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	<title>24/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2004 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-24-2-2004-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-24-2-2004-n-81/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2004 n.81</a></p>
<p>Idrocarburi &#8211; dichiarazione di incompatibilita&#8217; con le norme vigenti di impianto di carburanti – situazione di intralcio al traffico &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2638 del 8 giugno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEDELLE MARCHE &#8211; ANCONA REG. ORD. N.0081/2004 Reg.Ric.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-24-2-2004-n-81/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2004 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-24-2-2004-n-81/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2004 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Idrocarburi &#8211; dichiarazione di incompatibilita&#8217; con le norme vigenti di impianto di carburanti – situazione di intralcio al traffico  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4256/g">Ordinanza n. 2638 del 8 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />DELLE MARCHE &#8211; ANCONA</p>
<p></b></p>
<p>REG. ORD. N.0081/2004<br />
Reg.Ric. N.719/2003</p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso &#8211; Presidente<br />Dott. Giancarlo Giambartolomei &#8211; Consigliere<br />
Dott. Giuseppe Daniele &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio dell’24 febbraio 2004</p>
<p>Visto il ricorso proposto dalla <b>s.r.l. DI BATTISTA PETROL CO.,</b> corrente in Villa Rosa di Martinsicuro, in persona del rappresentante legale pro-tempore, e da <b>ERCOLI Domenico</b>, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Urbani e Francesco Paolo Conti, elettivamente domiciliati in Ancona al Corso Stamira 24, presso l’avv. Vania Morbidoni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>il COMUNE di AMANDOLA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato in Ancona presso la Segreteria del Tribunale;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della determinazione del responsabile del servizio”Ufficio Tecnico” del Comune di Amandola in data 15.7.2003 n. 164, concernente declaratoria di incompatibilità con le norme vigenti dell’impianto di distribuzione dei carburanti sito in Via XX Settembre, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Amandola;<br />
Visti gli artt. 19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la propria ordinanza 8 ottobre 2003, n. 380 e vista la documentazione prodotta in sua ottemperanza;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Daniele e uditi gli avv.ti Urbani e Ortenzi per le parti rispettivamente rappresentate;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, viste le risultanze dell’istruttoria e considerato che dagli atti del giudizio emerge ictu oculi che il posizionamento dell’impianto arreca intralcio al traffico;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonché alle parti costituite in giudizio.</p>
<p>Ancona, 24 febbraio 2004</p>
<p>Depositata in Segreteria, oggi 25 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-24-2-2004-n-81/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2004 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a></p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente; B. Massari Est. Raspi Andrea c/Ministero della pubblica istruzione (Istituto Professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina) Situazione di fatto e di diritto e legittimità del provvedimento – applicabilità della disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto – i fatti e le norme sopravvenuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente; B. Massari Est. Raspi Andrea c/Ministero della pubblica istruzione (Istituto Professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Situazione di fatto e di diritto e legittimità del provvedimento – applicabilità della disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto – i fatti e le norme sopravvenuti non possono essere presi in considerazione ai fini dell’annullamento d’ufficio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche ai fini dell’annullamento d’ufficio, la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussitente al momento della loro adozione, essendo l’annullamento consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell’avv. dello Stato M.V. Lumetti, <a href="/ga/id/2004/3/1685/d">&#8220;TEMPUS REGIT ACTUM: DISCIPLINA APPLICABILE E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai fini dell’annullamento d’ufficio, la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della loro adozione – l’annullamento d’ufficio é consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 83/98 proposto da<br />
<b>RASPI Andrea </b>rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Morini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo,</p>
<p align=center>co n t r o</p>
<p>il <b>Ministero della pubblica istruzione</b>, in persona del Ministro pro tempore tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege, &#8211; l’Istituto professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina, in persona del Preside pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del prof. <b>Baroncelli Luca</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>della <b>Curia vescovile di Livorno – Ufficio scuola –</b> in persona del Vicario generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Senatore e dall’avv. Mario Mastrosanti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via G. C. Abba n. 4,<br />
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
dell’atto di estremi ignoti con cui il Capodell’Istituto professionale per rservizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina ha deliberato di conferire al prof. Luca Baroncelli l’incarico di insegnamentoper“ore settimanali 5 di lezione” c con decorrenza 1° settembre1997 e cessazione 31 agosto 1998;<br />
 &#8211; e tuzioristicamente del provvedimento della Curia di Livorno n. 218 del 29 agosto 1997 nella parte in cui propone per l’incarico di insegnamento per ore settimanali 5 di lezione presso il predetto Istituto “Marco Polo” il prof. Luca Baroncelli<br />
dell’atto di estremi ignoti con cui il Capo dell’Istituto professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina ha deliberato di conferire al ricorrente l’incarico di insegnamento di religione per “ore settimanali 1 di lezione” con decorrenza 1 settembre 1997 e cessazione 31 agosto 1998, riducendo il suo orario di insegnamento da 18 a 16 ore settimanali;<br />
e tuzioristicamente del provvedimento della Curia di Livorno n. 221 del 3 ottobre 1997 nella parte in cui propone per l’incarico di insegnamento per ore settimanali 1 di lezione presso il predetto Istituto “Marco Polo” il ricorrente;<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della Curia vescovile di Livorno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Taviani, per delega dell’avv. Morini, l’avv. dello Stato Lumetti e l’avv. Mastrosanti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, docente incaricato dell’insegnamento di religione cattolica sin dall’anno scolastico 1982-83, ha insegnato nei ultimi sei anni con l’orario di cattedra di diciotto ore settimanali.<br />
In occasione della stipulazione del nuovo contratto individuale di lavoro con l’Istituto professionale I.S.P.C.T. “Marco Polo”, con sede in Cecina, in data 21 ottobre 1997, veniva a conoscenza di essere destinatario, nel predetto istituto, di una proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente per un’ora settimanale di lezione e che proposta analoga, ma per l’incarico di cinque ore settimanali, era stata fatta al collega prof. Luca Baroncelli, ancorché questi non fosse ancora in possesso dei titoli di qualificazione di cui al DPR n. 751 del 16 dicembre 1985.<br />
Contro gli atti in epigrafe ricorre il sig. Raspi chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 182/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.</p>
<p>2. Eccesso di potere per violazione delle circolari del Ministro della pubblica istruzione n. 211/1986, 302/1995 e 158/1996. Violazione dell’art. 47, comma7 del CCNL del Comparto scuola. Violazione dei principi in materia di organizzazione scolastica.</p>
<p>3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per violazione della circolare n. 206/1990.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la Curia vescovile di Livorno opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisone.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe rubricati, con cui il Preside dell’Istituto professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina ha deliberato di conferire al prof. Luca Baroncelli, anziché al ricorrente, l’incarico di insegnamento per “ore settimanali 5 di lezione” con decorrenza 1° settembre 1997 e cessazione 31 agosto 1998.<br />
Il ricorrente insorge, peraltro, sia pure in via subordinata, anche contro gli atti emessi della Curia di Livorno nella parte in cui propongono per l’incarico di insegnamento per 5 ore settimanali di lezione presso il predetto Istituto “Marco Polo” il prof. Luca Baroncelli, anziché il deducente.<br />
In proposito, anche in assenza di eccezione di parte, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di atti che provengano dall’Autorità ecclesiastica (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 1997, n. 3127).<br />
Per tale aspetto, quindi, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br />
Deve poi, in limine litis, disattendersi l’eccezione di tardività del gravame avanzata da controparte.<br />
E’ nozione del tutto incontroversa che la tardività del ricorso deve essere provata da chi solleva l&#8217;eccezione mediante dimostrazione rigorosa della data in cui si sostiene sia avvenuta la piena conoscenza dell&#8217;atto da parte del ricorrente, dovendo tale prova basarsi su elementi certi ed univoci.<br />
Orbene, non v’è prova nella fattispecie che il ricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento che impugna sin dal 3 ottobre 1997, come ritenuto da controparte, essendo, anzi, agli atti solo copia del contratto di lavoro stipulato con l’Istituto Marco Polo in data 21 ottobre 1997, con la conseguenza che del tutto tempestivo appare il gravame notificato il successivo 20 dicembre.<br />
Nel merito il ricorso è, peraltro, infondato.<br />
Il ricorrente fonda le sue doglianze sulla violazione della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 182/1991, secondo cui, la mancanza in capo ai soggetti interessati dei necessari titoli di qualificazione, varrebbe qualificarli come supplenti temporanei, in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico economica prevista per tali categorie di personale, con la conseguenza che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle suddette condizioni deve considerarsi comunque vacante.<br />
Ne discenderebbe che illegittimamente si sarebbe ripartito il monte ore disponibile presto l’istituto Marco Polo stornando cinque ore di insegnamento che sarebbero spettate, invece, al ricorrente in quanto, tra i due soggetti coinvolti nella vicenda, unico insegnante munito dei titoli di qualificazione previsti dal DPR 16 dicembre 1985, n. 751 recante “Esecuzione dell&#8217;intesa tra l&#8217;autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l&#8217;insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.<br />
Lamenta ancora il ricorrente che, in contrasto con le sopra citate circolari ministeriali, si sarebbe violato il principio della razionale distribuzione del monte ore disponibile presso ciascun istituto scolastico per l’insegnamento della religione cattolica.<br />La ricostruzione offerta dal ricorrente non tiene peraltro conto della successione procedimentale da cui è scaturito il provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale.<br />
Osserva, infatti, il Collegio che la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della loro adozione, con la conseguenza che i fatti e le norme sopravvenuti non possono essere presi in considerazione ai fini dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine (Cfr. Cons. Stato, VSez., 10 novembre 1992 n. 1262; TAR Campania, Napoli, 20 aprile 2000, n. 1105 TAR Toscana, sez. II, 14 maggio 1998, n. 400)<br />
Non è invero controverso, essendo ammesso anche dalla controparte, che il professor Baroncelli non fosse all’epoca titolare dei titoli necessari a conseguire in via stabile l’insegnamento cui trattasi.<br />
Tuttavia alla data del 29 agosto 1997, in cui venne formulata la proposta della Curia vescovile di Livorno, non vi erano insegnanti in possesso dei suddetti requisiti e con orario ancora incompleto. Ciò in quanto, a tale data, non risultava che il ricorrente fosse titolare di un incarico annuale inferiore a diciotto ore settimanali di insegnamento, essendo invece titolare di incarico ad orario completo presso l’istituto professionale “C. Colombo” di Livorno<br />
Solo successivamente, ossia il 2 ottobre 1997, la Curia vescovile di Livorno, alla quale competeva il potere di formulare la proposta di conferimento dell’incarico di insegnamento della religione cattolica, veniva a conoscenza della circostanza che presso il suddetto istituto, per effetto della riduzione del numero delle classi, si era verificata una corrispondente diminuzione del numero delle ore di insegnamento di religione disponibili e, per l’effetto, del numero di ore oggetto del contratto di insegnamento del ricorrente.<br />
Ne consegue che, alla data in cui è stata formulata la proposta in favore del controinteressato, non esistevano condizioni ostative alla sua nomina, né tantomeno era in qualche modo manifesto l’eventuale interesse del ricorrente a conseguire l’incarico de quo per il numero residuo di ore e, pertanto, del tutto legittimamente l’Amministrazione scolastica interessata provvedeva alla stipulazione del relativo contratto di lavoro in favore del prof. Baroncelli.<br />
Ne consegue, per quanto detto, che per tale aspetto il ricorso deve essere rigettato.<br />
Conclusivamente, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione e in parte rigettato.<br />Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004<br />
Firenze, lì 24 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 24/2/2004 n.2453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-24-2-2004-n-2453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-24-2-2004-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 24/2/2004 n.2453</a></p>
<p>Pres. Giacchetti, Est. Cappugi Concorsi pubblici – concorso per uditore giudiziario – disciplina normativa – artt.123 bis, 124 e 125 quinquies dell’ordinamento giudiziario – possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali – non è requisito di ammissione ma condizione per fruire dell’esonero dalla prova preliminare – data entro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-24-2-2004-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 24/2/2004 n.2453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-24-2-2004-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 24/2/2004 n.2453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giacchetti, Est. Cappugi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – concorso per uditore giudiziario – disciplina normativa – artt.123 bis, 124 e 125 quinquies dell’ordinamento giudiziario – possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali – non è requisito di ammissione ma condizione per fruire dell’esonero dalla prova preliminare – data entro la quale detta condizione deve verificarsi – è quella di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione – diversa determinazione dell’amministrazione – è fatta salva.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concorsi per uditore giudiziario il possesso del diploma di specializzazione non è un requisito di ammissione, ma condizione per l’esonero dalla prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati; tale condizione deve essere analizzata alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, salvo che la P.A. non stabilisca regole diverse purchè ragionevoli e rispettose della par condicio tra i candidati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla valenza del diploma di specializzazione per le professioni legali nel concorso per Uditore Giudiziario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       Consiglio di Stato</b></p>
<p align=center>Adunanza della Terza Sezione del 24 febbraio 2004<br />
N. prot. 2453/04</p>
<p>OGGETTO: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RICHIESTA DI PARERE FACOLTATIVO CIRCA L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 123 BIS DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO COME AGGIUNTO DALL’ART. 2 D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997 N. 398.</p>
<p align=center><b>La Sezione</b></p>
<p>VISTA la relazione trasmessa con nota prot. n. AG/UB/1844 del 20 febbraio 2004 con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;</p>
<p>ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Maria Grazia Cappugi;</p>
<p align=center><b>Premesso</b></p>
<p>Il Ministero della giustizia, premesso che nella seduta del 18 febbraio 2004 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di approvare lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario formulando alcune osservazioni ed evidenziando in particolare “dubbi interpretativi attinenti all’applicazione integrale o meno dell’art. 123 bis, come aggiunto dall’art. 2 D.Lgs 17/11/97 n. 398”, chiede al Consiglio di Stato di chiarire se la condizione di cui alla lett. d) indicata nell’art. 14 della bozza di bando debba considerarsi o meno un requisito di ammissione al concorso e, in caso di risposta negativa, se – per aver diritto all’esonero dalla prova preliminare – i candidati debbano conseguire (ove non lo abbiano già conseguito) il diploma di specializzazione per le professioni legali entro la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero se sia sufficiente che “conseguano tale titolo in un momento antecedente alle prove scritte ed indichino nella domanda al concorso la partecipazione ai corsi di cui trattasi, riservandosi di produrre il relativo titolo prima dello svolgimento di dette prove”.</p>
<p align=center><b>Considerato</b></p>
<p>L’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398, prevede l’espletamento di una prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati al concorso per uditore giudiziario e realizzata con l’ausilio di sistemi informatizzati. Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, al successivo comma 5, precisa che sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta oltre i limiti suddetti, fra gli altri (lett. d), “coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999”.<br />Tale articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001 n. 48. La stessa legge, all’art. 18, comma 1 (modificato prima dal comma 2 dell’art. 19 della legge n. 448 del 2001 e poi dall’art. 12 del D.L. n. 236 del 2002), ha disposto che “il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge,…, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Con disposizione transitoria, l’art. 22, comma 3, della citata legge n. 48 del 2001 stabilisce poi che “qualora non sia possibile completare tempestivamente l’organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall’art. 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l’applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall’articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge”.<br />
Di tale facoltà si è avvalso il Ministro della giustizia il quale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con decreto in data 19 ottobre 2001, ha differito l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 125-quinquies dell’ordinamento giudiziario (introdotto dalla legge n. 48 del 2001) ai concorsi successivi a quelli previsti dall’art. 18, comma 1, della medesima legge n. 48 del 2001.<br />
I dubbi interpretativi prospettati dall’Amministrazione riferente derivano probabilmente dalla circostanza che lo stesso art. 125-quinquies prevede, al comma 9, che le disposizioni ivi contenute (riguardanti i correttori esterni) operano, una volta adottato il regolamento ministeriale di cui al comma 8, “altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all’articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l’ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento”.<br />
Poichè l’art. 124 dell’ordinamento giudiziario (modificato prima dall’art. 6 del D.Lgs. n. 398 del 1997 e poi dall’art. 11 della legge n. 48 del 2001) stabilisce che “al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma rilasciato da una delle scuole di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall’articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti”, è sorto il dubbio che il conseguimento del diploma in questione sia divenuto un vero e proprio requisito di ammissione.<br />
Tale dubbio, come peraltro ritenuto dall’Amministrazione riferente e dal Consiglio superiore della magistratura, non appare fondato. Si deve osservare infatti che l’applicazione dell’art. 125-quinquies dell’ordinamento giudiziario è stata differita dal Consiglio superiore della magistratura in virtù della facoltà espressamente concessa dall’art. 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001. Ai sensi della stessa disposizione transitoria va applicato al concorso, in virtù di un rinvio secco che non contempla deroghe, l’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario il quale, al comma 5, lett. d), si limita a prevedere che coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, anche se iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999, “sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta”, anche in eccedenza ai limiti previsti dal comma precedente. Se il possesso del diploma di specializzazione costituisse un requisito di partecipazione, tale disposizione sarebbe priva di senso in quanto tutti i candidati dovrebbero essere esonerati dalla prova preliminare.<br />
Correttamente, pertanto, nello schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario si prevede, all’art. 14, che “in ogni caso sono ammessi alle prove scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidato, gli esonerati dalla prova preliminare e cioè:… d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999”.<br />
Resta da stabilire il momento in cui la suddetta condizione si verifica, ossia il momento in cui i candidati iscritti alle scuole di specializzazione debbono conseguire il diploma per poter usufruire dell’esonero dalla prova preliminare (alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ovvero in un momento successivo, comunque antecedente alle prove scritte). Più in generale, come è evidente, la questione investe anche le altre categorie di candidati aventi diritto all’esonero ai sensi del citato art. 123-bis, comma 5.<br />
E’ noto il principio secondo cui, anche con riferimento all’art. 2 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Appare pertanto corretto, nel silenzio del bando (oltre che della legge), applicare tale principio anche all’ipotesi in questione.<br />
Peraltro, poiché non si tratta – come è stato sopra precisato – di requisiti di partecipazione, bensì di condizioni per poter usufruire di un beneficio previsto dalla legge, è da ritenere che rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire regole diverse, purché ragionevoli e rispettose della par condicio dei candidati. Se l’Amministrazione medesima dovesse decidere, in base a considerazioni organizzative e di opportunità, pur considerando gli appesantimenti procedurali con il rischio di un eventuale contenzioso, di ampliare l’ambito dei candidati esonerati dalla prova preliminare (e quindi il numero degli ammessi alle prove scritte), dovrebbe inserire nel bando una apposita disposizione in virtù della quale i candidati iscritti alle scuole di specializzazione e in procinto di conseguire il diploma potrebbero chiedere di essere esonerati dalla prova preliminare riservandosi di produrre il relativo titolo prima dello svolgimento delle prove scritte (o, più opportunamente, prima dell’espletamento della prova selettiva), pena l’esclusione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>L&#8217;Estensore<br />
(Maria Grazia Cappugi)</p>
<p>Il Presidente<br />
(Salvatore Giacchetti)</p>
<p>Il Segretario<br />
(Roberto Mustafà)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-24-2-2004-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 24/2/2004 n.2453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-506/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.506</a></p>
<p>Giovanni Vacirca Presidente, est. Valacchi contro Cons. Ordine Avvocati GR Avvocato e procuratore – Pratica legale – Rilascio del certificato di compiuta pratica biennale – Computo dell’anno svolto presso le Scuole di specializzazione – Rende non necessaria l’iscizione biennale al registro dei praticanti La lettera dell’art. 1 d.m. 11 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-506/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-506/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Vacirca Presidente, est. Valacchi contro Cons. Ordine Avvocati GR</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore – Pratica legale – Rilascio del certificato di compiuta pratica biennale – Computo dell’anno svolto presso le Scuole di specializzazione – Rende non necessaria l’iscizione biennale al registro dei praticanti</span></span></span></p>
<hr />
<p>La lettera dell’art. 1 d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile) consente la possibilità che venga rilasciato il certificato di compiuta pratica biennale da parte dell’Ordine Avvocati competente anche a coloro che, pur essendo stati iscritti per un solo anno al registro dei praticanti, abbiano tuttavia conseguito il diploma di specialzzazione presso le scuole legali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">chi ha conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione delle professioni legali può ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica biennale forense e notarile con un solo anno di iscrizione ai rispettivi registri dei praticanti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1671/2003 proposto da:</p>
<p><b>VALACCHI ALESSANDRA </b>rappresentata e difesa da: COMPORTI GIAN DOMENICO NOCENTINI SIMONE con domicilio eletto in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso NOCENTINI SIMONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSIGLIO DELL&#8217;ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione dell’1-10-2003 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto avente ad oggetto il diniego del certificato di compiuta pratica forense, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso ancorchè di ignoti estremi.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. G.Domenico Comporti;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Considerato che la ricorrente ha impugnato il diniego del certificato di compiuta pratica forense;<br />
Visto l&#8217;art. 1 d.m. 11 dic. 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), il quale così dispone: &#8220;Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l&#8217;accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno&#8221;;<br />
Considerato che la delibera impugnata è motivata con la necessità di un&#8217;iscrizione al Registro dei praticanti avvocati per anni due, anche per il periodo in cui il praticante è esonerato dall&#8217;assistere alle udienze e dal frequentare uno studio legale in virtù del regolamento;<br />
Ritenuto che il requisito dell&#8217;iscrizione anche per tale periodo non sia esplicitamente previsto dalla normativa;<br />
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze il 18 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca Presidente, est.<br />
Andrea Migliozzi Consigliere<br />
Eleonora Di Santo Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004<br />
Firenze, lì 24 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-506/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-529/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.529</a></p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente &#8211; Dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere Soc. S.E.A.L. s.r.l. c/ Aut. Portuale di Livorno 1. Giustizia amministrativa – Termine per ricorrere – Decorrenza &#8211; Effettiva conoscenza della portata lesiva dell’atto – Nel caso di istanza di accesso è implicita soprattutto se trattasi di fatto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-529/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-529/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente &#8211; Dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere Soc. S.E.A.L. s.r.l. c/ Aut. Portuale di Livorno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Termine per ricorrere – Decorrenza &#8211; Effettiva conoscenza della portata lesiva dell’atto – Nel caso di istanza di accesso è implicita soprattutto se trattasi di fatto di ampia rilevanza locale</p>
<p>2. Opere pubbliche – Appalto di lavori – Modificazioni dell’offerta iniziale – Violazione della par condicio fra i concorrenti &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La richiesta di accesso agli atti di un procedimento ad evidenza pubblica è idonea a dimostrare una sufficiente conoscenza della portata lesiva di un atto, specie se trattasi di fatti che hanno avuto ampia risonanza nella stampa locale specializzata.</p>
<p>Ogni modificazione soggettiva od oggettiva dell’offerta progettuale iniziale presentata da una impresa in una gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto si appalesa inammissibile in quanto lesiva della par condicio fra i concorrenti e, quindi, del principio di buon andamento della P.A. (fattispecie relativa alla modifica dell’area su cui eseguire i lavori oggetto dell’appalto)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la conoscenza della portata lesiva di un atto si può desumere dall’istanza di accesso agli atti del procedimento. L’offerta progettuale iniziale di un appalto di lavori non è modificabile pena la violazione della par condicio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano </b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />I^ SEZIONE </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,nella Camera di Consiglio del 3 febbraio2004.<br />
Visto il ricorso 2226/2003 proposto da:<br />
<b>SOC. S.E.A.L. S.R.L., T.E.S.E.C.O. S.P.A., SO.SE.A. S.R.L.</b> rappresentate e difese da: STANCANELLI GIUSEPPE MORIGI ENRICO PAOLETTI MARIA con domicilio eletto in FIRENZE VIA MASACCIO 172 presso<br />
STANCANELLI GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; PORTUALE DI LIVORNO</b> rappresentato e difeso da: MORBIDELLI GIUSEPPE RIGHI ROBERTOcon domicilio eletto in FIRENZE VIA LAMARMORA 14 presso MORBIDELLI GIUSEPPE<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC. ITALIA DRAGAGGI S.P.A.</b> non costituitasi in giudizio;<br />
e nei confronti di<br />
<b>TITO NERI LAVORI PUBBLICI S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: LUPO MARINA CANEPA LUCIANO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA 29 presso LUPO MARINA<br />
e nei confronti di<br />
<b>G.R.C. KALLO N.V.</b> non costituitasi in giudizio;<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC. D.E.C.</b> rappresentato e difeso da: LUPO MARINA CANEPA LUCIANO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA 29 presso LUPO MARINA<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>SOC. FINUTENTI &#8211; UTENTI DEL PORTO DI LIVORNO S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: CANEPA VITTORIO P.PARDINI VALERIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA, 29 presso PARDINI VALERIO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto della Commissariale n. 56 del Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno del 18.9.2003;<br />
nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se lesivo, fra cui, in particolare il verbale della Commissione per l’esame delle domande di partecipazione, e del relativo provvedimento di nomina;<br />
dei verbali della Commissione per l’esame delle offerte pervenute, e del relativo provvedimento di nomina.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 2 febbraio 2004 proposti per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione della nota a firma del Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno prot. n. 9753 del 29.12.2003.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso ed i motivi aggiunti;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale, anche con motivi aggiunti, dal ricorrente.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA&#8217; PORTUALE DI LIVORNO SOC. D.E.C. SOC. FINUTENTI &#8211; UTENTI DEL PORTO DI LIVORNO S.R.L. TITO NERI LAVORI PUBBLICI S.R.L.<br />Designato relatore, il Primo Ref. BERNARDO MASSARI;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G.Stancanelli, E.Morigi A.Stancanelli per M.Paoletti, R.Righi, M.Lupo, L.Canepa e V.Pardini<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge n. 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00;<br />
Ritenuto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;</p>
<p>Considerato che:</p>
<p>&#8211; con il ricorso in esame sono stati impugnati gli atti, in epigrafe precisati, con cui l’Autorità portuale di Livorno ha aggiudicato in favore del raggruppamento temporaneo di imprese resistente l’appalto per l’esecuzione dei lavori di bonifica dei fonda<br />
&#8211; che l’Amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame in quanto, da un lato proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 21 della l. n. 1034/1971, dall’altro perché sarebbe venuto meno l’interesse della- che la società DEC n.v. ha proposto, altresì, ricorso incidentale avverso l’atto in epigrafe indicato, nella parte in cui la Stazione appaltante ha ammesso alla procedura il raggruppamento di imprese ricorrente;<br />
ritenuto che:<br />
&#8211; entrambe le eccezioni avanzate da controparte siano meritevoli di accoglimento;<br />
&#8211; che, in particolare, per quanto attiene alla tardività del gravame, la richiesta inoltrata dalla soc. SEAL, mandataria del R.T.I. ricorrente, all’Autorità portuale di Livorno, di accesso agli atti del procedimento ad evidenza pubblica di cui trattasi, d<br />
&#8211; che il ricorso, notificato all’Amministrazione intimata solo il 28 novembre 2003, deve pertanto ritenersi tardivo;<br />
che, ad ogni buon conto, è venuto meno l’interesse dello stesso raggruppamento ricorrente all’annullamento degli atti impugnati giacché, per effetto dell’alienazione, avvenuta successivamente all’aggiudicazione, dell’area necessaria all’esecuzione dei lavori, come individuata nell’offerta a suo tempo presentata, la parte ricorrente non sarebbe comunque in grado realizzare i lavori oggetto dell’appalto de quo;<br />
&#8211; che in tal senso deve ritenersi infondato il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’ATI SEAL contro l’atto in data 29 dicembre 2003 con cui l’Autorità portuale di Livorno ha negato di poter prendere in considerazione la nuova area messa a disposizion<br />
&#8211; che, infatti, ogni modificazione soggettiva od oggettiva dell’offerta presentata da una impresa in una gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto si appalesa inammissibile in quanto lesiva della par condicio fra i concorrenti e, quindi, del princi<br />
&#8211; che conseguentemente, il ricorso incidentale proposto da DEC n.v. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;<br />
&#8211; che, nondimeno, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:<br />
dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe<br />respinge il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla parte ricorrente; <br />
dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla DEC n.v.;<br />spese compensate.<br />Così deciso in Firenze il 3 febbraio 2004, dal Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere<br />
Dott. Bernardo MASSARI &#8211; Primo Referendario, rel., est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004<br />
Firenze, lì 24 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-529/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.1698</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-2-2004-n-1698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-2-2004-n-1698/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.1698</a></p>
<p>Pres., Cossu; Est., Dell’Utri Casa di Cura San Raffaele Pisana, Casa di Cura San Raffaele Velletri, Casa di Cura San Raffaele Cassino, Casa di Cura San Raffaele Nomentano c/ Regione Lazio Processo amministrativo – ricorso ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71 – domanda di condanna dell’Amministrazione ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-2-2004-n-1698/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.1698</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-2-2004-n-1698/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.1698</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Cossu; Est., Dell’Utri Casa di Cura San Raffaele Pisana, Casa di Cura San Raffaele Velletri, Casa di Cura San Raffaele Cassino, Casa di Cura San Raffaele Nomentano c/ Regione Lazio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – ricorso ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71 – domanda di condanna dell’Amministrazione ad un facere – cognizione del giudice limitata alla sola inattività della p.a.</p>
<p>Procedimento amministrativo – istanza di un soggetto titolare di situazione differenziata di ottenere un provvedimento espresso &#8211; illegittimità del silenzio rifiuto della p.a.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio avente ad oggetto l’inerzia della P.A. non può avere ingresso la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento, in quanto i caratteri del procedimento di cui all’art. 21 bis l. n. 1034/71 (brevità dei termini e snellezza delle forme) non consentono al giudice un sindacato estendibile ai contenuti sostanziali, dovendo questo limitarsi ad accertare se il silenzio sia o meno illegittimo ed imponendo, in caso di accoglimento, un termine per provvedere.</p>
<p>2. Dinanzi ad un’istanza di un soggetto titolare di una situazione differenziata, intesa ad ottenere un provvedimento espresso riguardante l’accertamento di un obbligo relativo al rapporto intercorrente tra le parti, il silenzio della P.A. è illegittimo, soprattutto quando il provvedimento richiesto costituisca il completamento di un procedimento dichiarativo iniziato d’ufficio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul silenzio dell’Amministrazione intimata sull’atto di diffida e messa in mora per la conclusione del procedimento dichiarativo del rapporto giuridico corrente tra le parti</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</center></b></p>
<p>composto dai signori Luigi Cossu PRESIDENTE &#8211; Vito Carella COMPONENTE &#8211; Angelica Dell&#8217;Utri COMPONENTE, relatore ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b><br />
sul ricorso n. 9540/03 Reg. Gen., proposto da<br />
Casa di <b>Cura SAN RAFFAELE PISANA</b>, gestita dalla San Raffaele s.r.l.; <b>Casa di Cura SAN RAFFAELE VELLETRI</b>, gestita dalla Hospital Appia s.r.l.; <b>Casa di Cura SAN RAFFAELE CASSINO</b>, gestita dalla Sipa s.r.l.; <b>Casa di Cura SAN RAFFAELE NOMENTANO</b>, gestita dalla Villa Patrizia s.r.l., tutte rappresentate e difese dall’Avv. Michele Damiani ed elettivamente domiciliate presso il medesimo in Roma, via Mordini n. 14;<br />
<center>CONTRO</center><br />
la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Rizzitelli ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Zanardelli n. 20;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio serbato dell’Amministrazione intimata sull’atto di diffida e messa in mora per la conclusione del procedimento dichiarativo del rapporto giuridico corrente tra le parti;<br />
nonché per la condanna<br />
dell’indicata Amministrazione a concludere il suddetto procedimento con provvedimento espresso.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2004, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Damiani e Donvito, quest’ultimo in sostituzione dell’Avv. Rizzitelli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<center><b>F A T T O E D I R I T T O</center></b><br />
Con ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, notificato il 23 settembre 2003, le Case di Cura indicate in epigrafe hanno esposto che su ricorso di terzi il giudice amministrativo annullava le deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del piano tariffario relativo al triennio 1996-1998 per la remunerazione delle prestazioni di ricovero rese dalle case di cura private accreditate, ed in particolare le deliberazioni 29 dicembre 1995 n. 1130, 20 maggio 1997 n. 2910, n. 6556/1997, n. 1467/1998, nonché 24 marzo 1998 n. 971; la Regione avviava d’ufficio un procedimento amministrativo dichiarativo, al fine di accertare la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione alle suddette sentenze erga omnes, ovvero nei confronti delle sole case di cura ricorrenti, chiedendo ed acquisendo apposito parere al Consiglio di Stato ed autorizzando, altresì, con DGR 28 novembre 2001 n. 1790 le A.USL a stipulare transazioni con le interessate. Rappresentato che tale provvedimento non può considerarsi conclusivo del procedimento, sia perché avente destinatari diversi, sia perché atto conclusivo di un diverso procedimento (o subprocedimento), hanno ancora esposto di aver notificato in data 22 luglio 2003 apposito atto di significazione e diffida per l’adozione di provvedimento conclusivo espresso. Ciò posto, hanno impugnato il silenzio serbato dalla Regione al riguardo, deducendo:<br />
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, 41 e 3 Cost., nonché 2 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di trattamento.<br />
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 113 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
La Regione Lazio si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni.<br />
Ciò posto, in primo luogo va rilevato che la domanda concernente la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento non può avere ingresso nel presente giudizio, avente ad oggetto l’inerzia della Regione. Ed in relazione a tale oggetto la cognizione del giudice amministrativo deve ritenersi limitata dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205) alla sola inattività della p.a.. <br />
Tanto perché tale norma prevede un procedimento, caratterizzato dalla brevità dei termini e dalla snellezza delle formalità, volto ad imporre all’amministrazione inadempiente l’esercizio della potestà amministrativa di cui è titolare, senza però che nella stessa norma si rinvenga alcun elemento che consenta al medesimo giudice di estendere il proprio sindacato ai contenuti sostanziali della potestà non esercitata. In altri termini, il giudizio di cui al cit. art. 21 bis è diretto ad accertare se il silenzio violi l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza del privato; pertanto il giudice adìto deve accertare se il silenzio sia o meno illegittimo imponendo, in caso di accoglimento, un termine per provvedere, ma non può spingersi a sostituire l’amministrazione nella valutazione della fondatezza di detta istanza (cfr. Cons. St., Ap. 9 gennaio 2002 n. 1).<br />
Dunque, la trattazione della controversia va circoscritta alla domanda concernente il silenzio; domanda che il Collegio ritiene meritevole di accoglimento.<br />
Ed invero, è innegabile che, nel quadro della normativa sopra indicata, in linea generale deve essere affermata la sussistenza dell’obbligo della Regione di corrispondere ad un’istanza di una casa di cura privata accreditata – titolare, quindi, di una situazione differenziata – intesa ad ottenere un provvedimento espresso in materia di tariffe delle prestazioni sanitarie assistenziali ospedaliere da lei effettuate, perciò riguardante il rapporto di accreditamento col servizio sanitario nazionale e regionale, intercorrente tra le parti.<br />
Né, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, la mancata risposta della Regione può ritenersi giustificata dall’esito negativo dei giudizi di merito instaurati dalla parte attualmente ricorrente, ed in particolare quello avverso la deliberazione GR n. 971/78 dichiarato inammissibile per omessa impugnazione della presupposta deliberazione GR n. 1130/95, nonché dal fatto che alla stessa parte non spetti l’actio iudicati. Difatti le suddette circostanze non eliminano il dovere dell’Amministrazione – sussistente, in ragione dell’evidenziata situazione differenziata del richiedente, indipendentemente dall’eventuale infondatezza della relativa pretesa sostanziale &#8211; di far seguito all’accennata istanza, avente oltretutto ad oggetto non l’esecuzione del giudicato, ma – come detto – il completamento del procedimento iniziato d’ufficio, volto ad accertare la sussistenza o meno dell’obbligo di dare attuazione erga omnes alle sentenze favorevoli rese su ricorsi di altri soggetti, ovvero nei soli confronti delle case di cura ricorrenti. <br />
Di conseguenza, in assenza di riscontro e ricorrendo i presupposti di rito, deve ritenersi formato un illegittimo silenzio-rifiuto il quale, quindi, dev’essere annullato in accoglimento, per quanto di ragione, dell’esaminato ricorso. Inoltre, come previsto dal ripetuto art. 21 bis, va ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla suindicata istanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, in caso di inadempimento e su richiesta di parte, sarà nominato un commissario in funzione sostitutoria.<br />
Come di regola, le spese vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annullato l’impugnato silenzio-rifiuto, ordina alla Regione Lazio di provvedere sull’istanza di cui trattasi nel termine indicato in motivazione.<br />
Condanna detta Regione al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di causa che liquida in complessivi Euro 1.000 (mille).<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004.<br />
Luigi Cossu PRESIDENTE<br />
Angelica Dell&#8217;Utri ESTENSORE</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-24-2-2004-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-24-2-2004-n-57/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.57</a></p>
<p>Pres. Numerico, Est. Ravagni. Frisinghelli Autotrasporti s.r.l. (avv. ti Dapor, Pedot) contro Comune di Villalagarina (avv. ti Dalla Fior, Lorenzi) sulla comunicazione del parere negativo della CEC avverso la domanda di concessione in sanatoria Concessione in sanatoria – Comunicazione del parere negativo della CEC – Valore di rigetto della domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-24-2-2004-n-57/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-24-2-2004-n-57/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, Est. Ravagni. <br /> Frisinghelli Autotrasporti s.r.l. (avv. ti Dapor, Pedot) contro Comune di Villalagarina (avv. ti Dalla Fior, Lorenzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla comunicazione del parere negativo della CEC avverso la domanda di concessione in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione in sanatoria – Comunicazione del parere negativo della CEC –  Valore di rigetto della domanda</span></span></span></p>
<hr />
<p>La nota con la quale il Segretario comunale comunica all’interessato che la Commissione edilizia comunale ha espresso parere negativo sulla domanda di sanatoria, deve essere considerata come avente valore di rigetto della domanda, fatta eccezione per le ipotesi in cui il provvedimento definitivo sia espressamente riservato oppure nell’atto sia chiarito che la comunicazione riveste una diversa finalità. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) In tema di rilascio del provvedimento favorevole, v. invece recentemente Consiglio di Stato, Sez. V, 29 luglio 2003 n. 4325, secondo cui, sulla scia di un orientamento ormai pacifico, la sola comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia comunale non equivale al rilascio della concessione, la quale costituisce un atto formale di competenza del Sindaco e conclusivo di un procedimento avviato con la domanda dell&#8217;interessato; il parere favorevole della commissione edilizia ha valore di semplice atto preparatorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla comunicazione del parere negativo della CEC avverso la domanda di concessione in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVADEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 339 del  2001 proposto da<br />
<b>FRISINGHELLI FRANCO</b>, quale legale rappresentante della Società Frinsinghelli Autotrasporti s.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Dapor ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Cristian Pedot in Trento, Via Brigata Acqui n. 4;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>COMUNE DI VILLAGALARINA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Trento, Via Paradisi n. 15/5;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento a firma del Segretario comunale di Villalagarina n. 4524 dd. 26.7.2001 con cui è stata negara l’autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi (lavaggio per autotreni con depuratore attiguo e scarico delle acque reflue in fognatura), nonchè di ogni altro atto presupposto e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della intimata Amministrazione comunale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 &#8211; relatore il consigliere Lamberto Ravagni &#8211; l&#8217;avv. Monica Aste, in delegata sostituzione dell&#8217;avv. Mario Dapor, per il ricorrente e l&#8217;avv. Marco Dalla Fior per l&#8217;Amministrazione comunale resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b><br />
Avverso il diniego di autorizzazione allo scarico il legale rappresentante della S.r.l. Frisinghelli autotrasporti ha presentato ricorso al T.R.G.A. formulando a sostegno il seguente motivo:<br />
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, co. 2, e 128, co. 5, della l.p. 5.9.1991 n. 22; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 46 del D.Lgs.<br /> 152/99; eccesso di potere per travisamento del fatto, carenza di istruttoria e motivazione illogica, contraddittoria e solo apparente.<br />
Il Comune di Villalagarina si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 22 gennaio 2004 il ricorso, su conforme richiesta delle parti, è stato trattenuto in decisione.<br />
<center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>La s.r.l. Autotrasporti Frisinghelli, dopo aver realizzato la nuova sede della società con regolare concessione edilizia, ha, senza alcun provvedimento edilizio autorizzativo, costruito un impianto di lavaggio per i propri autotreni su suoi terreni che però insistono su una zona del P.I.P. non ancora approvata e convenzionata, per di più prevedente in quel punto la futura strada di lottizzazione.<br />
Il Comune ingiungeva il ripristino con ordinanza 7/2001.<br />
Il ricorrente presentava allora ricorso sub R.G. 166/2001 dinanzi a questo Tribunale impugnando sia l&#8217;ordinanza che la nota 20.4.2001, prot. 2517, a firma del Segretario Comunale di Villalagarina.<br />
Il ricorso veniva respinto con sentenza di questo Tribunale n. 165/2003.<br />
Il ricorrente presentava anche richiesta di autorizzazione allo scarico per l&#8217;impianto di lavaggio, prima di depurazione per i reflui.<br />
Con nota 26.7.2001 a firma del Segretario comunale si è comunicato che l&#8217;autorizzazione non poteva essere rilasciata pendendo ingiuzione di demolizione dell&#8217;impianto abusivamente costruito.<br />
Aggiungeva il Segretario che l&#8217;autorizzazione sarebbe stata rilasciata &#8220;nel momento in cui il manufatto sarà realizzato secondo le leggi, le norme in vigore e le previsioni urbanistiche attualmente in vigore&#8221;.<br />
Il ricorso in esame impugna tale diniego ma in realtà si rivolge anche contro la nota 20.4.2001, prot. 2517, del Segretario Comunale, già peraltro espressamente impugnata con il ricorso n. 166/2001 respinto con la citata sentenza 165/2003.<br />
Sostiene il ricorrente a tal proposito che sulla domanda per la sanatoria presentata il 3 aprile 2001 si sarebbe formato il silenzio assenso a sensi degli artt. 128 e 91 della L.P. 22/1991.<br />
Tale tesi difensiva  non ha pregio sotto un duplice profilo.<br />
Infatti il 20 aprile 2001 il Segretario Comunale ha inviato alla richiedente una nota che ha il significato logico di un provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria. <br />
Con la nota, infatti, veniva comunicato che la Commissione Edilizia comunale nella seduta del 12 aprile 2001 aveva espresso il motivato parere negativo. Ora, la prevalente giurisprudenza amministrativa attribuisce ad una tale comunicazione valore di rigetto della domanda a meno che il provvedimento definitivo non sia espressamente riservato o sia chiarita nell&#8217;atto una diversa finalità della comunicazione (per esempio la richiesta  di esercizio di difesa per superare le motivazioni negative del parere).<br />
La nota 20.4.2001 (protocollo 2517) del Segretario Comunale non esprime alcuna di queste riserve ma anzi esprime chiaramente il consenso del decidente con le conclusioni negative espresse dalla C.E.C.<br />
Del resto la domanda del permesso edilizio era in prevalenza diretta ad ottenere una concessione edilizia per cui, semmai, potrebbe ipotizzarsi un silenzio rifiuto, se non si riconoscesse (come invece il Collegio riconosce) nella nota 20.4.2001 l&#8217;espressione del provvedimento definitivo.<br />
Non sussistono di conseguenza i vizi affermati nel motivo di ricorso. <br />L&#8217;ingiunzione 7/2001 che aveva richiesto la demolizione dell&#8217;impianto era sub iudice (è stata poi confermata dal T.R.G.A. con reiezione della impugnazione della ricorrente) e quindi l&#8217;amministrazione non poteva contraddirsi legittimando il funzionamento dell&#8217;impianto abusivo.<br />
La motivazione è, d&#8217;altra parte, idonea a far comprendere al destinatario (anche alla luce dei precedenti provvedimenti) le ragioni per le quali l&#8217;autorizzazione non poteva essere rilasciata.<br />
Come nella nota del 20 aprile 2001 anche nel diniego si ripete che la riconosciuta esigenza dell&#8217;impianto di lavaggio deve essere attuata secondo le normative vigenti senza la pretesa di imporre fatti compiuti in contrasto con le attuali previsioni urbanistiche.<br />
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center> </b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 339/2001, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Villalagarina le spese di giudizio che sono liquidate in € 2.000,00, oltre alle addizionali IVA e Cassa Forense.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere <br />	<br />
dott. Lamberto Ravagni 	Consigliere estensore<br />	<br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 24 febbraio 2004.</p>
<p>Il  Segretario  Generale<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-24-2-2004-n-57/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Boncompagni contro Comune di Monterchi sul diritto dei Consiglieri comunali ad una completa informazione di tutte le questioni sottoposte al vaglio del Consiglio e gli eventuali riflessi sulla legittimità della delibera consiliare Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere dei Consiglieri comunali contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.<br /> Boncompagni contro Comune di Monterchi</span></p>
<hr />
<p>sul diritto dei Consiglieri comunali ad una completa informazione di tutte le questioni sottoposte al vaglio del Consiglio e gli eventuali riflessi sulla legittimità della delibera consiliare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere dei Consiglieri comunali contro l’Amministrazione di appartenenza – Atti incidenti sul diritto all’ufficio – Sussiste – Altri atti – Non sussiste</p>
<p>Amministrazione pubblica –– Delibera del Consiglio comunale – Ordine del giorno non completo &#8211; Violazione del munus publicum – Nel caso di partecipazione dei Consiglieri a precedente delibera avente ad oggetto l’approvazione della gestione del medesimo servizio pubblico &#8211; Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>I consiglieri comunali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione d&#8217;appartenenza, a meno che non vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul loro diritto all&#8217;ufficio* : il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive**.</p>
<p>Non risultano violate le prerogative dei Consiglieri comunali, ed in particolare il diritto ad una informazione completa sulle questioni sottoposte al loro vaglio, nel caso in cui non sia stata espressamente indicata, nell’ordine del giorno di una seduta consiliare, l’approvazione della convenzione per la gestione di un servizio pubblico laddove gli stessi Consiglieri siano comunque già edotti della sostanza delle questioni da discutere per essere stati presenti ad altra precedente delibera avente ad oggetto il medesimo servizio</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Note di richiamo:<br />
*Nello stesso senso v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n.3785; T.A.R. Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218 citate in motivazione. In proposito si veda anche Cons. Stato, sez. I, 5 marzo 2003, n.631; Cons. Stato, sez. I, 13 dicembre 2002, n.3726; Cons. Stato, sez. I, 19 settembre 2001, n.499; Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2002, n.3091; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 marzo 2003 , n.456; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 maggio 2003, n.5760; T.A.R. Basilicata, 14 novembre 2002, n. 796; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 giugno 2002, n.3657; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 maggio 2002, n.1077; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 marzo 2002, n.391; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 dicembre 2001, n.5301; con riferimento all’impugnabilità della delibera consiliare da parte dei consiglieri di minoranza si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 13 gennaio 2003, n.97; T.A.R. Lazio, sez. IIbis,Ordinanza cautelare n.1705 del 21 marzo 2002; T.A.R. Milano, sez. III, 5 dicembre 2002, n. 4731; nell’ipotesi di delibera adottata dall’organo collegiale di una Comunità montana si veda Cons. Stato, sez. I, 30 gennaio 2001, n.1218<br />
**Nello stesso senso v. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n.358, citata in motivazione. Si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 marzo 2002, n.1328</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto dei Consiglieri comunali ad una completa informazione di tutte le questioni sottoposte al vaglio del Consiglio e gli eventuali riflessi sulla legittimità della delibera consiliare</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />Sezione Prima </center></b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n. 1047/2003 proposto da<br /><b>BONCOMPAGNI Massimo e ROMANELLI Alfredo</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Bianconi e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Firenze, via Alfieri n. 19,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Monterchi</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e difeso dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6,<br />
<center>e nei confronti</center><br />
&#8211; della <b>Comunità montana Valtiberina Toscana</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata  e difesa dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6;<br />&#8211; del <b>Comune di Anghiari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Badia Tedalda</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Caprese Michelangelo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Pieve Santo Stefano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Sansepolcro</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Sestino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Ufficio associato di gestione tra i Comuni di cui sopra</b>, in persona del legale rappresentante  pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><center>per l’annullamento<br /> previa sospensione dell’esecuzione</center></p>
<p>della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ancorché incognito, compresa la “Convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00 per la gestione associata di funzioni e servizi inerenti i mattati della Valtiberina Toscana”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Amante, in sostituzione dell’avv. Giallongo e l’avv. Brocchi, in sostituzione dell’avv. Maccari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O   e   D I R I T T O</b></center></p>
<p>I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di Monterchi, impugnano la deliberazione consiliare n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, in quanto l’oggetto della medesima differiva da quanto in pregresso ai medesimi comunicato e formalizzato nell’ordine del giorno della seduta.<br />
Deducono, in particolare, i ricorrenti che siano state violate le norme e i principi in materia di corretto svolgimento dei lavori consiliari, e, quindi, le proprie prerogative di consiglieri comunali, non essendo stati posti in grado di decidere con sufficiente cognizione di causa delle questioni sottoposte al voto e poi approvate.<br />
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.<br />
Osserva in primis il Collegio che, in linea di principio, i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione d&#8217;appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).<br />
Per tale ragione il consigliere comunale così come il membro di un organo collegiale è legittimato a ricorrere contro il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all&#8217;ufficio (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n. 3785; TAR Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218).<br />
Nella fattispecie non pare che la denunciata lesione sia in effetti concretata.<br />
Invero, la mera circostanza che l’ordine del giorno non recasse la pedissequa trasposizione della rubrica della deliberazione poi approvata dal consiglio comunale non autorizza a farne discendere, di per sé, quell’insufficienza o addirittura quella mancanza di informazione sulle questioni sottoposte al vaglio dei consiglieri che potrebbe integrare la lesione del munus publicum inerente alla carica ricoperta nell&#8217;ambito dell&#8217;organo stesso.<br />
Risulta, infatti, dagli atti di causa che già con deliberazione n. 35 del 14 novembre 2002 il Consiglio comunale di Monterchi aveva discusso e approvato, con il voto favorevole degli odierni ricorrenti, la conduzione in forma associata del servizio comprensoriale di macellazione di bovini e suini, stabilendo che in essa fosse ricompresa anche l’attività del mattatoio di Badia Tedalda, così come poi deliberato attraverso l’atto impugnato che ne approvava, altresì, la relativa convenzione di gestione.<br />
Ne discende che non si comprende in qual modo i ricorrenti siano stati posti nell’impossibilità di valutare la portata di quanto, nella circostanza, sottoposto al voto del Consiglio, essendo al contrario i medesimi già edotti della sostanza delle questioni da discutere.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI &#8211; Primo referendario, est.<br />
F.to Giovanni Vacirca<br />
F.to Bernardo Massari<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Direttore della Segreteria<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004<br />
Firenze, lì 24 febbraio 2004</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-2-2004-n-717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-2-2004-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.717</a></p>
<p>Stenio RICCIO &#8211; Presidente; Giuseppe CARINCI &#8211; Consigliere estensore Cenzatti Giacomo (Avv.ti Angella e Angeletti) c. Comune di Pontedera (Avv.ti Stancanelli e Cecchi) e nei confronti soc. CEIS (Avv.to Chierroni). Variante piano regolatore- impugnazione- soggetto residente nella zona oggetto della variante -interesse all&#8217;impugnazione &#8211; sussiste Il Consiglio di Stato non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-2-2004-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-2-2004-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.717</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Stenio RICCIO &#8211; Presidente; Giuseppe CARINCI &#8211; Consigliere estensore<br /> Cenzatti Giacomo (Avv.ti Angella e Angeletti) c. Comune di Pontedera (Avv.ti Stancanelli e Cecchi) e nei confronti soc. CEIS (Avv.to Chierroni).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Variante piano regolatore- impugnazione- soggetto residente nella zona oggetto della variante -interesse all&#8217;impugnazione &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Consiglio di Stato non ha ravvisato la natura di opera pubblica di un intervento proposto da un privato ed avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio pubblico ed di locali da adibire ad attività pubblica e privata</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Ruggiero Dipace <a href="/ga/id/2004/3/1444/d">&#8220;L’intervento dei privati nella programmazione e realizzazione di un’opera pubblica: il Consiglio di Stato adotta una nozione ristretta di opera pubblica&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opera pubblica: non è tale un parcheggio pluripiano ed edifici polifunzionali</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><center></p>
<p>N.717/2004 Reg. Dec.<br />
N. 728 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Quarta</b><center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>D E C I S I O N E</b><center></p>
<p>sul ricorso n. 728/03 proposto da<br />
<b>Cenzatti Giacomo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Angella e Alberto Angeletti, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli, n. 2, presso lo studio di quest’ultimo;</p>
<p><center>contro<center></p>
<p>il <b>Comune di Pontedera</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stancanelli e Alessandro Cecchi, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società C.EI.S. – Costruzioni Edili Stradali, s.r.l. </b> con sede in Pontedera, in persona del rappresentante legale pro tempore; e della società Bianchi Sergio, s.n.c. con sede in Pontedera, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Vittorio Chierroni, elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, Palazzo IV – Scala B, presso il dott. Gian Marco Grez;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, Sez. I, n. 3346/02, pubblicata in data 16 dicembre 2002, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’attuale appellante, concernente intervento di ristrutturazione urbanistica con piani di recupero.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontedera e delle società controinteressate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 il Consigliere Giuseppe Carinci;<br />
Uditi gli avv.ti A. Angeletti, G. Stancanelli e V. Chierroni; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</b><center></p>
<p>Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della Toscana, Cenzatti Giacomo – proprietario di immobile adibito a civile abitazione nel Comune di Pontedera, ricompreso nella sottozona B/O n. 5 del vigente Piano regolatore generale &#8211; ha impugnato la variante di P.R.G. adottata e approvata con deliberazioni del Consiglio comunale 30 ottobre 2001, n. 128, e 26 febbraio 2002, n. 14, nonché la deliberazione n. 91 del 28 giugno 2001 del medesimo Consiglio e lo schema di convenzione approvato. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non aveva provato l’interesse a ricorrere e ha dichiarato inammissibile l’impugnativa.<br />
La decisione non è stata condivisa dal Cenzatti, che l’ha impugnata con appello notificato in data 20 gennaio 2003 e depositato il 28 dello stesso mese. Nel gravame ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 100 del cod. proc. civ., in quanto i proprietari di immobili ricadenti nell’area regolamentata dal Piano regolatore, o da una sua variante, sono sicuramente portatori di un interesse qualificato e differenziato.<br />
Nel merito, ha riproposto tutti i motivi già sollevati in primo grado, così come appresso riepilogati.</p>
<p>1/A – Sviamento; violazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 12 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 1/B – violazione degli artt. 12 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241; degli artt. 1 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109; nonché dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di istruttoria: le deliberazioni impugnate costituiscono soltanto esecuzione di un accordo di pianificazione urbanistica con soggetti privati; sono state adottate senza procedere ad alcuna previa selezione, violano il principio di imparzialità amministrativa, e non è stata vagliata la possibilità di adottare soluzioni alternative. Le modifiche sull’ubicazione del parcheggio sono inoltre frutto di contraddizioni e risultano basate su un’istruttoria assolutamente carente.</p>
<p>2 – Violazione dell’art. 40 della legge regionale n. 5 del 1995: un’area destinata a standards viene trasformata prevedendo un consistente aumento di carico urbanistico e l’inserimento di una nuova zona avente destinazione a “infrastrutture pubbliche di interesse pubblico”, il tutto con una procedura che non consente la trasformazione urbanistica stabilita.</p>
<p>3 – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; carenza di motivazione; sviamento: le variazioni urbanistiche si appalesano in aperto e immotivato contrasto con il Piano Urbano del traffico, il quale individua la necessità di parcheggi pubblici nell’area ex Superal.</p>
<p>4/A – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; sviamento sotto ulteriore profilo; 4/B – Violazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nonché dell’art. 2 della legge n. 122 del 1989, del D. Lgs. N. 114 del 1998 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 233 del 1999: il semplice confronto della disciplina dettata per la nuova zona B/O n. 18 e quella della altre zone B/O denotano l’esistenza di vizi di illogicità e contraddittorietà. E’ altresì palese l’inadeguatezza degli standars urbanistici previsti.</p>
<p>5 – Eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà sotto diverso profilo: il consistente aumento di volumetria previsto per la zona B/O 18 non è giustificato e non proviene da riduzioni della zona B/O 5, in cui viene mantenuto il 100% della volumetria preesistente.</p>
<p>6 – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta sotto diversi ulteriori profili: la zona B/O 5 è totalmente edificata e non si vede come possa essere realizzato il parcheggio pluripiano descritto nelle deliberazioni impugnate, essendo previsto il mantenimento del preesistente cinema per un’estensione minima di 1.000 mq..<br />
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Pontedera che le società controinteressate.</p>
<p>Il primo ha insistito sull’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, come già affermato dal Tribunale amministrativo, sottolineando, in particolare, la natura pubblica delle opere approvate con le delibere oggetto di contestazione. Si è opposto, altresì, a tutte le censure di merito riproposte dall’appellante, illustrando diffusamente i motivi posti a base delle deduzioni.<br />
Le società controinteressate hanno anch’esse insistito sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Hanno altresì ritenuto infondate tutte le censure di merito riproposte dall’appellante, illustrandone l’assunto.<br />
Con memoria depositata in data 17 ottobre 2003, parte appellante ha controdedotto alle tesi delle controparti, insistendo nelle proprie conclusioni.<br />
All&#8217;udienza del 4 novembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</b><center></p>
<p>Come esposto in narrativa, Cenzatti Giacomo ha impugnato la decisione con la quale il Tribunale amministrativo della Toscana ha ritenuto inammissibile il ricorso da lui proposto, avente per oggetto le deliberazioni con le quali il Consiglio comunale di Pontedera ha approvato una variante al P.R.G. della città per la realizzazione di un parcheggio pubblico pluripiano e adeguamenti funzionali di immobili residenziali, tutti siti nel centro abitato.<br />
L’appellante contesta l’assunto del Tribunale, secondo cui egli non avrebbe dato prova di possedere un concreto interesse ad agire, e ricorda, a tal proposito, di essere proprietario di un immobile collocato nella sottozona B/O n. 5 del vigente Piano, in zona, cioè, direttamente interessata dalle modifiche previste dallo strumento approvato, il che darebbe conto della sicura esistenza di una sua posizione differenziata con riguardo alla situazione dedotta in giudizio e, quindi, di un sicuro interesse a ricorrere.<br />
Il rilievo è fondato. <br />
E’ pacifico, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, che nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dichiarato – senza che alcuno lo abbia mai smentito &#8211; di essere “proprietario di un bene adibito a civile abitazione sito in Pontedera via Fucini n. 6, cioè di un appartamento sito in un edificio condominiale ubicato in una delle due sotto-zone, la n. 5, interessata dalla variante di P.R.G. impugnata”. Detta proprietà, ubicata nella stessa zona interessata dalle modifiche urbanistiche, rivela senza alcun dubbio l’esistenza di una situazione di stabile collegamento del titolare con la zona interessata dalle opere progettate, circostanza idonea a dimostrare il possesso da parte sua di un sicuro interesse che lo legittima alla contestazione dinanzi al giudice.<br />
D’altro canto è sicuro che la variante adottata dal Comune di Pontedera, nel prevedere la realizzazione di un parcheggio pluripiano in prossimità dell’immobile di proprietà dell’istante e di locali da destinare ad attività terziaria sia pubblica che privata, con adeguamento di immobili residenziali anche attraverso aumento della volumetria esistente, viene a incidere con sensibili modifiche nell’assetto urbanistico-edilizio della zona e con l’ambiente circostante, il che è valido a integrare di per sé, senza necessità di ulteriori dimostrazioni e indipendentemente dalla prova di specifici danni, l’interesse all’impugnazione degli atti che tali modifiche introducono (Cons. St., Sez. IV, n. 1155 del 15.9.1998; Sez. V, n. 403 del 20.6.1987).<br />
La censura avverso la sentenza si appalesa quindi fondata e merita di essere accolta, con conseguente necessità di procedere all’esame dei motivi sollevati in primo grado e riproposti in questa sede.<br />
Tra questi, assume rilievo preminente la denuncia con la quale l’appellante sostiene che la procedura seguita dal Comune nell’adozione e approvazione della variante in questione non rientrerebbe tra le ipotesi previste nell’art. 40, comma 2, lett. a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5. <br />L’Amministrazione comunale, cioè, avrebbe seguito una procedura non consentita, in relazione alla natura e al contenuto delle modifiche introdotte con la variante urbanistica, il che concretizzerebbe una violazione delle disposizioni da essa stessa invocate.<br />
La censura è fondata.<br />
Con la legge appena citata sono state apportate, dalla Regione Toscana, importanti innovazioni nei procedimenti di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti. Con l’art. 40, in particolare, sono state dettate norme transitorie per consentire l’uso, in determinati casi, di procedure semplificate, che il Comune di Pontedera ha appunto utilizzate nell’adozione e approvazione della variante in questione. L’Ente ha cioè applicato la disposizione di cui alla lettera a) del comma 2, che ha compreso, tra le ipotesi della procedura semplificata, le “varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e a norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale”.<br />
Dagli atti depositati in giudizio è possibile verificare che in nessuna delle ipotesi previste nella citata lettera a) può essere ricompresa la variante in argomento. In effetti, con le deliberazioni oggetto di impugnazione il Comune, pur avendo inteso precostituire uno strumento urbanistico volto a consentire la realizzazione di un’opera pubblica &#8211; cioè di un parcheggio pubblico pluripiano – ha contestualmente previsto la modifica delle norme tecniche di attuazione della cosiddetta sotto-zona n. 5, ed altresì la realizzazione di locali da destinare ad attività terziaria sia di natura pubblica che privata, nonché l’adeguamento di immobili residenziali attraverso anche la previsione di un aumento, sia pure contenuto, della volumetria esistente. Ha stabilito, cioè, nuove previsioni comprendenti oltre al parcheggio, la realizzazione di residenze, uffici pubblici e privati e relativi standards nonchè accessori che per circa 15.500 m3 dovrebbero trovare spazio nel predetto complesso ex Cinema Massimo e per la rimanente parte come recupero dell’edificio commerciale, con sistemazione, altresì, dell’area ex Superal.<br />
E’ facile verificare che le innovazioni previste dalla variante coinvolgono interessi non solo pubblici, ma anche privati, questi ultimi chiaramente individuabili nelle previsioni definite come recupero di locali per “attività terziarie” e per “finalità residenziali e/o misto terziario-residenziale”, alle quali si aggiunge, peraltro, il previsto aumento di volumetria. In tal modo eccede l’ambito delle modifiche strettamente necessarie per consentire la realizzazione dell’opera pubblica. Il che evidenzia che il Comune abbia realmente seguito, nella specifica fattispecie, una procedura non consentita, in quanto l’intervento urbanistico adottato trascende le previsioni della norma e non risulta riconducibile in una delle ipotesi descritte nella lettera a), comma secondo, del citato art. 40.<br />
Il vizio evidenziato si rivela di carattere assorbente e dimostra la fondatezza dell’impugnativa. Il Collegio, tuttavia, per una più completa trattazione della questione, ritiene utile soffermarsi sulle ulteriori censure con cui sono stati denunciati vizi di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dello sviamento.<br />
Come esposto in punto di fatto, le delibere impugnate costituiscono esecuzione di un accordo di pianificazione urbanistica con soggetti privati. Con la deliberazione n. 91 del 28 giugno 2001, in particolare, il Consiglio comunale aveva approvato la proposta della società C.EI.S. e della società Bianchi Sergio, per la realizzazione di un parcheggio in luogo occupato dal complesso Cinema Massimo. Era stata prevista, in tale sede, la stipulazione di un’apposita convenzione per dare attuazione all’intervento nel suo complesso. Seguivano, quindi, l’atto di approvazione dello schema di convenzione preliminare con le stesse società e, poi, l’adozione della variante (delibera n. 128 del 30 ottobre 2001) e la sua approvazione (delibera n. 14 del 26 febbraio 2002), previo esame e rigetto delle osservazioni presentate dai privati.<br />
Nell’adozione di tali atti veniva però ignorato il Piano Urbano del Traffico (deliberazione di Giunta municipale n. 125 del 29 aprile 1999), che prevedeva la realizzazione del parcheggio pubblico in luogo diverso: cioè in piazza E. Berlinguer, area ex Superal. Di tale previsione, peraltro, era stato approvato il progetto definitivo ed era stato anche definito il relativo quadro economico finanziario. Anche se risulta che il Comune ha preso in considerazione il Piano per il Traffico al fine di adeguarlo alla nuova situazione, approvando un’apposita variante di adeguamento (deliberazione di Giunta n. 75 del 28 marzo 2002 e deliberazione consiliare n. 55 del 28 maggio 2002), ciò è avvenuto solo successivamente alla contestazione in sede giurisdizionale delle modifiche urbanistiche da parte dell’attuale appellante.<br />
Le predette circostanze e il contenuto degli atti denotano quindi, come sostenuto dal Cenzatti, non solo l’esistenza del vizio formale di procedura già in precedenza evidenziato, ma altresì l’esistenza di vizi di eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti della stessa Amministrazione, insieme a un sicuro difetto di istruttoria e a sviamento di potere.<br />
Palese è la presenza di una carente istruttoria della variante urbanistica, determinata soprattutto dalla mancata considerazione, come si è visto, delle previsioni contenute nel Piano Urbano del Traffico, interamente ignorate all’epoca di adozione e approvazione della variante medesima e relativa convenzione. Alla stessa epoca, il Piano Urbano del Traffico prevedeva, in particolare, la localizzazione del parcheggio in piazza E. Berlinguer, donde l’esattezza anche della rilevata contraddittorietà, per le contrastanti previsioni (eliminate solo dopo la proposizione del ricorso) tra atti contestualmente vigenti della stessa Amministrazione.<br />
Nelle delibere impugnate, il Consiglio comunale ha dato indicazione dei motivi che avrebbero determinata la nuova scelta. Pur tenendo presente il contenuto dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 &#8211; che ha previsto la possibilità di addivenire ad accordi con privati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale – l’indicazione non è però valida a superare le carenze e la contraddittorietà che emergono dalle scelte operate con la variante, che si rivela atto prevalentemente fondato sulle proposte avanzate dalle società private, più che su autonome valutazioni di pubblico interesse. Il che denota che sussiste fondatezza anche del denunciato vizio di sviamento di potere.<br />
Per le su esposte considerazioni l’appello si appalesa fondato e merita di essere accolto.<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano, per ambedue i gradi, nel dispositivo.</p>
<p><center><b>P. Q. M. </b><center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, accoglie l’appello, e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado. Annulla, di conseguenza, gli atti impugnati con tale mezzo.<br />
Condanna il Comune di Pontedera a pagare in favore dell’appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4 novembre 2003, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori:<br />
Stenio RICCIO Presidente<br />
Dedi RULLI				Consigliere<br />	<br />
Giuseppe CARINCI			Consigliere estensore<br />	<br />
Vito POLI				Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA			Consigliere																																																																																										</p>
<p>IL PRESIDENTE</p>
<p>L’ESTENSORE</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
24/02/2004<br />
(Art.55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>Il Dirigente</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.2385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-2-2004-n-2385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-2-2004-n-2385/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.2385</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, Est. Leonardo Pasanisi Marco Puglia (Avv. Onorato G. Giuseppe) contro Comune di Pagano D’Ischia (n.c.) Sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori in attesa della definizione delle domande per il condono degli abusi edilizi 1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo condono edilizio – Ex art. 32</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-2-2004-n-2385/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.2385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, Est. Leonardo Pasanisi<br /> Marco Puglia (Avv. Onorato G. Giuseppe) contro Comune di Pagano D’Ischia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori in attesa della definizione delle domande per il condono degli abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003 – Art. 44 della legge n. 47/85 sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori – Applicabilità alle sole opere abusive che risultino ultimate<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza demolizione – Motivazione – Riferimento alla riscontrata abusività dell’opera – Sufficienza – Specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse – Non occorre.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Atti repressivi – Natura giuridica – E’ strettamente vincolata – Apporti partecipativi del destinatario – Necessità – Non sussiste &#8211;  Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 44 della L n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma venticinquesimo, del decreto – legge 30 settembre 2003 n. 296, conv. in L n. 326/2003, sul nuovo condono edilizio, (secondo cui in attesa della definizione delle domande di condono degli abusi edilizi, sono sospesi i relativi procedimenti sanzionatori), è applicabile alle sole opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e non è invece suscettibile di applicazione generalizzata in relazione a qualsiasi domanda di condono; in particolare la sospensione dei procedimenti previsti da detta norma non è applicabile ai procedimenti repressivi di abusi edilizi che risultano inequivocabilmente eseguiti in epoca successiva alla suddetta data del 31 marzo 2003 (nella specie, a tal fine, per escludere l’applicabilità della sospensione, si è fatto riferimento ad un rapporto della Polizia Municipale, avente efficacia probatoria privilegiata).</p>
<p>2. L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e non richiede una specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustificano l’adozione.</p>
<p>3.  Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura strettamente vincolata e sono dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario atteso che quest’ultimo, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi che prevede la preventiva contestazione dell’abuso al privato ai fini del ripristino di sua iniziativa dell’assetto dei luoghi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori in attesa della definizione delle domande per il condono degli abusi edilizi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI<br />
SESTA   SEZIONE</b></p>
<p>Registro Generale: 354/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori: ALESSANDRO PAGANO Presidente; LEONARDO PASANISI &#8211; Cons., relatore; SERGIO ZEULI Ref.<br />
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034/71, come modificati ed integrati dalla legge n. 205/2000, la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 16 Febbraio 2004 Visto il ricorso 354/2004  proposto da:<br />
<b>PUGLIA MARCO </b>rappresentato e difeso da: ONORATO G.GIUSEPPE  con domicilio eletto in NAPOLI  SEGRETERIA T.A.R.</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARANO D&#8217;ISCHIA</b>, n.c.;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della ordinanza n. 132 del 03/11/2003, di demolizione;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI  <br />
Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza:<br />
Considerato preliminarmente che, a giudizio del Collegio, sussistono, anche in ragione dell’urgenza di provvedere in relazione agli interessi coinvolti, le condizioni richieste dall’art. 21, co. 10° e dall’art. 26, co. 5°, della legge n. 1034/71, come modificati ed integrati dalla legge n. 205/2000, per decidere la presente controversia con sentenza succintamente motivata;</p>
<p>Considerato, in relazione alle dedotte censure, che:</p>
<p>1)	l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell&#8217;abusività dell&#8217;opera e non richiede una specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustificano l’adozione (cfr. TAR Toscana, 8 novembre 2000, n. 2292);																																																																																												</p>
<p>2)	gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura strettamente vincolata e sono dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario, atteso che quest&#8217;ultimo, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi che prevede la preventiva contestazione dell&#8217;abuso al privato ai fini del ripristino di sua iniziativa dell&#8217;assetto dei luoghi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l&#8217;amministrazione (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 31 gennaio 2001, n. 782);																																																																																												</p>
<p>3)	l&#8217;articolo 44 della legge n. 47/1985 (secondo cui, in attesa della definizione delle domande di condono degli abusi edilizi, sono sospesi i relativi procedimenti sanzionatori), è applicabile, tra l&#8217;altro, alle sole opere abusive &#8220;che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003&#8221; (giusta l&#8217;esplicito richiamo, entro tali limiti effettuato dall&#8217;articolo 32, comma venticinquesimo, del decreto-legge n. 26 si 9/2003, conv. L. n. 326/2003) e non è invece suscettibile di applicazione generalizzata in relazione a qualsiasi domanda di condono (cfr. C.d.S., Sez. V, 4 ottobre 1994, n. 1100);																																																																																												</p>
<p>Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;invocata disposizione di cui all&#8217;articolo 44, comma primo, della legge n. 47/1985 sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori (che pertanto possono essere regolarmente condotti a termine), dal momento che l&#8217;opera abusiva oggetto dell&#8217;impugnato provvedimento di demolizione risulta sicuramente eseguita in epoca successiva alla suddetta data, come si evince dal richiamato rapporto della Polizia Municipale, avente efficacia probatoria privilegiata;<br />
Ritenuto pertanto che il ricorso in esame è manifestamente infondato e deve essere respinto (senza alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte intimata);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge il ricorso in esame.<br />
Nulla sulle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-24-2-2004-n-2385/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.2385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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