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	<title>24/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3268</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Pozzi M. B. (Avv.ti F. Cito e L. Manzi) c. Comune di Barletta (Avv.ti D. Cuocci Martorano e I. Palmiotti) e F. L. (Avv.ti M. F. Ingravalle e M. Sanino) sui presupposti del giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 e 5 c.p.c. 1. Processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3268</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Pozzi<br /> M. B. (Avv.ti F. Cito e L. Manzi) c. Comune di Barletta (Avv.ti D. Cuocci Martorano e I. Palmiotti) e F. L. (Avv.ti M. F. Ingravalle e M. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti del giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 e 5 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Revocazione – Contrasto tra sentenze – Presupposti –  Medesimo oggetto.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto – Oggetto –  Atti processuali – Punto controverso – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contrasto giurisdizionale di cui all’ipotesi revocatoria ex art. 395, n. 5, c.p.c., che riguarda la sentenza che “è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata”, deve riguardare controversie aventi il medesimo oggetto (1)	</p>
<p>2. La &#8220;svista&#8221; che autorizza e legittima la proposizione, ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4 c.p.c., del rimedio straordinario della revocazione è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall&#8217;omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale. Non v&#8217;è dubbio, infatti, che l&#8217;errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali (2) Conseguentemente, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa &#8211; che si sostanzia nella supposizione dell&#8217;esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell&#8217;inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita &#8211; ha costituito un punto controverso ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell&#8217;apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione del giudice delle risultanze processuali (3).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2009 , n. 631; Ad. Pl. 11.6.2001, n. 3.<br />	<br />
(2) Cfr.  Cons Stato, Ad. Pl.  22 gennaio 1997, n. 3, Cons. St., sez. IV, 08 giugno 2009 , n. 3499 ; sez. IV,  23 settembre 2008 , n. 4607 ; sez. IV, 19 ottobre 2006 , n. 6218 ; Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781. <br />	<br />
(3) Cfr, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343; Cass. Civ., Sez. II, n. 2214 del 12 marzo 1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso per revocazione numero di registro generale 9322 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Michele Binetti, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cito, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Benito Piero Panariti in Roma, via Celimontana 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Francesco Lelario, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Sanino in Roma, viale Parioli N.180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. IV n. 06252/2008, resa tra le parti, concernente permesso di costruire fabbricato per civile abitazione n. 471 del 1996 rilasciata dal comune di Barletta al sig. Lelario.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Francesco Lelario;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il Cons. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Benito Panariti su delega dell&#8217;avv. Isabella Palmiotti, Luigi Manzi, Mario Sanino e Massimo F. Ingravalle;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso all’esame del Collegio è stata proposta istanza di revocazione della sentenza n. 6252/08 di questo Consiglio di Stato, che in accoglimento degli appelli riuniti, R.G. 3907/08 e 3949/08, proposti rispettivamente dal Sig. Francesco Lelario e dal Comune di Barletta, ha riformato la sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. Bari, n. 245 del 13 febbraio 2008, dichiarando improcedibile il ricorso proposto in primo grado dal Sig. Michele Binetti per l’annullamento della concessione edilizia n. 471 del 1996 rilasciata dal comune di Barletta al sig. Lelario. <br />	<br />
I motivi di revocazione proposti con il presente ricorso sono, sinteticamente, i seguenti:<br />	<br />
A) contrasto con precedente decisione del Consiglio di Stato intercorsa tra le parti, ai sensi dell’art. 81, n. 5, R.D. 642/1907 e art. 395, n. 5, c.p.c..<br />	<br />
B) errore di fatto revocatorio, commesso sotto molteplici profili, articolati in sei punti specifici elencati in ricorso con i numeri da B1 a B6.<br />	<br />
C) errore di fatto revocatorio per omessa pronuncia ed extrapetizione.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio tanto il comune che il sig. Lelario per contestare la ammissibilità e fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 &#8211; Al fine della decisione occorre ricostruire il rapporto contenzioso, come definito dalla sentenza di questa Sezione n. 6252/2008, di cui, con il presente ricorso, si chiede la revocazione ai sensi dell’art. 395, c.p.c..<br />	<br />
Con ricorso notificato il 18 aprile 2008 il signor Lelario, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa edile, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari n. 245/2008, che aveva accolto il ricorso a sua volta proposto dal signor Binetti per l’annullamento, insieme agli atti presupposti e connessi, della concessione edilizia n. 471, rilasciata al predetto signor Lelario in data 18 febbraio 1996 per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione.</p>
<p>2 &#8211; Il primo giudice, disattese le eccezioni di tardività, di difetto di interesse e di improcedibilità del gravame sollevate dal contro interessato Lelario, lo aveva accolto ritenendo fondate le censure relative alla eccessiva altezza del fabbricato ed alla eccedente larghezza del fronte dello stesso.<br />	<br />
Il signor Lelario appellava la sentenza n. 245, contestandone le conclusioni e riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado.<br />	<br />
Nel giudizio d’appello si costituiva il Comune di Barletta, aderendo alla posizione dell’appellante Lelario ed il signor Binetti, quest’ultimo, evidentemente, chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p>3 &#8211; Con altro ricorso notificato il 18 aprile 2008 il Comune di Barletta ha proposto a sua volta appello avverso la stessa sentenza del T.A.R. Puglia n. 245/2008, riproponendo le eccezioni di improcedibilità e di difetto di interesse dell’impugnativa innanzi al TAR e contestando, nel merito, le statuizioni del primo giudice.</p>
<p>3 &#8211; Con la sentenza n. 6252/2008 questa Sezione, riuniti i due appelli, ha deciso nel modo seguente.<br />	<br />
In via preliminare, ha confermato la statuizione del primo giudice in ordine alla legittimazione del sig. Binetti, secondo cui la prova della successione del detto ricorrente nella titolarità del bene in questione sarebbe derivata non solo dalla dichiarazione di successione della madre, deceduta nel 1990, ma anche dal fatto concludente costituito dalla stessa proposizione del ricorso, nell&#8217;arco dei dieci anni successivi all&#8217;apertura della successione, configurando ciò una accettazione tacita ai sensi dell&#8217;articolo 476 del Codice civile.<br />	<br />
Questa Sezione ha condiviso l’assunto del TAR, non apparendo conferenti le obiezioni che concernono in particolare la insufficienza nella denuncia di successione (finalizzata prevalentemente ad effetti fiscali), oltreché quelle attinenti al tipo di azione promossa dall&#8217;interessato, il cui comportamento complessivo risultava inequivocabilmente preordinato alla tutela della proprietà acquisita con la successione e che ciò appariva sufficiente a comprovare implicitamente l’avvenuta accettazione dell’eredità. </p>
<p>4 &#8211; Con la stessa sentenza, invece, la Sezione ha ritenuto fondata l&#8217;altra eccezione pregiudiziale relativa alla improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Rilevato, in punto di fatto, che l&#8217;originaria concessione n. 471/1996 rilasciata al sig. Lelario non era mai stata realizzata, poiché, dopo varie proroghe, il relativo progetto era stato successivamente innovato e concretamente sostituito, in particolare dalla concessione n. 255/2002, in base alla quale si era poi fatto luogo alla realizzazione di un progetto edificatorio diverso, costituito da un unico corpo di fabbrica, che aveva sommato le volumetrie relative al fondo di proprietà del signor Lelario (mc. 8314,86) con quelle relative al suolo confinante (mc. 368,38) già di proprietà della ENEL Distribuzione s.p.a., la sentenza d’appello ha ritenuto che il T.A.R. aveva erroneamente superato l&#8217;eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto della sostanziale diversità dei due progetti edilizi del 1996 e del 2002. Di conseguenza, la concessione n. 255/2002 non avrebbe avuto effetto concretamente novativo rispetto alle previsioni della concessione n. 471/1996.<br />	<br />
La sentenza d’appello ha ritenuto tale assunto non condivisibile, osservando che le stesse circostanze di fatto escludessero una sostanziale autonomia della nuova progettazione, la quale, anche per la sua portata in termini volumetrici, si qualificava come una variante sostanziale del progetto originario, essendo preordinata a modificare profondamente la configurazione complessiva del nuovo edificio, caratterizzato, tra l&#8217;altro, da un’unica struttura, un unico ingresso ed un’unica scala di accesso.</p>
<p>5 &#8211; La Sezione ha ulteriormente osservato come alcun principio di prova fosse stato fornito dal resistente signor Binetti, circa la eventuale abusività di quanto concretamente realizzato.<br />	<br />
Ora, poiché il signor Binetti aveva sicuramente avuto piena ed immediata conoscenza del nuovo progetto edificatorio, di cui alla concessione edilizia n. 255/2002, avendo chiesto ed ottenuto copia della relativa documentazione, il predetto – sempre a detta della decisione n. 6252/2008 &#8211; avrebbe avuto l&#8217;onere di impugnarla tempestivamente, atteso che, diversamente, la richiesta di annullamento della sola originaria concessione n. 471/1996 non avrebbe potuto conseguire gli effetti auspicati dallo stesso interessato, riguardando un progetto di edificazione non più attuale ed ormai non più realizzabile, stante il carattere palesemente novativo dell’ultimo titolo rilasciato dal Comune.<br />	<br />
Nel solco del medesimo percorso argomentativo, la medesima sentenza della Sezione ha respinto l&#8217;obiezione del resistente Binetti, circa la asserita autonomia della concessione n. 255/2002, relativa a suoli contigui, ma all&#8217;epoca ancora appartenenti a soggetto diverso ( ENEL ), che non avrebbe potuto neppure configurare una variante in ampliamento del titolo originario; ciò, in quanto la predetta concessione era stata richiesta dallo stesso signor Lelario, sia pure quale procuratore della surricordata ENEL Distribuzione s.p.a., ed era chiaramente finalizzata alla realizzazione di un fabbricato con volumetria complessiva pari a mc. 8683,26.</p>
<p>6 &#8211; In definitiva, la Sezione ha ritenuto che, trattandosi di interventi edilizi non più scindibili, il soggetto che ne contestava la legittimità non poteva omettere di chiedere formalmente e tempestivamente l&#8217;annullamento anche della concessione sopravvenuta, eventualmente mediante motivi aggiunti intesi a prospettare vizi derivativi, atteso che la eventuale caducazione del solo titolo originario non avrebbe potuto riflettersi, con effetto caducante, sulla seconda concessione, in considerazione del carattere novativo di quest&#8217;ultima e delle ulteriori varianti, come pure dimostrato dalla nuova configurazione conseguita dall&#8217;unico edificio nel frattempo realizzato. </p>
<p>7 &#8211; Avverso le riportate statuizioni insorge con il presente ricorso per revocazione il sig. Binetti.<br />	<br />
Con il primo motivo di revocazione si deduce contrarietà con la sentenza n. 6242/2008 di questa stessa IV Sezione, la quale ha confermato la sentenza del T.A.R. Puglia n. 508/2005, che aveva respinto il ricorso proposto dal sig. Lelario inteso, in primo luogo, all’annullamento della determinazione del Comune di Barletta in data 29 novembre 2000, con cui si comunicava di non poter aderire alla richiesta di variante in ampliamento della concessione edilizia n. 471/1996, nonché la sospensione della richiesta stessa a seguito della adozione della deliberazione consiliare n. 31 del 13 marzo 2001, di adeguamento del P.R.G. alla legge regionale n. 56/1980; in secondo luogo, alla condanna del Comune al risarcimento del danno in misura non inferiore a lire 2.000.000.000.<br />	<br />
Ciò precisato &#8211; e ricordato che l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c. riguarda la sentenza che “ è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata “, e che, per universale giurisprudenza, il contrasto giurisdizionale deve riguardare controversie aventi il medesimo oggetto ( Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2009 , n. 631 ; Ad. Pl. 11.6.2001, n. 3 ) &#8211; il motivo è inammissibile, poiché, come detto, oggetto del precedente giudicato era solo il diniego opposto dal comune alla richiesta di variante in ampliamento della concessione edilizia n. 471/1996, con esclusione di ogni valutazione inerente la concessione del 2002 successivamente rilasciata dal medesimo comune.</p>
<p>8 &#8211; Il motivo di revocazione consente, incidentalmente, di affermare la legittimità della ritenuta inammissibilità del ricorso deciso con sentenza n. 6252/2008. Se, infatti, la semplice variante non fosse stata consentita, occorrendo un distinto ed autonomo titolo abilitativo, la concessione del 2002 avrebbe comunque essere impugnata per evidente violazione del principio di diritto invocato con il presente motivo di revocazione.</p>
<p>9 &#8211; Inammissibile e infondato è anche il motivo con cui si deduce l’erronea mancata riunione dei due ricorsi decisi, rispettivamente, con le due sentenze TAR n. 508/2005 e 245/2008, in quanto:<br />	<br />
&#8211; non si tratta di ipotesi revocatoria ex art. 395 c.p.c.;<br />	<br />
&#8211; la potestà di riunione è ampiamente discrezionale;<br />	<br />
&#8211; non sussisteva, nella specie, l’identità oggettiva dei due ricorsi, essendone palesemente diverso il “ petitum “ con riguardo ai provvedimenti impugnati e la causa petendi, con riguardo ai motivi dedotti. </p>
<p>	<br />
9 &#8211; Con il secondo motivo di revocazione si deduce erronea percezione di fatti ed atti di causa.<br />	<br />
In particolare, si lamenta : 1 &#8211; la non veridicità della mancata realizzazione della concessione del 1996; 2 &#8211; l’erroneità della ritenuta valenza non novativa della concessione del 2002 rispetto a quella del 1996 ; 3 &#8211; l’erroneità dell’affermazione secondo cui il Binetti non avrebbe fornito adeguata prova dell’abusività degli interventi concretamente realizzati dal Lelario ; 4 &#8211; l’inesistenza dell’onere di impugnare la concessione n. 255/2002; 5 &#8211; l’erroneità della asserita autonomia delle due concessioni del 1996 e del 2002, la seconda essendo relativa a suolo appartenente a soggetto diverso dal Lelario ; 6 &#8211; l’assoluta ininfluenza dell’abusiva unificazione dei due corpi di fabbrica sull’interesse all’impugnazione del Binetti.</p>
<p>10 &#8211; Si tratta, con tutta evidenza, di motivi inammissibili in sede revocatoria, tendendo essi a far valere, pur nella loro articolata prospettazione, asseriti errori di diritto in merito ad una ritenuta connessione consequenziale fra le due concessioni edilizie del 1996 e del 2002, al fine di superare l’affermazione, recata nella sentenza 2652, circa l’onere di impugnare anche la concessione del 2002.</p>
<p>10 &#8211; L&#8217;orientamento di questo Consiglio di Stato è nel senso che la &#8220;svista&#8221; che autorizza e legittima la proposizione, ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4 c.p.c., del rimedio straordinario della revocazione , è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall&#8217;omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale. Secondo, infatti, il principio enunciato dall&#8217;Adunanza Plenaria con la nota decisione 22 gennaio 1997, n. 3, pacificamente seguito dalla giurisprudenza successiva e ribadito anche di recente (Cons. St., sez. IV, 08 giugno 2009 , n. 3499 ; sez. IV, 23 settembre 2008 , n. 4607 ; sez. IV, 19 ottobre 2006 , n. 6218 ; Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781), non v&#8217;è dubbio che l&#8217;errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.<br />	<br />
Conseguentemente, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa &#8211; che si sostanzia nella supposizione dell&#8217;esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell&#8217;inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita &#8211; ha costituito un punto controverso ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell&#8217;apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione del giudice delle risultanze processuali (cfr, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006 , n. 3343; Cass. Civ., Sez. II, n. 2214 del 12 marzo 1999).</p>
<p>11 &#8211; Tale errata o mancata percezione materiale di documenti o atti processuali nella specie non ricorre, non avendo il ricorrente indicato un solo atto che la sentenza abbia omesso di accertare, considerare e valutare o abbia frainteso nel suo contenuto reale ed inequivoco, lamentandosi, soltanto, come detto, che “ Il Giudice non ha percepito pienamente e correttamente i fatti di causa, come appare evidente dai numerosi errori materiali su punti rilevanti al fine del giudizio finale, errori che hanno sviato la decisione della controversia, errori che riguardano il sostrato materiale della fattispecie processuale e cioè il contenuto letterale delle domande “.<br />	<br />
Si tratta, come evidente, di doglianza fondata su una presunta mancata o errata “ valutazione “ &#8211; e non, quindi, “ percezione “ &#8211; di atti processuali o motivi di parte; d’altronde, nello stesso atto d’appello si parla ripetutamente di “ valutazione distorta “, “ erronea valutazione “, che invece risultano richiamati e perciò vagliati con la precedente decisione, nella quale l’insistita problematica della natura novativa ovvero accessiva del titolo abilitativo rilasciato nel 2002 era stata affrontata e risolta, non solo con riguardo agli atti del procedimento concessorio del 2002, ma addirittura anche a quelli successivi.</p>
<p>12 &#8211; La revocanda sentenza, infatti, si è preoccupata di evidenziare anche come nella nota del dirigente del settore urbanistica del comune del 30 luglio 2004, si dava atto che il totale dei volumi assentiti raggiungeva la misura complessiva di mc. 8683,26, anche se si precisava che gli incrementi volumetrici da ultimo autorizzati assommavano soltanto a mc. 368,58, configurandosi in tal modo una vera e propria variante sostanziale del precedente progetto del 1996 ( cfr. punto 4.6 della motivazione ). </p>
<p>Anche questo passo della motivazione viene censurato per un asserito ” incredibile “ travisamento del contenuto della predetta nota dirigenziale, che, in realtà, si risolve in una censura di errata lettura e, quindi, di errata valutazione e non già percezione.</p>
<p>12 &#8211; Ad ogni modo – e per fugare il campo da ogni dubbio circa l’esattezza sostanziale della revocanda sentenza – la concessione del 2002, sia in relazione al suo contenuto plurimo di concessione autonoma sulla piccola porzione di suolo su cui insisteva la vecchia cabina elettrica ENEL per appena 370 mc. circa e di concessione in variante rispetto alla concessione del 1996, era preordinata alla realizzazione di un unico corpo di fabbrica consistente in due piani interrati e ben sei piani fuori terra, per una cubatura complessiva di 8.683 mc: di qui l’evidente necessità di impugnare anche questo secondo titolo edilizio, a nulla valendo, sul piano dell’interesse, l’impugnativa di un titolo abilitativo che era stato modificato ed il cui annullamento avrebbe lasciato l’intervento edilizio ormai realizzato come assistito comunque da un titolo inoppugnabile e perciò efficace.</p>
<p>13 &#8211; Con il terzo motivo di revocazione si deduce errore di fatto per omessa pronuncia ed extrapetizione; ciò, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere alle istanze di giustizia formulate dall’appellato Sig. Binetti, in particolare nella memoria depositata il 14/11/2008, nella quale esplicitamente era stata richiesta, oltre alla preliminare definizione dell’esatto contenuto della concessione 255/2002 (pagg. 13, 14 e 15), anche l’integrazione della motivazione della sentenza di primo grado (pag. 24) e l’accertamento incidentale della illiceità ed insanabilità della attività costruttiva posta in essere dal Lelario, stante la diversa e ben limitata valenza conformativa della concessione 255/02 e comunque tale da non consentire di sommare e trasferire sul suolo ENEL le cubature già assentite con la precedente concessione del 1996.</p>
<p>14 &#8211; Il motivo è palesemente infondato, in quanto la sentenza si è ampiamente pronunciata – seppure con formula di rito e non nel merito &#8211; sia in ordine al contenuto della concessione del 2002, espressamente qualificata – correttamente per quanto visto – come variante, sia sul punto della pretesa abusività ed illiceità dell’intervento edilizio in concreto realizzato, ritenendo – con apprezzamento di merito non sindacabile in sede revocatoria – non provata siffatta circostanza.<br />	<br />
Quanto al profilo di ultrapetizione, esso è infondato, perché la questione interpretativa e qualificatoria della concessione edilizia del 2002 rappresentava punto centrale dell’intera controversia, come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente con i precedenti motivi di revocazione.</p>
<p>15 &#8211; Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese, liquidate come da dispositivo nella misura connessa anche alla palese inammissibilità del ricorso, seguono come di regola la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe indicato.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, liquidate, in favore delle parti appellate costituite, nella misura di euro cinquemila,00 per ciascuna parte, oltre accessori ( spese generali, IVA e CPA ). <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.8352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-5-2010-n-8352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-5-2010-n-8352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.8352</a></p>
<p>Pres. R. Conti, est. R. Cicchese Biagio Carannante (Avv. Raffaele Affuso) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace) sulla demolizione di opere di completamento di un manufatto sul quale pende una domanda di condono non ancora esitata dalla P.A. 1. Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Notificata prima</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-5-2010-n-8352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.8352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Conti, est. R. Cicchese<br />  Biagio Carannante (Avv. Raffaele Affuso) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace)</span></p>
<hr />
<p>sulla demolizione di opere di completamento di un manufatto sul quale pende una domanda di condono non ancora esitata dalla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Notificata prima dell’esitazione di domanda di rilascio di condono edilizia – Illegittimità – Ragioni 	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Opere di completamento – Manufatto sul quale pende una domanda di condono – Sanzione pecuniaria in luogo della demolizione – Inconfigurabiltà</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima ed in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l’adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo dell’abuso edilizio commesso, essendo l’Autorità urbanistica venuta meno ad un preciso obbligo su di lei incombente di determinarsi sull’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò, all’evidenza, per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l’ingiunzione a demolire, vanificato risulterebbe un eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un’opera non più esistente (1)	</p>
<p>2. Nelle ipotesi di realizzazioni di opere a completamento di manufatti per i quali è pendente un’istanza di condono non ancora esitata dall’Amministrazione (come nella specie) non può essere invocata la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione in quanto tali opere di completamento non possono che essere qualificate come opere abusive (2)<br />	<br />
<b/>&#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 849;	</p>
<p>2. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 24 novembre 2009, n. 7961</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2010, proposto da<br />
<b>Biagio Carannante</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Affuso, domiciliato, ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>il <b>Comune di Pozzuoli</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Starace, presso il cui studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 207, è elettivamente domiciliato; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 4482 del 9.02.2010, notificata in data 12.02.2010, con la quale si ingiunge la demolizione delle opere realizzate alla Via Cuma Licola n.98;<br />	<br />
di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/05/2010 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Rilevato che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il comune di Pozzuoli gli ha ingiunto la demolizione di un manufatto con struttura portante e copertura in legno, realizzato in aderenza ad una preesistenza edilizia di circa 65 metri quadrati a sua volta oggetto di domanda di condono edilizio non ancora esitato;<br />	<br />
Rilevato che le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo in comune assoggettato a vincolo paesistico;<br />	<br />
Ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dal comune resistente in ragione dall’infondatezza del ricorso:<br />	<br />
Ritenuto che debbano essere respinti il primo e il secondo motivo di doglianza, con i quali il ricorrente ha rappresentato di aver inoltrato al comune una istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001;<br />	<br />
Considerato, infatti che, come più volte affermato, anche da questa sezione, la proposizione di una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, in tempo successivo all’emissione dell’ordinanza di demolizione, incide unicamente sulla possibilità dell’amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, ma non si riverbera sulla legittimità del precedente provvedimento di demolizione (cfr. Consiglio di Stato sez, IV, 19 febbraio 2008 n. 849);<br />	<br />
Ritenuto che debba essere respinto anche il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 per non avere il comune valutato la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria;<br />	<br />
Considerato che la norma invocata si applica alle ipotesi di “interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità “, mentre nel caso in esame l’attività posta in essere in assenza di permesso di costruire, accedendo ad un fabbricato a sua volta oggetto di un procedimento di condono non concluso, poteva essere proseguita solo previo ottenimento della autorizzazione di cui all’art. 35, comma 13, della l. 47/1985, in assenza della quale l’attività edilizia posta in essere deve essere qualificata come sicuramente abusiva (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 novembre 2009 , n. 7961);<br />	<br />
Ritenuto di porre a carico della parte soccombente le spese liquidate come in dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. VI, respinge il ricorso.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/05/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Renzo Conti, Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-5-2010-n-8352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.8352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.2459</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2010-n-2459/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2010-n-2459/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2010-n-2459/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.2459</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Allocco (avv. Majoco) c. Comune di Bra e I.N.C. General Contractor spa (avv.ti Campagnaro, Rava) sulla carenza di interesse a proporre ricorso avverso decreto di esproprio emesso a seguito occupazione acquisitiva iustizia amministrativa – Interesse a ricorrere &#8211; Espropriazione per p.u. – Decreto esproprio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2010-n-2459/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.2459</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2010-n-2459/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.2459</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Allocco (avv. Majoco) c. Comune di Bra e I.N.C. General Contractor spa (avv.ti Campagnaro, Rava)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di interesse a proporre ricorso avverso decreto di esproprio emesso a seguito occupazione acquisitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">iustizia amministrativa – Interesse a ricorrere &#8211; Espropriazione per p.u. – Decreto esproprio – Emesso successivamente all’occupazione acquisitiva – Mancanza dell’oggetto – Carenza di interesse al ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il decreto di esproprio, emesso una volta che il fondo privato sia già passato alla mano pubblica per effetto dell’occupazione acquisitiva, è privo del suo oggetto e cioè del diritto di proprietà sul fondo del privato e pertanto è tamquam non esset con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla sua impugnazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15754_TAR_15754.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2010-n-2459/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.2459</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3270</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3270/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3270</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Pozzi. M. C. (Avv.ti L. M. Agnoli, M. Conti, S. Vacirca, L. Zanetti c. Comune di Sasso Marconi (n.c.) sul silenzio della PA, sulla preclusione all&#8217;attivazione della stessa attraverso un&#8217;istanza di autotutela e sull&#8217;inammissibilità della Giurisdizione Amministrativa in materia 1. Pubblica Amministrazione – Autotutela – Istanza dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3270</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Pozzi.<br /> M. C. (Avv.ti L. M. Agnoli, M. Conti, S. Vacirca, L. Zanetti c. Comune di<br /> Sasso Marconi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul silenzio della PA, sulla preclusione all&#8217;attivazione della stessa attraverso un&#8217;istanza di autotutela e sull&#8217;inammissibilità della Giurisdizione Amministrativa in materia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Autotutela – Istanza dei privati – Obbligo di provvedere – Non sussiste – Ragioni.	</p>
<p>2. Processo Amministrativo – Giudizio sul silenzio – Provvedimento espresso – Preclusione di ogni sindacato – Ragioni.	</p>
<p>3. Processo Amministrativo – Cessazione della materia del contendere – Presupposti.	</p>
<p>4. Processo Amministrativo – Giudizio sul silenzio – Ambito – Giurisdizione di merito – Pronuncia sostitutiva – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ esclusa la sussistenza di un obbligo della Amministrazione di dare un qualsiasi riscontro a domande dei privati intese ad attivare l’autotutela su provvedimenti definitivi, in quanto suscettibili di realizzare per questa via una sostanziale elusione del termine a ricorrere.	</p>
<p>2. Ogni qualvolta l&#8217;amministrazione eserciti la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l&#8217;esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall&#8217;art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, sicché il Giudice Amministrativo, prima di ogni ulteriore valutazione, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito; in questo frangente, infatti, sarà inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere con la procedura del silenzio e la conseguente adeguatezza o sufficienza o legittimità del provvedimento in concreto adottato dalla P. A., che troverà la naturale sede di scrutinio nell&#8217;eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto vorrà intraprendere. 	</p>
<p>3. Affinché si possa dichiarare cessata la materia del contendere è necessario che il privato abbia conseguito effettivamente il bene della vita cui in concreto aspira(1)<br />	<br />
<b/> &#8211; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;  	</p>
<p>1Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5311 del 2007.	</p>
<p>4. La formulazione della norma sancita dall&#8217;art. 2, l. n. 241 del 1990 non sembra autorizzare il Giudice ad andare oltre la declaratoria di illegittimità dell&#8217;inerzia e l&#8217;ordine di provvedere, accertando direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente l’intervento dell’Autorità amministrativa e sostituendosi all&#8217;amministrazione; si tratterebbe allora di una norma illegittimamente attributiva, in modo indiscriminato, di giurisdizione c.d. di merito(2)<br />	<br />
<b/> &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; 	</p>
<p>2 Cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2010 , n. 1468.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 603 del 2010, proposto da:<br />
<b>Maurizio Conti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Marco Agnoli, Maurizio Conti, Sergio Vacirca, Leonardo Zanetti, con domicilio eletto presso Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia 195; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Sasso Marconi</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Paolo Bottoni</b>; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 01734/2009, resa tra le parti, concernente REPRESSIONE IRREGOLARITA&#8217; PISCINA &#8211; ESEC. GIUD. TAR.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 il Cons. Armando Pozzi ;<br />	<br />
Nessuno presente per le parti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’avv. Maurizio Conti ha chiesto, con istanza depositata presso la Segreteria del T.A.R. Emilia Romagna in data 16/7/2009, ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, della L. n. 1034 del 1971, l’esecuzione della sentenza della Sezione II del TAR di Bologna n. 538 del 2009, con conseguente nomina di un commissario ad acta per provvedere in luogo dell’amministrazione comunale di Sasso Marconi, rimasta ulteriormente inerte. <br />	<br />
La citata sentenza, resa sul ricorso n. 962 del 2008, aveva ad oggetto il silenzio rifiuto serbato dal suddetto Comune sull’istanza dell’avv. Conti affinché l’amministrazione esercitasse i propri poteri di vigilanza e repressione in merito alla ritenuta irregolare costruzione, da parte di un confinante, di una piscina, il rilascio incontrollato delle cui acque avrebbe potuto determinare seri pericoli di dilavamento, erosione ed instabilità geologica del terreno di proprietà dell’istante..<br />	<br />
Con la sentenza n. 1734/2009, qui appellata, il TAR ha ritenuto che l’istanza del ricorrente dovesse essere respinta, risultando in atti che il Comune di Sasso Marconi aveva eseguito quanto disposto con la citata sentenza n. 962/2008, mediante irrogazione di una sanzione pecuniaria ai soggetti che avevano realizzato la piscina, a seguito dell’accertamento dell’irregolarità degli scarichi di acqua della suddetta opera.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 &#8211; Come già esposto in fatto l’avv. Maurizio Conti, proprietario di immobili in comune di Sasso Marconi, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza della Sezione II del TAR di Bologna n. 538 del 2009, la quale aveva accolto il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune sull’istanza rivolta al comune di adottare i provvedimenti per reprimere il rilascio incontrollato di acque clorate da parte di una piscina costruita su fondo attiguo, che avrebbe potuto determinare seri pericoli di dilavamento, erosione ed instabilità geologica del terreno di proprietà dell’istante..<br />	<br />
Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il Comune di Sasso Marconi avesse eseguito quanto disposto dal medesimo Tribunale con sentenza di merito, mediante irrogazione di una sanzione pecuniaria ai soggetti che avevano realizzato la piscina, a seguito dell’accertamento dell’irregolarità degli scarichi di acqua della suddetta opera.<br />	<br />
Al riguardo, ha osservato il Tribunale Amministrativo, la motivazione della decisione – peraltro solo di parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avv. Conti avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Sasso Marconi sull’istanza del medesimo – obbligava detta amministrazione a provvedere, eventualmente anche con un provvedimento negativo, “…a verificare la conformità alla vigente normativa delle condizioni strutturali e di esercizio della piscina…” paventandosi “…scarico abusivo di acque o allacciamento abusivo agli impianti comunali…”.</p>
<p>2 &#8211; Sulla base della statuizione di merito lo stesso Tribunale ha ritenuto che, dato che la sanzione irrogata al proprietario dell’area su cui è stata realizzata la piscina concerneva la contestazione in merito ad uno scarico abusivo di acque, era evidente – secondo i Giudici di primo grado &#8211; che il Comune avesse dato esecuzione alla decisione che, riguardo a tali accertamenti, ne condannava il comportamento inerte, restando evidentemente al di fuori della vicenda contenziosa in esame tutto ciò che atteneva la congruità e la legittimità della sanzione irrogata, che, sempre ad avviso del TAR, avrebbe semmai dovuto essere impugnata nella competente sede giurisdizionale.</p>
<p>3 &#8211; Avverso la predetta sentenza ha proposto il presente appello l’avv. Conti, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; IN VIA PRINCIPALE: contraddittorietà rispetto alla sentenza n. 538/2009, travisamento dei presupposti, violazione delI’art. 2 L. n. 241/1990 e dell’art. 21-bis L. n. 1034/1971, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.<br />	<br />
In particolare, si assume dall’appellante, che del tutto erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che un’attività parziale e incompleta possa superare il silenzio-inadempimento. Ribadisce, al riguardo, l’interessato, l’inconcludenza delle misure assunte dal Comune dopo la sentenza n. 538/2009, ossia l’avvio di un procedimento per la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per “scarico non autorizzato”. Con tale provvedimento, in realtà, nel merito della vicenda il Comune si sarebbe, in pratica, disinteressato del perdurare dello scarico non autorizzato della piscina, nonostante la sentenza n 538/2009 avesse definito il perimetro di azione del Comune, parlando della necessita proprio “di verificare la conformità alla vigente normativa delle condizioni strutturali e di esercizio della piscina”.</p>
<p>4 &#8211; Dal punto di vista istruttorio, da parte del comune non sarebbe stata svolta alcuna attività in aggiunta a quella del Ctu nel procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi presso il Giudice civile, omettendosi qualsivoglia ispezione e/o accertamento sulle circostanze di fatto, quali appunto la prosecuzione dello scarico non autorizzato, a maggior ragione considerando il gran tempo trascorso dall’intervento del Ctu.<br />	<br />
Dal punto di vista decisorio, dunque, sarebbero state utilizzate soltanto le potestà sanzionatorie, trascurandosi completamente i poteri di amministrazione attiva, a partire proprio dal divieto di prosecuzione di scarichi non autorizzati, viceversa doveroso a norma della disciplina in tema di ambiente ( art. 130, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006).<br />	<br />
&#8211; IN VIA SUBORDINATA: violazione delI’art. 23 L. n. 1034/1971 e del principio della cd. “soccombenza virtuale”.<br />	<br />
Si lamenta, con questo motivo, l’erroneità del dispositivo della sentenza, per aver rigettato l’istanza laddove — in ipotesi — sarebbe stato necessario dichiararsi la cessazione della materia del contendere<br />	<br />
Anche a voler considerare per assurdo il solo procedimento sanzionatorio, trascurando gli altri profili in relazione a cui sarebbe stato doveroso un intervento del Comune, al momento della proposizione dell’istanza per la nomina del Commissario ad acta, datata 10 7 2009, notificata il 14 7 2009 e depositata il 16 7 2009 l’Ente locale aveva semmai avviato ma sicuramente non concluso le attività di esecuzione della sentenza n. 538/2009.<br />	<br />
Tale motivo, secondo l’appellante, rileva sia in termini morali sia in termini economici. A quest’ultimo proposito, in specie, l’appellante rammenta che l’art. 23 L. n. 1034/1971 e il principio della cd. “soccombenza virtuale” comportano che alla cessazione della materia del contendere segua di regola la condanna della p.a. alla rifusione degli oneri di lite.</p>
<p>5 &#8211; Al fine del decidere ritiene il Collegio di esporre il contenuto ordinatorio della sentenza del TAR di Bologna n. 538/2009.<br />	<br />
Con quella decisione il Tribunale, premesso che l’avv. Conti, aveva agito per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Sasso Marconi a provvedere su una sua istanza del 30.7.2007, intesa ad attivare i poteri di controllo edilizio sulla costruzione e l’esercizio di una piscina da parte del proprietario confinante, aveva preliminarmente osservato come l’esame della domanda dell’avv. Conti consentisse di scindere il suo contenuto pretensivo in due distinti profili.<br />	<br />
Da un lato, illegittimità del titolo edilizio e l’esistenza di un interesse pubblico attuale al suo autoannullamento, correlato alle problematiche idrogeologiche caratterizzanti la zona. <br />	<br />
Su tale punto la sentenza di primo grado ha giustamente osservato come la giurisprudenza sia assolutamente costante nell’escludere la sussistenza di un obbligo della amministrazione di dare un qualsiasi riscontro a domande dei privati intese ad attivare l’autotutela su provvedimenti definitivi, in quanto suscettibili di realizzare per questa via una sostanziale elusione del termine a ricorrere.</p>
<p>6 &#8211; Per questa parte, dunque, il ricorso è stato del tutto legittimamente dichiarato infondato, non essendovi alcun obbligo di provvedere nel senso richiesto dall’interessato, il quale, aggiunge il Collegio, per preservare le sue ragioni dominicali minacciate o lese dal titolo edilizio assertivamente illegittimo avrebbe dovuto tempestivamente e ritualmente impugnarlo.<br />	<br />
Per tale aspetto la sentenza merita pertanto conferma</p>
<p>7 &#8211; Per altro verso, lo stesso avv. Conti aveva anche chiesto, oltre alla verifica della legittimità del titolo edilizio, di verificare la conformità alla vigente normativa delle condizioni strutturali e di esercizio della piscina, paventando uno scarico abusivo di acque o allacciamento abusivo agli impianti comunali, per i quali, come pure ricordato nell’atto d’appello, ha promosso anche un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 C.p.c., avanti il Tribunale civile di Bologna.<br />	<br />
Per questa parte, la sentenza ha statuito che il procedimento di verifica avviato dal Comune con comunicazione del 27.08.2007, n. 18932 avrebbe dovuto necessariamente, alla stregua del principio di non contraddizione e dell’obbligo di conclusione dei procedimenti pendenti, essere concluso “ con un provvedimento espresso (eventualmente anche di segno negativo, ove il Comune si ritenga sprovvisto di competenze in materia di scarico o allacciamento abusivo, come adombrato nella relazione amministrativa in atti).”.</p>
<p>8 &#8211; Alla stregua delle esposte considerazioni l’appello, anche per questa seconda parte della sentenza, è del pari infondato.<br />	<br />
Va premesso, in punto di diritto, che ogni qualvolta l&#8217;amministrazione eserciti la funzione pubblica con un provvedimento espresso , viene meno l&#8217;esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall&#8217;art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971 , sicché il giudice amministrativo, prima di ogni ulteriore valutazione, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito ; in questo frangente, infatti, sarà inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere con la procedura del silenzio e la conseguente adeguatezza o sufficienza o legittimità del provvedimento in concreto adottato dalla P. A., che troverà la naturale sede di scrutinio nell&#8217;eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto vorrà intraprendere.<br />	<br />
Sotto tale angolazione, si deve evidenziare – per rispondere al sopra cennato profilo di censura fatto valere con l’appello &#8211; come, affinché si possa dichiarare cessata la materia del contendere, sia necessario che il privato abbia conseguito effettivamente il bene della vita cui in concreto aspira (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5311 del 2007 ).<br />	<br />
Ne discende, nel caso di sopravvenienza del provvedimento espresso nel giudizio sul silenzio , che tale formula di conclusione del giudizio potrà essere adottata esclusivamente in presenza di un provvedimento del tutto favorevole all&#8217;istante, circostanza, questa, che il TAR ha evidentemente ritenuto che non si sia verificata nel caso di specie, con statuizione che, per quanto sopra detto, non inficia le ulteriori eventuali ragioni sostanziali dell’appellante e non si rivela per lui pregiudizievole per ipotetiche ulteriori iniziative.</p>
<p>9 &#8211; V’è ancora da osservare che la formulazione della norma sancita dall&#8217;art. 2, l. n. 241 del 1990 , non sembra autorizzare il giudice ad andare oltre la declaratoria di illegittimità dell&#8217;inerzia e l&#8217;ordine di provvedere, accertando direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente l’intervento dell’Autorità amministrativa e sostituendosi all&#8217;amministrazione; si tratterebbe allora di una norma illegittimamente attributiva, in modo indiscriminato, di giurisdizione c.d. di merito. ( Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2010 , n. 1468 ).<br />	<br />
10 &#8211; Quanto alla lamentata inadeguatezza ed insufficienza della sanzione irrogata dal comune, si tratta di censura di merito che, per quanto detto, non può trovare ingresso nel procedimento sul silenzio, il quale, come detto, è preordinato a sollecitare la P. A. ad adottare un provvedimento , senza individuarne tuttavia contenuto e caratteristiche, in assenza oltretutto di mirate, specifiche e dettagliate istanze del privato e quindi, in correlazione, senza specifiche indicazioni di merito della sentenza che abbia accolto il ricorso per far valere l’illegittimità del silenzio.<br />	<br />
Al riguardo, vale evidenziare che con la sua nota del 26 luglio 2007 l’appellante , significando la sua qualità di comproprietario contiguo ai terreni ed alla piscina del sig. Bottoni aveva evidenziato i disagi ed i pericoli anche alle attività agricole connessi al rilascio incontrollato degli scarichi di acque reflue dalla predetta piscina ed aveva perciò richiesto all’amministrazione “ di porre in essere tutti i procedimenti, semmai prima ispettivi e quindi decisori “ relativi alla predetta questione nonché l’accesso agli atti, ove esistenti, relativi al rilascio dell’autorizzazione alla scarico delle acque dalla piscina.<br />	<br />
A fronte di un’istanza di siffatto contenuto, deve condividersi l’opinione del TAR circa l’avvenuto riscontro da parte del Comune delle richieste dell’interessato, avendo l’amministrazione provveduto ad effettuare i dovuti controlli ed ispezioni, sulla cui base ha adottato la “ decisione “ di irrogare la sanzione pecuniaria inerente proprio ai fatti segnalati dall’istante, per violazione delle norme sul rilascio non autorizzato di acque reflue ad uso civile, di cui agli artt. 124 e seguenti del T. U. delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.<br />	<br />
Conclusivamente l’appello va respinto.<br />	<br />
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.. <br />	<br />
. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – respinge l’appello, confermando la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-5-2010-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2010 n.3270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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