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	<title>24/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.43870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-24-9-2013-n-43870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-24-9-2013-n-43870/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.43870</a></p>
<p>Pres. Jo&#269;ien&#279; – Est. Stanley Naismith M. G. De Luca (Avv.ti G. Romano e A. Ferrara) c/ Italia (Avv.ti E. Spatafora e M. N. Lettieri) sulla sussistenza dell&#8217;obbligo per lo Stato di coprire i debiti degli enti locali sottoposti a procedura di dissesto finanziario Enti locali – Cedu – Dissesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-24-9-2013-n-43870/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.43870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-24-9-2013-n-43870/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.43870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Jo&#269;ien&#279; – Est. Stanley Naismith<br /> M. G. De Luca (Avv.ti G. Romano e A. Ferrara) c/ Italia (Avv.ti E. Spatafora e M. N. Lettieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;obbligo per lo Stato di coprire i debiti degli enti locali sottoposti a procedura di dissesto finanziario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Cedu – Dissesto finanziario – Mancato pagamento debiti – Illegittimità – Conseguenze – Pagamento da parte dello Stato – Obbligo – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’avvio della procedura di dissesto finanziario a carico di un ente locale e la nomina di un organo straordinario liquidatore, nonché la successiva L.104/04 che impediva i pagamenti delle somme dovute fino al riequilibrio del bilancio dell’ente, non giustificano il mancato pagamento dei debiti accertati in sede giudiziaria, poiché lesive dei principi in materia di protezione della proprietà e di accesso alla giustizia riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ne consegue l’obbligo per lo Stato di appartenenza di pagare le somme dovute dagli enti locali nei termini e secondo le modalità prescritte dalla Convenzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21138_21138.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4711</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2013-n-4711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2013-n-4711/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2013-n-4711/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4711</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Ungari Dussmann Service S.r.l. e Team Service Società consortile a r.l., (Avv.ti M. C. Lenoci, D. Menorello, F. Marascio) vs Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” (Avv.ti M. Testa, L. Manzi); Regione Veneto, Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa ed altre, ManutencoopFacility Management S.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2013-n-4711/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2013-n-4711/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4711</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Ungari<br /> Dussmann Service S.r.l. e Team Service Società consortile a r.l., (Avv.ti M. C. Lenoci, D. Menorello, F. Marascio) vs Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” (Avv.ti M. Testa, L. Manzi); Regione Veneto, Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa ed altre, ManutencoopFacility Management S.p.a. e Coopservice Società cooperativa per azioni (Avv.ti F. Mastragostino, A. Piazza, R. Arcangeli)</span></p>
<hr />
<p>sulla non necessità di corrispondenza delle quote di ammissione/qualificazione con quelle di partecipazione ed esecuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Gara – Offerta anomala &#8211; Valutazione – Sindacato del g.a.- Ammissibilità – Limiti.</p>
<p>2.	Contratti pubblici – Gara – Offerta tecnica &#8211; Valutazione – Sindacato del g.a.- Ammissibilità – Limiti.</p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Gara – Raggruppamenti temporanei di imprese – Art. 37 comma 16 D. Lgs. 163/2006 – ATI orizzontale –- Riferibilità dell’offerta alla mandataria – Ragioni – Rappresentanza esclusiva delle mandanti in capo alla mandataria.  </p>
<p>4.	Contratti della p.a. – Gara – Raggruppamenti temporanei di imprese – Potere di rappresentanza –  Calcolo del valore della procura al netto dell’IVA – Ragioni.</p>
<p>5.	Contratti della p.a. – Gara – Raggruppamenti temporanei di imprese &#8211; Art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006 &#8211; Sottoscrizione congiunta delle offerte – ATI già costituita &#8211; Esclusione &#8211;  Ragioni – Rappresentanza esclusiva della mandataria.</p>
<p>6.	Contratti della p.a. &#8211; Procedure di affidamento &#8211; Raggruppamenti temporanei di imprese &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; Possesso dei requisiti in misura maggioritaria ex art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999 &#8211; Riferimento alle quote effettive di partecipazione all&#8217;associazione &#8211; Sussiste. </p>
<p>7.	Contratti della p.a. – Gara &#8211;  Raggruppamenti temporanei di imprese &#8211;  art. 37 comma 13 D. Lgs. 163/2006 – Parallelismo quote di partecipazione e di esecuzione – Necessità – Quote di qualificazione – Irrilevanza </p>
<p>8.	Contratti della p.a. –Gara – Commissione di gara – Sottogruppi – Svolgimento di funzioni ed attività prodromiche – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle gare pubbliche il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio di anomalia, può sindacare le valutazioni rese dalla Pubblica amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti. Egli non può procedere autonomamente alla verifica di congruità sovrapponendo la propria idea tecnico-discrezionale al giudizio non erroneo né illogico dell&#8217;organo amministrativo al quale la legge attribuisce la tutela dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;interesse pubblico nel caso concreto (1). </p>
<p>2.	In sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d&#8217;appalto, le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall&#8217;opinabilità dell&#8217;esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (2).</p>
<p>3.	Nell’ambito di un’a.t.i. di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. 163/2006, l’offerta è sempre e soltanto riferibile alla mandataria alla quale spetta la rappresentanza delle mandanti nei confronti della stazione appaltante. </p>
<p>4.	Nelle A.T.I. il limite dei poteri di rappresentanza delle imprese deve rapportarsi all’importo complessivo offerto il cui valore è da considerarsi al netto dell’IVA. Infatti, non v’è una previsione che imponga di computarla e l’imposta non ha un’incidenza sull’obbligazione concretamente assunta dall’impresa, in ragione della rivalsa nei confronti del cliente.</p>
<p>5.	L’art. 37, comma 8, del d.lgs. 163/2006  impone la sottoscrizione delle offerte da parte di tutte le imprese che costituiranno il r.t.i., qualora questo non sia ancora costituito. Viceversa, la sottoscrizione congiunta non è necessaria qualora le imprese partecipanti siano già costituite in r.t.i., posto che alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto.</p>
<p>6.	Il possesso dei requisiti da parte della mandataria “in misura maggioritaria” richiesto dall’art. 95, comma 2, del d.P.R. 544/1999, deve essere riferito non all’entità del requisito minimo prescritto per la gara in relazione all’importo dell’appalto, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione. Pertanto, può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata in relazione al valore della quota (di a.t.i. e di prestazione) assunta, assuma concretamente una quota superiore a quella di ciascuna delle imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ciascuna di esse. In caso contrario si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (3). </p>
<p>7.	L’art. 37, comma 13, del d.lgs. 163/2006, disposizione primaria di riferimento, si limita ad imporre il parallelismo fra le sole quote (e relativi requisiti) di partecipazione e di esecuzione, senza coinvolgere nell&#8217;obbligo di parallelismo anche il tertium genus rappresentato dalle quote (e relativi requisiti) di qualificazione/ammissione (4).</p>
<p>8.	È legittima la scelta di creare dei sottogruppi della commissione di gara ai quali demandare, non la valutazione e l’attribuzione dei punteggi per ciascuno dei parametri e sottoparametri stabiliti dal disciplinare di gara, ma semplicemente un primo esame della documentazione tecnica, al fine precipuo di relazionare alla commissione. E’ quindi irrilevante che vi sia stata sproporzione quantitativa e/o numerica nella composizione dei sottogruppi e nelle attività prodromiche a ciascuno di essi demandate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, 30 maggio 2013, n. 2956; V, 18 febbraio 2013, n. 974; III, 10 maggio 2013, n. 2533 e 15 gennaio 2013, n. 208.<br />	<br />
(2) cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 19 gennaio 2012, n. 249; V, 8 marzo 2011, n. 1464. <br />	<br />
(3) cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6363. <br />	<br />
(4) cfr. Cons. Stato, VI, 24 settembre 2012, n. 5074.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2012, proposto da:<br />
Dussmann Service S.r.l. e Team Service Società consortile a r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Cristina Lenoci, Domenico Menorello e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso Maria Cristina Lenoci in Roma, via E. Gianturco, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino”, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Testa e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br />
&#8211; Regione Veneto, Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, Azienda ULSS n. 6 di Vicenza; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Manutencoop Facility Management S.p.a. e Coopservice Società cooperativa per azioni, rappresentate e difese dagli avv.ti Franco Mastragostino, Angelo Piazza e Raffaella Arcangeli, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE I, n. 01222/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia e servizi integrati.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda ULSS 5 “Ovest Vicentino” e di Manutencoop Facility Management S.p.a. &#8211; Coopservice Società cooperativa per azioni;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale di Manutencoop Facility Management S.p.a. e Coopservice Soc. coop. p.a.<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Manzi Andrea su delega di Manzi Luigi, Lenoci, Testa e Piazza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. In esito a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con deliberazione n. 37 in data 27 gennaio 2012 dell’Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” (capofila), l’appalto del servizio di pulizia e dei servizi integrati da svolgersi (con durate differenziate) presso le Aziende sanitarie (nn. 3, 4, 5 e 6) della Provincia di Vicenza, è stato definitivamente aggiudicato all’a.t.i. Manutencoop Facility Management S.p.a. e Coopservice soc. coop. p.a.<br />	<br />
Le società Dussmann Service S.r.l. e Team Service Soc. Consortile a r.l., partecipanti alla gara in a.t.i. costituenda e classificate al secondo posto della graduatoria, (con una differenza di punteggio di 0,76), hanno impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR del Veneto.<br />	<br />
L’a.t.i. aggiudicataria ha presentato ricorso incidentale.<br />	<br />
2. Il TAR del Veneto, dopo aver disposto istruttoria (ord. n. 565/2012 – in esito alla quale l’Azienda ha depositato una relazione di chiarimenti in data 23 maggio 2012), con la sentenza appellata (I, n. 1222/2012) ha respinto il ricorso principale di Dussmann -Team Service.<br />	<br />
Il TAR, in particolare, ha svolto le considerazioni appresso sintetizzate.<br />	<br />
2.1. Quanto alle censure rivolte alla mancata esclusione dell’offerta aggiudicataria: <br />	<br />
&#8211; essendo un’ a.t.i. a carattere orizzontale costituitasi prima di presentare la domanda di partecipazione, l’offerta deve essere imputata alla mandataria, rappresentante esclusiva nei confronti della stazione appaltante ex art. 37, comma 16, del d.lgs. 1<br />
&#8211; in ordine alla violazione del principio di segretezza da parte dell’offerta risultata vincitrice, appare indimostrato l’assunto secondo cui la commissione avrebbe dedotto l’ammontare esatto dell’offerta dalla delibera di conferimento dei poteri rapprese<br />
&#8211; non vi è difetto nell’intestazione (in capo alla sola mandataria) della cauzione provvisoria, posto che la polizza fideiussoria è stata sottoscritta da entrambe le partecipanti all’a.t.i. e che esse risultano identificate in allegato alla polizza;<br />	<br />
2.2. Quanto alla omessa considerazione del carattere anomalo dell’offerta aggiudicataria:<br />	<br />
&#8211; non vi è violazione dei salari minimi previsti per il personale da impiegare nel servizio di pulizia, posto che la commissione di gara ha effettuato un’approfondita disamina dei costi indicati nelle giustificazioni presentate dall’a.t.i. vincitrice e ch<br />
&#8211; non è dimostrato che il quantitativo di manodopera offerto sia insufficiente ad assicurare adeguati livelli igienico-sanitari nei reparti ospedalieri, né un giudizio di incongruità può derivare dal minor quantitativo di ore offerto dall’a.t.i. vincitric<br />
2.3. In ordine alla non corretta attribuzione di punteggi, per i sotto-parametri A2, A4, A5, A6, B1, B3, C2, C3 e D, dell’offerta tecnica, le relative censure discendono da una pretesa riformulazione dei giudizi di merito espressi dalla commissione, che però sfuggono al sindacato giurisdizionale in ragione dell’insussistenza di manifesti profili di irragionevolezza.<br />	<br />
2.4. Per ciò che concerne altri profili comportanti la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario: <br />	<br />
&#8211; l’omessa sottoscrizione dell’offerta economica da parte della mandante Coopservice non rende invalida l’offerta, per le già esposte ragioni sulla sufficienza della sottoscrizione da parte della mandataria;<br />	<br />
&#8211; quanto all’aver l’impresa mandataria documentato il possesso nel triennio precedente di un fatturato in misura inferiore rispetto a quello della mandante, dalla documentazione si evince che entrambe possiedono il fatturato minimo richiesto, mentre il fa<br />
2.5. Infine, in ordine alle censure idonee a travolgere la gara:<br />	<br />
&#8211; quanto alle modalità di conservazione dei plichi, la commissione (nel verbale del 14 giugno 2011) ha precisato che sono stati custoditi in armadio chiuso a chiave e si presentano integri e sigillati, e nulla viene dedotto in contrario dalla ricorrente;<	
- non vi è stata violazione del principio di collegialità, in quanto i sottogruppi della commissione hanno svolto mera attività di accertamento tecnico-quantitativo del possesso dei requisiti dell’offerta tecnica, ma la valutazione è stata rimessa al giud	
- non rileva che uno dei componenti della commissione sia cambiato dopo la prima seduta di gara.<br />	<br />
3. Il TAR ha poi respinto anche il ricorso incidentale, affermando che:<br />	<br />
&#8211; sulla mancata esclusione di Dussmann Service, in violazione dell’art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. 163/2006, non risponde al vero che la società avesse sottoscritto un appalto non autorizzato nell’ambito di un pregresso rapporto contrattuale (cfr<br />
&#8211; non vi è stata violazione del disciplinare di gara nella parte in cui richiede che le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter), dell’art. 38, cit., avrebbero dovuto essere rese, oltre che dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal dire<br />
4. Può aggiungersi che l’aggiudicazione e la stessa indizione della gara erano state impugnate anche da altra concorrente, la società Esperia (poi divenuta Kuadra), il cui ricorso è stato parimenti respinto dal TAR Veneto (I, n. 572/2012, confermata da Cons. Stato, III, n. 208/2013).<br />	<br />
5. Appellano Dussmann Service e Team Service, riproponendo (dichiaratamente, secondo un ordine diverso da quello seguito dal ricorso di primo grado) le censure disattese dal TAR, integrandole con considerazioni critiche della sentenza di primo grado, più sotto esaminate ai punti 8 ss.<br />	<br />
6. Controdeducono puntualmente la AULSS n. 5, Manutencoop e Coopservice.<br />	<br />
7. Quest’ultime società propongono anche appello incidentale. Con esso, in particolare:<br />	<br />
&#8211; ribadiscono che il Comune di Pisa, con la nota prot. 39180 in data 7 ottobre 2011, aveva in un primo tempo dichiarato che non erano previsti ed autorizzati subappalti per il servizio di pulizia, portierato e centralino presso i locali della Procura dell<br />
&#8211; ribadiscono la violazione dell’art. 3, punto 1.3., e delle istruzioni in calce ai moduli allegati 2 e 3, del disciplinare di gara, in quanto per l’amministratore cessato Innocenzi, la dichiarazione (modulo allegato 3) resa dagli attuali amministratori è<br />
8. Il Collegio esamina l’appello principale, seguendo l’ordine proposto dalle appellanti. <br />	<br />
8.1. Viene anzitutto lamentata la mancata considerazione del carattere anomalo dell’offerta aggiudicataria.<br />	<br />
Le relative censure non appaiono condivisibili.<br />	<br />
Può convenirsi con l’Azienda che nelle gare pubbliche il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio di anomalia, può sindacare le valutazioni rese dalla Pubblica amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa procedere autonomamente alla verifica di congruità, sovrapponendo la propria idea tecnico-discrezionale al giudizio non erroneo né illogico dell&#8217;organo amministrativo, al quale la legge attribuisce la tutela dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;interesse pubblico nel caso concreto (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, IV, 30 maggio 2013, n. 2956; V, 18 febbraio 2013, n. 974; III, 10 maggio 2013, n. 2533 e 15 gennaio 2013, n. 208); mentre, nel caso in esame, le appellanti principali non indicano dove siano ravvisabili simili illogicità o travisamenti.<br />	<br />
Va al riguardo sottolineato che, a seguito dell’incombente istruttorio disposto dal TAR, l’Azienda aveva prodotto documentazione nella quale, come sottolineato dal TAR, veniva indicato specificamente l’ammontare del costo del personale anche con riferimento ai livelli di manodopera da impiegare in relazione al monte ore complessivamente dichiarato, dai quali è possibile riscontrare il rispetto dei parametri previsti dal c.c.n.l. <i>pro-tempore</i> vigente in relazione al costo medio del personale come recepito dalla tabella ministeriale di riferimento.<br />	<br />
L’appellante ha invece prodotto in giudizio una tabella riepilogativa di dati “estrapolati dalle offerte di gara”, in base alla quale sarebbe stato possibile individuare una stima dei costi del personale dell’a.t.i. aggiudicataria (che, peraltro, come sottolineano le controparti, appare mutevole &#8211; i conteggi prospettati dalle appellanti principali conducono a risultati diversi: dai 2.132.610,32 euro indicati nel ricorso introduttivo di primo grado, ai 2.053.655,46 della memoria di primo grado, ai 2.429.815,78 del ricorso d’appello – ma comunque) non in linea con i parametri ministeriali.<br />	<br />
L’Azienda ha buon gioco nel replicare che il costo del personale non poteva essere ricavato dalle sole offerte economiche, in quanto la <i>lex specialis</i> fissava la quantità di ore di servizio per le sole tipologie di servizi diversi da quelli di pulizia, e non richiedeva ai concorrenti di esplicitare i soli costi sopportati per il personale (sicché gli importi indicati in offerta risultavano comprensivi di tutti i costi di produzione). In pratica, ai fini del raffronto, mancava (in quanto non richiesta) l’indicazione del monte ore complessivo articolato nei diversi livelli contrattuali di inquadramento, e del personale impiegato nei singoli livelli.<br />	<br />
La commissione di gara ha valutato positivamente (come non anomala) anche l’offerta dell’a.t.i. aggiudicataria, in presenza di un monte ore dichiarato che rispettava le previsioni del capitolato (per i servizi accessori) e della coerenza del numero di ore di lavoro annue per unità di personale (al lordo delle ore annue mediamente non lavorate) con le previsioni del d.m. 17 marzo 2008.<br />	<br />
8.2. Un secondo ordine di censure è incentrato sull’erroneità, in chiave comparativa, dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche.<br />	<br />
L’appellante principale ribadisce che la propria offerta supera di gran lunga quella della concorrente per pregio tecnico-qualitativo, e che irragionevolmente la Commissione ha attribuito una diversa preferenza. Per supportare tale assunto, indica, in relazione ai diversi sottoparametri rilevanti, i seguenti profili di illogicità:<br />	<br />
&#8211; B1 &#8211; “<i>Piano operativo degli interventi di pulizia (orario giornaliero e periodico, numero unità di personale assegnato, numero totale delle ore previste, ecc.) compresi eventuali servizi integrati</i>” &#8211; non è stato adeguatamente apprezzato il maggio<br />
&#8211; C3 &#8211; “<i>Controllo di risultato (disponibilità di supporti informatici, presenza di strumentazione con lettura immediata dei risultati, manutenzione e taratura, ecc.)</i>”- ad entrambe le offerte è stato attribuito il medesimo giudizio (“buono”) nonosta<br />
&#8211; A2 &#8211; “<i>Modalità di pianificazione e programmazione del servizio</i>”– ad entrambe le offerte è stato attribuito il giudizio “discreto”, nonostante l’offerta delle appellanti principali, a differenza di quella delle avversarie, contenga il dettaglio de<br />
&#8211; A4 &#8211; “<i>Analisi dei punti critici, valutazione dei rischi propri ed interferenziali, misure preventive e sistemi di sicurezza</i>” – le appellanti principali hanno ottenuto un giudizio (“discreto”) inferiore a quello (“buono”) delle avversarie, solo pe<br />
&#8211; A5 &#8211; “<i>Sistema di gestione dei servizi di reperibilità, gestione dell’emergenza, sostituzioni per ferie, malattie, scioperi e cause di forza maggiore</i>” &#8211; e A6 – “<i>Tipologia dei prodotti utilizzati (elenco dei prodotti, relative schede tecniche e<br />
&#8211; D1 &#8211; “<i>Migliorie</i>”– gli elementi tecnici offerti dalle appellanti principali sono di gran lunga superiori rispetto a quelli offerti dalle avversarie.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, la prospettazione implica un sindacato delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, che esula dall’ambito del presente giudizio.<br />	<br />
Va infatti ricordato che, in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d&#8217;appalto, le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall&#8217;opinabilità dell&#8217;esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, III, 19 gennaio 2012, n. 249; V, 8 marzo 2011, n. 1464).<br />	<br />
Da quanto esposto, le argomentazioni dell’appello principale non fanno emergere simili profili di evidente illogicità, incongruità o travisamento.<br />	<br />
Le valutazioni operate dalla Commissione, viceversa, possono trovare plausibile giustificazione nelle considerazioni prospettate dalle aggiudicatarie.<br />	<br />
Quest’ultime, infatti, hanno sottolineato che:<br />	<br />
&#8211; per il sotto-parametro A2, in realtà l’offerta Manutencoop contiene l’esposizione per singola ULSS e per ogni edificio, sia per il servizio di pulizia ordinaria che per quello di pulizia periodica, l’indirizzo del cantiere, l’area di rischio, la frequen<br />
&#8211; per A4, il giudizio differenziato espresso dalla commissione è in realtà ben articolato, e non si esaurisce certo nel sottolineare la circostanza della descrizione solo in allegato dei dettagli; <br />	<br />
&#8211; per A5, è innegabile nell’offerta avversaria la carenza riscontrata dalla commissione (omessa descrizione della gestione delle assenze per ferie), mentre la previsione della specifica squadra di intervento, in quanto relativa all’attività ordinaria dell<br />
&#8211; per A6, i criteri generali di valutazione rilevanti in base al disciplinare sono quelli della “chiarezza nell’esposizione”, “sintesi” e “completezza dell’esposizione”, e non può dirsi che la descrizione delle caratteristiche del sistema di sicurezza fos<br />
&#8211; per B1, la quantità delle ore dedicate al servizio non rappresentava un profilo apprezzabile autonomamente;<br />	<br />
&#8211; per C3, non risponde al vero che l’offerta Manutencoop non contempli la disponibilità di strumenti di misura (necessari a svolgere il controllo di risultato), dato che essi sono stati previsti al punto A.6 dell’offerta (così come richiesto dalla documen<br />
&#8211; per D, a ben vedere, l’appellante principale ha proposto quattro migliorie, a fronte delle tre proposte dalle aggiudicatarie, ma non era previsto un criterio di valutazione numerico-quantitativo, bensì un criterio qualitativo relativo all’idoneità delle<br />
Altre confutazioni si riferiscono a profili di criticità delle valutazioni – quelli relativi ai sottoparametri B3 (“<i>Sistema di sanificazione ambientale (criteri guida, modalità di effettuazione delle prestazioni, mezzi impiegati, sistemi di raccolta e trasporto interno rifiuti, ecc.</i>”), C2 (“<i>Controllo di processo</i>”) – censurati dalle ricorrenti principali in primo grado, ma non specificamente riproposti in appello.<br />	<br />
8.3. Un terzo ordine di censure riguarda i poteri del sig. M.M., procuratore speciale della mandante Coopservice, al quale il consigliere delegato L.F. avrebbe potuto validamente conferire poteri di rappresentanza entro il limite di valore di 20 milioni di euro (la quota di partecipazione al r.t.i., pari al 34,99%, comportava, se rapportata alla base di gara di euro 70.045.000,00, un impegno pari a 24.500.000,00, quindi eccedente detto limite).<br />	<br />
Al riguardo, sembra corretta l’argomentazione del TAR, posto che nell’ambito di un a.t.i. di tipo orizzontale, quale quella aggiudicataria, ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. 163/2006, l’offerta è sempre e soltanto riferibile alla mandataria, alla quale spetta la rappresentanza dei mandanti nei confronti della stazione appaltante. In ogni caso, il limite dei poteri di rappresentanza andrebbe più correttamente rapportato all’importo complessivo offerto, pari ad euro 56.690.500,85, così da determinare, pro-quota, un valore di euro 19.836.006,24, appena al di sotto del limite dei poteri rappresentativi (i valori indicati sono al netto dell’IVA, non essendovi previsione che imponga di computarla, e non avendo l’imposta incidenza sull’obbligazione concretamente assunta dall’impresa, in ragione della rivalsa nei confronti del cliente).<br />	<br />
Non vi è poi alcuna valida ragione per considerare meno affidabile o meno impegnativa una dichiarazione proveniente dal procuratore speciale, rispetto a quella proveniente dal rappresentante legale di cui all’art. 2384 c.c. (cfr. Cons. Stato, V, 31 ottobre 2001, n. 5691). <br />	<br />
Nell’appello principale, si precisa che il TAR avrebbe travisato il senso delle doglianze, in quanto le censure vertevano sull’illegittimità dell’atto di costituzione in sé e per sé del r.t.i. avversario. Ad avviso del Collegio, le considerazioni svolte dal TAR riguardo al potere di impegnare le imprese in relazione all’offerta, qui sopra sostanzialmente condivise, si attagliano anche al potere di costituire l’a.t.i.<br />	<br />
L’appellante sottolinea inoltre che, in base alla “quarta avvertenza del paragrafo C9 dell’art. 3 del disciplinare” di gara, la domanda di partecipazione doveva essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche in caso di a.t.i. già costituita, dal rappresentante della mandante.<br />	<br />
Il Collegio osserva che la “quarta” delle “<i>Avvertenze</i>” (pag. 13), concerne in realtà la necessità, in caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore del legale rappresentante, di allegare detta procura.<br />	<br />
Dal complesso delle indicazioni contenute nell’art. 3, si evince peraltro (pag. 15) che, “<i>in caso di partecipazione in forma associata</i>”, la documentazione inerente l’offerta tecnica “<i>potrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o dalla persona abilitata ad impegnare validamente lo stesso</i>”; mentre l’offerta economica “<i>dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o dalle persone abilitate ad impegnare validamente gli stessi, con l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006</i>”. Ciò, ad avviso del Collegio, deve intendersi nel senso che la sottoscrizione da parte di tutti fosse richiesta in caso di a.t.i. costituenda e non anche in caso di a.t.i. già costituita, posto che in quest’ultima ipotesi le imprese associate non debbono ulteriormente allegare l’impegno (a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi) di cui al comma 8, dell’art. 37, cit.<br />	<br />
8.4. Un quarto ordine di censure concerne la violazione del principio di segretezza delle offerte.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, l’esistenza del summenzionato limite ai poteri di rappresentanza del consigliere delegato F. non poteva far desumere l’esatta entità dell’offerta che l’a.t.i. avrebbe presentato.<br />	<br />
Del resto, tra il limite dei poteri di rappresentanza (20.000.000,00) ed il valore dell’offerta pro-quota (19.836.006,24), uno scarto, non eclatante in termini percentuali ma di certo non meramente formale, esiste. A ben vedere, il limite dei poteri di rappresentanza (peraltro, stabilito con una delibera del consiglio di amministrazione soltanto menzionata nella procura rilasciata al sig. M, ancorché conoscibile attraverso una visura camerale) forniva indicazioni solo in ordine all’offerta massima presentabile, e per il resto elementi orientativi, solo quantitativamente più significativi di quelli ricavabili da un’attenta analisi dei bilanci societari.<br />	<br />
8.5. Viene anche lamentata l’omessa indicazione nella polizza fideiussoria dei dati inerenti alla mandante.<br />	<br />
In realtà, anche se nella polizza, quale contraente (obbligato principale) è indicata la sola mandataria (ma, comunque, in calce ad essa è apposta la sottoscrizione di entrambe le società componenti l’a.t.i.), nell’Allegato &#8211; Parte B della polizza, a titolo di “Integrazioni e modifiche”, viene precisato che “<i>L’esatta denominazione del Contraente si deve intendere la seguente: Associazione Temporanea di Imprese tra: &#8211; Manutencoop Facility Management S.p.a. (capogruppo); &#8211; Coopservice soc. coop. p.a. (mandante)</i>”, ed anche l’Allegato è sottoscritto da entrambe.<br />	<br />
Non può quindi condividersi la prospettazione dell’appellante principale, secondo la quale l’intestazione alla mandante sarebbe indicata soltanto in un “appendice” ed in maniera “non inequivoca”, sembrando al Collegio che la fidejussione non presenti contraddizioni o ambiguità tali che il garante possa opporre all’Amministrazione limitazioni alla garanzia prestata ovvero eccezioni alla sua concreta operatività.<br />	<br />
8.6. Un sesto ordine di censure concerne l’omessa sottoscrizione dell’offerta economica da parte della mandante.<br />	<br />
Si è detto che l’art. 3 del disciplinare prevedeva che l’offerta economica, in caso di partecipazione in forma associata, fosse sottoscritta “<i>da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o dalle persone abilitate ad impegnare validamente gli stessi, con l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006.</i>”.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. 163/2006, è prevista la sottoscrizione delle offerte da parte di tutte le imprese che costituiranno il r.t.i., qualora questo non sia ancora costituito. Viceversa, la costituzione congiunta non è necessaria qualora, come avviene nel caso in esame, le imprese partecipanti sono già costituite in r.t.i., posto che alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto.<br />	<br />
Anche alle pagine 13-14, il disciplinare prevedeva, anche nel caso di raggruppamenti già costituiti (“<i>devono essere prodotti da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo </i>…”), la produzione da parte di tutte le imprese associate della (sola) documentazione di cui ai punti 1.1.-1.8 e 1.13, che non comprende l’offerta economica.<br />	<br />
Pertanto, le previsioni testuali del disciplinare potevano correttamente interpretarsi nel senso che la sottoscrizione da parte delle mandanti fosse necessaria nella sola ipotesi in cui l’a.t.i. non fosse già stata costituita.<br />	<br />
8.7. Un settimo ordine di censure si basa sulla violazione del requisito del possesso della capacità finanziaria in misura maggioritaria in capo alla mandataria.<br />	<br />
Va premesso che entrambe le imprese associate hanno dichiarato il pieno possesso del requisito del fatturato globale nel triennio precedente in misura pari ad almeno 21 milioni di euro.<br />	<br />
La circostanza che il fatturato della mandante sia superiore a quello della mandataria è irrilevante, posto che il possesso dei requisiti da parte della mandataria “in misura maggioritaria” richiesto dall’art. 95, comma 2, del d.P.R. 544/1999, deve essere riferita non all’entità del requisito minimo prescritto per la gara in relazione all’importo dell’appalto, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata in relazione al valore della quota (di a.t.i. e di prestazione) assunta, assuma concretamente una quota superiore a quella di ciascuna delle imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ciascuna di esse; altrimenti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6363). L’art. 37, comma 13, del d.lgs. 163/2006, disposizione primaria di riferimento, si limita ad imporre il parallelismo fra le sole quote (e relativi requisiti) di partecipazione e di esecuzione, senza coinvolgere nell&#8217;obbligo di parallelismo anche il <i>tertium genus</i> rappresentato dalle quote (e relativi requisiti) di qualificazione/ammissione (cfr. Cons. Stato, VI, 24 settembre 2012, n. 5074).<br />	<br />
8.8. Restano da esaminare le censure concernenti pretesi vizi della gara, idonei a travolgere l’intera procedura.<br />	<br />
8.8.1. In ordine alla conservazione delle buste contenenti le offerte, il TAR ha correttamente considerato che dai verbali di gara si evinceva che i plichi erano stati custoditi in armadio chiuso a chiave, presso la sede dell’Azienda ULSS 5 e che, al momento dell’apertura nella seduta riservata del 14 giugno 2011, “tutti i plichi si presentano integri e sigillati”.<br />	<br />
Non essendo contestata (né contestabile, fino a querela di falso) l’integrità dei plichi sigillati, né essendo stato concretamente argomentato che si possa essere verificata un’alterazione (va considerato che di ciascuna offerta era stata prodotta anche una copia su supporto informatico “non modificabile”), la pretesa che venisse anche indicato in che stanza fosse ubicato l’armadio, a chi spettasse la custodia delle chiavi e quali fossero le modalità di accesso ai plichi da parte dei sottogruppi della commissione di gara (al riguardo, peraltro, si veda la relazione a firma del segretario della commissione giudicatrice in data 21 febbraio 2012, prodotta in primo grado), appare, anche alla luce della giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2011, n. 1094; V, 16 aprile 2013, n. 2105; IV, 4 gennaio 2013, n. 4; III, 14 gennaio 2013, n. 145), infondata.<br />	<br />
8.8.2. Non sembra infine censurabile neanche la scelta di creare dei sottogruppi ai quali demandare, non la valutazione e l’attribuzione dei punteggi per ciascuno dei parametri e sottoparametri stabiliti dal disciplinare di gara, ma semplicemente un primo esame della documentazione tecnica, al fine precipuo di relazionare la commissione.<br />	<br />
L’appellante postula che i sottogruppi siano stati investiti dall’organo collegiale perfetto del “compito di pervenire ad un vero e proprio giudizio sintetico dell’analisi degli elaborati”, ma non esplicita perché ciò si desuma dal verbale del 16 giugno 2011.<br />	<br />
Risulta invece dal verbale delle sedute riservate, che soltanto dalla intera commissione, così preinformata, ad evidenti fini di velocizzazione e razionalizzazione delle attività, sia stata effettuata la vera e propria “valutazione dei concorrenti”.<br />	<br />
E’ quindi irrilevante che vi sia stata sproporzione quantitativa e/o numerica nella composizione dei sottogruppi e nelle attività prodromiche a ciascuno di essi demandate.<br />	<br />
9. Per quanto esposto, l’appello principale deve essere respinto.<br />	<br />
10. Ne consegue la mancanza di interesse alla decisione dell’appello incidentale (in quanto interamente incentrato sull’omessa esclusione dalla gara delle appellanti principali), che deve pertanto essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
11. La complessità delle questioni induce a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2013-n-4711/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2013-n-4451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2013-n-4451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2013-n-4451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4451</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Sergio Zeuli Ciro De Angelis (Avv. Carlo Eresiarco) c. Comune Di Castellammare Di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo), (non costituito), (Avvocatura Distrettuale) sul giudizio di ottemperanza 1. Giustizia Amministrativa-Art 21 septies L.241/1990-Provvedimento violativo del giudicato- Nullità- Sussiste &#8211; Azione di ottemperanza-Termine decennale di prescrizione-Applicabilità 2. Giustizia Amministrativa-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2013-n-4451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2013-n-4451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Sergio Zeuli<br />  Ciro De Angelis (Avv. Carlo Eresiarco) c. Comune Di Castellammare Di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo), (non costituito), (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa-Art 21 septies L.241/1990-Provvedimento violativo del giudicato- Nullità- Sussiste &#8211; Azione di ottemperanza-Termine decennale di prescrizione-Applicabilità 	</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa- Azione di ottemperanza-Mera azione di esecuzione-Non è-Contenuto della domanda-Individuazione	</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa- Azione di ottemperanza-Risarcimento del danno-Lesione della posizione sostanziale accertata dal giudice cognitorio- Danni diversi-Risarcimento- Colpa della P.A.-  Necessità -Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi  dell&#8217;art. 21-septies della Legge n.241 del 1990 riprodotto nel c.p.a. (art. 114, co. 4, lett. b), il provvedimento violativo del giudicato è nullo, con la conseguenza  che contro di esso non va attivato un nuovo giudizio di cognizione, ma il giudizio di ottemperanza nel termine di prescrizione dell&#8217;actio iudicati, ovvero entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 	</p>
<p>2. La disciplina dell&#8217;azione di ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione della sentenza e/o di altro provvedimento ad esse equiparabile, evidenzia profili affatto diversi non solo quanto al &#8220;presupposto&#8221;  ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda, la quale può essere: a) rivolta a conseguire &#8220;l&#8217;attuazione&#8221; delle sentenze o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice amministrativo o di altro giudice diverso da questi, con esclusione di quei provvedimenti di giudici diversi dal giudice amministrativo &#8220;per i quali sia previsto il rimedio dell&#8217;ottemperanza&#8221;; b) rivolta ad ottenere la condanna &#8220;al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza&#8221;; c) rivolta ad ottenere il &#8220;risarcimento dei danni connessi all&#8217;impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione&#8221;. 	</p>
<p>3. In sede di ottemperanza, oggetto del risarcimento per equivalente monetario è la lesione della posizione sostanziale accertata dal giudice del cognitorio e coperta dal passaggio in giudicato della relativa decisione, ovvero ai sensi  dell&#8217;art. 112, co.3, c.p.a.,  il danno &#8220;connesso&#8221; e non già &#8220;conseguente&#8221; alla impossibilità dell&#8217;esecuzione. Ne deriva che non appare meritevole di accoglimento la richiesta di un distinto risarcimento dei danni  asseritamente conseguenti alla mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, quando la stessa non è addebitabile a titolo di colpa alla P.A. per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1.) cfr. TAR Campania sez. V  6.6.2008, n.5434; Consiglio di Stato sez. V, 1.4.2004, n.1740;<br />	<br />
(2.) cfr. Cons. Stato, IV, 16.1.2013, n.259.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7119 del 2010, proposto da:<br />
Ciro De Angelis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Eresiarco, con domicilio eletto presso Carlo Eresiarco in Napoli, via Caracciolo,15 c/o St.Laudadio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune Di Castellammare Di Stabia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Donatangelo Cancelmo, con domicilio eletto presso Donatangelo Cancelmo in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>p.i.: annullamento dell&#8217;atto di liquidazione presupposto alla busta paga del mese di ottobre 2004 e declaratoria del diritto alla corresponsione del trattamento economico riconosciuto con le sentenze del t.a.r. campania n. 463/1998 e n. 8010/2003.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune Di Castellammare Di Stabia in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto l’odierna parte ricorrente di agire in via di riassunzione in seguito a sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 2010 di declaratoria di difetto di giurisdizione con fissazione di termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice amministrativo; la vicenda trae origine da sentenza di questo TAR n.463 del 1998, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.8010 del 2003, di riconoscimento del diritto alla corresponsione di crediti retributivi, che l’Amministrazione intimata riteneva di eseguire con liquidazione nel 2004, mediante l’atto oggetto di impugnazione, in maniera comunque manifestamente illegittima rispetto all’importo che sarebbe spettato e che, peraltro, l’Ente non ignorava nella misura in cui era stato determinato da un consulente a ciò incaricato.<br />	<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio per contestare la quantificazione effettuata da parte ricorrente e comunque la mancata prova di quanto asserito.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.36 Cost., dell’art.2126 c.c., il travisamento, l’erroneità dei presupposti, l’eccesso di potere e la violazione della citata sentenza di questo TAR come confermata dal Consiglio di Stato, lamentando inoltre la perdita di chance.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente constatare che il presente giudizio, sebbene introdotto con rito impugnatorio avverso l’atto di liquidazione presupposto alla busta-paga dell’ottobre 2004, in realtà mira a provocare l’esercizio da parte di questo Tribunale dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato relativamente all’esecuzione delle sentenze non impugnate né sospese; si ritiene che sussistano, nella fattispecie, i presupposti per la conversione del rito.<br />	<br />
2.1 Peraltro, secondo l&#8217;art. 21-septies della Legge n.241 del 1990 riprodotto nel c.p.a. (art. 114, co. 4, lett. b), il provvedimento violativo del giudicato è nullo; la conseguenza è che contro di esso non va attivato un nuovo giudizio di cognizione, ma il giudizio di ottemperanza nel termine di prescrizione dell&#8217;actio iudicati. Sul punto l&#8217;intento del nuovo codice di concentrare nel giudizio di ottemperanza tutte le questioni che sorgono dopo un giudicato, in relazione alla sua esecuzione, non si spinge, però, sino al punto di affermare che qualsivoglia provvedimento adottato dopo un giudicato e in conseguenza di esso debba essere portato davanti al giudice dell&#8217;ottemperanza; infatti il c.p.a. dispone che presupposto per il giudizio è una inottemperanza e che ci si rivolge al giudice dell&#8217;ottemperanza, oltre che in caso di inerzia totale o parziale, in caso di atti violativi o elusivi del giudicato.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio giova osservare che la disciplina dell&#8217;azione di ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione della sentenza e/o di altro provvedimento ad esse equiparabile, evidenzia profili affatto diversi non solo quanto al &#8220;presupposto&#8221; (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda, la quale può essere:<br />	<br />
a) rivolta, in generale, a conseguire &#8220;l&#8217;attuazione&#8221; delle sentenze o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice amministrativo o di altro giudice diverso da questi, con esclusione delle sentenze della Corte dei Conti (ex multis, Cons. Stato, IV, 26.5.2003, n.2823) e del giudice tributario o, più in generale, di quei provvedimenti di giudici diversi dal giudice amministrativo &#8220;per i quali sia previsto il rimedio dell&#8217;ottemperanza&#8221; (art. 112, comma 2). In tal caso l&#8217;ampiezza della previsione normativa impedisce di ricondurre la natura dell&#8217;azione a quella di mera &#8220;azione di esecuzione&#8221; di una sentenza pronunciata a conclusione di un giudizio di cognizione o altro provvedimento ad essa equiparato, essendo del tutto evidente la presenza di profili di accertamento e pronuncia del giudice di natura cognitoria, volti alla migliore conformazione dell&#8217;ulteriore esercizio del potere amministrativo;<br />	<br />
b) rivolta ad ottenere la condanna &#8220;al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza&#8221; (art. 112, comma 3). In questa ipotesi l&#8217;azione ha mera natura esecutiva ed è evidentemente &#8220;attratta&#8221; dal giudizio di ottemperanza, stante la natura di obbligazioni accessorie di obbligazioni principali, in ordine alle quali si è già pronunciata una precedente sentenza (o provvedimento equiparato);<br />	<br />
c) rivolta ad ottenere il &#8220;risarcimento dei danni connessi all&#8217;impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione&#8221; (art. 112, comma 3). In quest&#8217;ultimo caso l&#8217;azione &#8211; che ha chiaramente natura risarcitoria, essendo in tal modo definita dal Codice &#8211; non è rivolta all&#8217; &#8220;attuazione&#8221; di una precedente sentenza e/o provvedimento equiparato, ma essa trova in questi ultimi solo il presupposto perché un nuovo e distinto comportamento dell&#8217;amministrazione, che si presenti inottemperante, violativo o elusivo del giudicato, rende impossibile il ripristino della posizione soggettiva innanzi pregiudicata dalla stessa amministrazione (anche) mediante un esercizio illegittimo del potere amministrativo ovvero sia produttivo di danno. Si tratta, a tutta evidenza, di un’azione nuova, esperibile proprio perchè è l&#8217;ottemperanza stessa divenuta impossibile, ovvero ulteriori danni sono derivati alla parte vittoriosa per mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, e in ordine alla quale la competenza a giudicare è, per evidenti ragioni di economia processuale e, quindi, di effettività della tutela giurisdizionale, attribuita al giudice dell&#8217;ottemperanza.<br />	<br />
3. Sempre in via preliminare, quanto all’ammissibilità del ricorso, detta questione può essere risolta in senso positivo, atteso l’esercizio da parte di questo Tribunale dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato relativamente all’esecuzione delle sentenze non impugnate o, come nella fattispecie, confermate dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
Sotto ulteriore profilo di ammissibilità – in termini di giurisdizione &#8211; del gravame in epigrafe, il Collegio osserva che del tutto correttamente parte ricorrente instaurava il contenzioso definito con sentenza di questo Tribunale nel 1998, mentre il Giudice di appello definiva il relativo giudizio dopo che era mutata la normativa di riferimento; in disparte le considerazioni già sviluppate dal Giudice ordinario in sede di declinazione della giurisdizione, anche in ossequio al principio “utile per inutile non vitiatur”, l’azione di parte ricorrente risulterebbe in ogni caso ammissibile in ragione della natura dell&#8217;actio iudicati che non è legata al termine di decadenza, ma di prescrizione di dieci anni (art. 114, co. 1 c.p.a.) e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. In ogni caso non si è verificata la decadenza per i ricorsi in materia di pubblico impiego ove depositati dopo il 15.9.2000, ciò perché gli effetti sostanziali e processuali connessi all&#8217;attivazione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario (cui è seguita la declinatoria di giurisdizione) rendono tempestivo il presente gravame, indipendentemente dalla sua riconduzione al modello del giudizio di ottemperanza.<br />	<br />
4. Venendo al caso specifico, la Sezione già in passato (cfr. 6.6.2008, n.5434) ha aderito alla tesi del Consiglio di Stato (V, 1.4.2004, n.1740) secondo cui &#8220;L&#8217;inquadramento dei giovani assunti in base alla normativa sulla occupazione giovanile va effettuato in corrispondenza alla specifica idoneità da essi conseguita in sede di formazione professionale, quale accertata attraverso l&#8217;apposita procedura concorsuale. Gli inquadramenti dei giovani disposti dalle l. n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984, pertanto, ancorché facciano riferimento, per la individuazione delle posizioni da conferire, alle qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. n. 347 del 1983, non sono disciplinati dalla normativa di detto D.P.R. e, quindi, non sono disciplinate dall&#8217;art. 40 di detto decreto, ma sono regolate dalla particolare normativa che ad essi specificamente si riferisce&#8221;.<br />	<br />
Nello specifico parte ricorrente è stata assunta proprio ai sensi della Legge n.285/1977 ed è stata, in quanto tale, beneficiaria di una speciale legislazione di favore in conseguenza della quale è stata assunta a tempo determinato, con contratto di formazione-lavoro, usufruendo di successive proroghe ed è poi passata ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino all’immissione in ruolo.<br />	<br />
4.1 Il ricorso è inoltre fondato in quanto, dalla valutazione della documentazione versata in atti, si evince che il giudicato discendente dal provvedimento giurisdizionale di cui è richiesta l’ottemperanza non è stato ancora eseguito. Da un lato si è formato il giudicato circa l’obbligo della intimata Amministrazione di corrispondere crediti retributivi afferenti ore lavorate e non pagate, dall’altro il giudicato – come è noto – copre non solo il dedotto (ciò che espressamente è stato oggetto di contestazione ed esame), ma anche il deducibile (ciò che, pur non espressamente trattato, si pone come presupposto-corollario indefettibile del thema decidendum).<br />	<br />
In ragione della asserita persistenza da parte dell’Amministrazione del mancato adempimento di quanto prescritto con sentenza di questo Tribunale n.463/1998, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.8010 del 2003, anche in ragione dell’ampio lasso di termine trascorso, si dispone che con effetto immediato il Prefetto di Napoli – o funzionario da questi delegato &#8211; provveda, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, con liquidazione di quanto spettante a parte ricorrente previa effettuazione dei necessari conteggi. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell’intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione; ad incarico espletato l’Amministrazione dovrà corrispondere per l’attività commissariale un unico e forfettario compenso che il Tribunale provvederà a liquidare successivamente previo deposito di specifica richiesta che dovrà tenere conto della serialità dei ricorsi.<br />	<br />
4.2 Viceversa non appare meritevole di positiva valutazione la richiesta di un distinto risarcimento dei danni per le ragioni di seguito esplicitate.<br />	<br />
Il Collegio aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cons. Stato, IV, 16.1.2013, n.259) secondo cui, quale che sia la ragione dell&#8217;impossibilità di esecuzione (sia essa oggettiva o riconducibile ad una attività o comportamento inerte dell&#8217;Amministrazione), oggetto del risarcimento per equivalente monetario è la lesione stessa della posizione sostanziale accertata dal giudice del cognitorio e coperta dal passaggio in giudicato della relativa decisione. Non a caso l&#8217;art. 112, co. 3 cod. proc. amm. evidenzia un danno &#8220;connesso&#8221; alla impossibilità dell&#8217;esecuzione e non già &#8220;conseguente&#8221; a tale impossibilità; dunque non si tratta, necessariamente, di un danno &#8220;nuovo&#8221;, bensì (anche) del danno accertato con la sentenza passata in giudicato, non più riparabile nelle forme ivi indicate. A questo primo aspetto del danno risarcibile può aggiungersi, qualora questo ricorra in concreto e laddove sia debitamente provato, l&#8217;ulteriore danno derivante ex se dall&#8217;attività dell&#8217;Amministrazione, ad esempio derivante dal provvedimento adottato in elusione o violazione di giudicato e dichiarato nullo dal giudice dell&#8217;ottemperanza; ciò appare a maggior ragione sostenibile laddove oggetto del giudizio amministrativo siano non già posizioni di interesse legittimo, bensì posizioni di diritto soggettivo. Conseguentemente, attesa la distinta natura del danno risarcibile ex art. 112 cit., se il danno risarcibile consiste nella originaria ed accertata in cognitorio lesione della posizione giuridica sostanziale, il termine di prescrizione dell&#8217;azione di ottemperanza è di dieci anni (art. 114, co. 1) e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, ciò perché se il risarcimento del danno corrisponde ad una riparazione per equivalente della lesione subita dalla posizione sostanziale &#8211; per la quale non è più possibile la reintegrazione in forma specifica &#8211; non vi è alcuna ragione per ritenere che l&#8217;esercizio di tale azione risponda a termini di prescrizione diversi da quelli in generale previsti per l&#8217;actio iudicati, né che detto termine abbia diversa decorrenza. Al contrario, qualora oggetto della domanda di risarcimento, pur proposta in sede di ottemperanza, siano danni causati da attività ulteriore o inerzia dell&#8217;amministrazione (come nel caso di danno autonomamente ed ex novo derivante dal provvedimento adottato in elusione o violazione di giudicato), il termine di prescrizione per illecito (extracontrattuale) è quinquennale e non può che decorrere dall&#8217;evento causativo di danno. Poiché oggetto del risarcimento &#8211; quale forma &#8220;sostitutiva&#8221; di riparazione &#8211; è la posizione giuridica la cui lesione è stata accertata in cognitorio, non occorre, in sede di ottemperanza, accertare la sussistenza (o meno) dell&#8217;elemento soggettivo della responsabilità dell&#8217;amministrazione, come sarebbe stato, invece, necessario, laddove oggetto della domanda di risarcimento fossero stati danni &#8220;nuovi&#8221; e &#8220;diversi&#8221;, nei sensi sopra evidenziati.<br />	<br />
Ora, chiarito che ricorre una ipotesi di &#8220;sostituzione&#8221; di una forma di riparazione ad un&#8217;altra ed ambedue vanno riferite ad un danno già accertato come sussistente dalla sentenza della quale si dispone l&#8217;ottemperanza, si ritiene che nella fattispecie sia la circostanza che il protrarsi del momento del soddisfacimento della pretesa in capo a parte ricorrente è in parte dipeso dai dubbi in termini di giurisdizione e dalla difficoltà per gli interessati di individuare un chiaro percorso al riguardo, sia il dato non trascurabile che comunque in via generale non è esclusa la rivalutazione dei fatti sottoposti all’esame del giudice, inducono questo Giudice a respingere la domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., ove si consideri che la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 31.7.2012, n.4345) coerentemente afferma che, ai fini dell&#8217;ammissibilità della stessa, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della colpa, dovendo quindi verificarsi se l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede alle quali l&#8217;esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; segue da ciò che in sede di accertamento della responsabilità della P.A. per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal Giudice comunitario, può affermare detta responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato, mentre può negarla quando l&#8217;indagine conduce al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile (per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto).<br />	<br />
5. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli – o funzionario da questi delegato.<br />	<br />
Spese di giudizio compensate; condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento del compenso per l’attività del Commissario che verrà determinato successivamente come da motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2013-n-4451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2013 n.4451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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