamente irragionevoli e non sindacabili nel merito. La gravità del fatto è congruamente giustificata dalla descrizione del comportamento violento e intimidatorio che si è protratto per circa un&#8217;ora. La Corte territoriale ha inoltre preso in considerazione la condotta dell&#8217;imputato successiva alla consumazione del reato concretatasi nella profferta di scuse agli operanti; ma ha ritenuto, con giudizio di merito non sindacabile, che tale circostanza di fatto, non era sufficiente ad elidere gli aspetti negativi già messi in risalto. La motivazione resiste quindi a tutte le censure mosse.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Omissis</p>
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