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	<title>24/9/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/9/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a></p>
<p>Pres. Giordano – Est. Gisondi ENI S.p.a. (Avv.ti G. Boniello, L. Nanni, L. Franceschini) c/ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) sull&#8217;insussistenza del potere di interpretazione autentica in capo all&#8217;A.E.E.G. su di un proprio atto regolamentare Pubblica Amministrazione – Autorità Indipendente – A.E.E.G. – Atto regolamentare &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giordano – <i>Est.</i> Gisondi<br /> ENI S.p.a. (Avv.ti G. Boniello, L. Nanni, L. Franceschini) c/<br /> Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas  (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza del potere di interpretazione autentica in capo all&#8217;A.E.E.G. su di un proprio atto regolamentare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Autorità Indipendente – A.E.E.G. – Atto regolamentare &#8211; Interpretazione autentica &#8211;  Potere &#8211;   Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste in capo alla A.E.E.G., il potere di interpretazione autentica di un proprio atto regolamentare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01044/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 01967/2010 REG.RIC.           </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Eni Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gerarda Boniello, Luca Nanni, Luca Franceschini, con domicilio eletto presso Aldo Penazzi in Milano, p.zza della Repubblica 28; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>della deliberazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas ARG/gas del 9 giugno 2010, avente per oggetto &#8220;interpretazione autentica della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01 in materia di conguagli tariffari e di rateizzazione del pagamento dei corrisposti per la vendita di gas&#8221;, e di tutti gli atti connessi e presupposti, anche non noti, con riserva di specifica impugnazione degli atti consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori Luca Nanni e Gerarda Boniello per la società ricorrente; Dario Bellisario per l&#8217;Avvocatura dello Stato;</p>
<p>Ritenuto che la sussistenza di un potere di interpretazione autentica in capo alla medesima amministrazione che ha emanato un atto regolamentare (avente efficacia retroattiva) appare assai dubbia (Cass. 1271/99; Cons. Stato, V, 220/93).<br />	<br />
Ritenuto, in ogni caso, che i contenuti della delibera impugnata non possono ritenersi immediatamente evincibili dalle norme contenute nella delibera n. 229/01 né con riguardo alla nozione di conguaglio (definita dall’art. 1 lettera” n “) e nemmeno con riguardo alla periodicità della rateizzazione e che, pertanto, l’introduzione di precetti sostanzialmente nuovi in materia di rateizzazione dei conguagli avrebbe dovuto essere preceduta da apposita procedura di consultazione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto: <br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 febbraio 2011. .<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1.000 oltre iva e c.p.a.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.4105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-24-9-2010-n-4105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-24-9-2010-n-4105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-24-9-2010-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.4105</a></p>
<p>Pres. Orciuolo – Est. Landi Del Canto (Avv. G. Criscuolo) c/ Ministero della Difesa (Avv. Stato) la rinuncia all&#8217;istanza cautelare comporta la condanna alle spese del giudizio cautelare Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rinuncia – Condanna alle spese di giudizio Nel caso di rinuncia all’istanza cautelare, sono a carico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-24-9-2010-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.4105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-24-9-2010-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.4105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo – Est. Landi<br /> Del Canto (Avv. G. Criscuolo) c/ Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la rinuncia all&#8217;istanza cautelare comporta la condanna alle spese del giudizio cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rinuncia – Condanna alle spese di giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di rinuncia all’istanza cautelare, sono a carico del ricorrente le spese della procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2010, proposto da:</p>
<p>Nicola Del Canto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Criscuolo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. del Lazio in Roma, via Flaminia, 189; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ivan Imbimbo, non costituitosi; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica &#8211; Istituto Medico Legale &#8220;Aldo Di Loreto&#8221; dell&#8217;Aeronautica Militare di cui alla nota del 29.3.2010, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari e conseguentemente escluso dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento per l&#8217;anno 2010 di 4182 V.F.P. nell&#8217;E.I., M.M. e A.M. di cui al bando pubblicato sulla G.U. del 2010/2009 4^ s.s. n. 81;<br />	<br />
b) del decreto n. 71 del 18.5.2010 del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla 1° immissione del concorso, per titoli ed esami,per il reclutamento di 226 volontari in ferma prefissata quadriennale nell&#8217;Aeronautica militare, per l&#8217;anno 2010, di cui al decreto interdirigenziale n. 131 del 14 ottobre 2009 nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente;<br />	<br />
c) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ivi compresi gli atti di estremi ignoti della commissione esaminatrice e per la declaratoria del diritto del ricorrente all&#8217;incorporazione nei ruoli militari dell&#8217;Aeronautica Militare come VFP4.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Aeronautica Militare;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti l’avv. Giuseppe Criscuolo e l&#8217;avv. dello Stato Carla Colelli;</p>
<p>	<br />
Rilevato che, con dichiarazione assunta a verbale, il legale del ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)<br />	<br />
</b>dà atto della rinuncia all’istanza cautelare. <br />	<br />
Pone a carico del ricorrente le spese della presente procedura che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell’Amministrazione resistente.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Domenico Landi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-24-9-2010-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.4105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a></p>
<p>Pres. Allegretta, Est. Picone Solare di Altamura s.r.l. e Franchini s.a.r.l. (Avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta) c. Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Francesco Paparella) Aree protette &#8211; Valutazione di incidenza &#8211; Parere dell’ente parco &#8211; Procedimenti autonomi &#8211; Competenze differenziate &#8211; Salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta, Est. Picone<br /> Solare di Altamura s.r.l. e Franchini s.a.r.l. (Avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta) c. Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Francesco Paparella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Aree protette &#8211; Valutazione di incidenza &#8211; Parere dell’ente parco &#8211; Procedimenti autonomi &#8211; Competenze differenziate &#8211; Salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti &#8211; Coesistenza di una valutazione di incidenza positiva e di un parere del parco di segno opposto &#8211; Possibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è precluso all’Ente parco l’esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. Ciò non soltanto in virtù del fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia e l’Ente parco). Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2009, proposto da Solare di Altamura s.r.l. (già Agrienergy di Matera s.r.l.) e Franchini s.a.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Cognetti, 25;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia, 14;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha emesso il diniego di nulla osta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;</p>
<p>del provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ente parco nazionale dell’Alta Murgia;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Carmine Rucireta e Lucrezia Prisciantelli (per delega di Francesco Paparella);</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con il ricorso originario, le società Solare di Altamura s.r.l. e Franchini s.a.r.l. impugnano il provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha respinto la richiesta di nulla osta per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale all’azienda agricola.</p>
<p>Deducono motivi così rubricati:</p>
<p>1) violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti;</p>
<p>2) violazione dell’art. 3, primo comma, dell’Allegato A al D.P.R. 10 marzo 2004, incompetenza e sviamento;</p>
<p>3) violazione dell’art. 7 della legge n. 394 del 1991 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento.</p>
<p>Si è costituito l’Ente parco, resistendo al gravame.</p>
<p>Con motivi aggiunti notificati in corso di causa, le ricorrenti estendono l’impugnativa al sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione del predetto impianto, avverso il quale deducono violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004, incompetenza, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p>Rimasto contumace il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Le ricorrenti espongono di aver presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica di potenza inferiore ad 1 Mw, costituito da 58 inseguitori solari, nell’agro di Altamura, sull’area pertinenziale dell’azienda agricola della Franchini s.a.r.l., a tal fine ceduta in comodato.</p>
<p>L’area prescelta ricade all’interno del pSIC – ZPS “Murgia Alta”, ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. La Provincia di Bari, con provvedimento del 26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di incidenza ambientale.</p>
<p>L’area rientra altresì nel perimetro Parco nazionale dell’Alta Murgia – zona 2. Le ricorrenti hanno dunque richiesto all’Ente parco, in data 12 maggio 2009, il nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991.</p>
<p>Con l’impugnato provvedimento del 12 ottobre 2009, l’Ente parco ha negato il nulla osta.</p>
<p>Successivamente, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura, con atto del 4 dicembre 2009 gravato mediante motivi aggiunti.</p>
<p>2. Vanno dapprima esaminate le censure mosse dalle società ricorrenti avverso il diniego dell’Ente parco.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Secondo le ricorrenti, l’Ente parco si sarebbe tardivamente pronunciato sull’istanza, quando ormai era spirato il termine di legge per la formazione del silenzio assenso e vi era, al più, spazio per l’adozione di un provvedimento di autotutela che annullasse il permesso formatosi per decorso del tempo.</p>
<p>In contrario, osserva il Collegio che l’art. 10 dell’Allegato A del D.P.R. 10 marzo 2004 (istitutivo del Parco dell’Alta Murgia) stabilisce che l’istanza deve essere corredata di “tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio” e che l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa.</p>
<p>E’ agevole ravvisare la ratio della previsione nell’esigenza di consentire all’Ente parco un’istruttoria compiuta sul progetto, sulla base delle eventuali prescrizioni già impartite da altri enti chiamati ad esprimersi, specialmente quando venga a mancare, per scelta del richiedente ovvero per prassi dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale, la concentrazione procedimentale assicurata dalla conferenza di servizi.</p>
<p>Nella fattispecie, la difesa dell’Ente parco ha correttamente evidenziato che, al momento della presentazione della domanda da parte delle società ricorrenti, la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non si era conclusa (ed anzi, la Soprintendenza ha successivamente annullato il nulla osta paesaggistico comunale, con il richiamato atto del 4 dicembre 2009, impugnato mediante motivi aggiunti). Per tale ragione, non decorreva il termine per provvedere, fissato dal D.P.R. 10 marzo 2004, e non si era perfezionato il silenzio assenso previsto dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991.</p>
<p>Ne discende, per tale parte, l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>2.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere affrontati unitariamente, le ricorrenti affermano che il diniego dell’Ente parco poggerebbe su motivazioni illogiche e contraddittorie, sia in relazione alla positiva valutazione di incidenza ambientale (cui era pervenuta, con il richiamato provvedimento del 26 marzo 2009, la Provincia di Bari, chiamata ad esprimersi a tutela del pSIC – ZPS “Murgia Alta”), sia con riguardo alle norme di tutela del Parco contenute nel D.P.R. 10 marzo 2004.</p>
<p>Le doglianze non hanno pregio.</p>
<p>Nella premessa del provvedimento impugnato si legge, tra l’altro, che “… ai sensi dell’art. 3, comma I, lett. f) dell’allegato A al D.P.R. 10/03/2004 … in zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; … il progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all’insediamento di un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; … gli impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di macchine. All’effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; … L’allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione. La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di avifauna selvatica confusione e perdita dell’orientamento, in quanto rilevanti estensioni specchiate possono simulare raccolte d’acqua inesistenti. La collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli selvatici particolarmente protetti nel Parco… Viene determinata, inoltre, una sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi microbiologici del terreno coperto da impianti. … gli impianti fotovoltaici determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. … Negli impianti ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie”.</p>
<p>Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, che resta immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli consentirebbero l’annullamento dell’atto per eccesso di potere.</p>
<p>Né può condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui sarebbe precluso all’Ente parco l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE.</p>
<p>Ciò è smentito non soltanto dal fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente parco per la tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004). Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia.</p>
<p>In conclusione, è infondato e va respinto il ricorso originario volto all’annullamento del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009 dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia.</p>
<p>3. Divengono conseguentemente improcedibili, per difetto d’interesse, i motivi aggiunti proposti avverso l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale disposto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari. In difetto dell’autorizzazione dell’Ente parco, infatti, l’intervento progettato dalle società ricorrenti non sarebbe in ogni caso realizzabile e dunque nessuna utilità discenderebbe dall’annullamento del successivo provvedimento ministeriale.</p>
<p>4. Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni dedotte, possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 9 giugno – 23 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a></p>
<p>Pres. Allegretta, Est. Durante Fortore Energia S.p.A. (Avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri) c. Provincia di Foggia; Comune di Biccari; Regione Puglia V.I.A. &#8211; Procedimento ex L.R. n. 11 del 2001 &#8211; Termine &#8211; Perentorio La procedura di v.i.a., in base alla disciplina contenuta nel titolo II della l. reg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta, Est. Durante<br /> Fortore Energia S.p.A. (Avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri) c. Provincia di Foggia; Comune di Biccari; Regione Puglia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">V.I.A. &#8211; Procedimento ex L.R. n. 11 del 2001 &#8211; Termine &#8211; Perentorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura di v.i.a., in base alla disciplina contenuta nel titolo II della l. reg. n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di 165 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato (termine che comprende tutti gli adempimenti prescritti ed indicati dagli articoli 10, 11 e 13).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2010, proposto da:<br />	<br />
Fortore Energia s.p,a., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
la Provincia di Foggia;<br />	<br />
il Comune di Biccari;<br />	<br />
la Regione Puglia;</p>
<p>per la condanna della Provincia di Foggia a provvedere sul silenzio formatosi per effetto del decorso dei termini previsti dall’art. 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ed ii. e dagli artt. 10, 11 e 13 della l. reg. 12 aprile 2001, n. 11, sulla domanda di verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, relativa a progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Biccari;</p>
<p>e per la contestuale nomina di commissario <i>ad acta</i> che provveda in luogo della Provincia di Foggia per il caso di persistente inadempienza;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore il consigliere Doris Durante;</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 per la parte ricorrente, il difensore avv. Enrico Follieri;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
La società ricorrente, con istanza del 31 luglio 2009, chiedeva all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. e, all’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico – Settore Industria e Energia, l’autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi nel Comune di Biccari, località Guado Spino – Pezza San Michele.</p>
<p>Allegava alla domanda tutta la documentazione richiesta e necessaria all’espletamento dei procedimenti autorizzativi.</p>
<p>La Provincia di Foggia non si pronunciava, sicché la società ricorrente, con il ricorso in esame chiedeva l&#8217;accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia e la condanna del suddetto ente a concludere il procedimento di valutazione ambientale con provvedimento espresso.</p>
<p>Essa ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché degli articoli 10, 11 e 13 della l. reg. n. 11 del 2001.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 21 luglio 2010, nella contumacia della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>Il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.</p>
<p>Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione ambientale del progetto di impianto eolico, avendo essa presentato contestualmente alla Regione la richiesta del titolo abilitativo.</p>
<p>Ebbene, come noto, l’art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 prevede l’obbligo in capo all’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso ed entro un termine certo che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge che regola la specifica materia, è quello generale di 30 giorni.</p>
<p>Nel caso che ci occupa, la procedura di v.i.a., in base alla disciplina contenuta nel titolo II della l. reg. n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di 165 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato (termine che comprende tutti gli adempimenti prescritti ed indicati dagli articoli 10, 11 e 13).</p>
<p>Poiché l’istanza di v.i.a. è stata presentata dalla ricorrente all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia il 31 luglio 2009, e da tale data sono decorsi ben dieci mesi senza che la Provincia si sia in alcun modo attivata e sono altresì decorsi abbondantemente i termini previsti dalla richiamata normativa regionale, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinato alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, con riserva di nomina di commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di adottare la determinazione conclusiva sull’istanza della ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.</p>
<p>Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3496/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3496</a></p>
<p>Pres. Allegretta, Est. Durante Clean Energy Re Tre s.r.l. (Avv. Michela Mirella Ponzio) c. Provincia di Foggia e la Regione Puglia (non costituite in giudizio) VIA &#8211; Pronuncia di valutazione ambientale &#8211; Enti locali &#8211; Mancata approvazione del P.R.I.E. &#8211; Irrilevanza &#8211; Ragioni Ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3496/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3496/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3496</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta, Est. Durante<br /> Clean Energy Re Tre s.r.l. (Avv. Michela Mirella Ponzio) c. Provincia di Foggia e la Regione Puglia (non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">VIA &#8211; Pronuncia di valutazione ambientale &#8211; Enti locali &#8211; Mancata approvazione del P.R.I.E. &#8211; Irrilevanza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche in mancanza del P.R.I.E., la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall’ordinamento in materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2010, proposto da:<br />	<br />
Clean Energy Re Tre s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michela Mirella Ponzio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi 184;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
la Provincia di Foggia e la Regione Puglia, non costituite in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia, che non ha adottato la determinazione conclusiva del procedimento di verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 16 della l. reg. 12 aprile 2001, n. 11, sulla domanda presentata dalla ricorrente in data 28 marzo 2008, relativa a progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate, località San Marzano;</p>
<p>per la condanna della Provincia di Foggia a concludere il suddetto procedimento con provvedimento espresso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore il consigliere Doris Durante;</p>
<p>Udita nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010, per la società ricorrente il difensore, avv. Michela Mirella Ponzio;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
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<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
La società ricorrente, con nota del 28 marzo 2008, chiedeva all’Assessorato Provinciale dell’Ambiente e Tutela del Territorio l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. (c.d. screening) e all’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico – Settore Industria e Energia, l’autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate, località San Marzano.</p>
<p>Il progetto veniva pubblicato all’Albo pretorio del Comune di San Paolo di Civitate dal 22 aprile 2008 al 22 maggio 2008 ed il Comune esprimeva il dovuto parere (cfr. nota del Comune di San Paolo di Civitate del 9 giugno 2008).</p>
<p>La Provincia di Foggia, con nota dell’11 luglio 2008, comunicava che per il completamento della procedura di screening era necessaria la delibera di definitiva approvazione del PRIE, nonché relazione di compatibilità del progetto con il PRIE.</p>
<p>La ricorrente con nota del 23 aprile 2010 sollecitava e diffidava l’Ufficio Ambiente della Provincia a pronunciarsi sul progetto nei termini di cui all’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001.</p>
<p>La Provincia non dava riscontro restando inattiva, malgrado fosse abbondantemente scaduto il termine per la conclusione del procedimento.</p>
<p>La ricorrente, vista l’inerzia della Provincia, con il ricorso in esame chiedeva l&#8217;accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia e la condanna del suddetto ente a concludere il procedimento di valutazione ambientale con provvedimento espresso.</p>
<p>Essa ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dell’art. 16 della l. reg. n. 11 del 2001, lamentando che la Provincia di Foggia, competente ad eseguire le valutazioni di impatto ambientale, giusta delega disposta con l. reg. n. 17 del 2007, non si fosse espressamente pronunciata entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 21 luglio 2010, nella contumacia della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>Il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.</p>
<p>Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione ambientale del progetto di impianto eolico, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo per la installazione degli aerogeneratori, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.</p>
<p>Ebbene, come noto, l’art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 prevede l’obbligo in capo all’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso ed entro un termine certo che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge che regola la specifica materia, è quello generale di 30 giorni.</p>
<p>Nel caso che ci occupa, l’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda (28 marzo 2008) prevedeva che “L’Autorità competente si pronuncia non oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3, ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell&#8217;affissione all&#8217;albo pretorio, delle forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell&#8217;articolo 11.”</p>
<p>Visto che nel caso la pubblicità è stata assicurata dal Comune di San Paolo di Civitate, mediante affissione all&#8217;albo pretorio per trenta giorni, ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 16, come già riportato, e che dalla documentazione non si desume, alcuna preclusione alla definizione del sub-procedimento attivato, dev’essere dichiarato l’obbligo della resistente Provincia a pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza della società ricorrente.</p>
<p>Quanto alla necessità evidenziata dalla Provincia con nota dell’11 luglio 2008 della compatibilità del progetto con il PRIE, di cui il Comune di San Paolo di Civitate, allo stato, non risulta dotato, va osservato che ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche in mancanza di tale piano, la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall’ordinamento in materia.</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere accolto e deve essere ordinato alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, con riserva di nomina di commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di adottare la determinazione conclusiva sull’istanza della ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.</p>
<p>Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3496/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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