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	<title>24/8/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/8/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2015 n.3981</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-8-2015-n-3981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2015 n.3981</a></p>
<p>Pres. Virgilio, est. Bianchi N. 03981/2015REG.PROV.COLL. N. 03924/2014 REG.RIC. &#160; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2014, proposto da:&#160; Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-8-2015-n-3981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2015 n.3981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. Bianchi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03981/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 03924/2014 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Andrea Segato, con domicilio eletto presso Andrea Segato in Roma, Via Bradano, 26;&nbsp;<br />
contro<br />
Ikarus Pv 4 di Sella Bg Srl e Co Sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde N.2;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Ter n. 01699/2014, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti e obbligo di restituire gli incentivi percepiti in relazione all&#8217;impianto fotovoltaico denominato &#8220;Ti Automotive 1&#8243;sito nel Comune di Busalla (ge);<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ikarus Pv 4 di Sella Bg Srl e Co Sas;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Segato e Clarizia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
Nel settembre 2012 la Eternit Free 6 s.r.l., successivamente trasformata in Ikarus PV 6 di Sella BG a r. l. &amp; CO. S.a.s. (d’ora in poi solo Ikarus), presentava richiesta di accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. 5 maggio 2011, dichiarando quale data di entrata in esercizio del relativo impianto quella del 26 agosto 2012 .<br />
Nel successivo mese di novembre 2012, la Gestione dei Servizi Energetici Gse Spa (nel prosieguo solo GSE) riconosceva il beneficio richiesto.&nbsp;<br />
Sennonchè, con provvedimento del 10 giugno 2013, GSE annullava in autotutela il provvedimento di ammissione alla tariffa anzidetta, con richiesta di restituzione delle somme già erogate.<br />
Detto provvedimento si fondava su una interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett.c) del D.M. 5 maggio 2011, secondo cui l’impianto doveva ritenersi collegato in parallelo con il sistema elettrico, solo se il sistema di generazione fosse materialmente in funzione e producesse in concreto energia.&nbsp;<br />
Nella specie, viceversa, sarebbe emerso dalle verifiche che alla data dichiarata dall’impresa di entrata in esercizio dell’impianto (26 agosto 2012), questo non produceva materialmente energia, avendo cominciato a fornirla al sistema solo in data 19 settembre 2012.<br />
Pertanto, poiché per usufruire delle tariffe incentivanti del D.M. 5 maggio 2011 l’ultima data utile di entrata in esercizio dell’impianto nel senso sopra precisato (collegamento in parallelo, con produzione materiale di energia) era il 26 agosto 2011, il GSE dichiarava Ikarus decaduto dal beneficio in un primo tempo attribuito ed annullava in autotutela il relativo provvedimento concessorio.&nbsp;<br />
Ritenendo illegittima tale determinazione, in quanto basata su una erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 5 maggio 2011 disciplinante in via esclusiva la materia, Ikarus adiva il Tar del Lazio chiedendone l’annullamento.&nbsp;<br />
Si costituiva in giudizio il GSE sostenendo l’infondatezza del ricorso, in quanto dal complesso normativo che regola la materia, compresa la terminologia UNIPEDE, si sarebbe chiaramente evinto che il concetto di collegamento in parallelo implicava anche la materiale produzione di energia da parte dell’impianto e la fornitura della stessa alla rete, contrariamente a quanto nella specie avvenuto.<br />
Con la sentenza n. 1699/2014 il Tribunale adito accoglieva il ricorso e, per l’effetto,annullava il provvedimento in contestazione.<br />
Avverso detta pronuncia il GSE ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.<br />
Si è costituito in giudizio Ikarus chiedendo la reiezione del gravame, siccome privo di fondamento.<br />
Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Come esposto nella narrativa in fatto, l&#8217;odierna controversia attiene alla interpretazione da darsi all&#8217;art. 3, comma 1, lett. c ) del D.M. 5 maggio 2011, laddove definisce come “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”, la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate una serie di condizioni tra cui, per quanto qui interessa, il “collegamento in parallelo con il sistema elettrico”.<br />
Infatti, secondo il GSE odierno appellante il predetto collegamento si verificherebbe solo e soltanto “nel momento in cui vi è un afflusso di energia dall&#8217;impianto alla rete elettrica e viceversa” e, quindi, una produzione di energia in atto.<br />
Pertanto, “considerato che il 26 agosto 2012 era l&#8217;ultima data utile per poter usufruire delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia e visto che, dalle verifiche effettuate, l&#8217;impianto non era stato collegato in parallelo con il sistema elettrico quanto meno fino al 19 settembre 2012, veniva a mancare un presupposto essenziale per considerare l&#8217;impianto entrato tempestivamente in esercizio: da qui il provvedimento del GSE di cui alla nota…. impugnata con il ricorso di primo grado” .<br />
Secondo Ikarus, viceversa, il “collegamento in parallelo” di cui alla richiamata normativa, non implicherebbe necessariamente l&#8217;ulteriore circostanza del contestuale funzionamento dell&#8217;impianto con conseguente produzione materiale di energia.<br />
2. Con la sentenza appellata il primo giudice, aderendo alla tesi di Ikarus, ha accolto il ricorso da quest&#8217;ultimo proposto ed ha annullato il provvedimento del GSE sulla base delle seguenti sostanziali motivazioni:<br />
&#8211; che nella definizione di data di entrata in esercizio, contenuta nel D.M. 5 maggio 2011, “il primo requisito previsto, e cioè il collegamento in parallelo con la rete elettrica non contempla l&#8217;ulteriore condizione della produzione di energia a quel mome<br />
&#8211; che solo nel successivo D.M. 5 luglio 2012, relativo al Quinto Conto Energia, “la definizione di data di entrata in esercizio dell&#8217;impianto contempla il funzionamento”, ma tale definizione “riguarda evidentemente gli impianti entrati in esercizio succes<br />
&#8211; che la terminologia UNIPEDE, richiamata nel provvedimento impugnato in primo grado, non può essere utilizzata a supporto della tesi del GSE;<br />
&#8211; che Ikarus aveva prodotto la dichiarazione di conferma all&#8217;allacciamento sottoscritta anche dal tecnico incaricato dal Gestore di rete, dalla quale risultava che alla data del 26 agosto 2012 l’impianto doveva considerarsi a tutti gli effetti in tensione<br />
5. Con un unico ancorché articolato motivo il GSE contesta tutte le sopra riportate argomentazioni deducendo, nella sostanza, l&#8217;erroneità della gravata sentenza laddove ha ritenuto che “il collegamento in parallelo con la rete elettrica non contemplerebbe l&#8217;ulteriore condizione della produzione di energia”.<br />
Assume infatti, al riguardo, che:<br />
&#8211; in un impianto fotovoltaico “la connessione o collegamento in parallelo con il sistema elettrico costituisce…… il momento in cui vi è una continuità circuitale tra l&#8217;impianto di produzione e l&#8217;impianto di rete, ovvero il momento in cui l&#8217;impianto si ved<br />
&#8211; “se un impianto fotovoltaico è collegato in parallelo alla rete, ovvero se esiste una continuità circuitale posta in essere dal collegamento….. allora l&#8217;impianto, per sua stessa natura, non può non scambiare energia con la rete, sia in prelievo……. sia i<br />
&#8211; “risulta, quindi,evidente che non sussiste alcuna distinzione tra funzionamento in parallelo e collegamento in parallelo ed è da escludersi pertanto il caso di un impianto fotovoltaico collegato in parallelo con la rete, ma non funzionante”;<br />
&#8211; “tutti i decreti emanati in attuazione dell&#8217;art. 7 del D.lgs 387/2003, individuano nell&#8217;entrata in esercizio dell&#8217;impianto, ovvero nella data in cui l’impianto funziona e scambia energia con la rete per effetto del suo collegamento in parallelo, il mome<br />
Aggiunge, poi, l&#8217;appellante che “quanto sopra esposto circa la corretta interpretazione del concetto di….. collegamento in parallelo non risulta in alcun modo smentito dal fatto, evidenziato dal Primo Giudice, che solo la definizione….. contenuta nel D.M. 5 luglio 2012 contemplerebbe il funzionamento cioè l&#8217;immissione in rete di energia (e non solo il collegamento dell&#8217;impianto in parallelo con la rete)” in quanto la diversa formulazione della definizione di data di entrata in esercizio quale “data in cui si effettua il primo funzionamento dell&#8217;impianto in parallelo con il sistema elettrico comunicata dal Gestore di Rete e dallo stesso registrata in GAUDI” deriverebbe “semplicemente dal fatto che con il D.M. 5 luglio 2012, il legislatore ha inteso ribadire quali siano gli adempimenti posti in capo al Gestore di Rete all&#8217;atto dell&#8217;attivazione della connessione alla rete dell&#8217;impianto”, adempimenti che sarebbero stati “puntualmente definiti dalla disciplina recante le modalità procedurali e le condizioni economiche per l&#8217;erogazione da parte dei Gestori di Rete del servizio di connessione…” .<br />
Precisa, inoltre, che “la definizione di collegamento in parallelo contenuta nel documento UNIPEDE, richiamato nel provvedimento….. annullato dalla sentenza appellata, si applica senz&#8217;altro anche agli impianti fotovoltaici” e che “le verifiche che compie il Gestore di Rete, attestate dai verbali di attivazione sottoscritti dai tecnici incaricati, non risultano esaustive ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico nel senso sopra chiarito….”.<br />
Conclude, quindi, ribadendo che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela per cui è causa, sul presupposto che la definizione di “entrata in esercizio” di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011, non preveda espressamente che l&#8217;impianto, oltre ad essere collegato in parallelo, debba essere anche in esercizio e produrre quindi materialmente energia alla data ultima normativamente prefissata del 26 agosto 2012.<br />
4. La doglianza non può essere condivisa.<br />
5. Ed invero, osserva il collegio come l&#8217;art. 3 , comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011, la cui esatta interpretazione costituisce l&#8217;oggetto dell&#8217;odierna controversia, espressamente stabilisca che la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico “è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:&nbsp;<br />
c1) l&#8217;impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;&nbsp;<br />
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell&#8217;energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;&nbsp;<br />
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell&#8217;accesso alle reti”.<br />
La disposizione quindi, in tutta evidenza, non fa alcun riferimento alla necessità che l&#8217;impianto, oltre ad essere collegato alla rete elettrica, debba anche essere contestualmente in funzione e produrre materialmente energia.<br />
Né, peraltro, alcuna diversa statuizione è rinvenibile nelle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011” le quali, viceversa, confermano che l&#8217;impianto “in esercizio: è l&#8217;impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico, in cui sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell&#8217;energia elettrica prodotta e scambiata o ceduta con la rete e per il quale risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell&#8217;accesso alle reti”.<br />
A ciò aggiungasi che nelle predette “Regole applicative” del D.M. 5 maggio 2011 si afferma testualmente che “il GSE verifica queste informazioni dai verbali di attivazione dei gruppi di misura, rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente”.<br />
E come risulta anche dal relativo modulo predisposto dall&#8217;Enel, il verbale di attivazione è un “verbale di intervento su un gruppo di misura MT di connessione alla rete” idoneo ad attestare solo ed esclusivamente il collegamento alla rete elettrica, e non la materiale produzione di energia e la sua immissione in rete.<br />
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha osservato al riguardo che “appare evidente che alla lettera c1) la norma prevede che l’impianto sia collegato in parallelo alla rete, che sia cioè collegato in maniera tale da consentire lo scambio dell’energia prodotta; non prevede l’ulteriore requisito della produzione in quel momento dell’energia elettrica”.&nbsp;<br />
Né può accedersi alla tesi dell&#8217;appellante secondo cui il successivo D.M. 5 luglio 2012, relativo al Quinto Conto Energia, avrebbe “inteso ribadire in continuità con quanto previsto dalla regolazione vigente già nel periodo di applicazione del D.M. 5 maggio 2011……… quali siano gli adempimenti posti in capo al Gestore di Rete all&#8217;atto dell&#8217;attivazione della connessione alla rete dell&#8217;impianto”.<br />
Infatti, come risulta dal dato testuale, in tutti i precedenti decreti ministeriali emanati in attuazione dell&#8217;art. 7 del D.lgs n. 387/2003 (DD.MM 19 febbraio 2007 , 6 agosto 2010, 5 maggio 2011) l&#8217;entrata in esercizio dell&#8217;impianto è rapportata unicamente alla prima data utile in cui lo stesso “è collegato il parallelo con il sistema elettrico”, senza ulteriori specificazioni e, tanto meno, prescrizioni.<br />
Ne consegue che l’ulteriore condizione prescritta per la prima volta dal D.M. 5 luglio 2012, secondo cui l&#8217;impianto non solo deve essere collegato in parallelo ma deve altresì funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete, non può ragionevolmente essere intesa come una semplice ripetizione di quanto già in pregresso statuito dai richiamati decreti, bensì come una nuova ed autonoma prescrizione relativa al Quinto Conto Energia applicabile quindi, come tale, ai soli impianti che beneficiano delle relative tariffe incentivanti.<br />
Così del tutto correttamente il primo giudice ha osservato che “l’accesso alle tariffe incentivanti del quarto conto energia è disciplinato in maniera esaustiva dal D.M. 5 maggio 2011, il quale contiene anche la definizione di data di entrata in esercizio dell’impianto; definizione nella quale il primo requisito previsto, e cioè il collegamento in parallelo con la rete elettrica non contempla l’ulteriore condizione della produzione di energia a quel momento (ed eventualmente in quale misura); solo nel D.M. successivo 5 luglio 2012, relativo al quinto conto energia, la definizione di data di entrata in esercizio dell’impianto contempla il funzionamento: ma la disciplina è completamente diversa dal citato art. 3 del D.M. 5 maggio 2011, in quanto testualmente recita: “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico: è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDI (sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti, il quale consente agli operatori di comunicare per via telematica tutti i dati anagrafici e tecnici degli impianti e delle unità produttive); ma tale definizione riguarda evidentemente gli impianti entrati in esercizio successivamente al 26 agosto 2012 e per i quali sono previste le tariffe incentivanti del quinto conto energia; verosimilmente il legislatore secondario si è reso successivamente conto dell’inadeguatezza della disciplina precedente a ricomprendere nel concetto di data di entrata in esercizio anche il primo funzionamento e la contestuale produzione di energia elettrica.&nbsp;<br />
Stesso discorso vale per gli altri decreti ministeriali citati dalla resistente, che peraltro sono anche anteriori al D.M. qui applicabili”.<br />
Ed altrettanto correttamente il medesimo giudice ha altresì osservato, al riguardo, che “Neanche la terminologia UNIPEDE soccorre alla tesi di parte resistente: in primo luogo perché come detto, il quarto conto contiene una sua autonoma ed esaustiva disciplina; in secondo luogo perché il documento tecnico in questione non riguarda gli impianti fotovoltaici; in terzo luogo perché il documento si riferisce al “primo parallelo con la rete” che non contiene l’espressione “collegamento” ma si riferisce appunto al primo “funzionamento” in parallelo; non si dice affatto, cioè, che il primo collegamento in parallelo deve necessariamente coincidere con il primo funzionamento in parallelo, essendo all’evidenza due concetti chiaramente distinti”.<br />
6. Per quanto sopra esposto il ricorso si appalesa privo di fondamento e, come tale, da respingere.<br />
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il GSE appellante al pagamento in favore dell’appellato Ikarus al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/08/2015<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-8-2015-n-3981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2015 n.3981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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