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	<title>24/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a></p>
<p>Pres. RIGGIO; Rel. RIZZETTO D. DI STEFANO (Avv. R. Adamo) c. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio (Avv. dello Stato) sull&#8217;irrilevanza della compromissione dell&#8217;area agricola ai fini della concessione del nulla osta paesaggistico e sulla necessità che la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RIGGIO; Rel. RIZZETTO	<br /> D. DI STEFANO (Avv. R. Adamo) c. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della compromissione dell&#8217;area agricola ai fini della concessione del nulla osta paesaggistico e sulla necessità che la suddetta valutazione sia effettuata sulla base del piano paesistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Nulla osta paesaggistico – Compromissione dell’area agricola – Irrilevanza – Piano Paesistico – Unico parametro di riferimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza dell’intervenuta compromissione dell’area agricola oggetto di tutela paesaggistica è irrilevante ai fini del rilascio del nulla osta comunale, il quale deve assumere a parametro di riferimento  il rispetto dei valori espressamente tutelati dal P.T.P. e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito al Comune disapplicare le norme  contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 10.1.2007 n. 40.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br /> (Sezione  II quater)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 8381/2002 proposto da</p>
<p><b>DI STEFANO Duilio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Teresa Rubeis ed elettivamente  domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Adamo in Roma, in Via Mazzini, n. 117; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
-il <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è lega<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, adottato in data 11.4.2002, recante annullamento del provvedimento n. 274 del 11/2/2002 del Comune di Frascati, con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94 alla sanatoria di due manufatti abusivi; <br />
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 14 febbraio 2007 il Primo referendario Floriana Rizzetto;<br />
Uditi, altresì, l’avv. Rubeis per il ricorrente e, ai preliminari, l’avv.dello Stato Paola Palmieri per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il decreto indicato in epigrafe il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio annullato il provvedimento del Comune di Frascati inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94, in merito all’istanza di sanatoria di due fabbricati (un manufatto ad uso ricovero degli operai addetti alla conduzione agricola ed un capannone in lamiera di mt.20.00 per 7.00 adibito allo svolgimento dell’attività artigianale connessa alla conduzione agricola del fondo) abusivamente elevati nel 1991 nel medesimo Comune, in località “Macchia dello Sterparo” Via Valentini, distinti in catasto al foglio 18, particella 543.<br />
Con il ricorso in esame il predetto decreto viene impugnato,  chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:<br />
1)Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.<br />
Non sussiste il difetto di motivazione del nulla osta comunale. Non è condivisibile il giudizio di incompatibilità ambientale posto dall’amministrazione statale a base del decreto di annullamento atteso che trattasi di manufatto insistente su un’area classificata dallo stesso PTP come zona 7 “<i>zone compromesse, aree di insediamento diffuso</i>” su cui sono state realizzate diverse costruzioni abusive, già sanate, che ne hanno definitivamente compromesso l’originale destinazione agricola ed il pregio paesistico.<br />
Inoltre la Soprintendenza è incorsa in un errore di fatto  in quanto l’opera da sanare non consiste in una tettoia, bensì in un capannone. <br />
2) Violazione ed erronea applicazione: <br />
a)  dell’art. 23 del Piano Territoriale Paesistico  n. 9 e degli artt. 32-34 della L.R. n. 24/98; <br />
b) dell’art. 82 co. 9 D.P.R. 616/1977;<br />
La Soprintendenza avrebbe esorbitato dal potere di annullamento  del nulla osta comunale per meri motivi di legittimità operando una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica dell’opera riservata, dalla legge regionale di subdelega n. 59/95, alla competenza dell’autorità comunale, la quale si era espressa favorevolemente proprio tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 14 febbraio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Si impugna il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio con il quale è stato annullato il nulla osta del Comune di Frascati inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della sanatoria di due fabbricati asseritamente adibiti allo svolgimento dell’agricoltura, abusivamente realizzati nello stesso Comune.<br />
Con il secondo motivo, che riveste priorità logica nell’ordine di esame delle dedotte censure, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’incompetenza della Soprintendenza ad effettuare una valutazione di merito, in ordine alla compatibilità del fabbricato abusivo con i valori paesaggistici tutelati dal PTP, sostituendola a quella operata dal Comune.<br />
Il motivo è infondato, atteso che poggia su una errata interpretazione del provvedimento impugnato.<br />
Giova al riguardo precisare che il decreto della soprintendenza trova sostegno nelle seguenti considerazioni: 1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 2.4.1954; 2) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; 3) si tratta di due manufatti (di cui uno consistente in tettoia in lamiera) non conformi alla normativa di zona, trattandosi di fabbricati realizzati su lotto esiguo, destinato a vocazione agricola, e non conformi alla destinazione dell’area tenuto conto delle dimensioni del lotto a disposizione, della cubatura (al riguardo viene rilevato che il nulla osta comunale indica un indice di fabbricabilità di 3 mc/mq, sensibilmente superiore a quello consentito dal PTP che è di 0,03 mc/mq.) e della volumetria dei manufatti, nonchè delle loro caratteristiche tipologiche; 4) il parere favorevole del Comune comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta, che sono la ragione stessa per cui la località è sottoposta a vincolo; 5) attraverso il parere favorevole ex art. 32 della legge n. 47/1985 e art. 39 della legge n. 724/1994 si è apportata una modifica al provvedimento di vincolo in violazione degli artt. 145 e 146 del T.U. approvato con D.Lgs 29.10.1999 n. 490.<br />
Sulla base delle richiamate considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza “<i>viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 e l’art. 146 del predetto T.U.</i>”.<br />
Al riguardo va rilevato che, con le considerazioni  di cui sopra, la Soprintendenza non ha inteso esercitare un controllo di merito sulla valutazione di compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo paesaggistico imposto dal richiamato decreto ministeriale e dal successivo P.T.P., operata dal Comune, ma ha soltanto evidenziato in primo luogo un difetto di motivazione del giudizio espresso dal Comune, in relazione agli elementi individuati nel terzo considerato. Questo  fa riferimento alla disciplina contenuta nel PTP 9 –  CASTELLI ROMANI all’art. 23 per le Zone 7 “compromesse: aree di insediamento diffuso a bassa densità, non ordinato&#8221;. Detta disposizione prescrive che <i>”in queste zone <b>valgono le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti </b>e dalla legge n° 47/85, nel rispetto di <b>quanto di seguito prescritto per i territori che gli strumenti urbanistici vigenti destinano a zona agricola </b>ed in quelli che <b>non hanno altre destinazioni </b>di zona e che sono di fatto destinati all’esercizio dell’attività agricola, e nel rispetto della normativa di area e di lotto prescritta dal Piano Paesistico”. </i>In tali aree <i>“ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell&#8217;agricoltura ed alla difesa dell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa agricola, considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali” </i>ed è vietata “<i>ogni attività comportante trasformazione dell&#8217;uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l&#8217;utilizzazione agricola” </i>ed in particolare “<i>ogni lottizzazione a scopo edilizio”. “L&#8217;edificazione consentita, deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l&#8217;attività di agriturismo”. </i>Per quanto concerne gli indici edificatori la medesima disposizione, sancisce che <i>“L&#8217;edificazione è consentita, sempreché sia ammessa dagli strumenti urbanistici, con il limite di mc 0,015/mq su lotti minimi di 20.000 mq e per una cubatura massima di 900 mc salvo diversi limiti stabiliti nei successivi articoli</i>”, precisando che “<i>nelle zone ove ciò sia ritenuto ammissibile dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentite costruzioni mono locali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m. 2,50 e di superficie non superiore a 9 mq. quando si disponga di un lotto non inferiore a 2.000 mq”.<br />
</i>Tanto premesso, appare evidente che, il richiamo alla disciplina dettata dal P.T.P., soprattutto in materia di lotto minimo edificabile, di cubatura massima realizzabile (erroneamente indicata nel  nulla osta annullato),  non è volto ad evidenziare un mero contrasto dell’intervento edilizio di cui trattasi con la disciplina paesistica e, come tale, espressione dell’esercizio di un potere di controllo di merito sulla valutazione di compatibilità espressa dal Comune, ma è inteso unicamente ad indicare sotto quali profili il provvedimento comunale risultava inficiato da vizi di legittimità, quali appunto sono la mancata considerazione della violazione delle prescrizioni sulla densità edificatoria nelle aree agricole e delle catteristiche formali degli stessi (tettoia in lamiera); prescrizioni che non risultano essere state in alcun modo considerate dal Comune al fine di valutare la compatibilità dell’intervento rispetto alla vocazione di zona tutelata dal vigente piano paesistico. <br />
A tale stregua il provvedimento impugnato appare legittimamente adottato nell’ambito del potere di annullamento per vizi di legittimità attribuito all’autorità tutoria.<br />
Infatti, per giurisprudenza consolidata, a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 (cfr. da ultimo Cons. St., VI, 9.3.2005 n. 971), condivisa dal Collegio, il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione (ovvero dal Comune delegato dalla medesima) non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto unicamente su riscontrati vizi di legittimità ed è ciò che si è verificato nel caso di specie, dove la Soprintendenza, come in precedenza evidenziato, ha annullato il nulla osta comunale per mancata considerazione del contrasto del fabbricato con valori edificatori prescritti dal vigente piano paesistico.<br />
Va infine aggiunto, che a fronte delle precise prescrizioni individuate dalla Soprintendenza, che non hanno costituito oggetto di alcuna considerazione nel parere comunale, l’interessato non ha neppure addotto elementi utili a rinvenire una palese incongruità ed illogicità della valutazione in relazione ad oggettivi elementi caratterizzanti l’opera abusivamente realizzata atti a sostenere un giudizio positivo in merito alla compatibilità paesaggistica del manufatto in contestazione; tantomeno, come opposto dall’amministrazione, ha documentato lo svolgimento di un’attività agricola di importanza commisurata all’entità dei manufatti da condonare.<br />
Né, a fronte delle violazioni sopra indicate, può attribuirsi alcun rilievo all’eventuale improprietà lessicale in cui la Soprintendenza sia incorsa nel descrivere uno dei manufatti in questione come tettoia piuttosto che come capannone, atteso che tale variazione terminologica non incide in alcun modo sulla valutazione della mancata corrispondenza del fabbricato agli indici e valori edificatori sopra riportati.<br />
Con il primo motivo, il ricorrente assume che l’amministrazione sarebbe incorsa in un errore nella valutazione dei fatti, sicchè il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, in quanto avrebbe omesso di considerare che la zona interessata dalla costruzione è già in buona parte edificata, sicchè non sussisterebbe la paventata incompatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, il quale ha da tempo perduto l’originario carattere di paesaggio agreste; considerazioni invece presenti nel nulla osta comunale, sicchè questo sarebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza, sufficientemente motivato.<br />
Anche tale censura non può essere condivisa.<br />
La circostanza dell’intervenuta compromissione dell’area agricola oggetto di tutela, invocata dal ricorrente, non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, che deve assumere a parametro di valutazione del nulla osta comunale il rispetto dei valori espressamente tutelati dal PTP e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito al Comune disapplicare le norme  contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo. Infatti, come di recente chiarito dal Consiglio di Stato “<i>ove la trasformazione illecitamente realizzata in assenza di autorizzazione e di concessione edilizia dovesse condizionare &#8211; per le modificazioni introdotte, di fatto, al territorio &#8211; la valutazione paesaggistica, da un lato  non avrebbe significato che il legislatore continui a condizionare la sanatoria alla previa autorizzazione paesaggistica, e, d’altra parte, vanificherebbe la tutela, sostanzialmente rimessa alla volontà degli amministrati di non perpetrare e realizzare interventi abusivi”  </i>(Cons. st., sez. V  n. 40 del 10.1.2007).<br />
In tale prospettiva, è stato perciò precisato che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportarne l’ulteriore degrado, ma richiede, semmai, una maggiore attenzione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore <i>vulnus </i> ai valori ambientali tutelati.<br />
Le considerazioni del ricorrente in ordine all’effettivo stato dei luoghi (che avrebbero l’asserito effetto di indurre a ritenere compatibile con i valori paesaggistici l’opera abusiva realizzata) non possono perciò valere a sanare, in questa sede, i vizi dell’atto comunale annullato, potendo semmai essere rappresentare al Comune in sede di rinnovo del procedimento per il rilascio del nulla osta annullato ed al fine dell’eventuale revisione di una disciplina paesistica divenuta inattuale.<br />
Non può pertanto essere condiviso il giudizio espresso dal ricorrente in merito all’adeguatezza della motivazione del parere espresso dal Comune: alla stregua delle considerazioni più sopra svolte appare evidente che il nulla osta in questione, si limita a riportare, peraltro in modo errato, gli indici  edificatori prescritti dalla vigente disciplina paesistica senza tuttavia né rilevare lo scostamento delle opere da sanare rispetto agli stessi né tanto meno giustificare la ritenuta compatibilità, nonostante la violazione delle relative prescrizioni, delle opere da sanare con i valori tutelati dal PTP.<br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Italo RIGGIO 		&#8211;	Presidente <br />	<br />
Renzo CONTI		&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Floriana RIZZETTO	&#8211;	Primo Referendario, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.12159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12159/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.12159</a></p>
<p>Pres. De Musis – Rel. Salmè – P.M. Pivetti Centro di Patologia Clinica S. Giorgio (avv. Ricciardelli) c. ASL CE/2 (avv.ti Voltaggio, Di Lella) la mancata pronuncia su una domanda in appello deve essere censurata per violazione ai sensi art. 112 c.p.c. in Cassazione 1. Giustizia civile &#8211; Corte di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12159/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.12159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12159/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.12159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musis – Rel. Salmè – P.M. Pivetti<br /> Centro di Patologia Clinica S. Giorgio (avv. Ricciardelli) c. ASL CE/2 (avv.ti Voltaggio, Di Lella)</span></p>
<hr />
<p>la mancata pronuncia su una domanda in appello deve essere censurata per violazione ai sensi art. 112 c.p.c. in Cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile  &#8211; Corte di Cassazione – Mancata pronuncia su una domanda in sede di appello – Violazione ex art. 112 c.p.c.<br />
2. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Mancata deduzione violazione art. 112 c.p.c. &#8211; Contestazione correttezza domanda non esaminata -– Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di mancata pronuncia su una domanda in sede di appello, il ricorrente in Cassazione deve dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c.</p>
<p>2. E’ per contro inammissibile la doglianza in Cassazione volta a contestare la correttezza di una pronuncia che avrebbe dovuto essere adottata ma che, in realtà, non è stata emessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/10572_10572.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12159/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.12159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-5-2007-n-4784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amodio &#8211; Est. Martino G.F. C. (Avv. F. Cigliano) c/ Senato della Repubblica (Avv. Gen. Stato) sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato Giurisdizione e Competenza &#8211; Concorsi interni &#8211; Pubblico Impiego &#8211; Personale del Senato &#8211; Giurisdizione del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio  &#8211;  Est. Martino<br /> G.F. C. (Avv. F. Cigliano) c/ Senato della Repubblica (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza &#8211; Concorsi interni &#8211; Pubblico Impiego &#8211; Personale del Senato &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Non Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi  dell’art. 12 del regolamento adottato dal Senato delle Repubblica il 17.12.1971 – atto di normazione primaria sottratto a sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 – le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione del giudice (sia ordinario che amministrativo), in quanto spettano in via esclusiva al Senato e ai suoi organi (1). Nel caso di specie, sulla pretesa illegittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l’autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti <i>in fieri</i>, sia per l’evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell’ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici.(2)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (Cass., SS UU., 10 aprile 1986, n. 2546; id, 18 novembre 1988, n. 6241).</p>
<p>(2) (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell’11.2.2006; id, n. 1680 del 11.3.2001).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Silvia Martino					 &#8211;          Componente rel.<br />	<br />
Roberto Caponigro				 &#8211;          Componente <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1042/2002, proposto da </p>
<p><b>Cantobelli Giovanni Fabio</b> (detto Gianfabio) rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cigliano, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore, alla via Degli Scipioni n. 32;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Senato della Repubblica</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; </b>del bando di concorso pubblicato sulla G.U., IV^ s.s., n. 98 dell’11.11.2001, per il reclutamento di n. 12 consiglieri parlamentari di prima fascia, e, segnatamente, del requisito del punteggio minimo di laurea, previsto quale condizione inderogabil<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Il ricorrente impugna il bando di concorso, meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui stabilisce, fra i requisiti di ammissione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con il punteggio non inferiore a 105/110.<br />	<br />
Deduce sostanzialmente che la previsione del voto minimo sarebbe priva di ragionevole giustificazione e comunque arbitraria e disciminatoria.<br />
Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura generale dello Stato.<br />
Il ricorso, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2007.</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
A norma dell’art. 12 del regolamento adottato dal Senato delle Repubblica il 17.12.1971 – atto di normazione primaria sottratto a sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 – le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione del giudice (sia ordinario che amministrativo), in quanto spettano in via esclusiva al Senato e ai suoi organi (Cass., SS.UU., 10 aprile 1986, n. 2546; id, 18 novembre 1988, n. 6241).<br />
Con riguardo alla controversia vertente (come nel caso di specie), sulla pretesa illegittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l’autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti <i>in fieri</i>, sia per l’evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell’ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell’11.2.2006; id, n. 1680 del 11.3.2001).<br />
La cit. norma del Regolamento del Senato (come l’omologa e, anzi, più chiara previsione contenuta nel testo originario dell’art. 12, 3° comma, del Regolamento della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1971), pur non contenendo un’espressa devoluzione agli Organi di autodichia della cognizione sui ricorsi proposti dall’<i>extraneus</i>, è stata infatti costantemente interpretata dal Giudice della giurisdizione in tal senso (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 1992, n. 1993; v. anche Cass. civ., Sez. un. 23 aprile 1986, n. 2861).<br />
L’estensione dell’ambito di operatività della sfera di giurisdizione domestica anche alle pretese avanzate da soggetti “estranei” ha trovato successiva sanzione formale dapprima nella deliberazione della Camera dei Deputati 16 dicembre 1998, con cui veniva modificato il citato art. 12 nel senso di demandare all’Ufficio di Presidenza l’adozione dei regolamenti e delle altre norme concernenti “[…] <i>d)</i> <i>lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d’ufficio</i>; […] <i>f)</i> <i>i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima</i>” (3° comma; è inoltre previsto che l’Ufficio di Presidenza giudichi “<i>in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f del comma 3</i>”; v. 6° comma).<br />
Successivamente, per quanto riguarda il Senato, il Regolamento dei Concorsi approvato in data 11.12.2002, ha previsto, all’art. 18, comma 1<br />
che “<i>Avverso gli atti della procedura di concorso e&#8217; proponibile<br />
ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica per<br />
motivi di legittimita&#8217;, entro il termine perentorio di trenta giorni<br />
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione ovvero di<br />
pubblicazione, del singolo provvedimento eventualmente ed<br />
immediatamente lesivo, salva la possibilita&#8217; di presentare<br />
successivamente motivi aggiunti</i> “.<br />
Inoltre, con deliberazione in data 12 dicembre 2005 del Consiglio di Presidenza, è stato approvato il “Regolamento sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento”, il quale stabilisce espressamente, all’art. 1, comma 1, che “<i>sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall’art. 2 del presente Regolamento</i>”.<br />
E’ evidente che tale disposizione &#8211; mentre estende <i>tout court</i> la giurisdizione domestica, con disposizione innovativa, agli atti concernenti soggetti estranei al Senato (segnatamente, per quanto riguarda gli atti adottati nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, per i quali questo Tribunale aveva rilevato l’assenza, nel Regolamento del Senato, di uno specifico potere di autodichia – cfr. la cit. decisione n. 1030/2006) &#8211; conferma invece il precedente assetto della giurisdizione domestica in ordine ai ricorsi relativi ad atti e provvedimenti concernenti i dipendenti, ai quali risultano pienamente assimilati quelli riguardanti le procedure di reclutamento,<i> ab origine</i> devoluti agli Organi di autodichia del Senato. <br />
Per quanto appena argomentato, deve dunque ritenersi che sul ricorso all’odierno esame, questo Tribunale amministrativo sia sfornito di giurisdizione.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.3.2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.12162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-24-5-2007-n-12162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Morelli – Rel. Del Core – P.M. Carestia Comune di Petraia Soprana Della Volta (avv.ti Lefevre, Lupo) c. Impresa Orlando Calogero (Carocci, Crispi, Santangelo) in caso di risarcimento danno per inadempimento P.A. il risarcimento dovuto è pari al valore venale dell&#8217;opera realizzata senza riferimento ai prezzi contrattuali delle opere</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Morelli –<i> Rel. </i>Del Core – <i>P.M.</i> Carestia Comune di Petraia Soprana Della Volta (avv.ti Lefevre, Lupo) c. Impresa Orlando Calogero (Carocci, Crispi, Santangelo)</span></p>
<hr />
<p>in caso di risarcimento danno per inadempimento P.A. il risarcimento dovuto è pari al valore venale dell&#8217;opera realizzata senza riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile  &#8211; Appello – Parte vittoriosa in primo grado – Causae petendi non esaminata – Onere appello incidentale – Insussistenza.</p>
<p>2. Giustizia civile – Appello – Parte vittoriosa in primo grado – Onere di riproporre le domande od eccezioni respinte o dichiarate assorbite – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Risoluzione ai sensi art. 35 D.P.R. 1063/1962 – Norma speciale – Prevale sugli artt. 1453 e 1455 c.c.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Risoluzione contratto per inadempimento P.A. – Risarcimento – Valore venale opera effettuata.<br />
Irrilevante.</p>
<p>5. Contratti della P.A.  – Ritardato pagamento somme di denaro – Riconoscimento interessi in misura superiore a quella legale  &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Perché vi sia un interesse ad impugnare la sentenza, deve sussistere una soccombenza pratica della parte, essendo per contro irrilevante che una causae petendi sia stata considerata assorbita o che qualche tesi della parte vittoriosa sia stata respinta.<br />
2. La parte vittoriosa in primo grado qualora voglia evitare che domande o eccezioni respinte o dichiarate assorbite in primo grado vengano considerate rinunciate, deve riproporle nell’atto di costituzione in modo specifico anche se libero da forme.</p>
<p>3. L’art. 35 ultimo comma del D.P.R. n. 1063/1962 che dà diritto all’appaltatore di chiedere la risoluzione del contratto, previa costituzione in mora dell’amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa il suo favore raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, è una norma speciale rispetto agli artt. 1453 e 1455 c.c. in materia di inadempimento.</p>
<p>4. In caso di risoluzione contrattuale per colpa dell’Amministrazione, questa è tenuta a pagare all’appaltatore il valore venale dell’opera realizzata con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite.</p>
<p>5. Gli interessi nella misura superiore al tasso legale possono essere concessi su valutazione equitativa del giudice per soddisfare il danno da ritardo, in particolar modo quando sostituiscono la rivalutazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10581_CASS_10581.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-8/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.8</a></p>
<p>Pres. Schinaia, Est. Salvatore. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Enna (Avv. St.) c. E.S. (Avv. S. Cittadino) e altri (n.c.). sulla giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell&#8217;art. 63,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, Est. Salvatore.<br /> Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Enna (Avv. St.) c. E.S. (Avv. S. Cittadino) e altri (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell&#8217;art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 – Discrimen jurisdictionis – Giurisdizione del GA – Procedure concorsuali volte al reclutamento del dipendente – Natura della procedura concorsuale – Rilevanza – Non sussiste.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Natura vincolata dell’attività amministrativa – Qualificazione della posizione soggettiva – Diritto soggettivo – Automaticità – Non Sussiste – Natura della posizione soggettiva – Distinzione – Finalità perseguite dalla norma – Tutela dell’interesse privato – Salvaguardia dell’interesse pubblico.<br />
3. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Carenza di giurisdizione del rimettente – Inammissibilità della questione – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il discrimine tra AGO e GA stabilito dall’art. 63, del TU 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli).</p>
<p>2. La natura vincolata dell’attività demandata all’amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione. Deve infatti distinguersi, anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all’amministrazione per la tutela in via primaria dell’interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell’interesse pubblico. Anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.</p>
<p>3. La carenza di giurisdizione del rimettente determina l&#8217;inammissibilità della questione di legittimità costituzionale esclusivamente quando essa sia manifesta, cioè tale da non ammettere discussione, o perché risulta chiaramente dalla legge, ovvero perché corrisponde ad un inequivoco orientamento giurisprudenziale.</p>
<p></b>_____________________________________</p>
<p>V. sul punto, Corte Costituzionale, sentenza 10-26 gennaio 2007, n. 11.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Adunanza Plenaria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso in appello n. 3 del 2007</b>, proposto dal <br />
<b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, e dal <b>Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Enna</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati presso gli uffici della stessa, in Palermo, via A. De Gasperi, 81;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Spampinato Eleonora,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Cittadino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino, in Palermo, via Oberdan, 5;</p>
<p><i><b>e nei confronti<br />
</b></i>di<b> Cantale Maria Concetta </b>e<b> Ziino Claudio, </b>non costituitisi in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione 4^ di Catania, n. 1110/05 del 29 giugno 2005.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Spampinato Eleonora e l’appello incidentale dalla medesima proposto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l&#8217;ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 29 gennaio 2007, n. 21.<br />
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2007, relatore il Consigliere Costantino Salvatore; nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTxO<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>La professoressa Eleonora Spampinato, con ricorso al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, impugnava i seguenti atti: <br />
1) la graduatoria provinciale permanente definitiva, pubblicata il 18 agosto 2004 dal CSA di Enna e relativa alla classe di concorso A051 -materie letterarie e latino nei Licei e nell’Istituto magistrale per l’anno scolastico 2004/2005 &#8211; nella parte in cui la colloca al 3° posto e non al primo posto, attribuendo ai primi due in graduatoria un punteggio doppio per il servizio prestato nell’anno scolastico 2003/2004;<br />
2) i provvedimenti di nomina in ruolo dei controinteressati, adottati il 23 agosto 2004 sul presupposto della legittimità della graduatoria permanente sub 1) impugnata, e della mancata nomina in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2004;<br />
3) ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, ivi compresi, ove occorra, il D.D.G. del 29 luglio 2004, del M.I.U.R. &#8211; Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola &#8211; nella parte in cui applica, con effetto retroattivo, la legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143 del D.L. 97/2004 ed il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, e gli elenchi delle scuole di montagna approvati dal M.I.U.R..<br />
La ricorrente esponeva di essere docente inserita nella graduatoria provinciale permanente, relativa alla classe di concorso A051 &#8211; materie letterarie e latino nei Licei e nell’Istituto magistrale &#8211; per l’anno scolastico 2004/2005.<br />
Aggiungeva che, in tale graduatoria, che è stata utilizzata per le immissioni in ruolo, era stata collocata al 3° posto, con punti 142, ed è stata scavalcata dalla prof.ssa Maria Concetta Cantale, prima in graduatoria con punti 148, e dal prof. Claudio Ziino, secondo con punti 147, essendo stato raddoppiato il punteggio relativo al servizio da questi ultimi svolto per l’anno scolastico 2003/2004, in quanto prestato in scuole di montagna.<br />
Ciò premesso, la ricorrente deduceva le seguenti censure:<br />
1) Violazione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, che ha dato un’interpretazione autentica della legge 4 giugno 2004, n. 143. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Totale mancanza di motivazione e totale carenza di istruttoria.<br />
2) Illegittimità costituzionale del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, del punto b. 3, lettera h), e del D.L. 136/2004, convertito nella legge 186/2004, nella parte in cui interpreta la legge n. 143/2004, in relazione agli artt. 3,4,35 e 97 della Costituzione ed in relazione all’art. 25 della Costituzione ed all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.<br />
3) Violazione di legge per erronea applicazione della legge 1° marzo 1957, n. 90 e richiamato art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.<br />
Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale adito accoglieva il primo e terzo motivo di ricorso, annullando <i>in parte qua </i>la graduatoria impugnata, ed omettendo conseguentemente ogni esame della proposta questione di legittimità costituzionale.<br />
In particolare, il TAR accoglieva il ricorso avverso l’attribuzione del punteggio raddoppiato ai controinteressati prof. Cantale e Ziino in base a due concorrenti rilievi:<br />
a) in primo luogo, perché il C.S.A. provinciale (nella specie quello di Enna), prima della formulazione delle graduatorie e dell’attribuzione del relativo punteggio, avrebbe dovuto darsi carico di verificare se la sede scolastica dove hanno prestato servizio i suddetti docenti fosse, o meno, situata effettivamente al di sopra dei seicento metri di altitudine, con conseguente configurabilità del dedotto vizio di difetto d’istruttoria in ragione della constatata omissione nell’espletamento di detta verifica, nonché, con specifico riguardo alla posizione del prof. Ziino, in ragione della documentata ubicazione a quota di poco superiore al livello del mare dell’istituto scolastico (Liceo Classico “Leonardo Sciascia” di S.Agata di Militello) presso il quale il suddetto docente ha prestato servizio nel decorso anno scolastico;<br />
b) in secondo luogo, perché l’elenco dei Comuni di montagna al quale il Ministero ha fatto riferimento non ha alcun carattere di ufficialità, in quanto proveniente da un Ente a carattere associativo (U.N.C.M. &#8211; Unione dei Comuni e delle Comunità Montane), l’adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcun specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti, con conseguente violazione di legge per erronea applicazione della legge 1° marzo 1957, n. 90 e dell’art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991.<br />
Con l’appello all’esame, l’Amministrazione scolastica contestava le argomentazioni del giudice di primo grado, assumendo:<br />
a) che il Comune di S. Agata di Militello è incluso nell’elenco dei Comuni montani censiti nell’anno 2000 dall’U.N.C.E., ed è classificato, ai sensi della L. 991/1952, come “comune totalmente montano”;<br />
b) che tutte le sedi scolastiche del Comune di Troina, fra cui quella ove ha prestato servizio la controinteressata prof. Cantale, sono ubicate oltre i seicento metri di altitudine, come da attestazione prodotta in atti;<br />
c) che l’elenco dei Comuni di montagna predisposto dall’U.N.C.E. ha carattere di ufficialità, in quanto recepito nel proprio sito Internet dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non essendo invece più utilizzabile l’elenco a suo tempo predisposto dalla Commissione Censuaria Centrale. <br />
Resisteva all’appello la prof. Spampinato, la quale, oltre a replicare alle argomentazioni poste a base dell’appello, propone a sua volta appello incidentale autonomo avverso il capo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
In sede cautelare (ordinanza n. 939/05), il CGA, aderendo ad una soluzione intermedia rispetto a quelle fatte valere dalle parti in causa, ha sospeso l’efficacia della sentenza di annullamento con riguardo alla sola posizione in graduatoria della prof. Cantale (il cui servizio risulta prestato in sede scolastica ubicata al di sopra dei 600 metri di altitudine), e non anche con riguardo alla posizione del prof. Ziino (che ha viceversa prestato servizio in scuola ubicata a livello del mare, ancorché in Comune classificato come “totalmente montano”).<br />
In sede di merito, al medesimo CGA è sorto il dubbio, da risolversi in via preliminare, in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa con riguardo alla controversia all’esame. <br />
Poiché, peraltro, sulla specifica questione relativa alla legittimità, o meno, dell’attribuzione di doppio punteggio per il servizio scolastico prestato in scuole ubicate in comuni di montagna si è già formato un cospicuo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, che ha costantemente deciso nel merito le relative controversie (ovvero ne ha sospeso l’esame sollevando questioni di legittimità costituzionale sulla normativa di riferimento, così come interpretata ed applicata dall’Amministrazione), il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto opportuno devolvere la pregiudiziale questione di giurisdizione all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sia al fine di ricomporre ogni possibile contrasto giurisprudenziale, sia perché, avendo già questo Consiglio di Stato espressamente ritenuto, in una delle predette controversie, la propria giurisdizione sul presupposto che nella specie sia ravvisabile l’esercizio di un potere autoritativo, ancorché non necessariamente connotato in termini di discrezionalità, amministrativa e/o tecnica (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2207), sussisterebbe, almeno potenzialmente, anche un contrasto giurisprudenziale a livello di sezioni singole che giustifica di per sé la rimessione dell’affare all’esame dell’Adunanza Plenaria.<br />
In vista dell’odierna discussione, nessuna delle parti ha depositato ulteriori memorie illustrative<br />
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2007 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’art. 1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, ha previsto la rideterminazione, relativamente all’ultimo scaglione, a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005, delle graduatorie permanenti degli insegnanti, sulla base dell’allegata tabella di valutazione dei titoli.<br />
In base al punto B3, lettera h), di tale tabella, il legislatore ha previsto una supervalutazione (in misura doppia) del servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari.<br />
Con riguardo alla nozione di “scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna”, la menzionata tabella recita: “(omissis) &#8230; si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i seicento metri dal livelli del mare”.<br />
A sua  volta, l’art. 8 nonies del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186, di interpretazione autentica della legge n. 90/1957, stabilisce che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato di montagna e situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.<u><b><br />
</b></u>2. Il CGA dubita che, nella fattispecie, sussista la giurisdizione del G.A.<br />
A questo proposito, premette che, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 68, 4° comma del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni costituisce un’eccezione alla regola generale di cui al primo comma, che attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al pubblico impiego, ed è come tale riferibile, secondo un criterio di stretta interpretazione, alle sole controversie relative al sistema di reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti di titoli generici di ammissione e da una successiva fase di confronto comparativo e selettivo delle rispettive capacità, quali espresse (congiuntamente o disgiuntamente, a seconda dei casi) da titoli specifici e/o dall’esito di prove d’esame. Il tratto caratterizzante di tale tipologia di controversie, e al tempo stesso la ragione giustificativa della perdurante attribuzione delle stesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, risiederebbe quindi, secondo le Sezioni Unite, nell’indefettibile esercizio di un potere valutativo caratterizzato da elementi di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, in funzione dell’interesse pubblico ad una corretta ed obiettiva selezione dei più meritevoli fra gli aspiranti all’assunzione (Cass., SS.UU., nn. 1203 del 2000 e 11404 del 2003). In tale prospettiva, rientrerebbero quindi nella giurisdizione dell’A.G.O. le controversie relative all’inserzione di aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro, ex artt. 4 e 36 Cost., chiedendone la concreta attuazione alla P.A. dotata del relativo potere di accertamento e di valutazione (meramente) tecnica in ordine alla sussistenza di determinati requisiti, senza che residui alcun margine di discrezionalità circa la rispondenza o meno del chiesto riconoscimento all’interesse pubblico.<br />
L’ordinanza di rimessione aggiunge che, viceversa, la giurisprudenza amministrativa è prevalentemente orientata in senso contrario, tendendo la stessa ad assimilare alla materia in senso stretto concorsuale quella relativa alla formazione di graduatorie finalizzate a future eventuali assunzioni, sul ritenuto presupposto che anche tali procedure si caratterizzino per l’emanazione di provvedimenti autoritativi incidenti su posizioni di interesse legittimo, pur con riguardo all’attribuzione di punteggi predeterminati per i titoli conseguiti dagli interessati, senza che assuma rilievo discriminante la circostanza che le valutazioni operate nel corso del procedimento si basino su valutazioni discrezionali, o tecniche, o su meri accertamenti. <br />
La Sezione VI del Consiglio di Stato, difatti, ha ritenuto (Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2207) che, ai fini della individuazione della giurisdizione amministrativa, “<i>conta la sussistenza di un procedimento concorsuale di assunzione caratterizzato dall’esercizio di pubbliche funzioni</i>” e che (Sez. VI, 22 giugno 2004, n. 4447) gli atti di formazione e approvazione delle graduatorie e le conseguenti immissioni in ruolo sono caratterizzate da “<i>aspetti di concorsualità</i>” e cioè “<i>verifica del possesso dei requisiti di legge”</i>; “<i>valutazione dei titoli”</i>; “<i>assegnazione della posizione utile”. <br />
</i>3. Tale orientamento, ad avviso del CGA, non appare esente da rilievi critici.<br />
In punto di fatto l’ordinanza sottolinea che nelle graduatorie in questione i punteggi sono attribuiti attraverso procedimenti che sotto nessun aspetto coinvolgono profili di valutazione discrezionale, sia essa tecnica che amministrativa e i titoli vantati dai richiedenti vengono valutati secondo criteri fissi e predeterminati in misura parametrata a coefficienti, anch’essi fissi e predeterminati. Pertanto, la fattispecie si discosta in modo sostanziale da altre (come ad esempio si verifica nei concorsi per titoli e/o per titoli ed esami), in cui é previsto che ad un titolo, ovvero ad una categoria di titoli, possa essere attribuito dalla commissione un punteggio variabile tra un minimo ed un massimo.<br />
In tali evenienze, all’Amministrazione é riservata una funzione valutativa che comporta margini di discrezionalità, quanto meno tecnica, laddove nelle graduatorie in esame l’attività dell’Amministra-zione è limitata al mero riscontro oggettivo dell’esistenza del titolo poiché il punteggio che ne consegue discende in modo automatico e meccanico dall’applicazione di coefficienti fissi e predeterminati.<br />
Fatta questa generale premessa, l’ordinanza ricorda che l’art. 68 del D.Lvo 29/93 nel testo sostituito dall’art. 29 del D.Lvo 80/1998 ed infine trasfuso nell’art. 63 del TU 165/2001 – secondo cui sono attribuite all’A.G.O. “<i>tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni incluse le assunzioni ancorché vengano in considerazione atti presupposti</i>”, mentre sono assegnate alla giurisdizione del giudice amministrativo “<i>tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione</i>” &#8211; sembrerebbe porre anzitutto una regola generale che riserva alla competenza dell’A.G.O. il rapporto di pubblico impiego privatizzato, ivi compresa la fase di assunzione, mentre restano attribuite al giudice amministrativo, e ciò in via di eccezione, le sole procedure concorsuali di assunzione.<br />
Orbene, poiché, sulla base della prevalente dottrina in proposito, il sistema del reclutamento del personale tramite concorso comporta comunque una fase di valutazione in confronto tra più aspiranti, valutazione caratterizzata da margini di discrezionalità, volta a selezionare nel pubblico interesse i più meritevoli ai fini dell’instaurazione del rapporto &#8211; selezione che si sostanzia in una  valutazione discrezionale che di regola ha ad oggetto prove selettive – è da escludere che tali elementi sussistano nella fattispecie in esame in cui l’accertamento si basa su coefficienti fissi e prescinde totalmente dal confronto con altri soggetti, o comunque da ogni forma di selezione.<br />
La circostanza che nella specie si tratta solamente di verificare la corrispondenza dell’accertamento dei presupposti per l’inclusione nelle graduatorie a regole fisse e predeterminate in precedenza, senza alcun margine di discrezionalità di qualsiasi tipo – da cui la deduzione dell’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo in capo all’interessato – dovrebbe escludere che a tale operazione possa attribuirsi il carattere di ”procedimento concorsuale di assunzione” culminante in atti autoritativi, pena la sostanziale alterazione del rapporto tra la regola generale di cui al primo comma e l’eccezione di cui al quarto comma dell’art. 63 D.lgs. 165/2001, posto che sarebbero ricondotte alla natura di controversia su interessi legittimi quelle che invece potrebbero apparire come aventi ad oggetto posizioni di diritto soggettivo.<br />
Secondo l’ordinanza di rimessione, si potrebbe sostenere che la verifica del possesso dei requisiti di legge non sia riconducibile ad un’operazione né concorsuale né valutativa, e che chi ne contestasse l’esattezza potrebbe ritenersi faccia valere una posizione di diritto soggettivo a che gli venga riconosciuto e valutato un requisito in base a previsioni e parametri stabiliti <i>ex lege </i>o comunque rigidamente predeterminati.<br />
Allo stesso modo, se la valutazione dei titoli &#8211; come nella specie &#8211; è predeterminata direttamente dalla legge<i> </i>o comunque in via generale sulla base di coefficienti fissi ed invariabili che prescindono da valutazioni di carattere soggettivo o comunque discrezionale, si potrebbe dubitare che si tratti di una fase concorsuale fronteggiata da posizioni di interesse legittimo. Infatti, trattandosi di graduatorie permanenti stabilite anche in vista di un’utilizzazione futura ed eventuale (al verificarsi cioè di vacanze), sembrerebbe difettare innanzitutto l’elemento della selezione comparativa tra più aspiranti allo stesso posto, che caratterizza le procedure concorsuali vere e proprie. In secondo luogo, la predeterminazione di punteggi fissi e di criteri automatici di attribuzione degli stessi potrebbe, per altro verso, confermare l’inesistenza di valutazioni discrezionali e quindi di corrispondenti interessi legittimi. Conseguentemente, si potrebbe ritenere che anche l’assegnazione della posizione utile in graduatoria non potrebbe che derivare in modo automatico e consequenziale dalle precedenti operazioni, nel senso che l’Amministrazione non potrebbe che assegnare la posizione corrispondente al punteggio spettante a ciascuno, esclusa ogni discrezionalità al riguardo.<br />
In conclusione, l’esistenza di una graduatoria e la concorrenza, anche in tempi diversi, di più aspiranti ad esservi collocati per ottenere determinati benefici (supplenze, trasferimenti, nomine in ruolo) di per sé non potrebbe essere dimostrativa di una posizione di interesse legittimo, ove non sia ravvisabile anche una qualche discrezionalità dell’Amministrazione nel procedimento valutativo.<br />
Tale discrezionalità sembrerebbe del tutto assente nella fase in questione e, pertanto, le conclusioni che ne potrebbero derivare parrebbero analoghe a quelle assunte in materia di collocamento obbligatorio, in cui anche la giurisprudenza amministrativa (Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1555) ribadisce che le controversie in tema di inclusione o esclusione dalle graduatorie spettano all’A.G.O..<br />
4. Con riguardo, infine, alla specifica questione che forma oggetto del presente giudizio, l’ordinanza osserva che non soltanto il punteggio in contestazione non è in alcun modo frutto di apprezzamento, né discrezionale né tecnico, da parte dell’amministrazione, ma che la spettanza o meno dello stesso discende essenzialmente dalla portata e rilevanza giuridica che si intenda attribuire alla classificazione dei Comuni montani operata dall’Unione dei Comuni e delle Comunità Montane (ente associativo l’adesione al quale avviene su base meramente volontaria), non formalmente recepita (a quanto afferma la stessa amministrazione appellante) in alcun provvedimento autoritativo a carattere generale, ma esclusivamente nel sito Internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.<br />
In altri termini, posto che la definizione a livello legislativo di “scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna” sembra richiedere congiuntamente che almeno una sede dell’istituto scolastico sia collocata in località situata sopra i seicento metri dal livello del mare e che il servizio sia stato effettivamente prestato in una di tali sedi, la questione dibattuta tra le parti verte sostanzialmente sulla rilevanza da attribuirsi, in tale sopravvenuto quadro legislativo, all’elencazione (su base extranormativa) dei comuni di montagna, ed in particolare al significato da attribuirsi alla classificazione quale “comune totalmente montano”, che parrebbe competere al Comune di S. Agata di Militello, ancorché una parte cospicua del relativo territorio, comprensiva dell’istituto scolastico in questione, sia situata a livello del mare.<br />
Anche sotto questo specifico profilo, sembra al CGA che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio dall’originaria ricorrente abbia natura e consistenza di diritto soggettivo perfetto, posto che l’attribuzione della maggiorazione di punteggio ai controinteressati (ed in particolare al prof. Ziino) non sembra condizionata da alcuna valutazione discrezionale né tecnica, dipendendo la stessa dal mero accertamento circa la sussistenza, o meno, di un presupposto normativamente enunciato (ancorché di malcerta configurazione, in ragione dei dubbi relativi all’incidenza, o meno, del sistema classificatorio adottato dall’Unione dei Comuni e delle Comunità Montane). La devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione dell’A.G.O. potrebbe quindi discendere puramente e semplicemente dall’applicazione dell’ordinario criterio di riparto in ragione della natura e consistenza della situazione soggettiva fatta valere in giudizio (diritto o interesse), una volta escluso che, per effetto dell’innovazione ordinamentale introdotta dall’art. 68 del D.lgs n. 29 del 1993, permangano sfere di giurisdizione amministrativa esclusiva nella fase costitutiva del rapporto di pubblico impiego, al di fuori della materia <i>stricto sensu </i>concorsuale.<br />
5. Ritiene questa Adunanza plenaria che il dubbio prospettato dall’ordinanza di rimessione debba essere risolto nel senso che, nel caso in esame, la relativa controversia rientri nella cognizione del giudice amministrativo.<br />
Il discrimine tra AGO e GA stabilito dall’art. 63, del TU 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso, ad avviso di questa Adunanza Plenaria, nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli).<br />
In tal senso sembra orientata anche la richiamata giurisprudenza della Cassazione, ove si consideri che le singole fattispecie, nell’ambito delle quali sono state svolte le considerazioni privilegiate dall’ordinanza di rimessione, attengono a domanda del privato volta o al diritto all’assunzione ovvero all’inserimento nella graduatoria.<br />
In realtà, la procedura concorsuale che viene in considerazione nel presente giudizio, sembra possa ascriversi alle non infrequenti fattispecie in cui l’atto dell’amministrazione, in quanto adottato sulla base di riscontro di tipo vincolato in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per la produzione di taluni effetti, assume natura meramente dichiarativa, e di conseguenza lo stesso sarebbe per ciò solo sfornito di quell’attitudine degradatoria che sola determina l’afferenza a posizione di interessi legittimi della conseguente controversia.<br />
Si può, però, obiettare l’acclarata natura vincolata dell’attività demandata all’amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione.<br />
Sembra, infatti, che debba distinguersi, anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all’amministrazione per la tutela in via primaria dell’interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell’interesse pubblico.<br />
Anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.<br />
Applicando le esposte coordinate ricostruttive, ritiene questa Adunanza Plenaria che la controversia è stata correttamente ritenuta dal giudice di primo grado di competenza del giudice amministrativo.<br />
D’altra parte, nel caso in esame, ciò che viene contestato con il primo motivo di gravame, ritenuto fondato dal TAR, è che il C.S.A. provinciale (nella specie quello di Enna), prima della formulazione delle graduatorie e dell’attribuzione del relativo punteggio, avrebbe dovuto darsi carico di verificare se la sede scolastica dove hanno prestato servizio i suddetti docenti fosse, o meno, situata effettivamente al di sopra dei seicento metri di altitudine, con conseguente configurabilità del dedotto vizio di difetto d’istruttoria in ragione della constatata omissione nell’espletamento di detta verifica, nonché, con specifico riguardo alla posizione del prof. Ziino, in ragione della documentata ubicazione a quota di poco superiore al livello del mare dell’istituto scolastico (Liceo Classico “Leonardo Sciascia” di S.Agata di Militello) presso il quale il suddetto docente ha prestato servizio nel decorso anno scolastico. Si tratta, come è facile constatare, di tipico vizio correlato a posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.<br />
In tale contesto, il richiamo al precedente relativo alla materia del collocamento obbligatorio(da ultimo, C.d.S., Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1555), secondo cui le controversie in tema di inclusione o esclusione dalle graduatorie spettano all’A.G.O., non appare decisivo, atteso che, alla stregua del medesimo precedente, appartengono al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell’atto di avviamento al lavoro, permeato, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa.<br />
La formazione della graduatoria in questione appare agevolmente ascrivibile ad un atto preordinato alla futura assunzione.<br />
D’altra parte, in punto di giurisdizione si è espressa la Corte costituzionale con sentenza 10-26 gennaio 2007, n. 11, emessa proprio a proposito della questione di merito ora all’esame dell’Adunanza plenaria.<br />
In tale occasione, la Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per difetto di giurisdizione del giudice remittente, osservando che il TAR ha motivato in modo non implausibile in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). <br />
	Com’è noto, secondo il costante orientamento della Corte, la carenza di giurisdizione del rimettente determina l&#8217;inammissibilità della questione di legittimità costituzionale esclusivamente quando essa sia manifesta, cioè tale da non ammettere discussione, o perché risulta chiaramente dalla legge, ovvero perché corrisponde ad un inequivoco orientamento giurisprudenziale (si vedano in tal senso sentenze n. 291 del 2001 e n. 179 del 1999; ordinanza n. 167 del 1997). Nessuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie in esame, dal momento che dal dettato normativo non emerge <i>ictu oculi </i>il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle controversie concernenti la formazione delle graduatorie permanenti dei docenti aspiranti all’assunzione, né, d&#8217;altra parte, vi è un indirizzo giurisprudenziale univoco in senso contrario, atteso che le decisioni della Corte di Cassazione, richiamate nell’ordinanza di rimessione, non attengono specificamente alla formazione di tali graduatorie e all’attribuzione dei relativi punteggi agli aspiranti. <br />	<br />
	5. Nel merito, l’appello è infondato.<br />	<br />
La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2007, n. 11, ha dichiarato <i>l’illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, </i>per la parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957 (scuole pluriclasse).<br />
La questione di costituzionalità era stata sollevata proprio dal TAR Catania nell’ambito di identiche controversie instaurate da alcuni docenti contro le analoghe graduatorie permanenti approvate dal Centro servizi amministrativi di Catania (C.S.A.).<br />
A tale esito la Corte è pervenuta sul rilievo che il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, posto che tale criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell’insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio.<br />
	In effetti, nell’ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (legge n. 90 del 1957), consolidata nel tempo (dal 1957 al 2004), secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell’insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell’effettiva gravosità dell’impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse.<br />	<br />
	Quanto alla violazione dell’l’art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell’azione amministrativa, la Corte ha precisato che essa deriva da a fatto che il maggior punteggio così attribuito prescinde totalmente dall’esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti.<br />	<br />
Alla stregua delle conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale, il ricorso originario risulta fondato non solo per il vizio di difetto si istruttoria rilevato dal giudice di primo grado, ma anche per quello più sostanziale di incostituzionalità sollevato con il terzo motivo di gravame.<br />
6. A conclusioni negative deve pervenirsi anche in merito all’appello incidentale autonomo proposto dall’originaria ricorrente prof. Spampanato avverso il capo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
Secondo l’orientamento pacifico di questo Consiglio di Stato, la compensazione delle spese processuali per giusti motivi ha carattere ampiamente discrezionale e postula una complessa valutazione della materia controversa, del suo esito, del comportamento delle parti e di ogni altro elemento, né occorre al riguardo una particolare motivazione.<br />
7. In conclusione, vanno respinti sia l’appello principale dell’amministrazione scolastica sia l’appello incidentale autonomo proposto dall’originaria ricorrente avverso il capo della sentenza che ha compensato tra le parti le spese di giudizio.<br />
Le spese di questo grado possono essere compensate in considerazione della novità della questione controversa e dei dubbi di legittimità costituzionale della normativa.<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale dell’amministrazione nonchè quello incidentale autonomo proposto dall’originaria ricorrente.<br />
Spese del grado compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma in data 2 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Mario Egidio 		Schinaia	Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Paolo 			Salvatore	Presidente di Sezione<br />	<br />
Raffaele 		Iannotta 	Presidente di Sezione<br />	<br />
Giovanni 		Ruoppolo 	Presidente di Sezione<br />	<br />
Pier Giorgio		Trovato	Consigliere del C.G.A.R.S.<br />	<br />
Raffaele 		Carboni	Consigliere<br />	<br />
Costantino 		Salvatore	Consigliere est.<br />	<br />
Luigi 			Maruotti	Consigliere<br />	<br />
Carmine 		Volpe		Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi 		Lodi		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe 		Romeo 	Consigliere<br />	<br />
Paolo 			Buonvino 	Consigliere<br />	<br />
Cesare 		Lamberti 	Consigliere<br />	<br />
Aldo 			Fera 		Consigliere<br />	<br />
Antonio		Corsaro	Consigliere del C.G.A.R.S.																																																																																										</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il 24/05/2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-318/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.318</a></p>
<p>Va sospesa la delibera di Giunta regionale calabra recante Provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica, art. 1 comma 181 della legge 311/2004, se vi e’ difetto di istruttoria, mentre il provvedimento, per la parte avversata, presuppone un giudizio di equivalenza tra farmaci contenenti principi attivi diversi. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-318/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-318/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera di Giunta regionale calabra recante Provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica, art. 1 comma 181 della legge 311/2004, se vi e’ difetto di istruttoria, mentre il provvedimento, per la parte avversata,  presuppone un giudizio di equivalenza tra farmaci contenenti  principi attivi diversi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO </b></p>
<p align=center><b>1 SEZIONE T.A.R.  CALABRIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 318/2007<br />Registro Generale: 417/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br /> ANNA MARIA VERLENGIA Ref.<br />GIOVANNI RUIU Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 417/2007  proposto da:<br />
<b>JANSSEN CILAG S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:ROMEI ANTONIO &#8211; VERBARO DEMETRIODE LUCA UGO -con domicilio eletto in CATANZAROVIA VITTORIO VENETO N. 48pressoVERBARO DEMETRIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CALABRIA </b>rappresentato e difeso da:FALDUTO PAOLO &#8211; CALOGERO MARIANOcon domicilio eletto in CATANZAROC/O AVVOC.REG.LE VIALE DE FILIPPISpressoCALOGERO MARIANO<br />
<b>DIPARTIMENTO REGIONALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE </b><br />
e nei confronti di<br /><b>DOC GENERICI SRL </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
della deliberazione di G.R. n. 93 del 16.2.2007 recante “Provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica, art. 1 comma 181 della legge 311/2004. Integrazione DGR del 28 dicembre 2006 n. 926”; della nota del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria n.4709 del 4 aprile 2007 e n. 7862 del 26.02.2007 nonché della delibera di Giunta Regione Calabria del 28.12.2006 n. 928 e di ogni altro atto connesso, propedeutico, presupposto e/o consequenziale;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE CALABRIA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI RUIU  e uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris con particolare riguardo, tra gli altri vizi, al dedotto difetto di istruttoria, laddove il provvedimento, per la parte avversata,  presuppone un giudizio di equivalenza tra farmaci contenenti  principi attivi diversi;<br />
Considerato, altresì, che dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento possa  derivare un danno grave ed irreparabile;<br />
Ritenuto che, pertanto, sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Spese al definitivo (Ric. n. 417/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Catanzaro, lì  24 maggio 2007</p>
<p>l’Estensore<br />  F.to  Dott. Giovanni Ruiu<br />
Il Presidente<br />
dott.  Cesare Mastrocola</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Carmela Quaranta</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.7</a></p>
<p>Pres. f.f. Salvatore, Est. Maruotti Comune di Roma (Avv. M. Martis) c/ F.B. (n.c.) , s.r.l. San Feliciano (Avv.ti B. Biscotto, L. Scognamiglio) sui criteri che devono presiedere alla reiterazione di vincoli preordinati a futuri espropri [in relazione alla diversa tipologia di essi] e sulla rilevanza della previsione di un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f.   Salvatore, Est. Maruotti<br /> Comune di Roma (Avv. M. Martis) c/ F.B. (n.c.) , s.r.l. San Feliciano (Avv.ti B. Biscotto, L. Scognamiglio)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri che devono presiedere alla reiterazione di vincoli preordinati a futuri espropri [in relazione alla diversa tipologia di essi] e sulla rilevanza della previsione di un indennizzo ai fini della legittimità del provvedimento reiterativo del vincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e Urbanistica – Reiterazione di vincolo preordinato a futuro esproprio – Motivazione – Necessità &#8211; Contenuto – Tipologia del vincolo &#8211; Fattispecie 																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Reiterazione di vincolo preordinato a futuro esproprio – Mancata previsione di un indennizzo nel provvedimento reiterativo – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di reiterazione dei vincoli decaduti preordinati all’esproprio, alla stregua dei principi oggi esplicitati dal d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ma già desumibili dal precedente complesso quadro normativo, l’autorità urbanistica è tenuta a compiere un’idonea istruttoria ed a fornire un’adeguata motivazione, onde escludere il contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti ed evidenziare l’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare (1). In particolare, quanto ai criteri di valutazione dell’adeguatezza della motivazione, a fronte di una reiterazione “in blocco” dei vincoli insistenti su di una pluralità di aree, mentre la sussistenza di un attuale e specifico interesse pubblico si evince dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard, l’assenza di un intento vessatorio può dedursi dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti. Diversamente, la circostanza che la reiterazione de qua  riguardi sola una parte delle aree già incise da vincoli decaduti, avendo la p.a. individuato altre aree per soddisfare gli standard, integra di per sé un anomalo esercizio della funzione pubblica, in assenza di un’adeguata istruttoria o motivazione che dia conto delle relative ragioni di interesse pubblico. In ultimo, solo ove il vincolo sia decaduto una sola volta, può configurarsi quale adeguata motivazione della reiterazione il richiamo alle valutazioni originarie.<br />
2. La mancata previsione di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione di vincolo preordinato a futuro esproprio -introdotto nell’ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale 179/99 ed ora esplicitato dall’art. 39, co. 1, d.p.r. 327/2001- non è causa di illegittimità del provvedimento reiterativo del vincolo poiché dai principi sul raccordo tra la pianificazione urbanistica e le previsioni del bilancio emerge che l’amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’an ed al quantum (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato-Sez. IV, dec. n. 159/1994; Contra, prevalente giurisprudenza a partire dal Consiglio di Stato-Ad. Plen., 22 settembre 1999, n. 24.<br />
(2) Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 7863/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Adunanza Plenaria)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>DECISIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso in appello n.r. Ad. Plen. 26 del 2006 (n.r. Sez. IV 609 del 1998), proposto dal</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Martis e elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici della Avvocatura del Comune di Roma;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; la signora <b>Felice Bruziches</b>, non costituitasi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>&#8211; la <b>s.r.l. San Feliciano</b> (quale avente causa ex art. 111 c.p.c. della signora Felice Bruziches), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio,  presso il cui stu</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 4 dicembre 1996, n. 2237, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 417 del 1991;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio della s.r.l. San Feliciano, di data 8 febbraio 2000, come integrata con una memoria di data 26 maggio 2006;<br />
Vista la memoria depositata dal Comune di Roma in data 1° giugno 2006;<br />
Vista l’ordinanza n. 6633 del 10 novembre 2006, con cui la Sezione Quarta ha rimesso la decisione della causa all’esame della Adunanza Plenaria;<br />
Vista la memoria depositata dalla s.r.l. San Feliciano in data 22 marzo 2007;<br />
Vista la memoria depositata dal Comune di Roma in data 27 marzo 2007;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 2 aprile 2007;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Mauro Martis per il Comune di Roma e l’avvocato Bruno Biscotto per la s.r.l. San Feliciano;<br />	<br />
	Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Premesso in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
	1. Con la delibera n. 3622 del 4 giugno 1990, la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al piano regolatore ed ha reiterato alcuni vincoli preordinati all’esproprio, al fine di reperire aree ‘per servizi e verde pubblico’ (a seguito della decadenza dei precedenti vincoli previsti dal piano regolatore approvato dalla giunta della Regione Lazio in data 6 marzo 1979, per il decorso del termine di cinque anni, previsto dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968).<br />	<br />
Col ricorso di primo grado n. 417 del 1991 (proposto al TAR per il Lazio), la signora Felice Bruziches – proprietaria un alcune particelle di terreno, rientranti tra tali aree – ha impugnato la delibera n. 3622 del 1990 e ne ha chiesto l’annullamento. <br />
Il TAR, con la sentenza n. 2237 del 1996, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, ravvisando profili di eccesso di potere per inadeguata istruttoria ed insufficiente motivazione, nonché per la mancata previsione di piano finanziario per attuare il vincolo.<br />
Il TAR ha invece respinto il motivo di incompetenza della giunta comunale per violazione dell’art. 140 del testo unico n. 148 del 1915 (poiché il consiglio comunale ha ratificato l’atto della giunta, con una delibera non impugnata) e non ha esaminato la censura di pag. 6, secondo cui la giunta avrebbe dovuto prevedere la corresponsione di un indennizzo.<br />
2. Col gravame in esame, il Comune di Roma ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia integralmente respinto.<br />
Nel corso del giudizio, si è costituita la s.r.l. San Feliciano (acquirente dei terreni già di proprietà della signora Bruziches), la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile, ovvero sia respinto perché infondato.<br />
Il Comune di Roma e la s.r.l. San Feliciano hanno depositato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse (anche in relazione alle modifiche legislative e alle pronunce giurisprudenziali che hanno caratterizzato l’istituto del vincolo preordinato all’esproprio) ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
3. Con l’ordinanza n. 6633 del 2006, la Quarta Sezione di questo Consiglio:<br />
&#8211; ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello, non ravvisando la sopravvenuta carenza di interesse del Comune;<br />
&#8211; ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria le ulteriori questioni controverse, rilevando che – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999 e della decisione della medesima Adunanza Plenaria n. 24 del 1999 – la giurisprudenza non<br />
Prima della trattazione della causa in sede di Adunanza Plenaria, il Comune di Roma e la società hanno depositato scritti difensivi, con cui hanno ulteriormente trattato le questioni controverse.<br />
Inoltre, la medesima società ha chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile (per sopravvenuto difetto di interesse o per cessazione della materia del contendere), ‘a seguito dell’intervenuta modifica dell’assetto urbanistico della città’, disposta dalla delibera del consiglio comunale n. 33 del 20 marzo 2003 (con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale, secondo il quale le aree in questione rientrano nel ‘tessuto di espansione novecentesca T1’).<br />
4. All’udienza del 2 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. A seguito della decadenza &#8211; per decorso del quinquennio &#8211; dei vincoli preordinati all’esproprio (previsti dal piano regolatore di Roma, approvato in data 6 marzo 1979 dalla giunta della Regione Lazio), con la  delibera n. 3622 del 4 giugno 1990 la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al piano regolatore ed ha reiterato i vincoli preordinati all’esproprio, tra cui quelli incidenti sui terreni di proprietà dell’appellata, destinati a servizi e a verde pubblico (‘zona N’).<br />
Con la sentenza n. 2237 del 1998, il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso di primo grado della appellata ed ha annullato la delibera n. 3622 del 1990 nei limiti del suo interesse, ravvisando profili di eccesso di potere per inadeguata istruttoria ed insufficiente motivazione, nonché per la mancata previsione dei mezzi finanziari per attuare il vincolo.<br />
Col gravame in esame, il Comune di Roma ha impugnato la sentenza del TAR, ha censurato le sue diverse <i>rationes  decidendi</i> (richiamando i precedenti giurisprudenziali favorevoli alle proprie deduzioni) ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.<br />
Nel corso del giudizio, si è costituita la s.r.l. San Feliciano (acquirente dei terreni in questione e succeduta nel giudizio ex art. 111 c.p.c.), la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile, ovvero sia respinto perché infondato.<br />
Con l’ordinanza n. 6633 del 2006, la Quarta Sezione ha ritenuto che “non possa ravvisarsi” l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ed ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria le ulteriori questioni controverse:<br />
&#8211; sulla sufficienza della istruttoria e della motivazione che l’Autorità urbanistica deve porre a base dei provvedimenti con cui può esservi la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio<br />
&#8211; sull’esigenza o meno di prevedere – nei medesimi atti – un indennizzo e i mezzi finanziari per attuare il vincolo.</p>
<p>2. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità dell’appello (per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere), riproposta dalla società perché le aree in questione sono state comprese nel ‘tessuto di espansione novecentesca T1’, con la delibera del consiglio comunale n. 33 del 20 marzo 2003, che ha disposto una ulteriore adozione del piano regolatore.</p>
<p>3. Ritiene l’Adunanza Plenaria che l’eccezione sia inammissibile, nella parte in cui ha ancora una volta dedotto che sarebbe improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Infatti, l’ordinanza di rimessione si è limitata a rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria le questioni attinenti alla fondatezza del gravame e delle censure sollevate in primo grado, dopo aver espressamente respinto la corrispondente eccezione di improcedibilità, formulata in quella fase del giudizio.<br />
Sotto tale profilo, nella medesima ordinanza è rinvenibile una statuizione di decisione parziale, ancorché non ripetuta nel suo dispositivo (ciò che non incide sulla immutabilità della decisione: Ad. Plen., n. 2 del 2007, § 1), sicché sulla questione si è formato il giudicato.<br />
Va invece respinta, perché infondata, l’eccezione volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.<br />
Infatti, la delibera del consiglio comunale n. 33 del 2003 non ha rimosso con effetti <i>ex tunc</i> gli effetti dell’atto impugnato in primo grado, perché emessa nell’esercizio dei consueti poteri di pianificazione, con effetti <i>ex nunc</i> sulle posizioni degli interessati.<br />
Del resto, la società non ha dichiarato che è venuto meno il suo interesse ad avvalersi degli effetti della sentenza di primo grado, favorevole alla sua dante causa, e neppure ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno, proponibile – in linea di principio – ove si formasse il giudicato di annullamento dell’atto impugnato in primo grado.</p>
<p>4. Nel passare all’esame delle questioni controverse tra le parti, osserva preliminarmente l’Adunanza Plenaria che – dopo la proposizione del ricorso di primo grado – vi sono state significative novità giurisprudenziali e normative, dovute anche al complesso contenzioso che ha riguardato la legittimità della delibera impugnata in primo grado.<br />
Tale delibera è stata a suo tempo impugnata da una pluralità di proprietari con distinti ricorsi (ciascuno nei limiti del proprio interesse), i cui terreni sono stati sottoposti a un reiterato vincolo preordinato all’esproprio.<br />
Come è stato anche evidenziato nell’ordinanza di rimessione, nei giudizi di appello:<br />
&#8211; le controversie si sono dapprima concluse con la reiezione delle censure analoghe a quelle dedotte nel primo grado del presente giudizio;<br />
&#8211; sono state poi sollevate alcune questioni di costituzionalità (con l’ordinanza di questa Adunanza Plenaria n. 20 del 1996), che hanno condotto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999;<br />
&#8211; in considerazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con questa sentenza, si è ribadito che – in sede di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio &#8211; non occorre una motivazione specifica sulle relative ragioni, quando si tratti d<br />
&#8211; in alcuni casi (puntualmente indicati nella ordinanza di rimessione), la Sezione Quarta ha assunto una posizione parzialmente divergente ed ha affermato la necessità di una motivazione sul ‘preminente interesse pubblico attuale, comparato con l’interess<br />
<br />
5. Ancora preliminarmente, osserva l’Adunanza Plenaria che il quadro normativo ora si caratterizza per una espressa ed unitaria disciplina del procedimento volto alla espropriazione per pubblica utilità, al cui interno si inserisce la fase della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (ovvero quella della sua reiterazione, a seguito della sua scadenza).<br />
Con il testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001 (come successivamente modificato), il <i>conditor iuris</i>:<br />
&#8211; sul piano procedimentale e sostanziale,  ha abrogato (con l’art. 58, comma 1, n. 96) l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, da cui la giurisprudenza traeva la regola della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio per il decorso del termine di cin<br />
&#8211; per quanto riguarda l’indennità, con l’art. 39 ha fissato alcune regole riguardanti l’<i>an</i> e il <i>quantum</i>, nonché il procedimento avente ad un tempo natura di presupposto processuale per la proponibilità della domanda e la funzione di determin<br />
Di tale normativa non può ovviamente tenersi formalmente conto, con riferimento alla fattispecie in esame, giacché essa è entrata in vigore dopo la data di emanazione del provvedimento impugnato in primo grado.<br />
Tuttavia, ai principi desumibili dal medesimo testo unico n. 327 del 2001 va riconosciuto un valore ricognitivo di quelli fondanti il quadro normativo vigente alla data della delibera n. 3622 del 1990.<br />
Infatti, come ha diffusamente esposto l’Adunanza Generale di questo Consiglio (che ha recepito la relazione illustrativa, sottoposta al suo esame, delle disposizioni poi approvate col d.P.R. n. 327 del 2001), il testo unico si è ispirato ad un tempo al criterio della <i>tabula rasa</i> (disciplinando un unico modello procedimentale, per la <i>reductio ad unum</i> del sistema) e a quello – indispensabile per ravvisare il rispetto della delega legislativa &#8211; della esplicitazione dei principi desumibili dal precedente complesso quadro normativo (caratterizzato dalla coesistenza di <i>regulae iuris</i> derivanti da leggi, regolamenti e da sentenze interpretative o di incostituzionalità della Corte Costituzionale).<br />
Ciò comporta che, per l’esame dei quesiti formulati dall’ordinanza di rimessione, ben può essere valutata la coerenza delle relative soluzioni con i principi ora esplicitamente accolti nell’ordinamento, peraltro già enucleabili dal precedente tessuto normativo.</p>
<p>6. Nel passare all’esame delle censure dell’appello, va innanzitutto rilevato che la sentenza gravata ha annullato <i>in parte qua</i> la delibera n. 3622 del 1990 per distinti profili di eccesso di potere, poiché sarebbero mancate una adeguata istruttoria ed una sufficiente motivazione, in quanto la reiterazione del vincolo non sarebbe stata preceduta da ‘accertamenti puntuali e circostanziati’ sullo stato dei luoghi e sarebbe stata basata ‘unicamente su valutazioni di carattere generale’, senza una specifica ‘individuazione del soddisfacimento dell’interesse pubblico’.<br />
Avverso tali statuizioni, l’appellante Comune di Roma ha richiamato i principi affermati da precedenti decisioni di questo Consiglio sulla legittimità della medesima delibera n. 3622 del 1990 ed ha  dedotto che la delibera si è basata:<br />
a) su una motivazione immune dai dedotti profili di eccesso di potere, poiché essa ha indicato il perdurare dell’interesse pubblico già posto a base dell’originario vincolo preordinato all’esproprio e nel frattempo decaduto, in assenza della necessità di prendere in considerazione la singola posizione della originaria ricorrente;<br />
b) su una idonea istruttoria, poiché la giunta ha indicato le vicende che hanno preceduto la reiterazione, evidenziando l’insufficienza degli standard prescritti per le aree destinate a servizi pubblici e a verde pubblico, neppure integralmente soddisfatti con quelli reiterati con la medesima delibera.</p>
<p>7. Ritiene l’Adunanza Plenaria che tali censure siano fondate e vadano accolte, perché la gravata sentenza – pur avendo correttamente affermato la necessità di una adeguata motivazione degli atti di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio – ha ravvisato profili di eccesso di potere che in realtà non sembrano sussistenti.<br />
7.1. Già con la decisione della Sez. IV n. 159 del 1994 (resa in un giudizio avente per oggetto la stessa delibera n. 3622 del 1990), tale principio della necessità della motivazione (poi espressamente disposto dall’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001) è stato affermato dalla giurisprudenza quale temperamento dell’altro principio (di cui non va esaminata l’attualità in questa sede) per il quale un atto di pianificazione generale – tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione &#8211; non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base.<br />
In base a tale temperamento, poiché l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 aveva previsto la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio per il decorso del quinquennio in assenza della dichiarazione della pubblica utilità, si è  ammesso che l’esercizio del potere di reiterazione del vincolo possa essere esercitato solo sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, occorrendo l’effettiva cura di un pubblico interesse.<br />
Infatti, “l&#8217;Amministrazione deve indicare la ragione che la induce a scegliere nuovamente proprio l’area sulla quale la precedente scelta si era appuntata: la reiterazione del vincolo espropriativo, <i>sic et simpliciter</i>, non è dunque consentita, dovendo l’Amministrazione evidenziare l’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare, in quanto si va ad incidere sulla sfera giuridica di un proprietario che già per un quinquennio è stato titolare di un bene suscettibile di dichiarazione di pubblica utilità e successivamente di esproprio” (Sez. IV, dec. n. 159 del 1994, cit., § 11).<br />
7.2. Quanto alla adeguatezza della motivazione, l’Adunanza Plenaria ritiene che essa vada valutata tenendo conto, tra le altre, delle seguenti circostanze:<br />
a) se la reiterazione riguardi o meno una pluralità di aree, nell’ambito della adozione di una variante generale o comunque riguardante una consistente parte del territorio comunale;<br />
b) se la reiterazione riguardi soltanto una parte delle aree già incise dai vincoli decaduti, mentre per l’altra parte non è disposta la reiterazione, perché ulteriori terreni sono individuati per il rispetto degli standard;<br />
c) se la reiterazione sia stata disposta per la prima volta sull’area in questione.<br />
Tali circostanze rilevano nel loro complesso, perché gli atti inoppugnabili che impongono i vincoli preordinati all’esproprio incidono sui valori di mercato delle aree prese in considerazione.<br />
Quanto al profilo sub a), vanno distinti i casi in cui la reiterazione del vincolo riguardi un’area ben specificata (per realizzare una singola opera pubblica o per soddisfare i prescritti standard sui servizi pubblici o sul verde pubblico), da quelli in cui la reiterazione riguardi una pluralità di aree per una consistente parte del territorio comunale, a seguito della decadenza di uno strumento urbanistico generale che abbia disposto una molteplicità di vincoli preordinati all’esproprio (necessari per l’adeguamento degli standard, a seguito della realizzazione di ulteriori manufatti).<br />
Infatti, quando sono reiterati ‘in blocco’ i vincoli decaduti già riguardanti una pluralità di aree, la sussistenza di un attuale specifico interesse pubblico risulta dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard (indispensabili per la vivibilità degli abitati), mentre l’assenza di un intento vessatorio si evince dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti.<br />
Quanto al profilo sub b), va rimarcato come una anomalia della funzione pubblica possa essere ravvisata quando, dopo la decadenza ‘in blocco’ dei vincoli complessivamente previsti dallo strumento urbanistico generale, l’Autorità ne reiteri solo alcuni, individuando altre aree per soddisfare gli standard, in assenza di una adeguata istruttoria o motivazione.<br />
Tali scelte, infatti, devono fondarsi su una motivazione da cui emergano le relative ragioni di interesse pubblico, poiché avvantaggiano chi non è più coinvolto nelle determinazioni di reperimento degli standard, a scapito di chi lo diventa, pur non essendo stato destinatario di un precedente vincolo preordinato all’esproprio<br />
Quanto al profilo sub c), si deve tenere conto del fatto se il vincolo sia decaduto una o più volte.<br />
In linea di principio, può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni, quando vi è una prima reiterazione, ma &#8211; quando il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto – l’Autorità urbanistica deve procedere con una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni – riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa, specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali &#8211; che inducano ad escludere profili di eccesso di potere e ad ammettere l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico.<br />
7.3. I sopra indicati profili sono particolarmente rilevanti nel presente giudizio, perché la contestata delibera n. 3622 del 1990 ha riguardato una consistente parte del territorio del Comune di Roma, ha reiterato ‘in blocco’ i vincoli preordinati all’esproprio (imposti con il piano approvato dalla giunta regionale in data 6 marzo 1979) ed ha disposto la reiterazione per la prima volta, senza comportare alcuna discriminazione (neppure ipotizzata nel ricorso di primo grado).<br />
Dalla sua motivazione e dalla relazione da essa richiamata, si evincono con chiarezza e precisione gli accertamenti effettuati e le finalità di interesse pubblico che la delibera ha inteso perseguire:<br />
&#8211; la relazione ha evidenziato che il piano regolatore approvato nel 1979 era stato per lo più eseguito per la sola parte che consentiva l&#8217;edificazione privata, ma non anche per la parte che prevedeva le infrastrutture, i servizi, le opere pubbliche, i par<br />
&#8211; la delibera ha rilevato che, per questa ragione, risultava l’esigenza di soddisfare gli standard con aree aventi una complessiva superficie addirittura superiore a quella complessivamente determinata nel piano approvato nel 1979 (così evidenziando l’esi<br />
&#8211; la relazione e la delibera hanno ribadito l&#8217;attualità degli interessi pubblici coinvolti, operando un chiaro richiamo alle valutazioni poste a base dello strumento urbanistico approvato nel 1979 (e fatte proprie dalla giunta comunale), sicché neppure er<br />
&#8211; la stessa delibera ha sottolineato che ‘necessariamente’ le aree sottoposte alla reiterazione dei vincoli dovessero essere quelle già individuate dal medesimo piano approvato nel 1979.<br />
Quest’ultima circostanza, specificamente posta a base del Comune a fondamento delle proprie determinazioni, di per sé non è stata smentita nel corso del giudizio, risultando pacifico che vi sia la corrispondenza tra l’area di proprietà dell’appellata, presa in considerazione nella delibera n. 3622 del 1990, e quella già oggetto del vincolo previsto nel piano regolatore del 1979 (così come non è in discussione tale corrispondenza per le aree degli altri proprietari cui si è rivolta la delibera n. 3622 del 1990).<br />
7.4. L’adeguatezza della istruttoria e della motivazione – anche nella parte in cui la delibera ha rimarcato la scelta delle medesime aree già in precedenza vincolate – risulta altresì da considerazioni attinenti alle complesse vicende che hanno caratterizzato la stessa venuta ad esistenza della nozione di vincolo preordinato all’esproprio, nonché le problematiche connesse alla sua decadenza.<br />
Circa la nozione di vincolo preordinato all’esproprio, già la sopra richiamata relazione illustrativa dell’Adunanza Generale, di data 29 marzo 2001, ha evidenziato come essa abbia acquistato rilevanza giuridica con la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968 e con l’attuativo art. 2 della legge n. 1187 del 1968.<br />
Circa le connesse problematiche, vanno richiamate le notevoli incertezze interpretative derivate dalle proroghe legislative del termine di cinque anni fissato dallo stesso art. 2, proroghe che fecero sorgere dispute (superate solo con le decisioni n. 7 e n. 10 del 1984 di questa Adunanza Plenaria) sulla sua natura di norma a regime e sulla disciplina urbanistica applicabile a seguito della decadenza.<br />
Sulla base del quadro normativo desumibile dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968, dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e dai principi affermati da questa Adunanza Plenaria, non può non tenersi conto del fatto che il piano regolatore approvato nel 1979 – divenuto inoppugnabile &#8211; aveva contribuito a determinare i valori di mercato anche dei terreni sottoposti ai vincoli preordinati all’esproprio, poi decaduti.<br />
Risulta del tutto logica, dunque, la considerazione posta a base della delibera n. 3622 del 1990, secondo cui &#8211; in assenza della individuazione di ulteriori aree da sottoporre al vincolo e per la soddisfazione (sia pure parziale) degli standard &#8211; ‘necessariamente’ la scelta doveva ricadere ‘sugli stessi siti’ (così limitando l’impatto i suoi effetti sui valori di mercato).<br />
La delibera si è così pure uniformata ad una regola di buona amministrazione, in quanto volta a minimizzare l’impatto sul mercato delle scelte di pianificazione.<br />
Le considerazioni che precedono sono del resto conformi ai principi desumibili dal testo unico n. 327 del 2001.<br />
Esso &#8211; ispirato anche al principio della valorizzazione della partecipazione degli interessati – all’art. 11 ha previsto che la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, finalizzato ad uno specifico intervento, debba essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, con connesso onere di una motivazione specifica, perché si va ad incidere su una posizione determinata.<br />
Quando invece si tratti di una qualsiasi altra reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, anche se disposti ‘in blocco’ o per una consistente parte del territorio comunale, pur se non è richiesto l’avviso di avvio del procedimento (per il richiamo operato dall’art. 9, comma 6, alle disposizioni sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici), rilevano i principi previsti dall’art. 9, comma 4, che attribuisce rilievo decisivo alle ‘<i>esigenze di soddisfacimento degli standard</i>’ (in connessione all’art. 9 del testo unico sull’edilizia, approvato col d.P.R. n. 380 del 2001).</p>
<p>8. Quanto precede evidenzia che la delibera impugnata in primo grado ha tenuto adeguatamente conto del quadro normativo e dei principi riguardanti l’adeguatezza dell’istruttoria e la congruità della motivazione, desumibili anche dalla sua relazione di accompagnamento e dagli atti da essa richiamati.</p>
<p>9. Si deve pertanto passare all’esame della fondatezza della censura di primo grado, secondo cui la delibera n. 3622 del 1990 doveva contenere una specifica ‘previsione finanziaria’ sulla attuazione del contestato vincolo preordinato all’esproprio.<br />
9.1. La gravata sentenza, nell’accogliere la corrispondente censura di primo grado, si è limitata a richiamare l’ordinanza della Sez. IV di questo Consiglio n. 411 del 1995, che sottopose all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione della sussistenza o meno del potere di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, in assenza della spettanza di un indennizzo.<br />
Ad avviso dell’appellante, in assenza di norme che imponessero la previsione finanziaria, i ragionevoli tempi di esecuzione dell’atto e le esigenze di tutela del proprietario sarebbero salvaguardati dalla disciplina sulla durata di cinque anni del vincolo preordinato all’esproprio.<br />
Nel corso della presente fase del giudizio, le parti hanno diffusamente commentato le vicende successive alla proposizione di tale questione, richiamando l’ordinanza di questa Adunanza Plenaria n. 20 del 1996 (di rimessione della questione alla Corte Costituzionale), la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999 e la decisione di questa Adunanza Plenaria n. 24 del 1999, conclusiva di quel giudizio.<br />
9.2. Ritiene l’Adunanza Plenaria che anche sotto tale profilo vada accolto l’appello del Comune di Roma.<br />
Nel quadro normativo rilevante alla data di emanazione del provvedimento impugnato in primo grado, nessuna disposizione imponeva all’Autorità urbanistica di raccordare le proprie previsioni urbanistiche con quelle di carattere contabile.<br />
Tale raccordo, come sottolineato dalla già citata relazione dell’Adunanza Generale del 29 marzo 2001, al § 6.2., è stato per la  prima volta disposto con l’art. 14 della legge n. 109 del 1994 (e successive modificazioni), attributiva del rilievo al bilancio preventivo dell’Amministrazione, al programma triennale e all’elenco annuale dei lavori, per razionalizzare le spese ed evitare l’episodicità delle scelte (anche in considerazione delle posizioni giuridiche coinvolte negli atti di pianificazione).<br />
Peraltro, il medesimo art. 14 – come si evinceva dai suoi commi 8 e 9 – neppure subordinava il potere di pianificazione alla previa compilazione dell’elenco annuale dei lavori, ma – al contrario – lasciava ferme le prescrizioni sulla emanazione degli ‘strumenti urbanistici vigenti o adottati’, con la regola per cui a questi strumenti doveva risultare la conformità dei progetti di lavori e l’elenco annuale dei lavori, approvato contestualmente al bilancio preventivo.<br />
Ciò comporta l’accoglimento del motivo d’appello, secondo il quale la delibera impugnata in primo grado non doveva essere preceduta dall’approvazione di un ‘piano finanziario’.</p>
<p>10. La fondatezza dell’appello del Comune comporta l’esame della censura contenuta a pag. 6 del ricorso di primo grado (richiamata dalla società succeduta all’appellata a pag. 9 della sua memoria di data 31 maggio 2006, secondo cui la reiterazione del vincolo poteva avere luogo solo ‘a fronte di un indennizzo’.<br />
Al riguardo, la medesima società ha rilevato che tale principio – oltre ad essere desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 575 del 1989 – è stato affermato dalla successiva sentenza della Corte n. 179 del 1999.</p>
<p>11. Ritiene la Sezione che tale censura vada respinta.<br />
Il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio &#8211; introdotto nell’ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999 e rilevante sul piano sostanziale per l’appellata per i suoi effetti <i>ex tunc </i>&#8211; non rileva per la verifica della legittimità del provvedimento di primo grado, che ha disposto la reiterazione.<br />
Infatti, dai principi sul raccordo tra la pianificazione urbanistica e le previsioni del bilancio emerge che in sede di adozione di una variante allo strumento urbanistico – volta all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio &#8211; l’amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’<i>an</i> e al <i>quantum</i>, sia perché potrebbe non seguire l’approvazione regionale, sia perché la quantificazione richiede complessi accertamenti su elementi di fatto che solo il proprietario può rappresentare al termine del procedimento di pianificazione (Sez. IV, dec. n. 7863 del 2006).<br />
I profili attinenti al pagamento dell’indennizzo non attengono, dunque, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale (che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione), devolute alla cognizione della giurisdizione civile.<br />
Tale principio è stato ora esplicitato dall’art. 39, comma 1, del testo unico sugli espropri, approvato col d.P.R. n. 327 del 2001, il quale ha previsto che &#8211; a seguito della reiterazione – il proprietario possa attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale egli ha l’onere di provare “<i>l’entità del danno effettivamente prodotto</i>”, quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla corte d’appello.<br />
Nel quadro normativo vigente, dunque, continua a sussistere il principio per il quale gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all’esproprio, non devono prevedere la spettanza di un indennizzo, fermo restando il diritto del proprietario di ottenere – in presenza dei relativi presupposti – l’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.</p>
<p>12. Per le ragioni che precedono, l’appello del Comune di Roma va accolto, mentre va respinta la censura assorbita in primo grado e riproposta dall’avente causa dell’appellata.<br />
Pertanto, in riforma della sentenza gravata n. 2237 del 1996, va respinto il ricorso di primo grado n. 417 del 1991.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>P.Q.M.</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie l’appello n.r. Ad. Plen. 26 del 2006 (n.r. Sez. IV. 609 del 1998), proposto dal Comune di Roma, e – in riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. 2237 del 1996 – respinge il ricorso di primo grado n. 417 del 1991. <br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 aprile 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Paolo		Salvatore	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Raffaele	Iannotta	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giovanni	Ruoppolo	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Raffaele 	Carboni	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Costantino	Salvatore	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luigi		Maruotti	#NOME?	 Consigliere<br />	<br />
Carmine	Volpe		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi	Lodi		&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Giuseppe 	Romeo		&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Paolo 		Buonvino	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Cesare 	Lamberti	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aldo		Fera		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Antonino	Anastasi	&#8211;	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2007-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-309/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-309/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.309</a></p>
<p>Non vanno sospese l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di vigilanza armata presso un presidio ospedaliero e l’esclusione dalla relativa gara del ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CALABRIACATANZARO 1 SEZIONE T.A.R. CALABRIA Registro Ordinanze: 309/2007Registro Generale: 369/2007 nelle persone dei Signori: CESARE MASTROCOLA Presidente ANNA MARIA VERLENGIA Ref.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-309/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-309/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.309</a></p>
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<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospese l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di vigilanza armata presso un presidio ospedaliero e l’esclusione dalla relativa gara del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO </b></p>
<p align=center><b>1 SEZIONE T.A.R.  CALABRIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 309/2007<br />Registro Generale:  369/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br /> ANNA MARIA VERLENGIA Ref., relatore<br />
GIOVANNI RUIU Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 369/2007  proposto da:<br />
<b>ISTITUTO DI VIGILANZA HIPPONION </b><br />
rappresentato e difeso da:GARO MARIOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA S.ROCCO 7pressoSERVINO ANTONIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI LAMEZIA TERME </b>rappresentato e difeso da:CAVALIERI SIMONAcon domicilio eletto in CATANZAROVIA F.PLUTINO, 3presso NARDO&#8217; SALVATORE<br />
e nei confronti di<br /><b>SICURTRANSPORT SPA </b> rappresentato e difeso da:GARCEA RAIMONDOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA BURZA, 41presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Lamezia Terme n. 511 del 28.3.2007 di aggiudicazione dell’appalto per il servizio di vigilanza armata persso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme e di esclusione della relativa gara del ricorrente, nonché il verbale della Commissione di gara del 21.2.2007, il capitolato speciale d’appalto e la lettera di invito/disciplinare di gara allegati al bando di gara in data 30.11.2006, il bando predetto nonchè di ogni altro atto connesso, propedeutico, presupposto e/o consequenziale;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI LAMEZIA TERME<br />SICURTRANSPORT SPA<br />
Udito il relatore Ref. ANNA MARIA VERLENGIA  e uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimenti impugnati, ritenuto che, ad una sommaria delibazione, il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
rigetta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Spese al definitivo (Ric. n. 369/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Catanzaro, 24 maggio 2007</p>
<p>l’Estensore<br />
Il   Presidente</p>
<p> F.to  Dott. ssa Anna Maria Verlengia<br />
dott.  Cesare Mastrocola</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Carmela Quaranta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-309/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.5651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-5-2007-n-5651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-5-2007-n-5651/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.5651</a></p>
<p>Pres. de Leo, est. Forlenza Santella (Avv. F. Tamburino) c. Regione Campania (Avv. V. Baroni). sulla debenza di interessi e rivalutazione monetaria nell&#8217;ipotesi in cui un diritto di credito trovi la sua fonte in un provvedimento amministrativo Pubblico impiego – Riconoscimento del diritto di un dipendente pubblico alla percezione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-5-2007-n-5651/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.5651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-5-2007-n-5651/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.5651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, est. Forlenza<br /> Santella (Avv. F. Tamburino) c. Regione Campania (Avv. V. Baroni).</span></p>
<hr />
<p>sulla debenza di interessi e rivalutazione monetaria nell&#8217;ipotesi in cui un diritto di credito trovi la sua fonte in un provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Riconoscimento del diritto di un dipendente pubblico alla percezione di interessi e rivalutazione monetaria su somme liquidate dalla P.A. – Nel caso in cui il pagamento della somma di denaro trovi la sua fonte in un atto amministrativo – Insussistenza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del riconoscimento del diritto di un pubblico dipendente alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Pubblica amministrazione, deve distinguersi tra l’ipotesi in cui il diritto trova fonte direttamente nella legge o comunque in un atto normativo, e cioè qualsivoglia atto ricognitivo l’amministrazione debba compiere ai fini della ricognizione ed adempimento della propria obbligazione – in cui tale diritto deve ritenersi sussistente – e l’ipotesi in cui il diritto trova la sua fonte in un provvedimento amministrativo, coincidendo la data del diritto alla corresponsione delle somme dovute con quella di tale provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva – in cui tale diritto non può essere riconosciuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
sez. III
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori:<br />
dott. Giovanni de Leo, Preseidente,<br />
dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel., <br />
dott. Maria Laura Maddalena, Referendario, </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella causa di cui al ricorso n. 4848/1994 r.g., proposto da<br />
<b>Santella Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Tamburino, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Lucia, 60, presso l’avv. Mario di Lello (m. a m.);</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Baroni, dell’Avvocatura Regionale, tutti domiciliati in Napoli, via Santa Lucia, 81;</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte con decreti del Presidente della Giunta Regionale 2 dicembre 1991 nn. 12512, 12580, 12649 e 12715;</p>
<p>visti il ricorso e gli altri atti di causa;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2006 il Cons. Forlenza;<br />
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 12 aprile 1994, depositato il successivo 26 aprile, il ricorrente, dipendente della Giunta Regionale della Campania con la I qualifica dirigenziale, chiede che, in relazione alle somme riconosciutegli con i decreti indicati in epigrafe, vengano riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a decorrerete dalla data di maturazione del diritto “cioè dalla decorrenza di ciascun inquadramento e fino alla effettiva corresponsione delle somme stesse”.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto respinto.<br />
Come è noto (e come ricorda lo stesso ricorrente nella sua memoria difensiva depositata in data 26 marzo 2006), la giurisprudenza, ai fini del riconoscimento (o meno) del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Pubblica amministrazione, ha distinto, riconoscendo le predette obbligazioni accessorie nel caso in cui il diritto trova fonte direttamente nella legge o comunque in un atto normativo, e ciò qualsivoglia atto ricognitivo l’amministrazione debba compiere ai fini della ricognizione ed adempimento della propria obbligazione. Al contrario, la giurisprudenza esclude interessi e rivalutazione monetaria allorché il diritto trova la sua fonte in un provvedimento amministrativo, coincidendo la data del diritto alla corresponsione delle somme dovute con quella di tale provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva.<br />
Orbene, nel caso di specie, il riconoscimento di somme in favore del ricorrente è conseguenza della adozione di provvedimenti amministrativi che, in applicazione di leggi regionali, hanno proceduto, sulla base delle declaratorie di legge (in recepimento di disposizioni di contratti collettivi), alla individuazione dei singoli soggetti destinatari delle disposizioni stesse, ai quali poter procedere al conferimento della qualifica, e quindi del conseguente trattamento retributivo.<br />
Stante la natura costitutiva di tali atti, le somme sulla base di questi riconosciute non possono considerarsi tardivamente erogate, e quindi non possono essere riconosciuti, in relazione alle stesse, così come richiesto dal ricorrente, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria “dalla decorrenza di ciascun inquadramento”.<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Santella Salvatore (n. 4848/1994 r.g.), lo respinge.<br />
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-5-2007-n-5651/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.5651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.2501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-2501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-2501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-2501/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.2501</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento ministeriale che differisce i termini di conclusione dei corsi per abilitazione all&#8217;insegnamento anche per corsi gia’ terminati o di imminente ultimazione. In conseguenza l’amministrazione deve predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale in tempo utile per l’inclusione degli interessati, a pieno titolo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-2501/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.2501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-2501/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.2501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento ministeriale che differisce i termini di conclusione dei corsi per abilitazione   all&#8217;insegnamento anche per  corsi gia’ terminati o di imminente ultimazione. In conseguenza  l’amministrazione deve predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale in tempo utile per l’inclusione degli interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11029/g">Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5785</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2501/2007<br />
Registro Generale: 3277/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons.<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 3277/2007  proposto da:<br />
<b>AGUZZI SARA ED ALTRI</b>rappresentati e difesi da:MANZI AVV. ANDREA &#8211; FINOCCHIARO AVV. ANTONIO &#8211; PEDACE AVV. STEFANIAcon domicilio eletto in ROMAVIA F. CONFALONIERI, 5presso MANZI AVV. ANDREA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI TORINO </b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA  </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. 2310/06 avente ad oggetto corsi speciali disciplinati D.M. 85/05 e della nota prot. 1943/06;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI TORINO<br />Nominato relatore il Consigliere  Massimo Luciano CALVERI e uditi alla Camera di Consiglio del 24 maggio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che:<br />
a) alla stregua dell’art. 3  del D.M. n. 85/2005 i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell’anno accademico 2005/2006;<br />
b) il comma 7 del medesimo articolo prevede che i corsi si concludano con l’esame finale;<br />
c) i provvedimenti direttoriali  incidono sulla modulazione temporale dei corsi, e comportano un generale differimento della conclusione degli  stessi, con il relativo esame finale;<br />
d) ferma restando la necessità di approfondire nella fase di merito la legittimità di tali provvedimenti direttoriali sotto il profilo della compatibilità con la competenza in merito riservata al Ministro (art. 2, commi 3 e 3-bis del D.L. 97/2004, conv. in L. n. 143/2004), va rilevata, in questa sede, la sussistenza del fumus boni juris in relazione al fatto che il previsto differimento delle prove di esame si estende anche  ai corsi già terminati (o che sono in via di imminente  ultimazione);<br />
e) l’esigenza di assicurare la parità di trattamento tra tutti i corsisti, posta dall’Amministrazione a fondamento di tale estensione, non può infatti essere considerata prevalente rispetto alla necessità di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa, e  di procedere quindi  allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi già terminati o in via di imminente ultimazione;<br />
f)   la mancata prevalenza del criterio di parità di trattamento &#8211; nei termini cui fa riferimento l’Amministrazione &#8211; discende:<br />
&#8211; dalla considerazione che non ci si trova in presenza di una procedura concorsuale strettamente intesa;<br />
&#8211; dal  fatto che gli interessati sono destinati a confluire in una graduatoria alimentata da diversi canali di provenienza, con afflussi anche temporalmente diversificati, e comunque rispecchianti situazioni non omogenee;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie l’istanza cautelare, con l’effetto che l’amministrazione è tenuta a predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale, in relazione ai corsi già terminati o che comunque saranno ultimati entro la fine di maggio 2007, in tempo utile per l’inclusione degli interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico.</p>
<p> La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  24 maggio 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Massimo Luciano Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-24-5-2007-n-2501/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2007 n.2501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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