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	<title>24/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2626</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2626</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Estensore; PARTI: Immobiliare S. Silvestro S.a.s. di Martignon Domenico &#38; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Antonini, Luigi Verzotto, c. Comune di Stra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2626</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Estensore; PARTI:  Immobiliare S. Silvestro S.a.s. di Martignon Domenico &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Antonini, Luigi Verzotto, c. Comune di Stra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario; Omissis non costituiti in giudizio e nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. non costituito in giudizio; Wind Tre S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Sartorio.</span></p>
<hr />
<p>Ex art. 84, c. 5 D.L. n. 18/2020 il rinvio della trattazione dell&#8217;appello ad una successiva udienza pubblica, in ragione della indisponibilità  del relatore originariamente designato, va disposta con sentenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo -rinvio &#8211; l&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 forme decisorie &#8211; sentenza .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ex art. 84, c. 5 D.L. n. 18/2020 il rinvio della trattazione dell&#8217;appello ad una successiva udienza pubblica, in ragione della indisponibilità  del relatore originariamente designato, va disposta con sentenza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/04/2020<br /> <strong>N. 02626/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06756/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6756 del 2019, proposto da Immobiliare S. Silvestro S.a.s. di Martignon Domenico &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Antonini, Luigi Verzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Antonini in Roma, via Michele Mercati 51;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Stra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Francario in Roma, piazza Paganica n. 13; <em>Omissis </em>non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Wind Telecomunicazioni S.p.A. non costituito in giudizio; Wind Tre S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, 11;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00013/2019, resa tra le parti, concernente La ricorrente ha chiesto: con il ricorso introduttivo l&#8217;annullamento della deliberazione di G.C. n. 126 del 18.07.2011, pubblicata il 21.07.2011, ad oggetto &#8220;contratto di locazione per stazione fissa radio base telefonia mobile-indirizzi&#8221;, con la quale il Comune di Stra ha autorizzato il mantenimento dell&#8217;impianto di stazione fissa radio base per la telefonia mobile localizzato presso il parcheggio area cimitero di San Pietro di Stra foglio 4 mapp. 63 fino al completamento della procedura di variante al piano della localizzazione degli impianti stabilita con deliberazione di G.C. n. 110/2011, nonchè di ogni altro provvedimento ad essa collegato, comunque connesso e conseguente; con il ricorso ex art. 30, V comma, c.p.a. la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività  amministrativa relativamente alla deliberazione della giunta comunale n. 126 del 18.07.2011.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Stra e di Wind Tre S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;<br /> Relatore il Pres. Marco Lipari nell&#8217;udienza del giorno 23 aprile 2020, svoltasi in modalità  da remoto, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> La trattazione dell&#8217;esame del presente appello deve essere rinviata ad una successiva udienza pubblica, in ragione della indisponibilità  del relatore originariamente designato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, rinvia la trattazione dell&#8217;appello, come in epigrafe proposto, all&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2020.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente, Estensore<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.555</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-4-2020-n-555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-4-2020-n-555/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.555</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; R. Vampa Est.; PARTI: Nuove Iniziative S.r.l., Imera S.r.l. e Giudici S.p.A. rapp. avv.ti M. Feroci e S. Caricato c. Città  Metropolitana di Milano rapp. avv.ti M. Ferrari, N. M. Gabigliani, A. Zimmitti e G. G. Grandesso nei confronti di Marino Costruzioni S.r.l., Il Giardinone Societa</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-4-2020-n-555/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.555</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; R. Vampa Est.; PARTI: Nuove Iniziative S.r.l., Imera S.r.l. e Giudici S.p.A.  rapp. avv.ti M. Feroci e S. Caricato c. Città  Metropolitana di Milano rapp. avv.ti M. Ferrari, N. M. Gabigliani, A. Zimmitti e G. G. Grandesso nei confronti di Marino Costruzioni S.r.l., Il Giardinone Societa Cooperativa e Riboni Segnaletica S.r.l. rapp. avv.to R. Barberis e Centro Meridionale Costruzioni S.r.l. e Traffitek S.r.l. (non costituite).</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;irregolarità  di un documento riepilogante tutti i dati e le dichiarazioni contenute nei documenti relativi all&#8217;offerta può essere sanata mediante soccorso istruttorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Contratti pubblici &#8211; Offerta tecnica e offerta economica &#8211; Documentazione amministrativa &#8211; Sottoscrizione &#8211; Soccorso istruttorio. </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Un&#8217;eventuale irregolarità  viziante un documento &#8220;altro&#8221;, riepilogante tutti i dati e le dichiarazioni contenute nei documenti relativi all&#8217;offerta e inseriti negli stepprecedenti, &#8211; connesso alle peculiarità  del sistema telematico &#8211; non può mai deprivare e svuotare di significanza gli atti di offerta stricto sensuÂ intesi e, dunque, non attenendo all&#8217;offerta tecnica ed economica, è ben meritevole di essere sanata attraverso il soccorso istruttorio senza che osti la previsione di esclusione contenuta nella lex specialis.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.70</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.70</a></p>
<p>Maria Cartabia Presidente, Augusto Antonio Barbera, redattore; (Giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.70</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.70</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cartabia Presidente, Augusto Antonio Barbera, redattore;  (Giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â», e degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15 febbraio e il 30 maggio 2019, depositati in cancelleria il 20 febbraio e il 3 giugno 2019, iscritti, rispettivamente, ai numeri 27 e 63 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16 e 27, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Demolizione e ricostruzione : nozione ed evoluzione legislativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo Costituzionale &#8211; scrutinio di legittimità  costituzionale &#8211; norme di interpretazione autentica &#8211; retroattiva &#8211; distinzione &#8211; rilievo.<br /> <br /> 2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; demolizione e ricostruzione &#8211; nozione &#8211; evoluzione legislativa.<br /> <br /> 3.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; T.U. dell&#8217;edilizia &#8211; ratio e portata &#8211; principi fondamentali della materia &#8211; vi sono espressi.<br /> <br /> 4.- Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; sanatoria &#8211; c.d. condono &#8220;straordinario&#8221; &#8211; limiti.<br /> <br /> 5.- Costituzione Italiana &#8211; Legislazione regionale &#8211; Art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â» &#8211; contrarietà  agli artt. 3 e 117 Cost. &#8211; sussiste.<br /> <br /> 6.- Costituzione Italiana &#8211; Legislazione Regionale &#8211; Art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazionialla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â» &#8211; contrarietà  ai principi fondamentali del T.U. Edilizia &#8211; art. 2 bis, comma 1-ter T.U. edilizia &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Va ribadita la «sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimità  costituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione autentica &#8211; retroattive, salva una diversa volontà  in tal senso esplicitata dal legislatore stesso &#8211; e norme innovative con efficacia retroattiva».</em><br /> <em>Al legislatore &#8211; anche regionale &#8211; non è preclusa la possibilità  di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività  deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall&#8217;efficacia a ritroso della norma adottata.</em><br /> <em>Sussistono alcuni limiti generali all&#8217;efficacia retroattiva delle leggi, relativi al principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità  di trattamento; alla tutela dell&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; alla coerenza e alla certezza dell&#8217;ordinamento giuridico; al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.</em><br /> <em>La qualifica di norma (meramente) interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull&#8217;applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così¬ rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore.</em><br /> <em>La distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità  costituzionale, perchè la palese erroneità  di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata.</em><br /> <br /> <em>2. In origine, l&#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. edilizia disponeva che, in caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere considerata una nuova &#8220;costruzione&#8221; &#8211; che avrebbe in tal caso richiesto un apposito permesso di costruire, e non una mera segnalazione certificata di inizio attività  (artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) &#8211; doveva concludersi con la «fedele ricostruzione di un fabbricato identico», comportando dunque identità  di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali.</em><br /> <em>Il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ha modificato la definizione di &#8220;ricostruzione&#8221;, eliminando sia lo specifico riferimento alla identità  dell&#8217;area di sedime e alle caratteristiche dei materiali, sia il concetto di &#8220;fedele ricostruzione&#8221;.</em><br /> <em>In epoca successiva, nel 2011, con il comma 9 dell&#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 (cosiddetto &#8220;decreto sviluppo&#8221;), il legislatore ha espressamente autorizzato le Regioni a introdurre normative che disciplinassero interventi di ristrutturazione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici, concessi quale misura premiale per la razionalizzazione del patrimonio edilizio, eventualmente anche con «delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse». In tal modo, il legislatore nazionale ha ammesso deroghe all&#8217;identità  di volumetria nell&#8217;ipotesi di ristrutturazioni realizzate con finalità  di riqualificazione edilizia.</em><br /> <em>Simile possibilità  è stata perà² esclusa, dallo stesso legislatore, per una particolare categoria di manufatti, e cioè per gli «edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità  assoluta</em>..<em>» (art. 5, comma 10, del medesimo decreto).</em><br /> <em>Nel 2013, il legislatore è nuovamente intervenuto sull&#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. edilizia, con l&#8217;art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia), cosiddetto &#8220;decreto del fare&#8221;, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha qualificato come &#8220;interventi di ristrutturazione edilizia&#8221; quelli di demolizione e ricostruzione «con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l&#8217;adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell&#8217;edificio preesistente».</em><br /> <em>Il legislatore statale ha dunque progressivamente allargato l&#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all&#8217;identità  di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.</em><br /> <em>Questa tendenza si è arrestata, nel 2019, con l&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto &#8220;sblocca cantieri&#8221;), che ha inserito il comma 1-ter all&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia, così¬ imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità  di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell&#8217;area di sedime: in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest&#8217;ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell&#8217;area di sedime e del volume dell&#8217;edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell&#8217;altezza massima di quest&#8217;ultimo.</em><br /> <br /> <em>3. Nel testo unico dell&#8217;Edilizia trova sede la legislazione di cornice in materia di edilizia, a sua volta riconducibile al governo del territorio: molteplici sono le disposizioni del citato testo unico che vanno annoverate tra i principi fondamentali della suddetta materia.</em><br /> <em>In sintesi, le disposizioni del t.u. edilizia integrano «norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità  di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull&#8217;intero territorio nazionale.</em><br /> <em>Nello specifico, Il comma 1-ter dell&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia, nel disporre che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest&#8217;ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell&#8217;area di sedime e del volume dell&#8217;edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell&#8217;altezza massima di quest&#8217;ultimo, detta evidentemente una regola unitaria, valevole sull&#8217;intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall&#8217;altro, a rispettare l&#8217;assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo (come peraltro si trae dai lavori preparatori della legge di conversione dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 32 del 2019).</em><br /> <em>Lo stesso art. 2-bis del t.u. edilizia, nel cui ambito si trova il menzionato comma 1-ter, è stato considerato principio fondamentale per ciò che concerne la vincolatività  delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968, derogabili solo a condizione che le eccezioni siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» salvo quanto previsto dall&#8217;art. 5, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 32 del 2019.</em><br /> <em>Gli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia esprimono il principio fondamentale della cosiddetta doppia conformità  edilizia, principio che richiede la coerenza del manufatto con la disciplina urbanistica sia quando è stato edificato, sia quando viene domandato l&#8217;accertamento di conformità .</em><br /> <br /> <em>4. In tema di condono edilizio &#8220;straordinario&#8221;, spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all&#8217;an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà  legislativa concorrente delle Regioni il potere di &#8220;ampliare i limiti applicativi della sanatoria&#8221; oppure, ancora, di &#8220;allargare l&#8217;area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. A maggior ragione, esula dalla potestà  legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale </em><br /> <br /> <em>5. La specificazione contenuta nella disposizione impugnata (art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â» è insuscettibile di essere ricompresa nell&#8217;originario contenuto dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.</em><br /> <em>Non è discutibile la portata innovativa della disposizione impugnata, la quale integra una nuova deroga agli strumenti urbanistici, rendendo irragionevolmente legittime, in virtà¹ della sua portata retroattiva, condotte non considerate tali al momento della loro realizzazione (perchè non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento)Â», ma che tali «divengono per effetto dell&#8217;intervento successivo del legislatore», così¬ realizzando una «surrettizia ipotesi di sanatoria.</em><br /> <em>L&#8217;irragionevolezza della disposizione censurata, con conseguente lesione dell&#8217;art. 3 Cost., si accompagna ad una contestuale violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;.</em><br /> <br /> <em>6. Va, altresì¬, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell&#8217;art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â» per incompatibilità  con il comma 1-ter dell&#8217;art. 2-bis del T.U. dell&#8217;edilizia.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>LA CORTE COSTITUZIONALE </p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, NicolÃ² ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÃ’, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p> SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â», e degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15 febbraio e il 30 maggio 2019, depositati in cancelleria il 20 febbraio e il 3 giugno 2019, iscritti, rispettivamente, ai numeri 27 e 63 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16 e 27, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 febbraio 2020, il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella D&#8217;Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Anna Bucci per la Regione Puglia;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15 febbraio 2019 e depositato il successivo 20 febbraio, iscritto al n. 27 del reg. ric. 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â», per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)Â» (d&#8217;ora in avanti anche: t.u. edilizia), e all&#8217;art. 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo &#8211; Prime disposizioni urgenti per l&#8217;economia» (da ora in poi anche: &#8220;decreto sviluppo&#8221;), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.<br /> 1.1.- L&#8217;impugnato art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, rubricato «Norma interpretativa del comma 1 dell&#8217;articolo 4 della l.r. 14/2009», prevede che «il comma 1 dell&#8217;articolo 4 della l.r. 14/2009 deve essere interpretato nel senso che l&#8217;intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o pìù edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza, alle condizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali».<br /> 2.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la menzionata disposizione, lungi dall&#8217;individuare una mera interpretazione dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale), presenterebbe «aspetti del tutto innovativi rispetto a quella che intende interpretare». La previgente disposizione regionale ha consentito «interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell&#8217;intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziale, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico». A seguito della novella legislativa, disposta dall&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, simili interventi possono essere realizzati «anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza».<br /> 2.1.- Tale disposizione non avrebbe assegnato alla norma oggetto di interpretazione autentica un significato in quest&#8217;ultima giÃ  contenuto, desumibile da una delle possibili letture del testo originario, nè avrebbe chiarito una oggettiva incertezza del quadro normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto; la norma censurata avrebbe piuttosto legittimato «deroghe volumetriche ad interventi di ristrutturazione su edifici, oltre i limiti consentiti dalla originaria disciplina regionale del 2009».<br /> 2.2.- La disciplina impugnata violerebbe, dunque, l&#8217;art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, il quale ridonderebbe nel divieto di introdurre ingiustificate disparità  di trattamento, pregiudicando la tutela dell&#8217;affidamento, la coerenza e la certezza dell&#8217;ordinamento giuridico (viene citata la sentenza n. 271 del 2011); nel caso di specie, l&#8217;irragionevolezza si dovrebbe desumere anche dalla constatazione che la norma censurata introduce innovazioni «destinate, per lo pìù, ad ampliare facoltà  in deroga ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità  con il quadro generale di riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere» (così¬ la sentenza n. 73 del 2017, citata dalla difesa statale).<br /> 2.3.- Secondo la difesa dello Stato, la norma regionale impugnata avrebbe un «indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva», consentendo la «regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo [&#038;] ad una surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali».<br /> A risultare pregiudicate, inoltre, sarebbero le posizioni soggettive di potenziali controinteressati «che facevano affidamento sulla stabilità  dell&#8217;assetto normativo vigente all&#8217;epoca delle rispettive condotte», come peraltro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 209 del 2010 e n. 73 del 2017).<br /> 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene altresì¬ che vi sarebbe la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., posto che, alla luce della disciplina impugnata, le amministrazioni comunali non sarebbero in grado di individuare «ciò che è stato realizzato [&#038;] nei periodi intercorrenti» tra la prima e la seconda normativa, oggi censurata.<br /> 4.- Infine, l&#8217;Avvocatura dello Stato ritiene violato l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e la competenza concorrente in materia di «governo del territorio». In particolare, vi sarebbe un evidente contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 36 e 37, comma 4, del t.u. edilizia, che esprimono un principio fondamentale nella materia citata, richiedendo la cosiddetta doppia conformità , e cioè la conformità  dell&#8217;intervento agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera sia al momento della presentazione della domanda.<br /> La portata retroattiva della disposizione regionale impugnata finirebbe infatti per sanare ex post vizi sostanziali di interventi che, al momento della loro realizzazione, non erano conformi alle prescrizioni urbanistiche all&#8217;epoca vigenti. La sanatoria per il mancato rispetto della doppia conformità , continua la difesa dello Stato, è ammissibile solo per vizi formali, per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità  da esso, ovvero in assenza o difformità  dalla denuncia di inizio attività  (DIA) o dalla segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA).<br /> 4.1.- Inoltre, la norma oggetto di impugnazione si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, che esclude interventi edilizi in deroga riferiti «ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità  assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria».<br /> 5.- Il 13 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, ritenendo il ricorso inammissibile e, in subordine, infondato.<br /> 5.1.- Ad avviso della Regione resistente, le censure sarebbero inammissibili perchè prive di «qualunque motivazione specifica»: non emergerebbero adeguatamente i profili di contrasto con i parametri costituzionali ed interposti evocati. La «carenza di collegamento» tra le argomentazioni svolte e il parametro non consentirebbe di verificare la compatibilità  costituzionale delle disposizioni impugnate. Tale assunto varrebbe soprattutto per l&#8217;evocata violazione dell&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, in relazione al quale non sarebbe «neppur minimamente accennato» il tenore dell&#8217;asserita violazione costituzionale. In relazione a questo specifico aspetto, la questione sarebbe comunque infondata «per inconferenza dei parametri interposti» (viene citata la sentenza di questa Corte n. 298 del 2013).<br /> 5.2.- Quanto al merito delle censure prospettate, la disposizione impugnata contribuirebbe a dare «piena e completa attuazione» all&#8217;intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009, «finalizzata al rilancio dell&#8217;economia mediante il sostegno all&#8217;attività  edilizia e al miglioramento della qualità  architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione nonchè di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità  degli edifici» (legge reg. Puglia n. 14 del 2009). La norma censurata disciplinerebbe gli interventi di demolizione e ricostruzione «con premio volumetrico sino al 35%Â», di cui all&#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, relativi «alla ristrutturazione edilizia o alla nuova costruzione», da eseguire in deroga alla pianificazione urbanistica locale.<br /> La disposizione non avrebbe dunque carattere innovativo, attenendo a interventi edilizi di nuova costruzione «realizzati con diversa configurazione plano-volumetrica o con diverse dislocazioni ma pur sempre all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza». Sarebbero comunque rispettati i limiti stabiliti dall&#8217;art. 4, commi 3 e 3-bis, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009. In base alla prima disposizione, «[g]li interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. Ãˆ consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici all&#8217;interno della sagoma planimetrica dell&#8217;esistente, le volumetrie complessive ricostruite sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici a della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Â»; in virtà¹ della seconda prescrizione, invece, «per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell&#8217;edificio da demolire e ricostruire».<br /> In tal senso, la norma censurata sarebbe «il normale ed ovvio effetto» di un consentito aumento fino al 35 per cento della volumetria preesistente, non potendo comportare deroghe o varianti agli strumenti urbanistici al di fuori dei limiti imposti dalla legge reg. Puglia n. 14 del 2009. La stessa disposizione impugnata richiamerebbe il necessario rispetto dell&#8217;art. 5, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.<br /> 5.3.- Alla luce di tali premesse, la Regione resistente insiste sulla natura meramente interpretativa della disposizione censurata, chiamata a cristallizzare un significato in essa giÃ  contenuto, «riconoscibile come una delle sue varianti di senso» (vengono richiamate, ex plurimis, le sentenze n. 73 del 2017 e n. 170 del 2008). La norma censurata si riferisce, infatti, ad interventi che, «al momento della loro realizzazione, dovevano obbligatoriamente essere legittimi e giammai in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, se non nei limiti in cui ciò fosse giÃ  espressamente consentito dalla l.r. n.14/2009».<br /> Risulterebbe così¬ «scongiurato il rischio, paventato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la disposizione incriminata comporti la regolarizzazione ex post di interventi eseguiti illegittimamente o abusivamente, per essere in contrasto con la normazione urbanistica vigente».<br /> Non vi sarebbe quindi alcuna violazione del parametro interposto statale e anzi il richiamo al criterio della cosiddetta «doppia conformità  urbanistica» di cui agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia «sarebbe totalmente inconferente, erroneo ed infondato».<br /> 5.4.- Anche laddove fosse attribuita alla norma impugnata portata innovativa, la sua retroattività  non violerebbe il principio di ragionevolezza, posto che le innovazioni non amplierebbero le facoltà  in deroga agli strumenti urbanistici. In tal senso, il Governo non si sarebbe attenuto a una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, impugnando sulla base di un presupposto interpretativo erroneo.<br /> 5.5.- Priva di pregio, inoltre, sarebbe l&#8217;asserita lesione dell&#8217;art. 97 Cost: la doglianza relativa alle paventate «difficoltà  applicative», conseguenza del succedersi di varie modifiche della norma interpretata (modifiche mai impugnate), sarebbe estranea al thema decidendum, trattandosi di questione «che attiene alla fase applicativa della legge regionale». La difesa statale avrebbe omesso «strumentalmente di considerare che sarà  l&#8217;attività  interpretativa svolta dagli operatori del diritto in senso lato, dalle amministrazioni ed, in ultima analisi, dagli organi giurisdizionali, cui compete la funzione di definitiva qualificazione giuridica delle fattispecie, degli atti e dei rapporti, ad affrontare e risolvere la variegata casistica a verificarsi, e che [&#038;] accompagna sempre l&#8217;applicazione di ogni fonte normativa di qualunque grado».<br /> 5.6.- Infine, la Regione resistente ricorda che in data 28 marzo 2019, il Consiglio regionale ha approvato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â», che ha abrogato la norma interpretativa impugnata, inserendo il comma 5-ter all&#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, in forza del quale «gli interventi edilizi di [&#038;] ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o pìù edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza, alle condizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, della presente legge e qualora insistano in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali».<br /> 6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 maggio 2019 e depositato il successivo 3 giugno, iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia, all&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, e all&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55.<br /> 6.1.- L&#8217;art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 ha disposto l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, impugnato con ricorso n. 27 del 2019, mentre l&#8217;art. 7 ha inserito un comma 5-ter nel corpo dell&#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009. Tale disposizione prevede che «[a]ll&#8217;articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale), dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:<br /> &#8220;5-ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare a seguito della demolizione di uno o pìù edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza, alle condizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.&#8221;Â».<br /> Il ricorrente evidenzia che il legislatore regionale avrebbe sì¬ abrogato, per mezzo dell&#8217;art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, la norma di interpretazione autentica introdotta dalla menzionata legge reg. Puglia n. 59 del 2018, ma, per mezzo dell&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, avrebbe inserito stabilmente una norma dall&#8217;analogo contenuto nella disciplina regionale relativa al cosiddetto &#8220;piano casa&#8221;, di cui alla legge reg. Puglia n. 14 del 2009.<br /> 6.2.- L&#8217;abrogazione realizzata dall&#8217;art. 8 sarebbe dunque sostanzialmente priva di pratici effetti, non ricorrendo, nel caso di specie, gli estremi per una dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Ricordato come, per costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere possa essere pronunciata solo in caso di mancata applicazione medio tempore della disciplina abrogata, e comunque laddove lo ius supervieniens abbia portata satisfattiva delle pretese del ricorrente, la difesa dello Stato ritiene che sia insussistente la prima delle condizioni appena citate, posto che il legislatore regionale, tramite l&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, avrebbe fatto salvi gli effetti della norma impugnata con il ricorso n. 27 del 2019. In questa prospettiva, il combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, lungi dal soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente, avrebbe reiterato le violazioni della Costituzione imputate alla disposizione precedentemente impugnata.<br /> 6.3.- La legge reg. Puglia n. 14 del 2009, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla disposizione oggetto dell&#8217;odierna impugnazione, e come interpretata dall&#8217;art. 2 della legge Reg. Puglia n. 59 del 2018, avrebbe dettato norme di carattere straordinario, con le quali sono stati consentiti interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, il previgente art. 4, comma 1, della legge regionale appena menzionata, risultava così¬ formulato: «[a]l fine di migliorare la qualità  del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell&#8217;intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziale, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all&#8217;interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all&#8217;articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968».<br /> Con la modifica apportata dall&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, il legislatore regionale avrebbe sostanzialmente ampliato la portata oggettiva della disposizione, «legittimando deroghe volumetriche ad interventi di ristrutturazione su edifici, oltre i limiti consentiti d[a]ll&#8217;originaria disciplina regionale del 2009».<br /> 6.4.- L&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, reitererebbe, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., giÃ  denunciata nel precedente ricorso con riferimento all&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, poichè le amministrazioni comunali non riuscirebbero a verificare caso per caso e distinguere ciò che è stato realizzato nei periodi intercorrenti tra le modifiche medesime.<br /> 6.5.- Infine, ad avviso della difesa statale gli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 si porrebbero in contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.<br /> Le disposizioni censurate non solo violerebbero i giÃ  menzionati artt. 36, 37 del t.u. edilizia (e la &#8220;doppia conformità &#8221; ivi prevista) e l&#8217;art. 5 del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, ma violerebbero altresì¬ l&#8217;art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 32 del 2019, come convertito. Tale disposizione ha inserito, infatti, un art. 2-bis al t.u. edilizia, il quale ora dispone che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest&#8217;ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell&#8217;area di sedime e del volume dell&#8217;edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell&#8217;altezza massima di quest&#8217;ultimo».<br /> 7.- Il 28 giugno 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, ritenendo il ricorso inammissibile e, in subordine, infondato.<br /> Secondo la Regione resistente, non sarebbero stati specificati i termini della asserita violazione costituzionale, nè sarebbero indicate le ragioni del vulnus di costituzionalità . A titolo esemplificativo, la difesa regionale richiama quanto asserito dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, in relazione al quale non sarebbe «neppur minimamente» accennato il verso dell&#8217;asserito contrasto.<br /> 7.1.- Le questioni di legittimità  costituzionale sarebbero comunque infondate, avendo le disposizioni impugnate efficacia ex nunc, destinate perciò ad operare pro futuro e ad applicarsi agli interventi realizzati successivamente alla sua entrata in vigore. Con tale normativa, il legislatore regionale avrebbe rimosso «una potenziale incertezza giuridica» derivante dalla pendenza del precedente ricorso governativo, che avrebbe «messo in grave difficoltà  gli uffici comunali nell&#8217;istruttoria delle pratiche edilizie». Sarebbe così¬ stato eliminato il carattere interpretativo della precedente norma di cui all&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018. L&#8217;abrogazione compiuta dall&#8217;art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 e la norma contenuta nell&#8217;art. 7 della medesima legge regionale avrebbero escluso ogni possibile effetto retroattivo. In particolare, il tenore letterale di tale ultima disposizione avrebbe chiarito come questa si riferisca ad attività  future ancora da eseguirsi, elidendo qualsiasi rapporto di continuità  tra le due previsioni cosicchè le «eventuali situazioni ed interventi realizzati medio tempore non potranno che trovare la loro definizione ad esito del giudizio di costituzionalità  relativo alla norma interpretativa oggi abrogata».<br /> 7.2.- La Regione resistente contesta poi l&#8217;assunto della difesa statale secondo cui l&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 legittimerebbe deroghe volumetriche, in quanto «le possibilità  di ampliamento delle volumetrie [&#038;] esistenti sono rimaste limitate alla misura del 35%, [&#038;] giÃ  prevista nella versione originaria della l.r. n.14/2009», posto che la disposizione impugnata consentirebbe «solo una diversa sistemazione plano-volumetrica di tali incrementi».<br /> Non diversamente da quanto argomentato in risposta alle argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, contenute nel reg. ric. n. 27 del 2019, la legislazione sul cosiddetto &#8220;piano casa&#8221;, «come posta dal legislatore statale, [&#038;] [e] attuata da quello regionale», comporterebbe «ex se ed ab origine [&#038;] la possibilità  di prevedere e consentire interventi in deroga e in variante agli strumenti urbanistici vigenti». La Regione Puglia ribadisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione con premio volumetrico sino al 35 per cento, disciplinati dall&#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, «pur non trovando riflesso nella previsione di una categoria ad hoc di interventi edilizi, fra quelle contemplate dall&#8217;art. 3 d.P.R. n. 380/2001», si configurerebbero «come una modalità  di esecuzione ascrivibile pìù alla nuova costruzione prevista dall&#8217;art. 3, comma l, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001, che alla ristrutturazione edilizia»: non sarebbero dunque evocabili i limiti alla ristrutturazione edilizia richiamati dal legislatore statale, posto che si tratterebbe di una tipologia diversa di interventi.<br /> 7.3.- La difesa regionale ritiene, inoltre, che non vi sia alcun contrasto tra le disposizioni impugnate e l&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019, come convertito, il quale ha aggiunto l&#8217;art. 2-bis al t.u. edilizia. Tale disposizione, introdotta successivamente all&#8217;approvazione della legge regionale, «ha l&#8217;evidente finalità  di far salve, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, le distanze legittimamente preesistenti che, in alcuni casi, potrebbero risultare inferiori ed in contrasto con le distanze legali prescritte dal d.m. n. 1444/1968 o dalla strumentazione urbanistica vigente; sicchè in tali ipotesi il ridetto comma l-ter dell&#8217;art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 consente di mantenere le distanze preesistenti, ma prescrive che il volume, l&#8217;area di sedime e l&#8217;altezza massima del nuovo edificio coincidano con quelli dell&#8217;edificio demolito».<br /> Tali prescrizioni statali sarebbero anzi, ad avviso della Regione, «radicalmente incompatibili con la premialità  applicabile agli interventi prevista dalla normazione sul cosiddetto &#8220;piano casa&#8221;, e specificamente dall&#8217;art. 4 della l.r. n. 14/2009, che consiste proprio nell&#8217;aumento del 35% della volumetria legittimamente preesistente»; dovrebbe dunque concludersi «che la citata disposizione statale è norma di carattere generale destinata a regolamentare l&#8217;attività  edilizia ordinaria, sia pure nell&#8217;ambito delle deroghe e della finalità  di cui all&#8217;art. 2-bis d.P.R. n. 380/200lÂ». Le disposizioni del cosiddetto &#8220;piano casa&#8221; avrebbero invece «carattere speciale ed eccezionale, oltre che derogatorio», tanto da non potere essere «interpretate sulla scorta del parametro di riferimento dell&#8217;invocato comma l-ter dell&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia».<br /> A conforto della legittimità  della scelta normativa compiuta, la Regione resistente cita la legge n. 55 del 2019, di conversione del d.l. n. 32 del 2019, che avrebbe introdotto una nuova disposizione «recante interpretazione autentica dell&#8217;art. 9 del d.m. n. 1444/1968, secondo cui i limiti di distanza ivi previsti si applicano esclusivamente ai fabbricati situati nelle zone C (&#8220;b-bis. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3, dello stesso articolo 9&#8221;)Â». Tale interpretazione autentica sarebbe finalizzata a facilitare gli interventi di rigenerazione urbana nelle zone omogenee diverse da quelle di tipologia C, rendendo ammissibile la ricostruzione edilizia con un differente assetto plano-volumetrico rispetto all&#8217;edificato preesistente.<br /> 7.4.- Infine, anche a volere attribuire al plesso normativo impugnato (artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nonchè art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018) una efficacia retroattiva, la difesa regionale ritiene comunque che il significato di tale normativa sia comunque riconducibile alla formulazione originaria della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, limitandosi a precisare quanto giÃ  insito nel concetto di interventi edilizi di nuova costruzione e non innovando il contenuto precettivo della precedente legge. Vengono così¬ ribadite le argomentazioni giÃ  spese con riferimento alla disposizione oggetto della precedente impugnazione governativa (di cui al richiamato reg. ric. n. 27 del 2019), quanto alla necessità  di una interpretazione conforme del plesso normativo censurato e alla mancata coerenza con il thema decidendum delle paventate «difformità  applicative» ad opera delle amministrazioni locali.<br /> 8.- Nelle more dell&#8217;udienza, il 21 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie illustrative, la prima relativa all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, la seconda concernente il ricorso relativo agli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019.<br /> 8.1.- La difesa dello Stato ribadisce quanto sostenuto negli atti introduttivi, ed argomenta per la non fondatezza delle eccezioni di inammissibilità  opposte dalla Regione resistente con riferimento all&#8217;evocazione dei parametri interposti. Ad avviso del ricorrente, infatti, la difesa regionale sarebbe occorsa in una «inversione del ragionamento», sicchè, una volta «ristabiliti i passaggi argomentativi delle contestazioni della legittimità  della norma», dovrebbe evidenziarsi «la corretta individuazione delle disposizioni di legge primaria» individuate quale parametro.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â».<br /> Il ricorrente ha impugnato la predetta disposizione per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)Â» (da ora in poi anche: t.u. edilizia), e all&#8217;art. 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo &#8211; Prime disposizioni urgenti per l&#8217;economia» (da ora in avanti anche: &#8220;decreto sviluppo&#8221;), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.<br /> Tale disposizione introduce una norma definita di &#8220;interpretazione autentica&#8221;, con la quale il legislatore pugliese si propone l&#8217;obbiettivo di interpretare l&#8217;art. 4, comma 1, della menzionata legge reg. Puglia n. 14 del 2009.<br /> Con autonomo e distinto ricorso, di qualche mese successivo al precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì¬ promosso questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â».<br /> Il ricorrente ha impugnato dette disposizioni per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia, all&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, e all&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55.<br /> La nuova legge regionale procede alla abrogazione della predetta norma di interpretazione autentica (art. 8) e ne trasfonde il contenuto in una nuova disposizione, non pìù interpretativa (art. 7).<br /> 2.- I ricorsi propongono questioni simili nell&#8217;oggetto e nei parametri evocati. Possono essere quindi riuniti e trattati congiuntamente, al fine di essere decisi con una unica pronuncia.<br /> 3.- In via preliminare, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla duplice eccezione di inammissibilità  sollevata dalla Regione Puglia con riferimento a entrambe le impugnazioni.<br /> 3.1.- Ad avviso della difesa regionale, infatti, le censure sarebbero inammissibili perchè entrambe prive di motivazione e di intrinseca coerenza, dato che gli argomenti spesi dalla Avvocatura generale dello Stato non si porrebbero in un rapporto di conseguenzialità  logica rispetto ai parametri evocati. La carenza argomentativa viene ulteriormente sostenuta con riferimento alla censura che evoca l&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;, in relazione al quale non sarebbe «neppur minimamente accennato» il tenore dell&#8217;asserita violazione costituzionale.<br /> 3.2.- Le eccezioni di inammissibilità  non sono fondate. I termini delle questioni sono, infatti, sufficientemente chiari ed omogenei, risultando esaustivamente evidenziati i profili che, a parere della difesa statale, renderebbero illegittime le disposizioni impugnate.<br /> 4.- Con il primo ricorso (reg. ric. n. 27 del 2019), come dianzi anticipato, lo Stato ha impugnato l&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, recante una norma di interpretazione autentica dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.<br /> Il legislatore regionale ha così¬ stabilito che detta disposizione debba intendersi «nel senso che l&#8217;intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o pìù edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza, alle condizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali».<br /> 4.1.- Sostiene la difesa dello Stato che questa norma violerebbe l&#8217;art. 3 Cost. perchè, lungi dall&#8217;individuare uno dei possibili significati desumibili dalla prescrizione interpretata, innoverebbe retroattivamente l&#8217;ordinamento regionale, così¬ consentendo deroghe volumetriche, nell&#8217;ambito della ristrutturazione edilizia, oltre i limiti assentiti dalla originaria disciplina regionale del 2009. La disposizione censurata realizzerebbe, quindi, una nuova deroga ex lege agli strumenti urbanistici, ledendo il principio di ragionevolezza, coerenza e certezza del diritto, nonchè il legittimo affidamento di terzi controinteressati agli ampliamenti volumetrici in deroga.<br /> La previsione regionale lederebbe altresì¬ il buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all&#8217;art. 97 Cost., posto che la sua efficacia retroattiva avrebbe l&#8217;effetto di «disorientare» le amministrazioni comunali, che non sarebbero in grado di individuare, al fine di un corretto esercizio delle proprie funzioni, gli ampliamenti realizzati nei periodi intercorrenti tra la prima e la seconda normativa.<br /> Questa censura è strettamente collegata alla terza delle questioni, diretta a sostenere la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia. La retroattività  della disposizione, infatti, porterebbe alla sanatoria di abusi sostanziali, così¬ violando il principio fondamentale della &#8220;doppia conformità &#8220;, principio in virtà¹ del quale il manufatto edilizio deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica vigente quando è stato edificato, sia a quella vigente quando viene domandato l&#8217;accertamento di conformità .<br /> 4.2.- In via preliminare, va ricordato che la successiva legge reg. Puglia n. 5 del 2019, ha abrogato (art. 8) la disposizione impugnata, e introdotto un&#8217;altra dal medesimo tenore letterale di quella abrogata, ma con efficacia pro futuro (art. 7).<br /> Tali articoli sono stati autonomamente impugnati dallo Stato con il successivo ricorso (reg. ric. n. 63 del 2019), anch&#8217;esso portato all&#8217;odierna attenzione di codesta Corte.<br /> Questa autonoma impugnazione impedisce che, nel caso di specie, possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere della questione relativa all&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018. Per costante orientamento di questa Corte, la cessazione della materia del contendere è pronunciata qualora la modifica intervenuta in pendenza di giudizio abbia carattere satisfattivo delle pretese del ricorrente e la norma abrogata non abbia trovato medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 287 e n. 180 del 2019). Il successivo ricorso del Governo avverso la norma abrogatrice e l&#8217;ulteriore disposizione aggiunta nel corpo dell&#8217;art. 4 della legge reg. n. 14 del 2009 (rappresentata dall&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019) dimostrano la persistenza di un interesse a una pronuncia nel merito, come pure argomentato dallo stesso ricorrente nella successiva impugnazione.<br /> Peraltro, il periodo di vigenza della norma retroattiva prima della sua abrogazione, per quanto limitato, non è tale da escludere in radice una sua qualche applicazione.<br /> 5.- Prima di entrare nel merito delle prospettate questioni di legittimità  costituzionale della norma di interpretazione autentica, deve essere ricordato, a titolo di premessa, che detta previsione si preoccupa di interpretare una disposizione, contenuta nella legge reg. Puglia n. 14 del 2009, relativa agli ampliamenti volumetrici consentiti in caso di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti (cosiddetta ristrutturazione ricostruttiva).<br /> 5.1.- La legge appena menzionata è stata adottata dalla Regione Puglia in attuazione del cosiddetto &#8220;piano casa&#8221;, misura straordinaria di rilancio del mercato edilizio predisposta nel 2008 dal legislatore statale, contenuta nell&#8217;art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.<br /> In particolare l&#8217;art. 11, comma 5, lettera b), prevedeva che detto piano potesse realizzarsi anche attraverso possibili «incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità  urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».<br /> Nel 2009, per dare attuazione a tale norma fece seguito l&#8217;intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, stipulata in data 1° aprile 2009, che ha consentito ai legislatori regionali, fra cui quello pugliese, aumenti volumetrici (pari al 20 per cento o al 35 per cento in caso di demolizione e ricostruzione) a fronte di un generale miglioramento della qualità  architettonica e/o energetica del patrimonio edilizio esistente.<br /> 5.2.- Per restare alla cosiddetta ristrutturazione ricostruttiva, che pìù da vicino interessa l&#8217;oggetto del presente giudizio, talune misure regionali adottate hanno realizzato una vera e propria disciplina derogatoria non perfettamente coerente rispetto al generale quadro normativo statale.<br /> 5.2.1.- A tale riguardo, deve essere ricordato come, in origine, l&#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. edilizia disponesse che, in caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere considerata una nuova &#8220;costruzione&#8221; &#8211; che avrebbe in tal caso richiesto un apposito permesso di costruire, e non una mera segnalazione certificata di inizio attività  (artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) &#8211; doveva concludersi con la «fedele ricostruzione di un fabbricato identico», comportando dunque identità  di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali.<br /> Il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ha modificato la definizione di &#8220;ricostruzione&#8221;, eliminando sia lo specifico riferimento alla identità  dell&#8217;area di sedime e alle caratteristiche dei materiali, sia il concetto di &#8220;fedele ricostruzione&#8221;.<br /> 5.2.2.- In epoca successiva, nel 2011, con il comma 9 dell&#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 (cosiddetto &#8220;decreto sviluppo&#8221;), il legislatore ha espressamente autorizzato le Regioni a introdurre normative che disciplinassero interventi di ristrutturazione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici, concessi quale misura premiale per la razionalizzazione del patrimonio edilizio, eventualmente anche con «delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse». In tal modo, il legislatore nazionale ha ammesso deroghe all&#8217;identità  di volumetria nell&#8217;ipotesi di ristrutturazioni realizzate con finalità  di riqualificazione edilizia.<br /> Simile possibilità  è stata perà² esclusa, dallo stesso legislatore, per una particolare categoria di manufatti, e cioè per gli «edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità  assoluta [&#038;]Â» (art. 5, comma 10, del medesimo decreto).<br /> 5.2.3.- Nel 2013, il legislatore è nuovamente intervenuto sull&#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. edilizia, con l&#8217;art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia), cosiddetto &#8220;decreto del fare&#8221;, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha qualificato come &#8220;interventi di ristrutturazione edilizia&#8221; quelli di demolizione e ricostruzione «con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l&#8217;adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137] e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell&#8217;edificio preesistente».<br /> Il legislatore statale ha dunque progressivamente allargato l&#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all&#8217;identità  di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.<br /> 5.2.4.- Questa tendenza si è arrestata, nel 2019, con l&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto &#8220;sblocca cantieri&#8221;), che ha inserito il comma 1-ter all&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia, così¬ imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità  di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell&#8217;area di sedime: «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest&#8217;ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell&#8217;area di sedime e del volume dell&#8217;edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell&#8217;altezza massima di quest&#8217;ultimo».<br /> Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA), è ammissibile purchè siano rispettati i volumi, l&#8217;area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Al momento dell&#8217;adozione del &#8220;piano casa&#8221; da parte delle Regioni, invece, la normativa statale richiedeva, per la ristrutturazione ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e della sagoma, non l&#8217;identità  di sedime, limiti da rispettare affinchè la ristrutturazione non si traducesse in una nuova costruzione, diversamente regolata dalla legislazione nazionale di settore.<br /> 6.- Alla luce di tali premesse, le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 sono fondate per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all&#8217;art. 5, comma 10, del decreto-legge n. 70 del 2011 (cosiddetto &#8220;decreto sviluppo&#8221;).<br /> 7.- L&#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, oggetto della norma interpretativa, aveva previsto (e prevede) che, «[a]l fine di migliorare la qualità  del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell&#8217;intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziale, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all&#8217;interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all&#8217;articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968». Il comma 3 del medesimo articolo si premura poi di specificare che «[g]li interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. Ãˆ consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici all&#8217;interno della sagoma planimetrica dell&#8217;esistente, le volumetrie complessive ricostruite sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (&#038;)Â».<br /> In tal senso l&#8217;aumento volumetrico, in caso di ricostruzione e demolizione, era (ed è) condizionato dalla legge regionale al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli strumenti urbanistici o, in mancanza, dall&#8217;art. 9 del decreto Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765), o comunque all&#8217;osservanza della sagoma dell&#8217;edificio preesistente rispetto ai distacchi, agli allineamenti e agli arretramenti.<br /> 7.1.- In simile contesto, qualche anno dopo, il legislatore pugliese, con la citata legge reg. Puglia n. 59 del 2018, ha inserito l&#8217;impugnata norma di interpretazione autentica, la quale ha disposto che il sopra menzionato art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 deve essere inteso nel senso che «l&#8217;intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o pìù edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all&#8217;interno dell&#8217;area di pertinenza».<br /> 7.2.- La disposizione impugnata, come emerge dal confronto delle due prescrizioni, non ha una portata meramente interpretativa.<br /> Questa Corte, con riferimento a una norma di altra Regione che interpretava la locuzione «edifici esistenti» nel senso di includervi «anche gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità» (così¬ allargando, in via retroattiva, la platea dei manufatti beneficiari degli ampliamenti volumetrici previsti dal &#8220;piano casa&#8221;), ha ribadito la «sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimità  costituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione autentica &#8211; retroattive, salva una diversa volontà  in tal senso esplicitata dal legislatore stesso &#8211; e norme innovative con efficacia retroattiva» (sentenza n. 73 del 2017; nonchè, da ultimo, sentenza n. 108 del 2019).<br /> Al legislatore &#8211; anche regionale &#8211; «non è preclusa la possibilità  di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività  deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall&#8217;efficacia a ritroso della norma adottata» (sentenza n. 73 del 2017).<br /> 7.2.1.- Questa Corte ha, peraltro, individuato alcuni limiti generali all&#8217;efficacia retroattiva delle leggi, relativi al «principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità  di trattamento; [al]la tutela dell&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; [al]la coerenza e [al]la certezza dell&#8217;ordinamento giuridico; [a]l rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 73 del 2013; ex plurimis, da ultimo anche sentenze n. 174 e n. 108 del 2019).<br /> Questa Corte ha peraltro precisato che la qualifica di norma (meramente) interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull&#8217;applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così¬ rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (sentenza n. 73 del 2017).<br /> La distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità  costituzionale, perchè «la palese erroneità  di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata» (sentenza n. 73 del 2017; ex plurimis, anche sentenze n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011).<br /> 7.3.- Alla luce di questi criteri si deve concludere che la specificazione contenuta nella disposizione impugnata è insuscettibile di essere ricompresa nell&#8217;originario contenuto dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.<br /> La norma regionale fa infatti riferimento a una «diversa sistemazione plano-volumetrica o a diverse dislocazioni del volume nell&#8217;area di pertinenza». Estende, quindi, in via retroattiva, l&#8217;oggetto della disposizione originaria: con riferimento alle &#8220;diverse dislocazioni&#8221;, la disposizione censurata consente nuove e distinte costruzioni rispetto all&#8217;immobile originario, collocate in luogo diverso dal precedente ancorchè nella medesima area di pertinenza.<br /> Ãˆ vero che, con l&#8217;art. 5, comma 9, del citato &#8220;decreto sviluppo&#8221;, il legislatore nazionale ha consentito interventi di demolizione e ricostruzione anche con «delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse», ma tale fattispecie disciplina l&#8217;ipotesi affatto diversa del possibile trasferimento (cosiddetto decollo), nell&#8217;ambito delle scelte di pianificazione dell&#8217;ente locale, dei volumi da una determinata area del territorio ad altra zona che ammetta l&#8217;edificabilità . &#8220;Delocalizzazione&#8221;, peraltro, che rimane preclusa agli «edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità  assoluta» (art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;).<br /> A tacere del fatto che la norma regionale fa retroagire al 2009 una possibilità  prevista dalla disciplina statale solo nel 2011, la disposizione introdotta dalla Regione Puglia ha una portata diversa e pìù ampia rispetto alla disciplina dello Stato, la quale non ammette la &#8220;dislocazione&#8221; dei volumi, cosi come previsto da quest&#8217;ultima disposizione.<br /> 7.4.- A conclusioni analoghe può giungersi per l&#8217;ambiguo riferimento alle «diverse sistemazioni plano-volumetriche».<br /> La norma regionale autorizza retroattivamente modifiche alla sagoma dell&#8217;edificio, da intendersi come «conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l&#8217;edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonchè gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.»: così¬ ai sensi dell&#8217;Allegato A, recante «Quadro delle definizioni uniformi» dello Schema di regolamento edilizio tipo, adottato a seguito di intesa in Conferenza unificata del 20 ottobre 2016.<br /> Il t.u. edilizia ha sempre richiesto, come si è visto supra, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, il rispetto della sagoma dell&#8217;edificio preesistente (art. 3, comma 1, lettera d). Il vincolo della sagoma è stato attenuato solo nel 2013, quando l&#8217;art. 30, comma 1, lettera a), del d.l. n. 69 del 2013 ne ha disposto il rispetto solo per gli immobili vincolati ai sensi del cod. beni culturali.<br /> Ne deriva che il significato dell&#8217;originaria disposizione regionale non poteva consentire ab origine una diversa sistemazione plano-volumetrica e conseguenti modifiche alla sagoma dell&#8217;edificio oltre a quelle ammissibili ai sensi e nei limiti della disciplina statale: la norma di interpretazione autentica ha lo scopo, dunque, di legittimare retroattivamente opere di ristrutturazione disallineate rispetto alla preesistente sagoma del manufatto.<br /> 7.5.- Non è discutibile, dunque, la portata innovativa della disposizione impugnata, la quale integra, non diversamente da quanto affermato dalla difesa dello Stato, una nuova deroga agli strumenti urbanistici, rendendo irragionevolmente legittime, in virtà¹ della sua portata retroattiva, «condotte [&#038;] non considerate tali al momento della loro realizzazione (perchè non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento)Â», ma che tali «divengono per effetto dell&#8217;intervento successivo del legislatore», così¬ realizzando una «surrettizia ipotesi di sanatoria» (sentenza n. 73 del 2017).<br /> 7.6.- L&#8217;irragionevolezza della disposizione censurata, con conseguente lesione dell&#8217;art. 3 Cost., si accompagna ad una contestuale violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;. Gli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia esprimono, infatti, il principio fondamentale della cosiddetta doppia conformità  edilizia, principio che richiede la coerenza del manufatto con la disciplina urbanistica sia quando è stato edificato, sia quando viene domandato l&#8217;accertamento di conformità .<br /> Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in pìù occasioni in tema di condono edilizio &#8220;straordinario&#8221;, «[&#038;] spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all&#8217;an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà  legislativa concorrente delle Regioni il potere di &#8220;ampliare i limiti applicativi della sanatoria&#8221; (sentenza n. 290 del 2009) oppure, ancora, di &#8220;allargare l&#8217;area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato&#8221; (sentenza n. 117 del 2015). A maggior ragione, esula dalla potestà  legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale (sentenza n. 233 del 2015)Â» (sentenza n. 73 del 2017; nello stesso senso, da ultimo, sentenze n. 208 del 2019 e n. 68 del 2018).<br /> 7.7.- Le considerazioni appena compiute inducono a dichiarare assorbita la censura concernente la violazione dell&#8217;art. 97 Cost.<br /> 8.- Il Presidente del Consiglio ha poi impugnato, con autonomo ricorso, due disposizioni della legge reg. Puglia n. 5 del 2019: la prima (art. 8) ha abrogato la pìù volte menzionata norma di interpretazione autentica (art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018); la seconda (art. 7) ha inserito in pianta stabile, e con efficacia pro futuro, una prescrizione riproduttiva della abrogata norma regionale (asseritamente) interpretativa.<br /> 8.1.- Avverso tali norme la difesa statale ha reiterato, nella sostanza, le censure giÃ  proposte nei confronti della disposizione (asseritamente) interpretativa di cui all&#8217;art. 2 della citata legge regionale n. 59 del 2018.<br /> Ad avviso della Avvocatura generale, l&#8217;inserimento in pianta stabile di una norma identica al contenuto precettivo dell&#8217;art. 2 della legge reg. n. 59 del 2018 avrebbe reso l&#8217;abrogazione di quest&#8217;ultima priva di qualsiasi effetto pratico, realizzando un continuum normativo che persisterebbe nelle violazioni degli artt. 3, 97, 117, comma terzo, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all&#8217;art. 5, comma 10, del &#8220;decreto sviluppo&#8221;.<br /> 8.1.1.- Rispetto ai termini del precedente ricorso, vi è un profilo di novità , attinente all&#8217;asserita lesione dell&#8217;art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. edilizia (comma inserito, come si è visto, dall&#8217;art. 5, comma 1, lettera b, del d.l. n. 32 del 2019), il quale ora dispone che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest&#8217;ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell&#8217;area di sedime e del volume dell&#8217;edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell&#8217;altezza massima di quest&#8217;ultimo», così¬ collocandosi fra i principi fondamentali della materia «governo del territorio».<br /> 9.- La questione di legittimità  costituzionale, concernente l&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, promossa con riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost, in relazione all&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019, è fondata.<br /> 9.1.- In primo luogo, deve sottolinearsi che la norma statale evocata come parametro interposto, entrata in vigore quattro giorni dopo la impugnata disposizione regionale, assurge, come anticipato, al rango di principio fondamentale della materia.<br /> In tale direzione, un indice significativo è offerto, anzitutto, dalla particolare sede normativa (il t.u. edilizia) prescelta dal legislatore per l&#8217;inserimento della nuova norma (avvenuto, come giÃ  detto, per mezzo dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b, del d.l. n. 32 del 2019).<br /> Per costante giurisprudenza costituzionale, a prescindere dall&#8217;auto-qualificazione, certamente non vincolante per l&#8217;interpretazione di questa Corte, contenuta nell&#8217;art. 1, comma 1, del t.u. edilizia, in detto testo unico trova sede la legislazione di cornice in materia di edilizia, a sua volta riconducibile al governo del territorio.<br /> Molteplici sono le disposizioni del citato testo unico che questa Corte ha annoverato tra i principi fondamentali della suddetta materia (ex plurimis, sentenze n. 125 del 2017, n. 282 e n. 272 del 2016, e n. 259 del 2014).<br /> Lo stesso art. 2-bis del t.u. edilizia, nel cui ambito si trova il menzionato comma 1-ter, è stato considerato principio fondamentale per ciò che concerne la vincolatività  delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968, derogabili solo a condizione che le eccezioni siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 86 del 2019), salvo quanto previsto dall&#8217;art. 5, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 32 del 2019.<br /> 9.2.- Come questa Corte ha giÃ  avuto modo di sottolineare, le disposizioni del t.u. edilizia integrano «norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità  di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull&#8217;intero territorio nazionale» (sentenza n. 125 del 2017).<br /> Il comma 1-ter dell&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia, nel disporre che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest&#8217;ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell&#8217;area di sedime e del volume dell&#8217;edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell&#8217;altezza massima di quest&#8217;ultimo», detta evidentemente una regola unitaria, valevole sull&#8217;intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall&#8217;altro, a rispettare l&#8217;assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo (come peraltro si trae dai lavori preparatori della legge di conversione dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 32 del 2019).<br /> 9.3.- Chiarita la portata del comma 1-ter, risulta evidente l&#8217;antinomia tra il suo tenore normativo e il disposto dell&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019.<br /> Il comma 1-ter dell&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia è infatti incompatibile con l&#8217;art. 7 della citata legge reg. Puglia n. 5 del 2019, che consente, in caso di demolizione e ricostruzione, un aumento volumetrico. Inoltre, il riferimento alla necessaria costruzione entro l&#8217;area di sedime &#8211; come definita dal sopra menzionato Allegato A dello Schema di regolamento edilizio tipo &#8211; impedisce le «diverse dislocazioni dei volumi» cui fa riferimento la norma regionale impugnata.<br /> Non può sostenersi, come invece argomenta la difesa regionale, che l&#8217;intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del &#8220;piano casa&#8221;, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell&#8217;art. 2-bis del t.u. edilizia stabilisce che i limiti volumetrici e di sedime si applichino «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione», così¬ esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.<br /> L&#8217;intervenuta modifica del parametro interposto rappresentato dal nuovo principio fondamentale rende quindi costituzionalmente illegittima la norma impugnata, a partire dalla entrata in vigore della novella legislativa statale.<br /> Inoltre, poichè la norma regionale impugnata è entrata in vigore il 16 aprile 2019 mentre la norma statale è entrata in vigore il 19 aprile 2019, la disposizione non può avere avuto applicazione per i pochi giorni precedenti, essendo stata vigente per un tempo incompatibile con il consolidarsi del titolo abilitativo (ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).<br /> Per tale ragione può considerarsi cessata la materia del contendere della questione relativa all&#8217;art. 7 impugnato, per l&#8217;arco temporale antecedente all&#8217;entrata in vigore del nuovo art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. edilizia.<br /> 9.4.- Sono assorbite le censure promosse per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all&#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011 (cosiddetto &#8220;decreto sviluppo&#8221;).<br /> 9.5.- Le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 sono invece non fondate, data la natura meramente abrogativa della disposizione impugnata.<br /> <br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> <br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale)Â»;<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell&#8217;art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell&#8217;edilizia sismica della Puglia, nonchè modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)Â»;<br /> 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nell&#8217;arco temporale antecedente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019;<br /> 4) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)Â», all&#8217;art. 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo &#8211; Prime disposizioni urgenti per l&#8217;economia», convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e all&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019, con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019. <br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Augusto Antonio BARBERA, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.73</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-73/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-73/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.73</a></p>
<p>Maria Cartabia Pres., Francesco Viganò redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria con ordinanza del 29 gennaio 2019, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-73/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2020-n-73/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.73</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cartabia Pres., Francesco Viganò redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria con ordinanza del 29 gennaio 2019, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Diritti fondamentali della persona : va affermata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217; art. 69, IV c., C.P. per violazione degli artt. 3 e 27 ,primo e terzo comma, Cost. .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; Diritti fondamentali della persona &#8211; proporzionalità  della pena criminale &#8211; art. 69, IV c., C.P. &#8211; violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. &#8211; va affermata.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio di proporzionalità  della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità  soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità  di disvalore oggettivo del fatto, in modo da assicurare altresì¬ che la pena appaia una risposta &#8211; oltre che non sproporzionata &#8211; il più possibile &#8220;individualizzata&#8221;, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di &#8220;personalità &#8221; della responsabilità  penale di cui all&#8217;art. 27, primo comma, Cost.</em><br />
<em>La disciplina censurata di cui all&#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, vieta in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (e maggiore pericolosità ) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata; laddove tale maggiore colpevolezza si fonda, a sua volta, sull&#8217;assunto secondo cui normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo giÃ  stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne.</em><br />
<em>Nonostante il carattere facoltativo dell&#8217;aggravante, un tale inderogabile divieto di prevalenza non può essere ritenuto compatibile con l&#8217;esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull&#8217;effettiva personalità  del reo, esigenza che deve essere considerata espressiva di precisi «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità  penale». Tale divieto, infatti, non consente al giudice di stabilire, nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravità  oggettiva, ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di normalità  psichica, e pertanto pienamente capace &#8211; al momento del fatto &#8211; di rispondere all&#8217;ammonimento lanciato dall&#8217;ordinamento, rinunciando alla commissione del reato. E ciò anche laddove il giudice (come nel caso di specie) ritenga che le patologie o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla sua personalità , da rendergli assai pìù difficile la decisione di astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l&#8217;ammonimento lanciatogli con le precedenti condanne.</em><br />
<em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all&#8217;art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all&#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. .</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di V. M. e V. V., con ordinanza del 29 gennaio 2019, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2019.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);<br />
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.<br />
1.1.– Il giudice rimettente premette di essere chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di V. M. e V. V., imputati del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, numeri 2) e 7), e 61, numero 5), cod. pen., commesso in concorso tra loro.<br />
A entrambi gli imputati è stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in relazione a plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali commessi anche in epoca relativamente recente.<br />
D’altra parte, dalla perizia psichiatrica disposta dal giudice è emersa per entrambi gli imputati un’infermità mentale tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere senza, tuttavia, escluderla, essendo state riscontrate «alterazioni psicopatologiche che soddisfano i criteri diagnostici per il Disturbo della Personalità», nonché le «stimmate psicologiche di un Disturbo da Abuso di Sostanze (oppiacei), oggidì in parziale remissione».<br />
Quanto in particolare a V. M., la relazione peritale ha evidenziato «un importante sbilanciamento depressivo dell’asse affettivo e la presenza […] di tratti personologici marcatamente disarmonici», nonché «severe disarmonie dell’organizzazione fondamentale della personalità» che «fanno assumere una connotazione disforica alla sofferenza affettiva e, assai probabilmente, facilitano l’emergere di condotte regressive finalizzate all’ottenimento di immediata gratificazione e prive di adeguata valutazione del rischio che esse comportano»; il tutto in un «quadro di Depressione Persistente».<br />
Quanto a V. V., il perito ha rimarcato un quadro di «disturbo della personalità con tratti misti del primo e del secondo raggruppamento (particolarmente rilevanti i tratti schizotipico, narcisistico, istrionico, antisociale)», unitamente a «povertà dell’empatia» e «insistita convinzione di essere meritevole di particolare considerazione».<br />
Interrogato in udienza sulla rilevanza delle patologie riscontrate rispetto all’eziologia delle condotte contestate, il perito ha aggiunto che tali patologie, pur non apparendo tanto destrutturanti da giustificare un giudizio medico-legale di totale abolizione della capacità di intendere e di volere, incidono «specialmente [su] quelle parti del funzionamento mentale che vengono definite funzioni esecutive, quindi capacità di programmazione, valutazione, valutazione inferenziale, criteri di appropriatezza e di opportunità, pesatura del rischio anche rispetto all’utile personale».<br />
Il rimettente riferisce, infine, che in due occasioni V. V. era stato prosciolto da precedenti imputazioni per vizio totale di mente, mentre in altra circostanza – malgrado la contestazione della recidiva reiterata – il giudice aveva ritenuto prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente, applicando la relativa diminuzione di pena. Nei confronti di V. M., poi, era stata riconosciuta in almeno una occasione l’attenuante del vizio parziale di mente, ritenuta equivalente alla contestata recidiva reiterata.<br />
1.2.– Su richiesta del pubblico ministero, alla quale si è associata la difesa degli imputati, il giudice a quo ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale sopra formulate, aventi a oggetto in sostanza il divieto – desumibile dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. – di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva reiterata.<br />
1.3.– Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente ritiene di non potere, allo stato degli atti, escludere tout court nei confronti di V. M. e V. V. la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, così come ad essi contestata.<br />
Entrambi gli imputati hanno infatti plurimi precedenti per reati contro il patrimonio (rapina, furto tentato e consumato, ricettazione, danneggiamento), alcuni dei quali intervenuti anche in epoca relativamente recente e, in ogni caso, nel quinquennio precedente alla commissione del fatto per il quale si procede. Nei confronti di entrambi, d’altronde, in più occasioni è già stata riconosciuta la recidiva (reiterata), ed applicato il relativo aumento di pena.<br />
Osserva il rimettente che «sussist[o]no senz’altro, nel caso di specie, gli indici rivelatori di una relazione qualificata tra i descritti precedenti ed il nuovo illecito, per il quale si procede (il furto in concorso di due pluviali in rame), trattandosi di reati della stessa indole, omogenei dal punto di vista del bene giuridico offeso, posti in essere nel tempo, senza che possa ravvisarsi una qualche soluzione di continuità nella perpetrazione di condotte antigiuridiche da parte di entrambi gli imputati».<br />
Il giudice a quo ritiene pertanto, in accordo con l’orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 192 del 2007) e di legittimità (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738, e 24 febbraio-24 maggio 2011, n. 20798), che nel caso di specie la reiterazione dell’illecito, «al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali», sia effettivo sintomo tanto di una maggiore colpevolezza, quanto di una più elevata capacità a delinquere dei due imputati.<br />
Ed invero, accanto ad una più accentuata pericolosità sociale, i numerosi precedenti specifici, posti in essere con analoghe modalità, lascerebbero emergere una «peculiare insensibilità degli imputati nei confronti delle condanne precedentemente riportate e dell’implicito monito a non violare più la legge, in esse contenuto, comportando un maggiore addebito anche in termini di rimproverabilità soggettiva».<br />
D’altra parte, le patologie mentali riscontrate in sede di perizia sembrerebbero aver avuto un sicuro rilievo nella genesi delle condotte delittuose poste in essere dai due imputati.<br />
Ad avviso del rimettente, tuttavia, la ridotta capacità di intendere e di volere degli imputati al momento del fatto non potrebbe valere ad escludere tout court l’applicabilità della recidiva reiterata nei loro confronti. Una tale soluzione presupporrebbe infatti l’impossibilità di «muovere nei loro riguardi un addebito di maggiore rimproverabilità soggettiva», e dunque l’affermazione che le patologie riscontrate negli imputati abbiano avuto «un valore tanto determinante nella genesi del reato da escludere che, nel caso di specie, gli stessi potessero essere sufficientemente sensibilizzati e motivati dai moniti provenienti dalle condanne riportate in precedenza». Il che, secondo il giudice a quo, non potrebbe essere sostenuto nel caso di specie.<br />
Tanto più che – osserva il rimettente – la soluzione di un’automatica non applicazione della recidiva nei confronti di imputati affetti da patologie mentali che ne riducano la capacità di intendere e di volere finirebbe per sovrapporre indebitamente due piani diversi nella struttura stessa del reato. L’attenuante del vizio parziale di mente atterrebbe infatti «al piano dell’imputabilità, che della colpevolezza […] è un presupposto, senza confondersi con essa», concernendo più precisamente la possibilità del soggetto di essere motivato, «almeno in parte e secondo criteri di normalità psico-fisica», dalle norme di divieto. Di talché, «[a]nche laddove si riconosca un ruolo decisivo nell’eziologia del reato alla condizione di seminfermità mentale […], ben diverso può essere, nel caso concreto, l’addebito in termini di colpevolezza nei confronti di un soggetto parzialmente incapace (e quindi, parzialmente capace) che abbia nel passato, anche recente, commesso plurimi reati della stessa specie di quello per cui si procede, rispetto a quello inerente un soggetto, parimenti seminfermo, a carico del quale non vi siano precedenti o vi siano precedenti non altrettanto significativi». La stessa giurisprudenza di legittimità avallerebbe, del resto, tale impostazione, escludendo ogni incompatibilità in linea di principio tra vizio parziale di mente e recidiva (è citata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 giugno-28 settembre 2010, n. 35006).<br />
La compatibilità in linea di principio tra vizio parziale di mente e recidiva, peraltro, non escluderebbe di per sé la possibilità di ritenere quest’ultima subvalente nel caso concreto, laddove un tale esito non fosse precluso dalla disposizione censurata.<br />
Dal che la rilevanza delle questioni prospettate.<br />
1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza di tali questioni, rileva il rimettente che l’applicazione dell’automatismo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. condurrebbe ad individuare la pena, al più, entro la cornice edittale prevista dall’art. 624 cod. pen., restando esclusa la possibilità di adeguarla all’effettiva gravità del fatto e alle particolari condizioni personali degli imputati, attraverso il riconoscimento (precluso dalla norma censurata) della prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla recidiva reiterata.<br />
Il giudice a quo sottolinea, invero, che la giurisprudenza di questa Corte riconosce la legittimità costituzionale di deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze; ma evidenzia che – secondo la medesima giurisprudenza – tali deroghe non devono trasmodare «nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (è citata la sentenza n. 68 del 2012), né possono «giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (è citata la sentenza n. 251 del 2012).<br />
Il rimettente richiama, quindi, le ormai numerose pronunce di questa Corte che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione a specifiche circostanze attenuanti, evidenziando come tali pronunce si siano sinora sempre riferite ad attenuanti a effetto speciale e di natura oggettiva, espressive di «un forte scarto nell’offensività della condotta delittuosa» ovvero, nel caso dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), connesse al ravvedimento post delictum del reo. A parte quest’ultimo caso, tutte le restanti pronunce hanno valorizzato il principio di offensività e la connessa prospettiva di un “diritto penale del fatto”, la quale escluderebbe che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’agente «possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo» (è citata, ancora, la sentenza n. 251 del 2012).<br />
Cionondimeno, il divieto di prevalenza della circostanza – a effetto comune, e di natura soggettiva – del vizio parziale di mente appare al giudice a quo anch’esso di dubbia compatibilità con i principi di ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e proporzionalità della pena, di cui agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.<br />
L’effetto comune dell’attenuante che viene qui in rilievo non sarebbe, anzitutto, preclusivo dell’esame delle questioni, posto che l’irragionevolezza di un «vaglio individualizzante della responsabilità del singolo individuo», adeguatamente riflesso dalla misura della pena, resterebbe tale – ove sussistente – indipendentemente dalla «più o meno ampia distanza quoad poenam, rispetto al tipo base», che il riconoscimento dell’attenuante comporta.<br />
Osserva, d’altra parte, il rimettente che le «circostanze inerenti la persona del colpevole», tra le quali si iscrive il vizio parziale di mente, hanno sempre goduto di un particolare status nell’impianto del codice penale, che – nella sua versione originaria, anteriore alla novella del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale) – le sottraeva in radice al bilanciamento con le circostanze aggravanti.<br />
L’impossibilità, oggi, di graduare il trattamento sanzionatorio rispetto ai disturbi della personalità dell’agente si tradurrebbe, allora, in una violazione dei principi di ragionevolezza e individualizzazione della pena, nonché nel mancato rispetto della finalità rieducativa della pena, che implica la necessaria proporzionalità della pena rispetto alla «concreta gravità del fatto, nonché alla personalità e colpevolezza dell’autore, tale da poter costituire il punto di partenza di un legittimo – ed auspicabilmente proficuo – percorso rieducativo».<br />
Infine, la disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 32 Cost., dal momento che il soggetto semi-imputabile per vizio di mente dovrebbe ricevere dall’ordinamento una «risposta alla commissione di un fatto reato che sia non solo funzionale alla rieducazione ma, anche e soprattutto, improntata alla tutela della [sua] salute».<br />
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.<br />
2.1.– Esse sarebbero, anzitutto, irrilevanti per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio.<br />
Come osservato da questa Corte nella sentenza n. 120 del 2017 e nella successiva ordinanza n. 145 del 2018, l’applicazione della recidiva presuppone che il giudice verifichi in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Una simile verifica, però, non sarebbe stata compiutamente svolta dal giudice a quo, il quale non avrebbe adeguatamente motivato se gli imputati avessero avuto «piena capacità di recepire il messaggio specialpreventivo» derivante dalle precedenti condanne pronunciate nei loro confronti.<br />
2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero infondate.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato rammenta in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha «più volte censurato l’art. 69 c. 4 c.p. in esame, senza negarne però radicalmente la compatibilità costituzionale, ma sempre verificando, caso per caso, se la presunzione assoluta sottesa al divieto di prevalenza fosse giustificata in rapporto alle specifiche attenuanti volta a volta in esame; lasciando così impregiudicata la possibilità astratta che la condizione personale di recidiva reiterata, nell’economia complessiva di ciascun concreto episodio di reato, abbia un peso tale da giustificare l’eliminazione iuris et de iure degli effetti diminuenti delle particolari circostanze attenuanti con cui essa viene a concorrere».<br />
Nel caso in esame, il divieto di prevalenza troverebbe giustificazione anche in considerazione della modesta incidenza dell’attenuante in questione sul trattamento sanzionatorio complessivo, non potendo comunque tale divieto essere considerato manifestamente irragionevole o arbitrario.<br />
La disposizione censurata, inoltre, non contrasterebbe con il principio di personalità della responsabilità penale né con la finalità rieducativa della pena, che non si opporrebbero di per sé a inasprimenti del trattamento sanzionatorio connessi alla recidiva dell’imputato. Il legislatore avrebbe qui «inteso sanzionare il fenomeno della recidiva reiterata […] in quanto il fatto stesso della persistenza nelle condotte antisociali, quali che esse siano, dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto efficacemente esplicarsi nei confronti del soggetto, e quindi è necessario assicurare la possibilità (quantomeno escludendo la prevalenza di determinate attenuanti) che, attraverso l’applicazione della pena, tale funzione trovi una nuova occasione di svolgimento».<br />
Si tratterebbe, in conclusione, di una scelta discrezionale del legislatore, immune dalle censure formulate dal giudice rimettente.<br />
Dovrebbe infine escludersi ogni profilo di contrasto con l’art. 32 Cost., dal momento che «[l]’impossibilità di far prevalere la seminfermità mentale sulla recidiva reiterata […] incide soltanto quoad poenam» e non «sul diritto alla salute dell’imputato che ben può essere tutelato mediante la sottoposizione alla misura di sicurezza del ricovero nella casa di cura o di custodia».</p>
<p><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.<br />
In sostanza, la disposizione censurata impedirebbe al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità del reato, e pertanto adeguata al grado di responsabilità “personale” del suo autore, non consentendo di tenere adeguatamente conto – attraverso il riconoscimento della prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della recidiva reiterata – della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere.<br />
Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 32 Cost., non consentendo al giudice di determinare una pena funzionale non solo alla rieducazione del condannato, ma anche alla tutela della sua salute.<br />
2.– La disposizione censurata, nella versione attualmente in vigore, è – come è noto – il frutto di una duplice stratificazione normativa rispetto al testo originario del codice penale.<br />
Nella versione del 1930, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. sottraeva tout court alle regole sul bilanciamento enunciate nei commi precedenti le «circostanze inerenti alla persona del colpevole» e «qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». L’art. 70, secondo comma, cod. pen. disponeva poi – e tuttora dispone – che per «circostanze inerenti alla persona del colpevole» si intendono quelle riguardanti l’imputabilità e la recidiva. Il legislatore intendeva, in tal modo, assicurare che il giudice fosse in ogni caso tenuto ad applicare separatamente le diminuzioni (o gli aggravamenti) di pena correlati alla capacità di intendere e di volere, tra i quali la diminuzione di cui all’art. 89 cod. pen. in questa sede in discussione, così come gli aggravamenti di pena dipendenti dalla recidiva.<br />
Il quarto comma dell’art. 69 cod. pen. fu modificato una prima volta a mezzo del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che estese il meccanismo del bilanciamento disciplinato nei commi precedenti a tutte le circostanze, comprese quelle inerenti alla persona del colpevole: conferendo così al giudice il potere di applicare, o non applicare, i relativi aumenti o diminuzioni di pena, in presenza di circostanze di segno contrario, ritenute equivalenti o prevalenti.<br />
Infine, la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) modificò nuovamente la disposizione, introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante, inclusa la diminuente del vizio parziale di mente, nell’ipotesi – tra l’altro – di recidiva reiterata; precludendo così in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena.<br />
Come meglio si dirà più innanzi (infra, 4.1.), il testo risultante dalla legge n. 251 del 2005 è stato già oggetto di numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, che hanno restaurato il potere discrezionale del giudice di ritenere prevalenti, rispetto alla recidiva reiterata, varie circostanze attenuanti nominativamente individuate. Le odierne questioni di legittimità costituzionale mirano a ripristinare tale potere discrezionale anche con riferimento alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente.<br />
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, non avendo in particolare il rimettente chiarito se gli imputati avessero avuto «piena capacità di recepire il messaggio specialpreventivo» derivante dalle precedenti condanne, e dunque se fosse giustificata nei loro confronti l’applicazione della recidiva.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
È ben vero che l’applicazione della recidiva, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l’ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne (sentenza n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738, nonché, inter alia, sezione sesta penale, sentenza 28 giugno-5 agosto 2016, n. 34670); maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo – ad esempio – essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse.<br />
Ed è ben vero, altresì, che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 2017 e poi con l’ordinanza n. 145 del 2018, ha ritenuto irrilevanti questioni analoghe a quella ora all’esame, non avendo i giudici rimettenti, in quelle occasioni, chiarito le ragioni per le quali avevano ritenuto applicabile la recidiva, sotto il profilo specifico della maggiore colpevolezza rivelata dalla decisione di commettere il delitto, nonostante il contestuale riconoscimento della presenza nel reo di gravi patologie o disturbi della personalità, che necessariamente anch’essi incidevano – ma in direzione opposta rispetto alla ritenuta recidiva – sul grado della sua colpevolezza.<br />
Tuttavia, in questo caso il giudice a quo motiva ampiamente sulle ragioni per le quali, a suo avviso, gli imputati non potevano non essere consapevoli dell’ammonimento rappresentato dalle numerose condanne pronunciate nei loro confronti, talune delle quali in epoca molto recente, per reati omogenei a quello per il quale sono ora rinviati a giudizio; ciò che dimostrerebbe la loro peculiare (e specialmente riprovevole) insensibilità nei confronti della legge penale, e assieme giustificherebbe l’applicazione nei loro confronti dell’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. L’applicazione della recidiva – sempre ad avviso del rimettente – non contrasterebbe peraltro con il contestuale riconoscimento in loro favore di un vizio parziale di mente tale da scemare grandemente in loro la capacità di intendere e di volere, e tale in particolare da ridurre la loro capacità di orientare la condotta secondo criteri di «appropriatezza e di opportunità», oltre che di «pesatura del rischio». Le due valutazioni si collocherebbero, in effetti, su piani differenti, non risultando comunque mutualmente escludentisi. Dopodiché il giudice potrebbe e dovrebbe comunque “pesare” entrambi questi dati ai fini della valutazione della gravità del reato, e della conseguente determinazione di un trattamento sanzionatorio effettivamente proporzionato e calibrato sulla personalità dei suoi autori. Operazione, quest’ultima, che sarebbe però irragionevolmente preclusa dal divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente, contenuto nella disposizione censurata; con conseguente rilevanza delle questioni di legittimità formulate.<br />
Così sinteticamente riassunta, la linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza appare a questa Corte senz’altro plausibile, al di là della condivisibilità o meno, sul piano teorico, della (notoriamente controversa) ricostruzione dell’imputabilità come mero presupposto del giudizio di colpevolezza, ovvero come elemento costitutivo di tale categoria dogmatica.<br />
Ciò basta per ritenere ammissibili le questioni prospettate (ex multis, sentenza n. 250 del 2018).<br />
4.– Nel merito, le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., che devono qui essere esaminate congiuntamente, sono fondate.<br />
4.1.– Questa Corte ha più volte affermato che deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove «trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo però giungere in alcun caso «a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» (sentenza n. 251 del 2012).<br />
Sulla base di tali criteri, questa Corte ha già dichiarato in varie occasioni l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti particolarmente significative ai fini della determinazione della gravità concreta del reato. Nella maggior parte dei casi, come correttamente evidenzia il rimettente, si è trattato di circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012), i casi di «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014), i casi di «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014), il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017). Nella sola sentenza n. 74 del 2016, la dichiarazione di illegittimità ha invece colpito il divieto di prevalenza di una circostanza – l’essersi il reo adoperato per evitare che il delitto di produzione e traffico di stupefacenti sia portato a conseguenze ulteriori – che mira invece a premiare l’imputato per la propria condotta post delictum; circostanza che è stata comunque ritenuta «significativa, anche perché comporta il distacco dell’autore del reato dall’ambiente criminale nel quale la sua attività in materia di stupefacenti era inserita e trovava alimento, e lo espone non di rado a pericolose ritorsioni, determinando così una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita».<br />
4.2.– Le questioni ora sottoposte all’attenzione di questa Corte concernono una circostanza attenuante espressiva non già – sul piano oggettivo – di una minore offensività del fatto rispetto agli interessi protetti dalla norma penale, né di una finalità premiale rispetto a condotte post delictum, quanto piuttosto della ridotta rimproverabilità soggettiva dell’autore; ridotta rimproverabilità che deriva, qui, dal suo minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta e dalla sua minore capacità di controllo dei propri impulsi, in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono (e che devono essere tali, per espressa indicazione legislativa, da «scemare grandemente» la sua capacità di intendere e di volere: art. 89 cod. pen.).<br />
Ora, il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, da tempo affermato da questa Corte sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (a partire almeno dalla sentenza n. 343 del 1993; in senso conforme, ex multis, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 236 del 2016), esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018). E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile.<br />
Tra tali fattori si colloca, in posizione eminente, proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità (così come definiti da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato. In tali ipotesi, l’autore può sì essere punito per aver commesso un reato che avrebbe pur sempre potuto – secondo la valutazione dell’ordinamento – evitare, attraverso un maggiore sforzo della volontà; ma al tempo stesso merita una punizione meno severa rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato a compiere una condotta identica, in condizioni di normalità psichica.<br />
Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige insomma, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, «in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.» (sentenza n. 222 del 2018).<br />
4.3.– La disciplina censurata in questa sede vieta in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (e maggiore pericolosità) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata; laddove tale maggiore colpevolezza si fonda, a sua volta, sull’assunto secondo cui normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne.<br />
Nonostante il carattere facoltativo dell’aggravante, un tale inderogabile divieto di prevalenza non può essere ritenuto compatibile con l’esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo, esigenza che deve essere considerata espressiva – con le parole della sentenza n. 251 del 2012 – di precisi «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale». Tale divieto, infatti, non consente al giudice di stabilire, nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravità oggettiva, ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di normalità psichica, e pertanto pienamente capace – al momento del fatto – di rispondere all’ammonimento lanciato dall’ordinamento, rinunciando alla commissione del reato. E ciò anche laddove il giudice – come nel caso del giudizio a quo – ritenga che le patologie o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla sua personalità, da rendergli assai più difficile la decisione di astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l’ammonimento lanciatogli con le precedenti condanne.<br />
Il divieto in esame d’altra parte comporta una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso grado di rimproverabilità soggettiva che li connota: con un risultato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai risalenti considerato di per sé contrario all’art. 3 Cost. (sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla finalità rieducativa e all’esigenza di “personalizzazione” della pena.<br />
Non osta a tale conclusione la natura di circostanza a effetto comune dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., che determina – ai sensi dell’art. 65 cod. pen. – la diminuzione fino a un terzo della pena che dovrebbe essere altrimenti inflitta. A prescindere dalla considerazione che l’entità concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall’entità della pena base – ben potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti più gravi, in vari anni di reclusione in meno –, va infatti ribadito che la circostanza attenuante in parola mira ad adeguare il quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilità soggettiva dell’agente, ed è pertanto riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale “costituzionalmente orientato”, così come ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte: giurisprudenza che – dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi – individua nella rimproverabilità soggettiva un presupposto essenziale dell’an dell’imputazione del fatto al suo autore, e conseguentemente dell’applicazione della pena nei suoi confronti.<br />
4.4.– La conclusione appena raggiunta non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l’accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato.<br />
Se infatti è indubbio che il quantum della pena debba adeguatamente riflettere il grado di rimproverabilità soggettiva dell’agente, cionondimeno il diritto vigente consente, nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica, l’applicazione di una misura di sicurezza, da individuarsi secondo i criteri oggi indicati dall’art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9. La misura di sicurezza, non avendo alcun connotato “punitivo”, non è subordinata alla rimproverabilità soggettiva del suo destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità sociale, che deve peraltro, ai sensi dell’art. 679 del codice di procedura penale, essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata (sentenze n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983). D’altra parte, la misura di sicurezza dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto (secondo il medesimo principio espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in relazione al soggetto totalmente infermo di mente), nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo «riadattamento alla vita sociale» – obiettivo quest’ultimo che, come recentemente rammentato dalla sentenza n. 24 del 2020, il legislatore espressamente ascrive alla libertà vigilata (art. 228, quarto comma, cod. pen.), ma che riflette un principio certamente estensibile, nell’attuale quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza.<br />
Una razionale sinergia tra pene e misure di sicurezza – purtroppo solo in minima parte realizzata nella prassi – potrebbe così consentire un’adeguata prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati da parte del condannato affetto da vizio parziale di mente, senza indebite forzature della fisionomia costituzionale della pena, intesa come reazione proporzionata dell’ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore.<br />
5.– Resta assorbita la questione formulata in riferimento all’art. 32 Cost.</p>
<p>Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.<br />
F.to:<br />
Marta CARTABIA, Presidente<br />
Francesco VIGANÒ, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.<br />
Il Direttore della Cancelleria
</p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Gianluca R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Santi Delia, co. la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Gianluca R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Santi Delia, co. la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo)</span></p>
<hr />
<p>Va ordinato alla commissione concorsuale la tempestiva formulazione di un giudizio in ordine ad una  prova scritta di un concorso pubblico, rispetto al quale sono stati elaborati dei quesiti indiziati di illogicità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblici Concorsi &#8211; provvista di funzionari direttivi &#8211; quiz selettivi erronei &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va ordinato alla commissione concorsuale la tempestiva formulazione di un giudizio in ordine ad una (nella specie, seconda) prova scritta di un concorso pubblico, rispetto al quale sono stati elaborati dei quesiti indiziati di illogicità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/04/2020<br /> <strong>N. 00373/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00281/2020 REG.RIC. </strong><br /> </p>
<p> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 2020, proposto da Gianluca R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Ludovico Ariosto, 29;<br /> <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza cautelare del TAR per la Sicilia &#8211; sezione terza &#8211; n. 102/2020, resa tra le parti,<br /> concernente concorso pubblico per la copertura di sei posti di funzionario direttivo &#8211; categoria professionale D &#8211; Settore Informazione &#8211; Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana &#8211; mancata ammissione alla prova scritta;<br /> <br /> Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm. ;<br /> Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br /> Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del d. l. n. 18 del 2020;<br /> Visto il decreto presidenziale n. 175 del 24.3.2020, di richiesta di adempimenti istruttori;<br /> Visti tutti gli atti della causa, compresa la memoria dell&#8217;appellante del 17.4.2020;<br /> Relatore il cons. Marco Buricelli nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, svoltasi in video conferenza e senza discussione orale ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020;<br /> <br /> rammentato preliminarmente che l&#8217;appellante risulta essere stato ammesso alla prova scritta con decreto del presidente della III sezione del TAR n. 3 del 7.1.2020 e che <em>è in attesa dal 17 gennaio 2020 dell&#8217;esito</em>, stando a quanto afferma la difesa dell&#8217;appellante medesimo, senza alcuna contestazione specifica da parte dell&#8217;Amministrazione;<br /> rilevato sempre in via preliminare che la richiesta istruttoria avanzata con il decreto presidenziale n. 175 del 24.3.2020 non è stata eseguita;<br /> considerato a un primo esame che il quesito n. 59, sulla legge anteriore alla l. n. 150/2000, così¬ come formulato, appare manifestamente illogico e da annullare; e che merita di essere approfondito nella sede di merito anche il profilo di censura che riguarda il quesito n. 4, avuto riguardo alla intervenuta abrogazione della l. n. 1034/1971 in seguito alla entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, e alla possibilità  che tale situazione sia capace di creare incertezza e disorientamento nei partecipanti alla selezione;<br /> che l&#8217;annullamento o la neutralizzazione della domanda n. 59 avrebbe potuto comportare il raggiungimento del punteggio di 21/30 (il candidato non risulta ammesso alla seconda prova scritta per soli 0,33 centesimi di punto): dal che consegue il riconoscimento, sempre allo stato e a un primo esame, di un sufficiente <em>fumus boni juris</em> a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio;<br /> che il danno sussiste e appare grave e irreparabile sì¬ che, in accoglimento della istanza cautelare, dato atto della giÃ  disposta ammissione dell&#8217;appellante, in via interinale e con riserva, alla seconda prova scritta, l&#8217;esito della quale l&#8217;appellante medesimo sta attendendo dal 17.1.2020, occorre disporre che la Commissione esaminatrice renda noto entro 30 giorni il risultato della prova in questione e, ove ne ricorrano i presupposti, prosegua oltre nella procedura;<br /> che le spese del doppio grado del procedimento cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l&#8217;appello cautelare (Ricorso numero: 281/2020) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, e in accoglimento della istanza di misure cautelari presentata in primo grado, dispone che la Commissione esaminatrice renda noto il risultato della prova medesima e, ove ne ricorrano i presupposti, prosegua oltre nella procedura come da motivazione.<br /> Dispone inoltre che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .<br /> Provvede sulle spese del doppio grado del procedimento cautelare come segue: le compensa.<br /> La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, svoltasi da remoto in video conferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Marco Buricelli, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.8099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-4-2020-n-8099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giovanni Mammone Presidente, Lucio Napolitano consigliere, estensore; PARTI: (A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dagli avv.ti Alberto Pironti ed Amalia Carrara c. Il Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale Onlus) Atti relativi alla fase esecutiva di un rapporto nascente da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-4-2020-n-8099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.8099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Mammone Presidente, Lucio Napolitano consigliere, estensore; PARTI:  (A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dagli avv.ti Alberto Pironti ed Amalia Carrara c. Il Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale Onlus)</span></p>
<hr />
<p>Atti relativi alla fase esecutiva di un rapporto nascente da aggiudicazione : sussiste la giurisdizione del G.O..</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti della p.A. &#8211; atti relativi alla fase esecutiva di un rapporto nascente da aggiudicazione &#8211; giurisdizione del G.O. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli atti attinenti alla fase esecutiva di un rapporto avente fonte nell&#8217;aggiudicazione della gara d&#8217;appalto (nella specie, rapporto addirittura in regime di proroga tecnica nelle more dell&#8217;espletamento di una nuova procedura di gara) afferiscono ad una fase nella quale non viene in rilievo l&#8217;esercizio di poteri autoritativi da parte dell&#8217;ente pubblico, per cui si esula dai limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), del d. Igs. 2 luglio 2010, n. 104,</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato che</em>: L&#8217;Azienda sanitaria Locale (ASL) Napoli 2 Nord, convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania da Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito Consorzio) &#8211; il quale ha chiesto al giudice amministrativo, previa l&#8217;adozione di misure cautelari, pronunciarsi l&#8217;annullamento dei seguenti atti: 1. nota del 27.2.20019 dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto: &quot;servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel comune di Serrara Fontana &#8211; Ischia &#8211; richiesta note di credito&quot;; <br /> 2. Nota del 7.2.2019 dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto: &quot;servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel comune di Serrara Fontana &#8211; Ischia; <br /> 3. Nota dell&#8217;11.3.2019 dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto: &quot;servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel comune di Serrara Fontana &#8211; Ischia. Provvedimenti&quot;, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale &#8211; ha proposto, in pendenza del giudizio dinanzi al TAR, regolamento preventivo di giurisdizione notificato alla controparte il 16 maggio 2019, chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria, osservando che gli atti impugnati attengono alla fase esecutiva del rapporto conseguito all&#8217;appalto del servizio, vertendo dunque la controversia su questioni di natura meramente patrimoniale, che non investono modalità  di esercizio dei pubblici poteri. <br /> Il Consorzio non ha svolto difese. <br /> Il Procuratore Generale ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso. L&#8217;ASL Napoli 2 Nord ha altresì¬ depositato memoria. <br /> <strong>Considerato che: </strong><br /> 1. Nel giudizio di merito il Consorzio ha dedotto l&#8217;illegittima unilaterale modifica, da parte dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord, delle originarie condizioni contrattuali stabilite in forza dell&#8217;affidamento al Consorzio, quale aggiudicatario del relativo appalto, del servizio di gestione della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e del servizio semiresidenziale del CDA (Centro Diurno Anziani), entrambi ubicati nel Comune di Serrara Fontana. <br /> 1.1. Ciò avrebbe comportato, secondo il Consorzio, in regime di &quot;proroga tecnica&quot; del precedente appalto, non solo «una decurtazione economica retroattiva delle prestazioni rese [&#8230;] sulla base dell&#8217;effettiva occupazione dei posti letto» &#8211; ciò che aveva provocato non solo la mancata corresponsione in favore del Consorzio, per il periodo dal dicembre 2017 al gennaio 2019, della somma di Euro 711.365,20 &#8211; ma anche l&#8217;interruzione del servizio CDA dal primo aprile 2019, la qualcosa aveva indotto il Consorzio a comunicare l&#8217;imminente licenziamento di una dozzina di dipendenti. <br /> 1.2. Gli atti plurimi menzionati avrebbero violato, secondo parte ricorrente nel giudizio di merito, la lex specialis del bando di gara, del principio d&#8217;immutabilità  e del divieto di rinegoziazione. <br /> 2. La domanda di cui al regolamento preventivo di giurisdizione proposta dall&#8217;ASL Napoli 2 Nord è fondata. <br /> 2.1. Gli atti dei quali il Consorzio ha chiesto l&#8217;annullamento dinanzi al giudice amministrativo attengono certamente alla fase esecutiva del rapporto avente fonte nell&#8217;aggiudicazione della gara d&#8217;appalto, rapporto anzi addirittura in regime di proroga tecnica nelle more dell&#8217;espletamento di una nuova procedura di gara. <br /> Si tratta, pertanto, di fase nella quale non viene in rilievo, come chiarito da queste Sezioni Unite in fattispecie similari, (cfr., tra le altre, Cass. SU ord. 21 maggio 2019, n. 13660; Cass. SU ord. 5 ottobre 2018, n. 24411), l&#8217;esercizio di poteri autoritativi da parte dell&#8217;ente pubblico, per cui si esula dai limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), del d. Igs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), risultando le modifiche richieste dall&#8217;Amministrazione riconducibili a specifiche condizioni di legge (art. 106, comma 1, lett. b, n. 2, del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50). <br /> 3. Deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale competente per territorio, il quale provvederà  altresì¬ sulle spese del presente giudizio. <br /> P.Q.M.<br /> Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al tribunale competente per territorio, anche per le spese. <em>Omissis </em></div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 24/4/2020 n.167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-24-4-2020-n-167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-24-4-2020-n-167/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 24/4/2020 n.167</a></p>
<p>DEVE ESSERE ESCLUSO L’OPERATORE ECONOMICO CHE OMETTE DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA nota a T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO &#8211; Sentenza 17 marzo 2020, n. 84  a cura di Martina Marchitelli &#160; &#160; DEVE ESSERE ESCLUSO L’OPERATORE ECONOMICO CHE OMETTE DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA  nota a T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO &#8211; Sentenza</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>DEVE ESSERE ESCLUSO L’OPERATORE ECONOMICO CHE OMETTE DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA nota a T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO &#8211; Sentenza 17 marzo 2020, n. 84  a cura di Martina Marchitelli</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>DEVE ESSERE ESCLUSO L’OPERATORE ECONOMICO CHE OMETTE DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA </strong></div>
<div>
nota a <strong>T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO &#8211; Sentenza 17 marzo 2020, n. 84</strong>  a cura di Martina Marchitelli</div>
<div>
<strong><em>Prologo</em></strong><br />
L’operatore economico è tenuto ad indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta a pena di esclusione dalla gara, in quanto ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 95, comma 10 e dell&#8217;art. 83, comma 9 del Codice Appalti, non è consentita la regolarizzazione di carenze concernenti l&#8217;offerta tecnica o economica. Così il TAR Molise ha statuito con la sentenza n. 94 del 17 marzo 2020.<br />
Il TAR Molisano è giunto a tale decisione, allineandosi ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 2 maggio 2019, resa nella causa C 309/18, pronunciandosi sulla ordinanza di rinvio del TAR Lazio n. 4562/18.<br />
Dunque, per il GA ogni operatore economico deve essere ragionevolmente informato circa l’obbligatorietà dell’indicazione degli oneri della sicurezza e deve, pertanto, diligentemente dettagliare nella propria offerta economica i suddetti costi. Nonché, la pronuncia demanda al giudice la verifica della materiale impossibilità di esplicitare detti costi nella documentazione di gara, subordinando, dunque, il ricorso al soccorso istruttorio esclusivamente all’oggettiva sussistenza di circostanze idonee a indurre in errore gli operatori economici nella compilazione dell’offerta.</p>
<p><strong><em>Il fatto</em></strong><br />
Il TAR Molise è stato adito in merito alla dibattuta questione della portata escludente o meno dell’omessa indicazione dei costi della manodopera nelle offerte prodotte in gara.<br />
Infatti, nel caso di specie, il primo graduato si era  limitato ad indicare detti oneri solo in sede di chiarimenti resi in occasione del sub-procedimento di anomalia dell’offerta, eludendo – secondo parte ricorrente – il limite posto dal soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, che non consente la regolarizzazione <em>ex post</em>delle offerte tecniche ed economiche.<br />
Parte resistente, invece,  nella propria difesa ha asserito che l’appalto in esame non sarebbe assoggettato all’obbligo dichiarativo <em>ex</em>art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, in quanto qualificabile come appalto di natura intellettuale.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</em></strong><br />
Il TAR Molise, investito delle suddette questioni, ha ritenuto di decidere la fattispecie in base ai principi enunciati dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia avente ad oggetto proprio la <em>querelle</em>riguardante l’obbligatorietà o meno dell’esplicitazione dei costi della manodopera nell’offerta.<br />
Pertanto, il Giudice di prime cure ha attribuito portata escludente all’offerta presentata in gara manchevole dell’indicazione dei costi della manodopera, anche nel silenzio della <em>lex specialis</em>.<br />
Infatti, la pronuncia in commento ha ribadito che tale obbligo dichiarativo non è passibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, specificando, nel contempo, che è onere dell’operatore economico dettagliare diligentemente le singole voci dei costi della manodopera; ciò anche qualora non vi fosse una richiesta specifica in tal senso nella documentazione della gara d&#8217;appalto. L’ipotesi in cui il TAR Molise ammette il soccorso istruttorio, per integrare l’offerta lacunosa nella parte riguardante i costi aziendali, è quella in cui la documentazione di gara sia oggettivamente fuorviante e non sufficientemente chiara per la sua corretta e completa redazione, imputando al giudice tale verifica di volta in volta sulle singole fattispecie.<br />
Infine, il G.A. ha confutato, altresì, la tesi delle amministrazioni resistenti, sostenendo che non è da ritenersi  escluso il suddetto onere dichiarativo, dal momento che l’appalto <em>de quo</em>non ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, bensì l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio.<br />
Il TAR, in definitiva, per le ragioni suesposte, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impug</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2623</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. L. S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bruno Santamaria) Nozione e disciplina della Tessera Professionale Europea . Â  1.- Unione Europea &#8211; professionisti &#8211; Tessera</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2623</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. L. S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bruno Santamaria)</span></p>
<hr />
<p>Nozione e disciplina della Tessera Professionale Europea .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Unione Europea &#8211; professionisti &#8211; Tessera Professionale Europea &#8211; nozione &#8211; DLgs. n. 206/2007 &#8211; disciplina.<br /> <br /> 2.- Unione Europea &#8211; procedimenti amministrativi &#8211; tessera professionale europea &#8211; sub procedimenti di verifica &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La Tessera Professionale Europea è un documento elettronico che alcuni professionisti dell&#8217;Unione (e tra questi i fisioterapisti) possono attivare per conseguire il riconoscimento della propria qualifica ed esercitare la professione in un altro Stato membro, stabilmente oppure in via temporanea e occasionale. La relativa procedura, che in precedenza seguiva soltanto la via &#8220;cartacea&#8221;, dal 2016 può essere attivata, a scelta del professionista, anche in modalità  telematica attraverso la piattaforma informativa IMI (Sistema di Informazione del Mercato Interno), predisposta e vigilata dalla Commissione europea. L&#8217;iter procedurale è disciplinato dal D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206.</em><br /> <br /> <em>2. Tutte le disposizioni nazionali, volte ad introdurre subprocedimenti di verifica, tali da rallentare ovvero ostacolare il rilascio della tessera professionale europea, devono essere strettamente e rigorosamente interpretate nel senso dell&#8217;applicazione di una ristretta temporaneità  ed eccezionalità  di ogni ritardo, diversamente dovendosi porre la questione della compatibilità  con i principi stringenti della direttiva UE 2013/55, la quale poggia sul pilastro europeo del riconoscimento dei titoli e della conseguente libera circolazione dei professionisti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/04/2020<br /> <strong>N. 02623/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05688/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5688 del 2019, proposto da Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> L. S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02737/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;istanza, avanzata dall&#8217;odierno appellato, per il rilascio della Tessera Professionale Europea (European Professional Card &#8211; EPC).</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di L. S.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza, tenuta in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 6, d.l. n. 18/2020, del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Giovanni Pescatore;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il sig. S. L. ha svolto il percorso di laurea in fisioterapia della Università  di Ostrava e si è abilitato a svolgere tale professione nella Repubblica Ceca.<br /> Ha quindi presentato al Ministero della Salute italiano richiesta per ottenere la Tessera Professionale Europea (European Professional Card &#8211; EPC), secondo il procedimento introdotto dalla direttiva 2013/55/CE.<br /> 2. La Tessera Professionale Europea è un documento elettronico che alcuni professionisti dell&#8217;Unione (e tra questi i fisioterapisti) possono attivare per conseguire il riconoscimento della propria qualifica ed esercitare la professione in un altro Stato membro, stabilmente oppure in via temporanea e occasionale.<br /> La relativa procedura, che in precedenza seguiva soltanto la via &#8220;cartacea&#8221;, dal 2016 può essere attivata, a scelta del professionista, anche in modalità  telematica attraverso la piattaforma informativa IMI (Sistema di Informazione del Mercato Interno), predisposta e vigilata dalla Commissione europea.<br /> L&#8217;iter procedurale è disciplinato dal D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206.<br /> 3. Nel caso di specie, la richiesta è stata presentata online, tramite il sistema IMI, in data 18/4/2018 ed il successivo 31/5/2018 è stata accettata dal paese ospitante (Italia). In data il 5/11/2018 è stato disposto il rigetto della domanda, motivato con il richiamo al verbale della Conferenza dei servizi del 26/9/2018.<br /> 4. Ne è seguita l&#8217;impugnazione esperita in primo grado, con la quale il ricorrente ha invocato, in via principale, la declaratoria dell&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso sull&#8217;istanza; ed, in via subordinata, l&#8217;annullamento dell&#8217;atto reiettivo.<br /> 4.1. Con riguardo alla domanda principale, il ricorrente ha sostenuto che nell&#8217;ambito della procedura telematica online per l&#8217;ottenimento della EPC, decorsi due mesi dall&#8217;accettazione della domanda da parte dello Stato ospitante (l&#8217;Italia), qualora non venga disposta una proroga secondo le rigorose condizioni prescritte dalla norma, sulla stessa si forma il provvedimento tacito di rilascio.<br /> Nel caso in esame, il diniego ha superato il limite dei due mesi e lo stesso non presenta i requisiti necessari per poter essere riqualificato come provvedimento di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della legge n. 241/1990.<br /> 4.2. In funzione della domanda caducatoria svolta in via subordinata, il ricorrente ha dedotto ulteriori censure intese a contestare svariate incongruenze nell&#8217;iter procedimentale attivato a seguito della richiesta inoltrata sulla piattaforma informativa IMI.<br /> 5. Il giudice di primo grado &#8211; in linea con suoi precedenti in tema (n. 1460/2018 e 2553/2019) &#8211; ha accolto la domanda svolta in via principale, osservando che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 5 quinquies par. 3 del D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 prevede, &#8220;<em>..in funzione di una sequenza procedimentale certa, un termine puntuale entro il quale lo Stato ospitante può rilasciare il titolo ovvero condizionare il rilascio a misure compensative; questo termine non viene nè sospeso nè interrotto per effetto della richiesta motivata che l&#8217;Autorità  dello Stato ospitante faccia a quello d&#8217;origine in ordine a ulteriori informazioni ovvero all&#8217;acquisizione di un documento in forma certificata, potendo subire un&#8217;estensione di due settimane soltanto ai sensi del successivo paragrafo 5, secondo periodo;</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;intero sistema di termini resta in tal modo delineato secondo una progressione stringente alla quale è funzionale la natura perentoria degli stessi, ordinati verso una disposizione di chiusura che configura, in caso di infruttuoso decorso, la formazione ex lege del titolo richiesto secondo il modulo del silenzio &#8211; assenso</em>&#8220;;<br /> &#8211; nel caso di specie, &#8220;<em>dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio risulta che il ricorrente abbia presentato istanza ai sensi del citato art. 5 quinquies del D.lgs. 206/2007 in data 18/4/2018, accettata dal sistema informatico sopra descritto il successivo 31/5/2018;</em><br /> <em>&#8211; .. dal 31/5/2018, data dell&#8217;indicata accettazione della domanda da parte del sistema telematico, è iniziato il decorso del termine di cui al citato 5 quinquies par. 5 del D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206;</em><br /> <em>&#8211; il ridetto termine non risulta essere stato prorogato nelle forme puntualmente indicate dalla stessa norma;</em><br /> <em>&#8211; il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo poteva, dunque, efficacemente intervenire non oltre due mesi (o sessanta giorni) a far data dall&#8217;indicato dies a quo e, dunque, entro il 31/7/2018;</em><br /> <em>&#8211; inutilmente decorso l&#8217;indicato termine, sull&#8217;istanza proposta dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi formato il silenzio assenso;</em><br /> <em>&#8211; il provvedimento di diniego tardivamente opposto dall&#8217;Amministrazione in quanto emanato il 5/11/2018, non avendo evidentemente la forma nè la sostanza di un annullamento d&#8217;ufficio, deve ritenersi per ciò illegittimo..</em>&#8220;.<br /> 6. L&#8217;opposta tesi perorata nel presente grado di giudizio dal Ministero appellante è volta a dimostrare che l&#8217;incompletezza della documentazione presentata dal sig. Portolari ha impedito il decorso del termine funzionale alla formazione del silenzio-assenso.<br /> 7. L&#8217;appellato si è costituito replicando alle deduzioni avversarie e riproponendo a mezzo di appello incidentale i motivi assorbiti in primo grado.<br /> 8. Respinta l&#8217;istanza cautelare (con ordinanza n. 4354/20199), la causa è stata discussa e posta in decisione all&#8217;udienza del 16 aprile 2020, tenuta in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 6, d.l. n. 18/2020;<br /> DIRITTO<br /> 1. Il Ministero della Salute sostiene che:<br /> &#8211; la richiesta di riconoscimento del titolo può conoscere un azzeramento della sua tempistica in tutti quei casi in cui la stessa venga rinviata indietro all&#8217;Autorità  straniera per &#8220;incompletezza della documentazione&#8221;;<br /> &#8211; solo dal momento in cui lo Stato di origine convalida ed accetta i documenti trasmessigli dall&#8217;interessato (mediante caricamento sulla piattaforma informatica) inizierebbe a decorrere il termine di due mesi per l&#8217;Autorità  nazionale (ovvero quella italiana) entro il quale poter riconoscere o meno la qualifica professionale e provvedere, se del caso, all&#8217;automatico rilascio della EPC;<br /> &#8211; nella fattispecie all&#8217;esame è successo che, a seguito della segnalazione di documentazione mancante, il sig. S. ha caricato i documenti sulla piattaforma in data 31 luglio 2018; i suddetti documenti sono stati validati ed accettati dall&#8217;Autorità  estera il 13 settembre 2018 e da questa data ha cominciato a decorrere il termine di due mesi, pienamente rispettato, in quanto il provvedimento di rifiuto/diniego è stato inserito sulla piattaforma europea della EPC in data 5 novembre.<br /> 2. La tesi argomentata dal Ministero appellante non può essere condivisa.<br /> 2.1. Va innanzitutto chiarito che il profilo della (asserita) mancata formazione del silenzio-assenso in ragione della disposta richiesta di integrazione documentale, su cui si fonda l&#8217;appello, è rimasto estraneo al giudizio di primo grado, nel quale il Ministero della Salute ha sostenuto, come si legge nella sentenza impugnata, l&#8217;esistenza di una diversa causa ostativa (la mancata emissione della tessera da parte del sistema informatico e l&#8217;inidoneità  del titolo accademico allegato).<br /> Conseguentemente, anche le difese di parte appellata in merito al rilievo ostativo della mancata adozione della proroga sono state sviluppate ed argomentate per la prima volta nel corso del presente giudizio.<br /> 2.2. Nel merito, deve confermarsi quanto giÃ  delibato in fase cautelare circa il fatto che l&#8217;art. 5 quinquies del d.lgs. n. 206/2007, referente normativo attuativo della direttiva 2005/36/CE, poi modificata dalla Direttiva 2013/55/CE, nel disciplinare la fattispecie di silenzio assenso non prevede, per esigenze istruttorie ovvero di acquisizione della documentazione mancante, il descritto azzeramento dei relativi termini di perfezionamento.<br /> Al contrario, la disposizione ammette espressamente che il termine prescritto continui a decorrere pur in presenza della richiesta di integrazione documenti, salva la possibilità , a determinate condizioni, di una proroga di quindici giorni, che può essere ripetuta una sola volta.<br /> 2.3. Pìù precisamente, il comma 3 dell&#8217;art. 5 quinquies dispone che &#8220;<em>In caso di dubbi debitamente giustificati, l&#8217;autorità  competente di cui all&#8217;articolo 5 può chiedere allo Stato membro d&#8217;origine ulteriori informazioni o l&#8217;inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere</em>&#8220;.<br /> Dunque, la richiesta istruttoria non sospende nè interrompe i termini, fatto salvo quanto previsto al comma 5.<br /> 2.4. A sua volta, il comma 5 prevede che &#8220;<em>l&#8217;autorità  competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente</em>&#8220;.<br /> Questa richiesta di proroga è delineata come unica alternativa al meccanismo del silenzio &#8211; assenso, del quale si occupa il primo periodo dello stesso art. 5, nei seguenti termini: &#8220;<em>Se l&#8217;autorità  competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità  di sostenere una prova attitudinale conformemente all&#8217;articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso</em>&#8220;.<br /> Appare chiaro al Collegio che tutte le disposizioni nazionali, volte ad introdurre subprocedimenti di verifica, tali da rallentare ovvero ostacolare il rilascio della tessera professionale europea, devono essere strettamente e rigorosamente interpretate nel senso dell&#8217;applicazione di una ristretta temporaneità  ed eccezionalità  di ogni ritardo, diversamente dovendosi porre la questione della compatibilità  con i principi stringenti della direttiva UE 2013/55, la quale poggia sul pilastro europeo del riconoscimento dei titoli e della conseguente libera circolazione dei professionisti.<br /> 3. E&#8217;poi evidente che, poichè nel caso di specie l&#8217;autorità  nazionale non si è avvalsa della proroga di cui all&#8217;art. 5 quinquies commi 3 e 5, la tesi perorata dalla difesa appellante non può trovare seguito, in quanto disancorata dal quadro normativo che puntualmente disciplina la materia e dallo stringente sistema di termini ivi previsto.<br /> 3.1. Pìù nello specifico, l&#8217;amministrazione &#8211; introducendo un apparato di deduzioni ed una illustrazione dei fatti del tutto inedita rispetto a quella proposta nel primo grado di giudizio (si veda la memoria del 22 febbraio 2019 depositata nel primo grado di giudizio) &#8211; fa riferimento ad una richiesta di integrazione documentale che sarebbe intervenuta a seguito dell&#8217;accettazione della domanda (31 maggio 2018). Nulla si specifica, tuttavia, circa la data e le modalità  attraverso le quali detta richiesta istruttoria sarebbe stata inoltrata e, comunque, risulta indimostrato che a questa richiesta sia stata associata una proroga del termine, disposta ai sensi del comma 5 dell&#8217;art. 5 quinquies cit.: nessuna traccia di questa proroga si ricava dall&#8217;estratto della procedura telematica EPC svoltasi sulla piattaforma IMI, relativa al procedimento amministrativo di cui si discute, allegato sub all.8 al ricorso di primo grado.<br /> 3.2. Eppure, la procedura di cui all&#8217;art. 5 quinques è &#8220;blindata&#8221; nelle modalità  di svolgimento e nella tempistica, sicchè &#8211; come riconosciuto da questa stessa sezione in alcuni suoi precedenti in tema (Cons. Stato, sez. III, nn. 7848/2019 e 7871/2019) &#8211; il decorso del termine dei 60 giorni può essere sospeso solo in presenza di motivate ragioni, che devono essere ampiamente esplicitate, documentate e comunicate all&#8217;interessato. La ricostruzione proposta dall&#8217;amministrazione qui appellante appare quindi evanescente nei suoi riferimenti deduttivi e nei riscontri in fatto, oltre che radicalmente disallineata dallo schema normativo di riferimento.<br /> 3.3. A questo riguardo occorre ribadire quanto giÃ  affermato da questa sezione circa il fatto che la sussistenza di un elemento della fattispecie che si assume impeditivo della formazione tacita del titolo deve essere riscontrata &#8220;<em>nella sua piena conformità  al dettato normativo, dal momento che nel bilanciamento fra le contrapposte esigenze (quella ad un sollecito rilascio del titolo, e quella ad un&#8217;adeguata ponderazione degli interessi pubblici potenzialmente antagonisti) il punto di equilibrio individuato dal legislatore assume valore sostanziale. La disposizione richiamata non a caso pone come requisiti legittimanti la proroga, insieme alla comunicazione all&#8217;interessato, anche la sua motivazione: la tutela degli interessi superindividuali, e la connessa legittimazione a sospendere il termine per la formazione tacita del titolo, sono dalla norma riconosciuti in capo all&#8217;amministrazione a condizione non dell&#8217;esercizio di un potere di natura meramente formale, ma della garanzia sostanziale della comunicazione all&#8217;interessato dell&#8217;esistenza e della esplicazione di un &#8211; eccezionale &#8211; fattore di prolungamento del termine di rilascio tacito del titolo</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. III, nn. 7848/2019 e 7871/2019).<br /> 4. L&#8217;appello va quindi respinto, il che non pregiudica la possibilità  per l&#8217;amministrazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, di attivarsi nelle diverse forme dell&#8217;annullamento in autotutela.<br /> 5. Va invece dichiarato improcedibile l&#8217;appello incidentale, in quanto inteso a riproporre motivi assorbiti in primo grado e di supporto alla domanda svolta in via subordinata a quella accolta dal Tar.<br /> 6. Le spese di lite seguono la soccombenza a vengono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto:<br /> &#8211; respinge l&#8217;appello principale;<br /> &#8211; dichiara improcedibile l&#8217;appello incidentale;<br /> &#8211; condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore dell&#8217;appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI: (Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali e Anna Rita Gobbo c. la signora Francesca S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe La Spina) Danni arrecati alle colture : il ristoro ha natura indennitaria</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali e Anna Rita Gobbo c. la signora Francesca S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe La Spina)</span></p>
<hr />
<p>Danni arrecati alle colture : il  ristoro ha natura indennitaria e non risarcitoria la portata e gli effetti della L. R. Umbria n. 23 del 1996 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Fauna selvatica &#8211; danni arrecati alle colture &#8211; ristoro &#8211; natura indennitaria e non risarcitoria &#8211; L. R. Umbria n. 23 del 1996 &#8211; portata ed efffetti.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>La somma erogabile ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 3, l. reg. Umbria n. 23 del 1996 ha natura di indennizzo e non di risarcimento e quindi non copre l&#8217;intero danno asseritamente subito.</em><br /> <em>In particolare, la l. reg. Umbria n. 23 del 1996 (così¬ come la precedente l. reg. Umbria 13 agosto 1984, n. 39) ha chiaramente escluso che la posizione del danneggiato dall&#8217;invasione di cinghiali, una volta riconosciuta dall&#8217;Amministrazione l&#8217;esistenza di un danno risarcibile, sia una posizione idonea, nonostante l&#8217;uso da parte del legislatore regionale del termine &quot;risarcimento&quot;, ad assumere alla posizioni giuridica soggettiva di &#8220;diritto&#8221; al risarcimento nella sua interezza, anzichè solo nel limite delle risorse destinate al fondo. In altri termini, l&#8217;indennizzo nella percentuale massima del 70% è raggiungibile soltanto se vi è la copertura di bilancio, in quanto le Province provvedono all&#8217;attribuzione degli indennizzi stanziati all&#8217;inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei finanziamenti assegnati dalla Regione, e li ripartiscono tra i danneggiati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 24/04/2020<br /> <strong>N. 02625/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07445/2019 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;">
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7445 del 2019, proposto dalla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali e Anna Rita Gobbo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora Francesca S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe La Spina, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> della Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tar Umbria n. 58 del 6 febbraio 2019, che ha accolto il ricorso proposto dalla signora Francesca S. per il ristoro di danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della signora Francesca S.;<br /> Vista la memoria depositata dalla signora Francesca S. in data 13 marzo 2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 16 aprile 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Giulia Ferrari;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con appello notificato in data 4 settembre 2019 e depositato il successivo 10 settembre la Regione Umbria ha impugnato la sentenza del Tar Umbria n. 58 del 6 febbraio 2019, che ha accolto il ricorso proposto, per il ristoro di danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica, dalla signora Francesca S. nella qualità  di affittuaria di alcuni terreni situati a Preci, frazione Corone, destinati alla produzione agricola di varie colture (girasole grano tenero mais foraggio) danneggiate dai numerosi cinghiali presenti in zona nel periodo tra il 1998 e il 2001.<br /> I danni subiti dalla signora S., come accertati dai tecnici dell&#8217;Amministrazione ai sensi della l. reg. n. 23 del 1996, ammontavano a Â£ 27.538.600, pari ad € 14.222,50, così¬ specificati: a) per il 1988: € 1.836,99; b) per il 1999: € 2.779,97; c) per il 2000: € 3.610,86; d) per il 2001: € 5.943,99. La Provincia di Perugia, con mandati di pagamento del 29 luglio 1999, del 2 ottobre 2000, del 14 settembre 2001 e del 13 settembre 2002, aveva liquidato in favore dell&#8217;attrice solo una parte di tali danni, e precisamente: a) per l&#8217;anno 1998: € 610,61 (Â£ 1.112.300); b) per l&#8217;anno 1999 € 830 (Â£ 1.607.100); c) per l&#8217;anno 2000 € 1.062,20 (Â£ 2.056.700); d) per l&#8217;anno 2001: (€ 1.190,22). Poichè il contributo erogato, per € 6.356,87, copriva solo in parte i danni subiti dall&#8217;attrice, nella misura<br /> di poco superiore al 30%, la signora S. aveva chiesto la restante somma di € 10.565,63 dai competenti Enti.<br /> Proposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, questo, con sentenza n. 490 del 15 maggio 2008 ha condannato la Regione Umbria al pagamento della somma di € 10.565,63, come richiesto dall&#8217;attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo.<br /> La Corte d&#8217;Appello di Perugia, dinanzi alla quale la Regione Umbria aveva proposto appello, con sentenza n. 635 del 21 dicembre 2011 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.<br /> Avverso detta decisione proponeva ricorso per Cassazione la signora S.. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 24466 del 30 ottobre 2013 ha respinto il ricorso, così¬ determinando la definitività  della sentenza della Corte d&#8217;appello di Perugia che ha sancito la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario.<br /> 2. Il giudizio è stato quindi riassunto dalla signora S. innanzi al Tar Umbria, con atto notificato alle Amministrazioni resistenti il 15 gennaio 2014.<br /> 3. Avverso la sentenza del Tar Umbria n. 58 del 6 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso riconoscendo il diritto della signora S. ad avere e trattenere la somma riconosciuta dai tecnici dell&#8217;Amministrazione, ha proposto appello la Regione Umbria.<br /> L&#8217;appellante ha dedotto:<br /> a) Violazione dei principi generali in tema di azioni nel processo amministrativo; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 34, comma 3, c.p.a..<br /> La Provincia di Perugia, nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Umbria, aveva eccepito, tra l&#8217;altro, l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto dalla signora S., perchè proponeva una azione di accertamento riferita ad una posizione di interesse legittimo.<br /> Il Tar non ha in alcun modo esaminato la suddetta eccezione, mentre avrebbe dovuto accoglierla e, conseguentemente, dichiarare il ricorso inammissibile.<br /> La signora S. avrebbe infatti dovuto impugnare i provvedimenti di liquidazione dei danni, chiedendone l&#8217;annullamento.<br /> b) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 59, comma 2, l. n. 69 del 2009 e dell&#8217;art. 11, comma 4, c.p.a. &#8211; Motivazione erronea, illogica e contradditoria.<br /> La Provincia, nel proprio controricorso dinanzi al Tar, aveva altresì¬ evidenziato l&#8217;irricevibilità  del ricorso, considerato che, al momento della notifica dell&#8217;originario atto di citazione dinanzi al Tribunale di Perugia (10 aprile 2003) erano ampiamente decorsi i termini per l&#8217;impugnazione dei provvedimenti inerenti la ripartizione l&#8217;erogazione dei fondi relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.<br /> c) Violazione e/o falsa applicazione: degli artt. 10, comma 8, lett. f), 14, comma 14, e 26, comma 1, l. n. 157 del 1992; 37 e 40, l. reg. Umbria n. 14 del 2004; 3, comma 4, 6, 8 e 10, l. reg. Umbria n. 23 del 1996; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2052 cod. civ. &#8211; Motivazione illogica e contradditoria.<br /> Nel merito della domanda, il Tar Umbria ha completamente ignorato il disposto delle leggi &#8211; di livello nazionale e regionale &#8211; contenenti la disciplina del ristoro dei danni alle coltivazioni agricole provocati dalla fauna selvatica ed ha quantificato la somma dovuta alla signora S. per il titolo dedotto in giudizio in un importo pari al danno accertato dai tecnici incaricati del relativo rilievo (70% del danno reale), aderendo completamente al contenuto della sentenza del Tribunale di Perugia n. 490 del 2008, senza considerare, tra l&#8217;altro, che la percentuale del 70% corrisponde all&#8217;importo massimo indennizzabile, mentre l&#8217;importo da corrispondere volta per volta è quello determinato annualmente dalle Amministrazioni.<br /> 4. Si è costituita in giudizio la signora Francesca S., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br /> 5. La Provincia di Perugia non si è costituita in giudizio.<br /> 6. Alla udienza del 16 aprile 2020, tenuta in videoconferenza ex art. 84, co. 6, d.l. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Al fine del decidere occorre principiare dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 24466 del 30 ottobre 2013, che ha rigettato il ricorso proposto dalla signora S., così¬ determinando la definitività  della sentenza della Corte d&#8217;appello di Perugia, che aveva sancito la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario. Tale giurisdizione era stata, invece, riconosciuta dal Tribunale di Perugia che, con sentenza n. 490 del 15 maggio 2008, aveva condannato la Regione Umbria al pagamento della somma di € 10.565,63, come richiesto dalla signora S., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo, somma effettivamente poi liquidata.<br /> Ha premesso la Corte di cassazione che la legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, alla quale le leggi regionali si sono conformate, da un lato si riferisce ai &quot;danni non altrimenti risarcibili&quot;, dall&#8217;altro non prevede il ristoro integrale di essi, ma &quot;contributi per il risarcimento&quot;, ancorchè in base a criteri oggettivi predeterminati, nei limiti &#8211; variabili &#8211; dell&#8217;entità  dei fondi, onde non gravare la P.A. di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare a causa di eventi non ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma ricollegantisi alla tutela di interessi superiori &#8211; protezione della fauna selvatica omeoterma ed interesse collettivo alla protezione dell&#8217;habitat naturale &#8211; affidati alle sue cure, ed in ragione dei quali è giustificato il sacrificio del danneggiato di non avere diritto all&#8217;integralità  del risarcimento (S.U. 1050 del 2000).<br /> Nella Regione Umbria è stata data attuazione ai principi contenuti nella legge &#8211; quadro con la l. reg. 20 agosto 1996, n. 23.<br /> Detta legge ha previsto (art. 3, comma 4) il limite massimo del 70% entro il quale liquidare il danno. Ha chiarito la sentenza n. 24466 del 2013 che la percentuale di risarcimento in concreto erogabile è incerta perchè dipende dai fondi regionali stanziati e dall&#8217;ammontare totale dei danni accertati in ragione dei quali vanno proporzionalmente ripartiti &#8211; nella specie 30,41% per l&#8217;anno 1998, 29,96% per l&#8217;anno 1999, 29,5% per l&#8217;anno 2000, 20,07%, come emerge dalle determinazioni provinciali innanzi citate &#8211; e perciò, mentre la posizione soggettiva del privato che pretende il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità  del danno accertato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perchè disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, l&#8217;interesse del medesimo ad ottenere l&#8217;integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia è legittimo, perchè la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà  e all&#8217;impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall&#8217;ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla Provincia (che nella specie, come innanzi detto, per ciascun anno di riferimento è stato di molto inferiore al limite massimo risarcibile).<br /> Nella specie, in punto di fatto, a fronte delle domande avanzate dalla signora S. e di un accertamento complessivo per il periodo 1998-2001, pari ad € 14.222,50 la Provincia di Perugia ha liquidato un indennizzo pari ad € 3.656,87, corrispondente a circa il 25% di quanto richiesto.<br /> La ricorrente &#8211; partendo dal presupposto che l&#8217;entità  dei danni era stata giÃ  accertata in sede di procedimento amministrativo nella misura del 70%, a cui ha fatto seguito la liquidazione dell&#8217;importo complessivo &#8211; ha fondato il proprio assunto dinanzi al Tribunale di Perugia e poi, in riassunzione, dinanzi al Tar Umbria, sul rilievo che nessuna ulteriore discrezionalità  sul punto residuasse a favore dell&#8217;Amministrazione.<br /> Tale assunto non può perà² essere condiviso.<br /> Ed invero, come si è detto, la somma erogabile ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 3, l. reg. Umbria n. 23 del 1996 ha natura di indennizzo e non di risarcimento e quindi non copre l&#8217;intero danno asseritamente subito.<br /> Il giudice della giurisdizione, successivamente alla sentenza che ha pronunciato proprio sul ricorso della signora S., ha ribadito che la l. reg. Umbria n. 23 del 1996 (così¬ come la precedente l. reg. Umbria 13 agosto 1984, n. 39) ha chiaramente escluso che la posizione del danneggiato dall&#8217;invasione di cinghiali, una volta riconosciuta dall&#8217;Amministrazione l&#8217;esistenza di un danno risarcibile, sia una posizione idonea, nonostante l&#8217;uso da parte del legislatore regionale del termine &quot;risarcimento&quot;, ad assumere alla posizioni giuridica soggettiva di &#8220;diritto&#8221; al risarcimento nella sua interezza, anzichè solo nel limite delle risorse destinate al fondo. In altri termini, l&#8217;indennizzo nella percentuale massima del 70% è raggiungibile soltanto se vi è la copertura di bilancio, in quanto le Province provvedono all&#8217;attribuzione degli indennizzi stanziati all&#8217;inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei finanziamenti assegnati dalla Regione, e li ripartiscono tra i danneggiati.<br /> La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12686 del 19 giugno 2015 ha chiarito &#8211; con riferimento all&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 3, comma 1, l. reg. Umbria n. 23 del 1996 (&#8220;risarcimento&#8221; fino al 100% per i danni causati dai cinghiali nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e in via prioritaria nelle oasi di protezione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica o inselvatichita) ritenuta, ai fini che qui rilevano, del tutto assimilabile a quella del comma 4 dello stesso art. 3 &#8211; che &#8220;In tal modo la situazione delle amministrazioni che debbono provvedere all&#8217;utilizzo dei fondi per liquidare i &#8216;risarcimenti&#8217; è situazione che nell&#8217;acquisizione dei fondi e, quindi, nella formazione della provvista, dipende dal modo in cui concretamente è avvenuto l&#8217;esercizio del potere amministrativo dell&#8217;organo esecutivo regionale. La stessa legge identifica necessariamente come i Comitati di cui all&#8217;art. 10 della legge, cui è demandata la liquidazione del danno, debbano provvedervi: essi vi debbono provvedere sulla base dei fondi di cui s&#8217;è detto. E, quindi, viene in evidenza l&#8217;essenzialità  della formazione di essi. La determinazione delle somme destinate ai fondi, in quanto dipendente dalle deliberazioni della Giunta regionale è allora certamente idonea ad incidere sulle posizioni soggettive dei soggetti che vantino danni rilevanti secondo la legge, sebbene tali danni siano stati accertati e sia avvenuta la quantificazione sulla base dei fondi, e lo è, una volta che l&#8217;evento di danno sia stato riconosciuto ed accertato. Ma, secondo le Sezioni Unite, rispetto a tale attività  di determinazione del fondo, le dette posizioni, giÃ  configurantisi come diritti soggettivi in relazione alla attività  amministrativa di accertamento della ricorrenza dell&#8217;evento di danno e di quantificazione del dovuto secondo quanto il fondo consente, si configurano come posizioni di interesse legittimo sebbene strumentali sempre alla prospettiva della consecuzione dell&#8217;equivalente risarcitorio. Ciò perchè essa, sotto il descritto profilo, dipende dall&#8217;attività  di determinazione del fondo da parte della Giunta e, quindi, solo gradatamente dalla successiva ripartizione di esso fra tutti i pretendenti. Le regole eventualmente stabilite a proposito dei criteri di ripartizione sono anch&#8217;esse espressione di potere amministrativo, che si presterà  ad essere sindacato, eventualmente quanto al criterio di ripartizione fra i concorrenti, se basato sulla mera proporzionalità  della ripartizione del fondo disponibile in un certo momento, oppure anche o solo su altri criteri, come l&#8217;ordine di verificazione dell&#8217;evento di danno e simili. Trattandosi, dal punto di vista del danneggiato di profili dell&#8217;attività  amministrativa che riguardano una sua situazione che è di diritto soggettivo, la tutela di tale situazione in relazione al cattivo esercizio del potere amministrativo, avrà  luogo, secondo quanto hanno stabilito le SS.U. dinanzi all&#8217;A.G.O. Ciò che, invece, le SS.UU. hanno qualificato come interesse legittimo è l&#8217;aspirazione del danneggiato a che i fondi siano dalla P.A., nella specie la Giunta, determinati in modo da consentire la copertura dell&#8217;intero danno.<br /> Dunque, l&#8217;aspirazione a conseguire quest&#8217;ultimo nonostante tale consecuzione non sia possibile in base alla provvista rappresentata dal fondo e nonostante l&#8217;agire della p.a. nella ripartizione del fondo sia stato legittimo, non è espressione di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, che come tale può trovare soddisfazione e, dunque, realizzare l&#8217;interesse concreto all&#8217;integrale risarcimento, solo tramite il sindacato dell&#8217;azione della giunta regionale di determinazione del fondo e la conseguente tutela amministrativa che censurando detta azione possa portare ad arricchire il fondo in modo da consentire il risarcimento integrale.&#8221;.<br /> 2. Corollario obbligato di tale premessa è che la signora S. avrebbe dovuto dedurre l&#8217;illegittimità  del metodo di ripartizione utilizzato, assumendo che esso avrebbe determinato una iniqua distribuzione delle risorse disponibili.<br /> Invece, con il ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario ha dedotto che quanto le spettava era stato giÃ  accertato dalla P.A.; le era stata, infatti, attribuita la somma di € 14.222,50 all&#8217;esito dei procedimenti espletati nel 1998, 1999, 2000, 2001, su cui l&#8217;Amministrazione aveva versato un acconto, sì¬ che la sua domanda era per il saldo, rispetto al quale vantava un diritto avendo l&#8217;Amministrazione esaurito ogni potere discrezionale in merito.<br /> Tale profilo di doglianza perà², per le ragioni sopra esplicitate, non può essere accolto atteso che la legge prevede una misura massima del 70% ma l&#8217;effettiva elargizione dipende dalla percentuale dei fondi erogati alla Regione Umbria e da come gli stessi sono ripartiti.<br /> La signora S., infatti, dinanzi al Tribunale di Perugia si è limitata a chiedere l&#8217;accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento nella misura del 70%.<br /> Nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dinanzi alla Corte di appello di Perugia &#8211; di fronte alla quale la Regione Umbria aveva appellato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 490 del 15 maggio 2008 &#8211; la signora S. ha ribadito il proprio diritto ad ottenere il 70% del danno accertato. Ha infatti affermato che l&#8217;art. 3, comma 4, l. reg. n. 23 del 1996 va interpretato nel senso che &#8220;accertato il danno da parte della Regione &#038; tale danno va poi risarcito nei limiti del 70% e non per l&#8217;intero &#038;.. La disponibilità  o meno dei fondi finanziari è completamente irrilevante, perchè la legge non condiziona il risarcimento alla esistenza o meno di tali fondi, così¬ come non fa degradare il diritto soggettivo al risarcimento del danno ad interesse legittimo in funzione dell&#8217;esistenza o meno degli stessi fondi&#8221;.<br /> Si tratta, dunque, di una impostazione difensiva non corretta atteso che, come chiarito anche dalla Corte di cassazione, il 70% è il limite massimo, fermo restando che il quantum dell&#8217;indennizzo liquidabile dipende dalle risorse disponibili e dalla loro distribuzione tra i danneggiati. Distribuzione la cui correttezza non è stata per nulla censurata proprio perchè si è principiato dal contrario assunto per cui sussiste un diritto ad ottenere il 70% del danno subito, una volta che se ne è stata accertata la spettanza.<br /> 3. L&#8217;appello è dunque fondato, essendo condivisibile quanto affermato dalla Regione Umbria secondo cui l&#8217;accertamento del danno non fa sorgere alcuna obbligazione risarcitoria ed ha la mera funzione di determinare i contributi da erogare in misura proporzionale.<br /> La fondatezza dell&#8217;appello nei sensi sopra esposti assorbe ogni altra questione, in rito e nel merito.<br /> La complessità  della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br /> definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tar Umbria 6 febbraio 2019, n. 58, che annulla, respinge il ricorso proposto dinanzi al Tar Umbria.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> </div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 24/4/2020 n.175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-24-4-2020-n-175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>IL REQUISITO DEL FATTURATO PREGRESSO DELL’OPERATORE ECONOMICO E I POSSIBILI RIFLESSI SULLA DISCIPLINA DELL’AVVALIMENTO nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 17 marzo 2020, n. 1704  a cura di Giorgio Molino IL REQUISITO DEL FATTURATO PREGRESSO DELL’OPERATORE ECONOMICO E I POSSIBILI RIFLESSI SULLA DISCIPLINA DELL’AVVALIMENTO nota a CONSIGLIO</p>
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<p>IL REQUISITO DEL FATTURATO PREGRESSO DELL’OPERATORE ECONOMICO E I POSSIBILI RIFLESSI SULLA DISCIPLINA DELL’AVVALIMENTO nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 17 marzo 2020, n. 1704  a cura di Giorgio Molino</p>
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<div style="text-align: justify;">
<div><strong>IL REQUISITO DEL FATTURATO PREGRESSO DELL’OPERATORE ECONOMICO E I POSSIBILI RIFLESSI SULLA DISCIPLINA DELL’AVVALIMENTO</strong></p>
</div>
<div>nota a <strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 17 marzo 2020, n. 1704</strong>  a cura di Giorgio Molino</div>
<div>
<strong>Prologo</strong><br />
È dirimente l’esame degli atti di gara per stabilire le finalità assegnate dalla stazione appaltante al possesso delrequisito del fatturato specifico pregresso dell’operatore. Tanto è stato stabilito dalla Sezione III del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1704 pubblicata lo scorso 9 marzo 2020.<br />
Per il Supremo Consesso amministrativo, infatti, la definizione della natura del fatturato specifico maturato dall’operatore economico come espressione di capacità tecnica va effettuata in stretta aderenza alle prescrizioni letterali della disciplina di gara ove contenente un’espressa qualificazione in tal senso non riducibile a mera espressione formale priva di significato precettivo. In siffatte evenienze, quindi, l’avvalimento ha <a>natura di avvalimento c.d. tecnico–operativo</a>occorrendo, dunque, che vi sia stata effettivamente una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate affinché l’impegno dell’ausiliario possa dirsi effettivo ed evitare, così, che l’avvalimento si trasformi in una sorta di “scatola vuota”.</p>
<p><strong>La vicenda in esame</strong><br />
Il RTI Svas Biosana S.p.A./Farma Logistica S.r.l. aveva proposto ricorso contro la Regione Calabria per l’annullamento della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura domiciliare di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle aziende sanitarie della Calabria, aggiudicata alla società Serenity s.p.a.<br />
Il disciplinare di gara, nel definire il ventaglio dei requisiti di ammissione alla gara, all’articolo “<em>2.5 Requisiti di carattere tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c)</em>”, prevedeva, al punto b), che l’operatore economico partecipante avrebbe dovuto dimostrare di “<em>aver eseguito […] nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n.1 (uno) un contratto di fornitura di ausili per l’incontinenza ad assorbenza di importo pari o superiore a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) IVA esclusa” e “[…] n.1 (uno) o in alternativa 2 (due) contratti di servizio di trasporto e/o consegna e/o distribuzione in genere di importo complessivo pari o superiore a € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa</em>”.<br />
Il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 1635/2019, ha respinto il ricorso principale ritenendo l’indicato requisito circoscritto a comprovare l’esecuzione dei servizi qui in rilievo e non anche funzionale al futuro svolgimento del servizio, considerando, su tale premessa, valido l’avvalimento di cui si erano avvalse le due prime ditte graduate ancorché non recanti il dettaglio delle risorse messe a disposizione.<br />
Avverso tale pronuncia il RTI proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato che, con la Sentenza oggetto del presente commento, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il ricorso di primo grado inammissibile, respingeva l’appello incidentale della Regione Calabria e dichiarava in parte infondato ed in parte improcedibile l’appello incidentale della società Serenity S.p.A.</p>
<p><strong>L’iter logico argomentativo seguito dal Consiglio di Stato</strong><br />
Nella sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada, dopo aver ripercorso le tesi contrapposte che sono state prospettate in dottrina e giurisprudenza in ordine al corretto inquadramento dei requisiti di partecipazione concernenti il fatturato pregresso dell’operatore economico, proprio con riguardo ai suoi riflessi sulla disciplina dell’avvalimento, richiama l’orientamento che ritiene dirimente l’esame degli atti di gara per stabilire le finalità assegnate dalla stazione appaltante al suo possesso.<br />
Occorre stabilire se il fatturato specifico sia in funzione di una certa solidità economico–finanziaria dell’operatore economico – per aver, dai pregressi servizi, ottenuto ricavi da porre a garanzia delle obbligazioni da assumere con il contratto d’appalto &#8211; ovvero della capacità tecnica, per aver già utilmente impiegato, nelle pregresse esperienze lavorative, la propria organizzazione aziendale e le competenze tecniche a disposizione.<br />
Avuto riguardo al caso di specie la <em>lex specialis</em>di gara ha inteso optare per questa seconda linea ermeneutica, definendo <em>expressis verbis</em>l’inquadramento del requisito del fatturato specifico pregresso quale requisito di capacità tecnica.<br />
Da quanto sopra, quindi, l’avvalimento in questione ha natura di avvalimento c.d. tecnico–operativo in quanto le soglie economiche cui fa riferimento la disciplina di gara afferiscono alla prova di un’idonea dimensione quantitativa dell’esperienza professionale richiesta in capo all’ausiliaria, e non costituiscono un mero indicatore della capacità economico–finanziaria.<br />
In sostanza il Collegio ha ritenuto che discendesse direttamente dalla natura operativa dell’avvalimento circostanziare, sul piano tecnico, il <em>quid pluris</em>oggetto della prestazione dell’ausiliaria, non occorrendo che tali profili fossero, in modo rigido, previsti nella legge di gara.</div>
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