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	<title>24/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-152/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.152</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara per il servizio refezione scolastica delle scuole materne, elementari e medie del Comune di L&#8217;aquila, se, in ragione della natura immediatamente escludente della clausola di bando impugnata, gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati mediante la sua ammissione con riserva alla gara de</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-152/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-152/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara per il servizio refezione scolastica delle scuole materne, elementari e medie del Comune di L&#8217;aquila, se, in ragione della natura immediatamente escludente della clausola di bando impugnata, gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati mediante la sua ammissione con riserva alla gara de qua. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00152/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00265/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Essebi Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso avv. Fausto Corti in L&#8217;Aquila, via Garibaldi, 62;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Comune di L&#8217;Aquila</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Nardis, Antonio Orsini, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, viale XXV Aprile; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL BANDO DI GARA PUBBLICATO IL 2 APRILE 2012 DAL SETTORE POLITICHE SOCIALI, PSICOEDUCATIVE, DIRITTO ALLO STUDIO, POLITICHE DELLA CASA DEL COMUNE DI L&#8217;AQUILA AVENTE AD OGGETTO &#8220;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SPORZIONAMENTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI L&#8217;AQUILA”. 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, in ragione della natura immediatamente escludente della clausola di bando impugnata, che gli interessi della ricorrente possano essere, nella presente fase cautelare, adeguatamente tutelati mediante la sua ammissione con riserva alla gara de qua;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese di fase sussistendo giusti motivi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo &#8211; L’AQUILA,<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara de qua.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 marzo 2013.<br />	<br />
Spese di fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-152/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-94/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-94/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.94</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione che approva i verbali della procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Piacenza ai degenti e ai dipendenti presso il presidio ospedaliero afferente all&#8217;Asl di Piacenza e dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, considerato che il ricorso principale presenta profili di fondatezza atteso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-94/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-94/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.94</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione che approva i verbali della procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Piacenza ai degenti e ai dipendenti presso il presidio ospedaliero afferente all&#8217;Asl di Piacenza e dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, considerato che il ricorso principale presenta profili di fondatezza atteso che la necessità dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, definitivamente affermata da Cons. Stato, A.P. 28 luglio 2011, n. 13 e poi tradotta in legge (D.L. 7 maggio 2012, n. 52), costituisce principio di derivazione comunitaria posto a presidio delle esigenze di trasparenza, imparzialità e par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche; Rilevato, altresì, che la ravvisata illegittimità preclude la valutazione delle ulteriori censure sia principali che incidentali, peraltro in gran parte infondate ad un primo sommario esame, non risultando conforme al diritto mantenere ferma una aggiudicazione avvenuta all’esito di una gara radicalmente viziata. Ritenuto, per quanto precede, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare anche al fine di consentire all’amministrazione ogni conseguente la valutazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00094/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00070/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 70 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Serenissima Ristorazione S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Calgaro e Maurizio Palladini, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Palladini in Parma, vicolo dei Mulini 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Piacenza</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Elena Vezzulli, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Zucchi in Parma, via Cantelli 9;<br /> <br />
<b>Asl 101 &#8211; Piacenza</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Russo Valentini e Aida Fogliazza, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, piazzale Santafiora 7; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Globalchef S.r.l. in ATI con Cooperativa Cir Food Soc. coop.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Anania e Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti in Parma, piazza Garibaldi 17; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 64 del 20 gennaio 2012 avente ad oggetto: approvazione dei verbali della procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Piacenza ai degenti e ai dipendenti presso l presidio ospedaliero a<br />
&#8211; delle norme di gara e dei verbali della Commissione di gara;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto e/o conseguente all&#8217;aggiudicazione provvisoria.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza, della Asl 101 di Piacenza e di Globalchef S.r.l. con Cooperativa Cir Food S.c.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012, i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, all’esame sommario consentito in sede cautelare, il ricorso principale presenta profili di fondatezza con riferimento al secondo motivo, atteso che la necessità dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, definitivamente affermata da Cons. Stato, A.P. 28 luglio 2011, n. 13 e poi tradotta in legge (D.L. 7 maggio 2012, n. 52), costituisce principio di derivazione comunitaria posto a presidio delle esigenze di trasparenza, imparzialità e par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche;<br />	<br />
Rilevato, altresì, che la ravvisata illegittimità preclude la valutazione delle ulteriori censure sia principali che incidentali, peraltro in gran parte infondate ad un primo sommario esame, non risultando conforme al diritto mantenere ferma una aggiudicazione avvenuta all’esito di una gara radicalmente viziata;<br />	<br />
Ritenuto, per quanto precede, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare anche al fine di consentire all’amministrazione ogni conseguente la valutazione;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, di poter disporre la compensazione delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 10 ottobre 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-94/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-102/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.102</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione cui IREN S.P.A. ha disposto l&#8217;affidamento in favore del controinteressato del lotto 2 Area Emiliana- in riferimento alla procedura aperta di cui al bando per servizio di pulizie civili, facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione; Rilevato: che la ricorrente ha impugnato gli esiti di una procedura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-102/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-102/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione cui IREN S.P.A. ha disposto l&#8217;affidamento in favore del controinteressato del lotto 2 Area Emiliana- in riferimento alla procedura aperta di cui al bando per servizio di pulizie civili, facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione; Rilevato: che la ricorrente ha impugnato gli esiti di una procedura di gara da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso; che la ricorrente ha ricevuto la comunicazione ex art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 unitamente alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara in data 13 marzo 2012; che i predetti atti contenevano, relativamente a tutti e tre i lotti di gara, l’indicazione delle imprese aggiudicatarie, il ribasso percentuale offerto ed il risultante importo di aggiudicazione; che la ricorrente ha proceduto alla notifica del presente ricorso in data 18 aprile 2012; Considerato: che, tenuto conto del criterio di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante (prezzo più basso), i suesposti elementi portati a conoscenza della ricorrente in data 13 marzo 2012 sembrerebbero sufficienti ad integrare i contenuti necessari della comunicazione ex art. 79 e, in ogni caso, ad integrare la condizione di piena conoscenza di cui all’art. 41 c.p.a.; che la notifica del ricorso, effettuata in data 18 aprile 2012, ad un primo sommario esame, sembrerebbe essere tardiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00102/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00151/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Servizi Generali S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Renato Lioi, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Iride Servizi S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Giancarlo Cantelli presso il quale elegge domicilio, in Parma, strada Repubblica n. 95;<br />
Iren Spa, Iren Spa Direzione Acquisti e Appalti;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pulitori ed Affini S.p.A.</b> e <b>Ati Pulitori ed Affini S.p.A. con Fidente S.p.A.</b>; <b>Fidente S.p.A.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della determinazione n. 6/2012 con cui IREN S.P.A. ha disposto l&#8217;affidamento in favore del controinteressato del lotto 2 Area Emiliana- in riferimento alla procedura aperta n. 4323-4324-4325/2011 di cui al bando spedito per la pubblicazione in data 12.12.2011 avente ad oggetto servizio di pulizie civili, facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione presso il gruppo IREN;<br />	<br />
della nota prot. 980/AA220 del 13.3.2012 con cui si è comunicata alla ricorrente l&#8217;avvenuta aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
del verbale della Commissione di Gara repertorio n. 110117 del 24.01.2012con cui sono stati richiesti chiarimenti ad alcune concorrenti;<br />	<br />
della nota prot. n. 321/AA220 del 24.01.2012 con cui la stazione appaltante ha richiesto una integrazione documentale alle stesse controinteressate;<br />	<br />
del verbale della Commissione, repertorio n. 110140 del 30.01.2012;<br />	<br />
degli atti, documenti e verbali redatti dalla stazione appaltante, nonché, di tutti i verbali della Commissione di gara;<br />	<br />
delle note del 14.3.2012 e del 28.03.2012 con cui si è consentito l&#8217;accesso agli atti di gara;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Iride Servizi S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che la ricorrente ha impugnato gli esiti di una procedura di gara da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso;<br />	<br />
che la ricorrente ha ricevuto la comunicazione ex art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 unitamente alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara in data 13 marzo 2012;<br />	<br />
che i predetti atti contenevano, relativamente a tutti e tre i lotti di gara, l’indicazione delle imprese aggiudicatarie, il ribasso percentuale offerto ed il risultante importo di aggiudicazione;<br />	<br />
che la ricorrente ha proceduto alla notifica del presente ricorso in data 18 aprile 2012;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che, tenuto conto del criterio di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante (prezzo più basso), i suesposti elementi portati a conoscenza della ricorrente in data 13 marzo 2012 sembrerebbero sufficienti ad integrare i contenuti necessari della comunicazione ex art. 79 e, in ogni caso, ad integrare la condizione di piena conoscenza di cui all’art. 41 c.p.a.;<br />	<br />
che la notifica del ricorso, effettuata in data 18 aprile 2012, ad un primo sommario esame, sembrerebbe essere tardiva;<br />	<br />
Ritenuto, per quanto precede, che non ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) respinge l’istanza di sospensione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-102/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-223/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-223/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.223</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione dirigenziale recante l’aggiudicazione alla controinteressata del servizio di trasporto sanitario urgente e programmato di infermi, di sangue e derivati per 24 mesi; Ritenuto &#8211; che l’amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, per ragioni di urgenza non espressamente contestate nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-223/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-223/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione dirigenziale recante l’aggiudicazione alla controinteressata del servizio di trasporto sanitario urgente e programmato di infermi, di sangue e derivati per 24 mesi; Ritenuto &#8211; che l’amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, per ragioni di urgenza non espressamente contestate nella presente causa; &#8211; che, in disparte la questione dell’operatività diretta dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, alla fattispecie in esame è sicuramente applicabile l’art. 46 comma 1-bis che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di non ammissione e la nullità delle clausole del bando di gara che introducano ipotesi di esclusione non previste dalla legge o dal regolamento; &#8211; che, in base alla novella legislativa, deve ritenersi illegittima la mancata ammissione di una ditta da una procedura selettiva per una circostanza che non costituisce motivo di esclusione in virtù di una precisa disposizione di legge; &#8211; che l’omessa dichiarazione personale dei requisiti di cui all&#8217;art. 38 del Codice dei contratti pubblici è un’ipotesi che, di per sé, non è prescritta quale causa di esclusione dal medesimo art. 38; Atteso: &#8211; che soltanto la sussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 38 citato comporta, &#8220;ope legis&#8221;, l&#8217;effetto espulsivo, mentre le verifiche compiute dall’Azienda Ospedaliera hanno permesso di appurare l’insussistenza di profili ostativi in capo ai soggetti indicati dalla ricorrente con la propria censura; &#8211; che peraltro la controinteressata ha dichiarato, senza obiezione sul punto, che tali soggetti sono privi del potere di rappresentare la Società; &#8211; che, a questo proposito, neppure l’art. 41 commina espressamente l’esclusione nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di 2 Istituti bancari; &#8211; che peraltro le due dichiarazioni in concreto presentate (compresa quella del Consorzio al quale la Cooperativa Pronto Assistenza Bresciana appartiene) appaiono idonee a rappresentare la solvibilità della concorrente (la quale ha oltretutto gestito fino ad oggi il servizio a favore dell’Azienda Ospedaliera); Tenuto conto: &#8211; che, con riguardo al costo del personale, se è incontestato il rispetto del CCNL di categoria, la previsione di una quota-parte di orario delle 14 unità dedicate non pare illogica a fronte di un servizio “a chiamata” basato sulla reperibilità; &#8211; che in atti è documentata la sostenibilità del prezzo indicato quale costo per il carburante (doc. 6 controinteressata), scontato in virtù degli acquisti periodici effettuati in grande quantità; Evidenziato: &#8211; che le modalità di svolgimento della gara non sembrano contrastare con il principio di trasparenza, tenuto conto che le buste contenenti l’offerta economica sono state aperte in seduta pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00223/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00499/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 499 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Global Care Services Soc. Cooperativa Sociale &#8211; Onlus</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Niccolò Piccone, Andrea Lo Presti Costantino, con domicilio eletto presso Andrea Lo Presti Costantino in Brescia, Via Romanino, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera &#8220;Spedali Civili di Brescia&#8221;</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Dario Meini, Alberto Besuzio, con domicilio eletto presso Dario Meini in Brescia, Borgo Wuhrer, 81; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pronto Assistenza Bresciana Scrl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mara Bergomi, Fabio Cesare, Francesco Prato, con domicilio eletto presso Mara Bergomi in Brescia, Via Romanino, 16; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 19/3/2012 N. 367, RECANTE L’AGGIUDICAZIONE ALLA CONTROINTERESSATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO URGENTE E PROGRAMMATO DI INFERMI E DI SANGUE E DERIVATI PER 24 MESI;<br />	<br />
&#8211; DELLA NOTA DI COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE;<br />	<br />
&#8211; DELLA NOTA CHE HA CONCLUSO PER LA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA VINCITRICE;<br />	<br />
&#8211; DELLA LETTERA D’INVITO;<br />	<br />
&#8211; DELLA NOTA 11/4/2012;	</p>
<p>e per l’accertamento<br />	<br />
DELLA COLLOCAZIONE DELLA RICORRENTE AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA	</p>
<p>e per la declaratoria<br />	<br />
DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera e di Pronto Assistenza Bresciana Scrl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che l’amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, per ragioni di urgenza non espressamente contestate nella presente causa;<br />	<br />
&#8211; che, in disparte la questione dell’operatività diretta dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, alla fattispecie in esame è sicuramente applicabile l’art. 46 comma 1-bis che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di non ammissione e la nullità<br />
&#8211; che, in base alla novella legislativa, deve ritenersi illegittima la mancata ammissione di una ditta da una procedura selettiva per una circostanza che non costituisce motivo di esclusione in virtù di una precisa disposizione di legge (cfr. T.A.R. Lazio<br />
&#8211; che l’omessa dichiarazione personale dei requisiti di cui all&#8217;art. 38 del Codice dei contratti pubblici è un’ipotesi che, di per sé, non è prescritta quale causa di esclusione dal medesimo art. 38;	</p>
<p>Atteso:<br />	<br />
&#8211; che soltanto la sussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 38 citato comporta, &#8220;ope legis&#8221;, l&#8217;effetto espulsivo (Consiglio di Stato, sez. V – 24/3/2011 n. 1795; sentenza Sezione 14/1/2011 n. 52), mentre le verifiche compiute<br />
&#8211; che peraltro la controinteressata ha dichiarato, senza obiezione sul punto, che tali soggetti sono privi del potere di rappresentare la Società;<br />	<br />
&#8211; che, a questo proposito, neppure l’art. 41 (e tanto meno l’art. 1.9 della lettera d’invito) commina espressamente l’esclusione nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di 2 Istituti bancari;<br />	<br />
&#8211; che peraltro le due dichiarazioni in concreto presentate (compresa quella del Consorzio al quale la Cooperativa Pronto Assistenza Bresciana appartiene) appaiono idonee a rappresentare la solvibilità della concorrente (la quale ha oltretutto gestito fino	</p>
<p>Tenuto conto:<br />	<br />
&#8211; che, con riguardo al costo del personale, se è incontestato il rispetto del CCNL di categoria, la previsione di una quota-parte di orario delle 14 unità dedicate non pare illogica a fronte di un servizio “a chiamata” basato sulla reperibilità;<br />	<br />
&#8211; che in atti è documentata la sostenibilità del prezzo indicato quale costo per il carburante (doc. 6 controinteressata), scontato in virtù degli acquisti periodici effettuati in grande quantità; 	</p>
<p>Evidenziato:<br />	<br />
&#8211; che le modalità di svolgimento della gara non sembrano contrastare con il principio di trasparenza, tenuto conto che le buste contenenti l’offerta economica sono state aperte in seduta pubblica;<br />	<br />
&#8211; che pertanto il ricorso appare privo di fumus boni juris;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase, in ragione della pluralità e complessità delle questioni introdotte.<br />	<br />
Dà atto che la data di discussione del merito della causa sarà fissata all’esito della pronuncia cautelare di appello o comunque quando la presente decisione interinale avrà assunto carattere definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-223/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-332/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.332</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso l&#8217;ordinanza di tutela incolumità pubblica emessa da un Comune ingiungendo la demolizione del manufatto realizzato abusivamente, del battuto in calcestruzzo e la rimozione del terriccio ammassato lungo il muro di contenimento e la strada entro il termine perentorio di giorni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.332</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso l&#8217;ordinanza di tutela incolumità pubblica emessa da un Comune ingiungendo la demolizione del manufatto realizzato abusivamente, del battuto in calcestruzzo e la rimozione del terriccio ammassato lungo il muro di contenimento e la strada entro il termine perentorio di giorni 5. Ritenuto che le risultanze della verificazione, in particolare circa l’inesistenza della canalina in adiacenza alla strada asfaltata o al di sotto dell’ammasso di terreno posto tra l’asfalto stradale e la base del manufatto e, nello stesso tempo, la necessità, per garantire il sicuro e corretto deflusso delle acque, di provvedere ad una complessiva risistemazione dell’area e non solo della semplice demolizione delle opere da ultimo realizzate suggeriscano l’opportunità per l’Amministrazione di un riesame dell’atto impugnato in contraddittorio con la società ricorrente, eventualmente assistita dal suo tecnico di fiducia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00332/2012 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00053/2012 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 53 del 2012, proposto da:<br />
<b>Pattini Emilio &amp; C. S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Martino, Piero Golinelli e Raffaella Costamagna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Stefano Clemente, 22;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Comune di Envie</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pierluigi Pomero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Bernardi in Torino, corso A. Tassoni, 16;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza di tutela incolumità pubblica 28.10.2011 n. 29 (prot. n. 4624), notificata dal Comune di Envie alla ditta ricorrente in data 28.10.2011 con la quale è stata ingiunta la &#8220;demolizione del manufatto realizzato abusivamente, del battuto in calcestruzzo e la rimozione del terriccio ammassato lungo il muro di contenimento e la strada entro il termine perentorio di giorni 5 con effetto immediato dalla data di notifica della presente ordinanza&#8221;;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza di demolizione 28.10.2011 n. 28 prot. n. 4623 con la quale è stata ingiunta la &#8220;demolizione del manufatto realizzato abusivamente &#8230;&#8221; costituito da un battuto di cemento di mt. 3 di lunghezza x mt. 2 di larghezza;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Envie;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che le risultanze della verificazione, in particolare circa l’inesistenza della canalina in adiacenza alla strada asfaltata o al di sotto dell’ammasso di terreno posto tra l’asfalto stradale e la base del manufatto e, nello stesso tempo, la necessità, per garantire il sicuro e corretto deflusso delle acque, di provvedere ad una complessiva risistemazione dell’area e non solo della semplice demolizione delle opere da ultimo realizzate (cfr. pag 11 della verificazione) suggeriscano l’opportunità per l’Amministrazione di un riesame dell’atto impugnato in contraddittorio con la società ricorrente, eventualmente assistita dal suo tecnico di fiducia;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)<br />
&#8211; accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione di riesaminare l’atto impugnato alla luce dei principi di cui in motivazione;<br />
&#8211; fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17.12.2013;<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore<br />
Manuela Sinigoi, Referendario</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/05/2012</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/</guid>

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<p>Va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per servizi di manutenzione ordinaria impianti elevatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, se l’offerta dell’aggiudicataria non sembra corrispondere a quanto espressamente richiesto dal capitolato di gara, non essendosi applicato, al personale chiamato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto, il contratto collettivo previsto per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per servizi di manutenzione ordinaria impianti elevatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, se l’offerta dell’aggiudicataria non sembra corrispondere a quanto espressamente richiesto dal capitolato di gara, non essendosi applicato, al personale chiamato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto, il contratto collettivo previsto per i lavori del settore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00179/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00418/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 418 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Del Bo Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Ist Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Schindler Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Bardelloni, Piero D&#8217;Amelio, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Giovanni Acquarone in Genova, via Corsica, 21/20; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,previa sospensione dell&#8217;efficacia, del provvedimento di aggiudicazione appalto per servizi di manutenzione ordinaria impianti elevatori.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Ist Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro e di Schindler Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un primo esame, il ricorso pare presentare elementi di fondatezza, segnatamente: l’offerta dell’aggiudicataria, non sembra corrispondere a quanto espressamente richiesto dal capitolato di gara; la controinteressata non ha applicato al personale chiamato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto il contratto collettivo previsto per i lavori del settore.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende in via interinale l’esecuzione degli atti impugnati.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28.06.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di non ammissione al concorso in caso di mancato possesso di uno dei requisiti e con domanda presentata o spedita oltre il termine di scadenza fissato, disponendo l&#8217;ammissione con riserva alle prove scritte. Considerato, per un verso, la non manifesta implausibilità di alcune censure dalla parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di non ammissione al concorso in caso di mancato possesso di uno dei requisiti e con domanda presentata o spedita oltre il termine di scadenza fissato, disponendo l&#8217;ammissione con riserva alle prove scritte. Considerato, per un verso, la non manifesta implausibilità di alcune censure dalla parte ricorrente dedotte avverso gli atti impugnati; per altro verso, l’indifferibilità della sollecitata cautela, conseguente – in presenza di un provvedimento di non ammissione dell’interessato a sostenere le prove scritte del concorso per cui è causa – dalle date in cui sono state calendarizzate le predette prove. Il caso di specie riguardava un concorso di magistratura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01816/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03105/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3105 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandro Virginio Ettore Mussi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giannì, Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Arenula, n.34;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della giustizia</b>, <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso della seduta del 14 marzo 2012, ha deliberato &#8220;di non ammettere al concorso il dott. Alessandro Virginio Ettore Mussi ai sensi dell&#8217;art. 4 del bando dove alla lettera a)<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi quale, per quanto necessario e di interesse, ivi compreso, in parte qua, il bando avente ad oggetto il &#8220;Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario&#8221;, approvato con d.m	</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato plesso amministrativo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;	</p>
<p>Considerato, per un verso, la non manifesta implausibilità di alcune censure dalla parte ricorrente dedotte avverso gli atti impugnati; per altro verso, l’indifferibilità della sollecitata cautela, conseguente – in presenza di un provvedimento di non ammissione dell’interessato a sostenere le prove scritte del concorso per cui è causa – dalle date in cui sono state calendarizzate le predette prove;<br />	<br />
Ritenuto equo, in considerazione della novità delle questioni dibattute in gravame, disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del gravato provvedimento di non ammissione, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove scritte relative alla selezione concorsuale per cui è causa.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l’esclusione dalla procedura di gara ed i provvedimenti di aggiudicazione della gara indetta dal Commissario delegato ex DPCM 11 ottobre 2010 (progettazione esecutiva ed esecuzione di opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno a Genova, ricompreso nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l’esclusione dalla procedura di gara ed i provvedimenti di aggiudicazione della gara indetta dal Commissario delegato ex DPCM 11 ottobre 2010 (progettazione esecutiva ed esecuzione di opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno a Genova, ricompreso nella situazione emergenziale di cui al D.P.C.M. 22 settembre 2006; Ritenuto che, prima facie, la domanda non appare assistita da sufficiente fumus boni juris; Ritenuto, peraltro, che nella comparazione degli opposti interessi in conflitto non può che prevalere quello alla immediata realizzazione dell’opera anche in ragione degli eventi del novembre 2011 richiamati dalla difesa erariale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01815/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02885/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>S.p.a. Ccc Cantieri Costruzioni Cemento</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del <b>RTI</b> con la <b>S.p.a. Monaco</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Mercalli, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissario Delegato </b>ex DPCM 11.10.2010 e <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<b>Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche Lombardia e Liguria</b> e <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture in forma abbreviata</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita <b>A.T.I.</b> con la <b>S.p.a. Vipp Lavori</b>, <b>S.p.a. Sirce</b>, <b>S.p.a. Tre Colli</b>, in persona dei rispettivi legali rappresenti legali p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Anselmi, Rossana Brandolin, Sarah Garabello e Emanauela Romanelli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, viale Giulio Cesare 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto l&#8217;esclusione del RTI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. &#8211; Monaco S.p.A. dalla procedura di gara;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 41 dell&#8217;8.3.2012, con cui la Stazione appaltante ha comunicato che la &#8220;Commissione di gara&#8230;ha escluso codesta società per i motivi di cui ai verbali che si allegano&#8221;;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;operato della Commissione di gara, nella parte che ha disposto l&#8217;esclusione del RTI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. Monaco S.p.A., ivi conclusi gli atti e i verbali di procedura, ed in particolare i verbali relativi alle sedute del 4.2.2<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore del RTI tra le imprese VIPP Lavori SpA &#8211; Sirce SpA &#8211; Tre Colli SpA, disposta con provvedimento n. 9/2012 e comunicata con nota prot. 52 dell&#8217;8.3.2012;<br />	<br />
&#8211; del (non conosciuto) provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;intervento, la cui adozione è stata comunicata dalla Stazione appaltante con nota del 30.3.2012, prot. n. 210;<br />	<br />
&#8211; del bando, del disciplinare e di ogni ulteriore documento riconducibile alla lex specialis di gara, ove effettivamente interpretabili nel senso &#8211; preteso dalla Commissione giudicatrice e dalla Stazione appaltante &#8211; di doversi sancire l&#8217;esclusione nei co<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato ex DPCM 11.10.2010 c/o Provv. Interreg. Oo.Pp. Lombardia e Liguria e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di C.S.I., S.p.a. Vipp Lavori, di S.p.a. Sirce e di S.p.a. Tre Colli.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante impugnava tra l’altro la propria esclusione dalla procedura di gara ed i provvedimenti di aggiudicazione della gara indetta dal Commissario delegato ex DPCM 11 ottobre 2010, relativa alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno;<br />	<br />
Visto l’Accordo di programma che menziona l’art. 10 dell’OPCM n. 3675/2008 con cui il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno è stato ricompreso nella situazione emergenziale di cui al D.P.C.M. 22 settembre 2006;<br />	<br />
Considerata la complessità dei rilievi formulati dal ricorrente incidentale, che potranno essere compiutamente esaminati nella sede appropriata del merito;<br />	<br />
Ritenuto che, prima facie, la domanda non appare assistita da sufficiente fumus boni juris;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che nella comparazione degli opposti interessi in conflitto non può che prevalere quello alla immediata realizzazione dell’opera anche in ragione degli eventi del novembre 2011 richiamati dalla difesa erariale; <br />	<br />
Ritenuto che, pertanto, non si rinvengono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare invocata;<br />	<br />
Ritenuto che, in ragione della particolarità della fattispecie in esame, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. J. C. Bonichot– Rel. E. Jaraši&#363;nas sui criteri di interpretazione conforme del diritto nazionale rispetto alle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), e 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e circa l&#8217;eventuale disapplicazione delle norme</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. J. C. Bonichot– Rel. E. Jaraši&#363;nas</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di interpretazione conforme del diritto nazionale rispetto alle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), e 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e circa l&#8217;eventuale disapplicazione delle norme nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Deposito in discarica di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo – Costi di gestione di una discarica – Direttiva 2000/35/CE – Interessi moratori – Obblighi del giudice nazionale — Obbligo Interpretazione conforme — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale (ossia: un’impresa che gestisce una discarica dove svolge attività di smaltimento di rifiuti conferiti periodicamente dalle amministrazioni locali, che è assoggettata al pagamento di un tributo speciale periodico per il deposito in discarica di rifiuti solidi, dovendo rivalersi sulle amministrazioni locali che conferiscono i propri rifiuti in discarica e purtuttavia ha provveduto unicamente ad un versamento parziale del suddetto tributo):<br />	<br />
–        in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione della disciplina interna (l. 28 dicembre 1995, n. 549) verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), e 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; <br />	<br />
–        allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />	<br />
</b>24 maggio 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 97/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con decisione del 14 ottobre 2010, pervenuta presso la cancelleria il 28 febbraio 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Amia SpA </b>in liquidazione	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia Regionale di Palermo,<br />	<br />
</b>	</p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. J. C. Bonichot, presidente di Sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jaraši&#363;nas (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da A. Marghelis e A. Aresu, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul punto se, alla luce della sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente (C 172/08, Racc. pag. I 1175), il giudice del rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali che ritiene contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»), nonché agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la società Amia SpA, in liquidazione (in prosieguo: l’«Amia»), e la Provincia Regionale di Palermo, relativamente ad un avviso di liquidazione di un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>La normativa dell’Unione<br />	<br />
</i>3        L’articolo 10 della direttiva 1999/31 dispone quanto segue:<br />	<br />
«Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente [(GU L 158, pag. 56)], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia di costi».<br />	<br />
4        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/35, le disposizioni della stessa si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.<br />	<br />
5        Come previsto dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per «transazioni commerciali» si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.<br />	<br />
6        L’articolo 3 della direttiva 2000/35, intitolato «Interessi in caso di ritardo di pagamento», stabilisce, segnatamente, che gli Stati membri assicurano l’esigibilità di interessi in caso di ritardo di pagamento e che gli stessi possano essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.</p>
<p> <i>La normativa italiana<br />	<br />
</i>7        La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, istituisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.<br />	<br />
8        Come previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 549/95, presupposto dell’imposta è il deposito in discarica di rifiuti solidi.<br />	<br />
9        Dall’articolo 3, comma 26 della legge n. 549/95 deriva che soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo, il quale ha l’obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti.<br />	<br />
10      L’articolo 3, comma 27 della legge n. 549/95 stabilisce che il suddetto tributo è dovuto alle regioni.<br />	<br />
11      L’articolo 3, comma 30, della legge n. 549/95 dispone che il gestore della discarica deve versare il tributo speciale alla regione in cui è ubicata la discarica. Tale versamento deve avere luogo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di deposito.<br />	<br />
12      L’articolo 3, comma 31, della legge n. 549/95 prevede sanzioni pecuniarie a carico del gestore della discarica per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, per l’omessa o infedele dichiarazione e per l’omesso o tardivo versamento del tributo.</p>
<p> <b>Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />	<br />
</b><br />	<br />
13      L’Amia gestisce una discarica sita a Palermo, in località Bellolampo, dove svolge le attività di smaltimento di rifiuti conferiti periodicamente dalle amministrazioni locali.<br />	<br />
14      In base alla legge n. 549/95 ed alla legge regionale di esecuzione l’Amia è assoggettata al pagamento trimestrale, alla Provincia Regionale di Palermo, del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, dovendo rivalersi di tale tributo sulle amministrazioni locali che conferiscono i propri rifiuti nella discarica.<br />	<br />
15      L’Amia ha provveduto unicamente ad un versamento parziale del tributo relativo al primo e al secondo trimestre 2007, omettendo di versare il tributo relativo al terzo e al quarto trimestre del medesimo anno. Tale situazione ha fatto sì che le autorità competenti della Provincia Regionale di Palermo le indirizzassero un avviso di liquidazione, al fine di recuperare il tributo non versato per l’importo di EUR 3 574 205,19, maggiorato degli interessi, nonché una sanzione pari al 30% dell’importo del tributo in parola.<br />	<br />
16      Il 22 marzo 2010 l’Amia ha proposto alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un ricorso avverso il menzionato avviso di liquidazione.<br />	<br />
17      In base all’ordinanza di rinvio, nel caso oggetto del procedimento principale il tardivo versamento sarebbe strettamente connesso al ritardo con cui le amministrazioni conferenti i rifiuti nella discarica rimborsano al gestore della discarica stessa il tributo in causa. Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, la legge n. 549/95 istituisce un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e fissa i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della discarica, senza tuttavia prevedere il rimborso del tributo a favore di detto gestore da parte dell’amministrazione conferente, entro un termine ragionevole, né stabilire una procedura efficace ai fini di ottenere tale rimborso. Il giudice del rinvio aggiunge che la legge n. 549/95 non prevede nemmeno la possibilità per il gestore della discarica di riaddebitare al soggetto che deposita i rifiuti la sanzione amministrativa irrogata per il ritardo nel pagamento del tributo in discussione.<br />	<br />
18      Tutto ciò premesso, la Commissione tributaria di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«[Se], alla luce della sentenza [Pontina Ambiente, cit.], possa procedersi alla non applicabilità dell’articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con l’articolo 10 della direttiva 1999/31, nonché alla non applicabilità dell’articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/35/CE».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale<br />	<br />
</b><br />	<br />
19      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio, sostanzialmente, chiede, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale e alla luce della citata sentenza Pontina Ambiente, occorra disapplicare disposizioni nazionali del genere di quelle controverse, dal momento che le condizioni espresse nella summenzionata sentenza affinché dette disposizioni nazionali possano essere considerate conformi all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 non sono soddisfatte.</p>
<p> <i>Sulla ricevibilità<br />	<br />
</i>20      Il governo italiano contesta la ricevibilità della questione pregiudiziale. Da un lato, essa non sarebbe rilevante per la soluzione della controversia principale in quanto il giudice del rinvio sarebbe sfornito di giurisdizione in ordine alla cognizione dell’azione di rivalsa dell’ente gestore della discarica nei confronti dei soggetti che hanno usufruito delle attività di smaltimento rifiuti. Detto governo fa presente che, in base alla legislazione italiana, la competenza a conoscere di una simile azione spetta ai giudici amministrativi. D’altro canto, la questione pregiudiziale sarebbe stata posta senza previamente verificare se le condizioni formulate nella citata sentenza Pontina Ambiente effettivamente ricorressero nel procedimento principale e, segnatamente, se nel diritto italiano non sussistessero già, in via generale, opportuni rimedi giuridici.<br />	<br />
21      Si deve ciò nondimeno constatare che dall’ordinanza di rinvio, la quale contiene un’esposizione sufficiente sia dei fatti della controversia, sia della normativa nazionale applicabile, emerge che la questione posta dal giudice del rinvio, cui spetta valutarne la necessità, è manifestamente attinente all’oggetto della controversia principale.<br />	<br />
22      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile, in quanto le eventuali questioni relative alla competenza del giudice del rinvio a conoscere di un’azione di rivalsa nei confronti di un’amministrazione locale e dell’esistenza, nel diritto italiano, di strumenti giuridici che soddisfano le condizioni enunciate nella citata sentenza Pontina Ambiente, sollevate dal governo italiano, non incidono sulla ricevibilità della domanda di cui trattasi.</p>
<p> <i>Nel merito<br />	<br />
</i>23      Nella citata sentenza Pontina Ambiente, la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. La Corte ha altresì precisato che spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.<br />	<br />
24      Nella medesima sentenza la Corte ha inoltre dichiarato che gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì che, conformemente all’articolo 3 della direttiva stessa, il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.<br />	<br />
25      Ad avviso del giudice del rinvio le disposizioni della legge n. 549/95 appaiono, stante la loro configurazione e concreta applicazione, incompatibili con l’articolo 10 della direttiva 1999/31 nonché con gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.<br />	<br />
26      Dal canto suo, il governo italiano sostiene che la normativa italiana contiene rimedi giuridici tali da permettere di ottenere, in un termine ragionevole, il rimborso, da parte delle amministrazioni locali utilizzatrici, dei costi complessivamente sostenuti dal gestore della discarica. In particolare, esso sottolinea che quest’ultimo dispone di un’azione di rivalsa dinanzi al giudice amministrativo, competente in via esclusiva a conoscerne.<br />	<br />
27      In proposito occorre, anzitutto, rilevare che la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell’Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).<br />	<br />
28      Risulta da una giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza Dominguez, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
29      Il principio di interpretazione conforme esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (v. sentenza Dominguez, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
30      Conseguentemente, prima di disapplicare talune disposizioni nazionali in una controversia come quella principale, è compito del giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione non soltanto tali disposizioni, bensì anche il diritto interno nel suo complesso, e utilizzando i metodi interpretativi da quest’ultimo riconosciuti, se non gli è possibile giungere ad un’interpretazione del menzionato diritto nazionale che risulti conforme al dettato e alla finalità della direttiva in parola.<br />	<br />
31      Ne discende che, nella fattispecie, in primis spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale come sotto quello procedurale, se non gli sia in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35.<br />	<br />
32      Qualora una simile interpretazione non sia possibile, occorre verificare se l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 producano direttamente i loro effetti e, eventualmente, se l’Amia possa avvalersene nei confronti della Provincia Regionale di Palermo.<br />	<br />
33      A questo proposito, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti dell’ordinamento possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo scorretto (sentenza Dominguez, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
34      Nella fattispecie l’articolo 10 della direttiva 1999/31 soddisfa detti criteri, dal momento che stabilisce, in termini inequivocabili, un preciso obbligo di risultato a carico degli Stati membri e non impone alcuna condizione quanto all’applicazione della previsione disposta. Tale disposizione esige, infatti, l’adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all’impianto e alla gestione delle discariche (sentenza Pontina Ambiente, cit., punto 35).<br />	<br />
35      Sebbene l’articolo 10 della direttiva 1999/31 non imponga agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche, tale circostanza tuttavia non incide sul carattere preciso e categorico dell’obbligo previsto da tale articolo.<br />	<br />
36      Quanto agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3 della stessa, gli Stati membri devono assicurare l’esigibilità di interessi in caso di ritardo di pagamento e che questi possono essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che tale ritardo non sia imputabile al debitore.<br />	<br />
37      Tale obbligo gravante sugli Stati membri è categorico e sufficientemente preciso per poter produrre direttamente i suoi effetti. Le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2000/35, conseguendone che il gestore può esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabili all’amministrazione locale interessata (v., in tal senso, sentenza Pontina Ambiente, cit., punto 48).<br />	<br />
38      Poiché l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 soddisfano le condizioni necessarie per produrre direttamente i loro effetti, tali disposizioni s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, ossia non soltanto ai giudici nazionali, bensì anche a tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate, e tali autorità sono tenute a darne applicazione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, Racc. pag. 1839, punti 30 33, nonché del 14 ottobre 2010, Fuß, C 243/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
39      Un’autorità come la Provincia Regionale di Palermo rientra quindi nel novero dei soggetti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre direttamente i loro effetti.<br />	<br />
40      Da ciò discende che, nella controversia principale, l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 possono essere fatti valere dall’Amia dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della Provincia Regionale di Palermo.<br />	<br />
41      Di conseguenza spetta al giudice del rinvio, allorché un’interpretazione conforme del diritto nazionale non è possibile, disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.<br />	<br />
42      Si deve pertanto rispondere alla questione posta che, in circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:<br />	<br />
–        in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35,<br />	<br />
–        allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.</p>
<p> <b>Sulle spese<br />	<br />
</b><br />	<br />
43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:<br />	<br />
–        in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;<br />	<br />
–        allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. R. S J. MALENOVSKÝ – Rel. G. ARESTIS sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti nonché del regolamento 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. S J. MALENOVSKÝ – Rel. G. ARESTIS</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti nonché del regolamento 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 – Sostegno ai metodi di produzione agroambientali – Controlli – Beneficiario di un aiuto all’agricoltura – Circostanza di aver impedito l’esecuzione del controllo in loco – Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni – Compatibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)<br />	<br />
</b>24 maggio 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 188/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), con decisione del 12 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Peter Hehenberger<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Republik Österreich,<br />	<br />
</b>	</p>
<p align=center>LA CORTE (Settima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai sigg. J. Malenovský (presidente di Sezione), E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2012,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il sig. Hehenberger, da K. F. Lughofer, Rechtsanwalt, <br />	<br />
–        per il governo austriaco, da A. Posch, S. Schmid, G. Holley e D. Müller, in qualità di agenti,<br />	<br />
–        per il governo greco, da I. K. Chalkias e A. E. Vasilopoulou, in qualità di agenti,<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e B. Schima, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Hehenberger, imprenditore agricolo, e la Republik Österreich (Repubblica d’Austria) in merito alla restituzione degli aiuti agroambientali che le autorità austriache hanno concesso per diversi anni al sig. Hehenberger ai sensi del regolamento n. 1257/1999.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Il diritto dell’Unione<br />	<br />
</i>3        Collocato nel capo VI, intitolato «Misure agroambientali», l’articolo 22 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:<br />	<br />
«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.<br />	<br />
Tale sostegno è inteso a promuovere:<br />	<br />
–        forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,<br />	<br />
–        l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,<br />	<br />
–        la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi, <br />	<br />
–        la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,<br />	<br />
–        il ricorso alla pianificazione ambiental[e] nell’ambito della produzione agricola».<br />	<br />
4        L’articolo 23 del medesimo regolamento dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull’ambiente.<br />	<br />
2.      Gli impegni agroambientali oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole.<br />	<br />
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».<br />	<br />
5        Il successivo articolo 24 così recita:<br />	<br />
«1.      Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri: <br />	<br />
–        il mancato guadagno,<br />	<br />
–        i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto<br />	<br />
e<br />	<br />
–        la necessità di fornire un incentivo.<br />	<br />
Nel calcolo dell’importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento degli impegni.<br />	<br />
2.      Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell’allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell’azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali».<br />	<br />
6        Collocato nella sezione 6 del capo II, intitolata «Domande, controlli e sanzioni», l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 così dispone:<br />	<br />
«1.      I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.<br />	<br />
A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all’esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.<br />	<br />
Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003.<br />	<br />
2.      Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto».<br />	<br />
7        L’articolo 69 del regolamento n. 817/2004 dispone quanto segue:<br />	<br />
«I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, comprensivo dell’insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione. (…)<br />	<br />
I controlli sul posto si effettuano nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.<br />	<br />
Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita».<br />	<br />
8        Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento medesimo:<br />	<br />
«In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l’obbligo di restituire il relativo importo conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001».<br />	<br />
9        Il successivo articolo 73 così recita:<br />	<br />
«Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell’applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».<br />	<br />
10      Collocato nel titolo III, rubricato «Controlli», l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore. <br />	<br />
2.      Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.<br />	<br />
3.      La domanda o le domande in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’imprenditore o al suo rappresentante».<br />	<br />
11      Tale regolamento n. 2419/2001 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18). Il regolamento n. 796/2004 si applica, in forza delle sue stesse disposizioni, alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2005 e i riferimenti al regolamento n. 2419/2001 si intendono fatti allo stesso regolamento n. 796/2004.<br />	<br />
12      L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, succeduto all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2419/2001, così recita:<br />	<br />
«Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci».</p>
<p> <i>La normativa nazionale<br />	<br />
</i>13      Conformemente al regolamento n. 1257/1999, il Ministero austriaco competente ha emanato le disposizioni speciali relative al programma austriaco per la promozione di un’agricoltura ecologica, estensiva e compatibile con la cura dello spazio naturale (ÖPUL 2000) (in prosieguo: l’«ÖPUL 2000»). L’ÖPUL 2000 comprende una serie di misure agroambientali ai sensi di detto regolamento tra le quali il beneficiario può scegliere all’atto della presentazione della sua prima domanda di sovvenzione e per la cui attuazione sul territorio austriaco egli riceve un aiuto, correlato alla superficie, cofinanziato dall’Unione europea. <br />	<br />
14      L’ÖPUL 2000, corredato di una serie di allegati, è composto da una parte generale che disciplina, in particolare, i criteri di concessione comuni ai diversi rami del programma, la liquidazione dell’aiuto, il sistema di controllo nonché il rimborso in caso di inosservanza delle condizioni per la concessione, e da una parte dedicata alle condizioni specifiche di concessione dell’aiuto. Nel diritto austriaco, l’ÖPUL 2000 non ha valore di norma generale e astratta, bensì rileva come clausola contrattuale in sede di conclusione di un contratto.<br />	<br />
15      In particolare, il punto 1.4.4 dell’ÖPUL 2000, che si fonda sull’articolo 23 del regolamento n. 1257/1999, prevede che la prima domanda presentata dal soggetto richiedente l’aiuto faccia sorgere, relativamente alla misura richiesta, l’obbligo di coltivare o curare per cinque anni le superfici interessate conformemente alle condizioni di ammissibilità per la concessione e di soddisfare nel suddetto periodo tutti le rimanenti condizioni di ammissibilità. <br />	<br />
16      Il punto 1.9 dell’ÖPUL 2000 istituisce un sistema di controllo che autorizza gli organi di controllo ad accedere a tutte le superfici dell’azienda e impone al soggetto richiedente l’aiuto di consentire l’esecuzione delle misure di controllo previste.<br />	<br />
17      Conformemente al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, il soggetto richiedente l’aiuto è obbligato a restituire un aiuto concesso ovvero, se del caso, perde il diritto alla corresponsione degli aiuti accordati ma non ancora erogati, qualora non siano stati osservati gli obblighi previsti, non risultino soddisfatte le condizioni di cui all’ÖPUL 2000 o alla dichiarazione di impegno, o, inoltre, qualora il soggetto richiedente l’aiuto non abbia consentito l’accesso degli organi di controllo a tutte le superfici dell’azienda. Tale disposizione prevede parimenti l’obbligo di restituire gli aiuti già percepiti nel corso del periodo dell’impegno in caso di inosservanza dell’impegno quinquennale.</p>
<p> <b>Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>18      Con domanda dell’11 settembre 2000 il sig. Hehenberger aveva richiesto, per la prima volta, all’organismo pagatore austriaco, il quale agiva in nome e per conto della Republik Österreich, la concessione di aiuti agroambientali oggetto dell’ÖPUL 2000. <br />	<br />
19      Nell’ambito di tale domanda, il sig. Hehenberger aveva sottoscritto una dichiarazione di impegno con cui si obbligava, conformemente al punto 1.4.4 dell’ÖPUL 2000, a porre in essere, per un periodo di cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2001, talune misure agroambientali previste dall’ÖPUL 2000. Sottoscrivendo tale dichiarazione di impegno, la quale faceva espresso riferimento all’ÖPUL 2000, il sig. Hehenberger si era altresì impegnato a rispettare l’ÖPUL 2000, che costituiva, quindi, parte integrante di ogni contratto di sovvenzione concluso con tale organismo. In seguito, tale impegno quinquennale veniva prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2006.<br />	<br />
20      Sulla base di tale impegno e delle domande di pagamento della sovvenzione presentate ogni anno dal sig. Hehenberger, l’organismo pagatore austriaco erogava gli aiuti agroambientali in questione per gli anni 2001 2005. Per quanto riguarda l’aiuto per il 2005, la domanda annuale era stata presentata il 22 aprile 2005.<br />	<br />
21      Il 12 settembre 2005, gli organi di controllo competenti avevano previsto di effettuare la misurazione delle superfici in questione nell’ambito di un controllo in loco, conformemente al punto 1.9 dell’ÖPUL 2000. Il sig. Hehenberger negava, però, l’accesso a tali superfici, impedendo così l’esecuzione di detto controllo. <br />	<br />
22      Con lettera del 9 ottobre 2006 l’organismo pagatore austriaco informava il sig. Hehenberger che gli aiuti agroambientali oggetto dell’ÖPUL 2000 per il 2006 non gli sarebbero stati erogati, atteso che la concessione di tali aiuti per un ulteriore anno presuppone il rispetto dell’impegno quinquennale dell’ÖPUL 2000.<br />	<br />
23      Con lettera del 27 febbraio 2007 l’organismo pagatore austriaco contestava al sig. Hehenberger di aver reso impossibile l’esecuzione del controllo in loco il 12 settembre 2005. L’organismo medesimo pretendeva, pertanto, conformemente al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, la restituzione di tutti gli aiuti già erogati al sig. Hehenberger ai sensi dell’ÖPUL 2000 per gli anni 2001 2005, corrispondenti al periodo dell’impegno da questi precedentemente assunto.<br />	<br />
24      Successivamente, il sig. Hehenberger contestava l’obbligo di rimborso proponendo ricorso dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna). Affermava, in sostanza, che la sanzione consistente nell’imporre l’obbligo di restituzione degli aiuti già concessi da diversi anni era sproporzionata. La Republik Österreich chiedeva il rigetto di detto ricorso.<br />	<br />
25      Secondo quanto esposto dal giudice a quo, è pacifico che il sig. Hehenberger abbia negato l’accesso alle superfici in questione, impedendo, in tal modo, l’esecuzione di un controllo in loco. Pertanto, detto giudice ritiene che il ricorso debba essere respinto alla luce dell’ÖPUL 2000 e dei contratti di sovvenzione conclusi tra le parti nel procedimento principale sulla base dello stesso, atteso che, nelle circostanze del caso di specie, la Republik Österreich poteva legittimamente esigere la restituzione. <br />	<br />
26      Il giudice a quo nutre, tuttavia, dubbi in merito all’interpretazione del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004. In particolare, il giudice medesimo si chiede se tale sanzione, particolarmente rigorosa, prevista al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, sia compatibile con gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999, relativi, principalmente, alla conservazione di terreni agricoli, alla tutela delle aree rurali e al buon funzionamento della coltivazione delle stesse.<br />	<br />
27      Ciò premesso, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se il regolamento (…) n. 1257/1999 (…), in combinato disposto con il regolamento (…) n. 817/2004 (…), osti a norme dell’ente erogatore degli aiuti per effetto delle quali, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco (misurazione della superficie), tutti gli aiuti già erogati nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno debbano essere restituiti dal beneficiario, ancorché essi siano stati già concessi e versati per più anni».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>28      Con la questione sollevata il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004, osti a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati a quest’ultimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno debbano essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.<br />	<br />
29      Occorre anzitutto osservare che né il regolamento n. 1257/1999 né il regolamento n. 817/2004 prevedono esplicitamente disposizioni che ostino a una siffatta normativa nazionale.<br />	<br />
30      Gli articoli 22 24 del regolamento n. 1257/1999 definiscono i presupposti generali per l’assegnazione del sostegno accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla conservazione dello spazio naturale. Da tali disposizioni risulta che le misure agroambientali sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, assunto dagli agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali aventi una durata minima di cinque anni, l’aiuto è assegnato annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto (v. sentenza del 4 giugno 2009, JK Otsa Talu, C 241/07, Racc. pag. I 4323, punto 36).<br />	<br />
31      Per quanto riguarda il sistema di controllo di tale sostegno pluriennale ai metodi di produzione agroambientali, l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 prevede che i controlli relativi sia alle domande iniziali di ammissione al regime sia alle successive domande di pagamento debbano essere eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. Inoltre, l’articolo 69 del medesimo regolamento precisa che sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che risulti possibile controllare al momento della visita.<br />	<br />
32      Detto articolo 69 sottolinea, inoltre, che tali controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento n. 2419/2001. Nel citato titolo, rubricato «Controlli», l’articolo 17, paragrafo 3, sostituito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 – il cui contenuto normativo corrisponde, in sostanza, a quello del citato articolo 17, paragrafo 3 – precisa le conseguenze giuridiche derivanti dal fatto di ostacolare l’esecuzione dei controlli in loco. Infatti, le menzionate disposizioni prevedono espressamente che le domande di aiuto in questione siano respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci. <br />	<br />
33      A tal riguardo, va rilevato che la Corte è stata già invitata ad interpretare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 nella sua sentenza del 16 giugno 2011, Omejc (C 536/09, non ancora pubblicata nella Raccolta). Al punto 27 di detta sentenza, la Corte ha sottolineato l’importanza dei controlli e ha dichiarato che il fatto di ostacolare la loro realizzazione può solo comportare conseguenze giuridiche rilevanti, come il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi. <br />	<br />
34      Tale rigetto costituisce la conseguenza giuridica connessa all’impossibilità di verificare efficacemente il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti, come esige l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004. Per quanto riguarda gli aiuti agroambientali caratterizzati da un impegno pluriennale, dette condizioni per la concessione degli aiuti non sono richieste soltanto per l’anno nel corso del quale è stato effettuato un controllo in loco, bensì per tutto il periodo dell’impegno per il quale detti aiuti sono stati concessi, di modo che, come imposto dall’articolo 69 del citato regolamento, i controlli in loco relativi ai suddetti aiuti riguardano tutti gli impegni. Un comportamento dell’agricoltore che renda impossibile l’esecuzione di siffatti controlli impedisce, dunque, di verificare se le suddette condizioni siano state rispettate per tutto il periodo dell’impegno.<br />	<br />
35      Ne consegue che, per quanto attiene alle misure agroambientali che si estendono su vari anni, qualora l’esecuzione di un controllo in loco sia stata impedita da parte del beneficiario di aiuti agroambientali con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle condizioni di concessione di detti aiuti durante tutto il periodo dell’impegno, le domande di aiuti agroambientali de quibus devono essere respinte, conformemente agli articoli 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2419/2001 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004. Le domande in questione, nell’accezione di cui alle suddette disposizioni, comprendono dunque tutte le domande con riferimento alle menzionate condizioni di concessione, che devono essere osservate per tutta la durata del progetto agroambientale per la quale tale beneficiario si sia impegnato e sulle quali verta il controllo in loco.<br />	<br />
36      Pertanto, come risulta dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, il beneficiario ha l’obbligo di restituire tutti gli importi degli aiuti agroambientali già erogati relativi alle domande respinte.<br />	<br />
37      Occorre peraltro precisare che, allorché il legislatore dell’Unione fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione derivante dall’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, bensì la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk, C 171/03, Racc. pag. I 10945, punto 47, nonché del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C 45/05, Racc. pag. I 3997, punto 47). Del pari, il rigetto di una domanda di aiuto causato dall’impossibilità di verificare le condizioni di ammissibilità a causa di un comportamento dell’agricoltore che abbia ostacolato l’esecuzione di un controllo in loco non può essere considerato come una sanzione e, pertanto, non può essere soggetto all’applicazione dell’articolo 73 del regolamento n. 817/2004.<br />	<br />
38      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<p> <b>Sulle spese</p>
<p></b>39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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