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	<title>24/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.3362</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-9-2007-n-3362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-9-2007-n-3362/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.3362</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Presidente f.f., Patrizia Moro &#8211; Estensore.Coop. Risveglio (avv. P. Quinto) c. Comune di Copertino (n.c.), Onama s.p.a. (avv.ti I. e M. Militerni), Pace e servizi s.r.l. (avv. R.G. Marra). sulla possibilità di unire in un solo atto l&#8217;approvazione della progettazione di dettaglio nei lavori pubblici di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-9-2007-n-3362/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.3362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-9-2007-n-3362/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.3362</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Presidente f.f., Patrizia Moro &#8211; Estensore.<br />Coop. Risveglio (avv. P. Quinto) c. Comune di Copertino (n.c.), Onama s.p.a. (avv.ti I. e M. Militerni), Pace e servizi s.r.l. (avv. R.G. Marra).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di unire in un solo atto l&#8217;approvazione della progettazione di dettaglio nei lavori pubblici di non rilevante complessità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Lavori di non rilevante complessità – Progettazione definitiva ed esecutiva – Fusione in un unico atto – Possibilità.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Norme contenute nel regolamento di gara – Portata vincolante – Puntuale esecuzione – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell&#8217;approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l&#8217;identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell&#8217;opera, in conformità con il progetto preliminare.</p>
<p>2. In tema di gare per l’affidamento di un appalto pubblico, la portata vincolante delle norme contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all&#8217;organo amministrativo cui compete l&#8217;attuazione delle regole stabilite nel bando di gara residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, con la conseguente necessità per la stazione appaltante di comminare l’esclusione in presenza di offerte che non abbiano legittimamente formulato e modulato la propria offerta in ossequio alle disposizioni di cui alla lex specialis, atteso che diversamente opinando ne discenderebbero evidenti ripercussioni alla par condicio dei partecipanti alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di unire in un solo atto l&#8217;approvazione della progettazione di dettaglio nei lavori pubblici di non rilevante complessità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Dec.:          3362/07<br />
	Registro Generale:	1928/2006 																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIULIO CASTRIOTA SCARBERG Presidente; TOMMASO CAPITANIO Ref.; PATRIZIA MORO Ref., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 1928/2006  proposto da:</p>
<p><b>COOP. RISVEGLIO</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi,43 presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI COPERTINO</b></p>
<p><b>ONAMA SPA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Militerni e Massimo Militerni, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Francesco Ribrezzo,4 presso lo studio dell’avv. Augusto Loffreda</p>
<p><b>PACE E SERVIZI SRL</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Roberto G.Marra ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Mazzini,72 presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p>Per l’annullamento<br />
Della determinazione  del responsabile del Settore Pubblica Istruzione- Cultura del Comune di Copertino n.1492 del 10.11.2006 di approvazione dei verbali relativi alla gara d’appalto del servizio di refezione nella scuola materna statale e comunale per il periodo gennaio 2007-dicembre 2015 e di aggiudicazione dell’appalto alla ditta ONAMA S.p.A<br />
Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare dei verbali di gara e, in via subordinata, degli atti indittivi della gara e in particolare del bando e del capitolato speciale di appalto.<br />
Per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso ed i suoi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione di:<br />
ONAMA S.p.A.<br />
PACE E SERVIZI S.R.L.<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da:<br />
PACE E SERVIZI  S.R.L.<br />
Visti gli atti di causa;<br />
udito nella pubblica udienza del 12 luglio 2007 il Giudice Relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Quinto, Martini in sostituzione dell’avv. M.Militerni, Marra<br />
Considerato  in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 13.6.2006, avente ad oggetto “servizio di refezione scolastica per il periodo Gennaio 2007-Dicembre 2015”, il Comune di Copertino ha approvato il capitolato speciale di gara con i relativi allegati per la gestione del servizio di ristorazione scolastica nel periodo gennaio 2007-Dicembre 2015 e con determina R.G. n.916 del 3.7.2006 il Responsabile del Settore tecnico P.I e Cultura ha approvato il bando di gara del servizio medesimo.<br />
Alla gara sono state presentate tre offerte dalle ditte Onama, coop. Risveglio e  Pace-Gemeaz Cusin.<br />
Con determinazione n.1492 del 10.11.2006 il responsabile del Settore Pubblica istruzione/Cultura ha  approvato i verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva l’appalto alla ditta Onama .<br />
Avverso tali atti è insorta la Coop. Risveglio deducendo i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p>1) VIOLAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA PRESUPPOSIZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.<br />
La Società aggiudicataria ha omesso di produrre la progettazione idonea perché la stessa potesse essere qualificata come progettazione definitiva e comunque, il progetto presentato da ONAMA non è stato redatto e firmato da tecnico abilitato, con la conseguenza che gli elaborati non possono valere come “progettazione”.<br />
Inoltre dalla documentazione prodotta dalla ditta ONAMA non risulta l’iscrizione al REC, come richiesta dall’art.26 del CSA.<br />
La Onama non ha previsto una cucina separata per la preparazione pasti per bambini allergici. E  ha presentato un progetto in violazione delle norme del regolamento di igiene del comune di Copertino e dell’art.3 del CSA che obbligava il rispetto della normativa vigente anche in materia sanitaria.<br />
2)ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL CSA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.<br />
La coop. Risveglio contesta il punteggio attribuitole dalla commissione ed il punteggio assegnato ad Onama, ove non si dovesse ritenere fondata la censura mirante alla esclusione della odierna aggiudicataria.<br />
3) VIOLAZIONE DELL’ART.59 DELLA L.488/99.ECCESSO DI POTERE.<br />
In via subordinata, la Coop. Risveglio censura il bando ed il capitolato di gara perché hanno fissato criteri di valutazione e attribuito pesi in aperto contrasto con l’art.59 della L.488/1999.<br />
Con ricorso incidentale depositato in data 28 maggio 2007, la terza classificata PACE e SERVIZI srl, ha proposto ricorso incidentale avverso la posizione assunta dalla Coop.Risveglio nella gara in esame (seconda classificata) deducendo i seguenti motivi di censura<br />
1)VIOLAZIONE DELL’ART.26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.<br />
La Coop. Risveglio andava esclusa per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva, prevista dall’allegato 7 al CSA, secondo la quale “la impresa si obbliga a continuare, in caso di aggiudicazione il medesimo rapporto lavorativo (part-time) con le unità numeriche attualmente impiegate alla distribuzione e veicolazione pasti nei diversi plessi scolastici”.</p>
<p>2) VIOLAZIONE DELL’ART.26 PUNTO 5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DELL’ALLEGATO 7. VIOLAZIONE DELL’ART.12 DEL D.LEGS.157/95.<br />
Sostiene, la ricorrente, che nella gara in esame la Coop.Risveglio ha omesso di presentare la dichiarazione del Direttore tecnico sull’assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.c. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari, così come richiesto dall’allegato 7 al capitolato speciale d’appalto e dall’art.12 del D.legs. 157/95 come sostituito dall’art.10 del D.legs. 25.2.2000 n.65.</p>
<p>3)VIOLAZIONE DELL’ART.22 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.VIOLAZIONE DELL’ART.13 DEL D.LEGS. N.157/1995<br />
LA COOP.Risveglio avrebbe omesso di presentare la dichiarazione sul fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi per un valore complessivo di almeno euro 3.000.000,00 con la conseguente  mancata dimostrazione di aver svolto un servizio analogo a quello di gara prestato in favore di istituzioni scolastiche o ospedaliere di cui uno di importo non inferiore a euro 300.000,00.<br />
Pertanto, la Commissione illegittimamente avrebbe ritenuto che il requisito di importo annuo era da riferirsi ad un servizio analogo a quello di gara, prestato in favore di istituti scolastici o ospedalieri e non a singolo contratto, in quanto il capitolato d’appalto si riferisce chiaramente ad un unico servizio il cui fatturato ascenda in un anno ad almeno euro 300.000,00 e dunque ad un unico contratto dell’importo di euro 300.000 e non già ad un cumulo di singoli servizi di importi inferiori ad euro 300.000,00 che sommati diano l’importo totale.</p>
<p>4)VIOLAZIONE DELL’ART.12 DEL D.LEGS.N.157/95.VIOLAZIONE DELL’ART.26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PAR CONDICIO.PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.<br />
La Coop.Risveglio, nel dichiarare di aver svolto per il Comune di Nardò un servizio analogo dal 01.01.2005 al 31.12.2005, avrebbe affermato una circostanza non veritiera in quanto dal novembre 2005 il servizio di ristorazione presso il Comune di Nardò è stato svolto dal Consorzio Cosepo.<br />
A ciò avrebbe dovuto seguire l’esclusione della stessa dalla gara in ossequio all’art.12 del D.legs.157/95 e dei principi generali che operano in materia di appalti.</p>
<p>5) VIOLAZIONE DELL’ART.26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.<br />
La Coop. Risveglio andava esclusa per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva, prevista dall’allegato 7 al CSA, secondo la quale “la impresa si obbliga a continuare, in caso di aggiudicazione il medesimo rapporto lavorativo (part-time) con le unità numeriche attualmente impiegate alla distribuzione e veicolazione pasti nei diversi plessi scolastici”.<br />
La Commissione del tutto illegittimamente avrebbe ritenuto che “ l’obbligo del prosieguo del rapporto lavorativo derivante da tale attestazione, pur non risultando nella dichiarazione sostitutiva (allegato 7) si intende soddisfatto in segno di accettazione dell’art.13 del capitolato”  , in quanto alla luce della valenza riconosciuta dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza alla dichiarazione sostitutiva, pari valore non può essere riconosciuto alla mera sottoscrizione del CSA.</p>
<p>6)VIOLAZIONE DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE. VIOLAIZONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA.<br />
Dalla cartografia del progetto di ristrutturazione del centro cottura di via Raffaello Sanzio presentato da Coop.Risveglio emerge che nello stesso non è previsto alcun accesso per il personale e le derrate.</p>
<p>7)VIOLAZIONE DELL’ART.3 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA.<br />
Nel progetto del servizio presentato da risveglio manca tutta la documentazione attinente le attrezzature utilizzate per l’allestimento del centro cottura.</p>
<p>8)VIOLAZIONE DELL’ART.6 DEL CSA. ECCESSO DI PTOERE PER IRRAZIONALITA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA.<br />
Nel progetto Risveglio manca l’abbattitore termico, necessario per la preparazione dei pasti.<br />
Con atto  datato 9.1.2007 la aggiudicataria ONAMA si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.<br />
Nella pubblica udienza del 12 luglio 2007 la causa è stata riservata per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve preliminarmente affrontarsi la questione dell’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale. <br />
La ricorrente principale svolge una serie di rilievi aventi sostanzialmente ad oggetto la mancata esclusione dell’offerta risultata vincitrice (ONAMA), in quanto le carenze dello stesso non ne avrebbero consentito l&#8217;ammissione alla gara sulla scorta della normativa di cui alla lex specialis. <br />
Il ricorso incidentale proposto dalla terza graduata Pace e servizi srl, invece risulta mosso contro  la seconda classificata ricorrente principale.<br />
Il Collegio ritiene che in questo caso non trovi applicazione il tradizionale orientamento a tenore del quale il ricorso incidentale deve essere esaminato e deciso comunque in via prioritaria, proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 30 giugno 1993, n. 649), non avendo lo stesso priorità logica sul primo, atteso che, quand’anche accolto, nessuna utilità potrebbe ricavarne la ricorrente incidentale, rimanendo salva ed impregiudicata la posizione della prima classificata (ONAMA), con conseguente impossibilità per la stessa di ottenere l’aggiudicazione.<br />
Può pertanto passarsi ad esaminare il ricorso principale proposto dalla coop.Risveglio( seconda graduata) nei confronti della aggiudicataria (ONAMA).<br />
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del bando e del capitolato speciale d’appalto in quanto la documentazione progettuale della soc. Onama sarebbe a suo dire  gravemente carente ed inidonea a soddisfare le previsioni della lex specialis in relazione al progetto del centro cottura.<br />
L’art.3 del capitolato speciale di appalto  titolato- Contenuti del servizio, luoghi e tempi. Prescrive che “In riferimento al centro cottura occorre produrre adeguato progetto di ristrutturazione e allestimento di attrezzature con documentazione corredata di disegni, tipologia e caratteristiche tecniche delle attrezzature.”<br />
 L’art.26 del capitolato prevede che i concorrenti  debbano presentare, oltre alla busta contenente l’offerta economica( punto sub.1),” una busta contenente l’offerta tecnica consistente nella illustrazione delle modalità di organizzazione e funzionamento del servizio che sia rispondente alle norme vigenti ed eventuali progetti migliorativi”.<br />
Tale articolo  demanda poi all’art.27- modalità di aggiudicazione- quanto agli effettivi contenuti dell’offerta tecnica.<br />
L’articolo citato conclude prevedendo  che” Tutta la documentazione andrà presentata seguendo i contenuti e le modalità previste ,pena l’esclusione dalla gara”.<br />
Il richiamato art.27 prevede  i fattori ponderali dell’offerta tecnico-qualitativa :<br />
1. Progetto e schema organizzativo del servizio.<br />
2. progetto centro cottura Comunale per almeno 500 pasti giornalieri, con programma di manutenzione ordinaria e preventiva delle attrezzature, ivi incluso l’impegno che lo stesso sia ultimato collaudato ed autorizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2006( il termine ultimo di ricevimento delle offerte era fissato alle ore 12,00 del giorno 28 settembre 2006).<br />
L’allegato 1 bis al capitolato “ relazione preliminare integrativa” prevede espressamente che “ in ordine a quanto disposto all’art. 27.2 del capitolato speciale di gara si precisa che gli elaborati progettuali richiesti devono riguardare sia le fasi della progettazione definitiva, finalizzata all’acquisizione dei pareri preventivi e autorizzazioni e della fase di progettazione esecutiva finalizzata alla cantierizzazione dei lavori. Tali elaborati progettuali, da predisporre in conformità alla legge 109/94 e al DPR 554/99, riguarderanno sia gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione e adeguamento del centro cottura presso la scuola materna Gelsi sia i locali di porzionatura dei pasti ubicati presso i vari edifici scolastici, le cui planimetrie possono essere ritirate presso l’ufficio del responsabile del procedimento” .<br />
La disamina della lex specialis consente al Collegio di ritenere che l’offerta tecnica dovesse necessariamente contenere un progetto del centro cottura, conforme alla normativa vigente,ossia un progetto definitivo, finalizzato all’acquisizione dei pareri preventivi ed autorizzazioni, nonché un progetto esecutivo finalizzato alla cantierizzazione dei lavori, atteso che gli stessi dovevano essere ultimati, oltre che autorizzati e collaudati, entro il 31.12.2006 (ossia a distanza di circa tre mesi dalla presentazione dell’offerta).<br />
In particolare, tale ultima circostanza, evidenzia di per sé( e quindi a prescindere dalle precisazioni contenute nell’allegato 1bis) la necessità che il progetto del centro cottura dovesse contenere degli elaborati tali da consentire l’immediato inizio dei lavori (atteso che gli stessi dovevano essere ultimati, collaudati ed autorizzati entro il termine citato), ossia elaborati contenenti un progetto definitivo ed esecutivo.<br />
Del resto la legge-quadro sui lavori pubblici intende il progetto come prodotto o risultato dell&#8217;attività di progettazione e precisa che esso è costituito da elaborati grafici e descrittivi e che, di norma, è articolato in tre momenti o livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) aventi definizione tecnica crescente e con effetti molteplici (urbanistici, finanziari, oblatori, contrattuali, ambientali) (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3519)<br />
 Invero, a mente dell’art.16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, l&#8217;attività di progettazione per l&#8217;esecuzione dei lavori pubblici si articola secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.<br />
Il progetto preliminare, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire&#8221; e consiste &#8220;in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili&#8221;, tenendo conto, tra l&#8217;altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.<br />
Il progetto definitivo &#8220;individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni&#8221;; Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità del progetto definitivo, &#8220;determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo&#8221;.<br />
Tale fase del procedimento non può essere derogata o alterata, poiché essa corrisponde alla necessità di assicurare la qualità dell&#8217;opera e la rispondenza alle sue finalità, la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definitivi nel quadro normativo (Cons. Stato, IV, 11 maggio 2004 n. 2930; id., 14 dicembre 2002 n. 6917; id., 23 novembre 2002 n. 6436; id., 10 gennaio 2002 n. 112; id., 6 giugno 2001 n. 3033; T.A.R. Liguria, 1^, 28 ottobre 2004 n. 1492).<br />
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell&#8217;approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l&#8217;identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell&#8217;opera, in conformità con il progetto preliminare.<br />
Pertanto, se  può ritenersi ammissibile un unico progetto che contenga in sé il progetto definitivo e quello esecutivo, purtuttavia da tale documento, sia pure unitario, non è dato prescindere per la realizzazione di lavori pubblici c.d. cantierizzabili.<br />
Risulta pertanto evidente la necessità che il progetto del centro cottura, elemento indefettibile delle offerte nella gara in questione, dovesse contenere gli elementi necessari per la cantierizzazione dei relativi lavori( i quali dovevano essere ultimati, approvati e collaudati entro tre mesi dalla presentazione dell’offerta), ossia gli elementi previsti nel c.d. progetto definitivo ed esecutivo” di cui alla richiamata normativa.<br />
Tale circostanza risulta altresì avvalorata dalla chiare disposizioni dell’Allegato 1Bis del capitolato il quale espressamente richiedeva che gli elaborati progettuali dovessero riguardare le fasi sia della progettazione definitiva, finalizzata all’acquisizione dei pareri preventivi e autorizzazioni e della fase di progettazione esecutiva finalizzata alla cantierizzazione dei lavori.<br />
Nella fattispecie, l’offerta della aggiudicataria non contiene alcun progetto definitivo od esecutivo dei lavori da eseguirsi in relazione al centro cottura, limitandosi quest’ultima a produrre una proposta progettuale descrittiva ed un elaborato progettuale recante il timbro “ DibattistaImpiantii” con sottoscrizione del legale rappresentante, senza che lo stesso risulti sottoscritto da un tecnico abilitato e che contenga  gli elementi necessari propri di un progetto definitivo ed esecutivo, risultando lo stesso più una proposta contrattuale formata da una impresa esterna in favore della offerente ONAMA, più che un progetto asseverato , comportante un preciso impegno contrattuale da parte della stessa offerente in relazione alla realizzazione e ristrutturazione del centro cucina, impegno contrattuale che il capitolato espressamente richiedeva.<br />
Né potrebbe sostenersi che la nota costituente l’allegato 1 bis non risulti vincolante e cogente come il resto delle prescrizioni della lex specialis.<br />
A prescindere dalla irrilevanza di tale documento ai fini in questione, atteso che il capitolato di gara richiedendo, agli art.3 e  27.2  un progetto del centro cottura comunale (completo degli interventi relativi ai locali di porzionatura dei pasti) cantierizzabile (dovendo contenere l’impegno alla ultimazione, collaudo ed autorizzazione dello stesso entro il 31.12.2006 dell’offerta) evidenziava già di per sé la necessità di un progetto definitivo ed esecutivo, deve rilevarsi che oltre alla circostanza che tale allegato non risulta disconosciuto dalla soc. Onama, a seguito dell’istruttoria compiuta dal Collegio  è emerso che:<br />
&#8211; il capitolato speciale di appalto  della gara in esame è stato approvato con deliberazione di G.C. n.130/2006;<br />
&#8211; in data 29.06.06, il funzionario responsabile del settore LL.PP. e manutenzione ha inviato al Direttore Generale ed al Responsabile del Settore Cultura e P.I. una relazione preliminare integrativa da inserire tra gli allegati del C.S.P.( c.d. allegato 1<br />
Il responsabile del Settore Cultura e Pubblica Istruzione, con determinazione R.G.916 del 3.7.2006, ha preso atto della relazione preliminare integrativa citata (allegato 1 bis), approvando il bando di gara, unitamente a tutti i suoi allegati, ed ha autorizzato la ditta INFO srl da Barletta alla pubblicazione del bando;<br />
&#8211; lo stesso Responsabile del Settore Cultura e P.I. ha provveduto ad inserire tra gli allegati la “relazione preliminare integrativa” citata classificandola come Allegato 1 bis ed a disporre l’ammissione in rete di tutta la documentazione: bando, capitola<br />
A ciò aggiungasi che il bando di gara al punto IV.3.2.- Documenti contrattuali e documenti complementari &#8211; condizioni per ottenerli prescrive testualmente che “acquisizione della documentazione mediante collegamento al sito Web dell’Ente &#8211; http:www.comune.copertino.le.it”.<br />
Del resto, il bando di una gara d&#8217;appalto ha la funzione di rendere edotti i potenziali interessati dell&#8217;intendimento dell&#8217;amministrazione di contrattare e delle regole fondamentali della competizione, regole che  possono essere contenute non solo nel bando di gara ma anche negli allegati, allorché gli stessi siano portati a conoscenza con le medesime forme del relativo bando.<br />
Nella specie, come risulta dalla determina 916/06 citata, il bando di gara risulta approvato e poi pubblicato, unitamente all’allegato 1 bis, ivi espressamente richiamato.<br />
A tanto consegue che anche le disposizioni dell’allegato 1 bis avevano, al pari delle norme del capitolato speciale e del bando di gara, portata vincolante e cogente, atteso che l’art. 26 del capitolato prescriveva espressamente che tutta la documentazione doveva essere presentata seguendo i contenuti e le modalità previste, pena l’esclusione dalla gara.<br />
Peraltro, le disposizioni ivi contenute avevano un evidente valore sostanziale ai fini della partecipazione alla gara, atteso che la realizzazione e ristrutturazione del centro cottura  costituiva e costituisce una componente essenziale del servizio di refezione scolastica.<br />
Tale mancanza , lungi dall’incidere sulla sola attribuzione del punteggio, incide sull’ammissibilità dell’offerta, difettando  quest’ultima di un suo elemento indefettibile ed essenziale.  <br />
Inoltre, secondo consolidati e quieti principi giurisprudenziali, la portata vincolante delle norme contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all&#8217;organo amministrativo cui compete l&#8217;attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, con la conseguente necessità per la stazione appaltante di comminare l’esclusione   in presenza di offerte che non abbiano legittimamente formulato e modulato la propria offerta in ossequio alla disposizioni di cui alla lex specialis, atteso che diversamente opinando ne discenderebbero evidenti ripercussioni alla par condicio dei partecipanti alla gara.<br />
Tali considerazioni consentono al Collegio di ritenere accoglibile il ricorso  proposto dalla Coop. Risveglio nei confronti della aggiudicataria ONAMA, la quale , non avendo osservato le disposizioni della lex specialis ( art.3, art.27.2 allegato 1 bis del capitolato speciale d’appalto) andava esclusa dalla gara.<br />
Quanto al ricorso incidentale proposto da Pace e servizi srl il Collegio osserva che lo stesso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse; ed infatti, considerato che la ricorrente incidentale con tale mezzo fa valere esclusivamente il suo interesse finale all’aggiudicazione della gara e tenuto conto delle gravi carenze progettuali della offerta della ricorrente incidentale (ostative alla finalizzazione di quell’interesse, per come diffusamente argomentato nella decisione sul ricorso n. 1799/06), non par dubbio che nessun interesse residua in capo alla medesima Pace e Servizi srl a coltivare il mezzo all’esame.  <br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
accoglie      il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007</p>
<p>Pubblicata il 24 settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-9-2007-n-3362/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.3362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.8273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2007-n-8273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2007-n-8273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.8273</a></p>
<p>Pres. d’Alessandro, est. Palatiello Società CO.NA.PE. -Consorzio Nazionale per l’Edilizia Società Cooperativa a responsabilità limitata- (Avv. A. Lamberti) c. Regione Campania (Avv. R. Chianese), Edil Mac s.r.l. (Avv.ti G. Abbamonte, M. Marano, E. Cuoco). sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di una società da una procedura ad evidenza pubblica di tipo comparativo per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2007-n-8273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.8273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2007-n-8273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.8273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. d’Alessandro, est. Palatiello<br />   Società CO.NA.PE. -Consorzio Nazionale per l’Edilizia Società Cooperativa a responsabilità limitata- (Avv. A. Lamberti) c. Regione Campania (Avv. R. Chianese), Edil Mac s.r.l. (Avv.ti G. Abbamonte, M. Marano, E. Cuoco).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di una società da una procedura ad evidenza pubblica di tipo comparativo per la concessione di contributi per la realizzazione di opere edilizie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Contratti della p.a. &#8211; Impugnazione degli esiti di una procedura ad evidenza pubblica di tipo comparativo &#8211; Identificazione dei controinteressati ai sensi dell’art.21 L.1034/71- Criteri – Individuazione – Conseguenze.</p>
<p>2.Giustizia Amministrativa – Contratti della p.a. &#8211; Clausole di un bando di incerta interpretazione &#8211; Onere di immediata impugnazione &#8211; Non sussiste- Ragioni.</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; Procedura ad evidenza pubblica di tipo comparativo &#8211; Bando &#8211; Interpretazione secondo buona fede e non aggravamento degli oneri di partecipazione alle procedure concorsuali- Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La posizione di controinteressata,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 L. 1034/1971, è conferita a tutte le società che subirebbero una retrocessione nella graduatoria di una procedura ad evidenza pubblica di tipo comparativo, a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione di una impresa e la conseguente riammissione della stessa nella graduatoria definitiva. Pertanto, il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da un concorso, e comunque avverso una graduatoria od equivalente elenco, va notificato a coloro che, essendo utilmente collocati in graduatoria sono esposti, sia pure in astratto, al pericolo di perdere o peggiorare la posizione acquisita, rivestendo gli stessi la qualità di controinteressati, e cioè di titolari di un interesse al mantenimento della situazione creata dal provvedimento impugnato(1).</p>
<p>2. Una clausola del bando di incerta interpretazione non è di per sé idonea a produrre lesione attuale e concreta della sfera giuridica del soggetto, che, dunque, non ha alcun onere immediato di impugnazione, dovendo viceversa proporre ricorso solo all’esito dell’emanazione del provvedimento lesivo frutto dell’applicazione di tale clausola del bando.</p>
<p>3. Le clausole di un bando relativo ad una procedura ad evidenza pubblica di tipo comparativo devono essere interpretate secondo i principi generali della buona fede e del non aggravamento degli oneri di partecipazione, sicché è illegittima l’esclusione dalla procedura di una società imputata a carenze documentali del tutto irrilevanti e comunque inidonee a pregiudicare in misura apprezzabile gli interessi perseguiti dall’Amministrazione procedente (Nella fattispecie il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione della società, la quale non aveva allegato alla domanda di partecipazione, come previsto dal bando di gara, “certificazione comunale di vigenza P.E.E.P. delle aree assegnate” e “dichiarazione che l’assegnazione non era stata revocata”, osservando che la ratio della clausola del bando è da ravvisare nell’esigenza che le società avessero disponibilità di aree su cui poter realizzare gli interventi edilizi. Tale finalità, peraltro, era stata soddisfatta dalla società esclusa, atteso che la stessa aveva allegato delibera di G.M. con la quale il Comune, in esecuzione di una sentenza non impugnata, le aveva assegnato delle aree ricadenti nel P.E.E.P).</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) cfr: Cons. Stato, Sez. VI, 7/11/1978, n. 1144; Cons. Stato, Sez. VI, 23/9/1999, n. 1256; Cons. Stato, Sez. VI, 20/7/1995, n. 756; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 13/9/2004 n. 8979; Sez. II, 22/1/2003 n. 364.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
<i>sezione V</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>
composto dai signori magistrati:<br />
<b>CARLO d’ALESSANDRO Presidente <br />
UGO DE MAIO  Consigliere<br />
GIOVANNI PALATIELLO Referendario, relatore <br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 5859/2005 di R.G.</b> proposto da:<br />
<b>CO.NA.PE. (Consorzio Nazionale per l’Edilizia Società Cooperativa a responsabilità limitata), </b>in persona del legale rappresentante p.t.<b>,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Lamberti, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Pasquale a Chiaia n. 55 ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Regione Campania, </b>in personale del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa  dall’avv. Raffaele Chianese dell’Avvocatura Regionale con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
Edil Mac s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Michele Marano ed Elio Cuoco con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 16<b>;<br />
Edil Gest, Naltus Immobiliare, Franzese Ferdinando, Esposito Raffaele, Cosruzioni Mazziotti di Mazziotti A e C., D.L.P. Costruzioni s.r.l., Progetto Casa Costruzioni s.r.l., Società Risanamento s.r.l., Ocone Antonio e C., Società Liccardo Costruzioni s.r.l., Projet Financing Group s.r.l., Euroappalti s.r.l., CA.SA. Costruzioni Generali s.r.l., Naltus Immobiliare s.r.l., P. e C. s.r.l., Fuschini Costruzioni di “Fuschini Sergio”; Costruzioni Napoli s.r.l., E.C.R.E.M. s.r.l., Michelangelo Lombardi Costruzioni, Immobiliare Russo s.r.l., Campania Costruzioni, Futura Costruzioni s.a.s.,  DI.GI. Costruzioni s.r.l., Edilcemento s.r.l., Impresa Edile Individuale Colella Alessandro, Giove Immobiliare s.r.l., Belco s.a.s, C.T.P. Immobiliare s.r.l., Project and System Construction, Società Residence dei Pini s.r.l., Edilspazio del geom., Felaco Gennaro Sarno Giuseppe, Costruzioni CA.SA.Di s.r.l., CPV Costruzioni s.r.l., T.F. Costruzioni s.r.l., F.lli Barbarulo s.n.c., Siviero Costruzioni di Siviero A., P. &#038; P. Costruzioni s.r.l., Improda Costruzioni di Pagliuca Anna, Costruzioni Paolo Sibilio, Sporting Residence s.r.l., G.T.A. s.r.l., Impresa Guerrini s.p.a, Ferruccio Capone Costruzioni s.n.c.;  Impresec s.r.l., </b><i>non costituiti</i><b>;</p>
<p>«per l’annullamento, previa sospensione,</b><br />
a)	del Decreto Dirigenziale n. 330 del 29 aprile 2005 dell’area generale di coordinamento governo del territorio, tutela beni paesistico ambientali e culturali settore edilizia pubblica abitativa della Regione Campania con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle imprese, loro consorzi e società miste, ammesse a contributo per la costruzione e recupero di n. 1011 alloggi;<br />	<br />
b)	<i>quatenus opus</i>, del bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale del Settore E.P.A. della Regione Campania n. 1753 del 29.9.2003;<br />	<br />
c)	una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, il Decreto Dirigenziale n. 809 del 9.12.2004 del Settore E.P.A. della Regione Campania di approvazione della graduatoria provvisoria <b>»</b>; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Edil Mac s.r.l. con i relativi allegati;<br />
Vista la memorie prodotte dalle parti  a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’Ordinanza Cautelare della Sezione n. 2933 del 13.10.2005;<br />
Vista l’Ordinanza Collegiale della Sezione n. 324 del 26 aprile 2006;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 22 giugno 2006, il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO nonché, per le parti, gli avvocati presenti, come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con il ricorso in trattazione, notificato il 21 luglio 2005 e depositato il 2 agosto 2005, il Consorzio Nazionale per l’Edilizia Società Cooperativa a responsabilità limitata (d’ora in poi Co.Na.Pe.) espone:<br />	<br />
&#8211; che con istanza depositata in data 3 febbraio 2004 presso il Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania ha partecipato al concorso “<i>per la concessione di contributi a favore di soggetti Attuatori legittimati dalle leggi in vigore per- che, in particolare, con detta domanda ha chiesto di partecipare al concorso in parola per “<i>un intervento di nuova costruzione per n. 59 alloggi da realizzare nel Comune di S. Tammaro  in provincia di Caserta”</i>; <br />
&#8211; che ai sensi dell’art. 6 del Bando recante i “Requisiti delle Imprese Edilizie per l’ammissione al bando”, “<i>Sono ammissibili le richieste di imprese che: 6.1) alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuova costruzione, abbiano la disponi<br />
&#8211; che con Decreto Dirigenziale n. 809 del 9.12.2004, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 3.1.2005 veniva approvata la graduatoria provvisoria delle imprese, loro consorzi e società miste ammesse a contributo;<br />
&#8211; che, come emerge dall’allegato B al predetto Decreto, è stata esclusa per mancanza della certificazione comunale di vigenza del P.E.E.P. (punto 6.1. del bando);<br />
&#8211; che avverso detta graduatoria provvisoria proponeva ricorso alla Commissione Giudicatrice;<br />
. che, ciò nonostante, la disposta esclusione veniva confermata, con la medesima motivazione,  con il Decreto Dirigenziale n. 330 del 29 aprile 2005 dell’area generale di coordinamento governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali, settore edilizia pubblica abitativa, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 23 maggio 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle imprese, loro consorzi e società miste ammesse a contributo;<br />
&#8211; che, in particolare, nell’allegato B della detta graduatoria definitiva (relativo alle imprese escluse in quanto non in possesso dei requisiti di ammissibilità), con riferimento all’intervento relativo alla località S. Tammaro, si legge: “<i>a seguito d<br />
Ritenendo tale provvedimento di esclusione illegittimo, la Co.Na.Pe. lo ha impugnato, unitamente agli atti endoprocedimentali in epigrafe indicati, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
La Regione Campania e la Edil Mac s.r.l. si sono costituite in giudizio controdeducendo diffusamente in rito e nel merito e concludendo, quindi, per la reiezione del gravame, siccome inammissibile e comunque infondato..<br />
Con ordinanza n. 2933 in data 13 ottobre 2005, la Sezione<b> </b>accoglieva la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso, e per l’effetto disponeva l’accantonamento di una somma di denaro pari al contributo eventualmente spettante alla Co.NA.Pe. Soc. Coop. a r.l..<br />
All’esito dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2006, la Sezione, con ordinanza n. 324 del 26 aprile 2006, ordinava alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle prime 37 imprese classificate nella graduatoria definitiva, così come rettificata con il Decreto Dirigenziale n. 463 del 16.6.2005, esclusi i soggetti già evocati in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2006  la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
	1.)</b> Nel costituirsi in giudizio la Edil Mac s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso agli effettivi controinteressati.<br />	<br />
Rileva la Edil Mac s.r.l. di essere collocata al 23° posto della graduatoria definitiva delle imprese ammesse a contributo, formata, a sua volta, da 52 imprese delle quali, però -avuto riguardo al contributo per singolo alloggio (€ 28.500,00), alle risorse destinate dal bando alle imprese (€ 20.000.00/00: pag. 2 del bando) ed al numero complessivo degli alloggi finanziabili- soltanto 36 o 37 sono assegnatarie del contributo regionale; di conseguenza, secondo tale prospettazione, gli effettivi controinteressati sarebbero la Project Sistem Construction e la P. &#038; C. s.r.l., classificate rispettivamente al 36° ed al 37° posto della graduatoria definitiva impugnata, e non invece le società evocate in giudizio dalla Co.Na.Pe., e cioè la Edil mac s.r.l. e la Impresec s.r.l., le quali, essendo collocate rispettivamente, al 23° ed al 24° posto della graduatoria definitiva, anche in caso di accoglimento di tutti i gravami proposti dalla Co.Na.Pe avverso la selezione in contestazione, passerebbero, a tutto concedere, rispettivamente, al 26° ed al 27° posto, ma non perderebbero i finanziamenti regionali.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Ed invero, la Edilmac s.r.l. è utilmente collocata in graduatoria definitiva  (nel senso che la sua domanda è ammissibile e finanziata: ciò non è contestato); ove il provvedimento di esclusione della Co.Na.P.e. venisse annullato ed alla stessa venisse attribuito il punteggio che le spetta in base al bando, con il conseguente inserimento nella graduatoria definitiva delle imprese ammesse a contributo, la Edil mac s.r.l. potrebbe conseguire un posto deteriore in graduatoria rispetto a quello attualmente ricoperto: tanto basta a conferirle la posizione di controinteressata ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 L. 1034/1971, conformemente a quel consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da un concorso, e comunque avverso una graduatoria od equivalente elenco, va notificato a coloro che, avendo partecipato al concorso stesso, ed essendo utilmente collocati nella graduatoria, sono esposti, sia pure in astratto, al pericolo di perdere o peggiorare la posizione acquisita, rivestendo gli stessi la qualità di controinteressati, e cioè di titolari di un interesse al mantenimento della situazione creata dal provvedimento impugnato (Cons. Stato, Sez. VI, 7/11/1978, n. 1144; Cons. Stato, Sez. VI, 23/9/1999, n. 1256; Cons. Stato, Sez. VI, 20/7/1995, n. 756; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 13/9/2004 n. 8979; Sez. II, 22/1/2003 n. 364).<br />
Del resto, la Edil mac s.r.l. si è diffusamente difesa nel merito; ciò che conferma ulteriormente che essa è portatrice di un interesse contrario al buon esito dell’impugnativa proposta dalla Co.Na.Pe..<br />
Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla posizione della Edil mac s.r.l. valgono anche con riguardo alla Impresec s.r.l. (anch’essa utilmente collocata in graduatoria e finanziata) alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato ex art. 145, comma 1, c.p.c. in data 13.9.2005 presso il domicilio dell’amministratore unico, Sig. Cecere Alfonso.<br />
Da quanto osservato discende, dunque, che l’odierno ricorso deve essere giudicato ammissibile, avendo la Co.Na.Pe tempestivamente evocato in giudizio, oltre all’Amministrazione Regionale che ha adottato gli atti impugnati, almeno due soggetti controinteressati  (appunto la Edil mac s.r.l. e la Impresec s.r.l.).<br />
Inoltre, in ossequio all’invito contenuto nell’ordinanza collegiale n. 324/2006, la ricorrente ha ritualmente e tempestivamente provveduto ad integrare il contraddittorio anche nei confronti delle prime 37 imprese classificate nella graduatoria definitiva impugnata; onde la presente decisione è destinata a fare stato anche nei confronti di costoro.<br />
<b>2.)</b> La Edil Mac srl ha, altresì, eccepito la tardività della impugnazione della <i>lex specialis </i>della gara, sul rilievo che l’Amministrazione Regionale, con l’impugnata esclusione, ha dato pedissequa attuazione al bando il quale – richiedendo, all’art. 6.1,  dei requisiti di partecipazione (la vigenza del P.E.E.P. e l’insussistenza di provvedimenti di revoca) non posseduti dalla Co.Na.Pe- <i> </i>era atto immediatamente lesivo che la ricorrente medesima avrebbe dovuto tempestivamente impugnare entro il termine di legge decorrente dalla pubblicazione (6/10/2003) sul B.U.R.C. e non, come avvenuto, con ricorso notificato nel luglio 2005.  <br />
Anche tale eccezione è priva di pregio e va, pertanto, disattesa.<br />
Ed invero, come emerge dal complessivo tenore dei motivi di ricorso, la Co.Na.Pe. Soc. Coop. a r.l. non censura il disposto dell’art. 6.1 del bando in quanto tale, ma solo l’interpretazione formalistica offertane dall’Amministrazione Regionale che, in sede di adozione della graduatoria definitiva, ha ritenuto che la deliberazione di G.M. n. 11 del 29.01.2004 con la quale il Comune di San Tammaro ha assegnato in proprietà alla cooperativa ricorrente n. 15 lotti ricadenti nel P.E.E.P. di quel Comune non soddisfacesse i requisiti (previsti dal predetto art. 6.1 della <i>lex specialis</i>) dell’attuale vigenza del P.E.E.P. e della  dichiarazione che l’assegnazione non sia stata revocata. <br />
La lesione attuale e concreta che fonda l’interesse a ricorrere si è, dunque, verificata, per la Co.Na.Pe. soc. coop. a r.l., solo nel momento in cui la Regione Campania, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, ha dato concreta applicazione all’art. 6.1. del bando nel senso che si è detto; prima di tale momento la predetta clausola del bando (essendo, obiettivamente, di incerta interpretazione) non era di per sé idonea a produrre alcuna lesione attuale e concreta alla sfera giuridica della ricorrente, che, dunque, non aveva alcun onere di impugnarla.  <br />
<b>3.)  </b>Nel<b> </b>merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.  <br />
Ed invero, risulta <i>ex actis</i> che  la ricorrente ha allegato alla domanda di finanziamento copia conforme della deliberazione di G.M. n. 11 del 29.01.2004 con la quale il Comune di San Tammaro -in esecuzione della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 11644/2003, non impugnata- ha assegnato in proprietà alla stessa Co.Na.Pe. n. 15 lotti ricadenti nel P.E.E.P. di quello stesso Comune, denominato “PEEP Legge 10/4/1962 n. 167 località SS. 7 bis e strada provinciale Curti – San Tammaro”. </p>
<p>Con i provvedimenti qui impugnati, la Co.Na.Pe è stata esclusa dal contributo <i>de quo</i>  “<i>per mancanza di certificazione comunale di vigenza del P.E.E.P. (punto 6.1.a del bando) e di dichiarazione che l’assegnazione non sia stata revocata</i>”.          <br />
Con il primo motivo, rubricato: “<i>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;  violazione e falsa applicazione  del bando di concorso; violazione dei principi generali in materia concorsuale (massima partecipazione, strumentalità delle forme); eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto e per errata istruttoria, difetto di motivazione, sviamento</i>”, deduce, in sostanza, la ricorrente che la mancanza della certificazione comunale di vigenza del P.E.E.P. e della dichiarazione che l’assegnazione non era stata revocata non poteva condurre all’esclusione poiché  si trattava di carenze documentali del tutto irrilevanti e non essenziali, stante la non contestata allegazione, nella fattispecie, di un provvedimento di assegnazione  delle aree di appena cinque giorni anteriore alla presentazione della domanda di finanziamento. <br />
La censura è fondata.  <br />
Ed invero l’art. 6.1 del bando<i>,</i> recante i “<i>Requisiti delle Imprese Edilizie per l’ammissione al bando</i>”, prevede che: “<i>Sono ammissibili le richieste di imprese che: “alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuova costruzione, abbiano la disponibilità dell’area a seguito di provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna l’area in favore dell’impresa. Detto provvedimento di assegnazione dovrà essere accompagnato da certificazione comunale, non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento, da cui si evinca che l’area assegnata non sia stata revocata e sia compresa in un P.E.E.P. vigente…”.</i><br />
La <i>ratio</i> di tale clausola della <i>lex  specialis</i> deve essere ravvisata nell’esigenza che le imprese partecipanti siano assegnatarie di aree sulle quali sia possibile realizzare interventi di edilizia economica e popolare.<br />
Nella fattispecie, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta, giacché la ricorrente ha allegato alla domanda di finanziamento la delibera di G.M. n. 11 del 29.01.2004 con la quale il Comune di San Tammaro -in esecuzione della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 11644/2003, non impugnata- ha assegnato in proprietà alla stessa Co.Na.Pe. n. 15 lotti ricadenti nel P.E.E.P. di quello stesso Comune, denominato “PEEP Legge 10/4/1962 n. 167 località SS. 7 bis e strada provinciale Curti – San Tammaro”.<br />
Dalla lettura di tale delibera di Giunta, si evince con estrema chiarezza che i lotti assegnati in proprietà alla Co.Na.Pe. sono inseriti in un P.E.E.P. vigente (appunto quello del Comune di San Tammaro), come richiesto dal bando.<br />
In base ai principi generali della buona fede e del non aggravamento degli oneri di partecipazione alle procedure concorsuali, la dichiarazione comunale che le aree  assegnate non sono state revocate  non poteva,  nella fattispecie, ritenersi necessaria, atteso che la predetta delibera di G.M. del Comune di San Tammaro è di appena cinque giorni anteriore alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, depositata il 3 febbraio 2004, sicché è ragionevole pensare che, a tale ultima data,  il provvedimento di assegnazione fosse ancora efficace, non essendo conforme ai canoni della logica ed alle comuni massime di esperienza ipotizzare una revoca dell’assegnazione intervenuta ad appena cinque giorni dalla adozione dell’assegnazione stessa.<br />
Peraltro, anche a  voler prescindere dal dato temporale, assume dirimente rilievo il fatto, anch’esso emergente dalla semplice lettura della delibera di G.M. del Comune di San Tammaro n. 11 del 29.1.2004, che il provvedimento di assegnazione in argomento è stato adottato dall’amministrazione comunale di San Tammaro in doverosa esecuzione di un giudicato di questo Tribunale (sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 11644/2003, non impugnata); il che conferisce al predetto provvedimento di assegnazione una particolare stabilità, posto che l’eventuale revoca dello stesso, esporrebbe il  Comune di San Tammaro ad un ricorso giurisdizionale per violazione di giudicato amministrativo, con eventuali risvolti risarcitori.<br />
Ciò stante l’odierna ricorrente, contrariamente a quanto opinato dall’Amministrazione Regionale, soddisfaceva a pieno le prescrizioni  dell’art. 6.1. del bando, interpretate secondo ragionevolezza e buona fede; di qui illegittimità dei provvedimenti impugnati che, in buona sostanza, hanno sanzionato con l’esclusione delle carenze documentali del tutto irrilevanti e comunque inidonee a pregiudicare in misura apprezzabile gli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione procedente.   <br />
Per quanto sopra esposto  -in accoglimento del primo motivo e con assorbimento delle restanti censure non esaminate- deve disporsi l’annullamento dei provvedimenti impugnati  con cui la Regione Campania ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di contributo presentata dalla ricorrente.<br />
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della Regione Campania e della Edil. Mac. S.r.l. e vengono liquidate come in dispositivo; mentre possono essere compensate tra le altre parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato (<b>n. 5859/2005 di R.G.</b>), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dichiarano l’inammissibilità della domanda di contributo presentata dalla ricorrente.<br />
Condanna la Regione Campania e la Edil Mac s.r.l. a rifondere alla ricorrente le spese, gli onorari, e le competenze di causa che si liquidano, per ciascuna parte soccombente, in complessivi € 1.500,00 (=millecinquecento,00), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge; <br />
Compensa integralmente  le spese di lite  tra le altre parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2006</p>
<p><b>Carlo d’Alessandro – Presidente<br />
Giovanni Palatiello – Referendario- estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-9-2007-n-8273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.8273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.4892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2007-n-4892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ruoppolo, Rel. AtzeniGuastamacchia S.p.a. (Avv. V. Petrarota) c.Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Ospedali Riuniti di Foggia&#8221; (Avv. E. Follieri) sulla legittimità della mancata aggiudicazione alla seconda classificata quando l&#8217;amministrazione abbia risolto il contratto con l&#8217;aggiudicataria e l&#8217;offerta della seconda in classifica sia risultata anomala in esito ad un ulteriore esame Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2007-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.4892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2007-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.4892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Rel. Atzeni<br />Guastamacchia S.p.a. (Avv. V. Petrarota)	c.Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Ospedali Riuniti di Foggia&#8221; (Avv. E. Follieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della mancata aggiudicazione alla seconda classificata quando l&#8217;amministrazione abbia risolto il contratto con l&#8217;aggiudicataria e l&#8217;offerta della seconda in classifica sia risultata anomala in esito ad un ulteriore esame</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Gara – Mancata aggiudicazione – Risoluzione del contratto– Anomalia dell’offerta della seconda classificata &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la mancata aggiudicazione alla seconda classificata quando l’amministrazione abbia risolto il contratto con l’aggiudicataria per ragioni estranee alla gara e l’offerta della seconda,  ad un ulteriore esame, sia risultata anomala, non potendosi opporre il giudicato amministrativo intervenuto contestualmente, che abbia riconosciuto anomala l’offerta dell’aggiudicataria ed abbia imposto di aggiudicare alla seconda classificata, in quanto il contenuto del giudicato non comporta affatto l’automatico subentro del secondo classificato (nella fattispecie, il contratto con l’aggiudicataria è stato risolto per ragioni estranee alla gara, mentre, in sede processuale, è stata riconosciuta l’anomalia dell’offerta della stessa aggiudicataria, cosicché la seconda in graduatoria ha avanzato la pretesa di subentrare nel contratto, ritenendo che il giudicato processuale dovesse comportare un immediato titolo per l’aggiudicazione, prescindendo dalla valutazione dell’anomalia).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della mancata aggiudicazione alla seconda classificata quando l&#8217;amministrazione abbia risolto il contratto con l&#8217;aggiudicataria e l&#8217;offerta della seconda in classifica sia risultata anomala in esito ad un ulteriore esame</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4892/2007 Reg.Dec. <br />
N. 2519 Reg.Ric. <br />
ANNO   2004 <br />
Disp.vo 366/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2519/04 proposto da<br />
<b>Guastamacchia s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Mario Racco in Roma, viale Mazzini n. 149/B;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”</b> in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Follieri ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 6, presso l’avv. Stefano Lupis;</p>
<p>per l’esecuzione <br />
del giudicato di cui alla decisione n. 806 in data 6 febbraio 2003 del Consiglio di Stato, Sezione V, resa inter partes, e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti, in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente, e per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” n. 410 in data 10 maggio 2004, avente ad oggetto conclusione del procedimento di esecuzione della predetta decisione, e dei verbali della commissione giudicatrice n. 6 in data 5/5/2004 e n. 7 in data 7/5/2004, nonché la delibera del Direttore Generale n. 310 in data 7/4/2004, concernente l’avvio del suddetto procedimento mediante riconvocazione della commissione giudicatrice.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” in persona del Direttore Generale; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Designato relatore per la camera di consiglio del 19 giugno 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi altresì l’avv. Petrarota e l’avv. Petretti per delega dell’avv. Follieri; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso al Consiglio di Stato Guastamacchia s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedeva l’esecuzione della decisione n. 806 in data 6 febbraio 2003 con la quale la Quinta Sezione in accoglimento del suo appello aveva annullato la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, n. 5244 in data 30 novembre 2001, per l&#8217;effetto accogliendo il ricorso di primo grado ed annullando la deliberazione n. 950 in data 3/10/2000 concernente l&#8217;aggiudicazione in favore dell&#8217;associazione temporanea di imprese fra Policarbo Energia s.p.a. ed Impresa Lecce dei lavori per l&#8217;adeguamento a norma ed il consolidamento statico di alcuni corpi di fabbrica. <br />
Lamenta elusione del giudicato, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, illogicità, sviamento dalla causa tipica, inversione procedimentale, carenza di potere, violazione del principio del giusto procedimento, difetto di competenza. <br />
Chiede venga valutato lo stato del contratto intercorso con l&#8217;aggiudicataria e la possibilità di subentro da parte della ricorrente e condannata l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” al risarcimento dei danni in forma specifica ove occorra anche mediante l&#8217;adempimento parziale individuando le modalità esecutive della decisione ed affermando l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di emendare gli atti di gara dal vizio inficiante la valutazione e provvedendo anche in modo virtuale ad una determinazione di esclusione dell&#8217;aggiudicataria ed all&#8217;aggiudicazione in favore della ricorrente. <br />
In subordine, ove venga accertata la totale o parziale esecuzione contratto ovvero la sua ineseguibilità, chiede la condanna dell&#8217;azienda al risarcimento dei danni per equivalente mediante il pagamento di una somma non inferiore ad € 899.476,31 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, salvo maggiori danni, adottando ogni altra disposizione intesa alla integrale esecuzione della predetta decisione. <br />
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ribadisce le proprie domande. <br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” in persona del Direttore Generale chiedendo il rigetto dell&#8217;appello. <br />
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
In data 20 giugno 2007 è stato pubblicato il dispositivo (n. 366/07).</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile. <br />
L’odierna appellante ha partecipato alla gara d’appalto di cui in narrativa. <br />
La sua offerta è stata giudicata seconda, e rientrante, come la prima, nella soglia che imponeva la verifica dell’anomalia. <br />
L’offerta più vantaggiosa ha superato la verifica in questione, per cui l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento d’imprese proponente. <br />
L’appellante ha ricorso avverso il provvedimento con il quale l’azienda appellata ha giudicato non anomala l’offerta della prima classificata. <br />
Il suo gravame è stato respinto dal Tribunale Amministrativo ma accolto dal Consiglio di Stato, che ha annullato l’aggiudicazione in favore della controinteressata. <br />
L’amministrazione ha avviato il procedimento per la risoluzione del contratto, nel frattempo stipulato con l’aggiudicataria, per ragioni estranee al contenzioso con l’odierna appellante; ha inoltre nuovamente convocato la commissione di gara, per valutare l’eventuale anomalia dell’offerta dell’appellante. <br />
La commissione ha concluso i suoi lavori giudicando anomala anche tale offerta. <br />
L’appellante sostiene che l’amministrazione, così facendo, sarebbe venuta meno all’obbligo di rispettare il decisum, in quanto il giudicato, formatosi in suo favore, le imporrebbe di aggiudicarle il contratto, facendola subentrare alla prima aggiudicataria. <br />
La tesi non può essere condivisa. <br />
Il giudicato in questione esclude certamente la possibilità, per l’amministrazione, di aggiudicare il contratto al primo raggruppamento individuato, la cui offerta deve essere considerata anomala, senza che sul punto rimanga spazio per ulteriori discussioni. <br />
Peraltro, il contenuto del giudicato non comporta affatto l’immediato titolo dell’appellante all’aggiudicazione. <br />
L’appellante può avere titolo all’aggiudicazione solo a seguito dell’esito positivo dell’intero procedimento. <br />
L’amministrazione, dovendo eseguire il giudicato, ha riaperto il procedimento ed ha provveduto, come primo adempimento, alla verifica dell’anomalia della seconda offerta. <br />
Sostiene l’appellante che in tal modo l’amministrazione ha violato il giudicato, affermando inoltre che non potrebbe intervenire sulla propria precedente determinazione, in base alla quale la sua offerta è stata dichiarata congrua, e non potrebbe essere fatto valere, al riguardo, nessun fatto nuovo. <br />
La tesi è infondata. <br />
Invero, la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, n. 411 in data 9 febbraio 2005, oggetto di appello nel merito, assunto in decisone contestualmente al ricorso in epigrafe, rileva come l’amministrazione si sia limitata ad esaminare l’offerta dell’appellante applicando lo stesso punto di diritto affermato in relazione all’offerta dell’aggiudicataria. <br />
Deve essere condivisa tale sentenza, la quale rileva come in tal modo l’amministrazione abbia condotto il procedimento nel rispetto del principio di eguaglianza, in quanto entrambe le offerte, sospette di anomalia, sono state giudicate alla stregua dei medesimi principi. <br />
Il fatto nuovo, che ha indotto l’amministrazione a riconsiderare la congruità dell’offerta dell’appellante, è costituito dalla pronuncia giurisdizionale che ha dettato i principi da rispettare nell’esame delle offerte sospettate di anomalia. <br />
L’amministrazione si è limitata a dare applicazione al principio dettato dal Consiglio di Stato in relazione a tutte le offerte che, nel corso del procedimento di cui si tratta, sono rientrate nel relativo ambito. <br />
Afferma, in conclusione, il collegio che il giudicato della cui esecuzione si discute non impone affatto l’aggiudicazione del contratto alla ricorrente, e che l’attività posta in essere dall’amministrazione non costituisce, quindi, sua elusione. <br />
Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile. <br />
In considerazione della complessità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso. <br />	<br />
Spese compensate. <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori: <br />	<br />
Giovanni RUOPPOLO		Presidente <br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere <br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere <br />	<br />
Luciano Barra CARACCIOLO	Consigliere <br />	<br />
Manfredo ATZENI			Consigliere, est. 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA <br />
il&#8230;24/09/2007 <br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2007-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2007 n.4892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/9/2007 n.2543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-9-2007-n-2543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-9-2007-n-2543/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-9-2007-n-2543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/9/2007 n.2543</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego ammissione alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia impugnato da un medico escluso in quanto appartenente a strutture della rete formativa della stessa Università e come tale non avente diritto all’inclusione tra gli accessi soprannumerari. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-9-2007-n-2543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/9/2007 n.2543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-9-2007-n-2543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/9/2007 n.2543</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego ammissione alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia impugnato da un  medico escluso in quanto appartenente a strutture della rete formativa della stessa Università e come tale non avente diritto all’inclusione  tra gli accessi soprannumerari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11032/g">Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5783</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>OTTAVA  SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2543/2007<br />Registro Generale: 3747/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI DOMENICO NAPPI Presidente<br /> DIEGO SABATINO Ref., relatore<br />
CARLO BUONAURO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Settembre 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 3747/2007  proposto da: <b>CINQUEGRANI FABIO</b> rappresentato e difeso da: NARDONE ANTONIO PERONE LUCIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 276</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA SCIENT </b>  rappresentato e difeso da: CAMASSA MARIA PIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ,11 C/O AVV.RA STATO<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI NAPOLI &#8211; FEDERICO II</b> rappresentato e difeso da:CAMASSA MARIA PIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ,11 C/O AVV.RA STATO<br />
<b>RETTORE UNIVERS.STUDI NAPOLI”FEDERICO II” </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />provvedimento di diniego ammissione alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2006/2007;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA SCIENT  e UNIVERSITA&#8217; STUDI DI NAPOLI &#8211; FEDERICO II<br />
Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO<br /> Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Considerato che emerge dagli atti come il ricorrente sia stato escluso perché appartenente a strutture della rete formativa della stessa Università;<br />
Considerato che pertanto appare corretta la decisione di non includere lo stesso nell’ambito degli accessi soprannumerari</p>
<p>Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 24 Settembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL REFERENDARIO<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-9-2007-n-2543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/9/2007 n.2543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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