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	<title>24/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1229/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1229</a></p>
<p>Pres. Adamo &#8211; Est. Adamo Istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie (Avv.ti G. Bavaro e O. Musco)/ Comune di Barletta; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate di Trani (Avv. St.) sull&#8217;idoneità dell&#8217;istanza di rateizzazione del pagamento, ottenuta e adempiuta alle scadenze, a dimostrare la sussistenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1229/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1229/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo  &#8211; Est. Adamo <br /> Istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie (Avv.ti G. Bavaro e O. Musco)/ Comune di Barletta; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate di Trani (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;idoneità dell&#8217;istanza di rateizzazione del pagamento, ottenuta e adempiuta alle scadenze, a dimostrare la sussistenza del requisito di regolarità fiscale e/o contributiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Ammissione – Requisiti  – Correttezza contributiva e fiscale -Rateizzazione prima della presentazione della domanda di partecipazione – Adempimento – Esclusione – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di dichiarazione di regolarità nel versamento di imposte e tasse, è illegittima l’esclusione &#8211; per mancanza del requisito di cui all’articolo 38, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 &#8211;  della ditta che, prima della presentazione della domanda di partecipazione, abbia chiesto e ottenuto il beneficio della rateizzazione del pagamento di due cartelle esattoriali relative a differenti e risalenti periodi di imposta (costituenti, quindi, violazioni tributarie accertate), adempiendo poi alle scadenze. Infatti, i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Pertanto, tale finzione giuridica può valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2068 del 2009, proposto </p>
<p>dall’istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Onofrio Musco, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Barletta; 	</p>
<p>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate di Trani, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Vegapol S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione della Commissione di gara di esclusione della ditta ricorrente dalla gara pubblica indetta dal Comune di Barletta, per l’affidamento del servizio di “Vigilanza immobili comunali per un anno”; <br />	<br />
&#8211; della nota comunale prot. n. 65012 del 7.10.2009 di comunicazione alla ricorrente dell’intervenuta “denuncia all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici&#8221;; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate di Trani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Gabriele Bavaro;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’Istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Barletta, per l’affidamento del servizio di “Vigilanza immobili comunali per un anno”, di cui è risultata aggiudicataria la Vegapol S.r.l. (determinazione dirigenziale n. 1307 del 4 giugno 2009).<br />	<br />
Nel corso dell’esame delle offerte la commissione di gara escludeva la Metronotte Città di Bisceglie e con nota prot. n. 65012 del 7 ottobre 2009 comunicava alla medesima di aver inoltrato “denuncia all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici&#8221;.<br />	<br />
Il detto istituto di vigilanza impugna i suddetti atti ritenendoli viziati sia sotto svariati profili di eccesso di potere sia per violazione di legge; in particolare reputa l’azione amministrativa in contrasto con il punto III.2.1, lettera e), del bando.<br />	<br />
La commissione aveva escluso la ricorrente perché priva del requisito di cui all’articolo 38, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in ragione del mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative ai periodi d’imposta 2003-2004 (costituenti quindi violazioni tributarie definitivamente accertate).<br />	<br />
L’istante però segnalava sia nel procedimento sia più tardi in questa sede di aver chiesto, in data 9 luglio 2008, e di aver ottenuto, in data 12 settembre 2008 (prima della domanda di partecipazione alla selezione, presentata il 19 settembre 2008), il beneficio della rateizzazione del pagamento, adempiendo poi alle scadenze. Tali circostanze, in effetti non puntualmente evidenziate da EQUITALIA per il tramite dell’Agenzia delle Entrate di Trani, sono attestate dalla documentazione della costituita Amministrazione delle finanze del 9 febbraio 2011.<br />	<br />
La ricorrente ha di conseguenza dimostrato la formale concessione della dilazione di pagamento.<br />	<br />
Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Nella fattispecie concreta perciò tale finzione giuridica può valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa. La correttezza fiscale appunto deve ritenersi storicamente ed attualmente esistente al momento della partecipazione alla gara e all’epoca anche verificabile (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 12 giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917).<br />	<br />
In conclusione, seguendo il ragionamento sviluppato nella sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 845 (in relazione ad un caso in cui invero la dilazione era effettivamente tardiva), non può essere posta in dubbio la veridicità della dichiarazione di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, resa dalla società ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta, né sostanzialmente la sussistenza del requisito di regolarità.<br />	<br />
A ciò consegue l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna, con vincolo solidale, il Comune di Barletta e il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più CU, CPI e IVA, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1229/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1230/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1230</a></p>
<p>Giuseppina Adamo – Presidente f.f. ed Estensore. sulla giurisdizione amministrativa riguardo ai giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, compresa la decadenza Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Concessione di pubblico servizio – Rapporto – Vicende – Giudizi – Giurisdizione esclusiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1230/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-8-2011-n-1230/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2011 n.1230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo – Presidente f.f. ed Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa riguardo ai giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, compresa la decadenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Concessione di pubblico servizio – Rapporto – Vicende – Giudizi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, compresa la decadenza, non estesi a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell&#8217;art. 133 comma 1 lett. c), d. lg. 2 luglio 2010 n. 104.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01230/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01138/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2010, proposto dalla </p>
<p><b>Tributi Italia S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Cardanobile, Luca R. Perfetti e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Roppo, 2/A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Foggia</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi d&#8217;Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti del 18 dicembre 2009, prot. 0116010, pervenuto alla ricorrente in pari data, mediante il quale il Comune di Foggia ha inteso pronunciare la decadenza dell&#8217;odierna ricorrente dalla gestione del servizi di accertamento, liquidazione e riscossione del COSAP, di cui al contratto del 23 maggio 2003, rep. n. 8001, e del servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per affissioni dirette da parte dei privati, di cui al contratto del 6 aprile 2006, rep. n. 8724;<br />	<br />
&#8211; della delibera di Giunta comunale del 31 dicembre 2009, n. 328, mai comunicata alla ricorrente, mediante la quale il Comune di Foggia ha revocato la precedente delibera n. 101/2009 di proroga dell&#8217;affidamento del servizio “per il tempo necessario all&#8217;es<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto alla ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Piero Cardanobile e Michele Barbato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La Tributi Italia S.p.a., società di riscossione delle entrate, cancellata il 9 dicembre 2009 dall&#8217;Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui all&#8217;art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e attualmente in amministrazione straordinaria, ha contestato in via straordinaria gli atti con i quali il Comune di Foggia ha inteso porre fine ai rapporti con la concessionaria.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;opposizione dell&#8217;Amministrazione municipale il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale, con la costituzione anche del Comune.<br />	<br />
In particolare vengono impugnati i seguenti atti:<br />	<br />
&#8211; a) il provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti del 18 dicembre 2009, prot. 0116010, con cui è stata dichiarata la decadenza della Tributi Italia dalla gestione dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione del COSAP, di cu<br />
&#8211; b) la delibera 31 dicembre 2009, n. 328, mediante la quale Giunta comunale ha revocato la precedente delibera n. 101/2009 di proroga dell&#8217;affidamento del servizio “per il tempo necessario all&#8217;espletamento della gara”, in ragione dell’intervenuta decaden<br />
La società denuncia che gli atti gravati si pongano in contrasto con l&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (perché la cancellazione dall&#8217;albo è stata sospesa dall&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato 24 febbraio 2010 n. 916) e con l&#8217;articolo 3, comma terzo, del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40.<br />	<br />
Tale norma prevede: &#8220;3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell&#8217;articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. L&#8217;ammissione alle procedure, fino all&#8217;esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall&#8217;albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall&#8217;albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997…”. <br />	<br />
Innanzi tutto, per quanto riguarda la giurisdizione, è sufficiente ricordare che i giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, compresa la decadenza, non estesi a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, lett. c), del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (come già in base all’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall&#8217;art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla dichiarazione d&#8217;illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004) (Cass. civ., Sez. un., n. 8094/2007; n. 27336/2008; Cons. Stato, V, n. 5165/2003; n. 7214/2010). <br />	<br />
Nel merito, in relazione al preteso contrasto con l&#8217;articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è da osservare che il provvedimento di cancellazione si è ormai consolidato a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio, II, 27 gennaio 2010 n. 1009 e della pronuncia del Consiglio di Stato, IV, 9 dicembre 2010 n. 8687, venendo meno ogni effetto di eventuali precedenti misure cautelari, per cui il motivo si rivela per questo aspetto infondato.<br />	<br />
Diversamente dev’essere valutata la censura che poggia sul disposto del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40. La norma è da interpretare nel senso sostenuto dalla Tributi Italia ed è senza dubbio soggettivamente applicabile alla società.<br />	<br />
Oggettivamente però la disposizione può comportare l&#8217;accoglimento del ricorso solo con riferimento all’atto sub a), laddove dichiara la decadenza della Tributi Italia dalla gestione dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione del COSAP, di cui al contratto del 23 maggio 2003, rep. n. 8001, perché la declaratoria si fonda esclusivamente sull’avvenuta cancellazione dall&#8217;albo dei gestori della riscossione.<br />	<br />
La norma invece non influenza la sorte del contratto del 6 aprile 2006, rep. n. 8724, disciplinante il servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per affissioni dirette da parte dei privati, che, citato nella medesima determinazione dirigenziale 18 dicembre 2009 prot. 0116010, era stato già risolto in base ad una clausola risolutiva espressa contenuta nell&#8217;atto convenzionale (a seguito dell&#8217;apposita istanza dell&#8217;Amministrazione), come emerge sia dalla stessa determina dirigenziale sia dalla relazione allegata alla delibera di Giunta 31 dicembre 2009, n. 328.<br />	<br />
Il provvedimento sub b) (delibera 31 dicembre 2009, n. 328) è motivato invece in relazione alle gravi inadempienze della concessionaria, come segnalato nella relazione facente parte integrante dell&#8217;atto collegiale, inadempienze che la medesima non ha in questa sede contestato.<br />	<br />
Ciò comporta che il predetto atto del 18 dicembre 2009 rientri nel novero de &#8220;le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall&#8217;albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997&#8221;, le quali sono &#8220;comunque fatte salve” dal medesimo articolo 3 del decreto legge n. 40/2010.<br />	<br />
In conclusione il ricorso dev’essere parzialmente accolto, venendo meno la disdetta del Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti del 18 dicembre 2009, prot. 0116010, nella parte relativa ai servizi di accertamento, liquidazione e riscossione del COSAP, di cui al contratto del 23 maggio 2003, rep. n. 8001.<br />	<br />
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria essa si esaurisce in una clausola di stile sulla quale non è dato pronunciarsi.<br />	<br />
Dato l&#8217;esito del giudizio, si ritengono sussistenti i motivi che giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie come da motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2011</p>
<p align=justify>
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		<title>Tribunale Arbitrale dello Sport &#8211; Lodo arbitrale &#8211; 24/8/2011 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente M. Bernasconi Albert Subirats (Avv. H.L. Jacobs) c/ Fédération Internationale de Natation (Avv. J. P. Morand) Per visualizzare il testo del documento clicca qui</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente M. Bernasconi<br /> Albert Subirats (Avv. H.L. Jacobs) c/ Fédération Internationale de Natation (Avv. J. P. Morand)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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