<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-3-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-3-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>24/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-3-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-3-2004-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-3-2004-n-121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-3-2004-n-121/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.121</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Ferrari Eni s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi, Figorilli) c. Anas (Avvocatura distrettuale dello Stato) e altri sulla partecipazione del falsus procurator alla conferenza di servizi 1. Atto amministrativo – Conferenza di servizi –Partecipazione del falsus procurator- Prova di resistenza – Estensibilità &#8211; Condizioni e limiti. 2. Atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-3-2004-n-121/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-3-2004-n-121/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Ferrari<br /> Eni s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi, Figorilli) c. Anas (Avvocatura distrettuale dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla partecipazione del falsus procurator alla conferenza di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Conferenza di servizi –Partecipazione del falsus procurator- Prova di resistenza – Estensibilità &#8211; Condizioni e limiti.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Art. 14-ter, 7° co., l. n. 241/90 – Estensibilità al caso del falsus procurator – Possibilità in via analogica.</p>
<p>3. Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Partecipazione del falsus procurator – Ratifica da parte dell’amministrazione competente – Possibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La prova di resistenza può essere estesa anche all’istituto della conferenza di servizi, potendo quest’ultima decidere a maggioranza: ne discende che la partecipazione alla conferenza di soggetti non legittimati non invalida gli atti conferenziali laddove il difetto dei poteri rappresentativi possa essere riferito alla minoranza dei partecipanti.<br />
2. La previsione di cui all’art. 14-ter, 7° co., l. n. 241/90, che consente all’amministrazione di esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di trenta giorni laddove il proprio rappresentante non abbia espresso in conferenza la volontà definitiva dell’amministrazione, è estensibile in via analogica al caso del falsus procurator: per cui, laddove la p.a. interessata non dissenta motivatamente sulla presenza del soggetto privo di legittimazione, si forma un silenzio assenso, con efficacia sanante.</p>
<p>3. La determinazione conclusiva della conferenza, alla cui formazione abbia partecipato anche un falsus procurator, può essere ratificata successivamente dall’amministrazione competente.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Marco Guardabassi <a href="/ga/id/2004/4/1470/d">&#8220;Conferenza di servizi e falsus procurator, tra regole di unanimità e di maggioranza&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla partecipazione del falsus procurator alla conferenza di servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 185/2003 proposto da<br />
<b>Società ENI S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale ha incorporato la Soc. AGIP Petroli S.p.a. a far data dal 1 gennaio 2003, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Acquarone, dall’avv. Alberto Marconi e dall’avv. Fabrizio Figorilli; con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, via Bontempi n. 1;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211; l’ <b>ANAS, Ente Nazionale per le Strade</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed ex lege domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14;<br />
&#8211; il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore;<br />
&#8211; il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />&#8211; il <b>Ministero delle Politiche Agricole e Fore</b>stali, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; il <b>Corpo Forestale dello Stato</b>, in persona del legale rappresentante por-tempore,<br />
&#8211; il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; il <b>Comando Militare Territoriale della Regione Umbria</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed ex lege domiciliati in Perugia, via degli Offici n. 14;<b
- il <b>Comune di Perugia</b>, in persona del Sindaco pro-tempore,<br /> rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Cartasegna con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, Corso Vannucci n. 39;<br />
&#8211; la <b>Regione dell’Umbria</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Comunità Montana Monti del Trasimeno</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Provincia di Perugia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; l’ <b>Autorità di Bacino del Fiume Tevere</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; l’ <b>Enel S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Ferrovia Centrale Umbra S.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Telecom Italia S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Bartoccini con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, via della Gabbia n.11;<br />
&#8211; l’<b> Enel Distribuzione Gas S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>CESAP S.p.A.</b> – Costruzione esercizio acquedotti di Perugia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Comunità Montana Monti del Trasimeno</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>ricorso principale:<br />
del provvedimento n. 2904 del 7 febbraio 2003, a firma del Capo compartimento della viabilità per l’Umbria, avente ad oggetto la revoca del Decreto 15 ottobre 1995 n. 704 con cui l’AGIP Petroli S.p.A. fu autorizzata all’apertura di un impianto stradale di distribuzione carburanti in fregio alla Strada Statale n. 3 BIS Tiberina, progressiva chilometrica 69 + 100, in prossimità dello svincolo “Ponte San Giovanni”, nel territorio comunale di Perugia, con diffida a chiudere gli accessi suddetti entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento, nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, conseguente e/o comunque connesso e, in particolare, dei provvedimenti sconosciuti per numero e data portanti approvazione del progetto dell’ANAS per la realizzazione del nuovo svincolo stradale di “Ponte San Giovanni”.</p>
<p>ricorso per motivi aggiunti:<br />
&#8211; della delibera della conferenza dei servizi indetta dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di cui al verbale del 23 marzo 2001 avente ad oggetto la localizzazione, in deroga alle prescrizioni urbanistiche, del nuovo svincolo stradale di Ponte<br />
&#8211; degli atti dei singoli enti partecipanti alla conferenza dei servizi che hanno autorizzato i propri funzionari a rappresentarli in seno  alla conferenza stessa;<br />
&#8211; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 411/UT IV del 23 marzo 2001 portante approvazione del programma triennale dei lavori, nonché degli atti – se esistenti – di inclusione dell’opera nell’elenco annuale dei lavori pubblici;<br />
&#8211; del provvedimento dell’Amministrazione dell’ANAS n. 1587 del 13 maggio 2002 portante approvazione del progetto esecutivo dell’opera, nonché della relazione preliminare n.1403/2001 e del provvedimento dell’Amministrazione dell’ANAS n. 3730 del 13 maggio- occorrendo del parere interno dell’ANAS n. 06118 in data 27 maggio 2002;<br />
&#8211; di tutti gli atti dell’ANAS, anteriori al 21 marzo 2001, che riguardano i profili di regolarità tecnica dell’impianto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 12 dicembre 2003;<br />
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio depositato in data 19 dicembre 2003;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 2 maggio 2003 di Dante GIOACCHINI, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Gi. Ca. Snc di Gioacchini Dante &#038; C., di Maria Ersilia BUSATTI, di Rizziero GIOACCHINI, di Ilaria FERRI, di Emanuele SEGOLONI, di Giada ORSINI, di Cristina PIRLOAGA, di Aurelia TRIFAN, di Daniele TRIFAN, di Elmejjaty BOUCHAIB, di Raffaele MATTIACCI, di Alessandra MATTIACCI, di Mario ROSATINI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giulia Migliorini e dall’Avv. Marcello Bolognesi con domicilio eletto presso il primo difensore in Perugia, via della Luna 17;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 11 febbraio 2004, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.Con ricorso notificato all’ANAS s.p.a. nella sede di Roma in data 11 Aprile 2003 (ed in seguito ad altri enti indicati nella relata di notifica), la società E.N.I. s.p.a. (nella sua qualità di “incorporante” la società AGIP Petroli s.p.a.) ha chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca di cui all’epigrafe, ritenuto illegittimo per:<br />
A)Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione.<br />
B)Violazione dell’art. 10 L. 6 Agosto 1990, n. 241, e della L. 11 Febbraio 1994, n. 109, e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
C)Violazione dell’art. 3, Cost.. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e del giusto procedimento.</p>
<p>Con motivi aggiunti notificati in data 27 Novembre 2003 all’Avvocatura dello Stato (quale procuratore domiciliatario nel ricorso principale) ed altresì all’ANAS presso la sede legale nonché agli altri enti come sopra indicati, la stessa ricorrente ha chiesto l’annullamento di ulteriori atti ritenuti anch’essi illegittimi per:<br />
1)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 L.n. 109/1994; dell’art. 3, D.P.R. n. 383/1994, degli artt. 15 e segg. del D.P.R. n. 554/1999. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.<br />
2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, D.P.R. n. 383/1994 e dell’art. 14, L. n. 109/1994. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.<br />
3)Violazione dell’art. 3, D.P.R. n. 383/1994 e dell’art. 14 ter, comma 6, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.<br />
4)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 45 del suo regolamento attuativo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e d’istruttoria, nonché per travisamento.<br />
Con atto di intervento “ad adiuvandum” si sono poi costituiti in giudizio il gestore ed il socio dell’impianto di distribuzione di carburante nonché altri undici dipendenti di tutta la struttura di cui è causa, comprendente anche locali di ristorazione e di officina meccanica.<br />
Per resistere al ricorso ed ai motivi aggiunti si è anzitutto costituita l’A.N.A.S.; si sono poi costituiti il Comune di Perugia e la Telecom Italia S.p.a..</p>
<p>Accolta l’istanza di tutela cautelare con ordinanza n. 67/2003, il Collegio ha poi trattenuto la causa in decisione all’udienza del 28 Gennaio 2004.</p>
<p>2.Il provvedimento di revoca impugnato con il ricorso principale trae origine da un preavviso di revoca del 24 Aprile 2001 correlato, fra l’altro, all’approvazione di un programma di lavori già in esecuzione a cura dell’A.N.A.S. per la modifica dello svincolo stradale di Ponte San Giovanni.<br />
In base a tale programma l’impianto di distribuzione di carburante, ubicato in fregio alla strada statale di grande scorrimento “E-45” sulla progressiva chilometrica 69+100 proprio sulla rampa “Roma-Perugia” di detto svincolo, dovrebbe essere totalmente smantellato perché ritenuto assolutamente incompatibile con lo stato dei luoghi attuale e futuro. Ciò, pur in considerazione delle modifiche progettate dalle società interessate e da queste sottoposte all’attenzione dell’A.N.A.S. medesima. Infatti, la “Direzione Centrale Lavori” di quest’ultima con nota di prot. n. 6118 del 27 Maggio 2002, dopo aver esaminato un primo progetto delle società interessate, aveva escluso ogni possibilità di conservazione dell’impianto medesimo con accesso diretto dalla predetta “superstrada E-45” in quanto:<br />
a)dall’area dell’impianto si accede ad altra viabilità di uso pubblico in contrasto con le prescrizioni tecniche di settore di cui alla circolare A.N.A.S. n. 79/1973; b) dall’area dell’impianto si accede ad altre attività non connesse con la distribuzione dei carburanti (centro sportivo ed abitazioni private) in contrasto con le predette prescrizioni tecniche; c) il fronte strada non è conforme alle prescrizioni contenute nella predetta circolare essendo lungo 60 metri; d) l’art. 22 co. 10 del Codice della Strada vieta l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni (sia a raso che a livelli sfalsati). Parimenti negativa risulta la decisione comunicata con nota del 15 Dicembre 2002, con la quale il Compartimento della viabilità dell’Umbria precisava che anche il secondo progetto presentato dalle società interessate non poteva essere accolto perché in contrasto con la normativa in materia di accessi ad impianti di distribuzione di carburanti “anche in relazione alla riduzione che (esso progetto) comporterebbe alla lunghezza della corsia di decelerazione dello svincolo della viabilità statale, di prossima realizzazione poiché già appaltato”.<br />
Il provvedimento di revoca è dunque la conseguenza della già riscontrata irregolarità dell’impianto nonché di dette determinazioni negative dell’A.N.A.S. in ordine ai progetti di regolarizzazione e di adattamento dell’impianto medesimo così come presentate dagli interessati.<br />
Infatti, nella motivazione del provvedimento, dopo aver richiamato l’atto di preavviso di revoca e di invito all’adempimento e/o smantellamento dell’impianto (nota prot. n. 14143 del 24 Aprile 2001), viene precisato che non è stata possibile la regolarizzazione dell’impianto medesimo e che quindi si rende necessaria la revoca del decreto di concessione ai sensi dell’art. 5 del relativo “disciplinare” risalente al 1955.<br />
Quest’ultimo infatti – con inequivoca formulazione sancisce il pieno ed insindacabile diritto della Amministrazione concedente di modificare la strada ed i suoi manufatti imponendo alla società concessionaria dell’impianto ogni obbligo conseguenziale, compreso quello dello smantellamento dell’impianto medesimo a cura e spese di quest’ultima -.</p>
<p>3.Ciò premesso, il Collegio rileva che le censure del ricorso principale sono infondate sicchè si può anche prescindere dalle relative eccezioni di tardività e di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato nella memoria del 5 Novembre 2003.</p>
<p>3.1.Infondate sono anzitutto le censure dei primi due motivi, riferite al difetto dei presupposti nonché al difetto di istruttoria e di motivazione, anche con riguardo all’art. 10 della L. 241/1990 ed alla L. 109/1994.<br />
Invero, dalla documentazione in atti risulta che l’A.N.A.S. fin dal 1988 (cfr nota prot. n. 10754 del 23 Maggio 1988) aveva avvertito l’AGIP che gli accessi dell’impianto dovevano essere adeguati entro un anno in conformità dei nuovi schemi indicati nella circ. prot. n. 187/B5 del 1988, ritenendosi che in mancanza l’impianto sarebbe stato “tollerato in via precaria”. E così in effetti tale impianto venne in seguito considerato dalla stessa A.N.A.S. nell’ambito delle procedure di verifica di compatibilità avviate dal Comune di Perugia sugli impianti esistenti nel territorio comunale in ossequio all’art. 5, co. 5 del D. Lgvo n. 32 del 1998.<br />
Sollecitata anche dal predetto Comune (nel Febbraio 2001) a presentare un proprio programma di adeguamento e/o di smantellamento dell’impianto di cui trattasi ai sensi dell’art. 3, 2° co. del predetto decreto, l’AGIP trascurò di rispettare il termine per effettuare tale adempimento rendendo così ancora più insostenibile la propria posizione, a fronte della successiva decisione (definitivamente approvata nella Conferenza di servizi del 21 Marzo 2001) di migliorare la viabilità dello svincolo viario in questione con un progetto che appunto prevede la definitiva eliminazione dell’accesso all’impianto medesimo.<br />
Soltanto dopo il preavviso di revoca e di rimozione di cui alla nota dell’A.N.A.S. del 24 Aprile 2001, l’AGIP presentò un proprio progetto che, come già si è detto, venne disatteso dall’A.N.A.S. con una articolata motivazione a riprova di una istruttoria più che adeguata del progetto medesimo.<br />
In seguito, l’AGIP presentò una domanda di riesame ponendo in evidenza talune particolarità che a suo dire avrebbe dovuto e/o potuto giustificare l’accoglimento del proprio progetto. Ma anche questa domanda di riesame venne disattesa dall’ A.N.A.S. in considerazione (fra l’altro) della “riduzione che (il progetto dell’AGIP) comporterebbe alla lunghezza della corsia di decelerazione dello svincolo della viabilità statale… di prossima realizzazione”.<br />
Così in sintesi riscontrati gli atti preliminari che hanno determinato l’adozione del provvedimento di revoca, si può fondatamente escludere che nella fattispecie sussista un difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Al contrario, l’istruttoria e la motivazione risultano ampiamente svolte (con una attenzione sicuramente non dovuta, ai sensi del citato art. 5 del “disciplinare” del 1955) anche sulla base dei progetti e delle osservazioni in replica presentati dall’AGIP. Inoltre, si è altresì tenuto conto dell’esigenza di conciliazione (pure segnalata dal Comune di Perugia) tra l’interesse pubblico per la sicurezza stradale e gli altri interessi pubblici e privati anch’essi di primario rilievo, concernenti il miglioramento dell’assetto urbanistico della zona e la tutela dei livelli di occupazione del personale addetto ai servizi già offerti dall’impianto in essere, suscettibili altresì di incremento in relazione agli ulteriori servizi previsti dagli impianti futuri.<br />
A quest’ultimo proposito va, infatti, precisato che l’A.N.A.S. nella nota di prot. n. 24198 del 15 Novembre 2002 si è dichiarata disponibile ad esaminare un’ipotesi di progetto per la realizzazione di una diramazione di svincolo tale da consentire il collegamento in sicurezza dell’uscita di Ponte San Giovanni con la viabilità locale esistente e, quindi, tale da non ostacolare “in toto” la futura e diversa allocazione dell’impianto in questione nel contesto degli altri insediamenti alberghieri e commerciali pure progettati dalle società di gestione interessate (Umbria Petroli s.a.s. e Panauto s.r.l.) nel loro progetto di sistemazione complessiva dell’area in questione.</p>
<p>3.2.Il provvedimento di revoca impugnato è da considerare altresì legittimo anche per ciò che attiene ai princìpi di proporzionalità, di ragionevolezza e di giusto procedimento evidenziati nell’ultimo ordine di censure del ricorso principale.<br />
A ben vedere, infatti, il sacrificio dello spostamento dell’impianto in questione da allocare poi nel nuovo contesto degli altri insediamenti progettati non appare affatto sproporzionato né ingiusto se si ha riguardo all’esigenza primaria che evidentemente ha ispirato il provvedimento di cui è causa.<br />
Si tratta, ripetesi, di eseguire lavori che (senza contestazione alcuna negli atti di causa) migliorano la viabilità della zona e che, per ragioni di sicurezza stradale, sono tecnicamente ritenuti incompatibili con la conservazione di un accesso diretto (dalla rampa Roma-Perugia) alla stazione di servizio dell’AGIP. Ciò, anche nell’ambito della realizzanda corsia di decelerazione della rampa di svincolo di cui trattasi.<br />
In termini di sicurezza stradale, si potrebbe anche ipotizzare che le soluzioni tecniche adottate dall’ANAS fossero in qualche modo surrogabili con altre soluzioni come quelle indicate nel ricorso (es.: miglioramento della segnaletica stradale, apposizione di strisce pedonali, installazione di indicatori luminosi). <br />
Ma non è certo in questa sede di legittimità che si possono sindacare nel merito le scelte tecniche dell’Amministrazione ed apprezzare invece quelle suggerite dalla ricorrente siccome perfettamente fungibili e/o preferibili (rispetto a dette scelte), sempre ai fini della migliore sicurezza stradale.<br />
Ciò che invece, a tal proposito, appare determinante sotto il profilo della correttezza operativa dell’Amministrazione è la norma dell’art. 22, 1° co. del D. Lgvo n. 285/1992 la quale – proprio nella specifica materia degli “accessi e diramazioni” – vieta l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.<br />
Dunque, poiché esiste la norma che vieta nello specifico l’adozione di diverse soluzioni in materia, la decisione di revoca adottata sulla base di tale disciplina è da considerare di per sé legittima sotto ogni profilo, a prescindere da ogni altra considerazione e/o rilievo formulato dalla ricorrente.</p>
<p>4.Restano ora da esaminare i motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato altri atti asseritamente conosciuti soltanto a seguito dell’esame dei documenti depositati in giudizio dall’ANAS in data 29 Ottobre 2003 ed asseritamente connessi al predetto provvedimento di revoca.<br />
Tali motivi, oltre che tardivi ed inammissibili, sono anche infondati nel merito.</p>
<p>4.1 La tardività è da riferire al fatto che il progetto di miglioramento dello svincolo elaborato dall’ANAS era in precedenza ben noto alle società di gestione interessate (AGIP Petroli s.p.a. e Panauto e quindi anche alla attuale società incorporante dell’AGIP Petroli s.p.a.); ciò, fin dal 18 Marzo 2002 quando tali società chiesero la modifica del progetto medesimo dichiarando espressamente di averlo visionato (cfr. doc. 19 di produzione ANAS).<br />
Di guisa che, non è affatto plausibile che ben conoscendo l’intero progetto in questione le stesse società non abbiano avuto modo ovvero non si siano preoccupate di visionare gli atti relativi onde acquisirne piena conoscenza per l’eventuale gravame prima del loro deposito in giudizio a cura dell’ANAS.</p>
<p>4.2L’inammissibilità è da riferire alla carenza attuale di interesse ad agire ai sensi di cui in appresso.<br />
Come già detto, infatti, l’impianto in questione era stato già individuato siccome irregolare fin dal 1988, sicché l’AGIP era stata poi diffidata dal Comune di Perugia in data 23 Febbraio 2001 a presentare un programma di adeguamento e/o di smantellamento dell’impianto ai sensi dell’art. 3, 2 co.del D. Lgvo n. 32/1998.<br />E poichè l’inadempimento di tale diffida comportava la revoca automatica dell’autorizzazione “de qua” (poi adottata e altresì supportata dall’art. 5 del ripetuto “disciplinare” di Concessione del 1955), non può ragionevolmente ammettersi che sussista un autonomo interesse attuale a proporre motivi aggiunti avverso gli atti impugnati, i quali in definitiva hanno solo accelerato ma certamente non causato la decisione dello smantellamento dell’impianto e quindi la lesione diretta ed attuale degli interessi della ricorrente.<br />
Né tale lesione può derivare dall’omessa applicazione dell’art. 22, 9° co. del citato D. Lgvo n. 285/1992, pure invocato dalla difesa della ricorrente.<br />
A quest’ultimo proposito giova precisare che detta norma non è applicabile al caso di specie perché essa fa riferimento a circostanze diverse da quella che è specificamente prevista per il caso in esame dal successivo comma 10 dello stesso articolo. In particolare, il predetto comma 9 si riferisce alle diverse ipotesi in cui esistano “proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità” e non sia possibile la regolarizzazione tecnica degli accessi esistenti ovvero al caso in cui vi sia una forte densità degli accessi e ogni qualvolta le caratteristiche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione. Ipotesi queste che non risultano riscontrate e/o riscontrabili nella fattispecie appunto perché non è stata dimostrata l’esistenza di “proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità”<br />
Dunque, nessuna censura può muoversi contro l’ente proprietario della strada per avere approvato e portato ad esecuzione un progetto che non consente la conservazione dell’impianto esistente previa realizzazione da parte degli interessati di quelle particolari opere e/o accorgimenti tecnici indicati nel medesimo comma 9° dell’art. 22 ed altresì asseritamente ritenuti risolutivi in base al progetto dall’AGIP meglio puntualizzato in data 5 Novembre 2002.</p>
<p>4.3. Ulteriori eccezioni di inammissibilità sono state altresì evidenziate dalla Avvocatura dello Stato con riferimento alla irritualità del gravame siccome proposto mediante motivi aggiunti e senza specifica procura speciale.<br />
 Ma su tali eccezioni, peraltro non prive di “fumus” giuridico, si può sorvolare perché i motivi aggiunti sono anch’essi infondati.</p>
<p>4.4. Al riguardo, si deve anzitutto rilevare che esiste in atti un documento dell’ANAS (prodotto dall’Avvocatura dello Stato in data 16 Gennaio 2004 e non contestato dalla ricorrente) da cui risulta che le tre fasi di progettazione previste dall’art. 16 della L. n. 109 del 1994 sono state correttamente rispettate.<br />
Si deve poi precisare che l’opera pubblica in questione – seppure inserita nel programma dei lavori pubblici adottato con decreto in data 23 Marzo 2001 e quindi dopo la conferenza dei servizi tenutasi in data 21 Marzo 2001 – non può per tale minima discrasia temporale ritenersi illegittima, in quanto essa è sostanzialmente conforme a detto programma e per di più coeva alla predisposizione dello stesso avvenuta il 21 Marzo 2001.<br />
Infondata è infine l’ultima censura procedurale relativa all’asserita invalidità della delibera della conferenza dei servizi siccome approvata da soggetti non formalmente legittimati a rappresentare i singoli Enti.<br />
Al riguardo, a parte i dubbi sulla legittimazione della società ricorrente a proporre tale censura, è da considerare che l’eventuale carenza del potere rappresentativo dei soggetti partecipanti ad una conferenza di servizi non è di per sé un vizio essenziale che possa determinare in ogni caso l’invalidità delle decisioni assunte.<br />
Anzitutto, l’ipotesi dell’assenso esplicito prestato dal “falsus procurator” (siccome non contestato dall’Amministrazione rappresentata) può essere equiparato, quanto agli effetti, all’ipotesi  (prevista dalla L. 340/2000) del soggetto pienamente legittimato dall’organo competente che tuttavia non esprima la volontà  della Amministrazione. In tal senso, la positiva volontà di quest’ultima può ritenersi legittimamente acquisita  in entrambi i casi: sia che esista un “falsus procurator” che presti esplicitamente l’assenso e non venga formalmente smentito dall’Amministrazione, sia che esista un soggetto pienamente legittimato e che tuttavia non esprima la volontà dell’Ente.<br />
Ciò, senza considerare nel primo caso la forza sanante di un successivo provvedimento di ratifica da parte dell’Amministrazione interessata.<br />
In aggiunta alle predette osservazioni di ordine generale è da rilevare che nella fattispecie la delibera in questione è stata approvata all’unanimità dai dieci membri degli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi.<br />
Sicchè, l’eventuale difetto di rappresentanza dei tre membri indicati dalla ricorrente sarebbe comunque irrilevante ai fini della validità della predetta delibera; ciò in applicazione del principio maggioritario operante come regola nel procedimento di conferenza ai sensi della citata legge di semplificazione n. 340 del 2000 che appunto disciplina in generale la materia rispetto alle diverse e particolari ipotesi di delibere assunte all’unanimità ai sensi dell’art. 3. 4° co. del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994.<br />
“Ad abundantiam” poi occorre anche annotare che il Consiglio Comunale di Perugia, pur avendo adottato la delibera n. 25 del 18 Febbraio 2002 concernente l’approvazione delle modifiche al P.R.G. rese necessarie dalle risultanze della predetta conferenza dei servizi, ha altresì ratificato (con delibera n.7 del 2004) l’operato della Giunta Comunale di cui alla delibera n. 115 del 15 Marzo 2001, rendendo così indiscutibile la legittimazione del soggetto che rappresentava il Comune nella medesima conferenza del 21 Marzo 2001.</p>
<p>5. In relazione a tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno respinti siccome totalmente infondati, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’ANAS e del Comune di Perugia resistente nella misura complessiva e secondo il riparto indicati nel dispositivo.</p>
<p>6. Inammissibile ed infondata è invece l’istanza di estromissione e di condanna al pagamento delle spese di lite formulata dalla Telecom s.p.a., in quanto dall’articolazione del ricorso e dei motivi aggiunti risulta evidente che detta società non è configurabile come soggetto controinteressato e che il ricorso è stato ad essa notificato solo perchè aveva partecipato alla conferenza dei servizi e dunque solo per ragioni di ordine formale che non necessariamente comportavano un onere di costituzione in giudizio e quindi una difesa processuale che possa essere presa in esame sia pure sotto il limitato profilo della condanna al pagamento delle spese di lite a carico della ricorrente.<br />
Conviene, infatti, ricordare alcuni elementari principi concernenti la struttura del giudizio amministrativo e la sua differenza rispetto al giudizio civile. Mentre il giudizio civile si introduce con un atto di citazione (“vocatio in iudicium”) mediante il quale vengono identificati i soggetti passivi della domanda (o delle domande) e questi ultimi vengono intimati a costituirsi (con la conseguenza che ove non lo facciano saranno dichiarati contumaci), il giudizio amministrativo si introduce sempre mediante un ricorso (“vocatio iudicis”) ed il “petitum” è principalmente costituito dalla domanda di annullamento di un atto amministrativo; annullamento che produce, per sua natura, effetti “erga omnes”. Pertanto la legge richiede che chi ha interesse ad opporsi alla domanda sia messo in condizione di farlo; e ciò avviene mediante la notifica del ricorso anche ai soggetti controinteressati o presunti tali. Nei riguardi poi di chi è controinteressato in senso proprio, la notifica è obbligatoria a pena d’inammissibilità; ma nulla vieta che il ricorrente (anche per tuziorismo) notifichi il ricorso a terzi che non sono controinteressati in senso proprio. Il destinatario di siffatte notifiche (che non hanno, ripetesi, il senso di una “vocatio in iudicium” ma solo di una “denuntiatio litis”) è libero di valutare se ha interesse a contraddire al ricorso e opporsi al suo accoglimento.<br />
Se ha interesse ad opporsi, si costituisce; se non lo ha, non si costituisce, senza che da ciò derivino a suo carico conseguenze negative (se non quelle naturalmente inerenti alla scelta di non esercitare le attività defensionali che avrebbe potuto esercitare). Ne consegue che chi si costituisce al solo fine di far presente di non aver interesse ad opporsi al ricorso svolge un’attività puramente ultronea e irrilevante ai fini del giudizio, ed è pertanto ragionevole che le relative spese restino a suo carico, in applicazione del principio di cui all’art. 92, primo comma, prima parte, c.p.c..</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti di cui all’epigrafe.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di 6000 (seimila) euro, da ripartire per 2/3 in favore dell’ANAS e per 1/3 in favore del Comune di Perugia.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Avv.	Pier Giorgio	Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv.	Annibale	Ferrari			Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott.	Pierfrancesco 	Ungari			Consigliere																																																																																								</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Annibale Ferrari</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Rolando Massaccesi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-3-2004-n-121/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Lo Biundo Antonino (avv.ti Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano). Concessione d’uso temporaneo del suolo pubblico – Intimazione della P.A. al rilascio del suolo alla scadenza del termine previsto nella concessione – Atto meramente esecutivo – Comunicazione avvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />   Lo Biundo Antonino (avv.ti Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione d’uso temporaneo del suolo pubblico – Intimazione della P.A. al rilascio del suolo alla scadenza del termine previsto nella concessione – Atto meramente esecutivo – Comunicazione avvio del procedimento e motivazione dell’atto &#8211;  Necessità – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’atto con il quale il responsabile del servizio intima il rilascio del bene pubblico alla scadenza della relativa concessione d’utilizzo, si concreta in un atto meramente esecutivo di un precedente provvedimento amministrativo per il quale non sono richiesti né la comunicazione dell’avvio del procedimento né l’obbligo di motivazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/4/1486/d">commento del Dott. Emanuele Rossi</a></p>
<p>V. anche TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3719/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 539</a> e TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3721/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 536</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sugli atti amministrativi meramente esecutivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> FATTO</b></p>
<p>1.1. Con il primo dei ricorsi in decisione (R.G.R. n. 656/00) il ricorrente espone di avere ottenuto dal Comune di Arignano concessione precaria, da ultimo rinnovata per un quinquennio con deliberazione G.C. 28 gennaio 1995, n. 36, per l’installazione di un manufatto da adibirsi ad edicola per la rivendita di giornali e riviste.<br />
In prossimità della scadenza del rapporto concessorio, prevista per il 17 febbraio 2000, il ricorrente ha provveduto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, dandone comunicazione al Comune.<br />
Con nota 17 gennaio 2000, prot. n. 157, il Responsabile del Servizio ha ribadito che la concessione sarebbe scaduta alla data prefissata ed ha invitato il ricorrente a rilasciare, a tale scadenza, l’area da lui occupata.<br />
Il ricorrente ha quindi chiesto espressamente il rinnovo della concessione e la Giunta Comunale, con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, ha disposto di non accogliere tale istanza, in quanto l’area occupata veniva ad interferire con il progetto di riqualificazione urbana della zona ed ha demandato al Responsabile del Servizio di valutare la possibilità di concedere al ricorrente un’occupazione temporanea precaria fino all’approvazione del progetto esecutivo.</p>
<p>1.2. La nota e la deliberazione di Giunta sono stati congiuntamente impugnati con un unico articolato motivo per Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 7, ss. L. 7 agosto 1990, n. 142; violazione dell’art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142; violazione dell’art. 14 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; incompetenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; contraddittorietà; ingiustizia grave e manifesta; disparità di trattamento; irragionevolezza; difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione di legge in relazione agli artt. 3, ss. L. 7 agosto 1990, n. 241); violazione del principio dell’affidamento; perplessità; sviamento.<br />
Il provvedimento dirigenziale difetterebbe di motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla scadenza della concessione.<br />
Il diniego di rinnovo della concessione non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, asseritamente necessaria, in quanto il ricorrente aveva recentemente sostenuto spese per la riparazione dell’edicola.<br />
Il diniego di rinnovo, motivato con riferimento al progetto di riqualificazione urbana della zona, sarebbe in contraddizione con la deliberazione che ha concesso l’occupazione, a termini della quale l’edicola non comprometterebbe il futuro assetto dell’area pubblica interessata.<br />
Lo studio di fattibilità consegnato dal progettista al Comune pochi giorni prima dell’adozione della delibera di diniego del rinnovo della concessione non evidenzierebbe nessuna incompatibilità dell’edicola con il progetto.<br />
Tale studio non quantificava i tempi di realizzazione e quindi non vi sarebbe stata ragione di negare il rinnovo.<br />
Poiché la strada interessata è provinciale, sarebbe spettato alla Provincia deliberare in materia.<br />
La disdetta sarebbe tardiva, in quanto la concessione si sarebbe rinnovata automaticamente, a sensi dell’art. 2 del disciplinare, con il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.<br />
Il provvedimento dirigenziale che ha anticipato il diniego di rinnovo sarebbe viziato da incompetenza.</p>
<p>1.3. Il Comune di Arignano, costituitosi in giudizio, ha controdedotto al ricorso, chiedendone la reiezione.<br />
Le istanze istruttorie avanzate in ricorso sono state accolte con ordinanza presidenziale 17 maggio 2000, n. 254/i, ottemperata il 7 giugno 2000.<br />
Con istanza successivamente notificata il ricorrente ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, che questo Tribunale ha negato con ordinanza 5 luglio 2000, n. 1117, confermata in appello con ordinanza Cons. St., V, 22 dicembre 2000, n. 6777.</p>
<p>2.1. Con il secondo ricorso (R.G.R. n. 1769/00) il ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale con cui gli è stato ingiunto lo sgombero dell’area pubblica da lui occupata, previa rimozione del manufatto adibito ad edicola.<br />
A suo carico sono state riproposte, in forma di vizi di illegittimità derivata, tutte le censure già dedotte con il ricorso precedente ed inoltre sono stati dedotti, quali vizi propri, Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47; violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2 e 7 del disciplinare di concessione; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 11 del Regolamento comunale per l’occupazione delle aree pubbliche; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; contraddittorietà; ingiustizia grave e manifesta; disparità di trattamento; irragionevolezza; difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione di legge in relazione agli artt. 3, ss. L. 7 agosto 1990, n. 241); violazione del principio dell’affidamento; perplessità; sviamento.<br />
Il provvedimento riferisce, contrariamente al vero, che non sarebbe pervenuta richiesta di rinnovo della concessione.<br />
Esso contrasterebbe inoltre con la deliberazione G.C. 15 febbraio 2000, n. 4, impugnata con il ricorso precedente, nella parte in cui questa demandava al dirigente di valutare le possibilità di un rinnovo temporaneo.<br />
Difetterebbe l’urgenza di attuare lo sgombero, posto che alla data di adozione del provvedimento non era ancora stato approvato il progetto esecutivo.<br />
Il provvedimento contrasterebbe altresì con le autorizzazioni edilizie rilasciate, anche in sanatoria, per l’edificazione del chiosco.<br />
Il Regolamento comunale non consentirebbe di ordinare la demolizione di opere in muratura, possibile solo in applicazione dell’art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47, che comunque presupporrebbe la previa diffida.<br />
Il provvedimento sarebbe in realtà motivato da ragioni extraistituzionali di ostilità politica.</p>
<p>2.3. Anche in questo giudizio il Comune di Arignano si è costituito in giudizio, controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 5 luglio 2000, n. 1133, confermata in appello con ordinanza Cons. St., V, 22 dicembre 2000, n. 6778.<br />
3. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Il ricorrente, già concessionario di una porzione di suolo pubblico comunale in Arignano, assentitagli per l’installazione di un’edicola per la rivendita di giornali e riviste, impugna con un primo ricorso (R.G.R. n. 656/00) il provvedimento dirigenziale con cui è stato preavvertito della scadenza della concessione ed è stato invitato a sgomberare l’area occupata, nonché la deliberazione con cui la Giunta Comunale ha respinto la sua successiva domanda di rinnovo della concessione medesima.<br />
Il secondo ricorso (R.G.R. n. 1769/00) investe invece il provvedimento dirigenziale con cui è stato ordinato allo stesso ricorrente il rilascio dell’area ormai occupata senza titolo, nonché la demolizione dell’edicola su di essa insistente: provvedimento denunciato anche per illegittimità derivata dai provvedimenti precedenti.<br />
Attesa la connessione soggettiva ed oggettiva, i due ricorsi possono essere riuniti per formare oggetto di un’unica sentenza.</p>
<p>2. Il primo, in ordine di tempo, dei provvedimenti impugnati consiste nella nota del Responsabile del Settore tecnico-manutentivo del Comune di Arignano in data 17 gennaio 2000, prot. n. 157, con cui al ricorrente è stata data comunicazione “che il 17 febbraio 2000 andrà a scadere la concessione sottoscritta dalle parti (con invito) ad ottemperare quanto disposto dall’art. 6 della concessione citata” (in realtà il richiamo deve intendersi riferito all’art. 5, che prevede l’ob-bligo del concessionario di rimuovere, al termine della concessione, le opere installate e riparare gli eventuali danni arrecati all’area pubblica).<br />
A carico di tale provvedimento, impugnato con il primo ricorso (R.G.R. n. 656/00), sono dedotti i vizi di difetto di motivazione, incompetenza e violazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Il vizio di incompetenza è dedotto sul presupposto che alla data di adozione del provvedimento stesso, la concessione fosse già stata tacitamente rinnovata a sensi dell’art. 2 del disciplinare e che il dirigente non avesse perciò il potere di disdettarla.<br />
Detta tesi non può essere condivisa.<br />
L’art. 2 del disciplinare disponeva infatti che il tacito rinnovo conseguente al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico si sarebbe verificato “limitatamente al quinquennio 1995/2000”, dal che discende che la concessione è irrevocabilmente scaduta all’indicata data del 17 febbraio 2000, indipendentemente dal fatto che il ricorrente avesse pagato la tassa anche per l’anno incipiente.<br />
Di conseguenza il provvedimento del Responsabile del Servizio non consiste in un’anticipazione del diniego di rinnovo, concretandosi per contro in un semplice atto esecutivo della precedente delibera di Giunta che, nell’assentire la concessione, ne aveva stabilito la scadenza alla data sopra indicata.<br />
Il dedotto vizio di incompetenza non è pertanto configurabile.<br />
Né il provvedimento è per le stesse ragioni viziato per difetto di motivazione: trattandosi di atto meramente esecutivo, esso è privo di valenza provvedimentale, nel senso che non contiene nessuna dichiarazione negoziale, ma si limita a ricordare al ricorrente gli obblighi da lui assunti con la stipula della concessione, invitandolo ad osservarli.<br />
Mancando qualsiasi determinazione discrezionale, nessuna motivazione era quindi necessaria.<br />
Per la stessa ragione non occorreva neppure la comunicazione di avvio del procedimento, evidentemente necessaria solo nei casi di determinazioni discrezionali, cui l’interessato possa concorrere, offrendo idonei elementi di giudizio.</p>
<p>3. Il ricorrente si è del resto reso evidentemente conto di quanto precede, tant’è vero che, successivamente alla ricezione del provvedimento di cui sopra, ha presentato un’espressa domanda di ulteriore rinnovo della concessione.<br />
La Giunta Comunale, con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, pure impugnata con il primo ricorso (R.G.R. n. 656/00), ha rilevato di aver conferito ad un professionista esterno l’incarico di presentare uno studio di fattibilità per la riqualificazione della viabilità nella piazza in cui insiste l’edicola del ricorrente e che in base a detto studio nell’area oggetto dell’istanza del ricorrente era stata prevista la realizzazione di una fermata di mezzi pubblici, che rendeva incompatibile la permanenza dell’edicola: ciò che ha determinato la necessaria reiezione dell’i-stanza medesima.<br />
Tuttavia, nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, la Giunta si è dichiarata disponibile a consentire un rinnovo meramente temporaneo della concessione, demandando al Responsabile del Servizio di valutare la relativa possibilità.</p>
<p>4. A carico di tale delibera il ricorrente deduce innanzi tutto contraddittorietà con la precedente deliberazione G.C. 8 aprile 1993, n. 67, che aveva concesso l’oc-cupazione, e con il progetto preliminare di variante al piano regolatore, adottato con deliberazione C.C. 4 febbraio 1993, n. 2, a termini dei quali l’edicola era stata ritenuta compatibile con il futuro assetto dell’area pubblica interessata.<br />
Anche questa censura deve essere disattesa.<br />
Alla data adozione del progetto preliminare ed a quella di rilascio della concessione non era stato infatti neppure affidato l’incarico di redazione dello studio di fattibilità richiamato dal diniego di rinnovo, e pertanto non poteva esservi nessun contrasto con un intendimento del Comune all’epoca non ancora formatosi.<br />
La delibera impugnata richiama invece i risultati di detto studio, dal quale risulta che la permanenza dell’edicola in situ non consentirebbe la realizzazione delle opere programmate.<br />
Né rileva la circostanza che la fermata dei mezzi pubblici esistesse già al tempo del rilascio della concessione e fosse stata essa pure ritenuta compatibile con l’edicola.<br />
Lo studio di fattibilità prevede infatti la realizzazione di una rotonda nel centro della piazza, con conseguente modifica della viabilità; è quindi perfettamente lo-gico che tale modifica abbia inciso anche sulla disposizione della fermata, rendendo i nuovi spazi a ciò destinati incompatibili con la presenza dell’edicola.<br />
La motivazione è quindi immune dai vizi di pretestuosità e contraddittorietà dedotti in ricorso.</p>
<p>5. Il ricorrente sostiene poi che, a fronte della circostanza che alla data del diniego non era stato ancora approvato il progetto esecutivo dei lavori e che la Giunta stessa si era dichiarata impossibilitata a prevedere la relativa tempistica, essa non avrebbe potuto legittimamente negare il rinnovo pieno della concessione, limitandosi a dichiarare la possibilità di un eventuale rinnovo temporaneo.<br />
La censura è infondata.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che sul piano logico è pienamente giustificato che, una volta acquisito lo studio di fattibilità, dal quale risultava l’impossibilità di mantenere l’edicola nella posizione attuale, la Giunta, non potendo prevedere i tempi di realizzazione dei lavori, ma considerando comunque detti tempi inferiori al quinquennio, abbia negato il rinnovo della concessione per tale periodo, pur dichiarandosi disponibile a consentire un rinnovo temporaneo se ne sussistessero i presupposti, da accertarsi a cura del Responsabile del Servizio.<br />
Resta la censura di incompetenza, con cui il ricorrente sostiene che, ricadendo l’edicola su una strada provinciale, sarebbe spettato alla Provincia – e non al Comune – pronunciarsi sulla domanda di rinnovo della concessione.<br />
La censura è innanzi tutto inammissibile per difetto di interesse, in quanto, anche in caso di esito favorevole del giudizio, il ricorrente non otterrebbe nessun vantaggio sostanziale, avendo comunque l’onere di presentare una nuova richiesta all’Autorità ritenuta competente (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 16 maggio 1985, n. 229).<br />
Nel merito essa è comunque infondata in fatto, dal momento che l’edicola non insiste sulla strada provinciale, bensì su una piazza che appartiene al demanio comunale.</p>
<p>6. Il primo ricorso (R.G.R. n. 656/00) deve quindi essere respinto in ogni sua parte.</p>
<p>7. Il secondo dei ricorsi in decisione (R.G.R. n. 1769/00) investe l’ordinanza comunale 26 maggio 2000, n. 7, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rilasciare il suolo pubblico da lui abusivamente occupato nel termine di 30 giorni e di rimuovere le opere oggetto della concessione, mettere in pristino le pertinenze comunali manomesse e riparare tutti gli eventuali guasti e danni cagionati alla cosa pubblica, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente tale termine si provvederà alla rimozione d’ufficio;<br />
Il provvedimento è innanzi tutto denunciato per illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso precedente, puntualmente riprodotti, che devono essere tutti respinti per le ragioni più sopra riferite.</p>
<p>8. Il secondo mezzo censura invece detto provvedimento per vizi propri.<br />
Il ricorrente rileva in primo luogo che nella motivazione si legge che egli non avrebbe presentato domanda di rinnovo della concessione: il che sarebbe falso, posto che la domanda era stata invece presentata e respinta dalla Giunta con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, impugnata con il ricorso precedente.<br />
In realtà, il provvedimento, dopo aver richiamato detta delibera anche nella parte in cui demandava al Responsabile del Servizio di valutare la possibilità di concedere un rinnovo temporaneo, richiama anche la successiva nota 6 marzo 2000, prot. n. 604, con cui la delibera stessa era stata trasmessa al ricorrente, unitamente ad un estratto del Regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico e riferisce che a seguito di tale nota “non è pervenuta richiesta di occupazione temporanea&#8221;.<br />
Tale circostanza non è contestata in fatto, né il ricorrente sostiene che la domanda di rinnovo respinta dalla Giunta dovesse valere anche al fine del rilascio della concessione temporanea.<br />
La censura si rivela quindi basata su una erronea lettura del provvedimento impugnato, e come tale deve essere respinta.</p>
<p>9. Il ricorrente sostiene poi che il Responsabile del Servizio avrebbe omesso di valutare la possibilità di concedere il rinnovo temporaneo, secondo quanto prescritto dalla Giunta, né avrebbe motivato in ordine alle ragioni d’urgenza del rilascio.<br />
Anche questa censura deve essere disattesa.<br />
Infatti, una volta dato atto che il ricorrente non aveva chiesto alcun rinnovo temporaneo e che perciò il protrarsi dell’occupazione del suolo pubblico non era più assistito da titolo alcuno, il funzionario comunale non aveva nessuna ragione di valutare la possibilità di concedere (d’ufficio) il rinnovo temporaneo medesimo, né doveva motivare circa l’urgenza del rilascio, che era dovuto immediatamente quale mera conseguenza della sopravvenuta abusività dell’occupazione.<br />
Per la stessa ragione non è neppure configurabile la dedotta contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e le precedenti autorizzazioni edilizie, rilasciate in costanza di concessione per la realizzazione e le successive riparazioni e modifiche dell’edicola.</p>
<p>10. Secondo il ricorrente, l’ordinanza comunale di sgombero sarebbe inoltre viziata per violazione dell’art. 11 del Regolamento comunale in materia di occupazioni suolo pubblico, nella parte in cui ingiunge la demolizione dell’edicola, realizzata in muratura.<br />
Detta disposizione stabilisce testualmente che “nel rispetto di ogni altra eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’Autorità comunale, previa contestazione all’interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi”.<br />
Secondo il ricorrente, tale disposizione si riferirebbe unicamente alle cose mobili eventualmente esistenti sull’area abusivamente occupata, mentre per gli immobili troverebbe esclusiva applicazione l’art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47, che in ogni caso richiede la previa diffida all’interessato.<br />
Tale tesi non può essere condivisa.<br />
Anche ammettendo l’applicabilità alla fattispecie del citato art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47 (fatta salva dalla norma regolamentare, è al riguardo sufficiente rilevare che il mancato richiamo di esso nel testo del provvedimento impugnato non costituisce un vizio di legittimità di questo, laddove, com’è nel caso in esame, il potere attribuito dalla norma sia correttamente esercitato.<br />
Quanto alla necessità della previa diffida, il Collegio rileva come la diffida stessa consista in un’intimazione rivolta all’interessato al fine di consentirgli l’ese-cuzione spontanea del provvedimento prima dell’esecuzione in danno: il che è esattamente quanto è stato disposto con il provvedimento impugnato.</p>
<p>11. In ultimo il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe stato in realtà dettato da ragioni di ostilità politica nei suoi confronti, dovuta al fatto che egli ha in passato ricoperto la carica di consigliere comunale in una lista poi caduta in minoranza.<br />
La censura è innanzi tutto inammissibile, in quanto riferibile direttamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso precedente ed in tal sede non dedotta.<br />
Nel merito, il vizio non è comunque configurabile, mancando agli atti qualsiasi principio di prova a suo conforto.</p>
<p>12. Per le esposte considerazioni, i due ricorsi devono conclusivamente essere entrambi respinti per infondatezza in ogni loro parte. Concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sui ricorsi di cui in epigrafe e previa loro riunione, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-539/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-539/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.539</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Lo Biundo Antonino (avv.ti Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano). Progetto di opere pubbliche – Legittimazione ad impugnare – Posizione sostanziale differenziata – Necessità La legittimazione ad impugnare il progetto di un’opera pubblica spetta a coloro che vantino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-539/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-539/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br /> Lo Biundo Antonino (avv.ti Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Progetto di opere pubbliche – Legittimazione ad impugnare – Posizione sostanziale differenziata – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legittimazione ad impugnare il progetto di un’opera pubblica spetta a coloro che vantino un diritto sull’area interessata dal progetto o su altra area limitrofa</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/4/1486/d">commento del Dott. Emanuele Rossi</a></p>
<p>V. anche TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3716/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 538</a> e TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3721/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 536</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla legittimazione ad impugnare il progetto di opere pubbliche.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Considerato che il ricorrente espone di aver realizzato un’edicola di giornali e riviste in muratura su area pubblica comunale assentitagli in concessione dal Comune di Arignano con deliberazione G.C. 8 aprile 1993, n. 67, successivamente rinnovata con deliberazione G.C. 28 gennaio 1995, n. 36;<br />
Considerato che con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, la Giunta Comunale ha negato al ricorrente l’ulteriore rinnovo della concessione per l’occupazione del suolo pubblico per ritenuta incompatibilità di questa con il progetto comunale di riqualificazione dell’area, e in particolare con la realizzazione, in prossimità del fabbricato, di una rotonda fra le strade provinciali 119 e 121;<br />
Considerato che tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale con separato ricorso R.G.R. n. 656/00;<br />
Considerato che detto ricorso è stato respinto con separata sentenza pronunciata in data odierna;<br />
Considerato che con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha inizialmente impugnato la deliberazione G.C. 2 febbraio 2003, n. 14, recante approvazione del progetto definitivo dell’opera in questione e con i motivi aggiunti ha poi esteso l’impugnazione alle successive deliberazioni di approvazione del progetto esecutivo della stessa opera, nonché di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione della piazza del Peso, su cui insiste l’edicola, nonché infine la determinazione con cui è stato affidato a ditte esterne l’appalto dei lavori di cui sopra, comprendenti la demolizione dell’edicola stessa;<br />
Ritenuto che la dichiarata legittimità del diniego di rinnovo della concessione del suolo pubblico su cui insiste l’edicola determina la caducazione definitiva del titolo ad occupare il suolo medesimo e quindi l’abusività dell’occupazione eventualmente protrattasi;<br />
Ritenuto infatti che, sotto il profilo della legittimazione, l’impugnazione del progetto di un’opera pubblica di competenza comunale presenta caratteristiche distintive analoghe a quelle dell’impugnazione della concessione edilizia rilasciata a terzi, sia perché per le opere pubbliche da costruirsi ad opera di tale Ente la concessione edilizia non è necessaria, potendo esse venir direttamente realizzate in base alla approvazione del progetto, sia perché in entrambe i casi trova applicazione la medesima regola, in base alla quale la lesività dell’opera dipende dalla titolarità di un diritto su un’area almeno vicina a quella interessata dal progetto medesimo (T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, 1° luglio 1983, n. 183);<br />
Ritenuto che l’assenza di un titolo ad occupare attualmente detto suolo determina perciò l’inconfigurabilità della legittimazione del ricorrente all’azione proposta in questa sede, essendo venuta meno, in capo al medesimo, quella posizione sostanziale “differenziata” che costituisce il titolo della legittimazione stessa; Ritenuto che per le esposte ragioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile; Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 24 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-539/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.536</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-536/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-536/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.536</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Lo Biundo Antonino (avv.ti sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano) dichiarazione di idoneità all&#8217;uso dell&#8217;immobile concesso in gestione. Mera clausola di stile?), Sentenza 24 marzo 2004 n. 538 (sugli atti amministrativi meramente esecutivi) e Sentenza 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-536/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-536/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.536</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br /> Lo Biundo Antonino (avv.ti sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano)</span></p>
<hr />
<p>dichiarazione di idoneità all&#8217;uso dell&#8217;immobile concesso in gestione. Mera clausola di stile?), Sentenza 24 marzo 2004 n. 538 (sugli atti amministrativi meramente esecutivi) e Sentenza 24 marzo 2004 n. 539 (sulla legittimazione ad impugnare il progetto di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto – Concessione immobile ad uso commerciale – Dichiarazione del concorrente circa l’idoneità all’uso dell’immobile – Mancanza – Esclusione dalla gara – Insussistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La semplice dichiarazione di idoneità all’uso dell’immobile, richiesta dall’avviso d’asta, non ha carattere sostanziale, sicché l’omissione nella domanda di partecipazione presentata dal partecipante non può giustificare la sua esclusione dalla gara.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/4/1486/d">commento del Dott. Emanuele Rossi</a></p>
<p>V. anche TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3719/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 539</a> e TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3716/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 538</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Considerato che, dal testo del provvedimento impugnato, risulta che l’esclusione del ricorrente dalla gara è stata disposta in quanto non risulta prodotta, così come richiesta nell’avviso d’asta, la seguente documentazione: “Dichiarazione di accettare l’immobile in concessione allo stato di fatto in cui si trova, ritenutolo idoneo allo svolgimento dell’attività”, avendo il partecipante solo dichiarato “di accettare l’immobile di cui al relativo bando d’asta in concessione”, la documentazione non è rispondente a quanto richiesto dall’Amministrazione nell’avviso d’asta e, ritenuta in particolare l’omissione di natura sostanziale, la ditta lo Biundo Antonino non viene ammessa alla gara»;<br />
Ritenuto che il Comune ha perciò motivato l’esclusione in ragione del fatto che il ricorrente ha omesso di dichiarare per iscritto di “ritenere l’immobile richiesto in concessione “idoneo allo svolgimento dell’attività” prevista (bar);<br />
Considerato che, con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, contestando che l’omissione addebitatagli abbia il carattere sostanziale ritenuto dal Comune;<br />
Ritenuto che tale censura deve essere condivisa, in quanto l’idoneità di un locale ad essere adibito a sede di un pubblico esercizio dipende da due elementi, rispettivamente costituiti dalle condizioni materiali dell’immobile e dalla sua rispondenza ai requisiti normativamente stabiliti;<br />
Ritenuto, quanto al primo elemento, che la dichiarazione di accettazione dell’immobile “nello stato di fatto in cui si trova”, puntualmente resa dal ricorrente, è sufficiente ad evidenziare l’adesione del ricorrente stesso al patto di limitazione della responsabilità del Comune per eventuali vizi occulti del bene in concessione (cfr. art. 1579 cod. civ., in quanto applicabile);<br />
Ritenuto, quanto al secondo elemento, che la conformità dell’immobile ai requisiti normativamente stabiliti per l’esercizio di una determinata attività costituisce un dato obiettivo sottratto alla disponibilità delle parti e che perciò non hanno effetto le eventuali dichiarazioni degli interessati al riguardo;<br />
Ritenuto, in altre parole, che la dichiarazione richiesta non avrebbe di per sé determinato un’idoneità in ipotesi insussistente;<br />
Ritenuto inoltre che non può neppure essere condivisa la tesi difensiva del Comune secondo cui tale dichiarazione avrebbe precluso al ricorrente di agire per far valere l’eventuale inidoneità in giudizio, non avendo il Comune richiesto alcuna rinuncia preventiva a detta (ipotetica) azione;<br />
Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;<br />
Ritenuto comunque opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-536/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-76/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-76/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.76</a></p>
<p>Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – ordinanza n. 1899 del 27 aprile 2004 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-76/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-76/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.76</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento  impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni  – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/4/3740/g">ordinanza n. 1899 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL MOLISE<br />CAMPOBASSO &#8211; SEZIONE UNICA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:76/2004<br />
Registro Generale:155/2004<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>CALOGERO PISCITELLO Presidente<br />ALBERTO TRAMAGLINI Cons.<br />ORAZIO CILIBERTI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 155/2004 proposto da:<br />
<b>RONGIONE MICHEL</b>rappresentato e difeso da:<br />
COLALILLO AVV. VINCENZOPAPA AVV. GIACOMOcon domicilio eletto in CAMPOBASSOCORSO UMBERTO I^,N. 43presso<br />
COLALILLO AVV. VINCENZO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATOcon domicilio eletto in CAMPOBASSOVIA GARIBALDI, 124presso la sua sede</p>
<p>PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P.T.e nei confronti di<b>BIANCO ALDO</b>e nei confronti di<b>VINCOLI PASQUALE</b>Rappresentato e difeso da:<br />
MATTICOLI AVV. RITA<br />
Con domicilio eletto in SEDE<br />
Presso SEGRETERIA DEL T.A.R.</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2004 con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Filignano, unitamente alla relazione del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />VINCOLI PASQUALE</p>
<p>Udito il relatore Cons. ORAZIO CILIBERTI e uditi altresì per le parti l’Avv. Matricoli, l’Avv. Colalillo e l’Avvocato dello Stato Albano;<br />
Considerato che la firma delle dimissioni del consigliere comunale produce l’effetto della irrevocabilità delle stesse a partire dalla loro<br /> protocollocazione;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti della misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAMPOBASSO , li 24 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-76/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.474</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-474/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-474/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.474</a></p>
<p>Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-474/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-474/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.474</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie  &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/4/3742/g">ordinanza n. 1898 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />&#8211; LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Decis.:<br />
Registro Generale:474/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI, Presidente<br />GIUSEPPINA ADAMO, Consigliere<br />
TOMMASO CAPITANIO, Referendario &#8211; relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 474/2004 proposto da:<br />
<b>ANISAP (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Private), </b>in persona del legale rappresentante p.t., dott. Giuseppe Racugno; <b>LABORATORIO MEDICO DI ANALISI SAN LUCA DOTT. GIUSEPPE RACUGNO S.R.L., </b>in persona del rappresentante legale, dott. Giuseppe Racugno; <b>LABORATORIO ANALISI DOTT.. FRANCESCO PAOLO MOTOLESE S.R.L., </b>in persona del legale rappresentante, dott. Alessandro Motolese; <b>LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. FRANCESCO</b> SOLITO, in persona del legale rappresentante, dott. Francesco Solito; <b>LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. TOMMASO MASTRANGELO</b>, in persona del rappresentante legale, dott. Tommaso Mastrangelo; DOTT. <b>LIVIO OSTILLIO; LABORATORIO ANALISI BIOMEDICHE DR.SSA UTTA GRAZIA MARINELLA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, dott.ssa Grazia Utta; <b>LABORATORIO DI ANALISI. CLINICHE DR. ROSANNA SANTORO</b>, in persona del legale rappresentante, dr. Rosanna Santoro; <b>LABORATORIO DI ANALISI DR. FRANCESCO PRUSCIANO S.R.L.</b>, in persona dell&#8217;Amministratore Unico, Rosa Montervino; <b>LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT. BARBALUCCA S.R.L.</b>, in persona dell&#8217;Amministratore Unico, Giuseppe Barbalucca; <b>ISTITUTO DI DIAGNOSI E TERAPIA S.R.L.</b>, in persona dell’Amministratore Unico, Jole Ammenti; <b>ANALISI BIOLOGICHE T. DI GIACOMO S.R.L.</b>, in persona dell’Amministratore Unico, dott. Cosimo Gigante; <b>LABORATORIO Dl ANALISI S. GIORGIO DEL DOTT. A. CAMODECA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante dott.ssa Maria Luisa Santarcangelo; <b>SNABILP- FEDERBIOLOGI</b>, Sindacato Biologi Liberi Professionisti, in persona del legale rappresentante dr. Ermanno Calcatelli; <b>STUDIO POMPONI AVARELLO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, dott.ssa Marcella, Pomponi; <b>LABORATORIO ANALISI STANTE S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, dott. Cataldo Stante; <b>SICHILP, Sindacato Italiano Chimici Liberi Professionisti</b>, in persona del legale rappresentante, dotto Cataldo Stante; <b>LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. TRAPANA&#8217;</b>, in persona del legale rappresentante dott. Adalberto Trapanà; <b>CENTRO DI MEDICINA SOCIALE E DELLA RIABILITAZIONE S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, Felicetta Latorre; <b>CENTRO ANALISI &#8220;E4&#8221; S.R.L.</b>, in persona dell&#8217;Amministratore Delegato, Vincenzo Manco; <b>A.N.D.I.A.R., Associazione Nazionale Diagnostica dell&#8217;Area Radiologica</b>, in persona del legale rappresentante, dotto Carlo De Pascale; <b>LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE DOTT. LUIGI CERRA</b>, in persona del legale rappresentante dott. Luigi Cerra; <b>LABORATORIO ANALISI CLINICHE &#8220;DOTT. FRANCESCO GACOIA&#8221; S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, dott. Marcello Giacoia; <b>LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE DR. PASQUALE DE QUARTO</b>, in persona del legale rappresentante, dott. Pasquale De Quarto; <b>LABORATORIO ANALISI &#8220;BIOS&#8221;</b>, in persona del legale rappresentante, dott. Pasquale Verboschi,<br />rappresentati e difesi da:<br />
MARIA CRISTINA LENOCI<br />
FABRIZIO LOFOCO<br />
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Noemi Carnevale, in LecceVIA G. OBERDAN, 107</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA USL TA/1</b><br />
in persona del Direttore Generale p.t.,<br />
rappresentata e difesa da:<br />
PIER LUIGI PORTALURI<br />
con domicilio eletto in Lecce presso lo studio del medesimo,<br />
VIA IMBRIANI, 24<br />
e contro <b>REGIONE PUGLIA</b><br />
in persona del Presidente della G.R. p.t.,<br />
non costituita,<br />
con intervento ad adiuvandum di<br />
LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL’S S.r.l.<br />
in persona del legale rappresentante p.t.<br />
rappresentata e difesa da:<br />
MARIA CRISTINA LENOCI<br />
FABRIZIO LOFOCO<br />
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Noemi Carnevale, in LecceVIA G. OBERDAN, 107<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione:<br />
&#8211; della delibera del D.G. dell’AUSL TA/1 n. 371 del 20/02/2004, comunicata in data 06/03/2004, avente ad oggetto “Tetti di spesa anno 2004 per assistenza medico-specialistica ambulatoriale erogata da parte di professionisti e strutture provvisoriamente ac<br />
&#8211; della nota del D.G. dell’AUSL TA/1 prot. n. 0081096/P del 25/02/2004, avente ad oggetto “Tetti di spesa anno 2004”, con la quale, tra l’altro, si sono dichiarate le modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie;<br />
&#8211; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e comunque lesivo, ivi comprese le delibere del D.G. n.2129/03 e n. 2515/03;</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’azienda USL TA/1;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da Laboratorio Analisi Biomedical’s S.r.l.;<br />
Uditi nella camera di consiglio del 24/03/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio e, per le parti costituite, gli Avv. Lofoco, Lenoci e Portaluri.</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211; il provvedimento impugnato (delibera del D.G. dell’AUSL TA/1 n. 371 del 20/02/2004), seppure assunto in una fase nella quale la contrattazione fra l’ARES e le Organizzazioni di categoria non è ancora conclusa, ha valenza meramente provvisoria, poiché è- alla determinazione definitiva dei tetti di spesa per l’anno 2004 si procederà dopo l’adozione del DIEF da parte della G.R. (come del resto è accaduto anche negli anni precedenti e come risulta dal dispositivo della citata delibera, in cui si afferma es<br />
&#8211; con successiva delibera n. 682 del 23/03/2004, il D.G. dell’AUSL ha provveduto a modificare parzialmente la precedente delibera n. 371, prevedendo la possibilità, in caso di liquidazione mensile inferiore al tetto fissato, di conguagliare mensilmente ev<br />
-in tal modo, è stata rimossa la possibilità che il sistema di suddivisione mensile del tetto annuale possa cagionare ai ricorrenti un danno grave ed irreparabile;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti del citato art. 21 per la concessione della misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II di Lecce, respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-474/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</a></p>
<p>Contratti – gara &#8211; modalità di confezionamento dell’offerta – violazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2204 del 14 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze:1822/2004Registro Generale:2433/2004 nelle persone dei Signori: DOMENICO LA MEDICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – gara  &#8211; modalità di confezionamento dell’offerta – violazione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/3986/g">Ordinanza n. 2204 del 14 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:1822/2004<br />Registro Generale:2433/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref., relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 2433/2004 proposto da:<br />
<b>SOC ICAM SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SANINO AVV. MARIOCOCCOLI AVV. FRANCOcon domicilio eletto in ROMAV.LE PARIOLI, 180presso<br />
SANINO AVV. MARIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota Prot. n. 1197 del 05.02.2004 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato alla ICAM s.r.l. l’esclusione dalla gara, a mezzo di licitazione privata, avente ad oggetto la “fornitura e posta in opera di sistemi di a</p>
<p>&#8211; della precedente nota n. prot. n. 12141 del 29.12.2003, pervenuta in data 05.01.2004, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato alla ICAM s.r.l. la esclusione dalla predetta gara con riserva di aquisire il parere da part</p>
<p>&#8211; ove occorra, della lettera di invito prot. n. 9433 del 13.10.2003, del capitolato di gara e del bando relativi alla medesima gara, nelle parti in cui nulla prevedono in ordine alle modalità di presentazione del “campione dei ripiani e del sistema di agg</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o conseguente..<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Coccoli e l’Avv. di Stato Fiorilli;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato, in particolare, che la lettera di invito imponeva di inserire nella busta C, debitamente sigillata, i campionari ed ogni ulteriore possibile elemento di valutazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1821/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1821/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1821</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – biglietteria di polo museale &#8211; affidamento a trattativa privata – motivazione su pensionamento e coordinamento con altre attivita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2596 del 4 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1821/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1821/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1821</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – biglietteria di polo museale  &#8211; affidamento a trattativa privata – motivazione  su pensionamento e coordinamento con altre attivita’ &#8211;  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4201/g">Ordinanza n. 2596 del 4 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1821/2004<br />Registro Generale: 1106/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1106/2004 proposto da:<br />
<b>SOC MONDADORI ELECTA SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
MANZI AVV. ANDREALAMBERTI AVV. LORENZOcon domicilio eletto in ROMAVIA F. CONFALONIERI, 5presso<br />
MANZI AVV. ANDREA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede <b>SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE ROMANO</b> e nei confronti di <b>SOC GEBART SRL</b> rappresentato e difeso da: SCOGNAMIGLIO AVV. LUCIA BISCOTTO AVV. BRUNO NUCCI AVV. MAURIZIO con domicilio eletto in ROMA VIA G. PISANELLI, 40 presso BISCOTTO AVV. BRUNO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento, di estremi ignoti, con il quale la Soprintendenza speciale per il polo museale romano ha disposto l’affidamento a trattative privata alla Gebart S.r.l. del servizio di biglietteria del Muse Nazionale di Castel S’Angelo, nonché di ogni</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />SOC GEBART SRL<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Manzi, Lamberti, Scognamiglio, Nuccio e l’Avv. di Stato Fiorilli;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Ravvisata, ad una prima sommaria delibazione, la insussistenza delle eccezionali e tassative circostanze atte a legittimare l’impugnato affidamento a trattativa privata fino al 15.6.2005;</p>
<p>Valutata, in particolare, la inidoneità a tal fine del prevedibile pensionamento di personale e del mero intento, perseguibile mediante modalità alternativa, di coordinare i diversi servizi di biglietteria, dei musei romani;</p>
<p>Considerata la gravità ed irreparabilità del danno, anche alla luce dell’interferenza dell’atto impugnato con il contiguo servizio di assistenza culturale e ospitalità presso il medesimo museo, già svolto dalla ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e fissa la trattazione di merito alla pubblica udienza del 9 giugno 2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1821/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-183/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.183</a></p>
<p>Industria e commercio &#8211; Finanziamenti per costruzione impianti a contenimento consumo energetico e gestione impianti illuminazione pubblica – mancata dimostrazione del danno &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2582 del 4 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CALABRIAREGGIO CALABRIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-183/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-183/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Finanziamenti per costruzione impianti  a contenimento consumo energetico e gestione impianti illuminazione pubblica – mancata dimostrazione del danno &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4264/g">Ordinanza n. 2582 del 4 giugno 2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />REGGIO CALABRIA &#8211; SEZIONE STACCATA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:183/04<br />Registro Generale: 516/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALBERTO NOVARESE Presidente, relatore<br />GIUSEPPE CARUSO Cons.<br />GABRIELE NUNZIATA Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 516/2004 proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; SIMEI S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
TAFURI AVV. GAETANOVENTIMIGLIA AVV. ANDREAcon domicilio eletto in REGGIO CALABRIAVIALE AMENDOLA, 8/Bpresso<br />
SEGRETERIA T.A.R.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</b>Rappresentato, difeso e domiciliato come in atti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione dirigenziale n. 7 del 12.1.2004 con la quale viene disposta l’archiviazione della pratica relativa alla promozione privata ex art. 42 TER L.R. 21/85 per la costruzione, il contenimento del consumo energetico e gestione degli impianti di pubblica illuminazione;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. ALBERTO NOVARESE e udit_ altresì per la ricorrente gli avv.ti Tafuri e Ventimiglia;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono gli estremi per l’accoglimento della domanda di sospensione non essendo stato sufficientemente provato il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato durante il tempo necessario per giungere ad una decisione sul ricorso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>REGGIO CALABRIA , li 24 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-183/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.281</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-281/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-281/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-281/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.281</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione &#8211; sospensione da rinnovo di concessione demaniale marittima e decadenza dalla stessa concessione per violazione del titolo (affidamento di gestione a terzi) – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3012 del 25 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-281/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.281</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-281/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.281</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione &#8211; sospensione da rinnovo di concessione demaniale marittima e decadenza dalla stessa concessione per violazione del titolo (affidamento di gestione a terzi) – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/7/4486/g">Ordinanza n. 3012 del 25 giugno 2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />prima sezione</b></p>
<p>Ric. n. 712/2004<br />
Orde n. 200400281</p>
<p>costituito da:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Angelo De Zotti, Consigliere<br />
Rita De Piero, Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 24 marzo 2004.</p>
<p>Visto il ricorso n. 712/2004, proposto da<br />
<b>COGEST. SOC. COOP. a r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariateresa Borgato Pagotto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>il COMUNE di ERACLEA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesa dall’avvocato Massimo Carlin, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Venezia – Fondamenta dell’Albero n. 3856;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della determinazione 24 dicembre 2003 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione demaniale; della determinazione 29 dicembre 2003 di applicazione di sanzione amministrativa per occupazione abusiva di area demaniale; della dichiarazione 13 febbraio 2004 di decadenza “con effetto immediato” della concessione demaniale marittima 15.6.1999 n. 132 rilasciata alla ricorrente dalla Capitaneria di Porto di Venezia; del contestuale ordine di sgombero “entro e non oltre sette giorni naturali e consecutivi dalla notifica”, delle aree demaniali oggetto della concessione dichiarata decaduta;</p>
<p>visti gli atti tutti della causa;<br />
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;<br />
uditi (relatore il Consigliere De Piero), l’avvocato Mariateresa Borgato Pagotto per la ricorrente e l’avvocato Massimo Carlin per il Comune intimato;</p>
<p>considerato,<br />
che, allo stato, il ricorso non appare sorretto da apprezzabili elementi di fumus boni juris, specialmente per quanto riguarda la disposta decadenza (e ciò costituisce comunque argomento determinante, ai fini dell’istanza cautelare), puntualmente motivata con riferimento a violazioni del titolo (in specie: affidamento di gestione a terzi), ammesse anche dal ricorrente;</p>
<p>ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Venezia, li 24 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-281/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.281</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
