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	<title>24/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-7-2008-n-9177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-7-2008-n-9177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9177</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. NunziataMichele Montefusco (Avv. A. Imposimato) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Questore di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul giudizio di pericolosità sociale Misure di prevenzione e di sicurezza – Giudizio di pericolosità sociale &#8211; Prove &#8211; Esistenza di meri sospetti su elementi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-7-2008-n-9177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-7-2008-n-9177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br />Michele Montefusco (Avv. A. Imposimato) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Questore di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di pericolosità sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Misure di prevenzione e di sicurezza – Giudizio di pericolosità sociale &#8211; Prove &#8211; Esistenza di meri sospetti su elementi di fatto &#8211; Sufficienza &#8211; Prove compiute sulla commissione di reati &#8211; Non occorrono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario del divieto di ritorno non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. Stato, VI, 30.12.2005, n.7581; TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. V, 4 aprile 2008, n.1863</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul giudizio di pericolosità sociale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: &#8211; ANTONIO     ONORATO                  Presidente;- PAOLO          CARPENTIERI           Consigliere; &#8211; GABRIELE    NUNZIATA                Primo Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.3610/2008 R.G. proposto dal<br />
Sig. <b>Montefusco Michele</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Agostino Imposimato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Della Rocca in Napoli, Corso Umberto I n. 259;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero dell’Interno</b> e <b>Questura di Caserta</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione, dell’ordinanza del Questore di Caserta del 28/2/2008 di inibizione al ricorrente di far ritorno nel Comune di Dragoni per anni tre.</p>
<p>	        Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui parte ricorrente espone che, con il provvedimento impugnato, gli è stato inibito di far ritorno nel Comune di Dragoni per anni tre, dal momento che avrebbe numerosi precedenti penali e sarebbe stato controllato, in zona recentemente colpita da vari tentativi di furto, in compagnia di persona con pregiudizi di polizia per furto, rapina e rimpatri;<br />	<br />
	        Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 6/6/2008;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2008, ed ivi udito l’Avv. dello Stato Arpaia;<br />
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; <br />
Considerato che Collegio ritiene di condividere quell’opinione giurisprudenziale (Cons. Stato, VI, 30.12.2005, n.7581), peraltro avallata dalla Sezione (ex multis, 4.4.2008, n.1863), secondo la quale il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario del divieto di ritorno non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione;  <br />
Atteso che il provvedimento impugnato è basato su fatti inequivoci e in alcun modo smentiti nella loro consistenza storico-materiale, i quali vengono chiaramente riportati dell&#8217;atto e rappresentano un&#8217;idonea giustificazione dei giudizi puntualmente espressi in ordine alla riconducibilità del comportamento di parte ricorrente alle categorie normative di cui all&#8217;art. 1 della Legge n.1423/1956 ed alla pericolosità di esso; <br />
Considerato che, nell’interpretare la normativa ora richiamata, la giurisprudenza ha da tempo fissato alcuni punti di riferimento, il primo dei quali attiene al pacifico rilievo secondo cui la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli,  è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze penali a carico dell&#8217;interessato; in secondo luogo, se è vero che il provvedimento preventivo deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, resta fermo che tali comportamenti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso;<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato; <br />
Ritenuto infine che, quanto alle spese di causa, parte ricorrente ha presentato domanda di patrocinio a spese dello Stato, domanda che deve essere decisa dal Tribunale atteso che il ricorso viene deciso nel merito con la presente sentenza; la manifesta infondatezza della pretesa azionata rende immeritevole di positiva valutazione la citata istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-7-2008-n-9177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9351</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-9351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-9351/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9351</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. A. Monaciliuni Santoro Anna (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania (G. Calabrese) sulla natura del contributo economico, da parte delle ASL, in favore delle famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di soggetti non autosufficienti 1. Contributi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-9351/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-9351/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9351</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. A. Monaciliuni  <br />                         Santoro Anna (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania (G. Calabrese)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del contributo economico, da parte delle ASL, in favore delle famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di soggetti non autosufficienti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e Provvidenze – Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Costituisce Obbligazione Pubblica</p>
<p>2. Contributi e Provvidenze &#8211; Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 -Aspiranti – Posizione di interesse legittimo – Costituisce</p>
<p>3. Contributi e Provvidenze &#8211; Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti &#8211; ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Mancanza di fondi – Provvede la Regione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale della Campania 16/89, il contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’an dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (1)																																																																																												</p>
<p> 2. Ai fini del contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, sicché la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti. (2)</p>
<p>3. La mancanza di disponibilità finanziarie da parte delle locali strutture sanitarie non giustifica il diniego del contributo di cui alla Legge Regionale della Campania n. 11/84 per le famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza dei soggetti portatori di handicap, in presenza degli altri presupposti sostanziali indicati dalla legge, in quanto sussiste per la Regione l&#8217;obbligo di dotare le ASL delle risorse necessarie per concedere le provvidenze (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) ex multis, Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; id., 26 aprile 2005, n. 1872; id. 16 luglio 2002, n° 3959;  id., 3 giugno 2002, n° 3056; Cass. sez. un. 7790 del 1992.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n. 4753.<br />
(3) cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3125; id, 16 luglio 2002, n° 3959; T.A.R. Campania Sez. V, 21 gennaio 1999, n. 101.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura del contributo economico, da parte delle ASL, in favore delle famigli che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di soggetti non autosufficienti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Sede di Napoli &#8211; sezione settima</b></p>
<p>composto dai signori: dott.  Francesco Guerriero                                Presidente; dott.  Arcangelo Monaciliuni                           Consigliere rel.; dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli             Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 666/2005 reg. gen, proposto da<br />
<b>Santoro Anna</b>, in qualità di familiare di Romano Eleonora, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Alfonso Luigi Marra, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, Centro Direzionale, Edificio G1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>ASL Napoli 5 della Regione Campania</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci, e con costoro legalmente domiciliata presso la segreteria del</p>
<p>&#8211;	la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso e giusta decreto di conferimento dell’incarico n. 98 del 23.2.2005 dall’avv. Giuseppe Calabrese, dell’Avvocatura regionale, nei cui uffici è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della deliberazione del Direttore Generale n. 629 del 12.10.2004 avente ad oggetto: “Adempimenti previsti dalla D.G.R.C. n. 3152 del 28.6.2002. Trasmissione elenco disabili aspiranti al contributo ex art. 26 L.R. n.11 del 1984”;<br />	<br />
&#8211;	dell’elenco ex art. 26  l.r. n. 11 del 1984 allegato alla suddetta delibera;<br />	<br />
&#8211;	della DGRC n. 3152 del 28.2.2002 richiamata negli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211;	della DGRC n. 1426 del 1991 richiamata negli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro provvedimento ad esso  connesso o collegato e preordinato,<br />	<br />
atti tutti che si assumono né comunicati, né notificati, né pubblicati e nella precisazione che “la graduatoria costituisce un atto interno e che la stessa non ha limiti di impugnativa fin quando non venga emesso un provvedimento notificato ad ogni singolo interessato”, sicché l’odierna impugnativa viene proposta “in via cautelativa, avendone interesse”.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di entrambe le Amministrazioni intimate, e la documentazione prodotta;<br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Relatore il Consigliere Arcangelo Monaciliuni; <br />
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2008, uditi i difensori delle parti, presenti come da relativo verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato tra il 28 e il 30 dicembre 2004 e depositato il successivo 27 gennaio 2005, Santoro Anna, nella dichiarata qualità di familiare di Romano Eleonora, per l’assistenza prestata al quale assume di avere titolo al contributo ex art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 15.3.1984, si duole dei provvedimenti, in epigrafe elencati, in quanto il familiare assistito non risulta inserito nell’elenco dei beneficiari aspiranti al contributo.<br />
All’uopo propone le seguenti doglianze:<br />
&#8211; incompetenza; violazione della legge regionale della Campania n. 11 del 1984 e n. 16 del 1989; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità di causa e contraddittorietà: in sintesi, l’impugnata graduatoria, considerata “provvedimento conclusivo<br />
&#8211;	violazione dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insussistente e comunque insufficiente, difetto di istruttoria; nonché eccesso di potere sotto più profili, quali falsità dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, mancanza di richiamo della scheda e dei presupposti: i provvedimenti impugnati sarebbero carenti nella motivazione, nei loro elementi essenziali, ed altresì non sarebbero stati anticipati dalle necessarie istruttorie, amministrativa e medico-legale; le UU.SS.LL. alle quali è stata demandata la gestione della concessione del contributo in argomento, avrebbero dovuto procedere, sulla base di idonea istruttoria, ad individuare i criteri soggettivi e oggettivi per emettere il provvedimento di concessione del beneficio in autonomia senza essere limitate dalla Regione, così come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002;<br />	<br />
&#8211;	eccesso di potere sotto diversi profili, quali difetto di istruttoria, mancanza di presupposti, mancata convocazione &#8211; violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari ex art.26 della L.R. n.11 del 1984: il provvedimento non sarebbe stato anticipato da necessaria istruttoria e non sarebbe stata effettuata la convocazione a visita medica del disabile per verificare la sussistenza dei requisiti dopo la modifica dei criteri di riconoscimento del beneficio;<br />	<br />
&#8211;	violazione e falsa applicazione della l. reg. n. 11 del 1984 e  della l. reg. n. 16 del 1989, anche in relazione alla delibera di giunta regionale n. 3 152 del 2002: la legge demanderebbe alla gestione della ex USL la concessione del contributo in argomento, e, dopo l’attivazione del relativo procedimento, tale potere non potrebbe essere limitato dalla Regione, come invece avvenuto con la cennata delibera di G.R.  n. 3152 del 2002.<br />	<br />
La Azienda sanitaria locale Napoli 5 (Asl Na 5) si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.<br />
Anche la Regione Campania si è costituita e ha controdedotto alle censure attoree premettendo che “la ASL NA 5 ha proceduto alla corretta individuazione dei beneficiari del contributo, predisponendo conseguentemente gli elenchi dei soggetti disabili gravissimi ritenuti meritevoli, così come graduati, secondo i nuovi criteri per l’effettuazione della visita” e quindi ponendo in via preliminare eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere e per tardività, ferma in prosieguo la replica nel merito per negare la fondatezza del gravame.<br />
In punto di fatto va, a questo punto evidenziato che, secondo quanto affermato in corso di giudizio dalla Regione e rimasto incontestato, detto Ente, con delibera di giunta regionale n. 2166 del 31.12.2005, prendendo atto degli elenchi, ha disposto la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad €  1.000.000,00); ha dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire “lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”; ha autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, “ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”.  <br />
Aggiungasi che, come divenuto ormai anche fatto notorio per questo Tribunale (cfr., da ultimo, ex multis, sentenza n. 5238 del 5.6.2008), e come esposto nella memoria di replica della Regione Campania, con decreti dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007 la Regione ha quindi impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche le ulteriori somme necessarie (rispettivamente € 1.000.000,00; € 1.050.000,00; ed € 1.050.000) per i successivi anni.<br />
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1- Prima di procedere all’esame del ricorso -incentrato essenzialmente sull’impugnazione della deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004, a firma del Direttore Generale della ASL Napoli 5, con la quale è stato adottato l’elenco dei disabili beneficiari del contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11- è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle disposizioni applicative adottate dalle Amministrazioni interessate.</p>
<p>1.1- L’art. 26 della legge n. 11/1984, recante “Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale”, ha previsto per un periodo transitorio di durata triennale (aprile 1984 &#8211; marzo 1987) l’erogazione di un contributo economico da parte delle Unità Sanitarie Locali (oggi sostituite dalle Aziende Sanitarie Locali) in favore delle famiglie che provvedevano “direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa”. L’erogazione di tale provvidenza risulta finalizzata, ai sensi del secondo comma dell’art. 26, a consentire il rientro dei portatori di handicap nei propri nuclei familiari, in modo da assecondarne la risocializzazione con l’ambiente circostante, ed a sollevare parzialmente le famiglie dagli oneri economici connessi alla loro assistenza, mentre il comma successivo dispone che “il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell’importo della retta giornaliera di assistenza per l’internato a tempo pieno”.<br />
In seguito l’articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha fornito un’interpretazione autentica del primo comma dell’art. 26, stabilendo che il contributo  “non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali”, bensì che esso deve essere erogato “esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari”.<br />
 1.2- A tali disposizioni ha fatto seguito una serie di  provvedimenti attuativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale della Campania, a partire dalla delibera di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri applicativi per l’assegnazione dei contributi. <br />
Successivamente, la Giunta regionale con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 ha approvato la circolare n. 12 del 1991, al fine di rideterminare  criteri e modalità di applicazione dell’art. 26 della legge n. 11/1984, come interpretato dalla legge n. 16/1989.<br />
La Giunta regionale è quindi intervenuta nella materia, con la delibera n. 3152 del 2002, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di demandare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania (competenti secondo l’accorpamento territoriale delle ex UU.SS.LL.) la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ed è stato previsto &#8211; al fine di omogeneizzare i criteri e le modalità di valutazione delle richieste di concessione del beneficio &#8211; l’utilizzo della scheda prevista dalla delibera n. 1426 del 1991 e dalla circolare n. 12 del 1991. <br />
Tale scheda risulta articolata in sei sezioni, ciascuna delle quali prevede quesiti specifici cui corrisponde l’attribuzione di un punteggio fisso, sicché il punteggio complessivo varia da un minimo di zero ad un massimo di 28,45 punti. <br />
All’interno di tale fascia di punteggio, il valore soglia corrispondente all’handicap gravissimo previsto dalla legge regionale n. 19/1989 e dalla delibera di Giunta n. 3152 del 2002 è stato discrezionalmente individuato dall’Amministrazione nel punteggio di 16,00.<br />
1.3- All’esito delle rinnovate procedure, il soggetto portatore di handicap, di cui qui trattasi, non è stato inserito negli elenchi degli aventi diritto al contributo (cfr. nota in atti n. 364200 del 29 aprile 2008 a firma del dirigente del competente settore regionale).</p>
<p>2- Più di recente, con delibera di giunta regionale n.  2166 del 31.12.2005, prendendo atto degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., la Regione ha disposto la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad € 1.000.000,00); ha dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire “lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”; ha autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, “ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”.  <br />
Con decreti dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007 l’Ente regionale ha quindi impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente € 1.000.000,00; € 1.050.000,00; ed € 1.050.000) per i successivi anni, in conformità a quanto stabilito dal legislatore regionale all’art. 27 della stessa legge regione Campania n. 11/1984, ove è stato previsto che l’onere per l’attuazione del precedente art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni futuri.</p>
<p>3- Proprio sulla base di tale quadro normativo, la giurisprudenza ha più volte affermato (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872) che il contributo in questione costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’an dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (cfr. Cass. sez. un. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2002, n° 3056).<br />
Aspetti di discrezionalità possono altresì essere individuati anche con riferimento al quando della corresponsione, posto che lo stesso legislatore regionale, come già sopra evidenziato, ha preventivato (cfr. art. 27 l. 11/1984) che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti, e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti in bilancio (cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959).<br />
Pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo -nel qual caso la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti- bensì di interesse legittimo; posizione che deve dirsi perdurante fino al concreto soddisfacimento degli interessati da parte degli Enti Erogatori (oggi le Aziende Sanitarie Locali: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n. 4753) per conto della Regione, alla quale ultima spetta comunque di assicurare ai primi la necessaria provvista finanziaria (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3125; Cons. di Stato, Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959; T.A.R. Campania Sez. V, 21 gennaio 1999, n. 101).<br />
 Ed è proprio tale ruolo essenziale svolto dalla regione Campania nell’ambito dell’articolato procedimento a far sì che gli atti adottati da essa adottati presentino anch’essi uno specifico rilievo per gli aspiranti al contributo in questione, in quanto in definitiva incidenti sui loro interessi, con conseguente suscettività di lederne le posizioni soggettive.<br />
Appunto una valenza lesiva nei confronti dell’odierno ricorrente deve riconoscersi alla delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 31.12.2005, poiché questa, oltre ad aver disposto una provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi sulla base degli elenchi formati dalle varie A.S.L., dei quali ha in via preliminare preso atto (in tal modo confermandoli), ha anche autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, ad erogare il contributo agli aventi diritto (nella misura determinata) proprio secondo l’ordine di detti elenchi. <br />
E pari valenza lesiva hanno avuto i decreti dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007, con i quali la Regione, per la medesima causale, ha impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente € 1.000.000,00; € 1.050.000,00; ed € 1.050.000) per successivi anni.</p>
<p>4- Così stando le cose, parte ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare tali sopravvenuti atti del procedimento -costituenti snodi qualificanti e determinanti di questo- al fine di rimuovere la rinnovata lesione ai propri interessi da essi scaturente (a seguito della ribadita validità degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., nonché dell’adozione di determinazioni ulteriori appunto su questi fondate). <br />
Ciò però non è avvenuto, il che ha determinato l’effetto di privare di ogni utilità per lui un eventuale annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati, frapponendosi all’ottenimento del contributo le determinazioni contenute nei citati atti sopravvenuti: di qui l’ulteriore e decisiva conseguenza del venir meno, per parte ricorrente, l’interesse alla definizione del presente giudizio (cfr, da ultimo, Tar Campania, Napoli, questa sezione settima, 5 giugno 2008, n. 5238 e la precedente giurisprudenza ivi richiamata).<br />
Il ricorso, sotto il profilo di cui si discute, risulta ormai improcedibile e di tanto va fatta declaratoria in questa sede.</p>
<p>5- La definizione in rito del giudizio in una al progrediente sopravvenire della normativa ed alla sua (abnorme) dilatazione temporale rendono peraltro equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sezione settima, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di  interesse il ricorso sopra esaminato.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-9351/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-7-2008-n-366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-7-2008-n-366/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.366</a></p>
<p>L. Papiano Pres. &#8211; I. Caso Est. G. Vercesi ed altri (Avv.ti M.C. Capra G. Ferrari) contro il Comune di Gossolengo (Avv. A. Gruzza) e la la Provincia di Piacenza (non costituita) sulla illegittima introduzione, per finalità di tutela paesaggistico-ambientale, di vincoli e limiti all&#8217;uso del territorio che non trovano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-7-2008-n-366/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-7-2008-n-366/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. &#8211; I. Caso Est.<br /> G. Vercesi ed altri (Avv.ti M.C. Capra G. Ferrari) contro il Comune di Gossolengo (Avv. A. Gruzza) e la la Provincia di Piacenza (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittima introduzione, per finalità di tutela paesaggistico-ambientale, di vincoli e limiti all&#8217;uso del territorio che non trovano riscontro nella pianificazione sovraordinata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani territoriali e di coordinamento &#8211; Introduzione, per finalità di tutela paesaggistico-ambientale, di vincoli e limiti all’uso del territorio – Contrasto con la pianificazione sovraordinata &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’introduzione, per finalità di tutela paesaggistico-ambientale, di vincoli e limiti all’uso del territorio che non trovano riscontro nella pianificazione sovraordinata, ed in particolare laddove tale introduzione sia in contrasto con gli indirizzi espressi dal piano territoriale di coordinamento provinciale (fattispecie in cui l’autorità comunale aveva espressamente dichiarato di volere introdurre la pressoché generalizzata sottrazione ad ogni trasformazione urbanistica -salvo poche eccezioni- di una vasta area, nelle more dell’adozione di una disciplina che tutelasse e valorizzasse l’interesse paesaggistico-ambientale legato a quell’ambito territoriale, previsione però che si è risolta in una diffusa previsione di veri e propri vincoli di inedificabilità, con l’esclusione di poche e marginali modalità di utilizzazione del suolo, mentre il piano territoriale di coordinamento provinciale si limitava a richiedere per tale zona l’adozione di “progetti di tutela, recupero e valorizzazione” e quindi non contemplava, né tanto meno autorizzava, un tale regime vincolistico).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 6 del 2007 proposto da</p>
<p><b>Vercesi Gianfelice, Vercesi Luigi, Razza Pierino, Varesi Giuliana, Pezzani Francesca e Agri Daf S.s. di Agostino e Giorgio Fioruzzi</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cristina Capra e dall’avv. Giorgio Ferrari, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Parma, borgo Riccio da Parma n. 27;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il <b>Comune di Gossolengo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Gruzza ed elettivamente domiciliato in Parma, viale Mariotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Marcello Ziveri;<br />
la Provincia di Piacenza, non costituita in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della deliberazione del Consiglio comunale di Gossolengo n. 37 del 29 giugno 2006, recante “adozione variante al p.r.g. comunale per modifica normativa al p.r.g. vigente finalizzata alla tutela del progetto di valorizzazione della sponda destra del fiume Trebbia – art. 15 comma 4) l.r. 47/78 – art. 12 l.r. 6/95”;<br />
della nota del Comune di Gossolengo (Sportello unico per l’edilizia) n. prot. 7781 in data 27 settembre 2006;<br />
di tutti gli atti connessi, presupposti, preparatori e consequenziali;</p>
<p>per la condanna<br />
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gossolengo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 1° luglio 2008 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con deliberazione n. 37 del 29 giugno 2006 il Comune di Gossolengo adottava una “variante al p.r.g. comunale per modifica normativa al p.r.g. vigente finalizzata alla tutela del progetto di valorizzazione della sponda destra del fiume Trebbia – art. 15 comma 4) l.r. 47/78 – art. 12 l.r. 6/95”.<br />
Ritenendo illegittime le relative determinazioni in ragione delle rilevanti limitazioni imposte all’uso agricolo del suolo e alla realizzazione di nuovi fabbricati connessi alla coltivazione, i ricorrenti – in qualità di titolari di diritti reali o di diritti di godimento sulle aree interessate alla nuova disciplina di piano – hanno impugnato la deliberazione consiliare, nonché una nota comunale in data 27 settembre 2006 (emessa dallo Sportello unico per l’edilizia) applicativa delle sopraggiunte prescrizioni. Ne assumono l’illegittimità sotto molteplici profili, e ne invocano pertanto l’annullamento, anche ai fini della condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Gossolengo, resistendo al gravame.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007 (ord. n. 30/2007).<br />
All’udienza del 1° luglio 2008, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
Rileva il Collegio che, come emerge dalle premesse della deliberazione consiliare di adozione della variante al piano regolatore generale, a fondamento delle scelte operate è la dichiarata volontà di introdurre una disciplina che “… rappresenti un rafforzativo alla tutela dell’ambiente con l’obiettivo di evitare qualsiasi genere di manomissione del territorio anche in merito agli interventi sui canali irrigui, agli interventi sull’assetto arboreo/vegetazionale ad eccezione delle normali coltivazioni agronomiche e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria …”, e tanto nelle more della definizione del “… progetto intercomunale di tutela, recupero e valorizzazione della sponda destra del fiume Trebbia …”, avendo l’Amministrazione Provinciale allo “… studio la definizione del Parco Trebbia che interessa l’intero tratto del fiume di pertinenza del territorio comunale di Gossolengo …”. Ne è quindi scaturita la revisione dell’art. 70 delle n.t.a., che – in relazione all’area situata in corrispondenza della sponda destra del fiume Trebbia – ha introdotto limiti piuttosto stringenti circa le operazioni di modifica del territorio ivi ammesse (“In attesa di una specifica normativa che tuteli e valorizzi gli elementi naturali e antropici esistenti all’interno dell’area in oggetto e che definisca gli interventi compatibili con l’esigenza di salvaguardare i caratteri ambientali e paesaggistici del contesto, nelle aree di cui al presente articolo esterne al perimetro dei territori urbanizzati sono esclusivamente consentiti i seguenti interventi: &#8211; oltre, ovviamente, all’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, le opere edilizie strettamente connesse all’attività agricola da realizzare nelle immediate vicinanze esclusivamente delle aziende agricole già esistenti sul territorio comunale e ricomprese nella fascia di tutela; &#8211; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dalla L.R. n. 31/2002; &#8211; gli interventi ammessi dall’elaborato A2 (nuclei ed edifici in zona agricola); &#8211; gli interventi, i progetti e i piani in corso di attuazione e/o già approvati alla data di adozione della presente normativa; &#8211; le esecuzioni di tutte le opere e lavorazioni previste dal Piano Comunale Attività Estrattive vigente”).<br />
A fronte di tali determinazioni, i ricorrenti imputano all’Amministrazione comunale di avere introdotto, per finalità di tutela paesaggistico-ambientale, vincoli e limiti all’uso del territorio che non trovano riscontro nella pianificazione sovraordinata, ed in particolare di avere operato in contrasto con gli indirizzi espressi dal piano territoriale di coordinamento provinciale.<br />
La questione è fondata.<br />
Dispone l’art. 26 della legge reg. n. 20 del 2000 che il «piano territoriale di coordinamento provinciale» costituisce “sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale” (comma 2) e che in tale veste, tra l’altro, esso “definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali” (comma 2, lett. d); secondo il successivo art. 28, poi, il «piano strutturale comunale» è sì chiamato a svolgere funzioni attraverso le quali “valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità” (comma 2, lett. a) e “individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall’allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali” (comma 2, lett. e), ma nel far ciò – è prescritto – esso si “conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati” (comma 3). L’art. A-1 della medesima legge regionale, inoltre, stabilisce che il “P.T.C.P., specificando le previsioni del P.T.R. e del P.T.P.R., definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità” (comma 2) e che il “… piano prevede altresì indirizzi e direttive per la realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali negli ambiti urbani e periurbani, di reti ecologiche e di spazi di rigenerazione e compensazione ambientale” (comma 3), mentre lo strumento urbanistico comunale “… accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del P.T.C.P” (comma 4); con riferimento, poi, al territorio rurale, il successivo art. A-16 dispone che il “P.T.C.P. individua gli elementi e i sistemi da tutelare, recependo e specificando le previsioni del P.T.P.R., e opera, in coordinamento con i piani e programmi del settore agricolo, una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale …” (comma 2) e che il “P.S.C. delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali …” (comma 3), spettando al p.t.c.p., in ordine agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, individuare “… quali trasformazioni e attività di utilizzazione del suolo siano ammissibili, previa valutazione di sostenibilità” (art. A-18, comma 3), laddove le “aree di valore naturale e ambientale sono individuate e disciplinate dal P.S.C. che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata” (art. A-17, comma 2).<br />
Dal delineato quadro normativo, e limitando l’indagine al profilo paesaggistico-ambientale, emerge chiara – ad avviso del Collegio – la volontà del legislatore regionale che il piano territoriale di coordinamento provinciale e lo strumento programmatorio comunale si inseriscano in un “iter” di progressiva e coerente disciplina dell’uso del territorio, nella considerazione che, realizzandosi la tutela dei valori paesaggistico-ambientali anche attraverso la pianificazione urbanistica, questa risponde meglio alla sua funzione se frutto di scelte che muovano da indirizzi e valutazioni globali di livello sovracomunale. Ciò naturalmente non vale ad irrigidire le competenze delle Amministrazioni locali fino al punto di subordinare qualsiasi misura di gestione del territorio, ove giustificata anche dalla tutela del paesaggio o dell’ambiente, alla previa fissazione di appropriate e specifiche direttive provinciali; tuttavia, quando le scelte operate si raccordino esclusivamente ad esigenze di ordine paesaggistico-ambientale e investano significativi ambiti territoriali, la disciplina urbanistica comunale deve tenere conto delle disposizioni del piano sovraordinato e conformarvisi.<br />
Nella fattispecie, pertanto, avendo il Comune di Gossolengo espressamente dichiarato di volere introdurre la pressoché generalizzata sottrazione ad ogni trasformazione urbanistica (salvo poche eccezioni) di una vasta area situata in corrispondenza della sponda destra del fiume Trebbia – nelle more dell’adozione di una disciplina che tuteli e valorizzi l’interesse paesaggistico-ambientale legato a quell’ambito territoriale –, osserva il Collegio come le prescrizioni adottate si risolvano in una diffusa previsione di veri e propri vincoli di inedificabilità, con l’esclusione di poche e marginali modalità di utilizzazione del suolo, mentre il piano territoriale di coordinamento provinciale si limita a richiedere per tale zona l’adozione di “progetti di tutela, recupero e valorizzazione” (che l’art. 49 della legge reg. n. 20 del 2000 riconduce ad interventi finanziati in parte dalla Regione per apprestare una concreta ed efficace cura dei valori oggetto di protezione), e quindi non contempla, né tanto meno autorizza, un regime vincolistico siffatto. Che, d’altra parte, le disposizioni adottate non rispecchino la disciplina di livello sovraordinato, e operino alla stregua di misure di salvaguardia – in attesa di una nuova specifica regolamentazione –, è ammesso dalla stessa Amministrazione comunale, la quale si astiene però in tale modo dall’assumere prescrizioni coerenti con il p.t.c.p. vigente, e mira piuttosto ad anticipare ipotetiche discipline future, di pertinenza di un diverso ordine di competenze. <br />
Restando assorbite le restanti doglianze, va in conclusione accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati.<br />
Quanto all’istanza risarcitoria, infine, occorre considerare che, come dichiarato dagli stessi ricorrenti (v. memoria difensiva depositata il 19 giugno 2008, pag. 6), la concessione della misura cautelare ha impedito il determinarsi di pregiudizi patrimoniali a loro carico. In assenza, allora, di elementi che evidenzino specifici ed effettivi profili di danno, la richiesta va respinta.<br />
Valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione della spese di lite.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2008, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/07/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-7-2008-n-366/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.5248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-5248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-5248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-5248/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.5248</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. C. Polidori S. Di Marzo (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania (Avv. G. Calabrese) sulla natura del contributo economico, da parte delle ASL, in favore delle famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di soggetti non autosufficienti 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-5248/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.5248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-5248/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.5248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. C. Polidori<br /> S. Di Marzo (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania (Avv. G. Calabrese)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del contributo economico, da parte delle ASL, in favore delle famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di soggetti non autosufficienti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e Provvidenze – Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Costituisce obbligazione pubblica<br />
2. Contributi e Provvidenze &#8211; Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 -Aspiranti – Posizione di interesse legittimo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale della Campania 16/89, il contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’an dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati. (1)</p>
<p>2. Ai fini del contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, sicché la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3125; id. 26 aprile 2005, n. 1872; id. 3 giugno 2002, n. 3056<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2007. n. 3125; id. 26 aprile 2005, n. 1872; id. 16 luglio 2002, n. 3959; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n. 4753</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sede Napoli, Sezione settima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Francesco Guerriero	                         &#8211;	Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori                &#8211;         Consigliere<br />
Carlo Polidori				&#8211;	Primo Referendario &#8211; estensore<br />	<br />
ha pronunciato  la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 637/2005  proposto da</p>
<p><b>DI MARZO Sofia</b>, nella qualità di familiare di Ignudi Anna, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Luigi Marra, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Edificio G1;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;</b> la <b>ASL Napoli 5</b>, nella persona del Direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci, con la quali è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p><b>&#8211;</b> la <b>Regione Campania</b>, nella persona del Presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>,    rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Calabrese, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004 del Direttore Generale della ASL Napoli 5, con il quale è stato  adottato l’elenco dei disabili beneficiari del contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso o collegato;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Relatore il Primo Referendario Carlo Polidori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 i procuratori delle parti presenti, come da separato verbale; <br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b>	Con il ricorso in esame, la signora Sofia Di Marzo, nella dichiarata qualità di rappresentante del familiare Ignudi Anna ed avente diritto al contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, ha impugnato la deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004 del Direttore Generale della ASL Napoli 5 (con la quale è stato adottato l’elenco dei disabili beneficiari del predetto contributo) perché non include il suo familiare tra gli aventi diritto al  contributo.<br />	<br />
	Di tale provvedimento la ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi<i>.<br />	<br />
</i>I)	<i>Incompetenza. </i>La ricorrente sostiene che la competenza ad adottare il provvedimento previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, spetta in via esclusiva alle UU.SS.LL. e non alle AA.SS.LL..<br />	<br />
II)	V<i>iolazione delle leggi regionali n. 11/1984 e n. 16/1989; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità di causa e contraddittorietà</i>. L’impugnata graduatoria, considerata “provvedimento conclusivo”, sarebbe un provvedimento parziale e non completo, in quanto in essa non risulterebbero compresi gli aventi diritto già inseriti nei vecchi elenchi.<br />	<br />
III)	<i>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insussistente e comunque insufficiente, difetto di istruttoria; nonché eccesso di potere sotto più profili, quali falsità dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, mancanza di richiamo della scheda e dei presupposti. </i>I provvedimenti impugnati sarebbero carenti nella motivazione, nei loro elementi essenziali, ed altresì non sarebbero stati anticipati dalle necessarie istruttorie, amministrativa e medico-legale. Le UU.SS.LL. alle quali è stata demandata la gestione della concessione del contributo in questione avrebbero dovuto procedere, sulla base di idonea istruttoria, ad individuare i criteri soggettivi e oggettivi per emettere il provvedimento di concessione del beneficio in autonomia, senza essere limitate dalla Regione, così come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002.<br />	<br />
IV)	<i>Eccesso di potere sotto diversi profili, quali difetto di istruttoria, mancanza di presupposti, mancata convocazione; violazione di legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari ex art. 26 della legge regionale n. 11/1984.  </i>Il provvedimento impugnato non sarebbe stato anticipato da necessaria istruttoria e non sarebbe stata effettuata la convocazione a visita medica della disabile per verificare la sussistenza dei requisiti dopo la modifica dei criteri di riconoscimento del beneficio.<i><br />	<br />
</i>IV)	<i>Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 11/1984 e n. 16/1989, anche in relazione alla D.R. n.3152 del 2002. </i>La legge demanderebbe alla gestione della ex U.S.L. la concessione del contributo in argomento, e, dopo l’attivazione del relativo procedimento, tale potere non potrebbe essere limitato dalla Regione, come invece avvenuto con la delibera di G.R.  n. 3152 del 2002.<br />	<br />
<b>2.</b>	La ASL  NA 5 si è costituita in giudizio in data 18 marzo 2005, contestando la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Anche la Regione Campania si è costituita in giudizio in data 4 agosto 2005. Inoltre in data 11 aprile 2008 ha depositato una memoria difensiva nella quale viene, tra l’altro,  evidenziato che “la ASL NA 5 ha proceduto alla corretta individuazione dei beneficiari del contributo, predisponendo conseguentemente gli elenchi dei soggetti disabili gravissimi ritenuti meritevoli, così come graduati, secondo i nuovi criteri per l’effettuazione della visita” e viene conseguentemente eccepita l’inammissibilità e l’improcedibilità del presente gravame per carenza di interesse a ricorrere e per tardività. In particolare &#8211; secondo quanto affermato in corso di giudizio dalla Regione Campania e rimasto incontestato &#8211; con DGRC n. 2166 del 31 dicembre 2005, sulla base degli elenchi predisposti dalle varie AA.SS.LL. è stata determinata la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad  euro 1.000.000,00); è stato dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire “lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”; le AA.SS.LL. sono state autorizzate, nei limiti della provvista trasferita, “ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”.  Inoltre con i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006 e n. 192 in data 8 maggio 2007 la Regione ha impegnato, liquidato e ripartito  tra le varie AA.SS.LL. ulteriori somme (rispettivamente  euro 1.000.000,00, 1.050.000,00 ed 1.050.000) per gli anni successivi.<br />
<b>3.</b>	Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b>	Prima di procedere all’esame del presente ricorso &#8211; incentrato sull’impugnazione della deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004, a firma del Direttore Generale della ASL Napoli 5, con la quale è stato adottato l’elenco dei disabili beneficiari del contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 &#8211; è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle disposizioni applicative adottate dalle Amministrazioni interessate.<br />	<br />
<b>1.1.	</b>L’art. 26 della legge n. 11/1984, recante “Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale”, ha previsto per un periodo transitorio di durata triennale (aprile 1984 &#8211; marzo 1987) l’erogazione di un contributo economico da parte delle Unità Sanitarie Locali (oggi sostituite dalle Aziende Sanitarie Locali) in favore delle famiglie che provvedevano “direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa”. L’erogazione di tale provvidenza risulta finalizzata, ai sensi del secondo comma dell’art. 26, a consentire il rientro dei portatori di handicap nei propri nuclei familiari, in modo da assecondarne la risocializzazione con l’ambiente circostante, ed a sollevare parzialmente le famiglie dagli oneri economici connessi alla loro assistenza, mentre il comma successivo dispone che “il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell’importo della retta giornaliera di assistenza per l’internato a tempo pieno”.<br />	<br />
In seguito l’articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha fornito un’interpretazione autentica del primo comma dell’art. 26, stabilendo che il contributo  “non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali”, bensì che esso deve essere erogato “esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari”. <br />
<b>1.2.</b> 	A tali disposizioni ha fatto seguito una serie di  provvedimenti attuativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale della Campania, a partire dalla delibera di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri applicativi per l’assegnazione dei contributi. <br />	<br />
Successivamente, la Giunta regionale con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 ha approvato la circolare n. 12 del 1991, al fine di rideterminare  criteri e modalità di applicazione dell’art. 26 della legge n. 11/1984, come interpretato dalla legge n. 16/1989.<br />
La Giunta regionale è quindi nuovamente intervenuta con la delibera n. 3152 del 2002, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di demandare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania (competenti secondo l’accorpamento territoriale delle ex UU.SS.LL.) la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ed è stato previsto &#8211; al fine di omogeneizzare i criteri e le modalità di valutazione delle richieste di concessione del beneficio &#8211; l’utilizzo della scheda prevista dalla delibera n. 1426 del 1991 e dalla circolare n. 12 del 1991. Tale scheda risulta articolata in sei sezioni, ciascuna delle quali prevede quesiti specifici cui corrisponde l’attribuzione di un punteggio fisso, sicché il punteggio complessivo varia da un minimo di zero ad un massimo di 28,45 punti. All’interno di tale fascia di punteggio, il valore soglia corrispondente all’handicap gravissimo previsto dalla legge regionale n. 19/1989 e dalla delibera di Giunta n. 3152 del 2002 è stato discrezionalmente individuato dall’Amministrazione nel punteggio di 16,00.<br />
Più di recente, con DGRC n. 2166 del 31 dicembre 2005, sulla base degli elenchi predisposti dalle varie AA.SS.LL. è stata determinata la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad  euro 1.000.000,00); è stato dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire “lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”; le AA.SS.LL. sono state autorizzate, nei limiti della provvista trasferita, “ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”.  Inoltre con i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006 e n. 192 in data 8 maggio 2007 la Regione ha impegnato, liquidato e ripartito alle varie AA.SS.LL. ulteriori somme (rispettivamente pari a euro 1.000.000,00, 1.050.000,00 ed 1.050.000) per gli anni successivi, in conformità a quanto stabilito dal legislatore regionale all’art. 27 della stessa legge n. 11/1984, ove è previsto che l’onere per l’attuazione del precedente art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni futuri.<br />
<b>2.	</b>Sulla base di tale quadro normativo la giurisprudenza ha più volte affermato (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872) che il contributo in questione costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’<i>an</i> dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3056).<br />	<br />
Altresì aspetti di discrezionalità possono essere individuati anche con riferimento al <i>quando</i>, posto che lo stesso legislatore regionale, come già evidenziato, con l’art. 27 della legge n. 11/1984 ha preventivato che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti di bilancio (Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3125).<br />
Pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in questione non è di diritto soggettivo &#8211; nel qual caso la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti &#8211; bensì di interesse legittimo, e tale posizione perdura fino alla effettiva erogazione del contributo da parte delle competenti AA.SS.LL.  (Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n. 4753), per conto della Regione, alla quale spetta comunque il compito di assicurare la necessaria provvista finanziaria (Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3125; 16 luglio 2002, n. 3959). Stante il ruolo essenziale svolto dalla Regione nell’ambito dell’articolato procedimento finalizzato all’erogazione del contributo, deve quindi ritenersi  che anche gli atti adottati dalla Regione presentano uno specifico rilievo per gli aspiranti al contributo, in quanto in definitiva incidenti sugli interessi di costoro, con conseguente capacità di lederne le posizioni soggettive.<br />
Ne consegue che un’autonoma valenza lesiva nei confronti dell’odierna ricorrente deve riconoscersi alla delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 31 dicembre 2005, poiché questa, oltre ad aver disposto una provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi sulla base degli elenchi formati dalle varie AA.SS.LL., dei quali ha preliminarmente preso atto (in tal modo confermandoli), ha anche autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, ad erogare il contributo agli aventi diritto (nella misura determinata) proprio secondo l’ordine di detti elenchi. Pari valenza lesiva hanno anche i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006 e n. 192 in data 8 maggio 2007, con i quali la Regione, per la medesima causale, ha impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. ulteriori somme per gli anni successivi.<br />
<b>3.</b>	Stante quanto precede il Collegio ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche tali sopravvenuti atti del procedimento, al fine di rimuovere la rinnovata lesione ai propri interessi da essi scaturente a seguito della ribadita validità degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., nonché dell’adozione di determinazioni ulteriori su questi fondate. Tuttavia ciò non è avvenuto, con la conseguenza che nessuna utilità potrebbe recare alla ricorrente un eventuale annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati (rimanendo comunque quali ostacoli per l’ottenimento del contributo le determinazioni contenute nei citati atti sopravvenuti).<br />	<br />
Ne consegue che allo stato il presente ricorso risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e tale deve essere dichiarato in questa sede.<br />
<b>4.</b>	Sussistono comunque giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 637/2005 lo dichiara improcedibile.<br />
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-7-2008-n-5248/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.5248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a></p>
<p>Pres. Perrelli Est. Quiligotti Società Il libraio s.a.s. (Avv. F. Sciarretta) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri. sull&#8217;inammissibilità del ricorso per l&#8217;esecuzione di una&#160; sentenza di primo grado non sospesa non preceduto da diffida Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza di primo grado non sospesa – Mancata diffida</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli  Est. Quiligotti<br /> Società Il libraio s.a.s. (Avv. F. Sciarretta) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso per l&#8217;esecuzione di una&nbsp; sentenza di primo grado non sospesa non preceduto da diffida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza di primo grado non sospesa – Mancata diffida – Ricorso – Inammissibilità &#8211;  Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. E’ inammissibile il ricorso per l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato non preceduto da previa e rituale notifica di un atto di diffida e messa in mora dell&#8217;amministrazione(1).  Infatti,  attraverso la diffida deve raggiungersi la ragionevole prova dell&#8217;inadempimento dell&#8217;amministrazione, almeno attraverso la qualificazione del suo comportamento inerte o omissivo.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 09 ottobre 2002 , n. 5352</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<p>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>2531/2008</b> proposto dalla </p>
<p><b>società Il libraio s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Franco Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, alla Via Giuseppe Giocchino Belli n. 39;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  <b>il Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.   ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Vito Altieri</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata;<br />
Vista l’O.P.I./O.C.I. n.   del    ;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 14.4.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso rg. n. 7840-03 la società attuale ricorrente, titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica di libri, il cui dante causa aveva a suo tempo richiesto di partecipare all’assegnazione dei posteggi inseriti in uno dei due circuiti librari denominati “arcipelago delle parole”, ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di posteggi inseriti nei due circuiti suddetti; inoltre dei provvedimenti  di recepimento delle determinazioni assunte dalla Commissione per l’esame delle domande e la formazione della graduatoria inerente all’assegnazione dei posteggi  istituiti nell’ambito del circuito denominato “L’Arcipelago delle parole” e infine degli atti prodromici, coevi, successivi e connessi. Quindi con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 804 del 30.7.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di conferma, con rettifiche ed integrazioni, della graduatoria definitiva e dell&#8217;elenco degli esclusi di cui alla determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003, nonché della determinazione dirigenziale n. 1106 del 31.10.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di conferma, con rettifiche ed integrazioni, della graduatoria definitiva e dell&#8217;elenco degli esclusi di cui alla determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003 e di parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 804 del 2003; inoltre delle decisioni assunte nella seduta del 26.6.2003 dalla Commissione tecnica istituita con determinazione dirigenziale n. 350 del 26.3.2002.<br />
Con la sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007 il detto ricorso è stato accolto siccome fondato nei limiti di cui in motivazione e, per le medesime considerazioni, è stato accolto negli stessi limiti anche il successivo ricorso per motivi aggiunti presentato avverso gli atti conseguenti a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio con la deduzione delle medesime, sebbene maggiormente articolate, censure di illegittimità.</p>
<p>In particolare è stato ritenuto che la disposizione del bando di gara di cui trattasi, nella parte in cui ha indicato quale termine perentorio per la presentazione della domanda l’orario ed il giorno di ricevimento del plico raccomandato presso i suoi uffici, invece che presso l’ufficio postale competente, deve essere ritenuta illegittima per le considerazioni ivi esposte.<br />
Con ricorso notificato il 18.3.2008 e depositato il 19.3.2008, il ricorrente ha chiesto la esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007, atteso il persistente inadempimento da parte degli uffici comunali competenti.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 11.4.2008, depositando documenti.<br />
Alla camera di consiglio del 14.4.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è inammissibile per le considerazioni che seguono.<br />
Ed infatti il ricorso è stato presentato ai sensi dell’art. 33, co. 5, della L. n. 1034/1971 ai fini della esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato ed esecutiva per legge.<br />
Ai sensi della norma richiamata, di cui al comma aggiunto dall&#8217;articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205, “ Per l&#8217;esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all&#8217;articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.”. <br />
Ed al riguardo la giurisprudenza è ferma nel ritenere che al detto giudizio si applichino le norme specifiche in materia di giudizio di ottemperanza per quanto attiene alla necessità della previa diffida.<br />
Ed infatti  “ l&#8217;esecuzione della sentenza del Tar è ammissibile stante l&#8217;esecutività ex art. 33, l. n. 1034 del 1971 della sentenza di primo grado del giudice amministrativo, l&#8217;inesistenza di un provvedimento di sospensione emesso dal Consiglio di Stato e <b>la previa notifica della diffida ex art. 90 comma 2, r.d. n. 642 del 2007 necessaria anche per l&#8217;esecuzione delle decisioni di primo grado</b>.” ( T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 giugno 2006 , n. 6791); “ L&#8217;art. 10 l. 21 luglio 2000 n. 205, nell&#8217;aggiungere un comma all&#8217;art. 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha esteso alle sentenze dei tribunali amministrativi gravate d&#8217;appello, delle quali non sia stata sospesa l&#8217;esecutività, il rimedio proprio dell&#8217;esecuzione delle sentenze passate in giudicato, senza derogare alla relativa disciplina, con conseguente applicazione alle prime delle stesse garanzie previste per il giudizio disciplinato nel t.u. 26 giugno 1924 n. 1054; pertanto, <b>anche il giudizio per l&#8217;esecuzione delle sentenze non ancora passate in giudicato deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida e messa in mora, con fissazione di un termine per provvedere, come statuito dall&#8217;art. 90 r.d. 17 agosto 1907 n. 642</b>. “ ( T.A.R. Sardegna Cagliari, 24 marzo 2003 , n. 356).<br />
Ne consegue che “Dev&#8217;essere dichiarato inammissibile il ricorso per l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado non preceduto da previa e rituale notifica di un atto di diffida e messa in mora dell&#8217;amministrazione. “ ( Consiglio Stato , sez. IV, 09 ottobre 2002 , n. 5352); ed infatti “ proprio per le finalità che essa intende perseguire, anche l&#8217;azione di esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato non può non essere preceduta dalla diffida ad adempiere, sulla falsariga di quanto avviene per il giudizio di ottemperanza, dovendosi attraverso essa raggiungersi la ragionevole prova dell&#8217;inadempimento dell&#8217;amministrazione, almeno attraverso la qualificazione del suo comportamento inerte o omissivo.”.<br />
Per le brevi considerazioni che precedono il presente ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.<br />
Ed infatti né in ricorso viene specificata la detta circostanza né tanto meno risulta depositata agli atti copia della eventuale diffida di legge. <br />
In ricorso la difesa si è limitata ad evidenziare che è intervenuta la comunicazione della sentenza di cui si chiede la esecuzione in questa sede e che vi è corrispondenza da parte degli uffici comunali al fine di provvedere alla richiesta esecuzione.<br />
Né infine il Comune ha dato atto della detta circostanza nell’atto di costituzione in giudizio od ancora nella documentazione prodotta.<br />
Nonostante l’esito del giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dello stesso.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PQM
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 14.4.2008, in Camera di Consiglio, </p>
<p>con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-7-2008-n-9204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-7-2008-n-9204/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-7-2008-n-9204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9204</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. BuonauroEcoservizi S.r.l. (Avv. M. Guarino) c. Comune di San Giorgio a Cremano (L. Cicatiello) c. Cooperativa sociale polifunzionale Oasi Felice a.r.l. (Non Costituita) sulla natura dell&#8217;art. 23, comma II, della Legge 1034/71 Processo amministrativo – Procedimenti ex art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-7-2008-n-9204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-7-2008-n-9204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9204</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br />Ecoservizi S.r.l. (Avv. M. Guarino) c. Comune di San Giorgio a Cremano (L. Cicatiello) c. Cooperativa sociale polifunzionale Oasi Felice a.r.l. (Non Costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dell&#8217;art. 23, comma II, della Legge 1034/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Procedimenti ex art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 – Termine per il deposito del ricorso – È dimezzato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dizione utilizzata dall’art. 23 bis, comma 2°, l. 1034/1971 («i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso») non ricomprende, nella eccezione alla regola della riduzione per i giudizi indicati nel primo comma, anche il termine del deposito del ricorso, sia perché l&#8217;espressione “proposizione” si correla esclusivamente all’attività di composizione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio e della sua notifica, sia alla luce di elementi di interpretazione evolutiva; invero, la norma in esame ha modificato un regime (ex art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135) che comprendeva “tutti” i termini processuali nella riduzione a metà con riguardo ai giudizi in materia di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, sicché la modifica del regime suddetto, apportata con l&#8217;art. 23-bis, secondo comma della legge 1034/1971 proprio sullo specifico punto, con la previsione di una speciale esclusione dalla regola di snellimento dei giudizi e di abbreviazione degli stessi, non può che essere letta in modo restrittivo, come norma di deroga. Pertanto, rientra tra i termini processuali ridotti alla metà quello relativo al deposito del ricorso, con la conseguenza che nei giudizi di cui al menzionato art. 23 bis tale termine è ridotto a 15 giorni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2005, n. 3268; id, 14 settembre 2004, n. 5927</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura dell&#8217;art. 23, comma II, della Legge 1034/71</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
 Napoli &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori: Antonio	Guida			Presidente; Fabio		Donadono		Componente; Michele	Buonauro		Componente est.																																																																																		</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>Visto il ricorso n.  607/2007  proposto da:</p>
<p><b>ECOSERVIZI s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Manuele Guarino, con domicilio eletto in NAPOLI, piazza Garibaldi, n. 39;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di S. Giorgio a Cremano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Cicatiello, con domicilio ope legis presso la Segreteria del T.A.R.;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211;	<b>Cooperativa sociale polifunzionale Oasi Felice a.r.l.</b>, n.c.;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del verbale del 6.11.2006 di aggiudicazione del servizio di sorveglianza notturna del complesso monumentale “Villa Bruno” e di apertura e chiusura del mercato Bechelet;<br />
&#8211; di tutti gli atti della procedure di gara e di ogni altro atto connesso, ivi compreso il contratto di appalto.<br />
Nonché per il risarcimento dei danni.<br />
Visto il ricorso principale, le memorie difensive  ed i relativi allegati;<br />
letti tutti gli atti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2008, il ref. Michele Buonauro;<br />
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>F A T T O  e  M O T I V I   D E L L A   D E C I S I O N E</b></p>
<p>La ricorrente ha partecipato alla gara per l’appalto del servizio di sorveglianza notturna del complesso monumentale “Villa Bruno” e di apertura e chiusura del mercato Bechelet indetta dal Comune di S. Giorgio a Cremano.<br />
La valutazione delle offerte ha consentito alla cooperativa Oasi Felice l’attribuzione di un punteggio migliore, dovuto al ribasso contenuto nell’offerta economica (pari al 31%).<br />
Parte ricorrente è insorta avverso gli atti di gara, poiché l’offerta della aggiudicataria è risultata sfornita di accettabili giustificazioni e per incongruità del ribasso offerto.<br />
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.<br />
È meritevole di accoglimento l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata, tesa a denunziare la tardività del deposito del ricorso.<br />
Premesso in punto di fatto che il ricorso risulta notificato (ad entrambi i contraddittori) in data 4 gennaio 2007, laddove esso risulta depositato il 2 febbraio 2007, non vi sono dubbi in ordine all’applicabilità, nel caso di specie, del termine dimidiato previsto dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di impugnazione di provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione di pubbliche forniture &#8211; lett. c) del citato art. 23 bis.<br />
Secondo l’orientamento oramai pacifico del Consiglio di Stato, in tema di controversie rientranti nella procedura accelerata introdotta dall’art. 23 bis l. 1034/71, il dimezzamento dei termini processuali si applica anche al termine di deposito del ricorso (vedi per tutte C.d.S. V, 21.6.2005, n. 3268; IV, 14.9.2004, n. 5927), con la conseguenza che il mancato rispetto del termine (dimezzato) di 15 giorni per il deposito del ricorso rende lo stesso irricevibile.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara il ricorso epigrafato irricevibile. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-7-2008-n-9204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a></p>
<p>Pres. Est. U. De MaioGreco Maria Emanuela (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avv.ti V. Baroni e C. Palumbo). sulla giurisdizione del G.O. in materia di pubblico impiego ai sensi dell&#8217;art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie &#8211; A seguito del loro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. U. De Maio<br />Greco Maria Emanuela (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avv.ti V. Baroni e C. Palumbo).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di pubblico impiego ai sensi dell&#8217;art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie &#8211; A seguito del loro trasferimento al Giudice ordinario &#8211; Ex art. 45 D.L.vo n. 80/1998 &#8211; Riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze &#8211; Necessità<br />
2. Giurisdizione e competenza – Controversie in maniera di pubblico impiego – Difetto di giurisdizione del G.A. &#8211; Translatio iudicii – Possibilità per il giudice amministrativo di disporre la continuazione del processo innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Al fine di determinare la giurisdizione in materia di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell’emanazione dei medesimi, in quanto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è sancito dal legislatore del 1998 con riguardo al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotto da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (1)<br />
2. Per dare attuazione al principio della traslatio iudicii anche tra diverse giurisdizioni, affermato tanto dalle S.U della Cassazione 4109/2007, tanto dalla Corte Costituzionale 77/2007, il G.A., ove declini la propria giurisdizione in favore di quella del G.O. in primis rimette le parti davanti al G.O. affinchè dia luogo al processo di merito ed in secundis precisa lui stesso la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cassazione Civile, SS.UU., 25 luglio 2002, n. 10993; id. 18 ottobre 2002, n. 14835</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. in materia di pubblico impiego ai sensi dell’art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br /></b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Composta dai signori magistrati: UGO DE MAIO, Presidente; ALFREDO STORTO, Referendario; EMANUELA LORIA Ref., relatore<br />
Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 6104/1999 proposto da<br />
<b>GRIECO Maria Emanuela</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in Napoli C.so Umberto I n. 34,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Carla Palumbo dell’Avvocatura Regionale, giusta deliberazione G.R.C. n. 7234 del 03/11/1999, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81,</p>
<p>per l’annullamento<br />
in parte qua, del Decreto del Presidente della G.R. della Campania del 5/5/1999 successivamente notificato, di inquadramento della ricorrente nella VI q.f., prevista dalle leggi regionali nn. 23/89 e 12/91 e dal C.C.N.L. 6/7/1995, con decorrenza giuridica 13.10.1987, data di immissione nel ruolo regionale, riconoscendo, ai soli fini giuridici, il servizio prestato anteriormente al 31.12.1985, nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente il trattamento economico relativo al periodo 31.12.85 – 24.11.98 (data di entrata in vigore della L.R. 16.11.1998 n. 19) non riconoscendo, altresì, il servizio pre-ruolo prestato prima dell’immissione nel ruolo speciale dell’organico della Giunta regionale;<br />
nonché per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente al trattamento economico proprio della VI q.f. per il servizio prestato nel periodo 31.12.1985 – 24.11.1998;<br />
per la conseguente condanna dell’amministrazione regionale al relativo pagamento al ricorrente del trattamento economico corrispondente alla VI q.f., a far data dal 31.12.1985 e fino al 24.11.1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale comunque lesivo del diritto della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie presentate in vista dell’udienza di merito;<br />
Relatrice alla pubblica udienza del 3 luglio 2008 la dott.ssa Emanuela Loria;<br />
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto,</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente, già incaricata nei Centri di Educazione Permanente, è stata inquadrata nei ruoli della Regione Campania con la V qualifica funzionale ai sensi delle leggi regionali 57/85, 23/39 e 12/91.<br />
Successivamente è intervenuta la legge regionale 16 novembre 1998 n. 19, che ha previsto, tra l’altro, che il personale di cui alla legge regionale n. 57 del 1985 (“norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell&#8217; art. 47 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616”), dovesse essere inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale, specificando che al personale in servizio alla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni in attuazione del D.P.R. 616/1977, la VI qualifica funzionale dovesse essere riconosciuta ai soli fini giuridici con decorrenza dal 31.12.1985, mentre il trattamento economico dovesse essere riconosciuto dalla data di entrata in vigore della stessa ossia dal 24.11.1998.<br />
La ricorrente veniva inquadrata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7195 in data 5 maggio 1999 (successivamente notificata all’interessata) nel VI livello, in esecuzione della legge regionale n. 19/1998, con riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato a partire dal 31.12.1985, mentre le veniva attribuito il relativo trattamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale con decorrenza dal 24.11.1998 (data di entrata in vigore della legge regionale 19/1998).<br />
Avverso tale provvedimento la dipendente proponeva ricorso, contestando il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato prima del trasferimento e la mancata retrodatazione degli effetti economici fin dalla data del 31.12.1985 per i seguenti motivi:<br />
I.	Manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione artt. 3, 36 e 97 Cost., violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />	<br />
II.	Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 Cost.<br />	<br />
III.	Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione dell’art. 117 Cost. Violazione degli artt. 31 e 32 Statuto Regione Campania.<br />	<br />
IV.	Ulteriore violazione degli articoli 3, 97 e98 Cost. Violazione del principio che vieta la “reformatio in peius”.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la controversia trae origine da un atto successivo al 30.06.1998 e, nel merito, chiedeva al Tribunale di dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: inammissibilità del ricorso, laddove esso rileva la mancata valutazione della professionalità della ricorrente, in quanto detta censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso il primo provvedimento di inquadramento ai sensi della legge 57/85, per la cui impugnativa sono scaduti i termini decadenziali; infondatezza del ricorso, atteso che la legge regionale 16.11.1989 n. 19 ha inteso realizzare una finalità perequativa accordando un certo beneficio di carriera ad una determinata parte di personale, ritenuto “sperequato” rispetto ad un’altra quota di personale di più antica immissione in ruolo, e tuttavia, per ragionevoli motivi di bilancio e di contenimento della spesa, la decorrenza economica dell’inquadramento è stata fissata alla data di entrata in vigore della legge stessa.<br />
Per quanto concerne il mancato riconoscimento da parte della legge regionale 19/98 del servizio prestato anteriormente al 31.12.1985, la difesa Regionale pone in luce come il ricorrente, ai sensi della legge regionale 57/85, sia stato immesso in un ruolo speciale, previo superamento di una prova concorsuale, e senza che la legge prevedesse il computo del servizio prestato presso altri enti anteriormente alla data del 31/12/1985.<br />
Infatti, i dipendenti di cui trattasi non erano dipendenti statali di ruolo o di ente disciolto ai sensi del D.P.R. 616/1977.<br />
Per quanto riguarda le mansioni superiori asseritamente svolte, la Regione Campania rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato per ragioni perequative ma non ha la finalità di riconoscere in alcun modo le mansioni superiori eventualmente svolte, senza contare il consolidato orientamento giurisprudenziale che le ritiene irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Occorre preliminarmente trattare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.<br />	<br />
L’eccezione è fondata e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.</p>
<p>1.2. Infatti, con la legge regionale n. 57 del 28.12.1985, la Regione Campania ha disciplinato il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei Centri di Educazione Permanente, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.<br />
In particolare, l’art. 3 comma 1 della citata legge regionale, prevedeva che il personale incaricato dei C.E.P., trasferito dallo Stato, nonché quello successivamente assunto e confermato dalla Regione, venisse immesso in un ruolo speciale organico della Giunta Regionale.<br />
Il comma stabiliva che il predetto personale fosse immesso in ruolo con la qualifica corrispondente al V livello funzionale previsto dalla legge regionale n. 27/84.<br />
L’art. 5 della l. r. n. 57/1985 aveva subordinato il definitivo inquadramento al superamento di un concorso, da espletarsi con le modalità previste dalla delibera del Consiglio regionale n. 69/9 del 26.2.29176, recante il regolamento di esecuzione della l.r. n. 11/74.<br />
Successivamente, con la l. n. 19 del 16.11.1998, la Regione Campania ha parzialmente modificato la citata normativa, introducendo all’articolo 1, una nuova formulazione dei commi 3 e 4 della l. r. n. 57/1985.<br />
In particolare, la disposizione sopravvenuta ha stabilito che “il servizio prestato alla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, viene riconosciuto ai soli fini giuridici a far data dal 31.12.1985 e pertanto, viene inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale. Il riconoscimento economico avviene alla data della presente legge”.<br />
Il provvedimento impugnato è stato emanato in esecuzione di tali disposizioni.</p>
<p>1.3. Con specifico riferimento alla questione di giurisdizione, il Collegio rileva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 45 comma 17 d.lgs. 80/1998, circa il passaggio al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve essere dato rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della P.A., senza che possa avere rilievo, in quest’ultimo caso, un’eventuale efficacia retroattiva del provvedimento.<br />
In sostanza, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data della sua emanazione che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10993 e 18 ottobre 2002 n. 14835).<br />
La presente controversia sotto il profilo del petitum sostanziale, trae origine direttamente dal provvedimento di reinquadramento, disposto in base alla legge regionale n. 19/1998, che la ricorrente censura sia per il mancato riconoscimento della VI qualifica funzionale anziché della V, sia perché non ha disposto la retrodatazione anche degli effetti economici e il riconoscimento del servizio pre-ruolo.<br />
Tale provvedimento è stato emanato in epoca successiva al 30.06.1998 (costituente discrimine temporale ai fini del riparto della giurisdizione tra g.a. e g.o. in materia di pubblico impiego ai sensi dell’articolo 69 comma 7 del d.lgs. 165/2001) e inoltre in stretta aderenza ad una legge regionale, anch’essa entrata  in vigore successivamente a tale data.<br />
La fonte della asserita lesione è costituita proprio dalla legge regionale, di cui il provvedimento di reinquadramento costituisce mera esecuzione: dunque, la presente controversia trae origine dal provvedimento, o meglio dalla stessa legge regionale entrata in vigore successivamente rispetto al 30.06.1998.<br />
Alla stregua del citato orientamento della Cassazione, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con devoluzione della controversia al giudice ordinario.<br />
Infatti, non può sostenersi che le pretese della ricorrente, ancorché rivolte ad ottenere l’annullamento di un provvedimento emanato in data successiva al 30/06/1998, attengono al riconoscimento di un superiore inquadramento o in subordine alla retrodatazione degli effetti economici dell’inquadramento attribuitole, con riferimento a fatti materiali e circostanze verificatisi nel periodo antecedente al 30/06/1998, con conseguente giurisdizione del giudice adito. Infatti, tale prospettazione non trova un chiaro riscontro nel dato testuale del ricorso, che solo in modo apodittico, fa riferimento allo svolgimento di mansioni superiori.<br />
D’altronde, anche se così fosse, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile, atteso che, la ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare il provvedimento che ha disposto il suo primo inquadramento nella V qualifica funzionale, ai sensi della legge n. 57/1985, e che, inoltre, non è stata allegata alcuna circostanza o documentazione che provi l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.</p>
<p>1.4. Per le motivazioni sopra espresse, il Collegio ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Il Collegio ritiene altresì che, alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007), in tema di traslatio iudicii, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione debba seguire il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n. 77/2007).<br />
Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito, fissando il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 luglio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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