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	<title>24/8/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/8/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.980</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-980/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.980</a></p>
<p>Presidente Balucani – Est. Malanetto Cooperativa Senza Frontiere S.C.S. (avv.ti Gili, Alba) c. ASL To 1 (avv.ti Scaparone, Picco) e Cooperativa Sanabil S.C.S.(avv. Carozzo) sul risarcimento in caso di annullamento della revoca di aggiudicazione in presenza di annullamento di contratto per violazioni di capitolato 1. – Contratti P.A. – Appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-980/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-980/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.980</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Balucani – Est. Malanetto<br /> Cooperativa Senza Frontiere S.C.S. (avv.ti Gili, Alba) c. ASL To 1 (avv.ti Scaparone, Picco) e Cooperativa Sanabil S.C.S.(avv. Carozzo)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento in caso di annullamento della revoca di aggiudicazione in presenza di annullamento di contratto per violazioni di capitolato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti P.A. – Appalto di servizi – Annullamento revoca aggiudicazione – Nuove gare indette successivamente – Illegittimità derivata.	</p>
<p>2. &#8211; Contratti P.A. – Appalto di servizi – Illegittimità revoca aggiudicazione – Effetti in caso di contratto annullato per violazioni di capitolato – Risarcimento – Esclusione ad eccezione del periodo intercorrente tra annullamento revoca e annullamento contratto.	</p>
<p>3. &#8211; Contratti P.A. – Appalto di servizi – Risarcimento danni – Utile di impresa – Calcolo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Sono illegittimi per illegittimità derivata le nuove gare indette per l’affidamento degli stessi servizi relativamente ai quali è stata annullata la revoca dell’aggiudicazione a favore dell’aggiudicataria.	</p>
<p>2. – L’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione non ha effetto sulla risoluzione del contratto disposta per inadempimenti a prescrizioni di capitolato e pertanto non permette di accogliere la domanda di risarcimento danni, se non per il periodo intercorrente tra l’illegittima revoca e l’annullamento del contratto.	</p>
<p>3. – Il mancato utile può essere calcolato alla luce di quanto mensilmente in media ricavato dal servizio, dedotti i costi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20160_20160.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a></p>
<p>Presidente Balucani – Est. Malanetto Medigas Italia srl (avv.ti Gariboldi, Tizian) c. ASL Verbano Cusio Ossola (avv.ti Scaparone, Picco) e Crio Salento srl (avv.ti Coscia, Chiosso) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più basso nel caso in cui tutte le offerte non siano conformi a capitolato per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Balucani – Est. Malanetto<br /> Medigas Italia srl (avv.ti Gariboldi, Tizian) c. ASL Verbano Cusio Ossola (avv.ti Scaparone, Picco) e Crio Salento srl (avv.ti Coscia, Chiosso)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più basso nel caso in cui tutte le offerte non siano conformi a capitolato per quanto riguarda i requisiti tecnici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto di servizi – Aggiudicazione al prezzo più basso – Offerte dei concorrenti non rispondenti ai requisiti di capitolato – Aggiudicazione all’offerta con prezzo più basso – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di aggiudicazione al prezzo più basso, qualora le offerte di tutti i concorrenti si discostino significativamente dal punto di vista tecnico da quanto richiesto dal capitolato di gara, rendendo impossibile un confronto omogeneo, l’Amministrazione non può aggiudicare la gara al concorrente che ha offerto il prezzo più basso ma deve ribadire la gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20161_20161.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione impianto di illuminazione e adeguamento barriere di sicurezza dell&#8217;Autostrada tangenziale ovest di Milano”, se in esito all’originaria valutazione delle offerte (tecnica, tempi ed economica) ed alla collocazione al primo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione impianto di illuminazione e adeguamento barriere di sicurezza dell&#8217;Autostrada tangenziale ovest di Milano”, se in esito all’originaria valutazione delle offerte (tecnica, tempi ed economica) ed alla collocazione al primo posto della società ricorrente, la stazione appaltante ha avviato un sub procedimento di verifica di anomalia, formulando – con specifico riferimento alle barriere – alcune richieste di trasmissione documentale esclusivamente riferite ai rapporti di crash test e la verifica condotta dalla stazione appaltante sulla documentazione acquisita si è conclusa con l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, motivato sulla mancata produzione del rapporto scritto da parte di progettista qualificato, previsto dalla regola UNI 1317, da tale omissione assumendosi che “le barriere in questione non rispondono alle specifiche tecniche richieste”; tuttavia la disposizione del capitolato speciale di appalto prevedeva, a pena di esclusione, la prestazione in sede di gara di una dichiarazione di impegno a presentare, “su richiesta” ed entro il termine di sette giorni, i certificati di omologazione delle barriere ovvero, in mancanza, i rapporti di crash test ”, dovendosi concludere che la prevista comminatoria di esclusione va riferita sia all’omessa prestazione di tale dichiarazione di impegno in sede di proposizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, sia alla mancata produzione della documentazione richiesta, in sede di verifica, dalla Commissione o dall’Amministrazione; che il rapporto scritto del progettista qualificato, la cui mancanza ha determinato l’impugnata esclusione, non è stato invece oggetto di una specifica richiesta di acquisizione da parte della commissione giudicatrice, ciò parendo in contrasto con il principio di derivazione comunitaria (art. 55 della direttiva 2004/18), fedelmente recepito nella legislazione nazionale, secondo cui la stazione appaltante è tenuta, prima di poter respingere l’offerta sottoposta a verifica, a richiedere per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione, e ciò con specifico riguardo, tra l’altro, alle specifiche tecniche adottate per eseguire i lavori; che la giurisprudenza comunitaria sul punto ha osservato come “l’esistenza di un dibattito effettivo in contraddittorio, situato in un momento utile nella procedura di esame delle offerte, tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente, affinché quest&#8217;ultimo possa provare la serietà della sua offerta, costituisce un requisito fondamentale della Direttiva 2004/18, al fine di evitare l’arbitrio dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e garantire una sana concorrenza tra le imprese”; che in difetto di una diversa e più precisa specificazione delle condotte di gara assoggettate alla comminatoria di esclusione – specificazione imposta dal principio del clare loqui – la verifica del rispetto delle normative tecniche richiamate da bando; che, impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante, ogni definitiva determinazione circa la conformità o meno dell’offerta della società ricorrente al progetto posto a base di gara è da rimettere all’effettiva rispondenza delle barriere offerte – legittimamente modificate, nel caso di specie, “al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato speciale” – agli standard qualitativi, da comprovarsi mediante la valutazione degli elaborati previsti dalla normativa tecnica, ma specificamente individuati e richiesti dalla stazione appaltante nel rispetto del principio del contraddittorio previsto dalla legge. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01177/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01863/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Car Segnaletica Stradale s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto in Milano, Corso XXII Marzo, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Milano Serravalle &#8211; Milano Tangenziali S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, 23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 13 giugno 2012, con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione impianto di illuminazione e adeguamento barriere di sicurezza dell&#8217;Autostrada tangenziale ovest di Milano”; dei verbali della commissione richiamati nel provvedimento di esclusione; del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, nella parte e nei limiti oggetto di censura nei motivi di ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Milano Serravalle &#8211; Milano Tangenziali S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che risulta incontroverso, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo:<br />	<br />
a) che in esito all’originaria valutazione delle offerte (tecnica, tempi ed economica) ed alla collocazione al primo posto della società ricorrente, la stazione appaltante ha avviato un sub procedimento di verifica di anomalia, formulando – con specifico riferimento alle barriere – alcune richieste di trasmissione documentale esclusivamente riferite ai rapporti di crash test (cfr. nota del 10.10.2011; richiesta di integrazione del 27.10.2011; rettifica del 28.10.2011);<br />	<br />
b) che la stazione appaltante ha riscontrato l’adempimento della società ricorrente alle richieste di produzione documentale (cfr. pag. 5 del verbale n. 12);<br />	<br />
c) che la verifica condotta dalla stazione appaltante sulla documentazione acquisita si è conclusa con l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, motivato sulla mancata produzione del rapporto scritto da parte di progettista qualificato, previsto dalla regola UNI 1317, da tale omissione assumendosi che “le barriere in questione (offerte dalla società ricorrente, ndr)…non rispondono alle specifiche tecniche richieste”;<br />	<br />
Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che la disposizione di cui all’art. 23 del capitolato speciale di appalto ha previsto, a pena di esclusione, la prestazione in sede di gara di una dichiarazione di impegno a presentare, “su richiesta della commissione giudicatrice o dell’ente appaltante<br />
&#8211; che la medesima disposizione non è preclusiva della facoltà di richiedere qualsiasi documentazione attinente al rispetto della specifica normativa tecnica ivi richiamata, ciò risultando provato dalla significazione, operata dalla stazione appaltante nel<br />
&#8211; che il rapporto scritto del progettista qualificato, la cui mancanza ha determinato l’impugnata esclusione, non è stato invece oggetto di una specifica richiesta di acquisizione da parte della commissione giudicatrice, ciò parendo in contrasto con il pr<br />
&#8211; che tale principio risulta valorizzato dalla giurisprudenza comunitaria, che sul punto ha osservato come “l’esistenza di un dibattito effettivo in contraddittorio, situato in un momento utile nella procedura di esame delle offerte, tra l’amministrazione<br />
&#8211; che non appare sufficientemente provata la difformità, opposta dalla stazione appaltante, dell’offerta tecnica della società ricorrente dal progetto posto a base di gara, risultando, al contrario, che tale offerta è stata ammessa e valutata con l’attrib<br />
&#8211; che in difetto di una diversa e più precisa specificazione delle condotte di gara assoggettate alla comminatoria di esclusione – specificazione imposta dal principio del clare loqui – la verifica del rispetto delle normative tecniche richiamate dal cita<br />
a) “l’impresa aggiudicataria, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunque presentare al responsabile del procedimento il certificato di omologazione, o la certificazione completa delle prove di impatto dal vero (crash test eseguita presso uno degli istituti autorizzati) secondo UNI EN 1317 e quant’altro richiesto dalla circolare del MIT prot. N° 104862 del 15.11.2007”, inoltre espressamente prevedendosi, ai fini dell’affidamento, l’attribuzione di un carattere “vincolante” al superamento delle prove da urto disciplinate dalla citata normativa tecnica, quest’ultima avente una funzione unificante, sul piano della verifica qualitativa, di tutte le possibili e diverse caratteristiche dei prodotti offerti;<br />	<br />
b) “la direzione dei lavori procederà all’attenta, puntuale ed approfondita verifica della certificazione rilasciata dall’istituto autorizzato, relativa al crash test, in conformità alla EN 1317 parti 1-2-3-4, come previsto all’art. 8, secondo capoverso, del D.M. 21.6.04”, non potendo ritenersi preclusa, nell’ambito di tali adempimenti, l’ulteriore verifica circa l’ammissibilità delle modifiche apportate alle barriere;<br />	<br />
&#8211; che, impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante, ogni definitiva determinazione circa la conformità o meno dell’offerta della società ricorrente al progetto posto a base di gara è da rimettere all’effettiva rispondenza	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />
accoglie la domanda di sospensione cautelare.<br />	<br />
Riserva di fissare l’udienza di discussione del merito con separato decreto.<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mauro Gatti, Presidente FF<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1176/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1176</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave lacuale “Roma”, nonchè la comunicazione all’AVCP per omessa comunicazione di condanne; indipendentemente dalla falsità, irregolarità o incompletezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1176/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave lacuale “Roma”, nonchè la comunicazione all’AVCP per omessa comunicazione di condanne; indipendentemente dalla falsità, irregolarità o incompletezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ricorrente in merito all’assenza di condanne passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ed impregiudicato il principio di autoresponsabilità del dichiarante, appare incontroverso il mancato possesso del requisito di ordine generale prescritto dalla legge e previsto da una puntuale previsione del bando di gara; inoltre, risulta pacifica l’inerenza alla moralità professionale dei reati accertati in sede di verifica, apprezzamento rientrante nelle prerogative di controllo della stazione appaltante, mentre l’opinione del ricorrente di “non ritenere di dover dichiarare qualcosa di specifico in quanto non consapevole dell’irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del maturarsi dell’estinzione del reato” conferma l’insussistenza di un’ignoranza inevitabile. Infine, né la difformità della dichiarazione dal vero ne’ la sua incompletezza possono essere sanate, nello specifico caso esaminato, ricorrendo alla categoria del falso innocuo. La violazione poi accertata dalla stazione appaltante imponeva come atto dovuto la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01176/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01861/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cantieri Navali Megaride soc. coop.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andreina Esposito, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;<br />	<br />
<b>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Vemai Industria s.r.l.</b>, non costituita in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 16.5.2012, con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave “Roma”, nonchè di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresa la comunicazione all’AVCP del 13.6.2012;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Gestione navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che indipendentemente dalla falsità, irregolarità o incompletezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ricorrente in merito all’assenza di condanne passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e<br />
&#8211; che risulta, altresì, pacifica l’inerenza alla moralità professionale dei reati accertati in sede di verifica, apprezzamento rientrante nelle prerogative di controllo della stazione appaltante (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2<br />
&#8211; che la circostanza di “non ritenere di dover dichiarare qualcosa di specifico in quanto non consapevole dell’irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del maturarsi dell’estinzione del reato” (cfr. pag. 5 del ricorso) conferma l’insussistenza di un<br />
&#8211; che la violazione accertata dalla stazione appaltante imponeva come atto dovuto la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (cfr., Consiglio di Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8)	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />
respinge la domanda di sospensione cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mauro Gatti, Presidente FF<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1164/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1164/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1164</a></p>
<p>Non va accolta la domanda cautelare, proposta da un Comune, avverso il provvedimento Ministeriale a firma del dirigente dell&#8217;Ufficio scolastico, con cui è stata decretata la soppressione della classe prima presso una scuola secondaria di I grado. L’impugnata determinazione dell’amministrazione scolastica (che ha soppresso la classe prima e istituito una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1164/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1164/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta la domanda cautelare, proposta da un Comune, avverso il provvedimento Ministeriale a firma del dirigente dell&#8217;Ufficio scolastico, con cui è stata decretata la soppressione della classe prima presso una scuola secondaria di I grado. L’impugnata determinazione dell’amministrazione scolastica (che ha soppresso la classe prima e istituito una pluriclasse per l’anno scolastico 2012/2013) ha fatto corretta applicazione delle esplicite prescrizioni contenute nel D.P.R. 20/03/2009 n. 81 (norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112), alla cui stregua, con riguardo all’istruzione secondaria di primo grado: “possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni … comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche” (art. 11, comma 3); “nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte” (art. 11, comma 4); RITENUTO che la sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009 (nonché quella 147/2012) non valga a supportare la tesi secondo cui il suddetto regolamento sarebbe illegittimo (o automaticamente caducato, come sembrerebbero ritenere i ricorrenti), in quanto emanato dallo Stato in materia di competenza concorrente e non esclusiva; infatti, occorre osservare che la sentenza n. 200/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, limitatamente alle lettere f bis) e f ter) del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, attesa la loro diretta incidenza su ambiti di specifica competenza regionale; tuttavia, le prescrizioni regolamentari sopra citate non attengono, invero, alla materia del “dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, bensì alla fissazione dei criteri di formazione delle classi, nel quadro della definizione di standard uniformi di fruizione delle prestazioni formative applicabili sull’intero territorio nazionale; che, quindi, il titolo di legittimazione dello Stato ad intervenire sul punto è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01164/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01786/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>COMUNE DI MADESIMO, COMUNE DI CAMPODOLCINO, FEDERICA BRESCIANI, MILENA LEVI, LIVIA VANOSSI, SILVANA GUANELLA, CRISTIANA BUTTI, LAURA SCARAMELLA, CINZIA SALA, CORRADO SKOCIR</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Paola Brambilla, Alessia Bonasio, con domicilio eletto presso l’avv.to Paola Brambilla in Milano 3, piazza Bertarelli n. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA &#8211; UFFICIO XX &#8211; AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO &#8211; ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. n. 4290 del 3 maggio 2012, a firma del dirigente dell&#8217;U.S.R. per la LOMBARDIA &#8211; ufficio XX – SONDRIO, reso noto con comunicazione prot. n.1721 del 9 maggio 2012 dal dirigente dell&#8217;istituto comprensivo G. GA<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il COLLEGIO,<br />	<br />
RITENUTO che l’impugnata determinazione dell’amministrazione scolastica (che ha soppresso la classe prima e istituito una pluriclasse per l’anno scolastico 2012/2013) abbia fatto corretta applicazione delle esplicite prescrizioni contenute nel d.P.R. 20/03/2009 n. 81 (recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112), alla cui stregua, con riguardo all’istruzione secondaria di primo grado: “possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni … comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche” (art. 11, comma 3); “nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte” (art. 11, comma 4);<br />	<br />
RITENUTO che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009 (nonché quella successiva n. 147/2012) non valga a supportare la tesi secondo cui il suddetto regolamento sarebbe illegittimo (o automaticamente caducato, come sembrerebbero ritenere i ricorrenti), in quanto emanato dallo Stato in materia di competenza concorrente e non esclusiva; che, infatti, occorre osservare che la sentenza n. 200/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, limitatamente alle lettere f bis) e f ter) del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, attesa la loro diretta incidenza su ambiti di specifica competenza regionale; che, tuttavia, le prescrizioni regolamentari sopra citate non attengono, invero, alla materia del “dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, bensì alla fissazione dei criteri di formazione delle classi, nel quadro della definizione di standard uniformi di fruizione delle prestazioni formative applicabili sull’intero territorio nazionale; che, quindi, il titolo di legittimazione dello Stato ad intervenire sul punto è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />
RESPINGE la domanda cautelare.<br />	<br />
COMPENSA interamente tra le parti il pagamento delle spese della presente fase cautelare, attesa la novità della questione e la estrema delicatezza degli interessi implicati nella vicenda.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mauro Gatti, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1164/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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