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	<title>24/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2007 n.4290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-8-2007-n-4290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-8-2007-n-4290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2007 n.4290</a></p>
<p>Pres. Santoro Rel. Marchitiello G. Morelli (Avv. M. Antonelli) c. Commissione regionale di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica n.c., Società Cooperativa a r. l. CO.MI. (Avv.ti G. Antonimi e V. Del Duca) sulla configurabilità dell&#8217;errore scusabile in caso di notifica del ricorso avverso la deliberazione della Commissione Regionale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-8-2007-n-4290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2007 n.4290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-8-2007-n-4290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2007 n.4290</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro Rel. Marchitiello<br /> G. Morelli (Avv. M. Antonelli) c. Commissione regionale di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica n.c., Società Cooperativa a r. l. CO.MI. (Avv.ti G. Antonimi e V. Del Duca)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità dell&#8217;errore scusabile in caso di notifica del ricorso avverso la deliberazione della Commissione Regionale di Vigilanza per l&#8217;Edilizia Economica e Popolare presso la sede dell&#8217;organo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso avverso la deliberazione della Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare – Notifica presso la sede dell’organo – Errore scusabile – Sussiste – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È configurabile l’errore scusabile in caso di notifica del ricorso avverso la deliberazione della Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare nella sua sede e non presso l’Avvocatura dello Stato, laddove la peculiare composizione della Commissione (presieduta, nella specie, da un magistrato, con componenti provenienti da diverse amministrazioni, dall’Avvocatura dello Stato e dalle designazioni sindacali tra gli assegnatari di alloggi) abbia ingenerato l’erronea, ma giustificabile, convinzione che detto organo collegiale dovesse configurarsi come una struttura dotata di una propria autonomia (e non fosse incorporata nell’apparato del Ministero dei Lavori Pubblici), anche in considerazione dei principi costituzionali sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale, che richiede di esaminare con minor rigore gli eventuali errori di rito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4290/07        REG.DEC. <br />
N. 9887 REG.RIC. <br />
ANNO  2005  <b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 9887/2005, proposto dalla<br />
Sig.ra <b>Gabriella Morelli</b>, rappresentata e difesa dall’Avv.ssa Maria Antonelli, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gondar, n. 22,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
la <b>Commissione regionale di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica</b>,<br />
la <b>Società Cooperativa a r. l. CO.MI</b>., in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Antonimi e Vincenzo Del Duca, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 2,</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del T.A.R. del Lazio, III Sezione, del 18.5.2005, n. 8974;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 4.5.2007, il Consigliere Claudio Marchitiello;<br />
Uditi gli avvt.i Antonelli e Antonimi come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sig.ra Gabriella Morelli ha impugnato in primo grado al T.A.R. del Lazio la deliberazione del 21.12.2000 della Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare di rigetto del ricorso presentato ex art 131 del R.D. 28.4.1938, n. 1165 e la deliberazione del Consiglio di amministrazione della CO.MI., s.c.a.r.l., di esclusione della ricorrente da socia della cooperativa stessa.<br />
La Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare non si è costituita in giudizio.<br />
Si è costituita in giudizio la CO.MI., opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Il T.A.R. del Lazio, III Sezione, con la sentenza del 18.5.2005, n. 8974, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto notificato direttamente alla Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare nella sua sede e non presso l’Avvocatura dello Stato.<br />
La sentenza è appellata dalla Sig.ra Morelli.<br />
I primi giudici hanno affermato che la Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare si configura come un organo dello Stato e, in particolare, come un organo del Ministero dei Lavori Pubblici, di tal che il ricorso della Sig.ra Morelli avrebbe dovuto essere notificato a detta commissione presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge.<br />
La pronuncia è in linea con la più recente giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato.<br />
La Sezione, peraltro, ritiene di prendere in considerazione la richiesta della difesa dell’appellante di accordarle  il beneficio dell’errore scusabile, tenuto conto dei principi costituzionali sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale, che richiede di esaminare con minor rigore gli eventuali errori di rito e del fatto che nella specie la particolare composizione della commissione (presieduta da un magistrato, con componenti provenienti da diverse amministrazioni, dall’Avvocatura dello Stato e dalle designazioni sindacali tra gli assegnatari di alloggi) possa avere ingenerato l’erronea, ma giustificabile convinzione che detto organo collegiale dovesse configurarsi come una struttura dotata di una propria autonomia e non fosse incorporata nell’apparato del Ministero dei Lavori Pubblici.<br />
A tale conclusione si può essere indotti, come è avvenuto nella specie, anche dalla lettura della decisione della Sezione IV di questo Consiglio di Stato del 3.4.1979, n. 241, secondo la quale il ricorso avverso un provvedimento della Commissione per la Vigilanza (all’epoca unica e centrale) avrebbe dovuto essere notificato anche a tale organo, e non solo al Ministero dei Lavori Pubblici, giacché da tale pronuncia potrebbe desumersi che alla commissione di cui trattasi non può essere attribuita la natura di organo dell’amministrazione statale, in particolare, del Ministero dei Lavori Pubblici, perché, in tal caso, non sarebbe stata necessaria la doppia notificazione richiesta.<br />
Le ulteriori deduzioni della CO.MI., che nell’atto di costituzione in appello prospettano la inammissibilità del ricorso originario, sotto altro profilo, in quanto, cioè, diretto avverso un atto endoprocedimentale, non sono condivise dalla Sezione.<br />
Ed invero, il provvedimento adottato dalla Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare, ai sensi dell’art. 131  del R.D. n. 1165 del 1938, non è configurabile come atto interno di un procedimento amministrativo che ha come atto conclusivo il provvedimento della Commissione Centrale.<br />
Esso conclude un procedimento di tipo contenzioso, disciplinato negli artt. 21 e ss. del D.P.R. 23.5.1964, n. 655, che ha istituito le Commissioni Regionali di Vigilanza.<br />
Il procedimento disciplinato dalla normativa ora richiamata, infatti, origina da un ricorso dell’interessato, da presentare e depositare, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato, comporta l’eventuale notificazione del ricorso, su invito del presidente della Commissione, ad uno o più controinteressati, che possono proporre controdeduzioni nei venti giorni successivi alla notificazione del ricorso (art. 21). Sono previsti, inoltre, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, su istanza dell’interessato (art. 22), eventuali supplementi d’istruttoria disposti dalla Commissione in caso di  incompletezza della documentazione in base alla quale è stato adottato l’atto impugnato, con termini per i conseguenti adempimenti e, infine, la previsione del termine di novanta giorni dalla scadenza dei termini assegnati alle parti per le controdeduzioni per emettere la decisione e il termine dei successivi quindici giorni per il deposito di detta decisione presso la Segreteria della Commissione con comunicazione alle parti (art. 23).<br />
Lo schema del procedimento segue quello tipico dei ricorsi amministrativi.<br />
Dalla normativa che ne disciplina il procedimento emerge chiaramente che il ricorso <i>ex</i> art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938 (richiamato per indicare le competenze delle Commissioni Regionali di Vigilanza dall’art. 19 del D.P.R. n. 655 del 1964) è un ordinario rimedio impugnatorio che dà inizio ad un procedimento di natura contenziosa.<br />
Il ricorso alla Commissione Centrale è qualificabile, pertanto, come un’impugnativa di secondo grado diretta ad un’autorità sovraordinata (ma non in termini gerarchici).<br />
La fattispecie si inquadra, quindi, nell’ambito dei ricorsi gerarchici impropri.<br />
Ne consegue che i provvedimenti delle Commissioni Regionali di Vigilanza di decisione dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938, sono impugnabili direttamente ai Tribunali Amministrativi Regionali, essendo libera la scelta tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale.<br />
La sentenza appellata, in conclusione, va annullata e va concesso all’appellante ai sensi dell’art. 34, comma secondo, della legge n. 1034 del 1971, il termine di 60 (sessanta) giorni per procedere alla notificazione del ricorso anche alla competente Commissione Regionale di Vigilanza per l’edilizia Economica e Popolare presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese due gradi del giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione,in accoglimento dell’appello in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e assegna all’appellante, Signora Gabriella Morelli, il termine di 60 (sessanta) giorni per notificare il ricorso alla competente Commissione Regionale di Vigilanza per l’edilizia Economica e Popolare presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.<br />
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 4.52007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Sergio Santoro               Presidente<br />
Cesare Lamberti             Consigliere<br />
Claudio Marchitiello       Consigliere estensore<br />
Marco Lipari                 Consigliere<br />
Marzio Branca               Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 2/8/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-8-2007-n-4290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2007 n.4290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/8/2007 n.17954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-8-2007-n-17954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-8-2007-n-17954/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/8/2007 n.17954</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Rel. Settimj – P.M. Gambardella Giavitto ed altri (avv.ti Toma, Giannattasio) c. Comune di Faedis (avv.ti Verino, Zanfagnini) difetto assoluto di giurisdizione nei casi in cui non non sussiste alcuna norma nell&#8217;ordinamento che tuteli l&#8217;interesse dedotto in giudizio 1. Giurisdizione e competenza – Mancanza norma di diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-8-2007-n-17954/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/8/2007 n.17954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-8-2007-n-17954/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/8/2007 n.17954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Settimj – P.M. Gambardella<br /> Giavitto ed altri (avv.ti Toma, Giannattasio) c. Comune di Faedis (avv.ti Verino, Zanfagnini)</span></p>
<hr />
<p>difetto assoluto di giurisdizione nei casi in cui non non sussiste alcuna norma nell&#8217;ordinamento che tuteli l&#8217;interesse dedotto in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Mancanza norma di diritto a tutela interesse – Difetto assoluto giurisdizione.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Pubblica Amministrazione – Reintegra nel possesso – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio.</p>
<p>2. Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia in cui la P.A. agisca per la reintegra nel possesso di una servitù, senza che sia di ostacolo la circostanza che possa agire anche in via di autotutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11244_11244.pdf">clicca qui</a></p>
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