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	<title>24/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per servizi di manutenzione ordinaria impianti elevatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, se l’offerta dell’aggiudicataria non sembra corrispondere a quanto espressamente richiesto dal capitolato di gara, non essendosi applicato, al personale chiamato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto, il contratto collettivo previsto per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per servizi di manutenzione ordinaria impianti elevatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, se l’offerta dell’aggiudicataria non sembra corrispondere a quanto espressamente richiesto dal capitolato di gara, non essendosi applicato, al personale chiamato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto, il contratto collettivo previsto per i lavori del settore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00179/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00418/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 418 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Del Bo Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Ist Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Schindler Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Bardelloni, Piero D&#8217;Amelio, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Giovanni Acquarone in Genova, via Corsica, 21/20; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,previa sospensione dell&#8217;efficacia, del provvedimento di aggiudicazione appalto per servizi di manutenzione ordinaria impianti elevatori.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Ist Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro e di Schindler Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un primo esame, il ricorso pare presentare elementi di fondatezza, segnatamente: l’offerta dell’aggiudicataria, non sembra corrispondere a quanto espressamente richiesto dal capitolato di gara; la controinteressata non ha applicato al personale chiamato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto il contratto collettivo previsto per i lavori del settore.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende in via interinale l’esecuzione degli atti impugnati.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28.06.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-179/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.179</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di non ammissione al concorso in caso di mancato possesso di uno dei requisiti e con domanda presentata o spedita oltre il termine di scadenza fissato, disponendo l&#8217;ammissione con riserva alle prove scritte. Considerato, per un verso, la non manifesta implausibilità di alcune censure dalla parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di non ammissione al concorso in caso di mancato possesso di uno dei requisiti e con domanda presentata o spedita oltre il termine di scadenza fissato, disponendo l&#8217;ammissione con riserva alle prove scritte. Considerato, per un verso, la non manifesta implausibilità di alcune censure dalla parte ricorrente dedotte avverso gli atti impugnati; per altro verso, l’indifferibilità della sollecitata cautela, conseguente – in presenza di un provvedimento di non ammissione dell’interessato a sostenere le prove scritte del concorso per cui è causa – dalle date in cui sono state calendarizzate le predette prove. Il caso di specie riguardava un concorso di magistratura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01816/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03105/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3105 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandro Virginio Ettore Mussi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giannì, Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Arenula, n.34;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della giustizia</b>, <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso della seduta del 14 marzo 2012, ha deliberato &#8220;di non ammettere al concorso il dott. Alessandro Virginio Ettore Mussi ai sensi dell&#8217;art. 4 del bando dove alla lettera a)<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi quale, per quanto necessario e di interesse, ivi compreso, in parte qua, il bando avente ad oggetto il &#8220;Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario&#8221;, approvato con d.m	</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato plesso amministrativo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;	</p>
<p>Considerato, per un verso, la non manifesta implausibilità di alcune censure dalla parte ricorrente dedotte avverso gli atti impugnati; per altro verso, l’indifferibilità della sollecitata cautela, conseguente – in presenza di un provvedimento di non ammissione dell’interessato a sostenere le prove scritte del concorso per cui è causa – dalle date in cui sono state calendarizzate le predette prove;<br />	<br />
Ritenuto equo, in considerazione della novità delle questioni dibattute in gravame, disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del gravato provvedimento di non ammissione, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove scritte relative alla selezione concorsuale per cui è causa.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l’esclusione dalla procedura di gara ed i provvedimenti di aggiudicazione della gara indetta dal Commissario delegato ex DPCM 11 ottobre 2010 (progettazione esecutiva ed esecuzione di opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno a Genova, ricompreso nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l’esclusione dalla procedura di gara ed i provvedimenti di aggiudicazione della gara indetta dal Commissario delegato ex DPCM 11 ottobre 2010 (progettazione esecutiva ed esecuzione di opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno a Genova, ricompreso nella situazione emergenziale di cui al D.P.C.M. 22 settembre 2006; Ritenuto che, prima facie, la domanda non appare assistita da sufficiente fumus boni juris; Ritenuto, peraltro, che nella comparazione degli opposti interessi in conflitto non può che prevalere quello alla immediata realizzazione dell’opera anche in ragione degli eventi del novembre 2011 richiamati dalla difesa erariale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01815/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02885/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>S.p.a. Ccc Cantieri Costruzioni Cemento</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del <b>RTI</b> con la <b>S.p.a. Monaco</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Mercalli, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissario Delegato </b>ex DPCM 11.10.2010 e <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<b>Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche Lombardia e Liguria</b> e <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture in forma abbreviata</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita <b>A.T.I.</b> con la <b>S.p.a. Vipp Lavori</b>, <b>S.p.a. Sirce</b>, <b>S.p.a. Tre Colli</b>, in persona dei rispettivi legali rappresenti legali p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Anselmi, Rossana Brandolin, Sarah Garabello e Emanauela Romanelli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, viale Giulio Cesare 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto l&#8217;esclusione del RTI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. &#8211; Monaco S.p.A. dalla procedura di gara;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 41 dell&#8217;8.3.2012, con cui la Stazione appaltante ha comunicato che la &#8220;Commissione di gara&#8230;ha escluso codesta società per i motivi di cui ai verbali che si allegano&#8221;;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;operato della Commissione di gara, nella parte che ha disposto l&#8217;esclusione del RTI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. Monaco S.p.A., ivi conclusi gli atti e i verbali di procedura, ed in particolare i verbali relativi alle sedute del 4.2.2<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore del RTI tra le imprese VIPP Lavori SpA &#8211; Sirce SpA &#8211; Tre Colli SpA, disposta con provvedimento n. 9/2012 e comunicata con nota prot. 52 dell&#8217;8.3.2012;<br />	<br />
&#8211; del (non conosciuto) provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;intervento, la cui adozione è stata comunicata dalla Stazione appaltante con nota del 30.3.2012, prot. n. 210;<br />	<br />
&#8211; del bando, del disciplinare e di ogni ulteriore documento riconducibile alla lex specialis di gara, ove effettivamente interpretabili nel senso &#8211; preteso dalla Commissione giudicatrice e dalla Stazione appaltante &#8211; di doversi sancire l&#8217;esclusione nei co<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato ex DPCM 11.10.2010 c/o Provv. Interreg. Oo.Pp. Lombardia e Liguria e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di C.S.I., S.p.a. Vipp Lavori, di S.p.a. Sirce e di S.p.a. Tre Colli.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante impugnava tra l’altro la propria esclusione dalla procedura di gara ed i provvedimenti di aggiudicazione della gara indetta dal Commissario delegato ex DPCM 11 ottobre 2010, relativa alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno;<br />	<br />
Visto l’Accordo di programma che menziona l’art. 10 dell’OPCM n. 3675/2008 con cui il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno è stato ricompreso nella situazione emergenziale di cui al D.P.C.M. 22 settembre 2006;<br />	<br />
Considerata la complessità dei rilievi formulati dal ricorrente incidentale, che potranno essere compiutamente esaminati nella sede appropriata del merito;<br />	<br />
Ritenuto che, prima facie, la domanda non appare assistita da sufficiente fumus boni juris;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che nella comparazione degli opposti interessi in conflitto non può che prevalere quello alla immediata realizzazione dell’opera anche in ragione degli eventi del novembre 2011 richiamati dalla difesa erariale; <br />	<br />
Ritenuto che, pertanto, non si rinvengono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare invocata;<br />	<br />
Ritenuto che, in ragione della particolarità della fattispecie in esame, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-1815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.1815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. J. C. Bonichot– Rel. E. Jaraši&#363;nas sui criteri di interpretazione conforme del diritto nazionale rispetto alle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), e 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e circa l&#8217;eventuale disapplicazione delle norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. J. C. Bonichot– Rel. E. Jaraši&#363;nas</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di interpretazione conforme del diritto nazionale rispetto alle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), e 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e circa l&#8217;eventuale disapplicazione delle norme nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Deposito in discarica di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo – Costi di gestione di una discarica – Direttiva 2000/35/CE – Interessi moratori – Obblighi del giudice nazionale — Obbligo Interpretazione conforme — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale (ossia: un’impresa che gestisce una discarica dove svolge attività di smaltimento di rifiuti conferiti periodicamente dalle amministrazioni locali, che è assoggettata al pagamento di un tributo speciale periodico per il deposito in discarica di rifiuti solidi, dovendo rivalersi sulle amministrazioni locali che conferiscono i propri rifiuti in discarica e purtuttavia ha provveduto unicamente ad un versamento parziale del suddetto tributo):<br />	<br />
–        in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione della disciplina interna (l. 28 dicembre 1995, n. 549) verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), e 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; <br />	<br />
–        allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />	<br />
</b>24 maggio 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 97/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con decisione del 14 ottobre 2010, pervenuta presso la cancelleria il 28 febbraio 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Amia SpA </b>in liquidazione	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia Regionale di Palermo,<br />	<br />
</b>	</p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. J. C. Bonichot, presidente di Sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jaraši&#363;nas (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da A. Marghelis e A. Aresu, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul punto se, alla luce della sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente (C 172/08, Racc. pag. I 1175), il giudice del rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali che ritiene contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»), nonché agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la società Amia SpA, in liquidazione (in prosieguo: l’«Amia»), e la Provincia Regionale di Palermo, relativamente ad un avviso di liquidazione di un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>La normativa dell’Unione<br />	<br />
</i>3        L’articolo 10 della direttiva 1999/31 dispone quanto segue:<br />	<br />
«Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente [(GU L 158, pag. 56)], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia di costi».<br />	<br />
4        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/35, le disposizioni della stessa si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.<br />	<br />
5        Come previsto dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per «transazioni commerciali» si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.<br />	<br />
6        L’articolo 3 della direttiva 2000/35, intitolato «Interessi in caso di ritardo di pagamento», stabilisce, segnatamente, che gli Stati membri assicurano l’esigibilità di interessi in caso di ritardo di pagamento e che gli stessi possano essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.</p>
<p> <i>La normativa italiana<br />	<br />
</i>7        La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, istituisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.<br />	<br />
8        Come previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 549/95, presupposto dell’imposta è il deposito in discarica di rifiuti solidi.<br />	<br />
9        Dall’articolo 3, comma 26 della legge n. 549/95 deriva che soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo, il quale ha l’obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti.<br />	<br />
10      L’articolo 3, comma 27 della legge n. 549/95 stabilisce che il suddetto tributo è dovuto alle regioni.<br />	<br />
11      L’articolo 3, comma 30, della legge n. 549/95 dispone che il gestore della discarica deve versare il tributo speciale alla regione in cui è ubicata la discarica. Tale versamento deve avere luogo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di deposito.<br />	<br />
12      L’articolo 3, comma 31, della legge n. 549/95 prevede sanzioni pecuniarie a carico del gestore della discarica per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, per l’omessa o infedele dichiarazione e per l’omesso o tardivo versamento del tributo.</p>
<p> <b>Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />	<br />
</b><br />	<br />
13      L’Amia gestisce una discarica sita a Palermo, in località Bellolampo, dove svolge le attività di smaltimento di rifiuti conferiti periodicamente dalle amministrazioni locali.<br />	<br />
14      In base alla legge n. 549/95 ed alla legge regionale di esecuzione l’Amia è assoggettata al pagamento trimestrale, alla Provincia Regionale di Palermo, del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, dovendo rivalersi di tale tributo sulle amministrazioni locali che conferiscono i propri rifiuti nella discarica.<br />	<br />
15      L’Amia ha provveduto unicamente ad un versamento parziale del tributo relativo al primo e al secondo trimestre 2007, omettendo di versare il tributo relativo al terzo e al quarto trimestre del medesimo anno. Tale situazione ha fatto sì che le autorità competenti della Provincia Regionale di Palermo le indirizzassero un avviso di liquidazione, al fine di recuperare il tributo non versato per l’importo di EUR 3 574 205,19, maggiorato degli interessi, nonché una sanzione pari al 30% dell’importo del tributo in parola.<br />	<br />
16      Il 22 marzo 2010 l’Amia ha proposto alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un ricorso avverso il menzionato avviso di liquidazione.<br />	<br />
17      In base all’ordinanza di rinvio, nel caso oggetto del procedimento principale il tardivo versamento sarebbe strettamente connesso al ritardo con cui le amministrazioni conferenti i rifiuti nella discarica rimborsano al gestore della discarica stessa il tributo in causa. Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, la legge n. 549/95 istituisce un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e fissa i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della discarica, senza tuttavia prevedere il rimborso del tributo a favore di detto gestore da parte dell’amministrazione conferente, entro un termine ragionevole, né stabilire una procedura efficace ai fini di ottenere tale rimborso. Il giudice del rinvio aggiunge che la legge n. 549/95 non prevede nemmeno la possibilità per il gestore della discarica di riaddebitare al soggetto che deposita i rifiuti la sanzione amministrativa irrogata per il ritardo nel pagamento del tributo in discussione.<br />	<br />
18      Tutto ciò premesso, la Commissione tributaria di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«[Se], alla luce della sentenza [Pontina Ambiente, cit.], possa procedersi alla non applicabilità dell’articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con l’articolo 10 della direttiva 1999/31, nonché alla non applicabilità dell’articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/35/CE».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale<br />	<br />
</b><br />	<br />
19      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio, sostanzialmente, chiede, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale e alla luce della citata sentenza Pontina Ambiente, occorra disapplicare disposizioni nazionali del genere di quelle controverse, dal momento che le condizioni espresse nella summenzionata sentenza affinché dette disposizioni nazionali possano essere considerate conformi all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 non sono soddisfatte.</p>
<p> <i>Sulla ricevibilità<br />	<br />
</i>20      Il governo italiano contesta la ricevibilità della questione pregiudiziale. Da un lato, essa non sarebbe rilevante per la soluzione della controversia principale in quanto il giudice del rinvio sarebbe sfornito di giurisdizione in ordine alla cognizione dell’azione di rivalsa dell’ente gestore della discarica nei confronti dei soggetti che hanno usufruito delle attività di smaltimento rifiuti. Detto governo fa presente che, in base alla legislazione italiana, la competenza a conoscere di una simile azione spetta ai giudici amministrativi. D’altro canto, la questione pregiudiziale sarebbe stata posta senza previamente verificare se le condizioni formulate nella citata sentenza Pontina Ambiente effettivamente ricorressero nel procedimento principale e, segnatamente, se nel diritto italiano non sussistessero già, in via generale, opportuni rimedi giuridici.<br />	<br />
21      Si deve ciò nondimeno constatare che dall’ordinanza di rinvio, la quale contiene un’esposizione sufficiente sia dei fatti della controversia, sia della normativa nazionale applicabile, emerge che la questione posta dal giudice del rinvio, cui spetta valutarne la necessità, è manifestamente attinente all’oggetto della controversia principale.<br />	<br />
22      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile, in quanto le eventuali questioni relative alla competenza del giudice del rinvio a conoscere di un’azione di rivalsa nei confronti di un’amministrazione locale e dell’esistenza, nel diritto italiano, di strumenti giuridici che soddisfano le condizioni enunciate nella citata sentenza Pontina Ambiente, sollevate dal governo italiano, non incidono sulla ricevibilità della domanda di cui trattasi.</p>
<p> <i>Nel merito<br />	<br />
</i>23      Nella citata sentenza Pontina Ambiente, la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. La Corte ha altresì precisato che spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.<br />	<br />
24      Nella medesima sentenza la Corte ha inoltre dichiarato che gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì che, conformemente all’articolo 3 della direttiva stessa, il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.<br />	<br />
25      Ad avviso del giudice del rinvio le disposizioni della legge n. 549/95 appaiono, stante la loro configurazione e concreta applicazione, incompatibili con l’articolo 10 della direttiva 1999/31 nonché con gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.<br />	<br />
26      Dal canto suo, il governo italiano sostiene che la normativa italiana contiene rimedi giuridici tali da permettere di ottenere, in un termine ragionevole, il rimborso, da parte delle amministrazioni locali utilizzatrici, dei costi complessivamente sostenuti dal gestore della discarica. In particolare, esso sottolinea che quest’ultimo dispone di un’azione di rivalsa dinanzi al giudice amministrativo, competente in via esclusiva a conoscerne.<br />	<br />
27      In proposito occorre, anzitutto, rilevare che la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell’Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).<br />	<br />
28      Risulta da una giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza Dominguez, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
29      Il principio di interpretazione conforme esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (v. sentenza Dominguez, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
30      Conseguentemente, prima di disapplicare talune disposizioni nazionali in una controversia come quella principale, è compito del giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione non soltanto tali disposizioni, bensì anche il diritto interno nel suo complesso, e utilizzando i metodi interpretativi da quest’ultimo riconosciuti, se non gli è possibile giungere ad un’interpretazione del menzionato diritto nazionale che risulti conforme al dettato e alla finalità della direttiva in parola.<br />	<br />
31      Ne discende che, nella fattispecie, in primis spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale come sotto quello procedurale, se non gli sia in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35.<br />	<br />
32      Qualora una simile interpretazione non sia possibile, occorre verificare se l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 producano direttamente i loro effetti e, eventualmente, se l’Amia possa avvalersene nei confronti della Provincia Regionale di Palermo.<br />	<br />
33      A questo proposito, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti dell’ordinamento possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo scorretto (sentenza Dominguez, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
34      Nella fattispecie l’articolo 10 della direttiva 1999/31 soddisfa detti criteri, dal momento che stabilisce, in termini inequivocabili, un preciso obbligo di risultato a carico degli Stati membri e non impone alcuna condizione quanto all’applicazione della previsione disposta. Tale disposizione esige, infatti, l’adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all’impianto e alla gestione delle discariche (sentenza Pontina Ambiente, cit., punto 35).<br />	<br />
35      Sebbene l’articolo 10 della direttiva 1999/31 non imponga agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche, tale circostanza tuttavia non incide sul carattere preciso e categorico dell’obbligo previsto da tale articolo.<br />	<br />
36      Quanto agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3 della stessa, gli Stati membri devono assicurare l’esigibilità di interessi in caso di ritardo di pagamento e che questi possono essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che tale ritardo non sia imputabile al debitore.<br />	<br />
37      Tale obbligo gravante sugli Stati membri è categorico e sufficientemente preciso per poter produrre direttamente i suoi effetti. Le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2000/35, conseguendone che il gestore può esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabili all’amministrazione locale interessata (v., in tal senso, sentenza Pontina Ambiente, cit., punto 48).<br />	<br />
38      Poiché l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 soddisfano le condizioni necessarie per produrre direttamente i loro effetti, tali disposizioni s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, ossia non soltanto ai giudici nazionali, bensì anche a tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate, e tali autorità sono tenute a darne applicazione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, Racc. pag. 1839, punti 30 33, nonché del 14 ottobre 2010, Fuß, C 243/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
39      Un’autorità come la Provincia Regionale di Palermo rientra quindi nel novero dei soggetti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre direttamente i loro effetti.<br />	<br />
40      Da ciò discende che, nella controversia principale, l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 possono essere fatti valere dall’Amia dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della Provincia Regionale di Palermo.<br />	<br />
41      Di conseguenza spetta al giudice del rinvio, allorché un’interpretazione conforme del diritto nazionale non è possibile, disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.<br />	<br />
42      Si deve pertanto rispondere alla questione posta che, in circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:<br />	<br />
–        in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35,<br />	<br />
–        allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.</p>
<p> <b>Sulle spese<br />	<br />
</b><br />	<br />
43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:<br />	<br />
–        in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;<br />	<br />
–        allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. R. S J. MALENOVSKÝ – Rel. G. ARESTIS sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti nonché del regolamento 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. S J. MALENOVSKÝ – Rel. G. ARESTIS</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti nonché del regolamento 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 – Sostegno ai metodi di produzione agroambientali – Controlli – Beneficiario di un aiuto all’agricoltura – Circostanza di aver impedito l’esecuzione del controllo in loco – Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni – Compatibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)<br />	<br />
</b>24 maggio 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 188/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), con decisione del 12 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Peter Hehenberger<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Republik Österreich,<br />	<br />
</b>	</p>
<p align=center>LA CORTE (Settima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai sigg. J. Malenovský (presidente di Sezione), E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2012,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il sig. Hehenberger, da K. F. Lughofer, Rechtsanwalt, <br />	<br />
–        per il governo austriaco, da A. Posch, S. Schmid, G. Holley e D. Müller, in qualità di agenti,<br />	<br />
–        per il governo greco, da I. K. Chalkias e A. E. Vasilopoulou, in qualità di agenti,<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e B. Schima, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Hehenberger, imprenditore agricolo, e la Republik Österreich (Repubblica d’Austria) in merito alla restituzione degli aiuti agroambientali che le autorità austriache hanno concesso per diversi anni al sig. Hehenberger ai sensi del regolamento n. 1257/1999.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Il diritto dell’Unione<br />	<br />
</i>3        Collocato nel capo VI, intitolato «Misure agroambientali», l’articolo 22 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:<br />	<br />
«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.<br />	<br />
Tale sostegno è inteso a promuovere:<br />	<br />
–        forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,<br />	<br />
–        l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,<br />	<br />
–        la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi, <br />	<br />
–        la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,<br />	<br />
–        il ricorso alla pianificazione ambiental[e] nell’ambito della produzione agricola».<br />	<br />
4        L’articolo 23 del medesimo regolamento dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull’ambiente.<br />	<br />
2.      Gli impegni agroambientali oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole.<br />	<br />
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».<br />	<br />
5        Il successivo articolo 24 così recita:<br />	<br />
«1.      Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri: <br />	<br />
–        il mancato guadagno,<br />	<br />
–        i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto<br />	<br />
e<br />	<br />
–        la necessità di fornire un incentivo.<br />	<br />
Nel calcolo dell’importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento degli impegni.<br />	<br />
2.      Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell’allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell’azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali».<br />	<br />
6        Collocato nella sezione 6 del capo II, intitolata «Domande, controlli e sanzioni», l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 così dispone:<br />	<br />
«1.      I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.<br />	<br />
A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all’esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.<br />	<br />
Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003.<br />	<br />
2.      Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto».<br />	<br />
7        L’articolo 69 del regolamento n. 817/2004 dispone quanto segue:<br />	<br />
«I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, comprensivo dell’insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione. (…)<br />	<br />
I controlli sul posto si effettuano nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.<br />	<br />
Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita».<br />	<br />
8        Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento medesimo:<br />	<br />
«In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l’obbligo di restituire il relativo importo conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001».<br />	<br />
9        Il successivo articolo 73 così recita:<br />	<br />
«Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell’applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».<br />	<br />
10      Collocato nel titolo III, rubricato «Controlli», l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore. <br />	<br />
2.      Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.<br />	<br />
3.      La domanda o le domande in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’imprenditore o al suo rappresentante».<br />	<br />
11      Tale regolamento n. 2419/2001 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18). Il regolamento n. 796/2004 si applica, in forza delle sue stesse disposizioni, alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2005 e i riferimenti al regolamento n. 2419/2001 si intendono fatti allo stesso regolamento n. 796/2004.<br />	<br />
12      L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, succeduto all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2419/2001, così recita:<br />	<br />
«Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci».</p>
<p> <i>La normativa nazionale<br />	<br />
</i>13      Conformemente al regolamento n. 1257/1999, il Ministero austriaco competente ha emanato le disposizioni speciali relative al programma austriaco per la promozione di un’agricoltura ecologica, estensiva e compatibile con la cura dello spazio naturale (ÖPUL 2000) (in prosieguo: l’«ÖPUL 2000»). L’ÖPUL 2000 comprende una serie di misure agroambientali ai sensi di detto regolamento tra le quali il beneficiario può scegliere all’atto della presentazione della sua prima domanda di sovvenzione e per la cui attuazione sul territorio austriaco egli riceve un aiuto, correlato alla superficie, cofinanziato dall’Unione europea. <br />	<br />
14      L’ÖPUL 2000, corredato di una serie di allegati, è composto da una parte generale che disciplina, in particolare, i criteri di concessione comuni ai diversi rami del programma, la liquidazione dell’aiuto, il sistema di controllo nonché il rimborso in caso di inosservanza delle condizioni per la concessione, e da una parte dedicata alle condizioni specifiche di concessione dell’aiuto. Nel diritto austriaco, l’ÖPUL 2000 non ha valore di norma generale e astratta, bensì rileva come clausola contrattuale in sede di conclusione di un contratto.<br />	<br />
15      In particolare, il punto 1.4.4 dell’ÖPUL 2000, che si fonda sull’articolo 23 del regolamento n. 1257/1999, prevede che la prima domanda presentata dal soggetto richiedente l’aiuto faccia sorgere, relativamente alla misura richiesta, l’obbligo di coltivare o curare per cinque anni le superfici interessate conformemente alle condizioni di ammissibilità per la concessione e di soddisfare nel suddetto periodo tutti le rimanenti condizioni di ammissibilità. <br />	<br />
16      Il punto 1.9 dell’ÖPUL 2000 istituisce un sistema di controllo che autorizza gli organi di controllo ad accedere a tutte le superfici dell’azienda e impone al soggetto richiedente l’aiuto di consentire l’esecuzione delle misure di controllo previste.<br />	<br />
17      Conformemente al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, il soggetto richiedente l’aiuto è obbligato a restituire un aiuto concesso ovvero, se del caso, perde il diritto alla corresponsione degli aiuti accordati ma non ancora erogati, qualora non siano stati osservati gli obblighi previsti, non risultino soddisfatte le condizioni di cui all’ÖPUL 2000 o alla dichiarazione di impegno, o, inoltre, qualora il soggetto richiedente l’aiuto non abbia consentito l’accesso degli organi di controllo a tutte le superfici dell’azienda. Tale disposizione prevede parimenti l’obbligo di restituire gli aiuti già percepiti nel corso del periodo dell’impegno in caso di inosservanza dell’impegno quinquennale.</p>
<p> <b>Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>18      Con domanda dell’11 settembre 2000 il sig. Hehenberger aveva richiesto, per la prima volta, all’organismo pagatore austriaco, il quale agiva in nome e per conto della Republik Österreich, la concessione di aiuti agroambientali oggetto dell’ÖPUL 2000. <br />	<br />
19      Nell’ambito di tale domanda, il sig. Hehenberger aveva sottoscritto una dichiarazione di impegno con cui si obbligava, conformemente al punto 1.4.4 dell’ÖPUL 2000, a porre in essere, per un periodo di cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2001, talune misure agroambientali previste dall’ÖPUL 2000. Sottoscrivendo tale dichiarazione di impegno, la quale faceva espresso riferimento all’ÖPUL 2000, il sig. Hehenberger si era altresì impegnato a rispettare l’ÖPUL 2000, che costituiva, quindi, parte integrante di ogni contratto di sovvenzione concluso con tale organismo. In seguito, tale impegno quinquennale veniva prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2006.<br />	<br />
20      Sulla base di tale impegno e delle domande di pagamento della sovvenzione presentate ogni anno dal sig. Hehenberger, l’organismo pagatore austriaco erogava gli aiuti agroambientali in questione per gli anni 2001 2005. Per quanto riguarda l’aiuto per il 2005, la domanda annuale era stata presentata il 22 aprile 2005.<br />	<br />
21      Il 12 settembre 2005, gli organi di controllo competenti avevano previsto di effettuare la misurazione delle superfici in questione nell’ambito di un controllo in loco, conformemente al punto 1.9 dell’ÖPUL 2000. Il sig. Hehenberger negava, però, l’accesso a tali superfici, impedendo così l’esecuzione di detto controllo. <br />	<br />
22      Con lettera del 9 ottobre 2006 l’organismo pagatore austriaco informava il sig. Hehenberger che gli aiuti agroambientali oggetto dell’ÖPUL 2000 per il 2006 non gli sarebbero stati erogati, atteso che la concessione di tali aiuti per un ulteriore anno presuppone il rispetto dell’impegno quinquennale dell’ÖPUL 2000.<br />	<br />
23      Con lettera del 27 febbraio 2007 l’organismo pagatore austriaco contestava al sig. Hehenberger di aver reso impossibile l’esecuzione del controllo in loco il 12 settembre 2005. L’organismo medesimo pretendeva, pertanto, conformemente al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, la restituzione di tutti gli aiuti già erogati al sig. Hehenberger ai sensi dell’ÖPUL 2000 per gli anni 2001 2005, corrispondenti al periodo dell’impegno da questi precedentemente assunto.<br />	<br />
24      Successivamente, il sig. Hehenberger contestava l’obbligo di rimborso proponendo ricorso dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna). Affermava, in sostanza, che la sanzione consistente nell’imporre l’obbligo di restituzione degli aiuti già concessi da diversi anni era sproporzionata. La Republik Österreich chiedeva il rigetto di detto ricorso.<br />	<br />
25      Secondo quanto esposto dal giudice a quo, è pacifico che il sig. Hehenberger abbia negato l’accesso alle superfici in questione, impedendo, in tal modo, l’esecuzione di un controllo in loco. Pertanto, detto giudice ritiene che il ricorso debba essere respinto alla luce dell’ÖPUL 2000 e dei contratti di sovvenzione conclusi tra le parti nel procedimento principale sulla base dello stesso, atteso che, nelle circostanze del caso di specie, la Republik Österreich poteva legittimamente esigere la restituzione. <br />	<br />
26      Il giudice a quo nutre, tuttavia, dubbi in merito all’interpretazione del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004. In particolare, il giudice medesimo si chiede se tale sanzione, particolarmente rigorosa, prevista al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, sia compatibile con gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999, relativi, principalmente, alla conservazione di terreni agricoli, alla tutela delle aree rurali e al buon funzionamento della coltivazione delle stesse.<br />	<br />
27      Ciò premesso, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se il regolamento (…) n. 1257/1999 (…), in combinato disposto con il regolamento (…) n. 817/2004 (…), osti a norme dell’ente erogatore degli aiuti per effetto delle quali, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco (misurazione della superficie), tutti gli aiuti già erogati nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno debbano essere restituiti dal beneficiario, ancorché essi siano stati già concessi e versati per più anni».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>28      Con la questione sollevata il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004, osti a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati a quest’ultimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno debbano essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.<br />	<br />
29      Occorre anzitutto osservare che né il regolamento n. 1257/1999 né il regolamento n. 817/2004 prevedono esplicitamente disposizioni che ostino a una siffatta normativa nazionale.<br />	<br />
30      Gli articoli 22 24 del regolamento n. 1257/1999 definiscono i presupposti generali per l’assegnazione del sostegno accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla conservazione dello spazio naturale. Da tali disposizioni risulta che le misure agroambientali sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, assunto dagli agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali aventi una durata minima di cinque anni, l’aiuto è assegnato annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto (v. sentenza del 4 giugno 2009, JK Otsa Talu, C 241/07, Racc. pag. I 4323, punto 36).<br />	<br />
31      Per quanto riguarda il sistema di controllo di tale sostegno pluriennale ai metodi di produzione agroambientali, l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 prevede che i controlli relativi sia alle domande iniziali di ammissione al regime sia alle successive domande di pagamento debbano essere eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. Inoltre, l’articolo 69 del medesimo regolamento precisa che sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che risulti possibile controllare al momento della visita.<br />	<br />
32      Detto articolo 69 sottolinea, inoltre, che tali controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento n. 2419/2001. Nel citato titolo, rubricato «Controlli», l’articolo 17, paragrafo 3, sostituito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 – il cui contenuto normativo corrisponde, in sostanza, a quello del citato articolo 17, paragrafo 3 – precisa le conseguenze giuridiche derivanti dal fatto di ostacolare l’esecuzione dei controlli in loco. Infatti, le menzionate disposizioni prevedono espressamente che le domande di aiuto in questione siano respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci. <br />	<br />
33      A tal riguardo, va rilevato che la Corte è stata già invitata ad interpretare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 nella sua sentenza del 16 giugno 2011, Omejc (C 536/09, non ancora pubblicata nella Raccolta). Al punto 27 di detta sentenza, la Corte ha sottolineato l’importanza dei controlli e ha dichiarato che il fatto di ostacolare la loro realizzazione può solo comportare conseguenze giuridiche rilevanti, come il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi. <br />	<br />
34      Tale rigetto costituisce la conseguenza giuridica connessa all’impossibilità di verificare efficacemente il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti, come esige l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004. Per quanto riguarda gli aiuti agroambientali caratterizzati da un impegno pluriennale, dette condizioni per la concessione degli aiuti non sono richieste soltanto per l’anno nel corso del quale è stato effettuato un controllo in loco, bensì per tutto il periodo dell’impegno per il quale detti aiuti sono stati concessi, di modo che, come imposto dall’articolo 69 del citato regolamento, i controlli in loco relativi ai suddetti aiuti riguardano tutti gli impegni. Un comportamento dell’agricoltore che renda impossibile l’esecuzione di siffatti controlli impedisce, dunque, di verificare se le suddette condizioni siano state rispettate per tutto il periodo dell’impegno.<br />	<br />
35      Ne consegue che, per quanto attiene alle misure agroambientali che si estendono su vari anni, qualora l’esecuzione di un controllo in loco sia stata impedita da parte del beneficiario di aiuti agroambientali con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle condizioni di concessione di detti aiuti durante tutto il periodo dell’impegno, le domande di aiuti agroambientali de quibus devono essere respinte, conformemente agli articoli 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2419/2001 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004. Le domande in questione, nell’accezione di cui alle suddette disposizioni, comprendono dunque tutte le domande con riferimento alle menzionate condizioni di concessione, che devono essere osservate per tutta la durata del progetto agroambientale per la quale tale beneficiario si sia impegnato e sulle quali verta il controllo in loco.<br />	<br />
36      Pertanto, come risulta dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, il beneficiario ha l’obbligo di restituire tutti gli importi degli aiuti agroambientali già erogati relativi alle domande respinte.<br />	<br />
37      Occorre peraltro precisare che, allorché il legislatore dell’Unione fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione derivante dall’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, bensì la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk, C 171/03, Racc. pag. I 10945, punto 47, nonché del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C 45/05, Racc. pag. I 3997, punto 47). Del pari, il rigetto di una domanda di aiuto causato dall’impossibilità di verificare le condizioni di ammissibilità a causa di un comportamento dell’agricoltore che abbia ostacolato l’esecuzione di un controllo in loco non può essere considerato come una sanzione e, pertanto, non può essere soggetto all’applicazione dell’articolo 73 del regolamento n. 817/2004.<br />	<br />
38      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<p> <b>Sulle spese</p>
<p></b>39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-24-5-2012-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>E. Leotta – Presidente, G. Caruso – Estensore sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avente ad oggetto il diritto di rivalsa ex art. 16-bis, l. n. 11 del 2005 Pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Condanne rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – Stato –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Leotta – Presidente, G. Caruso – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avente ad oggetto il diritto di rivalsa ex art. 16-bis, l. n. 11 del 2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Condanne rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – Stato – Diritto di rivalsa – Art.16-bis, l. n.11 del 2005 – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avente ad oggetto il diritto dello Stato di rivalersi &#8211; sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati responsabili delle relative violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo &#8211; degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese nei suoi confronti dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, perché la qualificazione formale di “diritto”, operata dall’art. 16-bis, l. 4 febbraio 2005 n.11, della pretesa di rivalsa dello Stato trova conferma anche sul piano sostanziale, giacché la legge non attribuisce allo Stato alcuna potestà autoritativa relativamente a detta rivalsa, ma individua direttamente presupposti e contenuto del relativo rapporto obbligatorio, che insorge in buona sostanza ex lege.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 231 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Capria, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via V. Veneto, 42; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;<br />
Regione Calabria, in persona del Presidente <i>pro tempore, </i>non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2011, notificato il 25.1.2011, con il quale è stato ordinato al Comune di Reggio Calabria, debitore in solido con la Regione Calabria, di versare in favore dello Stato la somma di Euro 3.376.320,00;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 111 del 20 aprile 2011, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato e quella del C.S., IV, n. 3785 del 31 agosto 2011, di reiezione dell’appello proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso la prima;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo &#8211; rese sul ricorso n. 43662/98 Scordino c/ Italia &#8211; del 17 maggio 2005, divenuta definitiva il 12 ottobre 2005, e del 6 marzo 2007, divenuta definitiva il 9 luglio 2007, lo Stato Italiano è stato condannato a pagare ai signori Scordino la somma di € 3.370.000,00 a titolo di equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1, protocollo addizionale 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.<br />	<br />
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato il pagamento della relativa somma di € 3.376.320,00 (comprensiva di interessi) con provvedimento n. 136 dell’8 ottobre 2007 (mandati di pagamento in pari data nn. 141, 142, 143 e 145).<br />	<br />
A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 12 gennaio 2011, ha esercitato il diritto di rivalsa dello Stato &#8211; ai sensi dell’art. 16 bis della legge n. 11/2005, nel testo introdotto dall’art. 6 della legge n. 34/2008, autenticamente interpretato dall’art. 42 ter del D.L. n. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009 &#8211; nei confronti del Comune di Reggio Calabria – debitore in solido con la Regione Calabria – ordinando allo stesso di versare la somma di € 3.376.320,00 con imputazione al capo X, capitolo 2368, articolo 6, del bilancio statale.<br />	<br />
Con atto notificato il 23 marzo 2011 e depositato il 7 aprile 2011, il Comune di Reggio Calabria impugna il predetto D.P.C.M. in data 12 gennaio 2011, deducendo i seguenti motivi: I) Violazione dell’art. 11 delle disp. prel. cod. civ.; II) Violazione dell’art. 16 bis, comma 9, della legge n. 11/2005 e succ. modif. Sopravvenuta carenza di potere; III) Violazione dell’art. 16 bis, comma 5, della legge n. 11/2005 e succ. modif.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; IV) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; V) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento ed ingiustizia manifesta; VI) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. <br />	<br />
Il Comune ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Per la Presidenza del Consiglio si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo nel merito la piena legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 maggio 2012.<br />	<br />
E’ preliminare ed assorbente l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa dello Stato.<br />	<br />
L’eccezione va accolta.<br />	<br />
L’art. 16 bis della legge n. 11/2005 e succ. modif. dispone, nei commi da 5 a 9, quanto segue:<br />	<br />
<i>“5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.</i><br />	<br />
<i>6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5: </i><br />	<br />
<i>a) nei modi indicati al comma 7, qualora l&#8217;obbligato sia un ente territoriale;</i><br />	<br />
<i>b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;</i><br />	<br />
<i>c) nelle vie ordinarie, qualora l&#8217;obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).</i><br />	<br />
<i>7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell&#8217;entità del credito dello Stato nonché l&#8217;indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.</i><br />	<br />
<i>8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l&#8217;obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell&#8217;intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell&#8217;ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L&#8217;intesa ha ad oggetto la determinazione dell&#8217;entità del credito dello Stato e l&#8217;indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell&#8217;intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</i><br />	<br />
<i>9. In caso di mancato raggiungimento dell&#8217;intesa, all&#8217;adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma”.</i><br />	<br />
In base a tali disposizioni, lo Stato ha “diritto” di rivalersi &#8211; sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati responsabili delle relative violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo &#8211; degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese nei suoi confronti dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo.<br />	<br />
La qualificazione formale di “diritto”, operata dall’art. 16 bis, citato, della pretesa di rivalsa dello Stato trova conferma anche sul piano sostanziale, giacché la legge non attribuisce allo Stato alcuna potestà autoritativa relativamente a detta rivalsa, ma individua direttamente presupposti e contenuto del relativo rapporto obbligatorio, che insorge in buona sostanza <i>ex lege.</i><br />	<br />
In senso contrario non può neppure invocarsi il valore di titolo esecutivo riconosciuto al provvedimento di determinazione del dovuto anche in assenza di “intesa” dell’ente interessato, giacché tale valore attiene, facilitandola, alla fase di realizzazione in concreto del diritto (si pensi agli atti sicuramente “privati”, ai quali è riconosciuto valore di titolo esecutivo, quali gli assegni e le cambiali), mentre l’insorgere di quest’ultimo avviene direttamente per legge, non secondo il canone pubblicistico (potestà – interesse legittimo), ma attraverso quello obbligatorio (credito – debito).<br />	<br />
Né detto provvedimento esecutivo può limitare il diritto del preteso debitore di contestare la sussistenza dei presupposti di legge della rivalsa, innanzi al giudice dei diritti soggettivi, cioè l’A.G.O.<br />	<br />
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. C.S., ord., IV, 31 agosto 2011, n. 3785).<br />	<br />
In considerazione della novità della questione e del fatto che si tratta di controversia tra enti pubblici, sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale munita di giurisdizione l’autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/</guid>

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<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara telematica di un&#8217;offerta priva di sottoscrizione in forma digitale 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Procedura telematica – Offerta trasmessa in via telematica – Sottoscrizione – Omissione – Esclusione dalla gara – E’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara telematica di un&#8217;offerta priva di sottoscrizione in forma digitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Procedura telematica – Offerta trasmessa in via telematica – Sottoscrizione – Omissione – Esclusione dalla gara – E’ legittima.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte presentate per via telematica – Art.77 comma 6 lett. b), d.lg. n.163 del 2006 – E’ norma imperativa.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Sottoscrizione (anche digitale) – Difetto – Legittima causa di esclusione – Art.46 comma 1-bis, d.lg. n.163 del 2006 – Norma imperativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di procedura telematica di gara, è legittima l’esclusione dell’impresa che ha omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica del sito internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che non assicura certezza in ordine alla provenienza del documento.	</p>
<p>2. E’ da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare l’art. 77 comma 6 lett. b), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal d.lg. 7 marzo 2005 n.82.	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis, d. lg. 12 aprile 2006 n.163 (comma introdotto dall’art. 4, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 2011n. 106) il difetto di sottoscrizione dell’offerta (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara; anzi, proprio tale norma pone in rilievo il carattere imperativo della prescrizione relativa alla necessità della sottoscrizione (digitale nel caso di gara telematica) dell’offerta, in quanto costituente adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta al concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 350 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>Perhospital s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Zaccaro, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Santovito, in Bari, corso Italia, 19;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Covidien Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena, in Bari, via Amendola, 170/5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa concessione di misura cautelare,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione n. 42 del 12.1.2011, pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT in data 17.1.2011 e mai comunicata a Perhospital s.r.l., avente ad oggetto “Procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Aggiudicazione provvisoria”, con la quale il Commissario Straordinario ha proceduto alla esclusione dell’offerta pervenuta dalla società ricorrente, in quanto tale offerta non risultava essere stata firmata e, contestualmente, ha deliberato di aggiudicare in via provvisoria detta fornitura ad altra impresa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, nei limiti di interesse, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010, con la quale la medesima Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 125 dlgs n. 163/2006, ha richiesto alla soci<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove nelle more sottoscritto;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni attraverso la reintegrazione in forma specifica, con conseguente subentro nel contratto, ove nelle more sottoscritto, e/o per equivalente;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 marzo 2011, per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa concessione di misura cautelare,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota prot. n. 15302 del 23.2.2011, recante ad oggetto “Procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-<i>bis</i> dlgs n. 163/2006. Riscontro”, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale BAT ha riscontrato l’informativa inviata da Perhospital s.r.l. in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione n. 42 del 12.1.2011, pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT in data 17.1.2011 e mai comunicata a Perhospital s.r.l., avente ad oggetto “Procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Aggiudicazione provvisoria”, con la quale il Commissario Straordinario ha proceduto alla esclusione dell’offerta pervenuta dalla società ricorrente, in quanto tale offerta non risultava essere stata firmata e, contestualmente, ha deliberato di aggiudicare in via provvisoria detta fornitura ad altra impresa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Covidien Italia s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Stefania Miccoli, su delega dell’avv. Piero Fidanza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente Perhospital s.r.l. impugna la propria esclusione (deliberazione n. 42/2011 della Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani) dalla procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs 12 aprile 2006, n. 163 indetta dalla stessa ASL per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani.<br />	<br />
Contesta, altresì, l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata Covidien Italia s.p.a.<br />	<br />
L’esclusione della deducente è motivata con riferimento alla omessa sottoscrizione della propria offerta.<br />	<br />
Il gravato provvedimento di esclusione cita Cons. Stato, Sez. IV, 31.3.2010, n. 1832 secondo cui “La mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.”.<br />	<br />
La ricorrente censura, inoltre, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010 contenente l’invito <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 nella parte in cui non prevede espressamente, ai fini della ammissibilità dell’offerta, la necessità della sottoscrizione mediante firma autografa ovvero in forma digitale.<br />	<br />
Rileva l’interessata di aver inviato la propria offerta con un <i>file</i> di testo in calce alla quale era apposta l’indicazione “Perhospital s.r.l.”; che la procedura telematica per cui è causa è disciplinata dal d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101 richiamato dall’art. 253, comma 14 dlgs n. 163/2006; che la suddetta normativa consente la presentazione alla P.A. di istanze e dichiarazioni in via telematica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto; che la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nel provvedimento di esclusione riguarda una gara tradizionale (cartacea), non già telematica.<br />	<br />
Evidenzia, altresì, che la partecipazione all’asta <i>on-line</i> era riservata ai fornitori iscritti all’Albo telematico della stazione appaltante; che detti fornitori potevano accedere al sistema dopo aver eseguito con successo una procedura di identificazione (cosiddetto <i>log-in</i>); che la procedura in esame contempla l’inserimento degli indirizzi di posta elettronica del referente e del codice PIN prescelto; che, pertanto, ciascun soggetto iscritto all’Albo dei fornitori è munito di un apposito codice PIN mediante l’uso del quale è stata inoltrata l’offerta; che gli specifici strumenti di identificazione informatica prescelti dall’ASL BAT consentivano con assoluta certezza di comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta ad un determinato concorrente, tanto più che l’offerta una volta inviata telematicamente non era più modificabile; che conseguentemente la propria offerta, avendo rispettato detta procedura (con inserimento del codice PIN), è conforme alla previsione di cui all’art. 64, comma 2 dlgs 7 marzo 2005, n. 82, risultando nel caso di specie la sottoscrizione una formalità ultronea ed irrazionale per un’asta <i>on-line</i>, oltre che impossibile data l’immaterialità del documento informatico contenente l’offerta economica.<br />	<br />
Sottolinea, ancora, che la lettera di invito non conteneva una indicazione esplicita in merito alla sottoscrizione dell’offerta ovvero in ordine alle relative modalità, limitandosi a stabilire la nullità delle offerte presentate oltre il termine stabilito; che non è ammissibile l’esclusione dalla gara per cause diverse da quelle espressamente previste dal bando di gara in forza dei principi dell’autovincolo, di tutela dell’affidamento e della massima partecipazione; che, nel caso di specie, non essendo prevista dalla disciplina di gara la sanzione espressa della esclusione per omessa sottoscrizione dell’offerta inviata in via telematica, non era possibile disporre l’esclusione della partecipante.<br />	<br />
La deducente censura, in via subordinata, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010 (<i>i.e.</i> l’invito <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006) nella parte in cui non ha prescritto espressamente che ai fini dell’ammissibilità dell’offerta era necessaria la sottoscrizione con firma autografa ovvero digitale.<br />	<br />
Chiede, infine, dichiararsi l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.<br />	<br />
L’ASL BAT con nota prot. n. 15302 del 23.2.2011 si pronunciava sull’istanza <i>ex</i> art. 243 <i>bis</i> dlgs n. 163/2006, confermando la deliberazione n. 42/2011 (impugnata con l’atto introduttivo).<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la Perhospital contesta la nota suddetta, deducendo censure di illegittimità derivata.<br />	<br />
Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata Covidien Italia s.p.a., resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.<br />	<br />
Invero, la Perhospital s.r.l. è stata legittimamente esclusa dalla procedura telematica di gara oggetto della presente controversia per aver omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica del sito internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che non assicura certezza in ordine alla provenienza del documento.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal dlgs n. 82/2005.<br />	<br />
La disposizione da ultimo citata è da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 101/2002).<br />	<br />
Inoltre, ai sensi dell’art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.”.<br />	<br />
Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere osservata dalla odierna ricorrente, pur in mancanza di espresso richiamo nella <i>lex specialis</i> di gara.<br />	<br />
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 46, comma 1 <i>bis</i> dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106) il difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara.<br />	<br />
Anzi, proprio la specifica previsione normativa contenuta nel menzionato comma 1 <i>bis</i> pone in rilievo il carattere imperativo della prescrizione relativa alla necessità della sottoscrizione (digitale nel caso di gara telematica) dell’offerta, in quanto costituente adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta al concorrente.<br />	<br />
Non è, quindi, censurabile l’esclusione della Perhospital per omessa sottoscrizione con firma digitale dell’offerta formulata.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 17 febbraio 2012 (non notificata e quindi non valutabile alla stregua di ricorso per motivi aggiunti) la società ricorrente rileva, inoltre, di essere venuta a conoscenza, a seguito di accesso (istanza di accesso del 18/20.5.2011 riscontrata con nota prot. n. 64209 del 17.8.2011), della circostanza che per la gara <i>de qua</i> “non risulta necessaria la firma digitale” e che “così come già chiarito con nota prot. n. 15302 del 23.02.2011 è pervenuta l’offerta di codesta ditta in pdf senza alcuna sottoscrizione”; che nessuno dei partecipanti alla gara in oggetto ha siglato la propria offerta attraverso lo strumento della firma digitale.<br />	<br />
A tal riguardo, va rilevato che la circostanza (evidenziata per la prima volta da parte ricorrente con la suddetta memoria) della omessa sottoscrizione, da parte di altre imprese partecipanti alla gara, della propria offerta con firma digitale avrebbe potuto, al più, costituire oggetto di censura con apposito ricorso per motivi aggiunti notificato.<br />	<br />
Detta contestazione, tuttavia, è formulata &#8211; come visto &#8211; per la prima volta nella memoria (non notificata) depositata in data 17 febbraio 2012.<br />	<br />
Peraltro, essendo stata la società ricorrente legittimamente esclusa in base alle considerazioni espresse in precedenza, la stessa &#8211; secondo il condivisibile principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 &#8211; non è legittimata a proporre doglianze avverso la partecipazione di altre imprese alla gara.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti.<br />	<br />
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-501/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.501</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di revoca in autotutela di tutti gli atti di gara per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali di Piazza Armerina, ritenuto che il plico della ricorrente, aperto dalla Commissione di gara e trasmesso al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, risulta ricevuto da quest’ultimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-501/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-501/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di revoca in autotutela di tutti gli atti di gara per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali di Piazza Armerina, ritenuto che il plico della ricorrente, aperto dalla Commissione di gara e trasmesso al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, risulta ricevuto da quest’ultimo il giorno successivo, di guisa che, non constando le modalità di conservazione del plico nell’arco di tempo in questione , non può escludersi a priori la possibilità di sostituzione della busta sigillata contenente l’offerta economica; pertanto la revoca in autotutela di tutti gli atti relativi all&#8217;affidamento del servizio per cui è causa non appare irragionevole. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00501/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01983/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Simei Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Ventimiglia, con domicilio eletto presso Andrea Ventimiglia in Catania, v.le XX Settembre, 66;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Piazza Armerina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Pietro De Luca in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Luxor S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marianna Capizzi, Antonio Bivona, con domicilio eletto presso Antonio Bivona in Catania, via Cilestri ,41; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; delle operazioni di gara di cui al verbale numero 1, dei conseguenti provvedimenti di ammissione alla gara della “Ditta Luxor Impianti elettrici” e di aggiudicazione provvisoria a favore della stessa controinteressata, relativi alla procedura aperta per	</p>
<p>Quanto ai motivi aggiunti del 16.01.2012:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di revoca in autotutela di tutti gli atti amministrativi posti in essere per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di ammissione della controinteressata a di aggiudicazione a favore di quest&#8217;ultima;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di sospensione della gara e di dichiarazione di asta deserta;	</p>
<p>&#8211; nonchè di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di piazza Armerina e di Luxor S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che dall’esame della documentazione depositata in esito all’istruttoria disposta da questo Tribunale si evince che il plico della ricorrente, aperto in data 24.5.2011 dalla Commissione di gara del Settore Prot. Civile e trasmesso – con lettera di pari data- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, risulta ricevuto da quest’ultimo il giorno successivo (come da data e firma per ricevuta apposti sulla nota di trasmissione), di guisa che, non constando le modalità di conservazione del plico nell’arco di tempo in questione , non può escludersi a priori la possibilità di sostituzione della busta sigillata contenente l’offerta economica;<br />	<br />
che pertanto la revoca in autotutela di tutti gli atti relativi all&#8217;affidamento del servizio per cui è causa non appare irragionevole;<br />	<br />
Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare, in considerazione della esclusiva responsabilità in capo all’Amm.ne della mancata tempestiva trasmissione del plico presso il competente seggio di gara;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge la domanda di sospensione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere<br />	<br />
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-501/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Responsabile dell&#8217; U.T.C. di un Comune con cui è stato ordinata la demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel fondo di proprietà, ed il ripristino dello stato dei luoghi; ordine che si riferisce ad opere che già hanno formato oggetto di precedente provvedimento sanzionatorio e che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Responsabile dell&#8217; U.T.C. di un Comune con cui è stato ordinata la demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel fondo di proprietà, ed il ripristino dello stato dei luoghi; ordine che si riferisce ad opere che già hanno formato oggetto di precedente provvedimento sanzionatorio e che il ricorrente sembra aver portato ad ulteriore completamento; considerato che il precedente ordine di demolizione non è stato portato ad esecuzione dall’Amministrazione che ha, invece, provveduto ad inserire il manufatto oggetto di sanzione all’interno delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato – variante del 1998, approvato nel 2006; volontà, peraltro, da ultimo confermata in occasione della approvazione della nuova variante al P.E.E. del 2010, nella quale l’area interessata risulta classificata come PE 4 (ricettivo-alberghiera); considerato, quindi che il ricorso appare, sia pure ad una prima sommaria cognizione, assistito da sufficienti elementi di fondatezza anche in considerazione del contraddittorio comportamento che l’Amministrazione ha tenuto nella vicenda in esame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00082/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00164/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 164 del 2012, proposto da: <b>Maria Crescenza Santarsiero</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Savino con domicilio eletto in Potenza, via del Gallitello, 177;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pignola</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />	<br />
<b>Comune di Pignola &#8211; Responsabile Ufficio Tecnico</b>, <b>Comune di Pignola &#8211; Responsabile Settore V Polizia Locale</b>, n.c.;<br />
<b>Regione Basilicata -Dipart.Amb.</b>, <b>Territorio e Politiche della Sostenibilita&#8217;-Uff.Urbanistica e Tutela del Paesaggio</b>, n.c.;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Nicola De Biase</b> e <b>Assunta Filomena Traficante</b>, nn.cc.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217; ordinanza 1064 n. 8 del 7/2/2012 a firma del Responsabile dell&#8217; U.T.C. del Comune di Pignola, con cui è stato ordinato la demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel fondo di proprietà censito al catasto al foglio n. 3, particelle n. 349<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Antonio Ferone e udito l’Avv. Vincenzo Savino per la parte ricorrente;	</p>
<p>&#8211; considerato che l’ordine di demolizione impugnato si riferisce ad opere che già hanno formato oggetto di precedente provvedimento sanzionatorio e che il ricorrente sembra aver portato ad ulteriore completamento;<br />	<br />
&#8211; che il precedente ordine di demolizione non è stato portato ad esecuzione dall’Amministrazione che ha, invece, provveduto ad inserire il manufatto oggetto di sanzione all’interno delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato – variante<br />
&#8211; considerato, quindi che il ricorso appare, sia pure ad una prima sommaria cognizione, assistito da sufficienti elementi di fondatezza anche in considerazione del contraddittorio comportamento che l’Amministrazione ha tenuto nella vicenda in esame;<br />	<br />
&#8211; che alla domanda cautelare può riservarsi favorevole considerazione;<br />	<br />
&#8211; che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;*<br />	<br />
&#8211; che sin da ora va fissata per la trattazione di merito l’Udienza Pubblica del 6 dicembre 2012.	</p>
<p align=right><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Spese compensate.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito l’Udienza Pubblica del 6 dicembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p>Va sospesa la Determinazione del 26 gennaio 2012 e relativi verbali di verifica amministrativo contabile, con le quali la Giunta Regionale Abruzzo ha rideterminato, in conseguenza delle risultanze dei suddetti verbali di verifica, il totale delle spese ammesse complessivamente per i corsi di formazione lavoro svolti dalla società ricorrente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la Determinazione del 26 gennaio 2012 e relativi verbali di verifica amministrativo contabile, con le quali la Giunta Regionale Abruzzo ha rideterminato, in conseguenza delle risultanze dei suddetti verbali di verifica, il totale delle spese ammesse complessivamente per i corsi di formazione lavoro svolti dalla società ricorrente e disposto il recupero della somma differenziale già erogata alla stessa; Considerato che: il danno appare grave e irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00082/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00170/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 170 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Eurobic Abruzzo e Molise S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Biagio Giancola, con domicilio eletto presso &#038; Associati Giancola Teti in Pescara, via Firenze, n.44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>La Regione Abruzzo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;<br /> <br />
<b>Regione Abruzzo &#8211; Direzione Politiche Attive del Lavoro</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle Determinazioni Dirigenziali n. DL/28/25/U3, n. DL/28/26/U3 e n. DL/28/27/U3 del 26 gennaio 2012 e relativi verbali di verifica amministrativo contabile, con le quali la Giunta Regionale Abruzzo- Direzione politiche attive del Lavoro-Servizio Vigilanza Controlli e Verifiche rendicondazioni- ha rideterminato, in conseguenza delle risultanze dei suddetti verbali di verifica, il totale delle spese ammesse complessivamente per i corsi di formazione lavoro svolti dalla società ricorrente e disposto il recupero della somma differenziale già erogata alla stessa; nonchè di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori l&#8217;avv. Stefano Teti, su delega dell&#8217;avv. Biagio Giancola, per la società ricorrente e l&#8217;avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi per la Regione resistente;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
il danno appare grave e irreparabile;<br />	<br />
che appare opportuno, dopo una prima sommaria delibazione, sospendere l’efficacia degli atti gravati, almeno in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza n. 7 del 2012 di questo TAR;<br />	<br />
fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del 6 dicembre 2012;<br />	<br />
le spese della fase cautelare si possono compensare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensale spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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