<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24/8/2009 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-8-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-8-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>24/8/2009 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-8-2009/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1399</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, est. Massari Dalmine S.p.a. (Avv.ti S. Grassi e G. Tanzarella) c. Ministero della Salute (Avv.Stato)e altri sulla necessità del concerto tra le Amministrazioni e della previa approvazione del piano di caratterizzazione ai fini della approvazione di interventi di messa in sicurezza d&#8217;emergenza e sulla necessità della indicazione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Nicolosi, <i>est.</i> Massari<br /> Dalmine S.p.a. (Avv.ti S. Grassi e G. Tanzarella) c. Ministero della Salute (Avv.Stato)e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del concerto tra le Amministrazioni e della previa approvazione del piano di caratterizzazione ai fini della approvazione di interventi di messa in sicurezza d&#8217;emergenza e sulla necessità della indicazione dei titoli di legittimazione delle persone fisiche partecipanti alle conferenze di servizi decisorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Siti interesse nazionale – Bonifica e messa in sicurezza – Concerto Ministeri – Regione interessata – Necessità &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Ambiente e territorio –Siti interesse nazionale – Bonifica e messa in sicurezza – Conferenze di servizi – Partecipanti – Titolo legittimante – Indicazione – Necessità &#8211; Assenza &#8211; Conseguenze	</p>
<p>3. Ambiente e territorio –Siti interesse nazionale – Bonifica e messa in sicurezza – Presupposti &#8211;  Piano di caratterizzazione – Approvazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di approvazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza di siti di interesse nazionale, il concerto tra i Ministeri di cui all’art. 17, co. 14 L. 22/1997 e la Regione interessata ha carattere obbligatorio e deve risultare, a pena di illegittimità,  formalmente espresso nel contesto del provvedimento conclusivo o deve risultare dalla sua motivazione che ciascuna delle Amministrazioni abbia reso manifesta adesione alla determinazione finale. 	</p>
<p>2. In materia di approvazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza di siti di interesse nazionale, l’assenza della indicazione dei titoli di legittimazione delle persone fisiche partecipanti alle conferenze di servizi decisorie determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.	</p>
<p>3. L’approvazione di interventi di bonifica di siti inquinati postula la previa necessaria approvazione del piano di caratterizzazione, poiché solo a seguito della conoscenza della qualità e del grado di inquinamento dei luoghi la P.A. può procedere alle successive attività volte a porre in sicurezza o bonificare i siti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14560_TAR_14560.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a></p>
<p>Concetta Anastasi – Presidente f.f. ed Estensore P.F. Service (avv. S. Gigliotti) c. Comune di Lamezia Terme (avv. T. Barberio), Pubbly Selvagy1 (avv. M. Serrao) sull&#8217;eliminazione di atti invalidi in una gara pubblica dopo l&#8217;esaurimento dell&#8217;attività della Commissione di gara 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi – Presidente f.f. ed Estensore<br /> P.F. Service  (avv. S. Gigliotti) c. Comune di Lamezia Terme (avv. T. Barberio),  Pubbly  Selvagy1 (avv. M. Serrao)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;eliminazione di atti invalidi in una gara pubblica dopo l&#8217;esaurimento dell&#8217;attività della Commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Commissione di gara – Organo straordinario e temporaneo della Amministrazione aggiudicatrice – Attività – Natura. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti ritenuti invalidi – Provvedimenti di ritiro – Adozione – P.a. appaltante.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti ritenuti invalidi – Commissione di gara – Riconvocazione – Obbligo della p.a. – Non è configurabile.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti ritenuti invalidi – Stazione appaltante – Obbligo di non aggiudicare l’appalto – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, la commissione di gara pubblica è un organo straordinario e temporaneo dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dall&#8217;Amministrazione medesima; essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto alla stazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e di valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata all&#8217;individuazione del miglior contraente possibile:  attività che si concreta nella c.d. “aggiudicazione provvisoria”.	</p>
<p>2. Posto che l&#8217;aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto rientrano nella competenza esclusiva dell&#8217;amministrazione appaltante, è quest&#8217;ultima il soggetto competente all&#8217;adozione dei provvedimenti di ritiro degli atti ritenuti invalidi in funzione di autotutela, senza che, al riguardo, possa configurarsi una qualche competenza della commissione di gara, la quale, con la rimessione dei verbali, ha esaurito la propria funzione, ristretta alle operazioni di supporto tecnico alla scelta della stazione appaltante.	</p>
<p>3. In caso di atti ritenuti invalidi nel procedimento di gara, non è configurabile un obbligo dell&#8217;amministrazione di riconvocare la commissione di gara, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento di autotutela, trattandosi di procedimento teso alla verifica esterna del rispetto delle regole della gara, e non già alla riformulazione di un giudizio tecnico o coinvolgente apprezzamenti discrezionali, per il quale si potrebbe configurare il necessario apporto dell&#8217;organismo ausiliario.	</p>
<p>4. In tema di affidamento di appalti pubblici, sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di non aggiudicare quando ravvisi vizi, in capo ad un&#8217;impresa che sarebbe dovuta essere esclusa “a priori” dalla gara o, comunque, in tutti i casi d&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione, per evidenti ragioni di legalità e speditezza dell&#8217;azione amministrativa, secondo il principio generale d&#8217;autotutela sotteso all&#8217;art. 113, r.d. 23 maggio 1924 n. 827.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R..G. n. 267 del 2007, proposto da</p>
<p><b>“P.F. Service”</b>, con sede in Lamezia Terme, via dei Patrioti Sambiasini, in persona del suo legale rappresentante in carica, Palaia Francesco, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Ricci, in Catanzaro, via G. Alberti, n. 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Lamezia Terme<i></b></i>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tonino Barberio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tonino Barberio, in Lamezia Terme, via Po, n. 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>“Pubbly Selvagy1”<i></b></i> con sede in Lamezia Terme, via P. S. Mattarella, in persona del legale rappresentante in carica, Chirumbolo Giovanni, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Serrao, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Serrao, in Lamezia Terme, via Galvani, n. 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della determinazione n. 75 del 28.12.2006, adottata dal Direttore Generale del Comune di Lamezia Terme, di approvazione definitiva della gara di appalto n. 31/06; <br />	<br />
-del verbale di gara del 28.12.2006, relativo all’approvazione provvisoria;<br />	<br />
-della nota del R.U.P. n. 85 del 28.12.2006, del conseguente contratto di appalto, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche se non citato o conosciuto.<br />	<br />
&#8211; e con i motivi aggiunti notificati in data 30.7.2007 e depositati in data 3.8.2007:<br />	<br />
&#8211; della determina n. 909 del 25.6.2007, di esclusione della “P.F.Service” dalla gara in oggetto e di irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, per un periodo di tre anni; <br />	<br />
&#8211; della determina n. 936 del 2.7.2007, di riduzione dell’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, da un periodo di tre anni ad un periodi di un anno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di “Pubbly Selvagy1”;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 22/05/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con atto notificato in data 2.3.2007 e depositato in data 16.3.2007, parte ricorrente premetteva di aver espletato, all’esito di regolari gare di appalto, il servizio di attacchinaggio murale dei manifesti nel Comune di Lamezia Terme, per gli anni 2001-2003 e 2004-2006.<br />	<br />
Esponeva che, alla relativa scadenza, il Comune di Lamezia Terme, con bando n. 31/06, indiceva una gara a procedura aperta ex art.55 D. L.gvo 12.4.2006 n. 163 per l’appalto del suddetto servizio di affissione murale, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, pari di €. 105.000 (centocinquemila).<br />	<br />
Precisava che le offerte economiche rimaste in gara risultavano inferiori a cinque e che la “Pubbly Selvagay1”, veniva dichiarata aggiudicataria, a conclusione del sub procedimento, avviato ai sensi dell’art. 88 del D.Lgvo n. 163 del 2006, inteso alla verifica dell’anomalia della propria offerta, caratterizzata da un ribasso del 54,20%.<br />	<br />
Avverso il suddetto provvedimento di aggiudicazione, insorgeva l’odierna ricorrente, interponendo i seguenti profili di gravame:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge – violazione e falsa applicazione D.Lgvo 12.4.2006 n. 163. Violazione e falsa applicazione del bando di gara- Vizio di motivazione- illogicità manifesta- eccesso di potere- mancanza dei presupposti – contraddittorietà estrinseca- vio<br />
Ad avviso dell’esponente, le giustificazioni offerte, in sede di verifica dell’offerta, dalla controinteressata “Pubbly Selvagy1” non sarebbero state sufficienti, in relazione a svariate voci di costo. <br />	<br />
Dopo aver formulato domanda di risarcimento di danni per complessive €. 100.000, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con atto depositato in data 20.4.2007, si costituiva la controinteressata società ed eccepiva l’irricevibilità del ricorso, posto che la ricorrente ha affermato di avere avuto notizia dell’esito della gara a seguito di sua espressa richiesta in data 30.12.2006, mentre il ricorso risulta notificato alla contro interessata in data.23.2007, e, quindi, oltre il termine decadenziale.<br />	<br />
Nel merito, sosteneva l’infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />	<br />
Questa Sezione, con ordinanza n. 246 del 26.4.2007, accoglieva la domanda di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento, motivando in relazione alla carenza di giustificazione della voce relativa alla mano d’opera e fissava per la discussione del merito la pubblica udienza del 13.7.2007.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 27.6.2007, si costituiva il Comune di Lamezia Terme e replicava puntualmente alle censure svolte dalla ricorrente società.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 2.7.2009, parte ricorrente riepilogava i punti salienti delle proprie tesi difensive ed insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
2. Con motivi aggiunti notificati in data 30.7.2007 e depositati in data 3.8.2007, la ricorrente società lamentava che, successivamente alla comunicazione dell’ordinanza di sospensione di questa Sezione n. 246 del 2007, il Dirigente Responsabile dell’Area Economico Finanziaria , con provvedimento n. 909 del 25.6.2007, disponeva l’esclusione della “P.F.Service” dalla gara in oggetto, con contestuale irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, per un periodo di tre anni, poi ridotto ad un anno con la successiva con determina n. 936 del 2.7.2007.<br />	<br />
A sostegno di questa nuova impugnativa, deduceva:<br />	<br />
-violazione di legge – incompetenza- vizio di motivazione – sviamento – eccesso di potere;<br />	<br />
Secondo l’esponente, il Dirigente dell’Area Economica avrebbe proceduto all’emanazione degli impugnati provvedimenti, senza averne la competenza, che, invece, sarebbe rimasta incardinata in capo alla Commissione di Gara, cui avrebbe dovuto trasmettere gli atti.<br />	<br />
Inoltre, poiché, nella specie, sarebbe già intervenuta l’aggiudicazione definitiva, il suddetto Dirigente non avrebbe potuto procedere all’esclusione della gara della ditta ricorrente per asserita violazione dell’art. 34, comma 2 , u.c. , del D. Lgvo n. 163 del 2006, ma avrebbe dovuto, dapprima, procedere ad annullare in via di autotutela tutti gli atti del procedimento, fino alla regressione della gara alla fase di ammissione dei contraenti. <br />	<br />
-violazione di legge – violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo – violazione del principio di tipicità procedimentale;<br />	<br />
La P.A. non avrebbe agito nel rispetto delle regole del “giusto procedimento”, omettendo la necessaria fase dell’annullamento in via di autotutela, così attuando “misure ritorsive”, atte a ledere l’interesse di parte ricorrente.<br />	<br />
-violazione e falsa applicazione D. Lgvo 12.4.2006 n. 163- violazione e falsa interpretazione del bando di gara e degli atti richiamati – vizio di motivazione – illogicità manifesta- eccesso di potere – mancanza dei presupposti – contraddittorietà estrins<br />
L’azione della P.A., nella specie, si porrebbe come sostanzialmente elusiva dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 246 del 2007 di questa Sezione e, inoltre, difetterebbero i presupposti legittimanti l’adozione della misura dell’esclusione, giacchè non risulterebbe dimostrato che l’offerta della ricorrente società e quella di altra ditta partecipante alla gara proverrebbero da un unico centro decisionale, non essendo, all’uopo, un dato di sufficiente il mero riferimento alla circostanza inerente il rapporto di coniugio intercorrente tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006.<br />	<br />
Inoltre, lo stesso Dirigente dell’Area Economica, nelle sue qualità di Presidente della Commissione di Gara, avrebbe già valutato la suddetta situazione al momento dell’esame della documentazione, ammettendo entrambe le ditte alla gara.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento dei motivi aggiunti, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 9.9.2007, la controinteressata società ribadiva l’eccezione di tardività del ricorso originario, notificato dopo 2 giorni dallo spirare del termine decadenziale e deduceva l’infondatezza delle censure svolte con la nuova impugnativa.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 12.9.2007, il Comune di Lamezia Terme replicava alle argomentazioni svolte dalla ditta ricorrente ed insisteva per la doverosità del proprio operato, in funzione del ripristino della legalità violata.<br />	<br />
Con atto depositato in data 5.5.2009, la controinteressata società replicava alle tesi di parte ricorrente, svolte con i motivi aggiunti.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 11.5.2009, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 14.5.2009, il Comune di Lamezia Terme insisteva per la legittimità del proprio operato. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2009, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Vanno preliminarmente esaminate le censure svolte con motivi aggiunti notificati in data 30.7.2007 e depositati in data 3.8.2007, con cui la ricorrente società ha impugnato il provvedimento n. 909 del 25.6.2007, che ha disposto l’esclusione della “P.F.Service” dalla gara in oggetto, con contestuale irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, per un periodo di tre anni, poi ridotto ad un anno con la successiva con determina n. 936 del 2.7.2007, avendo accertato ex post un rapporto di coniugio intercorrente tra il sig. Palaia Francesco, titolare della ricorrente “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006.<br />	<br />
Ciò in quanto, i provvedimenti amministrativi ivi impugnati, costituenti il punto di emersione di un’azione amministrativa del tutto autonoma e svincolata, rispetto a quella oggetto del ricorso principale, in quanto tendente al ripristino della legalità, che si assume violata in fase di ammissione alla gara, refluiscono sull’interesse della società ricorrente alla coltivazione del gravame principale, interposto avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara alla ditta controinteressata e, quindi, anche sull’interesse ad ottenere l’esecuzione del giudicato cautelare discendente dall’ordinanza di questa Sezione n. 246 del 26.4.2007.<br />	<br />
E’, infatti, noto che la comminatoria della sanzione dell’esclusione comporta la preclusione ad ottenere la soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione degli atti di gara, non potendosi ammettere un’azione giurisdizionale concernente la sfera giuridica di altri soggetti, in contrasto con il principio di cui all’art. 100 c.p.c., che pone l’interesse quale condizione dell’azione.</p>
<p>2.1. Con il primo dei motivi aggiunti, la ricorrente società deduce che il Dirigente dell’Area Economica non avrebbe potuto procedere all’esclusione dalla gara della ditta ricorrente per asserita violazione dell’art. 34, comma 2 , u.c., del D. Lgvo n. 163 del 2006, ma avrebbe dovuto dapprima procedere ad annullare in via di autotutela tutti gli atti del procedimento, fino alla regressione della gara alla fase di ammissione, e, quindi, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla competente Commissione di Gara, cui sarebbe rimasta incardinata la relativa competenza a provvedere in ordine alla fase di ammissione alla gara.<br />	<br />
L’art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 prevede, con disposizione immediatamente applicabile senza interposizione di apposite fonti secondarie, il conferimento, in favore dei dirigenti degli enti locali, sia della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia delle responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, a cominciare dalla nomina della commissione giudicatrice, in base al noto criterio di riparto fra compiti di governo, di indirizzo e di coordinamento, e compiti di gestione, all&#8217;evidente finalità di assicurare economicità ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa.<br />	<br />
La commissione di gara pubblica è un organo straordinario e temporaneo dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dall&#8217;Amministrazione medesima: essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto alla stazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e di valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata all&#8217;individuazione del miglior contraente possibile: attività che si concreta nella cosiddetta “aggiudicazione provvisoria”.<br />	<br />
Invero, la sua funzione si esaurisce solo con l&#8217;approvazione del relativo operato da parte dei competenti organi dell&#8217;Amministrazione, e, cioè, con l&#8217;aggiudicazione definitiva, per cui la commissione può riesaminare, in via di autotutela, il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo la gara ed escludendo concorrenti che erano stati illegittimamente ammessi, fino a quando non interviene l&#8217;approvazione definitiva (conf.: Cons. St., Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 7 gennaio 2003, n. 1).<br />	<br />
Orbene, rientrando l&#8217;aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto nella competenza esclusiva dell&#8217;amministrazione appaltante, è quest&#8217;ultima il soggetto competente all&#8217;adozione dei provvedimenti di ritiro degli atti ritenuti invalidi in funzione di autotutela, senza che, al riguardo, possa configurarsi una qualche competenza della commissione, la quale, con la rimessione dei verbali, ha esaurito la propria funzione, ristretta alle operazioni di supporto tecnico alla scelta della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 20.9.2001, n. 4976; Cons. Stato, sez. V, 5.4.2001, n. 2093; Cons. Stato, sez. V, 30.11.2000, n. 6365; Cons. Stato, sez, V, 3.2.2000, n. 661; TAR Calabria 27.5.1999, n. 705).<br />	<br />
Neppure è configurabile un obbligo dell&#8217;amministrazione di riconvocare la commissione, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento di autotutela, trattandosi di procedimento teso alla verifica esterna del rispetto delle regole della gara, e non già alla riformulazione di un giudizio tecnico o coinvolgente apprezzamenti discrezionali, per il quale si potrebbe configurare il necessario apporto dell&#8217;organismo ausiliario.<br />	<br />
Del resto, il potere di provvedere “ex post” in ordine all’eliminazione di un vizio che inficia macroscopicamente la legittimità degli atti di gara discende dal principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento (art. 97 Cost.), che impegna l&#8217;Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, autorizzando il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni, di cui, ovviamente, così come delle circostanze sopravvenute, è tenuta a dare &#8220;esplicita e puntuale contezza&#8221;.<br />	<br />
In particolare, va tenuto presente che non vi è solo facoltà, ma, addirittura, obbligo per la stazione appaltante di non aggiudicare quando ravvisi vizi, in capo ad un&#8217;impresa che sarebbe dovuta essere esclusa “a priori” dalla gara o, comunque, in tutti i casi d&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione, per evidenti ragioni di legalità e speditezza dell&#8217;azione amministrativa, secondo il principio generale d&#8217;autotutela sotteso all&#8217;art. 113 del RD 23 maggio 1924 n. 827 (cfr., per tutti, Cons. St., V, 3 febbraio 2000 n. 661; id., VI, 5 giugno 2003 n. 3124).<br />	<br />
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ne consegue che il rinvenimento di una macroscopica situazione di illegittimità, ritenuta di “collegamento fra imprese concorrenti”, anche a seguito dell’intervento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, rendeva doverosa l’immediata assunzione del conseguente provvedimento di esclusione, in capo al Dirigente competente ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, senza dover trasmettere gli atti alla Commissione di Gara, che aveva già esaurito i propri compiti e non doveva più essere riconvocata.<br />	<br />
Né occorreva, come sostenuto da parte ricorrente, provvedere, dapprima, ad annullare in via di autotutela tutti gli atti del procedimento, fino alla regressione della gara alla fase di ammissione dei contraenti, giacchè è vero il contrario, in quanto, dalla disposta esclusione, discende l’obbligo di rinnovare tutte le successive fasi dell’iter di gara, che imponevano il ricalcolo la media delle offerte a seguito dell’esclusione di entrambe le ditte ritenute collegate, l’individuazione di una nuova soglia di anomalia, l’eventuale verifica di offerte risultate anomale e, infine, una nuova aggiudicazione. <br />	<br />
Pertanto, la censura non merita adesione.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente ribadisce il vizio di inversione procedimentale, in quanto, secondo le regole del “giusto procedimento”, la P.A avrebbe dovuto dapprima provvedere all’annullamento in via di autotutela delle fasi della gara successive, anziché attuare “misure ritorsive”, atte a ledere l’interesse di parte ricorrente.<br />	<br />
Va premesso che rientra fra i poteri attribuiti all&#8217;Amministrazione in sede di autotutela la valutazione della sussistenza di cause di esclusione delle ditte concorrenti, in precedenza non valutate, per evidenti ragioni di legalità e speditezza dell&#8217;azione amministrativa, secondo il principio generale di autotutela, sotteso all&#8217;art. 113 del RD 23 maggio 1924 n. 827 (cfr., per tutti, Cons. St., V, 3 febbraio 2000 n. 661; id., VI, 5 giugno 2003 n. 3124).<br />	<br />
In relazione alla successiva emersione di situazioni di “collegamento” fra due ditte partecipanti alla gara, nella specie, è sorto un obbligo per la P.A. di provvedere con celerità e speditezza alla conseguente esclusione, senza che si possa parlare di “misura ritorsive”, non risultando, oltretutto, dimostrata la certa conoscenza, da parte del medesimo Dirigente dell’Area Economica, che ha anche espletato le funzioni di Presidente della Commissione di Gara, del rapporto di coniugio fra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006, su cui viene fondato il contestato collegamento fra imprese.<br />	<br />
Pertanto, la censura va rigettata.<br />	<br />
2.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente si duole che l’azione della P.A., nella specie, si porrebbe come sostanzialmente elusiva dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 246 del 2007 di questa Sezione e, comunque, difetterebbe dei presupposti legittimanti l’adozione della misura dell’esclusione, giacchè non risulterebbe dimostrato che l’offerta della ricorrente società e quella proveniente da altra ditta partecipante alla gara proverrebbero da un unico centro decisionale, non essendo, all’uopo, un dato sufficiente il mero riferimento alla circostanza inerente il rapporto di coniugio, intercorrente tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006.<br />	<br />
Inoltre, lo stesso Dirigente dell’Area Economica, nelle sue qualità di Presidente della Commissione di Gara, avrebbe già valutato la suddetta situazione al momento dell’esame della documentazione, ammettendo entrambe le ditte alla gara.<br />	<br />
La correttezza e la trasparenza della gara vengono pregiudicate dalla presentazione di offerte che, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi: ciò, anche alla luce della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo se le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza.<br />	<br />
La giurisprudenza si è sempre orientata in senso favorevole alla possibilità di individuare ipotesi di &#8220;collegamento sostanziale&#8221; tra imprese, diverse e ulteriori rispetto a quelle che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all&#8217;art. 2359 c.c..<br />	<br />
Invero, mentre nel caso di &#8220;controllo&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 2359 c.c., opera un meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza di un&#8217;ipotesi turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale (e quindi dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti), nel caso di &#8220;collegamento sostanziale&#8221;, l&#8217;amministrazione è onerata di provare in concreto l&#8217;esistenza di elementi oggettivi e concordanti, che siano tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei richiamati principi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, V, 22 aprile 2004 n. 2317; Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2002, n. 685; V, 15 febbraio 2002, n. 923; IV, 27 dicembre 2001, n. 6424).<br />	<br />
Anche in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, la stazione appaltante deve disporre l&#8217;esclusione di offerte contenenti gli indizi di una concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero della provenienza da un unico centro decisionale. <br />	<br />
Invero, in considerazione della peculiarità della materia e degli interessi pubblici tutelati, sarebbe irragionevole e contraddittorio richiedere nel bando la tipizzazione del fatto del collegamento o del controllo societario diverso da quello di cui all&#8217;articolo 2359 c.c., dal momento che tale previsione farebbe refluire il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico alla scelta del &#8220;giusto&#8221; contraente nel mero controllo della regolarità formale del procedimento, esponendo l&#8217;interesse protetto al pericolo di situazioni concrete di fenomeni di effettivo controllo o di altre situazioni societari, tali da alterare la gara, non facilmente prevedibili o ipotizzabili.<br />	<br />
Ciò, in quanto la tutela apprestata all&#8217;interesse pubblico alla corretta e regolare scelta del &#8220;giusto&#8221; contraente è finalizzata ad evitare che il relativo bene giuridico sia messo in pericolo: infatti, quand&#8217;esso fosse già stato leso o vulnerato, sarebbe molto difficile, se non addirittura impossibile una “restitutio in integrum”, salva l&#8217;ipotesi dell&#8217;annullamento della gara e la sua rinnovazione, che però, in ogni caso, comporterebbe, per il tempo occorrente e per le risorse umane e finanziarie da impiegare e riallocare, un&#8217;offesa non riparabile ai principi di economicità, speditezza, celerità ed adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa (cfr. Cons. Stato VI, 13 giugno 2005, n. 3089; 23 giugno 2006, n. 4012; Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7894): sarebbe, comunque, preferibile che il divieto fosse esemplificato attraverso clausole del bando di gara.<br />	<br />
A conferma della lesività ed illegittimità del &#8220;collegamento sostanziale&#8221; tra imprese partecipanti alla medesima procedura, l&#8217;art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture), ha precisato che &#8220;le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”.<br />	<br />
E’, quindi, di palmare evidenza che l&#8217;esclusione s&#8217;impone anche in mancanza di un&#8217;espressa previsione del bando di gara, dal momento che il collegamento sostanziale tra i concorrenti comporta la violazione dei fondamentali di segretezza delle offerte, di trasparenza delle operazioni di gara e di par condicio tra i concorrenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14.3.2003, nr. 445; Id., 27.1.2003, nr. 177; Id., 17.7.2003, nr. 3622; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 11.4.2003, nr. 259; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12.11.2003, nr. 9838; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22.1.2004, nr. 181).<br />	<br />
Orbene, nella specie, occorre verificare la sussistenza o meno di validi elementi indiziari, tali da autorizzare la conclusione in ordine ad una situazione di collegamento, sufficiente a giustificare l&#8217;esclusione dalla gara.<br />	<br />
Gli elementi in questione, nella specie, possono così sintetizzarsi:<br />	<br />
a) tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua, esiste un rapporto di coniugio e la suddetta circostanza sia stata dichiarata in sede di gara;<br />	<br />
b) sussistono analoghe modalità di presentazione e dichiarazione delle offerte: versamento di €. 20,00 eseguito in successione presso lo stesso sportello postale, dichiarazioni di presentazione delle rispettive offerte identiche e redatte con la medesima forma e strumento; <br />	<br />
c) la sede legale della “P.F. Service” &#8211; ovvero via dei Patrioti Sambiasini, 114 &#8211; corrisponde all’indirizzo di residenza e domicilio di entrambi gli amministratori di società.<br />	<br />
Va opportunamente evidenziato che nessuno di detti elementi è contestato dalla parte ricorrente, la quale si limita a dichiararli apoditticamente inidonei o insufficienti ad evincere l&#8217;esistenza di collegamenti tali da determinare l&#8217;esclusione dei due concorrenti.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, invece, che gli elementi testé indicati siano quanto meno univoci, nella loro pluralità ed autonomia, nell&#8217;ingenerare il fondato sospetto che le due offerte siano state predisposte contestualmente, o, comunque, che vi sia stata conoscenza reciproca delle stesse da parte delle due imprese concorrenti, per cui ritiene di poter concludere che, legittimamente, l&#8217;amministrazione ha desunto un collegamento sostanziale tra la società ricorrente ed un altro concorrente, ostativo alla presentazione di offerte distinte nella medesima gara.<br />	<br />
Né si può parlare di “misura ritorsive”, non risultando dimostrata la certa conoscenza, da parte del Dirigente dell’Area Economica, che ha svolto anche le funzioni di Presidente della Commissione di Gara, del rapporto di coniugio, stante l’omessa dichiarazione sia da parte di tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”.<br />	<br />
Pertanto, la censura va rigettata.<br />	<br />
In conclusione, i motivi aggiunti si appalesano infondati.</p>
<p>3. L’infondatezza dei motivi aggiunti, che comporta il consolidamento dei provvedimenti amministrativi di esclusione della società ricorrente dalla gara di che trattasi, con il conseguente riconoscimento della legittimità della disposta esclusione della ricorrente dalla gara di che trattasi, determina la caducazione dell’interesse ex art. 100 c.p.c. a coltivare il ricorso principale proposto avverso l’aggiudicazione della controinteressata e a dedurre la violazione del giudicato cautelare discendente dall’ordinanza di questa Sezione n. 246 del 26.4.2007, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare ( in relazione alla carenza di giustificazione della voce relativa alla mano d’opera, in sede di verifica dell’anomalia), resa nell’ambito del suddetto ricorso principale, “rebus sic stantibus“, essendo venuto meno il quadro giuridico-fattuale della fattispecie, al momento della sua emanazione.<br />	<br />
In conclusione, i motivi aggiunti si appalesano infondati e vanno rigettati, mentre il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza interesse ex art. 100 c.p.c. <br />	<br />
La positiva delibazione cautelare in ordine alla sussistenza del “funus boni juris” del ricorso principale consiglia di procedere ad una parziale compensazione delle spese di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, rigetta i motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />	<br />
Dispone la parziale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio e, pertanto, condanna la società ricorrente al pagamento della somma, forfettariamente e complessivamente liquidata in euro millecinquecento (€. 1.500) , in favore, quanto a euro settecentocinquanta (€. 750), del Comune di Lamezia Terme e, quanto a euro settecentocinquanta (€. 750), della controinteressata “Pubbly Selvagy1”.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Concetta Anastasi, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Soc. Vannini Gabriele &#038; C. S.n.c. ed altro (Avv.ti A. Bonazzi e L. Ceccaroli) contro la Prefettura di Firenze, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo Circolazione stradale – Alienazione dei veicoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> Soc. Vannini Gabriele &#038; C. S.n.c. ed altro (Avv.ti A. Bonazzi e L. Ceccaroli)<br /> contro <br />la Prefettura di Firenze, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo &#8211; D.M. del 30 marzo 2004 n. 14036 – Provvedimento Prefettizio – Natura – Atto vincolato – Termine semestrale per la conclusione del procedimento – Non ha natura perentoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo il D.M. del 30 marzo 2004 n. 14036 (emanato in applicazione dell’art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269) dispone che “i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione” (cfr. art. 4) e che “il Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare &#8230;e l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente” (art. 6). È quindi evidente come il provvedimento prefettizio sia un atto di natura vincolata per cui deve considerarsi sufficiente la menzione, nel medesimo, delle norme di legge o di quelle regolamentari applicate, nonché delle risultanze di fatto dell&#8217;istruttoria amministrativa. Né il termine di sei mesi (di cui al successivo art. 7 del decreto) per la conclusione del procedimento può considerarsi perentorio, con conseguente legittimità dei provvedimenti adottati oltre il suo spirare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01397/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00936/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></p>
<p>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 936 del 2006, proposto da:	</p>
<p><b>Soc. Vannini Gabriele &#038; C. S.n.c., Gabriele Vannini</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Augusto Bonazzi, Luca Ceccaroli, con domicilio eletto presso Alessandro Tarducci in Firenze, borgo San Frediano, 8; 	</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
la <b>Prefettura di Firenze</b>, <b>Ufficio Territoriale del Governo </b>&#8211; <b>Prefettura di Firenze</b>, e il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; l’Agenzia del Demanio in persona del Direttore generale p.t. come sopra difesa e rappresentata; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del provvedimento del Prefetto della Provincia di Firenze, prot. 20043004529 Area IV, assunto in data 6.02.2006 e notificato al ricorrente il 31.03.2006, con il quale si dispone &#8220;l&#8217;alienazione, anche ai fini della solo rottamazione, di n. 51 (cinquantuno) veicoli alla depositeria sopra indicata, nella persona del rappresentante legale Sig. Vannini Gabriele, nato a Scarperia il 4.09.1947, in conformità all&#8217;allegato elenco&#8230;. nel quale sono indicati i corrispettivi dovuti, che saranno liquidati dalle amministrazioni competenti in cinque ratei costanti annui, fatti salvi eventuali pagamenti già eseguiti&#8230;.&#8221;.<br />	<br />
&#8211; del decreto interdirigenziale 30.03.2004 n. 14036, adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell&#8217;Interno e dal Direttore dell&#8217;Agenzia del Demanio pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italian<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Firenze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Firenze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/05/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />
La società ricorrente svolge attività di soccorso stradale e rimessa per autoveicoli e motoveicoli, nonché, in forza di provvedimento del Prefetto di Firenze, quella di custode dei veicoli oggetto di sequestro/fermo amministrativo ai sensi della d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571.<br />	<br />
La società ricorrente, con diffida del 15 maggio e del 7 agosto 2003, intimava alla Prefettura di Firenze il pagamento delle spese di deposito dei veicoli custoditi, in conformità alle tariffe riconosciute dalla stessa amministrazione. <br />	<br />
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Prefetto della provincia di Firenze disponeva “l’alienazione, anche ai fini della sola rottamazione, di n. 51 veicoli alla depositeria sopra indicata…in conformità all’allegato elenco&#8230;. nel quale sono indicati i corrispettivi dovuti, che saranno liquidati dalle amministrazioni competenti in cinque ratei costanti annui, fatti salvi eventuali pagamenti già eseguiti&#8230;.”.<br />	<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990. <br />	<br />
2. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Carenza di motivazione.<br />	<br />
3. Violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 in relazione al termine finale del procedimento amministrativo.<br />	<br />
4. Eccesso di potere per variazione unilaterale dei compensi per l&#8217;attività di custodia. Violazione degli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
5. Eccesso di potere con riferimento all&#8217;obbligo di acquisto dei veicoli imposto al titolare della depositeria autorizzata.<br />	<br />
6. Eccesso di potere per applicazione retroattiva di legge. Violazione degli artt. 25 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
7. Eccesso di potere nella parte in cui si impone al custode l&#8217;acquisto dei veicoli. Violazione degli artt. 2, 3 e 23 della Costituzione.<br />	<br />
8. Illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2004.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 526 depositata il 15 giugno 2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Con il ricorso in esame viene impugnato l&#8217;atto in epigrafe con cui il Prefetto di Firenze, in applicazione dell&#8217;articolo 38 del decreto-legge n. 269/2003 e del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 (anch’esso impugnato), ha disposto, anche ai soli fini della rottamazione, l&#8217;alienazione di n. 51 veicoli custoditi presso la società ricorrente, determinando al contempo i corrispettivi dovuti, da liquidarsi, da parte delle amministrazioni competenti, in cinque ratei costanti annui.<br />	<br />
2. La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’applicazione dell’art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 che, dettando norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli ha introdotto significative modificazioni e integrazioni agli artt. 213 e 214-bis del Codice della strada, con particolare riferimento alle modalità di alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e custoditi presso le depositerie che, in base a provvedimenti dell’Autorità amministrativa, svolgono la pubblica funzione di custodi.<br />	<br />
3. La difesa erariale, nella sua memoria conclusiva, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Ad avviso dell&#8217;amministrazione, infatti, l&#8217;attività di custodia svolta dalle depositerie non può qualificarsi come &#8220;pubblico servizio&#8221;, trattandosi di un&#8217;attività materiale nella quale non si esplicano poteri autoritativi e neppure dell&#8217;offerta di un servizio alla collettività indeterminata di potenziali utenti (vedasi, T.A.R. Umbria, 9 dicembre 2002, n. 1025; Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10979).<br />	<br />
3.1. La tesi non è pacifica in giurisprudenza, sussistendo un differente orientamento secondo cui il provvedimento prefettizio di determinazione delle modalità di alienazione e di liquidazione dei compensi per le attività di custodia dei veicoli in giacenza ultradecennale, pur emesso in applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, ha comunque natura discrezionale ed autoritativa, e costituisce espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo, con conseguente individuazione della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 marzo 2008, n. 388).<br />	<br />
Inoltre, non può non rilevarsi che l’azione di annullamento è diretta anche nei confronti del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 al cui indubbia natura regolamentare radicherebbe, in ogni caso, la competenza del giudice amministrativo a conoscere la controversia.<br />	<br />
4. Può, tuttavia, prescindersi dal prendere posizione sulla questione in quanto il ricorso è, nel merito, infondato.<br />	<br />
5. Con il primo motivo la società ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere l&#8217;amministrazione omesso di comunicare preventivamente l&#8217;avvio del procedimento.<br />	<br />
L&#8217;affermazione non trova riscontro negli atti di causa dai quali risulta che, con nota del 21 giugno 2004, la Prefettura di Firenze aveva inviato ai titolari delle depositeria apposita comunicazione con la quale venivano poste a conoscenza dell&#8217;avvio della procedura, con l&#8217;invito a trasmettere le dichiarazioni sostitutive di notorietà inerenti ai veicoli giacenti ed oggetto della procedura straordinaria prevista dal decreto-legge n. 269/2003.<br />	<br />
La ditta ricorrente ha ricevuto tale nota in data 19 luglio 2004, dandovi riscontro con lettera del 14 settembre 2004 con cui venivano inviate le schede relative ai mezzi ancora giacenti ed affidati in custodia in data anteriore al 30 settembre 2001.<br />	<br />
Quanto riferito pare sufficiente a neutralizzare la doglianza proposta, a prescindere da quanto correttamente argomentato dalla difesa erariale in ordine agli effetti dell&#8217;art. 21, octies, comma 2, della l. n. 241/1990 secondo cui &#8220;non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8221;, circostanza che nella fattispecie trova opportuni riscontri, come di seguito sarà dimostrato.<br />	<br />
6. Il secondo mezzo di impugnazione pone in evidenza l’asserita violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione del provvedimento.<br />	<br />
In particolare si lamenta, tra l’altro, che: non siano indicate le ragioni per le quali la Prefettura non abbia corrisposto le indennità di custodia già maturate ai sensi del d.p.r. n. 571/1982; non siano richiamate le diffide ad adempiere inviate dal custode prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato; non venga richiamata la dichiarazione della Vannini s.n.c. che respinge l&#8217;invito all&#8217;acquisto dei veicoli da essa custoditi; non vengano indicati i criteri utilizzati per i calcoli eseguiti per la determinazione delle somme riconosciute a favore del custode per l&#8217;attività di depositeria; non siano indicati i soggetti che dovranno effettuare il pagamento.<br />	<br />
6.1. La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
In primo luogo è necessario rammentare che tanto il procedimento svolto dall’Amministrazione quanto la tecnica stessa di redazione del provvedimento prefettizio ricalcano pedissequamente quanto il Legislatore prima ed il decreto di attuazione poi hanno specificamente prescritto.<br />	<br />
In particolare, per quanto di interesse per la presente controversia, è l’art. 38, comma 2, del d.l. n. 269/2003 a stabilire che “i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell&#8217;applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione”. <br />	<br />
6.2. A sua volta il D.M. del 30 marzo 2004 n. 14036, emanato secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, di concerto tra il Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;Agenzia del Demanio, prevede: l’istituzione di una Commissione per l’espletamento delle attività di cui al citato art. 38, che predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione, e loro valutazione (cfr. artt. 2, 3 e 4); l’attribuzione ai titolari delle depositerie del compito di indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38, comma II (cfr. art. 3, comma secondo); l’alienazione dei veicoli al custode-acquirente.<br />	<br />
In particolare, a quest’ultimo proposito, il decreto testualmente dispone che “i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione” (cfr. art. 4) e che “il Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare &#8230;e l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente” (art. 6).<br />	<br />
6.3. Non vi è chi non veda come non sussista alcun margine entro il quale l&#8217;amministrazione intimata avrebbe potuto o dovuto esercitare una propria discrezionalità in materia e, conseguentemente, argomentare in ordine alle ragioni delle determinazioni assunte, indipendentemente dalle specifiche richieste avanzate dalla ricorrente nella circostanza.<br />	<br />
Come è pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, negli atti di natura vincolata deve considerarsi sufficiente la menzione, nel provvedimento, delle norme di legge o di quelle regolamentari applicate, nonché delle risultanze di fatto dell&#8217;istruttoria amministrativa che, nella fattispecie sono contenute nel decreto di alienazione forzosa in questa sede contestato.<br />	<br />
7. Con il terzo motivo la ricorrente evidenzia che l&#8217;art. 7 del decreto dirigenziale 21 marzo 2004 prevedeva che &#8220;il procedimento di alienazione indicato all&#8217;art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai depositari acquirenti&#8221;.<br />	<br />
Sussisterebbe la denunciata violazione dell&#8217;art. 2 della l. n. 241/1990 in quanto la Prefettura di Firenze non ha rispettato tale termine<br />	<br />
7.1. L’assunto non ha pregio.<br />	<br />
In via generale, può osservarsi che il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 2 comma 3, l. n. 241 del 1990, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, è un termine acceleratorio, atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione a proposito della sua perentorietà, né circa la decadenza della potestà amministrativa e neppure in ordine all’eventuale illegittimità del provvedimento adottato (ex multis, Cons. Stato sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).<br />	<br />
Allo stesso modo, in assenza di esplicita dichiarazione in tal senso, deve escludersi la natura perentoria del termine indicato dalla parte ricorrente e, quindi, che dal suo superamento possano “ex se” derivare vizi di illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento.<br />	<br />
8. Per le ragioni già esposte a confutazione del secondo motivo non può trovare condivisione quanto esposto in relazione ai motivi nn. 4, 5, 6 e 7.<br />	<br />
Con tali doglianze la ricorrente lamenta di essere titolare di un contratto di deposito stipulato con la Prefettura della Provincia di Firenze il quale prevedeva un corrispettivo economico per l&#8217;attività svolta per il cui corretto esercizio vengono sostenuti notevoli costi.<br />	<br />
Per contro, con il provvedimento impugnato l&#8217;amministrazione ha modificato unilateralmente e con efficacia retroattiva le originarie pattuizioni, di talché appare evidente lo stravolgimento dei contenuti del consenso reciprocamente prestato che, secondo principi basilari dell&#8217;ordinamento giuridico, costituisce l&#8217;elemento costitutivo di un atto di natura contrattuale.<br />	<br />
8.1. In argomento pare sufficiente rilevare che l&#8217;astratto richiamo ai principi contrattualistici ed al primato della volontà delle parti viene, nella circostanza, superato dalla sopravvenuta disciplina legislativa che, assorbendo ogni precedente diversa pattuizione posta in essere tra privati e pubblica amministrazione, regolamenta con forza innovativa l&#8217;intera materia istituendo una procedura straordinaria di alienazione forzosa dei veicoli detenuti dal custode che prescinde dalla manifestazione del consenso di quest&#8217;ultimo.<br />	<br />
Ne discende che, atteso il già enunciato carattere vincolato delle prescrizioni contenute nel regolamento emanato con decreto interdirigenziale 30 marzo 2004 n. 14036 (a sua volta, come s&#8217;è visto, pedissequamente applicativo di quanto disposto dall&#8217;art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003), l&#8217;unica possibile via di contestazione delle determinazioni adottate dall&#8217;amministrazione intimata resta quella di introdurre il tema della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma appena citata; ed è ciò che, in effetti, la parte ricorrente ha ritenuto di proporre con le doglianze che da ultimo saranno esaminate.<br />	<br />
8.2. D&#8217;altro canto, pare opportuno rammentare che l’ANCSA (cioè l&#8217;organizzazione di categoria dei titolari delle imprese che esercitano l&#8217;attività di depositeria) con ricorso al T.A.R. del Lazio del 28 luglio 2004 aveva già domandato l&#8217;annullamento del decreto dirigenziale 30 marzo 2004.<br />	<br />
Il Tribunale, dopo averne sospeso l&#8217;efficacia con ordinanza n. 2480 del 5 maggio 2005, lo annullava con la sentenza n. 6898 del 2006.<br />	<br />
Tuttavia, il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 5306 del 9 ottobre 2007, accogliendo il gravame proposto dalle amministrazioni appellanti, ha annullato la prefata sentenza, confermando così la legittimità del decreto dirigenziale impugnato.<br />	<br />
9. Da ultimo la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 con riferimento agli artt. 2, 3, 23, 25 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
9.1. In proposito il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da quanto affermato dalla Sezione con la sentenza n. 83/2008.<br />	<br />
In tale occasione si è avuto modo di argomentare che “la scelta operata nel caso in esame sia stata effettuata nell’ambito di una valutazione discrezionale del Governo, poi ratificata in sede parlamentare, in relazione al grave problema della custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo, problema che determina, come la stessa parte ricorrente riconosce nell’atto introduttivo del presente giudizio, notevoli riflessi negativi sulla gestione finanziaria dello Stato, per effetto degli esborsi ingenti di risorse utilizzate per liquidare le rilevanti indennità di custodia e che influisce anche sul degrado ambientale derivato dalla protrazione della custodia, con pregiudizio talvolta alla salute stessa.<br />	<br />
Appare, pertanto, indubbio che sussistevano nel caso in esame evidenti ragioni in base alle quali il Legislatore era legittimato a scegliere nella sua discrezionalità le soluzioni ritenute necessarie e che, rispetto a tale scelta, non possano considerarsi ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, come sopra prospettata, delle disposizioni di riferimento della legge n. 326 del 2003, per l’asserito contrasto con le norme della Costituzione sopra evidenziate” (T.A.R. Toscana, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 83, nello stesso senso vedasi, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 marzo 2008, n. 388; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 maggio 2008, n. 1067).<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />	<br />
In relazione alla natura della controversia e tenuto anche conto dell’esito della fase cautelare del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1406</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1406/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1406/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1406</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. sulla procedura di VIA per l&#8217;autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti, anche ai sensi della L.R. Toscana n. 79/1998; sull&#8217;interpretazione del 13&#176; considerando del preambolo della direttiva 2000/76/CE in tema di rispetto dei valori limite di emissione 1. Giustizia amministrativa – Procedura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1406/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1406/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1406</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /></span></p>
<hr />
<p>sulla procedura di VIA per l&#8217;autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti, anche ai sensi della L.R. Toscana n. 79/1998; sull&#8217;interpretazione del 13&deg; considerando del preambolo della direttiva 2000/76/CE in tema di rispetto dei valori limite di emissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Procedura di VIA – Esito positivo – È autonomamente impugnabile – Ma non possiede una sua autonoma lesività &#8211; Solo l&#8217;omessa impugnazione dell&#8217;autorizzazione conclusiva priva il ricorrente dell&#8217;interesse a coltivare il ricorso avverso la VIA	</p>
<p>2. Ambiente – Rifiuti &#8211; Procedura di VIA per l’autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti &#8211; Art. 17 L.R. Toscana n. 79/1998 – Interpretazione – Non sussiste alcun obbligo di adottare un modulo procedimentale che veda la contemporanea presenza di tutte le amministrazioni chiamate a fornire<i> “specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi”</i>	</p>
<p>3. Ambiente – Rifiuti &#8211; Procedura di VIA per l’autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti &#8211; L.R. Toscana n. 79/1998 – Partecipazione dell&#8217;Azienda sanitaria territorialmente competente – Non è richiesta	</p>
<p>4. Ambiente – Rifiuti – Autorizzazione allo smaltimento – Valori limite di emissione &#8211; Direttiva 2000/76/CE &#8211; Considerando n. 13 del preambolo &#8211; Interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’esito positivo della procedura di VIA, pur essendo autonomamente impugnabile dai soggetti interessati, non possiede una sua autonoma lesività, tale essendo unicamente il provvedimento finale di autorizzazione e solo l&#8217;omessa impugnazione dell&#8217;autorizzazione conclusiva priva il ricorrente dell&#8217;interesse a coltivare il ricorso avverso la VIA.	</p>
<p>2. In tema di procedura di VIA per l’autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti l’art. 17 L.R. Toscana n. 79/1998 pare doversi interpretare nel senso che non vi è alcun obbligo, da parte della Provincia, di adottare un modulo procedimentale che veda la contemporanea presenza di tutte le amministrazioni chiamate a fornire “specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi”. Si è infatti precisato che la circostanza che il legislatore regionale, in coerenza con la normativa comunitaria (direttiva Ce 27 giugno 1985 n. 85/337) e nazionale, abbia previsto la confluenza in un procedimento unitario della valutazione di tutti i profili relativi agli effetti del singolo intervento sugli interessi collegati all&#8217;ambiente, non è idonea a conferire ai singoli assensi resi in sede di Conferenza di servizi una caratterizzazione ontologicamente diversa da quelli separatamente resi alla stregua della normativa posta a tutela degli interessi di cui si favorisce il coordinamento, con la conseguenza che l&#8217;eventuale acquisizione anteriore o successiva di tali apporti procedimentali non vizia l&#8217;atto finale con il quale viene resa la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Provincia	</p>
<p>3. La L.R. Toscana n. 79/1998, che disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale, non reca alcuna norma che imponga la partecipazione dell&#8217;Azienda sanitaria territorialmente competente, posto che le valutazioni sull&#8217;incidenza dell&#8217;impianto sull&#8217;ambiente e sulla salute pubblica competono all&#8217;Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente 	</p>
<p>4. In tema di valori limite di emissione per gli impianti di smaltimento rifiuti la direttiva 2000/76/CE, al considerando n. 13 del preambolo, si limita ad affermare che ”Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE. Per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune”. Non pare che da tale enunciazione scaturiscano vincoli più stringenti di quelli stabiliti dalla legge nazionale di recepimento (d.lgs. n. 133/2005), limitandosi la direttiva a formulare un invito che ciascun legislatore potrà autonomamente valutare in funzione dello scopo di “evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell&#8217;incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull&#8217;ambiente” (art. 1 della direttiva).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14661_14661.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1406/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
