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	<title>24/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-621/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.621</a></p>
<p>nelle ipotesi previste dal comma 2 dell&#8217;art. 10 DPR 12 aprile 1996 l&#8217;inutile decorso del termine per la valutazione di impatto ambientale determina l&#8217;esclusione della procedura Ambiente – V.I.A. – termine ex art. 10, comma 2 DPR 12 aprile 1996 &#8211; Inutile decorso &#8211; esclusione dalla procedura In tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-621/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-621/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>nelle ipotesi previste dal comma 2 dell&#8217;art. 10 DPR 12 aprile 1996 l&#8217;inutile decorso del termine per la valutazione di impatto ambientale determina l&#8217;esclusione della procedura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – V.I.A. – termine ex art. 10, comma 2 DPR 12 aprile 1996 &#8211; Inutile decorso &#8211; esclusione dalla procedura</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di Valutazione di Impatto Ambientale il comma secondo dell&#8217;articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996  ha voluto introdurre un procedimento agile, che lascia comunque un congruo tempo all’amministrazione per provvedere espressamente,  attribuendo al silenzio dell&#8217;amministrazione stessa protrattosi per oltre 60 giorni, il significato dell&#8217;esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nelle ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 10 DPR 12 aprile 1996 l’inutile decorso del termine per la valutazione di impatto ambientale determina l’esclusione della procedura</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 621/2004 <br />
Ric. n. 23/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 23/2004, proposto dalla<br />
<b>Società CAPO D’ORSO MARINA S.r.l.</b>, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Silvio Pinna, presso il cui studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del legale rappresentante in carica, l’Assessorato della Difesa dell&#8217;Ambiente, in persona dell&#8217;Assessore in carica e il Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) presso l&#8217;Assessorato della Difesa dell&#8217;Ambiente, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Tiziana Ledda e Gian Piero Contu dell&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente ed elettivamente domiciliati presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del Direttore del Servizio S.I.V.I.A. n. 2418/VIII del 20 ottobre 2003, con cui si è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto proposto dalla società ricorrente avente ad oggetto la &#8220;realizzazione di un porto turistico nel Comune di Palau&#8221; in ampliamento di quello già esistente; della nota di comunicazione del 29 ottobre 2003; di tutti gli atti presupposti, ivi compreso il verbale dell&#8217;Organo Tecnico Istruttore del 9 aprile 2003, la nota interlocutoria del 5 maggio 2003 e tutti gli atti conseguenti e connessi.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 marzo 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì Silvio Pinna per la società ricorrente e l’avvocato Gian Piero Contu per le amministrazioni regionali;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Col ricorso all’esame del collegio  la società ricorrente chiede in particolare  l&#8217;annullamento del provvedimento in epigrafe, con cui si è stabilito di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto proposto dalla società stessa avente ad oggetto la &#8220;realizzazione di un porto turistico nel Comune di Palau&#8221; in ampliamento di quello già esistente.<br />
A tal fine la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 10, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e dell&#8217;articolo 31 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 1999, nonché la violazione della D.G.R. 29/9 del 4 settembre 2001.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, sostenendo l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso merita di essere accolto.<br />
Fondata ed assorbente risulta infatti la censura di violazione dell&#8217;articolo 10, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e dell&#8217;articolo 31 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale n. 4 del 26 febbraio 1999).<br />
Ritenuta, nel caso di specie, l&#8217;applicabilità del procedimento di verifica disciplinato da tale norma,   deve rilevarsi che, ai sensi del comma secondo dell’art. 10, l&#8217;autorità competente deve pronunciarsi entro i 60 giorni successivi alla richiesta di procedura di verifica e, trascorso il termine suddetto, in ipotesi di silenzio dell&#8217;autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura.<br />
Nel caso in esame, l&#8217;impugnata determinazione del 20 ottobre 2003 è intervenuta ben oltre il predetto termine di 60 giorni, non solo in relazione alla data di presentazione dell&#8217;istanza (14 settembre 2000), ma soprattutto in riferimento alla data di presentazione del progetto del porto, rielaborato nella sua  stesura definitiva (4 marzo 2003).<br />
Ne deriva che deve essere applicata all’ipotesi di cui si controverte la fattispecie del silenzio significativo, secondo cui, in mancanza di determinazioni espresse dell&#8217;autorità competente, &#8220;il progetto si intende escluso dalla procedura&#8221;.<br />
Non possono essere, infatti, condivise le contrarie argomentazioni dell&#8217;amministrazione regionale, espresse nell&#8217;atto di costituzione del 27 gennaio 2004, secondo cui la procedura di verifica in questione sarebbe &#8220;un procedimento obbligatorio e non altrimenti fungibile posto in capo alla Regione&#8221;.<br />
Al contrario la norma in esame (comma secondo dell&#8217;articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996), ragionevole in quanto avente ad oggetto ipotesi di impatto di residua rilevanza,  ha voluto introdurre un procedimento agile, che lascia comunque un congruo tempo all’amministrazione per provvedere espressamente,  attribuendo al silenzio dell&#8217;amministrazione stessa protrattosi per oltre 60 giorni, il significato dell&#8217;esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, senza con ciò incidere sulle competenze regionali.<br />
Considerato, infine, che l’art. 31 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999 non contiene alcuna disposizione che deroghi a quanto stabilito dall&#8217;articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e che tale norma regionale, per quanto non previsto dalla stessa, rimanda espressamente alle disposizioni del citato D.P.R., dimostrando in modo inequivoco che il legislatore regionale ha condiviso la scelta procedimentale dello Stato, non può che rilevarsi la fondatezza delle censure in esame.<br />
Il ricorso deve essere di conseguenza accolto, assorbita ogni ulteriore censura,  con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione regionale resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 			Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 			Consigliere estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi  24/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-621/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-622/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.622</a></p>
<p>Pres. P.Turco, Est. T. Aru Usai (Avv. S. Pinna) c. Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu), Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-622/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-622/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Turco, Est. T. Aru<br /> Usai (Avv. S. Pinna) c. Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu),  Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, (n. c.) Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna,(n.c)</span></p>
<hr />
<p>è sempre obbligatoria la comunicazione dell&#8217;avvio dei procedimenti di annullamento d&#8217;ufficio di concessioni demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo &#8211; autotutela &#8211; avviso di avvio del procedimento- necessità</p>
<p>2. Demanio e patrimonio – concessione &#8211; annullamento d’ufficio &#8211; avviso di avvio del procedimento &#8211; necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ogni qual volta l&#8217;Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessario l&#8217;avviso di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/90, ove non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento di secondo grado.</p>
<p>2. Nel procedimento rivolto all&#8217;annullamento di una concessione demaniale, l&#8217;obbligo di comunicazione non può essere disatteso, da un lato perché il provvedimento di autotutela non è un atto di natura vincolata e, dall&#8217;altro, perché il provvedimento di secondo grado consiste nel ritiro di un atto favorevole, con il conseguente venir meno di un effetto positivo per il destinatario, sul quale il medesimo aveva potuto fare legittimo affidamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è sempre obbligatoria la comunicazione dell’avvio dei procedimenti di annullamento d’ufficio di concessioni demaniali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 622/2004<br />
Ric. n. 400/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 400/2004 proposto dal<br />
sig. <b>Giovanni Usai</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Silvio Pinna ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; La <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente in carica,<br />
&#8211; L’<b>Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona dell’Assessore in carica,<br />
rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu  dell’Ufficio Legale della Regione Sarda ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso il medesimo Ufficio,<br />
&#8211; il <b>Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna</b>, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; il <b>Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna</b>, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota n. 2481 del 5 febbraio 2004, a firma del il Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia, con la quale si è negato al ricorrente il rinnovo delle concessioni demaniali n. 340 del 4 luglio 2000 e n. 125 del 9 agos<br />
&#8211; dell’atto di rettifica n. 20 del 26 giugno 2002, di annullamento della concessione demaniale n. 125 del 9 agosto 2001 e di rettifica d’ufficio della concessione demaniale n. 340 del 4 luglio 2000;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati (compresa la menzionata scheda tecnica del 2 luglio 2001).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />
Uditi all’udienza camerale del 28 aprile 2004 l’avv. Silvio Pinna per il ricorrente e l’avv. Gian Piero Contu per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 1° aprile 2004 e depositato il successivo giorno 15, il ricorrente, imprenditore nel settore dei servizi di balneazione, espone quanto segue.<br />
In data 4 luglio 2000, in rinnovo ed accorpamento di due precedenti titoli (concessioni n. 239 del 17 giugno 1999 e n. 382 del 5 agosto 1999), gli veniva rilasciata la concessione demaniale n. 340 avente ad oggetto (art. 1) l’occupazione dell’area marittima situata nel Comune di Olbia, località Golfo di Marinella, della superficie di mq. 300 allo scopo di destinarla a posa ombrelloni e lettini da noleggiare.<br />
Con istanza del 10 novembre 1999, peraltro, aveva già chiesto l’ampliamento dell’area oggetto delle concessioni nn. 239/99 e 382/99 al fine di destinare un tratto di arenile a posa per manufatti per vendita di alimenti pre-confezionati, cisterne, servizi igienici e docce.<br />
Tale ampliamento veniva assentito con concessione n. 125 del 9 agosto 2001.<br />
In relazione ai menzionati titoli concessori il ricorrente provvedeva a munirsi delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei chioschi e dei prefabbricati, ottenendo anche le necessarie autorizzazioni comunali, e negli anni 2002 e 2003 svolgeva la sua attività provvedendo altresì al puntuale pagamento delle somme richieste a titolo di canone della concessione.<br />
In vista della scadenza delle concessioni demaniali n. 340/2000 e n. 125/2001 fissata al 31 dicembre 2003, presentava istanza di rinnovo e unificazione in unico atto delle due concessioni.<br />
Nel provvedimento di riscontro rilasciato dall’Amministrazione (nota n. 2481 del 5 febbraio 2004), tuttavia, si faceva riferimento alla delibera n. 20 del 27 giugno 2002, prima sconosciuta al sig. Usai, di annullamento della concessione n. 125 del 9 agosto 2001 e di rettifica di quella n. 340 del 4 luglio 2000, e lo si invitava a modificare l’oggetto della polizza fidejussoria assicurativa costituita in favore della Regione Autonoma della Sardegna.<br />
Restava implicitamente respinta l’istanza di rinnovo, nella loro originaria estensione, delle concessioni demaniali n. 340/2000 e n. 125/2001.<br />
Di qui il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge: artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />
2) Violazione di legge; art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per carenza di motivazione.<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che, con memoria depositata il 27 aprile 2004, ne ha chiesto la reiezione.<br />
All’udienza camerale del 28 aprile 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Risulta infatti che l’Amministrazione regionale ha adottato la delibera n. 20 del 27 giugno 2002, di annullamento e rettifica dei titoli concessori rilasciati al sig. Usai, senza far precedere l’adozione di tale atto dal prescritto invio dell’avviso di procedimento richiesto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni addotte dall’Ufficio regionale a sostegno dell’atto di autotutela (errore nell’interpretazione della scheda tecnica), il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale ogni qual volta l&#8217;Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessario l&#8217;avviso di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/90, ove non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. tra le tante TAR Lazio, Latina n. 903 del 27 settembre 2002; idem, n. 146 del 14 febbraio 2002; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 242 del 14 febbraio 2001).<br />
Pertanto, nel procedimento rivolto all&#8217;annullamento di una concessione demaniale (ancorché asseritamente errata), l&#8217;obbligo di comunicazione previsto dalla normativa sopracitata non può essere disatteso, da un lato perché il provvedimento di autotutela non è un atto di natura vincolata e, dall&#8217;altro, perché il provvedimento di secondo grado consiste nel ritiro di un atto favorevole, con il conseguente venir meno di un effetto positivo per il destinatario, sul quale il medesimo aveva potuto fare legittimo affidamento.<br />
Nel caso in esame la Regione ha emanato l&#8217;atto di annullamento e di rettifica impugnato senza la previa comunicazione al ricorrente dell&#8217;avviso di inizio del procedimento, impedendogli così di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni e documenti in ordine a circostanze ed elementi tali da indurre eventualmente l&#8217;Amministrazione a rinunciare alla sua emanazione. <br />
Né d&#8217;altra parte l&#8217;Amministrazione si è data carico di indicare le ragioni di urgenza che da sole potevano giustificare l&#8217;adozione dell&#8217;atto di secondo grado senza la previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento.<br />
La fondatezza della censura testé esaminata comporta quindi l&#8217;accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell&#8217;impugnato provvedimento, mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può considerarsi assorbita.<br />
L’annullamento della delibera n. 20 del 27 giugno 2002 comporta altresì l’illegittimità derivata della nota n. 481 del 5 febbraio 2004 di implicita reiezione dell’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente.<br />
L’Amministrazione regionale dovrà naturalmente pronunciarsi sulla istanza di rinnovo, implicitamente respinta con gli atti qui annullati.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 		Primo Referendario, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 24/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-24-5-2004-n-622/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; gara per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti – requisiti – differenza tra iscrizione a categoria 3 DM 406/1998 (raccolta e trasporto per recupero) e categoria 5 (raccolta e trasporto) – cartenza di requisto – tutela cautelare di soggetto escluso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; gara per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti – requisiti – differenza tra iscrizione a categoria 3 DM 406/1998 (raccolta e trasporto per recupero) e categoria 5 (raccolta e trasporto) – cartenza di requisto – tutela cautelare di soggetto escluso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2813/2004<br />
Registro Generale:3757/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />
PAOLO RESTAINO Cons.<br />
GIANCARLO LUTTAZI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 3757/2004 proposto da:<br />
<b>SOC ELCO SINERGO PISAM GLOBAL SERVICE SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
PESCE AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in ROMAVIA XX SETTEMBRE, 1presso<br />
PESCE AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO</b>rappresentato e difeso da:DE FELICE AVV. SERGIO con domicilio eletto in ROMA VIA C. POMA, 4 presso la sua sede e nei confronti di<b>SOC COSEIND SRL (RTI)</b>rappresentato e difeso da:RANALLI AVV. GIOVANNI NERI AVV. STEFANO con domicilio eletto in ROMA L.GO TONIOLO, 16 presso NERI AVV. STEFANO e nei confronti di<b>SOC COSEIND SRL</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del verbale 15 marzo 2004 con il quale la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. ha deliberato l’esclusione della ricorrente dalla gara, ed ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto alla soc. CO.SE.IND. di Terni; nonché del provvedimento di estremi ignoti con il quale l’appalto è stato affidato e definitivamente aggiudicato alla CO.SE.IND.; nonché di ogni atto presupposto, connesso o collegato, compreso, nei limiti dell’interesse, il bando di gara;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI RIGNANO FLAMINIOSOC COSEIND SRL (RTI)<br />
Udito il relatore Cons. GIANCARLO LUTTAZI e uditi altresì per le parti gli avv.ti così come indicati nel verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, non ravvisandosi nel ricorso il requisito del fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 24 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto DI BARTOLOMEO LUIGI (avv.ti G. Di Lembo, L. Acquarone e M. Di Lembo) c/ UFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA (nn.cc.) &#8211; GALLO, DI BRINO, PALLANTE, MOLINARO, MARINELLI,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br />
DI BARTOLOMEO LUIGI (avv.ti G. Di Lembo, L. Acquarone e M. Di Lembo) c/ UFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA (nn.cc.) &#8211; GALLO, DI BRINO, PALLANTE, MOLINARO, MARINELLI, DE MATTEIS, IORIO, DI SANDRO, FUSCO, PATRICIELLO, ROMANO, VELARDI, DI ROCCO, DI PASQUALE, SOZIO, INCOLLINGO, CHIEFFO e TERZANO (avv. Colalillo) e POLEGGI, STASI, DI SABATO, PAGLIONE, PORFIDO, D&#8217;AMBROSIO, D&#8217;ASCANIO, DI FABIO, DI DOMENICO, NAGNI, NIRO, DI LISA, D&#8217;ALETE, CATERINA, FALCIONE, PICCIANO (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">non sussiste alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale, non essendovi concorrenza tra le stesse</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni amministrative – elezioni regionali &#8211; art. 9, comma 4, L. n.108/1968 e art. 1, comma 11, L.n.43/1995 – divieto di sottoscrizione di più di una lista di candidati – fattispecie – sottoscrizione di una lista provinciale e di una lista regionale &#8211; ammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il divieto di sottoscrizione di più liste di candidati ex art. 9, comma 4, L. n. 108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L. n. 43/1995, è riferito alla presentazione di liste partecipanti a una determinata elezione ed è inspirato dal criterio della coerenza politica che non può ammettere comportamenti contraddittori, da parte degli elettori, intesi a proporre più compagini politiche che, in contrapposizione o comunque in concorrenza tra loro, partecipino alla stessa elezione. Pertanto, la violazione del 4° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968, si verifica solo nel caso di elettori che sottoscrivono più di una lista provinciale, atteso che la legge de qua disciplina la presentazione delle liste provinciali, con l’ovvia conseguenza che il divieto sancito dal citato art. 9 non può che riferirsi alle sole liste provinciali, e non anche alla presentazione delle liste regionali, che è invece disciplinata dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Ne consegue che la disposizione del 45° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968 va correttamente intesa, nel contesto della legge in cui è direttamente inserita, come divieto di sottoscrizione di più liste provinciali e, in quanto recepita nella legge n. 43 del 1995, come divieto di sottoscrivere più liste regionali; ma ciò non preclude all’elettore di sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una collegata lista regionale, partecipanti alla stessa elezione del Consiglio Regionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sussiste alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale, non essendovi concorrenza tra le stesse</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 3365/04 REG.DEC.<br />
N. 11996 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DECISIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso in appello n. 11996/2003, proposto da</p>
<p><b>DI BARTOLOMEO LUIGI</b> rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Di Lembo, Lorenzo Acquarone e Michele Di Lembo con domicilio eletto in Roma Piazza Mazzini, 27 presso Giovanni Candido Di Gioia</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>UFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA</b> tutti non costituitisi;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>GALLO GIUSEPPE, DI BRINO ANTONIO BASSO, PALLANTE QUINTINO, MOLINARO ANTONINO, MARINELLI FRANCO GIORGIO, DE MATTEIS ROSARIO, IORIO ANGELO MICHELE, DI SANDRO FILOTEO, FUSCO ANGIOLINA, PATRICIELLO ALDO, ROMANO ANGELO PIO, VELARDI LUIGI, DI ROCCO ANTONIO, DI PASQUALE CAMILLO, SOZIO ANTONINO, INCOLLINGO ANTONIO, CHIEFFO ANTONIO e TERZANO LUIGI PARDO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPOBASSO </b>tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio eletto in Roma Via Albalonga 7 presso Clementino Palmiero;</p>
<p>&#8211; <b>POLEGGI FILIPPO, DI STASI GIOVANNI, DI SABATO ITALO, PAGLIONE CANDIDO,PORFIDO DOMENICO, D&#8217;AMBROSIO ANTONIO, D&#8217;ASCANIO NICOLINO VITAGLIANO GIANFRANCO, DI FABIO GIUSEPPE, DI DOMENICO TOMMASO, NAGNI PIERPAOLO, NIRO VINCENZO DOMENICANTONIO, DI LISA DOMENICO, D&#8217;ALETE ANTONIO PARDO, CATERINA GIUSEPPE, FALCIONE EDOARDO, PICCIANO MICHELE </b>tutti non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR MOLISE CAMPOBASSO 869/2003 , resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO RISULTATO ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE MOLISE DEL 11/11/2001 .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: CHIEFFO ANTONIO, DE MATTEIS ROSARIO, DI BRINO ANTONIO BASSO, DI PASQUALE CAMILLO, DI ROCCO ANTONIO, DI SANDRO FILOTEO, FUSCO ANGIOLINA, GALLO GIUSEPPE, INCOLLINGO ANTONIO, IORIO ANGELO MICHELE, MARINELLI FRANCO GIORGIO, MOLINARO ANTONINO, PALLANTE QUINTINO, PATRICIELLO ALDO, ROMANO ANGELO PIO, SOZIO ANTONINO, TERZANO LUIGI PARDO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPOBASSO E VELARDI LUIGI;<br />
Alla pubblica udienza del 24.2.2004 relatore il Cons. Aniello Cerreto e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Acquarone, Colalillo e l’avv.to dello Stato Melillo;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con l’appello in epigrafe, Luigi di Bartolomeo ha fatto presente che il TAR, con la sentenza in epigrafe, aveva respinto il ricorso.<br />
Ha dedotto quanto segue:<br />
&#8211; la sentenza si era pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso ed aveva fatto ricorso all’errore scusabile per consentirne l’ammissibilità, mentre occorreva tener presente che il ricorrente aveva proposto l’impugnativa in qualità di candidato non eletto e che veniva contestata l’ammissione di alcune liste di candidati, per cui la lesione si era verificata solo con la proclamazione degli eletti;<br />
&#8211; secondo l’art.9, comma 4, L. n.108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L.n.43/1995, non era consentito agli elettori sottoscrivere più di una lista di candidati, mentre la lista regionale La Casa delle Libertà presentava sottoscrizioni di elettori che avevano già apposto la loro firma per la lista provinciale di Forza Italia nella circoscrizione di Campobasso; né poteva seguirsi la tesi del TAR secondo cui non sussisterebbe alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale non essendovi concorrenza tra le stesse, per cui dalla lista regionale dovevano essere eliminate 898 sottoscrizioni degli elettori indicati, con conseguente esclusione delle menzionate liste regionale e provinciale;<br />
-il pubblico ufficiale incaricato dell’autentica delle firme (sig. Michele Pacciano) aveva rivestito contemporaneamente tanto la funzione di delegato alla presentazione della lista provinciale di Forza Italia quanto di ufficiale autenticante con autenticazione della propria firma sotto l’atto che gli conferiva la delega a presentare la lista provinciale di Forza Italia<br />
-il TAR aveva respinto la censura relativa all’illegittima ammissione di una lista provinciale (essendo intervenuta la dichiarazione di collegamento della lista regionale La Casa delle Libertà con la lista provinciale Polo Laico-Liberal Sgarbi in data dell’11.10.2001, mentre tale lista era stata costituita solo il 12.10.2001), tenendo conto della costituzione di fatto relativa alla dichiarazione di accettazione delle candidature del 9-10.10.2001, ma l’accettazione delle candidature era solo un momento della fase di formazione della lista;<br />
-la lista provinciale di Alleanza Nazionale era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale in quanto aveva presentato una dichiarazione di collegamento con una lista regionale individuata con la descrizione di un contrassegno che non era posseduto da alcuna lista regionale.<br />
Ha rilevato che il TAR aveva respinto la censura ritenendo la discordanza insignificante; la relativa normativa non prevedeva una dichiarazione di collegamento della lista provinciale con quella regionale; la lista regionale di La casa delle Libertà aveva prestato la dichiarazione di collegamento con tale lista provinciale con corretta descrizione del contrassegno; che tale assunto del TAR non poteva essere seguito in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art.1, comma 8, L. n. 43/1995, che richiedeva la dichiarazione di collegamento anche da parte della lista provinciale.<br />
Si sono costituiti in giudizio Giuseppe Gallo ed altri, che hanno proposto appello incidentale, sostenendo che il Di Bartolomeo, in quanto candidato non eletto, aveva l’onere di impugnare gli atti entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, né sussisteva al riguardo incertezza interpretativa, per cui il TAR non avrebbe dovuto concedere l’errore scusabile.<br />
Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito per la ricevibilità del ricorso originario, richiamando la decisione di questa Sezione n. 3212/2001, secondo cui il termine per impugnare l’ammissione di una lista decorreva anche per il cittadino elettore dalla data di proclamazione degli eletti. Inoltre, ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.<br />
Con memoria conclusiva, le parti resistenti Gallo ed altri hanno fatto presente che le sottoscrizioni autenticate per la lista Forza Italia erano solo 93 e peraltro già annullate dall’Ufficio circoscrizionale centrale per motivi diversi da quelli prospettati, per cui la relativa doglianza era inammissibile.<br />
Hanno poi ribadito l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario ed hanno comunque contestato nel merito l’appello.<br />
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1. Con sentenza TAR Molise, Campobasso, n. 689 del 5.11.2003 è stato ritenuto ammissibile ma infondato il ricorso proposto da Di Bartolomeo Luigi avverso i verbali del 27 e 28.11.2001 di proclamazione degli eltti a Presidente ed a Consiglieri regionali ed il relativo procedimento elettorale in quanto alcune liste di Centro Destra dovevano essere escluse per mancanza di requisiti prescritti.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale Di Bartolomeo Luigi mentre i resistenti Gallo ed altri hanno avanzato appello incidentale contestando l’ammissibilità (recte: la tempestività) del ricorso originario.</p>
<p>2. Si ritiene di potere prescindere dalla questione della riceviblità del ricorso originario, in quanto le doglianze prospettate dall’appellante sono infondate o inammissibili.</p>
<p>2.1. Priva di pregio è la doglianza secondo cui ai sensi dell’art.9, comma 4, L. n.108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L.n.43/1995, non sarebbe consentito all’elettore sottoscrivere contemporaneamente una lista provinciale e la lista regionale collegata, mentre la lista regionale La Casa delle Libertà presentava sottoscrizioni di elettori che avevano già apposto la loro firma per la lista provinciale di Forza Italia nella circoscrizione di Campobasso (o viceversa).<br />
Tale tesi si fonda sul tenore letterale della disposizione di cui all’art. 9 L. n.108/1968, che però all’epoca prevedeva per il consiglio regionale la presentazione liste concorrenti per ogni collegio con candidati da eleggere con il sistema proporzionale.<br />
Il divieto di sottoscrizione di più liste di candidati è riferito alla presentazione di liste partecipanti a una determinata elezione ed è inspirato dal criterio della coerenza politica che non può ammettere comportamenti contraddittori, da parte degli elettori, intesi a proporre più compagini politiche che, in contrapposizione o comunque in concorrenza tra loro, partecipino alla stessa elezione.<br />
Nell’attuale procedimento per l’elezione del Consiglio Regionale di cui alla L. n.43/1995, però, non è ravvisabile una concorrenza tra le liste provinciali e quelle regionali, bensì una sorta di sdoppiamento in due distinte elezioni, seppur tra loro collegate, una a cui partecipano le liste provinciali, concorrenti in ambiti circoscrizionali, coincidenti con le province, alla elezione dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione (quota proporzionale), l’altra a cui partecipano le liste regionali, concorrenti in ambito regionale alla elezione del Presidente della Regione e del restante quinto dei Consiglieri assegnati (cosiddetta quota maggioritaria). Pertanto, la presentazione, da parte degli stessi elettori, di una lista regionale e di una lista provinciale collegata, appare in linea con il principio inspiratore del suddetto divieto, considerando che in caso contrario agli elettori che sottoscrivono una lista provinciale sarebbe impedito di proporre un loro candidato alla carica di Presidente della Regione.<br />
Invero, la violazione del 4° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968, si verifica solo nel caso di elettori che sottoscrivono più di una lista provinciale, atteso che la legge de qua disciplina la presentazione delle liste provinciali, con l’ovvia conseguenza che il divieto sancito dal citato art. 9 non può che riferirsi alle sole liste provinciali, e non anche alla presentazione delle liste regionali, che è invece disciplinata dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Quest’ultima legge recepisce, stante il richiamo di cui al comma 11° dell’art.1, le disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della legge 108 del 1968, quindi anche quella che sancisce il divieto di sottoscrizione di più liste. La specifica formulazione della norma, che estende l’applicazione delle richiamate disposizioni esplicitamente &#8220;alle liste regionali e ai relativi candidati&#8221; sta chiaramente a significare che gli elettori non possono sottoscrivere più di una lista regionale.<br />
Ne consegue che la disposizione del 45° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968 va correttamente intesa, nel contesto della legge in cui è direttamente inserita, come divieto di sottoscrizione di più liste provinciali e, in quanto recepita nella legge n. 43 del 1995, come divieto di sottoscrivere più liste regionali; ma ciò non preclude all’elettore di sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una collegata lista regionale, partecipanti alla stessa elezione del Consiglio Regionale.<br />
L’esposta interpretazione della norma in questione trova conferma nella corrispondente normativa dettata per l’elezione della Camera dei Deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, che al 1° comma dell’art. 18 bis, inserito dalla legge n.277 del 1993, prevede espressamente che i sottoscrittori di una candidatura nel collegio uninominale possono sottoscrivere anche una lista di candidati per l’attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale.</p>
<p>2.2. E’ poi inammissibile la doglianza di scorretta autenticazione effettuata da pubblico ufficiale (sig. Michele Pacciano) che aveva rivestito anche la funzione di delegato alla presentazione della lista provinciale di Forza Italia con autenticazione della propria firma sotto l’atto che gli conferiva la delega a presentare la lista.<br />
Come si desume dalla sentenza del TAR, la questione concerne le firme di n.319 elettori della lista provinciale di Forza Italia (mentre per i resistenti si tratterebbe solo di 93 firme, peraltro già annullate per altri motivi dall’Ufficio circoscrizionale centrale) per cui, pur nel caso di fondatezza della censura, non potrebbe escludersi detta lista dalla competizione elettorale in quanto comunque residuerebbero n. 579 firme valide (rispetto alle 898 ritenute valide dall’ufficio circoscrizionale). Invero, erano sufficienti nella specie, trattandosi di elezioni conseguenti ad annullamento giurisdizionale di precedente elezioni, n. 500 sottoscrizioni, come chiarito dalla sentenza appellata, sul punto non contestata.</p>
<p>2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il TAR ha correttamente respinto la censura relativa all’illegittima ammissione di una lista provinciale (per essere intervenuta la dichiarazione di collegamento della lista regionale La Casa delle Libertà con la lista provinciale Polo Laico-Liberal Sgarbi in data dell’11.10.2001, mentre tale lista era stata costituita solo il 12.10.2001), tenendo conto della costituzione di fatto relativa alla dichiarazione di accettazione delle candidature del 9-10.10.2001. Invero, quello che rileva è che i vari adempimenti siano comunque intervenuti nel termine di scadenza della presentazione delle liste</p>
<p>2.4. Neppure può accogliersi la doglianza di illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista provinciale di Alleanza Nazionale, per aver presentato una dichiarazione di collegamento con una lista regionale individuata con la descrizione di un contrassegno che non era posseduto da alcuna lista regionale.<br />
Va condiviso il rilievo del TAR secondo cui la divergenza denunciata doveva ritenersi insignificante, poiché da una parte era chiaro il collegamento con la lista regionale La Casa delle Libertà, pur essendo erronee le indicazione delle parole “Iorio” e “Presidente”, e dall’altra la lista regionale La Casa delle Libertà aveva prestato la dichiarazione di collegamento con tale lista provinciale con corretta descrizione del contrassegno, anche in considerazione del fatto che la relativa disposizione normativa di cui all’art.1, comma 8, L. n.43/1995 subordina l’efficacia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale unicamente alla convergenza con l’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale stessa, convergenza che nella specie sostanzialmente sussisteva.</p>
<p>3.Per quanto considerato, l’appelloprincipale deve essere respinto, mentre l’appello incidentale può essere assorbito.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)<br />
respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.2.2004, con l’intervento dei signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Cesare Lamberti<br />
Cons. Aniello Cerreto Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 24 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-24-5-2004-n-662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-24-5-2004-n-662/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.662</a></p>
<p>Santo BALBA &#8211; Presidente; Luciano RASOLA &#8211; Consigliere, rel., est. Ingegneri Francesco Vella ed Ezio Dante e dall’Architetto Gianni Giorgi (Avv.to Giovanni Gabriele) contro il Comune di Campo di Giove (Avv.to Cesidio Gualtieri) inadeguata pubblicità del bando e sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere anche in caso di mancata partecipazione alla gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-24-5-2004-n-662/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-24-5-2004-n-662/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santo BALBA &#8211; Presidente; Luciano RASOLA &#8211; Consigliere, rel., est.<br /> Ingegneri Francesco Vella ed  Ezio Dante  e dall’Architetto Gianni Giorgi (Avv.to Giovanni Gabriele) contro il Comune di Campo di Giove (Avv.to Cesidio Gualtieri)</span></p>
<hr />
<p>inadeguata pubblicità del bando e sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere anche in caso di mancata partecipazione alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – bando e lettera di invito –- impugnazione &#8211; mancata partecipazione del ricorrente alla gara – inammissibilità per difetto di interesse – non sussiste se il bando è viziato da inadeguatezza della relativa pubblicità</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – bando e lettera di invito – incarichi fiduciari ex art. 17, co. 12 l. n. 109/94 – onere adeguata pubblicità – sussistenza &#8211; affissione del bando all’albo pretorio – insufficienza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso avverso il bando non è inammissibile per difetto d’interesse sotto il profilo della mancata partecipazione dei ricorrenti alla procedura, quando questa sia dipesa dalla inadeguata pubblicità data al bando che non ha oggettivamente consentito tale partecipazione.<br />
2. Il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva degli stessi affidato su base fiduciaria, così come previsto dall’art.17, co.12 L.109/1994, implica sempre che l’Amministrazione debba predisporre un apposito bando cui dare adeguata pubblicità, sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo per garantire tale pubblicità. Non integra una forma di ‘’adeguata pubblicità’’ nel senso previsto dal combinato disposto degli articoli 17, co. 12 della legge n. 109/94 e 50 e 62 del regolamento di cui al DPR.554/1999, la pubblicazione del bando per effettivi soli quattro giorni presso l’albo pretorio del Comune, sia sotto il profilo del tempo di pubblicazione che non può e non deve essere estremamente ridotto, sia sotto il profilo del luogo e dei mezzi di pubblicazione, atteso che l’affissione del bando all’albo pretorio non soddisfa la nozione di adeguatezza della pubblicità prevista dalla norma.</p>
<p>La decisione si segnala perché rappresenta uno dei concreti adeguamenti del principio stabilito da Cons. St. Ad. Pl., <a href="/ga/id/2003/1/2769/g">29 gennaio 2003, n. 1</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inadeguata pubblicità del bando e sussistenza dell’interesse a ricorrere anche in caso di mancata partecipazione alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sent. n.662/2004<br />
Reg. Ric.  n. 378/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRAIVO PER L&#8217;ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.378/2003 proposto dagli<br />
<b>Ingegneri Francesco Vella ed  Ezio Dante  e dall’Architetto Gianni Giorgi</b>, rappresentati e difesi dall’Avv.to Giovanni Gabriele, con domicilio eletto in L’Aquila, presso il sig.Giovanni Di Gesualdo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Campo di Giove</b>,in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Cesidio Gualtieri, con domicilio eletto in L’Aquila, presso il suo studio</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’avviso pubblico del 16.5.2003  e della determinazione del 26.5.2003, n.48;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del  29 gennaio 2004 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti impugnano l’avviso pubblico del 16.5.2003, pubblicato all’Albo pretorio fino alle ore 12,00 del 22.5.2003, emanato dal Comune di Campo di Giove per il conferimento (ex art.17.12 L.109/1994 ed ex art.62.1 del DPR 554/1999) dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, relativamente all’intervento di sostituzione di una seggiovia biposto, denominata « Le Piane  Guado di Coccia » ; <br />  impugnano altresì il provvedimento del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di affidamento congiunto  di detto incarico agli Ingegneri Giuseppe Cascina Pensa e Stefano Di Mascio, nonché (quello di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) all’Ing. Stefano Di Mascio.<br />
Deducono, con un primo motivo, la violazione dell’art.62.1 del DPR 554/1999 per la inadeguata pubblicità data all’avviso del 16.5.2003, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del mezzo usato.<br />
Lamentano poi la violazione dell’art.63.1, lett.c e dell’art.67.1 del DPR 554/1999 per la mancata indicazione nell’avviso della classe e categoria o classi e categorie dell’intervento perché ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata e a prestazioni effettuate, per la determinazione del corrispettivo.<br />
Si denuncia quindi la violazione dell’art.63.1, lett.e del DPR 554/1999 in quanto negli affidamenti fiduciari l’importo relativo al rimborso spese è concordato con l’affidatario.<br />
Con l’ultima censura prospettata, si rileva la violazione di legge per carenza di motivazione della determinazione dell’Ufficio tecnico, non essendo stata motivata la scelta effettuata con riguardo all’esperienza e capacità professionale dei professionisti scelti in relazione al progetto da affidare.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Campo doi Giove, che eccepisce l’inammissibilità del gravame, sia perché notificato al Comune e non al responsabile dell’Ufficio tecnico, quale autore dell’atto impugnato, sia perché la mancata partecipazione dei ricorrenti alla selezione li priva dell’interesse qualificato alla impugnativa ;  nel merito, la difesa del Comune replica agli argomenti avversi, chiedendo conclusivamente la reiezione del ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le eccezioni mosse dalla difesa del Comune non sono fondate.<br />
La determinazione impugnata è stata emanata in nome e nell’interesse del Comune,  cui il ricorso risulta, pertanto,  ritualmente notificato.<br />
Infondata è anche la seconda eccezione, posto che non si può ritenere il ricorso avverso il bando inammissibile per difetto d’interesse derivante dalla mancata partecipazione dei ricorrenti alla procedura, quando ciò sia dipeso dalla inadeguata pubblicità data al bando che non ha oggettivamente consentito tale partecipazione.<br />
Nel merito il ricorso appare fondato.<br />
Che il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva degli stessi  sia effettuato nella specie su base fiduciaria, così come stabilisce il bando e come prevede l’art.17.12 L.109/1994, non significa che al bando non debba essere data adeguata pubblicità, sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo per garantire tale pubblicità.<br />
L’art.62 del regolamento di cui al DPR.554/1999, ricompreso nel Titolo IV°, infatti, nello stabilire il principio dell’affidamento fiduciario per i servizi di cui all’art.50 di importo inferiore a 40.000 Euro, dispone che ciò avvenga in ogni caso “previa adeguata pubblicità”.<br />
L’art.50 del DPR citato, a sua volta, dispone che nei casi di cui all’art.17.4 L.109/1994, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’art.17.1, lett.d), e), f), e g) della legge le attività, tra l’altro, tecnico-amministrative connesse alla progettazione (quali appunto la direzione dei lavori) “secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo”.<br />
Quando, pertanto, l’art.17.12 della L.109/1994 ribadisce la facoltà dell’ente appaltante di conferire su base fiduciaria incarichi, tra l’altro, di direzione lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro,  non esclude che la stazione appaltante debba  predisporre un apposito bando e che allo stesso  sia data adeguata pubblicità;   proprio perché tale norma, per detti aspetti, nulla dice, non può che applicarsi il disposto dell’art.50, ultimo periodo, sopra virgolettato, del DPR 554/1999, che, richiamando le procedure e le modalità di affidamento previste dalle disposizioni del titolo IV, impone di dare quella adeguata pubblicità  al bando prevista dall’art.62,  ricompreso, appunto, nel titolo IV. <br />
Sarebbe, d’altro canto, assurdo e fuori di ogni logica, che sia pubblicizzato un bando per l’affidamento fiduciario dei servizi in esame di importo inferiore a 40.000 Euro, come prevede l’art.62 del Regolamento, e che, per contro, ciò non avvenga quando si tratti di servizi di importo inferiore a 100.000 Euro.<br />
Nella specie, il bando è stato pubblicato presso l’albo pretorio del Comune per  effettivi soli quattro giorni, tenuto conto che la pubblicazione ha avuto inizio venerdì, sedici maggio (non nelle prime ore), al quale sono seguiti due giorni di chiusura della sede comunale  (sabato e domenica), e si è conclusa il ventidue maggio 2003, alle ore 12.00, termine di scadenza per la presentazione delle domande di affidamento.<br />
Tale modus operandi non realizza quella forma di adeguata pubblicità che, anche negli affidamenti fiduciari che vanno congruamente motivati,  occorre dare al bando sia sotto il profilo del tempo di pubblicazione che non può e non deve essere estremamente ridotto, sia sotto il profilo del luogo e dei mezzi di pubblicazione, atteso che  l’aver affisso il bando all’albo pretorio del Comune non soddisfa la nozione di adeguatezza della pubblicità prevista dalla norma.<br />
Fondato è anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art.63.1, lett.c e art 67.1 del DPR 554/1999, atteso che nell’avviso pubblico manca l’indicazione delle classi e categorie di lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, indicazione necessaria a stabilire la percentuale da applicare per la determinazione del corrispettivo.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure mosse, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato. <br />
Le spese di causa seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila,  accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 1.500,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2004, con la partecipazione dei magistrati:<br />	<br />
Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.<br />
Maria Luisa  DE LEONI               &#8211; Consigliere</p>
<p>PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO<br />
IL   24/05/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-24-5-2004-n-662/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8867</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo Costruzioni Dondi s.p.a. (avv.ti Alessandro Cinti e Raffaele Ferola) contro Comune di Marcianise (avv. Domenico Santonastaso) e Ser.Fin. S.p.a. (avv.ti Michele Perrone e Luigi Rago) sulla possibilità di affidare a mezzo di gara pubblica il servizio comunale di riscossione dei canoni idrici arretrati 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> Costruzioni Dondi s.p.a. (avv.ti Alessandro Cinti e Raffaele Ferola)  contro Comune di Marcianise (avv. Domenico Santonastaso) e Ser.Fin. S.p.a. (avv.ti Michele Perrone e Luigi Rago)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di affidare a mezzo di gara pubblica il servizio comunale di riscossione dei canoni idrici arretrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto misto per l’affidamento del servizio comunale di riscossione canoni idrici arretrati e per la manutenzione, lettura e sostituzione dei contatori – Clausola di bando che richiede, quale condizione di partecipazione alla gara, il possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs.n. 446/97 – Legittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Servizio comunale per la riscossione canoni idrici arretrati e per la manutenzione, lettura e sostituzione dei contatori idrici – Competenza esclusiva del Tesoriere comunale – Esclusione – Possibilità di affidare il servizio a mezzo di gara pubblica ad un soggetto privato iscritto nell’Albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/97 – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi, nonché di  altre entrate delle province e dei comuni – prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 &#8211; è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di riscossione, intesa  nel senso proprio di abilitazione, e pertanto sottendente la sussistenza  di specifici requisiti di idoneità tecnica:  ne consegue, pertanto, che la previsione normativa del requisito dell’iscrizione all’Albo Speciale integra un vero e obbligo per le stazioni appaltanti di limitare la partecipazione a gare come quelle in questione solo a quelle imprese in possesso di tale requisito, il quale  costituisce garanzia  di affidabilità   e capacità operativa assicurata attraverso proprio da una sorta di preselezione operata a monte attraverso l’iscrizione  (1).</p>
<p>2. L’attività di riscossione  delle entrate  di un ente pubblico non appartiene alla competenza  esclusiva del suo Tesoriere.Infatti la norma di cui all’art. 209 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sebbene includa la riscossione delle entrate tra i compiti generali del Tesoriere,  non  impedisce che tale attività, da sola, o congiuntamente ad altre  che siano del tutto estranee al servizio di tesoreria  e funzionalmente collegate  all’attività di  percezione delle  entrate de quibus  &#8211; come avviene nel caso di specie, ove vi è un ineludibile collegamento tra la riscossione ed i lavori di piccola manutenzione oggetto di affidamento nell’ambito del servizio idrico &#8211; possa essere affidata a soggetti diversi. In tal caso, essendosi al di fuori del servizio di tesoreria, ben potrà l’Amministrazione affidare tale attività di    riscossione  ad un soggetto terzo,  individuato mediante procedimento ad evidenza pubblica, anche se,  trattandosi  comunque di  attività di riscossione di entrate, opererà comunque la previsione  di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che impone l’iscrizione all’Albo speciale   istituito presso il Ministero  delle Finanze.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Conforme: T.A.R. Campania Napoli Sezione I 7.6.2001 n. 2638.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla possibilità di affidare a mezzo di gara pubblica il servizio comunale di riscossione dei canoni idrici arretrati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N.  8867/04<br />	<br />
R.G.	N. 9992/02<br />	<br />
R.G.     N. 11082/02</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> 1^ Sezione</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p> Sui ricorsi riuniti:</p>
<p> Ricorso N. 9992/02 R.G. proposto da:</p>
<p> <b>Costruzioni Dondi s.p.a</b>. in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Cinti e Raffaele Ferola ed elettivamente domiciliata  in Napoli, via Partenope n. 1, presso  lo studio dell’Avvocato Raffaele Ferola;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Marcianise</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Santonastaso ed elettivamente domiciliato  in Napoli,  via Salvator Rosa n. 299, presso lo studio dell’Avvocato Maria Luisa Franzino;<br />
per l’annullamento, previa sospensione <br />
&#8211; della deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 23.7.2002 avente ad oggetto         “ Servizio di riscossione dei proventi relativi al servizio  idrico e delle attività connesse  ed accessorie  &#8211; Approvazione del Capitolato d’oneri”;<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 123 del 26.7.2002 avente ad oggetto                      “Affidamento del servizio di riscossione dei proventi relativi al servizio idrico e delle attività connesse ed accessorie &#8211; Indizione trattativa privata, appro<br />
 &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;</p>
<p>Ricorso N. 11082/02 R.G. proposto da:<br />
<b>Costruzioni Dondi s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante,  rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Cinti e Raffaele Ferola ed elettivamente domiciliata  in Napoli, via Partenope n. 1, presso  lo studio dell’Avvocato Raffaele Ferola;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Marcianise </b>in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Santonastaso ed elettivamente domiciliato  in Napoli,  via Salvator Rosa n. 299, presso lo studio dell’Avvocato Maria Luisa Franzino;<br />
nonché nei confronti di<br />
<b>Ser. Fin. S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Perrone e Luigi Rago   e domiciliata presso la Segretaria del T.A.R.  Campania;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />&#8211; del verbale di gara relativo all’esperimento della trattativa privata per l’affidamento  del servizio di riscossione  dei proventi relativi al servizio idrico  e delle attività connesse ed accessorie posto in essere dal Comune di Marcianise;<br />
&#8211; del verbale della Commissione di gara deputata alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Ser. Fin. s.p.a.;<br />
&#8211; del provvedimento, non cognito, con cui è stato disposto l’affidamento alla controinteressata.<br />
Visto  i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise e della controinteressata Ser. Fin s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore per entrambi i ricorsi il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 25.2.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Letto l’art. 52 R.D. 17.8.1907 N. 642;<br />
<b></p>
<p align=center>Fatto</p>
<p></b><br />
Il Comune di Marcianise, con deliberazione di Giunta n. 366 del 23.7.2002,  approvava il capitolato d’oneri relativo al servizio di riscossione, anche coattiva,  di arretrati proventi per il prestato servizio idrico e per le attività connesse  ed accessorie rese nel periodo 1994/2001, nonchè di proventi afferenti il tratto di rete situato ad est dell’Autostrada del Sole (ambito territoriale nel quale vi erano 297 utenze), fino alla dismissione dello stesso, al verificarsi  delle condizioni  di cui agli artt. 14 e 15 della convenzione sottoscritta con il Consorzio Idrico “Terra di Lavoro”, oppure fino all’effettiva operatività dell’ATO 2 Napoli-Volturno.<br />Nell’ambito dell’affidamento figurava, oltre alla riscossione delle predette entrate, anche la gestione, lettura e sostituzione  di contatori,  nuovi allacciamenti in rete relativamente alle 297 utenze situate ad est dell’Autosole,  attività  che assumeva, comunque, rilevanza accessoria rispetto al servizio di riscossione che costituiva  di gran lunga l’oggetto  principale del servizio.<br />
Con successiva  determinazione n. 123 del 26.7.2002 il Dirigente del  competente Settore del Comune di  Marcianise,  provvedeva all’indizione  della trattativa privata per l’affidamento del servizio ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, approvando lo schema di lettera di invito ed il bando di gara, evidenziando che la Giunta aveva, con la richiamata deliberazione n. 366 del 23.7.2002, inteso richiedere che l’affidatario  fosse iscritto  nell’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.<br />
Avverso  tale determinazione, nonché contro la deliberazione di Giunta Comunale n. 336  del 23.7.2002 proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale (rubricato al N. 9992/02 R.G.) la società Costruzioni Dondi  s.p.a., chiedendone l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Evidenziava la società ricorrente  l’illegittimità  degli atti impugnati nella parte in cui era stato  previsto come  condizione di partecipazione alla gara il possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs.n. 446/97, atteso che, non solo  si trattava di un requisito relativo ad un soggetto potenzialmente idoneo a svolgere il diverso compito di Tesoriere Unico, ma che non  aveva alcun rapporto con il reale oggetto del contratto,  costituito da prestazioni propriamente riconducibili all’attività tecnica di lettura riparazione e sostituzione di contatori  e nuovi allacciamenti alla rete idrica. <br />
Inoltre, si contestava il sistema di determinazione del compenso  per l’affidatario, in quanto, alla luce delle nuove  disposizioni e dei principi di cui alla legge 5.1.1994 n. 36, non lo si poteva quantificare in termini  di valori percentuali proporzionali agli incassi, dovendo il predetto corrispettivo piuttosto essere ancorato alle spese  del servizio di gestione in quanto tale. <br />
Infine, si evidenziava  come l’Amministrazione resistente avesse accomunato,  nell’ambito dell’attività di riscossione, crediti di  diversa natura e segnatamente tributi  e corrispettivi, con la conseguenza che, avendo i secondi un’incidenza  di gran lunga superiore rispetto ai primi, non si riusciva a giustificare la necessità del possesso della sola iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, essendosi evitato altresì  di richiedere   ulteriori requisiti quali il fatturato globale dell’impresa  e dei servizi identici nell’ultimo triennio di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Marcianise  che chiedeva il rigetto del ricorso.<br />
In data 16.9.2002, intanto, si  riuniva la Commissione di gara che, all’esito delle  relative operazioni, procedeva a stilare la graduatoria, alla testa della quale figurava l’offerta della società Ser.Fin s.p.a.; quindi, dopo avere richiesto le giustificazioni  di rito ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 – atteso che la predetta offerta risultava anormalmente bassa &#8211; dopo averle ritenute plausibili,  la Commissione redigeva la graduatoria finale,  a cui seguiva il provvedimento di  aggiudicazione definitiva adottato dal Dirigente del Settore competente  del Comune di Marcianise  con determinazione n. 156 del 4.11.2002.<br />
Avverso  le operazioni di gara, nonché contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva proponeva ulteriore ricorso  a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Costruzioni Dondi  s.p.a. (rubricato al N. 11082/02 R.G.) chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
 Il ricorso  si articolava in un  unico motivo di censura, consistente nell’invalidità derivata  degli atti impugnati in conseguenza  dell’illegittimità dei provvedimenti   di indizione della gara de qua a suo tempo gravati   con il ricorso N. 9992/02 R.G.<br />
Anche in tale  giudizio  si costituiva in giudizio il Comune di Marcianise  chiedendo il rigetto del ricorso, sollevando anche  delle eccezioni  di inammissibilità.<br />
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata società Ser.Fin s.p.a. che  eccepiva l’inammmissibilità del ricorso  e concludendo ,comunque, per la sua infondatezza.  <br />
Alla camera di consiglio del 4 .12.2002, con  ordinanza n. 5474/02, il Tribunale respingeva le domande incidentali di sospensione, provvedimento confermato in sede di appello   dalla V Sezione del Consiglio di Stato  con ordinanza n. 193/03 del 21.1.2003.<br />
Alla pubblica udienza del 25.2.2004, in vista della quale la difesa dell’Amministrazione depositava un memoria conclusionale, il Tribunale tratteneva entrambe le cause per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Si deve preliminarmente procedere alla riunione dei due giudizi, ai sensi dell’art. 52 R.D. 17.8.1907 n. 642, trattandosi di cause connesse sia sotto il profilo  soggettivo,  intercorrendo tra le stesse parti,  che oggettivo, essendo la controversia afferente la medesima gara di appalto, ossia l’affidamento, mediante trattativa   privata, del servizio di riscossione  di proventi relativi al servizio  idrico  ed altre attività accessorie.<br />
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha  lamentato l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui aveva previsto, quale requisito di partecipazione, unicamente l’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, in quanto l’oggetto dell’affidamento era costituito anche da attività di carattere tecnico, quali la lettura, sostituzione e riparazione  di  contatori, nonchè l’estendimento della rete  idrica, con possibilità di nuovi  allacciamenti, attività in ordine alle quali non era stato previsto nella lex specialis il possesso  di nessun ulteriore requisito specifico ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157. Inoltre, riguardando l’attività di riscossione oggetto dell’affidamento  due distinte tipologie di crediti, si osservava che, mentre per  i proventi  di epoca anteriore al 1994, attesa la loro natura tributaria, la competenza alla relativa riscossione  poteva appartenere solo ad un soggetto gestore  di Tesoreria Unica – non potendo quindi esservi affidamento in favore di terzi – per quelli di epoca successiva, trattandosi di un vero e proprio corrispettivo del servizio idrico, ai sensi dell’art. 13 della legge 5.1.1994 n. 36,  non era necessario che fosse prevista alcuna  iscrizione in Albi speciali, spettando la relativa esazione  al gestore dell’attività.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Oggetto specifico dell’intera censura  è l’art. 5 del Capitolato d’Oneri, approvato con la deliberazione di Giunta n. 366 del 23.7.2002, che, nel definire le modalità di affidamento del servizio, ha riservato la partecipazione alla selezione alle sole aziende iscritte nell’Albo istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, requisito  il cui mancato possesso ha impedito alla ricorrente di  essere invitata alla selezione.<br />
Appare quindi necessario verificare in via preliminare se la previsione di tale requisito sia o meno legittima, onde accertare anche la sussistenza di un interesse in capo alla ricorrente in ordine agli altri profili di censura proposti afferenti  la disciplina di gara ed il suo successivo svolgimento.<br />
Infatti, ove  la previsione dell’iscrizione all’Albo sia da ritenersi legittima limitatamente alle censure proposte, alla società ricorrente sarebbe risultata in ogni caso  preclusa la partecipazione alla gara, con  conseguente inammissibilità di tutte gli ulteriori mezzi di gravame proposti.<br />
Con riguardo, quindi, alla previsione di cui all’at. 53 del D.Lgs. 446/97, la società ricorrente ha dedotto che tale requisito  sarebbe di  per sé inconferente  con l’oggetto dell’appalto  ed in particolare  con l’attività di riscossione delle entrate per il servizio idrico, atteso che, da un lato, le entrate fino al 1998, essendo di natura tributaria,  avrebbero  dovuto essere  riscosse unicamente dal Tesoriere e non già da un soggetto terzo, mentre quelle  di epoca successiva, assumendo natura di corrispettivo, ben avrebbero potuto essere esatte  dal gestore del servizio idrico in quanto tale, senza che questi  dovesse essere in possesso anche dell’iscrizione all’Albo  di cui all’art. 53.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Osserva il Collegio  che l’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ha istituto l’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi, nonché di  altre entrate delle province e dei comuni. <br />
Dalla lettura della norma in esame si evince in primo luogo che l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di riscossione, intesa  nel senso proprio di abilitazione – e pertanto sottendente la sussistenza  di specifici requisiti di idoneità tecnica &#8211;  ed inoltre che la stessa  è relativa ad entrate  non solo tributarie, ma anche  di altra natura, come del resto evidenziato pure dal Consiglio di Stato nel provvedimento reso in sede di appello cautelare nel presente giudizio.<br />
Ne consegue, pertanto, che la previsione normativa del requisito dell’iscrizione all’Albo Speciale   integri un vero e obbligo per le stazioni appaltanti di limitare la partecipazione  a gare come quelle in questione solo a quelle imprese in possesso di tale requisito, il quale  costituisce garanzia  di affidabilità   e capacità operativa assicurata attraverso proprio da una sorta di preselezione operata a monte attraverso l’iscrizione ( T.A.R. Campania Napoli Sezione I 7.6.2001 n. 2638).<br />
Né valga sostenere  che per alcune  entrate, assumendo le stesse natura tributaria, queste sarebbero state di spettanza esclusiva del Tesoriere.<br />
Infatti, oltre a sussistere dubbi circa l’esistenza di uno specifico interesse  a far valere tale profilo di doglianza da parte della ricorrente che non ha allegato, né dimostrato  di essere il Tesoriere dell’Amministrazione resistente,  la censura muove dall’errato presupposto secondo cui l’attività di riscossione  delle entrate  di un ente pubblico appartenga alla competenza  esclusiva del suo Tesoriere, mancando,  inoltre, una specifica disposizione normativa che riservi  espressamente a quest’ultimo non solo l’esazione  dei tributi, ma, in via generale, proprio la riscossione  di tutte le  entrate  dell’ente locale. <br />
La norma di cui all’art. 209 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sebbene includa la riscossione delle entrate tra i compiti generali del Tesoriere,  non  impedisce che tale attività, da sola, o congiuntamente ad altre  che siano del tutto estranee al servizio di tesoreria  e funzionalmente collegate  all’attività di  percezione delle  entrate de quibus  &#8211; come avviene nel caso di specie, ove vi è un ineludibile collegamento tra la riscossione ed i lavori di piccola manutenzione oggetto di affidamento nell’ambito del servizio idrico &#8211; possa essere affidata a soggetti diversi. In tal caso, essendosi al  di fuori del servizio di tesoreria, ben potrà l’Amministrazione affidare tale attività di    riscossione  ad un soggetto terzo,  individuato mediante procedimento ad evidenza pubblica, anche se,  trattandosi  comunque di  attività di riscossione di entrate, opererà comunque la previsione  di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che impone l’iscrizione all’Albo speciale   istituito presso il Ministero  delle Finanze.<br />
Va ancora considerato che nemmeno meritevole di  accoglimento appare  l’argomentazione proposta dalla società ricorrente relativa  alla natura di corrispettivo  delle entrate  considerate quale tariffa per la prestazione del  servizio idrico successivamente al 1998; infatti,  anche in tal caso oggetto dell’affidamento resta pur sempre la riscossione di entrate direttamente nei confronti degli utenti, anche  se di natura non tributaria,  di talchè appare senz’altro legittimo che anche per tale attività di esazione sia stato previsto il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. <br />
Deve quindi concludersi per il rigetto del primo motivo di ricorso.<br />
Come si è già rilevato, essendo legittima la previsione della lex specialis di gara in riferimento al possesso dell’iscrizione all’Albo Speciale  di cui all’art. 53 e non essendo la società ricorrente in possesso del predetto requisito, non potendo  di conseguenza in alcun modo partecipare alla gara, le ulteriori censure  proposte con il ricorso n. 11082/02 appaiono inammissibili per carenza  di interesse, atteso che anche in ipotesi di loro fondatezza, una decisione eventualmente favorevole  non apporterebbe alla Costruzioni Dondi s.p.a. alcuna concreta utilità. <br />
Le spese seguono  la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211; riuniti i ricorsi N. 9992/02 R.G. e N. 11082/02 R.G. ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17.8.1907 n. 642,<br />
&#8211; respinge li ricorso n. 9992/02 R.G.   e dichiara inammissibile il ricorso n. 11082/02 R.G.;<br />
-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €3.000,00 (tremila/00) in favore dell’Amministrazione resistente ed €2.000,00 (duemila/00) in favore della controinteressata.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del   25.2.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Luigi Antonio Nappi 	Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	Referendario, estensore<br />	<br />
Il Presidente	L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo De Fazio Paolo (Avv. Raffaele Scarinzi) contro Comune di San Nicola Manfredi (n.c.) e Martino Costruzioni s.a.s. (n.c.) sulla vincolatività delle clausole del bando di gara 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Modalità di presentazione delle offerte previste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> De Fazio Paolo (Avv. Raffaele Scarinzi) contro Comune di San Nicola Manfredi  (n.c.) e Martino Costruzioni s.a.s. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla vincolatività delle clausole del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Modalità di presentazione delle offerte previste a pena di esclusione – Inderogabilità.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara  &#8211; Modalità di presentazione delle offerte previste a pena di esclusione – Inderogabilità – Eccezioni.<br />
3. Contratto della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Disposizione che impone, nell’offerta economica, l’indicazione del prezzo in cifre ed in lettere – Indicazione, da parte del concorrente del prezzo offerta in termini di ribasso percentuale – Esclusione – Va disposta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una volta fissate nella lex specialis di gara le modalità di selezione e di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione deve farne sempre piena  e puntuale applicazione, salva la possibilità di un loro intervento modificativo in sede di autotutela che, tuttavia, incidendo sull’intero assetto del procedimento,  ne impone comunque l’integrale rinnovazione.</p>
<p>2. Il rigore  di tale principio trova tuttavia  alcuni temperamenti,  e ciò sia nelle ipotesi in cui la lex specialis non  si presenti eccessivamente descrittiva e capillare, nel senso che non  disciplina espressamente tutti gli aspetti e le articolazioni del procedimento, sia  nell’eventualità  in cui, pur essendo stata prevista una specifica regola, questa si presenti di dubbia o incerta applicazione, di talchè è necessario  un intervento  da parte   della Commissione in sede di interpretazione  che sia volto a calibrarne la portata.</p>
<p>3. La Commissione, in presenza di una  disposizione che, a pena di esclusione,  prevede che le offerte debbano indicare il prezzo in cifre ed in lettere, non può ammettere alla gara quelle imprese che abbiano invece riportato la percentuale di ribasso, dovendo  l’organo di gara fare rigorosa applicazione proprio  di quelle regole che l’Amministrazione  si è in  originariamente data  per lo svolgimento del procedimento di selezione ed alla  cui applicazione era ormai strettamente  vincolata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla vincolatività delle clausole del bando di gara.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N. 8864/04<br />	<br />
R.G.	N. 15/04																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> 1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 15/04 R.G. proposto da<br />
<b>De Fazio Paolo</b>, titolare dell’omonima impresa individuale,  rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele Scarinzi ed elettivamente domiciliato  in Napoli, via Palepoli n. 20, presso  lo studio dell’Avvocato Francesco Maria Capitanio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Nicola Manfredi </b>in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;<br />
nonché contro<br />
<b>Martino Costruzioni s.a.s., </b>non  costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />a)	del verbale in data 27.11.2003 della Commissione di gara per l’appalto presso il Comune di San Nicola Manfredi (Bn) dei “lavori di ristrutturazione della strada rurale Mezzaricotta-Centofante” che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in favore della  ricorrente;<br />	<br />
b)	 del  successivo verbale di riapertura  della gara redatto in data 1°.12.2003 e della relativa aggiudicazione provvisoria  in favore della  società Martino Costruzioni s.a.s.;<br />	<br />
c)	di ogni ulteriore provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del  21.4.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con  bando del 16.11.2003  n. 8148 il Comune di San Nicola Manfredi  indiceva una gara di appalto per l’affidamento  di lavori di ristrutturazione della strada rurale Mezzaricotta- Centofante, da aggiudicarsi  mediante il criterio del   prezzo più basso sulla base d’asta fissata in € 225.654,99. Tra le prescrizioni del bando previste a pena di esclusione vi era quella per cui l’offerta avrebbe dovuto essere espressa sia in cifre che in lettere.<br />
Delle originarie 64 imprese  partecipanti ne  risultavano ammesse solo 58, le cui offerte venivano aperte nella seduta del 24.11.2003; in tale circostanza, la Commissione procedeva all’esclusione di 32 ditte, avendo queste presentato la loro offerta indicando non già il prezzo finale a corpo, quanto la percentuale di ribasso.<br />
All’esito delle operazioni di gara, l’aggiudicazione  provvisoria veniva disposta in favore della impresa individuale De Fazio Paolo,Successivamente, a seguito di ricorso presentato da parte di una delle ditte escluse, la Commissione decideva  di annullare l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’impresa De Fazio, di riaprire le operazioni di gara  e di riammettere le   ditte in precedenza escluse, fissando nella data del 1°.12.2003 la seduta di prosieguo delle attività  di selezione, all’esito delle quali aggiudicataria risultava essere questa volta la società Martino Costruzioni s.a.s..<br />
Avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione, nonché contro  il precedente atto di annullamento  dell’originaria aggiudicazione disposta in suo favore, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor De Fazio Paolo, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Oltre a contestare la legittimità del provvedimento di autotutela con cui  l’Amministrazione comunale aveva provveduto all’annullamento dell’originaria aggiudicazione provvisoria, in quanto  si trattava di un atto non  assistito dalle necessarie garanzie partecipative di cui alla legge 7.8.1990 n. 241, oltre che adottato su istanza di un soggetto assolutamente privo di qualsiasi interesse alla riapertura della  gara &#8211; poiché giammai sarebbe risultato vincitore della medesima &#8211; il ricorrente si doleva del fatto che il Comune, nel riammettere alla gara quelle imprese che avevano presentato la loro offerta indicando non già il prezzo a corpo offerto ma  la percentuale di ribasso, aveva  finito per violare apertamente la lex specialis di gara  nella parte in cui aveva dettato specifiche modalità di presentazione delle offerte, sanzionandone con l’esclusione la relativa violazione.<br />
Né il Comune di San Nicola Manfredi, né la società controinteressata si costituivano in giudizio.<br />
Alla camera  di consiglio del 25.2.2004, con ordinanza n. 1205/04, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare.<br />
Con atto notificato in data 20.1.2004, parte ricorrente presentava motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione  definitiva della gara disposto in favore della  società controinteressata, evidenziando non solo profili di invalidità derivata rispetto ai vizi di legittimità fatti valere nei confronti dei provvedimenti presupposti già gravati in via principale,  ma anche l’incompetenza della Commissione a provvedere in sede di autotutela alla revisione degli atti di gara.<br />
All’udienza pubblica del 21.4.2004, in vista della quale il ricorrente depositava una memoria conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa   per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE </b></p>
<p>Il signor De Fazio Paolo  ha impugnato il verbale del 27.11.2003  con cui la Commissione    della gara indetta dal Comune di San Nicola Manfredi per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della strada rurale Mezzaricotta-Centofante aveva proceduto all’annullamento dell’originaria aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore, disponendo la  riammissione di 32 ditte che erano state in precedenza escluse dalla selezione; oggetto di impugnazione sono state anche le successive operazioni di gara del 1°.12.2003, con cui, in sede di rinnovazione del procedimento, si era provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i lavori alla controinteressata Martino Costruzioni s.a.s., nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva  intervenuto in favore di quest’ultima società, atto espressamente gravato con motivi aggiunti notificati all’Amministrazione ed alla controinteressata in data 20.1.2004.<br />
Il ricorrente, originario aggiudicatario provvisorio della gara, ha contestato principalmente l’illegittimità del comportamento della Commissione che, dopo avere correttamente proceduto alla esclusione di 32 ditte per avere queste presentato la loro offerta con modalità differenti rispetto a quelle tassativamente previste dal  bando di gara, ne aveva successivamente disposto la riammissione, giungendo poi ad aggiudicare i lavori alla società controinteressata.<br />
Il motivo è fondato. <br />
Osserva il Collegio che  la disposizione   di cui al punto 1 delle “norme ed avvertenze” del bando di gara, aveva espressamente previsto che il prezzo dovesse essere indicato in cifre ed in  lettere, facendo così riferimento ad un valore monetario  e non già ad uno da esprimersi in termini percentuali &#8211; come invece avevano fatto le ditte originariamente escluse e poi riammesse – mentre al punto n. 10, lettera  h),  si specificava che la  compilazione delle offerte in modo non conforme alle  prescrizioni del bando avrebbe comportato l’esclusione dalla gara.<br />
Pertanto, ferma restando l’inequivocità della regola afferente le modalità di compilazione dell’offerta nella gara de qua ed il consequenziale obbligo di esclusione in ipotesi di  sua inosservanza, è necessario verificare se la Commissione potesse in qualche modo discostarsi da tale disciplina in  forza dell’applicazione  del principio generale del favor partecipationis in materia di procedimenti ad evidenza pubblica.<br />
Al quesito deve essere senz’altro resa una risposta  negativa, atteso che, una volta fissate nella lex specialis di gara le modalità di selezione e di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione ne deve farne sempre piena  e puntuale applicazione, salva la possibilità di un loro intervento modificativo in sede di autotutela che, tuttavia, incidendo sull’intero assetto del procedimento,  ne impone comunque l’integrale rinnovazione. <br />
Il rigore  di tale principio trova tuttavia  alcuni temperamenti,  e ciò sia nelle ipotesi in cui la lex specialis non  si presenti eccessivamente descrittiva e capillare, nel senso che non  disciplina espressamente tutti gli aspetti e le articolazioni del procedimento, sia  nell’eventualità  in cui, pur essendo stata prevista una specifica regola, questa si presenti di dubbia o incerta applicazione, di talchè è necessario  un intervento  da parte   della Commissione in sede di interpretazione  che sia volto a calibrarne la portata.<br />
Nel caso  che occupa, osserva il Collegio che  non si è in presenza  di nessuna delle due ipotesi sopra richiamate, sia perché la disciplina di gara si presentava  di estrema chiarezza ed intelligibilità,  sia perché questa non presentava lacune di sorta tali  da giustificarne un’integrazione attraverso il ricorso al principio generale di massima partecipazione.<br />
Ne consegue che la Commissione, in presenza di una  disposizione che,  a pena di esclusione,  aveva previsto che le offerte dovessero indicare il prezzo in cifre ed in lettere, non poteva ammettere alla gara quelle imprese che avessero invece riportato la percentuale di ribasso, dovendo  l’organo di gara fare rigorosa applicazione proprio  di quelle regole che l’Amministrazione   si era in  originariamente data  per lo svolgimento del procedimento di selezione ed alla  cui applicazione era ormai strettamente  vincolata.<br />
Né valga, in senso contrario, l’osservazione per cui sarebbe stato  indifferente, ai fini della  quantificazione finale della singola offerta, che questa fosse stata espressa o come prezzo oppure in termini di ribasso percentuale, atteso che tale scelta resta affidata ad una valutazione discrezionale operata a monte dall’Amministrazione indicente in sede di predisposizione  della lex specialis di gara, la cui  congruità  e legittimità risulta  del tutto estranea a qualsiasi sindacato, sia da parte di questo Tribunale che della stessa Commissione, ferma restando la chiarezza ed inequivocità delle disposizione de quibus.<br />
Da tali considerazioni discende la fondatezza  del ricorso, con consequenziale annullamento del verbale della Commissione di gara  del 27.11.2003  con cui era stata annullata l’aggiudicazione provvisoria  disposta in favore  del ricorrente, nonché di tutte le successive operazioni di gara  ed i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva intervenuti in favore della società controinteressata, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.<br />
Quanto alla domanda risarcitoria, questa, allo stato,  non può trovare accoglimento,  dovendosi attendere le successive determinazioni dell’Amministrazione Comunale di San Nicola Manfredi circa l’esecuzione della presente decisione, anche tenuto conto degli effetti  invalidanti prodotti dalla medesima sul contratto di appalto stipulato con la società controinteressata.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale del 27.11.2003 con cui la Commissione   della gara  indetta dal Comune di San Nicola Manfredi per l’affidamento dei lavori   ristrutturazione  della strada rurale Mezzaricotta-Centofanti ha annullat<br />
-respinge la domanda risarcitoria;<br />
 &#8211; condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €4.000,00 quattromila/00);<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del   21.4.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Luigi Antonio Nappi	Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore<br />	<br />
Il Presidente	L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri. Scrajo Terme s.r.l., (avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri) contro Ufficio del Commissario Straordinario presso l’A.N.A.S. s.p.a. ed altri (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sulla pubblicazione del progetti di approvazione di opere pubbliche soggette a V.I.A. 1. Giustizia amministrativa – Termine per la proposizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8902/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8902/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri.<br /> Scrajo Terme s.r.l., (avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri) contro Ufficio del Commissario Straordinario presso l’A.N.A.S. s.p.a. ed altri (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla pubblicazione del progetti di approvazione di opere pubbliche soggette a V.I.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Termine per la proposizione del ricorso &#8211; Approvazione di un progetto preliminare per la costruzione di un’opera pubblica soggetta a V.I.A. – Decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento finale unitamente al parere V.I.A.<br />
2. Opere pubbliche – Approvazione di un progetto preliminare per la costruzione di un’opera pubblica soggetta a V.I.A. – Pubblicazione del provvedimento finale unitamente al parere V.I.A. – Requisiti minimi della pubblicazione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.</p>
<p>3. Opere pubbliche – Approvazione di un progetto preliminare per la costruzione di un’opera pubblica soggetta a V.I.A. – Pubblicazione del provvedimento finale unitamente al parere V.I.A. – Mancata utilizzazione, nell’avviso di pubblicazione, della formula prevista dall’14-ter, comma 10, della legge 241 del 1990 – Idoneità ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.</p>
<p>4. Opere pubbliche – Approvazione di un progetto preliminare per la costruzione di un’opera pubblica soggetta a V.I.A. – Pubblicazione del provvedimento finale unitamente al parere V.I.A. ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 10, della legge 241 del 1990 – Finalità – Irrilevanza della comunicazione individuale ai privati interessati.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine per impugnare il progetto preliminare per la costruzione di un’opera pubblica soggetta a V.I.A. decorre data di pubblicazione del provvedimento di approvazione, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14-ter, comma 10, della legge 241 del 1990 (1).</p>
<p>2. Esclusa la rilevanza degli avvisi preordinati al diverso fine della procedura espropriativa, le pubblicazioni ora considerate sul bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale, eseguite ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 10 della legge 241 del 1990 (espressamente richiamato nell’intestazione degli avvisi), sono idonee a far scattare il termine decadenziale d’impugnazione, qualora contengano le informazioni minime necessarie per rendere edotti gli interessati dei due fatti essenziali presi in considerazione dalla norma: l’approvazione di un progetto preliminare, all’esito di una conferenza di servizi; l’acquisizione, su tale progetto, della prescritta valutazione d’impatto ambientale.<br />
3.  Qualora gli avvisi di pubblicazione del progetto preliminare di approvazione di un’opera pubblica soggetta a V.I.A. non riproducono in modo perfetto la dizione dell’articolo 14-ter legge 241/1990  &#8211; “provvedimento finale . . . unitamente all’estratto della v.i.a.” –  gli stessi sono comunque idonei a far decorrere il termine decadenziale di pubblicazione: quel che conta, e che è certo in base agli atti, è il fatto che il loro contenuto informativo minimo sia sufficiente per dare al cittadino interessato, che avesse usato della media diligenza esigibile, tutte le informazioni necessarie a indurlo ad acquisire visione degli atti e a proporre tempestivamente un ricorso (peraltro senz’altro integrabile con motivi aggiunti, anche ai sensi della nuova disciplina, ampliativi di tale istituto, introdotta dalla legge 205 del 2000) nei sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione.</p>
<p>4. L’art. 14-ter co. 10 legge 241/1990 richiede di essere letto e interpretato in chiave sostanziale, senza inappropriati formalismi che ne tradirebbero il senso.  In quest’ottica la previsione normativa in esame (art. 14-ter, comma 10), se da un lato è intesa a dare garanzia di conoscibilità pubblica degli atti, dall’altro pone indubbiamente in capo al privato un onere particolare di diligenza nell’acquisire informazione dell’avvenuta adozione di atti asseritamene lesivi. E ciò sulla base peraltro degli avvisi pubblici prescritti dalla norma, trattandosi pacificamente di atti approvativi di progetti per i quali nessun diritto a una comunicazione individuale può essere riconosciuto alla parte privata.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Fattispecie relativa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del decreto ANAS di approvazione del progetto preliminare ( e dela parere della Commissione regionale V.I.A.) per la costruzione di una variante di una strada statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla pubblicazione del progetti di approvazione di opere pubbliche soggetto a V.I.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 8902	Reg. Sent. &#8211; ANNO 2004<br />	<br />
N. 12597 Reg. Ric. &#8211; ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione I^ </b></p>
<p>composto dai Signori: 1) Giancarlo Coraggio &#8211; Presidente; 2) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore; 3) Guglielmo Passarelli Di Napoli – Referendarioha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12597/2003 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>Scrajo Terme s.r.l.,</b> con sede in Vico Equense alla S.S. 145 n. 9, in persona dell’amm.re unico dott. sig.ra Elisabetta Scala, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con domicilio eletto in Napoli alla via Raffaele De Cesare 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>Ufficio del Commissario Straordinario presso l’A.N.A.S. s.p.a.</b> – ex art. 13. l. 135/1997 – Lavori di costruzione della variante alla S.S. 145 Sorrentina, in persona del commissario p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto ope legis in Napoli alla via Diaz 11,<br />
nonché</p>
<p>l’ <b>A.N.A.S. s.p.a.</b> – Compartimento territoriale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ut supra;</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, in persona del Provveditore p.t.,</b> rappresentato e difeso ut supra;</p>
<p>l’ <b>Ufficio Territoriale del Governo di Napoli</b>, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ut supra;</p>
<p>la <b>Soprintendenza per i beni architettonici di Napoli e provincia</b>, in persona del Soprintendente p.t., rappresentato e difeso ut supra;</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., non costituita;</p>
<p>la <b>Provincia di Napoli</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita;</p>
<p>la <b>Comunità Montana Penisola Sorrentina</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita;</p>
<p>il <b>Comune di Castellammare di Stabia</b>, in persona del sindaco p.t., non costituito;</p>
<p>il <b>Comune di Vico Equense,</b> in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Pasetto, con domicilio eletto Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;</p>
<p>l’ <b>Autorità di Bacino del Sarno</b>, in persona del legale rapp.te p.t., non costituita;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
A) dei seguenti atti, comunicati alla ricorrente a seguito di istanza di accesso ex art. 22 e segg. l. 241/90: A1) decreto dell’ANAS s.p.a. – Commissario Straordinario per i lavori di costruzione della variante alla S.S. 145 Sorrentina del 20.11.2002, con cui è stato approvato il progetto preliminare di costruzione di una variante alla S.S. 145 Sorrentina tra i Km 11+600 e 14+000, con lavori di completamento ed adeguamento delle opere civili e realizzazione degli impianti tecnologici e di sicurezza, ed è stato dato formale avvio al procedimento di realizzazione delle opere stesse; A2) verbale della Conferenza dei servizi, adunanza del 25.10.2001, con cui è stato dichiarato approvato il detto progetto, con riserva di emissione del provvedimento formale; A3) relazione al progetto provvisorio dell’ANAS s.p.a. per i lavori di realizzazione della variante, a firma dell’ing. Samarelli; A4) delibera della Giunta comunale di Vico Equense n. 44 del 5.2.2002, di approvazione condizionata del progetto provvisorio; B) dei seguenti atti, non comunicati alla ricorrente e da questa non conosciuti, cui fanno riferimento gli atti impugnati sub A), e di cui costituiscono atti presupposti, connessi e/o consequenziali: B1) progetto preliminare di costruzione di una variante alla S.S. 145 Sorrentina tra i Km 11+600 e 14+000, con lavori di completamento ed adeguamento delle opere civili e realizzazione degli impianti tecnologici e di sicurezza, redatto dal Prof. ing. Ferro; B2) delibera del consiglio regionale della Campania n. 192/1 del 30.9.2002, di approvazione della variante al P.U.T. della zona interessata dai lavori; B3) verbale di Adunanza del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici n. 59 del 4.4.2001, con cui è stato rilasciato il nulla osta al progetto preliminare; B4) nota della Regione Campania – Settore Urbanistica prot. n. 3610/3640 del 24.10.2001, con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori; B5) nota della Regione Campania – STAPF prot. n. 3154 del 24.10.2001, con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori; B6) nota dell’Autorità di Bacino, allegata alla Conferenza dei servizi, adunanza del 25.10.2001, con cui è stato espresso parere provvisorio sulla realizzazione dei lavori; B7) verbale della Conferenza dei servizi, adunanza del 14.9.2001; B8) nota della Regione Campania – Area generale: Ecologia, tutela dell’ambiente, protezione civile, prot. n. 10150 del 21.11.2001, di comunicazione di parere favorevole condizionato; B9) verbale della Regione Campania – Commissione tecnico-istruttoria per la V.I.A. n. 64 del 12.6.2002, di comunicazione di parere favorevole condizionato; C) ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi i pareri espressi, in sede della Conferenza dei servizi, nelle adunanze del 14.9.2001 e del 25.10.2002, da: 1) Regione Campania – Assessorato ai trasporti; 2) Soprintendenza per i beni architettonici di Napoli; 3) Provincia di Napoli; 4) Comunità Montana Penisola Sorrentina; 5)Regione Campania – Genio civile; 6) Comune di Vico Equense; 7) Comune di Castellammare; nonché il bando di gara dell’appalto-concorso per la realizzazione dei lavori in argomento, non conosciuto dalla ricorrente;</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	VISTI gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 28 aprile 2004 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato in data 14 novembre 2003 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo 26 novembre 2003, la società ricorrente, proprietaria di uno stabilimento termale sito in Vico Equense, alla località Scrajo della strada statale 145, nonché concessionaria del diritto di sfruttamento della fonte di acqua termale sulfurea ivi esistente, giusta concessione rilasciata con d.m. del 17 maggio 1933, impugna gli atti in epigrafe elencati aventi ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare di realizzazione della variante alla S.S. 145 Sorrentina, nonché il bando dell’appalto concorso per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei suddetti lavori.<br />	<br />
	Assume che il progetto impugnato – illegittimo sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere – trascurerebbe i peculiari e delicati aspetti idrogeologici del sito interessato dalla galleria, caratterizzato dalla particolare friabilità e franosità della roccia e dalla presenza della predetta sorgente di acqua sulfurea e non avrebbe preso nella debita considerazione la possibilità di tracciati e soluzioni progettuali alternative. Gli atti impugnati sarebbero pertanto lesivi della posizione soggettiva della società deducente perché esporrebbero a grave pericolo e probabile danno il costone roccioso ove è ubicato lo stabilimento termale da essa condotto, nonché la stessa sopravvivenza della predetta fonte di acque minerali.<br />	<br />
	Si sono costituiti ed hanno resistito in giudizio l’Ufficio del Commissario straordinario dell’A.N.A.S. s.p.a. e le altre amministrazioni statali evocate in giudizio, nonché il Comune di Vico Equense, che hanno concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 28 aprile 2004 la causa è stata chiamata, discussa e trattenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente introdotto rispetto agli avvisi dell’intervenuta approvazione del progetto preliminare (e del parere della commissione regionale v.i.a.) fatti pubblicare dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14-ter, comma 10, della legge 241 del 1990.<br />	<br />
	La previsione normativa citata prevede che “il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”.<br />	<br />
	L’esame della documentazione prodotta dalla difesa erariale a supporto probatorio della proposta eccezione dimostra, al contrario della replica di parte ricorrente, che gli adempimenti di pubblicità compiuti in concreto da parte dell’autorità procedente non si discostano in modo illegittimo dal modello legale dall’articolo 14-ter e risultano idonei al conseguimento dello scopo voluto dalla disposizione.<br />	<br />
	La determinazione finale di approvazione del progetto preliminare, oggetto di impugnazione, è del 20 novembre 2002. L’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Campania ex articolo 14-ter, comma 10, legge 241/1990 è del 2 dicembre 2002 (bollettino n. 60). Identico avviso risulta pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale in data 9 dicembre 2002. Il 20 settembre 2003 è stato pubblicato il bando per l’appalto concorso per la realizzazione delle opere. Il 14 novembre 2003 è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />	<br />
	Parte ricorrente giustifica il ritardo nell’azione riferendo di aver avuto cognizione degli atti impugnati, e del loro contenuto lesivo, solo grazie alla visione ed estrazione di copia dei medesimi in data 4 settembre 2003, a seguito di formale domanda di accesso proposta il 18 luglio 2003. Asserisce altresì che gli avvisi pubblicati dall’amministrazione procedente, sia sul Bollettino regionale che sulla stampa quotidiana, non soddisfano la prescrizione del citato articolo 14-ter, comma 10 e non possono pertanto valere a far scattare il decorso del termine decadenziale per l’impugnativa.<br />	<br />
	Il Collegio perviene a conclusioni diverse. <br />	<br />
	Occorre esaminare nel dettaglio il contenuto di tali avvisi.<br />	<br />
	Dalla documentazione versata in atti dall’Avvocatura distrettuale in data 5 dicembre 2003 emerge che il commissario straordinario dell’Anas ha fatto pubblicare:<br />	<br />
&#8211;	sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 60 del 2 dicembre 2002 un avviso del seguente tenore: “ai sensi dell’art. 14-ter comma 10 della legge n. 241 del 7/8/1990, integrata dalla legge n. 340 del 24.11.2000, si comunica che la Commissione Tecnico-Istruttoria per la formulazione del parere V.I.A. con verbale n. 64 del 12.6.2002, esaminato il progetto preliminare posto a base di gara mediante appalto-concorso, ha espresso parere che deve essere inteso emesso con prescrizioni nel quale viene richiesto che il progetto esecutivo da approvarsi ;in sede di gara avrebbe dovuto esplicitamente contenere . . . “ (segue l’indicazione delle prescrizioni indicate dalla commissione v.i.a. – n.d.r. -);<br />	<br />
&#8211;	 su due quotidiani, a diffusione nazionale e locale, in data 9 dicembre 2002, un “avviso di avvio di provvedimento ex artt. 7 e 8 della legge 241/1990” finalizzato alla procedura espropriativa (vi è difatti espressa menzione dell’avvenuta pubblicazione, in uno al progetto preliminare per lo svolgimento dell’appalto concorso, del piano particellare grafico, nonché con la testuale dizione che “la presente comunicazione si inserisce nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza scaturente dall’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario”);<br />	<br />
&#8211;	 in data 13 dicembre 2002, un secondo avvio, “ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 340 del 24.11.2000”, di tenore identico a quello pubblicato sul Bollettino regionale;<br />	<br />
&#8211;	successivamente, in data 8 marzo 2003, un terzo avviso, analogo a quello del 9 dicembre 2002, intitolato “avviso (ex art. 7 della legge 241/90)”, in cui, premesso il deposito del progetto preliminare approvato, il commissario ha dato trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti “comunque interessati al fine di consentire all’Anas la predisposizione di tutti gli atti che si dovessero rendere necessari o comunque utili all’esperimento delle procedure di appalto concorso”. <br />	<br />
Ritiene il Collegio che, esclusa la rilevanza, nella presente sede, degli avvisi preordinati al diverso fine della procedura espropriativa, le pubblicazioni ora considerate sul bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale, eseguite ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 10 della legge 241 del 1990 (espressamente richiamato nell’intestazione degli avvisi), siano idonee a far scattare il termine decadenziale d’impugnazione, secondo la disposizione predetta. <br />
Esse difatti contenevano tutte le informazioni minime necessarie per rendere edotti gli interessati dei due fatti essenziali presi in considerazione dalla norma: l’approvazione di un progetto preliminare, all’esito di una conferenza di servizi; l’acquisizione, su tale progetto, della prescritta valutazione d’impatto ambientale. <br />
In particolare l’avviso conteneva: la menzione espressa dell’articolo 14-ter, comma 10, della legge 241; il riferimento al progetto preliminare e alla pronuncia della commissione v.i.a.; il richiamo all’indizione della gara per l’appalto concorso. L’insieme di questi elementi rendeva l’avviso stesso idoneo a informare del fatto che vi era stata l’approvazione del progetto preliminare, posto a base della gara, all’esito di un’apposita conferenza di servizi e alla stregua di una valutazione d’impatto ambientale da ritenersi favorevole ancorché con prescrizioni (a nulla rilevando sul punto la considerazione della illegittimità della sequenza procedurale desumibile dall’avviso, che è questione che attiene alla fondatezza nel merito del ricorso, non alla sua ricevibilità).<br />
L’idoneità oggettiva al raggiungimento dello scopo d’informazione voluto dalla legge, propria delle forme di pubblicità in concreto osservate, rende irrilevante la circostanza che tali avvisi non riproducessero in modo perfetto la dizione dell’articolo 14-ter. Il tenore letterale dell’esaminato avviso non costituisce, invero, a rigore, la pubblicazione, voluta dalla norma, del “provvedimento finale . . . unitamente all’estratto della v.i.a.”<br />
E però quel che conta, e che è certo in base agli atti, è il fatto che il loro contenuto informativo minimo era sufficiente per dare al cittadino interessato, che avesse usato della media diligenza esigibile, tutte le informazioni necessarie a indurlo ad acquisire visione degli atti e a proporre tempestivamente un ricorso (peraltro senz’altro integrabile con motivi aggiunti, anche ai sensi della nuova disciplina, ampliativi di tale istituto, introdotta dalla legge 205 del 2000) nei sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione.<br />
A tale conclusione, che pone l’accento più sul profilo sostanziale del contenuto informativo degli avvisi pubblicati, che non sull’aspetto formale della rigorosa corrispondenza al modello prefigurato dalla legge, conduce anche un’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in esame.Tale norma, se opportunamente collocata nel sistema della disciplina speciale concernente la realizzazione di opere pubbliche, richiede di essere letta e interpretata in chiave sostanziale, senza inappropriati formalismi che ne tradirebbero il senso. <br />
La previsione è infatti volta a definire un giusto punto di equilibrio tra le irrinunciabili ragioni della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti lesi da atti dell’amministrazione, da un lato, e, dall’altro, l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione delle opere pubbliche sulla base di atti amministrativi stabilizzatisi per inoppugnabilità e idonei, dunque, a reggere la successiva costruzione del procedimento amministrativo, spesso assai complesso e dispendioso, volto alla realizzazione dell’opera. <br />
Non a caso la norma è collocata nel Capo IV della legge 241 del 1990, intitolato alla “semplificazione dell’azione amministrativa”. E non è un caso che la speciale formalità di pubblicazione, introdotta dalla norma in esame, riguardi atti di approvazione di progetti di opere pubbliche sottoposte a previa valutazione di impatto ambientale: una tipologia di atti rispetto ai quali massimo è l’interesse pubblico alla tempestiva stabilizzazione e definitività di efficacia, attesa la loro naturale destinazione a costituire la base per lo svolgimento di complessi procedimenti volti alla realizzazione dell’opera pubblica. <br />
L’interesse pubblico alla definitività degli atti approvativi della progettazione dell’opera è inoltre particolarmente qualificato nella fattispecie in esame, in cui l’autorità procedente è costituita dal commissario straordinario nominato dal governo ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 (noto nella prassi come decreto “sbloccacantieri”). <br />
Come ricordato puntualmente negli atti di causa, la realizzazione dell’opera de qua venne avviata nel 1988, ma fu sospesa dal Tar Campania con diverse ordinanze cautelari confermate in appello dal Consiglio di Stato, su ricorso della società odierna ricorrente. Riprese nel 1995, ma fu nuovamente fermata dalle sospensive del giudice amministrativo (cfr. ord, della sez. IV del Consiglio di Stato n. 1654 del 26 novembre 1996 che dispose accertamenti istruttori). I relativi ricorsi risulterebbero, peraltro, ancora pendenti, anche se verosimilmente superati per difetto di interesse, a fronte dei successivi atti dell’amministrazione, oggetto del presente giudizio.E’ seguito dunque il commissariamento dell’Anas, per la realizzazione di quest’opera pubblica, ai sensi del citato articolo 13 del decreto legge 67 del 1997. <br />
Giova rammentare che la predetta disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell&#8217;Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. <br />
La scelta amministrativa di “commissariare” l’opera oggetto di lite implica la qualificazione della stessa come “di rilevante interesse nazionale” ed esprime una valutazione, di alta amministrazione, di preminenza dell’interesse pubblico al suo pronto completamento. <br />
Da qui gli atti commissariali impugnati, volti alla prosecuzione dei lavori e al completamento dell’opera (la galleria risulta già costruita per 1514 metri lineari già aperti al traffico e per altri 3032 metri in corso di completamento, su 5072 totali, rimanendo da realizzare gli ultimi 858 metri lineari).<br />
	In questo contesto una lettura formalistica delle norme e degli atti tradirebbe la ragione stessa dell’azione amministrativa e della speciale missione affidata al commissario straordinario. Il d.l. 67 del 1997 e la novella del 2000 all’articolo 14 della legge 241 devono essere pertanto letti nel senso che l’irrinunciabile diritto di agire in giudizio del cittadino che si assuma leso nei suoi diritti e interessi legittimi non può essere ammesso sine die, ad un anno dall’atto impugnato (sul quale nel frattempo è stata costruita un’intera “piramide” procedimentale successiva), ma deve essere fatto valere in tempi compatibili con l’interesse pubblico a che si faccia rapidamente chiarezza sulla sorte degli atti amministrativi posti all’inizio della successiva catena procedurale. <br />	<br />
In quest’ottica la previsione normativa in esame (art. 14-ter, comma 10), se da un lato è intesa a dare garanzia di conoscibilità pubblica degli atti, dall’altro pone indubbiamente in capo al privato un onere particolare di diligenza nell’acquisire informazione dell’avvenuta adozione di atti asseritamene lesivi. E ciò sulla base peraltro degli avvisi pubblici prescritti dalla norma (trattandosi pacificamente di atti approvativi di progetti per i quali nessun diritto a una comunicazione individuale può essere riconosciuto alla parte privata). <br />
	Facendo applicazione al caso di specie del criterio interpretativo ora definito, il Collegio conclude nel senso della sufficienza, agli effetti dell’operatività della ripetuta norma dell’articolo 14-ter, comma 10, dell’avvenuta pubblicazione, sul bollettino regionale e sulla stampa quotidiana, degli elementi informativi essenziali in base ai quali il cittadino diligente avrebbe potuto prendere conoscenza dei fatti rilevanti, e cioè dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare sulla base di una valutazione d’impatto ambientale (non importa come, a questi fini, se legittimamente o illegittimamente data). <br />	<br />
Del tutto irrilevante, ai fini della decisione sulla tempestività del ricorso, si palesa infine la considerazione – che attiene invece al merito delle censure proposte – che la v.i.a. sarebbe stata erroneamente giudicata dal commissario come favorevole con prescrizioni, lì dove, invece, il parere 64 del 12 giugno 2002 dell’apposita commissione regionale non potrebbe essere considerato alla stregua di una valutazione d’impatto ambientale (e men che mai una v.i.a,. favorevole). Lo stesso dicasi del rilievo di parte ricorrente secondo cui sarebbe irrazionale una v.i.a. successiva alla conferenza di servizi di approvazione del progetto preliminare. Anche questa è in realtà una questione che attiene al merito della causa, che però non sposta i termini della questione preliminare di rito sulla tardività del ricorso. <br />
Si afferma infine negli scritti difensivi di parte ricorrente che essa società Scrajo Terme, alla luce del pregresso, annoso contenzioso, avrebbe avuto titolo a ricevere comunicazione individuale dei nuovi provvedimenti. La tesi non è condivisibile, poiché il titolo alla notifica individuale dell’atto non dipende dall’attivazione (in sede procedimentale o contenziosa) della parte, ma è legato alla tipologia degli atti e dei procedimenti. E nel caso di specie, come già osservato supra, gli atti di approvazione del progetto preliminare e di indizione della procedura di gara non imponevano la comunicazione individuale alla società ricorrente.<br />
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi irricevibile perché tardivamente proposto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 28 aprile e del 12 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8902/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-5-2004-n-3395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-5-2004-n-3395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3395</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Chieppa Regione Calabria (Avv.ti Boccucci e Naimo), Fintecna(Avv.ti A.Romano e Vinti) e Stretto di Messina(Avv.ti D’Amelio, Carbone, Barone, Clarizia)c. Vinci Pietro(Avv. Briguglio) e altri per un&#8217;opera approvata dal CIPE (ponte sullo stretto di Messina) la competenza è del Tar Lazio Regolamento di competenza- criteri di competenza territoriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-5-2004-n-3395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-5-2004-n-3395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Chieppa<br /> Regione Calabria (Avv.ti  Boccucci e Naimo), Fintecna(Avv.ti A.Romano e Vinti) e Stretto di Messina(Avv.ti D’Amelio, Carbone, Barone, Clarizia)c. Vinci Pietro(Avv. Briguglio) e altri</span></p>
<hr />
<p>per un&#8217;opera approvata dal CIPE (ponte sullo stretto di Messina) la competenza è del Tar Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regolamento di competenza- criteri di competenza territoriale organi centrali fondato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli atti impugnati sono stati emanati da organi statali ed hanno efficacia ultraregionale per cui, in relazione agli effetti oggettivi prodotti, si applica l’art. 3 della legge 1034 del 1971, che radica la competenza del Tar Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per un&#8217;opera approvata dal CIPE (ponte sullo stretto di Messina) la competenza è del Tar Lazio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4215_CDS_4215.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-5-2004-n-3395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernanrdo Massari Est. Sacchi Giovanni (Avv. Tiziana Castiglione) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Grasso Giovanni (Avv. Renato Salimbeni), Gheri Gherardo (Avv. Francesco Brizzi) e Miscia Sebastiano (non costituito) concorso a cattedra universitaria e grave inimicizia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernanrdo Massari Est.<br /> Sacchi Giovanni (Avv. Tiziana Castiglione) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Grasso Giovanni (Avv. Renato Salimbeni), Gheri Gherardo (Avv. Francesco Brizzi) e Miscia Sebastiano (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>concorso a cattedra universitaria e grave inimicizia di un componente della Commissione giudicatrice con un candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Composizione della Commissione &#8211; Cause di incompatibilità di cui all&#8217;art. 51 c.p.c., all&#8217;art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e agli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 &#8211; Rivestono carattere tassativo</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria &#8211; Ricusazione di un membro della Commissione &#8211; Manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico &#8211; Giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso – Non integrano l’ipotesi di grave inimicizia</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria &#8211; Omessa predeterminazione dei criteri di valutazione &#8211; Legittimità</p>
<p>4. Concorsi pubblici &#8211; procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore ordinario – Valutazione Collegiale finale espressa con il solo voto numerico – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le cause di incompatibilità sancite dall&#8217;art. 51 c.p.c., oltre che dall&#8217;art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e dagli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 &#8211; estensibili a tutti i campi dell&#8217;azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale &#8211; rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici</p>
<p>2. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non integrano l&#8217;ipotesi di grave inimicizia prevista quale causa d&#8217;incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione di concorso, le manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico, o il giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso, in quanto atteggiamenti non illeciti nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e tali da non intaccare l&#8217;imparzialità dell&#8217;organo valutativo</p>
<p>3. Nel concorso a cattedra universitaria l&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione trova la sua ragione d&#8217;essere nella impossibilità di fissare criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello che deve essere reso su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico, e dove i giudizi della commissione sono espressi attraverso valutazioni singole e collettive (dei commissari), che consentono sempre di ricostruire l'&#8221;iter&#8221; logico seguito, e di indagare sulla sua congruità</p>
<p>4. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore ordinario, una volta valutata collegialmente l&#8217;astratta idoneità dei vari candidati, la Commissione esprime la propria preferenza ai fini dell&#8217;individuazione degli idonei attraverso il voto, non essendo richiesta alcuna motivazione ulteriore rispetto a quella contenuta nei giudizi collegiali formulati nei confronti di ciascun concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso a cattedra universitaria e grave inimicizia di un componente della Commissione giudicatrice con un candidato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 840/01 proposto da<br />
<b>SACCHI Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Castiglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Stanca, in Firenze, via Puccinotti n. 61,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>Università degli studi in persona del Rettore pro tempore</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Grasso Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via degli Artisti n. 20;</p>
<p>&#8211; <b>Gheri Gherardo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Brizzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, p.za S. Spirito, n. 10;</p>
<p>&#8211; <b>Miscia Sebastiano</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del Decreto Rettorale n. 530 del 1° agosto 2000, pubblicato in G.U. n. 65 del 22.8.2000, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario nel settore disc<br />
&#8211; dei verbali della Commissione Giudicatrice dell’11.10.2000, del 17.1.2001 e del 18.1.2001, con i quali la Commissione ha svolto le operazioni concorsuali di valutazione comparativa  (profilo di carriera, giudizi individuali e giudizi collegiali) e di vo<br />
&#8211; della relazione finale della Commissione del 18.1.2001 con la quale vengono riepilogate le attività concorsuali, ivi comprese quelle di votazione per la declaratoria di idoneità dei candidati Gheri, Grasso e Miscia;<br />
&#8211; del Decreto Rettorale n. 215 del 21.febbraio 2001, comunicato al ricorrente con lettera raccomandata del 14.2.2001, ricevuta successivamente, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso;<br />
&#8211; del provvedimento di nomina del prof. Grasso Giovanni a professore straordinario alla cattedra di Anatomia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena, estremi sconosciuti;<br />
&#8211; di ogni atto connesso, antecedente e/o presupposto, conseguente e/o successivo, se lesivo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Viste le ordinanze istruttorie n. 1459/02, n. 1524/03 e n. 5611/03; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Castiglione, l’avv. Pozzolini, per delega dell’avv. Salimbeni, l’avv. Paolini, per delega dell’avv. Brizzi, e l’avv. dello Stato Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, candidato partecipante alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di professore ordinario nel settore disciplinare E-09A, insorge dinanzi a questo TAR avverso l’esito della procedura stessa e gli altri atti specificati in epigrafe, deducendo quanto segue:<br />
1. Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del dovere di astensione di membro della Commissione Giudicatrice. Violazione dei principi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. applicabili ai componenti degli organi collegiali dei concorsi amministrativi. Conseguente illegittimità della nomina della Commissione e/o sua composizione e suoi atti. <br />
Assume il ricorrente di aver ricusato un componente della Commissione, cioè il prof. Fonzi, per avere lo stesso manifestato “contrarietà” all’accesso del ricorrente medesimo al concorso per la prima fascia alla presenza di colleghi del suo Dipartimento e di altri Dipartimenti e per avere il ricorrente, con detto componente, vertenze giudiziarie pendenti e situazioni di grave conflittualità all’interno della struttura universitaria. Tali circostanze sarebbero sintomatiche di un clima di grave inimicizia tra il ricorrente e il prof Fonzi, che si sarebbe dovuto quindi dichiarare incompatibile con l’ufficio di Commissario ed a maggior ragione avrebbe dovuto essere sostituito a seguito della proposizione dell’istanza di ricusazione.</p>
<p>2. Violazione di legge e/o erronea applicazione dell’art. 25 del bando di concorso per non avere la Commissione giudicatrice correttamente predeterminato i criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa come previsto dal Decreto Rettorale n. 311 del 3.4.2000 con cui era stato indetto il concorso.<br />
La Commissione ha fatto propri i criteri predeterminati dal bando solo per la valutazione dei curricula e non per la valutazione delle pubblicazioni, elaborando per queste ultime criteri propri, non aggiuntivi ma sostitutivi rispetto a quelli previsti dal bando, le cui disposizioni sono state quindi violate.</p>
<p>3. Eccesso di potere per errore nel procedimento a seguito della violazione dell’art. 25 del bando di concorso, per omessa considerazione della corposa attività didattica prestata dal ricorrente, della doppia laurea e della valutazione conseguita con il massimo dei voti e l’attestazione di lode.<br />Non è stato poi compiutamente utilizzato il metodo del c.d. Impact Factor, per mancata sommatoria degli indici numerici attribuiti alle singole pubblicazioni.</p>
<p>4. Eccesso di potere per inadeguatezza, ingiustizia ed illogicità manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Violazione art. 3 Cost.. Eccesso di potere a seguito di violazione di circolari. La Commissione non ha valutato adeguatamente il curriculum del ricorrente, da cui risulta la sua maggiore continuità didattica nell’insegnamento di Anatomia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. La produzione scientifica, nei giudizi individuali, viene erroneamente ed immotivatamente giudicata “non afferente” al settore disciplinare concorsuale, mentre tale valutazione doveva piuttosto essere operata per altri candidati. Al ricorrente, poi, sono state erroneamente attribuite 21 pubblicazioni con impact factor, invece di 22. Al riguardo l’istante aveva indice superiore rispetto ad altro candidato (prof. Grasso) che ha ottenuto giudizio migliore. Per tale candidato, poi, è stata erroneamente valutata l’appartenenza al Collegio dei Docenti di Dottorato, dal quale si era dimesso.</p>
<p>5. Eccesso di potere per inattendibilità e contraddittorietà tra atti del procedimento. Manifesta illogicità. Sviamento della Commissione che non ha conformato il proprio operato al fine di scegliere il candidato migliore.<br />La Commissione nel giudizio finale giudica l’attività scientifica del ricorrente continua e pertinente al settore messo a concorso, in immotivato contrasto con i giudizi individuali. Il che dimostra, da una parte, la volontà della Commissione di evidenziare aspetti negativi nella carriera del candidato e, dall’altra, la superficialità avuta nell’approccio all’attività di giudizio.<br />
L’Amministrazione e i controinteressati prof. Grasso e prof. Gheri sono costituiti in giudizio e controdeducono ex adverso alle censure del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1459/02 assunta nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 23 maggio 2002, il Collegio riteneva la necessità, con in riferimento al primo motivo di gravame con il quale l’istante deduce l’incompatibilità di un componente della Commissione giudicatrice, di disporre una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del R.D. 26. 6. 1924, n. 1054 e 26 del R.D. 17.8.1907, n. 642, diretta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, il reale svolgimento dei fatti riferiti dal prof. Renato Gerli nella sua dichiarazione scritta del 4 aprile 2001 (Allegato n. 4 al ricorso introduttivo), incaricando dell’espletamento dell’incombente istruttorio un funzionario o dirigente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, designato dal Ministro, tra quelli competenti in materia universitaria.<br />
L’ordinanza restava inottemperata.<br />
Conseguentemente, con le ordinanze n. 840 del 5 maggio 2003 e n. 5611 del 4 novembre 2003, il Collegio disponeva l’assunzione di una prova testimoniale sulle predette circostanze, invitando le parti ad indicare i testi da escutere e i fatti sui quali articolare l’esperimento probatorio.<br />
Nella camera di consiglio del 24 novembre 2003, dinanzi al magistrato delegato, nella persona del relatore della causa, venivano sentiti il prof. Luciano Fonzi, teste indicato dal ricorrente, il prof. Carlo Alessandrini, e i sig.ri Pier Luigi Migliaccio e Stelio Rossi, testi indicati dalle controparti.<br />
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe precisati, relativi alla procedura concorsuale per il reclutamento di un professore ordinario nel settore disciplinare E-09A (Anatomia) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, all’esito della quale risultava vincitore il prof. Giovanni Grasso.</p>
<p>2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla mancata impugnazione da parte del ricorrente anche dei successivi atti di nomina degli altri controinteressati.<br />
In proposito è sufficiente rilevare che tali atti non riguardano il procedimento per il quale si controverte, pur risultando a questo connessi, e in ogni caso, atteso il vincolo di presupposizione che li lega agli atti qui contestati, l’eventuale annullamento di questi ultimi ne determinerebbe la consequenziale caducazione senza necessità di una loro autonoma impugnazione.<br />
Il ricorso non è peraltro suscettibile di accoglimento.</p>
<p>3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa in relazione al dovere di astensione di un membro della Commissione giudicatrice, assumendo di aver ricusato un suo componente, il prof. Fonzi, per avere lo stesso manifestato “contrarietà” all’accesso del ricorrente medesimo al concorso per la prima fascia, alla presenza di colleghi del suo Dipartimento e di altri Dipartimenti e per avere il ricorrente, con detto componente, vertenze giudiziarie pendenti e situazioni di grave conflittualità all’interno della struttura universitaria. <br />
Tali circostanze, sintomatiche di un clima di grave inimicizia tra il ricorrente e il suddetto prof. Fonzi, avrebbero dovuto indurre la Commissione a dichiararne l’incompatibilità con l’ufficio di Commissario, soprattutto a seguito della proposizione dell’istanza di ricusazione da parte del deducente.<br />
L’assunto deve essere disatteso.<br />
Osserva in proposito il Collegio che non è controvertibile che le norme che regolano per alcuni organi collegiali l&#8217;astensione dei membri e conseguentemente la possibilità della loro ricusazione debbono essere considerate esemplificazione di un principio generale, applicabile a tutti i collegi amministrativi, in base al quale l&#8217;interferenza attuale o potenziale di interessi privati nell&#8217;esercizio di pubbliche funzioni vizia la legittimazione del soggetto, determinando da un lato per esso l&#8217;obbligo d&#8217;astensione, dall&#8217;altro il diritto, per il destinatario dall&#8217;attività collegiale, di ricusare il membro o i membri incompatibili (Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 18 gennaio 1983, n. 20; T.A.R. Campania Salerno, 26 novembre 1981, n. 394).<br />
Va, peraltro, rilevato che le cause di incompatibilità sancite dall&#8217;art. 51 c.p.c., oltre che dall&#8217;art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e dagli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 &#8211; estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell&#8217;azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale &#8211; rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, VI Sez. 5 maggio 1998 n. 631; id., 8 aprile 2000 n. 2045; T.A.R. Lazio Sez. I 5 marzo 2002 n. 1666).<br />
Nel caso di specie occorrerebbe, dunque, fornire la dimostrazione dell’esistenza di una causa pendente o di una “grave inimicizia” tra la persona del ricorrente e quella del sunnominato prof. Fonzi.<br />
Quanto alla prima ipotesi non vi è agli atti allegazione della pendenza di alcuna controversia tra i soggetti interessati non potendo, a tale riguardo, ritenersi che la mera trasmissione (tra l’altro avvenuta dopo l’instaurazione del presente giudizio) alla competente Procura della Repubblica, da parte del Rettore dell’Università di Siena, della corrispondenza intercorsa con il ricorrente in merito alla denunciata sparizione di una lama di diamante, nonché alle presunte irregolarità rinvenute in taluni verbali d’esame (doc. n. 18 di parte ricorrente), possa costituire in senso proprio una “causa pendente”, così come intesa dal c.p.c. all’art. 51.<br />
In merito poi alla risalente inimicizia esistente tra il prof. Sacchi e il prof. Fonzi l’indagine condotta dal Collegio per riscontrare le affermazioni contenute nel ricorso non ha trovato conferme.<br />
In proposito si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità della prova testimoniale disposta dal Tribunale, atteso che dalle testimonianze rese nella camera di consiglio del 24 novembre 2003 non sono emersi elementi atti a consentire la conferma delle tesi rappresentate dalla parte ricorrente.<br />
Infatti, le pur gravi dichiarazioni rese dal prof. Renato Gerli in merito alle affermazioni proferite dal prof. Fonzi, in margine alla riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Siena del 15 gennaio 1999, non hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dagli altri testimoni. Senza porre in discussione l’attendibilità del teste Gerli, è del tutto evidente che, considerato anche il lungo tempo trascorso dal fatto che si intendeva ricostruire, non può ritenersi raggiunta una ragionevole prova in ordine alla effettiva pronuncia delle dichiarazioni di disistima professionale del ricorrente attribuite al prof. Fonzi, avuto riguardo all’imprecisione nella ricomposizione del contesto in cui furono pronunciate.<br />
D’altra parte, non è inutile rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi, non integrano l&#8217;ipotesi di grave inimicizia prevista quale causa d&#8217;incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione di concorso le manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico, o il giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso, in quanto atteggiamenti non illeciti nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e tali da non intaccare l&#8217;imparzialità dell&#8217;organo valutativo (Consiglio Stato, sez. VI, 8 aprile 2000, n. 2045; id., sez. II, 23 febbraio 1994, n. 221; Corte Conti, sez. II, 11 gennaio 1995, n. 2824).</p>
<p>4. Con il secondo motivo viene censurata la mancata preordinazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa, come previsto dal Decreto Rettorale n. 311 del 3.4.2000 con cui era stato indetto il concorso. In particolare si lamenta che la Commissione avrebbe fatto propri i criteri predeterminati dal bando solo per la valutazione dei curricula e non per la valutazione delle pubblicazioni, elaborando per queste ultime criteri propri, non aggiuntivi ma sostitutivi rispetto a quelli previsti dal bando, le cui disposizioni risulterebbero, quindi, violate.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Si osserva, in linea di principio, che nel concorso a cattedra universitaria l&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione trova la sua ragione d&#8217;essere nella impossibilità di fissare criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello che deve essere reso su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico, e dove i giudizi della commissione sono espressi attraverso valutazioni singole e collettive (dei commissari), che consentono sempre di ricostruire l'&#8221;iter&#8221; logico seguito, e di indagare sulla sua congruità (Consiglio Stato, sez. VI, 26 febbraio 2002, n. 1166)<br />
D’altro canto, in punto di fatto, non pare che la Commissione abbia esorbitato dai suoi poteri, limitandosi nella circostanza alla predeterminazione di ulteriori criteri utili alla valutazione delle opere redatte in collaborazione con più autori, compresi, eventualmente, taluno dei commissari, e dei quali ha fatto puntuale applicazione, come è agevole rilevare dalla lettura dei verbali dei lavori.<br />
In altre parole, non risulta che nella valutazione dei lavori scientifici dei candidati la Commissione si sia discostata dalla disciplina recata in materia dal bando e dal DPR n. n. 390/98, avendo, con trasparenza, ulteriormente circoscritto gli ambiti dei propri poteri valutativi attraverso più dettagliati parametri di valutazione,<br />
5. Con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente contesta l’operato della Commissione la quale non avrebbe adeguatamente considerato l’attività didattica prestata dal ricorrente, il possesso della doppia laurea e la valutazione conseguita con il massimo dei voti e con l’attestazione di lode.<br />Anche tale censura non può essere condivisa.<br />
Quanto al possesso della doppia laurea e della votazione riportata nel superamento del relativo esame, la semplice lettura del bando e della normativa recata dal DPR 19 ottobre 1998, n. 390 è idonea a fugare ogni dubbio circa l’irrilevanza delle medesime ai fini della valutazione del candidato.<br />
In ordine poi all’attività didattica del prof. Grassi la tesi del ricorrente è smentita dai verbali dei lavori della Commissione. Vi si legge, infatti, che il deducente “ha svolto una intensa e prolungata attività didattica congrua col settore E 09A, documentata da numerosi insegnamenti, sia nel corso di Laurea in Medicina che in Diplomi universitari e Scuole di Specializzazione, oltre che nel Corso di Laurea in Scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali” ( verbale del 18 gennaio 2001).<br />
Lamenta, ancora, il ricorrente, nella valutazione della sua produzione scientifica, l’incompleto utilizzo del metodo del c.d. Impact Factor, per mancata sommatoria degli indici numerici attribuiti alle singole pubblicazioni.<br />
L’assunto non è persuasivo.<br />
Va in primo luogo osservato che nessuna norma impone l’impiego del predetto sistema di valutazione e, per quanto attiene alla procedura concorsuale de quo, il bando di concorso si limita, all’art. 25, a richiedere che la Commissione faccia ricorso, ove possibile, “a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale”, elencando successivamente i criteri ai quali attenersi.<br />
Nel giudizio sintetico finale relativo al prof. Sacchi la Commissione afferma che “l’attività scientifica desumibile dalle pubblicazioni presentate appare di buon livello, continua e pertinente al settore messo a concorso…il ruolo svolto dal candidato appare primario in un discreto numero di lavori in cui figura come primo Autore o Senior author”.<br />
E’ evidente, quindi, che la Commissione ha convenientemente espresso il suo giudizio tenendo conto, pur senza palesemente menzionarlo, del suddetto criterio di valutazione, non avendo peraltro l’obbligo di esplicitare analiticamente, anche attraverso l’uso di coefficienti numerici, il valore della produzione scientifica esaminata.</p>
<p>6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole che la Commissione non abbia adeguatamente apprezzato l’attività didattica svolta nell’insegnamento di Anatomia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia e che la produzione scientifica sia stata immotivatamente giudicata “non afferente” al settore disciplinare concorsuale.<br />
La prima affermazione è smentita da quanto già detto in relazione al precedente mezzo di gravame, dovendo, oltretutto, sottolinearsi che la valutazione dei docenti candidati per l’accesso alla prima fascia si fonda principalmente sulla produzione scientifica dei medesimi (Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1998, n. 1074).<br />
Quanto al secondo profilo della censura esaminata, osserva il Collegio che nelle procedure concorsuali per l&#8217;assegnazione di posti di professori universitari di prima fascia il giudizio conclusivo costituisce la risultante di un&#8217;elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali, la quale, attraverso l&#8217;esame e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati da ciascun commissario, la supera ed assorbe nel convincimento a cui la commissione stessa, all&#8217;unanimità o a maggioranza, ritiene di pervenire (Consiglio Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802).<br />
Nel caso in esame anche se talune delle valutazioni individuali espresse dai commissari recano l’affermazione lamentata di non afferenza della produzione scientifica del ricorrente, va poi detto che tale apprezzamento riduttivo scompare nel giudizio sintetico complessivo formulato dalla Commissione.<br />
Da ultimo con riferimento alla erronea valutazione dell’appartenenza del prof. Grassi al Collegio dei Docenti di Dottorato, dal quale il medesimo si sarebbe dimesso (circostanza, peraltro contestata da controparte) non pare che di tale elemento si sia tenuto alcun conto nel giudizio finale espresso dalla Commissione.<br />
D’altro canto, occorre ribadire che nel procedimento in esame costituisce momento fondamentale della fase di valutazione quello in cui viene espresso un giudizio di valore sulla personalità scientifica del candidato, la cui definitiva formulazione è riservata all&#8217;esame collegiale, nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri della Commissione, restando riservata alla successiva fase della votazione la sola funzione, necessitata dalla contingenza della limitatezza dei posti messi a concorso, della effettuazione di una scelta comparativa dei vincitori, scaturente dal raffronto tra i giudizi formulati collegialmente dalla Commissione; conseguentemente, una volta valutata collegialmente l&#8217;astratta idoneità dei vari candidati, la Commissione esprime la propria preferenza ai fini dell&#8217;individuazione dei tre idonei attraverso il voto, non essendo richiesta alcuna motivazione ulteriore rispetto a quella contenuta nei giudizi collegiali formulati nei confronti di ciascun concorrente (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 gennaio 2003, n. 60).</p>
<p>7. Il quinto motivo, infine, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Infatti, il ricorrente non ha interesse a lamentare il preteso contrasto tra i giudizi individuali espressi dai commissari in ordine alla pertinenza dell’attività scientifica svolta e quello contenuto nel giudizio finale, atteso che ciò che rileva per l’esito finale della procedura concorsuale è solo quest’ultimo che, come già detto, non contiene alcun apprezzamento negativo nel senso indicato nel ricorso. <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 17 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                     &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAGGIO 2004<br />
Firenze, lì 24 MAGGIO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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