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	<title>24/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2019 n.8763</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2019-n-8763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2019 n.8763</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Estensore; PARTI: Paola Maria F., Gian Paolo C., Claudia T., Claudia F., Gianfranco C. e Francesco D. P., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gabriele De Paola c. Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato. Va riformata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2019-n-8763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2019 n.8763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2019-n-8763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2019 n.8763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Estensore; PARTI: Paola Maria F., Gian Paolo C., Claudia T., Claudia F., Gianfranco C. e Francesco D. P., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gabriele De Paola c. Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Va riformata la sentenza di prime cure che ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza, rilevando la violazione dei principi sul ricorso collettivo, in quanto proposto sia dalle parti che hanno agito innanzi al giudice civile, sia dal loro difensore dichiaratosi antistatario.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; parti e difensori &#8211; difensore antistatario &#8211; condanna in suo favore delle spese del giudizio &#8211; ricorso al G.A. in sede i ottemperanza &#8211; esperibile.</div>
<div style="text-align: justify;">
2.- Processo amministrativo &#8211; parti e difensori &#8211; difensore antistatario &#8211; distrazione delle spese di lite &#8211; credito del difensore e credito delle parti ricorrenti &#8211; violazione dei principi sul ricorso collettivo &#8211; va esclusa.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Poichè anche il difensore antistatario può avvalersi del rimedio del ricorso in ottemperanza, quando una pronuncia giurisdizionale dispone la condanna della p.A. al pagamento di alcune somme e dispone la condanna delle spese del giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario, il conseguente giudizio d&#8217;ottemperanza ben può essere proposto congiuntamente dalla parte sostanziale e dal difensore dichiaratosi antistatario, sussistendo una stretta connessione tra le pretese e non essendovi ragione di ritenere che vadano proposti due distinti ricorsi d&#8217;ottemperanza, che comporterebbero solo una inutile proliferazione delle liti.</em></div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La dichiarazione del difensore antistatario rappresenta un privilegio, la cui giustificazione e la cui tutela si basa sulla funzione alla quale il difensore assolve: il credito del difensore, derivante dalla distrazione delle spese di lite, ha quindi natura autonoma e può da lui essere azionato nei confronti della controparte soccombente. Ne consegue che va riformata la sentenza di prime cure che ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza, rilevando la violazione dei principi sul ricorso collettivo, in quanto proposto sia dalle parti che hanno agito innanzi al giudice civile, sia dal loro difensore dichiaratosi antistatario.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/12/2019<br />
<strong>N. 08763/2019REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 08470/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
Sull&#8217;appello n. 8470 del 2014, proposto dai signori Paola Maria F., Gian Paolo C., Claudia T., Claudia F., Gianfranco C. e Francesco D. P., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulia di Colloredo, n. 46/48;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato <em>ex lege</em>Â in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 527/2014, resa tra le parti;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il pres. Luigi Maruotti;<br />
Nessuno presente per le parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Col ricorso di primo grado n. 803 del 2013 (proposto al TAR per le Marche), gli appellanti hanno chiesto l&#8217;esecuzione del decreto della Corte d&#8217;appello di Ancona, depositato in data 29 settembre 2011, che ha condannato il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze al pagamento di una somma di denaro, in applicazione della legge n. 89 del 2001.<br />
2. Il TAR, con la sentenza n. 527 del 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la violazione dei principi sul ricorso collettivo, perchè esso è stato proposto sia dalle parti che hanno agito innanzi al giudice civile, sia dal loro difensore dichiaratosi antistatario.<br />
3. Con il gravame indicato in epigrafe, gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia dichiarato ammissibile e sia accolto.<br />
Dopo aver dedotto l&#8217;assenza di motivazione della sentenza, gli appellanti hanno richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali sulla ammissibilità  del ricorso d&#8217;esecuzione, proposto dalle parti sostanziali e dal loro difensore dichiaratosi antistatario, ed hanno lamentato la perduranza della mancata esecuzione del giudicato, concludendo per l&#8217;emanazione delle statuizioni volte ad ottenere il pagamento.<br />
4. Con l&#8217;ordinanza n. 827 del 2019, la Sezione ha disposto l&#8217;acquisizione di una relazione, al fine di rilevare se vi è stata l&#8217;esecuzione del decreto della Corte d&#8217;appello.<br />
Con una relazione di data 4 luglio 2019, il dipartimento dell&#8217;Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero appellato &#8211; nel segnalare che al suo esame ha circa 17.000 &#8216;pratiche pendenti&#8217; e che ogni anno se ne aggiungono circa 2.000 &#8211; ha rilevato che gli interessati non hanno trasmesso le dichiarazioni previste dall&#8217;art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, la cui acquisizione è indispensabile per disporre il pagamento.<br />
5. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
6. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia fondato e vada accolto.<br />
7. Il ricorso di primo grado risulta ammissibile.<br />
7.1. Va premesso che la dichiarazione del difensore antistatario non può dar luogo ad alcuna contestazione sul punto, trattandosi di un privilegio, la cui giustificazione e la cui tutela si basano sulla funzione alla quale il difensore assolve (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037): il credito del difensore, derivante dalla distrazione delle spese di lite, ha natura autonoma e può da lui essere azionato nei confronti della controparte soccombente (Cass., 6 dicembre 2010, n. 24691; Cass. 1° ottobre 2009, n. 21070).<br />
Nella specie, il decreto della Corte d&#8217;appello &#8211; nel condannare il Ministero al pagamento delle spese del giudizio &#8211; ha disposto la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.<br />
Con tale espressione lessicale, la Corte d&#8217;appello ha attribuito il relativo diritto in favore del medesimo difensore.<br />
7.2. Per la consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2019, n. 8050; Sez. IV, 25 ottobre 2019, nn. 7278 e 7302; Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7370), anche il difensore antistatario può avvalersi del rimedio del ricorso d&#8217;ottemperanza.<br />
7.3. Ad avviso del Collegio, quando una pronuncia giurisdizionale dispone la condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di alcune somme e dispone la condanna delle spese del giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario, il conseguente giudizio d&#8217;ottemperanza ben può essere proposto congiuntamente dalla parte sostanziale e dal difensore dichiaratosi antistatario: vi è una stretta connessione tra le pretese e non vi è ragione di ritenere che vadano proposti due distinti ricorsi d&#8217;ottemperanza, che comporterebbero solo una inutile proliferazione delle liti.<br />
8. Per quanto riguarda la pretesa sostanziale degli appellanti, va rilevato che, nel corso del giudizio, in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore l&#8217;art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208 del 2015, il quale ha introdotto nella legge n. 89 del 2001 l&#8217;art. 5 sexies:<br />
&#8211; il comma 1 ha previsto che, per il pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione, il creditore debba dichiarare una dichiarazione (attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l&#8217;ammontare degli importi dovuti e la prescelta modalità  di riscossione), nonchè debba trasmettere la documentazione prevista dai decreti emessi ai sensi del comma 3;<br />
&#8211; il comma 7 ha disposto che &#8216;<em>prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all&#8217;esecuzione forzata, alla notifica dell&#8217;atto di precetto, ne&#8217; proporre ricorso per l&#8217;ottemperanza del provvedimento</em>&#8216;;<br />
&#8211; il comma 11 ha previsto che &#8216;<em>nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione</em>&#8216;.<br />
8. La Sezione ha più¹ volte rilevato che l&#8217;art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001 non ha determinato l&#8217;improcedibilità  dei ricorsi d&#8217;ottemperanza proposti prima del 1° gennaio 2016 (data della sua entrata in vigore), poichè la &#8216;condizione di procedibilità &#8216; prevista dal comma 7 è applicabile solo agli atti processuali successivi alla sua entrata in vigore e non vi è stata una norma transitoria che ha disposto l&#8217;improcedibilità  del ricorso d&#8217;ottemperanza giù  proposto.<br />
Infatti, nessuna disposizione transitoria della legge n. 208 del 2015 ha previsto che si sarebbe dovuta dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso, nel caso di mancata produzione della dichiarazione del creditore in pendenza del giudizio così proposto.<br />
Inoltre, l&#8217;ultima parte del comma 11 del medesimo articolo dispone che &#8216;<em>la disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta</em>&#8216;.<br />
Tale regola evidenzia che il giudizio d&#8217;ottemperanza proposto prima della entrata in vigore può comunque proseguire con la nomina del commissario ad acta, il quale, prima di procedere al pagamento, verificherà  il rispetto delle disposizioni contenute nell&#8217;art. 5 sexies: l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo della dichiarazione da parte del creditore, per i procedimenti in corso, è stato previsto non quale come condizione di procedibilità , ma quale &#8216;condizione per il pagamento&#8217;.<br />
D&#8217;altra parte, per il comma 3 dell&#8217;art. 5 sexies &#8216;<em>con decreti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all&#8217;Amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1</em>&#8216;.<br />
Poichè prima della emanazione di tali decreti i creditori non hanno avuto la possibilità  di effettuare le dichiarazioni di cui al comma 1, l&#8217;assenza di tale dichiarazioni non può comportare alcuna sfavorevole conseguenza processuale per il creditore che abbia giù  agito in giudizio.<br />
Va sottolineato che i modelli di dichiarazione, previsti dall&#8217;art. 5 sexies, sono stati approvati con il decreto n. 120738 del 28 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento dell&#8217;amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze: il decreto è stato emesso in data successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata.<br />
9. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell&#8217;appello, il ricorso di primo grado risulta ammissibile ed anche fondato.<br />
La Sezione assegna al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto, decorrente dal giorno in cui saranno prodotte le dichiarazioni previste dalla legge (in termini, v. Sez. IV, 24 settembre 2019, n. 6410, n. 6408, n. 6403; Sez. IV. 23 settembre 2019, n. 6343).<br />
10. Tenuto conto di tutte le circostanze (e anche della mancata produzione delle dichiarazioni previste dall&#8217;art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 8470 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di primo grado:<br />
a) dichiara ammissibile ed accoglie il ricorso per l&#8217;ottemperanza proposto in primo grado n. 803 del 2013;<br />
b) assegna al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto, come indicato in motivazione;<br />
c) compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2019-n-8763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2019 n.8763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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