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	<title>24/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore De L. N. ed altri (avv. E. Ioannoni e P. Ciammaichella) c. Comune di Ortona (n.c.) e nei confronti di F. I. Srl (avv. L. Del Paggio, A. Loiodice ed E. Di Filippo) sulle modalità ed i limiti di operatività dell&#8217;art. 9,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> De L. N. ed altri (avv. E. Ioannoni e P. Ciammaichella) c. Comune di Ortona (n.c.) e nei confronti di F. I. Srl (avv. L. Del Paggio, A. Loiodice ed E. Di Filippo)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità ed i limiti di operatività dell&#8217;art. 9, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 nel caso di ricostruzione di un fabbricato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Distanze tra pareti finestrate antistanti ex art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 &#8211; Violazione da parte del Piano – Disapplicazione delle disposizioni contrarie ed inserimento automatico della disposizione dell’art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444 – Si verifica.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Distanze tra pareti finestrate antistanti ex art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 – Rispetto delle distanze &#8211; Necessità &#8211; In caso di ricostruzione di fabbricati &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 9, D.M. 1444 del 2 aprile 1968, nella parte in cui impone distanze minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano, va interpretato nel senso che l’adozione da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma, comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserimento automatico, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.<br />
2. L’art. 9, D.M. 1444 del 2 aprile 1968, è riferito alle nuove costruzioni e risulta applicabile, in caso di ricostruzione di fabbricati, solo alla parte eccedente i limiti dell’immobile preesistente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 521 del 2006, proposto da: <b>De L. N</b>. e altri; rappresentati e difesi dall&#8217;avv. E. Ioannoni, con domicilio eletto presso Pierluigi Ciammaichella in Pescara, via Malagrida, N.15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI ORTONA<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>F. I. -SRL<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Del Paggio, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Elio Di Filippo in Pescara, via Venezia,25; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ANN.PROVV.N.32 DELL&#8217;08.03.2006 &#8211; CONCESSIONE PERMESSO DI COSTRUIRE.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Futura Immobiliare-Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/10/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti sono proprietari di un immobile che fronteggia un fabbricato per il quale è stato rilasciato un Permesso di costruzione (Pdc.) nell’ambito del Piano di recupero urbano del quartiere Terranova del Comune di Ortona, Pdc. che prevede la ristrutturazione dell’edificio preesistente mediante la realizzazione di alcune vedute su via Cespa relative a nuove unità abitative.<br />
Poiché via Cespa ha una larghezza media inferiore a cinque metri, la distanza tra i due edifici risulta inferiore ai dieci metri di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 2.4.1968 previsti quale distanza minima tra pareti finestrate di nuovi edifici e costruzioni fronteggiantisi.<br />
Nonostante sia stato sollecitato ad annullare in sede di autotutela il titolo rilasciato, il Comune non ha inteso di provvedere in tal senso, donde l’odierno ricorso, notificato il 23.11.2006, con cui si deduce in primo luogo la violazione del citato art. 9, che l’amministrazione ha ritenuto di derogare reputando sussistenti i presupposti di cui all’ultimo comma della menzionata disposizione, che non risulta invece applicabile nella specie, in quanto la sua applicabilità è circoscritta alle distanze tra edifici facenti parte dello stesso piano particolareggiato o della stessa lottizzazone.<br />
Né la legittimità del Pdc. rilasciato può fondarsi sul Piano di recupero che prevede la possibilità di derogare alle norme sulle distanze di mt. 10 tra pareti finestrate, posto che tra il contrasto della norma di Piano con il citato art.9 prevale quest’ultimo, con la conseguente disapplicazione della norma locale.<br />
Con memoria depositata il 6.3.2007 si è costituita in giudizio la Società Futura Immobiliare Srl, che dopo aver esposto il fatto e inquadrato normativamente la vicenda, eccepisce la tardività del gravame sia nei confronti del Pdc, sia nei confronti del Piano di recupero<br />
Viene inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso che avrebbe dovuto rivolgersi anche contro gli atti di approvazione del Piano di recupero.<br />
Nel merito viene rilevata l’infondatezza del gravame, precisandosi che la volumetria e la superficie utile d’intervento sono inferiori a quelle preesistenti. <br />
Si rileva altresì che l’edificio da recuperare presentava nella parte mediana del tetto e per una larghezza di oltre cinque metri un terrazzo di ampie dimensioni, munito di parapetto, che consentiva la veduta diretta sulla strada e sull’edificio dei ricorrenti. Detto terrazzo risultava di altezza superiore a tutte le finestre dell’edificio frontistante, per cui nessuna lesione possono lamentare gli esponenti.<br />
Vengono quindi svolte considerazioni in ordine alla deroga prevista dall’art.9 del D.M. 1444/1968, il cui ultimo comma consente distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti, nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.<br />
In applicazione di tale previsione è stato approvato il piano in questione teso al recupero di una zona degradata, che è zona di completamento B2, in cui insistono l’immobile e l’area oggetto dell’intervento, per cui è del tutto errato ritenere che non possa applicarsi la deroga sulle distanze.<br />
Le parti hanno prodotto memorie in data 27 e 29.9.2007.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso, notificato il 23.11.2006, è irricevibile per quanto concerne il ricorrente Nicola De Lucia.<br />
Risulta infatti che il predetto N. De Lucia, nella sua qualità di confinante, ha esercitato il diritto di accesso a tutti gli atti con richiesta del 10.7.2006, evasa in data 6.9.2006, per cui, tenuto conto della sospensione dei termini feriali, il ricorso avrebbe dovuto notificarsi, da parte del predetto, entro e non oltre il 15.11.2006, mentre risulta notificato il 23.11.2006. <br />
L’irricevibilità non riguarda tuttavia il ricorso dei signori Katia e Marco De Lucia, posto che il loro legale, con lettera del 26.9.2006, rivolta al Comune, scritta in nome e per conto dei predetti, fa riferimento alla “ottenuta documentazione tecnica”, che, come detto, è stata rilasciata dal Comune in data 6.9.2006 al solo Nicola de Lucia, per cui non può presumersi e comunque non è provato che la conoscenza di detta documentazione sia avvenuta da parte dei predetti in data anteriore al 26.9.2006 ( TAR Lombardia, MI, sez. II, 10.6.2002, n. 2445).<br />
Né può parlarsi di irricevibilità in relazione all’inizio dei lavori, tenuto conto che il vizio denunciato concerne la violazione delle distanze tra edifici, atteso che solo con la realizzazione dei piani superiori dell’immobile, qualificati dai ricorrenti come nuova costruzione e con l’apertura di alcune nuove vedute, era percepibile la dedotta violazione. <br />
Il ricorso, che risulta ricevibile pertanto per i predetti Katia e Marco De Lucia e per la ricorrente Lidia Forti, sfugge peraltro all’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società controinteressata, atteso che non rileva nella specie la mancata tempestiva impugnativa degli atti di approvazione del Piano di recupero, in applicazione del quale è stato rilasciato il Permesso di costruzione, in quanto di tali atti viene invocata la disapplicazione perché ritenuti in contrasto con l’art.9 del D.M. 1444/1968.<br />
Detto D.M. ha imposto ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni edilizie in esso contenute, in sede di formazione di detti strumenti o di revisione degli stessi (TAR Emilia Romagna, BO, sez.II, 26.5.2003,n. 645).<br />
La giurisprudenza, con indirizzo unanime e costante, ha chiarito che l’art.9 citato, che non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che l’adozione da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma, comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art.9, divenuta, per inserimento automatico, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata (Cass.civ., Sez.II,19.11.2004,n.21899;C.S.,sez.IV,5.12.2005,n.6909). <br />
Si tratta quindi di verificare se, nella specie, sussista o meno il contrasto del predetto Piano di recupero con l’art. 9 citato.<br />
Dagli atti risulta che il Piano di recupero urbano in questione è stato adottato per la riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente, ai sensi dell’ultimo comma del menzionato art. 9, che consente “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi , nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.<br />
La violazione della norma viene dedotta in quanto il progetto assentito non rispetta la distanza minima di dieci metri in quella parte dell’edificio che è da ritenersi sopraelevazione e nuova costruzione. <br />
Mentre il preesistente fabbricato in questione infatti era composto, sul fronte di via Cespa, che è quello che qui interessa, di un pianto terra, primo piano e tetto, lo stesso, dopo la demolizione e la ricostruzione, risulterà composto, da piano terra, primo piano e secondo piano nella parte sottostante l’originario cornicione mediante diminuzione delle altezze interne dei locali; viene inoltre realizzato un terzo piano finestrato ed un quarto piano mansardato, opere queste che diminuirebbero la fruizione di aria e luce all’edificio dei ricorrenti, separato da strada pubblica di circa cinque metri.<br />
Venendo, comunque, all’esame del merito del ricorso, l’assunto di parte ricorrente appare fondato relativamente a quella parte dell’edificio ricostruito qualificabile come sopraelevazione e quindi configurante nuova costruzione.<br />
Preliminarmente giova osservare in punto di fatto che il fabbricato si articolava su via Cespa di un piano terra, un primo e un secondo piano con notevoli altezze interne dei locali. <br />
Nella specie, è stato attuato un intervento di recupero urbano mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato di dimensioni inferiori rispetto al preesistente sia per il volume che per la superficie, secondo quanto risulta dalle tavole progettuali e dalla relazione tecnica, ma non per l’altezza, per lo meno sul fronte di via Cespa.<br />
La volumetria risulta contenuta nel limite del 70% di quella preesistente, posto che quella preesistente era di mc. 9.164,50, mentre quella finale è pari a mc. 6.411,53.<br />
La superficie utile è prevista in mq. 1452,23, inferiore ai mq. 1.607, 45 occupati dall’edificio da ristrutturare. Tali dati non sono contestati.<br />
L’altezza dell’edificio preesistente, su via Cespa, era di poco maggiore rispetto all’edificio frontistante, come pure altezza di poco maggiore rispetto alle finestre frontistanti aveva un terrazzo, di ampie dimensioni (circa mq.40) e con ampio affaccio, posto nella parte mediana del tetto, come risulta dalla rappresentazione di cui a pagina tre della relazione dell’Ing. Rocco Valentini. <br />
In particolare il piano secondo dell’edificio preesistente, su via Cespa, risultava situato ad una quota superiore a quella dei ricorrenti: il balcone al 2°piano dell’edificio dei ricorrenti era posto a mt. 7,18, mentre il terrazzo dell’edificio preesitente era situato a mt. 9,30; la linea di gronda del fabbricato dei ricorrenti era a mt. 11,51, mentre quella dell’immobile della Soc. Futura era posto a mt.12,55.<br />
Dalle tavole di progetto relative allo stato futuro si evince chiaramente che sul fronte di via Cespa l’altezza del fabbricato da recuperare o recuperato risulta, all’evidenza, non solo maggiore di quella preesistente, ma presenta diverse vedute aperte a seguito della realizzazione del terzo piano e del quarto piano mansardato, piani che, esorbitando dall’altezza precedente, vanno sicuramente qualificati come nuova costruzione e che in quanto tali dovevano rispettare la distanza inderogabile di 10 mt. tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano, ex art. 9 del D.M. 1444/1968, per cui avrebbero dovuto essere costruiti in arretramento. <br />
Solo nel caso in cui il nuovo edificio non esorbita dalle dimensioni di quello preesistente, non trova applicazione l’art. 9 citato, che è riferito alle nuove costruzioni e che risulta applicabile, in caso di ricostruzione di fabbricati, solo alla parte eccedente i limiti dell’immobile preesistente (Cass. Civ., 25.8.1989, n. 3762; C.S., sez. IV, n. 3929/2002). <br />
Va poi precisato che il piano di recupero approvato dal Comune riguarda esclusivamente l’edificio degradato oggetto del permesso di costruzione rilasciato e non include l’edificio dei ricorrenti, per cui risulta inapplicabile, per le modalità con cui è intervenuta la ricostruzione su via Cespa, la deroga relativa alle distanze tra fabbricati prevista dall’ultimo comma dell’art. 9 menzionato, consentita in caso di gruppi di edifici inseriti nello stesso piano particolareggiato o nello stesso piano di lottizzazione.<br />
L’edificio dei ricorrenti risulta estraneo rispetto al Piano di recupero, da cui non è interessato, mentre nessuna rilevanza hanno le previsioni planovolumetriche che devono accompagnare la richiesta del permesso di costruzione e che, svolgendo la funzione di garantire la uniformità planimetrica e volumetrica della zona, devono ovviamente tener conto degli edifici circostanti, ai quali devono quindi rapportarsi (TAR Abruzzo, Pe, n.1023 del 25.10.2002). <br />
La censura mossa in ricorso, riguardante il mancato rispetto della distanza di mt.10 tra pareti finestrate di edifici frontistanti, di cui al 2° comma dell’art.9 del D.M. 1444/1968, che si assume violato, coglie quindi nel segno per quella parte dell’edificio che si affaccia su via Cespa, limitatamente alla sopraelevazione eccedente l’altezza del fabbricato preesistente, con l’effetto che il piano di recupero va in parte disapplicato.<br />
Per quanto innanzi esposto il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte va accolto, nei limiti di cui innanzi.<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe in parte irricevibile e in parte lo accoglie, nei limiti espressi in motivazione, annullando in parte l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Antonio Catoni, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/11/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.3492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2007-n-3492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2007-n-3492/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2007-n-3492/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.3492</a></p>
<p>Pres.FF. Vigotti – Est. Lotti Papino (avv.ti Cipolla, Scalisi) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avvocatura distrettuale dello Stato) e Liceo Salesiano Valsalice di Torino (avv. Garro) il candidato all&#8217;esame di maturità non ha diritto di accedere ai compiti degli altri candidati Atto amministrativo – Accesso agli atti &#8211; Esame maturità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2007-n-3492/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.3492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2007-n-3492/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.3492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF. Vigotti – Est. Lotti<br /> Papino (avv.ti Cipolla, Scalisi) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avvocatura distrettuale dello Stato) e Liceo Salesiano Valsalice di Torino (avv. Garro)</span></p>
<hr />
<p>il candidato all&#8217;esame di maturità non ha diritto di accedere ai compiti degli altri candidati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Accesso agli atti &#8211; Esame maturità – Compiti dei candidati – Mancato interesse</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere ritenuto un interesse giuridicamente tutelato quello di un partecipante all’esame di maturità ad accedere ai compiti degli altri candidati, posto che non si tratta di una competizione concorsuale, ma di un rapporto tra candidato ed Amministrazione che non coinvolge altri candidati in un giudizio di relazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11512_11512.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2007-n-3492/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.3492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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