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	<title>24/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-353/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.353</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca C. C. (avv.ti P. Mazzoli e R. Cortis) c/ il Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.) sul diniego di rilascio di licenza di p.s. per raccolta scommesse motivato con il riferimento alla carenza di concessione rilasciata dallo Stato italiano Giochi e scommesse – Licenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-353/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-353/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> C. C.  (avv.ti P. Mazzoli e R. Cortis) c/ il Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di rilascio di licenza di p.s. per raccolta scommesse motivato con il riferimento alla carenza di concessione rilasciata dallo Stato italiano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giochi e scommesse – Licenza di p.s. &#8211; Raccolta scommesse – Previa concessione alla società per conto della quale l’attività è svolta &#8211; Restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento – Sussiste – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’amministrazione competente non può negare la licenza di pubblica sicurezza per l&#8217;esercizio della attività di raccolta scommesse sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano (nella specie, la ricorrente intendeva svolgere attività di intermediazione telematica nella raccolta di scommesse per conto di una società stabilita nel territorio comunitario)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2009, proposto da<br />	<br />
<B>C. C.</B> in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossella Cortis in Cagliari, via Dante n. 52; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è domiciliato per legge;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del provvedimento della Questura della Provincia di Cagliari del 15/11/2008 con il quale è stata respinta la richiesta del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l&#8217;esercizio della attività di intermediazione telematica per conto della STANLEYBET presso il centro trasmissione dati sito in Decimomannu;<br />	<br />
nonché, per la condanna <br />	<br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a cagione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Ritenuto in fatto:<br />	<br />
che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cagliari, con il quale si è disposto che “la licenza relativa all’attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited non può essere concessa a CONCAS CINZIA“;<br />	<br />
che nei confronti del predetto provvedimento la ricorrente deduce:<br />	<br />
1° Violazione degli articoli 7, 8, 10 e 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale.<br />	<br />
2° Violazione degli articoli 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del r.d. n. 773/1931, nonché dell’art. 4 della legge n. 401/1989. Violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e sviamento di potere;<br />	<br />
3° (in via subordinata) Violazione degli articoli 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del r.d. n. 773/1931, nonché dell’art. 4 della legge n. 401/1989. Violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE (tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi) in relazione all’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità;<br />	<br />
che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso;<br />	<br />
che nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;<br />	<br />
Considerato in diritto<br />	<br />
che il Questore della Provincia di Cagliari ha adottato il provvedimento impugnato sulla base dell’art. 88 del T.U.L.P.S., per il quale «La licenza per l&#8217;esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione», escludendo che l’attività oggetto dell’istanza della ricorrente rientri tra quelle autorizzabili ai sensi della norma richiamata in quanto la società Stanleybet Malta Limited non è titolare di concessione secondo la legislazione italiana;<br />	<br />
che è fondata la censura di violazione degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., in relazione agli articoli 43 e 49 del Trattato CE, in ordine alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità;<br />	<br />
che, infatti, la Corte di Giustizia CE con le sentenze 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli) e 6 marzo 2007 (cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica e aa.) ha statuito che la normativa nazionale italiana «in quanto contiene il divieto – penalmente sanzionato – di esercitare attività nel settore dei giochi d’azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Gambelli e a., citata, punto 59 e dispositivo)» (così la sentenza Placanica, cit., punto 42), precisando, da un lato, che lo stesso effetto restrittivo deriva dalla predeterminazione del numero di concessioni che lo Stato italiano prevede di rilasciare, dall’altro lato che l’obiettivo della normativa italiana «mirante a prevenire l&#8217;esercizio delle attività di gioco d&#8217;azzardo per fini criminali o fraudolenti canalizzandole in circuiti controllabili» si può conseguire anche attraverso un sistema di concessioni purchè questo sia compatibile con i principi derivanti dal diritto comunitario (e dunque, in primo luogo, con i principi in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi);<br />	<br />
che, con riferimento alla normativa dell’ordinamento interno, quanto appena rilevato comporta come conseguenza che l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano;<br />	<br />
che, invece, anche seguendo le indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, rimane riservato all’amministrazione il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza disciplinata dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;<br />	<br />
che, quindi, è illegittimo un provvedimento (quale quello impugnato con il ricorso in epigrafe) che motiva il diniego esclusivamente con la mancanza della concessione in capo alla società Stanleybet Malta Limited;<br />	<br />
che, pertanto, per quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;<br />	<br />
che le ulteriori censure proposte possono ritenersi assorbite, in considerazione del fatto che la pronuncia, anche per la sua portata conformativa della successiva azione amministrativa, appare pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dalla ricorrente;<br />	<br />
che è infondata la domanda risarcitoria, atteso che la ricorrente non allega alcuna prova del danno asseritamente subito; <br />	<br />
che, in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, così dispone:<br />	<br />
&#8211; accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; rigetta la domanda di risarcimento dei danni. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-353/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.91</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-3-2009-n-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-3-2009-n-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-3-2009-n-91/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.91</a></p>
<p>L. Papiano Pres. U. Giovannini Est. N. Nartelli (Avv. M. Bonetti) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e l’Università degli Studi di Parma (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di G. Cicchiello ed altri (non costituiti) sui presupposti per una legittima limitazione all&#8217;accesso ai corsi di laurea ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-3-2009-n-91/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-3-2009-n-91/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.91</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. U. Giovannini Est.<br /> N. Nartelli (Avv. M. Bonetti) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e l’Università degli Studi di Parma (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di G. Cicchiello ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per una legittima limitazione all&#8217;accesso ai corsi di laurea ex art. 2, comma 1, L. n. 264 del 1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Decreto di approvazione del bando relativo all&#8217;accesso al corso di laurea triennale in &#8220;Scienza del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali&#8221; – Art. 2, comma 1, L. n. 264 del 1999 – Insussistenza di laboratori ad alta specializzazione – Mancanza di impiego esclusivo o assolutamente prevalente di sistemi informatici e tecnologici e di “posti – studio personalizzati” &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2, comma 1, L. n. 264 del 1999 indica i corsi per i quali gli atenei devono programmare il numero di accessi ai relativi corsi di laurea, includendovi quelli “…per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati”, quelli “…per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo…” e, infine, i corsi o le scuole di specializzazione “…individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, l. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni”. Nella specie è illegittimo il decreto rettorale di approvazione del bando relativo all&#8217;accesso al corso di laurea triennale in &#8220;Scienza del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali&#8221; per l&#8217;A.A. 2007-2008 della Facoltà di Psicologia dell&#8217;Università degli Studi di Parma poiché in esso non vi sono laboratori ad alta specializzazione (nel senso rigoroso indicato dalla giurisprudenza), né vi è impiego esclusivo o assolutamente prevalente di sistemi informatici e tecnologici. Quanto, poi, ai “posti – studio personalizzati”, anch’essi non risultano presenti nel corso di laurea triennale in esame, quanto meno nel significato voluto dalla legge, la quale prende a riferimento le funzioni connotate dal necessario apprestamento di strutture operative che implichino un numero ben determinato di studenti, in ragione del rigido carattere individuale dell’attività formativa da svolgere, con conseguente insufficienza della generica previsione di gruppi di lavoro o della frequenza di laboratori</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
</b>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 389 del 2007, proposto da:<br />	<br />
<b>Nicola Nartelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Barigazzi, in Parma, via Repubblica, 97; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t. e Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni 4, sono domiciliati “ex lege”; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Giada Cicchiello</b> e <b>Giacomo Caligaris</b>, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del decreto rettorale di approvazione del bando relativo all&#8217;accesso al corso di laurea triennale in &#8220;Scienza del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali&#8221; per l&#8217;A.A. 2007-2008 della Facoltà  di Psicologia dell&#8217;Università  degli Studi di Parma e delle relative graduatorie pubblicate dall’Università, nella parte in cui non risulta la ammissione del ricorrente e di tutti i successivi atti comportanti modifiche, slittamenti ed integrazioni delle suddette graduatorie;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Parma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 24/02/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il presente ricorso, il sig. Nicola Nartelli chiede l’annullamento del bando indetto dall’Università degli Studi di Parma concernente la previsione dell’accesso programmato al corso di laurea triennale in “Scienza del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali” -Facoltà di Psicologia- per l’anno accademico 2007/08, nella parte in cui limita l’accesso a detto corso di laurea, ad un numero programmato di immatricolazioni pari a 300 unità, di cui 5 per studenti extracomunitari e nella parte in cui in cui non si prevede la riassegnazione dei predetti 5 posti. Il ricorrente impugna, inoltre, la graduatoria pubblicata dall’Università degli Studi di Parma in data 14/9/2007 ed i decreti rettorali di approvazione della stessa, nella parte di tali atti in cui il medesimo non risulta ammesso al corso.<br />	<br />
L’amministrazione universitaria intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24/2/2009, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione come da verbale. <br />	<br />
Il Collegio deve rilevare che merita accoglimento il primo mezzo di gravame, con il quale si sostiene l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 2 L. n. 264 del 1999.<br />	<br />
Tale disposizione indica, al primo comma, i corsi per i quali gli atenei devono programmare il numero di accessi ai relativi corsi di laurea, includendovi quelli “…per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati”, quelli “…per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo…” e, infine, i corsi o le scuole di specializzazione “…individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, l. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni”.<br />	<br />
La giurisprudenza ne ha desunto, innanzi tutto, che condizione fondamentale per l’operatività della norma è che le prescritte peculiari caratteristiche dei corsi debbono risultare dall’ordinamento didattico del singolo ateneo, in modo da assicurare agli studenti la frequenza di strutture universitarie adeguatamente organizzate per l’attività formativa (v. T.A.R. Veneto, Sez. II, 20/1/2004 n. 179). Quanto, in particolare, ai laboratori, si è sottolineato che la legge dispone che si tratti di “laboratori ad alta specializzazione”, onde non si presenta ammissibile un’interpretazione che ampli in modo indiscriminato la portata della norma, facendovi rientrare ogni tipo di laboratorio o struttura tecnica, indipendentemente dalla sua entità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 6/3/2002 n. 1374). In ordine, infine, al corso di laurea breve in “scienze e tecniche psicologiche”, si è escluso che lo stesso rientri in uno dei casi di cui all’art. 2 della L. n. 264 del 1999, con conseguente illegittimità della decisione di prevederne “l’accesso programmato” (v. T.A.R. Lazio –RM- Sez. III, 15/9/2005 n. 7160).<br />	<br />
Per quanto attiene al corso di laurea triennale della facoltà di Psicologia in parola, si deve rilevare che mancano i suddetti requisiti, poiché dall’esame degli atti di causa non emerge né la sussistenza di laboratori ad alta specializzazione (nel senso rigoroso indicato dalla giurisprudenza), né che vi sia impiego esclusivo o assolutamente prevalente di sistemi informatici e tecnologici e, comunque, l’amministrazione non ha provato il contrario.<br />	<br />
Quanto, poi, ai “posti – studio personalizzati”, anch’essi non risultano presenti nel corso di laurea triennale in esame, quanto meno nel significato voluto dalla legge, la quale prende a riferimento le funzioni connotate dal necessario apprestamento di strutture operative che implichino un numero ben determinato di studenti, in ragione del rigido carattere individuale dell’attività formativa da svolgere, con conseguente insufficienza della generica previsione di gruppi di lavoro o della frequenza di laboratori. <br />	<br />
Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla “in partibus quibus” gli atti impugnati.<br />	<br />
Il carattere assorbente del motivo accolto esime il Collegio dall’esaminare le restanti censure contenute nel gravame.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla “in partibus quibus” e nel senso indicato in motivazione, gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione universitaria resistente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a.. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2009, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-24-3-2009-n-91/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2009 n.736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-3-2009-n-736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-3-2009-n-736/</guid>

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<p>Pres. Antonio Ferone, Est. Renata Emma Ianigro. Non va sospeso il diniego di D.I.A. per un intervento di manutenzione straordinaria, cambio d’uso, recupero abitativo di sottotetto e copertura terrazzo, se alcuni elementi del progetto, quali l’altezza e la copertura di un terrazzo, non appaiano suscettibili di tale procedura accelerata. (G.S.)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-3-2009-n-736/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2009 n.736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Ferone, Est. Renata Emma Ianigro.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di D.I.A. per un intervento di manutenzione straordinaria, cambio d’uso, recupero abitativo di sottotetto e copertura terrazzo, se alcuni elementi del progetto, quali l’altezza e la copertura di un terrazzo, non appaiano suscettibili di tale procedura accelerata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2009/5/14105/g">Ordinanza sospensiva del 12 maggio 2009 n. 2406</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00736/2009 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 01179/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2009, proposto da:<br /> <br />
<b>Daniela Maiorano</b>, <b>Michele Martucci</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi M. D&#8217;Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Casagiove</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
EDILIZIA: RIGETTO D.I.A. DEL 21/07/2008.	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/03/2009 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, ad un accertamento prima facie, la domanda non appare sorretta dal prescritto fumus boni iuris non risultando comunque assentita la difformità di altezza contestata e riscontrabile anche nel raffronto con i dati della sezione del fabbricato in questione come rappresentata nel progetto allegato alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1992, e non apparendo comunque suscettibile di d.i.a. la copertura quasi integrale del terrazzo come rappresentata in progetto; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. VIII, respinge la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Ferone, Presidente<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br /> <br />
IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2009	</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-24-3-2009-n-736/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2009 n.736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</a></p>
<p>Pres. Restaino Est. Arzillo OC&#038;M (Avv. A. Clarizia) c/ ENIT (Avv. Stato) sull&#8217;inammissibilità del riconoscimento dell&#8217;indennizzo nell&#8217;ipotesi di revoca di un bando di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Revoca – Indennizzo –Riconoscimento &#8211; Inammissibilità – Ragioni. 2. Contratti della P.A. – Gara – Bando –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Restaino    Est. Arzillo<br /> OC&#038;M (Avv. A. Clarizia) c/ ENIT (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del riconoscimento dell&#8217;indennizzo nell&#8217;ipotesi di revoca di un bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Revoca – Indennizzo –Riconoscimento &#8211; Inammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Revoca – Prima dell’aggiudicazione &#8211; Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inapplicabile al bando di gara, l&#8217;art. 21 &#8211; quinquies, comma 1, della L. n. 241 del 1990 s.m.i. che sancisce l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere all&#8217;indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca di un provvedimento. Infatti, tale norma riguarda i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di gara<sup>1</sup>. 	</p>
<p>2. In tema di procedure di gara, fino a quando non sia intervenuta l&#8217;aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara<sup>2</sup>	</p>
<p></b>___________________________<br />	<br />
<sup>1</sup> Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 luglio 2006, n. 5766.	</p>
<p><sup>2</sup> Cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN   NOME  DEL  POPOLO   ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
Sezione Terza-bis<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 ha pronunciato la seguente <br />	<br />
      	     		<b>           </p>
<p align=center>	SENTENZA </p>
<p>	<br />
</b>sui ricorsi:<br />	<br />
A)	n. 4487/2008 proposto da </p>
<p><B>OC&#038;M S.R.L.</B>, in persona dell’Amministratore  Unico e legale rappresentante p.t. Filippo Sarci, designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la DENTSU ITALIA   S.R.L.   e la SOLEIL  2000  S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  in Roma, Via  Principessa Clotilde, 2												</p>
<p align=center> contro</p>
<p>	<br />
<B>ENIT</B> – <B>AGENZIA  NAZIONALE DEL TURISMO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma   e  domiciliata presso gli uffici della stessa  in Roma, Via dei Portoghesi, 12	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della nota ENIT  prot. UPSM/376  del  9 maggio  2008, con la quale è stata formalizzata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di “ideazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria e di comuni<br />
&#8211; del verbale della seduta della Commissione di gara  del 28 e 29 aprile   2008;<br />	<br />
&#8211; del verbale della seduta della Commissione di gara  dei giorni 8 e 9 maggio  2008;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.</p>
<p>B) n. 8267/2008, proposto, con i relativi motivi aggiunti, da OC&#038;M S.R.L., in persona dell’Amministratore  Unico e legale rappresentante p.t. Filippo Sarci, designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la DENTSU ITALIA   S.R.L.   e la SOLEIL  2000  S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  in Roma, Via  Principessa Clotilde, 2	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	<br />
<B>ENIT</B> – <B>AGENZIA  NAZIONALE DEL TURISMO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma   e  domiciliata presso gli uffici della stessa  in Roma, Via dei Portoghesi, 12	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  n. 37  del 31 luglio   2008;<br />	<br />
&#8211; della nota UPSM/n. 655 in data 11 agosto 2008, a firma del Dirigente dell’Ufficio Pubblicità e Sistemi multimediali dell’ENIT &#8211; Agenzia Nazionale del Turismo e della presa d’atto del 4 agosto 2008 del medesimo Dirigente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti  di costituzione dell&#8217;Amministrazione in entrambi i giudizi;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti delle cause;<br />	<br />
udito, alla pubblica udienza del 12 febbraio  2009, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;<br />	<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
</b>1.	Con il primo dei ricorsi in epigrafe (n. 4487/2008  R.G.) la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’ENIT  prot. UPSM/376  del  9 maggio  2008, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente medesima dalla gara per l’affidamento dei servizi di “ideazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria e di comunicazione per la promozione turistica dell’Italia”.<br />
	Con il secondo ricorso (n. 8267/2008  R.G.), e con i relativi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l’ENIT ha revocato l’intera procedura in questione.<br />
	Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo a entrambi i ricorsi.<br />
	I ricorsi sono stati chiamati per la discussione all’udienza pubblica del 12 febbraio  2009, e quindi trattenuti in decisione.<br />
2. 	Sussistono giusti motivi per disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva dei medesimi.<br />
3.	Va esaminato in primo luogo il ricorso n. 8267/2008 R.G., avente ad oggetto la revoca della procedura di gara.<br />
4.	La prima censura proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti attiene all’asserita incompetenza del Consiglio di Amministrazione a disporre la revoca della procedura di gara in luogo del Dirigente dell’Ufficio preposto al settore, il quale si sarebbe illegittimamente limitato a una mera presa d’atto.<br />
4.1 	La censura è infondata.<br />
	Nella specie il Consiglio di Amministrazione ha compiuto una complessa valutazione della convenienza alla prosecuzione della gara in esame, ed ha revocato un’attività che è strettamente connessa al programma adottato dal medesimo Consiglio di Amministrazione (Piano Esecutivo 2008), con la  deliberazione consiliare n. 30/2007. Il principio del <i>contrarius actus</i> risulta quindi rispettato a monte, trattandosi di atto di revoca che incide sulla realizzazione del programma consiliare; e di riflesso anche a valle, con la corrispondente delibera dirigenziale attuativa (del. N. 9/2008), con la quale è stato disposto il  formale e puntuale   ritiro degli atti di gara.<br />
5.	Le rimanenti censure attengono alla valutazione che l’Amministrazione ha effettuato al fine di pervenire alla revoca della gara. <br />
	In particolare, la P.A. ha  preso le mosse dal ritardo  nell’avvio della campagna di comunicazione dovuto ai contenziosi pendenti e ha ritenuto che la procedura non avrebbe potuto definitivamente  concludersi prima della fine dell’anno, con pregiudizio per la promozione di alcuni dei prodotti interessati; dal che si è dedotto il venire meno del raggiungimento delle finalità  originariamente perseguite. Conseguentemente, si è individuato l’interesse pubblico prevalente a perseguire  una diversa linea di intervento urgente a sostegno del prodotto turistico italiano, avuto anche riguardo a sopravvenute circostanze ambientali. <br />
	Parte ricorrente contesta (in sintesi):<br />
&#8211; l’individuazione del presupposto  della tempestività, trattandosi di ritardo asseritamente imputabile all’Amministrazione, che aveva avviato l’esame delle offerte già da due mesi prima, e non all’intervento del giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211;  la genericità delle affermazioni dell’Amministrazione e la mancata considerazione della possibilità di prorogare il termine previsto dal capitolato tecnico (fissato al 30 novembre 2008);<br />	<br />
&#8211; l’omessa precisazione degli interventi alternativi e la contraddittorietà della relativa previsione rispetto all’urgenza prospettata.<br />	<br />
5.1	Il Collegio ritiene che questi profili di censura siano da considerarsi, nel loro complesso, come un tentativo di sindacare profili di discrezionalità amministrativa attinenti in primo luogo alla sfera della programmazione dell’attività amministrativa e, come tali, ampiamente insindacabili, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza, che non è dato rinvenire nella specie.<br />
	L’organo di vertice dell’ente si è limitato a prendere atto dei contenziosi pendenti e della relativa connessa prospettiva di incertezza, nonché dei possibili oneri futuri, che risultano dalla comune esperienza, ed ha effettuato una ponderazione dell’interesse pubblico perseguito, avuto riguardo anche al fattore temporale, nonché ad ulteriori vicende sopravvenute.<br />
	La scelta di preferire il ritiro degli atti di gara ad altre possibili strategie operative, in questo contesto, appare senz’altro tra  quelle astrattamente  configurabili. In concreto, poi, questa scelta appare maggiormente libera, ove si ponga attenzione a un dato decisivo, e cioè all’assenza di una posizione giuridica consolidata delle controparti (quale sarebbe stata p. es. la posizione di un’aggiudicataria).<br />
	Infatti in giurisprudenza si è ritenuto che fino a quando non sia intervenuta l&#8217;aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o <i>anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara</i> (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456).<br />
6.	Del pari infondata è l’ultima censura, riguardante l’omessa previsione dell’indennizzo di cui all’art. 21 – <i>quinquies</i> della L. n. 241/90.<br />
	Al riguardo va infatti osservato che l&#8217;art. 21 &#8211; quinquies, comma 1, della L. n. 241 del 1990, come modificata ed integrata dalla l. n. 15 del 2005, che sancisce l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere all&#8217;indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca,  ha riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di gara (T.A.R. Lazio, sez. I, 11 luglio 2006, n. 5766).<br />
	Ed è appena il caso di aggiungere che neppure sono applicabili i successivi commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, i quali &#8211; pur considerando anche gli atti amministrativi a efficacia istantanea &#8211; circoscrivono il sorgere del diritto all’indennizzo all’incidenza su rapporti negoziali (da intendersi ovviamente come rapporti già costituiti).<br />
7.    Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso n. 8267/2008 deve essere respinto.<br />	<br />
8. 	Deve conseguentemente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso n. 4487/2008 per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la ricorrente non ricaverebbe più alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa originariamente proposta avverso l’esclusione dalla gara che è stata successivamente  (e legittimamente) revocata.<br />
9.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due giudizi riuniti.<br />
       			<b>	        </p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
</b>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando  sui ricorsi in epigrafe, previa riunione dei medesimi:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso n. 8267/2008  R.G.;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso n. 4487/2008  R.G.. <br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio  2009, con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Paolo Restaino  			&#8211; Presidente  f.f.  <br />	<br />
Massimo Luciano  Calveri     		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo                               &#8211; Consigliere Est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.1775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2009-n-1775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2009-n-1775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.1775</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Mollica Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ La Rapida s.r.l. (Avv. S. Caroli) sull&#8217;inammissibilità del ricorso, proposto dall&#8217;impresa esclusa in applicazione della c.d. clausola di sicurezza, avverso il silenzio-diniego sull&#8217;istanza di accesso agli atti di gara Contratti della p.a. – Gara &#8211; Organismi di informazione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2009-n-1775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.1775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu,  Est. Mollica<br /> Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ La Rapida s.r.l. (Avv. S. Caroli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso, proposto dall&#8217;impresa esclusa in applicazione della c.d. clausola di sicurezza, avverso il silenzio-diniego sull&#8217;istanza di accesso agli atti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara &#8211; Organismi di informazione e sicurezza &#8211; Clausola di sicurezza &#8211; Aggiudicazione subordinata al gradimento &#8211; Impresa esclusa &#8211; Istanza di accesso &#8211; Silenzio-diniego &#8211; Ricorso in s.g. &#8211; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La c.d. clausola di sicurezza, inserita nella lex specialis di gara ai sensi dell’art. 8 d.p.c.m. 30 luglio 2003 (acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza), attribuisce alla stazione appaltante la potestà di non aggiudicare la gara alle ditte partecipanti, in assenza del gradimento dell’amministrazione medesima, da intendersi quale requisito di sicurezza, espressione di una valutazione di stretto merito non censurabile in sede di legittimità. Ne deriva l’inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda giudiziale di annullamento del silenzio-diniego opposto alla richiesta di accesso, formulata dall’impresa esclusa, sulla documentazione relativa al “gradimento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>	</p>
<p align=center>
<p><	


	
<b><br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG 7461 dell’anno 2008 proposto dal </p>
<p><B>MINISTERO DELLA DIFESA</B>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, <i>ex lege</i> domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
LA RAPIDA s.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Silvio Caroli e col medesimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Carso n. 63 presso lo Studio dell’Avv. Vincenzo Maria Fargione;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Lecce, Sez. II, n. 2087/08 del 9 luglio 2008;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione di La Rapida s.r.l.;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio del 9.12.2008, il Consigliere Bruno Mollica;<br />	<br />
Udito l’avvocato dello Stato D’Elia; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Il Ministero della Difesa impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società La Rapida s.r.l. avverso il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso agli atti relativi alla gara in economia per l’affidamento del servizio di pulimento nel comprensorio del Distaccamento R.U.D. di Lecce per il periodo 1.1.08 – 31.12.08.<br />	<br />
Espone l’appellante che, in ragione della particolare connotazione istituzionale del R.U.D. – unità operativa interforze nell’ambito dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna istituita con legge 3.8.2007 n. 124 – nelle lettere d’invito alla gara era stata inserita, ai sensi dell’art. 8 D.P.C.M. 30 luglio 2003, una “clausola di sicurezza”, che subordinava l’aggiudicazione dell’appalto al “gradimento” da parte dell’Amministrazione, ossia all’accertamento dell’esistenza dei necessari requisiti di affidabilità e di sicurezza in capo alle ditte partecipanti; espone altresì che nell’elenco delle ditte che soddisfacevano al requisito del gradimento, trasmesso dal SISMI al R.U.D. con documento classificato come “riservato”, non rientrava la ditta La Rapida in quanto destinataria di “controindicazioni”.<br />	<br />
Di conseguenza, la Stazione appaltante escludeva dalla gara la ditta medesima; sul successivo silenzio in ordine alla richiesta di accesso si pronunciava il TAR adito nei sensi indicati.<br />	<br />
Deduce l’Amministrazione della Difesa:<br />	<br />
1)	violazione del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.); vizio di ultrapetizione; violazione dell’art. 25 L. n. 241/90;<br />
2)	non ostensibilità del documento del SISMI sul “gradimento”;<br />
3)	inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento del silenzio diniego dell’Amministrazione.<br />
Resiste all’impugnativa la società La Rapida e, con articolata memoria difensiva, eccepisce l’infondatezza in fatto e in diritto della avversa pretesa.<br />	<br />
2.- Rileva il Collegio che l’interesse all’accesso fatto valere dalla predetta società con la relativa istanza in data 12.3.2008 inerisce alla verifica dell’esistenza dei presupposti per “tutelare la propria posizione di partecipante al suddetto procedimento dinanzi alla competente autorità giudiziaria, anche nei confronti della ditta aggiudicataria”.<br />	<br />
Senonchè, la <i>lex specialis</i> della procedura che ne occupa stabilisce espressamente che “l’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa e congrua”; stabilisce, nel contempo, che l’aggiudicazione “sarà comunque vincolata al gradimento della Ditta”.<br />	<br />
Orbene, va osservato che la precitata “clausola di gradimento” – che non risulta specificatamente contestata mediante apposita impugnazione – attribuisce all’Amministrazione appaltante la potestà di non aggiudicare la gara alla ditta partecipante, pur in presenza di una offerta economicamente vantaggiosa e congrua, in assenza del prescritto “gradimento” della Amministrazione medesima, da intendersi quale “requisito di sicurezza” e, quindi, come espressione di una valutazione di stretto merito non censurabile in sede di legittimità.<br />	<br />
Ne consegue la insussistenza di un interesse alla conoscenza delle ragioni di non gradimento in dichiarata funzione strumentale di una inammissibile tutela giurisdizionale siccome priva di utilità.<br />	<br />
Erroneamente il TAR adito ha pertanto omesso di rilevare la inammissibilità per carenza di interesse della domanda giudiziale di annullamento del silenzio diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso della società odierna resistente.<br />	<br />
3.- Il ricorso va in conclusione accolto.<br />	<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati: </p>
<p>Luigi Cossu			&#8211; Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica			&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Sergio De Felice		&#8211; Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca S. M. (avv. E. Salone) c/ Il Ministero della Difesa ed il Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto (Avv. Dist. St.) sui limiti di applicazione dello jus superveniens nell&#8217;ambito di un pubblico concorso Concorsi pubblici – Disciplina</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> S. M. (avv. E. Salone) c/ Il Ministero della Difesa ed il Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di applicazione dello jus superveniens nell&#8217;ambito di un pubblico concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Jus superveniens – Applicabilità – Limite &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di successione di norme che hanno per oggetto gli effetti giuridici derivanti da atti del procedimento, e, più precisamente, dagli atti preparatori posti in essere in vista del provvedimento finale costitutivo (nel caso di specie: l’approvazione della graduatoria), il principio generale è quello che si esprime nella formula tempus regit actum, il quale si traduce nella immediata applicazione della nuova norma di diritto pubblico, sulla base del presupposto sostanziale che la precedente disciplina normativa non corrisponda più alla tutela degli interessi pubblici implicati nella concreta vicenda amministrativa. Tutto ciò vale non solo, com’è pacifico, con riguardo agli atti procedimentali che, nel momento in cui entra in vigore la nuova norma, non siano stati ancora adottati, ma anche con riferimento agli atti procedimentali già adottati, le cui conseguenze giuridiche pertanto si conformano al nuovo schema di qualificazione normativa (nella specie, il Collegio ha giudicato illegittima l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per l’arruolamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, motivata sulla sussistenza di una causa di inidoneità fisica non più contemplata dalla normativa posteriore alla pubblicazione del bando di concorso ma anteriore allo svolgimento delle visite d’idoneità ed all’approvazione della graduatoria)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2000, proposto da<br />	<br />
<B>S. M.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Salone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Maddalena n° 40; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il<b> Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro in carica; <br />	<br />
il <b>Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto</b>, entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23 sono domiciliati per legge;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, con il ricorso introduttivo:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del provvedimento prot. n. DOPGM/1/3/38B/TRANS/99 del 26 giugno 2000 del Direttore della 3° Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di 1912 unità delle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, indetto con bando pubblicato nella G.U.;<br />	<br />
con i motivi aggiunti, notificati il 6 aprile 2001:<br />	<br />
delle decisioni del 15 e 16 febbraio 2001, adottate dalle Sottocommissioni Mediche di cui all’epigrafe, con le quali il ricorrente è stato ritenuto fisicamente non idoneo ad essere arruolato;<br />	<br />
con i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2004:<br />	<br />
dei processi verbali datati 10 e 12 luglio 2000, relativi ai criteri da seguire per l’accertamento della idoneità fisica degli aspiranti in ferma di leva prolungata delle forze armate, per l’immissione di 600 unità nella carriera iniziale della Guardia di Finanza, adottati dalle sottocommissioni mediche designate per le visite mediche preliminari e di revisione per il concorso di cui trattasi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Difesa, riservato al personale in ferma di leva prolungata per l’immissione di n. 1912 unità nelle carriere iniziali delle FF.AA. e dei Vigili del Fuoco, scegliendo di partecipare al concorso per i 600 posti nel Corpo della Guardia di Finanza. Il ricorrente è stato inizialmente escluso per la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso. Esclusione sospesa con ordinanza di questo TAR, n. 514 del 7 novembre 2000, con la quale è stata disposta anche l’ammissione con riserva. Successivamente, superate le prove psico-attitudinali, il 15 febbraio 2001 il ricorrente è stato sottoposto alle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità, all’esito delle quali gli è stato notificato il giudizio di non idoneità fisica per la patologia “Emorroidi di terzo grado”. Con ordinanza di questo T.A.R., n. 289 del 19 giugno 2001 (confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2001, ord. n. 5473), è stata accolta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 6 aprile 2001 rilevando che “la nuova normativa di cui al D.M. n. 155/2000 prevede l’attribuzione dei coefficienti 2, 3 e 4 per l’infermità in questione e negli atti impugnati non risulta motivata l’attribuzione del coefficiente 3 nel caso di specie”. Il ricorrente è stato successivamente assunto in servizio, con riserva, a far data dal 18 febbraio 2002. <br />	<br />
In data 16 febbraio 2006, in vista della sua ammissione al servizio permanente, il Sedda è stato sottoposto a visita medica di controllo. Dal relativo verbale il ricorrente risulta “(…) di sana e robusta costituzione fisica, esente da malattie o imperfezioni inabilitanti in atto nei vari organi e apparati (…) pertanto idoneo al servizio permanente effettivo”. Con determinazione del 13 aprile 2006 il Comandante Regionale della G.d.F. ha ammesso il ricorrente al servizio permanente “con riserva” a decorrere dal 18 febbraio 2006<br />	<br />
2. – Con il ricorso introduttivo, notificato il 2 settembre 2000 e depositato il successivo 13 settembre, il ricorrente impugnava i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi: <br />	<br />
1° Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />	<br />
2° Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per motivazione generica, perplessa ed insufficiente.<br />	<br />
3° Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
3. – Con i motivi aggiunti, notificati il 6 aprile 2001, nei confronti degli atti indicati in epigrafe, deduce:<br />	<br />
1° Violazione ed erronea applicazione del D.M. Finanze n. 155 del 17 maggio 2000 e del relativo allegato contenente l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella G.D.F., nonché del Decreto Dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2000.<br />	<br />
2° Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione art. 3 D.M. 4 aprile 2000, n. 114.<br />	<br />
3° Motivazione insufficiente: violazione art. 7 del citato Decreto Dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2000.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2004, le censure sollevate con il primo dei motivi aggiunti del 6 aprile 2001, nonché la violazione del bando di concorso, sono estese ai verbali della sottocommissione medica (come indicati in epigrafe).<br />	<br />
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo in via preliminare che siano dichiarati inammissibili i motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2004, in quanto privi di procura ad litem.<br />	<br />
Nel merito, chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.<br />	<br />
5. – All’udienza odierna la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2004, sollevata dalla difesa erariale. In conformità al prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, non è infatti necessaria una nuova procura per la proposizione di motivi aggiunti, nemmeno quando con essi si impugnino nuovi atti o provvedimenti. (cfr.: Cons. St., sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme), poiché con il conferimento della procura speciale &#8211; in base alla quale è proposto il ricorso introduttivo – il soggetto interessato attribuisce al difensore tutti i poteri processuali necessari per eliminare le lesioni lamentate e tutelare nella maniera più completa le sue posizioni giuridiche soggettive. <br />	<br />
Nel caso di specie, ciò trova conferma anche dall’esame del contenuto del mandato speciale rilasciato dal ricorrente a margine del ricorso introduttivo, dove si riscontra come la delega riguardi l’intera “presente procedura, in ogni sua fase e grado”, in cui rientra anche la proposizione di motivi aggiunti impugnatori.<br />	<br />
2. – Nel merito, è fondato, in primo luogo, il ricorso introduttivo, con cui si impugna la prima esclusione dal concorso, motivata con riferimento alla mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso. La regola del bando &#8211; alle lettere a), b) e c) – riservava la partecipazione al personale in ferma di leva prolungata che avesse ultimato, alla data del 1° gennaio 1994 o a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la ferma triennale senza demerito; ovvero che fosse in servizio da almeno un anno alla di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dalla documentazione acquisita al giudizio, non contestata dalla difesa dell’amministrazione, e in specie dalla copia del “Foglio matricolare”, risulta che il ricorrente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso aveva compiuto un periodo di ferma superiore al triennio richiesto dal bando e che veniva collocato in congedo per “proscioglimento della ferma”, quindi senza demerito.<br />	<br />
L’esclusione impugnata è pertanto illegittima e deve essere annullata. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi dedotti col ricorso introduttivo.<br />	<br />
3. – Passando all’esame dei motivi aggiunti, e con riferimento alla esclusione per l’inidoneità fisica derivante dalla patologia “Emorroidi di terzo grado”, con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione del D.M. D.M. 17 maggio 2000, n. 155, recante le norme regolamentari per l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità al servizio nella Guardia di Finanza. Sul presupposto che tale regolamento sia applicabile al procedimento selettivo di cui trattasi, l’esclusione sarebbe illegittima in quanto il citato decreto ministeriale non includerebbe la patologia in discorso nell’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità per il servizio nel Corpo della GdF. Pertanto, le commissioni mediche erroneamente avrebbero ritenuto applicabile il precedente D.M. del 3 febbraio 1992, non più vigente al momento in cui sono state effettuate le visite mediche (febbraio 2001).<br />	<br />
3.1. &#8211; La doglianza è fondata.<br />	<br />
3.2. – In linea di fatto, si deve rammentare che il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1999. L’accertamento della idoneità fisica e sanitaria per lo svolgimento del servizio nella GdF ha avuto inizio nei giorni del 10 e 12 luglio 2000, come risulta dai relativi verbali della “Sottocommissione per la visita medica preliminare” e della “Sottocommissione per la visita medica di revisione”, ossia quando era già in vigore il decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155 (“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”). La questione fondamentale posta dal motivo di ricorso in esame è quindi quella di stabilire se la valutazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei partecipanti alla selezione concorsuale dovesse effettuarsi secondo le norme vigenti al momento della indizione della procedura ovvero secondo le norme vigenti al momento del compimento dell’attività. Come noto, in materia di successione di norme che hanno per oggetto gli effetti giuridici derivanti da atti del procedimento, e, più precisamente, dagli atti preparatori posti in essere in vista del provvedimento finale costitutivo (nel caso di specie: l’approvazione della graduatoria), il principio generale è quello che si esprime nella formula tempus regit actum. Principio che si traduce nella immediata applicazione della nuova norma di diritto pubblico, sulla base del presupposto sostanziale che la precedente disciplina normativa non corrisponda più alla tutela degli interessi pubblici implicati nella concreta vicenda amministrativa. Quanto appena affermato vale non solo, com’è pacifico, con riguardo agli atti procedimentali che, nel momento in cui entra in vigore la nuova norma, non siano stati ancora adottati (profilo che particolarmente interessa per la soluzione della controversia in esame); ma anche con riferimento agli atti procedimentali già adottati, le cui conseguenze giuridiche pertanto si conformano al nuovo schema di qualificazione normativa.<br />	<br />
3.3. &#8211; La giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale, che sembrerebbe esprimere un diverso orientamento sul punto, non sembra, peraltro, pertinente. In quel caso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018) infatti la legge sopravvenuta conteneva una espressa disposizione transitoria e intertemporale (in base alla quale le nuove norme “non si applicano ai concorsi in corso di espletamento alla data della sua entrata in vigore&#8230;.&#8221;), mentre nel caso di specie né il bando prevedeva espressamente l’applicazione del D.M. 3 febbraio 1992, né il successivo D.M. 17 maggio 2000 disponeva alcunché in ordine alla sua applicazione, o non, nei procedimenti di arruolamento in corso al tempo dell’emanazione.<br />	<br />
3.4. – Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va precisato che nelle ipotesi di procedimenti concorsuali l’integrale applicazione del principio tempus regit actum trova un limite nei (concomitanti) principii della tutela della par condicio e della tutela dell’affidamento tra i partecipanti alla selezione (evocati, infatti, anche nella citata decisione del Cons. St. n. 5018/2004). E tuttavia, nel caso in esame, tali principii non vengono in considerazione poiché la fase dell’accertamento dell’idoneità medica al servizio è fase priva di elementi di concorrenzialità, atteso che, come risulta dall’art. 7 del bando di concorso, ad essa accedono solo i candidati che abbiano superato le previste prove selettive, nel numero dei posti corrispondenti a quello “massimo di graduatoria definito da ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo nazionale dei vigile del fuoco negli allegati … al bando” (così l’art. 6, comma 3, del bando).<br />	<br />
Ciò posto, ne deriva che la sottocommissione medica avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell’idoneità del ricorrente alla luce delle prescrizioni contenute nel D.M. 17 maggio 2000, n. 155, nelle quali la patologia rilevata non è prevista quale causa di inidoneità fisica al servizio nella GdF. <br />	<br />
4. &#8211; In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti. La riconosciuta fondatezza della censura finora esaminata, pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso.<br />	<br />
5. – Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di cui in epigrafe, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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