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	<title>24/9/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/9/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-2102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-2102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2102</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore Società Foggia Energia s.r.l. (avv. M.C. Ioannucci) c. Ministero dello Sviluppo Economico (n.c.), Regione Puglia (avv.ti M. Liberti e L.A. Clarizio) sui poteri della Regione in tema di realizzazione di nuove centrali termoelettriche 1. Energia elettrica – Impianti – Art.1, d.l. n.7</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-2102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-2102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore<br /> Società Foggia Energia s.r.l. (avv. M.C. Ioannucci) c. Ministero dello Sviluppo Economico (n.c.), Regione Puglia (avv.ti M. Liberti e L.A. Clarizio)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri della Regione in tema di realizzazione di nuove centrali termoelettriche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia elettrica – Impianti – Art.1, d.l. n.7 del 2002 – Conferenza di servizi – Natura non decisoria.	</p>
<p>2. Energia elettrica – Impianti – Realizzazione di nuove centrali termoelettriche – Regione – Potere di interdizione – Esercizio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di costruzione di impianti di energia elettrica, la conferenza di servizi disciplinata dall’art. 1, d.l. 7 febbraio 2002 n.7, ha natura non decisoria, essendo finalizzata a consentire la partecipazione al procedimento delle Amministrazioni le cui conclusioni assumono valenza istruttoria, di cui deve tenere conto l’organo competente ad assumere la determinazione finale.	</p>
<p>2. Il riconoscimento a favore della Regione di un pregnante potere di interdizione in materia di realizzazione di nuove centrali termoelettriche, attraverso il meccanismo istituzionale dell’intesa “forte”, esige che l’esercizio di tale potestà altamente discrezionale avvenga nel rispetto degli obblighi procedimentali oggi sanciti nella legge n. 241 del 1990, e che dunque la Regione svolga una compiuta istruttoria e fornisca una motivazione chiara e controllabile delle proprie decisioni, affinché il diniego all’intesa non si trasformi, nei fatti, in un atto politico insindacabile da parte del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 338 del 2008, proposto da proposto dalla </p>
<p><b>Società Foggia Energia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Claudia Ioannucci, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Gaetano in Bari, piazza Umberto, 40;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dello Sviluppo Economico<i></b></i>, non costituito; 	</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via De Nicolò, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del Decreto n. 55/01/2007 del 7.12.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie, con il quale si è concluso negativamente il procedimento avviato su istanza della Società Foggia Energia s.r.l. volto ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Foggia, nonché delle relative opere connesse;<br />	<br />
&#8211; della nota della Regione Puglia del 15.12.2006 con cui è stato preliminarmente espresso il diniego alla intesa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale ed in particolare, ove occorra e per quanto di interesse, dei seguenti atti: 1) il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) adottato con delibera della Giunta Regio<br />
&#8211; e per la condanna della Regione Puglia e del Ministero dello Sviluppo Economico al risarcimento dei danni ingiusti patiti dalla società ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 il dott. Savio Picone e uditi l’avv. Morgese (su delega dell’avv. Ioannucci) per la società ricorrente e gli avv.ti Liberti e Clarizio per la Regione Puglia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Società Foggia Energia s.r.l. impugna gli atti in epigrafe, con i quali è stata respinta l’istanza di autorizzazione, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico in data 31.5.2002, per la realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, da ubicare nel Comune di Foggia.<br />	<br />
Deduce, avverso il decreto ministeriale di diniego, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, genericità, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Lamenta altresì, quanto alla presupposta manifestazione di dissenso della Regione Puglia, i vizi di incompetenza, difetto di motivazione ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento.<br />	<br />
In subordine, chiede l’annullamento del P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale) della Regione Puglia per violazione dell’art. 117 della Costituzione e contrarietà alla normativa di settore, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta. <br />	<br />
Si è costituita la Regione Puglia, che ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto in ogni caso il rigetto, in quanto infondato.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria n. 23 del 30.1.2009, la Sezione ha disposto il deposito integrale del P.E.A.R. regionale.<br />	<br />
Le parti hanno ulteriormente svolto le proprie difese in vista della pubblica udienza del 17.6.2009, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Società Foggia Energia s.r.l. espone di aver presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 31.5.2002, istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato (ed opere connesse), da ubicare in località Incoronata, nell’area industriale del Comune di Foggia.<br />	<br />
In data 18.11.2004, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni. In data 29.3.2005 si è conclusa positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, il quale ha successivamente adottato il decreto di autorizzazione ambientale integrata, con atto del 16.5.2006.<br />	<br />
Si è quindi svolta la conferenza di servizi indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (convertito con legge 9 aprile 2002, n. 55).<br />	<br />
In quella sede il Comune e la Provincia di Foggia hanno espresso giudizio favorevole alla realizzazione della centrale.<br />	<br />
Il rappresentante della Regione Puglia, nella seduta del 18.12.2006, ha manifestato parere contrario al rilascio dell’autorizzazione, dichiarando che “… le politiche energetiche della Regione, definite nel P.E.A.R. in corso di definizione, non prevedono l’insediamento di ulteriori centrali a ciclo combinato se non in presenza di una riduzione della produzione energetica proveniente dal carbone, che al momento non è stata ancora attuata. Pertanto esprime un esplicito diniego all’atto di intesa. Consegna inoltre agli atti della conferenza la nota prot. n. 1765/sp … per costituirne parte integrante e sostanziale”. Nella nota, a firma dell’Assessore regionale alle politiche energetiche, si legge un analogo giudizio contrario alla costruzione della centrale, con la motivazione aggiuntiva che “… Questo è a maggior ragione vero in un territorio dove il consenso espresso dal precedente Governo regionale in merito a due insediamenti come quelli insistenti nei Comuni di San Severo per la Capitanata e di Modugno per il barese hanno determinato il contrasto del sistema delle autonomie locali e della nuova Giunta regionale, pur in presenza di autorizzazioni già concesse”. <br />	<br />
Neppure a seguito della nota interlocutoria, trasmessa al Ministero in data 13.9.2007 dall’Assessore all’ecologia, il parere della Regione Puglia è mutato. La stessa Regione, con nota del 22.11.2007, ha lapidariamente confermato il proprio parere contrario. <br />	<br />
Il procedimento si è perciò definitivamente concluso con l’impugnato decreto ministeriale di diniego n. 55/01/2007 del 7.12.2007, motivato sulla base del difetto di intesa con la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, del decreto legge n. 7 del 2002.</p>
<p>2. Tanto premesso in fatto, devono preliminarmente respingersi le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dalla difesa regionale.<br />	<br />
2.1. In primo luogo, la Regione eccepisce che la ricorrente avrebbe ricevuto il decreto ministeriale a mezzo fax in data 11.12.2007, ciò che determinerebbe la tardività del ricorso, che è stato notificato il 15.2.2008. <br />	<br />
Osserva il Collegio che se, in linea di principio, anche la conoscenza del provvedimento acquisita per mezzo del fax è idonea a far decorrere il termine decadenziale per impugnare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007 n. 2951), incombe tuttavia sulla parte resistente l’onere di provare la circostanza dell’avvenuto invio dell’atto, mediante il “rapporto di trasmissione” ovvero altro mezzo equivalente. Ma la difesa regionale, nella fattispecie, si limita ad affermare che il decreto sarebbe stato trasmesso via fax dagli uffici ministeriali in data 11.12.2007 (sulla base del codice – protocollo apposto nell’epigrafe della lettera di spedizione), senza allegare prova dell’effettivo invio mediante fax al recapito della società. <br />	<br />
D’altra parte, la ricorrente ha contestato tale affermazione, dichiarando di aver preso conoscenza del provvedimento solo in data 18.12.2007. In difetto del necessario supporto probatorio, e vista la mancata costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, l’eccezione perciò deve essere respinta. <br />	<br />
2.2. La Regione Puglia eccepisce poi la tardività del gravame, in relazione al parere negativo espresso dal rappresentante della Regione Puglia nella seduta della conferenza di servizi del 18.12.2006, che la ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare, avendone avuto diretta conoscenza per la presenza di un proprio delegato, come da verbale.<br />	<br />
In contrario, va innanzitutto rilevato che il diniego di intesa è divenuto definitivo solo a seguito della menzionata corrispondenza intercorsa, tra la Regione ed il Ministero, negli ultimi mesi del 2007.<br />	<br />
Ed in ogni caso, la conferenza di servizi disciplinata dall’art. 1 del decreto legge n. 7 del 2002 ha natura non decisoria, essendo finalizzata a consentire la partecipazione al procedimento delle Amministrazioni le cui conclusioni assumono valenza istruttoria, di cui deve tenere conto l’organo competente ad assumere la determinazione finale. Secondo la giurisprudenza, infatti, il legislatore ha previsto non una decisione pluristrutturata, tipica delle conferenze decisorie in cui il provvedimento finale concordato sostituisce i necessari assensi degli enti partecipanti, ma una decisione monostrutturata, in cui il Ministero competente deve acquisire l’avviso di altre Amministrazioni, oltre all’intesa con la Regione (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3502). <br />	<br />
Ne consegue che solo in relazione al provvedimento conclusivo adottato dal Ministero è sorto, per la ricorrente, l’onere di tempestiva impugnazione; quanto al diniego d’intesa espresso dalla Regione, esso è stato utilmente impugnato insieme al primo, dal quale è scaturita la conclusione sfavorevole del procedimento.</p>
<p>3. Nel merito, vanno preliminarmente esaminati i primi tre motivi, mediante i quali la ricorrente deduce, con riferimento al provvedimento conclusivo assunto del Ministero dello Sviluppo Economico, i vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, genericità e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
I motivi sono infondati.<br />	<br />
Come è noto, l’art. 1, secondo comma, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 prevede che l’autorizzazione alla realizzazione delle centrali è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, d’intesa con la Regione interessata.<br />	<br />
La Corte costituzionale, con la sentenza 13 gennaio 2004 n. 6, ha affermato che l’art. 1 del citato decreto legge ha introdotto, in materia di realizzazione di nuove infrastrutture energetiche, una tipologia di intesa “forte” tra Stato e Regione, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, a causa del particolare impatto che tali strutture hanno sulle funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo.<br />	<br />
Nella vicenda dedotta in giudizio, il Ministero dello Sviluppo Economico non poteva diversamente provvedere, al cospetto del diniego d’intesa manifestato dalla Regione Puglia, sia in sede di conferenza sia mediante determinazioni formali. Del dissenso regionale viene puntualmente dato conto nella premessa del decreto impugnato. Non è ravvisabile, pertanto, il difetto di istruttoria e di motivazione invocato dalla ricorrente.<br />	<br />
Ugualmente insussistente è l’asserita violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché (come ammesso dalla stessa ricorrente) il preavviso di diniego è stato ritualmente effettuato in data 28.12.2006 e, d’altronde, la decisione finale tiene conto del diniego regionale avente efficacia vincolante.</p>
<p>4. Sono viceversa fondate le censure avanzate dalla ricorrente nei confronti dell’atto di dissenso proveniente dalla Regione Puglia (formalizzato nella nota del 15.12.2006), richiamato per relationem nella motivazione del provvedimento ministeriale conclusivo.<br />	<br />
Stando alle argomentazioni espresse dal rappresentante della Regione, riportate nel verbale della conferenza di servizi del 18.12.2006 e sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dall’Assessore all’ecologia con lettera del 15.12.2006, il rifiuto di intesa è stato giustificato con la generica contrarietà del progetto rispetto alle “politiche energetiche della Regione”, definite nel P.E.A.R. (all’epoca in corso di approvazione), le quali non consentirebbero l’insediamento di ulteriori centrali, se non in presenza di una riduzione della produzione energetica proveniente dal carbone.<br />	<br />
Il diniego così formulato deve giudicarsi carente di motivazione.<br />	<br />
Si legge al terzo capitolo del P.E.A.R. – paragrafo 3.1. “La generazione di energia elettrica da fonti fossili” (pagg. 47-ss.) che, in considerazione dei dati riguardanti la produzione di energia elettrica ed i consumi nella Regione Puglia, la politica energetica regionale deve porsi i seguenti obiettivi:<br />	<br />
&#8211; mantenimento e rafforzamento di una capacità produttiva idonea a soddisfare il fabbisogno della Regione e di altre aree del Paese, nello spirito di solidarietà;<br />	<br />
&#8211; riduzione dell’impatto sull’ambiente, sia a livello globale che a livello locale; in particolare, nel medio periodo, stabilizzazione delle emissioni di CO2 del settore rispetto ai valori del 2004, subordinando l’impiego delle diverse fonti primarie all’<br />
&#8211; diversificazione delle risorse primarie utilizzate, nello spirito di sicurezza degli approvvigionamenti e nella compatibilità di cui all’obiettivo precedente;<br />	<br />
&#8211; sviluppo di un apparato produttivo ad alta efficienza energetica.<br />	<br />
Il paragrafo prosegue con l’analisi della possibile evoluzione delle fonti di produzione in ambito regionale, concludendo che “… il Piano considera il ricorso alla installazione di altre centrali termoelettriche di grossa taglia come possibilità praticabile solo nel caso in cui ciò non sia accompagnato da un ulteriore incremento delle emissioni di CO2”.<br />	<br />
Dunque il P.E.A.R. approvato dalla Regione Puglia non esclude in termini assoluti la costruzione di nuove centrali termoelettriche nel territorio regionale, ma viceversa la subordina a talune condizioni (utilizzo delle migliori tecnologie e non incremento delle emissioni che determinano alterazioni climatiche), nel contesto dei fabbisogni locali e nazionali.<br />	<br />
A fronte di ciò, la laconica motivazione espressa dalla Regione nel corso dell’istruttoria sul progetto della Società Foggia Eenergia s.r.l. non può essere ritenuta adeguata, sia tenuto conto delle previsioni tutt’altro che rigide ed univoche contenute nel P.E.A.R., sia alla luce della tipologia di impianto per il quale è stata richiesta l’autorizzazione.<br />	<br />
La difesa della ricorrente ha infatti spiegato, con affermazioni non contraddette sul piano tecnico da controparte, che la centrale da realizzarsi nel Comune di Foggia appartiene alla categoria degli “impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica a ciclo combinato”, non produttiva di emissioni di CO2 in atmosfera, in quanto l’impianto utilizza gas naturale come combustibile, che produce calore di condensazione del vapore in uscita dalla turbina il quale, a sua volta, viene utilizzato mediante un impianto di teleriscaldamento per alimentare serre nella zona agricola limitrofa, secondo un progetto già approvato dal Comune di Foggia.<br />	<br />
Tali aspetti tecnici di indubbia complessità, anche alla luce delle riferite previsioni del P.E.A.R., della conclusione favorevole della valutazione di impatto ambientale e dei pareri favorevoli espressi dalla Provincia e dal Comune di Foggia, avrebbero meritato più approfondita e completa ponderazione da parte della Regione in sede istruttoria; quanto meno, la motivazione del diniego all’intesa avrebbe dovuto opportunamente dar conto della ragioni di incompatibilità del progetto con le scelte programmatiche attinenti al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, ossia a quegli interessi pubblici la cui cura è attribuita in via primaria alla Regione, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. la citata sentenza n. 6 del 2004).<br />	<br />
In tal senso, proprio il riconoscimento a favore della Regione di un pregnante potere di interdizione in materia di realizzazione di nuove centrali termoelettriche, attraverso il meccanismo istituzionale dell’intesa “forte”, esige che l’esercizio di tale potestà altamente discrezionale avvenga nel rispetto degli obblighi procedimentali oggi sanciti nella legge n. 241 del 1990, e che dunque la Regione svolga una compiuta istruttoria e fornisca una motivazione chiara e controllabile delle proprie decisioni, affinché il diniego all’intesa non si trasformi, nei fatti, in un atto politico insindacabile da parte del giudice amministrativo.<br />	<br />
Nella fattispecie, il rappresentante della Regione Puglia non è andato oltre l’esternazione di un’apodittica contrarietà del progetto alle “politiche energetiche” dell’ente, senza alcun cenno di motivazione sulle specifiche caratteristiche tecniche dell’impianto in esame e sui vantaggi, proprio dal punto di vista delle emissioni di CO2, derivanti dal descritto riutilizzo in agricoltura del vapore prodotto.<br />	<br />
Il diniego ministeriale è perciò affetto, in via derivata, da carenza di motivazione e da eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà e deve essere annullato, restando assorbite le ulteriori censure. E’ altresì annullata la nota della Regione Puglia del 15.12.2006, con cui è stato preliminarmente espresso il diniego alla intesa. </p>
<p>5. Deve invece essere respinta la domanda di risarcimento del danno, che è del tutto sprovvista di prova in ordine al pregiudizio patrimoniale sofferto.<br />	<br />
La ricorrente, invero, specifica le voci di danno delle quali pretende il ristoro (spese della fase progettuale; mancato avviamento della centrale e mancata vendita di energia; mancata vendita dei certificati verdi; mancata vendita del calore alle serre) ma omette qualsivoglia allegazione documentale, sia con riguardo al danno emergente, sia con riguardo ai contratti che afferma di aver già stipulato con tale Green Consulting.<br />	<br />
La domanda è inoltre respinta in considerazione della portata satisfattiva della pronuncia di annullamento del provvedimento di diniego, che fa sorgere in capo alle Amministrazioni competenti (Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Puglia) l’obbligo di riavviare l’istruttoria sul progetto della Società Foggia Energia s.r.l. e di concluderla in ossequio ai principi sopra esposti, restando tuttavia salva, nel riesercizio del potere, la discrezionalità riconosciuta dalla legge. </p>
<p>6. Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della complessità della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/01/2007 del 7.12.2007 e la nota della Regione Puglia del 15.12.2006.<br />	<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-2102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2186</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-24-9-2009-n-2186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-24-9-2009-n-2186/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-24-9-2009-n-2186/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2186</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore Serveco s.r.l. e altro (avv. M. Di Tommaso) c. Comune di Taranto (avv. I. M. Fischetti), Teorema s.p.a. e altro (avv. B.A. Pasqualone) sulle offerte anomale, sui giustificativi richiesti in sede preliminare e sull&#8217;espletamento della successiva fase in contraddittorio 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-24-9-2009-n-2186/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore<br /> Serveco s.r.l. e altro (avv. M. Di Tommaso) c. Comune di Taranto (avv. I. M. Fischetti),  Teorema s.p.a. e altro (avv. B.A. Pasqualone)</span></p>
<hr />
<p>sulle offerte anomale, sui giustificativi richiesti in sede preliminare e sull&#8217;espletamento della successiva fase in contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte anomale – Procedimento di verifica – Obblighi della p.a. – Individuazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte anomale – Contraddittorio successivo – Giustificativi richiesti in sede preliminare – Valore – Eventuale incompletezza – Espletamento della successiva fase in contraddittorio – P.a. – Non è esonerata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, il procedimento di verifica  delle offerte anomale presuppone il riscontro in contraddittorio delle offerte che sono state considerate anormalmente basse dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest&#8217;ultima l&#8217;obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte e prima di decidere di aggiudicare l&#8217;appalto, di chiedere anzitutto precisazioni sugli elementi dell&#8217;offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente dato luogo a sospetti di inaffidabilità; successivamente l’offerta potrà essere valutata in relazione alle giustificazioni fornite dall&#8217;offerente interessato in risposta a tale richiesta.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, il contraddittorio successivo deve consentire alle imprese partecipanti, le cui offerte siano sospettate di anomalia, la piena facoltà di far valere le proprie ragioni e di esporre i chiarimenti necessari, posto che funzione dei giustificativi richiesti in sede preliminare è solo quella di far avere alla stazione appaltante una prima indicazione relativamente alla congruità del prezzo offerto, sicché le clausole del bando di gara, che contemplino la presentazione di giustificazioni a corredo dell’offerta, costituiscono strumenti di celerità e semplificazione del procedimento, con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale incompletezza dei giustificativi richiesti preliminarmente non esonera l’Amministrazione dall’espletamento della successiva fase in contraddittorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 725 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Serveco Srl e Gesteco Spa</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Michele Di Tommaso, con domicilio eletto presso Gaetano Centonze in Lecce, via Idomeneo 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Taranto<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ignazio Marcello Fischetti, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Teorema Spa, Geoimpianti e Costruzioni<i></b></i> rappresentate e difese dall&#8217;avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Paola Chiriatti in Lecce, via Zanardelli, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del verbale di gara del 19.3.2009 della Commissione giudicatrice della gara a pubblico incanto per l&#8217;affidamento dei lavori di completamento degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ,di emergenza, di bonifica e ripristino ambientale dell&#8217;area denominata &#8220;ex Euro Ecology Service S.a.s. (appalto n. 80/2008 &#8211; CIG 0241509387)&#8221; bandita dal Comune di Taranto, nella parte in cui: <br />	<br />
1. si è ritenuto di non ammettere alla fase di valutazione dell&#8217;offerta economica il costituendo RTI fra le società Serveco S.r.l. e Gesteco S.p.A.;<br />	<br />
2. si è aggiudicata provvisoriamente la gara al RTI capeggiato dalla società Teorema S.p.A.;<br />	<br />
della nota prot. n. 46603 del 27.3.2009, comunicata il successivo 31.3.2009, a firma del Dirigente p.t. della Direzione Affari Generali ed Istituzionali &#8211; Servizio Contratti e Appalti del Comune di Taranto;<br />	<br />
della nota prot. n. 46476 del 27.3.2009, comunicata il successivo 30.3.2009, a firma del medesimo Dirigente;<br />	<br />
ove nelle more intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta;<br />	<br />
del &#8220;Paragrafo 1&#8221;, sezione relativa al contenuto della &#8220;Busta B &#8211; Offerta economica&#8221;, punto n.3, del Disciplinare di gara;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso l&#8217;eventuale contratto medio tempore stipulato con il RTI affidatario;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc Teorema Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2009 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l’Avv. Di Tommaso, l’Avv. Fazio in sostituzione dell’Avv. Fischetti, l’Avv. Curigliano in sostituzione dell’Avv. Pasqualone.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con determina 276/2008 il Comune di Taranto bandiva una gara pubblica per i lavori di completamento degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza, di emergenza, di bonifica e ripristino ambientale dell’area denominata “ex Euro Ecology Service sas”.<br />	<br />
Pervenute 19 offerte, il Seggio di gara, riunitosi per l’esame della busta A (domanda di partecipazione e documentazione amministrativa) ammetteva alle successive fasi della gara 14 concorrenti, tra cui il RTI odierno ricorrente.<br />	<br />
Nella seduta pubblica del 19.3.2009 la stessa Commissione, procedendo all’esame della busta B (offerta economica) negava al RTI ricorrente l’ammissione alla fase di verifica delle offerte con la seguente motivazione: “è richiamata un’offerta di una subappaltrice non presente in atti; inoltre, le giustificazioni delle singole di voci di prezzo sono incomplete”.<br />	<br />
Nella medesima seduta il RTI Teorema spa &#8211; Geoimpianti, odierno controinteressato, veniva dichiarato aggiudicatario provvisorio.<br />	<br />
Il RTI Serveco-Gesteco impugna gli atti della gara per il seguente unico e articolato motivo: Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 86, 87, 88 del D.lgs 163/2006, disciplinare di gara, principi generali in materia di valutazione in contraddittorio della anomalia dell’offerta economica e di favor partecipationis), violazione di legge (art. 3 L. 241/1990, motivazione erronea e perplessa) eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti, per travisamento e difetto di istruttoria, illegittimità derivata.<br />	<br />
Si sono costituiti il RTI aggiudicatario e il Comune di Taranto chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza 473/2009 questo Tribunale ha negato la tutela cautelare al ricorrente.<br />	<br />
All’udienza del 9 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorrente lamenta la violazione della disciplina di gara da parte della stazione appaltante; in particolare, tra l’altro, viene dedotta la violazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (artt. 86, 87, 88 d.lgs 163/2006) che presiedono alla verifica dell’anomalia delle offerte.<br />	<br />
Il motivo è fondato.<br />	<br />
Il procedimento di verifica delle offerte anomale (art. 86, “ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio”) presuppone il riscontro in contraddittorio delle offerte che sono state considerate anormalmente basse dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest&#8217;ultima l&#8217;obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte e prima di decidere di aggiudicare l&#8217;appalto, di chiedere anzitutto precisazioni sugli elementi dell&#8217;offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente dato luogo a sospetti di inaffidabilità; successivamente l’offerta potrà essere valutata in relazione alle giustificazioni fornite dall&#8217;offerente interessato in risposta a tale richiesta.<br />	<br />
In virtù delle norme citate, frutto anche dell’elaborazione emersa in sede comunitaria, e in adesione all’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo CdS 3146/2009), il Collegio ritiene che il contraddittorio successivo debba consentire alle imprese partecipanti, le cui offerte siano sospettate di anomalia, la piena facoltà di far valere le proprie ragioni e di esporre i chiarimenti necessari, posto che funzione dei giustificativi richiesti in sede preliminare è solo quella di far avere alla stazione appaltante una prima indicazione relativamente alla congruità del prezzo offerto.<br />	<br />
Ne consegue che le clausole del bando di gara, che contemplino la presentazione di giustificazioni a corredo dell’offerta, costituiscono strumenti di celerità e semplificazione del procedimento; pertanto l’eventuale incompletezza dei giustificativi richiesti preliminarmente non esonera l’Amministrazione dall’espletamento della successiva fase in contraddittorio.<br />	<br />
Il Comune di Taranto si è limitato a prescrivere nel disciplinare di gara (cfr. pag. 10) che nella Busta B siano inserite le “giustificazioni richieste dall’art. 86, comma 5 del D.lgs. 163/2006” senza prevedere ulteriori modalità; ne deriva che le giustificazioni per macrovoci, in assenza di indicazioni da parte del Comune (cfr. art. 86 “il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni”), esibite dal RTI ricorrente costituiscono adempimento sufficiente a considerare l’offerta del RTI Serveco-Gesteco conforme alla disciplina di gara.<br />	<br />
La richiesta dei giustificativi,anche se formulata dalle regole della gara ai fini della partecipazione alla stessa,non costituisce un elemento dell’offerta richiesto ai fini dell’ammissione,ma un corredo dell’offerta funzionale alla verifica di anomalia.<br />	<br />
La prescrizione del bando che impone la presentazione delle giustificazioni unitamente all’offerta al fine di accelerare l’iter del procedimento va correlata alle esigenze essenziali dello stesso, quali chiarite dall’interpretazione del giudice comunitario.L’assenza o l’incompletezza delle giustificazioni presentate ex ante non influisce sulla regolarità della gara perché non altera la par condicio,né si può ritenere che rientri nei poteri della stazione appaltante di richiedere il relativo adempimento a pena di esclusione.<br />	<br />
La necessità,più volte ribadita dal giudice comunitario,che la valutazione di anomalia avvenga in base ad un completo contraddittorio con l’impresa interessata,porterebbe infatti alla disapplicazione della prescrizione,perché contrastante con la disciplina comunitaria.<br />	<br />
L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto, considerando i giustificativi insufficienti, procedere al riesame degli stessi in contraddittorio con l’impresa interessata, essendo impedito alla Amministrazione di procedere ex abrupto all’esclusione del concorrente per incompletezza dei giustificativi. <br />	<br />
In altri termini, la Commissione di gara, prima di formulare qualsivoglia definitivo giudizio di anomalia dell’offerta, doveva richiedere le giustificazioni ulteriori prescritte dai successivi art.87 e 88 del citato D.lgs. 163/06 in contraddittorio (art. 87, “quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima”). <br />	<br />
Analogamente, con riferimento alla possibilità di ricorso al subappalto &#8211; avendo dichiarato il RTI Serveco-Gesteco di riservarsi la facoltà di subappaltare parte dei lavori nei limiti consentiti dalla legge – l’Amministrazione avrebbe dovuto porre il ricorrente in condizione di dimostrare che l’eventuale ricorso al subappalto non avrebbe pregiudicato l’affidabilità e la serietà dell’offerta.<br />	<br />
L’esclusione del RTI ricorrente risulta quindi illegittima.<br />	<br />
Attesa la fondatezza della censura, il Collegio accoglie il ricorso, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Terza Sezione di Lecce &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-24-9-2009-n-2186/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.2186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5065/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5065/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5065</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Morelli Margherita ed altri (Avv. Luigi Coronella) c. Comune di Mondragone (Avv. Vincenzo Ceraldi). sulla domanda di risarcimento del danno alla salute ed alla qualità della vita per mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5065/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5065/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5065</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida,<i> est.</i> F. Donadono<br /> Morelli Margherita ed altri (Avv. Luigi Coronella) c. <br />Comune di Mondragone (Avv. Vincenzo Ceraldi).</span></p>
<hr />
<p>sulla domanda di risarcimento del danno alla salute ed alla qualità della vita per mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi &#8211; Prova del danno ingiusto &#8211; Necessità &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni &#8211; Mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani &#8211; Danno alla salute e alla qualità della vita &#8211; Domanda nel caso in cui difetti la prova specifica in ordine al nesso causale e al pregiudizio concretamente risarcibile &#8211; Non può essere accolta &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L&#8217;azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì al principio generale dell&#8217;onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), per cui sui ricorrenti grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione intimata, nonché la esistenza e la consistenza del preteso danno (1)	</p>
<p> 2. Non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno (nella specie, si trattava di danno alla salute ed alla qualità della vita), avanzata nei confronti del comune di residenza da alcuni cittadini regolari contribuenti della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, asseritamente derivante dal mancato svolgimento, da parte dell’ente locale, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui la domanda di risarcimento non sia sorretta, sotto il profilo della dimostrazione dell’effettivo danno subìto, dalla prova specifica in ordine ai profili del nesso causale e del pregiudizio concretamente risarcibile, secondo i principi generali sanciti ex art. 2043 c.c. (2).	</p>
<p></b>____________________________________<br />	<br />
1. cfr. Cons. St., sez. IV, 21/4/2009, n. 2435; sez. V, 6/4/2009, 2143; sez. VI, 23/3/2009, 1716;<br />	<br />
2. cfr. Cassazione Civile, sez. III, 4/7/2007, n.15131</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA  <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4473 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Morelli Margherita, Abate Guglielmo, Andreozzi Ornella, Beatrice Raffaella Ermelinda, Bergantino Biagio, Bevilacqua Francesca, Bosco Vittorio, Catini Eleonora, Crocco Liberatrice, D&#8217;Amore Bruno, D&#8217;Amore Emilio, D&#8217;Amore Giovanni, D&#8217;Amore Luigi, D&#8217;Oriano Antonio, De Biase Mario, Di Fusco Antonio, Di Fusco Silvio, Franchino Carmine, Fusaro Assunta, Iacobucci Pasquale, Landa Giovanni, Lombari Bonifacio, Muzzillo Vincenza, Natale Carmine, Neri Antonio, Nugnes Vincenzo, Palazzo Silvio, Palmieri Maria, Palumbo Roberto, Parisi Tullio, Romano Edoardo, Savarese Tommaso, Sciorio Angelina, Treglia Luigi, Vignale Giuseppe,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Coronella, con domicilio eletto in Napoli, via Francesco Verrotti n. 6 presso lo studio Coronella &#8211; Longhi; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Mondragone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Ceraldi, con domicilio eletto in Napoli alla via R. Bracco n. 45 presso l’avv. Maurizio Di Staso; </p>
<p><i><b>per la condanna<br />	<br />
</b></i>dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata raccolta o rimozione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per gli anni 2006, 2007 e 2008.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Mondragone;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27/05/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 21/7/2009, i signori Morelli Margherita, Abate Guglielmo, Andreozzi Ornella, Beatrice Raffaella Ermelinda, Bergantino Biagio, Bevilacqua Francesca, Bosco Vittorio, Catini Eleonora, Crocco Liberatrice, D&#8217;Amore Bruno, D&#8217;Amore Emilio, D&#8217;Amore Giovanni, D&#8217;Amore Luigi, D&#8217;Oriano Antonio, De Biase Mario, Di Fusco Antonio, Di Fusco Silvio, Franchino Carmine, Fusaro Assunta, Iacobucci Pasquale, Landa Giovanni, Lombari Bonifacio, Muzzillo Vincenza, Natale Carmine, Neri Antonio, Nugnes Vincenzo, Palazzo Silvio, Palmieri Maria, Palumbo Roberto, Parisi Tullio, Romano Edoardo, Savarese Tommaso, Sciorio Angelina, Treglia Luigi e Vignale Giuseppe, nella dedotta qualità di residenti nel Comune di Mondragone e di contribuenti della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, deducono di aver subito danni per il degrado ambientale incidente sulla propria salute e sulla qualità della vita, lamentando il mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I ricorrenti chiedono la ripetizione della TARSU pagata senza aver goduto del relativo servizio, nonché il risarcimento del danno alla salute ed esistenziale derivante dall’emergenza rifiuti, perdurante nella città di Mondragone da oltre un quinquennio, nella misura di tremila euro per il triennio 2006-2008, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta equa per il ristoro del danno patrimoniale, consistente nell’inutile pagamento della TARSU, e del danno alla salute, quale lesione alla integrità psico-fisica dei ricorrenti riferita alla inalazione di esalazioni tossiche e di odori nauseabondi, nonché del danno esistenziale conseguente al peggioramento della qualità della vita, invocando altresì in via gradata subordinata la revoca dei ruoli TARSU per gli anni 2006-2008 a carico dei ricorrenti con restituzione di quanto eventualmente versato e la emissione di nuovi ruoli con importi non superiori al 40% della tariffa.<br />	<br />
Il Comune si è costituito in giudizio resistendo alle pretese avverse.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente la difesa del Comune resistente eccepisce che le controversie relative al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rientrerebbero nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge n. 203 del 2005.<br />	<br />
L’eccezione è fondata nella parte in cui i ricorrenti sollevano questioni relative al pagamento ovvero alla restituzione di quanto versato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.<br />	<br />
Infatti prevede l’art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del decreto legge n. 203 del 2005, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali … (nonché) … le controversie relative alla debenza … del canone … per lo smaltimento dei rifiuti urbani …”.<br />	<br />
Pertanto la cognizione su questi aspetti della controversia è devoluta al giudice tributario (cfr. Cass., ss. uu., 8/3/2006, n. 4895).<br />	<br />
2. La difesa del Comune resistente obietta, in via subordinata, che la competenza sulla causa spetterebbe al Tribunale amministrativo del Lazio in base all’art. 2-bis del decreto legge n. 245 del 2005, richiamato anche nel preambolo del decreto legge n. 90 del 2008.<br />	<br />
Al riguardo giova rilevare che l’art. 4 del citato decreto legge n. 90 del 2008 demanda “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell&#8217;amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati (…) estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati” … “ferme restando le disposizioni di cui all&#8217;articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 …”, che prevede, tra l’altro, la competenza del Tribunale amministrativo regionale di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge n. 225 del 1992.<br />	<br />
Orbene la citata disposizione sul Tribunale competente, come si evince dal testo legislativo, è lasciata “ferma”, il che lascia intendere che non può ritenersi ampliato l’ambito applicativo di una norma di carattere chiaramente eccezionale che deroga all’ordinaria distribuzione delle competenze tra gli organi della giustizia amministrativa.<br />	<br />
E’ pertanto da escludere che tale disposizione sia applicabile nella specie alla controversia in esame che non riguarda atti o provvedimenti dell’autorità commissariale per l’emergenza rifiuti in Campania.<br />	<br />
3. Il Comune intimato deduce infine di essere carente di legittimazione passiva in quanto l’attività di smaltimento dei rifiuti sarebbe stata affidata al Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania fin dal 1994 e da ultimo con la legge n. 290 del 2006 ed il decreto legge n. 90 del 2008.<br />	<br />
La controversia ha per oggetto i danni lamentati dai ricorrenti per il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La gestione di tale servizio, almeno fino all’entrata in funzione degli ambiti territoriali ottimali, continua a spettare ai comuni in regime di privativa, in base all’art. 198 del d. lgs. n. 152 del 2006 ed al previgente art. 21 del d. lgs. n. 22 del 1997, per cui va riconosciuta la legittimazione passiva dell’ente intimato a resistere. <br />	<br />
4. Nel merito i ricorrenti lamentano di aver subito danni alla salute, consistenti nella lesione alla propria integrità psico-fisica a causa della inalazione di esalazioni tossiche e di odori nauseabondi, nonché danni esistenziali, conseguenti al peggioramento della qualità della vita, per effetto del mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a seguito dall’emergenza rifiuti per il triennio 2006-2008.<br />	<br />
Al riguardo giova premettere che l&#8217;azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì al principio generale dell&#8217;onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), per cui sui ricorrenti grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione intimata, nonché la esistenza e la consistenza di un danno risarcibile (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/4/2009, n. 2435; sez. V, 6/4/2009, 2143; sez. VI, 23/3/2009, 1716).<br />	<br />
Sennonché, nella specie, nonostante il “fatto notorio” dell’emergenza rifiuti, i ricorrenti non hanno provato di aver subito danni patrimoniali o non patrimoniali.<br />	<br />
Né si può ritenersi che il danno sia &#8220;in re ipsa&#8221;, e cioè coincida con l&#8217;evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, ma necessita di specifica prova in ordine ai profili del nesso causale e del pregiudizio concretamente risarcibile, secondo i principi generali sanciti ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 4/7/2007, n.15131).<br />	<br />
Pertanto l’esistenza del danno non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di comportamento illegittimo.<br />	<br />
In particolare, anche il danno non patrimoniale, quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo sufficiente al riguardo mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza (cfr. Cass., ss.uu., 11/11/2008, n. 26972).<br />	<br />
Né è ammissibile nel nostro ordinamento l&#8217;autonoma categoria di un &#8220;danno esistenziale&#8221;, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale già rientrano nell’ambito applicativo dell&#8217;art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, e che al di fuori di tale ambito non vi è spazio per la risarcibilità di ulteriori pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona (cfr. Cass., ss.uu., cit. n. 26972 del 2008). <br />	<br />
In particolare, è stato escluso che siano meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale (cfr. Cass., ss.uu., sent. cit.). Come pure è stata esclusa la risarcibilità di un danno morale soggettivo, identificato in un mero perturbamento psichico ed in un deterioramento della qualità della vita, determinatosi in occasione di una compromissione, anche grave, della salubrità dell&#8217;ambiente (cfr. Cass., sez. III, 24/5/1997, n. 4631).<br />	<br />
Ne consegue che le domande proposte dai ricorrenti vanno pertanto respinte.<br />	<br />
5. Considerata la novità delle questioni e le peculiarità della controversia si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso n. 4473/08.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio e 22 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2009</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5058/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5058</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Golden Green S.a.s. (Avv. Luigi M. D’Angiolella) c. Comune di Caserta (Avv. Lidia Gallo) c. Prefettura – U.T.G. di Caserta, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sulla legittimità o meno della risoluzione di un contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5058/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5058/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Golden Green S.a.s. (Avv. Luigi M. D’Angiolella) c. Comune di Caserta (Avv. Lidia Gallo) c.<br /> Prefettura – U.T.G. di Caserta, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della<br /> Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno della risoluzione di un contratto di appalto disposta sulla base di una informativa antimafia, nel caso di contratto d&#8217;importo inferiore a quello per il quale è previsto il certificato antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia &#8211; Legittimità &#8211; Circostanza che si trattava di contratto d’importo inferiore a quello per il quale la Legge prevede il certificato antimafia &#8211; Nel caso in cui sia stato stipulato un protocollo d’intesa tra P.A. e Prefettura che prevede il rilascio di certificati antimafia per tutti i contratti, a prescindere da loro importo &#8211; Irrilevanza. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia &#8211; Legittimità &#8211; Circostanza che non siano stati indicati testualmente gli atti istruttori e comunque non sia stato allegato al provvedimento la informativa antimafia e tutti gli atti che ad esso si riferiscono &#8211; Irrilevanza.	</p>
<p>3. Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Per relationem &#8211; Obbligo di allegare l’atto richiamato al provvedimento adottato &#8211; Non sussiste &#8211; Indicazione degli estremi dell’atto &#8211; Sufficienza. 	</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia tipica &#8211; Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Motivazione sull’interesse pubblico &#8211; E’ necessaria solo nel caso di prosecuzione del rapporto. 	</p>
<p>5. Contratti della P.A. &#8211; Informativa antimafia e certificato della Camera di commercio contenente la dicitura antimafia &#8211; Hanno funzioni diverse &#8211; Contraddittorietà nel caso di informativa antimafia dalla quale risultano tentativi di infiltrazione mafiosa e certificato camerale che rechi la dicitura antimafia &#8211; Inconfigurabilità. 	</p>
<p>6. Contratti della P.A. &#8211; Informativa antimafia &#8211; Requisito dell’attualità dei fatti sui quali può fondarsi &#8211; Configurabilità &#8211; Criteri &#8211; Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia tipica, a nulla rilevando che si tratta di contratto di importo inferiore a quello per il quale l’art. 1 del D.P.R. n. 252/1998 prevede il rilascio del certificato antimafia, nel caso in cui sussista comunque un protocollo d’intesa stipulato tra la Prefettura e la P.A. appaltante che ha esteso il dovere di richiedere le informazioni antimafia a tutte le tipologie di appalti, indipendentemente dal loro importo. Tale accordo trova la sua fonte legittimante direttamente nell’art. 15 della legge n. 241/1990. 	</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia tipica, a nulla rilevando che la comunicazione antimafia ometta di citare testualmente i singoli atti dell’istruttoria, operando un mero richiamo agli stessi, nonchè il fatto che al provvedimento di risoluzione non sia stata allegata copia dell&#8217;informativa antimafia e degli accertamenti condotti dagli organi di polizia. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile (1)	</p>
<p>3. Nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, dovendo essere l’atto stesso messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (2). 	</p>
<p>4. In presenza di informative tipiche, le determinazioni amministrative in ordine alla rescisione dei contratti d’appalto in corso assumono di regola carattere vincolato, non potendo l’ordinamento tollerare, per evidenti ragioni di ordine pubblico e di tutela dell’Amministrazione dai condizionamenti della criminalità organizzata, la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa. L’unico margine di discrezionalità della stazione appaltante rimane circoscritto alla valutazione di opportunità, per l’interesse pubblico, che prosegua il rapporto contrattuale già instaurato, allorché tale rapporto perduri da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete e stringenti ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori oggetto del contratto revocando; pertanto, la motivazione dovrà essere ampia e dettagliata quando l’Amministrazione ritenga (eccezionalmente) di valorizzare tali circostanze, ma non quando intenda aderire alla portata inibitoria dell’informativa prefettizia. In quest’ultimo caso, invero, a giustificare l’adozione del provvedimento di revoca è sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva (3).	</p>
<p>5. Non possono essere assimilate, sul piano giuridico, due fattispecie, quali sono, da un lato, la certificazione antimafia della Camera di Commercio (di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252/1998) e, dall’altro, la informativa prefettizia (di cui al successivo art. 10), le quali sono preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti rispettivamente nell’accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto, determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti giudiziari), e nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Pertanto, la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura antimafia, volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, non può assumere alcun rilievo per inferire l’illogicità o la contraddittorietà della diversa ed autonoma situazione ostativa rappresentata dai tentativi di infiltrazione mafiosa, descritti nell’informativa prefettizia. 	</p>
<p>6. L’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo; in altri termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (6). Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (7)	</p>
<p></b>_______________________________________<br />	<br />
<i>1. cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756; id., 11 settembre 2001 n. 4724;<br />	<br />
2. cfr.  T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002;<br />	<br />
3. cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7619; TAR Campania Napoli, Sez. I, 4 maggio 2007 n. 4739; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 febbraio 2007 n. 38;<br />	<br />
4. cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 18 maggio 2005 n. 6504.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3555 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>GOLDEN GREEN S.a.s. del Geom. Diana Salvatore &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi M. D’Angiolella, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<B>COMUNE DI CASERTA</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. Lidia Gallo, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell’Avv. Lucio Perone;</p>
<p>&#8211; <b>PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA DIFESA</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n.<br />
<br />	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p></b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) dell’informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n. 1535/12b.16/ANT/AREA 1^ del 19 marzo 2008 e di tutti gli atti in essa richiamati, e segnatamente: 1) della nota Cat. Q2/ANT/B.N. datata 29 gennaio 2007 della Questura di Caserta; 2) della nota n. 1000/DPA/2007/MA datata 12 marzo 2007 della Questura di Caserta; 3) della nota n. 0245049/1-3 “P” datata 3 aprile 2007 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; 4) della nota n. 9657 datata 3 settembre 2007 del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; 5) della nota n. 10430/GICO/3° C.O./RUB. datata 24 maggio 2007 del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli; 6) della nota n. 125/NA/H7 di prot. 6824 datata 6 novembre 2007 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 7) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta datato 7 marzo 2008, contenente le risultanze delle verifiche antimafia disposte nei confronti della società ricorrente; 8) della segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno datata 17 marzo 2008;<br />	<br />
b) della nota del Comune di Caserta prot. n. 38894 del 15 aprile 2008, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto n. 20945 rep. del 29.11.2006 per lavori di riqualificazione ambientale Piazza I Maggio in San Benedetto di Caserta e Piazza Tredici in Tredici”; <br />	<br />
c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente; <br />	<br />
quanto all’atto per motivi aggiunti:<br />	<br />
d) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
e) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1535/12B.16/ANT/Area 1^ del 26 giugno 2008, avente ad oggetto “Ricorso al T.A.R.. Campania proposto da “Golden Green s.a.s. del geom. Diana Salvatore e C.” c/Prefettura di Caserta”;<br />	<br />
f) della nota del Comune di Caserta prot. n. 97663 del 17 ottobre 2006, con la quale sono state richieste informazioni antimafia sul conto della società ricorrente;<br />	<br />
g) del decreto della Prefettura di Caserta prot. n. 1535/12B.16/ANT/AREA I del 12 febbraio 2007, con il quale il Gruppo Ispettivo Antimafia è stato incaricato di compiere le verifiche antimafia sul conto della società ricorrente;<br />	<br />
h) della nota del Comune di Caserta prot. n. 33867 del 1° aprile 2008, con la quale è stata trasmessa l’informativa antimafia;<br />	<br />
i) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, affidataria dei lavori di riqualificazione ambientale della Piazza I Maggio in San Benedetto di Caserta e della Piazza Tredici in Tredici, espone di essere stata destinataria della nota del Comune di Caserta prot. n. 38894 del 15 aprile 2008, recante la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del relativo contratto, a cagione dell’emissione, da parte della Prefettura di Caserta, dell’informativa prot. n. 1535/12b.16/ANT/AREA 1^ del 19 marzo 2008, in cui si evidenziava la sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />	<br />
Avverso tale informativa prefettizia, gli atti procedimentali in essa confluenti e le conseguenti determinazioni comunali (tutti meglio in epigrafe individuati), insorge la ricorrente anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento sulla scorta di censure attinenti ai seguenti vizi: violazione degli artt. 2, 3, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 21 quinquies e sexies, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 dell’8 agosto 1994, degli artt. 1, 9, 10 ed 11 del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, dell’art. 1 septies del decreto legge n. 629 del 6 settembre 1982, dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 559 del 18 dicembre 1998; eccesso di potere sotto svariati profili, tra cui difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, assoluto difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità e contraddittorietà.<br />	<br />
La Prefettura – U.T.G. di Caserta e le altre amministrazioni ministeriali intimate, costituitesi in giudizio, instano nella propria memoria difensiva per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Ad analoga conclusione giunge il Comune di Caserta nella sua memoria di costituzione. <br />	<br />
La ricorrente ha prodotto ulteriore memoria difensiva, con la quale ribadisce le proprie ragioni.<br />	<br />
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, la società ricorrente intende contestare la legittimità dell’informativa interdittiva emessa nei suoi confronti e degli atti della relativa serie procedimentale, nonché delle conseguenti determinazioni del Comune di Caserta finalizzate alla risoluzione dell’appalto per i lavori di riqualificazione ambientale indicati in narrativa.<br />	<br />
2. Prima di procedere allo scrutinio delle censure articolate nel ricorso, è opportuno precisare, in punto di fatto, che l’informativa in questione trae linfa sia dagli accertamenti compiuti autonomamente dalle forze di polizia sia dalle valutazioni espresse congiuntamente dalle medesime in sede di riunione del G.I.A. – Gruppo Ispettivo Antimafia (cfr. verbale del 7 marzo 2008). Tale attività istruttoria ha evidenziato il pericolo infiltrativo rappresentato dalla figura dei soci (accomandante ed accomandatario) e del responsabile tecnico, che sono stati ritenuti permeabili agli ambienti mafiosi essenzialmente per le seguenti circostanze: <br />	<br />
a) frequentazione del socio accomandatario con soggetto gravato da precedenti di polizia per truffa aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche nonché sottoposto a procedimento di prevenzione antimafia ai sensi della legge n. 575/1965, seppur conclusosi favorevolmente per l’interessato in data 30 settembre 2003;<br />	<br />
b) rapporti di cointeressenza societaria del socio accomandante con altro personaggio parimenti sottoposto a procedimento di prevenzione antimafia ai sensi della legge n. 575/1965;<br />	<br />
c) controlli effettuati più volte nel 2004 sull’autovettura di proprietà del responsabile tecnico, in occasione dei quali sono stati individuati come occupanti due pluripregiudicati affiliati al clan camorristico dei Casalesi;<br />	<br />
d) due dipendenti su tre della società con pregiudizi di polizia per vari reati, tra cui violazione di sigilli, violazione della legge sugli stupefacenti, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, rapina, porto abusivo e detenzione di armi.<br />	<br />
3. Tanto premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso i provvedimenti impugnati, evidenziando che la ricorrente si duole innanzitutto della violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 252/1998, in quanto l’amministrazione comunale avrebbe indebitamente chiesto il rilascio delle informazioni prefettizie per un contratto il cui importo si attesta ad € 84.957,20, ossia al di sotto dei limiti di valore fissati dalla norma per l’applicabilità della disciplina in tema di documentazione antimafia.<br />	<br />
La censura non merita condivisione.<br />	<br />
Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, il protocollo d’intesa stipulato tra la Prefettura ed il Comune di Caserta ha esteso il dovere di richiedere le informazioni antimafia a tutte le tipologie di appalti, indipendentemente dal loro importo. Tale accordo, che trova la sua fonte legittimante direttamente nell’art. 15 della legge n. 241/1990 e che non è stato impugnato in questa sede, fornisce adeguata copertura alla richiesta di informazioni espletata nel caso specifico.<br />	<br />
3.1 La ricorrente lamenta, altresì, che “i provvedimenti impugnati sono assolutamente privi di motivazione” anche allo scopo di consentire l’esercizio del diritto di difesa, giacché l’atto di avvio del procedimento di risoluzione non renderebbe disponibile l’informativa presupposta ed i relativi accertamenti di polizia, né richiamerebbe in maniera espressa le argomentazioni tratte dagli atti della serie procedimentale, in violazione della disciplina normativa sulla motivazione per relationem. Comunque, ad avviso della ricorrente, anche se si volesse ritenere sufficiente, ai fini della legittimità della relatio, la mera indicazione degli estremi (numero e data) dell’atto richiamato, nella fattispecie sarebbe carente anche tale requisito, contenendo l’atto di avvio in questione un generico riferimento al mancato rilascio dell’informativa favorevole senza alcuna ulteriore specificazione, nemmeno in ordine alla tipologia della stessa (tipica od atipica). <br />	<br />
La censura non si palesa convincente.<br />	<br />
L’amministrazione comunale ha assolto congruamente il suo onere motivazionale, facendo riferimento per relationem, nel corpo dell’atto iniziale del procedimento di risoluzione, alle informazioni rilasciate dall’autorità prefettizia, tenuto conto che può essere comunque ritenuta legittima la comunicazione antimafia che, come quella di specie, omette di citare testualmente i singoli atti dell’istruttoria operando un mero richiamo agli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756 ed 11 settembre 2001 n. 4724); d’altronde, l’espressa indicazione della fonte regolatrice del correlativo potere (art. 10 del d.P.R. n. 252/1998) tratteggia chiaramente la figura dell’informativa tipica, senza che possa originarsi confusione con il diverso istituto dell’informativa atipica o supplementare, disciplinata da normativa a parte (art. 1 septies del d.l. n. 629/1982). <br />	<br />
Inoltre, si osserva che non può essere lamentata la mancata disponibilità dell’informativa prefettizia e degli accertamenti condotti dagli organi di polizia. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. <br />	<br />
In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002). <br />	<br />
Si aggiunge che nel caso di specie, rientrando gli atti istruttori dell’informativa prefettizia nei documenti sottratti all’accesso in virtù dell’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994 n. 415 (cfr. TAR Campania Salerno, Sez. I, 10 luglio 2007 n. 818), correttamente l’amministrazione ha ritenuto di non accludere i rapporti informativi riguardanti la posizione della società ricorrente.<br />	<br />
3.2 Quest’ultima, nel rilevare la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 252/1998 e della normativa in materia di autotutela, denuncia l’insufficiente valutazione dell’interesse pubblico ed il difetto di motivazione in ordine alla prospettata risoluzione del contratto di appalto, dal momento che, in caso di informativa interdittiva successiva alla stipula del contratto, la legge contemplerebbe solo la facoltà e non l’obbligo di risoluzione, esercitabile a seguito di apprezzamenti discrezionali di cui la stazione appaltante dovrebbe dare adeguato conto. In particolare, secondo la tesi della ricorrente, il procedimento di risoluzione in questione non potrebbe prescindere dalla doverosa ponderazione, da evidenziare in sede motivazionale, dell’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale (specie laddove, come nel presente caso, questo sia in fase ultimativa) e, comunque, dell’interesse privato consolidatosi medio tempore a fronte dell’esercizio del potere di autotutela. <br />	<br />
La tesi non ha pregio.<br />	<br />
In presenza di informative tipiche successive, come quella di specie, le determinazioni amministrative in ordine alla recisione dei contratti d’appalto in corso assumono di regola carattere vincolato, non potendo l’ordinamento tollerare, per evidenti ragioni di ordine pubblico e di tutela dell’amministrazione dai condizionamenti della criminalità organizzata, la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa. L’unico margine di discrezionalità della stazione appaltante rimane circoscritto alla valutazione di opportunità, per l’interesse pubblico, che prosegua il rapporto contrattuale già instaurato, allorché tale rapporto perduri da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete e stringenti ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori oggetto del contratto revocando. Pertanto, la motivazione dovrà essere ampia e dettagliata quando l’amministrazione ritenga (eccezionalmente) di valorizzare tali circostanze, ma non quando intenda aderire alla portata inibitoria dell’informativa prefettizia. In quest’ultimo caso, invero, a giustificare l’adozione del provvedimento di revoca è sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva, come si è puntualmente verificato nella presente evenienza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7619; TAR Campania Napoli, Sez. I, 4 maggio 2007 n. 4739; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 febbraio 2007 n. 38).<br />	<br />
Infine, non può essere invocata nella fattispecie l’applicabilità della normativa in materia di autotutela, trattandosi dell’esercizio di un potere regolato da un’apposita disciplina, non riconducibile allo ius poenitendi della singola amministrazione ma piuttosto alla salvaguardia di preminenti interessi pubblici. <br />	<br />
3.3 La ricorrente deduce che le acquisizioni istruttorie a carico dei componenti della compagine sociale sarebbero smentite dai negativi certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale in possesso dei medesimi, con conseguente difetto assoluto di istruttoria.<br />	<br />
La doglianza non può essere condivisa.<br />	<br />
Il Collegio si limita ad osservare che, a termini dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998, le informative antimafia possono ben fondarsi su accertamenti che prescindono dalle notizie di carattere processuale destinate a confluire nelle certificazioni in parola, e che danno conto di situazioni di pericolo infiltrativo poste anche al di sotto del penalmente rilevante, come meglio sarà precisato in seguito.<br />	<br />
3.4 Con altra censura viene essenzialmente stigmatizzata la contraddittorietà fra l’informativa interdittiva e la favorevole certificazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 252/1998.<br />	<br />
Anche tale censura non convince.<br />	<br />
Parte ricorrente tende erroneamente ad assimilare sul piano giuridico due fattispecie, certificazione antimafia della Camera di Commercio (di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252/1998) ed informativa prefettizia (di cui al successivo art. 10), le quali sono preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti rispettivamente nell’accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto, determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti giudiziari), e nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ne deriva che il certificato camerale munito dell’apposita dicitura antimafia (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge) è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua portata fino ad assicurare l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia. <br />	<br />
Invero, le valutazioni demandate alla competenza della Prefettura, al fine di verificare l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, involgono profili non coincidenti con quelli posti a base della certificazione camerale e possono comportare per la ditta interessata che l’informativa prefettizia si colori sfavorevolmente anche a fronte di una favorevole certificazione antimafia. Pertanto, la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura antimafia, volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, non può assumere alcun rilievo per inferire l’illogicità o la contraddittorietà della diversa ed autonoma situazione ostativa rappresentata dai tentativi di infiltrazione mafiosa, descritti nell’informativa prefettizia.<br />	<br />
3.5 La ricorrente lamenta, inoltre, che la nota della Questura di Caserta Cat. Q2/ANT/B.N. del 29 gennaio 2007, sulla cui scorta la Prefettura ha inteso avviare gli accertamenti antimafia – e nella quale, pur riportando alcune circostanze indizianti, si riferiva che in ordine alla società interessata non “si rinvengono elementi che facciano desumere il pericolo di infiltrazioni mafiose, né risultano notizie relative a soggetti residenti nel territorio dello Stato che possano condizionare le scelte e indirizzi della stessa” – avrebbe dovuto comportare, in virtù della non rilevante gravità degli elementi citati a supporto, l’emissione di un’informativa atipica anziché di una tipica, dando margine alla stazione appaltante di compiere “un esame autonomo e discrezionale dei fatti posti alla base dell’informativa”. <br />	<br />
La censura deve essere disattesa.<br />	<br />
Il Collegio si limita ad osservare che le valutazioni dell’autorità di polizia in questione devono essere ragionevolmente intese nel senso dell’insussistenza di evidenti pericoli di infiltrazione mafiosa e della rimessione ai competenti organi prefettizi della significatività, nell’ambito di un quadro istruttorio più ampio, di indizi comunque non escludenti la possibile permeabilità dell’impresa agli interessi della criminalità organizzata. Invero, il G.I.A., nella riunione del 7 marzo 2008, ha ritenuto di poter valorizzare in un’ottica complessiva i vari elementi indizianti forniti dagli organi di polizia, individuando negli stessi il supporto fattuale per l’emanazione di un’interdittiva antimafia tipica. <br />	<br />
3.6 Con altra articolata censura, la ricorrente denuncia che l’interdittiva impugnata sarebbe minata da vizi istruttori per errore sui presupposti, oltre ad essere fondata su sospetti e congetture non assistiti da riscontri fattuali, nonché riferiti in semplici informative di polizia non seguite dall’attivazione dei conseguenti procedimenti di repressione e controllo, in violazione delle norme costituzionali e della circolare ministeriale menzionate in narrativa.<br />	<br />
In particolare, si evidenzia in gravame che entrambi i soggetti ritenuti collegati ai componenti della compagine sociale sono stati prosciolti, con decreti del giudice penale passati in giudicato, dai procedimenti di prevenzione antimafia intentati a loro carico. <br />	<br />
Inoltre, quanto ai controlli espletati sull’autovettura di proprietà del responsabile tecnico, si oppone che quest’ultimo è cognato di uno dei due affiliati al clan camorristico e che l’autovettura è stata utilizzata da tale pericoloso personaggio solo “nell’ambito di un normalissimo rapporto familiare che non può essere certo elemento per ritenere infiltrata la società ricorrente, totalmente estranea a tale episodio”; tra l’altro i controlli sarebbero scarsamente significativi perché effettuati in epoca risalente.<br />	<br />
Infine, con riguardo ai dipendenti afflitti dai pregiudizi penali, si rileva a contrario che: a) tale personale non è impiegato in funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società; b) non essendovi una “norma che obbliga una ditta privata a chiedere al proprio lavoratore il certificato dei carichi pendenti o l’estratto del casellario giudiziario” la ricorrente non avrebbe mai potuto essere informata di tali pendenze; c) l’impiego di personale con precedenti penali non costituirebbe fattore indicativo di legami con gli ambienti malavitosi e si confarebbe ai principi di solidarietà sociale espressi nella legge n. 193/2000, tendente a favorire l’attività lavorativa dei detenuti. <br />	<br />
La doglianza, come complessivamente elaborata, non è meritevole di condivisione.<br />	<br />
La giurisprudenza che si è occupata della materia (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714) ha avuto modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti:<br />	<br />
&#8211; si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione<br />
&#8211; è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187);<br />	<br />
&#8211; tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente<br />
&#8211; la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;<br />	<br />
&#8211; l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamen<br />
Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 (tra le quali rientra quella di specie), che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).<br />	<br />
In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, collegamenti parentali e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).<br />	<br />
In sintesi, mutuando al riguardo le parole del massimo giudice amministrativo, si può ben affermare che la norma introduttiva dell’informativa prefettizia “si spiega nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (…) E tanto specie se si pone mente alla circostanza prima rimarcata che le cautele antimafia non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit.).<br />	<br />
3.7 Orbene, calando i superiori insegnamenti giurisprudenziali al caso concreto, deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare la carenza dei presupposti giustificativi dell’impugnata informativa prefettizia ed il connesso errore istruttorio.<br />	<br />
Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Caserta risultano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nelle note informative degli organi di polizia, in relazione alle quali si presenta generica e sfornita di ogni evidenza probatoria la lamentela attorea inerente alla mancata attivazione dei conseguenti procedimenti di repressione e controllo.<br />	<br />
Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell’autorità prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso di specie gli accertamenti condotti sulla ricorrente, pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.<br />	<br />
È innegabile, infatti, che sull’autovettura di proprietà del responsabile tecnico della società siano stati più volte controllati, nel corso del 2004, due pregiudicati affiliati alla criminalità organizzata e che tale autovettura fosse (anche) nella disponibilità di uno di tali soggetti, cognato dello stesso responsabile tecnico. <br />	<br />
Tale circostanza assurge ad indice della frequentazione, anche minima, esistente tra il referente dell’impresa ed il malavitoso, cementata, come riconosce la medesima ricorrente, dalla coltivazione del rapporto familiare. La frequentazione giustificata dal rapporto di parentela (o affinità) non attenua il rischio di infiltrazioni mafiose, ma semmai lo consolida, potendo essere tratto dagli orientamenti della giurisprudenza il principio che se è vero che il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con il malavitoso, tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27 giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916).<br />	<br />
Inoltre, la rilevanza, all’interno dell’organizzazione aziendale, della figura del responsabile tecnico implica che il pericolo infiltrativo non possa non trasmettersi all’impresa nel suo complesso.<br />	<br />
Si aggiunge che l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo; in altri termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (orientamento ormai diffuso in giurisprudenza: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007 n. 3126 e 28 febbraio 2006 n. 851). <br />	<br />
Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 maggio 2005 n. 6504). Orbene, nel caso di specie, persiste l’attualità degli elementi individuati a carico della ricorrente non solo perché non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, valutabili da parte dell’autorità prefettizia, ma anche perché i fatti da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa si collocano in un periodo temporale non remoto (circa 5 anni addietro), in relazione ad un’organizzazione criminale che ha mantenuto intatta la sua forza intimidatrice.<br />	<br />
3.8 Né sono trascurabili, al riguardo, i pregiudizi di polizia imputati ai dipendenti della società.<br />	<br />
Si osserva, innanzitutto, che l’estraneità alle cariche sociali dei predetti non costituisce congruo elemento per escludere una possibile influenza delle associazioni mafiose nella gestione aziendale, dal momento che il condizionamento delle scelte imprenditoriali può avvenire indipendentemente dall’acquisizione di ruoli di responsabilità.<br />	<br />
In secondo luogo, il pericolo di infiltrazioni mafiose assume connotazione oggettiva e prescinde dall’eventuale consapevolezza, in capo agli organi datoriali, dei singoli indizi gravanti sui dipendenti.<br />	<br />
Infine, nel caso specifico, il numero dei lavoratori pregiudicati (due su tre) e la tipologia dei reati contestati non possono non assurgere ad ulteriori indici della permeabilità della società alle influenze della malavita organizzata. Infatti, è vero che le ipotesi di reato ascritte ai dipendenti non sono formalmente connesse con il fenomeno associativo di stampo mafioso, ma è pur vero che le stesse, per la loro pericolosità sociale (si tratta nella specie di rapina, porto abusivo e detenzione di armi, violazione della legge sugli stupefacenti) acquistano comunque significatività in relazione al contesto territoriale di riferimento, nel quale la criminalità organizzata rappresenta l’approdo finale delle carriere delinquenziali ed il collettore ultimo dei proventi illeciti.<br />	<br />
Né sono invocabili, allo scopo di giustificare l’impiego di personale con pregiudizi, i principi contenuti nella legge n. 193/2000, che è testo normativo che si riferisce specificamente all’inserimento lavorativo della diversa categoria delle “persone detenute o internate negli istituti penitenziari” e che, comunque, non inibisce la portata indiziante di alcuni precedenti penali ai fini delle cautele antimafia in tema di appalti pubblici. <br />	<br />
3.9 Le considerazioni sopra svolte rivestono ruolo assorbente nell’individuazione del pericolo di infiltrazioni mafiose e rendono ininfluenti le contestazioni attoree volte a sminuire la rilevanza indiziante delle rimanenti circostanze addotte dagli organi di polizia (sottoposizione a procedimenti di prevenzione antimafia di due soggetti ritenuti in collegamento con i soci). Infatti, pur essendo intervenuti i relativi provvedimenti giurisdizionali di proscioglimento, soccorre in merito il fondamentale principio giurisprudenziale secondo il quale, quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301). <br />	<br />
3.10 Parte ricorrente chiude il corredo delle doglianze formulate con un’ultima censura, articolata nella memoria conclusiva depositata il 21 gennaio 2009, con la quale prospetta, in relazione alla posizione dei dipendenti colpiti da pregiudizi, un presunto contrasto con le informazioni contenute nelle certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.<br />	<br />
La censura è inammissibile poiché è contenuta in atto difensivo non notificato alle controparti, in dispregio delle regole del contraddittorio.<br />	<br />
4. In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, attesa la delicatezza delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio e 2 febbraio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5058/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5059</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Elettroidraulica S.r.l. (Avv.ti Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Accarino) c. Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Avv. Luigi Napolitano) sul risarcimento del danno a favore di una concorrente esclusa a seguito di un&#8217;arbitraria lettura, da parte della P.A., della normativa in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Elettroidraulica S.r.l. (Avv.ti Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Accarino)<br /> c. Università degli  Studi di Napoli “Federico II” (Avv. Luigi Napolitano)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno a favore di una concorrente esclusa a seguito di un&#8217;arbitraria lettura, da parte della P.A., della normativa in materia di appalti e delle clausole contenute nella lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Omessa pronuncia sui di una domanda da parte del giudice di primo grado – Reiezione della domanda con separato giudizio – Possibilità – Sussiste – Opponibilità del giudicato esterno – Possibilità – Non sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni &#8211; Per lesione di interessi legittimi &#8211; Ha natura di azione di responsabilità extracontrattuale &#8211; Conseguenze &#8211; Individuazione &#8211; Onere del danneggiato di provare la ricorrenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dell’illecito &#8211; Sussiste. 	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni &#8211; Presupposti &#8211; Presupposto della colpa della P.A. &#8211; Dimostrazione &#8211; Modalità – Individuazione	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni &#8211; Per illegittima aggiudicazione di una gara di appalto &#8211; Presupposto della colpa della P.A. &#8211; Nel caso di illegittima esclusione dalla gara di una ditta a seguito di un’arbitraria interpretazione, da parte della P.A., della lex specialis e della normativa di settore – Sussiste	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni &#8211; Per lesione di interessi legittimi &#8211; Annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto &#8211; Risarcimento in misura pari al 10% dell’offerta della ditta ricorrente &#8211; Spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso in cui il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano (come non ricorrono nel caso di specie) gli estremi di una reiezione implicita, né risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di ripresentare la domanda in separato giudizio, atteso che la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. assume carattere meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (1)	</p>
<p>2. Il risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi va inquadrato nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, non potendosi invece condividere l’orientamento, recepito in alcune decisioni del giudice amministrativo, teso a qualificare l’illecito da lesione di interesse legittimo come ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dal &#8220;contatto amministrativo&#8221; (1). Ne deriva che il riconoscimento della relativa pretesa risarcitoria non può prescindere dall’accertamento delle condizioni contemplate dall’art. 2043 c.c., dovendo tale accertamento essere compiuto secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova, atteso che il giudizio per il risarcimento dei danni attivato innanzi al giudice amministrativo si atteggia come giudizio sul rapporto e non sull’atto, con applicazione piena del principio dispositivo di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Pertanto, ai fini della risarcibilità dell’interesse legittimo, il danneggiato deve dimostrare la ricorrenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dell’illecito. (2)	</p>
<p>3. Al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa della P.A., necessaria per il risarcimento dei danni: può a tal fine invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà a quel punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (3)	</p>
<p>4. Sussiste il presupposto della colpa della P.A. nel caso in cui l’aggiudicazione di una gara di appalto sia stata pronunciata a seguito di un’arbitraria interpretazione della lex specialis e della normativa di riferimento, nè comunque la P.A. appaltante abbia fornito in giudizio elementi da cui desumere la scusabilità dell’errore, limitandosi ad evidenziare circostanze non rilevanti qual il carattere asseritamene formale della norma violata o che la stessa non ha assunto un comportamento negligente	</p>
<p>5. Nel caso di risarcimento dei danni a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto, l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto alla impresa ricorrente che aveva diritto a tale aggiudicazione è pari al 10% dell’importo a base d’asta, ridotto del ribasso offerto, l’importo a base di gara deve intendersi al netto degli oneri della sicurezza, non essendo configurabili utili su somme per legge non soggette a ribasso d’asta (4).	</p>
<p></b>_______________________________<br />	<br />
1. cfr.  Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2006 n. 11356; Cass. Civ., Sez. II, 30 maggio 2002 n. 7917; Consiglio di Stato, sentenza n. 98 del 16 gennaio 2006;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2306 e 3 aprile 2007 n. 1514; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2004 n. 5500 e 6 luglio 2004 n. 5012, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2005 n. 3242; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169;<br />	<br />
3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 213, 11 maggio 2007 n. 2306 e 9 novembre 2006 n. 6607; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4812. <br />	<br />
4. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2306</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2008, proposto da:<br />	<br />
<b>ELETTROIDRAULICA S.r.l. </b>in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Accarino, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo studio del primo difensore; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”,</B> rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Napolitano, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso l’Avv. G. Marone;</p>
<p><i><b>per la condanna<br />	<br />
</b></i>dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima revoca dell’aggiudicazione, accertata con sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. I, 29 dicembre 2003 n. 15652.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2009 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente (Elettroidraulica S.r.l., oggi in liquidazione) partecipava alla gara indetta dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione nell’ambito del complesso Monte S. Angelo di Napoli.<br />	<br />
Dopo l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ricorrente, l’amministrazione universitaria, con decreto n. 560 del 18 aprile 2003, escludeva dalla gara due ditte concorrenti ed, all’esito della rideterminazione della soglia di anomalia, revocava detta aggiudicazione, aggiudicando contestualmente l’appalto ad altra società, che aveva offerto un ribasso più vicino alla nuova soglia di anomalia.<br />	<br />
In virtù dell’impugnazione spiegata dall’Elettroidraulica, il decreto di revoca veniva annullato con sentenza di questo Tribunale n. 15652 del 29 dicembre 2003.<br />	<br />
La medesima proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla prefata sentenza, che veniva dichiarato inammissibile con sentenza di questo Tribunale n. 8330 del 21 giugno 2005, dal momento che, all’atto della pronuncia di cognizione, l’opera oggetto della gara risultava già perfezionata.<br />	<br />
Seguiva giudizio di appello avverso tale ultima sentenza, intentato dalla ricorrente per ottenere (almeno) il ristoro dei danni per equivalente, conclusosi con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5562 del 23 ottobre 2007. <br />	<br />
Con l’odierno gravame, l’Elettroidraulica domanda la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione della gara, come accertata in maniera inoppugnabile da questo Tribunale nella sentenza n. 15652 del 29 dicembre 2003, rapportando tali danni, quantificati in relazione alle varie componenti, alle perdite economiche derivanti dal mancato affidamento dell’appalto.<br />	<br />
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, costituitasi in giudizio, eccepisce in memoria l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con ulteriori memorie difensive entrambe le parti insistono nelle rispettive ragioni. <br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Prima di affrontare le questioni di rito e di merito dedotte, è opportuno ripercorrere, in punto di fatto, la sequenza delle decisioni giurisdizionali all’esito delle quali è stata avanzata la pretesa risarcitoria di parte ricorrente.<br />	<br />
Questo Tribunale, con la sentenza di accoglimento n. 15652/2003 (passata in giudicato), annullava il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta in favore dell’Elettroidraulica, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “Integra pertanto violazione di tale principio (ex art. 7 della legge n. 241/1990, ndr.) il comportamento della stazione appaltante che comunichi l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione, stante l’ulteriore limite dell’affidamento che incontrano gli atti sfavorevoli di secondo grado, e provveda il giorno successivo, senza consentire l’apporto collaborativo e partecipativo in chiave difensiva, all’aggiudicataria. Nella specie, inoltre, il contraddittorio procedimentale si rendeva tanto più necessario, in quanto non era chiarito all’interessata il motivo di un controllo successivo e ulteriore, rispetto ai controlli espletati nelle fasi precedenti l’aggiudicazione, né era chiarito su istanza di quale impresa partecipante fosse stato effettuato l’ulteriore controllo delle attestazioni SOA di altre partecipanti, con effetti così dirompenti da mutare il calcolo della soglia di anomalia e da modificare l’esito di gara. Deve ritenersi fondato anche il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, proposto con motivi aggiunti, in quanto l’amministrazione, soltanto nella relazione depositata in giudizio, ha chiarito le ragioni del successivo controllo, e cioè che esso era stato stimolato da altra impresa, a sua volta esclusa per le medesime ragioni che hanno determinato la successiva esclusione delle imprese società Ferdinando Verrone s.a.s. e M.I. Marzocchi Impianti, e successiva rideterminazione della graduatoria, con consequenziali provvedimenti riguardo alla vincitrice finale della gara. Con riguardo alla censura sostanziale di fondo, relativa al motivo di esclusione di due imprese partecipanti, il Collegio osserva che la lettera a) dell’art. 11 del bando di gara stabiliva che la conformità all’originale della certificazione SOA non potesse essere attestata dall’interessato stesso, mentre non escludeva certamente la dichiarazione di conformità da parte del soggetto, per quanto privato, titolare del potere di certificazione originale, che certamente, come il più comprende il meno, è anche titolare della potestà di rilasciarne copie conformi (…). Inoltre, l’art. 18 del DPR 445/2000, richiamato dal bando di gara, al secondo comma, stabilisce che la autenticazione di copia conforme può essere attestata dal medesimo pubblico ufficiale (e non rileva che le SOA siano organismi di diritto privato, in quanto per legge munite della potestà certificativa) che ha emesso l’originale.”.<br />	<br />
Successivamente, chiamato a pronunciarsi sull’ottemperanza al giudicato formatosi sulla prefata sentenza, questo Tribunale dichiarava inammissibile il relativo ricorso in base al seguente iter motivazionale (sentenza n. 8330/2005): “RITENUTO (…) che tale Amministrazione con nota depositata il 16 febbraio 2005 ha fatto presente che al momento della pronuncia della predetta sentenza il lavoro oggetto della gara era già stato integralmente realizzato; che in tale situazione, non contestata dalla ricorrente, non è praticabile la forma di tutela della reintegrazione in forma specifica (“reviviscenza degli atti di aggiudica della gara”) invocata dall’interessata; che in mancanza di esplicita domanda ad hoc dell’istante e del previo accertamento in sede cognitoria della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della eventuale fattispecie dell’illecito, deve escludersi che vi sia materia per procedere in executivis (…);”. <br />	<br />
Il Consiglio di Stato, nel confermare tale ultima decisione, svolgeva nella sentenza n. 5562/2007 il seguente ragionamento, teso ad escludere, in sede di esecuzione di giudicato, anche la proponibilità dell’istanza risarcitoria per equivalente: “Alla data di pubblicazione della sentenza di cui al giudicato (29 dicembre 2003) i lavori di cui trattasi erano stati già ultimati (il 12 dicembre 2003). E&#8217; vero che nel ricorso (alla prima pagina) e nei motivi aggiunti (alla seconda pagina) della Elettroidraulica s.r.l., poi accolti con la sentenza divenuta giudicato, si chiedeva “la declaratoria del diritto a vedersi assegnata la gara de qua o, in mancanza, ad ottenere il risarcimento per equivalente derivante dall’illegittimità degli atti impugnati”. Tuttavia, nella sentenza di cui al giudicato non vi è alcuna statuizione sul diritto al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Così che tale ultima sentenza si sarebbe dovuta impugnare per omessa pronuncia. Non avendolo fatto, alla società appellante non è ammesso conseguire il risarcimento del danno in sede di ottemperanza di una sentenza che non contiene alcuna statuizione al riguardo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, con riguardo al risarcimento del danno, è proponibile quando il giudice abbia accolto, in sede cognitoria, la domanda risarcitoria (Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4297). (…). Nella specie, a causa dell’ultimazione dei lavori appaltati, si era verificata la sopravvenuta impossibilità dell’attività di conformazione da parte dell’amministrazione al giudicato; formatosi, si ripete, sulla sola domanda annullatoria proposta. Né al giudice dell’ottemperanza è consentito accertare, per la prima volta, la sussistenza delle condizioni necessarie a conseguire, ai sensi dell’art. 2043 del c.c., la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno (sia in forma specifica che per equivalente).”.<br />	<br />
2. Ciò premesso, deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall’amministrazione resistente, fondata sul rilievo che la cognizione della domanda risarcitoria sarebbe impedita dal giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 15652/2003, la cui copertura si estenderebbe anche alle istanze, come quella di specie, interessate da omessa pronuncia.<br />	<br />
In particolare, parte resistente, nel citare il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato n. 5562/2007 nel quale si fa riferimento alla necessità di contestare la mancata statuizione sulla pretesa risarcitoria mediante l’impugnazione per omessa pronuncia, sostiene la seguente tesi: “(…) in considerazione del fatto che la domanda di risarcimento del danno è stata già proposta in altro giudizio di cognizione, che su tale domanda vi è stata omessa pronuncia da parte di codesto TAR e che sulla domanda stessa si è pertanto formato il giudicato, risulta definitivamente inibita la possibilità di proporre altro giudizio di cognizione avente il medesimo oggetto pena la violazione del giudicato.”. <br />	<br />
L’eccezione è da disattendere, giacché l’omessa pronuncia su una domanda giudiziale non può mai costituire giudicato sostanziale e legittima la parte interessata a riproporre le sue istanze o in sede di appello, mediante l’impugnazione dello specifico capo di sentenza, o con l’instaurazione di un nuovo giudizio, insensibile al giudicato eventualmente consolidatosi.<br />	<br />
In tal senso depone la consolidata giurisprudenza in materia, che ha avuto modo di sottolineare che, qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano (come non ricorrono nel caso di specie) gli estremi di una reiezione implicita, né risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di ripresentare la domanda in separato giudizio, atteso che la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. assume carattere meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2006 n. 11356; Cass. Civ., Sez. II, 30 maggio 2002 n. 7917). D’altronde, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato citata negli scritti difensivi della resistente (sentenza n. 98 del 16 gennaio 2006) non appare introdurre principi giuridici contrastanti con i suddetti insegnamenti. <br />	<br />
3. Esaurito in senso negativo lo scrutinio delle eccezioni di rito, si può dare ingresso all’esame del merito della controversia.<br />	<br />
La società ricorrente, non essendo riuscita a soddisfare le sue pretese per il tramite dei precedenti interventi giurisdizionali, chiede che il suo interesse all’esecuzione dell’appalto sia risarcito per equivalente, imputando il mancato affidamento alla colposa (se non dolosa) inosservanza, da parte dell’amministrazione universitaria, di elementari regole dell’azione amministrativa, in dispregio delle chiare indicazioni promananti dalla lex specialis di gara e dal d.P.R. n. 445/2000.<br />	<br />
I danni patiti sono quantificati nelle seguenti voci: a) spese sostenute per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione alla procedura selettiva (€ 1.000,00); b) danno derivante dall’incidenza negativa della mancata esecuzione dei lavori sulle vicende patrimoniali della società ricorrente, posta in stato di liquidazione (da liquidare in via equitativa); c) mancato utile, pari al 10% dell’importo che avrebbe costituito il prezzo d’appalto (€ 34.131,80 a fronte del prezzo offerto di € 341.318,02, oltre € 2.000,00, corrispondenti alla percentuale del 10% sugli oneri di sicurezza); d) depauperamento della capacità imprenditoriale dell’impresa, in termini di perdita di chance per mancato conseguimento di ulteriori requisiti di qualificazione spendibili in successive gare (da liquidare in via equitativa); e) danno da ritardo conseguente alla violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 15652/2003, maturato a seguito dell’annullamento ivi disposto (da liquidare in via equitativa). In aggiunta a tali voci di danno è richiesta la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria. <br />	<br />
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti sotto precisati.<br />	<br />
Si rileva che, dopo la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999 e la successiva modifica dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, intervenuta ad opera della legge n. 205 del 2000, la ormai prevalente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2306 e 3 aprile 2007 n. 1514; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2004 n. 5500 e 6 luglio 2004 n. 5012), a cui questo Collegio aderisce, inquadra la tematica del risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo nell’ambito dei più sicuri confini della responsabilità extracontrattuale, con ciò discostandosi dall’orientamento, recepito in alcune decisioni del giudice amministrativo, teso a qualificare l’illecito da lesione di interesse legittimo come ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dal “contatto amministrativo”.<br />	<br />
Ne deriva che il riconoscimento della relativa pretesa risarcitoria non può prescindere dall’accertamento delle condizioni contemplate dall’art. 2043 c.c., dovendo tale accertamento essere compiuto secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova, atteso che il giudizio per il risarcimento dei danni attivato innanzi al giudice amministrativo si atteggia come giudizio sul rapporto e non sull’atto, con applicazione piena del principio dispositivo di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.<br />	<br />
Pertanto, ai fini della risarcibilità dell’interesse legittimo, deve essere dimostrata la sussistenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dell’illecito.<br />	<br />
4.1 Con riguardo a quest’ultimo aspetto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 500 cit., ha avuto modo di precisare che l’accertamento della colpevolezza dell’amministrazione richiede, oltre all’illegittimità del provvedimento amministrativo, anche la verifica positiva che “l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo (lesivo dell’interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi (…), in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità”.<br />	<br />
La stessa Corte ha anche sottolineato che la colpa dell’amministrazione deve essere riferita non al singolo funzionario agente, ma all’organizzazione nel suo complesso intesa come apparato.<br />	<br />
Ciò ha consentito al giudice amministrativo di elaborare una nozione oggettiva di colpa che, mutuando le elaborazioni della giurisprudenza comunitaria, si basa essenzialmente sulla gravità della violazione commessa dall’amministrazione, a sua volta apprezzabile alla luce di alcuni elementi valutativi quali il carattere vincolato dell’azione amministrativa, i precedenti giurisprudenziali, l’univocità della normativa di riferimento, le condizioni concrete e l’apporto partecipativo dei privati o di altre amministrazioni al procedimento.<br />	<br />
In applicazione di tali canoni, il giudice deve formulare il giudizio sulla colpevolezza dell’amministrazione, affermandola quando la violazione risulta grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e, viceversa, negandola quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile in capo all’autorità decidente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2005 n. 3242; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169).<br />	<br />
Quanto all’onere della prova, è principio pacifico che esso debba essere distribuito tra il danneggiato e l’amministrazione in maniera conforme all’art. 2697 c.c., gravando sul primo la prova della colpevolezza dell’apparato amministrativo e sulla seconda la prova circa la sussistenza dell’esimente dell’errore scusabile.<br />	<br />
Tuttavia, in adesione alla più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 213, 11 maggio 2007 n. 2306 e 9 novembre 2006 n. 6607), il Collegio ritiene che non possa essere richiesto al soggetto leso un particolare sforzo probatorio per suffragare la colpevolezza dell’amministrazione, giacché in sede di giudizio può farsi ricorso a regole di comune esperienza ed alle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., desunte dalle singole fattispecie. <br />	<br />
Ne consegue che il privato danneggiato può invocare l’illegittimità del provvedimento lesivo quale indice presuntivo della colpa od anche allegare circostanze ulteriori (quali gli elementi valutativi sopra evidenziati), idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. <br />	<br />
Spetterà, viceversa, all’amministrazione dimostrare che è incorsa in un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti (anche pubblici) o di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4812). <br />	<br />
Peraltro, poiché molte delle questioni rilevanti ai fini della scusabilità dell’errore sono questioni di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, il profilo probatorio resta in gran parte assorbito dalla decisione della quaestio iuris, che il giudice amministrativo risolve autonomamente in attuazione del principio iura novit curia. <br />	<br />
In sintesi, è compito del giudice appurare, in relazione ad ogni singolo caso, l’emersione della presunzione semplice di colpa, che spetta poi all’amministrazione vincere, fornendo in giudizio la prova che l’errore all’origine dell’illegittimità provvedimentale sia effettivamente connotato da scusabilità.<br />	<br />
4.2 Facendo applicazione dei suindicati principi alla presente controversia, ne discende in maniera palese la colpa dell’amministrazione resistente, giacché, a prescindere dal comportamento tenuto nel corso del processo di cognizione, la decisione di revocare alla società ricorrente l’aggiudicazione della gara, impedendole di divenire affidataria dell’appalto, non può essere ricondotta ad errore scusabile ma ad una grave violazione delle regole del procedimento amministrativo e dell’evidenza pubblica.<br />	<br />
Infatti, come accertato dalla sentenza di questo Tribunale n. 15652/2003, tale illegittima revoca è senza alcun dubbio ascrivibile ad una non corretta applicazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge in favore del privato, nonché ad un’arbitraria interpretazione della lex specialis e del d.P.R. n. 445/2000, a fronte di un dettato normativo sufficientemente chiaro e preciso.<br />	<br />
Né argomenti sufficienti per dimostrare la ricorrenza dell’errore scusabile sono addotti dalle difese di parte resistente, che si limita in maniera apodittica ad affermare di non essere incorsa in “alcuna negligenza né tantomeno alcuna grave violazione”. Analogamente, non si rinviene nelle emergenze processuali alcun elemento probatorio da cui inferire la scusabilità di tale errore. <br />	<br />
4.3 Acclarata la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, occorre a questo punto vagliare se si sono realizzate tutte le condizioni per ritenere integrato l’elemento oggettivo. <br />	<br />
Per quanto concerne l’an del danno ed il nesso di causalità che lo collega al fatto illecito, si deve osservare che tali profili emergono de plano dalla ricostruzione della vicenda contenziosa, che ha comportato l’originarsi di un evidente pregiudizio patrimoniale per la ricorrente (mancata attribuzione dell’appalto), eziologicamente riconducibile all’esecuzione dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione.<br />	<br />
4.4 Più problematico appare, invece, il profilo della quantificazione dei danni sofferti effettuata in gravame.<br />	<br />
Al riguardo, nel condividere in parte l’eccezione della difesa dell’amministrazione, si rileva che l’importo complessivamente richiesto dalla ricorrente appare eccessivo e non parametrato sulle singole voci di danno, giuridicamente riconoscibili in virtù del denegato affidamento dell’appalto.<br />	<br />
Il Collegio, nel fissare i criteri, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, a cui le parti si dovranno attenere per la liquidazione concordata dei danni, ritiene che la misura del risarcimento spettante non possa travalicare i limiti sotto individuati.<br />	<br />
In adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2306), si dispone che l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dovrà proporre a favore della società ricorrente, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro comprensiva delle seguenti poste risarcitorie: 1) l’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto, che viene presuntivamente fissato nel 10% dell’importo a base di gara, come ribassato dall’offerta presentata (avendo la ricorrente dimostrato documentalmente di aver subito una consistente contrazione delle attività di bilancio nel periodo in questione); l’importo a base di gara deve intendersi al netto degli oneri della sicurezza, non essendo configurabili utili su somme per legge non soggette a ribasso d’asta; 2) la perdita di chance in relazione ai requisiti di qualificazione invocabili in successive gare, che viene liquidata, in via equitativa, nell’1% dell’importo determinato ai sensi del punto precedente, anche in considerazione della circostanza, non contestata, della mancata partecipazione della società ricorrente ad altre gare.<br />	<br />
Resta inteso che la suddetta somma deve ritenersi già attualizzata alla data di pubblicazione della presente sentenza e che, sulla stessa, dovranno essere corrisposti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione fino all’effettivo soddisfo. <br />	<br />
Non vi è spazio, invece, per il risarcimento del danno emergente relativo ai costi di partecipazione alla gara, atteso che di tali costi sono ordinariamente onerati i partecipanti alla gara e che per il tramite dello strumento risarcitorio non può farsi conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione, in virtù del dato che anche l’aggiudicatario sopporta in proprio i costi di partecipazione alla gara. Inoltre, il risarcimento dell’interesse positivo (ossia quello all’esecuzione dell’appalto) esclude in radice la risarcibilità dell’interesse negativo (consistente nelle spese sostenute per il conseguimento del relativo titolo contrattuale), che è tipico della diversa ipotesi della responsabilità precontrattuale, in cui l’interesse da ristorare è quello, appunto negativo, a non essere coinvolti in attività inutili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2008 n. 3340).<br />	<br />
Analogamente, non può essere riconosciuta, a titolo di autonoma posta risarcitoria, l’incidenza negativa dell’omessa esecuzione dei lavori sulle vicende patrimoniali della ricorrente, essendo tale voce già ricompresa nella mancata percezione dell’utile di impresa ed essendo, tra l’altro, lo stato di liquidazione della società difficilmente riconducibile alle conseguenze immediate e dirette dell’illecito ristorabili ai sensi dell’art. 1223 c.c.<br />	<br />
Infine, nessun importo risarcitorio deve essere corrisposto per il danno da violazione di giudicato, essendo stato definitivamente acclarato in sede giurisdizionale (sentenza del Consiglio di Stato n. 5562/2007) che l’amministrazione universitaria era impossibilitata a conformarsi al giudicato annullatorio di questo Tribunale.<br />	<br />
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente condanna dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” al risarcimento dei danni in favore della società ricorrente secondo i criteri fissati ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998. <br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto condanna l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” al risarcimento dei danni in favore della società ricorrente, nei limiti precisati in motivazione.<br />	<br />
Condanna la predetta Università a rifondere nei confronti della società ricorrente, oltre all’importo del contributo unificato, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 14 e 22 gennaio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-9-2009-n-5059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2009 n.5059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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