<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24/6/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-6-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-6-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>24/6/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-6-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-6-2013-n-3317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-6-2013-n-3317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-6-2013-n-3317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3317</a></p>
<p>Pres. Diana Caminiti, est. Alessandro Pagano Giuseppe Pettrone (Avv. Gianfranco D&#8217;Angelo) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale) sulla competenza territoriale nelle controversie relative a dipendenti pubblici Processo amministrativo- Competenza territoriale- Controversie relative a dipendenti pubblici &#8211; Competenza territoriale &#8211; Individuazione – Criterio- Riferimento in via esclusiva al luogo in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-6-2013-n-3317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-6-2013-n-3317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Diana Caminiti, est. Alessandro Pagano <br /> Giuseppe Pettrone (Avv. Gianfranco D&#8217;Angelo) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza territoriale nelle controversie relative a dipendenti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo- Competenza territoriale- Controversie relative a dipendenti pubblici &#8211; Competenza territoriale &#8211; Individuazione – Criterio- Riferimento in via esclusiva al luogo in cui ha sede l&#8217;ufficio al quale il dipendente è stabilmente assegnato – Necessità-Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie relative a dipendenti pubblici, ai sensi dell&#8217;art. 413, 5° comma, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del disposto di cui  all’art. 39 comma 1 c.p.a, occorre avere riguardo,  in via esclusiva, al luogo in cui ha sede l&#8217;ufficio al quale il dipendente è stabilmente assegnato al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando sul punto la diversa sede di servizio esistente al momento dell’adozione dell’atto oggetto di impugnativa.(1) (Nel caso di specie, essendo il ricorrente agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze, al momento della proposizione del ricorso, il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza del T.A.R. Toscana &#8211; Firenze.)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr. nei termini Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15344 del 07/08/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2011, proposto da: Giuseppe Pettrone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco D&#8217;Angelo, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R., p.zza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Napoli, via Diaz n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota del Ministero della Giustizia n.GDAP-0101107/2011 pu-GDAP-2000-10/03/2011 con la quale è stata rigettata la domanda del ricorrente, formulata il 6 dicembre 2010 ed avente ad oggetto la richiesta di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 in quanto, al momento della formulazione dell’istanza, non era in atto il requisito della continuità dell’assistenza prestata dal dipendente al familiare.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.Con ricorso notificato in data 26 maggio 2011 e depositato il successivo 10 giugno 2011 l’Agente di Polizia Penitenziaria Pettrone Giuseppe, deducendo di essere effettivo presso la Casa Circondariale di Firenze e di essere stato temporaneamente distaccato presso l’.O.P.G. di Aversa, ha impugnato la nota del Ministero della Giustizia n.GDAP-0101107/2011 pu-GDAP-2000-10/03/2011, con la quale è stata rigettata la sua domanda, formulata il 6 dicembre 2010, avente ad oggetto la richiesta di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992.<br />	<br />
2. L’atto gravato è motivato sulla base del rilievo che, al momento della formulazione dell’istanza, non era in atto il requisito della continuità dell’assistenza prestata dal dipendente al familiare.<br />	<br />
3. Il ricorrente ha dedotto in tre motivi di ricorso diverse censure di violazione della legge n. 104 del 1992, quale riformata dalla legge n. 183 del 2010, che non richiederebbe più il requisito della continuità dell’assistenza, deducendo preliminarmente, nel primo motivo di ricorso, che comunque nell’ipotesi di specie sussisteva il requisito della continuità dell’assistenza, in quanto pur essendo effettivo presso la Casa Circondariale di Firenze, aveva prestato servizio sin dal 22 giungno 2009, data dell’arruolamento, ad Aversa, ove dapprima aveva seguito il corso di arruolamento e dove era stato successivamente distaccato in via temporanea.<br />	<br />
3.1 Ha inoltre censurato l’atto <i>de quo</i> per eccesso di potere e per difetto di motivazione, nonché per violazione dell’art. 10 <i>bis</i> l. 241/90.<br />	<br />
4. In data 14 giungo 2011 si è costituito il Ministero resistente, senza nulla dedurre né eccepire.<br />	<br />
5. Con ordinanza 01180/2011 la Sezione “RILEVATO che, al momento della formulazione della domanda di trasferimento in questione (e, comunque, al momento della definizione della stessa), le norme evocate nel provvedimento gravato e nell’odierno ricorso (art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104 del 1992) vigevano nella formulazione risultante dalla modifica operata dall’art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nella quale non è più dato evincere il riferimento alla continuità dell’assistenza;<br />	<br />
RITENUTO di poter ovviare al <i>periculum in mora</i> evocato in ricorso ordinando all’amministrazione di rideterminarsi alla luce della nuova formulazione legislativa appena richiamata”, accoglieva con riesame l’istanza di sospensiva, rinviando all’udienza, ha accolto l’istanza di sospensiva, con rinvio all’udienza del 10 maggio 2012.<br />	<br />
5.1 L’appello avverso detta ordinanza cautelare è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 258/2011.<br />	<br />
6. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, in data 4 aprile 2012, insistendo ulteriormente per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
7. Con ordinanza collegiale n. 2726 2012 il Collegio ha disposto istruttoria per l’acquisizione dall’Amministrazione resistente di documentati chiarimenti in ordine alla sede presso cui il ricorrente prestava servizio al momento della presentazione dell’istanza, nonché in relazione alla decorrenza e alla durata degli eventuali provvedimenti di distacco, mediante il deposito della relativa documentazione presso la Segreteria del Tribunale, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla notifica, se antecedente, rinviando per il prosieguo all’udienza del 10 dicembre 2012.<br />	<br />
8. In data 13 novembre 2012 il Ministero resistente ha depositato memoria difensiva concernente il merito della controversia, deducendo preliminarmente che la sede di servizio del ricorrente era la Casa Circondariale di Firenze, per cui non poteva ravvisarsi nell’ipotesi di specie il requisito della continuità dell’assistenza.<br />	<br />
9. Il ricorrente, con memoria depositata in data 28 novembre 2012, in replica alla memoria di controparte, ha dedotto che alla data del riconoscimento dell’handicap era in servizio ad Aversa, prestando regolarmente assistenza al proprio genitore.<br />	<br />
10. Con ordinanza n. 267 del 11 gennaio 2013 il Collegio ha reiterato la predetta istruttoria, anche ai fini dell’accertamento della competenza territoriale di questo T.A.R., avente carattere inderogabile ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a..<br />	<br />
11. L’amministrazione ha quindi parzialmente ottemperato alla disposta istruttoria, con documentazione prodotta in data 6 febbraio 2013 ed 8 febbraio 2013, nella quale, riportandosi alla nota del 9 ottobre 2012 – non prodotta in precedenza – deduce che il ricorrente arruolato in data 22 giungo 2009 e da quella data addetto alla Scuola di Formazione e di Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria di Aversa, con provvedimento del 5/0/2010 (non prodotto), nelle more della prima assegnazione era stato inviato a prestare servizio in missione dal 12 luglio al 30 settembre 2010 presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, mentre all’atto di presentazione dell’istanza di trasferimento si trovava in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, ove era stato assegnato in prima nomina a far data dal 6 dicembre 2010.<br />	<br />
12. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 aprile 2013, nella cui sede il Collegio ha preliminarmente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., della possibilità di declaratoria della propria incompetenza territoriale, in favore della competenza del T.A.R. Toscana.<br />	<br />
10. Il collegio, alla luce di quanto di seguito precisato, non può che dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza territoriale inderogabile del T.A.R. Toscana/Firenze, in considerazione del chiaro disposto dell’art. 13 comma 2 c.p.a. .<br />	<br />
11. Ed invero dalla disposta istruttoria è risultato che la sede di servizio di prima assegnazione del ricorrente è quella della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.<br />	<br />
11.1 L’Amministrazione nondimeno non ha depositato alcuna documentazione relativa al distacco presso l’O.P.G., di Aversa, di cui il ricorrente in ricorso aveva dichiarato di beneficiare.<br />	<br />
11.2 Peraltro, vi è da precisare che potrebbe assegnarsi rilievo alla sede di distacco, quale sede di servizio, ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a., da intendersi prevalente rispetto alla sede di servizio di assegnazione (sede ordinaria di servizio), nell’ottica del <i>favor lavoratoris</i> di cui è espressione l’art. 13 comma 2 c.p.a., laddove il distacco fosse attuale al momento della proposizione del ricorso, in quanto solo in tale ottica potrebbe sussistere il <i>favor lavoratoris</i>, avendo riguardo alla necessità che il ricorrente non sia costretto ad adire una sede giudiziaria lontana dal luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.<br />	<br />
11.2.1.In questo senso depone non solo la <i>ratio legis</i>, vista nell’ottica del <i>favor lavoratoris</i>, ma lo stesso tenore letterale della norma <i>de qua,</i> secondo cui “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”; ed invero l’utilizzo del verbo al presente e la mancanza di qualsivoglia riferimento alla data di adozione dell’atto, non possono avere altro significato che l’attualizzazione al momento della proposizione del ricorso del riferimento territoriale alla sede di servizio.<br />	<br />
In tal senso depone altresì l’omologo disposto normativo di cui all’art. 413 comma 4 c.p.c., relativo ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzati, riservati alla giurisdizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro, secondo cui “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l&#8217;ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.<br />	<br />
Ed invero anche tale disposto normativo non può che interpretarsi alla stregua di quanto previsto dall’art. 5 p.c. secondo cui “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”, disposto normativo questo che postula non solo l’irrilevanza di mutamenti sopravvenuti rispetto alla proposizione della domanda, ma anche di situazioni antecedenti detta proposizione, salvo il riferimento ad opera di specifiche disposizioni a tali fatti (cfr., al riguardo ad esempio art. 20 c.p.c. in relazione al foro relativo ai diritti di obbligazione, facente riferimento al luogo in cui è sorta o doveva eseguirsi l’obbligazione).<br />	<br />
Peraltro l’interpretazione dell’omologo disposto dell’art. 413 comma 4 c.p.c. nel senso dianzi indicato, nell’ottica anche del <i>favor lavoratoris</i>, trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte.<br />	<br />
La stessa ha infatti al riguardo ritenuto che il criterio di competenza territoriale, per il quale per le controversie relative al pubblico impiego è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l&#8217;ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione, dettato da un criterio di favor per il lavoratore, non è modificato dal fatto che al momento in cui è sorta la controversia lo stesso fosse addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15344 del 07/08/2004 secondo la quale: “In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici &#8211; nella specie azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento &#8211; si applica il quinto comma dell&#8217;art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall&#8217;art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l&#8217;ufficio al quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve aver riguardo al luogo nel quale si trovava l&#8217;azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine dell&#8217;incarico, a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la &#8220;ratio&#8221; della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell&#8217;esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (fattispecie relativa ad ipotesi in cui la lite, ovvero il fatto generatore del danno- revoca dell’incarico &#8211; era sorta allorquando il ricorrente prestava servizio a Terni, ma il ricorso era stato proposto al Giudice del Lavoro di Pisa, avendo riguardo al luogo in cui il ricorrente prestava servizio al momento della proposizione del ricorso; la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del giudice del lavoro di Pisa che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della competenza territoriale del Giudice del Lavoro di Terni; cfr. con specifico riferimento all’istituto dell’avvalimento, ma <i>incidenter tantum</i> anche al distacco e comando, Cass. sez. VI, ordinanza n. 28589 del 2011 secondo cui se al momento della proposizione del ricorso il ricorrente è rientrato presso la sede ordinaria di servizio, deve aversi riguardo a tale sede e non a quella in cui in precedenza svolgeva l’attività nell’ambito dell’avvalimento, non determinando la cessazione dell’avvalimento, al pari della cessazione del comando e del distacco, la cessazione del rapporto di lavoro).<br />	<br />
Pertanto, in mancanza di un’esplicita norma derogatoria rispetto alla previsione di cui all’art. 5 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al processo amministrativo, in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 comma 1 c.p.a. secondo il quale “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”, anche la norma di cui all’art. 13 comma 2 c.p.a. va interpretata nel senso innanzi indicato ed in senso analogo all’omologa previsione dell’art. 413 comma 4 c.p.a., con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza territoriale inderogabile, occorre avere riguardo alla sede di servizio esistente al momento della proposizione del ricorso; da ciò l’irrilevanza della diversa sede di servizio esistente al momento dell’adozione dell’atto oggetto di impugnativa.<br />	<br />
11.3 Nell’ipotesi di specie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente &#8211; non avendo, come sopra riferito, l’Amministrazione fornito alcun chiarimento in merito alla decorrenza e alla durata dei provvedimenti di distacco &#8211; risulta che al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 26 maggio 2011, il distacco presso l’O.P.G. di Aversa era già cessato, essendo stato il medesimo prorogato solo fino alla data del 30 aprile 2011, con conseguente necessità di rientro presso la sede di prima assegnazione.<br />	<br />
11.3.1 Pertanto, pur dando rilievo nell’ottica del <i>favor lavoratoris</i> ai provvedimenti di distacco e non alla sede di effettiva assegnazione, la competenza territoriale inderogabile di cui all’art. 13 comma 2 c.p.a., deve intendersi nell’ipotesi di specie radicata presso il T.A.R. Toscana – Firenze, avendo riguardo alla sede di servizio esistente al momento della proposizione del ricorso, allorquando il distacco era già cessato.<br />	<br />
11.4 Al Tribunale non resta dunque che la declaratoria della propria incompetenza territoriale, in favore della competenza del T.A.R. Toscana &#8211; Firenze.<br />	<br />
12. Detta declaratoria non può peraltro che avvenire con la pronuncia di sentenza, in quanto effettuata d’ufficio ed a seguito della celebrazione dell’udienza pubblica, non ricorrendo i presupposti per la pronuncia a mezzo di ordinanza ex art. 15 comma 4 c.p.a.<br />	<br />
13. Sussistono eccezionali motivi per le questioni giuridiche sottese alla presente pronuncia e per la decisione solo in rito per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore della competenza del T.A.R. Toscana- Firenze.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 17 aprile 2013, 23 maggio 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario<br />	<br />
Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-6-2013-n-3317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata Romantica Snc di Carolina, Desirè e Veronica Rossi (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (non costituito), Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale), Verde Teresa (Avv. Antonio T. Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli) sull&#8217;ordinanza contingibile ed urgente 1. Comune e Provincia -Ordinanza contingibile ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata <br /> Romantica Snc di Carolina, Desirè e Veronica Rossi (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (non costituito), Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale), Verde Teresa (Avv. Antonio T. Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia -Ordinanza contingibile ed urgente-Presupposti- Concreta minaccia per la pubblica incolumità-Impossibilità di utilizzare strumenti ordinari-Preventivo accertamento situazioni di fatto-Necessità Sussiste	</p>
<p>2. Comune e Provincia -Ordinanza contingibile ed urgente -Sindaco- Può adottare solo-Provvedimenti normativi ad efficacia temporanea  	</p>
<p>3. Comune e Provincia &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Adottata in presenza di un’”urgenza qualificata”- Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento-Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata dal Sindaco solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (1) (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco del Comune di Serrara Fontana ha ordinato alla società ricorrente di apportare interventi di contenimento del costone dissestato di sua proprietà necessari a garantire l’incolumità pubblica e privata). 	</p>
<p>2.  A mezzo dell’ordinanza contingibile ed urgente,  il Sindaco non può adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, potendo derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare” dovendosi infatti garantire il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto (2).	</p>
<p>3. Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, anche avente soltanto valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza .	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1).ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680<br />	<br />
(2). cfr.: Corte Costituzionale 7.4.2011, n.115</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2523/2010 R.G. proposto dalla Romantica Snc di Carolina, Desirè e Veronica Rossi in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Serrara Fontana in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, ViaA. Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Verde Teresa, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio T. Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo n.156;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n.11 del 10/2/2010 di esecuzione ad horas di opere contingibili ed urgenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Verde Teresa;<br />	<br />
Vista la memoria di Verde Teresa;<br />	<br />
Vista la relazione tecnica di parte ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.676 del 2013 con cui è stata disposta consulenza tecnica che chiarisse gli aspetti tecnici di cui alla presente controversia, anche in relazione alla perizia tecnica di parte ricorrente ed all’effettiva situazione di dissesto e di lesioni che connoterebbero il conglomerato cementizio in questione, al transito pedonale in termini di sicurezza ed alla circostanza che il costone non sarebbe contenuto;<br />	<br />
Vista la relazione di CTU depositata l’11 aprile 2013;<br />	<br />
Vista la memoria con controdeduzioni tecniche depositata da parte ricorrente;<br />	<br />
Visto il riepilogo di spese depositato dal CTU;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 13 giugno 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria del complesso alberghiero termale “Hotel Terme Romantica”, al cui interno vi è una stradina comunale “I° Vico di Via Ruffano” che nella parte finale attraversa un tratto intermedio di un piccolo costone di proprietà della ricorrente. Nel novembre 2009 veniva effettuato un sopralluogo da parte dell’U.T.C. del Comune di Serrara Fontana con redazione di apposita relazione, cui faceva seguito l’ordinanza impugnata che ha ingiunto l’eliminazione della situazione di pericolo mediante opere di verifica e consolidamento del costone.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso, mentre la controinteressata Verde Teresa ha spiegato atto di intervento ad opponendum.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria è stata disposta consulenza tecnica che chiarisse gli aspetti tecnici di cui alla presente controversia, anche in relazione alla perizia tecnica di parte ricorrente ed all’effettiva situazione di dissesto e di lesioni che connoterebbero il conglomerato cementizio in questione, al transito pedonale in termini di sicurezza ed alla circostanza che il costone non sarebbe contenuto; successivamente è stata depositata la relazione tecnica.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione degli artt.50 e 54 del Decr. Legisl. n.267/2000, degli artt.3, 7 e 8 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere.<br />	<br />
2. Il Collegio in via preliminare premette che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726; Cons. Stato, V, 7.4.2003, n.1831; 2.4.2001, n.1904; Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002, n.490).<br />	<br />
La stessa Corte Costituzionale (7.4.2011, n.115), nel dichiarare la illegittimità costituzionale del comma 4 del citato art.54 quale introdotto dal D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125/2008 nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”, ha rimarcato che il Sindaco non può adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, potendo derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare” dovendosi infatti garantire il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto; le ordinanze sindacali in questione incidono d’altra parte sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque restrizioni ai soggetti considerati.<br />	<br />
2.1 La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n. 4061) come disciplinata dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in termini generali, l’Amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.<br />	<br />
Nella fattispecie, tuttavia, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la relazione di CTU ha evidenziato la necessità di effettuare sia il consolidamento strutturale del costone non contenuto a spese della società ricorrente, sia il rifacimento della pavimentazione della stradina I° Vico di Via Ruffano a spese del Comune di Serrara Fontana, ciò per garantire l’incolumità (pubblica e privata) dei pedoni sui luoghi oggetto di causa, ragion per cui si deve ritenere che effettivamente sussistessero gli estremi situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali è impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete.<br />	<br />
3. Chiarito che per i citati motivi risultano infondate le censure spiegate sul punto da parte ricorrente, quanto alle ulteriori doglianze come si prestano ad una trattazione unitaria si ritiene che le medesime risultino parimenti non meritevoli di accoglimento anche in considerazione di quanto evidenziato in sede di relazione di CTU dalle cui conclusioni non sussistono motivi per discostarsi.<br />	<br />
In particolare è stato chiarito che parte ricorrente è proprietaria del complesso alberghiero termale denominato “Hotel Terme Romantica” ubicato in località Ruffano del Comune di Serrara Fontana, riportato nel Catasto Fabbricati al foglio n.20 p.lla 211 sub 101 e 102; all’interno del suddetto complesso insiste una stradina comunale I° Vico di Via Ruffano che, nella parte finale, attraversa un tratto intermedio di un piccolo costone di proprietà della società ricorrente. Detto costone non è stato mai assoggettato ad interventi antropici e presenta, a tutt’oggi, l’andamento naturale originario, con una serie di terrazzamenti antropici che degradano con lievi pendenze verso sud-ovest; su un terrazzamento prossimo alla scarpata a sud-ovest insiste la stradina suddetta, che corre lungo il ciglio del versante e si collega alla via Ruffano. Nel costone sottostante la stradina I° Vico di Via Ruffano è ubicata, in corrispondenza del tratto II°, una cisterna di proprietà della ricorrente, mentre in corrispondenza del tratto V° vi sono due locali, sempre di proprietà della ricorrente, adibiti a deposito ed a locale tecnologico di emungimento di acque termali per la piscina.<br />	<br />
Infatti la citata stradina I° Vico di Via Ruffano presenta un I° tratto di lunghezza di circa ml 18,70 e larghezza media di circa ml 1,70, un II° tratto di lunghezza di circa ml 8,20 e larghezza media di circa ml 2,00, un III° tratto di lunghezza di circa ml 4,20 e larghezza media di circa ml 2,00, un IV° tratto di lunghezza di circa ml 17,40 e larghezza media di circa ml 2,50 ed un V° tratto di lunghezza di circa ml 26,20 e larghezza media di circa ml 1,30.<br />	<br />
3.1 Attualmente la pavimentazione della stradina I° Vico di Via Ruffano è costituita da conglomerato cementizio, risulta sconnessa e presenta un manifesto quadro fessurativo; detta stradina ed il relativo costone sottostante, partendo dal tratto I° e fino al tratto V°, risultano rispettivamente sostenuta e contenuto da muri di sostegno che si sviluppano lungo quasi tutto il tracciato, fatta eccezione di tratti dove la stradina poggia su parti di costone privi di strutture murarie di contenimento, quali il II° tratto di lunghezza di circa ml 8,20 ed altezza del costone di circa ml 4,50 ed il V° tratto di lunghezza di circa ml 26,20 ed altezza del costone di circa ml 6,00 – ml 7,00. Il quadro fessurativo della pavimentazione stradale del I° Vico di Via Ruffano risulta più accentuato in corrispondenza dei tratti privi di strutture murarie di contenimento prima summenzionate, ove la carreggiata della stradina non poggia completamente sul costone e per una parte fuoriesce a sbalzo, con estrema pericolosità per i pedoni anche perché la soletta della carreggiata che esce a sbalzo dal costone è costituita da conglomerato cementizio degradato e ammalorato.<br />	<br />
3.2 Ora in generale un movimento franoso che determini una condizione di dissesto in un pendio si manifesta quando, lungo una superficie all’interno del pendio, le tensioni tangenziali mobilitate per l’equilibrio eguagliano le capacità di resistenza al taglio del terreno/roccia; ciò può avvenire per un aumento della domanda di resistenza, per riduzione delle capacità di resistenza a taglio del terreno o per il manifestarsi di entrambi i fenomeni. Un aumento della domanda di resistenza può essere dovuto ad eventi sismici, vibrazionali che producono effetti simili a quelli sismici, o anche ad un aumento dell’acclività del pendio causata da erosione o da sbancamento del terreno/roccia al piede del pendio; le cause dei movimenti franosi possono essere strutturali o predisponenti, se connesse a fattori geologici, morfologici, idrogeologici, e determinanti o scatenanti, quando connesse a fattori climatici o al manifestarsi di eventi sismici o vibrazionali.<br />	<br />
4. Con tali premesse si ritiene che del tutto legittimamente l’Amministrazione abbia imposto all’odierna parte ricorrente, come da relazione del 18/11/2009 prot. n° 11370 dell’Ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana, di effettuare a proprie spese il consolidamento strutturale del costone non contenuto nei tratti II° e V° della stradina, ove appunto poggia su parti di costone privi di contenimento, nella misura in cui tali interventi risultano indispensabili per garantire l’incolumità pubblica e privata dei pedoni sui luoghi oggetto di causa. In particolare nel tratto II°, di lunghezza di circa ml 8,20 ed altezza del costone di circa ml 4,50, l’intervento di consolidamento dovrà essere effettuato attraverso la realizzazione di un muro di sostegno in tufo che si andrà ad ammorsare ai muri in tufo già esistenti a valle e a monte di questo tratto, ciò per migliorare la stabilità del costone e fungere da appoggio per la carreggiata della stradina; anche nel tratto V°, di lunghezza complessiva di circa ml 26,20, si potrebbe effettuare un intervento di consolidamento mediante un muro di sostegno che avrà la funzione sia di stabilizzare il costone, sia di realizzare un appoggio per la carreggiata.<br />	<br />
Resta inteso che a spese del Comune di Serrara Fontana dovrà essere effettuato il rifacimento della pavimentazione della stradina I° Vico di Via Ruffano, previa eliminazione dei dissesti e delle sconnessioni del piano stradale attraverso la realizzazione di un massetto cementizio e, successivamente, mediante posa in opera di uno strato di usura in conglomerato bituminoso.<br />	<br />
4.1 Appaiono, poi, condivisibili le conclusioni del CTU circa la non indispensabilità delle indagini per la caratterizzazione geotecnica dei terreni del costone come prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 sulla stabilità dei pendii, che sarebbero state semmai utili per la definizione di un modello geotecnico essenziale per lo studio delle condizioni di stabilità dello stesso, ciò perché è stata documentalmente evidenziata la necessità di mettere in sicurezza il costone nei tratti privi di contenimento migliorando la stabilità dello stesso e della stradina soprastante attraverso un intervento di consolidamento strutturale.<br />	<br />
4. Per questi motivi il ricorso in oggetto va rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta come da motivazione.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00, nonché di consulenza, definitivamente determinate in € 3.800,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alfredo Storto, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
