<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-2-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-2-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>24/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/24-2-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-13/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-13/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.13</a></p>
<p>GRANELLI, BENIGNI Controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali&#160;ex&#160;art. 148 TUEL –&#160;Riaccertamento straordinario dei residui &#8211; Sulla possibilità di rieffettuare il riaccertamento straordinario Costituisce grave irregolarità contabile la reimputazione, al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, di tutti i residui, attivi e passivi, di parte corrente e in conto capitale, al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-13/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-13/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.13</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRANELLI, BENIGNI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali&nbsp;<em>ex&nbsp;</em>art. 148 TUEL –&nbsp;Riaccertamento straordinario dei residui &#8211; Sulla possibilità di rieffettuare il riaccertamento straordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce grave irregolarità contabile la reimputazione, al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, di tutti i residui, attivi e passivi, di parte corrente e in conto capitale, al solo esercizio 2015. All’accertamento, segue l’obbligo per l’Ente di “<em>procedere al piu&#768; presto – e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio consuntivo 2015 &#8211; a porre nuovamente in essere, in misura questa volta corretta, il riaccertamento straordinario con la corretta allocazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza dei sottostanti crediti e debiti</em>”.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Deliberazione n.</strong><strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13/2016 </strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>Sezione Regionale di Controllo per la Liguria</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott. Ermanno GRANELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Dott. Angela PRIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Dott. Alessandro BENIGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario&nbsp; (relatore)<br />
Dott. Francesco BELSANTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario&nbsp;<br />
Dott. Claudio GUERRINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
&nbsp;<br />
nell’ adunanza dell’<strong>11 febbraio 2016</strong> ha reso la seguente<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PRONUNCIA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Vista la deliberazione n. 47 del 30 aprile 2015, con la quale il Comune di Ameglia (SP) ha approvato il prospetto di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;<br />
Visti i chiarimenti e le precisazioni forniti, a seguito di richiesta formulata dal magistrato istruttore, dall’Amministrazione con la nota 22 gennaio 2016, n. 1041;<br />
Vista la conseguente richiesta del magistrato istruttore di deferimento della questione all’esame collegiale per l’adozione della pronuncia specifica ex art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266;<br />
Uditi in adunanza il magistrato relatore, Dott. Avv. Alessandro Benigni e, in rappresentanza dell’Amministrazione, il Presidente del Consiglio comunale, Rag. Alessio Frati, il Responsabile dei Servizi finanziari, dott. Alessandro Ardigò;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In data 30 ottobre 2015, è pervenuta alla Sezione la deliberazione giuntale n. 47 del 30 aprile 2015, con la quale il Comune di AMEGLIA ha approvato il prospetto di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.<br />
Dall’esame della medesima si è riscontrato come non sia stata effettuata la corretta reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità, espressamente richiesta dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, risulta che tutti gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all’esercizio 2015<strong>,</strong> come se tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi trovassero la loro scadenza naturale in quell’unico anno.<br />
Il Comune di Ameglia, richiesto di chiarimenti, ha spiegato come si fosse ritenuto, per mero errore, che quella fosse la procedura corretta, impegnandosi peraltro a provvedere tempestivamente, in presenza di diverse indicazioni di questa Sezione regionale di controllo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Comune di Ameglia ha correttamente ammesso di avere posto in essere irregolarmente, per un mero errore interpretativo, le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, richiesta dalla legge.<br />
In particolare, tutti i residui, attivi e passivi, di parte corrente e in conto capitale, sono stati interamente reimputati all’esercizio 2015.<br />
Tale <em>modus operandi</em> è stato recentemente qualificato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/20157INPR, “<em>grave irregolarità contabile nell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata”, </em>non essendo in questo modo stata determinata correttamente l’esigibilità dei residui passivi, con la conseguente compromissione della corretta costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato.<br />
Pertanto, il Comune di Ameglia dovrà procedere al più presto – e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio consuntivo 2015 &#8211; a porre nuovamente in essere, in misura questa volta corretta, il riaccertamento straordinario con la corretta allocazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza dei sottostanti crediti e debiti, trasmettendo nuovamente copia della relativa deliberazione a questa Sezione per i relativi controlli.<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<br clear="all" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>ACCERTA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">la grave irregolarità contabile costituita dalla reimputazione, al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, di tutti i residui, attivi e passivi, di parte corrente e in conto capitale, al solo esercizio 2015.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DISPONE </strong></div>
<div style="text-align: justify;">la trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Ameglia, per la predisposizione delle misure idonee da adottare e da comunicare a questa Sezione ai sensi dell’art. 148-<em>bis</em> TUEL, nonché per la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet dell’Amministrazione.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti, comprensivi di quelli relativi all’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.<br />
Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Magistrato estensore</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Il Presidente </strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(Alessandro Benigni)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Ermanno Granelli)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositato in segreteria il 24.2.2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il funzionario preposto<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonella Sfettina</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-13/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.14</a></p>
<p>GRANELLI, BENIGNI Controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali&#160;ex&#160;art. 148 TUEL – Acquisti di beni in deroga alle convenzioni Consip/Mepa – Tipologia del controllo. Inquadramento del controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo sugli atti di autorizzazione a procedere ad acquisti di beni o servizi in deroga alle convenzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRANELLI, BENIGNI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali&nbsp;<em>ex&nbsp;</em>art. 148 TUEL – Acquisti di beni in deroga alle convenzioni Consip/Mepa – Tipologia del controllo.</p>
<p>Inquadramento del controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo sugli atti di autorizzazione a procedere ad acquisti di beni o servizi in deroga alle convenzioni Consip/Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita&#768; 2016).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita&#768; 2016) prevede che “le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.<br />
In riferimento a tale recente intervento normativo, la Sezione ligure osserva preliminarmente come lo stesso si collochi nell’alveo di una tendenza normativa che ha assegnato agli uffici di controllo della Corte dei conti, ed in particolare alle Sezioni regionali di controllo, competenze sempre più pregnanti in ordine alle verifiche di legalità e di regolarità su atti di spesa e bilanci pubblici, comunque incidenti sui profili di sana gestione finanziaria, con la finalità non solo di un pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 97 Cost., ma anche, e soprattutto, delle esigenze del coordinamento della finanza pubblica.<br />
Radicata la competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte, la delibera in rassegna osserva, in merito alla natura del controllo esercitabile, che non possa essere limitato ai meri parametri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, tipici del controllo sulla gestione, ma debba estendersi, naturalmente, anche ai profili di legalità e di regolarità dell’azione amministrativa.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>Deliberazione n.</strong><strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14/2016 </strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>Sezione Regionale di Controllo per la Liguria</strong></div>
<p>composta dai seguenti magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott. Ermanno GRANELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Dott. Angela PRIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Dott. Alessandro BENIGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
Dott. Francesco BELSANTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario&nbsp;<br />
Dott. Claudio GUERRINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
&nbsp;<br />
nell’ adunanza dell’<strong>11 febbraio 2016</strong> ha reso la seguente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERAZIONE</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Vista la deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2016, con la quale la Giunta comunale del Comune di Riomaggiore (SP) ha autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico ad affidare gli incarichi per la fornitura del servizio assistenza tecnica per la tv via cavo e della caldaia per il Palazzo Comunale a fornitori esterni al mercato CONSIP/MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);<br />
Visti i chiarimenti e le precisazioni forniti, a seguito di richiesta formulata dal magistrato istruttore, dall’Amministrazione con la nota 26 gennaio 2016, n. 894;<br />
Vista la conseguente richiesta del magistrato istruttore di deferimento della questione all’esame collegiale per la risoluzione della questione interpretativa relativa alla effettiva competenza della Giunta comunale ad adottare l’atto sopraindicato;<br />
Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 13 gennaio 2016, è pervenuta alla Sezione la deliberazione giuntale n. 2 del 5 gennaio 2016, con la quale il Comune di Riomaggiore ha autorizzato il proprio Responsabile del Servizio Tecnico a procedere ad affidamenti esterni, in deroga al mercato CONSIP/MEPA, in presenza dei presupposti di legge.<br />
Il Comune, richiesto di chiarimenti sulla circostanza in base alla quale il provvedimento autorizzatorio fosse stato emanato dalla Giunta comunale, invece che dal dirigente apicale, ha chiarito che “<em>mancando una specifica indicazione normativa o di prassi, che per la corretta individuazione dell’organo di vertice si è fatto riferimento ai commenti della dottrina (vedi il Sole 24 ore) che hanno individuato l’organo di vertice ammnistrativo nell’organo politico”.</em></p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>L’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che “<em>le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali</em>”.<br />
L’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che “<em>Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 [oggi convenzioni CONSIP], ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l&#8217;acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l&#8217;acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 [oggi MEPA] . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”</em>.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>In via preliminare, questa Sezione ritiene di valutare la sussistenza della propria competenza a svolgere eventuali controlli e verifiche sugli atti di autorizzazione ad acquistare beni o servizi al di fuori del sistema CONSIP, come previsto dall’art 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, il quale si limita a prevedere la trasmissione del relativo atto “<em>al competente ufficio della Corte dei conti</em>”.<br />
&nbsp;La disposizione si pone nell’alveo di una tendenza normativa che ha assegnato agli uffici di controllo della Corte dei conti, ed in particolare alle Sezioni regionali di controllo, competenze sempre più pregnanti in ordine alle verifiche di legalità e di regolarità su atti di spesa e bilanci pubblici, comunque incidenti sui profili di sana gestione finanziaria, con la finalità non solo di un pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 97 Cost., ma anche, e soprattutto, delle esigenze del coordinamento della finanza pubblica.<br />
Sotto questo profilo, si possono menzionare:</p>
<ul>
<li>l’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prescrive la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di affidamento di incarichi di studio, di ricerca, o comunque di consulenza, conferiti dagli enti locali a soggetti estranei all’Amministrazione;</li>
<li>l’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede la trasmissione, da parte degli enti locali di relazioni sui propri bilanci, preventivi e consuntivi, “<em>alle competenti s</em><em>ezioni regionali di controllo della Corte dei conti</em>”, con compito, a carico di queste ultime, di accertare, con pronuncia specifica, “<em>comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto [di stabilità]</em>” (tale controllo, come è noto, è stato successivamente rafforzato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);</li>
<li>l’art. 1, comma 173, della medesima legge n. 266 del 2005, che impone la trasmissione degli atti di spesa per incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore a 5.000 euro “<em>alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione</em>”; (unica disposizione che esplicita, limitandola, la modalità del controllo posto in essere dalla Corte dei conti);</li>
<li>&nbsp;&nbsp;l’art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che stabilisce la trasmissione alla sezione competente della Corte dei conti delle deliberazioni che autorizzano l&#8217;assunzione di nuove partecipazioni societarie e il mantenimento di quelle già possedute, da parte delle Pubbliche Amministrazioni;</li>
<li>l’art. 3, comma 57, della medesima legge n. 244 del 2007, che dispone la trasmissione “<em>alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti</em>” dei regolamenti che fissano limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;</li>
<li>l’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone l’obbligo di trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali “<em>alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti</em>”;</li>
<li>l’art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che introduce l’obbligo di trasmissione “<em>alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti</em>” dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da Regioni, Enti locali, Camere di commercio, Università e Autorità portuali, con relativa relazione tecnica, nonché una successiva relazione attestante i risultati effettivamente conseguiti.</li>
</ul>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>L’esame delle varie ed eterogenee disposizioni normative succedutesi nel tempo, che per comodità espositiva si è ritenuto di esporre, permette di rilevare, sia pure con uno sforzo sistematico, come la volontà del legislatore sia nel senso di attribuire tutte le competenze relative agli enti locali alle Sezione regionale di controllo, anche se tale devoluzione non è sempre stata espressamente richiamata nei vari articoli di legge.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non si può non rilevare come la Sezione regionale di controllo sia l’ufficio che possa avere maggiore contezza di tutte le diverse problematiche che possono insorgere dall’analisi dei singoli provvedimenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infatti la medesima ha il compito di verificare non solo, sotto il profilo gestorio, il rispetto dei meri parametri di efficacia e di efficienza, ma anche, nell’ambito del controllo finanziario, la conformità dell’azione amministrativa ai parametri di legalità – regolarità, arrivando financo all’obbligo di trasmissione all’organo competente delle notizie specifiche di danno erariale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla base di questi elementi, questa Sezione regionale si ritiene competente ad esaminare e valutare l’atto di autorizzazione trasmesso dal Comune di Riomaggiore.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong> Peraltro, occorre ritenere che l’ambito prospettico del controllo della Corte dei conti, non possa essere limitato ai meri parametri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, tipici del controllo sulla gestione<strong>,</strong> ma debba estendersi, naturalmente, anche ai profili di legalità e di regolarità dell’azione amministrativa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciò risulta implicitamente dal disposto dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 il quale, a differenza di quanto prevede espressamente l’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005, non ha ritenuto di qualificare la competenza della Corte come controllo sulla gestione. Si può pertanto ragionevolmente ritenere come si sia voluto conferire alla Corte dei conti un controllo “a tutto campo”, ancorché non incidente in alcun modo sull’efficacia dell’atto, operando solo successivamente alla produzione degli effetti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ritiene il Collegio, quindi, che sia possibile esaminare, anche se solo in via successiva, la sussistenza di eventuali illegittimità o irregolarità degli atti trasmessi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Nella specie, il Comune di Riomaggiore ha ritenuto di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ad affidare gli incarichi per la fornitura del servizio assistenza tecnica per la tv via cavo e della caldaia per il Palazzo Comunale a fornitori esterni al mercato CONSIP/MEPA, sulla base dei corrispondenti presupposti:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>assenza di disponibilità del servizio tv via cavo sul mercato elettronico;</li>
<li>sovradimensionamento delle caldaie presenti sul mercato elettronico rispetto all’immobile da riscaldare, con conseguente lesione del principio di economicità dell’azione amministrativa.</li>
</ol>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sotto questo aspetto, la Sezione ritiene sussistenti i presupposti di legge per procedere all’acquisto sul mercato esterno, osservando che il rispetto dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico non possa giungere fino a dovere imporre impegni di spesa diseconomici e inconferenti rispetto alle esigenze da soddisfare.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia si rileva come il provvedimento autorizzatorio sia stato emesso dalla Giunta comunale e non dal dirigente apicale, come invece richiesto dall’art. 1, comma 510 della legge citata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Comune ha precisato di avere ritenuto di individuare l’organo di vertice amministrativo nell’organo politico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La valutazione operata non è condivisibile in quanto, come afferma costantemente&nbsp; la giurisprudenza amministrativa (<em>ex multis, </em>C.d.S., Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2194; TAR Lazio, Sez. II, 3 novembre 2015, n. 12404; C.d.S., Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2194; TAR Campania, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 143), l’art. 107, comma 5, TUEL<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> prevede che i dirigenti abbiano competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, laddove gli organi di governo, Consiglio e Giunta comunale, possano operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce dei menzionati orientamenti, pertanto, spettava al dirigente apicale, e non alla Giunta comunale, adottare il provvedimento autorizzatorio regolarmente trasmesso alla Sezione regionale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per ricondurre la vicenda nei parametri della regolarità amministrativa, ben potrà, comunque, il dirigente apicale competente ratificare il contenuto della deliberazione n. 2 del 2016 della Giunta comunale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’assenza dei profili di danno erariale, risolvendosi la questione in una mera illegittimità formale, induce a ritenere che non ricorrano i presupposti per dover procedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale eventualmente competente.<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P.Q.M.</strong><br />
Visto l’art. 1, comma 510 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ACCERTA</strong></div>
<p>la non conformità a legge della deliberazione 5 gennaio, n. 2 del Comune di Riomaggiore, nei sensi di cui in motivazione</p>
<div style="text-align: center;"><strong>INVITA</strong></div>
<p>il Comune di Riomaggiore ad adottare i provvedimenti consequenziali ritenuti più opportuni</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DISPONE </strong></div>
<p>la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Riomaggiore<strong>,</strong> per quanto di eventuale competenza, nonché per la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet dell’Amministrazione.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti, comprensivi di quelli relativi all’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.<br />
Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2016.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Magistrato estensore</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Il Presidente </strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(Alessandro Benigni)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Ermanno Granelli)<br />
&nbsp; Depositata in segreteria il 24.2.2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il funzionario preposto<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonella Sfettina<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Art. 107 TUEL: &lt;&lt;5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III [e cioè Consiglio comunale e Giunta comunale] l&#8217;adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall&#8217;art. 50, comma 3, e dall&#8217;art. 54&gt;&gt;.</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-24-2-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Deliberazione &#8211; 24/2/2016 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a></p>
<p>Pres. Veneziano, est. Di Vita Sull’accertamento del silenzio – assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una risonanza magnetica Sanità – Autorizzazione sanitaria – Installazione di una risonanza magnetica – Assenza di una verifica del fabbisogno – Conseguenza – Silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autorizzazione – Non è configurabile come silenzio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>Sull’accertamento del silenzio – assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una risonanza magnetica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">Sanità – Autorizzazione sanitaria – Installazione di una risonanza magnetica – Assenza di una verifica del fabbisogno – Conseguenza – Silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autorizzazione – Non è configurabile come silenzio assenso.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica sia subordinato alla previa verifica del fabbisogno regionale, e nel caso in cui tale verifica non sia stata effettuata, il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza per il rilascio dell’autorizzazione non può essere configurato come silenzio – assenso, essendo carente lo stesso presupposto di legge per l’esercizio dell’attività privata. (1)</p>
<p><em>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 208/2015.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00986/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04002/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4002 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile &amp; C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Como, in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />
Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, Via Diaz, 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong><br />
dell’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato della Regione Campania in ordine alla richiesta di autorizzazione alla installazione di un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), nonché per la declaratoria del silenzio – assenso sulla predetta istanza;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con il ricorso in epigrafe notificato il 13 -14 luglio 2015 e depositato in data 28 luglio 2015, il “Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile &amp; C. s.r.l.” chiede l’accertamento del silenzio &#8211; assenso asseritamente formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata in data 11 marzo 2015 all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania, per l’installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) di campo magnetico inferiore o uguale a due&nbsp;<em>tesla</em>&nbsp;ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 542/1999.<br />
La ricorrente chiede inoltre che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine alla successiva istanza del 27 maggio 2015 di rilascio di un espresso provvedimento autorizzativo al fine di accedere ad un finanziamento bancario per l’acquisto della citata apparecchiatura: nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’intimata amministrazione, parte ricorrente insiste per la nomina di un commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;che possa provvedere all’adozione del provvedimento richiesto.<br />
In punto di diritto, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2 bis e 3 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione anche in relazione agli artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 542/1994, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 41 della Costituzione.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario che concludono per il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza collegiale n. 5053 del 28 ottobre 2015 la Sezione ha disposto la conversione del rito, iscrivendo la causa al ruolo dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2016 all’esito della quale il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il Centro Diagnostico dott. Augusto Basile chiede accertarsi la formazione del silenzio &#8211; assenso sull’istanza di autorizzazione presentata alla Regione Campania in data 11 marzo 2015 per l’installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) di campo magnetico inferiore o uguale a due&nbsp;<em>tesla</em>&nbsp;ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 542/1999 e, altresì, la declaratoria della illegittimità dell’inerzia serbata dalla intimata amministrazione in ordine alla richiesta avanzata in data 27 maggio 2015 di rilascio di un espresso provvedimento autorizzativo.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Come è noto, l&#8217;istituto del silenzio &#8211; assenso ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione il valore di provvedimento tacito di accoglimento dell&#8217;istanza presentata dal privato.<br />
Per quest&#8217;ultimo, dunque, il silenzio &#8211; assenso rappresenta un rimedio all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione che si risolve in un risultato direttamente favorevole sul piano sostanziale, differentemente da quanto accade in tutti gli altri casi di silenzio, laddove l’unica tutela per il privato risiede nella possibilità di adire il giudice amministrativo affinché questi sanzioni con la declaratoria di illegittimità l’inerzia dell’autorità.<br />
Ciò posto, il Tribunale rileva che, in materia di tutela della salute, l’applicazione, in linea generale, dell’istituto del silenzio &#8211; assenso è espressamente esclusa dall’articolo 20, quarto comma, della L. n. 241/1990.<br />
Ad avviso della ricorrente, tuttavia, nel caso specifico, la formazione del silenzio &#8211; assenso sarebbe prevista da una norma speciale, l’articolo 5 del D.P.R. 542/1994 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all&#8217;uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale), secondo cui:<br />
&#8211; le apparecchiature a R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2&nbsp;<em>tesla</em>&nbsp;sono soggette ad autorizzazione all&#8217;installazione da parte della Regione (primo comma);<br />
&#8211; l&#8217;autorizzazione va rilasciata previa verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale (secondo comma);<br />
&#8211; l&#8217;autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, aggiungendo che&nbsp;<em>“decorso inutilmente tale termine, l&#8217;autorizzazione si intende concessa”</em>&nbsp;(quarto comma).<br />
Così ricostruito il quadro normativo, il ricorso deve essere ritenuto infondato.<br />
Al riguardo, seguendo l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (sentenza della Sez. III, n. 208/2015, depositata in data successiva alla pronuncia di questo T.A.R. n. 3856/2014 citata dalla ricorrente a sostegno della prospettazione contenuta nel gravame circa l’operatività del silenzio &#8211; assenso), deve essere ritenuto decisivo il disposto del richiamato articolo 5, secondo comma, ove si subordina il rilascio dell’autorizzazione per apparecchiature di R.M.N. alla previa verifica della relativa compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria regionale.<br />
In mancanza di qualsiasi programmazione sanitaria regionale, in sostanza, non solo non è possibile da parte della Regione verificare la compatibilità dell’istanza con il piano sanitario regionale, ma neppure può operare il meccanismo sostitutivo della formazione del silenzio &#8211; assenso.<br />
Ed invero, nel nostro ordinamento il silenzio &#8211; assenso assicura piena tutela al privato rispetto ad una condotta inerte della pubblica amministrazione che non compia, entro un determinato arco di tempo, una specifica azione di controllo della sussistenza di un presupposto legale per lo svolgimento di una attività privata (nel caso specifico, si tratterebbe della prescritta verifica di compatibilità della autorizzazione richiesta con la programmazione sanitaria regionale): se l’amministrazione sanitaria omette di eseguire tale valutazione, la legge permette al privato di installare l’apparecchiatura, non potendo tale inerzia risolversi in ingiusta penalizzazione della struttura sanitaria interessata.<br />
Qualora, invece, sia carente lo stesso presupposto legale per l’esercizio dell’attività privata &#8211; che nella fattispecie coincide con l’esistenza di un atto di programmazione sanitaria regionale &#8211; è perfino astrattamente impossibile per la pubblica amministrazione eseguire la verifica di compatibilità; ne deriva che neppure può soccorrere, in tal caso, la figura significativa del silenzio &#8211; assenso, non essendosi realizzata, in concreto, alcuna inerzia, essendo radicalmente esclusa la stessa possibilità di valutare in sede amministrativa la compatibilità con l’atto programmatorio dell’installazione richiesta.<br />
Deve ritenersi, quindi, come enunciato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, che l’approvazione del piano sanitario regionale sia il presupposto indefettibile per l’avvio del procedimento autorizzativo, sia che sia destinato a concludersi con un provvedimento espresso, sia che vada a culminare nella formazione del silenzio &#8211; assenso.<br />
Nel caso specifico, la mancata approvazione del piano sanitario regionale impedisce la stessa genesi del procedimento e, alla luce del precitato orientamento dei giudici di appello, rende non configurabile un silenzio significativo sulla predetta istanza.<br />
Per le medesime ragioni, essenzialmente riconducibili all’inesistenza del presupposto per l’avvio del procedimento autorizzativo (costituito, per l’appunto, dalla previa approvazione del citato piano sanitario regionale) non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, con la conseguenza che va parimenti respinta l’ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente volta all’accertamento della illegittimità del contegno inerte serbato dalla Regione Campania in ordine alla richiesta di rilascio di un provvedimento autorizzativo espresso.<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, per infondatezza.<br />
La spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile e C. s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore: 1) della Regione Campania che liquida in euro 1.000,00 (mille/00); 2) in favore del Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-2-2016-n-984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-2-2016-n-984/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-2-2016-n-984/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.984</a></p>
<p>Pres. Donadono &#8211; Est. Esposito Tar Campania, Napoli, III, sentenza 24 febbraio 2016, n. 984. Pres. Donadono Est. Esposito Sulla illegittimità dell’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria, senza la prescritta autorizzazione paesaggistica. Autorizzazione paesaggistica – permesso di costruire in sanatoria – difetto di motivazione. Il permesso di costruire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-2-2016-n-984/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-2-2016-n-984/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.984</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono &#8211; Est. Esposito</span></p>
<hr />
<p>Tar Campania, Napoli, III, sentenza 24 febbraio 2016, n. 984. Pres. Donadono Est. Esposito<br />
Sulla illegittimità dell’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria, senza la prescritta autorizzazione paesaggistica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione paesaggistica – permesso di costruire in sanatoria – difetto di motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dalle necessarie autorizzazioni paesaggistiche solo a fronte di interventi tali da compromettere la salvaguardia dei valori paesaggistici oggetti di protezione, con riguardo alla forma esterna dell’edificio posto in zona tutelata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Testo integrale della sentenza<br />
&nbsp;<br />
N. 00984/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 06997/2010 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 6997 del 2010, proposto da: Ciro Giannini, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Enrico Angelone in Napoli, Via Cervantes, 64;<br />
contro<br />
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del Coordinatore della 4^ Area &#8211; Ambiente Territorio e Infrastrutture prot. n. 56310 del 7/9/2010, con il quale è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 151 del 9/8/2008, rilasciato ai sensi dell&#8217;art. 36 del DPR n. 380/01 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell&#8217;immobile sito alla via S. Giuseppe alle Paludi nn. 37/39; della nota prot. n. 32984 del 19/5/2010, recante la comunicazione dei motivi ostativi; di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
Il ricorrente insorge avverso il provvedimento con cui è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria, sul presupposto che l’intervento comporta modifiche allo stato preesistente e all’aspetto esteriore dei luoghi ed il titolo è stato rilasciato senza la prescritta autorizzazione paesaggistica.<br />
È dedotta la violazione delle richiamate norme del d.lgs. n. 42/04, della legge n. 241/90 e del d.lgs. n. 267/00, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili, sostenendo che:<br />
1) l’intervento non prevedeva alcuna modifica della sagoma esterna dei prospetti e non occorreva, pertanto, l’autorizzazione paesaggistica;<br />
2) in ogni caso l’autorizzazione poteva essere conseguita, per cui la sua mancanza non legittima l’annullamento del titolo;<br />
3) difetta un interesse pubblico attuale, che tenga conto della posizione acquisita dall’interessato e dell’affidamento ingenerato con il decorso del tempo;<br />
4) il provvedimento non poteva essere adottato dal Dirigente, permanendo la competenza del Sindaco, per l’assenza di un atto regolamentare o statutario che ne abbia trasferito le funzioni a seguito dell’entrata in vigore del TUEL.<br />
Il Comune non si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Sono meritevoli di favorevole apprezzamento le censure con cui si fa valere che non occorreva acquisire l’autorizzazione paesaggistica e che, in ogni caso, non sono esternate le ragioni in ordine alla sussistenza di un concreto ed attuale interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire.<br />
L’art. 149, primo comma, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dispone infatti che:<br />
&lt;<fatta l="" salva=""> a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici&gt;&gt;.<br />
Emerge dallo stesso provvedimento impugnato che l’intervento è consistito nella “Manutenzione ordinaria e straordinaria, con sostituzione parziale dei solai, e consolidamento delle murature, con ripristino abitativo dell’immobile”.<br />
Il ricorrente ha prodotto in data 8/1/2016 l’istanza di permesso di costruire con l’allegata relazione tecnica, da cui risulta che – nell’immobile abbandonato da decenni e in precarie condizioni statiche, oggetto di una non meglio precisata ordinanza sindacale n. 268 del 6/3/2008 – è stata realizzata la sostituzione dei solai pericolanti con interventi di cuci e scuci alle pareti anch’esse pericolanti, oltre al completamento con intonaci, pavimentazione, pitturazione, impianto idrico ed elettrico ed infissi interni ed esterni, “con criteri e tipologie idonee e consone al territorio ed all’ambiente circostante” ed utilizzo di “prodotti e materiali in muratura di tufo e solai in latero-cemento piano”, nonché “rifiniture in assonanza della zona” (cfr. l’esibita relazione descrittiva).<br />
Con riferimento a tali elementi, può convenirsi sulla deduzione del ricorrente secondo cui l’intervento non necessitava di autorizzazione paesaggistica (non risultando modifiche alla sagoma o ai prospetti e all’aspetto esteriore dell’edificio), tenuto conto che nel provvedimento neppure si dà conto delle asserite modifiche allo stato preesistente dei luoghi.<br />
Invero, la tutela paesaggistica è approntata per la salvaguardia dei “valori paesaggistici oggetti di protezione” (art. 146, primo comma, d.lgs. cit.), con riguardo alla forma esterna dell’edificio posto in zona tutelata (tale essendo l’ambito della tutela paesaggistica, a partire dal riferimento, nell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, agli immobili il cui “esteriore aspetto […] è protetto dalla presente legge”).<br />
Come detto, il provvedimento impugnato si limita ad affermare che l’intervento ha modificato lo stato dei luoghi, senza tuttavia concretamente addurre in quali termini i lavori, in relazione alla loro tipologia manutentiva e di consolidamento, abbiano concretamente arrecato una compromissione ai valori tutelati.<br />
Quanto al richiamo, operato nello stesso provvedimento, alla norma che dispone la necessità dell’accertamento della compatibilità paesaggistica &lt;<per ai="" comunque="" configurabili="" dell="" di="" i="" interventi="" lavori="" manutenzione="" o="" ordinaria="" quali="" sensi="" straordinaria="">&gt; (quarto comma, lett. c), dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04), va osservato che in ogni caso occorre una verifica concreta, non potendosi negare in mancanza la compatibilità paesaggistica dell’intervento.<br />
Sotto l’ulteriore profilo considerato (relativo all’interesse pubblico all’annullamento), va detto che l’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel testo vigente all’epoca di adozione del provvedimento) disponeva che:<br />
&lt;<il ai="" amministrativo="" dell="" illegittimo="" provvedimento="" sensi="">&gt;.<br />
La norma è espressione di un principio volto alla composizione di tutti gli interessi che vengono in rilievo, esigendo che la P.A. dia adeguata contezza delle ragioni sottostanti all’annullamento d’ufficio, in termini di interesse pubblico attuale e prevalente, nei casi in cui il tempo trascorso abbia ingenerato nel destinatario un concreto affidamento nel consolidamento della situazione che la stessa P.A. ha assentito.<br />
A rafforzare il principio già contenuto dall’origine nell’art. 21-nonies, dandovi concretezza, non può essere trascurato che l’attuale formulazione della norma (quale derivante dalla novella introdotta dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ancorché non applicabile alla fattispecie in esame) pone il termine per l’annullamento d’ufficio “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione”.<br />
Nella specie, l’annullamento è stato disposto a distanza di due anni dal rilascio del permesso di costruire e non è enunciato quale interesse pubblico prevalente determini la necessità di procedere all’annullamento del titolo con cui il ricorrente ha eseguito la manutenzione e il consolidamento dell’edificio, in relazione alle quali non è addotto (come sopra precisato) che i lavori abbiano arrecato nocumento a preminenti valori necessitanti di tutela.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, secondo la regola della soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento prot. n. 56310 del 7/9/2010.<br />
Condanna il Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere<br />
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</il></per></fatta></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-2-2016-n-984/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Di Vita Sull’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Campania in merito alla richiesta di autorizzazione per l’installazione di una apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare (RMN) e per la declaratoria del silenzio assenso sull&#8217;istanza presentata. 1. Struttura sanitaria – Installazione di apparecchiature di RMN – Autorizzazione – Necessaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Campania in merito alla richiesta di autorizzazione per l’installazione di una apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare (RMN) e per la declaratoria del silenzio assenso sull&#8217;istanza presentata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Struttura sanitaria – Installazione di apparecchiature di RMN – Autorizzazione – Necessaria – Presupposti – Silenzio-assenso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;installazione di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare necessita di autorizzazione. Il procedimento autorizzativo può concludersi sia con un provvedimento espresso, che con la formazione del silenzio-assenso, in sostituzione del potere amministrativo. In entrambi i casi, il presupposto indefettibile è l’approvazione del piano sanitario regionale, mentre la mancata approvazione del piano sanitario impedisce la stessa genesi del procedimento autorizzatorio, negando anche la possibilità che esso possa concludersi con un silenzio significativo.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00986/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04002/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4002 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile &amp; C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Como, in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />
Commissario&nbsp;<em>ad acta&nbsp;</em>per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, Via Diaz, 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong><br />
dell’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato della Regione Campania in ordine alla richiesta di autorizzazione alla installazione di un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), nonché per la declaratoria del silenzio – assenso sulla predetta istanza;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con il ricorso in epigrafe notificato il 13 -14 luglio 2015 e depositato in data 28 luglio 2015, il “Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile &amp; C. s.r.l.” chiede l’accertamento del silenzio &#8211; assenso asseritamente formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata in data 11 marzo 2015 all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania, per l’installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) di campo magnetico inferiore o uguale a due&nbsp;<em>tesla</em>&nbsp;ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 542/1999.<br />
La ricorrente chiede inoltre che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine alla successiva istanza del 27 maggio 2015 di rilascio di un espresso provvedimento autorizzativo al fine di accedere ad un finanziamento bancario per l’acquisto della citata apparecchiatura: nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’intimata amministrazione, parte ricorrente insiste per la nomina di un commissario&nbsp;<em>ad acta&nbsp;</em>che possa provvedere all’adozione del provvedimento richiesto.<br />
In punto di diritto, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2 bis e 3 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione anche in relazione agli artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 542/1994, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 41 della Costituzione.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario che concludono per il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza collegiale n. 5053 del 28 ottobre 2015 la Sezione ha disposto la conversione del rito, iscrivendo la causa al ruolo dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2016 all’esito della quale il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il Centro Diagnostico dott. Augusto Basile chiede accertarsi la formazione del silenzio &#8211; assenso sull’istanza di autorizzazione presentata alla Regione Campania in data 11 marzo 2015 per l’installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) di campo magnetico inferiore o uguale a due&nbsp;<em>tesla&nbsp;</em>ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 542/1999 e, altresì, la declaratoria della illegittimità dell’inerzia serbata dalla intimata amministrazione in ordine alla richiesta avanzata in data 27 maggio 2015 di rilascio di un espresso provvedimento autorizzativo.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Come è noto, l&#8217;istituto del silenzio &#8211; assenso ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione il valore di provvedimento tacito di accoglimento dell&#8217;istanza presentata dal privato.<br />
Per quest&#8217;ultimo, dunque, il silenzio &#8211; assenso rappresenta un rimedio all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione che si risolve in un risultato direttamente favorevole sul piano sostanziale, differentemente da quanto accade in tutti gli altri casi di silenzio, laddove l’unica tutela per il privato risiede nella possibilità di adire il giudice amministrativo affinché questi sanzioni con la declaratoria di illegittimità l’inerzia dell’autorità.<br />
Ciò posto, il Tribunale rileva che, in materia di tutela della salute, l’applicazione, in linea generale, dell’istituto del silenzio &#8211; assenso è espressamente esclusa dall’articolo 20, quarto comma, della L. n. 241/1990.<br />
Ad avviso della ricorrente, tuttavia, nel caso specifico, la formazione del silenzio &#8211; assenso sarebbe prevista da una norma speciale, l’articolo 5 del D.P.R. 542/1994 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all&#8217;uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale), secondo cui:<br />
&#8211; le apparecchiature a R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2&nbsp;<em>tesla</em>&nbsp;sono soggette ad autorizzazione all&#8217;installazione da parte della Regione (primo comma);<br />
&#8211; l&#8217;autorizzazione va rilasciata previa verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale (secondo comma);<br />
&#8211; l&#8217;autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, aggiungendo che&nbsp;<em>“decorso inutilmente tale termine, l&#8217;autorizzazione si intende concessa”&nbsp;</em>(quarto comma).<br />
Così ricostruito il quadro normativo, il ricorso deve essere ritenuto infondato.<br />
Al riguardo, seguendo l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (sentenza della Sez. III, n. 208/2015, depositata in data successiva alla pronuncia di questo T.A.R. n. 3856/2014 citata dalla ricorrente a sostegno della prospettazione contenuta nel gravame circa l’operatività del silenzio &#8211; assenso), deve essere ritenuto decisivo il disposto del richiamato articolo 5, secondo comma, ove si subordina il rilascio dell’autorizzazione per apparecchiature di R.M.N. alla previa verifica della relativa compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria regionale.<br />
In mancanza di qualsiasi programmazione sanitaria regionale, in sostanza, non solo non è possibile da parte della Regione verificare la compatibilità dell’istanza con il piano sanitario regionale, ma neppure può operare il meccanismo sostitutivo della formazione del silenzio &#8211; assenso.<br />
Ed invero, nel nostro ordinamento il silenzio &#8211; assenso assicura piena tutela al privato rispetto ad una condotta inerte della pubblica amministrazione che non compia, entro un determinato arco di tempo, una specifica azione di controllo della sussistenza di un presupposto legale per lo svolgimento di una attività privata (nel caso specifico, si tratterebbe della prescritta verifica di compatibilità della autorizzazione richiesta con la programmazione sanitaria regionale): se l’amministrazione sanitaria omette di eseguire tale valutazione, la legge permette al privato di installare l’apparecchiatura, non potendo tale inerzia risolversi in ingiusta penalizzazione della struttura sanitaria interessata.<br />
Qualora, invece, sia carente lo stesso presupposto legale per l’esercizio dell’attività privata &#8211; che nella fattispecie coincide con l’esistenza di un atto di programmazione sanitaria regionale &#8211; è perfino astrattamente impossibile per la pubblica amministrazione eseguire la verifica di compatibilità; ne deriva che neppure può soccorrere, in tal caso, la figura significativa del silenzio &#8211; assenso, non essendosi realizzata, in concreto, alcuna inerzia, essendo radicalmente esclusa la stessa possibilità di valutare in sede amministrativa la compatibilità con l’atto programmatorio dell’installazione richiesta.<br />
Deve ritenersi, quindi, come enunciato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, che l’approvazione del piano sanitario regionale sia il presupposto indefettibile per l’avvio del procedimento autorizzativo, sia che sia destinato a concludersi con un provvedimento espresso, sia che vada a culminare nella formazione del silenzio &#8211; assenso.<br />
Nel caso specifico, la mancata approvazione del piano sanitario regionale impedisce la stessa genesi del procedimento e, alla luce del precitato orientamento dei giudici di appello, rende non configurabile un silenzio significativo sulla predetta istanza.<br />
Per le medesime ragioni, essenzialmente riconducibili all’inesistenza del presupposto per l’avvio del procedimento autorizzativo (costituito, per l’appunto, dalla previa approvazione del citato piano sanitario regionale) non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, con la conseguenza che va parimenti respinta l’ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente volta all’accertamento della illegittimità del contegno inerte serbato dalla Regione Campania in ordine alla richiesta di rilascio di un provvedimento autorizzativo espresso.<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, per infondatezza.<br />
La spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile e C. s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore: 1) della Regione Campania che liquida in euro 1.000,00 (mille/00); 2) in favore del Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-986/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-54/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.54</a></p>
<p>Pres. Est. Zuballi Sulla portata degli obblighi gravanti sul proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, 24 febbraio 2016, n. 54 Rifiuti – Inquinamento del suolo – Contaminazione – Accertamento – Terreno in affitto a terzi – Proprietario – Adozione di misure di prevenzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-54/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-54/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Zuballi</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata degli obblighi gravanti sul proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, 24 febbraio 2016, n. 54</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Inquinamento del suolo – Contaminazione – Accertamento – Terreno in affitto a terzi – Proprietario – Adozione di misure di prevenzione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di inquinamento, sebbene il responsabile dell&#8217;inquinamento sia il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell&#8217;articolo 242 Dlgs n. 152/2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, in ogni caso il proprietario non responsabile è comunque gravato di una specifica obbligazione di &#8220;facere&#8221; che riguarda, però, soltanto l&#8217;adozione delle misure di prevenzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h1>&nbsp;</h1>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p>(Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 276 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianna Di Danieli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via G. Bruni 5;&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p>Provincia di Gorizia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marina Pisani, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;&nbsp;<br />	<br />
			Comune di Monfalcone;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>dell&#8217;ordinanza prot. n. 20428/15 dd 3.7.2015, notificata in data 07.07.2015 con cui è stato intimato al ricorrente, quale legale rappresentante del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Montalcone, in sede di accertamento del superamento dei limiti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) Idrocarburi, di attivarsi secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 242 del D.lgsl 152/2006 ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell&#8217;art. 249 del decreto medesimo;</p>
<p>di presentare inoltre nel termine di giorni 30 dalla data di notifica dell&#8217;ordinanza il piano di caratterizzazione a Provincia, Regione, Comune, ARPA F.V.G. &#8211; Dipartimento di Gorizia ed A.s.s. n. 2 &#8220;Bassa Friulana Isontina&#8221;,</p>
<p>nonchè di ogni altro provvedimento antecedente, successivo e/o comunque connesso e/o consequenziale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Gorizia;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p>FATTO</p>
<p>Agisce in giudizio il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone avverso il provvedimento della Provincia di Gorizia del 3 luglio 2015 con cui si ordina al Consorzio stesso, quale corresponsabile della potenziale contaminazione in un’area in cui è stato accertato il superamento del parametro per quanto riguarda gli idrocarburi, di attivarsi ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006 e di presentare un piano di caratterizzazione; gli si ordina altresì di rimuovere i rifiuti qualora per la loro natura possono aver causato la contaminazione del suolo.</p>
<p>Dopo aver illustrato a grandi linee le vicende, che riguardano un’area di un lotto industriale assegnato a una società chiamata “Consorzio terme romane” per l’esercizio di attività nel settore della nautica da diporto, rileva come tale società non abbia rispettato il contratto e non abbia rimosso i beni dal terreno di locazione. A seguito dell’ispezione, il ci si accorgeva della presenza d’idrocarburi superiori al limite consentito. Della vicenda veniva reso edotto il Comune di Monfalcone che però non interveniva.</p>
<p>Il Consorzio ricorrente considera illegittimo l’ordine della provincia per i motivi di seguito compendiati:</p>
<p>1. Violazione degli articoli 192, 239, 242 e 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, incompetenza, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, perplessità, violazione dell’articolo 97 della costituzione e dei principi di buon andamento e del giusto procedimento.</p>
<p>Secondo il consorzio ricorrente l’ordinanza muove da presupposti incerti, ambigui e contraddittori. La situazione di fatto non è stata chiarita nella fase istruttoria prima di procedere ad emettere il provvedimento.</p>
<p>Osserva poi come la disciplina degli interventi di bonifica ambientale non si applica all’abbandono di rifiuti, disciplinato da una diversa normativa. La fattispecie non è stata esattamente qualificata; l’ordinanza ha, infatti, imposto in un unico atto al consorzio ricorrente di attivarsi per gli adempimenti di bonifica, di presentare il piano di caratterizzazione e di procedere alle indagini a seguito della rimozione dei rifiuti. Le varie disposizioni sarebbero contraddittorie tra di loro.</p>
<p>2. Violazione dell’articolo 244 del decreto legislativo 152, difetto dei requisiti soggettivi, falsità dei presupposti e travisamento dei fatti. La normativa richiamata nell’ordinanza costituisce attuazione del principio comunitario “chi inquina paga”, con necessaria individuazione del responsabile; nel caso l’ordinanza viene emessa nei confronti del proprietario incolpevole. Infatti, il consorzio non aveva più disponibilità dell’area dal 2012, mentre è stato il Consorzio terme romane che non ha adempiuto ai propri obblighi, tant’è vero che della questione stato interessato il tribunale di Gorizia.</p>
<p>In sostanza l’ordinanza impugnata non è stata preceduta da un puntuale accertamento dei profili soggettivi e oggettivi della responsabilità ambientale.</p>
<p>3. Quale terzo motivo il Consorzio deduce la falsità dei presupposti e difetto di motivazione, lo sviamento, la violazione del principio di proporzionalità e di leale collaborazione. Secondo il consorzio non vi è stato nessun peggioramento se non per gli idrocarburi totali; ne consegue l’ambiguità e la sproporzione del provvedimento impugnato.</p>
<p>4. Il consorzio chiede infine il risarcimento dei danni patiti e patiendi.</p>
<p>Resiste in giudizio la provincia di Gorizia la quale ricostruisce in via di fatto la vicenda contestando l’intero ricorso. Osserva poi come parte ricorrente confonde la problematica riguardante il deposito incontrollato dei rifiuti con quella della potenziale contaminazione del suolo.</p>
<p>Con memoria depositata il 10 dicembre del 2015 parte ricorrente ribadisce l’ambiguità del comportamento della provincia. Insiste poi sul vizio d’incompetenza, anche per i risvolti penali che l’imputazione della responsabilità al consorzio potrebbe avere.</p>
<p>Con memoria depositata il 12 dicembre 2015 la provincia ritorna sui motivi di ricorso ribadendo le proprie argomentazioni.</p>
<p>Con memoria di replica depositata il 22 dicembre 2015 la provincia ribadisce ulteriormente le proprie argomentazioni. Insiste sul fatto che il deposito di rifiuti e la procedura di bonifica sono fattispecie distinte.</p>
<p>Infine la causa, dopo ampia discussione, è stata introitata per la decisione nel corso della pubblica udienza del 16 gennaio del 2016.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. Viene in esame il ricorso del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone avverso il provvedimento della Provincia di Gorizia del 3 luglio 2015 con cui si ordina al consorzio, quale corresponsabile della potenziale contaminazione in un’area in cui è stato accertato il superamento del parametro per quanto riguarda gli idrocarburi, di attivarsi ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006 e di presentare un piano di caratterizzazione; si ordina altresì di rimuovere i rifiuti qualora per la loro natura possano aver causato la contaminazione del suolo.</p>
<p>2. Conviene prendere le mosse dall’atto impugnato, il quale si rivolge alla lettera a) al Consorzio terme romane e alla lettera b) al Consorzio per lo sviluppo industriale odierno ricorrente, considerandolo “corresponsabile della potenziale contaminazione limitatamente alla porzione di area in cui si è accertata la presenza di un deposito di materiali/rifiuti sul suolo nel corso del sopralluogo del mese di marzo 2014”.</p>
<p>Segue l’ordine di attivarsi ex art 242 del d lgs 152 del 2006 ovvero qualora ne ricorrano i presupposti ex art 249 e nel termine di 30 giorni di presentare un piano di caratterizzazione. Si aggiunge infine che le indagini dovranno essere eseguite anche “a seguito della rimozione dei rifiuti, qualora la natura degli stessi possa aver causato la contaminazione del suolo”.</p>
<p>3. Va innanzi tutto riprodotto l’art 242 citato nelle parti che interessano:</p>
<p><i>Art. 242</i></p>
<p><i>1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell&#8217;inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all&#8217;articolo 304 , comma 2. La medesima procedura si applica all&#8217;atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.</i></p>
<p><i>2. Il responsabile dell&#8217;inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un&#8217;indagine preliminare sui parametri oggetto dell&#8217;inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L&#8217;autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell&#8217;autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l&#8217;inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.</i></p>
<p><i>OMISSIS</i></p>
<p><i>8. I criteri per la selezione e l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l&#8217;individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. &#8211; Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell&#8217;Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto,</i></p>
<p><i>9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati [con attività in esercizio], garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un&#8217;ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell&#8217;efficacia delle misure adottate ed indicano se all&#8217;atto della cessazione dell&#8217;attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.</i></p>
<p><i>10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l&#8217;obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.</i></p>
<p><i>11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all&#8217;entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l&#8217;ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l&#8217;esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l&#8217;entità e l&#8217;estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.</i></p>
<p><i>12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell&#8217;Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.</i></p>
<p><i>13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.</i></p>
<p><i>OMISSIS</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p>4. Va osservato che il riprodotto articolo di legge fa riferimento, al comma 12, alla necessità per la provincia di coordinarsi con le altre pubbliche amministrazioni, tra cui nel caso anche il Consorzio industriale proprietario dell’area.</p>
<p>La giurisprudenza ha quasi costantemente affermato che gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l&#8217;inquinamento (art. 244, comma 2), d.lg. n. 152 del 2006); se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall&#8217;Amministrazione competente (art. 244, comma 4), d.lg. cit.); le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi tra l&#8217;altro l&#8217;impossibilità di accertare l&#8217;identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l&#8217;impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo in rivalsa verso il proprietario (T.A.R. L&#8217;Aquila, (Abruzzo), sez. I, 03/07/2014, n. 577; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 05/05/2014, n. 183).</p>
<p>5. Per completezza va aggiunto che gli art. 244, 245 e 253 d.lg. n. 152 del 2006 vanno interpretati nel senso che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d’impossibilità di individuarne il soggetto responsabile o di impossibilità di ottenere da quest&#8217;ultimo interventi di riparazione, il Ministero dell&#8217;ambiente non può imporre al proprietario non responsabile, che ha solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica, l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza d&#8217;emergenza e di bonifica (Consiglio di Stato ad. plen., 25/09/2013, n. 21).</p>
<p>6. Ne discende che sulla questione, ad avviso di questo Collegio, risulta decisiva la considerazione che la bonifica di un sito potenzialmente inquinante è una fattispecie diversa e distinta dal deposito di rifiuti, indipendentemente dalla causa. Nell’atto impugnato non si parla affatto di responsabilità a titolo penale del Consorzio ricorrente, ma semplicemente di responsabilità a titolo di proprietario ancorché incolpevole; del resto si ordina al consorzio di procedere al piano di caratterizzazione, che costituisce un’indagine preliminare allo stesso accertamento della tipologia di rifiuti e di inquinamento.</p>
<p>7. Che l’inquinamento poi vi fosse non è lecito dubitare, visto che i parametri per quanto riguarda gli idrocarburi non risultano rispettati a seguito dell’ispezione avvenuta nel 2014, con l’intervento dell’ARPA regionale.</p>
<p>8. In sostanza, l’ordinanza si basa su due elementi non messi in discussione nel ricorso: il primo è che il consorzio industriale è e resta proprietario dell’area in questione, anche se non ne ha avuto in ogni momento la disponibilità. Il secondo elemento è che nel corso di un accertamento avvenuto ad opera di una struttura pubblica nel 2014 si è accertato il superamento di alcuni parametri di legge per quanto riguarda gli idrocarburi. L’ordine impugnato in sostanza chiede solo un piano di caratterizzazione ed eventuali interventi ex articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, limitatamente all’area in cui è stata accertata la presenza di un deposito di materiali o rifiuti nel corso del sopralluogo del marzo 2014 e solo nella misura che compete al proprietario incolpevole.</p>
<p>9. Invero, è il responsabile dell&#8217;inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell&#8217;art. 242 d.lg. n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, mentre il proprietario non responsabile è gravato solo di una specifica obbligazione di &#8220;facere&#8221; che riguarda, però, soltanto l&#8217;adozione delle misure di prevenzione (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. IV, 13/01/2014, n. 108.).</p>
<p>10. Per completezza va aggiunto che in tema di bonifica e ripristino ambientale di un terreno inquinato ai sensi dell&#8217;art. 242, comma 2 e seguenti del d.lg. n. 152 del 2006, nel caso di affitto del bene a terzi anche il proprietario resta responsabile allorchè sia a conoscenza della pericolosità dell&#8217;attività svolta e dello stato d’inquinamento del sito, essendo ciò sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell&#8217;autore dell&#8217;inquinamento, lo stato di contaminazione (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. III, 28/10/2014, n. 1346.).</p>
<p>11. La rimozione dei rifiuti viene ordinata nell’atto gravato solo in via eventuale quando a seguito dell’indagine risulti che è stata proprio la presenza dei rifiuti a causare la contaminazione.</p>
<p>12. Si tratta in sostanza per il Consorzio ricorrente di attuare tutte e sole le misure di prevenzione previste dall’articolo 242, quelle cioè poste a carico del proprietario indipendentemente da una sua responsabilità.</p>
<p>13. Tutte le disquisizioni contenute sia nel ricorso sia nelle memorie difensive relative alla mancanza di comunicazione tra i due enti pubblici risultano irrilevanti ai fini dell’esame della legittimità dell’atto impugnato. Quest’ultimo, come ripetuto più volte, trova la sua legittimità in due fatti obiettivi: l’accertamento di un inquinamento superiore ai limiti di legge avvenuto nel 2014 e la circostanza che l’area in cui tale versamento è avvenuto è di proprietà del consorzio ricorrente.</p>
<p>14. Ogni altro aspetto risulta importante per quanto riguarda le conseguenze penali o di responsabilità, ma non ai fini di valutare la legittimità dell’atto impugnato, che risulta pertanto immune dai vizi sollevati.</p>
<p>15. Il ricorso va quindi rigettato: di conseguenza non si può accogliere la domanda di risarcimento dei danni, tra l’altro formulata in modo del tutto generico.</p>
<p>Tuttavia questo collegio trova validi motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)</p>
<p>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Umberto Zuballi, Presidente, Estensore</p>
<p>Manuela Sinigoi, Primo Referendario</p>
<p>Alessandra Tagliasacchi, Referendario</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 24/02/2016</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>	<br />
			&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>&nbsp;</h2>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-2-2016-n-54/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2016 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
